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N. 2547 CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 17 giugno 2020 (v. stampato Senato n. 1786) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CONTE) E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (BONAFEDE) DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE (PISANO) CON IL MINISTRO DELLA SALUTE (SPERANZA) E CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (GUALTIERI) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulte- riori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19 Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 giugno 2020 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 2547—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICAil 17 giugno 2020 (v. stampato Senato n. 1786)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

E LA DIGITALIZZAZIONE

(PISANO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SPERANZA)

E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità deisistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulte-riori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario,nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia digiustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per

l’introduzione del sistema di allerta Covid-19

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 17 giugno 2020

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DISEGNO DI LEGGE__

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,recante misure urgenti per la funzionalitàdei sistemi di intercettazioni di conversa-zioni e comunicazioni, ulteriori misure ur-genti in materia di ordinamento peniten-ziario, nonché disposizioni integrative e dicoordinamento in materia di giustizia ci-vile, amministrativa e contabile e misureurgenti per l’introduzione del sistema diallerta Covid-19, è convertito in legge con lemodificazioni riportate in allegato alla pre-sente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedi-menti adottati e sono fatti salvi gli effettiprodottisi e i rapporti giuridici sorti sullabase dell’articolo 3, comma 1, lettera i), deldecreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.

3. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29,è abrogato. Restano validi gli atti e i prov-vedimenti adottati e sono fatti salvi glieffetti prodottisi e i rapporti giuridici sortisulla base del medesimo decreto-legge 10maggio 2020, n. 29.

4. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2020, N. 28

Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. – (Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte delCorpo di polizia penitenziaria) – 1. All’articolo 5, comma 3-sexies, deldecreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:“L’utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personaleabilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto nell’ambito dellefunzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell’articolo 5 della legge15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una più efficace vigilanzasugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all’interno dei mede-simi”.

2. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvedecon le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazionevigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All’articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), ai numeri 1) e 2), le parole: « ove ha sede iltribunale che ha emesso la sentenza » sono sostituite dalle seguenti:« ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede ilgiudice che procede »;

alla lettera b):

al capoverso 1-quinquies, al primo periodo, le parole: « ove hasede il tribunale che ha emesso la sentenza » sono sostituite dalleseguenti: « ove è stata pronunciata la sentenza di condanna » e l’ultimoperiodo è sostituito dal seguente: « Salvo che ricorrano esigenze dimotivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorve-glianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti ter-mini »;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, al comma 7, leparole: “nei commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “nei commi1, 1-bis e 1-ter” ».

Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. – (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliareo di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitariada COVID-19) – 1. Quando i condannati e gli internati per i delitti dicui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi dellecondizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, o per un delittocommesso con finalità di terrorismo ai sensi dell’articolo 270-sexies del

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codice penale, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regimeprevisto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sonoammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimentodella pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, ilmagistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottatoil provvedimento, acquisito il parere del procuratore della Repubblicapresso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciatala sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia eantiterrorismo per i condannati e internati già sottoposti al regime dicui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legatiall’emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall’adozionedel provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valu-tazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza deitermini sopra indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell’amministra-zione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarieo di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute deldetenuto o dell’internato ammesso alla detenzione domiciliare o adusufruire del differimento della pena.

2. Prima di provvedere l’autorità giudiziaria sente l’autorità sani-taria regionale, in persona del Presidente della Giunta della regione,sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell’am-ministrazione penitenziaria informazioni in ordine all’eventuale dispo-nibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta incui il condannato o l’internato ammesso alla detenzione domiciliare oad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzioneo l’internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.

3. L’autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motiviche hanno giustificato l’adozione del provvedimento di ammissione alladetenzione domiciliare o di differimento della pena, nonché la dispo-nibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protettaidonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell’inter-nato. Il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria revoca la deten-zione domiciliare o il differimento della pena è immediatamenteesecutivo.

4. Quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione delprovvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare odi differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensidei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all’esito della valutazionesono trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unirlia quelli già inviati ai sensi degli articoli 684, comma 2, del codice diprocedura penale e 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975,n. 354. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto larevoca della detenzione domiciliare o del differimento della penaadottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull’am-missione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entrotrenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche inderoga al termine previsto dall’articolo 47, comma 4, della legge 26luglio 1975, n. 354. Se la decisione del tribunale non interviene neltermine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano aiprovvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differi-

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mento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per iprovvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimentodella pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, iltermine di trenta giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data dientrata in vigore della medesima legge.

Art. 2-ter. – (Misure urgenti in materia di sostituzione della custodiacautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motiviconnessi all’emergenza sanitaria da COVID-19) – 1. Quando, nei con-fronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bisdel codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitticommessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associa-zione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo aisensi dell’articolo 270-sexies del codice penale, nonché di imputatisottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio1975, n. 354, è stata disposta la sostituzione della custodia cautelare incarcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessiall’emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica lapermanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalladata di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successiva-mente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell’ammi-nistrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture peni-tenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni disalute dell’imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementiin ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hannogiustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità distrutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguati allecondizioni di salute dell’imputato, chiede al giudice il ripristino dellacustodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarieesigenze cautelari.

2. Il giudice, fermo quanto previsto dall’articolo 299, comma 1, delcodice di procedura penale, prima di provvedere sente l’autoritàsanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della re-gione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimentodell’amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all’eventualedisponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protettain cui l’imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodiacautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.Il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che hannogiustificato l’adozione del provvedimento di sostituzione della custodiacautelare in carcere nonché la disponibilità di altre strutture peniten-ziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizioper la salute dell’imputato. Quando non è in grado di decidere allo statodegli atti, il giudice può disporre, anche d’ufficio e senza formalità,accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell’imputato o pro-cedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220 e seguenti del codicedi procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindicigiorni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano aiprovvedimenti di sostituzione della misura della custodia cautelare in

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carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al23 febbraio 2020.

Art. 2-quater. – (Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per gliistituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni) – 1. Al fine diconsentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a pre-venire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziarie negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 efino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre personecui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degliarticoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti adistanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cuidispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corri-spondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cuiall’articolo 39, comma 2, del citato decreto del Presidente della Re-pubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del citato decretolegislativo n. 121 del 2018.

2. Il direttore dell’istituto penitenziario e dell’istituto penale per iminorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell’am-ministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustiziaminorile, nonché l’autorità sanitaria regionale in persona del Presi-dente della Giunta della regione, stabilisce, nei limiti di legge, il numeromassimo di colloqui da svolgere in presenza, fermo il diritto deicondannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese inpresenza di almeno un congiunto o altra persona.

Art. 2-quinquies. – (Norme in materia di corrispondenza telefonicadelle persone detenute) – 1. L’autorizzazione alla corrispondenza tele-fonica prevista dall’articolo 39 del regolamento recante norme sull’or-dinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative dellalibertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2del medesimo articolo 39, in considerazione di motivi di urgenza o diparticolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto.L’autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la corri-spondenza telefonica si svolga con figli minori o figli maggiorenniportatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui sisvolga con il coniuge, con l’altra parte dell’unione civile, con personastabilmente convivente o legata all’internato da relazione stabilmenteaffettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannatoqualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quandosi tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primoperiodo del comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,n. 354, l’autorizzazione non può essere concessa più di una volta asettimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano aidetenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26luglio 1975, n. 354.

2. Il comma 3 dell’articolo 39 del regolamento recante normesull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitativedella libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno2000, n. 230, cessa di avere efficacia.

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Art. 2-sexies. – (Disposizioni in materia di garanti dei detenuti) – 1.All’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma2-quater sono inseriti i seguenti:

“2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenuteo private della libertà personale, quale meccanismo nazionale diprevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzionedelle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli,inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificatoe reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accedesenza limitazione alcuna all’interno delle sezioni speciali degli istitutiincontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui alpresente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limitidi tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione enon computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui alcomma 2-quater.

2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunquedenominati, accedono, nell’ambito del territorio di competenza, all’in-terno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed inter-nati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgonocon essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sonocomputati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui alcomma 2-quater.

2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropoli-tane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell’ambito delterritorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visitaaccompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presentearticolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vitadei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottopostial regime speciale di cui al presente articolo” ».

