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COSTITUZIONE (Cost.)

LEGGE ORDINARIA (L.)

LEGGE REGIONALE (L.R.)

DECRETO LEGISLATIVO (D.Lgs.)

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (D.P.R.)

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.P.C.M.)

LE FONTI DEL DIRITTO

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LEGISLAZIONE DEL PERIODO PRE-COSTITUZIONALE

PUR REGOLANDO L’ASSISTENZA SOCIALE COME FUNZIONE PUBBLICA NON

AMMETTEVA ALCUN DIRITTO DEI BENEFICIARI ALLE RELATIVE PRESTAZIONI

FINE SECOLO XIX

LEGGE CRISPI 1890 CHE PUBBLICIZZA LE OPERE PIE DI NATURA LAICA E RELIGIOSA

COSTITUENDO LE “ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA” (ipab)

EPOCA FASCISTA

CONSOLIDAMENTO E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA MA SU RIGIDA BASE

CATEGORIALE E CON MECCANISMI DI CONTROLLO SOCIALE (CUSTODIALISMO)

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1945 CONVEGNO DI TREMEZZO

NELLA NORMATIVA SI PARLA DI ASSISTENZA SOCIALE

TRA GLI STUDIOSI E TRA GLI OPERATORI PRENDE CORPO IL DIBATTITO SUI SERVIZI SOCIALI

LA ESATTA IDENTIFICAZIONE DELLE DUE DIMENSIONI E’ UN RISULTATO MOLTO RECENTE, CON LA DISTINZIONE TRA

ASSISTENZA SOCIALE TRASFERIMENTI

SERVIZI SOCIALI PRESTAZIONI

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IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA SOCIALE NELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera. 

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L’ART. 38 INTRODUCE IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA SOCIALE E SANCISCE IL PASSAGGIO DA UN SISTEMA BASATO SULLA CATEGORIALITA’, LA RESIDUALITA’ E LA DISCREZIONALITA’ AD UNO FONDATO SULLA SICUREZZA SOCIALE

L’ART. 38 DELLA COSTITUZIONE NON INTRODUCE UN MONOPOLIO PUBBLICO E LASCIA PIENA LIBERTÀ ALLO STATO DI SCEGLIERE I MODI, LE FORME, LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE RITENUTE PIÙ IDONEE ED EFFICIENTI

L’ART. 38 STABILISCE CHE L’ASSISTENZA PRIVATA È LIBERA

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COSA AVVIENE TRA IL 1945 E GLI INIZI DEGLI ANNI ‘70

Costituzione: diritto all’assistenza

Fase di espansione delle politiche sociali

- estensione delle politiche previdenziali

- modesti interventi nel settore dell’assistenza sociale

Molte idee, pochi fatti

1965-1966 Piano Pieraccini

1970 Programma ’80

temi discussi: sicurezza sociale, contrasto e riparazione ma anche prevenzione, unità locali di servizio sociale

azioni effettive: scarse, solo negli anni ’70 si avviano

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L’ORGANIZZAZIONE DEL WELFARE SOCIO-ASSISTENZIALE ITALIANO

HA SUBITO NEL CORSO DEL TEMPO UN PROFONDO

RINNOVAMENTORINNOVAMENTO

IN ORDINE ALL’ALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

DECENTRAMENTO

IN RELAZIONE AL RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO NELLA GESTIONEED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI

SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE

IN ORDINE ALLA TUTELA E ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLA ASSISTENZA SOCIALE STABILITO NELLA COSTITUZIONE

CITTADINANZA SOCIALE

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Art. 117 Cost. [versione originaria, prima della modifica del Titolo V nel 2001]

 La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliere; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

1970: COSTITUZIONE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale

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L’ATTUAZIONE PER VIA LEGISLATIVA DEL DIRITTO ALL’ASSISTENZA SOCIALE APPARE STRETTAMENTE CORRELATA ALLE NOZIONI DI

BENEFICIENZA PUBBLICA E ASSISTENZA SOCIALE

BENEFICIENZA PUBBLICA

CARITATIVA E VOLONTARIA

DISCREZIONALE

FORMA NON PREDEFINITA

ASSISTENZA SOCIALE

OBBLIGO ATTRIBUITO ALLO STATO

SERVE PER RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA

HA FORME PREDEFINITE

IL DOPPIO RIMANDO ALLA ASSISTENZA E ALLA BENEFICENZA DERIVA DALLA LEGGE CRISPI MA SI PONE COME PROBLEMA CON L’AVVIO DEL DECENTRAMENTO

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LA SENTENZA 24.07.1972 N. 139 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

