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Agatino Grillohttp://www.compliancenet.it/aboutme

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Antiriciclaggio in Italia Rapporto 2014

(versione finale)

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Versione 1.3 – 30 giugno 2015

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

Indice

INTRODUZIONE..............................................................................................................................1

ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA – RAPPORTO 2014.............................................................................1L’AUTORE DI “ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA – RAPPORTO 2014”...................................................1

EXECUTIVE SUMMARY................................................................................................................2

1 ANTIRICICLAGGIO: COSA È ACCADUTO IN ITALIA NEL 2014 (E NEL PRIMO TRIMESTRE 2015)............................................................................................................................3

1.1 SINTESI..................................................................................................................................31.2 IL RAFFORZAMENTO DELLA “TAX COMPLIANCE”................................................................31.3 LA QUARTA DIRETTIVA EUROPEA ANTIRICICLAGGIO (4MLD)...........................................51.4 LA NUOVA LEGGE ITALIANA SULLA “VOLUNTARY DISCLOSURE” E L’AUTORICICLAGGIO 61.5 I NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI “ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA”....................7

2 IL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA...................................................................8

2.1 IL FRAMEWORK LEGALE.......................................................................................................82.2 LEGGI, ATTI, REGOLAMENTI.................................................................................................9

2.2.1 Il decreto legislative n. 231 del 21 novembre 2007 (la legge italiana antiriciclaggio)...92.2.2 Banca d’Italia, “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire il riciclaggio” (10 marzo 2011)..............................................................102.2.3 UIF, “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette” (4 maggio 2011).........................................................................................................102.2.4 CONSOB, “Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire il riciclaggio delle società di revisione” (giugno 2011 e novembre 2012)

102.2.5 Adeguata verifica della clientela (11 aprile 2013)........................................................112.2.6 Istruzioni sull’AUI (11 Aprile, 2013).............................................................................112.2.7 Indicatori di anomalia e Schemi rappresentativi di comportamenti anomali................12

2.3 AUTORITÀ E ALTRI ATTORI.................................................................................................152.3.1 Il Comitato di Sicurezza Finanziaria.............................................................................152.3.2 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).......................................................152.3.3 Unità di Informazione Finanziaria (UIF)......................................................................162.3.4 La Guardia di Finanza...................................................................................................162.3.5 Le autorità di supervisione degli intermediari finanziari..............................................162.3.6 Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV........................................................................................................................17

2.4 OBBLIGHI............................................................................................................................172.4.1 La collaborazione...........................................................................................................172.4.2 Adeguata verifica della clientela....................................................................................182.4.3 Conservazione e registrazione dei dati..........................................................................182.4.4 Segnalazione delle operazioni sospette (SOS)...............................................................182.4.5 Formazione e informazione............................................................................................18

3 ANTIRICICLAGGIO: I DOCUMENTI E GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI PIÙ IMPORTANTI..................................................................................................................................20

3.1 2014....................................................................................................................................203.1.1 Obblighi di adeguata verifica della clientela (1° gennaio 2014)..................................203.1.2 Nuove regole per l’AUI - Archivio Unico Informatico (1° gennaio 2014)....................20

I

Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

3.1.3 FATCA, siglato l’accordo intergovernativo tra Usa e Italia (10 gennaio 2014)...........203.1.4 Decisione del Garante Privacy in material di adeguata verifica antiriciclaggio (16 gennaio 2014).............................................................................................................................203.1.5 Adeguata verifica della clientela: nuova FAQ di Banca d’Italia (27 gennaio 2014)....213.1.6 SARA, Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (3 febbraio 2014)...............................213.1.7 Indicatori di anomalia per le carte di credito (18 febbraio 2014).................................213.1.8 Consob: disposizioni su adeguata verifica antiriciclaggio per i revisori (21 febbraio 2014) 213.1.9 UIF: “Istruzioni per le operazioni di restituzione in caso di mancata adeguata verifica antiriciclaggio” (10 marzo 2014)..............................................................................................213.1.10 Assirevi: Doc. 181, “Normativa antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione” (19 maggio 2014).....................................................................................................223.1.11 Antiriciclaggio, Notariato: “Linee guida adeguata verifica” (23 maggio 2014)......223.1.12 Antiriciclaggio: IVASS, Regolamento “Adeguata verifica clientela” per le imprese di Assicurazioni (21 luglio 2014)...................................................................................................223.1.13 Confindustria: aree a rischio e controlli preventivi per il reato di riciclaggio (21 luglio 2014)................................................................................................................................233.1.14 Aggiornamento dell’elenco dei fenomeni sottesi alle segnalazioni di operazioni sospette (21 luglio 2014)............................................................................................................233.1.15 Accordo tra UIF e ANAC in materia di collaborazione e scambio di informazioni (30 luglio 2014)................................................................................................................................233.1.16 Comunicazione dell’1 agosto 2014 inerente alla dichiarazione delle operazioni in oro 243.1.17 Banca d’Italia: “Disposizioni di vigilanza antiriciclaggio per operazioni di factoring” (19 agosto 2014).......................................................................................................243.1.18 Nucleo antiriciclaggio internazionale della Procura di Milano (August 21st, 2014) 253.1.19 L’economia criminale vale 170 miliardi di euro (31 agosto 2014)...........................253.1.20 MEF: Report on the 2013 activities against money laundering (September 22nd, 2014) 253.1.21 Riforma organizzativa dell’UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (27 ottobre 2014)..............................................................................................................................263.1.22 Antiriciclaggio, accordo tra Italia e San Marino” (5 novembre 2014).....................263.1.23 UIF: Disposizioni per l’invio dei dati aggregati relative alla classificazione economica della clientela (3 dicembre 2014)............................................................................273.1.24 Aanalisi nazionale sui rischi riciclaggio e finanziamento del terrorismo (4 dicembre 2014) 273.1.25 Legge 15 dicembre 2014, n. 186. Disposizioni in materia di autoriciclaggio e di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero......................................................................273.1.26 Aggiornamento dei codici sintetici di attività economica per le segnalazioni antiriciclaggio aggregate con decorrenza 31 dicembre 2014...................................................28

3.2 2015....................................................................................................................................293.2.1 Vaticano : Regolamento n. 1 in materia di vigilanza prudenziale degli enti finanziari (29 gennaio 2015)......................................................................................................................293.2.2 Valute virtuali – comunicazione della Banca d’Italia (30 gennaio 2015)....................293.2.3 UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia: “Utilizzo anomalo di valute virtuali” (30 gennaio 2015).......................................................................................................293.2.4 DIA – riciclaggio e infiltrazioni criminali nell’economia legale (2 febbraio 2015)......303.2.5 Osservatorio “Riciclaggio e finanziamento al terrorismo” (10 febbraio 2015)...........303.2.6 MEF su Voluntary disclosure e antiriciclaggio (18 febbraio 2015)..............................31

II

Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

3.2.7 Il MEF aggiorna le «black list» dei paradisi fiscali: escono 21 Paesi, tra cui Singapore e Isole Cayman (1° aprile 2015)................................................................................................313.2.8 UIF: 2° quaderno antiriciclaggio sulla segnalazione di operazioni sospette (30 aprile 2015) 313.2.9 MEF: aggiornata la white-list antiriciclaggio (13 maggio 2015).................................323.2.10 4MLD - Fourth European Money Laundering Directive (May 20th, 2015)...............323.2.11 UIF: 2° Quaderno antiriciclaggio - Dati statistici 2014 (25 maggio 2015)..............323.2.12 Il Parlamento italiano approva l’accordo FATCA (3 giugno 2015).........................33

4 ALLEGATO: LETTURE SUGGERITE...............................................................................34

4.1 IL RICICLAGGIO COME FENOMENO FINANZIARIO (25 NOVEMBRE 2014).............................344.2 RICICLAGGIO INTERNAZIONALE E NORMATIVA DI CONTRASTO. GLI EFFETTI SUL SISTEMA IMPRESE” (10 FEBBRAIO 2015).......................................................................................................354.3 DIA – RICICLAGGIO E INFILTRAZIONI CRIMINALI NELL’ECONOMIA LEGALE (25 FEBBRAIO 2015) 374.4 LE CONSIDERAZIONI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA ITALIANE SULLE VALUTE VIRTUALI (18 APRILE 2015)............................................................................................................................494.5 L’ANALISI NAZIONALE SUI RISCHI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (20 APRILE 2015)..................................................................................................................................524.6 BANCA D’ITALIA: “IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO” (25 GIUGNO 2014)...........................................................................................................................554.7 Banca d’Italia: debolezze del sistema antiriciclaggio italiano (25 giugno 2014)...............56

III

Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

INTRODUZIONE

ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA – RAPPORTO 2014

“Antiriciclaggio in Italia – Rapporto 2014” sintetizza le principali novità e gli aggiornamenti normativi più rilevanti nel sistema antiriciclaggio italiano per l’anno 2014 e il primo trimestre 2015.Il “Rapporto” è pubblicato in italiano e inglese per facilitarne la diffusione; la versione inglese è disponibile in http://www.compliancenet.it/anti-money-laundering-in-italy-2014-report-final-version-june-21-2015 e http://www.aml-in-italy.com/anti-money-laundering-in-italy-2014-report-final-version-june-21-2015 .Il “Rapporto” ha anche lo scopo di migliorare la consapevolezza e la conoscenza sul tema del riciclaggio di denaro sporco in modo rigoroso.Anche per tale motivo il documento è pubblicato con una “licenza open” http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it che permette a chiunque di condividere, copiare, ridistribuire questo materiale in qualsiasi forma e adattare, mischiare, trasformare e riutilizzare il documento per qualsiasi finalità , anche commerciale, a condizione di riconoscerne l’autore originale e indicare i cambiamenti effettuati.

The English final version dated June 21st 2015 is available in word and pdf formats inhttp://www.compliancenet.it/anti-money-laundering-in-italy-2014-report-final-version-june-21-2015 http://www.aml-in-italy.com/ anti-money-laundering-in-italy-2014-report-final-version-june-21-2015

The previous English drafts used to discuss and share the content of the text on line in order to prepare the final version are available in http://www.aml-in-italy.com/ and http://www.compliancenet.it/aml-in-italy

L’AUTORE DI “ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA – RAPPORTO 2014”

Il mio nome è Agatino Grillo e lavoro come Internal Auditor in una banca italiana specializzata nei sistemi di pagamento elettronici.Precedentemente ho lavorato in Ernst&Young e Arthur Andersen. Sono certificato CIA (Certified Internal Auditor) e CISA (Certified Information System Auditor).Ho maturato esperienze professionali specialistiche in ambito antiriciclaggio, ICT governance, Business Continuity.Sono il fondatore del sito web www.compliancenet.it specializzato nei temi della compliance finanziaria.

Contatti Email: [email protected] LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/agatinogrillo Twitter: http://twitter.com/agagri Google+: https://plus.google.com/u/0/+AgatinoGrillo/posts Facebook: https://www.facebook.com/agatino.grillo Web site: www.agatinogrillo.it

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

EXECUTIVE SUMMARY

Il “Rapporto” è diviso in tre parti:1. “Antiriciclaggio: cosa è accaduto in Italia nel 2014 (e nel primo trimestre 2015)” che

sintetizza le principali novità riguardanti il sistema antiriciclaggio in Italia2. “Il sistema antiriciclaggio in Italia” che descrive il contesto italiano dell’antiriciclaggio, il

framework legale e gli attori coinvolti (autorità in ambito finanziario, forze di polizia, associazioni)

3. “Antiriciclaggio: i documenti e gli aggiornamenti normativi più importanti” che riepiloga i documenti e gli aggiornamenti antiriciclaggio più rilevanti dal primo gennaio 2014 al 30 Maggio 2015.

C’è infine un allegato:

Letture suggerite che contiene testi estratti da pubblicazioni ufficiali di Banca d’Italia, UIF, CONSOB, Guardia di Finanza, DIA; queste letture sono utili per una migliore comprensione del sistema antiriciclaggio italiano.

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

1 ANTIRICICLAGGIO: COSA È ACCADUTO IN ITALIA NEL 2014 (E NEL PRIMO TRIMESTRE 2015)

1.1 SINTESI

Negli ultimi mesi il quadro normativo dell’antiriciclaggio in Italia ha subito l’influenza di quattro importanti novità in ambito normativo e regolatorio:

1) Il rafforzamento della “tax compliance” sia nel contesto italiano sia nel contesto internazionale (principalmente: gli accordi con gli USA su FATCA e lo standard G20 CRS)

2) La nuova quarta direttiva europea sul riciclaggio di denaro (4MLD) annunciato nel 2014 e promulgata nel 2015

3) La nuova legge italiana sulla "Voluntary Disclosure" (o rientro dei capitali) che ha introdotto in Italia nel Codice Penale il reato di auto-riciclaggio

4) I nuovi obblighi antiriciclaggio in materia di “adeguata verifica della clientela”.

1.2 IL RAFFORZAMENTO DELLA “TAX COMPLIANCE”

Il sistema antiriciclaggio dell’Italia va inquadrato tenendo conto anche del più ampio quadro internazionale di “tax compliance” (rispetto delle norme fiscali) che ha influito in modo rilevante a riformularne gli obblighi.Nel 2014 tra le diverse iniziative globali relative alla “conformità fiscale” che hanno avuto un considerevole impatto sul sistema AML (Anti-Money Laudering) ci sono:

i reati fiscali definiti quali “reato presupposto” del reato di riciclaggio di denaro da parte delle Financial Action Task Force (FATF) l’organismo intergovernativo che stabilisce gli standard per la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alle altre minacce all’integrità del sistema finanziario internazionale; di conseguenza nel 2015 la nuova IV direttiva europea antiriciclaggio ha recepito tale impostazione;

l’accordo intergovernativo per l’attuazione di FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) firmato il 10 gennaio 2014 tra il ministro italiano dell’Economia e l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e che prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra le autorità fiscali dei due Paesi; il 3 giugno 2015 l’accordo FATCA tra Italia e Stati Uniti d’America è stato definitivamente approvato dal Parlamento italiano;

l’approvazione, il 23 febbraio 2014, da parte dei ministri delle finanze del G20 del “Common Reporting Standard per lo scambio automatico di informazioni fiscali”, che permetterà ai governi aderenti di scambiare informazioni dettagliate e in formati standard sulle proprie istituzioni finanziarie e sulle informazioni fiscali disponibili.

Tutti questi eventi hanno rapidamente trasformato la funzione antiriciclaggio delle banche e degli altri intermediari finanziari in una “super entità” dedicata alla compliance globale che deve saper confrontare e gestire innumerevoli temi, questioni, adempimenti di tipo legale, connessi al “rischio operativo” e alla compliance fiscale.Per tutte queste ragioni, occorre che le banche, specie se operano in mercati globali, si dotino di processi di gestione, controllo e prevenzione dei possibili fenomeni di riciclaggio di denaro sporco anche per evitare multe e di essere perseguite anche penalmente dalle autorità e dai tribunali.

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

Ulteriori letture

KPMG, “Global Anti-Money Laundering Survey 2014”, http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/global-anti-money-laundering-survey/pages/default.aspx (pdf http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/global-anti-money-laundering-survey/Documents/global-anti-money-laundering-survey-v6.pdf )

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

1.3 LA QUARTA DIRETTIVA EUROPEA ANTIRICICLAGGIO (4MLD)

Il 20 maggio 2015, dopo due anni di intense discussioni e continui emendamenti, il Parlamento europeo ha approvato la IV Direttiva Europea sul riciclaggio di denaro (4MLD) il cui testo è conforme agli standard internazionali antiriciclaggio sviluppate dal FATF - Financial Action Task Force.La Direttiva entra in vigore il 27 giugno 2015.Le novità più significative della quarta direttiva riguardano:

l’istituzione di registri centrali pubblici in ogni paese europeo contenenti informazioni accurate e aggiornate sulla “titolarità effettiva” (proprietà) di società, persone giuridiche e trust; questi dati saranno di dominio pubblico e potranno essere consultati liberamente e senza alcuna restrizione da parte delle autorità competenti, dai giornalisti e da qualsiasi persona o organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo;

l’adeguata verifica della clientela da parte di banche, commercialisti, avvocati, notai, agenti immobiliari e casinò ad eccezione dei rapporti professionali instaurati quando si rappresenta un cliente in giudizio;

nuove regole per rendere più facile il tracciamento dei trasferimenti di fondi.

La 4MLD introduce ulteriori modifiche all’attuale sistema europeo AML: rafforza l’approccio “basato sul rischio” quando si instaura un rapporto con i clienti e introduce tra i “reati presupposto” del riciclaggio i reati fiscali.

