Post on 01-May-2015
1
La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007
1° ModuloPROVINCIA DI LECCE
Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali
Direzione Regionale della Puglia
Novità in materia di tributi locali introdotte dalla legge finanziaria 2007
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
2
L’IMPOSTA DI SCOPO
per la realizzazione di un opera pubblica
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
3
L’IMPOSTA DI SCOPO
E’ dovuta in relazione alla opera pubblica da
realizzare
E’ determinata applicando alla base
imponibile dell’ICI un’aliquota massima
dello 0,5 per mille
E’ versata per un periodo massimo di
cinque anni
comma 147 FINANZIARIA 2007
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
comma 147 FINANZIARIA 2007
4
…la struttura
Ad essa di applicano le disposizioni vigenti in
materia di ICI
Il gettito complessivo non può superare il 30% della spesa dell’opera pubblica
da realizzare
comma 148 FINANZIARIA 2007
comma 150 FINANZIARIA 2007
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
5
Opere realizzabilia) Opere per il trasporto pubblico urbano
comma 149 FINANZIARIA 2007
c) Opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi
b) Opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti
d) Opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini
e) Opere di realizzazione di parcheggi pubblici
f) Opere di restauro
g) Opere di conservazione dei beni artistici e architettonici
h) Opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche
i) Opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
6
Il regolamento istitutivo dell’imposta di scopo
COSA DEVE PREVEDERE
L’opera pubblica da realizzare
comma 146 FINANZIARIA
2007
L’aliquota da applicare
L’ammontare della spesa da finanziare
Le modalità di versamento degli importi
dovuti
Le esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari
situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’ICI sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito
inferiore a 20.000 euro
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
7
Il diritto al rimborso
Mancato inizio dell’opera pubblica
Spetta il rimborso entro due anni dal versamento
comma 151 FINANZIARIA
2007
…data da specificare nel regolamento…e in caso di mancato
completamento dell’opera ?
entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
8
Fine imposta di scopo
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
9
L’addizionale comunale
all’IRPEF
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
10
L’addizionale comunale all’IRPEF
ISTITUZIONE
DAL 1° GENNAIO 1999
D.LGS. 28/09/1998, N. 360 - Art. 1
DECRETO MINISTERIALE FISSA L’ ALIQUOTA ADDIZIONALE (di base)
COMUNI POSSONO VARIARE ALIQUOTA
Art. 1, comma 3
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
11
L’addizionale comunale all’IRPEF
DECRETO MINISTERIALE
ALIQUOTA ADDIZIONALE (di base)
COMUNE
VARIAZIONE ALIQUOTA
0%mai emanati
0,2 %
O,5 %
all’anno
limite massimo
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
12
I blocchi alle variazioni in aumento
Art.3, comma 1, lettera a), della Legge 289/2002
•Deliberate dopo il 29 settembre 2002
•Sospensione sino al raggiungimento di un accordo sul federalismo fiscale
•La sospensione vale anche per “i primi aumenti” (Circolare n.1 – 11/02/2003)
Art.2, comma 21, Legge 350/2003
•Proroga la sospensione delle delibere di aumento sino al 31 dicembre 2004
Art.1, comma 51, Legge 311/2004
•Ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2006
Eccezione:-I Comuni che non hanno mai deliberato -Possono aumentare (istituire) l’addizionale nella misura massima dello 0,1%- per gli anni 2005-2006-2007
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
13
I blocchi alle delibere di aumento
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
D.LGS.360/98istituzione
1° BLOCCO
Fin.’03
2° BLOCCO
Fin.’04
3° BLOCCO
Fin. ‘5
SBLOCCOFINANZIARIA 2007
Articolo unicoComma 144
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
14
MODIFICHE STRUTTURALI introdotte dalla finanziaria 2007
COMMA 142Comma 3
VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE
Eliminazione limite annuo di aumento
Aumento misura maxDa 0,5 a 0,8%
DELIBERAZIONE REGOLAMENTARE
Ex art. 52 d.lgs.446/97
Pubblicazione sul sito informatico
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
15
