Fiscalità Locale IMU TASI

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GUIDA 2016 Fiscalità Locale IMU - TASI Aggiornata al 23.05.2016

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GUIDA 2016

Fiscalità Locale

IMU - TASI

Aggiornata al 23.05.2016

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2 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Guida elaborata e redatta da:

STEFANIA TROMBETTI Responsabile “NORMATIVA” del Consorzio Nazionale Caaf Cgil

MAURIZIO BONAZZI Consulente Consorzio Nazionale Caaf Cgil

Il presente testo è utilizzato esclusivamente per scopi formativi interni ai CAAF-CGIL. L’elaborazione, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche

responsabilità per eventuali errori o inesattezze. Roma 23 maggio 2016

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Indice Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. Pag. 5

1. IMU 2016 …………………………………………………………………………………………………………………. Pag. 6 1.1 Soggetti passivi IMU ……………………………………………………………………………………………………………… Pag. 6 1.2 Anno d’imposta …………………………………………………………………………………………………………………….. Pag. 6 1.3 A chi è destinata l’IMU …………………………………………………………………………………………………………… Pag. 6 1.4 Definizione di abitazione principale ……………………………………………………………………………………….. Pag. 6 1.4.1 Immobili posseduti da cittadini italiani non residenti

1.5 Definizione di pertinenza dell’abitazione principale ………………………………………………………………. Pag. 8

1.6 Assimilazioni all’abitazione principale che possono disporre i Comuni …………………………………… Pag. 9

1.7 Immobili esclusi per Legge dal pagamento IMU ……………………………………………………………………… Pag. 10

1.8 Gli immobili esenti da IMU …………………………………………………………………………………………………….. Pag. 11 1.8.1 Esenzione terreni agricoli

1.9 L’IMU e la tassazione degli immobili - Effetto sostitutivo ………………………………………………………… Pag. 12 1.10 Possesso dell’immobile ..………………………………………………………………………………………………………. Pag. 12 1.11 Base imponibile IMU …………………………………………………………………………………………………………….. Pag. 13 1.12 Determinazione della Base Imponibile IMU …………………………………………………………………………… Pag. 13 1.13 Determinazione della base imponibile IMU in alcune situazioni particolari ……………………………. Pag. 14 1.13.1 Area edificabile 1.13.2 Fabbricato costruito su area edificabile 1.13.3 Fabbricati in ristrutturazione e fabbricati grezzi 1.13.4 Fabbricati rurali ai fini IMU 1.13.5 Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 1.13.6 Fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati inagibili o inabitabili

1.14 Determinazione dell’imposta: le aliquote e la detrazione per l’IMU ………………………………………. Pag. 19 1.14.1 Aliquota base IMU 1.14.2 Aliquota IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze 1.14.3 Detrazione IMU per abitazione principale e relative pertinenze 1.14.4 Riduzione IMU per immobili locati a canone concordato

1.15 Errori nei versamenti IMU ……………………………………………………………………………………………………… Pag. 22

2. TASI 2016 ………………………………………………………………………………………………………………… Pag. 23 2.1 Soggetti passivi TASI ……………………………………………………………………………………………………………… Pag. 23 2.1.1 Diverso utilizzo dell’immobile da parte dei possessori

2.2 Anno d’imposta …………………………………………………………………………………………………………………….. Pag. 24 2.3 A chi è destinata la TASI ………………………………………………………………………………………………………… Pag. 24 2.4 Definizione di abitazione principale ……………………………………………………………………………………….. Pag. 24 2.4.1 Immobili posseduti da cittadini italiani non residenti

2.5 Definizione di pertinenza dell’abitazione principale ………………………………………………………………. Pag. 27 2.6 Assimilazioni all’abitazione principale che possono disporre i Comuni …………………………………… Pag. 27 2.7 Possessore e Utilizzatore “Occupante” ………………………………………………………………………………….. Pag. 28 2.7.1 Casi particolari Possessore - Utilizzatore

2.8 Immobili esclusi per Legge dal pagamento IMU-TASI ……………………………………………………………… Pag. 30 2.8.1 Applicazione della TASI ai fabbricati equiparati per legge ad abitazione principale

2.9 Gli immobili Esenti da TASI …………………………………………………………………………………………………….. Pag. 33 2.10 Possesso detenzione dell’immobile ………………………………………………………………………………………. Pag. 34 2.11 Base imponibile TASI …………………………………………………………………………………………………………….. Pag. 34 2.12 Determinazione della Base Imponibile TASI …………………………………………………………………………… Pag. 34

2.13 Determinazione della base imponibile TASI in alcune situazioni particolari ……………………………. Pag. 35 2.13.1 Area edificabile 2.13.2 Fabbricato costruito su area edificabile 2.13.3 Fabbricati in ristrutturazione e fabbricati grezzi 2.13.4 Fabbricati rurali ai fini TASI 2.13.5 Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 2.13.6 Fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati inagibili o inabitabili

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2.14 Determinazione dell’imposta: le aliquote e la detrazione per la TASI ……………………………………. Pag. 38 2.14.1 Aliquota base TASI 2.14.2 Aliquota TASI per l’abitazione principale e relative pertinenze 2.14.3 Detrazione TASI per abitazione principale e relative pertinenze 2.14.4 Riduzione TASI per immobili locati a canone concordato

2.15 Errori nei versamenti TASI ……………………………………………………………………………………………………… Pag. 40

2.16 Esempi di calcolo TASI ……………………………………………………………………………………………………………. Pag. 41 2.16.1 Possessori per quote diverse e stesso utilizzo 2.16.2 Possessori per quote diverse e diverso utilizzo 2.16.3 Possessore e occupante 2.16.4 Abitazione principale parzialmente locata 2.16.5 Immobile non locato posseduto da anziano ricoverato in casa di riposo 2.16.6 Immobile non locato posseduto da militare che ha trasferito la residenza 2.16.7 Immobile dato in locazione a canone concordato 2.16.8 Immobile dato in uso gratuito ad un figlio

3. I VERSAMENTI IMU - TASI 2016 ………………………………………………………………………………. Pag. 45 3.1 Termini versamenti IMU - TASI ………………………………………………………………………………………………. Pag. 45 3.2 Modalità per effettuare i versamenti IMU - TASI ……………………………………………………………………. 45 3.2.1 Versamenti minimi 3.2.2 Arrotondamenti 3.2.3 La compensazione con imposte a credito

3.3 Il ravvedimento IMU - TASI …………………………………………………………………………………………………… Pag. 50 3.3.1 Ravvedimento omessi o tardivi versamenti IMU - TASI 3.3.2 Ravvedimento omissione dichiarativa

3.4 Importo minimo accertamento e riscossione …………………………………………………………………………. Pag. 54

4. La Dichiarazione IMU - TASI …………………………………………………………………………………..... Pag. 55 4.1 La dichiarazione IMU – TASI …………………………………………………………………………………………………… Pag. 55 4.1.1 Condizioni che non determinano l’obbligo di presentare la dichiarazione 4.1.2 Condizioni che determinano l’obbligo di presentare la dichiarazione 4.1.3 Il Modello di Dichiarazione 4.1.4 Esempio di compilazione della dichiarazione

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Premessa L’imposta municipale propria (IMU) istituita dal D.Lgs. n. 23/2011, è entrata in vigore dall’anno d’imposta 2012 a seguito del D.L. n. 201/2011 che ne ha anticipato l’applicazione in precedenza prevista a decorrere dall’anno 2014. Il successivo D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012 ha integrato e modificato in parte quanto già previsto dal sopra citato D.L. 201/2011.

Per l’anno d’imposta 2013 rilevanti modifiche furono poi introdotte dal: D.L. 54 del 21.05.2013 D.L. 102 del 31.08.2013 D.L. 133 del 30.11.2013 Legge 147 del 27.12.2013 “Stabilità 2014”

Si veda al riguardo la Guida IMU predisposta per l’anno 2014

A decorrere dall’1.01.2014, l’IMU, insieme alla TASI ed alla TARI, è parte della IUC (Imposta Unica Comunale).

La Legge n. 147 del 27.12.2013 “Stabilità 2014”, all’art. 1 co. 639 ha previsto: “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”

L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU

(Legge n. 147 del 27.12.2013 “Stabilità 2014”, art. 1 co. 703)

Ulteriori modifiche all’applicazione dell’IMU e della TASI sono state introdotte dalla Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016”.

IUC

POSSESSO DI IMMOBILI

IMUA carico del possessore

FRUIZIONE DI SERVIZI

COMUNALI

INDIVISIBILITASI

A carico in parte del possessore e in parte

dell'utilizzatore

RIFIUTI TARIA carico dell'utilizzatore

IMI - IMIS La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, con Legge Provinciale n. 3 del 23.04.2014 ha istituito, a decorrere

dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Immobiliare (IMI). Essa sostituisce sul proprio territorio integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.

La provincia Autonoma di Trento con Legge Provinciale n. 14 del 30.12.2014 ha istituito a decorrere dall’anno d’imposta 2015 l’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) applicata obbligatoriamente nei comuni della provincia. In tale territorio non si applicano l’IMU e la TASI.

Per l’applicazione dell’IMI e dell’IMIS si deve fare riferimento a quanto previsto dalle rispettive leggi provinciali e dalle delibere dei Comuni interessati

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1. IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1.1 SOGGETTI PASSIVI IMU

L’IMU è un’imposta di natura patrimoniale il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso di immobili e connesso alla loro natura e valore.

Sono soggetti passivi e quindi tenuti al pagamento dell’IMU, anche se non residenti nel territorio dello Stato, i possessori di immobili intesi come:

proprietari di fabbricati, terreni e aree edificabili;

titolari del diritto di usufrutto su fabbricati, terreni e aree edificabili;

titolari del diritto di abitazione sull’immobile adibito ad abitazione principale;

titolari di usufrutto legale (quando proprietario è un minore);

titolari di diritti di superficie, uso, enfiteusi;

locatari finanziari in caso di immobile detenuto in leasing.

Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti reali sull’immobile, ciascun contitolare è tenuto al pagamento per la quota ad esso spettante.

1.2 ANNO D’IMPOSTA

Ai fini IMU l’anno d’imposta corrisponde all’anno solare: si versa nell’anno per gli immobili posseduti nell’anno in corso.

1.3 A CHI È DESTINATA L’IMU

A differenza di quanto in precedenza previsto, dall’anno d’imposta 2013 l’IMU spetta interamente ai Comuni con la sola eccezione prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali l’imposta, calcolata ad aliquota standard dello 0,76% è riservata allo Stato (art. 1, co. 380, della L. n. 228/2012).

Per tali immobili i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% (arrivando quindi ad un massimo dell’1,06%) ed in questo caso la sola quota dell’imposta riferita alla eventuale maggiorazione deliberata, è riservata al Comune.

1.4 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini IMU per abitazione principale s’intende: “l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora e la residenza anagrafica in

immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si

applicano ad un solo immobile”

Dall’esame della norma si evince che: l’abitazione principale può essere costituita da una sola unità immobiliare (non possono essere

considerate entrambe abitazione principale le unità immobiliari attigue anche se utilizzate congiuntamente come abitazione principale salvo il caso in cui non si addivenga ad una variazione catastale con la fusione delle due o più unità immobiliari);

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per essere considerata abitazione principale ci deve essere coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica;

nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare (coniugi) abbiano stabilito la dimora e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune, la condizione di “abitazione principale” è riconosciuta ad uno solo degli immobili;

la limitazione di cui sopra non opera qualora gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi.

Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione; conseguentemente il proprietario che dimora abitualmente e risiede anagraficamente in un immobile e che contemporaneamente ne concede parte in locazione (es. a studenti), ai fini IMU continua a considerare in toto quell’immobile come “abitazione principale” (FAQ 20.01.2014 Dipartimento Finanze - Fiscalità Locale – Risposta 12)

I comuni non possono disciplinare condizioni diverse da quelle previste dalla Legge in merito: alla definizione di abitazione principale;

all’assimilazione ad abitazione principale di altre fattispecie ad esclusione di quella prevista e rappresentata nel successivo punto 1.6.

1.4.1 Immobili posseduti da cittadini italiani non residenti

In deroga al principio della residenza anagrafica l’art. 9-bis, co. 1, D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 80/2014, ha modificato l’art. 13 co. 2 del D.L. 201/2011, prevedendo che:

“1. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.”

Dall’anno d’imposta 2015, l’equiparazione all’abitazione principale di una unità immobiliare posseduta da un cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato opera se i contribuenti: possiedono, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non

risulti locata o data in comodato d’uso;

sono iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);

sono già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

I Comuni non possono, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, stabilire per tali fattispecie ipotesi di equiparazione diverse da quanto prevede la norma.

ISCRITTO ALL’AIRE Ai fini dell’equiparazione è sufficiente che il cittadino sia iscritto all’AIRE e non anche che l’immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all’AIRE (Risoluzione n. 6/DF del 26.06.2015).

PENSIONATO NEL PAESE DI RESIDENZA Con riguardo a tale condizione la Risoluzione n. 6/DF del 26.06.2015 ha fornito importanti chiarimenti precisando quanto di seguito rappresentato.

I cittadini italiani residenti all’estero possono percepire: a) pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con

quella versata in un Paese estero; b) pensioni italiane; c) pensioni autonome italiane e pensioni estere.

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L’equiparazione ad abitazione principale riguarda esclusivamente i casi prospettati nelle lettere a) e c), dal momento che solo in tali casi si verifica la condizione prevista dalla norma, vale a dire che i contribuenti risultino “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”. In particolare, per quanto riguarda la pensione in convenzione internazionale, si deve evidenziare che detta tipologia di pensione, al di là del fatto che, ai fini della sussistenza del requisito, possa totalizzarsi la contribuzione versata in Italia con quella versata in un Paese estero, va considerata, a tutti gli effetti, una pensione per entrambe le componenti a carico dei due Stati.

Pertanto, se il Paese estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, è anche il Paese di residenza del soggetto, può applicarsi, ai fini IMU, l’equiparazione ad abitazione principale.

La norma si riferisce genericamente al trattamento pensionistico e ciò comporta che si possa ricomprendere in tale trattamento, fermo restando quanto fin qui rappresentato, qualunque tipo di pensione e, quindi, ad esempio anche quella di invalidità.

1.5 DEFINIZIONE DI PERTINENZA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini IMU per pertinenze di abitazione principale s’intendono: “esclusivamente quelle classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Sulla base di quanto previsto dalla norma, possono intendersi quali pertinenze dell’abitazione principale soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:

C/2 - magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;

C/6 - stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

C/7 - tettoie.

Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, tra quelle previste dalla norma; rientra nel computo del limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.

Esempio Una cantina compresa nella rendita catastale dell’abitazione: deve essere considerato il possesso di una pertinenza di categoria catastale C/2 e pertanto potranno essere considerate pertinenze dell’abitazione principale soltanto altre due unità di categoria catastale diversa da C/2 quindi un eventuale C/6 e/o un eventuale C/7.

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI Non si verifica la condizione di equiparazione all’abitazione principale

nel caso in cui il cittadino italiano residente all’estero che possiede un’unica unità immobiliare in Italia: percepisca esclusivamente una pensione autonoma italiana; percepisca una pensione estera autonoma o in convenzione internazionale erogata da un paese

diverso da quello in cui è residente.

Per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero per le quali non risultino soddisfatte le condizioni stabilite per l’equiparazione ad abitazione principale, il comune può, comunque,

stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46%, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D. L. n. 201/ 2011 consente al comune di modificare

l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali (Risoluzione n. 6/DF del 26.06.2015).

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Esempio Due pertinenze, di solito la soffitta e la cantina, accatastate unitamente all’unità ad uso abitativo: in tale caso, in base alle norme tecniche catastali, la rendita attribuita all’abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in esame, si ritiene che il contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7.

In presenza di più pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale, il contribuente può scegliere quale di queste considerare pertinenza dell’abitazione principale tenendo conto in ogni caso che la pertinenza abitazione principale scelta per l’IMU deve essere la stessa scelta per la TASI.

Esempio Il proprietario di due C/6 pertinenziali all’abitazione, può scegliere quale dei due vuole considerare pertinenza dell’abitazione principale ai fini IMU/TASI.

I comuni non possono disciplinare il numero e la tipologia di pertinenze dell’abitazione principale diversamente da quanto prevede la Legge.

1.6 ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE CHE POSSONO DISPORRE I COMUNI

Modificando l’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, il comma 10 della Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016”, ha previsto che dal 2016 i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale esclusivamente l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Dall’anno d’imposta 2016 quindi, se il Comune ne prevede l’assimilazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, che non risulti locata:

non sarà soggetta a IMU se classificata in categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9;

sarà soggetta a IMU se classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9. In tal caso il ricoverato calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale, dal risultato ottenuto detrae la detrazione deliberata dal Comune (che non può comunque essere inferiore al minimo di legge fissato in € 200) determinandola in proporzione al numero di proprietari che abitano l’immobile indipendentemente dalla loro percentuale di possesso.

IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO

Dal 2016 non è più consentito ai Comuni di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro

il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Per tali tipologie di immobili il legislatore ha disposto, a decorrere dal 2016, un particolare regime impositivo che viene rappresentato al punto 1.13.5.

Con riferimento alle disposizioni previste nei precedenti periodi d’imposta, si vedano le Guide IMU predisposte per gli anni 2014 e 2015.

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1.7 IMMOBILI ESCLUSI PER LEGGE DAL PAGAMENTO DELL’IMU

L’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato da ultimo dalla Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016” prevede che l’imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari

che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota prevista dal Comune (dal 2‰ al 6‰) e la detrazione di € 200

(o dell’importo deliberato dal Comune). La stessa norma dispone l’esclusione dall’imposta per i seguenti immobili se di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9:

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (Art. 1 co. 15 Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016”.

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (“housing sociale”) come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008 pubblicato in G.U. n. 146 del 24.06.2008. Al riguardo si ricorda che, l’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI (FAQ 03.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 20).

Casa coniugale assegnata al coniuge dal Giudice, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riguardo a tale fattispecie sorgeva un dubbio in quanto dal dettato della norma pareva escluso dall’imposta tale fabbricato a prescindere da chi ne era il possessore (proprietario, usufruttuario ecc.). Sul punto il MEF, con la Risoluzione 5 del 2013 ha chiarito che in caso di assegnazione della casa coniugale di proprietà di terzi, il soggetto passivo in caso di locazione è il proprietario, mentre in caso di comodato è il coniuge assegnatario che è escluso dal pagamento qualora l’immobile non sia di lusso.

Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica". Al riguardo si ricorda che, l’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI (FAQ 03.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 21).

A decorrere dall’anno 2014 l’imposta non è dovuta neppure per i fabbricati rurali ad uso strumentale (Art. 1 comma 708 della L. n. 147/2013 “Stabilità 2014”).

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1.8 GLI IMMOBILI ESENTI DA IMU

Sono esenti, così come già previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 e confermato dall’art. 13 co. 13 D.L. 201/2011: gli immobili posseduti dallo Stato, nonché posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province,

dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

i fabbricati destinati ad usi culturali;

i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze;

i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali l’esenzione è prevista da accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR) fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di una delle attività indicate dall’art. 7 co. 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992 oltre che all’attività di ricerca;

i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/1977.

A decorrere dall’1.01.2014 sono esenti dall'IMU anche i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L. 102/2013 art. 2 co. 2 lett. a)).

Le esenzioni esposte spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

1.8.1 Esenzione terreni agricoli

Negli ultimi anni più volte il legislatore è intervenuto per definire le aree nelle quali dovevano essere ubicati i terreni agricoli nonché le condizioni soggettive previste in capo al possessore affinché tali terreni potessero essere considerati esenti da IMU (si vedano al riguardo le Guide IMU predisposte per gli anni 2014 e 2015).

L’art. 1 co. 13 della Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016” ha previsto al riguardo quanto di seguito rappresentato.

A decorrere dall’anno 2016 l’esenzione dall’IMU prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18.06.1993.

Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) Posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui

all’art. 1 del D.L. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

b) Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001.

c) A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

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Nel corso di un question time in Commissione Finanze alla Camera è stato precisato che i terreni incolti e gli orti, rientrando nel novero dei terreni agricoli, seguono le medesime regole in merito all’esenzione IMU. In particolare, in base alla Legge di Stabilità 2016, nei Comuni montani non è dovuta l’IMU su tutti gli orti e i terreni incolti, mentre in pianura i terreni incolti e gli orti di proprietari che non hanno la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) non possono sottrarsi al pagamento.

1.9 L’IMU E LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI - EFFETTO SOSTITUTIVO

L’IMU è un’imposta municipale (definizione di legge) che grava sugli immobili (terreni, aree edificabili e fabbricati) situati sul territorio dello Stato.

Secondo quanto previsto dal co. 1 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, l’IMU sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

Eccezione alla norma è stata introdotta dal comma 717 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” che prevede: “… il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati

situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria,

concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento”

Da ciò si rileva che se un fabbricato adibito ad abitazione (di categoria catastale A escluso A/10) non è locato (vuoto o dato in uso gratuito) ed è situato nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile di proprietà adibito ad abitazione principale (ai fini IRPEF - Codice Utilizzo “1”), se assoggettato all’IMU, sarà assoggettato anche all’IRPEF ed alle relative addizionali nella misura del 50%. Al contrario se nello stesso Comune il contribuente non è proprietario dell’immobile adibito ad abitazione principale, il fabbricato non locato assoggettato ad IMU non concorre alla base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali.

Sono comunque assoggettati all’IRPEF e alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti o esclusi dall’IMU.

1.10 POSSESSO DELL’IMMOBILE

L’IMU è dovuta e calcolata sulla base della percentuale e dei mesi di possesso dell’immobile nel corso dell’anno d’imposta (anno solare).

2016 - TERRENI ESENTI DA IMU(Art. 1 comma 13 L. n. 208/2015 ‘Stabilità 2016’)

Sulla base dei criteri individuati dalla

Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del

14.06.1993

Da chiunque posseduti

e/ocondotti

Ubicati intutti i Comuni

Possedutie condotti

daCD o IAP

Ubicati inComuni delleIsole minori

(Allegato A L. 448/2001)

Da chiunque posseduti

e/ocondotti

A immutabile destinazione

agro-silvo-pastorale

A proprietà collettiva

indivisibile e inusucapibileda chiunque

condotti

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13 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

In caso di vendita o acquisto in corso d’anno, le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. si considerano mese intero.

Esempio: Vendita di un immobile il 10.03.2016 - Chi ha venduto paga IMU per 2 mesi - chi ha comprato paga IMU per 10 mesi

Lo stesso principio si applica in caso di trasferimento dell’immobile per successione o donazione.

1.11 BASE IMPONIBILE IMU

La base imponibile è determinata in modo diverso a seconda che si tratti di fabbricati, di terreni agricoli e/o di aree edificabili.

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione (Circ. 3/DF 8.5.2012), rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, distinti moltiplicatori previsti dalla norma in relazione alla categoria catastale del fabbricato.

Per i terreni agricoli posseduti o condotti da soggetti diversi da CD o IAP (anche se non coltivati), il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, il moltiplicatore 135.

Per le aree fabbricabili, l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, dispone che la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

1.12 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IMU

La base imponibile su cui calcolare l’imposta è determinata diversamente a seconda della tipologia di immobile.

FABBRICATI Rivalutazione Coefficiente

IMU Base Imponibile

Di categoria A escluso A10 e di categoria C02-C06-C07

Rendita catastale x 1,05

160 Rendita Catastale x 1,05 x 160

Di categoria B e di categoria C03-C04-C05

Rendita catastale x 1,05

140 Rendita Catastale x 1,05 x 140

Di categoria A10 e D05 Rendita catastale

x 1,05 80 Rendita Catastale x 1,05 x 80

Di categoria C1 Rendita catastale

x 1,05 55 Rendita Catastale x 1,05 x 55

Di categoria D (Escluso D05 e D10-rurale strumentale)

Rendita catastale x 1,05

65 Rendita Catastale x 1,05 x 65

TERRENI AGRICOLI Rivalutazione Coefficiente

IMU Base Imponibile

Posseduti o condotti da soggetti diversi da CD o IAP (anche se incolti)

Reddito dominicale x 1,25

135 Reddito Dominicale x 1,25 x 135

AREE EDIFICABILI

La base imponibile è data dal valore venale o prezzo di mercato al 1 gennaio dell’anno d’imposta

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1.13 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IMU IN ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI 1.13.1 Area edificabile

Ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva, dell’imposta di registro e dell’IMU “un’area è da considerarsi fabbricabile

se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

La base imponibile per il calcolo dell’IMU è data dal “valore venale o prezzo di mercato” dell’area edificabile al 1° gennaio dell’anno d’imposta e quindi deve essere individuato dal contribuente.

Per il valore delle aree, i Comuni possono aver stabilito dei valori minimi di riferimento; a tal fine è necessario verificare l’esatta formulazione contenuta nel regolamento Comunale circa la valenza di tali valori.

Non sempre infatti l’utilizzo degli stessi quale base imponibile IMU, mette il contribuente al riparo da eventuali contestazioni (e quindi sanzioni) da parte del Comune. Il regolamento, infatti, potrebbe conferire a tali parametri un valore puramente indicativo (che pertanto non vincola l’ufficio Tributi in fase di accertamento) oppure prevedere l’impossibilità di accertamento nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il pagamento sulla base dei predetti valori (Circolare 3/DF 2012). E’ opportuno quindi che il contribuente si rivolga ogni anno agli uffici comunali o ad un tecnico di fiducia per attribuire all’area il valore corretto da utilizzare per il calcolo dell’imposta.

Non sono considerati fabbricabili anche se utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (C.D.) o imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo e all’allevamento di animali.

In tal caso sono esclusi da imposizione

Nel caso in cui il terreno sia posseduto dal C.D. o I.A.P. in comproprietà con altri soggetti che non rivestono tale qualifica, per questi ultimi la base imponibile del terreno è determinata come se lo stesso fosse agricolo:

Reddito dominicale x 1,25 x 135

1.13.2 Fabbricato costruito su area edificabile

Quando sull’area edificabile viene costruito un fabbricato, quest’ultimo deve essere iscritto in catasto e sarà quindi la rendita catastale dell’immobile ad essere utilizzata al fine di determinare la base imponibile per l’IMU (non più il valore dell’area edificabile) a partire dalla data di fine lavori o, se antecedente, dall’effettivo utilizzo dell’immobile.

Le quote e il titolo di possesso del nuovo fabbricato seguono quelle dell’area edificata.

Esempio Due coniugi in regime di comunione legale dei beni; area edificabile acquistata dal marito prima del matrimonio quindi di proprietà al 100% dello stesso. Sull’area, dopo il matrimonio, viene costruito un fabbricato: rimane di proprietà al 100% del marito.

1.13.3 Fabbricati in ristrutturazione e fabbricati grezzi

Per i fabbricati in ristrutturazione con regolari abilitazioni rilasciate dagli uffici comunali preposti e di fatto non utilizzati, per il periodo in cui vengono ristrutturati, la base imponibile è determinata dal valore dell’area edificabile.

Per i fabbricati grezzi: che non sono ancora accatastati oppure lo sono ma con categoria catastale F/3 e in ogni caso di fatto

non utilizzati, la base imponibile è determinata dal valore dell’area edificabile; se sono accatastati (con categoria diversa da F/3) la base imponibile è determinata sulla rendita

catastale rivalutata.

Page 15: Fiscalità Locale IMU TASI

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1.13.4 Fabbricati rurali ai fini IMU

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19.04.1994, n. 701. Entro il 30.9.2012 era possibile presentare le domande di riconoscimento della ruralità dei fabbricati già iscritti nel catasto edilizio urbano in categorie diverse da A/6 (fabbricato rurale ad uso abitativo) e D/10 (fabbricato rurale ad uso strumentale) (D.M. 26/7/2012).

Resta fermo che sono esclusi dall’IMU i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola.

Nell’ipotesi di comproprietari di fabbricati rurali, ove uno o più soggetti non siano ricompresi tra coloro che abitano la casa rurale o utilizzano il fabbricato strumentale per una attività agricola, si applicano regole diverse, a seconda della tipologia dell’immobile, che di seguito vengono rappresentate.

FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO Per questa tipologia di immobili si applicano le regole valevoli per tutti gli altri fabbricati ad uso abitativo. Nel caso in cui l’unità immobiliare costituisca l’abitazione principale del possessore: se di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 sarà esclusa dalla tassazione; se di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 sarà soggetta a tassazione con l’aliquota e la detrazione

prevista per l’abitazione principale.

Per quanto concerne gli eventuali altri comproprietari, che non risiedono e dimorano nel fabbricato, essi saranno tenuti al pagamento dell’imposta.

FABBRICATO STRUMENTALE ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA La tipologia di fabbricati in questione va considerata rurale per tutti i comproprietari in quanto l’art. 9 co. 3 del D.L. 557/1993 ne riconosce la ruralità solo alla semplice condizione che l’immobile venga utilizzato in relazione ad una attività agricola a prescindere quindi da chi ne sia l’utilizzatore che potrebbe anche essere un soggetto diverso dai comproprietari.

Esempio Due fratelli (A) e (B) sono proprietari al 50% di un immobile di categoria A/3 e di uno di categoria D/10. Il fratello (A) risiede e dimora abitualmente nella casa e utilizza il fabbricato D/10 per la propria attività sul terreno; il fratello (B) risiede e dimora altrove e svolge un’altra attività. Per il fratello (A) entrambi i fabbricati sono esclusi dall’IMU. Il fratello (B) invece godrà dell’esclusione solo per il D/10 mentre sarà tenuto a pagare l’IMU relativamente alla sua quota di proprietà dell’immobile di categoria A/3, applicando l’aliquota di riferimento.

1.13.5 Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado

Intervenendo sull’art. 13 co. 3 del D.L. n. 201/2011, l’art. 1 co. 10 lett. b) della Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016” ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per:

“0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”. Per beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile IMU, devono essere verificate le condizioni di seguito rappresentate.

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16 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Deve trattarsi di unità immobiliari di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo – comodante – ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari genitori - figli) che le utilizzano come abitazione principale, nella quale cioè il parente comodatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Il contratto di comodato deve essere registrato.

Il comodante: deve possedere un solo immobile in Italia; deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato

l’immobile dato in comodato; può possedere, nello stesso comune dove è ubicato l’immobile in comodato, un altro immobile

adibito a propria abitazione principale di categoria diversa da A/1, A/8, A/9.

Il comodante deve attestare il possesso dei requisiti previsti mediante la presentazione della dichiarazione IMU.

CATEGORIA CATASTALE DELL’IMMOBILE A questo proposito, si deve precisare che, dalla lettura della norma nel suo complesso, emerge che non solo l’immobile concesso in comodato ma anche quello destinato dal comodante a propria abitazione principale non deve in nessun caso essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 che individuano le abitazioni di lusso (Risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016).

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO Posto che la norma prevede che il contratto sia registrato e che in realtà un contratto di comodato tra genitori e figli raramente trova questa condizione, si ponevano molti dubbi sull’effettiva possibilità di poter godere del beneficio. Sull’argomento importanti chiarimenti sono stati forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016 e che di seguito vengono rappresentati Il contratto di comodato: E’ “il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva

per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito." (Art. 1803 del Codice Civile).

Può essere redatto in forma verbale o scritta. Qualora il contratto di comodato su beni immobili sia redatto in forma scritta, lo stesso è soggetto, oltre all’imposta di bollo, a registrazione in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa pari a € 200. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Ai fini IMU, occorre tenere presente che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Per beneficiare dell’agevolazione in commento sin dal mese di gennaio 2016, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere stato, quindi, stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato entro i successivi 20 giorni.

RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto, con la conseguenza che

il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.

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17 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Per i contratti stipulati in forma scritta successivamente alla data del 16 gennaio, per godere dell’agevolazione occorrerà, ovviamente, registrare l’atto secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro, e verificare il periodo in cui la condizione si verifica (almeno 15 giorni nel mese) prendendo come riferimento la data del contratto di comodato. In caso di contratto verbale, invece, va ricordato che l'art. 3, co. 1, del D.P.R. n. 131/1986, elenca quelli che devono essere sottoposti a registrazione, fra i quali non rientra il contratto di comodato che, pertanto, non è soggetto all'obbligo di registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti. In base all'art. 3, co. 2, del D.P.R. n. 131/1986, al contratto di comodato si applicano le disposizioni dell'art. 22 del predetto D.P.R., il quale prevede che "se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”. L’art. 1 co. 10 della Legge 208/2015 “Stabilità 2016”, nel richiedere espressamente la registrazione del contratto di comodato ha inteso estendere tale adempimento limitatamente al godimento dell’agevolazione IMU anche a quelli verbali. Pertanto, con esclusivo riferimento ai contratti verbali di comodato e ai soli fini dell’applicazione dell’agevolazione in oggetto la relativa registrazione potrà essere effettuata previo:

pagamento dell’imposta di registro in misura fissa pari a € 200;

presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”; avendo cura di inserire anche le eventuali pertinenze concesse in comodato.

La Risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016 conclude l’argomento precisando “che anche per i contratti verbali di comodato occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto, ai fini della decorrenza dell’agevolazione.”

Al riguardo si riporta la definizione di “Conclusione del contratto” – “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte” (Art. 1326 del Codice Civile).

