CNA Alimentare Etichettatura Alimenti Regolamento 1169/2011/UE · che provocano allergie o...
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CNA Alimentare
Etichettatura
Alimenti
Regolamento
1169/2011/UE
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
SOMMARIO
Sintesi delle Novità
Elenco sintetico delle novità principaliApprofondimenti
a) Ambito di applicazioneb) Operatore responsabile delle informazioni sugli alimentic) Denominazione degli alimenti, traduzione delle informazioni,
nuovo «campo visivo»d) Indicazioni sulla presenza di Allergenie) Informazioni sugli alimenti sfusi, preincartati, somministratif) Origine e/o Provenienzag) Dichiarazione nutrizionaleh) Disposizioni transitorie
Appendice: La nuova etichetta: cosa resta e cosa scompare
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SINTESI DELLE NOVITA’
INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ALLERGENI necessarie anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti sfusi oppure somministrati nei ristoranti o nelle mense
TABELLA CON DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIA dal 2016, che dovrà contenere le informazioni sul contenuto energetico e le percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100g o per 100ml di prodotto e potranno essere espresse anche in porzioni
ETICHETTE PIU' LEGGIBILI con dimensione minima dei caratteri tipograficiDATA DI SCADENZA riportata oltre che sull’imballo esterno, anche sull'incarto interno dei prodotti confezionati singolarmente
DIVIETO di INDICAZIONI FUORVIANTI SULLE CONFEZIONI aspetto, descrizione e presentazione grafica dovranno essere più comprensibili per non confondere il consumatore.
Inoltre TUTTE LE ETICHETTE DOVRANNO RIPORTARE, come già accade, denominazione dell'alimento, elenco degli ingredienti e relativa quantità, quantità netta dell'alimento, scadenza o termini di conservazione, nome o ragione sociale dell'operatore che commercializza l'alimento, istruzioni per l'uso, volume alcolometrico solo nel caso di prodotti contenenti più dell'1,2% di alcool
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Etichettatura
Reg. 1169/2011
AMBITO DI
APPLICAZIONE
del REG. 1169/2011
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Oggetto e ambito di applicazione (Articolo 1)
1. Il presente regolamento «stabilisce le basi che garantiscono un
elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni
sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei
consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno».
2. …definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilitàche disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare,
l'etichettatura degli alimenti. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all'informazione e le procedure per la fornitura di
informazioni sugli alimenti…
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Oggetto e ambito di applicazione (Articolo 1)
3. … si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 4. …si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale,
compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività
5. …si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio dell’UE
6. …si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti.
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Definizioni importanti
COLLETTIVITA’
«qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale»
INGREDIENTE PRIMARIO
«l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa»
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CNA Alimentare
Etichettatura
Reg. 1169/2011
OPERATORE
RESPONSABILE
INFORMAZIONI
SUGLI ALIMENTI
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Responsabilità (Articolo 8) L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli
alimenti è l'operatore (nome o ragione sociale) con cui è commercializzato il
prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'UE
Di cosa è responsabile
assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti
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Responsabilità (Articolo 8) L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura che:
� le indicazioni obbligatorie appaiano sul preimballaggio
- oppure su un'etichetta, - oppure sui documenti commerciali che accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna;
� la denominazione dell’alimento� Il tmc o la data di scadenza� le condizioni di conservazione e/o impiego� Il nome/ragione sociale e indirizzo dell’operatore alimentare
responsabile delle informazioni in etichetta
figurino anche sull'imballaggio esterno degli alimenti preconfezionati.
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Responsabilità (Articolo 8)
Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle
informazioni relative agli alimenti, non forniscono alimenti di
cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro
possesso in qualità di
professionisti, la non conformità alla normativa in materia di
informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle
pertinenti disposizioni nazionali.
