Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge...

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N. 1898 CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 6 giugno 2019 (v. stampato Senato n. 1248) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CONTE) E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (TONINELLI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (DI MAIO) CON IL MINISTRO DELL INTERNO (SALVINI) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (BONAFEDE) CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (TRIA) CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (BONISOLI) CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (BONGIORNO) E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (STEFANI) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 1898—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 giugno 2019 (v. stampato Senato n. 1248)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(TONINELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(BONISOLI)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(BONGIORNO)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(STEFANI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio delsettore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi

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XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione aseguito di eventi sismici

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 7 giugno 2019

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DISEGNO DI LEGGE__

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,recante disposizioni urgenti per il rilanciodel settore dei contratti pubblici, per l’ac-celerazione degli interventi infrastrutturali,di rigenerazione urbana e di ricostruzionea seguito di eventi sismici, è convertito inlegge con le modificazioni riportate in al-legato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedi-menti adottati e sono fatti salvi gli effettiprodottisi e i rapporti giuridici sorti sullabase dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

3. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – (Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensionesperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici ein materia di economia circolare) – 1. Al fine di rilanciare gli investi-menti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazionedelle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisicon cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicatisuccessivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi,per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigoredel presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presen-tare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore ecomunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall’Unioneeuropea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimen-tale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provin-cia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui restavietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e del-l’esecuzione di lavori;

c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i com-missari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazio-nale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restandol’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza etrasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appal-tante.

2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere unarelazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al finedi consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimentoo meno della sospensione stessa.

3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari lanorma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.

4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le qualideve essere realizzata la progettazione possono avviare le relativeprocedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanzia-menti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui

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progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sonoconsiderate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamentiper la loro realizzazione.

5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare leprocedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione deilavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi efinalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzioneordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manuten-zione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di partistrutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispettodelle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituitoalmeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari dellelavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano disicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costidella sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predettilavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione delprogetto esecutivo.

7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all’articolo215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, perl’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavoripubblici, anche ai fini dell’eventuale esercizio delle competenze alter-native e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono elevati da50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro ilparere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provve-ditorati interregionali per le opere pubbliche.

8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215,comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressionedel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto aquarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.

9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressionedi parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. Leamministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o diassegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto,possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo,che è resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le ammini-strazioni richiedenti possono comunque procedere.

10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riservaanche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensidell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conconseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bona-rio di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo.

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cuiall’articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione delcontratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecu-zione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito

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un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapidarisoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nelcorso dell’esecuzione del contratto stesso.

12. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati diesperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia del-l’opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti dicomune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna diesse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai duecomponenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devonoessere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intendecostituito al momento della sottoscrizione dell’accordo da parte deicomponenti designati e delle parti contrattuali. All’atto della costitu-zione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazioneinerente al contratto.

13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo puòprocedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapidarisoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì con-vocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio dellerispettive ragioni. L’eventuale accordo delle parti che accolga la pro-posta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha naturatransattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.

14. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzionedel contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

15. Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all’articolo 216,comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti daapportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministe-riale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazionedel progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sonoapprovate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non su-perino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in casocontrario sono approvate dal CIPE.

16. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopoil comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusionedi cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa allaprocedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensidell’articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri docu-menti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fattaeccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati edocumenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualorasia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verificadell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enticertificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione giàrilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entrotrenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto deicertificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati egli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nel-l’ambito di diversi procedimenti di acquisto”.

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17. All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ilcomma 6-bis è sostituito dai seguenti:

“6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatorieconomici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggettoresponsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusionedi cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori econo-mici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81,comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionaledegli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante inte-roperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possonoconsentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per laconsultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante laBanca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domandadi ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito deimercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verificaesclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisitieconomici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la veri-fica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appal-tante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatorieconomici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”.

18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contrattipubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimocodice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di garae non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivodel contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data dicui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione delcomma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 delmedesimo codice, riferite al subappaltatore.

19. Al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, ilcomma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, è sostituito dal seguente:

“3. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per ilrecupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministrodell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinarion. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamentidi cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazionidi cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parteseconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concessedalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1,suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, subal-legato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161,e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, prove-

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nienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristichedi quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano lecondizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione deiprincìpi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguardale quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alleoperazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentaredel Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del marepossono essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione dellapresente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferi-mento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui sisvolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sullesostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque contodei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effettinegativi sull’ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalladata di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, ititolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data dientrata in vigore della presente disposizione presentano alle autoritàcompetenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definitidalle linee guida”.

20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministrodelle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore deilavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturalie del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cuiall’articolo 216, comma 27-octies,”;

1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: “decreto”,ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “regolamento”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra piùsoluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefìci perla collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare eprestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiorealla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione dicui all’articolo 21, comma 3, nonché per l’espletamento delle proceduredi dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di proget-tazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità èpreceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali dicui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto deicontenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presentearticolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiederela redazione del documento di fattibilità delle alternative progettualianche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cuiall’articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, ilprogettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le inda-

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gini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma1, nonché gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristichedimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche deilavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalitàpreviste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta inmerito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto difattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avviodella procedura espropriativa”;

3) al comma 6:

3.1) dopo le parole: “paesaggistiche ed urbanistiche,” sonoinserite le seguenti: “di verifiche relative alla possibilità del riuso delpatrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle areedismesse,”;

3.2) le parole: “di studi preliminari sull’impatto ambientale”sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilità ambientale epaesaggistica”;

3.3) le parole: “le esigenze di compensazioni e di mitigazionedell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “la descrizionedelle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambien-tale”;

4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

“11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economicodi ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentalesostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’inter-vento.

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, ri-guardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degliinterventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte suipertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economiae delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.”;

b) all’articolo 24:

1) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,” sonosostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies,” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Finoalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

2) al comma 5, terzo periodo, le parole: “Il decreto” sonosostituite dalle seguenti: “Il regolamento”;

3) al comma 7:

3.1) al primo periodo, le parole: “o delle concessioni di lavoripubblici” sono soppresse;

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3.2) al secondo periodo, le parole: “, concessioni di lavoripubblici” sono soppresse;

c) all’articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: “ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cuidisponga di un sistema interno di controllo di qualità”;

d) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodosono soppressi;

e) all’articolo 31, comma 5:

1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie lineeguida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore delpresente codice definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con il rego-lamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, è definita”;

2) al secondo periodo, le parole: “Con le medesime linee guida”sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cuiall’articolo 216, comma 27-octies,”;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data dientrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

f) all’articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: “all’arti-colo 36, comma 2, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo36, comma 2, lettere a) e b),”;

g) all’articolo 35:

1) al comma 9, lettera a), la parola: “contemporaneamente” èsoppressa;

2) al comma 10, lettera a), la parola: “contemporaneamente” èsoppressa;

3) al comma 18, le parole: “dei lavori”, ovunque ricorrono, sonosostituite dalle seguenti: “della prestazione”;

h) all’articolo 36:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro einferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valu-tazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e leforniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla basedi indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nelrispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essereeseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e ilnoleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cuial periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affida-mento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;

2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

“c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura

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negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, dialmeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rota-zione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramiteelenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura diaffidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la proceduranegoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, dialmeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio dirotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato otramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati dellaprocedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggettiinvitati”;

3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediantericorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previstodall’articolo 97, comma 8”;

4) il comma 5 è abrogato;

5) al comma 7:

5.1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie lineeguida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigoredel presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare lestazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui alpresente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regola-mento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le mo-dalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”;

5.2) al secondo periodo, le parole: “Nelle predette lineeguida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento” e leparole: “, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazioneappaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerteanomale” sono soppresse;

5.3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla datadi entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

6) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, lestazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui alpresente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sullabase del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;

i) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: “vigentenormativa” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; gli archeologi”;

l) all’articolo 47:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria

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struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciòcostituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi neiconfronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualifi-cazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle presta-zioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono leprestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cuiall’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituiscesubappalto”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisitirichiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture èvalutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predettirequisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento delconsorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuitipro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ma-turati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consor-ziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso daisingoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennioantecedente”;

m) all’articolo 59:

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine,il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazioneoggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispettodel presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate perprestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato oindicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggettidi cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni diprogettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimentodella progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non sianodimostrati dal proprio staff di progettazione.”;

2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

“1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di unoo più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazioneappaltante indica nei documenti di gara le modalità per la correspon-sione diretta al progettista della quota del compenso corrispondenteagli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, alnetto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previapresentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato oraggruppato”;

n) all’articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidatie ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del codicedell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimentoche determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le am-

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missioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestantel’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché lasussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali,indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservatodove sono disponibili i relativi atti”;

o) all’articolo 80:

1) al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, ilseguente: “Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis,commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”;

2) al comma 3, al primo periodo, le parole: “in caso di societàcon meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso disocietà con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondoperiodo, dopo le parole: “quando è intervenuta la riabilitazione” sonoinserite le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena acces-soria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensidell’articolo 179, settimo comma, del codice penale”;

3) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o sitrovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia incorso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di unadi tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 delpresente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267”;

4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

“c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadem-pimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto oaccertato con sentenza passata in giudicato”;

5) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

“10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa ladurata della pena accessoria della incapacità di contrattare con lapubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedurad’appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto lapena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo periodo,del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensidell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondoperiodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle letterea) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la penaprincipale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinqueanni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata dellapena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusioneè pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento

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amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giu-dizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempooccorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante devetenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa lasussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione allaprocedura l’operatore economico che l’abbia commesso”;

p) all’articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: “condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, suproposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore delpresente codice, previo parere delle competenti Commissioni parla-mentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cuiall’articolo 216, comma 27-octies” e, al terzo periodo, le parole: “di dettelinee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”;

q) all’articolo 84:

1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:“L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio diindipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interessecommerciale o finanziario che possa determinare comportamenti nonimparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui alprimo periodo, nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecu-tori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, ancheagli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: “L’ANAC, con ildecreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresì,” sono sosti-tuite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, sono altresì individuati”;

3) al comma 4, lettera b), le parole: “al decennio antecedente”sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”;

4) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida”sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies”;

5) al comma 8, al primo periodo, le parole: “Le linee guida dicui al presente articolo disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Ilregolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e, alsecondo periodo, le parole: “Le linee guida disciplinano” sono sostituitedalle seguenti: “Sono disciplinati”;

6) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida”sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies,”;

7) al comma 11, le parole: “nelle linee guida” sono sostituitedalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”;

r) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole: “dall’ANAC con le lineeguida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti:“con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”;

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s) all’articolo 89, comma 11:

1) al terzo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superioredei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamentodi cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;

2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data dientrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

t) all’articolo 95:

1) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari osuperiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnolo-gico o che hanno un carattere innovativo”;

2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;

3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: “, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodoperadi cui al comma 3, lettera a)”;

u) all’articolo 97:

1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo piùbasso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici,la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano unribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al finedi non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferi-mento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissionegiudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassipercentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento,arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiorribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valoredi ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singolivalori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presentiuna o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare,dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentualiche superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e delloscarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valorepercentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola dellasomma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medioaritmetico di cui alla lettera b).

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2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo piùbasso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, lacongruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribassopari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini delladeterminazione della congruità delle offerte, al fine di non renderepredeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolodella soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice proce-dono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tuttele offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondatoall’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e diquelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribassosono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti unao più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, detteofferte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentualiche superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui allalettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, lasoglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui allalettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media arit-metica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15, la sogliadi anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui allalettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagliofferenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia dianomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procederecon decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l’indi-viduazione della soglia di anomalia”;

2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, iseguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numerodelle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimoperiodo del comma 6.”;

3) al comma 3-bis, le parole: “Il calcolo di cui al comma 2 èeffettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2,2-bis e 2-ter è effettuato”;

4) al comma 8, al primo periodo, le parole: “alle soglie di cuiall’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere” sono sostituitedalle seguenti: “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentanocarattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede” e dopo leparole: “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “edei commi 2-bis e 2-ter” e il terzo periodo è sostituito dal seguente:“Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delleofferte ammesse è inferiore a dieci”;

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v) all’articolo 102, comma 8:

1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore deilavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con ilregolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;

2) il terzo periodo è soppresso;

z) all’articolo 111:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Con decreto delMinistro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giornidalla data di entrata in vigore del presente codice, su propostadell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la ConferenzaUnificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituitedalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, sono individuate”;

2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: “Con il medesimodecreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida cheindividuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regola-mento di cui al comma 1 sono altresì individuate” e il terzo periodo èsostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del rego-lamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposi-zione transitoria ivi prevista.”;

aa) all’articolo 146, comma 4:

1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalladata di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalleseguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data dientrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

bb) all’articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalladata di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalleseguenti: “il 31 dicembre 2020”;

cc) all’articolo 183, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

“17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportatoall’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchéi soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE)2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015,secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final)della Commissione, del 22 luglio 2015, possono presentare le propostedi cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora prividei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per parteci-

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pare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi diprogettazione”;

dd) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;

ee) all’articolo 197:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Laqualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamentodi cui all’articolo 216, comma 27-octies.”;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da partedei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltreall’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, è istituito ilsistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con ilregolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisitiin ordine all’adeguata capacità economica e finanziaria, all’adeguataidoneità tecnica e organizzativa, nonché all’adeguato organico tecnicoe dirigenziale”;

ff) all’articolo 199:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: “alla SOA” sonosostituite dalle seguenti: “all’amministrazione”;

2) al comma 4, al primo periodo, le parole: “del decreto di cuiall’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regola-mento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo èsoppresso;

gg) all’articolo 216:

1) al comma 14, le parole: “delle linee guida indicate all’articolo83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cuiall’articolo 216, comma 27-octies”;

2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “del decreto dicui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del rego-lamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”;

3) il comma 27-sexies è sostituito dal seguente:

“27-sexies. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenzaentro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presentedisposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, ilconcedente può avviare le procedure di gara per l’affidamento dellaconcessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dalmedesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicu-rezza dell’infrastruttura esistente”;

4) dopo il comma 27-septies è aggiunto il seguente:

“27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’ar-

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ticolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recantedisposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presentecodice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgentidisposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2,e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla datadi entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, inquanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle proceduredi infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazionedelle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore delregolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANACsono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guidaadottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioninelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile delprocedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verificadel progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori dilavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realiz-zazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiorealle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f)esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità,sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affida-mento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativirequisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano diavere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertentisulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comun-que siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”.

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedurei cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicatisuccessivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazionedi bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sonoancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

22. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: “Salvo quanto previstoal comma 6-bis, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Perl’impugnazione”;

c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Ad eccezione dei casiprevisti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “Inuovi”;

d) al comma 9, le parole: “Nei casi previsti al comma 6-bis, iltribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette

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giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; leparti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, cheavviene entro due giorni dall’udienza” sono soppresse;

e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni deicommi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sonosostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter,9 e 10”.

23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processiiniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto.

24. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma912 è abrogato.

25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvigli effetti dell’articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presentedecreto, hanno avviato l’iter di progettazione per la realizzazione degliinvestimenti di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima leggen. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l’esecuzione dei lavori. Pergli stessi comuni:

a) il termine di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 30dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019;

b) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, primo periodo,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019;

c) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, ultimo periodo,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.

26. Il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, all’at-tuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

27. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopoil comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degliappalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblicasportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale dicommittenza e può svolgere attività di centralizzazione delle commit-tenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti ag-giudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delledisposizioni di cui al presente codice”.

28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferiedi cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sonotrasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nellagestione del Fondo e dei rapporti pendenti.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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29. Per le attività necessarie all’attuazione degli interventi finan-ziati ai sensi dell’articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, l’Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa.

30. Per l’esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento,l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14,comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, deldecreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni,dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ».

All’articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 110:

al comma 1, dopo le parole: « dell’articolo 108 » sono inserite leseguenti: « del presente codice »;

al comma 4, dopo le parole: « Alle imprese che hanno deposi-tato la domanda di cui all’articolo 161, » sono inserite le seguenti:« anche ai sensi del »;

al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 2-bis) al quinto comma, la lettera b) è abrogata ».

Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negliappalti pubblici) – 1. All’articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018,n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “ed anche assistiti” sono sostituite dalleseguenti: “anche se assistiti”;

b) al comma 6, le parole: “in misura non superiore a un quartodel suo importo” sono sostituite dalle seguenti: “in misura massimadeterminata dal decreto adottato ai sensi del comma 7”.

2. All’articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo commasono sostituiti dai seguenti:

“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria sela società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno deiseguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni dieuro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3)dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cuialla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre eserciziconsecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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3. Al quinto comma dell’articolo 2477 del codice civile, le parole:“limiti indicati al terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “limitiindicati al secondo comma” ».

All’articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) all’articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta laseguente:

“c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutturee costruzioni esistenti” »;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: « allo sportellounico » sono aggiunte le seguenti: « tramite posta elettronica certificata(PEC) »;

al numero 3), capoverso 4, dopo le parole: « Lo sportellounico » sono inserite le seguenti: « , tramite PEC, »;

al numero 4), capoverso 6, dopo le parole: « deposita allosportello unico » sono inserite le seguenti: « , tramite PEC, »;

al numero 5), capoverso 7, dopo le parole: « lo sportellounico » sono inserite le seguenti: « , tramite PEC, »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all’articolo 67:

1) al comma 7, le parole: “in tre copie” sono soppresse e dopole parole: “che invia” sono inserite le seguenti: “tramite posta elettro-nica certificata (PEC)”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“8-ter. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, letterab), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo èsostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttoredei lavori” »;

alla lettera c), capoverso 3, le parole: « , e dagli altri elaborati »sono sostituite dalle seguenti: « e accompagnato dagli altri elaborati »;

alla lettera d), capoverso Art. 94-bis:

al comma 1, alinea, le parole: « di cui a capi » sono sostituitedalle seguenti: « di cui ai capi »;

al comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dicostruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) ea media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak groundacceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g) »;

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al comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dicostruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2,limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3) »;

al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) è aggiunto ilseguente:

« 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costru-zioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cuial punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti del 17 gennaio 2018; »;

al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: « definisce »sono inserite le seguenti: « , entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019,n. 32, », al secondo periodo, le parole da: « comunque » fino a: « elen-cazioni o » sono soppresse, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:« Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minorerilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possonorientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1,lettere b) e c). » e, al terzo periodo, le parole: « di adeguamento dellestesse » sono sostituite dalle seguenti: « di adeguamento alle stesse »;

al comma 4, le parole: « di al comma » sono sostituite dalleseguenti: « di cui al comma »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di dare attuazione all’articolo 59, comma 2, letterac-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma l, lettera 0a), delpresente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, adotta specifici provvedimenti ».

All’articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « ritenuti prioritari » sono inserite leseguenti: « , individuati con uno o più decreti del Presidente delConsiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, suproposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito ilMinistro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competentiCommissioni parlamentari, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:« Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cuial primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consigliodei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i qualidisporre la nomina di Commissari straordinari. »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di potercelermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori,i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle società

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a controllo pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazioneritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anchesospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione deiprogetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provvedi-torati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specificiprotocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’appro-vazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa coni Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, adogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla ostaoccorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione perquelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativiprocedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beniculturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’auto-rizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima disessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale,ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendonorilasciati. L’autorità competente può altresì chiedere chiarimenti oelementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al prece-dente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazionerichiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione,per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimentio gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esitopositivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di naturatecnica, l’autorità competente ne dà preventiva comunicazione alCommissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui alpresente comma è sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degliaccertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo. I termini dicui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autoriz-zative per l’impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazioneorganica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici ingenerale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando iprincìpi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte secondadel medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 »;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le modalitàe le deroghe di cui al presente comma, nonché quelle di cui al comma2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi allatutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3, si applicanoanche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idro-geologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione delrischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale,di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e aiCommissari per l’attuazione degli interventi idrici di cui all’articolo 1,comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. »;

al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: « possono avvalersi »sono inserite le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, »;

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al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: « può avvalersi » sonoinserite le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulosperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia dellaLaguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, d’intesa con la regione Veneto, sentiti i Ministridell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricolealimentari, forestali e del turismo, la città metropolitana di Venezia eil comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ènominato un Commissario straordinario incaricato di sovraintenderealle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell’opera. Atal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltantee opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionalealle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il FriuliVenezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attività assegnate alCommissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì sta-biliti i termini, le modalità, le tempistiche, l’eventuale supporto tecnico,il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadroeconomico dell’opera. Il compenso del Commissario è fissato in misuranon superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi di strutture delleamministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di societàcontrollate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibilie senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario,entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alpresente comma, presenta al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti un quadro ricognitivo dello stato del sistema MOSE e deifabbisogni finanziari per la più celere conclusione dei lavori nonché perla gestione e manutenzione dell’opera secondo la modalità individuatacome più efficace.

6-ter. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per lasalvaguardia della Laguna di Venezia, le risorse assegnate dall’articolo1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milionidi euro per l’anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli annidal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di Venezia,ripartite dal Comitato di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984,n. 798, sono ripartite, per le annualità 2018 e 2019, con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.

6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruitisull’infrastruttura del Ponte di Parma denominato “Nuovo Ponte Nord”,la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune diParma, verificata la presenza sul corso d’acqua principale su cui insistela medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere

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idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco disicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono adottare inecessari provvedimenti finalizzati a consentirne l’utilizzo permanenteattraverso l’insediamento di attività di interesse collettivo sia a scalaurbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente,nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme diattuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. Icosti per l’utilizzo di cui al presente comma gravano sull’ente incaricatodella gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica »;

al comma 7, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2013 » sonoinserite le seguenti: « , n. 147, » e sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « e per l’abbattimento delle barriere architettoniche »;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con ilMinistro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, sono individuati gli interventi per realizzare la Piattaformaunica nazionale (PUN) di cui all’articolo 8, comma 5, del decretolegislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli investimenti del Pianonazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati adenergia elettrica, di cui all’articolo 17-septies del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, cosiddetto “PNire 3”, a favore di progetti di realizzazionedi reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati adenergia elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dalMinistero delle infrastrutture e dei trasporti.

7-ter. All’onere derivante dal comma 7-bis, nel limite complessivodi euro 10 milioni per l’anno 2019, si provvede mediante corrispon-dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge27 dicembre 2017, n. 205 »;

al comma 9, le parole: « articolo 107, comma 3 » sono sostituitedalle seguenti: « articolo 107, terzo comma »;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

« 12-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopoil comma 148 è inserito il seguente:

“148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano ancheai contributi da attribuire per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 1,comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributisono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da854 a 861 dell’articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017”.

12-ter. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “La gravità della colpae ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogniprofilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano lacessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione

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autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dallaCorte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto surichiesta dell’amministrazione procedente”.

12-quater. All’articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopoil secondo comma è inserito il seguente:

“In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente delConsiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell’eco-nomia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso.In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest’ultimo,le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano peretà”.

12-quinquies. All’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalleseguenti: “31 gennaio 2021”;

b) al comma 9, le parole: “con la consegna delle opere previstenel piano di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “il 31dicembre 2021”.

12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell’articolo 55 dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: “nodo stazione diVerona” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “nonché delle iniziativerelative all’interporto di Trento, all’interporto ferroviario di Isola dellaScala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)”.

12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodoferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell’ultimo miglio trail Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti“Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole”, “Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi” e “Potenziamento Genova-Campasso”sono unificati in un Progetto unico, il cui limite di spesa è definito in6.853,23 milioni di euro ed è interamente finanziato nell’ambito dellerisorse del contratto di programma RFI. Tale finalizzazione è recepitanell’aggiornamento del contratto di programma – parte investimentitra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa per glianni 2018-2019, che deve recare il quadro economico unitario delProgetto unico e il cronoprogramma degli interventi. Le risorse che sirendono disponibili sui singoli interventi del Progetto unico possonoessere destinate agli altri interventi nell’ambito dello stesso Progettounico. Le opere civili degli interventi “Potenziamento infrastrutturaleVoltri-Brignole” e “Potenziamento Genova-Campasso” e la relativaimpiantistica costituiscono lavori supplementari all’intervento “LineaAV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi” ai sensi dell’articolo 89della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del26 febbraio 2014. È autorizzato l’avvio della realizzazione del sestolotto costruttivo della “Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico deiGiovi”, mediante utilizzo delle risorse già assegnate alla RFI per ilfinanziamento del contratto di programma – parte investimenti RFI,nel limite di 833 milioni di euro anche nell’ambito del riparto del

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Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, dicui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasportisentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presi-dente della Giunta regionale della Liguria, nomina, con proprio decretoe senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario peril completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e delcollegamento dell’ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Portostorico di Genova, in deroga alla procedura vigente ».

Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. – (Norme in materia di messa in sicurezza di edifici eterritorio) – 1. Al fine di permettere il completamento della realizza-zione degli interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio daparte dei comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessinel 2018 ai comuni, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, adesclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia statodeterminato dall’instaurazione di un contenzioso in ordine alla pro-cedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e seguenti”;

b) dopo il comma 859 è inserito il seguente:

“859-bis. Per i contributi assegnati per l’anno 2018, il recupero dicui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimocontributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma857, le attività preliminari all’affidamento dei lavori rilevabili attra-verso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a condizione chel’affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019”.

Art. 4-ter. – (Commissario straordinario per la sicurezza del sistemaidrico del Gran Sasso) – 1. Entro quindici giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti sentito il Presidente della regione Abruzzo, con propriodecreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, un Commissario straordi-nario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblicaamministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministra-tiva, che non siano in una situazione di conflitto di interessi, con ilcompito di sovraintendere alla progettazione, all’affidamento e all’ese-cuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare lasituazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standarddi qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico delGran Sasso.

2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, deter-minato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura nonsuperiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge

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6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12.

3. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordina-rio si avvale di una struttura di supporto posta alle sue direttedipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio deiministri e composta da un contingente massimo di undici unità dipersonale, di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieciunità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle am-ministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scola-stiche. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento eco-nomico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigen-ziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui iltrattamento economico accessorio di provenienza risulti complessiva-mente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l’in-dennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.Nell’ambito del menzionato contingente di personale non dirigenzialepossono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, scelti anchetra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso dicomprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso èdefinito con provvedimento del Commissario e comunque non è su-periore ad euro 48.000 annui.

4. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato,ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previstodai rispettivi ordinamenti. All’atto del collocamento fuori ruolo è resoindisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, unnumero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione diprovenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamentoeconomico fondamentale ed accessorio del predetto personale è anti-cipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo leseguenti modalità:

a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese leagenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo ele università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, alpagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell’in-dennità di amministrazione. Qualora l’indennità di amministrazionerisulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza delConsiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rim-borso delle sole somme eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo,dall’amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui allalettera a) il trattamento economico fondamentale e l’indennità diamministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordina-rio;

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri acarico esclusivo del Commissario straordinario il quale provvede di-

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rettamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministra-zioni pubbliche di provenienza o con altra amministrazione dello Statoo ente locale.

5. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio prov-vedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinatoin misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, delcitato decreto-legge n. 98 del 2011. L’incarico di sub-commissario hadurata massima non superiore a quella del Commissario e nei limitidelle risorse individuate al comma 12.

6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell’incarico delCommissario.

7. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordina-rio può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d’intesa, di personaledell’ANAS Spa nei limiti delle risorse individuate al comma 12.

8. È costituita una Cabina di coordinamento, presieduta dal Pre-sidente della regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed in-formazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonché dicoordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti e di verifica circalo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza delsistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di coordinamento è compostadai presidenti delle amministrazioni provinciali di L’Aquila e Teramo,dai sindaci dei comuni di L’Aquila e Teramo, da due rappresentantidell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno per laprovincia di L’Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal presidentedel Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da unrappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, unodel Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e unodel Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché daun rappresentante, rispettivamente, per l’Azienda sanitaria locale diTeramo e per quella di L’Aquila. Il presidente della Cabina di coordi-namento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio deiministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento nonspettano gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque de-nominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delleamministrazioni di appartenenza.

9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezzadell’acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assu-mere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in derogaalle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo ilrispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unioneeuropea. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entroquindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative disemplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anchein deroga alle relative norme.

10. Per la specificità del sistema di captazione delle acque drenatea tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale del GranSasso e all’interno dei laboratori dell’Istituto nazionale di fisica nucle-

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are (INFN), al fine di garantire la tutela dell’acquifero del Gran Sassoe l’uso potabile della risorsa idrica captata dallo stesso, contemperandola coesistenza e la regolare conduzione delle gallerie autostradali e deilaboratori stessi, non si applica, relativamente alle captazioni idropo-tabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L’Aquila, l’articolo 94, comma3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente allaprevisione secondo cui la zona di tutela assoluta deve essere adibitaesclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture diservizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantitadall’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dal-l’attività del Commissario straordinario cui compete altresì la messa insicurezza delle infrastrutture quali le gallerie autostradali e i labora-tori. Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili delle gallerieautostradali, individuate ai sensi dell’articolo 94, comma 4, del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli interventi diraccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli inter-venti di messa in sicurezza come determinati dall’attività del Commis-sario straordinario. La messa in sicurezza delle attività preesistenti,quali le gallerie autostradali e i laboratori, è garantita dagli interventideterminati dal Commissario straordinario.

11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presentearticolo è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale inte-stata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorsepubbliche all’uopo destinate o risorse di altra natura.

12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamentodella struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede ilCommissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nellacontabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro700.000 per l’anno 2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni2020 e 2021.

13. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degliinterventi strutturali di completa messa in sicurezza dell’acquifero delGran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui onerisono stati stimati dai rispettivi quadri economici, è autorizzata la spesadi euro 20 milioni per l’anno 2019, 50 milioni per l’anno 2020 e 50milioni per l’anno 2021.

14. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ovecompatibili, le disposizioni di cui all’articolo 36 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229.

15. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7 milioni dieuro per l’anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l’anno 2020 e a 51,4milioni di euro per l’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 0,7 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1,4 milioni dieuro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cuial comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti;

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b) quanto a 1,4 milioni di euro per l’anno 2021, mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel-l’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’econo-mia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università edella ricerca;

c) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2019, 50 milioni di europer l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021, mediantecorrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sullaquota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti per euro 18 milioni per l’anno 2019, 45 milioni per l’anno2020 e 43 milioni per l’anno 2021 e sulla quota parte del fondoattribuita al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca pereuro 2 milioni per l’anno 2019, 5 milioni per l’anno 2020 e 7 milioniper l’anno 2021.

Art. 4-quater. – (Sperimentazione e semplificazioni in materiacontabile) – 1. In relazione all’entrata in vigore del nuovo concetto diimpegno di cui all’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alfine di garantire la sussistenza delle disponibilità di competenza e cassaoccorrenti per l’assunzione degli impegni anche pluriennali e la ne-cessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadroordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorsefinanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizza-zione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamentolavori, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021:

a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa inrelazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione dientrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività sonoassegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilanciopluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pa-gamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;

b) per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3dell’articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolun-gati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4, primo periodo,del medesimo articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi;

c) le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano anche alle autorizzazionidi spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali.

2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazionedi fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto le variazioni di bilancio di cuiagli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e 33, commi 4-ter e 4-sexies, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, sono disposte con decreti del Ragio-niere generale dello Stato.

Art. 4-quinquies. – (Misure per l’accelerazione degli interventi diedilizia sanitaria) – 1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione

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dei soli interventi del programma di investimenti del patrimoniostrutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all’ar-ticolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negli accordi diprogramma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome diTrento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentatala relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro ventiquattromesi dalla sottoscrizione dell’accordo stesso, il Ministro della salute,con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato diattuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonomainteressata, assegna a quest’ultima un termine congruo, anche inderoga a quello previsto dall’articolo 1, comma 310, della legge 23dicembre 2005, n. 266, per provvedere all’ammissione al finanzia-mento.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1,il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellasalute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata, il Ministroper gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’economia e dellefinanze, dispone la nomina di un Commissario straordinario per larealizzazione dell’intervento, individuato nell’ambito dei ruoli dirigen-ziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli oneri per ilcompenso o eventuali altri oneri per il supporto tecnico al Commissariostraordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventida realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito inmisura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il finanziamento, erogato dal Ministero dell’economia e dellefinanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito contocorrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicatoall’edilizia sanitaria sul quale il Commissario straordinario opera inqualità di Commissario ad acta.

4. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di cui alpresente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, previaconvenzione, di Invitalia Spa quale centrale di committenza, nei limitidelle risorse previste nei quadri economici degli interventi da realizzareo completare e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli interventiammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativacomunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori nonabbiano proceduto all’aggiudicazione dei lavori e sia inutilmente sca-duto il termine di proroga eventualmente assegnato ai sensi dell’arti-colo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che sianoritenuti prioritari, il Ministro della salute, con proprio decreto rico-gnitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contrad-dittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a

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quest’ultima un termine congruo per addivenire all’aggiudicazione.Decorso inutilmente il termine assegnato, si applicano le disposizioni dicui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del presente articolo.

6. Agli interventi di cui ai commi 1 e 5 non si applicano ledisposizioni per la risoluzione degli accordi previste dall’articolo 1,comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui alcomma 1 decorrono dalla data di inizio dell’annualità di riferimentoprevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento.

8. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano inquanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3 e 4,del presente decreto.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propostadel Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l’eventuale supportotecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’opera.

Art. 4-sexies. – (Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventiin materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) –1. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale deivigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2019 al 2023 per l’acquisto, la costruzione, l’adegua-mento, anche strutturale, e l’ammodernamento delle sedi di servizio delmedesimo Corpo.

Art. 4-septies. – (Disposizioni in materia di accelerazione degliinterventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura edepurazione anche al fine di evitare l’aggravamento delle procedure diinfrazione in corso) – 1. Al fine di evitare l’aggravamento delle proce-dure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commis-sario unico di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizza-zione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento nel minortempo possibile alla normativa dell’Unione europea e superare lesuddette procedure di infrazione nonché tutte le procedure di infra-zione relative alle medesime problematiche.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, i commissari straordinari di cui all’articolo 7, comma 7, deldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. IlCommissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passiviposti in essere.

3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d’ambito, ei commissari straordinari di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettonoal Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al

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Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del-l’economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unadettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e program-mate, finalizzate al superamento delle procedure di infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato, la docu-mentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate edisponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni, ilCommissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosidei competenti uffici regionali e degli enti di governo d’ambito, prov-vede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti agliinterventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli inter-venti, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorsefinanziarie effettivamente disponibili, e ne dà comunicazione al Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propostadel Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previaintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuatigli interventi, tra quelli per cui non risulti già intervenuta l’aggiudica-zione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume ilcompito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto sono indivi-duate le risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente, necessarieanche al completamento degli interventi funzionali volti a garantirel’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustiziadell’Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il10 aprile 2014 (causa C-85/13). Con il medesimo decreto le competenzedel Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomeratioggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presentecomma stabilisce la durata e gli obiettivi di ciascun incarico delCommissario unico nonché la dotazione finanziaria necessaria alraggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.

5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unicoopera presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare, con sede presso il medesimo Ministero.

6. Ai fini dell’attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito del prov-vedimento di revoca, adottato ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, le risorse confluiscono direttamente nella conta-bilità speciale del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bise 7-ter dell’articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 del 2014 e alCommissario è attribuito il compito di realizzare direttamente l’inter-vento.

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7. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152” sono inserite le seguenti: “, o, in mancanza di questi ultimi, alleregioni”;

b) al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: “nell’ambitodelle aree di intervento” sono inserite le seguenti: “nonché del gestoredel servizio idrico integrato territorialmente competente” e dopo ilprimo periodo è inserito il seguente: “Al personale di cui il Commis-sario si avvale può essere riconosciuta la corresponsione di compensiper prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 oremensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplinain materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,n. 66.”.

8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioniinteressate provvedono alle attività di rispettiva competenza con lerisorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazionevigente ».

All’articolo 5:

al comma 1:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera b), le parole da: « dello stesso decreto » fino a: « 380del 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo eterzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati iviprevisti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primocomma, numero 3), dello stesso articolo 9 »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Nell’ambito delle iniziative volte alla rigenerazione dellearee urbane, l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001,n. 80, è rifinanziata per l’importo di euro 500.000 per ciascuno deglianni dal 2019 al 2025. All’onere derivante dal presente comma siprovvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mini-stero.

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1-ter. Le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqua-lificazione urbanistica del comune di Cosenza nonché dei comuni diZimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari a200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l’anno 2018 aisensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato diprevisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nellamissione “Casa e assetto urbanistico”, programma “Politiche abitative,urbane e territoriali”, sono conservate nel conto dei residui passivi peressere iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsionedel Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio, anche in conto residui ».

Nel capo I, dopo l’articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di ciclovie interurbane)–1. Alcomma 104 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “delle autostrade ciclabili” sono sostituite dalleseguenti: “di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell’articolo 2,comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2”;

b) le parole: “novanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 agosto 2019”.

Art. 5-ter. – (Norme applicabili in materia di procedimenti dilocalizzazione di opere di interesse statale) – 1. All’articolo 3 delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile1994, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “ai sensi dell’articolo 2, comma 14, dellalegge 24 dicembre 1993, n. 357” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensidegli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

Art. 5-quater. – (Proroga di mutui scaduti) – 1. Al fine di consentireil completamento di opere di interesse pubblico, le somme residuerelative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell’economia edelle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, il cui piano di rimborso è scaduto il31 dicembre 2018 e che pertanto risultano a tale data non utilizzate daisoggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente allascadenza dell’ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizza-zione degli interventi riguardanti l’opera oggetto del mutuo concessoovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito deidiversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, previonulla osta dei Ministeri competenti, nel corso del periodo di ammor-tamento. L’erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassadepositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021, su domanda deisoggetti mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sullabase dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazionedelle predette opere.

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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Art. 5-quinquies. – (Disposizioni urgenti in materia di infrastrut-ture) – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza diassicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, è istituita,a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata“Italia Infrastrutture Spa”, con capitale sociale pari a 10 milioni di eurointeramente detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, sucui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllodi cui all’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19agosto 2016, n. 175. La società, previa stipula di una o più convenzionicon le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle dire-zioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano iltrasferimento di fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alleConferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lerisorse destinate alle convenzioni di cui al presente comma sonoerogate alla società su un conto di tesoreria intestato alla medesimasocietà, appositamente istituito, con le modalità previste dalle mede-sime convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato lo statuto dellasocietà. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, designa il consiglio di ammi-nistrazione.

2. La società può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e cononeri a carico della società stessa nell’ambito delle risorse disponibilia legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche ammi-nistrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e può stipulare contrattidi lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile,con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d’interventodella società medesima.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di2 milioni di euro per l’anno 2019 e 5 milioni di euro a decorreredall’anno 2020.

4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni dieuro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno2020, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2019 e 2 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 238, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell’articolo1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “eall’importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall’anno 2020” sonosostituite dalle seguenti: “, all’importo di 11,5 milioni di euro per l’anno2019 e all’importo di 7.309.900 euro a decorrere dall’anno 2020”;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 3 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente ri-duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, dicui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307;

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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c) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2019, mediantecorrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sullaquota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti.

Art. 5-sexies. – (Disposizioni urgenti per gli edifici condominialidegradati o ubicati in aree degradate) – 1. Negli edifici condominialidichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edificimedesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1105,quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratoregiudiziario può essere richiesta anche dal sindaco del comune ovel’immobile è ubicato. L’amministratore giudiziario assume le decisioniindifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell’assemblea.

2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui alcomma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensidell’articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelquadro della disciplina in materia di sicurezza delle città di cui aldecreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-septies. – (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori edegli anziani) – 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore deiminori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanziastatali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell’interno èistituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,finalizzato all’erogazione a favore di ciascun comune delle risorsefinanziarie occorrenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianzaa circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché perl’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delleimmagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle personeospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anzianie persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale odiurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito unfondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzatoall’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso pressoogni struttura di cui al presente comma nonché per l’acquisto delleapparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per unperiodo temporale adeguato.

3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorsedi cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, siprovvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni dieuro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

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2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativaalla quota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e,quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzodelle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ».

All’articolo 6:

al comma 3, dopo le parole: « attraverso specifici piani » sonoinserite le seguenti: « di riparazione e di ricostruzione degli immobiliprivati e pubblici e ».

