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N. 1429 CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI GUSMEROLI, MOLINARI, CAVANDOLI, CENTEMERO, COVOLO, FER- RARI, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER, TARAN- TINO, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BI- NELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CANTALAMESSA, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FOGLIANI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MARCHETTI, MORELLI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PIA- STRA, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, TA- TEO, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZÓF- FILI, ZORDAN Istituzione dell’imposta municipale sugli immobili (nuova IMU) Presentata il 7 dicembre 2018 ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il sistema delle entrate locali presenta un quadro com- plesso a causa del sovrapporsi – a decor- rere dal 2011 – di numerosi interventi normativi, anche con carattere di urgenza, che hanno più volte modificato la disci- plina introdotta dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federali- smo fiscale municipale, sia direttamente che nell’ambito di numerosi provvedimenti legislativi. Tale stratificazione è stata par- ticolarmente rilevante per la tassazione im- mobiliare comunale che, nel corso del tempo, ha assunto un’articolazione del tutto di- versa da quella immaginata dal legislatore del 2011. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 1429—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUSMEROLI, MOLINARI, CAVANDOLI, CENTEMERO, COVOLO, FER-RARI, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER, TARAN-TINO, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BI-NELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CANTALAMESSA, CAPITANIO,VANESSA CATTOI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COMAROLI,COMENCINI, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SANMARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FOGLIANI,FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA,GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI,LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MARCHETTI, MORELLI,MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PIA-STRA, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, TA-TEO, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZÓF-

FILI, ZORDAN

Istituzione dell’imposta municipale sugli immobili (nuova IMU)

Presentata il 7 dicembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il sistema delleentrate locali presenta un quadro com-plesso a causa del sovrapporsi – a decor-rere dal 2011 – di numerosi interventinormativi, anche con carattere di urgenza,che hanno più volte modificato la disci-plina introdotta dal decreto legislativo 14marzo 2011, n. 23, in materia di federali-

smo fiscale municipale, sia direttamenteche nell’ambito di numerosi provvedimentilegislativi. Tale stratificazione è stata par-ticolarmente rilevante per la tassazione im-mobiliare comunale che, nel corso del tempo,ha assunto un’articolazione del tutto di-versa da quella immaginata dal legislatoredel 2011.

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Nel corso dell’esame in sede referentedel disegno di legge di bilancio 2019 (attoCamera n. 1334), alcune proposte emenda-tive presentate hanno inteso semplificare ericondurre a un unico testo normativo ladisciplina dell’imposizione immobiliare di-retta locale.

In tale ambito, le proposte hanno altresìinteso unificare la disciplina dell’impostamunicipale propria (IMU) e quella del tri-buto per i servizi indivisibili (TASI), poichéla menzionata stratificazione normativa de-gli ultimi anni ha portato a una sostanzialesovrapponibilità delle due imposte, con ri-ferimento sia alla base imponibile sia aisoggetti passivi, tanto più che a decorreredal 2016 l’abitazione principale dei contri-buenti è esente da entrambe le forme diprelievo.

Tuttavia, i tempi del dibattito e la com-plessità dell’argomento non hanno consen-tito una riflessione sufficientemente appro-fondita sull’assetto vigente dell’imposizioneimmobiliare, che richiederebbe un’urgenteriforma complessiva, volta a semplificare leimposte e a ricondurre la relativa disci-plina a un testo normativo unico, organico,che sia di semplice comprensione e con-sultazione per i contribuenti e per gli am-ministratori locali, chiamati ad applicare lenorme in un eterogeneo tessuto geograficoed economico.

Nel corso del dibattito parlamentare nonè stato possibile, inoltre, verificare compiu-tamente tutti gli effetti finanziari connessia siffatto processo di riforma i quali, vero-similmente, non solo si riflettono sulla pres-sione fiscale complessiva, ma hanno risvoltirilevanti sulla contabilità dei comuni e suirapporti finanziari tra questi ultimi e loStato.

In tale contesto, la V Commissione (Bi-lancio) della Camera dei deputati, esami-nando il disegno di legge di bilancio, ècomunque riuscita a operare alcune signi-ficative modifiche alla disciplina delle im-poste immobiliari locali: in particolare, èstata raddoppiata – dal 20 al 40 per cento– la percentuale di deducibilità dalle im-poste sui redditi dell’IMU dovuta sugli im-mobili strumentali; è stata estesa la ridu-zione del 50 per cento della base imponi-

bile dell’IMU e della TASI, prevista per gliimmobili concessi in comodato d’uso a pa-renti in linea retta, anche al coniuge delcomodatario in caso di morte di quest’ul-timo, in presenza di figli minori; è statoconsentito ai comuni di confermare, ancheper gli anni 2019 e 2020, la stessa maggio-razione della TASI già disposta per gli anni2016-2018 con delibera consiliare.

Occorre però proseguire il percorso giàavviato e riformare complessivamente l’im-posizione immobiliare comunale nell’otticadi semplificarla, unificando l’IMU e la TASIin una sola imposta dal momento che,come si è visto, attualmente condividono lamedesima base imponibile.

