DECRETO LEGGE “recante misure di potenziamento del ...4 all’articolo 45, comma 1-ter, del...

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1 DECRETO LEGGE “recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” Testo in corso di approvazione in Consiglio dei ministri

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DECRETOLEGGE

“recantemisuredipotenziamentodelserviziosanitarionazionaleedisostegnoeconomicoperfamiglie,lavoratorieimpreseconnesse

all’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19”

TestoincorsodiapprovazioneinConsigliodeiministri

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Testo oggetto

TitoloI“MisuredipotenziamentodelServiziosanitarionazionale”

Articolo1

“FinanziamentoaggiuntivoperincentiviinfavoredelpersonaledipendentedelServiziosanitarionazionale”

1.Per l’anno2020, allo scopodi incrementare le risorsedestinate alla remunerazionedelleprestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e deglienti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto allaemergenzaepidemiologicadeterminatadaldiffondersidelCOVID-19.,ifondicontrattualiperle condizioni di lavorodella dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondicondizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamenteincrementati,perogniregioneeprovinciaautonoma,inderogaall'articolo23,comma2,deldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, degli importi indicati per ciascuna di esse nellaTabellaAchecostituisceparteintegrantedelpresentedecretoneilimitidiquantoindicatoalcomma2.2.Perl’attuazionedelcomma1,ifondicontrattualiperlecondizionidilavorodelladirigenzamedicaesanitariadell’areadellasanitàeifondicondizionidilavoroeincarichidelpersonaledel comparto sanità sono complessivamente incrementati a livello regionale, in derogaall’articolo23,comma2,deldecretolegislativo25maggio2017,n.75,nellimitedell’importoparia150milioniavaleresulfinanziamentosanitariocorrentestabilitoperilmedesimoanno.Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali ilconcorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quoted'accessoal fabbisognosanitario indistintocorrenterilevateper l'anno2019.L’assegnazionedell’importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all’allegato A, checostituisceparteintegrantedelpresentedecreto.

Finanziamento per lavoro straordinario personalesanitario(comedaTabellaA)

Articolo2

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“PotenziamentodellerisorseumanedelMinisterodellasalute”

1. Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguaretempestivamenteilivellideiserviziallenuoveesigenzesanitariederivantidalladiffusionedelCOVID-19,ilMinisterodellasaluteèautorizzatoadassumereconcontrattodilavoroatempodeterminatoconduratanonsuperioreatreanni,40unitàdidirigentisanitarimedici,18unitàdi dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profiloprofessionaledi tecnicodellaprevenzione,appartenentiall’area III,posizioneeconomicaF1,del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorieproprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempoindeterminato2.2.Per far fronteaglioneriderivantidall’attuazionecomma1,èautorizzata la spesadieuro5.092.994perl’anno2020,dieuro6.790.659perglianni2021e2022edieuro1.697.665perl’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l’anno 2020, a5.369.000 euro per l’anno 2021, a 2.000.000di euro per ciascunodegli anni 2022 e 2023,mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte correnteiscritto,aifinidelbilanciotriennale2020-2022,nell'ambitodelprogramma«Fondidiriservaespeciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandol'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l’anno2020, a 1.421.659 euro per l’anno 2021 e a 4.790.659 euro per l’anno 2022, mediantecorrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione delMinisterodellasalute,aisensidell'articolo34-ter,comma5,dellalegge31dicembre2009,n.196.

AssunzioniMinisteroSanità:40dirigentisanitarimedici,18dirigentisanitariveterinari29 personale non dirigenziale (tecnico dellaprevenzione)

Articolo3

“Potenziamentodelleretidiassistenzaterritoriale”

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possonostipularecontrattiaisensidell’articolo8-quinquiesdeldecretolegislativo30dicembre1992,n. 502, per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui

Ampliamento possibilità acquisizione prestazionisanitarie da privati convenzionati in caso diemergenza sanitaria, anche in deroga ai limiti di

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all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, conmodificazioni,dallalegge19dicembre2019,n.157,nelcasoincui:a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l’attuazione nelterritorioregionaleeprovincialedelpianodicuiallaletterab)delpresentecomma;b)dalpiano,adottatoinattuazionedellacircolaredelMinisterodellasaluteprot.GAB2627indata1°marzo2020,alfinediincrementareladotazionedeipostilettointerapiaintensivaenelleunitàoperativedipneumologiaedimalattieinfettive,isolatieallestiticonladotazionenecessariaperilsupportoventilatorioeinconformitàalleindicazionifornitedalMinistrodellasalute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l’impossibilità diperseguiregliobiettividipotenziamentodell’assistenzaindicatidallamenzionatacircolaredel1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante leprestazioniacquistateconicontrattiinesserealladatadelpresentedecreto.2.Qualoranonsiapossibileperseguiregliobiettividi cuial comma1mediante lastipuladicontrattiaisensidelmedesimocomma,leregioni,leprovinceautonomediTrentoeBolzanoe le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del decretolegislativo30dicembre1992,n.502,sonoautorizzateastipularealmedesimofinecontratticon strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter delmedesimodecretolegislativo.3. Al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professionisanitarie, in conseguenza dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quantoricoverato o in stato contumaciale a causa dell’infezione da COVID-19, le strutture private,accreditateenon,surichiestadelleregioniodelleprovinceautonomediTrentoeBolzanoodelleaziendesanitarie,mettonoadisposizioneilpersonalesanitarioinserviziononchéilocalie leapparecchiaturepresentinellesuddettestrutture.Leattivitàresedallestruttureprivatedicuialpresentecommasonoindennizzateaisensidell’articolo6,comma5.4.Icontrattistipulatiaisensideicommi1e2nonchélemisuredicuialcomma3cessanodiavereefficaciaalterminedellostatodiemergenzadicuialladeliberadelConsigliodeiMinistridel31gennaio2020.5.Sonofattesalvelemisuredicuiaicommi1,2e3giàadottatepercausediforzamaggioreperfarfronteall’emergenzadovutaalladiffusionedelCOVID-19.6.Perl’attuazionedeicommi1e2,èautorizzatalaspesacomplessivadi240.000.000europerl'anno2020eper l’attuazionedel comma3,èautorizzata la spesadi100.000.000europer

spesaprevistiperciascunaregionePer le stesse finalictà del comma 1, possibilità distipulare contratti con strutture private nonaccreditatepurchèautorizzateStrutture private accreditte e non accredittemettono a disposizione personale, locali eattrezzature, che saranno indennizzati inc aso diutilizzodalSSN

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l’anno 2020, al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario correntestabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative chestabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamentosanitariocorrente,sullabasedellequoted’accessoalfabbisognosanitarioindistintocorrenterilevate per l'anno 2019. L’assegnazione dell’importo di cui al presente comma avvienesecondolatabelladicuiall’allegatoA,checostituisceparteintegrantedelpresentedecreto.

Articolo4“Disciplinadelleareesanitarietemporanee”

1.Leregionieleprovinceautonomepossonoattivare,ancheinderogaairequisitiautorizzativiediaccreditamento,areesanitarieanchetemporaneesiaall’internocheall’esternodistrutturediricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per lagestione dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dalConsigliodeiministriindata31gennaio2020.Irequisitidiaccreditamentononsiapplicanoallestrutturediricoveroecuraperladuratadellostatodiemergenza.2. Leopereedilizie strettamentenecessarie a rendere le strutture idoneeall’accoglienzae allaassistenzaperlefinalitàdicuialcomma1possonoessereeseguiteinderogaalledisposizionidicuialdecretodelPresidentedellaRepubblica6giugno2001,n.380,delleleggiregionali,deipianiregolatori e dei regolamenti edilizi locali. I lavori possono essere iniziati contestualmente allapresentazionedellaistanzaodelladenunziadiiniziodiattivitàpressoilcomunecompetente.Lapresente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti diricoveroecuraacaratterescientifico,allestruttureaccreditateedautorizzate.3.Sonofattesalvelemisuregiàadottateaisensidelcomma1dallestrutturesanitariepercausediforzamaggioreperfarfronteall’emergenzaCOVID-19.4. All’attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell’importo di 50milioni dieuro, a valere sull’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, comerifinanziato da ultimo dall’articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,nell’ambitodelle risorsenonancora ripartitealle regioni.Alle risorsedi cuialpresentecommaaccedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alledisposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al citato

Possibilitàdiattrezzarearee sanitarie temporaneesia all’interno che all’esterno di strutture diricovero, cura, assistenza pubbliche e private,anche in deroga ai requisiti autorizzativi e diaccreditamento,pertutaladuratadell’emergenza.Per questi interventi, deroga alle prescrizioniurbanistiche regionali e locali. I lavori possonocominciare anche contestualmente allapresentazionedell’istanzaoDIAalComune.Fattesalveleinziativegiàdottate

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articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d’accesso al fabbisognosanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui almenzionato articolo 20 della legge 11marzo 1988, n. 67, l’assegnazione dell’importo di cui alpresentecommaavvienesecondolatabelladicuiall’allegatoB,checostituisceparteintegrantedelpresentedecreto.ConunoopiùdecretidirigenzialidelMinisterodellasalutesonoammessiafinanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cuiall’allegatoB;alconseguentetrasferimentodellerisorsesiprovvedeaseguitodipresentazionedapartedellaRegionealMinisterodell'economiaedellefinanzedeglistatidiavanzamentodeilavori.

Articolo5“Incentiviperlaproduzioneelafornituradidispositivimedici”

1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi diprotezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione allainadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, la Presidenza delConsiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile è autorizzata a erogarefinanziamentimediantecontributiafondoperdutoeincontogestione,nonchéfinanziamentiagevolati,alleimpreseproduttriciditalidispositivi.2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -InvitaliaoperacomesoggettogestoredellamisurapercontodellaPresidenzadelConsigliodeiministri– Dipartimento della protezione civile con oneri posti a carico delle risorse di cui alcomma6.3. Il Dipartimento della protezione civile, entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presentedecreto,sentita l’Agenziadicuialcomma2,definisceeavvia lamisuraeforniscespecifichedisposizioniperassicurarelagestionedellastessa.4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili idispositiviaisensidell’articolo34,comma3,deldecretolegge2marzo2020,n.9.5.Idispositividiprotezioneindividualesonofornitiinviaprioritariaaimedicieaglioperatorisanitariesociosanitari.6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50milioni di euro perl’anno2020,dicuiXXmilionidieuropercontributiafondoperdutoeXXmilionidieuroper

Contributi a fondo perduto e in conto gestione,attraverso Invitalia spa,alle impreseproduttricididispositivimediciediprotezione individuale che liforniscanoaivaloridel31.12.2019

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finanziamentiagevolati.Lerisorsesonoaccreditatesuunappositocontocorrenteinfruttiferointestatoall’Agenzia,apertopressolaTesoreriacentraledelloStato.Lagestionehanaturadigestione fuoribilancio,assoggettataalcontrollodellaCortedeiconti,ai sensidell'articolo9della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestoredellamisura.7.Aglioneriderivantidalcomma6siprovvedeaisensidell’articoloXX(coperturafinale).

Articolo6“Requisizioniinusooinproprietà”

1.Finoalterminedellostatodiemergenza,dichiaratocondeliberadelConsigliodeiministridel31gennaio2020,ilCapodelDipartimentodellaprotezionecivilepuòdisporre,conpropriodecreto, la requisizione inusoo inproprietà,daognisoggettopubblicooprivato,dipresidisanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti perfronteggiarelapredettaemergenzasanitaria,ancheperassicurarelafornituradellestruttureedegli equipaggiamenti alle aziende sanitarieoospedaliereubicate sul territorionazionale,nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero deipazientiaffettidadettapatologia.2.Larequisizioneinusopuòprotrarsifinoal31luglio2020,ovverofinoalterminealqualesiastataulteriormenteprorogataladuratadelpredettostatodiemergenza.3.Ibenimobilicheconl’usovengonoconsumatioalteratinellasostanzasonorequisibilisoloinproprietà.4. Fermoquantoprevistodalcomma2,larequisizioneinusononpuòdurareoltreseimesidalla data di apprensione del bene. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non èrestituitaalproprietario senzaalterazioni sostanziali enello stesso luogo in cui fu requisita,ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma inrequisizione in proprietà, salvo che l’interessato consenta espressamente alla proroga deltermine.5. Contestualmente all’apprensione dei beni requisiti, l’amministrazione corrisponde alproprietariodidettibeniunasommadidenaroatitolodiindennitàdirequisizione.Incasodirifiutodelproprietarioariceverla,essaèpostaasuadisposizionemedianteoffertaanchenonformaleequindi corrispostanonappenaaccettata.Tale sommaè liquidata,alla streguadei

Possibilità di requisizione in uso o in proprietà dipresidi sanitari e benimobili di ogni specie per leesigenzedelle strutture sanitarieeperaumentarelacapacitàpostilettiperaffettidaCovid-19Durata:finoal31.7.2020oalperduraedellostatodiemergenzaPer la requisizione in uso, termine non oltre seimesi; oltre, trasformazione in requisizione inproprietàIndennità:riferimentoaivaloricorrentidimercatoal31.12.2019senzatenercontodegliincrementidiprezzosuccessiviaquestadata

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valoricorrentidimercatocheibenirequisitiavevanoalladatadel31dicembre2019esenzatenerecontodellevariazionideiprezziconseguentiasuccessivealterazionidelladomandaodell’offerta,comesegue:a) in caso di requisizione in proprietà, l’indennità di requisizione è pari al 100 per cento didettovalore;b) in caso di requisizione in uso, l’indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese dieffettivaduratadellarequisizione,aunsessantesimodelvalorecalcolatoperlarequisizioneinproprietà.6.Seneldecretodirequisizioneinusononèindicatoperlarestituzioneuntermineinferiore,l’indennitàcorrispostaalproprietarioèprovvisoriamenteliquidataconriferimentoalnumerodimesi o frazione dimesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del terminedell’emergenzadicuialcomma1,comunquenel limitemassimodicuialprimoperiododelcomma4.7.Neicasidiprolungamentodellarequisizioneinuso,nonchéinquellidisuatrasformazioneinrequisizioneinproprietà,ladifferenzatral’indennitàgiàcorrispostaequellaspettanteperl’ulterioreperiodo,ovveroquellaspettanteaisensidellaletteraa)delcomma5,ècorrispostaal proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l’uso. Se non vieneindicatounnuovoterminediduratadell’usodeibeni,siprocedeaisensidella letteraa)delcomma5.8. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte adimprorogabiliesigenzeconnessecon l’emergenzadicuialcomma1, ilPrefetto,supropostadel Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzioneterritorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso distrutturealberghiere,ovverodialtri immobiliaventianaloghecaratteristichediidoneità,perospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenzadomiciliare, laddovetalimisurenonpossanoessereattuatepressoildomiciliodellapersonainteressata.9.Contestualmenteall’apprensionedell’immobilerequisitoaisensidelcomma8,ilPrefetto,avvalendosidelle risorsedi cuialpresentedecreto, corrispondealproprietariodidettibeniunasommadidenaroatitolodiindennitàdirequisizione.Incasodirifiutodelproprietarioariceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindicorrispostanonappenaaccettata.L’indennitàdirequisizioneèliquidatanellostessodecreto

Incasodirewuisizioneinuso,unsessantesimodelvalore per ciascun mese o porzione di mese diduratadellarequisizioneRequisizione immobili: provvede il Prefetto suproposta Dip. Prot. Civile per alberghi o altriimmobili aventi caratteristiche analoghe perospitare persone in sorveglianza sanitaria,permanenzadomiciliareIndennit: contestualmente all’apprensionedell’immobile; inc aso di rifiuto da parte delproprietario, messa a disposizione con offertaanchenonformale

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delPrefetto,cheaifinidellastimasiavvaledell’Agenziadelleentrate,allastreguadelvalorecorrentedimercatodell’immobilerequisitoodiquellodiimmobilidicaratteristicheanaloghe,in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata dellarequisizione,allo0,42%didettovalore.Larequisizionedegliimmobilipuòprotrarsifinoal31luglio2020,ovverofinoalterminealqualesiastataulteriormenteprorogata laduratadellostatodiemergenzadicuialcomma1.Seneldecretodirequisizioneinusononèindicatoperlarestituzioneuntermineinferiore,l’indennitàcorrispostaalproprietarioèprovvisoriamenteliquidata con riferimento al numero dimesi o frazione dimesi intercorrenti tra la data delprovvedimento e quella del termine dell’emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso diprolungamento della requisizione, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quellaspettanteper l’ulterioreperiodoè corrispostaalproprietarioentro30giornidalla scadenzadel termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione sipresumedispostafinoal31luglio2020,ovverofinoalterminealqualesiastataulteriormenteprorogataladuratadellostatodiemergenzadicuialcomma1.10. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesal’esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previstodall’articolo458deldecretolegislativo15marzo2010,n.66.6. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150milionidieuroperl’anno2020,cuisiprovvedeaisensidell’articoloXX(coperturafinale)

Valore: valore corrente di mercato anchedetermiantaconausilioAgenziaentratePer ognimese o porzione dimese di durata dellarequisizione=0,42%delvalorecorrentedimercatoImpossibilità di sospensione giudiziale delprovvedimentoincasodicontestazione

Articolo7

“Arruolamentotemporaneodimedicieinfermierimilitari”

1.AlfinedicontrastareecontenereildiffondersidelvirusCOVID-19,èautorizzato,perl’anno2020, l’arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell’Esercito italiano in serviziotemporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguitostabiliteperciascunacategoriadipersonale:a)n.120ufficialimedici,conilgradoditenente;b)n.200sottufficialiinfermieri,conilgradodimaresciallo.2.Possonoesserearruolati,previogiudiziodellacompetentecommissioned’avanzamento, icittadiniitalianiinpossessodeiseguentirequisiti:a)etànonsuperioreadanni45;

Potenziamentosanitàmilitare

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b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazioneprofessionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea ininfermieristicaedella relativaabilitazioneprofessionale,per ilpersonaledi cuial comma1,letterab);c)nonesserestatigiudicatipermanentementenonidoneialserviziomilitare;d)nonesserestatidimessid’autoritàdaprecedentifermenelleForzearmate;e)nonesserestaticondannatiperdelittinoncolposi,ancheconsentenzadiapplicazionedellapenasurichiesta,apenacondizionalmentesospesaocondecretopenaledicondanna,ovverononessereinattoimputatiinprocedimentipenaliperdelittinoncolposi.3.Leprocedurediarruolamentodicuialpresentearticolosonogestitetramiteportaleon-linesul sito internet del Ministero della difesa “www.difesa.it” e si concludono entro quindicigiornidalladatadientratainvigoredelpresentedecreto.4. Ilpersonaledicuialcomma1nonèfornitodirapportod’impiegoeprestaservizioattivoper la durata della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico e economico deiparigradoinserviziopermanente.5. Per lamedesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato ilmantenimento in servizio diulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze dicompletamento,dicuiall’articolo937,comma1, letterad),deldecreto legislativo15marzo2010,n.66.6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.749.052 per l’anno 2020 e aeuro5.661.374perl’anno2021siprovvedeaisensidell’articolo(coperturafinaleDTA).

Articolo8

“Assunzioneurgentedifunzionariotecnicoperlabiologialachimicaelafisicapressolestrutturesanitariemilitari”

1.AlfinedifarfrontealleesigenzestraordinarieeurgentiderivantidalladiffusionedelCOVID19,digarantire i livelliessenzialidiassistenzaedisostenereesupportaresinergicamente lealtrestrutturediqualsiasilivellodelServiziosanitarionazionale,tenutocontodell’incrementoesponenzialedelleprestazioniacaricodelDipartimentoscientificodelPoliclinicomilitaredelCelio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppoditestpatogeni rari, ilMinistero della difesa, verificata l’impossibilità di utilizzare personale

Sanità militare: 6 incarichi individuali funzionariotecnicoepr labiologia, lachimiae lafisica,previaselezionepertitoliecolloquiooraleDurata:unanno,nonrinnovabileL’incarico è titolo preferenziale per il successivo

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giàinservizio,finoalperduraredellavigenzadellostatodiemergenzadeliberatodalConsigliodei ministri del 31 gennaio 2020, può conferire incarichi individuali a tempo determinato,previoavvisopubblico, finoaunmassimodiseiunitàdipersonaledi livellonondirigenzialeappartenente all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionariotecnicoperlabiologialachimicaelafisica.2.Gli incarichidicuialcomma1,sonoconferitipreviaselezionepertitoliecolloquiooralemedianteprocedurecomparativeehannoladuratadiunannoenonsonorinnovabili.3.Le attività professionale svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenzialinelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale neimedesimi profili professionalipressoilMinisterodelladifesa.4.Perlefinalitàdicuialpresentearticolo,èautorizzatalaspesadieuro115.490perciascunodeglianni2020e2021eairelativionerisiprovvede:-perl’anno2020,mediantecorrispondenteriduzionedelfondoadisposizionepereventualideficienzedeicapitolirelativialletreForzearmatedicuiall’articolo613deldecretolegislativo15marzo2010,n.66;-per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione dellefunzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione eammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,ammodernamento emanutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e dellestrutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l`Arma dei Carabinieri, nonché per ilriequilibriodeiprincipalisettoridispesadelMinisterodellaDifesa,conlafinalitàdiassicurareilmantenimentoinefficienzadellostrumentomilitareedisostenerelecapacitàoperativedicuiall’articolo619deldecretolegislativo15marzo2010n.66.

arruolamentoneiprofiliprofessionalidelMinisterodifesa

Articolo9

“PotenziamentodellestrutturedellaSanitàmilitare”

1.Alfinefronteggiareleparticolariesigenzeemergenzialiconnesseall’epidemiadaCOVID-19,èautorizzataperl’anno2020laspesadi34,6milionidieuroperilpotenziamentodeiservizisanitarimilitarieper l’acquistodidispositivimediciepresidisanitarimiratiallagestionedeicasiurgentiedibiocontenimento.2.Perl’anno2020loStabilimentochimicofarmaceuticomilitarediFirenzeèautorizzatoalla

Potenziamento sanitàmilitare:acquistodispositivimedici e presidi sanitari per l’emergenza epotenziamentoservizisanitariconnessi

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produzioneedistribuzionedidisinfettantie sostanzeadattivitàgermicidaobattericida,nellimitedispesadi704.000euro.3.Aglioneriderivantidalpresentearticolo,paria35,304milioniperl’anno2020diprovvedeaisensidell’articoloXX(coperturafinale).

Articolo10“Potenziamentorisorseumanedell’INAIL”

1.Con lemedesimemodalitàdi reclutamentodicuiall’articolo2deldecreto legge9marzo2020, n. 14, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) èautorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata nonsuperioreaseimesiuncontingentedi200medicispecialistiedi100infermieripergarantireassistenzaecureambulatorialiagliinfortunatisullavoroetecnopatici.2.Aglioneriderivantidalpresentearticoloparia12.513.474europerl’anno2020siprovvedeavaleresulbilanciodell’INAIL,senzanuoviemaggiorioneriperlafinanzapubblicamedianteriprogrammazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Allacompensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, paria6.444.440europerl’anno2020,siprovvedeaisensidell’articolo(coperturagenerale).

Per garantire assistenza e cure ambulatoriali agliinfortunati sul lavoro, 200medici specialisti e 100infermieri con contratto a tempodeterminatoper1annopressoINAIL

Articolo11

“Disposizioniurgentiperassicurarecontinuitàalleattivitàassistenzialiediricercadell’IstitutoSuperiorediSanità”

1.Perfarfrontealleesigenzedisorveglianzaepidemiologicaedicoordinamentoconnesseallagestione dell’emergenza COVID-19 è autorizzato ad assumere a tempo determinato, per iltriennio2020-2022,inderogaalpianotriennalediattivitàedallapercentualedicuiall’articolo9,comma2,deldecreto legislativo25novembre2016,n.218,n.30unitàdipersonalecosìsuddivise:

a) 5unitàdipersonaleconqualificadiprimoricercatore/tecnologo,livelloII;b) 20unitàdipersonaleconqualificadiricercatore/tecnologo,livelloIII;c) 5unitàdipersonaleconqualificadiCollaboratoreTecnicoEntidiRicerca(CTER)livello

VI.

Assunzioniministerosanità:a)5primoricercatore/tecnologolivelloII;b)20ricercatore/tecnologolivelloIII;c)5CollaboratoreTecnicoEntidiRicerca

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2.Aglioneridicuialcomma1,pariaeuro1.283.000perl’anno2020eaeuro1.540.000perciascunodeglianni2021e2022, siprovvede,mediantecorrispondenteutilizzodel fondodipartecorrenteiscrittonellostatodiprevisionedelMinisterodellasalute,aisensidell'articolo34-ter,comma5,dellalegge31dicembre2009,n.196.

Articolo12“Misurestraordinarieperlapermanenzainserviziodelpersonalesanitario”

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione delCOVID-19edigarantireilivelliessenzialidiassistenza,leaziendeeglientidelServiziosanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio deiministri in data 31 gennaio 2020, verificata l’impossibilità di procedere al reclutamento dipersonale,anchefacendoricorsoagliincarichiprevistidagliarticoli1e2deldecretolegge9marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché ilpersonale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche inderogaailimitiprevistidalledisposizionivigentiperilcollocamentoinquiescenza.

PossibilitàperSSNditrattenereinserviziomedicieoperatorisanitariancheoltreilimitidietà

Articolo13

“Derogadellenormeinmateriadiriconoscimentodellequalificheprofessionalisanitarie”

1.Perladuratadell’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,inderogaagliarticoli49e50deldecretodelPresidentedellaRepubblica31agosto1999n.394esuccessivemodificazioni,ealle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successivemodificazioni, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie aiprofessionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitariaconseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessatipresentano istanza corredatadi un certificatodi iscrizioneall'albodel Paesedi provenienzaalleregionieProvinceautonome,chepossonoprocederealreclutamentotemporaneoditaliprofessionistiaisensidegliarticoli1e2deldecretolegge9marzo2020,n.14.

Possibilità di esercizio temporaneo professionisanitarieperabilitatiall’estero(UE)

Articolo14

“Ulterioridisposizioniinmateriadisorveglianzasanitaria”

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1.Lamisuradicuiall’articolo1,comma2,letterah),deldecreto-legge23febbraio2020,n.6,non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione deifarmaci e dei dispositivimedici e diagnostici nonchè delle relative attività di ricerca e dellafiliera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendonol’attivitànelcasodisintomatologiarespiratoriaoesitopositivoperCOVID-19.

Peridipendentidelleimpreseproduttricidifarmacie diagnostici non si applica la quarantena per chiabbiaavutocontattistretticonaffettidaCovid-19

Articolo15

“Disposizionistraordinarieperl’autorizzazioneallaproduzionedimascherinechirurgiche”

1.Perlagestionedell’emergenzaCOVID-19,efinoalterminedellostatodiemergenzadicuialla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrremascherinechirurgicheinderogaallevigentinorme.2.Incoerenzaconlelineeguidadell'OrganizzazioneMondialedellaSanitàeinconformitàalleattualievidenzescientifiche,èconsentitofarericorsoallemascherinechirurgichequaledispositivoidoneoaproteggereglioperatorisanitari.3. Le aziende produttrici che intendono avvalersi della deroga di cui al comma 1, devonoinviareall’Istitutosuperioredisanitàautocertificazionenellaquale,sottolapropriaesclusivaresponsabilità, dichiarano quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che lestesserispettanotuttiirequisitidisicurezzadicuiallavigentenormativa.Entroenonoltre3giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici devono altresì trasmettereall’Istituto superiore di sanità ogni elementoutile alla validazionedellemascherine oggettodellastessa.4.L’istitutosuperioredisanità,nel terminedi2giornidalla ricezionediquanto indicatonelcomma3,sipronunciacircalarispondenzadellemascherineallenormevigenti.5. Qualora all’esito della valutazione di cui al comma 4 le mascherine risultassero nonconformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia diautocertificazione,ilproduttorecessaimmediatamentelaproduzione.