All’articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: « cause relative alla tuteladei minori, ad alimenti » sono sostituite dalle seguenti: « cause relativeai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di manteni-mento, agli alimenti e all’assegno divorzile »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole: “31 luglio 2020”sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020” »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole:“l’effettiva partecipazione delle parti” sono aggiunte le seguenti: “; illuogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gliavvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d’udienzaa tutti gli effetti di legge” »;

dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

« c-bis) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

“7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli inspazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-

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assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio2020, dopo tale data è ripristinata la continuità degli incontri protettitra genitori e figli già autorizzata dal tribunale per i minorenni per tuttii servizi residenziali, non residenziali e semiresidenziali per i mino-renni, nonché negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consen-tono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri,nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto,può protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui allalegge 19 luglio 2019, n. 69”;

c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili,contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e allacorte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusi-vamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa ancheregolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la rice-zione dei documenti informatici. È comunque consentito il depositodegli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematichequando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzio-nanti” »;

dopo la lettera h) è inserita la seguente:

« h-bis) al comma 20-bis, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti iseguenti: “Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale,trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle partil’accordo così formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordodi mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediantel’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficialegiudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica rice-vuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensidegli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, medianteconsegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’o-riginale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice dell’amministra-zione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” »;

la lettera i) è soppressa;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All’articolo 88 delle disposizioni per l’attuazione del codicedi procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui alprimo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, dellasottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogoapposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamenteedotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale diconciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo egli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza”.

1-ter. All’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

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n. 221, dopo le parole: “Nei procedimenti civili” sono inserite leseguenti: “e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sedegiurisdizionale,”.

1-quater. All’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo ilcomma 6-bis è aggiunto il seguente:

“6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali,nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presentedecreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica daCOVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato aisensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento dimediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legi-slativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità delladomanda” ».

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993,n. 119) – 1. All’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119,dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalità di cui alcomma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revocada un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instauratosuccessivamente all’emissione del decreto di cambiamento delle gene-ralità, possono avanzare motivata istanza alla commissione centraleaffinché il provvedimento di revoca non produca effetti nei loroconfronti. Per i figli minori si applica quanto previsto dall’articolo 1,comma 2.

3-ter. La commissione centrale, acquisiti elementi di valutazionedalle autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centraledi protezione, accoglie l’istanza nel caso in cui l’applicazione dellarevoca delle generalità di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, la partedell’unione civile o i figli a rischi per l’incolumità personale. In tal casola commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gliadempimenti da compiere negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provve-dimenti relativi alla persona.

3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica aidestinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle gene-ralità nonché a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimiprovvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la data di entrata invigore della presente disposizione e fino al perdurare dello stato diemergenza relativa al COVID-19” ».

All’articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « 5, 9, e 10 » sono sostituite dalleseguenti: « 5 e 9, »;

dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « All’articolo 7 deldecreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni,dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è abrogato. All’articolo

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84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’ultimo periodo del comma 10è soppresso »;

al sesto periodo, le parole: « un giorno » sono sostituite dalleseguenti: « tre giorni »;

al nono periodo, le parole: « fino alle ore 9 antimeridiane delgiorno dell’udienza stessa » sono sostituite dalle seguenti: « fino alle ore12 del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa »;

al comma 2, capoverso 1, le parole: « e gli altri soggetti indicatidalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « , il Consiglio nazionaleforense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e leassociazioni specialistiche maggiormente rappresentative ».

All’articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « 31 luglio 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 agosto 2020 »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: “1° luglio 2020”sono sostituite dalle seguenti: “1° settembre 2020” »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, in relazione all’accresciuta esigenzadi garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di caratterestrategico, l’ufficio di cui all’articolo 162, comma 5, del codice deicontratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo deicontratti secretati e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche ilcontrollo preventivo di cui all’articolo 42, comma 3-bis, del regola-mento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6novembre 2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di unastruttura di supporto di livello non dirigenziale, nell’ambito dellavigente dotazione organica del personale amministrativo e della ma-gistratura contabile. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, suproposta del Presidente, definisce criteri e modalità per salvaguardarele esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati daassegnare alla Sezione centrale e nell’operatività della stessa. Analoghicriteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta delpersonale di supporto da assegnare alla Sezione medesima. Con rife-rimento a quanto previsto dall’articolo 162, comma 5, secondo periodo,del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazioneè trasmessa al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-blica ».

Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. – (Sistemi di protezione dei minori dai rischi delcyberspazio) – 1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione

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elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi dicontrollo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per iminori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superioreagli anni diciotto.

2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e disattivabilisolo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.

3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazionielettroniche assicurano adeguate forme di pubblicità dei servizi pre-attivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i consumatoripossano compiere scelte informate.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo,l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all’operatore lacessazione della condotta e la restituzione delle eventuali sommeingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso untermine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere ».

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Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del30 aprile 2020 (*).

TESTO DEL DECRETO-LEGGE TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE

LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA

REPUBBLICA

Misure urgenti per la funzionalità dei si-stemi di intercettazioni di conversazionie comunicazioni, ulteriori misure ur-genti in materia di ordinamento peni-tenziario, nonché disposizioni integra-tive e di coordinamento in materia digiustizia civile, amministrativa e conta-bile e misure urgenti per l’introduzionedel sistema di allerta Covid-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costitu-zione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre2017, n. 216, recante « Disposizioni in ma-teria di intercettazioni di conversazioni ocomunicazioni, in attuazione della delegadi cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84,lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23giugno 2017, n. 103 »;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 161, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 2020, n. 7;

Ritenuta la straordinaria necessità edurgenza di differire l’entrata in vigore dellanuova disciplina delle intercettazioni tele-foniche ed ambientali come dettata daldecreto legislativo n. 216 del 2017 e rimo-dulata dal decreto-legge n. 161 del 2019per le esigenze di adeguamento delle strut-ture, il cui processo in corso è stato ral-lentato dalla grave emergenza epidemiolo-gica da COVID-19 in atto;

Ritenuta la necessità ed urgenza di in-tegrare la disciplina dell’ordinamento pe-

(*) Si veda anche l’Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 4 maggio 2020.

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nitenziario in materia di rinvio dell’esecu-zione della pena in detenzione domiciliaree permessi nel caso di detenuti per reatigravi o sottoposti al regime previsto dal-l’articolo 41-bis del medesimo ordinamento,nonché di introdurre con urgenza le ne-cessarie disposizioni di coordinamento eadeguamento della disciplina sulla sospen-sione dei termini processuali per contra-stare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché disposizioni integrative e dicoordinamento in materia di giustizia am-ministrativa e contabile;

Considerata la necessità e l’urgenza diintrodurre misure urgenti per l’introdu-zione del sistema di allerta Covid-19;

Acquisito sull’articolo 6 il parere delGarante per la protezione dei dati perso-nali, reso nell’adunanza del 29 aprile 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio deiMinistri, adottata nella riunione del 29 aprile2020;

Sulla proposta del Presidente del Con-siglio dei ministri e del Ministro della giu-stizia, di concerto con i Ministri per l’in-novazione tecnologica e la digitalizzazione,della salute e dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI INTER-CETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E CO-MUNICAZIONI, DI ORDINAMENTO PENI-TENZIARIO E DISPOSIZIONI INTEGRA-TIVE E DI COORDINAMENTO IN MATE-

CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI INTER-CETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E CO-MUNICAZIONI, DI ORDINAMENTO PENI-TENZIARIO E DISPOSIZIONI INTEGRA-TIVE E DI COORDINAMENTO IN MATE-

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RIA DI GIUSTIZIA CIVILE,AMMINISTRATIVA E CONTABILE

RIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRA-TIVA E CONTABILE

Articolo 1.

(Proroga del termine di entrata in vigoredella disciplina delle intercettazioni di con-

versazioni o comunicazioni)

Articolo 1.

(Proroga del termine di entrata in vigoredella disciplina delle intercettazioni di con-

versazioni o comunicazioni)

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 29dicembre 2017, n. 216, sono apportate leseguenti modificazioni:

Identico.

a) al comma 1, le parole « 30 aprile2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31agosto 2020 »;

b) al comma 2, le parole « 1° maggio2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1°settembre 2020 ».

