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LEGGE DI STABILITA’ 2016 E PATENT BOX

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LEGGE DI STABILITA’ 2016 E

PATENT BOX

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Buona sera a tutti e grazie di essere intervenuti

Trattiamo le principali novità fiscali e adempimenti amministrativi.

- Legge di stabilità 2016

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• Bonus fiscale su marchi, brevetti e

know how aziendale (c.d. patent box) • Possibilità di dedurre ammortamenti

per i beni strumentali nuovi (c.d. SUPERAMMORTAMENTI)

• Aumento del limite per il trasferimento di contante (da € 1.000 a € 3.000)

• Assegnazione agevolata dei beni sociali ai soci

• Proroga della rivalutazione di terreni / partecipazioni con riferimento al valore all’1.1.2016

• Riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa / partecipazioni

• Novità sulle tasse e acquisto sulla

casa (TASI, IMU, IVIE, IVA) • Detrazione fiscale finanziamenti

ONLUS, scuole, enti di promozione sociale, ART BONUS, 2‰ ass.culturali

• Novità sul regime forfetario

• Nuove forma societaria «SOCIETA’ BENEFIT»

• Novità sul contenzioso tributario (compensazioni debiti – rateizzazione cartelle)

• Il decreto internazionalizzazione,

novità sulla tassazione delle CFC

PRINCIPALI TEMI TRATTATI :

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Principali novità fiscali e adempimenti amministrativi

PRIMA PARTE

• Novità sulle tasse e acquisto sulla casa (TASI, IMU, IVIE, IVA)

• Detrazione fiscale finanziamenti ONLUS, scuole, enti di

promozione sociale, ART BONUS, 2‰, associazioni culturali

• Novità sul regime forfetario

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• Proroga al 31.12.2016 delle detrazioni 50% e 65% relative agli interventi di

recupero del patrimonio edilizio e di risparmio e riqualificazione energetica;

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO

La legge di stabilità ripropone anche per il 2016 la possibilità di detrarre, in 10 rate annuali di pari importo : • il 50% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio solo

per le persone fisiche e solo per gli immobili di civile abitazione. • Il 65% delle spese per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica,

è usufruibile sia alle persone fisiche che dalle società, possono essere soggetti a riqualificazione tutte le tipologie di immobili.

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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO

Tipologie di interventi agevolabili, sia su singole unità immobiliari che su parti comuni : • Interventi di recupero del patrimonio edilizio

• Manutenzione ordinaria e straordinaria; • Restauro e risanamento conservativo; • Ristrutturazione edilizia.

• Interventi di risparmio e riqualificazione energetica • Riduzione fabbisogno energetico per riscaldamento; • Miglioramento energetico dell’edificio (cappotto, pavimenti, infissi…); • Installazione pannelli solari; • Sostituzione impianti riscaldamento ad alta efficienza (caldaie

condensazione, pompe di calore, impianti geotermici). • Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il

controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative

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Per gli interventi di ristrutturazione edilizia l’importo di spesa massimo e pari a € 96.000, per singola unità immobiliare. Per gli interventi di risparmio energetico la detrazione massima per tipologia di intervento è quella indicata nella seguente tabella:

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Tipo di Intervento Spesa massima Detrazione massima

riqualificazione energetica di edifici esistenti

€ 153.846,00 € 100.000,00

interventi sugli involucri degli edifici (es.: pareti, infissi, cappotti su edifici esistenti)

€ 92.308,00 € 60.000,00

installazione di pannelli solari € 92.308,00 € 60.000,00

sost. impianti di climatizzazione invernale € 46.154,00 € 30.000,00

spese di installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento

da definire

da definire

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BONUS MOBILI Prorogato anche per il 2016 la detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di 10.000€, per l’acquisto di: • Mobili • Grandi elettrodomestici (categoria A+, A per i forni)

Presupposto del beneficio è la realizzazione di lavori di recupero edilizio sull’immobile (lavori di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi).

