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N. 1201-A CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (SAVONA) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (MOAVERO MILANESI) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (BONAFEDE) CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (TRIA) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (DI MAIO) CON IL MINISTRO DELL INTERNO (SALVINI) CON IL MINISTRO DELLA SALUTE (GRILLO) CON IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (COSTA) CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (CENTINAIO) CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (TONINELLI) NOTA: La XIV Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), in data 6 novembre 2018, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 1201-A—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGEPRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(SAVONA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(GRILLO)

CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(COSTA)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

(CENTINAIO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(TONINELLI)

NOTA: La XIV Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), in data 6 novembre 2018, hadeliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto diessere autorizzata a riferire oralmente.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(STEFANI)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee el’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delega-

zione europea 2018

Presentato il 26 settembre 2018

(Relatore: SCERRA)

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1201 e rilevato che:

sotto il profilo dell’omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 22 articoli e di un allegato,reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla leggen. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimentodelle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea,rispondendo all’esigenza di adempiere all’obbligo di adeguare l’ordi-namento interno alla normativa europea non direttamente applicabile,mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversisettori normativi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formu-lazione:

l’articolo 2, nel delegare il Governo a definire la disciplinasanzionatoria di violazione di atti normativi dell’Unione europea, silimita a riprodurre l’articolo 33 della legge n. 234 del 2012, fissando untermine per l’esercizio della delega stessa; il citato articolo 33, identi-camente ripreso nell’articolo 2 del disegno di legge in esame, fa peraltro« salve le norme penali vigenti », non consentendo così al Governo diintervenire sulle eventuali vigenti sanzioni penali che debbano essereriviste alla luce della nuova legislazione europea;

il principio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), conferisceuna delega al Governo per la modifica dell’articolo 322-bis del codicepenale, in materia di reati di corruzione commessi da membri dellaCorte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e difunzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; un’analoga modi-fica dell’articolo 322-bis, sia pure con una formulazione parzialmentediversa, è prevista anche dall’articolo 1, comma 1, lettera l), del disegnodi legge C. 1189 recante misure per il contrasto dei reati contro lapubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti emovimenti politici, attualmente all’esame delle Commissioni riunite IAffari costituzionali e II Giustizia; si pone pertanto l’esigenza di uncoordinamento tra le due disposizioni;

i principi di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da f) adi), recano tutti la formulazione « ove necessario »; in tal senso essisembrano fare riferimento a una mera eventualità, ossia a una opzionealternativa selezionabile dal legislatore delegato, cioè il governo; inproposito si ricorda che, in un obiter dictum, la Corte costituzionale harilevato che: « il libero apprezzamento del legislatore delegato non puòmai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodidi una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione sudelega » (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007);

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

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gli articoli 10 e 11 prevedono entrambi, tra le altre cose,l’adeguamento dell’ordinamento interno al regolamento (UE) n. 2017/625; al riguardo, andrebbe meglio specificato, nella rubrica dell’articolo11, che in quell’articolo non si prevede l’adeguamento alla parterelativa alla sanità delle piante, materia trattata dall’articolo 10, mentresi dà attuazione alla parte relativa ad alimenti e mangimi degli animali;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e ilriordinamento della legislazione vigente:

l’articolo 10 conferisce al Governo, tra le altre cose, una delegaa raccogliere in appositi testi unici le norme vigenti in materia disementi e di materiali di moltiplicazione delle piante; dagli specificiprincipi di delega previsti sembra doversi desumere che i testi uniciavranno valore innovativo e non meramente compilativo; al riguardo siricorda che, in materia, la Corte costituzionale ha affermato che« qualora la delega abbia ad oggetto […] la revisione, il riordino e l’assettodi norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento delladisciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal so-vrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni edassetti diversi. L’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovativerispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltantonel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei acircoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato » (Sentenze nn. 239del 2003 e 170 del 2007); appare pertanto opportuno specificareulteriormente il principio di delega di cui all’articolo 10, comma 3,lettera a), relativo all’« adeguamento e semplificazione delle normevigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di set-tore »; infine, il disegno di legge risulta corredato dell’analisi tecnico-normativa (ATN) ma non dell’analisi di impatto della regolamentazione(AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall’articolo 10 delregolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; larelazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragionigiustificative dell’esenzione dall’AIR previste dall’articolo 7 del mede-simo regolamento;

alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamentoosserva quanto segue:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

sopprimere, per le ragioni indicate in premessa, all’articolo 2,l’inciso « fatte salve le norme penali vigenti » e, conseguentemente, ilrichiamo all’articolo 33 della legge n. 234 del 2012;

coordinare l’articolo 3, comma 1, lettera d), con l’articolo 1,comma 1, lettera l) del disegno di legge C. 1189 recante misure per ilcontrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia ditrasparenza dei partiti e movimenti politici;

sopprimere, all’articolo 3, comma 1, lettere da f) a i), le parole:« ove necessario »;

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riformulare, per le ragioni esposte in premessa, la rubricadell’articolo 11 in modo da chiarire a quale specifica parte del rego-lamento (UE) n. 2017/625 si dà attuazione in quell’articolo;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e ilriordino della legislazione vigente:

specificare ulteriormente, per le ragioni esposte in premessa, ilprincipio di delega di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a).

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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1201, recante « Delega al Go-verno per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altriatti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 »;

rilevato come il provvedimento non faccia riferimento ad attinormativi dell’Unione europea attinenti ai profili di competenza dellaI Commissione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1201Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttiveeuropee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge didelegazione europea 2018 »;

apprezzate le finalità del provvedimento in oggetto;

condivisa, in particolare, l’esigenza di dare attuazione alla diret-tiva (UE) 2017/1371 del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frodeche lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale,cosiddetta « direttiva PIF (protezione interessi finanziari) », volta adallineare per tutti gli Stati membri dell’Unione la materia penalisticaconcernente la repressione di condotte fraudolente, in particolare dellecondotte ritenute più gravi, in tale settore;

rilevato a tale proposito che:

ai sensi dell’articolo 3 del disegno di legge, che detta principie criteri direttivi specifici per l’attuazione della succitata direttiva, ilGoverno è delegato (ai sensi del comma 1, lettera d)) a modificarel’articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizionedei fatti di corruzione passiva anche ai pubblici ufficiali e agli incaricatidi pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell’Unioneeuropea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fattisiano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi

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finanziari dell’Unione, nonché di ampliare l’ambito applicativo delladisposizione, attualmente circoscritto ai fatti commessi in operazionieconomiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenereun’attività economica o finanziaria;

il disegno di legge C. 1189 del Governo, recante misure per ilcontrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia ditrasparenza dei partiti e movimenti politici, in corso di esame pressole Commissioni riunite I e II, reca tra l’altro una revisione del citatoarticolo 322-bis del codice penale, volta a: estendere la portata incri-minatrice della norma ai funzionari extra UE ovvero a chi esercita,nelle organizzazioni pubbliche internazionali, funzioni corrispondentia quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nonchéai membri di assemblee parlamentari internazionali o di organizza-zioni internazionali o sovranazionali e ai funzionari delle corti inter-nazionali; ampliare l’ambito applicativo della norma eliminando l’ele-mento finalistico dell’indebito vantaggio in operazioni economicheinternazionali ovvero del conseguimento o mantenimento di un’attivitàeconomica o finanziaria (art. 1, co. 1, lett. l));

non appare opportuno modificare il citato articolo 322-bis delcodice penale con due distinti interventi legislativi, auspicando unarevisione organica e unitaria delle disposizioni da esso recate all’in-terno del provvedimento che affronta in modo specifico il tema deireati contro la pubblica amministrazione;

condivisa altresì l’esigenza di adeguare l’ordinamento nazio-nale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, che, sulla basedella procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procuraeuropea (cd. EPPO, European Public Prosecutor’s Office), armonizzandoil diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figureistituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inqui-renti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione;

condivisa infine l’esigenza di adeguare la normativa nazionalealle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che ha istituito unaprocedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su contibancari, al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti inmateria civile e commerciale;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

all’articolo 3, comma 1, si valuti l’opportunità di sopprimere lalettera d).

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RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato per le parti di competenza il Disegno di legge C. 1201Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttiveeuropee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge didelegazione europea 2018 »;

considerata l’esigenza di assicurare la rapida approvazione delprovvedimento, al fine di garantire una tempestiva e adeguata attua-zione degli atti normativi comunitari ivi contemplati;

preso atto, in particolare, del dettato dell’articolo 20 del prov-vedimento, relativo alla delega al Governo ad adottare, entro dodicimesi dall’entrata in vigore della legge di delegazione, su proposta delMinistro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico,di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con ilMinistro della giustizia, uno o più decreti legislativi per l’adeguamentodella normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 in materia didovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli impor-tatori dell’Unione di alcune materie prime originarie di zone diconflitto o ad alto rischio;

tenuto conto dell’impatto di tale norma sulle piccole e medieimprese, chiamate ad uno sforzo specifico per assicurare trasparenzae tracciabilità dell’origine dei minerali d’importazione;

rilevato, infine, come tra le direttive contenute nell’Allegato A sipossa segnalare la direttiva (UE) 2018/131 che attua, al livello dell’U-nione, l’accordo europeo tra le parti sociali intervenuto il 5 dicembre2016 e finalizzato ad introdurre nell’ordinamento UE le modifiche allaConvenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006, concordate in sededi Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel 2014,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di leggerecante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee

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e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazioneeuropea 2018 » (C. 1201 Governo);

considerato che le disposizioni per l’adeguamento della norma-tiva nazionale a quella europea recate dal provvedimento non toccanogli ambiti di competenza della Commissione difesa,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Delega al Governo per ilrecepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’U-nione europea – Legge di delegazione europea 2018 » (C. 1201 Go-verno);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

il Fondo per il recepimento della normativa europea risultacapiente ai fini del recepimento delle direttive di cui all’allegato A deldisegno di legge in oggetto, ivi comprese quelle di cui agli articoli 10 e11, recanti misure in materia fitosanitaria, nonché all’articolo 13, inmateria di veicoli fuori uso, pile, accumulatori e rifiuti di apparec-chiature elettriche, fermo restando che esso potrà essere eventualmenterifinanziato in sede di prossima legge di bilancio;

all’articolo 4, comma 4, in materia di Procura europea (EPPO),appare opportuno riferire più precisamente l’autorizzazione di spesaprevista anziché all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4,all’attuazione della delega conferita ai sensi dell’articolo 4;

all’articolo 7, in materia di risoluzione di controversie in materiafiscale nella UE, appare necessario inserire nel testo l’autorizzazione alMinistero dell’economia e delle finanze ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre, da un punto di vista

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meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo degli oneriivi previsti a regime con decorrenza dal 2019;

all’articolo 12, in materia di emissioni nocive, i proventi assegnatialle strutture amministrative interessate sono congrui per garantire ilrafforzamento dell’Autorità nazionale competente, sulla base delladisciplina europea in esame;

all’articolo 16, in materia di sicurezza delle navi da passeggeri,all’articolo 17, in materia di dichiarazioni delle navi in arrivo e/o inpartenza da porti degli Stati membri, nonché all’articolo 18, in materiadi delega in materia di ispezioni di sicurezza su navi, con riferimentoagli adempimenti affidati al capo del compartimento marittimo inqualità di autorità competente a ricevere il rapporto previsto per gliilleciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione dellepersone a bordo nonché di formalità di dichiarazione delle navi inarrivo e in partenza da porti degli Stati membri, si conferma che aglistessi si possa effettivamente far fronte con le risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le amministrazioni interessate potranno adempiere ai compitiprevisti dall’articolo 19, recante princìpi e criteri direttivi per l’attua-zione della direttiva 2013/59/EURATOM contro l’esposizione alle ra-diazioni ionizzanti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81della Costituzione:

1) All’articolo 4, comma 4, sostituire le parole: Per l’attuazione delledisposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: Per l’attuazionedella delega di cui al presente articolo;

2) All’articolo 7 apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, dopo le parole: valutati in 893.750 euro aggiungerela seguente: annui;

aggiungere in fine il seguente comma: 4. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio.

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1201 Governo, recante « Delegaal Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione dialtri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 »;

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considerata l’esigenza di assicurare la rapida approvazione delprovvedimento, al fine di garantire una tempestiva e adeguata attua-zione degli atti normativi comunitari ivi contemplati;

evidenziato come il provvedimento investa alcuni profili rilevantiper gli ambiti di competenza della Commissione Finanze;

visto, in particolare, il contenuto dell’articolo 6 del disegno dilegge, che reca i principi e i criteri direttivi per l’attuazione delladirettiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE perquanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degliazionisti, volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimentodegli azionisti nel governo societario e a semplificare l’esercizio deirelativi diritti;

segnalato il disposto dell’articolo 7, che reca i principi e i criteridirettivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sui meccanismidi risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea(cd. direttiva DRM - Dispute Resolution Mechanism), finalizzata agarantire l’effettiva risoluzione delle controversie relative all’interpre-tazione e all’applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e dellaconvenzione sull’arbitrato dell’Unione, con particolare riferimento alledoppie imposizioni;

considerati i contenuti dell’articolo 8, con il quale si conferiscela delega per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizionidel regolamento (UE) 2017/1129 che stabilisce i requisiti relativi allaredazione, all’approvazione e alle modalità di diffusione del prospettoda pubblicare per l’offerta pubblica di titoli o la loro ammissione allanegoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in unoStato membro; ciò al fine di contenere gli oneri per le imprese, inparticolare piccole e medie (PMI), connessi al rispetto degli obblighi ditale disciplina, garantendo al contempo che gli investitori siano beninformati sui prodotti in cui stanno investendo;

preso atto del disposto dell’articolo 9, che conferisce al Governola delega per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizionidel regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), alfine di aumentare la liquidità dei Fondi medesimi e garantire loro unastruttura stabile, nonché al fine di garantire che i FCM investano inattività ben diversificate e di elevata qualità, in particolare sotto ilprofilo dell’affidabilità creditizia, soddisfacendo le richieste di riscattodegli investitori;

richiamati l’articolo 3, contenente i principi e i criteri direttiviper l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta controla frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il dirittopenale (cd. direttiva PIF - protezione interessi finanziari), e l’articolo 5,che delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle dispo-sizioni del regolamento (CE) n. 655/2014, che ha istituito una proce-dura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti ban-cari, al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti inmateria civile e commerciale;

rilevato infine come tra le direttive contenute nell’Allegato Aattinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si

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annoverino la direttiva 2017/2455, recante modifiche alla direttiva2006/112/CE, che istituisce il sistema comune d’imposta sul valoreaggiunto (IVA), e alla direttiva 2009/132/CE, che prevede un’esenzionedall’IVA di talune importazioni definitive di beni; la direttiva (UE)2018/822, recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE, prevedendol’introduzione dell’obbligo per gli intermediari di informare le autoritàfiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili perattuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva; la direttiva 2018/843,che reca modifiche alle direttive 2015/849/UE, 2009/138/CE e 2013/36/UE, ampliando il novero dei soggetti sottoposti agli obblighi antiri-ciclaggio, e disponendo misure volte alla identificazione dei soggettiobbligati,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di leggedi delegazione europea 2018

delibera di riferire che

NULLA OSTA

all’ulteriore corso del progetto.

