CAMERA DEI DEPUTATI -...

60
N. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234 1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE n. 24, d’iniziativa della deputata BRAMBILLA Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concer- nenti l’abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale Presentata il 23 marzo 2018 n. 192, DINIZIATIVA DEI DEPUTATI SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER Modifica all’articolo 45 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica di fun- zionalità dei dispositivi di controllo della velocità dei veicoli Presentata il 23 marzo 2018 n. 193, DINIZIATIVA DEI DEPUTATI SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER Modifica all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l’adozione di criteri NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), l’11 luglio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 24, 192, 193, 219, 234, 264, 367, 681, 777, 1051, 1113, 1187, 1234, 1245, 1348, 1358, 1364, 1366, 1368, 1399, 1400, 1601 e 1613. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Transcript of CAMERA DEI DEPUTATI -...

N. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-12341245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 24, d’iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concer-nenti l’abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione

animale

Presentata il 23 marzo 2018

n. 192, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER

Modifica all’articolo 45 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica di fun-

zionalità dei dispositivi di controllo della velocità dei veicoli

Presentata il 23 marzo 2018

n. 193, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER

Modifica all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l’adozione di criteri

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), l’11 luglio 2019, ha deliberatodi riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 24, 192, 193, 219, 234, 264,367, 681, 777, 1051, 1113, 1187, 1234, 1245, 1348, 1358, 1364, 1366, 1368, 1399, 1400, 1601 e 1613.In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delleproposte di legge si vedano i relativi stampati.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e limiti per la determinazione delle spese di accertamento e dinotificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale

Presentata il 23 marzo 2018

n. 219, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285

Presentata il 23 marzo 2018

n. 234, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN

Modifica all’articolo 41 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di luci delle lanterne

semaforiche

Presentata il 23 marzo 2018

n. 264, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLTENI, BELOTTI, BIANCHI, ANDREA CRIPPA, FRASSINI, GOB-BATO, LUCCHINI, MATURI, MOLINARI, RIBOLLA, ZOFFILI

Modifiche all’articolo 171 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamentotecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e

motoveicoli

Presentata il 23 marzo 2018

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

n. 367, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMAROLI, MOLTENI, BELOTTI, BIANCHI, CAVANDOLI, ANDREACRIPPA, FEDRIGA, FRASSINI, GOBBATO, GRIMOLDI, LUCCHINI, MA-

TURI, MOLINARI, RIBOLLA, TOMBOLATO

Modifica all’articolo 41 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazioneacustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i

soggetti portatori di handicap

Presentata il 24 marzo 2018

n. 681, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDELLI, MULÈ, BERGAMINI, SOZZANI, GERMANÀ, MAZZETTI,PENTANGELO, ROSSO, VIETINA

Disposizioni per garantire, attraverso la pubblicazione telematica,la trasparenza dell’utilizzazione dei proventi delle sanzioni per

violazione dei limiti di velocità

Presentata il 1° giugno 2018

n. 777, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUSMEROLI, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BISA, BOLDI, BOR-DONALI, BUBISUTTI, CAPARVI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTE-MERO, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI,FANTUZ, FRASSINI, GASTALDI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, IEZZI,INVERNIZZI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI,MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI,PATELLI, PATERNOSTER, POTENTI, RIBOLLA, TATEO, TOCCALINI,

TOMBOLATO, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, ZIELLO

Modifica all’articolo 182 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo dell’uso del

casco protettivo da parte dei ciclisti

Presentata il 25 giugno 2018

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

n. 1051, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LORENZIS, D’UVA, MOLINARI, SCAGLIUSI, MACCANTI, BAR-BUTO, LUCIANO CANTONE, DE GIROLAMO, FICARA, GRIPPA, LIUZZI,MARINO, RAFFA, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SERRITELLA, SPADONI,

SPESSOTTO, TERMINI

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza della circolazione e del

trasporto delle biciclette

Presentata il 2 agosto 2018

n. 1113, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAGANI, PIZZETTI

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole d’epoca,circolazione dei veicoli immatricolati all’estero, targhe dei veicoliimpegnati in competizioni motoristiche, requisiti per l’immatri-colazione delle macchine agricole, esercitazioni di guida, uso didispositivi elettronici durante la guida e possesso dei documenti di

circolazione

Presentata il 7 agosto 2018

n. 1187, d’iniziativa della deputata BERGAMINI

Modifica all’articolo 168 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza del

trasporto su strada dei materiali pericolosi

Presentata il 21 settembre 2018

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

n. 1234, d’iniziativa del deputato CROSETTO

Modifiche all’articolo 142 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità

Presentata il 3 ottobre 2018

n. 1245, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MULÈ, SOZZANI, ROSSO, PENTANGELO, BERGAMINI

Modifica all’articolo 196 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l’obbligazione so-lidale al pagamento delle sanzioni nel caso di locazione di veicolo

senza conducente

Presentata il 5 ottobre 2018

n. 1348, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GADDA, NOJA, ROSATO, PELLA, FORNARO, LUCA DE CARLO, ASCANI,BRAGA, BONOMO, BRUNO BOSSIO, BOSCHI, BURATTI, CARLA CAN-TONE, CARNEVALI, CARÈ, CECCANTI, CIAMPI, CRITELLI, DEL BARBA,D’ALESSANDRO, DE FILIPPO, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FRA-GOMELI, FRANCESCHINI, GAVINO MANCA, MICELI, MIGLIORE, MOR,MORANI, MORETTO, MURA, MURONI, NARDI, NOBILI, UBALDOPAGANO, PAITA, PEZZOPANE, PORTAS, PRESTIPINO, RIZZO NERVO,ROSSI, ROTTA, SCALFAROTTO, SCHIRÒ, SENSI, SERRACCHIANI,

SIANI, UNGARO, VAZIO, ZAN

Modifica all’articolo 188 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di gratuità della sosta

per i veicoli al servizio di persone invalide

Presentata il 7 novembre 2018

n. 1358, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELONI, LOLLOBRIGIDA

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, in materia di parcheggi riservati alle donne in

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

stato di gravidanza e ai genitori che trasportano bambini fino alterzo anno di età

Presentata il 9 novembre 2018

n. 1364, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRASSINI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIAN-CHI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO,CAPARVI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COVOLO, DARA,DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FANTUZ, FER-RARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GOBBATO, GRI-MOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI,LOLINI, LUCCHINI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PA-TASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RAC-CHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TIRAMANI, TOCCALINI, TOM-BOLATO, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, ZICCHIERI, ZIELLO,

ZORDAN

Introduzione dell’obbligo di dotare i veicoli a motore di dispositiviper adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle

donne in stato di gravidanza

Presentata il 14 novembre 2018

n. 1366, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACCANTI, MORELLI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, FOGLIANI,GIACOMETTI, TOMBOLATO, ZORDAN, FRASSINI

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti le caratteri-stiche dei veicoli, la disciplina della circolazione stradale, la tutela

dei veicoli storici e il regime sanzionatorio delle violazioni

Presentata il 14 novembre 2018

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

n. 1368, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCAGLIUSI, BARZOTTI, LUCIANO CANTONE, DE GIROLAMO, DELORENZIS, DEL GROSSO, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA,

SERRITELLA

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina della circolazione,caratteristiche e uso dei veicoli, accertamento dei requisiti per la

guida, limiti di velocità e sanzioni per le violazioni

Presentata il 15 novembre 2018

n. 1399, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINCI, MOLINARI, TOMBOLATO, ZOFFILI, BAZZARO, BELLACHIOMA,BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BUBI-SUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CEC-CHETTI, COLLA, COLMELLERE, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DEMARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA,DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO,FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA,GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI,LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MAR-CHETTI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PA-TELLI, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RAC-CHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TATEO, TOCCALINI, TONELLI,

TURRI, VALLOTTO, VIVIANI, ZICCHIERI, ZORDAN

Modifica all’articolo 41 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di durata minima del

periodo di accensione della luce gialla semaforica

Presentata il 26 novembre 2018

n. 1400, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINCI, MOLINARI, TOMBOLATO, ZOFFILI, BAZZARO, BELLACHIOMA,BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BUBI-SUTTI, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CEC-CHETTI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COVOLO, DARA, DE ANGELIS,DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA,DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FUR-GIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOLINELLI, GRI-

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

MOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI,LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MARCHETTI, MO-RELLI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PET-TAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RI-BOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TOCCALINI, TO-

NELLI, TURRI, VALLOTTO, ZICCHIERI, ZORDAN

Modifica all’articolo 142 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limite massimo divelocità per le autostrade dotate di tre corsie e di corsia di

emergenza per ogni senso di marcia

Presentata il 26 novembre 2018

n. 1601, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUTTI, BELLUCCI, BOND, CARETTA, DEIDDA, DELMASTRO DELLEVEDOVE, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOL-LOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MONTARULI, OSNATO, RAM-

PELLI, RIZZETTO, SILVESTRONI, ZUCCONI

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, in materia di fermo amministrativo dei veicoliimmatricolati all’estero e istituzione di un archivio nazionale

unico delle violazioni commesse con tali veicoli

Presentata il 15 febbraio 2019

n. 1613, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANELLA, SOZZANI, MULÈ, ROSSO, PENTANGELO

Modifiche agli articoli 41 e 116 del codice della strada, di cui aldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di durata delperiodo di accensione della luce gialla semaforica nonché di fermo

amministrativo dei veicoli nel caso di guida senza patente

Presentata il 19 febbraio 2019

(Relatori: DE LORENZIS e DONINA)

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 24 edabbinate, recante modifiche al codice della strada, come risultante dagliemendamenti approvati nel corso dell’esame referente presso la IXCommissione;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legi-slative costituzionalmente definite, come le disposizioni di modifica delcodice della strada recate dal provvedimento attengano alla sicurezzadella circolazione stradale riconducibile, sulla base della giurispru-denza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla materiaordine pubblico e sicurezza, che è ascritta alla competenza esclusivastatale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera h), dellaCostituzione;

preso atto che l’articolo 9 prevede, al comma 1, che i comunipossano, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di preven-zione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nel-l’ambito dell’area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, areeverdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/opubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentataa pagamento e/o dei parcheggi;

osservato che, ai sensi del comma 2 di tale articolo 9, tali funzionisono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzionecon il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accerta-mento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e con l’effettua-zione e il superamento di un’adeguata formazione, e che il predettopersonale è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansionie opera come pubblico ufficiale;

considerato che, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 9,le richiamate funzioni possono essere conferite anche al personaleispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale e che a talepersonale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accerta-mento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e stradeove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea;

rilevato che il comma 4 conferisce al personale indicato di cui alpresente articolo 9 il potere di contestazione immediata delle violazioniin materia di sosta in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi deicommi 1 e 2;

valutata l’opportunità di coordinare tali poteri di contestazioneimmediata previsti dal comma 4 – che fanno riferimento alle violazioni« in materia di sosta » – con quelli previsti al comma 3, che si

