LEGGE DI STABILITÀ 2016 - Informati srl · 3.3.Abrogazione costi black list, patent box e...
Transcript of LEGGE DI STABILITÀ 2016 - Informati srl · 3.3.Abrogazione costi black list, patent box e...
LEGGE DI STABILITÀ 2016 a cura di Antonio Gigliotti
GLI AUTORI
Antonio Gigliotti
Direttore e autore della collana di aggiornamento professionale “Fiscal-Focus.it”.
Dottore Commercialista dello “Studio Tributario Gigliotti & Associati”, revisore legale,
pubblicista, specializzato in materia tributaria, autore di diverse pubblicazioni in materia fiscale.
Collabora con importanti quotidiani di carattere nazionale.
Esperto fiscale in materia tributaria per le rubriche di RAI 1 e Radio Rai 1
Hanno collaborato:
Gioacchino De Pasquale
Lucia Recchioni
Devis Nucibella
Paola Mauro
Daniele Bonaddio
Andrea Amantea
Si ringraziano per la fattiva collaborazione il Dr. Marco Brugnolo e il Dr. Pasquale Pirone
I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.
Testo chiuso in redazione in data 13 GENNAIO 2016
Indice
Indice
PREMESSA Pag. 1
1. NOVITÀ IMU E TASI Pag. 25
1.1. Il contenuto della manovra Pag. 25
1.1.1. Premessa: una sintesi dei cambiamenti Pag. 25
1.2. Novità TASI Pag. 25
1.2.1. Che cosa cambia per l’abitazione principale Pag. 25
1.2.2. Immobili concessi in comodato tra genitori e figli Pag. 27
1.2.3. Unità immobiliari escluse dalla TASI Pag. 32
1.2.4. Agevolazione TASI per i fabbricati locati a canone concordato Pag. 34
1.2.5. Immobili merce: fissato un limite massimo per l’aliquota TASI Pag. 35
1.3. Novità IMU Pag. 35
1.3.1. IMU immobili in comodato tra genitori e figli Pag. 35
1.3.2. Unità immobiliari escluse dall’IMU Pag. 36
1.3.3. Agevolazione IMU per i fabbricati locati a canone concordato Pag. 37
1.3.4. L’abolizione dell’IMU agricola Pag. 37
1.3.5. IMU/TASI imbullonati Pag. 39
1.3.6. Altre novità Pag. 40
1.4. NOVITÀ TARI Pag. 42
1.4.1. Il rinvio delle prescrizioni sulla TARI Pag. 42
1.4.1.1. La proroga del criterio medio-ordinario Pag. 42
1.4.1.2. Rinvio al 2018 dei fabbisogni standard Pag. 42
2. ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA IMMOBILI: LA NUOVA CHANCE PER LE SOCIETÀ
Pag. 43
2.1. Premessa Pag. 43
2.1.1. I principi generali della nuova disciplina Pag. 43
2.1.2. Il quantum da pagare per la fuoriuscita “agevolata” degli immobili Pag. 45
2.1.3. Le imposte indirette Pag. 48
2.1.4. I profili impositivi in capo ai soci Pag. 53
2.2. La Trasformazione agevolata: ulteriore opzione per le società Pag. 56
2.2.1. Premessa Pag. 56
2.2.2. Le condizioni Pag. 60
Indice
2.2.3. Trasformazione agevolata e società di comodo Pag. 61
2.2.4. Analisi di un caso pratico Pag. 62
2.3. Imprese individuali: possibile l’estromissione degli immobili strumentali Pag. 65
2.3.1. Premessa Pag. 65
2.3.2. Caratteristiche generali Pag. 65
2.3.3. IVA e altre imposte indirette Pag. 67
2.3.4. La classificazione degli immobili per l’imprenditore individuale Pag. 78
2.4. Il super ammortamento Pag. 70
2.4.1. Caratteristiche generali Pag. 70
2.4.2. Ambito soggettivo Pag. 71
2.4.3. Ambito oggettivo di applicazione Pag. 72
2.4.4. Ambito temporale Pag. 74
2.4.5. Meccanismo di funzionamento Pag. 75
2.4.6. Autovetture Pag. 77
2.4.7. Acconti Pag. 84
3. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA Pag. 85
3.1. Premessa Pag. 85
3.1.1. Ambito soggettivo Pag. 85
3.1.2. Ambito oggettivo Pag. 88
3.1.3. Limite quantitativo Pag. 90
3.1.4. Modalità di rivalutazione Pag. 92
3.1.5. Categorie omogenee Pag. 96
3.1.6. Imposta sostitutiva ed effetti fiscali Pag. 98
3.1.7. Saldo attivo di rivalutazione Pag. 101
3.2. Le modifiche al regime forfettario Pag. 108
3.2.1. Il limite dei ricavi Pag. 108
3.2.2. Adeguamento studi di settore Pag. 110
3.2.3. Criterio Pag. 110
3.2.4. Ragguaglio ad anno e più codici attività Pag. 111
3.2.5. Attività di lavoro dipendente Pag. 113
3.2.6. Regime previdenziale Pag. 114
3.2.7. Start up Pag. 116
Indice
3.2.8. Convenienza Pag. 118
3.3. Abrogazione costi black list, patent box e voluntary disclosure Pag. 123
3.3.1. Costi black list e CFC Pag. 123
3.3.2. Le modifiche al patent box Pag. 125
3.3.3. Voluntary disclosure: notifica via PEC Pag. 126
3.4. Aliquota IRES invariata per il 2016 Pag. 128
4. NOVITÀ IVA 2016 Pag. 131
4.1. Le novità IVA 2016 Pag. 131
4.2. Le modifiche alla disciplina delle note di variazione Pag. 131
4.2.1. Estensione del reverse charge ai consorzi Pag. 139
4.2.2. La nuova aliquota del 5% per le cooperative sociali Pag. 141
4.2.3. Aliquota IVA ridotta per i quotidiani on line Pag. 144
4.2.4. Aliquota IVA Pellet ferma al 22% Pag. 145
4.2.5. Produttori agricoli: dietrofront del Legislatore Pag. 146
4.2.6. Annullamento clausola di salvaguardia? Pag. 148
5. RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI Pag. 151
5.1. Premessa Pag. 151
5.1.1. Ambito soggettivo Pag. 151
5.1.2. Ambito oggettivo Pag. 153
5.1.3. Perizia Pag. 155
5.1.4. Rivalutazioni precedenti Pag. 157
5.2. Limite del contante e pagamenti elettronici: normativa in continua evoluzione Pag. 158
5.2.1. Premessa: il quadro delle novità Pag. 158
5.2.2. Circolazione del contante: le eccezioni Pag. 162
5.2.3. I canoni di locazione e le spese di trasporto Pag. 164
5.2.4. Le novità in tema di pagamenti elettronici Pag. 165
5.2.5. Conclusioni: il quadro delle novità Pag. 170
5.3. 730 precompilato: cosa cambia dal 2016 Pag. 171
5.3.1. Premessa Pag. 171
Indice
5.3.2. Le sanzioni Pag. 172
5.3.3. I controlli preventivi Pag. 174
5.3.4. Novità per i CAF Pag. 176
5.3.5. Nuovi adempimenti per i sostituti d’imposta Pag. 178
5.3.6. Novità in tema di oneri detraibili Pag. 179
5.3.7. Conclusioni. Il quadro generale delle novità Pag. 180
5.4. La revisione del sistema sanzionatorio amministrativo tributario Pag. 182
5.4.1. La legge delega tributaria Pag. 182
5.4.2. Violazioni in materia dichiarativa Pag. 182
5.4.3. Violazioni in materia di imposta sul valore aggiunto Pag. 190
5.4.4. Violazioni comuni al settore impositivo diretto e all’Iva Pag. 194
5.4.5. Violazioni in materia di versamenti Pag. 196
5.4.6. Le modifiche di ordine procedurale Pag. 197
5.4.7. Osservazioni finali Pag. 199
5.5. Le novità Irap per il settore agricolo Pag. 202
5.5.1. Estensione della deducibilità del costo del lavoro Pag. 203
5.5.2. Altre modifiche alla deduzione Irap Pag. 204
5.5.3. Esclusione Irap per i medici ospedalieri Pag. 204
5.6. Cosa cambia nei rapporti con Equitalia: nuova rateazione e compensazione cartelle esattoriali
Pag. 206
5.6.1. La compensazione delle cartelle esattoriali Pag. 206
5.6.2. Rateazioni decadute Pag. 208
5.6.3. I crediti da gratuito patrocinio Pag. 209
5.7. Canone RAI ordinario in bolletta Pag. 211
5.7.1. Pagamento in 10 rate con la bolletta elettrica Pag. 211
5.7.2. Premessa Pag. 211
5.7.3. La riforma. I punti salienti Pag. 211
5.7.4. Modalità di addebito e riversamento all’Erario dei canoni riscossi Pag. 214
Indice
5.7.5. Prime indicazioni dell’Authority per l’energia Pag. 215
5.8. Medici e IRAP Pag. 216
5.8.1. Medici ospedalieri. Quando sono esclusi dall’IRAP Pag. 216
5.8.1.1. Premessa Pag. 216
5.8.2. La novità per i medici ospedalieri Pag. 216
5.8.3. Professionisti. Il concetto di autonoma organizzazione secondo la
giurisprudenza Pag. 217
5.9. Novità in tema di accertamento Pag. 220
5.9.1. La delega per la revisione della disciplina sul raddoppio dei termini ai fini
accertativi Pag. 220
5.9.2. L’attuazione della delega Pag. 221
5.9.3. Gli interventi della Legge di Stabilità Pag. 221
5.9.4. L’introduzione della disciplina sul raddoppio dei termini accertativi Pag. 222
5.9.5. La sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale Pag. 223
5.9.6. La revisione dell’istituto del raddoppio dei termini accertativi: il D.Lgs n.
128/2015 Pag. 225
5.9.7. La disciplina transitoria Pag. 227
5.9.8. Strategie difensive alla luce della revisione dell’istituto del raddoppio dei
termini Pag. 229
5.9.9. Le modifiche operate dalla legge di stabilità 2016 Pag. 230
5.9.10. Il raddoppio dei termini accertativi nel contrasto ai Paradisi Fiscali Pag. 232
5.9.11. L’introduzione della disciplina sulla tassazione dei proventi illeciti Pag. 234
5.9.12. L’obbligo comunicativo introdotto dalla legge di stabilità Pag. 235
5.9.13. Il problema del coordinamento normativo Pag. 236
6. PROROGA BONUS EDILIZIA Pag. 239
6.1. Premessa Pag. 239
6.1.1. Detrazione per lavori di riqualificazione energetica Pag. 239
6.1.2. Ristrutturazione Pag. 241
6.1.3. La proroga Pag. 241
Indice
6.1.4. Misure antisismiche Pag. 242
6.1.5. Risparmio energetico nei condomini Pag. 242
6.1.6. Acquisto arredi Pag. 243
6.1.7. Incapienti Pag. 245
6.2. Art bonus: profili generali e novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 Pag. 246
6.2.1. Caratteristiche generali Pag. 246
6.2.2. Operatività del beneficio fiscale Pag. 247
6.2.3. Modalità di impiego del credito d’imposta Pag. 248
6.2.4. Rilevanza del credito d’imposta Pag. 249
6.2.5. Inserimento nel modello Unico Pag. 250
6.2.6. Il caso delle Fondazioni bancarie Pag. 251
6.2.7. Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 Pag. 252
6.3. Tax credit per l’industria cinematografica ed audiovisiva: disposizioni generali e novità della Legge di Stabilità 2016
Pag. 254
6.3.1. La digitalizzazione delle sale cinematografiche Pag. 255
6.3.2. Le novità previste dalla Legge di stabilità 2016 Pag. 257
6.3.3. Imprese di produzione cinematografica e le previsioni del Credit Tax Pag. 258
6.3.4. Cosa cambia con la Legge di Stabilità 2016 Pag. 260
6.3.5. Il credito di imposta per le imprese di distribuzione cinematografica e la Legge di Stabilità 2016
Pag. 261
6.4. Credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi e le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016
Pag. 264
6.4.1. Profili generali del credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi Pag. 265
6.4.2. Le novità previste dalla Legge di stabilità 2016 Pag. 272
6.5. Detrazione Iva per l’acquisto della casa Pag. 274
6.5.1. Caratteristiche generali Pag. 274
6.5.2. Applicazione dell’Iva Pag. 274
6.5.3. La nuova detrazione Pag. 275
6.5.4. Caratteristiche della nuova agevolazione Pag. 276
6.6. Acquisto prima casa in leasing Pag. 279
Indice
6.6.1. Caratteristiche generali Pag. 279
6.6.2. Disciplina civilistica Pag. 279
6.6.3. Detrazione Irpef Pag. 281
6.6.4. Imposta di registro Pag. 281
6.7. Agevolazione prima casa con meno vincoli Pag. 283
6.7.1. Agevolazione prima casa con meno vincoli Pag. 283
6.7.2. Agevolazione prima casa: regole generali Pag. 283
7. LE NOVITÀ SUL FRONTE LAVORO Pag. 289
7.1. Sgravio contributivo per il 2016 Pag. 289
7.1.1. Natura dell’esonero Pag. 291
7.1.2. Datori di lavoro interessati Pag. 292
7.1.3. Rapporti di lavoro incentivati Pag. 292
7.1.4. Ulteriori condizioni Pag. 293
7.2. Proroga “Opzione donna” Pag. 295
7.2.1. I requisiti Pag. 296
7.3. Part-time agevolato per i più anziani Pag. 297
7.4. Pensione anticipata senza sanzioni Pag. 300
7.5. Rifinanziato il premio di produttività Pag. 301
7.5.1. Decreto di attuazione Pag. 302
7.6. Blocco aliquota GS INPS Pag. 303
7.7. Settima salvaguardia Pag. 304
7.7.1. I beneficiari Pag. 305
7.7.2. Presentazione istanze Pag. 307
7.8. Le altre novità Pag. 309
Premessa
1
PREMESSA
La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015, pubblicata nella GU Serie Generale n. 302 del 30-12-2015 -
Suppl. Ordinario n. 70) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– ha apportato significative novità in campo fiscale e non solo.
Il testo della Legge di Stabilità 2016 si compone di un articolo unico e 999 commi. I commi sono
divisi in cinque parti: commi 1-225 (parte 1); commi 226-472 (parte 2); commi 473-713 (parte 3);
commi 714-962 (parte 4); commi 963-999 (parte 5).
Nella seguente tabella vi elenchiamo le principali novità che andremo ad analizzare nella presente
guida, fornendo per ciascun intervento i commi di riferimento e una breve descrizione della novità.
TEMATICA COMMI DESCRIZIONE
SALDO NETTO E
GESTIONI
PREVIDENZIALI
Da 1 A 3 fissazione
livelli massimi del
saldo netto da
finanziare
Vengono fissati i livelli massimi del saldo netto da finanziare
e del ricorso al mercato finanziario. Viene poi determinato
l’adeguamento, per il 2016, dei trasferimenti dovuti dallo
Stato verso la «gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali» Inps, a favore di alcune
specifiche gestioni pensionistiche.
PREVIDENZA
ESPERTI
CONTABUILI
Comma 4 iscrizione
obbligatoria alla
Cassa dei ragionieri
Gli esperti contabili, iscritti nella sezione B dell’Albo dei
dottori commercialisti, dovranno obbligatoriamente iscriversi
alla Cassa dei ragionieri e non a quella dei dottori
commercialisti.
ALIQUOTE IVA Commi da 5 a 7
Aumento aliquote Iva
− dal 1° gennaio 2017 l’aliquota Iva del 10% dovrebbe
subire un aumento di tre punti percentuali;
− sempre dal 1° gennaio 2017 l’aliquota IVA del 22%
dovrebbe subire un aumento di due punti percentuali
e un ulteriore amento dell’0,5% a partire dal 1°
gennaio 2018.
FRINGE BENEFIT
ATLETI
PROFESSIONISTI
Comma 8
costo sostenuto
dalle società sportive
per l’assistenza nelle
trattative
Per gli atleti professionisti non costituisce fringe benefit il
costo sostenuto dalle società sportive per l’assistenza nelle
trattative.
DIPENDENTI
AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-
FINANZIARIA
Comma 9 -dipendenti
dell’amministrazione
economico-
finanziaria
Continueranno ad essere pagati, a titolo individuale e in via
provvisoria, fino a quando non verrà stabilita una specifica
disciplina contrattuale, gli emolumenti ai dipendenti
Premessa
2
con mansioni della
terza area, assunti
con i
concorsi banditi nei
quadrienni 1998-
2001
e 2002-2005
dell’amministrazione economico-finanziaria con mansioni
della terza area, assunti con i concorsi banditi nei quadrienni
1998-2001 e 2002-2005.
IMU - TASI
Comma 10 -
Riduzione al 50%
della base imponibile
IMU per gli immobili
dati in comodato a
genitori o figli
Per chi concede in comodato gratuito un appartamento ad
un figlio o ai genitori, dal 2016 opera una riduzione del 50%
della base imponibile ai fini IMU e TASI. A tal riguardo
devono essere rispettati i seguenti requisiti:
a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato;
b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e
risieda anagraficamente, nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato
l’immobile concesso in comodato.
L’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il
comodante sia possessore, nello stesso comune in cui si
trova l’immobile concesso in comodato, di un altro immobile
adibito a propria abitazione principale (non di lusso).
IMU- TASI
Comma 11
Abrogazione
esenzioni
previste dall'articolo
7, comma 1, lettere
b), c), d), e), f), h), ed
i) decreto legislativo
n. 504 del 1992
Sono abrogate le esenzioni previste per:
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19
della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli
articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto
l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio
1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
Premessa
3
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16,
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte.
IMU- TASI
Comma 12 esenzione
IMU
Provincia autonoma
di Bolzano e di Trento
L’esenzione si applica, dal periodo d’imposta 2014, anche
all’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma
di Bolzano, e all’imposta immobiliare semplice della
provincia autonoma di Trento.
IMU - TASI
Comma 13 - Nuovi
criteri per l’esenzione
IMU dei terreni
agricoli
È confermata l’esenzione per i terreni agricoli ubicati in
comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi solo
se posseduti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza
agricola) ed è introdotta l’esenzione per tutti i terreni agricoli
posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla
previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione.
Per l’individuazione dei terreni montani viene fatto
riferimento del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno
1993.
IMU - TASI
Comma 14 -
Esenzione della TASI
per abitazione
principale e riduzione
per gli immobili
merce
È stata prevista l’abolizione della TASI per gli immobili adibiti
ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se
trattasi di categorie catastali non di lusso (diverse da A/1,
A/8 e A/9). La TASI non sarà dovuta neanche dall’inquilino,
per la sua quota di competenza, qualora l’immobile occupato
sia la sua abitazione principale. L’abolizione della TASI si
applica anche all’immobile assegnato all’ex coniuge
legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle
forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. Per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
Premessa
4
in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I
comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento,
sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'
azzeramento.
IMU-TASI Comma 15 –16
Esenzione Tasi
Vengono assimilati all’abitazione principale (che resta quella
dove dimora e risiede il possessore): gli immobili delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci
studenti universitari, anche in assenza della residenza
anagrafica; gli alloggi sociali; le unità non locate dei
dipendenti delle Forze armate. non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le
quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per
cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare,
di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
IMU-TASI
Commi 17-18 Fondo
di solidarietà
comunale e mancato
gettito IMU e TASI
Vengono modificate le regole di alimentazione e gestione del
fondo di solidarietà comunale per garantire ai Comuni il
rimborso del mancato gettito determinato dall’abolizione
della Tasi sull’abitazione principale e dell’imposta Imu sui
terreni agricoli.
IMU-TASI
Comma 19 –Mancato
gettito Comuni di
Valle
d'Aosta e Friuli
Venezia
Giulia
Ai Comuni di Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia vengono
riconosciuti 85.978 milioni: viene concesso un minor
accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali.
IMU-TASI Comma 20 Fondo
Tasi
Per l’anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di
complessivi 390 milioni di euro (Fondo Tasi) che non entra
nei calcoli del pareggio di bilancio.
IMU - TASI
Comma 21 -
Esenzione IMU per i
macchinari
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della
rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed
Premessa
5
“imbullonati” E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo
e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e
l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Si prevede
l’esenzione ai fini IMU dei macchinari aziendali, congegni,
attrezzature ed altri impianti, fissati a terra e funzionali allo
specifico processo produttivo (cosiddetti imbullonati).
IMU - TASI
Comma 22-
Riaccatastamento
immobili
D ed E.
La rendita catastale secondo le nuove regole sarà praticabile
dal 1° gennaio 2016.
IMU - TASI
Comma 23- Effetto
retroattivo
Rideterminazione
rendite catastali
Solo per l'anno di imposizione 2016 per gli atti presentati
entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate
hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo.
IMU-TASI
Comma 24 –
contributo
compensativo del
minor gettito
derivante
dall’esenzione IMU
per gli “imbullonati”
Altri 155 milioni sono destinati al rimborso dell'esenzione
IMU per i macchinari imbullonati; tale contributo assume
carattere compensativo del minor gettito derivante dalle
norme (commi 11-13) sull'accatastamento degli immobili
produttivi e a destinazione speciale.
IMU - TASI
Comma 25 -
Cancellata
l’introduzione
dell’imposta
municipale
secondaria IMUS
2016
È prevista l’abrogazione della IMUS 2016, ovvero l’imposta
municipale secondaria che doveva sostituire la tassa per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche, TOSAP e il relativo
canone COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti
sulle pubbliche affissioni e il canone per l’autorizzazione
all’installazione dei mezzi pubblicitari.
TARI
Comma 26 -
Sospensione
eventuali aumenti di
tributi e addizionali
spettanti a Regioni e
Comuni con
esclusione della TARI
E’ prevista per il 2016 la sospensione dell'efficacia di leggi
regionali e deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Tale
sospensione non opera per la tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147.
Premessa
6
TARI
Comma 27- deroghe
criteri standard
calcolo TARI
Sono confermate per due anni le deroghe ai criteri standard
ai fini Tari.
TASI
Comma 28 -
Possibilità per i
Comuni di
confermare la stessa
maggiorazione TASI
del 2015
E’ prevista per il 2016 la possibilità per i comuni con
espressa deliberazione del consiglio comunale di prevedere
la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, 147, nella stessa misura
applicata per l'anno 2015. Tale maggiorazione pertanto potrà
essere pari fino allo 0,8 per mille.
PROMOTORI
FINANZIARI
Comma 35- iscrizione
Albo
Per iscriversi all’albo dei promotori finanziari (ora consulenti)
si pagheranno 168 euro di tassa di registro.
PROMOTORI
FINANZIARI
Comma da 36 a 41
Consulenti finanziari
Un nuovo organismo di vigilanza sostituisce la Consob ai fini
del controllo dei consulenti finanziari. La Consob quindi vigila
e stabilisce principi; il nuovo organismo invece ha poteri
sanzionatori anche d’urgenza. Viene eliminato l’albo dei
promotori finanziari e dei consulenti finanziari, rimangono in
vigore gli obblighi previdenziali per i promotori. L’Albo dei
promotori finanziari diventa Albo dei Consulenti finanziari,
con tre sezioni: due di consulenti persone (abilitati all’offerta
fuori sede o autonomi) e uno di società di consulenza.
All’Albo unico dei consulenti possono essere iscritti su
richiesta gli agenti di assicurazione iscritti al registro unico
intermediari assicurativi sez. A (agenti), diventando
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Sono
richiesti requisiti di onorabilità e professionalità e aver
superato una prova valutativa semplificata.
Ex agenti di assicurazione e consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede avranno uguali regole di condotta.
Entro sei mesi Consob e organismo di vigilanza consulenti
stabiliscono modalità operative e adempimenti necessari per
l’iscrizione senza prova valutativa delle persone fisiche
consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza
finanziaria. I promotori finanziari diventano consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede; i consulenti finanziari
diventano consulenti finanziari autonomi. L’organismo di
vigilanza dei consulenti finanziari avrà personale distaccato,
proveniente da altre amministrazioni;
Premessa
7
FONDO PER LA
TUTELA DEI
RISPARMIATORI E
DEGLI INVESTITORI
Commi 44 e 48
Tutela nell’ambito di
procedure di
risoluzione
stragiudiziale
Il fondo è alimentato da somme derivanti in parte dalle
sanzioni comminate alle società di gestione del risparmio.
IMU - TASI
Commi 53 e 54 -
Riduzione del 25% di
IMU e TASI per gli
immobili locati a
canone concordato
È prevista una riduzione del 25% delle aliquote IMU e TASI
deliberate dai comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un
contratto di locazione a canone concordato.
IMPOSTA DI
REGISTRO
AGEVOLATA
Comma 55-
Agevolazione prima
casa
Potrà avvalersi dell’agevolazione “prima casa” anche chi non
abbia già venduto la casa precedentemente posseduta, a
condizione però che questa vendita avvenga entro un anno
dalla data del nuovo acquisto.
IVA ABITAZIONI Comma 56
Detrazione Iva
Le persone fisiche, possono detrarre dall’imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento
dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul
valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31
dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della
normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle
stesse; potrà essere detratto dall’Irpef dell’acquirente in dieci
quote.
AFFITTI
Comma 59- canone
superiore a quello
risultante dal
contratto
scritto.
È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del
canone di locazione superiore a quello risultante dal
contratto scritto e registrato, Nei casi di nullità il conduttore,
con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla
riconsegna dell’immobile locato, può chiedere la restituzione
delle somme corrisposte in misura superiore al canone
risultante dal contratto scritto e registrato.
IRES Comma da 61-64
Riduzione aliquota
A decorrere 1° gennaio 2017, con effetto dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016,
aliquota Ires ridotta dal 27,5% al 24%. Passa dal 1,375% al
1,20% l’aliquota della ritenuta sui dividendi distribuiti a
società Ue o See.
IRES Commi da 65-69
Addizionale Ires
Dal 2017 è introdotta un’addizionale Ires del 3,5% per banche
e finanziarie, il cui livello di imposizione nominale resta
Premessa
8
invariato; sempre dallo stesso anno viene soppressa
l’indeducibilità del 4% degli interessi passivi delle banche e
finanziarie (ai fini Ires e Irap) che resta applicabile solo per le
assicurazioni.
IRAP Comma da 70-72
La Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016)
esclude l’intero settore agricolo dall’imposizione IRAP; a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2015 ai sensi del comma 70 della Legge di
Stabilità 2016 non sono considerati soggetti passivi IRAP
quanti esercitano un’attività agricola (senza più alcun limite
di volume d’affari, le cooperative e loro consorzi che
esercitano attività selvicolturale e di sistemazione idraulico-
forestale nonché attività di allevamento di animali o della
piccola pesca.
IRAP
Comma 73 -
Deduzione Irap
dipendenti stagionali
Attraverso l’intervento in questione viene estesa la
deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP di cui
all’art. 11 comma 4 octies del D.Lgs. 446/1997 anche per i
lavoratori stagionali nei limiti del 70 %. Tuttavia, i lavoratori in
questione devono risultare impiegati per almeno centoventi
giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo
contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco
temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del
precedente contratto.
DETRAZIONI CASA E
ARREDI
Commi 74 e 75 -
Detrazioni IRPEF
Proroga per il 2016 della detrazione del 50% delle spese per
recupero edilizio, del 65% per il risparmio energetico e del
bonus mobili; Concesso alle giovani coppie, anche conviventi
da 3 anni, e acquirenti di una prima casa, di detrarre dall’Irpef
il 50% delle spese del 2016 per l’arredo.
Premessa
9
LEASING
IMMOBILIARE
Commi da 76 a 84-
Acquisto immobile in
leasing
La legge di stabilità 2016 ha introdotto una disciplina
civilistica e fiscali sulla locazione finanziaria di immobili
adibiti ad uso abitativo.
Sul versante fiscale, oltre alle agevolazioni in materia di
imposta di registro, si segnala la deducibilità ai fini IRPEF
nella misura del 19% dei costi, relativi al contratto di
locazione finanziaria, e in particolare:
dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo
non superiore a 8.000 euro,
del costo di acquisto dell’immobile all’esercizio
dell’opzione finale, per un importo non superiore a
20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di
età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti
di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la
detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per
l’abitazione principale.
Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme
restando le altre condizioni richieste con le norme in esame,
l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato
(dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro
per il costo di acquisto).
EFFICIENZA
ENERGETICA
Comma 88-
detrazione IRPEF
Detraibili al 65% le spese sostenute per l’acquisto,
l’installazione e la messa in opera di dispositivi per il
controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o
produzione di acqua calda o di climatizzazione.
SUPER
AMMORTAMENTO
Commi da 91 a 97 -
Super ammortamento
La Legge di stabilità 2016 introduce una norma volta ad
agevolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi
per i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo.
CREDITO
D’IMPOSTA BENI
STRUMENTALI
Commi da 98 a 108
Alle Imprese del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata.
Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) che dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 acquistano anche in
leasing beni strumentali nuovi, verrà riconosciuto un credito
d’imposta nelle seguenti misure:
1. del 20% di un investimento massimo di 1,5 milioni di euro
Premessa
10
per le piccole imprese;
2. del 15% di un investimento massimo di 5 milioni di euro
per le medie imprese;
3. del 10% di un investimento massimo di 15 milioni di euro
per le grandi imprese.
Condizione per maturare il credito d’imposta è che il costo
complessivo dei beni debba essere eccedente gli
ammortamenti dedotti nello stesso periodo di beni della
stessa categoria con esclusione di quelli relativi ai beni
agevolati.
L’agevolazione riguarda l’acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature varie destinati a strutture produttive sia nuove
che già esistenti.
Non è cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato
che abbiano ad oggetto i medesimi beni.
Non si applica alle imprese in difficoltà finanziarie a quelle
del settore dell’industria siderurgica, carbonifera, della
costruzione navale delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle
relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione
di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della
finanza e delle assicurazioni.
Chi intende richiedere il credito d’imposta deve presentare
istanza all’Agenzia delle Entrate che provvederà a
comunicare l’autorizzazione alla fruizione. Naturalmente tale
autorizzazione ha natura formale e non sostanziale nel
senso che se in sede di controlli o accertamenti dovesse
emergere il mancato rispetto delle condizioni richieste,
l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle somme
indebitamente utilizzate maggiorate di sanzioni ed interessi.
Tale procedura sarà regolamentata con apposito
provvedimento del Direttore dell’Agenzia Delle Entrate entro
60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
presente legge. Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in
compensazione con decorrenza dal periodo d’imposta
dell’investimento e dovrà essere esposto nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di maturazione ed in quelle
successive fino alla cessazione dell’utilizzo.
Premessa
11
L’utilizzo non soggiace alla limitazione di cui alla legge
244/2007 ovvero la soglia annuale di 250.000 euro.
Al fine di evitare fenomeni elusivi e garantire una corretta
applicazione della normativa, il legislatore ha previsto una
serie di condizioni necessarie per usufruire e mantenere il
credito d’imposta che sono le seguenti.
1. I beni devono entrare in funzione entro due anni
dall’acquisizione;
2. I beni non possono essere dismessi, ceduti a terzi,
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o
destinati a strutture produttive diverse entro il quinto anno
dalla entrata in funzione salvo che nel periodo d’imposta in
cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquistati
beni della stessa categoria di quelli agevolati.
REGIME AGEVOLATI Commi 111-114
La Legge di Stabilità 2016 prevede delle importanti modifiche
al regime forfettario. In particolare è stabilito che, il “sistema”
fiscale di vantaggio è soltanto quello forfettario di cui alla
Legge 190/2014, nel quale viene di fatto “incorporato” il
regime previsto per l'imprenditoria giovanile ex D.L. 98/2011
per le nuove attività.
ASSEGNAZIONE E
CESSIONE
AGEVOLATA
IMMOBILI: LA
NUOVA CHANCE
PER LE SOCIETÀ
Commi 115-120
Con la Legge di Stabilità 2016 è stata reintrodotta la
possibilità di far fuoriuscire determinati beni dal perimetro
dell’impresa fruendo di una tassazione di favore rispetto alla
normale tassazione IRES/IRAP/imposta di registro.
ESTROMISSIONE
DEGLI IMMOBILI
STRUMENTALI PER
L’IMPRESA
INDIVIDUALE
Comma 121
Una delle novità introdotte nell’iter di approvazione della
Legge di Stabilità 2016 riguarda la possibilità per gli
imprenditori individuali di estromettere dal regime d’impresa
i beni immobili, fruendo di una tassazione “agevolata”
rispetto alle ordinarie modalità impositive.
INCREMENTO
DEDUZIONI IRAP Commi da 123 a 124
L’articolo 11, comma 4-bis, del D.Lgs. 446/97 stabilisce una
deduzione forfettaria di 8mila euro per i soggetti Irap la cui
base imponibile sia pari o inferiore a 180.759,91 euro. La
deduzione è ridotta a 6mila euro se il valore della produzione
è fino a 180.839,91 euro, a 4mila euro in presenza di valore
della produzione fino a 180.919,91 euro, a 2mila euro in
Premessa
12
presenza di valore della produzione fino a 180.999,911 euro.
È stabilito che per le società di persone commerciali,
imprenditori individuali e lavoratori autonomi l’importo della
deduzione sia aumentato di 2.500 euro, prevedendosi anche
questo caso con un meccanismo di riduzione per gli
scaglioni, da 1.875 fino a 625 euro. Pertanto le imprese e i
lavoratori autonomi “minori” hanno diritto a una deduzione
forfettaria dalla base imponibile Irap fino a 10.500 euro. La
legge di Stabilità 2016 interviene su tale previsione
stabilendo che all’’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, le parole: «di euro
2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro
2.500 e di euro 1.250».
MEDICI E IRAP Comma 125
La Legge di Stabilità 2016 al comma 125 stabilisce che non
sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta
regionale sull’attività produttive (IRAP) nel caso di medici che
abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture
ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di
tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività
svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del
proprio reddito complessivo
NOTE DI CREDITO
IVA
Commi 126-127
Emissione della note
di variazione Iva
La normativa sulle note di variazione, contenuta nell’art. 26
del D.P.R. 633/72 è stata riscritta integralmente dalla Legge
di stabilità 2016;.Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti
devono essere osservate, in relazione al maggiore
ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione
della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24
l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della
relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo,
compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione. Se un’operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli
23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce
l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili
Premessa
13
o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti
previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo
19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a
norma dell’articolo 25.
REVERSE CHARGE
Comma 128-
Estensione del
Reverse Charge ai
consorzi
La Legge di Stabilità 2016 prevede l’applicazione del reverse
charge alle prestazioni rese dalle imprese consorziate al
consorzio che fattura in regime di split payment e cha ha
dunque come committenti prevalentemente enti pubblici.
COMPENSAZIONE
CREDITI Comma 129
Si estende, anche al 2016, la possibilità, per imprese e
professionisti di compensare i crediti maturati nei confronti
delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo.
NOVITA’ IN TEMA DI
ACCERTAMENTO
Commi da 130 a 132
La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)
interviene in materia di accertamento con due disposizioni
importanti; da un lato, viene prevista una sostanziale
modifica dei termini ordinari di cui dispone l’Amministrazione
finanziaria per procedere all’accertamento ai fini delle
imposte sui redditi e dell’Iva, con la contestuale abrogazione
della disciplina sul raddoppio dei termini accertativi in
presenza di responsabilità penal tributarie; dall’altro viene
introdotta una norma procedurale rivolta agli organi
inquirenti i quali, nell’accertare reati di ogni genere, da cui
possano derivare in capo al reo proventi illeciti, dovranno
notiziare tempestivamente l’Agenzia delle entrate, per
consentire alla stessa di attivare le ordinarie procedure
accertative.
LA REVISIONE DEL
SISTEMA
SANZIONATORIO
AMMINISTRATIVO
TRIBUTARIO
Comma 133
La legge 11 marzo 2014, n. 23, rubricata “Delega al Governo
recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,
trasparente e orientato alla crescita” prevedeva, tra l’altro, la
revisione del sistema sanzionatorio tributario, sia penale che
amministrativo.
Sul punto, è proprio l’art. 8 di tale legge a dettare i criteri di
riferimento cui doveva attenersi il legislatore delegato
nell’opera di restyling, disponendo una revisione del sistema
sanzionatorio penale tributario secondo criteri di
predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità
Premessa
14
dei comportamenti; il Governo, in particolare, era delegato:
• ad individuare i confini tra le fattispecie di elusione e
quelle di evasione fiscale e le relative conseguenze
sanzionatorie;
• alla revisione del regime della dichiarazione infedele
e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di
meglio correlare, nel rispetto del principio di
proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei
comportamenti;
• all’introduzione della possibilità di ridurre le sanzioni
per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni
amministrative anziché penali, tenuto anche conto di
adeguate soglie di punibilità.
Le elencate disposizioni di delega sono state recepite con il
D.Lgs 24/09/2015, n. 158 contenente, nel titolo I, la revisione
del sistema sanzionatorio penale tributario, entrata in vigore
il 22 ottobre scorso (allo spirare della vacatio legis); di contro,
il titolo II reca le modifiche normative al sistema
sanzionatorio amministrativo tributario, la cui vigenza veniva
prevista, a mente dell’art. 32, comma 1 del medesimo
decreto, a partire dal 1° gennaio 2017.
La disposizione da ultimo, tuttavia, è stata modificata dall’art.
1, comma 133 della Legge di stabilità 2016 (Legge 28
dicembre 2015, n. 208), la quale ha previsto un’anticipazione
dell’entrata in vigore della revisione normativa al 1° gennaio
2016.
RIAPERTURA
TERMINI DI
RATEAZIONE DI
ATTI TRIBUTARI
Commi da 134 a 138
È prevista la riapertura dei termini per i contribuenti che
abbiano proceduto alla definizione di atti di accertamento
con adesione ovvero si siano avvalsi dei benefici previsti nei
casi di omessa impugnazione ai sensi del decreto legislativo
n. 218 del 1997.
Sono interessati i contribuenti che, nei trentasei mesi
antecedenti al 15 ottobre 2015 sono decaduti dal beneficio
della rateazione.
La riammissione riguarda le imposte dirette ed è
condizionata al versamento della prima delle rate scadute
entro il 31 maggio 2016.
Premessa
15
Una volta effettuato il pagamento, il contribuente trasmette,
nei dieci giorni successivi, copia della quietanza all'ufficio
competente il quale procede alla sospensione dei carichi
eventualmente iscritti a ruolo anche nel caso fossero stati
ratei rateizzati dal concessionario.
COSTI BLACK LIST Commi da 142 a 147
Con la Legge di Stabilità 2016 è stabilito che nessun criterio
speciale sia applicabile per la deducibilità dei costi sostenuti
con operatori paradisiaci. Sempre sul fronte dei rapporti con
soggetti esteri, un altro emendamento approvato dalla
Commissione Bilancio della Camera prevede modifiche
all’individuazione dei paradisi fiscali ai fini della normativa
sulle controlled foreign companies (CFC) ex art. 167, D.P.R.
917/1986. In base alla nuova normativa per l’individuazione
degli Stati paradisiaci ai fini della disciplina CFC, dovrà farsi
riferimento ad un unico parametro: quello dell’aliquota
nominale di tassazione inferiore al 50%.
PATENT BOX Comma 148- ambito
oggettivo
Il co. 148 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016
modifica l’ambito oggettivo del patent box; 48. Si realizza
coordinamento tra la normativa di riferimento che
classificava le “opere dell’ingegno” e il Decreto attuativo che
invece faceva riferimento al Software protetto da copyright.
Qualora più beni tra quelli di cui sopra, appartenenti a un
medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di
complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini
della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti
o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono
costituire un solo bene immateriale
CANONE RAI Commi 152-153
Da quest’anno l’abbonamento alla TV pubblica si paga con la
bolletta elettrica e il suo importo scende da 113,50 a 100
euro da suddividere in 10 rate mensili. La Legge di Stabilità
per il 2016, infatti, prevede il pagamento rateale del canone
RAI con addebitato sulle fatture emesse dalle aziende di
distribuzione di energia elettrica.
SGRAVIO
CONTRIBUTIVO PER
IL 2016
Commi da 178 a 181
Lo sgravio contributivo (art. 1, co. 118 e ss. della L. n.
190/2014), prorogato anche per il 2016, è stato ridotto sia
nella misura che nella durata, in quanto varrà 3.250 euro
annui (contro gli 8.060 euro originariamente previsti) e
Premessa
16
durerà solo 24 mesi (anziché 36 mesi).
PREMIO DI
PRODUTTIVITÀ PER
IL 2016
Commi 182 e 184-
191
È stato reintrodotto per il 2016 il regime fiscale agevolato
relativo ai premi di risultato. In particolare, l’agevolazione
consiste nell’applicazione, per i soggetti con reddito da
lavoro dipendente fino a 50.000 euro (10.000 euro in più
rispetto al 2014), di una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al
10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi
(5.000 euro in meno rispetto al 2014).
WELFARE
Commi 190 e 191-
Esenzione Irpef
Esenzione da Irpef di somme, servizi e prestazioni erogati dal
datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari, dei servizi di educazione e istruzione (non più solo,
dunque, per asili nido) in relazione ad accordi per il welfare
aziendale. Intervento sulle risorse del Fondo per il
finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello.
Riviste le risorse finanziarie destinate alla promozione della
conciliazione tra vita professionale e vita privata.
BLOCCO ALIQUOTA
GS INPS Comma 203
Per il 2016 è stato bloccato – per il terzo anno consecutivo –
l’aliquota contributiva posta a carico dei lavoratori autonomi,
titolari di partita Iva, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata INPS introdotta dall’art. 2, co. 26 della L. n.
335/1995 (i c.d. “senza cassa”). Per questi ultimi quindi,
l’aliquota contributiva dovuta rimane fissata nella stessa
misura del 2015, ossia al 27,72%.
CONGEDO DI
PATERNITÀ Comma 205
Viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del congedo di
paternità, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio
TURNOVER NEL
PUBBLICO IMPIEGO
commi 227-228 e
commi 466-467, 469-
470
Con riferimento al pubblico impiego, vengono previste più
stringenti limitazioni al turn over nelle pubbliche
amministrazioni (che, nel triennio 2016-2018, potranno
procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa
pari al 25%) e viene disposto uno stanziamento di 300 milioni
di euro per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche
amministrazioni (commi 466-467, 469-470). Per le ulteriori
misure in materia di lavoro pubblico si rinvia al paragrafo
"pubblico impiego e amministrazioni pubbliche"
SETTIMA
SALVAGUARDIA Comma da 265 a 270
È stato realizzato un ulteriore intervento (il settimo) in favore
dei soggetti salvaguardati, garantendo l'accesso al
Premessa
17
trattamento previdenziale con i vecchi requisiti (precedenti
all’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011,
convertito nella L. n. 214/2011) a un massimo di ulteriori
26.300 soggetti.
PROROGA “OPZIONE
DONNA” Comma 281
La possibilità di avvalersi dell’”opzione donna”, anche per il
2016, è rimesso a un monitoraggio, effettuato dall'INPS, il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 30
settembre di ogni anno. Qualora da tale attività risulti un
onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa,
verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate.
PART-TIME
AGEVOLATO Comma 284
I lavoratori più anziani potranno ridurre volontariamente
l’attività lavorativa, in una percentuale compresa tra il 40 e il
60%, purché maturino il requisito anagrafico per la vecchiaia
a fine 2018 (66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti
maschi, per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi
per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018).
PEREQUAZIONE
AUTOMATICA DEI
TRATTAMENTI
PENSIONISTICI
Comma 286
Ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dalle disposizioni su "opzione donna" (comma 281)
e "no tax area pensionati" (commi 290-291), la disciplina
transitoria in materia di perequazione automatica dei
trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016 e
diversa da quella generale, viene estesa agli anni 2017 e
2018.
RIVALUTAZIONE
DEGLI ASSEGNI
PENSIONISTICI
Comma 287 Si esclude che l'andamento negativo dell'inflazione incida
sulla rivalutazione degli assegni pensionistici.
AUMENTO DELLA
“NO TAX AREA” PER
I PENSIONATI
Commi 290-291
A decorrere dal 2016 (2017 nel testo iniziale del disegno di
legge), viene elevata la misura delle detrazioni dall'imposta
lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione
(cd. no tax area per i pensionati).
RISCATTO DEGLI
ANNI DI LAUREA Commi 298 e 303
Si introduce la possibilità di cumulare il riscatto degli anni di
laurea con il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori
dal rapporto di lavoro e si provvede alla rivalutazione degli
indennizzi per il danno biologico.
AMMORTIZZATORI
SOCIALI IN DEROGA Commi 304 e 307
Viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per
l'anno 2016), degli ammortizzatori sociali in deroga (di cui 18
Premessa
18
milioni per il settore della pesca).
PROROGA DELLA
DIS-COLL Comma 310
Viene prorogata anche per il 2016 la DIS-COLL (il
meccanismo di disoccupazione per i collaboratori); a tal fine,
verranno stanziati 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di
euro per il 2017. Il nuovo ammortizzatore sociale,
disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015, è stato
introdotto dal 1° maggio 2015 solo in via sperimentale solo
fino al 31 dicembre 2015. Esso è rivolto ai rapporti di
co.co.co. e co.co.pro. – che sono stati aboliti dal 25 giugno
2015, ad esclusione di quelli in essere fino alla loro naturale
scadenza – iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata,
non pensionati e privi di partita IVA. Restano esclusi, invece,
gli amministratori e i sindaci.
ART-BONUS Comma 318-319
La legge di stabilità 2016 assegna un carattere di
permanenza a tale agevolazione stabilisce per le erogazioni
liberali in oggetto un credito d’imposta pari al 65% delle
erogazioni effettuate anche per gli anni successivi al 2015.
RIQUALIFICAZIONE
ALBERGHI Comma 320
Il credito d’imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la
ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura
complessiva della struttura; Al fine di migliorare la qualità
dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle
destinazioni turistiche, e per promuovere l’adozione e la
diffusione della “progettazione universale” e l’incremento
dell’efficienza energetica, la Legge di Stabilità 2016 dispone
che vengano aggiornati gli standard minimi, uniformi in tutto
il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese
turistiche, compresi i condhotel e gli alberghi diffusi.
TAX CREDIT
CINEMA Commi da 331 a 334
La legge 28 dicembre 2015 n° 208 ( Legge di stabilità 2016)
rinnova parecchi punti del credito d’imposta riservato
all’industria cinematografica e audiovisiva; gli interventi
riguardano il credito d’imposta per le imprese di distribuzione
cinematografica, che ora comprende anche le spese
sostenute per la distribuzione internazionale di opere
nostrane, il credito d’imposta relativo ai produttori esecutivi
che realizzano pellicole straniere; infine non per rilevanza le
modifiche apportate al tax credit digitale che nella previsione
Premessa
19
contenuta nella Legge di stabilità non si realizza solo per
l’acquisto ma anche per la sostituzione di impianti e
apparecchiature destinate alla proiezione digitale;
TRIBUTI SOSPESI O
DIFFERITI Commi da 429 a 431
La Legge di Stabilità attraverso il comma 429, integrando il
precedente disposto ha stabilito che la ripresa dei
versamenti dei tributi sospesi o differiti disposta a favore dei
contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili
avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri
accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Inoltre, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze saranno definite le modalità e i
termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo.
C.A.F.
Comma 591-
riduzione risorse
finanziarie
le dotazioni finanziarie a favore dei CAF sono ridotte di 40
milioni di euro per l’anno 2016, di 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2019.
PATRONATI Commi 605-607
Le risorse per il funzionamento dei patronati sono ridotti di
15 milioni. Inoltre dall’esercizio 2017 degli importi erogati a
titolo di acconto sono pari al 68% degli stanziamenti
previsionali (attualmente è il 72%) mentre l’aliquota applicata
sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori da destinare
ai patronati è dello 0,199%, invece dell’attuale 0,226 per
cento.
AVVOCATI Comma 618
Si rende strutturale il credito d’imposta concesso per il
compenso erogato agli avvocati abilitati ad assistere le parti,
nei procedimenti di negoziazione assistita per la risoluzione
stragiudiziale delle controversie. Il credito d’imposta,
comunicato dal ministero della Giustizia e riconosciuto in
caso di successo della negoziazione o di
conclusione dell’arbitrato con lodo, è commisurato al
compenso fino a concorrenza di 250 euro.
PMI Commi da 614 a 644 Viene abbassato da 15 a 5 il numero minimo dei dipendenti
delle imprese che possono unirsi in Ati (associazione
Premessa
20
temporanea di imprese) o in raggruppamento temporaneo di
imprese (Rti) o in reti di impresa e che possono beneficiare
dei fondi messi a disposizione dal ministero dello Sviluppo
economico.
AUTOTRASPORTO
Comma 645-
abolizione credito
d’imposta
Dal 1° gennaio 2016 il credito d’imposta sul gasolio per
autotrazione degli autotrasportatori non spetta più ai veicoli
di categoria euro 2 o inferiore.
DEDUZIONI
FORFETARIE
DELLE SPESE NON
DOCUMENTATE
Comma 652-
deduzioni
Dal 1° gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non
documentate disposte per l’autotrasporto spettano in
un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente
dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede
l’impresa e, nella misura del 35%o dell’importo per i trasporti
effettuati all’interno del Comune.
TRASORTI
INTERNAZIONALI
Comma 653-
documentazione
Viene modificata la documentazione relativa allo
svolgimento di trasporti internazionali e vengono stabilite
nuove sanzioni per chi non fornisce le prove documentali
richieste.
PAREGGIO DI
BILANCIO ENTI
LOCALI
Comma 709-711-
introduzione pareggio
di bilancio
Il Patto di stabilità viene sostituito con l’obbligo di
raggiungere un risultato non negativo in termini di saldo
finale di competenza. Per il solo 2016, i calcoli considerano il
fondo pluriennale vincolato per la quota non rinveniente
dall’utilizzo dell’indebitamento.
PROFESSIONISTI
Comma 821 –
equiparazione alle
PMI
I professionisti, in quanto esercenti attività economica, sono
equiparati alle Pmi per l’accesso ai fondi strutturali europei.
BANCHE Commi 845-849
salvabanche
Per le società costituite ex novo per la gestione della banche,
La Banca d’Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto
delle società, nomina i primi componenti degli organi di
amministrazione e controllo e ne determina i compensi; dalla
data di entrata in vigore del DL 183/2015
per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con
il proprio patrimonio, gli adempimenti societari sono
perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve
tempo possibile dall’atto del loro insediamento;
Le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane
di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e
straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale,
Premessa
21
al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione
poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla
copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a
carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle
misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione,
versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione
nazionale nella misura determinata dalla Banca d’Italia,
comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle
contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico. In caso di
inadempimento dell’obbligo di versare al Fondo di risoluzione
nazionale scattano le sanzioni ex articolo 96 Dlgs 180/2015.
FONDO DI
SOLIDARIETÀ
Comma 855- tutela
investitori
È istituito il Fondo di solidarietà per l’erogazione di
prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183,
detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla
Banca delle Mar he Spa, dalla Banca popolare dell’Etruria e
del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di
Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di
Chieti Spa. L’accesso alle prestazioni è riservato agli
investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali,
nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.
INCENTIVI PER IL
SUD
Comma 886-
Fondo di garanzia
PMI
Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse
disponibili del fondo di garanzia PMI è riservata alle imprese
localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
RIVALUTAZIONI Commi da 887-897
La Legge di stabilità 2016 ripropone le agevolazioni fiscali
introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001
riguardanti la rideterminazione:
• del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da
persone fisiche non esercenti attività di impresa, non
negoziate in mercati regolamentati;
• dei terreni edificabili e con destinazione agricola
detenuti dalle persone fisiche; La rivalutazione riguarda i
beni posseduti alla data del 1° gennaio 2016, e richiede
l'effettuazione della perizia ed il pagamento della prima
rata dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2016. Le
aliquote delle imposte sostitutive vengono portate al 8%
Premessa
22
sia per le partecipazioni che per i terreni. La Legge di
Stabilità 2016 ha anche, di fatto, riaperto i termini per
eseguire le rivalutazioni dei beni d’impresa e delle
partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti
commerciali che nella redazione del bilancio non
adottano i principi contabili internazionali.
La possibilità di procedere alla rivalutazione di cui alla Legge
n. 342/2000 è riproposta, infatti, anche relativamente ai beni
risultanti nel bilancio dell’esercizio chiuso entro il 31
dicembre 2014 e potrà essere effettuata nel bilancio
dell’esercizio successivo e prevede il pagamento di
un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del
12% per i beni non ammortizzabili.
Le imposte sostitutive sono versate in un'unica soluzione
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al
quale la rivalutazione è eseguita (giugno 2016 nella
generalità dei casi).
LIMITE ALLA
CIRCOLAZIONE DEL
CONTATE
Comma 898 e 899 Sale a 3.000 euro il limite previsto per la circolazione del
contante.
CARTE DI CREDITO Commi 900 e 901
Viene introdotta la possibilità di pagare con carte di
credito/debito anche importi inferiori ai 5 euro.
Prevista l’introduzione di apposite sanzioni per chi non
accetta i pagamenti con moneta elettronica.
“CANONI DI
LOCAZIONE DI
UNITÀ
ABITATIVE” E I
SERVIZI DI
TRASPORTO
Commi 902-903
Limiti contante
Il limite generale dei 3.000 euro, si applicherà anche ai
pagamenti riguardanti i “canoni di locazione di unità
abitative” e i servizi di trasporto resi dai soggetti della filiera
dei trasporti.
PAGAMENTI PA
Comma 904
Limite contante
pagamento
emolumenti
Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di
procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a
qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro,
esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti elettronici
bancari o postali.
Premessa
23
SETTORE AGRICOLO Commi da 905 a 917-
normativa fiscale
L'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli e
pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla
previdenza ed assistenza viene aumentata fino al 15%; le
agevolazioni dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura
fissa e quella catastale dell'1%, a favore di coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali che si applica ai
trasferimenti a titolo oneroso d tali agevolazioni opera anche
in riguardo agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni
agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di
proprietari di masi chiusi o al coniuge o ai parenti in linea
retta purché coltivatori diretti e conviventi, della provincia
autonoma di Bolzano, da loro abitualmente coltivati.
Vengono innalzate le percentuali di compensazione per
alcuni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non
superiore al 10%, e le percentuali di compensazione per gli
animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in
misura non superiore al 7,7% e all'8%.
Ai fini delle imposte sui redditi, dal 2016 il reddito dominicale
e agrario sono rivalutati del 30%; la produzione e la cessione
di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche,
sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti
chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente
dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono
attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma,
del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il
reddito ai Irpef e Ires è determinato applicando il coefficiente
di redditività del 25% ai corrispettivi. L'esenzione dall'accisa
per l'energia elettrica è estesa anche a quella prodotta con
impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile
superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società coop di
produzione e distribuita in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni. Tutte le controversie in materia di masi chiusi
sono esenti da imposta di bollo, registro, e da ogni altra
imposta e tassa e dal contributo unificato.
Premessa
24
CERTIFICAZIONE
UNICA E MODELLO
770, VISTO DI
CONFORMITÀ E
RESPONSABILITÀ
SOLIDALE
Comma 949
Si stabilisce che per le trasmissioni all’Agenzia delle Entrate
delle CU effettuate:
1) Nell'anno 2015, relative all'anno 2014;
2) E comunque per quelle effettuate nel primo anno
previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei
dati e delle certificazioni uniche utili per la
predisposizione della dichiarazione precompilata n on
troveranno applicazione le sanzioni di cui al comma 5-
bis dell’art. 3 del D.Lgs. 175/2014, all'articolo 78, comma
26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 4,
comma 6-quinquies, del regolamento di cui al D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, in caso di lieve tardività o di errata
trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina
un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella
dichiarazione precompilata.
Capitolo 1 – Novità IMU E TASI
25
1. NOVITÀ IMU E TASI
1.1. Il contenuto della Manovra
1.1.1. Premessa: una sintesi dei cambiamenti
La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 contenente “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – Supplemento Ordinario n. 701.
Gran parte dell’incidenza sul bilancio dello Stato per l’anno 2016 della Manovra è data dalle
misure adottate in merito alla tassazione degli immobili.
Tra conferme e abbandono degli interventi preannunciati dal governo a fine estate, il valore
degli interventi che interessano IMU, TASI e TARI è stato stimato in circa 3,7 miliardi di euro.
È stata confermata l’abolizione della TASI per le abitazioni principali non di lusso e dell’IMU
agricola. Sono state altresì introdotte delle agevolazioni per gli immobili concessi in comodato
tra genitori e figli e per gli immobili locati a canone concordato.
Alcune misure riguardano altresì le aziende, ed in particolare le regole da seguire per la
determinazione della rendita catastale dei fabbricati strumentali, con la previsione di una
definitiva norma che risolve il dilemma dei macchinari “imbullonati”.
Ulteriori misure riguardano le possibilità di manovra degli enti locali, con la previsione, ad
eccezione che per la TARI, della sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
1.2. Novità TASI
1.2.1. Che cosa cambia per l’abitazione principale
Per il 2015 la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) era dovuta sia sull’abitazione principale
(indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza), sia sulle seconde case.
A decorrere dal 2016, invece, è cancellata la TASI sull’abitazione principale di categoria
catastale non di lusso (e pertinenze, nei limiti di tre, ciascuna appartenente a categoria C/2, C/6
e C/7).
In particolare, il comma 14 lett. a) della Legge di Stabilità 2016, modifica il comma 639 della
Legge n. 147/2013, il quale nella sua nuova formulazione dispone che la TASI “ è a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione
Novità IMU E TASI
26
pricnipale dal possessore nonché dell’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.
È altresì modificato il presupposto impositivo del tributo, poiché la lettera b) del predetto
comma 14, sostituisce il comma 669 della Legge n. 147/2013, disponendo che “il presupposto
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti
ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.
Conseguenza dell’abolizione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso è che è altresì
cancellata la quota dovuta dall’inquilino qualora l’immobile occupato rappresenti la sua
abitazione principale (non di lusso).
Infatti, in base alla normativa in vigore fino al 2015, la TASI è dovuta dall’occupante l’immobile
(es. inquilino) nella misura percentuale fissata dalla delibera comunale (tra il 10% e il 30%) e
qualora la delibera nulla dovesse prevedere al riguardo la misura è da intenderesi nel 10%.
Con la Legge di Stabilità 2016, invece, è stabilito che “nel caso in cui l’unità immobiliare è
detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal
comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il
termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione
della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di
versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del
tributo”.
Ciò è quanto stabilisce la lettera d) del comma 14 della Manovra 2016, che, pertanto, prevede
come soggetto passivo TASI il solo possessore, qualora l’immobile occupato sia abitazione
pirncipale (non di lusso) per l’inquilino.
La TASI, continua, invece ad essere dovuta da entrambi, qualora l’immobile occupato sia
seconda casa per l’occupante o comunque abitazione principale (di lusso) per quest’ultimo.
Capitolo 1 – Novità IMU E TASI
27
Novità TASI abitazione principale
Categoria catastale
Abitazione principale per il
proprietario (o per chi ha
altro diritto reale di
godimento)
Abitazione principale per l’inquilino
A2, A3, A4, A5, A6 e A7 Non dovuta
Non dovuta dall’inquilino (versa
solo il possessore nella misura
fissata dalla delibera comunale o in
mancanza di previsione nella
misura del 90%)
A/1, A/8 e A/9 Dovuta
È dovuta da possessore ed inquilino
(il possessore versa nella misura
fissata dalla delibera comunale o in
mancanza di previsione nella
misura del 90% e la restante parte è
dovuta dall’inquilino)
1.2.2. Immobili concessi in comodato tra genitori e figli
Il comma 10 della Legge di Stabilità 2016, prevede, a decorrere dal 2016, la riduzione del 50%
della base imponibile TASI (ed IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
Ciò potrà avvenire alle seguenti condizioni:
• il contratto sia registrato;
• il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in
comodato.
Tuttavia, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in
comodato possieda nello stesso comune (in cui è situato l’immobile concesso in comodato) un
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Qualora, l’immobile concesso in comodato al figlio, per esempio, fosse in comproprietà tra i
genitori, potrebbero verificarsi due ipotesi:
1) entrambi i genitori lo cedono in comodato ciascuno per la sua quota;
Novità IMU E TASI
28
2) solo un genitore lo cede in comodato per la sua quota.
Nella prima ipotesi, l’agevolazione opera sul 100% della base imponibile. Nella seconda ipotesi,
invece, l’agevolazione opera solo sul 50% della base imponibile.
Al fine di ottenere l’agevolazione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti
requisiti nel modello di dichiarazione IMU/TASI (quindi nella dichiarazione IMU/TASI da
presentare entro il 30 giugno 2017 con riferimento all’immobile concesso in comodato nell’anno
2016).
Immobili in comodato e agevolazione IMU/TASI
Condizioni
comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado
(quindi, il comodato deve avvenire tra genitori e figli o viceversa);
l’immobile oggetto del comodato deve essere di categoria non di lusso (cat. A2, A3, A4,
A5, A6 e A7);
il comodatario deve utilizzare l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione
principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente);
il comodante, oltre alla casa data in comodato, può essere proprietario solo di un’altra
abitazione la quale deve rappresentare la sua abitazione principale (non di lusso) e deve
essere altresì situata nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in
comodato;
il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate.
La tabella che segue, illustra una serie di casi che potrebbero verificarsi, al riguardo.
Casi possibili
Ipotesi Agevolazione
IMU/TASI
Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di
Caserta e la concede in comodato al figlio il quale lo utilizza come
abitazione principale. Il genitore vive, invece, in affitto
Si
Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di
Caserta che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede,
sempre nel comune di Caserta, un secondo immobile (non di lusso) che
concede in comodato al figlio il quale lo utilizza come abitazione principale
Si
Capitolo 1 – Novità IMU E TASI
29
Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (di lusso) nel comune di
Caserta che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede,
sempre nel comune di Caserta, un secondo immobile (non di lusso) che
concede in comodato al figlio il quale lo utilizza come abitazione principale
No
Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di
Caserta che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede nel
comune di Napoli, un secondo immobile che concede in comodato al figlio il
quale lo utilizza come abitazione principale
No
Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di
Caserta che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede,
sempre nel comune di Caserta, un secondo immobile (di lusso) che
concede in comodato al figlio il quale lo utilizza come abitazione principale
No
Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di
Caserta che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede,
sempre nel comune di Caserta, un secondo immobile che concede in
comodato al figlio (il quale lo utilizza come abitazione principale) e
possiede altresì nel comune di Napoli altro immobile
No
Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di
Caserta che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede,
sempre nel comune di Caserta altri due immobili di cui uno lo concede in
comodato al figlio il quale lo utilizza come abitazione principale
No
Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di
Caserta che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede,
sempre nel comune di Caserta altri due immobili di cui uno lo concede in
comodato al figlio e l’altro alla figlia i quali ciascuno lo utilizzano come
abitazione principale
No
Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di
Caserta e la concede in comodato al figlio il quale la utilizza come
abitazione principale. Inoltre il genitore possiede un altro immobile nel
comune di Napoli ma vive in affitto altrove
No
L’agevolazione spetterà anche alle pertinenze, ma al riguardo c’è, però, da capire se
resta ferma la regola che prevede il limite di tre pertinenze ciascuna appartenente a
categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (la Legge di Stabilità nulla dispone in tal senso).
Novità IMU E TASI
30
Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i genitori (o i figli) possessori di due appartamenti
situati nello stesso comune, di cui uno rappresentante la propria abitazione principale (non di
lusso), sono chiamati a valutare la convenienza della concessione in comodato ai figli (o ai
genitori) del secondo appartamento (non di lusso).
Di seguito un riepilogo degli adempimenti necessari per la registrazione del contratto di
comodato.
Registrazione contratto comodato
Dove Qualsiasi ufficio Agenzia Entrate
Entro quanto tempo 20 giorni dalla stipula
Imposta di registro 200 euro
Marca da bollo per ogni copia 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100
righi
Come versare l’imposta di registro Modello F23 codice tributo 109T
Cosa compilare per la registrazione Modello 69
Quanto copie del contratto Minimo 2 copie
Documenti riconoscimento delle parti Copie
Delega In carta libera sottoscritta da una delle parti e
documento di riconoscimento del delegato
Per la registrazione del contratto di comodato continua ad utilizzarsi il Modello 69 il quale
non è, invece, più utilizzabile per la registrazione dei contratti di locazione. Infatti, dal 1°
aprile 2014, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per le
eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca
della cedolare secca, deve essere utilizzato il modello RLI
Particolare attenzione occorre prestare alla data di stipula e decorrenza del contratto di
comodato.
Per genitori e figli cha hanno già in essere all’1/1/2016 un contratto di comodato registrato,
l’agevolazione in esame, se rispettati tutti i requisiti, si applica per tutto il 2016.
Qualora, invece, non sia in essere alcun contratto di comodato regolarmente registrato, poiché
la registrazione di un contratto di comodato deve avvenire entro 20 giorni dalla data di stipula e
dato che la data di stipula deve essere anteriore a quella di decorrenza, ne consegue che al fine
di godere dell’agevolazione in esame per tutto l’anno 2016 (da gennaio a dicembre), le parti
devono far si che la data di stipula e quella di decorrenza decadano entro i primi 15 giorni di
gennaio.
Capitolo 1 – Novità IMU E TASI
31
Infatti, vale sempre la regola che è considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto
per più di 15 giorni.