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di leggerecante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europeee l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazioneeuropea 2018 » (C. 1201 Governo);

premesso che il disegno di legge conferisce al Governo la delegaper il recepimento della direttiva (UE) 2018/410 (che introduce modi-fiche alla direttiva 2003/87/CE sullo European Union Emission TradingSystem), della direttiva (UE) 2018/849 (che modifica le direttive sui

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veicoli fuori uso, su pile e accumulatori e sui rifiuti di apparecchiatureelettriche ed elettroniche), della direttiva (UE) 2018/850 (che fa partedel c.d. pacchetto di misure sull’economia circolare e che modifica ladirettiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti) e delle direttive (UE)2018/851 e (UE) 2018/852 (in materia, rispettivamente, di rifiuti e diimballaggi e rifiuti di imballaggi);

preso atto che la direttiva (UE) 2018/410 si inscrive nel quadrodegli interventi di lotta al cambiamento climatico per i quali il Governoè impegnato al fine di introdurre norme per lo sviluppo sostenibile checonsentano una piena attuazione dell’Accordo di Parigi;

valutato positivamente che la direttiva (UE) 2018/850 si propone,nell’ambito delle politiche di promozione dell’economia circolare, diadeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusuradelle discariche, favorendo l’evoluzione verso requisiti tecnici di tipoprestazionale, la riduzione degli impatti negativi sull’ambiente e l’af-fermazione di un modello di sviluppo sostenibile che promuova logichedi recupero dei rifiuti e dei componenti e di estensione del ciclo di vitadei prodotti;

delibera di

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RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Delega al Governo per ilrecepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’U-nione europea – Legge di delegazione europea 2018 » (C. 1201 Go-verno),

rilevato che il disegno di legge conferisce al Governo la delega peril recepimento della direttiva (UE) 2017/2108, relativa alle disposizionie alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per la quale sonoesplicitati specifici principi e criteri direttivi all’articolo 16;

considerato che l’articolo 17 prevede specifici principi e criteridirettivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2017/2109 del 15novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio,relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeriche effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dellaComunità, e la direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichia-razione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri;

rilevato altresì che l’articolo 18 della legge di delegazione stabi-lisce specifici criteri e principi direttivi con riferimento alla direttiva

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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(UE) 2017/2110 relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio incondizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci dapasseggeri adibite a servizi di linea che aggiorna la normativa dell’U-nione relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio incondizioni di sicurezza di navi ro-ro passeggeri e di unità veloci dapasseggeri adibite a servizi di linea abrogando la direttiva 1999/35/CE;

segnalate infine le deleghe riferite al recepimento della direttiva(UE) 2017/2397, che ha l’obiettivo di istituire un quadro comuneeuropeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionaliminime per la navigazione interna e della direttiva (UE) 2018/645 chemodifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e forma-zione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti altrasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernentela patente di guida;

valutato positivamente il fatto che tutti gli schemi di decretolegislativo di recepimento delle citate direttive formeranno oggettodell’esame di questa Commissione,

delibera di

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RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1201recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europeee l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazioneeuropea 2018 »;

ricordato che l’articolo 21 reca principi e criteri direttivi perl’attuazione della direttiva (UE) 2018/844 e modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica ponendosi come obiettivo generalequello di promuovere una maggiore diffusione dell’efficienza energeticae delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzionidelle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentarela sicurezza dell’approvvigionamento energetico;

preso atto con favore, al riguardo, che, nell’esercizio della delegaper l’attuazione della direttiva, oltre ai principi e criteri direttivigenerali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il Governodovrà assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delledisposizioni europee, l’ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici,al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività, anche

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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mediante la sostituzione di sanzioni amministrative pecuniarie a quelledi ordine civilistico;

sottolineato, altresì, che l’articolo 22 delega il Governo ad adot-tare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativanazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e delConsiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire lasicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento(UE) n. 994/2010 che prevede misure di rafforzamento della sicurezzaenergetica dell’Unione europea;

ricordato che il predetto regolamento introduce misure volte afar fronte ad un’eventuale carenza di gas causata da interruzioni nelleforniture o da una domanda straordinariamente elevata, al fine diassicurare la continuità dell’approvvigionamento di gas nei Paesi del-l’Unione;

preso atto, al riguardo, che l’adeguamento della normativa na-zionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 riguarda, inprimo luogo, l’attuazione dei meccanismi di solidarietà ivi previsti,incluso l’affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema ditrasporto e agli operatori del gas interessati; in secondo luogo, l’indi-viduazione di criteri direttivi in tema di compensazioni economiche traStati membri e soggetti interessati, per le attività connesse all’attua-zione dei meccanismi stessi, anche in coordinamento con l’Autorità diregolazione per gli aspetti di competenza; in terzo luogo la determi-nazione della competenza ad intervenire per garantire misure inmateria di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emer-genti e isolate,

delibera di

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RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge AttoCamera n. 1201, recante « Delega al Governo per il recepimento delledirettive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Leggedi delegazione europea 2018 »;

preso atto che, con la medesima finalità del miglioramento dellecondizioni di lavoro del personale imbarcato, tra le direttive darecepire con la delega conferita dall’articolo 1, vi sono la direttiva (UE)2017/159, recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione dellaConvenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organiz-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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zazione internazionale del lavoro, e la direttiva (UE) 2017/2397, relativaal riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navi-gazione interna nonché la direttiva (UE) 2018/131, recante attuazionedell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità euro-pea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti(ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente allemodifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006,approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l’11 giugno 2014;

considerato che quest’ultima direttiva in particolare è volta a deli-neare un quadro di requisiti minimi per l’impiego di marinai su una navee prevede l’introduzione di un sistema di garanzia finanziaria in caso diabbandono del marittimo;

osservato che tale garanzia, che può assumere la forma di unregime di sicurezza sociale, di un’assicurazione, di un fondo nazionaleo di altri strumenti analoghi, deve assicurare una copertura sufficientee un’assistenza finanziaria rapida a ogni marittimo abbandonato;

rilevata la ulteriore previsione delle prescrizioni minime delsistema di garanzia finanziaria fornita dall’armatore a copertura del-l’indennizzo in caso di decesso o disabilità a lungo termine delmarittimo derivante da infortunio sul lavoro, malattia o rischio pro-fessionale;

preso atto che, tra le direttive da recepire con la medesima delegaconferita dall’articolo 1, vi è la direttiva (UE) 2017/2398, che modificala direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischiderivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni duranteil lavoro, che si prefigge di garantire ai lavoratori un livello coerente diprotezione contro i rischi derivanti da tali agenti patogeni, e definiscei limiti di esposizione professionale a sostanze pericolose;

rilevati, in particolare, l’introduzione di valori limite per l’espo-sizione professionale sia per la polvere di silice cristallina respirabilesia per altri agenti cancerogeni; la possibilità per la Commissioneeuropea di includere ulteriori sostanze tossiche nell’ambito di appli-cazione della direttiva; l’obbligo di assicurare un’adeguata sorveglianzasanitaria dei lavoratori a rischio, anche oltre il termine dell’esposizione,sulla base di una decisione del medico o dell’autorità responsabile perla sorveglianza,

delibera di

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Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di leggedi delegazione europea 2018 (C. 1201 Governo),

rilevato che l’articolo 11 del provvedimento conferisce al Governola delega per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizionidel regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altreattività effettuate per garantire l’applicazione della legislazione suglialimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere deglianimali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

rilevato altresì che il successivo articolo 19 reca principi e criteridirettivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva2013/59/Euratom sulla protezione sanitaria contro i pericoli derivantidall’esposizione alle radiazioni ionizzanti con riferimento sia all’espo-sizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale,sia alla popolazione;

osservato che il termine per il recepimento di tale direttiva erafissato al 6 febbraio 2018 e che, per il ritardo nel recepimento, risultaavviata contro l’Italia una procedura di infrazione;

condivisa l’esigenza di approvare le due richiamate disposizioni didelega e, quindi, di dare ad esse una rapida attuazione, anche al finedi consentire la chiusura della predetta procedura d’infrazione,

delibera di

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RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1201Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttiveeuropee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge didelegazione europea 2018 »;

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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osservato che l’articolo 10 delega il Governo all’attuazione nel-l’ordinamento interno del regolamento (UE) 2016/2031, relativo allemisure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e delregolamento (UE) 2017/625, che modifica la normativa in materia dicontrolli ufficiali, limitatamente alla sola disciplina sulla sanità dellepiante;

osservato, inoltre, che l’articolo 11 conferisce al Governo ladelega per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizionidel medesimo regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlliufficiali, con riferimento all’intera catena agroalimentare;

ravvisata dunque l’opportunità di esplicitare, all’articolo 10, chela delega al Governo contenuta in tale articolo si riferisce all’attuazionedel regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla sola disciplina sullasanità delle piante,

delibera di

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Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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TESTODEL DISEGNO DI LEGGE

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TESTODELLA COMMISSIONE

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ART. 1.

(Delega al Governo per l’attuazione di diret-tive europee).

ART. 1.

(Delega al Governo per l’attuazione di diret-tive europee).

1. Il Governo è delegato ad adottare,secondo i termini, le procedure, i princìpi ecriteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32della legge 24 dicembre 2012, n. 234, idecreti legislativi per l’attuazione delle di-rettive elencate nell’allegato A alla presentelegge.

Identico.

2. Gli schemi dei decreti legislativi re-canti attuazione delle direttive elencate nel-l’allegato A alla presente legge sono tra-smessi, dopo l’acquisizione degli altri pa-reri previsti dalla legge, alla Camera deideputati e al Senato della Repubblica af-finché su di essi sia espresso il parere deicompetenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate daleggi vigenti e che non riguardano l’attivitàordinaria delle amministrazioni statali oregionali possono essere previste nei de-creti legislativi recanti attuazione delle di-rettive elencate nell’allegato A alla presentelegge nei soli limiti occorrenti per l’adem-pimento degli obblighi di attuazione delledirettive stesse; alla relativa copertura, non-ché alla copertura delle minori entrateeventualmente derivanti dall’attuazione delledirettive, in quanto non sia possibile farvifronte con i fondi già assegnati alle com-petenti amministrazioni, si provvede me-diante riduzione del fondo per il recepi-mento della normativa europea previstodall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre2012, n. 234. Qualora la dotazione del pre-detto fondo si rivelasse insufficiente, i de-creti legislativi dai quali derivino nuovi omaggiori oneri sono emanati solo succes-sivamente all’entrata in vigore dei provve-dimenti legislativi che stanziano le occor-renti risorse finanziarie, in conformità al-l’articolo 17, comma 2, della legge 31 di-cembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predettidecreti legislativi sono, in ogni caso, sotto-posti al parere delle Commissioni parla-

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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mentari competenti anche per i profili fi-nanziari, ai sensi dell’articolo 31, comma 4,della citata legge n. 234 del 2012.

ART. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzio-natoria di violazioni di atti normativi del-

l’Unione europea).

ART. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzio-natoria di violazioni di atti normativi del-

l’Unione europea).

1. Il Governo, fatte salve le norme penalivigenti, è delegato ad adottare, ai sensidell’articolo 33 della legge 24 dicembre2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteridirettivi dell’articolo 32, comma 1, letterad), della medesima legge, entro due annidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, disposizioni recanti sanzionipenali o amministrative per le violazioni diobblighi contenuti in direttive europee at-tuate in via regolamentare o amministra-tiva, ovvero in regolamenti dell’Unione eu-ropea pubblicati alla data di entrata invigore della presente legge, per i quali nonsono già previste sanzioni penali o ammi-nistrative.

Identico.

ART. 3.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/1371, relativa allalotta contro la frode che lede gli interessifinanziari dell’Unione mediante il diritto pe-

nale).

ART. 3.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/1371, relativa allalotta contro la frode che lede gli interessifinanziari dell’Unione mediante il diritto pe-

nale).

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/1371 delParlamento europeo e del Consiglio, del 5luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 1, comma 1, anche iseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

Identico.

a) individuare i reati previsti dallenorme vigenti che possano essere ritenutireati che ledono gli interessi finanziari del-l’Unione europea, in conformità a quantoprevisto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 delladirettiva (UE) 2017/1371;

b) sostituire nelle norme nazionali vi-genti che prevedono reati che ledono gliinteressi finanziari dell’Unione europea il

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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riferimento alle « Comunità europee » conil riferimento all’« Unione europea »;

c) abrogare espressamente tutte lenorme interne che risultino incompatibilicon quelle della direttiva (UE) 2017/1371 ein particolare quelle che stabiliscono che idelitti che ledono gli interessi finanziaridell’Unione europea di cui agli articoli 3 e4 della medesima direttiva non sono puni-bili a titolo di concorso o di tentativo;

d) modificare l’articolo 322-bis del co-dice penale nel senso di estendere la pu-nizione dei fatti di corruzione passiva, comedefinita dall’articolo 4, paragrafo 2, letteraa), della direttiva (UE) 2017/1371, anche aipubblici ufficiali e agli incaricati di pub-blico servizio di Stati non appartenentiall’Unione europea o di organizzazioni pub-bliche internazionali, quando tali fatti sianoposti in essere in modo che ledano o pos-sano ledere gli interessi finanziari dell’U-nione, nonché sopprimere, al medesimoarticolo 322-bis, secondo comma, numero2), le seguenti parole: « in operazioni eco-nomiche internazionali ovvero al fine diottenere o di mantenere un’attività econo-mica o finanziaria »;

e) integrare le disposizioni del decretolegislativo 8 giugno 2001, n. 231, recantedisciplina della responsabilità amministra-tiva delle persone giuridiche, delle società edelle associazioni anche prive di persona-lità giuridica, prevedendo espressamente laresponsabilità amministrativa da reato dellepersone giuridiche anche per i reati cheledono gli interessi finanziari dell’Unioneeuropea e che non sono già compresi nelledisposizioni del medesimo decreto legisla-tivo;

f) prevedere, ove necessario, che i re-ati che ledono gli interessi finanziari del-l’Unione europea, qualora ne derivino dannio vantaggi considerevoli, ai sensi dell’arti-colo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE)2017/1371, siano punibili con una penamassima di almeno quattro anni di reclu-sione;

g) prevedere, ove necessario, che, qua-lora un reato che lede gli interessi finan-ziari dell’Unione europea sia commesso nel-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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l’ambito di un’organizzazione criminale aisensi della decisione quadro 2008/841/GAIdel Consiglio, del 24 ottobre 2008, ciò siaconsiderato una circostanza aggravante dellostesso reato;

h) prevedere, ove necessario, che, incaso di reati che ledono gli interessi finan-ziari dell’Unione europea, in aggiunta allesanzioni amministrative previste dagli ar-ticoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8giugno 2001, n. 231, siano applicabili, perle persone giuridiche, talune delle sanzionidi cui all’articolo 9 della direttiva (UE)2017/1371 e che tutte le sanzioni sianoeffettive, proporzionate e dissuasive;

i) adeguare, ove necessario, le normenazionali in materia di giurisdizione penalea quanto previsto dall’articolo 11, paragrafi1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, non-ché prevedere, ove necessario, una o piùdelle estensioni di tale giurisdizione con-template dall’articolo 11, paragrafo 3, dellastessa direttiva.

2. I decreti legislativi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/1371 sono adot-tati su proposta del Ministro per gli affarieuropei e del Ministro della giustizia, diconcerto con i Ministri dell’economia edelle finanze e degli affari esteri e dellacooperazione internazionale.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolo conle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

ART. 4.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1939, relativo all’at-tuazione di una cooperazione rafforzata sul-l’istituzione della Procura europea –

« EPPO »).