All’articolo 7:

al comma 1:

alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivicompresi gli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede neiterritori interessati nonché il recupero del tessuto socio-economiconelle aree colpite dagli eventi sismici »;

alla lettera i), dopo le parole: « a dotare i comuni di cuiall’allegato 2 » sono inserite le seguenti: « , per i quali non siano già statiemanati provvedimenti di concessione di contributi per l’adozione deimedesimi strumenti, »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per le attività di cui al comma 1, i Commissari possonoavvalersi altresì dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investi-menti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia Spa, mediante la sottoscrizionedi apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cuiall’articolo 8 ».

All’articolo 8:

al comma 3, le parole: « Comuni di cui all’articolo 1 » sonosostituite dalle seguenti: « comuni di cui all’allegato 1 ».

All’articolo 10:

al comma 2, lettera a), dopo le parole: « nel supplemento ordi-nario » sono inserite le seguenti: « n. 123 »;

al comma 3, dopo le parole: « dal giudice penale » sono inserite leseguenti: « o dall’autorità amministrativa », le parole: « dall’articolo 24del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 » sono sostituite dalleseguenti: « dall’articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « odell’autorità amministrativa competente ».

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All’articolo 11:

al comma 1, lettera a), le parole da: « decreto del Ministero » finoalla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016 ».

All’articolo 12, comma 1:

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sulla basedel prezzario regionale in vigore »;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché,per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documen-tazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate allatipologia di immobile e alla tipologia di intervento ».

All’articolo 13:

al comma 2, lettere a) e c), le parole: « in contabilità speciale »sono sostituite dalle seguenti: « nelle contabilità speciali »;

al comma 3, terzo periodo, le parole: « si applicano » sono sosti-tuite dalle seguenti: « possono applicarsi »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di dare attuazione alla programmazione degliinterventi di cui al comma 1, i Commissari possono provvedere diret-tamente agli interventi inseriti nella programmazione e già oggetto difinanziamento per i quali l’ente proprietario non abbia manifestato ladisponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui all’ar-ticolo 14 »;

al comma 8, dopo le parole: « congruità economica degli stessi »sono inserite le seguenti: « e acquisiti i necessari pareri e nulla osta daparte degli organi competenti, anche mediante apposita conferenza diservizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,n. 241 »;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dell’articolo 7,comma 2, sono indicate le modalità di attuazione del comma 6, nonchédi acquisizione dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti,mediante apposita conferenza di servizi ».

All’articolo 14:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nell’ambito dei programmi d’intervento previsti all’articolo13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei limiti dellerisorse disponibili, i soggetti attuatori di cui al comma 1 ad avvalersidell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppod’impresa-Invitalia Spa, anche in qualità di centrale di committenza,secondo le modalità di cui all’articolo 7. I Commissari straordinaripossono inoltre rendere disponibile ai soggetti attuatori di cui alcomma l il supporto dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli

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investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia Spa in qualità dicentrale di committenza con oneri a carico delle risorse di cui all’ar-ticolo 8 ».

Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-bis. – (Disposizioni concernenti il personale dei comuni) –1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio deiministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedi-menti facenti carico ai comuni della città metropolitana di Cataniaindicati nell’allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti dilavoro a tempo determinato, in deroga all’articolo 259, comma 6, deltesto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimentodella spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 perl’anno 2019 e di euro 1.660.000 per l’anno 2020, ulteriori unità dipersonale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unità complessive per ciascuno deglianni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 830.000per l’anno 2019 e di euro 1.660.000 per l’anno 2020, con le risorsedisponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straor-dinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metro-politana di Catania, di cui all’articolo 8.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delleunità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, icomuni della città metropolitana di Catania, con efficacia limitata aglianni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazionelavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere conprofessionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli dicontenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono deter-minati i profili professionali e il numero massimo delle unità dipersonale che ciascun comune è autorizzato ad assumere per leesigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempoparziale. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che icomuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune puòstipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità dipersonale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l’assun-zione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioniautorizzate con il provvedimento di cui al presente comma.

4. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dallegraduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indetermi-nato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltàdi attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili

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nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza delConsiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risultiindividuabile personale del profilo professionale richiesto, il comunepuò procedere all’assunzione previa selezione pubblica, anche per solititoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

5. Nelle more dell’espletamento delle procedure previste dal comma4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all’attività diprogettazione, all’attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delleforniture, all’attività di direzione dei lavori e di controllo sull’esecu-zione degli appalti, nell’ambito delle risorse a tal fine previste, i comunidi cui all’allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa dipersonale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo dicollaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effettidell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,con durata non superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di collabo-razione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possonoessere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per una solavolta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitata-mente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutaresecondo le procedure di cui al comma 4. La durata dei contratti dilavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa non puòandare oltre, anche in caso di rinnovo, l’immissione in servizio delpersonale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.

6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati, previavalutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’ade-guata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di partico-lare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo ammi-nistrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professio-nali ovvero abilitati all’esercizio della professione relativamente acompetenze di tipo tecnico nell’ambito dell’edilizia o delle operepubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agliesperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di naturafissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personaledipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettivanazionale del comparto Funzioni locali, si applicano le previsionidell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rela-tivamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisseo minime.

7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per lasottoscrizione dei contratti previsti dal comma 6, sono effettuate conprovvedimento del Commissario straordinario, assicurando la possibi-lità per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoroautonomo di collaborazione coordinata e continuativa ».

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All’articolo 16:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel quadro delle misure dirette a rendere più incisival’azione della Polizia di Stato nelle attività di contrasto delle infiltra-zioni della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento edesecuzione dei contratti pubblici e privati di cui al comma 1, dopol’articolo 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è inserito ilseguente:

“Art. 68-bis. – (Disposizioni transitorie per il conferimento dei postidi funzione di livello dirigenziale) – 1. Per l’anno 2019 le promozionipreviste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51 si conseguono, nel limitedei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno,mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso ilpersonale che possieda l’anzianità di effettivo servizio nella qualificaprevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente entro lepredette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozionihanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.I posti disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto delcapo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza inrelazione alle vacanze di organico alla medesima data.

2. Alle promozioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2019 si applicanoi medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all’articolo 62 deldecreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, appli-cati agli scrutini aventi decorrenza dal 1° gennaio 2019. Al relativoonere, nel limite massimo di 500.000 euro per l’anno 2019, si provvedemediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,nell’ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economiae delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero dell’interno” ».

All’articolo 17:

al comma 1, le parole: « non abbiano commesso violazioni inmateria contributiva e previdenziale » sono sostituite dalle seguenti:« non si trovino in condizioni »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi diarchitettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazionedegli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformitàagli indirizzi definiti dal Commissario per importi fino a 40.000 euroavviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000euro e inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del codice di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziateprevia consultazione di almeno dieci soggetti di cui all’articolo 46,comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Fattaeccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica

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tipologia e alla dimensione dell’intervento, le stazioni appaltanti affi-dano la redazione della progettazione al livello esecutivo ».

All’articolo 18:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, lefunzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente in serviziopresso la struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente alcompimento degli atti di ordinaria amministrazione. Per lo svolgimentodelle funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigentenon spetta alcun compenso »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La struttura commissariale cessa alla data di scadenza dellagestione straordinaria, di cui all’articolo 6, comma 2 »;

al comma 6, le parole: « della provincia di Catania » sono sosti-tuite dalle seguenti: « della città metropolitana di Catania »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture commissariali,diverse da quelle indicate nei commi precedenti, si provvede, nel limitemassimo di euro 45.000 per l’anno 2019, euro 90.000 per l’anno 2020ed euro 90.000 per l’anno 2021:

a) quanto a euro 30.000 per l’anno 2019 e a euro 60.000 perciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario perla ricostruzione della città metropolitana di Catania;

b) quanto a euro 15.000 per l’anno 2019 e a euro 30.000 perciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario perla ricostruzione della provincia di Campobasso.

6-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6-bis siprovvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cuiall’articolo 8 ».

All’articolo 19:

al comma 1, primo periodo, le parole: « ricadenti nella cittàmetropolitana di Catania, » sono soppresse, dopo le parole: « per l’anno2020, » sono inserite le seguenti: « ripartiti, quanto a euro 1.700.000 perl’anno 2019 ed euro 1.700.000 per l’anno 2020, per il Commissariostraordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Cataniae, quanto a euro 300.000 per l’anno 2019 ed euro 300.000 per l’anno2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione dellaprovincia di Campobasso, » e la parola: « annuo » è soppressa.

Nel capo II, dopo l’articolo 20 è aggiunto il seguente:

« Art. 20-bis. – (Disposizioni in materia di bilanci) – 1. I comuni dicui all’allegato 1 approvano il conto economico e lo stato patrimonialeprevisti dall’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, relativi all’esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e

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li trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche entrotrenta giorni dall’approvazione. Il mancato rispetto di tali terminicomporta l’applicazione della procedura di cui all’articolo 141, comma2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delledisposizioni dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2016, n. 160 ».

All’articolo 21:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « Per l’anno 2019 è assegnato uncontributo straordinario dell’importo di 10 milioni di euro » sonosostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato uncontributo straordinario dell’importo di 10 milioni di euro annui »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Perl’anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro per lespese derivanti dall’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2-bis,comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l’espletamentodelle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito all’Ufficiospeciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all’articolo67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.” »;

al comma 2, dopo la parola: « 2019 » sono inserite le seguenti: « ea 10 milioni di euro per l’anno 2020 »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All’articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio2018, n. 89, le parole: “entro quattrocentottanta giorni dalla comuni-cazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018” sono sostituite dalleseguenti: “entro il 31 dicembre 2019” ».

All’articolo 22:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31dicembre 2019” »;

al comma 1, lettera c), dopo le parole: « e dai vice commissari » èaggiunto il seguente periodo: « . Al Commissario straordinario e agliesperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigentedisciplina in materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000per l’anno 2019 e di euro 80.000 per l’anno 2020, le spese di viaggio,

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vitto e alloggio connesse all’espletamento delle attività demandate,nell’ambito delle risorse già previste per spese di missione, a valeresulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3 »;

al comma 2:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) al comma 1, primo periodo, le parole: “, fino a settecentounità per ciascuno degli anni 2017 e 2018” sono soppresse;

0b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesseall’espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostru-zione degli immobili danneggiati dall’evento sismico e dell’andamentodelle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma1-bis, il Commissario straordinario può autorizzare con proprio prov-vedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare,nei limiti previsti dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, dall’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno2015, n. 81, e dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018,n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 del presentearticolo, fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico oamministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi ne-cessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di europer l’anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l’anno 2020. Ai relativi onerisi fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dalriaccertamento dei residui passivi ai sensi dell’articolo 49, comma 2,lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze. Con ordinanzecommissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzatofra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri perla regolamentazione del presente comma” »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “per le esigenzedi cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “, anche stipulandocontratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti diprofessionisti, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenutasospensione dall’elenco speciale dei professionisti, di cui all’articolo 34del presente decreto” »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Al comma 990 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,n. 145, al primo periodo, le parole: “e di consentire la progressivacessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle mede-sime da parte degli enti ordinariamente competenti” sono soppresse »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Al comma 5, terzo periodo, dell’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge

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7 agosto 2012, n. 134, le parole: “ al personale in servizio al 30settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “al personale assegnatoa ciascun comune nell’ambito del contingente di cui al presentecomma” ».

Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:

« Art. 22-bis. – (Estensione dei benefìci della zona franca urbana aiprofessionisti) – 1. All’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017,n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “Le imprese” sono inserite leseguenti: “e i professionisti”;

b) al comma 3, dopo le parole: “alle imprese” sono inserite leseguenti: “e ai professionisti”;

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per iprofessionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.”;

d) al comma 5, dopo le parole: “alle imprese” sono inserite leseguenti: “e ai professionisti”;

e) al comma 6, le parole: “dalle imprese beneficiarie” sonosostituite dalle seguenti: “dalle imprese e dai professionisti benefi-ciari” ».

All’articolo 23:

al comma 1:

alla lettera a), il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. L’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizidi architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazionedegli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformitàagli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi supe-riori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del codicedi cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene medianteprocedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cuiall’articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del2016, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presentedecreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connessealla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, le stazioniappaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 23 delcitato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione dellaprogettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall’affidamentodegli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23,comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con lerisorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto »;

alla lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: « “B” o “C” » sonoinserite le seguenti: « o “E” limitatamente a livello operativo “L4” » ed èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con ordinanza commissariale

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sono definiti le modalità e i criteri per la regolamentazione di quantodisposto dal presente comma. »;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo l’articolo 4-ter è aggiunto ilseguente:

“Art. 4-quater. – (Strutture abitative temporanee ed amovibili) – 1.Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comunidi cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ‘E’ ai sensi deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficialen. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla datadell’evento sismico, ai proprietari di immobili distrutti o gravementedanneggiati dagli eventi sismici è consentita, previa autorizzazionecomunale, l’installazione di strutture temporanee e amovibili, sulterreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno diproprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasidestinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altroterreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizionedella dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà senzacorresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte dellapubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalità da ap-posito atto comunale, o sulle aree di cui all’articolo 4-ter del presentedecreto. Entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agi-bilità dell’immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primoperiodo provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione orimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presentearticolo e al ripristino dello stato dei luoghi.

2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

b-ter) all’articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Ai fini dell’accesso ai contributi di cui al comma 1, per gliimmobili di interesse culturale ai sensi del codice di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli esiti ’agibile con provvedimenti’,’parzialmente agibile’ e ’inagibile’ delle schede A-DC e B-DP di cui aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sonoequiparati, rispettivamente, agli esiti ’B’, ’C’ ed ’E’ delle schede AeDESdi cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficialen. 113 del 17 maggio 2011” »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) all’articolo 14, comma 3-bis.1:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Gli interventidi cui all’allegato 1 all’ordinanza del Commissario straordinario n. 63del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprietà del Fondo

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edifici di culto si considerano in ogni caso di importanza essenziale aifini della ricostruzione.”;

2) all’ultimo periodo, le parole: “al precedente periodo” sonosostituite dalle seguenti: “ai precedenti periodi” »;

dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) all’articolo 34, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelliprevisti dall’articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazionidi incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragionidi organizzazione tecnico-professionale”;

e-ter) all’articolo 48:

a) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Isoggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste daldecreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e l0-bis,senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019,ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensilidi pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente alvalore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019; su richiesta dellavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essereoperata anche dal sostituto d’imposta.”;

b) al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Gliadempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenzialie dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi delpresente articolo, sono effettuati entro il 15 ottobre 2019, anchemediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pariimporto, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delleprime cinque rate entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione disanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinatoo assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’im-posta.” »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti,colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell’elenco di cui alcomma 13-bis dell’articolo 48 e all’allegato 1 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgentidi manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade edinfrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio dell’anno2018 alla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, onde attenuare gli effetti delle disposizioni di cui alcomma 897 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, èassegnato un contributo di euro 5 milioni. All’onere derivante dalpresente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvedemediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-

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ciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’econo-mia e delle finanze ».

Dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. – (Disposizioni in materia di continuità dei serviziscolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell’Isola diIschia) – 1. All’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Misure urgenti per losvolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e2019/2020”;

b) al comma 1, alinea, le parole: “e 2018/2019” sono sostituitedalle seguenti: “, 2018/2019 e 2019/2020” e dopo le parole: “siti nellearee colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1” sono inserite leseguenti: “nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e LaccoAmeno dell’Isola di Ischia”;

c) al comma 1, lettera a), le parole: “e 2018/2019” sono sostituitedalle seguenti: “, 2018/2019 e 2019/2020”;

d) al comma 2, le parole: “ed euro 4,5 milioni nell’anno 2019”sono sostituite dalle seguenti: “, euro 6 milioni nell’anno 2019 ed euro2,25 milioni nell’anno 2020”;

e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:

“b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanzia-mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2019-2021, nell’ambito del programma ’Fondi di riserva especiali’ della missione ’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’i-struzione, dell’università e della ricerca” ».

All’articolo 24:

al primo capoverso è premessa la seguente numerazione: « 1. ».

All’articolo 25:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: « sentita la ConferenzaStato-città ed autonomie locali” » sono inserite le seguenti: « , le parole:“, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,” sonosoppresse »;

al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » sono inserite le seguenti:« , pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, intermini di solo saldo netto da finanziare, ».

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All’articolo 26:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all’articolo 28:

1) al comma 1, alinea, le parole da: “Al fine di” fino a: “citatoarticolo 25,” sono sostituite dalle seguenti: “Con delibera del Consigliodei ministri”;

2) al comma 1, lettera c), le parole: “delocalizzazione tempo-ranea in altra località del territorio nazionale” sono sostituite dalleseguenti: “delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra localitàdel territorio regionale”;

3) il comma 2 è abrogato »;

al comma 2, le parole: « legge 16 novembre 2018, n. 139 » sonosostituite dalle seguenti: « legge 16 novembre 2018, n. 130, »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricolecontinuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:

« Art. 26-bis. – (Misure per la ricostruzione dei territori colpiti daglieventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) – 1. All’articolo 39, comma 1,alinea, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, conmodificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: “a talfine attivati e ” sono sostituite dalle seguenti: “a tal fine attivati o ”.

2. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati aisensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, edell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l’esenzionedall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondoperiodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012,n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,è prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2019, fino alla definitivaricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltreil 31 dicembre 2019 ».

All’articolo 28:

al comma 1:

alla lettera c), capoverso g-bis), le parole: « ai sensi dell’arti-colo. » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell’articolo 1 del Co-dice »;

alla lettera g), capoverso 4-bis, le parole: « sempre che sono »sono sostituite dalle seguenti: « sempre che siano »;

al comma 4, la parola: « comportano » è sostituita dalle seguenti:« devono comportare »;

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al comma 5, dopo le parole: « un veicolo nuovo della categoria M »sono inserite le seguenti: « e N », le parole: « , dei dispositivi di telefoniamobile » sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Pergli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N gliobblighi di commercializzazione al consumatore, di cui all’articolo 1,comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 31dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi iveicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi incircolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascuncostruttore ».

Dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:

« Art. 28-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni delpresente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelleprovince autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con irispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferi-mento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

All’articolo 29:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4-sexies,pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, siprovvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,n. 205 ».

Nella rubrica del capo III, le parole: « del Centro Italia negli anni2016 » sono sostituite dalle seguenti: « del Nord e del Centro Italia neglianni 2012, 2016 ».

All’allegato I:

la denominazione è sostituita dalla seguente: « Allegato 1 »;

la parola: « Guardiafilera » è sostituita dalla seguente: « Guardial-fiera » e le parole: « Provincia di Catania » sono sostituite dalle seguenti:« Città metropolitana di Catania ».

All’allegato II:

la denominazione è sostituita dalla seguente: « Allegato 2 »;

la parola: « Guardiafilera » è sostituita dalla seguente: « Guardial-fiera » e le parole: « Provincia di Catania » sono sostituite dalle seguenti:« Città metropolitana di Catania ».

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Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del18 aprile 2019.

TESTODEL DECRETO-LEGGE

TESTODEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICA-ZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni urgenti per il rilancio del set-tore dei contratti pubblici, per l’accele-razione degli interventi infrastrutturali,di rigenerazione urbana e di ricostru-zione a seguito di eventi sismici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costitu-zione;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur-genza di emanare disposizioni volte a fa-vorire la crescita economica e a dare im-pulso al sistema produttivo del Paese, me-diante l’adozione di misure volte alla sem-plificazione del quadro normativo eamministrativo connesso ai pubblici affida-menti, concernenti, in particolare, la disci-plina dei contratti pubblici;

Considerata l’urgente necessità di ope-rare in termini di maggiore semplificazioneed accelerazione per l’affidamento dei con-tratti pubblici, garantendo, al contempo, inecessari parametri di imparzialità e tra-sparenza nello svolgimento delle relativeprocedure;

Considerata, altresì, la straordinaria ne-cessità e urgenza di semplificare le proce-dure di approvazione dei progetti al fine dipervenire al celere utilizzo delle risorsefinanziarie destinate all’esecuzione di in-terventi infrastrutturali indifferibili;

Ritenuta la straordinaria necessità edurgenza di far fronte ai problemi di coor-

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dinamento tra la disciplina del Codice deicontratti pubblici e le disposizioni norma-tive in tema di fallimento, concordato pre-ventivo, amministrazione controllata e li-quidazione coatta amministrativa delle im-prese, nell’ottica di fornire adeguata tutelaalle attività imprenditoriali in momentaneasofferenza, garantendo, al contempo, la sal-vaguardia degli interessi erariali;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur-genza di emanare disposizioni in materiadi semplificazione e accelerazione per larealizzazione di interventi edilizi in zonesismiche, nell’ottica dello snellimento deirelativi iter tecnico-amministrativo, assicu-rando, comunque, i necessari presidi dipubblica incolumità;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur-genza di emanare disposizioni volte a sta-bilire percorsi di accelerazione e di sem-plificazione procedurale per la realizza-zione o il completamento di interventi in-frastrutturali ritenuti prioritari, prevedendola nomina di Commissari straordinari cuiconferire strumenti idonei per l’efficace edefficiente esecuzione dei lavori;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur-genza di emanare disposizioni per la riqua-lificazione, il miglioramento e la messa insicurezza della rete viaria siciliana, preve-dendo la nomina di apposito Commissariostraordinario incaricato di sovraintenderealla programmazione, alla progettazione eall’affidamento dei relativi interventi;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur-genza di emanare disposizioni per la rea-lizzazione di interventi infrastrutturali diimmediata cantierabilità da praticarsi pressoi comuni con popolazione fino a 3.500abitanti;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur-genza di emanare disposizioni per il com-pletamento del collegamento viario a scor-rimento veloce, conosciuto come StradaStatale « Lioni-Grottaminarda »;

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Ritenuta la straordinaria necessità e ur-genza di semplificare e velocizzare i pro-cedimenti sottesi alla realizzazione degliinterventi edilizi di rigenerazione del tes-suto edificatorio nelle aree urbane per con-sentire l’urgente ripresa dell’attività del set-tore, nevralgico e trainante per lo sviluppodel Paese;

Considerata la necessità e l’urgenza didisporre interventi per la riparazione e laricostruzione degli immobili, l’assistenzaalla popolazione e la ripresa economica neiterritori dei comuni della provincia di Ca-tania e nei territori dei comuni della pro-vincia di Campobasso, colpiti dagli eventisismici;

Considerata la necessità di disporre mi-sure urgenti per garantire l’accelerazionedel processo di ricostruzione nelle regionidell’Italia centrale, gravemente colpite daglieventi sismici verificatisi negli anni 2016 e2017;

Ritenuto necessario mantenere il presi-dio militare a tutela della zona rossa, neicomuni di Casamicciola Terme e LaccoAmeno;

Ritenuto necessario costituire uno spe-cifico sistema di allarme pubblico nazio-nale, volto alla tutela della vita umana,tramite servizi mobili di comunicazione,rivolto agli utenti interessati da gravi emer-genze, catastrofi imminenti o in corso;

Viste le deliberazioni del Consiglio deiministri, adottate nelle riunioni del 20 marzo2019 e del 18 aprile 2019;

Sulla proposta del Presidente del Con-siglio dei ministri e del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto coni Ministri dello sviluppo economico, dell’in-terno, della giustizia, dell’economia e dellefinanze, per i beni e le attività culturali, perla pubblica amministrazione e per gli affariregionali e le autonomie;

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EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUB-BLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI IN-TERVENTI INFRASTRUTTURALI, E DI RI-

GENERAZIONE URBANA

CAPO I

NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUB-BLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI IN-TERVENTI INFRASTRUTTURALI, E DI RI-

GENERAZIONE URBANA

Articolo 1.

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Articolo 1.

(Modifiche al codice dei contratti pubblici esospensione sperimentale dell’efficacia didisposizioni in materia di appalti pubblici

e in materia di economia circolare)

1. Al fine di rilanciare gli investimentipubblici e di facilitare l’apertura dei can-tieri per la realizzazione delle opere pub-bliche, per le procedure per le quali i bandio gli avvisi con cui si indice la procedura discelta del contraente siano pubblicati suc-cessivamente alla data di entrata in vigoredel presente decreto, nonché, in caso dicontratti senza pubblicazione di bandi o diavvisi, per le procedure in relazione allequali, alla data di entrata in vigore delpresente decreto, non siano ancora statiinviati gli inviti a presentare le offerte,nelle more della riforma complessiva delsettore e comunque nel rispetto dei prin-cìpi e delle norme sancite dall’Unione eu-ropea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 26febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020,non trovano applicazione, a titolo speri-mentale, le seguenti norme del codice deicontratti pubblici, di cui al decreto legisla-tivo 18 aprile 2016, n. 50:

a) articolo 37, comma 4, per i comuninon capoluogo di provincia, quanto all’ob-bligo di avvalersi delle modalità ivi indi-cate;

b) articolo 59, comma 1, quarto pe-riodo, nella parte in cui resta vietato ilricorso all’affidamento congiunto della pro-gettazione e dell’esecuzione di lavori;

c) articolo 77, comma 3, quanto al-l’obbligo di scegliere i commissari tra gli

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esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Au-torità nazionale anticorruzione (ANAC) dicui all’articolo 78, fermo restando l’obbligodi individuare i commissari secondo regoledi competenza e trasparenza, preventiva-mente individuate da ciascuna stazione ap-paltante.

2. Entro il 30 novembre 2020 il Governopresenta alle Camere una relazione suglieffetti della sospensione per gli anni 2019e 2020, al fine di consentire al Parlamentodi valutare l’opportunità del mantenimentoo meno della sospensione stessa.

3. Fino al 31 dicembre 2020 si applicaanche ai settori ordinari la norma previstadall’articolo 133, comma 8, del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i set-tori speciali.

4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggettiattuatori di opere per le quali deve essererealizzata la progettazione possono avviarele relative procedure di affidamento anchein caso di disponibilità di finanziamentilimitati alle sole attività di progettazione.Le opere la cui progettazione è stata rea-lizzata ai sensi del periodo precedente sonoconsiderate prioritariamente ai fini dell’as-segnazione dei finanziamenti per la lororealizzazione.

5. I soggetti attuatori di opere sonoautorizzati ad avviare le procedure di af-fidamento della progettazione o dell’esecu-zione dei lavori nelle more dell’erogazionedelle risorse assegnate agli stessi e finaliz-zate all’opera con provvedimento legisla-tivo o amministrativo.

6. Per gli anni 2019 e 2020, i contrattidi lavori di manutenzione ordinaria e stra-ordinaria, ad esclusione degli interventi dimanutenzione straordinaria che prevedonoil rinnovo o la sostituzione di parti strut-turali delle opere o di impianti, possonoessere affidati, nel rispetto delle proceduredi scelta del contraente previste dal decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla basedel progetto definitivo costituito almeno dauna relazione generale, dall’elenco dei prezziunitari delle lavorazioni previste, dal com-puto metrico-estimativo, dal piano di sicu-rezza e di coordinamento con l’individua-zione analitica dei costi della sicurezza da

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non assoggettare a ribasso. L’esecuzionedei predetti lavori può prescindere dall’av-venuta redazione e approvazione del pro-getto esecutivo.

7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti diimporto di cui all’articolo 215, comma 3,del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,per l’espressione del parere obbligatoriodel Consiglio superiore dei lavori pubblici,anche ai fini dell’eventuale esercizio dellecompetenze alternative e dei casi di parti-colare rilevanza e complessità, sono elevatida 50 a 75 milioni di euro. Per importiinferiori a 75 milioni di euro il parere èespresso dai comitati tecnici amministra-tivi presso i provveditorati interregionaliper le opere pubbliche.

8. Fino alla data di cui al comma 7 iltermine di cui all’articolo 215, comma 5,del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,per l’espressione del parere del Consigliosuperiore dei lavori pubblici, è ridotto aquarantacinque giorni dalla trasmissionedel progetto.

9. Il Consiglio superiore dei lavori pub-blici, in sede di espressione di parere,fornisce anche la valutazione di congruitàdel costo. Le amministrazioni, in sede diapprovazione dei progetti definitivi o diassegnazione delle risorse, indipendente-mente dal valore del progetto, possonorichiedere al Consiglio la valutazione dicongruità del costo, che è resa entro trentagiorni. Decorso il detto termine, le ammi-nistrazioni richiedenti possono comunqueprocedere.

10. Fino al 31 dicembre 2020, possonoessere oggetto di riserva anche gli aspettiprogettuali che sono stati oggetto di veri-fica ai sensi dell’articolo 25 del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, con con-seguente estensione dell’ambito di applica-zione dell’accordo bonario di cui all’arti-colo 205 del medesimo decreto legislativo.

11. Fino alla data di entrata in vigoredel regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies, del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, al fine di prevenirecontroversie relative all’esecuzione del con-tratto le parti possono convenire che primadell’avvio dell’esecuzione, o comunque nonoltre novanta giorni da tale data, sia co-

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stituito un collegio consultivo tecnico confunzioni di assistenza per la rapida riso-luzione delle controversie di ogni naturasuscettibili di insorgere nel corso dell’ese-cuzione del contratto stesso.

12. Il collegio consultivo tecnico è for-mato da tre membri dotati di esperienza equalificazione professionale adeguata allatipologia dell’opera. I componenti del col-legio possono essere scelti dalle parti dicomune accordo, ovvero le parti possonoconcordare che ciascuna di esse nomini uncomponente e che il terzo componente siascelto dai due componenti di nomina diparte; in ogni caso, tutti i componentidevono essere approvati dalle parti. Il col-legio consultivo tecnico si intende costituitoal momento della sottoscrizione dell’ac-cordo da parte dei componenti designati edelle parti contrattuali. All’atto della costi-tuzione è fornita al collegio consultivo co-pia dell’intera documentazione inerente alcontratto.

13. Nel caso in cui insorgano contro-versie, il collegio consultivo può procedereall’ascolto informale delle parti per favo-rire la rapida risoluzione delle controversieeventualmente insorte. Può altresì convo-care le parti per consentire l’esposizione incontraddittorio delle rispettive ragioni. L’e-ventuale accordo delle parti che accolga laproposta di soluzione indicata dal collegioconsultivo non ha natura transattiva, salvadiversa volontà delle parti stesse.

14. Il collegio consultivo tecnico è scioltoal termine dell’esecuzione del contratto oin data anteriore su accordo delle parti.

15. Per gli anni 2019 e 2020, per gliinterventi di cui all’articolo 216, comma1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, le varianti da apportare al progettodefinitivo approvato dal Comitato intermi-nisteriale per la programmazione econo-mica (CIPE), sia in sede di redazione delprogetto esecutivo sia in fase di realizza-zione delle opere, sono approvate esclusi-vamente dal soggetto aggiudicatore qualoranon superino del 50 per cento il valore delprogetto approvato; in caso contrario sonoapprovate dal CIPE.

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16. All’articolo 86 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 èinserito il seguente:

« 2-bis. Ai soli fini della prova dell’as-senza dei motivi di esclusione di cui all’ar-ticolo 80 in capo all’operatore economicoche partecipa alla procedura, ai soggetti dicui l’operatore economico si avvale ai sensidell’articolo 89 nonché ai subappaltatori, icertificati e gli altri documenti hanno unadurata pari a sei mesi dalla data del rila-scio. Fatta eccezione per il DURC, la sta-zione appaltante, per i certificati e docu-menti già acquisiti e scaduti da non oltresessanta giorni e qualora sia pendente ilprocedimento di acquisto, può procederealla verifica dell’assenza dei motivi di esclu-sione con richiesta diretta agli enti certi-ficatori di eventuale conferma del conte-nuto dell’attestazione già rilasciata. Gli enticertificatori provvedono a fornire riscontroentro trenta giorni dalla richiesta. Decorsotale termine il contenuto dei certificati edegli altri documenti si intende confer-mato. I certificati e gli altri documenti incorso di validità possono essere utilizzatinell’ambito di diversi procedimenti di ac-quisto ».

17. All’articolo 36 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis èsostituito dai seguenti:

Vedi comma 1, lettera f), numero 5),capoverso 6-bis.

« 6-bis. Ai fini dell’ammissione e dellapermanenza degli operatori economici neimercati elettronici di cui al comma 6, ilsoggetto responsabile dell’ammissione veri-fica l’assenza dei motivi di esclusione di cuiall’articolo 80 su un campione significativodi operatori economici. Dalla data di en-trata in vigore del decreto di cui all’articolo81, comma 2, tale verifica è effettuata at-traverso la Banca dati nazionale degli ope-ratori economici di cui all’articolo 81, an-che mediante interoperabilità fra sistemi. Isoggetti responsabili dell’ammissione pos-sono consentire l’accesso ai propri sistemiagli operatori economici per la consulta-zione dei dati, certificati e informazionidisponibili mediante la Banca dati di cuiall’articolo 81 per la predisposizione della

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domanda di ammissione e di permanenzanei mercati elettronici.

Vedi comma 1, lettera f), numero 5),capoverso 6-ter.

6-ter. Nelle procedure di affidamentoeffettuate nell’ambito dei mercati elettro-nici di cui al comma 6, la stazione appal-tante verifica esclusivamente il possesso daparte dell’aggiudicatario dei requisiti eco-nomici e finanziari e tecnico-professionali,ferma restando la verifica del possesso deirequisiti generali effettuata dalla stazioneappaltante qualora il soggetto aggiudicata-rio non rientri tra gli operatori economiciverificati a campione ai sensi del comma6-bis ».

18. Nelle more di una complessiva re-visione del codice dei contratti pubblici, dicui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in derogaall’articolo 105, comma 2, del medesimocodice, fatto salvo quanto previsto dalcomma 5 del medesimo articolo 105, ilsubappalto è indicato dalle stazioni appal-tanti nel bando di gara e non può superarela quota del 40 per cento dell’importocomplessivo del contratto di lavori, servizio forniture. Fino alla medesima data di cuial periodo precedente, sono altresì sospesel’applicazione del comma 6 dell’articolo105 e del terzo periodo del comma 2dell’articolo 174, nonché le verifiche insede di gara, di cui all’articolo 80 delmedesimo codice, riferite al subappalta-tore.

19. Al fine di perseguire l’efficacia del-l’economia circolare, il comma 3 dell’arti-colo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 3. Nelle more dell’adozione di uno opiù decreti di cui al comma 2, continuanoad applicarsi, quanto alle procedure sem-plificate per il recupero dei rifiuti, le di-sposizioni di cui al decreto del Ministrodell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicatonel supplemento ordinario n. 72 alla Gaz-zetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e airegolamenti di cui ai decreti del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agliarticoli 208, 209 e 211 e di cui al titoloIII-bis della parte seconda del presente

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decreto per il recupero dei rifiuti sonoconcesse dalle autorità competenti sullabase dei criteri indicati nell’allegato 1, su-ballegato 1, al citato decreto 5 febbraio1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citatoregolamento di cui al decreto 12 giugno2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citatoregolamento di cui al decreto 17 novembre2005, n. 269, per i parametri ivi indicatirelativi a tipologia, provenienza e caratte-ristiche dei rifiuti, attività di recupero ecaratteristiche di quanto ottenuto da taleattività. Tali autorizzazioni individuano lecondizioni e le prescrizioni necessarie pergarantire l’attuazione dei princìpi di cuiall’articolo 178 del presente decreto perquanto riguarda le quantità di rifiuti am-missibili nell’impianto e da sottoporre alleoperazioni di recupero. Con decreto nonavente natura regolamentare del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare possono essere emanate lineeguida per l’uniforme applicazione della pre-sente disposizione sul territorio nazionale,con particolare riferimento alle verifichesui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui sisvolgono tali operazioni e ai controlli daeffettuare sugli oggetti e sulle sostanze chene costituiscono il risultato, e tenendo co-munque conto dei valori limite per le so-stanze inquinanti e di tutti i possibili effettinegativi sull’ambiente e sulla salute umana.Entro dodici mesi dalla data di entrata invigore del decreto di cui al precedenteperiodo, i titolari delle autorizzazioni rila-sciate successivamente alla data di entratain vigore della presente disposizione pre-sentano alle autorità competenti appositaistanza di aggiornamento ai criteri generalidefiniti dalle linee guida ».

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

20. Identico:

a) all’articolo 23: a) identico:

1) al comma 3, primo periodo, leparole « Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e trasporti, su proposta delConsiglio superiore dei lavori pubblici, diconcerto con il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare e del

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole:« Con decreto del Ministro delle infrastrut-ture e trasporti, su proposta del Consigliosuperiore dei lavori pubblici, di concertocon il Ministro dell’ambiente e della tutela

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Ministro dei beni e delle attività culturali edel turismo » sono sostituite dalle seguenti:« Con il regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies, »;

del territorio e del mare e del Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo »sono sostituite dalle seguenti: « Con il re-golamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, »;

1.2) al secondo e al terzo periodo,la parola: « decreto », ovunque ricorre, èsostituita dalla seguente: « regolamento »;

2) il comma 3-bis è sostituito dalseguente:

« 3-bis. I contratti di lavori di manu-tenzione ordinaria e straordinaria, ad esclu-sione degli interventi di manutenzione stra-ordinaria che prevedono il rinnovo o lasostituzione di parti strutturali delle opereo di impianti, possono essere affidati, nelrispetto delle procedure di scelta del con-traente previste dal presente codice, sullabase del progetto definitivo costituito al-meno da una relazione generale, dall’e-lenco dei prezzi unitari delle lavorazionipreviste, dal computo metrico-estimativo,dal piano di sicurezza e di coordinamentocon l’individuazione analitica dei costi dellasicurezza da non assoggettare a ribasso.L’esecuzione dei predetti lavori può pre-scindere dall’avvenuta redazione e appro-vazione del progetto esecutivo. »;

3) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

2) identico:

« 5. Il progetto di fattibilità tecnica edeconomica individua, tra più soluzioni,quella che presenta il miglior rapporto tracosti e benefìci per la collettività, in rela-zione alle specifiche esigenze da soddisfaree prestazioni da fornire. Per i lavori pub-blici di importo pari o superiore alla sogliadi cui all’articolo 35 anche ai fini dellaprogrammazione di cui all’articolo 21,comma 3, nonché per l’espletamento delleprocedure di dibattito pubblico di cui al-l’articolo 22 e per i concorsi di progetta-zione e di idee di cui all’articolo 152, ilprogetto di fattibilità è preceduto dal do-cumento di fattibilità delle alternative pro-gettuali di cui all’articolo 3, comma 1, let-tera ggggg-quater), nel rispetto dei conte-nuti di cui al decreto previsto all’articolo23, comma 3. Resta ferma la facoltà dellastazione appaltante di richiedere la reda-

« 5. Il progetto di fattibilità tecnica edeconomica individua, tra più soluzioni,quella che presenta il miglior rapporto tracosti e benefici per la collettività, in rela-zione alle specifiche esigenze da soddisfaree prestazioni da fornire. Per i lavori pub-blici di importo pari o superiore alla sogliadi cui all’articolo 35 anche ai fini dellaprogrammazione di cui all’articolo 21,comma 3, nonché per l’espletamento delleprocedure di dibattito pubblico di cui al-l’articolo 22 e per i concorsi di progetta-zione e di idee di cui all’articolo 152, ilprogetto di fattibilità è preceduto dal do-cumento di fattibilità delle alternative pro-gettuali di cui all’articolo 3, comma 1, let-tera ggggg-quater), nel rispetto dei conte-nuti di cui al regolamento previsto dalcomma 3 del presente articolo. Resta fermala facoltà della stazione appaltante di ri-

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zione del documento di fattibilità delle al-ternative progettuali anche per lavori pub-blici di importo inferiore alla soglia di cuiall’articolo 35. Nel progetto di fattibilitàtecnico ed economica, il progettista svi-luppa, nel rispetto del quadro esigenziale,tutte le indagini e gli studi necessari per ladefinizione degli aspetti di cui al comma 1,nonché gli elaborati grafici per l’individua-zione delle caratteristiche dimensionali, vo-lumetriche, tipologiche, funzionali e tecno-logiche dei lavori da realizzare e le relativestime economiche, secondo le modalità pre-viste nel decreto di cui al comma 3, ivicompresa la scelta in merito alla possibilesuddivisione in lotti funzionali. Il progettodi fattibilità tecnica ed economica deveconsentire, ove necessario, l’avvio della pro-cedura espropriativa. »;

chiedere la redazione del documento difattibilità delle alternative progettuali an-che per lavori pubblici di importo inferiorealla soglia di cui all’articolo 35. Nel pro-getto di fattibilità tecnica ed economica, ilprogettista sviluppa, nel rispetto del quadroesigenziale, tutte le indagini e gli studinecessari per la definizione degli aspetti dicui al comma 1, nonché gli elaborati graficiper l’individuazione delle caratteristiche di-mensionali, volumetriche, tipologiche, fun-zionali e tecnologiche dei lavori da realiz-zare e le relative stime economiche, se-condo le modalità previste nel regolamentodi cui al comma 3, ivi compresa la scelta inmerito alla possibile suddivisione in lottifunzionali. Il progetto di fattibilità tecnicaed economica deve consentire, ove neces-sario, l’avvio della procedura espropria-tiva »;

4) al comma 6, le parole « di studipreliminari sull’impatto ambientale » sonosostituite dalle seguenti: « di studi di fatti-bilità ambientale e paesaggistica » e le pa-role « le esigenze di compensazioni e dimitigazione dell’impatto ambientale » sonosostituite dalle seguenti « la descrizione dellemisure di compensazioni e di mitigazionedell’impatto ambientale »;

3) al comma 6:

3.1) dopo le parole: « paesaggisti-che ed urbanistiche, » sono inserite le se-guenti: « di verifiche relative alla possibilitàdel riuso del patrimonio immobiliare esi-stente e della rigenerazione delle aree di-smesse, »;

3.2) le parole: « di studi prelimi-nari sull’impatto ambientale » sono sosti-tuite dalle seguenti: « di studi di fattibilitàambientale e paesaggistica »;

3.3) le parole: « le esigenze di com-pensazioni e di mitigazione dell’impattoambientale » sono sostituite dalle seguenti:« la descrizione delle misure di compensa-zioni e di mitigazione dell’impatto ambien-tale »;

5) dopo il comma 11 sono inseriti iseguenti:

4) identico:

« 11-bis. Tra le spese tecniche da preve-dere nel quadro economico di ciascun in-tervento sono comprese le spese di carat-tere strumentale sostenute dalle ammini-strazioni aggiudicatrici in relazione all’in-tervento.