POSSESSO DI UN SOLO IMMOBILE DA PARTE DEL COMODANTE ED ESEMPLIFICAZIONI La condizione prevista dalla norma che prevede che il comodante, per beneficiare dell’agevolazione, possieda “un solo immobile” in Italia, ha fatto sorgere molti dubbi in particolare sul fatto che il possesso di un immobile in senso lato, quale ad esempio di un terreno agricolo o di un negozio, potesse impedire il riconoscimento dell’agevolazione.

La Risoluzione 1/DF del 17.02.2016 a questo proposito, ha precisato

“che la disposizione di cui alla citata lett. 0a) si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di

immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il

riconoscimento dell’agevolazione in trattazione. Le considerazioni sin qui svolte valgono anche per il possesso delle pertinenze, in quanto le stesse non

possono considerarsi immobili ad uso abitativo.

Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza, a quest’ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale esclusivamente per quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale; tale conclusione si fonda sulla circostanza che il comodatario, per espressa previsione di legge, deve adibire a propria abitazione principale l’immobile concesso in comodato.

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RIDUZIONE BASE IMPONIBILE IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO

Esempio Oggetto del comodato è un appartamento con un garage (C/6) e una soffitta (C/2) La riduzione della base imponibile si applica a tutti gli immobili appena indicati mentre è ininfluente ai fini del riconoscimento del beneficio il fatto che il comodante possieda oltre agli immobili concessi in comodato solo un altro garage (C/6).

Esempio Il contribuente che risiede e dimora abitualmente a Firenze è proprietario nel territorio nazionale di un solo immobile ubicato nel Comune di Roma che viene dato in comodato al figlio Pur possedendo il comodante un solo immobile su tutto il territorio nazionale, la riduzione della base imponibile non si applica in quanto lo stesso non risiedere anagraficamente e non dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato.

Esempio Il contribuente possiede due immobili ad uso abitativo di cui uno in comproprietà ubicato in un comune diverso da quello in cui è situato il secondo che invece è posseduto al 100% e concesso in comodato La riduzione della base imponibile non sia applica, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, poiché in tal caso l’esclusione è determinata dalla circostanza che il soggetto non possiede un solo immobile in Italia così come richiesto dalla norma che, infatti, non prevede come eccezione a tale limite il possesso di una quota di un altro immobile ad uso abitativo. L’agevolazione in questo caso opererebbe solo se l’immobile, posseduto in percentuale fosse ubicato nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, e fosse destinato a propria abitazione principale dal comodante.

Esempio Il contribuente è proprietario nel territorio nazionale di due abitazioni a Roma di cui in una risiede anagraficamente e dimora abitualmente e l’altra la concede in comodato al figlio La riduzione della base imponibile si applica in quanto i due immobili sono ubicati nello stesso comune e uno di questi è l’abitazione principale del comodante.

Esempio Il contribuente è proprietario nel territorio nazionale: di 2 abitazioni a Roma, di cui in una risiede anagraficamente e dimora abitualmente e l’altra la concede in comodato al figlio, e di una abitazione a Rimini che tiene a disposizione La riduzione della base imponibile non si applica in quanto il comodante possiede nel territorio nazionale tre unità immobiliari ad uso abitativo.

Esempio Due coniugi che risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente a Roma, possiedono in comproprietà al 50% una abitazione nel Comune di Roma che viene concessa in comodato al figlio; il marito possiede anche un altro immobile ad uso abitativo a Firenze La riduzione della base imponibile si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie in quanto per lei viene rispettata la condizione di residenza e di possesso di un unico immobile, presupposto che non si verifica invece nei confronti del marito, il quale dovrà quindi corrispondere l’imposta, per la propria quota di possesso, senza l’applicazione di alcuna riduzione alla base imponibile.

Esempio Immobile in comproprietà fra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi La riduzione della base imponibile spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma e cioè solo al figlio che concede l’immobile ai propri genitori, in ragione della quota di possesso sempre che siano rispettate le altre condizioni previste.

Esempio Contribuente che possiede due immobili ad uso abitativo di cui uno in comproprietà in un comune diverso da quello in cui è ubicato il secondo, posseduto al 100% e concesso in comodato La riduzione non spetta in quanto il comodante possiede una quota di un immobile ad uso abitativo in un altro comune.

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19 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

La Risoluzione 1/DF del 17.02.2016 ha poi messo in evidenza il caso rappresentato dall’ipotesi in cui un soggetto possiede oltre alla sola unità immobiliare ad uso abitativo che deve essere concessa in comodato, un immobile ad uso abitativo che però è definito come rurale ad uso strumentale, ai sensi dell’art. 9, co. 3-bis, del D.L. n. 557/, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994. Infatti, la lett. f) di tale norma definisce come strumentale anche l’immobile destinato “ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento”. Il possesso di detto immobile (rurale ad uso strumentale) sebbene abitativo non preclude l’accesso all’agevolazione, poiché è stato lo stesso Legislatore che, al verificarsi delle suddette condizioni, lo ha considerato strumentale all’esercizio dell’agricoltura e non abitativo.

1.13.6 Fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati inagibili o inabitabili

L’art. 13 co. 3 del D.L. 201/2011 prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU anche per le seguenti tipologie d’immobile:

fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; l’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Va precisato che l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (es.: fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione; a tal fine è opportuno verificare se il Comune, con apposito regolamento, ha disciplinato le caratteristiche di fatiscenza.

1.14 DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA: LE ALIQUOTE E LA DETRAZIONE PER L’IMU

L’IMU è determinata applicando alla base imponibile (calcolata così come rappresentato ai precedenti punti 1.12 e 1.13), rapportata alla percentuale ed ai mesi di possesso nell’anno d’imposta:

l’aliquota deliberata dal Comune per il singolo immobile e

diminuendo l’importo ottenuto della detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze (abitazione di categoria A/1, A/8, A/9 pertinenze di categoria C/2, C/6, C/7 massimo una per categoria) nella misura determinata dalla legge o deliberata dal Comune.

L’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede la misura delle aliquote applicabili e le modifiche in aumento o in diminuzione che i singoli Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono adottare.

IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO

Dal 2016 non è più consentito ai Comuni di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro

il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Il comune può, comunque, stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46%, atteso che il co. 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011

consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.

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20 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Tipologia di Immobile

Aliquote Art. 13

D.L. 201/2011

Poteri del Comune

Abitazione principale (Cat. A/1-A/8-A/9) e

relative pertinenze (Cat. C/2-C/6-C/7 max una

per categoria)

0,4% Determinazione dell’aliquota Da 0,2% (- 0,2) a 0,6% (+ 0,2)

Unità immobiliare di anziani e disabili ricoverati in modo permanente (non locata);

0,76%

Assimilazione ad abitazione principale (Categorie diverse da A/1-A/8-A/9)

e relative pertinenze (Cat. C/2-C/6-C/7 max una per categoria)

Fabbricati locati Fabbricati strumentali delle imprese

Fabbricati ex IACP (diversi da alloggi sociali)

0,76% Determinazione dell’aliquota

Da 0,4% (- 0,36) a 1,06% (+ 0,3)

Per tutti gli altri immobili assoggettabili a IMU aliquota di base

0,76% Determinazione dell’aliquota

Da 0,46% (- 0,3) a 1,06% (+ 0,3)

L’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio al MEF entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno

(Art. 1 co. 14 legge 208/2015 “Stabilità 2016”). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,

si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

1.14.1 Aliquota base IMU

E’ fissata per legge nella misura dello 0,76%. I comuni possono, con deliberazioni del Consiglio Comunale, modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali.

L’aliquota può essere quindi compresa tra 0,46% e 1,06% ad eccezione degli immobili locati, dei fabbricati strumentali e di quelli ex IACP (non alloggi sociali)

per i quali si può scendere fino allo 0,4%.

NO AUMENTI PER L’ANNO 2016

“Per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello

stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.” (Art. 1 co. 26 Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016”)

Il divieto di aumento non si applica per i Comuni in predissesto o dissesto finanziario.

Fatta eccezione per la suddetta deroga, per l’anno 2016 ai fini IMU dovranno quindi essere applicate le aliquote già previste per l’anno 2015 salvo che il Comune, per il 2016 non le abbia ridotte.

Page 21: Fiscalità Locale IMU TASI

21 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Nel rispetto dei limiti minimi e massimi, il Comune, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, può differenziare l’aliquota:

per tipologia di immobile (es.: prevedendo aliquote distinte in relazione alla categoria catastale del fabbricato oppure prevedendo un’aliquota distinta i terreni);

per tipologia di utilizzo (es.: prevedendo un’aliquota distinta per fabbricati a disposizione oppure prevedendo aliquote distinte per i terreni a seconda che siano posseduti e condotti da C.D. o IAP piuttosto che da soggetti diversi).

1.14.2 Aliquota IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze

Per l’abitazione di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze di categoria C/2, C/6, C/7 massimo una per categoria l’aliquota è fissata per legge nella misura dello 0,4%. I comuni possono, con deliberazioni di Consiglio Comunale, modificare in aumento o diminuzione l’aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

L’aliquota può essere quindi compresa tra 0,2% e 0,6% La medesima aliquota è applicata anche alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale e relative

pertinenze. (soggetti iscritti AIRE, ex coniuge assegnatario, anziani e disabili lungodegenti se assimilati dal Comune)

1.14.3 Detrazione IMU per abitazione principale e relative pertinenze

Per l’immobile adibito ad abitazione principale (di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, pari ad € 200 da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

E’ data possibilità ai Comuni di elevare l’importo della detrazione di € 200 fino a concorrenza dell’imposta dovuta; in tal caso però il Comune non può, per le unità immobiliari tenute a disposizione, deliberare un’aliquota superiore a quella di base (0,76%).

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, in parti uguali, anche se diverse sono le loro quote di possesso.

Esempio Mario e Luca sono fratelli, proprietari al 50% ciascuno di un appartamento di categoria A/1 nel quale abita solo Luca:

– Luca pagherà l’IMU in relazione al suo 50% di proprietà, calcolata con l’aliquota per abitazione principale deliberata dal comune e diminuita della detrazione per abitazione principale intera (100%), anche se il possesso dell'appartamento è solo del 50%;

– Mario pagherà l’IMU in relazione al suo 50% di proprietà calcolata con l’aliquota base deliberata dal comune senza fruire della detrazione.

La detrazione per abitazione principale, ma non l’aliquota, si applica anche:

agli alloggi assegnati dagli (ex) IACP relativamente agli immobili diversi da quelli considerati “alloggi sociali” che sono invece esclusi dall’imposta.

1.14.4 Riduzione IMU per immobili locati a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, (Art. 2 co. 3), l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. (Co. 6-bis, art. 13 D.L. n. 201/2011, introdotto dall’art. 1 co. 53 Legge 208/2015 “Stabilità 2016”) L’aliquota da applicare è quella, se esistente, deliberata dal Comune per l’anno d’imposta 2015 per gli immobili locati a canone concordato; diversamente occorre fare riferimento all’aliquota ordinaria deliberata per lo stesso anno.

Page 22: Fiscalità Locale IMU TASI

22 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

1.16 ERRORI NEI VERSAMENTI IMU

La Legge n. 147 del 27.12.2013 “Stabilità 2014” e la circolare 1/DF del 14.04.2016, hanno definitivamente chiarito, individuando le modalità operative, alcune problematiche relative a somme erroneamente versate al Comune incompetente (art. 2 e art. 6 del Decreto 24.02.2016) oppure in misura superiore al dovuto al Comune e/o allo Stato (art. 3, comma 1 e art. 5 del Decreto 24.02.2016).

VERSAMENTO AL COMUNE INCOMPETENTE Il contribuente che si accorge di avere effettuato un versamento a un Comune diverso da quello in cui è ubicato l’immobile, deve inviare una semplice comunicazione sia al Comune competente sia a quello incompetente indicando:

gli estremi del versamento;

l’importo versato;

i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento;

il Comune destinatario delle somme;

il Comune che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Il Comune nel momento in cui viene a conoscenza dell’errato versamento dovrà procedere entro 180 giorni al riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.

VERSAMENTO IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO AL COMUNE COMPETENTE E/O ALLO STATO Entro 5 anni dal giorno del versamento il contribuente dovrà presentare al Comune un’istanza di rimborso sia nel caso di versamento di competenza del Comune che nel caso di versamento dell’erario (IMU/STATO – Fabbricati categoria catastale D e fino al 2013 immobili diversi da abitazione principale e rurali).

Con riguardo all’ottenimento del rimborso relativo a somme versate in eccedenza allo Stato, il contribuente deve indicare nella propria istanza oltre ai dati in precedenza esposti, anche il proprio codice IBAN.

Nel caso in cui il contribuente-Persona fisica non possieda IBAN, gli altri strumenti che possono essere utilizzati per il rimborso sono l’assegno circolare emesso da Banca d’Italia o il contante da riscuotere presso la sede di Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dall’interessato.

Page 23: Fiscalità Locale IMU TASI

23 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

2. TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI La TASI viene introdotta nel sistema tributario italiano dalla Legge n. 147/2013 “Stabilità 2014” a decorrere dall’anno d’imposta 2014.

Il D.L. n. 16/2014 così come modificato dalla Legge di conversione n. 68/2014, a soli quattro mesi dall’istituzione del tributo, ha apportato alla TASI modifiche rilevanti rispetto a quanto in precedenza già previsto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013.

Ulteriori modifiche all’applicazione della TASI sono state introdotte dalla Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016”.

2.1 SOGGETTI PASSIVI

La TASI è un tributo diretto alla copertura dei servizi indivisibili erogati dal Comune dove è ubicato l’immobile il cui presupposto impositivo è stato modificato dall’art. 1 co. 14 lett. b) della Legge n. 208/2016 “Stabilità 2016”.

Sono soggetti passivi e quindi tenuti al pagamento della TASI, anche se non residenti nel territorio dello Stato, i possessori e i detentori di immobili (esclusa l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) intesi come:

proprietari di fabbricati e aree edificabili;

titolari del diritto di usufrutto su fabbricati e aree edificabili;

titolari del diritto di abitazione sull’immobile adibito ad abitazione principale (di categoria A/1, A/8 e A/9);

titolari di usufrutto legale su fabbricati e aree edificabili (quando proprietario è un minore);

titolari di diritti di superficie, uso, enfiteusi;

locatari;

comodatari;

locatari finanziari (in caso di immobile detenuto in leasing).

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (Art. 1 co. 671 L. 147/2013).

2.1.1 Diverso utilizzo dell’immobile da parte dei possessori

Ognuno dei proprietari paga la TASI in relazione alla sua percentuale ed ai mesi di possesso dell’immobile nel corso dell’anno d’imposta, applicando alla base imponibile l’aliquota prevista dal Comune relativa alla propria condizione soggettiva.

Pertanto, in caso di più proprietari dell’immobile, adibito ad abitazione principale solo da uno di essi, questi, se l’immobile è di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, non paga la TASI in relazione alla sua

Art. 1 co. 669 L. n. 147/2013 Sostituito dall’art. 1 co. 14 lett. b) della Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016”

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi

dell’imposta municipale propria … escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”

Dall’anno d’imposta 2016 viene quindi esclusa dall’applicazione della TASI l’abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 così come definita ai fini IMU.

Page 24: Fiscalità Locale IMU TASI

24 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

quota di possesso, mentre gli altri comproprietari applicheranno l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili non adibiti ad abitazione principale.

Diversamente se l’immobile fosse di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, il proprietario che lo abita paga la TASI per la sua quota di possesso applicando l’aliquota e l’eventuale detrazione intera prevista dal Comune per l’abitazione principale; nulla cambia per gli altri comproprietari. (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 11) (Vedi esempio di calcolo punto 2.16.2).

La disposizione di cui all’art. 1 co. 671 Legge 147/2013 che prevede, in caso di pluralità di possessori, che gli stessi siano tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, consente al Comune di rivolgersi, per la riscossione dell’intero debito tributario, indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 11).

La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.

2.2 ANNO D’IMPOSTA

Come per l’IMU, anche ai fini TASI l’anno d’imposta corrisponde all’anno solare: si versa nell’anno per gli immobili posseduti o detenuti nell’anno in corso. Pur nel silenzio della norma è stato chiarito che come per l’IMU la TASI va calcolata sui mesi di possesso; le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. si considerano mese intero (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Fiscalità Locale – Risposta 4).

Esempio Vendita di un immobile il 10.03.2016: chi ha venduto paga TASI per 2 mesi - chi ha comprato paga TASI per 10 mesi

Lo stesso principio si applica in caso di trasferimento dell’immobile per successione o donazione.

2.3 A CHI È DESTINATA LA TASI

Trattandosi di un tributo diretto alla copertura dei servizi indivisibili erogati dal Comune, la TASI spetta interamente ai Comuni.

A tal fine i Comuni, attraverso l’adozione del regolamento che disciplina l’applicazione della IUC, devono determinare, per quanto riguarda la TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (Art. 1 co. 682 L. 147/2013).

