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Storia delle istituzioni politiche

Corso di laurea triennale in filosofia

a.a. 2013-2014

Lezione seconda

MARSILIO DA PADOVA, Defensor Pacis

Marsilio da Padova, Defensor pacis,1324 [1]

- premesse aristoteliche - coltiva una visione immanente della politica - critica le pretese dei poteri universali e in particolare del papato - riflette sulla CITTA’ come entità superiorem non recognoscens /

quindi sovrana - un governante [monocratico - pars principians] deve svolgere la

funzione di defensor pacis applicando le leggi ed essendo egli stesso soggetto alle leggi

- il potere di fare leggi però non spetta al governante - legislatore deve essere la UNIVERSITAS CIVIUM - se il governo dev’essere monarchico, meglio la monarchia regia

elettiva (dunque una forma repubblicana) → approfondisce il tema del rapporto fra governo e comunità

Marsilio da Padova (1284-1343) Defensor pacis, 1324

Dedicato all’imperatore Ludovico di Wittelsbach, detto il Bavaro Libro I Capitolo I – Sul fine generale degli argomenti, e sulla causa del fine e della divisione del

libro. II – Sui primi quesiti di questo libro, sulla distinzione e definizione dei significati del

termine «regnum». III – Sull’origine della comunità civile IV – Sulla causa finale della città e sui requisiti civili e sulla divisione delle sue parti in

generale. V – Sulla distinzione e assegnazione delle parti della comunità politica, sulla loro esistenza e

sulla necessitò della loro divisione per un fine che può essere assegnato dall’istituzione umana.

VI – Sulla causa finale di una certa parte della comunità civile, cioè la parte sacerdotale, derivata direttamente dall’insegnamento o rivelazione di Dio, e che non può essere dimostrata dalla ragione umana.

VII – Sugli altri tipi di cause dell’esistenza e della divisione delle parti della comunità politica e sulla divisione di ciascun tipo in due modi che servono al nostro proposito.

VIII – Sui generi di politie o governi, rette e deviate,e sulla divisione delle loro specie. IX – Sui modi di istituire la monarchia regia e su quale sia il modo più perfetto; inoltre sui

modi di istituire gli altri governi o «politie» sia rette che deviate. X – Sulla distinzione e sull’attribuzione dei significati del termine «legge», e sul suo

significato più proprio che noi consideriamo.

Defensor pacis [Libro I] XI – Sulla necessità di emanare le leggi considerate nel loro significato più proprio; e sul fatto che sia

meglio che nessun governante, benché virtuoso e giusto, governi senza leggi. XII – Sulla causa efficiente dimostrabile delle leggi umane, e anche su quella causa che non può essere

dimostrata; il che significa fare un’indagine sul legislatore. Infatti è chiaro che, con la sola elezione, indipendentemente da ogni altra conferma, si conferisce l’autorità a chi è nominato con l’elezione.

XIII – Su alcune obiezioni riguardo alle affermazioni fatti nel capitolo precedente, sulla loro confutazione e su una più ampia specificazione del nostro proposito.

XIV – Sulle qualità o disposizioni del perfetto governante, per sapere quale tipo d’uomo è necessario che sia colui che deve essere assunto al governo. Da ciò risulta anche la materia o il soggetto appropriato delle leggi umane.

XV – Sulla causa efficiente del miglior modo di istituire il governo, da cui risulta anche la causa efficiente delle altre parti della comunità politica.

XVI – Se convenga di più alla ‘politia’ nominare di volta in volta un monarca con una nuova elezione, o eleggere un solo monarca con tutti i suoi discendenti, che vuol dire con diritto di successione ereditaria.

XVII – Sull’unità numerica del governo supremo della comunità politica, e sulla necessità di questa unità; da ciò risulterà chiara anche l’unità numerica della comunità politica e delle sue parti o funzioni principali.

XVIII – Sulla correzione del governante, e per quale tipo di causa e da chi debba essere punito chi trasgredisce la legge.