Per questo l’emendamento presentatodiventa ora una proposta di legge, conl’obiettivo di realizzare il predetto processodi riforma secondo i seguenti princìpi:

la tendenziale invarianza di gettito,che deve tenere conto anche dell’innalza-mento della percentuale di deducibilità in-trodotta dal disegno di legge di bilancio;

la necessità di definire a regime l’ali-quota massima al 10,6 per mille: in consi-derazione del fatto che attualmente circa1.000 comuni applicano la maggiorazionedello 0,80 per mille con riferimento allaTASI, occorre dunque individuare soluzionicondivise con le amministrazioni locali che,non sottraendo risorse ai comuni e al con-tempo non innalzando la pressione fiscalesui contribuenti, stabiliscano la misura del-l’imposta a regime, eliminando situazionitransitorie che si trascinano di anno inanno generando disparità di trattamentosia fra le amministrazioni che fra i contri-buenti;

una semplificazione del rapporto de-gli enti locali con i cittadini, che consentaa tutti i comuni di inviare ai contribuentiun bollettino precompilato per il paga-mento delle imposte immobiliari locali;

la semplificazione anche delle deli-bere comunali in materia di imposte im-mobiliari, con lo scopo di predisporre unmodello uniforme e semplificato di deli-bera in materia di tassazione immobiliarelocale, che faciliti l’azione degli ammini-

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stratori e, al contempo, consenta al Mini-stero dell’economia e delle finanze di rac-cogliere e catalogare uniformemente i datiprovenienti dai comuni, con finalità rico-gnitive e informative.

Riteniamo che la discussione della pre-sente proposta di legge possa consentire atutti i portatori di interessi – Governo, entilocali, contribuenti, associazioni, eccetera– di contribuire attivamente al dibattito edi approfondire aspetti particolarmente cri-tici o rilevanti, permettendo la correzione,la riformulazione o l’integrazione delle sin-gole disposizioni contenute nel testo.

La proposta di legge si compone di tre-dici articoli.

L’articolo 1 istituisce l’imposta munici-pale sugli immobili (nuova IMU), che so-stituisce l’IMU, di cui agli articoli 8 e 9 deldecreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, eall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non-ché la TASI, di cui all’articolo 1, commi 639e 669 e seguenti, della legge 27 dicembre2013, n. 147.

L’articolo 2 reca il presupposto d’impo-sta, cioè il possesso di immobili, ad esclu-sione dell’abitazione principale, salvo che sitratti di un’unità abitativa classificata nellecategorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchéalcune specifiche definizioni.

L’articolo 3 definisce i soggetti dell’ob-bligazione tributaria. Il soggetto attivo del-l’imposta è il comune con riferimento agliimmobili la cui superficie è compresa, in-teramente o prevalentemente, nel territoriodel comune stesso. I soggetti passivi del-l’imposta sono i possessori di immobili,intendendo per tali il proprietario ovvero iltitolare del diritto reale di usufrutto, uso,abitazione, enfiteusi o superficie.

Ai sensi dell’articolo 4, la base imponi-bile dell’imposta è costituita dal valore de-gli immobili. Per i fabbricati iscritti incatasto, il valore è costituito da quelloottenuto applicando all’ammontare dellerendite risultanti in catasto, vigenti al 1°gennaio dell’anno di imposizione, rivalu-

tate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3,comma 48, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, alcuni specifici moltiplicatori.

L’articolo 5 conferma l’aliquota di baseper l’abitazione principale classificata nellecategorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per lerelative pertinenze allo 0,4 per cento, la-sciando al comune, con deliberazione delconsiglio comunale, la possibilità di aumen-tarla di 0,2 punti percentuali o diminuirlafino all’azzeramento. È inoltre confermatala detrazione di 200 euro.

L’articolo 6 reca alcune condizioni perla manovrabilità dell’imposta da parte deicomuni, mentre l’articolo 7 stabilisce leesenzioni.

Le modalità di applicazione e di versa-mento dell’imposta sono contenute nell’ar-ticolo 8.

L’articolo 9 prevede la deducibilità aifini delle imposte sui redditi dell’impostarelativa agli immobili strumentali.

L’articolo 10 reca le sanzioni in caso diomesso o insufficiente versamento dell’im-posta risultante dalla dichiarazione, ovverodi omessa presentazione della dichiara-zione.

Le modalità di riscossione dell’impostasono contenute nell’articolo 11.

L’articolo 12 abroga le norme relativealla vigente IMU e alla TASI.

L’articolo 13 introduce una clausola disalvaguardia, ai sensi della quale la nuovaimposta non deve determinare nuovi o mag-giori oneri o maggiori entrate per il bilan-cio dello Stato. A tal fine si prevede chequalora si determini un nuovo o maggioronere per il bilancio dello Stato, con suc-cessivo provvedimento la percentuale dideduzione di cui all’articolo 9 viene ride-terminata fino a garantire le maggiori en-trate necessarie alla copertura dei maggiorioneri. Al contrario, qualora si determiniuna maggiore entrata per il bilancio delloStato, con successivo provvedimento la pre-detta entrata è riassegnata al Fondo disolidarietà comunale per essere ripartitatra i comuni.

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PROPOSTA DI LEGGE__

Art. 1.

(Fiscalità immobiliare comunale)

1. È istituita l’imposta municipale sugliimmobili (nuova IMU) che sostituisce l’im-posta municipale propria (IMU), di cui agliarticoli 8 e 9 del decreto legislativo 14marzo 2011, n. 23, e all’articolo 13 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, nonché il tributoper i servizi indivisibili (TASI) di cui all’ar-ticolo 1, commi 639 e 669 e seguenti dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La nuova IMU si applica in tutti icomuni del territorio nazionale, ferma re-stando, per le province autonome di Trentoe di Bolzano, l’autonomia impositiva pre-vista dai rispettivi statuti.