2.4 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini TASI per abitazione principale s’intende quanto già previsto ai fini IMU e rappresentato al precedente punto 1.4.

Si evidenzia che: l’abitazione principale può essere costituita da una sola unità immobiliare; non possono essere

considerate entrambe abitazione principale, le unità immobiliari attigue anche se utilizzate congiuntamente come abitazione principale, salvo il caso in cui non si addivenga ad una variazione catastale con la fusione delle due o più unità immobiliari;

per essere considerata abitazione principale ci deve essere coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica;

nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare (coniugi) abbiano stabilito la dimora e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune, la condizione di “abitazione principale” è riconosciuta ad uno solo degli immobili;

la limitazione di cui sopra non opera qualora gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi.

Page 25: Fiscalità Locale IMU TASI

25 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Posto che, ai fini TASI, sono soggetti passivi e quindi tenuti al pagamento, anche se non residenti nel territorio dello Stato, i possessori e i detentori di immobili (esclusa l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9), la condizione di “abitazione principale” può verificarsi: solo in capo al possessore, nel caso in cui lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente

nell’immobile;

solo in capo al detentore, nel caso in cui il possessore, che non dimora abitualmente e non risiede anagraficamente nell’immobile, lo conceda in locazione o in comodato ad un soggetto che vi stabilisce la residenza anagrafica e la dimora abituale;

in capo ad entrambi, nel caso in cui il proprietario che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’immobile, ne conceda contemporaneamente una parte in locazione e il locatario vi stabilisca la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Al contrario la condizione di “abitazione principale” non si verifica né in capo al possessore, né in capo al detentore, quando il proprietario, che non dimora abitualmente e non risiede anagraficamente nell’immobile, lo concede in locazione o in comodato ad un soggetto che non vi stabilisce la residenza anagrafica e la dimora abituale.

ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione; conseguentemente il proprietario che dimora abitualmente e risiede anagraficamente in un immobile e che contemporaneamente ne concede parte in locazione (es. a studenti), ai fini IMU continua a considerare in toto quell’immobile come “abitazione principale” (FAQ 20.01.2014 Dipartimento Finanze - Fiscalità Locale – Risposta 12).

Lo stesso principio si applica ai fini TASI considerando però che in questo caso c’è un proprietario e un locatario “utilizzatore”.

Ai fini TASI l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.

In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota e la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale se l’immobile è di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Fiscalità Locale – Risposta 17) (Vedi esempio di calcolo punto 2.16.4).

Diversamente se l’immobile è di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, la TASI non è dovuta.

I comuni non possono disciplinare condizioni diverse da quelle previste dalla Legge in merito: alla definizione di abitazione principale;

all’assimilazione ad abitazione principale di altre fattispecie ad esclusione di quella già prevista per l’IMU e ripresa al successivo punto 2.6.

2.4.1 Immobili posseduti da cittadini italiani non residenti

In deroga al principio della residenza anagrafica l’art. 9-bis, co. 1, D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 80/2014, ha modificato l’art. 13 co. 2 del D.L. 201/2011, prevedendo che:

“1. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.”

Il successivo co. 2, art. 9-bis, D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 80/2014, ha previsto che:

“2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”

Page 26: Fiscalità Locale IMU TASI

26 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI

Avendo l’art. 1, co. 14 lett. b) della L. 208/2015 “Stabilità 2016”, modificato il presupposto impositivo della TASI prevedendone l’esclusione oltre che per i terreni agricoli

anche per le abitazioni principali definite tali ai fini IMU, ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9,

si deduce che per i cittadini italiani non residenti che rientrano nelle condizioni soggettive ed oggettive previste, la TASI:

non è dovuta se l’immobile ad uso abitativo posseduto in Italia è classificato in categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9;

è dovuta nella misura ridotta di due terzi se l’immobile ad uso abitativo posseduto in Italia è classificato in categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Dall’anno d’imposta 2015, l’equiparazione all’abitazione principale di una unità immobiliare posseduta da un cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato opera se lo stesso:

possiede, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d’uso;

è iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);

è già pensionati nel rispettivo Paese di residenza.

Gli aspetti relativi all’iscrizione all’AIRE e alla condizione di pensionato nel paese di residenza, che sono stati chiariti con la Risoluzione n. 6/DF del 26.06.2015, sono rappresentati nella parte IMU della presente guida al punto 1.4.1.

I Comuni non possono, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, stabilire per tali fattispecie ipotesi di equiparazione all’abitazione principale diverse da quanto prevede la norma.

Per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero per le quali non risultino soddisfatte le condizioni stabilite per l’equiparazione ad abitazione principale, si ricorda che, a differenza di quanto previsto ai fini IMU, ai fini TASI i comuni possono, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, ridurre l’aliquota di base TASI fino al suo azzeramento ovvero differenziare l’aliquota in ragione della destinazione degli immobili (Commi 676 e 683 art. 1 Legge n. 147/2013).

Esempio Imposta lorda applicando l’aliquota TASI per abitazione principale (di Categoria A/1, A/8, e A/9) prevista dal Comune = € 400; se lo stesso Comune avesse previsto per l’abitazione principale ai fini TASI una detrazione di € 130 CALCOLO TASI: 400 – 130 = 270 Calcolo Riduzione = 270 / 3 x 2 = 180 270 – 180 = € 90 TASI dovuta per il 2016 (misura ridotta di 2/3)

AI FINI TARI E TASI L’imposta è applicata in misura ridotta di due terzi.

Per determinare l’imposta dovuta: alla base imponibile dovrà essere applicata l’aliquota TASI prevista dal Comune per l’abitazione principale

ottenendo così l’imposta lorda; all’imposta lorda dovrà essere detratta l’eventuale detrazione ai fini TASI prevista dal Comune; il risultato dovrà essere ridotto di 2/3 ottenendo così l’imposta dovuta per il 2016.

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27 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

2.5 DEFINIZIONE DI PERTINENZA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini TASI per pertinenze di abitazione principale s’intende quanto già previsto ai fini IMU e rappresentato al precedente punto 1.5.

Si evidenzia che, possono intendersi quali pertinenze dell’abitazione principale soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:

C/2: magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;

C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

C/7: tettoie.

Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.

Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze alle quali applicare il regime agevolato.

In presenza di più pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale, il contribuente può scegliere quale di queste considerare pertinenza dell’abitazione principale. In presenza di più pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale, il contribuente può scegliere quale di queste considerare pertinenza dell’abitazione principale tenendo conto in ogni caso che la pertinenza abitazione principale scelta per la TASI deve essere la stessa scelta per l’IMU.

Esempio Il proprietario di due C/6 pertinenziali all’abitazione, può scegliere quale dei due vuole considerare pertinenza dell’abitazione principale ai fini IMU/TASI.

I comuni non possono disciplinare il numero e la tipologia di pertinenze dell’abitazione principale

diversamente da quanto prevede la Legge.

2.6 ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE CHE POSSONO DISPORRE I COMUNI

Posto che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 anche al fine di individuare i fabbricati che possono essere assimilati ad abitazione principale ai fini TASI, si deve fare riferimento a quanto già previsto per l’IMU e richiamato all’art. 13 del D. L. n. 201/2011.

Modificando l’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, l’art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016”, ha limitato dal 2016 ai Comuni la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale esclusivamente l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Dall’anno d’imposta 2016 quindi, se il Comune ne prevede l’assimilazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, che non risulti locata:

non sarà soggetta a TASI se classificata in categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9;

sarà soggetta a TASI se classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

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28 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

In tal caso il ricoverato calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale, dal risultato ottenuto detrae l’eventuale detrazione deliberata dal Comune determinandola in proporzione al numero di proprietari che abitano l’immobile indipendentemente dalla loro percentuale di possesso (Vedi esempio di calcolo punto 2.16.5).

2.7 POSSESSORE E UTILIZZATORE “OCCUPANTE”

A differenza dell’IMU, la TASI, trattandosi di un tributo non di natura patrimoniale, è a carico in parte del possessore e in parte dell’utilizzatore dell’immobile (Art. 1 co. 639 L. 147/2013).

La presenza di entrambi i soggetti passivi del tributo si determina quando l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile quindi ad esempio in caso di:

immobile concesso in locazione (locatore/locatario);

immobile concesso in comodato (comodante/comodatario).

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (Art. 1 co. 671 L. 147/2013).

Quando l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare del diritto reale (proprietario, usufruttuario ecc.) e l’occupante dell’immobile (locatario, comodatario), sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI per la quota, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo calcolato

Art. 1 co. 639 L. n. 147/2013 Modificato dall’art. 1 co. 14 lett. a) della Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016”

“La IUC si compone …., e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad

abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 …”

Dall’anno d’imposta 2016 viene quindi esclusa dall’applicazione della TASI l’abitazione principale, di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, sia essa definita tale per il possessore e/o per il detentore.

IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO

Dal 2016 non è più consentito ai Comuni di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro

il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Per tali tipologie di immobili il legislatore ha disposto, a decorrere dal 2016, un particolare regime impositivo che viene rappresentato al punto 2.13.5.

Con riferimento alle disposizioni previste nei precedenti periodi d’imposta, si vedano al riguardo le Guide IMU-TASI predisposte per gli anni 2014 e 2015.

In tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.

(FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Fiscalità Locale – Risposta 19)

Dal 2016 tale obbligo sussiste solo in caso di fabbricato di categoria catastale A/1, A/8 e A/9

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applicando l'aliquota prevista dal Comune; la restante quota (compresa tra il 70 e il 90 per cento del tributo) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (Art. 1 co. 681 L. 147/2013).

Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Fiscalità Locale – Risposta 13) (Vedi esempio di calcolo punto 2.16.3). Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.

L’unica obbligazione tributaria si riferisce quindi a soggetti diversi aventi sull’immobile il medesimo titolo.

Ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria

La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della L. 147/2013 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore

(FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Fiscalità Locale – Risposta 16)

Esempio Un immobile di proprietà di tre soggetti per quote diverse viene dato in locazione a due soggetti che non lo adibiscono ad abitazione principale.

I proprietari, pur potendo pagare la quota TASI prevista dal Comune (dal 70 al 90%) ognuno per la propria percentuale di possesso, rispondono in solido tra loro all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Quindi se uno di loro non paga il Comune, per la riscossione dell’intero debito tributario, può rivolgersi anche agli altri due.

I locatari pagano la quota TASI prevista dal Comune (dal 10 al 30%) e rispondono in solido tra loro all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

Se il Comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell’imposta tra proprietario e inquilino, l’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10%, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Fiscalità Locale – Risposta 14).

COOBBLIGATI IN SOLIDO POSSESSORI

DETENTORI COOBBLIGATI IN SOLIDO

Art. 1 co. 681 L. n. 147/2013 Integrato nella parte finale dall’art. 1 co. 14 lett. d) della Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016”

“Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale

stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della

predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo”

Dall’anno d’imposta 2016 l’occupante dell’immobile destinato a propria abitazione principale (di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9), è escluso dal pagamento della TASI.

Il possessore di detto immobile (per il quale l’immobile stesso non è abitazione principale), dovrà versare la TASI nella percentuale stabilita dal Comune per il 2015 (compresa tra il 70% e il 90%).

In caso di mancato invio della delibera o di mancata determinazione da parte del Comune della percentuale, il versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

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2.7.1 Casi particolari Possessore - Utilizzatore

LOCAZIONE FINANZIARIA In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna (Art. 1 co. 672 L. 147/2013).

Nel caso in cui si tratti di un immobile ad uso abitativo di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, adibito ad abitazione principale da parte del locatario, la TASI non è dovuta.

DETENZIONE TEMPORANEA In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (Art. 1 co. 673 L. 147/2013).

MULTIPROPRIETÀ Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo (Art. 1 co. 674 L. 147/2013).

Esempio Un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata:

L’Amministratore è tenuto al versamento della TASI sia per i locali di uso comune sia per quelli utilizzati in regime di multiproprietà. L’Amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.

(FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Fiscalità Locale – Risposta 12)

2.8 IMMOBILI ESCLUSI PER LEGGE DAL PAGAMENTO DELL’IMU - TASI

L’art. 1 co. 669 della Legge n. 147/2013, come modificato da ultimo dalla Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016”, esclude dal presupposto impositivo della TASI, a far tempo dall’1.01.2016, oltre all’abitazione principale le altre fattispecie indicate ai fini IMU nell’art. 13 co. 2 del D.L. 201/2011, se di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9.

Si tratta di:

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (Art. 1 co. 15 Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016”.

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (“housing sociale”) come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008;

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riguardo a tale fattispecie, si ritiene applicabile anche alla TASI quanto precisato dal MEF con la Risoluzione 5 del 2013 riguardante il caso di assegnazione della casa coniugale di proprietà di terzi; pertanto in caso di locazione soggetti passivi sono sia il proprietario che il locatario; mentre in caso di

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comodato unico soggetto passivo è il coniuge assegnatario. Sia il locatario che il comodatario sono esclusi dal pagamento della TASI qualora l’alloggio assegnato costituisca la loro abitazione principale e non abbia le caratteristiche di lusso.

Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2.8.1 Applicazione della TASI ai fabbricati equiparati per legge ad abitazione principale

Prima di tutto è bene ricordare che la TASI non si applica all’abitazione principale e alle altre fattispecie indicate nell’art. 13 co. 2 del D.L. n. 201/2011 escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1 co. 669 Legge 147/2013 come modificato dall’art. 1 co. 14 lett. b) della Legge n. 208/2015).

UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA La TASI è esclusivamente in capo alla cooperativa in qualità di possessore, che determinerà l’imposta da versare applicando alla base imponibile l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale, e sottraendo dal risultato così ottenuto l’intero importo dell’eventuale detrazione prevista dal Comune per l’abitazione principale (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 19).

Nulla è dovuto dal socio assegnatario che abita l’immobile e che, in tal caso, non è considerato “occupante” ai fini TASI.

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI Per i fabbricati di civile abitazione destinati a “housing sociale” si intendono quelli definiti tali dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008.

Alloggio sociale: Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008 Art. 1 – Definizioni

“2. E' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. 3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. 4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari. 5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali.”

Ai fini TASI l’equiparazione degli alloggi sociali all’abitazione principale, rende applicabili le regole generali per l’applicazione dell’imposta a tale fattispecie immobiliare.

Ne consegue che i predetti fabbricati saranno tassati con le modalità di seguito esposte, solo nel caso in cui abbiano le caratteristiche di lusso.

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La TASI è esclusivamente in capo al possessore, che determinerà l’imposta da versare applicando alla base imponibile l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale, e sottraendo dal risultato così ottenuto l’intero importo dell’eventuale detrazione prevista dal Comune per l’abitazione principale.

Il proprietario dell’alloggio sociale deve presentare la dichiarazione IMU che vale anche per la TASI, barrando il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011” (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 20).

Nulla è dovuto dall’assegnatario che abita l’immobile che, in tal caso, non è considerato “occupante” ai fini TASI.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE L’art. 4 co. 12-quinquies del D.L. 16/2012 prevede, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; il coniuge assegnatario, anche se non proprietario della casa, è quindi ai fini IMU, titolare per intero di un diritto reale sull’immobile.

Lo stesso principio si applica per la TASI

In tal caso il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 22).

La TASI è quindi esclusivamente in capo al coniuge assegnatario che, se l’immobile non è in locazione, indipendentemente da chi ne è il proprietario, riveste sia la qualifica di possessore (quale titolare di un diritto reale) che di utilizzatore dell’immobile e determinerà l’imposta da versare applicando alla base imponibile l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale, e sottraendo dall’importo così ottenuto l’eventuale detrazione prevista dal Comune per l’abitazione principale.

Nulla è dovuto dall’eventuale altro proprietario.

Come in precedenza precisato, se la casa assegnata dal Giudice della separazione è in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e, l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario “occupante” in base alle quote deliberate dal Comune (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 22).

FABBRICATI ex IACP - DIVERSI DA “HOUSING SOCIALE” - ASSOGGETTATI AD IMU

Nel caso in cui i fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 posseduti da ex IACP non abbiano i requisiti per essere considerati “alloggi sociali” e quindi siano assoggettati a IMU, per tale imposta è prevista la sola applicazione della detrazione per abitazione principale.

In questo caso, l’immobile non è equiparato ai fini IMU all’abitazione principale.

La TASI deve essere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale

sottraendo poi per intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune. L’importo così ottenuto deve essere versato

in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote deliberate dal Comune (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 15)

(Vedi esempio di calcolo punto 2.17.8).

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UNICO IMMOBILE, POSSEDUTO, E NON CONCESSO IN LOCAZIONE, DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per: il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il personale appartenente alla carriera prefettizia. Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.

Al riguardo i soggetti in questione devono presentare la dichiarazione IMU che vale anche per la TASI, barrando il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011” (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 21).

Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e la detrazione eventualmente stabilite dal comune per l’abitazione principale (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 21). Il proprietario non residente “militare” calcola l’imposta sulla base della sua percentuale di possesso con l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale e, dall’imposta così calcolata, detrae la detrazione prevista dal Comune per l’abitazione principale che, se nessun altro proprietario abita la casa, sarà interamente a favore del “militare”, se invece la casa è abitata da altri comproprietari la detrazione dovrà essere divisa in parti uguali tra tutti i proprietari (Vedi esempio di calcolo punto 2.16.6).

2.9 GLI IMMOBILI ESENTI DA TASI

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) così come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.L. 16/2014 modificato dalla Legge di conversione n. 68/2014: gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni,

dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi;

i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (D.Lgs. 504/1992 art. 7 lett. b);

i fabbricati destinati ad usi culturali (D.Lgs. 504/1992 art. 7 lett. c);

i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze (D.Lgs. 504/1992 art. 7 lett. d);

i fabbricati di proprietà della Santa Sede (D.Lgs. 504/1992 art. 7 lett. e);

i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali l’esenzione è prevista da accordi internazionali resi esecutivi in Italia (D.Lgs. 504/1992 art. 7 lett. f);

gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR) fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di una delle attività indicate dall’art. 7 co. 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992 oltre che all’attività di ricerca. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 1/2012, che tratta l’uso promiscuo dei locali e l’individuazione della percentuale di imponibilità degli immobili stessi.

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2.10 POSSESSO DETENZIONE DELL’IMMOBILE

La TASI è dovuta e calcolata sulla base della percentuale e dei mesi di possesso e di detenzione dell’immobile nel corso dell’anno d’imposta (anno solare).

In caso di vendita/acquisto, ovvero in caso di cessazione/acquisizione della detenzione del bene in corso d’anno, le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. si considerano mese intero.

Esempio: Vendita di un immobile il 10.03.2016 - Chi ha venduto paga la TASI per 2 mesi - chi ha comprato paga la TASI per 10 mesi

Esempio: Detenzione del bene in locazione dal 10.03.2016 – Il locatario paga TASI per 10 mesi (sempre che non si tratti di un immobile di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, nel quale il locatario stesso dimora abitualmente e risiede anagraficamente).

Lo stesso principio si applica in caso di trasferimento dell’immobile per successione o donazione.

2.11 BASE IMPONIBILE TASI

La base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU (art. 1 co. 675 Legge 147/2013), pertanto dovranno essere applicate tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese le riduzioni previste in alcune situazioni particolari (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 8).

La base imponibile TASI deve quindi essere determinata in modo diverso a seconda che si tratti di fabbricati e/o di aree edificabili e più precisamente:

per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione (Circ. 3/DF 8.5.2012), rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, distinti moltiplicatori previsti dalla norma in relazione alla categoria catastale del fabbricato.

per le aree fabbricabili, l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, dispone che la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

2.12 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE TASI

La base imponibile su cui calcolare l’imposta è determinata per le diverse tipologie di immobili secondo la tabella che segue.

Tipologia di immobile Rivalutazione Coefficiente

IMU Base Imponibile

Fabbricati di categoria A escluso A/10 e di categoria C/2, C/6 e C/7

Rendita catastale x 1,05

160 Rendita Catastale x 1,05 x 160

Fabbricati di categoria B e di categoria C/3, C/4 e C/5

Rendita catastale x 1,05

140 Rendita Catastale x 1,05 x 140

Fabbricati di categoria A/10 e D/5

Rendita catastale x 1,05

80 Rendita Catastale x 1,05 x 80

Fabbricati di categoria C/1 Rendita catastale

x 1,05 55 Rendita Catastale x 1,05 x 55

Fabbricati di categoria D (escluso D/5)

Rendita catastale x 1,05

65 Rendita Catastale x 1,05 x 65

Aree edificabili La base imponibile è data dal valore venale o prezzo di mercato

al 1 gennaio dell’anno d’imposta

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2.13 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE TASI IN ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI 2.13.1 Area edificabile

Ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva, dell’imposta di registro e dell’IMU “un’area è da considerarsi fabbricabile

se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

La base imponibile per il calcolo della TASI è data dal “valore venale o prezzo di mercato” dell’area edificabile all’1 gennaio dell’anno d’imposta e quindi deve essere individuato dal contribuente.

Per il valore delle aree, i Comuni possono aver stabilito dei valori minimi di riferimento; a tal fine è necessario verificare l’esatta formulazione contenuta nel regolamento Comunale circa la valenza di tali valori.

Non sempre infatti l’utilizzo degli stessi quale base imponibile TASI, mette il contribuente al riparo da eventuali contestazioni (e quindi sanzioni) da parte del Comune. Il regolamento, infatti, potrebbe conferire a tali parametri un valore puramente indicativo (che pertanto non vincola l’ufficio Tributi in fase di accertamento) oppure prevedere l’impossibilità di accertamento nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il pagamento sulla base dei predetti valori (Circolare 3/DF 2012).

E’ opportuno quindi che il contribuente si rivolga ogni anno agli uffici comunali o ad un tecnico di fiducia per attribuire all’area il valore corretto da utilizzare per il calcolo dell’imposta.

Non sono considerati fabbricabili anche se utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (C.D.) o imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo e all’allevamento di animali.

In tal caso essendo i terreni esclusi dall’imposizione TASI, per detti immobili la TASI non è dovuta. (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 9).

Nel caso in cui le aree edificabili non siano possedute da C.D. e da I.A.P. di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, ma siano date in affitto a C.D. o I.A.P. che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta poiché il terreno resta area edificabile; l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 10).

Se invece il terreno è posseduto e condotto dal C.D. o I.A.P. in comproprietà con altri soggetti che non rivestono tale qualifica, anche per questi ultimi, essendo i terreni esclusi dall’imposizione TASI, per detti immobili la TASI non è dovuta.

2.13.2 Fabbricato costruito su area edificabile

Quando sull’area edificabile viene costruito un fabbricato, quest’ultimo deve essere iscritto in catasto e sarà quindi la rendita catastale dell’immobile ad essere utilizzata al fine di determinare la base imponibile per la TASI (non più il valore dell’area edificabile) a partire dalla data di fine lavori o, se antecedente, dall’effettivo utilizzo dell’immobile.

Le quote e il titolo di possesso del nuovo fabbricato seguono quelle dell’area edificata.

Esempio Due coniugi in regime di comunione legale dei beni - Area edificabile acquistata dal marito prima del matrimonio quindi di proprietà al 100% dello stesso. Sull’area, dopo il matrimonio, viene costruito un fabbricato: rimane di proprietà al 100% del marito.

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2.13.3 Fabbricati in ristrutturazione e fabbricati grezzi

Per i fabbricati in ristrutturazione con regolari abilitazioni rilasciate dagli uffici comunali preposti e di fatto non utilizzati, per il periodo in cui vengono ristrutturati, la base imponibile è determinata dal valore dell’area edificabile.

Per i fabbricati grezzi:

che non sono ancora accatastati oppure lo sono ma con categoria catastale F/3 e in ogni caso di fatto non utilizzati, la base imponibile è determinata dal valore dell’area edificabile;

se sono accatastati (con categoria diversa da F/3) la base imponibile è determinata sulla rendita catastale rivalutata.

2.13.4 Fabbricati rurali ai fini TASI

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19.04.1994, n. 701.

Entro il 30.9.2012 era possibile presentare le domande di riconoscimento della ruralità dei fabbricati già iscritti nel catasto edilizio urbano in categorie diverse da A/6 (fabbricato rurale ad uso abitativo) e D/10 (fabbricato rurale ad uso strumentale) (D.M. 26.07.2012).

Anche per i fabbricati rurali quindi la base imponibile è determinata sulla base della rendita catastale rivalutata.

Ai fini TASI non è prevista alcuna esclusione, l’unica eccezione fatta dal Legislatore è quella secondo la quale per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1‰ (art. 1 co. 678 Legge 147/2013).

FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO Ai fini TASI, essendo dal 2016 escluso dall’imposta il fabbricato ad uso abitativo di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 adibito ad abitazione principale del proprietario o del detentore, è irrilevante la caratteristica della ruralità, ogni proprietario calcolerà l’imposta in relazione alla sua percentuale di possesso e alla condizione di “abitazione principale”:

se abita la casa, e la stessa è di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, non paga la TASI, diversamente se fosse di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 pagherebbe con l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale e la detrazione eventualmente prevista dal Comune suddivisa in parti uguali tra i proprietari che abitano l’immobile;

se non abita la casa, paga la TASI con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale.

FABBRICATO STRUMENTALE ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA La tipologia di fabbricati in questione va considerata rurale per tutti i comproprietari in quanto l’art. 9 co. 3 del D.L. 557/1993 ne riconosce la ruralità solo alla semplice condizione che l’immobile venga utilizzato in relazione ad una attività agricola a prescindere quindi da chi ne sia l’utilizzatore che potrebbe anche essere un soggetto diverso dai comproprietari. Ai fini TASI ogni proprietario calcolerà l’imposta in relazione alla sua percentuale di possesso applicando l’aliquota prevista dal Comune per i fabbricati rurali strumentali che in ogni caso non può superare il limite dell’1‰ (art. 1 co. 678 Legge 147/2013).

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Esempio Due fratelli (A) e (B) sono proprietari al 50% di un immobile di categoria A/3 e di uno di categoria D/10. Il fratello (A) abita la casa e utilizza il fabbricato D/10 per la propria attività sul terreno; il fratello (B) risiede e dimora altrove e svolge un’altra attività.

Ai fini TASI Il fratello (A):

– sull’immobile di categoria A/3, sul 50% di sua proprietà non paga TASI;

– sull’immobile di categoria D/10 calcola l’imposta sul 50% di sua proprietà con l’aliquota prevista dal Comune per i fabbricati rurali strumentali (massimo 0,1%).

Il fratello (B):

– sull’immobile di categoria A/3 calcola l’imposta sul 50% di sua proprietà con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale;

– sull’immobile di categoria D/10 calcola l’imposta sul 50% di sua proprietà con l’aliquota prevista dal Comune per i fabbricati rurali strumentali (massimo 0,1%).

2.13.5 Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado

Considerando che l’art. 1, comma 675, della legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, trova applicazione anche ai fini TASI la riduzione al 50% della base imponibile, prevista dall’art. 1 co. 10 lett. b) della Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016” in relazione agli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado.

Tutte le condizioni previste dalla norma per beneficiare dell’agevolazione, sono le stesse previste ai fini IMU e sono nel dettaglio rappresentate nella presente guida al punto 1.13.5.

A fini TASI va aggiunto quanto chiarito con la Risoluzione 1/DF del 17.02.2016 che di seguito si rappresenta.

Il comodatario non paga TASI, dovendo adibire ad abitazione principale l’immobile concessogli in comodato (sempre che sia di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9).

Il comodante, se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore, versa la TASI - una volta ridotta la base imponibile del 50% - nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Solo nel caso in cui non sia stata determinata la predetta percentuale il comodante è tenuto ad applicare la TASI nella misura pari al 90% per cento dell'ammontare complessivo del tributo (Vedi esempio di calcolo punto 2.16.8).

2.13.6 Fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati inagibili o inabitabili

Considerando che l’art. 1, comma 675, della legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, trovano automatica applicazioni anche le altre riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all’art. 13, co. 3, del D.L. 201/2011.

E’ prevista la riduzione del 50% della base imponibile anche per le seguenti tipologie d’immobile:

fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; l’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Va precisato che l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (es.: fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione; a tal fine è opportuno verificare se il Comune, con apposito regolamento, ha disciplinato le caratteristiche di fatiscenza.

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2.14 DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA: LE ALIQUOTE E LA DETRAZIONE PER LA TASI

In via preliminare va detto che l’art. 1 co. 640 della Legge 147/2013 prevede che:

l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.

Al riguardo di seguito si rappresenta quanto previsto ai fini IMU (art. 13 D.L. 201/2011) in relazione alla misura delle aliquote applicabili e alle modifiche in aumento o in diminuzione che i singoli Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono adottare.

Tipologia di Immobile

Aliquote IMU Art. 13 D.L. 201/2011

Poteri del Comune

Abitazione principale (Cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (Cat. C/2-C/6-C/7 max una per categoria)

0,4% Determinazione dell’aliquota Da 0,2% (- 0,2) a 0,6% (+ 0,2)

Fabbricati locati Fabbricati strumentali delle imprese

Fabbricati ex IACP (diversi da alloggi sociali) 0,76%

Determinazione dell’aliquota Da 0,4% (- 0,36) a 1,06% (+ 0,3)

Per tutti gli altri immobili assoggettabili a IMU aliquota base

0,76% Determinazione dell’aliquota

Da 0,46% (- 0,3) a 1,06% (+ 0,3)

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola Sono esclusi dall’IMU ma non dalla TASI

L’art. 1 co. 676 della Legge 147/2013 prevede che: l’aliquota di base della TASI è pari all’1‰.

In relazione alla determinazione dell’aliquota TASI il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può:

ridurre l’aliquota fino all’azzeramento (art. 1 co. 676 della Legge 147/2013);

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per gli anni 2014, 2015, l'aliquota massima della TASI non poteva eccedere il 2,5‰.

Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione della TASI potevano essere superati i limiti (del 10,6 e del 2,5) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8‰ a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, co. 2, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011 (art. 1 co. 677 Legge 147/2013 come modificato dal co. 679 della Legge 190/2014 “Stabilità 2015”).

Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esenti, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione, la maggiorazione della TASI già prevista nel 2015

(art. 1 co. 28 Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016”)

NO AUMENTI PER L’ANNO 2016

“Per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello

stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.” (Art. 1 co. 26 Legge n. 208/2015 “Stabilità 2016”)

Il divieto di aumento non si applica per i Comuni in predissesto o dissesto finanziario.

Fatta eccezione per la suddetta deroga, per l’anno 2016 anche ai fini TASI dovranno quindi essere applicate le aliquote già previste per l’anno 2015 salvo che il Comune, per il 2016 non le abbia ridotte.

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Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1‰ (art. 1 co. 678 Legge 147/2013); non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8‰ (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Fiscalità Locale – Risposta 7). Si ricorda che per questi fabbricati l’IMU non è dovuta. In relazione alla determinazione della TASI il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di (art. 1 co. 679 Legge 147/2013 come modificato dal D.L. 16/2014):

abitazioni con unico occupante;

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero;

fabbricati rurali ad uso abitativo. Con regolamento il Comune determina l’applicazione della IUC concernente tra l’altro per quello che riguarda la TASI (art. 1 co. 682 lettera b) numero 1) Legge 147/2013):

la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE.

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati alla cui copertura la TASI è diretta e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (art. 1 co. 683 Legge 147/2013).

Fermo restando il blocco degli aumenti dei tributi locali, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è scaduto il 30.04.2016 fatta eccezione per le città metropolitane per le quali il termine è

differito al 31.07.2016 (Decreto 1 marzo 2016).

Tali scadenze possono aver interessato o interessare soprattutto i Comuni in predissesto o in dissesto finanziario ai quali è stato consentito l’incremento delle aliquote.

2.14.1 Aliquota base TASI

L’aliquota base TASI è fissata per legge nella misura dello 0,1%. I comuni, per gli anni d’imposta 2014 e 2015, potevano, con deliberazioni del Consiglio Comunale, modificare in aumento fino allo 0,33% (2,5‰ + 0,8‰) o in diminuzione fino ad azzerarla.

L’aliquota può essere quindi compresa tra 0 e 0,33% ma sommata a quella dell’IMU, che al massimo può essere dell’1,06%,

non può far superare per lo stesso immobile il limite dell’1,14% (1,06% + 0,08%) tra IMU e TASI.

Esempi se per una determinata tipologia di immobile il Comune ha previsto l’aliquota IMU dell’1,06% (massimo

consentito), per la TASI potrà al massimo deliberare per la stessa tipologia di immobile l’aliquota dello 0,08%;

se per un’altra tipologia di immobile il Comune ha previsto l’aliquota IMU dello 0,76%, per la TASI potrà al massimo deliberare per la stessa tipologia di immobile l’aliquota dello 0,33% (in questo caso non potrà arrivare all’1,14% in quanto l’aliquota TASI non può superare lo 0,33%).

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Nel rispetto dei limiti minimi e massimi, il Comune, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, può differenziare l’aliquota:

per tipologia di immobile (es.: prevedendo aliquote distinte in relazione alla categoria catastale del fabbricato oppure prevedendo un’aliquota distinta per le aree fabbricabili);

per settore di attività, o utilizzo (es.: prevedendo aliquote distinte per fabbricati a disposizione piuttosto che locati, per negozi vuoti, locati o dove il proprietario svolge la propria attività ecc.).

2.14.2 Aliquota TASI per l’abitazione principale e relative pertinenze

Ai fini della determinazione della TASI il Legislatore non ha individuato una specifica aliquota per l’abitazione principale (che dal 2016 è prevista solo per gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) quindi valgono le regole generali precedentemente illustrate.