2. All’articolo 2 del decreto-legge 30dicembre 2019, n. 161, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,n. 7, il comma 8 è sostituito dal seguente:« 8. Le disposizioni del presente articolo siapplicano ai procedimenti penali iscrittisuccessivamente al 31 agosto 2020, ad ec-cezione delle disposizioni di cui al comma6 che sono di immediata applicazione. ».

Articolo 1-bis.

(Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remotoda parte del Corpo di polizia penitenzia-

ria)

1. All’articolo 5, comma 3-sexies, deldecreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17aprile 2015, n. 43, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « L’utilizzo di aeromobilia pilotaggio remoto da parte del personaleabilitato del Corpo di polizia penitenziariaè previsto nell’ambito delle funzioni svoltedal predetto personale ai sensi dell’articolo5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, perassicurare una più efficace vigilanza sugliistituti penitenziari e garantire la sicurezzaall’interno dei medesimi ».

2. All’attuazione delle disposizioni delpresente articolo si provvede con le risorseumane, finanziarie e strumentali disponi-bili a legislazione vigente, senza nuovi o

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maggiori oneri a carico della finanza pub-blica.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di deten-zione domiciliare e permessi)

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di deten-zione domiciliare e permessi)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 30-bis: a) identico:

1) al primo comma sono aggiuntiinfine i seguenti periodi: « Nel caso di de-tenuti per uno dei delitti previsti dall’arti-colo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codicedi procedura penale, l’autorità competente,prima di pronunciarsi, chiede altresì il pa-rere del procuratore della Repubblica pressoil tribunale del capoluogo del distretto oveha sede il tribunale che ha emesso la sen-tenza e, nel caso di detenuti sottoposti alregime previsto dall’articolo 41-bis, anchequello del procuratore nazionale antimafiae antiterrorismo in ordine all’attualità deicollegamenti con la criminalità organizzataed alla pericolosità del soggetto. Salvo ri-corrano esigenze di motivata eccezionaleurgenza, il permesso non può essere con-cesso prima di ventiquattro ore dalla ri-chiesta dei predetti pareri. »;

1) al primo comma sono aggiuntiinfine i seguenti periodi: « Nel caso di de-tenuti per uno dei delitti previsti dall’arti-colo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codicedi procedura penale, l’autorità competente,prima di pronunciarsi, chiede altresì il pa-rere del procuratore della Repubblica pressoil tribunale del capoluogo del distretto oveè stata pronunciata la sentenza di con-danna o ove ha sede il giudice che procedee, nel caso di detenuti sottoposti al regimeprevisto dall’articolo 41-bis, anche quellodel procuratore nazionale antimafia e an-titerrorismo in ordine all’attualità dei col-legamenti con la criminalità organizzata edalla pericolosità del soggetto. Salvo ricor-rano esigenze di motivata eccezionale ur-genza, il permesso non può essere concessoprima di ventiquattro ore dalla richiestadei predetti pareri. »;

2) il nono comma è sostituito dalseguente: « Il procuratore generale pressola corte d’appello è informato dei permessiconcessi e del relativo esito con relazionetrimestrale degli organi che li hanno rila-sciati e, nel caso, di permessi concessi adetenuti per delitti previsti dall’articolo 51,commi 3-bis e 3-quater, del codice di pro-cedura penale o a detenuti sottoposti alregime previsto dall’articolo 41-bis, ne dàcomunicazione, rispettivamente, al procu-ratore della Repubblica presso il tribunaledel capoluogo del distretto ove ha sede iltribunale che ha emesso la sentenza e alprocuratore nazionale antimafia e antiter-rorismo. »;

2) il nono comma è sostituito dalseguente: « Il procuratore generale pressola corte d’appello è informato dei permessiconcessi e del relativo esito con relazionetrimestrale degli organi che li hanno rila-sciati e, nel caso, di permessi concessi adetenuti per delitti previsti dall’articolo 51,commi 3-bis e 3-quater, del codice di pro-cedura penale o a detenuti sottoposti alregime previsto dall’articolo 41-bis, ne dàcomunicazione, rispettivamente, al procu-ratore della Repubblica presso il tribunaledel capoluogo del distretto ove è stata pro-nunciata la sentenza di condanna o ove hasede il giudice che procede e al procuratorenazionale antimafia e antiterrorismo. »;

b) all’articolo 47-ter, dopo il comma1-quater, è aggiunto il seguente: « 1-quin-quies. Nei confronti dei detenuti per unodei delitti previsti dall’articolo 51, comma

b) all’articolo 47-ter, dopo il comma1-quater, è aggiunto il seguente: « 1-quin-quies. Nei confronti dei detenuti per unodei delitti previsti dall’articolo 51, comma

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3-bis e 3-quater del codice di procedurapenale o sottoposti al regime previsto dal-l’articolo 41-bis, il tribunale o il magistratodi sorveglianza, prima di provvedere inordine al rinvio dell’esecuzione della penaai sensi degli articoli 146 o 147 del codicepenale con applicazione della detenzionedomiciliare, ai sensi del comma l-ter, o allasua proroga, chiede il parere del procura-tore della Repubblica presso il tribunaledel capoluogo del distretto ove ha sede iltribunale che ha emesso la sentenza e, nelcaso di detenuti sottoposti al regime pre-visto dall’articolo 41-bis, anche quello delProcuratore nazionale antimafia e antiter-rorismo in ordine all’attualità dei collega-menti con la criminalità organizzata ed allapericolosità del soggetto. I pareri sono resial magistrato di sorveglianza e al tribunaledi sorveglianza nel termine, rispettiva-mente, di due giorni e di quindici giornidalla richiesta. Salvo che ricorrano esi-genze di motivata eccezionale urgenza, de-corsi detti termini, il magistrato o il tribu-nale di sorveglianza procedono comunqueanche in assenza dei pareri. ».

3-bis e 3-quater del codice di procedurapenale o sottoposti al regime previsto dal-l’articolo 41-bis, il tribunale o il magistratodi sorveglianza, prima di provvedere inordine al rinvio dell’esecuzione della penaai sensi degli articoli 146 o 147 del codicepenale con applicazione della detenzionedomiciliare, ai sensi del comma l-ter, o allasua proroga, chiede il parere del procura-tore della Repubblica presso il tribunaledel capoluogo del distretto ove è stata pro-nunciata la sentenza di condanna e, nelcaso di detenuti sottoposti al regime pre-visto dall’articolo 41-bis, anche quello delProcuratore nazionale antimafia e antiter-rorismo in ordine all’attualità dei collega-menti con la criminalità organizzata ed allapericolosità del soggetto. I pareri sono resial magistrato di sorveglianza e al tribunaledi sorveglianza nel termine, rispettiva-mente, di due giorni e di quindici giornidalla richiesta. Salvo che ricorrano esi-genze di motivata eccezionale urgenza, iltribunale o il magistrato di sorveglianzanon possono provvedere prima del decorsodei predetti termini. » e, al comma 7, leparole: « nei commi 1 e 1-bis » sono sosti-tuite dalle seguenti: « nei commi 1, 1-bis e1-ter ».

Articolo 2-bis.

(Misure urgenti in materia di detenzionedomiciliare o di differimento della penaper motivi connessi all’emergenza sanita-

ria da COVID-19)

1. Quando i condannati e gli internatiper i delitti di cui agli articoli 270, 270-bise 416-bis del codice penale e 74, comma 1,del testo unico di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309, o per un delitto commesso avva-lendosi delle condizioni o al fine di agevo-lare l’associazione mafiosa, o per un delittocommesso con finalità di terrorismo aisensi dell’articolo 270-sexies del codice pe-nale, nonché i condannati e gli internatisottoposti al regime previsto dall’articolo41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,sono ammessi alla detenzione domiciliareo usufruiscono del differimento della pena

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per motivi connessi all’emergenza sanitariada COVID-19, il magistrato di sorveglianzao il tribunale di sorveglianza che ha adot-tato il provvedimento, acquisito il pareredel procuratore della Repubblica presso iltribunale del capoluogo del distretto ove èstata pronunciata la sentenza di condannae del Procuratore nazionale antimafia eantiterrorismo per i condannati e internatigià sottoposti al regime di cui al predettoarticolo 41-bis, valuta la permanenza deimotivi legati all’emergenza sanitaria entroil termine di quindici giorni dall’adozionedel provvedimento e, successivamente, concadenza mensile. La valutazione è effet-tuata immediatamente, anche prima delladecorrenza dei termini sopra indicati, nelcaso in cui il Dipartimento dell’ammini-strazione penitenziaria comunichi la dispo-nibilità di strutture penitenziarie o di re-parti di medicina protetta adeguati allecondizioni di salute del detenuto o dell’in-ternato ammesso alla detenzione domici-liare o ad usufruire del differimento dellapena.