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

riferiscono alle funzioni di prevenzione e accertamento in materia di« circolazione, fermata » e sosta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 9, comma 3, secondo periodo, valuti la Commis-sione di merito l’opportunità di sostituire le parole « di cui al comma1 » con le seguenti « di cui al comma 2 »;

b) all’articolo 9, comma 4, primo periodo, valuti la Commissionedi merito l’opportunità di sopprimere le parole « in materia di sosta »e di sostituire le parole « ai sensi dei commi 1 e 2 » con le seguenti « aisensi dei commi 1, 2 e 3 ».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento inoggetto;

rilevato che:

l’articolo 2, comma 1, lettera e), modifica l’articolo 171 delcodice della strada, prevedendo che, in ogni caso in cui il passeggerotrasportato su ciclomotori o motoveicoli, minore o adulto, non indossiil casco protettivo, della violazione risponda il conducente;

la vigente formulazione dell’articolo 171 prevede, invece, chetale responsabilità sia posta in capo al conducente solo per trasportatiminorenni;

la novella introdotta dal provvedimento appare irragionevole,dal momento che la responsabilità del conducente per mancato utilizzodel casco protettivo da parte del passeggero dovrebbe semmai aggiun-gersi a quella della persona trasportata maggiore d’età, la qualedovrebbe pur sempre essere chiamata a rispondere di una condottapropria;

rilevato altresì che:

l’articolo 3, comma 1, lettera e), modifica l’articolo 82 delcodice della strada, introducendo un nuovo comma 4-bis, che prevedeuna nuova ipotesi in cui l’utilizzo del veicolo è considerato « usoproprio ». In particolare, si dispone che sia « uso proprio » anche lacondivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza perfini privati;

il medesimo articolo prevede altresì che la condivisione tem-poranea non comporti la responsabilità solidale di cui all’articolo 196del Codice per le violazioni del Codice della strada punibili con lasanzione amministrativa pecuniaria. Il responsabile è il conducente delveicolo al momento della violazione, al quale, nei termini per lenotifiche previsti dall’articolo 201, deve essere notificato il verbale dellaavvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore;

la disposizione si presenta di difficile applicazione relativa-mente ai casi in cui non vi sia contestazione immediata dell’infrazione.In tali ipotesi, infatti, non essendo possibile identificare immediata-mente il conducente, appare opportuno chiarire quale sia la disciplinadi riferimento, in considerazione del fatto che non trova applicazioneil principio di solidarietà di cui all’articolo 196 del Codice della strada.A tale riguardo, dovrebbe essere valutata l’opportunità di prevederel’obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente delveicolo;

osservato che:

l’articolo 4 del provvedimento reca disposizioni per favorire lamobilità personale e quella ciclistica, utilizzando a più riprese, lelocuzioni di « velocipede » e di « bicicletta »;

tale ultima nozione non è stata oggetto di specifica definizione,con l’effetto di determinare il rischio di una indebita sovrapposizionecon quella, ben più ampia, di « velocipede », già prevista dall’ordina-mento;

appare quindi opportuno introdurre nel testo del provvedi-mento una disposizione diretta a definire la nozione di « bicicletta », alfine di scongiurare possibili dubbi interpretativi e meglio chiarirel’ambito di applicazione delle norme del Codice della strada oggetto dinovella;

considerato che:

l’articolo 5 introduce al codice della strada una serie dimodifiche che attengono a procedure di semplificazione, a procedi-menti sanzionatori nonché alla destinazione dei proventi delle sanzioni;

nello specifico, la lettera p), del comma 1 del predetto articolo5 intervenendo sull’articolo 198 del codice, in materia di molteplicità diviolazioni che comportino sanzioni pecuniarie, intende derogare allaprevisione di cui al primo comma, aggiungendo il comma 1-bis, in baseal quale qualora il trasgressore, con la stessa azione od omissione violipiù volte la medesima disposizione e tali violazioni non siano imme-diatamente contestate, ovvero non vi sia preavviso della contestazione,si applica solamente la sanzione prevista per la prima violazione,rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo;

la nuova formulazione dell’articolo 198 comporta alcuni profilicritici;

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

in primo luogo, trattandosi di violazioni della medesima di-sposizione, e quindi necessariamente punite con la medesima sanzione,non si comprende perché si debba prendere a riferimento « la solaprima violazione rilevata in ordine di tempo » per determinare l’au-mento fino al triplo. Tale formulazione lascia intendere piuttosto chel’applicazione del principio del cumulo giuridico verrebbe estesa anchein relazione a violazioni commesse a distanza notevole l’una dall’altrao di gravità crescente, con evidenti ripercussioni sull’efficacia deter-rente della sanzione, tanto più che manca un’indicazione di un precisolimite temporale di riferimento;

si pone, infine, il problema di valutare i casi in cui il cosiddettopreavviso di contestazione non sia stato mai ricevuto dall’interessatopoiché distrutto, deteriorato, sottratto o semplicemente celato dallostesso destinatario. In tali ipotesi, per poter richiedere il cumulogiuridico delle sanzioni, sarebbe sufficiente dichiarare di non averavuto il preavviso, mentre la prova del corretto adempimento effettuatodall’organo accertatore (copia del preavviso) potrebbe essere fornitasolo in sede di contenzioso;

dovrebbe essere valutata, pertanto, l’opportunità di sopprimereil nuovo comma 1-bis dell’articolo 198 del Codice della strada;

considerato altresì che:

il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera q) interviene amodifica dell’art. 201 del Codice della strada, ed in particolare sull’at-tuale comma 1-bis, lett. d) il quale prevede attualmente che nel caso diaccertamento della violazione in assenza del trasgressore e del pro-prietario del veicolo non sia necessaria la contestazione immediatadella violazione, aggiungendo un periodo con il quale stabilisce che,limitatamente alle ipotesi di violazione del divieto di sosta, vada lasciatosul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta altrasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta,senza spese di notifica;

si pone, anche in tali ipotesi, il problema di valutare i casi incui il cosiddetto preavviso di contestazione non sia stato mai ricevutodall’interessato poiché distrutto, deteriorato, sottratto o semplicementecelato dallo stesso destinatario;

considerato ancora che:

il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera r), modifical’articolo 203 del Codice della strada, che disciplina le modalità diricorso al Prefetto: si novellano, rispettivamente con il n. 1) e con iln. 2), i commi 1 e 1-bis, introducendo la possibilità di proporre ricorsoal Prefetto inviandolo per via telematica, anche a mezzo posta elet-tronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificatoqualificato, sia nel caso di ricorso tramite l’ufficio o comando cuiappartiene l’organo accertatore (modifica al comma 1), che di ricorsodiretto al Prefetto (modifica al comma 1-bis). In entrambi i casi siprevede che siano osservate le modalità previste dall’articolo 65 delCodice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82), che definisce i requisiti di validità per la presentazione delle

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

istanze e delle dichiarazioni in via telematica alle pubbliche ammini-strazioni;

le disposizioni di cui ai novellati commi 1 e 1-bis del richia-mato articolo 203 del Codice potrebbero essere riformulate, nel sensodi prevedere la possibilità di proporre ricorso al Prefetto per viatelematica esclusivamente e non « anche » a mezzo di posta elettronicacertificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;ciò per evitare che sia sufficiente la trasmissione a mezzo di semplicemail che non garantisce alcuna prova di avvenuta ricezione da parte deldestinatario;

evidenziato, infine, che:

all’articolo 5, comma 1, lettera t), viene modificata la normadell’art. 207 del Codice relativa alla mancata corresponsione dellesanzioni per sanzioni amministrative per i veicoli immatricolati all’e-stero o muniti di targa EE. Nello specifico, si aggiunge un nuovo comma3-bis in base al quale la mancata corresponsione della sanzioneamministrativa dovuta, delle spese di trasporto e custodia entro no-vanta giorni dalla notifica del verbale di fermo amministrativo, com-porta l’alienazione del veicolo, secondo la normativa vigente di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Ladisposizione novellata stabilisce, inoltre, che qualora l’Autorità ammi-nistrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersidefinitivamente pronunciata sull’eventuale procedura di ricorso, larestituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, dellasanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e di custodia;

la disposizione in questione potrebbe, pertanto, essere modi-ficata, nel senso di prevedere che non possa procedersi all’alienazionedel veicolo oggetto di fermo amministrativo fintantoché sia pendenteuna eventuale procedura di ricorso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

l’articolo 2, comma 1, lettera e) sia modificato nel senso diprevedere che, ferma restando la responsabilità del solo conducentenell’ipotesi di soggetto trasportato minorenne, nel caso in cui il tra-sportato sia soggetto di maggiore età, la responsabilità del conducentesi aggiunga a quella del trasportato;

all’articolo 5, comma 1, lettera r), numeri 1 e 2, sia soppressala parola « anche »;

e con le seguenti osservazioni:

si valuti l’opportunità di integrare l’articolo 3, comma 1, letterae), nel senso di prevedere espressamente la disciplina applicabile neicasi nei quali non vi sia la contestazione immediata dell’infrazione e,pertanto, non sia possibile identificare immediatamente il conducentedel veicolo in condivisione;

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

all’articolo 4, si valuti l’opportunità di chiarire la definizione di« bicicletta », al fine di scongiurare possibili sovrapposizioni con quellapiù ampia di « velocipede », già prevista dall’ordinamento;

all’articolo 5, comma 1, si valuti l’opportunità di apportare leseguenti modificazioni: 1) sopprimere la lettera p); 2) sopprimere lalettera q); 3) alla lettera t), introdurre una disposizione diretta adescludere l’alienazione del veicolo oggetto di fermo amministrativonelle ipotesi in cui sia pendente una procedura di ricorso.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delleproposte di legge C. 24 Brambilla ed abb. e petizione n. 38 recantiModifiche al Codice della strada, come risultante dagli emendamentiapprovati dalla Commissione di merito nella seduta del 9 luglio 2019,

evidenziato che esso reca disposizioni finalizzate a favorireforme di mobilità sostenibile sul piano ambientale e che si introduce latutela dell’ambiente nella circolazione stradale tra le finalità primariedi ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato;

preso atto, in particolare, della nuova formulazione dell’articolo70 del codice della strada, relativo alla circolazione di mezzi nonmotorizzati nelle riserve naturali, nonché della modifica del comma

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

9-bis dell’articolo 7 del medesimo codice, finalizzata a impedire lacircolazione di veicoli nelle aree pedonali e a ridurla ai soli veicolielettrici nelle zone a traffico limitato istituite per ragioni ambientali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificatodelle proposte di legge recanti « Modifiche al codice della strada » (testounificato C. 24 Brambilla e abb.), come modificato dagli emendamentiapprovati nel corso dell’esame in sede referente,

condivise le finalità del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificatodelle proposte di legge C. 24 Brambilla e abbinate, recante « Modificheal codice della strada »;

espresso apprezzamento per le numerose norme volte a tutelarele persone più fragili e quelle con disabilità attraverso varie modificheda apportare al codice della strada quali: la sostituzione di espressionicome « invalidi », « persone invalide », « disabili », con le parole: « per-sone con disabilità »; la possibilità di riservare spazi di sosta, oltre chenelle fattispecie attualmente previste, anche ai veicoli adibiti al serviziodi persone con disabilità, muniti dello specifico contrassegno; la pre-visione di segnali che indichino messaggi sociali e di sensibilizzazionefinalizzati alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delledonne in stato di gravidanza o munite di « permesso rosa »; l’aumentodelle sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

riservati alle donne in gravidanza o con un bambino di età nonsuperiore a due anni e alle persone con disabilità o in corrispondenzadegli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi; l’esenzione dall’obbligo diallacciare le cinture di sicurezza per i soggetti stomizzati; l’esenzioneper i veicoli al servizio di persone con disabilità dalla corresponsionedi alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o diparcheggio a pagamento; la previsione per cui il collaudo degli adat-tamenti delle protesi per conseguire o confermare le patenti di guidadei veicoli debba essere effettuato entro venti giorni dalla data dipresentazione della relativa domanda; il divieto sulle strade e sui veicolidi ogni forma di pubblicità che proponga messaggi discriminatoririspetto alle abilità fisiche e psichiche; la limitazione del servizio dipiazza con veicoli a trazione animale solo con riferimento al trasportonei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche; l’esen-zione dal pedaggio autostradale per i veicoli con targa Croce rossaitaliana, dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, della protezionecivile, nonché per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli altrienti del terzo settore,

evidenziato, in particolare, che:

l’articolo 1, comma 1, lettera c), apporta una modifica all’articolo7 dell’attuale codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del1992), prevedendo che i comuni, con riferimento alle zone scolastiche,adottino con ordinanza, almeno negli orari di entrata e uscita deglialunni, misure quali: delimitare zone a traffico limitato prevedendolimitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato giàesistenti; delimitare aree pedonali;

a fronte dell’applicazione della suddetta norma, si pone l’esi-genza di fare comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cuiall’articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica16 dicembre 1992, n. 495;

l’articolo 187, comma 2-bis, del codice della strada, prevede, aifini dell’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica per uso disostanze stupefacenti, che il conducente del veicolo possa essere sot-toposto ad accertamenti analitici su campioni di mucosa del cavo orale;

il predetto tipo di accertamento equivale sostanzialmente a unabiopsia in quanto è scientificamente riconosciuta che la mucosa sia untessuto e, pertanto, sarebbe necessario prevedere che gli accertamentisiano compiuti su campioni di fluido salivare;

presso la XII Commissione è in corso di esame il testo unificatodi varie proposte di legge, presentate da diversi gruppi parlamentari(C. 181 e abb.), volto a promuovere la diffusione dei defibrillatoriesterni (DAE) presso le sedi extraospedaliere; in considerazione dellarilevanza di questo tema, sarebbe pertanto opportuno introdurre neltesto in oggetto una disposizione volta a prevedere che le scuole perl’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti diveicoli a motore, denominate « autoscuole », e i centri di istruzioneautomobilistica, introducano, nell’ambito dei relativi corsi, la cono-scenza delle tecniche di primo soccorso con particolare riguardo alla

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

rianimazione cardiopolmonare di base e all’uso dei defibrillatori esterni(DAE),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 187, comma 2-bis, del codice della strada, le parole:« mucosa del cavo orale » siano sostituite dalle seguenti: « fluido sali-vare »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di precisareche le delimitazioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera c),facciano comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cuiall’articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica16 dicembre 1992, n. 495;

b) valuti la Commissione di merito l’opportunità di inserire neltesto in esame una disposizione volta a prevedere che le scuole perl’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti diveicoli a motore, denominate « autoscuole », e i centri di istruzioneautomobilistica, introducano, nell’ambito dei relativi corsi, la cono-scenza delle tecniche di primo soccorso con particolare riguardo allarianimazione cardiopolmonare di base e all’uso dei defibrillatori esterni(DAE).

