1. I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA 2... · 7. DL SEMPLIFICAZIONI: LE FATTURE SANITARIE IN...

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BNO & Partners Associazione Professionale - www.bno.eu | [email protected] C.so Matteotti 42 - 10121 Torino | CF e P.IVA IT 11266850012 | +39 011 5620177 | +39 011 540721 | +39 011 5620060 | Torino, 15 Febbraio 2019 NEWSLETTER PER LA CLIENTELA - n. 02-2019 1. REGIME FORFETTARIO - I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 2. REGIME FORFETTARIO - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DA CHIEDERE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 3. CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELL’IPER AMMORTAMENTO 4. ENTRO IL 28 FEBBRAIO SCATTA L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE SOMME RICEVUTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 5. L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 6. DAL 2019 ACCERTAMENTI “RIDOTTI” PER CHI TRACCIA PAGAMENTI SOPRA 500 EURO 7. DL SEMPLIFICAZIONI: LE FATTURE SANITARIE IN FORMATO CARTACEO 8. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2019 1. REGIME FORFETTARIO – I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato la possibilità di applicare il regime forfettario, incrementando il limite dimensionale del contribuente (ricavi o compensi incassati nel periodo d’imposta precedente non superiori a 65.000 euro). Contestualmente sono anche state modificate le cause di esclusione, introducendo due vincoli: oltre al possesso di partecipazioni in società di persone, è divenuto ostativo anche il possesso in Srl, ma esclusivamente nel caso in cui il socio controlli direttamente o indirettamente la società e tale società presenti attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio; è precluso l’accesso al regime forfettario per quei soggetti che operano prevalentemente nei con- fronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indi- rettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate Le novità introdotte hanno sollevato molti dubbi applicativi, solo in parte risolti dall’Agenzia delle entrate attraverso le risposte fornite nel corso dei forum con la stampa specializzata, tenuti nelle giornate del 23 e del 31 di gennaio. Di seguito si riassumono i chiarimenti più interessanti.

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| +39 011 5620177 | +39 011 540721 | +39 011 5620060 |

Torino, 15 Febbraio 2019

NEWSLETTER PER LA CLIENTELA - n. 02-2019

1. REGIME FORFETTARIO - I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 2. REGIME FORFETTARIO - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DA CHIEDERE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 3. CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELL’IPER AMMORTAMENTO 4. ENTRO IL 28 FEBBRAIO SCATTA L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE SOMME RICEVUTE DALLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 5. L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 6. DAL 2019 ACCERTAMENTI “RIDOTTI” PER CHI TRACCIA PAGAMENTI SOPRA 500 EURO 7. DL SEMPLIFICAZIONI: LE FATTURE SANITARIE IN FORMATO CARTACEO 8. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2019

1. REGIME FORFETTARIO – I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato la possibilità di applicare il regime forfettario, incrementando

il limite dimensionale del contribuente (ricavi o compensi incassati nel periodo d’imposta precedente

non superiori a 65.000 euro).

Contestualmente sono anche state modificate le cause di esclusione, introducendo due vincoli:

oltre al possesso di partecipazioni in società di persone, è divenuto ostativo anche il possesso in

Srl, ma esclusivamente nel caso in cui il socio controlli direttamente o indirettamente la società e

tale società presenti attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio;

è precluso l’accesso al regime forfettario per quei soggetti che operano prevalentemente nei con-

fronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di

lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indi-

rettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Le novità introdotte hanno sollevato molti dubbi applicativi, solo in parte risolti dall’Agenzia delle

entrate attraverso le risposte fornite nel corso dei forum con la stampa specializzata, tenuti nelle

giornate del 23 e del 31 di gennaio.

Di seguito si riassumono i chiarimenti più interessanti.

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Verifica delle soglie di accesso Per accedere nel 2019 al regime forfettario, nella verifica dei ri-

cavi o compensi incassati nel 2018 si deve far riferimento ai nuovi

limiti (65.000 euro). Tale verifica va condotta tenendo conto delle

regole proprie del regime contabile adottato (per cassa o compe-

tenza).

Viene peraltro precisato che, in caso di superamento in corso

d’anno del limite di 65.000 euro, la fuoriuscita opererà esclusiva-

mente a decorrere dal periodo d’imposta successivo, senza con-

seguenze sul periodo d’imposta in corso.

Diritti d’autore Nella verifica del mancato superamento della soglia di 65.000

euro vanno inclusi i proventi fuori campo Iva, quali i diritti d’au-

tore.