L’aliquota TASI può essere compresa tra 0 e 0,33% ma sommata a quella prevista per l’IMU, che per l’abitazione principale

di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze di categoria C/2, C/6, C/7 max una per categoria può essere dello 0,6%,

non può far superare il limite dello 0,68% (0,6% + 0,08%) tra IMU e TASI.

L’abitazione principale di categoria diversa da A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze di categoria C/2, C/6, C/7 max una per categoria, sono escluse dall’IMU e, dal 2016, anche dalla TASI.

2.14.3 Detrazione TASI per abitazione principale

La detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune per l’abitazione principale (se di categoria catastale A/1, A/8 e A/9), deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l’immobile come abitazione principale (FAQ 04.06.2014 Dipartimento Finanze - Risposta 18).

Esempio: immobile di lusso di cui sono comproprietari A) per il 30% e B) per il 70% ed entrambi abitano la casa per tutto l’anno. Ipotizzando che il Comune abbia deliberato per l’abitazione principale una detrazione TASI di € 200, la stessa andrà ripartita in parti uguali tra i proprietari quindi 50% ciascuno (Vedi esempio di calcolo punto 2.16.1).

Esempio: immobile di lusso di cui sono comproprietari A) per il 30% e B) per il 70% ma solo A) abita la casa per tutto l’anno. Ipotizzando che il Comune abbia deliberato per l’abitazione principale una detrazione TASI di € 200, la stessa spetta per intero al proprietario che abita la casa quindi € 200 ad A) (Vedi esempio di calcolo punto 2.16.2).

2.14.4 Riduzione TASI per immobili locati a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, (Art. 2 co. 3), l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. (Integrazione al Co. 678 dell’art. 1 L. n. 147/2013, introdotta dall’art. 1 co. 54 Legge 208/2015 “Stabilità 2016”).

L’aliquota da applicare è quella, se esistente, deliberata dal Comune ai fini TASI per l’anno d’imposta 2015 per gli immobili locati a canone concordato; diversamente occorre fare riferimento all’aliquota ordinaria deliberata per lo stesso anno.

2.15 ERRORI NEI VERSAMENTI TASI

La Legge n. 147 del 27.12.2013 “Stabilità 2014” e la circolare 1/DF del 14.04.2016, hanno definitivamente chiarito, individuando le modalità operative, alcune problematiche relative a somme erroneamente versate al Comune incompetente (art. 2 e art. 6 del Decreto 24.02.2016) oppure in misura superiore al dovuto al Comune competente (art. 3, comma 1 e art. 5 del Decreto 24.02.2016).

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VERSAMENTO AL COMUNE INCOMPETENTE Il contribuente che si accorge di avere effettuato un versamento, seppur di importo corretto, a un Comune diverso da quello in cui è ubicato l’immobile, deve inviare una semplice comunicazione sia al Comune competente sia a quello incompetente indicando: gli estremi del versamento; l’importo versato; i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento; il Comune destinatario delle somme; il Comune che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Il Comune nel momento in cui viene a conoscenza dell’errato versamento dovrà procedere entro 180 giorni al riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.

VERSAMENTO IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO AL COMUNE COMPETENTE Entro 5 anni dal giorno del versamento il contribuente dovrà presentare al Comune un’istanza di rimborso indicando: il calcolo corretto dell’imposta; i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento; gli estremi del versamento; il maggior importo versato.

2.16 ESEMPI DI CALCOLO TASI

Al fine di chiarire meglio i principi generali fin qui rappresentati, di seguito vengono proposti alcuni esempi di calcolo prendendo il caso di un immobile di categoria catastale A/1 con rendita catastale di € 500 situato in un Comune che ai fini TASI ha deliberato:

− per l’abitazione principale l’aliquota del 2,8‰ e una detrazione di € 200; − per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’aliquota dell’1‰; − in caso di possessore e occupante la quota dell’imposta a carico dell’occupante è del 10%.

Base Imponibile TASI = rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = € 84.000

2.16.1 Possessori per quote diverse e stesso utilizzo

L’immobile è in comproprietà tra due soggetti: A) e B) rispettivamente: − A) è proprietario del 30%, − B) è proprietario del 70%.

A) e B) entrambi abitano la casa

A) Calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 / 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100). A) Non paga TASI essendo la detrazione superiore all’imposta.

B) Calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 / 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100). B) Paga TASI per € 64,64

Se l’immobile anziché di categoria catastale A/1 fosse di categoria A/3, entrambi non pagherebbero nulla

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2.16.2 Possessori per quote diverse e diverso utilizzo

L’immobile è in comproprietà tra due soggetti: A) e B) rispettivamente: − A) è proprietario del 30%, − B) è proprietario del 70%.

A) abita la casa - B) non abita la casa

A) Calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 / 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae l’intero importo della detrazione (70,56 – 200). A) Non paga TASI essendo la detrazione superiore all’imposta.

B) Calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale (58.800 / 1.000 x 1 = 58,8). B) Paga TASI per € 58,8

Se l’immobile anziché di categoria catastale A/1 fosse di categoria A/3, il risultato sarebbe il medesimo

2.16.3 Possessore e occupante

L’immobile è in comproprietà tra due soggetti: A) e B) rispettivamente: − A) è proprietario del 30%, − B) è proprietario del 70%.

L’immobile è stato dato in locazione a C) che vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente

A) Calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale (25.200 / 1.000 x 1 = 25,20) del risultato ottenuto paga la quota del 90% prevista dal Comune per il possessore (25,20 / 100 x 90 = 22,68). A) Paga TASI per € 22,68.

B) Calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale (58.800 / 1.000 x 1 = 58,8) del risultato ottenuto paga la quota del 90% prevista dal Comune per il possessore (58,8 / 100 x 90 = 52,92). B) Paga TASI per € 52,92

C) Calcola l’imposta sull’imponibile TASI di 84.000 con l’aliquota deliberata dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale (84.000 / 1.000 x 1 = 84) del risultato ottenuto paga la quota del 10% prevista dal Comune per il detentore occupante (84 / 100 x 10 = 8,40). C) paga TASI per € 8,40

Se l’immobile anziché di categoria catastale A/1 fosse di categoria A/3, C) non pagherebbe nulla

2.16.4 Abitazione principale parzialmente locata

L’immobile è la casa di abitazione di proprietà al 100% di A) che, con regolare contratto di locazione a canone libero, concede due camere in locazione a C)

A) Calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 100% = 84.000 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (84.000 / 1.000 x 2,8 = 235,2) dal risultato ottenuto detrae l’intero importo della detrazione (235,2 – 200 = 35,2) l’imposta complessiva sull’immobile è di € 35,2.

L’imposta complessiva deve essere ripartita tra il proprietario (90%) e l’occupante locatario (10%): A) Paga TASI per € 31,68 C) Paga TASI per € 3,52

Se l’immobile anziché di categoria catastale A/1 fosse di categoria A/3, entrambi non pagherebbero nulla

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2.16.5 Immobile non locato posseduto da anziano ricoverato in casa di riposo

L’immobile, che è stato assimilato dal Comune all’abitazione principale, è di proprietà al 100% di A) che è ricoverato in casa di riposo ed è abitato dal suo coniuge e da un figlio.

A) Calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 100% = 84.000 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (84.000 / 1.000 x 2,8 = 235,2) dal risultato ottenuto detrae l’intero importo della detrazione (235,2 – 200 = 35,2) l’imposta complessiva sull’immobile è di € 35,2. A) Paga TASI per € 35,2

Se l’immobile anziché di categoria catastale A/1 fosse di categoria A/3, A) non pagherebbe nulla

2.16.6 Immobile non locato posseduto da militare che ha trasferito la residenza

L’immobile, che per il militare è assimilato per legge all’abitazione principale, è di proprietà di due soggetti A) e B) rispettivamente:

− A) militare che ha trasferito la residenza è proprietario del 50%, − B) coniuge del militare che si è trasferita con il marito è proprietaria del 50%.

Quindi entrambi i proprietari non hanno la residenza nell’immobile di proprietà che è a disposizione.

A) Calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 50% = 42.000 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (42.000 / 1.000 x 2,8 = 117,60) dal risultato ottenuto detrae l’intero importo della detrazione (117,60 – 200). A) Non paga TASI essendo la detrazione superiore all’imposta.

B) Calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 50% = 42.000 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale (42.000 / 1.000 x 1 = 42). B) Paga TASI per € 42

Se l’immobile anziché di categoria catastale A/1 fosse di categoria A/3, il risultato sarebbe il medesimo

2.16.7 Immobile dato in locazione a canone concordato

In questo caso supponiamo che l’immobile sia di categoria A/3 in quanto per la categoria catastale A/1 non sarebbe possibile fare un contratto di locazione a canone concordato. L’immobile, che è di proprietà al 100% di A), con regolare contratto di locazione a canone concordato, è stato concesso in uso a C) che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente.

A) Calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 100% = 84.000 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per immobile diverso da abitazione principale (84.000 / 1.000 x 1 = 84). L’imposta, così determinata è ridotta al 75% (84 / 100 x 75 = 63,01) l’imposta complessiva sull’immobile è di € 63,01

L’imposta complessiva deve essere ripartita tra il proprietario (90%) e l’occupante comodatario (10%): A) Paga TASI per € 56,70 C) Non paga TASI in quanto è la sua abitazione principale

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2.16.8 Immobile dato in uso gratuito ad un figlio

L’immobile, che è di proprietà al 100% di A), con regolare contratto di comodato, è stato concesso in uso al figlio C) che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente. E’ l’unico immobile di proprietà di A)

A) Calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 100% = 84.000 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale (84.000 / 1.000 x 1 = 84,00) l’imposta complessiva sull’immobile è di € 84,00

L’imposta complessiva deve essere ripartita tra il proprietario (90%) e l’occupante comodatario (10%): A) Paga TASI per € 75,6

C) Paga TASI per € 8,4

Se l’immobile anziché di categoria catastale A/1 fosse di categoria A/3 il calcolo sarebbe il seguente:

A) Calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 100% = 84.000 Imponibile TASI) La base imponibile andrebbe abbattuta del 50% = € 42.000 e a detto importo andrebbe applicata l’aliquota deliberata dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale (42.000 / 1.000 x 1 = 42,00) l’imposta complessiva sull’immobile è di € 42,00

L’imposta complessiva deve essere ripartita tra il proprietario (90%) e l’occupante comodatario (10%): A) Paga TASI per € 37,8

C) Non paga TASI in quanto è la sua abitazione principale

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45 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

3. VERSAMENTI IMU - TASI 3.1 TERMINI VERSAMENTI IMU - TASI

Il versamento sia dell’IMU che della TASI può essere effettuato in due rate o in un’unica soluzione nei termini di seguito rappresentati.

Due rate di cui:

La prima entro il 16 giugno in acconto, pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

La seconda entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Mef alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

Unica soluzione entro il 16 giugno.

Si ricorda che per il 2016 è bloccata per i Comuni la possibilità di incrementare le aliquote dei tributi rispetto a quelle che erano state deliberate per l’anno 2015 e che, quindi, per avere efficacia dovevano essere pubblicate nel sito del MEF entro il 28 ottobre 2015.

3.2 MODALITÀ PER EFFETTUARE I VERSAMENTI IMU - TASI

Il versamento può essere effettuato con modello “F24 ordinario” o “F24 Semplificato” oppure con bollettino di conto corrente postale.

MODELLO “F24 ORDINARIO” E MODELLO “F24 SEMPLIFICATO”: Consentono entrambi la compensazione dell’IMU e/o della TASI a debito con altre imposte a credito

Consentono entrambi il pagamento, con un unico modello, anche in relazione al possesso di immobili ubicati in Comuni diversi: deve essere indicato per ciascun immobile il codice che identifica il Comune

Per ogni comune devono essere indicati i “codici tributo” che identificano la tipologia dell’immobile.

IMU Codice Tributo

IMU - Abitazione principale 3912

IMU - Terreni 3914

IMU - Aree edificabili 3916

IMU - Altri fabbricati 3918

IMU - Immobili ad uso produttivo Gruppo catastale “D” - Stato – (1) 3925

IMU - Immobili ad uso produttivo Gruppo catastale “D” - Maggiorazione Comune - (1) 3930

(1) Gli immobili di categoria D comprendono anche i D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole – che, essendo fabbricati rurali strumentali, dal 2014 sono esclusi dal pagamento dell’IMU.

TASI Risoluzione 46/E del 24.04.2014

Codice Tributo

TASI - Abitazione principale e relative pertinenze 3958

TASI - Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959

TASI - Aree fabbricabili 3960

TASI - Altri fabbricati 3961

In caso di ravvedimento IMU e/o TASI, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.

Page 46: Fiscalità Locale IMU TASI

46 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Solo in caso di versamenti a seguito di attività di controllo (riliquidazioni da parte del Comune), le “sanzioni” e gli “interessi” devono essere distinte dall’imposta.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;

nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica

soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in

cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Per quanto riguarda la TASI la Risoluzione 46/E del 24.04.2014 nulla dice in relazione alla compilazione dello spazio “detrazione” che, a differenza dell’IMU, non può essere obbligatoria per il Codice 3958 in quanto, la detrazione per abitazione principale ai fini TASI è una facoltà lasciata alla decisione del Comune.

In ogni caso, se il Comune ha deliberato la detrazione, nello spazio deve essere indicato l’importo di detta detrazione che determina il pagamento corrispondente al codice 3958.

Non è possibile con F24 compensare importi IMU/TASI a credito per pagare altre imposte a debito.

E’ possibile invece compensare importi IMU/TASI a debito con altre imposte a credito (Si veda al riguardo il punto 3.2.3).

Versamento con F24 - Esempio di calcolo per il 2016

Il signor Monti Mario è proprietario al 100% degli immobili sottorappresentati situati nel comune di Parma; gli immobili sono concessi in locazione a canone libero per tutto l’anno.

Posto che: ‐ per il 2016 non possono essere aumentate le aliquote rispetto a quelle previste per il 2015; ‐ il Comune di Parma per l’anno 2015 aveva deliberato di confermare le aliquote già in vigore per il 2014; ‐ per il 2014, relativamente agli immobili locati a canone libero aveva deliberato l’aliquota del 10,6‰ ; verrà utilizzata anche per il pagamento dell’IMU relativa all’anno d’imposta 2016 l’aliquota del 10,6‰

Unità immobiliari site nel comune di Parma (codice G337) – catasto fabbricati

N.

DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO Sezione Urbana

Foglio Particella Sub Zona Cens.

Categoria

Classe Consistenza Rendita

1 001 8 254 3 2 A/2 5 5 vani Euro 477,72

2 001 8 254 16 2 C/6 7 14 m² Euro 75,92

Intestazione degli immobili:

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI 1 MONTI MARIO nato a Milano il 01/01/1940 MNTMRA40A01F205U Proprietà per 1/1

Il versamento della prima rata acconto IMU/2016

viene eseguito sulla base dell'aliquota già prevista per il 2015 per gli immobili concessi in locazione. Se non intervengono variazioni sull’utilizzo dell’immobile e sulla percentuale di possesso, l’importo della

prima rata in acconto sarà lo stesso previsto per il versamento a saldo 2016.

Page 47: Fiscalità Locale IMU TASI

47 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Modello F24 Semplificato - Versamento acconto IMU 2016 - da effettuare entro il 16.06.2016

BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE APPOSITO I versamenti IMU/TASI, devono essere effettuati su un unico numero di c/c valido per tutti i comuni che viene rispettivamente distinto: c/c n° 1008857615 per pagamento IMU

c/c n° 1017381649 per pagamento TASI

I bollettini devono essere rispettivamente intestati a:

“PAGAMENTO IMU” ù

“PAGAMENTO TASI” Deve essere utilizzato un singolo bollettino per ogni comune di ubicazione degli immobili quindi, in presenza di più immobili: Ubicati in Comuni diversi, devono essere utilizzati tanti bollettini quanti sono i Comuni ai quali va

versata l’IMU e tanti bollettini quanti sono i Comuni ai quali va versata la TASI.

Ubicati nello stesso Comune, deve essere utilizzato un bollettino per versare l’IMU e/o un bollettino per versare la TASI.

Calcolo della prima rata IMU da versare per il 2016:

477,72 X 1,05 X 160 = 80.256,96 X 10,6 / 1000/50% = 425,36 75,92 X 1,05 X 160 = 12.754,56 X 10,6 / 1000/50% = 67,60

Totale (codice tributo 3918) = 493,00

M N T M R A 4 0 A 0 1 F 2 0 5 U

MONTI MARIO

0 1 0 1 1 9 4 0 M MILANO M I

E L 3918 G 3 3 7 X 2 2016 493 00

493 00

Page 48: Fiscalità Locale IMU TASI

48 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Bollettino postale

VERSAMENTI DALL’ESTERO Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU/TASI dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti: per il tributo spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune

beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto;

Come causale dei versamenti devono essere indicati: il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale

rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; la sigla “IMU” o “TASI”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo; l’annualità di riferimento; l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

3.2.1 Versamenti minimi

Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l’art. 25 della L. n. 289/2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune (FAQ Dipartimento Finanze - Fiscalità Locale - Risposta 2). L’importo minimo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta, con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento (FAQ Dipartimento Finanze - Fiscalità Locale – Risposta 3).

