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1 OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS Sindacato Unitario Assistenti Sociali PRESENTAZIONE Il SUNAS è nato a Roma nel 1990, come associazione sindacale, su felice intuizione ed iniziativa di un gruppo di assistenti sociali che, unendosi a colleghi di varie realtà territoriali piuttosto amareggiati per gli insuccessi e delusi dalle vane promesse fatte dalle maggiori organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze associative alle quali all’epoca aderivano, avevano deciso di fare una “scommessa”, con sé stessi e con il gruppo professionale: riuscire a cambiare la storia della professione (aggregando LE assistenti sociali E GLI ASSISTENTI SOCIALI di

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OSSERVATORIO LEGISLATIVO

SOCIO-SANITARIO SUNAS

Sindacato Unitario Assistenti SocialiPRESENTAZIONE

Il SUNAS è nato a Roma nel 1990, come associazione sindacale, su felice intuizione ed iniziativa di un gruppo di assistenti sociali che, unendosi a colleghi di varie realtà territoriali piuttosto amareggiati per gli insuccessi e delusi dalle vane promesse fatte dalle maggiori organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze associative alle quali all’epoca aderivano, avevano deciso di fare una “scommessa”, con sé stessi e con il gruppo professionale: riuscire a cambiare la storia della professione (aggregando LE assistenti sociali E GLI ASSISTENTI SOCIALI di ogni settore), facendola riconoscere sul piano giuridico-contrattuale, valorizzandone e tutelandone in ogni modo e contesto il patrimonio ed il valore (con l’Ordine, presso le Università, le Istituzioni, la Società, ecc.), ed al tempo stesso intervenire, in modo diretto, in azioni di tutela sindacale e negoziazione, oltre che per collaborare allo sviluppo più equilibrato delle

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politiche sociali, sociosanitarie, di lotta all’esclusione e per l’inclusione delle fasce di popolazione più disagiate e quindi di sviluppo del sistema integratodi welfare nel ns. Paese.

NEL CORSO DI CIRCA TRENTA ANNI, NEL NOSTRO PAESE, SONO INTERVENUTE PROFONDE RIFORME COSTITUZIONALI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3/2001) E ALTRETTANTE RIFORME che hanno mutato l’assetto istituzionale nel sistema della pubblica amministrazione, delle regioni, degli enti locali, nonché dell’intero sistema del welfare (assistenza, sanità. Previdenza), e del ruolo e della funzione della società civile, con il riconoscimento Del terzo settore.

PERTANTO IL SUNAS CON IL PRESENTE NUMERO CONTINUA LA PUBBLICAZIONE DI osservatorio legislativo socio-sanitario, che si propone di illustrate quanto sul piano legislativo, programmatico ed attuativo viene operato dallo stato e dalle regioni.

IN TALE CONTESTO ASSUME ESTREMA E FONDAMENTALE IMPORTANZA LA CONOSCENZA E LA ASSIMILAZIONE DELLE NORMATIVE E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI STATALI E REGIONALI IN ORDINE ALLO STESSO MODO DI DISPIEGARSI DELLE POLITICHE DI WELFARE.Pertanto IN OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIo-sanitario SUNAS sono illustrati e commentati (per gli atti più importanti e significativi):

- la legislazione e gli atti amministrativi statali - la legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni.L’ articolazione di osservatorio legislativo socio-sanitario si sviluppa per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie

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indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più “mirati” in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e di welfare.

OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIALE SUNAS SI RIVOLGE NON SOLO ALLE ASSISTENTI SOCIALI ED AGLI ASSISTENTI SOCIALI, MA A TUTTI GLI ALTRI OPERATORI SANITARI, SOCIO-SANITARI, EDUCATIVI, ACCOMUNATI DALL’OBIETTIVO DI COSTRUIRE IL SISTEMA DI WELFARE, RISPETTOSO DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI E PROMOTORE DI OPPORTUNITà E DI REALIZZAZIONE DELLE PERSONE, DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITà.

INFATTI TUTTI I PROFESSIONISTI DEL “sociale” rappresentano la testa, il cuore e gli arti per l’effettiva realizzazione degli interventi e dei servizi sociali.La fonte primaria per la redazione DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO socio-sanitario SUNAS è data:

- dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, per ciò che concerne le leggi, i decreti-legge, i decreti legislativi. I decreti, gli accordi e le intese stato-regioni.

- dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di ALTA amministrazione.

La cadenza di OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCio-sanitario SUNAS ha una frequenza MENSILE e viene edito di norma il PRIMO di ogni mese.

OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIo-sanitario è REDATTO, COMMENTATO ED IMPAGINATO DA LUIGI COLOMBINI*+ già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali presso l’università statale roma tre – corsi dissaife e massife

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ANTECEDENTEMENTE A “OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS” SI RICHIAMA L’ATTENZIONE CHE SUL SITO WWW.ISTISSS.IT E’ PRESENTE “PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS”, CURATO DA LUIGI COLOMBINI, CHE DAL 2007 AL 2018 E’ DISPONIBILE DAL N. 1 AL N. 260 DOVE SONO PUBBLICATI GLI ATTI NORMATIVI E AMNISTRATIVI SULLE POLITICHE SOCIALI STATALI E REGIONALI.

NBLE LEGGI ED I PROVVEDIMENTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE RIPORTTATI HANNO VALORE UNICAMENTE INFORMATIVO, E IN OGNI CASO SI RIMANDA ALLA FONTE UFFICIALE (gazzetta ufficiale dello stato e bollettini ufficiali regionali)

INDICE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO

SUNAS N. 7UNO SGUARDO D’INSIEME

NEL SETTORE DELLO STATO, SONO STATI EMANATI SPECIFICI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO CARCERARIO E PER IMMIGRATI.

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E’ STATO CONVERTITO IN LEGGE IL PROVVEDIMENTO SUL REDDITO DI CITTADINANZA, CON VARIE MODIFICHE RISPETTO AL TESTO ORIGINARIO, CHE DENOTANO IL COMPLESSO LAVORO SVOLTO IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE.PER LA PREVIDENZA, E’ STATO ALTRESÌ CONVERTITO IN LEGGE LO STESSO DECRETO SULLE PENSIONI, E SONO PROSEGUITI I PROVVEDIMENTI DI VARI ORDINI PROFESSIONALI PER DEFINIRE ULTERIORMENTE I PROPRI SISTEMI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, CHE IN EFFETTI SI CARATTERIZZANO QUALE WELFARE AGGIUNTIVO.PROSEGUE LA DELICATA SITUAZIONE DEL SETTORE COOPERATIVISTICO, CON FREQUENTI DISPOSIZIONI DI SCIOGLIMENTO DI COOPERATIVE SOCIALI.PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI E’ RICOSTITUITO IL DIPARTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITA’.PER LA SANITA’ DI PARTICOLARE RILIEVO LA SCHEDA SANITARIA IN RELAZIONE ALLE CALAMITA’ NATURALI.SUL FRONTE DELLE REGIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI SI RILEVA L’AVVISO PUBBLICO DELLA ASL ROMA 2 PER LA STABILIZZAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI; PER LA POVERTA’ ED INCLUSIONE SOCIALE LA RISOUZIONE DELL’EMILIA ROMAGNA SUI CENTRI PER L’IMPIEGO E SUL REDDITO DICITTADINANZA.PER FAMIGLIA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA EMANATO UN PROVVEDIMENTO PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI MINORI NEI CENTRI ESTIVI, LEGATI ALLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA. PER LE POLITICHE GIOVANILI, LA REGIONE PIEMONTE HA APPROVATO APPOSITA LEGGE REGIONALEPER GLI IMMIGRATI DI RILIEVO ILPROVVEDIMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA IN MERITO AL PROGETTO FAMI PER LA FORMAZIONE LINGUISGTICA.LA REGIONE LAZIO HA EMANATO LA LEGGE REGIONALE SULLE IPAB.PER I MINORI DALLA REGIONE LAZIO E’ STATO EMANATO IL REGOLAMENTO REGIONALE SULL’AFFIDAMENTO; LA REGIONE UMBRIA HA SOTTILINEATO LA CONDIZIONE DI ASSOLUTA PRECARIETA’ DELLE CONDIZIONI DEI MINORI IN PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE DEI GENITORI, AUSPICANDO UN PIU’ DIRETTO INTERVENTO PER SUPERARE LE CRITICITA’.PER LE PERSONE CON DISABILITA’ SI SEGNALANO LE DISPOSIZIONI PER IL PROGETTO SULL’AUTISMO (MARCHE) E IL BANDO DELLA REGIONE UMBRIA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DI SOGGETTI IMPEGNATI IN AMBITI DI INTERESSE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO A SUPPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE.PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA’ DERIVANTI DA SITUAZIONI DI DISAGIO, LA REGIONE LOMBARDIA HA EMANATO UN PROVVEDIMENTO VOLTO ALLA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI COLORO CHE, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ, VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. LA REGIONE MARCHE E LA REGIONE PIEMONTE HANNO UTILIZZATO RISORSE EUROPEE PER SPECIFCHE INIZIATIVE.

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PER LA SANITA’ LA REGIONE HA EMANATO SPECIFICA LEGGE REGIONALE PER LA LOTTA AD TABAGISMO.PER LA TUTELA DEI DIRITTI SI SEGNALANO PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO (LOMBARDIA), DELLE VITTIME DELLA MAFIA (PUGLIA) E PER LA VITTIME DI VIOLENZA ALLE DONNE UMBRIA)

STATOGAZZETTE UFFICIALI PERVENUTE AL 30 marzo 2019

ASSISTENZA PENITENZIARIA

CIPEDELIBERA 28 novembre 2018 . Fondo sanitario nazionale 2018 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). (Delibera n. 79/2018). (GU n. 55 del 6.3.19)

IMMIGRATI

CIPEDELIBERA 28 novembre 2018 - Fondo sanitario nazionale 2018. Riparto della quota vincolata per l’assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno. (Delibera n. 74/2018). (GU n. 68 del 21.3.19)

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE

LEGGE 28 marzo 2019 , n. 26 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (GU n. 75 del 29.3.19)

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Approvazione della delibera n. 144/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) in data 27 settembre 2018. (GU n. 61 del 13.3.19)

Approvazione della delibera n. 106/2018 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), in data 16 ottobre 2018. (GU n. 61 del 13.3.19)

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Approvazione della delibera n. 77/18 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 26 ottobre 2018. (GU n. 61 del 13.3.19)

Approvazione della delibera n. 6/2018 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 1° agosto 2018. (GU n. 61 del 13.3.19)

Approvazione della delibera n. 24943/19 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), in data 25 gennaio 2019. (GU n. 72 del 26.3.19)

Approvazione della delibera n. 24849/18 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), in data 20 dicembre 2018. (GU n. 72 del 26.3.19)

Approvazione della delibera n. 11/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 25 gennaio 2019. (GU n. 73 del 27.3.19)

Approvazione delle delibere n. 9/2019 e n. 10/2019 adottate dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 25 gennaio 2019. (GU n. 73 del 27.3.19)

Approvazione della delibera n. 8/2018 adottata dal Comitato amministratore dell’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - gestione separata agrotecnici. (GU n. 74 del 28.3.19)

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal Comitato di indirizzo dell’Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI). (GU n. 74 del 28.3.19)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Ricostituzione del comitato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Umbria. (GU n. 76 del 30.3.19)

LEGGE 28 marzo 2019 , n. 26 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (GU n. 75 del 29.3.19)

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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DECRETO 12 febbraio 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «Maya società cooperativa sociale o.n.l.u.s.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.(BUR n. 51 del 1.3.19)

DECRETO 20 febbraio 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «Polesana servizi cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.(BUR n. 62 del 14.3.19)

DECRETO 20 febbraio 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Montagna & Dintorni società cooperativa o.n.l.u.s.», in Pescia e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 65 del 18.3.19)

DECRETO 20 febbraio 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «La Caliera - natura e servizi - cooperativa sociale», in Treviso e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 65 del 18.3.19)

DECRETO 20 febbraio 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «La Lanterna società cooperativa sociale», in Monselice e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 65 del 18.3.19)

DECRETO 27 febbraio 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «Sant’Emidio - Società cooperativa sociale in liquidazione», in Leporano e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 65 del 18.3.19)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2019 . Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri». (GU n. 67 del 20.3.19)

SANITA’

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2019 . Indizione della «Giornata nazionale dedicata alle cardiopatie congenite». (GU n. 52 del 2.3.19)

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 7 febbraio 2019 . Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS «Saverio De Bellis», in Castellana Grotte, nella disciplina di «Gastroenterologia».(GU n. 56 del 7.3.19)

DECRETO 17 gennaio 2019 . Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS San Raffaele Pisana, nella disciplina di «Riabilitazione motoria e sensoriale». (GU n. 56 del 7.3.19)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 2019 . Impiego dei medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali, degli infermieri ASL per l’assistenza alla

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popolazione e la scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita. (GU n. 67 del 20.3.19)

REGIONI BOLLETTINI UFFICIALI REGIONALI PERVENUTI AL 25 MARZO 2019, ARRETRATI COMPRESI

ABRUZZOFAMIGLIA

DGR 20.12.18, n. 985 - Revoca D.G.R. n. 207 del 4 maggio 2009, recante "Definizione della figura professionale di assistente familiare e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il conseguimento della qualifica". Modifica profilo professionale di Assistente familiare, di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 1101 del 29 dicembre 2015, recante "Approvazione del repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo", Approvazione nuovo standard professionale e di percorso formativo. (BUR n. 12 del 20.3.19)

PRIVATO SOCIALE

ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI (BUR n. 51 del 22.3.19)

SANITA’

DGR 1.2.19,n. 70 - Decreto del Commissario ad Acta n.19/2016 del 08.03.2016 e s. m. i. – Composizione della Commissione Regionale del Farmaco: presa d’atto decadenza esperti e nomina componenti. (BUR n. 12 del 20.3.19)

BASILICATABILANCIO

L.R. 13.3.19, n.2 - Legge di stabilità regionale 2019. (BUR n. 12 del 14.3.19)

L.R. 13.3.19, n.3 - Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021. (BUR n. 12 del 14.3.19)

SANITA’

DGR 14.2.19, n.126 - DGR n. 858 del 8 luglio 2014 di nomina della Commissione Terapeutica regionale - Rinnovo per scadenza del mandato. (BUR n. 11 del 1.3.19)

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L.R. 13.3.19, n.4 - Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione Basilicata. (BUR n. 12 del 14.3.19)

CALABRIADIFESA DELLO STATO

DGR 4.2.19, n. 52 - Nomina del Responsabile della prevenzione corruzione e della Trasparenza della Giunta della Regione Calabria. (BUR n. 35 del 15.3.19).

SANITA’

L.R. 11.3.19, n. 6 - Integrazione delle aziende ospedaliere della cittá capoluogo della Regione. (BUR n. 34 del 13.3.19)

EMILIA ROMAGNAAMMINISTRAZIONE REGIONALE

DAL 27.2.19, n. 197 - Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo schema di Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali. (Delibera di Giunta regionale n. 90 del 21 gennaio 2019). (BUR n. 67 del 7.3.19)

FAMIGLIA

DGR 11.2. 19, n. 225 - Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi FSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse II Inclusione - Priorità 9.4 - Anno 2019. (BUR n. 66 del 6.3.19)

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE

RISOLUZIONE - Oggetto n. 8027 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché addivenga ad un accordo con le Regioni in materia di aspetti organizzativi e amministrativi dei Centri per l’impiego, a chiedere chiarimenti su come il Governo vorrebbe coordinare i dipendenti Anpal e dei Centri per l’impiego e quali sistemi informativi intende mettere a disposizione per favorire l’interoperabilità, nonché a chiedere di ripensare il reddito di cittadinanza quale misura universalistica basata sulla residenza e a modificare la Legge n. 4 del 2019 e a rivedere il sistema sanzionatorio legato alle false o incomplete dichiarazioni per l’ammissione al reddito di cittadinanza. A firma dei Consiglieri: Caliandro, Mori, Poli, Iotti, Boschini, Marchetti Francesca, Mumolo, Benati, Ravaioli, Zoffoli, Bessi, Calvano, Zappaterra, Bagnari, Montalti, Tarasconi, Rontini. (BUR n. 79 del 20.3.19)

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SANITA’

RISOLUZIONE - Oggetto n. 7874 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il confronto con il Ministero della Salute per verificare la possibilità di rivedere l’accordo Stato-Regioni del 2010 al fine di contemperare le esigenze di assicurare punti nascita nei territori e nelle comunità più disagiate, nonché a mantenere informata la Commissione assembleare competente sugli sviluppi del confronto. A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Torri, Taruffi, Prodi, Mori, Campedelli, Serri, Boschini, Poli, Rontini, Molinari, Lori, Cardinali, Iotti. (BUR n.66 del 6.3.19)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 8026 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il suo impegno per la difesa e la piena attuazione della legge n. 194 del 1978 in tutte le sue parti, che prevedono anche la tutela della salute della donna, in particolare, nel momento della scelta di proseguire o meno la gravidanza, nonché a implementare i finanziamenti per i progetti orientati al sostegno di donne in gravidanza e genitorialità in condizioni difficili. A firma dei Consiglieri: Mori, Prodi, Rontini, Caliandro, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Rossi, Ravaioli, Zoffoli, Boschini, Soncini. (BUR n. 79 del 2.3.19)

LAZIOASSISTENTI SOCIALI

ASL ROMA 2AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N.10 POSTI VACANTI O PER ASSENZE A VARIO TITOLO DI DIPENDENTI DELLA ASL ROMA 2 CON LA QUALIFICA DI CP ASSISTENTI SOCIALI. (BUR n. 17 del 26.2.19)

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE

Decreto del Commissario ad Acta 5 marzo 2019, n. U00094 Procedura per il recupero dell'evasione dei ticket sanitari per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica relativamente agli anni 2011/2018.(BUR n. 21 del 12.3.19)

IPAB

L.R. 22.2.19, n. 2 - Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). (BUR n. 17 de l26.2.19)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 4 marzo 2019, n. T00042 Modifiche al decreto 24 dicembre 2018, n. T00308: "Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo Infantile Strumbolo di Piedimonte San Germano (FR). Nomina del Commissario straordinario". (BUR n. 19 del 5.3.19)

MINORI

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REG. REG.LE 4.3.19, n. 2 Regolamento per l'affidamento familiare nella Regione Lazio. (BUR n. 19 del 5.3.19)

PERSONE CON DISABILITA’

Determinazione 14 febbraio 2019, n. G01539 - Determinazione 7 agosto 2018, n. G10197 "Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, riconoscimento di best practices inerenti progetti innovativi e sperimentali, per favorire la continuita' post-scolastica delle competenze acquisite da ragazzi disabili gravi e gravissimi. Approvazione dell'Avviso Pubblico per il "Riconoscimento della "Qualita' MIMIS", Modello integrato per il Mantenimento delle competenze e di Inclusione Sociale. Istituzione dell'elenco regionale delle "Buone pratiche per l'inclusione sociale". Nomina Commissione Tecnico-Scientifica di valutazione. (BUR n. 17 del 26.2.19)

Decreto del Commissario ad Acta 26 febbraio 2019, n. U00072 Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Anno 2018. Definizione dei criteri per l'anno 2019. (BUR n. 19 del 5.3.19)

DGR 5.3.19, n. 117 Modifica D.G.R. 233/2012: "Approvazione del Programma attuativo degli interventi in favore dei malati di SLA, ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, concernente il riparto del Fondo per le non Autosufficienze per l'anno 2011". Programmazione della nuova azione di "Supporto al paziente SLA e accompagnamento alla sua famiglia". Finalizzazione dell'importo di euro 1.150.000,00 sul cap. H41151, programma 02 della missione 12, di cui euro 690.000,00 per l'anno 2019 ed euro 460.000,00 per l'anno 2020.BUR n. 20 del 7.3.29)

Determinazione 15 marzo 2019, n. G02984 Approvazione delle Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di noi" (Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 23 novembre 2016). (BUR n. 23 del 19.3.19)

Determinazione 18 marzo 2019, n. G03047 Approvazione del documento "Modalità attuative della misura di sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, ai sensi del Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1". (BUR n. 23 del 19.3.19)

PRIVATO SOCIALE

Decreto 26 febbraio 2019, n. G02113 Nomina della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative all'Avviso Pubblico "per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a svolgere il ruolo di soggetto locatore per la messa a disposizione di locali idonei per la realizzazione delle attività' della Scuola del Sociale "Agora'", struttura destinata alla formazione e all'aggiornamento degli operatori del Terzo Settore, dedicata a Stefano Cucchi." - di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G16124 dell'11/12/2018.

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Determinazione 27 febbraio 2019, n. G02134 Cancellazione di euro 1.618,00 stanziati a favore della Associazione di Volontariato Magliana 80 (codice creditore 36480), ricogniti con decreto presidenziale n.T0248/2008 impegno 41874/2008 capitolo H41550

Determinazione 8 marzo 2019, n. G02625 Risultanze della commissione, costituita con determinazione n. G01088 del 7 febbraio 2019, per la valutazione delle domande pervenute a seguito dell'"Avviso pubblico per la ricerca di esperti valutatori di progetti di servizio civile per la costituzione della commissione valutatrice dei progetti per l'anno 2019 di cui all'avviso del 16 ottobre 2018, pubblicato sul sito ufficiale del Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale" di cui alla determinazione dirigenziale n. G16244 del 13 dicembre 2018. (BUR n. 20 del 7.3.19)

Determinazione 8 marzo 2019, n. G02630 LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "SALUTE E FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02979980592, con sede in Formia (Lt), via San Giulio Seconda Traversa 20 c.a.p. 04023 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n.22 del 14.3.19)

Determinazione 8 marzo 2019, n. G02636 LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "UNA CITTA' NON BASTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 14426331006, con sede in Velletri (Rm), via Colle Giorgi 48 c.a.p. 00049 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n.22 del 14.3.19)

SANITA’

Decreto del Commissario ad Acta 26 febbraio 2019, n. U00073 Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2019 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR per Assistenza per cure palliative (Hospice). (BUR n. 19 del 5.3.19)

Decreto del Commissario ad Acta 27 febbraio 2019, n. U00074 Modifiche ed integrazioni al DCA U00471 del 6 dicembre 2018 relativo a "Assistenza specialistica ambulatoriale nel Lazio. Prestazioni di Medicina nucleare e di Tomoscintigrafia PET".20. (BUR n. 19 del 5.3.19)

LIGURIADGR 14.2.19 n. 93 Centri regionali di riferimento per autorizzazioni cure all’estero. Modifiche alla DGR 24/2010 e ss.mm.ii (BUR n. 11 del 13.3.19)

DGR 14.2.19, n. 104 Approvazione Registro Tumori: procedure e convenzione. (BUR n. 11 del 13.3.19)

LOMBARDIA

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DIPENDENZE

Circolare regionale 11 marzo 2019 - n. 4 Indicazioni operative per l’attuazione della d.g.r. n. 1114 del 19 dicembre 2018 «Determinazioni di azioni locali di sistema nell’ambito della programmazione delle progettualità degli enti locali per la prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico in attuazione della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8». (BUR n.11 del 15.3.19)

IMMIGRATI

DGR 25.2.19 - n. XI/1310 Determinazione in ordine alla realizzazione del progetto regionale conoscere per integrarsi a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/ Migrazione Legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi 2018- 2021 - azioni coprogettate sul territorio. (BUR n. 9 del 28.2.19)

PARI OPPORTUNITA’

DGR 4.3.19 - n. XI/1331 Approvazione dell’iniziativa «Progettare la parità in Lombardia - 2019» in attuazione deL «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» (BUR n. 10 dell’8.3.19)

Iscrizione e mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità per l’anno 2019. (BUR n. 10 dell’8.3.19)

D.d.g. 7 marzo 2019 - n. 3063 Avviso di attivazione dell’iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia 2019» per il sostegno di progetti per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna. (BUR n. 11 del 14.3.19)

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE

DGR 11.3.19 - n. XI/1368 Adesione alla sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria («Care Leavers»), proposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (BUR n.11 del 14.3.19)

PRIVATO SOCIALE

DGR 4.3.13 - n. XI/1336 Progetto «Giovani insieme 2019/20» finalizzato a sviluppare forme di aggregazione e apprendimento esperienziale per i giovani nell’ambito degli oratori lombardi. Definizione dei criteri per la realizzazione. (DGR n. 10 del 6.3.19)

SANITA’

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DGR 25.2.19 - n. XI/1298 Determinazioni in ordine alla certificazione dei costi di ricovero in unità di offerta socio-sanitaria. (BUR n. 9 del 28.2.19)

DGR 25.2.19 - n. XI/1297 Costituzione del Comitato di Indirizzo ai sensi dell’art. 30 l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità». (BUR n. 10 del 5.3.19)

DGR 11.3.19 - n. XI/1358 Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. aggiornamento composizione componenti. (BUR n. 12 del 19.3.19)

TUTELA DEI DIRITTI

DGR 4.3.19 - n. XI/1345 Determinazione degli importi massimi, delle tipologie di danno e di spesa ammissibili e di modalità, termini e condizioni per l’erogazione dei contributi, a titolo assistenziale, a favore delle vittime del terrorismo, nonché delle procedure per la gestione operativa del «Fondo in favore delle vittime del terrorismo» e delle modalità e condizioni per la sospensione degli obblighi tributari (l.r. 24/2017, artt. 4 e 5). (BUR n. 10 del 7.3.19)

DCR 5.3.19 - n. XI/457 Mozione concernente la valorizzazione dei beni confiscati in Lombardia da destinare alla creazione di nuovi centri antiviolenza e nuove case-rifugio. (BUR n. 12 del 22.3.19)

MARCHEPARI OPPORTUNITA’

DGR 11.3.19, n. 256 L.R. 23/2012. Istituzione di un Tavolo regionale per le statistiche di genere.

PERSONE CON DISABILITA’

DGR 25.2.19, n. 181 L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2019”. (BUR n. 20 del 15.3.19)

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE

DGR 18.2.19, n. 176 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 16.9 “Cooperazione” Operazione A) Diversificazione attività agricole per servizi rivolti a fasce deboli e categorie svantaggiate - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare.

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Istituzione regime di aiuto in “De Minimis” Reg. UE 1407/2013. (BUR n. 20 del 15.3.19)

SANITA’

L.R. 20.2.19, n. 5 - Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute. (BUR n. 16 del 29.2.19)

DGR 18.2.19, n. 154 Adesione della Regione Marche al Sistema di Sorveglianza della Mortalità Materna coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. (BUR n. 17 del 1.3.19)

DGR 18.2.19, n. 155 Modifica DGR n. 1094 del 15.12.15 “Rischio clinico e sicurezza dei pazienti e delle cure: approvazione del sistema regionale di monitoraggio dei piani di miglioramento aziendali successivi agli eventi sentinella”. Approvazione modifica del testo dell’ALLEGATO 1 - SCHEDA C (BUR n. 17 del 1.3.19)

DGR 25.2.19, n. 182 Riordino della disciplina della Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica (CRAT) e cessazione delle attività delle Commissioni Terapeutiche di Area Vasta e dei rispettivi Prontuari di Area Vasta e Ospedalieri e revoca della DGR 884/2014. (BUR n. 20 del 15.3.19)

DGR 11.3.19, n. 260 Art. 32, comma 5, D.Lgs. 118 del 23/06/2011 - Approvazione del Bilancio preventivo economico 2018 della Gestione Sanitaria Accentrata e consolidato del Servizio Sanitario Regionale.

DGR 11.3.19, n. 263 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della Celiachia della Regione Marche.

PIEMONTEBILANCIO

L.R. 19.3.19, n. 9 - Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (BUR n. 12 del 21.3.19)

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA ISEE

DGR 15.2.19, n. 39-8425 Eliminazione della quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti. Revoca Allegato C della DGR n. 57-5740 del 3 aprile 2002 e s.m.i. (BUR n. 10 del 7.3.19)

EDILIZIA

DGR 22.2.19, n. 21-8447 - DGR n. 16-6646 del 23 marzo 2018. Criteri e indirizzi per gli interventi nell'ambito delle politiche di welfare abitativo. Classificazione dei Comuni del Piemonte in classi di disagio abitativo.

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Definizione degli ambiti e dei Comuni capofila per le politiche di welfare abitativo. (BUR n. (BUR n. 11 del 14.3.19)

ENTI LOCALI

L.R. 1.3.19, n. 7. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). (BUR n. 10 del 7.3.19)

GIOVANI

L.R. 1.3.19, n. 6. Nuove norme in materia di politiche giovanili. (BUR n. 10 del 7.3.19)

IMMIGRATI

DGR 22.2.19, n. 20-8446 Politiche regionali per l’immigrazione e l’inclusione. Approvazione delle linee di indirizzo, nell'ambito della legge regionale 64/1989. (BUR n. 11 del 14.3.19)

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE

DGR 22.2.19, n. 27-8453 POR FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla poverta', Priorita' 9iv Ob. Specifico 8, Azione 1, Misura regionale 1 - Approvazione Atto di Indirizzo per sostegno all'accesso ai servizi educativi per l'infanzia a titolarita' comunale - Misura 2.9iv.8.01 - Spesa di Euro 5.500.000,00 - Approvazione procedimento ad integrazione della D.G.R. 20-5112 del 29.05.2017. (BUR n. 11 del 14.3.19)

SANITA’

DGR 15.2.19, n. 32-8419 Approvazione del Piano di attivita' per l’anno 2019 del Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, a norma della D.G.R. n. 31-4960 del 28.11.2012. (BUR n. 10 del 7.3.19)

DGR 15.2.19, n. 40-8426 Individuazione della tariffa giornaliera per le prestazioni erogate nell'ambito dell'attivita' di degenza ordinaria e diurna svolta in hospice pediatrico. (BUR n. 10 del 7.3.19)

DGR 2.2.19, n. 38-8462 Semplificazione dell’accesso alle prestazioni ambulatoriali: estensione della validita' delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche. (BUR n. 11 del 14.3.19)

PUGLIAAMMINISTRAZIONE REGIONALE

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DGR 22.1.19, n. 86 “Piano degli obiettivi strategici 2019-2021 e assegnazione risorse - §2.4.2. del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”. (BUR n. 28 del 12.3.19)

DGR 22.1. 19, n. 87 Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale (S.Mi.Va.P.) della Regione Puglia. (BUR n. 28 del 12.3.19)

DGR 30.1.19, n. 144 Approvazione “Piano della Performance 2019” - art. 10 del Decreto Legislativo 150/2009. (BUR n. 28 del 12.3.19)

DIFESA DELLO STATO

DGR 30.1.19, n. 143 Adozione dell’aggiornamento per il 2019 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017 - 2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. (BUR n. 28 del 12.3.19)

IMMIGRATI

DGR 30.1.19, n. 147 -Gestione emergenza immigrati. Strumenti di attuazione protocollo d’intesa “cura – legalità – uscita dal ghetto”. Contributo al Comune di San Severo. Approvazione schema di convenzione. (BUR n. 28 del 12.3.19)

PRIVATO SOCIALE

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 208 Adeguamento disciplina recante “Regolamento per la concessione di contributi da parte dei Garanti regionali a enti no-profit e per la realizzazione di progetti in partnership” approvata con DUP 189/2018. (BUR n. 27 dell’8.3.19)

DGR 15.2.19, n. 288 - Art. 39 l.r. n. 44/2018 – Finanziamento delle attività degli oratori – Approvazione protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI. (BUR n. 33 del 25.3.19)

SANITA’

DGR 22.1.19, n. 90 Approvazione Linee guida “Organizzazione delle attività per la verifica della Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie in Regione Puglia” – Decorrenza dall’1/1/2019. Abrogazione delle deliberazioni Giunta regionale nn.1101 del 23/06/2009, 1491 del 25/06/2010, 2252/2010, e n. 806 del 3/05/2011 e n. 385 del 04/03/2014. (BUR n. 28 del 12.3.19)

DGR 30.1.19, n. 139 - Modifica ed integrazione DGR n. 22 del 12.1.2018 avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione DGR 951/21)13 del 13/5/2013 , avente ad oggetto: Approvazione del nuovo tariffario regionale — remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR”. (BUR n. 28 del 12.3.19)

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REG.REG.LE 14 marzo 2019, n. 10 “Modifica ed integrazione Regolamento Regionale n. 5 febbraio 2010, n. 3, - SEZ. B.01.04. Dialisi” BUR n. 31 del 19.3.19)

TUTELA DEI DIRITTI

DGR 21.2.19, n. 308 Adesione alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - 21 marzo 2019. (BUR n. 28 del 12.3.19)

SICILIABILANCIO

L.R. 22.2.19, n. 1. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale. 26-2-2019 (GURS n. 9 del 26.2.19)

OPERATORI SOCIO-SANITARI

DECRETO 12 marzo 2019. Disciplina per l’effettuazione dei corsi di riqualificazione in operatore socio sanitario - anni 2019/2020. (GURS n. 12 del 22.3.19)

SANITA’

DECRETO 4 febbraio 2019. Riorganizzazione della Rete per le emergenze delle malattie cerebro vascolari – Modifica ed integrazione al D.A. n. 2186/2012. (GURS n. 11 ddell’8.3.19)

DECRETO 4 febbraio 2019. Riorganizzazione della Rete regionale per l’assistenza al politraumatizzato e rideterminazione del Comitato tecnico scientifico regionale – Modifica ed integrazione ai DD.AA. n. 1438 del 18 luglio 2012 e n. 1999 del 16 novembre 2015. (GURS n. 11 ddell’8.3.19)

DECRETO 8 febbraio 2019. Modifica del decreto assessoriale n. 2708 del 22 dicembre 2017 “Adozione schede progettuali relative ai Progetti obiettivo di PSN anno 2017 di cui all’Accordo Stato-Regioni rep. atti n. 181/CSR del 26 ottobre 2017”. (GURS n. 11 ddell’8.3.19)

TOSCANA

DIFESA DELLO STATO

DGR 11.3.19, n. 301 Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 per gli Uffici della Giunta regionale. (BUR n. 37 del 20.3.19)

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PERSONE CON DISABILITA’

MOZIONE 13 febbraio 2019, n. 1628 In merito ad azioni volte a migliorare le condizioni di accessibilità al trasporto dei soggetti con disabilità. (BUR n. 9 del 27.2.19)

SANITA’

RISOLUZIONE 13 febbraio 2019, n. 228 - Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 13 febbraio 2019 in merito agli indirizzi regionali a garanzia dell’effettiva applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza) riguardo al percorso consultoriale, l’implementazione dell’aborto farmacologico, anche extraospedaliero, nonché l’accesso alla contraccezione gratuita. (BUR n. 9 del 27.2.19)

RISOLUZIONE 12 febbraio 2019, n. 235 Risoluzione approvata nella seduta del 12 febbraio 2019 in merito alla recente definizione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) sulla fibromialgia da parte dell’Organismo toscano per il governo clinico (OTGC) ed alla sua implementazione. (BUR n. 9 del 27.2.19)

L.R. 21.2.19, n. 12 Disposizioni in merito ai rimborsi connessi alle procedure di trapianto di organi presso centri trapianto collocati in altre regioni italiane. (BUR n. 11 del 1.3.19)

DECRETO 28 febbraio 2019, n. 32 Approvazione nuovo schema-tipo di contratto dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale. (BUR n. 10 del 6.3.19)

DGR 25.2.19, n. 233 DGR 1371/2018: modalità di accesso e compartecipazione nell’ambito del protocollo regionale delle prestazioni per la gravidanza e specifiche relative al test NIPT. (BUR n. 10 del 6.3.19)

DGR 25 .2.19, n. 237 Recepimento accordo “Patto sociale per la salute” relativo al personale del comparto del SSR. (BUR n. 10 del 6.3.19)

DGR 25.2.19, n. 238 Recepimento pre-intesa su criteri per il riequilibrio dei fondi contrattuali della dirigenza del SSR. (BUR n. 10 del 6.3.19)

UMBRIA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

DGR 25.2.19, n. 234 -D.G.R. n. 1212 del 23 ottobre 2017 - Piano delle Azioni Positive per le dipendenti e i dipendenti della Giunta regionale: determinazioni. (BUR n. 11 del 6.3.19)

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ASSISTENZA PENITENZIARIA

DGR 25.2.19, n. 207. Modifiche ed integrazioni all’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria di cui al DPCM 1 aprile 2008. (BUR n. 12 del 3.3.19)

MINORI

DAL 5 marzo 2019, n. 312. Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale ai fini dell’emanazione di linee guida riguardanti le attività amministrative dei servizi sociali in materia di minori. (BUR n. 14 del 20.3.19)

PERSONE CON DISABILITA’

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 febbraio 2019, n. 1488. Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco regionale di soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e socio-sanitario a supporto delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che beneficiano degli interventi di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. (BUR n. 10 del 27.2.19)

SANITA’

DGR 18.2.19, n. 180. Aggiornamenti organizzativi e gestionali alla attività riabilitative con particolare riferimento alle Case di cura private e accreditate. Revoca D.G.R. n. 1570/2009 e revoca parziale D.G.R. n. 1090/2010. (BUR n. 11 del 6.3.19)

TUTELA DEI DIRITTI

DGR 7.1.19, n. 2. Articolazione del Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza degli uomini contro le donne: le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza. Approvazione delle Linee guida per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione e dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Umbria e i Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza degli uomini nei confronti delle donne basata sul genere. (BUR n. 10 del 27.2.19)

DGR 25.2.19, n. 199. Disposizioni per la presentazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti oggetto dell’accordo di collaborazione tra Regione Umbria e Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali, per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza degli uomini contro le donne, in attuazione della D.G.R. n. 2 del 7 gennaio 2019. (BUR n. 10 del 27.2.19)

VENETO

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SANITA’

DGR   22.2.19, n. 178 - Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani, disabili, conferme a valere anno 2019 ed aggiornamento di titolarità di accreditamento. (L.R. n. 22/2002). (BUR n. 24 del 12.3.19)

STATO

ASSISTENZA PENITENZIARIA

CIPEDELIBERA 28 novembre 2018 . Fondo sanitario nazionale 2018 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). (Delibera n. 79/2018). (GU n. 55 del 6.3.19) IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all’art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (di seguito, Conferenza Stato-Regioni) l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e delle province autonome; Viste le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, le quali prevedono rispettivamente che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri per l’assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari sono a carico dei rispettivi Fondi sanitari provinciali e che le quote spettanti sono comunque rese indisponibili;

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Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare il comma 7 dell’art. 3 -ter , recante «Disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari», che autorizza, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale, la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l’anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), tra i quali l’assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa; Visto il decreto-legge del 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 maggio 2014, n. 81, che ha fissato al 31 marzo 2015 il termine della chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG); Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare l’art. 1, comma 562, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2015 il riparto dell’importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, di cui al decreto-legge n. 211 del 2011 sopra citato, deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri condivisi nell’ambito del tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, istituito ai sensi dell’Allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008; Visto l’art. 1, comma 827 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018) che riduce di 1.124.767 euro annui, a decorrere dall’anno 2018, l’autorizzazione di spesa per la componente del finanziamento di cui al citato art. 3 -ter , comma 7 del decreto-legge n. 211 del 2011. Tale riduzione, corrispondente alla componente del finanziamento relativa al superamento degli OPG destinata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, è stata operata in seguito alle modificazioni relative alle quote di gettito delle entrate tributarie erariali ad essa spettanti, apportate allo statuto speciale della medesima regione, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Vista la propria delibera n. 72 adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale relative all’anno 2018, che ha destinato la somma di euro 53.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari; Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 11161-P del 27 novembre 2018, di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della somma di 53.875.233 euro da destinare per l’anno 2018 al finanziamento degli oneri connessi alla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari e al trasferimento dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali gestite dalle regioni e dalle province autonome nell’ambito dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali; Considerato che la proposta del Ministro della salute tiene conto, secondo quanto previsto al citato art. 1, comma 562 della legge n. 190 del 2014, del criterio di riparto condiviso in data 13 settembre 2017 dal tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria sopra indicato, e che pertanto la ripartizione tiene conto unicamente della popolazione maggiorenne residente in ciascuna regione o provincia autonoma alla data del 1° gennaio 2018 (dati ISTAT); Considerato che il trasferimento delle sopra indicate risorse alle regioni a statuto speciale è subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di

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medicina penitenziaria, comprensive nel caso specifico del superamento degli OPG, con le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione, così come stabilito dall’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008; Considerato che le richiamate funzioni risultano già trasferite, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 per la Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 per la Regione Valle d’Aosta e ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 per la Regione Siciliana; Considerato che per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano la quota spettante viene resa indisponibile e che gli oneri sono posti a carico dei rispettivi Fondi sanitari provinciali, in applicazione del già citato art. 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009, nonché del già citato art. 1, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252; Considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia provvede al proprio finanziamento, come già indicato; Considerato, infine che la proposta subordina l’erogazione delle risorse all’adozione, ai sensi del citato art. 3 - ter del decreto-legge n. 211 del 2011, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati e a cui le regioni sono chiamate a dare attuazione a valere sulle disponibilità per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente; Vista l’intesa sancita, sulla ripartizione in esame, in sede di Conferenza unificata nella seduta del 22 novembre 2018 (rep. atti n. 129/CU); Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2012); Vista la nota del 28 novembre 2018, n. 6013-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base della presente delibera; Su proposta del Ministro della salute; Delibera: 1. A valere sulle disponibilità a carico del Fondo sanitario nazionale 2018, l’importo di euro 53.875.233, destinato al finanziamento degli oneri connessi al superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell’art. 3 - ter , comma 7 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con legge 17 febbraio 2012, n. 9, è ripartito tra le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. Nell’ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1, viene assegnata alle regioni a statuto ordinario, nonché alla Regione Sardegna, alla Regione Valle d’Aosta e alla Regione Siciliana la somma di euro 52.929.008, ripartita tra le medesime secondo quanto indicato nella citata tabella allegata alla presente delibera. 3. Nell’ambito della ripartizione di cui al punto 1, la Regione Friuli-Venezia Giulia provvede al proprio finanziamento come da normativa vigente indicata in premessa. Le quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano,

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pari rispettivamente ad euro 482.863 ed euro 463.362, restano indisponibili ai sensi dell’art. 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009, nonché dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 252 del 2010, come altresì richiamati in premessa.

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 8 marzo 2019 . Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2019. (GU n. 71 del 25.3.19)IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale; Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, con il quale sono state determinate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a Statuto ordinario, sulla base dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 1° marzo 2012; Visto l’art. 4, comma 6 -bis , del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, così come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2018, n. 171, il quale all’art. 1 prevede che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono confermate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a Statuto ordinario, già adottate con il citato decreto del 4 maggio 2012 e che alla ricognizione delle risorse da ripartire e attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; Visto l’art. 1, comma 896, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, che ha modificato l’art. 4, comma 6 -bis , primo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016, confermando a decorrere dall’anno 2019 le stesse modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio; Considerato che le risorse complessive lorde spettanti alle città metropolitane ed alle province a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2019 sono determinate sulla base della documentazione approvata in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012; Visto l’art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che, a decorrere dall’anno 2014, dispone per le province che l’ammontare delle riduzioni di risorse da applicarsi in proporzione alla popolazione residente, di cui all’art. 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato in 7 milioni di euro; Visto l’art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che «per

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l’anno 2015 e i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all’art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l’applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l’anno 2014, fermo restando l’effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato art. 16»; Considerato che per l’anno 2015 e per gli anni seguenti le riduzioni da applicare a carico delle province e città metropolitane delle regioni a Statuto ordinario in base al citato art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono state determinate con decreto ministeriale in data 27 luglio 2015; Considerato che agli importi risultanti dalla preliminare ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e delle Città metropolitane delle regioni a Statuto ordinario effettuata in base ai criteri di riparto di cui al citato decreto del 4 maggio 2012 occorre applicare le riduzioni di risorse previste dall’art. 9 del decreto-legge n. 16 del 2014 e dall’art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché applicare ulteriori riduzioni di risorse per somme a debito dovute dagli enti; Ritenuto pertanto di provvedere alla ricognizione e ripartizione delle risorse spettanti a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2019 a favore delle province e delle Città metropolitane delle regioni a Statuto ordinario; Decreta: Art. 1. Ammontare lordo del fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2019. 1. L’ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, per l’anno 2019, a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, è pari a € 1.046.917.823,00 ed è determinato in base all’importo recato dal documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012, integrato di € 7.000.000,00 ai fini dell’applicazione, nei confronti dei singoli enti, delle riduzioni di cui all’art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Art. 2. Ripartizione ed attribuzione del fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2019 1. Per l’anno 2019, la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 1 a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è effettuata secondo i criteri di riparto di cui al decreto ministeriale 4 maggio 2012, richiamato in premessa. 2. Sulle risultanze della ripartizione di cui al comma 1 sono applicate le riduzioni di risorse previste: a) dall’art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; b) dall’art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati, per l’anno 2015 e per gli anni seguenti, dal decreto ministeriale in data 27 luglio 2015 citato in premessa; c) per somme a debito dovute in base all’art. 61, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all’art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ed all’art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133. 3. Gli elementi ed i dati di cui al presente articolo, nonché gli importi finali risultanti sono indicati nell’allegato A) che forma parte integrante del presente decreto.

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Art. 3. Erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2019 1. L’importo attribuito ai sensi dell’art. 2 alle singole città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2019 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio è erogato in unica soluzione entro il 28 febbraio 2019. In caso di parziale disponibilità delle risorse necessarie il saldo sarà erogato al conseguimento della residua disponibilità. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2019 Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali BELGIORNO Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato FRANCO

IMMIGRATI

CIPEDELIBERA 28 novembre 2018 - Fondo sanitario nazionale 2018. Riparto della quota vincolata per l’assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno. (Delibera n. 74/2018). (GU n. 68 del 21.3.19)IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell’art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che all’art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito Conferenza Stato-regioni), l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e province autonome; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione dell’art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che all’art. 115, comma 1, lettera a) , dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato-regioni; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che all’art. 35 assicura ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonché garantisce agli stessi le seguenti prestazioni ponendole a carico del Fondo sanitario nazionale: a) la tutela della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;b) la tutela della salute del minore; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regionid) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai; Visto il comma 561 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale dispone, tra l’altro, che a decorrere dall’anno 2015, l’importo destinato all’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, pari a 30,99 milioni di euro, venga ripartito annualmente all’atto della ripartizione della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale;

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Vista la delibera n. 72 di questo Comitato, adottata in data odierna, concernente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2018, che accantona al punto 1. lettera b, numero 5 la somma di euro 30.990.000 per l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale; Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 11161-P del 27 novembre 2018, concernente la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del richiamato importo di 30.990.000 euro a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2018; Vista l’Intesa della Conferenza Stato-regioni, sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto della quota vincolata per stranieri non regolari, relativa all’anno 2018 sancita nella seduta del 22 novembre 2018 (Rep. atti n. 211/CSR); Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l’art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d’Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l’art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l’art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna; Visto altresì l’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera del 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012); Vista la nota del 28 novembre 2018, n. 6013-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base della presente delibera; Su proposta del Ministro della salute; Delibera: 1. A valere sulle disponibilità delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2018, è assegnata alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma complessiva di 30.990.000 euro per l’assistenza sanitaria a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, al fine di garantire cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio e programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute collettiva ed individuale, con particolare riguardo alla tutela della gravidanza e della maternità, alla tutela della salute del minore, alle vaccinazioni secondo normativa vigente, agli interventi di profilassi internazionale, alla profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive ed alla bonifica degli eventuali focolai. 2. La predetta somma di 30.990.000 euro è ripartita tra le predette regioni come da allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera. Roma, 28 novembre 2018

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE

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LEGGE 28 marzo 2019 , n. 26 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (GU n. 75 del 29.3.19)6t

PRESENTAZIONESecondo un progetto che risale alla Commissione parlamentare sulla miseria, presieduta dal Sen. Ludovico Montini nel 53, che puntualizzò con assoluto rigore la drammatica condizione di indigenza in cui versavano milioni di italiani (per inciso, fu rilevato che in una città come Napoli, nel 1953, 90 mila cittadini non sapevano se avrebbero avuto di che cibarsi nel corso della giornata), negli anni successivi, nel prosieguo di una azione decisa volta a superare vetuste concezioni più orientate verso la beneficenza che verso politiche di promozione sociale basate sulla realizzazione di azioni volte a emancipare le persone e le famiglie dal bisogno e dalla precarietà, vennero a delinearsi primi progetti e linee di intervento volte a individuare l’assistenza economica di base nella sua funzione i garantire il “minimo vitale” in favore di individui, famiglie, in condizioni di disagio economico.Occorre peraltro risalire al Governo 1996-2001, per l’ affermazione di una adeguata politica sociale che ha portato a provvedimenti di portata storica:

- il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 ha disciplinato l'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, e costituisce il primo provvedimento al riguardo. In tale contesto viene infine individuato il servizio sociale quale strumento fondamentale per la realizzazione del programma, presumibilmente presente nei Comuni.

- legge quadro n. 328/2000 che individua fra gli obiettivi prioritari, le azioni di contrasto e

di lotta alla povertà.Dopo oltre quindici anni di assenza di decise politiche di contrasto e di lotta alla povertà, con il governo 2016-2018 si è pervenuti a provvedimenti legislativi che hanno ripreso quanto già prospettato circa venti anni prima.

- Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere del “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- Piano regionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2018-2020 Decreto legislativo n.147 del 2017.

E’ su tale scenario di fondo che si innesta la presente legge che istituisce il reddito di cittadinanza: costituisce quindi la conclusione di un lungo percorso che è iniziato nell’immediato dopoguerra con il Ministro Emilio Sereni e con le prospettive indicate nel Convegno di Tremezzo nel 1946.

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I termini di riferimento “ideali” della legge fanno ritenere che i principi di fondo possono essere i seguenti:

- Prosecuzione del ruolo dello “Stato sociale”, iniziato negli anni ’30 in tutta Europa, e che ha portato alla costruzione del welfare europeo, unico modello di politica sociale, e che è ispirato anche a politiche di giustizia sociale e di equità distributiva;

- Affermazione del diritto fondamentale al minimo vitale, e quindi il dovere, in una società opulenta (l’Italia è comunque fra le otto potenze economiche mondiali) a riconoscerlo e ad attuare misure adeguate;

- Affermazione del welfare delle opportunità, inteso quale strumento fondamentale per favorire e promuovere l’inclusione e l’integrazione sociale in base a percorsi di accompagnamento e di sostegno.

- Affermazione del welfare delle responsabilità, che postula la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini destinatari della prestazione economica, ad assumere comportamenti e azioni volte a superare condizioni di passiva stagnazione assistenziale, e quindi ad essere protagonisti ed attori per il superamento del disagio;

- Affermazione del welfare strutturato, che si basa sul “sistema” di riferimento per lo svolgimento di adeguate politiche sociali, e che si basa su investimenti che portano a definire il complesso dei professionisti del “sociale” e del Servizio Sociale Professionale;

- Affermazione del welfare integrato, con l’interconnessione con le politiche del lavoro, della formazione, dell’’abitare, ecc.

A fronte delle prospettive di espansione e di sviluppo dello Stato sociale, si ritiene che debba accompagnarsi l’ ulteriore sviluppo dello Stato fiscale, come indicato dal Piketty, che costituisce la base di risorse necessarie allo sviluppo dello Stato sociale, e che richiede una decisa azione di lotta all’evasione fiscale e ad una riforma adeguata ad una sua più opportuna razionalizzazione.Nel contesto della norma in esame, si rinvia alla lettura integrale del testo, con le sottolineature che si riferiscono al ruolo ed alla funzione del Servizio Sociale Professionale

Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 2019 MATTARELLA CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri DI MAIO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

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Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2009Testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019) , coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1) , recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.». AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2019 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Capo I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. 2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.Art. 2. Beneficiari

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1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente : 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo; b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro ; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo; 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE; c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; c- bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3. 1 -bis . Ai fini dell’accoglimento della richiesta di cui all’articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b) , del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga

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all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall’articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1 -ter . Le disposizioni di cui al comma 1 -bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1 -bis . A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l’elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l’utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all’istruzione e alla tutela della salute. 3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. 4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b) , numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE .5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale ;

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a -bis ) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. 6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste. 7. Ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell’ISEE di cui al comma 1, lettera b) , numero 1), è sottratto l’ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell’ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l’accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell’ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l’inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d’intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali. 8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DISCOLL), di cui rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE. Art. 3. Beneficio economico 1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4;

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b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. 2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a) , è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b) , è pari ad euro 1.800 annui. 3. L’integrazione di cui al comma 1, lettera b) , è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare. 4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare , fatto salvo quanto previsto al terzo periodo . Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. 5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. 6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all’articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall’articolo 5 , comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare. 8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 9 -bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione delle piattaforme di cui all’articolo 6, comma 1. 9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso

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dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS entro trenta giorni dall’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione delle piattaforme di cui all’articolo 6, comma 1 . Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. 10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all’atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1. 11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 2), e lettera c) . Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), l’eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all’anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall’acquisizione. 12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc. 13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a) , non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3. 14. Nell’ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata

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condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta. 15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all’articolo 5, comma 6, l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc , si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative. Art. 4. Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale 1. L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. 2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studio , ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato . Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE , nonché i lavoratori di cui al comma 15 -quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede

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di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma , anche all’esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15. 4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite l’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 2, ovvero con le modalità di cui all’articolo 19, comma 1, e all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. 5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi noti ai centri per l’impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 2, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc: a) assenza di occupazione da non più di due anni; b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno; c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 5 -bis . Per il tramite della piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 2, sono altresì resi noti ai centri per l’impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo e dall’eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. 5 -ter . La piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5 -bis del presente articolo, rende noto ai centri per l’impiego anche l’elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del comma 4 affinché siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente. 5 -quater . Nel caso in cui l’operatore del centro per l’impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L’invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l’hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l’impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l’identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma.

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6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5 -bis non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 4, la rendono all’atto del primo incontro presso il centro per l’impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura.7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5 -bis e 5-ter , non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l’impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali , presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b) . Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali , sentita l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) , e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc. 8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro ; b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare: 1) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro; 2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; 3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro ; 4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; 5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9. 9. La congruità dell’offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un’offerta dalle caratteristiche seguenti: a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d) , ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel

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caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d) , ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d) , è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta; d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell’ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario ;d -bis ) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b) , con esclusivo riferimento alla terza offerta, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall’inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso. 9 -bis . All’articolo 25, comma 1, lettera d) , del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione». 10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE. 11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà . Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. 12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l’impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all’articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro , entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l’inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l’impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.

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13. Il Patto per l’inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l’inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro. 14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 15. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti . La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 6, comma 1. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all’attivazione dei progetti. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l’aggiornamento della piattaforma dedicata. 15 -bis . I centri per l’impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all’articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015. 15 -ter . All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 15 -bis si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 15 -quater . Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle

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detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 15 -quinquies . La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l’impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Art. 5. Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio 1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b) , del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall’articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell’INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall’INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali , sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti all’avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. In sede di prima applicazione e nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l’INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell’attestazione dell’ISEE, presentino valori dell’indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) . 3. Il Rdc è riconosciuto dall’INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l’INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche

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detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell’INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell’INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto. 4. Nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali . L’esito delle verifiche è comunicato all’INPS per il tramite della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L’Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l’erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7. Resta salva, in capo all’INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l’emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’articolo 81, comma 35, lettera b) , del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l’erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l’erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell’articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, nonché, nel caso di integrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) , ovvero di cui all’articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal

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Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica . La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese. 6 -bis . La Pensione di cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all’articolo 3, comma 7. 7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai mede-simi soggetti dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Art. 6. Piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale 1. Al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell’ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l’ANPAL, per il coordinamento dei centri per l’impiego, e l’altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati. 2. All’articolo 13, comma 2, dopo la lettera d) , del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunta la seguente: «d -bis ) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro , implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro ». 2 -bis . Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l’interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa. 3. Per le finalità di cui al comma 1, l’INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull’ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate

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dall’Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all’articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale . Mediante le piattaforme presso l’ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l’impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza. 4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni tra i centri per l’impiego, i soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l’ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1 . In particolare, sono comunicati dai servizi competenti mediante le piattaforme del Rdc: a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all’articolo 4, commi 5 e 11; b) l’avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima; c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all’articolo 7, entro dieci giorni lavorativi dall’accertamento dell’evento da sanzionare, per essere messe a disposizione dell’INPS ai fini dell’irrogazione delle suddette sanzioni ; d) l’esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all’articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell’INPS ai fini della verifica dell’eleggibilità; e) l’attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 15; f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l’attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all’articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 4, comma 14. 5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale , secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1 . In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate: a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l’impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall’articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro; b) comunicazione da parte dei comuni ai centri per l’impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati ai sensi dell’articolo 4, comma 15, nonché quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti; c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l’impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale, nelle modalità previste dall’articolo 4, comma 12;

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d) messa a disposizione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l’impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui all’articolo 8, comma 2, da svolgere nell’ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 .6 -bis . Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento unità. 6 -ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6 -bis , è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2019, l’assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l’anno 2019, a euro 3.792.249 per l’anno 2020, a euro 4.604.146 per l’anno 2021, a euro 5.293.121 per l’anno 2022, a euro 5.346.462 per l’anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20192021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l’anno 2019, a euro 3.792.249 per l’anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall’anno 2021. 6 -quater. All’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio 2017,» sono soppresse e le parole: «23.602 unità» sono sostituite dalle seguenti: «23.702 unità». 6 -quinquies . All’articolo 36, comma 10, lettera b) , del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «28.602 unità» sono sostituite dalle seguenti: «28.702 unità». 7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall’INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’ANPAL, dai centri per l’impiego, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, come integrate dall’articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all’articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli

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interventi e dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 . 8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l’efficienza del programma e l’allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in house, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 8 -bis . Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7, il comma 2 -ter è abrogato; b) all’articolo 10, comma 3, le parole: «la mancanza di almeno uno dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «la mancanza del requisito» e le parole: «e comma 2 - ter » sono soppresse. 8 -ter . Il comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato». Art. 7. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. 3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270 -bis , 280, 289 -bis , 416 -bis , 416 -ter , 422 e 640 -bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 -bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo , nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione di-spone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all’articolo 4, commi 4 e 6 , anche a seguito del primo incontro presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della povertà , ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;

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b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, di cui all’articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b) , del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’articolo 9, comma 3, lettera e) , del presente decreto; d) non aderisce ai progetti di cui all’articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti; e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b) , numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile; f) non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore; g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9.6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell’omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. 7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione; b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione; c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. 8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) , del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione; b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione. 9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni; b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale; c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;

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d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo. 10. L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell’indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall’INPS . Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 12, comma 1 . L’INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc. 11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data. 12. I centri per l’impiego e i comuni , nell’ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme di cui all’articolo 6, al fine della messa a disposizione dell’INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera e) , entro dieci giorni lavorativi dall’accertamento dell’evento da sanzionare . L’INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all’articolo 6, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. 13. La mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall’accertamento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. 15. I comuni sono responsabili , secondo modalità definite nell’accordo di cui all’articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc. 15 -bis . All’articolo 3, comma 3 -quater , del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».15 -ter . Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all’Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle

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banche dati individuate nell’allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l’INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati. 15 -quater . Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 65 unità in soprannumero rispetto all’organico a decorrere dal 1o ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’alinea, le parole: «505 unità» sono sostituite dalle seguenti: «570 unità»; b) alla lettera c) , il numero: «1» è sostituito dal seguente: «2»; c) alla lettera d) , il numero: «169» è sostituito dal seguente: «201»; d) alla lettera e) , il numero: «157» è sostituito dal seguente: «176»; e) alla lettera f) , il numero: «171» è sostituito dal seguente: «184». 15 -quinquies . Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l’Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° ottobre 2019. 15 -sexies . Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 15 -quinquies , pari a euro 342.004 per l’anno 2019, a euro 2.380.588 per l’anno 2020, a euro 2.840.934 per l’anno 2021, a euro 3.012.884 per l’anno 2022, a euro 3.071.208 per l’anno 2023, a euro 3.093.316 per l’anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b) , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 15 -septies . All’articolo 1, comma 445, lettera a) , della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unità per l’anno 2019, a 300 unità per l’anno 2020 e a 330 unità per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «283 unità per l’anno 2019, a 257 unità per l’anno 2020 e a 311 unità per l’anno 2021», le parole: «è integrato di euro 750.000 per l’anno 2019, di euro 1.500.000 per l’anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è integrato di euro 728.750 per l’anno 2019, di euro 1.350.000 per l’anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall’anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l’anno 2019, a euro 24.000.000 per l’anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l’anno 2019, a euro 21.614.700 per l’anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall’anno 2021». Art. 7-bis. Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità 1. All’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

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a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) ai soggetti indicati nell’articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all’articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo 36 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36 -ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»; b) le lettere a -bis ) e a -ter ) sono abrogate. 2. All’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente». Art. 7-ter. Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale 1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di

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convalida dell’arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, l’erogazione del beneficio di cui all’articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all’articolo 3, comma 13. 2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell’esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l’ordine di esecuzione di cui all’articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto. 3. Nel primo atto cui è presente l’indagato o l’imputato l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all’articolo 1. 4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nelle piattaforme di cui all’articolo 6 che hanno in carico la posizione dell’indagato o imputato o condannato. 5. La sospensione del beneficio di cui all’articolo 1 può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata. Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell’erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all’ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. Art. 8. Incentivi per l’impresa e per il lavoratore 1. Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato , anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità . In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6,

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l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione , il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) , della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. 2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l’impiego e presso i soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilità sia prevista da provvedimenti regionali , un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite della metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità . In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, l’esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell’importo del Rdc. L’importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La restante metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità , è riconosciuta all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento del

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beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione , il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) , della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. 3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f) , del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico. 5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta. Art. 9. Assegno di ricollocazione 1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’ANPAL l’assegno

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di ricollocazione (AdR) di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. 2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell’AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall’ANPAL, anche per il tramite dei centri per l’impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell’importo dell’assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest’ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore. 3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: a) l’affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1; b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa; c) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor; d) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 4; e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c) , o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d) , al fine dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 7; f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. 4. In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione al centro per l’impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all’articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.5. Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui all’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell’attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all’articolo 23, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015. 6. Il finanziamento dell’assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L’ANPAL provvede a monitorare l’andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l’ANPAL sospende l’erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse. 6 -bis . Al fine di consentire all’Istituto nazionale di statistica di procedere all’effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6

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e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all’amministrazione o all’ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente» ; b) all’articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge». c) all’articolo 6 -bis , dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’articolo 2 -sexies , comma 2, lettera cc) , del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all’articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all’articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2 -sexies , comma 2, lettera cc) , del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l’articolo 2 -octies del medesimo codice» .7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sospesa. Art. 9-bis. Disposizioni in materia di istituti di patronato 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, lettera b) , le parole: «almeno otto Paesi stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro Paesi stranieri»; b) all’articolo 16, comma 2, lettera c -bis ), le parole: «inferiore all’1,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore allo 0,75 per cento»; c) all’articolo 16, comma 2, lettera c -ter ), le parole: «almeno otto Stati stranieri » sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro Paesi stranieri». Art. 10. Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc

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1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell’attuazione del Rdc e predispone, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all’articolo 6, di quelle fornite dall’INPS e dall’ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull’attuazione del Rdc, pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero . 1 -bis . Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformità all’articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell’ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante e composto, oltre che da un rappresentante dell’ANPAL e da un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all’interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all’articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto è approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono altresì messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell’INPS, dell’ANPAL e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonché le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresì messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 1 -ter . Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del coordinamento per l’attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell’ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione,

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promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) è responsabile, sentita l’ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonché della valutazione di cui al comma 1 -bis ; b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell’ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l’impiego; c) predispone protocolli formativi e operativi; d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nell’attuazione del Rdc, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell’ambito territoriale e d’intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio. 2. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede , anche avvalendosi dell’INAPP, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 11. Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13, comma 1, del presente decreto, è abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10. 2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione multidimensionale»; 2) il comma 1 è abrogato; 3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al Patto per l’inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)»; 4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse; 5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l’analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l’accesso o altra struttura all’uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L’analisi preliminare è finalizzata ad»; 6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l’impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall’analisi preliminare.»; 7) il comma 6 è abrogato; 7 -bis ) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresì specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonché procedure di presa in carico della vittima di atti

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violenti»; 8) al comma 10, le parole «l’informazione e l’accesso al ReI e» sono soppresse; b) all’articolo 6: 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 2) al comma 2, lettera b), le parole «connesso al ReI» sono soppresse; 3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»; 4) al comma 6, le parole «facilitare l’accesso al ReI» sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l’accesso al Rdc»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilità del Fondo di cui all’articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» 4 -bis ) al comma 12, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e» sono soppresse. c) all’articolo 7: 1) al comma 1, lettera a) , le parole: «, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso al ReI di cui all’articolo 5, comma 1» sono soppresse; 1 -bis ) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo povertà è attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo povertà sono attribuite»; 2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo, le parole: «nell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all’articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: « in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali, »; nel quarto periodo, le parole: «dell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell’atto di programmazione regionale»; 3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»; d) all’articolo 10: 1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «Con provvedimento congiunto del Direttore dell’INPS e del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali»; 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis . Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2»; 2 -bis ) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo decreto di cui al comma 2»; 3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»; d -bis ) all’articolo 21, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10 -bis . Al fine di agevolare l’attuazione del Rdc è costituita, nell’ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai

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componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b) , dai responsabili per le politiche del lavoro nell’ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell’INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della povertà. Ai componenti della cabina di regia non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»; e) all’articolo 24: 1) al comma 3, lettera a) , dopo il numero 2), è inserito il seguente: «2 -bis . Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale»; 1 -bis ) al comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a) , numero 2 -bis ), i dati»; 2) il comma 9 è abrogato.Art. 11-bis. Modifiche all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 1. Al comma 1 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale continua» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati»; b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4». Art. 12. Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Rdc 1. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all’articolo 8, nonché dell’erogazione del Reddito di inclusione, e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell’articolo 13 , sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». 2. Per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all’INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l’erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b) , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L’Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.