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delleproposte di legge recante Modifiche al codice della strada (C. 24 eabb.);

preso atto favorevolmente che l’articolo 6 reca importanti misureper le macchine agricole e che, in particolare, al comma 1, lettera f),modifica l’articolo 110 del Codice della strada al fine di consentirel’immatricolazione delle macchine agricole anche a nome di commer-cianti nonché – nel rispetto di precise condizioni – a nome di colui chesi dichiari proprietario del mezzo e che, al medesimo comma, la letterag) riconosce alle imprese unite in rete che vogliano acquistare insieme

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

macchine agricole, la possibilità di procedere all’immatricolazione dellestesse a nome della rete di impresa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della pro-posta di legge C. 24 Brambilla e abb. recante « Modifiche al codice dellastrada »;

tenuto conto che, in considerazione delle relazioni particolari trala Confederazione Elvetica e l’Unione europea, nonché della specialeposizione dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di SanMarino anche nei confronti dell’Unione europea sembrerebbe oppor-tuno estendere le disposizioni di cui all’articolo 93, comma 1-ter, delcodice della strada, anche per i veicoli intestati a imprese costituite intali Stati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l’opportunità di adottare le disposizioniritenute necessarie per garantire l’introduzione di misure di facilita-zione alla circolazione, sul territorio dello Stato italiano, di veicoliintestati a imprese costituite nella Repubblica di San Marino, nelloStato della Città del Vaticano e in Svizzera, nonché ulteriori misure pergarantire il raccordo tra l’applicazione delle disposizioni di cui all’ar-ticolo 93, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del codice della strada, con lealtre disposizioni in materia, non espressamente ivi richiamate, inattuazione dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea ein attuazione degli obblighi internazionali.

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

__

Modifiche al codice della strada

Art. 1.

(Disposizioni in materia di tutela dei soggettivulnerabili)

1. Al fine di dare piena attuazione aiprincipi di cui agli articoli 1, 3, 9 e 18 dellaConvenzione delle Nazioni Unite sui dirittidelle persone con disabilità, con Protocolloopzionale, fatta a New York il 13 dicembre2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo2009, n. 18, e di assicurare l’uniformitàterminologica, nel nuovo codice della strada,di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, di seguito denominato « codice dellastrada », le parole: « invalidi », « personeinvalide », « disabili » e « persone disabili »,ovunque ricorrono, sono sostituite dalleseguenti: « persone con disabilità » e le pa-role: « persona invalida », ovunque ricor-rono, sono sostituite dalle seguenti: « per-sona con disabilità ».

2. Al codice della strada sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1:

1) al numero 3), dopo le parole« segnalata ed organizzata, » sono inseritele seguenti: « eventualmente anche rialzataal piano del marciapiede ove presente »;

2) dopo il numero 6), è inserito ilseguente:

« 6-bis) Casa avanzata: linea di ar-resto per le biciclette in posizione avanzatarispetto alla linea di arresto per tutti glialtri veicoli; »;

3) al numero 33), le parole: « deli-mitata e protetta » sono sostituite dalleseguenti: « delimitata, anche con variazionedel colore o del materiale della pavimen-tazione, e possibilmente protetta »;

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

4) al numero 36), la parola: « Pas-saggio » è sostituita dalla seguente: « Per-corso »;

5) al numero 53-bis) la parola: « De-bole » è sostituita dalla seguente: « Vulne-rabile », le parole: « disabili in carrozzella »sono sostituite dalle seguenti: « persone condisabilità » e dopo la parola: « ciclisti » sonoaggiunte le seguenti: « , conducenti di ci-clomotori e di motocicli »; conseguente-mente, ovunque ricorrono nel codice dellastrada, le parole: « debole » e « deboli »,sono sostituite, rispettivamente, dalle se-guenti: « vulnerabile » e « vulnerabili »;

6) dopo il numero 58, è inserito ilseguente:

« 58-bis) Zona scolastica: zona ur-bana in prossimità della quale si trovanoedifici adibiti ad uso scolastico. »

b) all’articolo 7:

1) al comma 1, la lettera d) è sosti-tuita dalla seguente:

« d) riservare limitati spazi alla sosta:

1) dei veicoli degli organi di poli-zia stradale di cui all’articolo 12, dei vigilidel fuoco e dei servizi di soccorso;

2) dei veicoli adibiti al servizio dipersone con disabilità, munite del contras-segno di cui all’articolo 381, comma 2, delregolamento;

3) dei veicoli delle donne in statodi gravidanza o con un bambino di età nonsuperiore a due anni, munite di contrasse-gno speciale, denominato “permesso rosa”;

4) dei veicoli in condivisione, acondizione che la riserva non costituiscauna limitazione dell’uso pubblico delle areea vantaggio dei privati;

5) a servizi di linea per lo stazio-namento ai capilinea;

6) ad altre categorie di veicoli e diutenti per finalità pubbliche e collettive, acondizione che la riserva non costituiscauna limitazione dell’uso pubblico delle areea vantaggio dei privati; »

2) dopo il comma 9-bis sono ag-giunti i seguenti:

« 9-ter. I comuni, con deliberazione dellagiunta, delimitano su tutto il territorio co-

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

munale le zone scolastiche di cui all’arti-colo 3, comma 1, numero 58-bis), in rela-zione alle particolari esigenze di sicurezzae di accessibilità della specifica utenza,nonché alle caratteristiche geometriche efunzionali delle strade comprese nella zona.Ai fini della regolamentazione della circo-lazione stradale nelle zone scolastiche, icomuni adottano con ordinanza misure ap-plicabili almeno negli orari di entrata euscita degli alunni, quali:

a) la fissazione di un limite massimodi velocità non superiore a 30 km/h;

b) la disciplina di zone a traffico li-mitato, prevedendo limitazioni più restrit-tive di eventuali zone a traffico limitato giàesistenti, fatti comunque salvi i diritti deititolari del contrassegno di cui all’articolo381, comma 2, del regolamento;

c) la disciplina di aree pedonali.

9-quater. In sede di prima applicazionei comuni provvedono alla delimitazione ealla regolamentazione delle zone scolasti-che entro dodici mesi dalla data di entratain vigore della presente disposizione. »;

3) al comma 10, le parole: « commi8 e 9 » sono sostituite dalle seguenti: « commi8, 9 e 9-ter »;

c) all’articolo 39, comma 1, dopo lalettera l), è aggiunta la seguente:

« l-bis) altri segnali che indicano mes-saggi sociali e di sensibilizzazione, finaliz-zati alla tutela e alla sicurezza della circo-lazione e alla tutela della sosta delle per-sone con disabilità e delle donne in stato digravidanza o con un bambino di età nonsuperiore a due anni munite di permessorosa »;

d) all’articolo 40, comma 11, primoperiodo, le parole: « hanno iniziato l’attra-versamento » sono sostituite dalle seguenti:« si accingono ad attraversare la strada »;

e) all’articolo 41, comma 5, alinea,dopo il primo periodo sono aggiunti i se-guenti: « Gli attraversamenti pedonali pos-sono essere dotati di elementi di segnala-zione luminosa. Gli attraversamenti pedo-nali non semaforizzati possono essere do-

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

tati di sensori per attivare segnali luminosidi pericolo al passaggio di pedoni ».

f) all’articolo 42, il comma 2 è sosti-tuito dai seguenti:

« 2. Sono, altresì, segnali complementarii dispositivi e gli elementi di moderazionedel traffico destinati ad impedire la sosta oa rallentare la velocità dei veicoli.

2-bis. Su tutte le strade, per l’interalarghezza della carreggiata ovvero per unao più corsie nel senso di marcia interessato,possono essere adottati sistemi di rallenta-mento della velocità costituiti da elementidi moderazione del traffico, tra cui: bandetrasversali ad effetto ottico, acustico o vi-bratorio, ottenibili con opportuni mezzi disegnalazione orizzontale o trattamento dellasuperficie della pavimentazione; innalza-mento della pavimentazione; disassamentodell’asse stradale; chicane; restringimentidella carreggiata »;

g) all’articolo 54, comma 1, lettera g),è aggiunto, in fine, il seguente periodo:« Sulle autoambulanze è altresì consentitoil trasporto di un accompagnatore, a con-dizione che lo consentano le caratteristichetecniche del veicolo e che la presenza del-l’accompagnatore non costituisca intralcioper il personale sanitario »;

h) all’articolo 56, il comma 1 è sosti-tuito dal seguente:

« 1. I rimorchi sono veicoli destinati adessere trainati dai motoveicoli di cui all’ar-ticolo 53, dagli autoveicoli di cui al comma1 dell’articolo 54 e dai filoveicoli di cuiall’articolo 55, con esclusione degli auto-snodati. »;

i) l’articolo 70 è sostituito dal se-guente:

« Art. 70. – (Servizio di piazza con slittee trasporto a trazione animale nei parchi,nelle riserve naturali e manifestazioni pub-bliche) – 1. Esclusivamente nelle località enei periodi di tempo in cui è consentitol’uso delle slitte possono essere destinateslitte al servizio di piazza. A tal fine icomuni sono autorizzati a rilasciare licenzeper il servizio di piazza con slitte. Tale

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

servizio si svolge nell’area comunale; i co-muni possono determinare i tratti e le zonein cui tali servizi sono consentiti per inte-ressi turistici e culturali. Le slitte destinatea servizi di piazza, oltre alla targa indicatanell’articolo 67, devono essere munite dialtra targa con l’indicazione “servizio dipiazza”. I comuni possono destinare spe-ciali aree, delimitate e segnalate, per lostazionamento delle slitte per i servizi dipiazza.

2. Il regolamento di esecuzione deter-mina:

a) i tipi di slitta con le quali può essereesercitato il servizio di piazza;

b) le condizioni e i requisiti per otte-nere la licenza per i servizi di piazza conslitta;

c) le modalità per la revisione, chedeve essere eseguita di regola ogni cinqueanni;

d) le modalità per il rilascio dellelicenze di cui al comma 1.

3. Con le medesime modalità di cui alcomma 1, i comuni possono rilasciare li-cenze per il servizio di trasporto a trazioneanimale con conducente svolto esclusiva-mente all’interno di parchi urbani e riservenaturali a fini ludici, culturali e turistici,nonché in occasione e limitatamente alladurata di manifestazioni pubbliche a ca-rattere religioso, culturale, rievocativo sto-rico e della tradizione popolare.