« 11-bis. Identico.

11-ter. Le spese strumentali, inclusequelle per sopralluoghi, riguardanti le at-tività finalizzate alla stesura del Piano ge-nerale degli interventi del sistema accen-

11-ter. Le spese strumentali, inclusequelle per sopralluoghi, riguardanti le at-tività finalizzate alla stesura del piano ge-nerale degli interventi del sistema accen-

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trato delle manutenzioni di cui all’articolo12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111 sono a carico dellerisorse iscritte sui pertinenti capitoli dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze trasferite all’Agenziadel demanio. »;

trato delle manutenzioni, di cui all’articolo12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111, sono a carico dellerisorse iscritte sui pertinenti capitoli dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze trasferite all’Agenziadel demanio. »;

b) all’articolo 24: b) identico:

1) al comma 2, le parole « Con de-creto del Ministero delle infrastrutture edei trasporti, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore delpresente codice, sentita l’ANAC, » sono so-stituite dalle seguenti « Con il regolamentodi cui all’articolo 216, comma 27-octies, » eil secondo periodo è sostituito dal seguente:« Fino alla data di entrata in vigore delregolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, si applica la disposizione transi-toria ivi prevista. »;

1) al comma 2, le parole: « Condecreto del Ministero delle infrastrutture edei trasporti, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore delpresente codice, sentita l’ANAC, » sono so-stituite dalle seguenti: « Con il regolamentodi cui all’articolo 216, comma 27-octies, » eil secondo periodo è sostituito dal seguente:« Fino alla data di entrata in vigore delregolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, si applica la disposizione transi-toria ivi prevista. »;

2) al comma 5, terzo periodo, leparole: « Il decreto » sono sostituite dalleseguenti: « Il regolamento »;

2) al comma 7, primo periodo, leparole « o delle concessioni di lavori pub-blici » sono soppresse, al secondo periodo,le parole « , concessioni di lavori pubblici »sono soppresse ed, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Gli affidatari di inca-richi di progettazione per progetti posti abase di gara possono essere affidatari delleconcessioni di lavori pubblici a condizioneche il concedente adotti misure adeguateper garantire che la concorrenza non siafalsata dalla loro partecipazione. »;

3) al comma 7:

3.1) al primo periodo, le parole:« o delle concessioni di lavori pubblici »sono soppresse;

3.2) al secondo periodo, le parole:« , concessioni di lavori pubblici » sono sop-presse;

c) all’articolo 26, comma 6, lettera b),sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« ovvero dalla stazione appaltante nel casoin cui disponga di un sistema interno dicontrollo di qualità »;

c) all’articolo 29, comma 1, il secondo,il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

d) identica;

d) all’articolo 31, comma 5, primoperiodo, le parole « L’ANAC con proprielinee guida, da adottare entro novanta giornidall’entrata in vigore del presente codicedefinisce », sono sostituite dalle seguenti« Con il regolamento di cui all’articolo 216,

e) all’articolo 31, comma 5:

1) al primo periodo, le parole: « L’A-NAC con proprie linee guida, da adottareentro novanta giorni dall’entrata in vigoredel presente codice definisce » sono sosti-tuite dalle seguenti: « Con il regolamento di

Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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comma 27-octies, è definita », al secondoperiodo, le parole « Con le medesime lineeguida » sono sostituite dalle seguenti « Conil medesimo regolamento di cui all’articolo216, comma 27-octies, » e il terzo periodo èsostituito dal seguente: « Fino alla data dientrata in vigore del regolamento di cuiall’articolo 216, comma 27-octies, si applicala disposizione transitoria ivi prevista. »;

cui all’articolo 216, comma 27-octies, è de-finita »;

2) al secondo periodo, le parole:« Con le medesime linee guida » sono sosti-tuite dalle seguenti: « Con il medesimo re-golamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, »;

3) il terzo periodo è sostituito dalseguente: « Fino alla data di entrata invigore del regolamento di cui all’articolo216, comma 27-octies, si applica la dispo-sizione transitoria ivi prevista. »;

f) all’articolo 32, comma 2, secondoperiodo, le parole: « all’articolo 36, comma2, lettera a), » sono sostituite dalle seguenti:« all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), »;

e) all’articolo 35: g) identico:

1) al comma 9, lettera a), la parola« contemporaneamente » è soppressa;

1) al comma 9, lettera a), la parola:« contemporaneamente » è soppressa;

2) al comma 10, lettera a), la parola« contemporaneamente » è soppressa;

2) al comma 10, lettera a), la parola:« contemporaneamente » è soppressa;

3) al comma 18, le parole « dei la-vori », ovunque ricorrano, sono sostituitedalle seguenti: « della prestazione »;

3) al comma 18, le parole: « deilavori », ovunque ricorrono, sono sostituitedalle seguenti: « della prestazione »;

f) all’articolo 36: h) identico:

1) al comma 2, lettera b), le parole« e inferiore a 150.000 euro per i lavori, oalle soglie di cui all’articolo 35 per le for-niture e i servizi, mediante procedura ne-goziata previa consultazione, ove esistenti,di almeno dieci operatori economici per ilavori » sono sostituite dalle seguenti: « einferiore a 200.000 euro per i lavori, o allesoglie di cui all’articolo 35 per le fornituree i servizi, mediante procedura negoziataprevia consultazione, ove esistenti, di al-meno tre operatori economici per i lavori »;

1) al comma 2, la lettera b) è sosti-tuita dalla seguente:

« b) per affidamenti di importo pari osuperiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000euro per i lavori, o alle soglie di cuiall’articolo 35 per le forniture e i servizi,mediante affidamento diretto previa valu-tazione di tre preventivi, ove esistenti, peri lavori, e, per i servizi e le forniture, dialmeno cinque operatori economici indivi-duati sulla base di indagini di mercato otramite elenchi di operatori economici, nelrispetto di un criterio di rotazione degliinviti. I lavori possono essere eseguiti an-che in amministrazione diretta, fatto salvol’acquisto e il noleggio di mezzi, per i qualisi applica comunque la procedura di cui alperiodo precedente. L’avviso sui risultatidella procedura di affidamento contienel’indicazione anche dei soggetti invitati »;

2) al comma 2, la lettera c) è abro-gata;

2) al comma 2, la lettera c) è sosti-tuita dalle seguenti:

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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« c) per affidamenti di lavori di im-porto pari o superiore a 150.000 euro einferiore a 350.000 euro, mediante la pro-cedura negoziata di cui all’articolo 63 pre-via consultazione, ove esistenti, di almenodieci operatori economici, nel rispetto diun criterio di rotazione degli inviti, indivi-duati sulla base di indagini di mercato otramite elenchi di operatori economici. L’av-viso sui risultati della procedura di affida-mento contiene l’indicazione anche dei sog-getti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori diimporto pari o superiore a 350.000 euro einferiore a 1.000.000 di euro, mediante laprocedura negoziata di cui all’articolo 63previa consultazione, ove esistenti, di al-meno quindici operatori economici, nelrispetto di un criterio di rotazione degliinviti, individuati sulla base di indagini dimercato o tramite elenchi di operatorieconomici. L’avviso sui risultati della pro-cedura di affidamento contiene l’indica-zione anche dei soggetti invitati »;

3) al comma 2, la lettera d) è sosti-tuita dalla seguente:

3) identico:

« d) per i lavori di importo pari osuperiore a 200.000 euro e fino alle sogliedi cui all’articolo 35 mediante ricorso alleprocedure di cui all’articolo 60, fatto salvoquanto previsto dall’articolo 97, comma8. »;

« d) per affidamenti di lavori di im-porto pari o superiore a 1.000.000 di euroe fino alle soglie di cui all’articolo 35,mediante ricorso alle procedure di cui al-l’articolo 60, fatto salvo quanto previstodall’articolo 97, comma 8 »;

4) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

4) il comma 5 è abrogato;

« 5. Le stazioni appaltanti possono de-cidere che le offerte siano esaminate primadella verifica della documentazione rela-tiva al possesso dei requisiti di caratteregenerale e di quelli di idoneità e di capacitàdegli offerenti. Tale facoltà può essere eser-citata se specificamente prevista nel bandodi gara o nell’avviso con cui si indice laprocedura. Se si avvalgono di tale facoltà,le stazioni appaltanti verificano in manieraimparziale e trasparente che nei confrontidel miglior offerente non ricorrano motividi esclusione e che sussistano i requisiti ele capacità di cui all’articolo 83 stabilitidalla stazione appaltante; tale controllo è

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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esteso, a campione, anche sugli altri par-tecipanti, secondo le modalità indicate neidocumenti di gara. Sulla base dell’esito didetta verifica, si procede eventualmente aricalcolare la soglia di anomalia di cuiall’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudi-cazione, la verifica sul possesso dei requi-siti richiesti ai fini della stipula del con-tratto. »;

5) il comma 6-bis è sostituito daiseguenti:

« 6-bis. Ai fini dell’ammissione e dellapermanenza degli operatori economici neimercati elettronici di cui al comma 6, ilsoggetto responsabile dell’ammissione veri-fica l’assenza dei motivi di esclusione di cuiall’articolo 80 su un campione significativodi operatori economici. Dalla data di en-trata in vigore del decreto di cui all’articolo81, comma 2, tale verifica sarà effettuataattraverso la Banca dati nazionale deglioperatori economici di cui all’articolo 81,anche mediante interoperabilità fra si-stemi. I soggetti responsabili dell’ammis-sione possono consentire l’accesso ai proprisistemi agli operatori economici per la con-sultazione dei dati, certificati e informa-zioni disponibili mediante la banca dati dicui all’articolo 81 per la predisposizionedella domanda di ammissione e di perma-nenza ai mercati elettronici.

Vedi comma 17, capoverso 6-bis.

6-ter. Nelle procedure di affidamentoeffettuate nell’ambito dei mercati elettro-nici di cui al comma 6, la stazione appal-tante verifica esclusivamente il possesso daparte dell’aggiudicatario dei requisiti eco-nomici e finanziari e tecnico professionali.

Vedi comma 17, capoverso 6-ter.

6-quater. In luogo del DGUE, i soggettiche gestiscono mercati elettronici ovveroche istituiscono o gestiscono un sistemadinamico di acquisizione per lavori, servizie forniture possono predisporre formularistandard mediante i quali richiedere everificare il possesso dei requisiti di cuiall’articolo 80 ed ogni eventuale ulterioreinformazione necessaria all’abilitazione oall’ammissione. Nell’ambito della fase delconfronto competitivo la stazione appal-tante utilizza il DGUE per richiedere even-tuali informazioni, afferenti la specifica

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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procedura, ulteriori a quelle già acquisitein fase di abilitazione o ammissione. »;

6) al comma 7, primo periodo, leparole « L’ANAC con proprie linee guida,da adottare entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore del presente codice,stabilisce le modalità di dettaglio per sup-portare le stazioni appaltanti e migliorarela qualità delle procedure di cui al presentearticolo, delle » sono sostituite dalle se-guenti: « Con il regolamento di cui all’arti-colo 216, comma 27-octies, sono stabilite lemodalità relative alle procedure di cui alpresente articolo, alle », al secondo periodo,le parole « Nelle predette linee guida » sonosostituite dalle seguenti: « Nel predetto re-golamento », le parole « nonché di effettua-zione degli inviti quando la stazione appal-tante intenda avvalersi della facoltà di esclu-sione delle offerte anomale » sono sop-presse, e il terzo periodo è sostituito dalseguente: « Fino alla data di entrata invigore del regolamento di cui all’articolo216, comma 27-octies, si applica la dispo-sizione transitoria ivi prevista. »;

5) al comma 7:

5.1) al primo periodo, le parole:« L’ANAC con proprie linee guida, da adot-tare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente codice, sta-bilisce le modalità di dettaglio per suppor-tare le stazioni appaltanti e migliorare laqualità delle procedure di cui al presentearticolo, delle » sono sostituite dalle se-guenti: « Con il regolamento di cui all’arti-colo 216, comma 27-octies, sono stabilite lemodalità relative alle procedure di cui alpresente articolo, alle »;

5.2) al secondo periodo, le parole:« Nelle predette linee guida » sono sostituitedalle seguenti: « Nel predetto regolamento »e le parole: « , nonché di effettuazione degliinviti quando la stazione appaltante in-tenda avvalersi della facoltà di esclusionedelle offerte anomale » sono soppresse;

5.3) il terzo periodo è sostituitodal seguente: « Fino alla data di entrata invigore del regolamento di cui all’articolo216, comma 27-octies, si applica la dispo-sizione transitoria ivi prevista. »;

7) dopo il comma 9, è aggiunto ilseguente:

6) dopo il comma 9 è aggiunto ilseguente:

« 9-bis. Fatto salvo quanto previsto al-l’articolo 95, comma 3, le stazioni appal-tanti procedono all’aggiudicazione dei con-tratti di cui al presente articolo sulla basedel criterio del minor prezzo ovvero, previamotivazione, sulla base del criterio dell’of-ferta economicamente più vantaggiosa. »;

« 9-bis. Fatto salvo quanto previsto al-l’articolo 95, comma 3, le stazioni appal-tanti procedono all’aggiudicazione dei con-tratti di cui al presente articolo sulla basedel criterio del minor prezzo ovvero sullabase del criterio dell’offerta economica-mente più vantaggiosa »;

g) all’articolo 37, comma 4, la parola« procede » è sostituita dalle seguenti: « puòprocedere direttamente e autonomamenteoppure »;

i) all’articolo 46, comma 1, lettera a),dopo le parole: « vigente normativa » sonoaggiunte, in fine, le seguenti: « ; gli arche-ologi »;

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h) all’articolo 47: l) identico:

1) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

1) identico;

« 2. I consorzi stabili di cui agli articoli45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1,lettera f), eseguono le prestazioni o con lapropria struttura o tramite i consorziatiindicati in sede di gara senza che ciò co-stituisca subappalto, ferma la responsabi-lità solidale degli stessi nei confronti dellastazione appaltante. Per i lavori, ai finidella qualificazione di cui all’articolo 84,con il regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies, sono stabiliti i criteri perl’imputazione delle prestazioni eseguite alconsorzio o ai singoli consorziati che ese-guono le prestazioni. L’affidamento delleprestazioni da parte dei soggetti di cuiall’articolo 45, comma 2, lettera b), ai pro-pri consorziati non costituisce subappalto. »;

2) dopo il comma 2, è aggiunto ilseguente:

2) dopo il comma 2 è aggiunto ilseguente:

« 2-bis. La sussistenza in capo ai con-sorzi stabili dei requisiti richiesti nel bandodi gara per l’affidamento di servizi e for-niture è valutata, a seguito della verificadella effettiva esistenza dei predetti requi-siti in capo ai singoli consorziati. In caso discioglimento del consorzio stabile per ser-vizi e forniture, ai consorziati sono attri-buiti pro-quota i requisiti economico-finan-ziari e tecnico-organizzativi maturati a fa-vore del consorzio e non assegnati in ese-cuzione ai consorziati. Le quote diassegnazione sono proporzionali all’ap-porto reso dai singoli consorziati nell’ese-cuzione delle prestazioni nel quinquennioantecedente. »;

« 2-bis. La sussistenza in capo ai con-sorzi stabili dei requisiti richiesti nel bandodi gara per l’affidamento di servizi e for-niture è valutata, a seguito della verificadella effettiva esistenza dei predetti requi-siti in capo ai singoli consorziati. In caso discioglimento del consorzio stabile per ser-vizi e forniture, ai consorziati sono attri-buiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturatia favore del consorzio e non assegnati inesecuzione ai consorziati. Le quote di as-segnazione sono proporzionali all’apportoreso dai singoli consorziati nell’esecuzionedelle prestazioni nel quinquennio antece-dente »;

i) all’articolo 59: m) identico:

1) al comma 1-bis, dopo il primoperiodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Irequisiti minimi per lo svolgimento dellaprogettazione oggetto del contratto sonoprevisti nei documenti di gara nel rispettodel presente codice e del regolamento dicui all’articolo 216, comma 27-octies; dettirequisiti sono posseduti dalle imprese at-testate per prestazioni di sola costruzioneattraverso un progettista raggruppato o in-

1) al comma 1-bis, dopo il primoperiodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Irequisiti minimi per lo svolgimento dellaprogettazione oggetto del contratto sonoprevisti nei documenti di gara nel rispettodel presente codice e del regolamento dicui all’articolo 216, comma 27-octies; dettirequisiti sono posseduti dalle imprese at-testate per prestazioni di sola costruzioneattraverso un progettista raggruppato o in-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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dicato in sede di offerta, in grado di dimo-strarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo46, comma 1; le imprese attestate per pre-stazioni di progettazione e costruzione do-cumentano i requisiti per lo svolgimentodella progettazione esecutiva laddove i pre-detti requisiti non siano dimostrati dal pro-prio staff di progettazione. »;

dicato in sede di offerta, in grado di dimo-strarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo46, comma 1; le imprese attestate per pre-stazioni di progettazione e costruzione do-cumentano i requisiti per lo svolgimentodella progettazione esecutiva laddove i pre-detti requisiti non siano dimostrati dal pro-prio staff di progettazione. »;

2) dopo il comma 1-ter è inserito ilseguente:

2) identico:

« 1-quater. Nei casi in cui in cui l’ope-ratore economico si avvalga di uno o piùsoggetti qualificati alla realizzazione delprogetto, la stazione appaltante indica neidocumenti di gara le modalità per la cor-responsione diretta al progettista della quotadel compenso corrispondente agli oneri diprogettazione indicati espressamente in sededi offerta, al netto del ribasso d’asta, previaapprovazione del progetto e previa presen-tazione dei relativi documenti fiscali delprogettista indicato o raggruppato. »;

« 1-quater. Nei casi in cui l’operatoreeconomico si avvalga di uno o più soggettiqualificati alla realizzazione del progetto,la stazione appaltante indica nei documentidi gara le modalità per la corresponsionediretta al progettista della quota del com-penso corrispondente agli oneri di proget-tazione indicati espressamente in sede diofferta, al netto del ribasso d’asta, previaapprovazione del progetto e previa presen-tazione dei relativi documenti fiscali delprogettista indicato o raggruppato »;

l) all’articolo 76, dopo il comma 2 èinserito il seguente:

n) identico:

« 2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5è dato avviso ai candidati e ai concorrenti,con le modalità di cui all’articolo 5-bis deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,recante il Codice dell’amministrazione di-gitale o strumento analogo negli altri Statimembri, del provvedimento che determinale esclusioni dalla procedura di affida-mento e le ammissioni ad essa all’esitodella verifica della documentazione atte-stante l’assenza dei motivi di esclusione dicui all’articolo 80, nonché la sussistenza deirequisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il colle-gamento informatico ad accesso riservatodove sono disponibili i relativi atti. »;

« 2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5è dato avviso ai candidati e ai concorrenti,con le modalità di cui all’articolo 5-bis delcodice dell’amministrazione digitale, di cuial decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,o strumento analogo negli altri Stati mem-bri, del provvedimento che determina leesclusioni dalla procedura di affidamento ele ammissioni ad essa all’esito della verificadella documentazione attestante l’assenzadei motivi di esclusione di cui all’articolo80, nonché la sussistenza dei requisiti eco-nomico-finanziari e tecnico-professionali,indicando l’ufficio o il collegamento infor-matico ad accesso riservato dove sono di-sponibili i relativi atti »;

m) all’articolo 77, dopo il comma 3, èinserito il seguente:

« 3-bis. In caso di indisponibilità o didisponibilità insufficiente di esperti iscrittinella sezione ordinaria dell’Albo ai finidella compilazione della lista di cui alcomma 3, la commissione è nominata, an-che solo parzialmente, dalla stazione ap-paltante competente ad effettuare la scelta

Atti Parlamentari — 72 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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del soggetto affidatario del contratto te-nuto conto delle specifiche caratteristichedel contratto da affidare e delle connessecompetenze. »;

n) all’articolo 80: o) identico:

1) al comma 1, le parole « ancheriferita a un suo subappaltatore nei casi dicui all’articolo 105, comma 6, » sono sop-presse;

2) al comma 2, dopo il secondoperiodo, è aggiunto, in fine, il seguente:« Resta fermo altresì quanto previsto dal-l’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159. »;

1) identico;

3) al comma 3, primo periodo, leparole « in caso di società con meno diquattro soci » sono sostituite dalle seguenti:« in caso di società con un numero di socipari o inferiore a quattro » e, al secondoperiodo, dopo le parole « quando è inter-venuta la riabilitazione » sono inserite leseguenti: « ovvero, nei casi di condanna aduna pena accessoria perpetua, quando que-sta è stata dichiarata estinta ai sensi del-l’articolo 179, settimo comma, del codicepenale »;

2) al comma 3, al primo periodo, leparole: « in caso di società con meno diquattro soci » sono sostituite dalle seguenti:« in caso di società con un numero di socipari o inferiore a quattro » e, al secondoperiodo, dopo le parole: « quando è inter-venuta la riabilitazione » sono inserite leseguenti: « ovvero, nei casi di condanna aduna pena accessoria perpetua, quando que-sta è stata dichiarata estinta ai sensi del-l’articolo 179, settimo comma, del codicepenale »;

4) al comma 4, il quinto periodo, èsostituito dai seguenti: « Un operatore eco-nomico può essere escluso dalla partecipa-zione a una procedura d’appalto se lastazione appaltante è a conoscenza e puòadeguatamente dimostrare che lo stessonon ha ottemperato agli obblighi relativi alpagamento delle imposte e tasse o deicontributi previdenziali non definitiva-mente accertati. Il presente comma non siapplica quando l’operatore economico haottemperato ai suoi obblighi pagando oimpegnandosi in modo vincolante a pagarele imposte o i contributi previdenziali do-vuti, compresi eventuali interessi o multe,ovvero quando il debito tributario o pre-videnziale sia comunque integralmenteestinto, purché l’estinzione, il pagamento ol’impegno si siano perfezionati anterior-mente alla scadenza del termine per lapresentazione delle domande. »;

5) al comma 5, alinea, le parole« anche riferita a un suo subappaltatorenei casi di cui all’articolo 105, comma 6 »

3) al comma 5, la lettera b) è sosti-tuita dalla seguente:

Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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sono soppresse e la lettera b) è sostituitadalla seguente:

« b) l’operatore economico sia statosottoposto a fallimento o si trovi in stato diliquidazione coatta o di concordato pre-ventivo o sia in corso nei suoi confronti unprocedimento per la dichiarazione di unadi tali situazioni, fermo restando quantoprevisto dagli articoli 110 e 186-bis delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267; »;

« b) l’operatore economico sia statosottoposto a fallimento o si trovi in stato diliquidazione coatta o di concordato pre-ventivo o sia in corso nei suoi confronti unprocedimento per la dichiarazione di unadi tali situazioni, fermo restando quantoprevisto dall’articolo 110 del presente co-dice e dall’articolo 186-bis del regio decreto16 marzo 1942, n. 267 »;

4) al comma 5, dopo la lettera c-ter)è inserita la seguente:

« c-quater) l’operatore economico ab-bia commesso grave inadempimento neiconfronti di uno o più subappaltatori, ri-conosciuto o accertato con sentenza pas-sata in giudicato »;

6) il comma 10 è sostituito dai se-guenti:

5) identico:

« 10. Se la sentenza penale di condannadefinitiva non fissa la durata della penaaccessoria della incapacità di contrattarecon la pubblica amministrazione, la duratadella esclusione dalla procedura d’appaltoo concessione è:

« 10. Identico:

a) perpetua, nei casi in cui alla con-danna consegue di diritto la pena accesso-ria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis,primo comma, primo periodo, del codicepenale, salvo che la pena sia dichiarataestinta ai sensi dell’articolo 179, settimocomma, del codice penale;

a) perpetua, nei casi in cui alla con-danna consegue di diritto la pena accesso-ria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis,primo periodo, del codice penale, salvo chela pena sia dichiarata estinta ai sensi del-l’articolo 179, settimo comma, del codicepenale;

b) pari a sette anni nei casi previstidall’articolo 317-bis, primo comma, se-condo periodo, del codice penale, salvo chesia intervenuta riabilitazione;

b) pari a sette anni nei casi previstidall’articolo 317-bis, secondo periodo, delcodice penale, salvo che sia intervenutariabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversida quelli di cui alle lettere a) e b), salvo chesia intervenuta riabilitazione.

c) identica;

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c)del comma 10, se la pena principale ha unadurata inferiore, rispettivamente, a sette ecinque anni di reclusione, la durata dellaesclusione è pari alla durata della penaprincipale. Nei casi di cui al comma 5, ladurata della esclusione è pari a tre anni,decorrenti dalla data di adozione del prov-vedimento amministrativo di esclusione ov-

10-bis. Identico »;

Atti Parlamentari — 74 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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vero, in caso di contestazione in giudizio,dalla data di passaggio in giudicato dellasentenza. Nel tempo occorrente alla defi-nizione del giudizio, la stazione appaltantedeve tenere conto di tale fatto ai fini dellapropria valutazione circa la sussistenza delpresupposto per escludere dalla partecipa-zione alla procedura l’operatore economicoche l’abbia commesso. »;

o) all’articolo 83, comma 2, secondoperiodo, le parole « con decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti daadottare, su proposta dell’ANAC entro unanno dalla data di entrata in vigore delpresente codice, previo parere delle com-petenti Commissioni parlamentari » sonosostituite dalle seguenti: « con il regola-mento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, », e, al terzo periodo, le parole: « didette linee guida » sono sostituite dalle se-guenti: « di detto regolamento »;

p) all’articolo 83, comma 2, secondoperiodo, le parole: « con decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti daadottare, su proposta dell’ANAC entro unanno dalla data di entrata in vigore delpresente codice, previo parere delle com-petenti Commissioni parlamentari » sonosostituite dalle seguenti: « con il regola-mento di cui all’articolo 216, comma 27-octies » e, al terzo periodo, le parole: « didette linee guida » sono sostituite dalle se-guenti: « di detto regolamento »;

p) all’articolo 84: q) identico:

1) al comma 1, dopo il primo pe-riodo, sono aggiunti i seguenti: « L’attivitàdi attestazione è esercitata nel rispetto delprincipio di indipendenza di giudizio, ga-rantendo l’assenza di qualunque interessecommerciale o finanziario che possa deter-minare comportamenti non imparziali odiscriminatori. Gli organismi di diritto pri-vato di cui al primo periodo, nell’eserciziodell’attività di attestazione per gli esecutoridi lavori pubblici, svolgono funzioni di na-tura pubblicistica, anche agli effetti dell’ar-ticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. »;

1) identico;

2) al comma 2, primo periodo, leparole « L’ANAC, con il decreto di cui al-l’articolo 83, comma 2, individua, altresì, »sono sostituite dalle seguenti: « Con il re-golamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, sono, altresì, individuati »;

2) al comma 2, primo periodo, leparole: « L’ANAC, con il decreto di cuiall’articolo 83, comma 2, individua, al-tresì, » sono sostituite dalle seguenti: « Conil regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, sono, altresì, individuati »;o;

3) al comma 4, lettera b), le parole« al decennio antecedente » sono sostituitedalle seguenti: « ai quindici anni antece-denti »;

3) al comma 4, lettera b), le parole:« al decennio antecedente » sono sostituitedalle seguenti: « ai quindici anni antece-denti »;

4) al comma 6, quarto periodo, leparole « nelle linee guida » sono sostituitedalle seguenti: « nel regolamento di cuiall’articolo 216, comma 27-octies, »;

4) al comma 6, quarto periodo, leparole: « nelle linee guida » sono sostituitedalle seguenti: « nel regolamento di cuiall’articolo 216, comma 27-octies »;

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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5) al comma 8, primo periodo, leparole « Le linee guida di cui al presentearticolo disciplinano », sono sostituite dalleseguenti: « Il regolamento di cui all’articolo216, comma 27-octies, disciplina » e al se-condo periodo, le parole « Le linee guidadisciplinano » sono sostituite dalle seguenti:« Sono disciplinati »;

5) al comma 8, al primo periodo, leparole: « Le linee guida di cui al presentearticolo disciplinano » sono sostituite dalleseguenti: « Il regolamento di cui all’articolo216, comma 27-octies, disciplina » e, al se-condo periodo, le parole: « Le linee guidadisciplinano » sono sostituite dalle seguenti:« Sono disciplinati »;

6) al comma 10, primo periodo, leparole « delle linee guida » sono sostituitedalle seguenti: « del regolamento di cui al-l’articolo 216, comma 27-octies, »;

6) al comma 10, primo periodo, leparole: « delle linee guida » sono sostituitedalle seguenti: « del regolamento di cui al-l’articolo 216, comma 27-octies, »;

7) al comma 11, le parole « nellelinee guida » sono sostituite dalle seguenti:« nel regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies, »;

7) al comma 11, le parole: « nellelinee guida » sono sostituite dalle seguenti:« nel regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies »;

q) all’articolo 86, comma 5-bis, le pa-role « dall’ANAC con le linee guida di cuiall’articolo 83, comma 2. » sono sostituitedalle seguenti: « con il regolamento di cuiall’articolo 216, comma 27-octies. »;

r) all’articolo 86, comma 5-bis, le pa-role: « dall’ANAC con le linee guida di cuiall’articolo 83, comma 2. » sono sostituitedalle seguenti: « con il regolamento di cuiall’articolo 216, comma 27-octies. »;

r) all’articolo 89, comma 11, terzoperiodo, le parole « Con decreto del Mini-stro delle infrastrutture e trasporti, da adot-tare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente codice, sen-tito il Consiglio superiore dei lavori pub-blici, » sono sostituite dalle seguenti: « Conil regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies » e il quarto periodo è sostituitodal seguente: « Fino alla data di entrata invigore del regolamento di cui all’articolo216, comma 27-octies, si applica la dispo-sizione transitoria ivi prevista. »;

s) all’articolo 89, comma 11:

1) al terzo periodo, le parole: « Condecreto del Ministro delle infrastrutture etrasporti, da adottare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore del presentecodice, sentito il Consiglio superiore deilavori pubblici, » sono sostituite dalle se-guenti: « Con il regolamento di cui all’arti-colo 216, comma 27-octies, »;

2) il quarto periodo è sostituito dalseguente: « Fino alla data di entrata invigore del regolamento di cui all’articolo216, comma 27-octies, si applica la dispo-sizione transitoria ivi prevista. »;

s) all’articolo 95: t) identico:

1) al comma 3, dopo la lettera b), èaggiunta la seguente:

1) al comma 3, dopo la lettera b) èaggiunta la seguente:

« b-bis). I contratti di servizi e le for-niture di importo pari o superiore a 40.000euro caratterizzati da notevole contenutotecnologico o che hanno un carattere in-novativo. »;

« b-bis) i contratti di servizi e le for-niture di importo pari o superiore a 40.000euro caratterizzati da notevole contenutotecnologico o che hanno un carattere in-novativo »;

2) al comma 4, le lettere a) e c) sonoabrogate;

2) identico;

3) al comma 4, alla lettera b) sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatta

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eccezione per i servizi ad alta intensità dimanodopera di cui al comma 3, letteraa) »;

3) al comma 10-bis, il secondo pe-riodo è soppresso;

4) il comma 15 è sostituito dalseguente:

« 15. Ogni variazione che intervenga,anche in conseguenza di una pronunciagiurisdizionale, successivamente alla faseamministrativa di prima ammissione, re-golarizzazione o esclusione delle offertenon rileva ai fini del calcolo di medie nellaprocedura, né per l’individuazione dellasoglia di anomalia delle offerte. ».

t) all’articolo 97: u) identico:

1) il comma 2 è sostituito dai se-guenti:

1) identico;

« 2. Quando il criterio di aggiudicazioneè quello del prezzo più basso e il numerodelle offerte ammesse è pari o superiore a15, la congruità delle offerte è valutatasulle offerte che presentano un ribasso pario superiore ad una soglia di anomalia de-terminata; al fine di non rendere predeter-minabili dagli offerenti i parametri di ri-ferimento per il calcolo della soglia di ano-malia, il RUP o la commissione giudicatriceprocedono come segue:

« 2. Identico:

a) calcolo della somma e della mediaaritmetica dei ribassi percentuali di tutte leofferte ammesse, con esclusione del dieciper cento, arrotondato all’unità superiore,rispettivamente delle offerte di maggior ri-basso e quelle di minor ribasso; le offerteaventi un uguale valore di ribasso sonoprese in considerazione distintamente neiloro singoli valori; qualora, nell’effettuare ilcalcolo del dieci per cento, siano presentiuna o più offerte di eguale valore rispettoalle offerte da accantonare, dette offertesono altresì da accantonare;

a) identica;

b) calcolo dello scarto medio aritme-tico dei ribassi percentuali che superano lamedia calcolata ai sensi della lettera a);

b) identica;

c) calcolo della soglia come sommadella media aritmetica e dello scarto medioaritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

c) identica;

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d) la soglia calcolata al punto c) vienedecrementata di un valore percentuale parial prodotto delle prime due cifre dopo lavirgola della somma dei ribassi di cui allalettera a) applicato allo scarto medio arit-metico di cui alla lettera b).

d) la soglia calcolata alla lettera c) èdecrementata di un valore percentuale parial prodotto delle prime due cifre dopo lavirgola della somma dei ribassi di cui allalettera a) applicato allo scarto medio arit-metico di cui alla lettera b).

2-bis. Quando il criterio di aggiudica-zione è quello del prezzo più basso e ilnumero delle offerte ammesse è inferiore a15, la congruità delle offerte è valutatasulle offerte che presentano un ribasso pario superiore ad una soglia di anomalia de-terminata; ai fini della determinazione dellacongruità delle offerte, al fine di non ren-dere predeterminabili dagli offerenti i pa-rametri di riferimento per il calcolo dellasoglia di anomalia, il RUP o la commissionegiudicatrice procedono come segue:

2-bis. identico:

a) calcolo della media aritmetica deiribassi percentuali di tutte le offerte am-messe, con esclusione del dieci per cento,arrotondato all’unità superiore, rispettiva-mente delle offerte di maggior ribasso equelle di minor ribasso; le offerte aventi unuguale valore di ribasso sono prese in con-siderazione distintamente nei loro singolivalori; qualora, nell’effettuare il calcolo deldieci per cento, siano presenti una o piùofferte di eguale valore rispetto alle offerteda accantonare, dette offerte sono altresìda accantonare;

a) identica;

b) calcolo dello scarto medio aritme-tico dei ribassi percentuali che superano lamedia calcolata ai sensi della lettera a);

b) identica;

c) calcolo del rapporto tra lo scartomedio aritmetico di cui alla lettera b) e lamedia aritmetica di cui alla lettere a);

c) identica;

d) se il rapporto di cui alla lettera c)è pari o inferiore a 0,15, la soglia di ano-malia è pari al valore della media aritme-tica di cui alla lettera a) incrementata del20 per cento della medesima media arit-metica;

d) identica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) èsuperiore a 0,15 la soglia di anomalia ècalcolata come somma della media aritme-

e) se il rapporto di cui alla lettera c) èsuperiore a 0,15, la soglia di anomalia ècalcolata come somma della media aritme-

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tica di cui alla lettera a) e dello scartomedio aritmetico di cui alla lettera b).

tica di cui alla lettera a) e dello scartomedio aritmetico di cui alla lettera b).

2-ter. Al fine di non rendere nel tempopredeterminabili dagli offerenti i parametridi riferimento per il calcolo della soglia dianomalia, il Ministero delle infrastrutture edei trasporti può procedere con decretoalla rideterminazione delle modalità di cal-colo per l’individuazione della soglia dianomalia. »;

2-ter. Identico ».