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3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b) , del presente articolo. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall’articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b) , del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l’impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3 -bis , per l’attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l’anno 2019, di 130 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021. Al fine di garantire l’avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell’ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d’intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’ANPAL, anche per il tramite dell’ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l’ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell’assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2019, di 130 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell’ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l’equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell’ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse

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all’erogazione del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l’assunzione di personale presso i centri per l’impiego. 3 -bis . Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3 -ter e 8, lettere a) e b) , del presente articolo, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all’esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall’anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l’impiego, e a decorrere dall’anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all’accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall’anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l’impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all’esercizio delle relative funzioni. 3 -ter . All’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b) , del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all’esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati»; b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all’articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all’articolo 30, comma 2 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 3 -quater . Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all’esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego, di cui all’articolo 15, comma 1, del

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decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all’incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l’espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. 4 -bis . Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell’ANPAL per l’attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l’anno 2021. Ai predetti oneri si provvede: a) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b) , del presente articolo; b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera a). 5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l’assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l’INPS ai sensi dell’articolo 5 comma 1, nonché per le attività legate all’assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35 milioni di euro per l’anno 2019. 6. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell’INPS, a decorrere dall’anno 2019 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l’assunzione di personale da assegnare alle strutture dell’INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto. 7. Al fine dell’adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all’articolo 6, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. 7 -bis . Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b) , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l’anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall’anno 2021, da effettuare secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.8. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

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a) ai commi 255 e 258, le parole: « Fondo per il reddito di cittadinanza », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per l’introduzione del reddito di cittadinanza»; b) al comma 258: 1) al primo periodo, le parole « fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 467,2 milioni di euro per l’anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l’anno 2020 »; 2) al primo periodo sostituire le parole « e un importo fino a 10 milioni di euro » fino alla fine del periodo con le seguenti: « , anche infrastrutturale. Per il funzionamento dell’ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019»; 3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2019 e a 160 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l’impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021,» sono soppresse. 8 -bis . Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall’anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall’anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8 -ter . In deroga all’articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l’impiego bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma la possibilità di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l’impiego utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. 9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l’INPS accantona, a valere sulle disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 2, all’atto della concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. All’inizio di ciascuna annualità è altresì accantonata una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all’articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, accertato secondo le modalità previste dall’articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al terzo periodo , l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti

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delle erogazioni del beneficio successive all’esaurimento delle risorse non accantonate. 10. Fermo restando il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all’articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L’INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze che l’ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1 . 11. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora nell’ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all’articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L’accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio. 12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l’INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018. Art. 13. Disposizioni transitorie e finali 1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all’INPS

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entro i successivi sessanta giorni. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatti salvi la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare. 1 -bis . Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefìci riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al beneficio. 1 -ter . All’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di un terzo delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della metà delle risorse». 2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all’erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Rdc nell’ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, a decorrere dall’anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 .

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Approvazione della delibera n. 144/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) in data 27 settembre 2018. (GU n. 61 del 13.3.19)Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001865/CONS-L-80 del 12 febbraio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 144/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ENPACL in data 27 settembre 2018, concernente l’aggiornamento della Tavola dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo allegata al Regolamento di previdenza e assistenza, a far data dal1° gennaio 2019

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Approvazione della delibera n. 106/2018 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), in data 16 ottobre 2018. (GU n. 61 del 13.3.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002453/MED-L-115 del 25 febbraio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 106/2018 adottata dal consiglio di amministrazione dell’ENPAM in data 16 ottobre 2018, concernente modifiche al Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di previdenza generale.

Approvazione della delibera n. 77/18 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 26 ottobre 2018. (GU n. 61 del 13.3.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002388/PSIC-INV-5 del 22 febbraio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 77/18 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP), in data 26 ottobre 2018, concernente il nuovo testo del Regolamento per la gestione del patrimonio.

Approvazione della delibera n. 6/2018 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 1° agosto 2018. (GU n. 61 del 13.3.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002455/PIND-L-90 del 25 febbraio 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 6/2018 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’EPPI in data 1° agosto 2018, concernente modifiche all’art. 5, comma 2 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza. (GU n. 61 del 13.3.19)

Approvazione della delibera n. 24943/19 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), in data 25 gennaio 2019. (GU n. 72 del 26.3.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003283/ING-L-177 del 13 marzo 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 24943/19 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 25 gennaio 2019, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2019, si dispone la rivalutazione degli importi pensionistici erogati nonché dei contributi, dei limiti di reddito per il calcolo delle pensioni e la redazione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei

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redditi utili per il calcolo delle pensioni, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012).

Approvazione della delibera n. 24849/18 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), in data 20 dicembre 2018. (GU n. 72 del 26.3.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003212/ING-L-176 del 12 marzo 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 24849/18 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 20 dicembre 2018, concernente la determinazione, per l’anno 2019, dell’importo dell’assegno mensile dei sussidi per i figli disabili.

Approvazione della delibera n. 11/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 25 gennaio 2019. (GU n. 73 del 27.3.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003211/MED-L-118 del 12 marzo 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 11/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Enpam in data 25 gennaio 2019, in materia di «Rivalutazione importi indicati nelle norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di previdenza generale, per l’anno 2019: determinazioni». (GU n. 73 del 27.3.19)

Approvazione delle delibere n. 9/2019 e n. 10/2019 adottate dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 25 gennaio 2019. (GU n. 73 del 27.3.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003210/MED-L-117 del 12 marzo 2019 sono state approvate, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le delibere n. 9/2019 e n. 10/2019 adottate dal consiglio di amministrazione dell’Enpam in data 25 gennaio 2019, in materia di: «Rivalutazione delle pensioni del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina accreditata e convenzionata: determinazioni» e di «Rivalutazione dell’importo minimo del trattamento pensionistico per inabilità assoluta e permanente del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina accreditata e convenzionata, per l’anno 2019: determinazioni».

Approvazione della delibera n. 8/2018 adottata dal Comitato amministratore dell’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - gestione separata agrotecnici. (GU n. 74 del 28.3.19)

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Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002715/ENP-AGR-L-68 del 1° marzo 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 8/2018 adottata dal Comitato amministratore dell’ENPAIA – Gestione separata agrotecnici – in data 20 novembre 2018, concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2018, in misura pari a € 20,00 pro-capite.

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal Comitato di indirizzo dell’Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI). (GU n. 74 del 28.3.19)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002733/OSI-L-98 del 1° marzo 2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 4 adottata dal Comitato di indirizzo dell’ONAOSI in data 19 gennaio 2019, concernente modifiche al Regolamento della contabilità.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Ricostituzione del comitato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Umbria. (GU n. 76 del 30.3.19)Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 12 marzo 2019, è stato ricostituito il comitato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Umbria. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all’indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione «pubblicità legale».

LEGGE 28 marzo 2019 , n. 26 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (GU n. 75 del 29.3.19)Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 2019 MATTARELLA CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri DI MAIO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2009Testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019) , coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 (in questa stessa Gazzetta

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Ufficiale - alla pag. 1) , recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.». AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2019 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Capo II TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 100» E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE Art. 14. Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. 1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

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5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma; c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico. 7 -bis . Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell’attività didattica, nel primo dei concorsi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli.8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento. 9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b) , e dell’articolo 27, comma 5, lettera f) , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

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10 -bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l’anno 2019, il reclutamento del personale dell’amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell’articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 10 -ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10 -bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all’articolo 4, comma 3 -quinquies , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare: a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250; b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d’esame, prevedendo: 1) la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l’ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati; 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 4) per i profili tecnici, l’espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime; 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici; 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 7) l’attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile; c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l’idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa. 10 -quater. Quando si procede all’assunzione di profili professionali del personale dell’amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti

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nelle liste di collocamento a norma dell’articolo 35, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’articolo 50, commi 1 -quater e 1 -quinquies , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 10 -quinquies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 -ter e 10 -quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 10 -sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 10 -bis , in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l’anno 2019. 10 -septies . Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10 -sexies , il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l’anno 2019. 10 -octies . Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l’anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato anche in deroga all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 10 -novies . I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10 -octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all’articolo 4, comma 3 -quinquies , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 -bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare: a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250; b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo: 1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva,

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qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l’ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati; 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime; 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici; 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 7) l’attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile; c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l’idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa. 10 -decies . Per le medesime finalità di cui al comma 10 -octies , in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unità, di cui 91 unità tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell’ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III posizione economica F1 e 460 unità attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per l’anno 2019. 10 -undecies . Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all’attuazione dei commi 10 -octies e 10 -novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al comma 10 -decies , il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 898.005 per l’anno 2019. Art. 14-bis. Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali. 1. All’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, quinto periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le parole: «al triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al quinquennio precedente»;

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b) dopo il comma 5 -quinquies sono inseriti i seguenti: «5 -sexies . Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. 5 -septies . I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi». 2. In considerazione degli effetti derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere all’assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d’anno, purché in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e dell’articolo 17, commi 3, 3 -bis e 3 -ter , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 14-ter. Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l’accesso al pubblico impiego 1. All’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «a concorso» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso». 2. All’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «scolastico» sono inserite le seguenti: «ed educativo, anche degli enti locali». Art. 15. Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali. 1. Il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento

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pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».2. Al requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. 4. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico. Art. 16. Opzione donna 1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico. Art. 17. Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell’aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci. 1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all’articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all’articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l’anno 2019, 54,4 milioni di euro per l’anno 2020, 49,5 milioni di euro per l’anno 2021, 55,3 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023, 118,1 milioni di euro per l’anno 2024, 164,5 milioni di euro per l’anno 2025, 203,7

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milioni di euro per l’anno 2026, 215,3 milioni di euro per l’anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. Art. 18. Ape sociale 1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l’anno 2019, 131,8 milioni di euro per l’anno 2020, 142,8 milioni di euro per l’anno 2021, 104,1 milioni di euro per l’anno 2022, 51,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024 e l’articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2019. Art. 18-bis. Sospensione dei trattamenti previdenziali 1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all’esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale. 2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall’articolo 295 del codice di procedura penale ovvero dal giudice dell’esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l’ordine di esecuzione di cui all’articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all’ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo ai soggetti di cui al comma 1. 4. La sospensione della prestazione previdenziale può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l’hanno determinata. Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell’erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all’ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione. 5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini

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domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. Art. 19. Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche 1. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10 -bis . Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.». Art. 20. Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione 1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. 2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi. 3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro del l’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Il versamento dell’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di

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autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell’onere l’INPS provvede all’accredito della contribuzione e ai relativi effetti. 6. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5 -ter , è aggiunto, in fine, il seguente: «5 -quater . È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.». 6 -bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l’anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l’anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l’anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. 6 -ter . Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l’anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l’anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l’anno 2024, e dal comma 6 -bis , pari a 1,3 milioni di euro per l’anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l’anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l’anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l’anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede: a) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l’anno 2020, a 22 milioni di euro per l’anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l’anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l’anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 0,8 milioni di euro per l’anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l’anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l’anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l’anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l’anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l’anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l’anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l’anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5. Art. 21. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro. 1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995 , n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione. Art. 22. Fondi di solidarietà bilaterali

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1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell’articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l’obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l’erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall’articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all’articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. L’assegno di cui al comma 1 può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione. 3. Nell’ambito delle ulteriori prestazioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente. 4. Per le prestazioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all’articolo 26, comma 9, lettera b) , e all’articolo 27, comma 5, lettera f) , del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l’obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti. 5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione. 6. Il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione, di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzato a versare all’INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all’aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle

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imprese di somministrazione di lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto . Rientrano altresì tra le competenze del Fondo di solidarietà di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa. Art. 23. Anticipo del TFS 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14, conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. 2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’ente responsabile per l’erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell’indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’ente che corrisponde l’indennità di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l’indennità di fine servizio. Gli enti responsabili per l’erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una

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dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l’80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all’articolo 2751 -bis , primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca o all’intermediario finanziario, per l’importo pagato, nonché nel privilegio di cui al citato articolo 2751 -bis , primo comma, numero 1), del codice civile. 4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalità a esso connesse nell’intero svolgimento del rapporto sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. 5. L’importo finanziabile è pari a 45.000 euro ovvero all’importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l’indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell’accordo quadro di cui al medesimo comma.6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.7. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l’accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l’INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all’INPS sulla base di un’apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione è autorizzata l’istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore. Art. 24. Detassazione TFS 1. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2 - bis , del Testo unico delle imposte sui redditi

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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull’indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a: a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro. Art. 25. Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici 1. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a -bis ) il vice presidente; a -ter ) il consiglio di amministrazione»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.»; b -bis ) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3 -bis . Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate»»; c) al comma 4: 1) al secondo periodo dopo la parola « cessazione » sono inserite le seguenti: «o decadenza»; 2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3.»;d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell’ambito della programmazione; delibera i piani d’impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l’ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l’amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all’articolo 10 del

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decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull’attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell’ente. Il consiglio è composto dal Presidente dell’Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.»; e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.»; f) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi istituti e comunicate ai Ministeri vigilanti.». 2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell’INPS e dell’INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente , del vice presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell’azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo . Al riguardo, sempre in fase di prima attuazione, non trova applicazione l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti. 3. Il comma 8 dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato. Art. 25-bis. Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 1. All’articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali

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enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti». Art. 25-ter. Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici 1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l’obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 26. Fondo di solidarietà trasporto aereo e sistema aeroportuale 1. All’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: «47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale di cui all’articolo 6 -quater , comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell’INPS, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l’anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento.». 2. All’articolo 6 -quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L’incremento dell’addizionale di cui al presente comma è destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale , costituito ai sensi dell’articolo 1 -ter del decretolegge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l’anno 2019, all’alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento». 3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 13 -ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Art. 26-bis. Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria 1. All’articolo 22 -bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» e le parole: «entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2018, di 180 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020»; b) al comma 3, le parole: «All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2018, a 180 milioni di euro per l’anno 2019 e a 50 milioni di euro per l’anno 2020». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2019 e a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante

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utilizzo delle risorse indicate all’articolo 29, comma 3, lettere a) e b) , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quelli di cui all’alinea del medesimo comma 3. Art. 26-ter. Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa 1. All’articolo 22 -bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall’INPS, sono computate nell’ambito delle mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l’istanza ai sensi del comma 1, si applica l’articolo 1 -bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172». 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione dell’accordo tra l’azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione o dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati. 3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell’articolo 44, comma 6 -bis , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Art. 26-quater. Modifica all’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 1. All’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6 -bis è inserito il seguente: «6 -ter . Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6 -bis , in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6 -bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente». 2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 6 -ter dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data. Art. 26-quinquies. Trattamento pensionistico del personale dell’ENAV

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1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b) , della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. 2. Al comma 2 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole: «e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248» sono soppresse. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 97.000 euro per l’anno 2019, in 244.000 euro per l’anno 2020, in 509.000 euro per l’anno 2021, in 702.000 euro per l’anno 2022, in 994.000 euro per l’anno 2023, in 1.153.000 euro per l’anno 2024, in 2.364.000 euro per l’anno 2025, in 4.262.000 euro per l’anno 2026, in 6.643.000 euro per l’anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Art. 26-sexies. Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center 1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2019, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle risorse indicate all’articolo 29, comma 3, lettere a) e b) , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quelli di cui all’alinea del medesimo comma 3. Art. 26-septies. Organizzazione dell’ANPAL 1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell’ANPAL e dell’ANPAL Servizi Spa utile a un più efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l’impiego: a) all’articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»; b) all’articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni». Capo III DISPOSIZIONI FINALI Art. 27. Disposizioni in materia di giochi 1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato « 10&lotto » e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all’11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell’8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.

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2. Al comma 1051 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ». 3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) , del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall’articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio. 4. In considerazione della previsione di cui all’articolo 1 commi 569, lettera b) , e 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’introduzione della tessera sanitaria prevista dall’articolo 9 -quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto. 5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell’articolo 39, comma 13 -bis , del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell’articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni. 6. Al fine di contrastare più efficacemente l’esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico, all’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro »; b) le parole «Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»; c) è aggiunto il seguente comma: «4 -quater ). L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all’attività illegale di cui ai precedenti commi con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale.». 7. All’articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f -ter ) è aggiunta la seguente: «f -quater ) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche

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indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.».Art. 28. Disposizioni finanziarie 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 116,8 milioni per l’anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3 -bis , 4, 4 -bis , lettera b) , 5, 6, 7, 8, lettera b) , numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l’anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l’anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l’anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l’anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l’anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l’anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l’anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l’anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l’anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l’anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l’anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2028, si provvede: a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l’anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 , mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) quanto a 3.968 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l’anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l’anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l’anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l’anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l’anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per l’anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l’anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l’anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; c) quanto a 520,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l’anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 608,6 milioni di euro per l’anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l’anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l’anno 2025, a 709,4 milioni di euro per l’anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l’anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. 3. Fermo restando il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’INPS provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte. 4. Nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti

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iniziative ai sensi dell’articolo 17, commi 12, 12 -bis , 12 -ter , 12 -quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 5. Ai fini dell’immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi degli articoli 6, commi 6 -bis e 6 -ter , 7, commi 15 -quater , 15 -quinquies e 15 -sexies , 12 e 14, commi 10 -sexies , 10 -septies , 10 -decies e 10-undecies, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 29. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. ALLEGATO A (Art. 7, comma 15- ter ) Dati anagrafici aziende/datori di lavoro Dati contenuti nel «Fascicolo elettronico aziendale» Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione separata» Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione autonoma artigiani»Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione commercianti» Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione agricoltura» Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà, di prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, di prestazioni di sostegno al reddito.

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICODECRETO 12 febbraio 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «Maya società cooperativa sociale o.n.l.u.s.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.(BUR n. 51 del 1.3.19) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

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Vista la relazione di consulenza tecnica da parte della procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della «Maya società cooperativa sociale o.n.l.u.s.»; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 796.328,00, si riscontrano debiti entro l’esercizio di € 799.548,00;Considerato che in data 19 dicembre 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;Visto l’art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -terdecies , 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; Decreta: Art. 1. La «Maya società cooperativa sociale o.n.l.u.s.», con sede in Roma (codice fiscale n. 12173811006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Musco, nato a Roma il 28 gennaio 1969 (codice fiscale MSCGLC69A28H501P), e ivi domiciliato in viale Regina Margherita, n. 169. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 12 febbraio 2019 Il Ministro: DI MAIO

DECRETO 20 febbraio 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «Applica società cooperativa sociale onlus», in Montecatini Terme e nomina del commissario liquidatore.(BUR n. 62 del 14.3.19)IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista la sentenza del 4 dicembre 2018 n. 99/2018 del Tribunale di Pistoia con la quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Applica società cooperativa sociale onlus»; Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento; Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa; Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Luca Belleggi; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Applica società cooperativa sociale onlus» con sede in Montecatini Terme (PT) (codice fiscale n. 01880790207) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Belleggi (codice fiscale BLLLCU79B23F499A) nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979, e domiciliato in Firenze, viale Gramsci, 15. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 20 febbraio 2019 Il Ministro: DI MAIO

DECRETO 20 febbraio 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «Polesana servizi cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.(BUR n. 62 del 14.3.19)IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

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Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;Vista l’istanza con la quale la Confederazione Cooperative italiane ha chiesto che la società «Polesana servizi cooperativa sociale a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa; Vista la nota con la quale l’associazione di rappresentanza segnala l’urgenza dell’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento; Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata a 30 settembre 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 342.214,62, si riscontra una massa debitoria a breve di € 450.344,10 ed un patrimonio netto negativo di € - 100.851,90; Considerato che in data 2 novembre 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Visto l’art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Riccardo Pippa, Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Polesana servizi cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Rovigo (RO), (codice fiscale n. 01257130292) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Pippa, (codice fiscale PPPRCR81S18L781S) nato a Verona (VR) il 18 novembre 1981, ed ivi domiciliato in via Santa Teresa n. 51/H. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 20 febbraio 2019 Il Ministro: DI MAIO

DECRETO 20 febbraio 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Montagna & Dintorni società cooperativa o.n.l.u.s.», in Pescia e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 65 del 18.3.19)

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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Cooperativa sociale Montagna & Dintorni società cooperativa o.n.l.u.s.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione della Confcooperative, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 40.886,00 si riscontra una massa debitoria di € 78.877,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 11.449,00; Considerato che in data 9 maggio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e l’aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; Visto l’art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Gilberto Bargellini; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Montagna & Dintorni società cooperativa o.n.l.u.s.», con sede in Pescia (PT) (codice fiscale 01704750478), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Gilberto Bargellini (codice fiscale BRGGBR71B09G420I), nato a Pelago (FI) il 9 febbraio 1971, ivi domiciliato, via Carducci n. 16. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: DI MAIO

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DECRETO 20 febbraio 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «La Caliera - natura e servizi - cooperativa sociale», in Treviso e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 65 del 18.3.19)IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «La Caliera - natura e servizi - cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 14.816,00, si riscontra una massa debitoria di € 103.447,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 88.631,00; Considerato che in data 4 luglio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Visto l’art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Stefano Russolo; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «La Caliera - natura e servizi - cooperativa sociale», con sede in Treviso (TV) (codice fiscale 04684430269), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Russolo (codice fiscale RSS SFN 63R07 F999Z), nato a Oderzo (TV) il 7 ottobre 1963, e domiciliato in Treviso (TV), viale G. Verdi n. 15 G. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente

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della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 20 febbraio 2019 Il Ministro: DI MAIO

DECRETO 20 febbraio 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «La Lanterna società cooperativa sociale», in Monselice e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 65 del 18.3.19)IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Lanterna società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa; Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 17.894,00, si riscontra una massa debitoria di € 36.632,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 21.821,00; Considerato che in data 4 luglio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni; Visto l’art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Daniele Fiocco; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «La Lanterna società cooperativa sociale», con sede in Monselice (PD) (codice fiscale 03860600281), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Fiocco (codice fiscale FCC DNL 75C13 L781V), nato a Verona (VR) il 13 marzo 1975, e domiciliato in San Martino Buon Albergo (VR), viale del Lavoro n. 32/C. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 20 febbraio 2019 Il Ministro: DI MAIO

DECRETO 27 febbraio 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «Sant’Emidio - Società cooperativa sociale in liquidazione», in Leporano e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 65 del 18.3.19)IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Sant’Emidio - società cooperativa sociale in liquidazione»;Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.179,00, si riscontrano una massa debitoria di € 109.008,00 ed un patrimonio netto negativo di € -111.719,00; Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, sulla base dell’omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali e di un atto di pignoramento crediti presso terzi disposto da Equitalia; Considerato che in data 2 novembre 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Visto l’art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -terdecies , 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Sant’Emidio - Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Leporano (TA) (codice fiscale n. 02644550739) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore l’avv. Michele Punzi, nato a Bari il 25 settembre 1975 (codice fiscale PNZMHL75P25A662P) e domiciliato in Martina Franca (TA), via Verdi n. 5. Art. 2.

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Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 27 febbraio 2019 Il Ministro: DI MAIO

DECRETO 20 febbraio 2019 - Liquidazione coatta amministrativa della «Arcu 2002 società cooperativa sociale», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 71 del 25.3.19) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista la sentenza del 14 maggio 2018, n. 16/2018 del Tribunale di Viterbo con la quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Arcu 2002 società cooperativa sociale»; Considerato che ex art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento; Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa; Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che in data 25 gennaio 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo della dott.ssa Margherita Castegnaro; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Arcu 2002 società cooperativa sociale» con sede in Viterbo (codice fiscale 01667580565) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Margherita Castegnaro (CSTMGH66A62L378S), nata a Trento il 22 gennaio 1966 e domiciliata in Roma, via di Tor Sapienza n. 86.

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Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 20 febbraio 2019 Il Ministro: DI MAIO

DECRETO 20 febbraio 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «Tutteleporte società cooperativa sociale», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICOVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Tutteleporte società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione della Legacoop, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2017, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 13.490,00, si riscontrano debiti esigibili entro l’esercizio successivo di € 35.215,00 ed un patrimonio netto negativo di € -22.648,00; Considerato che in data 27 marzo 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Visto l’art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che in data 25 gennaio 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo della dott.ssa Rossana Rinaldi; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Tutteleporte società cooperativa sociale», con sede in Reggio Emilia (codice fiscale 02599150352) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rossana Rinaldi (codice fiscale

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RNLRSN68E47H223L), nata a Reggio Emilia il 7 maggio 1968 ed ivi domiciliata in via della Previdenza Sociale n. 2. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 20 febbraio 2019 Il Ministro: DI MAIO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2019 . Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri». (GU n. 67 del 20.3.19) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; Visto l’art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l’art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono ministri o sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l’organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’art. 15 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale, e l’art. 16 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento per le pari opportunità; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di

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sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, di recepimento della direttiva UE n. 36 del 2011 in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime; Visto il Piano d’azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016- 2018 adottato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2016; Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 adottato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2017; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»; Visto il regolamento (UE) 1288/2013 in data 11 dicembre 2013, con il quale è stato istituito il nuovo programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport denominato «Erasmus+ (2014-2020)» che sostituisce i precedenti programmi di settore; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istruzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni, e in particolare l’art. 6, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento delle funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile universale e l’art. 24, che disciplina il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 8 luglio 1998, n. 230;Visto il decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto il regolamento (UE) 2018/1475 in data 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica, tra l’altro, gli art. 13 e 18 del citato regolamento (UE) 1288/2013; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l’art. 1, commi 470 e seguenti, con i quali è stato istituito il Consiglio nazionale dei giovani e ne sono stati determinati compiti, funzioni e composizione; Vista la risoluzione sulla strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019- 2027, adottata dal Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» dell’Unione europea nella sessione del 26 e 27 novembre 2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 2018, concernente delega di funzioni al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. dott. Vincenzo Spadafora e, in particolare, l’art. 1 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di pari opportunità, politiche giovanili e servizio civile universale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

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onorevole dott. Giancarlo Giorgetti è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ravvisata la necessità di adeguare le competenze e la denominazione del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale alle attribuzioni riconosciute allo stesso dai citati decreti legislativi n. 40 del 2017 e n. 43 del 2018, anche al fine di adeguare il complesso delle competenze e delle attività del medesimo Dipartimento alla luce delle novità introdotte in materia di animazione socio-educativa, dialogo strutturato e programmi comunitari per i giovani;Ravvisata, altresì, la necessità di ridefinire le competenze del Dipartimento per le pari opportunità, al fine di rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose, anche in seguito al riordino delle attribuzioni in materia di famiglia e disabilità, di cui al citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; Informate le organizzazioni sindacali; Art. 1. Modifiche all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 1. All’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale». Art. 2. Modifiche agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 1. L’art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale). — 1. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale è la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani, nonché in materia di servizio civile universale e di obiezione di coscienza. 2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all’istruttoria degli atti concernenti l’esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili, con particolare riguardo all’affermazione dei diritti dei giovani all’espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; all’inclusione sociale giovanile; alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all’innovazione tecnologica, nonché alla promozione e al sostegno del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell’accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari, alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, del Fondo previsto dall’art. 1, commi 72, 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e del Fondo di cui all’art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Inoltre svolge attività di supporto all’Autorità politica nella

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vigilanza sull’agenzia nazionale per i giovani di cui all’art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e attività di supporto all’Autorità nazionale dei programmi comunitari gestiti dall’agenzia nazionale per i giovani; cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei giovani nonché assicura le attività connesse alla rappresentanza del Governo negli organismi comunitari e internazionali e nei rapporti con gli organismi stessi in materia di politiche giovanili; provvede alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; verifica il corretto utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi di rilevanza nazionale in materia di politiche giovanili. 3. Il Dipartimento svolge le funzioni relative al servizio civile universale quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica attiva giovanile del Paese, così come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni. In particolare cura l’organizzazione e lo svolgimento del servizio civile universale, nonché la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla valutazione dell’impatto, nonché le attività connesse all’iscrizione degli enti all’albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini dell’approvazione degli stessi, all’assegnazione e gestione degli operatori volontari, alla gestione degli obiettori di coscienza; coordina l’attività di supporto alla Consulta nazionale del servizio civile universale, svolge controlli e verifiche ispettive di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, e ne cura la relativa attuazione e svolgimento; cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i compiti inerenti all’obiezione di coscienza nonché le eventuali attività di cui all’art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di obiezione di coscienza; cura le relazioni con le amministrazioni pubbliche, le regioni e le province autonome e tutti gli enti di servizio civile. 4. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e in non più di nove servizi.». 2. L’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è sostituito dal seguente: «Art. 16 (Dipartimento per le pari opportunità). — 1. Il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale ineren te alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose. 2. Il Dipartimento, in particolare, nelle materie di cui al comma 1, provvede all’indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio della utilizzazione dei fondi nazionali ed europei; agli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero; all’adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, comunitari, e internazionali. 3. Il

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Dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di tre servizi. 4. Nell’ambito del Dipartimento opera, altresì, l’Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica di cui all’art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, articolato in due ulteriori servizi.». Art. 3. (Disposizioni finali e transitorie) 1. Entro trenta giorni dall’emanazione del presente decreto, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture di cui all’art. 2 del presente decreto, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012. 2. L’attuale organizzazione del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale e del Dipartimento per le pari opportunità resta ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1. 3. La denominazione Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, ovunque ricorra, si intende riferita al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di cui al presente decreto. 4. Sono abrogate le altre disposizioni organizzative incompatibili con quanto previsto dal presente decreto. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2019 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri GIORGETTI Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 540

SANITA’

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2019 . Indizione della «Giornata nazionale dedicata alle cardiopatie congenite».(GU n. 52 del 2.3.19) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) , in base al quale il Presidente del Consiglio dei ministri indirizza ai Ministeri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ove si prevede sia compito della Repubblica tutelare la salute quale fondamentale diritto dell’individuo nell’interesse della collettività, esigenza ancora più rilevante ove riferita alle fasce più fragili e a rischio della popolazione; Vista la nota prot. 5563 del 17 dicembre 2018 con la quale il Ministero della salute, Ufficio legislativo, ha chiesto l’istituzione stabile di una Giornata nazionale dedicata alle cardiopatie congenite proponendo il 14 febbraio; Rilevato che il predetto Ministero ha rappresentato che tale iniziativa è in linea con le politiche ministeriali di prevenzione e promozione della salute, in quanto occasione per far conoscere e discutere delle problematiche legate alle cardiopatie congenite che si verificano in conseguenza di un’alterazione del

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normale sviluppo dell’embrione che si forma nelle prime quattro-dieci settimane di gravidanza ed è una delle malformazioni più frequenti alla nascita; Verificato che la data del 14 febbraio non risulta impegnata da altre celebrazioni istituzionali;Ritenuta pertanto, l’opportunità di promuovere una giornata nazionale orientata all’informazione e alla sensibilizzazione sul tema delle malformazioni cardiache dalla nascita, al fine di aumentare la consapevolezza e l’informazione sulle cardiopatie congenite ed esprimere il supporto ai cittadini che ne sono affetti e alle loro famiglie; Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta del 17 gennaio 2019; Sulla proposta del Ministro della salute; EMANA la seguente direttiva: È indetta la «Giornata nazionale sulle cardiopatie congenite» per il giorno 14 febbraio di ogni anno. In tale giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, promuovono l’attenzione e l’informazione sul tema delle malformazioni cardiache congenite, nell’ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 gennaio 2019Il Presidente del Consiglio dei ministri CONTEIl Ministro della salute GRILLO Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 447

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 7 febbraio 2019 . Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS «Saverio De Bellis», in Castellana Grotte, nella disciplina di «Gastroenterologia». (GU n. 56 del 7.3.19) Il MINISTRO DELLA SALUTEDecreta: Art. 1. 1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico «Saverio De Bellis», con sede a Castellana Grotte (BA) - via Turi n. 27 - per la disciplina di «gastroenterologia». 2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma. Roma, 7 febbraio 2019 Il Ministro:

DECRETO 17 gennaio 2019 . Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS San Raffaele Pisana, nella disciplina di «Riabilitazione motoria e sensoriale».(GU n. 56 del 7.3.19) IL MINISTRO DELLA SALUTEDecreta: Art. 1. 1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto privato San Raffaele Pisana, gestito dalla società San Raffaele Roma S.r.l. (C.F. e P.I. 10636891003), con riferimento alla sede di Roma, via della Pisana n. 235, e ai laboratori di ricerca siti in Roma, via di Val Cannuta n. 247, per la disciplina di «Riabilitazione motoria e sensoriale». 2. Il

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riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma. Roma, 17 gennaio 2019 Il Ministro: GRILLO

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 2019 . Impiego dei medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali, degli infermieri ASL per l’assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita. (GU n. 67 del 20.3.19)IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2001, recante «Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2001, n. 81; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2007, recante «Procedure e modulistica del triage sanitario nelle catastrofi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2008, n. 91; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009, n. 36; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2011, recante «Indirizzi operativi per l’attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2011, n. 250; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2013, recante «Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali, denominate PASS, posto di assistenza socio sanitaria, preposte all’assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2013, n. 145; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2014, n. 79; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016 recante «Individuazione della centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2016, n. 194; Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile 31 marzo 2015, recanti «La determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza»; Considerato che l’attuale assetto normativo in materia rende necessaria l’integrazione delle strutture dei Servizi sanitari regionali (SSR) nell’organizzazione della capacità di risposta alle emergenze di protezione civile a livello territoriale, anche con specifico riferimento agli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, oltre che un costante coordinamento operativo tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le province autonome anche per quanto concerne la componente sanitaria in occasione di eventi di cui alla lettera c) del citato art. 7, comma 1;

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Considerata l’esigenza in caso di evento emergenziale, di assicurare il massimo coinvolgimento dei Servizi sanitari regionali, per consentire al Servizio nazionale di protezione civile di assistere con la maggiore efficacia possibile la popolazione colpita, assicurando specifica attenzione ai soggetti che necessitano di assistenza sociosanitaria; Ravvisata l’esigenza di disciplinare il coinvolgimento nel coordinamento sanitario in caso di catastrofi, dei medici dei Distretti dell’Azienda sanitaria locale (ASL) nella Funzione sanità, con particolare riguardo ai Centri operativi comunali e intercomunali; Ravvisata l’esigenza di disciplinare il coinvolgimento degli infermieri dei Distretti ASL addetti alle cure domiciliari, per favorire la tempestiva individuazione e assistenza alle persone «disabili o con specifiche necessità», poste in salvo nelle Aree e nelle strutture preposte all’accoglienza in caso di evento; Ravvisata l’esigenza di impartire opportuni indirizzi volti ad assicurare che, in modo omogeneo, si proceda ad individuare tempestivamente tra i soggetti assistiti dal sistema di protezione civile coloro che necessitano di specifico supporto socio-sanitario e specifica soluzione alloggiativa, nonché di dotare ogni assistito di una scheda, atta a documentare le necessità rilevate e i provvedimenti intrapresi; Dato atto che il recepimento a livello territoriale e l’attuazione della presente direttiva costituisce attuazione di quanto previsto dalle disposizioni recate dall’art. 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1/2018, che affida alla pianificazione di protezione civile «la definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l’organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l’effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità»; Acquisita l’intesa della Conferenza unificata nella seduta del 22 novembre 2018; Emana: la seguente direttiva inerente il concorso dei medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali, l’impiego degli infermieri ASL per l’assistenza alla popolazione e la Scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita.

Premessa Gli effetti di tutte le tipologie di eventi emergenziali di cui all’art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (di seguito chiamati eventi), possono determinare situazioni per cui la popolazione ha necessità di un’assistenza sanitaria e sociale specifica su cui si basa l’equilibrio, spesso fragile, della propria salute. Si rende pertanto, necessario approntare un sistema organizzato per ripristinare tempestivamente l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria di base nel territorio colpito da eventi calamitosi, e per individuare e assistere tempestivamente tra la popolazione da accogliere in strutture alloggiative alternative, i soggetti in quanto «disabili o con specifiche necessità». Per persone «disabili o con specifiche necessità» si intendono sia i soggetti afflitti da patologie croniche e disabilità che richiedano, già in ordinario, specifica assistenza socio-sanitaria, sia i soggetti che presentano debolezze fisiche, psichiche e sociali che, in caso di evento e conseguente

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sconvolgimento del contesto sociale, perdano la capacità, posseduta in condizioni ordinarie, di provvedere autonomamente alle proprie necessità. La presente direttiva è finalizzata a definire le linee generali per il coinvolgimento dei medici delle Aziende sanitarie locali nella Funzione sanità dei Centri operativi comunali e intercomunali, e degli infermieri ASL nelle strutture preposte all’accoglienza della popolazione, in caso di evento emergenziale. I dettagli di tali procedure saranno oggetto di specifica disciplina, nel quadro delle disposizioni regionali in materia di organizzazione delle attività di protezione civile a livello territoriale con il coinvolgimento della ASL . La presente direttiva si integra con la precedente direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2013, recante «Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali, denominate PASS, Posto di Assistenza Socio Sanitaria, preposte all’assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe». All’attuazione della presente direttiva si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1. Coinvolgimento dei medici dei Distretti sanitari delle Aziende sanitarie locali nella Funzione sanità dei Centri operativi comunali e intercomunali Allo scopo di organizzare, nel più breve tempo possibile, il ripristino della assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale nelle aree colpite da eventi calamitosi, la Direzione del Distretto ASL competente per territorio, individua tra il personale medico, i propri rappresentanti per operare presso la Funzione sanità dei Centri operativi comunali e Intercomunali allo scopo di: a) mettere a disposizione delle attività di protezione civile la propria conoscenza del territorio e delle relative risorse sanitarie (farmacie, strutture socio-sanitarie, ospedali, poliambulatori….); b) costituire il riferimento del Sindaco per la localizzazione e il soccorso dei cittadini con disabilità permanenti o temporanee e con specifiche necessità sociosanitarie; c) contribuire alla individuazione di ricoveri per gli assistiti con disabilità o specifiche necessità; d) concorrere ai criteri di scelta per l’idonea destinazione alloggiativa degli assistiti con disabilità o specifiche necessità; e) riorganizzare l’assistenza sanitaria e fornire indicazioni per la riorganizzazione dell’assistenza sociosanitaria di base. La direzione del Distretto ASL comunica in ordinario ai Sindaci del Territorio di competenza, i recapiti utili all’attivazione in caso di evento.Le medesime informazioni sono, altresì, condivise tra le direzioni regionali competenti in materia di sanità e protezione civile. 2. Coinvolgimento degli infermieri dei Distretti sanitari delle Aziende sanitarie locali per l’assistenza alla popolazioneAllo scopo di assicurare la tempestiva individuazione e assistenza delle persone «disabili o con specifiche necessità» nell’area colpita dall’evento, il personale infermieristico individuato e coordinato dalla direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente: a) favorisce, nelle strutture preposte all’accoglienza (aree e centri assistenza), la valutazione socio-sanitaria per le persone assistite attraverso l’utilizzo della scheda per la Valutazione delle esigenze immediate (SVEI), di cui al punto 3;

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b) assicura l’interazione con la Funzione sanità dei Centri operativi comunali e intercomunali, contribuendo, tramite l’apporto del personale medico operante nella funzione, ad informare il Sindaco sulle necessità sanitarie e socio sanitarie delle persone assistite; c) supporta il personale medico della ASL nei criteri di scelta per l’idonea destinazione alloggiativa, delle persone assistite con disabilità o con specifiche necessità; d) contribuisce alla segnalazione delle persone disabili disperse, ai fini delle operazioni di ricerca e salvataggio; e) supporta il personale medico della ASL nella individuazione di ricoveri per le persone assistite con disabilità o con specifiche necessità; f) supporta il personale medico della ASL nella riorganizzazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria di base. 3. Scheda per la valutazione delle esigenze immediate (SVEI) Allo scopo di effettuare, con metodo uniforme, la valutazione oggettiva delle necessità socio sanitarie della popolazione assistita in caso di evento, è disposto l’utilizzo della scheda SVEI, di cui all’allegato 1. La scheda SVEI costituisce lo strumento atto a consentire la speditiva suddivisione dei soggetti assistiti dal sistema di protezione civile, in categorie che, necessitando dell’impiego di differenti supporti socio-sanitari, permettono di pervenire all’individuazione dei criteri di priorità degli interventi per l’assistenza, alla valutazione delle specifiche necessità e delle strutture alloggiative più idonee. L’utilizzo della Scheda SVEI, che è coordinato dagli infermieri ASL del territorio interessato dall’evento emergenziale, prevede la compilazione successiva di due sezioni:a) la prima può essere utilizzata da personale volontario sanitario opportunamente formato, ed ha lo scopo di censire tutte le persone sfollate nelle aree e nelle strutture preposte all’accoglienza (aree e centri assistenza), individuando tra questi chi necessita di una specifica assistenza; b) la seconda, in base alla quale viene stabilito il tipo di assistenza da somministrare, le indicazioni da fornire al Sindaco per la scelta di una destinazione alloggiativa più idonea (albergo, o struttura socio-sanitaria), oltre che sul mezzo da utilizzare per il relativo trasporto, riguardo esclusivamente ai soggetti che presentano specifiche esigenze (età, patologia, disabilità…). La compilazione della presente sezione è affidata agli infermieri ASL del territorio interessato. L’utilizzo della scheda SVEI è sinergico agli strumenti informativi attivi nel sistema delle cure primarie del SSR, compresi quelli dei medici di Medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS), con banche dati che possono fornire informazioni sia sulle condizioni di specifica necessità, che sulle terapie dei cittadini colpiti dall’evento. 4. Pianificazione Nei criteri generali per l’individuazione degli ambiti organizzativi ottimali ai sensi dell’art. 18, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ciascuna regione verificherà che i comuni compresi in detti ambiti siano ricadenti nel territorio di competenza della medesima Azienda sanitaria/Distretto sanitario. 5. Formazione Ciascuna regione individua le modalità di svolgimento della specifica attività formativa destinata al personale del Servizio sanitario regionale interessato alla presente direttiva. 6. Norme di salvaguardia

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Per le regioni a statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto, le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità della presente direttiva ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Roma, 7 gennaio 2019 Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. 527

REGIONI BOLLETTINI UFFICIALI REGIONALI PERVENUTI AL 25 MARZO 2019, ARRETRATI COMPRESI

ABRUZZOFAMIGLIA

DGR 20.12.18, n. 985 - Revoca D.G.R. n. 207 del 4 maggio 2009, recante "Definizione della figura professionale di assistente familiare e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il conseguimento della qualifica". Modifica profilo professionale di Assistente familiare, di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 1101 del 29 dicembre 2015, recante "Approvazione del repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo", Approvazione nuovo standard professionale e di percorso formativo. (BUR n. 12 del 20.3.19)

RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI- il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e-informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92."; - il D.M. 30-06-2015, recante 'Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.» - il D.M. 08-01-2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13."- l'art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-2018, n. 30, che stabilisce quanto segue "L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza. con gli indirizzi fissali dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione

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e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze."; - la D.G.R. n. 788 del 16 ottobre 2018 — "Recepimento del D.lgs 13/13 e successivi DM 30/06/15 e 08/01/2018. Approvazione documento "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali — Istituzione e prime disposizioni attuative"; - la D.G.R. n. 207 del 4 maggio 2009 — "Definizione della figura professionale di assistente familiare e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il conseguimento della qualifica"; - la DGR n. 1101 del 29 dicembre 2015 — "Approvazione del repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo".

PREMESSANell'ambito della Programmazione FSE 2014/2020, è in itinere l'attuazione dell'intervento denominato "Abruzzo Care Family" che, tra l'altro, prevede la realizzare di percorsi formativi finalizzati all'acquisizione, da parte dei destinatari Ivi individuati, della qualifica di Assistente familiare. L'intervenuto recepimento, da parte della Regione Abruzzo, del D.Lgs.vo n. 13/13 e dei successi Decreti attuativi del Ministero del Lavoro, di concerto -con il MIUR, sopra richiamati determina il necessario adeguamento, allo stato attuale, del previgente standard professionale e formativo del suddetto profilo, ai fini della piena spendibilità della qualificazione rilasciata.Il profilo oggetto di modifica, in quanto adottato precedentemente all'entrata in vigore del menzionato D.Lgs.vo n. 13/13, non risulta sviluppato per unità di competenza e, conseguentemente, non può correlarsi al Quadro Nazionale delle Qualificazioni, procedimento, quest'ultimo, imprescindibile ai fini del riconoscimento del profilo medesimo su tutto il territorio nazionale, in osservanza della Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

LA DISPOSIZIONEViene revocata la D-G.R. n. 207 del 4 maggio 2009, recante. "Definizione della figura professionale di assistente familiare e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il conseguimento della qualifica".Viene modificato il profilo professionale di Assistente familiare, di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n.1101 del 29 dicembre 2015, recante "Approvazione del repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo, come da Allegato 1 al presente provvedimento.Viene approvato lo standard professionale e di percorso formativo del profilo professionale di Assistente. familiare, come da Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio).

PRIVATO SOCIALE

ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI (BUR n. 51 del 22.3.19)NBSI FSA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

SANITA’

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DGR 1.2.19,n. 70 - Decreto del Commissario ad Acta n.19/2016 del 08.03.2016 e s. m. i. – Composizione della Commissione Regionale del Farmaco: presa d’atto decadenza esperti e nomina componenti. (BUR n. 12 del 20.3.19)

BASILICATABILANCIO

L.R. 13.3.19, n.2 - Legge di stabilità regionale 2019. (BUR n. 12 del 14.3.19)NBSi riporta l’articolo relativo alle politiche sociali Articolo 21 Disposizioni in materia di prevenzione della cecità 1. All’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) è assegnato un contributo di euro 50.000,00 per l’anno 2019 e di euro 50.000,00 per l’anno 2020 la cui copertura è assicurata sulla Missione 13 Programma 02 del bilancio annuale e pluriennale 2019- 2021. 2. Il contributo assegnato deve essere utilizzato per assicurare la funzionalità della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità (S.I.A.I.P.C.).

L.R. 13.3.19, n.3 - Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021. (BUR n. 12 del 14.3.19)

DIFESA DELLO STATO

DGR 5.2.19, n.88 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019 - 2021. Approvazione. (BUR n. 11 del 1.3.19)

SANITA’

DGR 14.2.19, n.126 - DGR n. 858 del 8 luglio 2014 di nomina della Commissione Terapeutica regionale - Rinnovo per scadenza del mandato. (BUR n. 11 del 1.3.19)

L.R. 13.3.19, n.4 - Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione Basilicata. (BUR n. 12 del 14.3.19)Articolo 28 Strutture socio-sanitarie 1. Al fine di garantire la continuità dei servizi sociali e socio-sanitari essenziali, nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale in materia di autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 424 del 17 maggio 2018 le Aziende Sanitarie Locali ed i Comuni sono autorizzati a proseguire i contratti in corso con i gestori delle Strutture socio-sanitarie e dei Servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, già in possesso di autorizzazione, anche provvisoria, sulla base della normativa previgente.

CALABRIA

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DIFESA DELLO STATO

DGR 4.2.19, n. 52 - Nomina del Responsabile della prevenzione corruzione e della Trasparenza della Giunta della Regione Calabria. (BUR n. 35 del 15.3.19). NoteL’art. 43, commi 4 e 5 del d.lgs 33/2013 prevede: che il responsabile della trasparenza svolge altresì le seguenti funzioni: ● Controlla e assicura, insieme agli altri dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione, la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 33/2013e s.m.i.; ● Segnala, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. ● Segnala, altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. La modifica apportata all’art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall’art. 41 co. 1 lett. f) del d.lgs. 97/2016 prevede che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Viene individuato, quale Dirigente responsabile della Prevenzione corruzione e della trasparenza , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 7 , della legge n. 190/2012, la Dott.ssa Giovanna La Terra, Dirigente a tempo indeterminato della Giunta della Regione Calabria in possesso delle competenze tecniche e di una esperienza professionale adeguata all’incarico, tenuto conto che è l’unica candidatura in questione;

SANITA’

L.R. 11.3.19, n. 6 - Integrazione delle aziende ospedaliere della cittá capoluogo della Regione. (BUR n. 34 del 13.3.19)Art. 1 (Finalità) 1. Al fine di migliorare l'offerta assistenziale, assicurare la razionalizzazione della spesa assistenziale e l'ottimizzazione delle risorse, in considerazione dell'intesa tra la Regione Calabria e l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, l'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro è integrata con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini", che assume la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio". 2. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" ha sede in Catanzaro, ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa statale e subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" con l'efficacia prevista dall'articolo 2, comma 1. Sono organi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" il direttore generale, il collegio sindacale e l'organo di indirizzo. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i rapporti tra la Regione Calabria e l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza,

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mediante protocollo d'intesa definito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università), sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, dal Rettore dell'Università e dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria. Nella fase di avvio della nuova Azienda Ospedaliero-Universitaria, la definizione delle attività tiene conto delle vocazioni assistenziali di emergenza-urgenza dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" e di elezione, didattica e ricerca dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini", nonché dei volumi di attività e delle esigenze di funzionamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La deliberazione della Giunta regionale che autorizza la stipula del protocollo d'intesa è preceduta da parere non vincolante della competente commissione consiliare.4. In attesa del complessivo riordino organizzativo del sistema delle aziende del servizio sanitario regionale, il protocollo d'intesa di cui al comma 3 prevede l'integrazione del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Lamezia Terme con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio". 5. Al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, l'atto aziendale definisce l'assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater DominiPugliese Ciaccio" secondo il modello dipartimentale e disciplina, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa di cui al comma 3, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti assistenziali e di quelli ad attività integrata e individua le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione ospedaliera e quelle a direzione universitaria. Art. 2 (Misure di adeguamento) 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) del protocollo d'intesa di cui all'articolo 1, l'integrazione di cui alla presente legge diviene efficace e cessano di diritto gli organi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" e i rispettivi direttori sanitari ed amministrativi, con risoluzione dei relativi rapporti di lavoro e senza attribuzione di alcun indennizzo. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori generali dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" provvedono alla ricognizione del personale, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e del contenzioso pendente, nonché alla redazione degli inventari dei beni mobili e immobili e svolgono ogni altra attività necessaria per l'attuazione della presente legge, senza oneri a carico del bilancio regionale. Art. 3 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati la lettera a), del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1994 n. 26 (Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere). Art. 4 (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

EMILIA ROMAGNA

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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

DAL 27.2.19, n. 197 - Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo schema di Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali. (Delibera di Giunta regionale n. 90 del 21 gennaio 2019). (BUR n. 67 del 7.3.19)L'Assemblea legislativaVisti:- lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna (L.R. 31 marzo 2005 n. 13) ed, in particolare, l'articolo 28 "Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa" che, al comma 4, lett. n) prevede le funzioni di "deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge";- lo schema di regolamento della Giunta regionale recante in oggetto: “Schema di Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali”. (Delibera di Giunta regionale n. 90 del 21 gennaio 2019);Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" con nota prot. AL/2019/3817 del 12 febbraio 2019;Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,delibera- di esprimere il parere di conformità allo Statuto, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n), allo Statuto e alla legge dello schema di regolamento regionale recante “Schema di Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali” (Delibera della Giunta regionale n. 90 del 21 gennaio 2019 qui di seguito allegata per parte integrante);

n.79 del 20.03.2018 periodico (Parte Seconda)Regione Emilia-RomagnaDAL 26.2.19,n. 196 - Legge regionale n. 24 del 2001 - Programma denominato “Housing Sociale 2019”. (Delibera Giunta regionale n. 78 del 21 gennaio 2019). (BUR n. 79 del 20.3.19)Note Vengono approvate le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 78 del 21 gennaio 2019, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Allegato A1 Obiettivi del programmaCon la realizzazione del programma l’amministrazione regionale si propone di proseguire il proprio impegno nell’affrontare il problema della casa a favore delle fasce più deboli della popolazione.Gli elevati valori che caratterizzano il mercato immobiliare rendono estremamente problematica la soddisfazione del fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti.

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Il rapporto tra i valori di mercato dei prezzi di vendita e dei canoni di affitto e i redditi di tali famiglie determina infatti una condizione di disagio abitativo di origine economica, sulla quale ci si propone di intervenire con il presente programma.La condizione di disagio abitativo più accentuata è diffusa tra i segmenti della popolazione che non dispongono dell’ammontare di risparmio necessario e sufficiente ad accedere alla proprietà della prima casa senza ricorrere ad un indebitamento bancario, che spesso è eccessivamente oneroso in relazione ai redditi percepiti. Per garantire a questi nuclei familiari una soluzione ai loro problemi abitativi, dignitosa sul piano sociale e sostenibile sul piano finanziario, occorre promuovere un incremento dell’offerta di abitazioni destinate all’affitto a canoni di locazione inferiori a quelli di mercato.Accanto a questa, che costituisce l’area quantitativamente più ampia del disagio abitativo anche nella nostra Regione, esiste una diffusa aspirazione, da parte di settori non trascurabili della popolazione, alla ricerca di una soluzione permanente del problema abitativo attraverso l’acquisizione della proprietà della prima casa di abitazione. Il livello non elevato del reddito di queste famiglie da un lato non permette la formazione di un ammontare di risparmio sufficiente a consentire l’acquisto di una casa a prezzi di mercato e dall’altro non consente l’ammortamento di mutui di elevati importi, accesi a prezzi di mercato. Tale aspirazione può essere soddisfatta contenendo i prezzi di acquisto iniziali, attraverso la concessione di un contributo. In questo quadro generale gli obiettivi di questo programma sono riconducibili in sintesi alle seguenti finalità: a) incrementare l’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale, da concedere in locazione o godimento a termine di medio o lungo periodo o permanente, o da acquisire in proprietà anche attraverso patti di futura vendita, a quei soggetti, in possesso di specifici requisiti, che hanno difficoltà a reperire alloggi per uso abitativo primario a canoni o prezzi accessibili, così da consentire una capacità di risposta più adeguata alla evoluzione del fabbisogno abitativo derivante dalle nuove dinamiche sociali; b) favorire la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali riguardo alle forme nell’abitare quali possono essere, a titolo esemplificativo, proposte di abitare solidale, cohousing, ed altre iniziative strutturate rivolte al sostegno sociale/sanitario, ed a migliorare la coesione sociale tra i cittadini e il rafforzamento e l’integrazione tra servizi di welfare pubblici e privati; c) favorire gli interventi di recupero e sostituzione edilizia diretti a migliorare la qualità urbana ed architettonica, nonché l’efficienza sismica ed energetica del patrimonio edilizio, in coerenza con le politiche regionali dirette a contenere il consumo del suolo; 2. Le risorse del programmaLe risorse che si prevede di destinare alla realizzazione del programma, pari a 5.000.000,00 di Euro, risultano attualmente allocate nel Bilancio per l’esercizio gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2301 del 27 dicembre 2018 in conformità ai principi di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i., sui seguenti capitoli di spesa:- quanto ad Euro 3.516.078,78 a valere sul capitolo 32013 “Contributi in conto capitale a favore di imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata-agevolata, edilizia in locazione a termine e permanente, per

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l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale (artt. 12, 13 e 14, commi 1 e 2 e art. 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24).“ – mezzi statali;- quanto ad Euro 1.483.921,22 a valere sul capitolo sul Capitolo 32031 “Contributi in conto capitale a favore di Imprese per la realizzazione di interventi nel settore delle politiche abitative regionali (artt. 12, 13, 14, commi 1 e 2, e art.8, L.R. 8 agosto 2001, n.24)” – mezzi statali;Le risorse finanziarie destinate al presente programma potranno eventualmente essere oggetto di incremento nel rispetto della normativa contabile vigente. 3. ContributiLe risorse di cui è dotato il programma saranno utilizzate per la concessione di un contributo unitario per alloggio di importo massimo stabilito dal bando e comunque non superiore a € 30.000,00 per alloggio, elevabile a € 40.000,00 nel caso di alloggi realizzati in interventi di recupero o di sostituzione edilizia. Tale contributo potrà essere ulteriormente incrementato nella misura massima di € 5.000,00 per alloggio all’interno di programmi di innovazione proposti dai soggetti partecipanti; ciascun progetto di innovazione potrà inoltre essere finanziato fino ad un massimo di € 100.000,00, parametrabili in relazione alla dimensione complessiva dell’intervento in termini di alloggi/nuclei coinvolti ed assegnabili sulla base della qualità della proposta presentata in termini di contenuti sperimentali e di apporti di innovazione sull’housing sociale, nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati nel bando. In ogni caso il valore a mq. del contributo, per ciascun alloggio, non dovrà superare un valore soglia che sarà stabilito dal Bando. Il contributo è attribuito direttamente all’operatore economico che ha partecipato al bando, il quale:- in caso di vendita dovrà imputarlo in conto prezzo di vendita al momento della stipula dell’atto pubblico di assegnazione in proprietà;- in caso di locazione o godimento a termine, di lungo periodo o permanente dovrà utilizzarlo per abbattere di almeno il 20% il canone rispetto al canone concertato previsto dagli accordi territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 431/98, laddove questi siano disponibili e aggiornati. In ogni caso il canone massimo non potrà comunque essere superiore ad € 6.000,00 annuali. 4. Destinazione degli alloggiGli alloggi che possono formare oggetto del contributo regionale devono essere destinati:- alla prima casa di proprietà anche attraverso patti di futura vendita dopo un periodo di locazione o assegnazione in godimento massimo di 8 anni a canone concordato di cui al comma 3, art. 2, della Legge n. 431/98 e s.m.i., ad un prezzo non superiore a quello stabilito dal bando;- alla locazione o godimento a termine, di lungo periodo o permanente, ad un canone non superiore a quello stabilito nel bando. 5. Tipologie di intervento, prezzi e canoniIl programma finanzia le seguenti tipologie di intervento: - recupero del patrimonio edilizio esistente, attuato mediante interventi riguardanti il fabbricato nella sua interezza (ricompresi nelle fattispecie previste alle lettere c), d), f) dell’allegato parte integrante all’art. 9 – comma 1 alla L.R. n. 15/2013 e s.m.i.), ovvero quali interventi di nuova costruzione ammessi dalle norme urbanistiche vigenti e realizzati in conseguenza di contestuale demolizione di edifici esistenti e di loro sostituzione, collocati in ambiti urbani consolidati o di riqualificazione urbana; 

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- completamento e messa a disposizione di alloggi esistenti, già conclusi o ricompresi in interventi in corso di ultimazione; ovvero realizzazione di nuovi alloggi su aree di proprietà inserite all’interno di piani urbanistici approvati alla data di pubblicazione del bando o da realizzarsi con intervento diretto in lotti o aree di completamento; Ai fini della ammissione al finanziamento il prezzo di cessione dei singoli alloggi non può essere superiore a 300.000,00 € per la prima casistica, a 280.000,00 € per la seconda.Il prezzo effettivo e i canoni di locazione sono definiti al momento della partecipazione al bando e non possono subire alcuna maggiorazione successiva. 6. Soggetti proponentiPossono partecipare al bando gli operatori che l’art. 14 della L.R. n. 24/2001 e s.m.i. autorizza a realizzare alloggi destinati alla cessione in proprietà e alla locazione o assegnazione in godimento permanente e a termine con differimento della stessa proprietà: Cooperative di Abitazione o loro Consorzi e Imprese di Costruzione o loro Consorzi aventi i requisiti stabiliti dal bando che la Giunta Regionale emanerà in attuazione della deliberazione di approvazione del programma. 7. Soggetti destinatariLa definizione dei criteri per l’individuazione dei destinatari finali delle abitazioni avverrà con l’indizione del bando per la selezione degli interventi da finanziare con le risorse di cui al punto 2. Con tale atto saranno individuate anche le eventuali categorie di utenti ai quali destinare in via prioritaria le abitazioni. 8. Criteri di prioritàAi fini della valutazione delle proposte da ammettere a finanziamento saranno ritenuti prioritari gli interventi:- con contenuti di innovazione e sperimentazione in materia di housing sociale, anche sotto il profilo delle tipologie edilizie, ed in grado di generare concreti e positivi effetti in termini di coesione sociale, solidarietà e sussidiarietà in termini di welfare sul territorio in cui è previsto l’intervento, secondo i criteri stabiliti dal successivo bando ed opportunamente supportati da forme di garanzia;- prioritariamente finalizzati al recupero ed alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione;- per la cui realizzazione, attraverso apposite convenzioni, i Comuni concorrano al contenimento dei costi mediante l’assegnazione di aree o immobili a condizioni vantaggiose, il contenimento degli oneri di urbanizzazione, la riduzione di imposte comunali, o l’adozione di altre forme di incentivazione;- che dimostrino la sostenibilità nel tempo dell’iniziativa proposta e forniscano adeguate forme di garanzia nel raggiungimento degli obiettivi preposti;- realizzati in contesti già urbanizzati e dotati di infrastrutture e servizi;- di certa e rapida cantierabilità e con cronoprogrammi definiti e contenuti temporalmente, ed in particolare che prevedano uno stato di avanzamento lavori che assicuri spese da sostenere per l’attuazione dell’intervento effettivamente realizzate ed esigibili entro il 31/12/2019;- per i quali i soggetti proponenti si impegnano a contenere i costi di realizzazione e a ridurre i canoni o i prezzi di vendita rispetto ai livelli massimi stabiliti dal bando;

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- che prevedano adeguate modalità di comunicazione e promozione delle iniziative proposte, volte a favorire la condivisione con la comunità locale. 9. BandoIl bando emanato dalla Giunta Regionale per l’attuazione del programma, dettaglierà le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di contributo, la localizzazione e le caratteristiche degli interventi e alloggi da ammettere a finanziamento, i requisiti degli operatori che partecipano al bando, le tipologie di nuclei familiari destinatarie dei finanziamenti e i requisiti soggettivi, il prezzo di vendita, i canoni di locazione, le procedure e le modalità di selezione dei beneficiari dei contributi e gli aspetti tecnici, amministrativo-contabili attinenti alla realizzazione del programma stesso e le procedure relative alla concessine e liquidazione del contributi.".

FAMIGLIA

DGR 11.2. 19, n. 225 - Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi FSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse II Inclusione - Priorità 9.4 - Anno 2019. (BUR n. 66 del 6.3.19)

RIFERIMENTI NORMATIVI- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;- il Regolamento delegato n. 1970/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;- il Regolamento delegato n. 568/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;- il Regolamento (UE, Euratom)n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

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europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

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- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;- l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;Vista la Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;Richiamate in particolare:- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 163 del 25/6/2014 “Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/4/2014, n. 559)”;- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";- la propria Deliberazione n. 1 del 12/1/2015 “Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"”;- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2/5/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 9/11/2018 C(2018)che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;

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Deliberazione n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;deliberazioni:- n.276 del 26/2/2018 “Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. FSE 2014-2020 – OT. 9 – Asse II inclusione – Priorità 9.4”- n. 592 del 23/4/2018 “Assegnazione risorse FSE 2014-2020 per la realizzazione del progetto "Conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi" di cui alla delibera di Giunta regionale n. 276/2018”.OSSERVAZIONI a cura di LUIGI COLOMBININel contesto di programmi e progetti concernenti lo svolgimento di politiche socio-educative e familiari volte a garantire una adeguata rete di offerta di servizi ed interventi che tengano conto della necessaria relazione degli stessi con i principi di universalità di accesso, giustizia sociale, di equità, di superamento delle discriminazioni, di pari opportunità, è indubbio che la Scuola, intesa quale ambiente didattico ottimale e palestra di democrazia e di socializzazione fra gli studenti, i gruppi, le famiglie, svolge un ruolo ed una funzione fondamentali.L’approccio del progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi è peraltro legato a condizioni negative che in effetti comportano una preliminare selezione di partenza, che contrasta vivamente con i suddetti principi.Infatti gli stessi “centri estivi”, da considerare nel novero di servizi essenziali per i minori e le loro famiglie, in un processo di continuità operativa e funzionale propria e fondamentale per garantire la crescita e la formazione delle giovani generazioni, sono collocati in una dimensione provvisoria e discrezionale, e rivolti alle famiglie in condizioni di disagio e ai minori in condizioni di povertà educative, legati come sono a specifiche condizioni.

- Progetti ed iniziative avviate da enti locali o dal terzo settore, in base a proprie capacità di impulso e di progettualità, e nei limiti delle disponibilità di posti e di finanziamenti;

- Limitazione all’accesso connesso alla conciliazione vita-lavoro nel periodo estivo;- Limitazione all’accesso in rapporto all’ISEE, e quindi conclamata dichiarazione di disagio, a

prescindere dalla funzione propria del Servizio Sociale Professionale di procedere quanto a propria competenza a redigere il progetto socio-educativo; in tale prospettiva, pur a fronte di una domanda sociale del servizio che supera il limite ISEE, ma che ne richiede l’attuazione, viene ignorato il principio di universalità dal servizio, fatto salvo comunque l’obbligo della compartecipazione al costo in base al reddito ed a specifiche fasce di contribuzione (pari a percentuali da definire fra il 10% e il 90% del costo)

- Definizione di “graduatorie” delle famiglie richiedenti, oltre le quali decadono le condizioni dell’elargizione del contributo

- Collocazione del progetto nel contesto della “cultura” (propria dei Fondi europei) del contributo, e quindi condizionato alla effettiva disponibilità delle risorse.