Infatti, l’articolo 53, comma 2, lettera b), D.P.R. 917/1986 consi-

dera, tra l’altro, redditi di lavoro autonomo “… i redditi derivanti

dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di

opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o

informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,

commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di

imprese commerciali”.

Opzione – soggetti che in pre-

cedenza non avevano i requi-

siti

I soggetti che, nell’anno 2018, erano in regime semplificato per-

ché non presentavano i requisiti previsti dalla norma ai fini

dell’accesso al regime forfettario (ad esempio, ricavi/compensi

superiori alle soglie previste, oppure presenza di beni strumentali

di costo complessivo superiore a 20.000 euro), possono applicare

il regime forfettario a partire dal 2019.

Il forfettario è un regime naturale; pertanto, i contribuenti che già

svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono

senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e

non è necessario esercitare una specifica opzione.

Opzione – soggetti che in pre-

cedenza avevano i requisiti,

ma hanno utilizzato il regime

di contabilità semplificata

Il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’appli-

cazione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014, abbia optato

per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18, D.P.R.

600/1973, può passare al regime forfettario senza attendere il de-

corso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare mo-

dalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18,

D.P.R. 600/1973 (metodo del registrato = pagato).

Possesso di quote di Srl È consentito l’accesso nel 2019 al forfettario al soggetto che, pur

essendo titolare di quote di Srl con i caratteri previsti dalla norma

(di controllo e con attività riconducibile), le abbia cedute entro il

31 dicembre 2018

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Viceversa, qualora le quote indicate dalla causa ostativa fossero

ancora detenute al 1° gennaio 2019, l’accesso al regime è pre-

cluso, anche se la cessione delle medesime dovesse avvenire in

corso d’anno, prima del 31 dicembre 2019.

Infatti, l’Agenzia ritiene che la causa inibente debba cessare di esi-

stere prima dell’inizio del periodo d’imposta di applicazione del

regime agevolato.

Al contrario, il contribuente che acquista le quote di una società

a responsabilità limitata il 28 dicembre 2019, esce dal regime for-

fettario dal periodo successivo se, a seguito di tale acquisto, con-

trolla direttamente o indirettamente la società a responsabilità

limitata, la quale esercita un’attività economica direttamente o

indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente.

Prestazioni verso il datore di

lavoro

Al fine di verificare la prevalenza dell’attività verso il datore di la-

voro (attuale o precedente), occorre far riferimento ai ricavi/com-

pensi conseguiti nel corso del periodo d’imposta.

2. REGIME FORFETTARIO – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DA RICHIEDERE ENTRO IL 28

FEBBRAIO

Uno dei vantaggi offerti dal regime forfettario è la riduzione del carico contributivo: a tali soggetti

viene infatti riconosciuta la possibilità di ottenere una riduzione dei contributi previdenziali dovuti

per un importo pari al 35%, tanto in relazione ai minimali (pagati trimestralmente), quando sulle

eccedenze calcolate sul reddito effettivo dichiarato nel modello Redditi.

Tale riduzione è applicabile esclusivamente ai contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti,

mentre non è applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata.

Va però notato che tale riduzione è facoltativa ed autonoma (nel senso che è possibile utilizzare il

regime forfettario senza richiedere la riduzione dei contributi): tale riduzione, infatti, comporta anche

una minore copertura previdenziale in quanto, nel caso di versamento di un contributo inferiore a

quello corrispondente al minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Scegliendo la riduzione del 35% opera l’esclusione di alcuni benefici contributivi; in particolare non

saranno applicabili:

riduzione del 50% previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all’articolo 59, comma 15

L. 449/1997;

riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’articolo 1, comma 2, L. 233/1990 per

i soggetti di età inferiore ai 21 anni.

Le indicazioni circa l’applicazione della riduzione del 35% sono stati forniti dall’Inps con la circolare n.

29/2015, il messaggio n. 1035/2015, la circolare n. 35/2016

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La domanda

La volontà di accedere alla riduzione contributiva deve essere manifestata dal contribuente con una

specifica istanza da presentare entro il 28 febbraio.

Se la domanda è presentata oltre detto termine, l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in

corso e dovrà esserne ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo. In

tal caso, l'agevolazione viene concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente

permanga in possesso dei requisiti di legge.

La rinuncia

Secondo le nuove indicazioni fornite tramite il messaggio Inps n. 15 del 3 gennaio 2019, la rinuncia al

regime contributivo agevolato deve essere trasmessa all'Inps entro il 28 febbraio dell'anno per il quale

si richiede il ripristino del regime ordinario; conseguentemente, il regime contributivo ordinario viene

ripristinato con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno.

3. CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELL’IPER AMMORTAMENTO

La legge di bilancio ha prorogato per il 2019 l’agevolazione nota come iper ammortamento.

L’agevolazione troverà applicazione agli investimenti aventi le caratteristiche di cui alla Tabella A

allegata alla Finanziaria 2017 effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020

a condizione che entro il 31 dicembre 2019 si sia provveduto a emettere ordine di acquisto e che

questo risulti accettato dal venditore con pagamento di un acconto nella misura minima del 20%

del costo di acquisto.

L’agevolazione non trova applicazione per:

i beni materiali strumentali aventi, secondo il D.M. 31 dicembre 1988, una aliquota di ammor-

tamento inferiore al 6,5%;

specifici beni ricompresi nei gruppi V (industrie manifatturiere alimentari), XVII (industrie

dell’energia, gas e acqua) e XVIII (industrie dei trasporti e telecomunicazioni) del citato DM;

i fabbricati e le costruzioni.

In merito all’ammontare della maggiorazione, prima stabilita nel 150%, il Legislatore ha introdotto

una ripartizione dell’agevolazione legata all’ammontare complessivamente investito, il beneficio

può essere riassunto come segue:

Ammontare dell’investimento eseguito Ammontare della maggiorazione spettante

Fino a 2,5 milioni di euro 170%

Da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro 100%

Da 10 milioni di euro a 20 milioni di euro 50%

Nessuna agevolazione è prevista per investimenti superiori ai 20 milioni di euro

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L’Agenzia delle entrate ha formulato negli scorsi giorni alcuni chiarimenti in merito alla disciplina

dell’iper ammortamento su esposta. Di seguito se ne riporta il contenuto in formato tabellare.

Cumulabilità con l’age-

volazione relativa alla

detassazione degli utili

reinvestiti

In merito alla cumulabilità dell’iper ammortamento con l’agevola-

zione nota come detassazione degli utili, di cui ai commi 28-34,

Legge di Bilancio, l’Agenzia si è espressa per la cumulabilità. L’im-

porto risultante dal cumulo non potrà, tuttavia, essere superiore al

costo sostenuto per l’investimento.

Calcolo dei limiti L’Agenzia ha chiarito che le nuove percentuali di maggiorazione sa-

ranno applicabili agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al

31 dicembre 2019, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020

a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 risulti sussi-

stente la duplice condizione relativa all’ordine e all’acconto minimo

del 20%.

Ne consegue che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31

dicembre 2019 per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 risulti

accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di ac-

conti in misura almeno pari al 20 per cento, rientrano nella “vecchia”

normativa e, di conseguenza, oltre ad essere agevolabili nella misura

del 150%, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi

rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiora-

zione applicabili ai sensi della nuova normativa.

Cessione del bene age-

volato

L’Agenzia ha chiarito che la fruizione dell’agevolazione viene meno,

in caso di mancata sostituzione, sia in caso di cessione del bene in

Italia, sia in caso di delocalizzazione dello stesso.

Cessioni e conferimenti

d’azienda

L’Agenzia ha affermato che il trasferimento del bene unitamente

all’azienda, in caso di cessione o conferimento di essa, non fa deca-

dere dal beneficio (medesima considerazione era già pacifica nel

caso di fusione e scissione).

In questo caso il cedente dovrà consegnare al cessionario apposita

documentazione comprovante il costo originario del bene e il pro-

cesso applicato per l’agevolazione (quote stanziate e residue). L’iper

ammortamento proseguirà per il cessionario in modo indipendente

dall’ammortamento civilistico che in caso di cessione d’azienda “ri-

parte” sulla base del prezzo di cessione.

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4. ENTRO IL 28/02/2019 SCATTA L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE SOMME

RICEVUTE DALLA P.A.

Con la circolare n. 2 dello scorso 11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali for-

nisce gli attesi e necessari chiarimenti in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a carico

sia delle imprese che delle associazioni, fondazioni e Onlus, previsti dall’articolo 1, commi da 125 a

129, L. 124/2017 (legge in materia di concorrenza e rapporti economici intercorsi con la Pubblica Am-

ministrazione o con altri soggetti pubblici).

Oggetto della comunicazione

Con citata circolare n. 2/2019 viene confermato che la disciplina è applicabile a partire dal 2019, re-

lativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018 e che andranno pubblicate

le somme effettivamente ricevute nel corso del 2018.

Varrà pertanto il principio di cassa e il riferimento sarà all’anno solare 2018 indipendentemente dalla

decorrenza dell’esercizio sociale.