MODIFICHE STRUTTURALI introdotte dalla finanziaria 2007
COMMA 142Comma 3 bis
FACOLTA’ DI DISPORRE UNA SOGLIA DI ESENZIONE
Requisiti reddituali (generici)
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
16
MODIFICHE STRUTTURALI introdotte dalla finanziaria 2007
COMMA 142Comma 4
Previsione di un versamento inACCONTO
30% dell’addizionale ottenuta sulla base del reddito imponibile
dell’anno precedente
Se la delibera è pubblicata entro il 15 febbraio
L’aliquota deliberata per
l’anno di riferimento
Se la delibera è pubblicata dopo il 15 febbraio
L’aliquota dell’anno
precedente
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
17
LA QUANTIFICAZIONE DELL’ADDIZIONALE D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4
REDDITO COMPLESSIVO LORDO
IRPEF
Somma dei redditi di ogni categoria
Oneri deducibili (art. 10 TUIR)
IMPONIBILE IRPEF
IRPEF LORDA
Detrazioni per oneri (art.15)
IRPEF NETTA DOVUTA
Deduzioni per oneri di famiglia (art. 12 TUIR)SINO AL 2006
ADDIZIONALE IRPEF
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
18
ESEMPIO DI TASSAZIONE
1000 IMPOSTA LORDA
100 ONERI DEDUCIBILI
850 IMPONIBILE IRPEF
195,50 IRPEF LORDA
10 DETRAZIONI D’IMPOSTA
185,50 IRPEF NETTA DOVUTA
50 ONERI FAMILIARI
SINO AL 2006
6,8ADDIZIONALE IRPEF
23%
ALIQUOTA 0,8%
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
19
LA QUANTIFICAZIONE DELL’ADDIZIONALE D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4
REDDITO COMPLESSIVO LORDO
IRPEF
Somma dei redditi di ogni categoria
Oneri deducibili (art. 10 TUIR)
IMPONIBILE IRPEFIRPEF LORDA
Detrazioni per oneri (art.15)
IRPEF NETTA DOVUTA
DAL 2007
FINANZIARIA
IMPONIBILE ADDIZIONALE IRPEF
DETRAZIONI per oneri di famiglia (art. 12 TUIR)
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
20
LA QUANTIFICAZIONE DELL’ADDIZIONALE D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4
1000ESEMPIO
100
900 IMPONIBILE IRPEF207 – IRPEF LORDA
10
189,50 ?
8 ? (criterio diverso)
7,2ADDIZIONALE IRPEF
23%
0,8%
DAL 2007
FINANZIARIA
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
21
Gli adempimenti dei sostituti d’imposta
Art. 1, comma 5D.Lgs.360/98
ACCONTO SALDO
Max 9 rate mensili
Da marzo(sino a novembre) Dal mese successivo
al conguaglio
Max 22 rate mensili
Determinato all’atto del conguaglio
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
22
FINANZIARIA 2007 – COMMA 143
A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento
dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato direttamente
ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo
assegnato a ciascun comune.
A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del
presente comma.
Versamento dell’addizionale direttamente a favore dei Comuni
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
23
Fine addizionale comunale irpef
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
24
La compartecipazione dei Comuni al gettito dell’IRPEF
…in attesa del riassetto organico del sistema
di finanziamento delle autonomie locali in
attuazione del federalismo fiscale di cui al
titolo V della parte seconda della
Costituzione.
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
25
Dal 1° gennaio 2007
Partecipazione allo
0,69%
del gettito IRPEF
del penultimo anno precedente l’esercizio di
riferimento
Comma 189Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
26
Precedente compartecipazione
% al riscosso in conto competenza affluente al
bilancio dello Stato
art.67, c.3 L.388/00 4,5% 2002 (2003)
art.31, c.8 L.289/02 6,5% 2003
art.21, c.8 L.350/03 “ “ 2004
art.1 c.65 L.311/04 “ “ 2005
art.1,c.152 L.266/05 “ “ 2006
con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
27
Il meccanismo dei tagli
Comma 191
Dal 2008
L’incremento del gettito
(dinamica dell’Irpef)
Ripartizione secondo criteri
da definire con D.m.
Senza corrispondente taglio ai trasferimenti
Comma 190
Dal 2007
Consolidamento
riduzione dei trasferimenti
Garanzia dell’invarianza
delle risorse
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
28
Esempio sul meccanismo dei tagli
Nel 2007
Quota di
compartecipazione
TAGLI AL FONDO
ORDINARIO
GETTITO
IRPEF
Dal 2008
Quota di
compartecipazione
TAGLI AL FONDO
ORDINARIO
GETTITO
IRPEF
INCREMENTO
Secondo criteri da definire
con D.m. Interno di concerto ....
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
29
Il rispetto del patto di stabilità interno
Comma 702.