Per gli interventi edilizi effettuati su parti comuni di edifici residenziali la detrazione può essere usufruita per l’acquisto di mobili destinati all’arredamento delle parti comuni.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO

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BONUS MOBILI (giovani coppie) È introdotta a partire dal 2016 la detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 16.000,00 per l’acquisto di: • Mobili da adibire all’arredamento dell’immobile acquistato

In questo caso non è necessario che vi sia una ristrutturazione edilizia per poter accedere al beneficio ma le condizioni necessarie per averne diritto sono: • soggetti coniugati/conviventi che costituito nucleo famigliare da almeno 3 anni; • almeno uno dei due componenti del nucleo abbia meno di 35 anni; • abbiano acquistato una unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;

Questa nuova detrazione non è cumulabile con né con la detrazione del 50% per le ristrutturazione edilizie né con il c.d. «bonus arredo».

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO

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Altre novità in materia di Immobili

Leasing agevolato «prima casa» Con la Legge di Stabilità è stato introdotta un’agevolazione in merito all’acquisto della «prima casa» mediante contratto di leasing. Inserimento della detrazione 19% relativamente a: - canoni e relativi accessori per un importo non superiore a € 8.000,00; - al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000,00

Questa agevolazione sono riconosciute a condizioni che: - il soggetto abbia un’età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non

superiore a € 55.000,00; - il soggetto non sia titolare di diritti reali su altri immobili a destinazione

abitativa; - l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla

consegna. Se il soggetto ha un’età superiore ai 35 anni la detrazione è ridotta del 50%

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Altre novità in materia di Immobili

• Il soggetto già proprietario della «prima casa», può acquistare la «nuova casa» applicando le relative agevolazioni anche se risulta proprietario del primo immobile, a condizione che lo stesso venga venduto entro 1 anno dal nuovo acquisto.

• E’ stata introdotta la nuova detrazione IRPEF che consiste nel potersi detrarre, in 10 rate, il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetiche A e B, cedute dalle imprese costruttrici.

• È confermata l’esenzione IVIE per l’immobile posseduto all’estero che costituisce l’abitazione principale (comprese le relative pertinenze) nonché la casa coniugale assegnata all’ex coniuge.

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Novità in materia di detrazioni di imposta

• Con la legge di stabilità è entrato a regime il credito di imposta, nella misura del 65%, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (ART-BONUS).

• La detrazione del 19% per le spese di istruzione è stata allargata anche alle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, paritarie e non, per un importo di € 400,00 a studente.

• Il tetto massimo delle spese sostenute per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, a cui si ottiene una detrazione del 26%, passa da € 2.065,00 a € 30.000,00.

• E’ stata introdotta la possibilità di destinare il 2‰ dell’IRPEF a favore di associazioni culturali iscritta negli appositi elenchi.

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Novità IMU

Immobili concessi in comodato

• Immobili concessi in comodato a parenti il linea retta entro il I° grado:

– la potestà regolamentare non è più in capo al Comune;

– la base imponibile è ridotta del 50%;

– il contratto di comodato deve essere registrato;

– Il comodante deve:

• Possedere un solo immobile in ITALIA oltre all’Abitazione Principale nel Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

• Risiedere e dimorare abitualmente nel Comune in è situato l’immobile concesso in comodato.

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Novità IMU

• L’esenzione IMU prevista alle unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie (adibite ad Ab. Principale dei soci assegnatari) è riconosciuta anche nel caso in cui siano destinate a studenti universitari, anche in deroga del requisito della residenza anagrafica.

• Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli:

– ricadenti in aree montane e di collina;

– posseduti e coltivati da coltivatori diretti / IAP;

– ubicati nei Comuni delle isole minori;

– immutabile destinazione agricola-pastorale.

• Per gli immobili locati a canone concordato l’ammontare dell’IMU dovuta è ridotta del 25%.

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Novità TASI

• Esenzione TASI abitazione principale con esclusione di quelle di lusso (A1, A8, A9);

• Nel caso in cui l’immobile costituisca ab. principale del detentore, la TASI è dovuta dal solo proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se la delibera comunale non specifica nulla.

• Per quanto riguarda i «beni merce» è confermata la riduzione dell’aliquota all’1‰ fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (i Comuni possono aumentare l’aliquota fino al 2,5 ‰, oppure azzerarla).

• Per gli immobili locati a canone concordato l’ammontare della TASI dovuta è ridotta del 25%.