4. Chiunque destina slitte a servizio pub-blico o di piazza senza avere ottenuto larelativa licenza è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una sommada euro 87 ad euro 345. Se la licenza èstata ottenuta ma non ne sono osservate lecondizioni, si applica la sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma daeuro 42 ad euro 173. In tal caso conseguela sanzione amministrativa accessoria delritiro della licenza.

5. Dalla violazione prevista dal primoperiodo del comma 4 consegue la sanzioneaccessoria della confisca del veicolo, se-condo le norme di cui al capo I, sezione II,del titolo VI. »;

l) all’articolo 155, comma 4, dopo leparole: « allarme acustico antifurto » sono

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

inserite le seguenti: « e anti-abbandono dicui all’articolo 172, comma 1-bis, »;

m) all’articolo 158:

1) al comma 2, dopo la lettera g)sono inserite le seguenti:

« g-bis) negli spazi riservati alla sostadelle donne in stato di gravidanza o con unbambino di età non superiore a due annimunite di permesso rosa;

g-ter) negli spazi riservati alla sostadei veicoli in condivisione;

g-quater) negli spazi riservati ai sensidell’articolo 7, comma 1, lettera d), numero6). »

2) dopo il comma 4 è inserito ilseguente.

« 4-bis. Chiunque viola le disposizionidella lettera g) del comma 2 è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 80 ad euro 328 per iciclomotori e i motoveicoli a due ruote e daeuro 161 ad euro 647 per i restanti veicoli »

3) al comma 5, le parole: « lettere d),g) e h) » sono sostituite dalle seguenti: « let-tere d), h) e i) »;

n) all’articolo 172, comma 8, dopo lalettera f), è aggiunta la seguente:

« f-bis) le persone che, a seguito diintervento chirurgico, abbiano attuato unnuovo collegamento provvisorio o perma-nente tra cavità interne del corpo e l’e-sterno, attraverso il confezionamento diuna o più stomie cutanee, sulla base dellacertificazione rilasciata dal medico cu-rante; »;

o) all’articolo 188:

1) al comma 1, dopo le parole: « dellepersone invalide » sono aggiunte le se-guenti: « e delle donne munite di permessorosa »;

2) al comma 3, dopo le parole: « dipersone invalide » sono aggiunte le se-guenti: « e delle donne munite di permessorosa »;

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

3) dopo il comma 3 è aggiunto ilseguente:

« 3-bis. I veicoli al servizio di personecon disabilità autorizzate a norma delcomma 2 non sono tenuti alla correspon-sione di alcuna somma nel caso di occu-pazione di spazi in aree di sosta o diparcheggio a pagamento. »;

4) al comma 4, le parole: « da euro87 ad euro 345 » sono sostituite dalle se-guenti: « da euro 168 ad euro 673 »;

5) al comma 5, le parole: « da euro42 ad euro 173 » sono sostituite dalle se-guenti: « da euro 87 ad euro 345 »;

6) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e delle donnemunite di permesso rosa »;

p) all’articolo 190, comma 7, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Lemacchine per uso di persone con disabilità,se asservite da motore, possono altresì tran-sitare sulle piste ciclopedonali in caso dinecessità »;

q) all’articolo 191, il comma 1 è so-stituito dal seguente:

« 1. Quando il traffico non è regolato daagenti o da semafori, i conducenti devonodare la precedenza, rallentando gradual-mente e all’occorrenza fermandosi, ai pe-doni che transitano sugli attraversamentipedonali o si trovino nelle loro immediateprossimità. I conducenti che svoltano perinoltrarsi in un’altra strada al cui ingressosi trova un attraversamento pedonale de-vono dare la precedenza, rallentando gra-dualmente e all’occorrenza fermandosi, aipedoni che transitano sull’attraversamentomedesimo o si trovino nelle sue immediateprossimità, quando ad essi non sia vietatoil passaggio. Resta fermo per i pedoni ildivieto di cui all’articolo 190, comma 4 »;

r) alla tabella dei punteggi allegataall’articolo 126-bis:

1) al capoverso « Art. 158 », le pa-role: « lettere d), g) e h) » sono sostituitedalle seguenti: « lettere d) e h) » ed è ag-

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

giunta, in fine, la seguente voce: « Comma2, lettera g) – 4 »;

2) il capoverso « Art. 188 » è sosti-tuito dal seguente: « Art. 188 Comma 4 – 6,Comma 5 – 8 ».

3. Il Governo, entro tre mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge,provvede ad adeguare il regolamento diesecuzione e di attuazione del codice dellastrada, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,a quanto previsto dal comma 1.

4. Al fine di garantire una piena tuteladel diritto alla mobilità delle persone condisabilità:

a) il collaudo di cui all’articolo 327,comma 4, del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 16 dicem-bre 1992, n. 495, deve essere effettuatoentro venti giorni dalla data di presenta-zione della relativa domanda;

b) il rappresentante dell’associazionedi persone con disabilità di cui all’articolo330, comma 5, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n. 495, è designato dalleassociazioni nazionali per il diritto allamobilità delle persone con disabilità, com-parativamente più rappresentative, anzichédal soggetto sottoposto ad accertamentosanitario.

5. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « veicoli atrazione animale » sono sostituite dalla se-guente: « slitte »;

b) alla lettera b), le parole: « veicoli atrazione animale » sono sostituite dalla se-guente: « slitte ».

6. I regolamenti comunali vigenti alladata di entrata in vigore della presentelegge devono essere adeguati alle disposi-zioni di cui all’articolo 70 del codice dellastrada, come sostituito dal comma 1 delpresente articolo, entro dodici mesi dallamedesima data di entrata in vigore e pos-

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

sono prevedere la conversione delle licenzegià rilasciate in licenze per carrozze atrazione elettrica, licenze taxi, licenze diservizio noleggio con conducente per tra-sporto di persone e autorizzazioni per no-leggio di auto d’epoca.

7. Con proprio decreto, da emanareentro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, il Ministro dellasalute stabilisce i criteri per l’affidamentodegli animali, utilizzati per il trasporto dipersone in servizi di piazza e in servizipubblici non di linea, ad associazioni diprotezione animale riconosciute.

Art. 2.

(Disposizioni per la sicurezza stradale)

1. Al codice della strada sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 1 è sosti-tuito dal seguente:

« 1. La sicurezza e la tutela della salutedelle persone nonché la tutela dell’am-biente, nella circolazione stradale, rien-trano tra le finalità primarie di ordinesociale ed economico perseguite dalloStato. »;

b) all’articolo 16, comma 1, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Condecreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti è stabilita la disciplina parti-colare per le sedi stradali ubicate su ponti,viadotti o gallerie o in particolari condi-zioni orografiche, anche con riguardo allediverse tipologie di divieti. »;

c) all’articolo 45, comma 6, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « , nonchéle modalità di verifica periodica della fun-zionalità e della taratura, ove necessario »;

d) all’articolo 147, comma 5, le parole:« da euro 87 ad euro 345 » sono sostituitedalle seguenti: « da euro 167 ad euro 666 »;

e) all’articolo 171, comma 2, la parola:« minore » è soppressa e dopo la parola:« risponde » è aggiunta la seguente: « an-che »;

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

f) all’articolo 172, dopo il comma 7 èinserito il seguente:

« 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024,tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, im-matricolati in Italia, o immatricolati all’e-stero e condotti da residenti in Italia, adi-biti ad uso scuolabus devono essere munitidi cinture di sicurezza. A decorrere dallamedesima data non è più consentita lacircolazione dei predetti veicoli che ne sianosprovvisti. »;

g) all’articolo 172, comma 10, dopo ilprimo periodo è inserito il seguente:« Quando il mancato uso riguarda traspor-tati maggiorenni, la medesima sanzione siapplica anche al conducente nel caso diveicoli di cui al comma 1, fatto salvo il casodi conducente di veicolo adibito a serviziodi piazza o di noleggio con conducente; intal caso questi deve tenere informati i pas-seggeri dell’obbligo di utilizzare le cinturedi sicurezza, quando sono seduti e il vei-colo è in movimento, con le modalità di cuial comma 7 »;

h) all’articolo 173:

1) al comma 2, dopo le parole: « ap-parecchi radiotelefonici » sono inserite leseguenti: « , smartphone, computer portatili,notebook, tablet e dispositivi analoghi checomportino anche solo temporaneamentel’allontanamento delle mani dal volante »;

2) al comma 3-bis, le parole: « daeuro 165 ad euro 661 » sono sostituite dalleseguenti: « da euro 422 ad euro 1697 e allasanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida da settegiorni a due mesi »;

3) il secondo periodo è sostituito dalseguente: « Qualora lo stesso soggetto com-pia un’ulteriore violazione nel corso di unbiennio, è soggetto alla sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma daeuro 644 ad euro 2.588 e alla sanzioneamministrativa accessoria della sospen-sione della patente di guida da uno a tremesi »;

i) all’articolo 187, comma 2-bis, leparole: « mucosa del cavo orale » sono so-stituite dalle seguenti: « fluido salivare »;

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

l) alla tabella dei punteggi allegataall’articolo 126-bis:

1) al capoverso « Art. 158 », è ag-giunta la seguente voce: « Comma 1, letterah-bis) – 2 »;

2) il capoverso « Art. 173 » è sosti-tuito dal seguente:

« Art. 173 – Comma 3 – 5.

Comma 3-bis, primo periodo – 5.

Comma 3-bis, secondo periodo – 10 ».

2. Tra le caratteristiche generali costrut-tive e funzionali dei veicoli a motore ap-partenenti alle categorie N, N1, N2 e N3 dicui all’articolo 47, comma 2, lettera c), delcodice della strada deve essere considerataanche la presenza di sistemi per la guidaassistita. Il Governo, entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, provvede ad adeguare l’appendice Val titolo III del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n. 495, al presente commae ad adottare le disposizioni necessarie perla sua attuazione.

3. Il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro dellasalute provvede, nell’ambito delle campa-gne per la sicurezza stradale e di sensibi-lizzazione sociale, a informare in modoadeguato l’utenza sul divieto previsto dal-l’articolo 173 del codice della strada, comemodificato dal comma 1 del presente arti-colo, e sulle relative sanzioni, nell’ambitodelle risorse finanziarie disponibili a legi-slazione vigente, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Disposizioni per favorire la mobilità ur-bana ed extraurbana)

1. Al codice della strada sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 4, lettera c),dopo la parola: « riservare » sono inserite leseguenti: « strade o »;

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

b) all’articolo 7:

1) al comma 1, lettera i), dopo laparola: « strade » sono inserite le seguenti:« o corsie »;

2) il comma 9-bis è sostituito dalseguente:

« 9-bis. Nel delimitare le zone a trafficolimitato per finalità esclusive di tutela am-bientale ai sensi del comma 9, i comuniconsentono l’accesso libero a tali zone aiveicoli a propulsione esclusivamente elet-trica »;

c) all’articolo 23:

1) dopo il comma 4 sono inseriti iseguenti:

« 4-bis. È vietata sulle strade e sui vei-coli qualsiasi forma di pubblicità il cuicontenuto proponga messaggi sessisti o vio-lenti o stereotipi di genere offensivi o mes-saggi lesivi del rispetto delle libertà indivi-duali, dei diritti civili e politici, del credoreligioso o dell’appartenenza etnica oppurediscriminatori con riferimento all’orienta-mento sessuale, all’identità di genere, alleabilità fisiche e psichiche.

4-ter. Il Ministro delle infrastrutture edei trasporti, entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente disposi-zione, ai sensi del comma 10 del presentearticolo, emana apposita direttiva affinchésiano applicate, in sede di accertamento delcontenuto delle forme di pubblicità di cuial comma 4-bis, le norme del codice diautodisciplina della comunicazione com-merciale, come previsto dai protocolli sti-pulati dall’Istituto dell’Autodisciplina Pub-blicitaria con il Dipartimento delle pariopportunità presso la Presidenza del Con-siglio dei ministri, con l’Associazione na-zionale dei comuni italiani e con l’Autoritàgarante per l’infanzia e l’adolescenza. Incaso di mancata adozione della direttiva, iltermine di cui al presente comma è pro-rogato per una sola volta di ulteriori trentagiorni, decorsi i quali le norme del Codicedi autodisciplina della comunicazione com-merciale sull’accertamento del contenutodelle forme di pubblicità sono immediata-mente applicabili.

