Guida alla Fiscalità di Roma Capitale
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Guida allaFISCALITÀ
di
Novembre 2010
GUIDA ALLA FISCALITÀ DI ROMA CAPITALE
INDICE 1
INDICE
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI pag. 3
1. L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) pag. 3 Chi paga l’imposta pag. 6 Il valore dell’immobile pag. 7 Il calcolo dell’imposta e le aliquote di Roma Capitale pag. 10 Quando e come si paga pag. 18 Come si presentano la dichiarazione ICI ed i vari modelli pag. 21
2. LA TARIFFA RIFIUTI (Ta.Ri.) pag. 23 Chi paga la tariffa pag. 23 Come viene determinata la tariffa pag. 24 Le agevolazioni e riduzioni pag. 26 Quando e come si paga pag. 31 Come si presenta la dichiarazione Ta.Ri. pag. 33
3. IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (Cosap) pag. 35 Chi paga il canone Cosap pag. 35 Come viene determinato il canone pag. 36 Particolari tipologie di occupazione pag. 42 Le agevolazioni e riduzioni pag. 44 Quando e come si paga pag. 46 Come si presenta la domanda di concessione di occupazione suolo pubblico pag. 47
4. IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE (CIP) pag. 50 Chi paga il canone pag. 50 Come viene determinato il canone pag. 51 Le agevolazioni e riduzioni pag. 52 Quando e come si paga pag. 54 Come si presentano le richieste di autorizzazione pag. 55
5. LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA pag. 56 Premessa pag. 56 Come si viene a conoscenza di una contravvenzione pag. 57 a) Preavviso di verbale di accertamento di violazione pag. 57 b) Verbale di accertamento di violazione con contestazione immediata pag. 59 c) Verbale di violazione senza contestazione immediata pag. 60 La notifica del verbale di violazione pag. 63 Cosa fare in caso di smarrimento del verbale di violazione pag. 65 Quando, come e chi deve pagare un verbale di violazione pag. 65
COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE pag. 71
1. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO pag. 71 Il ravvedimento per i tributi locali pag. 71 Modalità di pagamento pag. 74
GUIDA ALLA FISCALITÀ DI ROMA CAPITALE
INDICE 2
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE pag. 75
1. GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO pag. 75 L’emissione degli atti di recupero pag. 75 Rateazione degli avvisi pag. 78 Annullamento dell’atto o ricorso e relativa sospensione pag. 79 La riscossione frazionata pag. 81 I controlli sul territorio e le garanzie del contribuente pag. 81
2. LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE pag. 87 La riscossione mediante cartella pag. 87 Il pagamento della cartella pag. 89 Rateazione della cartella pag. 89 Annullamento della cartella o ricorso e relativa sospensione pag. 99 La riscossione coattiva pag. 105
3. LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE pag. 106 Regole di applicazione pag. 106 L’irrogazione delle sanzioni pag. 108
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI pag. 110
1. IL DIRITTO DI INTERPELLO pag. 110 L’Interpello a Roma Capitale pag. 110
2. COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE pag. 116 L’autotutela pag. 116 L’avviso bonario pag. 117 L’acquiescenza pag. 121 L’adesione all’invito al contraddittorio pag. 122 L’accertamento con adesione pag. 122 La conciliazione giudiziale pag. 124
3. IL RICORSO TRIBUTARIO pag. 127 Come inizia il processo tributario pag. 127 La richiesta di sospensione dell’atto impugnato pag. 128 L’esito del ricorso e la definitività della sentenza pag. 129 La riscossione in pendenza di opposizione pag. 130 Il ricorso in appello pag. 131 Il ricorso in Cassazione pag. 131
4. IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA pag. 132 Come si attiva il contenzioso pag. 132 Il ricorso al Prefetto e l’Ordinanza Ingiuntiva pag. 134 Il ricorso al Giudice di Pace pag. 135
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
3
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
Il decreto legge del 27 maggio 2008 N. 93, ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell’ICI per le
unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate dal Comune con
regolamento o delibera in vigore alla data del 29 maggio 2008.
In pratica, sono escluse dall'applicazione dell'ICI:
• le abitazioni principali (comprese le pertinenze nei limiti di un solo box o posto auto ed una
sola cantina o soffitta), cioè quelle in cui il proprietario dimora abitualmente;
• l'abitazione assegnata al socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, che la utilizza come
abitazione principale;
• l'abitazione a disposizione, non locata, di italiani residenti all'estero;
• l'abitazione a disposizione, non locata, di residenti presso istituti di ricovero o cura;
• le abitazioni date in uso gratuito dal proprietario a parenti ed affini entro il secondo grado;
• l'abitazione, o quota di essa, posseduta dal coniuge non assegnatario, assegnata con sentenza di
separazione o divorzio all'ex coniuge, nel caso in cui il soggetto passivo non possieda altri
immobili ad uso abitativo nel territorio comunale;
• le abitazioni per le quali è stato sospesa l'esecuzione dello sfratto - limitatamente all'acconto
2009 - nel caso in cui il nucleo familiare del conduttore comprenda persone anziane e/o
portatori di handicap. In questo caso il nucleo familiare del conduttore non deve possedere
altre abitazioni e deve avere un reddito familiare insufficiente ad accedere ad altro immobile.
Si ricorda che rimane l'obbligo del pagamento ICI per le abitazioni principali accatastate con
categoria A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e palazzi di importanza storica) e relative
pertinenze che continuano ad essere assoggettate all’aliquota prima abitazione limitatamente ad
un solo box o posto auto e ad una sola cantina o soffitta.
In tal caso l'aliquota da applicare è il 4,6 per mille e viene riconosciuta la detrazione per
l'abitazione principale di 103,29 euro.
Si ricorda che per usufruire dell’esenzione per le abitazioni a disposizione, non locate, di residenti
presso istituti di ricovero o cura è necessario presentare l'apposito modello di comunicazione
verde, al quale deve essere allegata un’attestazione di degenza rilasciata dall'istituto di ricovero.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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Si ricorda che per usufruire dell’esenzione per le abitazioni date in uso gratuito dal proprietario a
parenti ed affini entro il secondo grado è necessario presentare l'apposito modello di
comunicazione celeste
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I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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CHI PAGA L’IMPOSTA
L’ICI deve essere pagata:
• da chi ha la proprietà di immobili come case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili o
terreni agricoli;
• da chi vanta un diritto reale di godimento su un immobile quali il diritto di usufrutto, uso,
abitazione, diritto di superficie e di enfiteusi;
• dal locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria;
• dai concessionari, per le aree demaniali;
• dal gestore di immobili pubblici.
Se l’immobile è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente
tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa
cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l’ICI ma separatamente).
In caso di usufrutto, l’imposta è dovuta da chi vanta tale diritto e non dal nudo proprietario. Se
l’immobile è in multiproprietà, l’ICI deve essere invece pagata dall’amministratore del
condominio o della comunione.
Non devono pagare l'ICI i cittadini possessori (cioè coloro che sono proprietari, usufruttuari, o
che godono di un diritto reale) della sola abitazione principale (con esclusione delle abitazioni
accatastate con categoria A1, A8, A9), con eventuali pertinenze limitatamente ad un solo box o
posto auto e ad una sola cantina o soffitta.
Per abitazione principale si deve intendere quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, vi risiede, ritenendosi tale, salvo prova contraria, quella
di residenza anagrafica.
La stessa norma di esenzione vale per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le
abitazioni assegnate ed utilizzate come abitazione principale.
Inoltre, sono esentati dal pagamento i cittadini italiani residenti all'estero per l'abitazione tenuta
a disposizione.
E' esente anche l'abitazione assegnata con sentenza di separazione o divorzio di proprietà, in
tutto o in parte, dell'ex coniuge non residente, nel caso in cui lo stesso non possieda altri
immobili ad uso abitativo nel territorio comunale.
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L'esenzione si applica anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo
grado che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale.
Sono parenti in linea retta fino al 2° grado i genitori, i figli, i nonni e i nipoti (figli dei figli), sono
parenti in linea collaterale fino al 2° grado i fratelli e le sorelle, sono affini fino al 2°grado i
suoceri, i generi, le nuore ed i cognati.
IL VALORE DELL’IMMOBILE
Per calcolare l’imposta bisogna prima di tutto determinare il valore dell’immobile, cioè quella
che, di norma, si chiama “base imponibile”. A tal fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati,
di aree fabbricabili o di terreni agricoli.
Per i Fabbricati
La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1º gennaio dell’anno in corso
aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente
diverso a seconda della categoria catastale:
• 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
• 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e
C con esclusione delle categorie A10 e C1);
• 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10), gli alberghi, i teatri, le banche, ecc. (categoria D);
• 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Nel caso di immobili acquistati di recente la rendita catastale è indicata nell'atto di acquisto. Se
l'immobile non è ancora accatastato, si deve utilizzare la rendita dichiarata al momento della
richiesta di accatastamento (DOCFA).
Per le aree fabbricabili
La base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1º gennaio dell’anno cui si riferisce
l’imposta.
Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio per zone
omogenee. Il valore così determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da
parte del Comune qualora venga preso a base dal contribuente per la valutazione della propria
area fabbricabile.
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Si ricorda che sono considerati fabbricabili i terreni sui quali è possibile realizzare una
costruzione in base al Piano Regolatore Generale, indipendentemente dall'approvazione dello
stesso da parte della Regione e/o dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Per i terreni agricoli
La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1º gennaio dell’anno
in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
Casi particolari
immobili
Per i fabbricati di interesse storico/artistico, la rendita si calcola applicando la tariffa d’estimo
(aumentata del 5%) di minore ammontare prevista per le abitazioni della zona censuaria nella
quale è situato il fabbricato. La rendita va moltiplicata per 100 anche se il fabbricato è classificato
nella categoria A10 o C1 o nel gruppo D.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (Immobili a destinazione speciale quali ad
esempio, opifici, alberghi, teatri, cinematografi, ospedali e centri commerciali), non iscritti in
catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i
medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione della rendita, il valore imponibile ai fini
dell'ICI è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, secondo il criterio contabile e
precisamente secondo il valore iscritto in bilancio rivalutato annualmente da appositi coefficienti
determinati con decreto ministeriale.
Il criterio contabile è vincolante e deve essere seguito fino al termine dell'anno di imposizione
nel corso del quale viene attribuita la relativa rendita catastale, ovvero è annotata negli atti
catastali la rendita "proposta" ottenuta mediante applicazione della procedura informatica Doc
Fa prevista dal Decreto Ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994.
Se la rendita proposta non viene modificata dalla Agenzia del Territorio competente entro
dodici mesi dalla data di presentazione delle denunce, la stessa diviene definitiva per
effetto del cosiddetto "silenzio-assenso".
A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale è stata attribuita la
rendita, oppure è stata acquisita agli atti catastali la rendita proposta, il valore dei fabbricati in
esame deve essere determinato avvalendosi della procedura di capitalizzazione della rendita
catastale e non più sulla base dei costi contabilizzati.
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Il passaggio dal valore contabile a quello catastale non può esplicare effetti retroattivi,
sicché il minor valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a rimborsi d'imposta
in favore del contribuente, così come il maggior valore catastale rispetto a quello contabile
non dà diritto a recuperi da parte del Comune.
I costi di acquisto, risultanti dalle scritture contabili (ad esempio, libro dei beni ammortizzabili)
o dal bilancio alla data del 1° gennaio, per i quali occorre procedere all'aggiornamento con i
coefficienti ministeriali sono i seguenti:
- costo di acquisto o di costruzione, compreso il costo del terreno. Per i beni costruiti in
economia o in appalto nel corso di più anni, il coefficiente applicabile all'ammontare dei
costi sostenuti dovrebbe essere quello relativo all'anno nel corso del quale il fabbricato è
divenuto idoneo all'uso o è stato comunque utilizzato;
- le spese incrementative;
- le rivalutazioni economiche e quelle previste da specifiche discipline legislative;
- i disavanzi di fusione.
Si rammenta che per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti l'incremento del valore
contabile non costituisce causa di variazione e, quindi, non determina l'obbligo di presentare la
dichiarazione Ici.
L'adozione del criterio contabile può riguardare anche i fabbricati di interesse storico e/o
artistico se tali fabbricati sono classificabili nel gruppo catastale D, privi sin dall'origine di
rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati
In sintesi
- per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell’anno precedente la base
imponibile per l'Ici dovuta è costituita dalla capitalizzazione della rendita (rendita catastale
moltiplicata per 52,5);
- per i fabbricati ai quali verrà attribuita la rendita nel corso dell’anno, il valore imponibile per
l'Ici dovuta per l'annualità d'imposta corrente dovrà continuare ad essere determinato
con riferimento al criterio contabile con attualizzazione dei costi contabilizzati;
- i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione contabilizzati nel corso dell’anno
precedente, influiscono sul valore al 1° gennaio dell’anno in corso e sulla quantificazione
dell’ICI dovuta per lo stesso anno.
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Per i fabbricati oggetto di locazione finanziaria, la rendita può essere proposta dal locatario
finanziario, soggetto passivo d’imposta, presentando il Doc-Fa. In mancanza della rendita
proposta, il valore ai fini ICI deve essere quantificato sulla base delle scritture contabili del
locatore finanziario, che è tenuto a fornire al locatario tutti i dati necessari per il calcolo
dell’imposta.
Nell'ipotesi di diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, sempre che perduri l'assenza della
rendita catastale, il valore dell'immobile dovrebbe essere costituito dal prezzo di riscatto
iscritto nelle scritture contabili.
I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti nelle
apposite liste comunali ed assoggettati all’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e
malattia, che svolgono la loro attività a titolo principale, godono di una deduzione
dall’imponibile nella misura di euro 25.822,84. Per l’importo eccedente la franchigia di euro
25.822,84 si applicano le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e fino a
euro 61.974,83;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 61.974,83 e fino a euro
103.291,38;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103.291,38 e fino a euro
129.114,22.
Oltre l'importo di euro 129.114,22, l'imposta è dovuta nella misura integrale.
Il valore da prendere in considerazione è quello complessivo dei terreni condotti dal soggetto
passivo di imposta, anche se situati sul territorio di più comuni.
IL CALCOLO DELL’IMPOSTA E LE ALIQUOTE DI ROMA CAPITALE
L’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita annualmente dal
Comune nella misura che va dal 4 al 7 per mille. Tuttavia è possibile fissare aliquote diverse in
relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, ovvero
aliquote maggiorate comunque non superiori, per Roma Capitale, al 10 per mille.
Per l’abitazione principale, per la quale è dovuta ancora l’imposta (ad esempio per l’immobile
classificato nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze (limitatamente ad
un solo box o posto auto e una sola cantina o soffitta) è fissata un’aliquota ridotta pari al 4,6 per
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mille. Per abitazione principale si intende la casa nella quale si abita e che di norma coincide con
la residenza anagrafica.
Nell’ipotesi in cui sussiste ancora la tassazione per l’abitazione principale è prevista una
detrazione di 103,29 euro, rapportata ai mesi nei quali l’immobile è stato utilizzato come dimora
abituale.
Se l’immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al
pagamento dell’ICI, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali (e non in base alla
percentuale di possesso).
Le ulteriori aliquote applicate per l’anno 2010 con i vari modelli che devono essere presentati
sono le seguenti:
• 4,6 per mille per le abitazioni rientrate in possesso di coloro che hanno presentato richiesta di
sfratto per necessità del proprietario persona fisica, oppure dei suoi parenti ed affini fino al 2°
grado.
• 4,6 per mille per le abitazioni di proprietà di persone fisiche date in affitto con contratti ad
equo canone o a canone agevolato a inquilini che le utilizzano come abitazione principale
(Legge 431del 1998, art. 2, comma 3). La stessa aliquota si applica alle abitazioni date in affitto
con contratti a canone agevolato a studenti universitari residenti fuori-sede. Per usufruire di
questa aliquota agevolata è necessario presentare l'apposito modello di comunicazione di colore
rosa.
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• 4,6 per mille per i negozi (categoria catastale C1), botteghe (C3) o autorimesse commerciali
(C6) in cui il proprietario eserciti l'attività direttamente o come rappresentante legale o
amministratore di una società di persone o a responsabilità limitata. La stessa aliquota la
possono applicare il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti e gli affini fino al 2° grado
comproprietari. La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile
commerciale e per usufruirne è necessario che il proprietario presenti l'apposito modello di
comunicazione di colore giallo.
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• 4,6 per mille per i negozi dichiarati di interesse storico con atto del Comune di Roma, in base
alle norme stabilite dalla deliberazione n. 139 del 1997.
• 4,6 per mille per terreni ed immobili necessari per lo svolgimento dell'attività agricola dei
coltivatori diretti o delle società agricole gestite dal rappresentante legale.
• 6 per mille per le abitazioni di proprietà di Società o Enti date in affitto a inquilini che le
utilizzano come abitazione principale con contratti ad equo canone o a canone agevolato
(Legge n. 431 del 1998 art. 2, comma 3). La stessa aliquota si applica alle abitazioni date in
affitto con contratti a canone agevolato a studenti universitari residenti fuori-sede.
Per usufruire di questa aliquota agevolata è necessario presentare il modulo di colore rosa sopra
indicato utilizzato per le persone fisiche.
• 7 per mille quale aliquota ordinaria che deve essere applicata a tutti gli immobili per i quali non
è espressamente prevista una delle aliquote agevolate o maggiorate. In particolare, l'aliquota del
7 per mille si applica all’abitazione data in uso gratuito a parenti diversi da quelli fino al 2°
grado che la utilizzano come abitazione principale o a quelli fino al 2° grado che non la
utilizzano come abitazione principale, alle abitazioni date in affitto con canone libero (Legge
431 del 1998, artt. 2 e 3) e agli uffici e studi privati (categoria catastale A10).
• 9 per mille per i terreni fabbricabili, ad esclusione delle aree per le quali il soggetto passivo
dell'imposta si impegna, previa apposita convenzione, a non alienare le stesse prima dei
successivi cinque anni (nel qual caso si sconta l’aliquota del 7 per mille).
• 10 per mille per le abitazioni sfitte (a disposizione) per le quali non risultano registrati contratti
di affitto da almeno 2 anni al 1° gennaio 2010.
Non si applica l'aliquota del 10 per mille agli immobili rimasti invenduti di proprietà delle
società di costruzione o compravendita di immobili, che sconteranno l’aliquota ordinaria del 7
per mille.
Alle pertinenze delle unità immobiliari si applicano le stesse aliquote.
Una volta individuata l’aliquota da applicare all’unità immobiliare, l’imposta deve essere calcolata
sulla base dei mesi di possesso nel corso dell’anno (il mese durante il quale il possesso si è
protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero) e delle percentuali di possesso.
Per suddividere l'imposta in base al periodo di possesso, il proprietario deve prima calcolare
l'imposta dovuta per l'intero anno, applicando l'aliquota prevista nel suo caso, e poi dividere il
risultato per dodici e moltiplicarlo per il numero dei mesi di possesso dell'immobile.
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Per suddividere l'imposta in base alla quota di possesso, ciascun proprietario deve prima calcolare
l'imposta dovuta per l'intero immobile, applicando l'aliquota prevista nel suo caso, e
successivamente calcolare l'importo dovuto in proporzione alla quota posseduta.
Nel caso di comproprietari è possibile che si debbano applicare aliquote differenziate, oppure
aliquote diverse per frazioni di anno, in base al periodo di validità dei requisiti richiesti per le
aliquote agevolate o per le esenzioni.
Ad esempio, due comproprietari non legati da vincoli di parentela, di cui uno solo residente per
tutto l'anno e l'altro residente per 6 mesi, applicheranno:
- il comproprietario residente per tutto l'anno, l'esenzione;
- l'altro comproprietario, per il semestre di non residenza, l'aliquota ordinaria del 7 per mille, e
l'esenzione per il periodo di residenza.
Chi ha acquistato o venduto l'immobile nel corso dell'anno deve pagare la quota relativa ai mesi
per i quali risulta proprietario.
Nel caso di decesso del proprietario dell'immobile, il pagamento dell'ICI va fatto nel modo
seguente:
- per il periodo precedente alla data del decesso, deve essere fatto a cura degli eredi, con il
pagamento intestato al deceduto;
- per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto dagli eredi, a loro
nome, ciascuno per la propria quota di possesso.
Si riportano a titolo esemplificativo alcuni casi di calcolo dell’imposta:
1) Negozio (Categoria C1) condotto direttamente dal proprietario:
Rendita iscritta in catasto: euro 1.352,25
Base imponibile: euro 1.352,25 X 35,7 = euro 48.275,33
Imposta dovuta: euro 48.275,33 : 1.000 e moltiplicato per 4,6 = euro 222,07
2) Ufficio (Categoria A/10) venduto il 16 settembre:
Rendita iscritta in catasto: euro 2.566,75
Base imponibile: euro 2.566,75 X 52,5 = euro 134.754,38
Imposta annua dovuta: euro 134.754,38 : 1.000 e moltiplicato per 7 = euro 619,87
Imposta dovuta in base ai mesi di possesso (9 mesi): euro 619,87 : 12 X 9 = euro 464,90
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3) Terreno agricolo non posseduto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano
la loro attività a titolo principale:
Reddito domenicale iscritto in catasto: euro 521,15
Base imponibile: euro 521,15 X 1,25 X 75 = euro 48.857,81
Imposta dovuta: euro 48.857,81 : 1.000 e moltiplicato per 7 = euro 342,00
4) Abitazione (Categoria A/7) non locata dal 1° luglio 2008:
Rendita iscritta in catasto: euro 1.783,20
Base imponibile: euro 1.783,20 X 105 = euro 187.236,00
Imposta dovuta: euro 187.236,00 : 1.000 e moltiplicato per 7 = euro 1.310,65
5) Stessa abitazione (Categoria A/7) non locata dal 1° gennaio 2008:
Rendita iscritta in catasto: euro 1.783,20
Base imponibile: euro 1.783,20 X 105 = euro 187.236,00
Imposta dovuta: euro 187.236,00 : 1.000 e moltiplicato per 10 = euro 1.872,36
Si ricorda che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l’imposta è
ridotta al 50%.
Per conoscere le aliquote i contribuenti possono rivolgersi direttamente agli uffici di Roma
Capitale o Roma Entrate, consultare il sito internet di Roma Capitale (www.comune.roma.it) o
del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione “Fiscalità locale”.
QUANDO E COME SI PAGA
I termini entro cui effettuare il pagamento dell’ICI sono:
• 16 giugno, per il pagamento dell’acconto;
• 16 dicembre, per il pagamento del saldo.
Il versamento può essere effettuato anche in unica soluzione entro il termine previsto per
l’acconto. In questo caso, per calcolare l’imposta dovuta per l’intero anno occorre applicare
l’aliquota stabilita dal Comune per l’anno in corso. Si ricorda che per un importo annuale fino a
euro 10,00 non si deve effettuare alcun pagamento.
L’acconto deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta e già pagata per l’anno d’imposta
precedente.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
19
Se il possesso è stato parziale l’imposta va comunque rapportata ai dodici mesi dell’anno di
riferimento.
L’eventuale conguaglio va effettuato in occasione del versamento a saldo. Anche le detrazioni
vanno divise tra prima e seconda rata.
In caso di possesso per l’intero anno il contribuente pagherà entro il 16 giugno la metà di quanto
versato nell’anno precedente e a dicembre, una volta accertato che non sono intervenute
modifiche delle aliquote dovrà semplicemente pagare il restante 50%.
In caso contrario, cioè se le aliquote sono cambiate rispetto all’anno precedente, a dicembre il
contribuente effettuerà il calcolo dell’imposta dovuta per l’intero anno e pagherà la differenza
rispetto all’acconto pagato a giugno.
I soggetti non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’imposta
dovuta per l’intero anno, in unica soluzione, entro il 16 dicembre, con applicazione degli
interessi del 3% sull’importo il cui pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono
versare l’imposta direttamente dall’estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale
ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente.
Per il pagamento è possibile utilizzare il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di
conto corrente postale presso:
• le banche;
• gli uffici postali;
• gli agenti della riscossione.
L’utilizzo del modello F24 presenta importanti vantaggi in quanto consente al contribuente di
compensare l’imposta da versare con eventuali crediti maturati per altri tributi erariali (Irpef, ires,
irap, Iva fino a 10.000 euro e contributi previdenziali).
È possibile utilizzare anche l’eccedenza delle imposte derivanti dal modello 730 (Irpef, addizionali
comunale e regionale), a condizione che tale scelta si effettui espressamente nel modello stesso.
L'uso del modello F24 non consente la compensazione con l'utilizzo di eventuali crediti ICI per i
quali va richiesto il rimborso a Roma Capitale.