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Approfondimento sulla Responsabilità delle informazioni in etichetta
Operatore responsabile delle informazioni in etichetta (Articolo 8)
Prodotto che riporta un marchio contenente il nome del produttoreIn questo caso l'operatore responsabile delle informazioni in etichetta
è il produttore e il suo nome e indirizzo DEVONO essere riportati tra le indicazioni obbligatorie in etichetta
Danone Zuegg Coca-cola
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Approfondimento sulla Responsabilità delle informazioni in etichetta
Operatore responsabile delle informazioni in etichetta (Articolo 8)
Prodotto che riporta un marchio contenente il nome del produttoreIn questo caso l'operatore responsabile delle informazioni in etichetta
è il produttore e il suo nome e indirizzo DEVONO essere riportati tra le indicazioni obbligatorie in etichetta
ESEMPIO
Via Claudia 4557, 41056 - Savignano sul Panaro (MO) - ItaliaTel. +39 059 733024 - Fax +39 059 733007 - [email protected]
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Approfondimento sulla Responsabilità delle informazioni in etichetta
Operatore responsabile delle informazioni in etichetta (Articolo 8)
Prodotto commercializzato con un marchio che non corrisponde al nome del produttore ESEMPIO
L'azienda Cento Fiori produce e commercializza integratori alimentari con il proprio marchio Cento Fioriuna parte di prodotti vengono realizzati direttamenteall'interno dell'azienda, altri, se li fa produrre dalla"OFI-Officina Farmaceutica Italiana SpA" specializzata nella produzione di integratori alimentari conto terzi
Tutti i prodotti dell'Azienda Cento Fiori sono commercializzati con il marchio Cento Fiori, quindi, l'operatore responsabile delle informazioni in etichetta è l'azienda Cento Fiori
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Approfondimento sulla Responsabilità delle informazioni in etichetta
Operatore responsabile delle informazioni in etichetta (Articolo 8)
Prodotto commercializzato con il marchio del distributore
In questo caso il responsabile delle informazioni sugli alimenti è il distributore e il suo nome e indirizzo DEVONO essere riportati tra le indicazioni obbligatorie in etichetta (sia nel caso in cui il distributore
produca direttamente l'alimento sia nel caso in cui deleghi la produzione a terzi)
Confettura di albicocche Carrefour Fagioli in scatola Esselunga
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Approfondimento sulla Responsabilità delle informazioni in etichetta
Operatore responsabile delle informazioni in etichetta (Articolo 8)
INDIRIZZONel caso di multinazionali o international brands, si può mettere solo l'indirizzo della sede nello Stato membro, non si è obbligati a mettere
quello della casa madre
Kraft Foods Group, Inc.Three Lakes Drive, Northfield,
IL 60093USA
Kraft italia Services Sede principale
Via Nizzoli, 3 - 20147 Milano (MI)
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CNA Alimentare
Etichettatura
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DENOMINAZIONE
TRADUZIONE
CAMPO VISIVO
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Denominazione dell'alimento (Articolo 17)
1. La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale, oppure la sua denominazione usuale, oppure una denominazione
descrittiva.
2. È ammesso l'uso nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione dell'alimento sotto la quale il prodotto è legalmente
fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando la denominazione non consente ai consumatori di
conoscere la natura reale dell'alimento e di confonderlo con altri prodotti,la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre
informazioni descrittive che appaiono in prossimità della
denominazione dell'alimento.
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Denominazione dell'alimento (Articolo 17)
3. In casi eccezionali, la denominazione dell'alimento nello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di
commercializzazione quando tale nome potrebbe trarre in inganno i consumatori
4. La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione
di fantasia
5. L'allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell'alimento e sulle indicazioni che la accompagnano
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Requisiti linguistici delle etichette (Art. 15)
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti, devono apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati
membri nei quali l’alimento è commercializzato.Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o
più lingue ufficiali dell’Unione.
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Novità relative all’aspetto grafico dell'etichetta
Presentazione delle indicazioni obbligatorie (art. 13, comma 2)
«…le indicazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità,
in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm quadrati , l’altezza della x della dimensione dei caratteri
è pari o superiore a 0,9 mm.
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Novità relative all’ aspetto grafico dell'etichetta
Presentazione delle indicazioni obbligatorie (art. 13, comma 2)
«…le indicazioni dell’alimento, quali:
� la denominazione dell’alimento� la quantità netta
� il titolo alcolometrico volumico effettivo (per le bevande
che contengono più dell’1,2 % di alcool in volume)
devono apparire nello stesso campo visivo»
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Etichettatura
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ALLERGENI
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Allergeni
Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione
della sostanza definita come allergene. Inoltre l'allergene deve
essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.
Riferimenti: - art. 9 comma 1, lettera c) "Elenco delle indicazioni obbligatorie"- art. 21 "Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze"- allegato II "Sostanze e prodotti che provocano allergie"
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Etichettatura
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ALIMENTI SFUSI
PREINCARTATI
SOMMINISTRATI
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Vendita dei prodotti sfusi (D.Lgs 109/1991, art. 16)
I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo
frazionamento, anche se originariamente preconfezionati,
i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i
prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata,
devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai
recipienti che li contengono oppure applicato nei
comparti in cui sono esposti.
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Vendita dei prodotti sfusi (D.Lgs 109/1991, art. 16)
«…i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli
ingredienti può essere riportato su un unico cartello tenuto ben in vista oppure,
per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a
disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi».
Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica
denominazione di vendita «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.
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Vendita dei prodotti sfusi (D.Lgs 109/1991, art. 16)
Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti con allergeni in evidenzac) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno (DPR 9 febbraio 2001, n. 187); e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.