XIX – Sulle cause efficienti della pace della comunità politica e del suo contrario e su quella causa singolare che turba in modo insolito le comunità; inoltre sulla continuazione dal primo al secondo discorso.

Defensor pacis Libro II Cap. I – Tre ostacoli ossia modi di contrastare le verità esposte in questo libro; esposizione degli

argomenti affrontati e modalità dell’esposizione. II – Distinzione dei significati dei termini fondamentali che ricorrono nelle questioni da affrontare e

risolvere. III – Scritture canoniche e altre argomentazioni che in apparenza dimostrano come i vescovi o i

presbiteri, in quanto tali, detengano un’autorità politica anche senza che venga loro concessa dal legislatore, e come l’autorità suprema spetti al papa.

IV – Scritture canoniche, mandati ossia consigli ed esempi di Cristo, e commenti alla legge evangelica dei dottori della chiesa santi e approvati, in base ai quali si dimostra chiaramente che né il vescovo di Roma né qualsivoglia altro vescovo o presbitero o chierico è dotato, in virtù dei testi biblici, di alcuna autorità coattiva o potere di governo e a maggior ragione non può rivendicare o attribuirsi la suprema autorità su tutti i chierici e i laici … Tutti i vescovi e tutti coloro che sono definiti chierici devono sottostare al potere o autorità politica del governante, specialmente se questi sia cristiano, in base alla disposizione del legislatore.

V – Epistole canoniche coi commenti dei santi dottori, che dimostrano chiaramente la tesi del capitolo precedente.

VI – L’autorità delle chiavi sacerdotali, e quale potere di scomunica abbiano i sacerdoti o i vescovi VII – Riassunto, chiarificazione e conferma delle affermazioni del capitolo precedente VIII – Sulle diverse categorie di atti umani e sul tipo di relazione che essi hanno con la legge umana e

con il giudice di questo mondo. IX – Sulla relazione che gli atti umani hanno con la legge divina e con il giudice della vita futura, ossia

Cristo; e in quale rapporto stanno in questo mondo con il dottore di tale legge, che è il vescovo o sacerdote.

X – Sul giudice coattivo degli eretici, ossia a chi spetti in questo mondo giudicarli, correggerli, infliggere loro pene che li colpiscano nella persona o nei beni e applicare tali pene.

Defensor pacis [Libro II] XI – Alcuni indizi, testimonianze ed esempi, tratti dalla sacra scrittura e da tasti di riferimento non

rivelati, in base ai quali appare evidente che le conclusioni dei capitoli 4, 5, 8, 9 e 10 riguardo alla condizione dei vescovi e dei sacerdoti in generale sono vere …

XII – Distinzione dei significati di alcuni termini necessari per chiarire le questioni circa la condizione di suprema povertà.

XIII – La condizione della povertà, che viene normalmente definita perfezione evangelica; e come Cristo e i suoi apostoli osservarono tale condizione.

XIV – Alcune osservazioni contrarie alle conclusioni del capitolo precedente e loro soluzione; conferma delle affermazioni del capitolo precedente.

XV – Sulla compresenza nell’ufficio sacerdotale di un’autorità essenziale o inseparabile e di un’autorità accidentale o separabile; e che nessun presbitero è inferiore a un vescovo nella dignità essenziale, ma soltanto in quella accidentale.

XVI – Sull’uguaglianza degli apostoli in qualsiasi ufficio o dignità conferiti loro direttamente da Cristo; donde si prova la verità di quanto detto nel capitolo precedente a proposito dell’uguaglianza di tutti i loro successori.

XVII – Sull’autorità di conferire ai vescovi, ai curati e agli altri ministri ecclesiastici entrambe le forme di dignità o ufficio sacerdotale, che abbiamo chiamato ‘separabile’ o inseparabile’.

XVIII – In merito all’origine e alla condizione iniziale della chiesa cristiana; e da dove il vescovo e la chiesa romana abbiano tratto l’autorità di cui si è parlato e un certo primato sugli altri vescovi e sulle altre chiese.

