1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia...

125
1 CGIL ROMA LA Z IO Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il Paradiso degli Orchi ovvero della clonazione del capro A cura di : Fabrizio Samorè e Mariagrazia Nicita

Transcript of 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia...

Page 1: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

1

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neSe

gret

ari R

espo

nsab

ili:

Cec

ilia

Tar

anto

e A

mal

ia D

e Sa

ncti

sIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Il Paradiso degli Orchiovvero

della clonazione del capro

A cura di : Fabrizio Samorè e Mariagrazia Nicita

Page 2: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

2

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Il cumulo

lavoro – pensione

Page 3: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

3

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Legge 8 agosto 1995, n. 335

Art. 1.

c.21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

Art. 19.

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. […]

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono

soppressi.

Abrogato il divieto di cumulo sulle anzianità vecchio regime

Come era Come è Cosa cambia

Page 4: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

4

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Legge 8 agosto 1995, n. 335

Art. 1

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.

Art. 19.

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo: a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni; b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le

donne.

Modificato il divieto di cumulo sulle anzianità in regime contributivo

Come era Come è Cosa cambia

Page 5: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

5

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

la Corte Costituzionale

aveva dichiarato incostituzionale una

simile pratica

Art. 20.Disposizioni in materia contributiva

copertura legale all’esonero dal paga-mento del contributo di malattia all’Inps (2,44% sull’imponibile contribu-tivo) per le imprese che pagano interamente ai propri dipendenti la malattia.

Attacco gravissimo alla natura solidaristica del welfare.

Incentivo alle imprese con bassa incidenza de-gli eventi morbosi a pa-gare direttamente ai pro-pri dipendenti la malat-tia,

Uscita dal finanziamen-to del sistema pubblico.

Diminuzione delle pre-stazioni,

Spinta a trovare nelle forme pattizie settoriali e/o aziendali la risposta al calo della prestazione pubblica.

Come era Come è Cosa cambia

Page 6: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

6

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Il contratto a

Tempo Determinato

Page 7: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

7

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001 n. 368

Art. 1.

Apposizione del termine

01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato

1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

Apposizione del termine

01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato

1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro .

Allargato il causalone

Come era Come è Cosa cambia

Page 8: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

8

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

ART. 8.

  LA MISURA MASSIMA DELLA PREDETTA INDENNITÀ È RIDOTTA A OTTO MENSILITÀ PER I PRESTATORI DI LAVORO CON ANZIANITÀ INFERIORE A TRENTA MESI E PUÒ ESSERE MAGGIORATA FINO A QUATTORDICI MENSILITÀ PER IL PRESTATORE DI LAVORO CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI VENTI ANNI.

  IN OGNI CASO LE MISURE MINIME E MASSIME DELLA PREDETTA INDENNITÀ SONO RIDOTTE ALLA METÀ PER I DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO FINO A SESSANTA DIPENDENTI.

Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente:

    «Art. 4-bis. (Disposizione transitoria con-cernente l'indennizzo per la violazione del-le norme in materia di apposizione e di proroga del termine).

1.Con riferimento ai soli giudizi in corso al-la data di entrata in vigore della presente di-posizione, e fatte salve le sentenze pas-sate in giudicato, in caso di violazione del-le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a in-dennizzare il prestatore di lavoro con una indennità di importo compreso tra un mi-nimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a-vuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e suc-cessive modificazioni.».

Ridotto

il

valore

della

indennità

Come era Come è Cosa cambia

Page 9: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

9

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro

c.1 …il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento … o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità ….. ordina al datore di lavoro, … che ….. occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente:

    «Art. 4-bis. (Disposizione transitoria con-cernente l'indennizzo per la violazione del-le norme in materia di apposizione e di proroga del termine).

1.Con riferimento ai soli giudizi in corso al-la data di entrata in vigore della presente di-posizione, e fatte salve le sentenze pas-sate in giudicato, in caso di violazione del-le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a in-dennizzare il prestatore di lavoro con una indennità di importo compreso tra un mi-nimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a-vuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e suc-cessive modificazioni.».

Disappli-cato l’obbligo di reintegra

Come era Come è Cosa cambia

Page 10: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

10

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro

c.4 Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento … stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione … in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità ….

Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente:

    «Art. 4-bis. (Disposizione transitoria con-cernente l'indennizzo per la violazione del-le norme in materia di apposizione e di proroga del termine).

1.Con riferimento ai soli giudizi in corso al-la data di entrata in vigore della presente di-posizione, e fatte salve le sentenze pas-sate in giudicato, in caso di violazione del-le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a in-dennizzare il prestatore di lavoro con una indennità di importo compreso tra un mi-nimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a-vuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e suc-cessive modificazioni.».

Disappli-cato l’obbligo di risarci-mento per la vacanza lavorati-va e della copertura assicura-tiva

Come era Come è Cosa cambia

Page 11: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

11

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Dlgs n. 368

Art. 5.

Scadenza del termine e sanzioni Successione dei

contratti

4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2.

Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per …….

Anche in sede aziendale si possono attivare deroghe sulla durata

Come era Come è Cosa cambia

Page 12: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

12

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Dlgs n. 368

Art. 5.

    4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

   4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato ….

Anche in sede aziendale si possono attivare deroghe sul diritto di precedenza

Come era Come è Cosa cambia

Page 13: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

13

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Il Lavoro

Accessorio

Page 14: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

14

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 70.Definizione e campo di

applicazione

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

Allentata la clausola di occasionalità (da soggettiva a oggettiva) e allargamento della platea fuori dai confini dei soggetti svantaggiati

Come era Come è Cosa cambia

Page 15: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

15

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 70.Definizione e campo di applicazione

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;b) dell'insegnamento privato supplementare;c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

a) di lavori domestici;

b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

c) dell'insegnamento privato supplementare;

d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta';

Modifica, allargandole, alcune causali

Come era Come è Cosa cambia

Page 16: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

16

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 70.Definizione e campo di applicazione

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;b) dell'insegnamento privato supplementare;c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

Nuove causali

e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di stu-di presso l'universita' o un istituto sco-lastico di ogni ordine e grado;

f)  di attivita' agricole di carattere sta-gionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui allo articolo 34, c. 6, del decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 

g) dell'impresa familiare di cui all’ ar-ticolo 230-bis del codice civile, limita-tamente al commercio, al turismo e ai servizi;

h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.».