Viene inoltre previsto che per gli enti devono essere pubblicati gli importi superiori a 10.000 euro. Sul

punto la circolare chiarisce che detto limite deve essere verificato con riferimento al totale; pertanto,

più contributi, i cui singoli importi siano inferiori a detto importo ma che per il loro totale lo superino,

dovranno essere oggetto di pubblicazione.

Vengono poi individuate le tipologie di riconoscimenti che formano oggetto della norma: “si deve

ritenere che costituiscono oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo

ricevuti dalla P.A .e dagli enti assimilati …. e le somme …. che abbiano natura di corrispettivo cioè di

una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto”.

Decorrenza dell’obbligo

E’ che il primo termine entro il quale dovranno essere adempiuti tali obblighi scadrà il prossimo 28

febbraio 2019.

Soggetti interessati e modalità di comunicazione

Mentre le imprese (tra le quali si ritengono comprese anche le imprese sociali e le società di capitali

e cooperative sportive dilettantistiche) assolveranno all’obbligo attraverso l’inserimento di dette in-

formazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio, le associazioni dovranno pubblicare sui propri

siti o portali digitali i dati relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi

economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato e superiori a 10.000 euro”.

La circolare indica che l’obbligo di pubblicazione si intende rispettato “anche attraverso la pubblica-

zione dei dati in questione sulla pagina facebook dell’ente medesimo” o attraverso il sito internet della

rete associativa alla quale l’ente del terzo settore aderisce.

Si precisa poi che le cooperative sociali, pur essendo attualmente Onlus di diritto, essendo a tutti gli

effetti civilistici comunque imprese, saranno tenute all’inserimento dei dati nella relazione integrativa

con obbligo di restituzione dell’importo ricevuto in caso di mancato rispetto di tale onere.

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5. L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Il D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, ha modificato il

comma 2 dell’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014, recante le modalità operative per l’assolvimento

dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture elettroniche.

Per le fatture elettroniche l’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il

giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, l’imposta di bollo relative alle fatture elettroniche

emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019 (scadenza che slitta al 23

aprile tenuto conto che il 20 aprile cade di sabato e il 22 è festivo).

L’Agenzia delle Entrate rende noto nell’area riservata del contribuente l’ammontare dell’imposta di

bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal SdI.

Ai fini del versamento, il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento utilizzando:

il servizio specifico messo a disposizione dell’Agenzia nell’area riservata del contribuente che

prevede l’addebito diretto sul c/c bancario o postale;

il modello F24 già predisposto dall’Agenzia.

Sulla fattura elettronica va indicata la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del

D.M. 17.6.2014” compilando il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” del file xml.

Ricordiamo che sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture (ex articolo 13 Allegato A Tariffa

Parte Prima D.P.R. 642/1972) aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato

da Iva, quali:

le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e

5, D.P.R. 633/1972);

le fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972, per mancanza del

requisito territoriale;

le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione

d'intento (articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972);

le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (arti-

colo 8-bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti

destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (R.M.

415755/1973 e 311654/1984);

le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (arti-

colo 9 D.P.R. 633/1972, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano

diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono

pertanto esenti da bollo;

le operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972);

le operazioni escluse (articolo 15 D.P.R. 633/1972);

le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.

Per quanto riguarda le fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad Iva e

importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non assoggettato

ad Iva. Se quest’ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo va applicata (risoluzione 98/E/01).

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6. DAL 2019 ACCERTAMENTI “RIDOTTI” PER CHI TRACCIA PAGAMENTI SOPRA 500

EURO

A decorrere dall’anno di imposta 2019, i soggetti passivi Iva che garantiranno la tracciabilità dei pa-

gamenti effettuati e degli incassi ricevuti, relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro,

potranno godere della riduzione di due anni dei termini di accertamento.

In tale ipotesi, il termine di decadenza per la notifica degli accertamenti, ordinariamente previsto

dagli art. 57 comma 1 del Dpr 633/72 e art. 43 comma 1 del Dpr 600/73 risulterebbe essere il 31

dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per l’anno di im-

posta 2019, ad esempio, il termine per le notifiche scadrebbe il 31 dicembre 2023.

Per quanto riguarda il 2019, le modalità operative di applicazione della riduzione dei termini di accer-

tamento devono ancora essere definite da un prossimo decreto del MEF.

Tra gli altri aspetti che dovranno essere definiti in via attuativa vi è l’esatta individuazione dei soggetti

che potranno godere della riduzione dei termini di accertamento.

7. DL SEMPLIFICAZIONI: LE FATTURE SANITARIE IN FORMATO CARTACEO

La conversione del Dl semplificazioni stabilisce che le fatture emesse da chiunque per le prestazioni

sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche devono essere solo cartacee.

Oltre al divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera

Sanitaria (Sts) si aggiunge il divieto anche in capo ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sts, con

riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

8. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio al 15 marzo 2019, con il commento

dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo

seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7

D.L. n.70/11.

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SCADENZE FISSE

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febbraio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il

mese di gennaio (codice tributo 6001). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato

a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta

per il secondo mese precedente.

Versamenti Iva trimestrali speciali

Scade oggi (anziché il 16 marzo) per alcuni soggetti c.d. trimestrali speciali (coloro

cioè che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume

di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%), tra i quali:

− i distributori di carburanti;

− gli autotrasportatori di merci conto terzi;

− gli esercenti attività di servizi al pubblico;

il termine per il versamento dell’iva dovuta per quarto trimestre da determinarsi al

netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro,

del contributo alla Gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, rela-

tivamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in par-

tecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla

fonte effettuate nel mese precedente:

− sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Ir-

pef;

− sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

− sui redditi di lavoro autonomo;

− sulle provvigioni;

− sui redditi di capitale;

− sui redditi diversi;

− sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

− sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corri-

sposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di

imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

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10

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti,

immessi in consumo nel mese precedente.

Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al

quarto trimestre 2018.

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr

Scade oggi il versamento a saldo dell’imposta imposta sostitutiva, nella misura del

17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell’ac-

conto del 16 dicembre dell’anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice

tributo 1713.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%,

degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero

effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 gennaio.

19

febbraio

Invio ENEA

Scade oggi il termine per la trasmissione all’Enea della comunicazione interventi di

recupero edilizio che comportano risparmio energetico effettuati dal 1° gennaio al

21 novembre 2018.

20

febbraio

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al

mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza

mensile.

Contributi Enasarco

Scade oggi per le case mandanti il termine per il versamento dei contributi relativi al

IV trimestre 2018.

25

febbraio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per

presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie ef-

fettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.

28

febbraio

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per

l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati

nel mese di dicembre.

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11

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribu-

zioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, col-

laboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di

gennaio.

Amministratori di condomini invio spese di ristrutturazione

Scade oggi il termine per l’invio telematico all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle

spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi

di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle

parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di

grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto

di ristrutturazione.

Comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni Iva del 4° trimestre 2018

Scade oggi il termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepiloga-

tivi delle liquidazioni periodiche dell'Iva, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre

solare precedente.

Versamento bollo virtuale

Scade il termine per il versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a

corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro

il 31 gennaio scorso.

Spesometro

Scade oggi il termine per l'ultimo invio della Comunicazione Dati Fatture.

Vanno comunicate tutte le fatture emesse, tutte le fatture ricevute e registrate, tutte

le note di variazione e le bollette doganali relative al III° trimestre 2018 e al IV° tri-

mestre 2018.

Esterometro

Scade oggi il termine per la comunicazione, relativamente alle operazioni effettuate

a gennaio, all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute da e verso

l’estero.

Forfettari – regime contributivo agevolato

Scade oggi il termine per l’invio telematico all’Inps, da parte dei contribuenti forfetari

esercenti attività d’impresa, della comunicazione con la quale aderire al regime age-

volato contributivo. Sempre entro oggi è possibile comunicare anche la revoca del

regime agevolato con effetto dal 1° gennaio 2019.

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Invio spese modello dichiarativo 2019 precompilato

Scade oggi il termine per l’invio telematico, ai fini della predisposizione del Modello

dichiarativo 2019 precompilato, dei dati delle:

− spese funebri;

− spese frequenza asilo nido;

− spese veterinarie;

sostenute nel 2018.

4

marzo

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di loca-

zione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2019.

7

marzo

Certificazione Unica 2019

Scade oggi il termine per l’invio telematico da parte dei sostituti d’imposta

della Certificazione Unica 2019 relativa ai:

− redditi di lavoro dipendente e assimilati;

− redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.

14

marzo

Voucher digitalizzazione

Scade oggi il termine per l’invio al Mise da parte dell’impresa della richiesta di ero-

gazione del voucher con contemporanea presentazione della documentazione a cor-

redo.

15

marzo

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini

fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di im-

porto inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le con-

segne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i cor-

rispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese prece-

dente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Con i migliori saluti.

BNO & PARTNERS