XIX – Considerazioni preliminari per definire l’autorità e il primato di cui si è detto; e a quali verità orali e scritte si debba credere, e quali vadano necessariamente confessate per ottenere la salvezza eterna.

XX – Chi ha l’autorità per definire ossia stabilire il significato delle affermazioni controverse delle sacre scritture.

Defensor pacis [Libro II]

XXI – Chi detiene o chi ha detenuto fino a ora l’autorità coattiva di riunire il concilio generale dei sacerdoti, dei vescovi e di tutti gli altri fedeli; chi, all’interno del concilio, detiene il potere di stabilire norme che obbligano i fedeli minacciando una punizione o una pena per lo stato di questa vita o di quella futura; chi può punire nella vita presente i trasgressori dei decreti e delle decisioni del concilio generale. Inoltre si dimostra che nessun vescovo o sacerdote può scomunicare un principe o lanciare l’interdetto su un popolo; … non può assegnare funzioni civili, se non in seguito a una decisione e a una concessione del concilio generale o del legislatore umano o di entrambi.

XXII – In che modo il vescovo romano, e la sua chiesa, sia il capo e abbia un primato sulle altre chiese e in virtù di quale autorità detenga questo primato.

XXIII – Le forme della pienezza del potere; in che modo e in quale ordine il vescovo di Roma le ha assunte, e (in breve) secondo quali modalità ne fa e ne ha fatto uso.

XXIV – Secondo quali modalità il vescovo di Roma in particolare ha assunto il primato e la pienezza del potere nell’ambito della chiesa e dell’ordinamento sacerdotale.

XXV – Secondo quali modalità il vescovo di Roma abbia fatto uso della pienezza del potere, in particolare al di fuori dei limiti ecclesiastici, nei confronti dei laici ossia nell’ambito politico.

Defensor pacis [Libro II]

XXVI – Secondo quali modalità il vescovo romano ha usato questo pieno potere e primato, in particolare riguardo all’imperatore e all’impero romano.

XXVII – Alcune obiezioni alle dimostrazioni del capitolo 15 di questo libro, e di conseguenza degli altri capitoli.

XXVIII – Risposte alle obiezioni del capitolo precedente. XXIX – Soluzione delle obiezioni tratte dalla Scrittura al capitolo 3 di questo libro, per

dimostrare che il potere politico non spetta ai vescovi, e in particolare il potere politico supremo non spetta al vescovo di Roma, in quanto tali.

XXX – Soluzione delle argomentazioni addotte al capitolo 3; come deve e può avvenire secondo la retta ragione la traslazione dell’impero romano o di qualsiasi altro potere supremo di governo.

Libro III I – Riassunto degli scopi e delle conclusioni principali dei libri I e II; loro connessione con

quanto diremo. II – Si inferiscono esplicitamente alcune conclusioni che seguono di necessità da quanto

stabilito nei precedenti libri. Prestando attenzione a esse, i governanti e i sudditi possono più facilmente raggiungere il fine a cui mira questo libro.

III – A proposito del titolo. (fine)

Defensor pacis

[TESTO I: Libro I, Capitolo II, ed. BUR 2001, vol. I, p. 21]

«Perciò, dovendo descrivere la pace e il suo contrario, siamo d’accordo con Aristotele quando afferma nella Politica … che la città è come una natura animata o come un animale. Infatti, come un animale ben disposto secondo natura è formato da alcune parti proporzionate, ben ordinate tra loro, che si comunicano reciprocamente le loro funzioni in vista del tutto, così, se è stata ben disposta e istituita secondo ragione, la comunità politica è costituita da parti di questo tipo. Sembra esserci una relazione tra la comunità politica, le sue parti e la pace, così come esiste una relazione tra l’animale, le sue parti e la salute. […] Quindi, secondo questa analogia, la pace sarà la buona disposizione della comunità politica grazie alla quale ciascuna delle sue parti potrà compiere perfettamente le azioni che le si addicono secondo ragione e secondo la propria istituzione.»