Crea nuove causali

Come era Come è Cosa cambia

Page 17: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

17

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 70.Definizione e campo di applicazione

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

abrogato

Scomparsi i limiti di utilizzo per il lavoratore

Come era Come è Cosa cambia

Page 18: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

18

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 71.Prestatori di lavoro accessorio

2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Abolito il ruolo dei CPI, nonché il censimento informatico dei soggetti

Come era Come è Cosa cambia

Page 19: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

19

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 72.Disciplina del lavoro accessorio

5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

«5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».

possono svolgere le funzioni di

concessionario:

•INPS

•agenzie di somministrazione di lavoro

•agenzie di intermediazione

•università pubbl. e priv., comprese le fondazioni

•i comuni,

•le camere di commercio

•gli istituti di scuola secondaria di II grado, statali e paritari

•Assoc. sindacali e datoriali

•Enti bilaterali

Come era Come è Cosa cambia

Page 20: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

20

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neDecreto Legge n°112 del 25 giugno 2008

Art. 23

Modifiche alla disciplina

del contratto di Apprendistatoprofessionalizzante e di alta formazione

Page 21: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

21

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

ne Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008

Art. 49 Dlg 276/2003 comma 3

I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e associazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.

DURATA: DA 2 A 6 ANNI

Art.23 comma 1

All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni» .

1. Cancella il vincolo della durata minima di 2 anni

2. Il contratto potrà essere:

- anche molto breve

- utilizzato per il lavoro stagionale

DURATA: MAX 6 ANNI

Come era Come è Cosa cambia

Apprendistato professionalizzante

Page 22: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

22

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

ne Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008

Art. 49, Dlg 276/2003 comma 5

Previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

L.R. 9/2006 (Lazio)

Artt. 5-6 Obbligo di Formazione

Definizione di formazione formale (svolta prevalentemente all’esterno)

Almeno 120 ore per anno

Art. 10- Caratteristiche e formazione tutor

Art.23

Nulla

Nessun riferimento a:

• Obbligo formazione

• Quantità (ore/mesi)

• Qualità (certificazione competenze, qualifica, presenza tutor)

Come era Come è Cosa cambia

Apprendistato professionalizzante

Page 23: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

23

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

ne Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008

Art. 49, Dlg 276/2003 comma 5

La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province ………… nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno,………;b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale…………. per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;c) riconoscimento ….. della qualifica professionale ai fini contrattuali;d) registrazione formazione nel libretto formativo;e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

L.R. 9/2006

Art.9 certificazione, registrazione nel libretto formativo

Art. 10- Caratteristiche e formazione Tutor

Art. 23 comma 2

All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».

Aggiunto comma all’art.5 dlgs.276/03

In caso si formazione esclusivamente aziendale assegna alla contrattazione (qualsiasi livello) e agli enti bilaterali il compito di individuare:

•I profili formativi

•La durata

•La modalità di erogazione formazione

•La modalità di riconoscimento qualifica professionale ai fini contrattuali

•Registrazione libretto formativo

Disconosciute le prerogative delle REGIONI:

- nella definizione dei profili formativi

- nella certificazione delle competenze

Ruolo Enti bilaterali viene assimilato a quello della contrattazione

Come era Come è Cosa cambia

Page 24: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

24

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

ne Art. 50 Dlgs.276/2003 Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Comma 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonche' per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

Art. 23 comma 3

Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole: «,compresi i dottorati di ricerca».

Estensione dell’istituto anche per il conseguimento del Dottorato di ricerca

Come era Come è Cosa cambia

Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008

Apprendistato Alta Formazione

Page 25: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

25

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

ne Art. 50 Dlgs.276/2003 Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Comma 3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

LR9/2006 rinvia regolamentazione aspetti formativi intesa parti sociali SPERIMENTAZIONI

Art. 23 comma 4

Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» aggiungere le seguenti parole: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53».

In assenza di regolamentazioni regionali, il contratto apprendistato di alta formazione può essere avviato sulla base di apposite convenzioni tra datori di lavoro ed università escludendo il ruolo delle organizzazioni sindacali

Come era Come è Cosa cambia

Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008

Apprendistato Alta Formazione

Page 26: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

26

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

ne

Quale la situazione?

Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008

Il decreto non risponde alle nostre richieste (già nel protocollo del Welfare del Luglio 2007) di riordino dell’istituto dell’apprendistato in una logica di standard nazionali di qualità della formazione. Infatti , rinviando alla contrattazione e in particolare a quella aziendale e degli enti bilaterali, rischia di sviluppare una infinità di interventi che, in modo difforme gli uni dagli altri, definiscono i profili, intervengono sulla qualità e qualità della formazione, sulle caratteristiche dei soggetti che devono fare la formazione, sulle forme di certificazione, ecc.

Si rischia quindi:

- di creare una giungla

- lo scopo formativo dell’apprendista diventa marginale

- gli esiti formativi diversificati, non in base alle necessità formative o di apprendimento ma in base alla forza contrattuale o al radicamento sindacale presente in ogni singola impresa.

- si indeboliscono ulteriormente le possibilità di certificazione pubblica e di spendibilità delle competenze acquisite attraverso l’apprendimento

Apprendistato

Page 27: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

27

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Adempimenti di natura

formale nella gestione dei rapporti di lavoro

Page 28: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

28

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

I datori di lavoro non agricoli dovevano tenere:

1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera.

2) un libro di paga nel quale, per ogni dipendente, generalità orario svolto e retribuzione entro tre giorni dal pagamento

Art. 39.

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del da-tore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori su-bordinati, i collaboratori co-ordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono es-sere indicati il nome e cogno-me, il codice fiscale e, ove ri-corrano, la qualifica e il livel-lo, la retribuzione base, l'an-zianita' di servizio,nonche' le relative posizioni assicurati-ve.

Il libro unico sostituisce i libri paga e matricola

Come era Come è Cosa cambia

Page 29: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

29

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

I datori di lavoro non agricoli dovevano tenere:

1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera.

