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N. 702 CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI FIANO, MIGLIORE, MARCO DI MAIO, GIORGIS Disposizioni in materia di conflitti di interessi Presentata il 7 giugno 2018 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro- posta di legge è il frutto di un accurato e attento lavoro svolto nella scorsa legisla- tura presso questo ramo del Parlamento (atto Senato n. 2258). Molte sono state le leggi importanti approvate nella scorsa le- gislatura, considerata una delle più produt- tive della storia repubblicana, ma la pro- posta di legge in esame, pur approvata da un solo ramo del Parlamento, presenta senz’altro una valenza particolare poiché attiene alle regole fondamentali della de- mocrazia, al tema della rappresentanza de- gli interessi, ai conflitti che inevitabilmente sorgono e al modo in cui debbono essere risolti. Quello del conflitto di interessi è un tema che accompagna le democrazie da quando si sono costituiti i primi Parlamenti e che, lo sappiamo, continuerà a convivere con la democrazia anche in futuro; è un tema insieme attuale e storico, perché ri- guarda il modo di essere e di funzionare della democrazia, che non può che essere nel segno della partecipazione, ma anche della chiarezza delle regole, nonché della trasparenza dei comportamenti dei rappre- sentanti del popolo e dei membri dei Go- verni. Non per caso un maestro come Nor- berto Bobbio insegnava che la democrazia è il governo del potere pubblico in pub- blico, nella massima trasparenza. Ed è in questa direzione assolutamente decisiva per le sorti della democrazia che occorre senz’al- tro procedere. Fino ad oggi, in materia di conflitto di interessi, le norme che sono intervenute hanno potuto farlo solo una volta emerso concretamente il contrasto fra gli interessi pubblici e quelli del singolo, con tutte le difficoltà connesse peraltro alla fase pro- batoria. Con questa proposta di legge, invece – come peraltro è già previsto nella normativa degli Stati Uniti o in Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 702—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIANO, MIGLIORE, MARCO DI MAIO, GIORGIS

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

Presentata il 7 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-posta di legge è il frutto di un accurato eattento lavoro svolto nella scorsa legisla-tura presso questo ramo del Parlamento(atto Senato n. 2258). Molte sono state leleggi importanti approvate nella scorsa le-gislatura, considerata una delle più produt-tive della storia repubblicana, ma la pro-posta di legge in esame, pur approvata daun solo ramo del Parlamento, presentasenz’altro una valenza particolare poichéattiene alle regole fondamentali della de-mocrazia, al tema della rappresentanza de-gli interessi, ai conflitti che inevitabilmentesorgono e al modo in cui debbono essererisolti.

Quello del conflitto di interessi è untema che accompagna le democrazie daquando si sono costituiti i primi Parlamentie che, lo sappiamo, continuerà a conviverecon la democrazia anche in futuro; è untema insieme attuale e storico, perché ri-

guarda il modo di essere e di funzionaredella democrazia, che non può che esserenel segno della partecipazione, ma anchedella chiarezza delle regole, nonché dellatrasparenza dei comportamenti dei rappre-sentanti del popolo e dei membri dei Go-verni. Non per caso un maestro come Nor-berto Bobbio insegnava che la democraziaè il governo del potere pubblico in pub-blico, nella massima trasparenza. Ed è inquesta direzione assolutamente decisiva perle sorti della democrazia che occorre senz’al-tro procedere.

Fino ad oggi, in materia di conflitto diinteressi, le norme che sono intervenutehanno potuto farlo solo una volta emersoconcretamente il contrasto fra gli interessipubblici e quelli del singolo, con tutte ledifficoltà connesse peraltro alla fase pro-batoria. Con questa proposta di legge,invece – come peraltro è già previstonella normativa degli Stati Uniti o in

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XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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quella britannica –, la potenziale situa-zione di conflitto di interessi viene iden-tificata a monte, così come sono chiara-mente indicate le soluzioni per prevenirlae per gestirla. Una delle principali novità,dunque, introdotte dalla presente propo-sta di legge consiste nella possibilità, nelleipotesi più rilevanti, di risolvere la pro-pria posizione conflittuale, anche in viapreventiva, attraverso le misure tipicheper la soluzione del conflitto di interessi:l’affidamento in gestione dei beni e delleattività patrimoniali, mediante la sotto-scrizione di un contratto di gestione, ov-vero, se non sussistono altre misure pos-sibili per evitare il conflitto di interessi, lavendita, su richiesta dell’Autorità garantedella concorrenza e del mercato, dei benie delle attività rilevanti. Questo avvienequando il titolare della carica di governonazionale possieda, anche per interpostapersona o tramite società fiduciarie, par-tecipazioni rilevanti nei settori della di-fesa, dell’energia, del credito, delle operepubbliche di preminente interesse nazio-nale, delle comunicazioni e dell’editoria dirilevanza nazionale, dei servizi pubblicierogati in concessione o autorizzazione,nonché in imprese operanti nel settorepubblicitario, oppure quando la concen-trazione degli interessi patrimoniali e fi-nanziari in capo al titolare della carica digoverno siano tali da condizionare l’eser-cizio delle funzioni pubbliche ad essoattribuite o da alterare le regole di mer-cato relative alla libera concorrenza.

La presente proposta di legge fissa,altresì, i doveri di informazione dei sog-getti per prevenire le situazioni di con-flitto e i doveri di astensione dal compi-mento di atti di deliberazione in situa-zioni di conflitto di interessi, preoccupan-dosi degli effetti che questi attiprodurrebbero, e impone a tali soggetti,per la gestione del loro patrimonio, ildovere di opzione qualora l’Autorità ac-certi una situazione d’incompatibilità einviti il titolare della carica di Governo adoptare tra la sua carica e il mantenimentodella posizione incompatibile.

Viene anche previsto un obbligo di se-parazione, che è la misura tipica per la

prevenzione delle ipotesi di conflitto diinteressi più rilevante. Si tratta di unaforma di affidamento in gestione dei beni edelle attività patrimoniali assimilabili alcosiddetto « blind trust » (gestione cieca). Enon dimentichiamo la possibilità, l’extremaratio, della vendita delle attività e dei benidi colui che si trova in situazioni di con-flitto.

Con la presente proposta di legge, dun-que, intendiamo impostare sul conflitto diinteressi una discussione moderna, cheguardi al rapporto tra il potere economicoe il potere politico nelle democrazie con-temporanee in modo più profondo e com-plesso di quanto è stato fatto in Italia finoad oggi: non intendiamo più soffermarciunicamente sul tema del monopolio delsistema radio-televisivo, ma vogliamo tenerconto del fatto che la globalizzazione delmercato, il peso crescente e spesso esorbi-tante della finanza, nonché la trasforma-zione continua e frenetica dei mezzi dicomunicazione, a partire dalla rivoluzionedella rete, hanno cambiato profondamentei nostri orizzonti. È evidente che, nel mo-mento in cui il potere economico prende ilsopravvento su quello politico e quando ildenaro rischia di essere più determinantedei voti espressi, la democrazia viene feritaa morte.