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Disposizioni per gli alimenti sfusi o preincartati su richiesta del
cliente
Se gli alimenti sono offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, oppure sono imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, è obbligatorio segnalare:� la denominazione dell’alimento� la presenza di allergeni� peso e prezzo� dataSe vengono preincartati sul luogo di vendita e posti sugli scaffali o nel banco frigo per la vendita diretta, oltre alle indicazioni sopra elencate, bisogna aggiungere anche � il tmc o la data di scadenza
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Prodotti non destinati al consumatore (D Lgs 109/1991, art. 17)
I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali, oppure per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore, devono riportare: � la denominazione di vendita� la quantità netta (o nominale per i prodotti preconfezionati in quantità
unitarie costanti)� elenco ingredienti con allergeni in evidenza� nome/ragione sociale/marchio depositato e la sede o del fabbricante o
del confezionatore o di un venditore stabilito nell’UE� il lotto di appartenenza
Tali indicazioni possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.
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Etichettatura
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ORIGINE e/o
PROVENIENZA
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Paese d'origine o luogo di provenienza (Articolo 26)
Il presente articolo non si applica ai prodotti agricoli e alimentari riconosciuti come:� specialità tradizionali garantite � indicazioni geografiche protette� denominazioni d'origine
L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoriasolo se l'omissione può indurre in errore il consumatore sul paese d'origine o il luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta potrebbero far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza
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Definizioni importanti
«luogo da cui proviene l’alimento, ma chenon è il «paese d’origine» comeindividuato nel Codice Doganale Reg.952/2013
il nome, la ragione sociale o l’indirizzodell’operatore del settore alimentare appostosull’etichetta non costituisce un’indicazione delpaese di origine o del luogo di provenienza delprodotto alimentare ai sensi del presenteregolamento.
LUOGO DI PROVENIENZA
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ORIGINE Reg. (CE) 9-10-2013 n. 952/2013 (ART. 60-61)
Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono
considerate originarie di tale paese o territorio, se alla loro produzione
contribuiscono due o più paesi o territori, sono considerate originarie del
paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o
lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata,
effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa
con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una
fase importante del processo di fabbricazione.
Prova dell'origine: «…Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione, conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.
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Paese d'origine o luogo di provenienza (Articolo 26) Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato, e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienzadi tale ingrediente primario; oppureb) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diversoda quello dell'alimento.
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Paese d'origine o luogo di provenienza (Articolo 26)
Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle della nomenclatura combinata (allegato XI); b) il latte; c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; d) gli alimenti non trasformati; e) i prodotti a base di un unico ingrediente; f) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.
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Etichettatura
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DICHIARAZIONE
NUTRIZIONALE
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Dichiarazione nutrizionale (Articoli 29-35)
Dal 2016
OBBLIGATORIA
su tutti gli alimenti preconfezionati
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Dichiarazione nutrizionale (Articoli 29-35)
La presente sezione non si applica agli integratori alimentari e alle acque minerali naturali.
La presente sezione si applica ancheagli alimenti destinati a un'alimentazioneparticolare, pur mantenendo in vigore la normativa specifica (Direttiva 2009/39/CE).
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Dichiarazione nutrizionale (Articoli 29-35)
Il Regolamento stabilisce:� il contenuto, la presentazione e l'ordine di presentazione;� il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione
elencati nell'allegato XIV. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:a) dell'analisi dell'alimento effettuata dal fabbricante; b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli
ingredienti utilizzati; oppurec) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.
Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell'allegato XV
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Etichettatura
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DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
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Disposizioni transitorie (Articolo 54)
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del Regolamento,
possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non riportano la nuova indicazione nutrizionale, possono essere
commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Disposizioni transitorie (Articolo 54)
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1°gennaio 2014 che non soddisfano i requisiti relativi alla designazione delle carni macinate (allegato VI, parte B) possono essere commercializzati fino all'esaurimento
delle scorte.
Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme a
quanto stabilito nel Regolamento.
Gli alimenti etichettati secondo le nuove regole possono essere immessi sul mercato anche prima del 13 dicembre 2014.
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Etichettatura
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APPENDICE:
LA NUOVA ETICHETTA
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Elenco delle indicazioni obbligatorie in etichetta (Articolo 9)
a) la denominazione di vendita
a) la denominazione dell’alimento
b) l’elenco degli ingredienti
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Elenco delle indicazioni obbligatorie in etichetta (Articolo 9)
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta, o nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale
e) la quantità netta dell’alimento
f) la sede dello stabilimento di produzione
o di confezionamento ?
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Elenco delle indicazioni obbligatorie in etichetta
g) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
h) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego*
i) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nell’UE
i) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Elenco delle indicazioni obbligatorie in etichetta
l) il paese d’origine o il luogo di provenienza*
m) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento*
n) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo
alcolometrico volumico effettivo*
o) una dicitura che consenta di indicare il lotto di appartenenza
p) una dichiarazione nutrizionale*
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CNA
Alimentare
Fine