2. Prima di provvedere l’autorità giudi-ziaria sente l’autorità sanitaria regionale,in persona del Presidente della Giuntadella regione, sulla situazione sanitaria lo-cale e acquisisce dal Dipartimento dell’am-ministrazione penitenziaria informazioni inordine all’eventuale disponibilità di strut-ture penitenziarie o di reparti di medicinaprotetta in cui il condannato o l’internatoammesso alla detenzione domiciliare o adusufruire del differimento della pena puòriprendere la detenzione o l’internamentosenza pregiudizio per le sue condizioni disalute.

3. L’autorità giudiziaria provvede valu-tando se permangono i motivi che hannogiustificato l’adozione del provvedimentodi ammissione alla detenzione domiciliareo di differimento della pena, nonché ladisponibilità di altre strutture penitenzia-rie o di reparti di medicina protetta idoneiad evitare il pregiudizio per la salute deldetenuto o dell’internato. Il provvedimentocon cui l’autorità giudiziaria revoca la de-tenzione domiciliare o il differimento dellapena è immediatamente esecutivo.

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4. Quando il magistrato di sorveglianzaprocede alla valutazione del provvedi-mento provvisorio di ammissione alla de-tenzione domiciliare o di differimento dellapena, i pareri e le informazioni acquisiti aisensi dei commi 1 e 2 e i provvedimentiadottati all’esito della valutazione sono tra-smessi immediatamente al tribunale di sor-veglianza, per unirli a quelli già inviati aisensi degli articoli 684, comma 2, del co-dice di procedura penale e 47-ter, comma1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354.Nel caso in cui il magistrato di sorveglianzaabbia disposto la revoca della detenzionedomiciliare o del differimento della penaadottati in via provvisoria, il tribunale disorveglianza decide sull’ammissione alla de-tenzione domiciliare o sul differimento dellapena entro trenta giorni dalla ricezione delprovvedimento di revoca, anche in derogaal termine previsto dall’articolo 47, comma4, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Se ladecisione del tribunale non interviene neltermine prescritto, il provvedimento di re-voca perde efficacia.

5. Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano ai provvedimenti diammissione alla detenzione domiciliare odi differimento della pena adottati succes-sivamente al 23 febbraio 2020. Per i prov-vedimenti di revoca della detenzione do-miciliare o del differimento della pena giàadottati dal magistrato di sorveglianza alladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, il ter-mine di trenta giorni previsto dal comma 4decorre dalla data di entrata in vigore dellamedesima legge.

Articolo 2-ter.

(Misure urgenti in materia di sostituzionedella custodia cautelare in carcere con lamisura degli arresti domiciliari per motiviconnessi all’emergenza sanitaria da COVID-

19)

1. Quando, nei confronti di imputati perdelitti di cui agli articoli 270, 270-bis e416-bis del codice penale e 74, comma 1,del testo unico di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

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n. 309, o per delitti commessi avvalendosidelle condizioni o al fine di agevolarel’associazione mafiosa, o per un delittocommesso con finalità di terrorismo aisensi dell’articolo 270-sexies del codice pe-nale, nonché di imputati sottoposti al re-gime previsto dall’articolo 41-bis della legge26 luglio 1975, n. 354, è stata disposta lasostituzione della custodia cautelare in car-cere con la misura degli arresti domiciliariper motivi connessi all’emergenza sanitariada COVID-19, il pubblico ministero verificala permanenza dei predetti motivi entro iltermine di quindici giorni dalla data diadozione della misura degli arresti domi-ciliari e, successivamente, con cadenza men-sile, salvo quando il Dipartimento dell’am-ministrazione penitenziaria comunica ladisponibilità di strutture penitenziarie o direparti di medicina protetta adeguati allecondizioni di salute dell’imputato. Il pub-blico ministero, quando acquisisce ele-menti in ordine al sopravvenuto muta-mento delle condizioni che hanno giustifi-cato la sostituzione della misura cautelareo alla disponibilità di strutture penitenzia-rie o reparti di medicina protetta adeguatialle condizioni di salute dell’imputato, chiedeal giudice il ripristino della custodia cau-telare in carcere, se reputa che perman-gono le originarie esigenze cautelari.

2. Il giudice, fermo quanto previsto dal-l’articolo 299, comma 1, del codice di pro-cedura penale, prima di provvedere sentel’autorità sanitaria regionale, in personadel Presidente della Giunta della regione,sulla situazione sanitaria locale e acquisi-sce dal Dipartimento dell’amministrazionepenitenziaria informazioni in ordine all’e-ventuale disponibilità di strutture peniten-ziarie o di reparti di medicina protetta incui l’imputato può essere nuovamente sot-toposto alla custodia cautelare in carceresenza pregiudizio per le sue condizioni disalute. Il giudice provvede valutando lapermanenza dei motivi che hanno giusti-ficato l’adozione del provvedimento di so-stituzione della custodia cautelare in car-cere nonché la disponibilità di altre strut-ture penitenziarie o di reparti di medicinaprotetta idonei ad evitare il pregiudizio perla salute dell’imputato. Quando non è in

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grado di decidere allo stato degli atti, ilgiudice può disporre, anche d’ufficio e senzaformalità, accertamenti in ordine alle con-dizioni di salute dell’imputato o procederea perizia, nelle forme di cui agli articoli220 e seguenti del codice di procedurapenale, acquisendone gli esiti nei successiviquindici giorni.

3. Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano ai provvedimenti disostituzione della misura della custodiacautelare in carcere con quella degli arrestidomiciliari adottati successivamente al 23febbraio 2020.

Articolo 2-quater.

(Misure urgenti di contrasto al COVID-19per gli istituti penitenziari e gli istituti

penali per i minorenni)

1. Al fine di consentire il rispetto dellecondizioni igienico-sanitarie idonee a pre-venire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istitutipenali per minorenni, a decorrere dal 19maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, icolloqui con i congiunti o con altre personecui hanno diritto i condannati, gli internatie gli imputati a norma degli articoli 18della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 delregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 giugno 2000,n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 otto-bre 2018, n. 121, possono essere svolti adistanza, mediante, ove possibile, apparec-chiature e collegamenti di cui dispone l’am-ministrazione penitenziaria e minorile omediante corrispondenza telefonica, chepuò essere autorizzata oltre i limiti di cuiall’articolo 39, comma 2, del citato decretodel Presidente della Repubblica n. 230 del2000 e all’articolo 19, comma 1, del citatodecreto legislativo n. 121 del 2018.

2. Il direttore dell’istituto penitenziarioe dell’istituto penale per i minorenni, sen-titi, rispettivamente, il provveditore regio-nale dell’amministrazione penitenziaria e ildirigente del centro per la giustizia mino-rile, nonché l’autorità sanitaria regionalein persona del Presidente della Giuntadella regione, stabilisce, nei limiti di legge,

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il numero massimo di colloqui da svolgerein presenza, fermo il diritto dei condan-nati, internati e imputati ad almeno uncolloquio al mese in presenza di almeno uncongiunto o altra persona.

Articolo 2-quinquies.

(Norme in materia di corrispondenza te-lefonica delle persone detenute)

1. L’autorizzazione alla corrispondenzatelefonica prevista dall’articolo 39 del re-golamento recante norme sull’ordinamentopenitenziario e sulle misure privative elimitative della libertà, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 2000,n. 230, può essere concessa, oltre i limitistabiliti dal comma 2 del medesimo arti-colo 39, in considerazione di motivi diurgenza o di particolare rilevanza, nonchéin caso di trasferimento del detenuto. L’au-torizzazione può essere concessa una voltaal giorno se la corrispondenza telefonica sisvolga con figli minori o figli maggiorenniportatori di una disabilità grave; è inoltreconcessa nei casi in cui si svolga con ilconiuge, con l’altra parte dell’unione civile,con persona stabilmente convivente o le-gata all’internato da relazione stabilmenteaffettiva, con il padre, la madre, il fratelloo la sorella del condannato qualora glistessi siano ricoverati presso strutture ospe-daliere. Quando si tratta di detenuti ointernati per uno dei delitti previsti dalprimo periodo del comma 1 dell’articolo4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,l’autorizzazione non può essere concessapiù di una volta a settimana. Le disposi-zioni del presente comma non si applicanoai detenuti sottoposti al regime previstodall’articolo 41-bis della legge 26 luglio1975, n. 354.