2) un libro di paga nel quale devono essere riportati, per ogni dipendente, generalità orario svolto e retribuzione entro tre giorni dal pagamento

Art. 39. c. 2

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a da-zioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal da-tore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese,le trattenute a qual-siasi titolo effettuate, le de-trazioni fiscali, i dati rela-tivi agli assegni per il nu-cleo familiare, le prestazio-ni ricevute da enti e istituti preidenziali. Le somme ero-gate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro stra-ordinario devono essere in-dicate specificatamente

Nel libro unico vengono fatte tutte le scritture relative alle retribuzioni che erano proprie della busta paga

Come era Come è Cosa cambia

Page 30: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

30

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

I datori di lavoro non agricoli dovevano tenere:

1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera.

2) un libro di paga nel quale devono essere riportati, per ogni dipendente, generalità orario svolto e retribuzione entro tre giorni dal pagamento

Art. 39. c. 2

Il libro unico del lavoro deve al-tresi' contenere un calendario delle presenze,da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavo-ratore subordinato,nonche' l'indi-cazione delle ore di straordina-rio, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, del-le ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corri-sposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi supe-riori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

Sostituisce il libro presenze e il cartellino di timbratura

Come era Come è Cosa cambia

Page 31: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

31

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

I datori di lavoro non agricoli dovevano tenere:

1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera.

2) un libro di paga nel quale devono essere riportati, per ogni dipendente, generalità orario svolto e retribuzione entro tre giorni dal pagamento

Art. 39.

3. Il libro unico del lavo-ro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di ri-ferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

Cambiano le regole di annotazione

Come era Come è Cosa cambia

Page 32: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

32

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Obbligo di redazione e consegna del cedolino paga

Art. 39.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

La copia delle scritture del libro unico per legge sostituiscono la busta paga

Come era Come è Cosa cambia

Page 33: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

33

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

1178. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga pre-visti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle  disposizioni per l'as-sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul la-voro e le malattie profes-sionali, di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000.

Art. 39.

Pene pecuniarie

Violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro da 500 a 2.500 euro.

Omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro da 200 a 2.000 euro.

I consulenti del lavoro, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro.

In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.

Scompare la sanzione legata alla durata della violazione con riduzione di quella fissa.

La nuova sanzione è maggiorata del 50% in caso di recidiva sia numerica che temporale

Come era Come è Cosa cambia

Page 34: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

34

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

ART. 134.

  Obbligo di tenuta del Libro Paga e del Libro Matricola

Obbligo di vidimazione del Libro Paga e del Libro Matricola

Art. 39.

LE ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vi-gore del presente decreto sono soppressi, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Come era Come è Cosa cambia

Page 35: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

35

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 39.

LE ABROGAZIONI

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;

g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;

h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;

Abrogate le norme relative al collocamento nello spettacolo

Come era Come è Cosa cambia

Page 36: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

36

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

20) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera.

21) un libro di paga nel quale, per ogni dipendente, generalità orario svolto entro il giorno successivo alla prestazione e retribuzione entro tre giorni dal pagamento

Art. 39.

LE ABROGAZIONI

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Norma correlata alla vidimazione di libri paga e matricola da parte dell’INAIL

Come era Come è Cosa cambia

Page 37: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

37

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

25) Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro. 26) Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonchè i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.

Art. 39.

LE ABROGAZIONI

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Norma correlata alla vidimazione di libri paga e matricola da parte dell’INAIL

Come era Come è Cosa cambia

Page 38: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

38

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

ART. 41.

  IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 55 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 APRILE 1936, N. 1155, È ELEVATO A DIECI ANNI.

  LA DISPOSIZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SI APPLICA ANCHE ALLE PRESCRIZIONI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 42.

  IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO 41 E A MODIFICA DI QUANTO STABILITO DALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124, IL DATORE DI LAVORO HA L'OBBLIGO DI CONSERVARE I LIBRI DI PAGA ED I LIBRI DI MATRICOLA PER LA DURATA DI DIECI ANNI DALLA DATA DELL'ULTIMA REGISTRAZIONE O, SE MAI USATI, DALLA DATA IN CUI FURONO VIDIMATI.

Art. 39.

LE ABROGAZIONI

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Abbassato l’obbligo di conservazione dei libri paga e contabili da 10 a 5 anni e perdita relativa dei termini di prescrizione per le omissioni contributive

Come era Come è Cosa cambia

Page 39: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

39

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 39

LE ABROGAZIONI

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Abrogato il registro vidimato d’impresa per i datori di lavoro agricolo

Come era Come è Cosa cambia

Page 40: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

40

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

v.s.Art. 39.

LE ABROGAZIONI

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Abrogate le sanzioni della finanziaria 2007

Come era Come è Cosa cambia

Page 41: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

41

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

I libri paga e matricola, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30 ottobre 2002, prima di essere messi in uso, devono essere numerati in ogni pagina e sottoposti a vidimazione da parte dell’Istituto

Assicuratore.

Art. 39.

LE ABROGAZIONI

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;

Abrogata la vidimazione dei libri paga e matricola

Come era Come è Cosa cambia

Page 42: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

42

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

La legge 188

Page 43: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

43

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della

prestatrice d’opera

Art. 39

LE ABROGAZIONI

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al

comma 4:

l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;

Tornano le dimissioni in bianco

Come era Come è Cosa cambia

Page 44: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

44

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Il part-time e i disincentivi

all’orario ridotto

Page 45: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

45

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

c. 32 - Nell’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

lettera d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;

Art. 39.

LE ABROGAZIONI

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Salta la “tassa sull’orario ridotto”

Come era Come è Cosa cambia

Page 46: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

46

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

A proposito di

Legge Maroni

Page 47: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

47

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

c. 38 -. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 39.

LE ABROGAZIONI

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Ritorna l’assunzione obbligatoria in appalto

Come era Come è Cosa cambia

Page 48: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

48

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

c. 45 - Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati

Art. 39.Adempimenti di natura formale nella gestione

dei rapporti di lavoro LE ABROGAZIONI

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Ritorna il lavoro ad intermittenza o a chiamata

Come era Come è Cosa cambia

Page 49: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

49

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

c 47 - Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Art. 39

LE ABROGAZIONI

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Cancellato nella legge il vincolo della normativa contrattuale nazionale sul lavoro somministrato Week-End

Come era Come è Cosa cambia

Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Page 50: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

50

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

c. 48 al comma 47 disciplinano, in particolare:

a)  le condizioni, i requisiti e le modalità dell’effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali;

b)  l trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita

c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.

Art. 39.

LE ABROGAZIONI

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

v.s. e abrogazione dei vincoli salariali

Come era Come è Cosa cambia

Page 51: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

51

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Gli obblighi di scrittura

Page 52: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

52

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

ART.5. TENUTA DEI LIBRI E DOCUMENTI DI LAVORO

  PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CUI ALL' ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE LEGGE I DOCUMENTI DEI DATORI DI LAVORO POSSONO ESSERE TENUTI PRESSO LO STUDIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO.IN TAL CASO DEVONO ESSERE TENUTI SUL LUOGO DI LAVORO,A DISPOSIZIONE DEGLI INCARICATI ALLA VIGILANZA, UNA COPIA DEL LIBRO DI MATRICOLA ED UN REGISTRO SUL QUALE EFFETTUARE LE SCRITTURAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 20,PRIMO COMMA,N.2),DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965,N.1124.

  LE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965,N.1124 ,CONCERNENTI IL LIBRO DI PAGA E DI MATRICOLA,SI APPLICANO ANCHE ALLA COPIA DEL LIBRO DI MATRICOLA ED AL REGISTRO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

Art. 40.Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1.

[…]

Decade l’obbligo della copia vidimata del registro infortuni e del libro matricola presso la sede di effettivo lavoro

Come era Come è Cosa cambia

Page 53: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

53

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

ART.5. TENUTA DEI LIBRI E DOCUMENTI DI LAVORO

  I DATORI DI LAVORO CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI CUI AL PRIMO COMMA DEVONO COMUNICARE PREVENTIVAMENTE AL COMPETENTE ISPETTORATO DEL LAVORO LE GENERALITÀ DEL PROFESSIONISTA AL QUALE È STATO AFFIDATO L'INCARICO,NONCHÉ IL RECAPITO DELLO STUDIO OVE SONO REPERIBILI I DOCUMENTI.

  IL CONSULENTE DEL LAVORO ED I PROFESSIONISTI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 CHE,SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO,NON OTTEMPERINO ENTRO 15 GIORNI ALLA RICHIESTA DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO,O DI ALTRO ORGANO ISPETTIVO A CIÒ ABILITATO DALLA LEGGE,DI ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE IN LORO POSSESSO,SONO PUNITI CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.50.000 A L.200.000.IN CASO DI RECIDIVA,LA MISURA DELLA SANZIONE VARIA DA L.100.000 A L.400.000.

Art. 40.Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari

Le recidive delle violazioni passano integralmente a carico dei consulenti che tengono il libro unico e la recidiva passa dall’ammenda alla segnalazione disciplinare all’ordine.

Come era Come è Cosa cambia

Page 54: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

54

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Il collocamento obbligatorio

e

Gli appalti pubblici

Page 55: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

55

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 17.(Obbligo di certificazione).

 1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o in-trattengano rapporti convenzio-nali o di concessione con pub-bliche amministrazioni, sono te-nute a presentare preventiva-mente alle stesse la dichiarazio-ne del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

abrogato Non c’è più l’esclusione dagli appalti o convenzioni pubbliche per inadempienza nel collocamento obbligatorio

Come era Come è Cosa cambia

Page 56: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

56

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

L’orario di lavoro

Page 57: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

57

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Titolo IDisposizioni generali

Art. 1Finalità e definizioni

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

e) ´lavoratore notturno':

- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

- qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Titolo IDisposizioni generali

Art. 1Finalità e definizioni

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

e) ´lavoratore notturno':

- qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

Innalzamento del limite minimo per lo status di Lavoratore Notturno;

Effetti sulla disciplina pensionistica

Come era Come è Cosa cambia

Page 58: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

58

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Titolo IDisposizioni generali

Art. 2Campo di applicazione

3. Le disposizioni del pre-sente decreto non si appli-cano al personale della scuola di cui al decreto le-gislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, al-tresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia muni-cipale e provinciale, in re-lazione alle attivita' opera-tive specificamente istitu-zionali.

Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Titolo IDisposizioni generali

Art. 2Campo di applicazione

3.Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata .

Assimilazione dei vi-gilanti privati ai corpi di pubblica sicurezza in materia di:

Orario normale

Straordinario

Durata massima dell’orario

Riposi e pause

Ferie e permessi

Lavoro notturno

Diritti di comunicazione

Come era Come è Cosa cambia

Page 59: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

59

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Titolo IIIPause, riposi e ferie

Art. 7Riposo giornaliero

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settima-nale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo conse-cutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fru-ito in modo consecutivo fat-te salve le attività carat-terizzate da periodi di la-voro frazionati durante la giornata.

Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoroTitolo III

Pause, riposi e ferie

Art. 7Riposo giornaliero

1. Ferma restando la dura-ta normale dell'orario set-timanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve es-sere fruito in modo conse-cutivo fatte salve le at-tività caratterizzate da pe-riodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità .

Cancellazione del diritto per i lavoratori reperibili:

Addetti a servizi pubblici essenziali

Intermittenti

Ecc.

Come era Come è Cosa cambia

Page 60: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

60

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Titolo IIIPause, riposi e ferie

Art. 9Riposi settimanali

1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.

Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoroTitolo III

Pause, riposi e ferie

Art. 9Riposi settimanali

1.Il lavoratore ha diritto o-gni sette giorni a un pe-riodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di re-gola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo gior-naliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' cal-colato come media in un periodo non superiore a 14 giorni

Cancellazione del diritto costituzionale al riposo settimanale che viene ridotto a elemento contrattuale flessibilizzabile

Come era Come è Cosa cambia

Page 61: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

61

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Titolo IIIPause, riposi e ferie

Art. 9Riposi settimanali

2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;

Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoroTitolo III

Pause, riposi e ferie

Art. 9Riposi settimanali

2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale

L’eccezione viene individualizzata

Come era Come è Cosa cambia

Page 62: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

62

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Titolo VDisposizioni finali e deroghe

Art. 17Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata

massima settimanale

1.Le disposizioni di cui agli ar-ticoli 7, 8, 12 e 13 possono es-sere derogate mediante con-tratti collettivi o accordi con-clusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazio-nali comparativamente più rap-presentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, con-formemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.

Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Titolo VDisposizioni finali e deroghe

Art. 17Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata

massima settimanale

Le disposizioni di cui agli art-co-li 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti col-lettivi stipulati a livello nazio-nale con le organizzazioni sin-dacali comparativamente piu' rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei con-tratti collettivi nazionali le dero-ghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le orga-nizzazioni sindacali comparati-vamente piu' rappresentative sul piano nazionale

Cambio completo della filosofia:

Saltano:

Il vincolo alla titolarità contrattuale

Il vincolo del secondo livello demandato espressamente dal CCNL o da accordi fra i titolari dei CCNL a favore delle deroghe ad ampio spettro

Come era Come è Cosa cambia

Page 63: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

63

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Titolo VDisposizioni finali e deroghe

Art. 18-bis.Sanzioni

Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Titolo VDisposizioni finali e deroghe

Art. 18-bis.Sanzioni

Desanzionati di fatto:

Il mancato riposo settimanale e giornaliero

Il superamento dell’orario legale

Le recidive ( in modo esplicito)

Come era Come è Cosa cambia

Page 64: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

64

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Il processo del lavoro

Page 65: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

65

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

181. Mancata comparizione delle parti. Se nessuna delle parti compari-sce nella prima udienza, il giu-dice fissa una udienza succes-siva, di cui il cancelliere dà co-municazione alle parti costitui-te. Se nessuna delle parti com-parisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non im-pugnabile, dispone la cancel-lazione della causa dal ruolo. Se l’attore costituito non com-parisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giu-dice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà co-municazione all’attore. Se que-sti non comparisce alla nuova u-dienza, il giudice, se il convenu-to non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la cau-sa sia cancellata dal ruolo e di-chiara l’estinzione del processo.

Art. 50.Cancellazione della causa dal ruolo

«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.».

Abrogato il procedimento in contumacia su istanza resa fuori udienza

Come era Come è Cosa cambia

Page 66: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

66

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 51.

Comunicazioni e notificazioni per via telematica

Obbligo di domiciliazione telematica o notifica in albo dell’ordine

Come era Come è Cosa cambia

Page 67: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

67

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

429. Pronuncia della sentenza. Nell’udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.

Art. 53.Razionalizzazione del processo del lavoro

Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza

Trappola per le impugnazioni per vizi di forma

Come era Come è Cosa cambia

Page 68: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

68

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Gli effetti occupazionali

I tagli nella scuola

Page 69: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

69

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 64.Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei.

Taglio di circa 100.000 docenti

Come era Come è Cosa cambia

Page 70: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

70

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 64.Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa. europei.

Blocco del turn-over e taglio di 47.000 addetti ATA nonché aggressione all’istituto dell’EDA

Come era Come è Cosa cambia

Page 71: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

71

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 64.Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa

I dirigenti scolastici “ostaggio” del processo

Come era Come è Cosa cambia

Page 72: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

72

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 64.Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Taglio di 7832 mln di € nel quadriennio e di 3188 a regime

Come era Come è Cosa cambia

Page 73: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

73

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 64.Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello ell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

Istituzione del cannibalismo occupazionale

Come era Come è Cosa cambia

Page 74: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

74

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Gli effetti occupazionali

Il blocco del turn-over

Page 75: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

75

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.

Art. 66.Turn over

2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno». 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente

Taglio del 75 % delle risorse finalizzate all’occupazione aggiuntiva

Come era Come è Cosa cambia

Page 76: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

76

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione.

Art. 66.Turn over

4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».

5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.

Taglio pari almeno all’87,5 % delle risorse finalizzate alla stabilizzazione e concorrenza nei limiti con il turn-over ordinario

Come era Come è Cosa cambia

Page 77: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

77

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

Art. 66.Turn over L'articolo 1, comma 527, della

legge 27dicembre 2006, n. 296 e' sostituito

dalseguente: «Per l'anno 2008 leamministrazioni di cui al comma

523possono procedere ad ulterioriassunzioni di personale a tempoindeterminato, previo effettivosvolgimento delle procedure di

mobilita',nel limite di un contingentecomplessivo di personalecorrispondente ad una spesa

annualorda pari a 75 milioni di euro a

regime. A tal fine e' istituito un appositofondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e dellefinanze pari a 25 milioni di euro

perl'anno 2008 ed a 75 milioni di euro

adecorrere dall'anno 2009. Leautorizzazioni ad assumere sonoconcesse secondo le modalita' di

cui all'articolo 39, comma 3-ter,

dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni.».

Taglio di 25mln nel 2009 e di 150mln nel 2010 su 275mln complessivi

Come era Come è Cosa cambia

Page 78: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

78

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

102. Per l’anno 2010, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Art. 66.Turn over

7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge2 7 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.

Taglio del 67% delle risorse finalizzate al ripristino del turn-over

Come era Come è Cosa cambia

Page 79: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

79

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

103. Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.104. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l’anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. […]

523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. […]

Art. 66.Turn over

8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.

Blocco del turn-over fino alla prossima campagna elettorale nazionale

Come era Come è Cosa cambia

Page 80: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

80

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Art. 66.Turn over 13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle universita'. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle universita' per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2013.

Ricomprende nei limiti numerici anche le assunzioni legate alla stabilizzazione del personale universitario tagliando di 986.5 mln di € nel periodo 2008-2012 e con una riduzione a regime di 435 mln di €

Come era Come è Cosa cambia

Page 81: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

81

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Gli effetti occupazionali

I prepensionamenti

Page 82: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

82

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Non c’era Art. 72.Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo

Requisiti:

Meno 5 anni dal pensionamento di anzianità

Il prepensionamento in versione pubblica

Come era Come è Cosa cambia

Page 83: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

83

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Non c’era Art. 72.Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo

Trattamento:

50% del trattamento nel periodo di esonero

Mantenimento del trattamento maturando all’atto del pensionamento definitivo.

Il prepensionamento in versione pubblica

Come era Come è Cosa cambia

Page 84: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

84

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Non c’era Art. 72.Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo

70% del trattamento se impegnato in attività di volontariato nella cooperazione internazionale o altri soggetti individuati per delega dal ministro dell'economia e delle finanze

Il prepensionamento in versione pubblica

Come era Come è Cosa cambia

Page 85: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

85

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Il part-time nei settori pubblici

Page 86: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

86

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita'

dell'amministrazione stessa, puo' con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi . […]

Art. 73.Part time

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa. […]

Sparisce il passaggio automatico a orario ridotto e viene in sostanza allargata la gamma delle causali di diniego.