Art. 2.

(Presupposto d’imposta e definizioni)

1. Il presupposto della nuova IMU è ilpossesso di immobili. Il possesso di un’a-bitazione principale o assimilata, definitaai sensi delle lettere b) e c) del comma 2,non costituisce presupposto dell’imposta,salvo che si tratti di un’unità abitativaclassificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9.

2. Ai fini della presente legge si appli-cano le seguenti definizioni:

a) per fabbricato si intende l’unitàimmobiliare iscritta o che deve essere iscrittanel catasto edilizio urbano con attribuzionedi rendita catastale, considerando parteintegrante del fabbricato l’area occupatadalla costruzione e quella che ne costitui-sce pertinenza esclusivamente ai fini urba-nistici, purché accatastata unitariamente; ilfabbricato di nuova costruzione è soggettoalla nuova IMU a partire dalla data diultimazione dei lavori di costruzione ov-

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vero, se antecedente, dalla data in cui ècomunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intendel’immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoedilizio urbano come unica unità immobi-liare, nel quale il possessore e i componentidel suo nucleo familiare dimorano abitual-mente e risiedono anagraficamente. Nelcaso in cui i componenti del nucleo fami-liare abbiano stabilito la dimora abituale ela residenza anagrafica in immobili diversisituati nel territorio comunale, le agevola-zioni per l’abilitazione principale e per lerelative pertinenze in relazione al nucleofamiliare si applicano per un solo immo-bile. Per le pertinenze dell’abitazione prin-cipale, si intendono esclusivamente quelleclassificate nelle categorie catastali C/2, C/6e C/7, nella misura massima di un’unitàpertinenziale per ciascuna delle categoriecatastali indicate, anche se iscritte in cata-sto unitamente all’unità ad uso abitativo. Èconsiderata direttamente adibita ad abita-zione principale una sola unità immobi-liare posseduta dai cittadini italiani nonresidenti nel territorio dello Stato e iscrittiall’Anagrafe degli italiani residenti all’e-stero (AIRE), già pensionati nei rispettiviPaesi di residenza, a titolo di proprietà o diusufrutto in Italia, a condizione che nonrisulti locata o data in comodato d’uso;

c) sono, altresì, considerate abitazioniprincipali:

1) le unità immobiliari appartenentialle cooperative edilizie a proprietà indi-visa, adibite ad abitazione principale, e lerelative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenentialle cooperative edilizie a proprietà indivisadestinate a studenti universitari soci asse-gnatari, anche in assenza di residenza ana-grafica;

3) i fabbricati di civile abitazionedestinati ad alloggi sociali come definiti daldecreto del Ministro delle infrastrutture 22aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

4) la casa coniugale assegnata alconiuge, a seguito di provvedimento di se-

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parazione legale, annullamento, sciogli-mento o cessazione degli effetti civili delmatrimonio;

5) un solo immobile, iscritto o iscri-vibile nel catasto edilizio urbano come unicaunità immobiliare, posseduto e non con-cesso in locazione, dal personale in serviziopermanente appartenente alle Forze ar-mate e alle Forze di polizia ad ordina-mento militare e da quello dipendente delleForze di polizia ad ordinamento civile, non-ché dal personale del Corpo nazionale deivigili del fuoco e, fatto salvo quanto previ-sto dall’articolo 28, comma 1, del decretolegislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal per-sonale appartenente alla carriera prefetti-zia, per il quale non sono richieste le con-dizioni della dimora abituale e della resi-denza anagrafica. I comuni possono consi-derare direttamente adibita ad abitazioneprincipale l’unità immobiliare posseduta daanziani o disabili che acquisiscono la resi-denza in istituti di ricovero o sanitari aseguito di ricovero permanente, a condi-zione che la stessa non risulti locata. Incaso di più unità immobiliari, la predettaagevolazione può essere applicata a unasola unità immobiliare;

d) per area fabbricabile si intendel’area utilizzabile a scopo edificatorio inbase agli strumenti urbanistici generali oattuativi, ovvero in base alle possibilità ef-fettive di edificazione determinate secondoi criteri previsti agli effetti dell’indennità diespropriazione per pubblica utilità. Si ap-plica l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fab-bricabili i terreni posseduti e condotti daicoltivatori diretti e dagli imprenditori agri-coli professionali di cui all’articolo 1 deldecreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,iscritti nella previdenza agricola, compresele società agricole di cui all’articolo 2, commi4 e 4-bis, del citato decreto legislativo n. 99del 2004, sui quali persiste l’utilizzazioneagro-silvo-pastorale mediante l’esercizio diattività dirette alla coltivazione del fondo,alla silvicoltura, alla funghicoltura o all’al-levamento di animali. Il comune, su richie-sta del contribuente, attesta se un’area si-

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tuata nel proprio territorio è fabbricabilein base ai criteri stabiliti dalla presentelettera;

e) per terreno agricolo si intende ilterreno iscritto in catasto, a qualsiasi usodestinato, compreso quello non coltivato.

Art. 3.