Con l’F24 inoltre è possibile effettuare il pagamento a Comuni diversi con un unico modello
cosa che non sarebbe possibile con il bollettino di conto corrente postale.
I codici da utilizzare per la compilazione del modello F24, nella sezione “ICI ed altri tributi
locali”, sono i seguenti:
• 3901 per l’abitazione principale (per gli immobili per cui l’imposta è ancora dovuta)
• 3902 per i terreni agricoli
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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• 3903 per le aree fabbricabili
• 3904 per gli altri fabbricati.
Il modello F24, le relative istruzioni per la compilazione e ulteriori informazioni utili per il
versamento dell’imposta sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Roma Capitale ha disposto ulteriori modalità di pagamento aggiuntive rispetto al modello F24,
per cui l’ICI può essere pagata:
- compilando il bollettino di conto corrente postale n. 63139612, intestato a Comune di Roma
Servizio ICI - Dipartimento Risorse Economiche, presso qualsiasi ufficio postale;
- dal portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it - Servizi on line) utilizzando:
• l'addebito in conto corrente bancario (Rid on-line) senza commissioni;
• la carta di credito. In questo caso si utilizzano i servizi del Monte dei Paschi di Siena
(commissione pari all'1,5%) fino ad un importo massimo di 516,00 euro.
- con il bancomat presso gli uffici di Via Ostiense 131/L e presso le sedi decentrate di Roma
Entrate (Piazza Quarto dei Mille a Ostia), utilizzando le casse automatiche, senza pagare
commissioni;
- presso gli sportelli bancomat del Monte del Paschi di Siena, utilizzando il numero di 16 cifre
riportato sul conto corrente allegato alla guida all’ICI spedita a casa del contribuente. Questa
modalità può essere utilizzata solo da coloro che non hanno effettuato variazioni rispetto
all’anno precedente e pertanto devono pagare in acconto la stessa cifra salvo conguaglio a
dicembre.
Per i pagamenti eseguiti in ritardo si applicano le seguenti sanzioni relative al ravvedimento
operoso:
• entro un mese: sanzione del 2,5% dell'imposta dovuta e non versata più gli interessi del 1%
annui rapportati ai giorni di ritardo (interessi legali);
• oltre un mese ed entro un anno: sanzione del 3% dell'imposta dovuta e non versata più gli
interessi del 3% annui fino al 31 dicembre 2009 e del 1% dal 1° gennaio 2010 rapportati ai
giorni di ritardo;
• oltre un anno e fino a tre anni (in assenza di avviso di accertamento): sanzione del 3,75%
dell'imposta dovuta e non versata più gli interessi del 3% annui fino al 31 dicembre 2009 e del
1% dal 1° gennaio 2010 annui rapportati ai giorni di ritardo.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
21
Il pagamento si esegue a mezzo F24 o mediante bollettino di conto corrente postale ordinario
barrando la casella "Ravvedimento". Se si utilizza il bollettino di conto corrente postale, nel caso
di ravvedimento per più anni si deve utilizzare un bollettino per ogni anno di imposta.
COME SI PRESENTANO LA DICHIARAZIONE ICI ED I VARI MODELLI
L’obbligo di presentare la dichiarazione ICI nei casi di compravendita di immobili effettuata con
atto notarile è stato abolito.
Tuttavia l’adempimento permane per determinate situazioni quando gli elementi da considerare
ai fini della determinazione del tributo dipendono da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla
trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i
quali non sono applicabili le procedure telematiche di cui al modello unico informatico.
Le variazioni da comunicare sono tutte quelle che non avvengono tramite atto notarile, ad
esempio:
variazione di valore dell'immobile dovuta a modifiche strutturali (non si deve presentare
alcuna comunicazione quando viene attribuita la rendita catastale definitiva);
immobile ceduto o acquisito in leasing, oppure in caso di concessione di aree demaniali;
variazioni che riguardano le aree fabbricabili;
l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione, oppure ha perso o acquisito il
requisito di ruralità;
perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale;
immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da persone
giuridiche interessate da fusione, scissione, incorporazione;
immobili interessati da altri atti quali ad esempio permute o riunione di usufrutto, per i quali
non ci si deve recare dal notaio.
Nei casi in cui è previsto l’obbligo della dichiarazione, questa deve essere presentata utilizzando
l’apposito modello, che viene pubblicato anche sul sito internet del Comune di Roma
(www.comune.roma.it) e su quello dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Rimangono obbligatorie le comunicazioni per l'applicazione delle esenzioni e delle aliquote
ridotte (modelli giallo, rosa, celeste, verde). I moduli per l'applicazione dell'esenzione o
dell'aliquota ridotta devono essere presentati una sola volta e valgono fino al permanere delle
condizioni. Quando le condizioni vengono meno si deve semplicemente adeguare il pagamento.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
22
I moduli di dichiarazione e quelli per esenzioni ed aliquote ridotte devono essere presentati per
via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo, direttamente dal contribuente previa
procedura di autenticazione al sito www.comune.roma.it. (servizi on line) ovvero rivolgendosi
gratuitamente agli intermediari abilitati dal Dipartimento Risorse Economiche (CAAF
convenzionati).
In via transitoria per il solo anno 2010 resta valido l’invio della dichiarazione ICI e della altre
comunicazione ICI in forma cartacea mediante spedizione al Dipartimento Risorse Economiche
o consegna diretta presso gli sportelli al pubblico dei Municipi.
Sempre tramite il portale di Roma Capitale possono essere effettuati i pagamenti anche a nome di
altre persone. Le comunicazioni ed i pagamenti telematici possono essere utilizzati dai
professionisti per i propri clienti.
Informazioni generali si trovano anche su Internet www.comune.roma.it, alle pagine del
Dipartimento Risorse Economiche.
Inoltre ci si può rivolgere alla Società Roma Entrate, controllata dal Comune di Roma, che
svolge l’attività di supporto per la gestione dei tributi locali e che è incaricata anche
dell'emissione degli avvisi di accertamento (06.57131.800; [email protected];
www.romaentratespa.it).
Per l’anno 2010 la dichiarazione ICI e le comunicazioni per l'applicazione delle esenzioni e delle aliquote ridotte possono essere presentati con le seguenti modalità: - per via telematica dal sito www.comune.roma.it (rubrica: Servizi on-line) che può essere
utilizzato anche dai professionisti per l'inoltro delle pratiche dei loro clienti. - in forma cartacea via fax al n. 06 67109043 o al n. 06 67103333 allegando la fotocopia di un
documento di identità valido e leggibile e indicando il numero di fax al quale l'ufficio invierà la ricevuta;
- in forma cartacea direttamente presso gli sportelli dei Municipi, oppure spediti per posta con raccomandata semplice, indirizzata al Comune di Roma, U.O. Tributi, Via Ostiense 131 / L - 00154 Roma.
A partire dal 1° gennaio 2011 la dichiarazione ICI e le comunicazioni per l'applicazione delle esenzioni e delle aliquote ridotte devono essere presentate esclusivamente per via telematica direttamente tramite il portale di Roma Capitale (Servizi on-line) o attraverso l’utilizzo gratuito degli intermediari abilitati convenzionati con Roma Capitale (l’elenco dei CAAF convenzionati sarà pubblicato entro la fine dell’anno sul sito di Roma Capitale).
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI
23
LA TARIFFA RIFIUTI (Ta.Ri.) CHI PAGA LA TARIFFA
Con effetto dal 1° gennaio 2003 il Comune di Roma ha introdotto la Tariffa Rifiuti (Ta.Ri.) in
sostituzione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu). La Tariffa Rifiuti è regolata da apposito
regolamento comunale che annualmente può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea
Capitolina.
La Tariffa Rifiuti dovuta da chi a qualsiasi titolo occupa o conduce locali, a qualunque uso
adibiti, esistenti nel territorio comunale. Per occupazione si intende la disponibilità anche solo
materiale dei locali e delle aree. Si considerano idonei a produrre rifiuti tutti i locali o aree
allacciati alla rete di erogazione dell’energia elettrica. Sono escluse dalla tariffa, tra l’altro, le aree
scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione come ad esempio i giardini.
Le utenze commerciali su cui va calcolata la tariffa sono i locali e le aree ad uso diverso da quello
abitativo e destinati ad attività commerciali, di impresa o all’esercizio del lavoro autonomo e
professionale.
In caso di immobili in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la tariffa è assolta dal
soggetto che gestisce i servizi comuni.
Per i locali ammobiliati concessi in locazione, in uso o in comodato a soggetti non residenti per
periodi inferiori all’anno, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l’intero anno.
Per i locali destinati ad attività ricettive alberghiere quali residence, affittacamere e simili, la
tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività.
Per i locali di proprietà di enti pubblici adibiti ad alloggi di servizio, la tariffa è dovuta dagli
occupanti per il periodo di assegnazione e dagli enti per i rimanenti periodi in cui l’immobile è a
disposizione.
Sono esclusi dal calcolo della tariffa le seguenti superfici:
- locali adibiti ad impianti elettrici, termoelettrici ed idraulici e destinati a deposito di legna,
carbone e simili;
- locali nei quali si effettua solo lo stoccaggio delle merci;
- locali nei quali si svolgono solamente le attività sportive o ginniche;
- locali utilizzati esclusivamente per l’attività agricola;
- locali non utilizzati per causa di forza maggiore;
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI
24
- locali e relative pertinenze destinate all’esercizio della religione;
- locali nei quali si producono rifiuti speciale che vengono smaltiti a spese dei produttori;
- locali per i quali non esiste l’obbligo del conferimento dei rifiuti a seguito di norme legislative
ovvero ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
COME VIENE DETERMINATA LA TARIFFA
La tariffa è articolata in due fasce di utenza:
Utenze Abitative, per le quali il calcolo della tariffa tiene conto dei metri quadri dell’abitazione
e del numero dei componenti del nucleo familiare.
Utenze non domestiche (Uffici e Società) per le quali il calcolo della tariffa tiene conto dei
metri quadri dell’immobile e della quantità dei rifiuti prodotta dalle singole categorie che sono
individuate sulla base dei codici attività ai fini IVA.
Le categorie e le tariffe delle utenze non domestiche per l’anno 2010 sono le seguenti:
Categoria Descrizione
Tariffa a mq comprensiva di addizionale
provinciale
2 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose (le scuole sono scorporate in categoria 27, ai soli fini dell’applicazione dell’agevolazione tariffaria prevista)
4,73284
3 Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza)
5,05781
4
Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza in misura non superiore al 20% della superficie disponibile) e magazzini senza vendita
5,71457
5
Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi
8,09773
6 Stabilimenti balneari (superficie estesa all’arenile in concessione nel limite del 35%. Esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie)
6,17509
7 Esposizioni e/o vendite mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai 6,12066
8 Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3)
10,06316
9 Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili)
9,77705
10 Uffici, agenzie, studi professionali 16,14157 11 Banche ed istituti di credito 9,41805
12 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
13,40622
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI
25
13 Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze 15,76897
14 Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
9,42485
15 Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli 17,44148
16 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 10,73837
17 Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc.
9,55359
18 Attività industriali con capannoni di produzione 9,77024 19 Attività artigianali di produzione di beni specifici 7,71886 20 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgherie 38,27372
21 Bar, caffè, pasticcerie 33,89495
22 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19)
20,92204
23 Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticcerie da asporto 46,38640 24 Ipermercati di generi misti/plurilicenza alimentari e/o miste 21,70699 25 Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari 38,15993
26 Discoteche, night club 20,06850
27 Scuole (parte della categoria 2, scorporate ai soli fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista)
4,73284
La superficie dei locali è determinata sulla base dei metri quadrati indicati nel certificato catastale
o in assenza di tale dato calcolando sulla piantina del locale la superficie che si sviluppa in
relazione ai muri perimetrali senza considerare i muri interni; proprio per non considerare i muri
interni la superficie che deve essere dichiarata o accertata non può essere superiore all’80% della
superficie catastale.
Nel caso in cui nell’immobile adibito a civile abitazione sia svolta anche un’attività economica o
professionale (esercizio di un impresa o attività di lavoro autonomo), chi occupa il locale dovrà
indicare sia la superficie destinata all’utenza abitativa che quella utilizzata per l’attività che
costituirà un autonoma utenza non domestica.
Ad esempio su un immobile di civile abitazione la cui superficie in catasto è pari a 90 mq, viene
posta la sede legale di una società che utilizza due stanze che misurano, sulla base della
planimetria, 40 mq; chi occupa l’immobile per la civile abitazione dovrà dichiarare come utenza
abitativa una superficie di almeno 40 mq (90-40=50X0,8) mentre la società dovrà dichiarare come
utenza non domestica una superficie di almeno 32 mq (=40X0,8).
Per quanto riguarda le utenze abitative il calcolo del numero dei componenti il nucleo familiare è
individuato nel numero dei soggetti conviventi che risulta dall’anagrafe comunale salvo diversa
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI
26
composizione risultante da sentenze, decreti, ordinanze o altri atti emessi dall’autorità giudiziaria.
In caso di residenza al di fuori del Comune il numero degli occupanti sarà calcolato sulla base di 3
unità, salvo prova contraria sull’effettiva composizione del nucleo familiare come risultante dal
certificato anagrafico rilasciato dal comune di residenza.
Non si considerano nel nucleo familiare le persone che si trovano nelle seguenti condizioni:
- ricovero in casa di riposo;
- detenuto in istituto penitenziario;
- domicilio, per motivi di studio o di lavoro, all’estero o in un altro comune ubicato fuori del
territorio della Regione Lazio, per un periodo superiore a sei mesi.
La tariffa viene determinata annualmente sulla base dei costi del servizio risultanti dal piano
finanziario elaborato dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale; la tariffa deve
coprire integralmente i costi del servizio suddivisi nella componente fissa (costi di spezzamento,
lavaggio delle strade, costi amministrativi, costi generali e costi comuni) e nella quota variabile
(costi di raccolta e trasporto, costi di trattamento e smaltimento e costi per la raccolta
differenziata).
Una famiglia di 4 persone che abita in un immobile di 100 mq paga una tariffa annua di Euro
345,14 pari ad Euro 3,45 a mq.
Un ristorante di 100 mq paga una tariffa annua di Euro 3.827,36 pari ad Euro 38,27 a mq.
Un bar di 60 mq paga una tariffa annua di Euro 2.033,70 pari ad Euro 33,89 a mq.
LE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Il Regolamento Comunale sulla Tariffa Rifiuti annualmente stabilisce le agevolazioni sociali che
comportano l’esenzione totale della Tariffa e le agevolazioni ambientali per i cittadini residenti
che contribuiscono all'aumento della raccolta differenziata attraverso il compostaggio domestico.
Per quanto riguarda le agevolazioni sociali che consistono nell’esenzione totale dalla tariffa, le
condizioni per l’accesso sono le seguenti:
l’unità immobiliare per la quale si chiede l’agevolazione deve essere occupata a titolo di
abitazione principale e non deve essere subaffittata neanche parzialmente;
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI
27
il nucleo familiare non deve possedere né avere in usufrutto, diritto d’uso, di abitazione, di
superficie, di enfiteusi o in comodato d’uso, sull’intero territorio nazionale, unità immobiliari
con valore ai fini ICI superiore a 25.822,84 euro;
il nucleo familiare deve avere un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nella
tabella che segue:
Limiti di reddito 2009 ai fini dell’esenzione per l’anno 2010
Nucleo familiare Limiti ordinari Limiti con persona diversamente abile*
1 componente €. 12.115,00 €. 21.805,00
2 componenti €. 12.250,00 €. 21.960,00
3 componenti €. 15.917,00 €. 25.467,20
4 componenti €. 22.406,00 €. 35.849,60
5 componenti €. 25.959,00 €. 41.534,40
6 componenti €. 29.146,00 €. 41.534,40
Più di 6 componenti + € 3.188,00 per ogni ulteriore componente
€. 41.534,40
* Il reddito del nucleo familiare è calcolato sommando il reddito complessivo individuale dei componenti, al
netto degli oneri deducibili. A questo reddito devono essere aggiunti i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta
alla fonte o ad imposta sostitutiva (ad esempio interessi, rendite o redditi dei contribuenti minimi).
Inoltre all’interno del nucleo familiare deve verificarsi anche una delle seguenti condizioni:
presenza di disoccupato o inoccupato di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo (art. 1
del D.Lgs. 181 del 2000) che, in entrambi i casi, non abbiano ricevuto compensi superiori a
2.840,51 euro al 1° gennaio dell’anno di riferimento (la richiesta va ripresentata ogni anno);
presenza di lavoratore che abbia perso l’indennità di mobilità o la Cassa Integrazione Guadagni
nell’anno precedente alla richiesta (la richiesta va ripresentata ogni anno);
presenza di lavoratore che usufruisca della Cassa Integrazione Guadagni o sia iscritto nella lista
regionale di mobilità alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento e da oltre 6 mesi (la
richiesta va ripresentata ogni anno);
presenza di pensionato di almeno 60 anni compiuti entro il 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
presenza di uno o più figli minori di 18 anni;
presenza di persona con invalidità non inferiore al 75% (la richiesta va ripresentata ogni anno);
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI
28
presenza di persona affetta da gravi malattie o assistita dai Servizi Sociali Comunali (la richiesta
va ripresentata ogni anno).
Per l'invalidità o per lo stato di disagio provocato da gravi malattie è necessario allegare i
certificati sanitari rilasciati da strutture pubbliche.
Per beneficiare dell’agevolazione sociale occorre presentare apposita autodichiarazione nel
periodo compreso tra il 1 gennaio dell’anno in corso e il 31 marzo dell’anno successivo a quello
di spettanza, alle seguenti strutture:
agli Sportelli di Roma Entrate di:
via Ostiense 131/L – Corpo C - 00154 Roma, da lunedì a giovedì ore 9.00 – 16.00; venerdì 9.00 – 13.00
P.za Quarto dei Mille, 11/g/h/i/l, ad Ostia, da lunedì a venerdì 8,30 – 13.00;
martedì - giovedì ore 14.00 – 17.00
sul sito: www.romaentratespa.it.
via e-mail: [email protected]
via fax al n. 0657131660 oppure per posta, via Ostiense 131/L - 00154 Roma
intestando la comunicazione a Roma Capitale - Dipartimento II presso Roma Entrate
presso i CAAF convenzionati.
Si ricorda che la richiesta si può presentare solo per l’anno in corso e non per gli anni precedenti.
Le riduzioni della tariffa rifiuti riguardano le seguenti ipotesi:
Diminuzione di 90 euro annui
L’agevolazione parziale viene riconosciuta, sempre che non si abbia diritto all’esenzione totale,
alle seguenti condizioni:
l’unità immobiliare per la quale si chiede l’agevolazione deve essere occupata a titolo di
abitazione principale e non deve essere subaffittata neanche parzialmente;
il nucleo familiare non deve possedere né avere in usufrutto, diritto d’uso, di abitazione, di
superficie, di enfiteusi o in comodato d’uso, sull’intero territorio nazionale, unità immobiliari
con valore ai fini ICI superiore a 25.822,84 euro;
il nucleo familiare non deve avere un valore dell’ISEE superiore all’importo di 8.026,00 euro
Per beneficiare dell’agevolazione parziale occorre presentare l’apposito modulo, unitamente alla
dichiarazione sostitutiva unica dell’ISEE, nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell’anno in
corso e il 31 marzo dell’anno successivo a quello di spettanza, alle seguenti strutture:
agli Sportelli di Roma Entrate di:
via Ostiense 131/L – Corpo C - 00154 Roma, da lunedì a giovedì ore 9.00 – 16.00; venerdì 9.00 – 13.00
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI
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P.za Quarto dei Mille, 11/g/h/i/l, ad Ostia, da lunedì a venerdì 8,30 – 13.00;
martedì - giovedì ore 14.00 – 17.00
sul sito: www.romaentratespa.it.
via e-mail: [email protected]
via fax al n. 0657131660 oppure per posta, via Ostiense 131/L - 00154 Roma intestando la
comunicazione a Roma Capitale- Dipartimento II presso Roma Entrate
presso i CAAF convenzionati.
Compostaggio domestico
Le utenze domestiche residenti con un giardino a verde di almeno 25 metri quadrati possono
svolgere l’attività di compostaggio domestico, consistente nella gestione in proprio, attraverso un
apposito contenitore, della frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle famiglie. Per
attivare la pratica del compostaggio deve essere presentata dal 1 ottobre al 30 novembre la
domanda all’AMA.
La riduzione è pari al 30% della parte variabile della Tariffa e viene riconosciuta nella prima
bolletta successiva all’anno in cui si è praticato il compostaggio.
Per mantenere il diritto alla riduzione del 30% della parte variabile, gli utenti devono presentare
all’AMA, ogni anno dal 1° al 31 gennaio, l’autodichiarazione attestante l’avvenuto compostaggio
effettuato nell’anno precedente.
Il modulo per la richiesta della pratica di compostaggio può essere inviato via fax ai numeri
06.51692940-06.51692950, oppure per posta ad AMA Spa Ufficio Tariffa - Utenze Abitative Via
Tiburtina 1166 - 00156 Roma o consegnato agli sportelli AMA di Via Capo d'Africa 23/B o ad
Ostia, Piazza Quarto dei Mille 11/g/h/i/l.
Riduzione per attività stagionale
Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa
per tutti quei locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, destinati ad uso stagionale o ad uso
non continuativo in base ad apposita autorizzazione.
Nei casi in cui l’occupazione sia inferiore ai 105 giorni nell’arco solare e comunque autorizzata
per un periodo non superiore ai due giorni nell’arco della settimana, la riduzione è pari al 60%
della parte variabile della tariffa.
Per le utenze relative agli stabilimenti balneari la riduzione della parte variabile è calcolata nella
misura del 71 per cento.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI
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Per beneficiare di tali riduzioni occorre presentare l’apposito modulo da inviare ad AMA
allegando fotocopia di un documento d’identità e l’autorizzazione rilasciata dalle autorità
competenti per l’esercizio delle attività.
Esclusione dei locali dove si producono rifiuti speciali e riduzione per i rifiuti assimilati
Per le utenze non domestiche sono escluse, dal calcolo della tariffa, le superfici dove, per
specifiche caratteristiche tecniche, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati
assimilati dal Comune di Roma e che in base alla normativa vigente, il produttore deve
provvedere a proprie spese allo smaltimento.
Per ottenere l’esclusione di queste superfici dal pagamento della tariffa è necessario inviare ad
AMA la richiesta redatta su apposito modulo, allegando i seguenti documenti:
contratto e successivi rinnovi con la Società incaricata al ritiro e/o smaltimento
iscrizione all’Albo Smaltitori (in originale o copia autenticata)
la planimetria aggiornata dei locali, consegnata in forma cartacea o formato elettronico - redatta
da un tecnico abilitato, dove è indicato ogni piano dell’immobile e la specifica attività svolta
nelle singole aree (esempio: planimetrie consegnate alla ASL, ai Vigili del Fuoco, ecc.)
fotocopia di un documento di identità valido della persona che ha la rappresentanza legale e/o
delegato (in caso di delega fotocopia di un documento valido del delegante e del delegato oltre
alla delega).
Per le utenze non domestiche che smaltiscono a pagamento i rifiuti assimilati tramite strutture
che effettuano l’attività di recupero è prevista una riduzione, in misura proporzionale alla
quantità dei rifiuti avviata a recupero, del 30% della parte variabile della Tariffa.
Per ottenere il suddetto beneficio è necessario inviare ogni anno, entro il 31 gennaio,
il modulo ad AMA S.p.A. allegando la seguente documentazione:
fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell’utenza iscritta in
Ta.Ri. (in caso di delega fotocopia di un documento valido del delegante e del delegato oltre alla
delega);
dichiarazione della Società o Ditta che ha effettuato l’avvio a recupero dei rifiuti per l’anno di
riferimento;
copia del contratto e successivi rinnovi con la Società o Ditta incaricata al recupero;
l’iscrizione in originale o in copia autenticata all’Albo Smaltitori.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI
31
Altre riduzioni
E’ prevista una riduzione del 50% della parte fissa della tariffa nell’ipotesi in cui il punto di
raccolta attrezzato con gli appositi cassonetti sia collocato a più di mille metri dai locali tassabili.
Nel caso di strade private o non aperte al pubblico transito, la distanza è calcolata dall’entrata
della strada.
La riduzione decorre dal momento in cui si presenta la domanda.
E’ prevista una riduzione della parte variabile della tariffa pari ad un dodicesimo per ogni mese di
interruzione nel caso in cui il servizio di gestione dei rifiuti venga interrotto per più di 30 giorni
continuativi.
Per le utenze domestiche non residenti è prevista la riduzione del 50% della parte variabile della
tariffa.