Produzione mascherine in deroga alla nromativavigente,finoalterminedell’emergenza

Articolo16

“Ulteriorimisurediprotezioneafavoredeilavoratoriedellacollettività”

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1.PercontenereildiffondersidelvirusCOVID-19,finoalterminedellostatodiemergenzadicui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorionazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamenteimpossibilitatiamantenereladistanzainterpersonalediunmetro,sonoconsideratidispositividiprotezioneindividuale(DPI),dicuiall’articolo74,comma1,deldecretolegislativo9aprile2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinatodall’articolo34,comma3,deldecreto-legge2marzo2020,n.9.2.Aifinidelcomma1,finoalterminedellostatodiemergenzadicuialladeliberadelConsigliodeiministriindata31gennaio2020,gliindividuipresentisull’interoterritorionazionale,sottolapropriaresponsabilità,sonoautorizzatiall’utilizzodimascherinefiltrantiprivedelmarchioCEeprodotteinderogaallevigentinormesull'immissioneincommercio.

Per i lavoratori impossibilitati a mantenere ladistanza interpersonale di un metro, sonoconsiderati dispositivi di protezione individuale lemascherinechirurgichereperibiliincommercioPossibilità utilizzo, a propria resposnabilità, dimascherine filtranti prove del marchio CE eprodotte in deroga alla normativa sull’immissioneincommercio

Articolo17

“Rifinanziamentofondi”

1.IllivellodelfinanziamentodelfabbisognosanitarionazionalestandardcuiconcorreloStatoèincrementatodi1.150milionidieuroperl’anno2020.LeregionieleprovinceautonomediTrentoeBolzanoeglientideirispettiviservizisanitariregionaliprovvedono,sullacontabilitàdell’anno2020,all’aperturadiuncentrodicostodedicatocontrassegnatodalcodiceunivoco“COV 20”, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati allagestionedell’emergenzacheinognicasoconfluiscononeimodellieconomicidicuialdecretoministeriale 24maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programmaoperativoperlagestionedell’emergenzaCovid-19daapprovarsidapartedelMinisterodellasalutediconcertoconilMinisterodell’economiaedellefinanzeedamonitorarsidapartedeipredettiMinistericongiuntamente.2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione delCOVID-19, per le verifiche dell’equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relativeall’anno2019,per l’anno2020ilterminedel30apriledicuiall’articolo1,comma174,dellalegge30dicembre2004,n.311èdifferitoal31maggioe,conseguentemente,ilterminedel31maggioèdifferitoal30giugno.3.AlfinedifarfronteallestraordinarieesigenzeconnesseallostatodiemergenzadeliberatodalConsigliodeiMinistri indata31gennaio2020,per l'anno2020 il fondodicuiall'articolo

RifinanziamentoSSN

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44,deldecretolegislativo2gennaio2018,n.1,èincrementatodi1,5miliardidieuro.

TitoloII“Misureasostegnodellavoro”

CapoI

“Estensionedellemisurespecialiintemadiammortizzatorisocialipertuttoilterritorionazionale”

Articolo18

“Normespecialiinmateriaditrattamentoordinariodiintegrazionesalarialeeassegnoordinario”

1.Idatoridilavorochenell’anno2020sospendonooriduconol’attivitàlavorativapereventiriconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda diconcessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegnoordinarioconcausale“emergenzaCOVID-19”,perperiodidecorrentidal23febbraio2020perunaduratamassimadinovesettimaneecomunqueentroilmesediagosto2020.2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensatidall’osservanzadell’articolo14deldecretolegislativo14settembre2015,n.148edeiterminidel procedimento previsti dall’ articolo 15, comma2, nonché dall’articolo 30, comma2 delpredetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, laconsultazioneel’esamecongiuntochedevonoesseresvoltiancheinviatelematicaentroitregiornisuccessiviaquellodellarichiesta.Ladomanda,inognicaso,deveesserepresentataentro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo disospensioneodiriduzionedell’attivitàlavorativaenonèsoggettaallaverificadeirequisitidicuiall’articolo11deldecretolegislativo14settembre2015,n.148.3. Iperiodidi trattamentoordinariodi integrazionesalarialeeassegnoordinarioconcessiaisensidelcomma1nonsonoconteggiatiaifinideilimitiprevistidall’articolo4,commi1e2,edagliarticoli12,29,comma3,30,comma1,e39deldecretolegislativo14settembre2015,n.148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all’anno 2020all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto

CIG ordinaria per i datori di lavoro che hannodovutosopsendereoridurrel’attivitàlavortivapereventiriconducbiliall’emergenzaepidemiologicaNon necessità di accordo sindacale, sufficienteinformazione,consulazioneeesamecongiunto,dasvolgersiancheinviatelematicaDomande da rpesentare entro la fine del quartomese successivo all’inizio della sospensione oriduzioneattivitàlavorativa

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aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14settembre2015,n.148.4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegnoordinario concessi ai sensi del comma1 e in considerazionedella relativa fattispecie non siapplicaquantoprevistodagliarticoli5,29, comma8,secondoperiodo, e33, comma2,deldecretolegislativo14settembre2015,n.148.5.L’assegnoordinariodicuialcomma1èconcesso, limitatamenteper ilperiodo indicatoenell’anno 2020,anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo diintegrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predettotrattamentosuistanzadeldatoredilavoropuòessereconcessoconlamodalitàdipagamentodirettodellaprestazionedapartedell’INPS.6.IFondidicuiall’articolo27deldecretolegislativo14settembre2015,n.148garantisconol’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui alpresente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico delbilanciodelloStatonellimitedi80milionidieuroperl’anno2020esonotrasferitiairispettiviFondicondecretodelMinistrodel lavoroedellepolitichesocialidiconcertocon ilMinistrodell’economiaedellefinanze.6-bis. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensidell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l’erogazionedell’assegnoordinariodicuialcomma1,conlemedesimemodalitàdelpresentearticolo.7. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alledipendenzedeidatoridi lavororichiedenti laprestazionealladatadel23febbraio2020eailavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo14settembre2015,n.148.8.Leprestazionidisostegnoal redditodicuiaicommida1a5edicuiall’articolo20 sonoriconosciutenellimitemassimodispesaparia1.347,1milionidieuroperl’anno2020.L'INPSprovvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma.Qualoradalpredettomonitoraggioemerga cheè stato raggiuntoanche in viaprospettica illimitedispesa,l’INPSnonprendeinconsiderazioneulterioridomande.

Articolo19

“TrattamentoordinariodiintegrazionesalarialeperleaziendechesitrovanogiàinCassa

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integrazionestraordinaria”

1.Leaziendechealladatadientratainvigoredeldecreto-legge23febbraio2020,n.6,hannoincorsountrattamentodiintegrazionesalarialestraordinario,possonopresentaredomandadiconcessionedeltrattamentoordinariodiintegrazionesalarialeaisensidell’articolo1eperun periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinariosospendeesostituisceiltrattamentodiintegrazionestraordinariogiàincorso.Laconcessionedeltrattamentoordinariodiintegrazionesalarialepuòriguardareancheimedesimilavoratoribeneficiaridelleintegrazionisalarialistraordinarieatotalecoperturadell’orariodilavoro.2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata allasospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinariaprecedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazionesalarialeconcessoaisensidell’articolo1nonèconteggiatoaifinideilimitiprevistidall’articolo4,commi1e2,edall’articolo12deldecretolegislativo14settembre2015,n.148.3.Limitatamenteaiperiodiditrattamentoordinariodiintegrazionesalarialeconcessiaisensidel comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previstodall’articolo5deldecretolegislativo14settembre2015,n.148.4. In considerazione della limitata operatività conseguente allemisure di contenimento perl’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e allapresentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazionesalarialenonsiapplicanogliarticoli24e25deldecretolegislativo14settembre2015,n.148,limitatamenteaiterminiprocedimentali.5.Leprestazionidisostegnoalredditodicuiaicommida1a3sonoriconosciutenel limitemassimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede almonitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dalpredettomonitoraggioemergacheèstatoraggiuntoancheinviaprospetticaillimitedispesa,l’INPSnonprendeinconsiderazioneulterioridomande.6.All’articolo14,comma1,deldecreto-legge2marzo2020leparole“all’interruzione”sonosostituitedalleseguenti:“allasospensione”.

CIG ordinaria anche per le imprese che già sitrovanoinCIGstraordinaria

Articolo20

“Trattamentodiassegnoordinarioperidatoridilavorochehannotrattamentidiassegnidi

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solidarietàincorso”

1.Idatoridilavoro,iscrittialFondodiintegrazionesalariale,chealladatadientratainvigoredeldecreto-legge23 febbraio2020,n.6,hanno in corsounassegnodi solidarietà,possonopresentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 1 per unperiodononsuperioreanovesettimane.Laconcessionedeltrattamentoordinariosospendeesostituiscel’assegnodi solidarietàgià incorso. Laconcessionedell’assegnoordinariopuòriguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totalecoperturadell’orariodilavoro.2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensidell’articolo 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, edall’articolo29,comma3,deldecretolegislativo14settembre2015,n.148.3.Leprestazionidisostegnoalredditodicuiaicommida1a2sonoriconosciuteaisensidiquantoprevistodall’articolo1,comma8.4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e inconsiderazionedellarelativafattispecienonsiapplicaquantoprevistodall’articolo29,comma8,secondoperiodo,deldecretolegislativo14settembre2015,n.148.

Assegno ordinario fino a 9 settimane per impresechehannoincorsoassegnodisolidarietà

Articolo21

“NuovedisposizioneperlaCassaintegrazioneinderoga”

1.LeRegionieProvinceautonome,conriferimentoaidatoridilavorodelsettoreprivato,iviinclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmentericonosciuti,periqualinontrovinoapplicazioneletuteleprevistedallevigentidisposizioniinmateria di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possonoriconoscere,inconseguenzadell’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,previoaccordochepuòessereconclusoancheinviatelematicaconleorganizzazionisindacalicomparativamentepiùrappresentativealivellonazionaleperidatoridilavoro,trattamentidicassaintegrazionesalarialeinderoga,perladuratadellasospensionedelrapportodilavoroecomunqueperunperiodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzionefigurativaeirelativioneriaccessori.Iltrattamentodicuialpresentecomma,limitatamenteailavoratoridelsettoreagricolo,perleorediriduzioneosospensionedelleattività,neilimitiivi

CIG in deroga, compresi settore agricolo, pesca,terzosettore,previoaccordosindacaleancheinviatelematica.Comunquedatoridilavoroconpiùdi5dipendentiDurata: sospensione rapporto di lavoro ecomunquenonoltre9settimaneEsclusioneperColf

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previsti,èequiparatoa lavoroai finidelcalcolodelleprestazionididisoccupazioneagricola.L’accordodicuialpresentecommanonèrichiestoperleimpresecheoccupanofinoacinquedipendenti.2.Sonoesclusidall’applicazionedelcomma1idatoridilavorodomestico.3.Iltrattamentodicuialpresentearticoloèriconosciutonellimitemassimodi3.293,2milionidieuroperl’anno2020,adecorreredal23febbraio2020elimitatamenteaidipendentigiàinforzaallamedesimadata.Lerisorsedicuialprimoperiododelpresentecommasonoripartitetra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e dellepolitichesocialidiconcertoconilMinistrodell’economiaedellefinanze.4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delleprovince autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entroquarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica delrispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome,unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvedeall'erogazionedellepredetteprestazioni,previaverificadelrispetto,ancheinviaprospettica,deilimitidispesadicuialcomma3.Ledomandesonopresentateallaregioneealleprovinceautonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.L'INPS provvede almonitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di taleattivitàalMinisterodellavoroedellepolitichesocialiealleregioniealleprovinceautonomeinteressate. Qualora dal predettomonitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in viaprospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altriprovvedimenticoncessori.5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle ProvinceautonomediTrentoediBolzano,sonotrasferiteairispettiviFondidisolidarietàbilateralidelTrentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14settembre2015,n.148,cheautorizzanolerelativeprestazioni.6. Per il trattamentodi cui al comma1non si applicano ledisposizionidi cui agli articoli 1,comma2,primoperiodo.Iltrattamentopuòessereconcessoesclusivamenteconlamodalitàdi pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cuiall’articolo44,comma6-ter,deldecretolegislativon.148del2015.7.Restafermoquantoprevistodagliarticoli15e17deldecretolegge2marzo2020,n.9.

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CapoII“Normespecialiinmateriadiriduzionedell’orariodilavoroedisostegnoailavoratori”

Articolo22

“Congedoeindennitàperilavoratoridipendentidelsettoreprivato,ilavoratoriiscrittiallaGestioneseparatadicuiall’art.2,comma26dellalegge8agosto1995,n.335,eilavoratori

autonomi,peremergenzaCOVID-19”

1.Perl’anno2020adecorreredal5marzo,inconseguenzadeiprovvedimentidisospensionedeiservizieducativiperl’infanziaedelleattivitàdidattichenellescuolediogniordineegrado,di cui al Decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 4marzo 2020, e per un periodocontinuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratoridipendentidelsettoreprivatohannodirittoafruire,aisensideicommi9e10,perifiglidietà non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specificocongedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione,calcolata secondoquanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26marzo 2001, n.151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti dacontribuzionefigurativa.2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decretolegislativo26marzo2001,n.151,fruitidaigenitoriduranteilperiododisospensionedicuialpresentearticolo,sonoconvertitinelcongedodicuialcomma1condirittoall’indennitàenoncomputatinéindennizzatiatitolodicongedoparentale.3.IgenitorilavoratoriiscrittiinviaesclusivaallaGestioneseparatadicuiall’articolo2,comma26,dellalegge8agosto1995,n.335,hannodirittoafruire,aisensideicommi9e10,perilperiodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quantoprevistoalcomma5,diunospecificocongedo,perilqualeèriconosciutaunaindennità,perciascunagiornataindennizzabile,parial50percentodi1/365delredditoindividuatosecondola base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Lamedesimaindennitàèestesaaigenitorilavoratoriautonomiiscrittiall’INPSedècommisurata,per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionalegiornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomosvolto.

Congedo parentale per genitori lavoratori delsettoreprivatconfiglifinoa12anni:indennitàdel50% della retribuzione, con contribuzioneprevidenzialefigurativaCongedo parentale per genitori lavoratori iscrittiallagestioneseparataINPS

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4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente adentrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata allacondizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti disostegnoalredditoincasodisospensioneocessazionedell’attivitàlavorativaoaltrogenitoredisoccupatoononlavoratore.5.Fermarestandol’estensionedelladuratadeipermessiretribuitidicuiall’articolo6,illimitedietàdicuiaicommi1e3nonsiapplicainriferimentoaifiglicondisabilitàinsituazionedigravitàaccertataaisensidell’articolo4,comma1,dellalegge5febbraio1992,n.104,iscrittiascuolediogniordineegradooospitatiincentridiurniacarattereassistenziale.6. Fermo restandoquantoprevisto nei commida1a5, i genitori lavoratoridipendentidelsettore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nelnucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito incaso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore nonlavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizieducativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senzacorresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto dilicenziamentoedirittoallaconservazionedelpostodilavoro.7. Ledisposizionidelpresentearticolo trovanoapplicazioneancheneiconfrontideigenitoriaffidatari.8.Adecorreredall’entratainvigoredellapresentedisposizione,inalternativaallaprestazionedi cui ai commi 1, 3 (e 5 - RICHIESTA MINISTRO BONETTI) e per i medesimi lavoratoribeneficiari,èprevistalapossibilitàdisceglierelacorresponsionediunbonusperl’acquistodiservizidibaby-sittingnellimitemassimocomplessivodi600euro,dautilizzareperprestazionieffettuatenelperiododicuialcomma1.Ilbonusvieneerogatomedianteillibrettofamigliadicuiall’articolo54-bis,legge24aprile2017,n.50.8-bis. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscrittiall’INPS,subordinatamenteallacomunicazionedapartedellerispettivecasseprevidenzialidelnumerodeibeneficiari(RICHIESTAMINISTROBONETTI).9.Lemodalitàoperativeperaccederealcongedodicuiaicommi1e2ovveroalbonusdicuialcomma 8 sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede almonitoraggiocomunicandonelerisultanzealMinisterodellavoroedellepolitichesocialiealMinisterodell’economiaedellefinanze.Qualoradalmonitoraggioemergailsuperamentodel

GenitoridifiglidisabiligraviDiritto all’astensione dal lavoro per gentioridipendentidelsettoreprivatoconfigli tra12e16anni, a condizione che non ci siano altri genitorichefruisconodisostegnoalredditoocondirittoadastensionedallavoro.Inquesto caso,nessuna indennitào contribuzionefigurativa,madiritto alla conservazione del postodilavoroPossibilità di bonus per l’acquisto di baby-sittingfino al limite di 600 euro compelssivi durantel’emergenza

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limitedispesadicuialcomma10,l’INPSprocedealrigettodelledomandepresentate.10. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1milionidieuroannuiperl’anno2020.

Articolo23

“Estensioneduratapermessiretribuitiexart.33,legge5febbraio1992,n.104”

1.Ilnumerodigiornidipermessomensileretribuitocopertodacontribuzionefigurativadicuiall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulterioricomplessivedodicigiornateusufruibilineimesidimarzoeaprile2020.

12 giornate in più di permesso mensile retribuitocon contribuzione figurativa per ciascun mese dimarzoeaprile2020

Articolo24

“Congedoeindennitàperilavoratoridipendentidelsettorepubblico,nonchédelsettoresanitarioprivatoaccreditato,peremergenzaCOVID-19”

1.Adecorreredal5marzo2020,inconseguenzadeiprovvedimentidisospensionedeiservizieducativiperl’infanziaedelleattivitàdidattichenellescuolediogniordineegrado,dicuialDecreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 4marzo 2020, e per tutto il periodo dellasospensione iviprevista, igenitori lavoratoridipendentidel settorepubblicohannodirittoafruiredellospecificocongedoerelativaindennitàdicuiall’articolo22,commi1,2,4,5,6e7.2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione dellemodalità di fruizione del congedosonoacuradell’amministrazionepubblicaconlaqualeintercorreilrapportodilavoro.3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato,appartenenti alla categoriadeimedici, degli infermieri,dei tecnicidi laboratoriobiomedico,deitecnicidiradiologiamedicaedeglioperatorisociosanitari,nonchédipendentidallaPoliziadiStato, ilbonusper l’acquistodiservizidibaby-sittingper l’assistenzae lasorveglianzadeifigli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 5, comma 8 in alternativa allaprestazionedicuialcomma1,èriconosciutonellimitemassimocomplessivodi1000,00euro.4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma3, il lavoratore presenta domanda tramite icanalitelematicidell’Inpsesecondolemodalitàtecnico-operativestabiliteintempoutiledalmedesimoIstitutoindicando,almomentodelladomandastessa,laprestazionedicuiintendeusufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del

Genitori lavoratoridelsettorepubblico:congedoeindennitàcomelavoratoridelsettoreprivatoDipendentidelsettoresanitario:bonusbabysittingestesoa1000euro

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bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede almonitoraggiocomunicandonelerisultanzealMinisterodellavoroedellepolitichesocialiealMinistero dell’economia e delle finanze. Qualora dalmonitoraggio emerga il superamento,ancheinviaprospettica,dellimitedispesadicuialcomma5,l’INPSprocedealrigettodelledomandepresentate.5.Ibeneficidicuialpresentearticolosonoriconosciutinellimitecomplessivodi30milionidieuroannuiperl’anno2020.6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo alrischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con ladeliberadelConsigliodeiministridel31gennaio2020,pubblicatanellaGazzettaUfficialen.26del1°febbraio2020,ipermessiperisindaciprevistiall’articolo79,comma4,deldecretolegislativo18agosto2000,n.267, sono rideterminati in72ore (O96RICHIESTARAPPORTIPARLAMENTO).Perisindacilavoratoridipendentipubblicileassenzedallavoroderivantidalpresentecommasonoequiparateaquelledisciplinatedall’articolo19,comma3,deldecretolegge2marzo2020,n.9.(INATTESAVALUTAZIONERAGIONERIA)

Articolo25

“Misureurgentiperlatuteladelperiododisorveglianzaattivadeilavoratoridelsettoreprivato”

1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliarefiduciariaconsorveglianzaattivadicuiall’articolo1,comma2,lettereh)ei)deldecreto-legge23 febbraio2020, n. 6, dai lavoratori del settoreprivato, è equiparato amalattia ai fini deltrattamentoeconomicoprevistodallanormativadiriferimentoenonècomputabileaifinidelperiododicomporto.1-bis. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso delriconoscimentodidisabilitàconconnotazionedigravitàaisensidell’articolo3,comma3,dellalegge5 febbraio1992,n.104,nonchéai lavoratori inpossessodi certificazione rilasciatadaicompetenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante daimmunodepressioneodaesitidapatologieoncologicheodallosvolgimentodirelativeterapiesalvavita,aisensidell’articolo3,comma1,dellamedesimaleggenl104del1992,ilperiododiassenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero

Periodo inquarantenaconsorveglianzaattivaperlavoratori del settore privato è equiparato amalattia

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ospedalierodicuiall’articolo19,comma1,deldecretolegge2marzo2020,n.9.2.Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato dimalattia con gliestremidelprovvedimentochehadatoorigineallaquarantenaconsorveglianzaattivaoallapermanenzadomiciliarefiduciariaconsorveglianzaattivadicuiall’articolo1,comma2,lettereh)ei)deldecreto-legge23febbraio2020,n.6.3.Sono considerati validi i certificati dimalattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore dellapresente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 2 da partedell’operatoredisanitàpubblica.4.In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentanodomanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui alpresentearticolosonopostiacaricodelloStatonellimitemassimodispesadi130milionidieuroperl’anno2020.Glientiprevidenzialiprovvedonoalmonitoraggiodellimitedispesadicuialprimoperiododelpresentecomma.Qualoradalpredettomonitoraggioemergacheèstato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali inconsiderazioneulterioridomande5.Qualora il lavoratore si trovi inmalattiaaccertatadaCOVID-19, il certificatoè redattodalmedicocurantenelleconsuetemodalitàtelematiche,senzanecessitàdialcunprovvedimentodapartedell’operatoredisanitàpubblica

Articolo26

“Indennitàprofessionistielavoratoriconrapportodicollaborazionecoordinataecontinuativa”

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ailavoratorititolaridirapportidicollaborazionecoordinataecontinuativaattiviallamedesimadata,iscrittiallaGestioneseparatadicuiall'articolo2,comma26,dellalegge8agosto1995,n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, èriconosciutaun’indennitàperilmesedimarzoparia600euro.L’indennitàdicuialpresentearticolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica22dicembre1986,n.917.2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite dispesacomplessivodi170milionidieuroperl’anno2020.L'INPSprovvedealmonitoraggiodel

Professionisti con partita IVA al 23.2.202 elavoratori iscritti alla gestione separata INPS:indennità una tantum di 500 euro, non tassata afiniIRPEF(eaddizionali)

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rispettodellimitedispesaecomunicairisultatiditaleattivitàalMinisterodellavoroedellepolitiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predettomonitoraggioemergailverificarsidiscostamenti,ancheinviaprospettica,rispettoalpredettolimitedispesa,nonsonoadottatialtriprovvedimenticoncessori.

Articolo27

“IndennitàlavoratoriautonomiiscrittialleGestionispecialidell’Ago”

1.Ai lavoratoriautonomi iscrittiallegestionispecialidell’Ago,nontitolaridipensioneenoniscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese dimarzoparia600euro.L’indennitàdicuialpresentearticolononconcorreallaformazionedelredditoaisensideldecretodelPresidentedellaRepubblica22dicembre1986,n.917.2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite dispesacomplessivodi1.800milionidieuroper l’anno2020.L'INPSprovvedealmonitoraggiodel rispettodel limitedispesaecomunica i risultatidi taleattivitàalMinisterodel lavoroedelle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predettomonitoraggioemergailverificarsidiscostamenti,ancheinviaprospettica,rispettoalpredettolimitedispesa,nonsonoadottatialtriprovvedimenticoncessori.

Lavoratori autonomi non iscritti a formeprevidenzialiobbligatorie:indennitàunatantumdi500euro,nontassataafiniIRPEF(eaddizionali)

Articolo28

“Indennitàlavoratoristagionalidelturismoedeglistabilimentitermali”

1.Ailavoratoridipendentistagionalidelsettoreturismoedeglistabilimentitermalichehannocessatoinvolontariamenteilrapportodilavoronelperiodocompresotrail1°gennaio2019eladatadientratainvigoredellapresentedisposizione,nontitolaridipensioneenontitolaridirapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, èriconosciutaun’indennitàperilmesedimarzoparia600euro.L’indennitàdicuialpresentearticolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica22dicembre1986,n.917.2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite dispesacomplessivodi86,5milionidieuroperl’anno2020.L'INPSprovvedealmonitoraggiodelrispettodellimitedispesaecomunicairisultatiditaleattivitàalMinisterodellavoroedelle

Dipendentistagionalinelsettoreturismo:incasodicessazione non volontaria del rapporto di lavorotra1.1.2019e16.3.2020, indennitàunatantumdi500euro,nontassataafiniIRPEF(eaddizionali)

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politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predettomonitoraggioemergailverificarsidiscostamenti,ancheinviaprospettica,rispettoalpredettolimitedispesa,nonpossonoessereadottatialtriprovvedimenticoncessori.

Articolo29

“Indennitàlavoratoridelsettoreagricolo”

1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbianoeffettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciutaun’indennitàperilmesedimarzoparia600euro.L’indennitàdicuialpresentearticolononconcorrealla formazionedel redditoai sensideldecretodelPresidentedellaRepubblica22dicembre1986,n.917.2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite dispesacomplessivodi330milionidieuroperl’anno2020.L'INPSprovvedealmonitoraggiodelrispettodellimitedispesaecomunicairisultatiditaleattivitàalMinisterodellavoroedellepolitiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamentirispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenticoncessori.3.AglionerisiprovvedeavaleresurisorseMEF.

Operai agricoli a tempo determinato con almeno50 giornate di lavoro nel 2019: indennità unatantum di 500 euro, non tassata a fini IRPEF (eaddizionali)

Articolo30

“Incumulabilitàtraindennità”

1.Leindennitàdicuiagliarticoli26,27,28,29e37nonsonotraessecumulabilienonsonoaltresìriconosciuteaipercettoridiredditodicittadinanzaaisensidecretolegge28gennaio2019,n.4convertitoconmodificazionidallaL.28marzo2019,n.26.

Non cumulabilità delle indennità previste perprofessionisti, autonomi, settore turistico e operaiagricoli

Articolo31

“Prorogadelterminedipresentazionedelledomandedidisoccupazioneagricolanell’anno2020”

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a Proroga termine presentazione domanda

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tempodeterminatoeindeterminatoeperlefigureequiparatedicuiall’articolo8dellalegge12marzo1968,n.334,ovunqueresidentiodomiciliatisulterritorionazionale,iltermineperlapresentazionedelledomandedidisoccupazioneagricoladicuiall’articolo7,comma4,deldecreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre1989,n. 389, èprorogato, soloper ledomandenongiàpresentate in competenza2019, algiorno1°giugno2020.

disoccupazioneagricola:1.6.2020

Articolo32

“ProrogadeiterminiinmateriadidomandedidisoccupazioneNASpIeDIS-COLL”

1.AlfinediagevolarelapresentazionedelledomandedidisoccupazioneNASpIeDIS-COLL,inconsiderazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazioneinvolontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15,comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto acentoventottogiorni.2.PerledomandediNASpIeDIS-COLLpresentateoltreiltermineordinariodicuiagliarticoli6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva ladecorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazioneinvolontariadelrapportodilavoro.3. Sonoaltresì ampliatidi60giorni i terminiprevistiper lapresentazionedelladomandadiincentivoall’autoimprenditorialitàdicuiall’articolo8,comma3,deldecreto legislativon.22del2015,nonchéiterminiperl’assolvimentodegliobblighidicuiall’articolo9,commi2e3,dicui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decretolegislativo.

Proroga termine presentazioen domandedisoccupazioneNaspi:pereventiverificatisi finoal31.12.2020,128giorni(invecedei68previstiinviaordinaria)Proroga termini (60 gg.) per domanda incentiviall’autoimprenditorialità

Articolo33

“Prorogaterminidecadenzialiinmateriaprevidenzialeeassistenziale”

1.Inconsiderazionedell’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,adecorreredal23febbraio2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioniprevidenziali,assistenzialieassicurativeerogatedall’INPSedall’INAILèsospesodidiritto.