(Soggetti dell’obbligazione tributaria)

1. Il soggetto attivo della nuova IMU è ilcomune con riferimento agli immobili lacui superficie è compresa, interamente oprevalentemente, nel territorio del comunestesso. L’imposta non si applica per gliimmobili di cui il comune è proprietarioovvero titolare di altro diritto reale di go-dimento quando la loro superficie insisteinteramente o prevalentemente sul suo ter-ritorio. In caso di variazioni delle circoscri-zioni territoriali dei comuni, anche se di-pendenti dall’istituzione di nuovi comuni,si considera soggetto attivo il comune nel-l’ambito del cui territorio risultano ubicatigli immobili al 1° gennaio dell’anno cuil’imposta si riferisce.

2. I soggetti passivi della nuova IMUsono i possessori di immobili, intendendoper tali il proprietario ovvero il titolare deldiritto reale di usufrutto, uso, abitazione,enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel casodi concessione di beni demaniali, il soggettopassivo è il concessionario. In caso di lo-cazione finanziaria, l’imposta è dovuta dallocatario a decorrere dalla data della sti-pulazione e per tutta la durata del con-tratto; per durata del contratto di locazionefinanziaria si intende il periodo intercor-rente dalla data della stipulazione alla datadi riconsegna del bene al locatore, compro-vata dal verbale di consegna. In presenza dipiù soggetti passivi con riferimento a unmedesimo immobile, ciascuno è titolare diun’autonoma obbligazione tributaria e nel-l’applicazione dell’imposta si tiene contodegli elementi soggettivi e oggettivi riferiti aogni singola quota di possesso, anche neicasi di applicazione delle esenzioni o age-volazioni.

3. Il gettito della nuova IMU derivantedagli immobili ad uso produttivo classifi-

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cati nel gruppo catastale D, calcolato all’a-liquota standard dello 0,76 per cento, èriservato allo Stato; tale riserva non siapplica agli immobili ad uso produttivoclassificati nel gruppo catastale D possedutidai comuni e che sono compresi nel rispet-tivo territorio. Per l’accertamento, la riscos-sione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi eil contenzioso si applicano le disposizionivigenti in materia di IMU. Le attività diaccertamento e di riscossione relative agliimmobili ad uso produttivo classificati nelgruppo catastale D sono svolte dai comuniai quali spettano le maggiori somme deri-vanti dallo svolgimento delle suddette atti-vità a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 4.

(Base imponibile)

1. La base imponibile della nuova IMUè costituita dal valore degli immobili. Per ifabbricati iscritti in catasto, il valore ècostituito da quello ottenuto applicandoall’ammontare delle rendite risultanti incatasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno diimposizione, rivalutate del 5 per cento aisensi dell’articolo 3, comma 48, della legge23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti mol-tiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nelgruppo catastale A e nelle categorie cata-stali C/2, C/6 e C/7, con esclusione dellacategoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nelgruppo catastale B e nelle categorie cata-stali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nellacategoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nellacategoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nelgruppo catastale D, ad eccezione dei fab-bricati classificati nella categoria catastaleD/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nellacategoria catastale C/1.

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2. Le variazioni di rendita catastale in-tervenute in corso d’anno, a seguito diinterventi edilizi sul fabbricato, produconoeffetti dalla data di ultimazione dei lavorio, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppocatastale D, non iscritti in catasto, intera-mente posseduti da imprese e distinta-mente contabilizzati, fino al momento dellarichiesta dell’attribuzione della rendita, ilvalore è determinato, alla data di inizio diciascun anno solare ovvero, se successiva,alla data di acquisizione, secondo i criteristabiliti nel sesto periodo del comma 3dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio1992, n. 333, convertito, con modificazioni,dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, appli-cando i coefficienti aggiornati con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze.In caso di locazione finanziaria, il valore èdeterminato sulla base delle scritture con-tabili del locatore, il quale è obbligato afornire tempestivamente al locatario tutti idati necessari per il calcolo. Per le areefabbricabili il valore è costituito da quellovenale in comune commercio al 1° gennaiodell’anno di imposizione, avendo riguardoalla zona territoriale di ubicazione, all’in-dice di edificabilità, alla destinazione d’usoconsentita, agli oneri per eventuali lavori diadattamento del terreno necessari per lacostruzione e ai prezzi medi rilevati sulmercato dalla vendita di aree aventi ana-loghe caratteristiche. In caso di utilizza-zione edificatoria dell’area, di demolizionedi fabbricato, di interventi di recupero aisensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d)e f), del testo unico delle disposizioni legi-slative e regolamentari in materia edilizia,di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 6 giugno 2001, n. 380, la baseimponibile è costituita dal valore dell’area,la quale è considerata fabbricabile, senzacomputare il valore del fabbricato in corsod’opera, fino alla data di ultimazione deilavori di costruzione, ricostruzione o ri-strutturazione ovvero, se antecedente, finoalla data in cui il fabbricato costruito,ricostruito o ristrutturato è comunque uti-lizzato. Per i terreni agricoli, nonché perquelli non coltivati, il valore è costituito daquello ottenuto applicando all’ammontare

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del reddito dominicale risultante in catasto,vigente al 1° gennaio dell’anno di imposi-zione, rivalutato del 25 per cento ai sensidell’articolo 3, comma 51, della legge 23dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatorepari a 135.