1. SEPARA LA BENEFICIENZA DALL’ASSISTENZA

2. ATTRIBUISCE L’ASSISTENZA ALLA COMPETENZA STATALE

3. ALLE REGIONI RIMANE LA BENEFICIENZA;

4. LE REGIONI PERDONO ANCHE OGNI COMPETENZA IN MATERIA DI ASSISTENZA PRIVATA CHE CON LA SENTENZA PASSA ALLO STATO;

TALE VISIONE RESTRITTIVA DELLE COMPETENZE REGIONALI CARATTERIZZERÀ TUTTA LA PRIMA FASE DEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI, SINO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 616/77

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E’ QUESTA LA PRIMA FASE DEL DECENTRAMENTO(REGIONALIZZAZIONE CON DECRETI DELEGATI DEL 1972)

D.P.R. 9/1972

LO STATO MANTIENE ANCORA MOLTE COMPETENZE (IPAB, ECA, SERVIZI MINISTERO

INTERNO);

LO STATO ATTRIBUISCE ALLE REGIONI FUNZIONI RITAGLIATE E POCO OMOGENEE,

NONCHÉ POCO INCISIVE; TALI DA RENDERE ASFITTICA L’ORDINARIA ATTIVITÀ

AMMINISTRATIVA REGIONALE

LE FUNZIONI NON VENGONO TRASFERITE PER MATERIA MA PER AMBITI DI

COMPETENZA DEI SINGOLI MINISTERI; DI CONSEGUENZA IL RIPARTO DELLE

MATERIE SI REALIZZA CON TUTTE LE INCONGRUENZE TIPICHE DELLA STRUTTURA

MINISTERIALE

POCHE RISORSE E BEN POCO PERSONALE VIENE TRASFERITO ALLE REGIONI, LE

QUALI SI TROVANO IN SERIE DIFFICOLTÀ OPERATIVE

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MALGRADO LA LIMITATEZZA E L’INCOMPLETEZZA DEL DECENTRAMENTO

MOLTE REGIONI ADOTTANO NORMATIVE REGIONALI ANCHE INNOVATIVE (COLLEGAMENTI SOCIO-SANITARI, CONCENTRAZIONI RESPONSABILITÀ ASSISTENZIALI AGLI ENTI LOCALI, CONVENZIONI CON PRIVATI)

PRENDE DEBOLMENTE AVVIO UN PROCESSO DI RIASSETTO DEL WELFARE SOCIO-ASSISTENZIALE CHE MIRA A RIUNIFICARE LE COMPETENZE GESTIONALI AD UN UNICO ENTE, “IL COMUNE”;

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SI AVVIA LA SECONDA FASE DEL DECENTRAMENTO(LEGGE DELEGA 382/75 E DECRETI LEGISLATIVI DEL 1977)

LO STATO, CONSTATATO IL FALLIMENTO DELLA PRECEDENTE ESPERIENZA,

TRASFERISCE UN PIÙ AMPIO NOVERO DI COMPETENZE E DI FUNZIONI ALLE

REGIONI. È DA QUESTO MOMENTO CHE NEL NOSTRO PAESE PUÒ DIRSI

REALMENTE OPERANTE UN SISTEMA DI AUTONOMIE REGIONALI;

CON I DECRETI LEGISLATIVI VIENE DATA FINALMENTE PIENA ATTUAZIONE

ALL’ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE, ASSICURANDO EFFETTIVITÀ AL

TRASFERIMENTO DI TUTTE LE MATERIE IVI ELENCATE DALL’ARTICOLO 117,

STAVOLTA INTESE IN MODO SOSTANZIALE E NON FORMALISTICO

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LEGGE DELEGA 382/75Il Governo è delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:

a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali;

b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque, quelle già trasferite, nonché a trasferire i rispettivi uffici e i beni. Contestualmente si provvede al trasferimento alle regioni del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione all'amministrazione statale del restante personale nel rispetto della posizione economica acquisita;

c) a delegare, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o già delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il più ampio ed efficiente decentramento amministrativo;

d) a disciplinare la facoltà delle regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;

e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, nonché ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni d'interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite

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LEGGE DELEGA 382/75 E SUCCESSIVO DPR 616 DEL 1977

TRASFERISCE A REGIONI ED ENTI LOCALI LE PRINCIPALI COMPETENZE

AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI

SERVIZI SOCIALI;

RISERVA ALLO STATO LE FUNZIONI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO ED

AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL’ORDINE PUBBLICO;

L’ART. 22 RIUNISCE IN UN’UNICA ENTITÀ UNITARIA LE ATTIVITÀ

SEPARATE DALLA SENTENZA N°139/72;

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Capo III - Beneficenza pubblica

Art. 22Beneficenza pubblica.Le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

Art. 23Specificazione.Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;b) all'assistenza post-penitenziaria;c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

DPR 616 DEL 1977Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382

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Art. 24Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri;3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;

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Art. 25Attribuzioni ai comuni.

Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979 (3).Le attribuzioni degli ECA enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.