Ultimo ma non meno importante obiettivo della 4MLD è garantire maggiore trasparenza nelle strutture aziendali in quanto spesso compagini societarie oscure sono alla base dei sistemi di riciclaggio di denaro e sono utilizzate dalle imprese per evitare i loro obblighi fiscali. Diventa quindi necessario che i proprietari reali della società (i cosiddetti “titolari effettivi”) siano elencati in registri centrali nei paesi UE e che tali registri siano accessibili a chiunque abbia un “interesse legittimo” come i giornalisti, le autorità investigative, i cittadini che richiedono informazioni.Ciò comporta che le istituzioni finanziarie dovranno migliorare le loro forme di comunicazione societaria nel senso di garantire maggiore trasparenza e chiarezza sulle responsabilità (cosiddetta accountability).

La quarta direttiva europea antiriciclaggio – testo definitivo

source: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0073.01.ITA

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) qui in pdf http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT

Ulteriori letture

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

Parlamento europeo, “Norme più severe sull’antiriciclaggio per combattere l’evasione fiscale e di finanziamento del terrorismo”, 20 maggio 2015 http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150513IPR55319/html/Norme-pi%C3%B9-severe-sull%27antiriciclaggio-per-combattere-l%27evasione-e-terrorismo (also in English http://www.compliancenet.it/eu-parliament-tougher-rules-on-money-laundering-to-fight-tax-evasion-and-terrorist-financing-may-20-2015 )

Laura Sekula, “Money Laundering: Council Approves Strengthened Rules”, April 27, 2015, http://blogs.orrick.com/financial/2015/04/27/money-laundering-council-approves-strengthened-rules/

http://www.dt.tesoro.it/it/news/accordo_riciclaggio.html http://italia2014.eu/it/news/post/dicembre/money-laundering/

1.4 LA NUOVA LEGGE ITALIANA SULLA “VOLUNTARY DISCLOSURE” E L’AUTORICICLAGGIO

La legge italiana sulla “Voluntary Disclosure” (o rientro dei capitali) è stato approvata il 4 dicembre 2014 dal Parlamento italiano.La VD permette alle persone fisiche e giuridiche di comunicare i beni detenuti in Italia o all’estero che non sono stati precedentemente comunicati alle autorità fiscali nazionali.La “Voluntary Disclosure” non è un condono fiscale perché non c’è anonimato e vanno pagate tasse e sanzioni sui beni “riemersi”; tuttavia le sanzioni sono ridotte e quindi conviene aderire alla VD anche perché i centri finanziari di tutto mondo, compresi i cosiddetti “paradisi fiscali”, si stanno tutti muovendo verso una maggiore trasparenza e rispetto della “tax compliance” anche a seguito dei nuovi accordi internazionali che prevedono scambi automatici di dati tra le diverse autorità fiscali.La legge italiana sulla “Voluntary Disclosure” ha introdotto il nuovo reato di “auto-riciclaggio” che in precedenza non esisteva nella giurisdizione italiana a differenza di altri paesi europei.

Ulteriori letture

Stefano Latini, “Italian voluntary disclosure, here’s how to get started”, 10 January 2015 http://www.italy24.ilsole24ore.com/art/laws-and-taxes/2015-01-09/italian-voluntary-disclosure-here-s-how-to-get-started-161907.php?uuid=ABmEBRbC

Giovanni Carotenuto, “Recent developments in the Italian anti-money laundering legislation”, 01-22-2014 https://www.orrick.com/Events-and-Publications/Pages/Recent-developments-in-the-Italian-money-laundering-legislation.aspx (pdf https://www.orrick.com/Events-and-Publications/Documents/Recent-developments-in-the-Italian-anti-money-laundering-legislation.pdf)

Emilio Battaglia, “Self-laundering and the impact on a company’s model of organization, management and control”, April 2014, financierworldwide.com http://www.financierworldwide.com/self-laundering-and-the-impact-on-a-companys-model-of-organisation-management-and-control/#.VVhr7pPNtRo

1.5 I NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI “ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA”

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

Il 1° gennaio 2014 entrano in vigore i nuovi obblighi in materia di “adeguata verifica della clientela”:

per gli intermediari finanziari sulla base delle “Istruzioni” di Banca d’Italia pubblicate l’11 aprile 2013

per i revisori dei conti sulla base del “Regolamento CONSOB” pubblicato il 20 dicembre 2013

Il 21 luglio 2014 l’IVASS ha pubblicato il “Regolamento n. 5 del 21/07/2014 - Disposizioni sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela per le imprese assicuratrici” in vigore 1° gennaio 2015.

Ulteriori letture

Giovanni Carotenuto, “Recent developments in the Italian anti-money laundering legislation”. Orrick, 22 January 2014 in https://www.orrick.com/Events-and-Publications/Pages/Recent-developments-in-the-Italian-money-laundering-legislation.aspx (pdf document: https://www.orrick.com/_layouts/DownloadDocument.aspx?ID=S7EY4QEKY5FT-1988-7902)

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

2 IL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA

Questo capitolo descrive il “sistema antiriciclaggio” in Italia illustrandone il frame work normativo, i principali attori coinvolti e gli obblighi e requisiti più rilevanti.

2.1 IL FRAMEWORK LEGALE

Source: UIF http://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/ordinamento-italiano/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

Il sistema antiriciclaggio è volto a prevenire l’ingresso di risorse di origine criminale nelle attività economiche legali al fine di preservare stabilità, integrità, condizioni di corretto funzionamento e di concorrenza dei mercati finanziari e, in generale, del contesto economico-sociale. Nel contempo il sistema di prevenzione costituisce un importante complemento dell’attività di repressione dei reati, in quanto intercetta e ostacola l’impiego e la dissimulazione dei relativi proventi. L’apparato antiriciclaggio, per la sua capacità di individuare e ricostruire condotte criminali, è utilizzato anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.L’ordinamento italiano in materia si è sviluppato in coerenza con gli standard internazionali e delle direttive europee.

Il decreto legislative 231/2007

La cornice legislativa antiriciclaggio è oggi rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito la direttiva 2005/60/CE (cd. terza direttiva antiriciclaggio), razionalizzando una pluralità di fonti previgenti stratificatesi nel tempo. Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 , ha attuato la medesima direttiva per i profili di contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.Il d.lgs. 231/2007 ha adottato, in coerenza con la disciplina comunitaria, una nozione di riciclaggio che comprende anche l’attività di autoriciclaggio, vale a dire le operazioni compiute da coloro che hanno commesso o concorso a commettere il reato di cui sono frutto i beni oggetto dell’operazione medesima (cd. reato presupposto) (art. 2). Nel sistema di repressione penale l’autoriciclaggio è stato invece considerato, per lungo tempo, come un post-factum di per sé non punibile.

L’autoriciclaggio

In data 4 dicembre 2014 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché in materia di autoriciclaggio, con il quale viene previsto tale reato, attribuendo rilevanza penale ai fatti individuati dal nuovo articolo 648 ter.1 del codice penale.

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

Cooperazione tra le istiuzioni finanziarie e le autorità

Il sistema di prevenzione del riciclaggio si fonda sulla collaborazione tra operatori, autorità amministrative e investigative. Sulla base di un principio generale le misure previste sono proporzionate al rischio (art. 3). Gli operatori sono chiamati ad adempiere a specifici obblighi e a rispettare apposite regole:

l’adeguata verifica della clientela e la registrazione dei rapporti e delle operazioni in Archivio Unico Informatico - AUI1 (artt. 15-39);

l’individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette, che integrano la “collaborazione attiva” (artt. 41-48);

l’adozione di misure organizzative e di presidi formativi dedicati, che costituiscono il substrato dell’adempimento degli obblighi (cfr. artt. 7, comma 2, e 54).

Le limitazioni alle operazioni in contante e gli obblighi di canalizzazione tramite intermediari vigilati (a fini di tracciabilità) ostacolano condotte a elevato rischio di riciclaggio (artt. 49-51).

Obblighi

La platea dei destinatari degli obblighi, ampliatasi nel tempo, comprende categorie omogenee di soggetti in rapporto all’attività svolta e, correlativamente, agli obblighi a ciascuna riferibili.Un primo gruppo di soggetti è rappresentato dagli intermediari bancari, finanziari e assicurativi e dalle diverse figure di collaboratori esterni ai medesimi (art. 11). Ad essa si aggiungono diverse categorie di professionisti (notai, avvocati, dottori commercialisti, prestatori di servizi relativi a società e trust indicati dall’art. 12), i revisori contabili (art. 13) e altri operatori di specifici comparti (attività di recupero crediti; di custodia e trasporto di denaro contante, titoli, valori; di gestione di case da gioco; offerta di giochi e scommesse on line e su rete fisica; agenzie di mediazione immobiliare di cui all’art. 14). Il quadro dei destinatari degli obblighi include anche gli uffici della pubblica amministrazione e gli altri soggetti indicati dall’art. 10, tenuti alle segnalazioni delle operazioni sospette.

2.2 LEGGI, ATTI, REGOLAMENTI

2.2.1 Il decreto legislative n. 231 del 21 novembre 2007 (la legge italiana antiriciclaggio)

Il decreto Legislativo n.231 del 21 novembre 21 2007 fissa, sulla base della terza direttiva europea antiriciclaggio, il quadro normativo per il sistema finanziario italiano.

Il D. Lgs. 231/2007 stabilisce gli adempimenti che gli intermediari devono rispettare al fine di aiutare le autorità a prevenire e combattere il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo internazionale.Gli obblighi fondamentali sono:

adeguato monitoraggio dei clienti, dei rapporti e delle relative transazioni (la cosiddetta “adeguata verifica”)

l’approccio basato sul rischio che prevede che gli obblighi di adeguata verifica della clientela siano proporzionati al profilo di rischio del cliente

1 http://uif.bancaditalia.it/footer/glossario/index.html?letter=s

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

registrazione sull’Archivio Unico Informatico dei dati sui rapporti e le operazioni e di tutta la documentazione correlata che possa essere di ausilio

la segnalazione delle operazioni sospette.

Il decreto legislativo 231/07 attribuisce alla Banca d’Italia il ruolo di autorità di vigilanza, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che deve fornire linee guida interpretative e negoziare su questi temi nella comunità europea e internazionale .

2.2.2 Banca d’Italia, “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire il riciclaggio” (10 marzo 2011)

Il 10 marzo 2011 Banca d'Italia ha emanato il “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”Le “disposizioni” richiedono agli intermediari finanziari di

predisporre un adeguato sistema di controlli interni e una opportuna struttura organizzativa per gestire gli adempimenti antiriciclaggio

dedicare risorse specializzate, disporre di procedure e funzioni organizzative adeguate a gestire il rischio di riciclaggio

2.2.3 UIF, “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette” (4 maggio 2011)

Queste istruzioni si riferiscono al nuovo sistema di raccolta e gestione di segnalazioni di operazioni sospette (RADAR), adottato dal 16 maggio 2011 per supportare l'intero ciclo di acquisizione, analisi e condivisione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e migliorare così la qualità delle analisi finanziarie delle SOS e il rispetto delle scadenze dei flussi informativi.Il nuovo formato delle SOS - la stessa per tutti i segnalanti e esclusivamente in formato elettronico - aumenta la quantità di informazioni strutturate disponibili2.

2.2.4 CONSOB, “Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire il riciclaggio delle società di revisione” (giugno 2011 e novembre 2012)

http://www.compliancenet.it/content/consob-provvedimento-in-materia-di-organizzazione-procedure-e-controlli-interni-antiriciclaggio

Le disposizioni sono rivolte alle società di revisione iscritte nell'Albo speciale e introducono presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, richiedendo alle società di revisione procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate.

2 https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/provv-2011-05-04/istruzioni_dati_sos.pdf

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2.2.5 Adeguata verifica della clientela (11 aprile 2013)

Il 1° gennaio 2014 entrano in vigore i nuovi obblighi in materia di “adeguata verifica della clientela”:

per gli intermediari finanziari sulla base delle “Istruzioni” di Banca d’Italia pubblicate l’11 aprile 2013

per i revisori dei conti sulla base del “Regolamento CONSOB” pubblicato il 20 dicembre 2013

Il regolamento ha aggiornato il decreto legislativo 231/07 (la legge antiriciclaggio italiana) e richiede che gli intermediari finanziari valutino i clienti e le operazioni prima di aprire i rapporti al fine di determinare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.La nuova disciplina prevede diversi tipi di adeguata verifica sulla base del profilo di rischio del cliente.Gli obblighi sono:

identificazione dei clienti; identificazione del “titolare effettivo”; ottenere informazioni sullo scopo e la natura del rapporto il monitoraggio continuo del rapporto.

Come previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio UE, gli intermediari finanziari sono tenuti a svolgere una adeguata verifica rafforzata se il cliente:

non è fisicamente presente durante l'apertura del rapporto ha un profilo di rischio elevato è una persona politicamente esposta - PEP.

Una adeguata verifica "semplificata" può essere adottata se il cliente risulta essere un istituto di credito o finanziario che rientra nella direttiva.

2.2.6 Istruzioni sull’AUI (11 Aprile, 2013)

Le “Disposizioni”3 sono stati pubblicate dalla Banca d’Italia l’11 aprile 2013 e sono in vigore dal 1° gennaio 2014.Esse richiedono che gli intermediari registrino le operazioni e i rapporti in essere attraverso l’Archivio unico informatico (AUI) per permettere di tracciare le operazioni di ogni cliente secondo uno standard comune.

2.2.7 Indicatori di anomalia e Schemi rappresentativi di comportamenti anomali

Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette.

3 Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazionedi cui all'art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in vigore dal 1° gennaio 2014) https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disposizioni-110413/index.html 11 aprile 2013

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Ancorché rivestano un ruolo importante per l’orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.

Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia (art. 41, comma 2) consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere “anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.È compito della UIF elaborare e proporre gli indicatori di anomalia, che sono poi emanati con provvedimenti formali da autorità diverse, competenti in base alla natura del soggetto obbligato: la Banca d’Italia, per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria; il Ministero di Giustizia, per i professionisti, sentiti gli ordini professionali; il Ministero dell’Interno, per i restanti soggetti non finanziari e le pubbliche amministrazioni.

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali

I modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali integrano gli indicatori di anomalia (art. 41, comma 2) come strumento di ausilio per l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti; essi sono elaborati e diffusi dalla UIF, in base all’art. 6, comma 7, lett. b) del decreto.Un’ulteriore funzione di modelli e schemi, che pure si colloca nel solco degli obiettivi di un più efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva, è quella di fornire un feedback generalizzato alla platea dei soggetti obbligati relativamente a specifiche fattispecie di operatività, a complemento del flusso di ritorno delle archiviazioni (art. 48, comma 1).I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.Redatti sulla base dell’esperienza maturata in sede di analisi finanziaria e avvalendosi del contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza, gli schemi mettono in correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l’esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.

Di seguito l'elenco degli “Indicatori di anomalia” e degli “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali” pubblicati dalle autorità italiane antiriciclaggio.

Indicatori di anomalia per le carte di credito (18 febbraio 2014). Il 18 febbraio 2014 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato gli “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività con carte di pagamento”

Provvedimento della Banca d’Italia del 30 gennaio 2013 Indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico -

Decreto del Ministero dell’Interno del 27 aprile 2012 Modificazione del decreto 17 febbraio 2011 di determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione

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delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari

Decreto del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2011 - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari

Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili

Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari – Banca d’Italia, 24 agosto 2010

Provvedimento del 27 maggio 2009 Indicazioni operative per l’esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali dell’UIF:

Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – operatività con carte di pagamento

Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l’anomalo utilizzo di trust

Comunicazione UIF dell’11 aprile 2013 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse

Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni

Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring

Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività riconducibile all’usura

Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing

Comunicazione UIF dell’8 luglio 2010 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici

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Comunicazioni della UIF del 15 Febbraio 2010 Schemi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d. lgs. n. 231 del 2007 - Operatività connessa con il rischio di frode sull’IVA intracomunitaria

Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs 231/2007 – Frodi informatiche

Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n.231 del 2007. Conti dedicati

Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art.6, co. 7, lett. B) del D.LGS 231/2007 – Imprese in crisi e usura

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2.3 AUTORITÀ E ALTRI ATTORI

Il d.lgs. 231/2007 ha riordinato e rafforzato assetti e competenze delle Autorità coinvolte a vario titolo nell’azione di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, salvaguardando la separazione tra funzione politica e autorità tecniche, istituendo l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), valorizzando la cooperazione istituzionale tra le Autorità e quella su scala internazionale.