In ragione del contributo apportato nel 2006 al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la
ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato
di cui al comma 191, sara' effettuata nel 2008
esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato
nel 2006 il patto di stabilita' interno.
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
30
Fine compartecipazione Irpef
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della PugliaDott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
31
Addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica
Comma 152.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalita' ed
i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno
richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta
sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e
successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui
all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto
adempimento, nonche' le informazioni concernenti le procedure di
liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
32
Addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica
Comma 153.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le province alle quali puo' essere assegnata, nel limite di spesa di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta
riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i
consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.
20, e successive modificazioni, con priorita' per le province confinanti con le
province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la
Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei
comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni.Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
33
Imposta provinciale di trascrizione
Comma 154.
All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta".
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
34
Differimento dei termini di rientro dei debiti comunali
Comma 155.
Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero
dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della
data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi
straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere.
Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni.
Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare
aggravi delle passivita' totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
35
Competenza consiliare alla delibera di aliquote e tariffe
Comma 156.
All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, la parola: "comune" e' sostituita dalle seguenti: "consiglio
comunale".
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
36
Oneri per la rimozione di manifesti affissi illegittimamente
Comma 157.
Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione
delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali,
a decorrere dal 1 gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei
manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico
dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova
contraria".
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
37
Fine imposte comunali e provinciali varie
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
38
Imposta Comunale sugli ImmobiliDICHIARAZIONE E ADEMPIMENTI
Art. 10, comma 4d.lgs.504/92
DICHIARAZIONE
d.lgs. 241/97 PAGAMENTO CON MODELLO F24
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Art. 59, comma 1Lett. l, n.1)
d.lgs.446/97COMUNICAZIONE
D.LGS.504/92 CONCESSIONARIO
D.LGS. 446/97 DIRETTO – A MEZZO POSTA
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
39
DECRETO VISCO-BERSANI
D.L. 223 del 4 luglio 2006 (conv. Legge 4 agosto 2006 n.248)
TERMINI DI VERSAMENTO
DAL 1° MAGGIO 07 prima
ACCONTO entro il 16 giugno entro il 20 giugno
SALDO dal 1° al 16 dicembre dal 1° al 20 dicembre
Art. 37
Comma 13 e comma 14
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
40
DECRETO VISCO-BERSANI
FACOLTA’ DI VERSAMENTO TRAMITE
MODELLO F24
Art. 37
COMMA 55
In attesa di attuazione con:Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate entro 120 giorni
Facoltà di versamento ICI conMODELLO F24
estesa a tutti i contribuenti(senza necessità di convenzione)
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
41
Semplificazione adempimenti
Soppressione dell’obbligo di dichiarazione - comunicazione
Già prevista, entro il 30 giugno 2006,
dall’art. 59, comma 7 bis, del D.Lgs. 82/05
(come integrato dal d.lgs. 159/06)
Codice dell’Amministrazione digitale
dal 2007…………….
Provvedimento Direttore Agenzia TerritorioCertificazione effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali
Abolizione dell’obbligo di:
• dichiarazione
• comunicazioneIn attesa
Comma53
Comma 54
Entro il 31/12/06
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
42
Attuale situazione
In attesa dell’emanazione del decreto dell’Agenzia del Territorio
•COOPERAZIONE APPLICATIVA (SISTEMA DI INTERSCAMBIO
•PORTALE DEI COMUNI (WWW.AGENZIATERRITORIO.GOV.IT)
CIRCOLARE N. 7/T 15.12.2006
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
43
FINANZIARIA 2007
Articolo unico – legge 296 del 27 dicembre 2006
DATI DA INDICARARE IN DICHIARAZIONE (730-UNICO)
DichiarazionePERSONE FISICHE e E.N.C.
Dal 2008(redditi 2007)
Per ogni fabbricato: indirizzo e identificativo catastale
L’importo dell’ICI pagata nell’anno precedente
Comma 101
DichiarazioneENTI COMMERCIALI
Dal 2008/2009(redditi 2007/2008)
TUTTE LE INDICAZIONI UTILI AI FINI DEL TRATTAMENTO DELL’ICI
Comma 102
In attesa di decreto attuativo del Capo Dipartimento Politiche Fiscali
44
Adempimenti per il 2007
Comma 104
Indicazione dell’ICI dovuta per il 2006
Modello 730
Quadro B
Modello UNICO
Quadro RB
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
45
CONTROLLI INCROCIATI
COMMA 103
Agenzia Entrate
Comune
Indicazioni versamenti
730
UNICO
CONTROLLO 36 BIS
VERSAMENTI
F24
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
46
CONTROLLI INCROCIATI
COMMA 105
COMUNE
Agenzia del Territorio
Disponibilità
dati datastali
CONTROLLO 504/92
Attesa decreto Min.Econ.