ART. 4.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1939, relativo all’at-tuazione di una cooperazione rafforzata sul-l’istituzione della Procura europea –

« EPPO »).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24

1. Identico.

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

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dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, uno o più decreti legislativi per l’ade-guamento della normativa nazionale al re-golamento (UE) 2017/1939 del Consiglio,del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazionedi una cooperazione rafforzata sull’istitu-zione della Procura europea (« EPPO »).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro della giu-stizia, di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale edell’economia e delle finanze.

2. Identico.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

3. Identico:

a) individuare, ai sensi dell’articolo13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, le sedi e il numero dei procuratorieuropei delegati, sentito il Consiglio supe-riore della magistratura;

a) identica;

b) prevedere che le funzioni di pro-curatore europeo delegato siano esercitateda non meno di due e da non oltre diecimagistrati del pubblico ministero che eser-citano le loro funzioni presso i tribunali deicapoluoghi di distretto;

b) prevedere che le funzioni di pro-curatore europeo delegato siano esercitateda non meno di due magistrati del pubblicoministero che esercitano le loro funzionipresso i tribunali dei capoluoghi di di-stretto;

c) coordinare le disposizioni dell’ordi-namento giudiziario in materia di attribu-zioni e di poteri dei titolari degli uffici delpubblico ministero con le disposizioni delregolamento (UE) 2017/1939 in materia dicompetenze del collegio, in modo da pre-servare i poteri di supervisione e di indi-rizzo spettanti agli organi dell’EPPO neiprocedimenti rientranti nell’ambito di ap-plicazione del medesimo regolamento (UE)e garantire la coerenza, l’efficienza e l’uni-formità della politica in materia di azionepenale dell’EPPO;

c) identica;

d) integrare le disposizioni dell’ordi-namento giudiziario che prevedono la tra-smissione di copia del decreto motivato diavocazione al Consiglio superiore della ma-gistratura e ai procuratori della Repubblicainteressati, prevedendo un’analoga trasmis-

d) identica;

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

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sione nel caso di avocazione da parte del-l’EPPO ai sensi dell’articolo 27 del regola-mento (UE) 2017/1939;

e) adeguare le disposizioni dell’ordi-namento giudiziario alle norme del rego-lamento (UE) 2017/1939 in materia di: com-petenze del collegio dell’EPPO; poteri dicontrollo e di indirizzo della camera per-manente e del procuratore europeo inca-ricato della supervisione; esercizio dellacompetenza dell’EPPO; poteri di riassegna-zione, riunione e separazione dei casi spet-tanti alla camera permanente; diritto diavocazione dell’EPPO; poteri della camerapermanente in ordine all’esercizio dell’a-zione penale, all’archiviazione del caso ealle procedure semplificate di azione pe-nale;

e) identica;

f) adeguare le disposizioni dell’ordi-namento giudiziario alle norme del rego-lamento (UE) 2017/1939 che disciplinano larimozione dall’incarico o l’adozione di prov-vedimenti disciplinari nei confronti del pro-curatore nazionale nominato procuratoreeuropeo delegato, in conseguenza dell’inca-rico rivestito nell’EPPO, e in particolare:

f) identica;

1) prevedere che i provvedimentiadottati dalla sezione disciplinare del Con-siglio superiore della magistratura che com-portino la rimozione dall’incarico o, co-munque, i provvedimenti disciplinari neiconfronti di un procuratore nazionale no-minato procuratore europeo delegato permotivi non connessi alle responsabilità chegli derivano dal regolamento (UE) 2017/1939 siano comunicati al procuratore capoeuropeo prima che sia data loro esecu-zione;

2) modificare la disciplina del pro-cedimento disciplinare dei magistrati inmodo che siano inibiti alle autorità disci-plinari la rimozione dall’incarico di unprocuratore europeo delegato o l’adozionedi provvedimenti disciplinari nei suoi con-fronti per motivi connessi alle responsabi-lità che gli derivano dal regolamento (UE)2017/1939 senza il consenso del procura-tore capo europeo; prevedere, in tali casi,che, se il procuratore capo europeo non dàil suo consenso, la sezione disciplinare del

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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Consiglio superiore della magistratura possachiedere al collegio dell’EPPO di esaminarela questione;

3) prevedere clausole di salvaguar-dia analoghe a quelle di cui ai numeri 1) e2) a fronte di qualsiasi altra procedura ditrasferimento di ufficio che comporti larimozione dall’incarico di procuratore eu-ropeo delegato;

g) coordinare le disposizioni dell’ordi-namento giudiziario in materia di valuta-zioni di professionalità con le norme delregolamento (UE) 2017/1939 che attribui-scono al collegio, su proposta del procura-tore capo europeo, l’adozione di norme suicriteri di rendimento e sulla valutazionedell’insufficienza professionale dei procu-ratori europei delegati, in modo da inte-grare la disciplina procedimentale nazio-nale in materia di valutazioni di professio-nalità, facendo salve le prerogative del col-legio dell’EPPO e regolandone l’incidenzasul procedimento di valutazione interno;

g) identica;

h) apportare le necessarie modifichealle disposizioni processuali al fine di pre-vedere che i procuratori europei delegatisvolgano le funzioni indicate dall’articolo51 del codice di procedura penale dinanzial tribunale ordinariamente competente peri delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371;

h) identica;

i) prevedere che il procuratore euro-peo delegato, in relazione ai delitti attri-buiti alla competenza dell’EPPO, svolga lesue funzioni in collegamento e d’intesa,anche mediante acquisizione e scambio diinformazioni, con il procuratore europeoche supervisiona le indagini e si attengaalle direttive e alle istruzioni dallo stessoimpartite;

i) identica;

l) prevedere che, nel caso di indaginitransnazionali, il procuratore delegato co-operi con i procuratori delegati degli altriStati membri dell’Unione europea me-diante scambio di informazioni e presti larichiesta assistenza, salvo l’obbligo di se-gnalare al procuratore europeo incaricatodella supervisione e di consultare il procu-ratore delegato richiedente se:

l) identica;

1) la richiesta sia incompleta o con-tenga un errore manifesto e rilevante;

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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2) l’atto richiesto non possa essereeseguito entro il termine fissato per motivigiustificati e oggettivi;

3) un atto di indagine diverso emeno intrusivo consenta di conseguire glistessi risultati di quello richiesto;

4) l’atto di indagine richiesto o daeseguire non sia previsto dal diritto nazio-nale;

m) prevedere che il pubblico mini-stero, quando sia stato informato dell’avviodel procedimento di cui all’articolo 27 delregolamento (UE) 2017/1939, possa adot-tare e richiedere atti urgenti fino all’inter-venuta decisione sull’avocazione da partedell’EPPO, astenendosi dall’adozione di attiche possano precluderne l’esercizio;

m) identica;

n) prevedere che, in caso di interve-nuta decisione di avocazione delle indaginida parte dell’EPPO, il pubblico ministerotrasmetta gli atti all’EPPO secondo quantostabilito dall’articolo 27 del regolamento(UE) 2017/1939;

n) identica;

o) prevedere che il procuratore euro-peo delegato svolga le funzioni ai fini dellaproposizione degli atti di impugnazione;

o) identica;

p) in relazione ai delitti di cui alladirettiva (UE) 2017/1371, prevedere comeobbligatoria la denuncia all’EPPO, fermorestando quanto stabilito dall’articolo 331del codice di procedura penale, nonchél’obbligo di informazione in relazione aimedesimi delitti da parte del pubblico mi-nistero in ogni fase del procedimento, alfine dell’esercizio dei poteri di cui all’arti-colo 27 del regolamento (UE) 2017/1939.

p) identica.

4. Per l’attuazione delle disposizioni delpresente articolo è autorizzata la spesa dieuro 205.326 annui a decorrere dall’anno2020, cui si provvede mediante corrispon-dente riduzione delle proiezioni, per l’anno2020, dello stanziamento del fondo specialedi parte corrente iscritto, ai fini del bilan-cio triennale 2018-2020, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali » dellamissione « Fondi da ripartire » dello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2018, allo scopo

4. Per l’attuazione della delega di cui alpresente articolo è autorizzata la spesa dieuro 205.326 annui a decorrere dall’anno2020, cui si provvede mediante corrispon-dente riduzione delle proiezioni, per l’anno2020, dello stanziamento del fondo specialedi parte corrente iscritto, ai fini del bilan-cio triennale 2018-2020, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali » dellamissione « Fondi da ripartire » dello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2018, allo scopo

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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parzialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero della giustizia.

parzialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero della giustizia.

ART. 5.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) n. 655/2014, che istituisceuna procedura per l’ordinanza europea disequestro conservativo su conti bancari alfine di facilitare il recupero transfrontalierodei crediti in materia civile e commerciale).

ART. 5.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) n. 655/2014, che istituisceuna procedura per l’ordinanza europea disequestro conservativo su conti bancari alfine di facilitare il recupero transfrontalierodei crediti in materia civile e commerciale).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, uno o più decreti legislativi per l’ade-guamento della normativa nazionale al re-golamento (UE) n. 655/2014 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 15 mag-gio 2014.

Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro della giu-stizia, di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale edell’economia e delle finanze.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) prevedere che per la domanda diordinanza di sequestro conservativo fon-data su un credito risultante da atto pub-blico è competente il giudice del luogo incui l’atto pubblico è stato formato;

b) prevedere che le disposizioni na-zionali in materia di ricerca con modalitàtelematiche dei beni da pignorare si appli-cano per l’acquisizione delle informazionidi cui all’articolo 14 del regolamento (UE)n. 655/2014;

c) prevedere, agli effetti dell’articolo492-bis del codice di procedura civile, lacompetenza del presidente del tribunale diRoma quando il debitore non ha la resi-

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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denza, il domicilio o la dimora in Italia,ovvero quando la persona giuridica non hala sede in Italia;

d) prevedere che l’impugnazione dicui all’articolo 21 del regolamento (UE)n. 655/2014 avente ad oggetto la pronunciadel giudice singolo, che respinge in tutto oin parte la richiesta di sequestro conserva-tivo di conti bancari, si propone con ricorsoal tribunale in composizione collegiale eche del collegio non può fare parte il giu-dice che ha emanato il provvedimento dirigetto;

e) prevedere che per l’esecuzione del-l’ordinanza europea di sequestro conserva-tivo si applica l’articolo 678 del codice diprocedura civile;

f) prevedere che per il procedimentodi cui all’articolo 33 del regolamento (UE)n. 655/2014 è competente il giudice che haemesso l’ordinanza europea di sequestroconservativo;

g) prevedere che per il procedimentodi cui all’articolo 34 del regolamento (UE)n. 655/2014 è competente il tribunale delluogo in cui il terzo debitore ha la resi-denza;

h) prevedere che il procedimento dicui all’articolo 37 del regolamento (UE)n. 655/2014 è disciplinato dall’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile;

i) prevedere che, quanto al contributounificato, si applicano:

1) gli importi stabiliti dall’articolo13, commi 1, lettera b), e 1-bis, del testounico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di spese di giustizia,di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002, n. 115, per iprocedimenti previsti dagli articoli 21 e 37del regolamento (UE) n. 655/2014;

2) gli importi stabiliti dall’articolo13, comma 3, del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 115 del 2002 per i procedimenti previstidagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento(UE) n. 655/2014;

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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3) gli importi stabiliti dall’articolo13, comma 1, del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 115 del 2002 per i procedimenti previstidall’articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;

l) apportare alle disposizioni proces-suali civili e a quelle in materia di spese digiustizia ogni altra modificazione e integra-zione necessaria al coordinamento e alraccordo dell’ordinamento interno ai finidella piena attuazione delle disposizioninon direttamente applicabili del regola-mento (UE) n. 655/2014.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolo conle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

ART. 6.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/828, che modificala direttiva 2007/36/CE per quanto riguardal’incoraggiamento dell’impegno a lungo ter-

mine degli azionisti).

ART. 6.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/828, che modificala direttiva 2007/36/CE per quanto riguardal’incoraggiamento dell’impegno a lungo ter-

mine degli azionisti).

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/828 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 17maggio 2017, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 1, comma 1, anche iseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

Identico.

a) adottare, in conformità alle defini-zioni e alla disciplina della direttiva (UE)2017/828 e alle pertinenti norme tecnichedi regolamentazione e di attuazione che lorichiedono, le occorrenti modificazioni eintegrazioni alla normativa vigente per lematerie disciplinate dalla normativa da at-tuare, perseguendo gli obiettivi previsti dalladirettiva medesima, come, in particolare,quello di facilitare l’esercizio dei dirittidegli azionisti e l’impegno degli stessi;

b) designare la Commissione nazio-nale per le società e la borsa (CONSOB)

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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quale autorità competente a fornire allaCommissione europea le informazioni inmateria di attuazione delle disposizioni dicui all’articolo 1, numero 3), della direttiva(UE) 2017/828;

c) individuare la percentuale di azionio diritti di voto, non superiore allo 0,5 percento, al di sopra della quale le societàsono autorizzate a identificare i propriazionisti, anche al fine di garantire l’effi-cienza del mercato del controllo societario;

d) adottare le occorrenti modifica-zioni e integrazioni alla disciplina vigenteal fine di assicurarne la conformità alledisposizioni della direttiva (UE) 2017/828concernenti la trasparenza degli investitoriistituzionali, dei gestori di attivi e dei con-sulenti in materia di voto;

e) apportare alla disciplina in materiadi relazione sulla remunerazione conte-nuta nel testo unico delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, dicui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, le modifiche necessarie all’adegua-mento alle disposizioni sulla politica diremunerazione e sugli obblighi informatividi cui alla direttiva (UE) 2017/828, fermarestando la disciplina in materia previstaper gli intermediari operanti nel settorebancario, finanziario e assicurativo;

f) apportare al codice delle assicura-zioni private, di cui al decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209, le integrazioni alladisciplina del sistema di governo societarioper i profili attinenti alla remunerazione,ai requisiti e ai criteri di idoneità degliesponenti aziendali, dei soggetti che svol-gono funzioni fondamentali e dei parteci-panti al capitale, al fine di assicurarne laconformità alle disposizioni della direttiva2009/138/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 25 novembre 2009, in mate-ria di accesso ed esercizio delle attività diassicurazione e di riassicurazione, alle di-sposizioni direttamente applicabili dell’U-nione europea, nonché alle raccomanda-zioni, alle linee guida e alle altre disposi-zioni emanate dalle autorità di vigilanzaeuropee in materia;

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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g) apportare alla disciplina in materiadi operazioni con parti correlate le modi-fiche necessarie ad assicurarne la confor-mità con le disposizioni della direttiva (UE)2017/828, preservando, ove con quest’ul-tima compatibili, i presìdi di tutela giàprevisti dal diritto nazionale e, in partico-lare, i princìpi generali di cui all’articolo2391-bis del codice civile, ferma restandola disciplina in materia prevista per gliintermediari operanti nel settore bancario,finanziario e assicurativo;

h) prevedere il ricorso alla disciplinasecondaria adottata dalle autorità nazio-nali competenti, nel rispetto della riparti-zione di competenze e di funzioni di vigi-lanza, per individuare termini e modalitàdi attuazione degli obblighi previsti dalledisposizioni di cui all’articolo 1 della diret-tiva (UE) 2017/828 per le finalità specifi-camente previste dalla stessa e dalla rego-lamentazione dell’Unione europea attua-tiva della medesima direttiva;

i) prevedere sanzioni amministrativeefficaci, proporzionate e dissuasive ai sensidelle disposizioni di cui all’articolo 1, nu-mero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nelrispetto dei criteri e delle procedure pre-visti dalle disposizioni nazionali vigenti chedisciplinano l’esercizio del potere sanzio-natorio da parte delle autorità nazionalicompetenti a irrogarle. Le sanzioni ammi-nistrative pecuniarie non devono essere in-feriori nel minimo a 2.500 euro e nondevono essere superiori nel massimo a 10milioni di euro;

l) apportare tutte le occorrenti abro-gazioni, modificazioni e integrazioni allanormativa vigente al fine di assicurare ilcoordinamento con le disposizioni adottatein attuazione del presente articolo.