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

4-quater. L’osservanza delle prescrizionidi cui al comma 4-bis è condizione per ilrilascio dell’autorizzazione prevista dalcomma 4; in caso di violazione, l’autoriz-zazione rilasciata è immediatamente revo-cata. »;

2) dopo il comma 7 è inserito ilseguente:

« 7-bis. In deroga al comma 1, terzoperiodo, al centro delle rotatorie nelle qualivi sia un’area verde, la cui manutenzionesia affidata a titolo gratuito a società pri-vate o ad altri enti, è consentita l’installa-zione di un’insegna di esercizio dell’im-presa o ente affidatario, fissata al suolo.Per l’installazione dell’insegna di cui alpresente comma si applicano in ogni casole disposizioni del comma 4 »;

3) al comma 13-bis, primo periodo,le parole: « dal comma 1 » sono sostituitedalle seguenti: « dai commi 1, 4-bis e 7-bis »;

d) all’articolo 41, comma 10, dopo leparole: « periodo di accensione della lucegialla » sono inserite le seguenti: « che deveavere una durata minima non inferiore a 3secondi, »;

e) all’articolo 82, dopo il comma 4 èinserito il seguente:

« 4-bis. Si intende per uso proprio an-che la condivisione temporanea per unperiodo non superiore a trenta giorni di unveicolo privato in favore di un soggettoterzo che lo utilizza per fini privati. Lacondivisione temporanea non comporta laresponsabilità solidale di cui all’articolo196. Il responsabile è il conducente delveicolo al momento della violazione, al quale,nei termini di cui all’articolo 201, deveessere notificato il verbale di accertamentodella violazione in quanto effettivo trasgres-sore. Non si applicano le disposizioni del-l’articolo 94 del presente codice e dell’ar-ticolo 247-bis del regolamento »;

f) all’articolo 100, comma 10, sonoaggiunti infine i seguenti periodi: « I veicolia motore impegnati in competizioni moto-ristiche che si svolgono sulla strada e sonoautorizzate ai sensi dell’articolo 9, limita-

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

tamente ai giorni e ai percorsi di gara,possono esporre, in luogo della targa di cuiai commi 1 e 2 del presente articolo, unatarga sostitutiva costituita da un pannelloauto-costruito che riproduce il numero diimmatricolazione del veicolo. Tale pannellodeve avere fondo giallo, cifre e lettere neree caratteristiche dimensionali identiche aquelle della targa che sostituisce e deveessere collocato garantendo la visibilità e laposizione richieste dal regolamento per letarghe di immatricolazione. A bordo delveicolo impiegato nelle competizioni o neitrasferimenti deve essere tenuta adeguatadocumentazione che attesti la partecipa-zione alle competizioni sportive, rilasciatada soggetti autorizzati dalle competenti fe-derazioni sportive. Nel caso di trasferi-mento stradale, tale documentazione deveindicare il percorso o l’itinerario consen-tito. In caso di impiego o collocazione dif-forme dalle disposizioni di cui al presentecomma, si applicano le sanzioni di cui aicommi 11, 12, 13, 14 e 15 del presentearticolo e al comma 7 dell’articolo 102. »;

g) all’articolo 158, comma 2, lettera h),le parole: « o carreggiate » sono sostituitedalle seguenti: « , carreggiate o strade »;

h) articolo 175, comma 2, lettera a):

1) le parole: « 150 centimetri cubicise a motore termico » sono sostituite dalleseguenti: « 120 centimetri cubici se a mo-tore termico e di potenza fino a 11 kW sea motore elettrico »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « e di potenza fino a 11 kW se amotore elettrico. La circolazione è comun-que consentita solo a soggetti maggiorenni,muniti di patente di categoria A2, A, B o dicategoria superiore o muniti da almenodue anni di patente di categoria A1. »

2. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti è stabilita la disci-plina applicativa delle disposizioni di cuiall’articolo 23, comma 7-bis, del codicedella strada, introdotto dal comma 1 delpresente articolo, con particolare riguardoalle modalità di fissaggio al suolo e allaproporzionalità delle insegne di esercizio

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

ivi previste in relazione alle dimensionidella rotatoria, nel rispetto dei princìpi disicurezza della circolazione stradale di cuial medesimo articolo 23.

Art. 4.

(Disposizioni per favorire la mobilità cicli-stica)

1. Al codice della strada sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo il comma 4 èinserito il seguente:

« 4-bis. È denominata: “strada ad altaintensità ciclistica” la strada a traffico pro-miscuo utilizzata e frequentata da un nu-mero rilevante di ciclisti »;

b) all’articolo 3, comma 1:

1) dopo il numero 31) è inserito ilseguente:

« 31-bis) Itinerario cicloturistico: tuttele strade ad uso promiscuo ad alta intensitàciclistica e ad alta valenza turistica; »;

2) dopo il numero 49) è inserito ilseguente:

« 49-bis) Strada a basso traffico:strada con traffico motorizzato inferiorealla media di cinquecento veicoli al giornocalcolata su base annua, senza punte su-periori a cinquanta veicoli all’ora; »;

3) dopo il numero 50) è inserito ilseguente:

« 50-bis) Strada senza traffico: stradacon traffico motorizzato inferiore alla me-dia di cinquanta veicoli al giorno calcolatasu base annua; »;

4) dopo il numero 52) è inserito ilseguente:

« 52-bis) Strada 30: strada urbana oextraurbana sottoposta al limite di velocitàdi 30 chilometri orari o a un limite infe-riore, segnalata con le modalità stabilitedall’articolo 135, comma 14, del regola-mento; è considerata strada 30 anche lastrada extraurbana con sezione della car-reggiata non inferiore a 3 metri riservata ai

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

veicoli non a motore, eccetto quelli auto-rizzati, e sottoposta al limite di velocità di30 chilometri orari; »;

c) all’articolo 50, comma 1, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « I velocipedi apedalata assistita possono essere dotati diun pulsante che permetta di attivare ilmotore anche a pedali fermi, purché conquesta modalità il veicolo non superi i 6km/h. »;

d) all’articolo 148:

1) dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

« 3-bis. Il conducente di un veicolo cheeffettui il sorpasso di una bicicletta è te-nuto ad usare particolari cautele al fine diassicurare una maggiore distanza lateraledi sicurezza e valutare l’esistenza delle con-dizioni per compiere la manovra in com-pleta sicurezza per entrambi i veicoli aisensi dell’articolo 149, comma 1, rinviandola manovra di sorpasso qualora tali circo-stanze non possano essere garantite. »;

2) al comma 15, le parole: « commi2, 3 e 8 » sono sostituite dalle seguenti:« commi 2, 3, 3-bis e 8 »;

e) all’articolo 149, comma 1, sono ag-giunti, in fine, i seguenti periodi: « Durantela marcia i veicoli devono tenere anche unadistanza di sicurezza laterale, sia rispettoal bordo laterale della strada che ad altriveicoli presenti, da commisurarsi alle con-dizioni del traffico e a quelle di visibilità, inmodo tale da consentire, in caso di neces-sità, la manovra di arresto in condizioni disicurezza. Particolare attenzione deve es-sere prestata da tutti i conducenti dei vei-coli alla distanza laterale di sicurezza ri-spetto ai velocipedi, in ragione degli ondeg-giamenti e delle oscillazioni proprie di que-sto tipo di veicolo. Fuori dei centri urbani,purché ricorrano le necessarie condizionidi sicurezza e le condizioni della circola-zione consentano il sorpasso dei velocipedi,i veicoli a motore devono compiere la re-lativa manovra lasciando una distanza la-terale di almeno 1,5 metri. Fermo restandoquanto disposto dall’articolo 148, comma3-bis, qualora, in ragione della ridotta am-

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

piezza delle corsie o della strada, questadistanza laterale non possa essere rispet-tata, il conducente del veicolo che si ap-prossima a un velocipede deve rallentare,al fine di adeguare la propria velocità aquella del velocipede, e sorpassarlo solo avelocità molto ridotta, tale da non costi-tuire pericolo per il ciclista, anche in ra-gione della particolare andatura di que-st’ultimo »;

f) all’articolo 164, comma 2-bis, sonoaggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ilpasseggero è responsabile della sistema-zione della bicicletta sul mezzo; il condu-cente del mezzo è responsabile della veri-fica della correttezza della predetta siste-mazione. Nel caso di trasporto pubblicourbano o suburbano, la sistemazione dellebiciclette sul mezzo è consentita solo nellefermate di capolinea ovvero nelle altre fer-mate concordate tra il comune e l’aziendache svolge il relativo servizio »;

g) all’articolo 182:

1) dopo il comma 9 è inserito ilseguente:

« 9.1. Con ordinanza adottata ai sensidell’articolo 7, comma 1, previa valutazionedelle condizioni di sicurezza, la circola-zione delle biciclette può essere consentitaanche sulle strade o corsie di cui al mede-simo articolo 7, comma 1, lettera i), purchénon si tratti di corsie con binari tramviaria raso delimitate su entrambi i lati dacordoli o altri arredi funzionali invalicabilidal ciclista »;

2) al comma 9-bis è premesso ilseguente periodo: « Durante la marcia, ilconducente di velocipede di età inferiore adodici anni ha l’obbligo di indossare etenere regolarmente allacciato un cascoprotettivo conforme alle norme tecnichearmonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080,in ragione delle esigenze del minore. »;

3) dopo il comma 9-bis sono inseritii seguenti:

« 9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate,sulla base di apposita ordinanza adottata aisensi dell’articolo 7, comma 1, previa va-

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

lutazione delle condizioni di sicurezza, sullasoglia dell’intersezione può essere realiz-zata la casa avanzata, estesa a tutta lalarghezza della carreggiata o della semi-carreggiata. La casa avanzata può essererealizzata lungo le strade con velocità con-sentita inferiore o uguale a 50 km/h, anchese fornite di più corsie per senso di marcia,ed è posta a una distanza pari almeno a 3metri rispetto alla linea di arresto stabilitaper il flusso veicolare. L’area delimitata èaccessibile attraverso una corsia di lun-ghezza pari almeno a 5 metri riservata allebiciclette, situata sul lato destro in prossi-mità dell’intersezione.

9-quater. I comuni hanno facoltà di sta-bilire, con ordinanza adottata ai sensi del-l’articolo 7, che all’interno dei centri abi-tati, su strade ove il limite massimo divelocità sia inferiore o uguale a 30 km/h,classificate di tipo E, F o F-bis ovvero partedi una zona a traffico limitato, i velocipedipossano circolare anche in senso oppostoall’unico senso di marcia prescritto pertutti gli altri veicoli, previa valutazione dellecondizioni di sicurezza, indipendentementedalla larghezza della carreggiata, dalla pre-senza e dalla posizione di aree per la sostaveicolare e dalla massa dei veicoli autoriz-zati al transito. La circolazione dei veloci-pedi prevista ai sensi del primo periodo,denominata “doppio senso ciclabile”, è se-gnalata mediante l’aggiunta di un pannellointegrativo di eccezione per i velocipedi aisegnali verticali di divieto, di obbligo gene-rico e utili alla guida, nonché eventual-mente, ove ritenuto opportuno, mediantesegnaletica orizzontale. È in ogni casoesclusa la possibilità di consentire la cir-colazione dei velocipedi contromano »;

4) al comma 10 è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Nei casi di cui alcomma 9-bis, primo periodo, la sanzione èridotta della metà »;

5) dopo il comma 10 è aggiunto ilseguente:

« 10-bis. Chiunque importa o produceper la commercializzazione sul territorionazionale e chiunque commercializza ca-schi protettivi per velocipedi di tipo nonconforme alle norme tecniche armonizzate

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

UNI EN 1078 o UNI EN 1080 è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 849 ad euro 3.396 »;

2. Le disposizioni regolamentari di ese-cuzione e di attuazione dell’articolo 182,comma 9-quater, del codice della strada,introdotto dal comma 1 del presente arti-colo, nonché ogni altra disposizione rile-vante in materia, non possono prescriverelimiti o condizioni diversi o ulteriori ri-spetto a quanto stabilito dal medesimo ar-ticolo 182, comma 9-quater.