Così come abbiamo bisogno di regolenell’economia di mercato per impedire gliabusi e i monopoli, altrettanto ne abbiamobisogno nell’ambito della politica e del fun-zionamento delle istituzioni: una buonademocrazia deve riconoscere a tutti, a pre-scindere dal loro patrimonio, il diritto dientrare in politica e le attività economichenon possono e non devono costituire unvantaggio da utilizzare a discapito dellafunzione pubblica.

L’obiettivo della democrazia era, rimanee sarà sempre quello di garantire una plu-ralità di equilibri tra le persone e i gruppidi interesse. Fu Kelsen a scrivere quantofosse e quanto sia irrinunciabile un centrodi decisione finale sul contrasto di interessitra i gruppi corporativi. E non c’è statogiurista, politologo o studioso delle istitu-zioni che non abbia affrontato questo tema.Jellinek, a proposito dell’interesse generale,

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scriveva: « qualunque diritto pubblico esi-ste nell’interesse generale, che è identicoall’interesse dello Stato ».

La presente proposta di legge guardadunque all’interesse generale del Paese, di

tutti i suoi cittadini e della democrazia,affrontando e prevenendo le situazioni equi-voche e favorendo una separazione inequi-voca tra l’interesse privato e gli interessipubblici.

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PROPOSTA DI LEGGE__

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Esclusiva cura degli interessi pubblici).

1. I titolari di cariche politiche, nell’e-sercizio delle loro funzioni, operano esclu-sivamente per la cura degli interessi pub-blici a loro affidati e per l’interesse gene-rale della Repubblica.

ART. 2.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Agli effetti dei capi II e III, per titolaridi cariche politiche si intendono:

a) i titolari di cariche di governo na-zionali: il Presidente del Consiglio dei mi-nistri, i vicepresidenti del Consiglio dei mi-nistri, i ministri, i vice ministri, i sottose-gretari di Stato e i commissari straordinaridel Governo di cui all’articolo 11 della legge23 agosto 1988, n. 400;

b) i titolari di cariche di governo re-gionali: i presidenti delle regioni e delleprovince autonome e i componenti dellegiunte regionali e delle province autonome;

c) i membri del Parlamento;

d) i consiglieri regionali.

2. Le disposizioni della presente legge siapplicano ai componenti delle autorità in-dipendenti.

ART. 3.

(Autorità di vigilanza).

1. L’autorità competente per l’attua-zione delle disposizioni della presente leggeè l’Autorità garante della concorrenza e del

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mercato, di seguito denominata « Auto-rità ».

2. L’Autorità, per l’espletamento dellefunzioni a essa attribuite dalla presentelegge, può chiedere a qualsiasi organo dellapubblica amministrazione e a ogni altrosoggetto pubblico o privato, nei limiti con-sentiti dall’ordinamento, i dati e le notizieconcernenti la materia disciplinata dallalegge stessa.

3. Per l’espletamento delle indagini, delleverifiche e degli accertamenti che ritengaopportuni, l’Autorità può avvalersi dellacollaborazione di amministrazioni ed entipubblici.

CAPO II

CONFLITTO DI INTERESSI

ART. 4.

(Situazioni di conflitto di interessi).

1. Ai fini della presente legge, sussisteconflitto di interessi in tutti i casi in cui iltitolare di una carica di governo sia titolaredi un interesse economico privato tale dacondizionare l’esercizio delle funzioni pub-bliche ad esso attribuite o da alterare leregole di mercato relative alla libera con-correnza.

ART. 5.

(Obblighi dichiarativi).

1. Entro venti giorni dall’assunzione dellacarica, i titolari di cariche di governo na-zionali:

a) dichiarano all’Autorità di quali ca-riche o attività di cui ai commi 1 e 2dell’articolo 6 siano titolari, anche se ces-sate nei dodici mesi precedenti;

b) trasmettono all’Autorità l’ultima di-chiarazione dei redditi, nonché tutti i datirelativi ai beni immobili e mobili iscritti inpubblici registri e alle attività patrimonialidi cui siano titolari, o siano stati titolari neisei mesi precedenti, anche per interpostapersona, inclusi i dati relativi alla titolarità

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di imprese individuali e agli strumenti fi-nanziari previsti dall’articolo 1, comma 2,del testo unico delle disposizioni in materiadi intermediazione finanziaria, di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) comunicano all’Autorità ogni con-tratto o accordo comunque stipulato conterzi al fine di assumere, intraprendere oproseguire, dopo la cessazione dalla caricadi governo, un impiego o un’attività diqualunque natura.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 siriferiscono anche ai beni, alle attività pa-trimoniali, alle cariche e alle altre attività,ivi indicati, detenuti o svolti all’estero.

3. Ogni variazione degli elementi delledichiarazioni di cui al comma 1 è comu-nicata, attraverso apposita dichiarazioneintegrativa, dal titolare di una delle carichedi governo nazionali all’Autorità entro ventigiorni dalla sua realizzazione.

4. Entro i venti giorni successivi allacessazione dalla carica, i titolari di carichedi governo nazionali presentano all’Auto-rità una dichiarazione concernente ognivariazione degli elementi delle dichiara-zioni di cui al comma 1, intervenuta nelperiodo compreso tra l’ultima dichiara-zione integrativa presentata ai sensi delcomma 3 e la cessazione dalla carica pub-blica, salvo l’avvenuto ricorso alla gestionefiduciaria a norma della presente legge.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 1sono rese anche dal coniuge non legal-mente separato e dai parenti entro il se-condo grado del titolare della carica digoverno nazionale o comunque dalla per-sona con lui stabilmente convivente non ascopo di lavoro domestico, ove acconsen-tano. Nel caso in cui non acconsentano,l’Autorità procede all’acquisizione di tuttigli elementi ritenuti utili secondo le moda-lità previste dal comma 10, lettera a).

6. Alle dichiarazioni di cui al comma 1è allegato l’elenco dei beni di cui al mede-simo comma 1, lettera b), che il titolaredella carica di governo nazionale dichiaraessere effettivamente destinati alla frui-zione o al godimento personale proprio odei soggetti di cui al comma 5.