Stipula contratto di comodato
Ipotesi Termine per la
registrazione Agevolazione
Comodato stipulato in
data 01/01/2016 con
decorrenza 01/01/2016
Entro il 20/01/2016 Tutto il 2016
Comodato stipulato in
data 12/01/2016 con
decorrenza 14/01/2016
Entro il 1° febbraio 2016
Tutto il 2016 (gennaio è computato
per intero poiché il possesso in capo
al comodatario si protrae per più di
15 giorni)
Comodato stipulato in
data 10/01/2016 con
decorrenza 20/01/2016
Entro il 30 gennaio 2016
L’agevolazione è concessa solo per i
mesi che vanno da febbraio a
dicembre (gennaio non si considera,
poiché il possesso in capo al
comodatario si protrae per meno di
15 giorni)
Comodato stipulato in
data 18/01/2016 con
decorrenza 20/01/2016
Entro l’8 febbraio 2016
(poiché il 7 è domenica)
Solo per i mesi da febbraio a
dicembre
Comodato stipulato il
01/03/2016 con
decorrenza 18/03/2016
Entro il 20/03/2016
L’agevolazione è concessa solo per i
mesi che vanno da aprile a dicembre
(marzo non si considera, poiché il
possesso in capo al comodatario si
protrae per meno di 15 giorni)
Si ricorda che la data di stipula deve essere sempre anteriore alla data di decorrenza e che
l’omessa registrazione è sanabile attraverso il ravvedimento operoso.
Ad ogni modo, se da un lato è vero che il Legislatore riconosce una riduzione alla metà della
base imponibile per il calcolo del tributo dovuto sull’immobile, dall’altro occore fare i conti
(almeno per il primo anno) con i costi necessari per la registrazione del contratto di comodato
(imposta di registro in misura fisso di 200 euro e le marche da bollo da 16 euro per ogni copia
registrata) e con una normativa che tutto ispira al di fuori che “certezza” con il rischio che
Novità IMU E TASI
32
quanto stabilito con la Manovra 2016 potrebbe cambiare e non essere più vero con la Manovra
2017.
A titolo di esempio, si consideri il seguente caso (aliquota IMU allo 0,96% e aliquota TASI 0,2%).
Genitore proprietario al 100% nel comune di Caserta di due sub (non di lusso) di cui
sub 1 (abitazione principale del genitore)
sub 2 con rendita di 480,00
Sub 2 non concesso in
comodato
Sub 2 concesso in comodato Risparmio
IMU = [(480 x 1,05) x 160] x
0,96%
774,14
TASI = [(480 x 1,05) x 160] x
0,2% 161,28
IMU = [(480 x 1,05) x 160] x 0,96% = 774,14 x
50% 387,07
TASI = [(480 x 1,05) x 160] x 0,2% = 161,28 x
50%
80,64
Costi registrazione contratto di comodato
200,00 + 32,00 = 232,00
Anno 2016
935,42 –
699,71
Totale = 935,42 Totale = 699,71 235,71
Dunque, optando per la concessione in comodato, per l’anno 2016, sul sub 2 il genitore avrà,
comunque, un risparmio IMU e TASI per complessivi 235,71. Per gli anni successivi il 2016,
invece, se da un lato non ci saranno i costi di registrazione del comodato, occorrerà fare i conti
con eventuali aumenti di aliquote.
È da tener presente che, nonostante l’immobile concesso in comodato rappresenti per il figlio
comodatario abitazione principale, IMU e TASI vanno comunque liquidate dal comodante come
secondo immobile ma con l’agevolazione del 50%.
1.2.3. Unità immobiliari escluse dalla TASI
Il Legislatore nella Manovra 2016 stabilisce, come già previsto per l’IMU (art. 13, comma 2 D.L.
201/2011), che oltre all’abitazione principale (non di lusso) e relative pertinenze, la TASI non si
applica altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
Capitolo 1 – Novità IMU E TASI
33
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica.
Alle predette fattispecie, il comma 15 della Legge di Stabilità 2016 ne aggiunge una ulteriore
ovvero le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica.
Inoltre, si ricorda che (comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 così come modificato dal comma 1
dell’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014), ai fini IMU, a partire dall'anno 2015 è considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Pertanto con la Legge di Stabilità 2016, il Legislatore, estendendo alla TASI gli stessi casi di
assimilazione ad abitazione principale previsti per l’IMU ed eliminando la TASI sull’abitazione
principale (non di lusso), ne consegue che a partire dal 2016, la TASI non sarebbe dovuta,
sempre se di categoria non di lusso, (in quanto considerata adibita ad abitazione principale) su
una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d'uso. Nel 2015, su tale unità immobiliare il pensionato estero
versava la TASI nella misura di 1/3 (comma 2 del D.L. n. 47/2014).
La TASI, come per l’IMU, non si applicherà altresì (se previsto specificamente dalla delibera
comunale), all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
Novità IMU E TASI
34
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
1.2.4. Agevolazione TASI per i fabbricati locati a canone concordato
Il comma 54 della Legge di Stabilità 2016 dispone che al comma 678 dell’articolo 1 della Legge
27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a
canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando
l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».
La conseguenza di ciò, è che a decorrere dal 2016, sulle unità immobiliari locate a canone
concordato è riconosciuto un risparmio del 25% ai fini della TASI.
Un ulteriore incentivo, dunque, a stipulare contratti di locazione a canone concordato. Infatti, al
canone concordato sono già, a oggi, legati vantaggi fiscali, riguardanti:
l’IRPEF. Il locatore ha un risparmio d’imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, nella
misura del 30% se l’immobile locato è situato in comune ad alta densità abitativa; il
conduttore gode di una maggiore detrazione IRPEF se l’immobile in questione
rappresenta la sua abitazione principale;
cedolare secca. Il canone di locazione è tassato con aliquota sostitutiva del 10% (in
luogo del 21%) se l’immobile è locato, è ubicato in comuni a scarsa disponibilità
abitativa (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988) o in comuni ad alta tensione
abitativa (individuati dal Cipe).
ESEMPIO
Immobile (cat. A/2 rendita 500,00)) concesso in locazione a canone concordato e
rappresentante abitazione principale per l’inquilino (la delibera comunale non prevede nulla
in merito alla % a carico del possessore che quindi si presume essere del 90%).
Si consideri un’aliquota TASI dello 0,20%.
Calcolo TASI 2016
TASI = [(500 x 1,05) x 160] x 0,2% = 168,00 x 75% = 126,00
Dunque, la TASI complessiva per il 2016 è di 126,00 euro.
Poiché l’immobile (non di lusso) è occupato da inquilino per il quale è la sua abitazione
principale, questi non versa la sua quota TASI, la quale sarà, quindi, dovuta solo dal possessore
nella misura del 90% (126,00 x 90% = 113,40).
Capitolo 1 – Novità IMU E TASI
35
1.2.5. Immobili merce: fissato un limite massimo per l’aliquota TASI
Con la lettera c) del comma 14 della Legge di Stabilità 2016, il Legislatore interviene con una
normativa precisa in merito all’aliquota massima che i comuni possono stabilire per i c.d.
“immobili merce”, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
fintanto che permane tale destinazione e non sono in ogni caso locati. È in particolare stabilito
che per detti immobili, l’aliquota TASI è ridotta all’1 per mille con la possibilità per i comuni di
aumentarla al massimo fino al 2,5 per mille o di diminuirla fino ad azzerarla. D’altronde, quanto
appena disposto era già stato chiarito dallo stesso MEF con le FAQ del 3 giugno 2014.
1.3. Novità IMU
1.3.1. IMU immobili in comodato tra genitori e figli
Come per la TASI, anche per l’IMU il comma 10 della Legge di Stabilità 2016, prevede, che a
decorrere dal 2016, la base imponibile per il calcolo dell’imposta è ridotta del 50% per le unità
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale a condizione che:
• il contratto sia registrato;
• il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in
comodato.
Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Al fine di ottenere l’agevolazione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti
requisiti nel modello di dichiarazione IMU (quindi nella dichiarazione IMU/TASI da presentare
entro il 30 giugno 2017 con riferimento all’anno 2016).
Per condizioni, esempi e casi pratici si rimanda al par. 1.2.2. (poiché, quanto valevole ai fini
TASI lo è anche ai fini IMU).
Si tratta di una misura restrittiva rispetto a quanto già previsto fino al 2015, poiché con tale
intervento si sottrae all’autonomia comunale la possibilità di prevedere nella delibera comunale
IMU l’assimilazione ad abitazione principale dell’immobile concesso in comodato a parenti in
linea retta.
Infatti, in base alla disciplina previgente la Legge di Stabilità 2016 e quindi fino al 2015, il
Legislatore lasciava all’autonomia comunale la possibilità di considerare direttamente adibita
Novità IMU E TASI
36
ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzassero come abitazione principale, a
condizione che:
1) la delibera comunale IMU lo prevedesse espressamente e nel prevederlo occorreva
stabilirne anche la condizione (o che l'agevolazione operasse limitatamente alla quota di
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 euro oppure che il nucleo
familiare del comodatario avesse un valore ISEE non superiore ai 15.000 annui);
2) l’assimilazione era da applicarsi limitatamente ad una sola unità immobiliare.
Inoltre, molti comuni, potevano subordinare l’assimilazione all’ulteriore condizione che il
contratto di comodato fosse regolarmente registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Con il comma 10 della Legge di Stabilità 2016, invece, è introdotta un’agevolazione “ex lege” e
non un’assimilazione, con la conseguenza che il comodante liquiderà l’imposta sull’immobile
oggetto del comodato come seconda casa ma con una riduzione del gettito nella misura del
50%.
1.3.2. Unità immobiliari escluse dall’IMU
Il comma 15 della Legge di Stabilità 2016 aggiunge all’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011
(disciplina IMU) un’ulteriore fattispecie, oltre quelle già previste, di unità immobiliari escluse
dall’IMU. Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito
della residenza anagrafica.
Pertanto, alla luce di quanto di nuovo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, oltre all’abitazione
principale (non di lusso) e relative pertinenze, l’IMU non si applica:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi comprese unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Capitolo 1 – Novità IMU E TASI
37
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica.
1.3.3. Agevolazione IMU per i fabbricati locati a canone concordato
Il comma 53 della Legge di Stabilità 2016 dispone che all’articolo 13 del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal
comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».
La conseguenza di ciò, è che a decorrere dal 2016, come previsto altresì per la TASI, anche per
l’IMU, sulle unità immobiliari locate a canone concordato è riconosciuto un risparmio del 25%.
ESEMPIO
Immobile (cat. A/2 rendita 570,00)) concesso in locazione a canone concordato.
Si consideri un’aliquota IMU dello 0,96%.
Calcolo IMU 2016
IMU 2016 = [(570 x 1,05) x 160] x 0,96% = 919,30 x 75% = 689,47
1.3.4. L’abolizione dell’IMU agricola
Con il comma 13 della Legge di Stabilità 2016, è stabilita, l’esenzione IMU (a decorrere dal
2016) per:
a) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
Novità IMU E TASI
38
b) i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (l’esenzione per detti terreni pertanto risulta confermata
essendo già prevista anche per il 2015);
c) i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile.
Per quanto riguarda, invece, i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP,
il Legislatore decide di far ritorno al passato, stabilendo che l’esenzione si applica sulla base dei
criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, la quale
contiene l’elenco dei comuni considerati aree montane o di collina delimitate in cui i terreni
ricadenti sono esentati dall’IMU.
Dunque, il Legislatore abroga l’art. 1 del D.L. n. 4/2015, con il quale era stata introdotta, a
decorrere dal 2015, l’esenzione dall’IMU, per:
a) i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati
parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
L’IMU continuerà ad essere dovuta, invece, per i terreni agricoli non rientranti nei casi di
esenzione previsti dalla Manovra 2016.
Conseguenza, dell’abolizione dell’IMU agricola, è che, dal periodo d’imposta 2016 (quindi a
decorrere dal Modello Unico/2017) ritorna l’imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali
relativi ai terreni esenti, dato l’effetto sostitutivo IMU-IRPEF che contraddistingue tali tributi.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. n. 23/2011 l’IMU “… sostituisce, per la
componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, fatto salvo quanto disposto nel
successivo articolo 9, comma 9 …”.
E il successivo comma 9 dispone che “il reddito agrario …, i redditi fondiari diversi da quelli cui si
applica la cedolare secca…, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell'art 43 [TUIR] … continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui
redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove
dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria”.
Capitolo 1 – Novità IMU E TASI
39
1.3.5. IMU/TASI imbullonati
Con il comma 21 della Legge di Stabilità 2016, il Legislatore risolve il tormentato e controverso
problema dell’IMU sui c.d. imbullonati (macchinari e impianti fissati al suolo).
Sulla base della Legge di Stabilità 2015, nel richiamare quanto chiarito dalla Circolare n. 6/2012
dell’Agenzia del Territorio, il Legislatore confermava che gli immobili strumentali appartenenti
alle categorie catastali D ed E erano soggetti ad una puntuale valutazione tecnica delle
componenti edilizie e impiantistiche, con la conseguenza che alla determinazione della stima
catastale dell’immobile partecipavano anche gli impianti e i macchinari che vi fanno parte. In
particolare, con la Circolare n. 6/2012, l’Agenzia del Territorio chiariva che “al fine di valutare
quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo
al criterio dell’essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma
anche della circostanza che lo stesso sia fisso, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle
componenti strutturali dell’unità immobiliare”.
Ciò ha portato nel tempo ad una serie di interpretazioni di prassi e di giurisprudenza, che hanno
avuto come soluzione prevalente quella che alla determinazione della rendita catastale degli
immobili strumentali debba partecipare anche la valutazione tecnica dei macchinari e impianti
imbullonati.
Una delle ultime è la posizione della Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 3166 del 18
febbraio 2015, richiamando le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015 ha
confermato che nella stima catastale debbano rientrare tutti quei macchinari (come il
carroponte) e tutte le componenti impiantistiche che “assicurano all’unità immobiliare
un’autonomia funzionale e reddituale”.
Quindi, ad esempio, sulla base del predetto orientamento, per un’azienda che produce piastrelle,
per la stima catastale del fabbricato sono da considerarsi anche i forni e i macchinari per la
pressatura, e cioè macchinari che sono “imbullonati al suolo” solo per questioni di staticità. Se
poi si pensa che si tratti di macchinari che, qualora dovesse cambiare la produzione non
sarebbero più utili allo svolgimento dell’attività con conseguente necessità di dismissione, è
ancora più inaccettabile che gli stessi debbano partecipare alla redita catastale.
Come anticipato, con il comma 21 della Manovra 2016 è presa una posizione “certa” al riguardo,
disponendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli
immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,
è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti
Novità IMU E TASI
40
dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
Dunque, dal 1° gennaio 2016, per espressa previsione normativa, restano fuori dalla stima
catastale dei fabbricati aziendali di categoria D ed E gli “imbullonati”.
E cosa fare per gli immobili già accatastati e la cui rendita catastale comprende già la stima
degli imbullonati?
La stessa Legge di Stabilità 2016, dispone altresì che al fine di ottenere l’aggiornamento degli
immobili già accatastati, è possibile presentare, a decorrere dal 1° gennaio 2016 domanda di
aggiornamento catastale, stabilendo altresì la necessità di presentare (limitatamente all’anno
2016) la predetta domanda entro il 15 giugno 2016 così da poter liquidare la rata di acconto
IMU 2016 già sulla base della rendita aggiornata. Infatti, la domanda avrà effetto retroattivo dal
1° gennaio 2016: quindi ad esempio una domanda di aggiornamento presentata il 30 maggio
2016 avrà effetto comunque a decorrere dal 1° gennaio 2016.
1.3.6. Altre novità
La Legge di Stabilità 2016 contiene altre misure, oltre a quelle fin qui esaminate, che
interessano la tassazione locale e riportate nella tabella che segue.
Comma Contenuto
Comma 11
La misura riguarda i fabbricati rurali ubicati nei comuni delle
province di Trento e Bolzano. In particolare è abrogata la facoltà
attribuita alle predette province di prevedere che i fabbricati
rurali siano assoggettati a IMU.
Si tratta di un mero coordinamento normativo considerato che le
predette province, in virtù della propria organizzazione statutaria,
hanno istituito l’IMI e l’IMIS in sostituzione dell’IMU. In
particolare, la Provincia Autonoma di Bolzano ha istituito con
Legge Provinciale 23 aprile 2014, n. 3, l'Imposta Municipale
Immobiliare (IMI), che dal 2014 sostituisce integralmente le
imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali (TASI e
IMU).
Capitolo 1 – Novità IMU E TASI
41
La Provincia Autonoma di Trento ha, invece, istituito con Legge
Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, l'Imposta Immobiliare
Semplice (IMIS), che dal 2015 sostituisce integralmente IMU e
TASI.
Comma 26
Per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti di tributi (compresi IMU e TASI) rispetto ai livelli di
aliquote applicabili per il 2015. Il divieto non si applica alla TARI
e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.
Comma 28
Solo per l’anno 2016, con espressa delibera, i comuni,
limitatamente agli immobili non esentati, possono derogare a
quanto disposto dal comma 26 della stessa Legge di Stabilità
2016 e mantenere la maggiorazione della TASI (di cui al comma
677 Legge n. 147/2013) nella stessa misura applicata per l’anno
2015.
Novità IMU E TASI
42
1.4. NOVITÀ TARI
1.4.1. Il rinvio delle prescrizioni sulla TARI
1.4.1.1 . La proroga del criterio medio-ordinario
Con il comma 27, lett. a), della Legge di Stabilità 2016, il Legislatore proroga al 2016 e
2017, la possibilità per i comuni di derogare ai criteri di produzione individuati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di
non considerare per le utenze domestiche il numero dei componenti della famiglia.
In particolare, alla luce di quanto di nuovo previsto dalla Manovra 2016, il comune, nelle
more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe, può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 (prima era
solo per il 2014 e 2015) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
Dunque, il Legislatore proroga per altri due anni la possibilità di commisurazione della
TARI da parte dei comuni in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e non
sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
1.4.1.2 . Rinvio al 2018 dei fabbisogni standard
A norma del comma 653 della legge 147/2013, “partire dal 2016, nella determinazione
dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard”.
Con la Legge di Stabilità 2016 (comma 27 lett. b), è fatto rinvio dal 2016 al 2018 di
quanto previsto dal predetto comma 653. Pertanto, è dal 2018 che i comuni avranno
l’obbligo, per la determinazione dei costi che devono trovare copertura integrale con la
tariffa TARI, di considerare anche le risultanze dei “fabbisogni standard”.
Capitolo 2 – Assegnazione e cessione agevolata immobili: la nuova chance per le società
43
2. ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA IMMOBILI: LA NUOVA
CHANCE PER LE SOCIETÀ
2.1. Premessa
Con la Legge di Stabilità 2016 è stata reintrodotta la possibilità di far fuoriuscire determinati
beni dal perimetro dell’impresa fruendo di una tassazione di favore rispetto alla normale
tassazione IRES/IRAP/imposta di registro. La norma si inserisce in un più ampio quadro di
agevolazioni previste per le imprese.
2.1.1. I principi generali della nuova disciplina
I co. da 115 a 120 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016 prevedono la possibilità per
determinate società di cedere/assegnare determinati beni ai soci prevedendo, in luogo
dell’applicazione della normale tassazione ordinaria (IRES E IRAP), il pagamento di un’imposta
sostitutiva.
AMBITO SOGGETTIVO
Per ciò che riguarda l’ambito soggettivo, La nuova normativa è rivolta a:
società in nome collettivo;
società in accomandita semplice;
società a responsabilità limitata;
società per azioni; e
società in accomandita per azioni.
Le altre condizioni necessarie per fruire dell’agevolazione in questione sono che:
i soci acquirenti/assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data
del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della Legge di Stabilità, in forza di titolo di trasferimento avente data
certa anteriore al 1º ottobre 2015;
l’assegnazione o la cessione agevolata avvenga entro il 30.09.2016.
Assegnazione e cessione agevolata immobili: la nuova chance per le società
44
CONDIZIONI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE
1. L’assegnazione venga effettuare da società di capitali o di persone
2. I soci acquirenti/assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del
30 settembre 2015
3 L’assegnazione o la cessione agevolata avvenga entro il 30.09.2016
AMBITO OGGETTIVO
Per ciò che riguarda l’ambito oggettivo della disposizione in esame, è prevista la possibilità di
assegnare/cedere ai soci in maniera agevolata:
• beni immobili, fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione;
• beni mobili iscritti in pubblici registri NON utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio
dell’impresa.
Si rende dunque necessario individuare i beni strumentali, distinguendo quelli strumentali per
destinazione e quelli strumentali per natura. L’articolo 43 Tuir chiarisce che, ai fini delle imposte
sui redditi si considerano strumentali gli immobili:
− utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa;
− relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (si considerano strumentali anche se
non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato);
− concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per
esigenze di lavoro, ma solo per i primi 3 esercizi (vedi articolo 43 Tuir).
Immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni
Categorie catastali B, C, D, E, e A/10
In questo caso la strumentalità è legata all’utilizzo diretto dell’immobile
da parte dell’impresa.
Se l’immobile è locato a terzi rientra nel novero degli immobili patrimoniali.
IMMOBILI STRUMENTALI
PER NATURA
Rimangono strumentali anche se sono locati a terzi
PER DESTINAZIONE
Capitolo 2 – Assegnazione e cessione agevolata immobili: la nuova chance per le società
45
Tra gli immobili strumentali per destinazione esclusi dall’agevolazione vi sono
anche gli immobili strumentali per natura che vengono utilizzati esclusivamente
per l’esercizio dell’impresa da parte del possessore.
In sostanza, gli immobili strumentali per natura rientrano nella categoria dei beni agevolabili a
patto che i suddetti immobili siano concessi in comodato o in locazione o comunque non siano
utilizzati direttamente nell’attività d’impresa da parte del possessore.
Una questione da chiarire è se rientrino nel perimetro dei beni agevolabili anche i terreni. La
risposta è affermativa. Va dunque chiarito cosa s’intenda per terreni strumentali.
Sono terreni strumentali per destinazione, ad esempio, quelle utilizzati dalle società operanti nel
settore agricolo, per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento degli animali (C.M. 112/E/1999,
par. 2.1).
La sussistenza delle caratteristiche idonee a qualificare un bene come agevolabile,
deve essere verificata al momento dell’assegnazione.
2.1.2. Il quantum da pagare per la fuoriuscita “agevolata” degli immobili
Per evitare gli effetti estremamente penalizzanti dell’assegnazione/cessione degli immobili ai
soci, il Legislatore prevede la possibilità di far fuoriuscire detti immobili pagando un’imposta
sostitutiva:
• delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;
• che diventa del 10,5% se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di
imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione (periodo di
osservazione 2013 – 2015). Nelle precedenti versione della norma le società di comodo
erano escluse dalla possibilità di fruire della norma agevolativa.
I TERRENI “STRUMENTALI”
? Può un terreno rientrare nel novero dei beni strumentali?
I terreni possono essere considerati strumentali se partecipano al processo produttivo. Si pensi a tal proposito ai terreni utilizzati dalle imprese edili per il
deposito dei materiali (Risoluzione n.7/1579 del 16 febbraio 1985)
SI
Assegnazione e cessione agevolata immobili: la nuova chance per le società
46
In caso di assegnazione, le riserve in sospensione d’imposta annullate sono
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
La nuova possibilità di assegnazione agevolata di beni ai soci prevista nella Legge di Stabilità
2016 non prevede, cosi come avveniva nelle precedenti formulazioni dell’agevolazioni, nessuna
riduzione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Pertanto chi vorrà usufruire della norma
agevolativa si troverà a scontare una tassazione “ridotta” per le imposte dirette e una
tassazione IVA ordinaria.
È importante a tal punto individuare la base imponibile sulla quale applicare l’imposta
sostitutiva. Su tale aspetto è necessario distinguere tra assegnazione agevolata e cessione
agevolata.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
In caso di assegnazione agevolata, per quanto riguarda la base imponibile sulla quale applicare
l’imposta sostitutiva si fa riferimento alla differenza:
tra il valore normale del bene assegnato e il suo costo fiscalmente riconosciuto.
L’individuazione del valore normale avviene, in via generale, in base ai criteri dettati dall’art. 9
del D.P.R. 917/1986. Si tratta in sostanza di determinare l’eventuale plusvalenza imponibile
facendo riferimento al valore di mercato.
Eccezione è prevista per l’assegnazione degli immobili (terreni e fabbricati). In tale caso la
società assegnante potrà optare per l’adozione del valore catastale.
In tale ultimo caso, si da infatti la possibilità al contribuente che aderisce al regime agevolativo
di poter optare tra le seguenti scelte:
il valore di mercato così come definito dall’art. 9, D.P.R. 917/1986;
il valore catastale utilizzando i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.
Optando per il valore catastale si dovrà procedere a porre in essere il seguente calcolo:
rendita catastale + il 5% della rendita catastale * i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R.
131/1986.
Per i terreni la rendita catastale andrà rivalutata del 25%.
Si tratta certo di un confronto impari, in quanto il valore catastale è generalmente inferiore al
valore di mercato e se confrontato con il costo fiscale del bene condurrebbe alla fuoriuscita del
bene pagando una minima imposta sostitutiva, addirittura azzerata nel caso in cui il costo
Capitolo 2 – Assegnazione e cessione agevolata immobili: la nuova chance per le società
47
fiscale del bene sia superiore al valore catastale (la C.M. 40/E/2002 ha previsto anche in questo
caso la possibilità di fruire della norma agevolativa).
Per quanto riguarda i moltiplicatori il riferimento è all’art. 52, D.P.R. 131/1986.
Applicando la richiamata disposizione i moltiplicatori da applicare sono i seguenti:
• 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C;
• 50 e 34 rispettivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/10 e
C/1;
• 50 e 34 rispettivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali D e E;
• 75 per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
I suddetti moltiplicatori sono stati innalzati del 20% dall’articolo 1-bis, Decreto Legge n.
168/2004 (e di un ulteriore 40% solo per la categoria catastale B, ai sensi dell’articolo 2, comma
45, Decreto Legge n. 262/2006).
I moltiplicatori da applicare sono i seguenti:
Categorie
Catastali
Moltiplicatori ex art.
52, D.P.R. 131/1986.
Moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986 con
aumento
A, B e C (escluso
A/10 e C/1) 100
120 per A e C
168 per B
A/10 e D 50 60
C/1 e E 34 40,8
Terreni 75 90
Cessione agevolata
In caso di cessione agevolata, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, non si potrà
far rifermento esclusivamente al valore catastale. In tale caso infatti il valor normale è pari al
maggiore tra l’effettivo corrispettivo della cessione e il minor valore tra quello di mercato e
quello catastale.
Assegnazione e cessione agevolata immobili: la nuova chance per le società
48
In sostanza, la plusvalenza della cessione agevolata dei beni ai soci viene calcolata
con le regole “ordinarie”.
Così facendo la determinazione della base imponibile scaturirà dalla differenza tra il minore tra
corrispettivo pattuito e valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto del bene.
2.1.3. Le imposte indirette
La nuova possibilità di assegnazione agevolata di beni ai soci prevista nella Legge di Stabilità
2016 non prevede, cosi come avveniva nelle precedenti formulazioni dell’agevolazioni, nessuna
riduzione dell’imposta sul valore aggiunto.
Pertanto chi vorrà usufruire della norma agevolativa si troverà a scontare una tassazione
“ridotta” per le imposte dirette e una tassazione IVA ordinaria.
Ribadiamo che ai fini IVA l’assegnazione d’immobili ai soci è equiparata alle cessioni di beni, ai
sensi dell’art. 2 comma 2 n. 6 D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, anche nel caso
dell’assegnazione dell’immobile ai soci si applicano, ai fini IVA, le medesime regole previste per
la cessione d’immobili abitativi e strumentali.
Si dovrà dunque far riferimento alle regole per la cessione degli immobili dettate
dall’art. 10, co. 1, n. 8 –bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972, a seconda che si tratti di
immobile abitativo o di immobile strumentale.
Per la cessione d’immobili ad uso abitativo dovrà farsi riferimento all’articolo 10, co. 1, n. 8-bis.
La richiamata disposizione prevede il generale regime di esenzione IVA per la cessione
d’immobili ad uso abitativo, con determinate fattispecie d’imponibilità.
In particolare, l’imponibilità IVA è prevista per l’impresa costruttrice/di ristrutturazione:
• obbligatoriamente per le cessioni effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione della
costruzione/ristrutturazione;
• facoltativamente, con opzione da esercitarsi alla stipula dell’ atto, per le cessioni
effettuate trascorsi 5 anni dalla costruzione/ristrutturazione.
Inoltre, l’imponibilità è estesa alla cessione di fabbricati destinati ad alloggi sociali purché il
cedente manifesti l’opzione per l’imposizione nel relativo atto.
Le fattispecie che danno luogo ad imponibilità sono riassunte nella seguente tabella.
Capitolo 2 – Assegnazione e cessione agevolata immobili: la nuova chance per le società
49
Tabella n. 1 – Fattispecie che danno luogo ad imponibilità post D.L. 83/2012
Ipotesi Descrizione fattispecie che generano imponibilità;
Ipotesi A Cessioni effettuate da parte dell’impresa costruttrice/di ristrutturazione
entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/ristrutturazione;
Ipotesi B
Cessioni effettuate da parte dell’impresa costruttrice/di ristrutturazione
dopo 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/ristrutturazione
con manifesta opzione di imponibilità da esprimersi alla stipula
dell’atto;
Ipotesi C Cessione di fabbricati destinati ad alloggi sociali con manifesta opzione
di imponibilità da esprimersi alla stipula dell’atto.
Le ipotesi A e B riportate in tabella subordinano l’applicazione dell’IVA, per obbligo o per
opzione, al requisito soggettivo del cedente che deve essere l’impresa che ha costruito il
fabbricato o che vi ha svolto gli interventi di recupero.
In merito all’identificazione del soggetto cedente, la C.M. 22/E/2013 ricorda che
possono essere qualificate come imprese costruttrici e di ripristino i soggetti titolari
del provvedimento amministrativo, in forza del quale possono eseguire la
costruzione o la ristrutturazione.
Tabella n. 2 – La cessione degli immobili abitativi e l’IVA
Cedente Termini IVA
Imprese
costruttrici o di
ripristino
Entro 5 anni dall’ultimazione Imponibile per obbligo
Oltre 5 anni dall’ultimazione Imponibile per opzione
Esente
Qualsiasi cedente
Fabbricati
abitativi
destinati ad
“alloggi sociali”
di cui al D.M.
22 aprile 2008
Imponibile per opzione
Esente
Assegnazione e cessione agevolata immobili: la nuova chance per le società
50
Per ciò che riguarda gli immobili strumentali, deve farsi riferimento al n. 8-ter del comma 1
dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 il quale prevede il regime generale dell’esenzione Iva, con
imponibilità nei seguenti casi:
• cessioni di fabbricati strumentali effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese
che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro
conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica;
• in tutti gli altri casi di cessioni di fabbricati strumentali il cedente può manifestare
l’opzione per l’imposizione, il cui esercizio deve risultare dall’atto di cessione.
Tabella n. 3 – IVA: la cessione degli immobili strumentali
Cedente Termini IVA
Imprese
costruttrici o di
ripristino
Entro 5 anni dall’ultimazione Imponibile per obbligo
Oltre 5 anni dall’ultimazione Imponibile per opzione
Esente
Qualsiasi cedente Imponibile per opzione
Esente
Rispetto alle suddette regole, va evidenziata l’eccezione che riguarda esclusivamente gli
immobili sui quali non sia stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto (acquisto da privato,
conferimento, ecc); in tale caso, l’operazione difetta del requisito oggettivo ai sensi dell’art. 2
comma 2 n. 5 D.P.R. 633/1972, così come chiarito dalla Circolare n. 40/E/2002. Si tratta dunque
di un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
È il caso ad esempio degli immobili abitativi sui quali non viene detratta l’IVA all’atto
dell’acquisto, fatta eccezione per le immobiliari di gestione. In tale caso, in luogo
dell’IVA si applica l’imposta di registro in misura proporzionale oltreché le imposte
ipotecarie e catastali nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Nel caso in cui l’assegnazione rientri nel campo di applicazione dell’IVA troverà applicazione
l’imposta di registro fissa.
Capitolo 2 – Assegnazione e cessione agevolata immobili: la nuova chance per le società
51
Nella stragrande maggioranza dei casi, l’assegnazione avverrà con l’applicazione
dell’esenzione IVA, con conseguente applicazione dell’imposta di registro
proporzionale.
Tuttavia, per le cessione d’immobili strumentali in regime di esenzione non è prevista alcuna
deroga al principio di alternatività IVA registro. Le cessioni di questi fabbricati rientrano nel
campo di applicazione dell’IVA e, mancando una specifica deroga, sconteranno l’imposta di
registro in misura fissa, oltreché imposte ipotecarie e catastali nella misura rispettivamente del
3% e dell’1%.
Sia nel caso di cessione che di assegnazione dell’immobile strumentale in regime di esenzione
con IVA detratta all’atto dell’acquisto, si dovrà verificare la necessità di operare la rettifica della
detrazione nell’anno in cui avviene l’assegnazione esente, ai sensi dell’art. 19 – bis2, co. 8, DPR
633/1972, in rapporto ai decimi mancanti al compimento del monitoraggio decennale.
Se rimane ferma l’applicazione dell’IVA, in merito all’applicazione dell’imposta di registro va
ricordato che l’articolo 40 del DPR n.131/86, al comma 1 stabilisce il principio di alternatività tra
Iva e registro. Dunque va applicata l’imposta di registro in misura fissa pari ad € 200 per le
cessioni (assegnazioni) imponibili IVA, “ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10,
numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies)” nelle cui situazioni trova applicazione l’imposta di registro
proporzionale (9%).
Anche su tale aspetto interviene il Legislatore, il quale prevede che in caso di applicazione
dell’imposta proporzionale di registro questa sia dimezzata. Dunque si passa da un’imposta di
registro del 9% ad una misura dimezzata, pari dunque al 4,5% (dal 2 all’1% in caso d’immobili
acquistati con i requisiti prima casa).
Inoltre, per alleviare il carico impositivo dell’assegnazione degli immobili strumentali ai soci
viene prevista la non applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale
ma in misura fissa (200 euro ciascuna).
Le società che si avvalgono delle disposizioni agevolative in esame devono versare:
il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016;
e la restante parte entro il 16 giugno 2017.
Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.
Assegnazione e cessione agevolata immobili: la nuova chance per le società
52
ESEMPIO 1
Alfa SRL decide di usufruire della cessione agevolata d’immobili abitativi i quali:
• hanno un valore catastale rivalutato di 300.000,00 euro;
• hanno un valore di mercato di 400.000,00 euro;
• il costo fiscale degli immobili è pari ad euro 150.000,00.
Per i suddetti immobili viene concordato un corrispettivo con il socio Rossi di 300.000,00
euro. Su tali immobili all’atto dell’acquisto non è stata operata la detrazione dell’IVA. La
società in questione non è stata di comodo nel periodo 2013 – 2015.
Fruendo della norma agevolativa:
• si dovrà pagare un’imposta sostitutiva pari ad euro 12.000 (300.000,00 – 150.000,00)*8%;
• l’operazione non è soggetta ad IVA in quanto all’atto dell’acquisto non è stata operata la
detrazione;
• si dovrà corrispondere, in virtù del principio di alternatività IVA/registro, l’imposta di
registro in misura proporzionale, ridotta alla metà (4,5%);
• si sconteranno imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
ESEMPIO 2
In riferimento al precedente esempio, ipotizziamo che Alfa SRL decida di usufruire
dell’assegnazione agevolata d’immobili abitativi i quali:
• hanno un valore catastale rivalutato di 300.000,00 euro;
• hanno un valore di mercato di 400.000,00 euro;
• il costo fiscale degli immobili è pari ad euro 150.000,00.
Per i suddetti immobili viene concordato un corrispettivo con il socio Rossi di 500.000,00
euro. Su tali immobili all’atto dell’acquisto non è stata operata la detrazione dell’IVA. La
società in questione non è stata di comodo nel periodo 2013 – 2015.
Fruendo della norma agevolativa:
− si dovrà pagare un’imposta sostitutiva pari ad euro 12.000 (300.000,00 –
150.000,00)*8%;
− l’operazione non è soggetta ad IVA in quanto all’atto dell’acquisto non è stata operata
la detrazione;
− si dovrà corrispondere, in virtù del principio di alternatività IVA/registro, l’imposta di
registro in misura proporzionale, ridotta alla metà (4,5%);
− si sconteranno imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Capitolo 2 – Assegnazione e cessione agevolata immobili: la nuova chance per le società
53
2.1.4. I profili impositivi in capo ai soci
Mentre nella versione originaria del disegno di legge di Stabilità 2016 si prevedeva che le
eventuali riserve di utili annullate per effetto dell’assegnazione non comportassero alcuna
tassazione in capo al socio assegnatario (si prevedeva l’inapplicabilità dell’art. 47, D.P.R.
917/1986), con una modifica dell’ultima ora il co. 118 dell’articolo unico della Legge di Stabilità
2016 prevede l’ordinaria imponibilità per la distribuzione di utili in natura.
Va subito evidenziato che il problema della tassazione delle riserve di utili in capo ai soci in
sede di assegnazione agevolata si pone solo per le operazioni effettuate da società di capitali,
considerando che per il socio di società di persone qualsiasi distribuzione di riserve di utili non
è più imponibile se ha già scontato la tassazione per trasparenza.
Nello specifico, la richiamata disposizione prevede che: “Nei confronti dei soci assegnatari non
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986”.
In base alla citata disposizione normativa, vengono “disattivate” le seguenti disposizioni:
indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti
l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 (di capitale) per la quota
di esse non accantonata in sospensione di imposta;
l’assenza di tassazione per la distribuzione delle riserve di capitale;
le ipotesi di tassazione per i soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società.
Non viene invece disapplicato il primo periodo, co. 1, dell’art. 47 D.P.R. 917/1986 il quale
prevede l’imponibilità degli utili distribuiti in qualsiasi forma, compresa dunque la
distribuzione di utili in natura.
Una interpretazione logica della norma in questione porta a ritenere che se l’assegnazione
comporta l’annullamento di riserve di utili si applicano le normali regole di tassazione dei
dividendi in natura; se invece si procede all’annullamento di riserve di capitale non si applica la
presunzione di distribuzione prioritaria delle riserve di utili. In tale ultimo caso nessuna
tassazione in capo al socio assegnatario e corrispondente riduzione del costo fiscale della
partecipazione.
Assegnazione e cessione agevolata immobili: la nuova chance per le società
54
Altra questione, ipotizzando l’annullamento di riserve utili, è la individuazione dell’ammontare
imponibile in capo al socio. Si dovrà far riferimento all’art. 47, co. 3, D.P.R. 917/1986, il quale
prevede il riferimento al valore normale. Per la determinazione della plusvalenza imponibile per
la società in caso di assegnazione è possibile optare per il valore catastale quale parametro per
individuare il valore normale. Tale criterio dovrebbe essere adottato di conseguenza anche per
l’individuazione dell’ammontare imponibile in capo al socio.
Tra i profili impositivi in capo al socio, va altresì evidenziato che la data di stipula dell’atto
notarile è la data a cui far riferimento per l’applicazione dell’art. 67 del Tuir. In pratica, una
eventuale cessione dell’immobile “acquisito” dalla società genererebbe materia imponibile solo
se non è decorso il quinquennio previsto per l’applicazione dell’esenzione IRPEF.
Tabella riepilogativa
AMBITO
SOGGETTIVO
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Società in accomandita per azioni
AMBITO
OGGETTIVO
• beni immobili, fatta eccezione per quelli strumentali per
destinazione;
• beni mobili iscritti in pubblici registri NON utilizzati quali beni
strumentali nell’esercizio dell’impresa.
RIFERIMENTO
TERMPORALE
Entro il 30 settembre 2016 deve avvenire l’assegnazione/cessione
agevolata
LE CONDIZIONI
Tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci alla data del 30
settembre 2015 (oppure devono essere iscritti entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2015).
IL QUANTUM DA
PAGARE PER LA
FUORIUSCITA
“AGEVOLATA”
DEGLI IMMOBILI
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
La base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva si calcola
come differenza:
tra il valore normale del bene assegnato e il suo costo
fiscalmente riconosciuto.
Capitolo 2 – Assegnazione e cessione agevolata immobili: la nuova chance per le società
55
L’individuazione del valore normale avviene, in via generale, in base ai
criteri dettati dall’art. 9 del D.P.R. 917/1986. Si tratta in sostanza di
determinare l’eventuale plusvalenza imponibile facendo riferimento al
valore di mercato.
Eccezione è prevista per l’assegnazione degli immobili (terreni e
fabbricati). In tale caso la società assegnante potrà optare per
l’adozione del valore catastale.
CESSIONE AGEVOLATA
La plusvalenza della cessione agevolata dei beni ai soci viene calcolata
con le regole “ordinarie”.
LE IMPOSTE
INDIRETTE DA
PAGARE
Nel caso in cui l’assegnazione o la cessione ai soci siano
soggette all’imposta di registro in misura proporzionale, le
relative aliquote applicabili sono ridotte alla metà;
le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
GLI EFFETTI PER I
SOCI Tassazione in base al valore normale.
Imprese: agevolazioni
2.2. La Trasformazione agevolata: ulteriore opzione per le società
2.2.1. Premessa
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità), introduce la possibilità per Snc, Sas,
Srl, SpA e SapA di ricorrere:
- all’assegnazione agevolata ai soci;
- alla cessione ai soci agevolata;
- alla trasformazione agevolata in società semplice.
Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata,
Società per azioni, Società in accomandita per azioni
entro il 30 settembre 2016
possono beneficiare delle seguenti opzioni
ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA
Dei seguenti beni:
beni immobili (diversi da quelli
strumentali);
beni mobili iscritti in pubblici
registri non utilizzati come beni
strumentali nell’attività propria
dell’impresa.
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA
DA società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei
beni immobili e mobili registrati
A società semplice
56
Capitolo 2 – Imprese: agevolazioni
In tutti i casi (cessione, assegnazione e trasformazione agevolata) è richiesto che tutti i soci:
- risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015;
- ovvero vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge
(ovvero 1° gennaio 2016) , in forza di titolo di trasferimento avente data o certa anteriore
al 1 ottobre 2015.
Con specifico riferimento alla trasformazione agevolata è altresì richiesto che la società abbia
per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili e mobili registrati non
strumentali.
Si tratta di una ovvia precisazione, in quanto non sarebbe possibile configurare la
trasformazione in società semplici se viene svolta un’attività commerciale.
L’agevolazione, nel caso di trasformazione agevolata, consiste nella possibilità di applicare
un’imposta sostitutiva tra il valore normale dei beni oggetto dell’operazione e il loro costo
fiscalmente riconosciuto.
LA CONDIZIONE
Tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015 (oppure devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2015).
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA
DA Società in nome collettivo,
Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata,
Società per azioni, Società in accomandita per azioni
A
Società semplice
La società, dovendo trasformarsi in società semplice, non
può svolgere attività commerciale!
57
Imprese: agevolazioni
L’AGEVOLAZIONE
IMPOSTE DIRETTE: Possibilità di applicare un’imposta sostitutiva (redditi e Irap)
BASE IMPONIBILE va calcolata sulla differenza tra:
il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
ALIQUOTA
10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione;
8 % negli altri casi;
13 % riserve in sospensione di imposta.
SCADENZA DI PAGAMENTO
il 60 per cento dell'imposta sostitutiva deve essere versato entro il 30 novembre 2016;
la restante parte deve essere versata entro il 16 giugno 2017.
Per gli immobili, su richiesta
della società, il valore
normale può essere
determinato in misura pari a
quello risultante
dall’applicazione
all’ammontare delle rendite
risultanti in catasto dei
seguenti moltiplicatori:
- settantacinque volte il
reddito dominicale
(per i terreni);
- cento volte il reddito
risultante in catasto
(per i fabbricati).
58
Capitolo 2 – Imprese: agevolazioni
Giova tuttavia di essere in questa sede sottolineato che, ai fini della disposizione in commento, i
beni che possono godere dell’agevolazione sono esclusivamente:
• i beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione);
• i beni mobili registrati non strumentali.
Con riferimento a tutti gli altri beni non agevolabili, invece trovano applicazione le regole
ordinarie di tassazione.
? Un bene immobile strumentale per natura è anche escluso dalle disposizioni in
commento?
R In primo luogo giova di essere ricordata la seguente distinzione:
1. immobili strumentali per natura: immobili appartenenti alla categoria B, C, D, E e
A/10;
2. immobili strumentali per destinazione: immobili che, seppur appartenenti a
categorie catastali diverse, sono comunque utilizzati per l’esercizio dell’attività
aziendale.
Come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 21 maggio 1999 n. 112,
riferita alla precedente normativa, deve ritenersi che possano comunque essere oggetto
delle disposizioni in commento gli immobili strumentali per natura che siano locati, dati
in comodato o, comunque, non utilizzati direttamente dalla società.
IMMOBILI STRUMENTALI
Immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni
PER NATURA
Categorie catastali B, C, D, E, e A/10
Possano essere oggetto dell’agevolazione gli immobili strumentali per natura che non siano utilizzati direttamente dalla
società.
PER DESTINAZIONE
In questo caso la strumentalità è legata all’utilizzo diretto dell’immobile da parte
dell’impresa.
Non agevolabile
59
Imprese: agevolazioni
Gli effetti in capo ai soci
Un ultimo aspetto sul quale risulta necessario concentrare l’attenzione riguarda gli effetti della
trasformazione agevolata in capo ai soci.
La Legge di Stabilità 2016, infatti, espressamente prevede che:
“118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società
trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.”
2.2.2. Le condizioni
Due sono le condizioni che la Legge di Stabilità introduce per la trasformazione agevolata.
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA:
LE CONDIZIONI
L’OGGETTO SOCIALE I SOCI
Valore fiscale delle partecipazioni ante-trasformazione
+
Maggiori valori sui quali è stata calcolata l’imposta sostitutiva
Valore fiscale delle partecipazioni post-trasformazione agevolata
=
60
Capitolo 2 – Imprese: agevolazioni
1. La norma richiede che la società abbia quale oggetto esclusivo la gestione di beni
immobili o mobili registrati: occorre quindi verificare l’oggetto sociale
Merita a tal proposito di essere ricordato che la Circolare del Ministero delle Finanze 21 maggio
1999, n.112/E, all’epoca dedicata all’assegnazione e alla trasformazione agevolata, con
riferimento al requisito in oggetto chiarì che “il secondo periodo del comma 4 dell'art. 87 del Tuir,
stabilisce che per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli
scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.”
In considerazione del fatto che la società andrà a trasformarsi in una società semplice, appare
abbastanza chiaro, che, in effetti, la società ante-trasformazione non possa che avere come
oggetto sociale la mera attività di gestione dei suddetti beni.
Non si comprende invece per quale motivo l’oggetto sociale a cui far riferimento debba essere
quello riportato nell’atto costitutivo e nello statuto.
Potrebbe infatti essere accaduto che una società, costituita per svolgere determinate attività,
abbia smesso di svolgere la sua attività commerciale, continuando a gestire i suoi immobili,
senza però adeguare il suo oggetto sociale.
Alcuni Autori hanno pertanto sottolineato come sia sicuramente utile introdurre nella nuova
disposizione la possibilità di dare rilevanza esclusivamente all’attività effettivamente svolta,
lasciando invece da parte l’oggetto sociale riportato nell’atto costitutivo/statuto. In caso
contrario, infatti, vi sarebbe un’inutile corsa all’adeguamento dell’oggetto sociale prima della
delibera di trasformazione.
2. Verificare i soci alla data del 30 settembre 2015
La seconda verifica da effettuare riguarda i soci, in quanto la norma richiede che “tutti i soci
risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che
vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di
titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2015.”
Non sembra invece che possa rappresentare una condizione ostativa alla trasformazione
agevolata la variazione della quota di partecipazione dei singoli soci.
2.2.3. Trasformazione agevolata e società di comodo
La trasformazione agevolata, sebbene non sia preclusa alle altre società, rappresenta un utile
strumento per tutte le società di comodo.
Procedere, già nei primi mesi dall’anno, alla trasformazione potrebbe comportare importanti
vantaggi d’imposta, soprattutto in termini di minor reddito minimo presunto da dichiarare.
61
Imprese: agevolazioni
E’ tuttavia bene precisare come, in questi casi, il Legislatore abbia previsto una maggiore
aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (dall’8% previsto per le altre società al 10,5%).
? La Legge di Stabilità richiede il versamento della maggiore imposta del 10,5 per cento
“per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta
precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione”.
Se la società è comunque di comodo nei due dei tre periodi precedenti, ma perché non ha
superato il test delle perdite sistematiche, trova comunque applicazione la disposizione in
commento?
R Alcuni Autori si sono già interrogati su questo aspetto, sottolineando come, in effetti, la
norma parli soltanto di società “non operative”, mentre la relazione illustrativa alla Legge
abbia parificato le due fattispecie delle società non operative e quelle in perdita
sistematica.
Si ritengono auspicabili, sul punto, chiarimenti specifici.
Giova infine di essere rilevato come non siano previste specifiche norme che prevedano
esclusioni/disapplicazioni dal test di operatività e delle perdite sistematiche nel caso in cui la
società intenda beneficiare dell’assegnazione/cessione/trasformazione agevolata.
Diverso è invece il caso in cui la società decida di operare nel seguente modo:
assegnare i beni della società ricorrendo alle disposizioni in tema di assegnazione
agevolata;
sciogliere la società e cancellarla dal registro delle imprese entro il termine previsto per
la dichiarazione dei redditi successiva.
Ricorrendo questa ipotesi, infatti, trova applicazione la specifica causa di disapplicazione
automatica prevista per le società non operative e in perdita sistematica.
2.2.4. Analisi di un caso pratico
Alfa Srl è stata costituita per la gestione di un immobile.
Costo di acquisto immobile (valore fiscalmente riconosciuto): 150.000 euro
Valore di mercato immobile: 200.000 euro
Valore catastale: 1.700 euro
La società ha sempre superato il test delle perdite sistematiche e quello di operatività.
62
Capitolo 2 – Imprese: agevolazioni
ATTIVO PASSIVO
Immobile 150.000 Capitale sociale 100.000
Banca x c/c 5.000 Debiti 55.000
Totale 155.000 Totale 155.000
I beni diversi dagli immobili e dai mobili registrati, che non sono richiamati dalla disciplina in
commento, non possono fruire della tassazione agevolata.
Pertanto, dovranno essere soggetti a tassazione secondo criteri ordinari.
Giova in primo luogo di essere ricordato che, come previsto Legge di stabilità, deve essere
applicata un’imposta sostitutiva sulla differenza tra:
- il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto dei beni in oggetto.
Il valore normale - Per gli immobili, su richiesta della società, il valore normale può essere
determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite
risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall’articolo
52 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
In virtù dell’articolo richiamato rilevano i seguenti valori:
- settantacinque volte il reddito dominicale (per i terreni);
- cento volte il reddito risultante in catasto (per i fabbricati).
Nel nostro caso, pertanto:
1.700 x 100 = 170.000 euro questo può rappresentare il valore normale (su richiesta della
società).
Valore normale 170.000
- Costo fiscale immobile - 150.000
Plusvalenza (da assoggettare ad imposta
sostitutiva) 20.000
Imposta sostitutiva (società non di comodo) = 8%
20.000 x 8% = 1.600 euro
63
Imprese: agevolazioni
60% dell’imposta sostitutiva da versare entro il 30 novembre 2016 = 960 euro
40% dell’imposta sostitutiva da versare entro il 16 giugno 2017 = 640 euro
? Molto spesso le società che presentano situazioni contabili come quella in commento
hanno come principale fine quello della vendita dell’immobile. Orbene, cosa accade se
l’immobile viene venduto subito dopo la trasformazione agevolata? Sarebbe soggetto a
tassazione ex art. 67 Tuir in virtù del fatto che è posseduto da meno di 5 anni?
R Ai sensi dell’articolo 67 Tuir costituiscono redditi diversi le “plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di
cinque anni”.
Tuttavia la trasformazione non interrompe il termine quinquiennale di possesso
dell’immobile. Ciò significa che, se l’immobile è già posseduto da cinque anni, non
ricorre la fattispecie in commento.
Deve inoltre essere ricordato che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote
possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad
imposta sostitutiva.
Ipotizzando che i soci siano 2, ed ognuno possiede il 50% del capitale sociale.
Valore fiscale delle due partecipazioni
ante-trasformazione 100.000
+ Maggiori valori sui quali è stata calcolata
l’imposta sostitutiva + 20.00
Valore fiscale delle due partecipazioni
post-trasformazione agevolata 120.000
120.000 euro : 2 soci (50%di partecipazione al capitale) = 60.000 valore sociale partecipazione
post-trasformazione.
64
Capitolo 2 – Imprese: agevolazioni
2.3. Imprese individuali: possibile l’estromissione degli immobili strumentali
2.3.1. Premessa
Una delle novità introdotte nell’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2016 riguarda la
possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal regime d’impresa i beni immobili,
fruendo di una tassazione “agevolata” rispetto alle ordinarie modalità impositive. È quanto
prevede il co. 121 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016. L’intervento si innesta in un
più ampio disegno emergente dalla stessa Legge di stabilità 2016 atto a far “fuoriuscire” a
costo fiscale agevolato i beni immobili dal patrimonio delle imprese.
La ditta individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede immobili strumentali (sia per
natura che per destinazione) di cui all’art. 43 comma 2 D.P.R. 917/86, può decidere di optare per
l’uscita dello stesso fabbricato dal patrimonio dell’impresa con destinazione alla persona fisica.
Vediamo di analizzare i principali dettagli dell’operazione.
Estromissione degli immobili strumentali per
l’imprenditore individuale
L’immobile in questione passa dalla sfera
imprenditoriale alla sfera privata del soggetto
2.3.2. Caratteristiche generali
La norma di riferimento in questo caso è il co. 121 dell’articolo unico della Legge di Stabilità
2016, che di seguito esponiamo.
“62. L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni
immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
può, entro il 31 maggio 2016, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa,
con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, mediante il
pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento della differenza tra il
valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi da 56 a 61”.
65
Imprese: agevolazioni
L’operazione di trasferimento dalla sfera d’impresa a quella privata si concretizza con il
pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (in sostituzione di Irpef e Irap) sulla differenza tra il
valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Il rinvio agli articoli 115-120 della stessa Legge di Stabilità, che disciplinano
l’assegnazione/cessione agevolata, ci induce ad affermare che anche in questo
caso si potrà far riferimento al valore catastale per la determinazione dell’eventuale
plusvalenza imponibile.
Infatti, in caso di assegnazione agevolata degli immobili, si da la possibilità al contribuente che
aderisce al regime agevolativo di poter optare tra le seguenti scelte:
• il valore di mercato così come definito dall’art. 9, D.P.R. 917/1986;
• il valore catastale utilizzando i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.
Optando per il valore catastale si dovrà procedere a porre in essere il seguente calcolo:
rendita catastale + il 5% della rendita catastale * i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R.
131/1986.
Per i terreni la rendita catastale andrà rivalutata del 25%.
Si tratta certo di un confronto impari, in quanto il valore catastale è generalmente inferiore al
valore di mercato e se confrontato con il costo fiscale del bene condurrebbe alla fuoriuscita del
bene pagando una minima imposta sostitutiva, addirittura azzerata nel caso in cui il costo
fiscale del bene sia superiore al valore catastale (la C.M. 40/E/2002 ha previsto anche in questo
caso la possibilità di fruire della norma agevolativa).
Per quanto riguarda i moltiplicatori il riferimento è all’art. 52, D.P.R. 131/1986.
Applicando la richiamata disposizione i moltiplicatori da applicare sono i seguenti:
− 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C;
− 50 e 34 rispettivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie castali A/10
e C/1;
− 50 e 34 rispettivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie castali D e E;
− 75 per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la
destinazione edificatoria.
I suddetti moltiplicatori sono stati innalzati del 20% dall’articolo 1-bis, Decreto Legge n.
168/2004 (e di un ulteriore 40% solo per la categoria catastale B, ai sensi dell’articolo 2, comma
45, Decreto Legge n. 262/2006).
66
Capitolo 2 – Imprese: agevolazioni
I moltiplicatori da applicare sono i seguenti:
Categorie
Catastali
Moltiplicatori ex art.
52, D.P.R. 131/1986.
Moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986 con
aumento
A, B e C (escluso
A/10 e C/1) 100
120 per A e C
168 per B
A/10 e D 50 60
C/1 e E 34 40,8
Terreni 75 90
Sotto il profilo operativo, si riepilogano le principali regole previste:
1. • passaggio da perfezionare entro il 31 maggio 2016;
2. • i beni devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 2015;
3. • plusvalenze assoggettate all’imposta sostitutiva dell’8% da versare il 60%
entro il 30.11.2016 ed il restante 40% entro il 30.06.2017.
4. • plusvalenza calcolata come differenza fra il valore normale del bene (come
precedentemente definito) ed il costo fiscalmente riconosciuto in bilancio;
5. • possibile sostituzione del valore normale con il valore catastale degli
immobili, al pari di quanto avviene per l’assegnazione agevolata ai soci.
2.3.3. IVA e altre imposte indirette
Sotto il profilo IVA, l’operazione è qualificabile come destinazione di beni a finalità estranee
all’impresa, (art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 633/72) e quindi si tratta di iniziativa rientrante
nell’ambito di applicazione del tributo. Costituiscono eccezione a tale principio i beni per i quali
l’imprenditore non ha operato la detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto (es. immobile
acquisito da privato).
Dal punto di vista operativo l’estromissione va fatturata (nel caso di specie autofatturata),
solitamente, in regime di esenzione di cui all’art. 10 comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72, salvo il
caso in cui l’imprenditore non intenda optare specificatamente per l’applicazione dell’imposta
sul valore aggiunto.
67
Imprese: agevolazioni
Tale opzione, però, non è vantaggiosa a causa del fatto che l’Iva (solitamente con aliquota al
22%) esposta in fattura derivante dall’assegnazione andrebbe poi di norma versata all’Erario e si
configura evidentemente come un costo che ricade tutto a carico dello stesso imprenditore.
Come detto, generalmente l’operazione di estromissione in questione si qualifica come esente
ai sensi all’articolo 10 comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72.
Nel caso in questione trattandosi tipicamente di immobile strumentale dell’attività (es. il
capannone o il laboratorio in cui si è svolta l’attività) si applica l’art. 19-bis del DPR 633/72 nella
parte in cui la disposizione afferma che i beni ammortizzabili ceduti (od estromessi come in
questo caso) non concorrono al calcolo della percentuale di pro rata.
Se è pur vero quanto sopra affermato, non bisogna però dimenticare che se l’operazione
avviene nel corso del periodo di tutela fiscale, (pari a dieci anni per i beni immobili),
generalmente questa provoca un cambio di destinazione, in quanto il bene non è più impiegato
per operazioni imponibili ma, come si è detto, per una operazione esente che non consente il
recupero dell’imposta.
Infine niente sarà dovuto ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in quanto non si
effettua alcun trasferimento della proprietà dell’immobile, il quale rimane in capo allo stesso
soggetto, seppure passando dalla sfera imprenditoriale a quella personale.
2.3.4. La classificazione degli immobili per l’imprenditore individuale
La questione che ora si intende analizzare riguarda l’individuazione dei beni strumentali
nell’impresa individuale. A tal riguarda va evidenziato che per l’impresa individuale:
per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 1992, un immobile può essere
considerato strumentale a condizione che questo sia stato iscritto nei registri contabili,
sia che si tratti di immobile strumentale per natura che di immobile strumentale per
destinazione;
per gli acquisti effettuati ante 1992, invece, la qualifica di strumentale per destinazione
dipende solo dall’utilizzo effettuato, mentre l’immobile strumentale per natura può
essere considerato tale se è stato annotato neri registri contabili.
68
Capitolo 2 – Imprese: agevolazioni
Per gli immobili acquistati ante 1992 ricordiamo che la Risoluzione del Ministero delle Finanze
n. 3/330 del 3 febbraio 1989, identifica gli immobili strumentali per natura ossia gli immobili
classificati nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati), B, C, D ed E. La tipologia di
immobili in esame non perde la propria qualifica pur se non direttamente utilizzati dall’
imprenditore individuale a patto che siano stati indicati in inventario ovvero, per le imprese in
contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili.
Data la diversa modalità di definizione di immobile strumentale per natura e immobile
strumentale per destinazione, può accadere che un immobile sia ricompreso in entrambe le
categorie. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 57/2001 ha chiarito che tale immobile
debba essere ricompreso nella categoria degli immobili strumentali per destinazione. Infine,
costituisce una ulteriore categoria di immobile strumentali il fabbricato concesso in uso ai
dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica nel comune in cui prestano
l’attività lavorativa. La strumentalità di tali immobili è riconosciuta per i periodi d’ imposta in cui
si verifica il trasferimento e per i due successivi.
ACQUISTI ANTE 1992: la qualifica di strumentale per destinazione dipende
solo dall’utilizzo effettuato, mentre l’immobile strumentale per natura può
essere considerato tale se è stato annotato nei registri contabili.
ACQUISTI POST 1° GENNAIO 1992: un immobile può essere considerato
strumentale a condizione che questo sia stato iscritto nei registri contabili,
sia che si tratti di immobile strumentale per natura che di immobile
strumentale per destinazione.
INDIVIDUAZIONE IMMOBILI STRUMENTALI
69
Imprese: agevolazioni
2.4. Il super ammortamento
2.4.1. Caratteristiche generali
La Legge di stabilità 2016 introduce una norma volta ad agevolare gli investimenti in beni
materiali strumentali nuovi per i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo.
Diversamente dai precedenti interventi, solitamente finalizzati a generare una variazione in
diminuzione del reddito imponibile quantificata sull’eccedenza degli investimenti rispetto al
passato, si è preferito operare su un incremento della quota di ammortamento (o del canone di
“leasing”), a parità di costo di acquisto.
Al fine di non penalizzare il settore della vendita di autovetture, si sono parallelamente
incrementati i limiti di rilevanza fiscale di tali beni, con lo scopo di rendere interessanti anche
tali tipologie di investimento. Si tratta di un intervento che la Relazione Tecnica stima di importo
pari a 32 milioni di euro di deduzione extracontabile aggiuntiva, con il connesso risparmio
fiscale variabile in ragione delle aliquote applicate.
Il comma 91 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 prevede che,
ai soli fini delle imposte sui redditi, i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e
professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi (con
opportune limitazioni più oltre illustrate) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016,
con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei
canoni di locazione finanziaria, considerino il costo di acquisizione maggiorato del
40%.
A fronte di una spesa di 100, si potrà ammortizzare 140, con la conseguenza che, in
capo ai soggetti IRES, il risparmio fiscale si attesta sull’11%, vale a dire il 27,5% del
maggior costo di 40.
Non è più richiesto, come invece accadeva in precedenti normative (solitamente
denominate detassazioni Tremonti), che l’investimento attuale sia da confrontare
con medie del passato, esprimendo una sorta di propensione alla maggiore spesa,
né che il bene sia mantenuto nell’economia aziendale per un periodo minimale di tempo;
ovviamente, in caso di cessione si considereranno le ordinarie plus e/o minusvalenze.
70
Capitolo 2 – Imprese: agevolazioni
2.4.2. Ambito soggettivo
La disposizione è di interesse, sia per i soggetti che producono reddito di impresa, sia per
coloro che dichiarano reddito di lavoro autonomo, indipendentemente dalla forma giuridica
assunta.
In tal senso, si registra un primo ambito di differenziazione rispetto alle agevolazioni
del passato, che, diversamente, escludevano di solito i lavoratori autonomi.
Si evidenzia che:
• risulta irrilevante anche il regime contabile adottato e si dovrebbero ricomprendere
anche i contribuenti in regime di vantaggio (restano, invece, esclusi i forfetari che non
deducono quote di ammortamento);
• non sono nemmeno richiesti vincoli di esistenza del soggetto ad una specifica data,
essendo tranquillamente fruibile l’agevolazione anche in capo a soggetti di nuova
costituzione nel 2015 (anzi, proprio questi ultimi soggetti, dovendo effettuare gli
investimenti iniziali nei beni utilizzati per l’esercizio della propria attività, potranno
trovarsi nelle condizioni richieste dalla norma).
SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE
• le persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito di lavoro
autonomo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuir;
• le associazioni professionali (senza personalità giuridica) costituite fra
persone fisiche;
• le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di
impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
• le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
• società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
• società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
• società per azioni;
• società in accomandita per azioni;
• società a responsabilità limitata.
71
Imprese: agevolazioni
2.4.3. Ambito oggettivo di applicazione
La possibilità di ammortizzare un costo di acquisizione maggiorato del 40% interessa solo gli
investimenti in beni materiali strumentali che:
• debbono possedere il requisito della novità;
• vanno ammortizzati con aliquota pari o superiore al 6,5%;
• siano diversi da fabbricati e costruzioni;
• siano diversi da una specifica elencazione di beni contenuti in apposito allegato alla
Legge di stabilità.
Requisito della novità
In merito al requisito della novità, si ritiene che possano essere ritenute applicabili
le indicazioni di prassi in passato fornite dall’Amministrazione finanziaria in merito
alle detassazioni Tremonti (tra le altre cfr. circolari n. 90/E del 2001, n. 4/E del 2002, n. 44/E
del 2009, n. 5/E del 2015). In particolare, il requisito sussiste in caso di:
• acquisto diretto dal produttore o dal commerciante del bene;
• acquisto diverso da quelli sopra citati, purché il bene non sia mai stato utilizzato
da alcuno, ove l’utilizzo va inteso come entrata in funzione del bene.
Inoltre, mantiene il requisito della novità il bene esposto in show room, anche se già
materialmente utilizzato a solo scopo dimostrativo, quindi sempre in assenza di una
immissione in un ciclo produttivo di altro soggetto.
Ove il bene sia “complesso”, quindi generato dall’aggregazione di più parti a costituire un
tutt’uno, dovrebbe essere ammessa la presenza di beni non nuovi, purché sia fornita
un’attestazione in merito alla irrilevante entità del componente usato rispetto all’insieme,
ovvero alla prevalenza delle componenti nuove rispetto a quelle usate.
Per quanto riguarda la strumentalità si tratta di:
elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'ambito
dell'attività. In sostanza si tratta di beni ammortizzabili, ivi compresi quelli di costo
non superiore a un milione di lire anche se integralmente dedotto nell'esercizio di
sostenimento.