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
47
FINE DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTIICI
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
48
IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE FUNZIONI CATASTALI
FUNZIONI STATALIFUNZIONI STATALI
Art. 65Art. 65
d.lgs. 112/98d.lgs. 112/98
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59.
Finanziaria 2007 - Finanziaria 2007 - comma 194comma 194
(modifica)(modifica)
FUNZIONI CONFERITE AI COMUNIFUNZIONI CONFERITE AI COMUNI
Art. 66Art. 66
49
Le disposizioni del riparto (prima della Finanziaria 2007)
FUNZIONI STATALIFUNZIONI STATALI
Art. 65Art. 65
FUNZIONI CONFERITE AI COMUNIFUNZIONI CONFERITE AI COMUNI
Art. 66Art. 66
l…..1e funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e
aggiornamento degli atti del catasto terreni e
del catasto edilizio urbano, nonche' alla
revisione degli estimi e del classamento,
fermo restando quanto previsto dall'articolo
65, lettera h);
b) soppresso;
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e
degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al
comma 1 possono essere esercitate dalle
comunita' montane d'intesa con i comuni
componenti.
le funzioni relative:a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane;b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;c) alla disciplina dei libri fondiari;d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi eaggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento;h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati.
50
Le disposizioni del riparto (dopo la Finanziaria 2007)
FUNZIONI STATALIFUNZIONI STATALI
Art. 65Art. 65
FUNZIONI CONFERITE AI COMUNIFUNZIONI CONFERITE AI COMUNI
Art. 66Art. 66
1….le funzioni relative:
a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all'aggiornamento degli atti catastali,
partecipando al processo di determinazione
degli estimi catastali fermo restando quanto
previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h);
b) (lettera abrogata);
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e
degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al
comma 1 possono essere esercitate dalle
comunita' montane d'intesa con i comuni
componenti.
1…..le funzioni relative:a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane;b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione deiredditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;c) alla disciplina dei libri fondiari;d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari;e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti;h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati.
51
Le funzioni conferite ai Comuni
PRIMAPRIMA DOPO LA FINANZIARIADOPO LA FINANZIARIA
1….le funzioni relative:
a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all'aggiornamento degli atti catastali,
partecipando al processo di
determinazione degli estimi catastali
fermo restando quanto previsto dall'articolo
65, comma 1, lettera h);
b) (lettera abrogata);
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e
degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al
comma 1 possono essere esercitate dalle
comunita' montane d'intesa con i comuni
componenti.
l…..1e funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione ed
aggiornamento degli atti del catasto terreni e
del catasto edilizio urbano, nonche' alla
revisione degli estimi e del classamento,
fermo restando quanto previsto dall'articolo
65, lettera h);
b) soppresso;
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e
degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al
comma 1 possono essere esercitate dalle
comunita' montane d'intesa con i comuni
componenti.
52
Le funzioni mantenute allo Stato
DOPO LA FINANZIARIADOPO LA FINANZIARIA
1…..le funzioni relative:a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane;b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;c) alla disciplina dei libri fondiari;d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari;e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti;h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati.
PRIMA DELLA FINANZIARIAPRIMA DELLA FINANZIARIA
le funzioni relative:a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane;b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;c) alla disciplina dei libri fondiari;d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi eaggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento;h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati.
