1 Imposta Municipale Propria ANNO 2013 Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito...

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1 Imposta Municipale Propria Imposta Municipale Propria ANNO 2013 ANNO 2013 Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 COMUNI DELLA COMUNITA’ COMUNI DELLA COMUNITA’ MONTANA DEL CATRIA E MONTANA DEL CATRIA E NERONE NERONE

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Imposta Municipale PropriaImposta Municipale PropriaANNO 2013ANNO 2013

Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214)(convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214)

Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23

COMUNI DELLA COMUNITA’ COMUNI DELLA COMUNITA’ MONTANA DEL CATRIA E NERONEMONTANA DEL CATRIA E NERONE

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INDICAZIONI GENERALIINDICAZIONI GENERALINON E’ DOVUTONON E’ DOVUTO il versamento della il versamento della PRIMA RATA IMUPRIMA RATA IMU

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PERSOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER

AA.. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZEABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge), (nei limiti di legge), esclusiesclusi i fabbricati classificati nelle i fabbricati classificati nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9categorie catastali A/1, A/8 e A/9

B.B. UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISAUNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA , adibite ad , adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI

DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP)DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

C.C. TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALITERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui all’art.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, di cui all’art.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011,

n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazionin.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni

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PRINCIPALI NOVITA’PRINCIPALI NOVITA’20132013

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““Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale

e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILITUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

- - 1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 20131° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle , pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle

ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguenteALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente

-2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 20132° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero , a saldo dell'imposta dovuta per l'intero

anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel

sito sotto indicato alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta sito sotto indicato alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta

CONSULTA LE ALIQUOTECONSULTA LE ALIQUOTE

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htmhttp://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm3

PRINCIPALI NOVITA’PRINCIPALI NOVITA’20132013

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SCADENZE SCADENZE VERSAMENTO IMU 2013VERSAMENTO IMU 2013

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI COOPERATIVE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALIEDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI

VERSAMENTO IN 2 RATEVERSAMENTO IN 2 RATE

N.B. NON E’ DOVUTO IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI

- prima rata “1/2” entro 17 giugno -(RATA NON DOVUTA)

-seconda rata a saldo/conguaglio entro 16 dicembre

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ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILIALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILIDA VERSARE SEMPRE DA VERSARE SEMPRE

““NON E’ PREVISTA NESSUNA SOSPENSIONE”NON E’ PREVISTA NESSUNA SOSPENSIONE”

VERSAMENTO IN 2 RATE

- prima rata “1/2” su aliquote 2012 entro 17 giugno

- seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre

SCADENZE SCADENZE VERSAMENTO IMU 2013VERSAMENTO IMU 2013

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COME CALCOLARE L’IMUCOME CALCOLARE L’IMU

Programma di calcolo Programma di calcolo http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=594

RENDITA CATASTALE RIVALUTAZIONE DEL 5% BASE IMPONIBILE CALCOLO IMU

Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura CatastaleAggiornataesempio : R.C. € 500

Rivalutare la rendita catastale del 5 %esempio : R.C. € 500calcolo da effettuare(500x5/100)+500 = 525

La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicaticalcolo da effettuare525 x 160 = 84.000

Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMUEsempio : Aliquota 0,76 per centocalcolo da effettuare84.000 x 0,0076 = 638,40IMU dovuta € 638,40(l’IMU dovuta va poi divisa in quota stato e quota comune, come da codici F24 riportati in seguito)

MOLTIPLICATORI

Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7

Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5

Cat. A/10 Cat. C/1

Gruppo D

escluso D/5

Cat. D/5

X 160 X 140 X 80 X 55 X 65 X 80

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- - rata di ACCONTOrata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta sulla entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguentebase delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente

(RATA NON DOVUTA)(RATA NON DOVUTA)

- - rata SALDO/CONGUAGLIOrata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata

versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 28 versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta ottobre di ciascun anno di imposta