In relazione alle esclusioni dal perimetro di rilevanza, il legislatore ha utilizzato:
• un riferimento generale (percentuale di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre
1988),
72
Capitolo 2 – Imprese: agevolazioni
• due esclusioni puntuali (diversi da fabbricati e costruzioni e da una specifica
elencazione).
In particolare:
• sulla percentuale di ammortamento prescelta, la Relazione Tecnica evoca il limite
del 6,5% come essenzialmente riferito al comparto dei fabbricati e delle costruzioni,
in parziale sovrapposizione con la prima esclusione puntuale. In realtà, va registrata
la presenza della categoria “Costruzioni leggere”, comprendente tettoie, baracche e
simili, normalmente ammortizzabile fiscalmente con aliquota del 10%, misura quindi
superiore a quella minima tollerabile. In tal senso, la esclusione puntuale “fabbricati
e costruzioni” dovrebbe determinare una prudenziale esclusione di tali beni. Analogo
ragionamento dovrebbe svolgersi per quei beni, ad esempio gli impianti fotovoltaici,
che, per effetto della necessità di accatastamento, sono di fatto da considerarsi
fattore integrante dell’immobile, normalmente ammortizzati con aliquota del 4%,
inferiore al minimo previsto;
• in merito ai beni compresi nell’elenco di cui all’Allegato, la indicazione risulta necessaria
in quanto si tratta di beni ammortizzabili con aliquote superiori a quella minima
sufficiente (dal 7,5 al 12%) ed, in particolare:
Gruppo V, Specie 19 (imbottigliamento acque minerali): condutture, ammortizzabili
all’8%;
Gruppo XVII, Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale): condutture per
usi civili (reti urbane), ammortizzabili all’8%; condutture dorsali per trasporto a
grandi distanze dai centri di produzione, ammortizzabili al 10%; condotte dorsali
per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di
derivazione e allacciamento, ammortizzabili al 12%;
Gruppo XVII, Specie 4/b (stabilimenti termali ed idrotermali): condutture,
ammortizzabili all’8%;
Gruppo XVIII, Specie 4 e 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante,
tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori):
materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle motrici,
ammortizzabili al 7,5%;
Gruppo XVIII, Specie 1, 2 e 3 (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari):
aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra, ammortizzabili al 12%.
Per la generalità dei beni ammessi al beneficio risulta possibile
• l’acquisizione diretta (a prescindere dalla presenza o assenza di finanziamenti)
• la stipula di contratti di locazione finanziaria;
73
Imprese: agevolazioni
Risultano invece esclusi
• la locazione operativa (senza opzione di riscatto);
• il noleggio.
Circostanze nelle quali l’eventuale beneficio non spetta all’utilizzatore, mentre può essere
goduto alle società di locazione e noleggio.
In linea di principio, nonostante la norma faccia riferimento al “costo di
acquisizione”, dovrebbe essere ammissibile anche la realizzazione in economia dei
beni medesimi, giungendosi in ogni caso all’ottenimento di un costo ammortizzabile,
anch’esso “amplificabile” nella misura del 40%.
2.4.4. Ambito temporale
Gli investimenti in beni materiali strumentali, debbono perfezionarsi nel periodo dal 15 ottobre
2015 al 31 dicembre 2016; la data di “apertura” della disposizione coincide con il giorno nel
quale il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di Legge di stabilità.
Si tratta dunque di un’agevolazione di natura temporanea che richiede di collocare le
acquisizioni nel suddetto periodo, sfruttando, per similitudine, le precedenti indicazioni di prassi.
Al riguardo, possiamo affermare che:
• nel caso di beni mobili,
rileva la data di consegna o spedizione, oppure, se diverso e successivo, il
momento in cui si verifica l’accordo traslativo della proprietà, in relazione agli
accordi pattuiti tra le parti;
• nel caso di realizzazione dei beni tramite contratto di appalto,
rileva il momento di ultimazione della prestazione, salvo la presenza di SAL per
partite divisibili, verificati ed accettati dal committente con una liquidazione
definitiva;
• nel caso di contratto di leasing,
vale la data di consegna del bene al locatario, salvo la presenza di clausole di
prova a favore di quest’ultimo, circostanza nella quale occorre fare riferimento
alla dichiarazione di esito positivo della prova e del collaudo.
74
Capitolo 2 – Imprese: agevolazioni
Anche per gli acquisti effettuati prima del 15.10.2015 possono verificarsi le
condizioni per fruire del beneficio, a patto che l’acquisto, secondo i criteri dell’art.
109 del Tuir, si sia verificato a partire dal 15.10.2015.
Ma ciò non basta. Per sfruttare le maggiori quote di ammortamento anche per il 2015, sarà
altresì necessario che il bene sia effettivamente entrato in funzione.
Sono elementi sintomatici dell’entrata in funzione del bene i seguenti:
• il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il
funzionamento del bene;
• l’impiego di manodopera;
• l’inserimento del bene nella catena di produzione;
• le risultanze della contabilità industriale.
2.4.5. Meccanismo di funzionamento
In presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, l’agevolazione, come detto, consiste nella
possibilità di considerare, ai soli fini degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria, il
costo maggiorato del 40%; il tutto arginato al comparto delle imposte dirette (IRES e IRPEF), con
conseguente esclusione dell’IRAP.
La Relazione Tecnica precisa che il “maggior costo” abbatte l’imponibile con una deduzione
extracontabile, non essendo ovviamente possibile richiedere il transito a conto economico di un
valore contabilmente non esistente.
In ogni caso, il vantaggio fiscale potrebbe determinare anche l’evidenza di una perdita,
deducibile secondo le ordinarie regole proposte dal T.U.I.R. per le diverse categorie di
contribuenti. In ogni caso, si dovrebbe trattare di una mera riduzione dell’imposta e non di un
contributo, con conseguente assenza di ulteriori conseguenze di natura fiscale.
La precisazione che la maggior posta vale ai soli fini degli ammortamenti (o dei canoni di
leasing) serve ad escludere
• qualsiasi influenza in merito alla determinazione di eventuali plusvalenze o
minusvalenze all’atto della cessione del bene stesso,
• la rilevanza ai fini, ad esempio, del plafond per manutenzioni e riparazioni.
75
Imprese: agevolazioni
Così, se da un lato la cessione a terzi non determina alcun obbligo di restituzione
del beneficio sino a quel momento goduto, accade che l’acquirente (pur in presenza
dei requisiti soggettivi) non potrà proseguire nel godimento del beneficio, anche
qualora il trasferimento avvenisse nel periodo agevolato, per mancanza del requisito della
novità. Evidentemente, il vantaggio fiscale risulta tanto più elevato quanto più elevato sarà il
mantenimento del bene nell’economia del soggetto, sino alla ultimazione del recupero del
costo reale e della maggior quota di costo figurativo.
Se, nel caso dell’acquisto in proprietà, l’applicazione appare sostanzialmente lineare, non così
accade nella diversa ipotesi di acquisto tramite leasing.
In particolare:
• vi potrà essere il beneficio anche in caso di mancato esercizio del diritto di riscatto
finale, poiché l’agevolazione riguarda i soli canoni;
• dato che i canoni di leasing sono composti da una quota capitale e da una quota
interessi, sembra opportuno e prudenziale limitare l’agevolazione alla prima
componente, eventualmente maggiorata del prezzo dell’opzione finale di riscatto;
• per determinare quale sia, ai fini dell’agevolazione, la quota agevolata, è stato
suggerito l’utilizzo del metodo forfetario contenuto nel D.M. 24 aprile 1998, anche
per mantenere una unitarietà interpretativa rispetto alle ipotesi dell’individuazione
degli interessi passivi impliciti ai fini dell’IRAP, dell’applicazione dell’art. 96 del
T.U.I.R. nonché dell’individuazione della quota parte di canone (indeducibile)
riferibile al terreno, nel caso di leasing di fabbricati. Ciò determina, all’atto pratico,
una finzione di imputazione della componente finanziaria in modo proporzionale
rispetto alla durata del contratto, anziché secondo metodologie di calcolo
finanziario che determinano una quota decrescente.
• escludendo la componente degli interessi e considerando il valore dell’opzione di
riscatto, l’agevolazione verrebbe applicata alla stessa base utilizzata nel caso di
acquisto diretto (il che equivale a dire che la maggiorazione del 40% si applica sul
costo sostenuto dal concedente).
• rispetto al piano di ammortamento, ove l’unica variabile possibile è la scelta di una
quota di ammortamento inferiore a quella massima deducibile secondo il D.M. 31
dicembre 1988, la locazione finanziaria richiede un ulteriore raccordo con la durata
del contratto. Infatti, pur non sussistendo più alcun “subordine” per la deducibilità:
ove la locazione avesse durata inferiore rispetto a quella prevista
fiscalmente (metà del periodo di ammortamento), il maggior valore (così
come i canoni) dovrà essere dedotto in base a quest’ultima;
76
Capitolo 2 – Imprese: agevolazioni
ove la locazione avesse durata superiore rispetto a quella prevista
fiscalmente, il maggior valore verrebbe recuperato (così come i canoni) su
tale maggior arco temporale.
• il beneficio massimo si otterrebbe minimizzando la durata del contratto alla durata
fiscale della vita del bene, con riduzione al massimo del valore di riscatto.
Ipotizzando l’acquisto di un bene del costo di 100.000 euro con aliquota di
ammortamento pari al 20%, si avrebbe che:
• con l’ipotesi dell’acquisto diretto, si otterrebbe un abbattimento
dell’imponibile del primo anno pari a 14.000 euro (con riduzione dell’aliquota di
ammortamento alla metà) e di 28.000 euro per le annualità successive;
• con l’ipotesi del contratto di leasing (durata pari alla metà del periodo di
ammortamento, quindi 30 mesi) su valore di 90.000 + 10.000 di riscatto, si avrebbe
una deduzione per i primi 2 anni pari a 36.000 per quota capitale del leasing (90.000:
30 x 12) oltre ad una ulteriore deduzione extracontabile di 14.400 (36.000: 30 x 12), per
complessivi 50.400 euro.
2.4.6. Autovetture
Al fine di evitare che l’aiuto fosse ritenuto poco appetibile per il comparto auto, il
legislatore ha previsto una ulteriore disposizione correttiva del meccanismo generale, al
fine di evitare che tali ipotesi fossero penalizzate, non solo per l’esistenza di limiti alla
deducibilità del costo, bensì anche per l’esistenza di limitazioni massime di rilevanza del
costo ammortizzabile o deducibile a mezzo leasing.
Infatti, sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’art. 164, comma
1, lett. b), del T.U.I.R.
In sostanza, ferma restando la particolare regola di deduzione dei costi auto, si è scelto
di prevedere un parallelo incremento dei valori fiscali massimi di rilevanza per le
autovetture diverse:
• da quelle destinate ad essere utilizzate in modo esclusivamente strumentale e
ad uso pubblico (lett. a);
77
Imprese: agevolazioni
• da quelle che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono concesse in uso
promiscuo a dipendenti e collaboratori (lett. b-bis).
Rimangono interessati, dunque, i veicoli non assegnati ai dipendenti ed utilizzati in
modo generico nell’attività di impresa o di lavoro autonomo , il cui limite di costo
fiscalmente rilevante sale dai 18.076 euro ai 25.306 euro.
Ma vediamo nel dettaglio i diversi casi.
L'art. 164, co. 1, lett. a), TUIR riconosce l'integrale rilevanza fiscale dei componenti negativi di
reddito, afferenti:
i veicoli adibiti ad uso pubblico;
gli aeromobili da turismo;
le navi e le imbarcazioni da diporto;
le autovetture e gli autocaravan di cui all'art. 54, co. 1, lett. a) e m), D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285;
i ciclomotori e motocicli:
destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività
propria dell'impresa.
Tale disposizione non è, pertanto, invocabile dagli esercenti arti e professioni (C.M. 48/E/1998,
par. 2.1.2.1).
Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che tale condizione di deducibilità è
soddisfatta per “i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata” (C.M.
37/E/1997, par. 2): i principi contenuti in tali documenti di prassi sono stati, poi, confermati
dalla C.M. 11/E/2007 (par. 8.2.).
A questo proposito, è stato, tuttavia, osservato che il requisito della strumentalità dovrebbe
essere inteso in senso più ampio, ovvero anche:
“nei casi in cui un bene sia strumento solo indiretto, ma pur sempre necessario, per la
produzione dei ricavi: si pensi, ad esempio, agli autoveicoli impiegati da un'impresa di
ristorazione che offre servizi a domicilio o, ancora, agli autoveicoli impiegati da
un'impresa che fornisce assistenza per la manutenzione e riparazione di computer,
registratori di cassa” (Circolare Assonime 20 maggio 1997, n. 60).
Per le auto strumentali, dunque, il legislatore consente la deduzione integrale del costo di
acquisito senza limiti in merito all’importo.
78
Capitolo 2 – Imprese: agevolazioni
Ad esempio, per un costo di acquisto pari a 25.000 è consentito dedurre l’intero importo (o
meglio quota di ammortamento) nella misura del 100%.
La misura agevolativa del maxi ammortamento si traduce in una maggiore deduzione nella
misura del 40% del costo effettivo sostenuto per l’acquisto dell’auto con un rientro in 5 esercizi
(o 24 mesi se l’auto è presa in leasing).
Autovettura strumentale di costo pari a 25.000
Maxi ammortamento = 25.000 + 40% = 35.000
Quota ammortamento = 35.000 x 25% = 8.750 di cui:
6.250 quota ordinaria (25.000 x 25%)
2.500 maggior ammortamento (6.250 x 40%)
Quota deducibile = 8.750
Ai sensi del comma 2 art. 102 TUIR, per il primo esercizio il coefficiente di
ammortamento (25%) è ridotto alla metà (12,5%) per cui l’ammortamento si
esaurisce in 5 esercizi. Ciò vale anche per le altre casistiche esaminate nel
prosieguo della presente fiscal.
L'art. 164, co. 1, lett. b), TUIR prevede, in via residuale, i criteri di rilevanza fiscale dei componenti
negativi di reddito relativi ai veicoli diversi da quelli strumentali o ad uso pubblico.
I costi relativi a tali beni, se differenti da quelli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la
maggior parte del periodo di imposta e da quelli di agenti e rappresentanti, sono:
soggetti alla percentuale di deducibilità del 20%.
I limiti fissati con riferimento al riconoscimento fiscale del costo di acquisto, da assoggettare al
predetto coefficiente, pari a:
€ 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan (elevato ad Euro 25.823 con riguardo
agli esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio, soggetti alla quota di
deducibilità dell'80%);
€ 4.131,66 per i motocicli;
€ 2.065,83 per i ciclomotori.
La problematica del rispetto di tali soglie, ai fini dell'applicazione del vigente coefficiente di
deducibilità, si pone, naturalmente, soltanto se il costo sostenuto eccede i predetti limiti.
Diversamente, per oneri inferiori la quota percentuale di rilevanza fiscale deve essere applicata
sull'intero costo.
79
Imprese: agevolazioni
La Legge Stabilità 2016, con riferimento al nuovo “maxi ammortamento” incrementa del 40%
anche i predetti limiti.
La conseguenza di ciò è che:
1) se il costo effettivo di acquisto dell’auto è inferiore al limite, il maxi ammortamento del
40% si applica al costo effettivo di acquisto;
2) se il costo effettivo è superiore al limite, il maxi ammortamento del 40% si applica a tale
limite.
(Auto non strumentale e non assegnata al dipendente con costo di acquisto
inferiore al limite)
Costo autovettura pari a 15.000 (quindi inferiore a 18.076)
Maxi ammortamento = 15.000 + 40% = 21.000
Quota ammortamento = 21.000 x 25% = 5.250 di cui:
quota ordinaria 3.750 (15.000 x 25%);
quota maggior ammortamento 1.500 (3.750 x 40%).
Quota deducibile = 5.250 x 20% = 1.050 di cui:
quota ordinaria deducibile 750 (3.750 x 20%);
quota maggior ammortamento deducibile 300 (1.500 x 20%).
(Auto non strumentale e non assegnata al dipendente con costo di acquisto
superiore al limite)
Costo autovettura pari a 30.000 (quindi superiore a 18.076). In tal caso la
quota ordinaria di ammortamento è da calcolare sul limite massimo e cioè su
18.076.
Quota ordinaria annua di ammortamento (coefficiente 25 per cento) pari a 4.519 €
(deducibile al 20% e quindi 903,80).
Poiché il costo di acquisto è superiore a 18.076, il maxi ammortamento è da calcolare sul 40%
di 18.076 vale a dire 7.230 su cui poi applicare il coefficiente del 25%. Quindi, quota maggior
ammortamento pari a 1.807,5 (deducibile al 20% e quindi 361,50).
Quanto affermato equivale anche a dire che:
Maxi ammortamento = 18.076 + 40% = 25.306,40;
Quota ammortamento = 25.306,40 x 25% = 6.326,50 (cioè 4.519 + 1.807,50);
Quota deducibile = 6.326,50 x 20% = 1.265,30 (cioè 903,80 + 361,50).
80
Capitolo 2 – Imprese: agevolazioni
La concessione al lavoratore subordinato in uso promiscuo, ipotesi contemplata dalla
successiva lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 164, TUIR, ricorre quando il relativo utilizzo è
previsto per scopi aziendali e personali: l'ulteriore vincolo della "maggior parte del periodo
d'imposta" indica che l'assegnazione deve avvenire per un arco temporale non inferiore a 184
giorni.
La C.M. 48/E/1998 (par. 2.1.2.1) ha, infatti, chiarito che si considera:
“dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta il veicolo
utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del
datore di lavoro”:
l'uso da parte del dipendente deve essere provato in base ad idonea documentazione,
connotata del requisito di certezza, come l'esistenza di una specifica clausola nel
contratto di lavoro subordinato.
Qualora siano soddisfatte tali condizioni, la società deduce, senza alcun limite massimo, i costi
sostenuti nella misura del 70%.
In termini di maxi ammortamento, questi è sempre pari al 40% del costo effettivo di acquisto
dell’auto.
(Auto assegnata al dipendente)
Costo autovettura pari a 20.000
Maxi ammortamento = 20.000 + 40% = 28.000
Quota ammortamento = 28.000 x 25% = 7.000 di cui:
quota ordinaria 5.000 (20.000 x 25%);
quota maggior ammortamento 2.000 (5.000 x 40%).
Quota deducibile = 7.000 x 70% = 4.900 di cui:
quota ordinaria deducibile 3.500 (5.000 x 70%);
quota maggior ammortamento deducibile 1.400 (2.000 x 70%).
Nel caso di assegnazione in uso, a uno dei componenti dell'organo di gestione, di
un'autovettura di proprietà della società, o di cui questa ha la disponibilità a diverso titolo
(leasing, noleggio, ecc.), deriva la deducibilità dei componenti negativi di reddito ad esso relativi:
nelle ipotesi di uso esclusivamente personale od aziendale, sono previste regole analoghe a
quelle stabilite per il lavoratore dipendente.
I limiti alla deducibilità del costo di acquisto, previsti dall’art. 164, TUIR, per le autovetture, gli
autocaravan, i ciclomotori e i motocicli degli agenti e rappresentanti di commercio, sono due:
• uno in percentuale, pari all’80%;
81
Imprese: agevolazioni
• un altro riferito ad un “tetto” di spesa come evidenziato di seguito:
autovetture 25.822,84;
autocaravan 18.075,99;
motocicli 4.131,66;
ciclomotori 2.065,8.
Dunque, anche in tal caso, la problematica del rispetto delle soglie, ai fini dell'applicazione del
vigente coefficiente di deducibilità, si pone, naturalmente, soltanto se il costo sostenuto eccede
i predetti limiti. Diversamente, per oneri inferiori la quota percentuale di rilevanza fiscale deve
essere applicata sull'intero costo.
La Legge di Stabilità 2016, ai fini del maxi ammortamento, incrementa del 40% anche i predetti
limiti, con la conseguenza che:
1) se il costo effettivo di acquisto dell’auto è inferiore al limite, il maxi ammortamento del
40% si applica al costo effettivo di acquisto;
2) se il costo effettivo è superiore al limite, il maxi ammortamento del 40% si applica a tale
limite.
(Auto dell’agente o rappresentante con costo di acquisto inferiore al limite)
Costo autovettura pari a 16.000 (quindi inferiore a 25.823)
Maxi ammortamento = 16.000 + 40% = 22.400
Quota ammortamento = 22.400 x 25% = 5.600 di cui:
quota ordinaria 4.000 (16.000 x 25%);
quota maggior ammortamento 1.600 (4.000 x 40%).
Quota deducibile = 5.600 x 80% = 4.480 di cui:
quota ordinaria deducibile cioè 3.200 (4.000 x 80%);
quota maggior ammortamento deducibile 1.280 (1.600 x 80%).
(Auto dell’agente o rappresentante con costo di acquisto superiore al limite)
Costo autovettura pari a 32.000 (quindi superiore a 25.823). In tal caso la
quota ordinaria di ammortamento è da calcolare sul limite massimo e cioè su
25.823.
Quota ordinaria annua di ammortamento (coefficiente 25 per cento) 6.455,75 €
(deducibile all’80% e quindi 5.164,60).
Poiché il costo di acquisto è superiore a 25.823, il maxi ammortamento è fissato al 40% di
25.823 vale a dire 10.329 su cui si applica il coefficiente del 25%. Quindi, quota maggior
82
Capitolo 2 – Imprese: agevolazioni
ammortamento pari a 2.582,25 (deducibile all’80% e quindi 2.065,80).
Quanto affermato equivale anche a dire che:
Maxi ammortamento = 25.823 + 40% = 36.152,20;
Quota ammortamento = 36.152,20 x 25% = 9.038 (cioè 6.455,75 + 2.582,25);
Quota deducibile = 9.038 x 80% = 7.230,40 (cioè 5.164,60 + 2.065,80).
I limiti di costo fiscale stabiliti per l'acquisto di veicoli di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), TUIR
rilevano anche per quelli utilizzati in locazione finanziaria, ai fini della deducibilità dei canoni di
competenza, che non devono essere considerati, proporzionalmente, per l'importo
corrispondente al costo dei veicoli eccedente le predette soglie.
In altri termini, il costo deducibile deriva dal prodotto di tre componenti:
l'importo dei canoni imputati a conto economico, in base al principio di competenza,
senza, quindi, includere il prezzo stabilito per il riscatto;
il rapporto tra il limite di costo di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), TUIR e quello sostenuto dal
concedente (al lordo dell'Iva eventualmente indetraibile);
il corrispondente coefficiente di deducibilità, che nel caso di imprese e professionisti,
come già illustrato, è pari al 20%.
Le regole sopraesposte del super ammortamento si applicano anche ai canoni di leasing.
Vediamo cosa succede con un esempio
Veicolo non assegnato, avente costo di 30.000 euro, acquisito in leasing
nel 2016 per 48 mesi (periodo minimo di deduzione fiscale).
Il canone mensile è (in ipotesi) di 675 euro (totale dei canoni 32.400 euro).
Il canone fiscale va ragguagliato a un costo di 18.076 euro ed è dunque pari a [675 x
(18.076/30.000)] = 406,71 euro al mese (deducibili al 20 per cento).
Il bonus comporta un maggior canone fiscale pari al 40% di questo importo e,
dunque, a 162,68 euro mensili, pure deducibili al 20 per cento.
In questo modo la società potrà dedurre ogni mese il 20% di un super-canone pari a
(406,71+162,68) = 569,39 euro. Al termine del leasing, il maggior canone portato in
deduzione per l’incentivo 40% sarà di [(162,68 x 48) x 20%] = 1.561,72 euro.
83
Imprese: agevolazioni
2.4.7. Acconti
Va infine precisato che, in sede di determinazione degli acconti:
• per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 (per coloro che godessero
del beneficio in merito ad investimenti effettuati nel periodo dal 15 ottobre 2015
al 31 dicembre 2015);
e:
• per il periodo di imposta successivo (per coloro che godessero del beneficio in
merito ad investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2016);
non si potrà tenere conto dell’agevolazione né in via previsionale, né in via consuntiva,
obbligando gli operatori alle frequenti operazioni di “ricalcolo” che sempre più spesso
impongono una separata segnalazione (a consuntivo) all’interno della dichiarazione
dei redditi, al fine di consentire un controllo sulla correttezza dell’operato.
84
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
3. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
3.1. Premessa
La Legge di Stabilità 2016 ha, di fatto, riaperto i termini per eseguire le rivalutazioni dei beni
d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella
redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali.
La possibilità di procedere alla rivalutazione di cui alla Legge n. 342/2000 è riproposta, infatti,
anche relativamente ai beni risultanti nel bilancio dell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre
2014 e potrà essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo.
La disciplina generale della rivalutazione è contenuta nella Legge n. 342/2000 e nei Decreti
attuativi emanati nell’ambito delle precedenti rivalutazioni mentre alcuni aspetti particolari, quali
la misura dell’imposta sostitutiva dovuta ed il momento di riconoscimento fiscale, sono
disciplinati in maniera specifica.
In linea generale, risultano applicabili tutti i chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia
delle Entrate in occasione dei diversi provvedimenti che hanno consentito la
rivalutazione dei beni d’impresa.
Scopo della nuova rivalutazione, analogamente a quanto previsto in passato, è consentire, in
deroga ai principi di redazione del bilancio, la rivalutazione economica delle immobilizzazioni al
fine di ottenere una migliore rappresentatività del bilancio.
Sembra esclusa la possibilità di effettuare la rivalutazione solo ai fini civilistici in quanto
risulterebbe obbligatoria la rivalutazione ai fini fiscali.
3.1.1. Ambito soggettivo
Per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, la rivalutazione dei beni
esistenti nel bilancio dell’esercizio 2014 dovrà essere eseguita nel bilancio
dell’esercizio 2015 da approvare, nella generalità dei casi, entro il 30 aprile 2015.
85
Imprese e professionisti: le novità
Possono effettuare la rivalutazione dei beni i soggetti titolari di reddito d’impresa e che
non adottano i principi contabili internazionali nella redazione di bilancio. In particolare
questi soggetti sono:
• società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità
limitata residenti nel territorio dello Stato;
• società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio
dello Stato;
• società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e società
cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003, residenti in
Italia;
• enti pubblici e privati, compresi i trust, residenti e non residenti in Italia (non
rileva il fatto che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
un’attività commerciale);
• imprese individuali, società in nome collettivo e società in accomandita
semplice ed equiparate;
• persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali in Italia
mediante stabili organizzazioni.
La rivalutazione è consentita sia ai soggetti in contabilità ordinaria che semplificata.
Tuttavia, per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è consentita a
condizione che venga redatto un apposito prospetto che dovrà, eventualmente, essere
presentato su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, tale prospetto deve
riportare il prezzo di costo e la rivalutazione compiuta.
Si propone di seguito una bozza del prospetto:
Bozza di prospetto per i semplificati
Ditta – Mario Rossi - Via delle Rose, n.150 – Padova – P.I. 02721865941
Immobile/i da rivalutare - Ufficio – Cat. A10 – sito in Padova Via delle Rose n. 148-
M.q. 145-
Valori contabili:
• Costo Storico: 100.000,00 euro;
86
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
• Fondo ammortamento: 50.000,00 euro
• Netto contabile : 50.000,00
Valore in comune commercio : 300.000,00 – Come da perizia redatta in data 20
febbraio 2016, dal Geometra Guido Paola con studio in Padova Via San Crispino n.
135.
Tipologia rivalutazione: Rivalutazione fiscale con pagamento imposta sostitutiva del
16%.
Metodologia Rivalutazione : incremento del costo storico per 250.000,00 euro.
Costo Rivalutazione : 250.000 x 16% = 40.000,00 euro.
Valori contabili Post rivalutazione:
• Costo storico =350.00,00 (100.000 + 250.00);
• Fondo ammortamento = 50.000,00 euro;
• Netto contabile : 300.00,00 euro
Padova 15 marzo 2016
In Fede
___________________
(Rossi Mario)
Si intendono inclusi tra i soggetti ammessi alla rivalutazione anche:
• le imprese in liquidazione volontaria (salvo il recupero a tassazione ordinaria
nel caso di distribuzione del saldo di rivalutazione);
• le imprese che, in base alle scelte negoziali adottate, deducono gli
ammortamenti nell’ambito dei contratti di affitto o usufrutto d’azienda.
Restano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione:
• le persone fisiche esercenti lavoro autonomo, arti e professioni, anche in
forma associata;
• le persone fisiche esercenti attività agricola che non produce reddito
d’impresa in quanto rientrante nei limiti previsti dall’art. 32, TUIR;
• gli enti non commerciali per i beni relativi all’attività non commerciale;
• i soggetti IAS;
87
Imprese e professionisti: le novità
• i soggetti che determinano il reddito in modo forfettario.
Si ritengono sempre escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali (Circolare
Assonime n. 13/2001, punto 3, parte II).
3.1.2. Ambito oggettivo
La rivalutazione ha come oggetto le stesse categorie di beni previsti dalla precedente
Legge n. 342/2000 e dal successivo Decreto ministeriale n. 162/2001.
Oggetto della rivalutazione possono essere dunque:
• i beni materiali ed immateriali diversi da quelli alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività dell’impresa. Sono quindi esclusi dalla
rivalutazione i beni merce; così ad esempio, le imprese che operano nel
settore della costruzione edile potranno rivalutare gli immobili solo se
strumentali;
• le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le
immobilizzazioni.
A tal proposito, la Circolare 16 novembre 2000, n. 207 dell’Agenzia delle Entrate,
afferma che:
“In base a quanto disposto dall’art. 10 della legge in esame, possono formare oggetto di
rivalutazione, anche in deroga all’art. 2426 del codice civile e a ogni altra disposizione di
legge vigente in materia, i seguenti beni:
• immobilizzazioni materiali, ammortizzabili o meno. Quali, ad esempio, gli
immobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri, gli impianti ed i macchinari, le
attrezzature industriali e commerciali;
• immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti
giuridicamente tutelati quali, ad esempio: i diritti di brevetto industriale ed i
diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione, licenze,
marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio ovvero,
ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora
tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
88
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
• partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, sempreché le stesse costituiscano immobilizzazioni.”
L’articolo 2, Decreto Ministeriale 13 aprile 2001, n. 162 stabilisce che sono altresì
rivalutabili:
• i beni di costo unitario inferiore a € 516,46;
• i beni completamente ammortizzati.
In base a quanto sopra illustrato in merito ai possibili beni oggetto di rivalutazione, sono
rivalutabili i beni iscritti nelle seguenti voci al 31 dicembre 2014 e ancora esistenti al 31
dicembre 2015:
“B) IMMOBILIZZAZIONI:
• I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
• II - Immobilizzazioni materiali
terreni e fabbricati;
impianti e macchinario;
attrezzature industriali e commerciali;
altri beni;
immobilizzazioni in corso e acconti;
• III - Immobilizzazioni finanziarie
partecipazioni in:
imprese controllate;
imprese collegate”.
Per i beni materiali completamente ammortizzati è sufficiente l’iscrizione in nota
integrativa, purché gli stessi siano ancora funzionanti.
Diversamente, per i beni immateriali detta iscrizione non è rilevante ed è ammissibile la
rivalutazione anche in seguito alla conclusione della procedura di ammortamento,
purché il diritto sia giuridicamente tutelato.
89
Imprese e professionisti: le novità
Per le imprese in contabilità semplificata si deve fare riferimento ai beni acquisiti entro
il 31 dicembre 2014 risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dal registro IVA
degli acquisti.
3.1.3. Limite quantitativo
La rivalutazione non può essere effettuata senza un limite quantitativo.
I valori che saranno iscritti nel bilancio o nell’inventario a seguito della rivalutazione non
potranno, infatti, superare, ai sensi dell’art. 6, Decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162,
il:
“valore realizzabile nel mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle
quotazioni di borsa, o al maggior valore che può essere fondatamente
attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di
utilizzazione economica nell’impresa”.
In sostanza il valore massimo attribuito ai singoli beni in esito alla rivalutazione non può
essere superiore al fair value.
È obbligo degli amministratori e dei sindaci attestare che il valore rivalutato non eccede
il limite suddetto; essi dovranno, inoltre, esporre nell’ambito delle rispettive relazioni al
bilancio (o in mancanza, nella nota integrativa) i criteri di rivalutazione utilizzati.
Per talune tipologie di beni (ad esempio immobili) è opportuno far redigere una perizia
di stima da un professionista. Il valore rivalutato, il prezzo d’acquisto e le eventuali altre
rivalutazioni eseguite sullo stesso bene (ad esempio in base alle disposizioni di cui alla
Legge n. 266/2005 o alla Legge n. 185/2008) dovranno essere indicate anche
nell’inventario e nella nota integrativa dell’esercizio interessato dall’operazione.
Con riguardo ai beni ammortizzabili si osserva che i valori iscritti in bilancio o in
inventario per ogni singolo bene rilevano al netto delle quote di ammortamento dedotte
a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene stesso (compresa la quota
imputabile all’esercizio nel quale la rivalutazione stessa viene effettuata). Per le imprese
in contabilità semplificata il costo residuo del bene è quello che si rileva dal registro dei
beni ammortizzabili.
90
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
Limite economico della rivalutazione
Consistenza
Capacita
produttiva del
bene
Possibilità di
utilizzazione
economica da
parte dell’impresa
Valori correnti o
quotazioni di
mercato
Inoltre, lo stesso Decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162 precisa che:
“il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione è
eseguita, aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal
valore rivalutato, non può essere superiore al valore realizzabile o
fondatamente attribuito”.
LIMITE ECONOMICO ALLA RIVALUTAZIONE
L’operazione di rivalutazione non può condurre all’iscrizione in bilancio di valori “inattendibili”,
cioè superiori al valore economico.
Pur costituendo una deroga degli ordinari criteri civilistici, è evidente che la rivalutazione deve,
comunque, essere effettuata nel rispetto del principio generale, posto dall’art.2423, comma 1,
del codice civile, della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e del
conseguente divieto di creare capitale “fittizio”.
L’estensione anche sul piano fiscale di tale divieto serve, dunque a ribadire che neanche il
carattere oneroso della rivalutazione può consentire il riconoscimento fiscale di valori fittizi.
Si ritiene, pertanto, che l’eventuale iscrizione in bilancio di valori superiori al limite massimo
previsto dalla legge non solo costituisca una irregolarità di carattere civilistico, ma comporti
anche l’irrilevanza fiscale degli stessi e la conseguente mancanza “ab origine” del
presupposto dell’imposta sostitutiva.
Ciò premesso, merita osservare che il valore economico degli immobili può essere
influenzato evidentemente da varie vicende sia esterne che interne all'impresa. In questa
prospettiva, si ritiene, che come previsto per le precedenti rivalutazioni, assumano rilievo, ad
esempio, anche le spese incrementative eseguite nell'esercizio 2015 sui beni posseduti, come
richiede la norma, a far data dall'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2014 nonché anche il
completamento e la messa in funzione di beni che erano solo in corso di costruzione a
chiusura di detto esercizio 2014.
91
Imprese e professionisti: le novità
3.1.4. Modalità di rivalutazione
La rivalutazione può essere effettuata utilizzando una delle seguenti modalità:
A. Rivalutazione sia del costo storico sia del fondo ammortamento
Consente di mantenere invariato il periodo di ammortamento.
B. Rivalutazione del costo storico
Comporta un allungamento del periodo di ammortamento.
Tale modalità potrebbe incontrare il limite rappresentato dal valore di sostituzione del
bene (costo di acquisto di un bene nuovo della stessa tipologia); secondo la dottrina
infatti il costo rivalutato non deve essere superiore a tale valore.
C. Riduzione totale o parziale del fondo ammortamento
Consente di ridurre il fondo di ammortamento. Tale tecnica era stata utilizzata nelle
precedenti rivalutazioni per eliminare la quota di ammortamento anticipato effettuata in
esercizi precedenti ai soli fini fiscali. Tale problematica dovrebbe essere già stata risolta
in sede di disinquinamento del bilancio.
EFFETTI DEI DIVERSI CRITERI
Rivalutazione contestuale del
costo storico e del fondo di
ammortamento
Rimane invariato il residuo periodo di
ammortamento
Rivalutazione del solo costo
storico
si allunga la durata del periodo di
ammortamento;
si aumenta la quota di ammortamento;
Riduzione del fondo di
ammortamento
si allunga il periodo di ammortamento;
rimane immutata la quota di ammortamento;
Appare immediatamente evidente come i metodi contabili di cui alle lettere b) e c) siano di più
immediata applicazione. E’ sufficiente, infatti, individuare il maggior valore attribuibile ai beni ed
iscriverlo a decremento del fondo di ammortamento dei beni o ad incremento dell’attivo lordo.
Invece il metodo di cui alla lettera a) è più complesso da gestire in quanto il maggior valore
dovrà essere spalmato, nella medesima proporzione, sia ad incremento del costo storico sia ad
incremento del fondo di ammortamento. Si consideri comunque che tale metodologia consente
di non mutare la lunghezza del piano di ammortamento e, conseguentemente, di ottenere un più
rapido recupero del maggior valore rilevato in bilancio
92
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
Rivalutazione del solo costo storico
Analizzando in dettaglio i differenti metodi, con riferimento al metodo che per prassi è stato
maggiormente adottato anche nelle precedenti rivalutazioni e cioè quello di allocare il maggior
valore semplicemente ad incremento del costo storico del bene (metodo B), non dovrebbero
sussistere particolari problemi applicativi.
Una impresa che abbia un bene di costo storico pari a 100.000, con un fondo di
ammortamento pari ad 80.000 e il cui valore economico sia pari a 70.000, ben potrà,
in linea generale, rivalutare il costo del bene a 150.000 senza incidere sugli
ammortamenti già operati: il valore netto residuo passerà in tal modo, da 20.000 a 70.000 con
un saldo di rivalutazione pari a 50.000.
Sotto il profilo fiscale, l’attivo lordo rivalutato, nell’esempio 150.000, diventa anche nuovo
costo di riferimento per la commisurazione degli ammortamenti in base ai coefficienti
tabellari del Tuir: il che determina, come è evidente, un allungamento del processo di
ammortamento. Infatti assumendo un coefficiente tabellare per semplicità di calcoli del 10%,
il processo di ammortamento si sarebbe completato, qualora il bene non fosse stato
rivalutato, in altri due periodi d’imposta (10 + 10); per effetto dell’intervenuta rivalutazione il
processo verrà completato, invece, in cinque periodi d’imposta (15+15+15+15+10).
Rivalutazione sia del costo storico che del fondo ammortamento
Venendo all’altro metodo, consistente nel rivalutare sia il costo storico che il fondo
ammortamento del bene (metodo A), esso è finalizzato, come accennato, a mantenere
invariata la durata dell’originario piano di ammortamento del cespite con il relativo
coefficiente.
Ritornando all’esempio sopra svolto di un bene iscritto a 100.000, con fondo di
ammortamento di 80.000 e coefficiente di ammortamento per semplicità di calcolo
del 10%, valore netto contabile di 20.000 e valore di mercato di 70.000, la
rivalutazione per 50.000 dovrebbe essere eseguita, per mantenere la stessa vita utile residua
(nel caso prospettato, due esercizi) incrementando il costo del bene sino a 350.000 e,
contestualmente, il fondo di ammortamento a 280.000: il valore residuo di 70.000, infatti, si
renderà ammortizzabile, applicando l’anzidetto coefficiente del 10% al costo rivalutato del
bene (pari, appunto, a 350.000), esattamente in due esercizi. E’ chiaro che, in questo modo,
ciascuna quota di ammortamento risulterà pari a 35.000, elevandosi in misura ben superiore,
non solo rispetto a quella originaria (pari a 10.000), ma anche a quella (di 15.000) che si
sarebbe determinata ove si fosse applicato il primo metodo sopra descritto.
93
Imprese e professionisti: le novità
Consideriamo un bene iscritto in bilancio al costo di 300 ed il relativo fondo
ammortamento pari a 100.
Il valore di mercato del bene risulta pari a 250.
Prima della rivalutazione il bene era iscritto in bilancio a 200 (costo storico, 300, al netto del
fondo ammortamento, 100).
Il valore di mercato del bene è pari a 250 e quindi viene rivalutato del 25% [ovvero (250-
200)/200].
Sia il costo storico che il fondo ammortamento devono essere rivalutati del 25%. Il costo
storico passa da 300 a 375 (300+300*25%) e il fondo ammortamento da 100 a 125
(100+100*25%). Il bene dopo la rivalutazione, è iscritto in bilancio a 250 (375-125).
In sostanza, qualora l'impresa adotti questo sistema contabile, dovrà procedere, una volta
stabilito l'ammontare della rivalutazione, a quantificare gli importi da aggiungere,
rispettivamente, all'attivo lordo e al fondo di ammortamento e, pertanto, a tal fine determinare
un coefficiente percentuale di adeguamento da applicare ai singoli elementi, secondo le formule
che seguono (Circolare Ministeriale n. 57/E/2001, all. 3):
1. Calcolo coefficiente di rivalutazione "Cr.%”
C.r.% = (Rivalutazione + Valore residuo al 31 dicembre 2014);
2. Calcolo rivalutazione costo lordo "R.c.l."
R.c.l. = (C.r.% x valore attivo 31 dicembre 2014);
3. Calcolo rivalutazione fondo ammortamento "R.f.a."
R.f.a. = C.r.% x (fondo ammortamento 31 dicembre 2014);
Valore di mercato (E) = 5.500.000
Valore attivo ante rivalutazione (A) = 6.000.000
Fondo ammortamento 31 dicembre 2009 (B) = 1.350.000
Residuo al 31 dicembre 2015 ante ammortamento (C) = (6.000.000 - 1.350.000) = 4.650.000
Ammortamento 2015 senza rivalutazione (D) = 6.000.000 x 3% = 180.000
Rivalutazione massima = 5.500.000 - [(4.650.000 - 180.000) ] = 1.030.000
Rivalutazione 1.030.000
C.r.% (1.030.000 + 4.650.000) = 22,15%
R.c.l. 22,15% x (6.000.000) = 1.329.000
R.f.a. 22,15% x (1.350.000) = 299.000
94
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
Nuovo costo lordo rivalutato (6.000.000 + 1.329.000) = 7.329.000
Nuovo fondo ammortamento rivalutato (1.350.000 + 299.000) = 1.649.000
Non c'è dubbio che il metodo che prevede la rivalutazione anche del fondo ammortamento
presenti il pregio di mantenere simmetrico il processo di ammortamento civile e fiscale; anche
con il primo metodo, invero, sarebbe possibile mantenere invariata l'originaria durata del
processo di ammortamento ma solo ai fini civilistici.
Si evidenzia che, secondo una prassi contabile di diffusa accettazione, la
rivalutazione congiunta di attivo e fondo potrebbe incontrare il limite rappresentato
dal “valore di sostituzione” del bene: più precisamente, un limite individuato,
secondo taluni, nel costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia o, secondo
altri, nel valore attuale del bene stesso incrementato dei costi di ripristino della sua originaria
funzionalità.
Si ritiene, in altri termini, che il costo lordo rivalutato, a prescindere dalla rettifica
rappresentata dagli ammortamenti (e, più precisamente, dalla idoneità di questa rettifica a
ricondurlo all’interno del limite del valore economico effettivo), non potrebbe comunque
attestarsi, per motivi di chiarezza e veridicità delle rappresentazioni del bilancio e
dell’inventario, ad un valore superiore a quello “di sostituzione” anzidetto.
Così, nel primo esempio sopra svolto di un bene iscritto a 100.000, con fondo di
ammortamento di 80.000, valore netto contabile di 20.000 e valore di mercato di 70.000, non
sarebbe più possibile rivalutare il costo lordo del bene a 350.000, come sopra ipotizzato, se il
“valore di sostituzione” fosse inferiore: ad esempio, fosse pari a 200.000. In tal caso, il costo
rivalutato non potrebbe eccedere 200.000 e il fondo di ammortamento, ove si volesse
rivalutare il bene per l’intera capienza consentita, dovrebbe attestarsi a 130.000. E’ evidente
che, in questa ipotesi, il metodo non permetterebbe di mantenere invariata, sia sotto il profilo
civile che fiscale, l’originaria durata del processo di ammortamento (che verrebbe, invece, ad
attestarsi a un punto intermedio tra la durata originaria e quella che si determinerebbe
applicando il primo metodo esaminato).
Riduzione totale o parziale del fondo di ammortamento
L’ulteriore metodo previsto per la rivalutazione consiste, come accennato, nella possibilità di
eliminare in tutto o in parte gli ammortamenti già stanziati (metodo C), ottenendo in questo
modo ugualmente un accrescimento del valore netto del bene, senza mutarne il valore storico
di origine.
95
Imprese e professionisti: le novità
Il riferimento, ovviamente, è agli ammortamenti che risultino stanziati nell’esercizio precedente
a quello nel cui bilancio viene effettuata la rivalutazione: di regola, l’esercizio chiuso entro il 31
dicembre 2014.
Si fa osservare che, sotto un profilo di stretta convenienza fiscale, questo metodo si presenta, in
via generale, meno vantaggioso degli altri, in conseguenza del particolare meccanismo di
determinazione degli ammortamenti fiscalmente deducibili. Infatti, non venendo incrementato il
costo storico del bene, l’applicazione del coefficiente tabellare a tale costo determinerà
ammortamenti di misura massima identica a quella degli ammortamenti precedenti alla
rivalutazione. In sostanza, il beneficio per l’impresa consisterà nella possibilità di stanziare
nuovamente sul “bene rivalutato” quote di ammortamento già dedotte.
Non vanno sottaciuti, tuttavia, altri aspetti di rilievo. Innanzitutto, con questo metodo l’impresa
potrà eliminare, come già accennato, rettifiche di valore non aventi giustificazione economica,
segnatamente quelle determinate soltanto da opportunità fiscali, al fine di restituire al bilancio
una rappresentazione più in linea con le valutazioni economiche. Al riguardo la rivalutazione
può essere utilizzata per eliminare gli ammortamenti che dalla nota integrativa al bilancio
risultino effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie e, quindi, è bene
sottolineare, sia quelli così detti anticipati, stanziati con rilevanza anche civile, e sia quelli,
determinati dall’applicazione della quota tabellare, eccedenti rispetto a quelli economico-
tecnici.
Le imprese che si trovano in tale situazione non hanno comunque l’onere di
procedere alla rivalutazione attraverso l’anzidetta modalità. Come risulta, infatti,
dal tenore testuale della norma attuativa alla Legge 342/2000, esse rimangono
libere di scegliere tra i diversi metodi indicati e, quindi, di mantenere tali ammortamenti,
procedendo alla rivalutazione dei beni attraverso l’incremento dei loro costi storici:
procedimento alternativo che, sostanzialmente, permette di raggiungere il medesimo effetto.
3.1.5. Categorie omogenee
Stante il carattere volontario della rivalutazione, questa non può essere applicata sui singoli
beni, ma, come illustrato nella circolare 18/E/2006, deve essere operata per “categorie
omogenee”.
96
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
In sintesi, per i beni mobili non registrati, le categorie sono costituite sulla base dell'aliquota di
ammortamento e per anno di acquisizione, facendo riferimento ai gruppi stabiliti dal Dm
31/12/1988 in materia di coefficienti di ammortamento.
L’individuazione delle categorie omogenee riveste notevole importanza in quanto la
rivalutazione dovrà essere eseguita con lo stesso criterio per tutti i beni appartenenti a quella
categoria.
L’art. 4, Decreto Ministeriale n. 162/2001 indica in particolare le seguenti categorie omogenee:
Qualunque sia la metodologia adottata non si potrà eseguire alcuna rivalutazione per quei beni
che, nell’ambito della stessa categoria, risultino già iscritti in bilancio per un importo
corrispondente alla rivalutazione massima effettuata in base a detta metodologia. Come
disposto dall’art. 4, comma 7, D.M. n. 162/2001, i beni a deducibilità limitata o ad uso
promiscuo di cui all’art. 102, comma 9 e all’art. 164, TUIR, possono essere esclusi dalla relativa
categoria omogenea.
Qualora l’impresa decida di rivalutare detti beni, l’intero incremento costituisce base di
commisurazione dell’imposta sostitutiva, a prescindere dalla rilevanza fiscale dell’incremento
stesso e il corrispondente saldo di rivalutazione rimane per intero soggetto al regime di
sospensione d’imposta.
Tipologia bene Individuazione della categoria omogenea
Beni materiali ammortizzabili
(esclusi immobili e mobili
registrati)
Per anno di acquisizione e coefficiente d’ammortamento
Immobili
- Aree non fabbricabili
- Fabbricati non strumentali
- Fabbricati strumentali per destinazione
- Fabbricati strumentali per natura
Beni mobili iscritti in pubblici
registri
- Veicoli
- Aeromobili
- Navi iscritte e non nel registro internazionale
Beni immateriali - Sono rivalutabili distintamente
Partecipazioni in imprese
controllate e collegate
- Azioni: per ciascun soggetto emittente, tenuto altresì
conto delle loro caratteristiche (ordinarie, privilegiate, di
risparmio, ecc.)
- Quote: per ciascuna società controllata/collegata
97
Imprese e professionisti: le novità
Con Circolare 18 giugno 2001, n. 57 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso
in cui alcuni beni siano illegittimamente esclusi dalla rivalutazione, la
conseguenza sarà il disconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione per
tutti gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea; seguirà il recupero a
tassazione dei maggiori ammortamenti effettuati o delle minori plusvalenze o maggiori
minusvalenze dichiarate, con applicazione delle ordinarie sanzioni previste nell’ipotesi di
infedele dichiarazione.
3.1.6. Imposta sostitutiva ed effetti fiscali
Sui maggiori valori dei beni rivalutati l'imposta sostitutiva dovuta è del
16% sui beni ammortizzabili
12% sui beni non ammortizzabili.
Le imposte in questione sono sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap e delle relative
addizionali.
Il versamento delle imposte sostitutive avviene in un’unica rata entro il termine di versamento a
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la
rivalutazione è stata eseguita
La valenza fiscale della procedura di rivalutazione si avrà a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la procedura è stata attivata.
Mentre il differimento è al quarto esercizio successivo (2019) per la rilevanza in caso di
realizzo (plusvalenze e minusvalenze).
Come sempre il motivo di questa previsione è da ricercare nelle esigenze di gettito che non
risentono, nel biennio di sospensione, degli effetti di riduzione della base imponibile. Il
differimento degli effetti fiscali comporta che nel periodo di sospensione i valori fiscali dei beni,
ai fini delle vicende che li riguardano, si assumono senza tenere conto della rivalutazione
operata.
Questo con riguardo alla concorrenza dei maggiori valori alla formazione del reddito
dell'esercizio in termini, per esempio, di quote di ammortamento.
98
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
Il che, evidentemente, per un triennio comporterà il problema del recupero delle quote stanziate
nel conto economico e che non possono assumere valenza ai fini tributari con conseguenti
impatti sulla fiscalità differita.
Più precisamente a partire dal 2018
le quote di ammortamento fiscale;
il plafond per il calcolo delle spese di manutenzione e riparazione del 5%;
saranno calcolati avendo riguardo al valore rivalutato.
Il comma 895 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 specifica che “limitatamente ai
beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 14 della legge
21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo
d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017”.
Per il periodo 2015- 2016-2017 invece la rivalutazione non produrrà alcun effetto ai fini fiscali;
ciò comporta il “doppio binario” collegato sia al calcolo di differenti quote di ammortamento
civilistiche e fiscali nei periodi in cui la rivalutazione non ha ancora riconoscimento fiscale, sia
alla necessità di stanziare in bilancio le imposte anticipate connesse alle differenze temporanee
esistenti
ESEMPIO
La Alfa Srl, rispettando i requisiti richiesti, decide di rivalutare l’unico immobile iscritto in
bilancio, categoria C1 (coefficiente ammortamento 3%)
Costo storico del bene € 100.000
Fondo ammortamento al 31.12.2014 € 30.000
Valore iscritto in bilancio € 70.000
Valore di mercato € 200.000
La rivalutazione viene eseguita nel bilancio chiuso al 31.12.2015.
La rivalutazione è così determinata:
valore mercato – (valore bilancio – quota amm.to teorica) = 200.000 – (70.000 – 3.000)=
133.000
L’ammontare della rivalutazione è pari a € 133.000.
Ipotizzando di scegliere il metodo che prevede l’incremento del costo storico si ottiene:
99
Imprese e professionisti: le novità
Costo storico rivalutato (100.000 + 133.000) € 233.000 –
Fondo ammortamento al 31.12.2014 € 30.000 –
Quota ammort. civile al 31.12.2015 (233.000 x 3%) € 6.990 =
Valore residuo civile al 31.12.2015 € 196.010
Per i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017 la quota di ammortamento:
civilistica è commisurata al valore rivalutato e pertanto pari a € 6.990 (233.000 x 3%);
fiscale è pari € 3.000 (sarà necessario effettuare una variazione in aumento nel Mod.
UNICO pari a € 3.990).
Si fa notare che quale conseguenza della posticipazione della rilevanza fiscale della
rivalutazione è che si verrà a manifestare nei primi tre esercizi un doppio binario – civilistico e
fiscale. Le quote di ammortamento di natura civilistica dovranno, infatti, essere determinate sul
valore rivalutato, mentre le quote di ammortamento fiscali dovranno essere determinate con
riferimento al costo storico. Questo implica l’emergere in sede di dichiarazione dei redditi di
una variazione in aumento e la contabilizzazione delle imposte differite attive (o anticipate) in
base al Principio contabile n.25.
Si fa osservare, inoltre, che poiché le quote di ammortamento dei beni rivalutati devono essere
commisurate al nuovo valore ad essi attribuito a decorrere dall’esercizio in cui la rivalutazione
produce effetti fiscali e fino ad esaurimento di tale valore, i maggiori ammortamenti civilistici
fiscalmente non riconosciuti saranno recuperati al termine del processo di ammortamento
civilistico, nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 67 del TUIR.
Ipotizzando l’aliquota annua di ammortamento del 3% ed una rivalutazione degli
immobili strumentali di complessivi euro 300, a fronte di un costo storico di euro
1.000, avremo che gli ammortamenti degli esercizi 2015, 2016, 2017, pari, per ogni
annualità, a complessivi euro 39 (3% di 1.300), non saranno deducibili per un ammontare
pari, per ogni annualità, a euro 9 ( 3% di 300).
In tali esercizi dovranno, quindi, essere versate le imposte (Ires 27,5% ed Irap 3,9%) anche
sulla quota di ammortamento non deducibile (27,5 + 3,90= 31,40 totale imposte - 9 x 31,40%=
2,83), che saranno poi risparmiate, quando, terminato il processo di ammortamento
civilistico, potranno essere dedotti, in sede di dichiarazione dei redditi, gli ammortamenti in
precedenza non dedotti fiscalmente.
Le attività per imposte anticipate, che matureranno in ciascun anno del triennio 2015-2016 -
2017 dovranno essere, pertanto, contabilizzate come segue:
100
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
Attività per
imposte
anticipate
a Imposte
anticipate 2,83
Le attività per imposte anticipate saranno classificate alla voce C) II) 4-ter dell’attivo dello
stato patrimoniale, mentre le imposte anticipate saranno iscritte in “avere” alla voce 22) del
conto economico.
Quando sarà terminato il processo di ammortamento civilistico degli immobili rivalutati,
sebbene non sia più possibile iscrivere alcun ammortamento nel conto economico, sarà
possibile dedurre extracontabilmente ai soli effetti fiscali, in sede di dichiarazione dei redditi, gli
ammortamenti non dedotti nel triennio 2015-2017; ciò genererà una riduzione del debito
d’imposta da versare all’Erario, rispetto all’ammontare delle imposte di competenza di quegli
esercizi.
Al fine di stanziare correttamente le imposte di competenza di ciascuno di quegli esercizi
occorrerà, però, oltre che contabilizzare il debito tributario emergente dalla dichiarazione dei
redditi (ipotizziamo 200) occorre anche contabilizzare l’utilizzo delle attività per imposte
anticipate.
Le scritture contabili sono le seguenti:
Imposte
dell’esercizio a Debiti tributari 200
Imposte
dell’esercizio a
Attività per
imposte
anticipate
2,83
3.1.7. Saldo attivo di rivalutazione
Indipendentemente dal metodo utilizzato, la rivalutazione comporta l’evidenziazione del “saldo
attivo di rivalutazione” pari a:
maggior valore del bene – imposta sostitutiva dovuta
101
Imprese e professionisti: le novità
Il saldo attivo come previsto in passato dall'art. 13 della Legge n. 342/2000, essere imputato al
capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla decreto in esame,
che costituisce riserva in sospensione d’imposta e deve essere classificata nella voce A. III del
passivo del bilancio (“Riserve di rivalutazione”).
Il saldo di rivalutazione può essere imputato direttamente ad aumento del capitale,
nel qual caso, l’eventuale cessazione del regime di sospensione sarebbe
ricollegata alla delibera di riduzione del capitale (da adottare con l’osservanza delle
regole del codice civile). Al riguardo, ripetendo una disposizione già contenuta nei precedenti
provvedimenti, il comma 4 dell’art.13 della legge n.342/2000 stabilisce che agli effetti in
questione “... si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l’imputazione a
capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di
precedenti leggi di rivalutazione, abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la
parte del capitale formata con l’imputazione di tali riserve”. A sua volta, il decreto ministeriale
attuativo della Legge 342/2000 (art.9, comma 4) stabilisce che ove nel capitale siano confluiti
saldi di rivalutazione originatisi da leggi diverse “... le riduzioni di capitale vanno
proporzionalmente imputate alle riserve di rivalutazione iscritta ai sensi dell ’art. 13, comma
1, ed a quelle iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggi di rivalutazione”.
Sotto il profilo fiscale, la riserva di rivalutazione se distribuita ai soci:
a) per la società, concorre a formare il reddito d’impresa ai fini delle imposte dirette per
l’importo distribuito aumentato dell’imposta sostitutiva corrispondente (per l’imposta
pagata l’impresa beneficia di un credito d’imposta nell’esercizio in cui procede alla
distribuzione della riserva);
b) per i soci percettori costituisce reddito imponibile (ad eccezione dei soggetti in
contabilità semplificata).
Imputazione del saldo attivo di rivalutazione
Capitale sociale Speciale riserva in sospensione
d’imposta
102
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
Effetti
distribuzione
riserva ai soci
Per la società
Concorre a formare il
reddito d’impresa, per
l’importo distribuito
aumentato dell’imposta
sostitutiva
Per i soci percettori Costituisce reddito
imponibile
In sostanza in caso di attribuzione del saldo attivo ai soci, l’importo concorre al reddito
imponibile del soggetto che ha effettuato la rivalutazione e dei soci, anche se l’attribuzione al
socio si verifica prima che decorrano gli effetti fiscali della rivalutazione. In quest’ultima ipotesi,
i maggiori valori attribuiti ai beni si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dall’inizio del
periodo d’imposta nel quale il saldo attivo distribuito ha concorso al reddito (circolare
ministeriale 57/2002). In sostanza, l’utilizzo del saldo attivo concorre al reddito e “libera” i
maggiori valori iscritti sui beni rivalutati.
Una società ha effettuato una rivalutazione di 300 Euro, scontando una imposta
sostitutiva complessiva di 9 Euro (3% di 300), qualora fosse distribuito il saldo
attivo di rivalutazione pari a 291, la società dovrebbe dichiarare un imponibile di
300, pari al saldo di 291 incrementato dall’imposta sostitutiva di 9 (già versata al momento
della rivalutazione).
L’imposta dovuta sarà, quindi, pari all’Ires ordinaria per complessivi euro 82,50 (27,50% di
300). L’imposta, però, dovrà essere versata al netto dell’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione dei beni immobili già pagata per euro 9. Ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 162/2001,
non è, invece, dovuta l’Irap.
I soci dovranno, invece, dichiarare, quale reddito di capitale, le somme percepite.
Qualora le ipotesi di distribuzione della riserva si manifestano prima che l’operazione assuma
rilevanza fiscale e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o partecipanti, i maggiori
valori attribuiti ai beni si considerano fiscalmente riconosciuti. In sostanza, la distribuzione ai
soci del saldo attivo non affrancato anteriormente all’effetto fiscale della rivalutazione fa venir
meno la sospensione del predetto effetto, rendendo immediato il riconoscimento dei beni
“grazie” all’intervenuta tassazione del saldo attivo. In caso di distribuzione parziale ciò
avviene “in relazione ai beni indicati dal contribuente”.
103
Imprese e professionisti: le novità
L’utilizzo del saldo a copertura di perdite, anche prima della decorrenza degli effetti tributari, è
irrilevante fiscalmente, ma non è possibile procedere a distribuzioni di utili sino a quando la
riserva non sia stata ridotta o reintegrata con delibera dell’assemblea straordinaria. L’utilizzo
della riserva quindi non ha alcuna conseguenza ai fini della rivalutazione, a differenza
dell’attribuzione ai soci del saldo attivo; il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai
beni rivalutati continuerà a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al
quale la rivalutazione è eseguita.
UTILIZZO DEL SALDO ATTIVO A COPERTURA PERDITE
Si fa osservare che nel periodo in cui la rivalutazione non ha rilievo fiscale, il saldo attivo in
esame costituisce una riserva in sospensione d’imposta collegata ai plusvalori iscritti
nell’attivo e non riconosciuti fiscalmente. Durante tale periodo, la rivalutazione crea un regime
di doppia sospensione d’imposta: sull’attivo per i valori attribuiti ai beni e sul passivo per
l’importo del saldo attivo.
Pertanto, coerentemente con il regime di doppia sospensione:
• l’utilizzo del saldo a copertura delle perdite è irrilevante fiscalmente e non determina
il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dell’attivo;
• diversamente, l’utilizzo del saldo che ne comporta il concorso al reddito, “libera”
anche i maggiori valori sospesi nell’attivo.
Utilizzo del saldo
Attribuzione ai soci del saldo attivo A copertura di perdite
L’importo concorre al reddito del soggetto
che ha rivalutato e dei soci
E’ fiscalmente irrilevante e non ha conseguenze
sulla rivalutazione
L’affrancamento ai fini fiscali del saldo attivo di rivalutazione costa ai fini fiscali, il 10% di
imposta sostitutiva rendendo però tale opzione libera da successivi prelievi l'eventuale
attribuzione del saldo in questione.
104
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
Per le società di persone, nel caso di mancato affrancamento, la distribuzione della riserva
ancora in sospensione non farà emergere base imponibile Irap per la società ma incrementerà
l'imponibile ai fini Irpef da attribuire ai soci per trasparenza.
Questi pagheranno l'aliquota marginale Irpef sull'ammontare del saldo attivo, aumentato
dell'imposta sostitutiva a suo tempo pagata e porteranno in detrazione la quota parte di
imposta sostitutiva loro attribuita dalla società.
In caso di affrancamento, il versamento dell’imposta sostitutiva sul saldo netto di rivalutazione
consente la distribuzione in assenza di tassazione in capo ai soci.
Il calcolo di convenienza se affrancare la riserva o non, va quindi impostato confrontando
l'esborso dell'imposta sostitutiva (tenendo conto anche dell'imposta sostitutiva assolta per la
rivalutazione) con l'aliquota marginale Irpef che si risparmia in capo ad ogni socio. Analoghe
considerazioni valgono per la ditta individuale.
L'affrancamento potrà essere vantaggiosamente fruito dalle imprese in contabilità ordinaria
che, per scelta o per effetto della riduzione dei ricavi, rientreranno in contabilità semplificata.
Infatti, per tali imprese, non essendo più possibile il monitoraggio della destinazione della
riserva di rivalutazione, la stessa, aumentata dell'imposta sostitutiva, concorrerà a formare il
reddito imponibile del primo esercizio in cui il contribuente si avvale della contabilità
semplificata.
Nella particolare ipotesi in cui il bene oggetto di rivalutazione venga ceduto nel periodo in cui la
rivalutazione non ha ancora avuto effetto (ad esempio, nel 20014 o nel 2015), risulta applicabile
il disposto dell’art. 4, DM 19.4.2002, n. 86 in base al quale:
la plus/minusvalenza va determinata considerando il valore fiscale del bene al
momento della cessione, assegnazione, ecc. senza tener conto della rivalutazione
eseguita;
al soggetto spetta un credito d’imposta, corrispondente all’imposta sostitutiva pagata
riferita ai beni oggetto di cessione, assegnazione, autoconsumo ecc., che dovrà essere
evidenziato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si è verificato
l’evento;
la riserva di rivalutazione riferibile al bene ceduto, assegnato, ecc. viene “liberata”,
ossia perde lo status di riserva in sospensione d’imposta.
105
Imprese e professionisti: le novità
Supponendo che il bene il cui costo storico era di euro 1.000 sia stato rivalutato per
euro 300 e che il fondo di ammortamento cumulato sia di euro 439, di cui euro 430
con riguardo al costo storico ed euro 9 (3% dell’ammortamento) con riguardo al
primo anno di ammortamento della rivalutazione (2015), avremo che nel caso di alienazione
per il corrispettivo di euro 2.000 nel corso dell’esercizio 2016:
• la plusvalenza civilistica ammonterà ad euro 1.139 (pari a 2.000 – 1.300 + 439);
• la plusvalenza fiscale, considerata l’irrilevanza agli effetti tributari della rivalutazione
operata e del relativo fondo ammortamento, sarà pari ad euro 1.430 (2.000 – 1.000 +
430).
In sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere, quindi, indicata una variazione in aumento
dell’imponibile di euro 291 (1.430 – 1.139).
In sostanza, la plusvalenza tassata (1.139 in conto economico + 291 in sede di dichiarazione)
corrisponderà a quella che si sarebbe realizzata civilisticamente in assenza di alcuna
rivalutazione pari a 1.430 (2.000 – 1.000 + 430).
Il debito d’imposta relativo alla plusvalenza realizzata ammonterà complessivamente ad euro
449,02 (31,4% di euro 1.430), a cui corrisponderà in contropartita la voce “Imposte
dell’esercizio”.