In conclusione si ritiene di rilevare che il progetto è assolutamente limitato, e non il linea con i suddetti principi di universalità di accesso (fatto salvo il principio della compartecipazione al costo del servizio, secondo fasce di reddito), pari opportunità, superamento delle discriminazioni, inserimento nella rete del servizio sociale territoriale.

CONSIDERAZIONI- il tema della conciliazione accompagna tutto l’arco della vita e, pur modificandosi le esigenze, rimane la necessità di supportare le famiglie per una migliore organizzazione dei tempi di lavoro e di vita, soprattutto nel periodo di sospensione delle attività scolastiche in presenza di figli in età tra i 3 e i 13 anni;- le attività proposte dai centri estivi sono un valido supporto alle famiglie nei periodi di sospensione scolastica ma, le difficoltà economiche riducono le

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possibilità di accesso a tali servizi, determinando conseguentemente un limite oggettivo alla crescita socioculturale dei bambini e dei ragazzi.

L’AIUTO ALLE FAMIGLIEVengono supportate le famiglie attraverso il sostegno alla partecipazione dei figli ad attività socio-ricreative offrendo strumenti di conciliazione tra vita e lavoro e, contestualmente, investendo su politiche per l’infanzia e l’adolescenza in grado di contrastare la povertà educativa.

IL CONTRIBUTOTale contributo consente non solo di favorire la conciliazione vita-lavoro e di ampliare le possibilità di accesso ai servizi socio-ricreativi estivi, ma anche determina una più diffusa offerta a livello territoriale e una qualificazione delle attività delle attività erogate.

LA DIRETTIVACon propria deliberazione n. 247 del 26/2/2018 è stata approvata la Direttiva per l’organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi dell’art.14 della L.R. 14/2008.

IL RACCORDO CON IL PROGRAMMA FSENell’ambito della priorità di investimento 9.4 del Programma Operativo FSE 2014-2020, la Regione si è impegnata ad attivare misure di conciliazione vita-lavoro al fine di favorire l’inclusione lavorativa e sociale delle persone attraverso incentivi economici volti a sostenere l’accesso ai servizi educativi e ai servizi all’infanzia quale condizione di integrazione per favorire l’inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro e per contrastare ogni forma di discriminazione e marginalità sociale.Con la deliberazione di Giunta regionale n.276 del 26/02/2018 si è approvata la prima annualità del “Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. FSE 2014-2020 – OT. 9 – Asse II inclusione – Priorità 9.4”.

LA PROSECUZIONE DEL PROGETTOConsiderati i risultati raggiunti nell’anno 2018, si prosegue nell’investimento volto a favorire l’accesso ai centri estivi attraverso il sostegno economico finalizzato alla riduzione dei costi sostenuti dalle famiglie per il pagamento delle quote di iscrizione.Si procede all’approvazione del “Progetto di conciliazione vita-lavoro mediante il sostegno alle famiglie per la partecipazione ai servizi/centri estivi” di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche per l’anno 2019.Alla fascia di età dei partecipanti da 3 a 13 anni e la dichiarazione ISEE in corso di validità non superiore ai 28.000,00 euro, si ritiene opportuno apportare alcune modifiche sulla base dell’esperienza maturata al fine di qualificare l’iniziativa e nello specifico:- l’aumento delle settimane per cui è possibile richiedere il voucher da 3 a 4, dato che la media di frequenza per l’anno 2018 è di poco inferiore alle 3 settimane si ritiene di poter agevolare le famiglie per un periodo maggiore;- l’aumento del contributo massimo erogabile per ogni settimana di frequenza ai centri estivi da 70 a 84 euro al fine di ampliare l’offerta a cui possono fare riferimento le famiglie;- l’ampliamento dei potenziali destinatari mediante la possibilità di richiesta del contributo da parte delle famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora in quanto l’altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura,

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valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al progetto di cui all’Allegato 1), sono pari a euro 6.000.000,00 a valere sull’anno 2019 di cui al Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 – OT.9 - priorità di investimento 9.4, che trovano copertura sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021, anno di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con la propria deliberazione n.2301/2018, ed in particolare la quantificazione per ciascun Distretto socio-sanitario è determinata in funzione dei potenziali destinatari ovvero in base alla popolazione in età compresa tra i 3 e i 13 anni come segue: Distretti Popolazione 3 a

13 anni RisorseDistretto Ponente PC 7.353 98.752,00Distretto Levante PC 10.168 136.557,0

0Distretto Città di Piacenza PC 9.854 132.340,0

0Distretto Valli Taro e Ceno PR 4.045 54.325,00Distretto Fidenza PR 10.506 141.097,0

0Distretto Sud Est PR 7.965 106.971,0

0Distretto Parma PR 22.567 303.077,0

0Distretto Reggio Emilia RE 25.246 339.057,0

0Distretto Scandiano RE 9.315 125.101,0

0Distretto Montecchio Emilia RE 7.181 96.442,00Distretto Guastalla RE 7.891 105.977,0

0Distretto Castelnuovo ne' Monti RE 2.885 38.746,00Distretto Correggio RE 6.873 92.305,00Distretto Castelfranco Emilia M

O 8.878 119.233,00

Distretto Carpi MO 11.148 149.719,0

0Distretto Mirandola M

O 8.993 120.777,00

Distretto Vignola MO 10.078 135.349,0

0Distretto Pavullo nel FrignanoM

O 3.939 52.901,00

Distretto Sassuolo MO 12.692 170.455,0

0Distretto Modena M 18.755 251.882,0

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O 0Distretto Pianura Ovest BO 9.208 123.665,0

0Distretto Pianura Est BO 17.363 233.187,0

0Distretto Reno, Lavino, Samoggia BO 11.642 156.353,0

0Distretto Città di Bologna BO 33.833 454.381,0

0Distretto Nuovo Circondario Imolese BO 13.747 184.624,0

0Distretto dell'Appennino Bolognese BO 5.060 67.956,00Distretto San Lazzaro di Savena BO 7.649 102.727,0

0Distretto Sud-Est FE 7.712 103.573,0

0Distretto Centro-Nord FE 13.642 183.214,0

0Distretto Ovest FE 8.028 107.817,0

0Distretto Lugo RA 10.134 136.101,0

0Distretto Faenza RA 8.902 119.555,0

0Distretto Ravenna RA 18.845 253.091,0

0Distretto Cesena - Valle del Savio FC 11.344 152.351,0

0Distretto Comuni Romagna Forlivese FC 18.606 249.881,0

0Distretto Rubicone e mare FC 10.027 134.664,0

0Distretto Rimini RN 22.749 305.522,0

0Distretto Riccione RN 11.934 160.275,0

0Totale  

446.7576.000.000,00

LA SPEFICITA’ DELPROGETTOViene pertanto data continuità ad una iniziativa che sostiene l’accesso dei bambini e dei ragazzi ad opportunità educative durante in periodo estivo con il duplice obiettivo di- contrastare povertà educative, -favorire occasioni di socializzazione e di crescita e contestualmente di -favorire la conciliazione tra cura e lavoro delle famiglie nel periodo di sospensione delle lezioni e di chiusura delle istituzioni scolastiche.

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I dati di attuazione del progetto realizzato nell’anno 2018 evidenziano la capacità di coinvolgere l’intero territorio regionale: sono 314 su 331 i Comuni che hanno aderito, 1170 i centri estivi coinvolti e 13.040 i bambini e ragazzi beneficiari.In particolare, tenuto conto di quanto realizzato, il progetto 2019 intende:- consolidare le opportunità qualificando l’impianto progettuale; - confermare i requisiti fondanti per l’accesso al contributo, prevedendo quindi, in continuità con l’anno 2018, che potranno accedere alle opportunità i bambini e i ragazzi di età compresa tra 3 e 13 anni appartenenti a famiglie con dichiarazione ISEE in corso di validità non superiore ai 28.000,00 euro; - aumentare le opportunità per le famiglie e per i ragazzi prevedendo l’aumento del numero delle settimane per cui è possibile richiedere il voucher, da 3 a 4; - incrementare, anche tenuto conto del costo medio del servizio rilevato nell’anno 2018, il contributo massimo erogabile per ogni settimana di frequenza ai centri estivi da 70,00 a 84,00 euro al fine di garantire che la scelta delle famiglie sia sulla più ampia gamma di servizi offerti e di consentire parità di accesso ai bambini e ai ragazzi; - prevedere, in funzione di quanto previsto dai precedenti due alinea e fermo restando contributo massimo erogabile pari a 336,00 euro, la possibilità di riconoscere il contributo per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a 84,00 euro;- sostenere una più ampia platea di famiglie che richiedono strumenti di conciliazione e ampliare pertanto il numero dei potenziali destinatari prevedendo la possibilità di richiedere il contributo da parte delle famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora in quanto l’altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE. In generale dunque il progetto intende sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vitalavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative e allo stesso tempo contribuire a qualificare ed ampliare le opportunità di apprendimento e integrazione mediante esperienze utili per bambini e ragazzi. 2. Strumento di intervento Il presente progetto intende rendere disponibile un sostegno alle famiglie dei bambini e dei ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2006 al 2016) per la frequenza ai servizi/centri estivi, attraverso l’abbattimento delle rette di frequenza. Destinatari degli interventi Sono destinatari degli interventi i bambini e i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2006 al 2016) appartenenti a famiglie con reddito ISEE in corso di validità fino a 28.000,00 euro, in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio. Fatto salvo il requisito del reddito ISEE non superiore a 28.000,00 sono da considerarsi destinatari dell’intervento anche i bambini e i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2006 al 2016) appartenenti a famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate al

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paragrafo precedente, nel caso di famiglie in cui uno dei due genitori non è occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.Caratteristiche dei servizi e soggetti erogatoriAl fine di ampliare e qualificare i servizi offerti e di facilitare l’accesso da parte delle famiglie, saranno predisposti a livello di Distretto sociosanitario, gli elenchi dei soggetti che si impegnano ad accogliere gli alunni nel rispetto delle condizioni di seguito definite. In particolare, potranno candidarsi in risposta alle procedure di evidenza pubblica attivate dai Comuni/Unioni dei Comuni per la predisposizione dei suddetti elenchi i soggetti gestori privati dei centri estivi che: a. abbiano attivato (ovvero si impegnino ad attivare) la Scia attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente direttiva in materia di centri estivi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 247 del 26/2/2018; b. garantiscono, oltre ai criteri minimi previsti dalla sopracitata deliberazione, i seguenti requisiti minimi aggiuntivi:− accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la continuità didattica; − accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate modalità di intervento e di sostegno; − garanzia delle seguenti specifiche in termini di apertura del servizio ovvero almeno: - 2 settimane continuative; - 5 giorni a settimana; - 4 ore giornaliere; − accoglienza di almeno 20 bambini; − disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione); − garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia erogato il pasto;− attestare e documentare un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di almeno una annualità.I Soggetti gestori di Centri estivi privati convenzionati o del Terzo settore già individuati dal Comune/Unione con precedente Bando di affidamento del servizio o di Accreditamento validi per l’estate 2019, con criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente Avviso, potranno essere inseriti nell’elenco dei Soggetti gestori, previa comunicazione di adesione al progetto. A seguito dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica dovrà essere predisposto e reso pubblico l’elenco per ambito distrettuale dei Centri estivi che comprende: − i servizi a gestione diretta degli Enti Locali; − i servizi privati convenzionati, in appalto o individuati con precedente avviso pubblico, che rispettano i criteri minimi sopra riportati e che hanno comunicato la disponibilità a concorrere all’attuazione del Progetto; − i servizi privati validati in esito alle procedure sopra riportate.

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L’Ente capofila di distretto dovrà inviare gli elenchi dei soggetti gestori alla Regione entro il 31 maggio 2019. Risorse disponibili e vincoli finanziari Al finanziamento del presente progetto concorrono le risorse di cui al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020. Obiettivo tematico 9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione Asse prioritario Asse II – Inclusione Priorità di investimento 9.4 Miglioramento dell’accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d’interesse generale Obiettivo specifico 7 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socioeducativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali Linea di azione 62 - Supporto alle famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria (età 3/13 anni) per la frequenza ai servizi/centri estivi attivati nei territori, attraverso l'abbattimento delle rette A livello distrettuale i Comuni definiscono le modalità di programmazione e di gestione delle risorse ed entro il 29 marzo 2019 le trasmettono alla Regione individuando: − l’Ente capofila di ambito distrettuale per il coordinamento e la gestione del progetto così come di seguito declinato; − i Comuni/Unioni di Comuni aderenti al progetto. Le risorse per il finanziamento per sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi per l’anno 2019 sono pari a Euro 6.000.000,00. La quantificazione per ciascun Distretto è determinata in funzione dei potenziali destinatari ovvero in base alla popolazione in età compresa tra i 3 e i 13 anni come riportato nella tabella che segue: Distretti Popolazione 3 a 13 anni Risorse Distretto Ponente PC 7.353 98.752,00 Distretto Levante PC 10.168 136.557,00 Distretto Città di Piacenza PC 9.854 132.340,00 Distretto Valli Taro e Ceno PR 4.045 54.325,00 Distretto Fidenza PR 10.506 141.097,00 Distretto Sud Est PR 7.965 106.971,00 Distretto Parma PR 22.567 303.077,00 Distretto Reggio Emilia RE 25.246 339.057,00 Distretto Scandiano RE 9.315 125.101,00 Distretto Montecchio Emilia RE 7.181 96.442,00 Distretto Guastalla RE 7.891 105.977,00 Distretto Castelnuovo ne' Monti RE 2.885 38.746,00 Distretto Correggio RE 6.873 92.305,00 Distretto Castelfranco Emilia MO 8.878 119.233,00 Distretto Carpi MO 11.148 149.719,00 Distretto Mirandola MO 8.993 120.777,00 Distretto Vignola MO 10.078 135.349,00 Distretto Pavullo nel Frignano MO 3.939 52.901,00 Distretto Sassuolo MO 12.692 170.455,00 Distretto Modena MO 18.755 251.882,00 Distretto Pianura Ovest BO 9.208 123.665,00 Distretto Pianura Est BO 17.363 233.187,00 Distretto Reno, Lavino, Samoggia BO 11.642 156.353,00 Distretto Città di Bologna BO 33.833 454.381,00 Distretto Nuovo Circondario Imolese BO 13.747 184.624,00 Distretto dell'Appennino Bolognese BO 5.060 67.956,00 Distretto San Lazzaro di Savena BO 7.649 102.727,00 Distretto Sud-Est FE 7.712 103.573,00 Distretto Centro-Nord FE 13.642 183.214,00 Distretto Ovest FE 8.028 107.817,00 Distretto Lugo RA 10.134 136.101,00 Distretto Faenza RA 8.902 119.555,00 Distretto Ravenna RA 18.845 253.091,00 Distretto Cesena - Valle del Savio FC 11.344 152.351,00 Distretto Comuni Romagna Forlivese FC 18.606 249.881,00 Distretto Rubicone e mare FC 10.027 134.664,00 Distretto Rimini RN 22.749 305.522,00 Distretto Riccione RN 11.934 160.275,00 Totale 446.757 6.000.000,00

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Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino è determinato come contributo per la copertura del costo di iscrizione e sarà pari 84,00 euro settimanale e per un massimo di quattro settimane di partecipazione ai servizi/centri estivi. In ogni caso il contributo dovrà essere pari al costo di iscrizione se lo stesso è inferiore o uguale a 84,00 euro e non potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore. Il contributo massimo erogabile pari a 336,00 euro potrà essere riconosciuto per la frequenza: – a 4 settimane nel caso in cui il costo settimanale sia uguale o superiore a 84,00 euro; – per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a 84,00 euro. Resta comunque fermo che il contributo totale non potrà essere superiore al costo totale di iscrizione, previsto dal soggetto erogatore per il numero complessivo di settimane. Modalità di individuazione delle famiglieI Comuni/Unioni di Comuni aderenti al progetto adottano un Avviso pubblico rivolto alle famiglie con i contenuti del progetto regionale, i criteri e le modalità per richiedere il contributo. Si precisa che, poiché l’attestazione ISEE dovrà essere in corso di validità alla data della sottoscrizione della richiesta, in considerazione delle novità in materia di Isee con decorrenza 1/09/2019 (contenute nel Decreto-legge n. 91/2018), per garantire uniformità di trattamento delle famiglie con riguardo ai requisiti economici di accesso, gli avvisi pubblici dei Comuni/Unioni di Comuni dovranno scadere entro e non oltre il 31/8/2019.I Comuni/Unioni di Comuni pubblicano l’elenco dei Centri estivi pubblici e privati cui le famiglie possono accedere per avere il contributo, inviato in Regione entro il 31 maggio 2019. I Comuni/Unioni di Comuni provvedono successivamente alla raccolta delle domande delle famiglie residenti interessate ad accedere al contributo e alla verifica dei requisiti della famiglia. Gli elenchi delle famiglie ammesse al contributo con la relativa quota da riconoscere al nucleo, all’interno dei parametri indicati dal presente progetto saranno trasmessi all’Ente capofila di Distretto. L’Ente capofila di Distretto elaborerà la graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo fino ad esaurimento del budget distrettuale. In caso di domande superiori alla disponibilità del budget, dovrà essere elaborata la graduatoria sulla base dell’ISEE, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore. Non è possibile accedere al contributo regionale nel caso l’alunno benefici di contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell’estate 2019, fatto salvo eventuali agevolazioni previste dall’ente locale. Entro il 30 settembre 2019 l’Ente capofila di Distretto dovrà inviare alla Regione il dato di sintesi relativo al numero complessivo di bambini e ragazzi che hanno fruito del servizio con le specifiche di genere. Erogazione delle risorse finanziarie L’Ente capofila/Unione/Comune verserà ai soggetti gestori il contributo regionale nel caso in cui la famiglia abbia pagato solo parte della quota, avendo usufruito dell’abbattimento della retta, oppure verserà direttamente alle famiglie il contributo previsto nel caso le stesse abbiano pagato la retta completa.

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L’Ente capofila di Distretto invierà, entro il 30 dicembre 2019, alla Regione una dichiarazione contenente i dati di realizzazione. A seguito del controllo degli elenchi di cui sopra e rispettivamente degli importi a carico delle famiglie e a carico della Regione, sarà erogato all’Ente capofila di Distretto la quota spettante sulla base dell’effettiva frequenza degli alunni al centro estivo.

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE

RISOLUZIONE - Oggetto n. 8027 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché addivenga ad un accordo con le Regioni in materia di aspetti organizzativi e amministrativi dei Centri per l’impiego, a chiedere chiarimenti su come il Governo vorrebbe coordinare i dipendenti Anpal e dei Centri per l’impiego e quali sistemi informativi intende mettere a disposizione per favorire l’interoperabilità, nonché a chiedere di ripensare il reddito di cittadinanza quale misura universalistica basata sulla residenza e a modificare la Legge n. 4 del 2019 e a rivedere il sistema sanzionatorio legato alle false o incomplete dichiarazioni per l’ammissione al reddito di cittadinanza. A firma dei Consiglieri: Caliandro, Mori, Poli, Iotti, Boschini, Marchetti Francesca, Mumolo, Benati, Ravaioli, Zoffoli, Bessi, Calvano, Zappaterra, Bagnari, Montalti, Tarasconi, Rontini. (BUR n. 79 del 20.3.19)L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-RomagnaPremesso cheil decreto-legge 28 gennaio n. 4 ha introdotto il Reddito di cittadinanza, definendolo quale “misura di reinserimento nel mondo del lavoro che serve a integrare i redditi familiari”, avente quali obiettivi quelli di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, aumentare l’occupazione e contrastare la povertà e le disuguaglianze.Il nuovo beneficio si divide tra integrazione al reddito e contributo per la casa; tra i requisiti di reddito viene fissato un tetto Isee a 9.360 euro e un tetto al reddito familiare di 6mila euro (12.600 euro per le famiglie numerose); il patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa, non deve superare i 30.000 euro, quello mobiliare i 6mila euro per un single, che arrivano a 20mila euro se nel nucleo ci sono persone disabili.La platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza è formata da 1,3 milioni di famiglie, il 20% straniere (con permesso di lungo soggiorno e residenza in Italia da 10 anni, gli ultimi due continuativi).Tra le condizioni stabilite per poter usufruire del beneficio vi è l’accettazione delle offerte di lavoro: nei primi 12 mesi di fruizione è ritenuta congrua una offerta di lavoro «entro 100 chilometri di distanza dalla residenza» o «comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi pubblici»; per la seconda offerta il limite sale a 250 km, la terza offerta va accettata in tutta Italia, con una compensazione delle spese di trasferimento (3 mesi di reddito). Dopo il primo anno non si potrà più rifiutare alcuna offerta «congrua» (dunque entro 250 km), pena la decadenza.In un Paese in cui il 30% dei contribuenti - pari a 12.047.965 persone - dichiara meno di 10.000€ all’anno, l’approvazione dell’emendamento M5S in base al quale la congruità dell’offerta di lavoro al fine dell’obbligo di accettazione dell’impiego si attesta su uno stipendio superiore almeno del 10% all’importo del Reddito di cittadinanza (vale a dire 11.154€ annui), rischia di avvantaggiare ingiustamente i fruitori del sussidio rispetto ad un’ampia fascia di lavoratori che

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possono contare soltanto sulle proprie entrate salariali. Non solo, ma l’ulteriore corto circuito nasce dal fatto che il limite attuale della no tax area si ferma ad 8.000€, per cui si rischia che, a parità di entrate, l’imposizione fiscale sia a vantaggio di chi percepisce il sussidio rispetto a chi ha entrate da lavoro.Evidenziato checoncepito per rispondere esclusivamente alla sussistenza dei soggetti che vivono nella povertà assoluta - che in Italia ammontano circa al 50% della platea degli indigenti - le eccezioni introdotte al reddito di cittadinanza sembrano intaccare ulteriormente il numero dei beneficiari che, stanti le ultime notizie, non supereranno i 2,7 milioni di persone e 1,3 milioni di nuclei familiari.L’esclusione dei centri sociali dei comuni e delle associazioni caritatevoli, luoghi dove gli emarginati normalmente si rivolgono per cercare aiuto, si tradurrà nella estromissione dei veri poveri e delle famiglie bisognose che a questi di norma si rivolgono, come denunciato da Alleanza contro la povertà.Ulteriore contrazione della platea degli aventi diritto è dettata anche dalla scelta, di dubbia costituzionalità, di fare perno sulla cittadinanza e non sulla residenza, valida come criterio d’accesso solo se superiore ai 10 anni laddove non si sia cittadini: il Presidente dell’ANCI De Caro ha evidenziato la difficoltà a ricostruire la residenza decennale, specie se ci sono stati cambi da una città ad un’altra.Le coperture del Reddito di cittadinanza appaiono incerte per un provvedimento avente natura strutturale - col rischio che la riforma venga finanziata in deficit in una condizione dei conti pubblici già molto precaria e preoccupante, come attestato dai principali organi di controllo nazionali e internazionali- e, oltre a ciò, l’ammontare stesso delle risorse stanziate per il triennio 2019-2021, pari rispettivamente a 6,11 miliardi, a 7,77 miliardi e a 8,02 miliardi, rende impossibile l’obiettivo dichiarato di dare alle persone indigenti un reddito di almeno 780 euro mensili: conti alla mano, il reddito si attesterebbe a 472 euro a livello familiare e a 156 euro a livello individuale.L’aver riferito la misura al nucleo familiare e non al singolo individuo crea profili strutturali di ineguaglianza di trattamento, che penalizzano in modo significativo e irrazionale le famiglie più numerose, dove si concentra la povertà, rendendo del tutto inefficace la previsione di una scala di equivalenza.Molte delle famiglie che accederanno al Reddito di Cittadinanza sono in condizioni di disagio sociale, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa: la povertà è infatti un concetto multidimensionale che prende in considerazione diversi fattori: la salute propria e dei famigliari, la presenza di dipendenze, l’educazione, l’alimentazione, ecc. Una buona parte degli inoccupati avranno verosimilmente bisogno di assistenza sociale prima di poter essere inseriti nel mondo del lavoro.Nel provvedimento del Governo manca del tutto la previsione di un’offerta di servizi sociali di qualità e non vi è traccia di una riforma del sistema di welfare che vada nella direzione necessaria a costruire un sistema integrato tra l’erogazione del beneficio economico e le altre misure di welfare sociale, così da definire un ventaglio di interventi mirati e diversificati a seconda della necessità delle persone.La previsione normativa introduce sanzioni specifiche per nuove fattispecie di reato, consistenti nelle false dichiarazioni e nella mancata comunicazione delle variazioni incidenti sui requisiti richiesti, che si affiancano al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis del codice

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penale), quasi a voler etichettare i possibili beneficiari come probabili approfittatori.Le sanzioni previste per il beneficiario che produce false dichiarazioni non sono congrue rispetto, ad esempio, a quelle previste per reati commessi da pubblici ufficiali che prevedono pene della reclusione da 1 a 6 anni (es. falsità materiale in atto pubblico, art. 476 c.p.) o considerando che la pena massima per omicidio colposo è di 5 anni.Sottolineato cheil Reddito di cittadinanza, concepito come misura di workfare e non di welfare, rischia di contrapporre integrazione sociale ed integrazione lavorativa, contravvenendo così anche alla Risoluzione europea dell’8 aprile 2009 in cui si afferma che “il coinvolgimento attivo non deve sostituirsi all’inclusione sociale e chiunque deve poter disporre di un reddito di cittadinanza e di servizi sociali di qualità a prescindere dalla propria partecipazione al mercato del lavoro” incentivando assunzioni sotto-qualificate a costi ridotti per le imprese, dando la possibilità ai datori di lavoro di ricevere sgravi contributivi se assumono un lavoratore che percepisce il reddito di cittadinanza e non lo licenziano nei primi 24 mesi, tranne che per giusta causa.Una misura di sostegno al reddito dovrebbe prevedere la necessità di incentivare la libertà della scelta lavorativa come misura di contrasto dell’esclusione sociale e della ricattabilità dei soggetti in difficoltà, così da garantire la “congruità dell’offerta di lavoro” e non “l’obbligatorietà del lavoro purché sia”, mentre la misura del governo prevede una fortissima condizionalità nei parametri che definiscono un’offerta “congrua”, imponendo così di fatto al beneficiario di accettare qualunque offerta venga proposta anche a grandi distanze dalla propria residenza, pena la perdita del reddito.La Regione Emilia-Romagna ha istituito il Reddito di solidarietà (Res) - attivo dal 18 Settembre 2017- quale misura che associava a un trasferimento monetario contro la povertà un programma di attivazione e reinserimento sociale e lavorativo dei beneficiari, con caratteristiche pensate e costruite in stretto parallelo con il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), introdotto dal governo nazionale nel 2015 e in vigore dal Settembre 2016. Tuttavia, poiché la misura nazionale (SIA) presentava vincoli e requisiti di accesso particolarmente rigidi e stringenti, rivolgendosi alle sole famiglie con almeno un minore o un figlio adulto disabile, oppure a quelle in cui fosse presente una donna in stato di gravidanza accertata, il Reddito di solidarietà ha cercato di rispondere al rischio della limitata applicazione della misura nazionale, allargando la platea dei destinatari in Emilia-Romagna e, soprattutto, includendo le famiglie di anziani soli o con figli maggiorenni, particolarmente numerose in Emilia-Romagna. Sono stati inoltre eliminati i requisiti familiari e lasciati solo quelli relativi alla soglia di reddito (3000 Euro Isee) e della residenza storica di minimo 2 anni per cittadini italiani e stranieri.Il RES dell’Emilia-Romagna ha rappresentato uno strumento di lotta alla povertà completamente nuovo e mai sperimentato. Per la progettazione di una misura di questo tipo sono serviti: uno studio di fattibilità sulle condizioni socio-economiche dell’Emilia-Romagna corredato dall’elaborazione di stime previsionali sui tassi di povertà; una legge regionale e successive modifiche in parallelo all’evoluzione della normativa nazionale; due Protocolli d’intesa con il Ministero del Lavoro e con il Ministero dell’Economia; una convenzione con INPS per l’erogazione del sussidio; l’elaborazione di un software regionale per

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l’immissione delle domande; attività di formazione del personale appartenente agli oltre 300 comuni della Regione.L’Emilia-Romagna con il reddito di solidarietà, universalistico e per tutti, ha anticipato ciò che poco dopo è avvenuto a livello nazionale, quando nel febbraio 2018 il Governo ha approvato il primo Piano nazionale contro la povertà, rendendo obbligatoria per i Comuni l’erogazione del Reddito di inclusione (REI), definito quale “livello essenziale delle prestazioni”.La modifica intercorsa a livello nazionale, che ha eliminato tutti i requisiti familiari per accedere al REI dal 1° giugno 2018, ha imposto un aggiornamento del RES emiliano-romagnolo riconfigurandone l’impianto, dato che le platee delle due misure, nazionale e regionale, sono diventate di fatto sovrapponibili: pertanto, l’8 giugno 2018 è stata approvata la LR 7/2018 “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 dicembre 2016 n. 24”, con cui si è previsto che il Res non fosse più una misura alternativa alla misura nazionale, bensì una misura integrativa che ne rafforzava la portata per i soli residenti In Emilia-Romagna. Un vero e proprio reddito minimo contro la povertà che eleva il beneficio economico per i richiedenti (da 80 a 110 euro al mese) e che fissa una soglia minima sotto al quale non si scende, accompagnando le persone in un percorso di reinserimento lavorativo e sociale con una vera e propria presa in carico dei soggetti disagiati, configurandosi dunque non come una mera misura assistenzialistica.Considerato cheil decreto presuppone la necessità di rafforzare i servizi ed il sistema dei centri per l’impiego pubblici, ma la riforma ed il rafforzamento dei servizi e dei centri per l’impiego è sotto-finanziata e non è stata ancora definita nelle sue modalità applicative.Le Regioni, titolari della competenza a gestire quei centri per l’impiego che saranno chiamati ad applicare il reddito di cittadinanza, lamentano un iter legislativo che non le ha minimamente coinvolte e che ha generato estrema confusione. In particolare, non si comprendono le modalità con cui si intenda procedere alle annunciate 10.000 assunzioni dei cosiddetti navigator, che coinvolgeranno sia l’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) che i Centri per l’impiego (6.000 assunti dall’Agenzia, 4.000 dai Centri per l’impiego).Le Regioni, in sede di Conferenza delle Regioni, hanno chiesto trasparenza, chiarezza e, soprattutto, il rispetto delle reciproche competenze circa la titolarità delle future assunzioni, dato che l’Anpal può assumere a chiamata diretta, mentre le Regioni – e i relativi Centri per l’impiego - dovrebbero bandire specifici concorsi pubblici.Nel decreto è prevista la contrattualizzazione di 6mila navigator da parte dell’Anpal, ma per soli due anni, con il rischio che si tratti di una nuova immissione di precari nell’agenzia con “futura promessa di stabilizzazione” da parte delle Regioni.Il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4/2019 è di fatto un mero sussidio di disoccupazione, mentre il reddito di solidarietà dell’Emilia-Romagna configurava una reale misura di contrasto alla povertà, in grado di preparare al reinserimento nel mondo del lavoro e di contrastare l’esclusione sociale.Il decreto-legge finisce per mescolare e confondere le politiche di contrasto alla povertà con le politiche di sostegno al lavoro.Impegna la Giunta

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a sollecitare il Governo affinché addivenga ad un accordo con le Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, prima della conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2019, dato che, per quanto attiene gli aspetti organizzativi ed amministrativi - e pertanto ai modelli di erogazione - le politiche attive del lavoro rientrano nella competenza delle Regioni e non dello Stato e dunque il Governo nazionale non può imporre dipendenti nei centri per l’impiego.A chiedere chiarimenti al Governo su come vorrebbe coordinare i dipendenti Anpal e i dipendenti dei centri per l’impiego, aventi modalità di chiamata diverse, contratti diversi, datori di lavoro diversi, stipendi diversi e compiti diversi.A chiedere chiarimenti al Governo in merito a quali sistemi informativi intende mettere a disposizione degli operatori e in quali tempi, favorendo l’interoperabilità tra sistemi nazionali e sistemi regionali, al fine di evitare ritardi e rallentamenti nell’attuazione della legge.A chiedere al Governo di ripensare il reddito di cittadinanza attraverso misure correttive, quale misura individuale e veramente universalistica, basata sulla residenza e non sulla cittadinanza, così da non tralasciare intere fasce di popolazione in difficoltà che oggi resterebbero escluse.Ad agire in ogni sede perché il Governo modifichi il decreto Legge n. 4/2019 in modo che il Reddito di cittadinanza non si traduca in un mero sussidio economico, ma vada nella direzione di garantire alle persone in difficoltà la dignità di potersi reinserire nel mondo del lavoro attraverso una presa in carico integrata che sappia garantire percorsi personalizzati di formazione, di politica attiva del lavoro e di accompagnamento al lavoro, coniugati a misure di natura sociale e, se necessario, di natura sanitaria.A portare la no tax area da 8mila a 10mila euro, così che, a parità di guadagno, sia imposta la medesima aliquota fiscale.A rivedere il sistema sanzionatorio in ossequio al principio di proporzionalità, che non può ammettere che le false o incomplete dichiarazioni rilasciate ai fini del Reddito di cittadinanza possano essere sanzionate quanto o maggiormente del reato di falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale o dell’omicidio colposo.

SANITA’

RISOLUZIONE - Oggetto n. 7874 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il confronto con il Ministero della Salute per verificare la possibilità di rivedere l’accordo Stato-Regioni del 2010 al fine di contemperare le esigenze di assicurare punti nascita nei territori e nelle comunità più disagiate, nonché a mantenere informata la Commissione assembleare competente sugli sviluppi del confronto. A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Torri, Taruffi, Prodi, Mori, Campedelli, Serri, Boschini, Poli, Rontini, Molinari, Lori, Cardinali, Iotti. (BUR n.66 del 6.3.19)Regione Emilia-RomagnaL’Assemblea legislativa della Regione Emilia-RomagnaPremesso cheil Decreto del Ministro della Salute dell’11 novembre 2015 prevede che il Comitato Percorso Nascita Nazionale esprima un motivato parere su eventuali richieste di mantenere in attività Punti nascita con volumi inferiori ai 500 parti

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annui e in condizioni orograficamente difficili, in deroga a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010;la Regione Emilia-Romagna ha presentato la richiesta di deroga per i Punti nascita con meno di 500 parti l’anno, che è stata redatta conformemente a quanto previsto dal Protocollo metodologico ministeriale, fornendo tutte le informazioni richieste, inclusa l’indicazione delle distanze e dei tempi di percorrenza;il Comitato Nazionale ha considerato essenzialmente, anche se non esclusivamente, il trend delle nascite e i criteri di disagio orografico definiti in funzione della necessità di garantire la sicurezza e con l’obiettivo di un bilanciamento tra il rischio legato alle distanze da percorrere e il rischio collegato alla ridotta capacità di affrontare condizioni complesse e situazioni di emergenza in un Punto nascita con volumi e casistica molto ridotti;il Comitato nazionale ha fatto una valutazione autonoma georeferenziata delle distanze verso i Punti nascita alternativi e limitrofi, tenendo anche conto delle condizioni stradali e meteorologiche che possono giocare un ruolo importante nell’allungare i tempi di percorrenza, indicando la sospensione dell’attività di assistenza al parto per tre Punti nascita collocati in area montana;nell’Assemblea legislativa dello scorso 19 giugno, l’Assessore alle Politiche per la Salute ha affermato che qualora il Ministero della Salute proponesse una ridiscussione dell’Accordo Stato-Regioni del 2010, questa Regione è disponibile a un confronto, attraverso la Conferenza Unificata, tenendo presente che la garanzia della massima tutela per la salute e la sicurezza della donna, del bambino e del personale sanitario, nonché la qualità dell’assistenza, sono condizioni imprescindibili;l’Assessore alle Politiche per la Salute ha recentemente chiesto un incontro al Sottosegretario di Stato alla Salute per discutere di un’eventuale revisione del citato Accordo del 2010 da condurre nell’ambito del nuovo Patto per la Salute, a seguito di una discussione tra Governo, Regioni e clinici;in tale sede è possibile aprire un confronto sui parametri dell’Accordo Stato-Regioni del 2010: in assenza di questo, la nostra Regione, al pari delle altre regioni, ha chiesto la deroga al Mistero della Salute a seguito della quale ha tenuto aperti i Punti nascita per i quali la risposta è stata positiva ed ha sospeso l’assistenza al parto negli altri;le modifiche all’intesa dell’accordo sono possibili solo se vengono rivisti i parametri relativi ai Punti nascita e la Regione Emilia-Romagna si è sempre dichiarata aperta al confronto con l’obiettivo di contemperare le esigenze del territorio e il dovere di garantire la massima sicurezza a mamme e nascituri.Preso attodell’esito dell’incontro tra la ministra Grillo e il presidente Bonaccini dal quale è emerso l’impegno condiviso a ridiscutere l'Accordo Stato-Regioni del 2010 nell'ambito del nuovo Patto della Salute.Rilevatala necessità di coinvolgere tutti i rappresentanti territoriali e i diversi livelli istituzionali.Tutto ciò premessoimpegna la Giuntaa proseguire, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, il confronto con il Ministero della Salute per verificare la possibilità di rivedere nell’ambito del nuovo Patto per la Salute che sarà completato entro marzo, come dichiarato anche dal Presidente Bonaccini e dall’Assessore Venturi, l’Accordo Stato-

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Regioni del 2010, contemperando le comprensibili esigenze dei territori e delle comunità con la necessità di salvaguardare la massima tutela e sicurezza per la salute delle madri e dei nascituri e la sicurezza al momento del parto, al fine di assicurare Punti nascita nelle zone disagiate, con particolare riferimento a quelle di montagna i cui Punti nascita sono stati chiusi a partire dal 2014 ad oggi.

RISOLUZIONE - Oggetto n. 8026 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il suo impegno per la difesa e la piena attuazione della legge n. 194 del 1978 in tutte le sue parti, che prevedono anche la tutela della salute della donna, in particolare, nel momento della scelta di proseguire o meno la gravidanza, nonché a implementare i finanziamenti per i progetti orientati al sostegno di donne in gravidanza e genitorialità in condizioni difficili. A firma dei Consiglieri: Mori, Prodi, Rontini, Caliandro, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Rossi, Ravaioli, Zoffoli, Boschini, Soncini. (BUR n. 79 del 2.3.19)L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-RomagnaPremesso chela Regione Emilia-Romagna si è sempre impegnata nella difesa e piena applicazione in tutte le sue parti della Legge 194/78, riconoscendone il valore sociale e sanitario, civile e politico;con la Dgr. 1690/2008 della Regione Emilia-Romagna sono stati forniti indirizzi finalizzati ad aumentare l’efficacia degli interventi a tutela della maternità e a promuovere, come indicato dall’OMS, consapevolezza e competenza riguardo la tutela della salute sessuale e riproduttiva;già il Piano Sociale e Sanitario regionale 2008-2010 promuoveva politiche che si caratterizzavano per la pluralità di interventi dedicati ai bisogni e alle funzioni familiari e genitoriali, con l’implementazione della rete consultoriale per la promozione e tutela della procreazione responsabile e la prevenzione dell’interruzione volontaria di gravidanza, il sostegno alle politiche abitative, l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, gli interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale e di sostegno all’integrazione delle famiglie immigrate;nel 2009 è stata effettuata una ricerca regionale finalizzata a raccogliere dati utili a valutare le difficoltà alla base della scelta dell’IVG e a fornire elementi di conoscenza a supporto della promozione di interventi “atti a rimuovere le cause che porterebbero all’interruzione della gravidanza”: la ricerca ha rilevato che le motivazioni che più ricorrono sono la difficoltà a conciliare i tempi di vita e di lavoro, la precarietà del lavoro e la pianificazione familiare che ricomprende anche il “non volere figli”, il “non volere altri figli” e la non conoscenza o scorretto utilizzo dei metodi di contraccezione; una successiva ricerca, condotta nel 2013 sulle scelte di maternità e paternità, ha evidenziato come le donne affrontino la maternità come scelta consapevole;la Legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 all’art. 11 comma 2 recita “La Regione, nella piena applicazione della legge 29 luglio 1975, n. 405 (istituzione dei consultori familiari) e della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), in particolare si impegna a garantire, consolidare e sviluppare le aree di attività connesse ai consultori familiari (…)”;nel novembre 2014 sono state proposte buone prassi per il miglioramento dei contesti organizzativi per la prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) nelle donne straniere: l’obiettivo è stato quello di individuare

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e condividere una serie di buone pratiche da implementare e promuovere, finalizzate alla tutela della salute sessuale e alla prevenzione dell’IVG; particolare accento è stato posto sulla condivisione di alcuni aspetti critici nell’accesso ai percorsi assistenziali, sulle strategie organizzative per facilitare la conoscenza e la fruibilità dei servizi da parte delle donne straniere, sugli interventi di promozione ed educazione alla salute e sul rinforzo della collaborazione con ospedale, comunità, associazioni;in seguito, la Dgr. 221/2015 “Requisiti specifici per l’accreditamento Dipartimento di Cure Primarie” ha definito il Consultorio familiare come un servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità e paternità responsabili, all’educazione alla salute sessuale e alla contraccezione, compresi i progetti rivolti ai giovani; il Consultorio mantiene così il suo ruolo di servizio rivolto alla salute della donna, della coppia, al sostegno della genitorialità in un’ottica orientata alla salute e alla medicina di genere.Sottolineato chedal 1997 i consultori comprendono anche gli Spazi Giovani (riservati ai giovani dai 14 ai 19 anni e punti di riferimento sia per i progetti di educazione alla salute nelle scuole sia per le consulenze dirette alle ragazze/i e adulti di riferimento) per rispondere alle problematiche sessuali e psicologiche degli adolescenti e, dal 1998, gli Spazi Donne Immigrate e loro bambini: in Emilia-Romagna, attualmente, sono presenti 191 consultori familiari, uniformemente distribuiti in ambito distrettuale, affiancati da 37 Spazi Giovani e da 18 Spazi Donne Immigrate e loro bambini, che tra l’altro prevedono l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale inerente la tutela della gravidanza, della maternità e l'assistenza domiciliare al puerperio;alcuni Comuni della Regione sostengono progetti e Associazioni che, nel pieno rispetto della legge 194, sostengono donne con maternità difficili e la Regione finanzia progetti dei centri per le famiglie orientati al sostegno di genitorialità in situazioni di fragilità o condizioni di vulnerabilità;la Dgr. 1722/2017, e la successiva circolare esplicativa n. 12 del 15 dicembre 2017, rafforza gli obiettivi della preservazione della fertilità femminile e maschile e del benessere sessuale, relazionale e riproduttivo delle/degli adolescenti e giovani adulte/i, potenziando e valorizzando le attività dei servizi consultoriali e fornendo indicazioni operative sul funzionamento degli Spazi Giovani da applicare in tutto il territorio dell’Emilia-Romagna per rendere omogenea l’offerta di servizi per questa fascia di popolazione;la stessa Dgr. istituisce gli Spazi Giovani Adulti (dedicati alla fascia 20-34 anni) pensati per fornire gli strumenti per una pianificazione familiare consapevole, per informare i cittadini sull’evoluzione della fertilità e promuovere attivamente stili di vita sani per la tutela della salute riproduttiva;anche il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale 2017-2019 ribadisce il ruolo del Consultorio familiare come un servizio di assistenza alla famiglia, alla genitorialità responsabile, all’educazione alla salute sessuale e alla contraccezione, compresi i progetti rivolti ai giovani;tra i servizi che i Consultori familiari offrono e possono essere erogati ai singoli individui o alle coppie c’è l'informazione sui diritti delle donne in materia di tutela sociale della maternità, nonché l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale inerente la tutela della gravidanza, della maternità e l'assistenza domiciliare al puerperio;nella seduta congiunta delle Commissioni assembleari “per la parità e i diritti delle persone” e “politiche per la salute e politiche sociali” svoltasi il dicembre

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scorso sul Rapporto annuale IVG e i servizi consultoriali della Regione Emilia-Romagna, è emersa la diminuzione del tasso di abortività del 7% rispetto al 2016 e del 40% rispetto al 2004, soprattutto tra le giovanissime.Evidenziato chela Legge 22 maggio 1978, n. 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della Gravidanza”, confermata da un referendum nel 1981 e che ha da poco compiuto quarant’anni, recita:all’art. 1: “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”;e all’art. 2: “I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita”.Tutto ciò premesso, sottolineato ed evidenziatoimpegna la Giunta e si impegna per quanto di competenza- a proseguire il suo impegno per la difesa e la piena attuazione della Legge 194/78 in tutte le sue parti, che prevedono anche la tutela della salute della donna, in particolare nel momento della scelta, che deve essere libera e consapevole, di proseguire o meno la gravidanza, assicurando un percorso nascite completo e sicuro;- a implementare nel prossimo assestamento di bilancio i finanziamenti per progetti orientati al sostegno di donne in gravidanza e genitorialità in condizioni di difficoltà, strumenti di prevenzione delle gravidanze indesiderate e di conservazione della fertilità sia maschile che femminile, oltre che la rete consultoriale per le finalità di cui alla legge 194/78.

LAZIOASSISTENTI SOCIALI

ASL ROMA 2AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N.10 POSTI VACANTI O PER ASSENZE A VARIO TITOLO DI

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DIPENDENTI DELLA ASL ROMA 2 CON LA QUALIFICA DI CP ASSISTENTI SOCIALI. (BUR n. 17 del 26.2.19)

AVVISO DI SELEZIONE AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N.10 POSTI VACANTI O PER ASSENZE A VARIO TITOLO DI DIPENDENTI DELLA ASL ROMA 2 CON LA QUALIFICA DI CP ASSISTENTI SOCIALI In esecuzione della deliberazione n. 315 del 08.02.2019 è indetto un Avviso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di n. 10 posti vacanti o per assenze a vario titolo di dipendenti della ASL Roma 2 con la qualifica di CP Assistenti Sociali, ai sensi della disciplina concorsuale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001. E' garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come stabilito dal D.P.R. n. 220/2001 e dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs 165/2001. REQUISITI DI AMMISSIONE Possono presentare la domanda di partecipazione alla presente procedura coloro che risultano essere in possesso dei requisiti sotto indicati: Requisiti generali: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea b) idoneità fisica all’impiego. L’immissione in servizio resta subordinata all’esito della visita medica di idoneità specifica alla mansione da effettuarsi da parte del medico competente dell’Ente. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed enti del S.S.N. è dispensato dalla visita medica, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. a, D.P.R. 220/2001. c) non essere stati dispensati dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubblica Amministrazione. Requisiti specifici: a) Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 6 ai sensi del DM 509/99 o Laurea in Servizio Sociale classe L-39 ai sensi del DM 270/04; oppure Laurea magistrale/specialistica in Programmazione e gestione della politiche e dei Servizi Sociali classe 57/S ai sensi del DM 509/99 o Servizio sociale e politiche sociali classe LM 87 ai sensi del DM 270/04; oppure Diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 L. 341/1990; oppure Diploma di assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. 15/1/1987 n. 14 così come modificato dal D.P.R. 5/07/1989, n. 280; oppure altro titolo abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande all’avviso, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalla competente autorità; b) iscrizione al relativo albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di paesi terzi, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio; Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o interdetti da uffici

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pubblici in base a sentenza passata in giudicato Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del bando dell’avviso pubblico. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda di partecipazione all'avviso pubblico redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato, debitamente firmata in originale a pena di esclusione dall'avviso medesimo, dovrà essere presentata a mano presso gli uffici protocollo di questa ASL siti in Via Filippo Meda, 35 (lun. merc. e ven. 9.00/15.30, martedì 9.00/13 e giovedì 15.00/17.00) e Via Primo Carnera, 1 (tutti i giorni 9.00/13.00 martedì e giovedì 15.00/17.00) ovvero inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – Azienda USL ROMA 2 – Via Filippo Meda, 35 – 00157 Roma, entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. L’eventuale riserva di invio di documenti (integrazioni) successivo alla data di scadenza del bando è priva di effetti. Le domande si considerano prodotte in tempo utile entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Sulla busta il candidato dovrà riportare la seguente dicitura —“Avviso pubblico per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di n.10 posti vacanti o per assenze a vario titolo di dipendenti della ASL Roma 2 con la qualifica di CP Assistente Sociale” Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sul BURL. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l'esclusione dalla procedura. L'Amministrazione non assume, fin da ora, alcuna responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell'Amministrazione. Le domande devono essere complete della documentazione richiesta. FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO Nella domanda di ammissione all’Avviso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato 1) il candidato deve dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, quanto segue: a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza; b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente (i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e di provenienza e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana); c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; d) di non essere stato dispensato dall’elettorato attivo e non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubblica Amministrazione ovvero licenziato a decorrere dal 02.09.1995, data di entrata in vigore del primo contratto Collettivo Nazionale del Comparto Sanità; e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso; f) di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio (indicandone la sede e le motivazioni di eventuale cessazione); g) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione sopra

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riportati; h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; i) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza nel reclutamento a parità di punteggio; l) il domicilio, con recapito telefonico ed indirizzo e-mail e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione, inerente il presente Avviso. I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti d'indirizzo all'Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato; m) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n° 196/2003; i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; n) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo stesso. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445. Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'avviso l'omissione: - anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda; - della fotocopia del documento di riconoscimento. Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE Il candidato deve allegare i seguenti documenti: 1) documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici previsti per l’ammissione; 2) eventuali titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito (stati di servizio, pubblicazioni, corsi, titoli di studio, attività di docenza); 3) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che, qualora contenga dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, deve recare all'inizio la seguente formula: "II sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito riportato in relazione alla domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di n.10 posti vacanti o per assenze a vario titolo di dipendenti della ASL Roma 2 con la qualifica di CP Assistente Sociale, corrisponde a verità"; 4) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli allegati (numerati progressivamente in relazione al corrispondente documento), datato e firmato, che deve recare, all'inizio, la seguente formula: "Il sottoscritto, , ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che le copie dei sotto-elencati documenti allegati alla propria domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di n.10 posti vacanti o per assenze a vario titolo di dipendenti della ASL Roma 2 con la qualifica di CP Assistente Sociale, sono conformi agli originali"; 5) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità su cui deve essere apposta la propria firma leggibile. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del DPR n. 445/2000, così come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47". Pertanto qualunque eventuale titolo prodotto in copia potrà costituire oggetto di valutazione solo se accompagnato da relativa autocertificazione da compilarsi in conformità alla normativa vigente. AUTOCERTIFICAZIONE Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi necessari all'esatta individuazione del titolo: la dichiarazione incompleta non sarà tenuta in considerazione. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dovrà contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, part-time, ecc.), l'orario di lavoro, le date di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionale ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia e monte ore mensile dell'attività, indicazione precisa (giorno, mese, anno) di inizio e fine attività, sede di svolgimento della stessa). Per i periodi di servizio prestati all'estero presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 22 del DPR 220/01, è necessario che gli interessati specifichino la data di inizio e dell'eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale di inquadramento. Il predetto servizio dovrà avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento, al fine della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente. (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento). Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 20, comma 2, del DPR 220/01, è necessario che gli interessati specifichino, oltre all'esatto periodo di servizio prestato, anche con quale mansione sia stato svolto il servizio stesso (riconducibile al profilo professionale di ostetrica ovvero altro profilo). Per i periodi di servizio prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, nell'autocertificazione dovrà essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o meno all'adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall'art. 25 del DPR 761/79, in caso contrario saranno valutati per il 25% della rispettiva durata Le autocertificazioni attestanti il servizio prestato presso Case di Cura private devono espressamente contenere l'indicazione del regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio prestato non sarà considerato nei titoli di carriera ma eventualmente nel curriculum formativo e professionale. La dichiarazione sostitutiva relativa alla partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, dovrà indicarne oggetto, società o ente organizzatore, data, luogo e durata di

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svolgimento, partecipazione in qualità di uditore o relatore e se era previsto l'esame finale e gli eventuali crediti formativi. La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di attività di docenza, dovrà indicare: titolo del corso, società o ente organizzatore, date in cui è stata svolta l'attività di docenza, numero di ore di docenza svolte. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e dovranno essere prodotte in copia fotostatica con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata e firmata. Non possono essere valutate le pubblicazioni dove non risulti l'apporto del candidato. Non saranno valutati i titoli non debitamente autocertificati o presentati oltre il termine di scadenza, né saranno prese in considerazione copie di documenti non complete di dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000. L'eventuale riserva di invio successivo di documento è priva di effetto. Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che i candidati abbiano allegato a domande di partecipazione ad altri avvisi o concorsi indetti dall'Azienda. La domanda ed i documenti allegati non sono soggetti all'imposta di bollo. L'Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci e false sono punite penalmente ai sensi del DPR n. 445/00. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta. Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di questa Azienda (ex USL ROMA C e ex USL ROMA B) anche come candidatura spontanea. Coloro che abbiano presentato già in precedenza eventuali candidature per l’assunzione nel profilo professionale in oggetto, devono necessariamente, nel caso in cui abbiano interesse a partecipare al presente avviso, inoltrare nuova istanza con la documentazione richiesta dal presente bando. Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di questa AmministrazioneAMMISSIONE/ESCLUSIONEL'ammissione e/o l'eventuale esclusione sarà disposta con delibera del Direttore Generale e i nominativi degli ammessi ed esclusi dalle prove saranno pubblicati nel sito aziendale nella sezione "Concorsi". L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando. COMMISSIONE ESAMINATRICE La Commissione esaminatrice sarà nominata, con successivo e separato atto deliberativo, in ottemperanza a quanto disposto dal DPR n. 220 del 27/03/2001 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/01 "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazione agli uffici". L'Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR n. 220/2001. PROVA PRESELETTIVA Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 100 (cento), l’Azienda procederà allo svolgimento di una prova preselettiva (art. 3 c. 4 D.P.R. 27.03.2001, n. 220) intesa ad accertare il grado di professionalità posseduto in relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento. La preselezione, che non è prova d’esame, consisterà nella risoluzione di appositi quiz a risposta multipla e/o alla soluzione di domande a risposta sintetica, vertenti sulle materie previste per il colloquio. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito

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essenziale di ammissione all’avviso . La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. Saranno ammessi al colloquio i primi 300 (trecento) candidati (più eventuali ex aequo), in base all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova selettiva. Nella prova selettiva verrà somministrato un questionario di n. 30 domande. In merito alla correzione si stabilisce che saranno attribuiti per ogni risposta corretta punti: + 1; per ogni mancata risposta o risposta annullata punti: - 0.01; per ogni risposta errata punti: - 0.51. I candidati che hanno presentato domanda e ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dall’avviso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, a sostenere la prova preselettiva nella data e nel luogo resi noti tramite avviso che sarà pubblicato sul sito internet aziendale della ASL ROMA 2 Sezione Concorsi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Il punteggio della valutazione dei titoli sarà pubblicato nel sito www.aslroma2.it nella sezione "concorsi", prima dell’effettuazione del colloquio La suddetta convocazione con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento costituiscono a tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei candidati ammessi alla procedura in parola. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati decaduti dall’avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla loro volontà. Il diario del colloquio sarà pubblicato nel sito www.aslroma2.it nella sezione "concorsi", non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima. PUNTEGGI PER TITOLI Ai sensi dell'art. 8 punto 3 del D.P.R. 220/2001 i punteggi per i titoli sono complessivamente 30 punti così ripartiti: a) 15 punti per i titoli di carriera b) 4 punti per i titoli accademici e di studio c) 4 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici d) 7 punti per il curriculum formativo e professionale In modo più dettagliato la Commissione esaminatrice adotta i seguenti punteggi a) Titoli di carriera - punti 15 Per la valutazione dei titoli di carriera, la Commissione, oltre ad applicare i criteri previsti dall’art. 11, lett. a) del D.P.R. 220/2001; b) Titoli accademici e di studio – punti 4 I titoli accademici e di studio sono valutati secondo quanto previsto dall’art. 11, lett. b) del D.P.R. 220/2001; c) Pubblicazioni e titoli scientifici – punti 4 Le pubblicazioni e i titoli scientifici sono valutati secondo quanto previsto dall’art. 11 lett. c) del D.P.R. 220/2001; d) curriculum formativo e professionale – punti 7 Il curriculum formativo e professionale è valutato secondo quanto disposto dall’art. 11, del D.P.R. 220/2001 Il punteggio della valutazione dei titoli sarà pubblicato nel sito www.aslrm2.it nella sezione "concorsi", prima dell’effettuazione del colloquio. Per il colloquio la commissione dispone di 40 punti. Il superamento dello stesso è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24/40. GRADUATORIA La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto degli eventuali titoli comprovanti il diritto di riserva o preferenza presentati dai candidati con la domanda di partecipazione secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94. La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ASL Roma 2 e sarà pubblicata nel sito aziendale www.aslroma2.it nella sezione "concorsi" I vincitori saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici l'assunzione decorrerà dalla data dell'effettiva immissione in servizio.

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ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI E DEI VINCITORIIl candidato dichiarato vincitore sarà invitato dalla ASL Roma 2 alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nei quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa servizio. L'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione, determinerà la risoluzione immediata del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro di cui trattasi, disciplinato dal C.C.N.L. del Comparto Sanità vigente per tempo, ha carattere di esclusività. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 31.12.1996, n. 675 relativa alla tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 10, questa Azienda U.S.L., nella persona del Direttore Generale, quale titolare dei dati inerenti il presente bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento dell'Avviso pubblico in questione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90. Quest’Azienda U.S.L. precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi (o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla procedura di che trattasi. Ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 675/96 i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di che trattasi. DISPOSIZIONI VARIE. L’Amministrazione si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati, senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa a qualunque titolo Il presente bando di Avviso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125. Per informazioni e chiarimenti in merito gli aspiranti potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13,00 alla UOC Gestione Giuridica Risorse Umane – Sede Operativa Via Primo Carnera, 1 – 00142 Roma (telefono: 06/51004650/54/6530). IL DIRETTORE GENERALE f.to Dr.a Flori Degrassi

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE

Decreto del Commissario ad Acta 5 marzo 2019, n. U00094 Procedura per il recupero dell'evasione dei ticket sanitari per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica relativamente agli anni 2011/2018.(BUR n. 21 del 12.3.19)Si procede all’avvio del Piano di Recupero delle somme a decorrere dal 2011 e successive annualità, sulla base dello SFAT RETIC2, attraverso una piattaforma di gestione e controllo (RETIC2) di supporto alle Aziende sanitarie anche sulla scorta della precedente esperienza regionale.

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La falsa o errata attestazione di esenzione da reddito comporta un indebito vantaggio a scapito dell’equo utilizzo delle risorse destinate a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza; Viene recepito lo Studio di Fattibilità relativo al progetto “RETIC2 Recupero Evasione Ticket Sanitari - Evoluzione Sistema di gestione del processo di recupero della spesa sanitaria – Specialistica e Farmaceutica anno 2011/2015”, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante (Allegato A) con il quale si costituisce la piattaforma di gestione a supporto delle Aziende sanitarie nelle attività di recupero.