Detrazione per abitazione principale: indicare l’importo della detrazione per abitazione principale Acc.: barrare in caso di

versamento dell’acconto Saldo: barrare in caso di versamento del saldo

Anno di riferimento: indicare l’anno a cui si riferisce il versamento

Ravv: barrare in caso di ravvedimento operoso

Codice catastale: indicare il codice catastale del comune di ubicazione degli immobili

Immob.variati: barrare se sono intervenute variazioni che richiedono la dichiarazione IMU

Stato: indicare la quota destinata allo Stato

Comune: indicare la quota destinata al comune

Numero imm.: indicare il numero degli immobili a cui si riferisce il versamento

Page 49: Fiscalità Locale IMU TASI

49 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

In relazione agli importi minimi di versamento si deve quindi prima di tutto verificare se il comune dove sono ubicati gli immobili ha previsto nel proprio Regolamento (IMU o IUC o delle Entrate) un importo minimo e, solo in mancanza di tale previsione da parte del Comune, applicare l’importo minimo previsto dalla Legge pari a € 12.

3.2.2 Arrotondamenti

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. “Sulla base della formulazione della norma … l'arrotondamento per difetto va effettuato anche nel caso in cui la frazione sia uguale a 49 centesimi, in linea, peraltro, con il meccanismo stabilito per i tributi erariali …. Pertanto, poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.” (Circ. n. 3/DF/2012).

3.2.3 La compensazione con imposte a credito

È la possibilità di compensare un’imposta a debito con un’altra a credito, anche se di tipologia e annualità diverse; le imposte a credito utilizzabili per compensare dei debiti possono scaturire: da una dichiarazione dei redditi 730 o Unico (anche prima della presentazione all’Amministrazione

Finanziaria); da comunicazioni dell’Agenzia delle entrate che riconoscono un credito relativo ad una dichiarazione

pregressa; da altre situazioni relative alle persone fisiche (peraltro molto rare) e ai soggetti titolari di partita IVA.

In caso di dichiarazione con modello 730 il contribuente per comunicare al soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAAF o professionista abilitato) l’intenzione di utilizzare tutto o parte del credito che scaturisce dalla dichiarazione, per versare imposte che non transitano dalla dichiarazione stessa (IMU, TASI, TARI ecc.) deve compilare il quadro I del 730 base.

In sede di liquidazione delle imposte il CAAF determina il saldo contabile esponendo nel prospetto di liquidazione (modello 730-3) le singole imposte a credito (in corrispondenza dei rispettivi codici tributo) che possono essere utilizzate, attraverso la compilazione del Modello F24, per il pagamento di imposte a debito quali ad esempio IMU, TASI, TARI.

La compensazione in F24, dei crediti sopra elencati, è possibile solo qualora il contribuente non abbia debiti erariali, iscritti a ruolo e scaduti,

di importo pari o superiore a € 1.500

Page 50: Fiscalità Locale IMU TASI

50 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

In caso di dichiarazione con modello UNICO il contribuente non deve indicare l’importo a credito che vuole compensare (come avviene per il 730 nel Quadro I). Nel quadro RX Colonna 4 sono indicati i crediti che scaturiscono dalla dichiarazione e che il contribuente vuole utilizzare per la compensazione (distinti da quelli che si chiedono a rimborso Colonna 3) che dovrà essere esposta nel Modello F24.

Il modello F24 deve essere presentato entro la scadenza del versamento prevista per l’imposta a debito.

3.3 IL RAVVEDIMENTO IMU - TASI

3.3.1 Ravvedimento Omessi o Tardivi versamenti IMU - TASI

Con la Legge n. 190/2014, “Stabilità 2015”, art. 1 comma 637, è stato rimodulato l’istituto del ravvedimento operoso attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione.

In particolare al comma 1, art. 13 del D.Lgs. 472/1997 sono state introdotte le lettere a-bis), b-ter) e b-quater) con l’obiettivo di garantire una maggiore premialità per il contribuente che si attivi tempestivamente rispetto al momento in cui la violazione, oggetto di regolarizzazione, è stata commessa. Per espressa previsione normativa, delle nuove disposizioni, solo quella prevista dalla lettera a-bis) è applicabile anche ai tributi locali.

Al riguardo era stato chiesto un chiarimento al MEF per quanto attiene i tributi locali e all’Agenzia delle entrate relativamente ai tributi erariali in quanto la formulazione della norma, tesa a mitigare la sanzione in caso di tardività nei 90 giorni, presentava dubbi applicativi in relazione al termine di decorrenza dei 90 giorni. L’Agenzia delle entrate, sentita la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze, con la circolare 23/E del 9 giugno 2015, ha precisato che

“le violazioni derivanti dall’omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione – quali, ad esempio, il carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e

regionali – non sono commesse mediante la dichiarazione in quanto, rispetto a questa, mantengono una propria autonomia. Sebbene, infatti, il loro ammontare sia determinato nella dichiarazione – o

determinabile per quanto concerne alcuni tributi locali e regionali, quali ad esempio l’IMU e la TASI – le

In tutti i casi, per utilizzare un credito in compensazione, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24

direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate anche se, per effetto dell’eseguita compensazione,

il saldo finale è uguale a zero.

D.Lgs. 472/1997 art. 13 comma 1

La nuova lettera a-bis), introdotta dalla Legge 190/2014 art. 1 co. 637, prevede la riduzione della sanzione “ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,

entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore”.

Page 51: Fiscalità Locale IMU TASI

51 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

relative violazioni si perfezionano non già con la presentazione della dichiarazione bensì con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento. Per tali violazioni, … il ravvedimento di cui alla lettera a-bis)

decorre da tale momento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione.”

Rimangono ferme le ordinarie modalità di regolarizzazione già previste in precedenza nella lett. b), comma 1, art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (riduzione ad 1/8 entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione). Trascorso il termine dei 90 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, per tardivi od omessi versamenti IMU-TASI è possibile quindi avvalersi del c.d. “ravvedimento lungo” entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione come peraltro precisato dal MEF con la Risoluzione n. 1/DF del 29.04.2013 e dalle istruzioni ministeriali alla compilazione della Dichiarazione IMU. Al fine di definire correttamente la sanzione da ravvedere, devono essere considerate le modifiche che l’art. 15 del D.Lgs. n. 158/2015, ha introdotto all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’1 gennaio 2016 dall’art. 1, co. 133, Legge n. 208/2015 – “Stabilità 2016”. La Tabella di seguito rappresentata, riepiloga i termini per ravvedere omessi o tardivi versamenti, in presenza di dichiarazione presentata o non dovuta, tenendo conto delle modifiche introdotte al regime sanzionatorio (D.Lgs. n. 471/1997) e considerando che ai fini IMU e TASI i termini previsti sono il 16 giugno per il versamento in acconto o in unica soluzione ovvero il 16 dicembre per il versamento a saldo.

Art. 13 D.Lgs. 471/1997 modificato dal D.Lgs. n. 158/2015 Art. 15

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, … o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, …, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per

cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una

minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo

periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del D.L. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a

un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Page 52: Fiscalità Locale IMU TASI

52 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

TABELLA SANZIONI DALL’1.01.2016 APPLICABILE ANCHE A VIOLAZIONI COMMESSE PRIMA DI TALE DATA

VIOLAZIONE DA RAVVEDERE: OMESSO-TARDIVO-INSUSSICIENTE

VERSAMENTO

RIDUZIONE SANZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO

Versamento effettuato entro 14 gg. dalla scadenza prevista per il pagamento.

Ravveduto entro 30 gg. dalla scadenza Sanzione da ravvedere: 1% al giorno

Ridotta ad 1/10

Giorno Sanzione Giorno Sanzione Giorno Sanzione Giorno Sanzione

1 0,1% 5 0,5% 9 0,9% 13 1,3%

2 0,2% 6 0,6% 10 1,0% 14 1,4%

3 0,3% 7 0,7% 11 1,1%

4 0,4% 8 0,8% 12 1,2%

Versamento effettuato entro 14 gg. dalla scadenza prevista per il pagamento. Ravveduto tra il 31° e il 90°gg. dalla

scadenza Sanzione da ravvedere: 1% al giorno

Ridotta ad 1/9

Giorno Sanzione Giorno Sanzione Giorno Sanzione Giorno Sanzione

1 0,11% 5 0,56% 9 1,00% 13 1,44%

2 0,22% 6 0,67% 10 1,11% 14 1,56%

3 0,33% 7 0,78% 11 1,22%

4 0,44% 8 0,89% 12 1,33%

Versamento effettuato entro 14 gg. dalla scadenza prevista per il pagamento.

Ravveduto oltre il 90°gg. dalla scadenza prevista per il pagamento ma entro il

termine di presentazione della dichiarazione.

(Per IMU/TASI 30.06 dell’anno successivo) Sanzione da ravvedere: 1% al giorno

Ridotta ad 1/8

Giorno Sanzione Giorno Sanzione Giorno Sanzione Giorno Sanzione

1 0,13% 5 0,63% 9 1,13% 13 1,63%

2 0,25% 6 0,75% 10 1,25% 14 1,75%

3 0,38% 7 0,88% 11 1,38%

4 0,50% 8 1,0% 12 1,50%

Versamento effettuato tra il 15° e il 90° gg. dalla scadenza prevista per il pagamento.

Sanzione da ravvedere: 15%

RAVVEDIMENTO effettuato:

Entro 30 gg. dalla scadenza

Riduzione a 1/10

Tra il 31° e il 90° gg. dalla scadenza

Riduzione a 1/9

Oltre il 90°gg. dalla scadenza del pagamento

ma entro il termine di presentazione della

dichiarazione Riduzione a 1/8

1,5% (1/10 del 15%)

1,67% (1/9 del 15%)

1,88% (1/8 del 15%)

Versamento effettuato oltre il 90° gg. dalla scadenza prevista per il pagamento ma entro

il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stato

commesso l’errore Sanzione da ravvedere: 30%

Ridotta ad 1/8

RAVVEDIMENTO effettuato:

Oltre il 90°gg. dalla scadenza ma entro il 30 giugno dell’anno successivo

3,75% (1/8 del 30%)

Il ravvedimento è possibile, sempreché la violazione non sia stata già constatata Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso:

- devono essere pagati oltre all’imposta e alla sanzione, anche gli interessi - le imposte che scaturiscono devono essere sempre versate indipendentemente dal loro importo - la sanzione ridotta deve essere versata con gli importi decimali

Page 53: Fiscalità Locale IMU TASI

53 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

INTERESSI SU TARDIVI VERSAMENTI

PERIODO TASSO LEGALE ANNUO PERIODO TASSO LEGALE ANNUO

Dall’1.01.2008 al 31.12.2009 3% Dall’1.01.2014 al

31.12.2014 1%

Dall’1.01.2010 al 31.12.2010 1% Dall’1.01.2015 al

31.12.2015 0,5%

Dall’1.01.2011 al 31.12.2011 1,5% Dall’1.01.2016 0,2%

Dall’1.01.2012 al 31.12.2013 2,5%

PRESENTAZIONE F24 A ZERO

VIOLAZIONE DA RAVVEDERE OMESSA-TARDIVA PRESENTAZIONE

F24 A ZERO RAVVEDIMENTO effettuato:

Presentazione F24 effettuata entro i 5 gg. lavorativi dalla scadenza prevista Sanzione da ravvedere: € 50*

Entro 30 gg. dalla scadenza

Riduzione a 1/10

Tra il 31° e il 90° gg. dalla scadenza

Riduzione a 1/9

Oltre il 90°gg. dalla scadenza ma entro il termine di presentazione

della dichiarazione Riduzione a 1/8

€ 5 € 5 € 6

Presentazione F24 effettuata oltre i 5 gg. lavorativi, ma entro il termine di presentazione

della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione

Sanzione da ravvedere: € 100*

€ 10 € 11 € 12

* La sanzione in misura fissa deve essere calcolata operando il troncamento dei decimali

3.3.2 Ravvedimento Omissione Dichiarativa IMU - TASI

Per la mancata presentazione della dichiarazione IMU, nel caso in cui la stessa fosse obbligatoria, è prevista una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta con un minimo di € 51.

La sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Posto che il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI è previsto nel 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che ne ha determinato l’obbligo, se la dichiarazione, seppur con ritardo, viene presentata:

entro il 30 luglio (30 gg. dalla scadenza del termine di presentazione) la sanzione prevista è ridotta della metà;

oltre il 30 luglio ma entro il 28 settembre (90 gg. dalla scadenza del termine di presentazione) la sanzione prevista è ridotta ad 1/10.

Art. 7 D.Lgs. n. 472/1997 modificato dal D.Lgs. n. 158/2015 Art. 16 co. 1

Il D.Lgs. n. 158/2015 (art. 16 co. 1) in vigore dall’1.01.2016, ha modificato l’art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997, introducendo nel medesimo articolo il nuovo comma 4-bis che prevede:

“Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine,

la sanzione è ridotta della metà.”

Page 54: Fiscalità Locale IMU TASI

54 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

TERMINE RAVVEDIMENTO IMPOSTA SANZIONE RIDOTTA

Entro il 30 luglio Entro il 30° giorno successivo al termine

per la presentazione della dichiarazione o dell’omissione

(30 giugno + 30 gg.)

Pagata regolarmente

€ 2,5 (1/10 di € 51 / 2)

Omessa 5%

dell’imposta dovuta (1/10 del 100% / 2)

Entro il 28 settembre Oltre il 30 luglio e fino al 90° giorno successivo

al termine per la presentazione della dichiarazione o dell’omissione

(30 giugno + 90 gg.)

Pagata regolarmente

€ 5,00 (1/10 di € 51)

Omessa 10%

dell’imposta dovuta

(1/10 del 100%)

Esempi In data 31.10.2015 il contribuente compra un’area edificabile: valore € 300.000. Entro il 16 dicembre dello stesso anno paga l’imposta ma non presenta la dichiarazione entro il 30.6.2016.

Entro il 30.07.2016 può ravvedere l’omissione dichiarativa pagando una sanzione di € 2,5 Entro il 28.09.2016 può ravvedere l’omissione dichiarativa pagando una sanzione di € 5,00. In data 5.12.2015 viene assegnata la casa dal giudice della separazione. Entro il 16 dicembre 2015 il coniuge assegnatario omette il pagamento di € 100 (l’immobile è di categoria A/1) ed entro il 30.06.2016 non presenta la dichiarazione.

Entro il 30.07.2016 può ravvede l’omesso versamento e l’omissione dichiarativa pagando una sanzione di € 5,00 (5% dell’imposta dovuta) Entro il 28.9.2016 può ravvedere l’omesso versamento e l’omissione dichiarativa pagando una sanzione di € 10,00 (10% dell’imposta dovuta).

3.4 IMPORTO MINIMO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

La Legge n. 147/2013 “Stabilità 2014” all’art. 1 co. 736, modificando l’art. 3, co. 10 del D.L. n. 16/2012, ha escluso per i tributi locali il limite di 30 euro.

Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D.L. n. 16/2012, non c’è per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei nel caso in cui il Comune non abbia disposto un diverso importo (FAQ 20.01.2014 Dipartimento Finanze - Fiscalità Locale - Risposta 4).

Page 55: Fiscalità Locale IMU TASI

55 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

4. LA DICHIARAZIONE IMU - TASI

4.1 LA DICHIARAZIONE IMU - TASI

Il D.L. n. 35/2013, modificando quanto in precedenza previsto dal comma 12-ter) dell’art. 13 del D.L. 201/2011 ha stabilito, come data di scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU, il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

In tutti i casi di variazioni intervenute nel corso del 2015, per i quali ricorra l’obbligo, la dichiarazione IMU - TASI deve essere presentata al Comune di competenza entro il 30 giugno 2016.

L’art. 1 della Legge 147/2013 “Stabilità 2014”, in relazione alla “Dichiarazione” prevede quanto di seguito rappresentato.

“I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.” (Comma 684)

“La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.” (Comma 685)

“Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.” (Comma 687)

A seguito dei numerosi quesiti posti in merito alla “Dichiarazione TASI”, il MEF nel 2015 si è espresso con due provvedimenti di prassi.

Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015 A fronte di segnalazioni relative al fatto che diversi comuni hanno emanato un apposito modello, valido nel proprio territorio, ai fini della dichiarazione relativa alla TASI il MEF ha precisato che:

“… Tale scelta costringerebbe i contribuenti, soprattutto quelli che hanno immobili dislocati in più comuni, a dover informarsi presso ciascun comune circa l’adozione di eventuali modelli di dichiarazione e, in caso

positivo, ad adattare le proprie procedure in relazione alle varie modalità di compilazione richieste nei diversi modelli…

Si ritiene che, dalla lettura delle norme che disciplinano la TASI, emerge che il modello di dichiarazione deve essere approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze…”

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56 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

4.1.1 Condizioni che non determinano l’obbligo di presentare la dichiarazione

Di seguito le condizioni per le quali, seppur relative a variazioni, la dichiarazione non va presentata. Dichiarazione ICI presentate in anni precedenti

Le dichiarazioni ICI presentate, continuano a mantenere la loro validità e di conseguenza non deve essere presentata la Dichiarazione IMU-TASI per rappresentare situazioni già esposte in Dichiarazione ICI.

Presenza di situazioni dichiarate attraverso il “MUI” A partire dal 2008 non andava presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendevano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

Tale esclusione è stata mantenuta anche per la dichiarazione IMU-TASI. Il MUI è infatti il modello obbligatoriamente utilizzato dai notai per effettuare in via telematica la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Dal 15 giugno 2004 per registrare: – gli atti di compravendita di immobili; – gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti

reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

Dall’ 1.06.2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.

Circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015

A fronte della richiesta di approvare il modello ministeriale per la dichiarazione TASI, il MEF ha precisato che:

“… Si fa presente che non è necessaria l’approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

In relazione al fatto che gli “occupanti” diversi dai titolari del diritto reale sull’immobile debbano tutti presentare la dichiarazione TASI, il MEF ha precisato che:

“…la dichiarazione non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010 … Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio

2010, permane, invece, l’obbligo dichiarativo, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto …

La dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune, … ha previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevolazione, consistenti

nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione”.

Tali accorgimenti fanno sì che l’ambito applicativo dell’obbligo dichiarativo TASI si riduce a casi residuali, dal momento che il comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati.

A ciò si deve aggiungere che il comune può adottare tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare il prelievo sui rifiuti) e può trarre ulteriori strumenti di

integrazione dai dati risultanti dai versamenti TASI effettuati dai possessori degli immobili…

Si ritiene, che nei casi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, come nelle fattispecie prima illustrate, detto soggetto possa utilizzare la parte del modello di dichiarazione

dedicata alle “Annotazioni” per precisare il titolo (ad esempio “locatario”) in base al quale l’immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria …”

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57 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Presentazione di autocertificazioni al Comune “Non è, inoltre, necessaria la presentazione della dichiarazione se il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal comune nel proprio regolamento”. Si tratta dei casi in cui il Comune, nel deliberare agevolazioni, ha previsto che il soggetto passivo dell’imposta debba con autocertificazione o attraverso la presentazione di contratti, attestare il diritto all’agevolazione (Es.: autocertificare la concessione del fabbricato in comodato gratuito ad un familiare o la concessione in locazione del fabbricato ad uso abitativo).

Presenza di dichiarazione di successione Il trasferimento di beni immobili per “mortis causa” presuppone la presentazione della dichiarazione di successione, atto che non transita attraverso il MUI. L’art. 15 co. 2 Legge 383/2001 ha equiparato la dichiarazione di successione ad una dichiarazione ICI e pertanto, per effetto di questa norma a partire dal 25.10.2001 per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Questa disposizione è stata confermata anche per la dichiarazione IMU-TASI.

Fabbricati rurali e rurali ad uso strumentale I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19.04.1994, n. 701. Entro il 30.9.2012 era possibile presentare le domande di riconoscimento della ruralità dei fabbricati già iscritti nel catasto edilizio urbano in categorie diverse da A/6 e D/10 (D.M. 26/7/2012). Non deve quindi essere presentata dichiarazione IMU per comunicare la ruralità dei fabbricati anche se ad uso strumentale, considerato che, l’Agenzia delle entrate (prima Agenzia del Territorio) rende disponibile ai comuni, sul portale per i comuni gestito dalla medesima Agenzia, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità, al fine di agevolare le attività di verifica di rispettiva competenza.

4.1.2 Condizioni che determinano l’obbligo di presentare la dichiarazione

I casi in cui la dichiarazione IMU deve essere presentata, possono essere raggruppati in tre casistiche:

1. immobili che godono di riduzione di imposta; 2. immobili oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI; 3. immobili per i quali il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il

corretto adempimento dell’obbligo tributario.

IMMOBILI CHE GODONO DI RIDUZIONE DI IMPOSTA Si tratta di:

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per i quali è prevista la riduzione della base imponibile al 50%. La riduzione va dichiarata solo nel momento in cui si perde il diritto alla stessa poiché è in questa ipotesi che il Comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste per l’agevolazione.

Fabbricato concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado per i quali se ricorrono le condizioni, è prevista la riduzione della base imponibile al 50%. Il comodante deve attestare il possesso dei requisiti previsti entro il 30.06.2017.

Fabbricati di interesse storico o artistico per i quali è prevista la riduzione della base imponibile al 50%.

Immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1999 per i quali è prevista la riduzione dell’imposta al 75%. La dichiarazione si rende necessaria in quanto dal Portale PuntoFisco, i Comuni non possono verificare se i contratti sono stipulati ai sensi della Legge n. 431/1999.

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58 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Immobili per i quali il Comune ha previsto una riduzione dell’aliquota rispetto a quella ordinaria deliberata, tra i quali rientrano anche gli immobili locati. Per gli immobili locati la dichiarazione non deve essere presentata: – se il contratto di locazione o di affitto è stato registrato a partire dal 1.07.2010 (da tale data infatti

al momento della registrazione devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate anche i relativi dati catastali dell’immobile);

– se il Comune ha previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevolazione (es.: consegna del contratto di locazione o presentazione di autocertificazione).

Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP): rientrano in questa tipologia di immobili anche, ad esempio, le aree edificabili possedute e condotte da IAP. I soggetti in questione godono di riduzioni dall’imposta che vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquisisca sia nel caso in cui si perda il diritto.

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti “beni merce” anche se esclusi dall’IMU.

IMMOBILI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL MUI

IMMOBILI PER I QUALI IL COMUNE NON È IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO TRIBUTARIO

Di seguito le fattispecie più significative e per noi più ricorrenti.

L’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile. In questi casi, nonostante il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente (sia dall’acquirente che dal venditore), così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.

Il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa.

L’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.

L’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria (prima cioè che sia stato stipulato l’atto notarile di trasferimento della proprietà al socio).

L’immobile ha perso o acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dell’IMU.

E’ intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto non dichiarata in catasto.

E’ intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi, di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI.

Si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori).

L’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria.

Abitazione principale e relative pertinenze In generale non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale in quanto la conoscenza da parte del comune delle risultanze anagrafiche (residenza), fa venir meno la necessità di presentazione della dichiarazione.

Fa eccezione al principio generale e quindi la dichiarazione va presentata nei seguenti casi:

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59 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

– Coniugi con residenza anagrafica in immobili diversi all’interno dello stesso comune, l’obbligo dichiarativo è in capo al soggetto passivo che beneficia dell’agevolazione per abitazione principale e relative pertinenze;

– Coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a sentenza di separazione legale o divorzio solo quando il Comune in cui si trova la casa assegnata non è né il Comune di celebrazione del matrimonio né il suo Comune di nascita.

– Abitazione principale posseduta da personale in servizio alle Forze armate e alle forze di polizia nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco con residenza anagrafica in luogo diverso da quello di ubicazione dell’immobile.

– Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, che detengono l’immobile ad uso abitativo a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso.

Tabella riassuntiva obbligo di presentazione dichiarazione IMU-TASI

Fattispecie Obbligo dichiarazione

Abitazione principale e relative pertinenze: in generale quando il soggetto passivo è residente e dimorante

NO

Abitazione principale e relative pertinenze in caso di coniugi con residenze in immobili diversi all’interno dello stesso comune: soggetto passivo che beneficia delle agevolazioni e che quindi possiede il fabbricato scelto dai coniugi quale abitazione principale

SI

Ex coniuge assegnatario della ex casa coniugale come da sentenza di separazione o divorzio

SI (quando il comune in cui si trova

l'ex casa coniugale non è né il comune di celebrazione del matrimonio né il comune di

nascita del coniuge assegnatario)

Ex coniuge non assegnatario della ex casa coniugale NO

Abitazione principale e relative pertinenze possedute da personale in servizio permanente alle Forze armate e alle forze di polizia nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con residenza anagrafica diversa dal luogo di ubicazione dell’immobile

SI

Fabbricato non locato e non dato in comodato d’uso posseduto da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE e già titolari di pensione nel Paese estero

SI

Fabbricato non locato posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile: che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari e per il quale il Comune ha deliberato l’assimilazione all’abitazione principale

NO

Fabbricato locato a canone concordato: dal Portale PuntoFisco, i Comuni non possono verificare se i contratti sono stipulati ai sensi della Legge n. 431/1999

SI

Immobili locati o affittati: solo se il comune ha previsto un'aliquota ridotta (fino ad un minimo dello 0,4%) rispetto a quella ordinaria da lui stesso deliberata. La dichiarazione non deve comunque essere presentata se il Comune ha previsto la presentazione di altra documentazione (contratto o autocertificazione)

SI (se il contratto di locazione è

stato registrato prima del 1.07.2010 ed i dati catastali dell'immobile non sono stati comunicati al momento di

eventuale cessione, risoluzione o proroga del contratto)

Trasferimento di fabbricati e/o terreni agricoli per acquisto, vendita e donazione: l’atto di acquisizione o di vendita obbliga il notaio alla registrazione attraverso il MUI

NO

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60 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Segue Tabella riassuntiva obbligo di presentazione dichiarazione IMU

Fattispecie Obbligo dichiarazione

Trasferimento di aree fabbricabili per acquisto o donazione: anche se l’atto di acquisizione obbliga il notaio alla registrazione attraverso il MUI, solo per l’acquirente e per il donatario

SI

Area edificabile pertinenza di fabbricato: è tale se il proprietario ha rinunciato alla edificabilità

SI

Terreno agricolo divenuto area fabbricabile SI

Area edificabile divenuta tale a seguito di demolizione di fabbricato SI

Aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali: la dichiarazione va presentata sia in caso di acquisto, sia in caso si perda il diritto alla riduzione

SI

Aree edificabili – variazione del valore: nel caso in cui il comune abbia predeterminato i valori venali delle aree fabbricabili, la dichiarazione non va presentata se il contribuente all'atto del versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell'IMU, al valore venale dell'area predeterminato dal comune

SI

Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali: tali soggetti godono di riduzioni dall’imposta che vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquisisca sia nel caso in cui si perda il diritto

SI

Assegnazione al socio da cooperativa edilizia a proprietà indivisa SI

Assegnazione in via provvisoria al socio da cooperativa edilizia a proprietà divisa: prima cioè che sia stato stipulato l’atto di trasferimento al socio

SI

Immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale: multiproprietà SI

Fabbricato situato su due comuni: che si trova in una delle condizioni che obbligano alla dichiarazione IMU da presentare a entrambi i comuni sui quali insiste l'immobile; se abitazione principale la dichiarazione IMU va presentata solo al comune NON di residenza

SI

Acquisti da aste o fallimenti SI

Fabbricato che diventa inagibile: il Comune conosce la condizione NO

Fabbricato inagibile che perde le caratteristiche di inagibilità SI

Fabbricato di interesse storico artistico SI

Alloggio sociale definito tale ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008

SI

Fabbricati di nuova costruzione o ristrutturati: il Comune conosce i valori catastali NO

Fabbricato rurale strumentale NO

Riunione di usufrutto se non dichiarata in catasto: in caso di decesso dell'usufruttuario è sempre d'obbligo effettuare la riunione di usufrutto (con o senza diritto d'accrescimento): per l'adempimento non è previsto dall'Agenzia del Territorio un termine di scadenza, a differenza della dichiarazione di successione. E’ opportuno consigliare il contribuente di regolarizzare la propria posizione in catasto piuttosto che presentare la dichiarazione IMU, lo metterebbe in regola sia nei confronti del Comune sia con l'Agenzia del territorio

SI

Trasferimento dell’immobile per Successione NO

Costituzione del diritto di abitazione della casa coniugale da parte del coniuge superstite: art. 540 c.c.

NO

Perdita del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite: vengono a mancare le condizioni che hanno determinato il diritto (es.: trasferimento della residenza in altro immobile)

SI

Cessazione del diritto di abitazione a seguito di decesso del titolare del diritto NO

Cessazione di usufrutto legale dei genitori SI Immobile che durante l'anno d’imposta ha perso o acquistato il diritto all'esenzione o riduzione dall'imposta IMU

SI

Page 61: Fiscalità Locale IMU TASI

61 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

4.1.3 Il Modello di Dichiarazione

Indicare il Comune di ubicazione degli immobili destinatario della dichiarazione

Indicare l’anno cui si riferiscono le variazioni da

dichiarare

Questa sezione deve essere sempre compilata; identifica il soggetto che ha posseduto nel corso dell’anno di

riferimento gli immobili da dichiarare

Sezione da compilare qualora il soggetto che presenta la dichiarazione sia diverso dal contribuente (esempio nei casi di soggetti tutelati e/o nel caso di soggetti deceduti titolari di diritto di usufrutto)

Sezione da compilare solo per gli immobili per i quali viene presentata la dichiarazione congiunta

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62 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Caratteristiche: Va indicato il numero che identifica la caratteristica dell’immobile:

1. se si tratta di un terreno 2. se si tratta di un’area fabbricabile 3. se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale 4. se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili 5. se si tratta di abitazione principale 6. se si tratta di pertinenza 7.1 immobili non produttivi di reddito fondiario 7.2 immobili posseduti da soggetti passivi IRES 7.3 immobili locati 8. se si tratta di beni merce

Vanno obbligatoriamente indicati gli identificativi catastali dell’immobile rilevabili dalla visura

Valore: va indicato il valore per intero

indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso

Quota di possesso in %

Riduzione: barrata se si tratta di terreno posseduto e condotto da CD/IAP

Acquisto - Cessione - Barrare la casella 19 se si

tratta di acquisizione del diritto sull’immobile;

- Barrare la casella 20 se si tratta di cessione del diritto sull’immobile

Deve essere barrata nei casi di: - immobile inagibile/inabitabile che ha perso il diritto alla

agevolazione; - fabbricato di interesse storico artistico (sia che acquisisca, sia che

perda l’agevolazione)

Indicata la data in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o termine oppure la data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta

Detrazione Abitazione Indicare l’importo della

detrazione per abitazione principale rapportata al periodo

Data ultimazione lavori

Indicare la data di ultimazione lavori

nel caso di beni merce

Esenzione Barrare la casella se per

l’immobile dichiarato si sono verificate le condizioni di

esenzione

Nello spazio “Annotazioni” è possibile indicare ulteriori chiarimenti quali ad esempio: nel caso di terreni composti da varie particelle, è possibile evitare di compilare tanti riquadri quante sono le particelle, indicando nel campo 12 il valore complessivo del terreno e precisando qui tale circostanza; oppure nel caso di militare che per motivi di servizio risiede in un Comune diverso da quello di residenza: barrare la casella “15” e indicare “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, art. 13 del D.L. n. 201/2011”

Page 63: Fiscalità Locale IMU TASI

63 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

4.1.4 Esempio di compilazione della Dichiarazione

In data 01.04.2015 la signora Bianchi Maria diventa assegnataria, in seguito a sentenza di separazione legale, dell’immobile di proprietà al 100% dell’ex coniuge Rossi Mario (matrimonio celebrato a Modena).

Unità immobiliari site nel comune di Parma (codice G337) – catasto fabbricati

N.

DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO

Sezione Urbana

Foglio Particella Sub Zona Cens.

Categoria

Classe Consistenza Rendita

1

001 9 158 2 2 A/2 5 5 vani Euro 580,12

Intestazione degli immobili: N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 ROSSI MARIO nato a Parma il 10/08/1944 RSSMRA44M10G337B Usufrutto per 1000/1000

La signora ha l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU in quanto il comune dove è ubicato l’immobile, in questo caso Parma, non è:

né il suo Comune di nascita (in questo caso Sassuolo),

né il Comune dove era stato celebrato il matrimonio (in questo caso Modena).

15

PARMA

BNCMRA52B55I462V 335 1235468

BIANCHI

MARIA 15 02 52 x

SASSUOLO MO

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11 43121 PARMA PR 15 02 52 x

Page 64: Fiscalità Locale IMU TASI

64 Consorzio Nazionale CAAF CGIL

1/1 5 VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11

0001 9 158 2 A/2 5

97.460,16 100

1 1 30/05/2016 Maria Bianchi

0 1 0 4 1 5 150,00 X