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Regime Forfetario

Il regime forfettario è un regime introdotto dalla Finanziaria 2015, riproposto modificando alcuni requisiti dalla Finanziaria 2016, che dal 2016 sostituirà definitivamente il regime dei Minimi. Possono accedere al regime le Persone Fisiche che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:

– ricavi conseguiti ragguagliati all’anno non superiori a quelli indicati nell’apposita tabella, in relazione al codice attività;

– spese sostenute per lavoro dipendente e assimilato inferiore a € 5.000,00 lordi

annui;

– il costo dei beni ammortizzabili al 31/12/2015 non deve essere superiore a € 20.000,00;

Possono accedervi anche chi è già in attività controllando i requisiti di accesso.

Non è previsto limite di età e di durata per l’accesso a questo regime, ma può essere applicato finché permangono i requisiti.

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Regime Forfetario

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Regime Forfetario

Caratteristiche • Esonero dalla tenuta delle scritture contabile, sia ai fini IVA che reddituale.

• Esonero dalle liquidazioni/versamenti IVA, della dichiarazione IVA annuale,

comunicazione spesometro e black list.

• Non assoggettamento di ritenute alla fonte.

• Esclusione IRAP.

• Esclusione Studi di settore e parametri.

• Reddito determinato forfettariamente tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi con conseguente irrilevanza dei costi.

• Imposta sostitutiva al 15 % sul reddito conseguito.

• Per le imprese, introduzione di un regime agevolato ai fini previdenziali, che prevede la contribuzione ridotta del 35%.

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Regime Forfetario

Esempio

Considerando un soggetto che svolge attività di bar che durante l’anno ha:

percepito ricavi per € 42.000,00 + IVA 10% € 4.200,00

sostenuto spese per € 20.000,00 + IVA 10% € 2.000,00.

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Regime Forfetario

Regime Ordinario Regime Forfetario Differenza

Reddito d’impresa €22.000,00 (€ 42.000-€ 20.000)

€ 18.480 (46.200x40%)

Oneri Deducibili € 5.014,00 € 2.738,00

Reddito Imponibile € 16.986,00 € 15.742,00

IRPEF a pagare € 3.261,00

Add. IRPEF € 293,00

Imposta sost. 15% € 2.361,00

TOTALE IMPOSTE € 3.554,00 € 2.361,00 € 1.193,00

IVA incamerata € 4.200,00

IVA Indetraibile € 2.000,00

IVA netta incamerata € 2.200,00 € 2.200,00

Contributi Previdenz. € 5.014,00 € 2.738,00 € 2.276,00

Totale Risparmio € 5.669,00

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Regime Forfetario

Contribuenti Forfetari START UP I soggetti che intraprendono una nuova attività per i primi 5 anni beneficiano dell’aliquota ridotta del 5%, anziché del 15% Per beneficiare di questa agevolazione e necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti: • Il soggetto non abbia esercitato nei 3 anni precedenti, attività artistica,

professionale o di impresa, anche in forma associata o familiare; • l’attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente

svolta;

• qualora sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del precedente periodo d’imposta non deve essere superiore ai limiti previsti per il regime forfettario.

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Principali novità fiscali e adempimenti amministrativi

SECONDA PARTE

• Nuove forma societaria «SOCIETA’ BENEFIT»

• Novità sul contenzioso tributario (compensazioni debiti – rateizzazioni cartelle)

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SOCIETA’ BENEFIT Nel nostro ordinamento fino ad oggi le società potevano essere distinte in due tipologie SOCIETA PROFIT NO PROFIT (perseguono scopo di lucro) (non possono perseguire scopo di società di capitali, di persone, di lucro) O.N.G., ass.volontariato ditte individuali, coop… coop.sociali, ONLUS MODELLO UNICO SP-SC MODELLO UNICO ENTI NON COMMERCIALI

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SOCIETA’ BENEFIT Con la legge di stabilità è stata introdotta la nuova forma societaria delle c.d. “società benefit” le quali si caratterizzano, per l’esercizio di un’attività economica (profit), anche per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune (non profit) operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente COME FUNZIONA Il suddetto “beneficio comune” va indicato espressamente nell’oggetto sociale e concretamente perseguito in modo da bilanciare le seguenti 3 componenti: • interesse dei soci • perseguimento delle finalità del beneficio • interessi di coloro ai quali l’attività sociale è diretta

