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Storia delle istituzioni politiche Corso di laurea triennale in filosofia a.a. 2014-2015 Lezione seconda MARSILIO DA PADOVA, Defensor Pacis

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Storia delle istituzioni politiche

Corso di laurea triennale in filosofia

a.a. 2014-2015

Lezione seconda

MARSILIO DA PADOVA, Defensor Pacis

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Marsilio da Padova, Defensor pacis,1324 [1]

- premesse aristoteliche

- coltiva una visione immanente della politica

- critica le pretese dei poteri universali e in particolare del papato

- riflette sulla CITTA’ come entità superiorem non recognoscens/ quindi sovrana

- un governante [monocratico - pars principians] deve svolgere la funzione di defensor pacis applicando le leggi ed essendo egli stesso soggetto alle leggi

- il potere di fare leggi però non spetta al governante

- legislatore deve essere la UNIVERSITAS CIVIUM

- se il governo dev’essere monarchico, meglio la monarchia regia elettiva (dunque una forma repubblicana)

→ approfondisce il tema del rapporto fra governo e comunità

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Defensor pacis

La causa maggiore di discordia della comunità politica è l’interferenza del potere ecclesiastico, che ostacola il governo della comunità stessa.

Pertanto Marsilio riflette anche:

- sul papato

- sull’essenza del potere sacerdotale secondo le scritture

- sull’indipendenza della sfera secolare e sull’opportunità che non vi sia interferenza

- sulla necessità che anche il clero sia soggetto per contro alle leggi civili

Infine

- sul tema del governo della Chiesa

- sulla questione del potere papale sostiene la SUPERIORITA’ del CONCILIO [assemblea dei vescovi della cristianità] sul pontefice / tema su cui v. anche Niccolò da Cusa, De concordantia catholica, 1433

→ conferma della RILEVANZA DELLA COMUNITA’ nel pensiero politico di Marsilio

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Defensor pacis

Chi è il “defensor pacis”?

E’ il libro stesso. Che insegna al governante e ai

sudditi a conservare la comunità politica in

pace.

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Marsilio da Padova (1284-1343)

Defensor pacis, 1324

Dedicato all’imperatore Ludovico di Wittelsbach, detto il Bavaro

Libro I - Elementi primari della politica e loro relazioni:

- il governante,

- la comunità e le sue parti,

- la legge,

- la potestà di stabilire le leggi

Libro II - Il potere ecclesiastico e il potere secolare

- vescovi, papa, concilio e loro poteri

- dimostra sulla base delle scritture e della ragione che ai vescovi e al papa non

spetta il potere politico

Libro III - deduzioni e conclusioni

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Marsilio da Padova (1284-1343)

Defensor pacis, 1324

Dedicato all’imperatore Ludovico di Wittelsbach, detto il Bavaro

Libro I

Capitolo I – Sul fine generale degli argomenti, e sulla causa del fine e della divisione del libro.

II – Sui primi quesiti di questo libro, sulla distinzione e definizione dei significati del termine «regnum».

III – Sull’origine della comunità civile

IV – Sulla causa finale della città e sui requisiti civili e sulla divisione delle sue parti in generale.

V – Sulla distinzione e assegnazione delle parti della comunità politica, sulla loro esistenza e sulla necessità della loro divisione per un fine che può essere assegnato dall’istituzione umana.

VI – Sulla causa finale di una certa parte della comunità civile, cioè la parte sacerdotale, derivata direttamente dall’insegnamento o rivelazione di Dio, e che non può essere dimostrata dalla ragione umana.

VII – Sugli altri tipi di cause dell’esistenza e della divisione delle parti della comunità politica e sulla divisione di ciascun tipo in due modi che servono al nostro proposito.

VIII – Sui generi di politie o governi, rette e deviate,e sulla divisione delle loro specie.

IX – Sui modi di istituire la monarchia regia e su quale sia il modo più perfetto; inoltre sui modi di istituire gli altri governi o «politie» sia rette che deviate.

X – Sulla distinzione e sull’attribuzione dei significati del termine «legge», e sul suo significato più proprio che noi consideriamo.