7. Per l’espletamento dei compiti di in-dagine, verifica, accertamento e controllo

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attribuiti dalla presente legge, l’Autoritàpuò avvalersi di banche di dati pubbliche,ivi comprese quelle del sistema informativodella fiscalità detenute dalle agenzie fiscali,sulla base di specifiche linee guida emanatedal Garante per la protezione dei dati per-sonali entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge. Aifini di cui al presente comma, l’Autoritàpuò stipulare apposite convenzioni con lecompetenti agenzie fiscali e con i titolaridelle predette banche di dati pubblichenonché richiedere ai soggetti privati le in-formazioni pertinenti e rilevanti, nel ri-spetto di quanto previsto dal codice inmateria di protezione dei dati personali, dicui al decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196.

8. Ogni provvedimento adottato dall’Au-torità in attuazione della presente leggedeve essere motivato.

9. I provvedimenti adottati ai sensi dellapresente legge sono resi pubblici e di facileaccessibilità mediante pubblicazione nel sitointernet dell’Autorità, in una apposita se-zione dedicata al conflitto di interessi, nelrispetto della normativa vigente in materiadi dati personali.

10. L’Autorità, entro i trenta giorni suc-cessivi alla scadenza del termine di cui alcomma 1, provvede agli accertamenti dellacompletezza e veridicità delle dichiarazionidi cui ai commi 1, 2, 3 e 4 anche avvalen-dosi, ove occorra, tramite il Corpo dellaguardia di finanza, delle banche di dati edei sistemi informativi facenti capo all’a-nagrafe tributaria. L’Autorità può, entro lostesso termine, richiedere chiarimenti oinformazioni integrative al dichiarante, as-sicurando il rispetto del principio del con-traddittorio. Qualora le dichiarazioni di cuiai commi 1, 2, 3 e 4 non siano presentateo risultino incomplete o non veritiere, l’Au-torità ne informa immediatamente gli in-teressati perché provvedano entro ventigiorni all’integrazione o alla correzione delledichiarazioni stesse. Trascorso inutilmentetale termine o permanendo comunque di-chiarazioni incomplete o non veritiere, l’Au-torità:

a) procede all’acquisizione di tutti glielementi ritenuti utili, con le modalità pre-

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viste dall’articolo 14, comma 2, della legge10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, oveoccorra, del Corpo della guardia di finanza,sulla base di apposito protocollo d’intesacon cui sono stabiliti le modalità dell’avva-limento e il rimborso degli oneri anticipatidal Corpo medesimo;

b) qualora le dichiarazioni di cui aicommi 1, 2, 3 e 4 siano rese successiva-mente alla scadenza del termine fissato perl’integrazione o la correzione delle stessema non oltre trenta giorni da tale sca-denza, applica nei confronti dei soggettiinteressati una sanzione amministrativa pe-cuniaria da un minimo di 5.000 euro a unmassimo di 50.000 euro;

c) informa contestualmente il Presi-dente della Repubblica, il Presidente delConsiglio dei ministri e i Presidenti delleCamere e, comunque, ove ne sussistano gliestremi, la competente autorità giudiziaria.

11. I titolari di cariche di governo na-zionali che non presentano le dichiarazionidi cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nei trenta giornisuccessivi al termine fissato dall’Autoritàper l’integrazione o la correzione delle stessesono puniti ai sensi dell’articolo 328, se-condo comma, del codice penale; nel casodi dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4e 5 non veritiere o incomplete si applical’articolo 76 del testo unico delle disposi-zioni legislative e regolamentari in materiadi documentazione amministrativa, di cuial decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445.

12. L’Autorità procede con gli stessi po-teri previsti dalla lettera a) del comma 10,allorché, anche in tempi successivi, entrocinque anni dalla fine del mandato, emer-gano elementi che rendano necessarie cor-rezioni, integrazioni o verifiche delle di-chiarazioni precedentemente rese; procedecon gli stessi poteri e con le stesse modalitàprevisti alle lettere b) e c) del comma 10allorché, anche in tempi successivi, entrocinque anni dalla fine del mandato, emer-gano violazioni degli obblighi dichiarativiprevisti dal presente articolo, ferma re-stando l’applicazione del comma 11.

13. Le dichiarazioni dei soggetti di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero

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dei soggetti di cui al comma 5 del presentearticolo, sono pubblicate nel sito internetdell’Autorità, in un’apposita sezione dedi-cata al conflitto di interessi. Le dichiara-zioni dei soggetti di cui al citato comma 5del presente articolo sono pubblicate a con-dizione che i medesimi soggetti vi abbianoacconsentito. Nel caso in cui i predettisoggetti non abbiano reso le dichiarazioni onon abbiano prestato il proprio consensoalla loro pubblicazione, ne è data notizianel medesimo sito internet.

ART. 6.

(Incompatibilità).

1. La titolarità di una carica di governonazionale è incompatibile con:

a) qualunque carica o ufficio pub-blico, diverso dal mandato parlamentare,non ricoperto in ragione della funzione digoverno svolta;

b) qualunque impiego pubblico o pri-vato;

c) l’esercizio di attività professionali odi lavoro autonomo, anche in forma asso-ciata o societaria, di consulenza e arbitrali,anche se non retribuito;

d) l’esercizio di attività imprendito-riali, anche per interposta persona o attra-verso società fiduciarie;

e) qualunque carica, ufficio o fun-zione comunque denominati, ovvero l’eser-cizio di compiti di gestione, in imprese osocietà pubbliche o private, ivi comprese lesocietà in forma cooperativa, in enti didiritto pubblico, anche economici, o in fon-dazioni ad eccezione di quelli ricoperti inragione della funzione di governo svolta.

2. Sussiste incompatibilità anche quandole cariche, le attività e, in ogni caso, lefunzioni di cui al comma 1 sono svolte oricoperte all’estero.

3. L’imprenditore, per evitare la dichia-razione di incompatibilità, d’intesa con l’Au-torità, accede all’applicazione di una dellemisure per la prevenzione dei conflitti diinteressi di cui agli articoli 8 e 9.

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4. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 delpresente articolo, si applica l’articolo 2639del codice civile, ai fini dell’identificazionedell’amministratore di fatto.

5. I titolari delle cariche di governonazionali non possono, nell’anno succes-sivo alla cessazione dal loro ufficio, svol-gere attività di impresa né assumere inca-richi presso imprese private o presso im-prese o enti pubblici o sottoposti a con-trollo pubblico, se non previa autorizzazionedell’Autorità che, considerata l’attività pre-cedentemente svolta in qualità di titolaredella carica di governo, accerti l’insussi-stenza di conflitti di interessi. L’autorizza-zione si intende favorevolmente rilasciataqualora, entro il quindicesimo giorno dalladata di ricevimento della richiesta, l’Auto-rità non si sia pronunciata in senso nega-tivo.

