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LA LEGGE DI STABILITA’ 2016 Dott. Ernesto Gatto

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LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

Dott. Ernesto Gatto

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ABBATTIMENTO DELL’IRES DAL 2017

DAL 27,50% AL 24%

INCREMENTO FRANCHIGIA IRAP PER SOCIETA’ DITTE E PROFESSIONISTI

ANTICIPAZIONE RECUPERO IVA IN

CASO DI PROCEDURA CONCORSUALE

ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI PER LE IMPRESE INDIVIDUALI

I SUPER AMMORTAMENTI AL 140% PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

INNALZAMENTO DEL LIMITE PER L’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

IL NUOVO REGIME PER I SOGGETTI DI RIDOTTE DIMENSIONI

INDICE DEGLI ARGOMENTI - 1

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DETRAZIONE PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE IN LEASING

NUOVA DETRAZIONE IRPEF SU ACQUISTO IMMOBILI NUOVI

ELIMINAZIONE TASSAZIONE IMU E TASI SU ABITAZIONI PRINCIPALI E TERRENI

INDICE DEGLI ARGOMENTI - 2

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

PROROGA E POTENZIAMENTO BONUS RISTRUTTURAZIONI, MOBILI E ARREDI

ASSOGGETTAMENTO AD IRAP DEI

MEDICI CONVENZIONATI CON IL S.S.N.

CREDITO D’IMPOSTA SUGLI

INVESTIMENTI NEL CENTRO SUD

ALLUNGAMENTO DEI TERMINI DECADENZIALI PER L’ACCERTAMENTO

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Dal 1^ gennaio 2016 il limite per l’utilizzo del denaro contante in una

singola transazione tra soggetti privati passa da € 1.000 a € 3.000

Tale innalzamento non si applica alle transazioni delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e senza scopo di lucro (Risoluz. 102/E/2014)

La novità non si applica neanche alle operazioni di money transfer ed

inoltre si ritiene non applicabile alla fattispecie l’istituto del “favor rei”

INNALZAMENTO DEL LIMITE PER L’UTILIZZO DEL CONTANTE

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Dal 2016 è il regime naturale (salvo opzione per quello ordinario) per le persone

fisiche esercenti attività d’impresa o professione che nell’anno precedente:

Hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati in modo differenziato per le diverse categorie economiche (vedi slide successiva);

Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o co.co.co. non superiori a €

5.000 lordi; Hanno utilizzato beni strumentali il cui costo storico complessivo (al lordo

degli ammortamenti dedotti) non ecceda € 20.000 (non rilevano gli immobili);

Hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati per importi

complessivamente non superiori a € 30.000,00; Non possedevano alla fine dell’anno precedente quote di partecipazione in

società di persone o srl trasparenti; Non si sono avvalsi di regimi speciali ai fini dell’IVA

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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER SOGGETTI DI RIDOTTE DIMENSIONI

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ATTIVITA' RICAVI ANNO 2015 REDDITIVITA'

Industrie alimentari e bevande € 45.000,00 40%

Commercio ingrosso/dettaglio € 50.000,00 40%

Commercio ambulante alimentari € 40.000,00 40%

Commercio ambulante altri prodotti € 30.000,00 54%

Costruzioni e attività immobiliari € 25.000,00 86%

Intermediari del commercio € 25.000,00 62%

Ristoranti e alberghi € 50.000,00 40%

Attività professionali € 30.000,00 78%

Altre attività economiche € 30.000,00 67%

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER SOGGETTI DI RIDOTTE DIMENSIONI

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Ai fini dell’individuazione del limite di ricavi e compensi per l’accesso al regime:

- Non rilevano i ricavi da adeguamento agli studi di settore;

- In caso di più attività si assume il limite di ricavi più elevato tra le diverse

attività esercitate

Chi avvia una nuova attività si basa sulle previsioni di sussistenza dei requisiti ed opera l’opzione nella comunicazione d’inizio attività;

Non può avvalersi di tale regime chi non è residente nella UE; Non può avvalersi di tale regime chi opera nel settore delle costruzioni

edilizie o della vendita di mezzi di trasporto;

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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER SOGGETTI DI RIDOTTE DIMENSIONI