4. La base imponibile è ridotta del 50per cento nei casi seguenti:

a) per i fabbricati di interesse storicoo artistico ai sensi dell’articolo 10 del co-dice dei beni culturali e del paesaggio, dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili oinabitabili e di fatto non utilizzati, limita-tamente al periodo dell’anno durante ilquale sussistono tali condizioni. L’inagibi-lità o inabitabilità è accertata dall’ufficiotecnico comunale con perizia a carico delproprietario, che allega idonea documen-tazione alla dichiarazione. In alternativa, ilcontribuente ha facoltà di presentare unadichiarazione sostitutiva ai sensi del testounico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di documentazioneamministrativa, di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, che attesti la dichiarazione di ina-gibilità o inabitabilità del fabbricato daparte di un tecnico abilitato. Ai fini del-l’applicazione della riduzione di cui al pre-sente comma, i comuni possono discipli-nare le caratteristiche di fatiscenza soprav-venuta del fabbricato, non superabile coninterventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta ec-cezione per quelle classificate nelle catego-rie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse incomodato dal soggetto passivo ai parenti inlinea retta entro il primo grado che leutilizzano come abitazione principale, acondizione che il contratto sia registrato eche il comodante possieda un solo immo-bile in Italia e risieda anagraficamente non-ché dimori abitualmente nello stesso co-mune in cui è situato l’immobile concessoin comodato; il beneficio di cui alla pre-sente lettera si estende, in caso di morte delcomodatario, al coniuge di quest’ultimo inpresenza di figli minori; il beneficio siapplica anche nel caso in cui il comodante,

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oltre all’immobile concesso in comodato,possieda nello stesso comune un altro im-mobile adibito a propria abitazione prin-cipale, ad eccezione delle unità abitativeclassificate nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9.

Art. 5.

(Aliquote)

1. L’aliquota di base della nuova IMUper l’abitazione principale classificata nellecategorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per lerelative pertinenze è pari allo 0,4 per centoe il comune, con deliberazione del consigliocomunale, può aumentarla di 0,2 puntipercentuali o diminuirla fino all’azzera-mento.

2. Dalla nuova IMU dovuta per l’unitàimmobiliare adibita ad abitazione princi-pale del soggetto passivo e classificata nellecategorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchéper le relative pertinenze si detraggono,fino a concorrenza del suo ammontare,euro 200 rapportati al periodo dell’annodurante il quale si protrae tale destina-zione; se l’unità immobiliare è adibita adabitazione principale da più soggetti pas-sivi, la detrazione spetta a ciascuno di essiproporzionalmente alla quota per la qualela destinazione medesima si verifica. I co-muni possono disporre l’elevazione dell’im-porto della detrazione, fino a concorrenzadell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equi-librio di bilancio. La citata detrazione siapplica agli alloggi regolarmente assegnatidagli istituti autonomi per le case popolari(IACP) o dagli enti di edilizia residenzialepubblica, comunque denominati, aventi lestesse finalità degli IACP, istituiti in attua-zione dell’articolo 93 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 24 luglio 1977,n. 616.

3. L’aliquota massima della nuova IMUper i fabbricati rurali ad uso strumentaledi cui all’articolo 9, comma 3-bis, del de-creto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 1994, n. 133, non può comunqueessere superiore allo 0,1 per cento e icomuni possono ridurla fino all’azzera-

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mento. L’aliquota di base per i fabbricaticostruiti e destinati dall’impresa costrut-trice alla vendita, fino a quando permangatale destinazione e non siano in ogni casolocati, è pari allo 0,1 per cento. I comunipossono aumentarla fino allo 0,25 o dimi-nuirla fino all’azzeramento.

4. L’aliquota di base della nuova IMUper gli immobili diversi dall’abitazione prin-cipale e dai fabbricati rurali ad uso stru-mentale è pari allo 0,76 per cento e icomuni, con deliberazione del consiglio co-munale, possono aumentarla fino all’1,06per cento o diminuirla fino all’azzera-mento. Per l’anno 2019 il predetto limitepuò essere superato, per un ammontarecomplessivamente non superiore alla mag-giorazione dello 0,8 per mille prevista dal-l’articolo 1, comma 677, della legge 27dicembre 2013, n. 147, dai soli comuni chenell’anno 2018 hanno mantenuto la mag-giorazione alle condizioni di cui al comma28 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208.

Art. 6.

(Manovrabilità dell’impostada parte dei comuni)

1. I comuni, in deroga all’articolo 52 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,possono diversificare le aliquote della nuovaIMU esclusivamente nei limiti e nei casiprevisti dalla legge, senza introdurre ulte-riori e diverse distinzioni all’interno di cia-scuna fattispecie.

2. Per le abitazioni locate a canoneconcordato di cui alla legge 9 dicembre1998, n. 431, la nuova IMU, determinataapplicando l’aliquota stabilita dal comuneai sensi dell’articolo 5, comma 4, dellapresente legge, è ridotta al 75 per cento.

3. Il comune può differenziare l’aliquotadello 0,76 per cento per i fabbricati indu-striali, per i fabbricati commerciali, per ifabbricati appartenenti al gruppo catastaleB, per i fabbricati appartenenti alla cate-goria catastale C3 e per i fabbricati ad usocommerciale con particolari caratteristichetipiche dei centri storici, da determinarenel regolamento dell’imposta. Per gli im-

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mobili ad uso produttivo classificati nelgruppo catastale D, i comuni possono au-mentare fino a 0,3 punti percentuali l’ali-quota standard dello 0,76 per cento, anchedifferenziando tra le diverse categorie, neilimiti della quota di loro spettanza.