2) al comma 3, dopo il primo pe-riodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: « Ilcalcolo di cui al primo periodo è effettuatoove il numero delle offerte ammesse siapari o superiore a tre. Si applica l’ultimoperiodo del comma 6. »;

2) identico;

3) al comma 3-bis, le parole « Ilcalcolo di cui al comma 2 è effettuato »sono sostituite dalle seguenti: « Il calcolo dicui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato »;

3) al comma 3-bis, le parole: « Ilcalcolo di cui al comma 2 è effettuato »sono sostituite dalle seguenti: « Il calcolo dicui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato »;

4) al comma 8, primo periodo, leparole « alle soglie di cui all’articolo 35, lastazione appaltante può prevedere », sonosostituite dalle seguenti: « alle soglie di cuiall’articolo 35, e che non presentano carat-tere transfrontaliero, la stazione appaltanteprevede », dopo le parole « individuata aisensi del comma 2 », sono inserite le se-guenti: « e commi 2-bis e 2-ter. », e il terzoperiodo è sostituito dal seguente: « Comun-que l’esclusione automatica non operaquando il numero delle offerte ammesse èinferiore a dieci. »;

4) al comma 8, al primo periodo, leparole: « alle soglie di cui all’articolo 35, lastazione appaltante può prevedere » sonosostituite dalle seguenti: « alle soglie di cuiall’articolo 35, e che non presentano carat-tere transfrontaliero, la stazione appaltanteprevede » e dopo le parole: « individuata aisensi del comma 2 » sono inserite le se-guenti: « e dei commi 2-bis e 2-ter. » e ilterzo periodo è sostituito dal seguente: « Co-munque l’esclusione automatica non operaquando il numero delle offerte ammesse èinferiore a dieci. »;

u) all’articolo 102, comma 8, primoperiodo, le parole « Con decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti, suproposta del Consiglio superiore dei lavoripubblici, sentita l’ANAC, » sono sostituitedalle seguenti: « Con il regolamento di cuiall’articolo 216, comma 27-octies, »;

v) all’articolo 102, comma 8:

1) al primo periodo, le parole: « Condecreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti, su proposta del Consiglio su-periore dei lavori pubblici, sentita l’A-NAC, » sono sostituite dalle seguenti: « Conil regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, »;

Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati

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2) il terzo periodo è soppresso;

v) all’articolo 105:

1) al comma 2, il terzo periodo èsostituito dal seguente: « Fatto salvo quantoprevisto dal comma 5, il subappalto èindicato dalle stazioni appaltanti nel bandodi gara e non può superare la quota delcinquanta per cento dell’importo comples-sivo del contratto di lavori, servizi o for-niture. »;

2) al comma 4, la lettera a) è abro-gata;

3) al comma 4, lettera b), sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « e siain possesso dei requisiti di cui all’articolo80 »;

4) al comma 4, la lettera d) è abro-gata;

5) il comma 6 è abrogato;

6) al comma 13, la lettera a), èabrogata e alla lettera c) le parole « e se lanatura del contratto lo consente » sonosoppresse;

z) all’articolo 111: z) identico:

1) al comma 1, primo periodo, leparole « Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e trasporti, da adottare entro90 giorni dalla data di entrata in vigore delpresente codice, su proposta dell’ANAC,previo parere delle competenti commis-sioni parlamentari, sentito il Consiglio Su-periore dei Lavori Pubblici e la ConferenzaUnificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, sonoapprovate le linee guida che individuano »sono sostituite dalle seguenti: « Con il re-golamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, sono individuate »;

1) al comma 1, primo periodo, leparole: « Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e trasporti, da adottare entro90 giorni dalla data di entrata in vigore delpresente codice, su proposta dell’ANAC,previo parere delle competenti commis-sioni parlamentari, sentito il Consiglio Su-periore dei Lavori Pubblici e la ConferenzaUnificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, sonoapprovate le linee guida che individuano »sono sostituite dalle seguenti: « Con il re-golamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, sono individuate »;

2) al comma 2, secondo periodo, leparole « Con il medesimo decreto, di cui alcomma 1, sono altresì approvate linee guidache individuano » sono sostituite dalle se-guenti: « Con il medesimo regolamento dicui al comma 1 sono altresì individuati » eil terzo periodo è sostituito dal seguente:« Fino alla data di entrata in vigore delregolamento di cui all’articolo 216, comma

2) al comma 2, secondo periodo, leparole: « Con il medesimo decreto, di cui alcomma 1, sono altresì approvate linee guidache individuano » sono sostituite dalle se-guenti: « Con il medesimo regolamento dicui al comma 1 sono altresì individuati » eil terzo periodo è sostituito dal seguente:« Fino alla data di entrata in vigore delregolamento di cui all’articolo 216, comma

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27-octies, si applica la disposizione transi-toria ivi prevista. »;

27-octies, si applica la disposizione transi-toria ivi prevista. »;

aa) all’articolo 113, comma 2, primoperiodo, le parole « per le attività di pro-grammazione della spesa per investimenti,di valutazione preventiva dei progetti, dipredisposizione e di controllo delle proce-dure di gara e di esecuzione dei contrattipubblici » sono sostituite dalle seguenti:« per le attività di progettazione, di coor-dinamento della sicurezza in fase di pro-gettazione ed esecuzione, di verifica pre-ventiva della progettazione, »;

bb) all’articolo 133, comma 8, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,indicando nei documenti di gara le moda-lità della verifica, anche a campione, delladocumentazione relativa dell’assenza deimotivi di esclusione e del rispetto dei cri-teri di selezione. Sulla base dell’esito didetta verifica, si procede eventualmente aricalcolare la soglia di anomalia di cuiall’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudi-cazione, la verifica sul possesso dei requi-siti richiesti ai fini della stipula del con-tratto. »;

cc) all’articolo 146, comma 4, primoperiodo, le parole « Con decreto del Mini-stro dei beni e delle attività culturali e delturismo, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, da emanarsientro sei mesi dalla data di entrata invigore del presente codice, » sono sostituitedalle seguenti: « Con il regolamento di cuiall’articolo 216, comma 27-octies, » e il terzoperiodo è sostituito dal seguente: « Finoalla data di entrata in vigore del regola-mento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoriaivi prevista. »;

aa) all’articolo 146, comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « Condecreto del Ministro dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, di concerto con ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti,da emanarsi entro sei mesi dalla data dientrata in vigore del presente codice, » sonosostituite dalle seguenti: « Con il regola-mento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, »;

2) il terzo periodo è sostituito dalseguente: « Fino alla data di entrata invigore del regolamento di cui all’articolo216, comma 27- octies, si applica la dispo-sizione transitoria ivi prevista. »;

dd) all’articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo èsoppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. L’affidatario provvede a sostituire isubappaltatori relativamente ai quali ap-

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posita verifica abbia dimostrato la sussi-stenza dei motivi di esclusione di cui al-l’articolo 80. »;

ee) all’articolo 177, comma 2, primoperiodo, le parole « ventiquattro mesi dalladata di entrata in vigore del presente co-dice » sono sostituite dalle seguenti: « il 31dicembre 2019 »;

bb) all’articolo 177, comma 2, le pa-role: « ventiquattro mesi dalla data di en-trata in vigore del presente codice » sonosostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre2020 »;

ff) all’articolo 183, dopo il comma 17,è inserito il seguente:

cc) identico:

« 17-bis. Gli investitori istituzionali in-dicati nell’elenco riportato all’articolo 32,comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, possono pre-sentare le proposte di cui al comma 15,primo periodo, associati o consorziati, qua-lora privi dei requisiti tecnici, con soggettiin possesso dei requisiti per partecipare aprocedure di affidamento di contratti pub-blici per servizi di progettazione. »;

« 17-bis. Gli investitori istituzionali in-dicati nell’elenco riportato all’articolo 32,comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i sog-getti di cui all’articolo 2, numero 3), delregolamento (UE) 2015/1017 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 25giugno 2015, secondo quanto previsto nellacomunicazione (COM (2015) 361 final) dellaCommissione, del 22 luglio 2015, possonopresentare le proposte di cui al comma 15,primo periodo, associati o consorziati, qua-lora privi dei requisiti tecnici, con soggettiin possesso dei requisiti per partecipare aprocedure di affidamento di contratti pub-blici per servizi di progettazione »;

gg) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sonoabrogati;

dd) identica;

hh) all’articolo 197: ee) identica;

1) al comma 1, il primo periodo èsostituito dal seguente: « La qualificazionedel contraente generale è disciplinata con ilregolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies. »;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Per la partecipazione alle proceduredi aggiudicazione da parte dei contraentigenerali, per gli affidamenti di cui all’arti-colo 194, oltre all’assenza dei motivi diesclusione di cui all’articolo 80, è istituito ilsistema di qualificazione del contraentegenerale, disciplinato con il regolamento dicui all’articolo 216, comma 27-octies, ge-stito dal Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, che prevede specifici requisiti in

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ordine all’adeguata capacità economica efinanziaria, all’adeguata idoneità tecnica eorganizzativa, nonché all’adeguato orga-nico tecnico e dirigenziale. »;

ii) all’articolo 199: ff) identico:

1) al comma 2, primo periodo, leparole « alla SOA » sono sostituite dalleseguenti: « all’amministrazione »;

1) al comma 2, primo periodo, leparole: « alla SOA » sono sostituite dalleseguenti: « all’amministrazione »;

2) al comma 4, primo periodo, leparole « del decreto di cui all’articolo 83,comma 2 » sono sostituite dalle seguenti:« del regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies » e il secondo periodo èsoppresso;

2) al comma 4, al primo periodo, leparole: « del decreto di cui all’articolo 83,comma 2 » sono sostituite dalle seguenti:« del regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies » e il secondo periodo èsoppresso;

ll) all’articolo 215, comma 5, primoperiodo, le parole « novanta giorni » sonosostituite dalle seguenti « sessanta giorni »;

mm) all’articolo 216: gg) identico:

1) dopo il comma 1-bis, è inserito ilseguente:

« 1-ter. Per gli interventi di cui al comma1-bis, le varianti da apportare al progettodefinitivo approvato dal CIPE, sia in sededi redazione del progetto esecutivo sia infase di realizzazione delle opere, sono ap-provate esclusivamente dal soggetto aggiu-dicatore qualora non superino del cin-quanta per cento il valore del progettoapprovato; in caso contrario sono appro-vate dal CIPE. »;

2) al comma 4, il terzo, il quarto eil quinto periodo sono soppressi;

3) al comma 4-bis, dopo il primoperiodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti:« Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1,quarto periodo, non si applica altresì per leopere i cui progetti definitivi siano appro-vati dall’organo competente entro il 31dicembre 2020, con pubblicazione del bandoentro i successivi dodici mesi dall’appro-vazione dei predetti progetti. Il soggettoincaricato della predisposizione del pro-getto esecutivo non può assumere le fun-zioni di direttore dei lavori in relazione almedesimo appalto. »;

4) al comma 14, primo periodo, leparole « delle linee guida indicate all’arti-colo 83, comma 2 » sono sostituite dalle

1) al comma 14, le parole: « dellelinee guida indicate all’articolo 83, comma2 » sono sostituite dalle seguenti: « del re-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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seguenti: « del regolamento di cui all’arti-colo 216, comma 27-octies »;

golamento di cui all’articolo 216, comma27-octies »;

5) al comma 27-bis, primo periodo,le parole « delle linee guida di cui all’arti-colo 83, comma 2 » sono sostituite dalleseguenti: « del regolamento di cui all’arti-colo 216, comma 27-octies ».

2) al comma 27-bis, primo periodo,le parole: « del decreto di cui all’articolo 83,comma 2 » sono sostituite dalle seguenti:« del regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies »;

6) il comma 27-sexies è sostituitodal seguente:

3) identico;

« 27-sexies. Per le concessioni autostra-dali già scadute o in scadenza entro tren-tasei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, e il cui bando èpubblicato entro il 31 dicembre 2019, ilconcedente può avviare le procedure digara per l’affidamento della concessioneanche sulla base del solo fabbisogno pre-disposto dal medesimo concedente, limita-tamente agli interventi di messa in sicu-rezza dell’infrastruttura esistente. »;

7) dopo il comma 27-septies, è ag-giunto il seguente:

4) identico:

« 27-octies. Nelle more dell’adozione, en-tro 180 giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione, ai sensidell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b),della legge 23 agosto 1988, n. 400, su pro-posta del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, sentita la Confe-renza Stato-Regioni, di un regolamentounico recante disposizioni di esecuzione,attuazione e integrazione del presente co-dice, le linee guida e i decreti adottati inattuazione delle previgenti disposizioni dicui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5,36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150,comma 2, rimangono in vigore o restanoefficaci fino alla data di entrata in vigoredel regolamento di cui al presente comma. ».

« 27-octies. Nelle more dell’adozione, en-tro centottanta giorni dalla data di entratain vigore della presente disposizione, aisensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) eb), della legge 23 agosto 1988, n. 400, suproposta del Ministro delle infrastrutture edei trasporti di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, sentita laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, di un regolamentounico recante disposizioni di esecuzione,attuazione e integrazione del presente co-dice, le linee guida e i decreti adottati inattuazione delle previgenti disposizioni dicui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5,36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150,comma 2, rimangono in vigore o restanoefficaci fino alla data di entrata in vigoredel regolamento di cui al presente comma,in quanto compatibili con il presente co-dice e non oggetto delle procedure di in-frazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Aisoli fini dell’archiviazione delle citate pro-cedure di infrazione, nelle more dell’en-trata in vigore del regolamento, il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti e l’A-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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NAC sono autorizzati a modificare rispet-tivamente i decreti e le linee guida adottatiin materia. Il regolamento reca, in parti-colare, disposizioni nelle seguenti materie:a) nomina, ruolo e compiti del responsa-bile del procedimento; b) progettazione dilavori, servizi e forniture, e verifica delprogetto; c) sistema di qualificazione erequisiti degli esecutori di lavori e deicontraenti generali; d) procedure di affi-damento e realizzazione dei contratti dilavori, servizi e forniture di importo infe-riore alle soglie comunitarie; e) direzionedei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzionedei contratti di lavori, servizi e forniture,contabilità, sospensioni e penali; g) col-laudo e verifica di conformità; h) affida-mento dei servizi attinenti all’architetturae all’ingegneria e relativi requisiti deglioperatori economici; i) lavori riguardanti ibeni culturali. A decorrere dalla data dientrata in vigore del regolamento cessanodi avere efficacia le linee guida di cuiall’articolo 213, comma 2, vertenti sullematerie indicate al precedente periodo non-ché quelle che comunque siano in contra-sto con le disposizioni recate dal regola-mento ».

2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, il comma 912 è abrogato.

Vedi il comma 30.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2si applicano alle procedure i cui bandi oavvisi, con i quali si indice una gara, sonopubblicati successivamente alla data di en-trata in vigore del presente decreto, non-ché, in caso di contratti senza pubblica-zione di bandi o avvisi, alle procedure incui, alla medesima data, non sono ancorastati inviati gli inviti a presentare le offerte.

21. Le disposizioni di cui al comma 20si applicano alle procedure i cui bandi oavvisi, con i quali si indìce una gara, sonopubblicati successivamente alla data di en-trata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, nonché, in caso dicontratti senza pubblicazione di bandi oavvisi, alle procedure in cui, alla medesimadata, non sono ancora stati inviati gli invitia presentare le offerte o i preventivi.

4. All’articolo 120 del decreto legislativo2 luglio 2010, n. 104 sono apportate leseguenti modificazioni:

22. Identico:

a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;a) identica;

b) al comma 5, primo periodo, leparole « Salvo quanto previsto al comma6-bis, per l’impugnazione » sono sostituitedalle seguenti: « Per l’impugnazione »;

b) al comma 5, primo periodo, le parole:« Salvo quanto previsto al comma 6-bis, perl’impugnazione » sono sostituite dalle se-guenti: « Per l’impugnazione »;

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c) al comma 7, primo periodo, le pa-role « Ad eccezione dei casi previsti alcomma 2-bis, i nuovi » sono sostituite dalleseguenti: « I nuovi »;

c) al comma 7, primo periodo, le parole:« Ad eccezione dei casi previsti al comma2-bis, i nuovi » sono sostituite dalle se-guenti: « I nuovi »;

d) al comma 9, le parole « Nei casiprevisti al comma 6-bis, il tribunale ammi-nistrativo regionale deposita la sentenzaentro sette giorni dall’udienza, pubblica oin camera di consiglio, di discussione; leparti possono chiedere l’anticipata pubbli-cazione del dispositivo, che avviene entrodue giorni dall’udienza » sono soppresse;

d) al comma 9, le parole: « Nei casiprevisti al comma 6-bis, il tribunale ammi-nistrativo regionale deposita la sentenzaentro sette giorni dall’udienza, pubblica oin camera di consiglio, di discussione; leparti possono chiedere l’anticipata pubbli-cazione del dispositivo, che avviene entrodue giorni dall’udienza » sono soppresse;

e) al comma 11, primo periodo, leparole « Le disposizioni dei commi 2-bis, 3,6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodoe 10 » sono sostituite dalle seguenti: « Ledisposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter,9 e 10 ».

e) al comma 11, primo periodo, le pa-role: « Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6,6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e10 » sono sostituite dalle seguenti: « Le di-sposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9e 10 ».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 siapplicano ai processi iniziati dopo la datadi entrata in vigore del presente decreto.

23. Le disposizioni di cui al comma 22si applicano ai processi iniziati dopo ladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto.

Vedi il comma 2 24. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, il comma 912 è abrogato.

25. Per il periodo di vigenza del pre-sente decreto, sono fatti salvi gli effettidell’articolo 1, comma 912, della legge 30dicembre 2018, n. 145, per i soli comuniche, alla data di entrata in vigore delpresente decreto, hanno avviato l’iter diprogettazione per la realizzazione degliinvestimenti di cui all’articolo 1, comma107, della medesima legge n. 145 del 2018e non hanno ancora avviato l’esecuzionedei lavori. Per gli stessi comuni:

a) il termine di cui all’articolo 1,comma 109, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, è differito al 10 luglio 2019;

b) il termine di cui all’articolo 1,comma 111, primo periodo, della legge 30dicembre 2018, n. 145, è differito al 31luglio 2019;

c) il termine di cui all’articolo 1,comma 111, ultimo periodo, della legge 30dicembre 2018, n. 145, è differito al 15novembre 2019.

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26. Il Ministero dell’interno provvede,con proprio decreto, all’attuazione delledisposizioni di cui al comma 25 nell’ambitodelle risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente e,comunque, senza nuovi o maggiori oneriper il bilancio dello Stato.

27. All’articolo 38 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 èinserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di ottimizzare le proce-dure di affidamento degli appalti pubbliciper la realizzazione delle scelte di politicapubblica sportiva e della relativa spesapubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020la società Sport e salute Spa è qualificatadi diritto centrale di committenza e puòsvolgere attività di centralizzazione dellecommittenze per conto delle amministra-zioni aggiudicatrici o degli enti aggiudica-tari operanti nel settore dello sport e tenutial rispetto delle disposizioni di cui al pre-sente codice ».

28. A decorrere dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, le risorse del Fondo Sport ePeriferie di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 gennaio2016, n. 9, sono trasferite alla società Sporte salute Spa, la quale subentra nella ge-stione del Fondo e dei rapporti pendenti.

29. Per le attività necessarie all’attua-zione degli interventi finanziati ai sensidell’articolo 1, comma 362, della legge 27dicembre 2017, n. 205, l’Ufficio per lo sportsi avvale della società Sport e salute Spa.

30. Per l’esecuzione dei lavori per lacostruzione, il completamento, l’adegua-mento e la ristrutturazione dei centri di cuiall’articolo 14, comma 1, del testo unico dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, resta fermo quanto previsto dal-l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,n. 132 ».

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Articolo 2.

(Disposizioni sulle procedure di affidamentoin caso di crisi di impresa)

Articolo 2.

(Disposizioni sulle procedure di affidamentoin caso di crisi di impresa)

1. Al codice dei contratti pubblici di cuial decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,l’articolo 110 è sostituito dal seguente:

1. Identico:

« Art. 110. – (Procedure di affidamentoin caso di fallimento dell’esecutore o dirisoluzione del contratto e misure straordi-narie di gestione) – 1. Fatto salvo quantoprevisto ai commi 3 e seguenti, le stazioniappaltanti, in caso di fallimento, di liqui-dazione coatta e concordato preventivo,ovvero di risoluzione del contratto ai sensidell’articolo 108 ovvero di recesso dal con-tratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter,del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giu-diziale di inefficacia del contratto, interpel-lano progressivamente i soggetti che hannopartecipato all’originaria procedura di gara,risultanti dalla relativa graduatoria, al finedi stipulare un nuovo contratto per l’affi-damento dell’esecuzione o del completa-mento dei lavori, servizi o forniture.

« Art. 110. – (Procedure di affidamentoin caso di fallimento dell’esecutore o dirisoluzione del contratto e misure straordi-narie di gestione) – 1. Fatto salvo quantoprevisto ai commi 3 e seguenti, le stazioniappaltanti, in caso di fallimento, di liqui-dazione coatta e concordato preventivo,ovvero di risoluzione del contratto ai sensidell’articolo 108 del presente codice ovverodi recesso dal contratto ai sensi dell’arti-colo 88, comma 4-ter, del decreto legisla-tivo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero incaso di dichiarazione giudiziale di ineffica-cia del contratto, interpellano progressiva-mente i soggetti che hanno partecipato al-l’originaria procedura di gara, risultantidalla relativa graduatoria, al fine di stipu-lare un nuovo contratto per l’affidamentodell’esecuzione o del completamento deilavori, servizi o forniture.

2. L’affidamento avviene alle medesimecondizioni già proposte dall’originario ag-giudicatario in sede in offerta.

2. Identico.

3. Il curatore della procedura di falli-mento, autorizzato all’esercizio provvisoriodell’impresa, può eseguire i contratti giàstipulati dall’impresa fallita con l’autoriz-zazione del giudice delegato.

3. Identico.

4. Alle imprese che hanno depositato ladomanda di cui all’articolo 161, sestocomma, del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, si applica l’articolo 186-bis del pre-detto regio decreto. Per la partecipazionealle procedure di affidamento di contrattipubblici tra il momento del deposito delladomanda di cui al primo periodo ed ilmomento del deposito del decreto previstodall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo1942, n. 267 è sempre necessario l’avvali-mento dei requisiti di un altro soggetto.

4. Alle imprese che hanno depositato ladomanda di cui all’articolo 161, anche aisensi del sesto comma, del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo186-bis del predetto regio decreto. Per lapartecipazione alle procedure di affida-mento di contratti pubblici tra il momentodel deposito della domanda di cui al primoperiodo ed il momento del deposito deldecreto previsto dall’articolo 163 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267 è semprenecessario l’avvalimento dei requisiti di unaltro soggetto.

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5. L’impresa ammessa al concordato pre-ventivo non necessita di avvalimento direquisiti di altro soggetto.

5. Identico.

6. L’ANAC può subordinare la parteci-pazione, l’affidamento di subappalti e lastipulazione dei relativi contratti alla ne-cessità che l’impresa in concordato si av-valga di un altro operatore in possesso deirequisiti di carattere generale, di capacitàfinanziaria, tecnica, economica, nonché dicertificazione, richiesti per l’affidamentodell’appalto, che si impegni nei confrontidell’impresa concorrente e della stazioneappaltante a mettere a disposizione, per ladurata del contratto, le risorse necessarieall’esecuzione dell’appalto e a subentrareall’impresa ausiliata nel caso in cui questanel corso della gara, ovvero dopo la stipu-lazione del contratto, non sia per qualsiasiragione più in grado di dare regolare ese-cuzione all’appalto o alla concessionequando l’impresa non è in possesso deirequisiti aggiuntivi che l’ANAC individuacon apposite linee guida.

6. Identico.

7. Restano ferme le disposizioni previstedall’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno2014, n. 90, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in ma-teria di misure straordinarie di gestione diimprese nell’ambito della prevenzione dellacorruzione. ».

7. Identico. ».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 110del decreto legislativo n. 50 del 2016, comesostituito dal comma 1 del presente arti-colo, si applicano alle procedure in cui ilbando o l’avviso con cui si indice la gara èpubblicato nel periodo temporale com-preso tra la data di entrata in vigore delpresente decreto e la data di entrata invigore del decreto legislativo 12 gennaio2019, n. 14, nonché, per i contratti nonpreceduti dalla pubblicazione di bandi oavvisi, alle procedure in cui gli inviti apresentare le offerte sono stati inviati nelcorso del medesimo periodo temporale.

2. Identico.

3. A decorrere dalla data di entrata invigore del decreto legislativo 12 gennaio2019, n. 14, si applicano le disposizionidell’articolo 372 del predetto decreto.

3. Identico.

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4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,sono apportate le seguenti modificazioni:

4. Identico:

a) all’articolo 104, settimo comma, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Èfatto salvo il disposto dell’articolo 110,comma 3, del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50. »;

a) identica;

b) all’articolo 186-bis: b) identico:

1) al terzo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Le disposizionidel presente comma si applicano anchenell’ipotesi in cui l’impresa è stata am-messa a concordato che non prevede lacontinuità aziendale se il predetto profes-sionista attesta che la continuazione è ne-cessaria per la migliore liquidazione del-l’azienda in esercizio. »;

1) identico;

2) il quarto comma è sostituito dalseguente: « Successivamente al deposito delladomanda di cui all’articolo 161, la parte-cipazione a procedure di affidamento dicontratti pubblici deve essere autorizzatadal tribunale, e, dopo il decreto di aper-tura, dal giudice delegato, acquisito il pa-rere del commissario giudiziale ove giànominato. ».

2) identico;

2-bis) al quinto comma, la letterab) è abrogata.

Articolo 2-bis.

(Norme urgenti in materia di soggetti coin-volti negli appalti pubblici)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 14dicembre 2018, n. 135, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,n. 12, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 2, le parole: « ed ancheassistiti » sono sostituite dalle seguenti: « an-che se assistiti »;

b) al comma 6, le parole: « in misuranon superiore a un quarto del suo im-porto » sono sostituite dalle seguenti: « inmisura massima determinata dal decretoadottato ai sensi del comma 7 ».

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2. All’articolo 2477 del codice civile, ilsecondo e terzo comma sono sostituiti daiseguenti:

« La nomina dell’organo di controllo odel revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancioconsolidato;

b) controlla una società obbligata allarevisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi con-secutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1)totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4milioni di euro; 2) ricavi delle vendite edelle prestazioni: 4 milioni di euro; 3)dipendenti occupati in media durante l’e-sercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di con-trollo o del revisore di cui alla lettera c) delsecondo comma cessa quando, per tre eser-cizi consecutivi, non è superato alcuno deipredetti limiti ».

3. Al quinto comma dell’articolo 2477del codice civile, le parole: « limiti indicatial terzo comma » sono sostituite dalle se-guenti: « limiti indicati al secondo comma ».

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di semplificazionedella disciplina degli interventi strutturali in

zone sismiche)

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di semplificazionedella disciplina degli interventi strutturali in

zone sismiche)

1. Al testo unico delle disposizioni legi-slative e regolamentari in materia ediliziadi cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

0a) all’articolo 59, comma 2, dopo lalettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) prove e controlli su materialida costruzione su strutture e costruzioniesistenti »;

a) all’articolo 65: a) identico:

1) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

1) identico:

« 1. Le opere realizzate con materiali esistemi costruttivi disciplinati dalle norme

« 1. Le opere realizzate con materiali esistemi costruttivi disciplinati dalle norme

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tecniche in vigore, prima del loro inizio,devono essere denunciate dal costruttoreallo sportello unico. »;

tecniche in vigore, prima del loro inizio,devono essere denunciate dal costruttoreallo sportello unico tramite posta elettro-nica certificata (PEC). »;

2) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

2) identico;

« 3. Alla denuncia devono essere alle-gati:

a) il progetto dell’opera firmato dalprogettista, dal quale risultino in modochiaro ed esauriente le calcolazioni ese-guite, l’ubicazione, il tipo, le dimensionidelle strutture, e quanto altro occorre perdefinire l’opera sia nei riguardi dell’esecu-zione sia nei riguardi della conoscenza dellecondizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmatadal progettista e dal direttore dei lavori,dalla quale risultino le caratteristiche, lequalità e le prestazioni dei materiali cheverranno impiegati nella costruzione. »;

3) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

3) identico:

« 4. Lo sportello unico rilascia al co-struttore, all’atto stesso della presenta-zione, l’attestazione dell’avvenuto depo-sito. »;

« 4. Lo sportello unico, tramite PEC,rilascia al costruttore, all’atto stesso dellapresentazione, l’attestazione dell’avvenutodeposito. »;

4) l’alinea del comma 6 è sostituitodal seguente:

4) identico:

« 6. Ultimate le parti della costruzioneche incidono sulla stabilità della stessa,entro il termine di sessanta giorni, il diret-tore dei lavori deposita allo sportello unicouna relazione sull’adempimento degli ob-blighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: »;

« 6. Ultimate le parti della costruzioneche incidono sulla stabilità della stessa,entro il termine di sessanta giorni, il diret-tore dei lavori deposita allo sportello unico,tramite PEC, una relazione sull’adempi-mento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e3, allegando: »;

5) il comma 7 è sostituito dal se-guente:

5) identico:

« 7. All’atto della presentazione dellarelazione di cui al comma 6, lo sportellounico rilascia al direttore dei lavori l’atte-stazione dell’avvenuto deposito su una co-pia della relazione e provvede altresì a

« 7. All’atto della presentazione dellarelazione di cui al comma 6, lo sportellounico, tramite PEC, rilascia al direttore deilavori l’attestazione dell’avvenuto depositosu una copia della relazione e provvede

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trasmettere tale relazione al competenteufficio tecnico regionale. »;

altresì a trasmettere tale relazione al com-petente ufficio tecnico regionale. »;

6) dopo il comma 8, è aggiunto, infine, il seguente:

6) identico.

« 8-bis. Per gli interventi di cui all’arti-colo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) elettera c), n. 1), non si applicano le dispo-sizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. »;

b) all’articolo 67, il comma 8-bis, èsostituito dal seguente:

b) all’articolo 67:

1) al comma 7, le parole: « in trecopie » sono soppresse e dopo le parole:« che invia » sono inserite le seguenti: « tra-mite posta elettronica certificata (PEC) »;

2) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 8-bis. Per gli interventi di cui all’arti-colo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) elettera c), n. 1), il certificato di collaudo èsostituito dalla dichiarazione di regolareesecuzione resa dal direttore dei lavori. »;

« 8-ter. Per gli interventi di cui all’arti-colo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2),e lettera c), numero 1), il certificato dicollaudo è sostituito dalla dichiarazione diregolare esecuzione resa dal direttore deilavori »;

c) all’articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sonosostituiti dai seguenti:

c) identico:

« 3. Il contenuto minimo del progetto èdeterminato dal competente ufficio tecnicodella regione. In ogni caso il progetto deveessere esauriente per planimetria, piante,prospetti e sezioni, relazione tecnica, e da-gli altri elaborati previsti dalle norme tec-niche.

« 3. Il contenuto minimo del progetto èdeterminato dal competente ufficio tecnicodella regione. In ogni caso il progetto deveessere esauriente per planimetria, piante,prospetti e sezioni, relazione tecnica e ac-compagnato dagli altri elaborati previstidalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui alpresente articolo sono accompagnati dauna dichiarazione del progettista che asse-veri il rispetto delle norme tecniche per lecostruzioni e la coerenza tra il progettoesecutivo riguardante le strutture e quelloarchitettonico, nonché il rispetto delle even-tuali prescrizioni sismiche contenute neglistrumenti di pianificazione urbanistica.

4. Identico.

5. Per tutti gli interventi il preavvisoscritto con il contestuale deposito del pro-getto e dell’asseverazione di cui al comma

5. Identico. »;

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4, è valido anche agli effetti della denunciadei lavori di cui all’articolo 65. »;

d) dopo l’articolo 94, è inserito il se-guente:

d) identico:

« Art. 94-bis. – (Disciplina degli inter-venti strutturali in zone sismiche) – 1. Aifini dell’applicazione delle disposizioni dicui a capi I, II e IV della parte seconda delpresente testo unico, sono considerati, nelrispetto di quanto previsto agli articoli 52 e83:

« Art. 94-bis. – (Disciplina degli inter-venti strutturali in zone sismiche) – 1. Aifini dell’applicazione delle disposizioni dicui ai capi I, II e IV della parte seconda delpresente testo unico, sono considerati, nelrispetto di quanto previsto agli articoli 52 e83:

a) interventi “rilevanti” nei riguardidella pubblica incolumità:

a) identico:

1) gli interventi di adeguamento omiglioramento sismico di costruzioni esi-stenti nelle località sismiche ad alta sismi-cità (Zona 1 e Zona 2);

1) gli interventi di adeguamento omiglioramento sismico di costruzioni esi-stenti nelle località sismiche ad alta sismi-cità (zona 1) e a media sismicità (zona 2,limitatamente a valori di peak ground ac-celeration-PGA compresi fra 0,20g e 0,25g);

2) le nuove costruzioni che si disco-stino dalle usuali tipologie o che per la loroparticolare complessità strutturale richie-dano più articolate calcolazioni e verifiche;

2) identico;

3) gli interventi relativi ad edifici diinteresse strategico e alle opere infrastrut-turali la cui funzionalità durante gli eventisismici assume rilievo fondamentale per lefinalità di protezione civile, nonché relativiagli edifici e alle opere infrastrutturali chepossono assumere rilevanza in relazionealle conseguenze di un loro eventuale col-lasso;

3) identico;

b) interventi di “minore rilevanza” neiriguardi della pubblica incolumità:

b) identico:

1) gli interventi di adeguamento omiglioramento sismico di costruzioni esi-stenti nelle località sismiche a media sismi-cità (Zona 3);

1) gli interventi di adeguamento omiglioramento sismico di costruzioni esi-stenti nelle località sismiche a media sismi-cità, (zona 2, limitatamente a valori di PGAcompresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3) »;

2) le riparazioni e gli interventi lo-cali sulle costruzioni esistenti;

2) identico;

3) le nuove costruzioni che non ri-entrano nella fattispecie di cui alla letteraa), n. 2);

3) identico;

3-bis) le nuove costruzioni appar-tenenti alla classe di costruzioni con pre-senza solo occasionale di persone e edificiagricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del

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Ministro delle infrastrutture e dei trasportidel 17 gennaio 2018;

c) interventi “privi di rilevanza” neiriguardi della pubblica incolumità:

c) identica.

1) gli interventi che, per loro carat-teristiche intrinseche e per destinazioned’uso, non costituiscono pericolo per lapubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, ilMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti, d’intesa con la Conferenza Unificatadi cui all’articolo 8 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, definisce le lineeguida per l’individuazione, dal punto divista strutturale, degli interventi di cui almedesimo comma 1, nonché delle variantidi carattere non sostanziale per le qualinon occorre il preavviso di cui all’articolo93. Nelle more dell’emanazione delle lineeguida, le regioni possono comunque dotarsidi specifiche elencazioni o confermare ledisposizioni vigenti. A seguito dell’emana-zione delle linee guida, le regioni adottanospecifiche elencazioni di adeguamento dellestesse.

2. Per i medesimi fini del comma 1, ilMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti, d’intesa con la Conferenza Unificatadi cui all’articolo 8 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, definisce, entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guidaper l’individuazione, dal punto di vista strut-turale, degli interventi di cui al medesimocomma 1, nonché delle varianti di caratterenon sostanziale per le quali non occorre ilpreavviso di cui all’articolo 93. Nelle moredell’emanazione delle linee guida, le regionipossono confermare le disposizioni vigenti.Le elencazioni riconducibili alle categoriedi interventi di minore rilevanza o privi dirilevanza, già adottate dalle regioni, pos-sono rientrare nelle medesime categorie diinterventi di cui al comma 1, lettere b) e c).A seguito dell’emanazione delle linee guida,le regioni adottano specifiche elencazionidi adeguamento alle stesse.

3. Fermo restando l’obbligo del titoloabilitativo all’intervento edilizio, non si pos-sono iniziare lavori relativi ad interventi“rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a),senza preventiva autorizzazione scritta delcompetente ufficio tecnico della regione, inconformità all’articolo 94.

3. Identico.

4. Fermo restando l’obbligo del titoloabilitativo all’intervento edilizio, e in de-roga a quanto previsto all’articolo 94, comma1, le disposizioni di cui al comma 3 non siapplicano per lavori relativi ad interventi di“minore rilevanza” o “privi di rilevanza” dial comma 1, lettera b) o lettera c).

4. Fermo restando l’obbligo del titoloabilitativo all’intervento edilizio, e in de-roga a quanto previsto all’articolo 94, comma1, le disposizioni di cui al comma 3 non siapplicano per lavori relativi ad interventi di“minore rilevanza” o “privi di rilevanza” dicui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggettiad autorizzazione preventiva, le regioni pos-sono istituire controlli anche con modalitàa campione.

5. Identico.

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6. Restano ferme le procedure di cui agliarticoli 65 e 67, comma 1, del presentetesto unico. ».

6. Identico. ».

1-bis. Al fine di dare attuazione all’ar-ticolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, comeintrodotta dal comma 1, lettera 0a), delpresente articolo, il Consiglio superiore deilavori pubblici, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, adottaspecifici provvedimenti.

Articolo 4.

(Commissari straordinari, interventi sostitu-tivi e responsabilità erariali)

Articolo 4.

(Commissari straordinari, interventi sostitu-tivi e responsabilità erariali)

1. Per gli interventi infrastrutturali ri-tenuti prioritari il Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti sentito il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, di-spone la nomina di uno o più Commissaristraordinari.

1. Per gli interventi infrastrutturali ri-tenuti prioritari, individuati con uno o piùdecreti del Presidente del Consiglio deiministri, da adottare entro centottanta giornidalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, su pro-posta del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, sentito il Ministro dell’economiae delle finanze, previo parere delle com-petenti Commissioni parlamentari, il Pre-sidente del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti sentito il Ministro dell’economia edelle finanze, dispone la nomina di uno opiù Commissari straordinari. Con uno opiù decreti successivi, da adottare con lemodalità di cui al primo periodo entro il 31dicembre 2020, il Presidente del Consigliodei ministri può individuare ulteriori in-terventi prioritari per i quali disporre lanomina di Commissari straordinari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, edallo scopo di poter celermente stabilire lecondizioni per l’effettiva realizzazione deilavori, i Commissari straordinari, indivi-duabili anche nell’ambito delle società aprevalente capitale pubblico, cui spetta l’as-sunzione di ogni determinazione ritenutanecessaria per l’avvio ovvero la prosecu-zione dei lavori, anche sospesi, provvedonoall’eventuale rielaborazione e approvazionedei progetti non ancora appaltati, ope-

2. Per le finalità di cui al comma 1, edallo scopo di poter celermente stabilire lecondizioni per l’effettiva realizzazione deilavori, i Commissari straordinari, indivi-duabili anche nell’ambito delle società acontrollo pubblico, cui spetta l’assunzionedi ogni determinazione ritenuta necessariaper l’avvio ovvero la prosecuzione dei la-vori, anche sospesi, provvedono all’even-tuale rielaborazione e approvazione dei pro-getti non ancora appaltati, operando in

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rando in raccordo con i Provveditorati in-terregionali alle opere pubbliche, anche me-diante specifici protocolli operativi per l’ap-plicazione delle migliori pratiche. L’appro-vazione dei progetti da parte dei Commissaristraordinari, d’intesa con i Presidenti delleregioni e delle province autonome territo-rialmente competenti, sostituisce, ad ognieffetto di legge, ogni autorizzazione, parere,visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o laprosecuzione dei lavori, fatta eccezione perquelli relativi alla tutela di beni culturali epaesaggistici, per i quali il termine di con-clusione del procedimento è fissato in mi-sura comunque non superiore a sessantagiorni, decorso il quale, ove l’autorità com-petente non si sia pronunciata, l’autorizza-zione, il parere favorevole, il visto o il nullaosta si intendono rilasciati, nonché perquelli di tutela ambientale per i quali itermini dei relativi procedimenti sono di-mezzati.

raccordo con i Provveditorati interregionalialle opere pubbliche, anche mediante spe-cifici protocolli operativi per l’applicazionedelle migliori pratiche. L’approvazione deiprogetti da parte dei Commissari straordi-nari, d’intesa con i Presidenti delle regioniterritorialmente competenti, sostituisce, adogni effetto di legge, ogni autorizzazione,parere, visto e nulla osta occorrenti perl’avvio o la prosecuzione dei lavori, fattaeccezione per quelli relativi alla tutela am-bientale, per i quali i termini dei relativiprocedimenti sono dimezzati, e per quellirelativi alla tutela di beni culturali e pae-saggistici, per i quali il termine di adozionedell’autorizzazione, parere, visto e nullaosta è fissato nella misura massima disessanta giorni dalla data di ricezione dellarichiesta, decorso il quale, ove l’autoritàcompetente non si sia pronunciata, dettiatti si intendono rilasciati. L’autorità com-petente può altresì chiedere chiarimenti oelementi integrativi di giudizio; in tal casoil termine di cui al precedente periodo èsospeso fino al ricevimento della documen-tazione richiesta e, a partire dall’acquisi-zione della medesima documentazione, perun periodo massimo di trenta giorni, de-corso il quale i chiarimenti o gli elementiintegrativi si intendono comunque acquisiticon esito positivo. Ove sorga l’esigenza diprocedere ad accertamenti di natura tec-nica, l’autorità competente ne dà preven-tiva comunicazione al Commissario straor-dinario e il termine di sessanta giorni dicui al presente comma è sospeso, finoall’acquisizione delle risultanze degli accer-tamenti e, comunque, per un periodo mas-simo di trenta giorni, decorsi i quali siprocede comunque all’iter autorizzativo. Itermini di cui ai periodi precedenti siapplicano altresì per le procedure autoriz-zative per l’impiantistica connessa alla ge-stione aerobica della frazione organica deirifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiutiorganici in generale della regione Lazio edi Roma Capitale, fermi restando i princìpidi cui alla parte prima del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispettodelle disposizioni contenute nella parte se-conda del medesimo decreto legislativon. 152 del 2006.

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3. Per l’esecuzione degli interventi, iCommissari straordinari possono essere abi-litati ad assumere direttamente le funzionidi stazione appaltante e operano in derogaalle disposizioni di legge in materia di con-tratti pubblici, fatto salvo il rispetto delledisposizioni del codice delle leggi antimafiae delle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,nonché dei vincoli inderogabili derivantidall’appartenenza all’Unione europea. Perle occupazioni di urgenza e per le espro-priazioni delle aree occorrenti per l’esecu-zione degli interventi, i Commissari straor-dinari, con proprio decreto, provvedonoalla redazione dello stato di consistenza edel verbale di immissione in possesso deisuoli anche con la sola presenza di duerappresentanti della regione o degli entiterritoriali interessati, prescindendo da ognialtro adempimento.

3. Identico.

4. I Commissari straordinari operano inraccordo con la Struttura di cui all’articolo1, comma 179, della legge 30 dicembre2018, n. 145, anche con riferimento allasicurezza delle dighe e delle infrastruttureidriche, e trasmettono al Comitato intermi-nisteriale per la programmazione econo-mica i progetti approvati, il cronopro-gramma dei lavori e il relativo stato diavanzamento, segnalando semestralmenteeventuali anomalie e significativi scosta-menti rispetto ai termini fissati nel crono-programma di realizzazione delle opere,anche ai fini della valutazione di definan-ziamento degli interventi.

4. I Commissari straordinari operano inraccordo con la Struttura di cui all’articolo1, comma 179, della legge 30 dicembre2018, n. 145, anche con riferimento allasicurezza delle dighe e delle infrastruttureidriche, e trasmettono al Comitato intermi-nisteriale per la programmazione econo-mica i progetti approvati, il cronopro-gramma dei lavori e il relativo stato diavanzamento, segnalando semestralmenteeventuali anomalie e significativi scosta-menti rispetto ai termini fissati nel crono-programma di realizzazione delle opere,anche ai fini della valutazione di definan-ziamento degli interventi. Le modalità e lederoghe di cui al presente comma, nonchéquelle di cui al comma 2, ad eccezione diquanto ivi previsto per i procedimenti re-lativi alla tutela di beni culturali e paesag-gistici, e di cui al comma 3, si applicanoanche agli interventi dei Commissari stra-ordinari per il dissesto idrogeologico inattuazione del Piano nazionale per la mi-tigazione del rischio idrogeologico, il ripri-stino e la tutela della risorsa ambientale, dicui al decreto del Presidente del Consigliodei ministri 20 febbraio 2019, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile2019, e ai Commissari per l’attuazionedegli interventi idrici di cui all’articolo 1,

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comma 153, della legge 30 dicembre 2018,n. 145.