Sospensionedal23.2.2020al1.6.2020periterminidi decadenza per prestazioni previdenziali eassistenzialiINPS/INAIL

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2.Sonoaltresìsospesi,perilmedesimoperiododicuialcomma1,eperlemedesimematerieiviindicate,iterminidiprescrizione.

Articolo34

“Disposizioniinmateriaditerzosettore”

1.All’articolo101,comma2delcodicedelTerzosettore,dicuialdecretolegislativo3luglio2017,n.117, leparole “entro ventiquattromesidalladatadella suaentrata in vigore” sonosostituitedalleseguenti“entroil31ottobre2020”.2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entrodiciottomesidalladatadellasuaentratainvigore”sonosostituitedalleseguenti“entroil31ottobre2020”.3. Per l’anno2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, deldecretolegislativo4dicembre1997,n.460iscrittenegliappositiregistri, leorganizzazionidivolontariatoiscritteneiregistriregionaliedelleprovinceautonomedicuiallalegge11agosto1991,n.266,eleassociazionidipromozionesocialeiscritteneiregistrinazionale,regionaliedelleprovinceautonomediTrentoeBolzanodicuiall'articolo7dellalegge7dicembre2000,n.383,per lequali lascadenzadel terminediapprovazionedeibilanci ricadeall’internodelperiodoemergenziale, comestabilitodalladeliberadelConsigliodeiministridel31gennaio2020,possonoapprovareipropribilancientrolamedesimadatadicuiaicommi1e2,ancheinderogaalleprevisionidilegge,regolamentoostatuto.

Proroga termine per adeguamento di Onlus,Organizzazioni di Volontariato, Associazioni dipromozionesocialeallanuovadisciplinadelcodecedelterzosettore:31.10.2020Proga termini per adeguamento imrpese socialialla nuova disciplina d.lgs. n. 112/17: ora31.10.2020Prorogaterminiperapprovazionebilanci

Articolo35

“Disposizioniinmateriadipatronati”

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,possono:a) in deroga all’articolo 4 del DecretoMinisteriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo dellalegge30marzo2001n.152,acquisire,finoallacessazionedellostatodiemergenzasanitaria,ilmandatodipatrocinio inviatelematica,fermorestandochela immediataregolarizzazionedelcitatomandatoaisensidellanormativavigentedeveintervenireunavoltacessatal’attualesituazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto

Patronati:mandatoinviatelematica

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previdenziale;b) in deroga all’articolo 7 del DecretoMinisteriale 10 ottobre 2008 n. 193, approntare unariduzionedeglioraridiaperturaalpubblicoe,tenutocontodellanecessitàattualediridurreilnumero di personale presente negli uffici e di diminuire l’afflusso dell’utenza, il servizioall’utenzapuòesseremodulato,assicurando l’aperturadellesedisoloneicasi incuinonsiapossibileoperaremediantel’organizzazionedell’attivitàconmodalitàadistanza;c) inderogaai terminiprevisti rispettivamentealle lettereb)ec)delcomma1,dell’articolo14, della legge 30marzo 2001, n.152, entro il 30 giugno 2020 comunicare alMinistero dellavoroedelle politiche sociali il rendicontodell’esercizio finanziario 2019e i nominativi deicomponentidegliorganidiamministrazioneedicontrollo,nonchéidatiriassuntiviestatisticidell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa inItaliaeall'estero.

RiduzioneorariaperturaalpubblicoProroga termini per comunicazioni al Ministerolavoro(oraentroil30.6.2020)

Articolo36

“Sospensionedeiterminiperilpagamentodeicontributiprevidenzialieassistenzialiedeipremiperl'assicurazioneobbligatoria”

1.Sonosospesiiterminirelativiaiversamentideicontributiprevidenzialieassistenzialiedeipremi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nelperiodo dal 23 febbraio 2020 al 31maggio 2020Non si fa luogo al rimborso dei contributiprevidenzialieassistenzialiedeipremiperl'assicurazioneobbligatoriagiàversati.Ipagamentideicontributiprevidenzialieassistenzialiedeipremiperl'assicurazioneobbligatoria,sospesiai sensidelpresentearticolo, sonoeffettuati entro il 10giugno2020, senzaapplicazionedisanzionieinteressi2.Iterminidiprescrizionedicuiall’articolo3,comma9,dellalegge8agosto1995n.335,sonosospesi,perilperiododal23febbraio2020al30giugno2020eriprendonoadecorreredallafinedelperiododisospensione.Oveildecorsoabbiainizioduranteilperiododisospensione,l'iniziostessoèdifferitoallafinedelperiodo.

Sospensione termini per contributi rpevidenziali eassistenziali dovuti da datori di lavoro domesticoperilperiodo23.2.2020-31.5.2020:pagamentioradaeffettaureentro10.6.2020Sospensioneterminidiprescrizione

Articolo37

“Indennitàlavoratoridellospettacolo”

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1.AilavoratoriiscrittialFondopensioniLavoratoridellospettacolo,conalmeno30contributigiornalieriversatinell’anno2019almedesimoFondo,cuiderivaun redditononsuperiorea50.000euro,enontitolaridipensione,èriconosciutaun’indennitàperilmesedimarzoparia600euro. L’indennitàdi cuialpresentearticolononconcorrealla formazionedel redditoaisensideldecretodelPresidentedellaRepubblica22dicembre1986,n.917.2.Nonhannodirittoall’indennitàdicuialcomma1 i lavoratorititolaridirapportodi lavorodipendentealladatadientratainvigoredellapresentedisposizione.3. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite dispesacomplessivodi40,5milionidieuroperl’anno2020.L'INPSprovvedealmonitoraggiodelrispettodellimitedispesaecomunicairisultatiditaleattivitàalMinisterodellavoroedellepolitiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predettomonitoraggioemergailverificarsidiscostamenti,ancheinviaprospettica,rispettoalpredettolimitedispesa,nonpossonoessereadottatialtriprovvedimenticoncessori.

Indennità una tantum 500 euro per lavoratorisettore spettacolo. Indennità non tassata a finiIRPEF(eaddizionali)

Articolo38

“Dirittodiprecedenzalavoroagile”

1. Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cuiall’articolo3, comma3,della legge5 febbraio1992,n.104ocheabbianonelproprionucleofamiliareunapersonacondisabilitànellecondizionidicuiall’articolo3,comma3,dellalegge5febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro inmodalità agile aisensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, salvo che questo siacompatibileconlecaratteristichedellaprestazione.2.Ailavoratoridelsettoreprivatoaffettidagraviecomprovatepatologieconridottacapacitàlavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delleprestazionilavorativeinmodalitàagileaisensidegliarticolida18a23dellalegge22maggio2017,n.81.

Smart working settore privato: precedenza perlavoratoriaffettidagraviecomprovatepatologie

Articolo39

“Sospensionedellemisuredicondizionalità”

1.Fermarestandolafruizionedeibeneficieconomici,consideratalasituazionediemergenza Perduemesidalladatadientartainvigoredeldl,

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sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per ladurata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misureadottate allo scopodi contrastare la diffusionedel virus di cui ai decreti del PresidentedelConsigliodeiMinistriemanatiindata8e9marzo2020,alfinedilimitareglispostamentidellepersonefisicheaicasistrettamentenecessari,sonosospesiperduemesidall’entratainvigoredel presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui aldecretolegge28gennaio2019,n.4,eirelativiterminiiviprevisti,lemisuredicondizionalitàei relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decretolegislativo4marzo2015,n.22,eperibeneficiaridiintegrazionisalarialidagliarticoli8e24-bisdeldecretolegislativo14settembre2015,n.148,gliadempimentirelativiagliobblighidicuiall’articolo7della legge12marzo1999,n.68, leprocedurediavviamentoaselezionedicuiall’articolo16dellalegge28febbraio1987,n.56,nonchéiterminiperleconvocazionidaparte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cuiall’articolo20,comma3,letteraa),deldecretolegislativo14settembre2015,n.150.

sospensione obblighi connessi alla fruizione delreddito di cittadinanza e relativi obblighiprocedimentali

Articolo40

“Sospensionedell’attivitàdeiComitaticentralieperifericidell’Inpsedeidecretidilorocostituzioneericostituzione”

1. Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inpsnonchél’efficaciadeidecretidicostituzioneericostituzionedeiComitati.2.LeintegrazionisalarialidicompetenzadeiFondidisolidarietàbilateraliaisensideldecretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3,secondolefunzioniattribuitedallaleggeaiComitatimedesimi.3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietàbilaterali,giàcostituiti,sononominatiCommissarideirispettiviFondi.

Sopensione fino al 1.6.2020 delle attività deiComitaticentralieperifericiINPSPresidentideiComitatiamministratorideiFondidisolidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominatiCommissarideirispettiviFondi.

Articolo41

“DisposizioniINAIL”

1.Inconsiderazionedell’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,adecorreredal23febbraio2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di

Sospensione termini di decadenza e prescrizioneperrichiesteprestazioniINAIL

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prestazionierogatedall’INAILèsospesodidirittoeriprendeadecorreredallafinedelperiododisospensione.Sonoaltresìsospesi,perilmedesimoperiodoeperlestesseprestazionidicuialcomma1,iterminidiprescrizione.Sono,infine,sospesiiterminidirevisionedellarenditasudomandadel titolare,nonchésudisposizionedell’Inail,previstidall’articolo83delD.P.R.n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono adecorreredallafinedelperiododisospensione.2.Neicasiaccertatidiinfezionedacoronavirus(SARS-CoV-2)inoccasionedilavoro,ilmedicocertificatoreredigeilconsuetocertificatodiinfortunioeloinviatelematicamenteall’INAILcheassicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioniINAILneicasiaccertatidi infezionidacoronavirusinoccasionedi lavorosonoerogateancheper il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con laconseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestioneassicurativaenonsonocomputatiaifinidelladeterminazionedell’oscillazionedeltassomedioperandamentoinfortunisticodicuiagliarticoli19eseguentidelDecretoInterministeriale27febbraio2019.Lapresentedisposizionesiapplicaaidatoridilavoropubblicieprivati.

Qdempimenti in caso dia ccertamento infezioenCovid-19inoccasioendellavoro

Articolo42

“Contributialleimpreseperlasicurezzaepotenziamentodeipresidisanitari”

1.Alloscopodi sostenere lacontinuità, insicurezza,deiprocessiproduttividelle imprese,aseguitodell’emergenzasanitariacoronavirus, l’Inailentroprovvedeentroil30aprile2020atrasferireadInvitalial’importodi50milionidieurodaerogarealleimpreseperl’acquistodidispositiviedaltristrumentidiprotezioneindividuale,avaleresullerisorsegiàprogrammatenel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cuiall’art.11,comma5,deldecretolegislativo9aprile2008,n.81.2.Al finedi rafforzare la tuteladei lavoratori infortunatie tecnopaticiedipotenziare, tra lealtre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l’Istituto nazionale perl’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsualipubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno2020,concorrispondenteincrementodelladotazioneorganica,uncontingentedi100unitàdipersonale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nellabrancaspecialisticadimedicinalegaleedellavoro.

Contributi, erogati tramite Invitalia spa, per leimprese per l’acquisto di dispositivi e altristrumentidiprotezioneindividualeIncrementoorganicoINAIL:100unità

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3.Leconseguentiassunzionidipersonalehannoeffettoinmisuraparial50percentodiesse,adecorreredal1°novembre2020e,per il restante50per cento,adecorreredal1°gennaio2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l’anno 2020, 4.926.759 per l’anno 2021,9.853.517 a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell’INAIL. Allacompensazionedeglieffetti finanziari in terminidi fabbisognoe indebitamentonetto,pariaeuro422.920perl’anno2020,euro2.537.523perl’anno2021eeuro4.926.759adecorreredall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lacompensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguentiall’attualizzazionedicontributipluriennali,dicuiall’articolo6,comma2,deldecreto-legge7ottobre2008,n.154,convertito,conmodificazioni,dallalegge4dicembre2008,n.189.4.Perlemedesimefinalitàdicuialdecretolegge9marzo2020,n.14,l’Istitutonazionaleperl’assicurazionecontrogli infortunisul lavoro,anchequalesoggettoattuatoredegli interventidiprotezionecivileaisensidell’articolo1,comma1,dell’OrdinanzadelCapodelDipartimentodellaProtezionecivilen.630del3febbraio2020,èautorizzatoadacquisireuncontingentedi200medici specialisti e di 100 infermieri con lemedesimemodalità di cui all’articolo 1 delpredetto decreto legge, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazionecoordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi non prorogabili, in derogaall’articolo7deldecreto legislativo30marzo2001,n.165,edell’articolo9, comma28,deldecretolegge31maggio2010,n.78,convertito,conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122.5.Allacoperturadeirelativioneri,pariadeuro10.000.000,siprovvedeavaleresulbilanciodell’Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medicispecialistiambulatoriali.

200medicispecialistie100infermiericoncontrattidilavoroautonomofinoa6mesinonprorogabili

Articolo43

“IstituzionedelFondoperilredditodiultimaistanzaafavoredeilavoratoridanneggiatidalvirusCOVID-19”

1.Alfinedigarantiremisuredisostegnoalredditoperilavoratoridipendentieautonomi,iviinclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui aidecreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenzadll’emergenzaepidemiologicadaCOVID19hannocessato,ridottoosospesolaloroattivitàoil

Lavoratori dipendenti e autonomi, compresi iprofessionisti,chehannocessato,ridottoosospesoattività in conseguenza di emergenzaepidemiologica, riconoscimento di specialeindennità

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loro rapportodi lavoro, è istituito, nello statodi previsionedelMinisterodel lavoroedellepolitiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto agarantire il riconoscimentoaimedesimisoggettidicuialpresentecomma,diuna indennità,nei limiti di spesa 200 300milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative per lagestionedelFondosarannoconcordateconleassociazionidelleCasseprofessionalicuipotràesseredestinataquotapartedelFondostesso.2.CondecretodelMinistrodelLavoroedellepolitichesociali,daadottareentrotrentagiornidall’entrata invigoredelpresentedecreto,diconcertocon ilMinistrodell’economiaedellefinanze, sonodefiniti i criteri di prioritàe lemodalitàdi attribuzionedell’indennitàdi cui alcomma1.(LAVOROCONFERMACHESONORICOMPRESIISUPPLENTI)

Entro 30 giorni, DM per stabilire criteri diattribuzionedell’indennità

Articolo44

“Disposizioniinmateriadipersonaleaddettoailavorinecessarialripristinodelservizioelettrico”

1.Alfinedigarantirelacontinuitàdelleattivitàindifferibiliperl'esecuzionedilavorinecessarialripristinodelservizioelettricosull'interoterritorionazionale, leabilitazionigiàinpossessodel relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi ditemporaneaimpossibilitàadeffettuareimodulidiaggiornamentopratico.2.Restafermol'obbligoper ildatoredi lavorodierogarelaformazioneper l'aggiornamentoteorico,ancheadistanzanelrispettodellemisuredicontenimentoadottateperl’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19.

Conservazione validità per lavoratori addetti ailavorinecessarialripristinoservizioelettrico

Articolo45

“Sospensioneterminidiimpugnazionedeilicenziamenti”

1.Adecorreredalladatadientrata invigoredelpresentedecreto l’avviodelleproceduredicui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nelmedesimoperiodosonosospeseleprocedurependentiavviatesuccessivamentealladatadel23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro,indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per

Sospensione per 60 gg. dell’avvio di procedure diimpugnazionelicenziamentieperlostesosterminesospensionediquelleavviatedopoil23.2.2020Per lo stesso termine, il datore di lavoro non puòlicenziarepergiustificatomotivooggettivo

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giustificatomotivooggettivoaisensidell’articolo3,dellalegge15luglio1966,n.604.

Articolo46“Struttureperlepersonecondisabilitàemisurecompensativedisostegnoanche

domiciliare”

1.Sull’interoterritorionazionale,alloscopodicontrastareecontenereildiffondersidelvirusCOVID-19etenutocontodelladifficoltàdi farrispettare leregoledidistanziamentosociale,neiCentrisemiresidenziali,comunquesianodenominatidallenormativeregionali,acaratteresocio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitarioperpersonecondisabilità, l’attivitàdeimedesimièsospesadalladatadelpresentedecretoefinoalladatadicuiall’articolo2,comma1,deldecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri 9marzo2020. L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori deicentri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al comma1, attivare interventi non differibili infavoredellepersonecondisabilitàadaltanecessitàdisostegnosanitario,ovelatipologiadelleprestazionie l’organizzazionedellestrutturestesseconsenta ilrispettodelleprevistemisuredicontenimento.Inognicaso,perladuratadellostatodiemergenzadicuialladeliberazionedelConsigliodeiministri31gennaio2020,leassenzedalleattivitàdeicentridicuialcommaprecedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o diesclusionedallemedesime.2.Fermoquantoprevistodagliarticoli22,23e38delpresentedecretoefinoalladatadel30aprile2020,l’assenzadalpostodilavorodapartediunodeigenitoriconviventidiunapersonacon disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensidell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata emotivatal’impossibilitàdiaccudirelapersonacondisabilitàaseguitodellasospensionedelleattivitàdeiCentridicuialcomma1.

Sospensioneattivitàdeicentrisocioassistenziali,diriabilitazione,socio-occupazionaleperpersonecondisabilitàPossibilitàdiattivare interventiurgentisecondo lemodalitàstabilitedalleASLAssenza dal lavoro di lavoratore con familiaredisabile: non è inadempimento o violazione delrapportodifiducia

Articolo47

“Prestazioniindividualidomiciliari”

1.Durantelasospensionedeiservizieducativiescolastici,dicuiall'art2deldecretolegislativo13aprile2017,n.65,dispostaconiprovvedimentiadottatiaisensidell’art.3c.1delD.L.del

PA offrono prestazioni in forme individuali odomiciliari o a distanza nel rispetto delle direttive

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23febbraio2020n.6,edurantelasospensionedelleattivitàsociosanitarieesocioassistenzialinei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanzeregionalioaltriprovvedimenti,considerata l’emergenzadiprotezionecivilee ilconseguentestato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, tenuto conto del personaledisponibile, già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano inconvenzione,concessioneoappalto,prestazioniinformeindividualidomiciliarioadistanzaoresi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente iservizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo prioritàindividuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori,impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stessecondizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali,convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misurenecessarieperassicurarelamassimatuteladellasalutedioperatoriedutenti.2.Durante lasospensionedei servizieducativiescolasticiedei servizi sociosanitaridicuialcomma1delpresentearticolo, lepubblicheamministrazionisonoautorizzatealpagamentodei gestori privati dei suddetti servizi per il periododella sospensione, sulla basedi quantoiscrittonelbilanciopreventivo.Leprestazioniconvertiteinaltraforma,previoaccordotraleparti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite aigestoriconquotapartedell’importodovutoperl’erogazionedelserviziosecondolemodalitàattuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivosvolgimentodeiservizi.Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, infavoredeisoggetticuièaffidatoilservizio,adunacorresponsionecomplessivadientitàpariall’importogiàprevisto,alnettodelleeventualiminorientrateconnessealladiversamodalitàdieffettuazionedel servizio stesso. La corresponsionedella secondaquota, sarà corrispostaprevia verifica dell’effettivomantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività,dellestruttureattualmenteinterdette,tramiteilpersonaleaciòpreposto,fermorestandochele stessedovrannorisultare immediatamentedisponibilie in regolacon tutte ledisposizionivigenti,conparticolareriferimentoaquelleemanateaifinidelcontenimentodelcontagiodaCovid-19,all’attodellaripresadellanormaleattività.3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo diintegrazionesalarialeedicassaintegrazioneinderogaladdovericonosciutiperlasospensione

anti-aggregazione per esigenze di assitenza peranzianiedisabiliPagamentoaigestoriprivati

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deiservizieducativiperl'infanziadicuiall'articolo2deldecretolegislativo13aprile2017,n.65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari esocioassistenzialiresiinconvenzione,nell'ambitodeiprovvedimentiassuntiinattuazionedeldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti chedisponganolasospensionedeicentridiurniperanzianiepersonecondisabilità.

TitoloIII“Misureasostegnodellaliquiditàattraversoilsistemabancario”

Articolo48

“FondocentraledigaranziaPMI”

1.Per laduratadi9mesidalladatadientrata invigoredelpresentedecreto, inderogaallevigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma100, lett. a), della legge 23 dicembre1996,n.662siapplicanoleseguentimisure:

a) lagaranziaèconcessaatitologratuito;b) l’importomassimogarantitopersingolaimpresaèelevato,nelrispettodelladisciplina

UEa5milionidieuro;c) pergli interventidigaranziadiretta lapercentualemassimadicoperturaèpariall'80

per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importomassimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi diriassicurazionelapercentualemassimadicoperturaèparial90percentodell'importogarantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie daquestirilasciatenonsuperinolapercentualemassimadicoperturadell'80percentoeperunimportomassimogarantitopersingolaimpresadi1.500.000euro;

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni dirinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamentoprevedal'erogazionealmedesimosoggettobeneficiariodicreditoaggiuntivoinmisurapari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere delfinanziamentooggettodirinegoziazione;

e) leAmministrazionieisoggettititolaridiSezionispecialidelFondoodiprogrammiUEche ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini

Per9mesidallaentratainvigoredeldl:-garanziaFondocentralePMIpressoMediocreditocentraleconcessaatitologratuito-importomassimoeprciascunaimpresa:5milionidieuro- ammesse anche operazioni di rinegoziazione deldebito purchè con credito aggiuntivo almeno del10%delresiduo- possibilità di assicurare l’apporto diamministrazioni e sezioni speciali fino al 80% ingaranziadirettae90%inriassicurazione- estensione garanzia del Fondo per le operazioniper le quali le banche hanno riconosciutosospensione pagamento rate di ammortamento odellaquotacapitale-peroperazionifinoa100.000euro,laprobabilitàdi inadempimento dell’impresa è detemriantaesclsuvaiemntne in base al moduo economico-finanziario del modello di valutazionedell’istruttoria. Sono in ogni caso escluse impreseconesposizioni comesofferenzeo inadempeimntoprobabile, o qualificate come imprese in difficoltà

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dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimodell’80percentoingaranziadirettaedel90percentoinriassicurazione;

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato,anchedipropriainiziativa,lasospensionedelpagamentodelleratediammortamento,o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione delCOVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata dellagaranziadelFondoèestesainconseguenza;

g) fatto salve leesclusioni giàprevisteall'articolo6, comma2,deldecretodelMinistrodello sviluppoeconomicodi concerto con ilMinistrodell'economiaedelle finanze6marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità diinadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base delmoduloeconomico-finanziario delmodello di valutazionedi cui alla parte IX, letteraA, dellecondizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazionedel Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppoeconomicodel12febbraio2019.Sonoinognicasoescluseleimpresechepresentanoesposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi delladisciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensidell’art.2,punto18delRegolamento(UE)n.651/2014.

h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazionifinanziariedicuiall’articolo10,comma2,delDM6marzo2017;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delleattivitàimmobiliari,condurataminimadi10anniediimportosuperiorea€500.000,la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite suifinanziamenti;

j) per legaranziesuspecificiportafoglidi finanziamentidedicatia impresedanneggiatedall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specificisettori/filierecolpitidall’epidemia,laquotadellatranchejuniorcopertadalFondopuòessereelevatadel50percento,ulteriormenteincrementabiledel20percentoincasodiinterventodiulteriorigaranti;

k) sonoammissibiliallagaranziadelfondo,concoperturaall’80%ingaranziadirettaeal90%inriassicurazione,nuovifinanziamentia18mesimenoungiornodiimportononsuperiorea3milaeuroerogatidabanche,intermediarifinanziariprevistidall’art.106

inbaseaReg.(UE)651/2014- riduzione casi in cui è dovuta commissione permancatoperfezionamentooperazionifinanziarie- possibilità di cumulo con altre garanzie peroperazioni nel settore immobiliare turistico-alberghierooltre500.000euroe10anni;-elevazionetranchejunionrcopertadalFondoperfinanziamenti dedicati ad imprese colpite daconseguenzeCovid-19;- proroga di tre mesi per tutti i termini degliadempimentiamministrativi-ampliamentogaranziesuportafoglidiminibond

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del d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggettiabilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercentiattività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è statadanneggiata dall’emergenza COVID-19 comeda dichiarazione autocertificata ai sensidell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento delFondocentraledigaranziaperlepiccoleemedieimpreseèconcessogratuitamenteesenzavalutazione;

l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti diriferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezionispecialifinalizzateasostenerel’accessoalcreditoperdeterminatisettorieconomiciofiliered’impresa;

m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativirelativialleoperazioniassistitedallagaranziadelFondo.

2. All’articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole “organismi pubblici” sonoinseriteleparole“eprivati”.3. Le garanzie di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto–legge 6 dicembre 2011n. 201,convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie suportafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,assicurando la sussistenza, tempoper tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo,destinatealrilasciodigaranziesusingoleoperazionifinanziarie,pariadalmenol’85percentodelladotazionedisponibiledelFondo.4.Perlefinalitàdicuialcomma1alFondodigaranziadicuiall'articolo2,comma100,letteraa),dellalegge23dicembre1996,n.662,sonoassegnati1.200milionidieuroperl’anno2020.5.Ledisposizionidicuialcomma1,inquantocompatibili,siapplicanoancheallegaranziedicui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 102, in favore delleimprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnatiall’ISMEA50100milionidieuroperl’anno2020,avaleresullerisorsedicuialcomma4.

Articolo49“ModifichealladisciplinaFIR”

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1.All’art.1dellalegge30dicembre2018,n.145,sonoapportateleseguentimodificazioni:a)Al comma496 aggiungere dopo le parole: « comma499 » le seguenti: « All’azionista, inattesadellapredisposizionedelpianodiriparto,puòesserecorrispostounanticiponellimitemassimodel40percentodell’importodell’indennizzodeliberatodallaCommissionetecnicaaseguitodelcompletamentodell’esameistruttorio»;b)Alcomma497aggiungeredopoleparole:«comma499»leseguenti:«All’obbligazionista,in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nellimitemassimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissionetecnicaaseguitodelcompletamentodell’esameistruttorio»;2. All’art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160 le parole: “18 aprile 2020” sonosostituiteconleseguenti:“18giugno2020”.

Anticipo indennizzo per risparmiatori con titoli dibanche coinvolte in procedure di risoluzione eanaloghe

Articolo50

“MisureperilcontenimentodeicostiperlePMIdellagaranziadeiconfididicuiall’art.112delTUB”

1.Icontributiannuielealtresommecorrisposte,adeccezionediquelleatitolodisanzione,daiconfidiall’Organismodicuiall’articolo112-bisdeldecretolegislativo1°settembre1993,n.385,sonodeducibilidaicontributiprevistialcomma22dell’articolo13deldecreto-legge30settembre2003,n.269convertitoconmodificazionidallalegge24novembre2003,n.326.2.Ledisposizionidicuialcomma3-bisdell’articolo20deldecretolegislativo13agosto2010,n.141siapplicanoaltresìagliOrganismidicuiagliarticoli112-bise113deldecretolegislativo1°settembre1993,n.385.

Contributi dovuti dai Confidi all’Organismo per latenutadell’albodeiconfidideducibilidaicontributidovutoiperl’adesioneadunConfidiinterconsortile(0,5permilledellegaranzieconcessenell’anno)Attività di rilievo solo privatistico per Organismoper la tenuta dell’albo dei confidi e Organismomicrocredito

Articolo51

“Attuazionedell’articolo2,punto1,delladirettiva(UE)2019/2177delParlamentoeuropeoedelConsigliodel18dicembre2019chemodificaladirettiva2009/138/CE,inmateriadiaccessoedeserciziodelleattivitàdiassicurazioneediriassicurazione(SolvibilitàII)”

1. All’articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 èsostituitodalseguente:“9. A decorrere dall’esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 36-octies,

Possibilità di maggiore flessibilità contabile perimpresediassicurazione

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comma1,l’aumentodicuialcomma8èapplicatoquandoladifferenzadescrittaalmedesimocommasiapositivaelospreadnazionalecorrettoperilrischiosuperigli85puntibase.”

Articolo52“Misureperilcreditoall’esportazione”

1. Al fine di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione nel settore turisticointeressato in settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria, il Ministerodell’economiaedellefinanzeèautorizzatoarilasciarelagaranziadelloStatoinfavorediSACESpa, di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per operazioni nelsettore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del presentedecreto,finoall’importomassimodi2,6miliardidieuro.2.LagaranziadelloStatoèrilasciatacondecretodelMinistrodell’economiaedellefinanze,suistanza di SACE Spa, sentito il Comitato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente delConsigliodeiMinistrisupropostadelMinistrodell’economiaedellefinanzediconcertoconilMinistrodellosviluppoeconomico19novembre2014,tenutocontodelladotazionedelfondodicuiall’articolo6,comma9-bisdeldecreto-legge30settembre2003,n.269,convertito,conmodificazioni,dallalegge24novembre2003,n.326eneilimitidellerisorsedisponibili.

GaranziadleloStatopersettorecroceristico

Articolo53

“AttuazionedelFondosolidarietàmutui“primacasa”,cd.“FondoGasparrini”

1.Perunperiododi9mesidall’entrata in vigoredelpresentedecreto legge, inderogaallaordinariadisciplinadelFondodicuiall’articolo2,commida475a480dellalegge244/2007:

a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberiprofessionisticheautocertifichinoaisensidegliarticoli46e47DPR445/2000di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nelminor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predettadata, un calodel proprio fatturato, superiore al 33%del fatturatodell’ultimotrimestre2019 in conseguenzadella chiusuraodella restrizionedellapropriaattività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità

Fondo di solidarietà per muti prima casa:ammissione anche per lavoratori autonoi eprofessionisti con calo del faturato superiore al33%inuntrimestresuccessivoal21.2.2020rispettoall’ultimotrimestre2019

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competenteperl’emergenzacoronavirus;b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della

situazioneeconomicaequivalente(ISEE).2. Ilcomma478,dell’articolo2dellaleggen.244/2007èsostituitodalseguente:“478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dalcomma475,surichiestadelmutuatariocheintendeavvalersidellafacoltàprevistadalcomma476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degliinteressi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuoduranteilperiododisospensione.”.3. con decreto di natura non regolamentare delMinistro dell’economia e delle finanzepossonoessereadottatelenecessariedisposizionidiattuazionedelpresentearticolo,nonchédelcomma1edell’art.26deldecretoleggen.9/2020.4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n.244/2007sonoassegnati400milionidieuroperil2020,dariversaresulcontoditesoreriadicuiall’art.8delregolamentodicuialDM132/2010.

Interessicompensativipagatial50%dalFondo

Articolo54

“Misuredisostegnofinanziarioalleimprese”

L’articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito conmodificazioni, dallalegge28giugno2019,n.58,èsostituitodalseguente:

Art.44-bis1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniarivantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare incredito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perditefiscalinonancoracomputateindiminuzionedelredditoimponibileaisensidell’articolo84deltesto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre1986,n.917,alladatadellacessione;importodelrendimentonozionaleeccedenteilredditocomplessivonettodicuiall’articolo1,comma4,deldecretolegge6dicembre2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancoradedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini delladeterminazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondoperiododel

TrasformazioneincreditidiimpostadiDTAriferitea perdite non ancora comutate fiscalmente percessione crediti pecuniari vantati nei confronti didebitoriinadempienti

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comma 1 dell’articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in creditod’imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per unammontaremassimononeccedente il20%delvalorenominaledeicrediticeduti.Ai finidelpresentearticolo,icrediticedutipossonoessereconsideratiperunvalorenominalemassimoparia2miliardidieuro,determinatotenendocontodituttelecessionieffettuateentroil31dicembre2020dallesocietàtralorolegatedarapportidicontrolloaisensidell'articolo2359del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Leattività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono esseretrasformateincreditod’impostaanchesenoniscritteinbilancio.Latrasformazioneincreditod’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data diefficaciadellacessionedeicrediti,perilcedente:

a) nonsonocomputabiliindiminuzionedeiredditiimponibilileperditedicuiall'articolo84deltestounicodelleimpostesuiredditi,relativealleattivitàperimposteanticipatecomplessivamentetrasformabiliincreditod’impostaaisensidelpresentearticolo;

b) nonsonodeducibilinéfruibilitramitecreditod’impostaleeccedenzedelrendimentonozionale rispetto al reddito complessivodi cui all'articolo1, comma4, del decreto-legge6dicembre2011,n.201,convertito,conmodificazioni,dallalegge22dicembre2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamentetrasformabiliincreditod’impostaaisensidelpresentearticolo.

2. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essipossonoessereutilizzati,senzalimitidiimporto,incompensazioneaisensidell’articolo17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quantoprevistodall’articolo43-bisodall’articolo43-terdeldecretodelPresidentedellaRepubblica29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’impostavannoindicatinelladichiarazionedeiredditienonconcorronoallaformazionedelredditodiimpresanédellabaseimponibiledell’impostaregionalesulleattivitàproduttive.3. La trasformazionedelleattivitàper imposteanticipate increditid'impostaècondizionataall'esercizio, dapartedella società cedente,dell'opzionedi cui all'articolo11, comma1,deldecreto-legge3maggio2016,n.59,convertito,conmodificazioni,dallalegge30giugno2016,n.119.L'opzione,senongiàesercitata,deveessereesercitataentrolachiusuradell'esercizioin corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partiredall'eserciziosuccessivoaquelloincuihaeffettolacessione.Aifinidell'applicazionedelcitato

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articolo11deldecreto-leggen.59del2016,convertito,conmodificazioni,dallaleggen.119del2016,nell'ammontaredelleattivitàperimposteanticipatesonocompreseancheleattivitàperimposteanticipatetrasformabiliincreditid'impostaaisensidelpresentearticolononchéicreditid'impostaderivantidallatrasformazionedellepredetteattivitàperimposteanticipate.4.Ilpresentearticolononsiapplicaasocietàperlequalisiastatoaccertatolostatodidissestooilrischiodidissestoaisensidell'articolo17deldecretolegislativo16novembre2015,n.180,ovverolostatodiinsolvenzaaisensidell'articolo5delregiodecreto16marzo1942,n.267,odell'articolo2,comma1,letterab),delcodicedellacrisid'impresaedell'insolvenza,dicuialdecretolegislativo12gennaio2019,n.14.5.Perglieffettidelpresentearticolo,sihainadempimentoquandoilmancatopagamentosiprotraeperoltrenovantagiornidalladataincuieradovuto.6.Ledisposizionidelpresentearticolononsiapplicanoallecessionidicredititrasocietàchesonotra loro legatedarapportidicontrolloaisensidell'articolo2359delcodicecivileeallesocietàcontrollate,ancheindirettamente,dallostessosoggetto.7.PREVISIONESULLOSTANZIAMENTO

Articolo55“Misuredisostegnofinanziarioallepiccoleemedieimpresecolpitedall’epidemiadiCOVID-

19”

1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta comeeventoeccezionaleedigraveturbamentodell’economia,aisensidell’articolo107delTrattatosulfunzionamentodell’UnioneEuropea.2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 leImprese,comedefinitealcomma5,possonoavvalersidietrocomunicazione–inrelazionealleesposizionidebitorieneiconfrontidibanche,diintermediarifinanziariprevistidall’art.106deld.lgs. n. 385del 1° settembre1993 (Testounicobancario) edegli altri soggetti abilitati allaconcessionedicreditoinItalia–delleseguentimisuredisostegnofinanziario:

a) perleaperturedicreditoarevocaeperiprestitiaccordatiafrontedianticipisucreditiesistenti alla datadel 29 febbraio2020o, se superiori, a quella di pubblicazionedelpresente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella nonancorautilizzata,nonpossonoessererevocatiintuttooinpartefinoal30settembre

PermicroimpreseePMI:- impossibilità di revoca di aperture di credito eprestiti a fronte di crediti esistenti alla data del29.2.2020-prorogafinoal30.9.2020perprestitinonrateali;- sospensione fino al 30.9.2020 di mutui e altrifinanziamenti ratelai, leasing, senza nuovi omaggiori oneri; possibilità di sospendere solorimborsodelcapitale;- applciabilità alle sole esposizioi debitorie nonqualificate come deteriorate alla data dipubblicazionedeldl;- estensione della garanzia del Fondo PMI fino al

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2020;b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i

contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcunaformalità,finoal30settembre2020allemedesimecondizioni;

c) per imutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite ilrilasciodicambialiagrarie,ilpagamentodellerateodeicanonidileasinginscadenzaprima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano dirimborsodellerateodeicanonioggettodisospensioneèdilazionato,unitamenteaglielementiaccessoriesenzaalcunaformalità,secondomodalitàcheassicurinol’assenzadinuoviomaggiorioneriperentrambe leparti;è facoltàdelle impreserichiederedisospenderesoltantoirimborsiincontocapitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la qualel’Impresaautocertificaaisensidell’art.47DPR445/2000diaversubitounariduzioneparzialeototaledell’attivitàqualeconseguenzadirettadelladiffusionedell’epidemiadaCOVID-19.4.Possonobeneficiaredellemisuredicuialcomma2le Impreselecuiesposizionidebitorienon siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizionicreditiziedeteriorateaisensidelladisciplinaapplicabileagliintermediaricreditori.5.Aifinidelpresentearticolo,siintendonoperImpreselemicroimpreseelepiccoleemedieimpresecomedefinitedallaRaccomandazionedellaCommissioneeuropean.2003/361/CEdel6maggio2003,aventisedeinItalia.6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimogarantito, leoperazionioggettodellemisuredi sostegnodi cui al comma2 sonoammesse,senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2,comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con unadotazionedi1730milionidieuro,garantisce:a) per un importo pari al 33 per cento imaggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020,rispettoall’importoutilizzatoalladatadipubblicazionedelpresentedecretodeiprestitidicuialcomma2,letteraa);b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza èprorogataaisensidelcomma2,letterab);c)perun importoparial33percento le singole ratedeimutuiedeglialtri finanziamentiarimborsoratealeodeicanonidileasingchesianoinscadenzaentroil30settembre2020eche

33%perleoperazionisopradescritte

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sianostatesospeseaisensidelcomma2,letterac).Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, leoperazionidicuialcomma2,letteraa),b)ec)sonorealizzatesenzapreventivaautorizzazioneda parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista inrelazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni delcontrattooriginariononchéconriferimentoafinanziamentiagevolatiprevia comunicazioneall’enteincentivantecheentro15giornipuòprovvedereafornireleeventualiintegrazioniallemodalitàoperative.7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed èconcessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti perinteressi e capitale deimaggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o deicanonidi leasingsospesiedeglialtrifinanziamentiprorogatidicuialcomma6.Perciascunaoperazioneammessaallagaranziavieneaccantonato,acoperturadelrischio,unimportononinferioreal6%dell’importogarantitoavaleresulladotazionedellasezionespeciale.8.L’escussionedellagaranziapuòessererichiestadagli intermediariasesianostateavviate,nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, leprocedureesecutive in relazionea: (i) l’inadempimento totaleoparzialedelleesposizionidicuialcomma2,letteraa);(ii)ilmancatopagamento,ancheparziale,dellesommedovutepercapitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii)l’inadempimentodiunaopiùratediprestitiocanonidileasingsospesiaisensidelcomma2,lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI larichiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui alcomma2,letterea),b)ec)corredatadaunastimadellaperditafinaleacaricodelFondo.Perlafattispeciedicuialcomma2,letterac),lagaranziaèattivabile,conimedesimipresuppostidi cui sopra, nei limiti dell’importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede adaggiornareirelativiaccantonamenti.9. Il Fondodigaranzia,verificata la legittimitàdella richiesta,provvedea liquidare in favoredellabanca,entro90giorni,unanticipoparial50%delminorimportotralaquotamassimagarantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finalestimataacaricodelFondodicuialcomma8.10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni

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dall’esaurimentodelleprocedureesecutive,laliquidazionedelresiduoimportodovutoatitolodi escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento delladocumentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsionedell'importospettanteaisoggettibeneficiaridellagaranzia..11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all’autorizzazione dellaCommissione europea prevista ai sensi all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamentodell’Unione Europea. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – leggepossonoessereintegrateledisposizionioperativedelFondodicuiall’art.2,comma100,lett.a),dellalegge23dicembre1996,n.662.

Articolo56“Supportoallaliquiditàdelleimpresecolpitedall’emergenzaepidemiologicamediante

meccanismidigaranzia”

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da“Covid-19”, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma digaranzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altrisoggettiautorizzatiall’eserciziodelcreditocheeroganofinanziamentialleimpresechehannosofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settoriindividuati con decretoministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che nonhanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23dicembre1996,n.662,possonoessereassistitedallagaranziadelloStato. LagaranziadelloStatoèrilasciata in favorediCassadepositieprestitiS.p.A. finoadunmassimodell’ottantaper cento dell’esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato,esplicita,incondizionataeirrevocabileeconformeconlanormativadiriferimentodell'Unioneeuropea.2.Condecreto delMinistrodell’economiaedelle finanze,di concertocon ilMinistrodellosviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione dellagaranziadicuialcomma1elarelativaproceduradiescussioneesonoindividuatiisettorineiqualioperanoleimpresedicuialcomma1,assicurandocomunquecomplementarietàconilFondodigaranziadicuiall’articolo2,comma100,dellalegge23dicembre1996,n.662.3.È istituitonellostatodiprevisionedelMinisterodell'economiaedellefinanzeunfondoa

Garanzia dello Stato per finanziamenti di impresedanneggiatedaCovid-19erogatidaCdPspasenzaaccesso al Fondo PMI presso MediocreditoCentrale

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coperturadellegaranziedelloStatoconcesseaisensidelcomma1conunadotazioneinizialedi 500milioni di euro per l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un appositoconto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitaleinteramentepubblicoaisensidell’art.19comma5delDL78/2009.Ladotazionedelfondo,sulquale sono versate le commissioni che CDP paga per l’accesso alla garanzia, può essereincrementataanchemedianteversamentodicontributidapartedelleamministrazionistataliedeglientiterritoriali.

TitoloIV“Misurefiscaliasostegnodellaliquiditàdellefamiglieedelleimprese”

Articolo57

“Rimessioneinterminiperiversamenti”

1.Iversamentineiconfrontidellepubblicheamministrazioni,inclusiquellirelativiaicontributiprevidenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16marzo2020sonoprorogatial20marzo2020.

Proroga al 20 marzo 2020 dei termini per iversamenti nei confronti delle pubblicheamministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributiprevidenziali ed assistenziali ed ai premi perl’assicurazioneobbligatoria

Articolo58

“Sospensionedeiversamentidelleritenute,deicontributiprevidenzialieassistenzialiedeipremiperl’assicurazioneobbligatoria”

1.All’articolo8deldecreto-legge2marzo2020,n.9,alcomma1, letteraa), leparole“24e29”sonosostituiteda“e24”;2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, siapplicanoancheaiseguentisoggetti:a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti chegestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, clube struttureperdanza, fitnesse culturismo,centrisportivi,piscineecentrinatatori;b)soggettichegestisconoteatri,saledaconcerto,salecinematografiche,ivicompresiiservizidibiglietteriaeleattivitàdisupportoallerappresentazioniartistiche,nonchédiscoteche,sale

Sospensione dei versamenti delle ritenute, deicontributi previdenziali e assistenziali e dei premiperl’assicurazioneobbligatoria

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daballo,night-club,salegiocoebiliardi;c)soggettichegestisconoricevitoriedellotto,lotterie,scommesse,ivicompresalagestionedimacchineeapparecchicorrelati;d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico,culturale,ludico,sportivoereligioso;e)soggettichegestisconoattivitàdiristorazione,gelaterie,pasticcerie,barepub;f)soggettichegestisconomusei,biblioteche,archivi, luoghiemonumentistoricieattrazionisimili,nonchéortibotanici,giardinizoologicieriservenaturali;g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna perminori disabili, servizieducativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, dinavigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guidaprofessionaleperautisti;h)soggettichesvolgonoattivitàdiassistenzasocialenonresidenzialeperanzianiedisabili;i)aziendetermalidicuiallalegge24ottobre2000,n.323,ecentriperilbenesserefisico;l)soggettichegestisconoparchidivertimentooparchitematici;m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime oaeroportuali;n)soggettichegestisconoserviziditrasportopasseggeriterrestre,aereo,marittimofluviale,lacualeelagunare,ivicompresalagestionedifunicolari,funivie,cabinovie,seggiovieeski-lift;o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,fluviale,lacualeelagunare;p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero distruttureeattrezzaturepermanifestazioniespettacoli;q)soggettichesvolgonoattivitàdiguidaeassistenzaturistica.3.Perleimpreseturisticorecettive,leagenziediviaggioeturismoeditouroperator,nonchéper i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valoreaggiuntoinscadenzanelmesedimarzo2020sonosospesi.4.Iversamentisospesiaisensideicommi2e3edell’articolo8,comma1,deldecreto-legge2marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unicasoluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 ratemensilidipari importoadecorreredalmesedimaggio2020.Nonsi fa luogoal rimborsodiquantogiàversato.

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5.Leassociazionielesocietàsportive,professionisticheedilettantistiche,dicuialcomma2,lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. Iversamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione disanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020omediante rateizzazionefinoaunmassimodi5ratemensilidipariimportoadecorreredalmesedigiugno2020.Nonsifaluogoalrimborsodiquantogiàversato.

Articolo59“Sospensionedeiterminidegliadempimentiedeiversamentifiscaliecontributivi”

1.Perisoggettichehannoildomiciliofiscale,lasedelegaleolasedeoperativanelterritoriodello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversidall’effettuazionedelleritenuteallafonteedelletrattenuterelativeall’addizionaleregionaleecomunale,chescadononelperiodocompresotra l’8marzo2020e il31maggio2020.Restaferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recantedisposizioniriguardantiiterminirelativialladichiarazionedeiredditiprecompilata2020.2.Perisoggettiesercentiattivitàd’impresa,arteoprofessionechehannoildomiciliofiscale,lasedelegaleolasedeoperativanelterritoriodelloStatoconricaviocompensinonsuperioria2milionidieuronelperiododiimpostaprecedenteaquelloincorsoalladatadientratainvigoredelpresentedecreto-legge,sonosospesiiversamentidaautoliquidazionechescadononelperiodocompresotral’8marzo2020eil31marzo2020:a) relativi alle ritenutealla fontedi cui agli articoli 23e24deldecretodelPresidentedellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale ecomunale,cheipredettisoggettioperanoinqualitàdisostitutid'imposta;b)relativiall’impostasulvaloreaggiunto;c)relativiaicontributiprevidenzialieassistenziali,eaipremiperl'assicurazioneobbligatoria.3.Per i soggettichehanno ildomicilio fiscale, lasede legaleo lasedeoperativaneicomuniindividuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo2020,restanofermeledisposizionidicuiall'articolo1deldecretodelMinistrodell'economiaedellefinanze24febbraio2020,pubblicatonellaGazzettaUfficialen.48del26febbraio2020.4.Iversamentisospesiaisensidelcomma2edeldecretodelMinistrodell’economiaedellefinanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in

Sospensione dei termini per gli adempimento ed iversamenti fiscali e contributivi che scadono nelperiodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31maggio2020.Appliczione ai soggetti che hanno il domiciliofiscale, la sede legale o la sede operativa nelterritoriodelloStato

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un'unicasoluzioneentro il31maggio2020omedianterateizzazionefinoaunmassimodi5ratemensilidipariimportoadecorreredalmesedimaggio2020.Nonsifaluogoalrimborsodiquantogiàversato.5.Gliadempimentisospesiaisensidelcomma1sonoeffettuatientroil30giugno2020senzaapplicazionedisanzioni.6.Perisoggettichehannoildomiciliofiscale,lasedelegaleolasedeoperativanelterritoriodello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di impostaprecedenteaquelloincorsoalladatadientratainvigoredelpresentedecreto-legge,iricaviei compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presentedecreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agliarticoli25e25-bisdeldecretodelPresidentedellaRepubblica29settembre1973,n.600,dapartedelsostitutod'imposta,acondizionechenelmeseprecedentenonabbianosostenutospeseperprestazionidilavorodipendenteoassimilato.Icontribuenti,chesiavvalgonodellapresente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi ecompensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono aversarel’ammontaredelleritenuted’accontononoperatedalsostitutoinun'unicasoluzioneentroil31maggio2020omedianterateizzazionefinoaunmassimodi5ratemensilidipariimportoadecorreredalmesedimaggio2020,senzaapplicazionedisanzionieinteressi.

Articolo60“Premioailavoratoridipendenti”

1.Aititolaridiredditidilavorodipendentedicuiall’articolo49,comma1,letteraa),deltestounico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, che possiedonoun reddito complessivo di importo non superiore a40.000eurospettaunpremio,per ilmesedimarzo2020,chenonconcorreallaformazionedel reddito, pari a 100euroda rapportare al numerodi giorni di lavoro svolti nella propriasededilavoronelpredettomese.2.Isostitutid’impostadicuiagliarticoli23e29deldecretodelPresidentedellaRepubblica29settembre1973,n.600riconoscono,inviaautomatica,l’incentivodicuialcomma1apartiredallaretribuzionecorrispostanelmesediaprileecomunqueentroilterminedieffettuazionedelleoperazionidiconguagliodifineanno.

Corresponsionediunpremio,per ilmesedimarzo2020, pari a 100 euro per i titolari di redditi dilavoro dipendente che possiedono un redditocomplessivo di importo non superiore a 40.000eurospetta.

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3.Isostitutid’impostadicuialcomma2compensanol’incentivoerogatomediantel’istitutodicuiall’articolo17deldecretolegislativo9luglio1997,n.241.4.All'onerederivantedall'attuazionedelpresentearticolo,……….

Articolo61

“Creditod'impostaperlespesedisanificazionedegliambientidilavoro”

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura dicontenimentodelcontagiodelvirusCOVID-19,aisoggettiesercentiattivitàd’impresa,arteoprofessioneèriconosciuto,perilperiodod'imposta2020,uncreditod'imposta,nellamisuradel50percentodellespesedisanificazionedegliambientiedeglistrumentidilavoro,finoadun massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimentodell'importomassimodi50milionidieuroperl'anno2020.2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodell'economiaedellefinanze,daadottareentrosessantagiornidalladatadientratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecreto-legge,sonostabiliteledisposizioniapplicativedelpresentearticoloanchealfinedelrispettodellimitedispesadicuialcomma3.3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, siprovvede…

Riconoscimento di un credito d'imposta nellamisuradel50percentodellespesedisanificazionedegli ambienti e degli strumenti di lavoro fino adunmassimodi20.000euro

Articolo62

“Creditod’impostaperbottegheenegozi”

1.Alfinedicontenereglieffettinegatividerivantidallemisurediprevenzioneecontenimentoconnesseall’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,aisoggettiesercentiattivitàd’impresaèriconosciutouncreditod’impostanellamisuradel60percentodell’ammontaredelcanonedilocazione,relativoalmesedimarzo2020,diimmobilirientrantinellacategoriacatastaleC/1.2.Ilcreditod’impostanonsiapplicaaisoggettiesercentileattivitàdicuiagliallegati1e2deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile,esclusivamente,incompensazioneaisensidell'articolo17deldecretolegislativo9luglio1997,n.241.3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in…milioni di euro per l’anno 2020, si

Riconoscimento di un credito d’imposta nellamisura del 60 per cento dell’ammontare delcanone di locazione, relativo al mese di marzo2020, di immobili rientranti nella categoriacatastaleC/1

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provvede…

Articolo63“Erogazioniliberaliasostegnodellemisuredicontrastodell’emergenzaepidemiologicada

COVID-19”

1. Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti noncommerciali,infavoredelloStato,delleregioni,deglientilocaliterritoriali,dientioistituzionipubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19spettaunadetrazionedall’imposta lordaai finidell’impostasulredditoparial30%,perunimportononsuperiorea30.000euro.2.Perleerogazioniliberaliasostegnodellemisuredicontrastoall’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,effettuatedaisoggettititolaridiredditod’impresa,siapplical’articolo27dellalegge13maggio1999,n.133.3.Aifinidell’impostaregionalesulleattivitàproduttive,leerogazioniliberalidicuialcomma2sonodeducibilinell’esercizioincuiavvieneilversamento.4.All'onerederivantedall'attuazionedelpresentearticolo,valutatoincomplessivieuro…perl'anno2020,siprovvede….

Detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’impostasul reddito pari al 30%, per un importo nonsuperiorea30.000europerleerogazioniliberaliindenaro, effettuate in favore dello Stato, delleregioni, degli enti locali territoriali, di enti oistituzioni pubbliche, di fondazioni e associazionilegalmente riconosciute senza scopo di lucro,finalizzate a finanziare gli interventi inmateria dicontenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19

Articolo64

“Sospensionedeiterminirelativiall’attivitàdegliufficideglientiimpositori”

1.Sonosospesidall’8marzoal31maggio2020iterminirelativialleattivitàdiliquidazione,dicontrollo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli entiimpositori.Sono,altresì,sospesi,dall’8marzoal31maggio2020,iterminiperfornirerispostaalle istanzedi interpello, ivi compresequelleda renderea seguitodellapresentazionedelladocumentazioneintegrativa,dicuiall’articolo11dellalegge27luglio2000,n.212,all’articolo6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previstodall’articolo3deldecretolegislativo24settembre2015,n.156,perlaregolarizzazionedelleistanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui

Sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 deitermini relativi alle attività di liquidazione, dicontrollo, di accertamento, di riscossione e dicontenzioso, da parte degli uffici degli entiimpositori

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all’articolo7,comma2,deldecretolegislativo5agosto2015,n.128,iterminidicuiall’articolo1–bisdeldecreto-legge24aprile2017,n.50,edicuiagliarticoli31-tere31-quaterdelD.P.R.29settembre1973,n.600,nonchéiterminirelativialleproceduredicuiall’articolo1,commida37a43,dellalegge23dicembre2014,n.190.2.Inrelazionealleistanzediinterpellodicuialcommaprecedente,presentatenelperiododisospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termineprevisto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24settembre2015,n.156,inizianoadecorreredalprimogiornodelmesesuccessivoalterminedelperiododisospensione.Duranteilperiododisospensione,lapresentazionedellepredetteistanzediinterpelloediconsulenzagiuridicaèconsentitaesclusivamenteperviatelematica,attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica11febbraio2005,n.68,ovvero,perisoggettinonresidentichenonsiavvalgonodiundomiciliatarionelterritoriodelloStato,mediantel’invioallacaselladipostaelettronicaordinariadiv.contr.interpello@agenziaentrate.it.3.Sono,altresì, sospese,dall’8marzoal31maggio2020, leattività,nonaventi caratterediindifferibilitàedurgenza,consistentinellerispostealleistanze,formulateaisensidegliarticoli492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, diaccesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari,autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanzeformulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decretolegislativo14marzo2013,n.33.4.Con riferimentoai terminidiprescrizioneedecadenza relativi all’attivitàdegli uffici deglientiimpositorisiapplica,ancheinderogaalledisposizionidell’articolo3,comma3,dellalegge27luglio2000,n.212,l’articolo12deldecretolegislativo24settembre2015,n.159.

Articolo65“Sospensionedeiterminidiversamentodeicarichiaffidatiall'agentedellariscossione”

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini deiversamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle dipagamentoemessedagliagentidellariscossione,nonchédagliavvisiprevistidagliarticoli29e30deldecreto-legge31maggio2010,n.78,convertito,conmodificazioni,dallalegge31luglio

Sospensione dei termini dei versamenti, scadentinel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020,derivanti da cartelle di pagamento emesse dagliagentidellariscossione

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2010,n.122.Iversamentioggettodisospensionedevonoessereeffettuatiinunicasoluzioneentroilmesesuccessivoalterminedelperiododisospensione.Nonsiprocedealrimborsodiquantogiàversato.Siapplicanoledisposizionidicuiall’articolo12deldecretolegislativo24settembre2015,n.159.2.Ledisposizionidicuialcomma1siapplicanoancheagliattidicuiall'articolo9,commida3-bisa3-sexies,deldecreto-legge2marzo2012,n.16,convertito,conmodificazioni,dallalegge26aprile2012,n.44,ealleingiunzionidicuialregiodecreto14aprile1910,n.639,emessedaglientiterritoriali,nonchéagliattidicuiall'articolo1,comma792,dellalegge27dicembre2019,n.160.3.E’differitoal31maggioilterminediversamentodel28febbraio2020dicuiall'articolo3,commi2, letterab),e23,eall'articolo5,comma1, letterad),deldecreto-legge23ottobre2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonchéall'articolo16-bis,comma1,letterab),n.2,deldecreto-legge30aprile2019,n.34,convertito,conmodificazioni,dallalegge28giugno2019,n.58,eilterminediversamentodel31marzo2020dicuiall'articolo1,comma190,dellalegge30dicembre2018,n.145.4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e inderogaalledisposizionidicuiall’articolo19,comma1,deldecretolegislativo13aprile1999,n.112,lecomunicazionidiinesigibilitàrelativeallequoteaffidateagliagentidellariscossionenell’anno2018,nell’anno2019enell’anno2020sonopresentate,rispettivamente,entroil31dicembre2023,entroil31dicembre2024eentroil31dicembre2025.

Articolo66

“Prorogaversamentinelsettoredeigiochi”

1.Iterminiperilversamentodelprelievoerarialeunicosugliapparecchidicuiall'articolo110,comma6,letteraa)eletterab),deltestounicodicuialregiodecreto18giugno1931,n.773edelcanoneconcessorioinscadenzaentroil30aprile2020sonoprorogatial29maggio2020.Lesommedovutepossonoessereversateconratemensilidipariimporto,condebenzadegliinteressi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29maggio e lesuccessiveentrol’ultimogiornodelmese;l’ultimarataèversataentroil18dicembre2020.2.Aseguitodellasospensionedell’attivitàdellesalebingoprevistadalDecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistridell’8marzo2020esuccessivemodificazioniedintegrazioni,nonè

Proroga al 29 maggio 2020 dei termini per ilversamento del prelievo erariale unico sugliapparecchidagiocodicuiall'articolo110,comma6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui alregiodecreto18giugno1931,n.773

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dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ess.mm.eii.adecorreredalmesedimarzoepertuttoilperiododisospensionedell’attività.3. I terminiprevistidall’articolo1, comma727della legge27dicembre2019,n.160edagliarticoli 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124,coordinatoconla legge diconversione19dicembre2019,n.157,sonoprorogatidi6mesi.4.Allacoperturadeglioneriprevistidallapresentedisposizione,pariadeuroXXXXperl’anno2020,siprovvedemedianteXXXXXX.

Articolo67“Potenziamentodell’Agenziadelledoganeedeimonopoli”

1. Per l’anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavorostraordinario del personale dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli, in considerazione deirilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gliaeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid19, sonoincrementatediottomilionidieuro,avaleresuifinanziamentidell'Agenziastessa,inderogaall’articolo23,comma2,deldecretolegislativo25maggio2017,n.75.

Incremento delle risorse destinate allaremunerazione delle prestazioni di lavorostraordinario del personale dell’Agenzia delledoganeedeimonopoli

Articolo68

“Menzioneperlarinunciaallesospensioni”

1.Icontribuentiiquali,nonavvalendosidiunaopiùtralesospensionidiversamentiprevistedal presente titolo e dall’articolo 36, effettuano alcuno dei versamenti sospesi, possonochiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale delMinisterodell’EconomiaedelleFinanze.

Richiesta di menzione sul sito istituzionale delMinistero dell’Economia e delle Finanze per icontribuenti che non si avvalgono dellesospensioneprevistedalpresentetitolo

TitoloV

“Ulterioridisposizioni”

CapoI

“Ulteriorimisureperfronteggiarel’emergenzaderivantedalladiffusionedelCiv-19”

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Articolo69“Misureperl’internazionalizzazionedelsistemaPaese”

1.NellostatodiprevisionedelMinisterodegliaffariesteriedellacooperazioneinternazionaleè istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con unadotazioneinizialedixxxmilionidieuroperl’anno2020,voltoallarealizzazionedelleseguentiiniziative:a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere leesportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settoreagroalimentareeneglialtrisettoricolpitidall’emergenzaderivantedalladiffusionedelCovid-19,ancheavvalendosidi ICE-Agenzia italianaper l’internazionalizzazionedelle impreseeperl’attrazionedegliinvestimenti;b)potenziamentodelleattivitàdipromozionedelsistemaPaeserealizzate,anchemediantelareteall’estero,dalMinisterodegliaffariesteriedellacooperazione internazionaleeda ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degliinvestimenti;c)cofinanziamentodiiniziativedipromozionediretteamercatiesterirealizzateda altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo2000,n.165,mediantelastipuladiappositeconvenzioni;d)costituzione,nell’ambitodelfondorotativodicuiall’articolo2,primocomma,deldecreto-legge28maggio1981,n.251,convertito,conmodificazioni,dallalegge29luglio1981,n.394,di una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino alcinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, deldecreto-leggen.251del1981,secondocriteriemodalitàstabiliticonunaopiùdeliberedelComitatoagevolazionidicuiall’articolo1,comma270,dellalegge27dicembre2017,n.205.Icofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativaeuropeainmateriadiaiutidiStatodiimportanzaminore(deminimis).e)compensazionefinanziariapariaquantoeventualmentecorrispostodaimpresenazionaliinconseguenzadell’applicazionedieventualipenaliconnessearitardatioomessiadempimenti,nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimentodeglieffettidell’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19”.2. In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativisull’internazionalizzazionedelsistemaPaeseinconseguenzadelladiffusionedelCovid-19,agli

Istituzione al fine di potenziare gli strumenti dipromozioneedisostegnoall’internazionalizzazionedelle varie componenti del sistema Paese, tra iqualisisegnalano:- il piano straordinario di sostegno al made in

Italyrealizzatotramitel’ICE- il piano straordinario per la promozione della

culturaedellalinguaitalianaall’estero- ledotazionidellerappresentanzediplomatiche

edegliufficiconsolariall’estero- i capitoli dell’azione “promozione e diffusione

della lingua e della cultura italiana all’estero”dellostatodiprevisionedelMAECI

- “internazionalizzazione del sistema produttivoe cooperazione scientifica e tecnologica inambitointernazionale”

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interventidicuialcomma1,nonchéaquelliinclusinelpianostraordinariodicuiall’articolo30del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11novembre2014,n.164,siapplicano,finoal31dicembre2020,leseguentidisposizioni:a) i contratti di forniture, lavori e servizi possonoessereaggiudicati con laproceduradi cuiall’articolo63,comma6,deldecretolegislativo18aprile2016,n.50;b)ilMinisterodegliaffariesteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazionedelle imprese e per l’attrazione degli investimenti possono avvalersi, conmodalità definitemedianteconvenzione,dell’Agenzianazionaleperl'attrazionedegliinvestimentielosviluppodiimpresaSpa–Invitalia.

Articolo70

“Semplificazioniinmateriadiorganicollegiali”

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data dicessazionedellostatodiemergenzadeliberatodalConsigliodeiministriil31gennaio2020,iconsiglideicomuni,delleprovinceedellecittàmetropolitanee legiuntecomunali,chenonabbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possonoriunirsisecondotalimodalità,nelrispettodicriteriditrasparenzaetracciabilitàpreviamentefissatidalpresidentedelconsiglio,oveprevisto,odalsindaco,purchésianoindividuatisistemiche consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dellosvolgimentodelleseduteevenganogarantitilosvolgimentodellefunzionidicuiall’articolo97deldecreto legislativo18agosto2000,n.267,nonchéadeguatapubblicitàdellesedute,oveprevisto,secondolemodalitàindividuatedaciascunente.2.Perlostessotempoprevistodalcomma1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati subase territoriale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi invideoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni,garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza dellecomunicazioni.3.Perlostessotempodicuiaicommiprecedentièsospesal’applicazionedelledisposizionidicuiall’articolo1,commi9e55,dellalegge7aprile2014,n.56,relativamenteaipareridelleassemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilancipreventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e

Svolgimento in videoconferenza delle sedute dellegiunte e dei consigli comunali e regionali e degliorgani di governo delle province e delle cittàmetropolitane

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metropolitani.4.Perlostessotempoprevistodalcomma1,leassociazioniprivateanchenonriconosciuteele fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute invideoconferenza,possonoriunirsisecondotalimodalità,nelrispettodicriteriditrasparenzaetracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano diidentificareconcertezzaipartecipantinonchéadeguatapubblicitàdellesedute,oveprevisto,secondolemodalitàindividuatedaciascunente.5.Dall’attuazionedellapresentedisposizionenondevonoderivarenuoviomaggiorioneriacaricodellafinanzapubblica.»

Articolo71

“MisureperlafunzionalitàdelleForzedipolizia,delleForzearmate,delCorponazionaledeiVigilidelFuoco,dellacarrieraprefettiziaedelpersonaledeiruolidell’Amministrazionecivile

dell’interno”

1.Aifinidellosvolgimento,dapartedelleForzedipoliziaedelleForzearmate,perunperiododinovantagiorniadecorreredalladatadientratainvigoredelpresentedecreto,deimaggioricompiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesacomplessivadieuro59.938.776,00perl’anno2020,dicuieuro34.380.936perilpagamentodelle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessiall’impiegodelpersonale.2.InconsiderazionedellivellodiesposizionealrischiodicontagiodaCOVID-19connessoallosvolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine diconsentirelasanificazioneeladisinfezionestraordinariadegliuffici,degliambientiedeimezziin uso alle medesime Forze, nonché assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi diprotezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, èautorizzata laspesacomplessivadieuro20.717.122per l’anno2020,dicuieuro17.987.122perspesedisanificazioneedisinfezionedegliuffici,degliambientiedeimezzieperl’acquistodeidispositividiprotezioneindividuale,edeuro2.730.000perl’acquistodiequipaggiamentooperativo.3.AlfinedigarantirelosvolgimentodicompitidemandatialdelCorponazionaledeivigilidelfuoco e la sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, è

Risorse finanziarie per la copertura delle speseconseguenti all’accresciuto impegnodel personaledelleForzedipolizianonchédelpersonalemedicoe paramedico delle Forze armate e del personalemilitareimpiegatoisalaoperativa.A tal fine è autorizzata la spesa complessiva dieuro 59.938.776,00 per l’anno 2020, di cui euro34.380.936 per il pagamento delle prestazioni dilavorostraordinarioedeuro25.557.840perglialtrionericonnessiall’impiegodelpersonale

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autorizzata,perl’anno2020,laspesacomplessivadieuro5.973.600,dicuieuro2.973.600perilpagamentodelleprestazionidilavorostraordinarioeperirichiamidelpersonalevolontarioe di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto delrischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personaleoperativoeidispositividiprotezionecollettivieindividualidelpersonalenellesedidiservizio,nonchéperl’acquistodiprodottielicenzeinformaticheperillavoroagile.4.Alfinediassicurarel’azionedelMinisterodell’interno,anchenell’articolazioneterritorialedelle Prefetture – U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazioneall’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,èautorizzata,perilperiododiulteriori90giorniadecorreredallascadenzadelperiodo indicatonell’articolo22,comma3,deldecreto legge2marzo 2020, n. 9, la spesa complessiva di euro 6.703.500 di cui euro 3.049.500 per ilpagamentodelleprestazionidilavorostraordinario,euro1.833.000,00perspesedipersonaleda inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi diprotezioneindividualeedeuro1.000.000peracquistidiprodottielicenzeinformaticheperillavoroagile.Laspesapermissionièdispostainderogaallimitedicuiall’art.6,comma12,deldecreto legge 31 maggio 2010, n.78, al fine di assicurare la sostituzione temporanea delpersonale in servizio presso le Prefetture - U.t.G.5. Al fine di assicurare, per un periodo dinovantagiorniadecorreredalladatadientratainvigoredelpresentedecreto,losvolgimentodei maggiori compiti demandati all’amministrazione della pubblica sicurezza in relazioneall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro2.081.250perl’anno2020,perilpagamentodelleprestazionidilavorostraordinarioresedalpersonale dell’amministrazione civile dell’interno di cui all’art. 3, comma 2, lettere a) e b),dellalegge1aprile1981,n.121.6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,convertito,conmodificazioni,dalla legge5marzo2020,n.13,al finedigarantire lamiglioreapplicazionedellecorrelatemisureprecauzionaliattraversolapienaefficienzaoperativadellePrefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando l’immediato supporto e la più rapidacoperturadipostivacantiinorganico,inderogaaquantoprevistodall’articolo5deldecretolegislativo19maggio2000,n. 139, il corsodi formazioneper l’accessoallaqualifica inizialedella carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decretoministeriale28giugno2017,pubblicatonellaGazzettaUfficiale-4^SerieSpeciale–“Concorsi

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edEsami”,numero49del30giugno2017,insvolgimentoalladatadientratainvigoredellapresentedisposizioneha,inviastraordinaria,laduratadiunannoesiarticolainduesemestri,il primo dei quali di formazione teorico- pratica, il secondo di tirocinio operativo che vienesvoltopressolePrefetture-U.t.g.deiluoghidiresidenza.Alsemestreditirociniooperativononsiapplicanoiprovvedimentidisospensionedelleattivitàdidattico-formative.CondecretodelMinistrodell’internodinaturanonregolamentare,sentitoilPresidentedellaScuolaNazionaledell’Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità divalutazionedeipartecipantialcorsodiformazionedicuialdecretoministeriale13luglio2002,n.196,sonoadeguatealcorsodicuialpresentearticolo.L’esitofavorevoledellavalutazionecomporta il superamento del periodo di prova e l’inquadramento nella qualifica diviceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base della media tra ilpunteggioconseguitonelconcorsodiaccessoedilgiudizioconseguitonellavalutazionefinale.La disposizione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesipresso le strutturecentralidell’amministrazionedell’internoper ilpassaggioallaqualificadiviceprefettononsiapplicaaifunzionaridicuiallapresentedisposizione.7. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 111.444.658, di cui108.931.700perl’anno2020e2.512.958perl’anno2021,siprovvedemediantequotapartedellerisorseassegnatealfondoperleemergenzenazionaliprevistodall’articolo44delcodicedellaprotezionecivile,dicuialdecretolegislativo2gennaio2018,n.1.

Articolo72

“Acquistiperlosviluppodisistemiinformativiperladiffusionedellavoroagileediserviziinreteperl’accessodicittadinieimprese”

1.Alfinediagevolareladiffusionedellavoroagiledicuiall’articolo18dellalegge22maggio2017,n.8,favorire ladiffusionediservizi inreteeagevolare l'accessoaglistessidapartedicittadinieimprese,qualiulteriorimisuredicontrastoaglieffettidell’imprevedibileemergenzaepidemiologicadaCOVID-19, leamministrazionipubblichedicuiall'articolo1,comma2,deldecretolegislativo30marzo2001,n.165,nonchéleautoritàamministrativeindipendenti,ivicompreselaCommissionenazionaleperlesocietàelaborsaelaCommissionedivigilanzasuifondi pensione, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi

Sviluppo del lavoro agile e diffusione di servizi inrete al fine di agevolare l'accesso agli stessi dapartedicittadinieimprese

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informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonchéservizidiconnettività,medianteproceduranegoziatasenzapreviapubblicazionediunbandodigaraaisensidell’articolo63,comma2,lett.c),deldecretolegislativo18aprile2016,n.50,nei limiti della soglia comunitaria, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatorieconomici.2.LeamministrazionitrasmettonoallostessoDipartimentoperlatrasformazionedigitaledellaPresidenzadelConsigliodeiministrigliatticoniqualisonoindetteleprocedurenegoziate.3.Gliacquistidicuialcomma1devonoessererelativiaprogetticoerenticonilPianotriennaleperl'informaticanellapubblicaamministrazione.Gliinterventidisviluppoeimplementazionedeisistemi informatividevonoprevedere,neicasi incuiciòèpossibile, l’integrazionecon lepiattaformeabilitantiprevistedagliarticoli5,62,64e64-bisdaldecreto legislativo7marzo2005,n.82.4. Leamministrazionipubblicheprocedonoai sensidel comma1con le risorsedisponibili alegislazionevigente.Dall’attuazionedelladisposizionenonderivanonuoviomaggiorioneriacaricodellafinanzapubblica.

Semplificazione delle procedure di acquisto diservizi informatici in cloud, anche basate sulmodello software as a service (SaaS), chesupportano necessariamente i processi digitale dierogazionedeiserviziperviatelematica.

Articolo73

“GruppodisupportodigitaleallaPresidenzadelConsigliodeiministriperl’attuazionedellemisuredicontrastoall’emergenzaCOVID-19”

1.Alfinedidareconcretaattuazioneallemisureadottateper ilcontrastoe ilcontenimentodeldiffondersidelvirusCOVID-19,conparticolareriferimentoallaintroduzionedisoluzionidiinnovazionetecnologicaedidigitalizzazionedellapubblicaamministrazione,ilPresidentedelConsiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di uncontingentediesperti,inpossessodispecificaedelevatacompetenzanellostudio,supporto,sviluppoegestionediprocessiditrasformazionetecnologica,nominatiaisensidell'articolo9del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativicompensi.2.Alcomma1-quaterdell’articolo8deldecreto-legge14dicembre2018,n.135,convertito,conmodificazioni,dallalegge11febbraio2019,n.12,èaggiunto,infine,ilseguenteperiodo:«Gli incarichiconferitiadesperticonprovvedimentoadottatoanteriormenteal30dicembre

Disposizione di supporto a tutte le iniziative emisure di sviluppo del lavoro agile, di immediatadiffusionediserviziinretepercittadinieimpresee,più in generale, di digitalizzazione e innovazionetecnologicachesi impongonoqualimisureurgentie necessarie di contrasto degli effettidell’imprevedibile emergenza epidemiologica daCOVID-19.

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2019sonoconfermatisinoallascadenzaprevistanell’attodiconferimento».3.Aglioneriderivantidall’attuazionedelcomma1siprovvedeavalereneilimitidellerisorsedisponibili di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135,convertito,conmodificazioni,dallalegge11febbraio2019,n.12eall’art.1,comma399,dellalegge27dicembre2019,n.160.

Articolo74

“Puliziastraordinariadegliambientiscolastici”

1. In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine diconsentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale diistruzionedidotarsideimaterialiperlapuliziastraordinariadeilocali,nonchédidispositividiprotezioneeigienepersonali,siaperilpersonalesiaperglistudenti,èautorizzatalaspesadi43,5milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioniscolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, con il decreto di cuiall’articolo1,comma601,dellalegge27dicembre2006,n.296.

Stanziamento di 43,5milioni di euro nel 2020perconsentire alle scuole statali e a quelle paritariepubblichediacquistarematerialiperladisinfezionedeilocali

Articolo75

“Misureinfavoredelsettoreagricoloedellapesca”

1. Al comma 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito conmodificazioninellalegge21maggio2019,n.44,leparole“50percento”sonosostituiteconleparole“70percento”.2.Perfarfronteaidannidirettieindirettiderivantidall’emergenzaCOVID-19eperassicurarela continuità aziendaledelle impreseagricole,dellapescaedell’acquacoltura,nello statodiprevisionedelMinisterodellepoliticheagricolealimentarieforestali,èistituitounFondoconuna dotazione di 100 milioni di euro per la copertura totale degli interessi passivi sufinanziamenti bancari destinati al capitale circolantee alla ristrutturazionedei debiti, per lacopertura dei costi sostenuti per interessimaturati negli ultimi due anni sumutui contrattidallemedesimeimprese,nonchéperl’arrestotemporaneodell’attivitàdipesca.Conunoopiùdecreti delMinistrodellepoliticheagricole alimentari e forestali d’intesa con laConferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di

Aumento dal 50 al 70% della percentuale deglianticipi spettantialle impresechehannodirittodiaccedereaicontributiPAC.

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Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delledisposizionistabilitedelRegolamento(UE)2019/316dellaCommissionedel21febbraio2019chemodifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazionedegli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “deminimis” nel settoreagricolo.3.Alfinediassicurareladistribuzionedellederratealimentariperl’emergenzaderivantedalladiffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, èincrementatodi50milionidieuroperl’anno2020.”

Articolo76

“Misureurgentiperiltrasportoaereo”

1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta comecalamitànaturale edeventoeccezionale, ai sensi dell’articolo 107, comma2, letterab), delTrattatosulfunzionamentodell’UnioneEuropea.2. Inconsiderazionedeidannisubitidall’interosettoredell’aviazioneacausadell’insorgenzadell’epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeririlasciatadall’Enacche,alladatadiemanazionedelpresentedecreto-legge,esercitanooneridi servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti comeconseguenzadirettadell’eventoeccezionalealfinediconsentirelaprosecuzionedell’attività.CondecretodinaturanonregolamentaredelMinistrodellosviluppoeconomicodiconcertocon ilMinistrodell’economiaedelle finanze sono stabilite lemodalità di applicazionedellapresentedisposizione.L’efficaciadellapresentedisposizioneèsubordinataall’autorizzazionedella Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sulFunzionamentodell’UnioneEuropea.3. In considerazione della situazione determinata sulle attività di Alitalia - Società AereaItaliana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinariadall’epidemia da COVID-19, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamentecontrollata dalMinistero dell’economia e delle Finanze ovvero controllata da una società aprevalentepartecipazionepubblicaancheindiretta.4.Aifinidellacostituzionedellasocietàdicuialcomma3,conunoopiùDecretidelMinistro

Costituzione di una nuova società interamentecontrollata dal Ministero dell’economia e delleFinanze, ovvero controllata da una società aprevalentepartecipazionepubblicaancheindiretta,in considerazione della particolare situazionedeterminata per Alitalia - Società Aerea ItalianaS.p.A.ediAlitaliaCitylinerS.p.A.

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dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposti alla registrazionedella Cortedei Conti, che rappresentano l’atto costitutivodella nuova società, sonodefinitil’oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale e sono nominati gli organi sociali inderoga alle rilevanti disposizioni vigenti in materia, nonché è definito ogni altro elementonecessarioper la costituzionee il funzionamentodella società. Il Commissario Straordinariodelle società di cui al comma 3 è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario oconseguentenellemoredell’espletamentodellaproceduradicessionedeicomplessiaziendalidelle due società in amministrazione straordinaria e fino all’effettivo trasferimento deimedesimi complessi aziendali all’aggiudicatariodella proceduradi cessione ai fini di quantonecessario per l’attuazione della presente norma. Ai fini del presente comma, il Ministerodell’economiaedelle finanzeèautorizzatoaparteciparealcapitalesocialeoa rafforzare ladotazionepatrimonialedellanuovasocietà,ancheinpiùfasieanchepersuccessiviaumentidicapitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazionepubblicaancheindiretta.5.Allasocietàdicuiaicommi3e4nonsiapplicanoledisposizionidicuialdecretolegislativo19agosto2016,n.175esuccessivemodificheeintegrazioni.

Articolo77

“Incrementodelladotazionedeicontrattidisviluppo”

1.Perlaconcessionedelleagevolazionidicuiall'articolo43deldecreto-legge25giugno2008,n.112,convertito,conmodificazioni,dallalegge6agosto2008,n.133,inaggiuntaaquantodisposto dall’articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata laspesadiulteriori400milionidieuroperl’anno2020.

Apporto di risorse aggiuntive, pari a complessivi2,37miliardi di euro, per il Contratto di sviluppo,finalizzatoafavorirelarealizzazionediprogrammidi sviluppo strategici ed innovativi di rilevantedimensione per il rafforzamento della strutturaproduttivadelPaese

Articolo78

“Misuredestinateaglioperatorichefornisconoretieservizidicomunicazionielettroniche”

1.Dalladatadientratainvigoredelpresentedecretoefinoal30giugno2020,alfinedifarfronteallacrescitadeiconsumideiserviziedeltrafficosulleretidicomunicazionielettroniche

Interventi di potenziamento delle infrastrutture ead assicurare la fornitura di servizi di

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èstabilitoquantosegue.2.Leimpresechesvolgonoattivitàdifornituradiretieservizidicomunicazionielettroniche,autorizzateaisensidelCapoIIdeld.Lgsn.259/2003es.m.i.,intraprendonomisureesvolgonoogniutileiniziativaattaapotenziareleinfrastruttureeagarantireilfunzionamentodelleretiel’operativitàecontinuitàdeiservizi3.Leimpresefornitricidiservizidicomunicazionielettronicheaccessibilialpubblicoadottanotutte le misure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi diemergenza4.Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasirichiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio dapartedegliutenti,dandoprioritàallerichiesteprovenientidallestruttureedaisettoriritenuti“prioritari”dall’unitàdiemergenzadellaPdCodalleunitàdicrisiregionali.5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblicosono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzionedellaretenelrispettodellenormeigienico-sanitarieedeiprotocollidisicurezzaanti-contagio.6.Lemisurestraordinarie,dicuiaicommi2,3e4sonocomunicateall’Autoritàperlegaranzienellecomunicazioniche,laddovenecessarioalperseguimentodellefinalitàdicuialpresentearticoloenelrispettodellepropriecompetenze,provvedeamodificareointegrareilquadroregolamentarevigente.

comunicazioni elettroniche in grado di supportarela crescita dei consumi e la gestione dei picchi ditrafficogeneratidallanecessitàdisvolgereattività(smartworking, e-learning)odipassare il propriotempo in casa (informazione, comunicazione,intrattenimento,acquistionline)utilizzandolareteInternetoitradizionaliservizivoceedati

Articolo79

“Nuovemisureurgentipercontrastarel’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19econtenernegli

effettiinmateriadigiustiziacivile,penale,tributariaemilitare”

1. Dal 9marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendentipressotuttigliufficigiudiziarisonorinviated’ufficioadatasuccessivaal15aprile2020.2.Dal9marzo2020al15aprile2020èsospeso ildecorsodei terminiper ilcompimentodiqualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessadurata,iterministabilitiperlafasedelleindaginipreliminari,perl’adozionediprovvedimentigiudiziarieperildepositodellaloromotivazione,perlaproposizionedegliattiintroduttividel

Prorogadelterminedel22marzo(termineprevistoper il differimento urgente delle udienze esospensione dei termini nei procedimenti civili,penali,tributariemilitari)alsuccessivoterminedel15aprile2020Sospensionedeiterminisiestendeancheaiterministabiliti per la fase delle indagini preliminari, per

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giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i terminiprocedurali.Oveildecorsodeltermineabbiainizioduranteilperiododisospensione,l’iniziostessoèdifferitoallafinedidettoperiodo.Quandoiltermineècomputatoaritrosoericadeintutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre iltermineinmododaconsentirneilrispetto.3.Ledisposizionidicuiaicommi1e2nonoperanoneiseguenticasi:1)causedicompetenzadeltribunaleperiminorennirelativealledichiarazionidiadottabilità,aiminoristranierinonaccompagnati,aiminoriallontanatidalla famigliaedallesituazionidigravepregiudizio;causerelativeadalimentioadobbligazionialimentariderivantidarapportidifamiglia,diparentela,dimatrimonioodiaffinità;procedimenticautelariaventiadoggettolatuteladidirittifondamentalidellapersona;procedimentiperl’adozionediprovvedimentiinmateriaditutela,diamministrazionedisostegno,diinterdizione,diinabilitazioneneisolicasiin cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche conl’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona delbeneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le suecondizionidietàesalute;procedimentidicuiall’articolo35dellalegge23dicembre1978,n.833;procedimentidicuiall’articolo12dellalegge22maggio1978,n.194;procedimentiperl’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalidadell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unioneeuropea;procedimentidi cui agli articoli 283,351e373del codicediprocedura civilee, ingenere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alleparti.Inquest’ultimocaso,ladichiarazionediurgenzaèfattadalcapodell’ufficiogiudiziarioodal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per lecause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio,egualmentenonimpugnabile;2)procedimentidi convalidadell’arrestoodel fermo,procedimentineiquali nelperiododisospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale,procedimenti incuisonoapplicatemisuredisicurezzadetentiveoèpendente larichiestadiapplicazionedimisuredisicurezzadetentivee,quandoidetenuti,gli imputati, ipropostio ilorodifensoriespressamenterichiedonochesiproceda,altresìiseguenti:a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa dellemisurealternative,aisensidell’articolo51-terdellalegge26luglio1975,n.354;

l’adozione di provvedimenti giudiziari e per ildeposito della loro motivazione, per laproposizionedegliattiintroduttividelgiudizioedelprocedimento esecutivo, per le impugnazioni e, ingenere,riguardatuttiiterminiprocedurali

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a. b)procedimentiincuisonoapplicatemisurecautelariodisicurezza;b. c)procedimentiperl’applicazionedimisurediprevenzioneoneiqualisonodisposte

misurediprevenzione;d)procedimentiacaricodiimputatiminorenni.3) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere proveindifferibili,neicasidicuiall’articolo392delcodicediprocedurapenale.Ladichiarazionediurgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, conprovvedimentomotivatoenonimpugnabile.4.Neiprocedimentipenaliincuioperalasospensionedeiterminiaisensidelcomma2sonoaltresì sospesi,per lostessoperiodo, il corsodellaprescrizionee i terminidicuiagliarticoli303e308delcodicediprocedurapenale.5.Nelperiododisospensionedeiterminielimitatamenteall’attivitàgiudiziarianonsospesa,icapidegliufficigiudiziaripossonoadottarelemisuredicuialcomma7,letteredaa)af)eh).6.Percontrastare l’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19econtenerneglieffettinegativisullosvolgimentodell’attivitàgiudiziaria,perilperiodocompresotrail16aprileeil30giugno2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite delPresidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano lemisure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie perconsentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute,anched’intesacon leRegioni,dalDipartimentodella funzionepubblicadellaPresidenzadelConsigliodeiministri,dalMinisterodellagiustiziaedelleprescrizioniadottateinmateriacondecreti delPresidentedelConsigliodeiministri, al finedi evitareassembramenti all’internodell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla CortesupremadicassazioneedallaProcurageneralepressolaCortedicassazione,lemisuresonoadottated’intesa con il Presidentedella Corte d’appello e con il Procuratore generale dellaRepubblicapressolaCorted’appellodeirispettividistretti.7.Perassicurarelefinalitàdicuialcomma6,icapidegliufficigiudiziaripossonoadottareleseguentimisure:a)lalimitazionedell’accessodelpubblicoagliufficigiudiziari,garantendocomunquel’accessoallepersonechedebbonosvolgerviattivitàurgenti;b) la limitazione, sentito il dirigenteamministrativo,dell’orariodi aperturaal pubblicodegliufficiancheinderogaaquantodispostodall’articolo162dellalegge23ottobre1960,n.1196

Sospensione del corso della prescrizione esospensione dei termini di durata massima dellemisurecautelari,custodialienon

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ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura alpubblico;c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi dicomunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti siascaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ognimisura ritenuta necessaria per evitareformediassembramento;d)l’adozionedilineeguidavincolantiperlafissazioneelatrattazionedelleudienze;e)lacelebrazioneaportechiuse,aisensidell’articolo472,comma3,delcodicediprocedurapenale,ditutteleudienzepenalipubblicheodisingoleudienzee,aisensidell’articolo128delcodicediproceduracivile,delleudienzecivilipubbliche;f)laprevisionedellosvolgimentodelleudienzecivilichenonrichiedonolapresenzadisoggettidiversidaidifensoriedallepartimediantecollegamentidaremotoindividuatieregolaticonprovvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati delMinisterodellagiustizia.Losvolgimentodell’udienzadeveinognicasoavvenireconmodalitàidoneeasalvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza ilgiudice fa comunicareaiprocuratoridelleparti e al pubblicoministero, seèprevista la suapartecipazione,giorno,oraemodalitàdicollegamento.All’udienzailgiudicedàattoaverbaledellemodalitàconcuisiaccertadell’identitàdeisoggettipartecipantie,ovetrattasidiparti,dellaloroliberavolontà.Ditutteleulteriorioperazionièdatoattonelprocessoverbale;g)laprevisionedelrinviodelleudienzeadatasuccessivaal30giugno2020neiprocedimenticiviliepenali,conleeccezioniindicatealcomma3;h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi daidifensoridellepartimedianteloscambioeildepositointelematicodinotescrittecontenentile sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento delgiudice.8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano lapresentazionedelladomandagiudizialeèsospesaladecorrenzadeiterminidiprescrizioneedecadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamentemediante il compimentodelleattivitàpreclusedaiprovvedimentimedesimi.9.Neiprocedimentipenaliilcorsodellaprescrizioneeiterminidicuiagliarticoli303,308309,comma9,311,commi5e5-bis,e324,comma7,delcodicediprocedurapenaleeagliarticoli24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono

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sospesiperiltempoincuiilprocedimentoèrinviatoaisensidelcomma6,letterag),e,inognicaso,nonoltreil30giugno2020.10.Aifinidelcomputodicuiall’articolo2dellalegge24marzo2001,n.89,neiprocedimentirinviatianormadelpresentearticolononsitienecontodelperiodocompresotral’8marzoeil30giugno2020.11.Dal9marzo2020al30giugno2020,negliufficichehannoladisponibilitàdelserviziodideposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, deldecretolegge18ottobre2012,n.179,convertitodallalegge17dicembre2012,n.221,sonodepositati esclusivamente con lemodalità previste dal comma1 delmedesimo articolo.Gliobblighidipagamentodelcontributounificatodicuiall’articolo14deldecretodelPresidentedellaRepubblica30maggio2002,n.115,nonché l’anticipazioneforfettariadicuiall’articolo30delmedesimodecreto,connessialdepositodegliatticonlemodalitàprevistedalperiodoprecedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaformatecnologicadicuiall’articolo5,comma2,deldecretolegislativo7marzo2005,n.82.12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9marzo2020al30giugno2020, lapartecipazioneaqualsiasiudienzadellepersonedetenute,internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediantevideoconferenzeoconcollegamentidaremoto individuatieregolaticonprovvedimentodelDirettore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,applicate,inquantocompatibili,ledisposizionidicuiaicommi3,4e5dell’articolo146-bisdeldecretolegislativo28luglio1989,n.271.13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati neiprocedimentipenaliaisensidelpresentearticolo,nonchédell’articolo10deldecreto-legge2marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazionitelematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemitelematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemiinformativieautomatizzatidelMinisterodellagiustizia.14. Lecomunicazionie lenotificazionidegliavvisiedeiprovvedimenti indicatial comma13agli imputati e alle altreparti sonoeseguitemediante invio all’indirizzodi posta elettronicacertificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge sieffettuanopressoildifensored’ufficio.

Deroghe al sistema delle notificazioni e dellecomunicazioniattualmenteprevistodalcpp,alfinedi consentire agli uffici giudiziari di comunicarecelermente e senza la necessità di impegno degliorgani notificatori i provvedimenti destinati allacomunicazione alle parti processuali delle datedelleudienzefissateinragionedelrinviod’ufficioodi qualsiasi altro elemento dipendente daiprovvedimenti adottati ai sensi dei decreti leggesopraindicati

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15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni ecomunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi eprovvedimentiindicatiaicommi13e14,senzanecessitàdiulterioreverificaoaccertamentodi cui all’articolo 16, comma10, del decreto-legge18ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni,dallalegge17dicembre2012,n.221.16.Negliistitutipenitenziarienegliistitutipenaliperminorenni,adecorreredal9marzo2020e sinoalladatadel22marzo2020, i colloqui con i congiuntioconaltrepersonecuihannodiritto i condannati,gli internatiegli imputatianormadegliarticoli18della legge26 luglio1975,n.354,37deldecretodelPresidentedellaRepubblica30giugno2000,n.230,e19deldecreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile,apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile omediantecorrispondenzatelefonica,chepuòessereautorizzataoltreilimitidicuiall'articolo39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 eall'articolo19,comma1,deldecretolegislativon.121del2018.17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura disorveglianzapuòsospendere,nelperiodocompresotrail9marzo2020edil31maggio2020,laconcessionedeipermessipremiodicuiall’articolo30-terdellalegge26luglio1975,n.354,del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decretolegislativo2ottobre2018,n.121.18.LesessionidelleCortidiassiseedelleCortidiassisediappellodi cuiall’articolo7dellalegge10aprile1951,n.287,incorsoalladatadientratainvigoredelpresentedecreto,sonoprorogatefinoalladatadel30giugno2020.19.Inderogaaldispostodell’articolo1,comma1,deldecretolegislativo28febbraio2008,n.35, per l’anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e delconsiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedìsuccessivodelmesediottobre.20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento diqualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo2010,n.28,neiprocedimentidinegoziazioneassistitaaisensideldecreto-legge12settembre2014,n.132,convertito,conmodificazioni,dallalegge10novembre2014,n.162,nonchéintutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizionivigenti,quandoipredettiprocedimentisianostatipromossientroil9marzo2020equando

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costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentementesospesiiterminididuratamassimadeimedesimiprocedimenti.21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì aiprocedimentirelativiallecommissionitributarieeallamagistraturamilitare.22.Sonoabrogatigliarticoli1e2deldecreto-legge8marzo2020,n.11.

Articolo80

“Nuovemisureurgentipercontrastarel’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19econtenerneglieffettiinmateriadigiustiziaamministrativa”

1.Fattosalvoquantoprevistodalcomma4,tuttiiterminirelativialprocessoamministrativosonosospesidal8marzo2020efinoal15aprile2020inclusi,secondoquantoprevistodalledisposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Leudienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustiziaamministrativa, fissate in taleperiodo temporale, sono rinviated’ufficioadata successiva. Iprocedimenti cautelari, promossi o pendenti nelmedesimo lasso di tempo, sonodecisi condecreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cuiall’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale èfissataaunadataimmediatamentesuccessivaal15aprile2020.Idecretimonocraticiche,pereffettodelpresentecomma,nonsonostatitrattatidalcollegionellacameradiconsigliodicuiall’articolo 55, comma5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in derogaall’articolo56,comma4,dellostessocodice, finoalla trattazionecollegialedicuialperiodoprecedente, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi del citato articolo 56,comma4.Neicasidicuialprecedenteperiodo,controidecreticautelariemessiaisensidegliarticoli56e61delcodicedelprocessoamministrativo,finchéefficaci,èammessoappelloalConsiglio di Stato in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo. Ilpresidente o il consigliere da lui delegato, omessa ogni formalità, provvede sulla domanda,condecreto, solo se la ritieneammissibile e fondata; altrimenti la Segreteria informa senzaritardoleparticheessanonèstataaccolta.InognicasoglieffettideldecretodelConsigliodiStato cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato ai sensi dei citati articoli 56,comma4,e61,comma5.2.Percontrastarel’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19econtenerneglieffettinegativi

Differimentodelleudienzepubblicheecameralideiprocedimenti pendenti presso gli uffici dellagiustizia amministrativa, nonché il rinvio, ad unadata successiva al 15.4.2020 della trattazionecollegialedeiprocedimenticautelari

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sullosvolgimentodell’attivitàgiurisdizionaleeconsultiva,adecorreredal8marzo2020efinoal 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente delConsiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunaliamministrativiregionaliedellerelativesezionistaccate,sentitil’autoritàsanitariaregionaleeilConsigliodell’OrdinedegliAvvocatidella cittàoveha sede l’Ufficio,adottano, in coerenzaconleeventualidisposizionidicoordinamentodettatedalPresidentedelConsigliodiStatoodalSegretariatogeneraledellagiustiziaamministrativaperquantodirispettivacompetenza,le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi,necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalMinisterodellasalute,anched’intesaconleRegioni,eleprescrizionidicuiall’allegato1aldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri8marzo2020,alfinedievitareassembramentiall’internodegliufficigiudiziariecontattiravvicinatitralepersone.3.Iprovvedimentidicuialcomma2possonoprevedereunaopiùdelleseguentimisure:a)lalimitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attivitàurgenti;b) la limitazionedell’orariodi apertura al pubblicodegli uffici o, inultima istanzaesolo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura alpubblico;c)lapredisposizionediservizidiprenotazioneperl’accessoaiservizi,anchetramitemezzidicomunicazionetelefonicaotelematica,curandochelaconvocazionedegliutentisiascaglionataperorari fissi, e adottandoognimisura ritenutanecessariaper evitare formediassembramento;d) l’adozionedi lineeguidavincolantiper lafissazionee latrattazionedelleudienze,coerenticonleeventualidisposizionidettatedalpresidentedelConsigliodiStato;e)il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque latrattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fattaeccezioneperleudienzeecamerediconsigliocautelari,elettorali,eperlecauserispettoallequali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, ladichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto nonimpugnabile.4. Fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo,tuttelecontroversiefissateperlatrattazione,siainudienzacameralesiainudienzapubblica,passanoindecisione,senzadiscussioneorale,sullabasedegliattidepositati,fermarestandola possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processoamministrativo,omessoogniavviso.Lepartihannofacoltàdipresentarebrevinotesinoadue

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giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice amministrativo, su istanzapropostaentrolostessoterminedallapartechenonsisiaavvalsadellafacoltàdipresentarelenote,dispone la rimessione in termini in relazioneaquelli che,pereffettodel comma1,nonsiastatopossibileosservareeadottaogniconseguenteprovvedimentoper l’ulterioreepiùsollecitosvolgimentodelprocesso.Intalcaso,iterminidicuiall’articolo73,comma1,delcodice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al ritoordinario.5. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti daremoto.Illuogodacuisicolleganoimagistratieilpersonaleaddettoèconsideratocameradiconsiglioatuttiglieffettidilegge.6.Iprovvedimentidicuiaicommi2e3chedetermininoladecadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle partistesse.7. L’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che impedisce l’esercizio di diritticostituiscecausadisospensionedellaprescrizioneedelladecadenza.8.Aifinidelcomputodicui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma delpresentearticolononsitienecontodelperiodocompresotral’8marzoeil30giugno2020.9. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, conmodificazioni,dalla legge25ottobre2016,n.197,dopo leparole«deveesseredepositata»,sono inserite le seguenti: «, anche amezzodel servizio postale,».Dall’8marzo e fino al 30giugno2020èsospesol’obbligodicuialpredettoarticolo7,comma4.10.Èabrogatol’articolo3deldecreto-legge8marzo2020,n.11.

Articolo81

“UlteriorimisureurgentiinmateriadifunzionidellaCortedeiconti”

1.All’articolo4, comma1,deldecreto-legge8marzo2020,n.11, sonoaggiunte, in fine, leparole:«Pertanto,adecorreredallastessadatasiintendonosospesiancheiterminiconnessialleattività istruttoriepreprocessuali,alleprescrizioni incorsoedalleattività istruttorieediverificarelativealcontrollo.Perilsolocontrollopreventivodilegittimitànonsiapplicaalcunasospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delleamministrazionicentralidelloStato,ilcollegiodeliberante,finoalterminedicuialcomma4,ècompostodalpresidentedellasezionecentraledelcontrollodilegittimitàedaiseiconsiglieri

Sospensione dei termini applicata a tutte lefunzioni della Corte dei conti anche alle fasiistruttorieepreprocessuali(enonsoltantoaquellecollegiali) relative alle attività giurisdizionali, dicontrollopreventivo,concomitanteesuccessivo

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delegatiprepostiairelativiufficidicontrollo,integratodalmagistratoistruttorenell’ipotesididissenso, e delibera con un numerominimo di cinquemagistrati in adunanze organizzabilitempestivamenteancheinviatelematica.»;

Articolo82

“MisureurgentiperilripristinodellafunzionalitàdegliIstitutipenitenziarieperlaprevenzionedelladiffusionedelCOVID-19”

1. Fermoquanto stabilito dagli articoli 24 e 32della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine diripristinarelapienafunzionalitàegarantirelecondizionidisicurezzadegliistitutipenitenziaridanneggiatinelcorsodelleprotestedeidetenutiancheinrelazioneallenotiziesulladiffusioneepidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e dirifunzionalizzazionedellestruttureedegli impiantidanneggiatinonchéper l’attuazionedellemisurediprevenzioneprevistedaiprotocollidicuiall’art.2,comma1,letterau)deldecretodelPresidentedelConsigliodeiministriindata8marzo2020.2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l’adeguatatempestivitàdegliinterventidicuialcommaprecedente,èautorizzatal’esecuzionedeilavoridi somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della sogliaeuropea,eaiterminidipresentazionedellaperiziagiustificativadeilavori.3.Aglioneriderivantidall’attuazionedelpresentearticolosiprovvedeentroil31dicembredel2020:quantoaeuro10.000.000,mediantecorrispondente riduzionedello stanziamentodelfondospecialedipartecapitaleiscritto,aifinidelbilanciotriennale2020-2022,nell’ambitodelprogramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopoparzialmenteutilizzandol’accantonamentorelativoalMinisterodellagiustizia;quantoaeuro10.000.000medianteutilizzodelFondoCOVID-19dicui......

Ripristino della funzionalità degli istitutipenitenziari danneggiati in conseguenza dei gravidisordini avvenuti all’interno delle medesimestrutture anche causati dalle notizie sulladiffusione epidemiologica a livello nazionale delCovid-19.

Articolo83

“Misurestraordinarieinmateriadilavoroagileediesenzionedalservizioediprocedureconcorsuali”

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1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, illavoroagileèlamodalitàordinariadisvolgimentodellaprestazionelavorativanellepubblicheamministrazionidicuiall’articolo1,comma2,deldecretolegislativo30marzo2001,n.165,che,conseguentemente:a)limitanolapresenzadelpersonalenegliufficiperassicurareesclusivamenteleattivitàcheritengonoindifferibiliecherichiedononecessariamentelapresenzasulluogodilavoro,anchein ragione della gestione dell’emergenza;b) prescindono dagli accordi individuali e dagliobblighiinformativiprevistidagliarticolida18a23dellalegge22maggio2017,n.81.2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumentiinformaticinelladisponibilitàdeldipendentequaloranonsianofornitidall’amministrazione.Intalicasi l’articolo18,comma2,della legge23maggio2017,n.81nontrovaapplicazione.3.Qualoranonsiapossibilericorrerealleformedilavoroagilenellaformasemplificatadicuialcomma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, delcongedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto dellacontrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possonomotivatamenteesentare ilpersonaledipendentedal servizio. Ilperiododiesenzionedal servizio costituisceservizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennitàsostitutivadimensa,oveprevista.Taleperiodononècomputabilenellimitedicuiall’articolo37,terzocomma,deldecretodelPresidentedellaRepubblica10gennaio1957,n.3.4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrativeindipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e laCommissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia,adeguanoilproprioordinamentoaiprincipidicuialpresentearticolo.5.Losvolgimentodelleprocedureconcorsualiperl’accessoalpubblicoimpiego,adesclusionedei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculariovvero inmodalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata invigoredelpresentedecreto.Restafermalaconclusionedelleprocedureperlequalirisultigiàultimatalavalutazionedeicandidati,nonchélapossibilitàdisvolgimentodeiprocedimentiperilconferimentodiincarichi,anchedirigenziali,nellepubblicheamministrazionidicuialcomma1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere ancheutilizzandolemodalitàlavorativedicuiaicommicheprecedono.

Previsione del lavoro agile quale modalitàordinaria di svolgimento della prestazionelavorativa delle pubbliche amministrazioni e delleautorità amministrative indipendenti, limitando lapresenza sul posto di lavoro esclusivamente perassicurare le attività indifferibili e non altrimentierogabili(qualiglisportellialpubblico).

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6.FinoalladatadicessazionedellostatodiemergenzadeliberatodalConsigliodeiMinistriil31gennaio2020,fuorideicasidicuiall’articolo19,comma1,deldecreto-legge2marzo2020,n.9, inconsiderazionedel livellodiesposizioneal rischiodicontagiodaCOVID-19connessoallo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze difunzionalità delle amministrazioni interessate, il personaledelle Forzedi polizia, delle Forzearmate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamentedallapresenzainservizio,ancheaisolifiniprecauzionaliinrelazioneall’esposizionearischio,aisensidell’articolo37deldecretodelPresidentedellaRepubblica10gennaio1957,n.3,conprovvedimentodeiresponsabilidilivellodirigenzialedegliUfficiedeiRepartidiappartenenza,adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Taleperiodoèequiparato,aglieffettieconomicieprevidenziali,alservizioprestato,conesclusionedellacorresponsionedell’indennitàsostitutivadimensa,oveprevista,enonècomputabilenellimite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10gennaio1957,n.3.7.Finoallastessadatadicuialcomma6,ilpersonaledelleForzearmate,delleForzedipoliziaedelCorponazionaledeivigilidelfuocoassentedalservizioperlecausedicuiall’articolo19,comma1,deldecreto-legge2marzo2020,n.9,ècollocatod’ufficioinlicenzastraordinaria,incongedostraordinariooinmalattia,conesclusioneditaliperiodidiassenzadalcomputodeigiorni previsti dall’articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per ilpersonalemilitareinfermaeraffermavolontariaedalperiododiassenzadicuiall’articolo4eall’articolo15deidecretidelPresidentedellaRepubblicadel7maggio2008di recepimentodell’accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e nondirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presentecomma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione noncorrispondel'indennitàsostitutivadimensa,oveprevista.8.Alcomma4dell’articolo19deldecreto-legge2marzo2020,n.9,laparola“provvedono”èsostituitadalleseguenti“possonoprovvedere”.

Articolo84

“Rimborsodeicontrattidisoggiornoerisoluzionedeicontrattidiacquistodibigliettiperspettacoli,museiealtriluoghidellacultura”

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1.Ledisposizionidicuiall'articolo28deldecreto-legge2marzo2020,n.9siapplicanoancheaicontrattidisoggiorno.2.Aseguitodell'adozionedellemisuredicuiall'articolo2,commal,lettereb)ed)deldecretodelPresidentedelConsiglio8marzo2020eadecorreredalladatadiadozionedelmedesimodecreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463del codice civile, ricorre la sopravvenutaimpossibilitàdellaprestazionedovuta in relazioneai contrattidiacquistodi titolidiaccessoper spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti diingressoaimuseieaglialtriluoghidellacultura.3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo diacquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primoperiodo,provvedeall'emissionediunvoucherdipariimportoaltitolodiacquisto,dautilizzareentrounannodall'emissione.4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia dellemisureprevistedaldecretodelPresidentedelConsiglio8marzo2020edaeventualiulterioridecretiattuativiemanatiaisensidell'articolo3,commal,deldecretolegge23febbraio2020,n.6.

Applicazione anche ai contratti di soggiorno delleprocedure di rimborso di titoli di viaggio e dipacchetti turistici, inmododaconsentireanche intalifattispecieleemissionidivoucher.

Articolo85

“Fondoemergenzespettacolo,cinemaeaudiovisivo”

1.Al finedisostenere isettoridellospettacolo,delcinemaedell’audiovisivoaseguitodellemisuredicontenimentodelCOVID-19,nellostatodiprevisionedelMinisteroper ibenie leattivitàculturalieperilturismosonoistituitidueFondi,unodipartecorrenteel’altroincontocapitale,perleemergenzeneisettoridellospettacoloedelcinemaeaudiovisivo.IFondidicuialprimoperiodohannounadotazionecomplessivadi130milionidieuroperl’anno2020,dicui 80milioni di euro per la parte corrente e 50milioni di euro per gli interventi in contocapitale.2.CondecretodelMinistroperibenieleattivitàculturalieperilturismo,daadottareentrotrentagiornidalladatadientrata invigoredella leggedi conversionedelpresentedecreto,sonostabilitelemodalitàdiripartizioneeassegnazionedellerisorseaglioperatorideisettori,iviinclusiartisti,autori,interpretiedesecutori,tenendocontoaltresìdell’impattoeconomico

Istituzione del Fondo emergenze spettacolo,cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130milioni di euro per l’anno 2020 destinato asostenere tali settori a seguito delle misure dicontenimentodelCOVID-19

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negativoconseguenteall’adozionedellemisuredicontenimentodelCOVID-19.3.All’onerederivantedalcomma1,paria130milionidieuroperl’anno2020,siprovvede:a)quanto a 70milioni di euro (articolo di copertura finale);b) quanto a 50milioni di euro amediantecorrispondenteriduzionedellerisorsedelFondosviluppoecoesionegiàassegnateconladeliberaCIPEn.21/2018del21marzo2018alPianooperativo“Culturaeturismo”dicompetenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.c) quanto a 10milionidieuroamedianteriduzionidelledisponibilitàdelFondounicodellospettacolodicuiall’articolo1dellalegge30aprile1985,n.163.

Articolo86

“Disposizioniurgentipersostenereilsettoredellacultura”

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure dicontenimento del COVID- 19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cuiall’articolo71-octies,comma3-bis,deicompensiincassatinell’anno2019,aisensidell'articolo71-septiesdellamedesimalegge,perlariproduzioneprivatadifonogrammievideogrammi,èdestinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratoriautonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto dimandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180dellalegge22aprile1941,n.633.2.CondecretodelMinistroperibenieleattivitàculturalieperilturismo,diconcertoconilMinistrodell’economiaedellefinanze,daadottareentrotrentagiornidalladatadientratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecreto,sonostabilitiirequisitiperl’accessoalbeneficio,anchetenendocontodelredditodeidestinatari,nonchélemodalitàattuativedelladisposizionedicuialcomma1.

MisureasostegnodelsettoredellaculturaDestinazionedellaquotaparial10%deicompensiincassatidallaSIAEper“copiaprivata”alsostegnoeconomico degli autori, degli artisti interpreti edesecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgonoattivitàdiriscossionedeidirittid’autoreinbaseadun contratto di mandato con rappresentanza congliorganismidigestionecollettiva

Articolo87

“Disposizioniinmateriaritardioinadempimenticontrattualiderivantidall’attuazionedellemisuredicontenimentoedianticipazionedelprezzoinmateriadicontrattipubblici”

1.All’articolo3deldecreto–legge23febbraio2020,n.6,convertitoconmodificazionidallalegge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. E’ demandato

Esclusionedellaresponsabilitàdeldebitoreaisensie per gli effetti dell’articolo 1218 c.c., nonché

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all’Autorità giudiziaria competente accertare, nei singoli casi, se il rispetto delle misure dicontenimentodicuipresentedecretoesclude,aisensieperglieffettidell’articolo1218c.c.,laresponsabilità del debitore, anche ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze o penaliconnessearitardatioomessiadempimenti.”.2. All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successivemodificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “,consentitaanchenelcasodiconsegnainviad’urgenza,aisensidell’articolo32,comma8,delpresentecodice,”.

applicazione di eventuali decadenze o penaliconnessearitardatioomessiadempimenti.Il comma 2 mira a fugare dubbi interpretativirelativialledisposizioni inmateriadianticipazionedelprezzoinfavoredell’appaltatore,chiarendochela stessa è consentita anchenel casodi consegnainviad’urgenza,

Articolo88

“Disposizioniinmateriaditrasportostradaleetrasportodipubblicodipersone”

1.Al finedi fronteggiare l’improvvisa riduzionedei trafficimarittimiafferential trasportodimerciedipersone, in relazionealleoperazionieffettuatedalladatadientratadientrata invigoredelpresentedecretofinoalladatadel30aprile2020,nonsiprocedeall’applicazionedella tassadi ancoraggiodi cui all’articolo 1 del decretodel Presidentedella Repubblica 28maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 delmedesimoarticolononchédell’articolo1,comma982,dellalegge27dicembre2006,n.296.Aglioneriderivantidalpresentecommaquantificatiineuro13,6milioni,siprovvede....2.Al finedi fronteggiare l’improvvisa riduzionedei trafficimarittimiafferential trasportodimerciedipersoneèsospesoilpagamentodeicanonidicuiagliarticoli16,17e18dellalegge28gennaio1994,n.84relativialperiodocompresotraladatadientratadientratainvigoredelpresentedecretoequelladel31luglio2020.Alpagamentodeicanonisospesiaisensidelprimo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche medianterateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite daciascunaAutoritàdiSistemaPortuale.3.AlfinedimitigareglieffettieconomiciderivantidalladiffusionedelcontagiodaCOVID-19,ipagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presentedisposizioneedil30aprile2020edeffettuatisecondolemodalitàprevistedagliarticoli78e79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti diulterioritrentagiornisenzaapplicazionediinteressi.4. In considerazionedello statodiemergenzanazionaledi cuialladeliberadelConsigliodei

Misure a sostegno del settore del trasporto dimerciedipersone.Sospensione, del pagamento dei canoni previstidagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio1994,n.84.Disposizioni relative al termine di pagamento deidirittidoganali.Autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio2020alleattivitàdivisitaeprovadicuiagliarticoli75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 ovvero alle attività di revisione di cuiall’articolo80delmedesimodecretolegislativo.

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Ministridel31gennaio2020,è’autorizzatafinoal31ottobre2020lacircolazionedeiveicolidasottoporreentroil31luglio2020alleattivitàdivisitaeprovadicuiagliarticoli75e78deldecretolegislativo30aprile1992,n.285ovveroalleattivitàdirevisionedicuiall’articolo80delmedesimodecretolegislativo.

Articolo89

“Disposizioniinmateriadiautoservizipubblicinondilinea”

1.AlloscopodicontrastareecontenereildiffondersidelvirusCOVID-19,nonchépergarantiremaggioricondizionidisicurezzaaiconducentiedaipasseggeri,èriconosciutouncontributoinfavoredei soggetti chesvolgonoautoservizidi trasportopubbliconondi linea,chedotano iveicoliadibitiaimedesimi servizidiparatiedivisorieattea separare ilpostoguidadai sediliriservatiallaclientela,munitideinecessaricertificatidiconformità,omologazioneoanalogaautorizzazione.A tal fineè istituitopresso ilMinisterodelle infrastruttureedei trasportiunapposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioniconsistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui alprimoperiodo,nellamisuraindicataneldecretodicuialcomma2ecomunquenonsuperiorealcinquantapercentodelcostodiciascundispositivoinstallato.2. Con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministrodell'economiaedellefinanze,daadottareentrosessantagiornidalladatadientratainvigoredellapresentenorma,vienedeterminatal’entitàmassimadelcontributoriconoscibileesonodisciplinate lemodalità di presentazione della domandedi contributo e di erogazione dellostesso.3.Aglioneriderivantidall’attuazionedelcomma1,siprovvede....

Contributo in favore dei soggetti che svolgonoautoservizi di trasporto pubblico non di linea chedotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi diparatiedivisorieatteaseparare ilpostoguidadaisedili riservati alla clientela, muniti dei necessaricertificati di conformità, omologazione o analogaautorizzazione.

Articolo90

“IncrementodotazionedelFondodisolidarietàperilsettoreaereo”

1. La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistemaaeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo1-terdel decreto-legge5ottobre2004,n. 249,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 200milionidieuroperl’anno2020.Aglioneriderivantidalpresentecomma,siprovvede........

Incremetno dell’attuale dotazione del Fondo disolidarietàperilsettoreaereonellamisuradieuro200milioniperil2020.Possibilità di accedere al suddetto fondo per

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2.Inderogaagliarticoli4e22deldecretolegislativo14settembre2015,n.148,adecorreredalladatadientratainvigoredelpresentedecretoeperl’anno2020,puòessereautorizzatosinoadunmassimodidodicimesicomplessivi,previoaccordostipulato insedegovernativapresso ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza deiMinisteri delleinfrastruttureedeitrasportiedellosviluppoeconomicononchédellaRegione interessata, iltrattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'aziendaoperante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concreteprospettivedicessionedell'attivitàconconseguenteriassorbimentooccupazionale,nellimitedellerisorsestanziateaisensidelcomma1.

finanziariinterventidisostegnoalredditoafrontedelle gravi crisi aziendali n che hanno investito ilsettoreaereo,conparticolareriguardoallarecentevicendadellasocietàAIRItaly.

Articolo91

“Sospensioneversamenticanoniperilsettoresportivo”

1. Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno ildomiciliofiscale,lasedelegaleolasedeoperativanelterritoriodelloStato,sonosospesi,dalladata di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per ilpagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivipubblicidelloStatoedeglientiterritoriali.2.Iversamentideipredetticanonisonoeffettuati,senzaapplicazionedisanzioniedinteressi,inun’unicasoluzioneentroil30giugno2020.

Prorogadel termineperol versamentodei canonidi locazioneeconcessorirelativiall’affidamentodiimpianti sportivi pubblici dello Stato e degli entiterritoriali

Articolo92

“Indennitàcollaboratorisportivi”

1.L’indennitàdicuiall’articoloXèriconosciuta,nel limitemassimodi40milionidieuroperl’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso società e associazionisportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, letteram), del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 28 febbraio 2020. Ilpredetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto delPresidentedellaRepubblica22dicembre1986,n.917.2.Aglioneriderivantidalcomma1,paria40milionidieuroper l’anno2020,siprovvedeavaleresul“Fondo___”dicuiall’art.____,lecuirisorsevengonotrasferitesuappositocapitolo

Previsione in base alla quale i redditi deicollaboratori delle società e associazioni sportivedilettantistichenonconcorronoaformareilredditoper un importo non superiore complessivamentenelperiodod’impostaa10.000euro

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delbilanciodellasocietàSporteSalutes.p.a.3. Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza delrapportodi collaborazione, sonopresentatealla societàSporteSalute s.p.a. che, sullabasedell’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai finisportivi di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, le istruiscesecondol’ordinecronologicodipresentazione.4.CondecretodelMinistrodell’EconomiaedelleFinanze,diconcertoconl’Autoritàdelegatainmateria di sport, da adottare entro15 giorni dalla datadi entrata in vigoredel presentedecreto, sono individuate lemodalitàdi presentazionedelledomandedi cui al comma3, edefinitiicriteridigestionedelfondodicuialcomma2.

Articolo93

“AumentoanticipazioniFSC”

1.AlfinedisosteneregliinterventiinfrastrutturalifinanziaticonrisorsedelFondosviluppoecoesione2014-2020nell’ambitodeiPianiOperatividelleAmministrazioniCentraliedeiPattiper lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera delComitato interministerialeper laprogrammazioneeconomican.25del10agosto2016,edicuialpunto3.4delladeliberadelCIPEn.26del10agosto2016,possonoessererichiestenellamisuradel ventiper centodelle risorseassegnateai singoli interventi,qualoraquestiultimisiano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamentocongiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. All’uopo, deve ess fornita appositaattestazione nella richiesta di pagamento da trasmettere alla Presidenza del Consiglio deiministri - Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con i dati inseriti e validatinellaBancadatiunitariapressoilMinisterodell’economiaedellefinanze.LadisposizionenonsiapplicaaifinanziamentidiopereicuisoggettiattuatorisonoANASSPAeRFISPA”

AumentoanticipazioneFSC:siaperfaravanzarelaprogettazione sia ai fini dell’adempimentodell’obbligo delle stazioni appaltanti dianticipazionedelprezzoall’appaltatore

Articolo94

“Misurestraordinarieurgentiasostegnodellafilieradellastampa”

1.All'articolo57-bisdeldecreto-legge24aprile2017n.50,convertitoconmodificazionedallalegge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti commi:"1-ter.

Intervento legislativo di sostegno economico alleimprese della filiera della stampa, idoneo a

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Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma1 è concesso, alle stessecondizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento delvalore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unioneeuropearichiamatialcomma1,entroillimitemassimodi60milionidieuroinragioned’anno,che costituisce tetto di spesa. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvedemediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazionedell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predettariduzionedelFondoèdaimputareper40milionidieurosullaquotaspettanteallaPresidenzadel Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dellosviluppoeconomico.Ai finidellaconcessionedelcreditod’impostasiapplicano,per iprofilinonderogatidallapresentedisposizione, lenorme recatedal regolamentodi cuialdecretodel Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, lacomunicazionetelematicadicuiall’articolo5,comma1,delpredettodecretoèpresentatanelperiodo compreso tra il 1° ed il 30 settembredelmedesimoanno, con lemodalità stabilitenellostessoarticolo5.Lecomunicazionitelematichetrasmessenelperiodocompresotrail1°edil31marzo2020restanocomunquevalide.

garantire l’erogazione del servizio stesso e alimitare l’impatto delle perdite per ciascuno deglioperatorieconomicicoinvolti.

Articolo95

“Erogazioniliberaliasostegnodelcontrastoall’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19”

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento dellaprotezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in viaesclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronteall'emergenzaepidemiologicadelvirusCOVID-19.2.Aiconticorrentidicuialcomma1edallerisorseiviesistentisiapplical'articolo27,commi7e8,deldecretolegislativo2gennaio2018,n.1.3.Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31gennaio2020e,inognicasosinoal31luglio2020,l’acquisizionedifornitureeservizidapartedelleaziende,agenzieedeglientidelServiziosanitarionazionaledautilizzarenelleattivitàdicontrastodell’emergenzaCOVID-19,qualorasiafinanziatainviaesclusivatramitedonazionidipersonefisicheogiuridicheprivate,aisensidell’art.793c.c.,avvienemedianteaffidamentodiretto,senzapreviaconsultazionedidueopiùoperatorieconomici,perimportinonsuperiori

Autorizzazione per la Protezione Civile di aprireappositiconticorrentidestinatiaraccogliereinviaesclusiva ledonazioni liberalidi sommefinalizzatealla risoluzione dell’emergenza COVID-19, a cui siapplica il regime di impignorabilità che assiste lecontabilità speciali normalmente aperte per leemergenzenazionaliDeroga alla disciplina del codice dei contrattipubblici per l’acquisizione di forniture e servizi, daparte delle strutture del servizio sanitarionazionale, da utilizzare per contrastare l’epidemia

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allesogliedicuiall'articolo35deldecretolegislativo18aprile2016,n.50,acondizionechel’affidamentosiaconformealmotivodelleliberalità.4.Imaggioriintroitiintegranoenonassorbonoibudgetstabiliticondecretodiassegnazioneregionale.5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazionebeneficiariaattuaappositarendicontazioneseparata,per laqualeèautorizzata l’aperturadiuncontocorrentededicatopressoilpropriotesoriere,assicurandonelacompletatracciabilità.Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazionedovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sitointernet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al finedi garantire la trasparenzadellafonteedell’impiegodellesuddetteliberalità.

dacontagioCOVID19

Articolo96

“Misureasostegnodelleuniversitàdelleistituzionidialtaformazioneartisticamusicaleecoreuticaedeglientidiricerca”

1.Alfinedifarfronteallestraordinarieesigenzeconnesseallostatodiemergenzadeliberatodal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondodenominato“Fondoperleesigenzeemergenzialidelsistemadell’Università,delleistituzionidialtaformazioneartisticamusicaleecoreuticaedeglientidiricerca”conunadotazioneparia50milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione delMinistero dell’università e dellaricerca. Con uno o più decreti delMinistro dell'università e della ricerca sono individuati icriteridiripartoediutilizzazionedellerisorsedicuialprecedenteperiodotraleuniversità,leistituzionidialtaformazioneartisticamusicaleecoreuticaeglientidiricerca.Aglioneriprevistidalpresentecommasiprovvede....2.ImandatideicomponentidegliorganistatutaridegliEntipubblicidiricercadicuiall’articolo1deldecretolegislativo25novembre2016,n.218,sonoprorogati,laddovescadutialladatadientratainvigoredelpresentedecretoovveroinscadenzaduranteilperiododellostatodiemergenza deliberato dal Consiglio deiministri in data 31 gennaio 2020, fino al perduraredellostatodiemergenzamedesimo.Nelmedesimoperiodosonoaltresìsospeseleproceduredicuiall’articolo11delDecretoLegislativo31dicembre2009,n.213.3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell’Università e della

Sostegnoalleistituzioniuniversitarie,AFAMedagliEnti pubblici di ricerca per fronteggiare leproblematiche connesse all’emergenzaepidemiologicadelCOVID-19.

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Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all’articolo 5 del DecretoLegislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nelterritorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi delpagamentodelle rate con scadenzaprevistanelmesedi luglio2020ediuncorrispondenteallungamentodelladuratadeipianidiammortamento.IlMinisteroprocede,nelrispettodellanormativa europea inmateria di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo disorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestraliposticipate.

Articolo97

“Misureurgentiperlacontinuitàdell’attivitàformativadelleUniversità”

1.Inderogaalledisposizionideiregolamentidiateneo,l’ultimasessionedelleprovefinaliperilconseguimentodeltitolodistudiorelativeall’annoaccademico2018/2019èprorogataal15giugno2020.E’conseguentementeprorogatoognialtrotermineconnessoall’adempimentodiscadenzedidatticheoamministrativefunzionaliallosvolgimentodellepredetteprove.2.Nelperiododisospensionedella frequenzadelleattivitàdidattichedispostaai sensidegliarticoli1e3deldecreto legge23 febbraio2020,n.6, leattività formativeedi servizioaglistudenti,inclusil'orientamentoeiltutorato,nonchéleattivitàdiverificadell'apprendimentosvolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università diappartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 6 dellalegge30dicembre2010,n.240,esonovalutabiliaifinidell'attribuzionedegliscattitriennali,secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, dellamedesima legge n. 240 del 2010,nonchéai finidellavalutazione,dicuiall’articolo2,comma3,eall’articolo3,comma3,delD.P.R.15dicembre2011,n.232,perl’attribuzionedellaclassestipendialesuccessiva.3.Ledisposizionidicuialcommaprecedentesiapplicanoaifinidellavalutazionedell’attivitàsvoltadairicercatoriatempodeterminatodicuiall’art.24,comma3,lett.a)dellaleggen.240del2010nonchéai finidella valutazionedi cui al comma5,delmedesimoarticolo24delleattivitàdididattica,dididatticaintegrativaediservizioaglistudenti,edelleattivitàdiricercasvoltedairicercatoriatempodeterminato,dicuiall’art.24,comma3,lett.b).4.Nelperiododisospensionedicuialcomma1,leattivitàformativeediserviziaglistudentierogaticonmodalitàadistanzasecondo le indicazionidelleuniversitàdiappartenenzasono

Misure finalizzate a garantire gli studenti, iricercatori e i docenti universitari da eventualieffetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensionedellafrequenzadelleattivitàdidattiche

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computati ai fini dell’assolvimentodegli obblighi contrattuali di cui all’art. 23della legge30dicembre2010n.240.5.Leattivitàformativesvolteaisensideiprecedenticommisonovalideaifinidelcomputodeicrediti formativi universitari, previa attività di verifica dell’apprendimento nonché ai finidell’attestazionedellafrequenzaobbligatoria.6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professoreuniversitariodiprimaedisecondafascia,dicuiall’articolo6deldecretodelPresidentedellaRepubblica4aprile2016,n.95,formate,perlatornataabilitazionescientificanazionale2018-2020,sullabasedeldecretodirettoriale1052del30aprile2018,comemodificatodaldecretodirettoriale 2119 del 8 agosto 2018, i lavori riferiti al quarto quadrimestre dellamedesimatornata,siconcludono,inderogaall’articolo8delcitatoD.P.R.n.95del2016,entroil30luglio2020.E’conseguentementedifferitaal31luglio2020ladatadiscadenzadellapresentazionedelle domande nonché quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quintoquadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 30 novembre2020.LeCommissioninazionaliformatesullabasedeldecretodirettoriale1052del30aprile2018, comemodificatodaldecretodirettoriale2119del8agosto2018, inderogaaquantodispostodall’articolo16,comma3,letteraf)dellaLegge240/2010,restanoincaricafinoal31dicembre2020.Inderogaall’articolo6,comma1delD.P.R.n.95del2016,ilprocedimentodiformazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata didell’abilitazionescientificanazionale2020-2022èavviatoentroil30settembre2020.

Articolo98

“Abilitazioneall’eserciziodellaprofessionedimedico-chirurgoeulteriorimisureurgentiinmateriadiprofessionisanitarie”

1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – ClasseLM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione delgiudiziodiidoneitàdicuiall’articolo3deldecretodelMinistrodell’istruzione,dell’universitàedella ricerca 9maggio 2018, n. 58. Con decreto delMinistro dell’università e della ricerca,adottatoinderogaalleproceduredicuiall’articolo17,comma95,dellalegge15maggio1997,n.127,èadeguatol’ordinamentodidatticodellaClasseLM/41-MedicinaeChirurgia,dicuialdecretodelMinistrodell’istruzione,dell’universitàedellaricerca16marzo2007,pubblicato

Misura necessaria e urgente dettata dalleparticolari condizioni di sofferenza del ServizioSanitario Nazionale e, dunque, dalla necessità dipoter disporre quanto prima di medici abilitati,nonché dalle oggettive condizioni di difficoltà conle quali verrebbe svolta la prova di esame diabilitazione – da tenersi in data unica su tutto ilterritorio nazionale – la quale, non a caso, è già

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nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. Con decreto rettorale, in deroga alleproceduredicuiall’articolo11,commi1e2,dellalegge19novembre1990,n.341,gliateneidispongonol’adeguamentodeiregolamentididatticidiateneodisciplinantigliordinamentideicorsidistudiodellaClasseLM/41-MedicinaeChirurgia.PerglistudentichealladatadientratainvigoredelpresentedecretorisultinogiàiscrittialpredettoCorsodilaureamagistrale,restaferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l’ordinamento didattico previgente, con ilconseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità diconseguire successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo,secondolemodalitàdicuialcomma2.2.IlaureatiinMedicinaeChirurgia,ilcuitirociniononèsvoltoall’internodelCorsodistudi, inapplicazionedell’articolo3deldecretodelMinistrodell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all’esercizio dellaprofessionedimedico-chirurgoconilconseguimentodellavalutazionedeltirocinio,prescrittadall’articolo2deldecretodelMinistrodell’istruzionedell’universitàedellaricerca19ottobre2001,n.445.3. Inviadiprimaapplicazione, icandidatidellasecondasessione-anno2019degliesamidiStato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano giàconseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensidell’articolo3deldecretodelMinistrodell’istruzionedell’universitàedella ricercan.58del2008,oppurecheabbianoconseguito lavalutazioneprescrittadall’articolo2deldecretodelMinistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitatiall’eserciziodellaprofessionedimedico-chirurgo.4.Ledisposizionidicuialpresentearticolosiapplicanoadecorreredall’entratainvigoredelpresentedecreto.Dallamedesimadatacontinuanoadavereefficacia, inquantocompatibili,ledisposizionidicuialdecretodelMinistrodell’istruzione,dell’universitàedellaricercan.58del2018,nonchéquelledeldecretodelMinistrodell’istruzionedell’universitàedellaricercan.445del2001, relativeall’organizzazione,allamodalitàdi svolgimento,di valutazioneedicertificazionedeltirociniopratico-valutativo.Èabrogataognialtradisposizionecontrariaalledisposizionidicuialpresentearticolo.5.Limitatamenteallasolasecondasessionedell'annoaccademico2018/2019, l'esamefinaledei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2),(L/SNT/3)e(L/SNT/4),dicuiall'articolo6deldecretolegislativo30dicembre1992,n.502,puòessere svolto conmodalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione

stata oggetto di un rinvio in considerazione dellostatoemergenzialeincuiversailpaese.

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delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi distudio,secondoleindicazionidicuialpunto2dellacircolaredelMinisterodellasaluteedelMinisterodell'istruzione,dell'universitàedellaricercadel30settembre2016.6. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento aisensidellaDirettiva2005/36/CEesuccessivemodificazionidiunaqualificaprofessionaleperl’eserciziodiunaprofessionesanitariadicuiall'articolo1dellalegge1febbraio2006,n.4siasubordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta conmodalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con lemodalità di cui al punto 2 dellacircolaredelMinisterodellasaluteedelMinisterodell'istruzione,dell'universitàedellaricercadel30settembre2016.

Articolo99

“Sospensionedeiterminineiprocedimentiamministrativiedeffettidegliattiamministrativiinscadenza”

1.Ai fini del computodei termini ordinatori operentori, propedeutici, endoprocedimentali,finaliedesecutivi,relativiallosvolgimentodiprocedimentiamministrativisuistanzadiparteod’ufficio,pendentialladatadel23febbraio2020oiniziatisuccessivamenteataledata,nonsitiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Lepubblicheamministrazioniadottanoognimisuraorganizzativaidoneaadassicurarecomunquela ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli daconsiderareurgenti, anche sullabasedimotivate istanzedegli interessati. Sonoprorogati odifferiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusivadell’amministrazionenelleformedelsilenziosignificativoprevistedall’ordinamento.2.Tutti icertificati,attestati,permessi,concessioni,autorizzazionieattiabilitativicomunquedenominati,inscadenzatrail31gennaioeil15aprile2020,conservanolalorovaliditàfinoal15giugno2020”3.Ledisposizionidicuiaicommiprecedentinonsiapplicanoaiterministabilitidaspecifichedisposizionidelpresentedecretoedeidecreti-legge23febbraio2020,n.6,2marzo2020,n.9e8marzo2020,n.11,nonchédeirelatividecretidiattuazione.4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni,

Sospensione dei termini dei procedimentiamministrativiedeffettidegliattiamministrativiinscadenza, pendenti dal 23.2.2020, sino al15.4.2020

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retribuzioniper lavoroautonomo,emolumentiperprestazionidi lavoroodiopere,servizieforniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatorisociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi,sovvenzionieagevolazionialleimpresecomunquedenominati.

Articolo100

“Prorogadellavaliditàdeidocumentidiriconoscimento”

1. La validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1,lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data dientrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai finidell’espatriorestalimitataalladatadiscadenzaindicataneldocumento.

Proroga della validità dei documenti diriconoscimento scaduti o in scadenza dopol’entratainvigoredeldecretoleggen.6del2020

Articolo101

“Ulteriorimisureperilsettoreagricolo”

1.All'articolo74deldecretolegislativo10settembre2003,n.276, leparole«quartogrado»sonosostituitedalleseguenti:«sestogrado».

Estensionedalquartogradodiparentelaoaffinità- attualmente stabilito quale limite entro il quale,con riguardo alle attività agricole, le prestazionisvolte da parenti e affini in modo occasionale oricorrentedibreveperiodo(atitolodiaiuto,mutuoaiutooobbligazioneoralesenzacorresponsionedicompensi) non integrano il rapporto di lavoroautonomo o subordinato - al sesto grado diparentela.

Articolo102

“Normeinmateriadisvolgimentodelleassembleedisocietà”

1.Inderogaaquantoprevistodagliarticoli2364,secondocomma,e2478-bis,delcodicecivileo alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottantagiornidallachiusuradell’esercizio.

Disposizioni dirette a consentire alle società diconvocare l’assemblea ordinaria entro un terminepiù ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal

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2.Conl’avvisodiconvocazionedelleassembleeordinarieostraordinarielesocietàperazioni,le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le societàcooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie,l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assembleamediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere chel’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione chegarantiscanol’identificazionedeipartecipanti,laloropartecipazioneel’eserciziodeldirittodivoto,aisensieperglieffettidicuiagliarticoli2370,quartocomma,2479-bis,quartocomma,e2538,sestocomma,codicecivilesenzainognicasolanecessitàchesitrovinonelmedesimoluogo,oveprevisti,ilpresidente,ilsegretariooilnotaio.3.Lesocietàaresponsabilità limitatapossono, inoltre,consentire,ancheinderogaaquantoprevisto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizionistatutarie,chel’espressionedelvotoavvengamedianteconsultazionescrittaoperconsensoespressoperiscritto.4.Lesocietàconazioniquotatepossonodesignareperleassembleeordinarieostraordinarieilrappresentanteprevistodall’articolo135-undeciesdeldecretolegislativo24febbraio1998,n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresìprevederenell’avvisodiconvocazionechel’interventoinassembleasisvolgaesclusivamentetramite il rappresentantedesignatoaisensidell’articolo135-undeciesdeldecreto legislativo24febbraio1998,n.58;alpredettorappresentantedesignatopossonoessereconferiteanchedeleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio1998,n.58,inderogaall’art.135-undecies,comma4,delmedesimodecreto.5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistemamultilateraledinegoziazioneeallesocietàconazionidiffusefrailpubblicoinmisurarilevante.6.Lebanchepopolarielebanchedicreditocooperativo,ancheinderogaall’articolo150-bis,comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e all’articolo 2539, primocomma, del codice civile, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie ilrappresentanteprevistodall’articolo135-undeciesdeldecretolegislativo24febbraio1998,n.58. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione chel’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentantedesignato.Nonsiapplical’articolo135-undecies,comma5,deldecretolegislativo24febbraio1998,n.58.

codice civile, nonché a facilitare lo svolgimentodelleassembleenelrispettodelledisposizionivoltearidurreilrischiodicontagio.

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7.Ledisposizionidelpresentearticolosiapplicanoalleassembleeconvocateentroil31luglio2020ovveroentroladata,sesuccessiva,finoallaqualeèinvigorelostatodiemergenzasulterritorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia daCOVID-19.

Articolo103

“Differimentodelterminediadozionedeirendicontiannuali2019edeibilancidiprevisione2020-2022”

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalladiffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichiamministratividientiedorganismipubblicianchemedianteladilazionedegliadempimentiedelle scadenze, il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativiall’esercizio2019deglientiedei loroorganismistrumentalidestinataridelledisposizionideldecretolegislativo23giugno2011,n.118,ordinariamentefissatoal30aprile2020,èdifferitoal31maggio2020.PerleregionieleprovinceautonomediTrentoediBolzanosonorinviatial31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019rispettivamentedapartedellaGiuntaedelConsiglio.2.Perlefinalitàdicuialcomma1,perl’esercizio2020iltermineperladeliberadelbilanciodiprevisionedi cui all’articolo151, comma1,deldecreto legislativo18agosto2000,n. 267èdifferitoal31maggio2020.

Ororoga del termine di adozione dei rendiconti odei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019degli enti od organismi pubblici, diversi dallesocietà (per le quali si applicano le normecivilistiche), destinatari delle disposizioni deldecretolegislativo31maggio2011,n.91.

Articolo104

“Misureurgentiperlosvolgimentodelserviziopostale”

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31maggio 2020, al fine diassicurarel’adozionedellemisurediprevenzionedelladiffusionedelvirusCovid19dicuiallanormativavigenteinmateria,atuteladeilavoratoridelserviziopostaleedeidestinataridegliinviipostali,per lo svolgimentodel serviziopostale relativoagli invii raccomandati,agli inviiassicuratiealladistribuzionedeipacchi,dicuiall’articolo3,comma2deldecretolegislativo22luglio1999n.261,glioperatoripostaliprocedonoallaconsegnadeisuddettiinviiepacchimediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al

Adozione delle misure di prevenzione delladiffusione del virus Covid 19 di cui alla normativavigente in materia a tutela dei lavoratori delserviziopostaleedeidestinataridegli inviipostali,perlosvolgimentodelserviziopostalerelativoagliinvii raccomandati, agli invii assicurati e alladistribuzionedei pacchi, nonchédelle notificazionidi atti amezzo posta e di comunicazioni amezzo

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ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta dellacorrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda o nel luogo, presso il medesimoindirizzo,indicatocontestualmentedaldestinatarioodallapersonaabilitataalritiro.Lafirmaè apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche lasuddettamodalitàdirecapito.Perlosvolgimentodeiservizidinotificazioneamezzoposta,dicui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile1992,n.285,l’operatorepostaleeffettualenotificazionimediantedepositodelpiegopressoilpunto di deposito più vicino al destinatario. Del deposito del piego è data notizia aldestinatario, a curadell’operatorepostale,medianteavviso inbusta chiusa amezzo letteraraccomandataconavvisodiricevimentochedeveessereaffissoallaportad’ingressooppureimmesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. Siapplicanoicommi5,6e7dell’articolo8dellalegge20novembre1982,n.890.

postaconnesseconlanotificazionediattigiudiziari

Articolo105

“Utilizzoavanziperspesecorrentidiurgenzaafrontedell’emergenzaCOVID-19”

1.InconsiderazionedellasituazionediemergenzaepidemiologicadaCOVID-19,inderogaallemodalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42,comma6,deldecreto legislativo23giugno2011,n.118, ferme restando lepriorità relativeallacoperturadeidebitifuoribilancioeallasalvaguardiadegliequilibridibilancio,leregioniele province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020,possonoutilizzarelaquotaliberadell’avanzodiamministrazioneperilfinanziamentodispesecorrenticonnesseconl’emergenzaincorso.2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota liberadell'avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18agosto2000,n.267,fermerestandoleprioritàrelativeallacoperturadeidebitifuoribilancioe alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’eserciziofinanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per ilfinanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. Agli stessi fini e fermorestando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamenteall’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamentodelle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e

Possibilità per gli enti locali, limitatamenteall’esercizio finanziario2020,diutilizzare laquotalibera dell’ avanzo di amministrazione per ilfinanziamento di spese correnti connesse conl’emergenzaincorso.

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dellesanzioniprevistedaltestounicodelledisposizionilegislativeeregolamentariinmateriaedilizia,dicuialdecretodelPresidentedellaRepubblica6giugno2001,n.380,fattaeccezioneperlesanzionidicuiall'articolo31,comma4-bis,delmedesimotestounico.

Articolo106

“RinvioquestionariSoseprovinceecitta’metropolitane”

1.Ilterminedicuiall’articolo5,comma1,letterac)deldecretolegislativo26novembre2010,n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle CittàMetropolitanedelquestionarioSOSEdenominatoFP20U,èfissatoincentottantagiorni.

Terminedi180giornirelativoallascadenzaper larestituzione da parte delle Province e delle CittàMetropolitane del questionario SOSE denominatoFP20U

Articolo107

“Sospensionequotacapitalemutuiregioniastatutoordinario”

1.Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenzanell’anno2020successivamentealladatadientratainvigoredelpresentedecreto,deiprestiticoncessidalMinisterodell’economiaefinanzeedallaCassadepositieprestitiS.p.a.trasferitial Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’annosuccessivoaquellodiconclusionediciascunpianodiammortamentocontrattuale.2.Ilrisparmiodispesadicuialcomma1èutilizzato,previaappositavariazionedibilanciodaapprovarsidallaGiunta inviaamministrativa,per le finalitàdi rilanciodell’economiaeper ilsostegno ai settori economico colpiti dall’epidemia di Covid-2019, in coerenza con ledisposizionidicuialpresentedecreto.3.Aifinidelrispettodelsaldodicuiall’articolo1,comma466,legge11dicembre2016,n.232,in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agliinvestimentialleRegionimaggiormentecolpite.4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agliarticoli2e3,comma1,letterea)eb),deldecreto-legge8aprile2013,n.35,convertito,conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.5. Agli oneriderivantidalcomma1perl’anno2020,paria4,3milioniinterminidiindebitamentonettoea

Sospensione per l’esercizio 2020 del pagamentodellequotecapitaledeiprestitierogatialleRegionia statuto ordinario dal Ministero dell’economia edelle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti-gestioneMEF

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343,2milioniinterminidisaldonettodafinanziare,siprovvedemediante............(vedaIGB)

Articolo108“Sospensionequotacapitalemutuientilocali”

1.Ilpagamentodellequotecapitale,inscadenzanell’anno2020successivamentealladatadientratainvigoredelpresentedecreto,deimutuiconcessidallaCassadepositieprestitiS.p.a.aglientilocali,trasferitialMinisterodell'economiaedellefinanzeinattuazionedell'articolo5,commi1e3,deldecreto-legge30settembre2003,n.269,convertito,conmodificazioni,dallalegge24novembre2003,n.326,èdifferitoall'annoimmediatamentesuccessivoalladatadiscadenzadelpianodiammortamentocontrattuale,sullabasedellaperiodicitàdipagamentoprevistaneiprovvedimentieneicontrattiregolantiimutuistessi.2.Ilrisparmiodispesadicuialcomma1èutilizzatoperilfinanziamentodiinterventiutiliafarfronteall’emergenzaCOVID-19.3.Lasospensionedicuialcomma1nonsiapplicaalleanticipazionidiliquiditàdicuiall’art.1,comma10,deldecreto-legge8aprile2013,n.35,convertito,conmodificazioni,dallalegge6giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato didifferimentidipagamentodelleratediammortamentoinscadenzanel2020,autorizzatidallanormativaapplicabileaglientilocaliicuiterritorisonostaticolpitidaeventisismici.4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 276,5 milioni, si provvedemediante........

Sospensione per l’esercizio 2020 del pagamentodelle quote capitale dei prestiti erogati agli entilocalidallaCassaDepositieprestiti–gestioneMEF

Articolo109

“Rinviodiscadenzeadempimentirelativiacomunicazionisuirifiuti”

1.Sonoprorogatial30giugno2020iseguentiterminidi:a) presentazione delmodello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6,comma2,dellalegge25gennaio1994,n.70;b)presentazionedellacomunicazioneannualedeidatirelativiallepileeaccumulatoriimmessisul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decretolegislativo20novembre2008,n.188,nonchétrasmissionedeidatirelativiallaraccoltaedalriciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi

- la lettera a) prevede il rinvio degli adempimentirelativi a comunicazioni sui rifiuti (per i quali èprevisto a legislazione vigente il termine del 30aprile) prevedendo che ciò non inficeràl’elaborazione dei dati da parte di ISPRA, tenutoconto che già l’anno scorso il termine per lapresentazione del MUD era slittato al 22 giugno2019 poiché il DPCM 24 dicembre 2018 era stato

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dell’articolo17,comma2,letterac),deldecretolegislativo20novembre2008,n.188;c)presentazionealCentrodiCoordinamentodellacomunicazionedicuiall’articolo33,comma2,deldecretolegislativon.14marzo2014,n.49;d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cuiall’articolo24,comma4,deldecreto3giugno2014,n.120.

pubblicatoil22febbraio2019-laletterab)prevedelaprorogaal30giugno2020della comunicazione da parte dei produttori allecamere di commercio dei dati relativi alle pile edaccumulatori immessi sul mercato nazionalenell’anno precedente; conseguentemente, vieneprorogata al 30 giugno 2020 la trasmissioneall’ISPRAdapartedelCentrodicoordinamentodeidatirelativiallaraccoltaealriciclaggiodeirifiutidipile ed accumulatori portatili, industriali e perveicoli.- la lettera c) prevede lo slittamento del terminedal 30 aprile al 30 giugno 2020 dellacomunicazione da parte dei titolari degli impiantidi trattamentodeiRAEE inmeritoallequantitàdiRAEEtrattate.-laletterad)prorogaal30giugno2020iltermineper il versamento del diritto annuale di iscrizioneda parte delle imprese e degli enti iscritti all’Albonazionale dei gestori ambientali, previsto alegislazionevigenteal30aprile.

Articolo110

“FondoperlasanificazionedegliambientidiProvince,CittàmetropolitaneeComuni”

1.InconsiderazionedellivellodiesposizionealrischiodicontagiodaCOVID-19connessoallosvolgimentodeicompiti istituzionali,è istituitopresso ilMinisterodell’internounfondoconunadotazionedi80milionidieuroperl’anno2020,finalizzatoaconcorrerealfinanziamentodellespesedisanificazioneedisinfezionedegliuffici,degliambientiedeimezzidiProvince,cittàmetropolitaneecomuni.Ilfondoèdestinatoper75milioniaicomunieper5milionialleprovinceecittàmetropolitane.

Istituzione di un fondo con una dotazione di 80milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato aconcorrere al finanziamento delle spese disanificazione e disinfezione degli uffici, degliambienti e dei mezzi di Province, cittàmetropolitaneecomuni

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2.Ilfondodicuialcomma1èripartitocondecretodelMinisterodell’interno,diconcertoconilMinisterodell’economiaedellefinanzeedelMinisterodellasalute,daadottarsi,sentitalaConferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delpresentedecreto,tenendocontodellapopolazioneresidenteedelnumerodicasidicontagiodaCOVID-19accertati.3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 80 milioni in termini diindebitamentonetto,saldonettodafinanziareefabbisogno,siprovvedemediante....

Articolo111

“Straordinariopolizialocale”

1. Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavorostraordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle cittàmetropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti dicontenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla duratadell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma 1, deldecreto-legge23febbraio2020,n.6,conDPCM9marzo2020,nonsonosoggetteailimitideltrattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma2, del decreto legislativo 25maggio2017,n.75,fermorestandoilrispettodell’equilibriodibilancio.

Ladisposizioneprevede che le risorsedestinatealfinanziamento delle prestazioni di lavorostraordinario del personale della polizia locale deicomuni, delle province e delle cittàmetropolitanedirettamente impegnato per le esigenzeconseguenti ai provvedimenti di contenimento delfenomeno epidemiologico da COVID-19, non sonosoggetteailimitideltrattamentoaccessorio

Articolo112

“Utilizzopersonaledipendentedasoggetticheoperanoinconvenzione,concessioneoappalto,prestazioniindividualidomiciliari”

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decretolegislativo13aprile2017n.65,dispostacon iprovvedimentiadottatiai sensidell’articolo3comma1deldecretolegge23febbraio2020n.6,consideratal’emergenzadiprotezionecivileeilconseguentestatodinecessità,lepubblicheamministrazionipossonofornire,avvalendosidel personale disponibile già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati cheoperanoinconvenzione,concessioneoappalto,prestazioniindividualidomiciliari.Inrelazioneataliprestazioni,leprioritàsonoindividuatedall’amministrazionecompetente,impiegandoimedesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni

Possibilità, durante la sospensione dei servizieducativi e scolastici, per le pubblicheamministrazioni di fornire prestazioni individualidomiciliari, avvalendosi del personale disponibilegiàimpiegatointaliservizi,dipendentedasoggettiprivati cheoperano in convenzione, concessioneoappalto

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assicurativesinorapreviste,ancheinderogaadeventualiclausolecontrattuali,convenzionali,concessoriechenonprevedanoononrenderebberopossibile talemodalitàdieffettuazionedelleprestazioni.

Articolo113

“TerminiriorganizzazioneMinisteri”

1.I termini previsti dalla normativa vigente per l’adozione dei provvedimenti diriorganizzazionedeiMinistericondecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri,nonancorascaduti alla datadi entrata in vigoredel presentedecreto-legge, sonoprorogati di tremesirispettoalladataultimaindividuatadallerispettivedisposizioninormative.

Proroga di tre mesi del termine di adozione deiregolamenti con il più agile strumento del DPCMperalcuniMinisterilecuiscadenzesonoindicateinparentesi:MIPAAF(15marzo),MEF(31marzo),MIeMUR(30giugno)eMIT(31luglio).

Articolo114

“Misureurgentiperassicurarelacontinuitàdellefunzionidell'AutoritàperlegaranzienellecomunicazioniedelGaranteperlaprotezionedeidatipersonali”

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, conmodificazioni,dalla legge18novembre2019,n.132, leparole«finoanonoltre il31marzo2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data dicessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitarioconnesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con ladeliberadelConsigliodeiministridel31gennaio2020,pubblicatanellaGazzettaUfficialen.26del1°febbraio2020».2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31marzo 2020» sonosostituite dalle seguenti: « entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato diemergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dipatologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio deiministridel31gennaio2020,pubblicatanellaGazzettaUfficialen.26del1°febbraio2020».

il comma1prorogadal 31marzo2020 finoai 60giorni successivi alla cessazione dello stato diemergenzaepidemiologicadaCOVID-19iltermineentro il quale il Presidente e i componenti delConsiglio dell’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni, attualmente in carica, sonolegittimati ad esercitare le proprie funzioni,limitatamente agli atti di ordinariaamministrazioneeaquelliindifferibilieurgentiIdentica proroga viene disposta dal comma 2 perl’esercizio delle funzioni del Presidente e deicomponenti del Collegio del Garante per laprotezionedeidatipersonali.

Articolo115

“Disposizioniperimagistrationorariinservizio”

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1.Infavoredeimagistrationoraridicuiall’articolo1deldecretolegislativo13luglio2017,n.116,inservizioalladatadientratainvigoredelpresentedecreto,èriconosciutouncontributoeconomicomensileparia700europerunmassimoditremesieparametratoalperiododicuiall’articolo1,comma1,deldecreto-legge8marzo2020,nonchéall’effettivoperiododirinviodisposto dai capi degli uffici giudiziari a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera g) delmedesimo decreto. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre allaformazionedelredditoaisensideldecretodelPresidentedellaRepubblica22dicembre1986,n.917.2. Il contributoeconomicodi cuial comma1èconcessocondecretodeldirettoregeneraledegliaffari internidelDipartimentopergliaffaridigiustizia,delMinisterodellagiustizia,nellimitedispesacomplessivodi11,4milionidieuroperl'anno2020.3.Aglioneriderivantidalcomma2,siprovvedenell’ambitodellerisorseiscrittealegislazionevigente nell’anno 2020, nel Programma 1.4 “Servizi di gestione amministrativa per l’attivitàgiudiziaria” Azione magistratura onoraria” dello Stato di previsione del Ministero dellagiustizia.

Allineamento delle misure di sostegno a favoredella magistratura onoraria a misure similari giàintrodotteafavoredeilavoratoriautonomi,

Articolo116

“Piattaformeperladidatticaadistanza”

1.Ilfondodicuiall’articolo1,comma62,dellalegge13luglio2015,n.107,èincrementatodieuro 85milioni per l’anno 2020.2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:a) per 10milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsiimmediatamentedipiattaformeedistrumentidigitaliutiliperl’apprendimentoadistanza,odipotenziarequelligiàindotazione,nelrispettodeicriteridiaccessibilitàperlepersonecondisabilità;b)per70milionidieuronel2020,amettereadisposizionedeglistudentimenoabbienti, incomodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui allaletteraa),nonchéper lanecessaria connettivitàdi rete;c)per5milionidi euronel2020,aformareilpersonalescolasticosullemetodologieeletecnicheperladidatticaadistanza.Atalfine,puòessereutilizzatoancheilfondodicuiall’articolo1,comma125,dellalegge13luglio2015,n.107.

Stanziamento di risorse nell’ambito del Fondo perl’innovazione digitale e la didattica laboratorialeper consentire alle istituzioni scolastiche statali didotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utiliper l’apprendimentoadistanzaanchemettendoadisposizione degli studenti dispositivi digitaliindividuali per la relativa fruizione, ovvero perpotenziare gli strumenti digitali già in uso allemedesimeistituzioniscolastiche.

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3.Leistituzioniscolasticheacquistanolepiattaformeeidispositividicuialcomma1,letterea)eb),mediantericorsoaglistrumentidicuiall’articolo1,commi449e450,della legge27dicembre2006,n.296.Qualoranonsiapossibilericorrereaipredettistrumenti,leistituzioniscolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1,letterea)eb),ancheinderogaalledisposizionideldecretolegislativo18aprile2016,n.50.4. Condecreto delMinistro dell’istruzione le risorse di cui al comma1 sono ripartite tra leistituzioniscolastiche,tenutocontodelladistribuzioneperredditonellarelativaregioneedelnumerodistudentidiciascuna.5. IlMinisterodell’istruzioneèautorizzatoadanticiparealle istituzioniscolastiche lesommeassegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazioneall’emergenzasanitariadicuialpresentedecreto,nel limitedellerisorseatal fine iscritte inbilancio e fermo restando il successivo controllo sullo svolgimento delle attività a cura deirevisorideicontidelleistituzioniscolastiche.

Articolo117

“Misureperfavorirelacontinuitàoccupazionaleperidocentisupplentibreviesaltuari”

1.Alfinedifavorirelacontinuitàoccupazionaledeidocentigiàtitolaridicontrattidisupplenzabreveesaltuaria,neiperiodidichiusuraodisospensionedelleattivitàdidattichedisposti inrelazioneall’emergenzasanitariadaCOVID-19,ilMinisterodell’istruzioneassegnacomunquealle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve esaltuaria,inbaseall’andamentostoricodellaspesaenellimitedellerisorseiscritteatalfinenello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Leistituzioni scolastiche statali stipulano contratti di docenza a tempo determinato, nel limitedellerisorseassegnateaisensidelprimoperiodo,alfinedipotenziareleattivitàdidatticheadistanzapressoleistituzioniscolastichestatali.

Risorse finanziarie per il perfezionamento deicontratti a tempodeterminatodi supplenzabrevee saltuaria, disposti per la sostituzione delpersonale docente assente o, in misura inferiore,delpersonaleATA.

Articolo118

“Commissariostraordinarioperl’attuazioneeilcoordinamentodellemisuresanitariedicontenimentoecontrastodell’emergenzaepidemiologicaCOVID-19”

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1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissariostraordinarioperl’attuazioneeilcoordinamentodellemisureoccorrentiperilcontenimentoecontrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio deiministri31gennaio2020.Alfinediassicurarelapiùelevatarispostasanitariaall’emergenza,ilCommissarioattuaesovrintendeaogniinterventoutileafronteggiarel’emergenzasanitaria,organizzando,acquisendoeproducendoognigeneredibenestrumentaleutileacontenereecontrastarel’emergenzastessa,ocomunquenecessarioinrelazioneallemisureadottatepercontrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando eindirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando ifabbisogni,eprocedendoall’acquisizioneealladistribuzionedifarmaci,delleapparecchiatureedeidispositivimediciediprotezioneindividuale.Nell’esercizioditaliattivitàpuòavvalersidisoggettiattuatoriedisocietàinhouse,nonchédellecentralidiacquisto.Provvede,inoltrealpotenziamentodellacapienzadellestruttureospedaliere,anchemediantel’allocazionedelledotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva,allarequisizionedibenimobili,mobili registratie immobili,ancheavvalendosideiprefettiterritorialmentecompetenti,nonchéallagestionedeglistessi.IlCommissarioponeinessereogniinterventoutileperpreservareepotenziarelefiliereproduttivedeibeninecessariper il contrastoe il contenimentodell’emergenza.Per lamedesima finalità,puòprovvedereallacostruzionedinuovistabilimentieallariconversionediquelliesistentiperlaproduzionedidetti beni, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità diacquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza, organizzandone laraccoltaecontrollandonel’impiego.2.Nellosvolgimentodellefunzionidicuialcomma1,ilCommissariocollaboraconleregionielesupportanell’eserciziodellerelativecompetenzeinmateriadisalutee,anchesurichiestadelle regioni, può adottare in via d’urgenza, nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, iprovvedimentinecessaria fronteggiareogni situazioneeccezionale.Taliprovvedimenti sonoimmediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui ilprovvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essereadottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principigenerali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Lemisure adottatedevonoessereinognicasoadeguatamenteproporzionateallefinalitàperseguite.3. Al Commissario compete altresì l’organizzazione e lo svolgimento delle attività

Nomina di un Commissario straordinario perl’attuazione e il coordinamento delle misureoccorrenti per il contenimento e contrastodell’emergenzaepidemiologicaCOVID-19

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propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da partedelleautorità competentinazionali edeuropee,nonché tutte leoperazionidi controlloedimonitoraggiodell’attuazionedellemisure,provvedealtresìallagestionecoordinatadelFondodisolidarietàdell’Unioneeuropea(FSUE),dicuialregolamento(CE)2012/2002edellerisorsedelfondodisviluppoecoesionedestinatoall’emergenza.4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relativeeventuali proroghe. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione alParlamentoenotizianellaGazzettaUfficiale.5. Il Commissario è scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nellaprogrammazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nellarealizzazione di opere di natura pubblica. L’incarico di Commissario è compatibile con altriincarichipubblicioprivatiedèsvoltoatitologratuito.6.IlCommissarioesercitaipoteridicuialcomma1inraccordoconilCapodelDipartimentodellaProtezionecivile,avvalendosidelle componentiedelle struttureoperativedelServizionazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico costituito pressodettoDipartimento.Perl’eserciziodellefunzionidicuialpresentearticolo,ilCommissariopuòavvalersi, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da luidefinito.7.Sull'attivitàdelCommissariostraordinarioriferiscealParlamentoilPresidentedelConsigliodeiministriounMinistrodaluidelegato.8.Inrelazioneaicontrattirelativiall’acquistodeibenidicuialcomma1,nonchéperognialtroattonegozialeconseguenteallaurgentenecessitàdifarfronteall’emergenzadicuialcomma1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l’articolo 29 deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplinadell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio” e tutti tali atti sonoaltresìsottrattialcontrollodellaCortedeiConti.Perglistessiattilaresponsabilitàcontabileeamministrativaècomunquelimitataaisolicasiincuisiastatoaccertatoildolodelfunzionarioodell’agenteche lihaposti inessereochevihadatoesecuzione.Gliattidicuialpresentecommasonoimmediatamenteedefinitivamenteefficaci,esecutiviedesecutori,nonappenapostiinessere.9. IlCommissario,per l’acquisizionedeibenidicuialcomma1,èautorizzatoall’aperturadiapposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che

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richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Alconto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decretolegislativo2gennaio2018,n.1.10.Allespeseoccorrentiper l’attuazionedelpresentearticolosi fa frontecon le risorsedelfondoperleemergenzenazionalidicuiall’articolo4deldecreto-legge23febbraio2020,n.6,convertito,conmodificazioni,dallalegge5marzo2020,n.13.

Articolo119

“…”

1. Inderogaaldispostodeicommi1,2e4dell’articolo1della legge26novembre2010,n.199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la penadetentivaèeseguita,suistanza,pressol’abitazionedelcondannatooinaltroluogopubblicooprivato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche secostituenteparteresiduadimaggiorpena,salvocheriguardi:a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio1975,n.354,esuccessivemodificazioniedagliarticoli572e612–bisdelcodicepenale;b)delinquentiabituali,professionaliopertendenza,aisensidegliarticoli102,105e108delcodicepenale; c)detenuti chesonosottopostial regimedi sorveglianzaparticolare,ai sensidell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamoprevistodall'articolo14-terdellamedesimalegge;d)detenutichenell’ultimoannosianostatisanzionatiper le infrazionidisciplinaridicuiall’articolo77,comma1,numeri13,14,15,18,19,20e21deldecretodelPresidentedellaRepubblica30giugno2000,n.230;e)detenutineicui confronti sia stato redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, deldecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti neidisordinienellesommosseverificatesinegli istitutipenitenziaridalladatadel7marzo2020fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;f) detenuti privi di un domicilioeffettivoeidoneoancheinfunzionedelleesigenzedituteladellepersoneoffesedalreato.2.Salvo si tratti di condannati minorenni e di condannati la cui pena da eseguire non siasuperiore a seimesi è applicata la procedura di controllomediantemezzi elettronici o altristrumenti tecnici, ove disponibili. In mancanza di consenso espresso del condannatoall’utilizzodeipredettimezziestrumentiildispostodelcomma1nontrovaapplicazione.3.Ai

Deroga alle disposizioni in materia di penadetentiva

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fini dell’applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell’istitutopenitenziario può omettere la relazione prevista dall’art. 1, comma 4, legge 26 novembre2010,n.199.Ladirezioneèinognicasotenutaadattestarechelapenadaeseguirenonsiasuperiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, e che nonsussistonolepreclusionidicuialcomma1,nonchéatrasmettereilverbalediaccertamentodell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria, o, se ilcondannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, ladocumentazionedicuiall'articolo94,comma1,deltestounicodicuialdecretodelPresidentedellaRepubblica9ottobre1990,n.309,esuccessivemodificazioni.4.Perilcondannatominorenneneicuiconfrontièdispostal’esecuzionedellapenadetentivacon le modalità di cui al comma 1, l’ufficio servizio sociale minorenni territorialmentecompetenteinrelazionealluogodidomicilio,inraccordoconl’equipeeducativadell’istituto,provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazionedell’avvenuta esecuzionedellamisura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicatedall’articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre almagistrato disorveglianzaperl’approvazione.5.Restanofermeleulterioridisposizionidell’articolo1dellalegge26novembre2010,n.199,ovecompatibili.

Articolo120

“…”

1.Ferme leulterioridisposizionidicuiall’art.52della legge26 luglio1975,n.354,anche inderogaalcomplessivolimitetemporalemassimodicuialcomma1delmedesimoarticolo,lelicenzeconcessealcondannatoammessoalregimedisemilibertàpossonoavereduratasinoal30giugno2020.

Estensione temporale delle licenze godute daicondannatiammessialregimedisemilibertà

Articolo121

“Disposizionifinanziarie”

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degliinterventidicuialpresentedecretoèautorizzatal'emissionedititolidiStatoperunimporto

Emissione di titoli di Stato per un importo fino a25.000 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di

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finoa25.000milionidieuroperl’anno2020.TalisommeconcorronoallarideterminazioneinaumentodellimitemassimodiemissionedititolidiStatostabilitodallaleggediapprovazionedel bilancio e del livellomassimo del ricorso almercato stabilito dalla legge di bilancio, inconformitàcon laRisoluzionediapprovazionedellaRelazionealParlamento,edellarelativaIntegrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma5, della legge24dicembre2012, n.243esuccessiveintegrazioniemodificazioni.2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituitodall'Allegato1alpresentedecreto.3.NellostatodiprevisionedelMinisterodell'economiaedellefinanzeèistituitounappositoFondoconunadotazionedi....miliardidieuroperl'anno2020, destinato alla copertura degli oneri derivanti da eventuali ulteriori misure per ilpotenziamento del servizio sanitario nazionale e per le spese emergenziali necessarie perfronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in conformità con la Risoluzione diapprovazionedellaRelazionealParlamento,edellarelativaIntegrazione,presentataaisensidell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni emodificazioni.4.All'onerederivantedall'attuazionedelcomma1,interminidimaggioriinteressideldebitopubblicoeaglioneridicuiagliarticoli...,paricomplessivamenteaamilionidieuroperl'anno2021,amilionidi europer l'anno2022,amilionidi europer l'anno2023,amilionidi euroannuiadecorreredall'anno2024cheaumentano,aifinidellacompensazionedeglieffetti interminidiindebitamentonettoedifabbisognoamilionidieuroperl'anno2021,amilionidieuroperl'anno2022,amilionidieuroperl'anno2023eamilionidieuroannuiadecorreredal2024,siprovvede:a)quantoamilionidieuroperl'anno2020,amilionidieuroperl'anno2021,amilionidieuroperciascunodeglianni2022e2023eamilionidieuroannuiadecorreredall'anno2024,cheaumentanointerminidifabbisognoeindebitamentonettoamilionidieuroperl'anno2020,amilioni di euro per l'anno 2021, amilioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e amilionidi euroannui adecorreredall'anno2024,mediante corrispondenteutilizzodiquotapartedellemaggiorientrateedelleminorispesederivantidagliarticoli;b) quanto a ..... milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,comma5, del decreto-legge29novembre2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 3 del presente

reperire le risorse per assicurare la liquiditànecessaria all'attuazione degli interventi di cui alpresentedecreto

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articolo;.Inconsiderazionedelvenirmenodellanecessitàdiaccantonamentodell'importodeimaggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblicorealizzatenel 2017 in relazionealle disposizioni di cui all'articolo 27, comma3, del decreto-legge23dicembre2016,n.237,convertito,conmodificazioni,dallalegge17febbraio2017,n.15, le risorse del Fondoper interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini dicompetenzaecassa,perunimportoparia...milionidieuroperl'anno2021e2022.5.LerisorsedestinateaciascunadellemisureprevistedalpresentedecretosonosoggetteadunmonitoraggiomensiledapartedelleamministrazionicompetentidiintesaconilMinisterodell’economiaedelle finanze. IlMinistrodell'economiaedelle finanze, sullabasedegliesitidelmonitoraggiodicuialperiodoprecedente,alfinediottimizzarel’allocazionedellerisorsedisponibili, è autorizzatoadapportare conpropridecreti, sentito ilMinistro competente, leoccorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra misurepreviste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e adapportareleoccorrentivariazionidibilancio.6. Leeventuali risorsenonutilizzateentro il 15dicembre2020e comunquenonnecessarieallefinalitàdicuialpresentedecretosonoversatedaisoggettiresponsabilidellemisuredelcommaprecedenteentro il20dicembre2020adappositocapitolodellostatodiprevisionedell'entratadelbilanciodelloStatoperessereriassegnateal fondoper l'ammortamentodeititolidiStato.7.Aifinidell'immediataattuazionedelledisposizionirecatedalpresentedecretoenellemoredell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ovenecessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, conl'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro laconclusionedell'esercizio2020.8.LerisorsedestinateaciascunadellemisureprevistedalpresentedecretosonosoggetteadunmonitoraggiomensiledapartedelleamministrazionicompetentidiintesaconilMinisterodell’economiaedelle finanze. IlMinistrodell'economiaedelle finanze, sullabasedegliesitidelmonitoraggiodicuialperiodoprecedente,alfinediottimizzarel’allocazionedellerisorsedisponibili, è autorizzatoadapportare conpropridecreti, sentito ilMinistro competente, le

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occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra misurepreviste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e adapportareleoccorrentivariazionidibilancio.