Il credito per imposte anticipate, costituito al termine dell’esercizio 2015 per euro 2,83 a
fronte della ripresa dell’ammortamento sulla rivalutazione, così come spiegato nel paragrafo “
rilevazione delle imposte anticipate” per euro 9, dovrà essere contestualmente azzerato, con
contropartita una sopravvenienza passiva. Essendo stato alienato il cespite rivalutato prima
che potesse dare luogo a risparmi fiscali, il beneficio fiscale atteso nell’esercizio precedente
viene, infatti, meno.
La scrittura contabile è la seguente:
Sopravvenienze
passive a
Attività per
imposte
anticipate
2,83
La rivalutazione va annotata nel libro inventari e segnalata nella nota integrativa.
Nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato
anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi
di rivalutazione, dei beni rivalutati.
106
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
Contabilmente, per le tre metodologie applicabili, si rileveranno le seguenti scritture:
• Metodo A : rivalutazione sia dei costi storici che dei relativi fondi
31.12.2015
Immobilizzazione a
diversi
F.do ammortamento
Riserva di rivalutazione
Debiti tributari per imposta
sostitutiva
• Metodo B: rivalutazione del soli costi storici
31.12.2015
Immobilizzazione a
diversi
Riserva di rivalutazione
Debiti tributari per imposta
sostitutiva
• Metodo C: riduzione in tutto o in parte dei fondi ammortamento
31.12.2015
F,do ammortamento immobili a
diversi
Riserva di rivalutazione
Debiti tributari per imposta
sostitutiva
107
Imprese e professionisti: le novità
3.2. Le modifiche al regime forfettario
La Legge di Stabilità 2016 prevede delle importanti modifiche al regime forfettario.
In particolare è stabilito che, il “sistema” fiscale di vantaggio è soltanto quello forfettario di cui
alla Legge 190/2014, nel quale viene di fatto “incorporato” il regime previsto per l'imprenditoria
giovanile ex D.L. 98/2011 per le nuove attività.
Con tale inclusione viene previsto che il regime con tassazione al 5% può durare per i primi cinque
anni di attività, abolendo però la possibilità di poter proseguire fino al 35° anno di età.
In sostanza il nuovo regime applicabile dal 01.01.2016 utilizza le regole stabilite con l’articolo 1
commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 a cui vanno aggiunte le correzioni previste con la Legge
di Stabilità 2016. Fra le novità di maggior rilievo spiccano:
• la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, nell’ipotesi inizio
di una nuova attività;
• l’aumento di 10.000 euro del limite di ricavi/compensi per l’accesso/permanenza al
regime forfettario per tutte le attività, ad esclusione per le categorie professionali per le
quali si fa strada un aumento consistente che consentirebbe il passaggio dal limite
attuale € 15.000 a 30.000 euro;
• la possibilità di accesso al regime per i lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano
percepito un reddito da lavoro dipendente e assimilato non superiore a 30.000 euro
nell’anno precedente;
• la modifica dell’agevolazione contributiva.
3.2.1. Il limite dei ricavi
La prima modifica riguarda l’aumento di 10.000 euro del limite di ricavi/compensi per
l’accesso/permanenza al regime forfettario per tutte le attività, ad esclusione per le categorie
professionali per le quali si fa strada un aumento ancora più consistente che consentirebbe il
passaggio dal limite attuale di € 15.000 a 30.000 euro.
108
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
Gruppo di attività Valore soglia
nuovo Valore soglia precedente
Percentuale redditività
Industrie alimentari e delle bevande
45.000 35.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
50.000 40.000 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e
bevande 40.000 30.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti
30.000 20.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari
25.000 15.000 86%
Intermediari del commercio
25.000 15.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
50.000 40.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione,
servizi finanziari ed assicurativi
30.000 15.000 78%
Altre attività economiche
30.000 20.000 67%
I ricavi e compensi rilevanti ai fini della determinazione del limite sono:
per gli imprenditori individuali, quelli individuati negli articoli 57 e 85, TUIR;
per gli esercenti arti e professioni, quelli individuati nell’articolo 54, TUIR.
Si evidenzia che la verifica del suddetto requisito va effettuata avendo riguardo all’anno
precedente quello di riferimento. Pertanto con riferimento al 2016, le condizioni di accesso vanno
verificate nel 2015. Si ritiene, quindi, che i nuovi limiti dei ricavi entrati in vigore l’1.1.2016 si
applicano per la verifica dei requisiti per il periodo d’imposta 2016 prendendo ad esame il periodo
d’imposta 2015
109
Imprese e professionisti: le novità
Un libero professionista che nel 2015 ha applicato il regime forfettario conseguendo
ricavi per € 20.000 potrà quindi operare nel regime forfettario anche nel 2016 in
quanto il limite in vigore al 1.1.2016 corrisponde a 30.000 euro ed il contribuente
avendo conseguito nel 2015 ricavi per 20.000 euro può rimanere nel regime agevolato anche
nel 2016.
3.2.2. Adeguamento studi di settore
Ai sensi dell’articolo 1, comma 55, lettera a), Legge di Stabilità 2015, ai fini del computo
dell’ammontare dei ricavi/ compensi non assumono rilevanza quelli connessi all’eventuale
adeguamento agli studi di settore o ai parametri.
Rileva, pertanto, solamente l’ammontare dei ricavi/compensi risultanti dalle scritture
contabili. Si ricorda che la stessa precisazione era stata fornita nel D.M. 2 gennaio 2008 in
riferimento al regime dei contribuenti minimi ex Legge n. 244/2007 (il problema non si pone per i
contribuenti che nel 2015 applicavano il regime dei minimi. In tal caso, infatti, per tali soggetti gli
studi di settore/parametri non trovano applicazione).
3.2.3. Criterio
In alcuni casi, i ricavi conseguiti nel periodo precedente all’adozione del nuovo regime vanno
assunti secondo il principio di competenza.
Per un soggetto esercente attività d’impresa che nel 2015 ha applicato il regime ordinario, i ricavi
vanno assunti con il principio di competenza.
Dall’anno in cui si applica il nuovo regime forfettario, ai fini della verifica del
superamento del limite di ricavi è necessario utilizzare il criterio di cassa, in quanto
diventa rilevante l’ammontare dei ricavi percepiti.
Tale criterio va utilizzato anche da parte di un contribuente minimo nel 2015, come indicato nella
Relazione illustrativa e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19 febbraio 2015, n.
6, quesito 9.6:
110
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
Uno dei requisiti di accesso al nuovo regime forfetizzato previsto dalla legge di
Stabilità 2015 è l’ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, conseguito nell’anno
precedente. Come precisato nella relazione di accompagnamento, i ricavi vanno
assunti in base al criterio di competenza. Come fare se un artigiano o un commerciante nel
2014 ha applicato il regime dei minimi (articolo 27 del D.L. 98/2011) con criterio di cassa e
intende aderire al nuovo regime?
Ai sensi dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 non possono applicare il regime
forfettario coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito
compensi superiori alle soglie fissate, per ciascuna attività, nell’allegato 4. Il
legislatore, nell’individuare questo parametro di verifica, ha inteso far riferimento alle
dimensioni dell’attività svolta dal contribuente, per consentire l’accesso al regime forfettario
solo a realtà economiche di piccole dimensioni. Si ritiene, quindi, che l’ammontare dei ricavi
conseguiti nell’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime forfettario, debba
essere individuato con riferimento al regime utilizzato in quel periodo di imposta. Pertanto,
coloro che nell’anno precedente hanno applicato il regime ordinario di Determinazione del
reddito di impresa, ovvero il regime delle imprese minori, effettueranno la verifica richiesta dalla
Legge di Stabilità con riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza.
Diversamente, coloro che nell’anno precedente hanno applicato il regime fiscale di vantaggio
che prevede l’imputazione dei ricavi con il criterio di cassa, effettueranno la verifica con
riferimento a questa modalità di imputazione”.
3.2.4. Ragguaglio ad anno e più codici attività
In caso di esercizio dell’attività per periodi inferiori all’anno, i ricavi conseguiti e/o i compensi
percepiti vanno ragguagliati ad anno. Tale situazione interessa principalmente i contribuenti che
hanno iniziato l’attività in corso d’anno ed intendono adottare nel periodo d’imposta successivo
il nuovo regime.
Un professionista esercente l’attività di avvocato ha iniziato l’attività il 01.04.2016.
Per il superamento del limite dei compensi, il soggetto deve ragguagliare ad anno
30.000,00 euro. Considerando che i giorni di esercizio dell’attività nel 2016 sono
stati 275 (dall’1.4.2016 al 31.12.2016), il limite dei compensi va così determinato:
(30.000,00 × 275) /366 = 22.540,98 euro. Pertanto, il contribuente, per poter confermare
l’accesso al regime anche dal 2017, deve verificare di non aver conseguito, nel 2016,
compensi superiori a 22.540,98 euro.
111
Imprese e professionisti: le novità
Inoltre secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 55, lettera b), Legge di Stabilità 2015:
“nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO,
si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività
esercitate.”
In caso di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi/compensi diversi, va fatto
riferimento alla soglia più elevata.
La relazione illustrativa propone il seguente esempio:
“in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte dai codici C10 (Sezione C,
Divisione 10) e F (Sezione F), il limite superato il quale non è consentito fruire del regime
forfettario è quello di euro 40.000.”
Come si può notare, non assume alcuna rilevanza l’ammontare di ricavi relativa
alle diverse attività.
Un contribuente esercita l’attività di consulente informatico (autonomo) che tiene
anche corsi di formazione, il quale, dunque dovrà avere due codici ATECO di cui
uno per l’attività di consulente e l’altro per l’attività di formatore
Con l’attività di consulente informatico sono fatturati 16.000 di ricavi e con quella di formatore
sono fatturati ricavi per 20.000, il soggetto fuoriesce dal regime, poiché è superata la soglia
di euro 30.000.
Qualora, invece, ad esempio il soggetto in questione, svolgesse l’attività di consulente
informatico, come dipendente, e nel 2016 volesse aprire partita IVA per l’attività di formatore,
questi deve verificare il rispetto del requisito reddituale sono con riferimento all’attività
professionale. Tuttavia, in tal caso, mentre la legge di Stabilità del 2015 prevedeva l'esclusione
dal regime qualora i redditi da lavoro dipendente superassero i redditi professionali e
contemporaneamente la somma dei redditi derivanti da attività professionale e dipendente
eccedesse i 20.000 euro, la legge di stabilità 2016 stabilisce, invece, che non può accedere al
regime il contribuente che abbia conseguito, nell'anno precedente a quello in cui intende
avvalersi del regime forfettario, un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a
30.000 euro (salvo il caso in cui il lavoro dipendente risulti cessato).
112
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
3.2.5. Attività di lavoro dipendente
La legge di Stabilità 2016 prevede importanti novità anche per i lavoratori dipendenti che
svolgono un’attività produttiva di reddito d’impresa o di lavoro autonomo per la quale ricorrono i
requisiti per fruire del regime agevolato.
Per questi contribuenti viene prevista
l’abolizione della disciplina in base alla quale è possibile fruire del regime forfettario
se i redditi conseguiti nell’esercizio di tali attività sono di ammontare prevalente
rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati.
La norma modificata prevede che si possa accedere al regime forfettario se «nell’anno
precedente» sono percepiti redditi di lavoro dipendente e assimilati di ammontare non superiore
a 30mila euro.
Nella legge di Stabilità per il 2016 è dunque prevista l’abolizione della vigente disposizione in base
alla quale i redditi conseguiti nell’attività imprenditoriale, artistica o professionale devono essere
«in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente
e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50» del
Tuir.
La finalità della norma diventa quella di impedire l’accesso e la permanenza nel regime agevolato
a chi possiede redditi da lavoro dipendente e assimilati di importo elevato. È, inoltre, stabilito che
la verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. In attesa di chiarimenti ufficiali è
pensabile che il limite sopra previsto si possa applicare anche con riferimento al reddito da
pensione.
113
Imprese e professionisti: le novità
3.2.6. Regime previdenziale
La legge di Stabilità 2016 modifica anche la disciplina previdenziale agevolata riservata ad
artigiani e commercianti prevista dai commi da 77 a 84 dell’articolo 1 della Legge 190/2014.
Nello specifico, viene riscritto il comma 77 con il quale si prevede la possibilità opzionale di una
riduzione del 35% della contribuzione dovuta da questi soggetti.
Il regime forfettario (sia come previsto dalla legge di stabilità 2015 sia 2016) prevede che i
contributi INPS siano calcolati sul reddito determinato a forfait.
Un soggetto che fattura 16.000 con un indice di redditività del 67%, calcolerà i
contributi previdenziali dovuti sul 67% di 16.000, cioè 10.720.
Gestione separata e casse previdenziali
Per gli iscritti alla Gestione separata, nulla cambia nel 2016 rispetto al 2015. Infatti,
per tali soggetti l’aliquota contributiva è confermata al 27,72% anche per il 2016. Il
blocco riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e iscritti
esclusivamente alla Gestione Separata INPS professionisti senza cassa. Dal 1° gennaio 2016
aumenta dal 23,50% al 24%, invece, l’aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA
titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.
Il reddito di lavoro dipendente (max € 30.000) può anche
essere superiore a quello di lavoro autonomo
Spese per lavoro dipendente e regime forfettario
In caso di compresenza di reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo in regime forfettario
Il reddito di lavoro dipendente non deve superare € 30.000
Nuovo regime forfettario post Legge Stabilità 2016
114
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
Pertanto anche per il 2016 (Modello Unico/2017), il soggetto che opera nel regime forfettario
iscritto alla gestione separata continuerà a liquidare i contributi dovuti (saldo e acconti)
applicando al reddito “forfettario” l’aliquota contributiva prevista e versandoli alle stesse
scadenze previste per le imposte sul reddito.
La stessa cosa dicasi per gli iscritti alla cassa di appartenenza, i quali continueranno a versare
i contributi secondo le regole della cassa come imponibile contributivo il reddito “forfettario”.
Dal 2016, le cose cambiano invece per gli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS. In
particolare c’è il ritorno dei “contributi minimi”.
Infatti, la legge di stabilità 2015, nell’introdurre il nuovo “regime forfettario”, al comma 77 della
manovra 2015 disponeva che:
“non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei
contributi previdenziali dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si
applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma
29, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Al fine di ottenere tale regime contributivo di favore, tuttavia, il contribuente era tenuto ad
effettuare apposita comunicazione all’INPS entro il 28 febbraio (circolare INPS n. 29 del
10/02/2015). Pertanto, per il periodo d’imposta 2015 (Modello Unico 2016), i soggetti che
operano nel regime forfettario e aderenti al regime contributivo agevolato determinano i
contributi (saldo e acconto) sulla base del solo reddito “forfettario” applicando l’aliquota
contributiva prevista dalla gestione commercianti o artigiani ed eseguono i versamenti alle stesse
scadenze previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
La legge di stabilità 2016, invece, interviene sul punto sostituendo il predetto comma 77 della
legge di stabilità 2015 con il seguente:
“Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base
imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si
applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica,
per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della
legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Dunque,
è reintrodotto il minimale contributivo;
ma è riconosciuta una riduzione del 35%.
115
Imprese e professionisti: le novità
In pratica, in luogo dell’esonero dal minimale viene, invece, prevista una riduzione del 35% dei
contributi INPS complessivamente dovuti.
Stando al tenore letterale della norma, quindi, dal 2016 dovrebbero ritornare anche per artigiani e
commercianti che operano nel forfettario, le normali scadenze (16 maggio, 16 agosto, 16
novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%), per poi
liquidare in sede di Modello UNICO/2017 la parte di contributi sul reddito eccedente il minimale.
Quindi, per il 2016 (Modello Unico/2017), chi opera nel regime forfettario dovrebbe
in primo luogo determinare il reddito “forfettario” (applicando al fatturato il
coefficiente di redditività previsto) poi confronterà tale risultato con il “reddito
minimale” (ridotto del 35%) fissato dall’INPS per il 2016. Se il reddito forfettario è inferiore al
minimale, egli non dovrà versare alcun saldo e acconto. Qualora, invece, il reddito forfettario
fosse superiore al minimale, egli calcolerà il saldo dovuto sulla parte di reddito eccedente
applicando l’aliquota prevista per il 2016 ma ridotta del 35%.
Come per il regime forfettario del 2015, anche per il nuovo del 2016, poiché la legge di stabilità
nulla cambia al riguardo, al fine di godere dell’agevolazione contributiva occorre che il
contribuente invii apposita comunicazione all’INPS (che come anticipato per lo scorso anno
andava inviata entro il 28 febbraio). Si attende ad ogni modo la Circolare INPS di inizio 2016 in
cui saranno comunicati i nuovi minimali e le nuove aliquote contributive 2016 ed eventuali altre
disposizioni alla luce anche di quanto nuovo previsto per il regime forfettario.
Tuttavia, all’accredito contributivo per chi decide di aderire poiché, come per il
forfettario 2015, anche per il nuovo forfettario 2016 il nuovo comma 77 dispone che
si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2,
comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il che sta significando che il versamento dei
contributi per un importo almeno pari o superiore a quello calcolato sul minimale di reddito,
attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare
cui si riferisce il versamento (52 settimane).
Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al
minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.
3.2.7. Start up
La legge di Stabilità 2016 prevede la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi
cinque anni, solo nell’ipotesi di inizio di una nuova attività.
116
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
Per i soggetti che al termine del quinquennio agevolato con tassazione al 5% possederanno
ancora i requisiti richiesti dalla Legge 190/2014 (art. 1 commi da 54 a 89) potranno continuare
ad avvalersi del regime di favore transitando attraverso la tassazione al 15%.
Contemporaneamente viene definitivamente abrogato:
• il regime previsto per l'imprenditoria giovanile ex D.L. 98/2011 per le nuove attività,
poiché si prevede all’interno del forfettario (L. 190/2014) la possibilità di tassare in
maniera più favorevole le start up;
• il comma 65, art. 1 L. 190/2014 nella parte in cui ammette l’agevolazione prevista per
i primi tre anni di attività consistente nella riduzione del reddito imponibile per 1/3.
Per i contribuenti che iniziano una nuova attività, ai fini della tassazione al 5% dovrebbero sempre
valere (in attesa di una conferma ufficiale dell’Agenzia delle Entrate) le “solite” condizioni
introdotte a suo tempo per l’accesso al regime dei minimi:
• il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività,
un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o
familiare;
• l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,
escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
• qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto,
l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia
superiore ai limiti reddituali previsti per quell'attività sulla base della classificazione
ATECO.
La norma, dunque, persegue in maniera evidente la finalità di favorire l’avvio di nuove iniziative
produttive.
Si può infatti ben affermare che il vantaggio potrà essere ancora maggiore rispetto al passato
poiché chi parte con una nuova attività dal 01.01.2016 oltre al beneficio legato all’aliquota 5% (già
presente nei precedenti minimi) potrà ora aggiungere anche la forfettizzazione dei costi e la
riduzione connessa con i contributi previdenziali.
In ragione di tale modifica potranno avvalersi del regime di favore con tassazione al 5% anche
coloro che avevano aperto partita Iva nel 2015 aderendo al regime di forfait (con tassazione al
15%) introdotto alla L. 190/2014.
117
Imprese e professionisti: le novità
In tale ultimo caso l’agevolazione risulta limitata però alle sole ultime quattro annualità del
quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficato nel corso del 2015 della
riduzione di un terzo del reddito imponibile; ciò significa che per questi soggetti l’aliquota ridotta
al 5% può essere fruita dall’anno 2016 all’anno 2019 compreso.
3.2.8. Convenienza
Ricordiamo che, ai fini IVA il contribuente forfetario adotta un regime analogo a quello previsto
per i contribuenti minimi e pertanto:
• non addebita l’IVA in via di rivalsa ai propri clienti;
• non detrae l’IVA a credito sugli acquisti.
L’esclusione dall’IVA nell’ambito della scelta tra regime ordinario e forfetario:
• risulta particolarmente conveniente per un’attività effettuata prevalentemente con
consumatori finali. Infatti, il contribuente forfetario che non addebita l’IVA in via di
rivalsa è probabile che tenda a mantenere fermo il prezzo dei beni/servizi,
recuperando come maggiore ricavo/compenso l’importo corrispondente all’IVA a
debito nel regime ordinario. Tale vantaggio va misurato al netto dell’IVA non detratta
sugli acquisti e quindi è tanto più elevato quanto maggiore è il valore aggiunto del
contribuente;
• rappresenta complessivamente uno svantaggio per i contribuenti che operano con
altri soggetti passivi IVA in quanto, mentre dal lato delle cessioni / prestazioni il
Abolizione agevolazione primi tre anni di attività consistente nella
riduzione del reddito imponibile per 1/3 (ex co. 65 L. 190/2014).
Aliquota al 5% per i primi cinque anni
Ammessa solo per le start up (nuove aperture dal 01.01.2016) senza possibilità però di poter raggiungere i 35 anni di età
Abolizione definitiva del regime per l'imprenditoria giovanile ex DL 98/2011
(ex regime dei minimi)
Nuovo regime forfettario post Legge Stabilità 2016
118
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
prezzo praticato viene concordato al netto dell’IVA, il contribuente forfetario perde
l’IVA assolta sugli acquisti.
Va infine considerato che “l’effetto” IVA, per i soggetti che operano con consumatori finali, è
vantaggioso in termini di carico fiscale complessivo; tuttavia, poiché tali soggetti incasseranno
quale maggiore ricavo / compenso l’importo corrispondente all’IVA a debito, si potrebbe
determinare il superamento della soglia prevista per l’uscita dal regime dopo aver adottato il
regime forfetario.
Un altro elemento da considerare nella valutazione riguarda il carico fiscale comparato ai fini
delle imposte dirette.
Nel confronto tra regime forfetario e regime ordinario va valutato, in prospettiva, se sia più
conveniente scegliere tra:
1. la determinazione di un reddito forfetario oppure analitico;
2. la tassazione sostitutiva del 15% oppure ordinaria con versamento dell’IRPEF e
relative addizionali e dell’IRAP (che spesso comunque non risulta dovuta).
Quanto al primo punto, considerato che la percentuale di costi forfetariamente riconosciuta è
variabile in relazione all’attività economica, per ciascuna posizione va verificata l’incidenza dei
costi effettivi e confrontata con la percentuale forfetaria.
In relazione al secondo punto, invece, va considerato che l’aliquota IRPEF effettiva non
corrisponde a quella nominale applicata in quanto l’imposta netta è influenzata dalla specifica
detrazione d’imposta spettante per i possessori di redditi d’impresa / lavoro autonomo.
Nella valutazione vanno altresì considerati i seguenti fattori:
• in caso di possesso solo di reddito d’impresa / lavoro autonomo si perdono le
detrazioni per carichi di famiglia e gli oneri detraibili / deducibili (ad eccezione dei
contributi previdenziali);
• in caso di possesso di altri redditi è necessario valutare sia la convenienza a non
tassare il reddito d’impresa / lavoro autonomo secondo gli scaglioni IRPEF senza
perdere deduzioni e detrazioni, sia l’incremento delle detrazioni per carichi di famiglia
dipendenti dal reddito complessivo.
In ultima analisi è necessario calcolare il carico impositivo attuale e quello che deriverebbe
applicando le regole previste dal regime forfetario.
119
Imprese e professionisti: le novità
Per i soli imprenditori iscritti alla Gestione IVS va anche valutata la possibilità, in caso di
applicazione del regime forfetario, di usufruire, in via facoltativa, di un regime previdenziale di
favore consistente nel pagamento dei contributi previdenziali sul reddito in misura ridotta.
Le altre variabili da considerare, per le quali risulta più difficile effettuare un conteggio analitico,
sono connesse alle seguenti ulteriori semplificazioni:
non assoggettamento agli studi di settore;
esclusione dall’IRAP;
esclusione dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili;
esonero dagli adempimenti dei sostituti d’imposta.
Attività di veterinario svolta nei confronti di soggetti privati (soglia compensi €
30.000, 78% forfait).
Imposte dirette
• Compensi 24.000
• Spese 4.000
• Altri redditi 0
• Contributi previdenziali 2.500
• Oneri detraibili (19%) 0
• Aliquota addizionale regionale 1,23%
• Aliquota addizionale comunale 0,5%
IVA
• IVA a debito 5.280
• IVA a credito 500
• IVA dovuta 4.780
Regime ordinario
• Reddito lavoro autonomo 20.000 (24.000 – 4.000)
• Reddito complessivo 20.000
• Oneri deducibili 2.500
• Reddito imponibile 17.500
• IRPEF lorda 4.125
120
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
• Detrazione lavoro autonomo 770
• Detrazione oneri 19% 0
• IRPEF netta 3.355
• Addiz. IRPEF (1,23% + 0,5%) 303
• IRAP 0
• Totale imposte dirette 3.658
Regime forfettario
Reddito lavoro autonomo:
20.338: 29.280 x 78% - 2.500 (I compensi sono considerati al lordo della somma
corrispondente all’IVA incamerata (24.000 + 5.280); i contributi previdenziali sono dedotti
direttamente dal reddito)
Imposta sostitutiva 15% 3.051
Totale imposte dirette 3.051
Per il regime forfettario bisogna considerare anche l'Iva incamerata: IVA vendite incamerata
5.280; Indetraibilità IVA acquisti 500: IVA netta incamerata 4.780
Differenza
Risparmio Imposte dirette 607
Risparmio Iva 4.780
Risparmio Totale: 5.387
Ipotizzando che il professionista in questione, operando con soggetti privati, mantenga fermo
il prezzo delle prestazioni (ex lordo IVA), i compensi possono essere maggiorati dell’IVA che
non viene più applicata.
Pertanto il reddito forfetario risulta pari:
compensi “lordi” x forfait – contributi previdenziali � € 20.338 [(24.000 + 5.280) x 78%
- 2.500]
Il predetto “effetto” IVA costituisce, nel caso esaminato, il motivo di convenienza nell’adottare
il nuovo regime in quanto:
• il beneficio IVA è pari a € 4.780;
• vi è una minor tassazione ai fini delle imposte dirette pari a € 607.
Il risparmio complessivo per il contribuente è pari a € 5.387.
121
Imprese e professionisti: le novità
Per il primo anno di applicazione del regime forfetario va considerata comunque la necessità
di operare la rettifica della detrazione per i beni / servizi non ancora ceduti / utilizzati al
31.12.2015.
Attività di estetista (soglia ricavi € 30.000, 67% forfait), attualmente in regime dei
minimi al 2° anno di applicazione:
• Ricavi 26.000
• Costi 11.000
• Contributi previdenziali 3.543
• Contributi previdenziali regime agevolato 2.303
Regime dei minimi
• Reddito d’impresa 11.457 (26.000 - 11.000 - 3.543)
• Imposta sostitutiva 5% 573
• Contributi previdenziali 3.543
Regime forfettario
• Reddito d’impresa 15.117 (26.000 x 67% - 2.303)
• Imposta sostitutiva 756
• Contributi previdenziali 2.303
Differenza
Imposta sostitutiva A) - 183
Contributi previdenziali B) + 1.240
Totale (A+B) + 1.057
Come si può notare, risulta conveniente il regime forfetario.
122
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
3.3. Abrogazione costi black list, patent box e voluntary disclosure
Nell’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2016 sono state apportate importanti
modifiche per ciò che riguarda:
i costi black list e la disciplina CFC: nello specifico è stata prevista
l’abrogazione della normativa sull’indeducibilità dei costi black list ex art. 110, co.
10-11, D.P.R. 917/1986 e sono stati dettati criteri specifici per l’individuazione
degli Stati paradisiaci ai fini della disciplina CFC;
patent box: si realizza il coordinamento tra la normativa di riferimento che faceva
riferimento alle opere dell’ingegno e il Decreto attuativo che invece faceva
riferimento al Software protetto da copyright;
voluntary disclosure: si prevedono dei particolari criteri per la notifica ai
contribuenti degli atti derivanti dall’adesione alla procedura di collaborazione
volontaria.
3.3.1. Costi black list e CFC
Una novità introdotta durante l’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2016 prevede
l’abrogazione della normativa sull’indeducibilità dei costi black list ex art. 110, co. 10-11,
D.P.R. 917/1986.
È quanto prevede il co. 142, dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016.
La suddetta normativa era stata recentemente modificata dal D.Lgs. 147/2015 (Decreto sulla
crescita e l’internalizzazione delle imprese), prevedendo che i costi sostenuti con operatori
paradisiaci fossero comunque deducibili entro il limite del valore normale (la cui individuazione
ancora non è del tutto chiara), rinviando la deduzione per la parte che eccede il valore normale
alla dimostrazione del vantaggio economico dell’operazione.
Orbene, la dimostrazione della citata condizione non è affatto semplice e implica per l’impresa il
porre in essere di un vero e proprio confronto di convenienza dell’operazione posta in essere
con quella che in alternativa avrebbe dovuto realizzare.
Dunque, anche la nuova formulazione normativa non brillava per chiarezza. Forse è stato
proprio questo il segnale che ha spinto alla presentazione dell’emendamento per l’abrogazione
della normativa in questione: meglio le regole “ordinarie” piuttosto che una normativa
antielusiva con tante questioni dubbie.
123
Imprese e professionisti: le novità
Con la Legge di Stabilità 2016 vengono eliminati alla radice i dubbi suddetti, prevedendo che
nessun criterio speciale sia applicabile per la deducibilità dei costi sostenuti con operatori
paradisiaci.
DECORRENZA – La novità normativa in commento si applicherà a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
IMPRESE CON PERIODO D’IMPOSTA COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE
PERIODO D’IMPOSTA 2015 PERIODO D’IMPOSTA 2016
Costi black list deducibili entro il limite del
valore normale (la cui individuazione ancora
non è del tutto chiara), rinviando la
deduzione per la parte che eccede il valore
normale alla dimostrazione del vantaggio
economico dell’operazione.
Nessun criterio speciale per la deduzione dei
costi black list.
Sempre sul fronte dei rapporti con soggetti esteri, un altro emendamento approvato dalla
Commissione Bilancio della Camera prevede modifiche all’individuazione dei paradisi fiscali ai
fini della normativa sulle controlled foreign companies (CFC) ex art. 167, D.P.R. 917/1986. In
base alla nuova normativa per l’individuazione degli Stati paradisiaci ai fini della disciplina CFC,
dovrà farsi riferimento ad un unico parametro: quello dell’aliquota nominale di tassazione
inferiore al 50%.
Anche tale questione era stata oggetto di recenti modifiche Legislative.
Con il co. 1 dell’art. 8 del D.L. 147/2015 il legislatore aveva provveduto ad allineare la disciplina
della trasparenza alle nuove modalità di individuazione dei Paesi e/o territori a fiscalità
privilegiata.
In particolare:
era stato introdotto in luogo del riferimento agli Stati o territori esclusi dalla white list ai
sensi dell’articolo 168-bis (abrogato), il riferimento all’art. 167, co. 4, ovvero agli Stati ed
ai territori a regime fiscale privilegiato in ragione del livello di tassazione sensibilmente
124
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di
informazioni ovvero di altri criteri equivalenti (articolo 167, comma 4 TUIR).
Dunque, mentre la previgente normativa prevedeva l’individuazione degli Stati paradisiaci ai fini
della CFC in base ad un duplice criterio, tassazione effettiva inferiore del 50% a quella italiana e
adeguato scambio di informazioni, la nuova normativa prevede di utilizzare un unico parametro,
ovvero quello della tassazione effettiva inferiore del 50% a quella italiana.
Si dovrà partire da un livello di tassazione domestico pari al 31% (27,5% IRES +3,5% IRAP) per il
2016, che scenderà in corrispondenza della riduzione dell’aliquota IRES rinviata al 2017.
Va altresì chiarito se deve farsi riferimento alla tassazione nominale o alla tassazione effettiva
estera. La formulazione normativa non lascia adito a dubbi: per l’applicazione della CFC black
list varrà, per ragioni di semplicità, il riferimento ai livelli impositivi nominali.
3.3.2. Le modifiche al patent box
Il co. 148 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016 modifica l’ambito oggettivo del patent
box. Va in primo luogo ricordato che i co. 37 a 45 della Legge di Stabilità 2015, come
modificati e integrati dal D.L. investment compact (D.L. 3/2015), hanno introdotto un regime
opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla concessione in uso
o dalla cessione di alcuni beni immateriali.
Dalla citata normativa, si evince che i beni “agevolabili” sono i seguenti:
• opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule
e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico giuridicamente tutelabili.
L’art. 6 del D.M. 30.07.2015 ha fornito una precisazione in merito ai beni “agevolabili”.
Si prevede che l’opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di:
• software protetto da copyright;
• brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per
invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari
di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali
e le topografie di prodotti a semiconduttori;
• marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di
registrazione;
• disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
• informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o
scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.
125
Imprese e professionisti: le novità
L’intervento operato con la Legge di Stabilità 2016 prevede quanto segue:
“48. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 39, primo periodo, le parole: «opere dell’ingegno» sono sostituite dalle seguenti:
«software protetto da copyright»;
b) dopo il comma 42-bis è inserito il seguente: «42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma
39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e
vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di
prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene
immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis»”.
Con la citata disposizione si realizza il coordinamento tra la normativa di riferimento che faceva
riferimento alle opere dell’ingegno e il Decreto attuativo che invece faceva riferimento al
Software protetto da copyright.
Sempre nella Legge di Stabilità 2016, compatibilmente a quanto precisato nel Decreto attuativo,
si prevedeva che qualora, nell’ambito delle singole tipologie dei beni immateriali due o più beni
appartenenti ad un medesimo soggetto siano collegati da un vincolo di complementarietà tale
per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo sia subordinata all’uso congiunto degli
stessi, tali beni immateriali costituiscono un solo bene immateriale ai fini dell’applicazione
delle disposizioni dei co. 37 a 45 della Legge di Stabilità 2015.
3.3.3. Voluntary disclosure: notifica via PEC
Il co. 133 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015 prevede dei particolari criteri per la
notifica ai contribuenti degli atti derivanti dall’adesione alla procedura di collaborazione
volontaria.
Si prevede infatti che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, tutti gli atti che per
legge devono essere notificati al contribuente, possono essere allo stesso notificati dal
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge,
mediante posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all’indirizzo di posta elettronica
certificata del professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione
volontaria.
La novità in questione intende evitare problemi di comunicazione tra Agenzia e contribuente;
quest’ultimo infatti per i più svariati motivi potrebbe non ricevere o ricevere in ritardo le notifiche
da parte dell’Agenzia delle Entrare, con possibile conseguenza negative sul perfezionamento
della procedura. Ovviamente, giocherà un ruolo fondamentale il professionista che ha assistito
126
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
il contribuente nell’adesione alla procedura di collaborazione volontaria. Sarà quest’ultimo che
dovrà accettare la ricezione delle notifiche e poi comunicarle tempestivamente al contribuente.
Il punto di partenza è la volontà del contribuente che deve manifestare la propria volontà di
ricevere gli atti della procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che
lo assiste.
Nel caso di invio via PEC degli atti della Voluntary disclosure, la notifica si intende perfezionata
nel momento in cui il gestore della mail trasmette all’Agenzia delle Entrate la ricevuta di
accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del
messaggio.
Solo nei casi in cui l’indirizzo PEC fornito dal professionista in sede di presentazione dell’istanza
risulti inattivo o irraggiungibile si procederà alla notifica degli atti con le tradizionali modalità.
127
Imprese e professionisti: le novità
3.4. Aliquota IRES invariata per il 2016
Il taglio IRES è rinviato al 2017. Per il 2016 l’aliquota IRES rimarrà al 27,5% per poi scendere al
24% a partire dal 1° gennaio 2017. Una riduzione di 3,5 punti percentuali posticipata rispetto alla
versione originaria della Legge di Stabilità 2016 per effetto di un emendamento approvato in
Commissione bilancio della Camera.
Non si tratta proprio di una novità. Infatti il rinvio della riduzione dell’aliquota IRES era già stato
annunciato dal Premier Renzi che durante l'evento successivo alla Strage di Parigi tenutosi a
Roma “Italia, Europa: una risposta al terrore” aveva constatato l’impossibilità di ridurre già dal
2016 l’imposta sul reddito delle società per realizzare altri obiettivi ritenuti prioritari.
Il rinvio era già contenuto nel bozza originarie della Legge di Stabilità 2016, prevedendo una
riduzione “anticipata” al 2016 a condizione dell’ottenimento del via libera quasi vincolante dei
competenti organi Europei. Il rinvio anticipato era subordinato all’ottenimento dell’ulteriore
clausola di flessibilità richiesta dall’Italia per l’emergenza migratoria. In particolare la
Commissione UE avrebbe dovuto riconoscere un ulteriore 0,2% di flessibilità sul deficit, circa 3,3
miliardi, per l’evento migratorio eccezionale.
Come sottolineato dal Ministro Padoan nella lettera inviata all’UE “il costo degli eventi
eccezionali migratori è pari a 3,1 miliardi, 0,2 del Pil. E ove questa clausola sia riconosciuta, noi
anticiperemo al 2016 misure che abbiamo già previsto per il 2017, segnatamente l’Ires,
segnatamente i denari per ulteriori investimenti sull’edilizia scolastica. Si tratta, in attesa di
Bruxelles, di un’approvazione condizionata”.
In attesa della risposta UE, tutto faceva presagire l’esito positivo della richiesta italiana.
Nonostante ciò si è deciso di non anticipare la riduzione del taglio IRES al 2016. Le suddette
risorse sono state destinate alla sicurezza e alla cultura con un incremento degli investimenti
aggiuntivi pari a circa 3,3 miliardi, quanto necessario per la riduzione dell’IRES.
Nello specifico, la modifica normativa è stata apportata dal co. 61 dell’articolo unico della
Legge di Stabilità 2016, il quale recita:
All’articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole:
«27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24 per cento».
128
Capitolo 3 – Imprese e professionisti: le novità
Dunque, riduzione in un unico step:
• dal periodo d’imposta successivo a quello incorso al 31.12.2016 (2017 per i soggetti
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) l’aliquota IRES sarà pari al
24%.
129
Capitolo 4 – Novità Iva 2016
4. NOVITÀ IVA 2016
4.1. Le novità IVA 2016
La Legge di Stabilità 2016 contiene numerose modifiche della normativa IVA, alcune già efficaci
dal 1° gennaio 2016 altre che entreranno in vigore il primo gennaio 2017, altre per le quale sarà
necessario attendere la preventiva autorizzazione comunitaria. Nella seguente tabella
elenchiamo in sintesi le principali novità che interessano il mondo IVA.
Note di variazione
Alcune disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016
hanno provveduto a riscrivere integralmente la normativa sulle
note di variazione, contenuta nell’art. 26 del D.P.R. 633/72.
Estensione del reverse
charge ai consorzi
Si prevede l’applicazione del reverse charge per le prestazioni di
servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi di
appartenenza, nei casi in cui quest’ultimi siano aggiudicatari di
commesse pubbliche per le quali siano obbligatoria la
fatturazioni in regime di split payment.
La nuova aliquota del 5%
per le cooperative sociali
Un’apposita aliquota IVA del 5% per le cooperative sociali e loro
consorzi per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed
educative rese a determinate categorie di soggetti.
Aliquota IVA ridotta per i
quotidiani on line
Applicazione dell’aliquota ridotta IVA (4%) anche per “giornali,
notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e
periodici diffusi on line”.
Aumento aliquote IVA
− dal 1° gennaio 2017 l’aliquota Iva del 10% dovrebbe subire
un aumento di tre punti percentuali;
− sempre dal 1° gennaio 2017 l’aliquota IVA del 22% dovrebbe
subire un aumento di due punti percentuali e un ulteriore
amento dell’0,5% a partire dal 1° gennaio 2018.
4.2. Le modifiche alla disciplina delle note di variazione
Alcune disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 hanno provveduto a riscrivere
integralmente la normativa sulle note di variazione, contenuta nell’art. 26 del D.P.R. 633/72. Si
riporta di seguito il confronto tra la vecchia e la nuova disciplina delle note di variazione IVA.
131
Novità Iva 2016
Il vecchio articolo 26, D.P.R. 633/1972
- Variazioni dell’imponibile o dell’imposta -
Il nuovo articolo 26, D.P.R. 633/1972
- Variazioni dell’imponibile o dell’imposta -
1. Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti
devono essere osservate, in relazione al
maggiore ammontare, tutte le volte che
successivamente all'emissione della
fattura o alla registrazione di cui agli artt.
23 e 24 l'ammontare imponibile di
un'operazione o quello della relativa
imposta viene ad aumentare per qualsiasi
motivo, comprese la rettifica di inesattezze
della fatturazione o della registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata
emessa fattura, successivamente alla
registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene
meno in tutto o in parte, o se ne riduce
l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullità, annullamento,
revoca, risoluzione, rescissione e simili o
per mancato pagamento in tutto o in parte
a causa di procedure concorsuali o di
procedure esecutive rimaste infruttuose o
a seguito di un accordo di ristrutturazione
dei debiti omologato ai sensi dell'articolo
182-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera
d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
pubblicato nel registro delle imprese o in
conseguenza dell'applicazione di abbuoni
o sconti previsti contrattualmente, il
cedente del bene o prestatore del servizio
ha diritto di portare in detrazione ai sensi
dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell'art.
1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti
devono essere osservate, in relazione al
maggiore ammontare, tutte le volte che
successivamente all’emissione della fattura
o alla registrazione di cui agli articoli 23 e
24 l’ammontare imponibile di un’operazione
o quello della relativa imposta viene ad
aumentare per qualsiasi motivo, compresa
la rettifica di inesattezze della fatturazione
o della registrazione.
2. Se un’operazione per la quale sia stata
emessa fattura, successivamente alla
registrazione di cui agli articoli 23 e 24,
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce
l’ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullità, annullamento,
revoca, risoluzione, rescissione e simili o in
conseguenza dell’applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente, il cedente
del bene o prestatore del servizio ha diritto
di portare in detrazione ai sensi dell’articolo
19 l’imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell’articolo 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non può
essere applicata dopo il decorso di un anno
dall’effettuazione dell’operazione imponibile
qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in
dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e può essere applicata, entro lo stesso
termine, anche in caso di rettifica di
inesattezze della fatturazione che abbiano
dato luogo all’applicazione dell’articolo 21,
comma 7.
132
Capitolo 4 – Novità Iva 2016
25. Il cessionario o committente, che abbia
già registrato l'operazione ai sensi di
quest'ultimo articolo, deve in tal caso
registrare la variazione a norma dell'art. 23
o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla
restituzione dell'importo pagato al cedente
o prestatore a titolo di rivalsa.
3. Le disposizioni del comma precedente
non possono essere applicate dopo il
decorso di un anno dall'effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli
eventi ivi indicati si verifichino in
dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e possono essere applicate, entro lo
stesso termine, anche in caso di rettifica di
inesattezze della fatturazione che abbiano
dato luogo all'applicazione del settimo
comma dell'art. 21.
4. La correzione di errori materiali o di
calcolo nelle registrazioni di cui agli artt.
23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche
di cui agli artt. 27 e 33 deve essere fatta,
mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui
all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in
diminuzione nel registro di cui all'art. 25.
Con le stesse modalità devono essere
corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli
errori materiali inerenti alla trascrizione di
dati indicati nelle fatture o nei registri
tenuti a norma di legge.
5. Le variazioni di cui al secondo comma e
quelle per errori di registrazione di cui al
quarto comma possono essere effettuate
dal cedente o prestatore del servizio e dal
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche in caso di mancato pagamento, in
tutto o in parte, da parte del cessionario o
committente:
a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è
assoggettato a una procedura
concorsuale o dalla data del decreto che
omologa un accordo di ristrutturazione
dei debiti di cui all’articolo 182-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
dalla data di pubblicazione nel registro
delle imprese di un piano attestato ai
sensi dell’articolo 67, terzo comma,
lettera d), del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive
individuali rimaste infruttuose.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della
facoltà di cui al comma 2, il cessionario o
committente, che abbia già registrato
l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in
tal caso registrare la variazione a norma
dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo il suo diritto
alla restituzione dell’importo pagato al
cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
L’obbligo di cui al primo periodo non si
applica nel caso di procedure concorsuali di
cui al comma 4, lettera a).
6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi
di cui al comma 4, il corrispettivo sia
pagato, in tutto o in parte, si applica la
disposizione di cui al comma 1. In tal caso,
il cessionario o committente che abbia
assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha
133
Novità Iva 2016
cessionario o committente anche
mediante apposite annotazioni in rettifica
rispettivamente sui registri di cui agli artt.
23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25.
diritto di portare in detrazione ai sensi
dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla
variazione in aumento.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo
nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e
39 e nelle liquidazioni periodiche di cui
all’articolo 27, all’articolo 1 del regolamento
di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e
successive modificazioni, e all’articolo 7 del
regolamento di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni, deve essere fatta,
mediante annotazione delle variazioni
dell’imposta in aumento nel registro di cui
all’articolo 23 e delle variazioni dell’imposta
in diminuzione nel registro di cui all’articolo
25. Con le stesse modalità devono essere
corretti, nel registro di cui all’articolo 24, gli
errori materiali inerenti alla trascrizione di
dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti
a norma di legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e
quelle per errori di registrazione di cui al
comma 7 possono essere effettuate dal
cedente o prestatore del servizio e dal
cessionario o committente anche mediante
apposite annotazioni in rettifica
rispettivamente sui registri di cui agli articoli
23 e 24 e sul registro di cui all’articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa
a contratti a esecuzione continuata o
periodica, conseguente a inadempimento, la
facoltà di cui al comma 2 non si estende a
quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui
134
Capitolo 4 – Novità Iva 2016
sia il cedente o prestatore che il cessionario
o committente abbiano correttamente
adempiuto alle proprie obbligazioni.
10. La facoltà di cui al comma 2 può essere
esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a
tale disposizione, anche dai cessionari e
committenti debitori dell’imposta ai sensi
dell’articolo 17 o dell’articolo 74 del
presente decreto ovvero dell’articolo 44 del
Decreto-Legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla Legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni. In tal caso, si applica ai
cessionari o committenti la disposizione di
cui al comma 5.
11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si
considera assoggettato a procedura
concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del
provvedimento che ordina la liquidazione
coatta amministrativa o del decreto di
ammissione alla procedura di concordato
preventivo o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi.
12. Ai fini del comma 4, lettera b), una
procedura esecutiva individuale si
considera in ogni caso infruttuosa:
a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi,
quando dal verbale di pignoramento
redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che
presso il terzo pignorato non vi sono beni
o crediti da pignorare;
b) nell’ipotesi di pignoramento di beni
mobili, quando dal verbale di
135
Novità Iva 2016
pignoramento redatto dall’ufficiale
giudiziario risulti la mancanza di beni da
pignorare ovvero l’impossibilità di
accesso al domicilio del debitore ovvero
la sua irreperibilità;
c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte
l’asta per la vendita del bene pignorato
sia andata deserta, si decida di
interrompere la procedura esecutiva per
eccessiva onerosità».
Mentre nella precedente formulazione della norma, nel co. 2 dell’art. 26 erano contenute tutte le
disposizioni volte a disciplinare l’emissione delle note di variazione in diminuzione, il nuovo
testo dell’art. 26 del DPR 633/72 disciplina nel co. 2 e nel co. 4 le varie ipotesi che legittimano
l’emissione delle note di variazione IVA.
Le fattispecie che legittimano l’emissione delle note di variazione
verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione (e simili) dell’operazione;
applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
co. 2, art. 26, D.P.R. 633/1972 co. 4, art. 26, D.P.R. 633/1972
assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale(fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ad un’altra procedura di soluzione della crisi d’impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento);
esperimento, da parte delfornitore, di una proceduraesecutiva individualerimasta infruttuosa.
136
Capitolo 4 – Novità Iva 2016
Diversificati anche i termini per effettuare la variazione a seconda della causa sottostante:
Fattispecie Termine per effettuare la variazione
Dichiarazione di nullità, annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o in
conseguenza dell’applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente
Al più tardi, con la dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui il
diritto alla detrazione è sorto
Dichiarazione di nullità, annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o in
conseguenza dell’applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente, qualora gli
eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di
sopravvenuto accordo fra le parti
Un anno dall’effettuazione dell’operazione
Procedure concorsuali (o assimilate) e
procedure esecutive infruttuose
Al più tardi, con la dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui il
diritto alla detrazione è sorto
Per l’ultima fattispecie descritta, la nuova formulazione normativa prevede importanti novità
circa la data a partire dalla quale può essere emessa la nota di variazione.
Si prevede infatti che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa anche in caso di
mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
• a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla
data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-
bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle
imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
• a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Nella sostanza la nuova norma autorizza l’emissione della nota di accredito in
relazione all’Iva addebitata e mai incassata dal creditore, senza dover attendere i
lunghi tempi necessari per la conclusione dell’iter concorsuale.
Per ciò che riguarda l’assoggettamento a procedure concorsuali, viene precisato che:
• il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
137
Novità Iva 2016
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del
decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi.
Inoltre, vengono individuate tre fattispecie al verificarsi delle quali una procedura esecutiva può
definirsi infruttuosa:
• nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto
dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da
pignorare;
• nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto
dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di
accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
• nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata
deserta, si decida d’interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
Altra importante novità è la possibilità di emissione delle note di variazione in diminuzione per le
operazioni soggette a reverse charge. In tale caso, la nota di variazione Iva andrà emessa dal
cessionario o committente.
In pratica, il cliente, essendo tenuto all’assolvimento dell’Iva mediante il meccanismo del
reverse charge, ha la facoltà di rettificare l’importo originariamente annotato nel registro delle
fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro degli acquisti, qualora si verifichino i
presupposti del mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, a causa di procedure
concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.
La nuova disposizione recepisce quanto già chiarito, in via interpretativa, dall’amministrazione
finanziaria in materia di variazioni in diminuzione di acquisti intracomunitari, laddove è stato
precisato che l’acquirente italiano, soggetto passivo, ha facoltà d’intervenire con apposite
annotazioni in diminuzione direttamente sul registro delle fatture emesse e sul registro degli
acquisti (circolare 13/1994).
Da rilevare che mentre per la normativa italiana la rettifica è facoltativa, quella comunitaria, alla
luce del principio della neutralità dell’Iva, sancito dalla Corte di Giustizia, dispone l’obbligo di
ridurre la base imponibile e l’imposta per la parte del corrispettivo non pagato.
Diversamente, se il cessionario o committente ha assolto l’Iva tramite reverse charge ma non
ha detratto l’imposta, ad esempio, per indetraibilità soggettiva da pro-rata, è necessario
esercitare tale diritto al fine di recuperare l’imposta versata.
138
Capitolo 4 – Novità Iva 2016
Sul piano delle modalità con cui la rettifica viene operata, le regole sono modulate in modo
differente a seconda se ci troviamo in una delle cause giuridiche di cui ai primi due casi
considerati rispetto al caso di mancato pagamento del corrispettivo. Mentre per il
cedente/prestatore le regole applicative sono identiche, le regole si differenziano per il
cessionario/committente. Il cedente/prestatore, infatti, per tutte le cause che determinano la
diminuzione dell’imponibile o dell’imposta, provvederà a emettere una fattura; al contrario, solo
per le cause di variazione diverse dal mancato pagamento del corrispettivo il
cessionario/committente è obbligato nel caso in cui abbia già registrato la fattura nel registro
delle fatture ricevute (vale a dire che ha già annotato il credito) a registrare la variazione sul
registro delle vendite ovvero sul registro dei corrispettivi. Per il mancato pagamento tale obbligo
non opera.
Infine, per ciò che riguarda l’efficacia delle nuove disposizioni, il co. 127 dell’articolo unico della
Legge di Stabilità 2016 prevede quanto segue:
“127. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle
modifiche apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia
assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre
modifiche apportate dal comma 126 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire
l’applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere
interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al
periodo precedente”.
In base alla richiamata disposizione normativa:
• il nuovo articolo 26 del Decreto IVA, come modificato dalla Legge di Stabilità 2016, esplica i
propri effetti a partire dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della Legge di Stabilità;
• per le nuove disposizioni sulle procedure concorsuali, queste si applicano nei casi in cui il
cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016.
4.2.1. Estensione del reverse charge ai consorzi
La Legge di Stabilità 2016 prevede l’applicazione del reverse charge alle prestazioni rese dalle
imprese consorziate al consorzio che fattura in regime di split payment e cha ha dunque come
committenti prevalentemente enti pubblici.
139
Novità Iva 2016
Il co. 128 dell’articolo unico della Legge di Stabilità del 2016 introduce una nuova lett. a-quater,
all’interno del co. 6, dell’art. 17, del Decreto IVA. La nuova disposizione normativa prevede
quanto segue:
«a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di
appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 34 del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di
una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad
emettere fattura ai sensi del comma 1 dell’articolo 17-ter del presente decreto. L’efficacia della
disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della
direttiva 2006/ 112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».
Si prevede dunque l’applicazione del reverse charge per le prestazioni di servizi rese dalle
imprese consorziate ai consorzi di appartenenza, nei casi in cui quest’ultimi siano aggiudicatari
di commesse pubbliche per le quali sia obbligatoria la fatturazione in regime di split payment.
L’ulteriore ipotesi di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ha l’obiettivo di
contrastare la crisi di liquidità per i consorzi che hanno quali unici o principali committenti gli
enti pubblici.
A tal proposito va rilevato che con l’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di
Stabilità per il 2015) è stato inserito nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo articolo 17–ter con il quale
è stato introdotto un particolare meccanismo di versamento dell’IVA per le operazioni
effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici.
In base alle nuove disposizioni, l’imposta esposta in fattura dal soggetto emittente
(cedente/prestatore) non deve essere pagata dal cessionario/committente (ente pubblico), il
quale dovrà:
• effettuare il pagamento solo dell’imponibile;
• trattenere l’Iva e versarla poi direttamente nelle casse dell’erario.
L'imposta non versata ai fornitori ma trattenuta da parte dell’ente pubblico deve essere versata
dagli stessi secondo le modalità operative e i termini di versamento fissati con D.M. 23.01.2015
come modificato dal D.M. 20.02.2015.
Il novellato art. 17 – ter, co. 1, D.P.R. 633/1972, nel definire l’ambito soggettivo della
disposizione, fa riferimento alle:
• cessioni di beni;
• e prestazioni di servizi;
140
Capitolo 4 – Novità Iva 2016
effettuate nei confronti “dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità
giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende
sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente
carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza”.
L’applicazione di tale meccanismo di assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto ha causato
non pochi problemi. Da un punto di vista finanziario, le imprese cha hanno come committenti
prevalentemente enti pubblici, si trovano infatti con un costante credito IVA, che certamente
può causare crisi di liquidità. Per far fronte a tale situazione si è provveduto ad inserire i
soggetti in questione tra coloro a cui spetta il rimborso IVA in via prioritaria.
In caso di volumi d’affari elevati con le P.A., che portino ad avere eccedenze di credito superiori
ad euro 700.000,00, si dovrà fai conti inoltre con il limite annuale di compensazione. Per quanto
riguarda il limite annuale di compensazione si ricorda che l’art. 9 D.L. 35/2013, a decorrere dal
2014, ha aumentato da €. 516.456,90 a € 700.000 il limite di crediti fiscali e contributivi che
possono essere compensati mediante modello F24.
Altra questione da non sottovalutare è la necessità che per utilizzare l’eccedenza di credito IVA
di importo rilevante sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione.
Per evitare o almeno ridurre tali complicazioni ai consorzi che agiscono prevalentemente con
enti pubblici, si prevede l’applicazione del reverse charge alle prestazioni rese dalle imprese
consorziate al consorzio. Ciò avviene attraverso una modifica dell’art. 17 del DPR 633/1972.
Si presti bene attenzione al fatto che la misura non esplicherà immediatamente i suoi effetti.
Infatti, sarà necessario attendere la preventiva autorizzazione comunitaria.
4.2.2. La nuova aliquota del 5% per le cooperative sociali
Un’apposita aliquota IVA del 5% per le cooperative sociali e loro consorzi per le prestazioni
socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a determinate categorie di soggetti. È quanto
prevede il comma 960 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016.
La nuova aliquota ridotta dovrebbe entrate in vigore il 1° gennaio 2016 ed aggiungersi alle già
esistenti aliquote del 4%, 10% e 22%.
Il richiamato comma 960 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016 prevede quanto segue:
“960.
141
Novità Iva 2016
Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modifiche:
“a) all’articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «L’aliquota
dell’imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell’operazione.
L’aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per
oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III
dell’allegata tabella A, salvo il disposto dell’articolo 34»;
b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;
c) alla tabella A, dopo la parte II è inserita la seguente:
«Parte II-bis BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO 1) Le prestazioni di cui
ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti
indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi”.
Si tratta dunque dell’introduzione di un’aliquota ad hoc, del 5%, per le cooperative sociali e loro
consorzi per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a determinate
categorie di soggetti.
L’introduzione di un’aliquota ah hoc deve fare i conti con la normativa sovranazionale. Ci si
riferisce in particolare al rispetto dell’art. 96 - 98 della Direttiva IVA (Direttiva 2006/112/UE).
In particolare, le richiamate disposizioni prevedono che:
• gli Stati membri applicano un'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro ad
una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le
prestazioni di servizi; tale aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31
dicembre non può essere inferiore al 15%;
• gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte. Le suddette aliquote ridotte
possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle
categorie elencate nell'allegato III, fatta espressa esclusione per i servizi forniti per via
elettronica.
L’art. 99 della suddetta Direttiva pone dei limiti alle aliquote ridotte: le aliquote ridotte sono
fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 %.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 113 della Direttiva 2006/112/UE gli Stati membri che al 1° gennaio
1991 in conformità della legislazione comunitaria, applicavano aliquote ridotte inferiori al
minimo prescritto dall'articolo 99 (5%) a beni e servizi diversi da quelli di cui all'allegato III,
possono applicare alla cessione di tali beni o alla prestazione di tali servizi l'aliquota ridotta.
L’Italia ha fruito di tale deroga e continua ad applicare l’aliquota del 4% a determinati beni e
servizi.
142
Capitolo 4 – Novità Iva 2016
In Italia dunque esistono già un’aliquota ordinaria e due aliquote ridotte 4% e 10%. Ed è proprio
questo il limite previsto dalla Direttiva Comunitaria: gli Stati membri possono applicare una o
due aliquote ridotte.
L’introduzione di una nuova aliquota ridotta contrasta con la Direttiva IVA e una sua eventuale
introduzione potrebbe essere censurata da parte dei competenti organi UE.
Tornando all’analisi della novità normativa in commento, pare opportuno partire dal quadro
normativo di riferimento.
Nella normativa attualmente vigente, le cooperative sociali, di cui alla Legge 8 novembre 1991,
n. 381, per alcune prestazioni sociali e sanitarie possono scegliere fra il regime di esenzione e
l’aliquota del 4% prevista dal numero 41 bis) della tabella A, parte II, allegata al Decreto Iva,
anche per le prestazioni rese e i contratti stipulati dopo il 1° Gennaio 2014
Il riferimento normativo che prevede tale facoltà è l’articolo 1, comma 331, della Legge
296/06(Finanziaria 2007).
Si tratta delle seguenti prestazioni, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente sia in
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere:
• prestazioni sanitarie, di diagnosi, cura e riabilitazione (numero 18);
• prestazioni di ricovero e cura (numero 19);
• prestazioni didattiche (numero 20);
• prestazioni proprie degli orfanotrofi, brefotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili
(numero 21);
• prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in
favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli
handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (numero 27 ter).
I commi da 488 a 490 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) avevano
modificato la disciplina, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di assistenza e
sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenuta nel n. 41-bis della Tabella
A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare:
• si prevedeva l’applicazione dell’aliquota del 10% sulle prestazioni sociali, sanitarie e
assistenziali, ma solo quando rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di
appalti o convenzioni;
143
Novità Iva 2016
• soppressione della possibilità per le cooperative sociali di scegliere se applicare l'aliquota
del 4% oppure il trattamento di esenzione.
Con la Legge di Stabilità 2014 il Legislatore ha fatto un passo indietro abrogando i co. 488 e
489 della legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012), con l’effetto di ripristinare l’aliquota IVA
agevolata del 4% o, in alternativa, il regime di esenzione sulle prestazioni sociali, sanitarie e
assistenziali, rese da cooperative sociali e loro consorzi (ex L. 381/1991), sia direttamente che
in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
Sulla questione interviene nuovamente la Legge di Stabilità 2016.
Da evidenziare che oltre all’abrogazione del n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 che per l’appunto prevede la possibilità di optare tra esenzione e
aliquota IVA ridotta, il co. 963 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016 prevede che le
disposizioni del co. 962 si applicano “alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati,
rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Per le operazioni in questione, effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati
dal 1° gennaio 2016, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% e l’impossibilità di optare
per il regime di esenzione per le prestazioni rese in appalto.
In sostanza:
• le prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi mediante contratti di appalto e di
convenzioni stipulati entro il 31 dicembre 2015, saranno soggette alternativamente
all’aliquota IVA del 4% o al regime di esenzione;
• alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi mediante contratti di appalto e di
convenzioni stipulati, rinnovati o prorogati dal 1° gennaio 2016, si applicherà l’aliquota del
5% e non sarà possibile optare per l’esenzione.
4.2.3. Aliquota IVA ridotta per i quotidiani on line
Una delle novità introdotte dalla Legge dì Stabilità 2016 riguarda l’applicazione dell’aliquota
ridotta IVA (4%) anche per “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e
periodici diffusi on line”. E’ quanto previsto dal co. 637 dell’articolo unico della Legge di Stabilità
2016.
Da evidenziare che con il co. 667 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) era stato disposto
che “ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da
considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso
qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.
144
Capitolo 4 – Novità Iva 2016
Con la richiamata disposizione dunque si forniva un’interpretazione autentica di ciò che è da
considerarsi libri. Con il citato intervento legislativo si provvedeva ad estendere l’aliquota
ridotta, a partire dal 1° Gennaio 2015, ai libri (ma non anche le altre pubblicazioni editoriali, prive
del codice ISBN) veicolati tramite mezzi di comunicazione elettronica, ossia diffusi on line.
Di conseguenza, l'aliquota IVA del 4% è stata applicata dal 1° gennaio 2015 ai libri elettronici ai
sensi della normativa italiana, in riferimento esclusivamente alle prestazioni territorialmente
rilevanti in Italia. Da evidenziare che la suddetta misura contrasta con l'art. 98, par. 2, della
direttiva 2006/112/Ce. La richiamata disposizione consente agli Stati membri di applicare
aliquote ridotte unicamente alle operazioni relative a determinati beni e servizi specificamente
indicati nell’allegato III alla direttiva stessa. In tale elenco non sono compresi gli e – book.
Il co. 637 della Legge di Stabilità 2016 prevede quanto segue:
“All’articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la parola: «libri» è sostituita dalle seguenti: «giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie
di stampa, libri e periodici»;
b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite le seguenti: «o ISSN»”.
Con il nuovo intervento Legislativo si mira ad estendere l’aliquota ridotta non solo ai libri diffusi
elettronicamente e in possesso del codice ISBN, così come previsto dalla Legge di Stabilità
2015, ma anche ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici
diffusi on line.
Con tale intervento si vuole raggiungere il principale effetto di ridurre i costi: questo perché allo
stato attuale le pubblicazioni on line in questione scontano l’aliquota IVA ordinaria (22%). Con
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (4%) si otterrebbe una riduzione del prezzo dei prodotti
editoriali on line, visto che l’Iva è assolta a monte dall’editore ma si scarica a valle sul prezzo per
i consumatori.
4.2.4. Aliquota IVA Pellet ferma al 22%
Nel passaggio della Legge di Stabilità 2015 in Commissione Bilancio del Senato era stato
proposto il taglio dell’aliquota Iva sul Pellet (combustibile ricavato dalla segatura essiccata) dal
22 al 10%. Purtroppo, la misura non è stata approvata. Pertanto, l’aliquota Iva per la cessione di
tale prodotto rimane così ferma al 22%. Le cessioni di pellet utilizzato per la combustione, fino
al 2014, erano soggette ad IVA agevolata al 10%: in tal senso, si era infatti espressa l’Agenzia
delle Entrate nell’ambito di una consulenza giuridica, con Parere 23 dicembre 2010, prot. n. 954-
177983. Secondo l’Agenzia, il pellet, potendosi ricomprendere nella “legna da ardere in tondelli,
145
Novità Iva 2016
ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili” da classificare al codice NC 4401 1000, rientrava
nell’ambito di applicazione del punto 98), Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
La Finanziaria 2015, modificando il n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 ha però aumentato
al 22% l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet. Il comma 711 della Legge di stabilità
2015, ha escluso espressamente i pellet dall’elenco contenuto nel n. 98) della Tabella A, parte
III, D.P.R. n. 633/1972, disponendo pertanto che, a decorrere dal 2015, le cessioni di detti
prodotti scontino l’IVA ordinaria al 22%. Nell’elenco dei beni soggetti a Iva del 10%, dal 1.1.2015
non è, quindi, più rientrato il combustibile da legno di segatura che è passato al 22 per cento.
Così recita il citato n. 98), dal 2015: “Tabella A – Parte terza Beni e Servizi soggetti all’aliquota
del 10% 98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno, compresa la
segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)”.
In sostanza poiché l’Italia rappresenta il primo mercato europeo del pellet (consumo annuo di
3,3 milioni di tonnellate), il Legislatore ha ben pensato di aumentare l’aliquota delle relative
cessioni. L’aumento del prelievo, secondo la relazione tecnica porta maggiori entrate pari a 96
milioni di euro.
L’aumento della tassazione ha subito scatenato le proteste degli operatori del settore, dal
momento che si tratta di un rincaro che avviene dopo gli investimenti effettuati negli anni scorsi
da famiglie e imprese per l’acquisto delle stufe e dal momento che la legna da ardere continua a
beneficare dell’aliquota al 10%.