4. Il comune può differenziare l’aliquotadello 0,76 per cento per i fabbricati ad usoresidenziale diversi dall’abitazione princi-pale, per i fabbricati a disposizione, per iquali non risultino essere stati registraticontratti di locazione da almeno due anni,per i fabbricati locati a titolo di abitazioneprincipale e per i fabbricati concessi incomodato a parenti in linea retta o colla-terale oppure ad affini, stabilendo il gradodi parentela.

Art. 7.

(Esenzioni)

1. Sono esenti dalla nuova IMU i terreniagricoli di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatoridiretti e dagli imprenditori agricoli profes-sionali di cui all’articolo 1 del decreto le-gislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti allaprevidenza agricola, indipendentementedalla loro ubicazione e limitatamente allaquota di possesso;

b) ubicati nei comuni delle isole mi-nori di cui all’allegato A annesso alla legge28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indi-visibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o dicollina individuate ai sensi dell’articolo 15della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sullabase dei criteri stabiliti dalla circolare n. 9del 14 giugno 1993 del Ministero dellefinanze, pubblicata nel supplemento ordi-nario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141del 18 giugno 1993.

2. Sono esenti dalla nuova IMU:

a) gli immobili posseduti dallo Stato edai comuni, nonché gli immobili posseduti,nel proprio territorio, dalle regioni, dalle

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province, dalle comunità montane, dai con-sorzi fra tali enti e dagli enti del Serviziosanitario nazionale, destinati esclusiva-mente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classifica-bili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usiculturali di cui all’articolo 5-bis del decretodel Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusiva-mente all’esercizio del culto, purché com-patibile con le disposizioni degli articoli 8 e19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della SantaSede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16del Trattato lateranense, sottoscritto l’11febbraio 1929 e reso esecutivo dalla legge27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Statiesteri e alle organizzazioni internazionaliper i quali è prevista l’esenzione dall’im-posta locale sul reddito dei fabbricati inbase ad accordi internazionali resi esecu-tivi in Italia.

3. Sono, altresì, esenti dalla nuova IMUgli immobili posseduti e utilizzati diretta-mente dai soggetti previsti dall’articolo 82,comma 6, del codice del Terzo settore, dicui al decreto legislativo 3 luglio 2017,n. 117. Qualora l’unità immobiliare abbiaun’utilizzazione mista, si applicano le di-sposizioni dell’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,n. 27, nonché il regolamento di cui al de-creto del Ministro dell’economia e dellefinanze 19 novembre 2012, n. 200.

Art. 8.

(Applicazione dell’imposta e versamenti)

1. La nuova IMU è dovuta per annisolari proporzionalmente alla quota e aimesi dell’anno nei quali si è protratto ilpossesso dell’immobile. A tale fine il mesedurante il quale il possesso si è protratto

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per più della metà dei giorni di cui il mesestesso è composto è computato per intero.

2. A decorrere dall’anno 2019, i comunidevono assicurare la massima semplifica-zione degli adempimenti dei contribuentirelativi alla nuova IMU e comunque, adecorrere dal 1° gennaio 2021, i comunidevono rendere disponibili i modelli dipagamento preventivamente compilati, ov-vero procedere autonomamente all’invio de-gli stessi modelli.

3. I soggetti passivi effettuano il versa-mento della nuova IMU dovuta al comuneper l’anno in corso in due rate, scadenti laprima il 16 giugno e la seconda il 16dicembre. Resta in ogni caso nella facoltàdel contribuente provvedere al versamentodell’imposta complessivamente dovuta inun’unica soluzione annuale, da corrispon-dere entro il 16 giugno. Il versamento dellaprima rata è pari all’imposta dovuta per ilprimo semestre applicando l’aliquota e ladetrazione dei dodici mesi dell’anno pre-cedente. In sede di prima applicazione del-l’imposta, la prima rata da corrispondere èpari a quanto dovuto per il primo semestre,applicando l’aliquota e la detrazione dibase. Il versamento della rata a saldo del-l’imposta dovuta per l’intero anno è ese-guito, a conguaglio, sulla base degli attipubblicati nel sito internet istituzionale delDipartimento delle finanze del Ministerodell’economia e delle finanze, alla data del28 ottobre di ciascun anno. Il versamentodell’imposta dovuta dagli enti non commer-ciali di cui all’articolo 7, comma 3, è effet-tuato, esclusivamente ai sensi dell’articolo17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, in tre rate di cui le prime due, diimporto pari ciascuna al 50 per cento del-l’imposta complessivamente corrisposta perl’anno precedente, devono essere versateentro il 16 giugno e il 16 dicembre del-l’anno di riferimento e l’ultima, a congua-glio dell’imposta complessivamente dovuta,deve essere versata entro il 16 giugno del-l’anno successivo a quello cui si riferisce ilversamento, sulla base degli atti pubblicatinel sito internet istituzionale del Diparti-mento delle finanze del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, alla data del 28ottobre dell’anno di riferimento. Gli enti

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non commerciali di cui all’articolo 7, comma3, eseguono i versamenti dell’imposta coneventuale compensazione dei crediti, allostesso comune nei confronti del quale èscaturito il credito, risultanti dalle dichia-razioni presentate successivamente alla datadi entrata in vigore della presente legge. Aifini della pubblicazione nel predetto sitointernet, il comune è tenuto a effettuarel’invio delle deliberazioni di approvazionedelle aliquote e dei regolamenti dell’impo-sta, esclusivamente in via telematica, entroil termine perentorio del 14 ottobre dellostesso anno, mediante inserimento, nell’ap-posita sezione del Portale del federalismofiscale, del testo degli stessi, nonché dellealiquote e della detrazione risultanti dalledelibere, secondo un’applicazione che è resadisponibile nel Portale stesso. L’efficaciadelle deliberazioni e dei regolamenti de-corre dalla data di pubblicazione del testodegli stessi e degli elementi in essi conte-nuti nel predetto sito internet.