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SOCIETA’ BENEFIT ADEMPIMENTI Per documentare il perseguimento del predetto oggetto sociale, è previsto l’obbligo di redigere una relazione annuale, da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito Internet della società Coma contiene la relazione: • la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni poste in essere dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di «beneficio comune» • la valutazione dell’impatto generato, utilizzando uno standard di valutazione esterno comprensivo delle aree di valutazione identificate • la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo

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SOCIETA’ BENEFIT VANTAGGI • Non abbiamo nessun vantaggio fiscale

• I vantaggi sono solo ai fini «reputazionali», infatti le società benefit

possono aggiungere alla loro denominazione la dicitura «SOCIETA’ BENEFIT» o «SB»

PERCHE’ LE SOCIETA’ BENEFIT L’istituzione di tali società, nel nostro ordinamento, risponde al «processo di convergenza», secondo il quale per generare sviluppo nel modo odierno è necessario far convergere il valore economico con il valore sociale, basti pensare che la piattaforma americana KICKSTARTER è una S.B. o a quanta enfasi viene data all’anima benefit di facebook o Apple

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COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

In sede di approvazione della legge di stabilità 2016 è stato disposto a favore di imprese / lavoratori autonomi la proroga anche per il 2016 della possibilità, di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti vantati nei confronti di una P.A. • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali; • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione; Come funziona la compensazione Equitalia per le imprese: Per procedere alla compensazione, occorre innanzitutto che l’amministrazione pubblica che ha commissionato il lavoro che non è stato pagato, certifichi il suddetto credito PA. Se tale certificazione non è ancora stata rilasciata, è possibile farne richiesta tramite l'apposita piattaforma del MEF

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COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO Una volta che l'impresa ha provveduto a consegnare la certificazione del credito P.A. ad Equitalia, e se questa risulta conforme, si procede alla compensazione con il conseguente rilascio di una attestazione di pagamento REQUISITO NECESSARIO il credito verso la P.A. sia superiore alla somma iscritta a ruolo (debito) l’individuazione dei soggetti interessati nonché delle modalità di compensazione è demandata ad un apposito Decreto Ministeriale in corso di emanazione

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RATEIZZAZIONE CARTELLE CONTRIBUENTI INTERESSATI I contribuenti che hanno ricevuto un avviso di accertamento, hanno 3 strade: • accertamento con adesione • Impugnazione l’atto presso la commissione tributaria provinciale • accettare l’avviso e chiedere una rateazione di versamento Può succedere che il contribuente non riesca a pagare le rate nei tempi stabiliti DECADENZA dal beneficio della rateazione e conseguente iscrizione a ruolo dell’importo residuo da pagare La legge di stabilità introduce la possibilità per i contribuenti che nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015, quindi a partire dal 15.10.2012, sono decaduti dal beneficio alla rateazione

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RATEIZZAZIONE CARTELLE RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché si riprenda con il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016 PERDITA BENEFICIO In caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, il contribuente decade DEFINITIVAMENTE dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, senza ulteriori proroghe.

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Principali novità fiscali e adempimenti amministrativi

TERZA PARTE

• Novità sul decreto Internazionalizzazione, novità in materia di tassazione CFC

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Regime CFC e novità sul decreto internazionalizzazione

Il «decreto Internazionalizzazione» interviene sulle disposizioni in materia di società controllate e collegate estere, ossia di CFC (Controlled Foreign Compagnies).

Le novità del decreto trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 07.10.2015.

La disciplina CFC comporta la tassazione per trasparenza in capo al soggetto residente in Italia, dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato:

• residente in Stati «black list»;

• residente in Stati non «black list» al ricorrere di determinate condizioni.

Il reddito delle CFC è assoggettato a tassazione separata da parte dei partecipanti al capitale sociale residenti con l’aliquota media applicata al reddito complessivo, ovvero non inferiore al 27%.

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Regime CFC e novità sul decreto internazionalizzazione

Tassazione società controllate

«Società Black List»

Il decreto sull’Internazionalizzazione prevede la disapplicazione della disciplina della tassazione per trasparenza relativamente alle imprese estere controllate (controllo di più del 25% del capitale sociale) localizzate in paesi Black list se il contribuente dimostra alternativamente che:

• il soggetto non residente svolge un’effettiva attività industriale/commerciale come principale attività;

• dalle partecipazioni non è conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati Black list.