2. Il comma 3 dell’articolo 39 del rego-lamento recante norme sull’ordinamentopenitenziario e sulle misure privative elimitative della libertà, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 2000,n. 230, cessa di avere efficacia.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2547

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Articolo 2-sexies.

(Disposizioni in materia di garanti deidetenuti)

1. All’articolo 41-bis della legge 26 lu-glio 1975, n. 354, dopo il comma 2-quatersono inseriti i seguenti:

« 2-quater.1. Il Garante nazionale deidiritti delle persone detenute o privatedella libertà personale, quale meccanismonazionale di prevenzione (NPM) secondo ilProtocollo opzionale alla Convenzione delleNazioni Unite contro la tortura e altritrattamenti o pene crudeli, inumani o de-gradanti, fatto a New York il 18 dicembre2002, ratificato e reso esecutivo ai sensidella legge 9 novembre 2012, n. 195, ac-cede senza limitazione alcuna all’internodelle sezioni speciali degli istituti incon-trando detenuti ed internati sottoposti alregime speciale di cui al presente articoloe svolge con essi colloqui visivi riservatisenza limiti di tempo, non sottoposti acontrollo auditivo o a videoregistrazione enon computati ai fini della limitazione deicolloqui personali di cui al comma 2-qua-ter.

2-quater.2. I garanti regionali dei dirittidei detenuti, comunque denominati, acce-dono, nell’ambito del territorio di compe-tenza, all’interno delle sezioni speciali degliistituti incontrando detenuti ed internatisottoposti al regime speciale di cui al pre-sente articolo e svolgono con essi colloquivisivi esclusivamente videoregistrati, che nonsono computati ai fini della limitazione deicolloqui personali di cui al comma 2-qua-ter.

2-quater.3. I garanti comunali, provin-ciali o delle aree metropolitane dei dirittidei detenuti, comunque denominati, nel-l’ambito del territorio di propria compe-tenza, accedono esclusivamente in visitaaccompagnata agli istituti ove sono ristrettii detenuti di cui al presente articolo. Talevisita è consentita solo per verificare lecondizioni di vita dei detenuti. Non sonoconsentiti colloqui visivi con i detenutisottoposti al regime speciale di cui al pre-sente articolo ».

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Articolo 3.

(Disposizioni di coordinamento e integrativeriguardanti la disciplina sulla sospensione deitermini processuali di cui al decreto-legge

n. 18 del 2020)

Articolo 3.

(Disposizioni di coordinamento e integrativeriguardanti la disciplina sulla sospensione deitermini processuali di cui al decreto-legge

n. 18 del 2020)

1. All’articolo 83 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 3: a) identico:

1) alla lettera a) le parole « causerelative ad alimenti » sono sostituite dalleseguenti: « cause relative alla tutela deiminori, ad alimenti » e le parole « procedi-menti di cui agli articoli 283, 351 e 373 delcodice di procedura civile e, in genere, tuttii procedimenti la cui ritardata trattazionepuò produrre grave pregiudizio alle parti;procedimenti elettorali di cui agli articoli22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° set-tembre 2011, n. 150 » sono sostituite dalleseguenti « procedimenti di cui agli articoli283, 351 e 373 del codice di proceduracivile, procedimenti elettorali di cui agliarticoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti iprocedimenti la cui ritardata trattazionepuò produrre grave pregiudizio alle parti »;

1) alla lettera a) le parole « causerelative ad alimenti » sono sostituite dalleseguenti: « cause relative ai diritti dellepersone minorenni, al diritto all’assegno dimantenimento, agli alimenti e all’assegnodivorzile » e le parole « procedimenti di cuiagli articoli 283, 351 e 373 del codice diprocedura civile e, in genere, tutti i proce-dimenti la cui ritardata trattazione puòprodurre grave pregiudizio alle parti; pro-cedimenti elettorali di cui agli articoli 22,23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre2011, n. 150 » sono sostituite dalle seguenti« procedimenti di cui agli articoli 283, 351e 373 del codice di procedura civile, pro-cedimenti elettorali di cui agli articoli 22,23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedi-menti la cui ritardata trattazione può pro-durre grave pregiudizio alle parti »;

2) alla lettera b), le parole « proce-dimenti nei quali nel periodo di sospen-sione scadono i termini di cui all’articolo304 del codice di procedura penale » sonosostituite dalle seguenti: « procedimenti neiquali nel periodo di sospensione o nei seimesi successivi scadono i termini di cuiall’articolo 304, comma 6, del codice diprocedura penale »;

2) identico;

b) al comma 6, primo periodo, leparole « 16 aprile » sono sostituite dalleseguenti: « 12 maggio »;

b) identica;

b-bis) al comma 6, primo periodo, leparole: « 31 luglio 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 30 giugno 2020 »;

c) al comma 7, lettera f), dopo leparole « deve in ogni caso avvenire » sono

c) al comma 7, lettera f), secondoperiodo, dopo le parole « l’effettiva parte-

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aggiunte le seguenti: « con la presenza delgiudice nell’ufficio giudiziario e »;

cipazione delle parti » sono aggiunte leseguenti: « ; il luogo posto nell’ufficio giu-diziario da cui il magistrato si collega congli avvocati, le parti ed il personale addettoè considerato aula d’udienza a tutti glieffetti di legge »;

c-bis) il comma 7-bis è sostituito dalseguente:

« 7-bis. Fermo quanto disposto per gliincontri tra genitori e figli in spazio neutro,ovvero alla presenza di operatori del ser-vizio socio-assistenziale, disposti con prov-vedimento giudiziale fino al 31 maggio2020, dopo tale data è ripristinata la con-tinuità degli incontri protetti tra genitori efigli già autorizzata dal tribunale per iminorenni per tutti i servizi residenziali,non residenziali e semiresidenziali per iminorenni, nonché negli spazi neutri, fa-vorendo le condizioni che consentono lemisure di distanziamento sociale. La so-spensione degli incontri, nel caso in cuinon sia possibile assicurare i collegamentida remoto, può protrarsi esclusivamente incaso di taluno dei delitti di cui alla legge 19luglio 2019, n. 69 »;

c-ter) dopo il comma 11 è inserito ilseguente:

« 11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio2020, nei procedimenti civili, contenziosi odi volontaria giurisdizione innanzi al tri-bunale e alla corte di appello, il depositodegli atti del magistrato ha luogo esclusi-vamente con modalità telematiche, nel ri-spetto della normativa anche regolamen-tare concernente la sottoscrizione, la tra-smissione e la ricezione dei documentiinformatici. È comunque consentito il de-posito degli atti di cui al periodo prece-dente con modalità non telematiche quandoi sistemi informatici del dominio giustizianon sono funzionanti »;

d) al comma 12-bis è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Fermo quanto previ-sto dal comma 12, le disposizioni di cui alpresente comma non si applicano, salvoche le parti vi acconsentano, alle udienze didiscussione finale, in pubblica udienza o incamera di consiglio e a quelle nelle quali

d) identica;

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devono essere esaminati testimoni, parti,consulenti o periti. »;

e) al comma 12-ter sono apportate leseguenti modificazioni:

e) identica;

1) al primo periodo, le parole « salvoche la parte ricorrente faccia richiesta didiscussione orale » sono sostituite dalle se-guenti: « salvo che una delle parti private oil procuratore generale faccia richiesta didiscussione orale »;