6. L’accertamento della violazione deldivieto di cui al comma 5 comporta l’ap-plicazione di una sanzione amministrativapecuniaria corrispondente al doppio delvantaggio economico ottenuto dall’impiegoo dall’attività professionale o imprendito-riale o dalla funzione vietati. Si intende pervantaggio economico il profitto conseguitodall’impiego o dall’attività professionale oimprenditoriale o dalla funzione vietati.

7. I dipendenti pubblici e privati cheassumono una carica di governo nazionalesono collocati in aspettativa o nell’analogaposizione prevista dagli ordinamenti di pro-venienza e secondo le rispettive norme, condecorrenza dal giorno del giuramento ocomunque dell’effettiva assunzione della ca-rica, senza pregiudizio della propria posi-zione professionale e di carriera. Si appli-cano le disposizioni concernenti l’aspetta-tiva per mandato parlamentare vigenti neirispettivi ordinamenti.

8. I titolari delle cariche di governonazionali iscritti in albi o elenchi profes-sionali sono sospesi di diritto dai relativialbi professionali per la durata della caricadi governo.

9. Dopo l’assunzione di una delle cari-che di governo nazionali, i titolari possonopercepire compensi o indennità esclusiva-mente per attività prestate in precedenza ecomunque soltanto quando essi risultino

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determinati in misura fissa dalla legge o daatti regolamentari ovvero determinati o de-terminabili in base a criteri che siano giàstati esattamente fissati dall’accordo sotto-scritto dalle parti, recante data certa ante-cedente all’assunzione della carica pub-blica. In caso di accertamento della viola-zione del divieto di cui al precedente pe-riodo, l’Autorità applica una sanzioneamministrativa pecuniaria corrispondenteal doppio del vantaggio economico ottenutodall’impiego o dall’attività professionale oimprenditoriale o dalla funzione vietati. Siintende per vantaggio economico il profittoconseguito dall’impiego o dall’attività pro-fessionale o imprenditoriale o dalla fun-zione vietati.

10. Fermo restando quanto previsto daicommi 7 e 8, l’Autorità accerta, anchetramite proprie verifiche, entro trenta giornidal ricevimento delle dichiarazioni di cuiall’articolo 5, le situazioni di incompatibi-lità di cui ai commi 1 e 2 del presentearticolo e ne dà comunicazione all’interes-sato, invitandolo a comunicare, entro i trentagiorni successivi, l’opzione tra il manteni-mento della carica di governo e il mante-nimento della posizione incompatibile. Adecorrere dalla data della comunicazione,il titolare della carica di governo che sitrovi in una delle situazioni di incompati-bilità di cui ai commi 1 e 2 del presentearticolo è soggetto all’obbligo di astensionedi cui all’articolo 7.

11. Della comunicazione dell’invito aoptare vengono informati dall’Autorità ilPresidente della Repubblica, i Presidentidelle Camere e il Presidente del Consigliodei ministri. La comunicazione dell’invito aoptare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

12. Nel caso di mancato esercizio del-l’opzione di cui al comma 10 entro il ter-mine prescritto, si intende che l’interessatoabbia optato per la posizione incompatibilecon la carica di governo.

13. Nel caso di cui al comma 12, l’Au-torità informa del mancato esercizio del-l’opzione il Presidente della Repubblica, iPresidenti delle Camere, il Presidente delConsiglio dei ministri e l’interessato. Delmancato esercizio dell’opzione è pubblicatanotizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere

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dalla data di pubblicazione, gli atti com-piuti dal titolare della carica di governonazionale sono nulli.

14. Quando la comunicazione dell’Au-torità ai sensi dell’articolo 5, comma 10,lettera c), dei commi 11 e 13 del presentearticolo e dell’articolo 7, comma 7, ri-guarda il Presidente del Consiglio dei mi-nistri, è informato il Ministro cui spetta lasupplenza ai sensi dell’articolo 8 della legge23 agosto 1988, n. 400.

ART. 7.

(Astensione).

1. L’Autorità, esaminate le dichiarazionidi cui all’articolo 5, se rileva che il titolaredi una carica di governo nazionale, nell’e-sercizio delle funzioni pubbliche ad essoattribuite, può prendere decisioni, adottareatti o partecipare a deliberazioni che, purdestinati alla generalità o a intere categoriedi soggetti, sono tali da produrre, nel pa-trimonio dello stesso o di uno dei soggettidi cui al comma 5 dell’articolo 5, un van-taggio economicamente rilevante e diffe-renziato, ancorché non esclusivo, rispetto aquello della generalità dei destinatari delprovvedimento, informa il medesimo sog-getto della rilevata ricorrenza, nei suoi con-fronti, dell’obbligo di astensione, fatta salvala possibilità per l’Autorità di applicare lemisure di cui all’articolo 8, comma 3, eall’articolo 9, su richiesta dell’interessato. Adecorrere dall’applicazione delle misure dicui all’articolo 8, comma 3, e all’articolo 9,non sussiste obbligo di astensione.

2. L’Autorità procede ai sensi del comma1 anche se rileva che il titolare di unacarica di governo nazionale, nell’eserciziodelle funzioni pubbliche ad esso attribuite,può prendere decisioni, adottare atti o par-tecipare a deliberazioni, destinati a ri-strette categorie di soggetti nelle quali ilmedesimo rientra, tali da produrre, nelpatrimonio dello stesso o di uno dei sog-getti di cui al comma 5 dell’articolo 5 unvantaggio economicamente rilevante.

3. L’obbligo di astensione dalla parteci-pazione ad una deliberazione ai sensi delpresente articolo riguarda ogni attività del

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Consiglio dei ministri relativa alla delibe-razione medesima. Della mancata parteci-pazione del titolare di una carica di go-verno nazionale al Consiglio dei ministri aisensi del primo periodo è sempre datacomunicazione all’Autorità, che provvedealla pubblicazione della notizia nella se-zione del sito internet prevista dall’articolo5, comma 13.

4. Indipendentemente dalle comunica-zioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare dellacarica di governo nazionale soggiace co-munque al generale obbligo di astensionenel caso in cui si trovi in una situazione diconflitto di interessi ai sensi dell’articolo 4.

5. Il titolare di una carica di governonazionale, prima di adottare una decisioneo partecipare a una deliberazione, può ri-chiedere all’Autorità una pronuncia sullasussistenza nel caso specifico dell’obbligodi astensione.

6. L’Autorità deve pronunciarsi, con pro-pria deliberazione, entro i cinque giornisuccessivi al ricevimento della richiesta,trascorsi i quali l’interessato è esente dal-l’obbligo di astensione. In pendenza deltermine per la decisione, colui che ha in-vestito l’Autorità della questione è in ognicaso tenuto ad astenersi.