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Il soggetto forfettario non applica l’IVA sulle fatture emesse e non detrae l’IVA sugli acquisti, egli non è sostituto d’imposta, è esonerato dalla

tenuta dei registri contabili e dalla trasmissione degli Studi di settore

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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il soggetto forfettario versa un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali, dell’IRAP e dell’IVA nella misura del 15% degli incassi sulla

base di coefficienti di redditività in funzione del tipo di attività svolta (si applica sempre il criterio di cassa)

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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il soggetto forfettario versa l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a

quello di effettuazione dell’operazione in caso di acquisto intracomunitario o di acquisto in Reverse charge a seguito di integrazione

del documento ricevuto

Il soggetto forfettario non è tenuto ad operare le ritenute alla fonte, tuttavia nella dichiarazione dei redditi dovrà indicare i dati anagrafici ed il

codice fiscale dei percettori ai quali non ha operato la ritenuta, nonché

l’ammontare dei redditi stessi .

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Ricavi

Imponibile

Ricavi

x

Coefficiente =

Reddito

Reddito

X

15% =

Imposta

sostitutiva

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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Abolita la norma che nel 2015 disponeva l’abbattimento di 1/3 del

reddito nei primi tre anni di attività

Sostituita con la riduzione dal 15% al 5% dell’aliquota di imposta nei

primi cinque anni dall’avvio della nuova attività

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IL REGIME CONTRIBUTIVO

Regola generale

Regole ordinarie per imprenditori e

professionisti

Regime opzionale solo per artigiani o

commercianti

Abbattimento della contribuzione

del 35% nei primi cinque anni

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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

I contributi previdenziali sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo (sino a

capienza dello stesso) e per l’eccedenza dal reddito complessivo

Si ritiene vadano abbattuti anche i contributi minimi

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IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME

Contribuente ordinario con ricavi superiori a

quelli del forfait

Contribuente ordinario con ricavi inferiori a quelli

del forfait

Contribuente ordinario

Contribuente forfettario (possibile opzione per

l’ordinario)

2015 2016

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

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Contribuente minimo con ricavi superiori a quelli

del forfait

Contribuente minimo con ricavi inferiori a quelli del

forfait

Contribuente ordinario. Possibilità di rimanere nel regime di

vantaggio

Contribuente forfettario che può optare per

l’ordinario o rimanere nel regime di vantaggio

2015 2016

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

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IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME

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Contribuente ordinario Contribuente forfettario

2015 2016

Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un periodo di

imposta forfettario:

i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già

concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del

reddito degli anni successivi ancorché incassati in tali periodi;

i ricavi e i compensi che anche se incassati non hanno concorso a formare il

reddito imponibile del periodo ordinario assumono rilevanza nei periodi di

imposta successivi.

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME

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Contribuente ordinario Contribuente forfettario

2015 2016

Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un periodo di

imposta forfettario:

le spese di competenza del regime ordinario non pagate assumono rilevanza

nel periodo ordinario;

le spese pagate nel periodo d’imposta ordinario ma di competenza di periodi

successivi assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi;

Le perdite generatesi in periodi precedenti possono essere utilizzate in

diminuzione del reddito determinato forfettariamente.

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME

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Contribuente ordinario Contribuente forfettario

2015 2016

Necessità di operare la rettifica della detrazione IVA sui:

beni ammortizzabili;

rimanenze;

servizi acquisti ma non ancora utilizzati.

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME

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Necessità di emettere le fatture/parcelle definitive in caso di precedente

emissione di documenti ad esigibilità differita

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I contribuenti forfettari optano per il regime ordinario adottando il

comportamento concludente e confermando nella prima dichiarazione dei redditi

FACOLTA’ DI OPZIONE E FUORIUSCITA DAL REGIME

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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

L’opzione ha validità triennale e si rinnova automaticamente salvo il diverso

comportamento concludente adottato dal contribuente

Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui

viene meno una delle condizioni previste dalla legge

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LE AGEVOLAZIONI PER LE START UP