2) al quinto periodo, dopo le parole« è formulata per iscritto » sono inserite leseguenti: « dal procuratore generale o » e leparole « del ricorrente » sono soppresse;

f) dopo il comma 12-quater sono ag-giunti i seguenti: « 12-quater.1 – Sino al 31luglio 2020, con uno o più decreti delMinistro della giustizia non aventi naturaregolamentare, presso ciascun ufficio delpubblico ministero che ne faccia richiesta anorma del terzo periodo, è autorizzato ildeposito con modalità telematica di memo-rie, documenti, richieste e istanze indicatedall’articolo 415-bis, comma 3, del codicedi procedura penale, secondo le disposi-zioni stabilite con provvedimento del Di-rettore generale dei sistemi informativi eautomatizzati del Ministero della giustizia,anche in deroga alle previsioni del decretoemanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1,del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,convertito, con modificazioni, dalla legge22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degliatti si intende eseguito al momento delrilascio della ricevuta di accettazione daparte dei sistemi ministeriali, secondo lemodalità stabilite dal provvedimento diret-toriale di cui al primo periodo. I decreti dicui al primo periodo sono adottati su ri-chiesta degli uffici del pubblico ministero,previo accertamento da parte del Direttoregenerale dei sistemi informativi e automa-tizzati del Ministero della giustizia dellafunzionalità dei servizi di comunicazionedei documenti informatici.

f) identica;

12-quater.2 – Sino al 31 luglio 2020, conuno o più decreti del Ministro della giusti-zia non aventi natura regolamentare, pressociascun ufficio del pubblico ministero chene faccia richiesta a norma del terzo pe-

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riodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudi-ziaria sono autorizzati a comunicare agliuffici del pubblico ministero atti e docu-menti in modalità telematica, secondo ledisposizioni stabilite con provvedimento delDirettore generale dei sistemi informativi eautomatizzati del Ministero della giustizia,anche in deroga alle previsioni del decretoemanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1,del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,convertito, con modificazioni, dalla legge22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazionedi cui al periodo che precede si intendeeseguita al momento del rilascio della ri-cevuta di accettazione da parte dei sistemiministeriali, secondo le modalità stabilitedal provvedimento direttoriale di cui alperiodo che precede. I decreti di cui alprimo periodo sono adottati su richiestadegli uffici del pubblico ministero, previoaccertamento da parte del Direttore gene-rale dei sistemi informativi e automatizzatidel Ministero della giustizia della funzio-nalità dei servizi di comunicazione dei do-cumenti informatici. »;

g) al comma 12-quinquies è aggiuntoinfine il seguente periodo: « Nei procedi-menti penali, le disposizioni di cui al pre-sente comma non si applicano alle delibe-razioni conseguenti alle udienze di discus-sione finale, in pubblica udienza o in ca-mera di consiglio, svolte senza il ricorso acollegamento da remoto »;

g) identica;

h) al comma 20, ovunque ricorrano, leparole « 15 aprile 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 11 maggio 2020 »;

h) identica;

h-bis) al comma 20-bis, dopo l’ultimoperiodo sono aggiunti i seguenti: « Il me-diatore, apposta la propria sottoscrizionedigitale, trasmette tramite posta elettronicacertificata agli avvocati delle parti l’ac-cordo così formato. In tali casi l’istanza dinotificazione dell’accordo di mediazionepuò essere trasmessa all’ufficiale giudizia-rio mediante l’invio di un messaggio diposta elettronica certificata. L’ufficiale giu-diziario estrae dall’allegato del messaggiodi posta elettronica ricevuto le copie ana-logiche necessarie ed esegue la notifica-zione ai sensi degli articoli 137 e seguentidel codice di procedura civile, mediante

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consegna di copia analogica dell’atto da luidichiarata conforme all’originale ai sensidell’articolo 23, comma 1, del codice del-l’amministrazione digitale, di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

i) ovunque ricorrano nell’articolo, leparole « 30 giugno 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 31 luglio 2020 ».

i) soppressa.

1-bis. All’articolo 88 delle disposizioniper l’attuazione del codice di proceduracivile e disposizioni transitorie, di cui alregio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Quando il verbale di udienza, conte-nente gli accordi di cui al primo commaovvero un verbale di conciliazione ai sensidegli articoli 185 e 420 del codice, è redattocon strumenti informatici, della sottoscri-zione delle parti, del cancelliere e dei di-fensori tiene luogo apposita dichiarazionedel giudice che tali soggetti, resi piena-mente edotti del contenuto degli accordi, lihanno accettati. Il verbale di conciliazionerecante tale dichiarazione ha valore dititolo esecutivo e gli stessi effetti dellaconciliazione sottoscritta in udienza ».

1-ter. All’articolo 16, comma 4, del de-creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, dopo le parole:« Nei procedimenti civili » sono inserite leseguenti: « e in quelli davanti al Consiglionazionale forense in sede giurisdizionale, ».

1-quater. All’articolo 3 del decreto-legge23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

« 6-ter. Nelle controversie in materia diobbligazioni contrattuali, nelle quali il ri-spetto delle misure di contenimento di cuial presente decreto, o comunque dispostedurante l’emergenza epidemiologica da CO-VID-19 sulla base di disposizioni succes-sive, può essere valutato ai sensi del comma6-bis, il preventivo esperimento del proce-dimento di mediazione ai sensi del comma1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4marzo 2010, n. 28, costituisce condizionedi procedibilità della domanda ».

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Articolo 3-bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo1993, n. 119)

1. All’articolo 2 del decreto legislativo29 marzo 1993, n. 119, dopo il comma 3sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. In caso di revoca del cambia-mento delle generalità di cui al comma 3,le persone legate al destinatario del prov-vedimento di revoca da un rapporto dimatrimonio, unione civile o filiazione, in-staurato successivamente all’emissione deldecreto di cambiamento delle generalità,possono avanzare motivata istanza alla com-missione centrale affinché il provvedi-mento di revoca non produca effetti neiloro confronti. Per i figli minori si applicaquanto previsto dall’articolo 1, comma 2.

3-ter. La commissione centrale, acqui-siti elementi di valutazione dalle autoritàprovinciali di pubblica sicurezza e dal ser-vizio centrale di protezione, accoglie l’i-stanza nel caso in cui l’applicazione dellarevoca delle generalità di cui al comma 3esporrebbe il coniuge, la parte dell’unionecivile o i figli a rischi per l’incolumitàpersonale. In tal caso la commissione cen-trale provvede ai sensi del comma 3, indi-cando gli adempimenti da compiere negliatti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimentirelativi alla persona.

3-quater. La disposizione di cui al comma3-bis si applica ai destinatari dei provve-dimenti di revoca del cambiamento dellegeneralità nonché a coloro nei cui con-fronti siano stati adottati i medesimi prov-vedimenti nei ventiquattro mesi antece-denti la data di entrata in vigore dellapresente disposizione e fino al perduraredello stato di emergenza relativa al COVID-19 ».

Articolo 4.

(Disposizioni integrative e di coordinamentoin materia

di giustizia amministrativa)

Articolo 4.

(Disposizioni integrative e di coordinamentoin materia

di giustizia amministrativa)

1. All’articolo 84, commi 3, 4, lettera e),5, 9, e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020

1. All’articolo 84, commi 3, 4, lettera e),5 e 9, del decreto-legge 17 marzo 2020

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n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « 30giugno 2020 » sono sostituite con « 31 luglio2020 ». A decorrere dal 30 maggio e fino al31 luglio 2020 può essere chiesta discus-sione orale con istanza depositata entro iltermine per il deposito delle memorie direplica ovvero, per gli affari cautelari, finoa cinque giorni liberi prima dell’udienza inqualunque rito, mediante collegamento daremoto con modalità idonee a salvaguar-dare il contraddittorio e l’effettiva parteci-pazione dei difensori all’udienza, assicu-rando in ogni caso la sicurezza e la fun-zionalità del sistema informatico della giu-stizia amministrativa e dei relativi apparatie comunque nei limiti delle risorse attual-mente assegnate ai singoli uffici. L’istanza èaccolta dal presidente del collegio se pre-sentata congiuntamente da tutte le particostituite. Negli altri casi, il presidente delcollegio valuta l’istanza, anche sulla basedelle eventuali opposizioni espresse dallealtre parti alla discussione da remoto. Se ilpresidente ritiene necessaria, anche in as-senza di istanza di parte, la discussionedella causa con modalità da remoto, ladispone con decreto. In tutti i casi in cui siadisposta la discussione da remoto, la se-greteria comunica, almeno un giorno primadella trattazione, l’avviso dell’ora e dellemodalità di collegamento. Si dà atto averbale delle modalità con cui si accertal’identità dei soggetti partecipanti e la li-bera volontà delle parti, anche ai fini delladisciplina sulla protezione dei dati perso-nali. Il luogo da cui si collegano i magi-strati, gli avvocati e il personale addetto èconsiderato udienza a tutti gli effetti dilegge. In alternativa alla discussione pos-sono essere depositate note di udienza finoalle ore 9 antimeridiane del giorno dell’u-dienza stessa o richiesta di passaggio indecisione e il difensore che deposita talinote o tale richiesta è considerato presentea ogni effetto in udienza. Il decreto di cuial comma 2 stabilisce i tempi massimi didiscussione e replica.

n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « 30giugno 2020 » sono sostituite con « 31 luglio2020 ». All’articolo 7 del decreto-legge 31agosto 2016, n. 168, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197,il comma 4 è abrogato. All’articolo 84 deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27, l’ultimo periodo delcomma 10 è soppresso. A decorrere dal 30maggio e fino al 31 luglio 2020 può esserechiesta discussione orale con istanza depo-sitata entro il termine per il deposito dellememorie di replica ovvero, per gli affaricautelari, fino a cinque giorni liberi primadell’udienza in qualunque rito, mediantecollegamento da remoto con modalità ido-nee a salvaguardare il contraddittorio el’effettiva partecipazione dei difensori al-l’udienza, assicurando in ogni caso la sicu-rezza e la funzionalità del sistema infor-matico della giustizia amministrativa e deirelativi apparati e comunque nei limiti dellerisorse attualmente assegnate ai singoli uf-fici. L’istanza è accolta dal presidente delcollegio se presentata congiuntamente datutte le parti costituite. Negli altri casi, ilpresidente del collegio valuta l’istanza, an-che sulla base delle eventuali opposizioniespresse dalle altre parti alla discussioneda remoto. Se il presidente ritiene neces-saria, anche in assenza di istanza di parte,la discussione della causa con modalità daremoto, la dispone con decreto. In tutti icasi in cui sia disposta la discussione daremoto, la segreteria comunica, almeno tregiorni prima della trattazione, l’avviso del-l’ora e delle modalità di collegamento. Si dàatto a verbale delle modalità con cui siaccerta l’identità dei soggetti partecipanti ela libera volontà delle parti, anche ai finidella disciplina sulla protezione dei datipersonali. Il luogo da cui si collegano imagistrati, gli avvocati e il personale ad-detto è considerato udienza a tutti gli ef-fetti di legge. In alternativa alla discussionepossono essere depositate note di udienzafino alle ore 12 del giorno antecedente aquello dell’udienza stessa o richiesta dipassaggio in decisione e il difensore chedeposita tali note o tale richiesta è consi-

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derato presente a ogni effetto in udienza. Ildecreto di cui al comma 2 stabilisce i tempimassimi di discussione e replica.

2. Il comma 1 dell’articolo 13 dell’alle-gato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,n. 104, recante le norme di attuazione alcodice del processo amministrativo, è so-stituito dal seguente: « 1. Con decreto delPresidente del Consiglio di Stato, sentiti ilDipartimento della Presidenza del Consi-glio dei ministri competente in materia ditrasformazione digitale e gli altri soggettiindicati dalla legge, che si esprimono neltermine perentorio di trenta giorni dallatrasmissione dello schema di decreto, sonostabilite, nei limiti delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente, le regole tecnico-operativeper la sperimentazione e la graduale ap-plicazione degli aggiornamenti del processoamministrativo telematico, anche relativa-mente ai procedimenti connessi attual-mente non informatizzati, ivi incluso ilprocedimento per ricorso straordinario. Ildecreto si applica a partire dalla data nellostesso indicata, comunque non anteriore alquinto giorno successivo a quello della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. ».

2. Il comma 1 dell’articolo 13 dell’alle-gato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,n. 104, recante le norme di attuazione alcodice del processo amministrativo, è so-stituito dal seguente: « 1. Con decreto delPresidente del Consiglio di Stato, sentiti ilDipartimento della Presidenza del Consi-glio dei ministri competente in materia ditrasformazione digitale, il Consiglio nazio-nale forense, il Consiglio di presidenzadella giustizia amministrativa e le associa-zioni specialistiche maggiormente rappre-sentative, che si esprimono nel termineperentorio di trenta giorni dalla trasmis-sione dello schema di decreto, sono stabi-lite, nei limiti delle risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente, le regole tecnico-operativeper la sperimentazione e la graduale ap-plicazione degli aggiornamenti del processoamministrativo telematico, anche relativa-mente ai procedimenti connessi attual-mente non informatizzati, ivi incluso ilprocedimento per ricorso straordinario. Ildecreto si applica a partire dalla data nellostesso indicata, comunque non anteriore alquinto giorno successivo a quello della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. ».

3. A decorrere dal quinto giorno suc-cessivo a quello della pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale del primo decreto adot-tato dal Presidente del Consiglio di Stato dicui al comma 1 dell’articolo 13 dell’allegato2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,come modificato dal comma 2 del presentearticolo, è abrogato il decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 16 febbraio2016, n. 40. È abrogato il comma 2-quaterdell’articolo 136 dell’allegato l al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante ilcodice del processo amministrativo.

3. Identico.

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Articolo 5.

(Disposizioni integrative e di coordinamentoin materia

di giustizia contabile)

Articolo 5.

(Disposizioni integrative e di coordinamentoin materia

di giustizia contabile)

1. All’articolo 85 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e8-bis le parole: « 30 giugno 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2020 ».

a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e8-bis le parole: « 30 giugno 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2020 »;

a-bis) al comma 4, primo periodo, leparole: « 1° luglio 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 1° settembre 2020 »;

b) al comma 6, terzo periodo, le pa-role « dieci » e « nove » sono sostituite, ri-spettivamente, dalle parole « quindici » e« dodici », ed è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Alla individuazione di cui al pe-riodo precedente si provvede secondo cri-teri, fissati dal presidente della Corte deiconti, sentito il Consiglio di presidenza, cheassicurino adeguata proporzione fra magi-strati relatori, magistrati in servizio pressogli uffici centrali e magistrati operanti negliuffici territoriali. »;

b) identica;

c) dopo il comma 8-bis è inserito ilseguente:

c) identica.

« 8-ter. Ai fini del contenimento delladiffusione del Covid-19, il pubblico mini-stero può avvalersi di collegamenti da re-moto, individuati e regolati con decreto delpresidente della Corte dei conti da ema-narsi ai sensi dell’articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie diverbalizzazione in contraddittorio, per au-dire, al fine di acquisire elementi utili allaricostruzione dei fatti e alla individuazionedelle personali responsabilità, i soggetti in-formati di cui all’articolo 60 del codice digiustizia contabile, approvato con decretolegislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il pre-sunto responsabile che ne abbia fatta ri-chiesta ai sensi dell’articolo 67 del codicemedesimo. Il decreto del presidente dellaCorte dei conti disciplinante le regole tec-

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niche entra in vigore il giorno successivoalla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale. ».

1-bis. A decorrere dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, in relazione all’accre-sciuta esigenza di garantire la sicurezzadegli approvvigionamenti pubblici di carat-tere strategico, l’ufficio di cui all’articolo162, comma 5, del codice dei contrattipubblici, di cui al decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, assume la denomina-zione di Sezione centrale per il controllodei contratti secretati e svolge, oltre allefunzioni ivi previste, anche il controllopreventivo di cui all’articolo 42, comma3-bis, del regolamento di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 6 no-vembre 2015, n. 5. La predetta Sezionecentrale si avvale di una struttura di sup-porto di livello non dirigenziale, nell’am-bito della vigente dotazione organica delpersonale amministrativo e della magistra-tura contabile. Il Consiglio di presidenzadella Corte dei conti, su proposta del Pre-sidente, definisce criteri e modalità persalvaguardare le esigenze di massima ri-servatezza nella scelta dei magistrati daassegnare alla Sezione centrale e nell’ope-ratività della stessa. Analoghi criteri e mo-dalità sono osservati dal segretario gene-rale nella scelta del personale di supportoda assegnare alla Sezione medesima. Conriferimento a quanto previsto dall’articolo162, comma 5, secondo periodo, del codicedi cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, la relazione è trasmessa al Comitatoparlamentare per la sicurezza della Re-pubblica.

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CAPO II

MISURE URGENTI PER L’INTRODUZIONEDEL SISTEMA

DI ALLERTA COVID-19

CAPO II

MISURE URGENTI PER L’INTRODUZIONEDEL SISTEMA

DI ALLERTA COVID-19

Articolo 6.

(Sistema di allerta Covid-19)

Articolo 6.

(Sistema di allerta Covid-19)

1. Al solo fine di allertare le persone chesiano entrate in contatto stretto con sog-getti risultati positivi e tutelarne la saluteattraverso le previste misure di preven-zione nell’ambito delle misure di sanitàpubblica legate all’emergenza COVID-19, èistituita una piattaforma unica nazionaleper la gestione del sistema di allerta deisoggetti che, a tal fine, hanno installato, subase volontaria, un’apposita applicazionesui dispositivi di telefonia mobile. Il Mini-stero della salute, in qualità di titolare deltrattamento, si coordina, sentito il Ministroper gli affari regionali e le autonomie, an-che ai sensi dell’articolo 28 del Regola-mento (UE) 2016/679, con i soggetti ope-ranti nel Servizio nazionale della prote-zione civile, di cui agli articoli 4 e 13 deldecreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, econ i soggetti attuatori di cui all’articolo 1dell’ordinanza del Capo del Dipartimentodella protezione civile n. 630 del 3 febbraio2020, nonché con l’Istituto superiore disanità e, anche per il tramite del SistemaTessera Sanitaria, con le strutture pubbli-che e private accreditate che operano nel-l’ambito del Servizio sanitario nazionale,nel rispetto delle relative competenze isti-tuzionali in materia sanitaria connessa al-l’emergenza epidemiologica da COVID 19,per gli ulteriori adempimenti necessari allagestione del sistema di allerta e per l’ado-zione di correlate misure di sanità pubblicae di cura. Le modalità operative del sistemadi allerta tramite la piattaforma informa-tica di cui al presente comma sono com-plementari alle ordinarie modalità in usonell’ambito del Servizio sanitario nazio-nale. Il Ministro della salute e il Ministroper gli affari regionali e le autonomie in-formano periodicamente la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le

Identico.

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regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano sullo stato di avanzamento delprogetto.

2. Il Ministero della salute, all’esito diuna valutazione di impatto, costantementeaggiornata, effettuata ai sensi dell’articolo35 del Regolamento (UE) 2016/679, adottamisure tecniche e organizzative idonee agarantire un livello di sicurezza adeguato airischi elevati per i diritti e le libertà degliinteressati, sentito il Garante per la prote-zione dei dati personali ai sensi dell’arti-colo 36, paragrafo 5, del medesimo Rego-lamento (UE) 2016/679 e dell’articolo2-quinquiesdecies del Codice in materia diprotezione dei dati personali di cui al de-creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,assicurando, in particolare, che:

a) gli utenti ricevano, prima dell’atti-vazione dell’applicazione, ai sensi degli ar-ticoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti alfine di raggiungere una piena consapevo-lezza, in particolare, sulle finalità e sulleoperazioni di trattamento, sulle tecniche dipseudonimizzazione utilizzate e sui tempidi conservazione dei dati;

b) per impostazione predefinita, inconformità all’articolo 25 del Regolamento(UE) 2016/679, i dati personali raccolti dal-l’applicazione di cui al comma 1 sianoesclusivamente quelli necessari ad avvisaregli utenti dell’applicazione di rientrare trai contatti stretti di altri utenti accertatipositivi al COVID-19, individuati secondocriteri stabiliti dal Ministero della salute especificati nell’ambito delle misure di cui alpresente comma, nonché ad agevolare l’e-ventuale adozione di misure di assistenzasanitaria in favore degli stessi soggetti;

c) il trattamento effettuato per aller-tare i contatti sia basato sul trattamento didati di prossimità dei dispositivi, resi ano-nimi oppure, ove ciò non sia possibile,pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso lageolocalizzazione dei singoli utenti;

d) siano garantite su base permanentela riservatezza, l’integrità, la disponibilità ela resilienza dei sistemi e dei servizi ditrattamento nonché misure adeguate ad

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evitare il rischio di reidentificazione degliinteressati cui si riferiscono i dati pseudo-nimizzati oggetto di trattamento;

e) i dati relativi ai contatti stretti sianoconservati, anche nei dispositivi mobili de-gli utenti, per il periodo strettamente ne-cessario al trattamento, la cui durata èstabilita dal Ministero della salute e speci-ficata nell’ambito delle misure di cui alpresente comma; i dati sono cancellati inmodo automatico alla scadenza del ter-mine;

f) i diritti degli interessati di cui agliarticoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)2016/679 possano essere esercitati anchecon modalità semplificate.

3. I dati raccolti attraverso l’applica-zione di cui al comma 1 non possono esseretrattati per finalità diverse da quella di cuial medesimo comma 1, salva la possibilitàdi utilizzo in forma aggregata o comunqueanonima, per soli fini di sanità pubblica,profilassi, statistici o di ricerca scientifica,ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, letteraa) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), delRegolamento (UE) 2016/679.

4. Il mancato utilizzo dell’applicazionedi cui al comma 1 non comporta alcunaconseguenza pregiudizievole ed è assicu-rato il rispetto del principio di parità ditrattamento.

5. La piattaforma di cui al comma 1 è dititolarità pubblica ed è realizzata dal Com-missario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, esclusivamente con infrastrutture lo-calizzate sul territorio nazionale e gestitedalla società di cui all’articolo 83, comma15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133. I programmi informa-tici di titolarità pubblica sviluppati per larealizzazione della piattaforma e l’utilizzodell’applicazione di cui al medesimo comma1 sono resi disponibili e rilasciati sottolicenza aperta ai sensi dell’articolo 69 deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. L’utilizzo dell’applicazione e della piat-taforma, nonché ogni trattamento di dati

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personali effettuato ai sensi al presentearticolo sono interrotti alla data di cessa-zione dello stato di emergenza disposto condelibera del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020, e comunque non oltre il 31dicembre 2020, ed entro la medesima datatutti i dati personali trattati devono esserecancellati o resi definitivamente anonimi.

7. Agli oneri derivanti dall’implementa-zione della piattaforma di cui al presentearticolo, nel limite massimo di 1.500.000euro per l’anno 2020, si provvede medianteutilizzo delle risorse assegnate per il me-desimo anno al Commissario straordinariodi cui all’articolo 122 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18 con delibera del Consi-glio dei Ministri a valere sul Fondo emer-genze nazionali di cui all’articolo 44 deldecreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 7.

(Disposizioni finanziarie)

Articolo 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione degli articoli del pre-sente decreto, ad eccezione di quanto pre-visto all’articolo 6, non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della fi-nanza pubblica. Le Amministrazioni inte-ressate provvedono agli adempimenti con-nessi mediante l’utilizzazione delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente.

Identico.

Articolo 7-bis.

(Sistemi di protezione dei minori dai ri-schi del cyberspazio)

1. I contratti di fornitura nei servizi dicomunicazione elettronica disciplinati dalcodice di cui al decreto legislativo 1° agosto2003, n. 259, devono prevedere tra i servizipreattivati sistemi di controllo parentaleovvero di filtro di contenuti inappropriatiper i minori e di blocco di contenuti ri-servati ad un pubblico di età superiore aglianni diciotto.

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2. I servizi preattivati di cui al comma1 sono gratuiti e disattivabili solo su ri-chiesta del consumatore, titolare del con-tratto.

3. Gli operatori di telefonia, di retitelevisive e di comunicazioni elettronicheassicurano adeguate forme di pubblicitàdei servizi preattivati di cui al comma 1 inmodo da assicurare che i consumatori pos-sano compiere scelte informate.

4. In caso di violazione degli obblighi dicui al presente articolo, l’Autorità per legaranzie nelle comunicazioni ordina all’o-peratore la cessazione della condotta e larestituzione delle eventuali somme ingiu-stificatamente addebitate agli utenti, indi-cando in ogni caso un termine non infe-riore a sessanta giorni entro cui adem-piere.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italiana e sarà presentato alleCamere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillodello Stato, sarà inserito nella Raccoltaufficiale degli atti normativi della Repub-blica italiana. È fatto obbligo a chiunquespetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2020.

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio deiministri

BONAFEDE, Ministro della giustiziaPISANO, Ministro per l’innovazione

tecnologica e la digitalizzazioneSPERANZA, Ministro della saluteGUALTIERI, Ministro dell’economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

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