7. Le deliberazioni con cui l’Autoritàstabilisce i casi in cui il titolare di una dellecariche di governo nazionale è tenuto adastenersi sono comunicate dall’Autoritàstessa ai Presidenti delle Camere e al Pre-sidente del Consiglio dei ministri, perché neinformi il Consiglio dei ministri.

8. In caso di astensione, prescritta dal-l’Autorità o volontaria, il Presidente delConsiglio dei ministri sottopone l’atto alConsiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto1988, n. 400.

9. L’obbligo di astensione non opera, inogni caso, nell’adozione di atti dovuti.

10. Se, in violazione dell’obbligo di asten-sione, il titolare di una carica di governonazionale prende una decisione, adotta unatto, partecipa a una deliberazione o omettedi adottare un atto dovuto, conseguendoper sé o per uno dei soggetti di cui alcomma 5 dell’articolo 5 un vantaggio eco-nomicamente rilevante e differenziato ri-

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spetto a quello conseguito dalla generalitàdei destinatari, ovvero un vantaggio econo-micamente rilevante e incidente su unacategoria ristretta di destinatari della qualeil medesimo fa parte, salvo che il fattocostituisca reato, l’Autorità applica una san-zione amministrativa pecuniaria non infe-riore al doppio e non superiore al quadru-plo del vantaggio patrimoniale effettiva-mente conseguito dai soggetti interessati.

11. Nel caso in cui il titolare della caricadi governo nazionale abbia partecipato al-l’adozione di un atto in violazione del do-vere di astensione, il Consiglio dei ministripuò revocare l’atto o procedere ai sensidell’articolo 2, comma 3, lettera p), dellalegge 23 agosto 1988, n. 400. Gli atti indi-viduali posti in essere in violazione deldovere di astensione possono essere con-validati, in tutto o in parte, dal Consigliodei ministri, ove ravvisi ragioni di interessegenerale, entro trenta giorni dalla data dellacomunicazione della violazione dell’obbligodi astensione al Presidente del Consiglio deiministri da parte dell’Autorità. In man-canza di convalida, l’atto cessa di produrreeffetti e i termini per le impugnative e iricorsi previsti dalla legislazione vigentedecorrono dalla scadenza del termine dicui al periodo precedente.

ART. 8.

(Conflitto di interessi patrimoniale).

1. Esaminate le dichiarazioni di cui al-l’articolo 5, l’Autorità procede a norma delpresente articolo:

a) quando il titolare della carica digoverno nazionale possieda, anche per in-terposta persona o tramite società fiducia-rie, partecipazioni rilevanti in imprese ope-ranti nel settore della difesa, del credito oin imprese di rilevanza nazionale nei set-tori dell’energia, delle comunicazioni, del-l’editoria, della raccolta pubblicitaria, delleopere pubbliche di preminente interessenazionale o dei servizi erogati in conces-sione o autorizzazione;

b) quando, per la concentrazione degliinteressi patrimoniali e finanziari del tito-

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lare della carica di governo nazionale nelmedesimo settore di mercato si rilevi cheessi siano tali da condizionare l’eserciziodelle funzioni pubbliche ad esso attribuiteo da alterare le regole di mercato relativealla libera concorrenza.

2. Ai fini della presente legge sono rile-vanti le partecipazioni, detenute diretta-mente o per interposta persona, superiorial 2 per cento del capitale sociale nel casodi società quotate in mercati regolamentatie al 10 per cento negli altri casi, nonché lepartecipazioni inferiori a tali soglie cheassicurano al titolare il controllo o la par-tecipazione al controllo, ai sensi dell’arti-colo 2359 del codice civile, dell’articolo 7della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o del-l’articolo 93 del testo unico delle disposi-zioni in materia di intermediazione finan-ziaria, di cui al decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58. Ai fini della presentelegge sono altresì rilevanti gli accordi con-trattuali ovvero i vincoli statutari che con-sentano di esercitare il controllo o la dire-zione e il coordinamento anche di enti nonsocietari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,l’Autorità, sentite, se del caso, le compe-tenti autorità di settore, sottopone al tito-lare della carica di governo nazionale, en-tro trenta giorni dal ricevimento delle di-chiarazioni di cui all’articolo 5, una pro-posta di applicazione di una o più dellemisure di cui all’articolo 9.

4. Entro i successivi quindici giorni,l’interessato può sottoporre all’Autorità os-servazioni e rilievi o proporre misure al-ternative. L’Autorità esamina le osserva-zioni e le controproposte e, qualora leritenga comunque idonee a prevenire i con-flitti di interessi, le accoglie, anche coneventuali integrazioni e modifiche, sentitol’interessato. L’Autorità adotta in ogni casola decisione definitiva, con provvedimentomotivato, entro il termine di novanta giornidal ricevimento delle dichiarazioni di cuiall’articolo 5.

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ART. 9.

(Misure tipiche per la prevenzione del con-flitto di interessi e contratto di gestione

fiduciaria).

1. Nel caso in cui risulti inadeguata laprevisione di obblighi di astensione, l’Au-torità, al fine di prevenire i conflitti diinteressi, può disporre che i beni e le atti-vità patrimoniali, rilevanti ai sensi dell’ar-ticolo 8, comma 1, lettere a) e b), sianoaffidati, entro il termine da essa stabilito, auna gestione fiduciaria.

2. L’affidamento in gestione dei beni edelle attività patrimoniali di cui al comma1 ha luogo mediante la sottoscrizione di uncontratto di gestione con un soggetto, diseguito denominato « gestore », scelto condeterminazione adottata dall’Autorità, sen-titi gli interessati e, ove essa lo ritengaopportuno, la Commissione nazionale perle società e la borsa, la Banca d’Italia o lacompetente autorità di settore. I gestorisono scelti tra banche, società di gestionedel risparmio e società di intermediazionemobiliare. L’Autorità stabilisce i requisitiper lo svolgimento del mandato di gestorenonché i criteri per la determinazione delrelativo compenso; a tale fine istituisce unelenco dei gestori al quale possono acce-dere tutti i soggetti in possesso dei requisiti.Il mandato al gestore comprende il poteredi trasformazione, anche mediante aliena-zione parziale o totale, dei beni immobi-liari e mobiliari affidati in gestione. Il con-tratto di gestione regola le condizioni perl’alienazione, prevede espressamente chequalunque comunicazione relativa alla ge-stione, ancorché ammessa dalle disposi-zioni della presente legge, avvenga in formascritta e per il tramite dell’Autorità. Nonsono ammessi altri rapporti tra il gestore eil titolare della carica di governo. Il con-tratto di gestione non può contenere clau-sole incompatibili con le disposizioni dellapresente legge ed è, a tal fine, sottopostoall’approvazione dell’Autorità.