Le Autorità di Vigilanza (oltre che alle amministrazioni e agli ordini professionali) devono collaborare e fornire informazioni all’UIF;Numerose sono le disposizioni per la cooperazione tra l'UIF e l'apparato delle forze dell'ordine per individuare e indagare le transazioni anomale e dei flussi finanziari.Specifiche previsioni regolano la collaborazione a livello internazionale, incentrandola sulle relazioni tra la UIF e le corrispondenti FIU estere (art. 9).L’osservanza degli obblighi è presidiata da un articolato sistema di controlli e di sanzioni penali (art. 55) e amministrative (articoli da 56 a 58) previsto dal d.lgs. n. 231/2007.

2.3.1 Il Comitato di Sicurezza Finanziaria

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), già istituito con d.l. 369/2001 (convertito nella legge 431/2001) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha compiti di coordinamento tra Autorità e di garanzia di funzionalità dell’intero sistema (art. 5); poteri specifici sono attribuiti al Comitato in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (art. 3 del d.lgs. 109/2007).Il CSF è presieduto dal Direttore generale del Tesoro e composto da:

Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero affari esteri, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS, Unità di informazione finanziaria (UIF), Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia (DIA), Arma dei Carabinieri Direzione nazionale antimafia (DNA).

2.3.2 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)

Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e, in tale veste, promuove la collaborazione tra la UIF, le Autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali e le forze di polizia. Il Ministero cura i rapporti con gli organismi internazionali, esercita i poteri sanzionatori e segue la materia delle limitazioni all’utilizzo del contante (artt. 49-51 e 58-60).

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2.3.3 Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Tra le autorità tecniche un ruolo centrale è assegnato all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), istituita presso la Banca d’Italia in posizione di autonomia e indipendenza (art. 6).La UIF esercita le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, avvalendosi di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia. L'organizzazione e il funzionamento della UIF sono disciplinate con regolamento della Banca d'Italia. Per facilitare l'individuazione delle operazioni sospette e promuovere sempre più efficienti condizioni di collaborazione attiva, il d.lgs. 231/2007 assegna all'UIF il compito di:

elaborare indicatori di anomalia, volti ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette;

predisporre schemi e modelli di comportamenti anomali; definire, con apposite istruzioni, il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette.

La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, principalmente attraverso le segnalazioni dei soggetti obbligati; di dette informazioni effettua l’analisi finanziaria, utilizzando l’insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV e Direzione Investigativa Antimafia-DIA) e della collaborazione con l’Autorità Giudiziaria. L’Unità è inoltre il perno degli scambi informativi internazionali mediante attivazione della rete delle corrispondenti Autorità estere, le Financial Intelligence Unit (FIU) costituite nei singoli Paesi.Spettano alla UIF anche le funzioni normative in materia di operazioni sospette e quelle di controllo sui soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva.

2.3.4 La Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza effettua le investigazioni antiriciclaggio mediante:

• indagini di polizia giudiziaria;• approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette finalizzate ad individuare ed

intercettare i flussi finanziari di provenienza illecita;• controlli sulla movimentazione transfrontaliera di valuta.

La GdF effettua inoltre proprie “ispezioni antiriciclaggio”, con esercizio dei poteri di polizia valutaria, presso operatori finanziari.

2.3.5 Le autorità di supervisione degli intermediari finanziari

Le Autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, Ivass , Consob) sovrintendono all’emanazione della regolamentazione di rispettiva competenza sui diversi aspetti della materia (adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati, organizzazione) e al rispetto della stessa da parte dei soggetti vigilati, esercitando i connessi poteri sanzionatori (artt. 55-60). Il quadro delle amministrazioni coinvolte è completato dagli Ordini professionali, che promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte degli iscritti nei propri albi (art. 8 comma 1 e art. 53, comma 3).

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2.3.6 Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV

La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV), nell’ambito delle proprie competenze, svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette analizzate e trasmesse dalla UIF (art. 8).La cooperazione tra le Autorità coinvolte assume diverse forme e direttrici: in deroga al segreto d’ufficio, le Autorità di vigilanza collaborano tra loro e con UIF, NSPV e DIA al fine di agevolare le rispettive funzioni.

2.4 OBBLIGHI

Il quadro normative individua precise categorie di soggetti “obbligati” alle disposizioni antiriciclaggio:

gli intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria (banche, poste, SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazione);

i professionisti; i revisori contabili; altri soggetti (case da gioco, società recupero crediti, money transfer, società che

custodiscono e trasportano denaro contante).

Per tutti questi “soggetti obbligati” gli obblighi antiriciclaggio più rilevanti sono:

collaborazione adeguata verifica della clientela conservazione e registrazione dei dati segnalazione di operazioni sospette la formazione

2.4.1 La collaborazione

Il decreto legislativo 231/07 impone obblighi di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio; la collaborazione può essere di 2 tipi:

1. collaborazione passiva finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela e a prescrivere la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate;

2. collaborazione attiva volta all’individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

2.4.2 Adeguata verifica della clientela

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L’adeguata verifica della clientela è l’aspetto più importante per l’azione preventiva di contrasto al riciclaggio; essa consiste nell’identificazione del cliente e nella verifica dei dati acquisiti; l’identificazione e la verifica sono previste anche nei confronti del beneficiario sostanziale – il cosiddetto titolare effettivo - quando il cliente è una persona giuridica o effettua un’operazione per conto di altri soggetti.

2.4.3 Conservazione e registrazione dei dati

Altri adempimenti riguardano la raccolta delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto posto in essere dal cliente e il controllo continuo nel corso del rapporto stesso. Un altro importante adempimento è la registrazione dei rapporti e delle operazioni rilevanti nel cosiddetto Archivio Unico Informatico (AUI); attraverso l’AUI è possibile rendere disponibili a tutto il sistema antiriciclaggio le informazioni in modo strutturato e secondo standard tecnici omogenei per tutti gli operatori.

2.4.4 Segnalazione delle operazioni sospette (SOS)

Un terzo fondamentale adempimento riguarda la segnalazione, all’UIF, delle operazioni sospette di riciclaggio. L’operazione sospetta è un’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza induce l’operatore in banca a “sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare” che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; in tal caso si deve inviare senza ritardo alla UIF una segnalazione. La UIF effettua approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmette, arricchite dell'analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria (NSPV) della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia (DIA). Qualora le segnalazioni siano ritenute infondate la UIF le archivia. Anche la presenza di “motivi ragionevoli per sospettare” fa scattare l’obbligo di segnalazione all’UIF.

2.4.5 Formazione e informazione

Un’efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l’impianto. Tutto il personale deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi.

Obblighi di formazione del d. lgs. 231/07

L’articolo 54 del d. lgs. 231/07 impone l’obbligo di formare il personale sulla disciplina antiriciclaggio; in particolare le aziende ed i professionisti devono predisporre “programmi di formazione finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio”.

Obblighi di formazione delle disposizioni di Banca d’Italia del 10 marzo 2011

Banca d’Italia richiede che sia riservata particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione sull’antiriciclaggio dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela.

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Inoltre specifici programmi di formazione appaiono opportuni per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio. A tali dipendenti si richiede inoltre un continuo aggiornamento in merito all’evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali. L’attività di qualificazione del personale deve, infine, rivestire carattere di continuità e di sistematicità e va svolta nell’ambito di programmi organici.

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3 ANTIRICICLAGGIO: I DOCUMENTI E GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI PIÙ IMPORTANTI

Questo capitolo riepiloga i documenti e gli aggiornamenti normativi più rilevanti in materia di antiriciclaggio pubblicati in Italia dal 1° gennaio 2014 al 30 maggio 2015.I documenti sono pubblicati in ordine cronologico per facilitarne la consultazione, accompagnati da una breve sintesi descrittiva e con i link al testo completo.

3.1 2014

3.1.1 Obblighi di adeguata verifica della clientela (1° gennaio 2014)

Il 1° gennaio 2014 entrano in vigore i nuovi obblighi in materia di “adeguata verifica della clientela”:

per gli intermediari finanziari sulla base delle “Istruzioni” di Banca d’Italia pubblicate l’11 aprile 2013

per i revisori dei conti sulla base del “Regolamento” CONSOB pubblicato il 20 dicembre 2013

Si noti che il 21 luglio 2014 l’IVASS ha pubblicato il “Regolamento n. 5 del 21/07/2014 - Disposizioni sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela per le imprese assicuratrici” in vigore 1° gennaio 2015.

3.1.2 Nuove regole per l’AUI - Archivio Unico Informatico (1° gennaio 2014)

Dal 1° gennaio 2014 entra in vigore il “Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazione di cui all’art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231”4.

3.1.3 FATCA, siglato l’accordo intergovernativo tra Usa e Italia (10 gennaio 2014)

Il 10 gennaio 2014, il ministro italiano dell’Economia e l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia hanno firmato un accordo intergovernativo per l’attuazione del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) che prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra le autorità fiscali dei due Paesi.In modo simile a quanto già previsto dalla norme antiriciclaggio italiane, con FATCA gli intermediari finanziari italiani dovranno individuare tutti i propri clienti che sono soggetti alla fiscalità degli Stati Uniti e segnalarli alle autorità fiscali americane5.

4 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disposizioni-110413/index.html 5 http://www.compliancenet.it/content/fatca-italia-e-usa-firmano-accordo-per-scambio-automatico-dati-fiscali-il-sole-24-ore-10-gennaio-2014

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3.1.4 Decisione del Garante Privacy in material di adeguata verifica antiriciclaggio (16 gennaio 2014)

Il 16 gennaio 2014 il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento 533/2013 ha precisato che l’adeguata verifica della clientela (adempimento imposto dalla normativa antiriciclaggio, dlgs n. 231/2007) deve essere sempre condotta con un approccio basato sul rischio e nel rispetto delle garanzie a protezione dei dati personali.I sistemi predisposti dagli intermediari, anche quelli informatici, devono risultare proporzionati al rischio di riciclaggio; rischio da valutare anche in base al tipo di cliente e alle caratteristiche della concreta operazione6.

3.1.5 Adeguata verifica della clientela: nuova FAQ di Banca d’Italia (27 gennaio 2014)

Il 27 gennaio 2014 la Banca d’Italia ha integrato le proprie FAQ (Frequently Asked Questions) in materia di antiriciclaggio con i quesiti pervenuti dagli operatori in relazione alla disciplina di cui al Provvedimento 3 aprile 2013 sull’adeguata verifica della clientela7.

3.1.6 SARA, Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (3 febbraio 2014)

Il 3 febbraio 2014 sono entrate in vigore le nuove “Disposizioni delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA)” di UIF del 23 dicembre 2013.Il 15 aprile 2014 l’UIF è stato aggiornato il sistema di controlli statistici sulle “Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate” (SARA): i nuovi controlli sono applicati a tutte le segnalazioni relative ai dati da marzo 2014 in poi.

3.1.7 Indicatori di anomalia per le carte di credito (18 febbraio 2014)

Il 18 febbraio 2014 UIF ha pubblicato gli “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività con carte di pagamento”.

3.1.8 Consob: disposizioni su adeguata verifica antiriciclaggio per i revisori (21 febbraio 2014)

Il 21 febbraio 2014 la CONSOB ha pubblicato la Delibera n. 18802 “Adozione del Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231”8.

6 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2865605 , vedi http://www.compliancenet.it/content/antiriciclaggio-senza-eccessi-italia-oggi-17-gennaio-20147 http://www.bancaditalia.it/vigilanza/anti/antiriciclaggio/faq e http://www.compliancenet.it/content/adeguata-verifica-clientela-integrate-faq-banca-italia-antiriciclaggio-diritto-bancario-27-gennaio-2014 8 http://www.compliancenet.it/consob-disposizioni-adeguata-verifica-antiriciclaggio-revisori-21-febbraio-2014

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

3.1.9 UIF: “Istruzioni per le operazioni di restituzione in caso di mancata adeguata verifica antiriciclaggio” (10 marzo 2014)

Il 10 marzo 2014 l’UIF ha pubblicato pubblica le “Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del d. lgs. n. 231 del 2007” 9 in relazione al comma 1 dell’art. 23 del dlgs 231/07 che prevede che, quando i destinatari della normativa antiriciclaggio non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, devono porre fine al rapporto (valutando altresì l’opportunità di inviare una segnalazione di operazione sospetta).

3.1.10 Assirevi: Doc. 181, “Normativa antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione” (19 maggio 2014)

Il 19 maggio 2014 Assirevi, l’Associazione Italiana Revisori Contabili, ha pubblicato il documento n. 181 “Normativa antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione”; il documento ha lo scopo di analizzare le diverse problematiche sottese dagli adempimenti richiesti dal Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 da parte delle società di revisione contabile, tenuto conto delle peculiarità del lavoro di revisione legale e delle specifiche indicazioni regolamentari emesse dalla Consob 10.

3.1.11 Antiriciclaggio, Notariato: “Linee guida adeguata verifica” (23 maggio 2014)

Il 23 maggio 2014 il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato “Linee guida per l’adeguata verifica della clientela”; il documento è stato approvato dal CSF – Comitato sicurezza finanziaria 11.

3.1.12 Antiriciclaggio: IVASS, Regolamento “Adeguata verifica clientela” per le imprese di Assicurazioni (21 luglio 2014)

Il 21 luglio 2014, l’IVASS ha pubblicato il “Regolamento n. 5 del 21/07/2014 - Disposizioni sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi”.Il Regolamento dà attuazione, per quanto concerne il settore assicurativo, all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (nel seguito “decreto”).Il decreto ha riordinato l’intera normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ridisegnando, tra l’altro, i rapporti di collaborazione tra le Autorità di vigilanza di settore e, di conseguenza, il ruolo dell’IVASS.Nella “Relazione” si sottolinea che “l’obbligo di adeguata verifica ha carattere dinamico e non statico, non si esaurisce al compimento di una determinata attività, ma impone al soggetto obbligato di tenere una definita condotta per tutta la durata del contratto assicurativo”.

9 http://www.compliancenet.it/uif-istruzioni-operazioni-restituzione-mancata-verifica-antiriciclaggio-10-marzo-2014 10 http://www.assirevi.it/documenti/Documento%20di%20ricerca%20n.%20%20181.pdf vedi http://www.compliancenet.it/assirevi-doc-181-normativa-antiriciclaggio-applicazione-alle-societa-di-revisione-20-maggio-2014 11 http://http//www.notariato.it/export/sites/default/it/primo-piano/notizie/archive/pdf-notizie-2013/ANTIRICICLAGGIO_LINEE-GUIDA-NOTAI---def-04-04-2014.pdf vedi http://www.compliancenet.it/antiriciclaggio-notariato-linee-guida-adeguata-verifica-23-maggio-2014

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

Elemento di novità consiste nell’inserimento, tra le figure da identificare e verificarne l’identità, del beneficiario, soggetto non ricompreso nella definizione di cliente né di titolare effettivo. Con riferimento a tale soggetto, pertanto, il Regolamento detta una disciplina ad hoc, in linea con quanto disposto dal GAFI nella nota interpretativa alla Raccomandazione n. 10 (Adeguata verifica della clientela)12.

3.1.13 Confindustria: aree a rischio e controlli preventivi per il reato di riciclaggio (21 luglio 2014)

Il 21 luglio 2014 il Ministero della Giustizia ha approvato le nuove “Linee Guida” di Confindustria relative al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.Le nuove “Linee guida 231/01” di Confindustria sono divise in due parti: parte generale e parte speciale; quest’ultima è dedicata all’approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi case study ed introduce un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.La parte speciale contiene un capitolo dedicato all’antiriciclaggio13.

3.1.14 Aggiornamento dell’elenco dei fenomeni sottesi alle segnalazioni di operazioni sospette (21 luglio 2014)

Al fine di consentire una sintetica ed efficace indicazione della movimentazione sospetta, la UIF ha aggiornato l’elenco dei “fenomeni” che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio utilizzano per rappresentare l’operatività oggetto di segnalazione di operazioni sospette.I nuovi fenomeni riflettono gli schemi e i modelli di comportamento anomalo elaborati dall’Unità in materia di usura, frodi fiscali internazionali, frodi nelle fatturazioni, nell’attività di factoring, utilizzo anomalo di carte prepagate di trust e operatività anomala nel settore dei giochi e delle scommesse. Sono inoltre tenuti in considerazione gli indicatori di anomalia relativi ai money transfer e ai prelevamenti anomali con carte di credito.