Alla luce delle numerose polemiche portate dall’aumento del prelievo, il governo aveva fatto un
primo tentativo di correre ai ripari con il varo del Decreto Mille Proroghe (D.L. n. 192/2014),
tentativo andato però vano visto che la modifica non è poi stata approvata nel testo definitivo
della legge varata e che l’aliquota è, così rimasta pari al 22%.
Altro tentativo effettuato nella Legge di Stabilità 2016, auspicando il ritorno dell’aliquota IVA
delle suddette cessioni al 10%, disponendo, con riferimento al citato n. 98), la soppressione
delle parole “esclusi i pellet”. Con il passaggio, però, del Testo di Legge alla Commissione
Bilancio del Senato, l’abbassamento è stato di nuovo bocciato lasciando così l’aliquota
inalterata al 22%.
4.2.5. Produttori agricoli: dietrofront del Legislatore
Si era proposto nella versione originaria del DDL di Stabilità 2016 l’abrogazione, a partire dal
2017, del regime speciale IVA previsto per gli agricoltori con un volume d’affari non superiore a
7.000 euro. Per fortuna il Legislatore ha cambiato idea.
146
Capitolo 4 – Novità Iva 2016
Il suddetto regime speciale consente di ottenere numerosi esoneri IVA, sia dichiaratici che
documentali, comunicativi e contabili rispetto alla generalità dei contribuenti.
Il regime speciale IVA per i produttori agricoli consiste in un regime di detrazione forfettaria.
Sotto il profilo oggettivo, la detrazione forfetizzata può essere operata esclusivamente per le
cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R.
n. 633/72.
La predetta tabella contiene un elenco tassativo dei prodotti agricoli la cui cessione può
rientrare nel regime speciale, e prevede, in massima parte, prodotti allo stato originario (ad
esempio, ortaggi e frutta), e pochi prodotti trasformati (ad esempio, olio, vino e formaggi).
Relativamente al presupposto soggettivo, sono ammessi al regime speciale:
− i produttori agricoli che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e,
cioè, le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, e attività
connesse.
Il richiamo alla norma civilistica comporta l’applicabilità del regime speciale anche per le attività
connesse e, cioè, le attività esercitate dall’imprenditore agricolo dirette alla trasformazione,
manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di
animali.
Naturalmente, condizione indispensabile, ai fini dell’applicazione del regime speciale, è che i
prodotti agricoli, a seguito delle operazioni di trasformazione o manipolazione, risultino sempre
compresi nella citata tabella A, parte prima.
L’IVA si applica con le aliquote ordinarie proprie dei singoli prodotti e, quindi, il produttore
agricolo deve versare la differenza fra l’imposta applicata sulle cessioni e l’imposta detraibile
corrispondente alle percentuali di compensazione.
Un’eccezione a tale regola generale, prevista nel comma 6 dell’articolo 34, Decreto IVA, riguarda
le cessioni effettuate dai produttori agricoli in regime di esonero (volume d’affari realizzato
nell’anno precedente non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di
prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A), per le quali gli acquirenti emettono
l’autofattura.
Per i produttori agricoli in regime di esonero, ex art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972 sussistono nella
normativa attuale i seguenti esoneri IVA:
− uno relativo al versamento dell’imposta;
− l’atro relativo all’adempimento degli obblighi documentali e contabili, compresa la
presentazione della dichiarazione annuale.
147
Novità Iva 2016
Per ottenere i suddetti vantaggi è necessario rispettare, oltre ai requisiti oggettivi e soggettivi
precedentemente elencati, il volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente,
non sia superiore a 7.000 euro e sia costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e
ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Anche applicando il regime di esonero resta tuttavia fermo, ai sensi dell’art. 34, comma 6,
l’obbligo di numerare e conservare:
• le fatture di acquisto (anche intracomunitarie) e le bollette doganali d’importazione;
• le fatture di vendita emesse, per conto dei produttori agricoli, dai cessionari/committenti.
Nella versione definitiva della Legge di Stabilità 2016 non è più presente la disposizione che
prevede l’abrogazione del regime di esonero per i produttori agricoli.
Ciò consentirà agli agricoltori che rispettano determinate soglie di non porre in essere gli
adempimenti previsti per i produttori agricoli senza esonero, ovvero:
− emettere la fattura per le cessioni, applicando l’IVA con la relativa aliquota;
− operare la detrazione dell’IVA forfettizzata sulla base della relativa percentuale di
compensazione;
− procedere alla liquidazione periodica dell’IVA, al relativo versamento e alla
presentazione della dichiarazione annuale.
4.2.6. Annullamento clausola di salvaguardia?
Nella versione originaria della Legge di Stabilità 2016 approvata nel Consiglio dei Ministri del
15.10.2015 si prevedeva l’annullamento dell’incremento delle aliquote IVA a partire dal 2016.
L’incremento, stabilito dalla Legge di Stabilità per il 2015, riguardava sia l’aliquota Iva ordinaria
del 22% che l’aliquota IVA agevolata del 10% e sarebbe dovuto divenire efficace dal 1° gennaio
2016. Nello specifico si prevedeva che:
• l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1°
gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;
• l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1°
gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti
percentuali dal 1° gennaio 2018.
Dunque un aumento delle aliquote IVA spalmato su più anni. Nell’iter di approvazione della
Legge di Stabilità 2016 è stato più volte annunciato che era stata disattivata la clausola di
salvaguardia che prevedeva per l’appunto l’aumento delle aliquote IVA. Ma leggendo il testo
definitivo della Legge di Stabilità 2016 si capisce che si tratta solo di un rinvio al 1° gennaio
2017.
148
Capitolo 4 – Novità Iva 2016
Il co. 6 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016 prevede infatti quanto segue:
“Al comma 718 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un
ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti
percentuali dal 1° gennaio 2017»;
b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un
ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio
2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un
ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018»”;
In sostanza:
− dal 1° gennaio 2017 l’aliquota Iva del 10% dovrebbe subire un aumento di tre punti
percentuali;
− sempre dal 1° gennaio 2017 l’aliquota IVA del 22% dovrebbe subire un aumento di due
punti percentuali e un ulteriore amento dell’0,5% a partire dal 1° gennaio 2018.
L’origine della misura è l’attivazione della clausola di salvaguardia inserita nella Legge di
Stabilità 2014 (L. 147/2013). Nell’ottica di recuperare gettito fiscale, il legislatore ha ritoccato
ben due volte le aliquote IVA negli ultimi anni, limitandosi ad aumentare esclusivamente
l’aliquota IVA ordinaria. Si ricorda infatti che prima nel 2011 (D.L. 138/2011, conv. con mod. L.
148/2011) e successivamente nel 2013 (art. 11, co. 1, D.L. n. 76/2013) si era previsto
rispettivamente l’innalzamento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20%al 21%e dal 21%al 22%. Nei
suddetti interventi l’incremento dell’aliquota Iva non riguardava le aliquote agevolate del 4% e
del 10%, evitando in tal modo l’effetto negativo su una serie di beni e servizi di particolare utilità
sociale. Erano rimasti esclusi dall’aumento di tassazione i prodotti alimentari, i medicinali, le
forniture di energia elettrica per uso domestico o industriale, le cessioni di case di abitazione
non di lusso, le somministrazioni di alimenti e bevande, le prestazioni alberghiere, casi in cui
trovano applicazione le aliquote agevolate del 4% e del 10%.
Ora si prevede l’aumento sia dell’aliquota IVA ordinaria che dell’aliquota Iva agevolata del 10%.
L’obiettivo della misura è quello di trovare la fonte di copertura dei 18 mld di tagli alle tasse.
Oltre a prevedere ritocchi al rialzo delle aliquote IVA, sono previste incrementi anche per le
aliquote delle accise della benzina e del gasolio.
149
Capitolo 5 – Altre novità
5. RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
5.1. Premessa
La Legge di stabilità 2016 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e
7 della L. n. 448/2001 riguardanti la rideterminazione:
del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti
attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati;
dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche.
I nuovi termini riguardano:
i beni che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2016;
il versamento dell'imposta sostitutiva che deve essere effettuato entro il 30 giugno
2016;
le perizie, che dovranno essere giurate entro il 30 giugno 2016 (la perizia di stima
deve essere redatta e asseverata dai professionisti individuati negli articoli 5 e 7 della
legge 448/2001);
la data di riferimento dei valori che è quella del 1° gennaio 2016.
La ratio della rivalutazione risiede fondamentalmente nel rendere appetibile la vendita dei beni
rivalutati riducendo il valore della plusvalenza derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita
ed il costo di acquisto, ai sensi della disciplina relativa alla plusvalenza sui redditi diversi,
contenuta nell’attuale art. 67 del D.P.R. n. 917/1986.
L’affrancamento, quindi, è da considerarsi, in generale, conveniente per il contribuente, in
quanto lo stesso potrà versare un’imposta sostitutiva sul valore derivante dalla perizia, in luogo
delle più gravose imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza derivante dalla cessione in
questione. Il valore su cui si paga l’imposta sostitutiva, infatti, sarà assunto come valore iniziale
del terreno/partecipazione al momento della rivendita. Per questo motivo, con il trascorrere del
tempo, i contribuenti che già in passato si sono avvalsi della rivalutazione dei terreni o
partecipazioni, hanno comunque sempre avuto convenienza a rivalutare nuovamente detti beni
usufruendo delle proroghe che si sono susseguite nel corso del tempo.
5.1.1. Ambito soggettivo
La rivalutazione può essere effettuata da parte di:
persone fisiche;
151
Altre novità
società semplici;
associazioni professionali;
enti non commerciali;
società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni ex artt. 5 e 7,
Legge n. 448/2001, sono stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne
hanno riacquistato la piena titolarità.
Per questi ultimi soggetti la possibilità di usufruire della rivalutazione:
interessa le società di capitali residenti ovvero non residenti che esercitano l’attività in
Italia tramite stabili organizzazioni;
riguarda i beni posseduti all’1.1.2016 e risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso a tale
data.
Il maggior valore attribuito per effetto della rivalutazione è fiscalmente riconosciuto
a decorrere dall’esercizio in cui è effettuato il versamento dell’intera imposta
sostitutiva o della prima rata.
Secondo l’Agenzia (circolare 47/E/2011), “per ragioni logico-sistematiche si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di saldo attivo di
rivalutazione” previste con riguardo alla rivalutazione degli immobili d’impresa ex
lege n. 342/2000, con la conseguenza che la rivalutazione comporta l’evidenziazione del
“saldo attivo” pari alla differenza tra il maggior valore del bene e l’imposta sostitutiva dovuta
che può alternativamente essere accantonato ad apposita riserva ovvero imputato a capitale.
In caso di:
Usufrutto/nuda proprietà
Confermando la possibilità di eseguire la rivalutazione di un terreno/partecipazione
anche da parte del nudo proprietario o dell’usufruttuario possessore dei beni alla data di
riferimento (ora 1.1.2016), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
in caso di decesso dell'usufruttuario gli eredi non possono fruire del valore del
bene rideterminato dal de cuius (Circolare 13.2.2006, n. 6/E);
se il nudo proprietario alla data di riferimento della perizia (ora 1.1.2016)
successivamente diviene pieno proprietario del bene a seguito dell’estinzione
dell’usufrutto, lo stesso può rivalutare solo il diritto reale (nuda proprietà)
posseduto alla predetta data, senza poter fruire della rivalutazione operata
dall’usufruttuario (Circolare 12.3.2010, n. 12/E).
152
Capitolo 5 – Altre novità
Eredi donatari
Gli eredi/donatari che hanno acquisito il terreno o la partecipazione dopo la data di
riferimento (ora 1.1.2016), non possono eseguire la rivalutazione, poiché a tale data non
erano possessori del terreno o della partecipazione.
Tuttavia, per le partecipazioni, sulla base di quanto affermato nella Circolare 9.5.2003, n.
27/E, è ammessa la possibilità di rivalutazione da parte degli eredi che hanno ricevuto la
partecipazione in successione dopo l’1.1.2016 a condizione che prima del decesso il de
cuius abbia conferito a un professionista il mandato per la redazione della perizia di
stima.
5.1.2. Ambito oggettivo
Oggetto di rivalutazione possono essere:
i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti all’1.1.2016, a titolo di
proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute all’1.1.2016, a titolo di
proprietà e usufrutto;
Ai fini della rivalutazione è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva e la redazione di
una perizia giurata di stima che individua il valore del terreno/partecipazione alla data del
1.1.2016.
L’imposta sostitutiva dovuta è determinata applicando al valore del terreno/partecipazione,
risultante dalla perizia di stima redatta da un professionista abilitato, le seguenti aliquote:
Con riguardo alle partecipazioni, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare
4.8.2004, n. 35/E, la perizia di stima individua il valore in relazione alla frazione di patrimonio
netto della società rappresentativa della partecipazione stessa.
L’imposta sostitutiva dovuta deve essere versata alternativamente:
in un’unica soluzione entro il 30.06.2016;
ovvero
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON
TERRENI
8%
8%
153
Altre novità
in tre rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
1° rata entro il 30.06.2016;
2° rata entro il 30.06.2017 + interessi 3% annuo;
3° rata entro il 30.06.2018 + interessi 3% annuo.
Entro il 30.06.2016 deve altresì essere redatta e asseverata, da parte di un professionista
abilitato, la perizia giurata di stima.
L’Agenzia nella circolare n. 47/E/2011 ha confermato che:
per effetto del versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata la
rivalutazione è considerata perfezionata, pertanto “il contribuente può avvalersi
immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle
plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR”.
Qualora tale versamento venga effettuato oltre i termini previsti, il valore
rideterminato non può essere utilizzato ai fini della determinazione della
plusvalenza e il contribuente può chiedere a rimborso l’imposta versata.
se il contribuente, in sede di determinazione della plusvalenza, non tiene conto del
valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di
scelta per il versamento rateale, a corrispondere le rate successive. La rivalutazione
infatti rappresenta una facoltà “e il contribuente non può modificare successivamente la
scelta liberamente effettuata […]”;
Sul punto si segnala che la CTR Lombardia nella sentenza 11.4.2011, n. 71/66/2011
ha affermato che la rivalutazione, essendo facoltativa, è revocabile con la
conseguenza che il contribuente, ancorché abbia provveduto alla redazione della
perizia di stima, al pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta e all’indicazione
dei dati della rivalutazione nel mod. UNICO, può esprimere la volontà di revocare la propria
scelta omettendo il versamento delle rate successive.
in caso di versamento della prima rata e di omesso versamento delle rate successive,
l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle stesse. A tale proposito si rammenta
comunque che il contribuente per regolarizzare la situazione può avvalersi del
ravvedimento operoso.
154
Capitolo 5 – Altre novità
Per quanto riguarda il codice tributo da indicare nel mod. F24 si ritiene che dovrà essere
utilizzato il codice:
8055 per la rideterminazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati;
8056 per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
5.1.3. Perizia
Come esposto precedentemente la rivalutazione richiede la redazione, entro il 30.6.2016, di una
perizia giurata di stima che può essere predisposta dai seguenti soggetti, differenziati a
seconda del bene da rivalutare:
Bene oggetto di
rivalutazione
Soggetto che può redigere la perizia
Partecipazione
iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili;
iscritto nell’elenco dei revisori legali dei conti;
perito iscritto alla CCIAA ex R.D. n. 2011/34.
Terreno
iscritto all’Albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei
dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti
industriali edili;
perito iscritto alla CCIAA ex R.D. n. 2011/34.
Ai fini dell’asseverazione la perizia può essere presentata presso:
la Cancelleria del Tribunale;
un ufficio del Giudice di pace;
un notaio.
La perizia e i dati dell’estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed
esibiti o trasmessi all’Amministrazione Finanziaria in caso di richiesta.
Per quanto riguarda in particolare:
la rivalutazione di una partecipazione:
la perizia:
− deve essere riferita all’intero patrimonio sociale. Il valore della partecipazione
va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della
società/associazione. Tale passaggio esclude che possano essere stimati dal
perito plusvalori inerenti a premi di maggioranza o, al contrario, che il valore
155
Altre novità
della partecipazione possa essere deprezzato a causa del suo essere di
minoranza;
− può essere redatta anche successivamente alla cessione della partecipazione,
ancorché entro il 30.6.2016, qualora il contribuente determini l’imposta
sostitutiva dovuta in sede di mod. UNICO. La stessa deve invece essere
predisposta antecedentemente alla cessione qualora il contribuente opti per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva tramite un intermediario (risparmio
amministrato);
il costo della perizia:
− è deducibile dal reddito d’impresa della società/ente in quote costanti
nell’esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per
conto della società;
− incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei
soci.
rivalutazione di un terreno:
la perizia va redatta prima della cessione del terreno, considerato che ai fini della
determinazione della plusvalenza il valore risultante dalla stessa va indicato
nell’atto di cessione;
L’Agenzia nella Circolare n. 47/E/2011 “insiste” quindi nel richiedere, per i terreni, la
redazione “anticipata” della perizia. In merito si rammenta che la CTR Piemonte
nella sentenza n. 87/36/10 ha affermato che “tanto il dato letterale della norma […]
tanto la sua «ratio» escludono si possa ritenere che la perizia e la sua asseverazione debbano
necessariamente precedere la cessione del bene”, ammettendo dunque che la perizia possa
essere redatta ed asseverata in data successiva alla cessione.
il costo della perizia può essere portato a incremento del costo rivalutato, qualora
effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente;
validità della rivalutazione anche nel caso in cui il terreno sia successivamente
oggetto di esproprio, se il contribuente opta per la tassazione secondo le regole
dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR;
è possibile di rivalutare i terreni posseduti in regime di comunione pro indiviso
anche da pare di alcuni dei comproprietari. Per determinare la quota di terreno da
rivalutare il singolo comproprietario deve determinare, mediante la perizia di stima,
il valore dell’intera area e assoggettare ad imposta sostitutiva la parte di tale valore
corrispondente alla propria quota.
156
Capitolo 5 – Altre novità
5.1.4. Rivalutazioni precedenti
Il soggetto interessato può rideterminare il valore del terreno/partecipazione posseduti
all’1.1.2016 anche se in precedenza ha già rivalutato i medesimi beni.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 47/E/2011 ha evidenziato che:
il nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può essere inferiore a quello
risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione, come peraltro già chiarito
nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E;
come disposto dall’art. 7, comma 2, lett. ee) del D.L. n. 70/2011, è possibile per i soggetti
che usufruiscono della rivalutazione all’1.1.2016, scomputare dall’imposta sostitutiva
dovuta quanto già versato in occasione delle precedenti rivalutazioni.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che in tal caso oltre a poter
scomputare l’imposta sostitutiva già versata in precedenza non è richiesto il
versamento delle rate ancora pendenti, relative all’eventuale precedente
rivalutazione.
ADEMPIMENTI EFFETTI
Rivalutazione
Partecipazioni
1. Redazione perizia giurata del valore
all’1.1.2016;
2. versamento dell’imposta sostitutiva
(unica soluzione o prima rata) pari al:
8% (partecipazioni qualificate);
8% (partecipazioni non qualificate);
del valore risultante dalla perizia.
Rilevanza del valore (costo)
rideterminato ai fini del
calcolo della plusvalenza ex
art. 67, comma 1, lett. c) e c-
bis), TUIR.
ADEMPIMENTI EFFETTI
Rivalutazione
Terreni edificabili
e a destinazione
agricola
1. Redazione perizia giurata del valore
all’1.1.2016;
2. versamento dell’imposta sostitutiva
(unica soluzione o prima rata) pari al
8% del valore risultante dalla perizia.
Rilevanza del valore (costo)
rideterminato ai fini del
calcolo della plusvalenza ex
art. 67, comma 1, lett. a) e b),
TUIR.
157
Altre novità
5.2. Limite del contante e pagamenti elettronici: normativa in continua evoluzione
5.2.1. Premessa: il quadro delle novità
Negli anni il limite alla circolazione del contate è stato soggetto a numerosi interventi. Le soglie
previste sono state ritoccate dal legislatore in un saliscendi di norme, ora volte a concedere
maggiore libertà negli scambi, ora decisamente più restrittive.
Se, infatti, fino al 29 aprile 2008 la soglia è stata quella dei 12.500 euro, dal 30 aprile 2008 al 24
giugno 2008 la stessa si è abbassata a 5.000 euro, per poi riportarsi sul precedente limite dei
12.500 euro fino al 30 maggio 2010.
Successivamente è iniziata la stretta alla circolazione del contante, con interventi che hanno
progressivamente abbassato la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di utilizzo di strumenti di
pagamento tracciabili.
Fino al 12 agosto la soglia è stata quindi riportata ai 5.000 euro, successivamente il limite è
stato portato a 2.500 euro (dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011) e, infine, a 1.000 euro.
Con la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) la soglia è stata nuovamente
aumentata ed è stata innalzata a 3.000 euro.
DAL AL LIMITE CIRCOLAZIONE
CONTANTE
29 aprile 2008 12.500 euro
30 aprile 2008 24 giugno 2008 5.000 euro
25 giugno 2008 30 maggio 2010 12.500 euro
31 maggio 2010 12 agosto 2011 5.000 euro
13 agosto 2011 5 dicembre 2011 2.500 euro
6 dicembre 2011 31 dicembre 2015 1.000 euro
1° gennaio 2016 3.000 euro
Questa sorta di “schizofrenia” legislativa è stata dettata da due opposte esigenze: da un lato
contrastare l’evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro, e, dall’altro, non contrarre
eccessivamente i consumi.
Tuttavia, nonostante gli interventi restrittivi degli ultimi anni, nella relazione ministeriale alla
Legge di stabilità è chiarito come, effettivamente, non vi sia stata una stretta all’evasione fiscale
a seguito degli interventi attuati.
158
Capitolo 5 – Altre novità
Ecco quindi il motivo per il quale, con la Legge di stabilità 2016 è stato espressamente previsto
che, dal 1° gennaio 2016 sarà possibile ricorrere al contante per transazioni fino a 2.999,99
euro: oltre tale limite continua ad operare l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento
tracciabili.
In questo modo anche l’Italia si “allinea” alle disposizioni previste negli altri Paesi europei e
introduce una novità volta soprattutto a rilanciare i consumi.
Paese Limite circolazione contante
Francia 1.000 euro
Portogallo 1.000 euro
Grecia 1.500 euro
Spagna 2.500 euro
Belgio 3.000 euro
Bulgaria 5.112 euro
Slovacchia 5.000 euro per i commerciali, 15.000 euro per i privati
Ungheria 5.000 euro (ma solo per i commerciali, nessun limite è invece previsto
per i privati)
Repubblica Ceca 14.000 euro
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
1.000 euro 3.000 euro
Nulla cambia con riferimento, invece, alle altre norme: i professionisti, infatti, saranno sempre
tenuti a comunicare le eventuali operazioni ultra-soglia, così come saranno sempre irrogabili le
sanzioni finora previste.
Continuano inoltre a trovare piena applicazione anche le norme in tema di operazioni
frazionate.
Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n.231/2007 un’operazione frazionata è “un'operazione unitaria
sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta
in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in
ITALIA:
LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE
159
Altre novità
momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la
sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”
Si può parlare, pertanto, di operazione frazionata quando un’unica transazione, ad esempio di
importo pari a 4.000 euro, è effettuata in due tranches, ognuna di importo inferiore al limite
attualmente previsto di 3.000 euro.
È possibile effettuare il pagamento di un’operazione per importo complessivo superiore o pari
a 3.000 € in rate inferiori a 3.000 € quando il frazionamento:
è connaturato all’operazione stessa;
è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.
L’Amministrazione Finanziaria può valutare, caso per caso, se il frazionamento sia
stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto.
In primo luogo è necessario sottolineare che, come chiarito dal Mef nelle risposte alla stampa
specializzata del 11.11.2013, non esiste alcun automatismo riguardo al lasso di tempo dei 7
giorni richiamato dalla norma.
Pertanto, se i due pagamenti riferiti alla stessa operazione intervengono a distanza di 8 giorni
l’uno dall’altro ciò non vale ad escludere il frazionamento. Allo stesso modo, qualora tra i due
momenti trascorra un lasso di tempo inferiore ai 7 giorni ciò non vale a qualificare l’operazione
come unica.
A rilevare è infatti soltanto il complesso dell’operazione: se emerge un intento elusivo delle
norme in tema di circolazione del contante, l’operazione sarà ritenuta sempre unitaria.
Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 è definita operazione frazionata: "operazione unitaria sotto il
profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in
essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti
diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la
sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".
LE OPERAZIONI FRAZIONATE
160
Capitolo 5 – Altre novità
È inoltre necessario ricordare che è in ogni caso ammesso il pagamento di importo
complessivo pari superiore a 3.000 € in rate inferiori al limite previsto quando il frazionamento è
connaturato all’operazione stessa oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.
Pertanto, dal 1° gennaio 2016 sarà possibile pagare una fattura di importo pari a 5.000 euro
anche in tre rate in contanti a 30-60-90 giorni, ognuna di importo inferiore al limite dei 2.999,99
euro, se la modalità di pagamento è frutto di un preventivo accordo riportato in fattura o in un
separato accordo.
L’operazione viola le disposizioni in tema di
circolazione del contante se la somma dei
molteplici trasferimenti supera le soglie
previste?
Trasferimenti di denaro effettuati
artificiosamente al fine di eludere le
disposizioni in tema di circolazione del
contante
SI
Trasferimenti di denaro effettuati oltre il
limite di sette giorni
È necessario verificare che le operazioni non
siano artificiosamente suddivise per eludere la
norma
Acquisto in luoghi diversi di vari beni NO
Frazionamenti previsti da prassi
commerciali o frutto della libertà
contrattuale delle parti purché se ne
possa dare prova documentale
NO
Frazionamento connaturato
all’operazione stessa NO
Rientra comunque nel potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria valutare, caso per
caso, se il frazionamento è stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto
dalla disposizione.
Costituiscono operazioni frazionate riconducibili ad un unico importo più
trasferimenti, singolarmente inferiori alla soglia di legge, ma complessivamente di
ammontare superiore, effettuati in denaro a favore dello stesso soggetto e registrati
sul libro contabile dell’imprenditore sotto la medesima data (Tribunale di Roma, 14 ottobre
1999, sentenza n. 19236).
161
Altre novità
5.2.2. Circolazione del contante: le eccezioni
Come già anticipato, con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, è stato previsto, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, l’aumento del limite alla circolazione del contante.
Se, infatti, fino al 2015 il limite massimo previsto si attestava sui 999,99 euro, grazie alle
modifiche introdotte, i pagamenti in contanti potranno avvenire per importi fino a 2.999,99 euro.
È tuttavia bene in questa sede sottolineare come la nuova disposizione porti comunque con sé
alcune specifiche eccezioni.
ECCEZIONI
In primo luogo il nuovo limite non riguarderà le somme corrisposte dalla pubblica
amministrazione.
L’art.1, comma 904 della Legge di stabilità prevede infatti quanto segue: “resta fermo
per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento
degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro,
esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2,
comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”
I pensionati, pertanto, dovranno continuare a ricevere la loro pensione per mezzo di
strumenti di pagamento tracciabili, se la stessa è di importo superiore ad euro 1.000.
Un nuovo periodo alla fine del primo comma dell’art.49 D.Lgs. n.231/2007 riguarda
invece i c.d. money transfer, per i quali viene mantenuta la soglia di 1.000 euro.
Altra norma che rimane invariata è quella prevista per gli assegni bancari e postali, i
quali continuano a dover essere emessi con indicazione del beneficiario e della
CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE
LEGGE DI STABILITÀ 2016
Il limite per la circolazione del contante è stato innalzato ad euro 3.000
IN ALCUNI CASI, PERÒ, LE NUOVE DISPOSIZIONI NON TROVANO APPLICAZIONE!
162
Capitolo 5 – Altre novità
clausola di non trasferibilità se di importo superiore ad euro 1.000.
Rimane infatti privo di modifiche l’articolo 49, comma 5, del D.Lgs. 231/2007, in virtù
del quale “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro
devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilità.”
Nessuna novità è stata introdotta in merito alle modalità di versamento dei modelli
F24: pertanto, anche nel 2016, se l’importo del modello è superiore ad euro 1.000 lo
stesso dovrà comunque essere presentato esclusivamente per via telematica,
mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure
mediante i servizi di internet banking.
Nel 2016 sarà poi necessario prestare particolare attenzione agli enti associativi. E’
utile a tal proposito ricordare che, sebbene la soglia per la circolazione del contante
sia anche per loro aumentata in virtù delle nuove disposizioni in materia di
antiriciclaggio, rimane fermo il limite dei 1.000 euro previsto dalla disciplina fiscale.
Superare quindi la soglia dei 1.000 euro, in questi specifici casi, non comporta
l’irrogazione delle classiche sanzioni previste dalla disciplina antiriciclaggio, ma fa
scattare le penalizzazioni della Legge n.133/99, peraltro modificate dal Dlgs.
158/2015 di riforma delle sanzioni tributarie.
Come noto, poi, l’entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento relativo alle sanzioni
è stata anticipata ad opera proprio della Legge di stabilità 2016.
Pertanto, in virtù del quadro normativo tracciato, dal 1° gennaio 2016, il superamento
della soglia dei 1.000 euro per gli enti associativi:
- comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa da euro 250 a
euro 2.000),
- non comporterà più la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398,
- non comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina
antiriciclaggio, se l’importo della transazione non è pari o superiore a 3.000
euro.
163
Altre novità
5.2.3. I canoni di locazione e le spese di trasporto
Con la Legge di stabilità 2016 vengono abrogate due disposizioni in tema di circolazione del
contante, che, essendo prive di impianto sanzionatorio erano rimaste dei semplici obblighi
“sulla carta”:
le norme in tema di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative;
le disposizioni relative al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese in
adempimento ad un contratto di trasporto
I canoni di locazione
Con la legge di stabilità 2014 era stato stabilito che il pagamento dei canoni di locazione di
unità abitative dovesse avvenire con strumenti tracciabili, qualsiasi fosse stato l’importo.
Con la successiva nota DT 10492 del 5 febbraio 2014 il Mef ha precisato che è comunque
possibile il pagamento dei canoni in contanti, se l’importo non supera i 999,99 euro, in quanto la
sanzione prevista dalla disciplina antiriciclaggio è confinata soltanto ai casi in cui sia superata
la soglia prevista in tema di circolazione del contante.
Pertanto, a seguito del chiarimento in oggetto, la tracciabilità richiesta dalla norma poteva
essere tranquillamente soddisfatta fornendo una semplice prova documentale: la vecchia e
cara “ricevuta”, in altre parole.
Legge di stabilità 2014
Il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative deve avvenire con strumenti tracciabili, qualsiasi sia l’importo.
Esempio: canone di locazione pari ad euro 200 mensili
Il pagamento deve avvenire con strumenti di pagamento tracciabili
Mef, nota DT 10492 del 5 febbraio 2014: La tracciabilità richiesta dalla norma può essere tranquillamente soddisfatta fornendo una
semplice prova documentale (ovvero una semplice ricevuta di pagamento)
Le sanzioni previste dal D.Lgs. n.231/2007 possono invece essere irrogate soltanto nel caso in cui fosse stato superato il vecchio
limite di 999,99 euro
MA
164
Capitolo 5 – Altre novità
Appare pertanto evidente come, in questo ambito, vi sia stato un semplice moltiplicarsi di
norme in tema di circolazione del contate, senza che alle stesse fosse stato correlato un
effettivo impianto sanzionatorio: norme che, quindi, sono state di scarsissima efficacia.
Con la Legge di Stabilità 2016 il legislatore è quindi intervenuto sul punto, abrogando la
disposizione in oggetto.
? In data 15.01.2016 dovrò effettuare il pagamento del canone di locazione relativo al
trimestre novembre-gennaio. L’importo ammonta ad euro 2.600.
Posso effettuare il pagamento in contanti?
R SI, in quanto, alla data di pagamento trova applicazione il nuovo limite dei 3.000 euro
Il settore dei trasporti
Anche il settore dei trasporti era stato interessato da una specifica disposizione in tema di
circolazione del contante.
L’articolo 32bis del Dl n.133/2014 (convertito con la legge n.164 del 2014) aveva infatti
introdotto il divieto, per tutti gli operatori della filiera dei trasporti, di pagare in contanti il
corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento ad un contratto di trasporto,
indipendentemente dall’importo delle stesse.
La norma non ha trovato alcuna applicazione, in quanto non erano previste sanzioni, se non a
carico dei professionisti che omettevano la comunicazione dell’operazione.
Anche quest’ultimo obbligo, però, come è ammesso nella stessa relazione illustrativa al disegno
di legge di stabilità, è stato completamente ignorato.
Ecco il motivo per il quale, anche per questa norma, è stata prevista l’abrogazione ad opera
della Legge di stabilità 2016.
5.2.4. Le novità in tema di pagamenti elettronici
La Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in GU n.302 del 30-12-
2015) contiene importanti novità anche in tema di pagamenti con carta di credito/debito.
In virtù delle modifiche introdotte, infatti, gli imprenditori e i professionisti saranno tenuti ad
accettare i pagamenti sia con carte di debito che con carte di credito, e sparirà l’importo minimo
previsto di 30 euro.
165
Altre novità
PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO/DEBITO
LE NOVITÀ
Eliminata la soglia minima dei 30 euro al di sotto della quale possono essere rifiutati i
pagamenti con carta di debito
Una specifica disposizione introduce anche la possibilità di pagare il parchimetro con carte di
credito/debito
Viene prevista l’introduzione di un apposito impianto sanzionatorio a fronte del mancato
rispetto dell’obbligo Pos
Viene prevista una rimodulazione delle commissioni bancarie da parte dei prestatori dei
servizi di pagamento
Le disposizioni, finora limitate alle carte di debito, sono estese anche alle carte di credito.
Anche i micro-pagamenti, di importo inferiore a 5 euro, potranno essere effettuati con carta di
credito/debito, e, da luglio 2016 sarà possibile anche parcheggiare sulle linee blu e ricorrere alla
moneta elettronica per provvedere al pagamento.
Le commissioni bancarie, tuttavia, saranno abbassate, e dovranno essere proporzionali ai costi
effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento.
Le norme in tema di pagamenti elettronici, prima limitate alle carte di debito, saranno estese
anche alle carte di credito e l’obbligo non troverà applicazione solo nei casi di oggettiva
impossibilità tecnica.
L’aspetto che più desta preoccupazioni è, tuttavia, l’introduzione di specifiche sanzioni a fronte
del mancato rispetto dell’obbligo POS.
Le sanzioni
L’obbligo Pos è stato introdotto in attuazione dell’articolo 15 del decreto legge n. 179/2012 (il
c.d. “Decreto Crescita 2.0”), sebbene sia stato successivamente oggetto di diverse proroghe, in
mancanza dei previsti decreti attuativi.
Giova infatti di essere ricordato che la disposizione in commento prevedeva l’emanazione di
uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con i quali dovevano essere disciplinati:
- gli eventuali importi minimi;
- le modalità e i termini di attuazione della disposizione.
Nessun riferimento veniva invece fatto alle sanzioni: ecco perché si è ritenuto che si trattasse di
un mero onere piuttosto che di un vero e proprio obbligo giuridico.
166
Capitolo 5 – Altre novità
La mancata adozione del Pos non comporta infatti alcuna sanzione amministrativa, ma
soltanto la c.d. “mora del creditore”.
Ai sensi dell’art. 1206 c.c. “il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il
pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario
affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.”
Il successivo art. 1207 c.c. stabilisce poi che quando il creditore è in mora, è a suo carico
l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore: non sono
dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è anche tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per
la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Il comma 900 della Legge di stabilità 2016 introduce invece modifiche al comma 5, dell’articolo
15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Più precisamente, “le parole: «gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini» sono
sostituite dalle seguenti «le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative
pecuniarie»”
Ecco quindi che sparisce ogni riferimento agli importi al di sotto dei quali i pagamenti con le
carte di debito possono essere rifiutati (gli ormai famosi 30 euro) e viene espressamente
prevista l’introduzione di nuove sanzioni.
Sarà tuttavia necessario attendere l’apposito decreto da parte del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per poter avere un quadro
completo di quello che sarà il nuovo impianto sanzionatorio.
PRIMA DELLA LEGGE DI STABILITÀ DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ
Non erano previste specifiche sanzioni
Saranno previste specifiche sanzioni da futuri
decreti del Ministero dello Sviluppo
economico di concerto con il Ministero
dell’Economia
Il caso
Le carte di credito e il documento di identità
E’ stato sollevato un dibattito in merito all’obbligo o meno di esibire un documento d’identità a
fronte della volontà di effettuare il pagamento con carta di credito.
OBBLIGO POS E SANZIONI
167
Altre novità
Più precisamente è stato ritenuto che, ai sensi delle disposizioni dettate dal Tulps (Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza) soltanto un pubblico ufficiale possa chiedere l’esibizione di un
documento d’identità, ragion per cui l’esercente che invita all’esibizione del documento sta
commettendo un piccolo abuso.
Quanto appena esposto merita di essere attentamente analizzato, al fine di poter fare chiarezza
sul punto.
L’art. 4 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
prevede che “l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o
sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti
a rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi,
entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli
agenti di pubblica sicurezza.”
L’obbligo di esibire un documento di identità è quindi previsto soltanto nei confronti delle
persone pericolose o sospette e ad ordinare l’esibizione può essere soltanto l’autorità di
pubblica sicurezza.
In questo contesto giova altresì di essere richiamato l’art.651 c.p., in virtù del quale, “chiunque,
richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla
propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.”
Si badi bene però: la disposizione appena richiamata sancisce l’obbligo di dare indicazioni sulla
propria identità, e non quello di certificarla mediante l’esibizione del documento d’identità.
Quanto finora esposto riguarda l’obbligo del soggetto di esibire il documento, ma non significa
che, al di fuori di questi casi, chiedere un documento configuri un abuso.
Al contrario, l’esercente che sottoscrive la convenzione per l’accettazione dei pagamenti con
carta di credito si obbliga contrattualmente a controllare la corrispondenza della firma con
quella risultante sulla carta di credito (se la carta di credito in oggetto prevede la presenza della
firma), e, in caso di dubbio, è tenuto a confrontare la firma con quella apposta su idoneo
documento di identità del cliente, annotando gli estremi sullo scontrino di vendita o sulla
fattura. Infine, se permangono dubbi sull’identità del cliente, in molti regolamenti è previsto
l’obbligo di contattare la società di gestione dei pagamenti.
Pertanto, la richiesta di documento da parte dell’esercente rappresenta, in primo luogo una
tutela per il cliente, il quale non è obbligato ad esibire necessariamente la carta di identità,
essendo sufficiente qualsiasi documento ufficiale nel quale sia riportata la firma del soggetto
che provvede al pagamento.
168
Capitolo 5 – Altre novità
Sul punto giova altresì di essere richiamata rilevante giurisprudenza, dalla quale emerge
chiaramente l’obbligo, per gli esercenti, di controllare l’identità del cliente che procede a
pagamento.
Con la sentenza del 6 novembre 2012 il Tribunale di Taranto ha rilevato come il commerciante
sia sempre tenuto a controllare la corrispondenza, almeno apparente, tra la firma apposta sulla
carta di credito e quella rilasciata dal cliente sul modulo scaricato dal POS.
Secondo quanto chiarito dai Giudici, laddove l’esercente avesse dei dubbi sull’identità del
cliente è inoltre necessario chiedere l’esibizione del documento di identità, soprattutto se la
spesa è di importo rilevante: potrebbe invece configurarsi la responsabilità in capo al
commerciante laddove lo stesso venga meno agli obblighi di diligenza minima e non rilevi la
grossolana diversità tra la firma apposta sul documento di spesa e quella del titolare della
carta.
Dello stesso avviso è stato anche l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, il quale, con
la Decisione n.8636 del 29 dicembre 2014 ha chiarito che “la semplice presentazione della carta
di credito non è di per sé idonea ad identificare l’avente diritto alla prestazione, in quanto solo
attraverso la comparazione della firma apposta a tergo del tesserino con quella che è apposta
sul memorandum di spesa è possibile per l’esercente affiliato individuare il titolare della
prestazione… Ciò vale anche quando il cliente non abbia apposto la firma a tergo della carta di
credito, dovendosi in tal caso ritenere che l’accipiens debba usare una maggiore prudenza,
eventualmente chiedendo al prestatore dello strumento di pagamento un documento con il
quale poterlo identificare e con il quale confrontare la firma apposta sul memorandum di
spesa.”
Appare quindi evidente come l’esercente sia comunque tenuto a chiedere copia del documento
d’identità, soprattutto nei casi in cui la firma non risulti apposta sulla carta di credito.
Potrebbero sorgere allora dei dubbi in merito al comportamento da tenere nel caso in cui il
cliente rifiuti di esibire il documento.
In considerazione del fatto che, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità, l’obbligo
di accettare i pagamenti con carta di debito è stato esteso anche alle carte di credito, è
comunque possibile rifiutare il pagamento se non viene mostrato un documento di identità?
Ci si augura che giungano sul punto gli opportuni chiarimenti, prima che siano introdotte le
specifiche sanzioni delineate dalla Legge di stabilità per la mancata accettazione dei pagamenti
in moneta elettronica.
169
Altre novità
5.2.1. Conclusioni: il quadro delle novità
A fronte di quanto sopra esposto, le novità principali introdotte dalla Legge di stabilità in merito
alla circolazione del contante e i pagamenti elettronici possono essere richiamate nella tabella
che segue:
Sale il limite per la circolazione del contante (da 999 a 2.900 euro)
Rimane inalterato il limite dei 1.000 euro per i pagamenti eseguiti dalla Pubblica
amministrazione (il vecchio limite troverà pertanto applicazione anche con riferimento al
pagamento delle pensioni)
Vengono abrogate le disposizioni che introducevano l’obbligo di pagamento con strumenti
tracciabili per i canoni di locazione e nel settore trasporti (disposizioni che, peraltro, essendo
prive di un impianto sanzionatorio, non avevano mai trovato concreta applicazione)
Viene eliminata la previsione di un importo minimo al di sotto del quale i pagamenti con carta
di credito potevano essere rifiutati: anche i micro-pagamenti (come il giornale e il caffè della
mattina) pertanto, potranno essere effettuati con carte di credito.
Viene introdotta la possibilità di pagare con carte di credito/debito anche il parchimetro.
Viene prevista l’introduzione di un apposito impianto sanzionatorio a fronte del mancato
rispetto dell’obbligo Pos
Viene disposto un limite alle commissioni previste per i pagamenti con carta di
credito/debito.
170
Capitolo 5 – Altre novità
5.3. 730 precompilato: cosa cambia dal 2016
5.3.1. Premessa
Il 730 precompilato continua ad essere interessato da importanti modifiche, questa volta ad
opera della Legge di stabilità 2016.
In virtù delle previsioni contenute nel comma 949, infatti, tutti i cittadini, indipendentemente
dalla compilazione del modello 730, potranno consultare i dati relativi alle loro spese sanitarie
mediante i servizi messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria.
Si amplia inoltre anche la platea dei soggetti tenuti ad inviare i dati al sistema tessera sanitaria,
in quanto per le prestazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2016, i dati dovranno essere inviati
anche dalle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
Soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
Chi deve inviare i dati
relativi alle prestazioni
erogate dal 1° gennaio
2015
a) Le aziende sanitarie locali,
b) le aziende ospedaliere,
c) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
d) i policlinici universitari,
e) le farmacie, pubbliche e private,
f) i presidi di specialistica ambulatoriale,
g) le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza
protesica e di assistenza integrativa,
h) gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei
servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e
degli odontoiatri.
CONSULTAZIONE DATI SANITARI
NOVITÀ LEGGE DI STABILITÀ 2016
Tutti i contribuenti potranno consultare i loro dati sanitari, indipendentemente dalla
compilazione o meno del modello 730 precompilato.
171
Altre novità
NOVITÀ LEGGE DI STABILITÀ 2016
Chi deve inviare i dati
relativi alle prestazioni
erogate dal 1° gennaio
2016
Oltre ai soggetti sopra richiamati, saranno tenuti ad inviare i
dati previsti anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei
servizi sanitari e non accreditate
È tuttavia da rilevare che, in via sperimentale, per il solo anno 2016, l’obbligo di presentare lo
spesometro è escluso per coloro che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria.
5.3.2. Le sanzioni
Rilevanti sono anche le novità introdotte in tema di sanzioni a seguito di omessa, tardiva o
errata trasmissione dei dati sanitari.
In questo caso è prevista l’applicazione della sanzione di cui all’art. 78, comma 26, legge n.
413/1991, la quale, peraltro, dopo essere stata oggetto di modifiche ad opera del decreto di
riforma delle sanzioni (D.Lgs. n. 158/2015) è stata emendata anche dalla stessa Legge di
Stabilità.
In virtù del quadro delineato, nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, la
sanzione prevista è pari ad euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000euro.
Tuttavia, nel caso di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione
dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di
segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla
segnalazione stessa.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza, la
sanzione è inoltre ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
Soggetti che trasmettono i dati al
Sistema tessera sanitaria
No obbligo invio spesometro
Anno 2016
172
Capitolo 5 – Altre novità
Una novità importante riguarda però l’esonero dalle sanzioni per le trasmissioni:
- da effettuare nell’anno 2015, relative all’anno 2014,
- e, comunque, per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia
delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione
precompilata.
È tuttavia previsto che le sanzioni non trovino applicazione solo nei casi di:
- lieve tardività;
- errata trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni
o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
INVIO DEI DATI SANITARI: LE SANZIONI PREVISTE
Euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000euro
nel caso di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione è inoltre ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
NOVITÀ Esonero dalle sanzioni per le trasmissioni:
- da effettuare nell’anno 2015, relative all’anno 2014,
- e, comunque, per quelle effettuate nel primo anno previsto per latrasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioniuniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
È tuttavia previsto che le sanzioni non trovino applicazione solo nei casi di:
lieve tardività; errata trasmissione dei dati, se l’errore non
determina un’indebita fruizione di detrazioni odeduzioni nella dichiarazione precompilata.
MA
173
Altre novità
5.3.3. I controlli preventivi
Uno dei più grandi benefici connessi alla presentazione diretta del modello 730 precompilato
senza modifiche si sostanziava nell’esclusione:
dal controllo formale sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti da
soggetti terzi;
dai controlli sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di
rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da
eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
Tuttavia per quest’ultima tipologia di controlli la Legge di stabilità 2016 sancisce l’abrogazione,
introducendo una nuova metodologia di controlli.
Viene infatti previsto che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero
tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale:
con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla
determinazione del reddito o dell’imposta
e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,
l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o
mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal
termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della
trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato
dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la
trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a
detto termine.
PRIMA DELLA LEGGE DI
STABILITÀ DOPO LA LEGGE DI STABILITA’
Dichiarazione
precompilata
presentata
direttamente
No controllo formale
No controllo sui
rimborsi > 4.000 €
No controllo formale
174
Capitolo 5 – Altre novità
ovvero tramite il
sostituto
d’imposta
SENZA
modifiche
Dichiarazione
precompilata
presentata
direttamente
ovvero tramite il
sostituto
d’imposta
CON modifiche
SI controllo formale
Si controllo sui
rimborsi > 4.000 €
SI controllo formale
NOVITÀ Nel caso in cui la
dichiarazione:
- presenti elementi di
incoerenza rispetto ai
criteri pubblicati con
provvedimento del
direttore dell’Agenzia
delle Entrate
- ovvero determini un
rimborso di importo
superiore a 4.000 euro;
l’Agenzia delle Entrate può
effettuare controlli
preventivi, in via
automatizzata o mediante
verifica della
documentazione
giustificativa, entro quattro
mesi dal termine previsto
per la trasmissione della
dichiarazione, ovvero dalla
data della trasmissione, se
questa è successiva a detto
termine.
Dichiarazione
precompilata
presentata
mediante CAF o
professionista.
Il controllo formale è
effettuato nei
confronti del CAF o
del professionista,
Resta fermo il
controllo nei confronti
Nessuna modifica
175
Altre novità
del contribuente della
sussistenza delle
condizioni soggettive
che danno diritto alle
detrazioni, alle
deduzioni e alle
agevolazioni.
5.3.4. Novità per i CAF
La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), intervenendo sulle disposizioni in
materia di 730 precompilato, introduce rilevanti novità anche per i Centri di Assistenza Fiscale.
Più precisamente, la Legge di stabilità interviene sull’art. 39, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997.
Come noto, la disposizione in oggetto prevede che ai CAF e ai professionisti che rilasciano il
visto di conformità infedele sul 730 si applichi la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro
2.582.
Inoltre i Caf e gli altri intermediari abilitati sono tenuti al pagamento di una somma pari
all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al
contribuente all’esito dei controlli formali ex art. 36-ter del DPR 600/73, eccetto il caso in cui
visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Tuttavia, se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, il CAF o il
professionista trasmette una dichiarazione rettificativa (oppure, se il contribuente non intende
presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica) la
somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione, la quale è altresì ridotta a 1/9 del minimo
se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.
Con il successivo comma 1-bis del medesimo articolo era poi previsto che, nei casi di violazioni
commesse da chi presta assistenza ai contribuenti (ed appone quindi il visto di conformità
infedele) il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato
solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.
La legge di stabilità 2016 interviene sul punto, estendendo il regime di responsabilità solidale
anche alle altre somme irrogabili, ovvero agli interessi e all’imposta dovuta dal contribuente.
176
Capitolo 5 – Altre novità
I nuovi requisiti dimensionali per i CAF
La Legge di stabilità 2016 interviene altresì sui requisiti dimensionali per i CAF, prevedendo che:
per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n.
175/2014, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività
si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal
centro nel primo triennio sia almeno pari all’uno per cento della media delle dichiarazioni
complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel
medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento;
per i centri autorizzati prima della data di entrata in vigore del decreto n. 175/2014, è
richiesto che, annualmente, la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da
ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all’uno per cento della media
delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di
assistenza fiscale nel medesimo triennio.
L’attenzione del legislatore si concentra pertanto sui valori medi e non più sulle dichiarazioni
trasmesse annualmente.
PRIMA DELLA LEGGE DI
STABILITA’ DOPO LA LEGGE DI STABILITA’
Limitata alle sanzioni Si estende alle sanzioni, imposta e
interessi
Rilascio del visto infedele sul 730
Chi commette la violazione è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo:
- dell’imposta,- della sanzione- degli interessi
che sarebbero stati richiesti al contribuente all’esito dei controlli formali
Responsabilità solidale del CAF per il quale abbia operato il trasgressore
177
Altre novità
CAF: i requisiti
Prima della Legge di Stabilità Dopo la Legge di Stabilità
Per i centri autorizzati successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto n.
175/2014, il requisito del numero di
dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di
attività si considera soddisfatto se è trasmesso
annualmente un numero di dichiarazioni pari
all’uno per cento, con uno scostamento
massimo del 10 per cento, del rapporto
risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal
centro in ciascuno dei tre anni e la media delle
dichiarazioni complessivamente trasmesse dai
soggetti che svolgono attività di assistenza
fiscale nel triennio precedente, compreso quello
considerato
Per i centri autorizzati successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto n.
175/2014, il requisito del numero di
dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di
attività si considera soddisfatto se la media
delle dichiarazioni validamente trasmesse dal
centro nel primo triennio sia almeno pari
all’uno per cento della media delle
dichiarazioni complessivamente trasmesse
dai soggetti che svolgono attività di
assistenza fiscale nel medesimo triennio, con
uno scostamento massimo del 10 per cento
Per i centri autorizzati prima della data di
entrata in vigore del decreto n. 175/2014, è
richiesto che il numero delle dichiarazioni
validamente trasmesse da ciascun centro sia
almeno pari all’uno per cento del rapporto
risultante tra la media delle dichiarazioni
trasmesse dal centro nel triennio precedente e
la media delle dichiarazioni complessivamente
trasmesse dai soggetti che svolgono attività di
assistenza fiscale nel medesimo triennio
Per i centri autorizzati prima della data di
entrata in vigore del decreto n. 175/2014, è
richiesto che, annualmente, la media delle
dichiarazioni validamente trasmesse da
ciascun centro nel triennio precedente sia
almeno pari all’uno per cento della media
delle dichiarazioni complessivamente
trasmesse dai soggetti che svolgono attività
di assistenza fiscale nel medesimo triennio
5.3.5. Nuovi adempimenti per i sostituti d’imposta
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 31
maggio 1999, n.164, i sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale devono:
comunicare ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler fornire
l’assistenza fiscale;
controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla
dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in
178
Capitolo 5 – Altre novità
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle
detrazioni ed ai crediti di imposta;
consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della
dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
trasmettere all’Amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre di ciascun anno, le
dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione con le modalità stabilite
dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta;
conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
La Legge di stabilità 2016 individua un nuovo adempimento in capo ai
sostituti d’imposta, i quali saranno altresì tenuti a comunicare, entro il 7
luglio, all’Agenzia delle Entrate, il risultato finale delle dichiarazioni.
5.3.6. Novità in tema di oneri detraibili
Alcune specifiche novità riguardano, invece, gli oneri detraibili da indicare nel modello 730, e, più
precisamente, le spese funebri e quelle d’istruzione.
Con specifico riferimento alle spese funebri viene eliminato il riferimento al grado di parentela,
prima richiesto.
LE SPESE FUNEBRI
PRIMA DELLA LEGGE DI STABILITA’ DOPO LA LEGGE DI STABILITA’
“1. Dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 19 per cento dei seguenti oneri
sostenuti dal contribuente,…..
d) le spese funebri sostenute in dipendenza
della morte di persone indicate nell'articolo
433 del codice civile e di affidati o affiliati,
per importo non superiore a 3 milioni di lire
(1.549,37 euro) per ciascuna di esse”
“1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari
al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal
contribuente,….
d) le spese funebri sostenute in dipendenza
della morte di persone, per importo non
superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse”
Per quanto riguarda invece le spese di istruzione si interviene su quelle sostenute per la
frequenza di università non statali, prevedendo che la detrazione può essere pari, nel massimo,
a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero
179
Altre novità
dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto
degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
I soggetti residenti all’estero
Un’ulteriore novità è introdotta per i soggetti residenti all’estero.
Giova a tal proposito di essere ricordato che, ai sensi dell’articolo 24, comma 3-bis Tuir, i
soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente
all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni,
possono determinare l’imposta sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23
del Tuir, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia
pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il
soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.
La disposizione in commento, con la Legge di Stabilità, viene estesa a tutti i soggetti non
residenti nel territorio italiano (e, quindi, non è più limitata ai soggetti residenti in uno degli Stati
membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico
europeo).
5.3.7. Conclusioni. Il quadro generale delle novità
All’esito dell’analisi effettuata possiamo riassumere, nella tabella che segue, le principali novità
in tema di 730 precompilato.
730 PRECOMPILATO
LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016
Tutti i cittadini, anche se non predispongono la dichiarazione dei redditi precompilata,
possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera
sanitaria.
DETRAZIONE SPESE D’ISTRUZIONE
Spese sostenute per la frequenza di università non statali
La detrazione può essere pari, nel massimo, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre.
180
Capitolo 5 – Altre novità
I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 devono essere
inviati al Sistema tessera sanitaria anche da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione
dei servizi sanitari e non accreditate
La Legge di stabilità 2016 introduce uno specifico esonero dall’invio della comunicazione
polivalente per tutti coloro che comunicano le operazioni al Sistema tessera sanitaria ai fini
della compilazione della dichiarazione precompilata.
Per le trasmissioni effettuate nell’anno 2015, relative all’anno 2014, e comunque per quelle
effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati e delle
certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa
luogo all’applicazione delle sanzioni previste (ma solo nei casi di lieve tardività o di errata
trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o
deduzioni nella dichiarazione precompilata)
Vengono introdotte novità in tema di controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate sul modello
730: nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto
d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione
precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano
elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,
l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante
verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la
trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva
a detto termine.
Vengono inoltre abrogate le precedenti disposizioni sui controlli preventivi previsti sui crediti
di importo superiore a 4.000 euro.
Vengono introdotte modifiche con riferimento ai requisiti dimensionali previsti per i CAF.
Le polizze assicurative per i visti di conformità, le asseverazioni e le certificazioni tributarie
potranno essere sostituite da una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure da
una fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di
quattro anni successivi a quello di svolgimento dell’attività di assistenza.
Le spese funebri diventano detraibili indipendentemente dal rapporto di parentela con il
defunto
Viene previsto che il limite massimo delle spese di istruzione detraibili relative ai corsi
universitari privati sia stabilito annualmente con decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
181
Altre novità
5.4. La revisione del sistema sanzionatorio amministrativo tributario
5.4.1. La legge delega tributaria
La legge 11 marzo 2014, n. 23, rubricata “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” prevedeva, tra l’altro, la revisione del
sistema sanzionatorio tributario, sia penale che amministrativo.
Sul punto, è proprio l’art. 8 di tale legge a dettare i criteri di riferimento cui doveva attenersi il
legislatore delegato nell’opera di restyling, disponendo una revisione del sistema sanzionatorio
penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità
dei comportamenti; il Governo, in particolare, era delegato:
− ad individuare i confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e le
relative conseguenze sanzionatorie;
− alla revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio
amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le
sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti;
− all’introduzione della possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di
applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate
soglie di punibilità.
Le elencate disposizioni di delega sono state recepite con il D.Lgs 24/09/2015, n. 158
contenente, nel titolo I, la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, entrata in vigore
il 22 ottobre scorso (allo spirare della vacatio legis); di contro, il titolo II reca le modifiche
normative al sistema sanzionatorio amministrativo tributario, la cui vigenza veniva prevista, a
mente dell’art. 32, comma 1 del medesimo decreto, a partire dal 1° gennaio 2017.
La disposizione da ultimo, tuttavia, è stata modificata dall’art. 1, comma 133 della Legge di
stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), la quale ha previsto un’anticipazione
dell’entrata in vigore della revisione normativa al 1° gennaio 2016.
5.4.2. Violazioni in materia dichiarativa
Omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
Come si rileva dalla rubrica del nuovo art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997, che in toto riformulato
dall’art. 15, co. 1 lett. a) del D.Lgs n. 158/2015, vengono disciplinate nella nuova disposizione le
violazioni commesse sia in materia di imposte sui redditi che in materia di imposta regionale
sulle attività produttive.
182
Capitolo 5 – Altre novità
In precedenza, le violazioni amministrative in materia di Irap erano disciplinate (in modo
analogo a quanto previsto dagli artt. 1 e 8 del D.Lgs n. 471/1997) dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs n.
446/1997 che, per ragioni di coordinamento normativo, dal 1° gennaio 2016 saranno abrogate,
a mente dell’art. 32, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 158/2015.
Sotto il profilo sanzionatorio, per l’omessa dichiarazione vengono riconfermate al comma 1 sia
la misura proporzionale (compresa tra 120% e 240% delle imposte sui redditi e Irap dovute), sia
quelle fisse (debitamente convertite in euro), previste nelle seguenti misure:
− 250 euro quale misura minima sanzionatoria generale;
− da 250 euro a 1.000 euro se non sono dovute imposte.
Ma la vera novità della novella normativa è costituita dalle attenuanti sanzionatorie inserite nel
secondo e terzo periodo del nuovo art. 1, in virtù della quale “se la dichiarazione omessa è
presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività
amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione
amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro
200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500”.
La tardiva dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
Rimane confermata la validità della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap,
omessa entro i termini di legge, ma presentata nei successivi 90 giorni, ai sensi dell’art. 2, co. 7
del DPR n. 322/1998, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, che
possono peraltro essere ridotte a 1/10 a seguito di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13,
comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 472/1997; una importante conseguenza della validità giuridica
della tardiva dichiarazione nei 90 giorni, va individuata nella circostanza che, in tal caso, i
termini di decadenza del potere accertativo dell’Amministrazione finanziaria, saranno quelli
ordinariamente previsti dall’art. 43, comma 1 del DPR n. 600/1973.
Di contro, la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dal termine legale, ma entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si considera
comunque omessa (non si tratta, in altri termini, di una dichiarazione tardiva); ai sensi del
richiamato art. 2, co. 7 del DPR n. 322/1998 costituisce, in ogni caso, titolo per la riscossione
delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati; infine, ai fini accertativi,
l’Amministrazione finanziaria disporrà del maggior termine ai fini accertativi, come previsto dal
secondo comma del citato art. 43 del DPR n. 600/1973, in quanto la dichiarazione, ai fini
appunto accertativi, si considera comunque omessa.
183
Altre novità
Tuttavia, il ritardo non superiore a un anno rileverà in ogni caso ai fini giuridici, costituendo, ai
sensi della norma riformulata, attenuante speciale sotto il profilo sanzionatorio (la sanzione
sarà applicata, infatti, nella misura dal 60% al 120%), purché non siano già iniziate attività
ispettive, comunicate al contribuente.
Le aggravanti speciali dell’omessa dichiarazione
Al comma 1 dell’art. 1 in esame viene riconfermata l’aggravante discrezionale, prevista per
l’omessa dichiarazione da parte dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, senza
debito d’imposta, comportante l’aumento delle sanzioni previste in misura fissa fino al doppio;
di conseguenza, considerate le novità introdotte al medesimo comma, le misure sanzionatorie
possono assumere la seguente portata:
− da 500 euro a 2.000 euro, in via generale;
− da 300 euro a 1.000 euro, se la dichiarazione omessa viene presentata entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e,
comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento,
comunicata al contribuente.
Ovviamente, le sanzioni dovute, in misura percentuale calcolata sull’imposta risultante a debito
in sede accertativa, da parte da imprese e professionisti rimangono le stesse previste per i
privati non titolari di partita Iva.
Viene peraltro, riproposta l’aggravante già prevista nel terzo comma della norma in esame, e ora
riproposta nel nuovo comma 8, connessa alla produzione di redditi esteri non dichiarati; ai sensi
del combinato disposto dai commi 1 e 8 dell’art. 1 riformato, qualora il contribuente abbia
prodotto redditi all’estero e per tale annualità abbia omesso la presentazione della dichiarazione
ai fini delle imposte dirette, le misure sanzionatorie del citato comma 1 sono ex lege aumentate
di un terzo, lievitando così nelle misure previste dal 160% al 320% dell’imposta dovuta.
Infine, il combinato disposto dai commi 1 e 7, nella nuova formulazione, introduce l’aggravante
già prevista dall’art. 3, comma 5 del D.Lgs n. 23/2011 (che viene abrogato dall’art. 32, comma 2,
lett. d) del D.Lgs n. 158/2015), in tema di cedolare secca, prevedendo il raddoppio della
sanzione (prevista quindi nella misura dal 240% al 480%).
La dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
Una delle novità più rilevanti in tema di sanzioni per le violazioni dichiarative va certamente
individuata nella riduzione della sanzione base prevista per i casi di dichiarazione infedele
ordinaria (cfr. nuovo comma 2 dell’art. 1, come riformulato dall’art. 15, comma 1, lett. a) del
184
Capitolo 5 – Altre novità
D.Lgs n. 158/2015), per la quale la sanzione viene fissata nella misura dal 90% al 180% (in luogo
dell’originaria misura prevista dal 100% al 200%).
Trattasi della sanzione di riferimento cui si rendono applicabili gli incrementi o le riduzioni
previste dai commi successivi in relazione a particolari comportamenti caratterizzati, nel primo
caso da fraudolenza, nel secondo caso da evasioni di lieve entità.
Le aggravanti speciali della dichiarazione infedele
Di rilievo si presenta il nuovo terzo comma dell’art. 1 del D.Lgs n. 471/1997, che introduce
l’aggravante della fraudolenza: qualora, infatti, l’infedeltà dichiarativa viene commessa
mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o
raggiri, o condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione di cui al comma 2 viene aumentata
della metà, venendo di conseguenza applicata nella misura dal 135% al 270%.
Il tenore letterale dell’aggravante in commento, lascia presumere che la più elevata misura
sanzionatoria amministrativa interesserà le fattispecie costituenti anche illecito penale ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs n. 74/2000 (in caso di utilizzo di fatture o documenti aventi medesimo
valore probatorio per operazioni inesistenti), ovvero ai sensi del successivo art. 3, al
superamento delle soglie ivi previste (se vengono utilizzati altri artifici).
Il successivo comma 7 dell’art. 1 ripropone l’aggravante prima prevista dall’art. 3, comma 5 del
D.Lgs n. 23/2011, in tema di cedolare secca, prevedendo il raddoppio della sanzione (prevista
quindi nella misura dal 180% al 360%) qualora, nella dichiarazione presentata, il canone
derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non venga indicato o sia indicato in
misura inferiore a quella effettiva.
Dal combinato disposto dai commi 2 e 8 del medesimo art.1, deriva l’aggravante per i redditi
prodotti all’estero, per cui, in caso di dichiarazione infedele, le sanzioni relative a tali redditi sono
aumentate di un terzo, venendo così fissate nelle misure dal 120% al 240%).
L’attenuante della “modica evasione”
Il successivo comma 4 dell’art. 1 in commento introduce, invece, l’attenuante della modica
evasione: viene, infatti, stabilita la riduzione di un terzo della sanzione prevista dal comma 2
(che quindi si applica dal 60% al 120%) qualora, al di fuori del caso di dichiarazione fraudolenta,
la maggiore imposta o il minor credito accertati siano complessivamente inferiori al 3%
dell’imposta e del credito dichiarati e, comunque, complessivamente inferiori a 30.000 euro.
Dalla lettera della norma si deduce che, ai fini dell’applicazione dell’attenuante in questione,
debbano coesistere le due soglie normative; in altri termini, la citata attenuante non potrà mai
185
Altre novità
essere applicata qualora la maggiore imposta o il minor debito accertati siano
complessivamente superiori al 3% dell’imposta o del credito dichiarati, a prescindere dal loro
ammontare in valore assoluto; analogamente, l’attenuante non potrà essere applicata qualora il
loro complessivo ammontare superi in valore assoluto la somma di euro 30.000, a prescindere
dal superamento o meno della soglia percentuale.
La riduzione di che trattasi viene estesa anche ai casi (non fraudolenti) in cui l’infedeltà
dichiarativa è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di componenti positivi o
negativi di reddito, purché gli stessi abbiano concorso a determinare il reddito nell’annualità
accertata o in una precedente. La disposizione prevede, infine, una sanzione fissa pari a 250
euro in assenza di danno per l’Erario.
L’esimente per il transfer pricing
Il comma 6 dell’art. 1 in argomento riconferma l’esimente sanzionatoria, già contemplata dal
comma 2-ter, prevista in caso di rettifica da transfer pricing, qualora il contribuente abbia
comunicato e conservato la documentazione (master file e documentazione nazionale) prevista
dal provvedimento 29/09/2010 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La definizione di “maggiore imposta"
Il nuovo comma 5 dell’art. 1 (riprendendo la definizione già in precedenza contenuta nel comma
4) definisce il concetto di “maggiore imposta”, ai fini dell’applicazione del dispositivo
sanzionatorio di cui trattasi; si deve intendere per tale, la differenza tra l'ammontare del tributo
liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973.
Il ravvedimento nei 90 giorni delle violazioni dichiarative: precisazioni dell’Agenzia
Con un comunicato stampa del 18/12/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità che il
contribuente deve seguire per il ravvedimento dell’omessa dichiarazione presentata nei
successivi 90 giorni, nonché per il ravvedimento connesso all’integrativa presentata nel
medesimo lasso temporale.
Le precisazioni, salutate con favore da buona parte della dottrina, presentano tuttavia alcune
criticità, legate al fatto che le norme sanzionatorie previste in materia di dichiarazione, anche
dopo la sostanziale revisione operata dal D.Lgs n. 158/2015 (entrata in vigore già dal 1° gennaio
2016, in virtù dell’anticipazione disposta dall’art. 1, comma 141 della Legge n. 208/2015), non
186
Capitolo 5 – Altre novità
risultano perfettamente coordinate, sia reciprocamente, sia con riferimento al connesso istituto
del ravvedimento operoso.
Nel comunicato stampa pubblicato il 19/12/2015, l’Agenzia evidenzia preliminarmente come la
regolarizzazione di violazioni commesse nell’ambito della dichiarazione presentata nei termini
risenta dei nuovi principi introdotti in tema di ravvedimento operoso nell’art. 13 del D.Lgs n.
472/1997, dalla legge n. 190/2014 (in vigore dal 1° gennaio 2015).
In particolare, evidenzia come l’integrazione di tale dichiarazione (che potrebbe, in astratto,
definirsi “dichiarazione tardiva” e, inoltre, “dichiarazione infedele” in presenza di un minor debito
tributario dichiarato, ovvero di un maggior credito) può essere effettuata a mente della lettera a-
bis) dell’art. 13 in commento; osserva, infatti, come l’introduzione della suddetta norma sarebbe
priva di contenuto se la presentazione della dichiarazione integrativa nei novanta giorni
continuasse ad integrare un’ipotesi di dichiarazione tardiva e non dovesse, invece, essere
ricondotta tra le violazioni relative al contenuto della dichiarazione, disciplinate dall’art. 8 del
D.Lgs n. 471/1997.
Di conseguenza, afferma l’Agenzia, laddove il contribuente intenda regolarizzare errori od
omissioni commessi nella dichiarazione presentata nei termini e che rilevano sulla
determinazione e sul pagamento del tributo, entro 90 dal termine di presentazione della stessa,
avvalendosi del ravvedimento operoso, dovrà versare la sanzione pari a 28 euro, ossia la
sanzione fissa di 258 euro, ridotta ad 1/9 a mente della citata lett. a-bis dell’art. 13, oltre,
ovviamente, a versare l’eventuale tributo differenziale e connesse sanzioni e interessi.
Di contro, qualora il contribuente provveda a presentare una dichiarazione omessa, entro i
successivi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, la norma sanzionatoria applicabile,
secondo l’Agenzia, è quella prevista in misura fissa in caso di omessa dichiarazione (ai sensi
del primo comma degli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs n. 471/1997), pari a euro 258; tuttavia, per effetto
dell’applicazione della lett. c) dell’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997, il contribuente potrà sanare
l’omissione versando un decimo di tale importo, ossia la somma di euro 25 (anche in tal caso,
ovviamente, in presenza di un debito d’imposta dovranno essere eseguiti anche i relativi
versamenti, comprensivi di sanzioni e interessi).
E’ evidente come le due situazioni, così risolte dall’Agenzia, presentino aspetti singolari, se non
paradossali: ancorché la differenza in termini sanzionatori sia minima (3 euro), risulta
maggiormente penalizzato il comportamento del contribuente “diligente” che presenta la
propria dichiarazione nei termini e poi, accorgendosi di un errore, ne provveda alla repentina
rimozione, rispetto al comportamento del contribuente, meno scrupoloso, che “si dimentica” di
presentare la dichiarazione nel termine ordinario, provvedendovi poi nei tre mesi successivi.
187
Altre novità
Il ravvedimento nei 90 giorni delle violazioni dichiarative: proposte del Consiglio Nazionale dei
Commercialisti
Sul tema del ravvedimento trattato dall’Agenzia nel comunicato stampa del 19/12/2015, è
intervenuto lo stesso Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti, con un proprio
comunicato stampa pubblicato il 23/12/2015, documento in cui formula due pertinenti proposte
per la soluzione di due diverse situazioni createsi sulla base di una disciplina caratterizzata da
sostanziali profili di incertezza normativa.
Il Presidente dell’Ordine, muovendo dalla considerazione che l’importante chiarimento di prassi
è giunto a pochi giorni dalla scadenza del 29 dicembre (termine ultimo per il ravvedimento delle
dichiarazioni omesse, relative all’anno d’imposta 2014), e dalla constatazione che un gran
numero di contribuenti (con particolare riferimento a quelli che si sono avvalsi della voluntary
disclosure) si sono trovati nella condizione di dover utilizzare tale ulteriore trimestre per
presentare o correggere la propria dichiarazione, ha evidenziato come nel frattempo siano stati
adottati comportamenti non conformi alle indicazioni del citato comunicato dell’Agenzia.
Più in particolare, da un lato viene segnalato il comportamento di alcuni contribuenti che,
facendo affidamento su un precedente documento di prassi della medesima Agenzia (la C.M.
11/E del 12/03/2010), hanno effettuato il ravvedimento operoso connesso all’integrativa
versando la sanzione di 25 euro (e non 28 euro), ossia la sanzione in misura fissa di 258 euro
ridotta a un decimo ai sensi della lett. c) dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997
(analogamente a quanto previsto per la dichiarazione omessa, presentata entro 90 giorni); su
tale fronte, il Presidente auspica che l’insufficiente versamento (di soli 3 euro!) non sia ritenuto
idoneo ad inficiare la validità del ravvedimento, proponendo, di converso, che sia data la
possibilità a tale categoria di contribuenti di versare la differenza entro 60 giorni dalla
pubblicazione del citato comunicato stampa dell’Agenzia, ossia entro il prossimo 16 febbraio.
Dall’altro lato viene pure evidenziato come alcuni contribuenti abbiano provveduto al
ravvedimento mediante dichiarazione integrativa nei 90 giorni, applicando prudenzialmente il
più aspro regime sanzionatorio previsto dall’art. 1, commi 2 e seguenti del D.Lgs n. 471/1997
per la dichiarazione infedele, versando la sanzione in misura proporzionale minima del 100%
della maggiore imposta, ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997 in ragione del
momento in cui è intervenuto il versamento. A tale categoria di contribuenti, secondo l’Ordine
dei Commercialisti, dovrebbe essere concessa la possibilità di recuperare le maggiori sanzioni
corrisposte rispetto a quelle dovute, nel modo più veloce possibile, possibilmente anche in sede
di compensazione a partire dal 1° gennaio 2016.
188
Capitolo 5 – Altre novità
Le violazioni dichiarative del sostituto d’imposta
Anche il regime sanzionatorio concernente le violazioni commesse in sede dichiarativa dai
sostituti d’imposta subisce un’azione di restyling ad opera del D.Lgs n. 158/2015 (cfr. art. 15,
comma 1, lett. b), che va a modificare l’art. 2 del D.Lgs. n. 471/1997.
Sul fronte dell’omessa dichiarazione viene inserita la medesima attenuante sopra commentata
con riferimento alla materia delle imposte sui redditi e dell’Irap, connessa alla presentazione
della dichiarazione omessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività
amministrativa di accertamento di cui il sostituto d’imposta abbia avuto formale conoscenza; la
sanzione, in tal caso, si applica nella misura dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non
versate, con un minimo di euro 200.
La rilevanza penale dell’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta
Lo stesso decreto legislativo di riforma delle sanzioni, con l’art. 5, introduce una nuova
fattispecie penal tributaria, in vigore dal 22 ottobre 2015, disciplinata dal nuovo comma 1-bis
dell’art. 5 del del D.Lgs. n. 74/2000.
In base alla nuova disposizione, viene ora sanzionata sotto il profilo penale anche l’omessa
presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, ma solo in presenza di ritenute non
versate, di ammontare complessivo superiore a euro 50.000.
L’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta di rilevanza penale è punita con la reclusione da
18 mesi a quattro anni.
Peraltro, il successivo art. 13 del medesimo D.Lgs n. 74/2000 (come riformulato ad opera del
D.Lgs n. 158/2015) contempla tale delitto tra quelli per i quali può essere esclusa la punibilità
del reo; in particolare l’esimente opera qualora i debiti per ritenute, comprese sanzioni e
interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del
ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il
ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto
formale conoscenza di attività accertative di natura amministrativa o penale.
189
Altre novità
L’infedele dichiarazione del sostituto d’imposta
Anche per la dichiarazione dei sostituti d’imposta si registrano novità analoghe a quelle in
precedenza delineate in relazione al settore impositivo diretto; trattasi in particolare:
− della riduzione della misura sanzionatoria per l’infedele dichiarazione, nella nuova
misura dal 90% al 180% (in luogo di quella prevista dal 100% al 200%);
− dell’aggravante speciale per la dichiarazione fraudolenta (con sanzione prevista dal
135% al 270%);
− dell’attenuante della “modica evasione”, per cui la sanzione viene ridotta di un terzo (dal
60% al 120%).
Al comma 3 viene riconfermata l’attenuante speciale prevista per i casi di omessa dichiarazione
dei sostituti d’imposta, qualora le somme non dichiarate siano state comunque interamente
versate; in tali casi viene sancita la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000, ridotta
nella misura compresa tra euro 150 ed euro 500 qualora la dichiarazione venga presentata
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo. Peraltro viene dimezzata, in tali casi, anche l’ulteriore sanzione applicabile per ogni
percipiente non indicato, ordinariamente stabilita nella misura di euro 50 dal comma 4 dell’art. 2
in commento.
Il D.Lgs. n. 158/2015 introduce altre due disposizioni in tema di violazioni dichiarative del
sostituto d’imposta, analoghe a quelle previste per il settore impositivo diretto; trattasi, in
particolare:
− della precisazione normativa del concetto di “ritenute non versate”, intendendo per tali
la differenza tra l’ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in
base alle dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973:
− dell’estensione dell’esimente sanzionatoria relativa alle rettifiche da transfer pricing,
qualora il contribuente abbia comunicato e conservato la documentazione (master file
e documentazione nazionale) prevista dal provvedimento 29/09/2010 del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate.
5.4.3. Violazioni in materia di imposta sul valore aggiunto
Le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi
Sul fronte dell’omessa dichiarazione ai fini Iva, sanzionata dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs n.
471/1997, viene inserita la medesima attenuante prevista in materia di imposte sui redditi e di
Irap, connessa alla presentazione della dichiarazione omessa entro il termine per la
190
Capitolo 5 – Altre novità
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima
dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto
formale conoscenza; la sanzione, in tal caso, si applica nella misura dal 60% al 120%
dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.
Viene confermata la sanzione nelle misure edittali fisse (aggiornate nella misura da euro 250 a
euro 2.000) per i casi i omessa dichiarazione da parte dei soggetti che effettuano solo
operazioni per le quali non è dovuta l’imposta (es: solo operazioni esenti); la stessa sanzione
viene peraltro confermata per l’omessa presentazione della dichiarazione prevista ai fini degli
obblighi intracomunitari dagli enti non commerciali, ai sensi dell’art. 50, co.4 del D.L. n.
331/1993, convertito dalla Legge n. 427/1993; peraltro, anche per tale tipologia di dichiarazione
viene prevista un’attenuante con sanzione stabilita nella misura da euro 150 a euro 1.000,
qualora la dichiarazione omessa sia presentata entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di
qualunque attività amministrativa di accertamento.
Viene quindi sostituito il quarto comma, relativo all’infedele dichiarazione, con l’applicazione
delle misure sanzionatorie mitigate, già delineate in relazione al settore impositivo diretto
(sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza di
credito utilizzato).
Vengono inoltre sostituiti i successivi commi 4-bis e 4-ter, per introdurre, analogamente a
quanto previsto per il settore impositivo diretto, rispettivamente:
− l’aggravante speciale per la dichiarazione fraudolenta (con sanzione prevista dal 135%
al 270%);
− l’attenuante della “modica evasione”, per cui la sanzione viene ridotta di un terzo (dal
60% al 120%).
Il successivo nuovo comma 4-quater, contiene la definizione normativa della locuzione
“imposta dovuta”, intendendosi per tale la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in
base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 54-bis del
DPR n. 633/1972.
Il credito indebitamente rimborsato
Il comma 5, infine, introduce una nuova sanzione, applicabile a chi chiede a rimborso
l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati
nell’art. 30 del DPR n. 633/1972; in tali casi si applica la sanzione amministrativa pari al 30% del
credito rimborsato.
191
Altre novità
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 30, terzo comma del DPR n. 633/1972, il contribuente può
chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro:
2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano
l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle
dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un
ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni
effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili,
nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli
articoli da 7 a 7-septies (operazioni extra-territoriali);
e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17 (adempimenti
a carico dei soggetti non residenti).
Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, il contribuente, anche fuori dei casi sopra elencati, può
chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle
dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può
essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle
predette eccedenze.
Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
Sul fronte delle violazioni degli obblighi strumentali in materia di Iva, la novità di maggior rilievo,
prevista dal comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs n. 471/1997, è costituita dall’attenuazione delle
misure sanzionatorie già previste nella misura dal 100% al 200% dell’imposta relativa, che
vengono portate dal 90% al 180% delle stesse, con un minimo di 500 euro; trattasi, in particolare
delle sanzioni stabilite per la violazione degli obblighi di documentazione e di registrazione delle
operazioni imponibili.
Viene, inoltre, introdotta una specifica sanzione nella misura da euro 250 a euro 2.000, sempre
applicabile in materia di obblighi strumentali, quando la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo.
Al nuovo comma 2 dell’art. 6 in esame viene esteso il regime sanzionatorio previsto per
l’omessa documentazione o registrazioni di operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad
192
Capitolo 5 – Altre novità
imposta (che prevede una sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi
non documentati o non registrati) anche alle medesime omissioni poste in essere dal cedente o
prestatore in relazione alle operazioni soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e
74, commi settimo e ottavo del DPR n. 633/1972, con un minimo di 500 euro. Tuttavia, quando
la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica una sanzione
in misura fissa compresa tra euro 250 a euro 2.000.
Violazioni in materia di reverse charge
La misura sanzionatoria prevista in via generale per l’omessa documentazione o registrazione
delle operazioni imponibili (dal 90% al 180% dell’imposta relativa) veniva applicata, nella prima
bozza del decreto di revisione, anche al cessionario o al committente che, nell’esercizio di
imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante
il meccanismo dell’inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo e
74, commi settimo e ottavo, del DPR n. 633/1972.
Sulle modalità sanzionatorie delle irregolarità commesse nel regime reverse charge è
intervenuto lo stesso Consiglio Nazionale dell’Ordine, il quale stigmatizzava la mancata
previsione di una sanzione in misura fissa nei casi in cui le irregolarità non incidano, come nella
fattispecie di mera irregolarità soggettiva nell’applicazione del meccanismo dell’inversione
contabile, sulla corretta liquidazione dell'imposta.
Accogliendo in parte le istanze dei Commercialisti, il Consiglio dei Ministri ha modificato il testo
della norma, prevendo, nel riformulato comma 9-bis dell’art. 6 in commento, l’applicazione di
una sanzione in misura fissa, compresa tra 500 e 20mila euro, nell’ipotesi in cui, a seguito di
emissione di regolare fattura da parte del cedente/prestatore, il cessionario/committente pur
registrando il documento ai fini delle imposte dirette non pone in essere gli adempimenti
connessi con l’inversione contabile.
Qualora, invece, manchi totalmente l’annotazione del documento in contabilità, la sanzione nei
confronti del cessionario/committente si applica in misura proporzionale e può variare dal 5 al
10% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro; tale misura sanzionatoria viene prevista anche
nel caso in cui il cedente/prestatore non emetta la fattura (entro quattro mesi dall’operazione) e
il cessionario/committente non provveda alla sua regolarizzazione nei successivi trenta giorni.
Si applica, infine, la sanzione in misura fissa (da 250 a 10.000 euro), ai sensi dei commi 9-bis.1
e 9-bis.2 del medesimo art. 6, nei casi in cui l’Iva è stata erroneamente addebitata e versata dal
cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge, così come, viceversa, in tutte
193
Altre novità
quelle ipotesi in cui è stata utilizzata l’inversione contabile, quando invece l’operazione avrebbe
dovuto essere stata soggetta all’assolvimento ordinario dell’imposta.
Si rammenta, inoltre, che in tali ultime circostanze è sempre prevista la solidarietà del
cessionario/committente con il cedente/prestatore. Tuttavia viene prevista una sanzione più
grave, in misura proporzionale dal 90% al 180%, quando l’errore (applicazione dell’inversione
contabile invece dell’imposta ordinaria e viceversa) è determinato da intenti fraudolenti.
Come si evince dalla lettera della disposizione, con l’entrata in vigore della revisione
sanzionatoria sarà abrogata la sanzione prevista nella misura del 3% dell’imposta
irregolarmente assolta in regime reverse charge, attualmente prevista dal comma 9-bis dell’art.
6 del D.Lgs n. 471/1997.
5.4.4. Violazioni comuni al settore impositivo diretto e all’Iva
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
La novità più significativa concernente l’art. 8 del D.lgs n. 471/1997 riguarda l’inserimento del
comma 3-quinquies, ai sensi del quale viene prevista una nuova sanzione nella misura da euro
2.000 a euro 21.000 qualora siano omesse o presentate in modo incompleto una serie di
segnalazioni, il cui obbligo è stato introdotto nell’ambito della revisione e razionalizzazione della
materia degli interpelli, dal D.Lgs n. 156/2015.
Trattasi, in particolare, delle segnalazioni previste dai nuovi:
− art. 113, co. 6 del Tuir, in relazione alle partecipazioni acquisite per il recupero di crediti
bancari;
− art. 124, co. 5-bis del Tuir, in ordine alla continuazione del consolidato nazionale;
− art. 132, co. 5 del Tuir, relativo al consolidato mondiale;
− art. 30, co. 4 della Legge n. 724/1994 per le società di comodo;
− art. 1, co. 8 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, in tema di “Aiuto
per la crescita economica”.
Per le ipotesi menzionate, infatti, in luogo dell’obbligatorietà dell’istanza di interpello, a partire
dal 1° gennaio 2016 (ex art. 12, comma 1 del D.Lgs n. 156/2015) viene previsto un obbligo di
segnalazione in dichiarazione dei redditi.
L’articolo in argomento era stato, peraltro, già oggetto di una recente revisione, ad opera del cd.
Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs 14/09/2015, n. 147), il quale ha aggiunto:
− il comma 3-ter, che sanziona l’omissione o l’incompletezza dell’indicazione in
dichiarazione dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in
194
Capitolo 5 – Altre novità
imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, con una
sanzione amministrativa pari al 10% dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal
soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di
50.000 euro;
− il comma 3-quater, che sanziona l’omissione o l’incompletezza della segnalazione in
dichiarazione della detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate, residenti
in Paesi a fiscalità privilegiata, con una sanzione amministrativa pari al 10% del reddito
conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche
solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta,
con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui il reddito
della controllata estera sia negativo, si applica la sanzione in misura fissa di 1000 euro.
Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
In relazione alle ulteriori violazioni in materia di imposte sui redditi e di Iva, previste dall’art. 11
del D.Lgs n. 471/1997, oltre alla conversione in euro delle misure sanzionatorie previste in
misura fissa, si registra l’introduzione delle seguenti ulteriori ipotesi di violazione, mediante
inserimento dei commi 7-bis e 7-ter al medesimo articolo:
− la presentazione della garanzia di cui all’art. 38-bis del DPR n. 633/1972 (prevista
nell’ambito delle compensazioni dell’Iva di gruppo) con un ritardo non superiore a 90
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 (per le garanzie prestate con
ritardo superiore trova applicazione la misura sanzionatoria di cui all’art. 13, co. 6 del
D.Lgs n. 471/1997);
− la mancata presentazione dell’interpello nei casi in cui questo sia obbligatorio ai sensi
del comma 2 dell’art. 11 della Legge n. 212/2000 (come riformulato dall’art. 1, comma 1
del D.Lgs n. 156/2015). Trattasi, in dettaglio, dell’interpello che il contribuente deve
attivare qualora intenda disapplicare norme che limitano deduzioni, detrazioni o crediti
d’imposta poste in chiave antielusiva; per tale violazione viene prevista una sanzione in
misura fissa, di importo pari a quella prevista dal nuovo comma 3-quinquies dell’art. 8
(già oggetto di commento), nella misura da euro 2.000 a euro 21.000; peraltro, la misura
sarà raddoppiata, qualora venga disconosciuta la legittimità della disapplicazione cui il
contribuente ha provveduto autonomamente.
195
Altre novità
5.4.5. Violazioni in materia di versamenti
Ritardati od omessi versamenti diretti
Nell’ambito della revisione sanzionatoria viene riformulato l’art. 13 del D.Lgs n. 471/1997,
concernente le violazioni di omessi o ritardati versamenti di imposte.
La versione che ne scaturisce si presenta alquanto articolata rispetto a quella previgente,
andando a comprendere ogni fattispecie di omissione possibile in relazione al versamento dei
tributi.
Pur confermando la sanzione base dell’omesso versamento nella misura del 30% del tributo
non versato, in un ottica di maggiore proporzionalità della sanzione, il legislatore è intervenuto,
in primis, sul quantum della sanzione, prevedendo un meccanismo di maggiore riduzione
sanzionatoria per i versamenti effettuati con lieve ritardo.
In particolare, per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del
30% è ridotta alla metà; peraltro, salva l’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’art. 13
del D.Lgs n. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la
sanzione base su cui commisurare la riduzione – pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo – è
quella del 15%.
Per come è formulata la norma, la riduzione alla metà per i ritardi sino ai 90 giorni è
indipendente dal ravvedimento operoso; di conseguenza, da un lato, se il contribuente versa con
un ritardo di 85 giorni, l’ente impositore dovrà irrogare una sanzione pari al 15%, e non al 30%
dell’importo versato in ritardo. D’altro canto, se il contribuente si ravvede 85 giorni dopo la
scadenza, dovrà versare, oltre alle imposte e interessi, le sanzioni del 15% (non del 30%) ridotte
a 1/9, operando la lettera a-bis) dell’art. 13 del DLgs. 472/1997.
La norma viene inoltre riformulata inserendo una specifica disciplina per l’ipotesi di utilizzo di
un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti, in misura superiore a quella spettante; in tal
caso, viene prevista una sanzione pari al 30% del credito utilizzato, salva l’applicazione di
eventuali disposizioni speciali.
Nella disposizione è stata, altresì, inserita la disciplina dell’utilizzo in compensazione di un
credito inesistente (prima contenuta nell’art. 27, co. 18 del D.L. n. 185/2008), che la medesima
norma definisce come il “credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto
costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis, 36-
ter del DPR n. 600/1973, 54-bis del DPR n. 633/1972”; devono pertanto escludersi dall’ambito
applicativo della disposizione tutte quelle ipotesi in cui l’inesistenza del credito emerga
direttamente dai controlli operati dall’Amministrazione, nonché quelle ipotesi di utilizzo di crediti
196
Capitolo 5 – Altre novità
in violazione di regole di carattere procedurale non prescritte a titolo costitutivo del credito
stesso.
Ora, in caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente, è applicata esclusivamente la
sanzione dal 100% al 200% della misura del credito, venendo meno l’aggravante prevista nel
caso di importo superiore a euro 50.000 (per cui attualmente viene prevista una sanzione pari al
200% della misura del credito compensato); viene, peraltro, confermata l’esclusione, in tali casi,
della possibilità di definizione agevolata delle sanzioni stesse.
Infine, il novellato art. 13 introduce la disciplina sanzionatoria della garanzia Iva di gruppo
presentata oltre 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, prevedendo la
sanzione del 30% dell’ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione
annuale dell’ente o società controllante, ovvero delle società controllate, compensate in tutto o
in parte con somme cha avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o
dall’ente o società controllante.
Si ribadisce, in tal caso, l’operatività dell’attenuante prevista dal nuovo comma 7-bis del
commentato art. 11, nel caso in cui la garanzia sia prestata con un ritardo non superiore a 90
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, violazione punita con
la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
Incompletezza dei documenti di versamento
La modifica apportata all’art. 15 del D.Lgs n. 471/1997, che prevede l’applicazione di una
sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 nei casi in cui i documenti utilizzati per i
versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li
esegue e per l’imputazione della somma versata, riconduce nell’ambito del medesimo decreto
anche la sanzione per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero (già prevista dall’art. 19, co.
4 del D.Lgs n. 241/1997); la violazione, così revisionata, viene punita con la sanzione
amministrativa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non supera i cinque giorni.
5.4.6. Le modifiche di ordine procedurale
Criteri di determinazione della sanzione
La revisione sanzionatoria disposta dalla legge delega n. 23/2014 interviene anche sul D.Lgs n.
472/1997.
L’esecutivo, in particolare, introduce alcune modifiche all’art. 7 del citato decreto, relativo ai
criteri di determinazione della sanzione.
197
Altre novità
In primis, al terzo comma viene eliminata la discrezionalità nell’applicazione della recidiva
(specifica infratriennale); si prevede, infatti, che la sanzione debba essere aumentata fino alla
metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa
indole.
Tale automatismo non opera, tuttavia, quando l’applicazione della recidiva determinerebbe una
manifesta sproporzione fra entità del tributo e la sanzione (fattispecie disciplinata dal comma 4,
di cui il terzo comma fa salvi gli effetti).
Con riferimento al comma da ultimo citato, viene eliminata la natura eccezionale della
circostanza attenuante in base alla quale la sanzione può essere ridotta fino alla metà del
minimo se ricorrono circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra l’entità del tributo e
la sanzione; in altri termini, con la nuova disposizione legislativa, l’attenuante assume carattere
generale e non più eccezionale.
Concorso di violazioni e continuazione
Il decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio interviene anche sull’art. 12 del D.Lgs n.
472/1997, disciplinante il concorso di violazioni e la continuazione.
In particolare, viene modificato il comma 8, estendendo la previsione secondo cui le
disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica nel caso di progressione si applicano
separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta anche nell’ipotesi di
mediazione e conciliazione giudiziale.
La disposizione previgente prevede, infatti, l’applicazione della richiamata disciplina alle sole
ipotesi di accertamento con adesione; di contro, la conciliazione giudiziale è disciplinata dal
secondo periodo, in cui si dispone che la “sanzione conseguente (…) alla conciliazione giudiziale
(…) non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell’atto di contestazione o di
irrogazione delle sanzioni”. Tale disciplina comporta, a determinate condizioni, effetti
sostanzialmente favorevoli per il contribuente che conclude la conciliazione giudiziale,
ottenendo, a parità di imposta definita, una maggiore riduzione della sanzione rispetto a quella
conseguita in sede di accertamento con adesione, per effetto del diverso meccanismo del
cumulo giuridico applicabile ai due istituti.
Con l’estensione del meccanismo anche alle ipotesi di mediazione (per le controversie di valore
non superiore a euro 20.000) e conciliazione giudiziale si superano, quindi, i possibili effetti
distorsivi, che potrebbero indurre il contribuente a concludere con esito negativo il
procedimento di accertamento con adesione, allo scopo di definire successivamente il
medesimo atto in conciliazione.
198
Capitolo 5 – Altre novità
Ravvedimento operoso
L’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997, di recente oggetto di profonda revisione, ad opera dell’art. 1,
comma 637, lett. b) della Legge n. 190/2014 (in vigore dal 1° gennaio 2015), viene solo in parte
interessato dalla revisione di cui al D.Lgs n. 158/2015.
In particolare, viene modificata la lettera a-bis), oggetto di nuova introduzione da parte della
Legge finanziaria 2015, prevedendo che la riduzione sanzionatoria ivi disciplinata (pari a 1/9 de
minimo), trovi applicazione se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data
dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori
commessi in sede dichiarativa avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della
dichiarazione in cui l’errore o l’omissione è stata commessa.
Si modifica, altresì, il comma 1-bis del medesimo art. 13, prevedendo espressamente che anche
la lettera b-quater (riduzione a 1/5 del minimo della sanzione) si applichi ai soli tributi
amministrati dall’Agenzia delle entrate.
5.4.7. Osservazioni finali
La decorrenza della revisione del sistema sanzionatorio amministrativo tributario
Uno dei punti critici della revisione normativa è senza dubbio quello concernente la sua
decorrenza; la prima stesura del provvedimento prevedeva, con una disposizione alquanto
singolare, una decorrenza “a tempo” sia per le modifiche al sistema sanzionatorio penale, sia a
quello amministrativo: si legge, infatti, all’art. 31, comma 1 dello schema di decreto (prima
versione) “Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2016
e fino al 31 dicembre 2017”.
Anche in considerazione delle numerose critiche mosse dagli operatori del diritto tributario su
una norma congegnata modo veramente poco felice, il Consiglio dei Ministri è intervenuto in
seconda lettura prevedendo, all’art. 32, una diversa decorrenza per le modifiche relative al
sistema sanzionatorio penale, rispetto a quelle previste per il comparto amministrativo.
La versione definitiva dell’art. 32 del D.Lgs n. 158/2015 prevede la decorrenza immediata per le
prime (che sono entrate in vigore il 22 ottobre 2015, dopo la vacatio legis); di contro, per le
modifiche al sistema sanzionatorio amministrativo tributario viene disposta la decorrenza dal
1° gennaio 2017.
Tuttavia, anche sulla base delle sollecitazioni mosse da gran parte della dottrina, il legislatore è
intervenuto nell’ambito della legge di stabilità 2016; infatti, l’art. 1, comma 133 della Legge n.
199
Altre novità
208/2015 ha anticipato la decorrenza della revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
tributario al 1° gennaio 2016.
Successione normativa
Ora, premesso che le questioni di diritto transitorio sulle fattispecie penali seguiranno, come
deve essere, le ordinarie regole del codice penale, qualche problema si pone invece sul piano
della revisione sanzionatoria amministrativa la quale, per come risulta formulata la norma,
sembra dover operare in deroga al principio del favor rei, di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 472/1997
(ancorché non si ravvisi alcuna delega in tal senso da parte della Legge n. 23/2014).
L’art. 3 da ultimo citato prevede, tra l’altro, due importanti regole di diritto transitorio, in materia
di regime sanzionatorio tributario amministrativo, che caratterizzano proprio il principio del
favor rei:
− salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un
fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (art. 3,
comma 2);
− se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi
posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo
che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (art. 3, comma 3).
Ora, l’indicazione espressa dell’efficacia delle nuove norme prevista per il 1° gennaio 2016 (a
seguito della modifica in fase di approvazione definitiva) sembra proprio quella “diversa
previsione di legge”, citata dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 472/1997, quale deroga al principio
del favor rei.
Rimane da chiarire se le nuove disposizioni in tema di sanzioni amministrative tributarie
saranno applicabili per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2016, ovvero per le violazioni
contestate da tale data in poi, ancorché commesse in annualità precedenti.
Se si seguisse la seconda ipotesi si potrebbero creare delle situazioni paradossali; si pensi, ad
esempio, alle modifiche sanzionatorie in tema di ritardato versamento dell’imposta: con la
nuova norma, il versamento entro 90 dalla scadenza legale comporta la riduzione della
sanzione alla metà (15% in luogo del 30% del tributo non versato); pertanto, un omesso
versamento IVA con scadenza 16 ottobre 2015 potrebbe essere contestato entro la fine del
medesimo anno con l’applicazione della sanzione del 30%; ma la stessa violazione, in
mancanza di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, potrebbe essere sanata
dallo stesso contribuente, in ravvedimento, nel periodo dal 1° gennaio al 14 gennaio 2016, con
200
Capitolo 5 – Altre novità
la riduzione della sanzione a 1/9 del minimo, ma calcolata sul 15% del tributo non versato,
essendo nel frattempo entrate in vigore le modifiche de quibus.
Per una corretta interpretazione si potrebbe fare riferimento al principio “tempus regit actum”,
sancito dall’art. 11 delle preleggi, secondo cui le leggi non valgono che per l’avvenire: in virtù di
tale disposizione si potrebbe affermare che le nuove norme operino a decorrere dai fatti
commessi dal 1° gennaio 2016, ove il fatto dovrebbe coincidere con la commissione violazione.
Così facendo, si dovrebbe prescindere dal momento in cui avviene la contestazione della
violazione ed anche l’eventuale ravvedimento operoso, rilevando solo il tempo in cui la
violazione è stata commessa.
201
Altre novità
5.5. Le novità Irap per il settore agricolo
La Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016) esclude l’intero settore agricolo
dall’imposizione IRAP; a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015 ai sensi del comma 70 della Legge di Stabilità 2016 non sono considerati
soggetti passivi IRAP quanti esercitano un’attività agricola (senza più alcun limite di volume
d’affari, le cooperative e loro consorzi che esercitano attività selvicolturale e di sistemazione
idraulico-forestale nonché attività di allevamento di animali o della piccola pesca.
Entrando nello specifico delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 si rileva che al
comma 70:
• viene abrogata la lettera d) del comma 1, art. 3, D.Lgs. n. 446/1997, che tra i soggetti
passivi fa rientrare i produttori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 TUIR,
esclusi quelli con volume d’affari annuo superiore a 7.000 euro che si avvalgono dello
speciale regime di esonero dall’IVA ai sensi dell’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
• viene aggiunta all’art. 3, comma 2, la lettera c-bis) al comma 2, che elenca chi non è
soggetto passivo d’imposta, tra i quali inserisce:
− a) coloro che esercitano una attività agricola ex art. 32 TUIR (senza alcun limite di
volume d’affari);
− b) le cooperative e loro consorzi che esercitano attività selvicolturale e di sistemazione
idraulico-forestale ex art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;
− c) gli stessi soggetti che svolgono attività di allevamento di animali o della piccola
pesca, ex art. 10, D.P.R. n. 601/1973;
Per effetto della Legge di Stabilità 2016 non sono più considerati
soggetti passivi Irap:
Produttori agricoli indipendentemente dal volume d’affari
Cooperative e loro consorzi che esercitano attività
selvicolturale e di sistemazione idraulico
forestale
Cooperative e loro consorzi che svolgono
attività di allevamento di animali o della piccola
pesca.
202
Capitolo 5 – Altre novità
Sono abrogati i riferimenti alle suddette attività contenuti nel D.Lgs. n. 446/1997, nonché
l’art. 45, comma 1, del medesimo provvedimento che prevedeva l’applicazione dell’aliquota
ridotta all’1,9%.
5.5.1. Estensione della deducibilità del costo del lavoro
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 [Legge di Stabilità per il 2015] ha introdotto alcune
significative modifiche alla disciplina del tributo regionale, di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 [decreto IRAP]. I commi da 20 a 24 dell’unico articolo 1 dispongono,
rispettivamente:
1) l’inserimento nell’articolo 11 del decreto IRAP del comma 4-octies), ai sensi del quale, a
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si considerano
deducibili, agli effetti dell’IRAP, le spese sostenute in relazione al personale dipendente
impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore
della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto IRAP;
2) il riconoscimento – per i medesimi soggetti, che non impiegano lavoratori dipendenti – di un
credito d’imposta stabilito in misura pari al dieci per cento [10%] dell’IRAP lorda.
Per espressa previsione di legge, il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire
dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.
La Legge n. 208/2015 ( Legge di Stabilità 2016) , pubblicata in GU n. 302 del 30 dicembre 2015
al comma 73 per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli
articoli da 5 a 9 del decreto IRAP ha esteso la deducibilità del costo del lavoro aggiungendo
all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, , il seguente
periodo: « La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento
della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno
centoventi giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso
datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente
contratto ». La deduzione ai fini IRAP viene quindi estesa anche ai lavoratori stagionali.
MISURA RIF.NORMATIVO BENEFICIARI AMBITO TEMPORALE DI
APPLICAZIONE
Deducibilità
IRAP costo del
lavoro
Art.1 comma 20
Legge di Stabilità
2015
Datori di lavoro Dal 1° gennaio 2015 ( unico
2016)
203
Altre novità
Credito di
imposta
lavoratori
autonomi
Art.1 comma 21
Legge di Stabilità
2016
Lavoratori
autonomi senza
dipendenti
Dal 1° gennaio 2015 ( unico
2016)
Estensione
lavoro
stagionale
Art.1 comma 73
Legge di Stabilità
2016
Datori di lavoro
stagionali
Dal 1° gennaio 2016 ( unico
2017)
5.5.2. Altre modifiche alla deduzione Irap
L’articolo 11, comma 4-bis, del D.Lgs. 446/97 stabilisce una deduzione forfettaria di 8mila euro
per i soggetti Irap la cui base imponibile sia pari o inferiore a 180.759,91 euro. La deduzione è
ridotta a 6mila euro se il valore della produzione è fino a 180.839,91 euro, a 4mila euro in
presenza di valore della produzione fino a 180.919,91 euro, a 2mila euro in presenza di valore
della produzione fino a 180.999,911 euro. È stabilito che per le società di persone commerciali,
imprenditori individuali e lavoratori autonomi l’importo della deduzione sia aumentato di 2.500
euro, prevedendosi anche questo caso con un meccanismo di riduzione per gli scaglioni, da
1.875 fino a 625 euro. Pertanto le imprese e i lavoratori autonomi “minori” hanno diritto a una
deduzione forfettaria dalla base imponibile Irap fino a 10.500 euro. La legge di Stabilità 2016
interviene su tale previsione stabilendo che all’’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «di euro
2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000,
di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250».
5.5.3. Esclusione Irap per i medici ospedalieri
La Legge di Stabilità 2016 al comma 125 stabilisce che non sussiste autonoma organizzazione
ai fini dell’imposta regionale sull’attività produttive (IRAP) nel caso di medici che abbiano
sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della
professione all’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività svolta
presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni
caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito
realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. L’esistenza dell’autonoma
organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i
parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale».
204
Capitolo 5 – Altre novità
Il dibattito sulla presenza o meno di “autonoma organizzazione” e quindi sulla sussistenza del
presupposto per applicare l’IRAP) per chi esercita un’attività professionale ha preso avvio con la
sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale, la quale - dichiarando infondate o
inammissibili le eccezioni di incostituzionalità del D.Lgs. n. 446/1997 - ha ribadito che l’IRAP è
un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle (sole) attività
autonomamente organizzate e ha riconosciuto in tale valore aggiunto, direttamente connesso
all’elemento organizzativo, un idoneo indice di capacità contributiva.
Successivamente, la Corte di Cassazione - discutendo moltissimi ricorsi in materia di IRAP - ha
stabilito il principio in base al quale il requisito dell’autonoma organizzazione (presupposto
impositivo ai fini IRAP) sussiste se il contribuente che esercita attività di lavoro autonomo:
• sia l’unico responsabile dell’organizzazione, non essendo, quindi, inserito in strutture
organizzative riferibile ad altrui responsabilità ed interesse;
• impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo il principio del id quod
plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività;
• si avvalga solo in modo non occasionale di lavoro altrui.
NOVITÀ IRAP LEGGE DI STABILITÀ 2016
CATEGORIA APPLICAZIONE IRAP
Imprenditori agricoli esclusi
Cooperative e loro consorzi che esercitano
attività selvicolturale e di sistemazione
idraulico forestale
esclusi
Cooperative e loro consorzi che svolgono
attività di allevamento di animali o della
piccola pesca. esclusi
Medici ospedalieri
Esclusi nel rispetto di determinati standard e
parametri previsti dalla convenzione con il
Servizio sanitario nazionale.
205
Altre novità
5.6. Cosa cambia nei rapporti con Equitalia: nuova rateazione e compensazione
cartelle esattoriali
NOVITA’ LEGGE DI STABILITA’ IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Si estende anche al 2016, la possibilità, per imprese e professionisti di compensare i
crediti maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute
a seguito di iscrizione a ruolo.
Prevista la riammissione al beneficio della rateazione per tutti quei contribuenti che
sono decaduti da un piano di dilazione concesso dall’Agenzia delle entrate a seguito
di acquiescenza o accertamento con adesione.
Gli avvocati che vantano crediti a fronte di diritti e onorari derivanti da prestazioni di
gratuito patrocinio potranno utilizzarli in compensazione per il pagamento non solo
delle imposte, ma anche per il versamento dei contributi previdenziali.
5.6.1. La compensazione delle cartelle esattoriali
Si estende anche al 2016, la possibilità, per imprese e professionisti di compensare i crediti
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo.
Più precisamente, i crediti vantati nei confronti della PA devono essere non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili, e possono essere maturati a seguito di contratti per somministrazione,
forniture e appalti.
E’ tuttavia in ogni caso richiesto che la pubblica amministrazione rilasci, mediante l'apposita
piattaforma elettronica, la certificazione recante la data prevista per il pagamento: sarà appunto
tale certificazione a poter essere utilizzata, a richiesta del contribuente, per il pagamento, totale
o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.
CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PA
Non prescritti, certi, liquidi ed esigibili Maturati a seguito di contratti per somministrazione, forniture e appalti.
Possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
NOVITA’- La possibilità di procedere alla compensazione è stata estesa anche al 2016
206
Capitolo 5 – Altre novità
Come chiarisce il comma 129 della Legge di stabilità, al fine di rendere operative le disposizioni,
sarà tuttavia necessario attendere un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della Legge di stabilità.
Per la precisione deve in questa sede essere rilevato come la possibilità di procedere alla
compensazione sia sancita dall’art. 28 quater del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e disposizione
in commento non trova uno specifico limite temporale: in altre parole, non è previsto un termine
ultimo oltre il quale non può più essere effettuata la compensazione.
Tuttavia il legislatore è intervenuto in più casi per sancire la proroga dei termini di applicazione
della norma in commento.
Ministero dell'Economia e delle
Finanze- Decreto ministeriale 24
settembre 2014
Viene prevista la compensazione, nell’anno 2014, delle
cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014, in
favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti
e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle
amministrazioni pubbliche
Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Decreto ministeriale 13
luglio 2015
Le disposizioni previste dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014,
recante «Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle
esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti
della pubblica amministrazione», si applicano, con le
medesime modalità, anche per l’anno 2015, con
riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31
dicembre 2014.
NOVITA’
Legge di stabilità 2016
Viene estesa anche al 2016 la possibilità di compensare
le cartelle di pagamento con i crediti maturati verso la PA
207
Altre novità
5.6.2. Rateazioni decadute
I commi da 134 a 138 della Legge di stabilità si occupano invece della riammissione al
beneficio della rateazione per tutti quei contribuenti che sono decaduti da un piano di dilazione
concesso dall’Agenzia delle entrate a seguito di acquiescenza o accertamento con adesione.
Due sono le condizioni per poter accedere a questo nuovo beneficio:
essere decaduti dal piano di rateazione nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2012 e il
15 ottobre 2015;
effettuare il pagamento della prima rata scaduta entro il 31 maggio 2016.
Più precisamente, il contribuente che intende fruire dell’agevolazione dovrà provvedere a
trasmettere, nei dieci giorni successivi al versamento, copia della quietanza di pagamento
all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, affinché lo stesso proceda con la sospensione
dei carichi iscritti a ruolo (anche se rateizzati), e, successivamente, ricalcoli le rate dovute
tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati, anche a seguito di iscrizione a ruolo.
Il debitore decade dal nuovo piano di rateazione cui è stato riammesso in caso di mancato
pagamento di due rate anche non consecutive, e, in questo caso, è esclusa ogni ulteriore
proroga.
Giova inoltre di essere sottolineato che la possibilità di riammissione alla rateazione è limitata
alle sole imposte dirette: il beneficio è pertanto escluso nel caso in cui i versamenti si
riferiscono alle imposte indirette, come, ad esempio, l’Iva.
Il contribuente è decaduto da un precedente piano di rateazione
La decadenza è intervenuta nel periodo
compreso tra il 15/10/2012 e il
15/10/2015
Il piano di rateazione decaduto era
relativo al pagamento di imposte dirette
Entro il 31.05.2016 Pagare la prima rata scaduta
208
Capitolo 5 – Altre novità
Si ricorda infine che la Pubblica Amministrazione, prima di effettuare ogni pagamento di
importo superiore a 10.000 euro è tenuta a chiedere all’Agente della riscossione la presenza di
importi iscritti a ruolo di importo superiore alla suddetta soglia. In caso di risposta affermativa
la Pubblica Amministrazione non potrà procedere al pagamento.
Ebbene, nel caso in cui la rateazione sia richiesta dopo la segnalazione, gli importi in oggetto
non potranno, ovviamente, entrare a far parte del nuovo piano di dilazione.
5.6.3. I crediti da gratuito patrocinio
In virtù delle novità introdotte con la Legge di stabilità 2016 gli avvocati che vantano crediti a
fronte di diritti e onorari derivanti da prestazioni di gratuito patrocinio potranno utilizzarli in
compensazione per il pagamento non solo delle imposte, ma anche per il versamento dei
contributi previdenziali.
Sarà tuttavia necessario attendere un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministero della Giustizia, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della legge di stabilità 2016 affinché siano stabilite le modalità operative della nuova
previsione.
Seguiranno poi le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate che definiranno i codici tributo per le
compensazioni.
trasmettere, nei dieci giorni successivi al versamento, copia della quietanza di pagamento
all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente,
L’Agenzia delle Entrate:
- sospenderà i carichi iscritti a ruolo (anche se rateizzati)
- ricalcolerà le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati, anche a
seguito di iscrizione a ruolo.
209
Altre novità
AVVOCATI CREDITI MATURATI PER ATTIVITA’ DI GRATUITO
PATROCINIO
Possibile compensare i crediti in oggetto per il pagamento di:
Imposte Contributi previdenziali
210
Capitolo 5 – Altre novità
5.7. Canone RAI ordinario in bolletta
5.7.1. Pagamento in 10 rate con la bolletta elettrica
5.7.2. Premessa
Da quest’anno l’abbonamento alla TV pubblica si paga con la bolletta elettrica e il suo importo
scende da 113,50 euro a 100 euro da suddividere in 10 rate mensili.
La Legge 208 del 2015 (Stabilità per il 2016), infatti, prevede il pagamento rateale del canone
RAI con addebitato sulle fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica.
Si tratta, evidentemente, di una misura volta ad arginare il fenomeno evasivo che affligge la
tassa sul possesso di un apparecchio “atto o adattabile” alla ricezione delle trasmissioni
televisive.
La riforma riguarda il canone Rai ordinario, mentre nulla cambia in ordine a
presupposti e modalità di pagamento del canone Rai speciale, che è l’imposta
dovuta da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle
trasmissioni televisive fuori dall'ambito familiare o che li impieghi a scopo di lucro diretto o
indiretto (R.D.L. 21/02/1938 n. 246 e D.L. luogotenenziale del 21/12/1944 n. 458).
5.7.3. La riforma. I punti salienti
L’obbligo di pagamento del Canone RAI è disciplinato dal R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla Legge 4 giugno 1938, n. 880 (“Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni”),
le cui disposizioni sono state in parte modificate dalla Legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 2018
del 2015).
Tra i punti salienti della riforma si segnalano i seguenti:
⇒ per il 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro;
⇒ presupposto dell’imposta resta la detenzione di uno o più apparecchi “atti o adattabili”
alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, ma d’ora in poi la detenzione o l’utenza
di un apparecchio radioricevente si presume nel caso in cui esista un’utenza per la
fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica;
⇒ in ogni caso il canone di abbonamento alla televisione “per uso privato” è dovuto una
sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o
dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia
anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 223/89;
211
Altre novità
⇒ per superare la presunzione di detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla
ricezione delle trasmissioni televisive (quindi per non pagare il canone), chi non ha
apparecchi, pur avendo un’utenza elettrica, dovrà inviare una dichiarazione all’Agenzia
delle Entrate (precisamente alla Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di
Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate);
⇒ la dichiarazione di non detenere apparecchi va rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/00 ed
essa ha validità per l’anno in cui è presentata. La dichiarazione mendace comporta gli
effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del detto decreto;
⇒ per l’attuazione delle disposizioni sul pagamento del canone in bolletta il legislatore ha
autorizzato lo scambio d’informazioni tra Anagrafe tributaria, Authority per l’energia,
Acquirente Unico SPA e Ministero dell’Interno e Comuni. Lo scambio riguarda tutte le
informazioni utili e, in particolare, i dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per
la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di
abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo
38, comma 8, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone;
⇒ le imprese elettriche, all’atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura,
acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di
fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione;
⇒ non è più consentita la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per
suggellamento. Ossia non sarà più possibile la pratica di rendere inutilizzabili,
generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal
titolare del canone TV e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi
luogo di loro residenza o dimora;
⇒ al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all’addebito
diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento,
rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica
per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento
del canone di abbonamento televisivo. Ciò vale anche per le autorizzazioni all’addebito
già rilasciate alla data di entrata in vigore della Legge n. 208 del 2015, fatta salva la
facoltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’utente;
⇒ resta ferma la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva;
⇒ restano ferme le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la
detenzione fuori dell’ambito familiare, con la sola eccezione della disdetta per
suggellamento (abolita anche per gli abbonati speciali).
212
Capitolo 5 – Altre novità
Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel
bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al
33% del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50% per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per
essere destinate:
a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1,
comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal
pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o
superiore a settantacinque anni;
b) al finanziamento, fino a un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di
un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di
previsione del Ministero dello Sviluppo Economico;
c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
Le eventuali maggiori entrate sono ripartite con decreto del MEF, di concerto con il MISE, che
stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando
l'assegnazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle
eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento.
• La tassa è dovuta per la detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione
delle trasmissioni televisive, a prescindere dal suo utilizzo;
• La detenzione si presume dall’intestazione di un’utenza per la fornitura di energia
elettrica (c.d. “utenze domestiche residenti”);
• Per superare la presunzione di detenzione occorre inviare all’Agenzia delle Entrate -
Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T - una
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00;
• Non è più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per
suggellamento dell’apparecchio.
• L’importo per il 2016 è di 100 euro;
• Detto importo si paga in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dalla società
elettrica. Per il 2016 il pagamento avverrà dalla fattura della società elettrica
successiva al 1° luglio. Ciò si deve ai tempi tecnici per adeguare i sistemi di
Canone RAI in bolletta
213
Altre novità
fatturazione. Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016, pertanto, saranno
cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;
• Per chi ha l’addebito della bolletta sul c/c l’opzione si intende estesa anche al
pagamento del canone Rai. Resta ferma la facoltà di revoca del correntista.
Resta fermo il diritto all’esenzione per gli ultra 75enni, ma è stata ampliata la platea dei
soggetti che possono usufruire dell’esenzione perché è salito il parametro reddituale:
• per l’esenzione a favore degli over 75 il limite di reddito è di euro 8.000 annui;
• in precedenza occorreva un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge
convivente non fosse superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici
mensilità (euro 6.713,98 annui);
• le modalità di fruizione dell’esenzione saranno stabilite con decreto del MEF, di
concerto con il MISE.
Non devono pagare il canone Rai:
• i rivenditori e riparatori di televisori;
• gli ospedali militari, le Case del soldato o le Sale convegno dei militari delle Forze
armate italiane (mentre il canone deve essere pagato dal militare che abbia una TV
nell’alloggio privato ubicato in dette strutture);
• gli agenti diplomatici e consolari, se stranieri accreditati in Italia e a condizione che nel
paese da loro rappresentato pure i rappresentanti diplomatici italiani ivi accreditati
godano di uguale trattamento.
• Al mancato pagamento del canone Rai non consegue il taglio della luce;
• L’evasione del canone Rai da parte dei detentori di un apparecchio è severamente
sanzionata. Sarà dovuto l’importo del canone con la decorrenza accertata nel verbale
redatto dall’autorità di controllo, oltreché le sanzioni di legge, ammontanti nel massimo
619 euro per ogni annualità evasa.
5.7.4. Modalità di addebito e riversamento all’Erario dei canoni riscossi
Il Canone RAI, per effetto della Legge di Stabilità per il 2016, diventa una voce di spesa della
bolletta elettrica. Il suo pagamento avviene in 10 rate mensili (in pratica si tratta di 10 rate da
10 euro, posto che per il 2016 l’importo del canone è fissato in 100 euro), addebitate sulle
fatture emesse dall’impresa elettrica. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono
scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.
214
Capitolo 5 – Altre novità
In ragione dei tempi tecnici necessari all’adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima
fattura successiva al 1º luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.
Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento all’Erario entro il giorno 20 del mese
successivo a quello d’incasso e, comunque, l’intero canone deve essere riscosso e riversato
entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese
elettriche. Spetta a un decreto del MISE, di concerto con il MEF, sentita l’Autority per l’energia,
da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2016,
definire termini e modalità per il riversamento all’Erario, e le conseguenze di eventuali ritardi,
anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia
elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.
5.7.5. Prime indicazioni dell’Authority per l’energia
Nella Deliberazione 11/12/2015 (610/2015/R/COM), l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico ha illustrato il progetto “Bolletta 2.0” - che individua i criteri per razionalizzare,
semplificare e rendere maggiormente comprensibili le informazioni contenute nelle bollette
elettriche quanto ai consumi - e in questo contesto è stato affrontata anche la questione
dell’ingresso in bolletta della voce Canone RAI.
Nella bolletta sintetica la sintesi degli importi fatturati
dovrà indicare separatamente quelli relativi al canone, che
dovranno essere dettagliati in una specifica voce,
denominata “Canone di abbonamento RAI”
La voce “Canone di abbonamento RAI” sarà ESENTE da IVA e altre imposte, in quanto non
facente parte del contratto di fornitura
Il cliente sarà informato circa i mesi cui si riferiscono le rate
addebitate in ciascuna bolletta. Nella prima bolletta di esposizione del canone sarà
presente apposita comunicazione
Modalità di esposizione in bolletta
Indicazioni dell’Autority
215
Altre novità
5.8. Medici e IRAP
5.8.1. Medici ospedalieri. Quando sono esclusi dall’IRAP
5.8.1.1 Premessa La Legge di Stabilità per il 2016 ha definito l’ambito di operatività dell’IRAP quanto ai medici che
abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con strutture ospedaliere.
Poiché l’assoggettabilità dei medici (soprattutto di quelli convenzionati con il SSN) all’imposta
regionale sulle attività produttive è questione che ha alimentato negli anni un vasto contenzioso,
la novità che andremo a esaminare è da accogliere sicuramente con favore.
5.8.2. La novità per i medici ospedalieri
La Legge di Stabilità per il 2016 stabilisce che non sussiste autonoma organizzazione ai fini
IRAP:
⇒ nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture
ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta
presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo.
Sono in ogni caso irrilevanti ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione:
⇒ l’ammontare del reddito realizzato;
⇒ le spese direttamente connesse all’attività svolta.
L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile:
⇒ in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla
Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
All’articolo 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il presupposto
dell’imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1 (che recita:
“Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente
organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello
Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”) è aggiunto il seguente: “1-bis. Non
sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano
sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della
professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta
presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni
caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito
realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta.
216
Capitolo 5 – Altre novità
L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi
che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario
nazionale”.
5.8.3. Professionisti. Il concetto di autonoma organizzazione secondo la giurisprudenza
La lettera c) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 446/97 individua come soggetti passivi
d’imposta “le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo
5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1,
del medesimo testo unico”.
Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata della Legge istitutiva dell’IRAP fornita
dalla Consulta con la sentenza n. 156 del 2001, l’esercizio per professione abituale, ancorché
non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce
presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive soltanto qualora si tratti di attività
“autonomamente organizzata”.
In altre parole, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, articolo 2, comma 1,
primo periodo, e articolo 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui
al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo quando si
tratti di attività non autonomamente organizzata.
La Cassazione ha chiarito che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento
spetta al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato,
ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo:
⇒ sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in
strutture organizzate riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
⇒ impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit,
costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in
assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non
dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (cfr. SS.UU. n. 12108 del 2009, Cass.
n. 8556 del 2011 e n. 4923 del 2013).
217
Altre novità
⇒ il requisito dell’autonoma organizzazione è indispensabile per legittimare il prelievo nei
confronti dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario
Nazionale (tra le altre, Cass. n. 675/13). Detto requisito, per ius receptum, in assenza di
personale dipendente, non è ravvisabile nella disponibilità, da parte dei medici
convenzionati con il SSN, di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell'articolo 22
dell'A.C.N. (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270), essendo
obbligatorie (le attrezzature di cui all’art. 22 cit.) ai fini dell’instaurazione e del
mantenimento del rapporto convenzionale (cfr. Cass. n. 4934/2012).
⇒ la disponibilità, da parte dei medici di base, di strumenti di diagnosi - per quanto
complessi e costosi - non è idonea a configurare la sussistenza del presupposto
dell’IRAP, poiché detti strumenti, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche,
rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per i precisati
professionisti, in quanto agli stessi si chiede di svolgere una funzione di “primo impatto”
a difesa della salute pubblica (Cass. n. 11197/2013).
⇒ il medico convenzionato con il SSN non è soggetto all’IRAP quando utilizzi due studi,
perché “l’utilizzazione di due studi deve essere valutata come uno strumento per il
migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma” (cfr.
Cass. n. 2967/2014).
⇒ non è assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive il medico che si
avvale di una segreteria la quale è di mero ausilio per lo svolgimento dell’attività. In linea
astratta, non può si può sostenere che l’apporto fornito all’attività di un professionista
dall’utilizzo di prestazioni segretariali costituisca di per sé, a prescindere da qualunque
analisi qualitativa e quantitativa di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza
di un’autonoma organizzazione, dovendosi al contrario ritenere che l’apporto di un
collaboratore che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il
paziente o l’avvocato riceve il cliente, rientra, secondo l'id quod plerumque accidit, nel
minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale (così Cass., sentenza n.
26991/2014. La pronuncia ha riguardato un medico convenzionato con il SSN ma
evidentemente il principio espresso ha carattere generale, vale cioè per tutte le
categorie professionali).
Il suddetto principio è stato più volte applicato con riguardo ai medici giungendo ai
seguenti approdi:
218
Capitolo 5 – Altre novità
Ebbene, d’ora in poi per quanto concerne i medici che abbiano sottoscritto specifiche
convenzioni con strutture ospedaliere si dovrà fare riferimento prima di tutto ai parametri
individuati dal legislatore per escludere l’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Per tutti gli altri professionisti e lavoratori autonomi va da sé che, in difetto di un’espressa
previsione di legge che delimiti l’ambito di applicazione dell’IRAP, l’opera interpretativa della
giurisprudenza di legittimità continuerà a essere fondamentale.
219
Altre novità
5.9. Novità in tema di accertamento
5.9.1. La delega per la revisione della disciplina sul raddoppio dei termini ai fini
accertativi
La legge 11 marzo 2014, n. 23, rubricata “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” prevedeva, tra l’altro, la revisione della
disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva
contenuta, rispettivamente, negli artt. 43, comma 3 del DPR n. 600/1973 e 57, comma 3 del DPR
n. 633/1972.
In realtà, considerate le aree di criticità persistenti sull’istituto in questione sin dalla sua
introduzione, già in passato si registrarono tentativi governativi di rimodulare la disposizione,
anche sulla scorta delle numerose critiche mosse dalla dottrina e di alcune pronunce
giurisprudenziali.
Il Consiglio dei ministri del 16 aprile 2012 aveva, infatti, approvato il D.D.L. di delega per la
revisione del sistema fiscale, il cui art. 3 co. 10 prevedeva la delega al Governo per definire la
portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si
verificasse soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo
spirare del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti dei controlli già
notificati alla data di entrata in vigore dei decreti delegati.
L’iter di approvazione parlamentare del disegno di legge è stato tuttavia interrotto dalla fine
anticipata della legislatura.
La stessa disposizione veniva comunque riproposta nella delega per la riforma fiscale di cui alla
citata legge n. 23/2014; in particolare, il secondo comma dell’art. 8 delega il Governo a definire
la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio
si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia per reati tributari entro
l’ordinario termine di decadenza dell’azione accertativa, individuato, nelle citate disposizioni, nel
31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (dei
redditi o Iva), ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione doveva essere presentata (nei casi, ovviamente, di omessa dichiarazione),
salvaguardando tuttavia le attività accertative ed ispettive in corso di esecuzione.
Dal testo della delega si ricavano i seguenti principi cui il legislatore delegato doveva attenersi
nella revisione della disciplina sul raddoppio dei termini accertativi, ossia:
- sotto il profilo oggettivo, correlare il raddoppio dei termini all’effettivo invio della
denuncia per reati tributari;
220
Capitolo 5 – Altre novità
- sotto l’aspetto temporale, prevedere l’invio entro i termini ordinari di decadenza
dell’azione accertatrice;
- sotto il profilo del diritto transitorio, salvaguardare gli effetti degli atti di controllo
notificati entro la data di entrata in vigore del decreto contenente la revisione delegata.
5.9.2. L’attuazione della delega
Con il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale
n. 190 del 18 agosto), viene data attuazione, tra l’altro, alla delega contenuta nell’art. 8, comma
2 della Legge 11 marzo 2014, n. 23, che disponeva la revisione della disciplina del raddoppio dei
termini per l’accertamento ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi, contenuta, rispettivamente,
negli artt. 57, comma 3 del DPR n. 633/1972 e 43, comma 3 del DPR n. 600/1973.
Non essendo indicate nel citato decreto legislativo diverse disposizioni, la nuova disciplina è
entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U., ossia il 2
settembre 2015; tuttavia, in attuazione di quanto espressamente disposto dal delegante, il
decreto disciplina altresì il regime transitorio (ivi compresa la vacatio legis), prevedendo
scadenze e condizioni affinché il raddoppio dei termini possa operare nel caso di accertamenti
o attività ispettive concluse entro la stessa data di entrata in vigore delle nuove disposizioni,
onde salvaguardare, appunto, “gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi”.
5.9.3. Gli interventi della Legge di Stabilità
La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) interviene in materia di
accertamento con due disposizioni importanti; da un lato, viene prevista una sostanziale
modifica dei termini ordinari di cui dispone l’Amministrazione finanziaria per procedere
all’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, con la contestuale abrogazione della
disciplina sul raddoppio dei termini accertativi in presenza di responsabilità penal tributarie;
dall’altro viene introdotta una norma procedurale rivolta agli organi inquirenti i quali,
nell’accertare reati di ogni genere, da cui possano derivare in capo al reo proventi illeciti,
dovranno notiziare tempestivamente l’Agenzia delle entrate, per consentire alla stessa di
attivare le ordinarie procedure accertative.
In relazione al primo intervento enunciato, va evidenziato come lo stesso intervenga a soli pochi
mesi dalla citata revisione del regime di decadenza dal potere accertativo, disposta dal D.Lgs 5
agosto 2015, n. 128; in merito alla norma di natura procedurale, va invece osservato come la
stessa presenti alcune criticità derivanti dalla sovrapposizione con altre disposizioni
dell’ordinamento tuttora vigenti e non espressamente abrogate dalla legge di stabilità in
221
Altre novità
commento. In relazione a tali criticità si auspica un sollecito intervento chiarificatore da parte
dell’Amministrazione finanziaria.
Le modifiche ai termini di decadenza per l’accertamento
5.9.4. L’introduzione della disciplina sul raddoppio dei termini accertativi
La disciplina del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento, in presenza di una
notizia di reato tributario, è stata introdotta dall’articolo 37, commi 24, 25 e 26, del decreto legge
223/2006 (cd. Decreto Visco Bersani).
In particolare, il comma 24 ha integrato l’articolo 43 del Dpr 600/1973, tramite l’inserimento del
terzo comma, in base al quale “In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000, i
termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è
stata commessa la violazione”.
Medesima previsione è stata introdotta dal comma 25, per l’accertamento in materia di Iva, con
l’inserimento del comma terzo nell’articolo 57 del Dpr 633/1972.
In virtù delle citate norme, gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento sono raddoppiati
qualora il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni, constati una violazione per la
quale sussiste l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 c.p.p., per taluno dei reati previsti
dal decreto legislativo 74/2000.
Secondo gli ordinari termini di decadenza, l’avviso di accertamento deve essere notificato:
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva
essere presentata (qualora ne sia stata omessa la presentazione).
Per quanto concerne, invece, la decorrenza delle predette modifiche normative, l’articolo 37,
comma 26, del Dl 223/2006, ha stabilito che il raddoppio dei termini trova applicazione a
decorrere dal periodo di imposta per il quale, alla data di entrata in vigore dello stesso Dl 223 (il
4 luglio 2006), sono ancora pendenti i termini ordinari per l’accertamento.
La ratio della novella normativa del 2006, come precisato nella relazione governativa al
provvedimento, è quella di “garantire la possibilità di utilizzare per un periodo di tempo più ampio
di quello ordinario gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dall’autorità
giudiziaria”.
Sin dall’introduzione della disciplina del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento
tributario, in presenza di una notizia di reato tributario, sorsero diversi problemi interpretativi,
222
Capitolo 5 – Altre novità
alimentati dalla difficoltà di dare attuazione alla sua ratio, in un contesto sistematico in cui il
procedimento penale e quello tributario rimangono pur sempre indipendenti e autonomi, nonché
in relazione ad una certa prassi sviluppatasi in sede di accertamento.
Ma la questione più spinosa riguarda l’applicazione dell’istituto con riferimento ai periodi di
imposta per i quali la rilevanza penale dei fatti oggetto di controllo emerge allorquando sono già
spirati i termini ordinari per l’accertamento.
Sul tema in questione ha fatto parzialmente chiarezza la Corte Costituzionale, con la nota
sentenza 247 del 25 luglio 2011; la Consulta si è pronunciata sulla questione di legittimità
costituzionale della relativa disciplina enunciando, nel contempo, una serie di principi sulla sua
corretta interpretazione, principi la cui applicazione da parte della giurisprudenza di merito non
sempre si è dimostrata uniforme.
5.9.5. La sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale
La Consulta, chiamata a pronunciarsi su un’eccezione di incostituzionalità mossa in occasione
di un giudizio di merito sulle disposizioni de quibus, ha sostanzialmente ritenuto che le stesse
non vìolino alcun principio di rango costituzionale, sostenendo che l’istituto in questione non
prevede una proroga o una riapertura dei termini per l’accertamento; al contrario, secondo il
giudice delle leggi, il raddoppio è fissato direttamente dalla legge e opera automaticamente in
presenza di una speciale condizione obiettiva, ossia qualora sussista l’obbligo di denuncia per
commissione di reati tributari di cui al D.Lgs 74/2000.
Quanto al rapporto tra il termine di decadenza “breve” e il raddoppio sancito dalla norma in
questione, nella sentenza 247/2011 si legge:
Sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale
(…)
“I termini raddoppiati di accertamento non costituiscono una "proroga" di quelli ordinari, da
disporsi a discrezione dell'amministrazione finanziaria procedente, in presenza di "eventi peculiari
ed eccezionali". Al contrario, i termini raddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla
legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva (allorché, cioè,
sussista l'obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000), senza
che all'amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro
applicazione. In altre parole, i termini raddoppiati non si innestano su quelli "brevi" di cui ai primi
due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 in base ad una scelta degli uffici tributari, ma
operano autonomamente allorché sussistano elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la
denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.
223
Altre novità
Sotto questo aspetto non può parlarsi di «riapertura o proroga di termini scaduti» né di
«reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti», perché i termini "brevi" e quelli raddoppiati
si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si
connettono diversi termini di accertamento. Più precisamente, i termini "brevi" di cui ai primi due
commi dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 operano in presenza di violazioni tributarie per le
quali non sorge l'obbligo di denuncia penale di reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000; i termini
raddoppiati di cui al terzo comma dello stesso art. 57 operano, invece, in presenza di violazioni
tributarie per le quali v'è l'obbligo di denuncia.
È, perciò, del tutto irrilevante che detto obbligo, come osservato al punto 3.1., possa insorgere
anche dopo il decorso del termine "breve" o possa non essere adempiuto entro tale termine. Ciò
che rileva è solo la sussistenza dell'obbligo, perché essa soltanto connota, sin dall'origine, la
fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati di
accertamento”.
(…)
In tema di rapporto esistente tra il raddoppio dei termini e la denuncia all’autorità giudiziaria,
con la sentenza 247/2011, la Corte costituzionale ha, in sostanza, precisato che “il raddoppio
dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale,
indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale”.
In altri termini, per la Consulta, unica condizione affinché operi la normativa sul raddoppio dei
termini è la constatazione dell’esistenza di una violazione per la quale sussiste l’obbligo di
denuncia di reato tributario ai sensi dell’articolo 331 c.p.p., indipendentemente dalla circostanza
che tale obbligo sia stato, o meno, adempiuto.
Inoltre, la stessa Corte ha chiarito che l’obbligo di denuncia “sorge anche ove sussistano cause
di non punibilità impeditive della prosecuzione delle indagini penali ed il cui accertamento resti
riservato all’autorità giudiziaria penale” e che “la lettera della legge impedisce di interpretare le
disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un
accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato”.
Peraltro, subordinare il raddoppio dei termini a un accertamento penale definitivo circa la
sussistenza del reato, “contrasterebbe anche con il vigente regime del cosiddetto «doppio
binario» tra giudizio penale e procedimento e processo tributari, evidenziato dall'art. 20 del d.lgs.
n. 74 del 2000”.
Dalle affermazioni della Corte costituzionale consegue che non assumono rilievo, ai fini
dell’operatività del raddoppio dei termini:
- l’effettiva presentazione della denuncia di reato tributario al Pubblico ministero;
224
Capitolo 5 – Altre novità
- l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 405
c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione;
- la successiva emanazione di una sentenza penale di condanna o di assoluzione da
parte dell’Autorità giudiziaria.
Tuttavia, proprio per impedire che la normativa sul raddoppio fosse utilizzata in maniera
distorta (ad esempio, inoltrando notizie di reato palesemente infondate al solo fine di
beneficiare del più ampio termine decadenziale), la Corte costituzionale ha rimesso al giudice di
merito il compito di verificare l’obiettiva sussistenza degli elementi richiesti dall’articolo 331
c.p.p. per l’insorgere dell’obbligo di denuncia penale in capo al pubblico ufficiale, attraverso una
valutazione, ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”), in ordine alla sussistenza
dell’obbligo di denuncia (ex articolo 331 c.p.p.).
Al riguardo, nella sentenza 247/2011 è stato evidenziato che tale obbligo sussiste quando il
pubblico ufficiale “sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare
(escluse le cause di estinzione e di non punibilità, che possono essere valutate solo dall’autorità
giudiziaria), non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita”.
È necessario, pertanto, che il pubblico ufficiale sia in grado di identificare gli elementi costitutivi
del reato e, conseguentemente, di delineare una notitia criminis sufficientemente circostanziata.
Sul punto, la Consulta ha inoltre chiarito che il pubblico ufficiale “non può liberamente valutare
se e quando presentare la denuncia ma deve presentarla prontamente, pena la commissione del
reato previsto e punito dall’art. 361 cod. pen. per il caso di omissione o ritardo nella denuncia”. In
altri termini, il ritardo o l’omissione della denuncia assumono rilevanza sotto il profilo della
responsabilità penale del pubblico ufficiale (oltre che disciplinare), e non, invece, sotto quello
dell’operatività del raddoppio.
5.9.6. La revisione dell’istituto del raddoppio dei termini accertativi: il D.Lgs n.
128/2015
Con il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, pubblicato in G.U. - serie generale n. 190 del 18
agosto – viene data attuazione alle disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 8 della Legge
11 marzo 2014, n. 23.
In particolare, l’art. 2 del citato decreto, rubricato “Modifiche alla disciplina del raddoppio dei
termini per l'accertamento”, dedica tre commi alla revisione della disciplina de qua, i primi due
integrativi delle vigenti disposizioni in tema di raddoppio dei termini accertativi ai fini delle
imposte sui redditi e dell’Iva, il terzo contenente disposizioni a salvaguardia degli atti impositivi
o di controllo notificati entro l’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega.
225
Altre novità
L’art. 2 in argomento contiene anche un quarto comma, produttivo di effetti nell’ambito della
procedura di collaborazione volontaria di cui agli artt. 5-quater e 5-quinquies del D.L. n.
167/1990, convertito dalla Legge n. 227/1990; in particolare, viene precisato che, ai fini della
causa di non punibilità per reati fiscali, conseguente alla procedura nota come “voluntary
disclosure” (esperibile entro il 30 dicembre 2015), si considerano oggetto della procedura anche
gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura
stessa, per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.
Dal testo del citato art. 2 risultano due diversi regimi applicabili ai fini del raddoppio dei termini
accertativi, il cui discrimine è rappresentato dalle attività ispettive o accertative completate
entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128/2015, ossia il 2 settembre 2015.
La novità maggiormente significativa introdotta dal D.Lgs n. 128/2015 riguarda certamente i
termini entro i quali la denuncia per reati tributari deve essere presentata, per determinare, quale
diretta conseguenza, il raddoppio dei termini per l’attività accertatrice dell’Amministrazione
finanziaria.
I nuovi periodi introdotti nel terzo comma di citati artt. 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n.
633/1972, escludono infatti il raddoppio dei termini accertativi qualora la denuncia da parte
dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o
trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini previsti per l’accertamento delle imposte.
Alla luce della novella normativa, i principi della citata sentenza n. 247/2011 vengono superati
almeno su due fronti: in primis, il raddoppio non potrà più trovare applicazione con reato
accertato e/o denunziato a termini ordinari oramai spirati; inoltre, non saranno più sufficienti gli
estremi per l’inoltro della denuncia, ma è necessario che questa sia stata effettivamente
inoltrata (entro, appunto, i termini di decadenza ordinari).
La disposizione testé citata offre, in particolare, le seguenti precisazioni:
- affinché possa operare il raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini delle imposte
sui redditi e dell’Iva, condizione necessaria (ancorché non sufficiente) è costituita dalla
effettiva presentazione o trasmissione della denuncia entro la scadenza ordinaria dei
medesimi termini;
- la “denuncia”, ai fini dell’istituto in esame, comprende non solo l’atto formalmente
previsto dall’art. 331 c.p.p. che comporta l’obbligo comunicativo da parte del pubblico
ufficiale che venga a conoscenza dell’ipotesi di reato fiscale nel contesto della propria
attività di servizio, ma, e a maggior ragione, anche quello previsto dall’art. 347 c.p.p.
concernente l’obbligo per la polizia giudiziaria (individuata dalla norma nella Guardia di
Finanza, in considerazione del proprio ruolo di polizia economica e finanziaria) di riferire
226
Capitolo 5 – Altre novità
senza ritardo al Pubblico Ministero la notizia di reato acquisita direttamente, ovvero
comunicatagli da altri pubblici ufficiali.
La precisazione di cui all’ultimo alinea si è resa opportuna alla luce di talune perplessità
avanzate dalla dottrina (in verità, minoritaria) in ordine ad una applicazione più o meno
estensiva della disposizione in commento, ancorché (ad onor del vero) nessuna corte di merito
o di legittimità risulti aver mai posto in dubbio l’idoneità della comunicazione di notizia di reato,
depositata dalla Guardia di Finanza nel contesto di una propria verifica fiscale, a determinare il
raddoppio dei termini accertativi in materia fiscale, per il solo fatto che trattasi di atto di p.g.
non ricompreso nell’elenco di cui all’art. 331 c.p.p.; ciò, anche in considerazione della clausola
di salvaguardia contenuta nell’incipit del medesimo art. 331 c.p.p. riferita, appunto, agli obblighi
comunicativi di cui al citato art. 347 del medesimo codice di rito.
Ritornando al testo della novella normativa dell’agosto 2015, va subito evidenziato come la
stessa sia destinata ad operare in modo pieno solo ove non sia applicabile il regime transitorio
di cui al terzo comma dell’art. 2 del D.Lgs n. 128/2015; più in dettaglio, per gli atti impositivi
relativi ad annualità decadute in applicazione delle regole concernenti i termini ordinari di
decadenza dell’azione accertatrice, notificati a partire dal 3 settembre 2015, opererà il
raddoppio dei medesimi termini ove in relazione a tali annualità il contribuente sia incorso in
violazioni tributarie di natura penale, comunicate (ai sensi degli artt. 331 o 347 c.p.p.) entro la
scadenza degli stessi termini ordinari.
Di contro, non opererà il raddoppio dei termini qualora, in relazione alle medesime annualità, la
violazione penale non sia stata mai comunicata alla competente autorità giudiziaria (o alla
polizia giudiziaria da parte di altro pubblico ufficiale), ovvero sia stata presentata oltre i termini
ordinari di accertamento.
5.9.7. La disciplina transitoria
Come si è in precedenza evidenziato, la legge delega disponeva una sorta di salvaguardia per gli
atti impositivi già emessi o, comunque, notificati entro la data di entrata in vigore della revisione
in commento, legittimi secondo la normativa vigente, anche alla luce delle linee interpretative
offerte dalla Consulta con la citata sentenza n. 247/2011.
Il terzo comma dell’art. 2 del D.Lgs n. 128/2015 rende, infatti, salvi gli effetti di alcuni atti
impositivi o istruttori relativi ad annualità d’imposta ordinariamente decadute ai fini accertativi
alla data di entrata in vigore della medesima disposizione (ossia al 2 settembre 2015), per i
quali le ipotesi delittuose di natura tributaria sono state comunicate alla competente Autorità
oltre i termini ordinari di decadenza dell’azione accertatrice (si pensi, ad esempio, ad un avviso
227
Altre novità
di accertamento relativo all’anno 2007, con contestazioni di rilevanza penale comunicate
all’A.G. nel corso dell’anno 2014).
In particolare, ai sensi del citato comma 3, l’Ufficio potrà legittimamente invocare il raddoppio
dei termini accertativi, in relazione a pretese impositive o sanzionatorie relative ad annualità
decadute secondo le regole ordinarie, in presenza di una denuncia depositata oltre i medesimi
termini ordinari:
- negli avvisi di accertamento, negli atti irrogativi di sanzioni amministrative tributarie e
negli atri atti impugnabili (ad esempio gli atti di recupero dei crediti di imposta),
notificati al contribuente entro il 2 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs n.
128/2015);
- negli avvisi di accertamento, negli atti irrogativi di sanzioni amministrative tributarie e
negli atri atti impugnabili, notificati al contribuente anche oltre il 2 settembre 2015, ma
entro il 31 dicembre 2015, qualora conseguenti ad inviti a comparire di cui all'articolo 5
del D.Lgs n. 218/1997 (ai fini del procedimento di adesione) notificati entro il 2
settembre 2015, ovvero conseguenti a processi verbali di constatazione redatti ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto
formale conoscenza entro tale ultima data.
Considerata la precisione terminologica utilizzata dal legislatore, ai fini della salvaguardia delle
attività ispettive in corso all’epoca di entrata in vigore della novella normativa, non hanno
rilevanza gli atti diversi da quelli elencati nel terzo comma (quali, ad esempio, gli inviti e
questionari ex art. 32 del DPR 600/73, ovvero i processi verbali di verifica e di accesso).
Da quanto sopra emerge che nel caso di un invito ex art. 5 del D.Lgs n. 218/1997, ovvero di un
p.v.c. notificati al contribuente a partire dal 3 settembre 2015, il raddoppio dei termini accertativi
opererà solo sulle annualità d’imposta per le quali i relativi reati tributari siano stati comunicati
alla competente A.G. entro i termini ordinari di decadenza dell’accertamento; in assenza di tale
condizione, lo scorso 3 settembre è automaticamente decaduto il potere accertativo
dell’Amministrazione finanziaria per le annualità d’imposta 2009 e precedenti (ovvero per le
annualità d’imposta 2008 e precedenti in caso di omessa dichiarazione), anche in presenza di
fattispecie penal tributarie.
Di contro, se al contribuente è stato notificato, ad esempio, un p.v.c. il 30 agosto 2015 (ossia nel
periodo di vacatio legis), relativamente all’anno d’imposta 2009 (in presenza di dichiarazione
presentata), annualità ordinariamente decaduta ai fini accertativi il 31/12/2014, l’Ufficio avrebbe
potuto efficacemente notificare il conseguente avviso di accertamento entro il 31/12/2015 (ma
non oltre), anche in presenza di denuncia o comunicazione notizia di reato trasmessa oltre il
31/12/2014.
228
Capitolo 5 – Altre novità
5.9.8. Strategie difensive alla luce della revisione dell’istituto del raddoppio dei termini
La disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, come revisionata dal D.Lgs n.
128/2015, richiede una ricalibratura delle strategie difensive che il contribuente potrà adottare
in relazione alle contestazioni relative a periodi d’imposta ordinariamente decaduti, ovvero allo
stesso notificate oltre in termini decadenziali ordinari di cui agli artt. 43 del DPR n. 600/1973 e
57 del DPR n. 633/1972.
In prima istanza, il contribuente dovrà appurare se, parallelamente alle contestazioni mossegli
ai fini amministrativi, lo stesso sia stato altresì deferito all’Autorità giudiziaria per violazione di
taluna delle fattispecie penal-tributarie contenute nel D.Lgs n. 74/2000; in caso positivo, dovrà
verificare se si trovi sottoposto alla nuova normativa dei riformati artt. 43 e 57 citati, ovvero alla
normativa transitoria contenuta nel terzo comma dell’art. 2 del D.Lgs n. 128/2015.
In particolare, per gli atti impositivi notificati dal 3 settembre 2015 (in assenza di invito ex art. 5
del D.Lgs n. 218/1997 ovvero di p.v.c. notificati entro il 2 settembre 2015), si renderà applicabile
in toto la nuova disciplina, che subordina l’operatività del raddoppio dei termini alla
presentazione della denuncia entro la decadenza ordinaria, ovvero entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa
presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Di contro, qualora la denuncia sia presentata oltre tali termini, il contribuente potrà
efficacemente invocare la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere accertativo e
quindi richiedere al giudice tributario la nullità/annullamento dell’atto impositivo, per violazione
di legge (si pensi al caso in cui il contribuente sia stato denunciato nel corso dell’anno 2015 per
un delitto tributario relativo all’annualità 2007).
Va peraltro evidenziato come sovente gli atti impositivi e, in precedenza, i verbali di
constatazione, non contengano alcuna menzione dell’avvenuta presentazione della
denuncia/comunicazione notizia di reato, ovvero ne contengano un’indicazione sommaria,
assolutamente insufficiente per poter rilevare, da parte del contribuente, la data di effettiva
presentazione della notitia criminis; è, pertanto, auspicabile che in futuro una più completa
informativa in tal senso venga fornita al contribuente, indicando gli estremi del protocollo e la
data di presentazione della denuncia, ovvero venga allegato stralcio dell’informativa medesima,
dal quale possano dedursi tali indicazioni.
In carenza di ciò, ben potrà il contribuente richiedere al giudice tributario la declaratoria di
illegittimità del raddoppio dei termini per l’accertamento e, di conseguenza, l’annullamento
dell’atto impositivo per violazione del diritto di difesa, già nella fase del primo grado.
229
Altre novità
Va, in ogni caso, evidenziato come anche per gli atti notificati in presenza del nuovo regime, la
mera presentazione tempestiva della notitia criminis non possa determinare, per ciò solo, la
legittimità dell’operato dell’Ufficio; si ritiene, infatti, pienamente applicabile anche a seguito
della revisione dell’istituto, il principio sancito dalla Corte Costituzionale, secondo il quale il
giudice tributario, a richiesta del contribuente, è chiamato a verificare l’eventuale strumentalità
della notizia di reato, dichiarando l’illegittimità dell’avviso di accertamento operato su
un’annualità d’imposta ordinariamente decaduta, qualora risulti che la comunicazione notizia di
reato sia priva di fondamento e meramente finalizzata a garantire all’Amministrazione
finanziaria un più lungo periodo di tempo per concludere la fase accertativa amministrativa.
Per gli atti impositivi notificati entro il 2 settembre 2015 (ovvero anche entro il 31 dicembre
2015 qualora preceduti da invito ex art. 5 del D.Lgs n. 218/1997 ovvero di p.v.c. notificati entro il
2 settembre 2015), astrattamente legittimi ai sensi del citato terzo comma dell’art. 2, la difesa
del contribuente dovrà seguire le strategie utilizzate in precedenza: ad esempio, come suggerito
da numerosi giudici di merito, potrà lamentare la natura strumentale e pretestuosa della
denuncia, la prescrizione del reato al momento del deposito della comunicazione notizia di
reato, l’assenza del reato tributario, etc.
La revisione dell’istituto del raddoppio dei termini accertativi suggerisce un ulteriore spunto utile
sotto il profilo difensivo: la previsione di una precisa tempistica per l’inoltro della denuncia
all’A.G. (nel nuovo regime), nonché la lettera della legge delega che richiede “l’effettivo invio
della denuncia” lascia ragionevolmente dedurre che, ai fini della legittimità del raddoppio dei
termini accertativi, sia in ogni caso necessaria l’effettiva presentazione della denuncia stessa; in
diverse occasioni alcuni uffici (ed anche giudici di merito) hanno ritenuto addirittura non
necessaria la presentazione della denuncia, ma solo la sussistenza dei relativi presupposti; in
sostanza, tale principio potrebbe rivestire carattere interpretativo, nel senso che, anche ai fini
dell’applicazione del vecchio regime del raddoppio dei termini per l’accertamento, la legittimità
dell’istituto dovrebbe conseguire alla effettiva presentazione della notitia criminis alla
competente Autorità Giudiziaria, ancorché oltre i termini decadenziali ordinari, ma comunque
prima della notifica dell’atto impositivo.
5.9.9. Le modifiche operate dalla legge di stabilità 2016
La Legge di stabilità 2016 stravolge l’intera disciplina sulla decadenza accertativa in materia di
IVA e imposte sui redditi; nella sostanza, il legislatore realizza un compromesso tra il termine
“ordinario” e il termine “raddoppiato” in presenza di violazioni penali disciplinate dal DLgs.
74/2000.
230
Capitolo 5 – Altre novità
Innanzitutto, viene soppressa in toto la disciplina concernente la decadenza dal potere
accertativo in presenza di violazioni alla legge penal-tributaria; di conseguenza, a prescindere
dalla presenza o meno di responsabilità di tal genere, si applicherà la disciplina ordinaria che,
tuttavia, subisce una sostanziale modifica che si pone sostanzialmente a favore
dell’Amministrazione finanziaria, concedendo alla stessa termini più ampi, rispetto al previgente
regime, per poter notificare i propri atti impositivi.
Più in particolare, a seguito delle modifiche apportate al primo comma degli artt. 59 del DPR n.
633/1972 e 43 del DPR n. 600/1973 ad opera, rispettivamente, dei commi 130 e 131 dell’art. 1,
Legge n. 208/2015, per le annualità d’imposta per le quali il contribuente ha presentato la
dichiarazione, l’Agenzia avrà tempo fino al 31 dicembre del quinto anno (in luogo del quarto
anno prima previsto) successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione; nella
sostanza l’Amministrazione finanziaria verrà a disporre di un’annualità aggiuntiva rispetto al
passato.
Ai sensi del revisionato comma 2 delle medesime disposizioni, nel caso di omessa
dichiarazione, invece, l’Agenzia potrà notificare l’avviso di accertamento entro il settimo anno
(in luogo del quinto prima sancito) successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata disponendo, in tal modo, di ben due annualità aggiuntive rispetto al passato.
In ogni caso, i nuovi termini temporali, maggiori, di cui dispone l’Amministrazione finanziaria per
poter notificare i propri accertamenti prescindono dalla commissione o meno di violazioni di
rilevanza penal tributaria nei singoli anni di imposta interessati.
Quanto alla decorrenza della nuova disciplina, il successivo comma 132 del medesimo art. 1
della Legge n. 208/2015 stabilisce che i termini più ampi per procedere alla notificazione dei
provvedimenti impositivi da parte dell’Amministrazione finanziaria, opereranno a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.
In altri termini, per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare le nuove regole si
applicheranno a partire dalle dichiarazioni relative all’anno 2016 (Unico, IVA, IRAP, 730, 770 /
2017).
Di contro, come precisato nel medesimo comma 132, per gli accertamenti relativi alle pregresse
annualità d’imposta (quindi, fino all’annualità 2015 compresa, per i soggetti ccdd. “solari”),
rimangono valide le precedenti disposizioni in termini di decadenza dell’azione accertativa,
come modificate dal D.Lgs n. 128/2015; così, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni che
saranno presentate il prossimo settembre 2016, relative al periodo di imposta 2015, potranno
essere rettificate dall’ufficio entro il 31 dicembre 2020, ovvero, in presenza di reati tributari,
purché rapportati entro tale termine alla competente Autorità Giudiziaria, entro il 31 dicembre
2024.
231
Altre novità
La ratio delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 al regime della decadenza
accertativa è connessa al perseguimento di una maggiore certezza del diritto nel rapporto tra
Fisco e contribuente; in effetti, dovrebbero risolversi una serie di criticità esistenti (nonostante
l’intervento della Consulta con la nota sentenza n. 247/2011 e del legislatore con il citato D.Lgs.
n. 128/2015) sull’applicazione dell’istituto del raddoppio dei termini accertativi in presenza di
fattispecie penalmente rilevanti.
5.9.10. Il raddoppio dei termini accertativi nel contrasto ai Paradisi Fiscali
Esiste nell’ordinamento un’ulteriore disposizione che prevede il raddoppio dei termini
accertativi, oltre a quelle abrogate dalla legge di stabilità: trattasi, nel dettaglio, dell’art. 12 del
D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, che non subisce modifiche da parte della
medesima legge.
Per espressa previsione normativa la norma dà attuazione alle intese raggiunte in ambito OCSE,
in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi
fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare il livello di trasparenza fiscale e di scambio di
informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.
La disposizione in commento prevede varie misure tendenti a contrastare la localizzazione di
investimenti, attività economiche e attività finanziarie in Paesi ccdd. Black list, ossia in Paesi e
Territori che presentano regimi fiscali particolarmente privilegiati e/o non consentono un
adeguato scambio informativo in materia fiscale con l’Italia.
In particolare, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 (come
aggiornati, da ultimo, rispettivamente, dai DD.MM. 12 febbraio 2014 e 18 novembre 2015), in
violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/1990, convertito dalla
legge n. 227/1990, si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a
tassazione. Peraltro, le sanzioni previste per le violazioni dichiarative di cui all’art. 1 del D.Lgs n.
471/1997 sono in tal caso raddoppiate1.
Inoltre, ai fini dell’accertamento della citata presunzione, i termini di cui all'articolo 43, primo e
secondo comma, del DPR n. 600/1973 e all'articolo 57, primo e secondo comma, del DPR n.
633/1972, sono raddoppiati2.
1 Fatta salva l’applicazione della disposizione agevolativa di cui all’art. 5-quinquies, comma 7 del DL n. 167/1990 per i contribuenti che aderiscono alla voluntary disclosure. 2 Fatta salva l’applicazione della disposizione agevolativa di cui all’art. 5-quater, comma 4 del DL n. 167/1990 per i contribuenti che aderiscono alla voluntary disclosure.
232
Capitolo 5 – Altre novità
Sono altresì raddoppiati i termini di decadenza per l’accertamento della violazione dell’obbligo
dichiarativo concernente le disponibilità detenute nei medesimi Paradisi Fiscali (presentazione
del quadro RW) previsto dall’art. 4, comma 1 del DL n. 167/1990, punita ai sensi del successivo
art. 5, comma 2 con una sanzione pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi
non dichiarati3.
In merito a tale ultima previsione, va ricordato che le violazioni di cui al citato decreto legge
sono accertate ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 472/1997, ai sensi del quale l'atto di
contestazione o di irrogazione della sanzione, devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione; di
conseguenza, in caso di localizzazione occulta di attività in Paesi black list, le violazioni sul
monitoraggio fiscale possono essere contestate entro il 31 dicembre del decimo anno
successivo a quello in cui sono state commesse.
Considerato il nuovo panorama normativo, risultante dall’entrata in vigore della legge di stabilità
2016, mentre il regime di decadenza accertativa per le violazioni da monitoraggio fiscale rimane
immutato, quello concernente l’accertamento della presunzione legale relativa di cui all’art. 12,
commi 2 e 2-bis del DL n. 78/2009 subisce una sostanziale modifica; infatti, considerato
l’espresso richiamo ai commi 1 e 2 degli artt. 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972,
la presunzione per cui le attività occultate in Paesi black list si presumono costituite mediante
redditi sottratti a tassazione potrà essere accertata (per le annualità in corso al 31 dicembre
2016 e successive):
- entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione doveva essere presentata (in caso di omessa dichiarazione).
Esemplificando, la presunzione de qua, riferita alla posizione fiscale del contribuente persona
fisica per l’anno d’imposta 2016, potrà essere accertata dall’Agenzia delle entrate:
- entro il 31 dicembre 2027, in presenza del mod. unico 2017, ovvero mod. 730/2017
regolarmente presentato;
- entro il 31 dicembre 2031, in assenza della relativa dichiarazione reddituale.
Di contro, le violazioni all’art. 4, comma 1 del DL n. 167/1990, commesse nel 2016, in materia di
monitoraggio fiscale delle disponibilità detenute in Paradisi Fiscali (derivanti dall’omessa
presentazione del quadro RW per l’anno 2015), punite ai sensi dell’art. 5, comma 2 del
3 Fatta salva l’applicazione della disposizione agevolativa di cui all’art. 5-quater, comma 4 del DL n. 167/1990 per i contribuenti che aderiscono alla voluntary disclosure.
233
Altre novità
medesimo decreto, potranno essere accertate dall’Amministrazione finanziaria entro il 31
dicembre 2026.
Le comunicazioni dei proventi illeciti
5.9.11. L’introduzione della disciplina sulla tassazione dei proventi illeciti
Ai sensi dell’art. 14, comma 4 della Legge n. 537/1993 (legge finanziaria 1994), “nelle categorie
di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi
derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già
sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le
disposizioni riguardanti ciascuna categoria”.
Come precisato dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 150/E del 10/08/1994, il
legislatore della Finanziaria 1994 interviene sul piano normativo per sancire un orientamento
oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che sosteneva l’imponibilità dei proventi
derivanti da attività illecite, affermando la compatibilità delle categorie reddituali di cui all’art. 6
del TUIR con la qualificazione di illecito che, in sede penale, amministrativa o civile, viene
attribuita ai fatti, atti o attività da cui i redditi derivano (cfr. Cass. III pen. 24 gennaio 1992, n.
9405 e Cass. I civ. 13 marzo 1993, n. 3028).
Dal tenore letterale della citata disposizione si rileva altresì che tali proventi sono assoggettati a
tassazione se non sono stati già sottoposti a sequestro o confisca penale.
Trattasi, peraltro, di una disposizione operante in materia di imposizione diretta e, di
conseguenza, applicabile in sede accertativa sia ai fini dell’Irpef che ai fini Ires; ma la
disposizione si rende applicabile anche in materia Irap, stante il richiamo alle disposizioni del
DPR n. 600/1973 per l’accertamento del tributo regionale.
In sede di prima applicazione la norma veniva interpretata secondo il principio per cui la
tassabilità dei proventi illeciti era subordinata alla condizione che l’attività produttiva di reddito
fosse di per sé ricompresa nell’ambito delle fattispecie previste dalle vigenti disposizioni
normative (in altri termini, i redditi qualificabili come illeciti dovevano comunque poter essere
ricompresi nelle categorie “tassative” di cui all’art. 6 del TUIR).
Secondo il suddetto principio, l’Amministrazione finanziaria riteneva tassabili, ad esempio, i
redditi di capitale derivanti dal delitto di usura, i redditi da lavoro autonomo collegati ad attività
illecite (ad esempio, dall’esercizio abusivo della professione medica), i redditi di impresa
derivanti da attività criminose (ad esempio, dallo smaltimento abusivo di rifiuti speciali o tossici,
234
Capitolo 5 – Altre novità
o da attività esercitate in assenza della prescritta licenza di commercio o altra autorizzazione
amministrativa), considerando applicabili i criteri di determinazione del reddito relativi a
ciascuna specifica categoria.
Sulla disposizione in commento, il legislatore è nuovamente intervenuto con un norma
interpretativa, dettata dall’art. 36, comma 34-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, in base alla quale i
proventi illeciti di cui al citato comma 4, qualora non classificabili nelle categorie di reddito di
cui all'articolo 6, comma 1, del TUIR, sono comunque considerati come redditi diversi, di cui agli
artt. 67 e seguenti del TUIR.
Inoltre, per espressa previsione normativa, l’unica deroga al principio di tassabilità dei proventi
illeciti è rappresentata dalla circostanza che il contribuente abbia perduto il possesso del
provento per confisca o per restituzione e risarcimento alla persona offesa, con onere della
prova a carico del contribuente medesimo.
Sul tema da ultimo citato, peraltro, è intervenuta la corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 25467
depositata il 13/11/2013), la quale ha chiarito all’ambito applicativo dell’art. 14, comma 4 della
legge n. 537/1993, in relazione alla perdita del possesso del provento illecito da parte del reo.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la ratio della disposizione in commento
comporta che l’esonero dalla tassazione del provento illecito vada riconosciuto non solo in
caso di sequestro o confisca (ossia in presenza di provvedimenti coattivi di natura penale o
amministrativa), ma anche qualora lo stesso provento sia restituito volontariamente da parte
del reo, purché la restituzione avvenga nel medesimo periodo d’imposta in cui il provento
sarebbe stato imponibile, applicando quindi lo stesso principio già sancito con riferimento ai
proventi illeciti oggetto di sequestro o di confisca.
In passato, infatti, la stessa Cassazione aveva precisato che l’esonero dalla tassazione, a
seguito di provvedimenti di sequestro o confisca, ricorre qualora il relativo provvedimento sia
adottato entro il periodo d’imposta in cui il provento sarebbe imponibile (cfr. Cass. 22 febbraio
2008 n. 4625 e 2 dicembre 2008 n. 28574); in altri termini, per la Suprema Corte, il mancato
esercizio del potere di confisca da parte del Giudice penale stabilizza il possesso del provento
derivante da illecito che, in relazione all’anno d’imposta nel quale è stato conseguito, viene ad
integrare un componente positivo di reddito, assoggettabile ad imposizione diretta.
5.9.12. L’obbligo comunicativo introdotto dalla legge di stabilità
La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), pur non modificando la disciplina
sostanziale sulla tassazione dei proventi illeciti, introduce una nuova disposizione rivolta agli
organi inquirenti; ai sensi dell’art. 1, comma 141 della medesima legge, questi ultimi, nell’ambito
235
Altre novità
dell’attività di accertamento degli illeciti penali (delitti o contravvenzioni), qualora ritengano che
da tali reati possano essere scaturiti o possano derivare proventi o vantaggi illeciti, devono
darne immediata notizia all’Agenzia delle entrate, per l’esecuzione delle attività accertative del
caso.
L’obbligo riguarda, in particolare, i dati e gli elementi emergenti dall’indagine svolta, qualificabili
come proventi illeciti, soggetti a tassazione proprio ai sensi dell’art. 14, comma 4, della Legge n.
537/1993.
Ed infatti, la legge di stabilità 2016 introduce un’integrazione alla norma da ultimo citata,
introdotta dalla Finanziaria 1994, proprio per evitare che sfuggissero a tassazione i proventi
derivanti da attività criminose; e ciò in applicazione del principio costituzionale di capacità
contributiva, sancito dall’art. 53, in base al quale “tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
Più in dettaglio, l’art. 1, comma 141 della Legge n. 208/2015, integrando l’art. 14, comma 4 della
Legge n. 537/1993, introduce una norma procedurale finalizzata ad un’efficace applicazione del
disposto normativo in argomento; in base a tale disposizione, in caso di violazione penale che
comporta l’obbligo di denuncia, per qualsiasi tipologia di reato da cui possano derivare, anche
indirettamente, proventi illeciti, le autorità inquirenti sono ora tenute a notiziare
tempestivamente l’Agenzia delle Entrate, per consentire alla stessa di attivare le ordinarie
procedure accertative.
In attesa degli opportuni chiarimenti di prassi, si ritiene che nell’ambito delle autorità inquirenti
debbano ricomprendersi, oltre agli uffici della Procura della Repubblica, anche gli organi di
Polizia giudiziaria per la notitia criminis acquisita d’iniziativa nell’ambito della propria attività
istituzionale, ovvero a loro comunicata da altri pubblici ufficiali ai sensi dell’art. 331 c.p.p., o da
privati cittadini ex art. 333 c.p.p. (anche mediante querela della persona offesa dal reato ai
sensi degli artt. 336 e ss. c.p.p.).
5.9.13. Il problema del coordinamento normativo
La norma da ultimo introdotta dovrà peraltro essere coordinata con una serie di disposizioni già
presenti nell’ordinamento tributario. Ci riferisce, innanzitutto, all’art. 36 del DPR n. 600/1973,
introdotto dall’art. 19 della Legge n. 413/1991, il quale già obbliga le Autorità pubbliche aventi
compiti ispettivi e di vigilanza, gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e
amministrativi, nonché la polizia giudiziaria, a comunicare al comando della Guardia di Finanza
competente per territorio i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, acquisiti
nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, corredati dalle prove documentali raccolte.
236
Capitolo 5 – Altre novità
Dai destinatari individuati dalla legge finanziaria 1992 risulta evidente, pertanto, come esista già
un obbligo giuridico di comunicazione di dati, notizie ed elementi acquisiti in ambito penale, dai
quali possono scaturire violazioni tributarie (ad esempio, l’omessa dichiarazione di proventi
derivanti dall’esercizio di tali attività criminose); tuttavia, il destinatario giuridico di tale obbligo
comunicativo è individuato nella Guardia di Finanza e non nell’Agenzia delle Entrate.
Ma la norma in questione dovrà essere pure coordinata con le disposizioni “gemelle” sancite
dagli artt. 33, comma 2 del DPR n. 600/1973 e 63, comma 1 del DPR n. 633/1972, concernenti il
procedimento giuridico previsto per il trasferimento dei dati acquisiti dalla Guardia di Finanza in
ambito penale, sul piano amministrativo, ai fini del loro utilizzo in sede di verifica fiscale e del
loro successivo inoltro all’Agenzia delle Entrate, competente per l’accertamento.
Le norme testè richiamate prevedono, in particolare, che la Guardia di Finanza, previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’art. 329
c.p.p., utilizza e trasmette agli Uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed
ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
È evidente, pertanto, come dall’anno in corso coesistano diverse disposizioni che, con
riferimento ai fatti di rilevanza penale, sono destinate a sovrapporsi; dovrà pertanto essere
chiarito in sede amministrativa, in primis, se i dati di rilevanza penale da cui possono scaturire
redditi illeciti imponibili o, comunque, violazioni alle norme fiscali, a conoscenza degli organi
inquirenti (siano essi Procure della Repubblica, ovvero Organi di polizia giudiziaria) debbano
essere inoltrati all’Agenzia delle Entrate in forza della novella normativa, ovvero alla Guardia di
Finanza in virtù della disposizione sancita dall’art. 36 del DPR n. 600/1973 (oppure, ancora, ad
entrambi gli Organi dell’Amministrazione finanziaria).
Inoltre, qualora i fatti di rilevanza penale indicativi di proventi illeciti da tassare siano a
conoscenza di organi di polizia giudiziaria diversi dalla Guardia di Finanza (ad esempio, un
comando dei Carabinieri o del Corpo Forestale), dovrà essere chiarito se gli stessi debbano
essere inoltrati all’Agenzia delle Entrate in via immediata, ovvero solo previa autorizzazione
dell’Autorità Giudiziaria competente, analogamente a quanto previsto per la Guardia di Finanza
dalle disposizioni sull’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi.
237
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
6. PROROGA BONUS EDILIZIA
6.1. Premessa
La Legge di Stabilità conferma la detrazione per i lavori di recupero abitativo e di
efficientamento energetico ai livelli massimi rispettivamente del 50% e del 65% per tutto il
2016. Confermato nel 2016 anche il bonus arredi e la detrazione al livello del 65% per i lavori di
prevenzione antisismica.
Tre le novità minori ma significative: anzitutto la possibilità per i condòmini “incapienti”
(cioè con un’Irpef inferiore alle detrazioni spettanti) di cedere la loro quota di credito
d’imposta a chi esegue i lavori di risparmio energetico. Viene poi esteso alla giovani
coppie (almeno uno deve avere meno di 35 anni), anche conviventi more uxorio da 3
anni, e acquirenti di una prima casa, di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese fatte nel
2016 per l’arredo (massimo 16mila euro) in dieci quote annuali. Inoltre la detrazione è
stata estesa anche ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di
riscaldamento e climatizzazione.
6.1.1. Detrazione per lavori di riqualificazione energetica
La Legge di Stabilità 2015 aveva prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici.
L’agevolazione era stata confermata nella misura del:
− 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
− 36% a partire dal 1° gennaio 2016.
La detrazione nella misura del 65%:
− spetta per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici prevista
dall’art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007;
− è usufruibile in 10 quote annuali di pari importo.
Considerato che detta detrazione può essere utilizzata sia da persone fisiche che da soggetti
operanti in regime d’impresa la detrazione potrà essere fruita:
− dalle persone fisiche “private” e dai lavoratori autonomi, anche per le spese pagate
(principio di cassa);
239
Crediti d’imposta: conferme e novità
− dalle imprese/società per le spese inerenti l’esercizio dell’attività secondo il principio di
competenza.
Per gli interventi di efficienza energetica, la legge Stabilità 2016 ha previsto che la detrazione,
per gli interventi sulle singole unità immobiliari:
si applichi nella misura “potenziata” del 65%:
alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016.
ANNO DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE
STABILITA’ 2016
2015 65%
2016 65%
2017 36%
La legge di stabilità introduce, inoltre, la possibilità di beneficiare della detrazione del 65% per le
spese, sostenute dal 1°gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, relative a:
spese per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di
riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, volti ad
aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire
un funzionamento efficiente degli impianti».
Questi dispositivi devono «mostrare attraverso canali multimediali i consumi
energetici, mediante la fornitura periodica dei dati», «mostrare le condizioni di
funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti» e «consentire
l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto»
secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016.
La legge di stabilità 2016 ha inoltre previsto che le detrazioni per gli interventi di risparmio e
riqualificazione energetica sono ora fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) comunque denominati, per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016, per interventi
realizzati sugli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
240
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
6.1.2. Ristrutturazione
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del
D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal Decreto Legge n. 201/2011 e
inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata.
Le novità più recenti sono state introdotte:
− dal Decreto Legge n. 83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno
2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del
36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità
immobiliare, invece che 48.000 euro);
− dal Decreto Legge n. 63/2013, che ha esteso questi maggiori benefici alle spese
effettuate entro il 31 dicembre 2013;
− dalla Legge di Stabilità 2015, che ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di
usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa
di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che
saranno sostenute nel 2015.
Dal 1° gennaio 2016 la detrazione sarebbe tornata alla misura ordinaria del 36% e con il limite di
48.000 euro per unità immobiliare.
6.1.3. La proroga
La legge di Stabilità 2016 interviene nella materia di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.
A tal riguardo:
• la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio:
− viene confermata nella seguente misura del 50% anche per le spese sostenute nel
2016.
ANNO DETRAZIONE PROROGATA DALLA STABILITÀ 2016
2015 50%
2016 50%
2017 36%
241
Crediti d’imposta: conferme e novità
6.1.4. Misure antisismiche
La Legge di Stabilità 2015 aveva inoltre prorogato:
− la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su
costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione
principale o ad attività produttive.
Per questa detrazione erano state fissate le seguenti misure:
− 65%, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015;
− 36%, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016.
L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di
96.000 euro.
La Legge Stabilità 2016 ha previsto che la detrazione, per gli interventi sulle singole unità
immobiliari:
• si applichi nella misura “potenziata” del 65%:
− alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016.
ANNO DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE
STABILITA’ 2016
2015 65%
2016 65%
2017 36%
6.1.5. Risparmio energetico nei condomini
La Legge di Stabilità 2015 aveva previsto che la detrazione fiscale per gli interventi di
riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che
riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si
applica nella misura del:
− 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno
2015;
− 36%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2016
242
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
La legge di Stabilità 2016 prevede che la misura della detrazione Irpef/Ires del 65% si applichi
per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016.
6.1.6. Acquisto arredi
La Legge di Stabilità 2015 aveva previsto:
• la detrazione del 50%:
− per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A
per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2015.
A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari
importo.
La legge di Stabilità 2016 proroga il bonus mobili al tutto il 2016.
ANNO DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE DI
STABILITÀ 2016
2014 50%
2015 50%
2016 50%
Oltre a prorogare fino al 31 dicembre 2016 la detrazione per l’acquisto dei mobili destinati ad
immobili oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, la legge di Stabilità per il
2016 ha previsto un’altra detrazione: gli acquisti di mobili effettuati da giovani coppie e
destinati ad arredi di immobili oggetto di acquisto consentiranno di fruire della nuova
detrazione.
DETRAZIONI PREVISTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ
2015 65%
2016 65%
2017 36%
243
Crediti d’imposta: conferme e novità
Il limite massimo della spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 8.000 a 16.000
euro.
Le condizioni necessarie per fruire della nuova detrazione sono così stringenti da rendere
possibile la fruizione del beneficio solo in pochi casi:
• età della coppia: è necessario che nell’anno oggetto della detrazione (il 2016) almeno
uno dei due componenti la coppia non abbia raggiunto i 35 anni di età;
• sono agevolati gli acquisti effettuati nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2016;
• per poterla avere bisognerà essere una coppia sposata o convivente more uxorio da
almeno tre anni.
La norma cita solo i mobili, e non i grandi elettrodomestici, diversamente dall’altra agevolazione
sugli arredi.
I due bonus arredi non sono cumulabili.
La norma lascia aperto più di un dubbio. Ad esempio, non pare necessario che la
casa sia acquistata nel corso del 2016. Inoltre, una volta che la casa è comprata da
entrambi i coniugi, i mobili potrebbero essere acquistati da uno solo dei due.
NUOVO BONUS ARREDI
Riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
• che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
• in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età;
• che sono acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la
norma non precisa i termini temporali relativi all’acquisto);
• per un importo pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l’acquisto di mobili
destinati all’arredo dell’abitazione;
• per spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016. La detrazione va ripartita in 10 quote
annuali;
La detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio né con il bonus “mobili ed elettrodomestici” .
244
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
6.1.7. Incapienti
La legge di stabilità 2016 introduce poi una nuova chance limitatamente alle spese sostenute
nel 2016 - per pensionati e soggetti con redditi incapienti per accedere alle agevolazioni per
gli interventi di ristrutturazione energetica eseguiti su parti comuni di edifici.
La legge Stabilità ha previsto la possibilità per questi soggetti di optare per la cessione del
corrispondente credito, al posto della detrazione da esercitarsi in dichiarazione dei redditi, a
favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi di recupero.
Si tratta di una mossa di particolare importanza, in quanto i cosiddetti “soggetti incapienti”,
ossia quelli che presentano un reddito così esiguo per il quale è nulla la tassazione, e quindi non
potevano sfruttare la detrazione: sono contribuenti con redditi di pensione non superiori a 7.500
euro, redditi di terreni non oltre i 185,92 euro, reddito di lavoro dipendente non oltre gli 8000
euro (o assimilati non oltre i 4.800 euro), e reddito dell’abitazione principale.
Resta, comunque, da vedere con quali modalità concrete sarà realizzabile la
menzionata cessione del beneficio a favore del fornitore che ha curato gli
interventi. La norma, invero, rimanda ad un futuro provvedimento del direttore
dell’agenzia delle entrate per esplicitare i criteri attraverso i quali sarà possibile cedere il
credito. Detta modalità, in ogni caso, dovrà essere oggetto di particolare attenzione.
Si presume, infatti, che la cessione del beneficio fiscale, non godibile dal soggetto incapiente,
si possa concretizzare attraverso uno sconto immediato sulla quota di costo a carico del
cedente. Il fornitore, a sua volta, recupererebbe lo sconto praticato come credito d’imposta,
fruibile in compensazione o, in alternativa, all’interno della propria dichiarazione dei redditi.
245
Crediti d’imposta: conferme e novità
6.2. Art bonus: profili generali e novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016
6.2.1. Caratteristiche generali
Il Decreto - Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio
2014, n. 106, ha introdotto nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le
erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”). L’articolo 1 del citato decreto-
legge prevede, infatti, un regime fiscale agevolato sotto forma di credito di imposta, nella
misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50 per
cento delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che
effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. La
citata disposizione, è finalizzata a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle
liberalità per la valorizzazione del patrimonio culturale.
Viene quindi riconosciuto un credito d’imposta pari al:
• 65% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta 2014 e 2015;
• 50% delle erogazioni effettuate nel 2016.
Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro si richiamano le
indicazioni fornite con la Risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007. Le erogazioni liberali,
pertanto, devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di
pagamento:
• banca;
• ufficio postale;
• sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Le erogazioni liberali devono essere finalizzate:
• alla manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
• al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
• alla realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di
enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente
attività nello spettacolo.
246
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
6.2.2. Operatività del beneficio fiscale
In relazione alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito
d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile. L’Agenzia delle Entrate, nella
circolare n. 24/E/2014, ha chiarito che tale limitazione si applica anche: agli imprenditori
individuali, se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito della loro attività personale e non
d’impresa; agli enti non commerciali, se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito della loro
attività istituzionale e non dell’attività commerciale svolta.
In relazione ai soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta spetta invece nel limite
del 5 per mille dei ricavi annui.
15% del reddito imponibile
Persone fisiche, nell’ambito della loro sfera personale, ed enti non
commerciali nella loro sfera istituzionale
5 per mille dei ricavi annui
Esempio pratico (1) - Persona fisica, quindi soggetta ad imposta IRPEF, che nel 2015
presenta un reddito imponibile pari a 100.000 Euro; il credito d’imposta massimo maturato
nel 2015 sarebbe pari a 100.000*15%=15.000 Euro e quindi le erogazioni liberali agevolabili
sarebbero al massimo pari a 15.000/65%=23.077 Euro. Il bonus fiscale, pari ad Euro 15.000,
sarà da scontare in tre rate annue (5.000) direttamente dall’Irpef a partire dalla dichiarazione
dell’anno di riferimento di effettuazione delle erogazioni liberali
L’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni di utilizzo del credito d’imposta sarebbe pari
a 23.077-15.000=8.077 Euro, ossia circa il 35% delle erogazioni effettuate.
Titolari reddito d’impresa
247
Crediti d’imposta: conferme e novità
Con riferimento agli imprenditori individuali e agli enti non commerciali che esercitano anche
attività commerciale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale limitazione si applica a
condizione che le erogazioni liberali avvengano nell’ambito dell’attività commerciale svolta;
diversamente, come sopra indicato, si applica il regime previsto per i soggetti non titolari di
reddito d’impresa.
Esempio pratico - A titolo esemplificativo
Società di capitali, quindi soggetta all’imposta IRES, che nel 2014 presenti ricavi
d’impresa (non reddito) pari a 20 milioni di Euro; il credito d’imposta massimo che
può detrarre è pari a 100.000 euro (il 5 per mille dei ricavi), quindi la società potrà sostenere
erogazioni liberali agevolabili fino ad una spesa di Euro 153.846 (100.000/65%); il bonus
fiscale, pari ad Euro 100.000, sarà da scontare in tre rate annue, ovvero da utilizzare in
compensazione a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di
effettuazione delle erogazioni liberali.
Anche le imprese in perdita fiscale possono fruire del credito d’imposta, poiché la
norma non prevede la determinazione dell’agevolazione su un reddito imponibile
positivo.
Documentazione da presentare per beneficiare dell’Art-bonus -E’ sufficiente conservare copia
del documento che certifica l’erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica
oggetto/ente beneficiario. Attraverso il sito www.artbonus.gov.it è opportuno inviare la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute
(come da art. 40, comma 9, D.L. n. 201/2011). Tale autodichiarazione, integrata con le
autorizzazioni ai fini della privacy, potrà essere utilizzata per la pubblicazione sul sito Art bonus
dei mecenati che con le loro erogazioni hanno contribuito al sostegno del Patrimonio culturale
pubblico.
6.2.3. Modalità di impiego del credito d’imposta
Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito
d’imposta nella dichiarazione dei redditi:
• iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d’imposta (nella misura di un terzo
dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata
effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;
248
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
• la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei
periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione:
• mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
• a scomputo dei versamenti dovuti.
Come comunicato dall’Agenzia delle Entrate:
• l’utilizzo in compensazione può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, a
partire dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle
erogazioni liberali;
• la quota corrispondente ad un terzo del credito d’imposta maturato costituisce, per
ciascuno dei tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di
fruibilità del credito;
• in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti,
l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi.
6.2.4. Rilevanza del credito d’imposta
L’agevolazione:
• non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi,
comprese le relative addizionali regionali e comunali;
• non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
• non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal
reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR;
• non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi
diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109,
comma 5, del TUIR.
Deroghe ai limiti di utilizzo - Il credito di imposta, come precisato nella Circolare n. 24/E/2014,
non è soggetto:
• al limite dei 250.000 euro applicabile ai crediti d’imposta agevolativi, previsto dall’art. 1,
comma 53, della Legge 244/2007;
• al limite dei 700.000 euro previsto per la compensabilità di crediti e contributi (art. 34,
legge n. 388/2000);
• al divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.L.
78/2010, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per
249
Crediti d’imposta: conferme e novità
imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia
scaduto il termine di pagamento.
6.2.5. Inserimento nel modello Unico
L’indicazione del credito d’imposta (Art-bonus) nel modello UNICO deve essere effettuata
compilando quadri differenti, a seconda che il soggetto che eroga il contributo sia una persona
fisica o un soggetto titolare di reddito di impresa.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione
mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a scomputo dei versamenti
dovuti. La prima tranche del credito d’imposta (1/3) è utilizzabile a partire dal 1° giorno del
periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.
Con la risoluzione 17 dicembre 2014, n. 116/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice
tributo per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta in esame. Si
tratta del codice tributo 6842, denominato “Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a
sostegno della cultura - ART-BONUS - art. 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83”.
La quota corrispondente a 1/3 del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre
periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito e,
quindi, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti,
l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.
I titolari di reddito di impresa devono compilare, al fine di ottenere il credito, il quadro RU di
UNICO.
Con riferimento a UNICO PF, con il codice credito A3, va indicato nella sezione il credito
d’imposta per le erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2013.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3 e RU12.
In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito maturato
corrispondente al 65% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione, entro il limite del 5 per mille dei ricavi.
250
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
Nella dichiarazione UNICO PF - riquadro “Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno
della cultura (Art bonus)”, rigo RN21, è indicato, da parte dei soggetti non titolari di reddito
d’impresa, l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali a sostegno
della cultura.
L’art. 1 del D.L. 31 maggio n°83 stabilisce che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali
devono comunicare mensilmente ai Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
l’ammontare delle somme ricevute, dandone adeguata comunicazione circa l’importo e la sua
destinazione di utilizzo, anche in un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali.
6.2.6. Il caso delle Fondazioni bancarie
È opportuno analizzare il caso in cui il soggetto che eroga il contributo a favore dell’Ente
Pubblico non si limita a erogare semplicemente delle somme necessarie per l’intervento sul
bene, ma si occupa di dare esecuzione ai progetti di restauro e valorizzazione del monumento
prendendosi in carico in via esclusiva i relativi oneri finanziari e organizzativi pagando
direttamente le fatture per le prestazioni effettuate; può essere il caso delle Fondazioni bancarie
che stipulano con gli Enti territoriali dei protocolli d’intesa volti alla valorizzazione del
patrimonio culturale in esecuzione di quanto previsto nel loro statuto ai fini del raggiungimento
di determinati scopi di utilità sociale nel settore dell’arte; Per gli Enti Pubblici territoriali i
251
Crediti d’imposta: conferme e novità
protocolli di intesa hanno la funzione di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio
culturale e, in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a
disposizione ( art.121, D.Lgs n° 42/2004).
In questo caso per le fondazioni bancarie è possibile beneficiare del credito d’imposta previsto
dall’art-bonus?
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.87/E datata 15 ottobre 2015 ha chiarito che la sopra
descritta fattispecie rientra pienamente nelle previsioni dell’art.1, D.L. n° 83/2014, ossia
nell’applicazione dell’Art- bonus a favore delle erogazioni liberali finalizzate alla valorizzazione
del patrimonio culturale.
Detto ciò quindi il fatto che le fondazioni non trasferiscono le somme di denaro all’ente pubblico
territoriale, ma provvedono direttamente, al pagamento delle fatture per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico, appare elemento che non influisce sul
meccanismo di liberalità; l’importo e la destinazione delle somme sono identificati
anticipatamente nei protocolli d’intesa e sono comunque assimilabili ad erogazioni liberali in
denaro.
Le fondazioni comunque perseguendo lo scopo statutario dell’intervento nel territorio tramite
l’erogazione di contributi e la promozione di iniziative nell’ambito dei settori dell’arte e dei beni
culturali, non seguono uno scopo di lucro, insito invece nelle sponsorizzazioni.
Quindi in conclusione possiamo affermare con riferimento agli interventi diretti delle Fondazioni
bancarie ricorrono le condizioni soggettive ed oggettive che prescrivono il riconoscimento
dell’Art-bonus e quindi è ammesso il ricorso al beneficio al credito d’imposta previsto dall’art.1,
comma 1, D.L. n° 83/2014.
6.2.7. Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016
La Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di stabilità 2016) ha apportato importanti modifiche
alla disciplina dell’Art bonus e quindi al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, in particolare al
comma 318:
• assegna un carattere di permanenza a tale agevolazione;
• stabilisce per le erogazioni liberali in oggetto un credito d’imposta pari al 65% delle
erogazioni effettuate.
252
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
Sono quindi, di conseguenza abrogate le lettera a) e b) al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-
Legge 31 maggio 2014 n° 83.
La stessa Legge di Stabilità al comma 319 provvede per l’attuazione delle misure sopra
descritte ad autorizzare la spesa di:
• 1,8 milioni di euro per l’anno 2017;
• 3,9 milioni di euro per l’anno 2018;
• 11,7 milioni di euro per l’anno 2019;
• 17,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
L’Art bonus assume carattere permanente
Legge di stabilità 2016
Aumento del credito d’imposta al 65% delle erogazioni liberali anche per gli
anni successivi al 2015
253
Crediti d’imposta: conferme e novità
6.3. Tax credit per l’industria cinematografica ed audiovisiva: disposizioni generali
e novità della Legge di Stabilità 2016
La Legge 28 dicembre 2015 n° 208 ( Legge di Stabilità 2016) rinnova parecchi punti del credito
d’imposta riservato all’industria cinematografica e audiovisiva; gli interventi riguardano il credito
d’imposta per le imprese di distribuzione cinematografica, che ora comprende anche le spese
sostenute per la distribuzione internazionale di opere nostrane, il credito d’imposta relativo ai
produttori esecutivi che realizzano pellicole straniere; infine non per rilevanza le modifiche
apportate al tax credit digitale che nella previsione contenuta nella Legge di Stabilità non si
realizza solo per l’acquisto ma anche per la sostituzione di impianti e apparecchiature destinate
alla proiezione digitale; ricapitolando gli interventi modificativi contenuti nella Legge di stabilità
2016 al comma 331 riguardano principalmente:
tax credit distribuzione(art.1, comma 327, lett.b, nn.1 e 2, Legge 244/2007);
tax credit per la digitalizzazione delle sale cinematografiche ( art.1, comma 327, lett.
c, n°1, Legge 244/2007);
tax credit per la produzione esecutiva di film stranieri ( art.1, comma 335, Legge
244/2007).
Crescono le risorse destinate all’applicazione del tax credit che arrivano a 140 milioni di euro,
contro i 115 previsti nell’anno precedente; un incremento percentuale di circa il 21%.
Prima di enunciare le novità previste dal disegno di legge di stabilità, è opportuno andare ad
analizzare quelle che sono le disposizioni generali previste per il tax credit, andando ad
evidenziare i profili generali della disciplina oggetto di disamina
TAX CREDIT
CREDITO D’IMPOSTA
Possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito
legato ad investimenti nel cinema.
254
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
I crediti di imposta introdotti con la legge 244/2007 (legge di stabilità 2008 sono stati resi
permanenti dal D.L. 91/2013.
6.3.1. La digitalizzazione delle sale cinematografiche
Il comma 327 dell’art. 1 della Legge 244/2007 lettera c) n° 1 prevede un’importante misura
agevolativa per le imprese di esercizio cinematografico, ossia il riconoscimento di un credito di
imposta pari al 30% delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione
di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, come definite all'art. 1, comma
2, del D.M. 21 gennaio 2010 con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno
schermo, euro 50.000. Il credito d'imposta spetta, comunque:
• alle monosale e multisale fino a quattro schermi ovunque ubicate;
• alle multisale fino a dieci schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti.
Il Tax credit è condizionato al rispetto, nel semestre susseguente alla ultimazione dei lavori,
dell’obbligo di programmazione di cui all’art.2 del Decreto 21 gennaio 2010 relativo alle opere
cinematografiche rientranti nelle categorie di cui all'art.1, commi 4, 5, 6 e 8, del D.M. 7 maggio
2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di
produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla
legge n. 244 del 2007 e ai film europei che abbiano superato test di culturalita' nell'ambito di
analoghi benefici fiscali gia' approvati dalla Commissione europea.
Sono agevolabili le spese :( D.M 21 gennaio 2010):
• di acquisto, anche in locazione finanziaria, di apparecchi di proiezione e riproduzione
digitale;
• di acquisto, anche in locazione finanziaria, di impianti e apparecchiature per la ricezione del
segnale digitale via terrestre e via satellite;
• di formazione del personale;
• connesse e strumentali per la ristrutturazione e conformazione delle cabine di proiezione,
degli impianti e dei servizi e locali accessori adibiti alla proiezione mediante pellicola.
Imprese di esercizio cinematografico - imprese, residenti e non residenti, soggette a
tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale
esercitata, che, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco
informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, pr D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 28 e
successive modificazioni, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
255
Crediti d’imposta: conferme e novità
Le spese di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 2, del D.M. 21 gennaio 2010 sono
ammissibili in misura non superiore al venti per cento delle spese complessivamente sostenute.
Il diritto al credito d'imposta matura a partire dal mese successivo a quello in cui si
verificano congiuntamente le seguenti condizioni: a) le spese di cui all'art. 1,
comma 2, del presente decreto, si considerano sostenute ai sensi dell'art. 109 del
T.U.I.R.; b) e' avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera a). Il credito
d'imposta decade ove non venga rispettato, per i casi in cui e' previsto, l'obbligo di
programmazione sopra citato.
Il credito d'imposta:
• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore
della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive( art. 109 T.U.I.R.);
• non rileva ai fini del deducibilità degli interessi passivi( art. 61 T.U.I.R.);
• va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è
concesso sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti
sono utilizzati evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato;
• sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni
precedenti, si considera maturato il diritto alla loro fruizione.
L'impresa di esercizio deve presentare apposita istanza al Ministero per i beni e le attività
culturali entro 90 giorni dal termine dei lavori.
L’istanza è disponibile nello Sportello On Line, al seguente link
http://www.col.beniculturali.it/col.iteranet
Nella stessa deve essere, comunque, specificato, per ciascuno schermo:
• il costo complessivo con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista
iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del Caf;
• l’avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale si
dichiara di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili
256
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio del 22 marzo 1999;
Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui all’art. 3 del D.M. 21 gennaio 2010, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti interessati, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di mancata
comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura
indicata nell'istanza.
6.3.2. Le novità previste dalla Legge di stabilità 2016
La Legge di stabilità 2016 estende l’accesso al credito d’imposta anche alla:
• sostituzione di impianti ed apparecchiature destinate alle produzioni digitali;
• alla ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e
dei relativi impianti e servizi accessori;
• alla realizzazione di nuove sale;
• al ripristino di sale inattive secondo le specifiche e nei limiti indicati al comma 333 della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, avendo particolare riguardo all’esistenza o meno della sala
cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980, quindi non più solo introduzione e
acquisizione.
La misura del credito viene innalzata al 40% delle spese complessivamente sostenute, con un
limite massimo di 50.000 euro per ciascuno schermo.
Decadenza del beneficio- Il credito d'imposta è revocato qualora:
a) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi;
b) la documentazione presentata, contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a
quella richiesta;
c) non vengano rispettati i limiti previsti per la fattispecie dell'acquisto;
d) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.
257
Crediti d’imposta: conferme e novità
6.3.3. Imprese di produzione cinematografica e le previsioni del Credit Tax
Al comma 327 dell’art 1 della legge 244/2007 lettera a) è riconosciuto un credito d'imposta per
le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo
di produzione di opere cinematografiche, di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di
euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio
italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna
produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso.
Per le imprese di produzione esecutiva e di post produzione al comma 335, in relazione a film, o
alle parti di film, realizzati sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su
commissione di produzioni estere come previsto dal comma 335 dell’art. 1 della Legge
244/2007 il beneficio opera in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola
opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa di produzione esecutiva e
periodo d'imposta, di dieci milioni di euro.
Opere cinematografiche di nazionalità italiana
Opere cinematografiche realizzate su commissione di produzione estera
15% del costo complessivo di produzione fino all'ammontare massimo annuo di
euro 3.5 mln di euro per ciascun periodo d'imposta
25% del costo complessivo della singola opera fino ad un massimo di 10 mln di €
per ciascun periodo di imposta.
Imprese di produzione cinematografica - si intendono quelle residenti o non residenti
soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali che al momento di
presentazione dell’istanza, risultano iscritte o hanno presentato domanda di iscrizione
nell’elenco informatico istituito e tenuto ai sensi dell’art.3, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n°28 tenuto presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
258
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
Il beneficio della detassazione secondo quanto stabilito dall’art. 2 commi 2 e 3 del D.M. 7
maggio 2009:
• non può eccedere il reddito imponibile determinato, al lordo della detassazione, applicando
ai beni strumentali i coefficienti di ammortamento ordinari stabiliti dal decreto del Ministero
delle finanze 31 dicembre 1998;
• spetta sulla parte degli utili accantonati che non superi la differenza tra il reddito
d’esercizio, al lordo della detassazione e l’utile distribuito ;
• è subordinato all’ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico di cui alla legge 21
aprile 1962, n.161, relativo all’opera cinematografica per la quale si usufruisce dei benefici,
entro 18 mesi dall’approvazione del bilancio al quale si riferiscono gli utili investiti;
Istanza preventiva - Ai fini dell’ottenimento del beneficio della detassazione, le imprese
interessate devono presentare al Ministero per i beni e le attività culturali un’istanza preventiva
entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio indicando necessariamente:
• l’ammontare dell’utile accantonato per il quale si richiede la detassazione;
• le aliquote dell’imposta sul reddito e dell’imposta regionale applicabili ;
• il costo complessivo di produzione per ciascuna opera cinematografica;
• le giornate di ripresa previste sul territorio italiano;
• ammontare spese che si prevede di sostenere all’estero con l’indicazione di eventuali
agevolazioni che si prevede di fruire;
• la richiesta se ne ricorrono le condizioni, di film difficile o di film con risorse finanziarie
limitate oppure di entrambe le qualifiche( comunicazione Commissione UE del 26
settembre 2001);
• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante determinati aiuti dichiarati
incompatibili dalla Commissione Europea;
• il bilancio d’esercizio al quale si riferiscono gli utili destinati alla produzione delle opere
agevolabili.
Il benefico è richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui si riferiscono
gli utili accantonati, nei limiti del costo di produzione sostenuto nell’esercizio successivo fino
alla data di approvazione del bilancio, apportando una variazione in diminuzione del reddito
d’impresa e fino a concorrenza dello stesso. L’eccedenza degli utili accantonati non
concorre alla formazione del reddito degli esercizi successivi nei limiti del costo di
produzione sostenuto dopo la data di approvazione dei rispettivi bilanci.
259
Crediti d’imposta: conferme e novità
Entro 90 giorni, a pena di decadenza, dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in
pubblico di cui alla legge 21 aprile 1962 n°161 l’impresa di produzione deve presentare l’istanza
definitiva riportante:
• il costo complessivo di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un
professionista iscritto nell’albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
• il totale delle giornate di ripresa effettuate sul territorio nazionale e l’ammontare delle
spese sostenute all’estero e le agevolazioni eventualmente fruite.
• per i film di nazionalità italiana, la richiesta di riconoscimento della nazionalità ai sensi
dell’art 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 e l’attestazione del rispetto dei requisiti di
eleggibilità culturale.
• per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dei requisiti ai sensi
dell’art dell’art.7 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n°28 e l’attestazione del rispetto dei requisiti
di eleggibilità culturale;
• se ne ricorrono i requisiti la richiesta per il riconoscimento di film difficile o di film con
risorse finanziarie modeste, oppure di entrambe le qualifiche( comunicazione
Commissione UE del 26 settembre 2001).
6.3.4. Cosa cambia con la Legge di Stabilità 2016
La Legge di Stabilità 2016 al comma 331, interviene sulle previsioni contenute al comma 327
dell’art 1 della Legge 244/2007 lettera c) stabilendo che il credito d’imposta sopra descritto
opera nella misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% in relazione anche alla cumulabilità
e alla misura del beneficio spettante per la medesima opera ai sensi del comma 325, fino
all'ammontare massimo annuo di euro 6.000.000 per ciascun periodo d'imposta, superando
quindi la vecchia previsione che operava nella misura massima di 3.000.000.
Legge di stabilità 2016
Il credito d’imposta nella previsione massima passa dal 15% al 30%
Il limite opera non oltre la somma di € 6.000.000 in luogo della vecchia
previsione di € 3.5000.000
260
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
6.3.5. Il credito di imposta per le imprese di distribuzione cinematografica e la Legge di
Stabilità 2016
Al comma 327 delle Legge 244/2007 lettera b) nella previsione originaria è stabilita una
detassazione per le imprese di distribuzione cinematografica pari:
• al 15 % delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di
nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per
ciascun periodo d'imposta; (n°1)
• al 10% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di
nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di
euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta; (n°2)
• al 20 % dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554
del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di
interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un
limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;(n°3)
Con l’approvazione della legge di stabilità la detassazione prevista alla lettera b) n° 1 sempre in
riferimento al comma 327 delle Legge 244/2007 opera anche per le spese sostenute per la
distribuzione internazionale quindi non più solo per quelle nazionali come invece era previsto
nella precedente previsione. Inoltre viene innalzata la soglia massima di detassazione che
passa da 1.500.000 a 2.000.000 per ogni periodo di imposta
E aggiunta inoltre la previsione che il decreto previsto al comma 333 della Legge 244/2007
prevede l’aliquota massima con riferimento alla distribuzione internazionale e, per quanto
riguarda quella nazionale, in relazione ai piani distributivi che, per tipologia di opera ovvero per
modalità e tempi del piano distributivo, presentino maggiore difficoltà a raggiungere un
pubblico vasto»;
Legge di Stabilità 2016
La detassazione è estesa anche alle spese sostenute per la distribuzione
internazionale
Innalzamento della soglia massima di detassazione fino a 2.000.000
261
Crediti d’imposta: conferme e novità
Inoltre, la detassazione al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana,
con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta prevista alla
lettera b) n°2 del comma 327 della Legge 244/2007 viene abrogata.
Da ultimo non per rilevanza è da segnalare l’abrogazione del comma 328 che prevedeva con
riferimento alla medesima opera filmica, che i benefici di cui al comma 327 della legge
244/2007 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano
parte dello stesso gruppo societario nonché' di soggetti legati tra loro da un rapporto di
partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile; quindi in seguito all’abrogazione non opera più la non
cumulabilità dei benefici oggetto di trattazione.
Le misure in sintesi:
TAX CREDIT TIPOLOGIA ALIQUOTA MAX ANNUO PER IMPRESA
Società di
produzione
esecutiva
Opere
cinematografiche
realizzate su
commissione di
produzione
estera
25% del costo complessivo della singola opera fino ad
un massimo di 10 mln di € per ciascun periodo di
imposta
Società di
produzione
Opere
cinematografiche
di nazionalità
italiana
Il credito d’imposta nella previsione massima è pari al
30% Il limite è pari a € 6.000.000
Società di
distribuzione
Distribuzione
nazionale di
opere di
nazionalità
italiana
15 % delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale; Soglia max di detassazione
pari a € 2.000.000
Società di
distribuzione
Distribuzione
internazionale di
opere di
nazionalità
italiana
15 % delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale; Soglia max di detassazione
pari a € 2.000.000
262
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
Impresa di
Esercizio
Introduzione
acquisizione e
sostituzione di
impianti e
apparecchiature
destinate alla
proiezione
digitale
40% delle spese complessivamente sostenute; limite
massimo di 50.000 euro per ciascuno schermo
Soggetti di cui
all'articolo 73
del T.U.I.R. e ai
titolari di reddito
di impresa non
appartenenti al
settore
cinematografico
ed audiovisivo,
associati in
partecipazione
Attività di
Produzione e
distribuzione in
Italia e all’estero
40%
Fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per
ciascun periodo d'imposta
263
Crediti d’imposta: conferme e novità
6.4. Credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi e le novità introdotte dalla
Legge di Stabilità 2016
L’Art. 10 del D.L. 31 maggio 2014 n°83 recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” prevede al fine di migliorare la qualità'
dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività' delle destinazioni turistiche, per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due successivi, per le imprese
alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 un credito d'imposta nella misura del 30 per
cento delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta relativi al
2014, 2015 e 2016.
Definizione struttura alberghiera -Per struttura alberghiera si intende una struttura aperta al
pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto
ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non
meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i
villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate
come tali dalle specifiche normative regionali.
Credito d’imposta pari al 30%
delle spese sostenute nei periodi
d’imposta 2014,2015,2016.
Importo massimo credito
d’imposta pari a 200.000 euro.
Caratteristiche struttura alberghiera
• Aperta al pubblico; • Gestione unitaria; • Servizi i centralizzati; • Offerta alloggi e eventuale vitto e
servizi aggiuntivi in camere situate in uno più edifici;
• Almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti.
264
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
6.4.1. Profili generali del credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi
Il credito d’imposta di cui sopra è collegato alle spese relative ai seguenti interventi:
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia;
• incremento dell'efficienza energetica;
• eliminazione delle barriere architettoniche;
• acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture
alberghiere a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee
all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo
d'imposta successivo. Ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 83 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, il credito d'imposta
concesso per le spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo non può
comunque oltrepassare il dieci per cento del limite massimo complessivo delle risorse
annuali disponibili.
Le spese si considerano sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR; l’effettività del sostenimento
deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero
da un revisore legale iscritto nel registro, o da un dottore commercialista o esperto contabile
iscritto all’albo, o da un consulente del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.
L’importo totale delle spese agevolabili non può essere superiore a € 666.666 euro.
Peculiarità del credito d’imposta - Il credito di imposta presenta le seguenti caratteristiche:
• deve essere ripartito in 3 rate annuali;
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
• non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali;
• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il
quale è concesso;
• non concorre alla formazione del reddito per la determinazione delle imposte sui redditi
e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,
• non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi
passivi né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese.
265
Crediti d’imposta: conferme e novità
Il D.M. 7 maggio 2015 ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge n.
83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014 stabilisce
che:
per "interventi di ristrutturazione edilizia" si intende:
1) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:
1.1) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici; 1.2) le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
1.3) gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con
esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità
immobiliari nonché del carico urbanistico, purché' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso;
2) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni,
ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
3) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto
Esempio pratico - ALBERGO CHE RISTRUTTURA LA SALA DA PRANZO SOSTENENEDO UNA SPESA PARI A € 50.000 EURO.
CREDITO DI IMPOSTA = € 50.000 (COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER LA RISTRUTTURAZIONE) *30 (% CREDITO D’IMPOSTA) = € 15.000 da utilizzare in compensazione in F24 a decorrere dal 1/01/2017 e le residue 2 rate di euro 5.000 saranno utilizzabili rispettivamente a decorrere dal 1/01/2018 e dal 1/01/2019.
266
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli
interventi di cui sopra sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché
sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di
ripristino di edifici crollati o demoliti sostituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
Gli "interventi di eliminazione delle barriere architettoniche" fanno riferimento:
1) gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la
mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una
capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli
che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi,
attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che
permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per
chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
2) la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili
da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o
di progettazioni specializzate;
3) gli interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione;
per "interventi di incremento dell'efficienza energetica" si intende:
1) gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono un indice
di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti
dall'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e
successive modificazioni, citato in premessa;
267
Crediti d’imposta: conferme e novità
2) gli interventi sull'involucro edilizio: interventi su un edificio esistente, parti di un edificio
esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e
orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso
l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica
definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e
successive modificazioni, citato in premessa;
3) gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con:
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti
geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema
di distribuzione; impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e
contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.
le "spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle
strutture alberghiere oggetto del presente decreto", comprendono:
1) quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per
la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi
e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione
statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti,
abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche
migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica,
prestazioni;
2) quelle relative a mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli
altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili
contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
3) quelle relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine
doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili apparecchi di illuminazione;
4) quelle relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la
convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
5) quelle relative a arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati
all'interno delle strutture ricettive.
268
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
Nello specifico Il D.M. 7 maggio 2015 prevede che sono eleggibili ai fini del credito
d’imposta, le seguenti spese:
Interventi di ristrutturazione edilizia
1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto
della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali
è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la
loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza
anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
5) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove
porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi
caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
6) realizzazione di balconi e logge;
7) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
8) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e
assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli
infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre
agevolazioni fiscali;
9) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche
migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento
acustico);
10) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con
modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili
provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili
galleggianti;
11) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di
emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa.
269
Crediti d’imposta: conferme e novità
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
Interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari,
quali:
1) sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il
rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici,
citofonici, impianti di ascensori, domotica);
2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori,
l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme
elevatrici;
3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone
portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri
adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap;
4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in
concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di
infissi o schermature solari;
6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità;
Acquisto di mobili e componenti d’arredo
1. acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la
ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e
congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione
statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti,
abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche
migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica,
prestazioni;
2. acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri,
tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti
e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere
3. acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia,
cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
4. acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica,
attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
5. arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle
strutture ricettive.
270
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
Interventi di Incrementi dell’efficienza energetica
1. Installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
2. installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei
consumi per condizionamento estivo;
3. coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;
4. installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;
5. la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del
consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici,
illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++)
Presentazione della domanda – Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello
di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle
attività' culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta.
Presentazione della domanda
2014 Entro 60 giorni dalla definizione delle modalità telematiche d’invio
2015 Dal 1° gennaio al 28 Febbraio 2016
2016 Dal 1° gennaio al 28 Febbraio 2017
Nella domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere specificato:
• il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi
dell'articolo 4;
• l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute;
• il credito d'imposta spettante.
Le imprese devono, inoltre, contestualmente alla domanda di cui sopra presentare al Ministero la
dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente
fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e ne due precedenti, come previsto dall'articolo 6,
paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013,
allegando, inoltre, a pena di inammissibilita', la documentazione amministrativa e tecnica
necessaria. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi
ed oggettivi e formali, nonche' nei limiti delle risorse disponibili.
271
Crediti d’imposta: conferme e novità
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, il predetto Ministero comunica
all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del
credito effettivamente spettante.
6.4.2. Le novità previste dalla Legge di stabilità 2016
La Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di stabilità 2016) al comma 320 interviene sulla
misura oggetto di trattazione aggiungendo dopo il comma 2 dell’articolo 10 del Decreto Legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che il credito
d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia
comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste
dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della disposizione sopra citata le disposizioni applicative della previsione aggiuntiva saranno
definite con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 2-ter.
Standard minimi strutture ricettive - Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per
accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, e per promuovere l’adozione e la
diffusione della “progettazione universale” e l’incremento dell’efficienza energetica, la Legge di
Stabilità 2016 dispone che vengano aggiornati gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio
nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle
imprese turistiche, compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche
Legge di stabilità 2016 Il credito d’imposta è riconosciuto
anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un
aumento della cubatura complessiva
272
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di
classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
L’aggiornamento sarà implementato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di
Stabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
273
Crediti d’imposta: conferme e novità
6.5. Detrazione Iva per l’acquisto della casa
6.5.1. Caratteristiche generali
La Legge di Stabilità del 2016 (art. 1, comma 56, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha
previsto una nuova detrazione per l’acquisto di unità abitative cedute da imprese costruttrici
imponibili ai fini dell’IVA.
L’acquirente può considerare in detrazione, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50 per cento
dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA.
L’ambito applicativo della nuova detrazione riguarda gli acquisti che saranno effettuati nel
periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016 e spetta esclusivamente per le unità immobiliari con
classe energetica A o B ai sensi delle disposizioni vigenti.
Solitamente l’ammontare dell’IVA pagata al costruttore è ben più elevata rispetto all’imposta di
registro dovuta qualora la cessione sia effettuata da un soggetto privato.
L’IVA si applica sul corrispettivo effettivo; invece l’imposta di registro si applica su una base
imponibile solitamente costituita dal più basso valore catastale.
Tramite il riconoscimento della detrazione in rassegna il legislatore ha inteso equilibrare gli
oneri tributari.
6.5.2. Applicazione dell’Iva
Come noto l’applicazione dell’IVA alle cessioni immobiliari, effettuate dalle imprese costruttrici,
può portare ad un freno per la ripresa immobiliare.
Infatti, a parità di condizioni, è più conveniente per le persone fisiche acquistare un immobile
soggetto ad imposta di registro anziché ad IVA.
Per tale ragione la legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità di considerare in
detrazione, ai fini delle imposte sui redditi, una parte del costo costituito dal 50 per cento
dell’IVA applicata sull’immobile oggetto di acquisto.
In linea di principio l’applicazione del meccanismo del “prezzo-valore” determina una riduzione
della base imponibile rappresentata dal valore catastale.
Diversamente, la base imponibile ai fini IVA è rappresentata dal corrispettivo, nella maggior
parte dei casi ben superiore al valore catastale. Tale circostanza è già di per sé sufficiente a
determinare un notevole aggravio dell’onere fiscale a carico dell’acquirente.
274
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
Acquisto di un immobile effettuato da una persona fisica non in possesso
delle condizioni che legittimano l’applicazione delle agevolazioni per
l’acquisto della prima casa.
Valore catastale è pari a 460.000 euro;
Corrispettivo ammonta a 1.080.000 euro;
La cessione è soggetta naturalmente ad IVA in quanto il trasferimento viene effettuato
entro i cinque anni dall’ultimazione della costruzione dell’immobile, oppure l’impresa
costruttrice applicherà l’IVA esercitando l’opzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-
bis), D.P.R. n. 633/1972;
L’IVA applicata, ammonta a 108.000 euro.
Se la vendita dell’immobile abitativo fosse effettuata da un privato o da un’impresa non
costruttrice l’imposta di registro dovuta in base al valore catastale sarebbe pari a 41.400
euro (il 9% di 460.000 euro).
6.5.3. La nuova detrazione
Con la Legge di Stabilità 2016 il legislatore ha inteso in parte eliminare il maggior onere
rappresentato dall’IVA quale tributo non detraibile dagli acquirenti privati persone fisiche.
Al verificarsi di determinate condizioni, si può considerare in detrazione dall’IRPEF lorda in
importo pari al 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA per gli acquisti di unità
immobiliari residenziali effettuati entro il 31 dicembre 2016.
Proseguendo con l’esempio sopra indicato, l’acquirente può considerare in
detrazione un importo pari a 54.000 euro:
l’onere tributario sostenuto dall’acquirente, qualora la cessione fosse soggetta
ad IVA anziché ad imposta di registro, sarebbe quasi equivalente; la differenza
non sarebbe però azzerata completamente. L’applicazione dell’imposta di
registro sarebbe ancora una volta più conveniente essendo minore il costo
rispetto all’IVA per un importo pari a 12.600 euro, ma la differenza, come
ricordato, sarebbe ora sensibilmente diminuita.
L’acquirente non sarebbe così penalizzato nel rivolgersi ad un’impresa costruttrice per
acquistare l’immobile abitativo.
275
Crediti d’imposta: conferme e novità
6.5.4. Caratteristiche della nuova agevolazione
Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è fruibile a condizione che:
• la cessione dell’immobile abitativo sia effettuata da un’impresa costruttrice e l’unità
immobiliare deve avere una classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente.
La detrazione (parziale) del costo non è limitata alla prima casa, ma riguarda ogni tipologia di
immobile (anche di lusso) di tipo abitativo a condizione, però, che l’acquisto sia effettuato entro
il 31 dicembre del 2016. É altresì irrilevante l’aliquota IVA applicata che può essere del 4% (per
la prima casa) del 10% o del 22% (per gli immobili di lusso).
La detrazione potrà essere scomputata dall’IRPEF non in un’unica soluzione, ma in dieci quote
costanti di pari importo.
La previsione sembrerebbe essere sfavorevole al contribuente, ma in realtà non è così.
Diversamente, nella maggior parte dei casi l’acquirente perderebbe parte del beneficio.
Si consideri ad esempio l’acquisto di un’unità immobiliare il cui corrispettivo
ammonta a 300.000 euro con l’applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per
cento (mancando le condizioni per fruire delle agevolazioni per l’acquisto della
prima casa).
In tale ipotesi l’IVA sarà pari a 30.000 euro e la detrazione, commisurata al 50 per cento del
tributo, sarà pari a 15.000 euro.
Il riconoscimento della detrazione in un’unica soluzione avrebbe penalizzato i contribuenti che
dichiarano i redditi di minore ammontare.
Ad esempio se l’imposta lorda del contribuente fosse pari a 10.000 euro,
l’acquirente avrebbe beneficiato di un credito IRPEF di pari importo alle ritenute
subite senza poter più recuperare, neppure in futuro, il maggior importo della
detrazione non considerata in diminuzione dell’imposta lorda (5.000 euro nell’esempio).
Sarebbe poi sorto il problema di come far valere il credito pari alle ritenute subite e non
utilizzabile immediatamente in mancanza di altri redditi.
Potrebbe essere eventualmente considerato a scomputo dell’IMU e della TASI se dovute, ma il
recupero integrale potrebbe richiedere tempi molto lunghi.
276
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
Il legislatore ha così scelto un’altra soluzione riconoscendo la detrazione del 50 per cento
dell’IVA, ma in dieci quote costanti di pari importo.
Nell’esempio il contribuente potrà considerare in detrazione 1.500 euro nell’anno in
cui è stata pagata l’IVA e la quota residua di 13.500 euro in altrettante detrazioni (di
pari importo) per le nove annualità successive.
Dal punto di vista oggettivo, come si desume in base alla mera lettura della norma, la detrazione
riguarda esclusivamente l’acquisto di unità immobiliari residenziali.
A tal proposito si dovrà fare riferimento alla categoria catastale A, ad esclusione degli immobili
aventi categoria catastale A/10 (uffici).
E’ irrilevante che l’acquisto riguardi un’unità immobiliare di lusso (A/1, A/8 e A/9).
In tali ipotesi l’acquisto sarà soggetto all’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22 per cento,
ma la circostanza non impedirà all’acquirente, in presenza delle altre condizioni previste dalla
legge, di fruire della detrazione IRPEF.
Al fine di calcolare correttamente la detrazione si dovrà fare riferimento non solo all’acquisto
delle unità immobiliari aventi categoria catastale di tipo residenziale, ma anche alle eventuali
pertinenze quali ad esempio, il posto auto, la cantina ecc.
In questo caso sarà irrilevante la classificazione catastale (C/2, C/6 e C/7). E’ necessaria, però,
la sussistenza del vincolo pertinenziale
Ad esempio se il contribuente è già proprietario di un immobile di tipo abitativo e
nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016 acquista, con atto
separato, una cantina, sarà possibile fruire della nuova detrazione solo costituendo
il predetto vincolo pertinenziale.
In questo caso la detrazione IRPEF sarà pari al 50 per cento dell’IVA pagata all’impresa
costruttrice per l’acquisto della cantina.
Nel caso di specie l’immobile principale, acquistato entro il 31 dicembre 2015, non determina
alcuna diritto alla detrazione.
Infatti, nell’esempio l’acquisto è stato effettuato in un periodo anteriore all’entrata in vigore della
novità.
Viceversa il requisito temporale risulta soddisfatto per l’acquisto della cantina, ma è essenziale
che a tale unità immobiliare possa essere attribuita la qualifica “residenziale”.
Tale qualifica può essere attribuita solo a seguito della costituzione del vincolo pertinenziale.
277
Crediti d’imposta: conferme e novità
Viceversa, in mancanza della costituzione del vincolo pertinenziale, la cantina non può essere
considerata un immobile di tipo residenziale.
Pertanto, l’eventuale applicazione dell’IVA non determina la possibilità di fruire di alcuna
detrazione ai fini dell’IRPEF
278
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
6.6. Acquisto prima casa in leasing
6.6.1. Caratteristiche generali
La legge di stabilità 2016 ha introdotto una disciplina civilistica e fiscali sulla locazione
finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.
Sul versante fiscale, oltre alle agevolazioni in materia di imposta di registro, si segnala la
deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei costi, relativi al contratto di locazione
finanziaria, e in particolare:
• dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro,
• del costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo non
superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35
anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a
destinazione abitativa.
La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi
sui mutui contratti per l’abitazione principale.
Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le
norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo
4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).
6.6.2. Disciplina civilistica
In particolare è stata introdotta una nuova disciplina di favore per incentivare l'utilizzo del
contratto di leasing finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale. Le modifiche sono tese a
ridurre la minore convenienza del leasing rispetto al mutuo ipotecario.
Si tratta di un'applicazione temporanea che opera limitatamente al periodo compreso tra il 1°
gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020.
Con il contratto di locazione finanziaria,
• la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su
scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è
posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di
acquisto o di costruzione e della durata del contratto).
• alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del
bene a un prezzo prestabilito.
279
Crediti d’imposta: conferme e novità
All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di
azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a, legge fallimentare).
Nel caso di
risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore,
la società di leasing ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a
corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene
avvenute a valori di mercato, dedotte alcune somme (per le attività di vendita e
ricollocazione del bene sono previsti specifici obblighi di trasparenza e
pubblicità). L'eventuale differenza negativa dovrà essere corrisposta
dall'utilizzatore alla società di leasing.
sospensione pagamenti
è possibile richiederla per non più di una volta e per un periodo massimo
complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto
medesimo (in tal caso la proroga del contratto per il corrispondente periodo sarà
automatica). Il beneficio della sospensione è subordinato al ricorrere di specifici
eventi verificatisi in seguito alla stipula del contratto. Tra questi la cessazione del
rapporto di lavoro non dipendente da risoluzione consensuale, pensionamento,
dimissioni o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Al termine del periodo di sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e
con la periodicità originaria, salvo diverso accordo eventualmente intervenuto tra le parti per la
rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
La sospensione, in ogni caso, non determina l'applicazione di alcuna commissione o spesa
d'istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Per quanto riguarda le modalità di ripresa dei pagamenti al termine della sospensione,
quest'ultima non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene
senza richiesta di garanzie aggiuntive.
DISPOSIZIONE LEGISLATIVA
Con il contratto di locazione finanziaria, la banca o la società di leasing:
“si obbliga ad acquistare o far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni
dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a
disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del
prezzo d'acquisto o di costruzione e della durata del contratto”.
280
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
Per l'eventuale rilascio dell'immobile, alla società di leasing è consentito avvalersi del
procedimento per convalida di sfratto.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto
alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere a quest'ultimo quanto ricavato dalla
vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato. Tale somma è ridotta dei
canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e
del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto.
6.6.3. Detrazione Irpef
Sul piano fiscale, la norma introduce un regime di favore per incentivare il ricorso alla nuova
tipologia contrattuale, con applicazione limitata al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2016 e il
31 dicembre 2020.
Nello specifico, con l’aggiunta della lettera i-sexies) all’art. 15, comma 1, TUIR, si prevede la
• detraibilità dall’IRPEF, nella misura del 19%, dei canoni e dei relativi oneri accessori
fino a 8.000 euro;
• detraibilità del costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale fino a
20.000 euro, a condizione che le spese siano sostenute da giovani under 35, con un
reddito non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto che non
risultino proprietari di immobili abitativi.
L’agevolazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi
passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale.
A parità delle restanti condizioni richieste, l’importo detraibile ai fini IRPEF è dimezzato (dunque
al massimo 4 mila euro per i canoni e 10 mila per il costo di acquisto) per i soggetti di età pari o
superiore a 35 anni.
6.6.4. Imposta di registro
Con la medesima decorrenza, la norma introduce un regime fiscale agevolato anche con
riferimento all’imposta di registro che si applicherà con aliquota ridotta all’1,5% per gli atti di
acquisto, operati da banche e società di leasing, aventi ad oggetto immobili abitativi “non di
lusso”, diversi da quelli accatastati A/1, A/8 e A/9, acquisiti in locazione finanziaria da
utilizzatori che soddisfino le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”.
281
Crediti d’imposta: conferme e novità
Sul piano pratico, pertanto, le condizioni relative alla residenza e la dichiarazione di non
possesso di altre abitazioni dovranno essere rese dall’utilizzatore nel contratto di leasing.
La norma prevede, inoltre, l’applicazione dell’imposta di registro anche alla cessione, operata
dall’utilizzatore, di contratti di leasing aventi a oggetto immobili abitativi, ancorché soggetti ad
IVA. Tali cessioni saranno soggette ad aliquota del 9% ove il contratto di locazione finanziaria
ceduto dall’utilizzatore e avente a oggetto un immobile abitativo che non soddisfi le condizioni
richieste per l’aliquota agevolata dell’1,5%.
AGEVOLAZIONI ACQUISTO CASA IN LEASING
Detrazione IRPEF del 19% di cui alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del comma 1 dell’art.
15, TUIR, relativamente:
• ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000;
• al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000.
Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:
• l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
• il soggetto interessato:
abbia un’età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000
all’atto della stipula del contratto;
non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Se il soggetto ha un’età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.
La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi
ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale di cui alla lett. b) del citato art. 15.
Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:
• è applicata l’imposta di registro dell’1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di
lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse
in leasing ricorrendo i requisiti “prima casa”, in capo all’utilizzatore, di cui alla Nota II-
bis all’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
• le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).
Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall’impresa di costruzioni l’imposta di registro e
ipocatastali sono applicabili in misura fissa.
In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile l’imposta di registro del 9%,
ridotta all’1,5% in presenza delle condizioni “prima casa”.
L’agevolazione in esame è applicabile dall’1.1.2016 al 31.12.2020.
282
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
6.7. Agevolazione prima casa con meno vincoli
6.7.1. Agevolazione prima casa con meno vincoli
Con l’art. 1, co. 55, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), efficace dal 1° gennaio 2016,
vengono modificati i criteri precedentemente elencati.
Nello specifico viene aggiunto un co. 4-bis all’articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. 131/1986, il quale prevede quanto segue:
“L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non
soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e
b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le
agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro
un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente
si applica quanto previsto dal comma 4”.
Viene data in sostanza la possibilità al contribuente di poter fruire dell’agevolazione
prima casa anche nel caso in cui detenga un altro immobile acquisito con
l’agevolazione prima casa, a patto che quest’ultimo immobile sia alienato entro un
anno dalla stipula dell’atto per l’acquisto del “nuovo immobile”.
6.7.2. Agevolazione prima casa: regole generali
L’agevolazione “prima casa” consiste in un trattamento fiscale di favore che, a seconda che si
tratti di atti soggetti ad IVA o di atti soggetti all’imposta proporzionale di registro, prevede:
→ l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa, disposta dal
punto 21, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, in luogo delle aliquote
del 10% e del 22%;
→ l’applicazione dell’imposta di registro per l’acquisto della ‘prima casa’ nella misura del
2%, in luogo della più onerosa aliquota del 9% (atti soggetti a imposta proporzionale di
registro).
Per l’ottenimento dall’agevolazione in questione, sono richiesti determinati requisiti:
→ requisiti soggettivi, dettati, sia per gli atti soggetti ad IVA che per gli atti soggetti a
imposta proporzionale di registro, dalla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. 131/1986;
→ requisiti oggettivi: non deve trattarsi di immobili di lusso.
283
Crediti d’imposta: conferme e novità
IL REQUISITO OGGETTIVO: L’INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI DI LUSSO
In merito al concetto di immobile di lusso a cui far riferimento sussistevano
definizioni differenti a seconda che l’agevolazione riguardasse l’IVA o l’imposta di
registro.
Agevolazione acquisto prima casa
Atti soggetti ad IVA
Atti soggetti ad imposta
proporzionale di registro
Non deve trattarsi di
immobili di lusso
La definizione di immobili di
lusso era rinvenibile nel
Decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto
1969.
Si considerano immobili di
lusso le unità immobiliari
classificate in catasto nelle
categorie A/1, A/8 e A/9 a
prescindere dalle loro
caratteristiche.
Con l’art. 33 del D.lgs. Semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014) è stato posto pone rimedio al
disallineamento nella definizione degli immobili di lusso ai fini IVA e ai fini dell’imposta di
registro, frutto dell’entrata in vigore della riforma della imposte d’atto a partire dal 1° Gennaio
2014; a seguito delle suddette modifiche, anche per la disciplina IVA il concetto di prima casa è
stato allineato a quello vigente per l’imposta di registro per cui le abitazioni non di lusso a cui fa
riferimento la Tabella A Parte II del D.P.R. n. 633/1972 sono quelle diverse dalle quelle
accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per effetto delle modifiche contenute nell’art. 33 del D.Lgs. semplificazioni fiscali, in vigore dal
13 dicembre 2014, anche per usufruire dell’aliquota ridotta del 4%, disposta dal punto 21,
Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, si potrà far riferimento alla categoria
catastale degli immobili e saranno considerati di lusso, quindi non agevolabili, le unità
immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalle loro
caratteristiche.
PROBLEMATICA - Da segnalare che la normativa richiamata non ha coordinato il numero
127-undecies) con la nuova formulazione del numero 21) della parte II della medesima
Tabella. In particolare, il numero 127-undecies) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10
per cento agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di
284
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
abitazione (anche in corso di costruzione) non “di lusso” secondo i criteri di cui al decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969 per le quali non ricorrono le condizioni
previste per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, richiamate dal numero 21) della
Tabella A, parte II, allegata al medesimo D.P.R. n. 633 del 1972.
Di conseguenza, mentre per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4%, per l’acquisto
della prima casa, poteva farsi riferimento, dal 13.12.2014 alla categoria catastale degli immobili,
per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% relativa agli atti di trasferimento o di
costituzione di diritti reali aventi a oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione)
non “di lusso” continuava a valere il riferimento ai criteri di cui al decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici del 2 agosto 1969.
IL CHIARIMENTO - L’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 31/E/2014, emanata in
commento delle novità introdotte dal D.Lgs. 175/2014, ha chiarito che in base a
un’interpretazione sistematica del numero 127-undecies) e del numero 21) Tabella A, parte
seconda, allegata al D.P.R. 633/1972 (in particolare dato il riferimento del numero 127-
undecies) agli immobili per i quali non ricorrono le condizioni previste per l’applicazione
dell’agevolazione “prima casa”, richiamate dal numero 21) della Tabella A, parte II, allegata al
medesimo D.P.R. n. 633 del 1972) deve ritenersi che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA
del 10 per cento alle cessioni o agli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto case di
abitazione diverse dalla “prima casa”, non assume più alcun rilievo la definizione di “abitazione
di lusso” di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969 che deve pertanto
ritenersi superata.
Di conseguenza, l’aliquota IVA del 10 per cento si applica – sussistendogli altri presupposti
richiesti dalla norma – agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi a oggetto
case di abitazione (anche in corso di costruzione) ovvero fabbricati Tupini classificati o
classificabili nelle categorie catastali diverse dalle cat. A/1, cat. A/8, cat. A/9, effettuati a
decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014 (ovvero il 13.12.2014).
IL REQUISITO SOGGETTIVO
Per usufruire dell’agevolazione prima casa:
non deve trattarsi di immobile di lusso, secondo quanto abbiamo esposto in
precedenza.
285
Crediti d’imposta: conferme e novità
devono essere soddisfatti i requisiti di cui alla nota II-bis) all’articolo 1, della tariffa,
parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.
Tali ultimi requisiti sono:
1.
Immobile ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o
stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se
diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita
l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come
prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la
residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere
resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto
2.
Nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in
comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato
l'immobile da acquistare.
3. L’acquirente non deve essere titolare di un’altra abitazione, ovunque ubicata,
che sia stata acquistata con l’agevolazione prima casa.
4.
L’agevolazione è subordinata al fatto che la casa acquistata con il beneficio
fiscale non sia ceduta per almeno un quinquienno oppure che, se ceduta
prima del decorso del quinquiennio, entro un anno sia acquista altra prima
casa.
L’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 2/E/2014 ha puntualizzato che in sede di stipula
dell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione per il quale si intende
beneficiare del trattamento agevolato riservato all’acquisto della ‘prima casa’, sarà sufficiente
indicare, oltre che la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla Nota II-bis all’articolo 1
della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, la classificazione o la classificabilità dell’immobile
nelle categorie catastali che possono beneficiare del regime di favore, che sono:
→ le abitazioni di tipo civile (cat. A/2);
→ le abitazioni di tipo economico (cat. A/3);
→ le abitazioni di tipo popolare (cat. A/4);
→ le abitazioni di tipo ultrapopolare (cat. A/5);
→ le abitazioni di tipo rurale (cat. A/6);
→ le abitazioni in villini (cat. A/7);
286
Capitolo 6 – Crediti d’imposta: conferme e novità
→ le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (cat. A/11).
Con l’art. 1, co. 55, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), efficace dal 1° gennaio 2016,
vengono modificati i criteri precedentemente elencati.
Nello specifico viene aggiunto un co. 4-bis all’articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. 131/1986, il quale prevede quanto segue:
“L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non
soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e
b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le
agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro
un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente
si applica quanto previsto dal comma 4”.
Viene data in sostanza la possibilità al contribuente di poter fruire dell’agevolazione
prima casa anche nel caso in cui detenga un altro immobile acquisito con
l’agevolazione prima casa, a patto che quest’ultimo immobile sia alienato entro un
anno dalla stipula dell’atto per l’acquisto del “nuovo immobile”.
Prendendo a riferimento la tabella precedentemente esposta, che elencava i requisiti soggettivi
validi sia ai fini IVA che ai fini dell’imposta di registro, per fruire dell’agevolazione prima casa,
questi possono essere così riformulati:
1.
Immobile ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o
stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se
diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita
l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come
prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la
residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere
resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto
2.
Nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o
in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
situato l'immobile da acquistare.
3.
Ove l’acquirente detenga un immobile acquisto con l’abitazione prima
casa deve provvedere alla sua cessione entro un anno dalla data di stipula
dell’atto con il quale viene acquistato il “nuovo” immobile.
287
Crediti d’imposta: conferme e novità
4.
L’agevolazione è subordinata al fatto che la casa acquistata con il
beneficio fiscale non sia ceduta per almeno un quinquienno oppure che, se
ceduta prima del decorso del quinquiennio, entro un anno sia acquista altra
prima casa.
288
Capitolo 7 – Le novità sul fronte lavoro
7. LE NOVITÀ SUL FRONTE LAVORO
7.1. Sgravio contributivo per il 2016
La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, commi da 178 a 181 ha prorogato– anche
per il 2016 – lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato effettuate nel periodo “1° gennaio 2016-31 dicembre 2016”.
Si tratta, in particolare, di una riproposizione dell’incentivo già introdotto dalla scorsa Manovra
Finanziaria (art. 1, commi 118 e ss. della L. n. 190/2014), con l’unica differenza che quest’anno
l’agevolazione è stata ridotta sia nella misura che nella durata, in quanto varrà 3.250 euro annui
(contro gli 8.060 euro originariamente previsti) e durerà solo 24 mesi (anziché 36 mesi).
Sgravio contributivo 2015 Sgravio contributivo 2016(*)
Era valevole per le assunzioni con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato effettuate nel periodo
“01.01.2015 – 31.12.2015”;
l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro era totale, fino ad un
massimo di 8.060 euro annui;
la durata era di 36 mesi.
Valevole per le assunzioni con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato effettuate nel periodo
“01.01.2016 – 31.12.2016”;
l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali a carico dei datori di
lavoro è del 40%, fino ad un massimo
di 3.250 euro annui;
la durata è di 24 mesi.
(*) L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente.
L’agevolazione è rivolta a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione del settore
agricolo per i quali al comma 179 sono previste specifiche disposizioni1. Rientrano
1 Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 178 si applicano: a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di
euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a
289
Le novità sul fronte lavoro
nel beneficio, altresì, i soggetti non imprenditori. Restano invece, esclusi dal beneficio:
i contratti di lavoro domestico;
e i contratti di apprendistato.
Quanto alle condizioni, l’agevolazione spetta purché:
nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso
qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.
Come per lo scorso anno, il Legislatore ha inteso escludere l’applicazione dell’esonero
medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di
Stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il
datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi
collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al
datore di lavoro medesimo.
tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.
Sgravio contributivo: caratteristiche generali
Rapporti incentivati
Esonero del 40% dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel periodo “1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016”.
Soggetti interessati
Tutti i datori di lavoro privati; I datori di lavoro agricoli con specifiche disposizioni (vedi art. 1, co. 179
della L. n. 208/2015).
Soggetti esclusi I contratti di lavoro domestico; I contratti di apprendistato.
Importo e durata
Massimo 3.250 euro su base annua; Massimo 24 mesi dalla data di assunzione
290
Capitolo 7 – Le novità sul fronte lavoro
7.1.1. Natura dell’esonero
Con riferimento alla natura del contributo, si precisa che esso - rappresentando una misura di
riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali - si caratterizza come intervento
generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni
settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del
territorio nazionale.
Quindi, siccome la norma non determina un vantaggio a favore di talune imprese o
imprese produttive o aree geografiche del territorio nazionale, è possibile affermare
che esso non è inquadrabile tra quelle disciplinate dall’art. 117 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ossia mediante risorse statali).
Natura dell’esonero
L’esonero contributivo non è considerato come aiuto concesso dallo stato, quindi non inquadrabile tra quelle disciplinate dall’art. 117 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Condizioni
Non aver intrattenuto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, presso
qualsiasi datore di lavoro, un contratto a tempo indeterminato;
Non aver intrattenuto, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore della Legge di Stabilità 2016, rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero
con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi
dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta
persona, al datore di lavoro medesimo.
291
Le novità sul fronte lavoro
7.1.2. Datori di lavoro interessati
Come affermato in precedenza, l’incentivo in questione è riconosciuto a tutti i datori di lavoro
privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi
compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’esonero contributivo non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Quindi, entrando più nel dettaglio, lo sgravio contributivo si applica:
7.1.3. Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in
regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di: apprendistato e lavoro domestico.
Nel novero delle tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro ripartito
(detto anche “job sharing”) a tempo indeterminato, purché le condizioni per
l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati.
Niente da fare invece, per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente (c.d. “job on
call”), in quanto costituisce una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far
fronte ad attività lavorative di natura discontinua, e quindi incompatibile con la natura
dell’incentivo che promuove l’occupazione stabile.
ai datori di lavoro imprenditori (art. 2082 c.c.): rientrano in questo ambito anche:
gli enti pubblici economici (EPE);
gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione
(trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o
privata del capitale;
ai datori di lavoro non imprenditori (non rientranti nell’art. 2080 c.c.): a titolo
esemplificativo, rientrano in questo ambito: le associazioni culturali, politiche o
sindacali, le associazioni di volontariato, gli studi professionali, ecc.
292
Capitolo 7 – Le novità sul fronte lavoro
Al contrario, l’esonero appare compatibile con:
l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale;
l’assunzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in
attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della
Legge n. 142/2001;
l’assunzione di personale a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
7.1.4. Ulteriori condizioni
Come specificato dall’INPS nella Circolare n. 17/2015 – che si ritiene applicabile anche per lo
sgravio contributo 2016 - il diritto alla fruizione dell’incentivo finalizzato a favorire l’assunzione
risulta subordinato al rispetto, da un lato, dei principi presenti nella Riforma Fornero (L. n.
92/2012), dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione
obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti introdotti ad hoc dall’art. 1, comma
118, della Legge di Stabilità 2015.
In particolare, per quanto riguarda i principi stabiliti dalla Riforma Fornero, l’esonero contributivo
non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo
indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. La violazione del predetto
diritto di precedenza sussiste anche nel caso di utilizzazione con contratto di
somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratore licenziato
in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a
termine;
b) il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia
interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale
Rapporti di lavoro incentivati Rapporti di lavoro esclusi
Contratti a tempo indeterminato;
lavoro ripartito;
personale con qualifica dirigenziale;
personale a tempo indeterminato a
scopo di somministrazione.
Contratto di apprendistato;
lavoro domestico;
contratto di lavoro intermittente.
293
Le novità sul fronte lavoro
straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione
siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in
possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti;
c) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un
datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con
il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli
assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore
somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei
mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con
l’utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione)
non può fruire dell’esonero contributivo triennale;
d) l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al D.M. 30.10.2007 (Unilav,
Unisomm, ecc.). Si ricorda che, in tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo
compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella
dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.
L’agevolazione scatta anche se l’assunzione riguarda una trasformazione di un
rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Ciò in quanto, la
finalità ultima del beneficio è quella di promuovere la massima espansione dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e di stabilizzare quindi le assunzioni.
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di
assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al
rispetto, da parte del datore di lavoro, delle seguenti condizioni:
a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC) e assenza delle violazioni
delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
294
Capitolo 7 – Le novità sul fronte lavoro
Venendo, infine, ai vincoli introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, la fruizione del diritto
all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle
seguenti condizioni:
a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso
qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato (art. 1, comma 178 della Legge n. 208/2015);
b) il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di
Stabilità 2016, non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di
lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi
collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta
persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, Legge n.
190/2014);
c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi
della Legge di Stabilità 2016, con lo stesso datore di lavoro che assume.
7.2. Proroga “Opzione donna”
Con l’art. 1, comma 281 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) l’eventuale proroga
dell’“opzione donna”, ossia la possibilità per le lavoratrici di pensionarsi a 57 o 58 anni e 3 mesi
(se dipendenti o autonome) con 35 anni di contributi – da raggiungere entro il 31 dicembre
2015 - col ricalcolo del sistema contributivo invece di quello misto, è stata rimessa a un
monitoraggio che ha il compito di verificare se esistono i margini per un eventuale
allungamento di tale opzione. Quindi, con la suddetta legge è venuta meno la restrizione
prevista dall'INPS con le Circolari 35 e 37 del 2012 che avevano interpretato la data del 31
dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della
prestazione.
Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle
Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione dell’opzione donna, con
particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali
conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione. Qualora
dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere previdenziale
inferiore rispetto alle previsioni di spesa, verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate.
295
Le novità sul fronte lavoro
7.2.1. I requisiti
L’opzione donna, disciplinato dalla Legge Maroni (art. 1, co. 9 della L. n. 243/2004), è stata
riscoperta in massa dopo l'introduzione della Riforma Fornero perché consente di anticipare
l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, che chiedono in alternativa o il
perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età
anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 66 anni e 7 mesi
(per le donne del pubblico impiego), 65 anni e 7 mesi (per le donne dipendenti del settore
privato) ovvero 66 anni e 1 mesi (per le autonome) unitamente a 20 anni di contributi (pensione
di vecchiaia).
Con l'“opzione donna”, invece, si può uscire con un anticipo di diversi anni rispetto ai
requisiti sopra indicati a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato
con il metodo contributivo (più svantaggioso rispetto a quello retributivo).
Si ricorda che per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. “finestra mobile”
secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le
autonome.
Opzione donna (*)
Requisiti contributivi e
anagrafici
Termine di
maturazione
Liquidazione
pensione
Lavoratrici dipendenti
del settore privato
57 anni e 3 mesi con
almeno 35 anni di
contributi (**)
31.12.2015
Dal 13esimo mese
successivo a
quello di
maturazione dei
requisiti
Lavoratrici dipendenti
del settore pubblico
57 anni e 3 mesi con
almeno 35 anni di
contributi (**)
31.12.2015
Dal giorno
successivo a
quello di
maturazione dei
requisiti + 12 mesi
Lavoratrici autonome
58 anni e 3 mesi con
almeno 35 anni di
contributi (**)
31.12.2015
Dal 1° giorno
successivo del
19esimo mese
successivo a
296
Capitolo 7 – Le novità sul fronte lavoro
quello di
maturazione dei
requisiti
(*) La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta alle lavoratrici iscritte
all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa (dipendenti del
settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31
dicembre 1995.
La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata.
(**) Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di
52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con
esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione.
7.3. Part-time agevolato per i più anziani
Altra interessante misura introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, seppur in misura sperimentale
(triennio “2016-2018”), riguarda i lavoratori più anziani che intendono ridurre volontariamente
l’attività lavorativa, al fine di favorire il ricambio generazionale in azienda.
In pratica, si consente una riduzione di orari tra il 40 e il 60% a chi matura il requisito anagrafico
per la vecchiaia a fine 2018 (66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi, per le
lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il
2018).
Non tutti potranno usufruire del dimezzamento dell’attività lavorativa, ma
esclusivamente i lavoratori del settore privato titolari di un contratto di lavoro di tipo
subordinato a tempo pieno e indeterminato. Restano quindi fuori da tale possibilità
i lavoratori che, pur appartenendo al settore privato, abbiano un contratto di lavoro a termine
e/o a part-time; analoga esclusione vale per i dipendenti pubblici e statali e i lavoratori
autonomi (artigiani, commercianti e professionisti).
Per poter accedere all’”invecchiamento attivo”, il testo della legge pone due condizioni
fondamentali, rinviando comunque ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità
operative:
297
Le novità sul fronte lavoro
maturazione del requisito minimo di contributi previsto per l’accesso alla pensione di
vecchiaia2;
maturazione dei requisiti anagrafici entro il 31 dicembre 20183.
Di seguito, si illustra una tabella che riepiloga le modalità di soddisfazione delle predette
condizioni.
1° condizione (*) 2° condizione
• Possesso di almeno 20 anni di
contributi, considerando qualsiasi
contribuzione versata o comunque
accreditata;
• possesso di almeno 5 anni di
contributi, considerando solo i
contributi “effettivi”, cioè solo quelli
effettivamente versati all’INPS.
Se il lavoratore/lavoratrice è in possesso di
almeno 20 anni di contributi entro il 31
dicembre 2018, la condizione è soddisfatta
qualora si raggiungono:
• 66 anni e 7 mesi, per gli uomini;
• 65 anni e 7 mesi per le donne (qualora
l’età anagrafica è maturata negli anni
2016-2017), ovvero 66 anni e 7 mesi
(qualora l’età anagrafica è maturata
entro il 2018).
Se, invece, il lavoratore è in possesso di
almeno 5 anni di contributi entro il 31
dicembre 2018, la condizione è soddisfatta
qualora si raggiungono:
• 70 anni e 7 mesi (uomo o donna).
(*) I requisiti sono alternativi tra di loro.
Chi decidesse di ridurre l’attività lavorativa beneficerà di un bonus in busta paga, equivalente ai
contributi ai fini pensionistici che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare per il lavoratore, al
fine di rimediare alla parziale perdita di stipendio.
Tale bonus, in particolare, è pari al 33% della retribuzione non erogata al lavoratore,
in virtù del part-time, ed è esentasse. Infatti, nonostante l’importo finisca in busta
paga, è escluso dal reddito di lavoro dipendente; quindi, non vanno pagate né tasse e né
contributi. Altro vantaggio è rappresentato dalla copertura dei contributi figurativi della quota
di orario di lavoro non lavorata.
2 Il testo esclude volontariamente il riferimento alla pensione anticipata, ossia l’ex pensione di anzianità. 3 La condizione si riferisce al solo requisito dell’età per la pensione di vecchiaia, posto che il requisito contributivo è già posseduto.
298
Capitolo 7 – Le novità sul fronte lavoro
Inoltre, la decisione di utilizzare il part-time agevolato va richiesta, a domanda, previa
autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro. A tal fine, il datore di lavoro dovrà darne
comunicazione all’INPS e alla DTL stessa, secondo le modalità che verranno stabilite da
apposito decreto.
Infine, si precisa che il part-time agevolato ha una durata che va dal giorno dell’opzione al
giorno del compleanno dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, data a cui
corrisponderà la cessazione del rapporto di lavoro.
Part-time agevolato
Caratteristiche Possibilità di ridurre volontariamente l’attività lavorativa tra il 40 e il 60%.
Destinatari Lavoratori appartenenti al settore pubblico con contratto di lavoro di tipo
subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Esclusi
• Lavoratori appartenenti al settore pubblico con contratto di lavoro
a termine e/o già a part time;
• Dipendenti pubblici e statali;
• Lavoratori autonomi.
Condizioni
• Maturazione del requisito minimo di contributi previsto per
l’accesso alla pensione di vecchiaia;
• maturazione dei requisiti anagrafici entro il 31 dicembre 2018.
Bonus
Si riconosce in busta paga un bonus del 33% della retribuzione non
erogata al lavoratore, in virtù del part-time. L’importo è esentasse e viene
riconosciuta la copertura dei contributi figurativi della quota di orario di
lavoro non lavorata.
Richiesta La decisione di ridurre l’attività lavorativa va presa in accordo con il
datore di lavoro.
Durata
Dal giorno dell’opzione al giorno del compleanno dell’età per l’accesso
alla pensione di vecchiaia, data a cui corrisponderà la cessazione del
rapporto di lavoro.
Vincoli di bilancio
Il part-time agevolato è riconosciuto nel limite massimo di:
• 60 milioni di euro per il 2016;
• 120 milioni di euro per il 2017;
• e 60 milioni di euro per il 2018.
299
Le novità sul fronte lavoro
Operatività
L’entrata in vigore della norma è legato all’emanazione, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, di un decreto
interministeriale che ne fisserà le modalità operative.
7.4. Pensione anticipata senza sanzioni
Viene cancellata, anche per i pensionamenti pregressi, la norma ai suoi tempi introdotta dalla
manovra Salva-Italia4, che prevedeva una penalizzazione per chi è andato in pensione anticipata
prima dei 62 anni (1% per ognuno dei primi due anni e 2% per ogni ulteriore anno) nel triennio
“2012-2014”.
La Manovra Finanziaria 2015 (L. n. 190/2014) all’art. 1, co. 13 ha stabilito che, con
effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015 non trova
applicazione - limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità
contributiva entro il 31 dicembre 2017 – le disposizioni appena illustrate. Quindi, con la
predetta disposizione normativa il lavoratore che accede alla pensione anticipata con il
regime misto nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017”, con età inferiore ai 62 anni,
non riceverà alcuna decurtazione sul trattamento previdenziale, anche se la decorrenza della
pensione si collochi successivamente al 31.12.2017.
Ciò ha creato indirettamente una penalizzazione per coloro che erano andati in pensione
anticipata tra il 2012 e il 2014, in quanto si sono visti decurtare l’assegno pensionistico rispetto
a coloro che si sono collocati a riposo con pensione anticipata dal 2015 in poi.
Ora, la Manovra Finanziaria per il 2016 va ad eliminare in toto la penalizzazione sui
trattamenti previdenziali, estendendo la sua operatività anche per i pensionamenti
precedenti al 1° gennaio 2015 (2012, 2013 e 2014).
La misura, in particolare, riguarda circa 25mila assegni, che dal 2016 riceverann un assegno più
alto (non più decurtato in base all’età in cui si sono ritirati) ottenendo anche un rimborso di
quanto finora trattenuto.
4 V. art. 24, co. 10 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011.
300
Capitolo 7 – Le novità sul fronte lavoro
7.5. Rifinanziato il premio di produttività
Dopo lo stop dello scorso anno, ai commi 182 e 184-191 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016
(L. n. 208/2015) viene reintrodotto il regime fiscale agevolato relativo ai premi di risultato di
ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività,
qualità, efficienza ed innovazione.
In particolare, l’agevolazione consiste nell’applicazione, per i soggetti con reddito da
lavoro dipendente fino a 50.000 euro (10.000 euro in più rispetto al 2014), di una
imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro
lordi (5.000 euro in meno rispetto al 2014).
Il ritorno dei premi di risultato, però, presenta due novità essenziali rispetto ai precedenti
interventi:
1. innanzitutto è previsto che l’imposta sostitutiva si applichi anche alle somme erogate sotto
forma di partecipazione agli utili dell'impresa;
2. sarà possibile fruire di una detassazione totale se la corresponsione di quanto spettante a
titolo di somme per la produttività avviene mediante somme che non concorrono a formare
il reddito imponibile ai fini IRPEF (es. contributi di assistenza sanitaria) ovvero mediante
cessione di prodotti dell’azienda al valore normale.
La decurtazione
La riduzione dell’assegno pensionistico riguardava la sola quota retributiva della
pensione (non a quella contributiva), ossia:
per chi aveva 18 anni di contributi nel dicembre 1995: riduzione per tutte le
anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
per chi non aveva 18 anni di contributi nel 1995: riduzione sulla quota maturata
al 31 dicembre 1995;
chi ha iniziato a lavorare dal 1996: nessuna decurtazione perché l’intera
pensione è calcolata con il contributivo.
301
Le novità sul fronte lavoro
Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso
che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il
beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito
nel medesimo anno.
Detassazione dei premi di produttività 2016
Limite massimo I beneficiari
€ 2.000 nel 2016;
Nessun limite;
€ 3.000 nel 2014
€ 2.500 nel 2013;
€ 2.500 nel 2012;
€ 6.000 nel 2011.
Chi nel 2015 è risultato titolare di un
reddito non superiore a 50.000 euro;
Nessun beneficiario;
Chi nel 2013 è risultato titolare di un
reddito non superiore a 40.000 euro;
chi nel 2012 è risultato titolare di un
reddito non superiore a € 40.000;
chi nel 2011 è risultato titolare di un
reddito non superiore a € 30.000;
chi nel 2010 è risultato titolare di un
reddito non superiore a € 40.000.
Affinché sia possibile godere dell’imposta agevolata è necessario che l’erogazione
avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.
7.5.1. Decreto di attuazione
Al co. 188 è previsto l’emanazione – entro 60gg dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità
2016 - di un decreto interministeriale (MLPS-MEF) al fine di stabilire i criteri di misurazione degli
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
In attesa che venga firmato il decreto che disciplina il meccanismo di detassazione
delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, è possibile dedurre
– sulla base dei precedenti decreti - che per retribuzione di produttività s’intendono
le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori
quantitativi di produttività/redditività/qualità /efficienza/innovazione, ovvero le voci retributive
erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno
tre delle aree di intervento di seguito indicate.
302
Capitolo 7 – Le novità sul fronte lavoro
7.6. Blocco aliquota GS INPS
Sul fronte degli obblighi contributivi, all’art. 1, comma 203 è stato bloccato – per il terzo anno
consecutivo – l’aliquota contributiva posta a carico dei lavoratori autonomi, titolari di partita Iva,
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS introdotta dall’art. 2, co. 26 della L. n.
335/1995 (i c.d. “senza cassa”).
Per questi ultimi quindi, l’aliquota contributiva dovuta per il 2016 rimane fissata
nella stessa misura del 2015, ossia al 27,72%. Di conseguenza, non trova
applicazione l’aumento al 28,72% come previsto dal “Decreto Milleproroghe” (L. n. 11/2015).
Sul punto, si ricorda che il progressivo incremento dell’aliquota contributiva IVS degli iscritti alla
Gestione separata INPS, destinata ad arrivare al 33,72% nel 2018, fa parte della tabella di
marcia introdotta dalla Riforma Fornero (art. 2, comma 57, L. n. 92/2012), successivamente
modificata dal D.L. Sviluppo (art. 46-bis, comma 1, lett. g, del D.L. n. 83/2012, convertito nella L.
n. 134/2012), dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 491 e 744 della L. n. 147/2013)
dal Decreto Milleproroghe (art. 10-bis del D.L. n. 192/2014) e da ultimo dalla Legge di Stabilità
2016.
ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in
rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati,
finalizzati a un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli
obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e
della collocazione oraria della prestazione;
attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle
competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione
aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la
tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti
informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
303
Le novità sul fronte lavoro
Ora, alla luce della recente Manovra Finanziaria, tale incremento contributivo è destinato a
subire profondi cambiamenti, a cominciare dall’anno prossimo quando l’aliquota INPS sarà
bloccata – come detto - al 27,72%.
Le aliquote contributive della gestione separata INPS
Anno Partite Iva iscritte in via
esclusiva Altri iscritti in via esclusiva
Pensionati e iscritti
anche ad altra gestione
2013 27% 27% 20%
2014 27% 28% 22%
2015 27% 30% 23,5%
2016 27% 31% 24%
2017 32% 32% 24%
2018 33% 33% 24%
Considerato l’elevato carico contributivo, la Cna Professioni si è attivata affinché il
sistema previdenziale venga equiparato a quello degli artigiani ed esercenti attività
commerciali, mediante il decremento di un punto percentuale annuo, fino ad arrivare
al 24%.
Inoltre, al comma 204 è previsto l’istituzione di un fondo con una dotazione finanziaria di 10
milioni di euro per l’anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, al fine di
favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
7.7. Settima salvaguardia
La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, commi da 265 a 270 contiene disposizioni
volte alla realizzazione di un ulteriore intervento (il settimo) in favore dei soggetti salvaguardati,
garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti (precedenti all’entrata in
vigore dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011) ad un massimo di
ulteriori 26.300 soggetti.
Con questa settima operazione di salvaguardia salgono complessivamente a
172.466 i lavoratori tutelati, tenuti presenti i risultati provenienti dall'attività di
monitoraggio e verifica relativa alle precedenti misure di salvaguardia.
304
Capitolo 7 – Le novità sul fronte lavoro
7.7.1 I beneficiari
Il vecchio sistema previdenziale (ante D.L. n. 201/2011) continua ad applicarsi ai seguenti
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
Unità Categoria di lavoratori
6.300 (lett. a)
Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a
seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il
31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da
aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti
procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato
preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione
straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in
mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa
entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di
fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile,
ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il
versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello
stesso periodo, i requisiti vigenti prima della Manovra Salva-Italia (L.
n. 214/2011).
Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi
eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione
stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31
dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere
effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al
termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento
speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di
sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi
6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività
di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato,
ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista,
si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di
305
Le novità sul fronte lavoro
fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione
dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma.
9.000 (lett. b)
Ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili
a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in
vigore del D.L. n. 201/2011, entro il sessantesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legge;
6.000 (lett. c)
Ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i
requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di
entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il sessantesimo
mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legge;
2.000 (lett. d)
Limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con
disabilità grave, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del
D.L. n. 201/2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto legge;
3.000 (lett. e)
Con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di
stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a
tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31
dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima
della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legge.
Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i
lavoratori con qualifica di stagionali
306
Capitolo 7 – Le novità sul fronte lavoro
Le categorie di lavoratori di competenza delle DTL sono esclusivamente quelli
individuati dalle lett. c), d) ed e) su riportati.
7.7.2 Presentazione istanze
Come specificato dalla recente Circolare n. 36/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, i lavoratori salvaguardati individuati nelle lett. c) d) ed e) dell’art. 1, co. 265 dovranno
presentare istanza di accesso alla DTL competente, entro il 1° marzo 2016, in base alle
seguenti modalità:
Soggetti di cui alla lettera c),
L’istanza dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi
degli art. 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile deve
essere presentata presso la DTL innanzi alla quale detti
accordi sono stati sottoscritti.
Negli altri casi, l’istanza deve essere presentata presso la DTL
competente in base alla residenza del lavoratore.
Soggetti di cui alla lettera d) L’istanza deve essere presentata presso la DTL competente in
base alla residenza dell’istante.
Soggetti di cui alla lettera e) L’istanza deve essere presentata presso la DTL competente in
base alla residenza del lavoratore cessato.
La trasmissione delle istanze, come tra l’altro previsto per le precedenti salvaguardie, potrà
avvenire direttamente dall’interessato o dai soggetti abilitati (es. patronati, consulenti del
lavoro, dottori commercialisti):
all’indirizzo Pec delle competenti DTL (es. dtl.romaec.lavoro.gov.it);
all’indirizzo di posta elettronica dedicato, ovvero;
tramite raccomandata A/R.
L’istanza di accesso, inoltre, dovrà contenere:
1. gli elementi identificati del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale);
2. gli elementi identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo
servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale
si chiede l’accesso ai benefici medesimi.
307
Le novità sul fronte lavoro
In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento d’identità. Nella
domanda i richiedenti dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di
ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte
dall’INPS.
Inoltre, ad integrazione dei suddetti documenti:
1. i soggetti di cui alla lett. c) dovranno produrre:
• apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del Dpr n.
445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa
ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
• copia dell’accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del
rapporto di lavoro, ovvero copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo
alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
Tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del
rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni
obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e
regolamentari.
2. i soggetti di cui alla lett. d) dovranno produrre:
• apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del Dpr n.
445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall’art. 42, co. 5 del
T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001), con indicazione degli estremi dello
stesso ai fini del reperimento del medesimo.
3. i soggetti di cui alla lett. e) dovranno produrre:
• apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del Dpr n.
445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa
ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato;
• copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di
lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
308
Capitolo 7 – Le novità sul fronte lavoro
7.8. Le altre novità
Novità Norma Descrizione
Aumento della “no
tax area” per i
pensionati
Art. 1, commi 290-
291
A decorrere dal 2016 (2017 nel testo iniziale del
disegno di legge), viene elevata la misura delle
detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con
riferimento ai redditi da pensione (cd. no tax area
per i pensionati).
Proroga della DIS-
COLL Art. 1, comma 310
Viene prorogata anche per il 2016 la DIS-COLL (il
meccanismo di disoccupazione per i
collaboratori); a tal fine, verranno stanziati 54
milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per
il 2017. Ricordiamo che il nuovo ammortizzatore
sociale, disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. n.
22/2015, è stato introdotto dal 1° maggio 2015
solo in via sperimentale solo fino al 31 dicembre
2015. Esso è rivolto ai rapporti di co.co.co. e
co.co.pro. – che sono stati aboliti dal 25 giugno
2015, ad esclusione di quelli in essere fino alla
loro naturale scadenza – iscritti in via esclusiva
alla Gestione Separata, non pensionati e privi di
partita IVA. Restano esclusi, invece, gli
amministratori e i sindaci.
Ammortizzatori
sociali in deroga
Art. 1, commi 304
e 307
Viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di
euro (per l'anno 2016), degli ammortizzatori
sociali in deroga (di cui 18 milioni per il settore
della pesca).
Riscatto degli anni
di laurea
Art. 1, commi 298
e 303
Si introduce la possibilità di cumulare il riscatto
degli anni di laurea con il riscatto del periodo di
maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro e
si provvede alla rivalutazione degli indennizzi per
il danno biologico.
Congedo di
paternità Art. 1, comma 205
Viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del
congedo di paternità, elevando da uno a due
giorni quello obbligatorio.
309
Le novità sul fronte lavoro
Turnover nel
pubblico impiego
Art. 1, commi
227-228 e commi
466-467, 469-470
Con riferimento al pubblico impiego, vengono
previste più stringenti limitazioni al turn over
nelle pubbliche amministrazioni (che, nel triennio
2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di
personale nel limite di una spesa pari al 25%) e
viene disposto uno stanziamento di 300 milioni di
euro per i rinnovi contrattuali del personale delle
pubbliche amministrazioni (commi 466-467, 469-
470). Per le ulteriori misure in materia di lavoro
pubblico si rinvia al paragrafo "pubblico impiego
e amministrazioni pubbliche"
Rivalutazione degli
assegni
pensionistici
Art. 1, comma 287
Si esclude che l'andamento negativo
dell'inflazione incida sulla rivalutazione degli
assegni pensionistici.
Perequazione
automatica dei
trattamenti
pensionistici
Art. 1, comma 286
Ai fini del concorso alla copertura finanziaria
degli oneri derivanti dalle disposizioni su "opzione
donna" (comma 281) e "no tax area pensionati"
(commi 290-291), la disciplina transitoria in
materia di perequazione automatica dei
trattamenti pensionistici, già posta per gli anni
2014-2016 e diversa da quella generale, viene
estesa agli anni 2017 e 2018.
310