Come era Come è Cosa cambia

Page 87: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

87

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

59. […]. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi puo' essere utilizzata per incentivare la mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilita', per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio.

Art. 73.Part time

59. […]. Una quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»;

Rimessa in circolo di parte delle risorse derivanti dal taglio occupazionale sulla voce congelata della contrattazione integrativa a condizione di aver ridotto gli organici

CANNIBALISMO PER LE ALLODOLE

Come era Come è Cosa cambia

Page 88: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

88

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Memorandum

La detassazione

Page 89: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

89

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 

     

"Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie

Cosa:

a) prestazioni di lavoro straordinario negli ul-timi sei mesi del 2008

b) prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole e-lastiche effettuate nello stesso periodo e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipu-lati prima della data di entrata in vigore del provvedimento;

Come era Come è Cosa cambia

Page 90: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

90

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 

     

"Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie

Cosa:

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Come era Come è Cosa cambia

Page 91: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

91

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 

     

"Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie

Come:

a) Tassazione al 10% sostitutiva di tutti i carichi IRPEF    

b) tetto di 3.000 €

c) Non cumulabilità ISEE

Come era Come è Cosa cambia

Page 92: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

92

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 

     

"Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie

Per chi:

a) Solo il settore privato

b) Reddito 2007 lordo deve essere < € 30.000

Come era Come è Cosa cambia

Page 93: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

93

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Una simulazione

Page 94: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

94

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Memorandum

L’appalto

Page 95: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

95

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Legge 4 agosto 2006, n. 248

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di

contrasto all'evasione fiscale"

Art. 35.Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale

 28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.

Decreto-Legge 3 giugno 2008, n. 97

Disposizioni urgenti in materia di

monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di

allocazione della spesa pubblica,

nonche' in materia fiscale e di proroga di

termini.

Art. 3.Disposizioni in materia fiscale

 8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.

Destrutturazione della responsabilità solidale dell’appaltatore e delle conseguenti sanzioni e vincoli

Come era Come è Cosa cambia

Page 96: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

96

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

obbligo nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di sub-appalto, munire i la-voratori di apposita tessera di riconosci-mento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavo-ratore e l'indicazione del datore di lavoro;

Art. 39

Abrogazioni

12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.

Deregolamentata e desanzionata la tracciabilità degli appalti

Come era Come è Cosa cambia

Page 97: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

97

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neIl decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Memorandum

La “riforma” della vigilanza

Page 98: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

98

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•rinnovato e costruttivo rapporto con operatori economici e consu-lenti

•modernizzazione del mercato del lavoro avviato con la «legge Biagi»

•prevenire abusi e sanzionare fenomeni di irregolarità sostanziale

•abbandonare impostazione formale e burocratica, che intralcia l’efficienza del sistema

•prevenzione, promozione e informazione

•interpretare in modo moderno ed efficace il ruolo istituzionale dell’ispettore.

•logica di servizio e non di mero esercizio di potere, esaltati in funzione della esperienza, della sensibilità e delle capacità relazionali del singolo ispettore.

Le parole d’ordine

Page 99: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

99

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

I dirigenti delle Direzioni provinciali del lavoro, dovranno pervenire attraverso una puntuale raccolta e analisi degli elementi di valutazione utili a delineare le diverse caratteristiche della realtà territoriale in cui operano, anche in base a una più intensa collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni datoriali, con i consulenti del lavoro, nonché coi rappresentanti istituzionali delle amministrazioni provinciali e comunali, delle Università e dei centri di ricerca, ad acquisire la migliore conoscenza dei problemi che connotano le singole realtà aziendali e territoriali e i vari settori merceologici, per un più appropriato e proficuo indirizzo della vigilanza.

Programmazione

Page 100: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

100

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•equilibrio tra l’ispezione di iniziativa c.d. “a vista e l’ispezione di iniziativa programmata.

•evitare che un eccesso di discrezionalità di ispezionare “a vista”

•programmazione per singole aziende in apposito ordine di servizio, determinato dal dirigente o dal responsabile del servizio ispettivo, al quale non sarà possibile derogare se non per gravi e urgenti ragioni, delle quali gli ispettori dovranno dare avviso immediato

Programmazione

Page 101: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

101

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•piano delle ispezioni verrà fissato dai direttori delle DPL

•in base a criteri stabiliti dalla Direzione generale per l’attività ispettiva

•La Direzione Generale per l’attività ispettiva, fornisce sulla base delle direttive emanate dal Ministro, specifiche direttive operative, con la duplice finalità di assicurare l’esercizio unitario della attività ispettiva e l’uniformità di comportamento dei diversi organi di vigilanza

•la Direzione Generale per l’attività ispettiva dovrà tenere conto della presenza di forme di controllo sociale (enti bilaterali) o anche forme di controllo istituzionale alternative (sedi di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto), con particolare attenzione alle situazioni totalmente esenti da controllo o verifica preventiva

Programmazione

Page 102: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

102

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•non dare seguito a richieste anonime, presentate a mezzo posta, e-mail, fax o telefono. perché contrarie ai principi di correttezza e trasparenza della azione della amministrazione pubblica

•denunce pervenute alle Direzioni provinciali del lavoro, spesso strumentali o infondate

•freno alla più efficace vigilanza di iniziativa

•ostacolo alla attuazione di una efficiente programmazione della attività ispettiva

•specie in talune realtà territoriali segnate da una forte incidenza quantitativa, in termini di densità di insediamenti produttivi.

Richieste di intervento e conciliazione monocratica

Page 103: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

103

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•una totale ed efficace attuazione della conciliazione monocratica preventiva

•richieste di intervento da prendersi a spunto per l’avvio di un tentativo di conciliazione tra il lavoratore e il datore di lavoro

•l’iniziativa ispettiva su richiesta di intervento soltanto se caratterizzate dalla denuncia di irregolarità gravi, come quelle di rilevanza penale, ovvero quelle che interessano altri lavoratori oltre al denunciante, o ancora quelle che riguardano fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di riferimento

•l’ispezione su richiesta di intervento segue un momento di “rottura” dei rapporti interpersonali tra denunciante e denunciato, mette in pre-allarme il datore di lavoro rispetto a una visita ispettiva che non potrà mai avere la stessa efficacia della ispezione programmata.

Richieste di intervento e conciliazione monocratica

Page 104: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

104

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•meglio orientare l’azione ispettiva a criteri di programmazione degli interventi, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità

•la presentazione agli uffici di una richiesta di intervento non costituisce una ipotesi riconducibile all’articolo 2, comma 1, della legge n. 241, e non comporta l’obbligo di dare corso alla verifica ispettiva, a meno che i fatti denunciati non siano di natura penale

Richieste di intervento e conciliazione monocratica

Page 105: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

105

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•in caso di richieste di intervento che non presentano i caratteri della oggettiva attendibilità dei fatti esposti e della concreta possibilità di provarli, l’ufficio può non darvi corso qualora non pervengano all’ufficio nuovi elementi, alla fine dell’anno successivo previo avviso scritto al denunciante.

•disposizione particolarmente opportuna soprattutto nelle realtà territoriali che registrano un notevole numero di richieste di intervento rispetto alle risorse ispettive a disposizione

Richieste di intervento e conciliazione monocratica

Page 106: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

106

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•utilizzo dello strumento della diffida obbligatoria per avviare il sistema imprenditoriale verso una “emersione guidata”, che non abbia effetti devastanti sulla non facile tenuta della iniziativa economica locale, garantendo, in tal modo, la tutela complessiva dei livelli occupazionali e non soltanto del singolo lavoratore.

Richieste di intervento e conciliazione monocratica

Page 107: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

107

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

In considerazione delle nuove funzionalità del libro unico del lavoro, l’ispezione del lavoro dovrà declinare una sistematicità di rapidi accessi ispettivi programmati, volti a rendere percepibile sul territorio la presenza dell’organo di vigilanza e a contrastare il lavoro sommerso, rilevato sulla base della omessa preventiva comunicazione obbligatoria – per i rapporti di lavoro soggetti a tale regime – e della mancanza di qualsiasi altra scritturazione, documentazione o comunicazione, incoraggiando la emersione e promuovendo la legalità, anche recuperando le azioni di prevenzione e promozione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

Art. 8.Prevenzione e promozione

4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Accesso ispettivo e verbalizzazione

Page 108: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

108

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•la delicata fase di acquisizione delle dichiarazioni dai lavoratori richiede un atteggiamento peculiare da parte dell’ispettore, radicalmente diverso rispetto a quello fin qui generalmente tenuto.

•L’ispettore dovrà comportarsi e atteggiarsi nei confronti del lavoratore come colui che chiede una collaborazione costruttiva

•l’ispettore ha necessità e può pretendere informazioni dai lavoratori occupati e trovati intenti al lavoro

•tuttavia l’atteggiamento relativamente al lavoratore che rilascia la dichiarazione, specie quando trattasi di situazioni di illegalità o di sommerso, deve essere vissuto al contrario, nel senso di “chiedere aiuto” al lavoratore e non già di rivolgersi a lui come a qualcuno che ha bisogno di aiuto.

Accesso ispettivo e verbalizzazione

Page 109: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

109

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•instaurare un clima psicologico positivo e collaborativo che consenta al lavoratore di sentirsi al sicuro e non in soggezione

•in tal senso si dovrà aver cura di acquisire le dichiarazioni in modalità tali che ne preservino la “rispettabilità” nei confronti dei propri colleghi e del datore di lavoro

•consentire al lavoratore di comprendere la utilità dell’intervento ispettivo per la sua condizione di vita e per le caratteristiche del suo lavoro e dei propri colleghi, nonché della stessa azienda.

Accesso ispettivo e verbalizzazione

Page 110: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

110

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•distinguere il contravventore o il trasgressore occasionale ed episodico, da colui che persegue disegni criminosi o elusivi su larga scala

•ricerca della collaborazione del consulente del lavoro o degli altri professionisti e soggetti abilitati

•far comprendere al datore di lavoro i limiti e la qualificazione dell’illecito, spesso radicati, nelle micro e piccole imprese, più in atteggiamenti superficiali o di scarsa consapevolezza che in una reale e persistente volontà elusiva

Accesso ispettivo e verbalizzazione

Page 111: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

111

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•atteggiarsi della vigilanza con finalità di prevenzione, di rafforzamento e di identificazione dei comportamenti positivi, o anche di maggiore conoscenza ed attenzione verso le problematiche aziendali (ad esempio, sul versante della sicurezza sul lavoro).

•Le dichiarazioni acquisite dai lavoratori soccorreranno l’attività ispettiva solo a valle, nella fase dell’accertamento, mentre nella immediatezza dell’avvio della indagine la prova regina, a fondamento dei successivi eventuali illeciti constatati e riscontrati, rimarrà soltanto la verbalizzazione di primo accesso

Accesso ispettivo e verbalizzazione

Page 112: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

112

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•Particolare rilievo probatorio acquisirà, anche per il prosieguo degli accertamenti, oltreché per le eventuali fasi di contenzioso amministrativo e giudiziario, la esatta identificazione dei lavoratori (quando possibile attraverso l’esibizione di un documento di identità), la puntuale descrizione delle attività lavorative svolte dai lavoratori individuati all’atto dell’accesso ispettivo (anche con riferimento all’abbigliamento da lavoro, ai cartellini identificativi o alle attrezzature o macchine utilizzate).

•Soltanto un verbale di primo accesso ispettivo ben redatto consentirà alla Amministrazione di difendere in ogni sede l’esito degli accertamenti ispettivi. D’altro canto, soltanto con tale verbalizzazione il datore di lavoro potrà conoscere compiutamente i fatti sui quali verrà investigato a garanzia completa del suo diritto costituzionale di difesa.

Accesso ispettivo e verbalizzazione

Page 113: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

113

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•formalizzare una apposita modulistica semplificata, unica ed unitaria

•l’obbligo per il funzionario ispettivo di redigere (e per l’ispezionato di vedersi notificato) un unico provvedimento sanzionatorio, il verbale di accertamento e notificazione, che faccia seguito al verbale di primo accesso e che contenga gli esiti dell’accertamento e, contestualmente, la possibilità di estinguere gli illeciti mediante ottemperanza alla diffida e pagamento della sanzione ridottissima ovvero per le violazioni non diffidabili attraverso la conciliazione amministrativa e il pagamento in misura ridotta,

Accesso ispettivo e verbalizzazione

Page 114: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

114

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•adottare la sospensione della attività d’impresa senza creare intollerabili discriminazioni e non punire esasperatamente le microimprese.