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Per i primi cinque anni dall’avvio dell’attività l’aliquota dell’imposta si

applica nella misura ridotta del 5% (invece del 15%) e viene eliminata la

decurtazione di 1/3 del reddito

Il regime previdenziale prevede il ritorno alla contribuzione minima ma

con una decurtazione del 35% sull’importo dovuto ed il parziale

accredito ai fini pensionistici

La riduzione di aliquota dal 15% al 5% viene estesa (dal 2016 al 2019) ai

soggetti che hanno avviato una nuova attività nel 2015 in regime

forfettario

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La presenza di rilevanti investimenti sui quali l’IVA andrebbe persa potrebbe rendere consigliabile iniziare in regime ordinario e transitare dopo il triennio

al regime forfettario

RIFLESSIONI SUI PRO E I CONTRO DEL NUOVO REGIME

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Nel nuovo regime forfettario anche chi dovesse incassare cifre astronomiche pagherà per un anno l’imposta sostitutiva al 15% (o al 5%) e non le ordinarie

aliquote progressive irpef

Nel nuovo regime forfettario bisogna valutare con attenzione il valore aggiunto di non essere soggetto ad accertamento da studi di settore e di non

essere sostituto d’imposta

Nel nuovo regime forfettario sono favoriti i soggetti che non presentano rilevanti spese di gestione in quanto tali spese gli vengono comunque

attribuite in percentuale sui ricavi

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Il forfettario é esonerato dalla dichiarazione IVA e dagli Studi di

settore

Il forfettario è esonerato dalla tenuta dei registri contabili e dei

registri IVA

Resta l’obbligo di emettere fattura, scontrino o ricevuta

fiscale

Resta l’obbligo di numerare progressivamente e conservare

i documenti di spesa

LE SEMPLIFICAZIONI FORMALI

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IL MANTENIMENTO DEL REGIME DEI MINIMI

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E’ consentito restare nel regime dei minimi per completare il quinquennio ovvero sino al compimento del 35^ anno di età

Contribuente di anni 32 al momento dell’inizio attività nel 2012:

POTRA’ RESTARE MINIMO SINO AL 2016

Il contribuente che dovesse uscire per qualunque motivo dal regime dei minimi non

potrà mai più rientrarvi

Esempio 1

Contribuente di anni 28 al momento dell’inizio attività nel 2013:

POTRA’ RESTARE MINIMO SINO AL 2020

Esempio 2

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Dal 1^ gennaio 2016 la deduzione IRAP prevista per le società di persone,

le imprese individuali ed i professionisti passa da € 10.500 a € 13.000

La deduzione spetta a condizione che la base imponibile non superi

l’importo di € 180.760

Per le società di capitale la deduzione IRAP resta fissata in € 8.000

INCREMENTO FRANCHIGIA IRAP

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Con decorrenza 2016 sui beni strumentali nuovi acquistati

(anche in leasing) dal 15/10/2015 al 31/12/2016

Sono esclusi i soli beni strumentali il cui coefficiente

di ammortamento sia inferiore al 6,5% (immobili)

I limiti di spesa per le autovetture sono altresì

aumentati del 40%

I SUPER AMMORTAMENTI AL 140%

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Le quote di ammortamento (o i canoni leasing) ai fini fiscali

sono incrementati del 40% per le imprese ed i professionisti

La variazione in diminuzione dal reddito è applicabile ai fini dell’IRES e dell’IRPEF ma non

ai fini IRAP

Si ritiene che il beneficio spetti a prescindere dal regime

contabile adottato (ordinario, semplificato o minimo)

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Con decorrenza 2017 l’aliquota IRES e’ ridotta dal 27,5% al 24%

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ABBATTIMENTO DELL’IRES

Di conseguenza l’aliquota IRES per le società di comodo scende al 34,5% (oggi è al 38%)

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Con decorrenza 2016 non saranno più esenti da IVA ex art. 10 bensì

soggetti alla nuova aliquota del 5%

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NUOVA ALIQUOTA IVA DEL 5%

Le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da

cooperative sociali e loro consorzi in favore di soggetti svantaggiati

(anziani, disabili, tossicodipendenti, etc…)

La nuova aliquota si applica alle sole prestazioni dipendenti da contratti

stipulati dal 2016

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NOTE CREDITO IVA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

In presenza di

assoggettamento a procedura

concorsuale del cliente

La novità si applica alle operazioni effettuate dal 2016

(resta il dubbio sui fallimenti ante 2016)

E’ consentito recuperare l’IVA

resasi inesigibile con

emissione della nota credito

all’apertura della procedura

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Oggi è consentito soltanto alla

chiusura della procedura

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ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

Tutte le società potranno assegnare o cedere i propri beni ai soci

(senza la necessità di sciogliersi) o trasformarsi in società semplici

La società sarà tenuta al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% che

viene elevata al 10,5% per le società che sono state di comodo in due dei tre

esercizi precedenti (2013 – 2015);

L’imposta è sostitutiva dell’Ires, dell’Irpef e dell’Irap;

L’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra valore normale del bene e

costo fiscalmente residuo (con facoltà di utilizzo del valore catastale invece del

valore normale per gli immobili).

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Il trattamento dell’operazione ai fini delle

imposte indirette

L’aliquota dell’imposta di registro è ridotta alla metà per i soci assegnatari;

Le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;

Ai fini IVA l’operazione è normalmente non soggetta (acquisto da privati) o

esente ex Art.10 (IVA non detratta al momento dell’acquisto);

La società non applica il pro-rata bensì la rettifica della detrazione ex art.

19/bis-2 del DPR n. 633/72.

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ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

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Il termine per l’assegnazione o cessione ai soci dei beni

immobili o mobili nonché per la trasformazione in società

semplice è fissato al 30/09/2016

Sono esclusi dalla procedura agevolata i beni immobili direttamente utilizzati

per l’attività d’impresa (sono invece inclusi gli immobili merce o patrimonio);

Tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci alla data del 30/09/2015;

L’imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 30/11/2016 e per il 40%

entro il 16/06/2017 (con possibilità di compensazione);

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ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

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Le imprese individuali potranno estromettere gli immobili strumentali

dalla sfera imprenditoriale con destinazione ai fini personali

Gli immobili devono essere posseduti al 31/10/2015;

L’operazione deve essere perfezionata entro il 31/05/2016;

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP è pari all’8% e si applica sulla

differenza tra valore normale del bene e costo fiscalmente residuo (con facoltà

di utilizzo del valore catastale invece del valore normale);

L’imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 30/11/2016 e per il 40%

entro il 16/06/2017 (con possibilità di compensazione);

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ESTROMISSIONE IMMOBILI DALLA DITTA INDIVIDUALE

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RIFORMA TASSAZIONE LOCALE

Eliminata dal 2016 la TASI sull’abitazione principale (escluse A/1, A/8 e A/9);

Assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare assegnata all’ex coniuge

legalmente separato;

Base imponibile IMU/TASI (ad aliquota ordinaria) dimezzata per gli immobili

concessi in comodato (registrato) ai genitori o ai figli che la occupano come

abitazione principale (ma Il comodante deve risiedere nello stesso comune in cui è

sito l’immobile e non deve possedere altri immobili in Italia, mentre il

comodatario non deve possedere immobili in Italia);

Eliminata anche la TASI per gli inquilini di immobili adibiti a loro abitazione

principale.

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Viene disposta per legge la categoria degli immobili assimilati ad abitazione

principale: Abitazioni dei residenti all’estero, Abitazioni delle Coop. Assegnate ai

soci, Alloggi sociali, ex casa coniugale assegnata al coniuge dal giudice della

separazione, Immobili dei militari;

Viene ridotta del 25% l’IMU/TASI sugli immobili concessi in locazione con

contratto a canone concordato (Art.2, comma 3 della Legge n. 431/98);

La rendita catastale per gli immobili cat. D-E non includerà più il valore dei

macchinari imbullonati al suolo (presentazione Mod. DOCFA entro il 15/06/2016)

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RIFORMA TASSAZIONE LOCALE

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LE NOVITA’ NEL MONDO DELL’AGRICOLTURA

Esclusi anche i terreni

agricoli (ovunque si

trovino) se condotti da

coltivatori diretti o IAP

iscritti alla previdenza

Esonerati da IRAP coloro

i quali esercitano attività

agricola ex art. 32 TUIR

incluse le cooperative e i

loro consorzi

La deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP viene estesa, nel

limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale che risulta impegnato per

almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal 2^ contratto

stipulato con il medesimo datore di lavoro nell’arco di due anni, a partire

dalla conclusione del precedente contratto

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Esclusi da IMU i terreni

da chiunque posseduti

siti nei comuni montani

e parzialmente montani

(ex Circ. 9/1993)