3. Le disposizioni del comma 9-bis, primoperiodo, del comma 10, terzo periodo, e delcomma 10-bis dell’articolo 182 del codicedella strada, introdotte dal comma 1, let-tera g), numeri 2), 4) e 5), del presentearticolo si applicano a decorrere dal cen-toventesimo giorno successivo alla data dientrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di semplificazione edi trasparenza)

1. Al codice della strada sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 75, il comma 4 è sosti-tuito dal seguente:

« 4. Il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti individua, con proprio decreto, iveicoli di tipo omologato da adibire a ser-vizio di noleggio con conducente per tra-sporto di persone di cui all’articolo 85 o aservizio di piazza, di cui all’articolo 86, o aservizio di linea per trasporto di persone,di cui all’articolo 87, che sono soggettiall’accertamento di cui al comma 2 »;

b) all’articolo 78, comma 1, sono ag-giunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti in-dividua, con proprio decreto, le tipologie dimodifica delle caratteristiche costruttive efunzionali, per le quali non sono richiestela visita e prova di cui al primo periodo.Con il medesimo decreto sono stabilite lemodalità e le procedure per gli accerta-menti e l’aggiornamento della carta di cir-colazione. Con decreto del Ministro delle

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

infrastrutture e dei trasporti sono stabilitealtresì le modalità di riqualificazione dellebombole approvate secondo il regolamenton. 110 della Commissione economica perl’Europa delle Nazioni Unite (UNECE R110), nonché l’individuazione dei soggettipreposti. »;

c) all’articolo 102, comma 4, il se-condo periodo è sostituito dal seguente:« Quando per deterioramento tali dati nonsono più leggibili su una o su entrambe letarghe del veicolo, l’intestatario della cartadi circolazione richiede il duplicato dellatarga o delle targhe deteriorate presso unufficio periferico della motorizzazione, an-che per il tramite di una impresa di con-sulenza per la circolazione dei mezzi ditrasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991,n. 264, con contestuale restituzione dellatarga o delle targhe deteriorate »;

d) all’articolo 117, comma 2-bis, dopoil terzo periodo è inserito il seguente: « Nonsi applicano inoltre, se al fianco del con-ducente si trovi, in funzione di istruttore,persona di età non superiore a sessanta-cinque anni, munita di patente valida perla stessa categoria, conseguita da almenodieci anni, ovvero valida per la categoriasuperiore »;

e) all’articolo 120, comma 5, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Av-verso la comunicazione all’interessato, daparte degli uffici della motorizzazione ci-vile, degli elementi ostativi al rilascio dellapatente di guida per carenza dei requisitimorali, come accertati dal Ministero del-l’interno nell’ambito delle procedure tele-matiche di cui al presente comma, è am-messo ricorso al Ministero dell’interno »;

f) all’articolo 121, comma 11, secondoperiodo, le parole: « per una volta sol-tanto » sono sostituite dalle seguenti: « pernon più di due volte »;

g) all’articolo 122, comma 6, le parole:« sei mesi » sono sostituite dalle seguenti:« dodici mesi »;

h) all’articolo 126-bis:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « La comunicazione dei

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

dati del conducente non è dovuta se ilproprietario è persona fisica ed è il con-ducente responsabile della violazione e lacomunicazione della contestazione è avve-nuta tramite posta elettronica certificata oaltro servizio elettronico di recapito certi-ficato qualificato; in tal caso, quando lacontestazione è definita, si procede alladecurtazione di punteggio sulla patente delproprietario stesso »;

2) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Ogni variazione di punteggio è ve-rificabile nel Portale dell’automobilista conle modalità indicate dal Dipartimento per itrasporti, la navigazione, gli affari generalied il personale – Direzione generale per lamotorizzazione del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti »;

i) all’articolo 142, comma 12-quater:

1) al primo periodo, dopo le parole:« Ciascun ente locale » sono inserite le se-guenti: « pubblica nel proprio sito internetistituzionale, in formato aperto, come de-finito dalla lettera l-bis) del comma 1 del-l’articolo 1 del codice dell’amministrazionedigitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, e »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Il Ministero delle infrastrutture edei trasporti e il Ministero dell’interno,entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicanoin un’apposita sezione dei propri siti inter-net istituzionali le relazioni di cui al primoperiodo, in formato aperto, come definitodalla lettera l-bis) del comma 1 dell’arti-colo 1 del codice dell’amministrazione di-gitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82. Entro il medesimo termine del30 giugno, il Ministero delle infrastrutturee dei trasporti presenta alle Camere unarelazione sullo stato di attuazione delledisposizioni dei commi 12-bis e 12-ter delpresente comma e del comma 4 dell’arti-colo 208, indicando in un apposito elencogli enti locali inadempienti agli obblighi di

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

cui al presente comma e le sanzioni appli-cate. »;

l) all’articolo 180, comma 1, dopo lalettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) quando sono in corso i pro-cedimenti di cui all’articolo 94, comma 1,l’estratto dei documenti di cui alla letteraa) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispet-tivamente, dai commi 1 e 2 dell’articolo92 »;

m) all’articolo 180, il comma 8 è so-stituito dal seguente:

« 8. Non si procede all’irrogazione dellasanzione amministrativa qualora, a seguitodi contestuale verifica telematica, l’agentedi polizia abbia accertato l’esistenza e lavalidità dei documenti che il conducentenon ha esibito. Con decreto del Ministrodell’interno, di concerto con i Ministri dellagiustizia, delle infrastrutture e dei tra-sporti, dell’economia e delle finanze e perla pubblica amministrazione, sono discipli-nate, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, entro quattro mesi dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione, le procedure per la verificatelematica dei documenti obbligatori per lacircolazione ai sensi del presente articolo »;

n) all’articolo 196:

1) al comma 1, le parole: « di cuiall’articolo 84 risponde solidalmente il lo-catario e in quelle » sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Nelle ipotesi di cui all’articolo84, per le violazioni punibili con la san-zione amministrativa pecuniaria rispondeesclusivamente il locatario in solido conl’autore della violazione »;

o) all’articolo 198, dopo il comma 1 èinserito il seguente:

« 1-bis. In deroga a quanto disposto dalcomma 1, quando il trasgressore, con lastessa azione o omissione, viola più volte lamedesima disposizione e tali violazioni nonsono immediatamente contestate, ovveronon vi è preavviso della contestazione, si

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

applica la sanzione prevista per la solaviolazione rilevata per prima in ordine ditempo, aumentata fino al triplo. »;

p) all’articolo 201:

1) al comma 1-bis, lettera d), sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Neicasi di violazione di divieto di sosta, deveessere lasciato sul parabrezza del veicoloun preavviso di contestazione della viola-zione, che consenta al trasgressore di ade-rire al pagamento della sanzione in misuraridotta senza spese di notificazione. Condecreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti, di concerto con il Ministrodell’interno, sono definite le procedure attea dare certezza legale dell’avvenuta appo-sizione del preavviso »;

2) al comma 1-bis, lettera g), leparole: « attraverso i dispositivi previsti dal-l’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15maggio 1997, n. 127 » sono sostituite dalleseguenti: « o con accesso o transito vietato,attraverso dispositivi omologati medianteregolamento adottato con decreto del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti »;

3) dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

« 3-bis. Per i veicoli per i quali è dispo-nibile l’indirizzo di posta elettronica certi-ficata o altro servizio elettronico di reca-pito certificato qualificato del proprietarioo di altro soggetto obbligato in solido, allanotificazione si provvede esclusivamente pervia telematica secondo le procedure stabi-lite con decreto del Ministro dell’interno, diconcerto con i Ministri della giustizia, delleinfrastrutture e dei trasporti, dell’economiae delle finanze e per la pubblica ammini-strazione, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica. Qualora le proceduredi notificazione con tale strumento nonsiano possibili, si applicano le disposizionidel comma 3 »;

q) all’articolo 203:

1) al comma 1, primo periodo, dopole parole: « con raccomandata con ricevutadi ritorno » sono aggiunte le seguenti: « oper via telematica, a mezzo di posta elet-tronica certificata o altro servizio elettro-

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

nico di recapito certificato qualificato, se-condo le modalità previste dall’articolo 65del codice dell’amministrazione digitale, dicui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82 »;

2) al comma 1-bis, primo periodo,dopo le parole: « con raccomandata conavviso di ricevimento » sono aggiunte leseguenti: « o trasmesso per via telematica, amezzo di posta elettronica certificata oaltro servizio elettronico di recapito certi-ficato qualificato, secondo le modalità pre-viste dall’articolo 65 del codice di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

r) all’articolo 204, comma 1, le parole:« nel limite non inferiore al doppio delminimo edittale » sono sostituite dalle se-guenti: « nel limite non inferiore al minimoedittale aumentato del 50 per cento »;

s) all’articolo 207, dopo il comma 3 èinserito il seguente:

« 3-bis. Il mancato pagamento della san-zione amministrativa pecuniaria dovuta edelle spese di trasporto e di custodia entronovanta giorni dalla data di notificazionedel verbale di fermo amministrativo com-porta l’alienazione del veicolo secondo lemodalità stabilite dal regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 13febbraio 2001, n. 189. Nel caso in cui l’au-torità amministrativa o penale disponga larestituzione del veicolo prima di essersidefinitivamente pronunciata sull’eventualeprocedura di ricorso, la restituzione av-viene solo previo pagamento, a titolo dicauzione, della sanzione amministrativa pe-cuniaria dovuta e delle spese di trasporto edi custodia »;

t) all’articolo 208:

1) al comma 2, lettera a), sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « , nonchéper l’intensificazione dei controlli sulla cir-colazione stradale »;

2) al comma 4, lettere a) e b), leparole: « in misura non inferiore a un quartodella quota, » sono soppresse;

3) dopo il comma 4 è inserito ilseguente:

« 4-bis. Gli enti locali che non ottempe-rano all’obbligo di rendicontazione dispo-

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

sto ai sensi dell’articolo 393 del regola-mento sono esclusi, nell’anno successivo aquello relativo all’obbligo di rendiconta-zione non adempiuto, dalla partecipazioneai bandi per l’attuazione del Piano nazio-nale della sicurezza stradale. »;

4) dopo il comma 5-bis è aggiunto ilseguente:

« 5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma1, accertano le violazioni trasmettono pervia telematica al Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, entro il 31 marzo diogni anno, i dati relativi all’entità dellesanzioni irrogate nell’anno precedente, perciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30giugno di ogni anno, il Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti pubblica i datidi cui al periodo precedente in un’appositasezione del proprio sito internet istituzio-nale, in formato aperto, come definito dallalettera l-bis) del comma 1 dell’articolo 1 delcodice dell’amministrazione digitale, di cuial decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,in modo da permettere la consultazionesulla base di criteri temporali e geografici,determinati a livello comunale, per tipolo-gia di infrazione, di veicolo, di età e disesso. »;

u) dopo l’articolo 226 è inserito ilseguente:

« Art. 226-bis (Notificazione medianteservizio elettronico di recapito certificatoqualificato) – 1. Nelle more dell’istituzionedell’indice nazionale di cui all’articolo 6-qua-ter del codice dell’amministrazione digitale,di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, l’interessato, che intenda ricevere lenotificazioni dei provvedimenti previsti dalpresente codice presso la propria casella diposta elettronica certificata o altro servizioelettronico di recapito certificato qualifi-cato e il cui domicilio digitale non risultigià da pubblici elenchi, può fornire il re-lativo indirizzo in occasione dell’immatri-colazione di cui all’articolo 93, comma 1, e,successivamente, in occasione della revi-sione di cui all’articolo 80 o di qualsiasiaggiornamento dei documenti di circola-zione. Qualora si avvalga di tale facoltà,l’interessato deve comunicare ogni succes-

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

siva variazione riguardante l’indirizzo me-desimo all’ufficio della Direzione generaleper la motorizzazione entro il termine diquindici giorni dalla sua effettuazione.Chiunque non vi provveda nei termini sta-biliti è soggetto alla sanzione amministra-tiva del pagamento di una somma da euro85 ad euro 338. Le disposizioni del pre-sente comma si applicano, in quanto com-patibili, anche nei casi previsti dagli articoli97, 108, 110, 111 e 114 »;

2. Nelle more dell’adozione del regola-mento di cui all’articolo 201, comma 1-bis,lettera g), del codice della strada, comemodificato dal comma 1 del presente arti-colo, si applicano le disposizioni vigentiprima della data di entrata in vigore dellapresente legge.

3. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, èdeterminato il costo di rilascio del dupli-cato della targa o delle targhe ai sensidell’articolo 102, comma 4, del codice dellastrada, come modificato dal comma 1 delpresente articolo.

4. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sonodeterminati gli importi di diritti e tariffe dacorrispondere per sostenere l’eventuale terzaprova pratica di guida di cui all’articolo121, comma 11, del codice della strada,come modificato dal comma 1 del presentearticolo.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di veicoli pesanti edi macchine agricole)

1. Al codice della strada sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10:

1) al comma 2, la lettera b) è sosti-tuita dalla seguente:

« b) il trasporto eseguito con veicolieccezionali di una cosa indivisibile, definitaal comma 4, che per le sue dimensioni eper la sua massa determini eccedenza ri-

Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

spetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e62, ovvero che per la sua massa determinieccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’ar-ticolo 62. Nel caso di blocchi di pietranaturale, di elementi prefabbricati compo-siti ed apparecchiature industriali com-plesse per l’edilizia, di prodotti siderurgicicoils e laminati grezzi, il trasporto puòessere effettuato integrando il carico con glistessi generi merceologici autorizzati e, co-munque, in numero non superiore a seiunità, fino al completamento della massaeccezionale complessiva posseduta dall’au-toveicolo o dal complesso di veicoli. Qua-lora vengano superati i limiti di cui all’ar-ticolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, ilcarico può essere completato, con generidella stessa natura merceologica, per occu-pare l’intera superficie utile del piano dicarico del veicolo o del complesso di vei-coli, nell’osservanza dell’articolo 164 e dellamassa eccezionale a disposizione, fatta ec-cezione per gli elementi prefabbricati com-positi e le apparecchiature industriali com-plesse per l’edilizia, per i quali ricorresempre il limite delle sei unità. In entrambii casi e purché almeno un carico delle coseindicate richieda l’impiego di veicoli ecce-zionali, la predetta massa complessiva nonpuò essere superiore a 38 tonnellate se sitratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48tonnellate se si tratta di autoveicoli isolatia quattro o più assi, a 72 tonnellate se sitratta di complessi di veicoli a cinque assie a 86 tonnellate se si tratta di complessi diveicoli a sei o più assi. I richiamati limiti dimassa possono essere superati nel solo casoin cui venga trasportato un unico pezzoindivisibile »;

2) al comma 3, è aggiunta, in fine, laseguente lettera:

« g-quater) complessi di veicoli imma-tricolati ad uso speciale degli spettacoliviaggianti. »;

3) al comma 6:

3.1) all’alinea, le parole: « , salvo quantostabilito al comma 2, lettera b) » sono sop-presse;

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

3.2) alla lettera b-bis), le parole: « letterae) » sono sostituite dalle seguenti: « letteree) e g-quater) »;

4) al comma 7, le parole da: « Qua-lora non siano rispettate » fino a: « tra-sporti eccezionali » sono soppresse;

5) dopo il comma 7 sono inseriti iseguenti:

« 7-bis. Qualora non siano rispettate lecondizioni di cui alla lettera a) del comma7 del presente articolo, relativamente ailimiti dimensionali di cui all’articolo 61,ovvero le condizioni di cui alle lettere b) ec) del medesimo comma 7 del presentearticolo, i mezzi di cui al medesimo comma7 devono richiedere l’apposita autorizza-zione prevista per tutti gli altri trasportieccezionali.

7-ter. I mezzi d’opera di cui all’articolo54, comma 1, lettera n), non possono cir-colare né può essere loro rilasciata l’auto-rizzazione di cui al comma 6 del presentearticolo, se:

a) vengono superati i limiti di massadi cui al comma 8;

b) non è stato corrisposto l’indennizzodi usura di cui all’articolo 34, comma 1 »;

6) al comma 18, le parole: « di cui aicommi 2, 3 o 7 » sono sostituite dalle se-guenti: « di cui a commi 2 o 3 » ed èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allamedesima sanzione è soggetto chiunquecircoli con un mezzo d’opera che superi ilimiti di sagoma di cui all’articolo 61 senzala prescritta autorizzazione, ovvero superi ilimiti di massa di cui al comma 8 delpresente articolo o i limiti di massa di cuiall’articolo 62 senza che sia stato corrispo-sto l’indennizzo di usura di cui all’articolo34, comma 1 »;

7) il comma 21 è sostituito dal se-guente:

« 21. Chiunque adibisce mezzi d’operaal trasporto di cose diverse da quelle pre-viste dall’articolo 54, comma 1, lettera n), èsoggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 431 adeuro 1.734 e alla sanzione amministrativa

Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

accessoria della sospensione della carta dicircolazione da uno a sei mesi. All’attodell’accertamento della violazione si pro-cede al ritiro della carta di circolazione,che è trasmessa, senza ritardo, all’ufficiocompetente del Dipartimento per i tra-sporti, la navigazione, gli affari generali edil personale, che adotta il provvedimento disospensione. In caso di accertamento di treviolazioni, in un periodo di cinque annidecorrenti dalla data di commissione dellaprima violazione, è disposta la revoca, sullacarta di circolazione del veicolo, della qua-lifica di mezzo d’opera »;

8) il comma 25 è sostituito dal se-guente:

« 25. Nelle ipotesi di violazione dei commi18 e 22 del presente articolo, l’agente ac-certatore intima al conducente di non pro-seguire il viaggio, fino a che non si siamunito dell’autorizzazione o non abbia cor-risposto l’indennizzo di usura di cui all’ar-ticolo 34, comma 1, ovvero non abbia ot-temperato alle norme e alle cautele stabi-lite nell’autorizzazione. Il veicolo deve es-sere condotto in un luogo indicato dalproprietario dello stesso, al fine di ottem-perare al fermo amministrativo; durante lasosta, la responsabilità del veicolo e il re-lativo trasporto rimangono a carico delproprietario. In caso di inosservanza delledisposizioni del presente comma si applicala sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente da uno a tremesi »;

b) all’articolo 57:

1) al comma 2, lettera b), numero1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« , nonché per il trasporto dei prodottiinerenti all’operatività della macchina, nelrispetto, ove ne ricorrano i presupposti,delle prescrizioni ADR di cui all’articolo168 »;

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

2) al comma 3, dopo le parole: « se-moventi a ruote pneumatiche » sono inse-rite le seguenti: « , a cingoli in gomma »;

c) all’articolo 80:

1) il comma 8 è sostituito dal se-guente:

« 8. Alle revisioni periodiche dei veicoliprovvedono:

a) per i veicoli a motore capaci dicontenere al massimo 16 persone, com-preso il conducente, o con massa comples-siva a pieno carico fino a 3,5 t e per i lororimorchi, gli uffici competenti del Diparti-mento per i trasporti, la navigazione, gliaffari generali ed il personale e le impresedi autoriparazione autorizzate ai sensi del-l’articolo 105, comma 3, lettera d), del de-creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lemedesime imprese di autoriparazione de-vono soddisfare i requisiti di cui al comma9 del presente articolo e garantire che icontrolli tecnici siano eseguiti da un ispet-tore autorizzato per la categoria del veicoloin revisione e in possesso dei requisiti pre-visti dalla normativa nazionale di recepi-mento delle disposizioni dell’Unione euro-pea vigenti in materia, conformemente alcomma 2 del presente articolo;

b) per i veicoli a motore con massacomplessiva a pieno carico superiore a 3,5t non destinati al trasporto di persone o dimerci pericolose e per i loro rimorchi, gliuffici competenti del Dipartimento per itrasporti, la navigazione, gli affari generalied il personale e le imprese operanti inregime di concessione quinquennale. Ai finidella concessione, le imprese concessiona-rie devono soddisfare i requisiti di cui alcomma 9-bis e garantire che i controllitecnici siano eseguiti da un ispettore auto-rizzato per la categoria del veicolo in re-visione e in possesso dei requisiti previstidalla normativa nazionale di recepimentodelle disposizioni dell’Unione europea vi-genti in materia, conformemente al comma2 »;

2) il comma 9 è sostituito dal se-guente:

« 9. Le imprese di cui al comma 8,lettera a), del presente articolo devono es-

Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

sere in possesso di requisiti tecnici, di at-trezzature e di locali idonei al correttoesercizio delle attività di verifica e con-trollo per le revisioni, precisati nel regola-mento; tali imprese devono essere iscrittein tutte le sezioni del registro delle impreseesercenti attività di autoriparazione di cuialla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti de-finisce, con proprio decreto, i requisiti diimparzialità, in accordo con le pertinentisezioni della normativa internazionale ISO,le modalità tecniche e amministrative perle revisioni effettuate dalle imprese auto-rizzate, nonché il termine di adeguamento.Tali requisiti devono sussistere durante tuttoil periodo dell’autorizzazione »;

3) dopo il comma 9 è inserito ilseguente:

« 9-bis. Le imprese di cui al comma 8,lettera b), del presente articolo devono es-sere in possesso di requisiti tecnici, di at-trezzature e di locali idonei al correttoesercizio delle attività di verifica e con-trollo per le revisioni e ne garantisconol’imparzialità. Il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti definisce con propriodecreto le dotazioni minime, i requisiti diimparzialità, in accordo alle pertinenti se-zioni della normativa internazionale ISO,nonché le modalità tecniche e amministra-tive per le revisioni effettuate in regime diconcessione. Tali requisiti devono sussi-stere durante tutto il periodo della conces-sione »;

4) il comma 10 è sostituito dal se-guente:

« 10. Il Ministero delle infrastrutture edei trasporti – Dipartimento per i tra-sporti, la navigazione, gli affari generali edil personale effettua periodici controlli sulleofficine e sulle imprese di cui al comma 8del presente articolo e controlli, anche acampione, sui veicoli sottoposti a revisionepresso le medesime. I controlli periodicisono effettuati, con le modalità di cui allalegge 1° dicembre 1986, n. 870, da perso-nale del medesimo Dipartimento apposita-mente formato o abilitato. Con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

sono determinate le modalità dei controlli,dei rimborsi e dei compensi, anche forfe-tari in ragione della complessità dei con-trolli, da riconoscere al personale che ese-gue l’ispezione. Con il medesimo decretosono determinate le modalità e gli importida porre a carico delle imprese di cui alcomma 8 del presente articolo, che do-vranno essere versati annualmente e af-fluire alle entrate dello Stato con imputa-zione al capitolo 3566 del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti. »;

5) il comma 11 è sostituito dal se-guente:

« 11. Nel caso in cui, nel corso dei con-trolli, si accerti che l’impresa non sia più inpossesso delle necessarie attrezzature, op-pure che le revisioni siano state effettuatein difformità dalle prescrizioni vigenti, leconcessioni o le autorizzazioni relative aicompiti di revisione sono, in misura pro-porzionale alla gravità della violazione ac-certata, sospese o revocate secondo moda-lità definite con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti »;

6) il comma 13 è sostituito dal se-guente:

« 13. Le imprese di cui al comma 8, altermine della revisione, rilasciano la docu-mentazione prevista dai decreti di attua-zione del Ministero delle infrastrutture edei trasporti e dall’autorità competente in-dividuata dalla normativa nazionale di re-cepimento delle disposizioni dell’Unione eu-ropea di settore, conformemente al comma2 »;

7) al comma 15, l’ultimo periodo èsostituito dal seguente: « Se nell’arco di dueanni decorrenti dalla prima vengono accer-tate tre violazioni, le imprese sono soggettealla sospensione o alla revoca delle auto-rizzazioni o delle concessioni secondo mo-dalità definite con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti »;

8) al comma 17 le parole: « produceagli organi competenti attestazione di re-visione falsa » sono sostituite dalle seguenti:

Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

« alteri o falsifichi la documentazione di cuial comma 13 »;

d) all’articolo 104:

1) al comma 3, le parole: « tre o piùassi » sono sostituite dalle seguenti: « due opiù assi » e le parole: « 14 t e 20 t » sonosostituite dalle seguenti: « 18 t e 24 t »;

2) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. La massa massima sull’asse più ca-ricato non può superare 10 t per asse nonmotore e 11,5 t per asse motore. »;

3) al comma 6, le parole: « 16 t »sono sostituite dalle seguenti: « 32 t »;

e) all’articolo 105, comma 1, le parole:« 16,50 m » sono sostituite dalle seguenti:« 18 m e la massa complessiva di 44 t »;

f) all’articolo 110, comma 2, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « o dicommercianti di macchine agricole e, limi-tatamente alle macchine agricole di cuiall’articolo 57, comma 2, lettera a), numeri1) e 2), aventi massa massima a pienocarico tecnicamente ammissibile non supe-riore a 6 t e che rispettino i requisiti di cuiall’articolo 57, comma 3, nonché ai rimor-chi agricoli di cui all’articolo 57, comma 2,lettera b), numero 2), aventi massa com-plessiva non superiore a 6 t, a nome dicolui che si dichiari proprietario »;

g) all’articolo 110, dopo il comma 2 èinserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di promuovere lo svi-luppo delle reti di imprese di cui all’arti-colo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009,n. 5, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 aprile 2009, n. 33, e all’articolo6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno2014, n. 91, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reticostituite da imprenditori agricoli, singoli oassociati, di cui all’articolo 2135 del codicecivile, finalizzate anche all’acquisto di mac-chine agricole, è consentita l’immatricola-zione ai sensi del comma 2 del presentearticolo a nome della rete di imprese, iden-tificata dal codice fiscale, richiesto dalle

Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

imprese partecipanti, e dal contratto direte, redatto e iscritto ai sensi del citatoarticolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009,da cui risultino la sede, la denominazione eil programma della rete, previa individua-zione di un’impresa della rete incaricata dieseguire le funzioni amministrative attri-buite dalla legge al proprietario del vei-colo »;

h) all’articolo 167, il comma 11 èsostituito dal seguente:

« 11. Le sanzioni amministrative previ-ste nel presente articolo sono applicabilianche ai trasporti e ai veicoli eccezionali,definiti all’articolo 10, quando venga supe-rata la massa complessiva massima indi-cata nell’autorizzazione, o all’articolo 10,comma 8, se mezzi d’opera, limitando lafranchigia del 5 per cento alle masse mas-sime relative a quel veicolo, ai sensi del-l’articolo 62. La prosecuzione del viaggio èsubordinata al rilascio di una nuova auto-rizzazione; se questa non può essere rila-sciata, la continuazione del viaggio è su-bordinata alla riduzione del carico entro ilimiti consentiti »;

i) all’articolo 175, comma 7, lettera a),sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« o veicoli autorizzati con modello DGM243 ».

2. Le disposizioni dell’articolo 80, comma9, del codice della strada, come modificatodal comma 1 del presente articolo, si ap-plicano anche alle imprese autorizzate primadella data di entrata in vigore della pre-sente legge.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di veicoli d’epoca odi interesse storico e collezionistico)

1. Al codice della strada sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 60:

1) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Sono considerati appartenenti allacategoria di veicoli con caratteristiche ati-

Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

piche i motoveicoli, i ciclomotori, gli auto-veicoli e le macchine agricole d’epoca, non-ché i motoveicoli, gli autoveicoli e le mac-chine agricole di interesse storico e colle-zionistico. »;

2) al comma 2, le parole: « Rien-trano nella categoria dei veicoli d’epoca imotoveicoli e gli autoveicoli » sono sosti-tuite dalle seguenti: « Rientrano nella cate-goria dei veicoli d’epoca i motoveicoli, iciclomotori, gli autoveicoli e le macchineagricole »;

3) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Motoveicoli, ciclomotori, autovei-coli e macchine agricole d’epoca e di inte-resse storico e collezionistico iscritti negliappositi registri »;

b) all’articolo 80, dopo il comma 4 èinserito il seguente:

« 4-bis. Per i veicoli di cui all’articolo 60,comma 1, la revisione è disposta ogni quat-tro anni. ».

2. Sono classificate d’interesse storico ocollezionistico ai sensi dell’articolo 215 delregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 16 dicembre 1992,n. 495, le macchine agricole la cui data dicostruzione sia precedente di almeno qua-ranta anni a quella della richiesta di rico-noscimento nella categoria in questione. Lecaratteristiche tecniche devono compren-dere almeno tutte quelle necessarie per laverifica di idoneità alla circolazione delmotoveicolo o dell’autoveicolo ai sensi deicommi 5 e 6 del citato articolo 215 delregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica n. 495 del 1992.Entro un mese dalla data di entrata invigore della presente legge, il Governo prov-vede ad apportare le modifiche necessarieal citato articolo 215 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblican. 495 del 1992 al fine di adeguarlo aquanto disposto dal presente comma.

3. All’articolo 63 della legge 21 novem-bre 2000, n. 342, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « A tale fine, nei registri

Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

previsti all’articolo 60, comma 4, del codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodidi produzione dei veicoli. »;

b) il comma 1-bis è sostituito dalseguente:

« 1-bis. L’esenzione di cui al comma 1 èestesa, a decorrere dal 1° gennaio 2019, agliautoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotoridi particolare interesse storico e collezio-nistico la cui data di costruzione sia pre-cedente di almeno venti anni a quella dirichiesta per il riconoscimento nella cate-goria in questione. Gli autoveicoli, i moto-veicoli e i ciclomotori di cui al presentecomma sono individuati, con propria de-terminazione, dagli enti abilitati alla com-pilazione dei registri previsti dall’articolo60, comma 4, del codice della strada, di cuial decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.Tale determinazione è aggiornata annual-mente. »;

c) al comma 1-ter, le parole: « 2,05milioni di euro » sono sostituite dalle se-guenti: « 4,1 milioni di euro »;

d) al comma 4, le parole: « I veicoli dicui al comma 1 » sono sostituite dalle se-guenti: « I veicoli di cui ai commi 1 e1-bis ».

4. Ai maggiori oneri derivanti dall’at-tuazione delle disposizioni di cui al comma3, pari a 2,05 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2019, si provvede me-diante corrispondente riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2019-2021, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2019, allo scopo parzial-mente utilizzando l’accantonamento rela-tivo al medesimo Ministero.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di veicoli di soc-corso)

1. Sono esentati dal pagamento del pe-daggio ai sensi del comma 2 dell’articolo

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

373 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, i veicoli con targa CRI, iveicoli dei servizi di trasporto e soccorsosanitario, i veicoli della protezione civile,nonché i veicoli delle organizzazioni divolontariato appartenenti a reti nazionali edegli altri enti del terzo settore di naturanon commerciale previsti dal codice di cuial decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,se impegnati nello svolgimento di attivitàistituzionali, in ogni caso provvisti di ap-posito contrassegno approvato con decretodel Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico. Entro un mese dalladata di entrata in vigore della presentelegge, il Governo provvede ad apportare lemodifiche necessarie al citato comma 2dell’articolo 373 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 495 del 1992 al fine di adeguarlo aquanto disposto dal presente comma.

2. Le società concessionarie autostradaliprovvedono all’attuazione delle disposi-zioni del comma 1.

3. Tra i colori delle strisce di delimita-zione degli stalli di sosta previsti dal comma3 dell’articolo 149 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n. 495, è inserito il colorerosso per gli stalli di sosta riservati alleautoambulanze. Entro un mese dalla datadi entrata in vigore della presente legge, ilGoverno provvede ad apportare le modifi-che necessarie al citato comma 3 dell’arti-colo 149 del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica n. 495 del1992 al fine di adeguarlo a quanto dispostodal presente comma.

4. All’onere derivante dall’attuazione delcomma 1, pari a 80.000 euro per l’anno2019 e a 300.000 euro annui a decorreredall’anno 2020, si provvede mediante cor-rispondente riduzione dello stanziamentodel fondo speciale di parte corrente iscritto,ai fini del bilancio triennale 2019-2021,nell’ambito del programma « Fondi di ri-serva e speciali » della missione « Fondi daripartire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019, allo scopo parzialmente uti-

Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di prevenzione eaccertamento delle violazioni in materia di

sosta)

1. Dopo l’articolo 12 del codice dellastrada è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. – (Prevenzione e accerta-mento delle violazioni in materia di sosta) –1. I comuni possono, con provvedimentodel sindaco, conferire funzioni di preven-zione e accertamento di tutte le violazioniin materia di sosta, nell’ambito dell’area disosta regolamentata oggetto di affidamento,aree verdi comprese, a dipendenti comu-nali o delle società private e/o pubblicheesercenti la gestione della sosta di superfi-cie regolamentata e/o dei parcheggi.

2. Le funzioni di prevenzione e accer-tamento di tutte le violazioni in materia disosta sono svolte dal personale, nominati-vamente designato in tale funzione con ilprovvedimento del sindaco di cui al comma1, previo accertamento dell’assenza di pre-cedenti o di pendenze penali e dello svol-gimento e del superamento di un’adeguataformazione. Il predetto personale assume,durante lo svolgimento delle proprie fun-zioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 pos-sono essere conferite anche al personaleispettivo delle aziende esercenti il trasportopubblico locale. A tale personale sono inol-tre conferite, con le stesse modalità di cuial comma 2, le funzioni di prevenzione eaccertamento in materia di circolazione,fermata e sosta sulle corsie e sulle stradeove transitano i veicoli adibiti al servizio dilinea.

4. Al personale di cui al presente arti-colo è conferito il potere di contestazioneimmediata delle violazioni in ragione dellefunzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2e 3, nonché di disporre la rimozione deiveicoli ai sensi dell’articolo 159, limitata-mente agli ambiti oggetto di affidamento dicui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personaleè altresì conferito il potere di redazione e

Atti Parlamentari — 56 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

sottoscrizione del verbale di accertamentocon l’efficacia di cui agli articoli 2699 e2700 del codice civile.

5. L’attività sanzionatoria di cui al pre-sente articolo, successiva all’emissione del-l’obbligatorio preavviso o del verbale daparte del personale e l’organizzazione delrelativo servizio, sono di competenza dellepubbliche amministrazioni attraverso gliuffici o i comandi a ciò preposti, a cuicompete anche tutta l’attività autorizzativae di verifica sull’operato. I comuni possonoconferire alle società di cui ai commi 1, 2e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioninecessarie al recupero delle evasioni tarif-farie e dei mancati pagamenti, compresi ilrimborso delle spese, gli interessi e le pe-nali. Le modalità operative e gli importi ditali azioni di recupero dovranno essereoggetto di negoziazione tra il soggetto con-cedente e il concessionario.

6. Ai fini dell’accertamento e della re-dazione della documentazione in ordinealle violazioni di cui al presente articolo èpossibile ricorrere all’uso della tecnologiadigitale e a strumenti elettronici e fotogra-fici ».

2. I commi 132 e 133 dell’articolo 17della legge 15 maggio 1997, n. 127, sonoabrogati.

3. L’articolo 68 della legge 23 dicembre1999, n. 488, è abrogato.

Art. 10.

(Disposizioni di attuazione)

1. L’articolo 179, comma 1, del regola-mento di esecuzione e di attuazione delnuovo codice della strada, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 6 dicembre1992, n. 495, è abrogato.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, il Governo prov-vede ad adeguare alle disposizioni recatedalla presente legge il regolamento di ese-cuzione e di attuazione del nuovo codicedella strada, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 6 dicembre 1992,n. 495, anche in conformità alla previsionedi cui all’articolo 4, comma 3 della Con-

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

venzione delle Nazioni Unite sui diritti dellepersone con disabilità, con Protocollo op-zionale, fatta a New York il 13 dicembre2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo2009, n. 18.

Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURAA.C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187

1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

PAGINA BIANCA

*18PDL0068970**18PDL0068970*