CONSULTA LE ALIQUOTECONSULTA LE ALIQUOTE

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htmimu2012/sceltaanno.htm

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COME VERSARE L’IMU PER ABITAZIONE COME VERSARE L’IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALIAGRICOLI E FABBRICATI RURALI

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- - 1° rata di ACCONTO1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguentesulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente

- - 2° rata SALDO/CONGUAGLIO2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata

versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 28 versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta ottobre di ciascun anno di imposta

CONSULTA LE ALIQUOTECONSULTA LE ALIQUOTE

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htmimu2012/sceltaanno.htm

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COME VERSARE L’IMU PERCOME VERSARE L’IMU PERTUTTI GLI ALTRI IMMOBILITUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

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ALIQUOTE E DETRAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2013IMU 2013

Comune Aliquota di Base

Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze

Detrazione di Base per Abitazione Principale e Pertinenze

Maggiorazione della detrazione di base per figli di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età)

ACQUALAGNA 0,90% 0,50% € 200 € 50

APECCHIO 0,96% 0,50% € 200 € 50

CAGLI 0,90% 0,50% € 200 € 50

CANTIANO 0,86% 0,50% € 200 € 50

FRONTONE 0,96% 0,50% € 200 € 50

PIOBBICO 0,96% 0,40% € 200 € 50

SERRA SANT’ABBONDIO 0,96% 0,50% € 200 € 50

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CODICI TRIBUTO DEI COMUNICODICI TRIBUTO DEI COMUNIPER IL VERSAMENTOPER IL VERSAMENTO

CODICE COMUNE/ CODICE ENTECOMUNE CODICE COMUNE F24ACQUALAGNA A035

APECCHIO A327

CAGLI B352

CANTIANO B636

FRONTONE D808

PIOBBICO G682

SERRA SANT'ABBONDIO I654

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CODICI TRIBUTOCODICI TRIBUTOPER IL VERSAMENTOPER IL VERSAMENTO

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONECODICE TRIBUTO

COMUNE STATO

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011

3912 -

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale (NON in categoria D/10) 3913 -

IMU - imposta municipale propria per terreni 3914 -

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916 -

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918 -

IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 3930 3925

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1) 1) per l’anno 2013 NON E’ DOVUTA LA PRIMA RATAper l’anno 2013 NON E’ DOVUTA LA PRIMA RATA “ESCLUSIVAMENTE”“ESCLUSIVAMENTE” PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI

IMMOBILIIMMOBILI : :

A.A. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge)ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge) ,, esclusi i fabbricati classificati nelle esclusi i fabbricati classificati nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9categorie catastali A/1, A/8 e A/9

B.B. UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISAUNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA , adibite ad , adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE ALLOGGI REGOLARMENTE

ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP)ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale o dagli enti di edilizia residenziale

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

C.C. TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALITERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui di cui all’art.13, commi 4,5 e 8all’art.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre , del decreto legge 6 dicembre

2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni

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PRINCIPALI NOVITA’PRINCIPALI NOVITA’20132013

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2) PER L’ANNO 2013 NON È DOVUTA LA SECONDA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 2) PER L’ANNO 2013 NON È DOVUTA LA SECONDA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, PROPRIA di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, RELATIVA AI convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, RELATIVA AI FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI.LOCATI.

3) Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, LE UNITÀ IMMOBILIARI 3) Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, LE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, ADIBITE AD APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI, SONO ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI, SONO EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE.EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE.

(l’agevolazione è applicabile a partire dalla rata di Saldo IMU 2013 “scadenza (l’agevolazione è applicabile a partire dalla rata di Saldo IMU 2013 “scadenza 16/12/2013”, come risultante da relazione tecnica al DL n.102/2013)16/12/2013”, come risultante da relazione tecnica al DL n.102/2013)

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PRINCIPALI NOVITA’PRINCIPALI NOVITA’20132013

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4) Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 4) Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.carriera prefettizia.