IPAB

L.R. 22.2.19, n. 2 - Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). (BUR n. 17 de l26.2.19)Art. 1 (Principi generali) 1. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e successive modifiche, disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, attraverso la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico. 2. Le IPAB trasformate ai sensi della presente legge ed aventi lo scopo di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l’utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare. 3. I soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l.r. 11/2016, nell’ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo: a) alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all’articolo 48 della l.r. 11/2016, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; b) alla realizzazione dei progetti e dei servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche; c) alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socioeducativo, socioassistenziale e sociosanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione; d) alle attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in conformità a quanto previsto dal decreto

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legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche. 4. Al fine di promuovere l’effettivo inserimento delle ASP nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed assicurare l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, una quota pari ad euro 200.000,00 del fondo di cui all’articolo 25, comma 1, è destinata alla compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle stesse, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 3. 5. Gli enti locali possono prevedere finanziamenti alle ASP per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione, anche concedendo agevolazioni contributive ovvero esenzioni sul pagamento dei tributi ed imposte eventualmente dovuti o altre misure volte ad agevolare il perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale. 6. Con il regolamento di cui all’articolo 20 sono definiti modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 4. Art. 2 (Trasformazione delle IPAB) 1. Le IPAB, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 20, provvedono a trasformarsi in ASP, anche mediante fusione ai sensi dell’articolo 3, ovvero in persona giuridica di diritto privato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, secondo le procedure definite dal regolamento medesimo. 2. Qualora l’IPAB, alla scadenza prevista dal comma 1, non abbia inviato gli atti necessari alla trasformazione, gli adempimenti previsti vengono svolti da un commissario ad acta, nominato dalla Regione secondo quanto previsto dall’articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni per i commissari di nomina regionale, con il compito di procedere, entro sessanta giorni dalla nomina, agli adempimenti finalizzati alla trasformazione, anche attraverso la fusione di cui all’articolo 3. 3. Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano, unitamente alla determinazione di conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, l’adeguamento dello statuto alle disposizioni del Capo II. La determinazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione regionale o all’apposita struttura qualora istituita, per gli adempimenti previsti dall’articolo 5, commi 3 e 5. 4. La trasformazione in ASP è comunque esclusa quando ricorrono le condizioni per l’estinzione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ed è effettuata nel rispetto dei parametri e dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 20. 5. Gli enti riordinati, ai sensi della presente legge, in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro svolgenti attività di prevalente interesse pubblico, subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle IPAB da cui derivano. Art. 3 (Fusione delle IPAB) 1. Nel caso in cui le dimensioni dell’istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, o nel caso in cui l’entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto, valutate le eventuali specificità nei servizi offerti, l’esperienza settoriale maturata e/o gli

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standard qualitativi particolarmente elevati degli stessi, due o più IPAB possono deliberare di fondersi in un’unica ASP. 2. Ai fini di cui al comma 1, le IPAB interessate assumono, contestualmente all’atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate, il provvedimento di trasformazione di cui all’articolo 2, sentito il comune o i comuni interessati, in un’unica ASP che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti. 3. In caso di fusione di più IPAB, lo statuto dell’ente che da essa deriva deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione delle IPAB originarie, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell’ambito territoriale di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di fondazione. Deve comunque essere assicurato il mantenimento degli standard, privilegiando, ove possibile e nel rispetto degli ambiti territoriali, le fusioni tra IPAB che abbiano finalità analoghe o convergenti. Art. 4 (Estinzione delle IPAB)1. Le IPAB che non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio precedente al 30 giugno 2018, perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari, o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero che non siano più in grado di perseguire altra attività assistenziale o educativa, sono soggette ad estinzione. 2. Le IPAB che, entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 1, abbiano comunque attivato le procedure di fusione di cui all’articolo 3 non sono sottoposte alla procedura di estinzione. 3. L’estinzione è promossa d’ufficio dalla direzione regionale competente in materia o dall’apposita struttura ove istituita, sentita l’IPAB interessata e previo parere motivato del comune nel cui territorio ha sede legale l’IPAB stessa, da esprimersi entro trenta giorni. 4. L’estinzione può essere promossa anche dall’organo di amministrazione dell’IPAB, sentita la direzione regionale competente in materia, che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. Entro il medesimo termine, il comune può esprimere motivato parere in merito all’estinzione. 5. Il provvedimento di estinzione è adottato, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti il personale, con deliberazione della Giunta regionale che provvede, altresì, ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole, il destinatario è individuato: a) per le IPAB aventi sede legale nel Comune di Roma capitale, ad altra IPAB in via di trasformazione o già trasformata in ASP, avente finalità analoghe o complementari e sede nello stesso comune; b) per le IPAB aventi sede legale nel resto della Regione, ad altra IPAB in via di trasformazione o già trasformata in ASP, avente sede nello stesso distretto sociosanitario o, in caso di assenza di altre IPAB nel medesimo distretto, facendo riferimento agli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali di comune appartenenza. 6. Limitatamente alle IPAB le cui finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite, il patrimonio residuo è attribuito ad altre IPAB in

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via di trasformazione o già trasformate in ASP, secondo il criterio territoriale di cui al comma 5, lettere a) e b), con destinazione prioritaria alle finalità di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 12 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche. 7. I criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB sono stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 20. 8. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, nel caso di IPAB che si trovino in condizioni economiche di grave dissesto, la Giunta regionale, su richiesta dell’IPAB medesima o d’ufficio o su segnalazione del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’IPAB, dispone la messa in liquidazione dell’ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell’attività e procedere alle relative operazioni. Nei casi di richiesta dell’IPAB medesima o d’ufficio, la Giunta regionale provvede previo parere motivato del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’IPAB, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. 9. Nei casi di cui al comma 8, si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) e successive modifiche. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle IPAB già concentrate o comunque amministrate dagli enti comunali di assistenza di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica) e successive modifiche, ferme restando le attribuzioni riconosciute ai comuni e previa convocazione di un’apposita conferenza di servizi interistituzionale tra la Regione, il comune e l’IPAB interessata, con l’eventuale partecipazione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, ove i servizi erogati dalla stessa IPAB abbiano natura sanitaria o sociosanitaria. CAPO II DISPOSIZIONI SULLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA Art. 5 (Autonomia e organizzazione) 1. Le ASP hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non hanno scopo di lucro. Esse informano la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e sono sottoposte alla vigilanza della Regione e operano con criteri imprenditoriali. 2. L’autonomia delle ASP è disciplinata nello statuto, che individua la struttura organizzativa e le caratteristiche gestionali delle attività. Le ASP adottano, altresì, i regolamenti volti a disciplinare la propria attività. Lo statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle tavole di fondazione dell’ente, definisce i requisiti, le modalità e i criteri di nomina degli organi e i relativi poteri e modalità di funzionamento, ed è deliberato dall’ente in base ad

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un modello predisposto dalla direzione regionale competente e approvato dalla Giunta regionale. 3. Lo statuto dell’ASP è trasmesso, entro dieci giorni dall’approvazione, alla competente direzione regionale per l’apposizione del visto di conformità alla normativa vigente, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, previo parere motivato del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’ASP, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta; il termine può essere sospeso una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di richiesta di riesame. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto. 4. L’organizzazione e l’attività delle ASP si conformano: a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione; b) al principio della programmazione delle attività e dell’idoneità organizzativa dell’istituzione, al fine di garantire la corretta, equa e regolare erogazione delle prestazioni;c) al principio di responsabilità ed unicità dell’amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e dall’azione amministrativa. 5. La personalità giuridica di diritto pubblico delle ASP di nuova costituzione è riconosciuta dalla Giunta regionale. 6. La denominazione dell’ASP in qualunque modo formata deve contenere l’indicazione di “Azienda di servizi alla persona” o dell’acronimo “ASP”. 7. Le attività direttamente destinate all’erogazione di servizi sociali e sociosanitari alla persona sono gestite in forma diretta dall’ASP. Art. 6 (Organi delle ASP) 1. Gli organi delle ASP sono: a) di indirizzo politico-amministrativo: 1) il Consiglio di amministrazione; 2) il Presidente; b) di gestione: 1) il Direttore; c) di controllo interno: 1) l’Organo di revisione. 2. I rapporti tra gli organi sono basati sul dovere di lealtà, collaborazione e rispetto delle specifiche competenze. Art. 7 (Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione delle ASP si compone di tre membri, compreso il Presidente. È fatta salva la possibilità per lo statuto di prevedere un organo di amministrazione composto da cinque membri, esclusivamente per assicurare la rappresentanza di ulteriori soggetti portatori di interessi originari, così come individuata dalle tavole di fondazione. 2. Il Consiglio di amministrazione delle ASP ha durata non superiore ai cinque anni; i componenti sono nominati, per non più di due mandati consecutivi, dal Presidente della Regione e sono così designati: a) il Presidente da parte del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente per materia; b) un componente: 1) da parte del Sindaco di Roma capitale, nel caso di ASP aventi sede legale nel territorio del Comune di Roma capitale;

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2) da parte dell’organismo di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai comuni in forma associata di cui all’articolo 44, comma 1, della l.r. 11/2016, nel caso di ASP non aventi sede legale nel territorio del Comune di Roma capitale ed operanti in un solo distretto sociosanitario; 3) da parte del Presidente della Regione, sentiti i distretti sociosanitari interessati, nel caso di ASP non aventi sede legale nel territorio del Comune di Roma capitale ed operanti in più di un distretto sociosanitario; c) un componente secondo le previsioni dello statuto dell’ASP; d) due componenti da parte dei soggetti portatori di interessi originari in caso di Consiglio di amministrazione composto da cinque membri ai sensi del secondo periodo del comma 1. 3. Le designazioni sono effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di amministrazione in carica e le nomine sono obbligatoriamente effettuate nei trenta giorni antecedenti a tale scadenza. Qualora i soggetti titolari delle designazioni non vi provvedano entro detto termine, il Presidente della Regione provvede indipendentemente dalle designazioni nei successivi trenta giorni. 4. I componenti del Consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati nelle ipotesi previste dalla legge e dallo statuto. 5. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione determina la decadenza dell’intero collegio. In tal caso, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario, secondo quanto previsto dall’articolo 34 della l.r. 12/2016, per la temporanea gestione dell’ente, con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari, dandone tempestiva comunicazione alla Regione ed ai comuni interessati. 6. Ai consiglieri di amministrazione e ai Presidenti delle ASP che ricevono, in via ordinaria, contributi o utilità comunque denominati da parte Regione o di altre pubbliche amministrazioni, si applica l’onorificità dell’incarico, il quale, nel rispetto dell’articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo a partecipazione a organi collegiali e gratuità degli incarichi, e successive modifiche, può dar luogo esclusivamente ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ove previsto dai relativi statuti. 7. Nei casi in cui non trovi applicazione l’onorificità di cui al comma 6, la corresponsione di eventuali indennità, compensi o gettoni ai consiglieri di amministrazione e ai Presidenti delle ASP è stabilita nei relativi statuti, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui all’articolo 20. 8. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 20, definisce le cause di conflitto d’interesse dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi incluse quelle di parentela e affinità sino al quarto grado, e le modalità di attuazione dell’articolo 10. Art. 8 (Presidente) 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’ASP, vigila sul buon andamento dell’ente e sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione. 2. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di vacanza della carica e sino alla nomina del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal consigliere più anziano per età. Art. 9 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

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1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo, e in particolare: a) approva lo statuto e le relative modifiche; b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione; d) approva i bilanci di previsione e di esercizio, oltre a tutti gli atti, comunque denominati, di rendicontazione sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP; e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati; f) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati; g) approva la dotazione organica e il piano di fabbisogno del personale dell’ASP su proposta del Direttore; h) delibera i programmi di dismissione, conservazione, valorizzazione ed acquisto di beni immobili nel rispetto delle prescrizioni regionali emanate ai sensi dell’articolo 17;i) approva le proposte di contratti di servizio di cui all’articolo 1, comma 3;l) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi; m) provvede all’attivazione delle forme di partecipazione, in particolare degli utenti dei servizi dell’ASP e dei loro familiari; n) nomina il vicepresidente, ove previsto dallo statuto. Art. 10 (Cause di incompatibilità e di inconferibilità) 1. Ferme restando le cause di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche, sono incompatibili con la carica di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione i dirigenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che operano nel territorio nel quale l’ASP ha la sede legale, nonché i dirigenti delle strutture private convenzionate con l’ASP. 2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo; b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata; d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all’obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione; e) chi ha lite pendente con l’azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda. 3. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore di ASP o dall’accertamento della

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causa di incompatibilità sopravvenuta. In caso di inadempimento, l’interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell’azienda. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza, provvede la struttura regionale competente di cui all’articolo 15, comma 1. Art. 11 (Direttore) 1. La gestione dell’ASP è affidata, con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile, ad un Direttore nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica. 2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il conferimento di incarichi dirigenziali, per la nomina a Direttore dell’ASP sono comunque richiesti il possesso del diploma di laurea, o di laurea magistrale o specialistica e una comprovata esperienza professionale e funzionale, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico.3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata. Al Direttore competono esclusivamente gli emolumenti definiti nel contratto, con onere a carico del bilancio dell’azienda4. Il Direttore dell’ASP cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo Consiglio. L’esito negativo della valutazione è condizione per poter procedere alla revoca dell’incarico di Direttore da parte del Consiglio di amministrazione. Il Direttore svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell’ASP in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e partecipa, secondo la programmazione definita dall’ente, ad attività di formazione e aggiornamento inerenti le proprie competenze. 5. Per tutelare il perseguimento dell’economicità ed efficienza nelle ASP, il compenso del Direttore non può comunque superare quello dei dirigenti non generali delle strutture amministrative della Giunta regionale. Art. 12 (Organo di revisione) 1. Le ASP si dotano, anche in forma associata, di un organo di revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche e viene nominato dal Presidente della Regione. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall’articolo 2399, comma 1, del codice civile si applicano anche all’Organo di revisione dell’ASP. 2. L’Organo di revisione si riunisce obbligatoriamente in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di previsione, esprimendo il proprio parere sulla regolarità amministrativa e contabile di tali atti, nonché formulando eventuali rilievi e proposte finalizzate ad una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell’ASP.

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3. L’Organo di revisione, in conformità alle disposizioni statutarie e alla normativa vigente, controlla l’amministrazione dell’ASP garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell’ente nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione. 4. L’Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente nonché ad ogni informazione funzionale ai suoi compiti. 5. L’Organo di revisione è tenuto, su richiesta del Consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso e risponde della veridicità delle proprie attestazioni, adempiendo ai propri doveri con la diligenza del mandatario. 6. Ove riscontri irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano contrastare con gli interessi dell’ASP, l’Organo di revisione riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione informando anche la struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1. 7. L’Organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza, si provvede all’immediata sostituzione. Al revisore spetta un’indennità, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata con il regolamento di cui all’articolo 20.Art. 13 (Costituzione e fusione delle ASP) 1. La Regione, in riferimento alla complessiva definizione degli ambiti di intervento territoriali del sistema integrato regionale dei servizi sociali, promuove la costituzione di nuove ASP, nonché la fusione tra più ASP, disponendo anche incentivi di natura finanziaria. 2. Le ASP possono fondersi mediante la costituzione di una nuova ASP o mediante incorporazione; il nuovo statuto prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e delle volontà dei fondatori. 3. La fusione è finalizzata a conseguire gli obiettivi della razionalizzazione dei costi e della maggiore efficienza dei servizi offerti, tenuto conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il cui mancato raggiungimento è presupposto per l’avvio delle procedure di cui all’articolo 16, comma 8. 4. Le modalità per la costituzione di nuove ASP e la fusione tra due o più ASP nonché per la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono disciplinate con il regolamento di cui all’articolo 20. Art. 14 (Estinzione delle ASP) 1. La Regione, su richiesta dell’ASP interessata o anche d’ufficio, previo parere motivato del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’ASP, da esprimersi entro trenta giorni, può disporre l’avvio dell’estinzione di un’ASP, nominando contestualmente un commissario ad acta, secondo quanto previsto dall’articolo 34 della l.r. 12/2016, incaricato di procedere, entro i successivi sessanta giorni, alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti e del patrimonio immobiliare e mobiliare e alla trasmissione dei relativi atti alla competente direzione regionale. 2. Entro i successivi trenta giorni dalla trasmissione degli atti alla competente direzione regionale, la Regione dispone l’estinzione dell’ASP, provvedendo alla contestuale individuazione dell’ASP cui trasferire i beni, il personale e i relativi rapporti giuridici pendenti già in capo all’ASP soggetta ad estinzione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 5. In mancanza di ASP secondo i predetti criteri, il patrimonio è attribuito al comune in cui l’azienda ha la sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30

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marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche. Art. 15 (Vigilanza e controllo)1. La Giunta regionale, per il tramite delle proprie strutture, esercita i compiti di vigilanza sugli organi e di ispezione e controllo sugli atti delle ASP, attribuiti dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti. 2. Il controllo di cui al comma 1 si esercita: a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento delle stesse sia conforme alla normativa vigente, in particolare in materia di trasparenza, anticorruzione e appalti, nonché di contenimento della spesa, e alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali; b) sui risultati di gestione. A tal fine, le ASP trasmettono annualmente alla struttura regionale competente il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, nonché una relazione sull’andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti. 3. La struttura regionale competente esercita un controllo preventivo sui seguenti provvedimenti delle ASP: a) sullo statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche; b) sugli atti di disposizione immobiliare. 4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 20, definisce le modalità di svolgimento del controllo di cui al presente articolo, prevedendo anche le modalità di collaborazione con i comuni, le aziende sanitarie locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati.5. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento o in caso di irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con l’ordinamento vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento, ivi compresa l’irregolare composizione del Consiglio di amministrazione e le risultanze del bilancio di esercizio come indicate all’articolo 16, comma 5, ovvero nelle altre ipotesi indicate dalla legge, la Regione assegna, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione al fine di tutelare gli interessi dell’ASP. 6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, o qualora sia stata accertata l’impossibilità di ricondurre a normalità la situazione dell’ASP, con riferimento alle ipotesi di cui al comma 5, il Presidente della Regione dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, provvedendo contestualmente alla nomina, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sei mesi, di un commissario straordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 34 della l.r. 12/2016, per i fini di cui al comma 5 e per la ricostituzione dell’organo di governo. 7. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale, su proposta della direzione regionale competente, trasmette alla commissione consiliare competente per materia una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, nella quale devono, in ogni caso, essere rappresentati l’andamento della gestione economica e finanziaria ed i risultati raggiunti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale. La relazione deve essere redatta secondo gli schemi e le modalità determinati nel regolamento di cui all’articolo 20.

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8. Al commissario straordinario per le funzioni espletate può essere corrisposta un’indennità mensile comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, definita nel provvedimento di incarico. 9. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, al commissario straordinario sono attribuiti i poteri e gli obblighi riconosciuti al Consiglio di amministrazione e assume il governo e l’amministrazione dell’ASP. 10. Il commissario straordinario, coordinandosi con la competente direzione regionale, riferisce periodicamente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale. Art. 16 (Disposizioni in materia di contabilità) 1. L’esercizio finanziario dell’ASP inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno stesso. Le ASP adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all’individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei rendimenti, ed informano la propria gestione al principio del pareggio di bilancio. La Giunta regionale fornisce indicazioni alle ASP per il progressivo allineamento dei sistemi e principi contabili a quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 20, al fine di garantirne l’operatività. Alle ASP si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. 2. Ciascuna ASP, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, adotta un regolamento di contabilità per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo, in particolare, l’articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti, anche da parte dell’Organo di revisione di cui all’articolo 12. 3. L’ASP approva il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio economico annuale di previsione ed il bilancio di esercizio. 4. Il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio economico annuale di previsione, redatti rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Al bilancio economico annuale di previsione sono allegati la relazione riguardante il patrimonio ed il relativo piano di valorizzazione. 5. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla competente direzione regionale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell’organo di governo dell’ASP e la relazione dell’Organo di revisione. 6. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, le ASP possono prevedere forme di collaborazione con altri soggetti pubblici erogatori di servizi alla persona.

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7. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per: il miglioramento delle prestazioni; lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto; la conservazione e l’incremento del patrimonio dell’ente, nel rispetto dei principi di qualità e degli standard dei servizi erogati. 8. Nel caso in cui si verifichino perdite nella gestione, il Consiglio di amministrazione dell’ASP provvede a ripianarle secondo forme e modalità specificamente previste dal regolamento di contabilità, dandone immediata notizia alla struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1.9. La struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8, indice una conferenza di servizi, allo scopo di procedere ad una verifica delle situazioni che hanno causato l’insorgere della perdita. Alla conferenza di servizi partecipano il rappresentante legale ed il Direttore dell’ASP interessata, il responsabile della struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1, i legali rappresentanti degli enti pubblici, diversi dalla Regione, preposti alla nomina dei componenti dell’organo di amministrazione. 10. La conferenza di servizi provvede, entro novanta giorni dalla sua costituzione, anche avvalendosi dell’apporto tecnico delle amministrazioni partecipanti, a: a) accertare le cause che hanno determinato la perdita;b) formulare al Consiglio di amministrazione proposte per ripianare le perdite; c) determinare i tempi e le modalità d’intervento della struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1, in relazione alla verifica delle operazioni poste in essere per ripianare il disavanzo; d) sottoporre alla struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1, i risultati degli accertamenti effettuati, per le eventuali segnalazioni alle autorità competenti. 11. Il protrarsi per un triennio consecutivo di una situazione di perdita comporta lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria dell’ente, con il compito di riportare in equilibrio il bilancio dell’azienda o di provvedere alla fusione con altre ASP, qualora detti provvedimenti consentano una più agevole prosecuzione dell’attività istituzionale dell’ente. 12. Nel caso in cui sia accertata l’impossibilità di procedere ai sensi del comma 11, il commissario, previo parere della struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1, avvia la procedura per l’estinzione dell’azienda a norma della presente legge. Art. 17 (Patrimonio) 1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità. 2. Sono beni del patrimonio indisponibile delle ASP tutti i beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità. 3. Le ASP predispongono appositi programmi di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, in conformità ai seguenti principi: a) valorizzazione del patrimonio, attraverso il conseguimento di rendite dai propri beni patrimoniali commisurate ai relativi valori di mercato, definiti in

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misura non inferiore ai dati rilevati dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) ai fini del monitoraggio e delle quotazioni immobiliari; b) utilizzazione dei proventi della gestione del patrimonio per gli scopi indicati all’articolo 16, comma 7. 4. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dismissione e di conferimento del patrimonio pubblico, le alienazioni del patrimonio disponibile delle ASP sono consentite solo previa autorizzazione della struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1. A tal fine l’ASP presenta una proposta di alienazione, corredata da parere dell’Organo di revisione di cui all’articolo 12, nonché da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una relazione tecnica attestante:a) le finalità di pubblica utilità ad essa sottese; b) le ragioni dell’eventuale danno derivante dalla mancata alienazione; c) i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendano reinvestire i proventi, con esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari derivati; d) l’inesistenza di vincoli di destinazione imposti dalle tavole di fondazione, da disposizioni testamentarie o atti di liberalità. 5. La relazione tecnica, corredata dalla perizia giurata di stima, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ASP per un periodo non inferiore a trenta giorni ed è comunicata, insieme alla proposta, al comune interessato che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione. Sulla richiesta di autorizzazione la struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1, si pronuncia entro novanta giorni, dandone comunicazione alla commissione consiliare per il tramite dell’Assessore competente. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.6. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità per autorizzare le ASP, su istanza corredata da parere dell’Organo di revisione di cui all’articolo 12, all’acquisizione di patrimonio immobiliare a titolo oneroso. 7. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, relativo all’obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione, nelle ipotesi di dismissioni patrimoniali, la direzione regionale competente provvede al monitoraggio, per il triennio successivo, delle operazioni effettuate. CAPO III DISPOSIZIONI SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO Art. 18 (Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro) 1. Le IPAB possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico, qualora ricorrano i requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale) e comunque nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori. 2. Per le IPAB tuttora svolgenti in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativa-religiosa si applica l’articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5 (Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiosa). 3. Le IPAB devono presentare apposita istanza di trasformazione alla Regione ed al comune in cui l’IPAB ha sede legale. La competente direzione regionale convoca un’apposita conferenza di servizi interistituzionale tra la Regione, il

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comune e l’IPAB interessata, con l’eventuale partecipazione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, ove i servizi erogati dall’IPAB abbiano natura sanitaria o sociosanitaria, ai fini dell’assunzione, entro i successivi trenta giorni, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione dell’IPAB, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dalle eventuali tavole di fondazione. 4. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del d.lgs. 207/2001. Art. 19 (Disposizioni comuni alle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato) 1. La Regione, mediante la competente direzione, esercita la vigilanza e il controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi del d.lgs. 207/2001 e del codice civile.2. Le persone giuridiche di diritto privato, per le finalità di cui al comma 1, inviano alla Regione, oltre agli atti dovuti per legge, anche quelli di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali. La Regione, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l’atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione prevista dall’articolo 23 del codice civile. 3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 20, definisce le modalità di svolgimento del controllo. 4. In applicazione dei principi di cui alla presente legge, alle persone giuridiche di diritto privato che gestiscono servizi sociali e sociosanitari secondo la programmazione regionale e locale, la cui attività sia finanziata, anche in parte o indirettamente, dalla Regione o comunque da erogazioni pubbliche, si applicano gli articoli 12 e 16, in quanto compatibili con le disposizioni del codice civile. CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI Art. 20 (Regolamento) 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, su proposta dell’Assessore regionale competente, sentiti il comune o i comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’IPAB, adotta uno o più regolamenti attuativi della presente legge con i quali definisce in particolare: a) i parametri organizzativi ed economico-finanziari e i requisiti dimensionali minimi delle istituende ASP, anche ai fini di un’uniforme presenza sul territorio regionale in coerenza con gli obiettivi e i fabbisogni di cui al Piano sociale regionale di cui all’articolo 46 della l.r. 11/2016; b) il procedimento di trasformazione delle IPAB ai sensi dell’articolo 2; c) i criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB ai sensi dell’articolo 4; d) gli schemi di statuto e di bilancio delle ASP di cui agli articoli 5 e 16 nonché i relativi indirizzi in materia di contabilità; e) la disciplina concernente le indennità, i compensi o i gettoni, nonché i rimborsi spese, spettanti al Presidente, al Consiglio di amministrazione e all’Organo di revisione delle ASP, nel rispetto della normativa vigente in materia;f) le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 7, comma 8, nonché le modalità di attuazione dell’articolo 10;

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g) gli ulteriori requisiti professionali previsti per la figura del Direttore delle ASP di cui all’articolo 11; h) le modalità di costituzione di nuove ASP e di fusione tra più ASP di cui all’articolo 13 nonché le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1 del medesimo articolo;i) le modalità di estinzione delle ASP ai sensi dell’articolo 14; l) le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle ASP, ai sensi dell’articolo 15; m) gli schemi e le modalità di redazione della relazione di cui all’articolo 15, comma 7; n) i criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle ASP, ai sensi dell’articolo 17; o) le modalità di svolgimento delle attività di controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli articoli 18 e 19, con particolare riguardo alla gestione contabile e finanziaria; p) le modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 4; q) i requisiti minimi di attività istituzionale obbligatoria nel rispetto delle tavole di fondazione. Art. 21 (Personale) 1. La trasformazione delle IPAB in ASP, anche mediante fusione, o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, così come la fusione di cui all’articolo 13, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con i dirigenti e il personale dipendente; eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza. 2. Per i dipendenti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all’atto della trasformazione, conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l’anzianità maturata, sino all’individuazione di una specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. 3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ASP è disciplinato dal contratto di lavoro riconducibile al comparto funzioni locali. Art. 22 (Clausola valutativa) 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali: a) una relazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente una ricognizione delle IPAB presenti nel territorio regionale, specificandone le finalità statutarie, i settori di intervento, le risorse economiche, il patrimonio immobiliare, il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare e i rapporti giuridici del personale in servizio; b) una relazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 20, contenente le seguenti informazioni: 1) l’elenco delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in ASP o in persone giuridiche di diritto privato; 2) l’elenco delle IPAB trasformate, anche mediante fusione, in ASP e di quelle trasformate in persone giuridiche di diritto privato;3) l’elenco delle IPAB estinte ed i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale; 4) le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione e le misure adottate per farvi fronte;

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c) entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 20, una relazione sull’esito del processo di riordino, con particolare riferimento: 1) alla consistenza patrimoniale e alla capacità finanziaria delle ASP; 2) alle dimensioni delle ASP, anche al fine di verificarne l’uniforme presenza sul territorio regionale, all’ambito territoriale di operatività, nonché ai settori d’intervento delle stesse e alla tipologia delle prestazioni fornite; 3) alle eventuali criticità riscontrate e alle misure adottate per farvi fronte. Art. 23 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Tutti i procedimenti regionali riguardanti le IPAB non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge decadono ed è fatta salva la possibilità per le IPAB interessate di ripresentare la richiesta ai sensi della presente legge. 2. I Consigli di amministrazione in carica delle IPAB sono incaricati di procedere all’adozione degli atti inerenti la trasformazione in ASP, anche mediante fusione, o in persona giuridica di diritto privato e restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi, secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime. In caso di inerzia si applica quanto previsto all’articolo 2, comma 2. 3. Per le IPAB che alla data di entrata in vigore della presente legge sono amministrate da un commissario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l’incarico commissariale è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi secondo le disposizioni della presente legge e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime. Art. 24 (Abrogazioni) 1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica); b) la legge regionale 10 luglio 1978, n. 29 (Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza); c) la legge regionale 12 agosto 1978 n. 42 (Modifica alla legge regionale n. 22 del 29 maggio 1978 concernente Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica); d) alla lettera b) del primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100 (Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l’iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali) le parole: “istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e altri”; e) la legge regionale 11 maggio 1984, n. 19 (Norme di procedura per l’estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e norme in materia di patrimonio e personale); f) la legge regionale 25 novembre 1989, n. 69 (Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19);

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g) l’articolo 21 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1990); h) la legge regionale 10 settembre 1993, n. 45 (Disposizioni per l’erogazione dei contributi regionali agli istituti pubblici e privati di assistenza e beneficenza); i) al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 (Autorecupero del patrimonio immobiliare) le parole: “le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);l) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 150 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo); m) l’articolo 23 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000); n) l’articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo al rinnovo dei consigli di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.); o) al comma 7 dell’articolo 54 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo alla dotazione organica della Giunta regionale, le parole: “, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)”;p) l’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni transitorie in materia di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB; q) l’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo al sostegno al processo di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;r) il comma 49 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a oneri finanziari concernenti le IPAB; s) l’articolo 29 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo a primo riordino delle Istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) della Regione; t) il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al piano di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB); u) il comma 9 dell’articolo 1 e l’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione); v) il comma 104 dell’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo alla ricognizione dei beni immobili di proprietà delle IPAB; z) il regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 “Disciplina del procedimento di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2007)”. 2. Sono altresì abrogati, a decorrere dalla conclusione dei procedimenti di trasformazione o estinzione delle IPAB: a) la legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 (Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi); b) la lettera p) del comma 1 dell’articolo 149 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);

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c) il comma 23 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio); d) il comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione). Art. 25 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 4 e 13, comma 1, si provvede mediante l’istituzione, all’interno del programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, del “Fondo per le aziende di servizi alla persona (ASP)”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2019 e ad euro 220.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, di cui euro 20.000,00 per gli anni 2020 e 2021 relativi agli incentivi di cui all’articolo 13, comma 1, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. 2. Al fine di sostenere le attività delle ASP rivolte all’inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti, è istituito, all’interno del programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, un apposito fondo di parte corrente denominato “Fondo regionale per l’inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, nel medesimo programma 02 della missione 12. 3. Le indennità, i compensi o gettoni, nonché i rimborsi spese spettanti agli organi delle ASP di cui all’articolo 6 nonché ai commissari straordinari di cui all’articolo 15, sono a carico delle ASP medesime, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Art. 26 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Decreto del Presidente della Regione Lazio 4 marzo 2019, n. T00042 Modifiche al decreto 24 dicembre 2018, n. T00308: "Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo Infantile Strumbolo di Piedimonte San Germano (FR). Nomina del Commissario straordinario". (BUR n. 19 del 5.3.19)Notedi modificare il decreto 24 dicembre 2018, n. T00308 come di seguito specificato: 11. sostituzione del paragrafo “al commissario straordinario spetta, dalla data di insediamento, un compenso lordo mensile di euro 2.000,00 oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico - secondo quanto previsto in merito per i dirigenti della Regione Lazio, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2008, n. 711 - da imputarsi sul bilancio dell’Ipab che presenta adeguata disponibilità economica” con il seguente: “al commissario straordinario, nominato con successivo Decreto del Presidente

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della Regione Lazio, spetta, dalla data di insediamento, un compenso lordo mensile di euro 2.000,00 oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico, secondo quanto previsto in merito per i dirigenti della Regione Lazio, da imputarsi sul bilancio regionale atteso che, dalla documentazione agli atti della competente struttura, risulta che l’Ente non presenta adeguata disponibilità economica”; 2. sostituzione del paragrafo “Nessun onere è posto a carico del bilancio regionale”, con il seguente: “La spesa prevista nel presente atto trova copertura sul capitolo R41906 (Concorso regionale agli oneri per l'esercizio delle funzioni proprie e conferite e spese per supporti e controlli (parte corrente) - Presidenza § organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione – missione 01 programma 03 macroaggregato 02) del bilancio regionale per euro 14.000,00 nell’esercizio finanziario 2019”.

MINORI

REG. REG.LE 4.3.19, n. 2 Regolamento per l'affidamento familiare nella Regione Lazio. (BUR n. 19 del 5.3.19)Art. 1 (Oggetto) Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e gestione dell’intervento dell’affidamento familiare nella Regione Lazio. Individua responsabilità, funzioni e compiti. Il Regolamento si fonda sulle Linee di indirizzo per l’affidamento familiare del Ministero del lavoro e recepite dalla Regione Lazio con DGR n°148 del 02/03/2018. Art. 2 (Interventi di prevenzione degli allontanamenti) La Regione Lazio, nel rispetto della raccomandazione 223.2 delle “Linee nazionali di indirizzo sull’affidamento familiare”, promuove ed incoraggia tutte le attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia1 attraverso la promozione, la sensibilizzazione, la formazione e il sostegno della prossimità familiare e del buon vicinato. Promuove altresì la programmazione delle “risorse accoglienti”, intendendo con questo termine tutte quelle forme di accoglienza legate alla “vicinanza solidale” che si affiancano alle famiglie vulnerabili e che si caratterizzano per la dimensione relazionale e la temporaneità.

1 rif. “Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità – promozione della genitorialità positiva”, approvate in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017.

Art. 3 (Finalità e obiettivi dell’affidamento familiare) L’intervento dell’affidamento familiare dei bambini è organizzato nel rispetto della Legge n. 184 del 04/05/1983, come modificata con la L. n. 149 del 28/03/2001 “Diritto del minore alla propria famiglia” 2 . L’affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell’aiutare e sostenere una famiglia che attraversa un periodo di difficoltà contingente nel recupero delle capacità genitoriali assicurando nel contempo al bambino, attraverso il suo affidamento ad un altro nucleo familiare o ad una persona singola, relazioni positive, affetti e cure necessarie per un sano sviluppo. Per la sua natura l’affidamento familiare è da intendersi come un’azione di solidarietà da parte della comunità sociale nei confronti di

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un bambino momentaneamente privo di un ambiente idoneo. Nell’affidamento familiare i vincoli affettivi tra bambino e famiglia di origine vengono mantenuti e sollecitati, poiché il fine dell’affidamento è il ricongiungimento familiare, se nell’interesse del bambino stesso. Tale mantenimento, deve essere garantito da un intervento multidisciplinare che tuteli sia il bambino che la famiglia affidataria. L’affidamento familiare intende essere sia strumento preventivo degli stati di cronico disagio familiare, sia intervento evolutivo in situazioni di crisi, rappresentando in entrambi i casi l’opzione da privilegiare rispetto al collocamento del bambino presso le strutture residenziali. L’affidamento familiare è un intervento di breve e medio periodo, non superiore ai 24 mesi (art. 4 comma 4 della L. n. 184/83 e ss. mm. e ii.). Il Tribunale per i minorenni può prorogare l’affidamento nel caso in cui la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al bambino, tenuto conto del Progetto Quadro individualizzato per esso predisposto. La conclusione dell’affidamento è stabilita con provvedimento dell’Autorità che lo ha disposto, quando le difficoltà della famiglia d’origine siano complessivamente superate o nel caso in cui la prosecuzione dell’intervento non sia più nell’interesse del bambino. L’affidamento familiare si articola in una pluralità di tipologie di intervento per fornire risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia e tutte fanno riferimento alla stessa finalità della ricomposizione delle relazioni familiari del bambino o ragazzo in oggetto con i suoi genitori. Qualora il rientro nella famiglia di origine non sia possibile, l’affidamento accompagna il ragazzo nel percorso verso l’autonomia personale e socio-economica, assicurandogli comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare, mantenendo contatti e favorendo incontri periodici con i familiari, con gli affidatari e con quanti hanno accompagnato il ragazzo/a nel suo percorso, secondo modalità definite dal Tribunale per i Minorenni e dai Servizi sociali, nel migliore interesse del bambino, così come stabilito dalla legge n°173/2015. Art. 4 (Soggetti dell’affidamento familiare: il bambino) Soggetti dell’affidamento familiare sono: - Bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, di nazionalità italiana o straniera, nelle cui famiglie si presentino carenze nell’esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo, per la protezione dei quali si rende opportuna una separazione temporanea dalla famiglia d’origine. È possibile l’affidamento familiare anche di bambini dai 0-24 mesi per i quali, in particolare, è fondamentale la presenza di figure di attaccamento adeguate e stabili il più precocemente possibile, e l’affidamento di bambini diversamente abili;

2 Ulteriori riferimenti alla base del testo del Regolamento: Legge del 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.

- i MSNA (minori stranieri non accompagnati) privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d’origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;- i ragazzi/e oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21°, che per situazioni particolari motivate nel Progetto Quadro, necessitino di proseguire l’esperienza nella famiglia affidataria;

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- i nuclei familiari mono genitoriali e non, che necessitino di un periodo di tempo e di sostegno per sviluppare le competenze socio-relazionali necessarie per la vita in autonomia. Art. 5 (Diritti del bambino)Il bambino ha il diritto di: - essere adeguatamente preparato ed ascoltato ai fini della predisposizione del Progetto quadro e del Progetto di affido che lo riguardano;- avere le informazioni necessarie alla comprensione del progetto che lo riguarda; - mantenere i rapporti con la propria famiglia d’origine ove non vi sia controindicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e nelle modalità da questa indicate;- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, anche a conclusione del progetto di affidamento, ove sia nel maggior interesse del bambino. Art. 6 (Soggetti dell’affidamento familiare: la famiglia d’origine) La famiglia del bambino è soggetto dell’intervento di affidamento familiare affinché possa superare le condizioni che hanno portato all’allontanamento del bambino, favorendo il suo rientro nel nucleo nel più breve tempo possibile. Il sostegno alla famiglia d’origine fa parte integrante del Progetto Quadro e del Progetto di affidamento. Art. 7 (Diritti e doveri: famiglia d’origine) La famiglia d’origine ha il diritto di: - conoscere le finalità generali dell’affidamento familiare ed avere comunicazione tempestiva e consultazione circa le decisioni in merito al figlio/a e all’intervento di affidamento; - ricevere le informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria; - mantenere il rapporto significativo con il proprio figlio/a, salve le limitazioni e le modalità disposte con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, e mantenere contatti con la famiglia affidataria; - partecipare alla messa a punto del Progetto quadro e del Progetto di affidamento;- usufruire del sostegno e degli interventi del Servizi Sociali istituzionalmente competenti e di altri Servizi specialistici; - scegliere, ascoltato il bambino, l’indirizzo scolastico, la conseguente iscrizione ed essere informati sull’andamento scolastico del figlio; - essere informati e decidere eventuali trattamenti chirurgico-sanitari; - concedere il consenso all’espatrio; - essere tutelati nella propria sfera di riservatezza; La famiglia d’origine ha il dovere di: - rispettare gli accordi, in caso di affidamento consensuale e/o le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale; - realizzare il programma stabilito con operatori per favorire il superamento degli elementi di pregiudizio e di disagio e favorire il ricongiungimento con il figlio nei tempi concordati; - contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese per il figlio; - rispettare la riservatezza della famiglia affidataria. Art. 8 (Soggetti dell’affidamento familiare: gli Affidatari)La famiglia affidataria 3 è una risorsa in ogni progetto di affido e rappresenta una “famiglia in più” che non si sostituisce o non si pone in alternativa alla famiglia d’origine dei bambini accolti. Gli Affidatari possono essere individuati tra quanti (coppie con figli, coppie senza figli o persone singole) si rendono

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disponibili per l’affidamento e per i quali il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare competente territorialmente abbia accertato: - la disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, ad un sano sviluppo psico-fisico del bambino o del ragazzo, assicurando il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e la cura delle relazioni affettive, provvedendo alle necessità di prevenzione e cura della salute; - la formazione specifica sul tema; - l’integrazione nell’ambito sociale; - la disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari; - la disponibilità al rapporto con la famiglia di origine; - la disponibilità a favorire il rientro del bambino nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel Progetto quadro di affidamento e impegnandosi a mantenere, se positive, le relazioni affettive maturate durante l’affidamento; - che non abbiano riportato condanne penali né abbiano processi penali pendenti a loro carico. Art. 9 (Diritti e doveri: gli Affidatari) La famiglia affidataria ha il diritto di: - ricevere la formazione specifica sull’Affidamento familiare; - essere informata circa la situazione del bambino che viene proposto per l’accoglienza e sul Progetto Quadro elaborato per la sua famiglia; - chiedere l’ascolto e il coinvolgimento anche dei figli conviventi della coppia affidataria; - concorrere alla predisposizione del Progetto di affido; - usufruire del sostegno psico-sociale degli operatori del Servizio Distrettuale per l’Affido familiare e dell’Equipe territoriale anche in collaborazione con l’Associazionismo familiare e il Terzo settore;

3 Crf Linee di indirizzo per l’affidamento familiare del Ministero del lavoro e delle politiche sociale

–- mantenere gli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e sanitaria usufruendo, se necessario, del supporto per le procedure istituzionali e/o burocratiche, dei servizi istituzionalmente competenti; - essere tutelati nella propria sfera di riservatezza; - ricevere il sostegno economico per l’affidamento familiare di cui all’art. 21 del presente Regolamento; - essere ascoltati dal Tribunale per i Minorenni per tutte le decisioni che riguardano il bambino loro affidato e poter presentare memorie scritte al riguardo. (art. 4 comma 5 bis e seguenti della legge n° 184 del 1983 come modificata dalla legge n°173 del 2015). La famiglia affidataria ha il dovere di: - provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione e all’istruzione del bambino affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa; - mantenere, in collaborazione con gli operatori del Servizio Distrettuale per l’affidamento e dell’equipe territoriale, rapporti con la famiglia d’origine del bambino, tenendo conto delle modalità disposte con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria; - assicurare un’attenta osservazione dell’evoluzione del bambino in affido, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la

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socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita ed informare tempestivamente il servizio referente; - assicurare la massima riservatezza circa la situazione del bambino in affidamento e della sua famiglia; - assicurare rapporti con il Tutore o con il Tutore volontario. Art. 10 (Soggetti dell’affidamento familiare: Terzo Settore, formazioni sociali e cittadini) La legge n. 184/83, nell’affidare la titolarità della promozione e della gestione dell’affidamento familiare ai Servizi Sociali territoriali, prevede la possibilità della collaborazione tra questi, il Terzo settore e le reti e le Associazioni familiari: gruppi di famiglie volontarie aggregate, caratterizzati dalla spinta all’accoglienza di bambini in difficoltà e al sostegno della famiglia. Rappresentanti del Terzo Settore partecipano al Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare. Il coinvolgimento delle famiglie affidatarie, attraverso le espressioni della loro rappresentanza, va promosso, riconosciuto e valorizzato favorendone la partecipazione, ad integrazione delle istituzioni pubbliche, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini. La Regione Lazio riconosce e valorizza un preciso spazio di collaborazione con il privato sociale e il Terzo settore, le reti, le associazioni familiari, gruppi di famiglie volontarie aggregate. Tale collaborazione è formalizzata anche attraverso specifici protocolli di intesa per le attività di: 1) informazione, sensibilizzazione e promozione dell’affidamento familiare sul territorio; 2) confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all’affidamento nelle famiglie; 3) accompagnamento e sostegno alle famiglie nell’esperienza dell’affidamento familiare; 4) promozione delle reti di famiglie e della solidarietà familiare; 5) progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini; 6) promozione di attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia. Art. 11 (Attori istituzionali dell’affidamento familiare: Autorità Giudiziaria, esercenti la responsabilità genitoriale, Tutore)Scopo del presente Regolamento è facilitare il raccordo tra Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare e tutti gli attori del percorso di affidamento familiare, garantendo forme di comunicazione e di informazione reciproca, per coordinare ed orientare le rispettive azioni nel superiore interesse dei bambini, con particolare attenzione alla conciliazione dei tempi delle procedure con i tempi e le esigenze del bambino e delle famiglie coinvolte. A questo fine, nell’ambito dei percorsi di affidamento familiare, è assicurata la tempestiva interazione tra Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare e coloro che hanno la responsabilità della cura e la rappresentanza del bambino: i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, nel caso in cui questi siano stati dichiarati decaduti, il Tutore. I poteri del Tutore, quando il bambino tutelato è destinatario di un provvedimento di affidamento, vengono trasferiti agli Affidatari solo per l’esercizio legato agli aspetti ordinari della gestione del quotidiano, per esempio gli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e sanitaria. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria necessari per la predisposizione ed attuazione del Progetto Quadro e del Progetto di affido è assicurata la interazione del Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, nelle forme più adeguate, da eventualmente

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concordarsi con appositi protocolli, con il Giudice Tutelare, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Ordinario, nell’ambito dei procedimenti di rispettiva competenza. Art. 12 (Attori istituzionali dell’affidamento familiare: Regione Lazio) La Regione Lazio: stabilisce, nell’ambito della programmazione finanziaria annuale dei Piani Sociali di Zona, l’ammontare del finanziamento da assegnare al Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare; stabilisce la dotazione organica del Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, in modo da favorire la presenza di personale sociale, sanitario ed educativo, con formazione specifica e multidisciplinare; implementa gli strumenti di rilevazione uniforme dei dati sull’Affido familiare in sintonia con il Sistema informativo Regionale e la Banca Dati Regionale sulle famiglie disponibili all’affidamento familiare e con il sistema nazionale di rilevazione dei dati; programma l’organizzazione di eventi formativi e di supervisione rivolti ai diversi attori coinvolti nell’intervento per l’affidamento familiare; esercita la funzione di monitoraggio dell’appropriatezza, della coerenza e dell’effettiva applicazione delle indicazioni sull’affidamento familiare stabilite con il presente Regolamento adottando gli eventuali provvedimenti per la sua ridefinizione anche attraverso la consultazione di tavoli regionali già istituiti o da istituirsi previsti dal Piano sociale regionale, al fine di assicurare spazi di confronto periodico tra le realtà attive nel settore, nonché predispone gli eventuali documenti tecnici di applicazione del Regolamento, anche riguardanti l’aggiornamento dei parametri del sostegno economico per l’affidamento familiare. Art.13 (Attori Istituzionali dell’Affidamento Familiare: Comune di Roma Capitale) Il Comune di Roma Capitale favorisce le iniziative volte alla sensibilizzazione, all’accoglienza e alla disponibilità di famiglie e di persone singole interessate all’affidamento; promuove lo sviluppo dell’Associazionismo e del Volontariato di settore, anche attraverso la gestione dell’Albo cittadino degli Organismi operanti nel settore dell’affidamento familiare. Organizza l’intervento dell’affidamento familiare attraverso l’Ufficio “Centro per l’affido familiare” funzionalmente collocato nel Dipartimento Politiche Sociali. Il “Centro per l’affido familiare” svolge le funzioni di coordinamento, controllo e monitoraggio dell’affidamento familiare, che sono assimilabili ai compiti del Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare di cui all’art. 15 del presente Regolamento. Inoltre il “Centro per l’Affido Familiare” del Comune di Roma Capitale svolge i compiti inerenti al servizio di affidamento familiare su tutto il territorio comunale, rispetto: - alla programmazione annuale delle attività sul tema dell’affido attraverso incontri con i Referenti di cui all’art. 14 del presente Regolamento;- all’agevolazione e semplificazione delle relazioni tra il Servizio Sociale Municipale ove risiede la famiglia di origine del bambino e quello del Municipio della famiglia affidataria, prima, durante e dopo l’adozione del provvedimento di affido; - alla promozione di incontri periodici con i Referenti per l’affidamento familiare municipali al fine di armonizzare i procedimenti, informare sulle iniziative regionali, concordare uniformi modelli di intervento, valutare iniziative di

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sensibilizzazione e quanto altro finalizzato all’efficacia dello sviluppo dell’affido familiare. Art.14 (Attori Istituzionali dell’Affidamento Familiare: Equipe Territoriali Municipali di Roma Capitale) Al Servizio Sociale municipale sono affidati i compiti attribuiti, ai fini del presente Regolamento, alle Equipe Territoriali come individuato dall’art. 16 del presente Regolamento, nel rispetto degli accordi di programma ed i protocolli di intesa stipulati tra ciascun Municipio e il corrispondente Distretto sanitario, nonché delle modalità organizzative di sostegno e integrazione tra servizi sociali e sanitari. L’equipe territoriale municipale di Roma Capitale per l’affidamento familiare è composta: - da referenti del Servizio Sociale municipale del territorio dove risiede il nucleo di origine, che è l’effettivo responsabile del progetto di affido;- da referenti del Servizio Sociale del Municipio dove si rileva la presenza effettiva del minore indipendentemente dal possesso del requisito della residenza. L’equipe territoriale si coordina funzionalmente con l’Ufficio “Centro per l’Affido Familiare”. Il progetto per la realizzazione dell’affidamento familiare è adottato con determinazione del Dirigente del Municipio di residenza della famiglia di origine o, in assenza di tale residenza o in caso di Minore straniero non accompagnato (MSNA) del Dirigente del Municipio nel quale si rileva l’effettiva presenza del bambino. Art. 15 (Attori istituzionali dell’affidamento familiare: Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare) Per attuare l’intervento dell’affidamento familiare ogni Distretto socio sanitario dovrà dotarsi di un Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, che ha funzioni di coordinamento delle Equipe dei Servizi Sociali territoriali integrate dal personale dei competenti servizi della ASL. Il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare si avvale di: - un coordinatore, nominato dall’Ufficio di Piano del Distretto, che lo convoca e lo rappresenta; - operatori rappresentanti delle Equipe dei Servizi Sociali territoriali; - operatori rappresentanti del Servizio Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva (SMREE) dell’Azienda ASL facenti parte delle Equipe; - rappresentanti delle Associazioni familiari e del Terzo settore qualificato operanti nel territorio Distrettuale. È compito del Coordinatore definire i criteri di partecipazione al Servizio Distrettuale tenendo conto delle specificità del territorio che rappresenta. È compito del Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare: - 4 la predisposizione del Piano Distrettuale dell’affidamento familiare; - la valorizzazione ed il raccordo funzionale con l’Associazionismo Familiare, il Terzo settore e altri attori del territorio per la realizzazione delle diverse attività a supporto dell’affidamento famigliare, e con le Equipe territoriali; - l’organizzazione e l’erogazione di forme di supporto individuali e collettive alle famiglie affidatarie (es. gruppi di mutuo aiuto, formazione, ecc.); - le attività di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’affido e della solidarietà familiare; - la promozione della cultura dell’affidamento familiare; - il reclutamento delle famiglie affidatarie; - l’organizzazione di percorsi di conoscenza e formazione per le famiglie affidatarie; - la responsabilità di essere il riferimento delle comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria;

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- la gestione della Banca Dati dell’affidamento familiare; - il miglioramento delle competenze delle Equipe territoriali attraverso azioni formative e di supervisione per gli operatori; - l’erogazione del sostegno economico alle famiglie affidatarie; - l’eventuale regolamentazione integrativa e l’erogazione, nell’ambito dei parametri del presente Regolamento, del rimborso a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie affidatarie; - fornire la documentazione statistica/finanziaria necessaria alla programmazione regionale; - il monitoraggio e valutazione delle attività; - fornire il supporto e la consulenza sui Progetti Quadro e Progetti di affido per ogni bambino in affidamento familiare alle Equipe territoriali, come predisposto nel Piano Distrettuale dell’affidamento familiare;

4 DGR 501/2009 allegato A- punto 9 - Il Piano Distrettuale per l’Affidamento Familiare si compone di un documento di programmazione finanziaria denominato “Piano per il Sostegno Finanziario per l’Affidamento Familiare” e di un documento programmatorio delle attività/interventi denominato “Piano dei Progetti per l’Affidamento Familiare”.

Art. 16 (Attori istituzionali dell’affidamento familiare: Equipe territoriali) È compito delle Equipe territoriali, composte dal personale dei Servizi Sociali del territorio Distrettuale, integrate con il personale dei competenti servizi della ASL di: - individuare le situazioni di crisi familiare, che pongono esigenze di cura alternative alla permanenza in famiglia dei figli di minore età, eventualmente affrontabili attraverso l’affido;- effettuare la valutazione delle competenze genitoriali della famiglia di origine, del contesto familiare e della situazione del bambino; - predisporre il “Progetto Quadro” relativo alla famiglia del bambino e il “Progetto di affido” con la definizione delle motivazioni, dei tempi degli interventi e degli obiettivi realisticamente perseguibili per la modifica delle situazioni critiche all’interno delle famiglie di origine (art. 4, comma 3, Legge n°184 del 1983) ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di benessere del bambino/ragazzo e del recupero della famiglia di origine;- attivare e curare, in coordinamento funzionale con il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, le comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria competente;- inviare, d’intesa con il Servizio Distrettuale, la comunicazione di avvio dell’affidamento familiare all’Autorità Giudiziaria che lo ha disposto; - attivare il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare per l’individuazione della famiglia affidataria più idonea per quello specifico bambino/ragazzo tenendo conto dell’ambito culturale e sociale di origine del bambino stesso (religione, abitudini, ecc.); - stipulare l’accordo con la famiglia affidataria sull’affidamento del bambino. - attuare gli interventi a sostegno del bambino, della famiglia d’origine, della famiglia affidataria stabiliti nel Progetto quadro e nel Progetto di affidamento; - assicurare il mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia di origine; - fornire al Servizio Distrettuale una relazione semestrale sull’andamento dell’affidamento del bambino, anche per i fini di aggiornamento della Banca dati;

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- affiancare il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare nell’elaborazione delle scelte strategiche e nel recepimento dei dati ad esso necessari per la programmazione; - collaborare con il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare alla realizzazione delle attività da esso indicate. Nel caso di Distretti socio sanitari5 in cui la dimensione territoriale e demografica non consenta la creazione di equipe territoriali per garantire l’efficienza dell’intervento di affidamento familiare, il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare svolge le funzioni previste per l’equipe territoriale. Art. 17 (Tipologie di affidamento familiare: etero/intra familiare)A partire dalla sussistenza o meno di un legame di consanguineità tra il bambino e gli affidatari, l’intervento di affidamento familiare si distingue in: a) affidamento etero familiare: quando il bambino viene affidato a soggetti che non hanno legami di consanguineità con la sua famiglia d’origine; b) affidamento intra familiare: quando il bambino viene affidato a parenti entro il quarto grado.

5 Ai sensi dell’art. 43 (Distretto socio-sanitario) legge regionale 11 del 10 agosto 2016

Anche nel caso dell’affido intra familiare, il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, attraverso l’Equipe territoriale, deve accertare che chi della famiglia si prenderà cura del bambino/ragazzo abbia gli stessi requisiti richiesti per l’affidamento etero familiare. I parenti disponibili ad un affidamento intra familiare sono coinvolti in percorsi di accompagnamento e sostegno come stabilito nel Progetto quadro e nel Progetto di affido. Si applicano all’affidamento intra familiare gli interventi di protezione e tutela che il presente regolamento disciplina. Il sostegno economico all’affidamento del bambino è regolato dall’art. 21 del presente Regolamento. Non sono oggetto di interventi di protezione e tutela da parte dei servizi sociali gli affidi intra familiari in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, affidino spontaneamente il proprio figlio ad un parente entro il quarto grado e non si rilevino elementi di rischio e di pregiudizio. Art. 18 (Tipologie di affidamento familiare: consensuale/giudiziale) L’intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente è definito in base allo status giuridico:a) consensuale, disposto dall’Ente Locale in attuazione dell’art. 4 della legge n°184/83, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il bambino non sia affidato a parente entro il IV° grado, deve essere inviato per la ratifica al Giudice Tutelare; b) giudiziale, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per il bambino ai sensi degli artt. 330 e ss. C.C.. Art. 19 (Modalità di intervento) L’ affidamento familiare prevede le seguenti modalità di intervento: a) affidamento residenziale: quando il bambino risiede o è collocato stabilmente con gli affidatari;b) affidamento diurno: quando il bambino trascorre parte della giornata con gli affidatari e la sera ritorna nella sua famiglia d’origine;

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c) affidamento parziale: quando il bambino trascorre solo un periodo di tempo dell’anno (es. fine settimana, i mesi estivi) definito con gli affidatari; d) affidamento di emergenza/ponte: quando il bambino viene collocato in via d’urgenza in una famiglia affidataria per il tempo necessario a predisporre un progetto individualizzato da parte dell’Equipe territoriale istituzionalmente competente. Si tratta di affidamenti di durata breve: poche settimane nel caso degli affidamenti di emergenza, alcuni mesi, massimo un anno per gli affidi ponte; e) l’affidamento di minori con particolari complessità: quando il bambino, a causa di speciali bisogni di accudimento/educativi (a titolo esemplificativo MSNA, adolescenti, bambini con disabilità) deve essere collocato in un nucleo familiare a cui vengono richieste particolari competenze educative e di tempo; f) affidamento del nucleo mono genitoriale6 : quando il bambino viene accolto con un genitore in abitazione autonoma presso o nella stessa abitazione di una famiglia di sostegno. Questa modalità di intervento ha la finalità di favorire il più possibile l’unità della famiglia rinforzando le competenze genitoriali e l’accompagnamento verso un percorso di autonomia; g) accompagnamento all’autonomia di neo-maggiorenni in uscita da percorsi di affidamento familiare o di accoglienza in strutture o case famiglie. Il Servizio per l’affidamento familiare Distrettuale può sperimentare, adottando specifici atti di regolamentazione, tipologie innovative di affidamento quali, a titolo esemplificativo, l’affidamento di un bambino o ragazzo ad una famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie, le famiglie d’appoggio, qualora si ritenga che tali tipologie possano contribuire all’accoglienza familiare di bambini in situazioni particolarmente complesse. Art. 20 (Progetto Quadro e Progetto di affidamento) Il “Progetto Quadro” elaborato dall’Equipe territoriale in forma condivisa, riguarda l’insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino e alla sua famiglia, all’ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale. Il Progetto Quadro comprende una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una parte di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti e delle responsabilità e dei tempi. Nelle situazioni in cui è prevista l’attivazione dell’affidamento familiare il Progetto Quadro include uno specifico “Progetto di Affidamento familiare” che contiene gli obiettivi socio educativi legati all’esperienza dell’affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la famiglia d’origine e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la famiglia d’origine. Il “progetto di affidamento familiare” contiene i dispositivi di supporto al bambino, alla famiglia d’origine, al nucleo affidatario quali: - il servizio di educativa domiciliare- la partecipazione/attivazione di un gruppo di mutuo aiuto di genitori - l’attivazione di una famiglia di appoggio - la realizzazione di percorsi di cura e di sostegno individuali e di gruppo con operatori rivolti sia ai genitori che ai bambini/ragazzi

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- le forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzata all’inclusione e al benessere del bambino/ragazzo a scuola - supporto al percorso di autonomia per ragazzi quasi/nei maggiorenni; - il sostegno e la facilitazione alla partecipazione ad attività sociali, culturali, sportive, artistiche, ecc.; - l’organizzazione e predisposizione di attività/incontri per la continuità degli affetti; - l’attivazione di altre misure sociali di sostegno alla famiglia d’origine quali il Reddito di Inclusione;

6 Cfr. Raccomandazione 225 a.1 Linee Nazionali Indirizzo affidamento familiare.

Il Progetto Quadro e il Progetto di Affidamento in esso contenuto sarà condiviso e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti (Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, famiglia d’origine, famiglia affidataria, organismi del terzo settore, e tutti gli altri servizi o associazioni eventualmente citati nel progetto) e sarà monitorato a cadenza trimestrale. Art. 21 (Sostegno economico) È prevista l’erogazione del sostegno economico a favore dei soggetti affidatari da parte del Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare competente per il bambino in affido o per il nucleo mono genitoriale affidato, nei limiti delle risorse programmate e autorizzate dalla Regione Lazio. Tale Sostegno è riconosciuto come forma di supporto alle aumentate esigenze del nucleo familiare affidatario derivanti dall’ingresso in famiglia del bambino affidato. Tale sostegno prescinde dal reddito della famiglia affidataria. Per le diverse modalità di intervento di affidamento familiare di cui all’art. 19, sia per gli affidamenti etero che intra familiare, è prevista la seguente articolazione per il sostegno economico mensile: - affidamento residenziale: euro 400 - affidamento diurno familiare: euro 200 - affidamento parziale: sostegno proporzionale al periodo - affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo pieno: euro 400 per il bambino + euro 200 per il genitore accolto7 –- affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo part –time: euro pro quota - affidamento di minori con particolari complessità: euro 700-1000 da modulare sulla base dei requisiti di competenza e di tempo richiesti alle famiglie affidatarie. Per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni il sostegno può essere aumentato nella misura del 25% delle suddette quote. Tale aumento è garantito nelle more dell’organizzazione distrettuale di un “corredo per l’affido” (passeggini, lettino, ecc.) da fornire in comodato d’uso alle famiglie affidatarie. Per i bambini con gravi patologie sanitarie certificate il sostegno è pari a quello offerto alle famiglie che accolgono bambini con particolari complessità, in virtù delle aumentate esigenze che l’affido di tali bambini comporta. In caso di affidamento di fratelli allo stesso nucleo affidatario, l’importo del sostegno è erogato in modo uguale per ciascun bambino in affidamento.Art. 22 (Ulteriori forme di sostegno alla famiglia affidataria) Su proposta dell’Equipe territoriale e con parere da parte del Servizio Distrettuale, per esigenze che non possono essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari, è prevista, nei limiti posti dal finanziamento regionale, la possibilità di usufruire di rimborsi economici per

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straordinarie esigenze del bambino in affido. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà dietro comprovata rendicontazione presentata dai nuclei affidatari che ne hanno fatto richiesta. Il Distretto individua forme specifiche di facilitazione nell’accesso ai servizi e di agevolazioni economiche sulla base dell’ISEE della famiglia affidataria per i bambini in affidamento.

7 In quanto potenzialmente fruitore di forme di sostegno al reddito previste dalla legislazione nazionale o concorrente.

Art. 23 (Copertura assicurativa responsabilità civile) Il Distretto di residenza della famiglia d’origine del bambino stipula per ogni minore in affidamento familiare, una polizza assicurativa, tramite la quale lo stesso è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli stesso provochi. Art. 24 (Conclusione dell’affidamento familiare) L’affidamento familiare si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità a giudizio dell’Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel Progetto Quadro, nel rispetto della situazione e nell’interesse preminente del bambino. Nel prevedere la conclusione dell’affidamento familiare, il Progetto Quadro stabilisce i termini e i modi della riunificazione con la famiglia di origine, l’inserimento in nuova famiglia o il percorso di autonomia per il neo maggiorenne o l’adozione. L’affidamento familiare può concludersi anticipatamente per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il bambino (rientro in famiglia, altra famiglia affidataria, famiglia adottiva, struttura di accoglienza/casa famiglia). In questo caso il bambino, la famiglia affidataria e la famiglia d’origine vanno adeguatamente preparate. Art. 25 (Norme transitorie) È previsto per i Distretti socio sanitari un periodo di mesi sei per l’adeguamento dell’intervento di affidamento familiare al presente Regolamento.

PERSONE CON DISABILITA’

Determinazione 14 febbraio 2019, n. G01539 - Determinazione 7 agosto 2018, n. G10197 "Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, riconoscimento di best practices inerenti progetti innovativi e sperimentali, per favorire la continuita' post-scolastica delle competenze acquisite da ragazzi disabili gravi e gravissimi. Approvazione dell'Avviso Pubblico per il "Riconoscimento della "Qualita' MIMIS", Modello integrato per il Mantenimento delle competenze e di Inclusione Sociale. Istituzione dell'elenco regionale delle "Buone pratiche per l'inclusione sociale". Nomina Commissione Tecnico-Scientifica di valutazione. (BUR n. 17 del 26.2.19)

RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili; - la Legge del 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; - la Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

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- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; - il D.lgs. 155/2006 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118";- la Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”; - il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 luglio 2010, n. 167 Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; - il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 “Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità”; - la legge 18 agosto 2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”; - la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”; - la deliberazione di Giunta Regionale 4 luglio 2016, n. 476 concernente “Approvazione schema di Accordo per la realizzazione di programmi operativi in materia di servizi educativi e di inclusione scolastica a sostegno della disabilità. Realizzazione "Progetto individuale" in favore degli alunni affetti da Disturbi dello Spettro Autistico”; - la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 ed in particolare l’art. 46 comma 1, il quale dispone che la Regione Lazio si doti di un Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, denominato “Piano sociale regionale” integrato con la programmazione in ambito sanitario ed in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale, sportiva ed abitativa; - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 326 del 13.06.2017 “approvazione linee guida in materia di co-progettazione tra amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito dei servizi sociali”; - il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, in particolare all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, che all’Art. 55 “Coinvolgimento degli enti del Terzo Settore”, riporta specifici indirizzi per la coprogrammazione e la co-progettazione”; - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 24.10.2017 “linee di indirizzo in materia di partecipazione attiva nella programmazione territoriale delle politiche sociali”; - la Deliberazione di Giunta regionale 13 Febbraio 2018 n. 75, concernente “Decreto del Commissario ad acta 22 dicembre 2014, n. U00457. Recepimento ed approvazione del documento tecnico concernente "Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD)"; - la Determinazione 7 agosto 2018, n. G10197 “Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, riconoscimento di best practices inerenti progetti innovativi e sperimentali, per favorire la continuità post-scolastica delle competenze acquisite da ragazzi disabili gravi e gravissimi. “Approvazione dell’Avviso Pubblico per il “Riconoscimento della “Qualità MIMIS”, Modello integrato per il Mantenimento delle competenze e di Inclusione Sociale. Istituzione dell’elenco

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regionale delle “Buone pratiche per l’inclusione sociale” pubblicata sul BURL n. 66, supp. 1, del 14.08.2018. - l’art. 7, del DPCM del 30 marzo 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328”, prevede al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, che gli Enti locali possano indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.

LE CONSEGUENZE DEL RICONOSCIMEMTO “MIMIS”Il riconoscimento della qualità MIMIS consentirà ai beneficiari di accedere ad un elenco specifico istituito con il presente atto e denominato delle “Buone pratiche per l’inclusione sociale” e darà diritto ad una premialità in fase di partecipazione ad altri Avvisi pubblici emanati dalla Regione Lazio nell’ambito delle tematiche relative all’Inclusione sociale.Si stabilisce che: “la qualità dei progetti debba essere misurata dai seguenti indicatori/criteri valutati da una Commissione Tecnico Scientifica che verrà istituita con successivo atto …”.

LA COMMISSIONEViene nominata la seguente Commissione Tecnico Scientifica di valutazione dei progetti pervenuti in relazione all’Avviso Pubblico “MIMIS” approvato con D.D. 7 agosto 2018, n. G10197 concernente: “Approvazione dell’Avviso Pubblico per il “Riconoscimento della “Qualità MIMIS”, Modello integrato per il Mantenimento delle competenze e di Inclusione Sociale. Istituzione dell’elenco regionale delle “Buone pratiche per l’inclusione sociale”. Raffaele Longo Presidente Dirigente Area Affari Generali – Direzione regionale per l’inclusione sociale Gloria Pacchioni Componente Area “Sussidiarietà orizzontale e terzo settore “ – Direzione regionale per l’inclusione sociale Valentina Ghinelli Segretario Area “Sussidiarietà orizzontale e terzo settore “– Direzione regionale per l’Inclusione Sociale.

Decreto del Commissario ad Acta 26 febbraio 2019, n. U00072 Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Anno 2018. Definizione dei criteri per l'anno 2019. (BUR n. 19 del 5.3.19)NoteViene confermato, per l’anno 2018, il contributo giornaliero di euro 45,00, per un periodo massimo di 21 giorni, a carico del Servizio Sanitario Regionale, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati, individuati in base ai criteri di cui all’Allegato 1 del Decreto commissariale n. U00047 del 15/02/2018, non estendibile, in alcun caso, all’accompagnatore.La procedura di rimborso da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio avverrà dietro la presentazione da parte dell’assistito della ricevuta dell’avvenuto pagamento rilasciata dalla struttura ricettiva o dell’attestazione comprovante il periodo di effettiva permanenza dell’invalido nella località climatica, rilasciata dal Sindaco o dalle Autorità di pubblica sicurezza o dai Carabinieri del luogo di soggiorno prescelto.Gli invalidi interessati al contributo economico regionale per cure climatiche e soggiorni terapeutici dovranno presentare istanza presso la loro ASL di residenza entro il termine del 30.04.2019, fatta salva la possibilità per

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l’Azienda Sanitaria di accettare istanze anche successivamente a tale termine, qualora ciò non comporti per la stessa problemi di natura amministrativo-contabile; - che agli invalidi che intendono usufruire delle cure climatiche o dei soggiorni terapeutici sarà richiesto di sottoporsi preventivamente a visita medica presso un medico del S.S.N.Gli invalidi di servizio aventi diritto al rimborso presentano, presso la competente Azienda Sanitaria, un’autocertificazione nella quale attestino di non aver usufruito di altri medesimi benefici da parte delle Amministrazioni di appartenenza, nell’anno 20Vengono individuati, per l’anno 2019, gli aventi diritto al rimborso, sulla base dei criteri di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto (a cui si fa rinvio).

DGR 5.3.19, n. 117 Modifica D.G.R. 233/2012: "Approvazione del Programma attuativo degli interventi in favore dei malati di SLA, ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, concernente il riparto del Fondo per le non Autosufficienze per l'anno 2011". Programmazione della nuova azione di "Supporto al paziente SLA e accompagnamento alla sua famiglia". Finalizzazione dell'importo di euro 1.150.000,00 sul cap. H41151, programma 02 della missione 12, di cui euro 690.000,00 per l'anno 2019 ed euro 460.000,00 per l'anno 2020.BUR n. 20 del 7.3.29)NoteViene disposto di:A) di modificare, parzialmente, la D.G.R. 233/2012 “Approvazione del Programma attuativo degli interventi a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica SLA, ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011”, sostituendo, nell‟ Allegato A alla stessa: - il testo del paragrafo “Azione 2”, denominato “Isole di sollievo” (rif. art. 2, comma 1, del citato decreto), con il testo della nuova azione regionale denominata “Supporto al paziente SLA e accompagnamento alla sua famiglia”, come descritta nell‟Allegato alla presente deliberazione; - la cifra di “euro 800.000,00”, riportata nell‟ultimo periodo del paragrafo “Azione 3”, denominata “Formazione operatori/Informazione” (rif. art.2, comma 1, lettera b) del citato decreto), con la cifra di “euro 111.304,20”; - la cifra di “euro 600.000,00”, riportata nell‟ultimo periodo del paragrafo “Azione 4”, denominata “Sviluppo e potenziamento dei percorsi assistenziali” (rif. art.2, comma 1, lettera a) del citato decreto), con la cifra di “euro 408.000,00”;B) di individuare nel Policlinico A. Gemelli il Centro regionale di riferimento per la SLA chiamato ad attuare la nuova azione di interesse regionale di “Supporto al paziente SLA e accompagnamento alla sua famiglia”, programmata con il presente atto, volta a realizzare una modalità di servizio alternativa ed integrativa dell‟offerta prestazionale sanitaria, collegata in rete con i servizi sociali territoriali, per la gestione domiciliare in continuità del bisogno assistenziale complesso del paziente SLA e della sua famiglia; C) di finalizzare, per la sostenibilità della nuova azione regionale descritta, oggetto della rimodulazione della DGR 233/2012 e del relativo Allegato A, l‟importo complessivo di euro 1.150.000,00 quantificato in base alle previsioni di spesa per i vari interventi/servizi di rilevanza sociale contemplati, nonché dell‟arco temporale di riferimento indicato in mesi 18. Tale periodo consente, infatti, una valutazione adeguata, in termini di efficacia e rispondenza agli obiettivi dell‟azione programmata;

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D) di dare atto che l‟importo pari ad euro 1.150.000,00, da finalizzare ai sensi del presente atto, è riferito a risorse coperte con avanzo di amministrazione vincolato in relazione al capitolo di spesa H41151, alla cui iscrizione nel bilancio regionale, nell‟ambito del predetto capitolo di spesa appartenente al programma 02 della missione 12, rispettivamente, per euro di 547 690.000,00 per l‟anno 2019 e per euro 460.000,00 per l‟anno 2020, si provvede mediante apposita variazione di bilancio, da adottarsi ai sensi dell‟articolo 1, commi da 897 a 900, della legge 30 dicembre8, n. 145 e delle disposizioni in materia di fondo pluriennale vincolato di cui al d.lgs. n. 118/2011; E) di riconoscere al Policlinico A. Gemelli, ai fini della prossima e piena operatività della progettualità di servizio in argomento, quale importante risposta assistenziale domiciliare implementativa dell‟attuale offerta di servizi territoriali in favore del paziente affetto da SLA o altre malattie neuromuscolari, il contributo regionale come sopra quantificato, per un arco temporale complessivo di mesi 18, a decorrere dalla sua individuazione, con il presente atto, di soggetto attuatore dell‟azione regionale;

Allegato “Azione 2” “Supporto al paziente SLA e accompagnamento alla sua famiglia” nella gestione del percorso assistenziale in ambito domiciliare (rif. art. 2, comma 1, del decreto interministeriale11 novembre 2011)I programmi per la cura della SLA sono caratterizzati da prestazioni assistenziali con bassi volumi di attività, elevati livelli di complessità e dall‟impiego di tecnologie non usuali. Il modello organizzativo di rete clinica integrata prevede la concentrazione della produzione dell‟assistenza di maggior complessità nei centri di eccellenza e l‟organizzazione del sistema di invio a centri periferici funzionalmente sotto ordinati.L‟azione in argomento si propone di sviluppare ed attuare servizi finalizzati ad estendere la disponibilità di competenze multiprofessionali specifiche, volte a favorire il compito di cura e assistenza della famiglia e del caregiver professionale nella gestione, in ambito domiciliare, dei complessi bisogni quotidiani della persona. La stessa è orientata ad integrare l‟offerta/ erogazione di prestazioni domiciliari di assistenza domiciliare di natura infermieristica e/o di assistenza tutelare, investendo nell‟ambiente naturale di vita della persona disabile, valorizzando e sostenendo il contesto socio-relazionale abituale inteso come risorsa per la qualità di vita. Migliorare le competenze della rete di prossimità a disposizione delle famiglie può certamente contribuire a potenziare le capacità di risposta alle diverse problematiche connesse alla condizione della persona disabile, sia evitando rischi di insorgenza di complicanze e riacutizzazioni che migliorando la sicurezza e confidenza del caregiver stesso nell‟affrontare eventuali situazioni di instabilità clinica e psicologica diminuendo, di conseguenza, i ricoveri inappropriati e, quindi, carichi aggiuntivi ai servizi sanitari. La complessità assistenziale del paziente affetto da SLA mette in evidenza ed esalta la parcellizzazione del “momento assistenziale” oggi suddiviso tra Centri di riferimento, Presidi di rete, distretti per l‟assistenza domiciliare, servizi autorizzativi dell‟area della medicina di base, servizi protesi ed ausili, Medicina legale, servizi farmaceutici territoriali, servizi sociali del distretto, etc.

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La articolata gestione del paziente affetto da SLA impone, invece, la costruzione di percorsi assistenziali integrati, personalizzati, flessibili ed intercambiabili. L‟obiettivo prioritario dell‟azione è, dunque, quello di avviare, consolidare e sostenere i percorsi di vita al domicilio favorendo la qualità della vita della persona disabile e dei suoi familiari. Gli interventi si articoleranno su cinque livelli e si realizzeranno nell‟ambito dei vari contesti che caratterizzano le diverse fasi dell‟esperienza del paziente e della famiglia, consolidando la relazione tra la dimensione ospedaliera e quella territoriale. Sono previsti: a) interventi di formazione e supporto alla famiglia finalizzati all‟abilitazione del caregiver nella gestione delle problematiche assistenziali quotidiane, nonché in attività di raccordo e coordinamento con i servizi territoriali per lo sviluppo/potenziamento dei percorsi assistenziali; b) servizi di supporto e di consulenza multidisciplinare al paziente e alle famiglie nei momenti critici, legati allo stato fisico o emotivo della persona ammalata o dei suoi cari. In molti casi questo supporto permette alla famiglia di evitare il ricorso inappropriato a servizi di emergenza (sanitari e sociali); c) punto di contatto, garantito da varie professionalità di natura sanitaria e sociale, per un rapporto costante con l‟équipe di prossimità a disposizione del caregiver, dei servizi territoriali, dei distretti socio-sanitari regionali, dei MMG e dei PLS, dei referenti dei Comuni (assistenti sociali o responsabili degli uffici di piano distrettuali) e delle associazioni di pazienti; d) attività di monitoraggio e sviluppo dell‟appropriatezza programmatoria, sia in relazione al bisogno, sia alla qualità percepita dal paziente e dalla famiglia, delle azioni intraprese di collegamento, formazione ed informazione; e) servizio di pronta disponibilità per emergenze sociali, in caso di impossibilità improvvisa del caregiver di assicurare il proprio ruolo di cura. La nuova “Azione 2”, intende raggiungere fino a un numero di 400 utenti affetti da SLA e malattie neuromuscolari, con analoghe problematiche assistenziali e impatto sul contesto familiare. In ragione della rilevanza sociale dei servizi e delle attività propri dell‟Azione, alla sua realizzazione nell‟arco temporale di mesi 18, sono destinati complessivamente euro 1.150.000,00 che comprendono anche la disponibilità residua di risorse afferente l‟“Azioni 3” e l‟“Azione 4” di cui all‟Allegato A alla D.G.R. 233/2012.

Determinazione 15 marzo 2019, n. G02984 Approvazione delle Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di noi" (Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 23 novembre 2016). (BUR n. 23 del 19.3.19)

RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, così come modificata dalla legge 21 maggio 1998 n. 162, recante “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”; - la Legge 8 novembre 2000 n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - la Legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, che abroga la Legge regionale del 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio assistenziali nel Lazio";

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- la Legge regionale del 12 dicembre 2003 n. 41, concernente “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali” e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 9-bis (Programmi per la semiautonomia); - la Deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2004 n. 1305 “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della L.r. 41/2003” e successive modifiche ed integrazioni; - la Deliberazione di Giunta Regionale del 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio. Attuazione”, articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione”; - la Legge 2 giugno 2016 n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ed in particolare: l’art. 3 comma 1, che istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare; l’art.4 comma 1, che definisce le seguenti finalità del Fondo: a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppiappartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2; b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri d’acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità; d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2; l’art.4 comma 2 che prevede, in merito al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, la possibilità di compartecipazione delle regioni, degli enti locali, degli enti del terzo settore, nonché di altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e delle famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1 della stessa legge; - il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 “Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”

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GLI ATTI CONSEGUENTILa Deliberazione di Giunta regionale n. 454/2017 dispone la suddivisione in Ambiti sovradistrettuali per la gestione del Fondo del Dopo di Noi così come indicato nella tabella sottostante: Ambito sovradistrettuale Comune capofila RM 4.1, 4.2 (ex F1, F2) Civitavecchia RM 4.3, 4.4 (ex F3, F4) Consorzio Valle del Tevere FR A, FR B Frosinone FR C, FR D Consorzio AIPES RM 5.1, 5.2 (ex G1, G2) Guidonia Montecelio RM 5.3, 5.4 (ex G3, G4) Tivoli RM 5.5, 5.6 (ex G5, G6) San Vito Romano RM 6.1, 6.3 (ex H1, H3) Monte Porzio Catone RM 6.2, 6.5 (ex H2, H5) Albano Laziale RM 6.4, 6.6 (ex H4, H6) Nettuno LT 1, LT 2, LT 3 Latina LT 4, LT 5 Fondi RI 2, RI 3 Poggio Mirteto RI 1, RI 4, RI 5 Comunità Montana del Salto Cicolano VT 1, VT 2, VT 3 Viterbo VT 4, VT 5 Vetralla RM 3.1 Fiumicino Roma Capitale Roma Capitale.Roma Capitale, identificata dalla Regione Lazio quale comune capofila dell’ambito sovradistrettuale, al fine della gestione dell’iter di valutazione delle domande e del finanziamento dei progetti individuali, ha provveduto ad individuare, con proprie determinazioni dirigenziali tre Municipi Capofila, il I il IX e il X, corrispondenti alle tre Aziende Sanitarie Locali cittadine secondo il seguente schema: 1. ASL Roma 1 – (Municipi I, II, III,XIV e XV) Capofila Municipio I 2. ASL Roma 2 – (Municipi IV,V,VI,VII,VIII e IX) Capofila Municipio IX 3. ASL Roma 3 – (Municipi X,XI e XII) Capofila Municipio X. - la determinazione dirigenziale del 27/11/2018 n. G15288 avente ad oggetto “Deliberazione di Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018 “Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2018. Determinazione dirigenziale n. G 04647 del 10 aprile 2018, aggiornamento e approvazione dell’Allegato A “Elenco patrimonio immobiliare solidale”. aggiornamento e approvazione dell’Allegato B “Linee guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Dopo di Noi svolti in appartamenti di civile abitazione”.

LE MODIFICHE DA APPORTAREIn base alle numerose richieste di chiarimento pervenute da parte delle Consulte Handicap all’Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore della Direzione Per l’Inclusione sociale in merito, tra l’altro, ai requisiti organizzativi e strutturali che gli appartamenti di civile abitazione destinati al “Durante e Dopo di Noi” devono possedere; - di quanto emerso a seguito degli incontri intercorsi con la Consulta Regionale, la Consulta Capitolina e le Consulte municipali per l’handicap, le Associazioni di familiari, i Comuni degli ambiti sovradistrettuali capofila per il “Durante e Dopo di noi”; - per quanto sopradetto della necessità di articolare in maniera puntuale alcune disposizioni precedentemente emanate; - viene pertanto ritenuto necessario procedere alla approvazione delle Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del “Durante e Dopo di noi” (Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 23 novembre 2016) come da Allegato 1 al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale

ALLEGATO 1 LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INDIPENDENZA ABITATIVA DEL “DURANTE E DOPO DI NOI” (Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del 23 Novembre 2016).

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1. FINALITÀ DEGLI INTERVENTI I programmi di indipendenza abitativa del “Durante e Dopo di Noi” sono destinati a persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. Gli interventi finanziati tramite il fondo per il Dopo di Noi di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, sono finalizzati alla realizzazione di soluzioni alloggiative di carattere innovativo volte all’abilitazione e allo sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave. È assicurata la continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite di età. 2. MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI Le modalità organizzative e gestionali dei programmi di indipendenza abitativa del “Durante e Dopo di Noi” sono in funzione delle finalità contenute nei progetti personalizzati, predisposti dalle unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD), di cui al decreto del Commissario ad acta n. U00431 del 24 dicembre 2012, e finalizzati ad accompagnare la persona verso una maggiore inclusione sociale, nel rispetto delle sue peculiari esigenze e inclinazioni (articoli 5, 6, 7 e 8 dell’allegato B alla D.G.R. n. 454/2017). Le UVMD nel definire il progetto personalizzato, tengono conto delle risorse professionali ed economiche garantite dal servizio pubblico, tra cui quelle dedicate ai sensi del DPR 12 ottobre 2017 alla sperimentazione del modello di intervento per la vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità (macro area di intervento “abitare in autonomia”-housing e cohousing sociale), nonché delle eventuali risorse messe a disposizione dalle famiglie o da soggetti del terzo settore (Allegato A D.G.R 326 del 13/06/2017). Il responsabile del progetto personalizzato, in particolare della sua attuazione e della costante verifica dell’adeguatezza degli interventi è il Case Manager, figura di riferimento individuata nel progetto stesso che assicura il monitoraggio attraverso incontri periodici con la persona interessata e/o i suoi familiari (o con chi ne tutela gli interessi), nonché con i responsabili dei programmi di indipendenza abitativa (Allegato A D.G.R. 149/2018 “Linee Guida per l’integrazione socio-sanitaria nella Regione Lazio”). Il Case Manager, in collaborazione con l’UVMD predispone verifiche periodiche ed eventuali revisioni del progetto personalizzato. L’individuazione dell’abitazione più idonea da destinare al gruppo delle persone disabili, valutate dalle UVMD in relazione agli interventi e servizi di cui alla legge 112/2016, compete al Coordinatore dell’Ufficio di Piano del comune capofila dell’Ambito sovradistrettuale, che ne autorizza il funzionamento ai sensi dell’articolo 32 della L.R 11/2016. Sono fatti salvi i vincoli di destinazione d’uso così come previsto dall’articolo 6 della legge 112/2016. Il Comune di Roma Capitale ha individuato tre Municipi Capofila, il I il IX ed il X. A seguito di tale organizzazione, i Municipi capofila, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali (ASL RM1, RM2 e RM3) hanno costituito delle Unità di Valutazione multidimensionale di Ambito, a cui spetta

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l’individuazione dell’abitazione più idonea da destinare al costituendo gruppo delle persone disabili oggetto del programma. Il monitoraggio e la verifica dell’attuazione dei programmi di indipendenza abitativa è di competenza del Comune/Municipio capofila del Sovrambito in rete con il Comune/Municipio sede dell’immobile stesso e con l’Azienda Sanitaria Locale di riferimento. 3. RESPONSABILE DEL PROGRAMMA DI INDIPENDENZA ABITATIVA Per ogni programma di indipendenza abitativa svolto in appartamenti di civile abitazione è prevista la figura di un Responsabile che si coordina con i servizi operanti sul territorio, per favorire una piena inclusione sociale. Il Responsabile è la figura professionale che: assume il ruolo di coordinatore e la responsabilità dell’appartamento, del gruppo di persone adulte disabili che risiedono nell’appartamento e dei programmi in esso realizzati; favorisce la partecipazione e la condivisione del progetto con la persona disabile interessata o, in assenza di autodeterminazione, con chi ne tutela gli interessi (genitori, familiari, amministratore di sostegno, tutore, etc.); ha funzioni di programmazione e organizzazione di tutte le attività che si svolgono all’interno dell’appartamento, nonché del loro coordinamento con i servizi territoriali; coordina il personale impiegato nell’assistenza diretta alle singole persone e/o al gruppo e svolge il controllo sui programmi attuati e sull’andamento delle attività, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e delibere, regionali e comunali; collabora con il Case Manager e le UVM distrettuali o di ambito per il monitoraggio e la revisione dei progetti individuali, condivisi con la persona disabile interessata o in assenza di autodeterminazione, con chi ne tutela gli interessi; predispone una relazione semestrale, condivisa con le persone disabili interessate o, in assenza di autodeterminazione, con chi ne tutela gli interessi, da inviare al Coordinatore dell’Ufficio di Piano ed al Direttore del corrispondente Distretto sanitario, sull’andamento del Gruppo Appartamento. Il ruolo del responsabile è ricoperto da: laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie; laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico- educative, psicologiche o sanitarie, con documentata esperienza biennale nel settore; diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo specifico di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale o sociosanitario per disabili di almeno cinque anni. Il Responsabile, che deve essere in possesso di uno dei titoli sopra indicati, può essere individuato anche tra gli operatori in servizio presso l’ente del Terzo settore cui è affidata la gestione dell’appartamento e del gruppo di persone disabili che risiedono nell’appartamento. Egli assicura la presenza per un tempo adeguato alle necessità della comunità e, garantisce la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. 4. LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’APPARTAMENTO Le soluzioni alloggiative devono essere ubicate in zone residenziali e comunque in un contesto territoriale non isolato, aperte alla comunità di riferimento e permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti. È

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ammessa anche la collocazione in aree rurali nell’ambito di progetti di agricoltura sociale, che siano in grado di sviluppare efficacemente insieme alla residenzialità, anche l’attuazione dei programmi di uscita dalla famiglia o istituzione e quelli di accrescimento (art.11 della D.G.R. 454/2017). Le caratteristiche dell’immobile, incidono profondamente sul benessere della persona. Gli alloggi sono dotati di ambienti adeguati, organizzati in maniera funzionale, con spazi fruibili in sicurezza e tali da consentire una facile manutenzione e una confortevole accoglienza. Deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l’utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero (art. 3, comma 4, lettera c del D.M 23 novembre 2016). Deve essere promosso l’utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l’autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living (art. 3, comma 4, lettera d del D.M 23 novembre 2016). È previsto uno spazio per gli operatori residenti o in servizio notturno, tale da garantire la fruibilità e la privacy. La verifica dei requisiti strutturali dell’appartamento e dell’eventuale necessità di realizzare in esso gli interventi di cui all’articolo 5, comma 4, lettera d del D.M del 23 novembre 2016, rimane di competenza degli Enti preposti per materia.

Determinazione 18 marzo 2019, n. G03047 Approvazione del documento "Modalità attuative della misura di sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, ai sensi del Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1". (BUR n. 23 del 19.3.19)

RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI- la legge 18 agosto 2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”; - l’Intesa sancita in Conferenza Unificata (repertorio Atti n.53/00) del 10 maggio 2018, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n.134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”;- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 10 “Politiche in favore delle famiglie e dei minori”; - la deliberazione di Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio. Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriale di gestione”; - la deliberazione di Giunta regionale del 13 febbraio 2018, n. 75 “Decreto del Commissario ad acta 22 dicembre 2014, n. U00457. Recepimento ed approvazione del documento tecnico concernente “Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD)”, con la

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quale viene definito in Regione Lazio il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto alle persone con disturbo dello spettro autistico, con l’obiettivo di uniformare sul territorio regionale il processo di presa in carico, per l’intero arco di vita, a partire dalla organizzazione della rete dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione; - la deliberazione di Giunta Regionale del 2 marzo 2018 n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”; - la deliberazione di Giunta Regionale del 11 dicembre 2018 n.792 “Legge regionale 10 agosto 2016, n.11, art.43, 1° comma, e art. 51, 3° comma. Approvazione schema tipo di convenzione ai sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari. Proroga del termine per la stipula della convenzione tra distretti sociosanitari e Aziende Sanitarie Locali, di cui alla deliberazione della Giunta del 2 marzo, n. 149”; - la deliberazione di Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 569, concernente: “Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per l’esercizio finanziario 2018.”, in cui si approvano i nuovi impegni di risorse regionali e tra questi in particolare, euro 1.000.000,00 sul capitolo H41903, per “interventi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico-legge 4/2018 con ambiti prioritari di intervento individuati secondo gli indirizzi nazionali: diagnosi precoce; definizione dei processi di presa in carico; aumento dei trattamenti; assistenza alle famiglie, ecc.”;- la deliberazione di Giunta Regionale del 23 novembre 2018, n. 717 concernente: “Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Seconda fase di programmazione e finalizzazione della ulteriore spesa per l’esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale anni 2019 e 2020. Integrazione e modifica Deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018”, in cui si ribadiscono gli impegni di risorse regionali, per la prima fase di programmazione 2018, di € 1.000.000,00 sul capitolo H41903, per: “interventi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico - legge 4/2018 con ambiti prioritari di intervento individuati secondo gli indirizzi nazionali: diagnosi precoce; definizione dei processi di presa in carico; aumento dei trattamenti; assistenza alle famiglie, ecc. – legge regionale 7/2018” e si approvano i nuovi impegni di risorse regionale per le annualità 2019 e 2020 per € 1.000.000,00 cad. sullo stesso capitolo; - la Legge Regionale del 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, ed in particolare l’Art 74 (Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico); - la deliberazione di Giunta regionale del 28 dicembre 2018, n. 866 “Attuazione Art. 74 della L.R. n. 7 del 22 Ottobre 2018 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, adozione del Regolamento per la disciplina degli Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico”.

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- la determinazione 31 dicembre 2018, n. G17743 “Deliberazione di Giunta regionale n 866 del 28 dicembre 2018 "Attuazione Art. 74 della L. R. n. 7 del 22 Ottobre 2018 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", adozione del Regolamento per la disciplina degli Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico". Assegnazione a Roma Capitale e ai Comuni/Enti capofila di distretto socio-sanitario degli importi finalizzati agli interventi a sostegno delle famiglie. Impegno e liquidazione delle somme di € 1.000.000,00 sul Capitolo H41903, esercizio finanziario 2018”.- deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 “Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune"”. - l’art.74 della sopra detta legge regionale del 22 ottobre 2018 n. 7, prevede: al comma 1, che la Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana; al comma 2, che la Regione sostiene le famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico residenti nel Lazio che intendono liberamente avvalersi dei metodi terapeutici indicati dalle linee di indirizzo nazionali; al comma 3, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia, adotta un regolamento per la disciplina relativa, in particolare: a) all’istituzione di un albo dei terapisti riconosciuti, aperto con riconoscimento annuale a decorrere dall’anno 2018; b) alle modalità per sostenere le famiglie di cui al comma 2, con priorità per quelle con un numero di figli nello spettro superiore ad 1 e con un ISEE inferiore o pari a 8 mila euro; c) alle modalità per la formazione specifica indicata per i pediatri e gli insegnanti di sostegno. - in attuazione dell’art.74 della legge regionale 7/2018 è stato adottato il Regolamento Regionale 15 gennaio 2019, n. 1 “Regolamento per la disciplina degli Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 17 gennaio 2019, n. 6, in cui al Capo III, vengono definite la finalità e la natura della misura di sostegno alle famiglie (art.8), i soggetti beneficiari (art.9), le modalità di presentazione delle domande da parte delle famiglie e le procedure istruttorie e di valutazione delle richieste (art.10), le modalità di rendicontazione ed erogazione del sostegno alle famiglie (art.11), e le condizioni che determinano la decadenza del beneficio (art.12); - il Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n.1 al Capo II, art. 3, istituisce l’Albo regionale dei professionisti con competenze ed esperienze nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico, e stabilisce che l’Albo venga gestito dalla direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, che provvede anche al relativo aggiornamento.

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- il regolamento regionale 15 gennaio 2019, n.1 stabilisce che il sostegno alle famiglie è inteso come contributo alle spese per i trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta e che la misura va integrata al piano di assistenza individualizzato del minore, a cura del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari del territorio; - l’entità del sostegno deve essere posta a valutazione considerando le risorse e i servizi già attivi a favore della persona o comunque attivabili nella rete sociosanitaria e in considerazione delle caratteristiche socioeconomiche del nucleo famigliare richiedente; - i distretti sociosanitari vengono riconosciuti nel regolamento come soggetto di coordinamento della misura di sostegno economico alle famiglie, e insieme ai comuni di residenza, hanno la funzione, a seguito dell’indizione di specifici avvisi pubblici, di gestire l’istruttoria, la ricezione delle domande, la valutazione integrata ai servizi sanitari e di definire i rapporti con le famiglie ai fini delle dichiarazioni delle spese effettuate- viene demandato, nel medesimo regolamento, ai Comuni/Enti capofila di distretto di adottare tutte le misure necessarie ai fini della semplificazione dell’accesso al sostegno economico da parte delle famiglie.RITENUTO di dover consentire l’attuazione della misura in oggetto al presente atto, in linea con i processi di integrazione sociosanitaria avviati dalla Regione Lazio e nel rispetto del processo di regolamentazione in corso, delineato nelle più recenti deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149 e del 11 dicembre 2018 n. 792; TENUTO CONTO - che, in attuazione alla DGR 866 del 28 dicembre 2018, che ha adottato il Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare, la Determinazione G17743 del 31 dicembre 2018 ha predisposto l’assegnazione dei fondi, relativi alla misura in oggetto annualità 2018, a Roma Capitale e ai Comuni/Enti capofila di distretto sociosanitario, ed è stato determinato di rimandare ad un successivo atto l’approvazione di linee guida operative per fornire un indirizzo dettagliato in merito alla tempistica e alle modalità attuative del Capo III del Regolamento regionale 15 gennaio 2019 n. 1; - che la l’Amministrazione regionale ha proceduto alla ripartizione delle quote a valere sull’esercizio finanziario 2018, capitolo H41903, a Roma Capitale e ai Comuni/Enti capofila di distretto sociosanitario, come acconto per l’attuazione della misura di sostegno alle famiglie nell’annualità 2019; - che la ripartizione delle quote di cui sopra è stata definita sulla base dei dati ISTAT all’1.1.2018 relativi alla popolazione residente nella fascia di età 0-6 anni sul territorio regionale suddiviso negli ambiti dei distretti socio-sanitari e di Roma Capitale; - che in fase di prima attuazione della misura, è necessario dare un indirizzo ai soggetti attuatori per una gestione omogenea di quanto stabilito dal Regolamento regionale, e consentire alla stessa amministrazione regionale di definire una futura programmazione dei fondi quanto più orientata al bisogno reale della popolazione; - che la deliberazione di Giunta Regionale del 23 novembre 2018, n. 717 concernente: “Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Seconda fase di programmazione e finalizzazione della ulteriore spesa per l’esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale anni

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2019 e 2020. Integrazione e modifica Deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018”, ha approvato i nuovi impegni di risorse regionale per le annualità 2019 e 2020 per € 1.000.000,00 cad. sullo stesso capitolo; - che con successivo atto verranno impegnati e assegnati i fondi a valere sull’esercizio finanziario 2019, la cui liquidazione sarà subordinata alla rendicontazione delle spese sostenute da Roma Capitale e dai Comuni/Enti capofila di distretto socio-sanitario, relativamente alla misura di sostegno economico in oggetto, secondo la tempistica stabilita dal documento approvato dal presente atto;

LA DISPOSIZIONEViene approvato il documento “Modalità attuative della misura di sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, ai sensi del Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1”, All. “1” parte integrante del presente atto, comprensivo della modulistica: All. “2”: modello A “Domanda di sostegno economico delle famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”; All. “3”: modello B “Programmazione per la misura di sostegno ASD”; All. “4”: modello C “Dichiarazione delle spese sostenute ai fini del sostegno economico per le famiglie con minori in età evolutiva prescolare con disturbo dello spettro autistico”; All. “5”: modello D “Rendiconto e prospetto riepilogativo della misura di sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”.NBPER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO.

PRIVATO SOCIALE

Decreto 26 febbraio 2019, n. G02113 Nomina della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative all'Avviso Pubblico "per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a svolgere il ruolo di soggetto locatore per la messa a disposizione di locali idonei per la realizzazione delle attività' della Scuola del Sociale "Agora'", struttura destinata alla formazione e all'aggiornamento degli operatori del Terzo Settore, dedicata a Stefano Cucchi." - di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G16124 dell'11/12/2018.NoteVengono nominati, quali componenti della Commissione per la valutazione tecnica delle proposte in relazione all’intervento citato nelle premesse, i sottoelencati membri: - Tiziana Biolghini (Presidente) - Gloria Pacchioni (Componente) - Valentina Ghinelli (Componente con funzioni di Segretario)I suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo.

Determinazione 27 febbraio 2019, n. G02134 Cancellazione di euro 1.618,00 stanziati a favore della Associazione di Volontariato Magliana 80 (codice creditore 36480), ricogniti con decreto presidenziale n.T0248/2008 impegno 41874/2008 capitolo H41550

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- procedere alla cancellazione del residuo perente di euro 1.618,10 ricognito con decreto presidenziale n.T0248/2011 impegno 41874/2008 capitolo H41150, creditore Associazione di Volontariato Magliana 80 codice 36480; - trasmettere la presente Determinazione alle

Determinazione 8 marzo 2019, n. G02625 Risultanze della commissione, costituita con determinazione n. G01088 del 7 febbraio 2019, per la valutazione delle domande pervenute a seguito dell'"Avviso pubblico per la ricerca di esperti valutatori di progetti di servizio civile per la costituzione della commissione valutatrice dei progetti per l'anno 2019 di cui all'avviso del 16 ottobre 2018, pubblicato sul sito ufficiale del Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale" di cui alla determinazione dirigenziale n. G16244 del 13 dicembre 2018. (BUR n. 20 del 7.3.19)NoteViene preso atto delle risultanze della valutazione delle domande ad opera della commissione, di cui all’allegato A (Risultanze della commissione per la valutazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico n. G16244 del 13 dicembre 2018, per la ricerca di esperti valutatori di progetti di servizio civile nazionale per la costituzione della commissione valutatrice dei progetti per l’anno 2019); Il presente atto e il relativo allegato A è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.socialelazio.it.

Determinazione 8 marzo 2019, n. G02630 LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "SALUTE E FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02979980592, con sede in Formia (Lt), via San Giulio Seconda Traversa 20 c.a.p. 04023 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n.22 del 14.3.19)

Determinazione 8 marzo 2019, n. G02636 LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "UNA CITTA' NON BASTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 14426331006, con sede in Velletri (Rm), via Colle Giorgi 48 c.a.p. 00049 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n.22 del 14.3.19)

SANITA’

Decreto del Commissario ad Acta 26 febbraio 2019, n. U00073 Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2019 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR per Assistenza per cure palliative (Hospice). (BUR n. 19 del 5.3.19)NoteViene assegnato alle Aziende Sanitarie del Lazio il livello massimo di finanziamento pari a complessivi euro 73.031.393,00 per l’anno 2019 (Allegato A), per le strutture accreditate entro la data del 31.12.2018, per l’erogazione di prestazioni di assistenza per cure palliative (Hospice).Il livello massimo di finanziamento sia per l’anno 2019 per le strutture accreditate per le prestazioni di assistenza per cure palliative (Hospice) viene

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definito dalle ASL territorialmente competenti, sulla base della loro configurazione aggiornata al 31/12/2018Le strutture a cui verrà rilasciato il titolo di accreditamento successivamente alla data del 31.12.2018 potranno essere oggetto di successiva valutazione da parte delle Aziende Sanitarie competenti ai fini di una possibile contrattualizzazione, nei limiti delle risorse finanziarie aggiuntive eventualmente messe a disposizione della Regione tramite emanazione di decreti di integrazione del livello massimo di finanziamento.Per il biennio considerato le ASL, con il livello massimo di finanziamento per l’assistenza sanitaria per cure palliative (Hospice), assegnato dalla Regione, devono: o definire il livello massimo di finanziamento per le strutture private accreditate che insistono sul proprio territorio, previa verifica del possesso del titolo di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale e tenendo conto del fabbisogno di salute della popolazione; o sottoscrivere il contratto di cui all’art. 8-quinquies D.Lgs 502/1992, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, applicando le procedure di sottoscrizione e lo schema di contratto di cui al DCA n. 324/2015, così come modificato dal DCA n. 555/2015, dal DCA n. 249/2016 e dal DCA n. 231/2018; o tener conto degli accessi degli utenti residenti e non residenti sul proprio territorio; o vigilare sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla coerenza tra le prestazioni effettivamente rese e quelle autorizzate e accreditate; o tener conto dello storico degli accessi effettuati, basandosi sulla residenza degli utenti; o controllare che il livello massimo di finanziamento e la produzione erogata siano coerenti con la configurazione per la quale è stato rilasciato il titolo di accreditamento; o monitorare il flusso delle compensazioni interaziendali attraverso report mensili.Le singole ASL devono far cessare ogni rapporto atipico che non sia contrattualizzato nelle forme di cui all’art. 8-quinquies del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.Gli importi di cui al presente provvedimento, e di cui alle deliberazioni delle singole ASL che stabiliscono il livello massimo di finanziamento per singola struttura, rappresentano limite invalicabile.Le singole ASL potranno fissare il livello massimo di finanziamento per le strutture in possesso del titolo di accreditamento rilasciato ai sensi dell’art. 8-quater, comma 7, D.Lgs 502/1992, per le quali deve essere ancora verificato “il volume di attività svolto e la qualità dei risultati raggiunti”, valorizzando la produzione massima erogabile utilizzando un tasso di occupazione al massimo pari all’80%.Per le strutture in possesso del titolo di accreditamento definitivo potrà essere applicato un tasso di occupazione al massimo pari al 98%.Le prestazioni potranno essere erogate con onere a carico del SSR solo a seguito della sottoscrizione del contratto, fatti salvi eventuali accordi di riconduzione a salvaguardia della continuità assistenziale.Il livello massimo di finanziamento assegnato dalla Regione alle singole ASL deve ritenersi limite invalicabile, così come invalicabile è il livello massimo di finanziamento assegnato dalle ASL alle singole strutture private accreditate che insistono sul proprio territorio

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Per l’anno 2019 non è prevista la possibilità per le ASL di effettuare spostamenti dei livelli massimi di finanziamento da una tipologia assistenziale ad un’altr.Le ASL competenti per territorio devono adottare il provvedimento di ripartizione del finanziamento e conseguentemente sottoscrivere i relativi accordi contrattuali entro 30 giorni dalla adozione del presente provvedimento.Le ASL competenti per territorio devono trasmettere alla Regione Lazio, entro 3 giorni dalla definizione del livello massimo di finanziamento per singola struttura, il relativo provvedimento amministrativo.Il livello massimo di finanziamento in relazione all’attività di assistenza territoriale, di cui al presente decreto, potrà in ogni caso subire delle modifiche in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello nazionale.Qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell’accreditamento è idoneo a determinare l’automatica sospensione e/o revoca dell’attribuzione del livello massimo di finanziamento e che, quindi, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione e/o revoca la struttura non può erogare prestazioni con onere a carico del SSR, fatte salve diverse disposizioni nei provvedimenti di sospensione o revoca finalizzate alla garanzia della continuità assistenziale.Il livello massimo di finanziamento per l’anno 2019 si riferisce esclusivamente ai cittadini residenti nella Regione Lazio per prestazioni erogate da strutture private accreditate insistenti sul territorio regionale.Le ASL devono fissare il livello massimo di finanziamento per singola struttura privata accreditata che insiste sul territorio di propria competenza, che riassorbe le prestazioni sanitarie già erogate dalla struttura sulla base della proroga dei contratti prevista all’art. 6 “Durata”, comma 3, dei contratti stessi sottoscritti dagli erogatori.

Decreto del Commissario ad Acta 27 febbraio 2019, n. U00074 Modifiche ed integrazioni al DCA U00471 del 6 dicembre 2018 relativo a "Assistenza specialistica ambulatoriale nel Lazio. Prestazioni di Medicina nucleare e di Tomoscintigrafia PET".20. (BUR n. 19 del 5.3.19)

LIGURIADGR 14.2.19 n. 93 Centri regionali di riferimento per autorizzazioni cure all’estero. Modifiche alla DGR 24/2010 e ss.mm.ii (BUR n. 11 del 13.3.19)

DGR 14.2.19, n. 104 Approvazione Registro Tumori: procedure e convenzione. (BUR n. 11 del 13.3.19)NoteVengono approvati:

- il “Regolamento Registro Tumori” e l’accluso “Disciplinare tecnico per la gestione e la sicurezza del Registro Tumori”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sub A) e A)bis;

- la “Convenzione quadro per la definizione delle specifiche modalità di raccolta dei dati e delle misure di sicurezza relative ai flussi informativi previsti dal Registro Tumori” e i relativi documenti tecnici acclusi allegati,

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quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sub B), 1,2,3, e 4.

LOMBARDIADIPENDENZE

Circolare regionale 11 marzo 2019 - n. 4 Indicazioni operative per l’attuazione della d.g.r. n. 1114 del 19 dicembre 2018 «Determinazioni di azioni locali di sistema nell’ambito della programmazione delle progettualità degli enti locali per la prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico in attuazione della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8». (BUR n.11 del 15.3.19) La d.g.r. 1114 del 19 dicembre 2018 ha individuato i criteri per la realizzazione di un’azione di un sistema volta a sperimentare un modello innovativo che consolidi le azioni già avviate per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo e contribuisca ad estendere e a diffondere le buone prassi in atto, oltre che a rafforzare i percorsi di sostegno alle persone e alle famiglie. La realizzazione del modello è affidata a un ambito territoriale per ATS, selezionato dalla ATS stessa ed è sostenuta con risorse regionali, complessivamente pari a € 719.000,00. Il documento – che tiene conto anche degli elementi emersi nel corso del confronto attivato con le ATS - fornisce indicazioni operative per la realizzazione di quanto previsto dalla d.g.r. 1114/2018, in modo da garantire un percorso di attuazione omogeneo, efficace e rispondente agli obiettivi previsti. L’avvio delle attività da parte degli Ambiti che saranno individuati è prevista entro il mese di maggio. Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. Il direttore generale Giovanni DaverioALLEGATO INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1114/2018 Indice PREMESSA 1. CARATTERISTICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNANCE 1.1 Il ruolo e i compiti di Regione 1.2. Il ruolo e i compiti delle ATS 1.3 Il ruolo e i compiti degli Ambiti 1.4 I raccordi da garantire 2. MODALITA’ E CRITERI PER LA SCELTA DELL’AMBITO3. LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DELL’AMBITO 4. AZIONI PRIORITARIE 5. RISULTATI ATTESI 6. ATTUAZIONE DEL MODELLO SELEZIONATO E SISTEMA DI MONITORAGGIO 7. RISORSE E SPESE AMMISSIBILI 8. FASI E TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE 9. DEBITO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DI REGIONE LOMBARDIA 10. RIFERIMENTI 11. RIEPILOGO PREMESSA A 5 anni dall’approvazione della l.r. 8/2013 la Regione Lombardia, attraverso quanto disposto dalla DGR n. 1114 del 19/12/2018, intende portare a sistema

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le diverse azioni di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, attraverso l’attuazione di un modello organizzativo innovativo finalizzato a dare continuità, ma anche consolidamento e potenziamento, a quanto sinora avviato. Con l’attuazione della DGR 1114/2018 si intende quindi: - realizzare un modello organizzativo e di governace, nella logica di consolidare le azioni già realizzate, estendere buone prassi e garantire un’azione sistemica a regime; - individuare un modello esportabile e da estendere, all’esito della prima attuazione, a tutto il territorio; - perseguire una logica di coinvolgimento della comunità locale, anche per individuare. i modo precoce, i fattori di rischio e realizzare azioni di sistema per che consentano lo sviluppo di fattori protettivi; - attuare il passaggio da “Azioni” a “Sistema” e da “processo” a “esiti”. Il modello organizzativo avrà un carattere sperimentale e si realizzerà in 8 ambiti territoriali, selezionati dalle 8 ATS lombarde, con caratteristiche tali da poter essere adottato, a regime, anche dagli altri Ambiti . Questo documento fornisce alle ATS, in una logica di riconoscimento della loro responsabilità programmatoria, indicazioni operative per la realizzazione di quanto previsto dalla DGR 1114/2018, in modo da garantire un percorso di attuazione omogeneo, efficace e rispondente agli obiettivi previsti. 1. CARATTERISTICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNANCE Attraverso quanto previsto dalla DGR 1114/2018, si intende realizzare un’ AZIONE DI SISTEMA che adotti un modello organizzativo e di governance capace di garantire efficacia e sostenibilità nel tempo attraverso:- la razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse economiche e professionali destinate alle azioni di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico; - il consolidamento a livello di Ambito territoriale delle azioni già realizzate su parti del territorio; - la replica delle buone prassi; - l’individuazione di modalità di gestione e costruzione di percorsi, strumenti e indicatori per la promozione di azioni integrate e coordinate con ricadute sulla diffusione e il miglioramento delle conoscenze e competenze nei diversi target di popolazione , nonché sul potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto al GAP nelle comunità. Fondamentali, per il modello di governance, sono: - il ruolo e i compiti dellai Regione - il ruolo e i compiti delle ATS - il ruolo e i compiti degli Ambiti- il raccordo con gli strumenti di programmazione presenti, ai diversi livelli, sul territorio. 1.1 Il ruolo e i compiti della RegioneLa Regione Lombardia, nel suo ruolo di programmazione e indirizzo: - Fornisce indicazioni per l’attuazione di quanto previsto dalla DGR 1114/2018; - Partecipa alla Commissione di valutazione per l’individuazione dell’Ambito; - Definisce i contenuti e le tempistiche del debito informativo; - Monitora e valuta il processo di attuazione, anche per definire gli indirizzi di programmazione per la messa a regime del modello sul territorio lombardo;- Assegna le risorse all’ATS 1.2. Il ruolo e i compiti delle ATS L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), in quanto articolazione attuativa del programma socio-sanitario regionale, assume la regia della realizzazione dell’azione di sistema congiuntamente all’Ambito per:

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- assicurare il raccordo organizzativo tra il Dipartimento per la Programmazione per l’integrazione delle Prestazioni Socio-Sanitarie con quelle Sociali (PIPSS) e il Dipartimento Igiene e Prevenzione (DIPS) - garantire l’ integrazione tra la presa in carico sociosanitaria e sanitaria e l’ attività di sostegno sociale dirette alla persona e alla sua famiglia, - favorire le sinergie e ridurre il rischio di sovrapposizione di interventi. La “regia” dell’ATS è altresi finalizzata ad assicurare il presidio e il monitoraggio della realizzazione del modello, attraverso la partecipazione diretta alla governance di figure apicali e di referenti tecnici, con competenze e orientamento specifico alle finalità da perseguire.Assume inoltre un ruolo centrale per l’adozione di un sistema di raccolta dati che consenta di verificare e valutare il modello organizzativo attraverso strumenti di rilevazione integrati e indicatori di attività e di efficacia, supportandone e assicurandone lo sviluppo. Nel ruolo assegnato dalla DGR 1114/2017, l’ATS: – informa gli Ambiti in merito ai contenuti della DGR 1114/2018 , con particolare riferimento alle finalità : non “azioni”, ma “azione di sistema” per la realizzazione di modello organizzativo efficace e sostenibile – promuove la “Manifestazione di interesse” rivolta agli Ambiti per la presentazione di proposte attuative – istituisce la Commissione di Valutazione dei progetti, alla quale partecipa anche Regione e individua, sulla base dei criteri definiti nella DGR 1114/2018, l’Ambito cui affidare la realizzazione del modello– eroga le risorse regionali all’ Ambito selezionato – assume, insieme al capofila dell’Ambito selezionato, la regia della realizzazione dell’azione di sistema, con particolare attenzione alla integrazione delle azioni di competenza dei Comuni con quelle di competenza dell’ATS, sia per evitare inutili sovrapposizioni, sia per garantire, nel contesto della presa in carico socio sanitaria l’integrazione con le attività di sostegno sociale dirette alla persona e alla sua famiglia – istituisce e coordina il Tavolo di Monitoraggio insieme al capofila dell’Ambito che realizza l’azione di sistema – risponde al debito informativo nei confronti di RL. 1.3 Il ruolo e i compiti degli Ambiti L’Ambito rappresenta la dimensione territoriale per l’attuazione innovativa di un nuovo modello organizzativo e al contempo è il soggetto che propone, individua e realizza le azioni di sistema volte all’adozione di tale modello. In particolare l’Ambito: – propone all’ ATS le modalità di realizzazione dell’azione di sistema, anche in partnership con altri Ambiti, preferibilmente confinanti – realizza, a livello di Ambito territoriale - se il progetto di sistematizzazione si realizza su un unico Ambito o su tutti gli ambiti coinvolti, se in parnership con altri Ambiti - un’azione di sistema volta a identificare un modello di governance, organizzativo e gestionale idoneo all’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico – assume, insieme all’ ATS la regia dell’attuazione dell’azione di sistema.L’assunzione congiunta della regia di ATS e Ambito assicura un livello di coordinamento funzionale all’attuazione del modello organizzativo e di governance, pur rimanendo la responsabilità diretta dell’attuazione in capo all’Ambito – concorre al coordinamento del Tavolo di monitoraggio insieme all’ATS.

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1.4 I raccordi da garantire L’ATS, unitamente all’Ambito selezionato, dovrà favorire e assicurare il raccordo con altri strumenti di programmazione, in particolare: - Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (prorogato al luglio 2019)- Piani Locali GAP e valorizzazione di quanto in essi previsto in merito all’attivazione di collaborazioni e sinergie con le ASST, il privato accreditato, le associazioni presenti sul territorio aventi finalità di contrasto e prevenzione al GAP e le altre attività di carattere sociosanitario/sanitario, con particolare riferimento all’accesso e alla dimissione; - Piani di Zona, assicurando che nell’ambito del modello venga perseguita l’integrazione delle attività sociali di competenza degli enti locali con lo sviluppo di alleanze con tutti i soggetti locali che a vario titolo possono concorrere alla prevenzione e al contrasto del fenomeno GAP- Piano degli interventi in ambito scolastico a seguito della Convenzione sottoscritta tra USR e RL per la formazione docenti e studenti e per la costituzione di 12 Osservatori provinciali relativi al fenomeno delle ludopatie e del gioco d’azzardo 2. MODALITA’ E CRITERI PER LA SCELTA DELL’AMBITO Ai fini della valutazione, l’ATS istituisce una apposita Commissione di Valutazione a cui parteciperà anche la Regione Lombardia, che valuterà le azioni sistemiche proposte dagli 8 Ambiti selezionati. La Commissione è di norma composta da: - tre rappresentanti designati dall’ATS, assicurando un rappresentante della Direzione Socio-Sanitaria, un rappresentante del Dipartimento per la Programmazione per l’integrazione delle prestazioni socio sanitarie con quelle sociali (PIPSS) e un rappresentante del Dipartimento Igiene e Prevenzione (DIPS); - un rappresentante di Regione Lombardia;- un rappresentante della Cabina di Regia indicata Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020 di cui alla DGR 7631/2017. Criteri per la scelta dell’Ambito: Per la scelta dell’Ambito si terrà conto: - della presenza contemporanea di partnership con: ▪ almeno l’ 80% dei comuni dell’ambito ▪ ASST ▪ altri soggetti pubblici (es scuola ecc.) ▪ reti di terzo settore e reti di mutuo aiuto ▪ altri soggetti rappresentativi del territorio. Al fine di assicurare l’individuazione di un modello che risponda agli obiettivi indicati dalla DGR 1114/2018, si richiamano anche altri elementi che possono utilmente concorrere alla valutazione: - adesione al progetto di più Ambiti, preferibilmente fra loro confinanti, con chiara individuazione dell’Ambito capofila; - coerenza della proposta con gli obiettivi regionali della coerenza interna della proposta rispetto al modello organizzativo e gestionale proposto e la messa a sistema delle azioni (coerenza fra obiettivi previsti, analisi del contesto, azioni, risorse e tempi)- effettiva possibilità, attraverso la proposta, di disegnare una mappa territoriale che possa con il tempo essere aggiornata e in cui appaia in modo coordinato e integrato quale è effettivamente l’offerta destinata nello specifico territorio alla prevenzione e al contrasto al gioco d’azzardo patologico

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- presenza nel PDZ dell’Ambito 2018-2020 di obiettivi relativi al GAP e loro livello di declinazione- sostenibilità nel tempo e la stabilizzazione del modello, anche con la previsione di risorse dedicate nel periodo successivo alla conclusione della prima attuazione - eventuale cofinanziamento della proposta con risorse autonome In considerazione della diversa complessità territoriale, le ATS potranno definire anche ulteriori elementi valutativi, dandone evidenza nella Manifestazione di Interesse e con attenzione alla reale cogenza delle integrazioni e al non appesantimento delle procedure di selezione, garantendo in ogni caso il rispetto delle tempistiche indicate al successivo punto 8. Gli elementi di valutazione dovranno essere indicati nella Manifestazione di Interesse. 3. LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DELL’AMBITO Ai fini della presentazione della candidatura da parte dell’Ambito e per una valutazione il più completa possibile, nel rispetto dei criteri sopra indicati, la proposta dovrà individuare il progetto di riordino delle azioni che si intendono mettere a sistema o delle eventuali nuove azioni da introdurre, indicando: • Obiettivi che si intendono raggiungere, a partire dal contesto attuale: si raccomanda, rispetto all’analisi del contesto, di effettuare una analisi swot e di tenere conto degli elementi indicati nell’Allegato A) della DGR 1114/2018 al punto “Quadro di contesto” • Soggetti coinvolti (collaborazioni con altri soggetti – pubblici o privati, accordi formalizzati tra Comuni, coinvolgimento di altri Ambiti …) • Modalità organizzative • Modalità gestione • Livelli responsabilità • Raccordo previsto con strumenti di programmazione socio-sanitaria e sociale già attivi • Declinazione delle azioni previste, in coerenza con l’analisi del contesto, che dovranno essere pensate come facenti parte di un modello di ambito territoriale, con attenzione a valorizzare, migliorare e potenziare azioni già in atto o ad attivare nuove azioni, solo se rappresentano aree di intervento “scoperte” rispetto all’analisi dei bisogni • Risorse economiche e piano dei costi • Collegamenti di rete per il potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto GAP nei setting scuola, luoghi di lavoro, comunità locali • Strumenti per la rilevazione dei risultati e indicatori di esito delle azioni (es. target raggiunto) e indicatori di valutazione del modello • Modalità di stabilizzazione, assicurando l’inserimento/aggiornamento nel Piano di Zona, anche con la definizione delle relative risorse nell’arco del periodo di validità del Piano stesso • Elementi di esportabilità sul territorio e di sostenibilità economica oltre il periodo di prima realizzazione, anche utilizzando analisi swot • Cronoprogramma con la previsione delle tempistiche di avvio e conclusione previste per realizzare ogni azione • I risultati attesi e di miglioramento rispetto al contesto attuale Tali elementi sono funzionali a individuare il modello che presenta, rispetto agli obiettivi regionali, un effettivo grado di fattibilità e di raggiungimento dei risultati. Altri eventuali elementi potranno essere integrati nella Manifestazione di Interesse da parte delle ATS, qualora ritenuti effettivamente funzionali alla

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valutazione e senza gravare il processo di presentazione delle proposte da parte degli Ambiti Per “modellizzare” le azioni più significative, si raccomanda agli Ambiti di: – partire dall’analisi del contesto territoriale e dalla lettura dei bisogni individuati, integrando risorse e competenze; – Individuare le azioni già realizzate che hanno prodotto buoni risultati; – Individuare i punti di eccellenza, ma anche i punti di debolezza, i vuoti da colmare, le sovrapposizioni da eliminare e le azioni da migliorare La proposta da inviare all’ATS dovrà essere approvata in sede di Consiglio di rappresentanza. 4. AZIONI PRIORITARIE L’Allegato A) alla DGR 1114/2018 indica le azioni che devono essere previste.Tra queste, si indicano tre azioni prioritarie da perseguire in fase di prima attuazione: - Omogeneizzazione dei regolamenti in atto: regolamento unico di ambito o, nel caso di adesione di più ambiti, di tutti gli ambiti coinvolti, con particolare attenzione agli aspetti riguardanti: - orari di apertura e chiusura dei locali sedi di gioco; - condizioni dei locali con particolare riferimento agli aspetti che devono consentire al giocatore la cognizione del tempo attraverso la visibilità all’esterno; - distanza da luoghi sensibili come scuole e centri di formazione, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali e strutture socio-sanitarie, luoghi di aggregazione giovanile; istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati…. - Formazione di operatori sociali e/o di sistema (operatori sociali, educatori, polizia locale etc. ) in particolare rispetto allo sviluppo di competenze relative al saper cogliere segnali precoci o predittivi del rischio GAP - Punti di informazione e di orientamento, con particolare rifermento alle problematiche finanziare connesse al gioco d’azzardo e a forme di tutela di coniugi, figli e loro patrimoni (casa, auto, attività…) con il coinvolgimento strutturato di esperti del settore (avvocati; legali di istituti bancari…) E’ auspicabile che le azioni possano prevedere anche modalità di ingaggio dei gestori dei locali, al fine di assicurare un aumento della loro consapevolezza in merito alla distinzione tra “gioco” e “gioco patologico” e a una collaborazione rispetto ad azioni di prevenzione. 5. RISULTATI ATTESI La fase di prima attuazione, cosi come definita, mira a raggiungere i seguenti risultati:- Individuazione del modello organizzativo da estendere a tutto il territorio- Armonizzazione delle relazioni tra i diversi strumenti di programmazione e i diversi interventi relativi alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo patologico, favorendo anche una presa in carico precoce della persona in stato di bisogno - Ampliamento della platea dei soggetti e dei target raggiunti dalle azioni messe a sistema - Riduzione delle sovrapposizioni degli interventi - Coinvolgimento della comunità locale come soggetto informato, attivo e responsabile rispetto al fenomeno del GAP.L’impianto cosi definito dovrà consentire la definizione di una “Mappa territoriale” aggiornabile nel tempo, nella quale appaia, in modo coordinato ed

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integrato, quale è complessivamente l’offerta destinata in un determinato territorio alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo. Al proposito, si raccomanda di valorizzare l’esistente, ossia di recuperare quanto già censito e censire quanto deve essere ancora mappato I risultati attesi saranno oggetto di specifica valutazione finale. 6. ATTUAZIONE DEL MODELLO SELEZIONATO E SISTEMA DI MONITORAGGIO Considerata l’importanza del modello a carattere innovativo e al contempo sperimentale, potrà essere prevista, in modo concordato tra ATS e Ambito, una rimodulazione di alcuni aspetti funzionali a garantire una migliore adesione del progetto agli obiettivi definiti dalla DGR 1114/2018 (es. introduzione di alcuni indicatori, potenziamento di alcune azioni, sviluppo di raccordi etc..), senza modificare gli elementi di valutazione e nel rispetto delle tempistiche previste per l’avvio del progetto. L’attuazione del modello prevede un sistema di Monitoraggio periodico che verifichi la tenuta del modello e consenta di rimodulare l’organizzazione di azioni, personale e costi. Il Monitoraggio è demandato a un Gruppo Tecnico, con competenze specifiche, coordinato dal capofila dell’azione di sistema dell’Ambito selezionato e dall’ATS. Il Gruppo di monitoraggio dovrà individuare e applicare indicatori misurabili di risultato, di efficacia ed efficienza, al fine di verificare i processi e d esiti in relazione all’effettivo consolidamento, stabilizzazione e replicabilità del modello stesso. 7. RISORSE E SPESE AMMISSIBILI Le risorse regionali finalizzate alla realizzazione dell’iniziativa ammontano complessivamente ad € 719.000,00 e sono state liquidate alle ATS con decreto n. 19456 del 21/12/2018 secondo i criteri individuati dalla DGR 1114/2018 (una quota fissa pari a € 40mila; una quota su base capitaria) . Tali risorse sono destinate a sostenere spese correnti relative a: - implementazione delle azioni in atto o realizzazione di nuove azioni (fino a un max del 50%) - spese di personale specificatamente incaricato e non già impegnato, nell’ambito delle funzioni ordinarie, ad azioni per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo. Per “spese di personale” si intendono sia quelle riferite a rapporto di lavoro subordinato, sia a rapporti di lavoro diversi da quello subordinato (liberi professionisti, consulenti, collaboratori, ecc.) sostenute dal Soggetto capofila o dai partner. Il costo è ammissibile nel caso in cui il personale partecipi operativamente al progetto o realizzi attività amministrative o di supporto allo stesso e dovrà essere preventivamente incaricato con lettera, che ne indichi le attività e le ore da dedicare. Le spese di personale sono riconoscibili sino ad un massimo del 30% delle risorse regionali - spese per il sistema di rilevazione dati , fino ad un massimo del 20% delle risorse regionali- eventuali altre spese presentate nel piano dei conti, ritenute in fase di valutazione del progetto idonee e funzionali al conseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici individuati dal piano di lavoro (max 10%) Le risorse regionali non potranno in ogni caso finanziare l’istituzione/ partecipazione a Cabine di regie, Tavoli etc… In linea generale, si ricorda che un costo, affinché possa essere considerato ammissibile, deve risultare: • pertinente e imputabile con certezza ad azioni previste dal progetto approvato • effettivo, ossia corrispondente a pagamenti effettuati

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• riferibile temporalmente al periodo di attuazione del progetto • comprovabile fino all’atto che ha dato origine al costo; • legittimo, ossia sostenuto in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali, fiscali e contabili • contabilizzato. Tutti i costi, per essere riconosciuti, dovranno essere documentabili, trasparenti e suddivisi per voce, nel rispetto di pertinenza, congruità e coerenza. I pagamenti effettuati dovranno seguire la normativa sulla tracciabilità dei flussi economici. E’ a carico dell’Ente capofila rendersi garante rispetto alle suddette condizioni anche da parte dei partner.L’ATS definirà modi e tempi di rendicontazione delle spese da parte dell’Ambito; si raccomanda di individuare modalità semplici, snelle e certe ai fini della valutazione della spesa ammissibile con l’utilizzo del contributo regionale. L’erogazione da parte dell’ATS all’Ambito (Ente Capofila) avverrà secondo le seguenti modalità: • 70% all’approvazione della proposta progettuale • 30% a seguito di relazione finale e validazione degli esiti E’ facoltà dell’Ambito addizionare le risorse regionali con risorse autonome da destinare alla realizzazione del modello proposto. 8. FASI E TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE Le attività dovranno essere avviate in tutti gli Ambiti selezionati entro il mese di maggio, di conseguenza: • Pubblicazione della Manifestazione di Interesse: ogni ATS procederà, secondo la propria tempistica, alla pubblicazione della Manifestazione di Interesse da parte degli Ambiti, tenendo conto che in ogni caso: - non potrà essere assegnato un termine inferiore ad un mese per la predisposizione e presentazione del progetto da parte degli Ambiti - la fase di selezione e l’individuazione dell’Ambito dovrà essere compatibile con l’avvio delle attività nel mese di maggio. Le ATS comunicano a Regione Lombardia l’avvenuta pubblicazione della Manifestazione di Interesse e trasmettono il relativo provvedimento • Istituzione della Commissione di Valutazione dei progetti a cui partecipa Regione Lombardia: entro il mese di marzo • Assegnazione delle risorse da parte delle ATS agli Ambiti selezionati: contestualmente al provvedimento di individuazione dell’Ambito ed erogazione delle stesse, secondo le modalità indicate al punto 7 • Realizzazione del modello da parte degli Ambiti: da maggio 2019 a gennaio 2020 • Istituzione e coordinamento da parte dell’ATS del Tavolo di monitoraggio insieme al capofila dell’Ambito selezionato: entro maggio 2019 • Definizione da parte di RL del «debito informativo» a cui sono tenute le ATS: entro maggio, anche a seguito di specifico gruppo di lavoro Chiusura del progetto: gennaio 2020 9. DEBITO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELLA I REGIONE LOMBARDIA Entro il mese di maggio Regione Lombardia definirà, all’esito di uno specifico gruppo di lavoro tecnico a cui parteciperanno anche referenti tecnici delle ATS, il set di indicatori oggetto di “debito informativo”. E’ prevista la restituzione, da parte dell’ATS, di un esito intermedio e di un esito finale:

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- Esito intermedio: entro il 30 Ottobre 2019, per il periodo di attività maggiogiugno-luglio-agosto –settembre - Esito finale: entro il 28 febbraio 2020, per il periodo ottobre-novembre - dicembre 2019 e gennaio 2020. Il set di indicatori che costituiscono “debito informativo”, accompagnati da una relazione sullo stato di avanzamento del progetto (per la restituzione prevista per il 30 ottobre) e da una relazione finale (per la restituzione prevista entro il 28 febbraio 2020) dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e disabilità all’indirizzo [email protected] L’ATS, in base a queste tempistiche, definisce i termini e le modalità di rendicontazione da parte dell’Ambito. 10. RIFERIMENTI Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti: - all’indirizzo mail [email protected] .it - telefonicamente: ▪ Cesarina Colombini – tel. 02.6765.3545 ▪ Daniela Ceriotti – tel. 02.65659506 11. RIEPILOGO • Scopo dell’iniziativa: realizzare un modello organizzativo, gestionale e di governance che coordini sul territorio gli interventi e le azioni attivate dai Comuni, in un sistema organico di Ambito territoriale, consolidando le azioni già avviate, estendendo e diffondendo buone prassi e rafforzando percorsi di sostegno alle persone e alle famiglie • Le ATS e i capofila dell’Ambito assumono la governance e favoriscono, nel rispetto delle reciproche responsabilità, l’integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie con quelle a carattere sociale di competenza dei Comuni • Gli Ambiti potranno candidarsi alla realizzazione del modello a seguito di Manifestazione di Interesse promossa dalle ATS • Una Commissione di valutazione, istituita dalle ATS e a cui parteciperà anche RL, valuterà le proposte degli Ambiti selezionati • L’ Ambito selezionato (1 solo Ambito per ATS) dovrà realizzare, anche con il coinvolgimento di altri ambiti, preferibilmente confinanti, un modello organizzativo innovativo, funzionale a coordinare gli interventi e le azioni per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico, inserendo le azioni in un quadro di programmazione che estenda e diffonda le buone prassi e rafforzi i percorsi di sostegno a persone e famiglie • Il monitoraggio della realizzazione delle azioni di modellizzazione sarà in capo ad un Tavolo tecnico coordinato dall’ ATS e dal capofila dell’Ambito • Regione Lombardia definisce il debito informativo a cui le ATS dovranno rispondere • Le ATS liquidano le risorse regionali all’Ente Capofila dell’Ambito selezionato (70% all’approvazione della proposta; 30% a seguito di relazione finale) • L’attuazione del modello dovrà essere avviata entro maggio 2019 e chiudersi entro gennaio 2020 Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia alla DGR 1114/2018.