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Prorogate al 31/12/2016 le detrazioni Irpef pari al:

65% Interventi di riqualificazione energetica

Facoltà di cedere all’impresa che ha eseguito i

lavori la detrazione Irpef per risparmio

energetico in caso di incapienza

Ristrutturazioni edilizie ed acquisto mobili,

arredi e grandi elettrodomestici

NOVITA’ PER LE SOLE OPERE

CONDOMINIALI

50%

PROROGA E POTENZIAMENTO BONUS

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PROROGA E POTENZIAMENTO BONUS

Potenziato il bonus mobili per le giovani coppie

La detrazione per l’acquisto di mobili nel 2016 (esclusi gli

elettrodomestici) è pari al 50% sulla spesa massima di € 16.000

(sempre da ripartire in 10 anni) ed è svincolata dalla

ristrutturazione dell’immobile

Per le giovani coppie, anche di fatto, conviventi da almeno tre anni, in cui

almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni e che abbiano

acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale

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CREDITO D’IMPOSTA SU INVESTIMENTI

Sono agevolati gli acquisti (anche in leasing) di macchinari, impianti e

attrezzature nuove nel periodo 2016/2019 nel centro-sud

Regioni agevolate

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,

Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo

Entità del beneficio

20% per le piccole imprese

15% per le medie imprese

10% per le grandi imprese

Spesa massima consentita

€ 1,5 mln. per le piccole imprese

€ 5 mln. per le medie imprese

€ 15 mln. per le grandi imprese 36

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Per contrastare la crisi di liquidità per i consorzi che hanno quali unici o

principali committenti gli enti pubblici

Si prevede l’applicazione del Reverse charge alle prestazioni di servizi rese

dalle imprese consorziate al consorzio che fattura in regime di Split payment

ESTENSIONE AI CONSORZI DEL REVERSE CHARGE IVA

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Confermata nelle stesse otto regioni del centro sud la

decontribuzione totale sulle assunzioni a tempo

indeterminato perfezionate nel 2016 ma

limitatamente a due anni (nel 2015 era pari a tre anni)

Sempre limitatamente a

due anni

Si attende conferma UE entro aprile

2016

Nelle altre regioni la

decontribuzione sarà ridotta al 40%

(max € 3.250 invece di € 8.060)

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DECONTRIBUZIONE SULLE NUOVE ASSUNZIONI

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La detrazione dovrà essere ripartita in

10 rate annuali a partire dall’anno di pagamento del corrispettivo e spetta a

condizione che venda l’impresa che ha costruito l’immobile

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Si potrà detrarre dall’Irpef il 50% dell’IVA corrisposta per l’acquisto di

unità immobiliari a destinazione residenziale nuove di classe

energetica “A” o “B”

DETRAZIONE IVA PER ACQUISTO IMMOBILI NUOVI

Per gli acquisti effettuati nel 2016 Ripartizione della detrazione

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Per i contratti stipulati dal 2016 al 2020 viene

introdotta una detrazione Irpef pari al 19% dei canoni

pagati per la locazione finanziaria (leasing)

dell’immobile da adibire a propria abitazione principale

DETRAZIONE IRPEF SU LEASING PRIMA CASA

La detrazione Irpef potrà essere commisurata al

massimo su € 8.000 di spesa annua (detrazione

effettiva max € 1.520) e su € 20.000 di riscatto

(detrazione effettiva max € 3.800)

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Il beneficio viene percepito per intero se il

locatario ha meno di 35 anni ed un reddito

annuo inferiore a € 55.000 mentre per gli over

35 la detrazione è dimezzata (fermo restando il

limite di reddito)

DETRAZIONE IRPEF SU LEASING PRIMA CASA

Sarà consentito interrompere il pagamento una

sola volta (per la perdita dell’impiego) e per non

più di dodici mesi

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Il contratto potrà essere di leasing sul costruito

ovvero di leasing sul costruendo e l’imposta di

registro sarà ridotta all’1,5%

DETRAZIONE IRPEF SU LEASING PRIMA CASA

La detrazione spetta a condizione che

l’utilizzatore non sia proprietario di altri

immobili abitativi nel territorio nazionale

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In caso d’inadempimento il concedente potrà

vendere l’immobile e corrispondere all’utilizzatore il

corrispettivo ricavato dalla vendita al netto dei

canoni residui e del prezzo di riscatto

DETRAZIONE IRPEF SU LEASING PRIMA CASA

L’eventuale differenza negativa dovrà essere

liquidata dall’utilizzatore al concedente

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A DECORRERE DALL’ANNO 2015 (UNICO 2016):