Nell’ipotesi in cui il servizio di raccolta venga svolto in grave violazione del contratto di servizio
è prevista una riduzione del 60% della quota variabile della tariffa.
I moduli per tali riduzioni possono essere inviati via fax ai numeri 06.51692940-06.51692950,
oppure per posta ad AMA Spa - Ufficio Tariffa Utenze Abitative Via Tiburtina 1166 - 00156
Roma o consegnato agli sportelli AMA di Via Capo d'Africa 23/B o ad Ostia, Piazza Quarto dei
Mille 11/g/h/i/l.
Le riduzioni non sono cumulabili e nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.
Il riconoscimento delle agevolazioni e delle riduzioni comunque rimane subordinato all’assenza
di morosità ai fini della tariffa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
applicazione dell’agevolazione o della riduzione.
QUANDO E COME SI PAGA
La Tariffa è calcolata su base annuale e il pagamento è suddiviso in due semestri:
1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre.
Il bollettino MAV allegato al documento Ta.Ri. che riepiloga il calcolo della tariffa può essere
pagato:
on line, collegandosi all’indirizzo Internet www.scrignopagofacile.it
Se non si è già iscritti, selezionare la voce utente anonimo, poi pagamento con avviso, poi
MAV ELETTRONICO (bollettino di avviso). Inserire in basso il codice utente che si trova sul
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI
32
MAV inviato da AMA. Il servizio prevede un addebito di commissione per pagamento con
carte di credito.
senza addebito di commissione presso
gli sportelli, compresi i bancomat (ATM), della Banca Popolare di Sondrio
gli sportelli di qualsiasi altra banca
con addebito di commissione presso
gli uffici postali
ricevitorie SISAL-Superenalotto autorizzate, utilizzando il codice a barre
utilizzando il telefono cellulare WIW mobile e digitando il codice esercente 10003.
Informazioni all'indirizzo www.popso.it/wiw
con carta di credito circuito VISA, MasterCard o PayPal, telefonando al numero unico
199.151.166 senza scatto alla risposta (da rete fissa tariffa € 0,0836 al minuto, da rete mobile
tariffa vigente applicata dal singolo gestore)
esclusivamente con Pos - circuito bancomat; carte di credito Visa e MasterCard - presso tutti
gli sportelli Ama. Non si accetta denaro contante.
Utenze domestiche: via Capo D'Africa, 23/B dal lunedì al venerdì ore 8:30 – 12:30; martedì e
giovedì ore 8:30 – 17;
Utenze non domestiche: via Tiburtina 1166, dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.30, martedì e
giovedì anche ore 15.00 - 17.00;
Utenze domestiche e non domestiche: Ostia, presso gli uffici Ama in via Giovanni Amenduni
s.n.c., dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00, martedì e giovedì anche 14.00 - 17.00);
Gli avvisi di pagamento Ta.Ri. relativi alle utenze abitative che contengono più semestri e con
importo superiore a 300 euro vengono recapitati rateizzando la somma dovuta in 4 bollettini di
pari importo. È comunque possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione presso una
qualsiasi banca e senza addebito di commissione.
Le utenze non abitative che attivano la domiciliazione bancaria (RID) della propria Tariffa
Rifiuti, riceveranno in automatico l’importo totale suddiviso in 6 rate.
Nelle altre ipotesi, la richiesta di rateizzazione delle emissioni periodiche della Tariffa può essere
inoltrata ad AMA ed è concessa esclusivamente per cause di obiettiva difficoltà economica
documentabile. Inoltre la richiesta deve essere corredata dall’indicatore di situazione economica
equivalente(ISEE) e da una copia del documento di identità del richiedente.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI
33
Per quanto riguarda le utenze non abitative, la richiesta di rateizzazione delle emissioni
periodiche della Tariffa è concessa esclusivamente in presenza di un bilancio in perdita o per altri
motivi eccezionali legati comunque a difficoltà di liquidità.
La richiesta deve essere corredata da documentazione giustificativa (ad esempio bilancio
depositato, relazione advisor o revisore, dichiarazione unico) e da una copia del documento
d’identità del rappresentante legale della Società e inviata ad AMA S.p.A., via fax o per posta.
È importante indicare un recapito telefonico utile per completare la pratica
Agli utenti titolari di immobili ad uso abitativo che non effettuano il pagamento della Tariffa
entro la data di scadenza, viene notificato un sollecito di pagamento. I pagamenti dei solleciti
possono essere effettuati, entro la data di scadenza, con addebito di commissione presso gli uffici
postali e senza addebito di commissione presso le 32 filiali della Banca Popolare di Sondrio.
Eventuali contestazioni ai solleciti di pagamento possono essere inviate ad AMA con istanza di
autotutela esclusivamente al fax 0651692941.
Trascorsi 60 giorni dalla notifica del sollecito, in assenza di pagamento, viene emessa cartella
esattoriale con la maggiorazione del 30% a titolo di sanzione oltre gli interessi legali maggiorati di
2 punti percentuali.
Per le utenze non abitative, AMA invia i documenti Ta.Ri. a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno per cui in caso di mancato pagamento entro la scadenza prescritta, l’azienda procede
all’iscrizione a ruolo delle somme dovute maggiorate della sanzione del 30% e degli interessi legali
aumentati di 2 punti percentuali.
I pagamenti dei documenti iscritti a ruolo possono essere effettuati con addebito di commissione
presso gli uffici postali e senza addebito presso gli sportelli Equitalia Gerit S.p.A. È anche
possibile il pagamento on line o tramite call center al Numero Verde 800 422 687.
COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE Ta.Ri.
Se l’utente trova dati non corretti nell’avviso di pagamento o deve effettuare comunicazioni di
iscrizione, cessazione o variazione può aggiornare la propria posizione utilizzando il relativo
modulo.
Per le iscrizioni e le variazioni è anche possibile compilare e inviare il modulo on line.
Al fine di evitare la sanzione per la tardività della dichiarazione, le comunicazioni di iscrizione e
variazione debbono essere inoltrate entro 90 giorni dal loro verificarsi.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI
34
Iscrizione
Se si acquista o si conduce un nuovo immobile, ovvero se si esercita un’attività commerciale
presso un locale è necessario comunicare l‘iscrizione entro 90 giorni dalla data di avvenuta
occupazione (rogito, contratto di affitto, allaccio alla rete elettrica, apertura o subentro
dell’esercizio commerciale). In caso di trasferimento da un altro immobile occorre comunicare
anche la cessazione dell’utenza precedente.
Dall’anno 2010 l’obbligo dichiarativo di iscrizione alla tariffa rifiuti per le utenze abitative è
assolto contestualmente con la denuncia di variazione anagrafica che viene effettuata presso i
Municipi.
Per l’omessa dichiarazione di iscrizione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento su ogni
importo maturato, mentre per l’infedele dichiarazione trova applicazione la sanzione dal 50 al
100 per cento su ogni importo maturato. Oltre alle suddette sanzioni sono dovuti gli interessi
legali maggiorati di 2 punti percentuale.
Cessazione
Se si lascia un’abitazione o si chiude un esercizio commerciale, è necessario inviare, anche on line,
la comunicazione di cessazione entro 90 giorni dalla data di fine occupazione (rogito, contratto di
affitto, distacco alla rete elettrica, contratto di cessione dell’attività commerciale, chiusura della
partita IVA). Nel caso di trasferimento in un altro immobile occorre inviare anche il modulo di
iscrizione.
Variazione
Nell’ipotesi in cui sussistano modifiche nei dati anagrafici, nel recapito dei documenti, nei dati
catastali, nelle metrature e nelle superfici degli immobili, nonché nella tipologia di attività
esercitata, l’utente è tenuto a presentare una dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal
verificarsi dell’evento modificativo. Per quanto riguarda le variazioni del nucleo familiare, le
stesse sono aggiornate da AMA direttamente attraverso l’Anagrafe del Comune di Roma ovvero
attraverso la consultazione di sentenze, decreti, ordinanze ed altri atti emessi dall’autorità
giudiziaria. La mancata presentazione della dichiarazione di variazione se incidente sull’importo
della tariffa determina l’applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
Per scaricare tutti i modelli relativi alla tariffa rifiuti occorre consultare il sito www.amaroma.it e
digitare il link tariffa rifiuti e poi modulo
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
35
IL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (Cosap)
Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) è stato istituito dal Comune di
Roma, in attuazione del disposto dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a decorrere dall’anno
1999, in sostituzione della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (Tosap).
Il Comune di Roma ha adottato un nuovo Regolamento con le Deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 75 del 30 luglio 2010 e n. 83 del 5 agosto 2010, a modifica della deliberazione n. 119
del 2005 vigente fino a tutto il 2009.
Oggetto del Cosap sono le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate su strade, aree, corsi, piazze
e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni e delle province
oppure su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio o, ancora, su strade all’interno
del perimetro urbano.
Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in:
temporanee - di durata inferiore all'anno
permanenti - di durata superiore all'anno
ricorrenti - per periodi di almeno sessanta giorni ripetibili negli anni successivi alla stessa data e
con le stesse caratteristiche di occupazione.
Giova precisare che le occupazioni relative a cantieri stradali si considerano in ogni caso
temporanee, anche se la durata è superiore all’anno.
Le occupazioni si definiscono ricorrenti se si ripetono almeno per due anni consecutivi,
altrimenti, se non sussistono i requisiti, sono qualificate temporanee.
Il Cosap è graduato a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione, in base
alla tipologia e alla misura dell’occupazione stessa.
CHI PAGA IL CANONE COSAP
Il canone è dovuto dal titolare della concessione di occupazione o dall’occupante di fatto per le
occupazioni abusive. In quest’ultimo caso si fa riferimento ad una indennità. In caso di uso
comune dell’occupazione è effettuato un unico pagamento per tutti i contitolari che sono
responsabili in solido.
Il canone è dovuto in ragione di un dodicesimo per ciascun mese di occupazione per le
occupazioni permanenti, con decorrenza dal primo giorno del mese nel corso del quale è
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
36
comunicato al richiedente il completamento dell’istruttoria della domanda di concessione. Per le
annualità successive, il canone è dovuto per anno solare.
Per le occupazioni temporanee, il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione,
indipendentemente dalla durata nell’arco della giornata.
COME VIENE DETERMINATO IL CANONE
Il canone è dovuto in base alla superficie ed alla tipologia di occupazione, espressa in metri
quadrati o in taluni casi lineari, con arrotondamento all’unità superiore e, quindi, con esclusione
per le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o al mezzo metro lineare.
Misura dell’Occupazione
La superficie dell’occupazione è data dalla minima figura piana geometrica che ne circoscrive la
proiezione al suolo. La misura dell’occupazione, realizzata utilizzando chioschi e simili, è data
dalla minima figura piana geometrica proiettata al suolo, partendo dalle estremità della copertura
del manufatto. Le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto, funzionalmente connesse tra di
loro, sono sommate per determinare l’entità dell’occupazione e il relativo canone.
Il canone è determinato sulla base della tariffa e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella
tabella, allegato D), al regolamento Cosap. Le tariffe sono ponderate secondo il valore economico
della disponibilità dell’area, il sacrificio imposto alla collettività e gli interessi pubblici connessi
all’occupazione. I coefficienti moltiplicatori sono stabiliti per specifiche attività, anche in
relazione alle modalità di occupazione, e si applicano all’intera area occupata.
Il territorio comunale è articolato in quattro categorie, tenuto conto dell’importanza delle strade
in cui sono comprese le aree oggetto di concessione. E’ poi prevista una tariffa speciale per
tipologie specifiche di occupazione poste in essere nelle zone e strade di particolare pregio.
Se l’occupazione insiste in strade di differente categoria, l’occupazione si intende realizzata
interamente in quella di classe superiore. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa unitaria
per la superficie e, ove prescritto, tenendo conto di coefficienti moltiplicatori.
Il canone è così ottenuto:
Canone = misura occupazione x tariffa x coefficiente (se applicabile)
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
37
Il canone è dovuto dal titolare della concessione. In caso di uso di più persone dell’occupazione, è
effettuato un unico pagamento e tutti i contitolari della concessione ne sono responsabili in
solido.
L’importo del canone è richiesto dai municipi competenti per territorio ai contribuenti, sulla
base dei contenuti della richiesta di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, mediante
l’invio di appositi bollettini di conto corrente postale.
Attenzione: le tariffe sono state modificate con effetto dal primo gennaio 2010 pertanto il canone
dovuto sarà ricalcolato dagli uffici ed il contribuente dovrà versare le differenze entro il 31
dicembre 2010, salvo proroghe.
La misura del canone è differenziata per tipologia di occupazione come risulta dai prospetti di
seguito riportati
Canone per le occupazioni permanenti di suolo pubblico
Tariffe annue per mq/ml (in €)
1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico
Normale Speciale
I Categoria € 106,26 € 159,39
II Categoria € 95,63 € 143,45
III Categoria € 85,01 € 127,52
IV Categoria € 74,39 € 111,58
2. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
Normale
I Categoria € 42,51
II Categoria € 38,26
III Categoria € 34,01
IV Categoria € 29,75
3. Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante distributori di carburante
Normale Speciale
I Categoria € 42,51 € 63,77
II Categoria € 28,34 € 57,39
III Categoria € 25,19 € 51,02
IV Categoria € 22,04 € 44,63
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
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4. Occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili di ogni tipo o con griglie e botole
Normale
I Categoria € 44,28
II Categoria € 39,85
III Categoria € 35,42
IV Categoria € 31,00
5. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico
Normale
I Categoria € 61,95
II Categoria € 55,78
III Categoria € 49,59
IV Categoria € 43,39
6. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico
Normale
I Categoria € 74,37
II Categoria € 66,93
III Categoria € 59,49
IV Categoria € 52,06
Coefficienti moltiplicatori: Occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche
Tipologia di Attività Descrizione Tipologie
di Occupazione Coefficiente
Occupazioni di suolo pubblico con chioschi, gazebo e simili
1,8
Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in Zona Speciale
1,8 Pubblici esercizi:
Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in altre zone
1,4
Occupazioni di suolo pubblico utilizzato con servizi complementari vari (bar, ristorante, albergo, lavaggio auto, officina e simili)
1,2
Distributori di carburante, chioschi edicole Occupazioni di suolo pubblico utilizzato con servizi complementari connessi (lavaggio auto, officina e simili)
1,2
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
39
Mezzi pubblicitari (con esclusione di tende, insegne e simili)
Occupazioni di suolo pubblico 1,3
Occupazioni abusive di suolo, soprassuolo e sottosuolo
Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comprese quelle in contrasto con le prescrizioni della Legge 241/90, in materia di tutela ambientale, paesaggistico, territoriale e salute dei cittadini.
1,5
Occupazioni ricorrenti Occupazioni di suolo pubblico con durata da 60 a 180 gg.
0,8
Canone per le occupazioni temporanee di suolo pubblico
Tariffe giornaliere per mq/ml (in €)
1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico
Normale Speciale
I Categoria € 1,07 € 1,61
II Categoria € 0,96 € 1,44
III Categoria € 0,85 € 1,28
IV Categoria € 0,74 € 1,12
2. Occupazioni di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni politiche, culturali,
sindacali, di volontariato, sportive e ricreative
Normale Speciale
I Categoria € 0,74 € 1,12
II Categoria € 0,65 € 1,01
III Categoria € 0,59 € 0,89
IV Categoria € 0,53 € 0,80
3. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico realizzate con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
Normale
I Categoria € 0,42
II Categoria € 0,39
III Categoria € 0,34
IV Categoria € 0,30
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
40
4. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico
Normale
I Categoria € 0,62
II Categoria € 0,55
III Categoria € 0,60
IV Categoria € 0,43
5. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico
Normale
I Categoria € 0,74
II Categoria € 0,68
III Categoria € 0,59
IV Categoria € 0,53
6. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico realizzate ai fini della posa di condutture, cavi, impianti in genere, di larghezza da zero a due metri
e rispettive aree di cantiere
Normale Speciale
I Categoria € 2,13 € 3,20
II Categoria € 1,92 € 2,88
III Categoria € 1,70 € 2,55
IV Categoria € 1,50 € 2,26
7. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, destinate
ad aree di cantiere
Normale Speciale
I Categoria € 0,89 € 1,34
II Categoria € 0,80 € 1,20
III Categoria € 0,70 € 1,05
IV Categoria € 0,62 € 0,93
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
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Coefficienti moltiplicatori: Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche
Tipologia di Attività Descrizione Tipologie di Occupazione Coefficiente
Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in Zona Speciale
1,8
Pubblici esercizi Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in altre zone 1,4
Occupazioni di suolo pubblico con ponteggi senza passaggio pedonale sottostante
1,5
Attività edilizia Occupazioni di suolo pubblico di durata superiore a 120 giorni o 180 giorni in caso di edifici monumentali e di pregio
1,5
Manifestazioni politiche, culturali, sindacali, di volontariato, sportive e ricreative
Occupazioni di suolo pubblico utilizzato anche da terzi per scopo di lucro
1,3
Fiere e festeggiamenti Occupazioni di suolo pubblico utilizzato per attività aventi scopo di lucro
1,3
Venditori ambulanti o produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto
Occupazioni di suolo pubblico realizzate nei mercati periodici
0,4
Mezzi pubblicitari (con esclusione di tende, insegne e simili)
Occupazioni di suolo pubblico 1,3
Occupazioni di suolo pubblico di durata superiore a 90 giorni
1,8
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere
Occupazioni di suolo pubblico di larghezza superiore a 2 metri
1,8
Occupazioni abusive di suolo, soprassuolo e sottosuolo
Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comprese quelle in contrasto con le prescrizioni della Legge 241/90, in materia di tutela ambientale, paesaggistico, territoriale e salute dei cittadini
1,5
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
42
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo.
Il regolamento Cosap disciplina l’assoggettamento al canone delle occupazioni mediante
condutture, cavi ed impianti. In questa ipotesi il canone è commisurato alla lunghezza del
percorso dell’occupazione espressa in metri lineari, senza tenere conto della quantità di opere,
impianti e manufatti che insistono sul suolo pubblico e sui relativi spazi soprastanti e sottostanti.
Si considera come unica occupazione quella realizzata con una pluralità di condutture, cavi o altri
impianti, anche posti sul suolo o sugli spazi soprastanti e sottostanti, che impegnano il medesimo
tratto stradale e indipendentemente dalla superficie occupata con le attrezzature.
L’occupazione non è pertanto limitata alla superficie esterna coinvolta dai lavori e dalle aree di
cantiere, solitamente molto limitate, ma all’intera area interessata dall’intervento, anche se le
tecniche di realizzazione consentono un minore impatto sulla superficie stradale.
Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo realizzate da imprese di pubblici servizi
Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro
manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività
strumentali agli stessi servizi, il Cosap è dovuto in relazione al numero delle utenze al 31
dicembre dell’anno precedente con un minimo di Euro 516,46. La tariffa è rivalutata per legge
ogni anno, in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente.
Le aziende possono pagare il canone in un’unica soluzione entro il 30 aprile oppure ratealmente.
Il pagamento può essere effettuato salvo conguaglio, in attesa della pubblicazione ufficiale del
dato statistico. Le aziende devono dichiarare ogni anno il numero delle utenze servite alla data del
31 dicembre dell’anno precedente, allegando una copia dell’attestazione di avvenuto versamento
dell’intero canone o della prima rata. Tale dichiarazione può essere resa senza la compilazione di
un fac simile.
Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo temporanee
In relazione alle occupazioni temporanee realizzate dalle imprese ai fini dell’esercizio dei pubblici
servizi, il canone è determinato per metro lineare di strada occupata, in base alla tariffa e con
appositi coefficienti moltiplicatori secondo le fasce di larghezza degli scavi e delle zone di rispetto
ed è commisurato all’entità dell’occupazione indicata nel progetto depositato ai fini
dell’autorizzazione allo scavo del suolo. Per le occupazioni temporanee, relative alle attività
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
43
strumentali di cantiere delle suddette aziende, il canone è determinato, in base alla tariffa, per
metro quadrato di area data in consegna.
Si segnala la necessità, per la posa in opera di conduttore, impianti, ecc. di effettuare sia la
richiesta di concessione per l’occupazione temporanea, in relazione al periodo di occupazione per
l’effettuazione dei lavori, sia la richiesta di concessione relativa alla occupazione permanente
conseguente alla presenza dei suddetti cavi, impianti, ecc. nel sottosuolo.
Distributori di carburante
Per i distributori di carburante, l’entità dell’occupazione è data dalla superficie del suolo pubblico
occupato, senza tenere conto del sottosuolo utilizzato per i serbatoi.
Insegne, tende, faretti
La superficie delle occupazioni con insegne, tende, faretti, vetrine e simili con proiezione su suolo
pubblico, si determina sommando anche gli oggetti che risultano sovrapposti e calcolando in
ragione del 25% la somma dei manufatti misurati in metri lineari.
Passi carrabili
La superficie è determinata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro
lineare "convenzionale" indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata
all’area pubblica.
Balconi e volumi fenestrati
Non occorre la concessione se fissi e non sono assoggettati al Cosap.
Manifestazioni, giostre, iniziative culturali, politiche, sportive e ricreative
Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, nonché per quelle riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di
carattere culturale, politico, sindacale, sportivo e ricreativo, la superficie è calcolata al cinquanta
per cento sino a cento metri quadrati, al venticinque per cento per la parte eccedente cento metri
quadrati e fino a mille metri quadrati, al dieci per cento per la parte eccedente i mille metri
quadrati. Le aree utilizzate per finalità di lucro sono considerate parte.
Si ricorda infine che per tutte le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati o lineari,
l’eccedenza è calcolata in ragione del dieci per cento dell’occupazione effettiva.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
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LE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Nel calcolo del Canone occorre tenere presente il gran numero di specifiche agevolazioni previste
al ricorrere di particolari condizioni; inoltre gli altri canoni, dovuti al comune per la medesima
concessione e in base a disposizioni di legge, sono detraibili se non connessi a prestazione di
servizi.
Nell’ipotesi di aree in concessioni assegnate a soggetti che offrono gratuitamente beni e servizi il
canone può essere ridotto fino alla concorrenza del suo ammontare o affrancato per un
determinato periodo, secondo quanto prestabilito dall’Amministrazione.
Interventi di restauro
E’ prevista una specifica esenzione per le occupazioni relative ad interventi di restauro
manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su edifici di culti ammessi e di proprietà di enti
religiosi.
Inoltre è stabilita una riduzione in misura pari all’80 per cento del canone dovuto per le
occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per la manutenzione delle facciate o del
restauro degli immobili, per interventi della durata non superiore a nove mesi dal rilascio della
concessione. E’ essenziale, per usufruire dell’agevolazione, che venga attestata la conformità dei
lavori alle prescrizioni previste dal Piano di tutela dell’immagine dell’area urbana della città di
Roma e la verifica dell’esistenza del Piano di dettaglio nel Municipio in cui è situato l’immobile.
La riduzione si applica ai lavori iniziati entro i diciotto mesi dall’approvazione del Piano.
In ogni caso in attesa dell’adozione del Piano di tutela dell’immagine dell’area urbana della città
di Roma, la riduzione si applica agli immobili di interesse storico o artistico, vincolati ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di proprietà privata o
pubblica del Centro Storico e della Città Storica, nonché agli immobili pubblici e privati dei
Municipi nei quali sia già vigente un Piano di tutela dell’immagine.
Agevolazione per la rimozione delle scritte vandaliche
È riconosciuta una riduzione in misura pari al 50 per cento del canone dovuto per le occupazioni
temporanee (fino ad un massimo di nove mesi) realizzate da privati allo scopo di eliminare scritte
vandaliche dagli immobili, a condizione che nell’istanza di concessione sia attestato l’utilizzo di
prodotti idonei ad evitare nuovi imbrattamenti.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
45
In caso di superamento del limite temporale dei nove mesi, i soggetti titolari delle concessioni
decadono dalle agevolazioni ed il canone è applicato per intero per tutta la durata della
concessione.
L’agevolazione può concorrere con eventuali altre riduzioni sulla stessa concessione.
Strade precluse al traffico
Nelle strade precluse al traffico per oltre sei mesi, ai fini dello svolgimento di lavori pubblici, le
tariffe del canone sono ridotte del 20% e, nel caso di uno spostamento dell’attività commerciale
per un periodo superiore a sei mesi, la riduzione è del 50%. Tale riduzione, prevista dal
Regolamento in adesione ai principi contenuti nell’art. 1 comma 86 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, si applica agli esercizi commerciali ed artigianali, e per l’intero anno di riferimento, previa
determinazione del responsabile dell’entrata.
Nei casi di occupazione abusiva esente o agevolata dal pagamento del canone da specifiche
previsioni regolamentari, l’indennità è determinata sulla base delle tariffe ordinarie stabilite per le
tipologie di occupazione realizzata.
Agevolazioni a carattere soggettivo
Il canone non è dovuto per le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, altri comuni e
loro associazioni o consorzi, per lo svolgimento di attività istituzionali, oppure dagli enti religiosi
per l’esercizio di culti ammessi oppure dagli enti non commerciali individuati dall’art. 73,
comma 1, lettera c), del TUIR, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e
ricerca scientifica.
Agevolazioni a carattere oggettivo
Il canone non è dovuto per le tipologie di occupazioni indicate di seguito.
Tabelle indicative delle stazioni, fermate e orari dei servizi di trasporto pubblico, e tabelle che
interessano la circolazione stradale, purché non contengano pubblicità, orologi funzionanti per
pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, o aste delle bandiere.
Occupazioni effettuate con le vetture, destinate al servizio di trasporto pubblico incluse le
vetture a trazione animale in relazione i posti assegnati e nelle aree di sosta.
Occupazioni effettuate con gli impianti adibiti ai servizi pubblici in concessione se è prevista la
devoluzione gratuita al comune.
Accessi carrabili e parcheggi per i veicoli a servizio di persone invalide.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
46
Occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione dei pubblici servizi.
Occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato o di carattere politico e
sindacale, su superficie non eccedente i venti metri quadrati.
Occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere politico
e sindacale, della durata non superiore ad un giorno, anche durante il periodo autorizzato
per i lavori preparatori e le attività di ripristino, ferma restando l’applicazione del canone agli
spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;
Occupazioni relative ai passi carrabili affrancati, ai sensi dell’art. 20 del regolamento;
Occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento
di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti
danneggiati.
Occupazioni necessarie per eseguire interventi edilizi urgenti e imprevisti, anche se dovuti a
negligenza nella manutenzione dell’edificio o costruzione, limitatamente ai primi trenta giorni
dal verificarsi dell’evento imprevisto.
Occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative, organizzate e gestite dal comune
direttamente oppure mediante appalto, ferma restando l’applicazione del canone agli spazi
utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;
Occupazioni effettuate dagli appaltatori del comune, per l’esecuzione delle opere e dei servizi
pubblici affidati.
Occupazione degli spazi pubblici soprastanti, effettuate con luminarie e addobbi che non
arrechino messaggi pubblicitari.
Occupazioni necessarie all’esecuzione di interventi di restauro, manutenzione ordinaria e
straordinaria, eseguiti su edifici di culti ammessi di proprietà di enti religiosi.
QUANDO E COME SI PAGA
Il canone deve essere pagato entro il settimo giorno dalla comunicazione di avvenuta
autorizzazione e se trattasi di occupazione temporanea non può essere rateizzato.
Ai sensi del regolamento Cosap, come modificato a partire dal 2010, i versamenti a regime del
canone permanente possono avvenire in soluzione unica con scadenza nel mese di gennaio
dell’anno di riferimento, oppure in due rate di uguale importo, senza interessi, con scadenza a
gennaio ed a giugno dell’anno di riferimento. Se l’importo è superiore a cinquecento euro può
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
47
essere pagato in quattro rate di uguale importo suddivise nei mesi di gennaio, aprile, luglio,
ottobre dell’anno di riferimento.
Per il primo anno di occupazione il canone può essere rateizzato tenendo conto delle scadenze
ancora utili.
Il mancato pagamento anche di una sola rata alla prescritta scadenza comporta l’obbligo del
versamento integrale entro i cinque giorni successivi.
Attenzione: alcune scadenze per l’effettuazione dei pagamenti sono cambiate con effetto dal 2010
Il canone deve essere versato mediante bollettino di c/c postale intestato al Municipio di
competenza che viene inviato precompilato al domicilio dl contribuente a seguito
dell’accoglimento della richiesta di concessione oppure direttamente alla Tesoreria del Municipio.
E’ possibile anche costituire un deposito in conto presso gli uffici per i soggetti che effettuano
con frequenza le occupazioni temporanee (un esempio è quello delle attività cinematografiche).
Casi particolari
Per i passi carrabili il canone per l’occupazione può essere assolto, definitivamente, con il
pagamento di una somma pari a venti annualità, secondo la tariffa in vigore nell’anno di
presentazione della domanda di affrancazione da parte del concessionario. La domanda,
presentata al Municipio competente per territorio, produce i suoi effetti a decorrere dall’anno
successivo, purché sia stata versata la somma.
COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO
Deve essere presentata direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento al
Municipio competente per territorio, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dagli
uffici, che dal 2010 devono contenere anche i riferimenti della denuncia presentata per la tariffa
rifiuti. In alcune ipotesi (mercati su sede impropria ed a rotazione) la competenza al rilascio della
concessione è degli uffici centrali. Per i condomìni, la domanda deve essere presentata
dall’amministratore del condominio.
La concessione viene sempre accordata a termine. Le concessioni permanenti hanno una durata
massima di anni tre con scadenza al 31 dicembre del terzo anno. Ai titolari di pubblici esercizi e
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
48
di attività ricettive aderenti ai progetti unitari approvati ai sensi della disciplina particolare di cui
alla lettera B) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23 giugno 2003, la
concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per un periodo di cinque anni.
In caso di variazione della residenza anagrafica o della sede sociale o del legale rappresentante o
dell’amministratore del condominio, nel caso in cui la stessa non comporti modifica del titolo
concessorio, la comunicazione va fatta entro trenta giorni.
Si sottolinea che il Regolamento Scavi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 20
ottobre 2005 n. 260, stabilisce, l’obbligo del rilascio di specifica concessione permanente al
termine dell’occupazione temporanea, ipotesi che ricorre nel caso di lavori per la messa in opera
di condutture, cavi, ecc.
Vi è inoltre il divieto di rilascio di nuove concessioni, sia temporanee che permanenti, nel caso di
mancato pagamento di quanto dovuto ai fini Cosap.
Tale ultima disposizione restrittiva non può tuttavia essere applicata alle ipotesi di occupazione
d’urgenza.
Occupazione d’urgenza
E’ possibile effettuare una occupazione d’urgenza nei casi di forza maggiore, per motivi speciali,
urgenti ed imprevedibili di interesse pubblico ai sensi dell’art. 11 del regolamento. La domanda
viene presentata successivamente. Ove non ne sussistano i requisiti, l’occupazione si considera
abusiva.
Dichiarazione
L’art. 18 del Regolamento Cosap prevede, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi
condutture, impianti dalle imprese erogatrici di pubblici servizi, l’obbligo di dichiarare il numero
delle utenze in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. Non è indicata una scadenza né uno
specifico modello. La dichiarazione può essere resa al Dipartimento Risorse Economiche, via
Ostiense 131 L, 00154 Roma.
Sanzioni
Per l'omesso o parziale versamento del canone viene applicata la sanzione del 30%, oltre gli
interessi legali.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
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Occupazioni abusive
Si considerano abusive le occupazioni realizzate senza il rilascio della concessione, oppure
eccedenti lo spazio autorizzato ovvero non rimosse alla scadenza. Il responsabile
dell'occupazione abusiva, a seguito di verbale di constatazione della violazione, è tenuto al
pagamento della indennità di occupazione, pari al canone (determinato come entità occupazione
x tariffa x coefficiente moltiplicatore) maggiorato del 50%. L'occupazione abusiva è altresì
soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita in misura del 200% dell'indennità di
occupazione ed alle sanzioni in misura fissa stabilite dal Regolamento.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE
50
IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE (CIP)
Il Canone per le iniziative pubblicitarie è stato introdotto dal Comune di Roma, con
deliberazione del Consiglio Comunale del 12 aprile 2006, n. 100, recante le norme in materia di
esposizione della pubblicità e delle pubbliche affissioni. La Legge prevede infatti che il Comune
possa, in sostituzione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, istituire una tariffa che grava sulla
diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune in luogo dell’imposta.
La disciplina del Canone è contenuta in un apposito Regolamento, da ultimo modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 2009, che interviene anche sul rilascio delle
autorizzazioni e sul servizio delle pubbliche affissioni.
Novità 2010
L’ammontare delle tariffe per il 2010 è contenuto, nella deliberazione del Consiglio Comunale
n._ 68 del 28-29 luglio 2010 che prevede un adeguamento degli importi
CHI PAGA IL CANONE
E’ tenuto a pagare il canone il titolare dell’autorizzazione all’ iniziativa effettuata attraverso un
mezzo pubblicitario o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle
pubbliche affissioni. Per quest’ultimo tipo di esposizione infatti, effettuata su impianti di
proprietà comunale o dati in godimento al Comune, vi è il pagamento dei diritti di affissione.
Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o altro supporto che rechi un
messaggio pubblicitario luminoso o non luminoso, fisso o mobile, a carattere permanente o
temporaneo.
Il messaggio pubblicitario è una qualsiasi figura, fregio, guarnizione, logo, cifra, rappresentazione
visiva o grafica, con o senza scritta, che abbia lo scopo di promuovere l’acquisto di un bene o di
un servizio ovvero promuovere o migliorare l’immagine oppure i segni distintivi ed il marchio
del soggetto pubblicizzato.
Per l’installazione priva di autorizzazione, e perciò abusiva, è tenuto al pagamento oltre a chi
detiene il mezzo pubblicitario, anche, solidalmente con il soggetto passivo, chi produce, vende o
fornisce i servizi individuati nell’installazione.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE
51
COME VIENE DETERMINATO IL CANONE
Il canone sulla pubblicità si determina tenendo in considerazione la superficie in base alla minima
figura piana geometrica regolare in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, le caratteristiche e
l’illuminazione.
Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato superiore,
le frazioni al mezzo metro quadrato superiore.
Le difformità rispetto alla superficie indicata nell’atto di autorizzazione devono essere considerate
nel modo seguente:
- una superficie espositiva inferiore senza che sia intervenuta una nuova autorizzazione, non
comporta diminuzione del canone;
- una superficie espositiva superiore rispetto a quella autorizzata, eseguita dal titolare in assenza
di autorizzazione, comporta l’obbligo del pagamento del maggior canone dovuto oltre alle
indennità e agli oneri accessori previsti per l’abusiva installazione.
Per periodi superiori a tre mesi e fino a un anno, si applica in ogni caso la tariffa annuale, salvo il
caso di rimozione anticipata dell’impianto disposta dall’Amministrazione Comunale.
Ai mezzi installati per periodi non superiori a tre mesi, è applicata la tariffa, per ogni mese o
frazione, pari ad un decimo della tariffa annuale.
Per i mezzi bifacciali il canone è calcolato separatamente sulla superficie di ciascuna facciata, per
quelli polifacciali, invece, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla
pubblicità.
Per i mezzi con dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie
complessiva che risulta dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto
il mezzo.
Per quanto riguarda la pubblicità effettuata su automezzi di proprietà privata, il canone è
calcolato in base alla portata del mezzo stesso e alla superficie del messaggio esposto.
Il canone non è dovuto per l’indicazione del marchio, della ragione sociale, dell’indirizzo e dei
recapiti telefonici dell’impresa, purché non siano apposti più di due volte e ciascuna iscrizione
non sia di superficie maggiore a 1/2 metro quadrato.
Per quanto concerne la pubblicità effettuata con volantini il canone deve essere corrisposto in
ragione del numero dei volantini stessi.
Le tariffe sono differenziate in ragione della classificazione del territorio comunale e delle
modalità di progettazione e secondo le seguenti tipologie di tariffazione:
- Canone per la pubblicità ordinaria – pittorica
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE
52
- Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Canone per la pubblicità effettuata con veicoli
- Canoni per pubblicità viaria
Le zone sono suddivise in categoria normale e speciale.
anno 2010 canone delle iniziative pubblicitarie
SUOLO PUBBLICO fino a mq 1 inf. mq. 5,50 da 5,50 a 8,50 oltre mq. 8,50
PITTORICO categoria normale
35,33 44,16 66,24 88,32
PITTORICO categoria speciale
88,32 110,40 132,48 154,56
LUMINOSO categoria normale
70,66 88,32 110,40 132,48
LUMINOSO categoria speciale
123,65 154,56 176,64 198,72
anno 2010 canone delle iniziative pubblicitarie
SUOLO PRIVATO fino a mq 1 inf. mq. 5,50 da 5,50 a 8,50 oltre mq. 8,50
PITTORICO categoria normale
23,55 29,44 44,16 58,87
PITTORICO categoria speciale
58,80 73,60 88,27 103,03
LUMINOSO categoria normale
47,10 58,88 73,60 88,54
LUMINOSO categoria speciale
82,72 103,04 117,74 132,47
LE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Insegne di esercizio
La normativa vigente esonera dal pagamento Canone sulla Pubblicità (CIP) le insegne d’esercizio
fino a mq. 5 che, in base a quanto specificato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze “sono le
scritte contenenti l’indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell’impresa che svolge
l’attività, della tipologia dell’attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del
servizio offerto”.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE
53
Altre ipotesi di esenzione
Il regolamento prevede (art. 29) altre ipotesi di esenzione dal canone.
Pubblicità realizzata all’interno dei locali, sulle vetrine e porte, se riferita ad attività negli stessi
esercitata, fino a mezzo metro quadrato di superficie per ciascuna vetrina o ingresso.
Avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o nelle immediate
adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta che non superino la superficie di
mezzo metro quadrato.
Avvisi riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non
superino la superficie di mezzo metro quadrato.
Avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, affissi sulle porte di ingresso
purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
Pubblicità comunque eseguita all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di
pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
Pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate
esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si esegue la vendita.
Pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni tipo
inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle
stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni
relative alle modalità di esecuzione del servizio.
Pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei
battelli e delle barche e simili.
Pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali.
Iniziative non aventi finalità commerciale eseguite da comitati, fondazioni e associazioni senza
fine di lucro, partiti e movimenti politici, sindacati e associazioni di categoria, chiese e
confessioni religiose.
Insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, purché non superino la
superficie complessiva di mezzo metro quadrato.
Insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite,
non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE
54
Riduzioni tariffarie
La tariffa relativa agli spettacoli viaggianti è ridotta alla metà.
La tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati è determinata nella misura pari a due
terzi di quella stabilita per gli analoghi mezzi pubblicitari installali su beni pubblici.
La tariffa è altresì ridotta alla metà per esposizioni pubblicitarie su ponteggi e recinzioni di
cantieri relativi al restauro conservativo dei monumenti pubblici finanziati da privati e per i
mezzi pubblicitari autorizzati da altri Enti ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Codice della
Strada.
La tariffa è ridotta della metà, qualora le installazioni pubblicitarie si trovino su siti oggetto di
recupero.
Il canone non viene comunque applicato per superfici inferiori a trecento centimetri.
Gli impianti parapedonali ed i festoni di bandierine e simili collocati in connessione tra loro si
considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario.
Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili.
QUANDO E COME SI PAGA
Il canone è dovuto per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione.
Per autorizzazioni relative a periodi inferiori all’anno il pagamento deve essere fatto in soluzione
unica.
Il versamento può avvenire direttamente alla Tesoreria comunale oppure tramite bollettino di
conto corrente postale intestato al Municipio di Competenza o attraverso la SISAL o al
Dipartimento entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Per l’assolvimento del canone annuale è possibile la corresponsione in quattro rate scadenti a
gennaio, aprile, luglio, ottobre se l’importo è superiore a 1.500 euro.
Le competenze amministrative relative al Canone Iniziative pubblicitarie nel Comune di Roma
sono suddivise tra:
il Servizio Affissioni e Pubblicità del Dipartimento attività economiche - produttive -
formazione - lavoro (ex Dipartimento VIII) preposto alle autorizzazioni, alla riscossione e alla
vigilanza sugli impianti pubblicitari;
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE
55
19 Municipi di Roma Capitale, che svolgono gli stessi compiti con riferimento alle insegne ed
alle altre forme pubblicitarie relative agli esercizi commerciali siti nei rispettivi territori.
In caso di mancato pagamento del canone si dà luogo al recupero mediante avviso di
accertamento comprensivo di sanzioni, interessi e spese, fino all'avvio della procedura della
riscossione coattiva.
COME SI PRESENTANO LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE
L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico e privato è rilasciata
dall'Ufficio Pubblicità. Gli utenti interessati devono presentare allo Sportello delle Imprese -
via Ostiense 131L scala B1 5° piano - apposita istanza come da modelli predisposti dal Servizio.
Per le autorizzazioni relative alle insegne sono competenti i Municipi di appartenenza.
L'ufficio invia alla sede legale indicata dal titolare, apposita comunicazione contenente gli importi
dovuti e il bollettino di conto corrente postale precompilato per facilitare l’adempimento.
Il Regolamento vigente prevede la successiva adozione di un Piano Regolatore degli impianti e
dei mezzi pubblicitari, sulla base del quale procedere all'esame ed alla definizione delle istanze
presentate per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari.
Ogni installazione è soggetta al pagamento dei canoni dovuti e condizione essenziale per il
rilascio dell'autorizzazione è l'esistenza di una regolare posizione contabile pregressa.
La disdetta per la rimozione, totale o parziale degli impianti, deve essere presentata entro il 31
gennaio di ciascun anno.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
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LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
PREMESSA
Nel caso in cui si violi una disposizione del Codice della Strada di cui al decreto legislativo del 30
aprile 1992, n. 285 si è soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto,
accessoria) la cui applicazione è disciplinata, oltre che dallo stesso codice e dal relativo
Regolamento di attuazione (art. 194 e segg.), anche dalla legge del 24 novembre 1981, n. 689 (art. 1-43).
I principali organi che possono occuparsi della contestazione e della notifica delle sanzioni
relative ad infrazioni stradali sono: la Polizia Stradale, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri,
la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale nel suo ambito, la Polizia Municipale (Vigili Urbani)
nel proprio ambito, i funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di Polizia Stradale;
la Polizia Penitenziaria e il Corpo Forestale dello Stato in relazione ai propri compiti (art. 12 C.d.S.)
In ambito urbano possono emettere le multe anche i cosiddetti “Ausiliari del Traffico”, per i
quali valgono le competenze assegnate dal Comune tramite specifiche ordinanze.
Tali competenze sono fissate in modo generico dalla legge 127 del 15 maggio 1997 (art. 17 commi
132 e 133).
Il Comune può assegnare ai dipendenti propri o di aziende che gestiscono in concessione aree
adibite alla sosta, funzioni di accertamento dei divieti di sosta nelle aree stesse nonché assegnare ai
dipendenti delle società di trasporto pubblico funzioni di accertamento di divieto di sosta o
circolazione nelle corsie riservate al servizio stesso a norma dell’art. 17 della legge 127 del 1997,
nonché ai sensi della specifica ordinanza che li nomina e ne specifica le competenze.
I soggetti che possono elevare contravvenzioni per il Comune di Roma sono:
Polizia Municipale;
Operatori Comunali Mobilità;
Ausiliari della Sosta che possono elevare contravvenzioni per alcune infrazioni (es. strisce
blu, parcheggio su posto riservato a diversamente abili, doppia fila se intralcia l'entrata o
l'uscita dai parcheggi a pagamento);
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
57
Ausiliari del Traffico che possono elevare contravvenzioni per alcune infrazioni (es. corsie
autobus, fermate autobus, capolinea autobus, parcheggio su posto riservato a diversamente
abili);
Operatori AMA (d. lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 artt. 50 e 55 bis e art. 61 della Delibera del
Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005) che possono elevare contravvenzioni relative
allo smaltimento dei rifiuti (es. spazzatura gettata fuori dai cassonetti, sosta che intralcia lo
svuotamento dei cassonetti etc.);
Operatori del Decoro Urbano (L. 689 del 1981 artt. 13 e seguenti; e Delibera n. 109 del 02
luglio 2003) che possono elevare contravvenzioni riguardanti la salvaguardia del decoro
urbano scritte sui muri (salvaguardia dei monumenti e dell'arredo urbano, abusivismo
pubblicitario ecc.)
COME SI VIENE A CONOSCENZA DI UNA CONTRAVVENZIONE
Si può venire a conoscenza di aver preso una contravvenzione attraverso la contestazione
immediata ovvero mediante notifica da parte dell’agente accertatore al proprietario del veicolo o
del trasgressore.
Alcuni atti possono essere impugnati direttamente, per altri occorre attendere la notifica del
verbale.
Il pagamento di una contravvenzione equivale all’accettazione della contravvenzione stessa e
quindi una volta pagata non si può più presentare ricorso.
a ) Preavviso di verbale di accertamento di violazione:
E’ il foglietto che si trova sul parabrezza del veicolo e che non e' il verbale vero e proprio ma
un semplice preavviso. Solitamente riguarda un divieto di sosta, pur essendo un atto pubblico
non sostituisce, infatti, il verbale ovvero l'atto formale vero e proprio con il quale il
trasgressore viene messo al corrente della multa, non è previsto per le violazioni relative
all’accesso alla Zona a Traffico Limitato e per le violazioni elevate da mezzi elettronici.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
58
Tale preavviso potrà contenere un
numero inferiore di dati ma sicuramente è
presente l’informazione se l'infrazione
prevede la decurtazione di punti dalla
patente e l’organo accertatore.
E' un atto non obbligatorio, che permette
“semplicemente” di pagare la multa senza
l'aggiunta dei costi di notifica del vero e
proprio verbale.
Sono presenti tutti i dati necessari per
capire quale violazione è stata commessa.
Nel caso si voglia contestare la
contravvenzione oppure nel caso in cui sia
prevista la sottrazione di punti dalla
patente, è necessario attendere la notifica
del verbale di accertamento.
Il preavviso di verbale di accertamento
non è un atto impugnabile.
Il pagamento è consentito entro 15 giorni
e non prevede l’aggravio per le spese di
notifica (attualmente € 11,05, così come
previsto dalla Giunta Comunale nella
delibera n. 77 del 7 marzo 2007).
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
59
b) Verbale di accertamento violazione con contestazione immediata
Qualora il vigile fermi il veicolo ed il trasgressore riceva il verbale contestualmente si parla di
contestazione immediata che implica la consegna di un verbale di accertamento che deve,
necessariamente, contenere.
Data (anno, mese, giorno), ora
e località nella quale la violazione è avvenuta;
generalità e residenza del trasgressore ed estremi della sua patente di guida, nel caso di immediata identificazione;
indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale, quando non sia stato identificato il trasgressore;
targa e tipo veicolo; annotazione della norma
violata e descrizione del fatto; eventuali dichiarazioni delle
quali il trasgressore chiede la trascrizione;
somma da pagare termini e modalità di pagamento;
eventuali sanzioni accessorie previste per l'infrazione;
eventuali obblighi di esibizione (di documenti quali la patente, il certificato di assicurazione, etc.) ai sensi dell'art. 180 Codice della Strada
le autorità a cui proporre ricorso (Prefetto o Giudice di Pace);
firma del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
nominativo e firma degli agenti accertatori
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
60
c) Verbale di violazione senza contestazione immediata
Viene notificato a
casa attraverso il
Corpo della Polizia
Municipale o i
Funzionari dell’Ente
Poste.
E' l'atto successivo al
preavviso di verbale
di accertamento
oppure è il primo
atto in caso di
infrazione in cui non
è possibile la
contestazione
immediata. I casi di
mancata
contestazione sono
elencati nell’art. 201
– comma 1 bis del
Codice della Strada.
Tra i più frequenti:
Impossibilità di raggiungere il veicolo per l’eccessiva velocità;
attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;
sorpasso vietato;
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
61
accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente
gestiti dagli organi di polizia stradale, ovvero nella loro disponibilità, che consentono la
determinazione dell’illecito in tempo successivo;
accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 della legge 1 agosto 2002, n. 168,
ovvero i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni alle norme di comportamento;
rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie
riservate attraverso i dispositivi a rilevazione automatica previsti dalla legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Nei suddetti casi non c'è bisogno della presenza degli agenti.
Nell’ipotesi in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati la firma autografa dell'agente
accertatore non è necessaria ma è sufficiente che nello stesso sia indicato il nominativo e
l’eventuale numero di matricola.
Nell’ipotesi di verbale meccanizzato deve apparire il nome del rappresentante dell'ufficio
dell'organo accertatore oppure del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto
legislativo del 12 febbraio 1993, n. 39.
Per motivi di riservatezza, al verbale non va allegata l'eventuale fotografia scattata da dispositivi
elettronici; essa deve essere resa disponibile dall'ufficio accertatore su richiesta.
Nel verbale sono riportati tutti i dati utili per poter individuare il veicolo, il luogo, la data e l'ora
in cui è stata commessa l'infrazione.
Il verbale contiene, altresì, le informazioni per consentire al cittadino di provvedere al pagamento
o alla contestazione dello stesso.
Deve essere notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data della violazione.
L’Organo accertatore conserva copia del verbale in maniera tale che la stessa possa essere
visionata su richiesta.
Il verbale è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico
ufficiale vi riporta e pertanto vi è l'obbligo di firma dell'agente accertatore, con esclusione dei
verbali redatti con sistemi meccanizzati.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
62
E’ ininfluente che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale, comunque, il rifiuto
deve essere specificatamente annotato.
Con lo stesso verbale si possono contestare più violazioni, con l'obbligo che sia indicato per
ognuna la somma dovuta.
Nell’ipotesi in cui soggetto fermato sia minorenne la contestazione, o comunque il verbale deve
essere notificato alle persone tenute alla sorveglianza del minore o a coloro che esercitano la
potestà genitoriale.
Il minore deve essere citato nella parte narrativa del verbale, inoltre devono essere descritti,
sommariamente, i fatti e deve essere specificato il rapporto intercorrente tra il conducente
minore e colui al quale viene contestato il verbale, così come previsto dall’art. 2 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Nell’ipotesi in cui il verbale presenti vizi sugli elementi essenziali è illegittimo e può a seguito di
presentazione di ricorso con effetto retroattivo.
I vizi possono riguardare:
l'erronea indicazione delle generalità del conducente;
l'omessa o errata indicazione della data e dell'ora nella quale e' avvenuta l'infrazione purché il
vizio in qualche modo possa pregiudicare l’identificazione del fatto;
l'erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo;
mancata esposizione dei fatti;
mancata o erronea indicazione dell'Autorità a cui presentare il ricorso;
mancata o insufficiente indicazione della motivazione del mancato fermo;
errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare;
la mancanza o l'errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina
automaticamente la nullità, a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
63
LA NOTIFICA DEL VERBALE DI VIOLAZIONE
La notifica del verbale avviene:
in caso di contestazione immediata entro 100 giorni ad uno dei soggetti individuati ai sensi
dell’art. 196 del Codice della Strada;
in altri casi il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore, oppure ad uno del
soggetto solidalmente obbligati, in genere il proprietario del veicolo, che risultino registrati al
Pubblico Registro Automobilistico alla data della commessa violazione entro 90 giorni
dall’identificazione di tali soggetti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 201 del Codice
della Strada da quando l’Amministrazione è “posta in grado di provvedere alla loro
identificazione”;
nel caso in cui il proprietario risieda all'estero il verbale deve essere notificato entro 360
giorni dall'accertamento che decorrono dalla data dell'infrazione.
La notifica, comunque, deve essere effettuata alla residenza del soggetto destinatario, residenza
desunta dall’Archivio Nazionale dei veicoli tenuto presso la Motorizzazione o dal Pubblico
Registro Automobilistico o dall’Anagrafe Tributaria.
Alla notifica dei verbali provvedono i soggetti previsti dal Codice della Strada: i messi comunali o
i funzionari dell'organo accertatore secondo quanto stabilito dal Codice di Procedura Civile o i
funzionari delle Poste.
Le norme che disciplinano le notifiche degli atti sono stabilite dal Codice Procedura Civile e dalle
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Un atto può essere notificato nelle mani del destinatario (da parte del soggetto incaricato: messo
comunale, corriere, postino), in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non
palesemente incapaci o minori di anni 14), a persona addetta alla casa, ad un vicino di casa, al
portiere. In questi casi l'atto deve essere consegnato con la relata di notifica in busta chiusa e
sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati
od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto) e della notificazione deve essere data
notizia al destinatario mediante raccomandata (art. 139 C.P.C.).
Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate tramite messi o ufficiali
giudiziari, cambia leggermente in caso di notifica postale. Fino all’anno 2007 non era in alcun
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
64
caso previsto l'invio dell'avviso per raccomandata a/r in caso di consegna della prima
raccomandata nelle mani di terzi, mentre dal 1° marzo 2008, per effetto della legge 28 febbraio n.
31, tale obbligo vige in tutti i casi in cui l'atto non venga consegnato personalmente al
destinatario.
Il verbale deve essere notificato entro 90 giorni ma è fondamentale sapere che la notifica si
perfeziona per l'ente accertatore il giorno in cui consegna il verbale all’ufficio postale per
l’ulteriore notifica, e dunque il destinatario può ricevere il verbale anche dopo 90 giorni.
I 90 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la
violazione, nel caso in cui il novantesimo giorno sia un giorno festivo, il termine scade il primo
giorno feriale successivo.
Per il destinatario invece la notifica si perfeziona, ai fini del conteggio dei 60 giorni utili per
pagare o ricorrere, al momento in cui l'atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale.
Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o incapacità o rifiuto del
destinatario o dei terzi di cui sopra, l'ufficiale giudiziario o l'addetto delle poste deposita l'atto,
rispettivamente, nella casa del comune o presso l'ufficio postale.
Il destinatario deve essere messo al corrente di detto deposito con avviso affisso alla porta
dell'abitazione e con raccomandata a/r.
Nel caso di notifica attraverso messi o ufficiali giudiziari la notifica si dà per avvenuta
(perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.
Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha più abitazione, ufficio o azienda
nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilità assoluta", la procedura è la stessa
(escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si è perfezionata l'ottavo giorno successivo
a quello di affissione.
Nel caso di notifica a mezzo posta, la legge prevede che oltre al primo avviso (inerente al primo
tentativo di notifica) ne venga emesso un secondo da parte dell'ufficio postale (inerente alla
giacenza), da lasciare nella cassetta postale o affiggere sulla porta.
In questo caso la notifica si è perfezionata decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell'atto, e lo
stesso deve comunque rimanere disponibile per il ritiro nei successivi sei mesi (dopodichè ritorna
al mittente).
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
65
Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l'amministrazione può dimostrare il
regolare invio e/o affissione degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il
destinatario è stato messo in grado di conoscere l'esistenza dell'atto e della sua notifica.
Le spese di accertamento e di notificazione sono a carico di chi é tenuto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria.
L’obbligo, altresì, di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia
stata effettuata nel termine prescritto.
Nel caso in cui sia stato impossibile contestare la violazione, quindi quando il verbale viene
notificato al domicilio del trasgressore, su di esso deve essere annotato il motivo che ha reso
impossibile il fermo.
COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE
Nell’ipotesi in cui il verbale sia stato smarrito i dati possono essere richiesti presso:
Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni;
qualsiasi Comando della Polizia Municipale;
su Internet, previa registrazione, all’interno del sito ufficiale di Roma Capitale all’indirizzo:
Roma Multe (www.comune.roma.it) nel link “Servizi Online”.
Il servizio consente ai cittadini la consultazione dei dati delle proprie contravvenzioni e,
per le sole persone fisiche, di effettuare direttamente il pagamento attraverso i servizi di
pagamento.
QUANDO, COME E CHI DEVE PAGARE UN VERBALE DI VIOLAZIONE
Ogni atto di violazione emesso contiene le modalità e la scadenza dei termini di pagamento; non
è possibile pagare la contravvenzione direttamente agli agenti verbalizzanti tranne che per i casi
espressamente previsti dall’art. 202 - comma 2 bis e 9 bis - del Codice della Strada a seguito delle
modifiche apportate dalla legge del 29 luglio 2010, n. 120 entrata in vigore il 13 agosto 2010.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
66
Tutti gli atti possono essere pagati presso gli uffici postali con i bollettini di conto corrente
allegati.
Alcuni possono essere pagati con sistemi diversi:
1. Preavviso di verbale di accertamento, entro 15 giorni anche presso:
le ricevitorie del lotto autorizzate LIS;
lo Sportello Cassa del Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni in via
Ostiense 131/L, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il giovedì anche dalle
ore 14.00 alle ore 16.00 senza addebito di commissione;
con la carta di credito o il Banco Posta dal sito www.comune.roma.it;
con il bancomat tramite la cassa automatica installata presso il del Dipartimento Risorse
Economiche – U.O. Contravvenzioni in via Ostiense 131/L.
2. Verbale di accertamento di violazione, entro 60 giorni (61 giorni nel caso il 60° giorno
fosse un festivo) anche presso:
le ricevitorie del lotto autorizzato LIS;
lo Sportello Cassa del Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni in via
Ostiense 131/L, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il giovedì anche dalle ore
14.00 alle ore 16.00 senza addebito di commissione;
gli sportelli delle Banche Tesoriere di Roma Capitale (BNL-Unicredit-MPS);
con la carta di credito o il Banco Posta dal sito www.comune.roma.it;
con il bancomat tramite la cassa automatica installata presso il del Dipartimento Risorse
Economiche – U.O. Contravvenzioni in via Ostiense 131/L;
le ricevitorie SISAL;
presso gli sportelli bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena e della Banca Toscana.
L’importo da pagare è in questo caso in misura ridotta ovvero è corrispondente al minimo della
sanzione prevista.
Le sanzioni gravano principalmente sul conducente, ovvero sull'autore dell'infrazione, che è
quindi l'obbligato principale.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
67
Sono responsabili solidalmente, rispetto al pagamento (ovvero alla sanzione pecuniaria):
il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, a
meno che non si possa provare che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la propria
volontà;
la società di noleggio che ha affittato il veicolo;
Il titolare del contrassegno di identificazione nel caso di ciclomotori (se il conducente è
minorenne è responsabile in solido anche chi esercita la "potestà" );
l'amministratore, l'imprenditore, il titolare dell'impresa o associazione il cui dipendente o
rappresentante ha commesso l'infrazione.
Se uno dei soggetti di cui sopra paga la sanzione libera l'obbligato principale, ma può,
eventualmente, rivalersi su di lui.
Il principio di solidarietà vale solo per la sanzione principale ovvero quella pecuniaria.
Le sanzioni accessorie (sospensione della patente, decurtazione punti, etc.) sono personali e,
pertanto, applicabili solo all'effettivo conducente, nel caso in cui questi venga individuato.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
68
Nei casi in cui il fermo del
veicolo non avviene, ovvero
quando il conducente non è
immediatamente identificato,
il verbale viene recapitato al
proprietario del veicolo il
quale e' obbligato a
comunicare i dati del
conducente entro 60 giorni,
pena l'applicabilità di una
sanzione ulteriore.
Il soggetto a cui viene
notificato il verbale deve in
ogni caso essere messo al
corrente dell'obbligo di cui
sopra.
L’Amministrazione
Comunale fornisce allegato al
verbale il modulo predisposto
da compilare e da trasmettere
o presentare a:
U.O. Contravvenzioni
per i verbali elevati dagli
Ausiliari del Traffico;
qualsiasi gruppo della
Polizia Municipale per i
verbali elevati dalla
Polizia Municipale;
Per gli utenti registrati presso il sito RomaMulte c’è anche la possibilità di compilare un form in
formato elettronico.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
69
Nei casi invece in cui venga fermato un veicolo munito di targa straniera il pagamento deve
avvenire subito.
Può essere pagata la sanzione in misura ridotta, quanto possibile, oppure una “cauzione”
corrispondente allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in
uno Stato dell'Unione Europea (o comunque aderente all'accordo “sullo spazio economico
europeo”), oppure pari alla metà della sanzione massima negli altri casi.
Il pagamento della cauzione, al contrario del pagamento della sanzione, non pregiudica la
possibilità di ricorrere, quindi è bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del
trasgressore.
Se non viene effettuato né il pagamento in misura ridotta né il versamento della cauzione, al
veicolo viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del
contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra
indicate.
Casi particolari
Nel caso di trasgressori residenti all'estero la società Nivi Credit s.r.l. invierà un "avviso di
pagamento prima della notificazione" o una "constatazione di violazione delle norme del Codice
della Strada", e quindi potranno eseguire un bonifico bancario intestato a Banca Sella, viale Redi
59/61 - 50144 Firenze, beneficiario European Municipality outsourcing Div. of Nivi Credit s.r.l.,
numero di conto 0528696612301, IBAN = IT 51 P 03268 02802 052869612301, SWIFT = SEL
BIT 2BXXX, riportando nello stesso il numero di riferimento dell’atto.
Per tutte le altre violazioni, non attinenti avvisi provenienti dalla Nivi Credit s.r.l., il pagamento
dall'estero si dovrà eseguire con bonifico bancario intestato a: Tesoriere del Comune di Roma -
Banca di Roma Cod. IBAN: IT80E0300205117000000010171 Cod. Swift: BROM IT R1052. e
riportando, anche in questo caso, il numero di riferimento dell'atto.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
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Novità dal 13 agosto 2010
Rateazione delle sanzioni pecuniarie non iscritte a ruolo
I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di un importo superiore a 200 Euro che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Può avvalersi di tale facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.628,16 e nell’ipotesi in cui l’interessato conviva con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia e i limiti di reddito sono elevati di Euro_1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare l’ente dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera Euro 2.000, fino ad un massimo di 24 rate se l’importo dovuto non supera 5.000 euro fino ad un massimo di 60 rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Apposito Decreto Interministeriale disciplinerà la materia.
Il pagamento di una multa in ritardo, pur se si trattasse anche di un solo giorno, è assimilato al
mancato pagamento e, pertanto, segue l’iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di
pagamento in cui dall'importo totale dovuto viene decurtata la somma già corrisposta.
Viene addebitata la metà del massimo della sanzione relativa all'infrazione commessa con
aggiunta delle maggiorazioni semestrali, diritti di notifica, ecc..
Il pagamento in misura ridotta non è consentito nei casi in cui il trasgressore non abbia
ottemperato all'invito a fermarsi o si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la
patente di guida o qualsiasi altro documento che deve avere con sé e mostrare a richiesta.
E' altresì inapplicabile per determinate violazioni, come la circolazione con un mezzo
munito di targa non propria o di targa contraffatta, la guida senza patente, Il trasporto di
merci pericolose senza autorizzazione, l’inversione del senso di marcia su autostrade o
strade extraurbane.
COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
71
COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL RAVVEDIMENTO PER I TRIBUTI LOCALI
Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso il contribuente ha la facoltà di regolarizzare
omissioni e irregolarità commesse beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Le violazioni si distinguono generalmente nelle tre seguenti fattispecie:
• violazioni “meramente formali” che non incidono sulla determinazione della base imponibile,
dell’imposta e sul versamento del tributo e non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di
controllo da parte dell’Ente locale;
• violazioni “formali” che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla
determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma possono
arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Ente locale;
• violazioni “sostanziali” che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e
sul versamento del tributo;
Generalmente mentre le violazioni “meramente formali” non sono sanzionabili, gli altri tipi di
violazione, formali e sostanziali, sono punibili in misura diversa gradualmente in relazione alla
loro gravità.
I contribuenti che si accorgono di aver commesso degli errori o delle omissioni, sia di tipo
“formale” che “sostanziale” possono regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento
operoso.
Il ravvedimento è tuttavia consentito entro determinati limiti di tempo e comunque sempre che:
• la violazione non sia stata già constatata attraverso la notifica all’autore della stessa di un atto di
accertamento, dell’invito al pagamento e della cartella di pagamento;
• non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte degli agenti accertatori; in questi casi
l’esclusione del ravvedimento non è totale ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono
oggetto di controllo;
• non siano iniziate altre attività di controllo quali la notifica di inviti al contraddittorio o l’avvio
dell’accertamento con adesione formalmente comunicati all’autore o ai soggetti solidalmente
obbligati.
Indagini di altro tipo, come quelle di natura penale, non sono di ostacolo al ravvedimento.
COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
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Il Comune di Roma, nell’esercizio della propria potestà regolamentare generale in materia di
entrate, ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/31 luglio 2010 il nuovo
regolamento concernente la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso.
Le tipologie di violazioni soggette a ravvedimento sono le seguenti:
1. Violazioni di natura sostanziale
1.1. Mancato pagamento di tributi locali.
L’omesso o insufficiente pagamento di tributi dovuti a titolo di acconto o di saldo possono
essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
• del tributo dovuto;
• degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe
dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito);
• della sanzione in misura ridotta.
In particolare, la sanzione (ordinariamente prevista nella misura del 30%) viene ridotta:
• al 2,5%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
• al 3%, se si effettua il pagamento con ritardo superiore a 30 giorni ma entro un anno
dall’omissione;
• al 3,75%, se si effettua il pagamento entro tre anni dalla violazione commessa e sempre che non
sia stata prima contestata la violazione con la notifica di un atto;
Il ravvedimento non è valido se manca anche uno solo degli importi dovuti (per imposta, per
interessi, per sanzione).
1.2. Errori e omissioni che configurerebbero la violazione di omessa o infedele dichiarazione
Tali violazioni si verificano nell’ipotesi di omessa indicazione di unità immobiliari ai fini Ici, di
minori superfici imponibili ai fini Tari o di utilizzo di aliquote agevolate non spettanti ovvero di
indebite riduzioni o esenzioni di imposta.
In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della maggiore imposta
dovuta oltre gli interessi legali e la sanzione ridotta nelle seguenti misure:
- 1/12 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;
- 1/10 del minimo se la regolarizzazione avviene con ritardo superiore a 90 giorni ma entro un
anno dall’omissione;
COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
73
- 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro tre anni e comunque sempre che non sia
stata prima contestata la violazione con la notifica di un atto.
Nell’ipotesi di omessa dichiarazione delle unità immobiliare soggette ad ICI la regolarizzazione
con il ravvedimento comporterà il pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi oltre
all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 8,33% per cento (pari ad 1/12 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore
imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;
- 10% per cento (pari ad 1/10 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore
imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro un anno;
- 12,5% per cento (pari ad 1/8 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore
imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro tre anni.
Nella fattispecie suddetta oltre al pagamento nei modi sopra indicati dovrà essere presentata,
entro gli stessi termini, la dichiarazione ICI con l’indicazione degli immobili non dichiarati.
2. Violazioni di natura formale
Per le violazioni “formali” che siano di ostacolo all’attività di accertamento dell’ente locale, la
regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione anche se in misura ridotta.
Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio:
• l’omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo
rappresentante;
• la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto
ministeriale;
• la mancata o errata compilazione di elementi della dichiarazione previsti per indicare dati non
rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute;
• la mancata compilazione delle comunicazioni riguardanti le aliquote agevolate ICI.
Per tali fattispecie la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta
nelle seguenti misure:
- 1/12 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;
- 1/10 del minimo se la regolarizzazione avviene con ritardo superiore a 90 giorni ma entro un
anno dall’omissione;
- 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro tre anni e comunque sempre che non sia
stata prima contestata la violazione con la notifica dell’atto di irrogazione della sanzione.
COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO
74
LE MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per usufruire del ravvedimento il pagamento si esegue a mezzo F24 o mediante bollettino di
conto corrente postale ordinario utilizzato per il pagamento del tributo barrando la casella
"Ravvedimento".
Si ricorda che per il ravvedimento non è prevista alcuna forma di pagamento rateale.
Se il pagamento viene effettuato con il modello F24, i versamenti vanno eseguiti, indicando gli
appositi codici tributo relativi al tributo locale che si sana, agli interessi legali ed alla sanzione
(l’elenco completo dei codici è reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate).
Se si utilizza il bollettino di conto corrente postale, nel caso di ravvedimento per più anni si deve
utilizzare un bollettino per ogni anno di imposta. Inoltre nello spazio relativo al singolo tributo
va indicato l’importo del tributo che si sta regolarizzando senza interessi e sanzioni mentre nel
campo importo versato si indica il pagamento complessivo di tributo, interessi e sanzioni
Gli importi espressi in euro da indicare nel campo relativo al singolo tributo devono essere
arrotondati al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro
45,743 va arrotondato a 45,74) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad
esempio, euro 32,605 va arrotondato a 32,61).
L' intero importo da versare (imposta + sanzione ridotta + interessi) va arrotondato all'unità di
euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.
Il ravvedimento si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta, che deve essere eseguito
contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, quando
dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale
(previsto nella misura annua del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, e dell' 1% dal 1°
gennaio 2010) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento
avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente
eseguito.
Gli interessi moratori vanno calcolati con la seguente formula:
somma dovuta a titolo di tributo x 3% (1% dall' 1.1.2010) x giorni di ritardo : 365
COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO
75
Ad esempio nel caso di un contribuente che deve regolarizzare l'ICI non pagata in acconto e
saldo nell'anno 2008 ed esegue il pagamento con il ravvedimento lungo entro tre anni e
precisamente entro il 31 agosto 2010:
Adempimenti Importo Adempimenti Importo Totali
acconto 2008 300,00 saldo 2008 350,00 650,00
sanzione del 3,75% 11,25 sanzione del 3,75% 13,12 24,37
Interessi del 3% * 13,88 interessi del 3% * 10,93 24,81
Interessi del 1% * 1,99 interessi del 1% * 2,43 4,42
Totali 327,12 376,48 **704,00
* I giorni di ritardo del versamento in acconto con gli interessi legali al 3% (dal 17/06/08 al
31/12/09) sono 563 con gli interessi legali al 1% (dal 1/1/2010 al 31/8/2010) sono 243, mentre
quelli del versamento a saldo con gli interessi legali al 3% (dal 17/12/08 al 31/12/09) sono 380
con gli interessi legali al 1% (dal 1/1/2010 al 31/8/2010) sono 243. Pertanto, gli interessi
moratori sono così ripartiti:
acconto: 300,00 x 3% x 563 : 365 = 13,88
acconto: 300,00 x 1% x 243 : 365 = 1,99
saldo: 350,00 x 3% x 380 : 365 = 10,93
saldo: 350,00 x 1% x 243 : 365 = 2,43
** L'importo totale da versare (703,60) è stato arrotondato per eccesso all'unità di euro (704,00).
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO
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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE
GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO
L’EMISSIONE DEGLI ATTI DI RECUPERO
A partire dal 1° gennaio 2007 trova applicazione, in materia di accertamento per i tributi locali,
la disciplina dettata dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria per l’anno 2007) che prevede l’utilizzo
di due distinti atti impositivi:
l’avviso di accertamento in rettifica
l’avviso di accertamento d’ufficio.
L’avviso di accertamento in rettifica viene utilizzato dall’ente impositore per la rettifica della
dichiarazione incompleta o infedele presentata dal contribuente e per richiedere la differenza di
imposta, in caso di parziale pagamento oltre agli accessori. Il medesimo deve essere utilizzato
anche per contestare parziali o ritardati versamenti pur in presenza di una dichiarazione corretta.
L’avviso di accertamento d’ufficio è l’atto utilizzato dall’ente per contestare al contribuente
l’omissione della dichiarazione ed il relativo versamento del tributo e l’omissione dei versamenti
pur in presenza di dichiarazione regolarmente presentata.
Quali contenuti
L’avviso di accertamento deve contenere:
l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all’atto
notificato,
il nominativo del responsabile del procedimento,
l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile proporre un riesame dell’atto attraverso
l’istituto dell’autotutela,
le modalità, i termini e l’organo cui è possibile proporre ricorso.
la motivazione dell’atto e cioè la indicazione esplicita dei presupposti di fatto e di diritto a
fondamento dell’avviso
l’allegazione o riproduzione del contenuto essenziale degli atti non conosciuti dal contribuente
ed indicati nella motivazione.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO
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Misura degli interessi
La norma nazionale, limitatamente alle entrate tributarie, consente al Comune di fissare, nei
limiti di tre punti percentuali dal tasso di interesse legale, la misura del tasso di interesse
applicabile ai rapporti di credito e debito. Il Regolamento Generale delle Entrate ha fissato questa
misura nel tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi moratori
sono applicati, nella suddetta misura, agli avvisi di accertamento e devono essere conteggiati con
maturazione giornaliera con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili.
Per le entrate non tributarie la misura annua degli interessi per la riscossione e per il rimborso è
pari al tasso di interesse legale.
Schema esemplificativo per il calcolo degli interessi applicabili
intervallo temporale Interessi applicabili per i tributi Interessi legali
dal 01/01/2004 al 31/12/2007 2,50% 2,50%
dal 01/01/2008 al 31/12/2008 3% 3%
dal 01/01/2009 al 31/12/2009 5% 3%
dal 01/01/2010 3% 1%
Notifica atti
I termini di decadenza per promuovere l’azione accertatrice attraverso la notifica di atti
impositivi sono stati unificati, per i tributi locali, della legge finanziaria 2007. Il termine è quindi,
per tutti i tributi, fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti. Il termine
quinquennale trova applicazione anche ai periodi d’imposta pendenti e cioè accertabili alla data
del 1° gennaio 2007.
Attenzione!
Per il pagamento degli importi conseguenti ad avvisi di accertamento, il termine fissato dalla
legge è di 60 giorni. Per l’ICI deve essere utilizzato il bollettino di conto corrente modello ICI –
VIOLAZIONI allegato all’avviso che reca i riferimenti dello stesso.
Trascorsi i sessanta giorni, il Comune può iscrivere a ruolo le somme non versate.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO
78
Gli stessi termini di decadenza valgono per la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni
amministrative tributarie.
Per la riscossione di alcune entrate non versate alla scadenza da parte del contribuente moroso,
quali ad esempio il cosap, viene utilizzato, in sostituzione dell’atto di accertamento, l’invito al
pagamento. Tale atto che contiene gli elementi caratterizzanti dell’avviso di accertamento
costituisce la messa in mora del contribuente moroso e quindi il titolo giuridico, in caso di
mancato pagamento, per la successiva iscrizione a ruolo coattivo.
LA RATEAZIONE DEGLI AVVISI
La rateizzazione degli avvisi di accertamento e degli inviti a pagamento è disciplinata nel
Regolamento Generale delle Entrate. Le attuali disposizioni, più volte riviste anche dal legislatore
negli ultimi anni, valgono per le entrate tributarie ed extra-tributarie e sono le seguenti:
la dilazione è concessa dal responsabile dell’entrata;
in via ordinaria, viene concessa in un numero massimo di rate pari a 24;
per debiti superiori a 50.000 euro e/o rateizzazioni tra 25 e 72 rate vi è la necessità della
fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l’ammontare del debito e gli interessi e
con durata superiore di almeno un anno a quella di estinzione del debito;
gli interessi applicati alle rate sono quelli legali su base giornaliera;
le rate scadono nel giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza.
Attenzione!
In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, si decade dal beneficio della rateizzazione e
gli importi vengono iscritti a ruolo.
A chi rivolgersi:
per ICI e Tariffa Rifiuti e per gli atti emessi da Roma Entrate per Cosap e CIP allo sportello di
Roma Entrate:
via Ostiense 131/L 00154 Roma piano 3° Corpo C, negli orari e nei giorni sotto indicati: dalle
ore 9,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il venerdì
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO
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ANNULLAMENTO DELL’ATTO O RICORSO E RELATIVA SOSPENSIONE
A seguito del ricevimento dell’avviso di accertamento si prospettano le possibilità indicate di
seguito.
Il contribuente paga interamente il dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso
con il beneficio della riduzione ad ¼ delle sanzioni irrogate. E’ ammessa anche la definizione
agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari a ¼ delle sanzioni irrogate e
l’eventuale ricorso contro l’imposta e gli interessi.
Attenzione!
Non può essere definita in via agevolata la sanzione del 30% relativa all’omesso-parziale-
ritardato pagamento
Per il pagamento deve essere utilizzato esclusivamente il bollettino di conto corrente (per l’ICI
secondo il modello approvato con decreto ministeriale “ICI VIOLAZIONI”) ed allegato
all’avviso di accertamento o all’invito al pagamento che contiene anche i riferimenti al numero
dell’atto.
Il contribuente presenta istanza di annullamento o revisione in autotutela.
In questo caso è opportuno richiedere in via preliminare tutte le informazioni alla società
Roma Entrate S.p.A, ai seguenti recapiti: telefono: 06/57.131.800 fax: 06/57.131.534 oppure
all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] o [email protected]
Se vi sono gli elementi il contribuente può presentare istanza di annullamento o revisione in
autotutela per il tramite di Roma Entrate S.p.A, che la farà pervenire agli Uffici competenti del
Comune o di AMA o dei Municipi che si avvalgono di Roma entrate per il recupero di Cip e
Cosap, nei seguenti modi:
1) via e-mail
2) via internet, previa autenticazione, sul sito del Comune di Roma
www.comune.roma.it.
3) via fax al numero di Roma Entrate S.p.A 06 / 57.131.534, utilizzando esclusivamente
il modulo allegato all’avviso di accertamento o il modulo scaricabile da internet dal sito
www.romaentratespa.it;
4) via posta a Roma Entrate S.p.A. Via Ostiense 131/L – 00154 Roma
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO
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5) fissando un appuntamento tramite il CALL-CENTER di Roma Entrate S.p.A al numero
06 / 57.131.800 o tramite il sito internet di Roma Entrate S.p.A;
6) presso gli sportelli della società Roma Entrate S.p.A incaricata dei controlli, nei locali
di Via Ostiense 131/L piano 3° Corpo C, negli orari e nei giorni sotto indicati:
- dalle ore 9,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il venerdì;
Il modello per la presentazione dell’istanza di autotutela è allegato all’avviso di accertamento
per l’annullamento totale o parziale dell’atto.
In questo caso il cittadino deve attendere la risposta dell’Ufficio e provvedere al pagamento
quando l’atto viene rinnovato o parzialmente annullato.
Attenzione!!
L’aver proposto istanza di autotutela non interrompe i termini per la proposizione del ricorso,
anche qualora la risposta dell’Ufficio non sia tempestiva
Il contribuente presenta ricorso, per l’ICI, alla Commissione Tributaria provinciale,
proponendo il ricorso dapprima al Comune di Roma - Dipartimento Risorse Economiche -
U.O. Gestione dei procedimenti di lotta all'evasione ed elusione fiscale e del contenzioso - Via
Ostiense 131/L - 00154 Roma attraverso il deposito della copia conforme all’originale a norma
degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o
spedizione dell’originale a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento ed
in carta recante il bollo da Euro 14,62 per ogni quattro facciate. Il tutto entro 60 giorni dalla
notifica dell’avviso, tenuto conto della sospensione feriale di 45 giorni.
Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente si deve costituire in giudizio
mediante deposito, presso la Commissione Tributaria adita, oppure mediante trasmissione a
mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell’originale del
ricorso notificato a norma degli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di
copia del ricorso consegnato o spedito per posta con fotocopia della ricevuta di deposito o della
spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Attenzione!
Per avvisi di accertamento recanti imposte o maggiori imposte accertate in misura uguale o
superiore ad Euro 2.582,28, è obbligatoria l’assistenza tecnica di un difensore abilitato.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO
81
Per la Tariffa Rifiuti il ricorso va presentato ad AMA ed alla Commissione Tributaria, per il
Canone di Occupazione Suolo Pubblico, ai Municipi ed al Giudice Ordinario.
Attenzione!
A seguito della pronuncia n. 64 del 2008 della Corte Costituzionale è stata riconosciuta la natura
non tributaria del Cosap e negata, di conseguenza, la competenza delle Commissioni Tributarie
in materia di contenzioso. Per i ricorsi pendenti davanti al giudice tributario in materia di
Cosap, è necessaria la riassunzione presso il giudice ordinario, pena l’estinzione del giudizio.
Il cittadino può ottenere la sospensione dell’atto con una richiesta di sospensiva inoltrata alla
Commissione Tributaria presentata separatamente o unitamente al ricorso. Inoltre può
produrre un’istanza di sospensione all’Ufficio che ha emesso l’atto; in entrambi i casi per
produrre gli effetti è necessario che la sospensione venga accolta, poiché la proposizione del
ricorso non sospende la riscossione che prosegue dapprima con l’iscrizione a ruolo coattivo e
successivamente con l’avvio delle azioni esecutive.
LA RISCOSSIONE FRAZIONATA
Se il contribuente non ottiene la sospensione dell’atto di accertamento dalla Commissione
Tributaria o dall’Ufficio che ha emanato il provvedimento, il Comune può procedere alla
riscossione a mezzo ruolo coattivo, a titolo provvisorio, della metà degli importi accertati a titolo
di tributo ed interessi, con esclusione delle sanzioni.
In tal caso il contribuente può pagare gli importi indicati nella cartella di pagamento ovvero
presentare ricorso richiedendo la sospensione della stessa.
Se paga e successivamente il ricorso contro l’atto di accertamento viene accolto, il tributo
corrisposto in eccedenza rispetto a quanto contenuto nella sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale, con i relativi interessi, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta
giorni dalla notificazione della sentenza.
I CONTROLLI SUL TERRITORIO E LE GARANZIE DEL CONTRIBUENTE
Gli agenti accertatori
Con la legge finanziaria per il 2007, che ha modificato la disciplina dell’accertamento dei tributi
locali, è stata prevista la nuova figura professionale degli “addetti accertatori”. Si tratta di
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO
82
impiegati dipendenti dell’ente locale o di società affidatarie, cui viene demandato lo svolgimento
di attività di controllo sul territorio e di contestazione immediata delle violazioni.
Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 25 Febbraio 2008, il Comune di Roma ha
disciplinato le modalità per il conferimento delle funzioni di addetto accertatore prevedendo che
la relativa nomina sia adottata dal Dirigente dell’Ufficio competente, dopo il superamento di un
esame di idoneità. Gli addetti accertatori hanno poteri di accertamento, contestazione immediata,
redazione e sottoscrizione del processo verbale di constatazione in relazione alle violazioni
relative alle entrate comunali che si verificano sul territorio del Comune, con esclusione,
quindi, delle violazioni delle disposizioni del “Codice della Strada”, che rimangono di
competenza degli organi della Polizia Municipale.
I verbali redatti dagli addetti accertatori sono atti pubblici e come tali costituiscono prova fino a
querela di falso.
L’addetto accertatore, in quanto Pubblico Ufficiale, ha l’obbligo di denuncia all’Autorità
Giudiziaria per i reati di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.
Controlli sul territorio
L’attività di accertamento delle violazioni della normativa e dei regolamenti che disciplinano le
entrate comunali può essere svolta anche attraverso controlli nei luoghi di esercizio di attività
commerciali, industriali, agricole, artigianali, artistiche e professionali da parte degli addetti
accertatori.
Per lo svolgimento della sua attività, l’addetto accertatore deve essere sempre autorizzato con atto
del Dirigente della struttura da cui dipende, che deve contenere le indicazioni delle operazioni da
compiere. L’autorizzazione deve essere esibita prima dell’inizio del controllo unitamente al
tesserino personale di riconoscimento.
L’autorizzazione deve contenere:
- l’indicazione dei soggetti da controllare;
- l’indicazione del luogo del controllo;
- l’indicazione dello scopo del controllo.
Garanzie del contribuente
Le norme contenute nello Statuto del contribuente prevedono particolari forme di tutela a favore
dei soggetti sottoposti a controlli nei luoghi di esercizio dell’attività.
In particolare, gli addetti accertatori devono informare il contribuente controllato:
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO
83
- dell’oggetto del controllo
- delle modalità di svolgimento
- della possibilità di farsi assistere da un professionista di fiducia
- dei diritti e degli obblighi che la legge riconosce al contribuente.
Gli addetti accertatori devono inoltre informare il contribuente della possibilità di:
- far verbalizzare le osservazioni e i rilievi propri o del legale che lo assiste;
- opporsi alla ricerca di documentazione nelle borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili.
L’accesso deve avvenire durante il normale orario di lavoro dell’azienda o dell’esercizio
commerciale e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle
attività.
Gli addetti accertatori possono porre domande le cui risposte devono risultare nel processo verbale
di constatazione nel quale si deve dare atto anche dell’eventuale rifiuto del contribuente di esibire
la documentazione richiesta.
Attenzione: sono esclusi dall’accesso i locali adibiti ad uso di civile abitazione
Tutta l’attività svolta deve essere descritta nel processo verbale di constatazione unitamente
all’esito delle operazioni compiute. Il verbale deve essere sottoscritto dall’addetto accertatore e
dal contribuente o da chi lo rappresenta. Il verbale di constatazione è un atto non impugnabile
autonomamente, ma soltanto unitamente all’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, o
all’atto di irrogazione delle sanzioni che ne riproduce il contenuto.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO
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Si riporta il modello di verbale utilizzato per i controlli sul territorio.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO
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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO
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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
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LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
LA RISCOSSIONE MEDIANTE CARTELLA
La riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie dell’Amministrazione Comunale avviene,
su tutto il territorio nazionale, tramite il Gruppo Equitalia, con esclusione della sola regione
Sicilia, con 17 Agenti della riscossione (AdR).
Le somme non pagate che risultano dovute a seguito degli accertamenti effettuati vengono iscritte
a ruolo. Il ruolo non è altro che un elenco contenente i debitori e le somme da essi dovute,
formato dall’ente impositore ai fini della riscossione.
Il ruolo viene trasmesso agli Agenti della Riscossione che provvedono alle successive procedure:
predisposizione e notifica delle cartelle di pagamento;
riscossione delle somme e relativo riversamento all’ente impositore;
avvio dell’esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.
Gli Agenti della Riscossione attivano le procedure di riscossione per il recupero del credito
inviando ai contribuenti, come primo atto, la cartella di pagamento, come da modello sotto
riportato.
La notifica delle cartelle ai contribuenti è effettuata dal personale dell’Agente della Riscossione o
da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente e può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento.
Le cartelle di pagamento contengono la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di
pagamento, l’invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte comprese il compenso, in misura
ridotta, a favore dell’Agente della riscossione (c.d. “aggio”), le indicazioni delle modalità per
proporre eventuali ricorsi, il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di
quello di emissione e di notificazione della cartella.
In caso di mancato pagamento entro 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli
interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della cartella, nonché l’intero
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
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compenso dovuto all’Agente della Riscossione (fissato per legge al 9% di quanto iscritto a ruolo, a
carico del contribuente in misura del 4,65%, scaduti i 60 giorni, l'aggio è interamente a carico del
contribuente) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o tempestivo) pagamento
della cartella.
Trascorso questo termine, l’Agente della Riscossione può avviare azioni cautelari e conservative e
le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come,
ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).
Per quanto concerne le violazioni al Codice della Strada, qualora nei termini previsti non sia
stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo
per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento.
La procedura comporta inoltre l'addebito delle maggiorazioni previste dal combinato disposto
degli artt. 194 e 206 del Codice della Strada d.S. e 27, c. 6, della Legge n. 689 del 1981 “in caso di
ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere
da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso
all’Esattore”.
Fig. 1 – cartella di pagamento - frontespizio
Fig. 2 – cartella di pagamento – dettaglio degli addebiti
Fig. 3 – cartella di pagamento – istruzioni per il pagamento
Fig. 4 – cartella di pagamento – dati identificativi e comunicazioni
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
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IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA
La cartella di pagamento notificata al contribuente contiene uno o più bollettini di versamento
precompilati, denominati RAV (in cui l’importo da versare è prestampato), che possono essere
utilizzati esclusivamente se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato presso:
tutti gli sportelli degli uffici postali;
tutti gli sportelli bancari;
il call center e il sito web, chiamando il numero 800.422.687 o collegandosi al sito
www.equitaliagerit.it – per l’ambito Roma e Provincia;
Il pagamento può essere effettuato anche a mezzo carta di credito per importi fino a 1.000 euro
per transazione eseguita e presso tutti gli sportelli di Equitalia Gerit SpA:
in contanti per importi inferiori a 12.500 euro (Art. 49 comma 1 del d.lgs. 231 del 2007);
con assegno circolare non trasferibile, intestato a Equitalia Gerit SpA;
con bancomat, agli sportelli muniti di postazione POS;
con assegno bancario / postale.
RATEAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e, quindi, sono
nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, comprensivo anche
dei tributi e delle entrate del Comune di Roma, possono rivolgersi agli sportelli dell’Agente della
Riscossione per ottenere la rateazione del debito.
Occorre presentare domanda in carta libera, su appositi moduli predisposti da Equitalia,
unitamente a idonea documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà. Per le
richieste inferiori a 5.000 Euro è sufficiente un’autodichiarazione.
La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) che contengono
anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione (i diritti di notifica e le spese per le
procedure di riscossione coattiva sono invece compresi nella prima rata). L’importo minimo della
rata, salvo eccezioni, è di 100 euro.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
90
Per le rateazioni di somme superiori a 50.000 Euro non è più necessario presentare garanzie
(fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, eccetera).
Per poter concedere il beneficio, l’Agente della Riscossione deve accertare l’esistenza della
temporanea difficoltà. In tal senso, a titolo esemplificativo, sono state individuate le seguenti
situazioni:
carenza temporanea di liquidità finanziaria;
stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio;
trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo;
contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi o
contributi;
precaria situazione reddituale.
A fronte della domanda di rateazione (che deve riguardare l’intero importo delle cartelle scadute),
l’Agente della Riscossione emette un provvedimento finale di accoglimento o di rigetto. In
quest’ultimo caso il provvedimento è motivato ed è preceduto da un preavviso di rigetto
contenente le ragioni che impediscono l’accoglimento della domanda.
Avverso il preavviso il debitore può presentare entro dieci giorni osservazioni scritte all’Agente
della Riscossione.
In caso di mancata presentazione di tali osservazioni, o in caso di rigetto delle stesse, l’Agente
della Riscossione notifica al debitore il provvedimento definitivo di diniego.
Scadenza di pagamento delle rate
La data di scadenza del pagamento delle rate corrisponde al giorno di ciascun mese indicato nel
provvedimento di accoglimento dell’istanza di dilazione.
La data della prima rata è fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto
giorni lavorativi per effettuare il pagamento.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente
riscuotibile in unica soluzione;
il carico non può più essere rateizzato.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
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Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate
costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della
rateazione).
Per le modalità operative di calcolo delle rate e di presentazione delle istanze si rimanda al sito
http://www.equitaliagerit.it.
Novità
A partire dai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione successivamente al 30 settembre 2010,
entrerà in vigore il nuovo modello della cartella di pagamento, introdotto con provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010.
La cartella di pagamento notificata dagli agenti della riscossione del gruppo Equitalia ai
contribuenti diventerà più leggibile e chiara. Caratteri più grandi che agevoleranno la lettura del
documento e informazioni più dettagliate consentiranno di comprendere con maggiore chiarezza
la natura della somma richiesta.
Tipo di cartella di pagamento
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LA NUOVA CARTELLA
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ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA O RICORSO E RELATIVA SOSPENSIONE
La richiesta di autotutela
Se il contribuente ritiene che la richiesta contenuta nella cartella di pagamento non sia dovuta,
deve rivolgersi al Comune per ottenere il cosiddetto 'sgravio', cioè il provvedimento che annulla,
in tutto o in parte, l’ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo ricevuto dall’agente della
riscossione ed indicate nella cartella.
Eventuali contestazioni al Comune possono essere effettuate meditante richiesta di autotutela e/o
presentando ricorso all'autorità giudiziaria competente.
Il contribuente può presentare istanza di autotutela all'ente creditore titolare della pretesa
debitoria senza alcun termine di scadenza. Nella domanda occorre riportare:
l’atto di cui si chiede l’annullamento;
i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in
parte.
I casi più frequenti in cui si può richiedere uno sgravio di una cartella di pagamento contenente
tributi locali, sono:
errore di persona;
evidente errore logico o di calcolo;
errore sul presupposto dell’imposta;
doppia imposizione;
mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni o agevolazioni;
L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:
il giudizio è ancora pendente;
l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali
(inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.
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I casi più frequenti in cui si può richiedere uno sgravio di una cartella di pagamento contenente
sanzioni amministrative, sono:
il veicolo non risulta di proprietà dell'intestatario alla data dell'infrazione come attestato da
visura presso il Pubblico Registro automobilistico o da atto notarile o da scrittura privata
autenticata;
l’intestatario sia deceduto dopo la data di infrazione come attestato da apposita certificazione
o da visura presso l’Anagrafe Comunale se residente a Roma;
la cartella di pagamento è stata notificata oltre i 5 anni dalla data di notifica del verbale di
accertamento e non sia intervenuta interruzione a norma del Codice Civile come attestato
dalla relata di notifica della cartella di pagamento;
il verbale riportato nella cartella sia stato pagato per l’intera somma dovuta entro il termine
di gg. 60 dalla data di notifica del verbale stesso, come attestato dalla ricevuta di pagamento;
il verbale riportato nella cartella sia stato pagato oltre i termini, come attestato dalla ricevuta
di pagamento, pertanto l’ente effettua il discarico parziale ricalcolando la somma dovuta
comprensiva della maggiorazione.
il verbale sia stato elevato a veicolo "autorizzato" come risultante dalla Banca Dati dei
Permessi in essere presso “Roma Servizi Mobilità S.p.A”.;
nell'ipotesi di unificazione di più verbali per i quali si è riscontrato lo stesso comportamento
antigiuridico (violazioni statiche: cfr. art. 7 del C.d.S. – più violazioni accertate nel periodo di
24 ore, cfr. art. 158 c. 7 del Codice della Strada più violazioni commesse nello stesso giorno di
calendario e sospensione circolazione per motivi di inquinamento art. 7 c. 13 del Codice della
Strada.
nell'ipotesi di veicolo rubato risultante dalla denuncia di furto, verbale di ritrovamento e/o
annotazione di perdita di possesso, per i veicoli presso il P.R.A. e radiazione per i ciclomotori
presso la Motorizzazione;
nel caso di veicolo intestato a Forze di Polizia, previa presentazione di attestazione a firma
del Responsabile dell'Ufficio che dichiari il servizio di istituto;
nell’ipotesi di presentazione nei termini di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace a seguito
della notifica del verbale di violazione, previa presentazione di copia del ricorso, e copia della
ricevuta di presentazione dello stesso o dell’avviso di ricevimento della raccomandata se
spedito per posta.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
101
In tutti i casi in cui si presenta istanza di discarico, comunque, si deve allegare l'atto che si intende
contestare e la fotocopia di un documento di identità. La documentazione può essere inoltrata:
per i tributi locali: al Dipartimento Risorse Economiche o a Roma Entrate;
per le sanzioni amministrative: al Dipartimento Risorse Economiche- U.O.
Contravvenzioni.
L'ufficio dell'ente creditore, dopo le verifiche del caso, se riscontra che il contribuente ha
ragione adotta un provvedimento di sgravio che, successivamente, inoltra all'Agente della
Riscossione.
Al provvedimento di sgravio può seguire il rimborso, totale o parziale, delle somme
eventualmente versate.
Novità
Direttiva anti-burocrazia
Per snellire le procedure e per agevolare il cittadino, Equitalia, con direttiva n. 10 del 6 maggio 2010 consente al contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento, interessata da un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall’ente creditore, da una sospensione giudiziale o da una sentenza dell’Autorità giudiziaria, oppure da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, di presentare all’Agente della Riscossione un’istanza di autotutela per la sospensione delle procedure di riscossione ed esecutive. All’istanza di autotutela, per poter essere accolta, deve essere allegato uno dei seguenti documenti: provvedimento di sgravio dell’ente creditore, che sia stato emesso almeno 30 giorni prima
rispetto alla data di presentazione dell’istanza; provvedimento di sospensione amministrativa dell’ente creditore, che sia stato emesso
almeno 30 giorni prima rispetto alla data di presentazione dell’istanza; sospensione giudiziale emessa in un giudizio nel quale l’Agente della riscossione non ha preso
parte. In caso di sospensione parziale, è richiesta l’indicazione dei tributi a cui si riferisce la sospensione;
sentenza favorevole di un organo giudiziario (copia della sentenza o del dispositivo di sentenza) emessa in un giudizio nel quale l’Agente della riscossione non ha preso parte;
copia del pagamento effettuato a favore dell’ente creditore avente data antecedente alla formazione del ruolo.
Nei casi sopra riportati e per i soli tributi indicati nei relativi provvedimenti, l’attività di riscossione e le procedure esecutive saranno sospese. Entro i successivi 10 giorni, l’Agente della riscossione si attiverà nei confronti dell’ente creditore per avere conferma o meno della documentazione consegnata dal contribuente. In caso di pagamento, effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, la sospensione riguarderà sia il tributo principale sia i relativi tributi accessori.
Per predisporre l’’istanza di autotutela si può accedere al sito http://www.equitaliagerit.it e
scaricare il relativo modulo.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
102
Il ricorso
Se il contribuente intende impugnare la cartella di pagamento contenente tributi locali può
rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale.
Prima di instaurare un contenzioso tributario occorre comunque ponderare sia tempi che costi;
infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi
rappresentati dall’obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere
condannato al pagamento delle spese.
Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:
in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente
competente;
in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per
le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.
Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione.
Il processo tributario contro la cartella di pagamento che può essere avviato solo per vizi propri
della stessa inizia con la proposizione del ricorso in bollo alla competente Commissione
tributaria provinciale, che va notificato all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro 60
giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto nonché all’agente della
riscossione che ha proceduto alla notifica della cartella medesima, mediante:
consegna diretta;
per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento;
a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve
costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del
ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del
servizio postale.
La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato. Tuttavia, il
ricorrente ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell’atto
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
103
impugnato mediante la proposizione di un’apposita istanza, qualora ritenga che dall’atto gli possa
derivare un danno grave e irreparabile.
La richiesta motivata può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può essere presentata
con atto separato. In quest’ultimo caso l’istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la
prova dell’avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.
Se la Commissione concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione
della sentenza di primo grado.
Per le controversie contro cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi di valore superiore a
2.582,28 euro è indispensabile l’assistenza di un difensore abilitato. Il Presidente della
Commissione (o della Sezione) o il Collegio possono ordinare alla parte di munirsi dell’assistenza
tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.
Novità
Tramite una procedura telematica, il contribuente ha la possibilità di verificare lo stato di
lavorazione del ricorso presentato, conoscere la data fissata per le udienze e la composizione del
collegio giudicante.
L’accesso alle informazioni è consentito ai cittadini e ai comuni per i ricorsi in cui sono parte in
causa, nonché ai soggetti abilitati, tramite il servizio telematico “Entratel”.
Gli interessati possono accedere alle informazioni se in possesso degli estremi di identificazione
che consentono l’abilitazione al servizio telematico Fisconline.
Se il contribuente intende impugnare la cartella di pagamento contenente sanzioni
amministrative può presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente per territorio –
Giudice di Pace- entro 30 giorni dalla notifica della cartella.
Per ricorsi riguardanti importi superiori ad Euro 15.493,70 (già 30 milioni di lire) l’autorità
competente è il Tribunale.
Il ricorso alla cartella può essere presentato solo per errori materiali della cartella o per vizi di
notifica, ma non può essere proposto per contestare nel merito il verbale.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
104
Infatti, quando viene inviata la cartella sono già scaduti i termini per proporre ricorso al Prefetto
o al Giudice di Pace contro il verbale.
Per la documentazione da presentare e l’iter procedurale vedi IL CAPITOLO relativo a IL
RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.
Se Il Giudice di Pace accoglie il ricorso, in tutto o in parte, dispone l'annullamento e il
conseguente provvedimento di sgravio.
Avverso le sentenze dei Giudici di Pace è ammesso un doppio gravame di merito (appello innanzi
al Tribunale) e di legittimità (ricorso per Cassazione).
Una volta emesso lo sgravio, l'ente è poi tenuto a darne comunicazione all'Agente della
Riscossione.
Il ricorso non interrompe i termini per il pagamento.
La sospensione del pagamento deve essere esplicitamente richiesta nel ricorso.
Durante il perfezionamento dell’iter procedurale del ricorso si può verificare:
L’interruzione che si ha per:
morte di una delle parti;
perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti diverse dall'ufficio tributario;
morte, radiazione, sospensione dall'albo, ruolo, elenco di uno dei difensori tecnici;
Durante l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
L’estinzione che si ha per:
rinuncia al ricorso – scatta quando il ricorrente rinuncia al ricorso e lo dichiara per iscritto;
inattività delle parti - scatta quando le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere,
integrare il giudizio (ad esempio dopo la sospensione o l'interruzione del giudizio stesso) non
vi abbiano provveduto nei termini perentori stabiliti dalla legge.
cessazione della materia del contendere – scatta nei casi di definizione delle pendenze
tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
105
LA RISCOSSIONE COATTIVA
Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente della Riscossione
competente per territorio nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento, può attivare le
procedure cautelari/esecutive previste dalla vigente normativa per il recupero delle somme
iscritte a ruolo.
A questo fine, l'Agente della riscossione può procedere a notificare:
1. Sollecito di pagamento
Ha la funzione di ricordare al contribuente la presenza di debiti, per i quali è già stata
effettuata la notifica, ma che risultano ancora inevasi, ed è il primo atto emesso dall'Agente
per la Riscossione dopo la cartella di pagamento.
Si tratta quindi di un invito, in via bonaria, ad effettuare una rapida definizione delle
pendenze prima che vengano attivate le azioni di riscossione coattiva.
Il documento contiene, oltre al bollettino per il pagamento, la situazione analitica dei debiti a
ruolo e delle relative spese accessorie maturate.
2. Avviso di intimazione
Serve a sollecitare il versamento dei crediti iscritti a ruolo ancora non pagati e a rinnovare la
notifica qualora essa sia stata effettuata da oltre 12 mesi.
Il documento è simile, nella forma e nei contenuti, alla cartella di pagamento e contiene
l'intimazione a provvedere entro 5 giorni al pagamento del debito scaduto.
3. Iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili registrati
Viene sempre preceduto da una comunicazione di preavviso di fermo contenente l'avvertenza
che, decorsi 20 giorni, verrà disposta senza ulteriore avviso l’effettiva annotazione presso il
PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Il preavviso di fermo, oltre al dettaglio degli
addebiti oggetto dell'intimazione, contiene indicazioni per il pagamento ed ha in allegato il
relativo bollettino di versamento. Il fermo amministrativo dei veicoli determina il divieto di
circolazione con applicazione ai contravventori di una sanzione pecuniaria e la confisca del
veicolo. Esso viene applicato ai veicoli che, sulla base delle risultanze del PRA, risultano
intestati al contribuente.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE
106
4. Iscrizione di ipoteca su beni immobili
Consiste nell’iscrizione di ipoteca legale presso i Pubblici Registri Immobiliari dell’Agenzia
del Territorio sui beni immobili di proprietà, anche parziale, del debitore. L'importo
dell'iscrizione è pari al doppio del carico a ruolo scaduto e non pagato. A seguito
dell’iscrizione ipotecaria viene inviata comunicazione al contribuente contenente, oltre al
dettaglio degli addebiti, i dati catastali degli immobili ipotecati.
5. Espropriazione presso terzi
Consiste nel pignoramento di crediti vantati a qualsiasi titolo dal contribuente iscritto a ruolo
nei confronti di terzi (quote di stipendio, corrispettivi, somme depositate su conti correnti
bancari o postali, ecc). La procedura prevede che venga intimato e fatto obbligo al terzo di
versare, in unica o in più soluzioni, direttamente all'Agente della Riscossione le somme di cui
sopra fino a concorrenza del debito richiesto.
6. Espropriazione immobiliare
La procedura prevede il pignoramento e la successiva vendita, attraverso asta pubblica,
dei beni immobili di proprietà del debitore. Il pignoramento si esegue tramite
trascrizione di un avviso di vendita, da notificare al contribuente entro 5 giorni.
LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE
REGOLE DI APPLICAZIONE
Per la violazione di un adempimento nel campo dei tributi e delle entrate locali è prevista
l’applicazione di una sanzione consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro
c.d. “sanzione pecuniaria”.
A questa possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni accessorie come, ad esempio, la
sospensione dell’attività commerciale per un periodo di tre giorni nel caso in cui sia stata
contestata, nell’arco di 180 giorni, più volte la medesima violazione per occupazione abusiva o
per violazione ai regolamenti in materia di cosap (c.d. recidiva).
Le regole in base alle quali si applicano le sanzioni possono essere riassunte nei seguenti punti:
1) le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso la violazione
(principio di personalità). Le sanzioni, pertanto, non si trasmettono agli eredi;
2) sulla somma irrogata a titolo di sanzione non si applicano gli interessi;
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE
107
3) le disposizioni normative che introducono sanzioni più favorevoli successivamente alla
violazione commessa si applicano al contribuente (principio del favor rei), a condizione che il
provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Perciò, se il fatto commesso non è
più qualificato come violazione da una norma successiva, le sanzioni non saranno più
applicabili, a meno che non siano già divenute definitive. Se, comunque, rimane un debito
residuo, questo non sarà più dovuto anche se non sarà restituito quanto già pagato. Laddove la
nuova norma punisca il fatto con una sanzione più favorevole, si applica quest’ultima, sempre
a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo;
4) le sanzioni possono essere applicate solo in forza di una legge entrata in vigore prima della
violazione (principio di irretroattività);
5) non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale (principio di
imputabilità) né coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa);
6) se l’autore della violazione ha agito nell’interesse di una società o ente con personalità
giuridica, quest’ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione. Ad esempio, in
caso di violazione commessa dall’amministratore unico di una società a responsabilità limitata,
in base al “principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica” è responsabile la società,
nei cui confronti verrà emessa la sanzione;
7) le sanzioni non si applicano nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni o
quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o dalle richieste di informazioni
rilasciate per iscritto dall’Ente locale. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano
pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della
base imponibile, dell’imposta e sul versamento dei tributi (c.d. violazioni meramente formali);
8) non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore;
9) in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, anche in tempi diversi, si
applica un’unica sanzione tenendo presente che la sanzione concretamente irrogata non può
essere superiore a quella risultante dal cumulo delle varie sanzioni previste per le violazioni
commesse;
10) le sanzioni sono ridotte anche in caso di regolarizzazione spontanea (cd. “ravvedimento
operoso”, di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi (come
nell’ipotesi di acquiescenza, di adesione all’invito al contraddittorio, di accertamento con
adesione e conciliazione);
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE
108
11) le sanzioni devono essere sempre adeguate all’effettivo danno subito dall’erario e all’entità
soggettiva ed oggettiva delle violazioni, in modo da assicurare uniformità di disciplina per
violazioni analoghe. Non ci può essere la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione
si riferisce e la sanzione.
L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
In ogni caso, le sanzioni possono essere irrogate con due procedimenti distinti: l’atto di
contestazione (art. 16 D.Lgs. 472 del 1997) e l’irrogazione immediata (art. 17).
L’atto di contestazione deve indicare:
• la violazione attribuita al trasgressore;
• le motivazioni;
• le norme applicate per l’applicazione della sanzione;
• i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;
• l’indicazione dei minimi;
• l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione
e, ancora, l’invito a produrre nello stesso termine le deduzioni difensive;
• l’indicazione dell’organo al quale proporre l’eventuale impugnazione immediata.
Se, entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente versa 1/4 della sanzione contestata, la
controversia è definita, e non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie. Entro lo
stesso termine, in alternativa, il contribuente può presentare deduzioni difensive ovvero ricorrere
in Commissione tributaria (in quest’ultimo caso l’atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione). Va ricordato, però, che l’impugnazione non è ammessa in caso di
presentazione di deduzioni difensive. L’atto di contestazione, in pratica, cambia natura in seguito
al comportamento del contribuente, e dal momento in cui questi presenta le sue deduzioni, non è
più in nessun senso atto di irrogazione sanzioni. L’ufficio ha da quel momento un anno di tempo
per irrogare le sanzioni con atto apposito (che deve essere motivato anche in relazione alle
deduzioni stesse), e solo 120 giorni dalla data di presentazione delle deduzioni difensive per
notificare il provvedimento di irrogazione di sanzione al fine di evitare che le misure cautelari
adottate perdano efficacia.
In alternativa al suddetto procedimento, ma solo per le sanzioni collegate al tributo cui si
riferiscono, l’ufficio può provvedere all’irrogazione contestuale all’avviso di accertamento, di
rettifica o all’invito al pagamento, motivato a pena di nullità. Anche in questo caso il
contribuente (cioè, ciascuno dei destinatari del provvedimento anche in solido) può, entro 60
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE
109
giorni dalla notifica del provvedimento, definire il provvedimento pagando 1/4 della sanzione
irrogata. La definizione si riferisce esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza
rispetto al tributo che, viceversa comporta, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia
all’impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento.
Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni
riguardanti l’omesso o ritardato pagamento della tariffa rifiuti sempre che sia stato
precedentemente notificato l’avviso di pagamento o il sollecito di pagamento.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO
110
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI
IL DIRITTO DI INTERPELLO
L’INTERPELLO NEL COMUNE DI ROMA
La legge 27 luglio 2000 n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto del contribuente" ha
dettato le linee guida sulle quali conformare rapporti tra il fisco e i contribuenti, ampliando e
rafforzando il dialogo tra l'Amministrazione e questi ultimi.
Ai sensi dell’art. 11 della citata legge n. 212 del 2000, il contribuente ha la possibilità di rivolgere
un quesito all’Ente locale per conoscere la soluzione che può essere data al caso concreto e
personale sul quale sussistono condizioni obiettive di incertezza.
Il Comune di Roma nell'esercizio della propria potestà regolamentare generale, in materia di
entrate, con delibera di Consiglio n. 253 del 19 dicembre 2003 ha approvato il regolamento
concernente la "Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello", relativamente ai
tributi di propria competenza.
L’interpello ordinario è soggetto a determinate condizioni e deve svolgersi secondo precise
regole.
In primo luogo la richiesta di parere deve riguardare l'esatta interpretazione dei regolamenti in
materia di tributi locali (escluse le entrate non tributarie quali le violazioni al codice della strada);
rientrano, pertanto, nell'ambito oggettivo dell'interpello, le istanze concernenti la disciplina degli
aspetti sostanziali e formali del rapporto tra Comune e contribuente, relativamente ai tributi
locali attualmente gestiti, quali ad esempio l'Imposta comunale sugli immobili e la tariffa rifiuti.
Stante il carattere preventivo dell'interpello, lo stesso non può trovare applicazione per i tributi
locali soppressi da precedenti norme quali ad esempio l’ICIAP, né per quei tributi che hanno
perso i requisiti dell'obbligazione tributaria per assumere il carattere di corrispettivo specifico a
fronte di uno specifico servizio, quali la TOSAP divenuta COSAP. Va inoltre esclusa la
possibilità di ottenere una pronuncia dell'Amministrazione su atti privi di contenuto normativo,
quali circolari, istruzioni e note.
L'istanza d'interpello deve contenere a pena di inammissibilità quanto segue:
- il riferimento ad una difficoltà interpretativa connessa all'applicazione di una disposizione
normativa tributaria ad un caso concreto e personale;
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO
111
- l'istanza deve essere proposta prima di porre in essere il comportamento giuridicamente
rilevante ovvero prima di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello;
- devono sussistere obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della
disposizione tributaria ritenuta applicabile al caso concreto e personale prospettato dal
contribuente.
Quanto al primo dei requisiti sopra evidenziati, l'interpello deve servire al contribuente, non già
per ottenere pareri o consulenze di carattere generale, ma per risolvere specifici problemi
riguardanti atti, comportamenti ed operazioni concrete direttamente riconducibili alla sfera di
interessi dell'istante.
Il contribuente deve presentare l'istanza prima di porre in essere il comportamento (ad esempio
prima di applicarsi un'aliquota agevolata nel versamento ICI) o di dare attuazione alla norma
oggetto di interpello.
Eventuali istanze "non preventive" potranno comunque ottenere una risposta, ma l'istanza non
potrà essere trattata, sul piano degli effetti, come interpello del contribuente.
L'istanza è da ritenere inammissibile qualora concerna questioni sulle quali non sussistono
obiettive condizioni di incertezza. Ad esempio non ricorrono le condizioni di incertezza nel
caso di ignoranza o d'errore sulla norma, compiuto dal contribuente o qualora
l'Amministrazione abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie
corrispondenti a quella prospettata dall'istante, mediante circolare, istruzione o nota, portata a
conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito del Comune di Roma.
L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente (anche residente all'estero) ovvero
dai soggetti legittimati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente, o
obbligati a ciò in base a specifiche disposizioni di legge.
I soggetti legittimati a presentare l’istanza di interpello sono ad esempio i proprietari degli
immobili per l’ICI o i titolari dell’utenza per la TARI.
Oltre che dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza di contribuenti diversi dalle persone
fisiche, l’interpello può essere attivato anche dal procuratore generale o speciale del contribuente.
Sono esclusi i soggetti portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria
e gli ordini professionali, fatta eccezione ovviamente per le istanze che affrontano questioni
riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati.
L'istanza d'interpello è redatta in carta libera, quindi non è soggetta all'imposta di bollo, ed è
indirizzata al Direttore del Dipartimento II – Risorse Economiche, mediante una delle seguenti
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO
112
modalità:
- consegna a mano, nel qual caso verrà rilasciata apposita ricevuta;
- spedizione a mezzo del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Non sono ammessi altri mezzi di comunicazione quali il fax o la posta elettronica, in
considerazione dell'importanza che nell'ambito del procedimento di interpello assume la data di
ricezione dell'istanza, ai fini della decorrenza dei 120 giorni per la risposta.
La presentazione dell'istanza d'interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme
tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o
sospensione dei termini di prescrizione.
Pertanto nel caso di adempimenti periodici (es. versamento del saldo ICI), il contribuente non
potrà rinviare il relativo adempimento alla data in cui l'Ente avrà fornito risposta all'interpello.
Va precisato però che le istanze di interpello sono soggette all'applicazione della sospensione
della feriale giudiziaria (1° agosto - 15 settembre).
L'istanza d'interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
- i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari
sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- l’indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale
devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
Nel caso in cui l’istanza non sia stata sottoscritta dal contribuente, la stessa istanza può essere
regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito da parte dell’Ente locale.
Il termine entro il quale l’Ente locale è tenuto a rispondere decorrerà dalla data di sottoscrizione
dell’interpello.
Se la documentazione allegata non è sufficiente per consentire il corretto inquadramento della
questione, l’Ente locale può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la
documentazione.
In questo caso, il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere ex novo dalla data di
ricezione da parte dell’Ente locale di tutti i documenti richiesti.
Nell'istanza deve essere formulata, in modo chiaro ed univoco il comportamento e la soluzione
interpretativa che si intendono adottare. Tale indicazione, pur non essendo richiesta a pena di
inammissibilità, deve ritenersi indispensabile affinché possano prodursi gli effetti dell'interpello.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO
113
La risposta scritta e motivata dell'ente locale sull'interpello proposto dal contribuente deve essere
fornita entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
Il momento iniziale per il calcolo del termine di 120 giorni per il pronunciamento
dell'Amministrazione decorre:
- dalla data di consegna dell'istanza ovvero di ricezione da parte dell'ufficio dell'istanza medesima
quando è inoltrata a mezzo del servizio postale;
- dalla data in cui il contribuente ha provveduto a regolarizzare l'istanza, in precedenza presentata
priva di sottoscrizione;
- dalla data di ricevimento della documentazione integrativa da parte dell'ufficio, nel caso in cui
l'Ente locale si sia avvalso della facoltà di richiedere al contribuente l'integrazione della
documentazione prodotta a supporto dell'istanza di interpello.
Si rammenta che nel caso in cui l'istanza d'interpello ricada nel periodo della sospensione feriale
giudiziaria compreso tra il 1° agosto e 15 settembre, il calcolo del termine per la risposta rimane
sospeso (ad esempio per un'istanza prodotta in data 1° luglio 2010 i 120 giorni scadranno il
14/12/2010)
Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da più contribuenti concerna la stessa questione o
questioni analoghe fra loro, l'Ente locale può rispondere collettivamente, attraverso una circolare
o una nota esplicativa, da pubblicare nel sito sezione "tributi" di Roma Capitale.
La risposta scritta e motivata fornita dall'Ente locale è comunicata all'interpellante con le
seguenti modalità:
- mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio
del contribuente o dell'eventuale domiciliatario all'uopo indicato nell'istanza;
- per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza. In tal caso l'ufficio
competente conserverà agli atti la documentazione comprovante la data in cui la risposta si
intende fornita, che coinciderà con la data di inoltro della comunicazione (rapporto attività - fax
o ristampa e-mail).
La risposta fornita dall'ufficio esplica efficacia limitatamente alla questione oggetto di interpello
ed esclusivamente nei confronti dell'istante il quale è libero di determinarsi in senso non
conforme alla risposta. La risposta tempestiva fornita dall'Ente locale estende i propri effetti
anche in relazione ad eventuali comportamenti successivi posti in essere dal contribuente purché
riconducibile alla stessa fattispecie dell'interpello.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO
114
La risposta fornita dall'Amministrazione e pervenuta all'istante entro il termine di 120 giorni
vincola l'attività degli uffici, i quali non potranno emettere atti a contenuto impositivo o
sanzionatorio in contrasto con la soluzione interpretativa fornita.
Se entro 120 giorni non si riceve alcuna risposta, si deve intendere che l’Ente locale concordi con
l’interpretazione prospettata dal richiedente (silenzio-assenso).
Conseguentemente eventuali atti di accertamento emessi in difformità della soluzione prospettata
dal contribuente (ed implicitamente condivisa dall’Ente locale per effetto del silenzio-assenso)
sono nulli.
Il Comune può rettificare la risposta già resa dando al contribuente un parere diverso da quello
fornito in precedenza ovvero dall’interpretazione che emerge nel caso di silenzio-assenso.
Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto
dell’istanza di interpello, uniformandosi all’interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in
caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell’istanza), nessuna pretesa può essere
avanzata dall’ente locale né per le imposte né per le sanzioni.
Se, invece, il contribuente alla data di ricezione della risposta rettificativa abbia già posto in essere
il comportamento, ma nell’istanza di interpello abbia omesso di indicare la soluzione
interpretativa, l’Ente locale può recupererà il tributo e gli interessi, escluse le sanzioni.
Infine, qualora il contribuente non abbia ancora attuato il comportamento conforme alla prima
risposta e, nonostante la mutata interpretazione dell’Ente locale, dà attuazione alla soluzione
interpretativa originaria, lo stesso contribuente sarà tenuto a pagare le maggiori imposte
eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.
SCHEMA D'ISTANZA D'INTERPELLO
Istanza di Interpello ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 19
dicembre 2003 (Legge n. .212/2000).
.l. sottoscritto ...................................... nato a ............................. il .................................
residente in ......................... Via ..................................................................... cap ..............
n. telefonico ............................., n. fax ....................................., e-mail................................
oppure
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO
115
La Società ........................................................ con sede in .............................................….
Via ......................................................... cap ................... n. telefonico .............................
Codice fiscale ................................................ P.IVA ..........................................................
nella persona del legale rappresentante ................................................................................
espone
Il seguente caso concreto e personale (1) : ............................................................................ …………………………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………............................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente (2):
………………………………………............................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento
………………………………………............................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni d'incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto allega la documentazione utile confidando di poter ottenere quanto prima una motivata risposta e si dichiara fin d'ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni. Data................................................... Firma
(1) Descrivere tutte le circostanze di fatto la cui conoscenza è utile per formulare la risposta. (2) Esporre la soluzione che si vuole prospettare.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE
116
COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE
L’AUTOTUTELA
Nell’ambito dei rapporti tra contribuente ed ente locale, una volta ricevuto l’atto di
accertamento, l’invito al pagamento o la cartella di pagamento, esistono diverse possibilità per
addivenire ad una soluzione bonaria della questione al fine di evitare il contenzioso tributario e
sottrarsi a lunghi e costosi giudizi.
La prima possibilità consiste nell’autotutela che si attua quando il Comune prende atto di aver
commesso un errore nell’emissione dell’atto e quindi procede ad annullare il proprio operato e
correggere l’errore senza necessità di attendere la decisione di un giudice.
La competenza ad effettuare la correzione è dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto di
accertamento, l’invito a pagamento o il ruolo; per la gestione delle pratiche di autotutela l’Ufficio
generalmente si avvale della società Roma Entrate.
L’atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta
del contribuente. In tale ultima ipotesi, il contribuente può trasmettere generalmente a Roma
Entrate una semplice domanda in carta libera contenente l’esposizione sintetica degli elementi
che hanno generato l’errore, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi
sostenute.
Nella domanda, inoltre, occorre riportare:
• le generalità del contribuente e i recapiti dove essere contattato;
• il numero dell’atto di cui si chiede l’annullamento;
• i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile totalmente o
parzialmente;
• eventuale documentazione a supporto per dimostrare l’errore commesso dall’Ente locale.
ATTENZIONE
L’istanza di autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice
tributario. Pertanto, se l’ufficio non risponde in tempo utile è necessario prestare attenzione a
non far decorrere inutilmente i termini per presentare il ricorso tributario.
I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:
• errore di persona;
• evidente errore di calcolo;
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE
117
• errore sul presupposto dell’imposta;
• mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
• sussistenza dei requisiti per fruire di agevolazioni o esenzioni;
• errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Ente locale.
L’annullamento in autotutela dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:
• il giudizio è ancora pendente;
• l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
• il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali
(inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.
La cancellazione dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso
consequenziali per cui l’annullamento di un avviso di accertamento infondato comporta anche il
ritiro della conseguente cartella di pagamento e dell’eventuale azione esecutiva intrapresa
dall’agente della riscossione, nonché l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli
atti annullati.
L’AVVISO BONARIO
Viene emesso dall’Amministrazione Comunale prima della produzione del ruolo relativo ai
verbali di infrazione al Codice della Strada.
Il Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni - invia una comunicazione ai
cittadini contenente i verbali per i quali non risultano effettuati pagamenti o ricorsi al fine di
poter saldare l’eventuale posizione debitoria prima della formazione del ruolo ai sensi dell’art.
389, comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di Esecuzione ed Attuazione
al Codice della Strada.
L’Avviso Bonario ha lo scopo sia di segnalare ai cittadini interessati le irregolarità riscontrate,
invitandoli a verificare la propria posizione sulla base della documentazione posseduta ed
eventualmente regolarizzare la stessa sia di consentire di provvedere al pagamento del verbale
prima dell'iscrizione a ruolo e della conseguente emissione della cartella di pagamento, senza
l'applicazione delle maggiorazioni, che sono progressive nel tempo.
Se le verifiche effettuate dall’Amministrazione risultano corrette il cittadino può definire la
propria posizione pagando l'importo indicato nella comunicazione entro 30 giorni dal
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE
118
ricevimento dell'avviso bonario con un evidente beneficio economico in caso contrario può
spedire il modello di esonero allegato all’avviso, sotto riportato, per consentire all’Ufficio di
apportare, dopo le verifiche, le eventuali correzioni nella Banca Dati.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE
119
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE
120
Si precisa che per l'avviso bonario non è possibile richiedere la rateizzazione.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE
121
L’ACQUIESCENZA E LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI
Per evitare di sostenere gli oneri legati al ricorso tributario e conseguentemente ottenere uno
sconto sulle sanzioni irrogate, qualora gli atti di accertamento siano fondati su elementi e
motivazioni difficilmente contrastabili, i contribuenti hanno l’opportunità, se rinunciano a
presentare ricorso, di ottenere una riduzione ad 1/4 delle sanzioni amministrative irrogate.
Tale riduzione si esplica sempre che il contribuente formalizzi la sua “acquiescenza” all’atto
ricevuto, ovvero:
• rinunci ad impugnare l’atto di accertamento o l’invito al pagamento;
• rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
• provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente
dovute tenendo conto delle riduzioni.
Una ulteriore riduzione delle sanzioni ad 1/8 di quella irrogata è prevista se l’avviso di
accertamento non è stato preceduto da “invito al contraddittorio”. La riduzione delle sanzioni ad
un ottavo però può essere applicata esclusivamente per l’acquiescenza agli avvisi di accertamento
relativi a materia concordabile, ossia soltanto alle fattispecie potenzialmente definibili con
accertamento con adesione o con la preventiva adesione agli inviti al contraddittorio quali a titolo
esemplificativo l’imposta comunale sugli immobili relativa alle aree edificabili oppure la stima
della base imponibile Tarsu o Tari relativa a superfici di locali in cui si producono
contestualmente rifiuti speciali e rifiuti assimilati agli urbani. Si precisa comunque che l’Ente
locale non ha l’obbligo di notificare preventivamente l’invito al contraddittorio.
Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano contestualmente con l’imposta e gli
interessi e valgono le stesse regole previste per la rateizzazione dell’atto di accertamento.
Discorso diverso riguarda la definizione agevolata delle sole sanzioni, ossia una riduzione delle
sanzioni contenute negli atti di contestazione o di irrogazione delle stesse, qualora il contribuente
rinunci a proporre ricorso.
La definizione agevolata permette la riduzione delle sanzioni di un importo pari ad un quarto
della sanzione indicata o irrogata. Nella definizione agevolata delle sanzioni, a differenza di
quanto avviene per l’acquiescenza, il contribuente può proporre ricorso in ordine all’imposta.
La definizione delle sole sanzioni è, quindi, una scelta alternativa che il contribuente può
perseguire in ragione di un’analisi di opportunità.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE
122
L’ADESIONE ALL’INVITO AL CONTRADDITTORIO
Il decreto legge 185 del 2008 ha introdotto un nuovo istituto deflativo del contenzioso
denominato “adesione all’invito al contraddittorio” che, in considerazione del suo recepimento
nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30/31 luglio
2010, trova applicazione agli atti emessi dal 1° gennaio 2010.
In sostanza, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio, in cui è
indicata la pretesa fiscale e i motivi che l’hanno determinata, ottiene un regime agevolato, in tema
di sanzioni e di pagamento rateale.
La definizione comporta infatti l’abbattimento delle sanzioni ad 1/8 del minimo e si realizza con
l’acquisizione dell’assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute, entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
Il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione all’ ufficio che ha emesso l’invito
versando le somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
Il pagamento potrà essere effettuato anche ratealmente, senza prestazione delle garanzie,
indicando nella comunicazione di adesione il numero delle rate prescelte ed allegando la
quietanza dell’avvenuto pagamento della prima rata; sull’importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi legali. In caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della
comunicazione di adesione, si provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Obiettivo specifico della nuova disposizione è quello di impedire l’insorgere della lite definendo
la questione entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione, per cui in cambio
dell’accettazione incondizionata delle risultanze dell’attività di controllo il contribuente ottiene
l’abbattimento consistente delle sanzioni ad un ottavo del minimo.
L’invito al contraddittorio tuttavia non vincola il contribuente che può disattendere la richiesta
formulata dall’ufficio avviando eventualmente il contraddittorio al fine di ottenere una riduzione
della pretesa laddove esistano elementi certi e/o presuntivi per la rideterminazione della stessa. La
mancata adesione all’invito al contraddittorio impedisce al contribuente di avvalersi, una volta
notificato l’avviso di accertamento, della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.
L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in
tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE
123
L'accertamento con adesione è disciplinato dal D.Lgs. n. 218 del 1997; in base a quanto previsto
dall’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicabile ai tributi locali, in quanto adottato
con regolamento, ed è esteso a tutti i contribuenti e a tutti i tributi del Comune.
Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia
prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non
presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura può essere attivata tanto dal
contribuente quanto dall’Ente locale.
L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione ad ¼ del
minimo delle sanzioni amministrative.
Il vantaggio per l’ente locale è quello di assicurarsi il diritto a riscuotere le somme, mentre il
vantaggio per il contribuente è quello di ottenere una rettifica a proprio favore dell’accertamento
iniziale.
L’accertamento con adesione può avvenire su iniziativa dell’ufficio, tramite un invito a
comparire, con il quale si invita il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del
rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un atto di accertamento.
L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati il giorno e il
luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.
Inoltre può essere proposto dal contribuente stesso; lo possono richiedere tutti i contribuenti,
persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti e
associazioni.
La domanda può essere presentata all’ufficio competente:
• prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento sempre che non sia stato notificato
un invito al contraddittorio;
• dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma
solo fino al momento in cui non siano scaduti i termini per la proposizione dell’eventuale
ricorso.
La domanda, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche
telefonico, deve essere presentata all’ufficio che ha emesso l’atto di accertamento entro 60 giorni
dalla notifica mediante consegna diretta o a mezzo posta.
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche
telefonicamente, l’invito a comparire. Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in
contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il
contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE
124
Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di
adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. Il rapporto tributario si perfeziona soltanto con
il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso.
Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice
tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.
Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi
per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte
accertate.
Anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’ufficio è effettuata,
ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione.
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro i 20 giorni
successivi alla redazione dell’atto oppure in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di
uguale importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la
prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.
Per le rate successive (maggiorate degli interessi legali) il contribuente deve prestare le garanzie
richieste dalla legge (fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente
deve far pervenire all’ufficio la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla
documentazione relativa alla garanzia.
In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa
l’importo entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, si provvede all’iscrizione a ruolo delle
somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.
LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
La conciliazione giudiziale è lo strumento con il quale si può chiudere un contenzioso esistente
con il Comune. Si applica però solo alle controversie per le quali hanno giurisdizione le
Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.
Può essere proposta dalla Commissione tributaria provinciale che, d’ufficio, può prospettare alle
parti il tentativo di conciliazione o dalle parti stesse (contribuente, Ente locale o agente della
riscossione).
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE
125
Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare
l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
I vantaggi della conciliazione sono quelli di evitare i rischi e i costi legati alla prosecuzione del
contenzioso, la compensazione delle spese di giudizio e la riduzione ad 1/3 delle sanzioni
amministrative.
La conciliazione può essere avviata in udienza su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In
particolare si può verificare uno dei seguenti casi:
• il contribuente o l’ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza, può chiedere di
conciliare in tutto o in parte la controversia;
• l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta,
può depositare una proposta scritta di conciliazione già concordata con il ricorrente;
• il giudice tributario, con intervento autonomo in udienza, può invitare le parti a conciliare la
controversia.
Se viene raggiunto l’accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della
conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
Invece, la conciliazione fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto
l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi, lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a
depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione
dei contenuti dell’accordo. Se l’accordo viene confermato, il Presidente della Commissione
dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere
effettuato:
• in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della
comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
• in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12
rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro.
La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale
o della comunicazione del decreto presidenziale, mentre per le rate successive, che sono gravate
degli interessi legali, è necessario che il contribuente presti garanzia tramite fideiussione bancaria
o polizza assicurativa fideiussoria, per tutto il periodo di rateazione aumentato di 1 anno.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE
126
In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa
l’importo entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, si provvede all’iscrizione a ruolo delle
somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.
Si sintetizzano nella seguente cartella gli strumenti deflattivi del contenzioso posti a disposizione
del contribuente e i relativi vantaggi.
Strumenti deflativi Utilità dello strumento
AUTOTUTELA consente di rilevare un errore dell’Ente locale e di ottenerne la correzione senza presentare ricorso
ACQUISCENZA consente di definire un atto e pagare sanzioni ridotte
DEFINIZIONE AGEVOLATA consente di pagare sanzioni ridotte riservandosi la possibilità di presentare ricorso su imposte ed interessi
ADESIONE ALL’INVITO AL
CONTRADDITTORIO
consente di definire la propria posizione prima di ricevere un accertamento e di usufruire di una riduzione consistente sulle sanzioni
ACCERTAMENTO CON ADESIONE consente di concordare le imposte effettivamente dovute e ottenere la riduzioni delle sanzioni
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE consente di porre fine a un contenzioso in essere e avere uno sconto sulle sanzioni
Strumenti deflativi Sanzioni applicabili
Adesione all’invito al contraddittorio 1/8 del minimo
Accertamento con adesione se non preceduto da invito al contraddittorio
¼ del minimo
Acquiescenza all’atto di accertamento non preceduto da invito al contraddittorio e rinuncia da parte del contribuente all’accertamento con adesione e al ricorso
1/8 di quelle irrogate
Acquiescenza all’atto di accertamento preceduto da invito al contraddittorio e rinuncia da parte del contribuente all’accertamento con adesione e al ricorso
¼ di quelle irrogate
Definizione agevolata delle sanzioni con possibilità di impugnare l’atto per l’imposta e gli interessi
¼ di quelle irrogate
Conciliazione giudiziale in udienza o fuori udienza
1/3 di quelle irrogate
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO TRIBUTARIO
127
IL RICORSO TRIBUTARIO
Se il contribuente ritiene infondato un atto emesso nei suoi confronti (ad esempio avviso di
accertamento, invito al pagamento o cartella di pagamento), può rivolgersi alla Commissione
tributaria per chiederne l’annullamento totale o parziale.
La proposizione di un ricorso comporta, comunque, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo di
farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle
spese.
Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:
• in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente,
si può ricorrere contro gli atti emessi dall’Ente locale e contro le cartelle di pagamento e i
provvedimenti emessi dagli agenti della riscossione;
• in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le
sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria
circoscrizione.
Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione.
Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:
• tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi comunali (ICI, Tariffa Rifiuti), le addizionali, le
sanzioni amministrative e gli interessi;
• le controversie di natura catastale come quelle concernenti, ad esempio, il “classamento” delle
unità immobiliari e l’attribuzione della rendita catastale;
• le controversie riguardanti le azioni esecutive intraprese dall’agente della riscossione quali il
fermo amministrativo e l’iscrizione di ipoteca a fronte di cartelle di pagamento riguardanti i
tributi locali.
COME INIZIA IL PROCESSO TRIBUTARIO
Il processo tributario si avvia con la proposizione del ricorso in bollo intestato alla Commissione
tributaria provinciale che deve essere notificato all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro
60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto, attraverso:
• consegna diretta;
• per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento;
• a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO TRIBUTARIO
128
Entro 30 giorni dalla data in cui è stato notificato il ricorso all’ufficio, il contribuente deve
costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del
ricorso, con attestazione che trattasi di copia conforme all’originale, allegando fotocopia della
ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Per le controversie aventi ad oggetto importi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile
l’assistenza di un difensore abilitato.
I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1º agosto al 15
settembre. Ad esempio per un atto notificato il 15 luglio, il termine di 60 giorni per proporre
ricorso scade il 29 ottobre (16 giorni di luglio, 15 giorni di settembre e 29 giorni di ottobre).
LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato.
Tuttavia, qualora ritenga che dall’atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile, può essere
richiesta alla Commissione tributaria competente la sospensione dell’atto impugnato, mediante la
proposizione di un’apposita istanza che può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può
essere presentata con atto separato. In quest’ultimo caso l’istanza va notificata alle altre parti e
depositata, con la prova dell’avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione
tributaria.
Se la Commissione concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione
della sentenza di primo grado.
Il ricorso, come visto per la riscossione frazionata, non esenta dal versamento, anche se
provvisorio e in misura parziale, delle somme richieste con l’atto impugnato; per i tributi e le
altre entrate locali che si riscuotono con il ruolo, ad eccezione delle violazioni al codice della
strada, è prevista l’iscrizione a ruolo della metà delle somme.
Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla
sentenza della Commissione deve essere rimborsato dall’Ente locale con i relativi interessi, entro
90 giorni dalla notificazione della sentenza.
Se non si procede al rimborso il contribuente può produrre ricorso dopo 90 giorni dalla data di
presentazione della richiesta.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO TRIBUTARIO
129
ESITO DEL RICORSO E LA DEFINITIVITA’ DELLA SENTENZA
Generalmente, la controversia di natura tributaria è trattata in “Camera di consiglio”, ossia senza
la partecipazione delle parti. Tuttavia, una delle parti può richiedere che il ricorso sia discusso in
pubblica udienza. L’istanza di pubblica udienza può essere proposta contestualmente al ricorso o
depositata in segreteria della Commissione con atto separato e notificata alle altre parti costituite
nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione.
Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il
dispositivo della sentenza.
Le sentenze tributarie hanno effetto un volta che sono passate in giudicato e quindi non sono più
appellabili.
La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale
competente. Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di
sessanta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte. La parte che ha interesse
provvede a notificare la sentenza. La parte che ha provveduto alla notifica dovrà depositare nella
segreteria della Commissione l’originale (o copia autentica) della sentenza notificata.
Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per
proporre appello è più lungo. Si applica la sospensione dei termini feriali dal 1° agosto al 15
settembre.
Nel campo tributario esistono due termini entro i quali l'appello stesso può essere proposto,
perché la sentenza non è definitiva:
- un termine breve di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza di
primo grado ad istanza della parte interessata.
- un termine lungo di un anno e 46 giorni che, in mancanza di notificazione, decorre dalla
data di pubblicazione della sentenza coincidente con la data del suo deposito in segreteria;
Dal 4 luglio 2009, tale termine è stato ridotto a sei mesi dalla pubblicazione della stessa sentenza
(deposito). Il nuovo termine si applica a tutti i processi tributari iniziati dopo il 4 luglio 2009
(facendo riferimento alla data di notifica all’Ufficio del ricorso alla Commissioni tributaria
provinciale).
Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronunci a favore
del contribuente, l’ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di
un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO TRIBUTARIO
130
obblighi stabiliti dalla sentenza stessa. Se l’ufficio non ottempera a quanto stabilito, il
contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l’esecuzione della sentenza
(giudizio di ottemperanza).
Il ricorso va presentato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in
giudicato e di cui si chiede l’ottemperanza.
Con la sentenza che definisce il giudizio, la Commissione tributaria decide anche l’ammontare
delle spese processuali a carico della parte soccombente. In casi particolari la Commissione
tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.
LA RISCOSSIONE IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE
Il Regolamento generale delle entrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.72 del
30/31 2010 , consente, in conformità all’art. 68 del D.Lgs. 546 del 1992, di riscuotere a titolo
provvisorio ed in via frazionata in pendenza di ricorso, il tributo oggetto di giudizio con i relativi
interessi:
a) per i due terzi dell'intero importo, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale
che respinge il ricorso del contribuente;
b) per l' ammontare ivi deciso in caso di sentenza della commissione tributaria provinciale che
accoglie parzialmente il ricorso del contribuente e comunque non oltre i due terzi;
c) per il residuo, nei limiti dell'ammontare determinato nella sentenza della commissione
tributaria regionale.
Lo stesso sistema di riscossione provvisoria ed in via frazionata si applica alle sanzioni quando vie
è stata già una sentenza, mentre resta comunque esclusa l'iscrizione a ruolo della sanzione dopo la
notifica dell'avviso di accertamento ed in pendenza di giudizio.
Tutti gli importi iscritti a ruolo, dopo le sentenze della Commissione Tributaria, devono essere
diminuiti dell’eventuale somma già corrisposta dal contribuente.
La previsione relativa alla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio si riferisce certamente
agli atti impugnabili diversi dal ruolo o dalla cartella dei pagamento, cioè agli avvisi di
accertamento o agli inviti a pagamento.
Nel caso in cui la sentenza, sia pure non ancora passata in giudicato, abbia, in accoglimento del
ricorso del contribuente, annullato l’atto impositivo, la pretesa tributaria non può più formare
oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria, e, quindi, le somme eventualmente conseguite
a titolo cautelare in fase di iscrizione a ruolo provvisoria devono essere rimborsate.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO TRIBUTARIO
131
IL RICORSO IN APPELLO
La sentenza della Commissione provinciale, prima che diventi definitiva, può essere appellata alla
Commissione regionale competente.
Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria
provinciale), nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e
deve essere depositato, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione
tributaria regionale adita.
Inoltre, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena
d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della Commissione
tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il termine coincide con quello previsto per la costituzione in giudizio, cioè entro trenta giorni
dalla data di proposizione dell’appello.
IL RICORSO IN CASSAZIONE
Le sentenze pronunciate in grado d’appello possono essere impugnate con ricorso per Cassazione
solo per i seguenti motivi:
• motivi attinenti alla giurisdizione;
• violazione delle norme sulla competenza;
• violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
• nullità della sentenza o del procedimento;
• omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato
iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
132
IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
COME SI ATTIVA IL CONTENZIOSO
Prima di presentare un ricorso è bene verificare se è possibile presentare istanza al fine di ottenere
un annullamento dell’atto in applicazione del principio dell’autotutela.
Il potere di autotutela è garantito all’Amministrazione in ordine alla possibilità di risolvere un
conflitto di interessi attuale o potenziale e, in particolare, di sindacare la validità dei propri atti
producendo effetti incidenti sugli stessi, nell'ambito di tutela dell'interesse pubblico.
L'autotutela si può attivare d'ufficio o su richiesta del cittadino.
I principali casi in cui è possibile attivare l’istituto dell’autotutela sono:
1. Il tipo di veicolo indicato nel verbale è errato;
2. la targa del veicolo indicata nel verbale è errata;
3. il verbale è stato notificato oltre i termini previsti – 90 giorni;
4. il verbale si riferisce ad un veicolo venduto prima della data di infrazione;
5. nel caso in cui siano state emesse due o più contravvenzioni, per sosta vietata, nell'arco delle
24 ore (art. 7 Codice della Strada) o nel medesimo giorno di calendario (art. 158 Codice della
Strada), nella stessa via e stesso numero civico, si può richiedere l'unificazione del verbale nel
caso di sospensione circolazione per motivi di inquinamento (art. 7 c. 13 del Codice della
Strada);
6. il verbale è stato elevato ad un contravventore deceduto successivamente alla data di
infrazione;
7. il verbale è stato elevato ad un veicolo rubato prima della data di infrazione;
8. il verbale è stato elevato ad un veicolo intestato a Forze di Polizia.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
133
Nei suindicati casi il
cittadino può
presentare istanza di
annullamento del
verbale su apposito
modulo a qualsiasi
comando della
Polizia Municipale
nel caso si tratti di
una violazione
accertata dai Vigili
Urbani allo
Sportello al
Pubblico del
Dipartimento
Risorse Economiche
nel caso in cui si
tratti di una
violazione accertata
dagli Ausiliari del
Traffico.
A corredo della istanza è bene inoltrare la documentazione giustificativa dell’eventuale
annullamento dell’atto ovvero:
copia del mod. 19-20 o foto del sistema di rilevamento automatizzato da ritirare presso i
Gruppi della Polizia Municipale o lo Sportello al Pubblico del Dipartimento Risorse
Economiche per i casi di cui ai punti 1 e 2;
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
134
copia della denuncia di furto, verbale di ritrovamento e/o annotazione di perdita di possesso,
per i veicoli presso il Pubblico Registro Automobilistico e radiazione per i ciclomotori presso
la Motorizzazione Civile per il caso di cui al punto 7;
attestazione a firma del Responsabile dell'Ufficio che dichiari il servizio di istituto per il caso
di cui al punto 8.
Qualora il cittadino voglia presentare ricorso, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica
del verbale, non deve pagare la sanzione indicata nel verbale e può rivolgersi al Prefetto o Giudice
di Pace, spiegando le ragioni.
IL RICORSO AL PREFETTO E L’ORDINANZA INGIUNTIVA
Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del Codice della Strada possono
proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'Ufficio o
comando cui appartiene l'Organo Accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con
ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può
essere richiesta l'audizione personale – art. 203 Codice della Strada.
Il responsabile dell'ufficio o del comando a cui appartiene l’organo accertatore è tenuto a
trasmettere gli atti al Prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con
la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla
decisione, anche se fornito dal ricorrente.
Il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il
ricorso ed i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene
fondato l'accertamento emette, entro 120 giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il
pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per
ogni singola violazione.
Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il Prefetto, nello stesso termine, emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o
comando cui appartiene l'organo accertatore.
L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere
notificata nelle forme previste dall'articolo 201 del Codice della Strada.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
135
Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione all'ufficio indicato nella stessa ingiunzione.
In conclusione, dal momento in cui il ricorso viene presentato o inviato per raccomandata A/R,
il procedimento amministrativo può durare fino a 360 giorni nel caso di ricorso al Prefetto, e fino
a 330 giorni nel caso di ricorso presentato o inviato direttamente all'Ufficio/Comando
competente.
Se dopo questo periodo non si ottiene risposta il ricorso si deve ritenere accolto.
IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE
In alternativa al ricorso al Prefetto si può presentare istanza al Giudice di Pace – art. 204 bis del
Codice della Strada - competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione,
sempre, nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e secondo il procedimento fissato dall’art. 23 della stessa legge purché non sia stato
presentato ricorso al Prefetto.
La documentazione richiesta per presentare il ricorso è la seguente:
ricorso completo e firmato;
n. 5 fotocopie del ricorso;
n. 5 fotocopie della contravvenzione;
n. 5 fotocopie della busta, se l’atto è stato ricevuto per posta, oppure il certificato dell’Ufficio
postale.
Al Giudice di Pace è possibile richiedere la "sospensiva dei termini di pagamento".
Il ricorso e il decreto con cui il Giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura
della Cancelleria del Tribunale, all’opponente o nel caso sia indicato al suo procuratore.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
136
Tra il giorno di notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non
maggiori di 30 giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di 60 giorni se si trova
all’Estero.
Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di
comparizione deve essere fissata dal giudice entro 20 giorni dal deposito dello stesso.
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice ricorrendo
gravi e documentati motivi disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite
l’autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e
impugnabile con ricorso al tribunale.
Nel caso di sentenza di rigetto il Giudice determina l’importo della sanzione e impone il
pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile, il pagamento della somma
deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza con le modalità di
pagamento determinate dall’amministrazione.
Qualora nella sentenza il Giudice di Pace abbia provveduto a disporre a favore del Comune
anche le spese di lite, il cittadino dovrà effettuare il pagamento presso la cassa del Dipartimento
Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni delle stesse.
La copia del ricorso e della ricevuta attestante la presentazione devono essere conservate per
almeno 5 anni.
Quando il ricorso è presentato presso il Giudice di Pace, è bene informare il Dipartimento
Risorse Economiche - U.O. Contravvenzioni - in modo da permettere la sospensione
dell'eventuale emissione di successivi atti.
Novità
E’ possibile la presentazione on-line del ricorso al Giudice di Pace (https://gdp.giustizia.it/ ).
La presentazione del ricorso al Giudice di Pace, dal 31/7/2010, comporta il versamento
per ricorsi di valore fino a 1.100,00 Euro della somma di euro 41,00 (33 euro di contributo
unificato e 8 euro di bollo per rimborso forfettario delle spese processuali - decreto legge 78/10).
Il versamento può avvenire con l'apposizione di contrassegni telematici (acquistabili in tabaccheria) o
con il modello di versamento - detto "Comunicazione di versamento del contributo unificato per le
spese degli atti giudiziari"- da consegnare o spedire insieme al ricorso.