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Defensor pacis

[Libro I]

XI – Sulla necessità di emanare le leggi considerate nel loro significato più proprio; e sul fatto che sia meglio che nessun governante, benché virtuoso e giusto, governi senza leggi.

XII – Sulla causa efficiente dimostrabile delle leggi umane, e anche su quella causa che non può essere dimostrata; il che significa fare un’indagine sul legislatore. Infatti è chiaro che, con la sola elezione, indipendentemente da ogni altra conferma, si conferisce l’autorità a chi è nominato con l’elezione.

XIII – Su alcune obiezioni riguardo alle affermazioni fatte nel capitolo precedente, sulla loro confutazione e su una più ampia specificazione del nostro proposito.

XIV – Sulle qualità o disposizioni del perfetto governante, per sapere quale tipo d’uomo è necessario che sia colui che deve essere assunto al governo. Da ciò risulta anche la materia o il soggetto appropriato delle leggi umane.

XV – Sulla causa efficiente del miglior modo di istituire il governo, da cui risulta anche la causa efficiente delle altre parti della comunità politica.

XVI – Se convenga di più alla ‘politia’ nominare di volta in volta un monarca con una nuova elezione, o eleggere un solo monarca con tutti i suoi discendenti, che vuol dire con diritto di successione ereditaria.

XVII – Sull’unità numerica del governo supremo della comunità politica, e sulla necessità di questa unità; da ciò risulterà chiara anche l’unità numerica della comunità politica e delle sue parti o funzioni principali.

XVIII – Sulla correzione del governante, e per quale tipo di causa e da chi debba essere punito chi trasgredisce la legge.

XIX – Sulle cause efficienti della pace della comunità politica e del suo contrario e su quella causa singolare che turba in modo insolito le comunità; inoltre sulla continuazione dal primo al secondo discorso.

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Defensor pacis

Libro II

Cap. I – Tre ostacoli ossia modi di contrastare le verità esposte in questo libro; esposizione degli argomenti affrontati e modalità dell’esposizione.

II – Distinzione dei significati dei termini fondamentali che ricorrono nelle questioni da affrontare e risolvere.

III – Scritture canoniche e altre argomentazioni che in apparenza dimostrano come i vescovi o i presbiteri, in quanto tali, detengano un’autorità politica anche senza che venga loro concessa dal legislatore, e come l’autorità suprema spetti al papa.

IV – Scritture canoniche, mandati ossia consigli ed esempi di Cristo, e commenti alla legge evangelica dei dottori della chiesa santi e approvati, in base ai quali si dimostra chiaramente che né il vescovo di Roma né qualsivoglia altro vescovo o presbitero o chierico è dotato, in virtù dei testi biblici, di alcuna autorità coattiva o potere di governo e a maggior ragione non può rivendicare o attribuirsi la suprema autorità su tutti i chierici e i laici … Tutti i vescovi e tutti coloro che sono definiti chierici devono sottostare al potere o autorità politica del governante, specialmente se questi sia cristiano, in base alla disposizione del legislatore.

V – Epistole canoniche coi commenti dei santi dottori, che dimostrano chiaramente la tesi del capitolo precedente.

VI – L’autorità delle chiavi sacerdotali, e quale potere di scomunica abbiano i sacerdoti o i vescovi

VII – Riassunto, chiarificazione e conferma delle affermazioni del capitolo precedente

VIII – Sulle diverse categorie di atti umani e sul tipo di relazione che essi hanno con la legge umana e con il giudice di questo mondo.

IX – Sulla relazione che gli atti umani hanno con la legge divina e con il giudice della vita futura, ossia Cristo; e in quale rapporto stanno in questo mondo con il dottore di tale legge, che è il vescovo o sacerdote.

X – Sul giudice coattivo degli eretici, ossia a chi spetti in questo mondo giudicarli, correggerli, infliggere loro pene che li colpiscano nella persona o nei beni e applicare tali pene.

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Defensor pacis[Libro II]

XI – Alcuni indizi, testimonianze ed esempi, tratti dalla sacra scrittura e da tasti di riferimento non rivelati, in base ai quali appare evidente che le conclusioni dei capitoli 4, 5, 8, 9 e 10 riguardo alla condizione dei vescovi e dei sacerdoti in generale sono vere …

XII – Distinzione dei significati di alcuni termini necessari per chiarire le questioni circa la condizione di suprema povertà.

XIII – La condizione della povertà, che viene normalmente definita perfezione evangelica; e come Cristo e i suoi apostoli osservarono tale condizione.

XIV – Alcune osservazioni contrarie alle conclusioni del capitolo precedente e loro soluzione; conferma delle affermazioni del capitolo precedente.

XV – Sulla compresenza nell’ufficio sacerdotale di un’autorità essenziale o inseparabile e di un’autorità accidentale o separabile; e che nessun presbitero è inferiore a un vescovo nella dignità essenziale, ma soltanto in quella accidentale.

XVI – Sull’uguaglianza degli apostoli in qualsiasi ufficio o dignità conferiti loro direttamente da Cristo; donde si prova la verità di quanto detto nel capitolo precedente a proposito dell’uguaglianza di tutti i loro successori.

XVII – Sull’autorità di conferire ai vescovi, ai curati e agli altri ministri ecclesiastici entrambe le forme di dignità o ufficio sacerdotale, che abbiamo chiamato ‘separabile’ o inseparabile’.

XVIII – In merito all’origine e alla condizione iniziale della chiesa cristiana; e da dove il vescovo e la chiesa romana abbiano tratto l’autorità di cui si è parlato e un certo primato sugli altri vescovi e sulle altre chiese.

XIX – Considerazioni preliminari per definire l’autorità e il primato di cui si è detto; e a quali verità orali e scritte si debba credere, e quali vadano necessariamente confessate per ottenere la salvezza eterna.

XX – Chi ha l’autorità per definire ossia stabilire il significato delle affermazioni controverse delle sacre scritture.

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Defensor pacis[Libro II]

XXI – Chi detiene o chi ha detenuto fino a ora l’autorità coattiva di riunire il concilio generale dei sacerdoti, dei vescovi e di tutti gli altri fedeli; chi, all’interno del concilio, detiene il potere di stabilire norme che obbligano i fedeli minacciando una punizione o una pena per lo stato di questa vita o di quella futura; chi può punire nella vita presente i trasgressori dei decreti e delle decisioni del concilio generale. Inoltre si dimostra che nessun vescovo o sacerdote può scomunicare un principe o lanciare l’interdetto su un popolo; … non può assegnare funzioni civili, se non in seguito a una decisione e a una concessione del concilio generale o del legislatore umano o di entrambi.

XXII – In che modo il vescovo romano, e la sua chiesa, sia il capo e abbia un primato sulle altre chiese e in virtù di quale autorità detenga questo primato.

XXIII – Le forme della pienezza del potere; in che modo e in quale ordine il vescovo di Roma le ha assunte, e (in breve) secondo quali modalità ne fa e ne ha fatto uso.

XXIV – Secondo quali modalità il vescovo di Roma in particolare ha assunto il primato e la pienezza del potere nell’ambito della chiesa e dell’ordinamento sacerdotale.

XXV – Secondo quali modalità il vescovo di Roma abbia fatto uso della pienezza del potere, in particolare al di fuori dei limiti ecclesiastici, nei confronti dei laici ossia nell’ambito politico.

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Defensor pacis[Libro II]

XXVI – Secondo quali modalità il vescovo romano ha usato questo pieno potere e primato, in particolare riguardo all’imperatore e all’impero romano.

XXVII – Alcune obiezioni alle dimostrazioni del capitolo 15 di questo libro, e di conseguenza degli altri capitoli.

XXVIII – Risposte alle obiezioni del capitolo precedente.

XXIX – Soluzione delle obiezioni tratte dalla Scrittura al capitolo 3 di questo libro, per dimostrare che il potere politico non spetta ai vescovi, e in particolare il potere politico supremo non spetta al vescovo di Roma, in quanto tali.

XXX – Soluzione delle argomentazioni addotte al capitolo 3; come deve e può avvenire secondo la retta ragione la traslazione dell’impero romano o di qualsiasi altro potere supremo di governo.

Libro III

I – Riassunto degli scopi e delle conclusioni principali dei libri I e II; loro connessione con quanto diremo.

II – Si inferiscono esplicitamente alcune conclusioni che seguono di necessità da quanto stabilito nei precedenti libri. Prestando attenzione a esse, i governanti e i sudditi possono più facilmente raggiungere il fine a cui mira questo libro.

III – A proposito del titolo.

(fine)

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Defensor pacis

[TESTO I: Libro I, Capitolo II, ed. BUR 2001, vol. I, p. 21]

«Perciò, dovendo descrivere la pace e il suo contrario, siamo d’accordo

con Aristotele quando afferma nella Politica … che la città è come

una natura animata o come un animale. Infatti, come un animale ben

disposto secondo natura è formato da alcune parti proporzionate, ben

ordinate tra loro, che si comunicano reciprocamente le loro funzioni

in vista del tutto, così, se è stata ben disposta e istituita secondo

ragione, la comunità politica è costituita da parti di questo tipo.

Sembra esserci una relazione tra la comunità politica, le sue parti e la

pace, così come esiste una relazione tra l’animale, le sue parti e la

salute. […] Quindi, secondo questa analogia, la pace sarà la buona

disposizione della comunità politica grazie alla quale ciascuna delle

sue parti potrà compiere perfettamente le azioni che le si addicono

secondo ragione e secondo la propria istituzione.»

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Defensor pacis

[TESTO I: Libro I, Capitolo IV, ed. BUR 2001, vol. I, p. 33]

«Ma, secondo quanto afferma Aristotele nella Politica, libro

I, capitolo I, la “città” è “la comunità perfetta che, come si

suol dire, è completamente autosufficiente, istituita per

vivere, ma che esiste per vivere bene. Ciò che ha detto

Aristotele […] indica la causa finale perfetta della

comunità politica, poiché coloro che vivono in modo civile

non solo vivono, come fanno gli animali o gli schiavi, ma

vivono una vita degna dell’essere umano, dedicandosi così

ad attività liberali, come quelle proprie delle virtù

dell’anima sia pratica che speculativa.»

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Defensor pacis

Quali sono le parti e le funzioni della comunità politica? Le più importanti sono:

- sacerdozio

- difesa

- parte giudiziaria.

Le 3 insieme sono esercitate dalle “classi onorevoli”.

Tutte le altre sono necessarie, ma non onorevoli. Sono esercitate dal “volgo”.

[Libro I, cap. V]

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Defensor pacis

Le funzioni sono istituite dal LEGISLATORE e assegnate alle parti, da lui distinte.

La prima funzione e parte, quella GIUDIZIARIA, è altrimenti detta GOVERNO. Essa è la prima parte della comunità politica.

«Seguendo quanto detto da Aristotele nella Politica […] definisco retto il governo in cui chi governa lo fa per il bene comune in accordo con la volontà dei sudditi, deviato è quel governo che è privo di questo aspetto.»

Forme di governo retto:

- monarchia regia

- aristocrazia

- politia

Forme di governo deviato:

- monarchia tirannica

- oligarchia

- democrazia.

[Libro I, cap. VIII]

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Defensor pacis

Definizione di POLITIA:

«Una specie di governo retto in cui qualsiasi

cittadino, alternativamente, partecipa al

governo o alla funzione deliberativa, secondo

il grado e la ricchezza o la sua condizione, per

il bene comune e secondo la volontà o il

consenso dei cittadini»

[Libro I, cap. VIII – BUR 2001, I, p. 79]

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Marsilio da Padova (1284-1343)

Defensor pacis

(1324)

In che modo la CITTA’ delibererà le proprie leggi?

Brani di testo letti e commentati

Marsilio da Padova, Defensor pacis, 1324Libro I, Capitolo XII, par. 1-9

Libro I, Capitolo XIII, par. 1, 3-7

[da C. Galli (a cura di), I grandi testi del pensiero politico, Il Mulino, Bologna 2003, p. 54-59]

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Testi utilizzati

Marsilio da Padova, Il difensore della pace, introduzione di M.T.

Fumagalli Beonio Brocchieri, 2 voll. Bur, Milano 2001

Carlo Galli (a cura di), Manuale di storia del pensiero politico, Il

Mulino, Bologna 2001

Carlo Galli (a cura di), I grandi testi del pensiero politico.

Antologia, Il Mulino, Bologna 2003