3. Ai beni e alle attività patrimonialiaffidati al gestore si applica l’articolo 22 deltesto unico delle disposizioni in materia diintermediazione finanziaria, di cui al de-creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

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successive modificazioni. In caso di cessa-zione dalla carica di governo per qualsiasiragione, l’interessato riacquista di diritto lagestione dei beni e delle attività patrimo-niali, salvo diverso accordo tra le parti.

4. I creditori possono far valere i propridiritti sui beni e le attività patrimonialiaffidati in gestione ai sensi del presentearticolo. Il titolare della carica di governopuò richiedere al gestore, per il tramitedell’Autorità, di provvedere all’adempi-mento di tali obbligazioni. In tal caso, ilgestore dispone il trasferimento, previa, senecessaria, liquidazione anche parziale deibeni e delle attività patrimoniali affidati ingestione, di somme di denaro in misurasufficiente a soddisfare i crediti. Il titolaredella carica di governo può altresì comu-nicare al gestore, per il tramite dell’Auto-rità, che intende opporsi al credito e può atale scopo fornire le indicazioni e le infor-mazioni necessarie a proporre le eccezionie le azioni a tutela dei beni e delle attivitàpatrimoniali.

5. Il gestore assicura il conseguimentodella finalità di cui al comma 1 e opera perla valorizzazione dei beni e delle attivitàpatrimoniali affidati in gestione, dispo-nendo a tal fine dei medesimi beni e attivitàpatrimoniali. Il titolare della carica di go-verno non può chiedere o ricevere dalgestore informazioni concernenti l’attivitàdi gestione; ha diritto di conoscere, per iltramite dell’Autorità, ogni novanta giorni, ilvalore complessivo del patrimonio ammi-nistrato, nonché di ricevere ogni semestre,su richiesta, una quota del rendimento dellagestione, nella misura determinata dal con-tratto di gestione; ove ritenga non soddi-sfacente il risultato complessivo della ge-stione, quale risultante dai resoconti perio-dici, esso può richiedere la sostituzione delgestore all’Autorità, che può provvedervinei modi previsti dal comma 2.

6. Il gestore deve essere dotato di orga-nizzazione adeguata al fine di garantire ilconseguimento degli obiettivi di cui alcomma 5 e la riservatezza delle informa-zioni concernenti l’attività di gestione.

7. Il gestore è tenuto ad amministrare ibeni e le attività patrimoniali conferiti conla diligenza richiesta dalla natura dell’in-

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carico e dalle sue specifiche competenze,apprestando altresì a tal fine, salvo diversoaccordo tra le parti, idonee garanzie assi-curative. Entro trenta giorni dalla data dicessazione dalla carica, il gestore presentaal titolare della carica di governo, invian-done copia all’Autorità, un dettagliato ren-diconto contabile della gestione.

8. Il gestore non può in alcun modocomunicare al titolare della carica di go-verno, neanche per interposta persona, lanatura e l’entità dei singoli investimenti edisinvestimenti, né consultarlo in ordinealla gestione. Qualora il gestore venga menoagli obblighi di cui al presente comma,l’Autorità applica nei suoi confronti unasanzione amministrativa pecuniaria pari,nel minimo, al 5 per cento dei beni e delleattività patrimoniali gestiti e, nel massimo,al 20 per cento dei medesimi.

9. L’Autorità vigila sull’osservanza, nellagestione dei beni e delle attività patrimo-niali, di quanto stabilito dalla presente legge,nonché sull’effettiva separazione della ge-stione.

10. Qualora non vi siano altre misurepossibili per evitare il conflitto di interessi,l’Autorità può disporre che il titolare dellacarica di governo proceda alla vendita deibeni e delle attività patrimoniali rilevanti.In tal caso, l’Autorità fissa il termine mas-simo entro il quale la vendita deve esserecompletata. Entro il predetto termine, iltitolare della carica di governo può tuttaviacomunicare all’Autorità che non intendeprocedere alla vendita. In tal caso, ove iltitolare della carica di governo non opti perle dimissioni dall’incarico, conferisce, infavore dell’Autorità o del gestore, se giànominato, un mandato irrevocabile a ven-dere i beni e le attività patrimoniali rile-vanti. Ove il mandato sia stato conferitoall’Autorità, quest’ultima provvede senzaindugio tramite pubblico incanto, offertapubblica di vendita o altre modalità idoneead assicurare il buon risultato della ven-dita. Se entro il termine il titolare dellacarica di governo non ha proceduto allavendita né ha conferito all’Autorità o algestore il mandato a vendere, si intendeche abbia optato per le dimissioni dalla

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carica di governo e la vendita non ha luogo.Si applica l’articolo 6, comma 13.

11. Sono esclusi dall’applicazione delpresente articolo, previa verifica dell’Auto-rità, i beni comunque destinati alla frui-zione e al godimento personale del titolaredella carica di governo e dei suoi familiari,indicati nell’elenco allegato alle dichiara-zioni ai sensi dell’articolo 5, comma 6.

12. Al di fuori delle situazioni di incom-patibilità di cui all’articolo 6, ove l’impresafacente capo al titolare della carica di go-verno nazionale o a uno dei soggetti di cuiall’articolo 5, comma 5, ovvero le imprese ole società da essi controllate, ai sensi del-l’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990,n. 287, pongano in essere comportamentidiscrezionali diretti a trarre vantaggio daatti adottati in conflitto di interessi ai sensidell’articolo 4, l’Autorità, ove ricorrano lecondizioni per l’applicazione di quanto sta-bilito ai commi da 1 a 10 del presentearticolo, diffida l’impresa dal proseguirequalsiasi ulteriore comportamento direttoad avvalersi dell’atto medesimo, dall’adot-tarne di nuovi ovvero a porre in essereazioni idonee a far cessare la violazione o,se possibile, misure correttive.

13. L’Autorità applica nei confronti del-l’impresa una sanzione amministrativa pe-cuniaria non inferiore al doppio e nonsuperiore al quadruplo del vantaggio pa-trimoniale effettivamente conseguito dal-l’impresa stessa, correlandola alla gravitàdel comportamento e alla pronta ottempe-ranza alla diffida di cui al comma 12.

ART. 10.

(Regime fiscale).

1. Alle plusvalenze realizzate attraversoeventuali operazioni di dismissione dei va-lori mobiliari posseduti dai titolari di ca-riche di governo eseguite dall’interessato odal gestore in attuazione della presentelegge si applicano in ogni caso le aliquote diimposta relative alle partecipazioni nonqualificate detenute da persone fisiche.