3.1.15 Accordo tra UIF e ANAC in materia di collaborazione e scambio di informazioni (30 luglio 2014)

Il 30 luglio 2014 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che consentirà il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per l’individuazione e lo sviluppo di iniziative utili ai fini del contrasto del riciclaggio dei proventi della corruzione.L’Accordo, che tiene conto della crescente attenzione che gli organismi internazionali rivolgono all’utilizzo dei presidi antiriciclaggio ai fini del contrasto della corruzione, impegna le due Autorità,

12 Contenuto del pdf zippato pubblicato sul sito IVASS: Relazione (pdf, 84 K, 5 pp.), Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014 (pdf, 196 K, 25 pp.), Esiti pubblica consultazione (pdf, 265 K, 42 pp.), Allegato: Titolare effettivo (pdf, 1.3 M, 2 pp.) http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F6366/Esiti_Regolamento_n_5_del_21_luglio_2014.zip vedi http://www.compliancenet.it/antiriciclaggio-ivass-regolamento-adeguata-verifica-clientela-per-le-imprese-di-assicurazioni-21-luglio-2014 13 http://www.compliancenet.it/documenti/140801-confindustria-231-01-antiriciclaggio.pdf vedi: http://www.compliancenet.it/confindustria-aree-a-rischio-e-controlli-preventivi-per-reato-riciclaggio-31-luglio-2014

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali (anche di controllo ) e nel rispetto dei reciproci vincoli di riservatezza, a scambiare informazioni utili a individuare fattori di rischio connessi con fenomeni corruttivi, ovvero suscettibili di pregiudicare il corretto funzionamento dei presidi anticorruzione nella pubblica amministrazione o l’efficace adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte degli uffici pubblici .Inoltre, il Protocollo definisce ambiti specifici di collaborazione tra le due Autorità, volti, tra l’altro:

all’individuazione di tipologie di attività o di condotte indicative di operazioni sospette, con particolare riferimento ai settori maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e corruzione;

alla definizione di modelli o schemi rappresentativi di comportamenti anomali; all’elaborazione di parametri, fattori di rischio e indicatori per la prevenzione della

corruzione; all’effettuazione di analisi e studi congiunti su specifici settori o fenomeni; alla sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso iniziative formative,

circa il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.L’Accordo pone le premesse per l’avvio di una costruttiva collaborazione tra le due Autorità che potrà accrescere l’efficacia delle rispettive attività istituzionali e favorire l’approfondimento dei nessi esistenti tra corruzione e riciclaggio, sviluppando ogni possibile sinergia nell’azione di prevenzione e contrasto14.

3.1.16 Comunicazione dell’1 agosto 2014 inerente alla dichiarazione delle operazioni in oro

Il primo agosto 2014 la UIF ha pubblicato le nuove istruzioni per la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni in oro di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 7/2000, in sostituzione di quelle contenute nella circolare UIC del 28 marzo 2001.La nuova procedura, entrata in vigore a far data dal 1° dicembre 2014, prevede la trasmissione alla UIF delle dichiarazioni delle operazioni in oro esclusivamente in via telematica, attraverso l’utilizzo del portale Infostat-UIF.Sul sito internet dell’Unità è disponibile la documentazione per l’accesso e l’adesione al portale, nonché per l’invio delle dichiarazioni.

3.1.17 Banca d’Italia: “Disposizioni di vigilanza antiriciclaggio per operazioni di factoring” (19 agosto 2014)

Il 19 agosto 2014 la Banca d’Italia ha pubblicato il documento in consultazione “Disposizioni di vigilanza in materia di obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring” (pdf, 147 K, 5 pp.).Il documento sottopone a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico (Provvedimenti della Banca d’Italia del 3 aprile 2013) relative agli obblighi antiriciclaggio applicabili al debitore ceduto nell’ambito delle operazioni di cessioni di crediti in massa15.

14 http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/Comunicato300714.pdf vedi http://www.compliancenet.it/accordo-uif-autorita-nazionale-anticorruzione-collaborazione-scambio-informazioni-31-luglio-2014 15 Banca d’Italia Disposizioni di vigilanza antiriciclaggio per operazioni di factoring https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disposizioni-antiriciclaggio/doc_consultazione_factoring.pdf http://www.compliancenet.it/banca-d-italia-disposizioni-vigilanza-antiriciclaggio-

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3.1.18 Nucleo antiriciclaggio internazionale della Procura di Milano (August 21st, 2014)

Ad agosto 2014 il capo della Procura di Milano, Edmondo Bruti Liberati ha costituito un nuovo pool per combattere le reti internazionali di riciclaggio e malaffare.Il nuovo gruppo operativo è costituito da 8 sostituti.La struttura, creata in sintonia con l’Ocse, Organismo per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, si chiamerà: “Ufficio Affari Europei ed Internazionali” 16.

3.1.19 L’economia criminale vale 170 miliardi di euro (31 agosto 2014)

Secondo l’Ufficio studi della CGIA di Mestre l’economia criminale in Italia vale 170 miliardi di euro all’anno. “La stima del valore economico prodotto dalle attività criminali – dichiara Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA – è il frutto di una nostra elaborazione realizzata su dati della Banca d’Italia. Va ricordato, in base alle definizioni stabilite dall’Ocse, che i dati prodotti dall’Istituto di via Nazionale non includono i reati violenti come furti, rapine, usura ed estorsioni, ma solo le transazioni illecite concordate tra il venditore e l’acquirente, come ad esempio contrabbando, traffico di armi, smaltimento illegale di rifiuti, gioco d’azzardo, ricettazione, prostituzione e traffico di stupefacenti. Detto ciò, queste attività criminali fatturano 170 miliardi all’anno, l’equivalente del PIL di una regione come il Lazio”.La conferma dell’ escalation del giro d’affari in capo alle organizzazioni criminali emerge anche dal numero di segnalazioni pervenute in questi ultimi anni all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia. Stiamo parlando delle operazioni sospette “denunciate” alla UIF da parte di intermediari finanziari (per l’80% banche, ma anche uffici postali, società finanziarie o assicurazioni). Ebbene, tra il 2009 ed il 2013 sono aumentate di quasi il 212 per cento. Se nel 2009 erano 20.660, nel 2013 hanno raggiunto quota 64.415, anche se va detto che il livello record è stato toccato nel 2012, con 66.855 segnalazioni.La CGIA ricorda che una volta ricevuti questi “avvisi”, la Uif effettua degli approfondimenti sulle operazioni sospette e le trasmette, arricchite dell’analisi finanziaria, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Solo nel caso le segnalazioni siano ritenute infondate, la Uif le archivia.L’analisi condotta dall’Ufficio studi della CGIA è riuscita a mappare il numero delle segnalazioni di riciclaggio avvenute nel 2013 anche a livello regionale.Le Regioni più “colpite” sono state la Lombardia (11.575), il Lazio (9.188), la Campania (7.174), il Veneto (4.959) e l’Emilia Romagna (4.947).Quasi il 60 per cento delle segnalazioni registrate a livello nazionale è concentrato in queste cinque Regioni17.

per-operazioni-factoring-19-agosto-2014 16 http://www.compliancenet.it/nucleo-antiriciclaggio-internazionale-della-procura-di-milano-21-agosto-2014 17 http://www.compliancenet.it/l-economia-criminale-vale-170-miliardi-di-euro-cgia-mestre-31-agosto-2014

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3.1.20 MEF: Report on the 2013 activities against money laundering (September 22nd, 2014)

Il 22 settembre 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro ha pubblicato la “Relazione al Ministro dell’economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria. Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, Anno 2013.Il 4° capitolo (“L’attività di vigilanza”) riporta I controlli effettuati nel 2013 dalla UIF, dalla Banca d’Italia, Dalla Guardia di Finanza e dalla DIA, la Direzione Investigativa Antimafia18.

3.1.21 Riforma organizzativa dell’UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (27 ottobre 2014)

Dal 27 ottobre 2014, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha adottato un nuovo modello organizzativo, coerente con quello dipartimentale dell’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia.L’intervento tiene conto dell’evoluzione del quadro operativo.In questi anni le segnalazioni di operazioni sospette, perno del sistema di prevenzione e contrasto, sono cresciute, passando dalle iniziali 12.500 alle quasi 75.000 previste per il 2014; la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria ha acquisito carattere di sistematicità interessando un numero crescente di Procure; il carattere spesso transnazionale del riciclaggio ha reso necessario intensificare lo scambio informativo con le altre Financial Intelligence Unit; è crescente la richiesta di contributi dell’Unità da parte di istituzioni nazionali e di organismi internazionali.Il nuovo assetto intende ottimizzare la gestione dell’esteso patrimonio informativo e rendere ancora più efficace l’attività di intelligence finanziaria.Il nuovo assetto organizzativo prevede che, sotto la Direzione dell’Unità, operino due Servizi denominati “Analisi e rapporti istituzionali” e “Operazioni sospette”, a loro volta articolati in complessive sette Divisioni.In particolare:

1. il Servizio Operazioni sospette, curerà l’analisi finanziaria delle operazioni sospette, e sarà articolato in tre divisioni: Operazioni sospette I, Operazioni sospette II e Gestione delle informazioni, quest’ultima, di nuova costituzione, avrà compiti di controllo qualitativo dei dati, di integrazione informativa tra le diverse fonti e di analisi di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo;

2. il Servizio Analisi e rapporti istituzionali, concentrerà le funzioni trasversali di regolamentazione, coordinamento dell’attività ispettiva, analisi dei flussi finanziari, collaborazione con la magistratura, autorità di settore, altre Financial Intellgence Unit, organismi internazionali. Il Servizio si articolerà in quattro divisioni: Normativa e rapporti istituzionali, Cooperazione internazionale; Analisi flussi finanziari, Segreteria19.

3.1.22 Antiriciclaggio, accordo tra Italia e San Marino” (5 novembre 2014)

18 http://www.compliancenet.it/mef-relazione-attivita-prevenzione-riciclaggio-e-finanziamento-terrorismo-2013-22-settembre-2014 19 http://www.compliancenet.it/uif-riforma-organizzativa-28-ottobre-2014 and https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/organigramma-uif/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1

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Il 5 novembre 2014 entra in vigore la legge n. 160 del 2014 per la ratifica e l’esecuzione dell’accordo tra Italia e San Marino in materia di collaborazione finanziaria.L’accordo che punta a rafforzare la collaborazione sulla vigilanza nei settori bancario, finanziario e assicurativo contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro era stato siglato a San Marino il 26 novembre 2009 e certifica una svolta nei rapporti tra Roma e il Titano 20.

3.1.23 UIF: Disposizioni per l’invio dei dati aggregati relative alla classificazione economica della clientela (3 dicembre 2014)

Il 30 settembre scorso è stata aggiornata la Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991 “Istruzioni relative alla classificazione economica della clientela”, con decorrenza 31.12.2014.Si è reso pertanto necessario aggiornare la tabella dei Codici sintetici di attività economica riportata nell’allegato 2 al Provvedimento UIF del 23.12.2013, Disposizioni per l’invio dei dati aggregati.La nuova tabella, che riporta i nuovi criteri di aggregazione fra i sottogruppi di attività economica (SAE) di cui alla citata Circolare – quarto aggiornamento − e la classificazione Ateco 2007I nuovi criteri di aggregazione andranno utilizzati nelle segnalazioni antiriciclaggio aggregate riferite al mese di gennaio 2015 e ai mesi successivi.Per le segnalazioni riferite al mese di dicembre 2014, gli intermediari utilizzeranno i nuovi codici di attività economica (SAE) per le operazioni effettuate il 31 dicembre p.v.; per le operazioni poste in essere nei giorni precedenti, tenuto conto dell’esigenza di adeguare le procedure operative interne, i nuovi codici potranno essere usati in alternativa a quelli attualmente in uso.Per l’attribuzione del codice sintetico di attività economica si utilizzerà la tabella coerente con la classificazione prescelta21.

3.1.24 Aanalisi nazionale sui rischi riciclaggio e finanziamento del terrorismo (4 dicembre 2014)

http://www.compliancenet.it/national-money-laundering-and-terrorist-financing-risk-assessment-april-20-2015 Il 4 dicembre 2014 il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) ha condotto la prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (pdf,479 K , 37 pp.) come previsto dalle nuove “Raccomandazioni” del Financial Action Task Force (FATFI).L’analisi ha l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi.L’analisi rivela che il rischio che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino l’economia italiana è significativo ma, allo stesso tempo, il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare nel suo complesso adeguato.

20 http://www.compliancenet.it/antiriciclaggio-in-vigore-l-accordo-con-san-marino-il-sole-24-ore-5-novembre-2014 21 http://www.compliancenet.it/uif-disposizioni-invio-dati-aggregati-per-classificazione-economica-clientela-3-dicembre-2014

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3.1.25 Legge 15 dicembre 2014, n. 186. Disposizioni in materia di autoriciclaggio e di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero

La legge n. 186/2014 (G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014) ha introdotto nell’ordinamento nazionale il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 del codice penale), che punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da Euro 5.000 a Euro 25.000 “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.Il legislatore ha scelto di distinguere il nuovo reato dalle fattispecie di riciclaggio e impiego di cui agli articoli 648-bis e 648-ter c.p., prevedendo per l’autoriciclaggio una pena detentiva inferiore. Tale scelta appare in linea di principio coerente con le esigenze di proporzionalità della pena, tenuto conto che la sanzione per l’autoriciclaggio si cumula con quella prevista per il reato presupposto. L’autoriciclaggio è perseguito in base a un doppio livello di punizione, a seconda della gravità del reato presupposto. Si applica, infatti, la reclusione da uno a quattro anni e la multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.Un’ipotesi premiale è prevista a favore di colui che si adopera per evitare conseguenze ulteriori del reato ovvero per assicurare le relative prove e l’individuazione dei proventi del delitto.Anche il reato di autoriciclaggio è stato incluso nel novero dei reati che possono dar luogo alla responsabilità della persona giuridica ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Al fine di favorire l’emersione dei capitali detenuti all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, la legge n. 186/2014 ha stabilito che, entro il 30 settembre 2015, l’autore della violazione degli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 167/1990, convertito in legge n. 227/1990, può avvalersi della cosiddetta procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare la propria posizione relativa alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. Dovranno in particolare essere indicate spontaneamente all’Amministrazione finanziaria tutte le attività finanziarie costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, corredate dei relativi documenti e delle informazioni giustificative, nonché versate le somme dovute.Il completamento della procedura di collaborazione volontaria determina l’esclusione della punibilità per alcuni reati fiscali (i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74/2000), nonché per le condotte di riciclaggio e impiego di cui agli articoli 648-bis e 648-ter c.p. commesse in relazione ai riferiti reati fiscali. Inoltre, le condotte di autoriciclaggio previste dall'articolo 648-ter.1 c.p. non sono punibili se commesse in relazione ai citati delitti fiscali fino alla data del 30 settembre 2015.Con la circolare n. 109560 del 9 gennaio 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che, in relazione alle attività finanziarie volontariamente dichiarate al fisco, restano immutati gli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette.

3.1.26 Aggiornamento dei codici sintetici di attività economica per le segnalazioni antiriciclaggio aggregate con decorrenza 31 dicembre 2014

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

A seguito dell’aggiornamento della Circolare della Banca d’Italia n. 140 dell’11 febbraio 1991, recante istruzioni relative alla classificazione economica della clientela, la UIF ha aggiornato l’allegato n. 2 del Provvedimento del 23 dicembre 2013 relativo all’invio dei dati aggregati. Sono stati in particolare riportati i nuovi criteri di aggregazione fra i sottogruppi di attività economica, da utilizzare nelle segnalazioni antiriciclaggio aggregate riferite alle operazioni effettuate dal 31 dicembre 2014.

3.2 2015

3.2.1 Vaticano : Regolamento n. 1 in materia di vigilanza prudenziale degli enti finanziari (29 gennaio 2015)

Il 29 gennaio 2015 l’unità di informazione finanziaria (AIF) della Città del Vaticano ha pubblicato il Regolamento n. 1 in materia di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria, decreto entrato in vigore il 13 gennaio 2015.Il nuovo regolamento AIF risponde agli impegni presi dalla Santa Sede con l’Unione europea e con Moneyval (l’organismo del Consiglio d’Europa che vigila su antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo). Il regolamento definisce tutti i criteri e gli standard di “competenza, onorabilità, gestione del rischio, valutazione del capitale” - e le eventuali sanzioni relative - cui dovranno attenersi lo Ior, l’Apsa e altri organismi che svolgono un’attività finanziaria22.

3.2.2 Valute virtuali – comunicazione della Banca d’Italia (30 gennaio 2015)

Il 30 gennaio 2015 la Banca d'Italia ha pubblicato nel suo “Bollettino di vigilanza” un allarme relativo alle valute virtuali.«La Banca d’Italia scoraggia le banche e gli altri intermediari vigilati dall’acquistare, detenere o vendere valute virtuali», si legge nel bollettino di vigilanza (pdf) di gennaio, in cui si sottolinea che su questo tema Bankitalia condivide l’opinione dell’Eba (European Banking Authority), che aveva già messo in guardia sulle valute virtuali, pubblicando un suo parere a luglio scorso.«Gli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia vanno quindi invitati a valutare con attenzione i rischi indicati dall’Eba e a considerare che in assenza di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle valute virtuali, quei rischi possono esporre a perdite e inficiare, di conseguenza, la consistenza del patrimonio di vigilanza e la stabilità stessa degli intermediari», avverte Via Nazionale, evidenziando che «le concrete modalità di funzionamento degli schemi di valuta virtuale possono integrare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate»23.

