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PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE
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PATENT BOX
Aspetti normativi e modalità operative
Torino, 21 marzo 2016
PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE
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ORIGINI ED OBIETTIVI
Regime già presente negli ordinamenti di alcuni Stati europei (Belgio,
Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e
Portogallo).
Il legislatore italiano si è allineato, in gran parte, alle recenti
raccomandazioni OCSE prodotte nell’ambito dei lavori BEPS, al fine
di contrastare le c.d. pratiche fiscali dannose (erosione internazionale
delle basi imponibili).
Obiettivo del legislatore:
• collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all’estero
• mantenimento di beni immateriali in Italia
• investimento in R&S
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IL PATENT BOX IN EUROPA
UK
2013
ES
2008
FR
2000
PT
2014
NL
2007
BE
2007
LU
2009
ITA
2015
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RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI DI RIFERIMENTO
✓Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015)
✓Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment compact)
✓Decreto Ministeriale del 30 luglio 2015
✓Provvedimento Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015
✓Circolare n. 36/E del 1 dicembre 2015
✓Provvedimento Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2015
✓Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016)
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RIFERIMENTI OCSE
✓“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS)
✓Action 5: “Countering Harmful Tax Practices More
Effectively, Taking into Account Transparency and
Substance”
✓Action 5: “Agreement on Modified Nexus Approach for IP
Regimes”
✓Final report on Beps Action 5 (pubblicato il 5 ottobre 2015)
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AMBITO DI APPLICAZIONE
Regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi
derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di alcune tipologie di
beni immateriali giuridicamente tutelabili
OPZIONALE
QUINQUENNALE
PATENT BOX
RINNOVABILE
IRREVOCABILE
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CARATTERISTICHE
Imposte oggetto di agevolazione: IRPEF, IRES ed IRAP
Esenzione parziale nella misura del
Decorrenza: periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 (per contribuenti «solari»: esercizio 2015)
30%
2015
40%
2016
7
50%
2017
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BENEFICIARI ENTI NON COMM. (ATT. COMM.)
AMBITO SOGGETTIVO
Possono optare tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a
condizione che esercitino attività di ricerca e sviluppo.
DITTE INDIVIDUALI
SOCIETA’ DI PERSONE
SOCIETA’ DI CAPITALI
STABILI ORGANIZZAZIONI
ESCLUSI
PROCEDURE FALLIMENTO
PROCEDURE LIQ. COATTA AMM.
PROCEDURE AMM. STRAORD.
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L’opzione può essere
REQUISITI
esercitata da chi ha diritto allo
sfruttamento economico dei beni immateriali e svolge attività
di ricerca e sviluppo (R&S)
POSSESSO DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO
ECONOMICO DI BENI IMMATERIALI
UTILIZZO DEI BENI IMMATERIALI PER LA VENDITA
DI PRODOTTI/PRESTAZIONE DI SERVIZI
SVILUPPO, MANUTENZIONE E ACCRESCIMENTO
1
2
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I.P.R.
OWNER
SUBSTANTIAL
ACTIVITY
NEXUS
RATIO
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DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE
L’opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di
SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT i
ii BREVETTI INDUSTRIALI
MARCHI (DI IMPRESA E COLLETTIVI)
DISEGNI E MODELLI
INFORMAZIONI ED ESPERIENZE (KNOW HOW)
iii
iv
v
ATTENZIONE
Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la
loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell’UE e
internazionali
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di un prodotto o
Valenza interpretativa: si può applicare anche ai regimi avviati con
decorrenza dall’esercizio 2015, cioè alle opzioni e istanze di ruling
presentate entro il 31 dicembre scorso.
BENI COMPLEMENTARI
Qualora più beni, appartenenti ad un medesimo soggetto, siano
collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati
congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una
famiglia di prodotti o di un gruppo di processi, tali beni possono
costituire un solo bene immateriale.
NOVITA’
Il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della
stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente per la realizzazione
processo. ATTENZIONE
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TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI
✓Il titolare del diritto impiega l’IP per
produrre e commercializzare beni o
fornire servizi
✓Occorre determinare per ciascun
bene immateriale il contributo
economico da esso derivante che ha
concorso alla formazione del
reddito/perdita d’impresa
✓ RULING OBBLIGATORIO
✓ Il titolare del diritto concede a terzi,
in licenza, il diritto di utilizzo dell’IP
✓E’ costituito dai canoni derivanti
dalla concessione in uso dei beni
dei costi
diretti e
immateriali, al netto
fiscalmente rilevanti
indiretti a essi connessi
✓ MERCATO – RULING FALCOTATIVO
USO DIRETTO CONCESSIONE IN USO
(USO INDIRETTO)
REDDITO AGEVOLABILE
DETERMINAZIONE DEL VALORE
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CRITERI VALUTAZIONE - CENNI
Il contributo economico derivante dall’utilizzo diretto dei beni
immateriali va determinato sulla base degli “standard internazionali
rilevanti elaborati dall’OCSE” con particolare riferimento alle linee guida in
materia di prezzi di trasferimento (art. 12 d.m. 30 luglio 2015)
LINEE GUIDA OCSE in materia di prezzi di trasferimento
✓Capitolo II - paragrafi 2.1 - 2.11
✓Capitolo VI - paragrafo D.2.5.