2. L’eventuale trasferimento di attivitàeconomiche in gestione fiduciaria ai sensidella presente legge e la loro successiva

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restituzione all’interessato non costitui-scono realizzo di plusvalenze o di minu-svalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulatiai fini del trasferimento al gestore e dellasuccessiva restituzione all’interessato sonoesenti da ogni imposta diretta o indiretta. Iproventi derivanti dai beni e dalle attivitàpatrimoniali trasferiti sono imputati al ti-tolare dei beni e delle attività patrimoniali,secondo quanto previsto dalle norme rela-tive alla categoria nella quale rientrano. Ilgestore applica le ritenute e le impostesostitutive dovute.

ART. 11.

(Regioni e province autonome).

1. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano disciplinano entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge le situazioni di conflitto diinteressi dei titolari di cariche di governoregionali, uniformandosi ai princìpi dell’or-dinamento giuridico della Repubblica con-tenuti nel presente capo e affidando i po-teri di vigilanza, controllo e sanzione al-l’Autorità.

2. Decorso il termine di cui al comma 1e fino all’emanazione della normativa re-gionale, si applicano le disposizioni dellapresente legge. In tal caso, i poteri delPresidente del Consiglio dei ministri e delConsiglio dei ministri previsti dall’articolo7, commi 8 e 11, sono esercitati, rispetti-vamente, dal presidente della regione edalla giunta regionale.

3. Le disposizioni del presente articolosi applicano alle regioni a statuto speciale ealle province autonome di Trento e di Bol-zano nel rispetto dei propri statuti e dellerelative norme di attuazione.

ART. 12.

(Autorità indipendenti).

1. Ai fini della presente legge, i compo-nenti dell’Autorità di regolazione dei tra-sporti, dell’Autorità garante della concor-renza e del mercato, dell’Autorità per legaranzie nelle comunicazioni, dell’Autorità

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per l’energia elettrica, il gas e il sistemaidrico, dell’Autorità nazionale anticorru-zione, della Commissione di garanzia del-l’attuazione della legge sullo sciopero neiservizi pubblici essenziali, della Commis-sione di vigilanza sui fondi pensione, dellaCommissione nazionale per le società e laborsa, del Garante per la protezione deidati personali, dell’Istituto per la vigilanzasulle assicurazioni e degli organi di verticedella Banca d’Italia, di seguito denominati« autorità indipendenti », sono equiparati aititolari di cariche di governo nazionali.

2. Quando le comunicazioni dell’Auto-rità ai sensi dell’articolo 5, comma 10,lettera c), dell’articolo 6, commi 11 e 13, edell’articolo 7, comma 7, riguardano uncomponente di un’autorità indipendente, èinformato altresì il presidente della relativaautorità. Quando la comunicazione ri-guarda il presidente dell’autorità, è infor-mato il componente dell’autorità abilitato asostituirlo in caso di assenza o impedi-mento.

3. L’articolo 6, comma 5, si applica con-siderando l’attività di regolazione svolta inqualità di componente dell’autorità indi-pendente.

4. Per i componenti delle autorità indi-pendenti non trova applicazione l’articolo7, comma 8. Nei casi di cui all’articolo 7,comma 11, l’atto può essere revocato oannullato dalla relativa autorità.

5. Per i componenti delle autorità indi-pendenti, l’articolo 8, comma 1, lettera a),si applica alle partecipazioni rilevanti inimprese operanti nei settori soggetti allavigilanza della relativa autorità.

6. Per i componenti delle autorità indi-pendenti restano ferme le disposizioni cherecano misure più restrittive rispetto aquanto stabilito dalla presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, da emanare previo pa-rere della Banca centrale europea, che vienerichiesto entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, èdisposta l’applicazione delle disposizionidella presente legge ai componenti degliorgani di vertice della Banca d’Italia e aicomponenti dell’Istituto per la vigilanzasulle assicurazioni.

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8. L’autorità competente per l’applica-zione delle disposizioni della presente leggenei confronti dei componenti dell’Autoritàgarante della concorrenza e del mercato èl’Autorità nazionale anticorruzione, cheopera con i medesimi poteri riconosciutidalla presente legge all’Autorità garantedella concorrenza e del mercato.

CAPO III

INELEGGIBILITÀ

ART. 13.

(Ineleggibilità dei membri del Parlamento).

1. All’articolo 10 del testo unico delleleggi recanti norme per la elezione dellaCamera dei deputati, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al numero 1), le parole: « contrattidi opere o di somministrazioni » sono so-stituite dalle seguenti: « contratti pubblicidi lavori, servizi e forniture di notevoleentità economica »;

b) dopo il numero 1) è inserito ilseguente:

« 1-bis) coloro che abbiano nei confrontidi un’impresa che svolge prevalentementela propria attività in regime di autorizza-zione o di concessione di notevole entitàeconomica rilasciata dallo Stato che im-porti l’obbligo di adempimenti specifici,l’osservanza di norme generali o particolariprotettive del pubblico interesse, alle qualila concessione o l’autorizzazione è sotto-posta, la titolarità o il controllo, ancheindiretto, ai sensi dell’articolo 2359 delcodice civile, dell’articolo 7 della legge 10ottobre 1990, n. 287, o dell’articolo 93 deltesto unico delle disposizioni in materia diintermediazione finanziaria, di cui al de-creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

c) al numero 3), dopo le parole:« nn. 1 », è inserita la seguente: « , 1-bis »;

d) il comma 2 è abrogato.

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2. Le cause di ineleggibilità di cui all’ar-ticolo 10 del testo unico delle leggi recantinorme per la elezione della Camera deideputati, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,come modificato dal presente articolo, nonsi applicano:

a) agli amministratori delle impreseche siano cessati dalla carica prima dellapresentazione della candidatura;

b) ai proprietari, agli azionisti di mag-gioranza o ai detentori di un pacchettoazionario di controllo, sia direttamente siaper interposta persona, che, prima dellapresentazione della candidatura, perfezio-nino la cessione della proprietà o del pac-chetto azionario di controllo ovvero si ade-guino alle prescrizioni dai medesimi richie-ste all’Autorità.

3. Ai fini di cui alla lettera b) del comma2 è vietata la cessione al coniuge o aiparenti e agli affini entro il secondo grado,o alla persona convivente non a scopo dilavoro domestico, a società collegata aisensi dell’articolo 2359 del codice civile o apersona interposta allo scopo di eluderel’applicazione della disciplina di cui al pre-sente articolo ovvero a società o ad altroente comunque costituito o utilizzato a talefine, in Italia o all’estero.