3.2.3 UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia: “Utilizzo anomalo di valute virtuali” (30 gennaio 2015)

http://www.compliancenet.it/uif-unita-di-informazione-finanziaria-per-l-italia-utilizzo-anomalo-di-valute-virtuali-30-gennaio-2015

Il 30 gennaio 2015 la UIF published an opinion on so-called “virtual currencies”.

22 http://www.compliancenet.it/compliancenet-weekly-review-february-2-2015 23 http://www.compliancenet.it/bankitalia-lancia-allarme-su-bitcoin-il-sole-24-ore-1-febbraio-2015

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

UIF ricorda che le cosiddette “valute virtuali”, oggetto di crescente diffusione, sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate - su base volontaria - come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi.Esse possono essere trasferite, conservate e negoziate elettronicamente.Le valute virtuali non sono emesse da banche centrali o da autorità pubbliche, non costituiscono moneta legale né sono assimilabili alla moneta elettronica .Esistono differenti tipologie di valute virtuali.A oggi, nel mondo, ne risultano oltre 500; la più diffusa è “Bitcoin”.Le valute virtuali sono utilizzate soprattutto nel commercio elettronico e per l’attività di gioco, specie on line.L’utilizzo delle valute virtuali può esporre a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come messo in evidenza da Autorità internazionali ed europee, quali il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (Financial Action Task Force, FATF), l’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) e la Banca Centrale Europea (European Central Bank, ECB).Le operazioni effettuate con valute virtuali avvengono prevalentemente on line, fra soggetti che possono operare in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio.

3.2.4 DIA – riciclaggio e infiltrazioni criminali nell’economia legale (2 febbraio 2015)

http://www.compliancenet.it/dia-riciclaggio-e-infiltrazioni-criminali-nell-economia-legale-2-maggio-2015

Nel febbraio 2015 la DIA – Direzione Investigativa Antimafia – ha pubblicato la sua relazione relativa al primo semestre 2014 (pdf, 89 M, 256 pp. – da pag 207 a pag. 2016).Un capitolo della relazione è dedicato alle “Infiltrazioni criminali nell’economia legale” e riporta una serie di importanti informazioni e dati sul fenomeno del riciclaggio di denaro sporco.

3.2.5 Osservatorio “Riciclaggio e finanziamento al terrorismo” (10 febbraio 2015)

L’Osservatorio, presentato in occasione del convegno “Riciclaggio internazionale e finanziamento del terrorismo”24 del 10 febbraio 2015 presso l'università LUISS, sta lavorando alla ricerca “Riciclaggio internazionale e normativa di contrasto: gli effetti sul sistema imprese”.Una sintesi della ricerca è disponibile sul sito della Fondazione Bruno Visentini (pdf, 166 K, 9 pp.)La ricerca - in corso di pubblicazione - analizza il fenomeno del riciclaggio di denaro quale fattispecie criminale in rapporto al sistema finanziario italiano e alle sue implicazioni transnazionali.

La ricerca che si compone di tre parti: Capitolo I - Il riciclaggio come fenomeno transnazionale a cura di Stella Magistro Capitolo II - La regolamentazione antiriciclaggio in Italia. Tra criticità operative e proposte

future a cura di Ranieri Razzante Capitolo III - Infiltrazioni dell’economia illegale nelle imprese a cura di Antonio Arrotino

24 http://www.compliancenet.it/resoconto-convegno-riciclaggio-internazionale-e-finanziamento-del-terrorismo-11-febbraio-2015

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

In particolare il terzo capitolo analizza anche le infiltrazioni criminali nel settore pubblico italiano dove nell’ultimo anno sono intervenute novità legislative di particolare importanza per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.In questo senso si analizzano anche le infiltrazioni criminali nelle imprese commerciali ed i settori nei quali le statistiche indicano una maggiore infiltrazione dell’economia illegale: abusivismo edilizio, attività di escavazione illecite, traffico e smaltimento illecito dei rifiuti speciali (pericolosi e non), racket degli animali, frutti e traffici di beni artistici e archeologici25.

3.2.6 MEF su Voluntary disclosure e antiriciclaggio (18 febbraio 2015)

Continua il dibattito sugli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti (avvocati n primo luogo) in particolare in materia di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio (SOS).Il 23 gennaio 2015 il Ministero dell’Economia (MEF) ha pubblicato un parere sotto forma di FAQ sul tema lasciando però aperti numerosi dubbi.Il 19 febbraio 2015 è intervenuto sul punto il viceministro dell’Economia Luigi Casero chiarendo che l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio da parte del professionista scatta solo dopo che questi ha ricevuto un esplicito incarico da parte del contribuente per assisterlo nella Voluntary Disclosure (VD) e non nella fase preliminare in cui avvocato e cliente si confrontano sull’opportunità o meno di aderire alla VD26.

3.2.7 Il MEF aggiorna le «black list» dei paradisi fiscali: escono 21 Paesi, tra cui Singapore e Isole Cayman (1° aprile 2015)

Il 1° aprile 2015 il Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato due decreti ministeriali che modificano le black list sulla indeducibilità dei costi e sulle Controlled Foreign Companies (CFC), già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi.In base a questo nuovo criterio, informa una nota, il decreto firmato oggi riscrive la black list sulla indeducibilità dei costi mantenendo nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni.Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA - Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale27.

3.2.8 UIF: 2° quaderno antiriciclaggio sulla segnalazione di operazioni sospette (30 aprile 2015)

Il 30 aprile 2015 l’UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria, ha pubblicato il 2° “Quaderno antiriciclaggio” (pdf) dedicato alle segnalazioni di operazioni sospette.Il testo contiene una selezione di casi di particolare interesse, riscontrati nel corso dell’attività di analisi finanziaria condotta dal 2008, anno di istituzione dell’Unità, a oggi.Si tratta di un ulteriore strumento, che si affianca agli indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo, per aiutare i segnalanti a rilevare casi riconducibili a riciclaggio e finanziamento del terrorismo.25 http://www.compliancenet.it/aira-riciclaggio-internazionale-normativa-contrasto-effetti-su-imprese-18-febbraio-2015 26 http://www.compliancenet.it/compliancenet-weekly-review-february-23-2015 27 http://www.compliancenet.it/compliancenet-weekly-review-april-11-2015

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

Il quaderno si articola in due sezioni: «Casi ricorrenti» e «Casi emergenti».La prima attiene quelle tipologie di comportamento finanziario anomalo rilevate frequentemente nel corso delle attività istituzionali dell’Unità.La seconda, comprende, invece, casi numericamente meno consistenti ma che presentano elementi innovativi.In particolare, ci si riferisce all’utilizzo di strumenti finanziari complessi o allo sfruttamento a fini illeciti di elementi di vulnerabilità o di vuoti normativi in alcuni settori produttivi o finanziari28.Le tecniche di base adottate risultano spesso riconducibili alla movimentazione di contante, all’utilizzo come schermo di società di comodo o di altre entità giuridiche, alla distorsione o simulazione di operazioni finanziarie o di transazioni commerciali.

3.2.9 MEF: aggiornata la white-list antiriciclaggio (13 maggio 2015)

Il 13 maggio 2015 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) del 10 aprile 2015 che amplia la lista dei Paesi extracomunitari che sono considerati conformi agli obblighi antiriciclaggio imposti dalla direttiva 2005/60/Ce.La nuova white-list antiriciclaggio comprende anche i seguenti Paesi:

Australia; Brasile; Canada; Hong Kong; India; Giappone; Repubblica di Corea, Messico; Singapore; Stati Uniti d’America; Repubblica del Sudafrica; Svizzera; Repubblica di San Marino.

Per effetto del decreto gli Stati elencati possono adesso usufruire, tra l’altro, delle semplificazioni internazionali sulla adeguata verifica dei clienti.L’elenco è soggetto a revisione periodica29.

3.2.10 4MLD - Fourth European Money Laundering Directive (May 20th, 2015)

source: http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&text=32015L0849&qid=1434722226405&type=quick&scope=EURLEX&locale=it

Il 20 maggio 2015, dopo due anni di intense discussioni e continui emendamenti, il Parlamento europeo ha approvato la IV Direttiva Europea sul riciclaggio di denaro (4MLD) il cui testo è conforme agli standard internazionali antiriciclaggio sviluppate dal FATF - Financial Action Task Force.La Direttiva entra in vigore il 27 giugno 2015.

28 http://www.compliancenet.it/compliancenet-weekly-review-may-11-2015 29 http://www.compliancenet.it/compliancenet-weekly-review-may-16-2015

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

3.2.11 UIF: 2° Quaderno antiriciclaggio - Dati statistici 2014 (25 maggio 2015)

http://www.compliancenet.it/uif-2-quaderno-antiriciclaggio-dati-statistici-2014-25-maggio-2015 Nel secondo semestre del 2014, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 34.183 segnalazioni di operazioni sospette (+ 3,3 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e - 9 per cento rispetto al semestre precedente).La riduzione del numero di segnalazioni registrata nel semestre, pari a 3.392 unità, è riconducibile al comparto degli intermediari finanziari che, ad eccezione della categoria delle SIM, delle Imprese di Assicurazione e della categoria residuale ‘Altri intermediari Finanziari’, ha registrato cali consistenti in termini percentuali nel numero delle segnalazioni trasmesso alla UIF.In particolare, il numero di segnalazioni trasmesse dalla categoria ‘Banche e Poste’, che nel semestre precedente aveva superato ampiamente le 30.000 unità, ha mostrato una contrazione di circa 2.600 unità.L’andamento del numero di segnalazioni del comparto non finanziario, complessivamente in crescita del 2,98 per cento, mostra segnali contrastanti nelle sue due componenti principali: cala il numero delle SOS dei professionisti e cresce quello degli operatori non finanziari.Con riferimento alla componente territoriale delle operatività segnalate, il calo del numero delle segnalazioni è stato generalizzato e ha riguardato sia le tre regioni maggiori per numero di segnalazioni (Lombardia, Lazio e Campania) che quelle minori che nel precedente semestre avevano registrato rialzi consistenti.È lievemente sceso il numero di segnalanti che hanno inviato all’Unità almeno una segnalazione: 506 intermediari bancari, 196 intermediari finanziari, 84 professionisti e 38 operatori non finanziari.Il numero di segnalazioni analizzate e trasmesse agli Organi Investigativi nel corso del semestre in esame ha superato le 36.000 unità.Nel periodo in osservazione, l’Unità ha adottato 20 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera c) del d.lgs. 231/07, corrispondenti ad un valore di complessivo di 23,4 milioni di euro.Nel semestre, l’Autorità Giudiziaria ha inviato alla UIF 129 richieste di informazioni e collaborazione (+25,2 per cento rispetto all’analogo periodo del 2013).È cresciuto lo scambio informativo con le FIU estere: tramite i circuiti internazionali riservati sono stati trattati complessivamente 977 casi.Con riferimento alle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.A.R.A.), si sottolinea, nel semestre in esame, una lieve diminuzione del numero delle banche segnalanti, cui corrisponde una contrazione del valore complessivamente segnalato.I dati relativi agli Istituti di pagamento, tipologia di segnalante che ha iniziato a trasmettere le informazioni soltanto all’inizio dell’anno, mostrano una lieve espansione del settore sia in termini di numerosità dei soggetti, che di importi segnalati.

3.2.12 Il Parlamento italiano approva l’accordo FATCA (3 giugno 2015)

Il 3 giugno 2015 l’accordo FATCA tra Italia e Stati Uniti è stato definitivamente approvato dal Parlamento italiano.L'accordo ha lo scopo di contrastare l'evasione fiscale di cittadini americani che hanno conti bancari all'estero, grazie allo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali dei paesi.In Italia, gli intermediari finanziari devono:

1. individuare cittadini americani

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2. trasmettere i loro dati al fisco italiano (Agenzia delle Entrate).L’Agenzia delle Entrate trasmette le informazioni all’IRS, l’Internal Revenue Service, l'agenzia fiscale americana.Gli obblighi per gli intermediari finanziari italiani partono retroattivamente a decorrere dal 1 luglio 2014.

4 ALLEGATO: LETTURE SUGGERITE

Di seguito un elenco di “letture suggerite” relative al sistema antiriciclaggio italiano.Si tratta di testi estratti da pubblicazioni ufficiali di Banca d’Italia, UIF, CONSOB, Guardia di Finanza, DIA.

4.1 IL RICICLAGGIO COME FENOMENO FINANZIARIO (25 NOVEMBRE 2014)

tratto da “Il riciclaggio come fenomeno finanziario e il ruolo della UIF” in: Claudio Clemente, “Disegno di legge recante disposizioni in materia di auto-riciclaggio” (AS 1642), Audizione presso il Senato della Repubblica, 25 novembre 2014 (Italian, pdf, 209 K, 13 pp.)

Il riciclaggio come fenomeno finanziario

Il riciclaggio è un fenomeno molto complesso, da tempo oggetto di crescente attenzione, anche su impulso della comunità internazionale.Le iniziative di contrasto del riciclaggio sviluppate dagli ordinamenti dei singoli Paesi hanno riguardato sia gli aspetti della repressione penale, con la progressiva estensione del novero dei reati presupposto del riciclaggio, sia la crescita e il rafforzamento di un sistema di prevenzione, fondato sulla collaborazione tra autorità pubbliche e operatori privati diretta a individuare le infiltrazioni nell’economia legale dei proventi della criminalità.La fase della prevenzione rappresenta a un tempo un’opportunità e un’esigenza.Un’opportunità perché consente di intercettare i reati nel momento della loro manifestazione finanziaria, in un’ottica di tutela della legalità.Un’esigenza perché l’immissione nel circuito produttivo di capitali illeciti determina distorsioni nei meccanismi di allocazione delle risorse e incide sul corretto funzionamento dei mercati, alterando la concorrenza tra i singoli operatori economici.La necessità di efficaci presidi antiriciclaggio è particolarmente avvertita in Italia, Paese storicamente caratterizzato da elevati livelli di corruzione ed evasione fiscale, nonché da una penetrante presenza della criminalità organizzata.L’azione di prevenzione deve essere svolta in stretta connessione con quella di repressione delle condotte aventi rilevanza penale.Tale esigenza è codificata nella normativa comunitaria e in quella nazionale; il d.lgs. 231 del 2007 (art. 2, comma 6) stabilisce espressamente che l’attività di prevenzione è svolta in coordinamento con quella di repressione.Le due fasi sono, pertanto, complementari.Il sistema di prevenzione del riciclaggio ha coinvolto una platea sempre più ampia di soggetti privati, tenuti al rispetto di regole puntuali, calibrate in funzione delle caratteristiche delle diverse categorie coinvolte: l’adeguata verifica della clientela sulla base di un approccio modulato sul

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rischio di riciclaggio, la registrazione dei dati relativi ai rapporti e alle operazioni, l’adozione di apposite misure organizzative e di specifiche iniziative formative.L’approfondita conoscenza dei clienti è funzionale all’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio che devono essere segnalate alla UIF con la massima tempestività.

L’alleanza tra gli operatori privati e le autorità pubbliche contro il riciclaggio

La UIF - istituita dal 2008 - è l’autorità deputata a ricevere e analizzare le informazioni relative a possibili attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.L’Unità effettua l’analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute sulla base delle informazioni contenute nei propri archivi e nelle altre fonti disponibili; si avvale della collaborazione delle Autorità di vigilanza e controllo, dell’Autorità Giudiziaria e degli Organi inquirenti; ricorre alla cooperazione fornita dalla rete mondiale delle Financial Intelligence Unit al fine di individuare flussi transnazionali di fondi illeciti.I risultati delle analisi svolte sono trasmessi ai competenti organi investigativi (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e Direzione Investigativa Antimafia) e contribuiscono a orientare le successive eventuali indagini.I dati relativi alla collaborazione attiva degli operatori fanno emergere continui incrementi in quantità e qualità delle segnalazioni di operazioni sospette.Le segnalazioni ricevute dalla UIF sono passate dalle 12.500 del 2007 alle circa 74.000 stimate per l’anno in corso; si tratta di un trend di espansione molto elevato.Un novero crescente di operatori - peraltro ancora concentrato nel settore bancario e finanziario - dimostra consapevolezza dell’importanza dei presidi di prevenzione del riciclaggio.Negli ultimi anni oltre il 50 per cento delle segnalazioni approfondite e trasmesse dall’Unità è stato ritenuto dagli organi investigativi meritevole di interesse e di ulteriori approfondimenti in funzione dell’accertamento di reati.Questo dato, particolarmente significativo anche nel confronto internazionale, dimostra quanto sia proficuo il coordinamento fra l’azione di prevenzione e quella di repressione e testimonia il valore della “alleanza” tra autorità pubbliche e operatori privati.

4.2 RICICLAGGIO INTERNAZIONALE E NORMATIVA DI CONTRASTO. GLI EFFETTI SUL SISTEMA IMPRESE” (10 FEBBRAIO 2015)

http://www.compliancenet.it/aira-riciclaggio-internazionale-normativa-contrasto-effetti-su-imprese-18-febbraio-2015

Il 10 febbraio 2015 è stato presentato a Roma “l’Osservatorio sul riciclaggio e sul finanziamento al terrorismo” a cura di AIRA , Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, e della Fondazione Bruno Visentini (FBV) - LUISS

Sul sito web della Fondazione Bruno Visentini è stata predisposta una pagina dedicata al nuovo coordinato dal Presidente di, Prof. Avv. Ranieri Razzante.L’Osservatorio, presentato in occasione del convegno “ Riciclaggio internazionale e finanziamento del terrorismo ”   del 10 febbraio 2015 presso l'università LUISS, sta lavorando alla ricerca “Riciclaggio internazionale e normativa di contrasto: gli effetti sul sistema imprese”.Una sintesi della ricerca è disponibile sul sito  della Fondazione Bruno Visentini (pdf (link is external), 166 K, 9 pp.)La ricerca - in corso di pubblicazione - analizza il fenomeno del riciclaggio di denaro quale

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fattispecie criminale in rapporto al sistema finanziario italiano e alle sue implicazioni transnazionali.Di seguito un breve riepilogo dei temi della ricerca.

Capitolo I - Il riciclaggio come fenomeno transnazionale

Il capitolo di apertura della ricerca di AIRA, a cura di Stella Magistro, è dedicato alla dimensione transnazionale del riciclaggio di denaro illecito, con una specifica analisi di quelli che sono gli organismi e le organizzazioni internazionali riservate all’attività di contrasto.Si osserva, in particolare, che la regolamentazione antiriciclaggio europea trae fondamento dalla consapevolezza che la creazione del mercato unico - con la conseguente eliminazione delle barriere interne tra i Paesi - non rappresenta solo una straordinaria forma di integrazione delle economie nazionali ma anche una fonte non trascurabile di rischi per l’integrità del sistema, causati dalla preponderante presenza della criminalità finanziaria.Infine viene anche data evidenza della proliferazione di regimi o territori che adottano politiche fiscali di vantaggio per attirare capitali: i c.d. paradisi fiscali.Tali Paesi si sono rapidamente trasformati in paradisi societari nei quali l’intreccio tra benefici tributari, evasione, riciclaggio, occultamento di beni a creditori è diventato più stretto con l’abbattimento dei tempi e dei costi di costituzione e gestione di corporate vehicle offshore.L’ordinamento di molti Paesi, infatti, prevede ridotte formalità societarie e contabili, società anonime, possibilità di limitare la responsabilità dei soci e di emettere azioni al portatore e si caratterizza, quindi, per una sostanziale mancanza di trasparenza.Si osserva, tuttavia, che tale fenomeno non è esclusivo dei paradisi fiscali giacché si verifica anche in Stati con un normale livello impositivo i quali consentono la costituzione al loro interno, di organismi particolarmente flessibili o “grigi”.

Capitolo II - La regolamentazione antiriciclaggio in Italia. Tra criticità operative e proposte future

La seconda parte della ricerca , a cura di Ranieri Razzante, è dedicata ad una attenta analisi di quella che è, attualmente, la legislazione antiriciclaggio italiana.Il D.lgs. 231/2007 si basa su un complesso sistema di cooperazione tra operatori privati, autorità amministrative ed investigative con il fine ultimo di  tutelare l’integrità del sistema finanziario ed economico nonché la correttezza dei comportamenti e presenta forti interrelazioni con l’attività di vigilanza bancaria e finanziaria.L’obiettivo perseguito è quello di una sana e prudente gestione, di una stabilità complessiva nonché un buon funzionamento della regolare competitività degli intermediari finanziari.Alla luce di ciò la regolamentazione antiriciclaggio ha puntato sulla collaborazione del sistema bancario e finanziario inteso come punto focale di ogni transazione volta a trasferire o investire somme di denaro lecite e non.Il nucleo del sistema è costituito dall’adeguata e costante verifica della clientela da osservare durante tutta la durata del rapporto e da modulare, secondo il principio di proporzionalità a seconda del tipo di cliente, del rapporto d’affari, della prestazione professionale, del prodotto o della transazione.

Capitolo III  - Infiltrazioni dell’economia illegale nelle imprese

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Il terzo ed ultimo capitolo, a cura di Antonio Arrotino  tratta degli effetti del riciclaggio e della criminalità organizzata sul sistema impresa.Si analizzano nello specifico i settori nei quali è maggiore il rischio del verificarsi in concreto di un’infiltrazione della criminalità organizzata.Si inizia analizzando le infiltrazioni criminali nel settore pubblico, giacché nell’ultimo anno in detto settore sono intervenute novità legislative di particolare importanza per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, nella consapevolezza che l’ingerenza mafiosa crea effetti destabilizzanti sull’economia legale.In questo senso si analizzano anche le infiltrazioni criminali nelle imprese commerciali ed i settori nei quali le statistiche indicano una maggiore infiltrazione dell’economia illegale: abusivismo edilizio, attività di escavazione illecite, traffico e smaltimento illecito dei rifiuti speciali (pericolosi e non), racket degli animali, frutti e traffici di beni artistici e archeologici.Specifiche analisi sono effettuate per il settore  agroalimentare, il gaming, i “compro-oro”, i money transfer.

4.3 DIA – RICICLAGGIO E INFILTRAZIONI CRIMINALI NELL’ECONOMIA LEGALE (25 FEBBRAIO 2015)

http://www.compliancenet.it/dia-riciclaggio-e-infiltrazioni-criminali-nell-economia-legale-2-maggio-2015

Nel febbraio 2015 la DIA – Direzione Investigativa Antimafia – ha pubblicato la sua relazione relativa al primo semestre 2014 (pdf http://www1.interno.gov.it/dip_ps/dia/semestrali/sem/2014/1sem2014.pdf , 89 M, 256 pp. – da pag 207 a pag. 2016).Un capitolo della relazione è dedicato alle “Infiltrazioni criminali nell’economia legale” e riporta una serie di importanti informazioni e dati sul fenomeno del riciclaggio di denaro sporco,

5. Infiltrazioni criminali nell’economia legale

a. Antiriciclaggio

Il riciclaggio di denaro ed il reinvestimento dei proventi che derivano da attività criminali, per la loro progressiva espansione su scala nazionale ed internazionale, continuano a rappresentare vere e proprie emergenze economico-sociali.Il fenomeno assume una considerevole rilevanza, segnatamente sul piano macroeconomico, dal momento che i flussi di denaro illecito, che la pratica del money laudering riversa nel sistema finanziario nel suo complesso, generano gravi distorsioni nell’economia legale alterando le condizioni di concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati, nonché i meccanismi fisiologici di allocazione delle risorse, con riflessi, in definitiva, sulla stabilità ed efficienza del sistema economico nella sua globalità.Ne consegue che la lotta al riciclaggio è ormai una consolidata, imprescindibile necessità per la salvaguardia dell’integrità economico-finanziaria del sistema-paese.In tale contesto la strategia adottata, ed unanimemente condivisa, per sviluppare l’attività di contrasto, è rivolta sostanzialmente a prevenire e perseguire l’accumulazione di capitali illeciti, la ripulitura di questi e la tracciabilità degli investimenti effettuati mediante tali risorse.In merito la D.I.A. si colloca — unitamente al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza — quale organismo investigativo specializzato cui compete l’esame delle segnalazioni di

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operazioni finanziarie sospette inviate, tramite l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria), dagli intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e dagli altri soggetti obbligati ai sensi del D. Lgs. 231/07 e successive modifiche.

Segnalazioni di operazioni sospette (art. 41 D. Lgs. 21.11.2007, nr. 231)

Dai dati di processo integrati nel sistema "El.I.O.S." (Elaborazioni Investigative Operazioni Sospette) [315] è emerso che le segnalazioni di operazioni sospette "analizzate" dalla D.I.A. nel 1° semestre 2014 ammontano a 9.011.Le stesse sono riconducibili a 27.265 soggetti segnalati o collegati, 18.635 dei quali costituiti da persone fisiche e 8.630 da persone giuridiche.Sulla base di tali evidenze è emerso che le segnalazioni trasmesse dagli enti creditizi (7.526), dagli intermediari finanziari (553) e, in parte, dagli istituti di moneta elettronica (352), costituiscono le fonti pressoché esclusive della collaborazione attiva che caratterizza l’intero sistema.

Di portata limitata risulta, invece, il contributo degli operatori non finanziari e dei professionisti da cui si desumono difficoltà nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, dovute, verosimilmente, alla maggiore personalizzazione del rapporto che si instaura con il cliente nonché ad un fin troppo avvertito vincolo di riserbo.Con specifico riguardo al numero di operazioni relative alle 9.011 segnalazioni sopra ricordate, si evidenzia che esse risultano complessivamente pari a 29.468. Nella tavola che segue sono indicate le diverse tipologie rilevate

Prelevamento contante <15.000 euro 1215 5%Bonifico a favore di ordine e conto 4426 20%Prelevamento con moduli di sportello 3338 15%versamento di contante 3039 14%Bonifico in partenza 2826 13%Bonifico estero 1901 9%Disposizionidi trasferimento 1639 7%Emissione di assegni circolari e titoli sim. 1418 6%Versamento di assegni tratti altro itermed. 1364 6%Addebito per estinzione assegno 1229 5%

(Tav. 103)

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La seguente tabella pone in risalto le macro aree territoriali per numero di operazioni segnalate nel semestre in esame:

Nord 11.045Centro 7.860Sud 7.443Isole 2.650N.d. 470Totale 29.468

(Tav. 104)

La tabella che segue indica, invece, per le segnalazioni ricevute nel 1° semestre 2014, il numero di operazioni distinto per regione:

RegioneSegnalazione pervenute

Lazio 4.600Lombardia 4.060Puglia 3.617Emilia Romagna 2.532Toscana 2.495Piemonte 2.252Sicilia 2.185Campania 2.090Veneto 955Liguria 728Calabria 616Abruzzo 517altro 470

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Sardegna 465Marche 464Basilicata 396Friuli Venezia Giulia

354

Umbria 301Molise 207Trentino Alto Adige

132

Valle d’Aosta 32

(Tav. 105)

Sulla base dei dati processati dal sistema El.I.O.S., a fronte delle 9.011 segnalazioni analizzate nel primo semestre 2014, 251 di esse sono state caratterizzate da ulteriori sviluppi operativi. Queste segnalazioni di operazioni sospette (s.o.s.) inviate ai competenti Centri Operativi della D.I.A. per i necessari approfondimenti investigativi, hanno fornito - nel 1° semestre - un contributo a 18 indagini. Di queste, 9 sono state avviate proprio grazie alle s.o.s.. L’approfondimento delle stesse ha inoltre dato luogo a 6 inchieste che hanno consentito sequestro o confisca di cospicui patrimoni immobiliari. Contestualmente anche la cooperazione internazionale ha tratto beneficio da tale peculiare attività: infatti a seguito di una segnalazione proveniente da Europol per una presunta anomalia dei flussi

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

finanziari dall’estero verso l’Italia, è stato avviato un monitoraggio che ha consentito di individuare 1382 casi meritevoli di ulteriore analisi ed approfondimento, tuttora in corso, col coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia.Con riferimento alle s.o.s. ritenute d’interesse, nella tabella che segue, ripartendo le stesse in ragione dei profili di riconducibilità dei soggetti segnalati alle diverse organizzazioni criminali di tipo mafioso, spiccano i dati relativi alla ‘ndrangheta (103):

Organizzazioni criminali 1° semestre 2014

criminalità organizzata pugliese

62,39%

camorra 34 13,55%altre org. Italiane 50 19,92%cosa nostra 58 23,11%ndrangheta 103 41,04%Totale complessivo 251 100,00%

(tav. 106)

Esercizio dei poteri di accesso ed accertamento presso i soggetti destinatari degli obblighi indicati negli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

La Direzione Investigativa Antimafia, nel quadro delle investigazioni preventive, si avvale dei poteri delegati dal Ministro dell’Interno, in via permanente, al Direttore della D.I.A., relativi a:

accesso ed accertamenti, nei confronti dei soggetti previsti dal Capo III del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 [316];

richiesta, ai funzionari responsabili, di dati, informazioni e di esecuzione di ispezioni interne [317].

Il ricorso a tali istituti è volto a prevenire le infiltrazioni della delinquenza mafiosa nel tessuto economico, attuate sia mediante l’inserimento diretto all’interno degli organi sociali, sia attraverso

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l’utilizzo dei canali del sistema bancario e finanziario per riciclare i proventi dell’attività illecita, dissimulandoli nel circuito legale. L’esercizio di tali poteri è prodromico all’eventuale successivo avvio di specifiche attività di indagine di natura giudiziaria e/o finalizzate all’applicazione delle misure di prevenzione.Nel 1° semestre del 2014, tale attività ha proseguito il suo trend positivo, concretizzatosi nell’emissione e successiva esecuzione di:

1 provvedimento di accesso presso una società esercente attività connessa al gioco e alle scommesse, rientrante tra i soggetti previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 231/2007. Nel corso di tale attività sono state acquisite informazioni relative a soggetti collegati direttamente o indirettamente ad organizzazioni criminali;

2 provvedimenti di accesso e accertamento eseguiti presso altrettanti istituti di credito, che hanno portato all’acquisizione di notizie e documentazione relativa a posizioni finanziarie ritenute meritevoli di approfondimento poiché ricollegabili a soggetti legati alla criminalità organizzata;

44 richieste di dati e informazioni a sedi centrali di altrettanti intermediari finanziari, in ordine a soggetti verosimil-mente legati alla criminalità organizzata, ai fini di indagini di natura patrimoniale. Nel corso di tale attività è stata acquisita documentazione relativa a 5 persone fisiche.

Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

In questa parte del documento vengono illustrati i dati relativi ai reati di cui all’articolo 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) C.P., segnalati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria nel corso del periodo in esame.Gli elementi attinenti alle menzionate fattispecie criminose non sono direttamente correlabili a quelli relativi alle segnalazioni di operazioni sospette, esaminati in precedenza, poiché sono desunti dalle segnalazioni SDI (Sistema di Indagine). Inoltre le attività investigative, finalizzate all’accertamento delle fattispecie penali, sono spesso lunghe e complesse e rese ancora più difficoltose dalla necessità di dimostrare che l’autore non abbia commesso i reati-presupposto o non abbia concorso alla loro commissione.In campo nazionale il numero di informative relative ai reati in esame, presentate nel 1° semestre 2014, continua a registrare una flessione rispetto agli analoghi precedenti periodi a partire dal 1° semestre 2012. Tale trend, pur indicativo di una diminuzione della fattispecie criminosa, non deve condurre ad affrettate conclusioni, potendo scaturire dalla crescente complessità delle procedure di accertamento, determinata dalle sempre più sofisticate metodiche di riciclaggio adottate dalle organizzazioni criminali. Non va inoltre ignorato che a fronte di una attività di contrasto conclusa con successo - inevitabilmente - segue una reazione della parte contrapposta, volta a ridurre le proprie vulnerabilità. Per tale ragione è indispensabile che lo Stato sia sempre pronto a reagire adeguando gli strumenti legislativi, metodologici e tecnici.

2°Sem.2011 5691°Sem.2012 7792°Sem.2012 7501°Sem.2013 9142°Sem.2013 8501°Sem.2014 626

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(tav 107)

La tabella che segue evidenzia il numero di reati denunciati, distinti per regione.

Riciclaggio - nr. Reati denunciati

1° Sem. 2014

2° Sem. 2013

1° Sem. 2013

2° Sem. 2012

1°Sem. 2012

2°Sem. 2011

Abruzzo 7 8 6 7 9 5Basilicata 2 4 3 3 3 8Calabria 17 22 36 23 23 20Campania 77 99 92 101 130 70Emilia Romagna 16 41 49 50 48 29Friuli Venezia Giulia 9 16 15 13 16 11Lazio 59 64 86 78 76 64Liguria 40 66 74 65 66 70Lombardia 41 89 104 79 93 65Marc He 4 34 30 19 24 18Molise 1 3 2 2 4 2Piemonte 21 51 62 57 69 31Puglia 51 52 48 56 55 45Sardegna 16 16 23 14 17 12Sicilia 47 59 59 55 61 56Toscana 24 165 148 68 41 26Trentino Alto Adige 0 5 7 5 4 6Umbria 1 1 2 4 4 2Valle D'aosta 1 0 3 1 1 1Veneto 16 55 65 50 35 28Regione Ignota 176 0 0 0 0 0Italia 626 850 914 750 779 569

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(tav 108)

Nella seguenti tavole si evidenzia il dato in relazione alla cittadinanza dei presunti autori del reato in argomento (denunciati/arrestati).

Italia 1.063Romania 69Luogo ignoto 69Altri stati 63Marocco 23Albania 11Moldavia 10Repubblica Popolare Cinese 9Ucraina 8Perù 6Russia 4

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Bosnia ed Erzegovina 4Tunisia 4

(tav 109)

Romania 39 9%Italia 296 66%Tunisia 20 4%Marocco 16 4%Luogo ignoto 14 3%Nigeria 8 2%Serbia-Montenegro (ex Jugoslavia) 7 1%Georgia 7 1%Albania 3 1%Ucraina 5 1%Francia 4 1%Altri stati 30 1%

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(tav 110)

Per quanto attiene al delitto di cui all’art. 648-ter c.p., la seguente Tabella evidenzia il dato in ambito nazionale.

1° Sem. 2014

2° Sem. 2013

1° Sem. 2013

2° Sem. 2012

1°Sem. 2012

2°Sem. 2011

Abruzzo 1 2 3 1 1 0Basilicata 1 0 1 2 1 1Calabria 1 3 2 3 0 4Campania 5 7 14 21 8 10Emilia Romagna 1 3 2 1 1 1Friuli Venezia Giulia 1 0 2 21 1 1Lazio 1 7 6 10 3 6Liguria 1 5 2 1 2 0Lombardia 5 7 10 14 16 9Marche 0 1 1 2 2 2Molise 1 0 0 1 1 0Piemonte 3 2 14 4 3 1Puglia 11 1 3 4 1 2Sardegna 1 4 1 2 3 0Sicilia 4 7 3 4 7 1Toscana 2 2 2 1 3 2Trentino Alto Adige 0 1 4 1 0 0Umbria 1 0 1 2 2 1Valle D'aosta 0 0 0 0 1 0Veneto 0 3 1 4 1 0Regione Ignota 5 5 4 0 0 0Italia 45 60 76 99 57 41

(tav 111)

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Di seguito, suddivise per cittadinanza, le persone denunciate e arrestate per lo stesso reato.

Italia 103Luogo ignoto 6Repubblica Popolare Cinese 3Perù 2Russia 2Romania 2Senegal 1Pakistan 1Albania 1Egitto 1Costa d’Avorio 1

(tav 112)

Italia 74Germania 1Romania 1

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(tav 113)

Note

315) Applicativo informatico finalizzato a supportare l’attività della D.I.A. sia nella ricezione, sia nella gestione, ai fini investigativi, del flusso documentale, costantemente in crescita negli ultimi anni, costituito dalle segnalazioni di operazioni sospette

316) Art. 1, c. 4, del D. L. 6 set. 1982, n. 629, convertito in L. 12 ott. 1982, n. 726 e successive modificazioni; Art. unico, c. 3 della L. 7 ago. 1992, n. 356, che riconosce al Min. dell’Interno la facoltà di delega ai Prefetti ed al Dir. della D.I.A. delle competenze già attribuite all’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa; Decr. del Min. dell’Interno 23 dic. 1992, 1° c., p. 1), che delega, in via permanente, al Dir. della D.I.A., il potere di accesso e di accertamento nei confronti di banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie o presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l’intermediazione finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 1, c. 4, del D. L. 629/82 e successive modificazioni; Art. 2, c. 3, della L. 15 lug. 2009, n. 94, che ha modificato l’art. 1, c. 4, del D. L. 629/1982, con il quale si dispone che i predetti poteri di accesso e di accertamento si esercitano anche nei confronti dei soggetti previsti dal capo III del D. Lgs. 21 nov. 2007 n. 231 al fine di verificare se ricorrono pericoli di infiltrazione ma¬fiosa; Art. 2 del Decr. del Min. dell’Interno 30 gen. 2013, che delega, in via permanente, al Direttore della D.I.A., il potere di accesso e di accertamento presso "i soggetti destinatari degli obblighi indicati negli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. 21 nov. 2007 n. 231";

317) Art. 1 bis, c. 1 e 4 del D. L. 629/1982, n. 726 e succ. mod.; Decr. del Min. dell’Interno 1° feb. 1994 che delega al Direttore della D.I.A. l’esercizio dei poteri di accesso e accertamento di cui all’art. 1, c. 4 del D. L. 629/82, la facoltà di richiedere ai funzionari responsabili degli enti e degli istituti di cui al punto 1) del decr. Min. predetto, dati e informazioni su atti e documenti in loro possesso ed ogni notizia ritenuta utile ai fini dell’espletamento delle funzioni conferite, ex-art. 1 bis D.L. 629/82 e successive modificazioni;

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4.4 LE CONSIDERAZIONI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA ITALIANE SULLE VALUTE VIRTUALI (18 APRILE 2015)

Introduzione: le posizioni di FATF, EBA e ECB

http://www.compliancenet.it/fatf-gafi-valute-virtuali-definizioni-chiave-e-potenziali-rischi-in-ambito-antiriciclaggio-e-finanziamento-del-terrorismo-11-luglio-2014

Il 27 giugno 2014 FATF/GAFI ha pubblicato il documento “Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks” (pdf, 545 K, 17 pp.) una ricerca finalizzata a definire le caratteristiche delle valute virtuali e ad individuare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo collegati a questi metodi di pagamento.Il documento fornisce un quadro concettuale, sulla base di “definizioni chiave” e costituisce il punto di partenza per un ulteriori analisi.L’uso legittimo delle valute virtuali offre molti vantaggi quali ad esempio una maggiore efficienza e minori costi di transazione.Le valute virtuali facilitano i pagamenti internazionali e potenzialmente possono fornire servizi di pagamento alle popolazioni che non hanno accesso o hanno un accesso limitato ai servizi bancari tradizionali.Altre caratteristiche delle “monete virtuali” presentano però, anche grazie alla loro diffusione su scala mondiale, potenziali rischi AML/CFT quali:

l’anonimato garantito grazie all’uso di Internet la limitata identificazione e verifica dei partecipanti l’assenza di chiare responsabilità in materia di conformità agli obblighi antiriciclaggio e di

contrasto del finanziamento del terrorismo specie nel caso che i “pagamenti” siano frazionati su diversi Paesi

la mancanza di un organo di controllo centrale.Il rapporto fornisce esempi di applicazione di normative e esempi di reati di riciclaggio che coinvolgono le valute virtuali per dimostrare come si sia già fatto un uso non corretto di questo nuovo metodo di pagamento per finalità di riciclaggio.

http://www.compliancenet.it/eba-proposta-di-regolamentazione-per-le-valute-virtuali-7-luglio-2014

Il 4 luglio 2014, EBA (European Banking Authority, l’Autorità bancaria europea) ha pubblicato oggi un proprio “Parere” (pdf, 620 K, 46 pp.) indirizzato al Consiglio dell’Unione europea, alla Commissione e al Parlamento europeo nel quale indica i requisiti necessari per disciplinare “le valute virtuali” . Il “Parere” è anche rivolto alle autorità nazionali di vigilanza e perché scoraggino gli intermediari finanziari dall’acquistare, detenere e vendere valute virtuali in assenza di una “quadro normativo” certo”.

Infine nel febbraio 2015, la Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato “Virtual currency schemes – a further analysis” (pdf, 491 K, 37 pp.), ribadendo e confermando l’impostazione generale del rapporto della BCE del 2012 sulle monete virtuali.Secondo la BCE le valute virtuali hanno sicuramente aspetti positivi in termini di innovazione finanziaria e nel fornire mezzi di pagamento alternativi ai consumatori ma presentano rischi evidenti.

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

Secondo la BCE “i rischi dipendono dai volumi di valute virtuali emesse, dal loro collegamento con l'economia reale – compresi gli intermediari vigilati che accettano e trattano tali valute - il tipo di accettazione che viene riservata.Al momento tutti questi fattori di rischio sono di livello basso e dunque non vi è alcun rischio materiale per gli intermediari e le autorità di vigilanza. Tuttavia, un incidente grave che coinvolgesse le valute virtuali con la conseguente perdita di fiducia nei loro confronti potrebbe a cascata minare la fiducia degli utenti negli strumenti di pagamento elettronici i generale, nelle monete elettroniche già in vigore, nelle attuali soluzioni di pagamento utilizzati ad esempio per il commercio elettronico”.

Le considerazioni delle autorità di vigilanza italiane sulle valute virtuali

Una sintesi delle opinioni delle autorità di vigilanza italiane su Bitcoin e sulle altre valute virtuali con le indicazioni, in particolare, di Banca d'Italia e UIF, l'Unità di informazione finanziaria.

Bank of Italy, Supervisory Bullettin n.1 2015, “Virtual currencies – Communication”, Italian, 30 January 2015 (pdf, 69 K, 2 pp.)

UIF, Unità di Informazioni Finanziaria, “Anomalous use of virtual currencies”, Italian, On 2 February 2015 (pdf , 26 K, 2 pp.)

Valute virtuali - Comunicazione di Banca d’Italia del 30 gennaio 2015

Il 30 gennaio 2015 la Banca d’Italia ha pubblicato nel suo bollettino di vigilanza un avvertimento relativo alla valute virtuali.«La Banca d’Italia scoraggia le banche e gli altri intermediari vigilati dall’acquistare, detenere o vendere valute virtuali» scrive l’autorità di Vigilanza sugli intermediari finanziari. Su questo tema Bankitalia “condivide” l’opinione di EBA (European Banking Authority), che aveva già messo in guardia sulle valute virtuali, pubblicando un suo parere nel luglio 2014.«Gli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia vanno quindi invitati a valutare con attenzione i rischi indicati dall’Eba e a considerare che in assenza di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle valute virtuali, quei rischi possono esporre a perdite e inficiare, di conseguenza, la consistenza del patrimonio di vigilanza e la stabilità stessa degli intermediari», avverte Via Nazionale, evidenziando che «le concrete modalità di funzionamento degli schemi di valuta virtuale possono integrare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate».Il Bitcoin è una moneta elettronica creata nel 2009 da un informatico conosciuto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto.Si basa su transazioni criptate completamente anonime, non viene gestita da alcuna banca, il valore dipende dalla fiducia dei suoi investitori.E la criptomoneta può essere trasferita attraverso il web a chiunque disponga di un «indirizzo Bitcoin», salvata su un computer sotto forma di «portafoglio» o tenuta presso terze parti che svolgono funzioni simili ad una banca.Nel suo rapporto l’Eba ha spiegato che sebbene ci siano «alcuni benefici potenziali, fra cui transazioni più facili e veloci e l’inclusione finanziaria», al momento senza norme ben definite «i rischi superano i benefici, che in Europa rimangono comunque meno evidenti».

UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia: “Utilizzo anomalo di valute virtuali” (30 gennaio 2015)

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

Il 30 gennaio 2015 l’UIF ha pubblicato un suo parere sulle cosiddette “valute virtuali”.UIF ricorda che le valute virtuali non sono emesse da banche centrali o da autorità pubbliche, non costituiscono moneta legale né sono assimilabili alla moneta elettronica.Esistono differenti tipologie di valute virtuali.A oggi, nel mondo, ne risultano oltre 500; la più diffusa è “Bitcoin”.Le valute virtuali sono utilizzate soprattutto nel commercio elettronico e per l’attività di gioco, specie on line.Secondo UIF l’utilizzo delle valute virtuali può esporre a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come messo in evidenza da Autorità internazionali ed europee, quali il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (Financial Action Task Force, FATF), l’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) e la Banca Centrale Europea (European Central Bank, ECB) (nota 2).Le operazioni effettuate con valute virtuali avvengono prevalentemente on line, fra soggetti che possono operare in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio (nota 3).Tali soggetti non sono facilmente individuabili ed è agevolato l’anonimato sia di coloro che operano in rete, sia dei reali beneficiari delle transazioni.I prestatori di attività funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valute virtuali e alla loro conversione da/in valute aventi corso legale non sono, in quanto tali, destinatari della normativa antiriciclaggio e quindi non sono tenuti all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette.Tale circostanza può rendere appetibile lo strumento virtuale per coloro che intendono porre in essere condotte criminali e non agevola le attività di prevenzione e contrasto.L’UIF ricorda ancora che nel corso del 2014 sono pervenute all’Unità da parte di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio alcune segnalazioni di operazioni sospette relative ad acquisti o vendite di valute virtuali ritenuti opachi in ragione del profilo soggettivo del cliente, della natura delle controparti spesso estere, ovvero delle modalità di realizzazione delle operazioni tramite, ad esempio, l’utilizzo di contante o di carte di pagamento.Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema economico-finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i destinatari del d.lgs. 231/2007 devono aver cura di individuare le operatività connesse con valute virtuali, rilevandone gli eventuali elementi di sospetto.In particolare, gli intermediari finanziari, specie quando prestano servizi di pagamento, devono valutare con specifica attenzione le operazioni di prelevamento e/o versamento di contante e le movimentazioni di carte di pagamento, connesse con operazioni di acquisto e/o vendita di valute virtuali, realizzate in un arco temporale circoscritto, per importi complessivi rilevanti.Gli operatori di gioco di cui all’articolo 14, lettere d), e) ed e-bis) del decreto antiriciclaggio devono prestare particolare attenzione alle operatività poste in essere anche attraverso valute virtuali (nota 4).Tali operatività devono essere esaminate in relazione al profilo soggettivo del cliente, al coinvolgimento di Paesi o territori a rischio e alle eventuali ulteriori informazioni disponibili.Le operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto dovranno essere segnalate all’Unità di Informazione Finanziaria con la massima tempestività, specificando il fenomeno stesso nell’apposita sezione della segnalazione, in conformità con quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette.Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, sensibilizzare il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette, diffondendo opportune indicazioni operative.

Note al testo

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

1. La natura e le caratteristiche delle valute virtuali oggi esistenti sono descritte in modo analitico nei seguenti documenti disponibili on line: EBA Opinion on ‘virtual currencies’ del 4 luglio 2014 (http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+o... (link is external)); FATF Report, Virtual Currencies, pubblicato nel Giugno 2014 (http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtualcurrencykey... (link is external)); ECB -Virtual Currency Schemes dell’ottobre 2012 (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf (link is external)).

2. Cfr. EBA Opinion on ‘virtual currencies’ del 4 luglio 2014, cit., FATF Report, Virtual Currencies, cit., ECB Virtual Currency Schemes, cit.; in particolare, il documento FATF descrive alcuni fatti criminali commessi sfruttando le valute virtuali, ad esempio, negli Stati Uniti, anche nell’ambito del cosiddetto “deep web” (es. Silk Road e Liberty Reserve).

3. Si intendono i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

4. Ai fini della collaborazione attiva si richiama, in particolare, la comunicazione UIF dell’11 aprile 2013, schema n. 2.

Allegati

Financial Action Task Force (FATF), “Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks”, 27 June 2014  (pdf, 545 K, 17 pp.)

European Banking Authority (EBA), “Opinion on virtual currencies”, EBA/Op/2014/08, July 4th, 2014 (pdf, 620 K, 46 pp.)

European Central Bank (ECB), “Virtual currency schemes – a further analysis” (pdf, 491 K, 37 pp.)

Banca d'Italia, “Comunicazione del 30 gennaio 2015 - Valute virtuali”, Bollettino di Vigilanza n. 1, gennaio 2015  (pdf, 2 pp. 69 K)

UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, “Utilizzo anomalo di valute virtuali” (pdf, 2 pp. 26 K)

Banca d'Italia, "Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette valute virtuali", 30 gennaio 2015 (pdf, 180 K, 3 pp.)

Links Stefano Capaccioli, “Central Bank of Italy Declares Virtual Currency Exchanges Are Not

Subject to AML Requirements”, BitCoinMagazine, February 4th, 2015

Jessica Lloyd, “Italy: Bitcoin operators do not have to comply with AML/KYC regulations”, GetBitcoin

4.5 L’ANALISI NAZIONALE SUI RISCHI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (20 APRILE 2015)

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Antiriciclaggio in Italia - Rapporto 2014 – versione finale - 30 giugno 2015

http://www.compliancenet.it/national-money-laundering-and-terrorist-financing-risk-assessment-april-20-2015

Il 4 dicembre 2014 il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) ha condotto la prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (pdf, 479 K, 37 pp.) come previsto dalle nuove “Raccomandazioni” del Financial Action Task Force (FATFI).L’analisi ha l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi.L’analisi rivela che il rischio che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino l’economia italiana è significativo ma, allo stesso tempo, il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare nel suo complesso adeguato.

Rischio inerente del sistema

La minaccia attuale che fenomeni di riciclaggio di denaro interessino l’economia italiana è giudicata molto significativa, il valore più alto della scala di valutazione utilizzata dal modello di analisi.Corruzione, evasione fiscale, narcotraffico, reati fallimentari e usura sono alcune delle condotte criminali più preoccupanti.La criminalità organizzata italiana ma anche straniera operante nel territorio, è la modalità prevalente con cui i crimini sono perpetrati.Con esclusione dell’evasione fiscale la quasi totalità delle condotte criminali, inclusa la corruzione, è per larghissima parte e, in talune ipotesi esclusivamente, riconducibile al crimine organizzato (es. narcotraffico, estorsione, gioco d’azzardo, traffico illecito dei rifiuti, contrabbando e contraffazione).Sebbene non esista una stima unica e ufficiale del valore economico delle attività criminali, le varie valutazioni (talune sino al 12% del PIL) concorrono a sostenere un giudizio di assoluta significatività della minaccia che i proventi illeciti siano prodotti nel territorio nazionale e siano reimmessi nei circuiti economico-finanziari italiani e stranieri.L’eccessivo uso del contante e l’economia sommersa influenzano negativamente in modo molto significativo il livello di rischio del paese.Secondo uno studio della Banca Centrale Europea del 2012, nel nostro paese il volume delle transazioni regolate in contante è pari all’85% del totale, contro una media dell’Unione Europea del 60%.Il contante è considerato il mezzo di pagamento preferito per le transazioni riferite all’economia informale e illegale in quanto garantisce la non tracciabilità e l’anonimato degli scambi.

Vulnerabilità.

Nel suo complesso, il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare adeguatamente rispondente rispetto alla minaccia che proventi di attività criminali possano essere reinseriti nel sistema finanziario ed economico.Nel sistema di prevenzione, giocano un ruolo centrale i presidi antiriciclaggio applicati da banche, intermediari finanziari, professionisti e altri i soggetti obbligati; quasi 700 banche, e altrettante società finanziarie, 150 società di investimento, oltre 4.600 notai, 230.600 avvocati, quasi 115.000 dottori commercialisti.Gli obblighi non sono applicati da tutti in maniera uniforme.

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Di tale eterogeneità ne è un esempio il difforme grado di segnalazioni sospette inviate all’Unità di informazione finanziaria.Banche e Poste italiane hanno un rischio specifico elevato, ma anche dei presidi adeguati.Adeguati presidi sono presenti anche per le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), rispetto a un rischio operativo rilevante, ma non massimo.Le fiduciarie c.d. statiche, per tutta un’operatività legata a schermare la proprietà e la titolarità di diritti, presentano oggettivamente un livello di rischio elevato.Il settore è comunque presidiato dalle autorità anche se si ritiene opportuno un ulteriore rafforzamento nell’applicazione dei presidi. Ciò risulta in una vulnerabilità relativa molto significativa.Vulnerabilità relativa molto significativa è anche quella imputabile a istituti di moneta elettronica (IMEL) e istituti di pagamento (IP) essenzialmente a causa di un quadro normativo comunitario in cui, attraverso la libera prestazione di servizi e processi di delocalizzazione, gli agenti possono operare nel nostro territorio al di fuori di un quadro adeguato di regolamentazione e controllo.Attività investigative hanno rilevato come tale rete distributiva non riesca a creare barriere adeguate rispetto a flussi finanziari illeciti.I professionisti in generale non rispondono in modo soddisfacente alle esigenze di prevenzione del sistema, per una formazione ancora non sempre adeguata su queste tematiche.Si registrano i progressi compiuti dai notai, sia nei processi di adeguata verifica sia negli obblighi di collaborazione attiva, tali da consentire una più soddisfacente capacità di adempiere alle regole antiriciclaggio.L’interesse delle mafie verso il settore dei giochi non riguarda esclusivamente il gioco illegale ma si estende in modo significativo anche al perimetro delle attività legali del gioco.Data questa premessa di contesto le varie tipologie di gioco (non tutte attualmente incluse nel perimetro dell’antiriciclaggio) differiscono quanto a specifici profili di rischio e vulnerabilità.Tra le forme di gioco on line le piattaforme di gioco di altri paesi comunitari operanti in libera prestazione di servizi comportano vulnerabilità relativa molto significative in quanto i relativi flussi finanziari sfuggono completamente al monitoraggio delle autorità.Tra le forme di gioco su rete fisica vanno segnalati con vulnerabilità relativa molto significativa (rischio specifico rilevante e vulnerabilità molto significative) gli apparecchi da intrattenimento c.d. VLT e le scommesse a quota fissa perché ben si possono prestare a operazioni di riciclaggio.La crisi economica ha portato, tra l’altro, ad una crescente diffusione di compro-oro, categoria di operatori eterogenea attualmente tenuta al solo obbligo di segnalazione di operazioni sospette.Diverse attività investigative ne confermano tanto l’elevato rischio specifico quanto le elevate vulnerabilità e suggeriscono l’opportunità di una intensificazione dei presidi.Il settore immobiliare è uno dei settori privilegiati per il reimpiego dei ricavi illegali delle organizzazioni criminali mafiose e dei capitali illeciti stranieri.Anche se le compravendite sono poi intercettate da altre categorie più mature nell’applicazione dei presidi, le agenzie immobiliari non hanno ancora consapevolezza del proprio ruolo di presidio antiriciclaggio in un contesto di rischio rilevante.La vulnerabilità relativa risulta molto significativa.In Italia si assiste a una crescente diffusione dei trust, situazione che genera diversi problemi in tema di trasparenza.Attività investigative e di analisi di operazioni sospette rivelano un frequente utilizzo del trust per finalità illecite, in particolare per la commissione di reati tributari, di riciclaggio, fallimentari, di abuso di mercato, nonché per schermare i patrimoni illeciti della criminalità organizzata.Sul fronte della punibilità dei reati, la criminalizzazione dell’autoriciclaggio si conferma essere un passo necessario.

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Allegato

Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), “Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2014” (pdf, 479 K , 37 pp.)

4.6 BANCA D’ITALIA: “IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO” (25 GIUGNO 2014)

(Estratto da “Verso un più efficace sistema di contrasto alla criminalità finanziaria: il ruolo del sistema dei controlli interni e della funzione di Compliance”, 25 June 2014,  disponibile in http://assoaicom.org/images/stories/files/10_mariani.pdf . La seconda parte di questo intervento è riportato nel successivo paragrafo)http://www.compliancenet.it/banca-d-italia-il-sistema-dei-controlli-interni-in-materia-di-antiriciclaggio-27-giugno-2014

Il 25 giugno 2014 Luigi Mariani, Sostituto del Capo dell’Ispettorato Vigilanza della Banca d’Italia, è intervenuto al convegno “10° Incontro sulla Compliance” organizzato da AICOM (Associazione Italiana Compliance) e Università di Roma Tre sul tema  “Verso un più efficace sistema di contrasto alla criminalità finanziaria: il ruolo del sistema dei controlli interni e della funzione di Compliance” (qui il testo completo in pdf, 106 K, 13 pp.) .Nel suo discorso Mariani ha illustrato le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni che gli intermediari sono chiamati ad adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio soffermandosi  sulle principali criticità riscontrate nei sistemi predisposti dagli intermediari ed ha evidenziando le azioni e gli interventi necessari per accrescere l’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità finanziaria da parte del sistema bancario e finanziario.Di seguito una sintesi dell’intervento di Luigi Mariani.L’approccio della VigilanzaL’approccio con cui la Vigilanza ha affrontato il tema “antiriciclaggio” è mutato nel tempo: dall’attenzione posta sulle ricadute che condotte illegali possono determinare sull’esposizione ai rischi legali e reputazionali, si è passati a una logica che qualifica la supervisione sul rischio di riciclaggio come finalità autonoma rispetto agli obiettivi di stabilità.L’adozione da parte degli intermediari di efficienti sistemi organizzativi e formalizzate politiche di gestione dei rischi ed efficaci sistemi di controllo interno è seguita con estrema attenzione dalla Banca d’Italia.Nei confronti dei rischi di compliance in generale, e di coinvolgimento in fatti di riciclaggio in particolare, la gestione dei rischi deve mirare al loro annullamento: non può tollerarsi, infatti, un livello, ancorché minimo, di non conformità alle norme.Impostazione risk basedCarattere distintivo della regolamentazione antiriciclaggio – attuativa della III Direttiva di settore e del D.Lgs 231/07 - è la coesistenza di norme di stretta conformità, cui gli intermediari devono indifferenziatamente ottemperare, come nel caso degli obblighi di registrazione delle operazioni, con regole di carattere organizzativo, governo e controllo dal contenuto solo parzialmente determinato, individuati per finalità e – secondo un orientamento ormai costante da parte della Vigilanza – in larga parte “principle based”, adempimenti che gli intermediari realizzano sulla base di valutazioni soggettive sulla propria esposizione al rischio di riciclaggio, in ossequio al principio

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di proporzionalità.In tale logica si inquadra il provvedimento emanato dalla Banca d’Italia nel marzo 2011 che – coerentemente con le preesistenti disposizioni volte a rafforzare la gestione del rischio di non conformità – ha imposto presidi specifici in materia di organizzazione e controlli antiriciclaggio.Oltre al ruolo degli organi di vertice, cui compete la formulazione della policy antiriciclaggio e la definizione di appropriate procedure operative, le disposizioni emanate nel marzo 2011 enfatizzano l’importanza della struttura dei controlli interni.Compliance e antiriciclaggioRilievo centrale viene assegnato alla funzione antiriciclaggio che – costruita sulla falsariga della compliance bancaria -qualifica un secondo livello specialistico di controllo per valutare e mitigare il rischio di coinvolgimento dell’intermediario in reati della specie, costituendo una importante specificazione dei più ampi rischi legali e reputazionali che la stessa compliance bancaria è chiamata a presidiare.In una prospettiva più ampia, peraltro, è alla funzione di Compliance che spetta il pieno rango di funzione di controllo, come sancito anche dalle nuove disposizioni di vigilanza in materia di controlli interni che anticipano il recepimento di principi e regole della direttiva comunitaria CRD IV ed estendono “a tutta l’attività aziendale” il perimetro di azione della Compliance, ne sanciscono il ruolo di funzione indipendente e permanente, salvo il principio di proporzionalità.Ne consegue che competono a tale funzione – in ultima analisi – le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza di secondo livello sul dispositivo antiriciclaggio e sull’effettività dei comportamenti degli operatori, oltre che la valutazione del rischio residuo da rappresentare agli organi sociali; attività, queste, da condividere con la funzione antiriciclaggio con il supporto di idonei flussi informativi.Internal Audit e antiriciclaggioIn ambito antiriciclaggio all’Internal Audit spetta svolgere verifiche di terzo livello sul costante rispetto degli obblighi di collaborazione passiva e attiva, anche tramite accessi ispettivi volti a verificare le effettive condotte tenute dai dipendenti; l’utilizzo ordinario dello strumento ispettivo rappresenta una prerogativa tipica della funzione di revisione interna che contribuisce a distinguerne l’operatività da quella della funzione antiriciclaggio che, ai sensi della normativa, può effettuare verifiche in loco solo su base campionaria.Allegato

Luigi Mariani, Sostituto del Capo dell’Ispettorato Vigilanza della Banca d’Italia, “Verso un più efficace sistema di contrasto alla criminalità finanziaria: il ruolo del sistema dei controlli interni e della funzione di Compliance” (pdf, 106 K, 13 pp.)  .

4.7 BANCA D’ITALIA: DEBOLEZZE DEL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO ITALIANO (25 GIUGNO 2014)

(Estratto da “Verso un più efficace sistema di contrasto alla criminalità finanziaria: il ruolo del sistema dei controlli interni e della funzione di Compliance”, 25 June 2014,  disponibile in http://assoaicom.org/images/stories/files/10_mariani.pdf . La prima parte di questo intervento è riportato nel precedente paragrafo)http://www.compliancenet.it/banca-d-italia-il-sistema-dei-controlli-interni-in-materia-di-antiriciclaggio-27-giugno-2014

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Luci e ombreI profili di maggiore debolezza riguardano soprattutto l’adeguata promozione di una cultura del controllo da parte degli organi di vertice, nonché l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette.Adeguata verificaMargini di miglioramento sussistono, inoltre, nelle modalità di svolgimento degli adempimenti di adeguata verifica, come detto sovente palesatesi insoddisfacenti nelle verifiche ispettive.Si tratta del nucleo più innovativo e pregnante dell’approccio basato sul rischio che postula una serie di attività conoscitive estese a tutta la vita della relazione d’affari con il cliente: essi sono presupposto fondamentale anche per garantire l’efficacia degli altri obblighi di collaborazione di registrazione delle operazioni e di segnalazione di quelle sospette.Frequente è il riscontro di adempimenti intesi in senso meramente procedurale e privi della continuità necessaria per elevare l’istituto alla sua effettiva finalità funzionale, che è quella di cogliere la sostanziale identità finanziaria del cliente e la sua impronta economicopatrimoniale. Occorre implementare procedure interne che intensifichino il controllo costante dell’operatività e l’aggiornamento dei dati sostanziali; attività, queste, ancora poco sfruttate rispetto le potenzialità di contribuzione all’aggiornamento dei profili di rischio della clientela.Archivio Unico InformaticoDel pari fondamentale che vengano correttamente ottemperati gli obblighi di registrazione delle operazioni nell’archivio unico informatico, considerato che quest’ultimo rappresenta il database di riferimento per i software che realizzano la diagnostica degli inattesi sull’operatività della clientela e l’elaborazione dei profili di rischio.Non sono pochi i casi in cui si sono riscontrate lacune nella rilevazione dei dati legate al malfunzionamento delle procedure informatiche ovvero al ritardo nel completamento delle registrazioni provvisorie.Adeguata verifica rafforzataUlteriori ambiti di efficientamento dei processi riguardano sovente le modalità di svolgimento dell’adeguata verifica nella modalità rafforzata -cui spesso non si accompagnano un coerente innalzamento del livello gerarchico competente, né una sufficiente frequenza temporale di revisione – nonché l’individuazione del titolare effettivo, specie nelle strutture societarie con limitata trasparenza degli assetti proprietari, quali le fiduciarie e i trust.In questi casi deve essere fuori di dubbio che il dominus dell’operazione vada individuato nel beneficiario ultimo dei rapporti fiduciari identificando il soggetto che controlla o possiede la persona giuridica, attesa l’ineludibile esigenza che le persone fisiche non siano mai schermate da strutture societarie; va evitato di riposare esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate dal cliente operando adeguati riscontri sulle stesse.Conseguentemente, vanno adottate tutte le misure ragionevoli per individuare la titolarità effettiva, inibendo l’operatività laddove ciò non risulti possibile; inoltre, va segnalata l’opportunità, specie per le posizioni più rilevanti, di stimolare l’evoluzione dei controlli su tali società verso una logica di tipo “network”, che superi la tradizionale configurazione di gruppo mutuata dal mondo del credito ed estenda l’analisi a entità diversamente correlate, aggregabili sulla base della comunanza degli interessi perseguiti.Approccio unitario alla gestione del rischio antiriciclaggio nei gruppi bancariNegli intermediari organizzati in strutture di gruppo, va reso effettivo l’utilizzo di un approccio unitario alla gestione del rischio antiriciclaggio; in non pochi casi si è riscontrato che le

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informazioni disponibili presso alcune componenti del gruppo non sono accessibili alle altre entità del conglomerato, vanificando le sinergie informative potenzialmente fruibili tramite una gestione consolidata del rischio e la valutazione integrata della clientela.Diffusione e consolidamento della cultura del controlloIl conseguimento degli obiettivi di rafforzamento del sistema dei controlli interni antiriciclaggio passa inevitabilmente per una decisa azione di diffusione e consolidamento della cultura del controllo e di sensibilizzazione delle strutture coinvolte da parte degli organi di vertice. Fondamentale, in tale ottica, l’adeguata diffusione della formazione del personale, che contribuisce a innalzare la qualità complessiva del processo: organizzazione, procedure e formazione mirano a rafforzare la connessione tra verifiche e rischio, contribuendo ad assicurare l’efficacia e la ragionevolezza dei comportamenti tenuti.Allegato

Luigi Mariani, Sostituto del Capo dell’Ispettorato Vigilanza della Banca d’Italia, “Verso un più efficace sistema di contrasto alla criminalità finanziaria: il ruolo del sistema dei controlli interni e della funzione di Compliance” (pdf, 106 K, 13 pp.)  .

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