Indicazioni e principi per la selezione del MAM (Most Appropriate Method)
ATTENZIONE
Il punto 2.9 del Capitolo II delle Guidelines consente l’applicazione di
metodi differenti da quelli previsti nelle Linee Guida, purché i prezzi così
determinati siano conformi al principio di arm’s length (valore normale)
sancito in ambito OCSE e contenuto nelle Linee Guida.
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DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo
RICERCA FONDAMENTALE i
ii RICERCA APPLICATA
DESIGN
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SOFTW. COPYRIGHT
RICERCHE PREVENTIVE, TEST E RIC. DI MERCATO
iii
iv
v
PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE, PROMOZIONE vi
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PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra
NEXUS RATIO REDDITO
DA IP
QUOTA
REDDITO
AGEVOLABILE
Qualifying expenditures incurred
to develop IP asset
Overall expenditures incurred to
develop IP asset
X Overall income
from IP asset =
Income
receiving tax
benefits
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PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE
0 < valore > 1
Il Nexus rappresenta il nesso necessario tra reddito agevolabile e spesa
«qualificata» in attività di ricerca
N.B.: numeratore e denominatore non differiscono per la natura dei costi
NEXUS RATIO
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun IP,
sulla base del rapporto
COSTI
QUALIFICATI
COSTI
COMPLESSIVI
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
✓A: costi di R&S sostenuti
direttamente dal contribuente;
✓B: costi per attività di R&S
appaltate a soggetti terzi;
✓E: [(A + B + C + D) – (A + B)]
E ≤ 30% (A + B) [Up-lift]
✓C: costi per attività di R&S
appaltate a società del gruppo
✓D: costi di acquisizione di beni
immateriali
COSTI QUALIFICATI COSTI COMPLESSIVI
A B C D
RAPPORTI TRA COSTI QUALIFICATI E COMPLESSIVI
A B E
Ai fini del rapporto non rilevano: interessi passivi, spese relative ad immobili, costi non direttamente
correlati a specifici beni immateriali 17
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il
reddito d’impresa (variazione in diminuzione)
30% - 2015
40% - 2016
50% - 2017
NEXUS RATIO REDDITO
DA IP
QUOTA
REDDITO
AGEVOLABILE
QUOTA
REDDITO
AGEVOLABILE
VARIAZIONE
IRPEF, IRES ED
IRAP
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
Regole di calcolo del NEXUS RATIO per i primi tre esercizi (2015 - 2017)
ATTENZIONE
•I costi di ricerca e sviluppo sono assunti CUMULATIVAMENTE per tutti gli IP
utilizzati e non distintamente
•I costi di ricerca e sviluppo sono quelli COMPLESSIVI dell’esercizio e dei TRE
esercizi precedenti
2012 2013 2014 2015
COSTI COMPLESSIVI
2013 2016 2014 2015
COSTI COMPLESSIVI
2014 2015 2016
COSTI COMPLESSIVI
2017
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
Regole di calcolo del NEXUS RATIO dal 2018
ATTENZIONE
• I costi di ricerca e sviluppo sono assunti DISTINTAMENTE per CIASCUN IP
utilizzato;
• I costi di ricerca e sviluppo sono quelli SOSTENUTI nei periodi di imposta di
applicazione del Patent box.
2015 2016 2017 2018
CALCOLO DISTINTO COSTI SOSTENUTI
2015 2016 2017 2018
CALCOLO DISTINTO COSTI SOSTENUTI
2019
TRACCIABILITA’
SPESE E REDDITI
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PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE
CONTABILITA’ ADEGUATA
Adeguato sistema di rilevazione contabile ed extracontabile che consenta
di isolare i componenti positivi e negativi di reddito relativi all’intangible.
TRACCIABILITA’ DELLE SPESE E DEI REDDITI
Il diretto collegamento delle attività di R&S, beni immateriali e
reddito agevolabile deve risultare da un adeguato sistema di
rilevazione contabile o extraconabile
IDENTIFICAZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI E DEI
RICAVI PER OGNI SINGOLO IP
Il contribuente dovrà essere in grado di fornire evidenza del «nesso» tra i
costi di ricerca e sviluppo e i beni immateriali nonché tra questi ultimi ed il
relativo reddito agevolabile (OECD: Tracking project-by-project basis)
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PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE
Esercizi:
Cessione Periodo di reinvestimento
REINVESTIMENTO DEL CORRISPETTIVO DA CESSIONE DI IP
Sono escluse dal reddito d’impresa le plusvalenze derivanti
dalla cessione degli IP.
CONDIZIONE
Reimpiego, entro il secondo esercizio successivo alla cessione, di
almeno il 90% del corrispettivo nella manutenzione o nello sviluppo di
altri beni immateriali “agevolabili” (art. 6 del d.m. del 30 luglio 2015).
ATTENZIONE
In caso di plusvalenza realizzata nell’ambito del gruppo: ruling facoltativo
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PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE Torino, 21 marzo 2016
CIRCOLARE 36/E 2015 - PERDITE DA PATENT BOX
Nel caso di perdita, l’impresa rinvierà gli effetti positivi
dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo
di reddito.
I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale
concorrono in modo ordinario alla determinazione del reddito
d’impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione
in diminuzione per fruire dell’agevolazione.
MECCANISMO DI RECAPTURE
Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo
agevolabile (pari all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al
singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento.
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PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE Torino, 21 marzo 2016
CIRCOLARE 36/E 2015 - IP COMPANY
Le operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento), neutrali ai
fini fiscali, in un’ottica organizzativa potrebbero consentire una più facile
gestione della disposizione agevolativa e, allo stesso tempo, rendere più
efficiente la gestione dell’attività di ricerca e sviluppo.
ATTENZIONE
Le operazioni straordinarie non sono considerate abusive solamente ai
fini del ruling obbligatorio
NON CI SONO VANTAGGI DI NATURA FISCALE
Resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di sindacare, con i
canoni dell’antieconomicità, la congruità dei corrispettivi pattuiti in sede di
concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali tra società
appartenenti allo stesso gruppo.
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LA PROCEDURA – OPZIONE E ISTANZA
OPZIONE
TELEMATICA
ISTANZA DI
RULING
RULING
OBBLIGATORIO
ENTRO LA CHIUSURA DEL PRIMO
ESERCIZIO DI DECORRENZA
DELL’OPZIONE
IN CARTA LIBERA ENTRO LO STESSO
TERMINE
RULING
FACOLTATIVO
PER I BENI UTILIZZATI DIRETTAMENTE
LICENZA D’USO E PLUSVALENZE DA
CESSIONE A SOCIETA’ DEL GRUPPO
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consegnabile brevi manu o
avviso di ricevimento all’Ufficio
da inoltrarsi a mezzo raccomandata con
Accordi preventivi e controversie
– Direzione Centrale internazionali dell’Agenzia delle entrate
Accertamento – Settore Internazionale.
della relativa documentazione sono prodotti su Copia dell’istanza e
supporto elettronico.
ACCESSOALLA PROCEDURA DI RULING
Presentazione da parte del contribuente di un’istanza scritta in carta libera
ROMA – VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D
SEDI
MILANO – VIA MANIN 25
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LA PROCEDURA – DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
INTEGRAZIONE
ISTANZA
INDIVIDUAZIONE DEI BENI
ENTRO 120 GIORNI
ILLUSTRAZIONE VINCOLI DI COMPLEMENTARIETA’
DESCRIZIONE ANALITICA ATTIVITA’ DI R&S
METODI ADOTTATI PER DETERMINARE IL REDDITO
a
b
c
d
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AMMISSIBILITA’ / RIGETTO DELL’ISTANZA
TERMINE ORDINARIO A REGIME
Entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, l’Ufficio
competente dell’Agenzia delle entrate comunica il rigetto
dell’istanza quando la stessa è carente degli elementi essenziali.
TERMINE PER LE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016
Il termine per il rigetto è di 180 giorni.
ATTENZIONE
Il rigetto è comunicato dall’Ufficio con provvedimento motivato a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui sia possibile desumere mediante ulteriore attività
istruttoria i predetti elementi, il termine utile per il rigetto rimane
sospeso per il periodo necessario al completamento della stessa.
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PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Al fine di verificare la completezza
delle informazioni
formulare eventuale
fornite, di
richiesta di
ulteriore documentazione ritenuta
Allo scopo di prendere diretta
cognizione di elementi informativi utili
ai fini istruttori.
INCONTRI ACCESSI (EVENTUALI)
CONCORDATI
necessaria e di definire i termini di
svolgimento del procedimento in
contraddittorio.
SVOLTI IN CONTRADDITTORIO
Viene redatto un processo verbale di cui una
copia viene rilasciata al contribuente
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PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE
In tal caso, la procedura viene sospesa per il periodo di tempo
l’ottenimento
fiscale del
delle informazioni richieste
paese di cui si è chiesta la
necessario per
all’amministrazione
collaborazione
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
L’attività istruttoria può richiedere l’attivazione di strumenti di
cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi
paesi
ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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LA PROCEDURA – ACCORDO
ACCORDO TRA CONTRIBUENTE ED UFFICIO
La procedura si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo in cui sono
definiti i metodi ed i criteri di calcolo del reddito del bene immateriale per
gli esercizi 2015 - 2019.
ATTENZIONE
Se il ruling si conclude dopo la presentazione del modello Unico, le
deduzioni si effettuano cumulativamente nella dichiarazione relativa
all’anno di sottoscrizione dell’accordo
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO
La constatazione viene effettuata mediante processo verbale.
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LA PROCEDURA – RINNOVO DELL’ ACCORDO
L’impresa può presentare istanza di rinnovo dei termini dell’accordo
almeno novanta giorni prima della scadenza dell’accordo preventivo.
ATTENZIONE
Istanza di rinnovo va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di
avvenuta ricezione.
Almeno quindici giorni prima della scadenza dell’accordo medesimo,
l’ufficio comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il
proprio assenso, ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato.
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