4. Ferma restando la potestà regolamen-tare degli enti locali disciplinata dall’arti-colo 52 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, e dalle altre disposizioni spe-ciali in materia, con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministro dell’interno, da adottareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge previa intesain sede di Conferenza Stato-città ed auto-nomie locali, è predisposto un modello uni-forme per le deliberazioni comunali in ma-teria di tributi. Con il medesimo decretosono stabilite, altresì, le modalità di comu-nicazione telematica uniformi per tutti glienti locali, in modo tale da consentire ilprelievo automatizzato delle informazioniutili per l’assolvimento degli adempimentirelativi al pagamento dei tributi, nonché lemodalità di pubblicazione di cui al comma3 e il termine per l’applicazione della nuovamodalità di inserimento.

5. In caso di mancato invio degli atti edi mancato inserimento delle aliquote en-tro il termine del 14 ottobre e di conse-guente mancata pubblicazione entro il 28ottobre, si applicano gli atti adottati perl’anno precedente. Non si applicano san-zioni e interessi, ai sensi dell’articolo 10

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della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel casoin cui il contribuente abbia versato unminore importo della nuova IMU calcolatasulla base delle aliquote e della detrazioneinserite dal comune nel sito internet di cuial comma 3 che risultano inferiori a quellecontenute nelle deliberazioni di approva-zione delle aliquote e dei regolamenti pub-blicate nello stesso sito entro il 28 ottobre.

6. Il versamento della nuova IMU èeffettuato, in deroga all’articolo 52 del de-creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-tivo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite unapposito bollettino di conto corrente po-stale, il cui modello è approvato con de-creto del Ministro dell’economia e dellefinanze, sentita l’Associazione nazionale deicomuni italiani, al quale si applicano ledisposizioni del citato articolo 17, in quantocompatibili. Nelle more dell’entrata in vi-gore del decreto di cui al periodo prece-dente, continua ad applicarsi il modello dibollettino previsto per il versamento del-l’IMU, di cui al decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze 23 novembre2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 280 del 30 novembre 2012.

7. Per i beni immobili sui quali sonocostituiti diritti di godimento a tempo par-ziale, di cui all’articolo 69, comma 1, letteraa), del codice del consumo, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206, il ver-samento della nuova IMU è effettuato dachi amministra il bene. Per le parti comunidell’edificio indicate nell’articolo 1117, nu-mero 2), del codice civile, che sono acca-tastate in via autonoma, come bene co-mune censibile, nel caso in cui venga co-stituito il condominio, il versamento del-l’imposta deve essere effettuatodall’amministratore del condominio perconto di tutti i condomini. Per gli immobilicompresi nel fallimento o nella liquida-zione coatta amministrativa, il curatore o ilcommissario liquidatore sono tenuti al ver-samento dell’imposta dovuta per il periododi durata dell’intera procedura concorsualeentro il termine di tre mesi dalla data deldecreto di trasferimento degli immobili.

8. I soggetti passivi, ad eccezione diquelli di cui all’articolo 7, comma 3, devono

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presentare la dichiarazione o, in alterna-tiva, trasmetterla in via telematica secondole modalità approvate con apposito decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,sentita l’Associazione nazionale dei comuniitaliani, entro il 30 giugno dell’anno suc-cessivo a quello in cui il possesso degliimmobili ha avuto inizio o sono intervenutevariazioni rilevanti ai fini della determina-zione della nuova IMU. La dichiarazione haeffetto anche per gli anni successivi sempreche non si verifichino modificazioni deidati e degli elementi dichiarati dalle qualiconsegua un diverso ammontare dell’impo-sta dovuta. Con il citato decreto, sono,altresì, disciplinati i casi in cui deve esserepresentata la dichiarazione. Restano fermele dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU,in quanto compatibili.

9. Gli enti di cui all’articolo 7, comma 3,devono presentare la dichiarazione entro il30 giugno dell’anno successivo a quello incui il possesso degli immobili ha avutoinizio o sono intervenute variazioni rile-vanti ai fini della determinazione della nuovaIMU. Si applica il regolamento di cui aldecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze 19 novembre 2012, n. 200. La di-chiarazione deve essere presentata ognianno.

Art. 9.

(Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi)

1. La nuova IMU relativa agli immobilistrumentali è deducibile ai fini della deter-minazione del reddito di impresa e delreddito derivante dall’esercizio di arti eprofessioni nella misura del 60 per cento.La medesima imposta è indeducibile ai finidell’imposta regionale sulle attività produt-tive.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. In caso di omesso o insufficienteversamento della nuova IMU risultante dalladichiarazione, si applica l’articolo 13 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

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2. In caso di omessa presentazione delladichiarazione, si applica la sanzione dal100 per cento al 200 per cento del tributonon versato, con un minimo di 50 euro. Incaso di infedele dichiarazione, si applica lasanzione dal 50 per cento al 100 per centodel tributo non versato, con un minimo di50 euro. Le sanzioni di cui ai periodi pre-cedenti sono ridotte a un terzo se, entro iltermine per la proposizione del ricorso,interviene acquiescenza del contribuente,con pagamento del tributo, se dovuto, dellasanzione e degli interessi. Resta salva lafacoltà del comune di deliberare con rego-lamento circostanze attenuanti o esimentinel rispetto dei princìpi stabiliti dalla nor-mativa statale.