5. Con uno o più decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro delle infrastrutture e dei trasportidi concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sono stabiliti i termini, lemodalità, le tempistiche, l’eventuale sup-porto tecnico, le attività connesse alla re-alizzazione dell’opera, il compenso per iCommissari straordinari, i cui oneri sonoposti a carico dei quadri economici degliinterventi da realizzare o completare. Icompensi dei Commissari sono stabiliti inmisura non superiore a quella indicataall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98, convertito con modi-ficazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.I commissari possono avvalersi di strutturedell’amministrazione centrale o territorialeinteressata nonché di società controllatedallo Stato o dalle Regioni.

5. Con uno o più decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro delle infrastrutture e dei trasportidi concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sono stabiliti i termini, lemodalità, le tempistiche, l’eventuale sup-porto tecnico, le attività connesse alla re-alizzazione dell’opera, il compenso per iCommissari straordinari, i cui oneri sonoposti a carico dei quadri economici degliinterventi da realizzare o completare. Icompensi dei Commissari sono stabiliti inmisura non superiore a quella indicataall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98, convertito con modi-ficazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.I commissari possono avvalersi, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica, distrutture dell’amministrazione centrale oterritoriale interessata nonché di societàcontrollate dallo Stato o dalle Regioni.

6. Al fine di fronteggiare la situazione digrave degrado in cui versa la rete viariadella Regione Siciliana, ancor più acuitasiin conseguenza dei recenti eventi meteoro-logici che hanno interessato vaste aree delterritorio, ed allo scopo di programmareimmediati interventi di riqualificazione, mi-glioramento e rifunzionalizzazione dellastessa rete viaria al fine di conseguire ido-nei standard di sicurezza stradale e ade-guata mobilità, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro delle infrastrutture e dei trasportisentito il Ministro dell’economia e dellefinanze, d’intesa con il Presidente dellaGiunta regionale Siciliana, da adottarsi en-tro trenta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, è nominato apposito Com-missario straordinario incaricato di sovrain-tendere alla programmazione, progetta-zione, affidamento ed esecuzione degli in-terventi sulla rete viaria della RegioneSiciliana. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze sono stabiliti i termini, lemodalità, le tempistiche, l’eventuale sup-

6. Al fine di fronteggiare la situazione digrave degrado in cui versa la rete viariadella Regione Siciliana, ancor più acuitasiin conseguenza dei recenti eventi meteoro-logici che hanno interessato vaste aree delterritorio, ed allo scopo di programmareimmediati interventi di riqualificazione, mi-glioramento e rifunzionalizzazione dellastessa rete viaria al fine di conseguire ido-nei standard di sicurezza stradale e ade-guata mobilità, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro delle infrastrutture e dei trasportisentito il Ministro dell’economia e dellefinanze, d’intesa con il Presidente dellaGiunta regionale Siciliana, da adottarsi en-tro trenta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, è nominato apposito Com-missario straordinario incaricato di sovrain-tendere alla programmazione, progetta-zione, affidamento ed esecuzione degli in-terventi sulla rete viaria della RegioneSiciliana. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze sono stabiliti i termini, lemodalità, le tempistiche, l’eventuale sup-

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porto tecnico, le attività connesse alla re-alizzazione dell’opera, il compenso del Com-missario, i cui oneri sono posti a carico delquadro economico degli interventi da rea-lizzare o completare. Il compenso del Com-missario è stabilito in misura non supe-riore a quella indicata all’articolo 15, comma3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito con modificazioni dalla legge 15luglio 2011, n. 111. Il commissario puòavvalersi di strutture dell’amministrazioneinteressata nonché di società controllatedalla medesima.

porto tecnico, le attività connesse alla re-alizzazione dell’opera, il compenso del Com-missario, i cui oneri sono posti a carico delquadro economico degli interventi da rea-lizzare o completare. Il compenso del Com-missario è stabilito in misura non supe-riore a quella indicata all’articolo 15, comma3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito con modificazioni dalla legge 15luglio 2011, n. 111. Il commissario puòavvalersi, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, di strutture dell’am-ministrazione interessata nonché di societàcontrollate dalla medesima.

6-bis. Per la prosecuzione dei lavori direalizzazione del modulo sperimentale elet-tromeccanico per la tutela e la salvaguar-dia della Laguna di Venezia, noto comesistema MOSE, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro delle infrastrutture e dei tra-sporti, d’intesa con la regione Veneto, sen-titi i Ministri dell’economia e delle finanze,dell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, per i beni e le attività culturali edelle politiche agricole alimentari, forestalie del turismo, la città metropolitana diVenezia e il comune di Venezia, da adot-tare entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, è nominato un Com-missario straordinario incaricato di sovrain-tendere alle fasi di prosecuzione dei lavorivolti al completamento dell’opera. A talfine il Commissario può assumere le fun-zioni di stazione appaltante e opera inraccordo con la struttura del Provvedito-rato interregionale alle opere pubblicheper il Veneto, il Trentino-Alto Adige e ilFriuli Venezia Giulia. Per la celere esecu-zione delle attività assegnate al Commis-sario straordinario, con il medesimo de-creto sono altresì stabiliti i termini, lemodalità, le tempistiche, l’eventuale sup-porto tecnico, il compenso del Commissa-rio, il cui onere è posto a carico del quadroeconomico dell’opera. Il compenso del Com-missario è fissato in misura non superiorea quella indicata all’articolo 15, comma 3,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111. Il Commissario può

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avvalersi di strutture delle amministrazionicentrali o territoriali interessate nonché disocietà controllate dallo Stato o dalle re-gioni, nel limite delle risorse disponibili esenza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. Il Commissario, entro tre mesidalla data di entrata in vigore del decretodi cui al presente comma, presenta alMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti un quadro ricognitivo dello stato delsistema MOSE e dei fabbisogni finanziariper la più celere conclusione dei lavorinonché per la gestione e manutenzionedell’opera secondo la modalità individuatacome più efficace.

6-ter. Al fine della più celere realizza-zione degli interventi per la salvaguardiadella Laguna di Venezia, le risorse asse-gnate dall’articolo 1, comma 852, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25milioni di euro per l’anno 2018 e a 40milioni di euro per ciascuno degli anni dal2019 al 2024, e destinate ai comuni dellaLaguna di Venezia, ripartite dal Comitatodi cui all’articolo 4 della legge 29 novembre1984, n. 798, sono ripartite, per le annua-lità 2018 e 2019, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri su proposta delMinistro delle infrastrutture e dei tra-sporti, sentiti gli enti attuatori.

6-quater. Al fine di assicurare la pienafruibilità degli spazi costruiti sull’infrastrut-tura del Ponte di Parma denominato « NuovoPonte Nord », la regione Emilia-Romagna,la provincia di Parma e il comune diParma, verificata la presenza sul corsod’acqua principale su cui insiste la mede-sima infrastruttura di casse di espansioneo di altre opere idrauliche a monte delmanufatto idonee a garantire un franco disicurezza adeguato rispetto al livello dellepiene, possono adottare i necessari prov-vedimenti finalizzati a consentirne l’uti-lizzo permanente attraverso l’insediamentodi attività di interesse collettivo sia a scalaurbana che extraurbana, anche in derogaalla pianificazione vigente, nel rispetto dellapianificazione di bacino e delle relativenorme di attuazione. Tale utilizzo costitui-sce fattispecie unica e straordinaria. I costiper l’utilizzo di cui al presente commagravano sull’ente incaricato della gestione e

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non comportano nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

7. Alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decretosono da intendersi conclusi i programmiinfrastrutturali « 6000 Campanili » e « NuoviProgetti di Intervento », di cui al decretolegge 21 giugno 2013 n. 69 convertito conmodificazioni dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, alla legge 27 dicembre 2013 e aldecreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 con-vertito con modificazioni in legge 11 no-vembre 2014, n. 164. Con decreto del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottarsi entro 30 giornidalla data di entrata in vigore del presenteprovvedimento, si provvede alla ricogni-zione delle somme iscritte nel bilancio delloStato, anche in conto residui, e non piùdovute relative ai predetti programmi, conesclusione delle somme perenti. Le sommeaccertate a seguito della predetta ricogni-zione sono mantenute nel conto del bilan-cio per essere versate all’entrata del bilan-cio dello Stato nell’anno 2019, qualoraiscritte in bilancio nel conto dei residuipassivi, e riassegnate ad apposito capitolodi spesa da istituire nello stato di previ-sione del Ministero delle infrastrutture edei trasporti per il finanziamento di unnuovo Programma di Interventi infrastrut-turali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abi-tanti. Con il decreto di cui al precedenteperiodo sono individuate le modalità e itermini di accesso al finanziamento delprogramma di interventi infrastrutturali perPiccoli Comuni fino a 3.500 abitanti perlavori di immediata cantierabilità per lamanutenzione di strade, illuminazione pub-blica, strutture pubbliche comunali.

7. Alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decretosono da intendersi conclusi i programmiinfrastrutturali « 6000 Campanili » e « NuoviProgetti di Intervento », di cui al decretolegge 21 giugno 2013 n. 69 convertito conmodificazioni dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133convertito con modificazioni in legge 11novembre 2014, n. 164. Con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottarsi entro 30 giornidalla data di entrata in vigore del presenteprovvedimento, si provvede alla ricogni-zione delle somme iscritte nel bilancio delloStato, anche in conto residui, e non piùdovute relative ai predetti programmi, conesclusione delle somme perenti. Le sommeaccertate a seguito della predetta ricogni-zione sono mantenute nel conto del bilan-cio per essere versate all’entrata del bilan-cio dello Stato nell’anno 2019, qualoraiscritte in bilancio nel conto dei residuipassivi, e riassegnate ad apposito capitolodi spesa da istituire nello stato di previ-sione del Ministero delle infrastrutture edei trasporti per il finanziamento di unnuovo Programma di Interventi infrastrut-turali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abi-tanti. Con il decreto di cui al precedenteperiodo sono individuate le modalità e itermini di accesso al finanziamento delprogramma di interventi infrastrutturali perPiccoli Comuni fino a 3.500 abitanti perlavori di immediata cantierabilità per lamanutenzione di strade, illuminazione pub-blica, strutture pubbliche comunali e perl’abbattimento delle barriere architettoni-che.

7-bis. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e con il Ministro dello sviluppoeconomico, da emanare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sono in-dividuati gli interventi per realizzare laPiattaforma unica nazionale (PUN) di cui

Atti Parlamentari — 102 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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all’articolo 8, comma 5, del decreto legi-slativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gliinvestimenti del Piano nazionale infrastrut-turale per la ricarica dei veicoli alimentatiad energia elettrica, di cui all’articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto« PNire 3 », a favore di progetti di realiz-zazione di reti di infrastrutture di ricaricadedicate ai veicoli alimentati ad energiaelettrica, immediatamente realizzabili, va-lutati e selezionati dal Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti.

7-ter. All’onere derivante dal comma7-bis, nel limite complessivo di euro 10milioni per l’anno 2019, si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondodi cui all’articolo 1, comma 1091, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205.

8. Al fine di garantire la realizzazione eil completamento delle opere di cui all’ar-ticolo 86 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico e con il Ministro del-l’economia e delle finanze, provvede, conapposito decreto, anche sulla base dellaricognizione delle pendenze di cui all’arti-colo 49, comma 2, del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, aindividuare:

8. Identico.

a) le amministrazioni competenti chesubentrano nei rapporti attivi e passivi dellacessata gestione commissariale, rispetto al-l’avvio ovvero al completamento degli in-terventi di cui all’articolo 86 della legge 27dicembre 2002, n. 289, con relativa indica-zione delle modalità e delle tempisticheoccorrenti per l’avvio o il completamentodegli interventi stessi;

b) le amministrazioni competenti cuitrasferire gli interventi completati da partedella gestione commissariale;

c) i centri di costo delle amministra-zioni competenti cui trasferire le risorsepresenti sulla contabilità speciale n. 3250,intestata al Commissario ad acta, prove-nienti dalla contabilità speciale n. 1728, di

Atti Parlamentari — 103 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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cui all’articolo 86, comma 3, della legge 27dicembre 2002, n. 289.

9. Nell’ambito degli interventi di cui alcomma 8, la Regione Campania provvede alcompletamento delle attività relative al « Col-legamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni)– A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli).Tratta campana Strada a scorrimento ve-loce Lioni-Grottaminarda » subentrando neirapporti attivi e passivi in essere. La Re-gione Campania è autorizzata alla liquida-zione delle somme spettanti alle impreseesecutrici utilizzando risorse finanziarienella propria disponibilità, comunque de-stinate al completamento del citato colle-gamento e provvede alle occorrenti attivitàdi esproprio funzionali alla realizzazionedell’intervento. La Regione Campania puòaffidare eventuali contenziosi all’Avvoca-tura dello Stato, previa stipula di appositaconvenzione, ai sensi dell’articolo 107,comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 luglio 1977, n. 616.

9. Nell’ambito degli interventi di cui alcomma 8, la Regione Campania provvede alcompletamento delle attività relative al « Col-legamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni)– A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli).Tratta campana Strada a scorrimento ve-loce Lioni-Grottaminarda » subentrando neirapporti attivi e passivi in essere. La Re-gione Campania è autorizzata alla liquida-zione delle somme spettanti alle impreseesecutrici utilizzando risorse finanziarienella propria disponibilità, comunque de-stinate al completamento del citato colle-gamento e provvede alle occorrenti attivitàdi esproprio funzionali alla realizzazionedell’intervento. La Regione Campania puòaffidare eventuali contenziosi all’Avvoca-tura dello Stato, previa stipula di appositaconvenzione, ai sensi dell’articolo 107, terzocomma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro dello sviluppo economico, daemanarsi entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, si provvede alla co-stituzione di apposito Comitato di vigilanzaper l’attuazione degli interventi di comple-tamento della strada a scorrimento veloce« Lioni-Grottaminarda », anche ai fini del-l’individuazione dei lotti funzionali alla re-alizzazione dell’opera. La costituzione e ilfunzionamento del Comitato, composto dacinque componenti di qualificata professio-nalità ed esperienza cui non spettano com-pensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa oaltri emolumenti comunque denominati, noncomporta nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

10. Identico.

11. Ai fini degli effetti finanziari delledisposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorseesistenti sulla contabilità speciale 3250, in-testata al commissario ad acta, provenientidalla contabilità speciale n. 1728, di cuiall’articolo 86, comma 3 della legge 27dicembre 2002, n. 289, sono riassegnate,ove necessario, mediante versamento all’en-

11. Identico.

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trata del bilancio dello Stato, alle Ammi-nistrazioni titolari degli interventi.

12. Per l’esecuzione degli interventi dicui ai commi 8 e 9, si applicano le dispo-sizioni di cui all’articolo 74, comma 2, deltesto unico delle leggi per gli interventi neiterritori della Campania, Basilicata, Pugliae Calabria colpiti dagli eventi sismici delnovembre 1980, del febbraio 1981 e delmarzo 1982, di cui al decreto legislativo 30marzo 1990, n. 76.

12. Identico.

12-bis. All’articolo 1 della legge 30 di-cembre 2018, n. 145, dopo il comma 148 èinserito il seguente:

« 148-bis. Le disposizioni dei commi da140 a 148 si applicano anche ai contributida attribuire per l’anno 2020 ai sensi del-l’articolo 1, comma 853, della legge 27dicembre 2017, n. 205. Per tali contributisono conseguentemente disapplicate le di-sposizioni di cui ai commi da 854 a 861dell’articolo 1 della citata legge n. 205 del2017 ».

12-ter. All’articolo 1, comma 1, dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il se-condo periodo è inserito il seguente: « Lagravità della colpa e ogni conseguente re-sponsabilità sono in ogni caso escluse perogni profilo se il fatto dannoso trae origineda decreti che determinano la cessazioneanticipata, per qualsiasi ragione, di rap-porti di concessione autostradale, allorchédetti decreti siano stati vistati e registratidalla Corte dei conti in sede di controllopreventivo di legittimità svolto su richiestadell’amministrazione procedente ».

12-quater. All’articolo 16 della legge 27febbraio 1967, n. 48, dopo il secondo commaè inserito il seguente:

« In caso di assenza o impedimentotemporaneo del Presidente del Consigliodei ministri, il Comitato è presieduto dalMinistro dell’economia e delle finanze inqualità di vicepresidente del Comitato stesso.In caso di assenza o di impedimento tem-poraneo anche di quest’ultimo, le relativefunzioni sono svolte dal Ministro presentepiù anziano per età ».

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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12-quinquies. All’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 6, le parole: « 31 dicem-bre 2019 » sono sostituite dalle seguenti:« 31 gennaio 2021 »;

b) al comma 9, le parole: « con laconsegna delle opere previste nel piano dicui al comma 4 » sono sostituite dalleseguenti: « il 31 dicembre 2021 ».

12-sexies. Al primo periodo del comma13 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre1997, n. 449, dopo le parole: « nodo sta-zione di Verona » sono aggiunte, in fine, leseguenti: « nonché delle iniziative relativeall’interporto di Trento, all’interporto fer-roviario di Isola della Scala (Verona) ed alporto fluviale di Valdaro (Mantova) ».

12-septies. Al fine di consentire il celereriavvio dei lavori del Nodo ferroviario diGenova e assicurare il collegamento del-l’ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovie il Porto storico di Genova, i progetti« Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole », « Linea AV/AC Milano-Genova:Terzo Valico dei Giovi » e « PotenziamentoGenova-Campasso » sono unificati in unProgetto unico, il cui limite di spesa èdefinito in 6.853,23 milioni di euro ed èinteramente finanziato nell’ambito delle ri-sorse del contratto di programma RFI. Talefinalizzazione è recepita nell’aggiorna-mento del contratto di programma – parteinvestimenti tra il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti e la RFI Spa pergli anni 2018-2019, che deve recare il qua-dro economico unitario del Progetto unicoe il cronoprogramma degli interventi. Lerisorse che si rendono disponibili sui sin-goli interventi del Progetto unico possonoessere destinate agli altri interventi nel-l’ambito dello stesso Progetto unico. Leopere civili degli interventi « Potenzia-mento infrastrutturale Voltri-Brignole » e« Potenziamento Genova-Campasso » e larelativa impiantistica costituiscono lavorisupplementari all’intervento « Linea AV/ACMilano-Genova: Terzo Valico dei Giovi » ai

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sensi dell’articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 26 febbraio 2014. È autorizzatol’avvio della realizzazione del sesto lottocostruttivo della « Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi », medianteutilizzo delle risorse già assegnate alla RFIper il finanziamento del contratto di pro-gramma – parte investimenti RFI, nel li-mite di 833 milioni di euro anche nell’am-bito del riparto del Fondo per gli investi-menti e lo sviluppo infrastrutturale delPaese, di cui all’articolo 1, comma 1072,della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

12-octies. Entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, il Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasportisentito il Ministro dell’economia e dellefinanze, d’intesa con il Presidente dellaGiunta regionale della Liguria, nomina,con proprio decreto e senza oneri per lafinanza pubblica, il Commissario straordi-nario per il completamento dei lavori delNodo ferroviario di Genova e del collega-mento dell’ultimo miglio tra il Terzo Valicodei Giovi e il Porto storico di Genova, inderoga alla procedura vigente.

Articolo 4-bis.

(Norme in materia di messa in sicurezzadi edifici e territorio)

1. Al fine di permettere il completa-mento della realizzazione degli interventidi messa in sicurezza di edifici e territorioda parte dei comuni, in relazione ai con-tributi per investimenti concessi nel 2018ai comuni, all’articolo 1 della legge 27dicembre 2017, n. 205, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 859 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , ad esclusione deicasi nei quali il mancato rispetto dei ter-mini sia stato determinato dall’instaura-zione di un contenzioso in ordine allaprocedura posta in essere dal comune aisensi dei commi 853 e seguenti »;

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b) dopo il comma 859 è inserito ilseguente:

« 859-bis. Per i contributi assegnati perl’anno 2018, il recupero di cui al comma859 non si applica agli enti beneficiari delmedesimo contributo che hanno posto inessere, entro i termini di cui al comma 857,le attività preliminari all’affidamento deilavori rilevabili attraverso il sistema dimonitoraggio di cui al comma 860, a con-dizione che l’affidamento avvenga entro il31 dicembre 2019 ».

Articolo 4-ter.

(Commissario straordinario per la sicu-rezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. Entro quindici giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, il Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti sentito ilPresidente della regione Abruzzo, con pro-prio decreto, nomina, fino al 31 dicembre2021, un Commissario straordinario delGoverno, scelto tra persone, anche estra-nee alla pubblica amministrazione, di com-provata esperienza gestionale e ammini-strativa, che non siano in una situazione diconflitto di interessi, con il compito disovraintendere alla progettazione, all’affi-damento e all’esecuzione degli interventiindifferibili ed urgenti volti a fronteggiarela situazione di grave rischio idrogeologicoe conseguire adeguati standard di qualitàdelle acque e di sicurezza idraulica delsistema idrico del Gran Sasso.

2. Al Commissario straordinario è at-tribuito un compenso, determinato con de-creto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, in misura nonsuperiore a quella indicata all’articolo 15,comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri acarico delle risorse di cui al comma 12.

3. Per l’esercizio dei compiti assegnati,il Commissario straordinario si avvale diuna struttura di supporto posta alle sue

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dirette dipendenze, costituita con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri ecomposta da un contingente massimo diundici unità di personale, di cui una unitàdi livello dirigenziale non generale e dieciunità di personale non dirigenziale, sceltotra il personale delle amministrazioni pub-bliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,con esclusione del personale docente, edu-cativo ed amministrativo-tecnico-ausiliariodelle istituzioni scolastiche. Al personaledella struttura è riconosciuto il tratta-mento economico accessorio corrisposto alpersonale dirigenziale e non dirigenzialedella Presidenza del Consiglio dei ministrinel caso in cui il trattamento economicoaccessorio di provenienza risulti comples-sivamente inferiore. Al personale non di-rigenziale spetta comunque l’indennità diamministrazione della Presidenza del Con-siglio dei ministri. Nell’ambito del menzio-nato contingente di personale non dirigen-ziale possono essere nominati fino a cinqueesperti o consulenti, scelti anche tra sog-getti estranei alla pubblica amministra-zione, in possesso di comprovata espe-rienza, anche in deroga a quanto previstodall’articolo 7 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, il cui compenso èdefinito con provvedimento del Commissa-rio e comunque non è superiore ad euro48.000 annui.

4. Il personale pubblico della strutturacommissariale è collocato, ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 14, della legge 15 maggio1997, n. 127, in posizione di comando,fuori ruolo o altro analogo istituto previstodai rispettivi ordinamenti. All’atto del col-locamento in fuori ruolo è reso indisponi-bile, per tutta la durata del collocamentoin fuori ruolo, un numero di posti nelladotazione organica dell’amministrazione diprovenienza equivalente dal punto di vistafinanziario. Il trattamento economico fon-damentale ed accessorio del predetto per-sonale è anticipato dalle amministrazionidi provenienza e corrisposto secondo leseguenti modalità:

a) le amministrazioni statali di pro-venienza, ivi comprese le agenzie fiscali, le

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amministrazioni statali ad ordinamento au-tonomo e le università, provvedono, cononeri a proprio carico esclusivo, al paga-mento del trattamento economico fonda-mentale, nonché dell’indennità di ammini-strazione. Qualora l’indennità di ammini-strazione risulti inferiore a quella previstaper il personale della Presidenza del Con-siglio dei ministri, il Commissario straor-dinario provvede al rimborso delle solesomme eccedenti l’importo dovuto, a taletitolo, dall’amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubblichediverse da quelle di cui alla lettera a) iltrattamento economico fondamentale e l’in-dennità di amministrazione sono a caricoesclusivo del Commissario straordinario;

c) ogni altro emolumento accessorio ècorrisposto con oneri a carico esclusivo delCommissario straordinario il quale prov-vede direttamente ovvero mediante appo-sita convenzione con le amministrazionipubbliche di provenienza ovvero con altraamministrazione dello Stato o ente locale.

5. Il Commissario straordinario può no-minare, con proprio provvedimento, fino adue sub-commissari, il cui compenso èdeterminato in misura non superiore aquella indicata all’articolo 15, comma 3,del citato decreto-legge n. 98 del 2011.L’incarico di sub-commissario ha duratamassima non superiore a quella del Com-missario e nei limiti delle risorse indivi-duate al comma 12.

6. La struttura commissariale cessa allascadenza dell’incarico del Commissario.

7. Per l’esercizio dei compiti assegnati,il Commissario straordinario può avvalersi,sulla base di appositi protocolli d’intesa, dipersonale dell’ANAS Spa nei limiti dellerisorse individuate al comma 12.

8. È costituita una Cabina di coordina-mento, presieduta dal Presidente della re-gione Abruzzo, con compiti di comunica-zione ed informazione nei confronti dellepopolazioni interessate, nonché di coordi-namento tra i diversi livelli di governocoinvolti e di verifica circa lo stato diavanzamento degli interventi di messa insicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

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La Cabina di coordinamento è compostadai presidenti delle amministrazioni pro-vinciali di L’Aquila e Teramo, dai sindacidei comuni di L’Aquila e Teramo, da duerappresentanti dell’Associazione nazionaledei comuni italiani (ANCI), uno per laprovincia di L’Aquila e uno per la provinciadi Teramo, dal presidente del Parco nazio-nale del Gran Sasso e dei Monti della Laga,da un rappresentante del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, uno del Mi-nistero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare e uno del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, nonché da un rappresentante, ri-spettivamente, per l’Azienda sanitaria lo-cale di Teramo e per quella di L’Aquila. Ilpresidente della Cabina di coordinamentorelaziona periodicamente al Presidente delConsiglio dei ministri. Per la partecipa-zione alla Cabina di coordinamento nonspettano gettoni di presenza, indennità oemolumenti comunque denominati. Glieventuali rimborsi di spese sono posti acarico delle amministrazioni di apparte-nenza.

9. Per la realizzazione dei lavori dicompleta messa in sicurezza dell’acquiferodel Gran Sasso, il Commissario straordi-nario può assumere direttamente le fun-zioni di stazione appaltante e opera inderoga alle disposizioni di legge in materiadi contratti pubblici, fatto salvo il rispettodei vincoli inderogabili derivanti dall’ap-partenenza all’Unione europea. Con de-creto del Ministro dell’interno, da adottareentro quindici giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono individuate specialimisure amministrative di semplificazioneper il rilascio della documentazione anti-mafia, anche in deroga alle relative norme.

10. Per la specificità del sistema dicaptazione delle acque drenate a tergodelle gallerie autostradali del Traforo au-tostradale del Gran Sasso e all’interno deilaboratori dell’Istituto nazionale di fisicanucleare (INFN), al fine di garantire latutela dell’acquifero del Gran Sasso e l’usopotabile della risorsa idrica captata dallostesso, contemperando la coesistenza e laregolare conduzione delle gallerie autostra-

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dali e dei laboratori stessi, non si applica,relativamente alle captazioni idropotabilidelle gallerie stesse, lato Teramo e L’Aquila,l’articolo 94, comma 3, del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006, n. 152, relativamentealla previsione secondo cui la zona ditutela assoluta deve essere adibita esclusi-vamente a opere di captazione o presa e adinfrastrutture di servizio. La protezione deipunti di captazione deve essere garantitadall’esecuzione degli interventi di messa insicurezza determinati dall’attività del Com-missario straordinario cui compete altresìla messa in sicurezza delle infrastrutturequali le gallerie autostradali e i laboratori.Nelle zone di rispetto delle captazioni idro-potabili delle gallerie autostradali, indivi-duate ai sensi dell’articolo 94, comma 4,del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,sono consentiti gli interventi di raccolta,trasporto e recupero di rifiuti prodotti aseguito degli interventi di messa in sicu-rezza come determinati dall’attività del Com-missario straordinario. La messa in sicu-rezza delle attività preesistenti, quali legallerie autostradali e i laboratori, è ga-rantita dagli interventi determinati dal Com-missario straordinario.

11. Per la realizzazione degli interventiurgenti di cui al presente articolo è auto-rizzata l’apertura di apposita contabilitàspeciale intestata al Commissario straordi-nario, sulla quale confluiscono le risorsepubbliche all’uopo destinate o risorse dialtra natura.

12. Agli oneri derivanti dalla costitu-zione e dal funzionamento della strutturadi supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7provvede il Commissario straordinario nellimite delle risorse disponibili nella conta-bilità speciale. A tal fine è autorizzata laspesa di complessivi euro 700.000 per l’anno2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno deglianni 2020 e 2021.

13. Per la definizione dei progetti e perla realizzazione degli interventi strutturalidi completa messa in sicurezza dell’acqui-fero del Gran Sasso e del sistema di cap-tazione delle acque potabili, i cui onerisono stati stimati dai rispettivi quadri eco-nomici, è autorizzata la spesa di euro 20

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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milioni per l’anno 2019, 50 milioni perl’anno 2020 e 50 milioni per l’anno 2021.

14. Agli atti del Commissario straordi-nario si applicano, ove compatibili, le di-sposizioni di cui all’articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229.

15. All’onere derivante dal presente ar-ticolo, pari a 20,7 milioni di euro perl’anno 2019, a 51,4 milioni di euro perl’anno 2020 e a 51,4 milioni di euro perl’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 0,7 milioni di euro perl’anno 2019 e a 1,4 milioni di euro perl’anno 2020, mediante corrispondente uti-lizzo del fondo di cui al comma 5 dell’ar-ticolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,n. 196, iscritto nello stato di previsione delMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti;

b) quanto a 1,4 milioni di euro perl’anno 2021, mediante corrispondente ri-duzione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2019-2021, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2019,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al Ministero dell’i-struzione, dell’università e della ricerca;

c) quanto a 20 milioni di euro perl’anno 2019, 50 milioni di euro per l’anno2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021,mediante corrispondente utilizzo dell’auto-rizzazione di spesa recata dall’articolo 1,comma 95, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, da imputare sulla quota parte delfondo attribuita al Ministero delle infra-strutture e dei trasporti per euro 18 mi-lioni per l’anno 2019, 45 milioni per l’anno2020 e 43 milioni per l’anno 2021 e sullaquota parte del fondo attribuita al Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca per euro 2 milioni per l’anno 2019,5 milioni per l’anno 2020 e 7 milioni perl’anno 2021.

Atti Parlamentari — 113 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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Articolo 4-quater.

(Sperimentazione e semplificazioni in ma-teria contabile)

1. In relazione all’entrata in vigore delnuovo concetto di impegno di cui all’arti-colo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,al fine di garantire la sussistenza delledisponibilità di competenza e cassa occor-renti per l’assunzione degli impegni anchepluriennali e la necessità di assicurare latempestività dei pagamenti in un quadroordinamentale che assicuri la disponibilitàin bilancio delle risorse finanziarie in unarco temporale adeguato alla tempistica direalizzazione delle spese di investimentosulla base dello stato avanzamento lavori,in via sperimentale per gli anni 2019, 2020e 2021:

a) le somme da iscrivere negli stati diprevisione della spesa in relazione a varia-zioni di bilancio connesse alla riassegna-zione di entrate finalizzate per legge aspecifici interventi o attività sono assegnateai pertinenti capitoli in ciascuno degli annidel bilancio pluriennale in relazione alcronoprogramma degli impegni e dei pa-gamenti da presentare contestualmente allarichiesta di variazione;

b) per le spese in conto capitale itermini di cui al comma 3 dell’articolo34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,sono prolungati di un ulteriore esercizio equelli di cui al comma 4, primo periodo,del medesimo articolo 34-bis sono prolun-gati di ulteriori tre esercizi;

c) le disposizioni di cui all’articolo 30,comma 2, lettera b), della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, si applicano anche alleautorizzazioni di spesa in conto capitale acarattere permanente e a quelle annuali.

2. Al fine di semplificare e accelerare leprocedure di assegnazione di fondi nelcorso della gestione, dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto le variazioni di bilancio dicui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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dicembre 2009, n. 196, sono disposte condecreti del Ragioniere generale dello Stato.

Articolo 4-quinquies.

(Misure per l’accelerazione degli interventidi edilizia sanitaria)

1. Al fine di assicurare la tempestivarealizzazione dei soli interventi del pro-gramma di investimenti del patrimoniostrutturale e tecnologico del Servizio sani-tario nazionale, di cui all’articolo 20 dellalegge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negliaccordi di programma sottoscritti dalle re-gioni e dalle province autonome di Trentoe di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e dell’articolo 2 della legge 23 dicembre1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari eper i quali non risulti presentata la relativarichiesta di ammissione al finanziamentoentro ventiquattro mesi dalla sottoscri-zione dell’accordo stesso, il Ministro dellasalute, con proprio decreto ricognitivo, pre-via valutazione del relativo stato di attua-zione in contraddittorio con la regione o laprovincia autonoma interessata, assegna aquest’ultima un termine congruo, anche inderoga a quello previsto dall’articolo 1,comma 310, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, per provvedere all’ammissione afinanziamento.

2. Decorso inutilmente il termine asse-gnato ai sensi del comma 1, il Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro della salute, sentiti la regione o laprovincia autonoma interessata, il Ministroper gli affari regionali e le autonomie e ilMinistro dell’economia e delle finanze, di-spone la nomina di un Commissario stra-ordinario per la realizzazione dell’inter-vento, individuato nell’ambito dei ruoli di-rigenziali delle amministrazioni dello Stato,anche della carriera prefettizia, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica.Gli oneri per il compenso o eventuali altrioneri di supporto tecnico al Commissariostraordinario sono posti a carico dei qua-dri economici degli interventi da realizzareo completare. Il compenso del Commissa-rio è stabilito in misura non superiore a

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quella indicata all’articolo 15, comma 3,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-vertito con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111.

3. Il finanziamento, erogato dal Mini-stero dell’economia e delle finanze per statidi avanzamento lavori, affluisce su appo-sito conto corrente di tesoreria intestatoalla regione interessata e dedicato all’edi-lizia sanitaria sul quale il Commissariostraordinario opera in qualità di Commis-sario ad acta.

4. Al fine di accelerare l’esecuzionedegli interventi di cui al presente articolo,il Commissario straordinario può avvalersi,previa convenzione, di Invitalia Spa qualecentrale di committenza, nei limiti dellerisorse previste nei quadri economici degliinterventi da realizzare o completare ecomunque senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.

5. Per le medesime finalità di cui alcomma 1, per gli interventi ammessi alfinanziamento per i quali, entro diciottomesi dalla relativa comunicazione alla re-gione o provincia autonoma, gli enti attua-tori non abbiano proceduto all’aggiudica-zione dei lavori e sia inutilmente scaduto iltermine di proroga eventualmente asse-gnato ai sensi dell’articolo 1, comma 310,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, chesiano ritenuti prioritari, il Ministro dellasalute, con proprio decreto ricognitivo, pre-via valutazione del relativo stato di attua-zione in contraddittorio con la regione o laprovincia autonoma interessata, assegna aquest’ultima un termine congruo per ad-divenire all’aggiudicazione. Decorso inutil-mente il termine assegnato, si applicano ledisposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e9 del presente articolo.

6. Agli interventi di cui ai commi 1 e 5non si applicano le disposizioni per larisoluzione degli accordi previste dall’arti-colo 1, comma 310, della legge 23 dicembre2005, n. 266.

7. Per gli accordi aventi sviluppo plu-riennale, i termini di cui al comma 1decorrono dalla data di inizio dell’annua-lità di riferimento prevista dagli accordimedesimi per ciascun intervento.

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8. Per gli interventi di cui al presentearticolo si applicano in quanto compatibilile disposizioni di cui all’articolo 4, commi2, 3 e 4, del presente decreto.

9. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodella salute, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con il Mi-nistro per gli affari regionali e le autono-mie, sono stabiliti i termini, le modalità, letempistiche, l’eventuale supporto tecnico ele attività connesse alla realizzazione del-l’opera.

Articolo 4-sexies.

(Autorizzazione di spesa per acquisizioni einterventi in materia di sedi di servizio del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di potenziare la risposta ope-rativa del Corpo nazionale dei vigili delfuoco, è autorizzata la spesa di 5 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2019 al2023 per l’acquisto, la costruzione, l’ade-guamento, anche strutturale, e l’ammoder-namento delle sedi di servizio del mede-simo Corpo.

Articolo 4-septies.

(Disposizioni in materia di accelerazionedegli interventi di adeguamento dei si-stemi di collettamento, fognatura e depu-razione anche al fine di evitare l’aggrava-mento delle procedure di infrazione in

corso)

1. Al fine di evitare l’aggravamento delleprocedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unicodi cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2017, n. 18, sono attribuiti compiti di co-ordinamento per la realizzazione degli in-terventi funzionali a garantire l’adegua-mento nel minor tempo possibile alla nor-mativa dell’Unione europea e superare lesuddette procedure di infrazione nonchétutte le procedure di infrazione relativealle medesime problematiche.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, icommissari di cui all’articolo 7, comma 7,del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge11 novembre 2014, n. 164, cessano le pro-prie funzioni. Il Commissario unico suben-tra in tutti i rapporti giuridici attivi epassivi posti in essere.

3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivienti di governo d’ambito, e i commissaristraordinari di cui all’articolo 7, comma 7,del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge11 novembre 2014, n. 164, che cessano lefunzioni, trasmettono al Commissario unico,alla Presidenza del Consiglio dei ministri,al Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e al Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato delMinistero dell’economia e delle finanze,entro quarantacinque giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, una dettagliata rela-zione in merito a tutte le misure intrapresee programmate, finalizzate al superamentodelle procedure di infrazione n. 2014/2059e n. 2017/2181, precisando, per ciascunagglomerato, la documentazione proget-tuale e tecnica, le risorse finanziarie pro-grammate e disponibili e le relative fonti.Entro i successivi sessanta giorni, il Com-missario unico, sulla base di tali relazionie comunque avvalendosi dei competentiuffici regionali e degli enti di governod’ambito, provvede ad una ricognizione deipiani e dei progetti esistenti inerenti agliinterventi, ai fini di una verifica dello statodi attuazione degli interventi, effettuandoanche una prima valutazione in merito allerisorse finanziarie effettivamente disponi-bili, e ne dà comunicazione al Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare.

4. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, previa intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, sono individuati gli interventi,tra quelli per cui non risulti già intervenuta

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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l’aggiudicazione provvisoria dei lavori, peri quali il Commissario unico assume ilcompito di soggetto attuatore. Con il me-desimo decreto sono individuate le risorsefinanziarie, disponibili a legislazione vi-gente, necessarie anche al completamentodegli interventi funzionali volti a garantirel’adeguamento alle sentenze di condannadella Corte di giustizia dell’Unione europeapronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Conil medesimo decreto le competenze delCommissario unico possono essere esteseanche ad altri agglomerati oggetto di ulte-riori procedure di infrazione. Il decreto dicui al presente comma stabilisce la duratae gli obiettivi di ciascun incarico del Com-missario unico nonché la dotazione finan-ziaria necessaria al raggiungimento degliobiettivi assegnati per ciascun incarico.

5. Sulla base di una specifica conven-zione, il Commissario unico opera presso ilMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, con sede presso ilmedesimo Ministero.

6. Ai fini dell’attuazione dei poteri so-stitutivi di cui al comma 5 dell’articolo 10del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 116, a seguito del prov-vedimento di revoca, adottato ai sensi del-l’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le risorseconfluiscono direttamente nella contabilitàspeciale del Commissario con le modalitàdi cui ai commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 7del citato decreto-legge n. 133 del 2014 e alCommissario è attribuito il compito direalizzare direttamente l’intervento.

7. All’articolo 2 del decreto-legge 29dicembre 2016, n. 243, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,n. 18, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »sono inserite le seguenti: « , o, in mancanzadi questi ultimi, alle regioni »;

b) al comma 9, al primo periodo,dopo le parole: « nell’ambito delle aree di

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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intervento » sono inserite le seguenti: « non-ché del gestore del servizio idrico integratoterritorialmente competente » e dopo ilprimo periodo è inserito il seguente: « Alpersonale di cui il Commissario si avvalepuò essere riconosciuta la corresponsionedi compensi per prestazioni di lavoro stra-ordinario nel limite massimo di 30 oremensili effettivamente svolte, e comunquenel rispetto della disciplina in materia diorario di lavoro di cui al decreto legislativo8 aprile 2003, n. 66. ».

8. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono alle at-tività di rispettiva competenza con le ri-sorse umane, finanziarie e strumentali di-sponibili a legislazione vigente.

Articolo 5.

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

Articolo 5.

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

1. Al fine di concorrere a indurre unadrastica riduzione del consumo di suolo ea favorire la rigenerazione del patrimonioedilizio esistente, a incentivare la raziona-lizzazione di detto patrimonio edilizio, non-ché a promuovere e agevolare la riqualifi-cazione di aree urbane degradate con pre-senza di funzioni eterogenee e tessuti edi-lizi disorganici o incompiuti, nonché diedifici a destinazione non residenziale di-smessi o in via di dismissione, ovvero darilocalizzare, tenuto conto anche della ne-cessità di favorire lo sviluppo dell’efficienzaenergetica e delle fonti rinnovabili e diassicurare il miglioramento e l’adegua-mento sismico del patrimonio edilizio esi-stente, anche con interventi di demolizionee ricostruzione:

1. Identico:

a) all’articolo 2-bis, comma 1, deldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, le parole « possonoprevedere » sono sostituite dalla seguente:« introducono »; e le parole « e possonodettare » sono sostituite dalla seguente:« nonché »;

a) soppressa;

b) all’articolo 2-bis dello stesso de-creto del Presidente della Repubblica n. 380

b) all’articolo 2-bis del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-

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del 2001, dopo il comma 1 sono aggiunti iseguenti:

blica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1sono finalizzate a orientare i comuni nelladefinizione di limiti di densità edilizia, al-tezza e distanza dei fabbricati negli ambitiurbani consolidati del proprio territorio.

« 1-bis. Identico.

1-ter. In ogni caso di intervento di de-molizione e ricostruzione, quest’ultima ècomunque consentita nel rispetto delle di-stanze legittimamente preesistenti purchésia effettuata assicurando la coincidenzadell’area di sedime e del volume dell’edifi-cio ricostruito con quello demolito, neilimiti dell’altezza massima di quest’ul-timo. ».

1-ter. Identico. »;

b-bis) le disposizioni di cui all’articolo9, commi secondo e terzo, del decreto delMinistro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,n. 1444, si interpretano nel senso che ilimiti di distanza tra i fabbricati ivi previstisi considerano riferiti esclusivamente allazona di cui al primo comma, numero 3),dello stesso articolo 9.

1-bis. Nell’ambito delle iniziative voltealla rigenerazione delle aree urbane, l’au-torizzazione di spesa di cui alla legge 14marzo 2001, n. 80, è rifinanziata per l’im-porto di euro 500.000 per ciascuno deglianni dal 2019 al 2025. All’onere derivantedal presente comma si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanzia-mento del fondo speciale di conto capitaleiscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione « Fondida ripartire » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

1-ter. Le risorse disponibili relative alfinanziamento per la riqualificazione ur-banistica del comune di Cosenza nonchédei comuni di Zimella (VR) e di Montec-chia di Crosara (VR) rispettivamente pari a200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno,autorizzate per l’anno 2018 ai sensi dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscrittenello stato di previsione del Ministero delle

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infrastrutture e dei trasporti nella missione« Casa e assetto urbanistico », programma« Politiche abitative, urbane e territoriali »,sono conservate nel conto dei residui pas-sivi per essere iscritte nei pertinenti capi-toli di bilancio dello stato di previsione delMinistero dell’interno. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio, anche in conto re-sidui.

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di ciclovie inte-rurbane)

1. Al comma 104 dell’articolo 1 dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « delle autostrade cicla-bili » sono sostituite dalle seguenti: « diciclovie interurbane, come definite ai sensidell’articolo 2, comma 1, lettera a), dellalegge 11 gennaio 2018, n. 2 »;

b) le parole: « novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31agosto 2019 ».

Articolo 5-ter.

(Norme applicabili in materia di procedi-menti di localizzazione di opere di inte-

resse statale)

1. All’articolo 3 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica18 aprile 1994, n. 383, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ai sensidell’articolo 2, comma 14, della legge 24dicembre 1993, n. 357 » sono sostituite dalleseguenti: « ai sensi degli articoli da 14 a14-quinquies della legge 7 agosto 1990,n. 241 »;

b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

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Articolo 5-quater.

(Proroga di mutui scaduti)

1. Al fine di consentire il completa-mento di opere di interesse pubblico, lesomme residue relative ai mutui che sonostati trasferiti al Ministero dell’economia edelle finanze in attuazione dell’articolo 5,commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settem-bre 2003, n. 269, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,il cui piano di rimborso è scaduto il 31dicembre 2018 e che pertanto risultano atale data non utilizzate dai soggetti mu-tuatari, possono essere erogate anche suc-cessivamente alla scadenza dell’ammorta-mento dei predetti mutui ai fini della re-alizzazione degli interventi riguardanti l’o-pera oggetto del mutuo concesso ovveroalla quale sono state destinate le sommemutuate a seguito dei diversi utilizzi auto-rizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa,previo nulla osta dei Ministeri competenti,nel corso del periodo di ammortamento.L’erogazione delle suddette somme è effet-tuata dalla Cassa depositi e prestiti Spaentro il 31 dicembre 2021, su domanda deisoggetti mutuatari, previo nulla osta deiMinisteri competenti, sulla base dei docu-menti giustificativi delle spese connessealla realizzazione delle predette opere.

Articolo 5-quinquies.

(Disposizioni urgenti in materia di infra-strutture)

1. In considerazione della straordinarianecessità ed urgenza di assicurare la celerecantierizzazione delle opere pubbliche, èistituita, a decorrere dal 1° settembre 2019,la società per azioni denominata « ItaliaInfrastrutture Spa », con capitale socialepari a 10 milioni di euro interamentedetenuto dal Ministero dell’economia e dellefinanze, su cui il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti esercita il controllo dicui all’articolo 16 del testo unico di cui aldecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.La società, previa stipula di una o piùconvenzioni con le strutture interessate del

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali inmateria di programmi di spesa che preve-dano il trasferimento di fondi a regioni edenti locali e che siano sottoposti alle Con-ferenze di cui al decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281. Le risorse destinatealle convenzioni di cui al presente commasono erogate alla società su un conto ditesoreria intestato alla medesima società,appositamente istituito, con le modalitàpreviste dalle medesime convenzioni. Condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, è adottato lo statuto della società. IlMinistro delle infrastrutture e dei tra-sporti, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, designa il consi-glio di amministrazione.

2. La società può avvalersi, sulla base diapposite convenzioni e con oneri a caricodella società stessa nell’ambito delle risorsedisponibili a legislazione vigente, di perso-nale proveniente dalle pubbliche ammini-strazioni, anche ad ordinamento auto-nomo, e può stipulare contratti di lavoro atempo determinato, nel rispetto della di-sciplina applicabile, con esperti di elevataprofessionalità nelle materie oggetto d’in-tervento della società medesima.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1è autorizzata la spesa di 2 milioni di europer l’anno 2019 e 5 milioni di euro adecorrere dall’anno 2020.

4. All’onere derivante dal presente ar-ticolo, pari a 12 milioni di euro per l’anno2019 e a 5 milioni di euro annui a decor-rere dall’anno 2020, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro perl’anno 2019 e 2 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2020, mediante corri-spondente riduzione dell’autorizzazione dispesa recata dall’articolo 1, comma 238,della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A talfine, al terzo periodo dell’articolo 1, comma238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,le parole: « e all’importo di euro 9.309.900annui a decorrere dall’anno 2020 » sono

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sostituite dalle seguenti: « , all’importo di11,5 milioni di euro per l’anno 2019 eall’importo di 7.309.900 euro a decorreredall’anno 2020 »;

b) quanto a 1,5 milioni di euro perl’anno 2019 e a 3 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2020, mediante corri-spondente riduzione del Fondo per inter-venti strutturali di politica economica, dicui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro perl’anno 2019, mediante corrispondente uti-lizzo dell’autorizzazione di spesa recatadall’articolo 1, comma 95, della legge 30dicembre 2018, n. 145, da imputare sullaquota parte del fondo attribuita al Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 5-sexies.

(Disposizioni urgenti per gli edifici con-dominiali degradati o ubicati in aree de-

gradate)

1. Negli edifici condominiali dichiaratidegradati dal comune nel cui territoriosono ubicati gli edifici medesimi, quandoricorrono le condizioni di cui all’articolo1105, quarto comma, del codice civile, lanomina di un amministratore giudiziariopuò essere richiesta anche dal sindaco delcomune ove l’immobile è ubicato. L’ammi-nistratore giudiziario assume le decisioniindifferibili e necessarie in funzione sosti-tutiva dell’assemblea.

2. Le dichiarazioni di degrado degliedifici condominiali di cui al comma 1sono effettuate dal sindaco del comune conordinanza ai sensi dell’articolo 50, comma5, del testo unico delle leggi sull’ordina-mento degli enti locali, di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel qua-dro della disciplina in materia di sicurezzadelle città di cui al decreto-legge 20 feb-braio 2017, n. 14, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

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3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

Articolo 5-septies.

(Sistemi di videosorveglianza a tutela deiminori e degli anziani)

1. Al fine di assicurare la più ampiatutela a favore dei minori nei servizi edu-cativi per l’infanzia e nelle scuole dell’in-fanzia statali e paritarie, nello stato diprevisione del Ministero dell’interno è isti-tuito un fondo con una dotazione di 5milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2020 al2024, finalizzato all’erogazione a favore diciascun comune delle risorse finanziarieoccorrenti per l’installazione di sistemi divideosorveglianza a circuito chiuso pressoogni aula di ciascuna scuola nonché perl’acquisto delle apparecchiature finalizzatealla conservazione delle immagini per unperiodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampiatutela a favore delle persone ospitate nellestrutture socio-sanitarie e socio-assisten-ziali per anziani e persone con disabilità, acarattere residenziale, semiresidenziale odiurno, nello stato di previsione del Mini-stero della salute è istituito un fondo conuna dotazione di 5 milioni di euro perl’anno 2019 e 15 milioni di euro per cia-scuno degli anni dal 2020 al 2024, finaliz-zato all’installazione di sistemi di videosor-veglianza a circuito chiuso presso ognistruttura di cui al presente comma nonchéper l’acquisto delle apparecchiature fina-lizzate alla conservazione delle immaginiper un periodo temporale adeguato.

3. Con apposito provvedimento norma-tivo, nei limiti delle risorse di cui ai commi1 e 2, che costituiscono il relativo limite dispesa, si provvede a dare attuazione agliinterventi ivi previsti.

4. All’onere derivante dal presente ar-ticolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno2019 e a 30 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2020 al 2024, si provvede,quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019e a 15 milioni di euro per ciascuno degli

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anni dal 2020 al 2024, mediante corrispon-dente utilizzo dell’autorizzazione di spesadi cui all’articolo 1, comma 95, della legge30 dicembre 2018, n. 145, relativa allaquota del Ministero dell’istruzione, dell’u-niversità e della ricerca e, quanto a 5milioni di euro per l’anno 2019 e a 15milioni di euro per ciascuno degli anni dal2020 al 2024, mediante corrispondente uti-lizzo delle risorse di cui all’articolo 20 dellalegge 11 marzo 1988, n. 67.

CAPO II CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTISISMICI DELLA REGIONE MOLISE E DEL-

L’AREA ETNEA

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTISISMICI DELLA REGIONE MOLISE E DEL-

L’AREA ETNEA

Articolo 6.

(Ambito di applicazione e Commissari stra-ordinari)

Articolo 6.

(Ambito di applicazione e Commissari stra-ordinari)

1. Le disposizioni del presente Caposono volte a disciplinare gli interventi perla riparazione e la ricostruzione degli im-mobili, l’assistenza alla popolazione e laripresa economica nei territori dei comunidi cui all’allegato 1 interessati dagli eventisismici di cui alle delibere del Consiglio deiministri del 6 settembre 2018, pubblicatanella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 set-tembre 2018, e del 28 dicembre 2018, pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2gennaio 2019, di seguito denominati« eventi ».

1. Identico.

2. Per lo svolgimento delle funzioni dicui al comma 1, il Presidente del Consigliodei ministri, d’intesa con i Presidenti delleGiunte regionali competenti per territorio,con proprio decreto, nomina, fino al 31dicembre 2021, il Commissario straordina-rio per la ricostruzione nei territori deicomuni della provincia di Campobasso col-piti dagli eventi sismici a far data dal 16agosto 2018 e il Commissario straordinarioper la ricostruzione nei territori dei co-muni della Città metropolitana di Cataniacolpiti dall’evento sismico del 26 dicembre2018 i cui compensi sono determinati conlo stesso decreto, analogamente a quantodisposto per il Commissario straordinario

2. Identico.

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del Governo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, in misura non superiore ailimiti di cui all’articolo 15, comma 3, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, e fatto salvo quanto previstodall’articolo 34 della legge 23 agosto 1988,n. 400, con oneri a carico delle risorsedisponibili sulle contabilità speciali di cuiall’articolo 8. La gestione straordinaria, fi-nalizzata all’attuazione delle misure og-getto del presente Capo, cessa il 31 dicem-bre 2021.

3. I Commissari straordinari, di seguitodenominati « Commissari », assicurano unaricostruzione unitaria e omogenea nei ter-ritori colpiti dagli eventi, attraverso speci-fici piani di trasformazione e, eventual-mente, di delocalizzazione urbana finaliz-zati alla riduzione delle situazioni di ri-schio sismico e idrogeologico e alla tutelapaesaggistica e, a tal fine, programmanol’uso delle risorse finanziarie e adottano ledirettive necessarie per la progettazione edesecuzione degli interventi, nonché per ladeterminazione dei contributi spettanti aibeneficiari sulla base di indicatori del danno,della vulnerabilità e di costi parametrici.

3. I Commissari straordinari, di seguitodenominati « Commissari », assicurano unaricostruzione unitaria e omogenea nei ter-ritori colpiti dagli eventi, attraverso speci-fici piani di riparazione e di ricostruzionedegli immobili privati e pubblici e di tra-sformazione e, eventualmente, di delocaliz-zazione urbana finalizzati alla riduzionedelle situazioni di rischio sismico e idroge-ologico e alla tutela paesaggistica e, a talfine, programmano l’uso delle risorse fi-nanziarie e adottano le direttive necessarieper la progettazione ed esecuzione degliinterventi, nonché per la determinazionedei contributi spettanti ai beneficiari sullabase di indicatori del danno, della vulne-rabilità e di costi parametrici.

4. Gli interventi e i piani discendentidall’applicazione del presente Capo sonoattuati nel rispetto degli articoli 4 e 5 deldecreto del Presidente della Repubblica 8agosto 1997, n. 357, nonché degli strumentidi pianificazione e gestione delle aree pro-tette nazionali e regionali, individuate aisensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Identico.

Articolo 7.

(Funzioni dei Commissari straordinari)

Articolo 7.

(Funzioni dei Commissari straordinari)

1. I Commissari esercitano le seguentifunzioni:

1. Identico:

a) operano in raccordo con il Dipar-timento della protezione civile e, a secondadegli ambiti di competenza, con i Commis-sari delegati nominati, rispettivamente, aisensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo

a) identica;

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del Dipartimento della protezione civilen. 547 del 21 settembre 2018 e dell’articolo1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimentodella protezione civile n. 566 del 28 dicem-bre 2018, al fine di coordinare le attivitàdisciplinate dal presente Capo con gli in-terventi riguardanti il superamento dei re-lativi stati di emergenza;

b) vigilano sugli interventi di ripara-zione e ricostruzione degli immobili privatidi cui all’articolo 9, nonché coordinano laconcessione ed erogazione dei relativi con-tributi;

b) identica;

c) effettuano la ricognizione dei danniunitamente ai fabbisogni e determinano, diconcerto con le regioni rispettivamente com-petenti, secondo criteri omogenei, il quadrocomplessivo degli stessi e stimano il fabbi-sogno finanziario per farvi fronte, defi-nendo altresì la programmazione delle ri-sorse nei limiti di quelle assegnate;

c) identica;

d) coordinano gli interventi di ripara-zione e ricostruzione delle opere pubblichedi cui all’articolo 13;

d) identica;

e) detengono e gestiscono le contabi-lità speciali a loro appositamente intestate;

e) identica;

f) coordinano e realizzano gli inter-venti di demolizione delle costruzioni inte-ressate da interventi edilizi;

f) identica;

g) coordinano e realizzano la mappa-tura della situazione edilizia e urbanistica,per avere un quadro completo del rischiostatico, sismico e idrogeologico;

g) identica;

h) espletano ogni altra attività previ-sta dal presente Capo nei territori colpiti;

h) espletano ogni altra attività previ-sta dal presente Capo nei territori colpiti,ivi compresi gli interventi a sostegno delleimprese che hanno sede nei territori inte-ressati nonché il recupero del tessuto so-cio- economico nelle aree colpite daglieventi sismici;

i) provvedono, d’intesa con il Diparti-mento della protezione civile, a dotare icomuni di cui all’allegato 2 di un piano dimicrozonazione sismica di III livello, comedefinita negli « Indirizzi e criteri per lamicrozonazione sismica » approvati il 13novembre 2008 dalla Conferenza delle re-gioni e delle province autonome, discipli-nando con propri atti la concessione di

i) provvedono, d’intesa con il Diparti-mento della protezione civile, a dotare icomuni di cui all’allegato 2, per i quali nonsiano già stati emanati provvedimenti diconcessione di contributi per l’adozione deimedesimi strumenti, di un piano di micro-zonazione sismica di III livello, come defi-nita negli « Indirizzi e criteri per la micro-zonazione sismica » approvati il 13 novem-

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contributi ai comuni di cui all’allegato 2,con oneri a carico delle risorse disponibilisulle contabilità speciali di cui all’articolo8, entro il limite complessivo di euro 380.000per l’anno 2019, di cui euro 299.000 per laRegione Siciliana ed euro 81.000 per laRegione Molise, definendo le relative mo-dalità e procedure di attuazione;

bre 2008 dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, disciplinando conpropri atti la concessione di contributi aicomuni di cui all’allegato 2, con oneri acarico delle risorse disponibili sulle conta-bilità speciali di cui all’articolo 8, entro illimite complessivo di euro 380.000 per l’anno2019, di cui euro 299.000 per la RegioneSiciliana ed euro 81.000 per la RegioneMolise, definendo le relative modalità eprocedure di attuazione;

l) provvedono alle attività relative al-l’assistenza alla popolazione a seguito dellacessazione dello stato di emergenza, ancheavvalendosi delle eventuali risorse residuepresenti nelle contabilità speciali, intestateai Commissari delegati di cui all’articolo 2dell’ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018e all’articolo 15 dell’ordinanza n. 566 del28 dicembre 2018, che vengono all’uopotrasferite sulle rispettive contabilità spe-ciali di cui all’articolo 8.

l) identica.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui alcomma 1, i Commissari provvedono conpropri atti, nel rispetto della Costituzione edei princìpi generali dell’ordinamento giu-ridico.

2. Identico.

2-bis. Per le attività di cui al comma 1,i Commissari possono avvalersi altresì del-l’Agenzia nazionale per l’attrazione degliinvestimenti e lo sviluppo d’impresa – In-vitalia Spa, mediante la sottoscrizione diapposita convenzione, con oneri a caricodelle risorse di cui all’articolo 8.

Articolo 8.

(Contabilità speciali)

Articolo 8.

(Contabilità speciali)

1. Nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze è istituito ilFondo per la ricostruzione delle aree col-pite dagli eventi sismici di cui all’articolo 6.

1. Identico.

2. Per l’attuazione degli interventi diimmediata necessità di cui al presente de-creto, al fondo per la ricostruzione è asse-gnata una dotazione iniziale di complessivieuro 275,7 milioni per il quinquennio 2019-2023, con la seguente ripartizione: euro38,15 milioni per l’anno 2019, euro 58,75milioni per l’anno 2020 ed euro 79,80 mi-

2. Identico.

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lioni per l’anno 2021, euro 30 milioni perciascuno degli anni 2022 e 2023 da desti-nare alla ricostruzione nei territori deiComuni della Città metropolitana di Cata-nia; euro 10 milioni per l’anno 2019, euro19 milioni per l’anno 2020 ed euro 10milioni per l’anno 2021 da destinare allaricostruzione nei territori dei Comuni dellaprovincia di Campobasso.

3. A ciascun Commissario è intestatauna apposita contabilità speciale apertapresso la tesoreria dello Stato nella qualeconfluiscono le risorse finanziarie prove-nienti dal Fondo di cui al presente articolo,a qualsiasi titolo destinate o da destinarealla ricostruzione nei territori dei Comunidi cui all’articolo 1, alle spese di funziona-mento e alle spese per l’assistenza allapopolazione.

3. A ciascun Commissario è intestatauna apposita contabilità speciale apertapresso la tesoreria dello Stato nella qualeconfluiscono le risorse finanziarie prove-nienti dal Fondo di cui al presente articolo,a qualsiasi titolo destinate o da destinarealla ricostruzione nei territori dei comunidi cui all’allegato 1, alle spese di funziona-mento e alle spese per l’assistenza allapopolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 48,15 milioni di euro perl’anno 2019, 77,75 milioni di euro per l’anno2020, 89,80 milioni di euro per l’anno 2021,euro 30 milioni per ciascuno degli anni2022 e 2023 si provvede ai sensi dell’arti-colo 29.

4. Identico.

Articolo 9.

(Ricostruzione privata)

Articolo 9.

(Ricostruzione privata)

1. Ai fini del riconoscimento dei contri-buti nell’ambito dei territori dei comuni dicui all’allegato 1, i Commissari provvedonoa individuare i contenuti del processo diricostruzione e ripristino del patrimoniodanneggiato stabilendo le priorità sulla basedell’entità del danno subito a seguito dellaricognizione effettuata ai sensi dell’articolo7, comma 1, lettera c).

Identico.

2. In coerenza con i criteri stabiliti nelpresente Capo, sulla base dei danni effet-tivamente verificatisi, i contributi, fino al100 per cento delle spese occorrenti, sonoerogati ai sensi dell’articolo 12, per farfronte alle seguenti tipologie di intervento edanno:

a) riparazione, ripristino, ricostru-zione, delocalizzazione e trasformazionenelle aree considerate ad alto rischio si-smico e idrogeologico, degli immobili diedilizia abitativa e ad uso produttivo e

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commerciale, per servizi pubblici e privati,in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobilistrumentali alle attività produttive, indu-striali, agricole, zootecniche, commerciali,artigianali, turistiche, professionali, ivi com-prese quelle relative agli enti non commer-ciali, ai soggetti pubblici e alle organizza-zioni, fondazioni o associazioni con esclu-sivo fine solidaristico o sindacale, e ai ser-vizi, inclusi i servizi sociali e socio-sanitari;

c) danni alle strutture private adibitead attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;

d) danni agli edifici privati di interessestorico-artistico;

e) oneri sostenuti dai soggetti che abi-tano in locali sgomberati dalle competentiautorità, per l’autonoma sistemazione, pertraslochi, depositi e per l’allestimento dialloggi temporanei.

3. I contributi di cui al presente articolosono concessi, su richiesta, agli interessatiche dimostrino il nesso di causalità diretto,comprovato da apposita perizia asseverata,tra il danno, anche in relazione alla suaentità, e gli eventi.

4. Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano nei limiti e nel rispettodelle condizioni previste dal regolamento(UE) n. 651/2014 della Commissione, del17 giugno 2014 e, in particolare, dall’arti-colo 50.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel presente articolo si provvede nel limitedelle risorse disponibili sulle contabilitàspeciali di cui all’articolo 8.

Articolo 10.

(Criteri e modalità generali per la conces-sione dei contributi per la ricostruzione pri-

vata)

Articolo 10.

(Criteri e modalità generali per la conces-sione dei contributi per la ricostruzione pri-

vata)

1. Per gli interventi di ricostruzione o direcupero degli immobili privati situati neiterritori dei comuni di cui all’allegato 1,distrutti o danneggiati dagli eventi, da at-tuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri,delle soglie e delle modalità stabiliti con

1. Identico.

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atti adottati dal Commissario ai sensi del-l’articolo 7, comma 2, possono essere con-cessi, nel limite delle risorse disponibilisulla contabilità speciale, di cui all’articolo8, dei contributi per le seguenti tipologie diimmobili:

a) per gli immobili distrutti, un con-tributo fino al 100 per cento del costo dellestrutture, degli elementi architettoniciesterni, comprese le finiture interne edesterne e gli impianti, e delle parti comunidell’intero edificio per la ricostruzione darealizzare nell’ambito dello stesso insedia-mento, nel rispetto delle vigenti norme tec-niche che prevedono l’adeguamento si-smico e nel limite delle superfici preesi-stenti, aumentabili esclusivamente ai finidell’adeguamento igienico-sanitario, antin-cendio ed energetico, nonché dell’elimina-zione delle barriere architettoniche;

b) per gli immobili gravemente dan-neggiati, con livelli di danneggiamento evulnerabilità superiori alla soglia apposita-mente stabilita, un contributo fino al 100per cento del costo degli interventi sullestrutture, con miglioramento sismico o de-molizione e ricostruzione, compresi l’ade-guamento igienico-sanitario, energetico edantincendio, nonché l’eliminazione delle bar-riere architettoniche, e del ripristino deglielementi architettonici esterni, comprese lerifiniture interne ed esterne, e delle particomuni dell’intero edificio;

c) per gli immobili con livelli di dan-neggiamento e vulnerabilità inferiori allasoglia appositamente stabilita, un contri-buto fino al 100 per cento del costo dellariparazione con rafforzamento locale o delripristino con miglioramento sismico dellestrutture e degli elementi architettoniciesterni, comprese le rifiniture interne edesterne, e delle parti comuni dell’interoedificio.

2. I contributi di cui al comma 1 pos-sono essere concessi, a domanda del sog-getto interessato, a favore:

2. Identico:

a) dei proprietari ovvero degli usu-fruttuari o dei titolari di diritti reali digodimento che si sostituiscano ai proprie-tari delle unità immobiliari danneggiate o

a) dei proprietari ovvero degli usu-fruttuari o dei titolari di diritti reali digodimento che si sostituiscano ai proprie-tari delle unità immobiliari danneggiate o

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distrutte dal sisma e classificate con esitoB, C o E ai sensi del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri del 5 maggio2011, pubblicato nel supplemento ordina-rio alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17maggio 2011, che alla data degli eventi, conriferimento ai comuni di cui all’allegato 1,risultavano adibite ad abitazione principaleai sensi dell’articolo 13, comma 2, terzo,quarto e quinto periodo, del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214;

distrutte dal sisma e classificate con esitoB, C o E ai sensi del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri del 5 maggio2011, pubblicato nel supplemento ordina-rio n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del17 maggio 2011, che alla data degli eventi,con riferimento ai comuni di cui all’alle-gato 1, risultavano adibite ad abitazioneprincipale ai sensi dell’articolo 13, comma2, terzo, quarto e quinto periodo, del de-creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214;

b) dei proprietari ovvero degli usu-fruttuari o dei titolari di diritti reali digodimento che si sostituiscano ai proprie-tari delle unità immobiliari danneggiate odistrutte dal sisma e classificate con esitoB, C o E ai sensi del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri del 5 maggio2011, che, alla data degli eventi, con rife-rimento ai comuni di cui all’allegato 1,risultavano concesse in locazione sulla basedi un contratto regolarmente registrato aisensi del testo unico delle disposizioni con-cernenti l’imposta di registro di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 26aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in co-modato o assegnate a soci di cooperative aproprietà indivisa, e adibite a residenzaanagrafica del conduttore, del comodatarioo dell’assegnatario;

b) identica;

c) dei proprietari ovvero degli usufrut-tuari o dei titolari di diritti reali di godi-mento o dei familiari che si sostituiscano aiproprietari delle unità immobiliari danneg-giate o distrutte dal sisma e classificate conesito B, C o E ai sensi del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri del 5maggio 2011, diverse da quelle di cui allelettere a) e b);

c) identica;

d) dei proprietari ovvero degli usu-fruttuari o dei titolari di diritti reali digodimento che si sostituiscano ai proprie-tari, e per essi al soggetto mandatario daglistessi incaricato, delle strutture e delle particomuni degli edifici danneggiati o distruttidal sisma e classificati con esito B, C o E,ai sensi del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri del 5 maggio 2011, neiquali, alla data degli eventi, con riferimento

d) identica;

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ai comuni di cui all’allegato 1 era presenteun’unità immobiliare di cui alle lettere a),b) e c);

e) dei titolari di attività produttive ocommerciali ovvero di chi per legge o percontratto o sulla base di altro titolo giuri-dico valido alla data della domanda siatenuto a sostenere le spese per la ripara-zione o ricostruzione delle unità immobi-liari, degli impianti e beni mobili strumen-tali all’attività danneggiati dal sisma, e chealla data degli relativi eventi sismici, conriferimento ai comuni di cui all’allegato 1,risultavano adibite all’esercizio dell’attivitàproduttiva o ad essa strumentali.

e) identica.

3. Nessun contributo può essere con-cesso per gli immobili danneggiati oggettodi ordine di demolizione o ripristino im-partito dal giudice penale ai sensi di quantostabilito dall’articolo 24 del decreto legisla-tivo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall’articolo31 del decreto del Presidente della Repub-blica 6 giugno 2001, n. 380, se non previarevoca dello stesso da parte del giudicecompetente dell’esecuzione penale.

3. Nessun contributo può essere con-cesso per gli immobili danneggiati oggettodi ordine di demolizione o ripristino im-partito dal giudice penale o dall’autoritàamministrativa ai sensi di quanto stabilitodall’articolo 181 del codice di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dal-l’articolo 31 del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, se nonprevia revoca dello stesso da parte delgiudice competente dell’esecuzione penaleo dell’autorità amministrativa competente.

4. Il contributo concesso è al netto dialtri contributi pubblici percepiti dall’inte-ressato per le medesime finalità di quelli dicui al presente Capo.

4. Identico.

5. Rientrano tra le spese ammissibili afinanziamento le spese relative alle presta-zioni tecniche e amministrative, nei limitidi quanto determinato all’articolo 17, comma3.

5. Identico.

6. Le spese sostenute per tributi o ca-noni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupa-zione di suolo pubblico determinata dagliinterventi di ricostruzione, sono inseritenel quadro economico relativo alla richie-sta di contributo.

6. Identico.

7. Le domande di concessione dei con-tributi contengono la dichiarazione, ai sensidegli articoli 46 e 47 del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativadi cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in or-dine al possesso dei requisiti necessari per

7. Identico.

Atti Parlamentari — 135 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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la concessione dei contributi di cui al comma1 e all’eventuale spettanza di ulteriori con-tributi pubblici o di indennizzi assicurativiper la copertura dei medesimi danni.

8. La concessione del contributo è an-notata nei registri immobiliari, su richiestadel Commissario straordinario, in esen-zione da qualsiasi tributo o diritto, sullabase del titolo di concessione, senza al-cun’altra formalità.

8. Identico.

9. In deroga agli articoli 1120, 1121 e1136, quarto e quinto comma, del codicecivile, gli interventi di recupero relativi adun unico immobile composto da più unitàimmobiliari possono essere disposti dallamaggioranza dei condomini che comunquerappresenti almeno la metà del valore del-l’edificio e gli interventi ivi previsti devonoessere approvati con un numero di voti cherappresenti la maggioranza degli interve-nuti e almeno un terzo del valore dell’edi-ficio.

9. Identico.

10. Ferma restando l’esigenza di assicu-rare il controllo, l’economicità e la traspa-renza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, icontratti stipulati dai privati beneficiari dicontributi per l’esecuzione di lavori e perl’acquisizione di beni e servizi connessi agliinterventi di cui al presente articolo nonsono ricompresi tra quelli previsti dall’ar-ticolo 1, comma 2, del codice dei contrattipubblici di cui al decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50.

10. Identico.

11. La selezione dell’impresa esecutriceda parte del beneficiario dei contributi ècompiuta tra le imprese che risultano iscrittenell’Anagrafe di cui all’articolo 16.

11. Identico.

Articolo 11.

(Interventi di riparazione e ricostruzione de-gli immobili danneggiati o distrutti)

Articolo 11.

(Interventi di riparazione e ricostruzione de-gli immobili danneggiati o distrutti)

1. I contributi per la riparazione o laricostruzione degli immobili danneggiati odistrutti dagli eventi, concessi sulla base deidanni effettivamente verificatisi nelle zonedi classificazione sismica 1, 2 e 3 quandoricorrono le condizioni per la concessionedel beneficio, sono finalizzati a:

1. Identico:

a) riparare, ripristinare, demolire, ri-costruire o delocalizzare e assoggettare a

a) riparare, ripristinare, demolire, ri-costruire o delocalizzare e assoggettare a

Atti Parlamentari — 136 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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trasformazione urbana gli immobili di edi-lizia privata ad uso abitativo e non abita-tivo, ad uso produttivo e commerciale, aduso agricolo e per i servizi pubblici e pri-vati, compresi quelli destinati al culto, dan-neggiati o distrutti dagli eventi. Limitata-mente agli interventi di riparazione e ri-pristino, per tali immobili, l’intervento dimiglioramento o di adeguamento sismicodeve conseguire il massimo livello di sicu-rezza compatibile in termini tecnico-eco-nomici con la tipologia dell’immobile, as-severata da un tecnico abilitato, nel ri-spetto delle disposizioni concernenti la re-sistenza alle azioni sismiche di cui al decretodel Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti 27 dicembre 2016, n. 477;

trasformazione urbana gli immobili di edi-lizia privata ad uso abitativo e non abita-tivo, ad uso produttivo e commerciale, aduso agricolo e per i servizi pubblici e pri-vati, compresi quelli destinati al culto, dan-neggiati o distrutti dagli eventi. Limitata-mente agli interventi di riparazione e ri-pristino, per tali immobili, l’intervento dimiglioramento o di adeguamento sismicodeve conseguire il massimo livello di sicu-rezza compatibile in termini tecnico-eco-nomici con la tipologia dell’immobile, as-severata da un tecnico abilitato, nel ri-spetto delle disposizioni concernenti la re-sistenza alle azioni sismiche di cui al decretodel Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti n. 477 del 27 dicembre 2016;

b) riparare, ripristinare, demolire ericostruire, gli immobili « di interesse stra-tegico », di cui al decreto del Capo delDipartimento della protezione civile 21 ot-tobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli aduso scolastico danneggiati o distrutti daglieventi. Per tali immobili, l’intervento deveconseguire l’adeguamento sismico ai sensidelle vigenti norme tecniche per le costru-zioni;

b) identica;

c) riparare e ripristinare gli immobilisoggetti alla tutela del codice dei beni cul-turali e del paesaggio di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneg-giati dagli eventi conseguendo il massimolivello di sicurezza compatibile con le con-comitanti esigenze di tutela e conserva-zione dell’identità culturale del bene stesso.

c) identica.

Articolo 12.

(Procedura per la concessione e l’erogazionedei contributi)

Articolo 12.

(Procedura per la concessione e l’erogazionedei contributi)

1. L’istanza di concessione dei contributiè presentata dai soggetti legittimati di cuiall’articolo 10, comma 2, ai comuni di cuiall’allegato 1 unitamente alla richiesta deltitolo abilitativo necessario in relazione allatipologia dell’intervento progettato. Alla do-manda sono obbligatoriamente allegati, ol-

1. Identico:

Atti Parlamentari — 137 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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tre alla documentazione necessaria per ilrilascio del titolo edilizio:

a) la relazione tecnica asseverata afirma di professionista abilitato e in pos-sesso dei requisiti di cui all’articolo 17,attestante la riconducibilità causale direttadei danni esistenti agli eventi sismici, a cuisi allega l’eventuale scheda AeDES, se di-sponibile o l’ordinanza di sgombero;

a) identica;

b) il progetto degli interventi proposti,con l’indicazione delle attività di demoli-zione, ricostruzione e riparazione necessa-rie nonché degli interventi di migliora-mento sismico previsti, riferiti all’immobilenel suo complesso, corredati da computometrico estimativo da cui risulti l’entità delcontributo richiesto;

b) il progetto degli interventi proposti,con l’indicazione delle attività di demoli-zione, ricostruzione e riparazione necessa-rie nonché degli interventi di migliora-mento sismico previsti, riferiti all’immobilenel suo complesso, corredati da computometrico estimativo da cui risulti l’entità delcontributo richiesto sulla base del prezza-rio regionale in vigore;

c) l’indicazione dell’impresa affidata-ria dei lavori, con allegata documentazionerelativa alla sua iscrizione nell’Anagrafe dicui all’articolo 16 e al rispetto della nor-mativa vigente in materia di antimafia.

c) l’indicazione dell’impresa affidata-ria dei lavori, con allegata documentazionerelativa alla sua iscrizione nell’Anagrafe dicui all’articolo 16 e al rispetto della nor-mativa vigente in materia di antimafia,nonché, per gli interventi sugli edifici diinteresse storico-artistico, la documenta-zione attestante il possesso di competenzetecniche commisurate alla tipologia di im-mobile e alla tipologia di intervento.

2. All’esito dell’istruttoria relativa agliinterventi richiesti a norma della vigentelegislazione, il comune rilascia il corrispon-dente titolo edilizio.

2. Identico.

3. I comuni di cui all’allegato 1, dopoaver acquisito e verificato la documenta-zione di cui al comma 1, trasmettono lastessa al Commissario competente.

3. Identico.

4. Il Commissario competente o un suodelegato concede il contributo con decretonella misura accertata e ritenuta congrua.I contributi sono erogati, a valere sullerisorse delle contabilità speciali di cui al-l’articolo 8, sulla base di stati di avanza-mento lavori relativi all’esecuzione dei la-vori, alle prestazioni di servizi e alle acqui-sizioni di beni necessari all’esecuzione degliinterventi ammessi a contributo.

4. Identico.

5. Ciascun Commissario procede concadenza mensile, avvalendosi della collabo-razione dei Provveditorati Opere Pubblicheo degli uffici regionali territorialmente com-

5. Identico.

Atti Parlamentari — 138 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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petenti, nell’ambito delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, a verifiche acampione sugli interventi per i quali siastato adottato il decreto di concessione deicontributi a norma del presente articolo,previo sorteggio dei beneficiari in misurapari ad almeno il 10 per cento dei contri-buti complessivamente concessi. Qualoradalle predette verifiche emerga che i con-tributi sono stati concessi in carenza deinecessari presupposti, ovvero che gli inter-venti eseguiti non corrispondono a quelliper i quali è stato concesso il contributo, ilCommissario dispone l’annullamento o larevoca, anche parziale, del decreto di con-cessione dei contributi e provvede a richie-dere la restituzione delle eventuali sommeindebitamente percepite.

6. Con atti adottati ai sensi dell’articolo7, comma 2, sono definiti modalità e ter-mini per la presentazione delle domande diconcessione dei contributi e per l’istrutto-ria delle relative pratiche, anche preve-dendo la dematerializzazione con l’utilizzodi piattaforme informatiche.

6. Identico.

7. Nel caso in cui, sul bene oggetto dirichiesta di contributo, sia pendente unadomanda di sanatoria, il procedimento perla concessione dei contributi è sospeso nellemore dell’esame delle istanze di sanatoria el’erogazione dei contributi è subordinataall’accoglimento di detta istanza.

7. Identico.

Articolo 13.

(Ricostruzione pubblica)

Articolo 13.

(Ricostruzione pubblica)

1. Con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 7, comma 2, è disciplinato ilfinanziamento, nei limiti delle risorse di-sponibili sulla contabilità speciale di cuiall’articolo 8, per la demolizione e ricostru-zione, la riparazione e il ripristino degliedifici pubblici, delle chiese e degli edificidi culto di proprietà di enti ecclesiasticicivilmente riconosciuti, per gli interventivolti ad assicurare la funzionalità dei ser-vizi pubblici, e delle infrastrutture, nonchéper gli interventi sui beni del patrimonioartistico e culturale, compresi quelli sotto-

1. Identico.

Atti Parlamentari — 139 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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posti a tutela ai sensi del codice dei beniculturali e del paesaggio di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che de-vono prevedere anche opere di migliora-mento sismico finalizzate ad accrescere inmaniera sostanziale la capacità di resi-stenza delle strutture, nei comuni di cuiall’allegato 1, attraverso la concessione dicontributi per la realizzazione degli inter-venti individuati a seguito della ricogni-zione dei fabbisogni effettuata dal Commis-sario competente ai sensi dell’articolo 7,comma 1, lettera c).

2. Al fine di dare attuazione alla pro-grammazione degli interventi di cui alcomma 1, con atti adottati ai sensi dell’ar-ticolo 7, comma 2, si provvede a:

2. Identico:

a) predisporre e approvare un pianodegli edifici pubblici di cui al comma 1,delle chiese e degli edifici di culto di pro-prietà di enti ecclesiastici civilmente rico-nosciuti, che quantifica il danno e ne pre-vede il finanziamento nel limite delle ri-sorse disponibili in contabilità speciale dicui all’articolo 8;

a) predisporre e approvare un pianodegli edifici pubblici di cui al comma 1,delle chiese e degli edifici di culto di pro-prietà di enti ecclesiastici civilmente rico-nosciuti, che quantifica il danno e ne pre-vede il finanziamento nel limite delle ri-sorse disponibili nelle contabilità specialidi cui all’articolo 8;

b) predisporre e approvare un pianodi interventi finalizzati ad assicurare lafunzionalità dei servizi pubblici e delle in-frastrutture a valere sulle risorse disponi-bili nelle contabilità speciali di cui all’arti-colo 8;

b) identica;

c) predisporre e approvare un pianodei beni culturali, che quantifichi il dannoe ne preveda il finanziamento nei limitidelle risorse disponibili in contabilità spe-ciale di cui all’articolo 8. I piani sonopredisposti sentito il Ministero per i beni ele attività culturali ovvero il competenteAssessorato della Regione Siciliana;

c) predisporre e approvare un pianodei beni culturali, che quantifichi il dannoe ne preveda il finanziamento nei limitidelle risorse disponibili nelle contabilitàspeciali di cui all’articolo 8. I piani sonopredisposti sentito il Ministero per i beni ele attività culturali ovvero il competenteAssessorato della Regione Siciliana;

d) predisporre ed approvare un pianodi interventi sulle aree interessate da feno-meni di dissesto idrogeologico, con prioritàper dissesti che costituiscono pericolo percentri abitati ed infrastrutture, sentito ilCommissario per il dissesto idrogeologico enei limiti delle risorse disponibili nelle con-tabilità speciali di cui all’articolo 8.

d) identica.

3. In sede di approvazione dei piani dicui al comma 2 ovvero con apposito attoadottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, i

3. In sede di approvazione dei piani dicui al comma 2 ovvero con apposito attoadottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, i

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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Commissari individuano, con specifica mo-tivazione, gli interventi, inseriti in dettipiani, che rivestono un’importanza essen-ziale ai fini della ricostruzione nei territoricolpiti dagli eventi. La realizzazione degliinterventi di cui al primo periodo costitui-sce presupposto per l’applicazione dellaprocedura di cui all’articolo 63, comma 1,del codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Conseguentemente, per gli appalti pubblicidi lavori, di servizi e di forniture da aggiu-dicarsi da parte del Commissario si appli-cano le disposizioni di cui all’articolo 63,commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50del 2016. Nel rispetto dei princìpi di tra-sparenza, concorrenza e rotazione, l’invito,contenente l’indicazione dei criteri di ag-giudicazione dell’appalto, è rivolto, sullabase del progetto definitivo, ad almenocinque operatori economici iscritti nell’A-nagrafe di cui all’articolo 16. In mancanzadi un numero sufficiente di operatori eco-nomici iscritti nella predetta Anagrafe, l’in-vito deve essere rivolto ad almeno cinqueoperatori iscritti in uno degli elenchi tenutidalle prefetture-uffici territoriali del Go-verno ai sensi dell’articolo 1, commi 52 eseguenti, della legge 6 novembre 2012,n. 190, e che abbiano presentato domandadi iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cuial citato articolo 16. I lavori vengono affi-dati sulla base della valutazione delle of-ferte effettuata da una commissione giudi-catrice costituita ai sensi dell’articolo 77del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Commissari individuano, con specifica mo-tivazione, gli interventi, inseriti in dettipiani, che rivestono un’importanza essen-ziale ai fini della ricostruzione nei territoricolpiti dagli eventi. La realizzazione degliinterventi di cui al primo periodo costitui-sce presupposto per l’applicazione dellaprocedura di cui all’articolo 63, comma 1,del codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Conseguentemente, per gli appalti pubblicidi lavori, di servizi e di forniture da aggiu-dicarsi da parte del Commissario possonoapplicarsi le disposizioni di cui all’articolo63, commi 1 e 6, del decreto legislativon. 50 del 2016. Nel rispetto dei princìpi ditrasparenza, concorrenza e rotazione, l’in-vito, contenente l’indicazione dei criteri diaggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sullabase del progetto definitivo, ad almenocinque operatori economici iscritti nell’A-nagrafe di cui all’articolo 16. In mancanzadi un numero sufficiente di operatori eco-nomici iscritti nella predetta Anagrafe, l’in-vito deve essere rivolto ad almeno cinqueoperatori iscritti in uno degli elenchi tenutidalle prefetture-uffici territoriali del Go-verno ai sensi dell’articolo 1, commi 52 eseguenti, della legge 6 novembre 2012,n. 190, e che abbiano presentato domandadi iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cuial citato articolo 16. I lavori vengono affi-dati sulla base della valutazione delle of-ferte effettuata da una commissione giudi-catrice costituita ai sensi dell’articolo 77del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Le regioni territorialmente compe-tenti nonché gli enti locali delle medesimeregioni, ove a tali fini da esse individuati,previa specifica intesa, procedono all’esple-tamento delle procedure di gara relativa-mente agli immobili di loro proprietà, neilimiti delle risorse disponibili e previa ap-provazione da parte dei Commissari stra-ordinari, ai soli fini dell’assunzione dellaspesa a carico delle risorse delle contabilitàspeciali di cui all’articolo 8.

4. Identico.

5. I Commissari straordinari provve-dono, con oneri a carico delle risorse dellecontabilità speciali di cui all’articolo 8 e neilimiti delle risorse disponibili, alla direttaattuazione degli interventi relativi agli edi-

5. Identico.

Atti Parlamentari — 141 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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fici pubblici di proprietà statale, ripristina-bili con miglioramento sismico.

5-bis. Al fine di dare attuazione allaprogrammazione degli interventi di cui alcomma 1, i Commissari possono provve-dere direttamente agli interventi inseritinella programmazione e già oggetto di fi-nanziamento per i quali l’ente proprietarionon abbia manifestato la disponibilità asvolgere le funzioni di soggetto attuatore dicui all’articolo 14.

6. Sulla base delle priorità stabilite daiCommissari e in coerenza con il piano delleopere pubbliche e il piano dei beni cultu-rali di cui al comma 2, lettere a) e c), isoggetti attuatori di cui all’articolo 14,comma 1, oppure i comuni interessati prov-vedono a predisporre ed inviare i progettidegli interventi al Commissario.

6. Identico.

7. Ferme restando le previsioni dell’ar-ticolo 24 del decreto legislativo n. 50 del2016, per la predisposizione dei progetti eper l’elaborazione degli atti di pianifica-zione e programmazione urbanistica, inconformità agli indirizzi definiti dal Com-missario, i soggetti di cui al comma 6 delpresente articolo possono procedere all’af-fidamento di incarichi ad uno o più deglioperatori economici indicati all’articolo 46del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.L’affidamento degli incarichi di cui al primoperiodo è consentito esclusivamente in casodi indisponibilità di personale in possessodella necessaria professionalità.

7. Identico.

8. I Commissari straordinari, previoesame dei progetti presentati dai soggetti dicui al comma 6 e verifica della congruitàeconomica degli stessi, approvano definiti-vamente i progetti esecutivi e adottano ildecreto di concessione del contributo.

8. I Commissari straordinari, previoesame dei progetti presentati dai soggetti dicui al comma 6 e verifica della congruitàeconomica degli stessi e acquisiti i neces-sari pareri e nulla osta da parte degliorgani competenti, anche mediante appo-sita conferenza di servizi ai sensi degliarticoli 14 e seguenti della legge 7 agosto1990, n. 241, approvano definitivamente iprogetti esecutivi e adottano il decreto diconcessione del contributo.

8-bis. Con apposito atto da emanare aisensi dell’articolo 7, comma 2, sono indi-cate le modalità di attuazione del comma6, nonché di acquisizione dei pareri e nullaosta da parte degli organi competenti, me-diante apposita conferenza di servizi.

Atti Parlamentari — 142 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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9. I contributi di cui al presente articolo,nonché le spese per l’assistenza alla popo-lazione sono erogati in via diretta.

9. Identico.

10. Il monitoraggio dei finanziamenti dicui al presente articolo avviene sulla basedi quanto disposto dal decreto legislativo29 dicembre 2011, n. 229.

10. Identico.

Articolo 14.

(Soggetti attuatori degli interventi relativialle opere pubbliche e ai beni culturali)

Articolo 14.

(Soggetti attuatori degli interventi relativialle opere pubbliche e ai beni culturali)

1. Per la riparazione, il ripristino, ilmiglioramento sismico o la ricostruzionedelle opere pubbliche e dei beni culturali,di cui all’articolo 13, comma 1, sono sog-getti attuatori:

1. Identico.

a) la Regione Molise;

b) la Regione Siciliana;

c) il Ministero per i beni e le attivitàculturali;

d) il Ministero delle infrastrutture edei trasporti;

e) l’Agenzia del demanio;

f) i comuni di cui all’allegato 1;

g) il Ministero dell’istruzione, dell’u-niversità e della ricerca;

h) i soggetti gestori o proprietari delleinfrastrutture;

i) le diocesi dei comuni di cui all’al-legato 1, limitatamente agli interventi sugliimmobili di proprietà di enti ecclesiasticicivilmente riconosciuti e di importo infe-riore alla soglia di rilevanza europea di cuiall’articolo 35 del codice dei contratti pub-blici di cui al decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50;

l) le Province o Città metropolitane.

1-bis. Nell’ambito dei programmi d’in-tervento previsti all’articolo 13, i Commis-sari straordinari possono autorizzare, neilimiti delle risorse disponibili, i soggettiattuatori di cui al comma 1 ad avvalersidell’Agenzia nazionale per l’attrazione de-gli investimenti e lo sviluppo d’impresa –Invitalia Spa, anche in qualità di centraledi committenza, secondo le modalità di cui

Atti Parlamentari — 143 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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all’articolo 7. I Commissari straordinaripossono inoltre rendere disponibile ai sog-getti attuatori di cui al comma 1 il sup-porto dell’Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo d’im-presa – Invitalia Spa in qualità di centraledi committenza con oneri a carico dellerisorse di cui all’articolo 8.

Articolo 14-bis.

(Disposizioni concernenti il personale deicomuni)

1. Tenuto conto degli eventi sismici dicui alla delibera del Consiglio dei ministridel 28 dicembre 2018 e del conseguentenumero di procedimenti facenti carico aicomuni della città metropolitana di Cata-nia indicati nell’allegato 1, gli stessi pos-sono assumere con contratti di lavoro atempo determinato, in deroga all’articolo259, comma 6, del testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eai vincoli di contenimento della spesa dipersonale di cui all’articolo 9, comma 28,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo1, commi 557 e 562, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro830.000 per l’anno 2019 e di euro 1.660.000per l’anno 2020, ulteriori unità di perso-nale con professionalità di tipo tecnico oamministrativo-contabile, in particolare finoa 40 unità complessive per ciascuno deglianni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fafronte, nel limite di euro 830.000 per l’anno2019 e di euro 1.660.000 per l’anno 2020,con le risorse disponibili nella contabilitàspeciale intestata al Commissario straordi-nario per la ricostruzione nei territori deicomuni della città metropolitana di Cata-nia, di cui all’articolo 8.

2. Nei limiti delle risorse finanziariepreviste dal comma 1 e delle unità dipersonale assegnate con i provvedimenti dicui al comma 3, i comuni della città me-tropolitana di Catania, con efficacia limi-tata agli anni 2019 e 2020, possono incre-mentare la durata della prestazione lavo-

Atti Parlamentari — 144 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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rativa dei rapporti di lavoro a tempo par-ziale già in essere con professionalità ditipo tecnico o amministrativo, in deroga aivincoli di contenimento della spesa di per-sonale di cui all’articolo 9, comma 28, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1,commi 557 e 562, della legge 27 dicembre2006, n. 296.

3. Con provvedimento del Commissariostraordinario sono determinati i profili pro-fessionali e il numero massimo delle unitàdi personale che ciascun comune è auto-rizzato ad assumere per le esigenze di cuial comma 1, anche stipulando contratti atempo parziale. Il provvedimento è adot-tato sulla base delle richieste che i comuniavanzano al Commissario medesimo. Cia-scun comune può stipulare contratti a tempoparziale per un numero di unità di perso-nale anche superiore a quello di cui vieneautorizzata l’assunzione, nei limiti dellerisorse finanziarie corrispondenti alle as-sunzioni autorizzate con il provvedimentodi cui al presente comma.

4. Le assunzioni sono effettuate confacoltà di attingere dalle graduatorie vi-genti, formate anche per assunzioni a tempoindeterminato, per profili professionali com-patibili con le esigenze. È data facoltà diattingere alle graduatorie vigenti di altreamministrazioni, disponibili nel sito delDipartimento della funzione pubblica dellaPresidenza del Consiglio dei ministri. Qua-lora nelle graduatorie suddette non risultiindividuabile personale del profilo profes-sionale richiesto, il comune può procedereall’assunzione previa selezione pubblica,anche per soli titoli, sulla base di criteri dipubblicità, trasparenza e imparzialità.

5. Nelle more dell’espletamento delleprocedure previste dal comma 4 e limita-tamente allo svolgimento di compiti dinatura tecnico-amministrativa strettamenteconnessi ai servizi sociali, all’attività diprogettazione, all’attività di affidamento deilavori, dei servizi e delle forniture, all’at-tività di direzione dei lavori e di controllosull’esecuzione degli appalti, nell’ambito dellerisorse a tal fine previste, i comuni di cuiall’allegato 1, in deroga ai vincoli di con-

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tenimento della spesa di personale di cuiall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pos-sono sottoscrivere contratti di lavoro au-tonomo di collaborazione coordinata e con-tinuativa, ai sensi e per gli effetti dell’ar-ticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, con durata non supe-riore al 31 dicembre 2019. I contratti dicollaborazione coordinata e continuativadi cui al precedente periodo possono essererinnovati, anche in deroga alla normativavigente, per una sola volta e per una duratanon superiore al 31 dicembre 2020, limi-tatamente alle unità di personale che nonsia stato possibile reclutare secondo leprocedure di cui al comma 4. La durata deicontratti di lavoro autonomo e di collabo-razione coordinata e continuativa non puòandare oltre, anche in caso di rinnovo,l’immissione in servizio del personale re-clutato secondo le procedure previste dalcomma 4.

6. I contratti previsti dal comma 5possono essere stipulati, previa valutazionedei titoli ed apprezzamento della sussi-stenza di un’adeguata esperienza profes-sionale, esclusivamente con esperti di par-ticolare e comprovata specializzazione an-che universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini ecollegi professionali ovvero abilitati all’e-sercizio della professione relativamente acompetenze di tipo tecnico nell’ambito del-l’edilizia o delle opere pubbliche. Ai finidella determinazione del compenso dovutoagli esperti, che, in ogni caso, non puòessere superiore alle voci di natura fissa econtinuativa del trattamento economico pre-visto per il personale dipendente apparte-nente alla categoria D dalla contrattazionecollettiva nazionale del comparto Funzionilocali, si applicano le previsioni dell’arti-colo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativa-mente alla non obbligatorietà delle vigentitariffe professionali fisse o minime.

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7. Le assegnazioni delle risorse finan-ziarie, necessarie per la sottoscrizione deicontratti previsti dal comma 6, sono effet-tuate con provvedimento del Commissariostraordinario, assicurando la possibilità perciascun comune interessato, di stipularecontratti di lavoro autonomo di collabora-zione coordinata e continuativa.

Articolo 15.

(Contributi ai privati per i beni mobili dan-neggiati)

Articolo 15.

(Contributi ai privati per i beni mobili dan-neggiati)

1. In caso di distruzione o danneggia-mento grave di beni mobili presenti nelleunità immobiliari distrutte o danneggiate acausa degli eventi sismici e di beni mobiliregistrati, può essere assegnato un contri-buto secondo modalità e criteri da definirecon provvedimenti adottati ai sensi dell’ar-ticolo 7, comma 2, nei limiti delle risorsedisponibili sulla contabilità speciale di cuiall’articolo 8, anche in relazione al limitemassimo del contributo per ciascuna fami-glia anagrafica residente come risultantedallo stato di famiglia alla data degli eventi.In ogni caso, per i beni mobili non regi-strati può essere concesso solo un contri-buto forfettario.

Identico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 siapplicano nei limiti e nel rispetto dellecondizioni previste dal Regolamento (UE)n. 651/2014 della Commissione, del 17 giu-gno 2014, e in particolare dall’articolo 50.

Articolo 16.

(Legalità e trasparenza)

Articolo 16.

(Legalità e trasparenza)

1. Ai fini dello svolgimento, in formaintegrata e coordinata, di tutte le attivitàfinalizzate alla prevenzione e al contrastodelle infiltrazioni della criminalità organiz-zata nell’affidamento e nell’esecuzione deicontratti pubblici e di quelli privati chefruiscono di contribuzione pubblica, aventiad oggetto lavori, servizi e forniture, con-nessi agli interventi per la ricostruzione neicomuni di cui all’allegato 1, i Commissari siavvalgono della Struttura e dell’Anagrafe dicui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ot-

1. Identico.

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tobre 2016, n. 189, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229e si applicano le disposizioni previste dalmedesimo articolo.

2. Agli oneri finanziari relativi alle spesedi funzionamento della Struttura di mis-sione di cui all’articolo 30, comma 1, deldecreto-legge n. 189 del 2016, in relazioneagli eventi di cui al presente Capo e inprosecuzione del conseguimento delle atti-vità di cui al comma 1, per gli anni 2019 e2020 si provvede per euro 500 mila annuicon le risorse della contabilità speciale dicui all’articolo 4, comma 3, del citato de-creto-legge n. 189 del 2016 e per euro 500mila annui con le risorse della contabilitàspeciale intestata al Commissario per laricostruzione nei territori dei comuni dellaCittà metropolitana di Catania di cui al-l’articolo 8 del presente decreto, mediantecorrispondente versamento all’entrata delbilancio dello Stato, per la successiva rias-segnazione ad apposito capitolo dello statodi previsione del Ministero dell’interno. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Identico.

3. Agli atti di competenza dei Commis-sari straordinari si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 36 del decreto-leggen. 189 del 2016.

3. Identico.

3-bis. Nel quadro delle misure dirette arendere più incisiva l’azione della Poliziadi Stato nelle attività di contrasto delleinfiltrazioni della criminalità organizzatanelle procedure di affidamento ed esecu-zione dei contratti pubblici e privati di cuial comma 1, dopo l’articolo 68 del decretolegislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è inseritoil seguente:

« Art. 68-bis. – (Disposizioni transito-rie per il conferimento dei posti di fun-zione di livello dirigenziale) – 1. Per l’anno2019 le promozioni previste dagli articoli 6,7, 9, 34, 36, 49 e 51 si conseguono, nellimite dei posti disponibili al 30 giugno e al31 dicembre del medesimo anno, mediantescrutinio per merito comparativo al qualeè ammesso il personale che possieda l’an-zianità di effettivo servizio nella qualificaprevista dalla legislazione vigente, matu-

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rata rispettivamente entro le predette datedel 30 giugno e del 31 dicembre. Le citatepromozioni hanno effetto, rispettivamente,dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. Iposti disponibili al 30 giugno 2019 sonoindividuati con decreto del capo della po-lizia-direttore generale della pubblica sicu-rezza in relazione alle vacanze di organicoalla medesima data.

2. Alle promozioni aventi decorrenza 1°luglio 2019 si applicano i medesimi criteridi valutazione dei titoli di cui all’articolo62 del decreto del Presidente della Repub-blica 24 aprile 1982, n. 335, applicati agliscrutini aventi decorrenza dal 1° gennaio2019. Al relativo onere, nel limite massimodi 500.000 euro, per l’anno 2019, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2019-2021, nell’ambito del pro-gramma “Fondi di riserva e speciali” dellamissione “Fondi da ripartire” dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2019, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero dell’interno ».

Articolo 17.

(Qualificazione degli operatori economici perl’affidamento dei servizi di architettura e di

ingegneria)

Articolo 17.

(Qualificazione degli operatori economici perl’affidamento dei servizi di architettura e di

ingegneria)

1. Gli incarichi di progettazione e dire-zione dei lavori per la ricostruzione o ri-parazione e ripristino degli immobili dan-neggiati dagli eventi sismici possono essereaffidati dai privati ai soggetti di cui all’ar-ticolo 46 del codice dei contratti pubblici dicui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, che siano in possesso di adeguatilivelli di affidabilità e professionalità e nonabbiano commesso violazioni in materiacontributiva e previdenziale ostative al ri-lascio del Documento unico di regolaritàcontributiva (DURC).

1. Gli incarichi di progettazione e dire-zione dei lavori per la ricostruzione o ri-parazione e ripristino degli immobili dan-neggiati dagli eventi sismici possono essereaffidati dai privati ai soggetti di cui all’ar-ticolo 46 del codice dei contratti pubblici dicui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, che siano in possesso di adeguatilivelli di affidabilità e professionalità e nonsi trovino in condizioni ostative al rilasciodel Documento unico di regolarità contri-butiva (DURC).

2. In ogni caso, il direttore dei lavorinon deve ricoprire né aver ricoperto negliultimi tre anni le funzioni, di legale rap-presentante, titolare, socio ovvero direttoretecnico, nelle imprese invitate a parteci-

2. Identico.

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pare alla selezione per l’affidamento deilavori di riparazione o ricostruzione, anchein subappalto, né avere in corso o averavuto negli ultimi tre anni rapporti di co-niugio, di parentela, di affinità ovvero rap-porti giuridicamente rilevanti ai sensi e pergli effetti dell’articolo 1 della legge 20 mag-gio 2016, n. 76, con il titolare o con chiriveste cariche societarie nelle stesse. A talefine, il direttore dei lavori produce appositaautocertificazione al committente trasmet-tendone altresì copia al Commissario. ICommissari possono effettuare controlli,anche a campione, in ordine alla veridicitàdi quanto dichiarato.

3. Il contributo massimo, a carico deiCommissari, che vi provvedono nei limitidelle risorse disponibili sulla contabilitàspeciale di cui all’articolo 8, per tutte leattività tecniche poste in essere per la ri-costruzione privata, è stabilito nella misuradel 10 per cento, incrementabile fino al12,5 per cento per i lavori di importoinferiore a 500.000 euro, al netto dell’IVA edei versamenti previdenziali. Per i lavori diimporto superiore a 2 milioni di euro, ilcontributo massimo è pari al 7,5 per cento.Con provvedimenti adottati ai sensi dell’ar-ticolo 7, comma 2, sono individuati i criterie le modalità di erogazione del contributoprevisto dal primo e dal secondo periodo,assicurando una graduazione del contri-buto che tenga conto della tipologia dellaprestazione tecnica richiesta agli operatorieconomici e dell’importo dei lavori; con imedesimi provvedimenti può essere rico-nosciuto un contributo aggiuntivo, per lesole indagini o prestazioni specialistiche,nella misura massima del 2,5 per cento, dicui lo 0,5 per cento per l’analisi di rispostasismica locale, al netto dell’IVA e dei ver-samenti previdenziali.

3. Identico.

4. Per le opere pubbliche, compresi ibeni culturali di competenza delle diocesi edel Ministero per i beni e le attività cultu-rali, con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 7, comma 2, sono fissati ilnumero e l’importo complessivo massimidegli incarichi che ciascuno dei soggetti dicui al comma 1 può assumere contempo-raneamente, tenendo conto dell’organizza-zione dimostrata dai medesimi.

4. Identico.

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5. L’affidamento degli incarichi di pro-gettazione dei servizi di architettura e in-gegneria ed altri servizi tecnici e per l’ela-borazione degli atti di pianificazione e pro-grammazione urbanistica in conformità agliindirizzi definita dal Commissario straor-dinario, per importi inferiori a quelli di cuiall’articolo 35 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, avviene mediante pro-cedure negoziate previa consultazione, oveesistenti, di almeno dieci professionisti, uti-lizzando il criterio di aggiudicazione delminor prezzo con le modalità previste dal-l’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. L’affidamento degli incarichi di pro-gettazione e dei servizi di architettura eingegneria ed altri servizi tecnici e perl’elaborazione degli atti di pianificazione eprogrammazione urbanistica in conformitàagli indirizzi definiti dal Commissario perimporti fino a 40.000 euro avviene me-diante affidamento diretto, per importi su-periori a 40.000 euro e inferiori a quelli dicui all’articolo 35 del codice di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,avviene mediante procedure negoziate pre-via consultazione di almeno dieci soggettidi cui all’articolo 46, comma 1, del mede-simo decreto legislativo n. 50 del 2016.Fatta eccezione per particolari e compro-vate ragioni connesse alla specifica tipolo-gia e alla dimensione dell’intervento, lestazioni appaltanti affidano la redazionedella progettazione al livello esecutivo.

6. Agli oneri derivanti dall’affidamentodegli incarichi di progettazione e di quelliprevisti dall’articolo 23, comma 11, del co-dice dei contratti pubblici di cui al decretolegislativo n. 50 del 2016, si provvede conle risorse delle contabilità speciali di cuiall’articolo 8 del presente decreto.

6. Identico.

Articolo 18.

(Struttura dei Commissari straordinari)

Articolo 18.

(Struttura dei Commissari straordinari)

1. I Commissari, nell’ambito delle pro-prie competenze e funzioni, operano conpiena autonomia amministrativa, finanzia-ria e contabile in relazione alle risorseassegnate e disciplinano l’articolazione in-terna delle strutture di cui al comma 2, conpropri atti in relazione alle specificità fun-zionali e di competenza.

1. Identico.

2. Nei limiti delle risorse disponibilisulle contabilità speciali di cui all’articolo8, ciascun Commissario si avvale di unastruttura posta alle proprie dirette dipen-denze. La Struttura dei Commissari stra-ordinari, è composta da un contingente dipersonale scelto tra il personale delle am-ministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, con esclusione del personaledocente educativo ed amministrativo tec-nico ausiliario delle istituzioni scolastiche,

2. Identico.

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nel numero massimo di 5 unità per l’emer-genza di cui alla delibera del 6 settembre2018, di cui una unità dirigenziale di livellonon generale, e di 10 unità per l’emergenzadi cui alla delibera del 28 dicembre 2018, dicui due unità dirigenziali di livello nongenerale. Al personale della struttura èriconosciuto il trattamento economico ac-cessorio corrisposto al personale dirigen-ziale e non dirigenziale della Presidenzadel Consiglio dei ministri nel caso in cui iltrattamento economico accessorio di pro-venienza risulti complessivamente infe-riore. Al personale non dirigenziale spettacomunque l’indennità di amministrazionedella Presidenza del Consiglio dei ministri.Nell’ambito del menzionato contingente dipersonale non dirigenziale possono esserenominati un esperto o un consulente perl’emergenza di cui alla delibera del 6 set-tembre 2018 e tre esperti o consulenti perl’emergenza di cui alla delibera del 28dicembre 2018, scelti anche tra soggettiestranei alla pubblica amministrazione, inpossesso di comprovata esperienza, anchein deroga a quanto previsto dall’articolo 7del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,il cui compenso è definito con provvedi-mento del Commissario e comunque non èsuperiore ad euro 48.000 annui.

3. Il trattamento economico fondamen-tale ed accessorio del personale pubblicodella struttura commissariale, collocato, aisensi dell’articolo 17, comma 14, della legge15 maggio 1997, n. 127, in posizione dicomando, fuori ruolo o altro analogo isti-tuto previsto dai rispettivi ordinamenti, èanticipato dalle amministrazioni di prove-nienza e corrisposto secondo le seguentimodalità:

3. Identico.

a) le amministrazioni statali di prove-nienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, leamministrazioni statali ad ordinamento au-tonomo e le università, provvedono, cononeri a proprio carico esclusivo, al paga-mento del trattamento economico fonda-mentale, nonché dell’indennità di ammini-strazione. Qualora l’indennità di ammini-strazione risulti inferiore a quella previstaper il personale della Presidenza del Con-siglio dei ministri, il Commissario straor-

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dinario provvede al rimborso delle solesomme eccedenti l’importo dovuto, a taletitolo, dall’amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubblichediverse da quelle di cui alla lettera a) iltrattamento economico fondamentale e l’in-dennità di amministrazione sono a caricoesclusivo del Commissario;

c) ogni altro emolumento accessorio ècorrisposto con oneri a carico esclusivo delCommissario il quale provvede diretta-mente ovvero mediante apposita conven-zione con le amministrazioni pubbliche diprovenienza ovvero con altra amministra-zione dello Stato o ente locale.

4. Con uno o più provvedimenti deiCommissari, adottati ai sensi dell’articolo7, comma 2, nei limiti delle risorse dispo-nibili può essere riconosciuta:

4. Identico.

a) al personale non dirigenziale dellepubbliche amministrazioni di cui all’arti-colo 1, comma 2, del decreto legislativon. 165 del 2001, in servizio presso le strut-ture di cui al presente articolo, diretta-mente impegnato nelle attività di cui all’ar-ticolo 6, la corresponsione di compensi perprestazioni di lavoro straordinario nel li-mite massimo di trenta ore mensili effet-tivamente svolte, oltre a quelle già previstedai rispettivi ordinamenti, e comunque nelrispetto della disciplina in materia di ora-rio di lavoro di cui al decreto legislativo 8aprile 2003, n. 66;

b) al personale dirigenziale della strut-tura direttamente impegnato nelle attivitàdi cui all’articolo 6, un incremento del 20per cento della retribuzione mensile diposizione prevista al comma 3, commisu-rato ai giorni di effettivo impiego.

4-bis. In caso di assenza o di impedi-mento temporaneo, le funzioni del Com-missario sono esercitate dal dirigente inservizio presso la struttura di cui al comma2 che provvede esclusivamente al compi-mento degli atti di ordinaria amministra-zione. Per lo svolgimento delle funzioniespletate quale sostituto del Commissarioal dirigente non spetta alcun compenso.

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5. La struttura commissariale cessa allascadenza dell’incarico del Commissario.

5. La struttura commissariale cessa alladata di scadenza della gestione straordina-ria, di cui all’articolo 6, comma 2.

6. All’attuazione del presente articolo siprovvede, nel limite massimo di spesa dicomplessivi euro 642.000 per l’anno 2019,euro 700.000 per l’anno 2020 ed euro700.000 per l’anno 2021, suddivisi comesegue: per il Commissario straordinario perla ricostruzione della provincia di Catania,euro 428.000 per l’anno 2019, euro 466.500per l’anno 2020 ed euro 466.500 per l’anno2021 e per il Commissario straordinarioper la ricostruzione della provincia di Cam-pobasso, euro 214.000 per l’anno 2019,euro 233.500 per l’anno 2020 ed euro233.500 per l’anno 2021, a valere sullerisorse presenti sulle contabilità speciali dicui all’articolo 8.

6. All’attuazione del presente articolo siprovvede, nel limite massimo di spesa dicomplessivi euro 642.000 per l’anno 2019,euro 700.000 per l’anno 2020 ed euro700.000 per l’anno 2021, suddivisi comesegue: per il Commissario straordinario perla ricostruzione della città metropolitana diCatania, euro 428.000 per l’anno 2019, euro466.500 per l’anno 2020 ed euro 466.500per l’anno 2021 e per il Commissario stra-ordinario per la ricostruzione della provin-cia di Campobasso, euro 214.000 per l’anno2019, euro 233.500 per l’anno 2020 ed euro233.500 per l’anno 2021, a valere sullerisorse presenti sulle contabilità speciali dicui all’articolo 8.

6-bis. Alle spese di funzionamento dellestrutture commissariali, diverse da quelleindicate nei commi precedenti, si provvede,nel limite massimo di euro 45.000 perl’anno 2019, euro 90.000 per l’anno 2020ed euro 90.000 per l’anno 2021:

a) quanto a euro 30.000 per l’anno2019 e a euro 60.000 per ciascuno deglianni 2020 e 2021 per il Commissario stra-ordinario per la ricostruzione della cittàmetropolitana di Catania;

b) quanto a euro 15.000 per l’anno2019 e a euro 30.000 per ciascuno deglianni 2020 e 2021 per il Commissario stra-ordinario per la ricostruzione della pro-vincia di Campobasso.

6-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-zione del comma 6-bis si provvede a valeresulle risorse presenti sulle contabilità spe-ciali di cui all’articolo 8.

Articolo 19.

(Interventi volti alla ripresa economica)

Articolo 19.

(Interventi volti alla ripresa economica)

1. Alle imprese del settore turistico, deiservizi connessi, dei pubblici esercizi e delcommercio e artigianato, nonché alle im-prese che svolgono attività agrituristica, comedefinita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96,e dalle pertinenti norme regionali, inse-diate da almeno dodici mesi antecedenti

1. Alle imprese del settore turistico, deiservizi connessi, dei pubblici esercizi e delcommercio e artigianato, nonché alle im-prese che svolgono attività agrituristica, comedefinita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96,e dalle pertinenti norme regionali, inse-diate da almeno dodici mesi antecedenti

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l’evento nei comuni di cui all’allegato 1ricadenti nella città metropolitana di Ca-tania, sono concessi contributi, nel limitecomplessivo massimo di 2 milioni di europer l’anno 2019 e di 2 milioni di euro perl’anno 2020, a condizione che le stesseabbiano registrato, nei tre mesi successiviagli eventi, una riduzione del fatturato an-nuo in misura non inferiore al 30 per centorispetto a quello calcolato sulla media delmedesimo periodo del triennio precedente.Il decremento del fatturato può essere di-mostrato mediante dichiarazione dell’inte-ressato ai sensi dell’articolo 46 del decretodel Presidente della Repubblica 28 dicem-bre 2000, n. 445, accompagnata dall’e-stratto autentico delle pertinenti scritturecontabili attinenti ai periodi di riferimento.

l’evento nei comuni di cui all’allegato 1sono concessi contributi, nel limite com-plessivo massimo di 2 milioni di euro perl’anno 2019 e di 2 milioni di euro perl’anno 2020, ripartiti, quanto a euro1.700.000 per l’anno 2019 ed euro 1.700.000per l’anno 2020, per il Commissario stra-ordinario per la ricostruzione della cittàmetropolitana di Catania e, quanto a euro300.000 per l’anno 2019 ed euro 300.000per l’anno 2020, per il Commissario stra-ordinario per la ricostruzione della pro-vincia di Campobasso, a condizione che lestesse abbiano registrato, nei tre mesi suc-cessivi agli eventi, una riduzione del fattu-rato in misura non inferiore al 30 per centorispetto a quello calcolato sulla media delmedesimo periodo del triennio precedente.Il decremento del fatturato può essere di-mostrato mediante dichiarazione dell’inte-ressato ai sensi dell’articolo 46 del decretodel Presidente della Repubblica 28 dicem-bre 2000, n. 445, accompagnata dall’e-stratto autentico delle pertinenti scritturecontabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. I criteri, le procedure, le modalità diconcessione e di calcolo dei contributi e diriparto delle risorse di cui al comma 1 trai comuni interessati sono stabiliti con prov-vedimento del Commissario straordinariocompetente, da adottare nel rispetto dellimite massimo di spesa di cui al medesimocomma 1, entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto.

2. Identico.

3. I contributi di cui al presente articolosono erogati ai sensi dell’articolo 50 delregolamento (UE) n. 651/2014 della Com-missione, del 17 giugno 2014, ovvero aisensi del regolamento (UE) n. 1407/2013della Commissione, del 18 dicembre 2013.

3. Identico.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel presente articolo si provvede a valeresulle risorse disponibili delle contabilitàspeciali di cui all’articolo 8.

4. Identico.

Articolo 20.

(Sospensione dei termini)

Articolo 20.

(Sospensione dei termini)

1. I redditi dei fabbricati ubicati neicomuni di cui all’allegato 1, purché relativi

Identico.

Atti Parlamentari — 155 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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ad immobili distrutti o fatti oggetto di or-dinanze sindacali di sgombero comunqueadottate entro il 30 giugno 2019, in quantoinagibili totalmente o parzialmente a causadegli eventi di cui al presente Capo, nonconcorrono alla formazione del reddito im-ponibile né ai fini del calcolo dell’impostasul reddito delle persone fisiche e dell’im-posta sul reddito delle società né del cal-colo dell’indicatore della situazione econo-mica equivalente (ISEE), fino alla definitivaricostruzione e agibilità dei fabbricati me-desimi e non oltre l’anno di imposta 2020.I fabbricati di cui al primo periodo sono,altresì, esenti dall’applicazione dell’impostamunicipale propria di cui all’articolo 13 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per iservizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,a decorrere dalla rata in scadenza succes-sivamente al 31 dicembre 2018 fino alladefinitiva ricostruzione o agibilità dei fab-bricati stessi e comunque non oltre l’annodi imposta 2020. Ai fini del presente comma,il contribuente può dichiarare, entro il 31dicembre 2019, la distruzione o l’inagibilitàtotale o parziale del fabbricato al comune,che nei successivi venti giorni trasmettecopia dell’atto di verificazione all’ufficiodell’Agenzia delle entrate territorialmentecompetente. Con decreto del Ministro del-l’interno adottato di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente de-creto, sentita la Conferenza Stato-città edautonomie locali, sono stabiliti, anche nellaforma di anticipazione, i criteri e le moda-lità per il rimborso ai comuni interessatidel minor gettito connesso all’esenzione dicui al secondo periodo.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazionedel comma 1, pari ad euro 1,85 milioni perl’anno 2019, euro 2,178 milioni per l’anno2020 ed euro 0,19 milioni per l’anno 2021si provvede ai sensi dell’articolo 29.

3. Con riferimento ai settori dell’energiaelettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi igas diversi dal gas naturale distribuiti amezzo di reti canalizzate, nonché per i

Atti Parlamentari — 156 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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settori delle assicurazioni e della telefonia,le competenti autorità di regolazione, conpropri provvedimenti adottati entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto,possono prevedere, per i comuni di cuiall’allegato 1, esenzioni dal pagamento delleforniture di energia elettrica, gas, acqua etelefonia, comprensive sia degli oneri ge-nerali di sistema che degli eventuali con-sumi, per il periodo intercorrente tra l’or-dinanza di inagibilità o l’ordinanza sinda-cale di sgombero e la revoca delle mede-sime, individuando anche le modalità perla copertura delle esenzioni stesse attra-verso specifiche componenti tariffarie, fa-cendo ricorso, ove opportuno, a strumentidi tipo perequativo.

4. Al fine di assicurare ai comuni di cuiall’allegato 1 la continuità nello smalti-mento dei rifiuti solidi urbani, i Commis-sari sono autorizzati a concedere, con pro-pri provvedimenti, a valere sulle risorsedelle contabilità speciali di cui all’articolo8, un contributo per ciascuna contabilitàfino ad un massimo complessivamente di500.000 euro con riferimento all’anno 2019,da erogare nel 2020, e fino ad un massimocomplessivamente di 500.000 di euro perl’anno 2020, per sopperire ai maggiori costiaffrontati o alle minori entrate registrate atitolo di TARI-tributo di cui all’articolo 1,comma 639, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allostesso articolo 1, commi 667 e 668.

Articolo 20-bis.

(Disposizioni in materia di bilanci)

1. I comuni di cui all’allegato 1 appro-vano il conto economico e lo stato patri-moniale previsti dall’articolo 227 del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, relativi all’esercizio 2018, en-tro il 31 luglio 2019 e li trasmettono allaBanca dati delle amministrazioni pubbli-che entro trenta giorni dall’approvazione.Il mancato rispetto di tali termini com-porta l’applicazione della procedura di cuiall’articolo 141, comma 2, del medesimotesto unico di cui al decreto legislativo 18

Atti Parlamentari — 157 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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agosto 2000, n. 267, con il termine ordi-nario di venti giorni ivi previsto, nonchédelle disposizioni dell’articolo 9, comma1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno2016, n. 113, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTISISMICI DELL’ABRUZZO NELL’ANNO2009, DEL CENTRO ITALIA NEGLI ANNI2016 E 2017 E NEI COMUNI DI CASAMIC-CIOLA TERME E LACCO AMENO DELL’I-

SOLA DI ISCHIA NEL 2017

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTISISMICI DELL’ABRUZZO NELL’ANNO2009, DEL NORD E DEL CENTRO ITALIANEGLI ANNI 2012, 2016 E 2017 E NEICOMUNI DI CASAMICCIOLA TERME ELACCO AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA

NEL 2017

Articolo 21.

(Contributo straordinario per il Comune deL’Aquila e ulteriori provvidenze per i co-

muni del cratere e fuori cratere)

Articolo 21.

(Contributo straordinario per il Comune deL’Aquila e ulteriori provvidenze per i co-

muni del cratere e fuori cratere)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 24giugno 2016, n. 113, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 1, dopo il secondo pe-riodo, è inserito il seguente: « Per l’anno2019 è assegnato un contributo straordina-rio dell’importo di 10 milioni di euro. »;

a) al comma 1, dopo il secondo pe-riodo, è inserito il seguente: « Per gli anni2019 e 2020 è assegnato un contributostraordinario dell’importo di 10 milioni dieuro annui. »;

b) al comma 2, secondo periodo, dopole parole « 2 milioni di euro », sono ag-giunte le seguenti: « e di 500 mila euro,trasferiti all’ufficio speciale per la ricostru-zione di cui all’articolo 67-ter, comma 3,primo periodo, del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per lespese derivanti dall’attuazione di quantoprevisto dall’articolo 2-bis, comma 32 deldecreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2017, n. 172 e per l’espletamentodelle pratiche relative ai comuni fuori delcratere ».