(l’agevolazione è applicabile a partire dalla rata di Saldo IMU 2013 “scadenza (l’agevolazione è applicabile a partire dalla rata di Saldo IMU 2013 “scadenza 16/12/2013”, come risultante da relazione tecnica al DL n.102/2013)16/12/2013”, come risultante da relazione tecnica al DL n.102/2013)

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PRINCIPALI NOVITA’PRINCIPALI NOVITA’20132013

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5)5) l’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comunel’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune, con la , con la sola esclusionesola esclusione degli immobili censiti nel degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili gruppo catastale “D” (immobili

produttivi).produttivi).

6)6) per gli immobili del per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi)gruppo catastale “D” (immobili produttivi) : :

a) a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello statola quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con con codice tributo 3925codice tributo 3925

b) b) l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30%l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a (a discrezione del comune), quale quota variabile, discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del è versata a favore del

comunecomune, con codice tributo 3930, con codice tributo 3930

7) 7) gli immobili in gli immobili in categoria D/10categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statalepassano di intera competenza statale, con , con codice tributo 3925 (altri codice tributo 3925 (altri

fabbricati), aliquota fissa 0,20%fabbricati), aliquota fissa 0,20%,, senza possibilità di riduzione, senza possibilità di riduzione, e sono esenti e sono esenti nei comuni montani istatnei comuni montani istat

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PRINCIPALI NOVITA’PRINCIPALI NOVITA’20132013

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8) moltiplicatori redite catastali: 8) moltiplicatori redite catastali:

d. d. 65 (dal 1 gennaio 2013)65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati

classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);assicurazione);

9) 9) I soggetti passivi devono presentare laI soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivodell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

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PRINCIPALI NOVITA’PRINCIPALI NOVITA’20132013

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10) 10) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013)(MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013) Il versamento della Il versamento della prima rataprima rata, , di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo

2011, n.232011, n.23 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di

pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembrepari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta . Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da

corrispondere entro il 16 giugno.)corrispondere entro il 16 giugno.),, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedentedetrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente

PER CONSULTARE LE ALIQUOTEPER CONSULTARE LE ALIQUOTE

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htmimu2012/sceltaanno.htm

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PRINCIPALI NOVITA’PRINCIPALI NOVITA’20132013

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11) 11) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013)(MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013) Il versamento della seconda rataIl versamento della seconda rata di cui di cui

all'articolo 9 all'articolo 9 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento I soggetti passivi effettuano il versamento

dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il

16 giugno e la seconda il 16 dicembre16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente . Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente

provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da

corrispondere entro il 16 giugno.)corrispondere entro il 16 giugno.),, è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con

eventuale conguaglio sulla prima rata versata, eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla

data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di

cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno.cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno.

Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13- bis, del decreto-legge Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13- bis, del decreto-legge

n.201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU, n.201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU,

nonché i regolamenti dell’imposta, acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nonché i regolamenti dell’imposta, acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione

nel sito istituzionale di ciascun comune.nel sito istituzionale di ciascun comune.

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Rimane comunque ferma la disposizione, contenuta nel medesimo articolo 13, comma 13-bis, Rimane comunque ferma la disposizione, contenuta nel medesimo articolo 13, comma 13-bis,

secondo cui tali provvedimenti sono inviati, esclusivamente per via telematica, per l’inserimento secondo cui tali provvedimenti sono inviati, esclusivamente per via telematica, per l’inserimento

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Inoltre, i comuni sono comunque tenuti nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Inoltre, i comuni sono comunque tenuti

a inserire, nella suddetta sezione del Portale, gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le a inserire, nella suddetta sezione del Portale, gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le

indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze,

sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

PER CONSULTARE LE ALIQUOTEPER CONSULTARE LE ALIQUOTE

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm

12) 12) In caso di mancata pubblicazione nei termini sopra indicati, si applicano gli atti adottati per In caso di mancata pubblicazione nei termini sopra indicati, si applicano gli atti adottati per

l’anno precedente, qualora pubblicati sul sitol’anno precedente, qualora pubblicati sul sito

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htmhttp://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm

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LUCIO GUERRALUCIO GUERRA

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