2. I decreti legislativi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/828 sono adottatisu proposta del Ministro per gli affari eu-ropei e del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con i Ministri dellagiustizia, del lavoro e delle politiche sociali,degli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale e dello sviluppo economico.

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le autoritàinteressate provvedono agli adempimenti dicui al presente articolo con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente.

ART. 7.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/1852, sui mecca-nismi di risoluzione delle controversie in

materia fiscale nell’Unione europea).

ART. 7.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/1852, sui mecca-nismi di risoluzione delle controversie in

materia fiscale nell’Unione europea).

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/1852 delConsiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo ètenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteridirettivi generali di cui all’articolo 1, comma1, anche i seguenti princìpi e criteri diret-tivi specifici:

1. Identico.

a) apportare al decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, recante disposizionisul processo tributario, le modifiche e leintegrazioni necessarie al corretto e inte-grale recepimento della direttiva (UE) 2017/1852;

b) coordinare e raccordare le dispo-sizioni dei decreti legislativi per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/1852 con gliobblighi internazionali in materia fiscale,ivi compresa la Convenzione relativa all’e-liminazione delle doppie imposizioni in casodi rettifica degli utili di imprese associate,con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bru-xelles il 23 luglio 1990, ratificata e resaesecutiva ai sensi della legge 22 marzo1993, n. 99;

c) procedere, oltre a quanto previstodalla lettera a), alla modifica delle altredisposizioni nazionali al fine di dare attua-zione a quanto stabilito dalla direttiva (UE)2017/1852, tenuto conto anche degli obbli-ghi internazionali in materia fiscale di cuialla lettera b);

d) fissare i princìpi e le modalità diinterazione con i procedimenti giurisdizio-nali nazionali per assicurare la puntualeattuazione di quanto previsto dalla diret-tiva (UE) 2017/1852, con particolare rife-

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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rimento alle facoltà di cui all’articolo 16della medesima direttiva.

2. I decreti legislativi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/1852 sono adot-tati su proposta del Ministro per gli affarieuropei e del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con i Ministri dellagiustizia e degli affari esteri e della coope-razione internazionale.

2. Identico.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1,valutati in 893.750 euro a decorrere dal-l’anno 2019, si provvede mediante corri-spondente riduzione del fondo per il rece-pimento della normativa europea, di cuiall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre2012, n. 234.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1,valutati in 893.750 euro annui a decorreredall’anno 2019, si provvede mediante cor-rispondente riduzione del fondo per il re-cepimento della normativa europea, di cuiall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre2012, n. 234.

4. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio.

ART. 8.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1129, relativo al pro-spetto da pubblicare per l’offerta pubblica ol’ammissione alla negoziazione di titoli inun mercato regolamentato, e che abroga la

direttiva 2003/71/CE).

ART. 8.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1129, relativo al pro-spetto da pubblicare per l’offerta pubblica ol’ammissione alla negoziazione di titoli inun mercato regolamentato, e che abroga la

direttiva 2003/71/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, uno o più decreti legislativi per l’ade-guamento della normativa nazionale al re-golamento (UE) 2017/1129 del Parlamentoeuropeo, del 14 giugno 2017.

Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con i Mi-nistri della giustizia, degli affari esteri edella cooperazione internazionale e dellosviluppo economico.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generali

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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di cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle defini-zioni e alla disciplina del regolamento (UE)2017/1129, le occorrenti modificazioni allanormativa vigente per i settori interessatidalla normativa da attuare, al fine di rea-lizzare il migliore coordinamento con lealtre disposizioni vigenti, con l’obiettivo diassicurare l’integrità dei mercati finanziarie un appropriato grado di tutela degli in-vestitori;

b) apportare al testo unico delle di-sposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, le modifiche e leintegrazioni necessarie per dare attuazionealle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e alle pertinenti norme tecniche diregolamentazione e di attuazione che lorichiedono, provvedendo ad abrogare espres-samente le eventuali norme dell’ordina-mento nazionale riguardanti gli istituti di-sciplinati dal medesimo regolamento, fattesalve le compatibili disposizioni nazionalivigenti in materia di offerte al pubblico disottoscrizione e di vendita di prodotti fi-nanziari diversi dai titoli;

c) prevedere, in coerenza con quantostabilito dagli articoli 94 e seguenti deltesto unico di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disci-plina secondaria adottata dalla CONSOBper le finalità specificamente previste dalregolamento (UE) 2017/1129 e dalla legi-slazione dell’Unione europea attuativa delmedesimo regolamento;

d) attribuire alla CONSOB, in coe-renza con le disposizioni vigenti in materiadi offerta al pubblico stabilite dall’articolo100 del testo unico di cui al decreto legi-slativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere diprevedere con regolamento, nel rispettodelle condizioni previste dall’articolo 3 delregolamento (UE) 2017/1129, l’esenzionedall’obbligo di pubblicazione del prospettoper le offerte al pubblico di titoli aventi uncorrispettivo totale, nell’Unione europea eper un periodo di dodici mesi, pari a un

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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importo monetario compreso tra un mi-nimo di 1 milione di euro e un massimo di8 milioni di euro, avendo riguardo allanecessità di garantire un appropriato li-vello di tutela degli investitori nonché laproporzionalità degli oneri amministrativiper le imprese interessate;

e) attribuire alla CONSOB il potere diesercitare la facoltà prevista dall’articolo 7,paragrafo 7, secondo comma, del regola-mento (UE) 2017/1129, quando l’Italia èStato membro d’origine ai fini del predettoregolamento, secondo un criterio di pro-porzionalità degli oneri amministrativi acarico degli emittenti;

f) prevedere l’attribuzione della re-sponsabilità delle informazioni fornite inun prospetto e in un suo eventuale supple-mento, nonché, quando applicabile, in undocumento di registrazione o in un docu-mento di registrazione universale, all’emit-tente o ai suoi organi di amministrazione,direzione o controllo, all’offerente, al sog-getto che chiede l’ammissione alla negozia-zione in un mercato regolamentato o algarante, a seconda dei casi; con riguardoalle informazioni contenute nella nota disintesi, prevedere la responsabilità dei sog-getti interessati nei limiti di quanto dispo-sto dall’articolo 11, paragrafo 2, del rego-lamento (UE) 2017/1129; prevedere, inol-tre, la responsabilità dell’autorità compe-tente nei soli casi di approvazione delprospetto, conformemente a quanto dispo-sto dall’articolo 20, paragrafo 9, secondocomma, del citato regolamento;

g) designare la CONSOB quale auto-rità competente ai sensi dell’articolo 31 delregolamento (UE) 2017/1129, assicurandoche possa esercitare tutti i poteri previstidal regolamento stesso, anche ai fini dellacooperazione con le autorità competentidegli Stati membri nonché con le autoritàdi vigilanza di Paesi terzi e con l’Autoritàeuropea degli strumenti finanziari e deimercati (AESFEM), ai sensi degli articoli30, 33 e 34 del medesimo regolamento;

h) attribuire alla CONSOB il potere diimporre le sanzioni amministrative e lealtre misure amministrative per le viola-

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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zioni elencate dall’articolo 38 del regola-mento (UE) 2017/1029, tenendo conto dellecircostanze elencate nell’articolo 39 del re-golamento medesimo, nonché nel rispettodei limiti e delle procedure ivi previsti edelle disposizioni nazionali vigenti che di-sciplinano l’esercizio del potere sanziona-torio da parte della CONSOB;

i) apportare le occorrenti modifica-zioni alla normativa vigente al fine di pre-vedere che le decisioni adottate in applica-zione del regolamento (UE) 2017/1129 sianoadeguatamente motivate e soggette a dirittodi impugnazione in conformità all’articolo40 del medesimo regolamento;

l) adeguare la disciplina degli articoli4-undecies e 4-duodecies del testo unico dicui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, in conformità a quanto previsto inmateria di segnalazione delle violazioni dal-l’articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le autoritàinteressate provvedono agli adempimenti dicui al presente articolo con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente.

ART. 9.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1131, sui fondi co-

muni monetari).

ART. 9.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1131, sui fondi co-

muni monetari).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, uno o più decreti legislativi per l’ade-guamento della normativa nazionale al re-golamento (UE) 2017/1131 del Parlamentoeuropeo, del 14 giugno 2017.

Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con i Mi-

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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nistri della giustizia e degli affari esteri edella cooperazione internazionale.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle defini-zioni e alla disciplina del regolamento (UE)2017/1131, le occorrenti modificazioni allanormativa vigente, anche di derivazioneeuropea, per i settori interessati dalla nor-mativa da attuare, al fine di realizzare ilmigliore coordinamento con le altre dispo-sizioni vigenti, assicurando un appropriatogrado di protezione dell’investitore e ditutela dell’integrità dei mercati finanziari;

b) apportare al testo unico delle di-sposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, le modifiche e leintegrazioni necessarie per dare attuazionealle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 che lo richiedono e provvedere adabrogare espressamente le norme dell’or-dinamento nazionale riguardanti la disci-plina contenuta nel medesimo regolamento;

c) apportare le necessarie modifiche eintegrazioni alle disposizioni del testo unicodi cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, sulla base di quanto previsto nel capoVIII del regolamento (UE) 2017/1131, affin-ché le autorità di vigilanza e di settore, se-condo le rispettive competenze, disponganodei poteri di vigilanza e di indagine necessariper l’esercizio delle loro funzioni ai sensi delmedesimo regolamento;

d) prevedere che le autorità di cui allalettera c) possano imporre le sanzioni e lealtre misure amministrative stabilite daltitolo II della parte V del testo unico di cuial decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,in materia di disciplina degli intermediari,secondo i criteri e nei limiti massimi degliimporti edittali ivi previsti, nei casi di vio-lazione delle disposizioni del regolamento(UE) 2017/1131.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneri

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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a carico della finanza pubblica. Le autoritàinteressate provvedono agli adempimenti dicui al presente articolo con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente.

ART. 10.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2016/2031, relativo allemisure di protezione contro gli organisminocivi per le piante, che modifica i regola-menti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeoe del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE delConsiglio, e, in relazione alla normativanazionale sulla sanità delle piante, alle di-sposizioni del regolamento (UE) 2017/625relativo ai controlli ufficiali e alle altreattività ufficiali effettuati per garantire l’ap-plicazione della legislazione sugli alimenti esui mangimi, delle norme sulla salute e sulbenessere degli animali, sulla sanità dellepiante nonché sui prodotti fitosanitari, re-cante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE)n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consi-glio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e cheabroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo edel Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e ladecisione 92/438/CEE del Consiglio, nonchéper l’adeguamento della normativa nazio-nale in materia di sementi, di materiali dimoltiplicazione delle piante da frutto e delleortive e dei materiali di moltiplicazione dellavite, al fine del riordino e della semplifica-

zione normativa).

ART. 10.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2016/2031, relativo allemisure di protezione contro gli organisminocivi per le piante, che modifica i regola-menti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeoe del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE delConsiglio, e, limitatamente alla normativanazionale sulla sanità delle piante, alle di-sposizioni del regolamento (UE) 2017/625relativo ai controlli ufficiali e alle altreattività ufficiali effettuati per garantire l’ap-plicazione della legislazione sugli alimenti esui mangimi, delle norme sulla salute e sulbenessere degli animali, sulla sanità dellepiante nonché sui prodotti fitosanitari, re-cante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE)n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consi-glio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e cheabroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo edel Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e ladecisione 92/438/CEE del Consiglio, nonchéper l’adeguamento della normativa nazio-nale in materia di sementi, di materiali dimoltiplicazione delle piante da frutto e delleortive e dei materiali di moltiplicazione dellavite, al fine del riordino e della semplifica-

zione normativa).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, previa intesa in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del de-creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, unoo più decreti legislativi con i quali provvedead adeguare la normativa nazionale alledisposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 26 ottobre 2016, e, in relazione allanormativa nazionale sulla sanità delle piante,alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo2017, nonché a raccogliere in appositi testiunici tutte le norme vigenti in materia disementi e di materiali di moltiplicazionedelle piante da frutto, delle ortive e deimateriali di moltiplicazione della vite, di-vise per settori omogenei, in coordina-mento con le disposizioni del regolamento(UE) 2016/2031 relativo alle misure di pro-tezione contro gli organismi nocivi per lepiante, e con le pertinenti disposizioni delregolamento (UE) 2017/625.

dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, previa intesa in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del de-creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, unoo più decreti legislativi con i quali provvedead adeguare la normativa nazionale alledisposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamentealla normativa nazionale sulla sanità dellepiante, alle disposizioni del regolamento(UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del15 marzo 2017, nonché a raccogliere inappositi testi unici tutte le norme vigenti inmateria di sementi e di materiali di mol-tiplicazione delle piante da frutto, delleortive e dei materiali di moltiplicazionedella vite, divise per settori omogenei, incoordinamento con le disposizioni del re-golamento (UE) 2016/2031 relativo alle mi-sure di protezione contro gli organisminocivi per le piante, e con le pertinentidisposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro delle poli-tiche agricole alimentari, forestali e delturismo, di concerto con i Ministri dellasalute, della giustizia, degli affari esteri edella cooperazione internazionale, dell’eco-nomia e delle finanze e dello sviluppo eco-nomico.

2. Identico.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

3. Identico.

a) adeguamento e semplificazione dellenorme vigenti sulla base delle attuali co-noscenze tecnico-scientifiche di settore;

b) coordinamento delle disposizionivigenti in materia, apportando le modifichenecessarie per garantirne la coerenza giu-ridica, logica e sistematica e per adeguare,

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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aggiornare e semplificare il linguaggio nor-mativo;

c) risoluzione di eventuali incongruenzee antinomie tenendo conto degli orienta-menti giurisprudenziali consolidati;

d) revisione dei procedimenti ammi-nistrativi al fine di ridurre i termini pro-cedimentali;

e) individuazione delle autorità com-petenti, degli organismi delegati e dei com-piti conferiti per l’applicazione del regola-mento (UE) 2016/2031 e del regolamento(UE) 2017/625 nel settore della protezionedelle piante dagli organismi nocivi;

f) adozione di un Piano di emergenzanazionale, in cui siano definite le linee diazione, le strutture partecipanti, le respon-sabilità, le procedure e le risorse finanzia-rie da mettere a disposizione in caso discoperta di focolai di organismi nocivi inapplicazione del regolamento (UE) 2016/2031;

g) adeguamento dei posti di controllofrontalieri, già punti di entrata di cui aldecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,anche sotto il profilo delle dotazioni stru-mentali e di personale, per dare applica-zione al regolamento (UE) 2017/625 nelsettore della protezione delle piante dagliorganismi nocivi;

h) definizione di un Piano di controllonazionale pluriennale per il settore dellaprotezione delle piante dagli organismi no-civi;

i) designazione dei laboratori nazio-nali di riferimento, con le strutture e lerisorse necessarie, nonché dei laboratoriufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l’effettuazione di analisi, prove ediagnosi di laboratorio su organismi nocivi,piante e prodotti vegetali di cui al regola-mento (UE) 2016/2031;

l) individuazione delle stazioni di qua-rantena e delle strutture di confinamento,di cui al regolamento (UE) 2016/2031, conle necessarie dotazioni e risorse;

m) realizzazione di un sistema elet-tronico per la raccolta delle informazioni

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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del settore fitosanitario, da collegare e darendere compatibile con il sistema infor-matico dell’Unione europea;

n) ridefinizione del sistema sanziona-torio per la violazione delle disposizioni delregolamento (UE) 2016/2031 e del regola-mento (UE) 2017/625, attraverso la previ-sione di sanzioni amministrative efficaci,dissuasive e proporzionate alla gravità delleviolazioni medesime, nel rispetto dei prin-cìpi e criteri direttivi di cui al presentecomma;

o) destinazione di una quota parte deiproventi derivanti dalle sanzioni ammini-strative pecuniarie di nuova istituzione pre-viste dai decreti legislativi di cui al comma1 all’attuazione delle misure di eradica-zione, gestione e coordinamento dell’auto-rità unica centrale, di cui al regolamento(UE) 2016/2031, nel limite del 50 per centodell’importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressadelle disposizioni nazionali oggetto di abro-gazione tacita o implicita nonché di quelleche siano prive di effettivo contenuto nor-mativo o comunque obsolete.

ART. 11.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/625, relativo ai con-trolli ufficiali e alle altre attività ufficialieffettuati per garantire l’applicazione dellalegislazione sugli alimenti e sui mangimi,delle norme sulla salute e sul benessere deglianimali, sulla sanità delle piante nonché suiprodotti fitosanitari, recante modifica deiregolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parla-mento europeo e del Consiglio, dei regola-menti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i rego-lamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consi-glio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/

ART. 11.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/625, relativo ai con-trolli ufficiali e alle altre attività ufficialieffettuati per garantire l’applicazione dellalegislazione sugli alimenti e sui mangimi,delle norme sulla salute e sul benessere deglianimali, sulla sanità delle piante nonché suiprodotti fitosanitari, recante modifica deiregolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parla-mento europeo e del Consiglio, dei regola-menti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i rego-lamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consi-glio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la deci-sione 92/438/CEE del Consiglio).

93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la deci-sione 92/438/CEE del Consiglio).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, previa intesa insede di Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, uno o più decreti legislativi per l’ade-guamento della normativa nazionale al re-golamento (UE) 2017/625 del Parlamentoeuropeo, del 15 marzo 2017.

Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro della salute,di concerto con i Ministri delle politicheagricole alimentari, forestali e del turismo,della giustizia, degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, dell’economiae delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposi-zioni nazionali vigenti alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/625, con abroga-zione espressa delle norme nazionali in-compatibili e mediante coordinamento eriordino di quelle residue;

b) individuare il Ministero della salutequale autorità competente ai sensi dell’ar-ticolo 4 del regolamento (UE) 2017/625,deputata a organizzare o effettuare i con-trolli ufficiali e le altre attività ufficiali neisettori di cui all’articolo 1, paragrafo 2,lettere a), anche con riferimento agli ali-menti geneticamente modificati, c), anchecon riferimento ai mangimi geneticamentemodificati, d), e), f) e h), del medesimoregolamento;

c) individuare il Ministero della salutequale organismo unico di coordinamento ai

Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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sensi dell’articolo 109 del regolamento (UE)2017/625 e quale organo di collegamentoper lo scambio di comunicazioni tra leautorità competenti, ai sensi degli articolida 104 a 107 del medesimo regolamento,nei settori di competenza come individuatidalla lettera b) del presente comma;

d) adeguare alle disposizioni del rego-lamento (UE) 2017/625 la normativa na-zionale in materia di controlli sanitari suglianimali e sulle merci provenienti dagli altriStati membri dell’Unione europea e le con-nesse competenze degli uffici veterinari delMinistero della salute per gli adempimentidegli obblighi comunitari in conformità allenorme sull’assistenza amministrativa con-tenute negli articoli da 102 a 108 del me-desimo regolamento, che disciplinano nuoviobblighi e procedure;

e) rivedere le disposizioni del decretolegislativo 19 novembre 2008, n. 194, inconformità alle norme contenute nel capoVI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo un incremento delle ta-riffe, il cui gettito deve essere versato a unapposito capitolo/articolo dell’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnatoal fine di attribuire all’autorità competentele risorse umane, strumentali e finanziarienecessarie per organizzare ed effettuare icontrolli ufficiali e le altre attività ufficiali,nonché prevedendo le tariffe relative aicontrolli in materia di prodotti fitosanitariimposte dal regolamento (UE) 2017/625,stabilendo, se necessario, incrementi ri-spetto agli importi vigenti, per destinarne ilgettito, mediante riassegnazione, al Mini-stero della salute, al fine di migliorare ilsistema dei controlli e di garantire il ri-spetto delle disposizioni dell’Unione euro-pea in materia;

f) adeguare e riorganizzare i posti dicontrollo frontalieri, ai quali sono trasfe-rite le competenze dei posti di ispezionefrontaliera e degli uffici di sanità marit-tima, aerea e di frontiera del Ministerodella salute, anche sotto il profilo delledotazioni strumentali e di personale, perdare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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g) ridefinire il sistema sanzionatorioper la violazione delle disposizioni del re-golamento (UE) 2017/625 attraverso la pre-visione di sanzioni amministrative efficaci,dissuasive e proporzionate alla gravità delleviolazioni medesime.

ART. 12.

(Delega al Governo per l’attuazione delladirettiva (UE) 2018/410, che modifica ladirettiva 2003/87/CE per sostenere una ri-duzione delle emissioni più efficace sotto ilprofilo dei costi e promuovere investimenti afavore di basse emissioni di carbonio e ladecisione (UE) 2015/1814, nonché per l’a-deguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limitidell’ambito di applicazione relativo alle at-tività di trasporto aereo e introdurre alcunedisposizioni in vista dell’attuazione di unamisura mondiale basata sul mercato a de-correre dal 2021, e della decisione (UE)2015/1814, relativa all’istituzione e al fun-zionamento di una riserva stabilizzatrice delmercato nel sistema dell’Unione per lo scam-bio di quote di emissione dei gas a effettoserra e recante modifica della direttiva 2003/

87/CE).

ART. 12.

(Delega al Governo per l’attuazione delladirettiva (UE) 2018/410, che modifica ladirettiva 2003/87/CE per sostenere una ri-duzione delle emissioni più efficace sotto ilprofilo dei costi e promuovere investimenti afavore di basse emissioni di carbonio e ladecisione (UE) 2015/1814, nonché per l’a-deguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limitidell’ambito di applicazione relativo alle at-tività di trasporto aereo e introdurre alcunedisposizioni in vista dell’attuazione di unamisura mondiale basata sul mercato a de-correre dal 2021, e della decisione (UE)2015/1814, relativa all’istituzione e al fun-zionamento di una riserva stabilizzatrice delmercato nel sistema dell’Unione per lo scam-bio di quote di emissione dei gas a effettoserra e recante modifica della direttiva 2003/

87/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare,secondo le procedure e i termini di cuiall’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,n. 234, acquisito il parere della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano e delle competenti Commissioniparlamentari, uno o più decreti legislativiper l’attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 14 marzo 2018, per l’adeguamentodella normativa nazionale alle disposizionidel regolamento (UE) 2017/2392 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 13 di-cembre 2017, nonché per l’attuazione delladecisione (UE) 2015/1814 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.

Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro dell’am-

Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale,della giustizia, dell’economia e delle fi-nanze, dello sviluppo economico e delleinfrastrutture e dei trasporti.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione e rafforzamentodella struttura organizzativa dell’autoritànazionale competente di cui all’articolo 4del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,in considerazione del miglioramento, dellacomplessità e della specificità dei compitida svolgere, che richiedono la disponibilitàdi personale dedicato, e tenuto conto dellarilevanza, anche in termini economici, deiprovvedimenti decisori adottati dalla stessaautorità;

b) ottimizzazione e informatizzazionedelle procedure rientranti nel Sistema eu-ropeo di scambio di quote di emissione digas a effetto serra (European Union Emis-sions Trading System – EU ETS) allineandoe integrando tali procedure con altre nor-mative e politiche dell’Unione europea enazionali;

c) revisione e razionalizzazione delsistema sanzionatorio al fine di definiresanzioni efficaci, proporzionate e dissua-sive e di consentire una maggior efficacianella prevenzione delle violazioni;

d) riassegnazione al Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare dei proventi derivanti dalle eventualisanzioni amministrative di nuova istitu-zione e destinazione degli stessi al miglio-ramento delle attività istruttorie, di vigi-lanza, di prevenzione e di monitoraggiononché alla verifica del rispetto delle con-dizioni previste dai procedimenti rientrantinel Sistema europeo di scambio di quote diemissione di gas a effetto serra;

e) abrogazione del decreto legislativo13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neu-tralità sui saldi di finanza pubblica nell’at-

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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tribuzione delle quote dei proventi deri-vanti dalle aste delle quote di emissione.

ART. 13.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/849, che modificale direttive 2000/53/CE relativa ai veicolifuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e ac-cumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatorie 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche).

ART. 13.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/849, che modificale direttive 2000/53/CE relativa ai veicolifuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e ac-cumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatorie 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche).

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2018/849 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 30maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 1, comma 1, anche iseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) riformare il sistema di gestione deiveicoli fuori uso, in attuazione della diret-tiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle se-guenti indicazioni:

a) identico:

1) coordinare le disposizioni del de-creto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, conle disposizioni contenute nella direttiva (UE)2018/851 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 30 maggio 2018, che modificala direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti,con particolare riferimento, tra l’altro, alloschema di responsabilità estesa del produt-tore;

1) identico;

2) individuare forme di promozionee di semplificazione per il riutilizzo delleparti dei veicoli fuori uso utilizzabili comericambio;

2) individuare forme di promozionee di semplificazione per il riutilizzo delleparti dei veicoli fuori uso utilizzabili comericambio, nel rispetto di quanto previstodall’articolo 2, comma 1, lettera a), deldecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,nonché delle procedure e delle norme disicurezza;

3) rafforzare l’efficacia e l’efficienzadei sistemi di tracciabilità e di contabilitàdei veicoli e dei veicoli fuori uso;

3) rafforzare l’efficacia e l’efficienzadei sistemi di tracciabilità e di contabilitàdei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiutiderivanti dal trattamento degli stessi, conparticolare riferimento all’obbligo della pe-satura dei veicoli fuori uso nei centri diraccolta;

Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati

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4) individuare misure per l’incenti-vazione del recupero energetico dei rifiutiprovenienti dal trattamento degli stessi;

4) identico;

b) riformare il sistema di gestione deirifiuti di pile e accumulatori in attuazionedella direttiva (UE) 2018/849, nel rispettodelle seguenti indicazioni:

b) identico:

1) definire obiettivi di gestione deirifiuti di pile e accumulatori per i produt-tori, ai sensi dell’articolo 8-bis della diret-tiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva(UE) 2018/851;

1) identico;

2) prevedere specifiche modalitàsemplificate per la raccolta dei rifiuti dipile portatili;

2) prevedere specifiche modalitàsemplificate per la raccolta dei rifiuti dipile portatili e accumulatori non derivantidall’attività di enti e imprese;

3) adeguare lo schema di responsa-bilità estesa alle nuove disposizioni, te-nendo conto anche delle disposizioni pre-viste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) identico;

4) armonizzare il sistema di ge-stione dei rifiuti di pile e accumulatori conquello di gestione dei rifiuti di apparec-chiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

4) identico;

c) riformare il sistema di gestione deiRAEE in attuazione della direttiva (UE)2018/849, nel rispetto delle seguenti indi-cazioni:

c) identico:

1) definire obiettivi di gestione deiRAEE per i produttori, ai sensi dell’articolo8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdottodalla direttiva (UE) 2018/851;

1) identico;

2) adeguare lo schema di responsa-bilità estesa alle nuove disposizioni, te-nendo conto anche delle disposizioni pre-viste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) identico;

3) individuare misure per la promo-zione e la semplificazione del riutilizzodelle apparecchiature elettriche ed elettro-niche;

3) individuare misure per la promo-zione e la semplificazione del riutilizzodelle apparecchiature elettriche ed elettro-niche, al fine di prevenire la produzionedei rifiuti;

4) definire condizioni, requisiti eparametri operativi per gli impianti di trat-tamento adeguato dei RAEE nonché le re-lative modalità di controllo.

4) identico.

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati

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2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati, previa acquisizione del pa-rere della Conferenza unificata di cui al-l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale,della giustizia, dell’economia e delle fi-nanze, dello sviluppo economico e delleinfrastrutture e dei trasporti.

2. Identico.

ART. 14.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/850, che modificala direttiva 1999/31/CE relativa alle disca-

riche di rifiuti).

ART. 14.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/850, che modificala direttiva 1999/31/CE relativa alle disca-

riche di rifiuti).

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2018/850 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 30maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 1, comma 1, anche iseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

Identico.

a) riformare il sistema dei criteri diammissibilità dei rifiuti nelle discariche alfine di consentire il pronto adeguamentoalle disposizioni di cui all’articolo 1, nu-mero 4), della direttiva (UE) 2018/850 non-ché la semplificazione del procedimentoper la modifica degli allegati tecnici;

b) adottare una nuova disciplina or-ganica in materia di utilizzazione dei fan-ghi, anche modificando la disciplina stabi-lita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 99, al fine di garantire il perseguimentodegli obiettivi di conferimento in discaricaprevisti dalle disposizioni di cui all’articolo1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850,nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) adeguare la normativa alle nuoveconoscenze tecnico-scientifiche in materiadi sostanze inquinanti;

2) considerare adeguatamente le pra-tiche gestionali e operative del settore;

3) disciplinare la possibilità di rea-lizzare forme innovative di gestione fina-

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lizzate specialmente al recupero delle so-stanze nutrienti e in particolare del fo-sforo;

4) garantire la gestione e l’utilizzodei fanghi in condizioni di sicurezza perl’uomo e per l’ambiente;

5) prevedere la redazione di speci-fici piani regionali di gestione dei fanghi didepurazione delle acque reflue, all’internodei piani regionali di gestione dei rifiutispeciali, mirati alla chiusura del ciclo deifanghi nel rispetto dei princìpi di prossi-mità e di autosufficienza;

c) adeguare al progresso tecnologico icriteri di realizzazione e di chiusura dellediscariche favorendo l’evoluzione verso re-quisiti tecnici di tipo prestazionale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati, previa acquisizione del pa-rere della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, suproposta del Ministro per gli affari europeie del Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, di concerto con iMinistri degli affari esteri e della coopera-zione internazionale, della giustizia, dell’e-conomia e delle finanze, delle politicheagricole alimentari, forestali e del turismoe della salute.

ART. 15.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/851, che modificala direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, edella direttiva (UE) 2018/852, che modificala direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i

rifiuti di imballaggio).

ART. 15.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/851, che modificala direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, edella direttiva (UE) 2018/852, che modificala direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i

rifiuti di imballaggio).

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2018/851 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 30maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 30 maggio 2018, il Governo ètenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteridirettivi generali di cui all’articolo 1, comma

1. Identico:

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1, anche i seguenti princìpi e criteri diret-tivi specifici:

a) riformare il sistema di responsabi-lità estesa del produttore, in attuazionedelle disposizioni di cui all’articolo 1 delladirettiva (UE) 2018/851 e all’articolo 1 delladirettiva (UE) 2018/852, nel rispetto delleseguenti indicazioni:

a) identico:

1) procedere al riordino dei princìpigenerali di riferimento;

1) procedere al riordino dei princìpigenerali di riferimento nel rispetto degliobiettivi ambientali, della tutela della con-correnza nonché del ruolo degli enti locali;

2) definire i modelli ammissibili diresponsabilità estesa per i sistemi di ge-stione delle diverse filiere e stabilire pro-cedure omogenee per il riconoscimento;

2) identico;

3) prevedere una disciplina sanzio-natoria;

3) prevedere una disciplina sanzio-natoria per ogni soggetto obbligato dellafiliera;

4) definire la natura del contributo,l’ambito di applicazione e le modalità dideterminazione in relazione alla coperturadei costi di gestione, nonché prevedere ade-guati sistemi di garanzia;

4) definire la natura del contributoambientale, l’ambito di applicazione e lemodalità di determinazione in relazionealla copertura dei costi di gestione, nonchéprevedere adeguati sistemi di garanzia;

5) estendere l’obbligo di raccoltaall’intero anno di riferimento, indipenden-temente dall’intervenuto conseguimento del-l’obiettivo fissato;

5) nel rispetto del principio di con-correnza, promuovere l’accesso alle infra-strutture di raccolta differenziata e sele-zione da parte dei sistemi di responsabilitàestesa autorizzati, in condizioni di paritàtra loro, ed estendere l’obbligo di raccoltaall’intero anno di riferimento, indipenden-temente dall’intervenuto conseguimento del-l’obiettivo fissato;

6) prevedere, nell’ambito della re-sponsabilità estesa, l’obbligo di sviluppareattività di comunicazione e di informazioneai fini della promozione e dello sviluppodelle attività di riutilizzo e di recupero deirifiuti;

6) identico;

7) disciplinare le attività di vigilanzae controllo sui sistemi di gestione;

7) identico;

8) prevedere sanzioni proporzio-nate in relazione agli obiettivi di riciclo

8) identico;

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definiti a livello nazionale e dell’Unioneeuropea;

b) modificare ed estendere il sistemadi tracciabilità informatica dei rifiuti as-solvendo alle seguenti funzioni:

b) identico:

1) consentire, anche attraverso l’i-stituzione di un Registro elettronico nazio-nale, la trasmissione, da parte degli enti edelle imprese che producono, trasportano egestiscono rifiuti a titolo professionale, deidati ambientali inerenti alle quantità, allanatura e all’origine dei rifiuti prodotti egestiti e dei materiali ottenuti dalle opera-zioni di preparazione per il riutilizzo, dalleoperazioni di riciclaggio e da altre opera-zioni di recupero. I costi del Registro sonoposti a carico degli operatori;

1) identico;

2) garantire l’omogeneità e la frui-bilità dei dati, mediante specifiche proce-dure per la tenuta in formato digitale deiregistri di carico e scarico e dei formularidi trasporto e per la trasmissione dei re-lativi dati al Registro elettronico nazionale,anche al fine di conseguire una maggiorefficacia delle attività di controllo;

2) garantire l’omogeneità e la frui-bilità dei dati, mediante specifiche proce-dure per la tenuta in formato digitale deiregistri di carico e scarico, dei formulari ditrasporto e del catasto dei rifiuti, per latrasmissione dei relativi dati al Registroelettronico nazionale, anche al fine di con-seguire una maggior efficacia delle attivitàdi controllo;

3) agevolare l’adozione di politichedi sviluppo e di analisi economiche permigliorare le strategie di economia circo-lare e l’individuazione dei fabbisogni diimpianti collegati alla gestione dei rifiuti;

3) identico;

4) perseguire l’obiettivo della ridu-zione degli oneri amministrativi a caricodelle imprese in una prospettiva di sempli-ficazione e di proporzionalità;

4) identico;

5) garantire l’acquisizione dei datirelativi alle autorizzazioni in materia digestione dei rifiuti nel Registro elettroniconazionale;

5) identico;

6) procedere alla revisione del si-stema sanzionatorio relativo agli adempi-menti di tracciabilità, secondo criteri diadeguatezza e di proporzionalità in fun-zione dell’attività svolta e delle dimensionidell’impresa, anche prevedendo una gra-duazione della responsabilità nei primi pe-riodi di applicazione delle nuove disposi-zioni;

6) procedere alla revisione del si-stema sanzionatorio relativo agli adempi-menti di tracciabilità, secondo criteri diadeguatezza e di proporzionalità in fun-zione dell’attività svolta, della pericolositàdei rifiuti e delle dimensioni dell’impresa;

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7) garantire l’accesso al registro elet-tronico in tempo reale da parte di tutte leautorità preposte ai controlli;

c) riformare il sistema delle defini-zioni e delle classificazioni, di cui agli ar-ticoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delledisposizioni di cui all’articolo 1, numero 3),della direttiva (UE) 2018/851 e all’articolo1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852,e modificare la disciplina dell’assimilazionedei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modotale da garantire uniformità sul piano na-zionale;

c) identica;

d) razionalizzare e disciplinare il si-stema tariffario al fine di incoraggiare l’ap-plicazione della gerarchia dei rifiuti, aisensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della di-rettiva 2008/98/CE, di attuare le disposi-zioni di cui all’allegato IV-bis alla mede-sima direttiva (UE) 2008/98/CE nonché digarantire il perseguimento degli obiettiviprevisti dalle disposizioni di cui all’articolo1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

d) identica;

1) prevenire la formazione dei ri-fiuti, incentivando comunque una gestionepiù oculata degli stessi da parte degli utenti;

2) individuare uno o più sistemi dimisurazione puntuale e presuntiva dei ri-fiuti prodotti che consentano la definizionedi una tariffa correlata al principio « chiinquina paga »;

3) riformare il tributo per il confe-rimento in discarica di cui all’articolo 3,commi 24 e seguenti, della legge 28 dicem-bre 1995, n. 549;

e) riformare la disciplina della cessa-zione della qualifica di rifiuto, in attua-zione delle disposizioni di cui all’articolo 1,numero 6), della direttiva (UE) 2018/851,nel rispetto delle seguenti indicazioni:

e) identica;

1) chiarire, tra l’altro, nell’ambitodelle operazioni di recupero e di riciclo,quando tali processi comportano una ces-sazione della qualifica di rifiuto, ai sensidelle disposizioni di cui all’articolo 1, nu-mero 6), della direttiva (UE) 2018/851;

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2) definire criteri generali al fine diarmonizzare nel territorio nazionale la ces-sazione della qualifica di rifiuto, caso percaso, ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 6della direttiva 2008/98/CE, come sostituitodalla direttiva (UE) 2018/851;

3) ridisciplinare le operazioni di re-cupero relative alle tipologie di rifiuto re-golate dal decreto del Ministro dell’am-biente 5 febbraio 1998, pubblicato nel sup-plemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Uf-ficiale n. 88 del 16 aprile 1998, in modo dagarantire maggiore uniformità di applica-zione nell’ambito di differenti procedi-menti autorizzatori;

4) semplificare le procedure di ado-zione dei criteri di cessazione della quali-fica di rifiuto a livello nazionale;

f) al fine di garantire la corretta ap-plicazione della gerarchia dei rifiuti, pre-vedere e agevolare l’impiego di appositistrumenti e misure per promuovere il mer-cato di prodotti e materiali riciclati e loscambio di beni riutilizzabili;

f) identica;

g) al fine di garantire il raggiungi-mento dei nuovi obiettivi in materia diraccolta e di riciclo dei rifiuti urbani sta-biliti dalle disposizioni di cui all’articolo 1,numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 ein attuazione delle disposizioni di cui al-l’articolo 1, numero 19), della medesimadirettiva, prevedere misure atte a favorirela qualità dei rifiuti organici raccolti e diquelli consegnati agli impianti di tratta-mento nonché lo sviluppo di sistemi dicontrollo della qualità dei processi di com-postaggio e di digestione anaerobica, pre-disponendo altresì sistemi di promozione edi sostegno per lo sviluppo della raccoltadifferenziata e del riciclo dei rifiuti orga-nici, anche attraverso l’organizzazione diidonei sistemi di gestione dei rifiuti e l’at-tuazione delle disposizioni dell’articolo 35,comma 2, del decreto-legge 12 settembre2014, n. 133, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

g) al fine di garantire il raggiungi-mento dei nuovi obiettivi in materia diraccolta e di riciclo dei rifiuti urbani sta-biliti dalle disposizioni di cui all’articolo 1,numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 ein attuazione delle disposizioni di cui al-l’articolo 1, numero 19), della medesimadirettiva, prevedere che entro il 31 dicem-bre 2020 i rifiuti organici siano raccolti inmodo differenziato su tutto il territorionazionale, nonché misure atte a favorire laqualità dei rifiuti organici raccolti e diquelli consegnati agli impianti di tratta-mento nonché lo sviluppo di sistemi dicontrollo della qualità dei processi di com-postaggio e di digestione anaerobica, pre-disponendo altresì sistemi di promozione edi sostegno per lo sviluppo della raccoltadifferenziata e del riciclo dei rifiuti orga-nici, anche attraverso l’organizzazione diidonei sistemi di gestione dei rifiuti e l’at-tuazione delle disposizioni dell’articolo 35,comma 2, del decreto-legge 12 settembre2014, n. 133, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

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h) prevedere che i rifiuti aventi ana-loghe proprietà di biodegradabilità e com-postabilità, che rispettano gli standard eu-ropei per gli imballaggi recuperabili me-diante compostaggio e biodegradazione,siano raccolti insieme ai rifiuti organici,assicurando la tracciabilità di tali flussi edei rispettivi dati, al fine di computare ilrelativo riciclo organico negli obiettivi na-zionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e deirifiuti di imballaggi;

h) riformare la disciplina della pre-venzione della formazione dei rifiuti, inattuazione delle disposizioni di cui all’arti-colo 1, numero 10), della direttiva (UE)2018/851, e all’articolo 1, numeri 3) e 4),della direttiva (UE) 2018/852, disciplinandoanche la modalità di raccolta dei rifiutidispersi nell’ambiente marino e la gestionedegli stessi dopo il loro trasporto a terra;disciplinare le attività di riutilizzo conside-randole come attività non soggetta ad au-torizzazione ambientale e definendo oppor-tuni metodi di misurazione dei flussi;

i) riformare la disciplina della pre-venzione della formazione dei rifiuti, inattuazione delle disposizioni di cui all’arti-colo 1, numero 10), della direttiva (UE)2018/851, e all’articolo 1, numeri 3) e 4),della direttiva (UE) 2018/852, disciplinandoanche la modalità di raccolta dei rifiutidispersi nell’ambiente marino e lacuale e lagestione degli stessi dopo il loro trasporto aterra; disciplinare le attività di riutilizzoconsiderandole come attività non soggettaad autorizzazione ambientale e definendoopportuni metodi di misurazione dei flussi;

i) riordinare l’elenco dei rifiuti e dellecaratteristiche di pericolo in attuazione delledisposizioni di cui all’articolo 1, numero 7),della direttiva (UE) 2018/851, provvedendoanche all’adeguamento al regolamento (UE)n. 1357/2014 della Commissione, del 18dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicem-bre 2014;

l) identica;

l) in considerazione delle numeroseinnovazioni al sistema di gestione dei rifiutirese necessarie dal recepimento delle di-rettive dell’Unione europea, procedere auna razionalizzazione complessiva del si-stema delle funzioni dello Stato e degli entiterritoriali e del loro riparto, nel rispettodelle seguenti indicazioni:

m) identico:

1) semplificare i procedimenti am-ministrativi, in particolare quelli autoriz-zatori e quelli normativi;

1) identico;

2) rendere esplicito se si tratta difunzioni normative o non normative;

2) identico;

3) assicurare il rispetto del princi-pio di leale collaborazione tra l’ente tito-lare della funzione e gli enti territorialititolari di funzioni connesse, con garanzia

3) identico;

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della certezza e della tempestività delladecisione finale;

4) garantire chiarezza sul regimegiuridico degli atti attuativi, evitando inparticolare che sia prevista l’emanazione diatti dei quali non sia certa la vincolativitàdel contenuto o sia comunque incerta lamisura della vincolatività;

4) identico;

5) con riferimento alle competenzedello Stato:

5) identico:

5.1) mantenere o comunque asse-gnare allo Stato le funzioni per le qualisussiste l’esigenza di un esercizio unitariodi livello nazionale in ragione dell’inade-guatezza dei livelli di governo territorial-mente più circoscritti a raggiungere effica-cemente gli obiettivi;

5.1) identico;

5.2) mantenere o comunque asse-gnare allo Stato le funzioni volte alla fis-sazione di standard, criteri minimi o criteridi calcolo che devono essere necessaria-mente uniformi in tutto il territorio nazio-nale, anche in riferimento alla raccoltadifferenziata dei rifiuti;

5.2) mantenere o comunque asse-gnare allo Stato le funzioni volte alla fis-sazione di standard, criteri minimi o criteridi calcolo che devono essere necessaria-mente uniformi in tutto il territorio nazio-nale, anche in riferimento ai sistemi dimisurazione puntuale e presuntiva dei ri-fiuti prodotti e alla raccolta differenziatadei rifiuti;

5.3) provvedere alla definizione dilinee guida sui contenuti minimi delle au-torizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli208, 215 e 216 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152;

5.3) identico;

5.4) istituire una funzione di pia-nificazione nazionale della gestione dei ri-fiuti, anche con efficacia conformativa dellapianificazione regionale, con l’individua-zione di obiettivi, flussi e criteri, nonché dicasi in cui promuovere la realizzazione digestioni interregionali in base a specificicriteri, tra i quali devono essere conside-rate la conformazione del territorio e lecaratteristiche socio-urbanistiche e viarie,anche al fine di ridurre quanto più possi-bile la movimentazione di rifiuti e di sfrut-tare adeguatamente le potenzialità degliimpianti esistenti;

5.4) identico;

5.5) assegnare allo Stato la fun-zione di monitoraggio e di verifica dei con-tenuti dei piani regionali nonché della loroattuazione;

5.5) identico;

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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5.6) disciplinare il ruolo di sup-porto dell’Istituto superiore per la prote-zione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delsistema nazionale a rete, con riferimento aicontenuti tecnici delle funzioni e alla loroadeguatezza rispetto al raggiungimento de-gli obiettivi previsti dalla legge;

5.6) identico;

6) con riferimento alle competenzedelle regioni:

6) identico:

6.1) configurare la programma-zione e la pianificazione della gestione deirifiuti, fatte salve eccezioni determinate,come specifica responsabilità regionale, chedeve essere esercitata senza poteri di vetoda parte degli enti territoriali minori, co-munque nel rispetto del principio di lealecollaborazione, in modo da assicurare lachiusura del ciclo dei rifiuti a livello regio-nale;

6.1) identico;

6.2) prevedere idonei strumenti,anche sostitutivi, per garantire l’attuazionedelle previsioni sul riparto in ambiti otti-mali nonché sull’istituzione e sulla con-creta operatività dei relativi enti di go-verno;

6.2) prevedere idonei strumenti,anche sostitutivi, per garantire l’attuazionedelle previsioni sul riparto in ambiti otti-mali nonché sull’istituzione e sulla con-creta operatività dei relativi enti di go-verno, fatta salva la facoltà di cui all’arti-colo 200, comma 7, del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152;

6.3) assegnare alle regioni la fun-zione di individuazione delle zone idoneealla localizzazione di impianti di smalti-mento e di recupero, tenendo conto dellapianificazione territoriale di area vasta;

6.3) assegnare alle regioni la fun-zione di individuazione delle zone non ido-nee alla localizzazione di impianti di smal-timento e di recupero, tenendo conto dellapianificazione nazionale e di criteri am-bientali oggettivi, tra i quali il dissestoidrogeologico, la saturazione del carico am-bientale e l’assenza di adeguate infrastrut-ture d’accesso;

7) con riferimento alle competenzedelle province e delle città metropolitane:

7) identico;

7.1) prevedere la possibilità chel’organizzazione del servizio sia affidataalla provincia o alla città metropolitana, sel’ambito ottimale è individuato con riferi-mento al suo territorio;

7.2) coordinare le previsioni adot-tate con quelle della legge 7 aprile 2014,n. 56, eventualmente specificando quali fun-

Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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zioni in materia di rifiuti devono essereconsiderate fondamentali;

8) con riferimento alle competenzedei comuni:

8) identico;

8.1) mantenere le sole funzionidimensionalmente adeguate in base al ri-assetto del sistema di gestione dei rifiuti;

8.2) specificare, ove necessario,quali funzioni in materia di rifiuti devonoessere considerate fondamentali, ai sensidell’articolo 117, secondo comma, letterap), della Costituzione;

9) con riferimento ai compiti divigilanza e di controllo: prevedere adeguatipoteri sostitutivi regionali e, ove occorra,provinciali, in caso di funzioni intercon-nesse, per garantire che l’inadempimentodi una funzione da parte di un ente diminori dimensioni non pregiudichi il buonesito di funzioni assegnate all’ente di mag-giori dimensioni; predeterminare, inoltre,alcuni casi in cui il mancato adempimentodi compiti da parte delle regioni, delleprovince, delle città metropolitane, dei co-muni e degli enti di governo d’ambito de-termina la sussistenza delle condizioni perl’applicazione dell’articolo 120, secondocomma, della Costituzione, prevedendo al-tresì la possibilità di giovarsi di struttureamministrative per i relativi interventi so-stitutivi e conferendo poteri adeguati alloscopo;

9) identico;

10) rispettare le competenze delleautonomie speciali, come risultano dai ri-spettivi statuti e dall’applicazione dell’arti-colo 10 della legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3.

10) identico;

n) disciplinare la raccolta di partico-lari tipologie di rifiuti, come, a titolo esem-plificativo, i rifiuti di costruzione e didemolizione, presso i rivenditori di pro-dotti merceologicamente simili ai prodottiche danno origine a tali rifiuti.

2. I decreti legislativi di attuazione delledirettive (UE) 2018/851 e 2018/852 sonoadottati, previa acquisizione del parere dellaConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,su proposta del Ministro per gli affari eu-

2. I decreti legislativi di attuazione delledirettive (UE) 2018/851 e 2018/852 sonoadottati, previa acquisizione del parere dellaConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,su proposta del Ministro per gli affari eu-

Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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ropei e del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concertocon i Ministri degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, della giusti-zia, dell’economia e delle finanze, dellosviluppo economico e, per quanto riguardail recepimento della direttiva in materia diimballaggi, della salute. I medesimi decreti,limitatamente alle disposizioni del comma1, lettera l), del presente articolo, sonoadottati previa intesa in sede di Conferenzaunificata, ai sensi dell’articolo 3 del citatodecreto legislativo n. 281 del 1997.

ropei e del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concertocon i Ministri degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, della giusti-zia, dell’economia e delle finanze, dellosviluppo economico e, per quanto riguardail recepimento della direttiva in materia diimballaggi, della salute. I medesimi decreti,limitatamente alle disposizioni del comma1, lettera m), del presente articolo, sonoadottati previa intesa in sede di Conferenzaunificata, ai sensi dell’articolo 3 del citatodecreto legislativo n. 281 del 1997.

ART. 16.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/2108, che modificala direttiva 2009/45/CE, relativa alle dispo-sizioni e norme di sicurezza per le navi da

passeggeri).

ART. 16.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/2108, che modificala direttiva 2009/45/CE, relativa alle dispo-sizioni e norme di sicurezza per le navi da

passeggeri).

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/2108 delParlamento europeo e del Consiglio, del 15novembre 2017, il Governo è tenuto a se-guire, oltre ai princìpi e criteri direttivigenerali di cui all’articolo 1, comma 1,anche i seguenti princìpi e criteri direttivispecifici:

Identico.

a) adeguare le disposizioni del decretolegislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recanteattuazione della direttiva 98/18/CE relativaalle disposizioni e alle norme di sicurezzaper le navi da passeggeri adibite a viagginazionali, con abrogazione espressa delledisposizioni superate;

b) adeguare, anche mediante provve-dimenti di natura regolamentare, ai sensidell’articolo 17, comma 1, della legge 23agosto 1988, n. 400, le disposizioni del re-golamento per la sicurezza della naviga-zione e della vita umana in mare, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8novembre 1991, n. 435, al fine di armoniz-zare il livello di sicurezza per tutte lecategorie di navi;

c) prevedere misure sanzionatorie pe-nali efficaci, proporzionate e dissuasive incaso di inosservanza di norme sulla sicu-

Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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rezza della navigazione delle navi da pas-seggeri;

d) prevedere sanzioni amministrativeefficaci, proporzionate e dissuasive, consi-stenti nel pagamento di una somma da 500euro a 15.000 euro, in caso di violazionidiverse da quelle di cui alla lettera c) inmateria di navi da passeggeri;

e) individuare nel capo del comparti-mento marittimo l’autorità competente aricevere il rapporto previsto dall’articolo17, primo comma, della legge 24 novembre1981, n. 689, per gli illeciti amministrativiin materia di sicurezza delle navi da pas-seggeri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto coni Ministri degli affari esteri e della coope-razione internazionale, della giustizia, del-l’economia e delle finanze e dello sviluppoeconomico.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolo conle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

ART. 17.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/2109, che modificala direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativaalla registrazione delle persone a bordo dellenavi da passeggeri che effettuano viaggi da everso i porti degli Stati membri della Co-munità, e la direttiva 2010/65/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, relativaalle formalità di dichiarazione delle navi inarrivo e/o in partenza da porti degli Stati

membri).

ART. 17.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/2109, che modificala direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativaalla registrazione delle persone a bordo dellenavi da passeggeri che effettuano viaggi da everso i porti degli Stati membri della Co-munità, e la direttiva 2010/65/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, relativaalle formalità di dichiarazione delle navi inarrivo e/o in partenza da porti degli Stati

membri).

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/2109 delParlamento europeo e del Consiglio, del 15novembre 2017, il Governo è tenuto a se-guire, oltre ai princìpi e criteri direttivigenerali di cui all’articolo 1, comma 1,

Identico.

Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati

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anche i seguenti princìpi e criteri direttivispecifici:

a) apportare alla normativa vigente e,in particolare, al decreto-legge 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, lemodifiche e le integrazioni necessarie alcoordinamento ordinamentale, con espressaabrogazione delle disposizioni incompati-bili;

b) adeguare le disposizioni in materiadi impiego dei sistemi di identificazioneautomatica (AIS) e della rete AIS nazionalecontenute nel decreto legislativo 19 agosto2005, n. 196, recante attuazione della di-rettiva 2002/59/CE relativa all’istituzione diun sistema comunitario di monitoraggio edi informazione sul traffico navale;

c) abrogare il decreto del Ministro deitrasporti e della navigazione 13 ottobre1999, recante recepimento della direttiva98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998,relativa alla registrazione delle persone abordo delle navi da passeggeri che effet-tuano viaggi da e verso i porti degli Statimembri della Comunità, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre1999;

d) prevedere misure sanzionatorie pe-nali efficaci, proporzionate e dissuasive incaso di inosservanza di norme sulla sicu-rezza della navigazione delle navi da pas-seggeri;

e) prevedere sanzioni amministrativeefficaci, proporzionate e dissuasive, consi-stenti nel pagamento di una somma da 500euro a 15.000 euro, in caso di violazioni,diverse da quelle di cui alla lettera d), inmateria di conteggio e di registrazione dellepersone a bordo delle navi da passeggeriche effettuano viaggi da e verso i porti degliStati membri dell’Unione europea nonchédi formalità di dichiarazione delle navi inarrivo e in partenza da porti degli Statimembri;

f) individuare nel capo del comparti-mento marittimo l’autorità competente aricevere il rapporto previsto dall’articolo17, primo comma, della legge 24 novembre1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi

Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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in materia di conteggio e di registrazionedelle persone a bordo delle navi da passeg-geri che effettuano viaggi da e verso i portidegli Stati membri dell’Unione europea non-ché di formalità di dichiarazione delle naviin arrivo e in partenza da porti degli Statimembri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto coni Ministri degli affari esteri e della coope-razione internazionale, della giustizia, del-l’economia e delle finanze, per la pubblicaamministrazione e dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolo conle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

ART. 18.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/2110, relativa a unsistema di ispezioni per l’esercizio in condi-zioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggerie di unità veloci da passeggeri adibite aservizi di linea e che modifica la direttiva2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/

35/CE del Consiglio).

ART. 18.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/2110, relativa a unsistema di ispezioni per l’esercizio in condi-zioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggerie di unità veloci da passeggeri adibite aservizi di linea e che modifica la direttiva2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/

35/CE del Consiglio).

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/2110 delParlamento europeo e del Consiglio, del 15novembre 2017, il Governo è tenuto a se-guire, oltre ai princìpi e criteri direttivigenerali di cui all’articolo 1, comma 1,anche i seguenti princìpi e criteri direttivispecifici:

Identico.

a) abrogare il decreto legislativo 2febbraio 2001, n. 28, recante attuazionedella direttiva 1999/35/CE relativa a unsistema di visite obbligatorie per l’esercizioin condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeriadibiti a servizi di linea, nonché disciplina

Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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delle procedure di indagine sui sinistri ma-rittimi;

b) adeguare le disposizioni del decretolegislativo 24 marzo 2011, n. 53, recanteattuazione della direttiva 2009/16/CE re-cante le norme internazionali per la sicu-rezza delle navi, la prevenzione dell’inqui-namento e le condizioni di vita e di lavoroa bordo per le navi che approdano nei porticomunitari e che navigano nelle acque sottola giurisdizione degli Stati membri, conabrogazione espressa delle disposizioni su-perate;

c) prevedere misure sanzionatorie pe-nali efficaci, proporzionate e dissuasive incaso di inosservanza di norme sulla sicu-rezza della navigazione di navi ro-ro dapasseggeri e di unità veloci da passeggeriadibite a servizi di linea;

d) prevedere sanzioni amministrativeefficaci, proporzionate e dissuasive, consi-stenti nel pagamento di una somma da 500euro a 15.000 euro, in caso di violazionidiverse da quelle di cui alla lettera c) inmateria di navi ro-ro da passeggeri e diunità veloci da passeggeri adibite a servizidi linea;

e) individuare nel capo del comparti-mento marittimo l’autorità competente aricevere il rapporto previsto dall’articolo17, primo comma, della legge 24 novembre1981, n. 689, per gli illeciti amministrativiin materia di condizioni di sicurezza dinavi ro-ro da passeggeri e di unità veloci dapasseggeri adibite a servizi di linea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto coni Ministri degli affari esteri e della coope-razione internazionale, della giustizia, del-l’economia e delle finanze, dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare e dellepolitiche agricole alimentari, forestali e delturismo.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolo con

Atti Parlamentari — 64 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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le risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

ART. 19.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva 2013/59/Euratom, che stabi-lisce norme fondamentali di sicurezza rela-tive alla protezione contro i pericoli deri-vanti dall’esposizione alle radiazioni ioniz-zanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,

97/43/Euratom e 2003/122/Euratom).

ART. 19.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva 2013/59/Euratom, che stabi-lisce norme fondamentali di sicurezza rela-tive alla protezione contro i pericoli deri-vanti dall’esposizione alle radiazioni ioniz-zanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,

97/43/Euratom e 2003/122/Euratom).

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva 2013/59/Euratom delConsiglio, del 5 dicembre 2013, il Governoè tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteridirettivi generali di cui all’articolo 1, comma1, anche i seguenti princìpi e criteri diret-tivi specifici:

1. Identico:

a) apportare al decreto legislativo 17marzo 1995, n. 230, e alle altre disposi-zioni vigenti in materia le modifiche e leintegrazioni necessarie al corretto e inte-grale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, con abrogazione espressa delledisposizioni di settore incompatibili e, inparticolare, del decreto legislativo 26 mag-gio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì ilnecessario coordinamento tra le disposi-zioni oggetto di modifica o integrazione;

a) identica;

b) ferme restando le disposizioni del-l’articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo1995, n. 230, prevedere il rafforzamento el’ottimizzazione della protezione dell’am-biente dagli effetti dannosi delle radiazioniionizzanti tenendo conto, ai fini della pro-tezione della salute umana nel lungo ter-mine, di criteri ambientali basati su datiscientifici riconosciuti a livello internazio-nale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;

b) identica;

c) prevedere il mantenimento, ove giàpreviste dalla normativa nazionale vigente,delle misure di protezione dei lavoratori edella popolazione più rigorose rispetto allenorme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;

c) identica;

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d) procedere alla revisione, con rife-rimento alle esposizioni mediche, dei re-quisiti riguardanti le informazioni ai pa-zienti, la registrazione e la comunicazionedelle dosi dovute alle procedure mediche,l’adozione di livelli di riferimento diagno-stici, la gestione delle apparecchiature non-ché la disponibilità di dispositivi che se-gnalino la dose, introducendo altresì unachiara identificazione dei requisiti, dei com-piti e delle responsabilità dei professionisticoinvolti;

d) identica;

e) prevedere l’aggiornamento dei re-quisiti, dei compiti e delle responsabilitàdelle figure professionali coinvolte nellaprotezione sanitaria dei lavoratori e dellapopolazione, anche garantendo coerenza econtinuità con le disposizioni del decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 230;

e) identica;

f) provvedere alla razionalizzazione ealla semplificazione dei procedimenti au-torizzativi;

f) identica;

g) nella predisposizione del sistema dicontrolli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di saluteper il personale aeronavigante esposto aradiazioni ionizzanti, comprese quelle co-smiche;

g) provvedere alla revisione e alla ra-zionalizzazione dell’apparato sanzionato-rio amministrativo e penale al fine di de-finire sanzioni efficaci, proporzionate e dis-suasive nonché di conseguire una maggiorefficacia nella prevenzione delle violazioni;

h) provvedere alla revisione e allarazionalizzazione dell’apparato sanziona-torio amministrativo e penale al fine didefinire sanzioni efficaci, proporzionate edissuasive nonché di conseguire una mag-gior efficacia nella prevenzione delle viola-zioni;

h) destinare i proventi delle eventualisanzioni amministrative di nuova istitu-zione al finanziamento delle attività con-nesse al miglioramento delle attività direttealla protezione dell’ambiente, dei lavora-tori e della popolazione contro i pericoliderivanti dalle radiazioni ionizzanti;

i) destinare i proventi delle eventualisanzioni amministrative di nuova istitu-zione al finanziamento delle attività con-nesse al miglioramento delle attività direttealla protezione dell’ambiente, dei lavora-tori e della popolazione contro i pericoliderivanti dalle radiazioni ionizzanti;

i) adottare un nuovo Piano nazionaleradon che, sulla base di quanto già attuatoin Italia e tenendo conto delle altre espe-rienze di pianificazione in materia, ancherealizzate da Stati esteri, recepisca le di-sposizioni della direttiva 2013/59/Euratom,preveda adeguati strumenti per la sua at-tuazione, attraverso il coordinamento tra le

l) adottare un nuovo Piano nazionaleradon che, sulla base di quanto già attuatoin Italia e tenendo conto delle altre espe-rienze di pianificazione in materia, ancherealizzate da Stati esteri, recepisca le di-sposizioni della direttiva 2013/59/Euratom,preveda adeguati strumenti per la sua at-tuazione, attraverso il coordinamento tra le

Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati

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amministrazioni competenti in relazione aidiversi settori di interesse, e introduca in-dicatori di efficacia delle azioni pianificate.

amministrazioni competenti in relazione aidiversi settori di interesse, e introduca in-dicatori di efficacia delle azioni pianificate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati senza modificare l’assetto e laripartizione delle competenze previste dalladisciplina vigente, previa acquisizione delparere della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, suproposta dei Ministri per gli affari europei,della salute, dello sviluppo economico, dellavoro e delle politiche sociali e dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale,della giustizia, dell’economia e delle fi-nanze, dell’interno e delle infrastrutture edei trasporti.

2. Identico.

ART. 20.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/821, che stabilisceobblighi in materia di dovere di diligenzanella catena di approvvigionamento per gliimportatori dell’Unione di stagno, tantalio etungsteno, dei loro minerali, e di oro, ori-ginari di zone di conflitto o ad alto rischio).

ART. 20.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/821, che stabilisceobblighi in materia di dovere di diligenzanella catena di approvvigionamento per gliimportatori dell’Unione di stagno, tantalio etungsteno, dei loro minerali, e di oro, ori-ginari di zone di conflitto o ad alto rischio).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, uno o più decreti legislativi per l’ade-guamento della normativa nazionale al re-golamento (UE) 2017/821 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 17 maggio2017.

Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con i Ministridella giustizia, degli affari esteri e dellacooperazione internazionale e dell’econo-mia e delle finanze.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,

Atti Parlamentari — 67 — Camera dei Deputati

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oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) designazione del Ministero dellosviluppo economico quale autorità nazio-nale competente, responsabile dell’applica-zione effettiva e uniforme del regolamento(UE) 2017/821, dell’esecuzione di adeguaticontrolli ex post allo scopo di garantire chegli importatori dell’Unione europea di mi-nerali o di metalli adempiano agli obblighiconformemente a quanto previsto dal ci-tato regolamento, nonché di favorire lacooperazione e lo scambio di informazionicon la Commissione europea, con le auto-rità doganali e con le autorità competentidegli altri Stati membri, ai sensi degli ar-ticoli da 10 a 13 del medesimo regola-mento;

b) definizione delle modalità dei con-trolli ex post di cui alla lettera a) delpresente comma, in conformità alle dispo-sizioni dell’articolo 11 del regolamento (UE)2017/821;

c) istituzione, presso l’autorità nazio-nale competente, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica, di unComitato per il coordinamento delle atti-vità, allo scopo di assicurare l’applicazioneeffettiva e uniforme del regolamento (UE)2017/821, composto da rappresentanti dellediverse amministrazioni coinvolte;

d) previsione di sanzioni efficaci, dis-suasive e proporzionate alla gravità dellaviolazione delle disposizioni del regola-mento (UE) 2017/821, conformemente alledisposizioni dell’articolo 32, comma 1, let-tera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) destinazione di una quota parte deiproventi derivanti dalle sanzioni pecuniariedi nuova istituzione previste dai decretilegislativi di cui al comma 1 all’attuazionedelle misure di controllo di cui alla letterab) del presente comma, almeno nella mi-sura del 50 per cento dell’importo com-plessivo.

Atti Parlamentari — 68 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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ART. 21.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/844, che modificala direttiva 2010/31/UE sulla prestazioneenergetica nell’edilizia e la direttiva 2012/

27/UE sull’efficienza energetica).

ART. 21.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2018/844, che modificala direttiva 2010/31/UE sulla prestazioneenergetica nell’edilizia e la direttiva 2012/

27/UE sull’efficienza energetica).

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2018/844 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 30maggio 2018, il Governo, oltre a seguire iprincìpi e criteri direttivi generali di cuiall’articolo 1, comma 1, assicura che lenorme introdotte favoriscano, nel rispettodelle disposizioni dell’Unione europea, l’ot-timizzazione del rapporto tra costi e be-nefìci, al fine di minimizzare gli oneri acarico della collettività, anche mediante lasostituzione di sanzioni amministrative pe-cuniarie a quelle di ordine civilistico.

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2018/844 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 30maggio 2018, il Governo, oltre a seguire iprincìpi e criteri direttivi generali di cuiall’articolo 1, comma 1, assicura che lenorme introdotte favoriscano, nel rispettodelle disposizioni dell’Unione europea, l’ot-timizzazione del rapporto tra costi e be-nefìci, al fine di minimizzare gli oneri acarico della collettività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati previa acquisizione del pa-rere della Conferenza unificata di cui al-l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, su proposta del Ministro pergli affari europei e del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con i Ministridegli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale, della giustizia, dell’economiae delle finanze e dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare.

2. Identico.

ART. 22.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1938, concernentemisure volte a garantire la sicurezza dell’ap-provvigionamento di gas e che abroga il

regolamento (UE) n. 994/2010).

ART. 22.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2017/1938, concernentemisure volte a garantire la sicurezza dell’ap-provvigionamento di gas e che abroga il

regolamento (UE) n. 994/2010).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con le proce-dure di cui all’articolo 31 della legge 24dicembre 2012, n. 234, acquisito il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, uno o più decreti legislativi per l’ade-guamento della normativa nazionale al re-golamento (UE) 2017/1938 del Parlamentoeuropeo, del 25 ottobre 2017.

Identico.

Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Presidentedel Consiglio dei ministri e del Ministrodello sviluppo economico, di concerto con iMinistri degli affari esteri e della coopera-zione internazionale, della giustizia e del-l’economia e delle finanze.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 32 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpie criteri direttivi specifici:

a) riordino, coordinamento e aggior-namento delle disposizioni nazionali, conparticolare riferimento alle disposizioni deldecreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,e del decreto legislativo 1° giugno 2011,n. 93, per l’adeguamento alle disposizionidel regolamento (UE) 2017/1938, con abro-gazione espressa delle disposizioni incom-patibili, per l’attuazione dei meccanismi disolidarietà previsti dallo stesso regola-mento e per la definizione di misure inmateria di sicurezza degli approvvigiona-menti anche nelle zone emergenti e isolate;

b) individuazione delle modalità tec-niche e finanziarie per l’applicazione dellemisure di solidarietà in caso di emergenzadel sistema del gas naturale ai sensi del-l’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che deter-minati compiti, nell’applicazione del mec-canismo di solidarietà, siano affidati aigestori del sistema di trasporto e agli ope-ratori del gas interessati;

c) individuazione dei criteri per ladeterminazione delle compensazioni eco-nomiche per le attività connesse all’attua-zione dell’articolo 13 del regolamento (UE)2017/1938, anche sulla base delle indica-zioni fornite dall’Autorità di regolazioneper energia, reti e ambiente per gli aspettidi competenza;

d) previsione di sanzioni amministra-tive effettive, proporzionate e dissuasiveapplicabili in caso di mancato rispetto delledisposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all’articolo 32 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234.

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4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolo conle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

ART. 23.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva (UE) 2017/159, recante at-tuazione dell’accordo relativo all’attua-zione della Convenzione sul lavoro nelsettore della pesca del 2007 dell’Organiz-

zazione internazionale del lavoro).

1. Nell’esercizio della delega per l’attua-zione della direttiva (UE) 2017/159 delConsiglio, del 19 dicembre 2016, il Governoè tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteridirettivi generali di cui all’articolo 1, comma1, anche i seguenti princìpi e criteri diret-tivi specifici: assicurare che le norme in-trodotte garantiscano adeguate condizionidi lavoro e adeguati standard di salute esicurezza per i lavoratori nel settore dellapesca promuovendo, nel rispetto delle di-sposizioni dell’Unione europea, azioni volteal raggiungimento della parità salariale trauomo e donna e contrastando ogni formadi discriminazione.

Atti Parlamentari — 71 — Camera dei Deputati

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ALLEGATO A(Articolo 1, comma 1)

ALLEGATO A(Articolo 1, comma 1)

1) direttiva 2013/59/Euratom del Con-siglio, del 5 dicembre 2013, che stabiliscenorme fondamentali di sicurezza relativealla protezione contro i pericoli derivantidall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, eche abroga le direttive 89/618/Euratom,90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine direcepimento: 6 febbraio 2018);

1) identico;

2) direttiva (UE) 2017/159 del Consi-glio, del 19 dicembre 2016, recante attua-zione dell’accordo relativo all’attuazionedella Convenzione sul lavoro nel settoredella pesca del 2007 dell’Organizzazioneinternazionale del lavoro, concluso il 21maggio 2012, tra la Confederazione gene-rale delle cooperative agricole nell’Unioneeuropea (Cogeca), la Federazione europeadei lavoratori dei trasporti e l’Associazionedelle organizzazioni nazionali delle im-prese di pesca dell’Unione europea (Eu-ropêche) (Testo rilevante ai fini del SEE)(termine di recepimento: 15 novembre 2019);

2) identico;

3) direttiva (UE) 2017/828 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 17 mag-gio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggia-mento dell’impegno a lungo termine degliazionisti (Testo rilevante ai fini del SEE)(termine di recepimento: 10 giugno 2019);

3) identico;

4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 5 luglio2017, relativa alla lotta contro la frode chelede gli interessi finanziari dell’Unione me-diante il diritto penale (termine di recepi-mento: 6 luglio 2019);

4) identico;

5) direttiva (UE) 2017/1852 del Con-siglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismidi risoluzione delle controversie in materiafiscale nell’Unione europea (termine di re-cepimento: 30 giugno 2019);

5) identico;

6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 15 no-vembre 2017, recante modifica della diret-tiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso dideterminate sostanze pericolose nelle ap-parecchiature elettriche ed elettroniche (Te-

6) identico;

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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sto rilevante ai fini del SEE) (termine direcepimento: 12 giugno 2019);

7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 15 no-vembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme disicurezza per le navi da passeggeri (Testorilevante ai fini del SEE) (termine di rece-pimento: 21 dicembre 2019);

7) identico;

8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 15 no-vembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registra-zione delle persone a bordo delle navi dapasseggeri che effettuano viaggi da e versoi porti degli Stati membri della Comunità,e la direttiva 2010/65/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, relativa alle for-malità di dichiarazione delle navi in arrivoe/o in partenza da porti degli Stati membri(termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

8) identico;

9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 15 no-vembre 2017, relativa a un sistema di ispe-zioni per l’esercizio in condizioni di sicu-rezza di navi ro-ro da passeggeri e di unitàveloci da passeggeri adibite a servizi dilinea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE delConsiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)(termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

9) identico;

10) direttiva (UE) 2017/2397 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 12dicembre 2017, relativa al riconoscimentodelle qualifiche professionali nel settoredella navigazione interna e che abroga ledirettive 91/672/CEE e 96/50/CE del Con-siglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (ter-mine di recepimento: 17 gennaio 2022);

10) identico;

11) direttiva (UE) 2017/2398 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 12dicembre 2017, che modifica la direttiva2004/37/CE sulla protezione dei lavoratoricontro i rischi derivanti da un’esposizionead agenti cancerogeni o mutageni duranteil lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)(termine di recepimento: 17 gennaio 2020);

11) identico;

12) direttiva (UE) 2017/2455 del Con-siglio, del 5 dicembre 2017, che modifica ladirettiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/

12) identico;

Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati

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132/CE per quanto riguarda taluni obblighiin materia di imposta sul valore aggiuntoper le prestazioni di servizi e le vendite adistanza di beni (termine di recepimento:31 dicembre 2018 per l’articolo 1 e 31dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);

13) direttiva (UE) 2018/131 del Con-siglio, del 23 gennaio 2018, recante attua-zione dell’accordo concluso dall’Associa-zione armatori della Comunità europea(ECSA) e dalla Federazione europea deilavoratori dei trasporti (ETF), volto a mo-dificare la direttiva 2009/13/CE conforme-mente alle modifiche del 2014 alla conven-zione sul lavoro marittimo del 2006, ap-provate dalla Conferenza internazionale dellavoro l’11 giugno 2014 (Testo rilevante aifini del SEE) (termine di recepimento: 16febbraio 2020);

13) identico;

14) direttiva (UE) 2018/410 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 14 marzo2018, che modifica la direttiva 2003/87/CEper sostenere una riduzione delle emissionipiù efficace sotto il profilo dei costi epromuovere investimenti a favore di basseemissioni di carbonio e la decisione (UE)2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE)(termine di recepimento: 9 ottobre 2019);

14) identico;

15) direttiva (UE) 2018/645 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 18 aprile2018, che modifica la direttiva 2003/59/CEsulla qualificazione iniziale e formazioneperiodica dei conducenti di taluni veicolistradali adibiti al trasporto di merci opasseggeri e la direttiva 2006/126/CE con-cernente la patente di guida (Testo rile-vante ai fini del SEE) (termine di recepi-mento: 23 maggio 2020);

15) identico;

16) direttiva (UE) 2018/822 del Con-siglio, del 25 maggio 2018, recante modificadella direttiva 2011/16/UE per quanto ri-guarda lo scambio automatico obbligatoriodi informazioni nel settore fiscale relativa-mente ai meccanismi transfrontalieri sog-getti all’obbligo di notifica (termine di re-cepimento: 31 dicembre 2019);

16) identico;

17) direttiva (UE) 2018/843 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 30 mag-gio 2018, che modifica la direttiva (UE)2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso

17) identico;

Atti Parlamentari — 74 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1201-A

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del sistema finanziario a fini di riciclaggioo finanziamento del terrorismo e che mo-difica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)(termine di recepimento: 10 gennaio 2020);

18) direttiva (UE) 2018/844 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 30 mag-gio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’e-dilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’effi-cienza energetica (Testo rilevante ai fini delSEE) (termine di recepimento: 10 marzo2020);

18) identico;

19) direttiva (UE) 2018/849 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 30 mag-gio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e airifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UEsui rifiuti di apparecchiature elettriche edelettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE)(termine di recepimento: 5 luglio 2020);

19) identico;

20) direttiva (UE) 2018/850 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 30 mag-gio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Te-sto rilevante ai fini del SEE) (termine direcepimento: 5 luglio 2020);

20) identico;

21) direttiva (UE) 2018/851 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 30 mag-gio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante aifini del SEE) (termine di recepimento: 5luglio 2020);

21) identico;

22) direttiva (UE) 2018/852 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 30 mag-gio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CEsugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine direcepimento: 5 luglio 2020).

22) identico;

23) direttiva (UE) 2018/958 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 28giugno 2018, relativa a un test della pro-porzionalità prima dell’adozione di unanuova regolamentazione delle professioni(termine di recepimento: 30 luglio 2020).

Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati

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*18PDL0034760**18PDL0034760*