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Per l’anno 2019 è de-stinato altresì un contributo di 500.000euro per le spese derivanti dall’attuazionedi quanto previsto dall’articolo 2-bis, comma32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2017, n. 172, e per l’espleta-mento delle pratiche relative ai comunifuori del cratere, trasferito all’Ufficio spe-ciale per la ricostruzione dei comuni delcratere di cui all’articolo 67-ter, commi 2 e3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 10,5 milioni di euro per l’anno2019, si provvede a valere sulle risorse dicui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 10,5 milioni di euro per l’anno2019 e a 10 milioni di euro per l’anno 2020,si provvede a valere sulle risorse di cui

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,n. 71.

all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,n. 71.

2-bis. All’articolo 1-septies, comma 1,del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55,convertito, con modificazioni, dalla legge24 luglio 2018, n. 89, le parole: « entroquattrocentottanta giorni dalla comunica-zione di avvio del procedimento di recu-pero ai sensi del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 14 novembre 2017,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57del 9 marzo 2018 » sono sostituite dalleseguenti: « entro il 31 dicembre 2019 ».

Articolo 22.

(Misure relative al personale tecnico in ser-vizio presso gli enti locali e gli uffici speciali

per la ricostruzione)

Articolo 22.

(Misure relative al personale tecnico in ser-vizio presso gli enti locali e gli uffici speciali

per la ricostruzione)

01. All’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2018 »sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2019 ».

1. All’articolo 50 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

1. Identico:

a) al comma 3, lettera a), le parole« nella misura massima di cento unità »sono soppresse;

a) identica;

b) al comma 3-bis, lettera c), dopo leparole « è corrisposto con oneri a caricoesclusivo del Commissario straordinario »sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , ilquale provvede direttamente ovvero me-diante apposita convenzione con le ammi-nistrazioni pubbliche di provenienza ov-vero con altra amministrazione dello Statoo ente locale »;

b) identica;

c) al comma 7, lettera c), dopo leparole « Commissario Straordinario » sonoaggiunte le seguenti: « , previa verifica se-mestrale dei risultati raggiunti a frontedegli obiettivi assegnati dallo stesso e daivice commissari ».

c) al comma 7, lettera c), dopo leparole « Commissario Straordinario » sonoaggiunte le seguenti: « , previa verifica se-mestrale dei risultati raggiunti a frontedegli obiettivi assegnati dallo stesso e daivice commissari. Al Commissario straordi-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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nario e agli esperti di cui al comma 6 sonoriconosciute, ai sensi della vigente disci-plina in materia e comunque nel limitecomplessivo di euro 80.000 per l’anno 2019e di euro 80.000 per l’anno 2020, le spesedi viaggio, vitto e alloggio connesse all’e-spletamento delle attività demandate, nel-l’ambito delle risorse già previste per spesedi missione, a valere sulla contabilità spe-ciale di cui all’articolo 4, comma 3 ».

2. All’articolo 50-bis del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

2. Identico:

0a) al comma 1, primo periodo, leparole: « , fino a settecento unità per cia-scuno degli anni 2017 e 2018 » sono sop-presse »;

0b) dopo il comma 1-bis è inserito ilseguente:

« 1-ter. Sulla base delle specifiche eriscontrate esigenze connesse all’espleta-mento dei compiti demandati per la ripa-razione e ricostruzione degli immobili dan-neggiati dall’evento sismico e dell’anda-mento delle richieste di contributo, fermarestando la deroga di cui al comma 1-bis,il Commissario straordinario può autoriz-zare con proprio provvedimento gli Ufficispeciali per la ricostruzione e i comuni astipulare, nei limiti previsti dall’articolo 36,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, dall’articolo 19 del decretolegislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall’ar-ticolo 1, comma 3, del decreto-legge 12luglio 2018, n. 87, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,ulteriori contratti di lavoro a tempo deter-minato per gli anni 2019 e 2020, con lemodalità previste al comma 1 e al comma2 del presente articolo, fino a 200 unitàcomplessive di personale di tipo tecnico oamministrativo-contabile da impiegare esclu-sivamente nei servizi necessari alla rico-struzione, nel limite di spesa di 4,150 mi-lioni di euro per l’anno 2019 e 8,300 mi-lioni di euro per l’anno 2020. Ai relativioneri si fa fronte mediante corrispondenteutilizzo del fondo derivante dal riaccerta-

Atti Parlamentari — 160 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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mento dei residui passivi ai sensi dell’ar-ticolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, iscritto nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze.Con ordinanze commissariali si provvedealla ripartizione del personale autorizzatofra gli enti destinatari e alla definizione deitempi, modalità e criteri per la regolamen-tazione del presente comma »;

a) al comma 2, primo periodo, dopo leparole « per le esigenze di cui al comma 1 »sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , anchestipulando contratti a tempo parziale »;

a) al comma 2, primo periodo, dopo leparole: « per le esigenze di cui al comma 1 »sono aggiunte le seguenti: « , anche stipu-lando contratti a tempo parziale previadichiarazione, qualora si tratti di profes-sionisti, e fermo restando quanto previstodall’articolo 53 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, di non iscrizione oavvenuta sospensione dall’elenco specialedei professionisti, di cui all’articolo 34 delpresente decreto »;

b) al comma 3-bis, secondo periodo, leparole « anche in deroga al limite previstodal comma 3-quinquies del presente arti-colo, per una sola volta e » sono soppressee le parole « 31 dicembre 2018 » sono so-stituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ecomunque nel rispetto dei limiti temporaliprevisti dalla normativa europea »;

b) identica;

c) il comma 3-quinquies è abrogato. c) identica.

3. All’articolo 2-bis, comma 32, quartoperiodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017,n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo leparole « dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, »sono inserite le seguenti: « è assegnato tem-poraneamente all’Ufficio speciale per i co-muni del cratere e ».

3. Identico.

4. All’articolo 1, comma 990, della legge30 dicembre 2018, n. 145, al primo pe-riodo, la parola « cessazione » è sostituitadalla seguente « riduzione ».

4. Al comma 990 dell’articolo 1 dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, al primoperiodo, le parole: « e di consentire la pro-gressiva cessazione delle funzioni commis-sariali, con riassunzione delle medesime daparte degli enti ordinariamente compe-tenti » sono soppresse.

4-bis. Al comma 5, terzo periodo, del-l’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole:

Atti Parlamentari — 161 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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« al personale in servizio al 30 settembre2018 » sono sostituite dalle seguenti: « alpersonale assegnato a ciascun comune nel-l’ambito del contingente di cui al presentecomma ».

Articolo 22-bis.

(Estensione dei benefìci della zona francaurbana ai professionisti)

1. All’articolo 46 del decreto-legge 24aprile 2017, n. 50, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « Leimprese » sono inserite le seguenti: « e iprofessionisti »;

b) al comma 3, dopo le parole: « alleimprese » sono inserite le seguenti: « e aiprofessionisti »;

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Per i professionisti leesenzioni sono concesse per il 2019 e il2020. »;

d) al comma 5, dopo le parole: « alleimprese » sono inserite le seguenti: « e aiprofessionisti »;

e) al comma 6, le parole: « dalle im-prese beneficiarie » sono sostituite dalleseguenti: « dalle imprese e dai professioni-sti beneficiari ».

Articolo 23.

(Accelerazione della ricostruzione pubblicanelle regioni colpite dagli eventi sismici del2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria)

Articolo 23.

(Accelerazione della ricostruzione pubblicanelle regioni colpite dagli eventi sismici del2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 2, il comma 2-bis èsostituito dal seguente:

a) identico:

« 2-bis. L’affidamento degli incarichi diprogettazione e dei servizi di architettura eingegneria ed altri servizi tecnici e perl’elaborazione degli atti di pianificazione e

« 2-bis. L’affidamento degli incarichi diprogettazione e dei servizi di architettura eingegneria ed altri servizi tecnici e perl’elaborazione degli atti di pianificazione e

Atti Parlamentari — 162 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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programmazione urbanistica in conformitàagli indirizzi definiti dal Commissario stra-ordinario, per importi inferiori a quelli dicui all’articolo 35 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, avviene, mediante pro-cedure negoziate previa consultazione dialmeno dieci professionisti iscritti nell’e-lenco speciale di cui all’articolo 34 delpresente decreto, utilizzando il criterio diaggiudicazione del minor prezzo con lemodalità previste dall’articolo 97, commi 2,2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50. Agli oneri derivanti dall’affi-damento degli incarichi di progettazione edi quelli previsti dall’articolo 23, comma11, del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, si provvede con le risorse di cuiall’articolo 4, comma 3, del presente de-creto. ».

programmazione urbanistica in conformitàagli indirizzi definiti dal Commissario stra-ordinario per importi fino a 40.000 euroavviene mediante affidamento diretto, perimporti superiori a 40.000 euro e inferioria quelli di cui all’articolo 35 del codice dicui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, avviene, mediante procedure nego-ziate previa consultazione di almeno diecisoggetti di cui all’articolo 46, comma 1, delmedesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,iscritti nell’elenco speciale di cui all’arti-colo 34 del presente decreto. Fatta ecce-zione per particolari e comprovate ragioniconnesse alla specifica tipologia e alla di-mensione dell’intervento, le stazioni appal-tanti, secondo quanto previsto dal comma4 dell’articolo 23 del citato decreto legisla-tivo n. 50 del 2016, affidano la redazionedella progettazione al livello esecutivo. Aglioneri derivanti dall’affidamento degli inca-richi di progettazione e di quelli previstidall’articolo 23, comma 11, del decretolegislativo n. 50 del 2016, si provvede conle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, delpresente decreto ».

b) all’articolo 3, dopo il comma 4, èinserito il seguente:

b) identico:

« 4-bis: Limitatamente agli immobili ealle unità strutturali danneggiate private,che a seguito delle verifiche effettuate conscheda AeDES risultino classificati inagibilicon esito “B” o “C”, i comuni, d’intesa conl’Ufficio speciale per la ricostruzione, pos-sono altresì curare l’istruttoria per il rila-scio delle concessioni di contributo e ditutti gli adempimenti conseguenti. »;

« 4-bis: Limitatamente agli immobili ealle unità strutturali danneggiate private,che a seguito delle verifiche effettuate conscheda AeDES risultino classificati inagibilicon esito “B” o “C” o “E” limitatamente alivello operativo “L4”, i comuni, d’intesacon l’Ufficio speciale per la ricostruzione,possono altresì curare l’istruttoria per ilrilascio delle concessioni di contributo e ditutti gli adempimenti conseguenti. Con or-dinanza commissariale sono definiti le mo-dalità e i criteri per la regolamentazione diquanto disposto dal presente comma »;

b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopol’articolo 4-ter è aggiunto il seguente:

« Art. 4-quater. – (Strutture abitativetemporanee ed amovibili) – 1. Al fine discongiurare fenomeni di abbandono delterritorio, nei comuni di cui agli allegati 1e 2 che presentano una percentuale supe-riore al 50 per cento di edifici dichiaratiinagibili con esito “E” ai sensi del decreto

Atti Parlamentari — 163 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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del Presidente del Consiglio dei ministri 5maggio 2011, pubblicato nel supplementoordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficialen. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agliedifici esistenti alla data dell’evento si-smico, ai proprietari di immobili distrutti ogravemente danneggiati dagli eventi sismiciè consentita, previa autorizzazione comu-nale, l’installazione di strutture tempora-nee e amovibili, sul terreno ove si trovanoi medesimi immobili o su altro terreno diproprietà ubicato nel territorio dello stessocomune con qualsiasi destinazione urbani-stica o su terreno anche non di proprietào su altro terreno su cui si vanti un dirittoreale di godimento, previa acquisizione delladichiarazione di disponibilità da parte dellaproprietà senza corresponsione di alcuntipo di indennità o rimborso da parte dellapubblica amministrazione, dichiarato ido-neo per tale finalità da apposito atto co-munale, o sulle aree di cui all’articolo 4-terdel presente decreto. Entro novanta giornidall’emanazione dell’ordinanza di agibilitàdell’immobile distrutto o danneggiato, isoggetti di cui al primo periodo provve-dono, con oneri a loro carico, alla demo-lizione o rimozione delle strutture tempo-ranee e amovibili di cui al presente articoloe al ripristino dello stato dei luoghi.

2. Dall’attuazione del comma 1 nondevono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica »;

b-ter) all’articolo 6, dopo il comma 2è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell’accesso ai contributidi cui al comma 1, per gli immobili diinteresse culturale ai sensi del codice di cuial decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,gli esiti “agibile con provvedimenti”, “par-zialmente agibile” e “inagibile” delle schedeA-DC e B-DP di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 23 febbraio2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati,rispettivamente, agli esiti “B”, “C” ed “E”delle schede AeDES di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 5 mag-gio 2011, pubblicato nel supplemento or-

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dinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113del 17 maggio 2011 »;

c) all’articolo 6 i commi 10 e 10-tersono abrogati e il comma 13 è sostituito dalseguente: « 13. La selezione dell’impresaesecutrice da parte del beneficiario deicontributi è compiuta esclusivamente tra leimprese che risultano iscritte nell’Anagrafedi cui all’articolo 30. »;

c) identica;

d) all’articolo 12, il comma 3 è sosti-tuito dal seguente:

d) identica;

« 3. L’ufficio speciale per la ricostru-zione, ovvero i comuni nei casi previsti dalcomma 4-bis dell’articolo 3, verificata laspettanza del contributo e il relativo im-porto, trasmettono al vice commissario ter-ritorialmente competente la proposta diconcessione del contributo medesimo, com-prensivo delle spese tecniche. »;

d-bis) all’articolo 14, comma 3-bis.1:

1) dopo il primo periodo è inseritoil seguente: « Gli interventi di cui all’alle-gato 1 all’ordinanza del commissario stra-ordinario n. 63 del 6 settembre 2018 equelli relativi alle chiese di proprietà delFondo edifici di culto si considerano inogni caso di importanza essenziale ai finidella ricostruzione. »;

2) all’ultimo periodo, le parole: « alprecedente periodo » sono sostituite dalleseguenti: « ai precedenti periodi »;

e) all’articolo 34, comma 5, terzo pe-riodo, le parole « 2 per cento » sono sosti-tuite dalle seguenti « 2,5 per cento, di cui lo0,5 per cento per l’analisi di risposta si-smica locale, » e il comma 6 è sostituito dalseguente:

e) identica;

« 6. Per le opere pubbliche, compresi ibeni culturali di competenza delle diocesi edel Ministero per i beni e le attività cultu-rali, con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 2, comma 2, sono fissati ilnumero e l’importo complessivo massimidegli incarichi che ciascuno dei soggetti dicui al comma 1 può assumere contempo-

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raneamente, tenendo conto dell’organizza-zione dimostrata dai medesimi. ».

e-bis) all’articolo 34, il comma 7 èsostituito dal seguente:

« 7. Per gli interventi di ricostruzioneprivata diversi da quelli previsti dall’arti-colo 8, con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 2, comma 2, sono stabiliti icriteri finalizzati ad evitare concentrazionidi incarichi contemporanei che non tro-vano giustificazione in ragioni di organiz-zazione tecnico-professionale »;

e-ter) all’articolo 48:

a) al comma 11, il secondo periodo èsostituito dal seguente: « I soggetti diversida quelli indicati dall’articolo 11, comma 3,del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla legge 7aprile 2017, n. 45, versano le somme og-getto di sospensione previste dal decretoministeriale 1° settembre 2016 e dai commi1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione disanzioni e interessi, entro il 15 ottobre2019, ovvero, mediante rateizzazione fino aun massimo di 120 rate mensili di pariimporto, con il versamento dell’importocorrispondente al valore delle prime cin-que rate entro il 15 ottobre 2019; su ri-chiesta del lavoratore dipendente subordi-nato o assimilato, la ritenuta può essereoperata anche dal sostituto d’imposta. »;

b) al comma 13, il terzo periodo èsostituito dal seguente: « Gli adempimenti ei pagamenti dei contributi previdenziali eassistenziali e dei premi per l’assicurazioneobbligatoria, sospesi ai sensi del presentearticolo, sono effettuati entro il 15 ottobre2019, anche mediante rateizzazione fino aun massimo di 120 rate mensili di pariimporto, con il versamento dell’importocorrispondente al valore delle prime cin-que rate entro il 15 ottobre 2019, senzaapplicazione di sanzioni e interessi; surichiesta del lavoratore dipendente subor-dinato o assimilato, la ritenuta può essereoperata anche dal sostituto d’imposta. »;

1-bis. Per i comuni con popolazionesuperiore a 30.000 abitanti, colpiti dal si-sma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell’e-

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lenco di cui al comma 13-bis dell’articolo48 e all’allegato 1 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, al solo fine di procedere ad inter-venti urgenti di manutenzione straordina-ria o di messa in sicurezza su strade edinfrastrutture comunali, che abbiano ap-provato il bilancio dell’anno 2018 alla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, onde attenuaregli effetti delle disposizioni di cui al comma897 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, è assegnato un contributo dieuro 5 milioni. All’onere derivante dal pre-sente comma, pari a 5 milioni di euro perl’anno 2019, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di conto capitale iscritto, aifini del bilancio triennale 2019-2021, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze.

Articolo 23-bis.

(Disposizioni in materia di continuità deiservizi scolastici in seguito agli eventisismici del Centro Italia e dell’Isola di

Ischia)

1. All’articolo 18-bis del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Misure urgenti per lo svolgimentodegli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,2018/2019 e 2019/2020 »;

b) al comma 1, alinea, le parole: « e2018/2019 » sono sostituite dalle seguenti:« , 2018/2019 e 2019/2020 » e dopo le pa-role: « siti nelle aree colpite dagli eventisismici di cui all’articolo 1 » sono inserite leseguenti: « nonché nei comuni di Casamic-ciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’I-sola di Ischia »;

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c) al comma 1, lettera a), le parole:« e 2018/2019 » sono sostituite dalle se-guenti: « , 2018/2019 e 2019/2020 »;

d) al comma 2, le parole: « ed euro 4,5milioni nell’anno 2019 » sono sostituite dalleseguenti: « , euro 6 milioni nell’anno 2019ed euro 2,25 milioni nell’anno 2020 »;

e) al comma 5, dopo la lettera b-ter)è aggiunta la seguente:

« b-quater) quanto a euro 1,5 milioninel 2019 ed euro 2,25 milioni nel 2020,mediante corrispondente riduzione dellostanziamento del fondo speciale di partecorrente iscritto, ai fini del bilancio trien-nale 2019-2021, nell’ambito del programma“Fondi di riserva e speciali” della missione“Fondi da ripartire” dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2019, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamento re-lativo al Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca ».

Articolo 24.

(Proroga disposizioni deposito e trasportoterre e rocce da scavo)

Articolo 24.

(Proroga disposizioni deposito e trasportoterre e rocce da scavo)

All’articolo 28, del decreto-legge 17 ot-tobre 2016, n. 189, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All’articolo 28, del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 11, primo periodo, dopole parole « presenza di amianto » sono in-serite le seguenti: « oltre i limiti contenutial punto 3.4 dell’allegato D alla parte IV deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, »;

a) identica;

b) al comma 13-ter, le parole « per unperiodo non superiore a trenta mesi » sonosostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-bre 2019 ».

b) identica.

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Articolo 25.

(Compensazione ai comuni delle minori en-trate a seguito di esenzione di imposte co-

munali)

Articolo 25.

(Compensazione ai comuni delle minori en-trate a seguito di esenzione di imposte co-

munali)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145 sono apportate le seguentimodificazioni:

1. Identico:

a) al comma 997, le parole da « L’im-posta » fino a « dovuta » sono sostituite dalleseguenti: « L’imposta comunale sulla pub-blicità e il canone per l’autorizzazione al-l’installazione dei mezzi pubblicitari, rife-riti alle insegne di esercizio di attività com-merciali e di produzione di beni o servizi,nonché la tassa per l’occupazione di spazied aree pubbliche e il canone per l’occu-pazione di spazi ed aree pubbliche nonsono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio2019 fino al 31 dicembre 2020, »;

a) identica;

b) al comma 998, le parole « regola-mento del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico » sono sostituite dalleseguenti: « decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dell’interno, sentita la ConferenzaStato-città ed autonomie locali » e le parole« definite le modalità di attuazione delcomma 997 » sono sostituite dalle parole« stabiliti i criteri e definite le modalità peril rimborso ai comuni interessati del minorgettito derivante dall’applicazione del comma997 ».

b) al comma 998, le parole « regola-mento del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico » sono sostituite dalleseguenti: « decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dell’interno, sentita la ConferenzaStato-città ed autonomie locali », le parole:« , d’intesa con la Conferenza Stato-città eautonomie locali, » sono soppresse e leparole « definite le modalità di attuazionedel comma 997 » sono sostituite dalle pa-role « stabiliti i criteri e definite le modalitàper il rimborso ai comuni interessati delminor gettito derivante dall’applicazione delcomma 997 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 siprovvede ai sensi dell’articolo 29.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, paria 5 milioni di euro per ciascuno degli anni2019 e 2020, in termini di solo saldo nettoda finanziare, si provvede ai sensi dell’ar-ticolo 29.

Articolo 26.

(Misure per la semplificazione delle proce-dure per l’immediato ristoro dei danni subiti

Articolo 26.

(Misure per la semplificazione delle proce-dure per l’immediato ristoro dei danni subiti

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dalle attività economiche e produttive e daiprivati a seguito di eventi calamitosi)

dalle attività economiche e produttive e daiprivati a seguito di eventi calamitosi)

1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018,n. 1, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

1. Identico:

a) all’articolo 25, comma 2, la letteraf) è sostituita dalla seguente:

a) identica;

« f) all’attuazione delle misure per farfronte alle esigenze urgenti di cui alla let-tera e), anche attraverso misure di deloca-lizzazione, laddove possibile temporanea,in altra località del territorio regionale,entro i limiti delle risorse finanziarie indi-viduate con delibera del Consiglio dei mi-nistri, sentita la regione interessata, e se-condo i criteri individuati con la delibera dicui all’articolo 28. »;

b) all’articolo 28, comma 1, alla let-tera c), le parole « delocalizzazione tempo-ranea in altra località del territorio nazio-nale » sono sostituite dalle seguenti: « delo-calizzazione, ove possibile temporanea, inaltra località del territorio regionale ».

b) all’articolo 28:

1) al comma 1, alinea, le parole da:« Al fine di » fino a: « citato articolo 25, »sono sostituite dalle seguenti: « Con deli-bera del Consiglio dei ministri »;

2) al comma 1, alla lettera c), leparole: « delocalizzazione temporanea inaltra località del territorio nazionale » sonosostituite dalle seguenti: « delocalizzazione,ove possibile temporanea, in altra localitàdel territorio regionale »;

3) il comma 2 è abrogato.

2. Il Commissario straordinario di cuiall’articolo 1 del decreto legge 28 settembre2018, n. 109, convertito, con modificazioni,dalla legge 16 novembre 2018, n. 139 indi-vidua con propria ordinanza i criteri e lemodalità per la concessione di forme diristoro di danni subiti dai cittadini resi-denti nelle zone interessate dalle attività dicantiere, nei limiti delle risorse disponibilisulla propria contabilità speciale non de-stinate a diversa finalità e comunque nellimite complessivo di 7 milioni di euro.

2. Il Commissario straordinario di cuiall’articolo 1 del decreto legge 28 settembre2018, n. 109, convertito, con modificazioni,dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in-dividua con propria ordinanza i criteri e lemodalità per la concessione di forme diristoro di danni subiti dai cittadini resi-denti nelle zone interessate dalle attività dicantiere, nei limiti delle risorse disponibilisulla propria contabilità speciale non de-stinate a diversa finalità e comunque nellimite complessivo di 7 milioni di euro.

2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subitidalle imprese agricole continuano ad ap-plicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1,commi da 422 a 428-ter, della legge 28dicembre 2015, n. 208.

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Articolo 26-bis.

(Misure per la ricostruzione dei territoricolpiti dagli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012)

1. All’articolo 39, comma 1, alinea, deldecreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,convertito, con modificazioni, dalla legge16 novembre 2018, n. 130, le parole: « a talfine attivati e » sono sostituite dalle se-guenti: « a tal fine attivati o ».

2. Per i comuni delle regioni Lombardiae Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1,comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,n. 74, convertito, con modificazioni, dallalegge 1° agosto 2012, n. 122, e dell’articolo67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, l’esenzionedall’applicazione dell’imposta municipalepropria prevista dal secondo periodo delcomma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6giugno 2012, n. 74, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,è prorogata a decorrere dal 1° gennaio2019, fino alla definitiva ricostruzione eagibilità dei fabbricati interessati e comun-que non oltre il 31 dicembre 2019.

Articolo 27.

(Presidio zona rossa dei comuni di Casamic-ciola Terme e Lacco Ameno)

Articolo 27.

(Presidio zona rossa dei comuni di Casamic-ciola Terme e Lacco Ameno)

1. Dopo l’articolo 18 del decreto-legge28 settembre 2018 n. 109, convertito, conmodificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,n. 130, è inserito il seguente:

Identico.

« Art. 18-bis. – (Presidio zona rossa deicomuni di Casamicciola Terme e LaccoAmeno) – 1. Al fine di rafforzare il dispo-sitivo di vigilanza e sicurezza della zonarossa dei comuni di Casamicciola Terme eLacco Ameno, interessati dagli eventi si-smici del 21 agosto 2017, il contingente dipersonale militare di cui all’articolo 1,comma 688, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, è incrementato di 15 unità dalladata di entrata in vigore del presente arti-colo e fino al 31 dicembre 2019. Si appli-cano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis,

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commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 1, pari ad euro 418.694 per il2019, si provvede a valere sulle risorsefinanziarie di cui all’articolo 19. ».

Articolo 28.

(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto2003, n. 259, recante « Codice delle comu-

nicazioni elettroniche »)

Articolo 28.

(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto2003, n. 259, recante « Codice delle comu-

nicazioni elettroniche »)

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003,n. 259, recante Codice delle comunicazionielettroniche, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo lalettera ee) sono inserite le seguenti:

a) identica;

« ee-bis) Sistema di allarme pubblico:sistema di diffusione di allarmi pubbliciagli utenti finali interessati da gravi emer-genze e catastrofi imminenti o in corso, chepuò utilizzare servizi mobili di comunica-zione interpersonale basati sul numero, ser-vizi di diffusione radiotelevisiva, applica-zioni mobili basate su un servizio di ac-cesso a internet. Qualora gli allarmi pub-blici siano trasmessi tramite servizi dicomunicazione elettronica accessibili al pub-blico diversi da quelli di cui al primo pe-riodo, la loro efficacia deve essere equiva-lente in termini di copertura e capacità diraggiungere gli utenti finali, compresi quellipresenti solo temporaneamente nella zonainteressata. Gli allarmi pubblici devono es-sere facili da ricevere per gli utenti finali;

ee-ter) servizio di Cell Broadcast Ser-vice: Servizio che consente la diffusione dimessaggi a tutti i terminali presenti all’in-terno di una determinata area geograficaindividuata dalla copertura radiomobile diuna o più celle;

ee-quater) messaggio IT-alert: Messag-gio inviato, attraverso un Servizio di CellBroadcast Service, dalle componenti delServizio nazionale della protezione civile,nell’imminenza o nel caso degli eventi pre-visti all’articolo 7 del decreto legislativo 2

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gennaio 2018, n. 1, e dagli ulteriori soggettia tal fine abilitati;

ee-quinquies) servizio IT-alert: sistemadi allarme pubblico che trasmette, ai ter-minali presenti in una determinata areageografica, dei Messaggi IT-alert riguar-danti gli scenari di rischio, l’organizzazionedei servizi di protezione civile del proprioterritorio e le misure di autoprotezione;

ee-sexies) misure di autoprotezione:azioni raccomandate, utili a ridurre i rischie ad attenuare le conseguenze derivantidagli eventi di cui all’articolo 7 del decretolegislativo 2 gennaio 2018, n. 1; »;

b) all’articolo 4, comma 3, dopo lalettera h), è aggiunta la seguente:

b) identica;

« h-bis) promuovere e favorire, nel-l’imminenza o in caso di eventi di cuiall’articolo 7 del decreto legislativo 2 gen-naio 2018, n. 1, attraverso le tecnologiedell’informazione e della comunicazione,l’adozione di misure di autoprotezione daparte dei cittadini; »;

c) all’articolo 13, comma 6, dopo lalettera g), è aggiunta la seguente:

c) identico:

« g-bis) garantendo l’attivazione del ser-vizio IT-alert come definito ai sensi dell’ar-ticolo. »;

« g-bis) garantendo l’attivazione del ser-vizio IT-alert come definito ai sensi dell’ar-ticolo 1 del Codice »;

d) all’articolo 14, comma 5, dopo lalettera a), è inserita la seguente:

d) identica;

« a-bis) promuovere e favorire, nel-l’imminenza o in caso di eventi di cuiall’articolo 7 del decreto legislativo 2 gen-naio 2018, n. 1, attraverso le tecnologiedell’informazione e della comunicazione,l’adozione di misure di autoprotezione daparte dei cittadini; »;

e) all’articolo 144, comma 1, la letterae) è abrogata;

e) identica;

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f) all’allegato n. 1, parte A, dopo ilpunto 12, è aggiunto il seguente:

f) identica;

« 12-bis) garantire l’attivazione delservizio IT-alert come definiti ai sensi del-l’articolo 1 del Codice; »;

g) all’allegato n. 25, articolo 40, dopoil comma 4, è inserito il seguente:

g) identico:

« 4-bis. Per il perseguimento di finalitàistituzionali di interesse pubblico e per ilcoordinamento delle attività legate alla pre-venzione delle calamità naturali ed allasalvaguardia della vita umana, dell’am-biente e dei beni, nonché per le finalità diordine pubblico, gli Enti Pubblici Territo-riali, previo consenso del Ministero, pos-sono rendere partecipi all’utilizzo della pro-pria rete di comunicazione elettronica altrisoggetti. In questo caso l’obbligo del paga-mento dei corrispettivi rimane in capo al-l’Ente titolare dell’autorizzazione, ferma re-stando l’applicazione a quest’ultimo dellaminore tra le riduzioni di cui all’articolo32, sempre che sono applicabili ai servizisvolti. ».

« 4-bis. Per il perseguimento di finalitàistituzionali di interesse pubblico e per ilcoordinamento delle attività legate alla pre-venzione delle calamità naturali ed allasalvaguardia della vita umana, dell’am-biente e dei beni, nonché per le finalità diordine pubblico, gli Enti Pubblici Territo-riali, previo consenso del Ministero, pos-sono rendere partecipi all’utilizzo della pro-pria rete di comunicazione elettronica altrisoggetti. In questo caso l’obbligo del paga-mento dei corrispettivi rimane in capo al-l’Ente titolare dell’autorizzazione, ferma re-stando l’applicazione a quest’ultimo dellaminore tra le riduzioni di cui all’articolo32, sempre che siano applicabili ai servizisvolti. ».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, sentitiil Garante per la protezione dei dati per-sonali e l’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni, sono individuate:

2. Identico.

a) le modalità e i criteri di attivazionedel servizio IT-alert come definito all’arti-colo 1 comma 1, lettera ee-quinquies), deldecreto legislativo n. 259 del 2003, comemodificato dal comma 1 del presente arti-colo, da realizzarsi secondo gli standardinternazionali applicabili e per l’ eroga-zione di eventuali contributi per gli inve-stimenti volti al potenziamento e all’inno-vazione delle reti dei gestori e alla gestioneoperativa della piattaforma occorrente;

b) le modalità e i criteri di attivazionedei messaggi IT-alert come definiti ai sensidell’articolo 1, comma 1, lettera ee-quater),del decreto legislativo n. 259 del 2003, comemodificato dal comma 1 del presente arti-colo;

Atti Parlamentari — 174 — Camera dei Deputati

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c) le modalità di definizione dei con-tenuti dei messaggi IT-alert, tenendo contodegli scenari prevedibili in relazione aglieventi di cui all’articolo 7 del decreto legi-slativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dell’oppor-tunità di attivare misure di autoprotezionedei cittadini ai sensi dell’articolo 1, comma1, lettera ee-sexies), del decreto legislativon. 259 del 2003, come modificato dal comma1 del presente articolo;

d) le modalità di gestione della richie-sta per l’attivazione dei messaggi IT-alert dicui all’articolo 1, comma 1, lettera ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259del 2003, come modificato dal comma 1 delpresente articolo;

e) le modalità di autorizzazione dellarichiesta di attivazione di cui alla lettera d);

f) le modalità di invio dei messaggiIT-alert;

g) i criteri e le modalità al fine digarantire che l’utilizzo e il trattamento deidati eventualmente raccolti nell’ambito delfunzionamento del sistema IT-alert av-venga nel rispetto della normativa in ma-teria di protezione dei dati personali e chesia escluso l’utilizzo dei medesimi dati perfinalità diverse da quelle di cui al presentearticolo.

3. In caso di inosservanza delle dispo-sizioni di cui al presente articolo, si appli-cano le sanzioni previste dall’articolo 98del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. Identico.

4. Le disposizioni di cui al presentearticolo non comportano nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui al presentearticolo non devono comportare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica.

5. Nelle more del recepimento delladirettiva (UE) 2018/1972, del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, dell’11 dicembre2018, ai fini dell’attuazione dell’articolo 1,comma 1044, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, per « apparecchi atti alla ricezionedella radiodiffusione sonora » si intendonoi ricevitori autoradio venduti singolar-mente o integrati in un veicolo nuovo dellacategoria M nonché i ricevitori con sinto-nizzatore radio che operino nelle bandedestinate al servizio di radiodiffusione se-

5. Nelle more del recepimento delladirettiva (UE) 2018/1972, del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, dell’11 dicembre2018, ai fini dell’attuazione dell’articolo 1,comma 1044, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, per « apparecchi atti alla ricezionedella radiodiffusione sonora » si intendonoi ricevitori autoradio venduti singolar-mente o integrati in un veicolo nuovo dellacategoria M e N nonché i ricevitori consintonizzatore radio che operino nelle bandedestinate al servizio di radiodiffusione se-

Atti Parlamentari — 175 — Camera dei Deputati

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condo il Piano nazionale di ripartizionedelle frequenze di cui al decreto del Mini-stro dello sviluppo economico 5 ottobre2018, pubblicato nel supplemento ordina-rio alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19ottobre 2018 ad esclusione delle apparec-chiature utilizzate dai radioamatori, deidispositivi di telefonia mobile e dei prodottinei quali il ricevitore radio è puramenteaccessorio.

condo il Piano nazionale di ripartizionedelle frequenze di cui al decreto del Mini-stro dello sviluppo economico 5 ottobre2018, pubblicato nel supplemento ordina-rio alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19ottobre 2018 ad esclusione delle apparec-chiature utilizzate dai radioamatori e deiprodotti nei quali il ricevitore radio è pu-ramente accessorio. Per gli apparati ditelefonia mobile e per i veicoli nuovi dicategoria N gli obblighi di commercializ-zazione al consumatore, di cui all’articolo1, comma 1044, della legge 27 dicembre2017, n. 205, decorrono dal 31 dicembre2020. Per i veicoli nuovi della categoria Msono fatti salvi i veicoli prodotti in dataantecedente al 1° gennaio 2020 e messi incircolazione sul mercato fino al 21 dicem-bre 2020, entro il limite del 10 per centodei veicoli messi in circolazione nel 2019per ciascun costruttore.

Articolo 28-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decretosono applicabili nelle regioni a statuto spe-ciale e nelle province autonome di Trentoe di Bolzano compatibilmente con i rispet-tivi statuti e le relative norme di attua-zione, anche con riferimento all’articolo 10della legge costituzionale 18 ottobre 2001,n. 3.

Articolo 29.

(Norma di copertura)

Articolo 29.

(Norma di copertura)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazionedegli articoli 8, 20 e 25 pari complessiva-mente a 55 milioni di euro per l’anno 2019,a 84,928 milioni di euro per l’anno 2020, a89,990 milioni di euro per l’anno 2021 e a30 milioni di euro per ciascuno degli anni2022 e 2023, si provvede:

1. Identico.

a) quanto a 5 milioni di euro perl’anno 2019 e a 30 milioni di euro perciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e2023, mediante corrispondente riduzionedello stanziamento del fondo speciale diconto capitale iscritto, ai fini del bilancio

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triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali » dellamissione « Fondi da ripartire » dello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2019, allo scopo,parzialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro perciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990milioni di euro per l’anno 2021, mediantecorrispondente riduzione del fondo deri-vante dal riaccertamento dei residui passiviai sensi dell’articolo 49, comma 2, letteraa), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze;

c) quanto a 30 milioni di euro perl’anno 2019 e a 34,928 milioni di euro perl’anno 2020, mediante corrispondente ri-duzione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile2013, n. 43, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, rifinan-ziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 5 milioni di euro perciascuno degli anni 2019 e 2020, mediantecorrispondente riduzione, in termini di solosaldo netto da finanziare, delle sommeiscritte nella Missione « Politiche economi-che-finanziare e di bilancio e di tutela dellafinanza pubblica », Programma « Regola-zioni contabili, restituzioni e rimborsi diimposte » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze, neimedesimi anni.

1-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-zione dell’articolo 4-sexies, pari a euro 5milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al2023, si provvede mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 1, comma 1091, della legge27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio.

2. Identico.

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Articolo 30.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italiana e sarà presentato alleCamere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillodello Stato, sarà inserito nella raccolta uf-ficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. È fatto obbligo a chiunque spettidi osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2019.

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio deiministri

TONINELLI, Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti

DI MAIO, Ministro dello sviluppoeconomico

SALVINI, Ministro dell’internoBONAFEDE, Ministro della giustiziaTRIA, Ministro dell’economia e delle

finanzeBONISOLI, Ministro per i beni e le

attività culturaliBONGIORNO, Ministro per la pub-

blica amministrazioneSTEFANI, Ministro per gli affari re-

gionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

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XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

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PAGINA BIANCA

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ALLEGATO I

Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio deiministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.

Provincia di Campobasso:

1. Acquaviva Collecroce;2. Campomarino;3. Castelbottaccio;4. Castelmauro;5. Guardiafilera;6. Guglionesi;7. Larino;8. Lupara;9. Montecilfone;10. Montefalcone del Sannio;11. Montemitro;12. Montorio nei Frentani;13. Morrone del Sannio;14. Palata;15. Portocannone;16. Rotello;17. San Felice del Molise;18. San Giacomo degli Schiavoni;19. San Martino in Pensilis;20. Santa Croce di Magliano;21. Tavenna.

Provincia di Catania:

1. Aci Bonaccorsi;2. Aci Catena;3. Aci Sant’Antonio;4. Acireale;5. Milo;6. Santa Venerina;7. Trecastagni;8. Viagrande;9. Zafferana Etnea.

Atti Parlamentari — 180 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

(segue: testo del decreto-legge)

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ALLEGATO 1

Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio deiministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.

Provincia di Campobasso:

1. Acquaviva Collecroce;2. Campomarino;3. Castelbottaccio;4. Castelmauro;5. Guardialfiera;6. Guglionesi;7. Larino;8. Lupara;9. Montecilfone;10. Montefalcone del Sannio;11. Montemitro;12. Montorio nei Frentani;13. Morrone del Sannio;14. Palata;15. Portocannone;16. Rotello;17. San Felice del Molise;18. San Giacomo degli Schiavoni;19. San Martino in Pensilis;20. Santa Croce di Magliano;21. Tavenna.

Città metropolitana di Catania:

1. Aci Bonaccorsi;2. Aci Catena;3. Aci Sant’Antonio;4. Acireale;5. Milo;6. Santa Venerina;7. Trecastagni;8. Viagrande;9. Zafferana Etnea.

Atti Parlamentari — 181 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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ALLEGATO II

Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio deiministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018 per i quali si applical’art. 7, comma 1, lettera i) del presente decreto

Provincia di Campobasso:

1. Acquaviva Collecroce;2. Castelmauro;3. Guardiafilera;4. Montecilfone.

Provincia di Catania:

1. Aci Bonaccorsi;2. Aci Catena;3. Aci Sant’Antonio;4. Acireale;5. Milo;6. Santa Venerina;7. Trecastagni;8. Viagrande;9. Zafferana Etnea.

Atti Parlamentari — 182 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

(segue: testo del decreto-legge)

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ALLEGATO 2

Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio deiministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018 per i quali si applical’art. 7, comma 1, lettera i) del presente decreto

Provincia di Campobasso:

1. Acquaviva Collecroce;2. Castelmauro;3. Guardialfiera;4. Montecilfone.

Città metropolitana di Catania:

1. Aci Bonaccorsi;2. Aci Catena;3. Aci Sant’Antonio;4. Acireale;5. Milo;6. Santa Venerina;7. Trecastagni;8. Viagrande;9. Zafferana Etnea.

Atti Parlamentari — 183 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1898

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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PAGINA BIANCA

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PAGINA BIANCA

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*18PDL0059730**18PDL0059730*