Art. 26Attribuzioni alla provincia.La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

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LE IMPLICAZIONI CHE DERIVANO DALLA SECONDA FASE DELLA REGIONALIZZAZIONE

È IN QUESTA FASE CHE SI ASSISTE AD UNA CONCRETA ESTENSIONE DELLA NOZIONE GIURIDICA DI ASSISTENZA SOCIALE CHE VA OLTRE AL SOLO SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI

SI SVILUPPA UNA CONCEZIONE EGUALITARIA DEL SISTEMA SOCIO-ASSISTENZIALE (ABBATTIMENTO DELLE CATEGORIE DI BENEFICIARI)

LA LEGISLAZIONE REGIONALE REGOLAMENTA ANCHE I RAPPORTI CON LE U.S.L. CHE NELLA LEGGE 833/78 SONO DEFINITIVE COME STRUTTURE OPERATIVE DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI NELL’AMBITO SANITARIO

LA MAGGIOR PARTE DELLE REGIONI AFFIDANO LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FORMA ASSOCIATA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLE U.S.L.; IN QUESTO MODO LA TITOLARITÀ COMUNALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE DIVIENE FITTIZIA

EMERGE E ENTRA IN RELAZIONE CON GLI ATTORI ISTITUZIONALI L’ATTIVITAì SVOLTA DA SOGGETTI PRIVATI (SOPRATTUTTO DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE). COMINCIA A PRENDERE FORMA IL WELFARE MIX

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LEGGE  19 MAGGIO 1975  n. 151

LEGGE  29 LUGLIO 1975  n. 405

LEGGE 4 AGOSTO 1977 n. 517

LEGGE 13 MAGGIO 1978 n. 180

LEGGE  22 MAGGIO 1978  n. 194

LEGGE 23 DICEMBRE 1978 n. 833

LEGGE  11 FEBBRAIO 1980  n. 18

LEGGE 4 MAGGIO 1983 n. 184

LE TRASFORMAZIONI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE NEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO

PRIMA FASE 1970-1975

SECONDA FASE 1975-1990

TERZA FASE 1990-1998

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TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO(Legge delega 59/1997 - D.Lgs 112/98)

IN QUESTA FASE SI RIBALTA IL PRINCIPIO FINO AD ALLORA

UTILIZZATO DEL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI: CON LA LEGGE 59/97 E

CON IL SUCCESSIVO DECRETO LEGISLATIVO 112/98 SI STABILISCE,

INFATTI, CHE LA TOTALITÀ DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SONO

TRASFERITE AI TERRITORI, CON L’ECCEZIONE DI QUELLE

ESPRESSAMENTE RISERVATE ALLO STATO E TASSATIVAMENTE

ELENCATE NELLA STESSA LEGGE 59/1997 (cd Bassanini)

CON LA LEGGE 59/1997 E IL D.LGS 112/1998, DUNQUE, SI VA OLTRE IL

DETTATO DELL’ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE, ATTRIBUENDO

ALLA COMPETENZA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI MOLTE

MATERIE NON COMPRESE NELL’ELENCO DI QUELL’ARTICOLO

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LA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO È L’EFFETTO DEL

RECEPIMENTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO DEL PRINCIPIO DI

SUSSIDIARIETÀ, INTRODOTTO DAL TRATTATO SULL’UNIONE

EUROPEA DEL 7 FEBBRAIO 1992 (MEGLIO NOTO COME TRATTATO DI

MAASTRICHT).

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ INTERVIENE NEL QUADRO

DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE IN DUE DIREZIONI:

VERTICALE

ORIZZONTALE

LA SUSSIDIARIETA’ COME PRESUPPOSTO DELLA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO

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LA SUSSIDIARIETA’ COME PRESUPPOSTO DELLA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO

SUSSIDIARIETA’ VERTICALE

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA COSA PUBBLICA DEVE

ESSERE AFFIDATA ALLA STRUTTURA POLITICO-AMMINISTRATIVA

PIÙ VICINA AI CITTADINI, LASCIANDO ALLE STRUTTURE

AMMINISTRATIVE SOVRAORDINATE SOLTANTO QUELLE FUNZIONI

CHE, PER LORO NATURA, NON POSSONO ESSERE SVOLTE

LOCALMENTE

SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE

IL GOVERNO DELLA COSA PUBBLICA DEVE ESSERE REALIZZATO

COINVOLGENDO I CITTADINI (IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA) E

QUINDI PROMUOVENDO LA PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA’

CIVILE

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LA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E’ SEGNATA DA UNA PROFONDA TRASFORMAZIONE

DELL’ASSETTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. LEGGE 142/1990 Ordinamento delle Autonomie Locali

2. LEGGE 81/1993 Elezione diretta del Sindaco ….

3. LEGGE 59/1997 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti

4. DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 T.U. sull’ordinamento degli enti locali

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I PRESUPPOSTI DELLA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTOI PRESUPPOSTI DELLA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTOLA LEGGE 142/1990LA LEGGE 142/1990

LA LEGGE 142 ATTRIBUISCE UNA NUOVA FISIONOMIA AL MODO DI

ESSERE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.

ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI

AUTONOMIA STATUTARIA

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

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ART. 2 Autonomia dei comuni e delle province

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie. Esercitano, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.

….

Capo IV - Il comune

ART. 9 Funzioni 

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

I PRESUPPOSTI DELLA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTOI PRESUPPOSTI DELLA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTOLA LEGGE 142/1990LA LEGGE 142/1990

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DPR 22 SETTEMBRE 1988 n. 488

DPR 9 OTTOBRE 1990 n. 309

LEGGE 19 LUGLIO 1991, n. 216

LEGGE 11 AGOSTO 1991 n. 266

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 n. 381

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 n. 104

D. LGS. 30 DICEMBRE 1992 n. 502

LEGGE 28 AGOSTO 1997 n. 285

LEGGE 6 MARZO 1998 n. 40

LEGGE 12 MARZO 1999 n. 68

LO SVILUPPO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI NELLA TERZA FASE DEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO

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LA LEGGE 59/1997 PRIVILEGIA IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI MINORI, EVITANDO

COSÌ CHE AL CENTRALISMO DELLO STATO SE NE SOSTITUISCA UNO DI TIPO

REGIONALE

LA LEGGE 59/1997 USA, PER INDICARE IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI A FAVORE

DI REGIONI ED ENTI LOCALI, IL TERMINE DI CONFERIMENTO. LA RIFORMA DEL 1997

È ALTRESÌ CONOSCIUTA COME RIFORMA DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO

LA ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI E DI

QUELLE LASCIATE ALLO STATO È CONTENUTA NEL DECRETO LEGISLATIVO 31

MARZO 1998 N.112

L’ESERCIZIO DI COMPITI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE A LIVELLO LOCALE DIVENTA

IL PRINCIPIO BASE; L’INTERVENTO DELLO STATO AVVIENE SOLO IN VIA

RESIDUALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO(Legge delega 59/1997 - D.Lgs 112/98)

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Legge delega 59/1997

Art. 1 comma 2.Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici .3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: a) affari esteri e commercio estero, nonchè cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale; b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione; g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali; h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie; i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; m) amministrazione della giustizia; n) poste e telecomunicazioni;o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; p) ricerca scientifica;q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale; r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2: a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti; b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale; c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute…….

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DECRETO LEGISLATIVO 112/98

VENGONO INDIVIDUATI I SETTORI ORGANICI OGGETTO DI CONFERIMENTO:

SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTUTTURE;

SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ;

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE;

SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA

POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE

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DECRETO LEGISLATIVO 112/98

TITOLO IV. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’

Capo I Tutela della salute

Capo II Servizi sociali

Art. 128. Oggetto e definizioni

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".

2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

***prevenzione?

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DECRETO LEGISLATIVO 112/98

Art. 129. Competenze dello StatoSono conservate allo Stato le seguenti funzioni: a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale; b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale; c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita; d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonche' compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali; e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali; f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonche' le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale; h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonche' di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere; i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attivita' sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali; l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonche' di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;

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DECRETO LEGISLATIVO 112/98

Art. 132. Trasferimento alle regioni

1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse.

In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;b) i giovani;c) gli anziani;d) la famiglia;e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente decreto legislativo.

2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:a) la cooperazione sociale;b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);c) il volontariato.

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COMPLETA COMPETENZA TERRITORIALE IN MATERIA DI SERVIZI

SOCIALI, CON LO STATO IN POSIZIONE “RESIDUALE”

DEFINIZIONE DI “SERVIZI SOCIALI” CON IL SUPERAMENTO DELLE

CATEGORIE DI ASSISTENZA SOCIALE, ASSISTENZA PRIVATA E

BENEFICIENZA PUBBLICA

CODIFICAZIONE DEL QUADRO DI INTERAZIONE TRA ATTORI

PUBBLICI E ATTORI PRIVATI

TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO(Legge delega 59/1997 - D.Lgs 112/98)

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COMUNIMAPPA DELLE DIVERSE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

IN ECONOMIA

GESTIONE DIRETTA

GESTIONE INDIRETTA

DELEGA DI ESERCIZIO

FORME DI GESTIONE

2. AZIENDA SPECIALE

1. ISTITUZIONE

3. SOCIETÀ PER AZIONI

4. FORME MISTE PUBB/PRIV

1. DELEGA ALLA A.S.L.

ESTERNALIZZAZIONE

FORME ASSOCIATIVE

FRA ENTI LOCALI

1. APPALTO

2. ACCREDITAMENTO

1. IN ECONOMIA