3. Per tutto quanto non previsto dalpresente articolo, si applicano le disposi-zioni dei commi da 158 a 169 dell’articolo1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11.

(Riscossione dell’imposta)

1. I comuni possono, in deroga all’arti-colo 52 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, affidare, fino alla scadenzadel relativo contratto e comunque non ol-tre il 1° gennaio 2021, la gestione dellanuova IMU ai soggetti ai quali, alla data del31 dicembre 2018, risulta affidato il servi-zio di gestione dell’IMU o della TASI.

2. Ferme restando le facoltà di regola-mentazione della nuova IMU ai sensi del-l’articolo 52 del decreto legislativo 15 di-cembre 1997, n. 446, i comuni possono conproprio regolamento:

a) stabilire che si considerano rego-larmente eseguiti i versamenti effettuati daun contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini peri versamenti in caso di situazioni partico-lari;

c) prevedere il diritto al rimborso del-l’imposta pagata per le aree successiva-mente divenute inedificabili, stabilendonetermini, limiti temporali e condizioni, avutoanche riguardo alle modalità e alla fre-

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quenza delle varianti apportate agli stru-menti urbanistici;

d) determinare periodicamente e perzone omogenee i valori venali in comunecommercio delle aree fabbricabili, al finedella limitazione del potere di accerta-mento del comune qualora l’imposta siastata versata sulla base di un valore noninferiore a quello predeterminato, secondocriteri improntati all’obiettivo di ridurre almassimo l’insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l’esenzione dell’immobiledato in comodato gratuito al comune o aun altro ente territoriale, ovvero a un entenon commerciale, esclusivamente per l’e-sercizio dei rispettivi scopi istituzionali ostatutari;

f) prevedere che una percentuale delgettito dell’imposta sia destinata al poten-ziamento degli uffici comunali preposti allagestione delle entrate, anche compren-dendo nel programma di potenziamento lapossibilità di attribuire compensi incenti-vanti al personale impiegato nel raggiungi-mento degli obiettivi del settore delle en-trate, con riferimento, altresì, all’impiantoe allo sviluppo delle attività connesse allapartecipazione del comune all’accertamentodei tributi erariali e dei contributi socialinon corrisposti, in applicazione dell’arti-colo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005,n. 203, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, icommi da 1 a 12-ter e 13-bis dell’articolo13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2013, n. 147, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 639, le parole: « e di unacomponente riferita ai servizi, che si arti-cola nel tributo per i servizi indivisibili(TASI), a carico sia del possessore che del-

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l’utilizzatore dell’immobile, escluse le unitàimmobiliari destinate ad abitazione princi-pale dal possessore nonché dall’utilizzatoree dal suo nucleo familiare, ad eccezione diquelle classificate nelle categorie catastaliA/1, A/8 e A/9, e nella » sono sostituite dalleseguenti: « e della »;

b) i commi 640, 669, da 671 a 679,681, 687, 688 e da 719 a 721 sono abrogati;

c) il comma 682 è sostituito dal se-guente:

« 682. Con regolamento da adottare aisensi dell’articolo 52 del decreto legislativo15 dicembre 2997, n. 446, il comune de-termina la disciplina per l’applicazione dellaIUC, concernente tra l’altro, per quantoriguarda la TARI:

a) i criteri di determinazione delletariffe;

b) la classificazione delle categorie diattività con omogenea potenzialità di pro-duzione di rifiuti;

c) la disciplina delle riduzioni tariffa-rie;

d) la disciplina delle eventuali ridu-zioni ed esenzioni, che tengano conto al-tresì della capacità contributiva della fami-glia, anche attraverso l’applicazione dell’I-SEE;

e) l’individuazione di categorie di at-tività produttive di rifiuti speciali alle qualiapplicare, nell’obiettiva difficoltà di delimi-tare le superfici ove tali rifiuti si formano,percentuali di riduzione rispetto all’interasuperficie su cui l’attività viene svolta »;

d) al comma 683, le parole: « , e lealiquote della TASI, in conformità con iservizi e i costi individuati ai sensi dellalettera b), numero 2), del comma 682 epossono essere differenziate in ragione delsettore di attività nonché della tipologia edella destinazione degli immobili » sonosoppresse.

3. Resta fermo quanto previsto dall’ar-ticolo 1, comma 380-sexies, della legge 24dicembre 2012, n. 228, in materia di ri-storo ai comuni per il mancato gettito

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dell’IMU e della TASI sull’abitazione prin-cipale.

4. Restano altresì ferme le disposizionidegli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, deldecreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 13.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui alla presentelegge non devono determinare nuovi o mag-giori oneri o maggiori entrate a carico delbilancio dello Stato.

2. Qualora si determini un nuovo omaggior onere per il bilancio dello Stato,con successivo provvedimento la percen-tuale di deduzione di cui all’articolo 9 èrideterminata fino a garantire le maggiorientrate necessarie alla copertura dei mag-giori oneri.

3. Qualora si determini una maggioreentrata per il bilancio dello Stato, consuccessivo provvedimento la predetta en-trata è riassegnata al Fondo di solidarietàcomunale per essere ripartita tra i comuni.

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*18PDL0040300**18PDL0040300*