53
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHEFinanziaria 2007
Comma 195 – Dal 1° novembre 2007, esercizio diretto delle attività di cui all’art. 66 dlgs.112/98
Comma 196 – Conservazione degli atti del catasto (terreni e urbano) a decorrere dal Decreto attuativo (eccezione per i poli catastali già istituiti)
Comma 197 – Facoltà di stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia del territorio
Comma 198 – Predisposizione, entro il 1° settembre 2007, delle modalità d’intersambio per la cooperazione applicativa
Comma 199 – Mantenimento dei livelli di servizio all’utenza
Comma 200 – Elaborazione annuale dell’esito dell’attività
54
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE
1° novembre 2007
Esercizio delle attività conferite ex art. 66 d.lgs.112/98
1. utilizzazione atti catastali2. aggiornamento atti catastali3. partecipazione alla determinazione degli estimi
Emanazione DPR attuativoTermini e modalità trasferimento:- situazione dell’informatizzazione- Organizzazione dei comuni interessati
conservazione atti
catastali
Esclusivamente con Agenzia territorioGratuite - Decennali
CONVENZIONI
Definizione modalità interscambio per l’accessibilità e interoperabilità applicativa delle banche dati
(vedi circolare n. 7 del 15.12.2006)- d.lgs. 82/2005
1° settembre 2007
Mantenimento degli standard di servizio all’utenzaServizio pubblico
55
La nomina dei messi notificatori
Il dirigente dell’ufficio
competente
Uno o più messi notificatori
Nomina con provvedimento formale
Comma 158
COSA NOTIFICARE:
• atti di accertamento dei tributi locali
• procedure esecutive ex rd 369/1910 (ingiunzione fiscale)
• atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie (tariffe ed altro)
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
56
La scelta…
Dipendenti dell’amministrazione
LE POSSIBILITA’Comma 159
Altri soggetti con qualifica professionale, esperienza,
capacità e affidabilità
Dipendenti dei soggetti affidatari ex art. 52 d.lgs.446/97
PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONECON SUPERAMENTO ESAME DI IDONEITA’
?
? ?
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
57
Competenza e limiti
Competenza territoriale
Comma 160
DIVIETO DI SOSTITUZIONE O DELEGA AD ALTRI SOGGETTI
Ente locale o soggetto affidatario,
che lo ha nominato
Direzione e coordinamento
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
58
Il compenso dei notificatori
Legge 3 agosto 1999 n. 265 Autonomia e ordinamento degli enti locali
Art. 10 – Le pubbliche amministrazioni, per la notifica dei propri atti, qualora non sia possibile notificare a mezzo servizio postale o nelle altre forme previste dalla legge, possono avvalersi dei messi comunali.
Al Comune che vi provvede spetta, per ogni atto notificato, oltre
alle spese postali, una somma che viene determinata con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno.
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
59
Il decreto ministerialeD.M. 3 ottobre 2006 (G.U. 254 del 31.10.06) art. 1
(in vigore dal 1°/4/2006)(sostituisce il d.m.6.8.03 – dal 1°aprile 03 – euro 5,56)
Sono a carico degli enti che indicono elezioni e referendum (Stato, Regioni, Province) le spese per le notificazioni delle relative consultazioni.
Sono a carico dei Comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta ed alla revisione delle liste elettorali .
euro 5,88 (aggiornato ogni 3 anni in relazione all’indice ISTAT)
spese di racc.ta a.r. (in caso di notifica ex art. 140 c.p.c.)
L’ente locale richiede, ogni semestre, alle singole amministrazioni richiedenti la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti
allegando documentazione giustificativa.
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
60
La ripetibilità delle spese di notifica
Circolare Min.Economia 31 gennaio 2001 n.11/E la notificazione è onerosa e il relativo costo deve essere recuperato nei
confronti dei destinatari degli atti notificati.
Decreto Ministero Finanze – 8 gennaio 2001 – criteri:
Sono ripetibili:
• le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge n. 890 del 1982 (notificazione a mezzo posta)
•le spese derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e ss. c.p.c. ai sensi dell’art. 60 del dpr 600/73 (notificazione atti al contribuente)
•le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
61
euro 3,10 – per le notificazioni a mezzo racc.ta a.r.
euro 5,16 - per le notificazioni:
1) “personali”, effettuate dai messi comunali o speciali
2) effettuate a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, o dagli ufficiali giudiziari, messi comunali o messi speciali autorizzati dall’A.F., ai sensi dell’art. 14 della legge 890 del 1982.
Ammontare delle spese ripetibilinei confronti del destinatario dell’anno notificato
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
62
Spese non ripetibili
1) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’amministrazione è tenuta su richiesta;
2) le spese per la comunicazione di qualsiasi atto.
La Circolare 11/2001 detta principi fondamentali da seguire per le notifiche e le relative spese.
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
63
In quanto sono principi generali dettati per il rispetto del principio di eguaglianza di trattamento
e per il rispetto dello Statuto del contribuente.
Ministero Finanze nota n. 2753/2001/DPF/UFF
Applicabilità del d.m.8.1.2001 agli enti locali
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
64
fine
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia