Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

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Guida alla FISCALITÀ di Novembre 2010

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Guida di Roma Entrate per la conoscenza dei tributi e della fiscalità di Roma Capitale

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Guida allaFISCALITÀ

di

Novembre 2010

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GUIDA ALLA FISCALITÀ DI ROMA CAPITALE

INDICE 1

INDICE

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI pag. 3

1. L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) pag. 3 Chi paga l’imposta pag. 6 Il valore dell’immobile pag. 7 Il calcolo dell’imposta e le aliquote di Roma Capitale pag. 10 Quando e come si paga pag. 18 Come si presentano la dichiarazione ICI ed i vari modelli pag. 21

2. LA TARIFFA RIFIUTI (Ta.Ri.) pag. 23 Chi paga la tariffa pag. 23 Come viene determinata la tariffa pag. 24 Le agevolazioni e riduzioni pag. 26 Quando e come si paga pag. 31 Come si presenta la dichiarazione Ta.Ri. pag. 33

3. IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (Cosap) pag. 35 Chi paga il canone Cosap pag. 35 Come viene determinato il canone pag. 36 Particolari tipologie di occupazione pag. 42 Le agevolazioni e riduzioni pag. 44 Quando e come si paga pag. 46 Come si presenta la domanda di concessione di occupazione suolo pubblico pag. 47

4. IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE (CIP) pag. 50 Chi paga il canone pag. 50 Come viene determinato il canone pag. 51 Le agevolazioni e riduzioni pag. 52 Quando e come si paga pag. 54 Come si presentano le richieste di autorizzazione pag. 55

5. LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA pag. 56 Premessa pag. 56 Come si viene a conoscenza di una contravvenzione pag. 57 a) Preavviso di verbale di accertamento di violazione pag. 57 b) Verbale di accertamento di violazione con contestazione immediata pag. 59 c) Verbale di violazione senza contestazione immediata pag. 60 La notifica del verbale di violazione pag. 63 Cosa fare in caso di smarrimento del verbale di violazione pag. 65 Quando, come e chi deve pagare un verbale di violazione pag. 65

COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE pag. 71

1. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO pag. 71 Il ravvedimento per i tributi locali pag. 71 Modalità di pagamento pag. 74

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GUIDA ALLA FISCALITÀ DI ROMA CAPITALE

INDICE 2

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE pag. 75

1. GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO pag. 75 L’emissione degli atti di recupero pag. 75 Rateazione degli avvisi pag. 78 Annullamento dell’atto o ricorso e relativa sospensione pag. 79 La riscossione frazionata pag. 81 I controlli sul territorio e le garanzie del contribuente pag. 81

2. LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE pag. 87 La riscossione mediante cartella pag. 87 Il pagamento della cartella pag. 89 Rateazione della cartella pag. 89 Annullamento della cartella o ricorso e relativa sospensione pag. 99 La riscossione coattiva pag. 105

3. LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE pag. 106 Regole di applicazione pag. 106 L’irrogazione delle sanzioni pag. 108

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI pag. 110

1. IL DIRITTO DI INTERPELLO pag. 110 L’Interpello a Roma Capitale pag. 110

2. COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE pag. 116 L’autotutela pag. 116 L’avviso bonario pag. 117 L’acquiescenza pag. 121 L’adesione all’invito al contraddittorio pag. 122 L’accertamento con adesione pag. 122 La conciliazione giudiziale pag. 124

3. IL RICORSO TRIBUTARIO pag. 127 Come inizia il processo tributario pag. 127 La richiesta di sospensione dell’atto impugnato pag. 128 L’esito del ricorso e la definitività della sentenza pag. 129 La riscossione in pendenza di opposizione pag. 130 Il ricorso in appello pag. 131 Il ricorso in Cassazione pag. 131

4. IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA pag. 132 Come si attiva il contenzioso pag. 132 Il ricorso al Prefetto e l’Ordinanza Ingiuntiva pag. 134 Il ricorso al Giudice di Pace pag. 135

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I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

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I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Il decreto legge del 27 maggio 2008 N. 93, ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell’ICI per le

unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate dal Comune con

regolamento o delibera in vigore alla data del 29 maggio 2008.

In pratica, sono escluse dall'applicazione dell'ICI:

• le abitazioni principali (comprese le pertinenze nei limiti di un solo box o posto auto ed una

sola cantina o soffitta), cioè quelle in cui il proprietario dimora abitualmente;

• l'abitazione assegnata al socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, che la utilizza come

abitazione principale;

• l'abitazione a disposizione, non locata, di italiani residenti all'estero;

• l'abitazione a disposizione, non locata, di residenti presso istituti di ricovero o cura;

• le abitazioni date in uso gratuito dal proprietario a parenti ed affini entro il secondo grado;

• l'abitazione, o quota di essa, posseduta dal coniuge non assegnatario, assegnata con sentenza di

separazione o divorzio all'ex coniuge, nel caso in cui il soggetto passivo non possieda altri

immobili ad uso abitativo nel territorio comunale;

• le abitazioni per le quali è stato sospesa l'esecuzione dello sfratto - limitatamente all'acconto

2009 - nel caso in cui il nucleo familiare del conduttore comprenda persone anziane e/o

portatori di handicap. In questo caso il nucleo familiare del conduttore non deve possedere

altre abitazioni e deve avere un reddito familiare insufficiente ad accedere ad altro immobile.

Si ricorda che rimane l'obbligo del pagamento ICI per le abitazioni principali accatastate con

categoria A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e palazzi di importanza storica) e relative

pertinenze che continuano ad essere assoggettate all’aliquota prima abitazione limitatamente ad

un solo box o posto auto e ad una sola cantina o soffitta.

In tal caso l'aliquota da applicare è il 4,6 per mille e viene riconosciuta la detrazione per

l'abitazione principale di 103,29 euro.

Si ricorda che per usufruire dell’esenzione per le abitazioni a disposizione, non locate, di residenti

presso istituti di ricovero o cura è necessario presentare l'apposito modello di comunicazione

verde, al quale deve essere allegata un’attestazione di degenza rilasciata dall'istituto di ricovero.

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Si ricorda che per usufruire dell’esenzione per le abitazioni date in uso gratuito dal proprietario a

parenti ed affini entro il secondo grado è necessario presentare l'apposito modello di

comunicazione celeste

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CHI PAGA L’IMPOSTA

L’ICI deve essere pagata:

• da chi ha la proprietà di immobili come case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili o

terreni agricoli;

• da chi vanta un diritto reale di godimento su un immobile quali il diritto di usufrutto, uso,

abitazione, diritto di superficie e di enfiteusi;

• dal locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria;

• dai concessionari, per le aree demaniali;

• dal gestore di immobili pubblici.

Se l’immobile è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente

tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa

cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l’ICI ma separatamente).

In caso di usufrutto, l’imposta è dovuta da chi vanta tale diritto e non dal nudo proprietario. Se

l’immobile è in multiproprietà, l’ICI deve essere invece pagata dall’amministratore del

condominio o della comunione.

Non devono pagare l'ICI i cittadini possessori (cioè coloro che sono proprietari, usufruttuari, o

che godono di un diritto reale) della sola abitazione principale (con esclusione delle abitazioni

accatastate con categoria A1, A8, A9), con eventuali pertinenze limitatamente ad un solo box o

posto auto e ad una sola cantina o soffitta.

Per abitazione principale si deve intendere quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di

proprietà, usufrutto o altro diritto reale, vi risiede, ritenendosi tale, salvo prova contraria, quella

di residenza anagrafica.

La stessa norma di esenzione vale per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le

abitazioni assegnate ed utilizzate come abitazione principale.

Inoltre, sono esentati dal pagamento i cittadini italiani residenti all'estero per l'abitazione tenuta

a disposizione.

E' esente anche l'abitazione assegnata con sentenza di separazione o divorzio di proprietà, in

tutto o in parte, dell'ex coniuge non residente, nel caso in cui lo stesso non possieda altri

immobili ad uso abitativo nel territorio comunale.

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I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

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L'esenzione si applica anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo

grado che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale.

Sono parenti in linea retta fino al 2° grado i genitori, i figli, i nonni e i nipoti (figli dei figli), sono

parenti in linea collaterale fino al 2° grado i fratelli e le sorelle, sono affini fino al 2°grado i

suoceri, i generi, le nuore ed i cognati.

IL VALORE DELL’IMMOBILE

Per calcolare l’imposta bisogna prima di tutto determinare il valore dell’immobile, cioè quella

che, di norma, si chiama “base imponibile”. A tal fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati,

di aree fabbricabili o di terreni agricoli.

Per i Fabbricati

La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1º gennaio dell’anno in corso

aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente

diverso a seconda della categoria catastale:

• 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;

• 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e

C con esclusione delle categorie A10 e C1);

• 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10), gli alberghi, i teatri, le banche, ecc. (categoria D);

• 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Nel caso di immobili acquistati di recente la rendita catastale è indicata nell'atto di acquisto. Se

l'immobile non è ancora accatastato, si deve utilizzare la rendita dichiarata al momento della

richiesta di accatastamento (DOCFA).

Per le aree fabbricabili

La base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1º gennaio dell’anno cui si riferisce

l’imposta.

Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio per zone

omogenee. Il valore così determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da

parte del Comune qualora venga preso a base dal contribuente per la valutazione della propria

area fabbricabile.

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Si ricorda che sono considerati fabbricabili i terreni sui quali è possibile realizzare una

costruzione in base al Piano Regolatore Generale, indipendentemente dall'approvazione dello

stesso da parte della Regione e/o dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

Per i terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1º gennaio dell’anno

in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

Casi particolari

immobili

Per i fabbricati di interesse storico/artistico, la rendita si calcola applicando la tariffa d’estimo

(aumentata del 5%) di minore ammontare prevista per le abitazioni della zona censuaria nella

quale è situato il fabbricato. La rendita va moltiplicata per 100 anche se il fabbricato è classificato

nella categoria A10 o C1 o nel gruppo D.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (Immobili a destinazione speciale quali ad

esempio, opifici, alberghi, teatri, cinematografi, ospedali e centri commerciali), non iscritti in

catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i

medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione della rendita, il valore imponibile ai fini

dell'ICI è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, secondo il criterio contabile e

precisamente secondo il valore iscritto in bilancio rivalutato annualmente da appositi coefficienti

determinati con decreto ministeriale.

Il criterio contabile è vincolante e deve essere seguito fino al termine dell'anno di imposizione

nel corso del quale viene attribuita la relativa rendita catastale, ovvero è annotata negli atti

catastali la rendita "proposta" ottenuta mediante applicazione della procedura informatica Doc

Fa prevista dal Decreto Ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994.

Se la rendita proposta non viene modificata dalla Agenzia del Territorio competente entro

dodici mesi dalla data di presentazione delle denunce, la stessa diviene definitiva per

effetto del cosiddetto "silenzio-assenso".

A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale è stata attribuita la

rendita, oppure è stata acquisita agli atti catastali la rendita proposta, il valore dei fabbricati in

esame deve essere determinato avvalendosi della procedura di capitalizzazione della rendita

catastale e non più sulla base dei costi contabilizzati.

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Il passaggio dal valore contabile a quello catastale non può esplicare effetti retroattivi,

sicché il minor valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a rimborsi d'imposta

in favore del contribuente, così come il maggior valore catastale rispetto a quello contabile

non dà diritto a recuperi da parte del Comune.

I costi di acquisto, risultanti dalle scritture contabili (ad esempio, libro dei beni ammortizzabili)

o dal bilancio alla data del 1° gennaio, per i quali occorre procedere all'aggiornamento con i

coefficienti ministeriali sono i seguenti:

- costo di acquisto o di costruzione, compreso il costo del terreno. Per i beni costruiti in

economia o in appalto nel corso di più anni, il coefficiente applicabile all'ammontare dei

costi sostenuti dovrebbe essere quello relativo all'anno nel corso del quale il fabbricato è

divenuto idoneo all'uso o è stato comunque utilizzato;

- le spese incrementative;

- le rivalutazioni economiche e quelle previste da specifiche discipline legislative;

- i disavanzi di fusione.

Si rammenta che per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti l'incremento del valore

contabile non costituisce causa di variazione e, quindi, non determina l'obbligo di presentare la

dichiarazione Ici.

L'adozione del criterio contabile può riguardare anche i fabbricati di interesse storico e/o

artistico se tali fabbricati sono classificabili nel gruppo catastale D, privi sin dall'origine di

rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati

In sintesi

- per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell’anno precedente la base

imponibile per l'Ici dovuta è costituita dalla capitalizzazione della rendita (rendita catastale

moltiplicata per 52,5);

- per i fabbricati ai quali verrà attribuita la rendita nel corso dell’anno, il valore imponibile per

l'Ici dovuta per l'annualità d'imposta corrente dovrà continuare ad essere determinato

con riferimento al criterio contabile con attualizzazione dei costi contabilizzati;

- i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione contabilizzati nel corso dell’anno

precedente, influiscono sul valore al 1° gennaio dell’anno in corso e sulla quantificazione

dell’ICI dovuta per lo stesso anno.

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Per i fabbricati oggetto di locazione finanziaria, la rendita può essere proposta dal locatario

finanziario, soggetto passivo d’imposta, presentando il Doc-Fa. In mancanza della rendita

proposta, il valore ai fini ICI deve essere quantificato sulla base delle scritture contabili del

locatore finanziario, che è tenuto a fornire al locatario tutti i dati necessari per il calcolo

dell’imposta.

Nell'ipotesi di diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, sempre che perduri l'assenza della

rendita catastale, il valore dell'immobile dovrebbe essere costituito dal prezzo di riscatto

iscritto nelle scritture contabili.

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti nelle

apposite liste comunali ed assoggettati all’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e

malattia, che svolgono la loro attività a titolo principale, godono di una deduzione

dall’imponibile nella misura di euro 25.822,84. Per l’importo eccedente la franchigia di euro

25.822,84 si applicano le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e fino a

euro 61.974,83;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 61.974,83 e fino a euro

103.291,38;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103.291,38 e fino a euro

129.114,22.

Oltre l'importo di euro 129.114,22, l'imposta è dovuta nella misura integrale.

Il valore da prendere in considerazione è quello complessivo dei terreni condotti dal soggetto

passivo di imposta, anche se situati sul territorio di più comuni.

IL CALCOLO DELL’IMPOSTA E LE ALIQUOTE DI ROMA CAPITALE

L’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita annualmente dal

Comune nella misura che va dal 4 al 7 per mille. Tuttavia è possibile fissare aliquote diverse in

relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, ovvero

aliquote maggiorate comunque non superiori, per Roma Capitale, al 10 per mille.

Per l’abitazione principale, per la quale è dovuta ancora l’imposta (ad esempio per l’immobile

classificato nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze (limitatamente ad

un solo box o posto auto e una sola cantina o soffitta) è fissata un’aliquota ridotta pari al 4,6 per

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mille. Per abitazione principale si intende la casa nella quale si abita e che di norma coincide con

la residenza anagrafica.

Nell’ipotesi in cui sussiste ancora la tassazione per l’abitazione principale è prevista una

detrazione di 103,29 euro, rapportata ai mesi nei quali l’immobile è stato utilizzato come dimora

abituale.

Se l’immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al

pagamento dell’ICI, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali (e non in base alla

percentuale di possesso).

Le ulteriori aliquote applicate per l’anno 2010 con i vari modelli che devono essere presentati

sono le seguenti:

• 4,6 per mille per le abitazioni rientrate in possesso di coloro che hanno presentato richiesta di

sfratto per necessità del proprietario persona fisica, oppure dei suoi parenti ed affini fino al 2°

grado.

• 4,6 per mille per le abitazioni di proprietà di persone fisiche date in affitto con contratti ad

equo canone o a canone agevolato a inquilini che le utilizzano come abitazione principale

(Legge 431del 1998, art. 2, comma 3). La stessa aliquota si applica alle abitazioni date in affitto

con contratti a canone agevolato a studenti universitari residenti fuori-sede. Per usufruire di

questa aliquota agevolata è necessario presentare l'apposito modello di comunicazione di colore

rosa.

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• 4,6 per mille per i negozi (categoria catastale C1), botteghe (C3) o autorimesse commerciali

(C6) in cui il proprietario eserciti l'attività direttamente o come rappresentante legale o

amministratore di una società di persone o a responsabilità limitata. La stessa aliquota la

possono applicare il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti e gli affini fino al 2° grado

comproprietari. La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile

commerciale e per usufruirne è necessario che il proprietario presenti l'apposito modello di

comunicazione di colore giallo.

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• 4,6 per mille per i negozi dichiarati di interesse storico con atto del Comune di Roma, in base

alle norme stabilite dalla deliberazione n. 139 del 1997.

• 4,6 per mille per terreni ed immobili necessari per lo svolgimento dell'attività agricola dei

coltivatori diretti o delle società agricole gestite dal rappresentante legale.

• 6 per mille per le abitazioni di proprietà di Società o Enti date in affitto a inquilini che le

utilizzano come abitazione principale con contratti ad equo canone o a canone agevolato

(Legge n. 431 del 1998 art. 2, comma 3). La stessa aliquota si applica alle abitazioni date in

affitto con contratti a canone agevolato a studenti universitari residenti fuori-sede.

Per usufruire di questa aliquota agevolata è necessario presentare il modulo di colore rosa sopra

indicato utilizzato per le persone fisiche.

• 7 per mille quale aliquota ordinaria che deve essere applicata a tutti gli immobili per i quali non

è espressamente prevista una delle aliquote agevolate o maggiorate. In particolare, l'aliquota del

7 per mille si applica all’abitazione data in uso gratuito a parenti diversi da quelli fino al 2°

grado che la utilizzano come abitazione principale o a quelli fino al 2° grado che non la

utilizzano come abitazione principale, alle abitazioni date in affitto con canone libero (Legge

431 del 1998, artt. 2 e 3) e agli uffici e studi privati (categoria catastale A10).

• 9 per mille per i terreni fabbricabili, ad esclusione delle aree per le quali il soggetto passivo

dell'imposta si impegna, previa apposita convenzione, a non alienare le stesse prima dei

successivi cinque anni (nel qual caso si sconta l’aliquota del 7 per mille).

• 10 per mille per le abitazioni sfitte (a disposizione) per le quali non risultano registrati contratti

di affitto da almeno 2 anni al 1° gennaio 2010.

Non si applica l'aliquota del 10 per mille agli immobili rimasti invenduti di proprietà delle

società di costruzione o compravendita di immobili, che sconteranno l’aliquota ordinaria del 7

per mille.

Alle pertinenze delle unità immobiliari si applicano le stesse aliquote.

Una volta individuata l’aliquota da applicare all’unità immobiliare, l’imposta deve essere calcolata

sulla base dei mesi di possesso nel corso dell’anno (il mese durante il quale il possesso si è

protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero) e delle percentuali di possesso.

Per suddividere l'imposta in base al periodo di possesso, il proprietario deve prima calcolare

l'imposta dovuta per l'intero anno, applicando l'aliquota prevista nel suo caso, e poi dividere il

risultato per dodici e moltiplicarlo per il numero dei mesi di possesso dell'immobile.

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Per suddividere l'imposta in base alla quota di possesso, ciascun proprietario deve prima calcolare

l'imposta dovuta per l'intero immobile, applicando l'aliquota prevista nel suo caso, e

successivamente calcolare l'importo dovuto in proporzione alla quota posseduta.

Nel caso di comproprietari è possibile che si debbano applicare aliquote differenziate, oppure

aliquote diverse per frazioni di anno, in base al periodo di validità dei requisiti richiesti per le

aliquote agevolate o per le esenzioni.

Ad esempio, due comproprietari non legati da vincoli di parentela, di cui uno solo residente per

tutto l'anno e l'altro residente per 6 mesi, applicheranno:

- il comproprietario residente per tutto l'anno, l'esenzione;

- l'altro comproprietario, per il semestre di non residenza, l'aliquota ordinaria del 7 per mille, e

l'esenzione per il periodo di residenza.

Chi ha acquistato o venduto l'immobile nel corso dell'anno deve pagare la quota relativa ai mesi

per i quali risulta proprietario.

Nel caso di decesso del proprietario dell'immobile, il pagamento dell'ICI va fatto nel modo

seguente:

- per il periodo precedente alla data del decesso, deve essere fatto a cura degli eredi, con il

pagamento intestato al deceduto;

- per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto dagli eredi, a loro

nome, ciascuno per la propria quota di possesso.

Si riportano a titolo esemplificativo alcuni casi di calcolo dell’imposta:

1) Negozio (Categoria C1) condotto direttamente dal proprietario:

Rendita iscritta in catasto: euro 1.352,25

Base imponibile: euro 1.352,25 X 35,7 = euro 48.275,33

Imposta dovuta: euro 48.275,33 : 1.000 e moltiplicato per 4,6 = euro 222,07

2) Ufficio (Categoria A/10) venduto il 16 settembre:

Rendita iscritta in catasto: euro 2.566,75

Base imponibile: euro 2.566,75 X 52,5 = euro 134.754,38

Imposta annua dovuta: euro 134.754,38 : 1.000 e moltiplicato per 7 = euro 619,87

Imposta dovuta in base ai mesi di possesso (9 mesi): euro 619,87 : 12 X 9 = euro 464,90

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3) Terreno agricolo non posseduto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano

la loro attività a titolo principale:

Reddito domenicale iscritto in catasto: euro 521,15

Base imponibile: euro 521,15 X 1,25 X 75 = euro 48.857,81

Imposta dovuta: euro 48.857,81 : 1.000 e moltiplicato per 7 = euro 342,00

4) Abitazione (Categoria A/7) non locata dal 1° luglio 2008:

Rendita iscritta in catasto: euro 1.783,20

Base imponibile: euro 1.783,20 X 105 = euro 187.236,00

Imposta dovuta: euro 187.236,00 : 1.000 e moltiplicato per 7 = euro 1.310,65

5) Stessa abitazione (Categoria A/7) non locata dal 1° gennaio 2008:

Rendita iscritta in catasto: euro 1.783,20

Base imponibile: euro 1.783,20 X 105 = euro 187.236,00

Imposta dovuta: euro 187.236,00 : 1.000 e moltiplicato per 10 = euro 1.872,36

Si ricorda che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l’imposta è

ridotta al 50%.

Per conoscere le aliquote i contribuenti possono rivolgersi direttamente agli uffici di Roma

Capitale o Roma Entrate, consultare il sito internet di Roma Capitale (www.comune.roma.it) o

del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione “Fiscalità locale”.

QUANDO E COME SI PAGA

I termini entro cui effettuare il pagamento dell’ICI sono:

• 16 giugno, per il pagamento dell’acconto;

• 16 dicembre, per il pagamento del saldo.

Il versamento può essere effettuato anche in unica soluzione entro il termine previsto per

l’acconto. In questo caso, per calcolare l’imposta dovuta per l’intero anno occorre applicare

l’aliquota stabilita dal Comune per l’anno in corso. Si ricorda che per un importo annuale fino a

euro 10,00 non si deve effettuare alcun pagamento.

L’acconto deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta e già pagata per l’anno d’imposta

precedente.

Page 20: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

19

Se il possesso è stato parziale l’imposta va comunque rapportata ai dodici mesi dell’anno di

riferimento.

L’eventuale conguaglio va effettuato in occasione del versamento a saldo. Anche le detrazioni

vanno divise tra prima e seconda rata.

In caso di possesso per l’intero anno il contribuente pagherà entro il 16 giugno la metà di quanto

versato nell’anno precedente e a dicembre, una volta accertato che non sono intervenute

modifiche delle aliquote dovrà semplicemente pagare il restante 50%.

In caso contrario, cioè se le aliquote sono cambiate rispetto all’anno precedente, a dicembre il

contribuente effettuerà il calcolo dell’imposta dovuta per l’intero anno e pagherà la differenza

rispetto all’acconto pagato a giugno.

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’imposta

dovuta per l’intero anno, in unica soluzione, entro il 16 dicembre, con applicazione degli

interessi del 3% sull’importo il cui pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono

versare l’imposta direttamente dall’estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale

ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente.

Per il pagamento è possibile utilizzare il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di

conto corrente postale presso:

• le banche;

• gli uffici postali;

• gli agenti della riscossione.

L’utilizzo del modello F24 presenta importanti vantaggi in quanto consente al contribuente di

compensare l’imposta da versare con eventuali crediti maturati per altri tributi erariali (Irpef, ires,

irap, Iva fino a 10.000 euro e contributi previdenziali).

È possibile utilizzare anche l’eccedenza delle imposte derivanti dal modello 730 (Irpef, addizionali

comunale e regionale), a condizione che tale scelta si effettui espressamente nel modello stesso.

L'uso del modello F24 non consente la compensazione con l'utilizzo di eventuali crediti ICI per i

quali va richiesto il rimborso a Roma Capitale.

Con l’F24 inoltre è possibile effettuare il pagamento a Comuni diversi con un unico modello

cosa che non sarebbe possibile con il bollettino di conto corrente postale.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello F24, nella sezione “ICI ed altri tributi

locali”, sono i seguenti:

• 3901 per l’abitazione principale (per gli immobili per cui l’imposta è ancora dovuta)

• 3902 per i terreni agricoli

Page 21: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

20

• 3903 per le aree fabbricabili

• 3904 per gli altri fabbricati.

Il modello F24, le relative istruzioni per la compilazione e ulteriori informazioni utili per il

versamento dell’imposta sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Roma Capitale ha disposto ulteriori modalità di pagamento aggiuntive rispetto al modello F24,

per cui l’ICI può essere pagata:

- compilando il bollettino di conto corrente postale n. 63139612, intestato a Comune di Roma

Servizio ICI - Dipartimento Risorse Economiche, presso qualsiasi ufficio postale;

- dal portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it - Servizi on line) utilizzando:

• l'addebito in conto corrente bancario (Rid on-line) senza commissioni;

• la carta di credito. In questo caso si utilizzano i servizi del Monte dei Paschi di Siena

(commissione pari all'1,5%) fino ad un importo massimo di 516,00 euro.

- con il bancomat presso gli uffici di Via Ostiense 131/L e presso le sedi decentrate di Roma

Entrate (Piazza Quarto dei Mille a Ostia), utilizzando le casse automatiche, senza pagare

commissioni;

- presso gli sportelli bancomat del Monte del Paschi di Siena, utilizzando il numero di 16 cifre

riportato sul conto corrente allegato alla guida all’ICI spedita a casa del contribuente. Questa

modalità può essere utilizzata solo da coloro che non hanno effettuato variazioni rispetto

all’anno precedente e pertanto devono pagare in acconto la stessa cifra salvo conguaglio a

dicembre.

Per i pagamenti eseguiti in ritardo si applicano le seguenti sanzioni relative al ravvedimento

operoso:

• entro un mese: sanzione del 2,5% dell'imposta dovuta e non versata più gli interessi del 1%

annui rapportati ai giorni di ritardo (interessi legali);

• oltre un mese ed entro un anno: sanzione del 3% dell'imposta dovuta e non versata più gli

interessi del 3% annui fino al 31 dicembre 2009 e del 1% dal 1° gennaio 2010 rapportati ai

giorni di ritardo;

• oltre un anno e fino a tre anni (in assenza di avviso di accertamento): sanzione del 3,75%

dell'imposta dovuta e non versata più gli interessi del 3% annui fino al 31 dicembre 2009 e del

1% dal 1° gennaio 2010 annui rapportati ai giorni di ritardo.

Page 22: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

21

Il pagamento si esegue a mezzo F24 o mediante bollettino di conto corrente postale ordinario

barrando la casella "Ravvedimento". Se si utilizza il bollettino di conto corrente postale, nel caso

di ravvedimento per più anni si deve utilizzare un bollettino per ogni anno di imposta.

COME SI PRESENTANO LA DICHIARAZIONE ICI ED I VARI MODELLI

L’obbligo di presentare la dichiarazione ICI nei casi di compravendita di immobili effettuata con

atto notarile è stato abolito.

Tuttavia l’adempimento permane per determinate situazioni quando gli elementi da considerare

ai fini della determinazione del tributo dipendono da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla

trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i

quali non sono applicabili le procedure telematiche di cui al modello unico informatico.

Le variazioni da comunicare sono tutte quelle che non avvengono tramite atto notarile, ad

esempio:

variazione di valore dell'immobile dovuta a modifiche strutturali (non si deve presentare

alcuna comunicazione quando viene attribuita la rendita catastale definitiva);

immobile ceduto o acquisito in leasing, oppure in caso di concessione di aree demaniali;

variazioni che riguardano le aree fabbricabili;

l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione, oppure ha perso o acquisito il

requisito di ruralità;

perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale;

immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da persone

giuridiche interessate da fusione, scissione, incorporazione;

immobili interessati da altri atti quali ad esempio permute o riunione di usufrutto, per i quali

non ci si deve recare dal notaio.

Nei casi in cui è previsto l’obbligo della dichiarazione, questa deve essere presentata utilizzando

l’apposito modello, che viene pubblicato anche sul sito internet del Comune di Roma

(www.comune.roma.it) e su quello dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Rimangono obbligatorie le comunicazioni per l'applicazione delle esenzioni e delle aliquote

ridotte (modelli giallo, rosa, celeste, verde). I moduli per l'applicazione dell'esenzione o

dell'aliquota ridotta devono essere presentati una sola volta e valgono fino al permanere delle

condizioni. Quando le condizioni vengono meno si deve semplicemente adeguare il pagamento.

Page 23: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

22

I moduli di dichiarazione e quelli per esenzioni ed aliquote ridotte devono essere presentati per

via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo, direttamente dal contribuente previa

procedura di autenticazione al sito www.comune.roma.it. (servizi on line) ovvero rivolgendosi

gratuitamente agli intermediari abilitati dal Dipartimento Risorse Economiche (CAAF

convenzionati).

In via transitoria per il solo anno 2010 resta valido l’invio della dichiarazione ICI e della altre

comunicazione ICI in forma cartacea mediante spedizione al Dipartimento Risorse Economiche

o consegna diretta presso gli sportelli al pubblico dei Municipi.

Sempre tramite il portale di Roma Capitale possono essere effettuati i pagamenti anche a nome di

altre persone. Le comunicazioni ed i pagamenti telematici possono essere utilizzati dai

professionisti per i propri clienti.

Informazioni generali si trovano anche su Internet www.comune.roma.it, alle pagine del

Dipartimento Risorse Economiche.

Inoltre ci si può rivolgere alla Società Roma Entrate, controllata dal Comune di Roma, che

svolge l’attività di supporto per la gestione dei tributi locali e che è incaricata anche

dell'emissione degli avvisi di accertamento (06.57131.800; [email protected];

www.romaentratespa.it).

Per l’anno 2010 la dichiarazione ICI e le comunicazioni per l'applicazione delle esenzioni e delle aliquote ridotte possono essere presentati con le seguenti modalità: - per via telematica dal sito www.comune.roma.it (rubrica: Servizi on-line) che può essere

utilizzato anche dai professionisti per l'inoltro delle pratiche dei loro clienti. - in forma cartacea via fax al n. 06 67109043 o al n. 06 67103333 allegando la fotocopia di un

documento di identità valido e leggibile e indicando il numero di fax al quale l'ufficio invierà la ricevuta;

- in forma cartacea direttamente presso gli sportelli dei Municipi, oppure spediti per posta con raccomandata semplice, indirizzata al Comune di Roma, U.O. Tributi, Via Ostiense 131 / L - 00154 Roma.

A partire dal 1° gennaio 2011 la dichiarazione ICI e le comunicazioni per l'applicazione delle esenzioni e delle aliquote ridotte devono essere presentate esclusivamente per via telematica direttamente tramite il portale di Roma Capitale (Servizi on-line) o attraverso l’utilizzo gratuito degli intermediari abilitati convenzionati con Roma Capitale (l’elenco dei CAAF convenzionati sarà pubblicato entro la fine dell’anno sul sito di Roma Capitale).

Page 24: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI

23

LA TARIFFA RIFIUTI (Ta.Ri.) CHI PAGA LA TARIFFA

Con effetto dal 1° gennaio 2003 il Comune di Roma ha introdotto la Tariffa Rifiuti (Ta.Ri.) in

sostituzione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu). La Tariffa Rifiuti è regolata da apposito

regolamento comunale che annualmente può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea

Capitolina.

La Tariffa Rifiuti dovuta da chi a qualsiasi titolo occupa o conduce locali, a qualunque uso

adibiti, esistenti nel territorio comunale. Per occupazione si intende la disponibilità anche solo

materiale dei locali e delle aree. Si considerano idonei a produrre rifiuti tutti i locali o aree

allacciati alla rete di erogazione dell’energia elettrica. Sono escluse dalla tariffa, tra l’altro, le aree

scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione come ad esempio i giardini.

Le utenze commerciali su cui va calcolata la tariffa sono i locali e le aree ad uso diverso da quello

abitativo e destinati ad attività commerciali, di impresa o all’esercizio del lavoro autonomo e

professionale.

In caso di immobili in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la tariffa è assolta dal

soggetto che gestisce i servizi comuni.

Per i locali ammobiliati concessi in locazione, in uso o in comodato a soggetti non residenti per

periodi inferiori all’anno, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l’intero anno.

Per i locali destinati ad attività ricettive alberghiere quali residence, affittacamere e simili, la

tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività.

Per i locali di proprietà di enti pubblici adibiti ad alloggi di servizio, la tariffa è dovuta dagli

occupanti per il periodo di assegnazione e dagli enti per i rimanenti periodi in cui l’immobile è a

disposizione.

Sono esclusi dal calcolo della tariffa le seguenti superfici:

- locali adibiti ad impianti elettrici, termoelettrici ed idraulici e destinati a deposito di legna,

carbone e simili;

- locali nei quali si effettua solo lo stoccaggio delle merci;

- locali nei quali si svolgono solamente le attività sportive o ginniche;

- locali utilizzati esclusivamente per l’attività agricola;

- locali non utilizzati per causa di forza maggiore;

Page 25: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI

24

- locali e relative pertinenze destinate all’esercizio della religione;

- locali nei quali si producono rifiuti speciale che vengono smaltiti a spese dei produttori;

- locali per i quali non esiste l’obbligo del conferimento dei rifiuti a seguito di norme legislative

ovvero ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

COME VIENE DETERMINATA LA TARIFFA

La tariffa è articolata in due fasce di utenza:

Utenze Abitative, per le quali il calcolo della tariffa tiene conto dei metri quadri dell’abitazione

e del numero dei componenti del nucleo familiare.

Utenze non domestiche (Uffici e Società) per le quali il calcolo della tariffa tiene conto dei

metri quadri dell’immobile e della quantità dei rifiuti prodotta dalle singole categorie che sono

individuate sulla base dei codici attività ai fini IVA.

Le categorie e le tariffe delle utenze non domestiche per l’anno 2010 sono le seguenti:

Categoria Descrizione

Tariffa a mq comprensiva di addizionale

provinciale

2 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose (le scuole sono scorporate in categoria 27, ai soli fini dell’applicazione dell’agevolazione tariffaria prevista)

4,73284

3 Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza)

5,05781

4

Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza in misura non superiore al 20% della superficie disponibile) e magazzini senza vendita

5,71457

5

Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi

8,09773

6 Stabilimenti balneari (superficie estesa all’arenile in concessione nel limite del 35%. Esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie)

6,17509

7 Esposizioni e/o vendite mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai 6,12066

8 Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3)

10,06316

9 Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili)

9,77705

10 Uffici, agenzie, studi professionali 16,14157 11 Banche ed istituti di credito 9,41805

12 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli

13,40622

Page 26: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI

25

13 Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze 15,76897

14 Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato

9,42485

15 Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli 17,44148

16 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 10,73837

17 Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc.

9,55359

18 Attività industriali con capannoni di produzione 9,77024 19 Attività artigianali di produzione di beni specifici 7,71886 20 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgherie 38,27372

21 Bar, caffè, pasticcerie 33,89495

22 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19)

20,92204

23 Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticcerie da asporto 46,38640 24 Ipermercati di generi misti/plurilicenza alimentari e/o miste 21,70699 25 Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari 38,15993

26 Discoteche, night club 20,06850

27 Scuole (parte della categoria 2, scorporate ai soli fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista)

4,73284

La superficie dei locali è determinata sulla base dei metri quadrati indicati nel certificato catastale

o in assenza di tale dato calcolando sulla piantina del locale la superficie che si sviluppa in

relazione ai muri perimetrali senza considerare i muri interni; proprio per non considerare i muri

interni la superficie che deve essere dichiarata o accertata non può essere superiore all’80% della

superficie catastale.

Nel caso in cui nell’immobile adibito a civile abitazione sia svolta anche un’attività economica o

professionale (esercizio di un impresa o attività di lavoro autonomo), chi occupa il locale dovrà

indicare sia la superficie destinata all’utenza abitativa che quella utilizzata per l’attività che

costituirà un autonoma utenza non domestica.

Ad esempio su un immobile di civile abitazione la cui superficie in catasto è pari a 90 mq, viene

posta la sede legale di una società che utilizza due stanze che misurano, sulla base della

planimetria, 40 mq; chi occupa l’immobile per la civile abitazione dovrà dichiarare come utenza

abitativa una superficie di almeno 40 mq (90-40=50X0,8) mentre la società dovrà dichiarare come

utenza non domestica una superficie di almeno 32 mq (=40X0,8).

Per quanto riguarda le utenze abitative il calcolo del numero dei componenti il nucleo familiare è

individuato nel numero dei soggetti conviventi che risulta dall’anagrafe comunale salvo diversa

Page 27: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI

26

composizione risultante da sentenze, decreti, ordinanze o altri atti emessi dall’autorità giudiziaria.

In caso di residenza al di fuori del Comune il numero degli occupanti sarà calcolato sulla base di 3

unità, salvo prova contraria sull’effettiva composizione del nucleo familiare come risultante dal

certificato anagrafico rilasciato dal comune di residenza.

Non si considerano nel nucleo familiare le persone che si trovano nelle seguenti condizioni:

- ricovero in casa di riposo;

- detenuto in istituto penitenziario;

- domicilio, per motivi di studio o di lavoro, all’estero o in un altro comune ubicato fuori del

territorio della Regione Lazio, per un periodo superiore a sei mesi.

La tariffa viene determinata annualmente sulla base dei costi del servizio risultanti dal piano

finanziario elaborato dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale; la tariffa deve

coprire integralmente i costi del servizio suddivisi nella componente fissa (costi di spezzamento,

lavaggio delle strade, costi amministrativi, costi generali e costi comuni) e nella quota variabile

(costi di raccolta e trasporto, costi di trattamento e smaltimento e costi per la raccolta

differenziata).

Una famiglia di 4 persone che abita in un immobile di 100 mq paga una tariffa annua di Euro

345,14 pari ad Euro 3,45 a mq.

Un ristorante di 100 mq paga una tariffa annua di Euro 3.827,36 pari ad Euro 38,27 a mq.

Un bar di 60 mq paga una tariffa annua di Euro 2.033,70 pari ad Euro 33,89 a mq.

LE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Il Regolamento Comunale sulla Tariffa Rifiuti annualmente stabilisce le agevolazioni sociali che

comportano l’esenzione totale della Tariffa e le agevolazioni ambientali per i cittadini residenti

che contribuiscono all'aumento della raccolta differenziata attraverso il compostaggio domestico.

Per quanto riguarda le agevolazioni sociali che consistono nell’esenzione totale dalla tariffa, le

condizioni per l’accesso sono le seguenti:

l’unità immobiliare per la quale si chiede l’agevolazione deve essere occupata a titolo di

abitazione principale e non deve essere subaffittata neanche parzialmente;

Page 28: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI

27

il nucleo familiare non deve possedere né avere in usufrutto, diritto d’uso, di abitazione, di

superficie, di enfiteusi o in comodato d’uso, sull’intero territorio nazionale, unità immobiliari

con valore ai fini ICI superiore a 25.822,84 euro;

il nucleo familiare deve avere un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nella

tabella che segue:

Limiti di reddito 2009 ai fini dell’esenzione per l’anno 2010

Nucleo familiare Limiti ordinari Limiti con persona diversamente abile*

1 componente €. 12.115,00 €. 21.805,00

2 componenti €. 12.250,00 €. 21.960,00

3 componenti €. 15.917,00 €. 25.467,20

4 componenti €. 22.406,00 €. 35.849,60

5 componenti €. 25.959,00 €. 41.534,40

6 componenti €. 29.146,00 €. 41.534,40

Più di 6 componenti + € 3.188,00 per ogni ulteriore componente

€. 41.534,40

* Il reddito del nucleo familiare è calcolato sommando il reddito complessivo individuale dei componenti, al

netto degli oneri deducibili. A questo reddito devono essere aggiunti i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta

alla fonte o ad imposta sostitutiva (ad esempio interessi, rendite o redditi dei contribuenti minimi).

Inoltre all’interno del nucleo familiare deve verificarsi anche una delle seguenti condizioni:

presenza di disoccupato o inoccupato di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo (art. 1

del D.Lgs. 181 del 2000) che, in entrambi i casi, non abbiano ricevuto compensi superiori a

2.840,51 euro al 1° gennaio dell’anno di riferimento (la richiesta va ripresentata ogni anno);

presenza di lavoratore che abbia perso l’indennità di mobilità o la Cassa Integrazione Guadagni

nell’anno precedente alla richiesta (la richiesta va ripresentata ogni anno);

presenza di lavoratore che usufruisca della Cassa Integrazione Guadagni o sia iscritto nella lista

regionale di mobilità alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento e da oltre 6 mesi (la

richiesta va ripresentata ogni anno);

presenza di pensionato di almeno 60 anni compiuti entro il 1° gennaio dell’anno di

riferimento;

presenza di uno o più figli minori di 18 anni;

presenza di persona con invalidità non inferiore al 75% (la richiesta va ripresentata ogni anno);

Page 29: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI

28

presenza di persona affetta da gravi malattie o assistita dai Servizi Sociali Comunali (la richiesta

va ripresentata ogni anno).

Per l'invalidità o per lo stato di disagio provocato da gravi malattie è necessario allegare i

certificati sanitari rilasciati da strutture pubbliche.

Per beneficiare dell’agevolazione sociale occorre presentare apposita autodichiarazione nel

periodo compreso tra il 1 gennaio dell’anno in corso e il 31 marzo dell’anno successivo a quello

di spettanza, alle seguenti strutture:

agli Sportelli di Roma Entrate di:

via Ostiense 131/L – Corpo C - 00154 Roma, da lunedì a giovedì ore 9.00 – 16.00; venerdì 9.00 – 13.00

P.za Quarto dei Mille, 11/g/h/i/l, ad Ostia, da lunedì a venerdì 8,30 – 13.00;

martedì - giovedì ore 14.00 – 17.00

sul sito: www.romaentratespa.it.

via e-mail: [email protected]

via fax al n. 0657131660 oppure per posta, via Ostiense 131/L - 00154 Roma

intestando la comunicazione a Roma Capitale - Dipartimento II presso Roma Entrate

presso i CAAF convenzionati.

Si ricorda che la richiesta si può presentare solo per l’anno in corso e non per gli anni precedenti.

Le riduzioni della tariffa rifiuti riguardano le seguenti ipotesi:

Diminuzione di 90 euro annui

L’agevolazione parziale viene riconosciuta, sempre che non si abbia diritto all’esenzione totale,

alle seguenti condizioni:

l’unità immobiliare per la quale si chiede l’agevolazione deve essere occupata a titolo di

abitazione principale e non deve essere subaffittata neanche parzialmente;

il nucleo familiare non deve possedere né avere in usufrutto, diritto d’uso, di abitazione, di

superficie, di enfiteusi o in comodato d’uso, sull’intero territorio nazionale, unità immobiliari

con valore ai fini ICI superiore a 25.822,84 euro;

il nucleo familiare non deve avere un valore dell’ISEE superiore all’importo di 8.026,00 euro

Per beneficiare dell’agevolazione parziale occorre presentare l’apposito modulo, unitamente alla

dichiarazione sostitutiva unica dell’ISEE, nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell’anno in

corso e il 31 marzo dell’anno successivo a quello di spettanza, alle seguenti strutture:

agli Sportelli di Roma Entrate di:

via Ostiense 131/L – Corpo C - 00154 Roma, da lunedì a giovedì ore 9.00 – 16.00; venerdì 9.00 – 13.00

Page 30: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI

29

P.za Quarto dei Mille, 11/g/h/i/l, ad Ostia, da lunedì a venerdì 8,30 – 13.00;

martedì - giovedì ore 14.00 – 17.00

sul sito: www.romaentratespa.it.

via e-mail: [email protected]

via fax al n. 0657131660 oppure per posta, via Ostiense 131/L - 00154 Roma intestando la

comunicazione a Roma Capitale- Dipartimento II presso Roma Entrate

presso i CAAF convenzionati.

Compostaggio domestico

Le utenze domestiche residenti con un giardino a verde di almeno 25 metri quadrati possono

svolgere l’attività di compostaggio domestico, consistente nella gestione in proprio, attraverso un

apposito contenitore, della frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle famiglie. Per

attivare la pratica del compostaggio deve essere presentata dal 1 ottobre al 30 novembre la

domanda all’AMA.

La riduzione è pari al 30% della parte variabile della Tariffa e viene riconosciuta nella prima

bolletta successiva all’anno in cui si è praticato il compostaggio.

Per mantenere il diritto alla riduzione del 30% della parte variabile, gli utenti devono presentare

all’AMA, ogni anno dal 1° al 31 gennaio, l’autodichiarazione attestante l’avvenuto compostaggio

effettuato nell’anno precedente.

Il modulo per la richiesta della pratica di compostaggio può essere inviato via fax ai numeri

06.51692940-06.51692950, oppure per posta ad AMA Spa Ufficio Tariffa - Utenze Abitative Via

Tiburtina 1166 - 00156 Roma o consegnato agli sportelli AMA di Via Capo d'Africa 23/B o ad

Ostia, Piazza Quarto dei Mille 11/g/h/i/l.

Riduzione per attività stagionale

Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa

per tutti quei locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, destinati ad uso stagionale o ad uso

non continuativo in base ad apposita autorizzazione.

Nei casi in cui l’occupazione sia inferiore ai 105 giorni nell’arco solare e comunque autorizzata

per un periodo non superiore ai due giorni nell’arco della settimana, la riduzione è pari al 60%

della parte variabile della tariffa.

Per le utenze relative agli stabilimenti balneari la riduzione della parte variabile è calcolata nella

misura del 71 per cento.

Page 31: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI

30

Per beneficiare di tali riduzioni occorre presentare l’apposito modulo da inviare ad AMA

allegando fotocopia di un documento d’identità e l’autorizzazione rilasciata dalle autorità

competenti per l’esercizio delle attività.

Esclusione dei locali dove si producono rifiuti speciali e riduzione per i rifiuti assimilati

Per le utenze non domestiche sono escluse, dal calcolo della tariffa, le superfici dove, per

specifiche caratteristiche tecniche, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati

assimilati dal Comune di Roma e che in base alla normativa vigente, il produttore deve

provvedere a proprie spese allo smaltimento.

Per ottenere l’esclusione di queste superfici dal pagamento della tariffa è necessario inviare ad

AMA la richiesta redatta su apposito modulo, allegando i seguenti documenti:

contratto e successivi rinnovi con la Società incaricata al ritiro e/o smaltimento

iscrizione all’Albo Smaltitori (in originale o copia autenticata)

la planimetria aggiornata dei locali, consegnata in forma cartacea o formato elettronico - redatta

da un tecnico abilitato, dove è indicato ogni piano dell’immobile e la specifica attività svolta

nelle singole aree (esempio: planimetrie consegnate alla ASL, ai Vigili del Fuoco, ecc.)

fotocopia di un documento di identità valido della persona che ha la rappresentanza legale e/o

delegato (in caso di delega fotocopia di un documento valido del delegante e del delegato oltre

alla delega).

Per le utenze non domestiche che smaltiscono a pagamento i rifiuti assimilati tramite strutture

che effettuano l’attività di recupero è prevista una riduzione, in misura proporzionale alla

quantità dei rifiuti avviata a recupero, del 30% della parte variabile della Tariffa.

Per ottenere il suddetto beneficio è necessario inviare ogni anno, entro il 31 gennaio,

il modulo ad AMA S.p.A. allegando la seguente documentazione:

fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell’utenza iscritta in

Ta.Ri. (in caso di delega fotocopia di un documento valido del delegante e del delegato oltre alla

delega);

dichiarazione della Società o Ditta che ha effettuato l’avvio a recupero dei rifiuti per l’anno di

riferimento;

copia del contratto e successivi rinnovi con la Società o Ditta incaricata al recupero;

l’iscrizione in originale o in copia autenticata all’Albo Smaltitori.

Page 32: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI

31

Altre riduzioni

E’ prevista una riduzione del 50% della parte fissa della tariffa nell’ipotesi in cui il punto di

raccolta attrezzato con gli appositi cassonetti sia collocato a più di mille metri dai locali tassabili.

Nel caso di strade private o non aperte al pubblico transito, la distanza è calcolata dall’entrata

della strada.

La riduzione decorre dal momento in cui si presenta la domanda.

E’ prevista una riduzione della parte variabile della tariffa pari ad un dodicesimo per ogni mese di

interruzione nel caso in cui il servizio di gestione dei rifiuti venga interrotto per più di 30 giorni

continuativi.

Per le utenze domestiche non residenti è prevista la riduzione del 50% della parte variabile della

tariffa.

Nell’ipotesi in cui il servizio di raccolta venga svolto in grave violazione del contratto di servizio

è prevista una riduzione del 60% della quota variabile della tariffa.

I moduli per tali riduzioni possono essere inviati via fax ai numeri 06.51692940-06.51692950,

oppure per posta ad AMA Spa - Ufficio Tariffa Utenze Abitative Via Tiburtina 1166 - 00156

Roma o consegnato agli sportelli AMA di Via Capo d'Africa 23/B o ad Ostia, Piazza Quarto dei

Mille 11/g/h/i/l.

Le riduzioni non sono cumulabili e nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

Il riconoscimento delle agevolazioni e delle riduzioni comunque rimane subordinato all’assenza

di morosità ai fini della tariffa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di

applicazione dell’agevolazione o della riduzione.

QUANDO E COME SI PAGA

La Tariffa è calcolata su base annuale e il pagamento è suddiviso in due semestri:

1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre.

Il bollettino MAV allegato al documento Ta.Ri. che riepiloga il calcolo della tariffa può essere

pagato:

on line, collegandosi all’indirizzo Internet www.scrignopagofacile.it

Se non si è già iscritti, selezionare la voce utente anonimo, poi pagamento con avviso, poi

MAV ELETTRONICO (bollettino di avviso). Inserire in basso il codice utente che si trova sul

Page 33: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI

32

MAV inviato da AMA. Il servizio prevede un addebito di commissione per pagamento con

carte di credito.

senza addebito di commissione presso

gli sportelli, compresi i bancomat (ATM), della Banca Popolare di Sondrio

gli sportelli di qualsiasi altra banca

con addebito di commissione presso

gli uffici postali

ricevitorie SISAL-Superenalotto autorizzate, utilizzando il codice a barre

utilizzando il telefono cellulare WIW mobile e digitando il codice esercente 10003.

Informazioni all'indirizzo www.popso.it/wiw

con carta di credito circuito VISA, MasterCard o PayPal, telefonando al numero unico

199.151.166 senza scatto alla risposta (da rete fissa tariffa € 0,0836 al minuto, da rete mobile

tariffa vigente applicata dal singolo gestore)

esclusivamente con Pos - circuito bancomat; carte di credito Visa e MasterCard - presso tutti

gli sportelli Ama. Non si accetta denaro contante.

Utenze domestiche: via Capo D'Africa, 23/B dal lunedì al venerdì ore 8:30 – 12:30; martedì e

giovedì ore 8:30 – 17;

Utenze non domestiche: via Tiburtina 1166, dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.30, martedì e

giovedì anche ore 15.00 - 17.00;

Utenze domestiche e non domestiche: Ostia, presso gli uffici Ama in via Giovanni Amenduni

s.n.c., dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00, martedì e giovedì anche 14.00 - 17.00);

Gli avvisi di pagamento Ta.Ri. relativi alle utenze abitative che contengono più semestri e con

importo superiore a 300 euro vengono recapitati rateizzando la somma dovuta in 4 bollettini di

pari importo. È comunque possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione presso una

qualsiasi banca e senza addebito di commissione.

Le utenze non abitative che attivano la domiciliazione bancaria (RID) della propria Tariffa

Rifiuti, riceveranno in automatico l’importo totale suddiviso in 6 rate.

Nelle altre ipotesi, la richiesta di rateizzazione delle emissioni periodiche della Tariffa può essere

inoltrata ad AMA ed è concessa esclusivamente per cause di obiettiva difficoltà economica

documentabile. Inoltre la richiesta deve essere corredata dall’indicatore di situazione economica

equivalente(ISEE) e da una copia del documento di identità del richiedente.

Page 34: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI

33

Per quanto riguarda le utenze non abitative, la richiesta di rateizzazione delle emissioni

periodiche della Tariffa è concessa esclusivamente in presenza di un bilancio in perdita o per altri

motivi eccezionali legati comunque a difficoltà di liquidità.

La richiesta deve essere corredata da documentazione giustificativa (ad esempio bilancio

depositato, relazione advisor o revisore, dichiarazione unico) e da una copia del documento

d’identità del rappresentante legale della Società e inviata ad AMA S.p.A., via fax o per posta.

È importante indicare un recapito telefonico utile per completare la pratica

Agli utenti titolari di immobili ad uso abitativo che non effettuano il pagamento della Tariffa

entro la data di scadenza, viene notificato un sollecito di pagamento. I pagamenti dei solleciti

possono essere effettuati, entro la data di scadenza, con addebito di commissione presso gli uffici

postali e senza addebito di commissione presso le 32 filiali della Banca Popolare di Sondrio.

Eventuali contestazioni ai solleciti di pagamento possono essere inviate ad AMA con istanza di

autotutela esclusivamente al fax 0651692941.

Trascorsi 60 giorni dalla notifica del sollecito, in assenza di pagamento, viene emessa cartella

esattoriale con la maggiorazione del 30% a titolo di sanzione oltre gli interessi legali maggiorati di

2 punti percentuali.

Per le utenze non abitative, AMA invia i documenti Ta.Ri. a mezzo raccomandata con ricevuta

di ritorno per cui in caso di mancato pagamento entro la scadenza prescritta, l’azienda procede

all’iscrizione a ruolo delle somme dovute maggiorate della sanzione del 30% e degli interessi legali

aumentati di 2 punti percentuali.

I pagamenti dei documenti iscritti a ruolo possono essere effettuati con addebito di commissione

presso gli uffici postali e senza addebito presso gli sportelli Equitalia Gerit S.p.A. È anche

possibile il pagamento on line o tramite call center al Numero Verde 800 422 687.

COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE Ta.Ri.

Se l’utente trova dati non corretti nell’avviso di pagamento o deve effettuare comunicazioni di

iscrizione, cessazione o variazione può aggiornare la propria posizione utilizzando il relativo

modulo.

Per le iscrizioni e le variazioni è anche possibile compilare e inviare il modulo on line.

Al fine di evitare la sanzione per la tardività della dichiarazione, le comunicazioni di iscrizione e

variazione debbono essere inoltrate entro 90 giorni dal loro verificarsi.

Page 35: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI

34

Iscrizione

Se si acquista o si conduce un nuovo immobile, ovvero se si esercita un’attività commerciale

presso un locale è necessario comunicare l‘iscrizione entro 90 giorni dalla data di avvenuta

occupazione (rogito, contratto di affitto, allaccio alla rete elettrica, apertura o subentro

dell’esercizio commerciale). In caso di trasferimento da un altro immobile occorre comunicare

anche la cessazione dell’utenza precedente.

Dall’anno 2010 l’obbligo dichiarativo di iscrizione alla tariffa rifiuti per le utenze abitative è

assolto contestualmente con la denuncia di variazione anagrafica che viene effettuata presso i

Municipi.

Per l’omessa dichiarazione di iscrizione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento su ogni

importo maturato, mentre per l’infedele dichiarazione trova applicazione la sanzione dal 50 al

100 per cento su ogni importo maturato. Oltre alle suddette sanzioni sono dovuti gli interessi

legali maggiorati di 2 punti percentuale.

Cessazione

Se si lascia un’abitazione o si chiude un esercizio commerciale, è necessario inviare, anche on line,

la comunicazione di cessazione entro 90 giorni dalla data di fine occupazione (rogito, contratto di

affitto, distacco alla rete elettrica, contratto di cessione dell’attività commerciale, chiusura della

partita IVA). Nel caso di trasferimento in un altro immobile occorre inviare anche il modulo di

iscrizione.

Variazione

Nell’ipotesi in cui sussistano modifiche nei dati anagrafici, nel recapito dei documenti, nei dati

catastali, nelle metrature e nelle superfici degli immobili, nonché nella tipologia di attività

esercitata, l’utente è tenuto a presentare una dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal

verificarsi dell’evento modificativo. Per quanto riguarda le variazioni del nucleo familiare, le

stesse sono aggiornate da AMA direttamente attraverso l’Anagrafe del Comune di Roma ovvero

attraverso la consultazione di sentenze, decreti, ordinanze ed altri atti emessi dall’autorità

giudiziaria. La mancata presentazione della dichiarazione di variazione se incidente sull’importo

della tariffa determina l’applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

Per scaricare tutti i modelli relativi alla tariffa rifiuti occorre consultare il sito www.amaroma.it e

digitare il link tariffa rifiuti e poi modulo

Page 36: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

35

IL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (Cosap)

Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) è stato istituito dal Comune di

Roma, in attuazione del disposto dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a decorrere dall’anno

1999, in sostituzione della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (Tosap).

Il Comune di Roma ha adottato un nuovo Regolamento con le Deliberazioni del Consiglio

Comunale n. 75 del 30 luglio 2010 e n. 83 del 5 agosto 2010, a modifica della deliberazione n. 119

del 2005 vigente fino a tutto il 2009.

Oggetto del Cosap sono le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate su strade, aree, corsi, piazze

e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni e delle province

oppure su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio o, ancora, su strade all’interno

del perimetro urbano.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in:

temporanee - di durata inferiore all'anno

permanenti - di durata superiore all'anno

ricorrenti - per periodi di almeno sessanta giorni ripetibili negli anni successivi alla stessa data e

con le stesse caratteristiche di occupazione.

Giova precisare che le occupazioni relative a cantieri stradali si considerano in ogni caso

temporanee, anche se la durata è superiore all’anno.

Le occupazioni si definiscono ricorrenti se si ripetono almeno per due anni consecutivi,

altrimenti, se non sussistono i requisiti, sono qualificate temporanee.

Il Cosap è graduato a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione, in base

alla tipologia e alla misura dell’occupazione stessa.

CHI PAGA IL CANONE COSAP

Il canone è dovuto dal titolare della concessione di occupazione o dall’occupante di fatto per le

occupazioni abusive. In quest’ultimo caso si fa riferimento ad una indennità. In caso di uso

comune dell’occupazione è effettuato un unico pagamento per tutti i contitolari che sono

responsabili in solido.

Il canone è dovuto in ragione di un dodicesimo per ciascun mese di occupazione per le

occupazioni permanenti, con decorrenza dal primo giorno del mese nel corso del quale è

Page 37: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

36

comunicato al richiedente il completamento dell’istruttoria della domanda di concessione. Per le

annualità successive, il canone è dovuto per anno solare.

Per le occupazioni temporanee, il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione,

indipendentemente dalla durata nell’arco della giornata.

COME VIENE DETERMINATO IL CANONE

Il canone è dovuto in base alla superficie ed alla tipologia di occupazione, espressa in metri

quadrati o in taluni casi lineari, con arrotondamento all’unità superiore e, quindi, con esclusione

per le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o al mezzo metro lineare.

Misura dell’Occupazione

La superficie dell’occupazione è data dalla minima figura piana geometrica che ne circoscrive la

proiezione al suolo. La misura dell’occupazione, realizzata utilizzando chioschi e simili, è data

dalla minima figura piana geometrica proiettata al suolo, partendo dalle estremità della copertura

del manufatto. Le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto, funzionalmente connesse tra di

loro, sono sommate per determinare l’entità dell’occupazione e il relativo canone.

Il canone è determinato sulla base della tariffa e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella

tabella, allegato D), al regolamento Cosap. Le tariffe sono ponderate secondo il valore economico

della disponibilità dell’area, il sacrificio imposto alla collettività e gli interessi pubblici connessi

all’occupazione. I coefficienti moltiplicatori sono stabiliti per specifiche attività, anche in

relazione alle modalità di occupazione, e si applicano all’intera area occupata.

Il territorio comunale è articolato in quattro categorie, tenuto conto dell’importanza delle strade

in cui sono comprese le aree oggetto di concessione. E’ poi prevista una tariffa speciale per

tipologie specifiche di occupazione poste in essere nelle zone e strade di particolare pregio.

Se l’occupazione insiste in strade di differente categoria, l’occupazione si intende realizzata

interamente in quella di classe superiore. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa unitaria

per la superficie e, ove prescritto, tenendo conto di coefficienti moltiplicatori.

Il canone è così ottenuto:

Canone = misura occupazione x tariffa x coefficiente (se applicabile)

Page 38: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

37

Il canone è dovuto dal titolare della concessione. In caso di uso di più persone dell’occupazione, è

effettuato un unico pagamento e tutti i contitolari della concessione ne sono responsabili in

solido.

L’importo del canone è richiesto dai municipi competenti per territorio ai contribuenti, sulla

base dei contenuti della richiesta di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, mediante

l’invio di appositi bollettini di conto corrente postale.

Attenzione: le tariffe sono state modificate con effetto dal primo gennaio 2010 pertanto il canone

dovuto sarà ricalcolato dagli uffici ed il contribuente dovrà versare le differenze entro il 31

dicembre 2010, salvo proroghe.

La misura del canone è differenziata per tipologia di occupazione come risulta dai prospetti di

seguito riportati

Canone per le occupazioni permanenti di suolo pubblico

Tariffe annue per mq/ml (in €)

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico

Normale Speciale

I Categoria € 106,26 € 159,39

II Categoria € 95,63 € 143,45

III Categoria € 85,01 € 127,52

IV Categoria € 74,39 € 111,58

2. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Normale

I Categoria € 42,51

II Categoria € 38,26

III Categoria € 34,01

IV Categoria € 29,75

3. Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante distributori di carburante

Normale Speciale

I Categoria € 42,51 € 63,77

II Categoria € 28,34 € 57,39

III Categoria € 25,19 € 51,02

IV Categoria € 22,04 € 44,63

Page 39: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

38

4. Occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili di ogni tipo o con griglie e botole

Normale

I Categoria € 44,28

II Categoria € 39,85

III Categoria € 35,42

IV Categoria € 31,00

5. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico

Normale

I Categoria € 61,95

II Categoria € 55,78

III Categoria € 49,59

IV Categoria € 43,39

6. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico

Normale

I Categoria € 74,37

II Categoria € 66,93

III Categoria € 59,49

IV Categoria € 52,06

Coefficienti moltiplicatori: Occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche

Tipologia di Attività Descrizione Tipologie

di Occupazione Coefficiente

Occupazioni di suolo pubblico con chioschi, gazebo e simili

1,8

Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in Zona Speciale

1,8 Pubblici esercizi:

Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in altre zone

1,4

Occupazioni di suolo pubblico utilizzato con servizi complementari vari (bar, ristorante, albergo, lavaggio auto, officina e simili)

1,2

Distributori di carburante, chioschi edicole Occupazioni di suolo pubblico utilizzato con servizi complementari connessi (lavaggio auto, officina e simili)

1,2

Page 40: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

39

Mezzi pubblicitari (con esclusione di tende, insegne e simili)

Occupazioni di suolo pubblico 1,3

Occupazioni abusive di suolo, soprassuolo e sottosuolo

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comprese quelle in contrasto con le prescrizioni della Legge 241/90, in materia di tutela ambientale, paesaggistico, territoriale e salute dei cittadini.

1,5

Occupazioni ricorrenti Occupazioni di suolo pubblico con durata da 60 a 180 gg.

0,8

Canone per le occupazioni temporanee di suolo pubblico

Tariffe giornaliere per mq/ml (in €)

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico

Normale Speciale

I Categoria € 1,07 € 1,61

II Categoria € 0,96 € 1,44

III Categoria € 0,85 € 1,28

IV Categoria € 0,74 € 1,12

2. Occupazioni di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni politiche, culturali,

sindacali, di volontariato, sportive e ricreative

Normale Speciale

I Categoria € 0,74 € 1,12

II Categoria € 0,65 € 1,01

III Categoria € 0,59 € 0,89

IV Categoria € 0,53 € 0,80

3. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico realizzate con installazioni di attrazioni,

giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Normale

I Categoria € 0,42

II Categoria € 0,39

III Categoria € 0,34

IV Categoria € 0,30

Page 41: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

40

4. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico

Normale

I Categoria € 0,62

II Categoria € 0,55

III Categoria € 0,60

IV Categoria € 0,43

5. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico

Normale

I Categoria € 0,74

II Categoria € 0,68

III Categoria € 0,59

IV Categoria € 0,53

6. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico realizzate ai fini della posa di condutture, cavi, impianti in genere, di larghezza da zero a due metri

e rispettive aree di cantiere

Normale Speciale

I Categoria € 2,13 € 3,20

II Categoria € 1,92 € 2,88

III Categoria € 1,70 € 2,55

IV Categoria € 1,50 € 2,26

7. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, destinate

ad aree di cantiere

Normale Speciale

I Categoria € 0,89 € 1,34

II Categoria € 0,80 € 1,20

III Categoria € 0,70 € 1,05

IV Categoria € 0,62 € 0,93

Page 42: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

41

Coefficienti moltiplicatori: Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche

Tipologia di Attività Descrizione Tipologie di Occupazione Coefficiente

Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in Zona Speciale

1,8

Pubblici esercizi Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in altre zone 1,4

Occupazioni di suolo pubblico con ponteggi senza passaggio pedonale sottostante

1,5

Attività edilizia Occupazioni di suolo pubblico di durata superiore a 120 giorni o 180 giorni in caso di edifici monumentali e di pregio

1,5

Manifestazioni politiche, culturali, sindacali, di volontariato, sportive e ricreative

Occupazioni di suolo pubblico utilizzato anche da terzi per scopo di lucro

1,3

Fiere e festeggiamenti Occupazioni di suolo pubblico utilizzato per attività aventi scopo di lucro

1,3

Venditori ambulanti o produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto

Occupazioni di suolo pubblico realizzate nei mercati periodici

0,4

Mezzi pubblicitari (con esclusione di tende, insegne e simili)

Occupazioni di suolo pubblico 1,3

Occupazioni di suolo pubblico di durata superiore a 90 giorni

1,8

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere

Occupazioni di suolo pubblico di larghezza superiore a 2 metri

1,8

Occupazioni abusive di suolo, soprassuolo e sottosuolo

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comprese quelle in contrasto con le prescrizioni della Legge 241/90, in materia di tutela ambientale, paesaggistico, territoriale e salute dei cittadini

1,5

Page 43: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

42

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo.

Il regolamento Cosap disciplina l’assoggettamento al canone delle occupazioni mediante

condutture, cavi ed impianti. In questa ipotesi il canone è commisurato alla lunghezza del

percorso dell’occupazione espressa in metri lineari, senza tenere conto della quantità di opere,

impianti e manufatti che insistono sul suolo pubblico e sui relativi spazi soprastanti e sottostanti.

Si considera come unica occupazione quella realizzata con una pluralità di condutture, cavi o altri

impianti, anche posti sul suolo o sugli spazi soprastanti e sottostanti, che impegnano il medesimo

tratto stradale e indipendentemente dalla superficie occupata con le attrezzature.

L’occupazione non è pertanto limitata alla superficie esterna coinvolta dai lavori e dalle aree di

cantiere, solitamente molto limitate, ma all’intera area interessata dall’intervento, anche se le

tecniche di realizzazione consentono un minore impatto sulla superficie stradale.

Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo realizzate da imprese di pubblici servizi

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro

manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività

strumentali agli stessi servizi, il Cosap è dovuto in relazione al numero delle utenze al 31

dicembre dell’anno precedente con un minimo di Euro 516,46. La tariffa è rivalutata per legge

ogni anno, in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31 dicembre

dell’anno precedente.

Le aziende possono pagare il canone in un’unica soluzione entro il 30 aprile oppure ratealmente.

Il pagamento può essere effettuato salvo conguaglio, in attesa della pubblicazione ufficiale del

dato statistico. Le aziende devono dichiarare ogni anno il numero delle utenze servite alla data del

31 dicembre dell’anno precedente, allegando una copia dell’attestazione di avvenuto versamento

dell’intero canone o della prima rata. Tale dichiarazione può essere resa senza la compilazione di

un fac simile.

Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo temporanee

In relazione alle occupazioni temporanee realizzate dalle imprese ai fini dell’esercizio dei pubblici

servizi, il canone è determinato per metro lineare di strada occupata, in base alla tariffa e con

appositi coefficienti moltiplicatori secondo le fasce di larghezza degli scavi e delle zone di rispetto

ed è commisurato all’entità dell’occupazione indicata nel progetto depositato ai fini

dell’autorizzazione allo scavo del suolo. Per le occupazioni temporanee, relative alle attività

Page 44: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

43

strumentali di cantiere delle suddette aziende, il canone è determinato, in base alla tariffa, per

metro quadrato di area data in consegna.

Si segnala la necessità, per la posa in opera di conduttore, impianti, ecc. di effettuare sia la

richiesta di concessione per l’occupazione temporanea, in relazione al periodo di occupazione per

l’effettuazione dei lavori, sia la richiesta di concessione relativa alla occupazione permanente

conseguente alla presenza dei suddetti cavi, impianti, ecc. nel sottosuolo.

Distributori di carburante

Per i distributori di carburante, l’entità dell’occupazione è data dalla superficie del suolo pubblico

occupato, senza tenere conto del sottosuolo utilizzato per i serbatoi.

Insegne, tende, faretti

La superficie delle occupazioni con insegne, tende, faretti, vetrine e simili con proiezione su suolo

pubblico, si determina sommando anche gli oggetti che risultano sovrapposti e calcolando in

ragione del 25% la somma dei manufatti misurati in metri lineari.

Passi carrabili

La superficie è determinata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro

lineare "convenzionale" indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata

all’area pubblica.

Balconi e volumi fenestrati

Non occorre la concessione se fissi e non sono assoggettati al Cosap.

Manifestazioni, giostre, iniziative culturali, politiche, sportive e ricreative

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo

viaggiante, nonché per quelle riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di

carattere culturale, politico, sindacale, sportivo e ricreativo, la superficie è calcolata al cinquanta

per cento sino a cento metri quadrati, al venticinque per cento per la parte eccedente cento metri

quadrati e fino a mille metri quadrati, al dieci per cento per la parte eccedente i mille metri

quadrati. Le aree utilizzate per finalità di lucro sono considerate parte.

Si ricorda infine che per tutte le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati o lineari,

l’eccedenza è calcolata in ragione del dieci per cento dell’occupazione effettiva.

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I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

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LE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Nel calcolo del Canone occorre tenere presente il gran numero di specifiche agevolazioni previste

al ricorrere di particolari condizioni; inoltre gli altri canoni, dovuti al comune per la medesima

concessione e in base a disposizioni di legge, sono detraibili se non connessi a prestazione di

servizi.

Nell’ipotesi di aree in concessioni assegnate a soggetti che offrono gratuitamente beni e servizi il

canone può essere ridotto fino alla concorrenza del suo ammontare o affrancato per un

determinato periodo, secondo quanto prestabilito dall’Amministrazione.

Interventi di restauro

E’ prevista una specifica esenzione per le occupazioni relative ad interventi di restauro

manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su edifici di culti ammessi e di proprietà di enti

religiosi.

Inoltre è stabilita una riduzione in misura pari all’80 per cento del canone dovuto per le

occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per la manutenzione delle facciate o del

restauro degli immobili, per interventi della durata non superiore a nove mesi dal rilascio della

concessione. E’ essenziale, per usufruire dell’agevolazione, che venga attestata la conformità dei

lavori alle prescrizioni previste dal Piano di tutela dell’immagine dell’area urbana della città di

Roma e la verifica dell’esistenza del Piano di dettaglio nel Municipio in cui è situato l’immobile.

La riduzione si applica ai lavori iniziati entro i diciotto mesi dall’approvazione del Piano.

In ogni caso in attesa dell’adozione del Piano di tutela dell’immagine dell’area urbana della città

di Roma, la riduzione si applica agli immobili di interesse storico o artistico, vincolati ai sensi del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di proprietà privata o

pubblica del Centro Storico e della Città Storica, nonché agli immobili pubblici e privati dei

Municipi nei quali sia già vigente un Piano di tutela dell’immagine.

Agevolazione per la rimozione delle scritte vandaliche

È riconosciuta una riduzione in misura pari al 50 per cento del canone dovuto per le occupazioni

temporanee (fino ad un massimo di nove mesi) realizzate da privati allo scopo di eliminare scritte

vandaliche dagli immobili, a condizione che nell’istanza di concessione sia attestato l’utilizzo di

prodotti idonei ad evitare nuovi imbrattamenti.

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I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

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In caso di superamento del limite temporale dei nove mesi, i soggetti titolari delle concessioni

decadono dalle agevolazioni ed il canone è applicato per intero per tutta la durata della

concessione.

L’agevolazione può concorrere con eventuali altre riduzioni sulla stessa concessione.

Strade precluse al traffico

Nelle strade precluse al traffico per oltre sei mesi, ai fini dello svolgimento di lavori pubblici, le

tariffe del canone sono ridotte del 20% e, nel caso di uno spostamento dell’attività commerciale

per un periodo superiore a sei mesi, la riduzione è del 50%. Tale riduzione, prevista dal

Regolamento in adesione ai principi contenuti nell’art. 1 comma 86 della legge 28 dicembre 1995,

n. 549, si applica agli esercizi commerciali ed artigianali, e per l’intero anno di riferimento, previa

determinazione del responsabile dell’entrata.

Nei casi di occupazione abusiva esente o agevolata dal pagamento del canone da specifiche

previsioni regolamentari, l’indennità è determinata sulla base delle tariffe ordinarie stabilite per le

tipologie di occupazione realizzata.

Agevolazioni a carattere soggettivo

Il canone non è dovuto per le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, altri comuni e

loro associazioni o consorzi, per lo svolgimento di attività istituzionali, oppure dagli enti religiosi

per l’esercizio di culti ammessi oppure dagli enti non commerciali individuati dall’art. 73,

comma 1, lettera c), del TUIR, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e

ricerca scientifica.

Agevolazioni a carattere oggettivo

Il canone non è dovuto per le tipologie di occupazioni indicate di seguito.

Tabelle indicative delle stazioni, fermate e orari dei servizi di trasporto pubblico, e tabelle che

interessano la circolazione stradale, purché non contengano pubblicità, orologi funzionanti per

pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, o aste delle bandiere.

Occupazioni effettuate con le vetture, destinate al servizio di trasporto pubblico incluse le

vetture a trazione animale in relazione i posti assegnati e nelle aree di sosta.

Occupazioni effettuate con gli impianti adibiti ai servizi pubblici in concessione se è prevista la

devoluzione gratuita al comune.

Accessi carrabili e parcheggi per i veicoli a servizio di persone invalide.

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I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

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Occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione dei pubblici servizi.

Occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato o di carattere politico e

sindacale, su superficie non eccedente i venti metri quadrati.

Occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere politico

e sindacale, della durata non superiore ad un giorno, anche durante il periodo autorizzato

per i lavori preparatori e le attività di ripristino, ferma restando l’applicazione del canone agli

spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;

Occupazioni relative ai passi carrabili affrancati, ai sensi dell’art. 20 del regolamento;

Occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento

di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti

danneggiati.

Occupazioni necessarie per eseguire interventi edilizi urgenti e imprevisti, anche se dovuti a

negligenza nella manutenzione dell’edificio o costruzione, limitatamente ai primi trenta giorni

dal verificarsi dell’evento imprevisto.

Occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative, organizzate e gestite dal comune

direttamente oppure mediante appalto, ferma restando l’applicazione del canone agli spazi

utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;

Occupazioni effettuate dagli appaltatori del comune, per l’esecuzione delle opere e dei servizi

pubblici affidati.

Occupazione degli spazi pubblici soprastanti, effettuate con luminarie e addobbi che non

arrechino messaggi pubblicitari.

Occupazioni necessarie all’esecuzione di interventi di restauro, manutenzione ordinaria e

straordinaria, eseguiti su edifici di culti ammessi di proprietà di enti religiosi.

QUANDO E COME SI PAGA

Il canone deve essere pagato entro il settimo giorno dalla comunicazione di avvenuta

autorizzazione e se trattasi di occupazione temporanea non può essere rateizzato.

Ai sensi del regolamento Cosap, come modificato a partire dal 2010, i versamenti a regime del

canone permanente possono avvenire in soluzione unica con scadenza nel mese di gennaio

dell’anno di riferimento, oppure in due rate di uguale importo, senza interessi, con scadenza a

gennaio ed a giugno dell’anno di riferimento. Se l’importo è superiore a cinquecento euro può

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I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

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essere pagato in quattro rate di uguale importo suddivise nei mesi di gennaio, aprile, luglio,

ottobre dell’anno di riferimento.

Per il primo anno di occupazione il canone può essere rateizzato tenendo conto delle scadenze

ancora utili.

Il mancato pagamento anche di una sola rata alla prescritta scadenza comporta l’obbligo del

versamento integrale entro i cinque giorni successivi.

Attenzione: alcune scadenze per l’effettuazione dei pagamenti sono cambiate con effetto dal 2010

Il canone deve essere versato mediante bollettino di c/c postale intestato al Municipio di

competenza che viene inviato precompilato al domicilio dl contribuente a seguito

dell’accoglimento della richiesta di concessione oppure direttamente alla Tesoreria del Municipio.

E’ possibile anche costituire un deposito in conto presso gli uffici per i soggetti che effettuano

con frequenza le occupazioni temporanee (un esempio è quello delle attività cinematografiche).

Casi particolari

Per i passi carrabili il canone per l’occupazione può essere assolto, definitivamente, con il

pagamento di una somma pari a venti annualità, secondo la tariffa in vigore nell’anno di

presentazione della domanda di affrancazione da parte del concessionario. La domanda,

presentata al Municipio competente per territorio, produce i suoi effetti a decorrere dall’anno

successivo, purché sia stata versata la somma.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

SUOLO PUBBLICO

Deve essere presentata direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento al

Municipio competente per territorio, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dagli

uffici, che dal 2010 devono contenere anche i riferimenti della denuncia presentata per la tariffa

rifiuti. In alcune ipotesi (mercati su sede impropria ed a rotazione) la competenza al rilascio della

concessione è degli uffici centrali. Per i condomìni, la domanda deve essere presentata

dall’amministratore del condominio.

La concessione viene sempre accordata a termine. Le concessioni permanenti hanno una durata

massima di anni tre con scadenza al 31 dicembre del terzo anno. Ai titolari di pubblici esercizi e

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I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

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di attività ricettive aderenti ai progetti unitari approvati ai sensi della disciplina particolare di cui

alla lettera B) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23 giugno 2003, la

concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per un periodo di cinque anni.

In caso di variazione della residenza anagrafica o della sede sociale o del legale rappresentante o

dell’amministratore del condominio, nel caso in cui la stessa non comporti modifica del titolo

concessorio, la comunicazione va fatta entro trenta giorni.

Si sottolinea che il Regolamento Scavi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 20

ottobre 2005 n. 260, stabilisce, l’obbligo del rilascio di specifica concessione permanente al

termine dell’occupazione temporanea, ipotesi che ricorre nel caso di lavori per la messa in opera

di condutture, cavi, ecc.

Vi è inoltre il divieto di rilascio di nuove concessioni, sia temporanee che permanenti, nel caso di

mancato pagamento di quanto dovuto ai fini Cosap.

Tale ultima disposizione restrittiva non può tuttavia essere applicata alle ipotesi di occupazione

d’urgenza.

Occupazione d’urgenza

E’ possibile effettuare una occupazione d’urgenza nei casi di forza maggiore, per motivi speciali,

urgenti ed imprevedibili di interesse pubblico ai sensi dell’art. 11 del regolamento. La domanda

viene presentata successivamente. Ove non ne sussistano i requisiti, l’occupazione si considera

abusiva.

Dichiarazione

L’art. 18 del Regolamento Cosap prevede, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi

condutture, impianti dalle imprese erogatrici di pubblici servizi, l’obbligo di dichiarare il numero

delle utenze in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. Non è indicata una scadenza né uno

specifico modello. La dichiarazione può essere resa al Dipartimento Risorse Economiche, via

Ostiense 131 L, 00154 Roma.

Sanzioni

Per l'omesso o parziale versamento del canone viene applicata la sanzione del 30%, oltre gli

interessi legali.

Page 50: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

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Occupazioni abusive

Si considerano abusive le occupazioni realizzate senza il rilascio della concessione, oppure

eccedenti lo spazio autorizzato ovvero non rimosse alla scadenza. Il responsabile

dell'occupazione abusiva, a seguito di verbale di constatazione della violazione, è tenuto al

pagamento della indennità di occupazione, pari al canone (determinato come entità occupazione

x tariffa x coefficiente moltiplicatore) maggiorato del 50%. L'occupazione abusiva è altresì

soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita in misura del 200% dell'indennità di

occupazione ed alle sanzioni in misura fissa stabilite dal Regolamento.

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I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

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IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE (CIP)

Il Canone per le iniziative pubblicitarie è stato introdotto dal Comune di Roma, con

deliberazione del Consiglio Comunale del 12 aprile 2006, n. 100, recante le norme in materia di

esposizione della pubblicità e delle pubbliche affissioni. La Legge prevede infatti che il Comune

possa, in sostituzione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, istituire una tariffa che grava sulla

diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune in luogo dell’imposta.

La disciplina del Canone è contenuta in un apposito Regolamento, da ultimo modificato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 2009, che interviene anche sul rilascio delle

autorizzazioni e sul servizio delle pubbliche affissioni.

Novità 2010

L’ammontare delle tariffe per il 2010 è contenuto, nella deliberazione del Consiglio Comunale

n._ 68 del 28-29 luglio 2010 che prevede un adeguamento degli importi

CHI PAGA IL CANONE

E’ tenuto a pagare il canone il titolare dell’autorizzazione all’ iniziativa effettuata attraverso un

mezzo pubblicitario o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle

pubbliche affissioni. Per quest’ultimo tipo di esposizione infatti, effettuata su impianti di

proprietà comunale o dati in godimento al Comune, vi è il pagamento dei diritti di affissione.

Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o altro supporto che rechi un

messaggio pubblicitario luminoso o non luminoso, fisso o mobile, a carattere permanente o

temporaneo.

Il messaggio pubblicitario è una qualsiasi figura, fregio, guarnizione, logo, cifra, rappresentazione

visiva o grafica, con o senza scritta, che abbia lo scopo di promuovere l’acquisto di un bene o di

un servizio ovvero promuovere o migliorare l’immagine oppure i segni distintivi ed il marchio

del soggetto pubblicizzato.

Per l’installazione priva di autorizzazione, e perciò abusiva, è tenuto al pagamento oltre a chi

detiene il mezzo pubblicitario, anche, solidalmente con il soggetto passivo, chi produce, vende o

fornisce i servizi individuati nell’installazione.

Page 52: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

51

COME VIENE DETERMINATO IL CANONE

Il canone sulla pubblicità si determina tenendo in considerazione la superficie in base alla minima

figura piana geometrica regolare in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, le caratteristiche e

l’illuminazione.

Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato superiore,

le frazioni al mezzo metro quadrato superiore.

Le difformità rispetto alla superficie indicata nell’atto di autorizzazione devono essere considerate

nel modo seguente:

- una superficie espositiva inferiore senza che sia intervenuta una nuova autorizzazione, non

comporta diminuzione del canone;

- una superficie espositiva superiore rispetto a quella autorizzata, eseguita dal titolare in assenza

di autorizzazione, comporta l’obbligo del pagamento del maggior canone dovuto oltre alle

indennità e agli oneri accessori previsti per l’abusiva installazione.

Per periodi superiori a tre mesi e fino a un anno, si applica in ogni caso la tariffa annuale, salvo il

caso di rimozione anticipata dell’impianto disposta dall’Amministrazione Comunale.

Ai mezzi installati per periodi non superiori a tre mesi, è applicata la tariffa, per ogni mese o

frazione, pari ad un decimo della tariffa annuale.

Per i mezzi bifacciali il canone è calcolato separatamente sulla superficie di ciascuna facciata, per

quelli polifacciali, invece, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla

pubblicità.

Per i mezzi con dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie

complessiva che risulta dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto

il mezzo.

Per quanto riguarda la pubblicità effettuata su automezzi di proprietà privata, il canone è

calcolato in base alla portata del mezzo stesso e alla superficie del messaggio esposto.

Il canone non è dovuto per l’indicazione del marchio, della ragione sociale, dell’indirizzo e dei

recapiti telefonici dell’impresa, purché non siano apposti più di due volte e ciascuna iscrizione

non sia di superficie maggiore a 1/2 metro quadrato.

Per quanto concerne la pubblicità effettuata con volantini il canone deve essere corrisposto in

ragione del numero dei volantini stessi.

Le tariffe sono differenziate in ragione della classificazione del territorio comunale e delle

modalità di progettazione e secondo le seguenti tipologie di tariffazione:

- Canone per la pubblicità ordinaria – pittorica

Page 53: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

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- Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

- Canone per la pubblicità effettuata con veicoli

- Canoni per pubblicità viaria

Le zone sono suddivise in categoria normale e speciale.

anno 2010 canone delle iniziative pubblicitarie

SUOLO PUBBLICO fino a mq 1 inf. mq. 5,50 da 5,50 a 8,50 oltre mq. 8,50

PITTORICO categoria normale

35,33 44,16 66,24 88,32

PITTORICO categoria speciale

88,32 110,40 132,48 154,56

LUMINOSO categoria normale

70,66 88,32 110,40 132,48

LUMINOSO categoria speciale

123,65 154,56 176,64 198,72

anno 2010 canone delle iniziative pubblicitarie

SUOLO PRIVATO fino a mq 1 inf. mq. 5,50 da 5,50 a 8,50 oltre mq. 8,50

PITTORICO categoria normale

23,55 29,44 44,16 58,87

PITTORICO categoria speciale

58,80 73,60 88,27 103,03

LUMINOSO categoria normale

47,10 58,88 73,60 88,54

LUMINOSO categoria speciale

82,72 103,04 117,74 132,47

LE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Insegne di esercizio

La normativa vigente esonera dal pagamento Canone sulla Pubblicità (CIP) le insegne d’esercizio

fino a mq. 5 che, in base a quanto specificato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze “sono le

scritte contenenti l’indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell’impresa che svolge

l’attività, della tipologia dell’attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del

servizio offerto”.

Page 54: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

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Altre ipotesi di esenzione

Il regolamento prevede (art. 29) altre ipotesi di esenzione dal canone.

Pubblicità realizzata all’interno dei locali, sulle vetrine e porte, se riferita ad attività negli stessi

esercitata, fino a mezzo metro quadrato di superficie per ciascuna vetrina o ingresso.

Avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o nelle immediate

adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta che non superino la superficie di

mezzo metro quadrato.

Avvisi riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non

superino la superficie di mezzo metro quadrato.

Avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, affissi sulle porte di ingresso

purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

Pubblicità comunque eseguita all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di

pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

Pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate

esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si esegue la vendita.

Pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni tipo

inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle

stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni

relative alle modalità di esecuzione del servizio.

Pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei

battelli e delle barche e simili.

Pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali.

Iniziative non aventi finalità commerciale eseguite da comitati, fondazioni e associazioni senza

fine di lucro, partiti e movimenti politici, sindacati e associazioni di categoria, chiese e

confessioni religiose.

Insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni,

fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, purché non superino la

superficie complessiva di mezzo metro quadrato.

Insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di

regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite,

non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Page 55: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

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Riduzioni tariffarie

La tariffa relativa agli spettacoli viaggianti è ridotta alla metà.

La tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati è determinata nella misura pari a due

terzi di quella stabilita per gli analoghi mezzi pubblicitari installali su beni pubblici.

La tariffa è altresì ridotta alla metà per esposizioni pubblicitarie su ponteggi e recinzioni di

cantieri relativi al restauro conservativo dei monumenti pubblici finanziati da privati e per i

mezzi pubblicitari autorizzati da altri Enti ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Codice della

Strada.

La tariffa è ridotta della metà, qualora le installazioni pubblicitarie si trovino su siti oggetto di

recupero.

Il canone non viene comunque applicato per superfici inferiori a trecento centimetri.

Gli impianti parapedonali ed i festoni di bandierine e simili collocati in connessione tra loro si

considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili.

QUANDO E COME SI PAGA

Il canone è dovuto per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione.

Per autorizzazioni relative a periodi inferiori all’anno il pagamento deve essere fatto in soluzione

unica.

Il versamento può avvenire direttamente alla Tesoreria comunale oppure tramite bollettino di

conto corrente postale intestato al Municipio di Competenza o attraverso la SISAL o al

Dipartimento entro il 31 gennaio dell’anno in corso.

Per l’assolvimento del canone annuale è possibile la corresponsione in quattro rate scadenti a

gennaio, aprile, luglio, ottobre se l’importo è superiore a 1.500 euro.

Le competenze amministrative relative al Canone Iniziative pubblicitarie nel Comune di Roma

sono suddivise tra:

il Servizio Affissioni e Pubblicità del Dipartimento attività economiche - produttive -

formazione - lavoro (ex Dipartimento VIII) preposto alle autorizzazioni, alla riscossione e alla

vigilanza sugli impianti pubblicitari;

Page 56: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

55

19 Municipi di Roma Capitale, che svolgono gli stessi compiti con riferimento alle insegne ed

alle altre forme pubblicitarie relative agli esercizi commerciali siti nei rispettivi territori.

In caso di mancato pagamento del canone si dà luogo al recupero mediante avviso di

accertamento comprensivo di sanzioni, interessi e spese, fino all'avvio della procedura della

riscossione coattiva.

COME SI PRESENTANO LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico e privato è rilasciata

dall'Ufficio Pubblicità. Gli utenti interessati devono presentare allo Sportello delle Imprese -

via Ostiense 131L scala B1 5° piano - apposita istanza come da modelli predisposti dal Servizio.

Per le autorizzazioni relative alle insegne sono competenti i Municipi di appartenenza.

L'ufficio invia alla sede legale indicata dal titolare, apposita comunicazione contenente gli importi

dovuti e il bollettino di conto corrente postale precompilato per facilitare l’adempimento.

Il Regolamento vigente prevede la successiva adozione di un Piano Regolatore degli impianti e

dei mezzi pubblicitari, sulla base del quale procedere all'esame ed alla definizione delle istanze

presentate per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari.

Ogni installazione è soggetta al pagamento dei canoni dovuti e condizione essenziale per il

rilascio dell'autorizzazione è l'esistenza di una regolare posizione contabile pregressa.

La disdetta per la rimozione, totale o parziale degli impianti, deve essere presentata entro il 31

gennaio di ciascun anno.

Page 57: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

56

LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

PREMESSA

Nel caso in cui si violi una disposizione del Codice della Strada di cui al decreto legislativo del 30

aprile 1992, n. 285 si è soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto,

accessoria) la cui applicazione è disciplinata, oltre che dallo stesso codice e dal relativo

Regolamento di attuazione (art. 194 e segg.), anche dalla legge del 24 novembre 1981, n. 689 (art. 1-43).

I principali organi che possono occuparsi della contestazione e della notifica delle sanzioni

relative ad infrazioni stradali sono: la Polizia Stradale, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri,

la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale nel suo ambito, la Polizia Municipale (Vigili Urbani)

nel proprio ambito, i funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di Polizia Stradale;

la Polizia Penitenziaria e il Corpo Forestale dello Stato in relazione ai propri compiti (art. 12 C.d.S.)

In ambito urbano possono emettere le multe anche i cosiddetti “Ausiliari del Traffico”, per i

quali valgono le competenze assegnate dal Comune tramite specifiche ordinanze.

Tali competenze sono fissate in modo generico dalla legge 127 del 15 maggio 1997 (art. 17 commi

132 e 133).

Il Comune può assegnare ai dipendenti propri o di aziende che gestiscono in concessione aree

adibite alla sosta, funzioni di accertamento dei divieti di sosta nelle aree stesse nonché assegnare ai

dipendenti delle società di trasporto pubblico funzioni di accertamento di divieto di sosta o

circolazione nelle corsie riservate al servizio stesso a norma dell’art. 17 della legge 127 del 1997,

nonché ai sensi della specifica ordinanza che li nomina e ne specifica le competenze.

I soggetti che possono elevare contravvenzioni per il Comune di Roma sono:

Polizia Municipale;

Operatori Comunali Mobilità;

Ausiliari della Sosta che possono elevare contravvenzioni per alcune infrazioni (es. strisce

blu, parcheggio su posto riservato a diversamente abili, doppia fila se intralcia l'entrata o

l'uscita dai parcheggi a pagamento);

Page 58: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

57

Ausiliari del Traffico che possono elevare contravvenzioni per alcune infrazioni (es. corsie

autobus, fermate autobus, capolinea autobus, parcheggio su posto riservato a diversamente

abili);

Operatori AMA (d. lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 artt. 50 e 55 bis e art. 61 della Delibera del

Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005) che possono elevare contravvenzioni relative

allo smaltimento dei rifiuti (es. spazzatura gettata fuori dai cassonetti, sosta che intralcia lo

svuotamento dei cassonetti etc.);

Operatori del Decoro Urbano (L. 689 del 1981 artt. 13 e seguenti; e Delibera n. 109 del 02

luglio 2003) che possono elevare contravvenzioni riguardanti la salvaguardia del decoro

urbano scritte sui muri (salvaguardia dei monumenti e dell'arredo urbano, abusivismo

pubblicitario ecc.)

COME SI VIENE A CONOSCENZA DI UNA CONTRAVVENZIONE

Si può venire a conoscenza di aver preso una contravvenzione attraverso la contestazione

immediata ovvero mediante notifica da parte dell’agente accertatore al proprietario del veicolo o

del trasgressore.

Alcuni atti possono essere impugnati direttamente, per altri occorre attendere la notifica del

verbale.

Il pagamento di una contravvenzione equivale all’accettazione della contravvenzione stessa e

quindi una volta pagata non si può più presentare ricorso.

a ) Preavviso di verbale di accertamento di violazione:

E’ il foglietto che si trova sul parabrezza del veicolo e che non e' il verbale vero e proprio ma

un semplice preavviso. Solitamente riguarda un divieto di sosta, pur essendo un atto pubblico

non sostituisce, infatti, il verbale ovvero l'atto formale vero e proprio con il quale il

trasgressore viene messo al corrente della multa, non è previsto per le violazioni relative

all’accesso alla Zona a Traffico Limitato e per le violazioni elevate da mezzi elettronici.

Page 59: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

58

Tale preavviso potrà contenere un

numero inferiore di dati ma sicuramente è

presente l’informazione se l'infrazione

prevede la decurtazione di punti dalla

patente e l’organo accertatore.

E' un atto non obbligatorio, che permette

“semplicemente” di pagare la multa senza

l'aggiunta dei costi di notifica del vero e

proprio verbale.

Sono presenti tutti i dati necessari per

capire quale violazione è stata commessa.

Nel caso si voglia contestare la

contravvenzione oppure nel caso in cui sia

prevista la sottrazione di punti dalla

patente, è necessario attendere la notifica

del verbale di accertamento.

Il preavviso di verbale di accertamento

non è un atto impugnabile.

Il pagamento è consentito entro 15 giorni

e non prevede l’aggravio per le spese di

notifica (attualmente € 11,05, così come

previsto dalla Giunta Comunale nella

delibera n. 77 del 7 marzo 2007).

Page 60: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

59

b) Verbale di accertamento violazione con contestazione immediata

Qualora il vigile fermi il veicolo ed il trasgressore riceva il verbale contestualmente si parla di

contestazione immediata che implica la consegna di un verbale di accertamento che deve,

necessariamente, contenere.

Data (anno, mese, giorno), ora

e località nella quale la violazione è avvenuta;

generalità e residenza del trasgressore ed estremi della sua patente di guida, nel caso di immediata identificazione;

indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale, quando non sia stato identificato il trasgressore;

targa e tipo veicolo; annotazione della norma

violata e descrizione del fatto; eventuali dichiarazioni delle

quali il trasgressore chiede la trascrizione;

somma da pagare termini e modalità di pagamento;

eventuali sanzioni accessorie previste per l'infrazione;

eventuali obblighi di esibizione (di documenti quali la patente, il certificato di assicurazione, etc.) ai sensi dell'art. 180 Codice della Strada

le autorità a cui proporre ricorso (Prefetto o Giudice di Pace);

firma del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;

nominativo e firma degli agenti accertatori

Page 61: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

60

c) Verbale di violazione senza contestazione immediata

Viene notificato a

casa attraverso il

Corpo della Polizia

Municipale o i

Funzionari dell’Ente

Poste.

E' l'atto successivo al

preavviso di verbale

di accertamento

oppure è il primo

atto in caso di

infrazione in cui non

è possibile la

contestazione

immediata. I casi di

mancata

contestazione sono

elencati nell’art. 201

– comma 1 bis del

Codice della Strada.

Tra i più frequenti:

Impossibilità di raggiungere il veicolo per l’eccessiva velocità;

attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;

sorpasso vietato;

Page 62: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

61

accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente

gestiti dagli organi di polizia stradale, ovvero nella loro disponibilità, che consentono la

determinazione dell’illecito in tempo successivo;

accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 della legge 1 agosto 2002, n. 168,

ovvero i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle

violazioni alle norme di comportamento;

rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie

riservate attraverso i dispositivi a rilevazione automatica previsti dalla legge 15 maggio 1997,

n. 127.

Nei suddetti casi non c'è bisogno della presenza degli agenti.

Nell’ipotesi in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati la firma autografa dell'agente

accertatore non è necessaria ma è sufficiente che nello stesso sia indicato il nominativo e

l’eventuale numero di matricola.

Nell’ipotesi di verbale meccanizzato deve apparire il nome del rappresentante dell'ufficio

dell'organo accertatore oppure del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto

legislativo del 12 febbraio 1993, n. 39.

Per motivi di riservatezza, al verbale non va allegata l'eventuale fotografia scattata da dispositivi

elettronici; essa deve essere resa disponibile dall'ufficio accertatore su richiesta.

Nel verbale sono riportati tutti i dati utili per poter individuare il veicolo, il luogo, la data e l'ora

in cui è stata commessa l'infrazione.

Il verbale contiene, altresì, le informazioni per consentire al cittadino di provvedere al pagamento

o alla contestazione dello stesso.

Deve essere notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data della violazione.

L’Organo accertatore conserva copia del verbale in maniera tale che la stessa possa essere

visionata su richiesta.

Il verbale è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico

ufficiale vi riporta e pertanto vi è l'obbligo di firma dell'agente accertatore, con esclusione dei

verbali redatti con sistemi meccanizzati.

Page 63: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

62

E’ ininfluente che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale, comunque, il rifiuto

deve essere specificatamente annotato.

Con lo stesso verbale si possono contestare più violazioni, con l'obbligo che sia indicato per

ognuna la somma dovuta.

Nell’ipotesi in cui soggetto fermato sia minorenne la contestazione, o comunque il verbale deve

essere notificato alle persone tenute alla sorveglianza del minore o a coloro che esercitano la

potestà genitoriale.

Il minore deve essere citato nella parte narrativa del verbale, inoltre devono essere descritti,

sommariamente, i fatti e deve essere specificato il rapporto intercorrente tra il conducente

minore e colui al quale viene contestato il verbale, così come previsto dall’art. 2 della legge 24

novembre 1981, n. 689.

Nell’ipotesi in cui il verbale presenti vizi sugli elementi essenziali è illegittimo e può a seguito di

presentazione di ricorso con effetto retroattivo.

I vizi possono riguardare:

l'erronea indicazione delle generalità del conducente;

l'omessa o errata indicazione della data e dell'ora nella quale e' avvenuta l'infrazione purché il

vizio in qualche modo possa pregiudicare l’identificazione del fatto;

l'erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo;

mancata esposizione dei fatti;

mancata o erronea indicazione dell'Autorità a cui presentare il ricorso;

mancata o insufficiente indicazione della motivazione del mancato fermo;

errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare;

la mancanza o l'errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina

automaticamente la nullità, a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore.

Page 64: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

63

LA NOTIFICA DEL VERBALE DI VIOLAZIONE

La notifica del verbale avviene:

in caso di contestazione immediata entro 100 giorni ad uno dei soggetti individuati ai sensi

dell’art. 196 del Codice della Strada;

in altri casi il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore, oppure ad uno del

soggetto solidalmente obbligati, in genere il proprietario del veicolo, che risultino registrati al

Pubblico Registro Automobilistico alla data della commessa violazione entro 90 giorni

dall’identificazione di tali soggetti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 201 del Codice

della Strada da quando l’Amministrazione è “posta in grado di provvedere alla loro

identificazione”;

nel caso in cui il proprietario risieda all'estero il verbale deve essere notificato entro 360

giorni dall'accertamento che decorrono dalla data dell'infrazione.

La notifica, comunque, deve essere effettuata alla residenza del soggetto destinatario, residenza

desunta dall’Archivio Nazionale dei veicoli tenuto presso la Motorizzazione o dal Pubblico

Registro Automobilistico o dall’Anagrafe Tributaria.

Alla notifica dei verbali provvedono i soggetti previsti dal Codice della Strada: i messi comunali o

i funzionari dell'organo accertatore secondo quanto stabilito dal Codice di Procedura Civile o i

funzionari delle Poste.

Le norme che disciplinano le notifiche degli atti sono stabilite dal Codice Procedura Civile e dalle

norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

Un atto può essere notificato nelle mani del destinatario (da parte del soggetto incaricato: messo

comunale, corriere, postino), in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non

palesemente incapaci o minori di anni 14), a persona addetta alla casa, ad un vicino di casa, al

portiere. In questi casi l'atto deve essere consegnato con la relata di notifica in busta chiusa e

sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati

od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto) e della notificazione deve essere data

notizia al destinatario mediante raccomandata (art. 139 C.P.C.).

Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate tramite messi o ufficiali

giudiziari, cambia leggermente in caso di notifica postale. Fino all’anno 2007 non era in alcun

Page 65: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

64

caso previsto l'invio dell'avviso per raccomandata a/r in caso di consegna della prima

raccomandata nelle mani di terzi, mentre dal 1° marzo 2008, per effetto della legge 28 febbraio n.

31, tale obbligo vige in tutti i casi in cui l'atto non venga consegnato personalmente al

destinatario.

Il verbale deve essere notificato entro 90 giorni ma è fondamentale sapere che la notifica si

perfeziona per l'ente accertatore il giorno in cui consegna il verbale all’ufficio postale per

l’ulteriore notifica, e dunque il destinatario può ricevere il verbale anche dopo 90 giorni.

I 90 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la

violazione, nel caso in cui il novantesimo giorno sia un giorno festivo, il termine scade il primo

giorno feriale successivo.

Per il destinatario invece la notifica si perfeziona, ai fini del conteggio dei 60 giorni utili per

pagare o ricorrere, al momento in cui l'atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale.

Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o incapacità o rifiuto del

destinatario o dei terzi di cui sopra, l'ufficiale giudiziario o l'addetto delle poste deposita l'atto,

rispettivamente, nella casa del comune o presso l'ufficio postale.

Il destinatario deve essere messo al corrente di detto deposito con avviso affisso alla porta

dell'abitazione e con raccomandata a/r.

Nel caso di notifica attraverso messi o ufficiali giudiziari la notifica si dà per avvenuta

(perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.

Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha più abitazione, ufficio o azienda

nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilità assoluta", la procedura è la stessa

(escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si è perfezionata l'ottavo giorno successivo

a quello di affissione.

Nel caso di notifica a mezzo posta, la legge prevede che oltre al primo avviso (inerente al primo

tentativo di notifica) ne venga emesso un secondo da parte dell'ufficio postale (inerente alla

giacenza), da lasciare nella cassetta postale o affiggere sulla porta.

In questo caso la notifica si è perfezionata decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell'atto, e lo

stesso deve comunque rimanere disponibile per il ritiro nei successivi sei mesi (dopodichè ritorna

al mittente).

Page 66: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

65

Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l'amministrazione può dimostrare il

regolare invio e/o affissione degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il

destinatario è stato messo in grado di conoscere l'esistenza dell'atto e della sua notifica.

Le spese di accertamento e di notificazione sono a carico di chi é tenuto al pagamento della

sanzione amministrativa pecuniaria.

L’obbligo, altresì, di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione

amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia

stata effettuata nel termine prescritto.

Nel caso in cui sia stato impossibile contestare la violazione, quindi quando il verbale viene

notificato al domicilio del trasgressore, su di esso deve essere annotato il motivo che ha reso

impossibile il fermo.

COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE

Nell’ipotesi in cui il verbale sia stato smarrito i dati possono essere richiesti presso:

Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni;

qualsiasi Comando della Polizia Municipale;

su Internet, previa registrazione, all’interno del sito ufficiale di Roma Capitale all’indirizzo:

Roma Multe (www.comune.roma.it) nel link “Servizi Online”.

Il servizio consente ai cittadini la consultazione dei dati delle proprie contravvenzioni e,

per le sole persone fisiche, di effettuare direttamente il pagamento attraverso i servizi di

pagamento.

QUANDO, COME E CHI DEVE PAGARE UN VERBALE DI VIOLAZIONE

Ogni atto di violazione emesso contiene le modalità e la scadenza dei termini di pagamento; non

è possibile pagare la contravvenzione direttamente agli agenti verbalizzanti tranne che per i casi

espressamente previsti dall’art. 202 - comma 2 bis e 9 bis - del Codice della Strada a seguito delle

modifiche apportate dalla legge del 29 luglio 2010, n. 120 entrata in vigore il 13 agosto 2010.

Page 67: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

66

Tutti gli atti possono essere pagati presso gli uffici postali con i bollettini di conto corrente

allegati.

Alcuni possono essere pagati con sistemi diversi:

1. Preavviso di verbale di accertamento, entro 15 giorni anche presso:

le ricevitorie del lotto autorizzate LIS;

lo Sportello Cassa del Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni in via

Ostiense 131/L, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il giovedì anche dalle

ore 14.00 alle ore 16.00 senza addebito di commissione;

con la carta di credito o il Banco Posta dal sito www.comune.roma.it;

con il bancomat tramite la cassa automatica installata presso il del Dipartimento Risorse

Economiche – U.O. Contravvenzioni in via Ostiense 131/L.

2. Verbale di accertamento di violazione, entro 60 giorni (61 giorni nel caso il 60° giorno

fosse un festivo) anche presso:

le ricevitorie del lotto autorizzato LIS;

lo Sportello Cassa del Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni in via

Ostiense 131/L, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il giovedì anche dalle ore

14.00 alle ore 16.00 senza addebito di commissione;

gli sportelli delle Banche Tesoriere di Roma Capitale (BNL-Unicredit-MPS);

con la carta di credito o il Banco Posta dal sito www.comune.roma.it;

con il bancomat tramite la cassa automatica installata presso il del Dipartimento Risorse

Economiche – U.O. Contravvenzioni in via Ostiense 131/L;

le ricevitorie SISAL;

presso gli sportelli bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena e della Banca Toscana.

L’importo da pagare è in questo caso in misura ridotta ovvero è corrispondente al minimo della

sanzione prevista.

Le sanzioni gravano principalmente sul conducente, ovvero sull'autore dell'infrazione, che è

quindi l'obbligato principale.

Page 68: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

67

Sono responsabili solidalmente, rispetto al pagamento (ovvero alla sanzione pecuniaria):

il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, a

meno che non si possa provare che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la propria

volontà;

la società di noleggio che ha affittato il veicolo;

Il titolare del contrassegno di identificazione nel caso di ciclomotori (se il conducente è

minorenne è responsabile in solido anche chi esercita la "potestà" );

l'amministratore, l'imprenditore, il titolare dell'impresa o associazione il cui dipendente o

rappresentante ha commesso l'infrazione.

Se uno dei soggetti di cui sopra paga la sanzione libera l'obbligato principale, ma può,

eventualmente, rivalersi su di lui.

Il principio di solidarietà vale solo per la sanzione principale ovvero quella pecuniaria.

Le sanzioni accessorie (sospensione della patente, decurtazione punti, etc.) sono personali e,

pertanto, applicabili solo all'effettivo conducente, nel caso in cui questi venga individuato.

Page 69: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

68

Nei casi in cui il fermo del

veicolo non avviene, ovvero

quando il conducente non è

immediatamente identificato,

il verbale viene recapitato al

proprietario del veicolo il

quale e' obbligato a

comunicare i dati del

conducente entro 60 giorni,

pena l'applicabilità di una

sanzione ulteriore.

Il soggetto a cui viene

notificato il verbale deve in

ogni caso essere messo al

corrente dell'obbligo di cui

sopra.

L’Amministrazione

Comunale fornisce allegato al

verbale il modulo predisposto

da compilare e da trasmettere

o presentare a:

U.O. Contravvenzioni

per i verbali elevati dagli

Ausiliari del Traffico;

qualsiasi gruppo della

Polizia Municipale per i

verbali elevati dalla

Polizia Municipale;

Per gli utenti registrati presso il sito RomaMulte c’è anche la possibilità di compilare un form in

formato elettronico.

Page 70: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

69

Nei casi invece in cui venga fermato un veicolo munito di targa straniera il pagamento deve

avvenire subito.

Può essere pagata la sanzione in misura ridotta, quanto possibile, oppure una “cauzione”

corrispondente allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in

uno Stato dell'Unione Europea (o comunque aderente all'accordo “sullo spazio economico

europeo”), oppure pari alla metà della sanzione massima negli altri casi.

Il pagamento della cauzione, al contrario del pagamento della sanzione, non pregiudica la

possibilità di ricorrere, quindi è bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del

trasgressore.

Se non viene effettuato né il pagamento in misura ridotta né il versamento della cauzione, al

veicolo viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del

contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra

indicate.

Casi particolari

Nel caso di trasgressori residenti all'estero la società Nivi Credit s.r.l. invierà un "avviso di

pagamento prima della notificazione" o una "constatazione di violazione delle norme del Codice

della Strada", e quindi potranno eseguire un bonifico bancario intestato a Banca Sella, viale Redi

59/61 - 50144 Firenze, beneficiario European Municipality outsourcing Div. of Nivi Credit s.r.l.,

numero di conto 0528696612301, IBAN = IT 51 P 03268 02802 052869612301, SWIFT = SEL

BIT 2BXXX, riportando nello stesso il numero di riferimento dell’atto.

Per tutte le altre violazioni, non attinenti avvisi provenienti dalla Nivi Credit s.r.l., il pagamento

dall'estero si dovrà eseguire con bonifico bancario intestato a: Tesoriere del Comune di Roma -

Banca di Roma Cod. IBAN: IT80E0300205117000000010171 Cod. Swift: BROM IT R1052. e

riportando, anche in questo caso, il numero di riferimento dell'atto.

Page 71: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

70

Novità dal 13 agosto 2010

Rateazione delle sanzioni pecuniarie non iscritte a ruolo

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di un importo superiore a 200 Euro che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

Può avvalersi di tale facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.628,16 e nell’ipotesi in cui l’interessato conviva con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia e i limiti di reddito sono elevati di Euro_1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare l’ente dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera Euro 2.000, fino ad un massimo di 24 rate se l’importo dovuto non supera 5.000 euro fino ad un massimo di 60 rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Apposito Decreto Interministeriale disciplinerà la materia.

Il pagamento di una multa in ritardo, pur se si trattasse anche di un solo giorno, è assimilato al

mancato pagamento e, pertanto, segue l’iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di

pagamento in cui dall'importo totale dovuto viene decurtata la somma già corrisposta.

Viene addebitata la metà del massimo della sanzione relativa all'infrazione commessa con

aggiunta delle maggiorazioni semestrali, diritti di notifica, ecc..

Il pagamento in misura ridotta non è consentito nei casi in cui il trasgressore non abbia

ottemperato all'invito a fermarsi o si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la

patente di guida o qualsiasi altro documento che deve avere con sé e mostrare a richiesta.

E' altresì inapplicabile per determinate violazioni, come la circolazione con un mezzo

munito di targa non propria o di targa contraffatta, la guida senza patente, Il trasporto di

merci pericolose senza autorizzazione, l’inversione del senso di marcia su autostrade o

strade extraurbane.

Page 72: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

71

COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

IL RAVVEDIMENTO PER I TRIBUTI LOCALI

Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso il contribuente ha la facoltà di regolarizzare

omissioni e irregolarità commesse beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Le violazioni si distinguono generalmente nelle tre seguenti fattispecie:

• violazioni “meramente formali” che non incidono sulla determinazione della base imponibile,

dell’imposta e sul versamento del tributo e non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di

controllo da parte dell’Ente locale;

• violazioni “formali” che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla

determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma possono

arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Ente locale;

• violazioni “sostanziali” che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e

sul versamento del tributo;

Generalmente mentre le violazioni “meramente formali” non sono sanzionabili, gli altri tipi di

violazione, formali e sostanziali, sono punibili in misura diversa gradualmente in relazione alla

loro gravità.

I contribuenti che si accorgono di aver commesso degli errori o delle omissioni, sia di tipo

“formale” che “sostanziale” possono regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento

operoso.

Il ravvedimento è tuttavia consentito entro determinati limiti di tempo e comunque sempre che:

• la violazione non sia stata già constatata attraverso la notifica all’autore della stessa di un atto di

accertamento, dell’invito al pagamento e della cartella di pagamento;

• non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte degli agenti accertatori; in questi casi

l’esclusione del ravvedimento non è totale ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono

oggetto di controllo;

• non siano iniziate altre attività di controllo quali la notifica di inviti al contraddittorio o l’avvio

dell’accertamento con adesione formalmente comunicati all’autore o ai soggetti solidalmente

obbligati.

Indagini di altro tipo, come quelle di natura penale, non sono di ostacolo al ravvedimento.

Page 73: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

72

Il Comune di Roma, nell’esercizio della propria potestà regolamentare generale in materia di

entrate, ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/31 luglio 2010 il nuovo

regolamento concernente la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso.

Le tipologie di violazioni soggette a ravvedimento sono le seguenti:

1. Violazioni di natura sostanziale

1.1. Mancato pagamento di tributi locali.

L’omesso o insufficiente pagamento di tributi dovuti a titolo di acconto o di saldo possono

essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

• del tributo dovuto;

• degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe

dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito);

• della sanzione in misura ridotta.

In particolare, la sanzione (ordinariamente prevista nella misura del 30%) viene ridotta:

• al 2,5%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;

• al 3%, se si effettua il pagamento con ritardo superiore a 30 giorni ma entro un anno

dall’omissione;

• al 3,75%, se si effettua il pagamento entro tre anni dalla violazione commessa e sempre che non

sia stata prima contestata la violazione con la notifica di un atto;

Il ravvedimento non è valido se manca anche uno solo degli importi dovuti (per imposta, per

interessi, per sanzione).

1.2. Errori e omissioni che configurerebbero la violazione di omessa o infedele dichiarazione

Tali violazioni si verificano nell’ipotesi di omessa indicazione di unità immobiliari ai fini Ici, di

minori superfici imponibili ai fini Tari o di utilizzo di aliquote agevolate non spettanti ovvero di

indebite riduzioni o esenzioni di imposta.

In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della maggiore imposta

dovuta oltre gli interessi legali e la sanzione ridotta nelle seguenti misure:

- 1/12 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;

- 1/10 del minimo se la regolarizzazione avviene con ritardo superiore a 90 giorni ma entro un

anno dall’omissione;

Page 74: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

73

- 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro tre anni e comunque sempre che non sia

stata prima contestata la violazione con la notifica di un atto.

Nell’ipotesi di omessa dichiarazione delle unità immobiliare soggette ad ICI la regolarizzazione

con il ravvedimento comporterà il pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi oltre

all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 8,33% per cento (pari ad 1/12 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore

imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;

- 10% per cento (pari ad 1/10 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore

imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro un anno;

- 12,5% per cento (pari ad 1/8 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore

imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro tre anni.

Nella fattispecie suddetta oltre al pagamento nei modi sopra indicati dovrà essere presentata,

entro gli stessi termini, la dichiarazione ICI con l’indicazione degli immobili non dichiarati.

2. Violazioni di natura formale

Per le violazioni “formali” che siano di ostacolo all’attività di accertamento dell’ente locale, la

regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione anche se in misura ridotta.

Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio:

• l’omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo

rappresentante;

• la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto

ministeriale;

• la mancata o errata compilazione di elementi della dichiarazione previsti per indicare dati non

rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute;

• la mancata compilazione delle comunicazioni riguardanti le aliquote agevolate ICI.

Per tali fattispecie la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta

nelle seguenti misure:

- 1/12 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;

- 1/10 del minimo se la regolarizzazione avviene con ritardo superiore a 90 giorni ma entro un

anno dall’omissione;

- 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro tre anni e comunque sempre che non sia

stata prima contestata la violazione con la notifica dell’atto di irrogazione della sanzione.

Page 75: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO

74

LE MODALITA’ DI PAGAMENTO

Per usufruire del ravvedimento il pagamento si esegue a mezzo F24 o mediante bollettino di

conto corrente postale ordinario utilizzato per il pagamento del tributo barrando la casella

"Ravvedimento".

Si ricorda che per il ravvedimento non è prevista alcuna forma di pagamento rateale.

Se il pagamento viene effettuato con il modello F24, i versamenti vanno eseguiti, indicando gli

appositi codici tributo relativi al tributo locale che si sana, agli interessi legali ed alla sanzione

(l’elenco completo dei codici è reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate).

Se si utilizza il bollettino di conto corrente postale, nel caso di ravvedimento per più anni si deve

utilizzare un bollettino per ogni anno di imposta. Inoltre nello spazio relativo al singolo tributo

va indicato l’importo del tributo che si sta regolarizzando senza interessi e sanzioni mentre nel

campo importo versato si indica il pagamento complessivo di tributo, interessi e sanzioni

Gli importi espressi in euro da indicare nel campo relativo al singolo tributo devono essere

arrotondati al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro

45,743 va arrotondato a 45,74) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad

esempio, euro 32,605 va arrotondato a 32,61).

L' intero importo da versare (imposta + sanzione ridotta + interessi) va arrotondato all'unità di

euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta, che deve essere eseguito

contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, quando

dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale

(previsto nella misura annua del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, e dell' 1% dal 1°

gennaio 2010) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento

avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente

eseguito.

Gli interessi moratori vanno calcolati con la seguente formula:

somma dovuta a titolo di tributo x 3% (1% dall' 1.1.2010) x giorni di ritardo : 365

Page 76: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO

75

Ad esempio nel caso di un contribuente che deve regolarizzare l'ICI non pagata in acconto e

saldo nell'anno 2008 ed esegue il pagamento con il ravvedimento lungo entro tre anni e

precisamente entro il 31 agosto 2010:

Adempimenti Importo Adempimenti Importo Totali

acconto 2008 300,00 saldo 2008 350,00 650,00

sanzione del 3,75% 11,25 sanzione del 3,75% 13,12 24,37

Interessi del 3% * 13,88 interessi del 3% * 10,93 24,81

Interessi del 1% * 1,99 interessi del 1% * 2,43 4,42

Totali 327,12 376,48 **704,00

* I giorni di ritardo del versamento in acconto con gli interessi legali al 3% (dal 17/06/08 al

31/12/09) sono 563 con gli interessi legali al 1% (dal 1/1/2010 al 31/8/2010) sono 243, mentre

quelli del versamento a saldo con gli interessi legali al 3% (dal 17/12/08 al 31/12/09) sono 380

con gli interessi legali al 1% (dal 1/1/2010 al 31/8/2010) sono 243. Pertanto, gli interessi

moratori sono così ripartiti:

acconto: 300,00 x 3% x 563 : 365 = 13,88

acconto: 300,00 x 1% x 243 : 365 = 1,99

saldo: 350,00 x 3% x 380 : 365 = 10,93

saldo: 350,00 x 1% x 243 : 365 = 2,43

** L'importo totale da versare (703,60) è stato arrotondato per eccesso all'unità di euro (704,00).

Page 77: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO

76

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE

GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO

L’EMISSIONE DEGLI ATTI DI RECUPERO

A partire dal 1° gennaio 2007 trova applicazione, in materia di accertamento per i tributi locali,

la disciplina dettata dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria per l’anno 2007) che prevede l’utilizzo

di due distinti atti impositivi:

l’avviso di accertamento in rettifica

l’avviso di accertamento d’ufficio.

L’avviso di accertamento in rettifica viene utilizzato dall’ente impositore per la rettifica della

dichiarazione incompleta o infedele presentata dal contribuente e per richiedere la differenza di

imposta, in caso di parziale pagamento oltre agli accessori. Il medesimo deve essere utilizzato

anche per contestare parziali o ritardati versamenti pur in presenza di una dichiarazione corretta.

L’avviso di accertamento d’ufficio è l’atto utilizzato dall’ente per contestare al contribuente

l’omissione della dichiarazione ed il relativo versamento del tributo e l’omissione dei versamenti

pur in presenza di dichiarazione regolarmente presentata.

Quali contenuti

L’avviso di accertamento deve contenere:

l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all’atto

notificato,

il nominativo del responsabile del procedimento,

l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile proporre un riesame dell’atto attraverso

l’istituto dell’autotutela,

le modalità, i termini e l’organo cui è possibile proporre ricorso.

la motivazione dell’atto e cioè la indicazione esplicita dei presupposti di fatto e di diritto a

fondamento dell’avviso

l’allegazione o riproduzione del contenuto essenziale degli atti non conosciuti dal contribuente

ed indicati nella motivazione.

Page 78: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO

77

Misura degli interessi

La norma nazionale, limitatamente alle entrate tributarie, consente al Comune di fissare, nei

limiti di tre punti percentuali dal tasso di interesse legale, la misura del tasso di interesse

applicabile ai rapporti di credito e debito. Il Regolamento Generale delle Entrate ha fissato questa

misura nel tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi moratori

sono applicati, nella suddetta misura, agli avvisi di accertamento e devono essere conteggiati con

maturazione giornaliera con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili.

Per le entrate non tributarie la misura annua degli interessi per la riscossione e per il rimborso è

pari al tasso di interesse legale.

Schema esemplificativo per il calcolo degli interessi applicabili

intervallo temporale Interessi applicabili per i tributi Interessi legali

dal 01/01/2004 al 31/12/2007 2,50% 2,50%

dal 01/01/2008 al 31/12/2008 3% 3%

dal 01/01/2009 al 31/12/2009 5% 3%

dal 01/01/2010 3% 1%

Notifica atti

I termini di decadenza per promuovere l’azione accertatrice attraverso la notifica di atti

impositivi sono stati unificati, per i tributi locali, della legge finanziaria 2007. Il termine è quindi,

per tutti i tributi, fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la

dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti. Il termine

quinquennale trova applicazione anche ai periodi d’imposta pendenti e cioè accertabili alla data

del 1° gennaio 2007.

Attenzione!

Per il pagamento degli importi conseguenti ad avvisi di accertamento, il termine fissato dalla

legge è di 60 giorni. Per l’ICI deve essere utilizzato il bollettino di conto corrente modello ICI –

VIOLAZIONI allegato all’avviso che reca i riferimenti dello stesso.

Trascorsi i sessanta giorni, il Comune può iscrivere a ruolo le somme non versate.

Page 79: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO

78

Gli stessi termini di decadenza valgono per la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni

amministrative tributarie.

Per la riscossione di alcune entrate non versate alla scadenza da parte del contribuente moroso,

quali ad esempio il cosap, viene utilizzato, in sostituzione dell’atto di accertamento, l’invito al

pagamento. Tale atto che contiene gli elementi caratterizzanti dell’avviso di accertamento

costituisce la messa in mora del contribuente moroso e quindi il titolo giuridico, in caso di

mancato pagamento, per la successiva iscrizione a ruolo coattivo.

LA RATEAZIONE DEGLI AVVISI

La rateizzazione degli avvisi di accertamento e degli inviti a pagamento è disciplinata nel

Regolamento Generale delle Entrate. Le attuali disposizioni, più volte riviste anche dal legislatore

negli ultimi anni, valgono per le entrate tributarie ed extra-tributarie e sono le seguenti:

la dilazione è concessa dal responsabile dell’entrata;

in via ordinaria, viene concessa in un numero massimo di rate pari a 24;

per debiti superiori a 50.000 euro e/o rateizzazioni tra 25 e 72 rate vi è la necessità della

fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l’ammontare del debito e gli interessi e

con durata superiore di almeno un anno a quella di estinzione del debito;

gli interessi applicati alle rate sono quelli legali su base giornaliera;

le rate scadono nel giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza.

Attenzione!

In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, si decade dal beneficio della rateizzazione e

gli importi vengono iscritti a ruolo.

A chi rivolgersi:

per ICI e Tariffa Rifiuti e per gli atti emessi da Roma Entrate per Cosap e CIP allo sportello di

Roma Entrate:

via Ostiense 131/L 00154 Roma piano 3° Corpo C, negli orari e nei giorni sotto indicati: dalle

ore 9,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il venerdì

Page 80: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO

79

ANNULLAMENTO DELL’ATTO O RICORSO E RELATIVA SOSPENSIONE

A seguito del ricevimento dell’avviso di accertamento si prospettano le possibilità indicate di

seguito.

Il contribuente paga interamente il dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso

con il beneficio della riduzione ad ¼ delle sanzioni irrogate. E’ ammessa anche la definizione

agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari a ¼ delle sanzioni irrogate e

l’eventuale ricorso contro l’imposta e gli interessi.

Attenzione!

Non può essere definita in via agevolata la sanzione del 30% relativa all’omesso-parziale-

ritardato pagamento

Per il pagamento deve essere utilizzato esclusivamente il bollettino di conto corrente (per l’ICI

secondo il modello approvato con decreto ministeriale “ICI VIOLAZIONI”) ed allegato

all’avviso di accertamento o all’invito al pagamento che contiene anche i riferimenti al numero

dell’atto.

Il contribuente presenta istanza di annullamento o revisione in autotutela.

In questo caso è opportuno richiedere in via preliminare tutte le informazioni alla società

Roma Entrate S.p.A, ai seguenti recapiti: telefono: 06/57.131.800 fax: 06/57.131.534 oppure

all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] o [email protected]

Se vi sono gli elementi il contribuente può presentare istanza di annullamento o revisione in

autotutela per il tramite di Roma Entrate S.p.A, che la farà pervenire agli Uffici competenti del

Comune o di AMA o dei Municipi che si avvalgono di Roma entrate per il recupero di Cip e

Cosap, nei seguenti modi:

1) via e-mail

2) via internet, previa autenticazione, sul sito del Comune di Roma

www.comune.roma.it.

3) via fax al numero di Roma Entrate S.p.A 06 / 57.131.534, utilizzando esclusivamente

il modulo allegato all’avviso di accertamento o il modulo scaricabile da internet dal sito

www.romaentratespa.it;

4) via posta a Roma Entrate S.p.A. Via Ostiense 131/L – 00154 Roma

Page 81: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO

80

5) fissando un appuntamento tramite il CALL-CENTER di Roma Entrate S.p.A al numero

06 / 57.131.800 o tramite il sito internet di Roma Entrate S.p.A;

6) presso gli sportelli della società Roma Entrate S.p.A incaricata dei controlli, nei locali

di Via Ostiense 131/L piano 3° Corpo C, negli orari e nei giorni sotto indicati:

- dalle ore 9,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;

- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il venerdì;

Il modello per la presentazione dell’istanza di autotutela è allegato all’avviso di accertamento

per l’annullamento totale o parziale dell’atto.

In questo caso il cittadino deve attendere la risposta dell’Ufficio e provvedere al pagamento

quando l’atto viene rinnovato o parzialmente annullato.

Attenzione!!

L’aver proposto istanza di autotutela non interrompe i termini per la proposizione del ricorso,

anche qualora la risposta dell’Ufficio non sia tempestiva

Il contribuente presenta ricorso, per l’ICI, alla Commissione Tributaria provinciale,

proponendo il ricorso dapprima al Comune di Roma - Dipartimento Risorse Economiche -

U.O. Gestione dei procedimenti di lotta all'evasione ed elusione fiscale e del contenzioso - Via

Ostiense 131/L - 00154 Roma attraverso il deposito della copia conforme all’originale a norma

degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o

spedizione dell’originale a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento ed

in carta recante il bollo da Euro 14,62 per ogni quattro facciate. Il tutto entro 60 giorni dalla

notifica dell’avviso, tenuto conto della sospensione feriale di 45 giorni.

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente si deve costituire in giudizio

mediante deposito, presso la Commissione Tributaria adita, oppure mediante trasmissione a

mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell’originale del

ricorso notificato a norma degli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di

copia del ricorso consegnato o spedito per posta con fotocopia della ricevuta di deposito o della

spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Attenzione!

Per avvisi di accertamento recanti imposte o maggiori imposte accertate in misura uguale o

superiore ad Euro 2.582,28, è obbligatoria l’assistenza tecnica di un difensore abilitato.

Page 82: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO

81

Per la Tariffa Rifiuti il ricorso va presentato ad AMA ed alla Commissione Tributaria, per il

Canone di Occupazione Suolo Pubblico, ai Municipi ed al Giudice Ordinario.

Attenzione!

A seguito della pronuncia n. 64 del 2008 della Corte Costituzionale è stata riconosciuta la natura

non tributaria del Cosap e negata, di conseguenza, la competenza delle Commissioni Tributarie

in materia di contenzioso. Per i ricorsi pendenti davanti al giudice tributario in materia di

Cosap, è necessaria la riassunzione presso il giudice ordinario, pena l’estinzione del giudizio.

Il cittadino può ottenere la sospensione dell’atto con una richiesta di sospensiva inoltrata alla

Commissione Tributaria presentata separatamente o unitamente al ricorso. Inoltre può

produrre un’istanza di sospensione all’Ufficio che ha emesso l’atto; in entrambi i casi per

produrre gli effetti è necessario che la sospensione venga accolta, poiché la proposizione del

ricorso non sospende la riscossione che prosegue dapprima con l’iscrizione a ruolo coattivo e

successivamente con l’avvio delle azioni esecutive.

LA RISCOSSIONE FRAZIONATA

Se il contribuente non ottiene la sospensione dell’atto di accertamento dalla Commissione

Tributaria o dall’Ufficio che ha emanato il provvedimento, il Comune può procedere alla

riscossione a mezzo ruolo coattivo, a titolo provvisorio, della metà degli importi accertati a titolo

di tributo ed interessi, con esclusione delle sanzioni.

In tal caso il contribuente può pagare gli importi indicati nella cartella di pagamento ovvero

presentare ricorso richiedendo la sospensione della stessa.

Se paga e successivamente il ricorso contro l’atto di accertamento viene accolto, il tributo

corrisposto in eccedenza rispetto a quanto contenuto nella sentenza della Commissione

Tributaria Provinciale, con i relativi interessi, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta

giorni dalla notificazione della sentenza.

I CONTROLLI SUL TERRITORIO E LE GARANZIE DEL CONTRIBUENTE

Gli agenti accertatori

Con la legge finanziaria per il 2007, che ha modificato la disciplina dell’accertamento dei tributi

locali, è stata prevista la nuova figura professionale degli “addetti accertatori”. Si tratta di

Page 83: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO

82

impiegati dipendenti dell’ente locale o di società affidatarie, cui viene demandato lo svolgimento

di attività di controllo sul territorio e di contestazione immediata delle violazioni.

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 25 Febbraio 2008, il Comune di Roma ha

disciplinato le modalità per il conferimento delle funzioni di addetto accertatore prevedendo che

la relativa nomina sia adottata dal Dirigente dell’Ufficio competente, dopo il superamento di un

esame di idoneità. Gli addetti accertatori hanno poteri di accertamento, contestazione immediata,

redazione e sottoscrizione del processo verbale di constatazione in relazione alle violazioni

relative alle entrate comunali che si verificano sul territorio del Comune, con esclusione,

quindi, delle violazioni delle disposizioni del “Codice della Strada”, che rimangono di

competenza degli organi della Polizia Municipale.

I verbali redatti dagli addetti accertatori sono atti pubblici e come tali costituiscono prova fino a

querela di falso.

L’addetto accertatore, in quanto Pubblico Ufficiale, ha l’obbligo di denuncia all’Autorità

Giudiziaria per i reati di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

Controlli sul territorio

L’attività di accertamento delle violazioni della normativa e dei regolamenti che disciplinano le

entrate comunali può essere svolta anche attraverso controlli nei luoghi di esercizio di attività

commerciali, industriali, agricole, artigianali, artistiche e professionali da parte degli addetti

accertatori.

Per lo svolgimento della sua attività, l’addetto accertatore deve essere sempre autorizzato con atto

del Dirigente della struttura da cui dipende, che deve contenere le indicazioni delle operazioni da

compiere. L’autorizzazione deve essere esibita prima dell’inizio del controllo unitamente al

tesserino personale di riconoscimento.

L’autorizzazione deve contenere:

- l’indicazione dei soggetti da controllare;

- l’indicazione del luogo del controllo;

- l’indicazione dello scopo del controllo.

Garanzie del contribuente

Le norme contenute nello Statuto del contribuente prevedono particolari forme di tutela a favore

dei soggetti sottoposti a controlli nei luoghi di esercizio dell’attività.

In particolare, gli addetti accertatori devono informare il contribuente controllato:

Page 84: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO

83

- dell’oggetto del controllo

- delle modalità di svolgimento

- della possibilità di farsi assistere da un professionista di fiducia

- dei diritti e degli obblighi che la legge riconosce al contribuente.

Gli addetti accertatori devono inoltre informare il contribuente della possibilità di:

- far verbalizzare le osservazioni e i rilievi propri o del legale che lo assiste;

- opporsi alla ricerca di documentazione nelle borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili.

L’accesso deve avvenire durante il normale orario di lavoro dell’azienda o dell’esercizio

commerciale e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle

attività.

Gli addetti accertatori possono porre domande le cui risposte devono risultare nel processo verbale

di constatazione nel quale si deve dare atto anche dell’eventuale rifiuto del contribuente di esibire

la documentazione richiesta.

Attenzione: sono esclusi dall’accesso i locali adibiti ad uso di civile abitazione

Tutta l’attività svolta deve essere descritta nel processo verbale di constatazione unitamente

all’esito delle operazioni compiute. Il verbale deve essere sottoscritto dall’addetto accertatore e

dal contribuente o da chi lo rappresenta. Il verbale di constatazione è un atto non impugnabile

autonomamente, ma soltanto unitamente all’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, o

all’atto di irrogazione delle sanzioni che ne riproduce il contenuto.

Page 85: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO

84

Si riporta il modello di verbale utilizzato per i controlli sul territorio.

Page 86: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO

85

Page 87: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO

86

Page 88: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

87

LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

LA RISCOSSIONE MEDIANTE CARTELLA

La riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie dell’Amministrazione Comunale avviene,

su tutto il territorio nazionale, tramite il Gruppo Equitalia, con esclusione della sola regione

Sicilia, con 17 Agenti della riscossione (AdR).

Le somme non pagate che risultano dovute a seguito degli accertamenti effettuati vengono iscritte

a ruolo. Il ruolo non è altro che un elenco contenente i debitori e le somme da essi dovute,

formato dall’ente impositore ai fini della riscossione.

Il ruolo viene trasmesso agli Agenti della Riscossione che provvedono alle successive procedure:

predisposizione e notifica delle cartelle di pagamento;

riscossione delle somme e relativo riversamento all’ente impositore;

avvio dell’esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.

Gli Agenti della Riscossione attivano le procedure di riscossione per il recupero del credito

inviando ai contribuenti, come primo atto, la cartella di pagamento, come da modello sotto

riportato.

La notifica delle cartelle ai contribuenti è effettuata dal personale dell’Agente della Riscossione o

da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente e può essere eseguita anche mediante invio di

raccomandata con avviso di ricevimento.

Le cartelle di pagamento contengono la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di

pagamento, l’invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte comprese il compenso, in misura

ridotta, a favore dell’Agente della riscossione (c.d. “aggio”), le indicazioni delle modalità per

proporre eventuali ricorsi, il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di

quello di emissione e di notificazione della cartella.

In caso di mancato pagamento entro 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli

interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della cartella, nonché l’intero

Page 89: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

88

compenso dovuto all’Agente della Riscossione (fissato per legge al 9% di quanto iscritto a ruolo, a

carico del contribuente in misura del 4,65%, scaduti i 60 giorni, l'aggio è interamente a carico del

contribuente) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o tempestivo) pagamento

della cartella.

Trascorso questo termine, l’Agente della Riscossione può avviare azioni cautelari e conservative e

le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come,

ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

Per quanto concerne le violazioni al Codice della Strada, qualora nei termini previsti non sia

stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle

disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo

per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di

procedimento.

La procedura comporta inoltre l'addebito delle maggiorazioni previste dal combinato disposto

degli artt. 194 e 206 del Codice della Strada d.S. e 27, c. 6, della Legge n. 689 del 1981 “in caso di

ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere

da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso

all’Esattore”.

Fig. 1 – cartella di pagamento - frontespizio

Fig. 2 – cartella di pagamento – dettaglio degli addebiti

Fig. 3 – cartella di pagamento – istruzioni per il pagamento

Fig. 4 – cartella di pagamento – dati identificativi e comunicazioni

Page 90: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

89

IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA

La cartella di pagamento notificata al contribuente contiene uno o più bollettini di versamento

precompilati, denominati RAV (in cui l’importo da versare è prestampato), che possono essere

utilizzati esclusivamente se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato presso:

tutti gli sportelli degli uffici postali;

tutti gli sportelli bancari;

il call center e il sito web, chiamando il numero 800.422.687 o collegandosi al sito

www.equitaliagerit.it – per l’ambito Roma e Provincia;

Il pagamento può essere effettuato anche a mezzo carta di credito per importi fino a 1.000 euro

per transazione eseguita e presso tutti gli sportelli di Equitalia Gerit SpA:

in contanti per importi inferiori a 12.500 euro (Art. 49 comma 1 del d.lgs. 231 del 2007);

con assegno circolare non trasferibile, intestato a Equitalia Gerit SpA;

con bancomat, agli sportelli muniti di postazione POS;

con assegno bancario / postale.

RATEAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e, quindi, sono

nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, comprensivo anche

dei tributi e delle entrate del Comune di Roma, possono rivolgersi agli sportelli dell’Agente della

Riscossione per ottenere la rateazione del debito.

Occorre presentare domanda in carta libera, su appositi moduli predisposti da Equitalia,

unitamente a idonea documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà. Per le

richieste inferiori a 5.000 Euro è sufficiente un’autodichiarazione.

La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) che contengono

anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione (i diritti di notifica e le spese per le

procedure di riscossione coattiva sono invece compresi nella prima rata). L’importo minimo della

rata, salvo eccezioni, è di 100 euro.

Page 91: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

90

Per le rateazioni di somme superiori a 50.000 Euro non è più necessario presentare garanzie

(fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, eccetera).

Per poter concedere il beneficio, l’Agente della Riscossione deve accertare l’esistenza della

temporanea difficoltà. In tal senso, a titolo esemplificativo, sono state individuate le seguenti

situazioni:

carenza temporanea di liquidità finanziaria;

stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio;

trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo;

contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi o

contributi;

precaria situazione reddituale.

A fronte della domanda di rateazione (che deve riguardare l’intero importo delle cartelle scadute),

l’Agente della Riscossione emette un provvedimento finale di accoglimento o di rigetto. In

quest’ultimo caso il provvedimento è motivato ed è preceduto da un preavviso di rigetto

contenente le ragioni che impediscono l’accoglimento della domanda.

Avverso il preavviso il debitore può presentare entro dieci giorni osservazioni scritte all’Agente

della Riscossione.

In caso di mancata presentazione di tali osservazioni, o in caso di rigetto delle stesse, l’Agente

della Riscossione notifica al debitore il provvedimento definitivo di diniego.

Scadenza di pagamento delle rate

La data di scadenza del pagamento delle rate corrisponde al giorno di ciascun mese indicato nel

provvedimento di accoglimento dell’istanza di dilazione.

La data della prima rata è fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto

giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente

riscuotibile in unica soluzione;

il carico non può più essere rateizzato.

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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

91

Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate

costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della

rateazione).

Per le modalità operative di calcolo delle rate e di presentazione delle istanze si rimanda al sito

http://www.equitaliagerit.it.

Novità

A partire dai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione successivamente al 30 settembre 2010,

entrerà in vigore il nuovo modello della cartella di pagamento, introdotto con provvedimento

dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010.

La cartella di pagamento notificata dagli agenti della riscossione del gruppo Equitalia ai

contribuenti diventerà più leggibile e chiara. Caratteri più grandi che agevoleranno la lettura del

documento e informazioni più dettagliate consentiranno di comprendere con maggiore chiarezza

la natura della somma richiesta.

Tipo di cartella di pagamento

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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

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LA NUOVA CARTELLA

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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

99

ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA O RICORSO E RELATIVA SOSPENSIONE

La richiesta di autotutela

Se il contribuente ritiene che la richiesta contenuta nella cartella di pagamento non sia dovuta,

deve rivolgersi al Comune per ottenere il cosiddetto 'sgravio', cioè il provvedimento che annulla,

in tutto o in parte, l’ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo ricevuto dall’agente della

riscossione ed indicate nella cartella.

Eventuali contestazioni al Comune possono essere effettuate meditante richiesta di autotutela e/o

presentando ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Il contribuente può presentare istanza di autotutela all'ente creditore titolare della pretesa

debitoria senza alcun termine di scadenza. Nella domanda occorre riportare:

l’atto di cui si chiede l’annullamento;

i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in

parte.

I casi più frequenti in cui si può richiedere uno sgravio di una cartella di pagamento contenente

tributi locali, sono:

errore di persona;

evidente errore logico o di calcolo;

errore sul presupposto dell’imposta;

doppia imposizione;

mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;

mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);

sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni o agevolazioni;

L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:

il giudizio è ancora pendente;

l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;

il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali

(inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

100

I casi più frequenti in cui si può richiedere uno sgravio di una cartella di pagamento contenente

sanzioni amministrative, sono:

il veicolo non risulta di proprietà dell'intestatario alla data dell'infrazione come attestato da

visura presso il Pubblico Registro automobilistico o da atto notarile o da scrittura privata

autenticata;

l’intestatario sia deceduto dopo la data di infrazione come attestato da apposita certificazione

o da visura presso l’Anagrafe Comunale se residente a Roma;

la cartella di pagamento è stata notificata oltre i 5 anni dalla data di notifica del verbale di

accertamento e non sia intervenuta interruzione a norma del Codice Civile come attestato

dalla relata di notifica della cartella di pagamento;

il verbale riportato nella cartella sia stato pagato per l’intera somma dovuta entro il termine

di gg. 60 dalla data di notifica del verbale stesso, come attestato dalla ricevuta di pagamento;

il verbale riportato nella cartella sia stato pagato oltre i termini, come attestato dalla ricevuta

di pagamento, pertanto l’ente effettua il discarico parziale ricalcolando la somma dovuta

comprensiva della maggiorazione.

il verbale sia stato elevato a veicolo "autorizzato" come risultante dalla Banca Dati dei

Permessi in essere presso “Roma Servizi Mobilità S.p.A”.;

nell'ipotesi di unificazione di più verbali per i quali si è riscontrato lo stesso comportamento

antigiuridico (violazioni statiche: cfr. art. 7 del C.d.S. – più violazioni accertate nel periodo di

24 ore, cfr. art. 158 c. 7 del Codice della Strada più violazioni commesse nello stesso giorno di

calendario e sospensione circolazione per motivi di inquinamento art. 7 c. 13 del Codice della

Strada.

nell'ipotesi di veicolo rubato risultante dalla denuncia di furto, verbale di ritrovamento e/o

annotazione di perdita di possesso, per i veicoli presso il P.R.A. e radiazione per i ciclomotori

presso la Motorizzazione;

nel caso di veicolo intestato a Forze di Polizia, previa presentazione di attestazione a firma

del Responsabile dell'Ufficio che dichiari il servizio di istituto;

nell’ipotesi di presentazione nei termini di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace a seguito

della notifica del verbale di violazione, previa presentazione di copia del ricorso, e copia della

ricevuta di presentazione dello stesso o dell’avviso di ricevimento della raccomandata se

spedito per posta.

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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

101

In tutti i casi in cui si presenta istanza di discarico, comunque, si deve allegare l'atto che si intende

contestare e la fotocopia di un documento di identità. La documentazione può essere inoltrata:

per i tributi locali: al Dipartimento Risorse Economiche o a Roma Entrate;

per le sanzioni amministrative: al Dipartimento Risorse Economiche- U.O.

Contravvenzioni.

L'ufficio dell'ente creditore, dopo le verifiche del caso, se riscontra che il contribuente ha

ragione adotta un provvedimento di sgravio che, successivamente, inoltra all'Agente della

Riscossione.

Al provvedimento di sgravio può seguire il rimborso, totale o parziale, delle somme

eventualmente versate.

Novità

Direttiva anti-burocrazia

Per snellire le procedure e per agevolare il cittadino, Equitalia, con direttiva n. 10 del 6 maggio 2010 consente al contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento, interessata da un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall’ente creditore, da una sospensione giudiziale o da una sentenza dell’Autorità giudiziaria, oppure da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, di presentare all’Agente della Riscossione un’istanza di autotutela per la sospensione delle procedure di riscossione ed esecutive. All’istanza di autotutela, per poter essere accolta, deve essere allegato uno dei seguenti documenti: provvedimento di sgravio dell’ente creditore, che sia stato emesso almeno 30 giorni prima

rispetto alla data di presentazione dell’istanza; provvedimento di sospensione amministrativa dell’ente creditore, che sia stato emesso

almeno 30 giorni prima rispetto alla data di presentazione dell’istanza; sospensione giudiziale emessa in un giudizio nel quale l’Agente della riscossione non ha preso

parte. In caso di sospensione parziale, è richiesta l’indicazione dei tributi a cui si riferisce la sospensione;

sentenza favorevole di un organo giudiziario (copia della sentenza o del dispositivo di sentenza) emessa in un giudizio nel quale l’Agente della riscossione non ha preso parte;

copia del pagamento effettuato a favore dell’ente creditore avente data antecedente alla formazione del ruolo.

Nei casi sopra riportati e per i soli tributi indicati nei relativi provvedimenti, l’attività di riscossione e le procedure esecutive saranno sospese. Entro i successivi 10 giorni, l’Agente della riscossione si attiverà nei confronti dell’ente creditore per avere conferma o meno della documentazione consegnata dal contribuente. In caso di pagamento, effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, la sospensione riguarderà sia il tributo principale sia i relativi tributi accessori.

Per predisporre l’’istanza di autotutela si può accedere al sito http://www.equitaliagerit.it e

scaricare il relativo modulo.

Page 103: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

102

Il ricorso

Se il contribuente intende impugnare la cartella di pagamento contenente tributi locali può

rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale.

Prima di instaurare un contenzioso tributario occorre comunque ponderare sia tempi che costi;

infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi

rappresentati dall’obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere

condannato al pagamento delle spese.

Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:

in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente

competente;

in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per

le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.

Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione.

Il processo tributario contro la cartella di pagamento che può essere avviato solo per vizi propri

della stessa inizia con la proposizione del ricorso in bollo alla competente Commissione

tributaria provinciale, che va notificato all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro 60

giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto nonché all’agente della

riscossione che ha proceduto alla notifica della cartella medesima, mediante:

consegna diretta;

per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento;

a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve

costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del

ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del

servizio postale.

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato. Tuttavia, il

ricorrente ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell’atto

Page 104: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

103

impugnato mediante la proposizione di un’apposita istanza, qualora ritenga che dall’atto gli possa

derivare un danno grave e irreparabile.

La richiesta motivata può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può essere presentata

con atto separato. In quest’ultimo caso l’istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la

prova dell’avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.

Se la Commissione concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione

della sentenza di primo grado.

Per le controversie contro cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi di valore superiore a

2.582,28 euro è indispensabile l’assistenza di un difensore abilitato. Il Presidente della

Commissione (o della Sezione) o il Collegio possono ordinare alla parte di munirsi dell’assistenza

tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.

Novità

Tramite una procedura telematica, il contribuente ha la possibilità di verificare lo stato di

lavorazione del ricorso presentato, conoscere la data fissata per le udienze e la composizione del

collegio giudicante.

L’accesso alle informazioni è consentito ai cittadini e ai comuni per i ricorsi in cui sono parte in

causa, nonché ai soggetti abilitati, tramite il servizio telematico “Entratel”.

Gli interessati possono accedere alle informazioni se in possesso degli estremi di identificazione

che consentono l’abilitazione al servizio telematico Fisconline.

Se il contribuente intende impugnare la cartella di pagamento contenente sanzioni

amministrative può presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente per territorio –

Giudice di Pace- entro 30 giorni dalla notifica della cartella.

Per ricorsi riguardanti importi superiori ad Euro 15.493,70 (già 30 milioni di lire) l’autorità

competente è il Tribunale.

Il ricorso alla cartella può essere presentato solo per errori materiali della cartella o per vizi di

notifica, ma non può essere proposto per contestare nel merito il verbale.

Page 105: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

104

Infatti, quando viene inviata la cartella sono già scaduti i termini per proporre ricorso al Prefetto

o al Giudice di Pace contro il verbale.

Per la documentazione da presentare e l’iter procedurale vedi IL CAPITOLO relativo a IL

RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

Se Il Giudice di Pace accoglie il ricorso, in tutto o in parte, dispone l'annullamento e il

conseguente provvedimento di sgravio.

Avverso le sentenze dei Giudici di Pace è ammesso un doppio gravame di merito (appello innanzi

al Tribunale) e di legittimità (ricorso per Cassazione).

Una volta emesso lo sgravio, l'ente è poi tenuto a darne comunicazione all'Agente della

Riscossione.

Il ricorso non interrompe i termini per il pagamento.

La sospensione del pagamento deve essere esplicitamente richiesta nel ricorso.

Durante il perfezionamento dell’iter procedurale del ricorso si può verificare:

L’interruzione che si ha per:

morte di una delle parti;

perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti diverse dall'ufficio tributario;

morte, radiazione, sospensione dall'albo, ruolo, elenco di uno dei difensori tecnici;

Durante l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

L’estinzione che si ha per:

rinuncia al ricorso – scatta quando il ricorrente rinuncia al ricorso e lo dichiara per iscritto;

inattività delle parti - scatta quando le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere,

integrare il giudizio (ad esempio dopo la sospensione o l'interruzione del giudizio stesso) non

vi abbiano provveduto nei termini perentori stabiliti dalla legge.

cessazione della materia del contendere – scatta nei casi di definizione delle pendenze

tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

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IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

105

LA RISCOSSIONE COATTIVA

Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente della Riscossione

competente per territorio nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento, può attivare le

procedure cautelari/esecutive previste dalla vigente normativa per il recupero delle somme

iscritte a ruolo.

A questo fine, l'Agente della riscossione può procedere a notificare:

1. Sollecito di pagamento

Ha la funzione di ricordare al contribuente la presenza di debiti, per i quali è già stata

effettuata la notifica, ma che risultano ancora inevasi, ed è il primo atto emesso dall'Agente

per la Riscossione dopo la cartella di pagamento.

Si tratta quindi di un invito, in via bonaria, ad effettuare una rapida definizione delle

pendenze prima che vengano attivate le azioni di riscossione coattiva.

Il documento contiene, oltre al bollettino per il pagamento, la situazione analitica dei debiti a

ruolo e delle relative spese accessorie maturate.

2. Avviso di intimazione

Serve a sollecitare il versamento dei crediti iscritti a ruolo ancora non pagati e a rinnovare la

notifica qualora essa sia stata effettuata da oltre 12 mesi.

Il documento è simile, nella forma e nei contenuti, alla cartella di pagamento e contiene

l'intimazione a provvedere entro 5 giorni al pagamento del debito scaduto.

3. Iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili registrati

Viene sempre preceduto da una comunicazione di preavviso di fermo contenente l'avvertenza

che, decorsi 20 giorni, verrà disposta senza ulteriore avviso l’effettiva annotazione presso il

PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Il preavviso di fermo, oltre al dettaglio degli

addebiti oggetto dell'intimazione, contiene indicazioni per il pagamento ed ha in allegato il

relativo bollettino di versamento. Il fermo amministrativo dei veicoli determina il divieto di

circolazione con applicazione ai contravventori di una sanzione pecuniaria e la confisca del

veicolo. Esso viene applicato ai veicoli che, sulla base delle risultanze del PRA, risultano

intestati al contribuente.

Page 107: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE

106

4. Iscrizione di ipoteca su beni immobili

Consiste nell’iscrizione di ipoteca legale presso i Pubblici Registri Immobiliari dell’Agenzia

del Territorio sui beni immobili di proprietà, anche parziale, del debitore. L'importo

dell'iscrizione è pari al doppio del carico a ruolo scaduto e non pagato. A seguito

dell’iscrizione ipotecaria viene inviata comunicazione al contribuente contenente, oltre al

dettaglio degli addebiti, i dati catastali degli immobili ipotecati.

5. Espropriazione presso terzi

Consiste nel pignoramento di crediti vantati a qualsiasi titolo dal contribuente iscritto a ruolo

nei confronti di terzi (quote di stipendio, corrispettivi, somme depositate su conti correnti

bancari o postali, ecc). La procedura prevede che venga intimato e fatto obbligo al terzo di

versare, in unica o in più soluzioni, direttamente all'Agente della Riscossione le somme di cui

sopra fino a concorrenza del debito richiesto.

6. Espropriazione immobiliare

La procedura prevede il pignoramento e la successiva vendita, attraverso asta pubblica,

dei beni immobili di proprietà del debitore. Il pignoramento si esegue tramite

trascrizione di un avviso di vendita, da notificare al contribuente entro 5 giorni.

LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE

REGOLE DI APPLICAZIONE

Per la violazione di un adempimento nel campo dei tributi e delle entrate locali è prevista

l’applicazione di una sanzione consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro

c.d. “sanzione pecuniaria”.

A questa possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni accessorie come, ad esempio, la

sospensione dell’attività commerciale per un periodo di tre giorni nel caso in cui sia stata

contestata, nell’arco di 180 giorni, più volte la medesima violazione per occupazione abusiva o

per violazione ai regolamenti in materia di cosap (c.d. recidiva).

Le regole in base alle quali si applicano le sanzioni possono essere riassunte nei seguenti punti:

1) le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso la violazione

(principio di personalità). Le sanzioni, pertanto, non si trasmettono agli eredi;

2) sulla somma irrogata a titolo di sanzione non si applicano gli interessi;

Page 108: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE

107

3) le disposizioni normative che introducono sanzioni più favorevoli successivamente alla

violazione commessa si applicano al contribuente (principio del favor rei), a condizione che il

provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Perciò, se il fatto commesso non è

più qualificato come violazione da una norma successiva, le sanzioni non saranno più

applicabili, a meno che non siano già divenute definitive. Se, comunque, rimane un debito

residuo, questo non sarà più dovuto anche se non sarà restituito quanto già pagato. Laddove la

nuova norma punisca il fatto con una sanzione più favorevole, si applica quest’ultima, sempre

a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo;

4) le sanzioni possono essere applicate solo in forza di una legge entrata in vigore prima della

violazione (principio di irretroattività);

5) non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva

la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale (principio di

imputabilità) né coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa);

6) se l’autore della violazione ha agito nell’interesse di una società o ente con personalità

giuridica, quest’ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione. Ad esempio, in

caso di violazione commessa dall’amministratore unico di una società a responsabilità limitata,

in base al “principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica” è responsabile la società,

nei cui confronti verrà emessa la sanzione;

7) le sanzioni non si applicano nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni o

quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o dalle richieste di informazioni

rilasciate per iscritto dall’Ente locale. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano

pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della

base imponibile, dell’imposta e sul versamento dei tributi (c.d. violazioni meramente formali);

8) non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore;

9) in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, anche in tempi diversi, si

applica un’unica sanzione tenendo presente che la sanzione concretamente irrogata non può

essere superiore a quella risultante dal cumulo delle varie sanzioni previste per le violazioni

commesse;

10) le sanzioni sono ridotte anche in caso di regolarizzazione spontanea (cd. “ravvedimento

operoso”, di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi (come

nell’ipotesi di acquiescenza, di adesione all’invito al contraddittorio, di accertamento con

adesione e conciliazione);

Page 109: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE

108

11) le sanzioni devono essere sempre adeguate all’effettivo danno subito dall’erario e all’entità

soggettiva ed oggettiva delle violazioni, in modo da assicurare uniformità di disciplina per

violazioni analoghe. Non ci può essere la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione

si riferisce e la sanzione.

L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

In ogni caso, le sanzioni possono essere irrogate con due procedimenti distinti: l’atto di

contestazione (art. 16 D.Lgs. 472 del 1997) e l’irrogazione immediata (art. 17).

L’atto di contestazione deve indicare:

• la violazione attribuita al trasgressore;

• le motivazioni;

• le norme applicate per l’applicazione della sanzione;

• i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;

• l’indicazione dei minimi;

• l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione

e, ancora, l’invito a produrre nello stesso termine le deduzioni difensive;

• l’indicazione dell’organo al quale proporre l’eventuale impugnazione immediata.

Se, entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente versa 1/4 della sanzione contestata, la

controversia è definita, e non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie. Entro lo

stesso termine, in alternativa, il contribuente può presentare deduzioni difensive ovvero ricorrere

in Commissione tributaria (in quest’ultimo caso l’atto di contestazione si considera

provvedimento di irrogazione). Va ricordato, però, che l’impugnazione non è ammessa in caso di

presentazione di deduzioni difensive. L’atto di contestazione, in pratica, cambia natura in seguito

al comportamento del contribuente, e dal momento in cui questi presenta le sue deduzioni, non è

più in nessun senso atto di irrogazione sanzioni. L’ufficio ha da quel momento un anno di tempo

per irrogare le sanzioni con atto apposito (che deve essere motivato anche in relazione alle

deduzioni stesse), e solo 120 giorni dalla data di presentazione delle deduzioni difensive per

notificare il provvedimento di irrogazione di sanzione al fine di evitare che le misure cautelari

adottate perdano efficacia.

In alternativa al suddetto procedimento, ma solo per le sanzioni collegate al tributo cui si

riferiscono, l’ufficio può provvedere all’irrogazione contestuale all’avviso di accertamento, di

rettifica o all’invito al pagamento, motivato a pena di nullità. Anche in questo caso il

contribuente (cioè, ciascuno dei destinatari del provvedimento anche in solido) può, entro 60

Page 110: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE

109

giorni dalla notifica del provvedimento, definire il provvedimento pagando 1/4 della sanzione

irrogata. La definizione si riferisce esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza

rispetto al tributo che, viceversa comporta, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia

all’impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento.

Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni

riguardanti l’omesso o ritardato pagamento della tariffa rifiuti sempre che sia stato

precedentemente notificato l’avviso di pagamento o il sollecito di pagamento.

Page 111: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO

110

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

IL DIRITTO DI INTERPELLO

L’INTERPELLO NEL COMUNE DI ROMA

La legge 27 luglio 2000 n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto del contribuente" ha

dettato le linee guida sulle quali conformare rapporti tra il fisco e i contribuenti, ampliando e

rafforzando il dialogo tra l'Amministrazione e questi ultimi.

Ai sensi dell’art. 11 della citata legge n. 212 del 2000, il contribuente ha la possibilità di rivolgere

un quesito all’Ente locale per conoscere la soluzione che può essere data al caso concreto e

personale sul quale sussistono condizioni obiettive di incertezza.

Il Comune di Roma nell'esercizio della propria potestà regolamentare generale, in materia di

entrate, con delibera di Consiglio n. 253 del 19 dicembre 2003 ha approvato il regolamento

concernente la "Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello", relativamente ai

tributi di propria competenza.

L’interpello ordinario è soggetto a determinate condizioni e deve svolgersi secondo precise

regole.

In primo luogo la richiesta di parere deve riguardare l'esatta interpretazione dei regolamenti in

materia di tributi locali (escluse le entrate non tributarie quali le violazioni al codice della strada);

rientrano, pertanto, nell'ambito oggettivo dell'interpello, le istanze concernenti la disciplina degli

aspetti sostanziali e formali del rapporto tra Comune e contribuente, relativamente ai tributi

locali attualmente gestiti, quali ad esempio l'Imposta comunale sugli immobili e la tariffa rifiuti.

Stante il carattere preventivo dell'interpello, lo stesso non può trovare applicazione per i tributi

locali soppressi da precedenti norme quali ad esempio l’ICIAP, né per quei tributi che hanno

perso i requisiti dell'obbligazione tributaria per assumere il carattere di corrispettivo specifico a

fronte di uno specifico servizio, quali la TOSAP divenuta COSAP. Va inoltre esclusa la

possibilità di ottenere una pronuncia dell'Amministrazione su atti privi di contenuto normativo,

quali circolari, istruzioni e note.

L'istanza d'interpello deve contenere a pena di inammissibilità quanto segue:

- il riferimento ad una difficoltà interpretativa connessa all'applicazione di una disposizione

normativa tributaria ad un caso concreto e personale;

Page 112: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO

111

- l'istanza deve essere proposta prima di porre in essere il comportamento giuridicamente

rilevante ovvero prima di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello;

- devono sussistere obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della

disposizione tributaria ritenuta applicabile al caso concreto e personale prospettato dal

contribuente.

Quanto al primo dei requisiti sopra evidenziati, l'interpello deve servire al contribuente, non già

per ottenere pareri o consulenze di carattere generale, ma per risolvere specifici problemi

riguardanti atti, comportamenti ed operazioni concrete direttamente riconducibili alla sfera di

interessi dell'istante.

Il contribuente deve presentare l'istanza prima di porre in essere il comportamento (ad esempio

prima di applicarsi un'aliquota agevolata nel versamento ICI) o di dare attuazione alla norma

oggetto di interpello.

Eventuali istanze "non preventive" potranno comunque ottenere una risposta, ma l'istanza non

potrà essere trattata, sul piano degli effetti, come interpello del contribuente.

L'istanza è da ritenere inammissibile qualora concerna questioni sulle quali non sussistono

obiettive condizioni di incertezza. Ad esempio non ricorrono le condizioni di incertezza nel

caso di ignoranza o d'errore sulla norma, compiuto dal contribuente o qualora

l'Amministrazione abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie

corrispondenti a quella prospettata dall'istante, mediante circolare, istruzione o nota, portata a

conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito del Comune di Roma.

L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente (anche residente all'estero) ovvero

dai soggetti legittimati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente, o

obbligati a ciò in base a specifiche disposizioni di legge.

I soggetti legittimati a presentare l’istanza di interpello sono ad esempio i proprietari degli

immobili per l’ICI o i titolari dell’utenza per la TARI.

Oltre che dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza di contribuenti diversi dalle persone

fisiche, l’interpello può essere attivato anche dal procuratore generale o speciale del contribuente.

Sono esclusi i soggetti portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria

e gli ordini professionali, fatta eccezione ovviamente per le istanze che affrontano questioni

riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati.

L'istanza d'interpello è redatta in carta libera, quindi non è soggetta all'imposta di bollo, ed è

indirizzata al Direttore del Dipartimento II – Risorse Economiche, mediante una delle seguenti

Page 113: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO

112

modalità:

- consegna a mano, nel qual caso verrà rilasciata apposita ricevuta;

- spedizione a mezzo del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Non sono ammessi altri mezzi di comunicazione quali il fax o la posta elettronica, in

considerazione dell'importanza che nell'ambito del procedimento di interpello assume la data di

ricezione dell'istanza, ai fini della decorrenza dei 120 giorni per la risposta.

La presentazione dell'istanza d'interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme

tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o

sospensione dei termini di prescrizione.

Pertanto nel caso di adempimenti periodici (es. versamento del saldo ICI), il contribuente non

potrà rinviare il relativo adempimento alla data in cui l'Ente avrà fornito risposta all'interpello.

Va precisato però che le istanze di interpello sono soggette all'applicazione della sospensione

della feriale giudiziaria (1° agosto - 15 settembre).

L'istanza d'interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

- la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari

sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;

- l’indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale

devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione;

- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

Nel caso in cui l’istanza non sia stata sottoscritta dal contribuente, la stessa istanza può essere

regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito da parte dell’Ente locale.

Il termine entro il quale l’Ente locale è tenuto a rispondere decorrerà dalla data di sottoscrizione

dell’interpello.

Se la documentazione allegata non è sufficiente per consentire il corretto inquadramento della

questione, l’Ente locale può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la

documentazione.

In questo caso, il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere ex novo dalla data di

ricezione da parte dell’Ente locale di tutti i documenti richiesti.

Nell'istanza deve essere formulata, in modo chiaro ed univoco il comportamento e la soluzione

interpretativa che si intendono adottare. Tale indicazione, pur non essendo richiesta a pena di

inammissibilità, deve ritenersi indispensabile affinché possano prodursi gli effetti dell'interpello.

Page 114: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO

113

La risposta scritta e motivata dell'ente locale sull'interpello proposto dal contribuente deve essere

fornita entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.

Il momento iniziale per il calcolo del termine di 120 giorni per il pronunciamento

dell'Amministrazione decorre:

- dalla data di consegna dell'istanza ovvero di ricezione da parte dell'ufficio dell'istanza medesima

quando è inoltrata a mezzo del servizio postale;

- dalla data in cui il contribuente ha provveduto a regolarizzare l'istanza, in precedenza presentata

priva di sottoscrizione;

- dalla data di ricevimento della documentazione integrativa da parte dell'ufficio, nel caso in cui

l'Ente locale si sia avvalso della facoltà di richiedere al contribuente l'integrazione della

documentazione prodotta a supporto dell'istanza di interpello.

Si rammenta che nel caso in cui l'istanza d'interpello ricada nel periodo della sospensione feriale

giudiziaria compreso tra il 1° agosto e 15 settembre, il calcolo del termine per la risposta rimane

sospeso (ad esempio per un'istanza prodotta in data 1° luglio 2010 i 120 giorni scadranno il

14/12/2010)

Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da più contribuenti concerna la stessa questione o

questioni analoghe fra loro, l'Ente locale può rispondere collettivamente, attraverso una circolare

o una nota esplicativa, da pubblicare nel sito sezione "tributi" di Roma Capitale.

La risposta scritta e motivata fornita dall'Ente locale è comunicata all'interpellante con le

seguenti modalità:

- mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio

del contribuente o dell'eventuale domiciliatario all'uopo indicato nell'istanza;

- per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza. In tal caso l'ufficio

competente conserverà agli atti la documentazione comprovante la data in cui la risposta si

intende fornita, che coinciderà con la data di inoltro della comunicazione (rapporto attività - fax

o ristampa e-mail).

La risposta fornita dall'ufficio esplica efficacia limitatamente alla questione oggetto di interpello

ed esclusivamente nei confronti dell'istante il quale è libero di determinarsi in senso non

conforme alla risposta. La risposta tempestiva fornita dall'Ente locale estende i propri effetti

anche in relazione ad eventuali comportamenti successivi posti in essere dal contribuente purché

riconducibile alla stessa fattispecie dell'interpello.

Page 115: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO

114

La risposta fornita dall'Amministrazione e pervenuta all'istante entro il termine di 120 giorni

vincola l'attività degli uffici, i quali non potranno emettere atti a contenuto impositivo o

sanzionatorio in contrasto con la soluzione interpretativa fornita.

Se entro 120 giorni non si riceve alcuna risposta, si deve intendere che l’Ente locale concordi con

l’interpretazione prospettata dal richiedente (silenzio-assenso).

Conseguentemente eventuali atti di accertamento emessi in difformità della soluzione prospettata

dal contribuente (ed implicitamente condivisa dall’Ente locale per effetto del silenzio-assenso)

sono nulli.

Il Comune può rettificare la risposta già resa dando al contribuente un parere diverso da quello

fornito in precedenza ovvero dall’interpretazione che emerge nel caso di silenzio-assenso.

Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto

dell’istanza di interpello, uniformandosi all’interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in

caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell’istanza), nessuna pretesa può essere

avanzata dall’ente locale né per le imposte né per le sanzioni.

Se, invece, il contribuente alla data di ricezione della risposta rettificativa abbia già posto in essere

il comportamento, ma nell’istanza di interpello abbia omesso di indicare la soluzione

interpretativa, l’Ente locale può recupererà il tributo e gli interessi, escluse le sanzioni.

Infine, qualora il contribuente non abbia ancora attuato il comportamento conforme alla prima

risposta e, nonostante la mutata interpretazione dell’Ente locale, dà attuazione alla soluzione

interpretativa originaria, lo stesso contribuente sarà tenuto a pagare le maggiori imposte

eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.

SCHEMA D'ISTANZA D'INTERPELLO

Istanza di Interpello ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 19

dicembre 2003 (Legge n. .212/2000).

.l. sottoscritto ...................................... nato a ............................. il .................................

residente in ......................... Via ..................................................................... cap ..............

n. telefonico ............................., n. fax ....................................., e-mail................................

oppure

Page 116: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO

115

La Società ........................................................ con sede in .............................................….

Via ......................................................... cap ................... n. telefonico .............................

Codice fiscale ................................................ P.IVA ..........................................................

nella persona del legale rappresentante ................................................................................

espone

Il seguente caso concreto e personale (1) : ............................................................................ …………………………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………............................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente (2):

………………………………………............................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento

………………………………………............................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni d'incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto allega la documentazione utile confidando di poter ottenere quanto prima una motivata risposta e si dichiara fin d'ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni. Data................................................... Firma

(1) Descrivere tutte le circostanze di fatto la cui conoscenza è utile per formulare la risposta. (2) Esporre la soluzione che si vuole prospettare.

Page 117: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE

116

COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE

L’AUTOTUTELA

Nell’ambito dei rapporti tra contribuente ed ente locale, una volta ricevuto l’atto di

accertamento, l’invito al pagamento o la cartella di pagamento, esistono diverse possibilità per

addivenire ad una soluzione bonaria della questione al fine di evitare il contenzioso tributario e

sottrarsi a lunghi e costosi giudizi.

La prima possibilità consiste nell’autotutela che si attua quando il Comune prende atto di aver

commesso un errore nell’emissione dell’atto e quindi procede ad annullare il proprio operato e

correggere l’errore senza necessità di attendere la decisione di un giudice.

La competenza ad effettuare la correzione è dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto di

accertamento, l’invito a pagamento o il ruolo; per la gestione delle pratiche di autotutela l’Ufficio

generalmente si avvale della società Roma Entrate.

L’atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta

del contribuente. In tale ultima ipotesi, il contribuente può trasmettere generalmente a Roma

Entrate una semplice domanda in carta libera contenente l’esposizione sintetica degli elementi

che hanno generato l’errore, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi

sostenute.

Nella domanda, inoltre, occorre riportare:

• le generalità del contribuente e i recapiti dove essere contattato;

• il numero dell’atto di cui si chiede l’annullamento;

• i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile totalmente o

parzialmente;

• eventuale documentazione a supporto per dimostrare l’errore commesso dall’Ente locale.

ATTENZIONE

L’istanza di autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice

tributario. Pertanto, se l’ufficio non risponde in tempo utile è necessario prestare attenzione a

non far decorrere inutilmente i termini per presentare il ricorso tributario.

I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:

• errore di persona;

• evidente errore di calcolo;

Page 118: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE

117

• errore sul presupposto dell’imposta;

• mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;

• sussistenza dei requisiti per fruire di agevolazioni o esenzioni;

• errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Ente locale.

L’annullamento in autotutela dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:

• il giudizio è ancora pendente;

• l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;

• il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali

(inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

La cancellazione dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso

consequenziali per cui l’annullamento di un avviso di accertamento infondato comporta anche il

ritiro della conseguente cartella di pagamento e dell’eventuale azione esecutiva intrapresa

dall’agente della riscossione, nonché l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli

atti annullati.

L’AVVISO BONARIO

Viene emesso dall’Amministrazione Comunale prima della produzione del ruolo relativo ai

verbali di infrazione al Codice della Strada.

Il Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni - invia una comunicazione ai

cittadini contenente i verbali per i quali non risultano effettuati pagamenti o ricorsi al fine di

poter saldare l’eventuale posizione debitoria prima della formazione del ruolo ai sensi dell’art.

389, comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di Esecuzione ed Attuazione

al Codice della Strada.

L’Avviso Bonario ha lo scopo sia di segnalare ai cittadini interessati le irregolarità riscontrate,

invitandoli a verificare la propria posizione sulla base della documentazione posseduta ed

eventualmente regolarizzare la stessa sia di consentire di provvedere al pagamento del verbale

prima dell'iscrizione a ruolo e della conseguente emissione della cartella di pagamento, senza

l'applicazione delle maggiorazioni, che sono progressive nel tempo.

Se le verifiche effettuate dall’Amministrazione risultano corrette il cittadino può definire la

propria posizione pagando l'importo indicato nella comunicazione entro 30 giorni dal

Page 119: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE

118

ricevimento dell'avviso bonario con un evidente beneficio economico in caso contrario può

spedire il modello di esonero allegato all’avviso, sotto riportato, per consentire all’Ufficio di

apportare, dopo le verifiche, le eventuali correzioni nella Banca Dati.

Page 120: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE

119

Page 121: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE

120

Si precisa che per l'avviso bonario non è possibile richiedere la rateizzazione.

Page 122: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE

121

L’ACQUIESCENZA E LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Per evitare di sostenere gli oneri legati al ricorso tributario e conseguentemente ottenere uno

sconto sulle sanzioni irrogate, qualora gli atti di accertamento siano fondati su elementi e

motivazioni difficilmente contrastabili, i contribuenti hanno l’opportunità, se rinunciano a

presentare ricorso, di ottenere una riduzione ad 1/4 delle sanzioni amministrative irrogate.

Tale riduzione si esplica sempre che il contribuente formalizzi la sua “acquiescenza” all’atto

ricevuto, ovvero:

• rinunci ad impugnare l’atto di accertamento o l’invito al pagamento;

• rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;

• provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente

dovute tenendo conto delle riduzioni.

Una ulteriore riduzione delle sanzioni ad 1/8 di quella irrogata è prevista se l’avviso di

accertamento non è stato preceduto da “invito al contraddittorio”. La riduzione delle sanzioni ad

un ottavo però può essere applicata esclusivamente per l’acquiescenza agli avvisi di accertamento

relativi a materia concordabile, ossia soltanto alle fattispecie potenzialmente definibili con

accertamento con adesione o con la preventiva adesione agli inviti al contraddittorio quali a titolo

esemplificativo l’imposta comunale sugli immobili relativa alle aree edificabili oppure la stima

della base imponibile Tarsu o Tari relativa a superfici di locali in cui si producono

contestualmente rifiuti speciali e rifiuti assimilati agli urbani. Si precisa comunque che l’Ente

locale non ha l’obbligo di notificare preventivamente l’invito al contraddittorio.

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano contestualmente con l’imposta e gli

interessi e valgono le stesse regole previste per la rateizzazione dell’atto di accertamento.

Discorso diverso riguarda la definizione agevolata delle sole sanzioni, ossia una riduzione delle

sanzioni contenute negli atti di contestazione o di irrogazione delle stesse, qualora il contribuente

rinunci a proporre ricorso.

La definizione agevolata permette la riduzione delle sanzioni di un importo pari ad un quarto

della sanzione indicata o irrogata. Nella definizione agevolata delle sanzioni, a differenza di

quanto avviene per l’acquiescenza, il contribuente può proporre ricorso in ordine all’imposta.

La definizione delle sole sanzioni è, quindi, una scelta alternativa che il contribuente può

perseguire in ragione di un’analisi di opportunità.

Page 123: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE

122

L’ADESIONE ALL’INVITO AL CONTRADDITTORIO

Il decreto legge 185 del 2008 ha introdotto un nuovo istituto deflativo del contenzioso

denominato “adesione all’invito al contraddittorio” che, in considerazione del suo recepimento

nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30/31 luglio

2010, trova applicazione agli atti emessi dal 1° gennaio 2010.

In sostanza, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio, in cui è

indicata la pretesa fiscale e i motivi che l’hanno determinata, ottiene un regime agevolato, in tema

di sanzioni e di pagamento rateale.

La definizione comporta infatti l’abbattimento delle sanzioni ad 1/8 del minimo e si realizza con

l’acquisizione dell’assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute, entro il

quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione all’ ufficio che ha emesso l’invito

versando le somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Il pagamento potrà essere effettuato anche ratealmente, senza prestazione delle garanzie,

indicando nella comunicazione di adesione il numero delle rate prescelte ed allegando la

quietanza dell’avvenuto pagamento della prima rata; sull’importo delle rate successive alla prima

sono dovuti gli interessi legali. In caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della

comunicazione di adesione, si provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Obiettivo specifico della nuova disposizione è quello di impedire l’insorgere della lite definendo

la questione entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione, per cui in cambio

dell’accettazione incondizionata delle risultanze dell’attività di controllo il contribuente ottiene

l’abbattimento consistente delle sanzioni ad un ottavo del minimo.

L’invito al contraddittorio tuttavia non vincola il contribuente che può disattendere la richiesta

formulata dall’ufficio avviando eventualmente il contraddittorio al fine di ottenere una riduzione

della pretesa laddove esistano elementi certi e/o presuntivi per la rideterminazione della stessa. La

mancata adesione all’invito al contraddittorio impedisce al contribuente di avvalersi, una volta

notificato l’avviso di accertamento, della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.

L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in

tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.

Page 124: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE

123

L'accertamento con adesione è disciplinato dal D.Lgs. n. 218 del 1997; in base a quanto previsto

dall’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicabile ai tributi locali, in quanto adottato

con regolamento, ed è esteso a tutti i contribuenti e a tutti i tributi del Comune.

Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia

prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non

presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura può essere attivata tanto dal

contribuente quanto dall’Ente locale.

L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione ad ¼ del

minimo delle sanzioni amministrative.

Il vantaggio per l’ente locale è quello di assicurarsi il diritto a riscuotere le somme, mentre il

vantaggio per il contribuente è quello di ottenere una rettifica a proprio favore dell’accertamento

iniziale.

L’accertamento con adesione può avvenire su iniziativa dell’ufficio, tramite un invito a

comparire, con il quale si invita il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del

rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un atto di accertamento.

L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati il giorno e il

luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.

Inoltre può essere proposto dal contribuente stesso; lo possono richiedere tutti i contribuenti,

persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti e

associazioni.

La domanda può essere presentata all’ufficio competente:

• prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento sempre che non sia stato notificato

un invito al contraddittorio;

• dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma

solo fino al momento in cui non siano scaduti i termini per la proposizione dell’eventuale

ricorso.

La domanda, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche

telefonico, deve essere presentata all’ufficio che ha emesso l’atto di accertamento entro 60 giorni

dalla notifica mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche

telefonicamente, l’invito a comparire. Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in

contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il

contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

Page 125: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE

124

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di

adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. Il rapporto tributario si perfeziona soltanto con

il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso.

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice

tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi

per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte

accertate.

Anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’ufficio è effettuata,

ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro i 20 giorni

successivi alla redazione dell’atto oppure in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di

uguale importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la

prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.

Per le rate successive (maggiorate degli interessi legali) il contribuente deve prestare le garanzie

richieste dalla legge (fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente

deve far pervenire all’ufficio la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla

documentazione relativa alla garanzia.

In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa

l’importo entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, si provvede all’iscrizione a ruolo delle

somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

La conciliazione giudiziale è lo strumento con il quale si può chiudere un contenzioso esistente

con il Comune. Si applica però solo alle controversie per le quali hanno giurisdizione le

Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.

Può essere proposta dalla Commissione tributaria provinciale che, d’ufficio, può prospettare alle

parti il tentativo di conciliazione o dalle parti stesse (contribuente, Ente locale o agente della

riscossione).

Page 126: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE

125

Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare

l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.

I vantaggi della conciliazione sono quelli di evitare i rischi e i costi legati alla prosecuzione del

contenzioso, la compensazione delle spese di giudizio e la riduzione ad 1/3 delle sanzioni

amministrative.

La conciliazione può essere avviata in udienza su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In

particolare si può verificare uno dei seguenti casi:

• il contribuente o l’ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza, può chiedere di

conciliare in tutto o in parte la controversia;

• l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta,

può depositare una proposta scritta di conciliazione già concordata con il ricorrente;

• il giudice tributario, con intervento autonomo in udienza, può invitare le parti a conciliare la

controversia.

Se viene raggiunto l’accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della

conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

Invece, la conciliazione fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto

l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.

In questa ipotesi, lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a

depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione

dei contenuti dell’accordo. Se l’accordo viene confermato, il Presidente della Commissione

dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.

Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere

effettuato:

• in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della

comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);

• in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12

rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro.

La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale

o della comunicazione del decreto presidenziale, mentre per le rate successive, che sono gravate

degli interessi legali, è necessario che il contribuente presti garanzia tramite fideiussione bancaria

o polizza assicurativa fideiussoria, per tutto il periodo di rateazione aumentato di 1 anno.

Page 127: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE

126

In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa

l’importo entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, si provvede all’iscrizione a ruolo delle

somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

Si sintetizzano nella seguente cartella gli strumenti deflattivi del contenzioso posti a disposizione

del contribuente e i relativi vantaggi.

Strumenti deflativi Utilità dello strumento

AUTOTUTELA consente di rilevare un errore dell’Ente locale e di ottenerne la correzione senza presentare ricorso

ACQUISCENZA consente di definire un atto e pagare sanzioni ridotte

DEFINIZIONE AGEVOLATA consente di pagare sanzioni ridotte riservandosi la possibilità di presentare ricorso su imposte ed interessi

ADESIONE ALL’INVITO AL

CONTRADDITTORIO

consente di definire la propria posizione prima di ricevere un accertamento e di usufruire di una riduzione consistente sulle sanzioni

ACCERTAMENTO CON ADESIONE consente di concordare le imposte effettivamente dovute e ottenere la riduzioni delle sanzioni

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE consente di porre fine a un contenzioso in essere e avere uno sconto sulle sanzioni

Strumenti deflativi Sanzioni applicabili

Adesione all’invito al contraddittorio 1/8 del minimo

Accertamento con adesione se non preceduto da invito al contraddittorio

¼ del minimo

Acquiescenza all’atto di accertamento non preceduto da invito al contraddittorio e rinuncia da parte del contribuente all’accertamento con adesione e al ricorso

1/8 di quelle irrogate

Acquiescenza all’atto di accertamento preceduto da invito al contraddittorio e rinuncia da parte del contribuente all’accertamento con adesione e al ricorso

¼ di quelle irrogate

Definizione agevolata delle sanzioni con possibilità di impugnare l’atto per l’imposta e gli interessi

¼ di quelle irrogate

Conciliazione giudiziale in udienza o fuori udienza

1/3 di quelle irrogate

Page 128: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO TRIBUTARIO

127

IL RICORSO TRIBUTARIO

Se il contribuente ritiene infondato un atto emesso nei suoi confronti (ad esempio avviso di

accertamento, invito al pagamento o cartella di pagamento), può rivolgersi alla Commissione

tributaria per chiederne l’annullamento totale o parziale.

La proposizione di un ricorso comporta, comunque, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo di

farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle

spese.

Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:

• in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente,

si può ricorrere contro gli atti emessi dall’Ente locale e contro le cartelle di pagamento e i

provvedimenti emessi dagli agenti della riscossione;

• in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le

sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria

circoscrizione.

Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione.

Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:

• tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi comunali (ICI, Tariffa Rifiuti), le addizionali, le

sanzioni amministrative e gli interessi;

• le controversie di natura catastale come quelle concernenti, ad esempio, il “classamento” delle

unità immobiliari e l’attribuzione della rendita catastale;

• le controversie riguardanti le azioni esecutive intraprese dall’agente della riscossione quali il

fermo amministrativo e l’iscrizione di ipoteca a fronte di cartelle di pagamento riguardanti i

tributi locali.

COME INIZIA IL PROCESSO TRIBUTARIO

Il processo tributario si avvia con la proposizione del ricorso in bollo intestato alla Commissione

tributaria provinciale che deve essere notificato all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro

60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto, attraverso:

• consegna diretta;

• per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento;

• a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

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CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO TRIBUTARIO

128

Entro 30 giorni dalla data in cui è stato notificato il ricorso all’ufficio, il contribuente deve

costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del

ricorso, con attestazione che trattasi di copia conforme all’originale, allegando fotocopia della

ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Per le controversie aventi ad oggetto importi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile

l’assistenza di un difensore abilitato.

I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1º agosto al 15

settembre. Ad esempio per un atto notificato il 15 luglio, il termine di 60 giorni per proporre

ricorso scade il 29 ottobre (16 giorni di luglio, 15 giorni di settembre e 29 giorni di ottobre).

LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato.

Tuttavia, qualora ritenga che dall’atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile, può essere

richiesta alla Commissione tributaria competente la sospensione dell’atto impugnato, mediante la

proposizione di un’apposita istanza che può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può

essere presentata con atto separato. In quest’ultimo caso l’istanza va notificata alle altre parti e

depositata, con la prova dell’avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione

tributaria.

Se la Commissione concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione

della sentenza di primo grado.

Il ricorso, come visto per la riscossione frazionata, non esenta dal versamento, anche se

provvisorio e in misura parziale, delle somme richieste con l’atto impugnato; per i tributi e le

altre entrate locali che si riscuotono con il ruolo, ad eccezione delle violazioni al codice della

strada, è prevista l’iscrizione a ruolo della metà delle somme.

Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla

sentenza della Commissione deve essere rimborsato dall’Ente locale con i relativi interessi, entro

90 giorni dalla notificazione della sentenza.

Se non si procede al rimborso il contribuente può produrre ricorso dopo 90 giorni dalla data di

presentazione della richiesta.

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CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO TRIBUTARIO

129

ESITO DEL RICORSO E LA DEFINITIVITA’ DELLA SENTENZA

Generalmente, la controversia di natura tributaria è trattata in “Camera di consiglio”, ossia senza

la partecipazione delle parti. Tuttavia, una delle parti può richiedere che il ricorso sia discusso in

pubblica udienza. L’istanza di pubblica udienza può essere proposta contestualmente al ricorso o

depositata in segreteria della Commissione con atto separato e notificata alle altre parti costituite

nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione.

Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il

dispositivo della sentenza.

Le sentenze tributarie hanno effetto un volta che sono passate in giudicato e quindi non sono più

appellabili.

La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale

competente. Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di

sessanta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte. La parte che ha interesse

provvede a notificare la sentenza. La parte che ha provveduto alla notifica dovrà depositare nella

segreteria della Commissione l’originale (o copia autentica) della sentenza notificata.

Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per

proporre appello è più lungo. Si applica la sospensione dei termini feriali dal 1° agosto al 15

settembre.

Nel campo tributario esistono due termini entro i quali l'appello stesso può essere proposto,

perché la sentenza non è definitiva:

- un termine breve di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza di

primo grado ad istanza della parte interessata.

- un termine lungo di un anno e 46 giorni che, in mancanza di notificazione, decorre dalla

data di pubblicazione della sentenza coincidente con la data del suo deposito in segreteria;

Dal 4 luglio 2009, tale termine è stato ridotto a sei mesi dalla pubblicazione della stessa sentenza

(deposito). Il nuovo termine si applica a tutti i processi tributari iniziati dopo il 4 luglio 2009

(facendo riferimento alla data di notifica all’Ufficio del ricorso alla Commissioni tributaria

provinciale).

Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronunci a favore

del contribuente, l’ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di

un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli

Page 131: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO TRIBUTARIO

130

obblighi stabiliti dalla sentenza stessa. Se l’ufficio non ottempera a quanto stabilito, il

contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l’esecuzione della sentenza

(giudizio di ottemperanza).

Il ricorso va presentato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in

giudicato e di cui si chiede l’ottemperanza.

Con la sentenza che definisce il giudizio, la Commissione tributaria decide anche l’ammontare

delle spese processuali a carico della parte soccombente. In casi particolari la Commissione

tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.

LA RISCOSSIONE IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE

Il Regolamento generale delle entrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.72 del

30/31 2010 , consente, in conformità all’art. 68 del D.Lgs. 546 del 1992, di riscuotere a titolo

provvisorio ed in via frazionata in pendenza di ricorso, il tributo oggetto di giudizio con i relativi

interessi:

a) per i due terzi dell'intero importo, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale

che respinge il ricorso del contribuente;

b) per l' ammontare ivi deciso in caso di sentenza della commissione tributaria provinciale che

accoglie parzialmente il ricorso del contribuente e comunque non oltre i due terzi;

c) per il residuo, nei limiti dell'ammontare determinato nella sentenza della commissione

tributaria regionale.

Lo stesso sistema di riscossione provvisoria ed in via frazionata si applica alle sanzioni quando vie

è stata già una sentenza, mentre resta comunque esclusa l'iscrizione a ruolo della sanzione dopo la

notifica dell'avviso di accertamento ed in pendenza di giudizio.

Tutti gli importi iscritti a ruolo, dopo le sentenze della Commissione Tributaria, devono essere

diminuiti dell’eventuale somma già corrisposta dal contribuente.

La previsione relativa alla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio si riferisce certamente

agli atti impugnabili diversi dal ruolo o dalla cartella dei pagamento, cioè agli avvisi di

accertamento o agli inviti a pagamento.

Nel caso in cui la sentenza, sia pure non ancora passata in giudicato, abbia, in accoglimento del

ricorso del contribuente, annullato l’atto impositivo, la pretesa tributaria non può più formare

oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria, e, quindi, le somme eventualmente conseguite

a titolo cautelare in fase di iscrizione a ruolo provvisoria devono essere rimborsate.

Page 132: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO TRIBUTARIO

131

IL RICORSO IN APPELLO

La sentenza della Commissione provinciale, prima che diventi definitiva, può essere appellata alla

Commissione regionale competente.

Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria

provinciale), nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e

deve essere depositato, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione

tributaria regionale adita.

Inoltre, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena

d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della Commissione

tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il termine coincide con quello previsto per la costituzione in giudizio, cioè entro trenta giorni

dalla data di proposizione dell’appello.

IL RICORSO IN CASSAZIONE

Le sentenze pronunciate in grado d’appello possono essere impugnate con ricorso per Cassazione

solo per i seguenti motivi:

• motivi attinenti alla giurisdizione;

• violazione delle norme sulla competenza;

• violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

• nullità della sentenza o del procedimento;

• omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il

giudizio.

Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato

iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.

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CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

132

IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

COME SI ATTIVA IL CONTENZIOSO

Prima di presentare un ricorso è bene verificare se è possibile presentare istanza al fine di ottenere

un annullamento dell’atto in applicazione del principio dell’autotutela.

Il potere di autotutela è garantito all’Amministrazione in ordine alla possibilità di risolvere un

conflitto di interessi attuale o potenziale e, in particolare, di sindacare la validità dei propri atti

producendo effetti incidenti sugli stessi, nell'ambito di tutela dell'interesse pubblico.

L'autotutela si può attivare d'ufficio o su richiesta del cittadino.

I principali casi in cui è possibile attivare l’istituto dell’autotutela sono:

1. Il tipo di veicolo indicato nel verbale è errato;

2. la targa del veicolo indicata nel verbale è errata;

3. il verbale è stato notificato oltre i termini previsti – 90 giorni;

4. il verbale si riferisce ad un veicolo venduto prima della data di infrazione;

5. nel caso in cui siano state emesse due o più contravvenzioni, per sosta vietata, nell'arco delle

24 ore (art. 7 Codice della Strada) o nel medesimo giorno di calendario (art. 158 Codice della

Strada), nella stessa via e stesso numero civico, si può richiedere l'unificazione del verbale nel

caso di sospensione circolazione per motivi di inquinamento (art. 7 c. 13 del Codice della

Strada);

6. il verbale è stato elevato ad un contravventore deceduto successivamente alla data di

infrazione;

7. il verbale è stato elevato ad un veicolo rubato prima della data di infrazione;

8. il verbale è stato elevato ad un veicolo intestato a Forze di Polizia.

Page 134: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

133

Nei suindicati casi il

cittadino può

presentare istanza di

annullamento del

verbale su apposito

modulo a qualsiasi

comando della

Polizia Municipale

nel caso si tratti di

una violazione

accertata dai Vigili

Urbani allo

Sportello al

Pubblico del

Dipartimento

Risorse Economiche

nel caso in cui si

tratti di una

violazione accertata

dagli Ausiliari del

Traffico.

A corredo della istanza è bene inoltrare la documentazione giustificativa dell’eventuale

annullamento dell’atto ovvero:

copia del mod. 19-20 o foto del sistema di rilevamento automatizzato da ritirare presso i

Gruppi della Polizia Municipale o lo Sportello al Pubblico del Dipartimento Risorse

Economiche per i casi di cui ai punti 1 e 2;

Page 135: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

134

copia della denuncia di furto, verbale di ritrovamento e/o annotazione di perdita di possesso,

per i veicoli presso il Pubblico Registro Automobilistico e radiazione per i ciclomotori presso

la Motorizzazione Civile per il caso di cui al punto 7;

attestazione a firma del Responsabile dell'Ufficio che dichiari il servizio di istituto per il caso

di cui al punto 8.

Qualora il cittadino voglia presentare ricorso, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica

del verbale, non deve pagare la sanzione indicata nel verbale e può rivolgersi al Prefetto o Giudice

di Pace, spiegando le ragioni.

IL RICORSO AL PREFETTO E L’ORDINANZA INGIUNTIVA

Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del Codice della Strada possono

proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'Ufficio o

comando cui appartiene l'Organo Accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con

ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può

essere richiesta l'audizione personale – art. 203 Codice della Strada.

Il responsabile dell'ufficio o del comando a cui appartiene l’organo accertatore è tenuto a

trasmettere gli atti al Prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con

la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla

decisione, anche se fornito dal ricorrente.

Il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il

ricorso ed i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene

fondato l'accertamento emette, entro 120 giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il

pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per

ogni singola violazione.

Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il Prefetto, nello stesso termine, emette

ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o

comando cui appartiene l'organo accertatore.

L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere

notificata nelle forme previste dall'articolo 201 del Codice della Strada.

Page 136: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

135

Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di

trenta giorni dalla notificazione all'ufficio indicato nella stessa ingiunzione.

In conclusione, dal momento in cui il ricorso viene presentato o inviato per raccomandata A/R,

il procedimento amministrativo può durare fino a 360 giorni nel caso di ricorso al Prefetto, e fino

a 330 giorni nel caso di ricorso presentato o inviato direttamente all'Ufficio/Comando

competente.

Se dopo questo periodo non si ottiene risposta il ricorso si deve ritenere accolto.

IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE

In alternativa al ricorso al Prefetto si può presentare istanza al Giudice di Pace – art. 204 bis del

Codice della Strada - competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione,

sempre, nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.

689, e secondo il procedimento fissato dall’art. 23 della stessa legge purché non sia stato

presentato ricorso al Prefetto.

La documentazione richiesta per presentare il ricorso è la seguente:

ricorso completo e firmato;

n. 5 fotocopie del ricorso;

n. 5 fotocopie della contravvenzione;

n. 5 fotocopie della busta, se l’atto è stato ricevuto per posta, oppure il certificato dell’Ufficio

postale.

Al Giudice di Pace è possibile richiedere la "sospensiva dei termini di pagamento".

Il ricorso e il decreto con cui il Giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura

della Cancelleria del Tribunale, all’opponente o nel caso sia indicato al suo procuratore.

Page 137: Guida alla Fiscalità di Roma Capitale

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

136

Tra il giorno di notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non

maggiori di 30 giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di 60 giorni se si trova

all’Estero.

Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di

comparizione deve essere fissata dal giudice entro 20 giorni dal deposito dello stesso.

L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice ricorrendo

gravi e documentati motivi disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite

l’autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e

impugnabile con ricorso al tribunale.

Nel caso di sentenza di rigetto il Giudice determina l’importo della sanzione e impone il

pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile, il pagamento della somma

deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza con le modalità di

pagamento determinate dall’amministrazione.

Qualora nella sentenza il Giudice di Pace abbia provveduto a disporre a favore del Comune

anche le spese di lite, il cittadino dovrà effettuare il pagamento presso la cassa del Dipartimento

Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni delle stesse.

La copia del ricorso e della ricevuta attestante la presentazione devono essere conservate per

almeno 5 anni.

Quando il ricorso è presentato presso il Giudice di Pace, è bene informare il Dipartimento

Risorse Economiche - U.O. Contravvenzioni - in modo da permettere la sospensione

dell'eventuale emissione di successivi atti.

Novità

E’ possibile la presentazione on-line del ricorso al Giudice di Pace (https://gdp.giustizia.it/ ).

La presentazione del ricorso al Giudice di Pace, dal 31/7/2010, comporta il versamento

per ricorsi di valore fino a 1.100,00 Euro della somma di euro 41,00 (33 euro di contributo

unificato e 8 euro di bollo per rimborso forfettario delle spese processuali - decreto legge 78/10).

Il versamento può avvenire con l'apposizione di contrassegni telematici (acquistabili in tabaccheria) o

con il modello di versamento - detto "Comunicazione di versamento del contributo unificato per le

spese degli atti giudiziari"- da consegnare o spedire insieme al ricorso.