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALEDGR 11.3.19 - n. XI/1368 Adesione alla sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria

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(«Care Leavers»), proposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (BUR n.11 del 14.3.19)

RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVIil decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà»; l’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che dispone, nell’ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia a coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria («Care Leavers»); leggi regionali: − l.r. 6 dicembre 1999, n.23 «Politiche regionali per la famiglia»; − l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»; − l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, con particolare riferimento all’art.11, lett. l) secondo il quale Regione Lombardia disciplina il riparto e l’impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Sociale Regionale; − l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»; − l.r. 8 luglio 2016, n.  16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»; - d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» (PRS), in cui è prevista l’adozione di un atto di programmazione di contrasto alla povertà in una logica pro attiva e di autonomizzazione e di responsabilizzazione delle persone con politiche, interventi e risorse orientate al fine di consentire una progettazione omogena ed unitaria e un lavoro congiunto dei territori; - d.g.r. 28 dicembre 2017, n. 7631 «Approvazione del documento Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020» che evidenzia come la lotta contro la vulnerabilità socio-economica, le nuove forme di povertà, la tutela delle persone fragili siano il punto di riferimento di un welfare in cambiamento; - d.g.r. 16 ottobre 2018, n. XI/662 «Adempimenti riguardanti il decreto legislativo n. 147/2017 e successivi Decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e Linee di sviluppo delle politiche regionali - (di concerto con gli Assessori De Nichilo Rizzoli, Piani e Gallera)»; - documento «Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 2018/2020» allegato 1 alla delibera sopra richiamata comprende gli adempimenti richiesti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 e del d.m. 18 maggio 2018 n. 155 di adozione del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e di riparto delle relative risorse;- d.g.r. 15 febbraio 2016, n.  4821 «Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia» che promuove interventi e azioni integrate in favore anche dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra i 18 e i 21 anni allontanati dalla famiglia di origine e accolti in struttura

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residenziale o in famiglia affidataria, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, ai quali/alle quali deve essere previsto un adeguato percorso di accompagnamento verso l’autonomia; -l’articolo 21 del decreto legislativo n. 147/2017, che istituisce la Rete della protezione e dell’inclusione sociale e, in particolare, il comma 6, lettera b), che prevede l’elaborazione da parte della Rete di un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;- le Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all’accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali; - il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020, approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale nella riunione del 22 marzo 2018; - il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 18 maggio 2018 n. 155 con il quale si adotta il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020, approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale e si ripartiscono le relative risorse per il triennio 2018 - 2020; - l’articolo 3, comma 2 del d.m. 18 maggio 2018 n. 155 che riserva risorse pari a euro 15.000.000,00 da destinare - nel triennio 2018-2020 - al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria («Care Leavers»), volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia, di cui all’art. 1, comma 250 della legge n. 205/2017; - le sopra citate risorse sono ripartite tra le Regioni sulla base della distribuzione regionale per classi numeriche dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, in affidamento familiare o accolti nei servizi residenziali per minorenni, alla data del 31 dicembre 2016, rilevata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza; - la tabella 4 del d.m. 18 maggio 2018 n. 155 che assegna a Regione Lombardia la quota di euro 600.000,00 – annualità 2018 - per la realizzazione di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria («Care Leavers»), volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia;- l’articolo 6, comma 4 del d.m. n. 155/2018 secondo il quale gli interventi sopra citati sono effettuati in un numero limitato di Ambiti territoriali selezionati dalle Regioni, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la selezione è operata, tenuto conto dei seguenti elementi: − la tipologia di interventi individuati dall’allegato A del decreto direttoriale n. 523/2018; − le risorse assegnate alle Regioni per il finanziamento degli interventi; − la numerosità nell’Ambito di persone potenzialmente destinatarie degli interventi; − la capacità dei servizi di accompagnare il completamento del percorso di crescita verso l’autonomia, garantendo la continuità dell’assistenza nei confronti degli interessati;

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− l’inclusione del Comuni capoluogo delle città metropolitane; - l’articolo 6, comma 1 del d.m. n. 155/2018 secondo cui con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, si individuano le modalità attuative della sperimentazione ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della legge n. 205 del 2017; - il decreto direttoriale 6 novembre 2018 n. 523 che definisce per il triennio 2018-2020 le modalità attuative ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della legge n. 205 del 2017 della sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, i cd «Care Leavers»;

LA SPECIFICITA’ DELLA SPERIMENTAZIONELa sperimentazione si rivolge a giovani, prossimi alla maggiore età, allontanati dalla famiglia di origine e collocati in Comunità residenziali o in affido etero-familiare: potranno essere compresi nella sperimentazione sia coloro per i quali, al compimento della maggiore età, non sia stato adottato un provvedimento di prosieguo amministrativo decretato dal Tribunale per i minorenni di cui all’articolo 25 del r.d. 1404/1934, come modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, sia coloro per i quali tale provvedimento sia stato adottato con la previsione di percorsi di autonomia.La sperimentazione si caratterizza per un approccio multidisciplinare, volto a mettere a disposizione dei Care Leavers, attraverso gli strumenti operativi della progettazione personalizzata, una componente di sostegno economico («Borsa per l’autonomia») che, ad integrazione di altre forme di sostegno, possano favorire l’avvio di una vita autonoma, la conclusione di un percorso scolastico/formativo, nonché l’accesso a tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente in ambito formativo / di avviamento al lavoro con il supporto della figura di un «Tutor per l’autonomia» che segua ciascun giovane nel suo percorso.L’intervento interesserà tre coorti annuali di neo maggiorenni, prevedendo per ciascuna coorte progetti di durata triennale, con una sperimentazione che di fatto, si estenderà pertanto su 60 mesi, suddivisi in tre fasi di lavoro tra loro integrate che prevedono compiti e tempi differenziati secondo il Piano di attività 2018-2020 di cui all’Allegato A al decreto direttoriale n. 523/2018.

IL RUOLO DEL TUTORLa figura del Tutor per l’autonomia, prevista dall’allegato A al decreto direttoriale n.  523/2018, svolge un ruolo di accompagnamento volto a facilitare il passaggio verso l’età adulta, con i cambiamenti legati al processo di uscita in autonomia dalla Comunità o dalla famiglia affidataria.Tale figura dovrà, inoltre, nei limiti del possibile e laddove opportuno, essere considerata aggiuntiva ai soggetti che già fanno parte della rete di relazione formale e informale del ragazzo e della ragazza e che dovrà dedicare a ciascun ragazzo / ciascuna ragazza dalle tre alle sei ore di intervento settimanale.

LE VOCI DI COSTOLe voci di costo progettuali coperte dalle risorse statali sono le seguenti: − Borse per l’autonomia, di importo non superiore ad euro 780,00 mensili; − Tutor per l’autonomia; − Costi vari legati al lavoro con i ragazzi e le ragazze (spese organizzazione eventi, spese per lo spostamento dei tutor, dei ragazzi e del/dei referenti di Ambito per la partecipazione agli eventi di formazione nazionale).

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Ai sensi dell’articolo 5 del decreto direttoriale n. 523/2018, il finanziamento di cui all’articolo 1, comma 251, della legge n. 205/2017 non può eccedere l’80% del costo complessivo della sperimentazione riferita a ciascuna Regione e che le Regioni devono garantire il cofinanziamento per la residua quota del 20% dei costi totali.

L’ADESIONE DELLA REGIONEA fronte della proposta indirizzata a tutte le Regioni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Lombardia ritiene opportuno aderire alla sperimentazione, individuando negli Ambiti territoriali la dimensione cui fare riferimento per l’attuazione della sperimentazione «Care Leavers 2018-2020».In data 9 gennaio 2019 la Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità ha presentato a tutti gli Ambiti territoriali le caratteristiche, le modalità di selezione e di attuazione della sperimentazione «Care Leavers».

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITIVengono individuati n. 3 Ambiti territoriali, coinvolgendo anzitutto la Città di Milano, quale Comune capoluogo della Città metropolitana, come previsto obbligatoriamente dall’art. 3, comma 1 del decreto sopra richiamato, cui destinare un finanziamento di euro 240.000,00 e tre Ambiti territoriali destinatari di un finanziamento statale di euro 120.000,00 ciascuno

Dalla rilevazione annuale sui bambini e adolescenti allontanati dalla famiglia di origine in Lombardia, alla data del 31 dicembre 2017, risultano: − n. 403 ragazzi e ragazze residenti in Lombardia di età compresa tra i 17 e i 21 anni, già in carico dalla minore età, accolti nelle strutture residenziali (Comunità educative, Comunità familiari e Alloggi per l’autonomia) – Fonte: gestionale Minori Web; − n. 557 ragazzi e ragazze residenti in Lombardia di età compresa tra i 17 e i 21 anni, già in carico nella minore età, in affido etero-familiare – Fonte: rendicontazione Fondo Sociale Regionale

LA DISPOSIZIONELe risorse destinate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria («Care Leavers»), volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia, assegnate a Regione Lombardia ai sensi del d.m. 18 maggio 2018, ammontano a euro 600.000,00; Si aderisce alla sperimentazione «Care Leavers» proposta alle Regioni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, individuando gli Ambiti territoriali di Como, Carate Brianza, Crema e il Comune di Milano, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 6, comma 4 del d.m. n. 155/2018.

SANITA’

DGR 25.2.19 - n. XI/1298 Determinazioni in ordine alla certificazione dei costi di ricovero in unità di offerta socio-sanitaria. (BUR n. 9 del 28.2.19) NoteViene integrata la disposizione contenuta nella d.g.r. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 - punto 6.10.4 - («Certificazione ai fini fiscali delle spese sanitarie per gli ospiti di unità d’offerta residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili»), al fine di fornire, nei limiti della propria competenza, ai

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gestori delle Unità d’Offerta socio sanitarie, indicazioni coerenti con la normativa nazionale e i pareri dell’Agenzia delle Entrate per determinare i costi delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute dagli ospiti o loro familiari.Viene approvata a tale scopo la proposta avanzata dalla Direzione Generale Welfare, di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, che individua la percentuale applicabile alle rette di ricovero presso le unità d’offerta socio sanitarie, ai fini della deducibilità/detraibilità dei costi sanitari da parte degli aventi diritto.La percentuale del 58%, individuata nel citato Allegato 1, si applica per le dichiarazioni fiscali di tutte le unità di offerta socio sanitarie a partire dalle dichiarazioni da rilasciare per l’anno fiscale 2018Allegato 1 CERTIFICAZIONE AI FINI FISCALI DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI OSPITI DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIO SANITARIE Premessa: la DGR n. 1046 del 17/12/2018 al punto 6.10.4 recita: “La certificazione ai fini fiscali delle spese sanitarie sostenute dagli ospiti o dai loro familiari rilasciata dagli enti gestori delle unità d’offerta residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili dev’essere redatta secondo le indicazioni della vigente normativa fiscale in tema di detrazioni e deducibilità dei costi, che superano le precedenti indicazioni regionali in materia”. La necessità del superamento della precedente normativa di cui a DGR n. 26316 del 21/03/1997, ancora basata sulle Linee Guida del Ministero della Sanità n. 1/94, è derivata sia dalle mutazioni intervenute a livello normativo fiscale statale, in particolare rispetto alla possibilità di detrarre i cosiddetti “costi misti”, sia da alcune criticità emerse nel tempo circa la disomogeneità che la sua applicazione determinava rispetto alla quota detraibile tra le diverse Unità di Offerta e addirittura all’interno della stessa Unità di Offerta, tra ospiti diversi, o a seguito della variazione del soggetto gestore. Sulla base delle disposizioni emanate dalla Agenzia delle Entrate n.7 del 4/4/2017 si rende possibile per Regione Lombardia emanare un provvedimento che fissi una percentuale forfettaria unica regionale per la definizione dell’entità delle spese mediche e di assistenza specifica che è possibile portare in detrazione/deduzione dalla dichiarazione dei redditi, percentuale da applicare alla retta di ricovero degli ospiti delle unità di offerta socio sanitarie. L’obbligo di rilascio delle dichiarazioni ai fini fiscali da parte dei soggetti gestori, il cosiddetto “cedolino”, riguarda tutti i soggetti anziani e disabili aventi diritto, che fruiscono di prestazioni nelle unità d’offerta della rete socio sanitaria, sia residenziali che semi residenziali. Definizione percentuale forfettaria: in questa prima fase, la valutazione dei dati per l’identificazione di una percentuale forfettaria, da portare in detrazione/deduzione, si è focalizza sulle unità di offerta socio sanitarie maggiormente rappresentative Sono stati elaborati i dati 2017 dei costi consuntivati dai soggetti gestori, pervenuti in Regione Lombardia attraverso il debito informativo “Scheda Struttura”. Su Scheda Struttura i dati economici sono già suddivisi seguendo la ripartizione in costi “sanitari”, “alberghieri” e “misti”, secondo una precisa metodologia indicata da Regione Lombardia.

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L’analisi dettagliata dei costi ha portato a rilevare che nella categoria dei “costi misti”, ve ne sono allocati alcuni che, per loro specificità e natura, necessitano di essere allocati tra i cosiddetti “costi sanitari”, in quanto derivanti da standard qualitativi definiti dalla normativa regionale. Nel caso specifico sono stati più propriamente ricollocati tra i costi “sanitari” i seguenti: formazione del personale a standard, consulenze sanitarie, assicurazioni obbligatorie e sicurezza. Il perimetro delle voci, così individuate come sanitarie, permette di considerare il complesso degli interventi sulla persona svolti da tutte le figure professionali e tutte le procedure insite nel processo assistenziale. Si considera inoltre che le prestazioni erogate nelle unità di offerta socio sanitarie sono caratterizzate da una forte connotazione sanitaria, con l’obbligo dei gestori di procedere alla cancellazione dell’ospite dal medico di medicina generale per quelle residenziali, e dalla ulteriore inscindibilità tra prestazioni sanitarie e assistenziali. Si evidenzia altresì che i costi alberghieri e quelli misti non possono essere considerati di assistenza specifica, ai sensi della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4/4/2017 e quindi non possono essere portati in detrazione/deduzione. L’analisi dei dati di Scheda Struttura ha prodotto come risultato finale la definizione della percentuale del 58% di incidenza dei costi sanitari sul totale dei costi, con la riclassificazione sopra descritta e sulla base delle voci di costo analiticamente riportate nella tabella A). Si evidenzia inoltre che il risultato sopra descritto consente di pervenire alla definizione di una percentuale di costo detraibile/deducibile dalle rette di ricovero, da parte degli aventi diritto, unica a livello regionale, pertanto uguale per tutte le unità di offerta. Tale percentuale deve essere applicata esclusivamente alla quota fatturata dai gestori agli ospiti per l’anno fiscale di riferimento, con esclusione delle rette pagate da altri soggetti (Comuni/altri Enti). Tab. A – NUOVA CLASSIFICAZIONE COSTI PER NATURA voci di costo a seguito riclassificazione voci di costo Scheda Struttura 2017 COSTI ATTIVITA' SANITARIA COSTI ATTIVITA' SANITARIA Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) esternalizzato Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) esternalizzato Alimentazione enterale Alimentazione enterale Alimentazione parenterale Alimentazione parenterale Altri beni sanitari Altri beni sanitari Altri operatori specializzati Altri operatori specializzati Altri operatori specializzati esternalizzato Altri operatori specializzati esternalizzato Assicurazioni obbligatorie Ausili e protesi

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Ausili e protesi Educatori professionale Consulenze, assistenze, formazione e servizi Educatori professionale esternalizzato Costi della sicurezza Farmaci e gas medicali Educatori professionale Infermieri Educatori professionale esternalizzato Infermieri esternalizzato Farmaci e gas medicali Medici Infermieri Medici esternalizzato Infermieri esternalizzato Presidi sanitari per incontinenza Medici Prestazioni specialistiche Medici esternalizzato Terapisti della riabilitazione Presidi sanitari per incontinenza Terapisti della riabilitazione esternalizzato Prestazioni specialistiche Terapisti della riabilitazione Terapisti della riabilitazione esternalizzato COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA (NON SANITARIA) COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA (NON SANITARIA) Altri servizi alberghieri attività Altri servizi alberghieri attività Altri servizi alberghieri attività esternalizzato Altri servizi alberghieri attività esternalizzato Cucina esternalizzato Cucina esternalizzato Lavanderia Lavanderia Lavanderia esternalizzato Lavanderia esternalizzato Pulizia Pulizia Pulizia esternalizzato Pulizia esternalizzato Ristorazione Ristorazione Trasporto ospiti Trasporto ospiti Trasporto ospiti esternalizzato Trasporto ospiti esternalizzato COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA) COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA) Affitti passivi Affitti passivi Altri ammortamenti Altri ammortamenti Altri costi precedentemente non imputati Altri costi precedentemente non imputati Altri servizi appaltati Altri servizi appaltati Ammortamenti cucina, lavanderia e pulizia Ammortamenti cucina, lavanderia e pulizia Ammortamento dell'immobile Ammortamento dell'immobile Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria Assicurazione accessorie Assicurazione accessorie Beni non sanitari e piccole attrezzature(es. cancelleria, lenzuola, divise ecc...) Assicurazioni obbligatorie Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore Beni non sanitari e piccole attrezzature(es. cancelleria, lenzuola, divise ecc...) Imposte dell'esercizio Consulenze, assistenze, formazione e servizi Manutenzione ordinaria Costi della sicurezza Oneri diversi di gestione Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore Oneri straordinari Imposte dell'esercizio Personale tecnico e amministrativo Manutenzione ordinaria Utenze Oneri diversi di gestione Oneri straordinari Personale tecnico e amministrativo Utenze

PRIVATO SOCIALE

DGR 4.3.13 - n. XI/1336 Progetto «Giovani insieme 2019/20» finalizzato a sviluppare forme di aggregazione e apprendimento esperienziale per i giovani nell’ambito degli oratori lombardi. Definizione dei criteri per la realizzazione. (DGR n. 10 del 6.3.19)

PREMESSALa legge regionale n. 22 del 23 novembre 2001 reca «Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori». Il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. 64, individua tra i suoi obiettivi: il sostegno alla «Promozione della creatività e della partecipazione giovanile»,

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che in materia di giovani valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono». Gli oratori rappresentano un luogo di incontro per adolescenti e giovani diffusi capillarmente su tutto il territorio lombardo.In Lombardia, è concentrato il 38,45% per cento degli oratori italiani, pari a oltre 2.300 oratori attivi, e che tale dato garantisce un’ampia offerta in Regione Lombardia, rendendo gli oratori un ambito rilevante per l’incontro dei giovani.Le funzioni sociali ed educative degli oratori promosse dalla citata l.r 22/2001 rappresentano una forma importante di aggregazione e di partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono, nonché un’occasione di incontro utile per la maturazione di esperienze e competenze per lo sviluppo dei giovani stessi.La Regione Ecclesiastica Lombardia, come previsto dal Diritto canonico, è chiamata a favorire il raccordo delle attività diocesane e opera in collaborazione con Regione Lombardia ai sensi della citata l.r. 22/2001, in particolare per effetto dell’articolo 2, comma 3.L’Intesa sancita il 24 gennaio 2018 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali ha definito: • Il totale della quota del «Fondo Nazionale Politiche Giovanili», esercizio finanziario 2018, da ripartire fra le Regioni e le Province Autonome per complessivi EUR 2.156.836,00; • La quota spettante ad ogni singola Regione o Provincia Autonoma.In applicazione dei criteri di ripartizione sanciti dall’Intesa di cui sopra a Regione Lombardia spettano complessivi eur 305.192,00.La d.g.r. n. XI/556 del 24 settembre 2018 è stata disposta l’ «Approvazione della proposta progettuale per realizzare forme di aggregazione e apprendimento esperienziale per i giovani nell’ambito degli oratori lombardi, ai sensi dell’intesa tra il governo, le regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sulla ripartizione del «Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili» per l’anno 2018»: • approva la proposta progettuale denominata «Giovani insieme» da avviare entro 4 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento dell’Accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e da realizzare in un periodo minimo di 15 e massimo di 18 mesi; • prevede un riconoscimento economico ai giovani per lo svolgimento di tali attività, erogato in funzione delle ore prestate e regolamentato dalla normativa relativa al lavoro subordinato a tempo determinato part time, salvo l’introduzione da parte del legislatore nazionale di istituti contrattuali di più semplice gestione burocratica;• prevede la realizzazione di forme di aggregazione e di apprendimento esperienziale per i giovani nell’ambito degli oratori lombardi, in collaborazione con Regione Ecclesiastica Lombardia; • rinvia a successivo atto la determinazione, ai sensi dell’art. 12 della legge 241/90 e dell’art. 8 della l.r. 1/2012, dei criteri inerenti l’attuazione della proposta progettuale per la realizzazione di forme di aggregazione giovanile e apprendimento esperienziale nell’ambito degli oratori lombardi

LA DISPOSIZIONEViene approvato l’allegato A) «Criteri e modalità per la realizzazione di forme di aggregazione giovanile e di apprendimento esperienziale per i giovani nell’ambito degli oratori lombardi», parte integrante e sostanziale del presente atto, del progetto «Giovani insieme» 2019/20 da realizzare in collaborazione con la Regione Ecclesiastica Lombardia, ai sensi della l.r. 22/2001.

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La Regione Lombardia provvederà a valutare la proposta progettuale pervenuta secondo i criteri stabiliti nell’allegato A) e il progetto approvato sarà avviato a partire dal 1° aprile 2019, con una fase di valutazione e monitoraggio dei giovani partecipanti da concludere entro il 31 ottobre 2020.Viene destinato alla realizzazione del progetto. l’importo complessivo di eur 855.192,00,

ALEGATO A PROGETTO GIOVANI INSIEME 2019/2020 Criteri e modalità per la realizzazione di forme di aggregazione giovanile e di apprendimento esperienziale per i giovani nell’ambito degli oratori lombardi l. CONTESTO Gli oratori in Regione Lombardia sono una realtà molto diffusa: si contano infatti 2.307 oratori (pari al 40% sul totale nazionale), espressione delle 3.213 parrocchie presenti nelle 10 diocesi lombarde, con una diffusione capillare nei Comuni, coprendo quindi una vasta area geografica. L’affluenza agli oratori vede oltre 400 mila giovani fino a 30 anni: di questi la maggior presenza è rappresentata dalla fascia d’età 6-12 anni (circa il 54% sul totale), seguita dalla fascia d’età 13-18 anni (27% sul totale) e dai giovani con età compresa tra 19 e 30 anni (pari al 12% sul totale)1. L’oratorio rappresenta pertanto una realtà conosciuta sul territorio, nonché un luogo importante di aggregazione sociale nel quale è necessaria la presenza di giovani animatori da impiegare in attività di formazione, studio, sport e tempo libero che siano qualitativamente rilevanti. 2. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA Il progetto “Giovani Insieme” promuove la realizzazione di interventi dedicati ai giovani e finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali del tempo libero e al contrasto della emarginazione sociale, del disagio e della devianza minorile, anche come forma di prevenzione dalle nuove dipendenze, offrendo occasioni per mettere in gioco la propria creatività e i propri talenti e incoraggiando l’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili anche in altri contesti (ad esempio lavorativi). Il contesto oratoriale scelto per lo svolgimento delle attività da un lato agisce come centro di tipo promozionale, attivo, orientato all’aggregazione tra coetanei e alla socializzazione culturale, al protagonismo sociale degli giovani, e dall’altro contribuisce al loro processo formativo (inteso come costruzione di senso), di acculturazione, all’apprendimento di competenze e abilità sociali e più complessivamente alla costruzione di un diverso rapporto con le dimensioni del tempo e dello spazio , con le istituzioni e con il mondo adulto. 1 Il restante 7% circa corrisponde alla fascia di bambini sotto i 6 anni. 3. SOGGETTO AMMISSIBILE La Regione Ecclesiastica Lombardia è individuata quale soggetto partner del progetto al quale potrà contribuire con addizionalità di risorse, ai sensi del punto 15. dell’Allegato A alla DGR N. 556/2018. Il progetto presentato da Regione Ecclesiastica Lombardia viene approvato da Regione Lombardia e deve essere realizzato secondo una proposta che risponde ai criteri e alle modalità indicati nel presente atto. 4. REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE La proposta progettuale deve rispondere alle finalità indicate nel punto 2. e deve prevedere l’inserimento, nelle realtà oratoriali lombarde, di giovani capaci di animare, promuovere, sollecitare la naturale propensione dei ragazzi allo stare insieme attraverso il supporto ad attività specifiche. I giovani, da

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individuare secondo criteri di trasparenza e uniformità di trattamento, devono avere un’età compresa tra i 20 e i 30 anni ed essere in possesso di diploma di scuola superiore. Le attività negli oratori devono svolgersi nel periodo 1° settembre 2019 – 31 agosto 2020 e devono essere riconosciute economicamente. La proposta progettuale deve contenere: Le informazioni identificative del soggetto richiedente: denominazione e sede legale. Eventuale presenza di altri soggetti di diritto pubblico o privato corealizzatori o sostenitori a qualsivoglia titolo e loro denominazione completa; La descrizione del contesto in cui verrà realizzata; Gli obiettivi generali e specifici; Il numero dei giovani da inserire negli oratori, suddivisi su base territoriale nelle varie diocesi e nel rispetto della proporzione giovani/abitanti diocesi; Le modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa e della raccolta delle candidature dei giovani interessati a partecipare al progetto; Le modalità di selezione dei giovani, garantendo trasparenza e uniformità di trattamento; Il tipo di attività che i giovani svolgeranno negli oratori nel periodo sopra indicato; La formazione prevista per i giovani selezionati; Il monte orario previsto ed eventuali modalità di compensazione ore tra giovani e/o parrocchie; La fattispecie contrattuale e il compenso economico quale riconoscimento dell’attività svolta, tenendo conto che il compenso orario netto sarà pari a EUR 8,00; Le modalità di comunicazione volte a dare visibilità all’impegno, non solo economico, della Regione Lombardia, con particolare riferimento all’organizzazione di un evento di inizio percorso dei giovani, da svolgersi nella prima metà di settembre 2019 c/o Palazzo Lombardia; Le modalità di valutazione quali/quantitativa degli esiti del progetto; Il cronoprogramma del progetto; Costo complessivo stimato del progetto, con descrizione delle voci di spesa previste dalle quali rilevare, in modo distinto, il costo orario per ogni ragazzo, i costi previsti per la gestione amministrativa e fiscale che verrà sostenuta dalle parrocchie per l’erogazione del corrispettivo economico ai giovani e il costo per la realizzazione dell’attività di valutazione e monitoraggio dell’intero progetto, che non potrà comunque superare EUR 50.000,00; Entità del contributo economico richiesto a Regione Lombardia; Entrate previste da parte di eventuali altri soggetti pubblici (con esclusione delle risorse di Regione Lombardia) e/o privati; Eventuale cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente; Le specifiche circa l’informativa privacy da inserire nell’avviso di selezione volontari e da fornire in forma estesa ai giovani selezionati, secondo il modello che verrà allegato alle linee guida. 5. TEMPISTICHE L’articolazione del progetto deve rispettare le seguenti scadenze: Dal 1° aprile 2019: avvio della fase di individuazione dei giovani per la loro assegnazione agli oratori lombardi; Entro il 1° settembre 2019: incontro di condivisione dei risultati delle selezioni con Regione Lombardia e assegnazione dei giovani agli oratori lombardi;

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Dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020: realizzazione delle attività negli oratori lombardi. Dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020: valutazione e monitoraggio dell’iniziativa mediante questionario inviato ai giovani partecipanti a cura della Regione Ecclesiastica Lombardia. 6. SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente e oggettivamente correlate: Alla remunerazione dei giovani all'interno degli oratori come facilitatori dell'aggregazione; Agli oneri amministrativi e fiscali sostenuti dalle parrocchie per l’erogazione dei corrispettivi, per un massimo di EUR 1.000,00 a contratto; Al monitoraggio e valutazione degli esiti del progetto, per un massimo di EUR 50.000,00. Come indicato al precedente punto 4. “Requisiti e caratteristiche della proposta”, il compenso orario netto riconosciuto a ciascun giovane è pari a EUR 8,00. 7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DELLE ATTIVITA’ La proposta delle attività, da svolgere nell’ambito del progetto, deve essere inviata dalla Regione Ecclesiastica Lombardia a mezzo pec all'indirizzo [email protected] alla Regione Lombardia entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia. Farà fede esclusivamente la data registrata dal protocollo regionale. La proposta dovrà essere indirizzata alla Direzione Sport e Giovani - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, obbligatoriamente redatta su carta intestata del soggetto richiedente e sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo delegato che, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, fornisce e dichiara veritiere le informazioni, le dichiarazioni e i documenti presentati. 8. VALUTAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO E RELATIVE TEMPISTICHE Entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della proposta delle attività, gli uffici competenti della Direzione Generale Sport e Giovani provvedono alle attività istruttorie e all’adozione del Decreto di approvazione del progetto con la determinazione in merito alla finanziabilità del progetto.Il Decreto sarà inviato entro 5 giorni di calendario dalla sua adozione alla Regione Ecclesiastica Lombardia. Le risorse saranno destinate nei limiti della disponibilità sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi di competenza. Sono definite, con il medesimo Decreto del Dirigente competente le “Linee Guida per la rendicontazione e l’erogazione delle risorse regionali aggiuntivi e con ulteriori interlocuzioni, ancora in corso, per consentire il completamento dell’istruttoria.

IMMIGRATI

DGR 25.2.19 - n. XI/1310 Determinazione in ordine alla realizzazione del progetto regionale conoscere per integrarsi a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/ Migrazione Legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi 2018- 2021 - azioni coprogettate sul territorio. (BUR n. 9 del 28.2.19)NoteVengono recepiti gli esiti della graduatoria, approvata con decreto prot. 16638 del 24 dicembre 2018 dell’Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e

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Integrazione 2014-2020 con il quale viene approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso «Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021;.Viene adottata la proposta regionale denominata Conoscere per Integrarsi (PROG. 2480) allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio).

PARI OPPORTUNITA’

Iscrizione e mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità per l’anno 2019. (BUR n. 10 ddell’8.3.19)

La Regione Lombardia riconosce e valorizza il ruolo dell’associazionismo femminile attraverso l’Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità (art. 9, comma 1 della l.r. 29 aprile 2011, n. 8). Ai sensi della d.g.r. 23 maggio 2012, n. IX/3491, «Criteri per la formazione dell’albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità fra uomini e donne», SI INFORMA che sono aperti i termini per l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni e dei movmenti per le pari opportunità per l’anno 2019. Possono presentare domanda di iscrizione le associazioni, i movimenti e i soggetti senza scopo di lucro aventi sede operativa in Lombardia e il cui statuto o atto costitutivo prevedano finalità e attività volte allo sviluppo e all’effettiva attuazione dei principi di parità e di pari opportunità tra uomini e donne, in conformità con i principi espressi all’art. 11 dello Statuto di autonomia della Regione Lombardia. I soggetti interessati devono presentare domanda, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, secondo le modalità di seguito indicate per la presentazione di una domanda di prima iscrizione o per la presentazione della domanda di mantenimento dell’iscrizione all’albo. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il sistema di gestione on line dell’Albo al quale è possibile accedere dal seguente indirizzo: www.registriassociazioni.servizirl.it Le associazioni che hanno già un profilo attivo su uno dei registri/albi regionali presenti sulla stessa piattaforma informatica potranno accedere attraverso il profilo già registrato. I dati richiesti devono essere inseriti direttamente on line. Una volta compilata la modulistica, sarà necessario, se non già in possesso degli uffici regionali, allegare i file dell’atto costitutivo e/o dello statuto del soggetto o degli accordi intervenuti tra le associate, debitamente sottoscritti ai sensi dell’art. 36 C.C.. Il sistema rilascerà una dichiarazione da firmare e allegare per autenticare la domanda; nel caso in cui non sia possibile firmarla digitalmente, dovrà essere allegata la scansione della carta d’identità del/la legale rappresentante. I soggetti che richiedono il mantenimento dovranno allegare anche la relazione d’attività, compilandola nell’apposita sezione della modulistica on line. Per assistenza tecnica è possibile contattare il numero verde: 800.070.090 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (post-selezione: tasto 1 e di seguito tasto 6) o inviare un’e-mail a:

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[email protected]. Per quesiti di tipo amministrativo è possibile contattare l’ufficio regionale competente ai seguenti riferimenti: − tel. 02/6765.4886; 02/6765.8436 − e-mail: [email protected] Sull’home page del sistema sarà presente il manuale utente dedicato.

D.d.g. 7 marzo 2019 - n. 3063 Avviso di attivazione dell’iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia 2019» per il sostegno di progetti per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna. (BUR n. 11 del 14.3.19)NoteViene approvato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato A) «Criteri per la presentazione delle domande di contributo» nel quale sono indicate le spese ammissibili, le modalità di valutazione delle domande e le procedure di assegnazione dei contributi relative all’iniziativa regionale «Progettare la Parità in Lombardia - 2019» e l’allegato A1) la ‘Scheda informativa’.Vengono altresì approvati:- allegato B) - modello «Domanda di contributo» e il modello B1) - Scheda del progetto, che contengono le indicazioni necessarie alla descrizione delle caratteristiche, delle azioni e del partenariato relativi al progetto sul quale si può richiedere il contributo previsto dall’iniziativa regionale; -l’allegato C) - Modello «Atto di accettazione del contributo», che contiene il testo delle dichiarazioni e degli impegni da sottoscrivere, a cura delle/dei legali rappresentanti dei soggetti beneficiari del contributo, dopo la pubblicazione delle graduatorie; -l’allegato D), contenente le linee guida per la gestione del monitoraggio regionale e per la rendicontazione dei progetti beneficiari di contributo, compresa la modulistica ad esso allegata e così composta: − Allegato D1) Scheda di monitoraggio intermedio delle azioni − Allegato D2) Richiesta saldo − Allegato D3) Rendicontazione economico-finanziaria − Allegato D4) Rendicontazione economico-finanziaria spese valorizzate di cofinanziamento − Allegato D5) Scheda relazione finale − Allegato D6) Timesheet − Allegato D7) Relazione d’attività consulente.Le risorse finanziarie stanziate per l’attuazione dell’iniziativa ammontano a complessivi € 300.000,00 NBPER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DGR 25.2.19 - n. XI/1297 Costituzione del Comitato di Indirizzo ai sensi dell’art. 30 l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità». (BUR n. 10 del 5.3.19) NoteViene costituito il Comitato di Indirizzo, ai sensi dall’art. 30, comma 4, della l.r. n. 33/2009, come modificata dalla l.r. 33/2017, quale organismo di supporto agli atti di programmazione regionale.La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato di Indirizzo sono individuate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.La partecipazione del Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborsi delle spese.ALLEGATO A COMITATO DI INDRIZZO

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La legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, come modificata dalla l.r. 12 dicembre 2017, n. 33 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo III “Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e, in particolare l’articolo 30, ha previsto l’istituzione del Comitato di indirizzo, demandandone la costituzione ad un deliberazione di Giunta regionale, che definisca la composizione e le modalità di funzionamento. COMPOSIZIONE AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, della L.R. 33/2009Il Comitato è coordinato dal Direttore Generale della Direzione Generale Welfare o suo delegato; Fanno parte del Comitato i Dirigenti competenti per materia della Direzione Generale Welfare e il Direttore dell’Accademia di formazione per il servizio socio sanitario lombardo o suo delegato. Fanno parte del Comitato i Presidenti (o loro delegati) di Direzione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia degli atenei della Lombardia. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO Il Comitato si riunisce su convocazione del Coordinatore ogni qualvolta sia necessario per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 30 della l.r. 33/2009. Ai lavori del Comitato potranno essere invitati a partecipare altri soggetti interni e esterni alla Regione, in considerazione degli argomenti trattati. Le sessioni di lavoro del Comitato potranno articolarsi in sottogruppi di lavoro tematici, in ragione degli argomenti trattati. La partecipazione del Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborso delle spese. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla direzione generale

TUTELA DEI DIRITTI

DGR 4.3.19 - n. XI/1345 Determinazione degli importi massimi, delle tipologie di danno e di spesa ammissibili e di modalità, termini e condizioni per l’erogazione dei contributi, a titolo assistenziale, a favore delle vittime del terrorismo, nonché delle procedure per la gestione operativa del «Fondo in favore delle vittime del terrorismo» e delle modalità e condizioni per la sospensione degli obblighi tributari (l.r. 24/2017, artt. 4 e 5). (BUR n. 10 del 7.3.19)

PREMESSALa legge regionale 6 novembre 2017, n.  24 «Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta», è volta, tra l’altro, a rafforzare le misure di assistenza e di aiuto a favore delle vittime di un atto terroristico.L’art. 2, prevede che la Regione concorre, con interventi di assistenza e di aiuto, anche non economico, al sostegno delle persone fisiche, residenti sul territorio regionale, vittime di un atto terroristico compiuto sul territorio nazionale o extranazionale, e dei loro familiari e può, altresì, erogare contributi o altre misure di assistenza anche a favore degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, che abbiano subito danni alle rispettive attività in conseguenza di un atto

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terroristico compiuto sul territorio nazionale o extranazionale, disponendo, a tal proposito, che, al di fuori del territorio regionale, sono esclusivamente riconosciuti i danni subiti dalle attività direttamente connesse a quelle della sede legale o operativa presente sul territorio regionale.L’art. 4 prevede l’erogazione, a favore dei soggetti di cui all’articolo 2, a titolo assistenziale, di contributi per la sola copertura delle spese, non assistite da forme assicurative o da altre misure di ristoro di analoga natura, conseguenti e connesse all’atto terroristico, e, al comma 2, demanda alla Giunta regionale la determinazione degli importi massimi, delle tipologie di danno e di spesa ammissibili, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l’erogazione dei contributi stessi, nonché delle procedure per la gestione operativa del «Fondo in favore delle vittime del terrorismo» previsto all’articolo 7 della medesima l.r. 24/2017.L’art. 5 prevede che ai soggetti beneficiari della misura in questione siano sospesi, su istanza di parte, gli obblighi tributari nei confronti della Regione per l’anno d’imposta in cui si è verificato l’atto terroristico e per i tre periodi di imposta successivi, e demanda alla Giunta regionale la determinazione delle modalità e delle condizioni per tale sospensione

LA DISPOSIZIONEViene approvato l’allegato documento (a cui si fa rinvio), denominato: «Determinazione degli importi massimi, delle tipologie di danno e di spesa ammissibili e di modalità, termini e condizioni per l’erogazione dei contributi, a titolo assistenziale, a favore delle vittime del terrorismo, nonché delle procedure per la gestione operativa del «Fondo in favore delle vittime del terrorismo» e delle modalità e condizioni per la sospensione degli obblighi tributari (l.r. 24/2017, artt. 4 e 5)», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.Per i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, della l.r. n. 24/2017, che svolgono attività economica: − il contributo regionale è concesso ed erogato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicati sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) nonché del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea del 28 giugno 2014), relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sugli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo); − gli aiuti de minimis concessi a norma dei suddetti regolamenti possano essere cumulati con aiuti concessi a norma di altri regolamenti, nel rispetto dell’art. 5 dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 6 bis, della l.r. n. 24/2017, con il «Fondo in favore delle vittime del terrorismo» e con il «Fondo in conto capitale in favore delle vittime del terrorismo - attività economiche», per € 30.000,00.

DGR 4.3.19 - n. XI/1331 Approvazione dell’iniziativa «Progettare la parità in Lombardia - 2019» in attuazione deL «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» (BUR n. 10 dell’8.3.19)

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NoteVengono sostenute iniziative e progetti in materia di pari opportunità tra uomini e donne, ragazzi e ragazze, attraverso l’iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia - 2019», in attuazione del Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018, approvato con d.c.r. 10 novembre 2015, n. X/894.Viene approvata la scheda allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Viene indicata quale priorità della presente iniziativa la promozione di servizi e lo sviluppo di attività volte a sostenere le pari opportunità fra donne e uomini e il contrasto agli stereotipi di genere, anche al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne.Vengono indicate quali aree tematiche prioritarie per la presentazione di progetti le seguenti: − la decostruzione di stereotipi e pregiudizi legati al ruolo delle donne, delle ragazze e delle bambine nei molteplici contesti di vita, con particolare riferimento all’ambito dell’orientamento scolastico/professionale, alla partecipazione delle donne alla vita economica e pubblica e ai temi della salute; − lo sport «per tutte» attraverso azioni volte a rimuovere le barriere culturali e gli stereotipi che impediscono o limitano la visibilità e la partecipazione delle bambine, delle ragazze e delle donne a tutte le discipline sportive; − la cultura delle pari opportunità attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione e/o campagne informative, finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura del rispetto verso le donne e le ragazze come base su cui si fonda la promozione delle pari opportunità anche al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne.Vengono destinate alle iniziative previste risorse finanziarie pari a € 300.000,00 Allegato A) VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO TITOLO APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA “PROGETTARE LA PARITÀ IN LOMBARDIA - 2019” IN ATTUAZIONE DEL “PIANO QUADRIENNALE REGIONALE PER LE POLITICHE DI PARITÀ E DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 2015/2018” FINALITÀLa legge regionale n. 8 del 29 aprile 2011, «Istituzione del Consiglio per le Pari Opportunità», all’art. 11 prevede che la Regione attivi iniziative volte a realizzare azioni per la promozione di politiche di pari opportunità tra donne e uomini. Le proposte possono essere presentate dai soggetti iscritti all’Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità (di cui all’art. 9) o aderenti alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità (di cui all’art. 10).La Regione Lombardia intende sostenere la realizzazione di progetti per la promozione delle pari opportunità fra donne uomini e il contrasto agli stereotipi di genere anche al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne. L’iniziativa “Progettare la parità in Lombardia” ha l’obiettivo di rendere visibile e valorizzare l’azione dei soggetti iscritti all’Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità (l.r. 8/2011, art. 9) e degli enti locali territoriali che aderiscono alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità (l.r. 8/2011, art. 10). A tal fine promuove e sostiene iniziative in grado di sviluppare progetti per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti. R.A. DEL PRS XI LGS. Area sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, promozione delle pari

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opportunità tra uomini e donne e rafforzamento delle Reti e degli organismi di parità che operano a livello territoriale. SOGGETTI BENEFICIARI - la rete dei soggetti iscritti all’Albo Regionale delle Associazioni e dei Movimenti per le Pari opportunità (art. 9, l.r. n. 8 del 29 aprile 2011); VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO- la rete degli Enti locali che aderiscono alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità (di cui all’art. 10, l.r. 8/2011) (art. 10, l.r. n. 8 del 29 aprile 2011); SOGGETTI DESTINATARI Donne, ragazze, bambine residenti in Lombardia SOGGETTO GESTORE Non previsto DOTAZIONE FINANZIARIA € 300.000,00 FONTE DI FINANZIAMENTO Risorse disponibili sui seguenti capitoli del bilancio regionale: cap. n. 7776 (amministrazioni pubbliche locali) per € 75.000,00 sul 2019 e € 75.000,00 sul 2020; cap. n. 7777 (istituzioni sociali privati) per € 75.000,00 sul 2019 e € 75.000,00 sul 2020 TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONEIl contributo regionale per i progetti ammessi non potrà superare il 50% del costo complessivo di progetto. Il contributo massimo per ciascun progetto non potrà superare l’importo di € 15.000,00 REGIME DI AIUTO DI STATO L’iniziativa non costituisce aiuto di stato. INTERVENTI AMMISSIBILI I progetti dovranno essere finalizzati alla promozione di servizi e allo sviluppo di attività volte a sostenere le pari opportunità fra donne e uomini e il contrasto agli stereotipi di genere, anche al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne. I progetti dovranno riguardare le seguenti tematiche finalizzate a promuovere: La decostruzione di stereotipi e pregiudizi legati al ruolo delle donne, delle ragazze e delle bambine nei molteplici contesti di vita e nelle diverse culture, con particolare riferimento all’ambito dell’orientamento scolastico/professionale, alla partecipazione delle donne alla vita economica e pubblica e ai temi della salute. VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO I progetti potranno essere rivolti a bambine/i, a ragazze/i, famiglie, personale educativo e docente; dovranno essere finalizzati a definire e sperimentare percorsi educativi e formativi in diversi contesti a partire dagli asili nido, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, alle agenzie educative extrascolastiche e agli oratori, agli istituti di formazione professionale e alle università. Lo sport “per tutte” attraverso azioni volte a rimuovere le barriere culturali e gli stereotipi che impediscono o limitano la visibilità e la partecipazione delle bambine, delle ragazze e delle donne a tutte le discipline sportive. I progetti potranno essere rivolti a bambine/i, a ragazze/i, alle famiglie, alle federazioni sportive regionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni dilettantistiche e a tutti gli enti di federazioni aderenti al CONI;

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La cultura delle pari opportunità attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione e/o campagne informative, finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura del rispetto verso le donne e le ragazze come base su cui si fonda la promozione delle pari opportunità anche al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne. Le iniziative possono essere mirate a decostruire gli stereotipi sessisti nella comunicazione, compresa la pubblicità, al fine di evitare l’uso di linguaggio e immagini sessiste. I progetti dovranno concludersi entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria. SPESE AMMISSIBILI • Coordinamento delle azioni progettuali (max. 15% del contributo regionale) • Spese per servizi esterni e di consulenza • Spese per prodotti e servizi di informazione e comunicazione • Noleggio o acquisto di attrezzature, strumentazioni, prodotti e materiali VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO • Spese per l’affitto di locali / spazi funzionali allo svolgimento delle attività TIPOLOGIA DI PROCEDURALa selezione dei progetti verrà effettuata da un nucleo di valutazione, costituito con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale competente, che esaminerà i progetti ammessi alla valutazione sulla base dell’istruttoria tecnica e procederà all’attribuzione di un punteggio sulla base del quale sarà approvata la graduatoria dei progetti ammessi al contributo. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE - La domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila, unitamente alla scheda progetto e agli allegati obbligatori previsti, debitamente compilati e sottoscritti, debbono essere inviati esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella PEC: [email protected] - I punteggi saranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri di selezione sino a un massimo di 160 punti: Criteri sezione A): Progetto (punteggio massimo assegnabile 80 punti); A.1 Chiarezza della descrizione del contesto territoriale in riferimento al problema/bisogno individuato sulla base di dati da fonti attendibili A.2 Qualità e completezza nella descrizione delle attività progettuali e degli obiettivi specifici individuati A.3 Coerenza delle gli obiettivi specifici individuati con le attività progettuali A.4 Coerenza delle attività progettuali rispetto al target/destinatari di riferimento A.5 Coerenza delle azioni con i risultati quali-quantitativi attesi A.6 Misurabilità dei risultati quali-quantitativi attesi Criteri sezione B): Fattibilità tecnico-finanziaria (punteggio massimo assegnato 40 punti); B.1 Adeguatezza e sostenibilità del piano economico con voci di spesa puntuali e articolate Serie Ordinaria n. 10 - Venerdì 08 marzo 2019 – 10 – Bollettino Ufficiale VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO B.2 Coerenza delle voci di spesa con azioni e obiettivi specifici del progetto Criteri sezione C): Partenariato (punteggio massimo assegnato 40 punti). C.1 Esperienza, competenze e rappresentatività del partenariato in relazione alle attività/azioni progettuali di cui è responsabile C.2 Numero di partner coinvolti (più di 5 incluso il capofila) Per accedere al contributo i progetti dovranno ottenere un punteggio minimo di 90 punti.La valutazione della domanda viene effettuata entro il termine di 90 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo.

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Il nucleo di valutazione e la graduatoria verranno definiti con successivo atto della Direzione competente. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE Il contributo verrà erogato entro 90 giorni con le seguenti modalità: 50% a seguito dell’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo e della successiva sottoscrizione dell’atto di adesione da parte dei soggetti beneficiari; 50% alla conclusione del progetto, previa presentazione e approvazione della rendicontazione finale.

DGR 11.3.19 - n. XI/1358 Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. aggiornamento composizione componenti. (BUR n. 12 del 19.3.19)NoteViene aggiornata la composizione dell’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica così come stabilita dalla d.g.r. n. XI/584/2018, sostituendo i nominativi dei direttori sanitari dell’ASST Spedali Civili di Brescia e della Fondazione IRCCS Policnico San Matteo di Pavia, con i direttori sanitari pro tempore dei medesimi Enti.

DCR 5.3.19 - n. XI/457 Mozione concernente la valorizzazione dei beni confiscati in Lombardia da destinare alla creazione di nuovi centri antiviolenza e nuove case-rifugio. (BUR n. 12 del 22.3.19) IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA premesso che − la legge 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza), prevede che la Regione al fine di garantire l’efficacia, l’omogeneità sul territorio e l’attuazione integrata degli interventi adotti il «Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne», e che tale piano sia approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta (articolo 4); − con deliberazione 11 settembre 2015, n. 4012, la Giunta regionale ha deliberato di approvare la proposta di «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2018» (in realtà valido fino al 2019), nonché di trasmettere al Consiglio regionale il documento per la sua approvazione; − con deliberazione 10 novembre 2015, n.  894, il Consiglio regionale ha deliberato di approvare la proposta di «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015-2018»; verificato che con specifico riferimento alle azioni che Regione si impegna a realizzare per fornire assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza, a pagina 14 del Piano quadriennale regionale, si legge: «In tale contesto si procederà con le seguenti azioni: (…) definire un protocollo specifico per la destinazione dei beni immobili sottratti alla criminalità organizzata ad attività connesse al contrasto alla violenza nei confronti delle donne e all’assistenza e alla protezione delle vittime»; verificato, altresì, che con specifico riferimento alle politiche di contrasto alla violenza contro le donne promosse dai comuni (quali soggetti essenziali della «Rete territoriale interistituzionale antiviolenza»), a pagina 21 del Piano quadriennale regionale, si legge: «Tutti i comuni, singoli o in forma

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associata, promuovono politiche di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, nel seguente modo: (…) favorendo l’assegnazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ad attività di contrasto alla violenza contro le donne, anche gestite da associazioni del privato sociale che si occupano della tematica, quali centri antiviolenza e case-rifugio»; visto che − la Regione Lombardia si è impegnata a promuovere e svolgere attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne per una puntuale conoscenza del fenomeno a livello territoriale e, a partire dal 2014, ha avviato il progetto sperimentale «Osservatorio regionale antiviolenza (ORA)», volto alla creazione di un sistema informatico per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza sul territorio lombardo; − con deliberazione 19 dicembre 2016, n.  6008, la Giunta regionale ha messo a sistema tale sperimentazione al fine di disporre di uno strumento di indagine sul fenomeno volto a supportare l’azione regionale e a contribuire alla costruzione di un modello di intervento efficace ed efficiente. Secondo quanto indicato nella citata deliberazione della Giunta regionale (allegato 1), l’obiettivo progettuale dell’ORA è infatti quello di implementare una banca dati regionale informatizzata quale strumento determinante ed efficace per la conoscenza e la governance regionale delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno. Ciò in quanto i dati e le informazioni capillari raccolti possono fornire una conoscenza specifica del bisogno sul territorio di riferimento, oltreché consentire una valutazione economica degli interventi e in ordine all’appropriatezza dei servizi erogati, con la specifica finalità di valutarne la loro sostenibilità nel tempo e di porre in essere una precisa ed oculata programmazione e definizione delle azioni regionali; preso atto che per garantire l’attuazione del piano, la Regione potrà utilizzare risorse nazionali, regionali e dei fondi strutturali (POR regionale 2014/2020); considerato che− con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2018, recante «Ripartizione delle risorse del ‘Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità’ anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decretolegge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.  119» (GU Serie Generale n. 16 del 19-01-2019), il Governo ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziate per l’anno 2018 (che ammontano a 20 milioni di euro), in base ai seguenti criteri di riparto (articolo 2, comma 2): • il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00, è destinato all’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio (la quota per la Lombardia è pari a euro 933.899,27); • il rimanente 67 per cento, pari a euro 13.400.000,00, è suddiviso nella misura del 10 per cento (pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione e nella misura del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione; − il provvedimento è stato esaminato il 10 maggio 2018 dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, che ha espresso l’intesa ribadendo la

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necessità di modificare l’articolo 5-bis della legge 119/2013, con riferimento alla quota del fondo pari al 33 per cento destinata all’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio. L’Intesa è stata poi sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni dello stesso giorno (Rep. atti n. 97/CSR); considerato, altresì, che ai sensi del citato d.p.c.m. 9 novembre 2018, il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni entro l’esercizio finanziario 2020 comporta la revoca dei finanziamenti e la loro riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (articolo 3, comma 13); osservato che il fenomeno dei beni confiscati alla criminalità organizzata assume particolare rilevanza anche in Lombardia, la quale si posiziona al quinto posto su scala nazionale per numero di beni immobili confiscati dopo Sicilia, Campania, Calabria e Puglia, come evidenziato dalla ricerca «Il punto sul tema dei beni confiscati alle mafie in Lombardia» commissionata dal Consiglio regionale a Eupolis Lombardia nel 2015; ritenuto che − la restituzione alle comunità territoriali dei beni confiscati alle mafie è uno strumento importantissimo e di grande valore sociale, di stimolo alla partecipazione civile, di inclusione, di accoglienza e di aiuto (come nel caso delle donne vittime di violenza); − è necessario convergere verso un modello di governo «partecipato» della pianificazione delle attività di destinazione ed assegnazione che, per un verso, supporti i soggetti destinatari dei beni a qualificare la domanda di beni confiscati e, dall’altro, indirizzi correttamente gli eventuali interventi finanziari di supporto all’utilizzo dei beni da destinare e/o destinati, accrescendo il valore aggiunto degli investimenti effettuati per valorizzare i beni confiscati alle mafie come risorse utili anche allo sviluppo sociale del territorio; impegna il Presidente e la Giunta regionale − a completare le procedure di cui al d.p.c.m. 9 novembre 2018 per il trasferimento delle risorse assegnate alla Regione per il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, sia quelli già esistenti che quelli di nuova istituzione, al fine di sostenere gli interventi a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli; − ad avviare appositi percorsi atti a facilitare la fruibilità dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata da parte di soggetti no-profit impegnati in progettualità a sostegno della protezione di vittime della violenza di genere.».

MARCHEPARI OPPORTUNITA’

DGR 11.3.19, n. 256 L.R. 23/2012. Istituzione di un Tavolo regionale per le statistiche di genere. NoteViene istituito, in attuazione dell’art. 8 della L.R. 23 del 23 luglio 2012, un Tavolo regionale per le statistiche di genere con il compito di provvedere alla ricognizione e raccolta delle fonti di dati e statistiche di genere esistenti, allo sviluppo di analisi, studi e ricerche d’interesse regionale e alla loro diffusione. Il Tavolo svolge le seguenti attività:

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• acquisisce le fonti dati sui temi di genere attraverso la PF Performance e Sistema Statistico della Regione e la rete del sistema statistico regionale, ai sensi della L.R.6/99, e raccoglie dati inediti sulle tematiche di genere traendoli dagli archivi regionali; • svolge analisi, studi e ricerche e rende disponibili i risultati in apposita sezione del portale web della Marche; • supporta le politiche di programmazione della Giunta Regionale, al fine di attuare efficaci politiche di genere; • collabora con gli Osservatori della Regione Marche, con gli istituti nazionali, europei ed internazionali, sui dati di comune interesse; • elabora un report annuale di presentazione e approfondimento dei dati raccolti finalizzati alla diffusione dei risultati;• promuove, attraverso la PF Performance e Sistema Statistico della Regione, la collaborazione tra la Regione Marche e l’Istat per l’accesso alle statistiche relative al mondo femminile e la collaborazione con la rete dei soggetti appartenenti al sistema statistico nazionale per l’accesso ad ulteriori fonti di dati utili alla descrizione e comprensione della condizione di vita del mondo femminile; • promuove e diffonde la cultura delle pari opportunità, del rispetto e della libertà e dignità della donna, anche attraverso attività di informazione statistica e socioeconomica, l’organizzazione di seminari e convegni di studio.Il Tavolo regionale è composto da: • l’Assessora alle Pari Opportunità o suo delegato, che lo presiede; • la Consigliera regionale di parità; • la Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi competente in materia, o suo delegato; • un componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche… • un componente dell’Osservatorio del Mercato del lavoro della Regione Marche; • un esperto della P.F. Performance e Sistema Statistico della Regione Marche; • un componente dell’ORPS - osservatorio Regionale Politiche Sociali.Il Tavolo regionale può operare anche attraverso gruppi di lavoro tematici, ai quali possono partecipare esperti e rappresentanti di istituzioni esperti nelle materie affrontate.Le attività del Tavolo regionale saranno coordinate dalla P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi. La partecipazione al Tavolo, anche degli eventuali esperti, è a titolo gratuito

PERSONE CON DISABILITA’

DGR 25.2.19, n. 181 L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2019”. (BUR n. 20 del 15.3.19)NoteVengono approvati i criteri indicati nell’allegato “A”, (a cui si fa rinvio) che forma parte integrante e sostanziale del presen te atto, per la concessione di contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico che si

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avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità per l’armo 2019, di cui all’art. 11 della L.R. 25/2014 a fronte di uno stanziamento pari ad 248.000,00.

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE

DGR 18.2.19, n. 176 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 16.9 “Cooperazione” Operazione A) Diversificazione attività agricole per servizi rivolti a fasce deboli e categorie svantaggiate - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare. Istituzione regime di aiuto in “De Minimis” Reg. UE 1407/2013. (BUR n. 20 del 15.3.19)NoteVengono approvati i Criteri e le modalità attuatine generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Marche ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 per la Sottomisura 16.9 “Cooperazione” Operazione A) DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ AGRICOLE PER SERVIZI RIVOLTI A FASCE DEBOLI E CATEGORIE SVANTAGGIATE - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare.Per il bando della Sottomisura 16.9 “Cooperazione” le risorse finanziarie siano pari a € 215.600 di quota FEASR, corrispondenti ad € 500.000,00 di spesa pubblica.

SANITA’

L.R. 20.2.19, n. 5 - Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute. (BUR n. 16 del 29.2.19)Art. 1 (Finalità) 1. In conformità al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, la Regione promuove la prevenzione, la cura e il controllo del tabagismo e degli effetti negativi ad esso collegati. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi: a) la diminuzione del numero di fumatori attivi; b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione del fumo passivo; c) la riduzione dell’impatto ambientale causato dagli scarti del fumo di tabacco; d) la tutela del diritto del non fumatore a respirare aria libera dal fumo di tabacco. Art. 2 (Piano regionale triennale per la lotta al tabagismo) 1. La Regione sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e supporto alle disassuefazioni dal tabagismo di comprovata efficacia in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze, anche riconoscendo il principio di riduzione del danno.

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2. Per le finalità previste al comma 1 la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, approva il piano triennale per la lotta al tabagismo. 3. Il piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2 prevede interventi riguardanti: a) la prevenzione del tabagismo attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo; b) l’assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, attraverso le competenti strutture dell’ASUR, prevedendo l’accesso gratuito ai servizi sanitari per la cura alla dipendenza da tabagismo; c) la tutela dell’ambiente contro l’inquinamento causato dagli scarti e dai rifiuti generati dal fumo; d) la promozione di servizi, campagne informative, iniziative e progetti specifici, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, volti in particolare alla disassuefazione dal tabagismo. 4. Il piano individua inoltre le modalità per la valutazione degli interventi previsti dallo stesso in relazione al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 2 dell’articolo 1, privilegiando per le azioni informative e formative nonché per i servizi di supporto alla disassuefazione dal tabagismo, metodologie di analisi basate sul confronto della situazione di chi ha avuto accesso agli interventi suddetti e di chi non ha avuto accesso agli stessi. 5. La Regione promuove la definizione di accordi per l’attuazione degli interventi realizzati dall’ASUR, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici, in applicazione del piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2. Art. 3 (Interventi antifumo) 1. Per tutelare l’igiene e il decoro dei luoghi adibiti all’erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad essi accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Ferma restando l’estensione del divieto di fumare alle aree all’aperto e alle pertinenze esterne, specificatamente individuate dal comma 1 bis dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), al fine di favorire il rispetto rigoroso del divieto, l’ASUR realizza adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l’esposizione al fumo passivo, la Regione promuove inoltre la tutela della salute dei minori attraverso azioni per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte dedicate a bambini e a giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini. 2. L’ASUR programma appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni: a) di tipo informativo ed educativo; b) di supporto alla disassuefazione mediante l’offerta di programmi per smettere di fumare da realizzare, ove possibile, all’interno degli stessi luoghi di lavoro. Art. 4 (Protezione degli ambienti dagli scarti del fumo) 1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa vigente, misure atte a consentire la raccolta degli scarti del fumo in appositi contenitori nei luoghi di aggregazione pubblici per evitare la loro dispersione nell’ambiente. Tali raccoglitori sono disposti comunque a una distanza tale da consentire la

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fruizione di tutti i luoghi pubblici da parte di minori e non fumatori lontani dal fumo passivo. 2. Per tutelare anche le aree sprovviste dei raccoglitori di cui al comma 1, la Regione promuove, nel rispetto della normativa vigente, campagne a favore dell’utilizzo dei posacenere personali e campagne di educazione ambientale per sensibilizzare i fumatori riguardo l’impatto ambientale e il degrado causato dagli scarti del fumo. Art. 5 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno i seguenti dati ed informazioni: a) il numero degli interventi realizzati indicando in particolare quelli della Regione, delle Aziende sanitarie, degli Enti locali e degli altri soggetti pubblici;b) gli accordi definiti ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 e le azioni coordinate poste in essere in attuazione degli stessi; c) il numero e i contenuti delle iniziative informative o formative in materia di contrasto e prevenzione al tabagismo, il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell’attuazione, nonché i beneficiari ed il livello di partecipazione raggiunto; d) gli effetti delle iniziative indicate alla lettera c) in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 2 dell’articolo 1; e) gli effetti delle iniziative relative ai servizi di assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo, svolte dalle Aziende sanitarie e dalle competenti strutture dell’ASUR; f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere nell’attuazione di questa legge nonché le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte. 2. Acquisita la relazione indicata al comma 1, l’Assemblea legislativa valuta l’attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del tabagismo, curando la divulgazione dei dati e delle informazioni raccolti. Art. 6 (Disposizione finanziaria) 1. Per le spese previste da questa legge è autorizzata la spesa di 20.000,00 euro per l’anno 2019. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l’anno 2019 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale”. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione. Art. 7 (Norma transitoria) 1. In sede di prima applicazione di questa legge la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, approva il piano di cui al comma 2 dell’articolo 2 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.

DGR 18.2.19, n. 154 Adesione della Regione Marche al Sistema di Sorveglianza della Mortalità Materna coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. (BUR n. 17 del 1.3.19) Note

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Viene disposto di aderire al Sistema di Sorveglianza della Mortalità Materna coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, istituito con DPCM del 03.3.2017 “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”.Viene dato seguito alle azioni previste dal Sistema di Sorveglianza della mortalità materna secondo le indicazioni di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si fa rinvio).

DGR 18.2.19, n. 155 Modifica DGR n. 1094 del 15.12.15 “Rischio clinico e sicurezza dei pazienti e delle cure: approvazione del sistema regionale di monitoraggio dei piani di miglioramento aziendali successivi agli eventi sentinella”. Approvazione modifica del testo dell’ALLEGATO 1 - SCHEDA C (BUR n. 17 del 1.3.19)

DGR 25.2.19, n. 182 Riordino della disciplina della Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica (CRAT) e cessazione delle attività delle Commissioni Terapeutiche di Area Vasta e dei rispettivi Prontuari di Area Vasta e Ospedalieri e revoca della DGR 884/2014. (BUR n. 20 del 15.3.19)Note Viene rideterminata la disciplina della composizione della Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica (CRAT), secondo quanto indicato nell’Allegato A (a cui si fa rinvio),che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e di revocare la DGR 884/2014.

DGR 11.3.19, n. 260 Art. 32, comma 5, D.Lgs. 118 del 23/06/2011 - Approvazione del Bilancio preventivo economico 2018 della Gestione Sanitaria Accentrata e consolidato del Servizio Sanitario Regionale.Note Viene approvato il Bilancio preventivo economico 2018 della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), adottato con decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 5/SAN del 18/02/2019 di cui si riporta il Conto Economico nell’Allegato A (a cui si fa rinvio).

DGR 11.3.19, n. 263 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della Celiachia della Regione Marche. NoteViene approvato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della Celiachia della Regione Marche di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PIEMONTEBILANCIO

L.R. 19.3.19, n. 9 - Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (BUR n. 12 del 21.3.19)

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA ISEE

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DGR 15.2.19, n. 39-8425 Eliminazione della quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti. Revoca Allegato C della DGR n. 57-5740 del 3 aprile 2002 e s.m.i. (BUR n. 10 del 7.3.19)

PREMESSAI ticket sanitari sono strumenti adottati dai Servizi Sanitari pubblici dei maggiori Stati europei per il controllo, in combinazione con altri strumenti, della domanda sanitaria al fine di evitare conseguenze negative, quali i ritardi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, l’uso appropriato delle risorse economiche, l’eccessiva medicalizzazione della popolazione.L’art. 5 del Decreto Legge 347/2001, convertito nelle Legge 405/2001 aveva fissato il limite del 13% della spesa farmaceutica rispetto alla spesa sanitaria complessiva, impegnando le Regioni ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto del tetto di spesa.L’art. 4 della legge n. 405/2001, di conversione del sopra citato Decreto, ha previsto la possibilità per le Regioni di introdurre misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica.Il comma 2 dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 347/2001, convertito con modificazioni nella Legge 405/2001, dispone “La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci di cui al comma 1 è disposta, anche con provvedimento amministrativo della regione, tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato”.La DGR n. 57-5740 del 3 aprile 2002, all’Allegato C, ha introdotto il ticket sulla spesa farmaceutica abolito dal 1° gennaio 2001, ai sensi della normativa nazionale sopra citata, in considerazione dell’aumento del consumo dei farmaci rimborsabili dal SSN. L’incidenza sulla spesa farmaceutica lorda del gettito della quota di partecipazione a livello nazionale è pari al 4,8 % della spesa medesima, a fronte dello 0,2 % della Regione Piemonte.Una delle criticità insite nella compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino consiste nel fatto che la richiesta di contribuzione è proporzionata allo stato di salute dello stesso.Ad oggi, il numero dei cittadini che nella Regione Piemonte sono esclusi dai benefici di cui alle sopra riportate esenzioni dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica sono circa 1,1 milioni.L’imposizione del ticket non ha sortito l’effetto calmiere della domanda farmaceutica, in quanto, sempre a livello nazionale, considerando il periodo gennaio ottobre del 2018 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, si rileva che le Regioni che non hanno applicato il ticket sulla spesa farmaceutica hanno fatto registrare una riduzione della spesa superiore al dato medio nazionale. Nella Regione Piemonte, l’incidenza della spesa farmaceutica convenzionata sul Fondo Sanitario Regionale, nel periodo gennaio-settembre 2018, è stata pari al 6,56 %, a fronte di un tetto di spesa programmato (articolo 1 comma 399 della legge 232/2016) pari al 7,96 % che comporta una minor spesa rispetto al tetto di spesa programmato pari a ben 87 milioni di euro.Nell’anno 2019 è prevista una riduzione della spesa farmaceutica convenzionata attraverso il continuo monitoraggio della stessa e la riduzione di prezzo di alcune specialità medicinali a causa della scadenza brevettuale.

LA DISPOSIZIONEVengono i revocate, le precedenti disposizioni regionali contenute nella DGR n. 57-5740 del 3 aprile 2002, Allegato C, e successive modificazioni e integrazioni,

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limitatamente all’istituzione e alla definizione della quota fissa di compartecipazione ala spesa farmaceutica da parte degli assistiti.Per l’anno 2019 il mancato gettito della quota di compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata da parte del cittadino sarà compensato, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

EDILIZIA

DGR 22.2.19, n. 21-8447 - DGR n. 16-6646 del 23 marzo 2018. Criteri e indirizzi per gli interventi nell'ambito delle politiche di welfare abitativo. Classificazione dei Comuni del Piemonte in classi di disagio abitativo. Definizione degli ambiti e dei Comuni capofila per le politiche di welfare abitativo. (BUR n. 11 del 14.3.19)

PREMESSALa Giunta regionale con deliberazione n. 16-6646 del 23 marzo 2018, valutata l’esigenza di costruire un sistema di politiche più adeguate all’evoluzione dei bisogni sociali, ha approvato la Strategia per lo sviluppo di comunità solidali. Tra gli assi strategici attraverso i quali si declina l’azione politica per il nuovo Patto di sviluppo di comunità solidali è inserita l’edilizia sociale.Con la predetta deliberazione sono stati individuati i principi coerenti con l’inserimento della casa nell’ambito delle politiche di coesione sociale ai quali ancorare gli interventi di settore ed è stato, tra l’altro, previsto che l’orientamento delle misure e delle risorse sul territorio avvenisse attraverso: a) la classificazione dei Comuni del Piemonte per grado di disagio abitativo (alto, medio, basso) utilizzando un indicatore multidimensionale che tenga conto di variabili di contesto abitativo, sociale e assistenziale;b) l’individuazione di trenta ambiti territoriali in coerenza con i distretti della coesione sociale. Il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 334-41292 del 4 dicembre 2018 prevede tra gli obiettivi da conseguire: i) la rivisitazione dei requisiti di accesso alle diverse misure di sostegno all’abitare, al fine di una loro omogeneizzazione con approccio universalistico e non categoriale; ii) il coordinamento, la razionalizzazione e l’interrelazione tra le diverse misure di sostegno all’abitare, al fine di favorire la coesione sociale, rispondere ai bisogni dei cittadini fornendo risposte celeri ed organiche; iii) il mantenimento del patrimonio di alloggi di edilizia sociale da destinare alle famiglie in disagio abitativo, con particolare riferimento alla locazione. Nel nostro paese sono in atto mutamenti sociali e demografici importanti resi maggiormente evidenti dalla recente crisi economica. Sono aumentate le disuguaglianze sociali e la povertà, soprattutto tra i giovani, mentre la ricchezza si è concentrata in una fascia sempre più ristretta di popolazione. Sono in atto tendenze all’apparenza contraddittorie: si incrementa il numero delle famiglie ma si assiste alla diminuzione del numero medio di componenti; dall’altro anche le abitazioni sono in crescita e si consolida il surplus di abitazioni rispetto alle famiglie.Il bisogno abitativo permane elevato sia come domanda primaria alimentata dalla crescita delle famiglie, sia come domanda generata dal disagio abitativo.

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Per rispondere a una domanda abitativa legata in modo particolare alle fasce deboli della popolazione considerando il surplus di patrimonio esistente, spesso non utilizzabile in quanto inagibile, occorre pensare a soluzioni innovative, da affiancare a misure più tradizionali, valutate positivamente per il loro impatto sul territorio.La risposta pubblica al complesso problema della casa deve necessariamente prevedere diverse azioni, al fine di tenere conto della molteplicità degli aspetti che la questione abitativa richiama. Si intende intervenire sulle disuguaglianze abitative, per contrastare il disagio, e promuovere una nuova politica abitativa basata sui principi già indicati nella richiamata DGR n. 16-6646 del 23 marzo 2018, così riassumibili: 1. la politica abitativa va intesa come politica sociale; 2. le azioni devono essere ancorate al principio di uguaglianza; 3. il supporto pubblico al bisogno abitativo deve avere natura transitoria; 4. occorre perseguire l’integrazione dei sostegni.Occorre individuare gli strumenti e le regole per garantire che le politiche di welfare abitativo, coniugandosi con le linee strategiche delle politiche sociali, si traducano in fattore di riduzione delle disuguaglianze sociali, in particolare di quelle abitative, e costituiscano risorsa per migliorare la coesione sociale diventando elementi di uno sviluppo sostenibile delle diverse realtà territoriali.Risulta necessario dare risposte ai bisogni dei cittadini e delle famiglie che, senza un proporzionato sostegno pubblico, non riescono a soddisfare il bisogno primario di un’abitazione adeguata e sostenibile, con una risposta più marcata verso le fasce di popolazione a maggiore disagio, nell’ottica di favorire la ricostruzione di nuove strategie di vita che tendano a superare la temporanea difficoltà. Viene ritenuto opportuno adottare i Criteri e indirizzi per gli interventi nell’ambito delle politiche di welfare abitativo, di cui all’allegato A (a cui si fa rinvio),che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, formulati attraverso un percorso partecipativo di confronto con le realtà istituzionali e la società civile del territorio piemontese sviluppato a partire dal luglio del 2017 (dieci incontri a livello regionale, provinciale e sub provinciale, 15 interviste semistrutturate a soggetti e testimoni privilegiati, tavoli di confronto e approfondimento su temi specifici con gli stakeholders). Viene ritenuto altresì opportuno: - utilizzare, ai fini della classificazione dei Comuni del Piemonte per grado di disagio abitativo (alto, medio, basso) prevista dalla citata DGR n. 16-6646 del 23 marzo 2018, le variabili, l’indicatore multidimensionale e la metodologia illustrati al paragrafo 4 dell’allegato A; i Comuni classificati per grado di disagio abitativo sono elencati nell’allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; - individuare gli ambiti territoriali e i Comuni capofila d’ambito indicati nell’allegato C alla presente deliberazione, in attuazione della DGR n. 16-6646 del 23 marzo 2018 e ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), come modificato dall’articolo 107 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018);- assumere quale obiettivo privilegiato il sostegno all’affitto attraverso le misure di aiuto diretto e indiretto a individui e famiglie fragili; - assicurare una risposta in termini di incremento del patrimonio di edilizia sociale laddove si concentra la domanda e cioè nei Comuni definiti ad alto disagio abitativo. In tali Comuni gli interventi di edilizia sovvenzionata e

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agevolata in locazione rappresentano una condivisa opportunità di risposta alle problematiche abitative dell’ambito territoriale di riferimento; - prevedere la possibilità per i cittadini di tutti i Comuni del Piemonte di accedere ai contributi previsti per la sottoscrizione di contratti a canone concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 attraverso le Agenzie Sociali per la Casa (ASLo) intese come sportelli comunali di informazione, accoglienza, risposta per tutte le misure di edilizia sociale;- consentire che i Comuni si avvalgano, se ritenuto d’interesse e previa formale comunicazione alla Regione, degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali per le attività delle ASL.

LA DISPOSIZIONE Vengono approvati in attuazione della DGR n. 16-6646 del 23 marzo 2018 relativa alla Strategia per lo sviluppo di comunità solidali: a) i “Criteri e indirizzi per gli interventi di welfare abitativo”, allegati alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale; b) la classificazione dei Comuni piemontesi per classi di disagio abitativo come indicato nell’allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; c) gli ambiti e i Comuni capofila indicati nell’allegato C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in attuazione della DGR n. 16-6646 del 23 marzo 2018, e ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), come in ultimo modificato dall’articolo 107 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018).Gli interventi di welfare abitativo adottati sulla base dei criteri e gli indirizzi allegati, sono attivati con cadenza periodica, definita in relazione alla misura di intervento e alle risorse disponibili. I bandi e gli avvisi pubblici stabiliscono i criteri e i tempi per la realizzazione degli interventi, per l’individuazione dei soggetti attuatori e per l’attribuzione dei finanziamenti e dei contributi nonché le cause di esclusione e di non ammissibilità compresa l’inammissibilità di interventi che riguardano immobili che, al momento della presentazione della domanda, risultano vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). L’assegnazione delle risorse destinate all’incremento o al recupero manutentivo del patrimonio di edilizia sociale dovrà avvenire nel rispetto della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG).

ENTI LOCALI

L.R. 1.3.19, n. 7. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge

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regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). (BUR n. 10 del 7.3.19)

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/2006) 1. L’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali” è sostituito dal seguente: "Art. 10 (Gettoni di presenza e rimborsi spese) 1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del CAL e ai componenti del suo ufficio di presidenza è corrisposto, per la partecipazione alle sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, se non convocate nella stessa giornata, un gettone di presenza pari a euro 30,00. 2. In caso di non utilizzo dell'autovettura di servizio, ai componenti del CAL è altresì corrisposto, per la partecipazione alle sedute di cui al comma 1, il rimborso per ogni chilometro percorso dalla sede dell’ente di appartenenza alla sede di svolgimento delle sedute, andata e ritorno, pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde senza piombo, calcolato sulla media mensile pubblicata sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico, nonché secondo le modalità attuative definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 3. Il rimborso di cui al comma 2 non è corrisposto se l’ente di appartenenza ha sede nel Comune di Torino. 4. Al Presidente, ovvero al componente dell’ufficio di presidenza da lui delegato, è inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, fuori dal territorio regionale, effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, previa autorizzazione e secondo i criteri e i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza.". Art. 2. (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 30/2006) 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 30/2006 è inserito il seguente: "2 bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, commi 1 e 4, quantificati in euro 7.000,00 per il 2019 e in euro 10.000,00 per ciascuno degli anni del biennio successivo, si provvede con le risorse iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.".

GIOVANI

L.R. 1.3.19, n. 6. Nuove norme in materia di politiche giovanili. (BUR n. 10 del 7.3.19)Capo I PRINCIPI GENERALI Art. 1. (Oggetto e finalità) 1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili, riconosce le giovani generazioni come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale della comunità. 2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel Libro bianco della gioventù europea,

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nella Carta europea della partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunale e regionale, oltre che degli obiettivi fissati dal piano strategico di Europa 2020, riconosce l’autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua concreta realizzazione attraverso il perseguimento, ai sensi del comma 1, delle seguenti finalità: a) sviluppare politiche giovanili coordinate; b) riconoscere alle giovani generazioni della Regione, un ruolo consultivo e propositivo nell’ambito della programmazione di politiche giovanili; c) valorizzare le competenze e le iniziative delle giovani generazioni; d) promuovere l’impegno civile e politico delle giovani generazioni favorendo la cittadinanza attiva e la partecipazione; e) agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative di interesse giovanile e nonchè l’accesso alle reti, ai servizi di comunicazione elettronica e ai progetti tecnologici innovativi; f) promuovere un sistema coordinato di informazione; g) promuovere l’educazione alla legalità e alla non violenza, alle tematiche di genere e di antidiscriminazione; h) favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse; i) promuovere pari opportunità di accesso allo studio e al lavoro l) promuovere il benessere e l’educazione alla salute e ai corretti stili di vita; m) favorire l’accesso e la partecipazione delle giovani generazioni a progetti specifici in ambito culturale, turistico e sportivo; n) promuovere il senso di appartenenza alla comunità nazionale ed europea; o) favorire l’aggregazione e l’associazionismo fra i giovani; p) riconoscere le buone prassi degli youth worker, figure che consentono ai giovani di sviluppare il loro capitale umano, rafforzare quello sociale e far cambiare eventuali comportamenti a rischio; q) favorire la rimozione di ostacoli di ordine economico e sociale e attuare interventi per l’effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza; r) conoscere e analizzare, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile. 3. Le finalità di cui al comma 2 sono attuate dalla Regione in concorso e in sinergia con gli enti locali, gli enti del terzo settore, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta alle giovani generazioni secondo le rispettive competenze. Art. 2. (Soggetti destinatari della legge) 1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le persone giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali giovanili di età compresa tra i quindici ed i ventinove anni. Capo II FUNZIONI PROGRAMMATORIE E AMMINISTRATIVE Art. 3. (Funzioni della Regione) 1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all’articolo 1: a) favorisce il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, valorizzando progettualità in forma associata; b) valorizza la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni attraverso l’educazione, l’istruzione, la formazione, l’orientamento e l’accesso al mondo del lavoro; c) sviluppa pratiche che favoriscono le pari opportunità e la partecipazione attiva giovanile anche a livello istituzionale;

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d) promuove l’adozione di buone pratiche, di campagne informative coordinate ed innovative, in ordine all’educazione alla salute e ai corretti stili di vita; e) promuove politiche di cittadinanza attiva, affiancando la famiglia, la scuola, le agenzie formative e le altre forme associative; f) valorizza l’attività del Forum regionale giovani di cui all’articolo 6; g) coordina e accompagna lo sviluppo del modello di governance, il monitoraggio, il sostegno alla sperimentazione e allo sviluppo di azioni di sistema territoriale, laddove gli enti territoriali non siano attivi; h) monitora le zone di aggregazione giovanile ad alto rischio di disagio e promuove strategie di avvicinamento e coinvolgimento dei giovani in situazione di emarginazione e devianza. 2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge è attuato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, in raccordo con le altre strutture regionali sulla base delle rispettive competenze, al fine di favorire l’integrazione delle politiche e dei programmi regionali. Art. 4. (Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino) 1. Le province e la Città metropolitana di Torino, nell’ambito delle funzioni e competenze: a) gestiscono sul proprio territorio, d’intesa con gli enti locali, gli interventi di politiche giovanili;b) possono svolgere funzioni di assistenza tecnica, amministrativa e progettuale ai comuni del proprio territorio, anche attivando forme di collaborazione e coordinamento;c) collaborano con la Regione in progetti di interesse trasversale, anche attraverso la cooperazione degli enti territoriali minori, con i centri di aggregazione giovanile e con le associazioni operanti nel settore a livello territoriale; d) presentano, d’intesa con i comuni, proposte per l'elaborazione del Piano triennale regionale di cui all’articolo 10. 2. La Città metropolitana di Torino concorre alla programmazione regionale degli interventi e dei servizi per i giovani, d’intesa con la Città di Torino mediante gli strumenti previsti all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’). Art. 5. (Funzioni dei comuni) 1. I comuni, in forma singola o associata, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, in linea con i principi di sussidiarietà ed adeguatezza e in coerenza con la programmazione regionale: a) realizzano interventi e progetti a favore della popolazione giovanile, rilevandone necessità ed esigenze anche avvalendosi dell’assistenza delle province e della Città metropolitana di Torino di cui all’articolo 4; b) favoriscono la creazione di luoghi d’incontro e centri di aggregazione polifunzionali che incoraggino la creatività nelle sue diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro; c) favoriscono scambi culturali e ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva; d) partecipano alle fasi di coordinamento e monitoraggio previste dal modello di governance regionale e condividono con altri enti progetti e sperimentazioni,

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al fine di favorire la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di relazioni interistituzionali al di fuori dell’ambito locale; e) favoriscono la partecipazione di tutti i portatori d'interesse all’attuazione del Piano triennale di cui all’articolo 10. Capo III PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE Art. 6. (Forum regionale giovani) 1. Presso il Consiglio regionale è istituito il Forum regionale giovani, quale organismo stabile di riferimento, confronto e discussione tra le giovani generazioni, la Regione e gli enti locali.2. Il Forum è composto da venticinque amministratori locali di età non superiore ai ventinove anni, designati dalle associazioni di rappresentanza degli enti locali e da venticinque rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all’articolo 9. 3. Il Forum formula proposte in materia di politiche giovanili al Consiglio regionale e alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno e designa i propri rappresentanti all’interno dell’Organismo di coordinamento di cui all’articolo 7. 4. Le modalità organizzative e di funzionamento del Forum sono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 5. La partecipazione al Forum è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese. 6. Il Consiglio regionale assicura le risorse umane e strumentali finalizzate al funzionamento e all’operatività del Forum. Art. 7. (Organismo di coordinamento) 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito l’organismo di coordinamento che è composto da: a) l’assessore o l’assessora regionale competente in materia di politiche giovanili, o da una sua persona delegata, che lo presiede; b) sei componenti designati dalle associazioni rappresentative degli enti locali; c) dieci rappresentanti designati dal Forum secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 18; d) cinque rappresentanti delle Università piemontesi designati rispettivamente dall’Università di Torino, dal Politecnico di Torino, dall’Università degli studi del Piemonte Orientale, dall’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e dall’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, previa apposita intesa; e) una o un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) designato dall’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte previa apposita intesa; f) il o la Presidente di ciascuna delle consulte studentesche; 2. L’Organismo di coordinamento di cui al comma 1 svolge funzioni di collaborazione anche al fine dell’elaborazione del piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili. 3. La partecipazione è resa a titolo gratuito e ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 18. Capo IV STRUMENTI ATTUATIVIArt. 8. (Realizzazione dei programmi regionali) 1. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi, sostiene il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e, in coerenza con le funzioni individuate all’articolo 3, progetti ed iniziative a favore delle politiche giovanili.

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2. I bandi sono elaborati secondo le modalità e le procedure disciplinate ai sensi dell’articolo 18. Art. 9. (Registro delle associazioni giovanili) 1. E’ istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta. 2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l’attività nella Regione, in possesso dei requisiti di cui al comma 3. 3. I requisiti per l’iscrizione al registro sono: a) l’assenza dello scopo di lucro; b) l’ordinamento interno ispirato ai principi della Costituzione italiana; c) l’elettività e gratuità delle cariche associative; d) il coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività. 4. Le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento, conservazione e pubblicazione del registro regionale sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 18. 5. L’iscrizione al registro è condizione necessaria per l’ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge. Art. 10. (Piano triennale) 1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, approva il Piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili su proposta della Giunta regionale, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge. 2. Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione. Capo V POLITICHE SETTORIALI Art. 11. (Informagiovani) 1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani e ne assicura il coordinamento anche attraverso la formazione di reti sul territorio. 2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di sportello informativo plurisettoriale e di centro servizi delle politiche giovanili. 3. Gli Informagiovani attivano collegamenti con le università, le biblioteche, le istituzioni scolastiche, i servizi per l’orientamento, i centri per l’impiego, le associazioni imprenditoriali e con altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse giovanile. 4. Il regolamento di cui all’articolo 18 definisce le funzioni degli Informagiovani necessarie per accedere ai benefici previsti dalla presente legge e disciplina le modalità di monitoraggio delle relative attività. Art. 12. (Spazi di aggregazione giovanili) 1. La Regione promuove gli spazi di aggregazione giovanili quali luoghi di incontro volti a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione. 2. Gli spazi di aggregazione giovanili devono essere finalizzati a consentire ai giovani di: a) produrre in modo partecipato il progetto di uno spazio che permetta ai giovani del territorio di relazionarsi, socializzare con i propri coetanei attraverso la libera realizzazione di attività legate ai loro interessi, dando continuità alle

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loro passioni, raccogliendone le richieste spontanee e offrendo loro l’opportunità per la realizzazione; b) ospitare nuove attività e progetti di comunità e iniziative volte alla prevenzione del disagio; c) individuare la rete di tutti i soggetti coinvolti, la loro distribuzione sul territorio e la ripartizione delle funzioni per ciascuno di loro. 3. La Regione sostiene le iniziative autonome delle scuole, delle università e degli enti locali volte a dedicare spazi degli edifici scolastici, universitari e pubblici all’aggregazione giovanile culturale, ricreativa e sportiva, con particolare riferimento alle iniziative promosse da associazioni studentesche. 4. Il regolamento di cui all’articolo 18 disciplina le modalità di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, nonché le modalità attuative di quanto previsto al comma 2. 5. Con la stipula di appositi protocolli di intesa, la Regione e i comuni disciplinano le modalità di concessione e gestione di spazi per la libera aggregazione di giovani. Art. 13. (Sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita civile e politica) 1. La Regione promuove e sostiene progetti dedicati alla formazione dei giovani amministratori e progetti volti ad accrescere la partecipazione dei giovani alla vita civile e politica, anche locale.2. La Regione attiva progetti di e-democracy, open goverment e open data, anche attraverso canali inattivi di comunicazione inseriti nel portale regionale di cui all’articolo 14. 3. La Regione promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo strutturato con le giovani generazioni, come definite dalle politiche europee in materia di partecipazione giovanile. 4. Il regolamento di cui all’articolo 18 disciplina le modalità attuative del presente articolo. Art. 14. (Portale Piemonte Giovani) 1. La Regione istituisce il Portale Piemonte Giovani, quale canale di comunicazione ufficiale in materia di politiche giovanili, gestito dalla struttura regionale competente in materia. 2. La Regione, in collaborazione con le altre strutture regionali e con gli enti locali interessati, garantisce l’aggiornamento continuo delle informazioni disponibili sul Portale Piemonte Giovani e ne cura la diffusione anche attraverso i principali social network. 3. Il regolamento di cui all’articolo 18 disciplina le modalità attuative del presente articolo. Art. 15. (Figura dello youth worker) 1. La Regione valorizza e promuove le pratiche degli youth worker, nell’ambito dei servizi di animazione socio educativi rivolti ai giovani e nelle azioni di contatto, scambio e condivisione tra i giovani e tra le generazioni. 2. La Regione sostiene gli youth worker che intendono acquisire le capacità e le competenze necessarie e utili ad ampliare la partecipazione giovanile, accrescere l’autonomia e l’inclusione dei giovani nella società e rafforzare le organizzazioni giovanili. Art. 16. (Mobilità e scambi)1. La Regione promuove le attività legate alla mobilità internazionale delle persone giovani mediante le politiche del volontariato e gli scambi, in particolare con i paesi dell’Unione europea e con quelli dell’area del

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Mediterraneo, nonché su tutto il territorio regionale e nazionale, nei settori dell’istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva. 2. La Regione, le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni riconoscono alle giovani generazioni il valore dell’acquisizione di esperienze tramite l’educazione non formale e informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono promuovendo scambi, attività di volontariato, progetti di iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni. 3. La Regione promuove, di intesa con le amministrazioni locali preposte, le attività legate alla mobilità regionale e tra comuni, al fine di rendere i servizi di trasporto più fruibili dalla popolazione giovanile per favorire la partecipazione alle azioni formative, esperienziali relazionali e di aggregazione rivolte alle giovani generazioni. Art. 17. (Azioni di promozione sociale) 1. La Regione promuove le forme di volontariato ed in particolare la partecipazione giovanile a progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva anche attraverso il servizio civile, come previsto dalla legge regionale 13 aprile 2015, n. 7 (Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte). 2. La Regione sostiene gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche che prevedono l’apporto ed il coinvolgimento del volontariato, nelle forme e modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente. 3. La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione giovanile a progetti di elevato grado di specializzazione utili all’acquisizione di esperienze e competenze umane e professionali nel loro percorso di vita. Capo VI DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI Art. 18. (Regolamento attuativo) 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, il regolamento che definisce la disciplina attuative e di dettaglio per l’operatività delle disposizioni previste dalla presente legge. Art. 19. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della partecipazione, delle pari opportunità, del benessere e dell’educazione, di inserimento effettivo nella società, di sviluppo del capitale umano e sociale e di contrasto di fenomeni di emarginazione.2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno novanta giorni prima della presentazione al Consiglio regionale della proposta di Piano regionale degli interventi per le politiche giovanili ai sensi dell’articolo 10, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione successiva alla prima è presentata con periodicità almeno triennale. 3. La relazione di cui al comma 2, fornisce le seguenti informazioni: a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità; b) un quadro dell’andamento complessivo delle politiche giovanili attuate con una sintesi delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale;

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c) una descrizione sintetica delle modalità e dei criteri di iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili, nonché della sua consistenza;d) gli esiti di un monitoraggio sull’attuazione e sul funzionamento del Portale Piemonte Giovani di cui all’articolo 14; e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo ai finanziamenti, anche cumulati con quelli previsti da altre normative, di progetti e interventi e alla loro distribuzione territoriale. 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame. 5. I soggetti coinvolti nell’attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Art. 20. (Norma transitoria) 1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 21, la Consulta regionale dei giovani, istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani), svolge le sue funzioni fino alla scadenza del proprio mandato coincidente con la conclusione dell'attuale legislatura. 2. In fase di prima attuazione dell’articolo 6, fanno parte di diritto del Forum regionale giovani tre componenti individuati nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza della Consulta regionale dei giovani in carica nella X legislatura. 3. In fase di prima applicazione, gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione nonché i criteri e gli indicatori di valutazione per l’assegnazione dei contributi di cui alla l.r. 16/1995, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e attuazione previsti dalla presente legge. Art. 21. (Norma finanziaria) 1. Ai fini dell’attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2019 la spesa di euro 350.000,00, per l’anno 2020 la spesa di euro 350.000,00 e per l’anno 2021 la spesa di euro 350.000,00, stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.02 (Giovani), titolo 1 (Spese correnti), che presenta la necessaria copertura. 2. Alla ripartizione delle risorse, per il finanziamento di progetti e interventi da realizzare in attuazione della presente legge, si provvede annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale. 3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purchè da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime. Art. 22. (Abrogazioni) 1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani), ad eccezione dell’articolo 4; b) gli articoli 131, 132, 133, 134 e 135 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’). 2. L’articolo 4 della l.r. 16/1995 è abrogato a decorrere dall’XI legislatura. Art. 23. (Entrata in vigore)

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1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all’approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 2. L’articolo 6 e le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) si applicano a decorrere dall’XI legislatura. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

IMMIGRATI

DGR 22.2.19, n. 20-8446 Politiche regionali per l’immigrazione e l’inclusione. Approvazione delle linee di indirizzo, nell'ambito della legge regionale 64/1989. (BUR n. 11 del 14.3.19)

PREMESSAL’Unione europea, sulla base del Regolamento n. 514 del 16/04/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione (di seguito FAMI), ha istituito con Regolamento n. 516 del 16/04/2014 il Fondo FAMI per il periodo 2014-2020.Il fondo contribuisce, nel rispetto dei diritti e dei principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a:

- gestire in maniera integrata i flussi migratori;- attuare, rafforzare e sviluppare il sistema europeo comune di asilo.

Gli obiettivi specifici del fondo sono quattro: - rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di

asilo; - sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro

fabbisogno economico e sociale e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi;

- promuovere strategie di rimpatrio eque, efficaci e durature e contrastare la migrazione irregolare;

- migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

Il citato Regolamento (UE) n. 516/2014 richiede altresì che si ricerchino “sinergie, coerenza e complementarità con altri fondi e programmi, anche in vista dell’attribuzione di finanziamenti a obiettivi comuni”.L’articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. - Testo unico sull’immigrazione - relativamente alle misure di integrazione sociale prevede che le Regioni favoriscano, per le materie di propria competenza e con la partecipazione dei cittadini stranieri, iniziative e attività concernenti l’immigrazione, idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero.La legge regionale n. 64 del 15 novembre 1989 “Interventi regionali a favore degli immigrati extracomunitari residenti in Piemonte" stabilisce, tra gli altri aspetti, che la Regione:- predisponga un piano annuale di interventi e, all'art. 10, prevede che,

avvalendosi anche della collaborazione degli Enti Locali e delle Associazioni degli immigrati,

- promuova, coordini e realizzi interventi organici, anche in concorso con programmi nazionali e comunitari a favore degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

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E’ in discussione presso la Commissione consiliare competente il DDLR n. 258/2017 “Promozione della cittadinanza”, finalizzato alla revisione della legge regionale n. 64/1989 in considerazione dei mutamenti del fenomeno migratorio e dell’evoluzione delle esigenze dei territori, nonché del mutato quadro di riferimento normativo europeo e nazionale che ridisegnano le competenze della Regione in materia di immigrazione, in particolare per ciò che concerne:

- gli indirizzi e la programmazione, - il coordinamento, - il monitoraggio e - la valutazione degli interventi realizzati nonché la promozione di forme di

concertazione e cooperazione con gli enti locali. Nell’ambito delle competenze regionali si pone particolare attenzione al fenomeno migratorio attraverso politiche fondate sull’inclusione e sull’accoglienza, promuovendo progettualità concertate con soggetti istituzionali e della società civile, con i quali si è consolidata una significativa rete di collaborazione, svolgendo dunque un ruolo chiave nella governance multilivello per la promozione di politiche e interventi tesi ad agevolare processi positivi e partecipati, atti allo sviluppo di una società multiculturale, plurale e coesa.In particolare, la Regione Piemonte: è capofila dei seguenti progetti FAMI: - Piano d'intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi - IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche a Azioni Coprogettate sul Territorio “InterAzioni in Piemonte 2” (di cui alla D.G.R. 6-6730 del 13 aprile 2018), che beneficia di un finanziamento complessivo di Euro 1.864.000,00 e si concluderà al 31 dicembre 2020; - Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi – “Petrarca 6” (di cui alla D.G.R. 26-7287 del 30 luglio 2018) che beneficia di un finanziamento complessivo di Euro 2.486.217,72 e si concluderà al 31 dicembre 2021; - Piano di rafforzamento dell’integrazione lavorativa dei migranti “PRIMA : Progetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti” (di cui alla D.G.R. n. 30-6876 del 18 maggio 2018), che beneficia di un finanziamento complessivo di Euro 1.601.000,00 e si concluderà al 31 dicembre 2020; E’ stata capofila: - del progetto Capacity building “VE.S.T.A - Verso Servizi Territoriali Accoglienti” a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2.3 – Avviso territoriale per la qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi. Obiettivo del progetto è stato il miglioramento dei servizi pubblici che si relazionano con cittadini/e di Paesi terzi attraverso la formazione e l’aggiornamento di operatori/trici, di assistenti sociali e di educatori/trici professionali e il potenziamento di un approccio integrato degli interventi concluso il 31 marzo 2018, approvato con D.G.R. 10-3059 del 21 marzo 2016. Con D.G.R. 18-8171 del 20 dicembre 2018 la Regione Piemonte si è candidata alla seconda edizione del Capacity building, presentando il 14 gennaio2019 al Ministero degli Interni una progettualità attualmente in attesa di approvazione; - del progetto “Piemonte contro le discriminizioni” finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni nei confronti dei cittadini e delle cittadine di Paesi terzi attraverso attività di costruzione e governance della Rete regionale e delle Reti territoriali, di sensibilizzazione e informazione rivolta ai cittadini/e

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di Paesi terzi, di formazione rivolta ai/alle dipendenti della P.A e di sensibilizzazione e informazione rivolta a target specifici e alla cittadinanza, concluso il 31 marzo 2018, approvato con D.G.R. 9- 2882 8 febbraio 2016; - del progetto “Multiazione - Interazioni in Piemonte” delineato su quattro specifiche azioni “Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica”, “Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione”, “Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione”; “Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni”, concluso il 31 dicembre 2018, approvato con D.G.R. 40-3348 del 23 maggio 2016. Il successo di tutte le progettualità sopracitate, rivolte a migliorare le politiche di accoglienza alla luce di una variegata realtà migratoria, sono l’esito della capacità delle istituzioni pubbliche, dei soggetti del terzo settore e del mondo dell’associazionismo di operare come sistema in maniera costruttiva ed efficace, i cui risultati, tra gli altri, sono ravvisabili nella Mappatura delle associazioni straniere.Nel nuovo portale Piemonte Immigrazione strumento di comunicazione dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione e sul diritto d’asilo da collegare al portale nazionale Integrazione migranti del Miur, del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro.Nella costituzione formale di nuove associazioni di persone di origine straniera; il veloce mutamento del fenomeno migratorio e del contesto socio-culturale ed economico sollecita sempre più il Piemonte ad affrontare la sfida della interculturalità con nuovi paradigmi e mirate azioni volte all’inclusione sociale, in sinergia con tutti gli attori che a vario titolo si occupano di immigrazione.In questo panorama complesso e articolato, in linea con la programmazione europea, occorre vagliare gli strumenti di programmazione regionale e gli organismi di rappresentanza e partecipazione dei migranti stessi, tenuto conto dell’esigenza di un approccio più integrato e complessivo, che non guardi al fenomeno migratorio esclusivamente in un’ottica di problematicità, bensì di vera partecipazione.In questa prospettiva occorre rilevare che la legge regionale n. 64/89, “Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte” mette in evidenza alcune fragilità dovute alle trasformazioni del fenomeno migratorio nei trent’anni anni trascorsi dall’approvazione del citato atto.

LA DISPOSIZIONEVengono definite, nell'ambito della legge regionale 64/1989, le linee di indirizzo di seguito riportate al fine di consolidare la preziosa esperienza della rete di rapporti, di dare continuità al confronto aperto e costante tra le parti e di garantire lo sviluppo di un processo positivo di crescita della composita realtà dell’immigrazione: - ai sensi dell’art 18 LR 64/1989, favorire il consolidamento delle attività dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione e il diritto d’asilo, istituito presso l’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte con convenzione del 11/02/2002 sulla base di D.G.R. n. 55-3966 del 17/09/2001, D.C.R. n. 209-35411 del 13/11/2001 e D.D.(30.1) n.533 del 29/11/2001, e finalizzato a raccogliere, analizzare e divulgare dati relativi ai flussi migratori e alle

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condizioni di vita delle persone di origine straniera presenti sul territorio regionale. L’Osservatorio sull’immigrazione persegue i seguenti tre obiettivi:(1) offrire una lettura approfondita ed organica della situazione migratoria in Piemonte; (2) fornire gli strumenti adeguati per elaborare politiche pubbliche innovative con cui far fronte alle diverse problematiche dell'immigrazione; (3) mettere a disposizione dati, informazioni, documenti di interesse per gli amministratori e gli operatori pubblici e del terzo settore che intervengono sul tema, a supporto della loro attività conoscitiva e decisionale - ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 286/98 s.m.i. promuovere un elenco delle Associazioni ed Enti che svolgono attività a favore degli immigrati, da pubblicare sul portale Piemonte Immigrazione, per favorire una messa a sistema, dando visibilità e riconoscimento alle realtà operanti sul territorio regionale, rinviando a successivo provvedimento di Giunta regionale la definizione dei relativi criteri e requisiti - per le finalità dell’art 10 LR 64/89 secondo il quale la Regione Piemonte può avvalersi della collaborazione degli Enti locali e delle Associazioni di persone di origine straniera ovvero degli attori che a vario titolo operano sull’intero territorio regionale in tema di migrazioni, promuovere un forum regionale dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine, quale sede di confronto, al fine di favorire la reale rappresentanza e la partecipazione attiva dell’associazionismo delle persone di origine straniera alla vita economica, sociale e culturale.

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE

DGR 22.2.19, n. 27-8453 POR FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla poverta', Priorita' 9iv Ob. Specifico 8, Azione 1, Misura regionale 1 - Approvazione Atto di Indirizzo per sostegno all'accesso ai servizi educativi per l'infanzia a titolarita' comunale - Misura 2.9iv.8.01 - Spesa di Euro 5.500.000,00 - Approvazione procedimento ad integrazione della D.G.R. 20-5112 del 29.05.2017. (BUR n. 11 del 14.3.19)NoteViene approvato l’atto di Indirizzo, allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si fa rinvio), contenente criteri e modalità per la realizzazione di un intervento di sostegno all’accesso ai servizi educativi per l’infanzia a titolarità comunale, che definisce gli indirizzi e le modalità di attuazione della seguente Misura regionale del POR FSE 2014/2020: • Misura 2.9iv.8.1.01: “Buono servizi prima infanzia” di destinare per la spesa complessiva di €. 5.500.000,00 per finanziare le attività previste dal suddetto Atto di Indirizzo

SANITA’

DGR 15.2.19, n. 32-8419 Approvazione del Piano di attivita' per l’anno 2019 del Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, a norma della D.G.R. n. 31-4960 del 28.11.2012. (BUR n. 10 del 7.3.19)NoteVien approvato il Piano di Attività per l’anno 2019 del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e

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della Valle d’Aosta”, così come dettagliato nell’Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).Il preventivo di spesa per lo svolgimento delle attività previste, ammonta ad € 1.543.500,00

DGR 15.2.19, n. 40-8426 Individuazione della tariffa giornaliera per le prestazioni erogate nell'ambito dell'attivita' di degenza ordinaria e diurna svolta in hospice pediatrico. (BUR n. 10 del 7.3.19)NoteViene approvata, in via sperimentale, la definizione delle tariffe per le prestazioni rese dall’hospice pediatrico in degenza ordinaria e diurna a pazienti in età evolutiva candidabili a tale tipo di ricovero, come di seguito specificato: Tariffa degenza ordinaria: 500,00 € al giorno; Tariffa degenza diurna (Day Hospice): 450,00 € al giorno.

DGR 2.2.19, n. 38-8462 Semplificazione dell’accesso alle prestazioni ambulatoriali: estensione della validita' delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche. (BUR n. 11 del 14.3.19)NoteViene estesa la validità della ricetta ambulatoriale del S.S.N. a 180 giorni dalla data di compilazione, fermo restando che non rientra in tale periodo il tempo di attesa tra la prenotazione e l’effettuazione delle prestazioni diagnostico-specialistiche.

PUGLIAAMMINISTRAZIONE REGIONALE

DGR 22.1.19, n. 86 “Piano degli obiettivi strategici 2019-2021 e assegnazione risorse - §2.4.2. del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”. (BUR n. 28 del 12.3.19)NoteVengono approvati gli -Obiettivi Strategici e Assegnazione delle risorse 2019-2021- e Bilancio Finanziario di Gestione - Parte spese, contenuti negli allegati “A” e “B parti integranti e sostanziali del presente atto (a cui si fa rinvio),DGR 22.1. 19, n. 87 Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale (S.Mi.Va.P.) della Regione Puglia. (BUR n. 28 del 12.3.19)NoteViene approvato il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio).; di stabilire che la disciplina di cui al suddetto allegato entra in vigore nel� 2019 e per l’annualità valutativa riferita al 2018. Essa sostituisce integralmente quella precedentemente approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 217 del 23.2.2017. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP, nonché� sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente; di� demandare alla Sezione Personale e Organizzazione, la pubblicazione sul sito “primanoi” del presente provvedimento e la notifica alle organizzazioni

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sindacali e al Cug. La pubblicazione sul sito “primanoi” ha valore di notifica per le strutture regionali.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019 DGR 30.1.19, n. 144 Approvazione “Piano della Performance 2019” - art. 10 del Decreto Legislativo 150/2009. (BUR n. 28 del 12.3.19)NoteViene approvato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 15 del d.Igs. 27 ottobre 2009, n. 150, il “Piano della Performance 2019”, riportato nell’allegato “A” al presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

DIFESA DELLO STATO

DGR 30.1.19, n. 143 Adozione dell’aggiornamento per il 2019 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017 - 2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. (BUR n. 28 del 12.3.19)NoteViene approvato il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017 - 2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità - Aggiornamento per il 2019”, in aderenza con le disposizioni nazionali, di cui all’allegato A facente parte integrante del presente atto (a cui si fa rinvio).

IMMIGRATI

DGR 30.1.19, n. 147 -Gestione emergenza immigrati. Strumenti di attuazione protocollo d’intesa “cura – legalità – uscita dal ghetto”. Contributo al Comune di San Severo. Approvazione schema di convenzione. (BUR n. 28 del 12.3.19)

PREMESSALa Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”, all’art. 9 prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione, approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della legge. Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il nuovo piano triennale dell’immigrazione 2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi: per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali,�

l’integrazione sociale e l’integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati; per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime� di tratta, violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale; per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento� delle condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori; per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e� per la governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nei campo delle politiche migratorie; a valere su risorse proprie� dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi afferenti la Programmazione Unitaria.

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LA DISPOSIZIONEViene previsto un contributo di € 500.000,00, in favore dei Comune di San Severo. Viene approvato apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di San Severo, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria necessarie al ripristino delle funzionalità del complesso immobiliare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo, denominato “L’Arena”.

PRIVATO SOCIALE

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 208 Adeguamento disciplina recante “Regolamento per la concessione di contributi da parte dei Garanti regionali a enti no-profit e per la realizzazione di progetti in partnership” approvata con DUP 189/2018. (BUR n. 27 dell’8.3.19)

PREMESSALa legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 recante “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, come modificata da ultimo con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”, agli articoli da 30 a 31-quater istituisce le figure del Garante regionale dei diritti del minore, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, descrive le funzioni degli stessi e ne disciplina l’ambito di azione. La succitata legge prevede in particolare che i Garanti possano dare corso ad azioni e interventi di varia natura e tipologia, per rendere effettivi i diritti delle persone da tutelare o proteggere, nei rispettivi ambiti di azione. Rispetto a questa specifica attività, essi possono giovarsi del valore generato dagli enti del terzo settore, tipicamente impegnati in ambito socio-culturale-assistenziale, in un rapporto, nascente dall’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, e regolamentato dal D.Lgs. 117/07 recante “Codice del terzo settore”. Al fine di definire una cornice unitaria rispetto a interventi delle Autorità di Garanzia regionali connotati da comuni caratteristiche, l’Ufficio di Presidenza, con propria delibera n. 189/2018, ha approvato la disciplina per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale delle organizzazioni del terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership con i Garanti regionali e il regolamento per la concessione di contributi a enti no-profit e per la realizzazione di progetti in partnership.Dopo una prima fase di applicazione della nuova disciplina, relativa alla concessione di contributi e alla Deliberazioni del Consiglio e della -2019 realizzazione di progetti in partnership, i Garanti regionali, in più circostanze, hanno segnalato l’esigenza di assicurare un maggiore coinvolgimento del pubblico nella realizzazione di interventi a sostegno delle fasce deboli, in modo da potenziare l’iniziativa del terzo e quarto settore a supporto delle fasce deboli.

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A tal fine è stato richiesto un adeguamento parziale della suddetta disciplina, che consenta di mettere a disposizione maggiori risorse per gli interventi selezionati, in modo da assicurare un più ampio coinvolgimento e partecipazione del settore no-profit sul territorio. Considerata la rilevanza dell’azione dell’Ufficio dei Garanti regionali e tenuto conto delle osservazioni di questi, formulate anche per le vie brevi e discendenti dalla peculiarità e rilevanza sociale della loro azione, al fine di consentire la più ampia attuazione della L.R. 19/06 e un’effettiva pervasività degli interventi avviati dall’Ufficio dei Garanti, si ritiene di apportare al “Regolamento per la concessione di contributi da parte dei Garanti regionali ad enti no-profit e per la realizzazione di progetti in partnership”, approvato con DUP 189/2018, le modifiche secondo quanto riportato nel testo allegato sub A, di cui si propone l’approvazione con il presente provvedimento.

LA DISPOSIZIONEViene modificata la DUP 189/2018 ed approvato il testo allegato al presente provvedimento sub A, di esso parte integrante e sostanziale, recante “Regolamento per la concessione di contributi da parte dei Garanti regionali ad enti no-profit’’, che sostituisce integralmente il testo approvato con la citata DUP 189/18; Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 8-3-2019 17521 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

DGR 15.2.19, n. 288 - Art. 39 l.r. n. 44/2018 – Finanziamento delle attività degli oratori – Approvazione protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI. (BUR n. 33 del 25.3.19)Note La legge regionale n. 17/2016 riconosce, valorizza e sostiene la funzione socioeducativa degli oratori in Puglia, ed in particolare riconosce “la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dall’ente parrocchia, dagli istituti religiosi e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio”. Infatti le attività di oratorio “si inseriscono nel sistema integrato dei servizi per le persone e per le comunità quali strumenti di aggregazione socioeducativa delle comunità locali, e sono rivolte alla promozione, all’accompagnamento e al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilità, e delle famiglie che vi accedono spontaneamente”.All’art. 4 della l.r. n. 17/2016 è prevista la stipula di apposito protocollo di intesa per dare attuazione agli obiettivi di cui alla medesima legge,La legge regionale n. 44/2018 all’art. 39, richiamando le finalità della I. n. 17/2016, finanzia le attività degli oratori in Puglia, con particolare riferimento alle azioni socio educative e di animazione sociale per contribuire al contrasto del fenomeno del bullismo, della devianza minorile, di fenomeni di discriminazione e di marginalità sociale dei minori.Al fine di consentire alla Regione Ecclesiastica Puglia della CEI di utilizzare efficacemente le risorse derivanti dalla disponibilità di bilancio di competenza 2018 si procede con l’approvazione di un protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI, che individui macroobiettivi, tipologie di spese ammissibili e modalità di erogazione e di rendicontazione delle somme assegnate.

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SANITA’

DGR 22.1.19, n. 90 Approvazione Linee guida “Organizzazione delle attività per la verifica della Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie in Regione Puglia” – Decorrenza dall’1/1/2019. Abrogazione delle deliberazioni Giunta regionale nn.1101 del 23/06/2009, 1491 del 25/06/2010, 2252/2010, e n. 806 del 3/05/2011 e n. 385 del 04/03/2014. (BUR n. 28 del 12.3.19)NBSI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DGR 30.1.19, n. 139 - Modifica ed integrazione DGR n. 22 del 12.1.2018 avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione DGR 951/21)13 del 13/5/2013 , avente ad oggetto: Approvazione del nuovo tariffario regionale — remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR”. (BUR n. 28 del 12.3.19)NoteIn costanza ed in vigenza della deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 12/01/2018, ed al solo fine di consentire ai vari Centri Dialisi pubblici e privati la possibilità di raggiungere gradualmente il target minimo del 40% di HDF online previsto, viene approvato un periodo di sospensione, e precisamente dall’1/1/2018 fino al 31/12/2019 compreso, dell’obbligo in capo ai centri erogatori pubblici e privati di soddisfare il target minimo del 40% delle prestazioni erogate con la metodica “HDF online”.Viene applicato, a far tempo dal 1.1.2020, nei confronti dei Centri che non dovessero raggiungere nel mix delle prestazioni erogate, il target minimo del 40% di HDF online, un sistema di regressione proporzionale sulla tariffa ordinaria di € 205,00, da applicarsi sul differenziale fra la percentuale prevista (40%) e quella raggiunta. A Titolo di esempio: target minino da conseguire = 40%; target minino conseguito = 35%; differenziale = 5%, In questo caso il valore economico delle prestazioni di dialisi non garantite in HDF (5 %) sarà assoggettato ad una regressione del 5%.

REG.REG.LE 14 marzo 2019, n. 10 “Modifica ed integrazione Regolamento Regionale n. 5 febbraio 2010, n. 3, - SEZ. B.01.04. Dialisi” BUR n. 31 del 19.3.19) NBSI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

TUTELA DEI DIRITTI

DGR 21.2.19, n. 308 Adesione alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - 21 marzo 2019. (BUR n. 28 del 12.3.19)NoteViene approvata l’adesione alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie per il 21 marzo 2019 che si svolgerà a Brindisi, così come da proposta presentata da Libera, associazioni, nomi e

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numeri contro le mafie con sede in Roma alla Via IV Novembre, 98 -, prevedendo un contributo finanziario pari a € 8.500,00.Viene approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti con Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie con sede legale in Roma alla Via IV Novembre, 98 - Italia per la realizzazione dell’evento come descritto nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento

SICILIABILANCIO

L.R. 22.2.19, n. 1. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale. 26-2-2019 (GURS n. 9 del 26.2.19)

OPERATORI SOCIO-SANITARI

DECRETO 12 marzo 2019. Disciplina per l’effettuazione dei corsi di riqualificazione in operatore socio sanitario - anni 2019/2020. (GURS n. 12 del 22.3.19)Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, con il presente provvedimento vengono regolamentati, con validità fino al 31 dicembre 2020, i percorsi di riqualificazione in operatore socio sanitario e sono attivati i corsi di riqualificazione in operatore socio sanitario (OSS), secondo il percorso formativo di riqualificazione di cui all’Allegato 1 “Linee guida per la riqualificazione in operatore socio sanitario - 2019-2020”, parte integrante del presente decreto, rivolti ai soggetti con le seguenti qualifiche ottenute a seguito di frequenza di un corso di durata non inferiore a 700 ore ed iniziato entro il 31 dicembre 2019: – assistente domiciliare e dei servizi tutelari - ADEST, denominato anche operatore socio assistenziale e dei servizi tutelari; – operatore socio assistenziale – OSA, nelle varie declinazioni; – operatore addetto all'assistenza delle persone diversamente abili. Art. 2 Sono, altresì, ammessi alla riqualificazione i soggetti in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi di legge e conseguita a seguito della frequenza di un corso iniziato entro il 31 dicembre 2019 dal cui attestato risulti una durata di almeno 700 ore in ambito socio – assistenziale di cui complessivamente almeno 150 ore di didattica concernente le aree relative, in linea generale, all’assistenza alla persona nonché i soggetti che hanno conseguito la qualifica di operatore tecnico dell'assistenza (OTA) il cui percorso formativo, ai sensi del D.M. 295 del 26 luglio 1991, ha una durata pari a 670 ore.Art. 3 Sono inoltre ammessi i soggetti in possesso del diploma quinquennale di tecnico dei servizi sociali conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto scolastico statale di II grado. Art. 4

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Sono inoltre ammessi i soggetti in possesso del diploma quinquennale di tecnoico dei servizi socio sanitari conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto scolastico statale di II grado. Art. 5 Sono fatti salvi i percorsi formativi autorizzati ai sensi del D.A. n. 560/17 ed in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente provvedimento. Art. 6 I soggetti che conseguiranno la qualifica di OSS a seguito della riqualificazione prevista dal presente decreto saranno inseriti d’ufficio nell'elenco degli operatori socio sanitari costituito a fini meramente ricognitivi presso il DASOE, Servizio 2 "Formazione e comunicazione". Art. 7 Il costo per la partecipazione al corso di riqualificazione attivato secondo le disposizioni del presente provvedimento non può essere superiore ad € 1.800,00 pro capite. Sono a carico dell'Ente organizzatore tutti i costi relativi agli oneri assicurativi ed al materiale didattico. Art. 8 Possono erogare i corsi di riqualificazione in OSS, le Aziende del SSR, il CEFPAS e gli Enti di formazione pubblici e privati che devono possedere l’accreditamento nazionale o regionale in qualità di provider ECM in regola con gli adempimenti per le rispettive sedi. Art. 9 I corsi dovranno svolgersi esclusivamente nel territorio della Regione Sicilia. Art. 10 È fatto divieto all’Ente autorizzato ad erogare corsi di riqualificazione in OSS di stipulare accordi e/o convenzioni di qualsiasi natura con altri Enti di formazione per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività formativa autorizzata con il presente decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in riferimento ad accordi/contratti relativi ai locali in cui saranno erogate le attività formative fermo restando quanto previsto al punto 2 dell’allegato 1 al presente decreto. Art. 11 È fatto divieto di utilizzare modalità di Formazione a distanza (FAD) per le attività formative. Art. 12 I corsi di riqualificazione per il rilascio dell’attestato della qualifica di OSS valido su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001, non possono essere svolti senza apposita e preventiva autorizzazione da parte dell’Assessorato della salute, Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, servizio 2 Formazione e comunicazione. Art. 13 La richiesta di autorizzazione redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A al presente provvedimento deve essere inviata, almeno 30 giorni prima dell’avvio del corso, a mezzo posta al seguente indirizzo: Servizio 2 - “Formazione e comunicazione” – DASOE, via Mario Vaccaro, 5 – 90145 Palermo ovvero tramite PEC all’indirizzo: [email protected]. sicilia.it o brevi manu presso il protocollo generale del Dipartimento. Art. 14 Ogni Ente dovrà attenersi per gli aspetti di natura organizzativa, didattica ed economica a quanto espressamente indicato all’Allegato 1 al presente provvedimento “Linee guida per la riqualificazione in operatore socio sanitario -2019-2020”. Art. 15 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto ed all’allegato 1 comporterà la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività formative ancorché già autorizzate ai sensi del presente provvedimento

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e non ancora iniziate e l’esclusione da futuri corsi di riqualificazione in operatore socio sanitario per il periodo di vigenza del presente decreto.

SANITA’

DECRETO 4 febbraio 2019. Riorganizzazione della Rete per le emergenze delle malattie cerebro vascolari – Modifica ed integrazione al D.A. n. 2186/2012. (GURS n. 11 ddell’8.3.19)NB SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DECRETO 4 febbraio 2019. Riorganizzazione della Rete regionale per l’assistenza al politraumatizzato e rideterminazione del Comitato tecnico scientifico regionale – Modifica ed integrazione ai DD.AA. n. 1438 del 18 luglio 2012 e n. 1999 del 16 novembre 2015. (GURS n. 11 ddell’8.3.19)NB SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DECRETO 8 febbraio 2019. Modifica del decreto assessoriale n. 2708 del 22 dicembre 2017 “Adozione schede progettuali relative ai Progetti obiettivo di PSN anno 2017 di cui all’Accordo Stato-Regioni rep. atti n. 181/CSR del 26 ottobre 2017”. (GURS n. 11 ddell’8.3.19)NB SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

TOSCANA

DIFESA DELLO STATO

DGR 11.3.19, n. 301 Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 per gli Uffici della Giunta regionale. (BUR n. 37 del 20.3.19)NoteViene approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 per gli uffici della Giunta regionale contenente: - le misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione per gli uffici della Giunta regionale per il triennio 2019-2021 contenute negli allegati (Allegato A, Allegato B), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; - l’elenco delle pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito regionale come indicato dalla citata delibera ANAC n. 1310/2016 e, ai sensi dell’art. 10 del dlgs. 33/2013, i soggetti e le strutture responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (Allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;- i Patti di integrità per il Soggetto Aggregatore regionale (Allegato 1) e per le procedure di gara della Regione Toscana (Allegato 2 ), per importi pari o superiori alla soglia comunitaria per forniture e servizi e per importi pari o superiori a un milione di euro per lavori pubblici, con la facoltà di applicarlo

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anche a importi pari o superiori a 40.000 euro, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; - il documento “Disciplina delle misure per la tutela del dipendente regionale che segnala illeciti (whistleblower)”, allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definisce le modalità di trasmissione delle segnalazioni degli illeciti riscontrati all’interno dell’Amministrazione, l’oggetto delle segnalazioni, le modalità di tutela della riservatezza del dei dati identifi cativi del segnalante e la tutela da eventuali ritorsioni o discriminazioni.SEGUONO ALLEGATI (a cui si fa rinvio).

PERSONE CON DISABILITA’

MOZIONE 13 febbraio 2019, n. 1628 In merito ad azioni volte a migliorare le condizioni di accessibilità al trasporto dei soggetti con disabilità. (BUR n. 9 del 27.2.19)IL CONSIGLIO REGIONALE Premesso che nel 2017 è stato firmato il “contratto ponte” tra Regione Toscana e ONE scarl (operatore unico del trasporto pubblico in toscana) che ha previsto il rinnovo della flotta degli autobus in servizio nella Regione e che tra il 2018 e il 2019 dovrebbero essere circa quattrocento i nuovi mezzi messi su strada; Considerato che:- la Regione aveva previsto nel suddetto contratto di concessione una serie di azioni volte a migliorare le condizioni di accessibilità al trasporto dei soggetti con disabilità o persone con mobilità ridotta (PMR);- l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) rileva per la Toscana una quota complessiva di 4,8 persone con limitazioni funzionali ogni cento residenti e che in base a queste stime le persone con limitazioni funzionali attese sono circa 170mila; Rilevato che: - in riferimento alle previsioni del contratto ponte in materia di accessibilità, gli articoli 22 e 23 prevedono specifici adempimenti in materia di servizi alle persone con disabilità; - in particolare, l’articolo 22 stabilisce che l’affidatario dell’esecuzione dei servizi affidati debba assicurare un’attività di monitoraggio della qualità degli stessi, tramite rilevazione della qualità misurata e percepita, e si impegna a rendere noti gli esiti di tale monitoraggio all’interno della Carta dei servizi dedicata all’utenza; - l’articolo 23 del contratto precisa che l’affidatario debba fornire assistenza alle persone con disabilità o con mobilità ridotta, in linea con quanto previsto dagli standard europei in materia (in particolare articolo 4 e allegato I del Regolamento UE 181/2011); - il contatto prevede comunque che l’ispettorato regionale debba compiere il controllo sugli ausili per persone con disabilità, mobilità ridotta, nonché sugli ausili per non vedenti, secondo quanto stabilito dalle condizioni previste nel citato contratto ponte; Sottolineato che, pur tuttavia, ancora oggi si riscontrano su tutto il territorio regionale casi di autobus sprovvisti di pedane per carrozzine, persone con cane guida lasciate a piedi, o treni dalla banchina completamente inaccessibile;

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Ricordato che nel marzo 2018 ASSTRA (Associazione trasporti), FAND (Federazione tra le Associazioni nazionali dei disabili) e FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l’obiettivo di rendere più fattivo il diritto delle persone con disabilità all’accessibilità, alla mobilità e al trasporto; Preso atto che l’accordo promuove la formazione finalizzata a supportare e informare le imprese di trasporto pubblico locale sui diritti dei viaggiatori con disabilità e sulle soluzioni per l’accessibilità dei servizi così fondamentali per milioni di cittadini e quindi anche per i cosiddetti passeggeri a ridotta mobilità; Ricordato che: - ai sensi dell’articolo 24, della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) era stato istituito un gruppo regionale ispettivo di vigilanza sul trasporto pubblico locale (TPL) con compiti di vigilanza sulla qualità dei servizi erogati dalle aziende di trasporto che operano servizi di TPL in Toscana; - l’ultimo monitoraggio effettuato a campione dal nucleo regionale di vigilanza sui servizi di TPL della Regione Toscana sui mezzi di trasporto pubblico risale al periodo gennaio - marzo 2010; Evidenziato che accrescere l’autonomia delle persone affette da disabilità aumenta le possibilità di partecipazione attiva alla vita sociale e, più in generale, aumenta le azioni quotidiane che un soggetto può svolgere in proprio e che tutto questo ha una ricaduta positiva sullo stato complessivo di benessere dell’individuo e, indirettamente, una ricaduta positiva sulla società; IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE ad attivarsi per effettuare una ricognizione sulle linee di trasporto pubblico locale della Toscana, al fine di verificare il rispetto dei principi di parità di trattamento delle persone con disabilità; a dare comunicazione alle commissioni competenti circa l’esito del controllo effettuato, delle iniziative e delle azioni che si vogliono porre in essere per migliorare ulteriormente i servizi di trasporto garantendo cosi il diritto delle persone con disabilità all’accessibilità, alla mobilità e al trasporto.

SANITA’

RISOLUZIONE 13 febbraio 2019, n. 228 - Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 13 febbraio 2019 in merito agli indirizzi regionali a garanzia dell’effettiva applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza) riguardo al percorso consultoriale, l’implementazione dell’aborto farmacologico, anche extraospedaliero, nonché l’accesso alla contraccezione gratuita. (BUR n. 9 del 27.2.19)IL CONSIGLIO REGIONALE Viste: - la legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari); - la legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza).

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Tenuto conto dell’approvazione da parte del Consiglio regionale della mozione 12 aprile 2017, n. 704 (In merito all’applicazione dell’interruzione volontaria di gravidanza prevista dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”). Ricordato che la succitata mozione impegnava la Giunta regionale, tra l’altro, a: - garantire la multidisciplinarietà, la pluralità e la qualità dei servizi offerti nei poliambulatori e nei consultori (dall’accessibilità, all’informazione, alla mediazione linguistico-culturale) al fine di promuovere l’utilizzo della metodica farmacologica nell’interruzione volontaria di gravidanza (IVG);- valutare tutte le misure atte al potenziamento dei servizi extraospedalieri, poliambulatoriali e consultoriali al fine di garantirne un adeguato numero in collegamento funzionale con gli ospedali di riferimento al fine di renderli operativi per l’applicazione delle metodiche di interruzione di gravidanza farmacologica; - adottare tutti i necessari atti di competenza, compresi quelli amministrativi, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, sia garantita in Toscana un’applicazione piena della metodica dell’IVG farmacologica in ambito extraospedaliero. Tenuto conto che: - il lavoro svolto dal tavolo regionale di applicazione della l. 194/1978, costituitosi in data 13 maggio 2018, e a cui hanno partecipato consigliere e consiglieri regionali, rappresentanti della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale in rappresentanza della Giunta regionale, rappresentanti delle tre aziende sanitarie di Area Vasta, Centro, Nord Ovest e Sud Est, il Coordinamento 194, la Presidente della Commissione Pari Opportunità regionale e l’Agenzia Regionale di Sanità; - il tavolo regionale di lavoro ha affrontato, discusso e valutato questioni riguardanti il complessivo diritto per le donne ad un percorso IVG completo e con standard omogenei su tutto il territorio regionale attraverso un percorso che faciliti l’accesso e la presa in carico e in cui il consultorio ricopra un ruolo centrale; - con tali finalità sono state avanzate una serie di proposte in termini di: sistema informativo e di accesso; garanzia di adeguati setting di accoglienza e di tutela della privacy; possibilità di scelta della metodica far macologica (aborto medico) e di organizzazione riguardo alla somministrazione nelle strutture ambula toriali/ consultoriali; definizione del percorso dell’IVG; contraccezione gratuita. Preso attodel documento prodotto dal tavolo regionale che prevede una serie di obiettivi generali: garantire il diritto all’ IVG- l. 194/78 su tutto il territorio regionale con standard omogenei, strutturare un percorso completo che sia facilitante l’accesso e la presa in carico definendo i requisiti di qualità e sicurezza necessari per l’accreditamento del servizio nella sua interezza. Sono stati definiti altresì gli obiettivi specifici: favorire l’informazione sull’accesso e le modalità di svolgimento dell’IVG, garantire setting adeguati di accoglienza e la privacy per tutto il percorso dell’IVG, garantire la possibilità di scelta tra aborto farmacologico e chirurgico in tutte le strutture in cui si attua l’aborto chirurgico; organizzare la somministrazione dell’aborto farmacologico in strutture ambulatoriali/consultoriali, potenziare il ruolo del consultorio nel percorso IVG, garantire la contraccezione gratuita con tutti i metodi che la scienza mette a disposizione.

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Tenuto conto chelo stesso documento è stato inviato all’Assessore regionale al Diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria e sport, Stefania Saccardi, per la presa d’atto e la predisposizione degli atti necessari per l’attuazione degli obiettivi individuati nello stesso. IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE a predisporre gli atti amministrativi necessari, individuati dal succitato documento, riguarda:- l’attuazione degli obiettivi generali in merito alla garanzia di standard omogenei nel percorso di presa in carico definendo i requisiti di qualità e sicurezza necessari per l’accreditamento del servizio nella sua interezza; - l’attuazione degli obiettivi specifici in merito alla garanzia dell’informazione sull’accesso e le modalità di svolgimento dell’IVG; i setting adeguati di accoglienza e la privacy per tutto il percorso dell’IVG; la possibilità di scelta tra aborto farmacologico e chirurgico in tutte le strutture in cui si attua l’aborto chirurgico; l’organizzazione della somministrazione dell’aborto farmacologico in strutture ambulatoriali/consultoriali; il potenziamento del ruolo del consultorio nel percorso IVG; la contraccezione gratuita mediante tutti i metodi che la scienza mette a disposizione.

RISOLUZIONE 12 febbraio 2019, n. 235 Risoluzione approvata nella seduta del 12 febbraio 2019 in merito alla recente definizione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) sulla fibromialgia da parte dell’Organismo toscano per il governo clinico (OTGC) ed alla sua implementazione. IL CONSIGLIO REGIONALE Premesso che: - in data 24 gennaio 2018 si è svolta, nella seduta della Terza commissione permanente Sanità e politiche sociali del Consiglio regionale, l’audizione del dott. Mario Cecchi, coordinatore dell’Ufficio coordinamento dell’Organismo toscano per il governo clinico (OTGC) in merito al nuovo percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) sulla fibromialgia denominato “Percorso assistenziale regionale per la presa in carico delle persone con sindrome fìbromialgica”, recentemente approvato dal Comitato tecnico scientifico dell’OTGC; - in tale occasione sono state avanzate, sia dallo stesso coordinatore che dai commissari, specifiche istanze volte alla presa in esame, da parte della sanità toscana, delle proposte e raccomandazioni provenienti dallo stesso PDTA nella sindrome fibromialgica; Tenuto conto che: - la sindrome fibromialgica è un’entità nosologica complessa ed ancora controversa, caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico cronico diffuso, spesso associato a sintomi extra-scheletrici, la cui diagnosi è esclusivamente clinica, che colpisce principalmente il sesso femminile, soprattutto nell’età lavorativa e che, per tale ragione, è ritenuta oggi una piaga sociale che incide significativamente sulla qualità della vita e sulla “workability”; - è stato sollevato più volte dal Consiglio regionale, in ultima istanza con le mozioni 17 maggio 2016, n. 361 (In merito all’organizzazione dei servizi di diagnosi e cura della sindrome fibromialgica), e 7 novembre 2017, n. 1019 (In merito al riconoscimento di un codice identificativo di patologia per la fibromialgia, un pacchetto di prestazioni regionali, il riconoscimento quale patologia cronica della stessa e la relativa esenzione dal costo del ticket, ai

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sensi del DM 329/1999), il problema di un percorso assistenziale più appropriato per il paziente affetto da fibromialgia affinché siano rese possibili sia la diagnosi sia la terapia tempestiva al fine di evitarne la progressione; - il Consiglio sanitario regionale della Regione Toscana si è pronunciato negli anni con due pareri (il 56/2009 ed il 65/2015) proponendo un percorso assistenziale per poter indirizzare i medici verso un corretto approccio nei riguardi della diagnosi e della terapia della malattia; - il recente parere del Comitato tecnico scientifico dell’OTGC, assunto con decisione 11 dicembre 2018, n 21, ha approvato il documento “Percorso assistenziale regionale per la presa in carico delle persone con sindrome fibromialgica”, individuando un percorso che definisce i livelli di competenza di ogni singolo attore, dal medico di medicina generale (MMG) ad ogni singolo specialista coinvolto in un team multidisciplinare inserito nella pratica quotidiana, tenendo come riferimento il ruolo del MMG nel “Chronic Care Model”; Preso atto che il PDTA citato raccomanda, inoltre, che:- lo stesso sia presentato alle direzioni delle aziende sanitarie con le categorie professionali coinvolte nel percorso assistenziale che è multidisciplinare, per la sua condivisione ed implementazione della presa in carico omogenea su tutto il territorio regionale, ad iniziare dalla fase diagnostica differenziale delle forme “primarie” o “secondarie”’ (pur tenendo presente che, a livello nazionale, questa sindrome non rientra nell’elenco delle malattie croniche per le quali sia prevista l’esenzione della compartecipazione alla spesa sanitaria);- il PDTA stesso sia presentato e condiviso con le associazioni dei rappresentanti dei cittadini; - siano previsti ed organizzati una formazione ed un aggiornamento specifici per tutti gli attori coinvolti nel percorso assistenziale; - vengano individuati e monitorati gli indicatori di processo ed esito mediante strumenti informatici. Su proposta unanime della Terza Commissione consiliare permanente; . CONDIVIDE E FA PROPRIO il documento del PDTA approvato dall’OTGC che definisce le caratteristiche sintomatologiche, le procedure diagno stiche e terapeutiche, i diversi trattamenti farmacologici ed il percorso assistenziale; RICHIEDE l’ampia diffusione del PDTA citato, al fine di rendere possibile procedere omogeneamente all’accertamento della sindrome fìbromialgica nelle sue forme “primaria” e “ secondaria” e la presa in carico delle persone che ne sono affette; IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE ad attivarsi con le direzioni delle aziende sanitarie per la condivisione e la diffusione del PDTA “Percorso assistenziale regionale per la presa in carico delle persone con sindrome fìbromialgica” approvato dal comitato tecnico scientifico dell’OTGC con decisione 11 dicembre 2018, n. 21, allegato parte integrante della presente risoluzione e fatto proprio dal Consiglio regionale; a prevedere ed organizzare la formazione e l’aggiornamento specifico per tutti gli attori coinvolti nel percorso assistenziale citato; a sollecitare e sensibilizzare, coinvolgendo le università ed il Ministero della salute, appropriati approfondimenti scientifici e promuovendo la sperimentazione e la ricerca scientifica nell’ambito della sindrome fìbromialgica;

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a promuovere lo sviluppo tra le tre aziende sanitarie locali di una rete regionale sulla sindrome fìbromialgica per l’attivazione delle strategie e la gestione dell’intero percorso assistenziale definito dal PDTA.

L.R. 21.2.19, n. 12 Disposizioni in merito ai rimborsi connessi alle procedure di trapianto di organi presso centri trapianto collocati in altre regioni italiane. (BUR n. 11 del 1.3.19)Art. 1 Oggetto e finalità1. La Regione Toscana, al fine di assicurare un’adeguata assistenza ai soggetti residenti in Toscana, che siano in attesa o abbiano subito un trapianto d’organo presso centri trapianto situati in altre regioni d’Italia, interviene a sostegno degli stessi, secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Art. 2 Rimborsi per interventi di trapianto effettuati in altre regioni d’Italia 1. Le aziende unità sanitarie locali, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale, rimborsano ai propri assistiti le spese sostenute per il viaggio e per il vitto e l’alloggio, correlate agli interventi di trapianto di organi, effettuati presso altre regioni d’Italia, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 1. 2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono ai rimborsi di cui al comma 1 attraverso la quota di fondo sanitario regionale indistinto, a loro attribuita, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale. 3. Le spese di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso nel caso in cui occorra effettuare presso altre regioni d’Italia: a) esami preliminari, tipizzazione, iscrizione in lista;b) interventi di trapianto e ritrapianto, nonché interventi conseguenti ad eventuali complicanze; c) controlli successivi. 4. Il rimborso è esteso anche alle spese sostenute da un eventuale accompagnatore per l’intera durata del soggiorno, qualora il soggetto sottoposto alle prestazioni di cui al comma 3 abbia meno di diciotto anni o non sia autosufficiente ai sensi della normativa vigente, nonché qualora la presenza di un accompagnatore sia richiesta sulla base di specifici protocolli del centro trapianti extraregionale. 5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 4, il rimborso delle spese all’eventuale accompagnatore copre, in relazione alle prestazioni di cui al comma 3, lettera b), esclusivamente il giorno dell’intervento ed i due giorni successivi. 6. Le spese per il viaggio in treno ed in aereo sono rimborsate nella misura massima di euro 150,00 a persona, per ogni tratta. 7. In caso di utilizzo di automezzo privato, il rimborso delle spese di viaggio è calcolato in complessivi euro 0,30 a chilometro, nella misura massima di euro 150,00 per ogni tratta. 8. Per il vitto e alloggio è previsto un rimborso giornaliero: a) non superiore ad euro 200,00, per il paziente con l’accompagnatore; b) non superiore ad euro 150,00, per il paziente o per l’accompagnatore. 9. Qualora il soggiorno sia superiore a sei giorni, per il vitto e alloggio è previsto un rimborso: a) non superiore ad euro 1.000,00 a settimana e non superiore ad euro 143,00 al giorno per frazioni di settimana, per il paziente con l’accompagnatore; b) non superiore ad euro 800,00 a settimana e non superiore ad euro 114,00 al giorno per frazioni di settimana, per il paziente o per l’accompagnatore.

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10. Qualora il trapianto necessiti di sanificazione dell’alloggio fuori regione, sulla base di specifici protocolli del centro trapianti extraregionale, i rimborsi di cui ai commi 8 e 9 ricomprendono anche tali costi. 11. Il rimborso in favore dei soggetti di cui alla presente legge è erogato nei limiti individuati dal presente articolo ed è determinato sulla base di fasce economiche differenziate relative al reddito annuo complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF o al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo i seguenti criteri: a) 100 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE fino a euro 36.151,98; b) 50 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE tra euro 36.151,99 e euro 70.000,00; c) 25 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE tra euro 70.001,00 e euro 100.000,00. 12. Per i soggetti che hanno meno di diciotto anni di età l’entità del rimborso, nei limiti di cui al presente articolo, è pari al totale delle spese sostenute. 13. Le fasce economiche e le relative percentuali di riduzione di cui al comma 11 sono adeguate con deliberazione della Giunta regionale in conformità alle eventuali variazioni delle fasce economiche previste per la compartecipazione degli utenti alla spesa sanitaria. 14. Il rimborso è riconosciuto anche a favore dell’eventuale donatore vivente nonché del suo eventuale accompagnatore con le stesse modalità e termini previsti dal presente articolo, a prescindere dalle fasce economiche di cui al comma 11. Art. 3 Requisiti per ottenere il rimborso 1. I soggetti residenti in Toscana possono richiedere il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 2 qualora ricorra una delle seguenti condizioni: a) la prestazione non sia erogabile in Regione Toscana per assenza di specifico programma di trapianto presso i centri trapianto attivi in ambito regionale;b) il paziente sia stato iscritto in una lista d’attesa regionale per un tempo superiore allo standard, in analogia con il tempo massimo previsto per procedere al trapianto all’estero, in base alle norme vigenti; c) il paziente, già iscritto in lista regionale per trapianto renale, usufruisca della possibilità di effettuare la seconda iscrizione, per il solo trapianto di rene, in altra lista extra regionale; d) il paziente giudicato, per ragioni cliniche, non idoneo al trapianto presso un centro trapianti della Toscana, intraprenda un percorso valutativo presso un centro trapianti extra regionale; e) il paziente minore di età sia già iscritto nella lista nazionale pediatrica o abbia intrapreso il percorso finalizzato a tale iscrizione. 2. L’azienda unità sanitaria locale competente corrisponde, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 1, il rimborso per le spese sostenute dietro presentazione di: a) documentazione del centro di cura ospedaliero extra regionale comprovante l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 2, comma 3, corredata di certificazione inerente ai trattamenti e gli accertamenti effettuati, nonché del piano di cura; b) documentazione comprovante le condizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 11; c) titoli di viaggio, fatture o ricevute o scontrini fiscali ivi compresa la documentazione di cui all’articolo 2, comma 10.

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3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per il rimborso delle spese sostenute dal donatore vivente e dal suo eventuale accompagnatore. Art. 4 Norma finanziaria 1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati in euro 301.700,00 per l’anno 2019 e in euro 362.040,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei L.E.A.” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 - 2021. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Art. 5 Norma transitoria 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 1, contenente la definizione delle modalità di corresponsione del rimborso da parte delle aziende unità sanitarie locali. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

DECRETO 28 febbraio 2019, n. 32 Approvazione nuovo schema-tipo di contratto dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale. (BUR n. 10 del 6.3.19)NoteViene approvato il nuovo schema-tipo di contratto dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, allegato n. 1 al presente decreto. Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge regionale n. 23/2007. Il CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA SANITARIA O DI ENTE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE. Tra ___________________ nato/a a _________ (____) il __.__.____ domiciliato/a per la carica in Firenze il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Toscana (C.F. 01386030488) nella sua qualità di Presidente pro tempore della Giunta regionale; e _____________________, nato/a a ________ (____) il __.__.____, residente a ________ (____), via _________ ___ (C.F. ____________________), nominato/a direttore generale dell'____________________________________________ con decreto n.___ del __________ del Presidente della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n.40: Si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 1 –Il dott./La dott.ssa __________________ si impegna ad esercitare, le funzioni di direttore generale dell'______________________________________ in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n.171, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n.40. 2 –In conformità alle disposizioni sopra citate, l'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività, è svolto a tempo pieno ed è compatibile, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, con lo svolgimento di attività collaterali, purché le stesse siano direttamente connesse al ruolo ricoperto, abbiano natura occasionale e durata limitata, e siano svolte a titolo gratuito. Art. 2

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1 - Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi nazionali e regionali, dal piano sanitario nazionale, dai tavoli tecnici della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e della Commissione salute, dal piano sanitario e sociale integrato regionale, dalle direttive regionali e dagli atti aziendali rilevanti sotto il profilo organizzativo e gestionale, il direttore generale si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati con particolare attenzione agli obiettivi di salute e assistenziali, e di quelli determinati, ai sensi dell’art.2, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 2016, n.171, con il decreto n.___ del ______ del Presidente della Giunta regionale. 2 - In ottemperanza a quanto stabilito dall’Intesa 23 marzo 2005, all’art. 3 comma 8, il mancato rispetto dei contenuti e della tempistica dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo sistema informativo sanitario, costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilità dell’incarico. 3 - Il direttore generale è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse nonché a garantire l’imparzialità, l’economicità, il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa. Art. 31 - Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l’ente corrisponde al direttore generale un compenso annuo omnicomprensivo di Euro ____________, al lordo di oneri e ritenute di legge. A tale importo, per effetto di quanto disposto dall’art.123 della legge regionale n.66/2011 e dall’art.49 della legge regionale n.77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 Euro annui e, pertanto, lo stesso è rideterminato in Euro ___________, al lordo di oneri e ritenute di legge. 2 - Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell’ente ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dal direttore generale nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; l’ente provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Il trattamento economico è integrato della somma di Euro 5.164,57, quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione. 3 - Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 61, comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e dall’articolo 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l’evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione. Art. 4 1 - L’incarico ha durata di _____ anni a decorrere dalla data ____________. In qualunque momento durante la pendenza del contratto, ai sensi del comma 6-bis dell'art.37 della legge regionale n.40/2005, il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale, per la residua durata del contratto e comunque nel rispetto delle modalità procedurali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.

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171/2016. Nulla è comunque dovuto al direttore generale a fronte di tale mobilità. 2 – Al presente incarico si applica la disciplina del recesso prevista dall’art.2237 del codice civile, sia per la Regione Toscana, secondo il regime previsto per il “cliente”, sia per il direttore generale, secondo il regime previsto per il prestatore d’opera. Il direttore generale, mediante la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad osservare, nella ipotesi di recesso, un termine di preavviso di almeno 60 giorni, salvo i casi di risoluzione consensuale del contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta una penale di importo equivalente a n.2 quote mensili del trattamento economico corrisposto. 3 – Il direttore generale è obbligato al rispetto del budget economico e degli ulteriori obiettivi negoziati annualmente con la Regione per la gestione di bilancio. L’adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo, nonché mediante controlli trimestrali. Il suddetto obbligo viene considerato un obiettivo essenziale e irrinunciabile per il Servizio sanitario regionale e il relativo inadempimento costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. 4 – Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art.2 del citato decreto legislativo. n.171/2016, effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi indicati all’articolo 2 e procede o meno alla conferma del direttore generale. L’esito negativo di tale verifica comporta la decadenza immediata dall'incarico e la conseguente risoluzione del presente contratto. 5 – La risoluzione del presente contratto si realizza, in ogni momento, in conformità alle disposizioni normative in materia, nelle ipotesi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione o degli obblighi contrattuali, ivi compresi, per il periodo successivo ai ventiquattro mesi di cui al comma precedente, precedente, gli obiettivi di cui allegato___ del decreto del Presidente della Giunta regionale n. ___del______ il cui mancato raggiungimento è stato individuato come causa immediata di risoluzione. Il verificarsi dell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico dell’ente comporta la decadenza automatica del direttore generale. L'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso. 6 – Nel rispetto di quanto stabilito dall’art.1, comma 534, della legge 28 dicembre 2015, n.208, il direttore generale decade automaticamente dall'incarico in caso di mancata trasmissione del piano di rientro alla Regione ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo. 7 - Il contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza. Art. 5 In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto il contratto è risolto e nulla è dovuto al direttore generale a titolo di indennità di recesso. Art. 6

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1 - Ove il direttore generale sia sottoposto a procedimento penale per fatti che siano direttamente connessi con l’esercizio delle sue funzioni, l’ente assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall’inizio del procedimento facendo assistere il direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al collegio sindacale. 2 – L'assunzione degli oneri legali da parte dell'ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al decreto ministeriale n.55/2014 con riferimento ai parametri medi. 3 - In caso di condanna del direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio. Art.7 1 - Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dalla normativa statale e regionale, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile . Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia. Art. 8 Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull’applicazione del presente contratto il foro competente è quello di Firenze. Art. 9 Il presente contratto è esente da imposta di bollo e sarà registrato in caso d’uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione saranno a carico del/della dott./dott.ssa __________. IL PRESIDENTE DELLA IL DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE TOSCANA NOMINATO (_______________) (______________) APPROVAZIONE ESPRESSA Il/La sottoscritto/a dott./dott.ssa ____________, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2° comma dell’articolo 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall’articolo 3, dall’articolo 4, dall’articolo 5 e dall’articolo 7. IL DIRETTORE GENERALE NOMINATO (_________________) Firenze

6.3.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DGR 25.2.19, n. 233 DGR 1371/2018: modalità di accesso e compartecipazione nell’ambito del protocollo regionale delle prestazioni per la gravidanza e specifiche relative al test NIPT. (BUR n. 10 del 6.3.19)NBSI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALDE DEL TESTO

DGR 25 .2.19, n. 237 Recepimento accordo “Patto sociale per la salute” relativo al personale del comparto del SSR. (BUR n. 10 del 6.3.19)Note Viene recepito l’accordo riguardante alcuni punti relativi alle politiche di personale del SSR riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio)

DGR 25.2.19, n. 238 Recepimento pre-intesa su criteri per il riequilibrio dei fondi contrattuali della dirigenza del SSR. (BUR n. 10 del 6.3.19)NoteViene recepito l’accordo riguardante le problematiche relative alla consistenza dei fondi contrattuali della dirigenza del SSR e sui criteri per pervenire ad un riequilibrio dei medesimi tra le varie aziende sanitarie, così come riportati nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

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Allegato A REGIONE TOSCANA Giunta Regionale Pre-intesa volta a definire i criteri per il riequilibrio dei fondi contrattuali della dirigenza del SSR In data 19 novembre 2018, presso la Regione Toscana si incontrano il Presidente della Giunta regionale e le Organizzazioni sindacali regionali della dirigenza medica e veterinaria per un confronto sulle problematiche relative alla consistenza dei fondi contrattuali della dirigenza del SSR e sui criteri per pervenire ad un riequilibrio dei medesimi tra le varie aziende sanitarie Le parti, richiamate le conclusioni del pregresso confronto sul tema, convengono sulla circostanza che l’attuale quadro normativo e contrattuale non consente al momento operazioni finalizzate alla stabile ristrutturazione dei fondi dirette a rendere omogeneo l’ammontare di tali risorse nel confronto tra le diverse aziende sanitarie. Convengono altresì sull’esigenza di individuare un criterio per quantificare, seppur in via approssimativa, le risorse complessivamente necessarie a livello regionale per consentire detta operazione di riequilibrio nel momento in cui il quadro normativo e contrattuale rendesse percorribile una stabile ristrutturazione di detti fondi. Detto criterio è individuato partendo dalla differenza dell’ammontare pro-capite dei fondi per ogni azienda dopo gli accorpamenti derivati dalla riforma del SSR e la media regionale pro capite.Pertanto, rispetto all’ultima rilevazione disponibile (situazione al 2015) e fermo restando che nel caso di future stabili ristrutturazioni detti calcoli dovranno essere aggiornati all’anno di riferimento (anche in conseguenza di modifiche nelle consistenze nel frattempo intervenute) la somma necessaria ad oggi stimabile ammonta a circa euro 4.150.000 per la dirigenza medica e veterinaria e circa euro 615.000 per la dirigenza SPTA (al netto degli oneri riflessi). Le parti concordano che, in attesa che si realizzino le condizioni normative sopra richiamate, a partire dal 2019 le somme di cui sopra saranno messe a disposizione delle aziende ed enti del SSR attraverso budget calcolati sulla base delle rispettive consistenze degli organici della dirigenza utilizzabili in questa fase per la realizzazione di progetti di attività aggiuntiva (art. 55 comma 2 CCNL 8.6.2000 di entrambe le aree). Nella predisposizione di tali progetti le Aziende terranno conto delle situazioni che nei territori delle ex aziende ormai accorpate avevano registrato particolari sofferenze sul piano della consistenza dei fondi contrattuali. Per la realizzazione di tali progetti avranno a riferimento il perseguimento dei seguenti obiettivi i cui aspetti di dettaglio ed il cui percorso di attuazione sarà oggetto si specifici approfondimenti da calendarizzare nel confronto con le organizzazioni sindacali: 1) Ulteriori iniziative finalizzate al governo delle liste di attesa 2) Governo della spesa farmaceutica ed appropriatezza nell’uso dei farmaci 3) Governo della spesa dei device ed appropriatezza nell’uso degli stessi secondo indicazioni dell’HTA regionale 4) Conseguimento obiettivi sul piano della prescrizione elettronica ed adempimenti LEA sul fascicolo sanitario elettronico 5) Sviluppo reti cliniche aziendali ed interaziendali La Regione si impegna altresì a riconoscere alle Aziende sanitarie un ulteriore budget pari a euro 1.600.000 (da ripartire in base alle consistenze degli organici dirigenziali) finalizzato a dare attuazione alle previsioni della

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deliberazione n.1200/2016 in materia di mobilità del personale dirigente, medico e sanitario. Con la sottoscrizione della presente pre-intesa le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria si impegnano, per l’avvenire, a non sostenere iniziative o contenziosi concernenti il riequilibrio delle consistenze dei fondi contrattuali nelle diverse aziende ed enti del SSR. 6.3.2019 –

UMBRIAAMMINISTRAZIONE REGIONALE

DGR 25.2.19, n. 234 - - D.G.R. n. 1212 del 23 ottobre 2017 - Piano delle Azioni Positive per le dipendenti e i dipendenti della Giunta regionale: determinazioni. (BUR n. 11 del 6.3.19)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO Nell’ambito della normativa in materia di parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e direttive di attuazione) il Piano triennale delle Azioni Positive (PAP) costituisce il documento programmatico degli interventi da operare all’interno del contesto organizzativo e di lavoro ed esplica gli obiettivi, i tempi, i risultati attesi e le risorse disponibili per realizzare progetti finalizzati a riequilibrare le situazioni di disuguaglianza di condizioni fra uomini e donne che lavorano all’interno di un Ente.Il primo PAP per le dipendenti e i dipendenti della Giunta regionale è stato adottato nel 2010 con la deliberazione n. 1070/2010. Ad esso ha fatto seguito il PAP 2014/2016, adottato con D.G.R. n. 681/2014, di cui è stata estesa la validità per il biennio 2017/2018 con la deliberazione n. 1212/2017. Con la deliberazione n. 1212/2017 la Giunta regionale, nel dare atto del complessivo e attuale valore delle misure inserite nel PAP 2014/2016 - cui si rimanda per il dettaglio, ha infatti ritenuto opportuno, prima di procedere ad una nuova programmazione, portare a compimento le misure ivi definite. Nel corso del 2018 gli obiettivi indicati per le aree di intervento individuate nel PAP hanno trovato significativo impulso a seguito dell’adozione di importanti provvedimenti, quali: — la chiusura del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, sottoscritto il 21 maggio 2018, che ha introdotto ulteriori contenuti a sostegno delle politiche di pari opportunità e a favore del benessere delle lavoratrici e dei lavoratori (ad es: maggiore flessibilità dell’orario di lavoro per favorire la conciliazione vita-lavoro; la possibilità della cessione solidale di permessi e ferie; una diversa modalità per riconoscere, valorizzare e retribuire lo svolgimento di specifiche attività ….). Spetta ora alla contrattazione di II° livello tradurre in criteri, modalità e misure attuative, le indicazioni del contratto nazionale per il personale dell’Ente; — le linee guida per l’attuazione del Ciclo della performance della Regione Umbria (D.G.R. n. 1198/2018), cornice metodologica per il perseguimento degli obiettivi della programmazione attraverso il contributo di ciascuno verso il miglioramento della qualità ed efficienza delle funzioni, attività e servizi, e il

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Piano della performance (D.G.R. n. 87/2019), contenitore di indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell’Ente;— il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (D.G.R. n. 57/2019), strumento operativo del Piano della performance, con il quale è stato introdotto il concetto di performance organizzativa per individuare parametri che consentano l’apprezzamento oggettivo del livello di raggiungimento dei risultati grazie all’operato di tutti i partecipanti. Questa modalità favorisce l’integrazione e l’interdipendenza delle attività oltreché il senso di appartenenza e d’identità; — l’indagine condotta alla fine del 2017 sul benessere organizzativo, ulteriore strumento a supporto del ciclo della performance e del correlato processo di valutazione. Le informazioni raccolte in esito all’indagine, contenute in appendice al Piano della performance, permetteranno all’Amministrazione di chiarire obiettivi di miglioramento a cui tendere e di definire interventi correttivi delle criticità emerse.L’esame del PAP in vigore fa emergere la sostanziale coerenza delle azioni positive e delle correlate attività programmate con gli obiettivi perseguiti dai processi di innovazione sopra ricordati, denotando quindi l’attualità dei contenuti ivi indicati e la fattibilità delle attività definite e non completate. Anche gli interventi del nuovo Piano di Azioni Positive che si andranno a definire dovranno raccordarsi con il profondo processo di cambiamento sostenuto dagli strumenti anzidetti, in particolare dal Piano della performance approvato con D.G.R. n. 87 del 28 gennaio 2019. Per parte sua, durante il 2018, primo anno del nuovo insediamento, il Comitato Unico di Garanzia dell’Ente ha esaminato le Azioni contenute nel vigente PAP verificando l’attualità di alcuni interventi previsti e non ancora realizzati e/o completati (es. progetti sul telelavoro), riproponendoli all’Amministrazione al fine di porre in essere le condizioni organizzative per permetterne la realizzazione. Inoltre lo stesso CUG ha prodotto un documento sul questionario somministrato dall’Amministrazione sul benessere organizzativo evidenziando la necessità di una analisi dei risultati della rilevazione, ritenendo fondamentale l’elaborazione dei dati derivanti dal questionario e la restituzione dei risultati attraverso l’individuazione di indicatori che consentano una chiara lettura dello “stato di salute” dell’organizzazione regionale. Ciò anche la fine di permettere al CUG di redigere la relazione sulla situazione del personale dell’Amministrazione riferita al 2018 ai sensi della Direttiva interministeriale 4 marzo 2011. Nel contempo il CUG ha avviato una riflessione sui contenuti da indicare nella nuova proposta del PAP. Si evidenzia infine che, all’interno della nuova contrattazione collettiva integrativa per il triennio 2019-2021, attualmente in fase di avvio, possono essere definiti ulteriori contenuti a sostegno delle politiche di pari opportunità e a favore del benessere delle lavoratrici e dei lavoratori ( ad esempio nelle materie già indicate in premessa, oggetto della contrattazione di II° livello)) che potranno concorrere alla proposta del nuovo PAP. In considerazione di quanto sopra illustrato, — atteso che sono ancora da realizzare alcuni degli interventi pianificati nel PAP in vigore, tuttora connotati da elementi di attualità per la piena realizzazione di pari opportunità nell’ambito del lavoro e della sua organizzazione all’interno dell’Amministrazione regionale; — rilevata in ogni caso la necessità di una complessiva verifica sulla fattibilità delle singole Azioni programmate;

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— fermo restando il contributo che dovrà essere fornito dal Comitato Unico di Garanzia, recentemente rinnovato, per la formazione di un nuovo Piano delle Azioni Positive, stante la funzione propositiva affidata in materia a tale organismo dall’art. 57 del D.lgs. 165/2001 e dalla Linee guida di cui alla Direttiva interministeriale 4 marzo 2011. Può essere valutata l’opportunità di confermare ancora per l’anno in corso la validità del Piano triennale delle Azioni Positive 2014-2016.

ASSISTENZA PENITENZIARIA

DGR 25.2.19, n. 207. Modifiche ed integrazioni all’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria di cui al DPCM 1 aprile 2008. (BUR n. 12 del 3.3.19)DOCUMENTO ISTRUTTORIO La Regione Umbria, con atto di Giunta n. 682 del 9 giugno 2008 ha recepito il DPCM 1 aprile 2008 avente per oggetto “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” così come pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008.Tra gli adempimenti previsti, connessi al suddetto recepimento, vi è stato quello dell’istituzione di un Osservatorio permanente sulla Sanità Penitenziaria, con rappresentanti della Direzione regionale Sanità e servizi sociali, delle Aziende Sanitarie e dell’Amministrazione penitenziaria, finalizzato alla concertazione dei programmi di intervento socio-sanitari e al monitoraggio e valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi a tutela della salute dei detenuti. A tale atto, in qualche modo fondativo, hanno fatto quindi seguito altre disposizioni di programmazione regionale che, sulla base anche delle norme e delle indicazioni provenienti dall’ambito nazionale hanno tentato di fornire delle risposte appropriate in una materia che si è rilevata col passare degli anni sempre più complessa e bisognosa di stretta integrazione sia istituzionale che operativa. Tra i principali atti di programmazione della Regione Umbria in materia, si richiamano “le linee di indirizzo regionali per la salute in carcere in Umbria”, di cui alla D.G.R. n. 1964 del 23 dicembre 2009. La Regione Umbria ha quindi, con la D.G.R. n. 137 del 15 febbraio 2016, recepito l’Accordo in Conferenza Unificata del 22 gennaio del 2015 (rep. Atti n. 3/CU, pubblicato in Gazzetta ufficiale serie generale n. 64 del 18 marzo 2015) che ha approvato le “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti: implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”, aggiornando contestualmente le linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 1964/2009 sopra richiamata alla luce delle novità introdotte, fornendo inoltre disposizioni alle Aziende USL. Quindi, con la recente D.G.R. n. 1447 del 10 dicembre 2018, la Regione Umbria ha approvato, a sua volta in applicazione della D.G.R. n. 137/2016, la proposta di “linee di indirizzo regionali per l’assistenza ai detenuti con disturbo da uso di sostanze psicoattive o da comportamenti”, nonché la proposta di “linee di indirizzo regionali per la salute mentale in carcere”; inoltre, col medesimo atto ha recepito il “Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti”, approvato dalla Conferenza Unificata nella

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seduta del 27 luglio 2017, approvando altresì, in applicazione dello stesso, il Piano regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie negli istituti penitenziari dell’Umbria. Alla predisposizione e approvazione di tali documenti consegue necessariamente una attività di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi previsti, attività che si svolgono in un contesto regionale complesso rispetto all’ambito di applicazione. Va difatti richiamato che nel territorio della Regione Umbria si trovano quattro Istituti Penitenziari (IP), due dei quali ospitanti circuiti di alta sicurezza, e che l’Umbria è inoltre una regione di rilevante incidenza penitenziaria, anche se il dato ha mostrato, dopo un periodo di graduale innalzamento fino ad un tasso di 156,9 detenuti ogni 100.000 abitanti al 31 dicembre 2014 (col tasso complessivo dell’Italia a 88,2) una certa flessione, per poi risalire al 31 dicembre 2017 ad un tasso di 154,12 detenuti ogni 100.000 (tasso Italia 95,22). In tale contesto, va ricordato che il sistema sanitario regionale (SSR) garantisce alle persone detenute in regione, al pari dei cittadini liberi residenti in Umbria, i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che includono l’assistenza primaria, l’assistenza specialistica, l’assistenza farmaceutica, l’assistenza integrativa e protesica, l’intervento sulle dipendenze patologiche, l’intervento sulle patologie mentali, la vigilanza di igiene pubblica, la prevenzione delle malattie cronicodegenerative e gli screening attivati a scopo preventivo nella popolazione generale.Con il presente atto, la Regione Umbria intende quindi, anche in considerazione di una materia sempre più complessa ed articolata sotto il profilo clinico e giuridico e delle inevitabili ricadute sul versante della programmazione regionale, procedere alla modifica e integrazione dell’Osservatorio regionale sulla sanità Penitenziaria, come regolato da precedenti atti regionali, strutturando in tal senso uno strumento di alto rilievo istituzionale, che possa costituire al tempo stesso il luogo tecnico e operativo nel quale affrontare le questioni relative alla salute in carcere, nonché le problematiche di tutti i soggetti sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria in sede penale, sia maggiorenni che minorenni. Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale.

MINORI

DAL 5 marzo 2019, n. 312. Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale ai fini dell’emanazione di linee guida riguardanti le attività amministrative dei servizi sociali in materia di minori. (BUR n. 14 del 20.3.19)L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA PREMESSO CHE- le Convenzioni Internazionali e la Giustizia europea richiamano spesso gli Stati e le relative Autorità nazionali al rispetto delle norme emanate in materia di servizi alle persone, alle famiglie e ai rapporti fra i loro componenti, e alla vigilanza sulla loro corretta attuazione; - la P.A. (Pubblica Amministrazione) ha il dovere di porre i rimedi più appropriati perché la famiglia venga salvaguardata nel valore assoluto dei principi che intaccano diritti e valori dei minori;

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- i minorenni sono sempre più frequentemente esposti agli effetti di una non corretta impostazione del procedimento amministrativo presso i Servizi Sociali Comunali a seguito di separazione-divorzio genitoriale o per altre condizioni; -l’introduzione di un regolamento si ritiene quanto mai auspicabile per tutelare tutte le figure che a vario titolo sono coinvolte nell’istruttoria e nella stesura e definizione delle relazioni finali dei procedimenti: dai minori, in primo luogo, ai genitori dei minori e agli stessi dipendenti dei servizi comunali (assistenti sociali, dirigenti dei servizi);- è necessario garantire la massima trasparenza nelle varie fasi del procedimento stesso che deve, al fine, permettere la più ampia partecipazione possibile di entrambi i genitori nel primario interesse del bene del minore, sia sotto il profilo affettivo che educativo, e nelle legittime aspirazioni di entrambi i genitori e dei relativi parenti; è necessario salvaguardare il ruolo di assoluta terzietà dei Servizi Sociali comunali, indispensabile per la tutela dei minori e del genitore al quale non sia permesso di vedere con continuità i propri figli, così come prevede la L. 54/2006, e così come recentemente ribadito nelle Linee Guida del Tribunale di Brindisi; è necessario garantire che, il procedimento amministrativo esiti in una relazione informativa quanto più possibile oggettiva nel primario e inalienabile interesse, del bene del minore; - è necessario limitare la discrezionalità nel procedimento amministrativo che nel contempo deve esitare in relazioni scevre da proposte vincolanti che spettano in via esclusiva agli organi competenti, quali appunto i Tribunali o in taluni casi le Questure; è necessario tutelare i dipendenti comunali dei Servizi Sociali dal rischio di comportamenti e atti che possano configurare illeciti come l’abuso d’ufficio o l’omissione di atti d’ufficio; - per quanto sopra è anche opportuno e necessario introdurre tecnologie, come la videoregistrazione, e la redazione attenta e puntuale di verbali che permettano di registrare linguaggi verbali e non verbali che permettano di descrivere quanto più possibile oggettivamente le situazioni di problematicità nel primario e superiore bene del minore; EVIDENZIATO CHE con il D.P.R. 616/77 furono emanate norme relative a trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Regioni, Provincie e Comuni; -all’art. 22 sono previste le attività e all’art. 23 sono specificate le materie tra cui quella relativa agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile nell’ambito della competenza amministrativa e civile; -all’art. 25 è detto: “Tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell’art. 118, primo comma, della Costituzione”; -nel 1990, con la L. n. 241 sono state emanate “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; -nel 2000 è stata emanata la L. n. 328, detta “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; -nel 2001, con la riforma costituzionale del Titolo V, allo Stato compete solo un potere esclusivo e pieno, circoscritto alle materie di cui all’elenco del 2° comma dell’art. 117 della Costituzione, mentre il 3° comma individua i casi di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni;

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- per tutte le altre materie tra cui quella dell’assistenza e beneficenza, non indicate e non rientranti in quelle indicate nel 2° e 3° comma dell’art. 117 della Costituzione, le Regioni hanno potestà legislativa piena. PRESO ATTO PER QUANTO SOPRA CHE alla luce della normativa vigente, la materia dell’assistenza e della beneficenza è stata affrontata dalla Regione Umbria in modo parziale e soltanto per alcuni aspetti, lasciando spazi indefiniti, come quello sulle separazioni e i divorzi assegnati ai Servizi degli Enti territoriali senza specifica regolamentazione e che, pertanto, la competenza in materia è di ambito comunale;- la materia delle attività relative ai minori conseguenti alle separazioni o divorzi risulta infatti mancante o carente di disciplina nella fase amministrativa in cui la Pubblica Amministrazione è chiamata ad intervenire con l’organizzazione ed i servizi; -l’introduzione di linee guida regionali permetterebbero ai Servizi Sociali comunali di attivare e sviluppare interventi secondo prassi e criteri quanto più possibile scevri da discrezionalità, ai fine di limitare al minimo il rischio di conseguenze sulle persone e sui minori derivanti dall’adozione di provvedimenti inopportuni, incompleti o non adeguati. CONSIDERATO CHE l-la L. n. 241/90, come modificata ed integrata, ha posto obbligo agli Enti Territoriali di regolamentare tutta l’attività amministrativa al fine di tutelare e garantire il cittadino nell’esercizio dei suoi diritti e bandire dalla vita amministrativa il tanto discusso e contestato criterio “della discrezionalità”, la certezza del diritto si esplica attraverso la fase legale, trasparente, pubblica e partecipativa; -la P.A. con la L. n. 241/90 è stata chiamata dal legislatore a regolamentare le sue attività anche e soprattutto per garantire la funzione pubblica durante la fase del procedimento, porre gli atti nel percorso legittimo e garantire le Autorità e Istituzioni coinvolte ad esprimersi e decidere in modo legittimo; -spesso accade che i cittadini interessati non ricevano giuste e corrette informazioni durante la fase amministrativa con la conseguente lesione di diritti soggettivi e la promanazione di atti illegittimi incidenti soprattutto nella sfera della fiducia e della credibilità della P.A. TENUTO ALTRESÌ CONTO delle sollecitazioni rappresentate da varie associazioni genitoriali fra cui l’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori ed il Movimento Nazionale per la Famiglia le cui finalità e scopi sono rinvenibili rispettivamente ai siti www.genitoriseparati.it e www.movimentonazionaleperlafamiglia.it; TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE ad emanare, appena conclusi i lavori dei tavoli regionali attivati con la magistratura, in attuazione dei protocolli sottoscritti in materia di minori, linee guida riguardanti le attività amministrative dei servizi sociali in materia di minori in corso di separazione e divorzio dei genitori.

PERSONE CON DISABILITA’

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 febbraio 2019, n. 1488. Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco regionale di soggetti

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impegnati in ambiti di interesse sociale e socio-sanitario a supporto delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che beneficiano degli interventi di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. (BUR n. 10 del 27.2.19)

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V; Visti: — la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e in particolare, l’articolo 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l’articolo 4, che ne definisce le modalità di accertamento; — la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; — la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare, l’articolo 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili; — la legge n. 18 del 3 marzo 2009 che ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008; — l’articolo 3, che definisce i principi generali, e l’articolo 19, concernente la vita indipendente e l’inclusione nella società della sopra citata Convenzione ONU; — la D.G.R. n. 876 del 26 luglio 2011 con la quale la Regione Umbria recepisce i principi ed i contenuti nella Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità; — l’articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che, tra l’altro, a decorrere dal 1° gennaio 2010 pone in capo all’INPS l’accertamento definitivo della condizione di handicap; — la D.G.R. n. 21/2005 relativa all’integrazione socio-sanitaria; — la D.G.R. n. 230 del 24 febbraio 2009 recante in oggetto: “Atto di indirizzo di cui all’art. 6, comma 2, della legge regionale 9/2008 - Criteri per la composizione delle Unità di Valutazione Multidisciplinari e criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione di non autosufficienza.”; — la D.D. n. 11332 del 31 dicembre 2014 con la quale è stato attivato sul territorio regionale la sperimentazione dei moduli S.Va.M.Di. e CHARTA Data Warehouse ai fini della valutazione delle persone con disabilità; — la legge regionale n. 11/2015 ss.mm.ii. “Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali” e, in particolare gli artt. 317 e seguenti relativi al Fondo regionale per la non autosufficienza;

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— l’art. 352 del citato Testo Unico relativo all’”Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità”; — la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.165 del 7 marzo 2017 “Nuovo Piano Sociale Regionale”; Considerato che con legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” sono state disciplinate le misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave ed è stato istituito il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione finanziaria è stata ripartita tra le Regioni con successivi decreti e, nello specifico: • con decreto del 23 novembre 2016 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle finanze recante sono state assegnate e ripartite le risorse per l’anno 2016, che per la Regione Umbria ammontano ad € 1.350.000,00; • con decreto del 21 giugno 2017 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle finanze sono state ripartite e assegnate le risorse per l’anno 2017, che per la Regione Umbria ammontano ad € 574.500,00; Precisato che, il citato decreto del 23 novembre 2016, ha, altresì, individuato i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare; Considerato che con D.G.R. n. 225 del 6 marzo 2017 e s.m.i e con D.G.R. n. 891 del 28 luglio 2017 e s.m.i la Regione Umbria ha approvato gli indirizzi di programmazione e la proposta progettuale per l’attuazione degli interventi e dei servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a valere sul “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” per le annualità 2016-2017;Considerato che con D.G.R. n. 1418 del 27 novembre 2017 è stato approvato il riparto delle risorse relative alle annualità 2016 e 2017 del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui alla citata legge 112/2016, per complessive pari ad € 1.924.500,00 a favore dei Comuni capofila delle Zone Sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno; Vista la D.G.R. n. 1292 del 12 novembre 2018 recante in oggetto “Legge 112/2016 relativa alle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione del Programma operativo e determinazioni”; Considerato che il citato Programma operativo, approvato con la D.G.R. 1292/2018, ai fini dell’attuazione degli interventi in questione, prevede di procede nel modo di seguito indicato: 1) la emanazione, da parte dei Comuni capofila della Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, di un avviso, su schema appositamente predisposto dalla Regione Umbria, di selezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che possono beneficiare dell’intervento di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112; 2) la emanazione, da parte della Regione Umbria, di un avviso finalizzato alla costituzione di un elenco regionale di soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e socio-sanitario a supporto delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che beneficiano dell’intervento di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112;

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Precisato che relativamente alla individuazione del/i soggetto/i attuatore/i dei progetti di cui alla legge 112/2016, ovvero dei fornitori dei servizi/interventi previsti nelle progettualità ammesse al finanziamento, per alcuni di tali interventi previsti nei progetti il destinatario del contributo potrà decidere di agire direttamente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scegliere l’assistente personale, scegliere i soggetti in grado di effettuare ristrutturazioni e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi ecc.,), mentre per altri servizi/interventi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia o percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, o soluzioni che riproducano le condizioni abitative) i beneficiari degli interventi di cui alla legge 112/2016 potranno rivolgersi per ottenere la erogazione dei singoli interventi/servizi/azioni o per la realizzazione dell’intero progetto personalizzato ammesso al finanziamento ai soggetti iscritti all’elenco regionale di soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e socio-sanitario a supporto delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che beneficiano degli interventi di cui alla legge 112/2016;Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed, in particolare l’art. 80 recante nel titolo “Motivi di esclusione”; Considerato quanto sopra, e in attuazione di quanto disposto con D.G.R. 1292/2018, con il presente atto, si procede all’approvazione dell’avviso finalizzato alla costituzione di un elenco regionale di soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e socio-sanitario a supporto delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che beneficiano degli interventi di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112: “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” IL DIRIGENTE DETERMINA 1. di adottare, in attuazione della D.G.R. 1292 del 12 novembre 2018, l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze per la iscrizione nell’elenco regionale di soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e socio-sanitario a supporto delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che beneficiano degli interventi di cui alla legge 112/2016, ai quali le medesime persone con disabilità ammesse a beneficiare dei suddetti interventi possono rivolgersi per ottenere la erogazione di singoli interventi/servizi/azioni o per la realizzazione dell’intero progetto personalizzato ammesso al finanziamento a valere sugli avvisi territoriali (Zone sociali), come da all’allegato “A” e relativi allegati “A1” e “A2”, tutti costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione. NBPER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

SANITA’

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DGR 18.2.19, n. 180. Aggiornamenti organizzativi e gestionali alla attività riabilitative con particolare riferimento alle Case di cura private e accreditate. Revoca D.G.R. n. 1570/2009 e revoca parziale D.G.R. n. 1090/2010. (BUR n. 11 del 6.3.19)NBSI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

TUTELA DEI DIRITTI

DGR 7.1.19, n. 2. Articolazione del Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza degli uomini contro le donne: le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza. Approvazione delle Linee guida per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione e dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Umbria e i Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza degli uomini nei confronti delle donne basata sul genere. (BUR n. 10 del 27.2.19)

DGR 25.2.19, n. 199. Disposizioni per la presentazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti oggetto dell’accordo di collaborazione tra Regione Umbria e Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali, per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza degli uomini contro le donne, in attuazione della D.G.R. n. 2 del 7 gennaio 2019. (BUR n. 10 del 27.2.19)DOCUMENTO ISTRUTTORIO A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Vista la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul)”, 11 maggio 2011, denominata in seguito Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, che dispone: • di proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica (art. 1); • di realizzare politiche che pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti (art. 7); • di riconoscere, incoraggiare e sostenere a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne instaurando un’efficace cooperazione con tali organizzazioni (art. 9); • di adottare tutte le misure necessarie per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza (art. 18, comma 1); • di garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell’applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza (art. 18, comma 2);• di assicurare che queste collaborazioni: — siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; — siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime,

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autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale; — mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria; — mirino ad accrescere l’autonomia e l’indipendenza economica delle donne vittime di violenze; — soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze ( art. 18, comma 3); • di predisporre e/o fornire servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza (art. 22); • di creare rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini (art. 23);• di adottare tutte le misure necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza (art. 26); Vista la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 “Istituzione di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, che al punto 17 stabilisce: “Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno bisogno di un’assistenza e protezione speciali a motivo dell’elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza” e che all’art. 22 e 23 vengono indicate le vittime con specifiche esigenze di protezione, tra le quali figurano anche le donne vittime di violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette e della violenza e dello sfruttamento sessuale; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 di recepimento della Direttiva 2012/29/UE, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» che, oltre ad apportare modifiche al codice penale,: — all’art. 5 prevede l’adozione di un «Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere» nonché al comma 2, lett. d) stabilisce di «potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza»;— all’art. 5-bis prescrive «Azioni per i Centri antiviolenza e le Case rifugio»; Visto l’obbligo di integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali disposto dall’articolo 5 della legge n. 119/2013; Visto il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 (previsto all’articolo 5 della legge n. 119/2013), adottato con DPCM il 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015; Visto i DPCM con i quali sono state erogate alle Regioni le risorse nazionali previste dalla legge 119/2013:— DPCM del 24 luglio 2014: “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014 di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”; — DPCM del 25 novembre 2016: “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’articolo 5 e articolo 5bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93”;

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— DPCM dell’1 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti l’11 gennaio 2018 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2017, di cui all’articolo 5 -bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”;Considerato che tutte le suddette risorse nazionali assegnate alla Regione Umbria sono state utilizzate per il finanziamento del Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza degli uomini contro le donne e sono state utilizzate, per lo più, per gli interventi previsti dai Programmi regionali di prevenzione e contrasto della violenza di genere per gli anni 2017 e 2018; Vista l’Intesa del 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014; Vista la D.G.R. 7 marzo 2016, n. 242 “Intesa 27 novembre 2014, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014 - Presa d’atto dell’Intesa e riconoscimento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio dell’Umbria.”; Vista la legge regionale del 25 novembre 2016, n. 14 “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”, che assegna alla Regione il compito di: • promuovere protezione, adeguata accoglienza, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali e alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza; • promuovere nell’ottica della maggiore collaborazione possibile la costituzione della Rete, di cui fanno parte tutti i soggetti firmatari del Protocollo Unico regionale e del Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne; • promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della violenza rivolte in particolare a uomini e ragazzi allo scopo di prevenire ogni forma di violenza in tutti gli ambiti a partire da quello familiare; • coordinare e monitorare il Sistema regionale dei servizi • istituire il Tavolo di Coordinamento regionale e i Tavoli di Coordinamento territoriali, con il compito di favorire l’integrazione delle politiche di contrasto con quelle sociali, della casa e del lavoro; • istituire l’elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio autorizzati; • promuovere interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza; • riconoscere e valorizzare i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite; • promuovere intese e collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la violenza; • assicurare misure specifiche in favore di figli minori vittime di violenza assistita; • predisporre specifiche linee guida e il Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza; • promuovere l’Osservatorio regionale del fenomeno della violenza di genere;

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Visto che la legge regionale del 25 novembre 2016, n. 14 assegna competenze specifiche ai Comuni e alle Zone sociali (art 32) stabilendo che: — i Comuni: • in forma singola o associata, promuovono l’istituzione e la localizzazione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio; 6 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 10 del 27 febbraio 2019 • valorizzano la pratica di accoglienza, basata sulla relazione tra donne, autonoma e autogestita, attribuendo priorità alle associazioni femminili; • assicurano la gestione mediante convenzioni con associazioni ed organizzazioni di donne iscritte ai Registri del volontariato o della promozione sociale, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che hanno come finalità ed attività primarie la prevenzione e il contrasto della violenza degli uomini contro le donne, l’adesione agli obiettivi della Convenzione di Istanbul, nonché abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne; — Le Zone sociali di cui all’articolo 268 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), tramite il Comune capofila: • autorizzano i Centri antiviolenza e le Case rifugio secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b) o, nelle more dell’approvazione del regolamento, secondo la procedura transitoria definita dalla Regione; Considerato che la legge regionale 25 novembre 2016, n. 14: • all’articolo 35, comma 4, stabilisce che il Centro per le pari opportunità, nell’ambito dei compiti di cui all’art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 6/2009, attraverso il “Servizio Telefono Donna” svolge attività e funzioni di cui al comma 4 dello stesso articolo (presa in carico delle donne vittime di violenza che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza) e di cui all’art. 36, rubricato “Centri antiviolenza”, con il quale la Regione ha definito i centri antiviolenza attribuendo loro compiti e funzioni; • all’articolo 32, comma 2, stabilisce che la gestione dei Centri antiviolenza è assicurata mediante convenzioni con associazioni ed organizzazioni di donne iscritte ai Registri del volontariato o della promozione sociale; • all’art. 36 comma 2, lettera a), prevede che i Centri antiviolenza svolgano, tra le altre funzioni, “accoglienza telefonica ventiquattro ore, sette giorni su sette, utilizzando il numero unico regionale dedicato”; Considerato che il Centro per le pari opportunità, nell’ambito del Protocollo unico regionale ha assunto l’impegno di assicurare il funzionamento del Servizio Telefono Donna, nonché di assicurare il funzionamento H24 del numero verde 800 861126 quale numero unico regionale dedicato ai servizi del Sistema antiviolenza; B. EVOLUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE Visto che il sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza è stato costruito nel tempo attraverso le seguenti fasi successive: A partire dal 2011 la Regione Umbria ha sollecitato e promosso una rete territoriale regionale per la partecipazione a bandi nazionali rivolti al potenziamento degli interventi in materia di contrasto alla violenza di genere ed ha altresì partecipato, in modo diretto o indiretto, ad iniziative di partenariato che hanno consentito nel 2014, in anticipo rispetto alle attuali previsioni normative regionali, l’avvio operativo di:

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• due Centri antiviolenza di tipo residenziale, operanti h 24, 7 giorni su 7 di cui uno a Perugia (inaugurato il 6 marzo 2014) e uno a Terni (inaugurato il 3 aprile 2014); • una Casa rifugio nel comune di Perugia in aggiunta a quella già esistente a Terni; • due case di semi-autonomia rispettivamente a Perugia e a Terni. Sempre nel 2014 anche il Centro di ascolto antiviolenza di Orvieto, promosso e gestito dall’Associazione femminista “l’Albero di Antonia”, acquisendo i requisiti previsti, ha ottenuto il riconoscimento regionale. Nell’aprile 2015 la Giunta regionale ha promosso, con la sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra la Regione, i Comuni, le Aziende sanitarie, i CAV, e le Forze dell’ordine, il progetto sperimentale “Servizio codice rosa” che, con la presenza dei Centri antiviolenza nei Pronto Soccorso di alcuni principali Ospedali umbri, ha garantito alle donne vittime di violenza un’accoglienza di tipo specialistico attraverso interventi mirati e specializzati e ha promosso un’azione più consapevole ed attenta in ambiente sanitario. Negli ultimi mesi dell’anno 2018, costituiti tramite bandi di evidenza pubblica, sono diventati operativi lo sportello CAV nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Foligno e i Centri antiviolenza dei Comuni di Spoleto, Narni e Città della Pieve a cui si è aggiunto il Centro antiviolenza Servizio Telefono Donna promosso dal Centro per le pari opportunità della Regione Umbria. Il 22 gennaio 2018 è stato sottoscritto il Protocollo unico regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere con cui, Istituzioni e soggetti del privato sociale firmatari, hanno costituito la Rete regionale e il Sistema dei Servizi di prevenzione e contrasto della violenza, assumendo impegni reciproci per la definizione con la Regione di procedure e Protocolli specifici afferenti il proprio ambito territoriale di competenza con particolare attenzione alla realizzazione del raccordo di tutti i servizi della rete in modo da assicurare la migliore integrazione possibile. Il Protocollo unico regionale, infatti, oltre ad esplicitare il ruolo e gli impegni di ciascun soggetto firmatario regola, in modo diretto o attraverso protocollo specifici e linee guida, le modalità di relazione tra i diversi soggetti della Rete, e indica la metodologia da utilizzare basata su un approccio di genere e di gestione integrata multidisciplinare definendo al contempo il compito dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio per la presa in carico delle vittime di violenza che attuano un percorso di uscita dalla violenza.I Programmi regionali per gli anni 2017 e 2018, approvati con D.G.R. n. 878/2017 e n. 307/2018, che hanno costituito gli strumenti attraverso i quali la Regione ha programmato e finanziato, con risorse nazionali e regionali, le politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere, prevedono, come finalità strategiche, il consolidamento e lo sviluppo del Sistema dei servizi, per quello che riguarda la messa in sicurezza, la presa in carico, e la definizione di progetti personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, nonchè la necessità di perseguire tali obiettivi attraverso la costituzione di una rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne quale forma integrata di percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza. Con la D.G.R. n. 135 del 19 febbraio 2018 approvato la Governance del “Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere” che ha definito i livelli apicali di gestione del sistema rinviando ad atti successivi l’ulteriore articolazione.

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Con la D.G.R. n. 136 del 19 febbraio 2018 la Regione Umbria ha costituito l’Osservatorio regionale sula violenza degli uomini contro le donne in attuazione dell’articolo 40 della legge regionale n. 14/2016. C. LE RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA Visto che la programmazione regionale prevede: a) progetti e servizi personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell’autonomia; b) progetti e servizi che offrono accoglienza e ospitalità nei Cav residenziali, in strutture di pronto intervento, nelle Case rifugio, in strutture di ospitalità temporanea, e che prevedono forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l’incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire, insieme a un domicilio temporaneo sicuro, un progetto personalizzato complessivo, teso all’inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli; c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l’incolumità propria e dei figli minori, necessitino di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l’autonomia abitativa;Considerata la necessità di definire i livelli sottostanti del Sistema di Governance, individuati nelle reti antiviolenza territoriali; Considerato che, per le funzioni attribuite dalla legge regionale n. 14/2016,: • il Centro per le pari opportunità si colloca di diritto quale soggetto aggiuntivo di tutte le reti territoriali antiviolenza per il funzionamento h24 del numero unico verde regionale; • il Cav Servizio Telefono Donna si colloca di diritto quale soggetto aggiuntivo delle reti territoriali antiviolenza di riferimento della propria attività; fermo restando in entrambi i casi che il finanziamento delle suddette attività è a carico del Centro per le pari opportunità della Regione Umbria; Definite le caratteristiche delle reti antiviolenza territoriali che: • sono costituite attraverso la sottoscrizione Protocolli territoriali che richiamano le norme regionali e i conseguenti atti amministrativi d’attuazione, tra cui il Protocollo unico regionale e le Linee guida regionali; • realizzano una collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti del privato sociale qualificati e specializzati nel supporto alle donne vittime di violenza e loro figli minori; • sono costituite da un numero minimo di soggetti essenziali, come di seguito elencati: — un Comune o più Comuni capofila di una zona sociale (di cui uno in qualità di coordinatore della Rete territoriale); — uno o più Centri antiviolenza, o una o più Case-rifugio, gestite da associazioni femminili e femministe; — almeno un Ente del sistema sanitario e socio-sanitario con almeno un presidio per ciascuna zona sociale; — forze dell’ordine. Visto che la Regione intende incrementare un sistema di Rete aperto, consolidando le reti locali rendendole omogenee sul territorio per offrire un intervento qualificato, così da garantire continuità e sviluppo laddove si rendesse necessario incrementare il numero dei Centri antiviolenza e delle

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Case-rifugio, delle strutture di emergenza-urgenza, o di altre strutture di protezione o accompagnamento nel percorso di fuoriuscita dalla violenza; Considerato quindi che si intende favorire la costituzione e il potenziamento delle Reti antiviolenza locali, anche al fine di garantire la partecipazione, il riconoscimento e il coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti, istituzionali, pubblici e privati, firmatari del Protocollo unico regionale; Considerato che attualmente i Cav sono sette e hanno sede presso i Comuni di Perugia, Terni, Orvieto, Spoleto, Narni e Città della Pieve, interessando sei zone sociali su un totale di 12 e che le Case rifugio sono due ed insistono sui territori di Perugia e Terni; Ritenuto opportuno individuare nella stipula di accordi di collaborazione tra la Regione Umbria e i Comuni che coordinano Reti territoriali interistituzionali, lo strumento per assicurare la necessaria articolazione del Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere e la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali, così come previste dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”; Visto che le reti interistituzionali antiviolenza sono altresì previste all’art. 6 dell’Intesa 27 novembre 2014 che recita come segue: “Art. 6. Lavoro in rete 1. Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il Centro (antiviolenza) partecipa alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L’istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale. 2. Il Centro assicura collegamenti diretti con le Case rifugio e gli altri Centri antiviolenza esistenti sul territorio. 3. Le Regioni si impegnano a monitorare i protocolli e gli accordi territoriali di cui al comma 1 e a darne comunicazione, con cadenza annuale, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.”; Preso atto, inoltre, che il numero dei Centri antiviolenza che attualmente risultano aver sottoscritto con i Comuni capofila apposite convenzioni per l’erogazione di servizi e attività volti ad accogliere e proteggere le donne vittime di violenza risultano essere in numero superiore rispetto alla quantificazione minima prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014 di riferimento per la ripartizione delle risorse nazionali tra le regioni, in funzione della particolare distribuzione territoriale della popolazione umbra; Ricordato che Il Consiglio d’europa con la “Raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999” raccomanda la presenza di un Centro anti violenza ogni 10.000 persone e un Centro d’accoglienza ogni 50.000 abitanti; Vista la legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, che all’art. 15 prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; Valutata la necessità di consolidare e migliorare i servizi territoriali specialisti e il funzionamento della Rete dei servizi territoriali già attivi, che assicuri la continuità dei servizi territoriali nonchè di rendere omogeneo, su tutto il

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territorio regionale, l’erogazione dei servizi rivolti alla protezione, assistenza e cura delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori; Preso atto della rilevante e qualificante attività di formazione organizzata nel corso dell’anno corrente dalla Regione Umbria rivolta agli operatori/trici dei servizi sociali e sanitari nonché del diritto e dei servizi specialistici; Preso atto della messa a regime dell’applicativo informatico regionale denominato S.E.Re.N.A. (Sistema di Elaborazione Regionale Network Antiviolenza) al servizio di tutta la rete regionale di contrasto della violenza ed in particolare dei centri e delle case rifugio nonché del sistema di rilevazione dati per l’Osservatorio regionale e per quello nazionale (D.G.R. 1592 del 28 dicembre 2017 e artt. 7 e 12 dell’Intesa 27 novembre 2014); Preso atto delle Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza (in attuazione dell’art. 1 commi 790 e 791, legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - legge di stabilità 2016) approvate con DPCM 24 novembre 2017 (GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2018); Preso atto del Piano nazionale 2017-2020 con il quale sono state definite le azioni da porre in essere a livello nazionale e regionale ed in particolare le schede attuative del piano che ciascuna Regione è tenuta a completare rispetto alle tre linee di intervento seguenti: Prevenzione intende aggredire le radici della cultura della violenza, le sue cause e le sue conseguenze mettendo in campo strategie politiche volte all’educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento della violenza e all’ottenimento delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica come privata, per combattere discriminazioni, stereotipi legati ai ruoli di genere e al sessismo e la violenza maschile contro le donne. Protezione e sostegno finalizzata alla tutela della vittima nel percorso di uscita dalla violenza. Assistenza e promozione composta da interventi trasversali al Piano nel suo complesso, ed è finalizzato a sostenerne l’attuazione e l’efficacia e a consentirne il monitoraggio e la valutazione dei risultati e degli effetti via via conseguiti. Considerato che è in corso di predisposizione il Piano operativo attuativo del Piano nazionale 2017/2020 con il quale i singoli Ministeri e le Regioni sono chiamate a definire la programmazione specifica delle azioni previste nel Piano come sopra indicate per il periodo triennale di vigenza dello stesso; Considerato che la Giunta regionale con proprio atto n. 1390 del 4 dicembre 2018 ha riconosciuto, approvando l’apposito elenco, i Centri antiviolenza e le Case rifugio appartenenti al “Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere” i cui soggetti gestori, tutti costituiti da associazioni di donne, hanno i requisiti minimi professionali tecnici ed organizzativi previsti dall’Intesa del 27 novembre 2014 sui requisiti minimi;Considerato che tutti questi elementi, insieme al sistema di finanziamento degli accordi di collaborazione con gli enti locali, saranno oggetto di trattazione del Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza 2019; Riconosciuta inoltre la tipicità dei servizi specialistici di contrasto della violenza di genere, rappresentati principalmente dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio, che svolgono attività di interesse generale nell’ambito della sicurezza delle persone e della collettività, nonché per l’empowerment delle donne vittime di violenza;Considerato che il sostegno e il supporto alle vittime di violenza dalla Convenzione di Istanbul, dalla legge n. 119/2013 e dall’Intesa del 27 novembre

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2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014, si concretizza attraverso la metodologia basata sulla relazione tra donne e che tale supporto non può che realizzarsi attraverso un’opera significativa espressa dal privato sociale; Ritenuta centrale, pertanto, come anche espressamente previsto dall’articolo 9 della Convenzione di Istanbul, l’azione di sostegno e di sviluppo degli enti del Terzo settore attraverso la valorizzazione del loro ruolo e del loro coinvolgimento attivo, anche attraverso la diffusione della cultura del volontariato, che si attua con le reti interistituzionali antiviolenza con le quali si dà al contempo pratica attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale; Preso atto che il sistema di finanziamento pubblico delle suddette strutture non consente di sostenere integralmente tali attività, ma soltanto di supportare finanziariamente e parzialmente le stesse prevedendo il rimborso dei costi sostenuti; Considerato che in attesa della definizione delle Linee guida dell’Anac, è necessario garantire continuità comunque alle attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio quali attività di interesse generale di tutela della persona; Considerato che, in merito, il Ministero del Lavoro e politiche sociali ha fornito primi elementi attuativi del Codice del Terzo settore pubblicando l’Atto di indirizzo 2018 con cui sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie d’intervento e le linee di attività che coinvolgono il Terzo settore ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore o, in attesa della sua istituzione, nei appositi registri regionali già in essere; Considerato che tali obiettivi sono riconducibile a quelli di Agendo 2030, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015 con risoluzione 70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”; Considerato che tra gli obiettivi dell’Atto di indirizzo è contenuto l’obiettivo 5 “Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze” nel quale assume particolare rilievo la parità di genere, il contrasto alla violenza verso le donne, le disparità economiche e la bassa partecipazione delle donne al processo decisionale politico; Considerato che il Ministero del Lavoro e politiche sociali ha poi pubblicato l’avviso n. 1/2018 con il quale ha dato attuazione all’Atto di indirizzo 2018 succitato;Considerata la necessità di contemperare nella scelta del soggetto che presenta il progetto relativo alla gestione del Cav e della Casa rifugio, le esigenze di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nonché la garanzia di assicurare il miglior contributo specializzato nel contrasto della violenza di genere e nel supporto delle vittime di violenza secondo le metodologie riconosciute a livello internazionale basate sulla relazione tra donne come sono rappresentati dai requisiti minimi previsti dall’Intesa 27 novembre 2014; Ricordato che all’art. 13 dell’Intesa 27 novembre 2017 sono indicati gli obblighi per i Centri antiviolenza e per le Case rifugio che sono destinatari di finanziamenti pubblici, di seguito riportato: “Art. 13. Obblighi per i Centri e per

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le Case rifugio 1. I Centri e le Case rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l’attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento.”; Ritenuto per quanto tutto sopra espresso di indicare che per la scelta del soggetto proponente il progetto per la gestione di Cav e Case rifugio nonché delle altre strutture di accoglienza correlate si possa procedere, a scadenza dei percorsi in essere relativi all’attuazione di specifici progetti, attraverso procedure di evidenza pubblica ai sensi del Codice del Terzo settore e nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 assumendo a riferimento l’avviso n. 1/2018 del Ministero del Lavoro e politiche sociali; Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che subordina l’adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni devono attenersi; Considerato che le risorse previste negli accordi di collaborazione saranno prevalentemente destinate al mantenimento dei servizi specialistici costituiti dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio e per la cui quantificazione sarà preso a riferimento la spesa effettuata negli anni precedenti; Considerato che, per l’ospitalità e la messa in sicurezza dei minori vittime di violenza assistita, si farà fronte con le risorse nazionali, regionali e comunali previste per i servizi e gli interventi della rete dei servizi sociali dei territori, ove compatibili, ed in particolare con le risorse del Piano sociale regionale 2017/2019 intendendosi comprese nel Piano anche quelle messe a disposizione dal Fondo sociale europeo e già previste negli accordi di collaborazione già sottoscritti tra Regione e Comuni capofila di zone sociali; Considerato che al finanziamento degli interventi si provvederà sia utilizzando risorse nazionali di cui ai riparti ai sensi della L. n. 119/2013, sia risorse regionali a fronte degli stanziamenti previsti per il finanziamento della legge regionale n. 14/2016 la cui individuazione è demandata al Programma regionale 2019; Tenuto conto che per il 2019: • il riparto delle risorse nazionali, già definito in sede di Conferenza Unificata ed attualmente in attesa della registrazione della Corte dei Conti, ammonta per le spese di funzionamento dei servizi in essere, a 158.532,44 euro a cui si aggiungono le risorse regionali indicativamente pari a 150.000,00 euro;• il finanziamento delle reti in cui è stato promosso un Cav con l’avviso regionale approvato con D.D. n. 11712/2017 è assicurato con le risorse pari a 51.000,00 già individuate e destinate con la D.D. n. 13031 del 5 dicembre 2018 in coerenza con quanto stabilito dal Programma regionale antiviolenza 2018; • al finanziamento del servizio di emergenza antiviolenza per le reti di Perugia e Terni sempre con D.D. n. 13031/2018 sono state previste ulteriori risorse per un totale di 17.811,00 euro che si aggiungono alle risorse già trasferite pari a 44.500,00 euro; Le risorse indicate verranno utilizzate per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione, ma saranno oggetto di rendicontazione secondo le modalità definite in atti regionali successivi. Allegato A) LINEE-GUIDA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CAPOFILA DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI FINALIZZATI AL

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SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE NBSI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

VENETO

SANITA’

DGR   22.2.19, n. 178 - Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani, disabili, conferme a valere anno 2019 ed aggiornamento di titolarità di accreditamento. (L.R. n. 22/2002). (BUR n. 24 del 12.3.19)NoteSi conferma a valere dall’anno 2019 l’accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani, disabili, valutate coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR 1861/2016, nonché si procede all’aggiornamento di titolarità dell’accreditamento istituzionale a seguito di mutamenti giuridici e organizzativi che hanno interessato soggetti accreditati erogatori di prestazioni socio sanitarie, in ossequio alle previsioni della DGR n. 2201 del 6/11/2012 e della circolare attuativa prot. n. 30584 del 25 gennaio 2018.