4. Ai fini di cui al comma 2 del presentearticolo, coloro che intendono candidarsi,anche prima del decreto di convocazionedei comizi elettorali, possono accedere allaprocedura di cui agli articoli 8 e 9. In casodi elezione, l’Autorità trasmette una pro-pria relazione sulle misure adottate ai sensidegli articoli 8 e 9 alla Giunta della Cameracompetente sulla verifica dei poteri.

ART. 14.

(Ineleggibilità dei consiglieri regionali).

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 2luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) èinserita la seguente:

« a-bis) previsione di una causa diineleggibilità per coloro che abbiano latitolarità o comunque il controllo, anche in

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via indiretta, nei confronti di un’impresache svolge esclusivamente o prevalente-mente la propria attività in regime di au-torizzazione o di concessione di notevoleentità economica rilasciata dallo Stato odalla regione ».

CAPO IV

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCOR-RENZA E DEL MERCATO

ART. 15.

(Composizione e nomina dei membri del-l’Autorità garante della concorrenza e del

mercato).

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito daiseguenti:

« 2. L’Autorità opera in piena autonomiae con indipendenza di giudizio e di valu-tazione ed è organo collegiale costituito dalpresidente e da quattro membri.

2-bis. I membri sono scelti tra personedi notoria indipendenza e di specifica com-petenza e professionalità da individuare trai professori universitari ordinari in materiegiuridiche ed economiche, i magistrati dellegiurisdizioni superiori ordinarie, ammini-strative e contabili, gli avvocati dello Stato,gli avvocati e i commercialisti dopo quin-dici anni di esercizio della professione,nonché tra altre personalità provenienti dasettori economici dotate di alta e ricono-sciuta professionalità e competenza.

2-ter. Le candidature a membro dell’Au-torità, corredate del curriculum professio-nale, sono depositate presso la Segreteriagenerale di uno dei due rami del Parla-mento, che le trasmette alle competentiCommissioni parlamentari della Cameradei deputati e del Senato della Repubblicache, a maggioranza dei due terzi dei com-ponenti e nel rispetto del principio di equi-librio tra i sessi, formano, rispettivamente,un elenco di dodici e uno di otto soggetti.

2-quater. La Camera dei deputati eleggetre membri dell’Autorità nell’ambito dell’e-lenco di cui al comma 2-ter. Ciascun de-putato esprime il voto indicando un nomi-

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nativo; sono eletti i soggetti che hannoottenuto il maggior numero di voti, purchénon inferiore a un quinto dei componenti.Il Senato della Repubblica elegge due mem-bri nell’ambito dell’elenco di cui al comma2-ter. Ciascun senatore esprime il voto in-dicando un nominativo; sono eletti i sog-getti che hanno ottenuto il maggior numerodi voti, purché non inferiore a un terzo deicomponenti. In caso di morte, di dimissionio di impedimento di un componente, laCamera competente procede all’elezione diun nuovo membro dell’Autorità che restain carica fino alla scadenza ordinaria delmandato dei componenti l’Autorità mede-sima. In tal caso l’elenco di cui al comma2-ter è composto da quattro soggetti.

2-quinquies. Il presidente dell’Autoritàè eletto dal collegio nella prima riunionedell’Autorità medesima ».

2. L’Autorità presenta alle Camere unarelazione semestrale sull’attività svolta aisensi della presente legge.

3. La lettera d) del comma 1 dell’articolo23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16.

(Giurisdizione).

1. I ricorsi, anche in via d’urgenza, e leimpugnazioni avverso gli atti adottati e lesanzioni applicate dall’Autorità ai sensi dellapresente legge sono attribuiti alla giurisdi-zione esclusiva del giudice ordinario.

2. Le relative controversie sono regolatedal rito sommario di cognizione e sonodevolute alla corte di appello nel cui di-stretto ha sede l’organo o l’ufficio a cui siriferisce la carica pubblica. Il collegio èpresieduto dal presidente della corte diappello e al giudizio partecipa il pubblicoministero.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inam-missibilità, entro quindici giorni dalla co-

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municazione del provvedimento dell’Auto-rità.

4. I termini per la notifica del ricorso ela costituzione delle parti sono perentori.

5. Contro la decisione il soggetto inte-ressato e il procuratore generale presso lacorte di appello possono proporre ricorsoper cassazione entro quindici giorni dallacomunicazione.

6. Il presidente della Corte di cassa-zione, con decreto steso in calce al ricorsomedesimo, fissa l’udienza di discussione.Tutti i termini del procedimento sono ri-dotti alla metà. La sentenza è immediata-mente pubblicata e di essa è data notizianella Gazzetta Ufficiale.

ART. 17.

(Disposizioni finanziarie).

1. Al fine di far fronte alle funzioni e aicompiti attribuiti dalla presente legge al-l’Autorità, il ruolo organico di cui all’arti-colo 11, comma 1, della legge 10 ottobre1990, n. 287, è aumentato fino ad un mas-simo di dieci unità. A tale incremento delruolo organico nonché all’incremento delnumero dei componenti dell’Autorità stessa,di cui all’articolo 15, si provvede nell’am-bito delle disponibilità finanziarie della pre-detta Autorità e senza incremento del con-tributo a carico dei soggetti vigilati dovutoai sensi dell’articolo 10, comma 7-ter, dellamedesima legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Il personale di cui al comma 1 èreclutato, in posizione di comando, tra di-pendenti delle amministrazioni di cui al-l’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, previo esperi-mento di procedura selettiva pubblica tra-mite appositi bandi.

3. Alla compensazione degli effetti fi-nanziari, in termini di fabbisogno e diindebitamento netto, derivanti dall’attua-zione dell’articolo 15 nonché del presentearticolo, pari a 500.000 euro annui a de-correre dall’anno 2017, si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondoper la compensazione degli effetti finan-ziari non previsti a legislazione vigente con-seguenti all’attualizzazione di contributi plu-

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riennali, di cui all’articolo 6, comma 2, deldecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2008, n. 189.

ART. 18.

(Abrogazioni).

1. È abrogata la legge 20 luglio 2004,n. 215, ad esclusione dell’articolo 6, commi4, 5 e 7, e degli articoli 7 e 9.

2. All’articolo 7 della legge 20 luglio2004, n. 215, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, le parole: « al coniugee ai parenti entro il secondo grado » sonosostituite dalle seguenti: « al coniuge nonlegalmente separato, ai parenti entro ilsecondo grado o comunque alla personacon lui stabilmente convivente non a scopodi lavoro domestico »;

b) dopo il comma 1 è inserito il se-guente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l’Au-torità garante della concorrenza e del mer-cato trasmette all’Autorità per le garanzienelle comunicazioni le dichiarazioni rice-vute dai titolari delle cariche di governo edai soggetti di cui al medesimo comma 1 ».

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*18PDL0014950**18PDL0014950*