Viene abolito il raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di

violazioni tributarie su imposte sui redditi e IVA che costituiscano illecito

penalmente rilevante (dal Mod. Unico 2017);

Viene allungato da quattro a cinque anni il termine ordinario per

l’accertamento delle stesse imposte in presenza di dichiarazione

trasmessa nei termini e modi di legge;

Viene allungato da cinque a sette anni il termine ordinario per

l’accertamento delle stesse imposte in caso di dichiarazione omessa.

ALLUNGAMENTO DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO

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SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DELL’IRAP E DALLA PRESENTAZIONE

DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE ANNUALE

I medici che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture ospedaliere

A condizione che percepiscano oltre il 75% del proprio reddito complessivo

da dette strutture

Sono irrilevanti ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione

l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse

all’attività svolta

L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in

presenza di elementi che superino lo standard ed i parametri previsti dalla

convenzione con il S.S.N.

IRAP MEDICI CONVENZIONATI CON IL S.S.N.

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VIENE ANTICIPATA DAL 2017 AL 2016 L’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Principali novità contenute nella riforma

DECORRENZA RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE

Innalzamento da € 50.000 a € 250.000 annui del limite di punibilità per gli

omessi versamenti IVA;

Innalzamento da € 50.000 a € 150.000 annui del limite di punibilità per gli

omessi versamenti di ritenute certificate;

Innalzamento da € 50.000 a € 150.000 per singola imposta del limite di

punibilità in caso di infedele dichiarazione;

Innalzamento (da 18 a 60 mesi di reclusione) della pena per la

compensazione di crediti inesistenti per importi annui oltre € 50.000.

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Facoltà di rivalutare i beni materiali ed immateriali nonché le partecipazioni in società controllate e collegate presenti nel bilancio chiuso al 31/12/2014

La rivalutazione dovrà essere

effettuata nel bilancio chiuso al

31/12/2015

Non è consentita la rivalutazione con

effetti esclusivamente civilistici

L’imposta sostitutiva sarà pari al

16% (12% per i beni non

ammortizzabili)

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

Obbligatorio operare la rivalutazione per categorie omogenee di beni

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Sono escluse dalla rivalutazione

Aree fabbricabili Immobili merce

Il saldo di rivalutazione dve essere imputato al capitale o ad una

speciale riserva in sospensione d’imposta

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

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E’ consentito affrancare la riserva

versando un’ulteriore imposta

sostitutiva del 10%

L’imposta contabilmente è

imputata a deconto del saldo

attivo di rivalutazione

Previsto il differimento degli

effetti fiscali:

• 2018 per gli ammortamenti;

• 2019 per le plus/minusvalenze

L’imposta sostitutiva deve

essere versata interamente

entro il 16/06/2016 (ovvero

16/07/2016 con 0,40% in più)

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

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LA RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DEI TERRENI PER LE PERSONE FISICHE

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Riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle

partecipazioni in società non quotate

Imposta sostitutiva all’8% per i terreni e

le partecipazioni qualificate e al 4% per

le partecipazioni non qualificate

I beni devono essere posseduti

all’01/01/2016

La perizia di valutazione dovrà essere

giurata entro il 30/06/2016

L’imposta sostitutiva dovrà essere

versata entro il 30/06/2016

E’ consentito il versamento in tre rate

annuali con interessi al 3%

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Estesa al 2016 la facoltà di

compensare i debiti esattoriali con i

crediti maturati verso la Pubblica

Amministrazione

Vi rientrano tutti i crediti

derivanti da cessioni di beni o

prestazioni di servizi anche

professionali

I crediti potranno essere utilizzati in

compensazione a patto che siano

certi, liquidi ed esigibili come da

certificazione telematica

Per gli avvocati dal 2016

utilizzabili in compensazione i

crediti vantati per la difesa

d’ufficio di soggetti non abbienti

COMPENSAZIONE CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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GRAZIE E ARRIVEDERCI

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