•adozione del provvedimento limitandosi alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e di condizioni di effettivo rischio e pericolo nell’ottica di tutela e prevenzione di salute e sicurezza dei lavoratori.

•la sospensione sarà adottata normalmente con decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo all’accesso ispettivo

•In edilizia e in agricoltura, dalla cessazione della attività in corso che non può essere utilmente interrotta, salvo in caso di pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi

•la percentuale di lavoratori “in nero” nella micro-impresa con un solo dipendente irregolare non fissa i requisiti di tutela di cui al d.lgs 81 per la sospensione.

Accesso ispettivo e verbalizzazione

Page 115: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

115

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•accertamento delle violazioni, penali e amministrative, avendo cura di mantenere l’atteggiamento più sopra evidenziato nel corso di tutta l’ispezione (Collaborazione, difesa della onorabilità, chiedere aiuto, etc.)

•compiti dell’ispettore del lavoro sono tanto la tutela del prestatore di lavoro quanto la garanzia di una leale concorrenza tra le imprese

•Si coniugano con la puntuale repressione degli illeciti, ma soprattutto, con la prevenzione degli stessi e con la promozione di una più diffusa e radicata cultura della legalità.

Modalità di accertamento

Page 116: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

116

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•La semplificazione degli adempimenti formali suggeriscono l’accertamento delle violazioni sostanziali.

•In tal senso potrà essere utile valorizzare esperienza sensibilità dell’ispettore e la sua conoscenza del mondo imprenditoriale (materia su cui sviluppare anche specifiche attività formative).

•gli attori della vigilanza devono percepire e cogliere gli aspetti peculiari dell’organizzazione del funzionamento aziendale su cui effettuare e indirizzare riscontri, anche a livello documentale.

•Abbandonare ogni il formalismo passato, fondato sul numero delle violazioni e sulla loro natura formale valorizzando la qualità della attività di vigilanza e ispettiva in senso stretto, a cominciare dal modo di espletare gli accertamenti in taluni ambiti sensibili.

Modalità di accertamento

Page 117: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

117

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•si dovrà concentrare l’accertamento esclusivamente su quelli non già stati sottoposti al vaglio di una commissione di certificazione (certificati o in fase di valutazione)

•In quelli non certificati acquisire, confrontando i contenuti del pro-gramma negoziale con le dichiarazioni del lavoratore interessato e degli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli ele-menti utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavo-ro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1 del 2004 e n. 17 del 2006 (senza tenere conto della elencazione di attività e delle preclusioni contenute nella circolare n. 4 del 2008)

•Le collaborazioni certificate saranno oggetto di verifica solo su richiesta di intervento del lavoratore e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica.

Verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative e sulle associazioni in partecipazione con rapporto di lavoro

Page 118: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

118

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

lavoro a tempo determinato, a tempo parziale, intermittente, occasionale

•l’attenzione degli ispettori dovrà concentrarsi soltanto sui contratti non certificati.

•I contratti certificati potranno formare oggetto di verifica ispettiva solo a seguito di richiesta di intervento del lavoratore e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione monocratica.

Verifiche sui rapporti di lavoro flessibile.

Page 119: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

119

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•La massima prudenza deve guidare i funzionari ispettivi

•riduzione dell’impatto sanzionatorio per le eventuali violazioni

•l’ispezione dovrà considerare il quadro normativo accanto a quello contrattuale collettivo, anche aziendale

•contestare legittimamente le violazioni riscontrate rispetto al regime giuridico vigente in azienda.

Verifiche sull’organizzazione dell’orario di lavoro

Page 120: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

120

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•L’attività investigativa dovrà concentrarsi sui contratti che non sono stati oggetto di certificazione.

•Obiettivo assoluto è il contrasto alla interposizione illecita e fraudolenta, mediante la verifica della sussistenza dei criteri di genuinità di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Verifiche sugli appalti illeciti.

Page 121: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

121

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

Art. 29.Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

Verifiche sugli appalti illeciti.

Page 122: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

122

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•vigilanza speciale nei riguardi della legislazione sociale data dal complesso delle leggi a tutela del lavoro dei disabili, dei minori e degli stranieri e anche delle donne specie con riferimento alle lavoratrici in stato di gravidanza e al fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco.

•porre attenzione su iniziative di promozione e di accompagnamento a istituti normativi di contrasto al lavoro sommerso, come nel caso del lavoro occasionale accessorio

•reprimere le condotte illecite di chi non coglie l’opportunità di avviare e utilizzare regolarmente forme di lavoro occasionale attraverso l’impiego dei c.d. buoni lavoro.

Vigilanza sulle categorie svantaggiate e lavori occasionali accessori.

Page 123: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

123

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•particolare attenzione alla materia della salute e sicurezza sul lavoro

•In attesa di ulteriori direttive gli ispettori non potranno esonerarsi dal segnalare alla asl territorialmente competente le situazioni di dubbia regolarità emerse nel corso di un regolare accertamento nelle aziende che operano in settori e per attività estranee a quelle di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 81 a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Vigilanza per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Page 124: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

124

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•corretta adozione dello strumento della diffida accertativa per crediti patrimoniali del lavoratore

•crediti pecuniari vantati nei confronti del datore di lavoro in conseguenza del rapporto di lavoro.

•2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.

Diffida accertativa

Page 125: 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

125

CGIL

ROMALAZIO

Dip

artim

ento

Mer

cato

del

Lav

oro

e F

orm

azio

neLa Direttiva Sacconi

•l’ispettore del lavoro diviene un arbitro della legalità del mercato del lavoro

•operando sulla effettività dei percorsi formativi o dei piani inserimento professionale economicamente incentivati (come nel caso del contratto di apprendistato o del contratto di inserimento al lavoro)

•nei riguardi dei lavoratori che fruiscono dei benefici derivanti dalla applicazione degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare iniquità di trattamento e di applicare quella elementare regola di responsabilità, introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che vuole sanzionato con la decadenza dal beneficio o dalla indennità il lavoratore che percepisce un trattamento oppure rifiuti una occasione congrua di lavoro o un percorso formativo di riqualificazione professionale

Sussidi e indennità pubbliche