Defensor pacis

[TESTO I: Libro I, Capitolo IV, ed. BUR 2001, vol. I, p. 33]

«Ma, secondo quanto afferma Aristotele nella Politica, libro I, capitolo I, la “città” è “la comunità perfetta che, come si suol dire, è completamente autosufficiente, istituita per vivere, ma che esiste per vivere bene. Ciò che ha detto Aristotele […] indica la causa finale perfetta della comunità politica, poiché coloro che vivono in modo civile non solo vivono, come fanno gli animali o gli schiavi, ma vivono una vita degna dell’essere umano, dedicandosi così ad attività liberali, come quelle proprie delle virtù dell’anima sia pratica che speculativa.»

Defensor pacis

Quali sono le parti e le funzioni della comunità politica? Le più importanti sono:

- sacerdozio - difesa - parte giudiziaria.

Le 3 insieme sono esercitate dalle “classi onorevoli”. Tutte le altre sono necessarie, ma non onorevoli.

Sono esercitate dal “volgo”. [Libro I, cap. V]

Defensor pacis

Le funzioni sono istituite dal LEGISLATORE e assegnate alle parti, da lui distinte.

La prima funzione e parte, quella GIUDIZIARIA, è altrimenti detta GOVERNO. Essa è la prima parte della comunità politica.

«Seguendo quanto detto da Aristotele nella Politica […] definisco retto il governo in cui chi governa lo fa per il bene comune in accordo con la volontà dei sudditi, deviato è quel governo che è privo di questo aspetto.»

Forme di governo retto: - monarchia regia - aristocrazia - politia Forme di governo deviato: - monarchia tirannica - oligarchia - democrazia. [Libro I, cap. VIII]

Defensor pacis

Definizione di POLITIA:

«Una specie di governo retto in cui qualsiasi cittadino, alternativamente, partecipa al governo o alla funzione deliberativa, secondo il grado e la ricchezza o la sua condizione, per il bene comune e secondo la volontà o il consenso dei cittadini»

[Libro I, cap. VIII – BUR 2001, I, p. 79]

Marsilio da Padova (1284-1343)

Defensor pacis (1324)

Testo 2 Marsilio da Padova, Defensor pacis, 1324 Capitolo XII, par. 1-9 Capitolo XIII, par. 1, 3-7

[da C. Galli (a cura di), I grandi testi del pensiero politico, Il Mulino, Bologna 2003,

p. 54-59]

Marsilio da Padova, Defensor pacis,1324 [2]

In che modo la CITTA’ delibererà le proprie leggi? Vedi: Capitolo XII, paragrafi 1-4 Capitolo XIII, paragrafi 1, 3-7 tratto da Galli (a cura di), I grandi testi del pensiero

politico, p. 54 ss.

Defensor pacis

La causa maggiore di discordia della comunità politica è l’interferenza del potere ecclesiastico, che ostacola il governo della comunità stessa.

Pertanto Marsilio riflette anche: - sul papato - sull’essenza del potere sacerdotale secondo le scritture - sull’indipendenza della sfera secolare e sull’opportunità che non vi sia interferenza - sulla necessità che anche il clero sia soggetto per contro alle leggi civili Infine - sul tema del governo della Chiesa - sulla questione del potere papale sostiene la SUPERIORITA’ del CONCILIO

[assemblea dei vescovi della cristianità] sul pontefice / tema su cui v. anche Niccolò da Cusa, De concordantia catholica, 1433 → conferma della RILEVANZA DELLA COMUNITA’ nel pensiero politico di Marsilio

Defensor pacis

Chi è il “defensor pacis”?

E’ il libro stesso. Che insegna al governante e ai sudditi a conservare la comunità politica in pace.

Testi utilizzati

Marsilio da Padova, Il difensore della pace, introduzione di M.T. Fumagalli Beonio Brocchieri, 2 voll. Bur, Milano 2001

Carlo Galli (a cura di), Manuale di storia del pensiero politico, Il Mulino, Bologna 2001

Carlo Galli (a cura di), I grandi testi del pensiero politico. Antologia, Il Mulino, Bologna 2003