Ora viene meno l’obbligo di proporre l’interpello. La presentazione dell’interpello ha quindi natura facoltativa.

Il contribuente può scegliere se presentare un interpello disapplicativo in via preventiva oppure, successivamente in fase di controllo.

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Regime CFC e novità sul decreto internazionalizzazione

Individuazione stati Black List

Fino al 2015 si deve fare riferimento alla tabella dei paesi Black Lista inserita nel D.M. 21.11.2001 aggiornato.

Dal 2016 con il decreto legislativo viene affermato il nuovo principio per l’individuazione dei Paesi black list:

Un Paese è considerato «Black list» quando c’è un tax rate inferiore al 50% rispetto a quello italiano, ovvero inferiore al 13,75%.

Inoltre con la nuova formulazione del regime CFC il requisito del controllo viene sancito solo in una ipotesi: il socio italiano deve essere in grado di conoscere la provenienza e l’eventuale stratificazione degli utili.

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Alderney (Isole del Canale) Gibilterra Isole Vergini statunitensi Oman

Andorra Gibuti (ex Afar e Issas) Jersey (Isole del Canale) Polinesia francese

Anguilla Grenada Kiribati (ex Isole Gilbert) Saint Kitts e Nevis

Antille Olandesi Guatemala Libano Salomone

Aruba Guernsey (Isole del Canale) Liberia Samoa

Bahamas Herm (Isole del Canale) Liechtenstein Saint Lucia

Bahrein Hong Kong Macao Saint Vincent e Grenadine

Barbados Isola di Man Maldive Sant'Elena

Barbuda Isole Cayman Monaco* Sark (Isole del Canale)

Belize Isole Cook Montserrat Seychelles

Bermuda Isole Marshall Nauru Tonga

Brunei Isole Turks e Caicos Niue Tuvalu (ex Isole Ellice)

Emirati Arabi Uniti Isole Vergini britanniche Nuova Caledonia Vanuatu

*fatta eccezione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

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Regime CFC e novità sul decreto internazionalizzazione

Esempio

SOCIETA’ ITALIA partecipazione 35% in SOCIETA’ ESTERA

Reddito € 10.000,00 di cui per trasparenza imputato alla società € 35.000,00.

Per disapplicare l’imputazione del reddito per trasparenza devo dimostrare che:

• il tax rate del Paese dove è posseduta la partecipazione è superiore al 13,75%;

• che ci sia un adeguato scambio di informazioni tra i due governi.

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Regime CFC e novità sul decreto internazionalizzazione

Tassazione società controllate

«Società non Black List»

L’imputazione del reddito per trasparenza è applicabile anche ai soggetti localizzati in Paesi non «black list», c.d. «White list», qualora ricorrano le seguenti condizioni:

• tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella italiana;

• conseguimento di proventi derivanti per di più del 50% dalla gestione, detenzione, investimento in titoli/partecipazioni/crediti/altre attività finanziarie.

Per effetto del decreto:

• è demandato all’AdE l’individuazione dei criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione;

• è eliminato l’obbligo di presentare l’interpello ai fini della disapplicazione del regime CFC con la dimostrazione che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa per conseguire un indebito vantaggio fiscale.

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Regime CFC e novità sul decreto internazionalizzazione

Tassazione società collegate

Il decreto sull’Internazionalizzazione ha abolito il regime CFC per le partecipazione in società collegate Black list, pertanto opera al solo sussistere di un rapporto di controllo.

Determinazione del reddito del soggetto residente

Il decreto dispone che il reddito del soggetto controllato non residente è determinato in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di redditi d’impresa.

Applicando, quindi, tutte le regole di determinazione del reddito complessivo previsto per le imprese residenti, ferma restando la modalità separata di tassazione del reddito delle imprese controllate, secondo la fiscalità locale e applicando il trattato delle doppie imposizioni, ove presente.

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GRAZIE A TUTTI PER AVER PARTECIPATO !!!

APPUNTAMENTO GIOVEDI

PROSSIMO 18 FEBBRAIO SEMPRE ALLE 19

tema: JOB ACT