GIUGNO 2015 - Studio Francioni · contribuenti soggetti agli studi di settore pag. 3 2. imu e tasi:...

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PROROGA DEI VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI SOGGETTI

AGLI STUDI DI SETTORE, CHIARIMENTI SU IMU E TASI 2015,

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER IL DURC ONLINE,

PENSIONI PAGATE IL PRIMO DI OGNI MESE

La proroga del MEF per i versamenti erariali per i contribuenti soggetti agli studi di settore;

le novità a ridosso delle scadenze per IMU e TASI: chiarimenti sui terreni agricoli e obblighi

dichiarativi; le indicazioni operative sul DURC online e la novità sulle pensioni pagate tutte

dal 1° giugno 2015 ogni primo giorno del mese costituiscono le principali ultime novità

Soggetti interessati

IMPRESE

Proroga della scadenza per i versamenti delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore

IMU e terreni agricoli: le FAQ del Dipartimento delle Finanze

Plusvalenze e sopravvenienze: il controllo dell'Agenzia prevede l'avviso telematico

Dispensa dalla consegna della dichiarazione d'intento cartacea in dogana

Cassazione: sanzioni per il superamento del plafond annuale dei crediti compensabili

DURC online: prime indicazioni operative

Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi

PROFESSIONISTI

Proroga della scadenza per i versamenti delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore

Catasto: invio telematico obbligatorio per gli atti di aggiornamento

PERSONE FISICHE

IMU e terreni agricoli: le FAQ del Dipartimento delle Finanze

IMU e TASI: ulteriori chiarimenti sugli obblighi dichiarativi

Regime fiscale forfettario e regime dei minimi: approvato il nuovo modello AA9/12

Pensioni: da giugno 2015 pagamento ogni 1° del mese

CU 2015 per i pensionati residenti all’estero

Circolare 106/INPS - Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati

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1. PROROGA DELLA SCADENZA PER I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE PER I

CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE Pag. 3

2. IMU E TASI: ULTERIORI CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI Pag. 4

3. IMU E TERRENI AGRICOLI: LE FAQ DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE Pag. 6

4. CATASTO: INVIO TELEMATICO OBBLIGATORIO PER GLI ATTI DI

AGGIORNAMENTO Pag. 8

5. PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE: IL CONTROLLO DELL’AGENZIA PREVEDE

L’AVVISO TELEMATICO Pag. 9

6. DISPENSA DALLA DICHIARAZIONE D’INTENTO CARTACEA IN DOGANA Pag. 10

7. REGIME FISCALE FORFETTARIO E REGIME DEI MINIMI: APPROVATO IL NUOVO

MODELLO AA9/12 Pag. 12

8. CASSAZIONE: SANZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL PLAFOND ANNUALE DEI

CREDITI COMPENSABILI Pag. 12

9. DURC ONLINE: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE Pag. 13

10. PENSIONI: DA GIUGNO 2015 PAGAMENTO OGNI 1° DEL MESE Pag. 14

11. CU 2015 PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO Pag. 14

12. VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEI

BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI Pag. 16

13. CIRCOLARE 106/INPS – TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI

LAVORATORI RIMPATRIATI Pag. 17

1. PROROGA DELLA SCADENZA PER I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE PER I

CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE

Il Ministero dell’Economia, con un comunicato stampa del 9 giugno 2015, ha reso noto che

è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la proroga dei

versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2015 e IRAP 2015, a favore dei contribuenti

con studi di settore.

La proroga interessa i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati

elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al

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limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (pari a

5.164.569 euro).

I versamenti possono quindi essere effettuati:

entro il 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;

oppure dal 7 luglio al 20 agosto 2015, con la maggiorazione dello 0,4%.

Rientrano nella proroga anche:

i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o cause

di inapplicabilità degli studi stessi;

i c.d. ―contribuenti minimi‖, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, che svolgono

attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché

essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione.

Il differimento è previsto, inoltre, anche per i soci di società di persone e in generale per i

soggetti che devono dichiarare un reddito imputato ―per trasparenza‖, ai sensi degli artt. 5,

115 e 116 del TUIR, sempre che la società eserciti un’attività per la quale sia stato

approvato uno studio di settore.

2. IMU E TASI: ULTERIORI CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI

In data 3 giugno 2015, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito

istituzionale la Circolare n. 2/DF con cui si fornisco indicazioni e chiarimenti utili circa gli

obblighi dichiarativi di IMU e TASI.

2.1 Modello dichiarativo IMU-TASI

Come già affermato dalla risoluzione 3/DF, si ricorda che non è necessaria la presenza di un

modello ministeriale unico a livello nazionale per la dichiarazione TASI in quanto risulta

valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU).

Essendo dunque essenzialmente identiche le informazioni richieste dal Comune per il

controllo e l’accertamento delle due obbligazioni tributarie, l'utilizzo di un solo modello

dichiarativo porterebbe ad una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed una

miglior gestione per la preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale.

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2.2 Contribuente diverso da titolare del diritto reale sull’immobile

Un'ulteriore problematica affrontata nella Circolare prende in esame il caso in cui il

contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile. Una rigorosa

applicazione dell’art. 1 co. 681 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 con cui si dichiara che

“nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale

sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria”

comporterebbe che la dichiarazione TASI debba essere presentata dagli ―occupanti‖ diversi

dai titolari del diritto reale sull’immobile.

Ciò nonostante, secondo quanto stabilito dalle istruzioni alla dichiarazione IMU, approvata

con DM 30 ottobre 2012, si precisa che:

nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio

2010 la dichiarazione non deve essere presentata poiché i dati catastali son

forniti all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate al momento della

registrazione;

nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla

data del 1° luglio 2010, vi è l'obbligo dichiarativo salvo che i relativi dati

catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della

risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dell'art. 19 del D.L. n.

78/2010;

la dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune, nell’ambito della

propria potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.lgs.15 dicembre 1997 n. 446, abbia previsto,

ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento

dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari

adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di

locazione o la presentazione di un’autocertificazione.

Si ricorda

che…

Da quanto sopra precisato, dunque, l’ambito applicativo dell’obbligo dichiarativo TASI è ristretto ai soli casi residuali, specificando inoltre che il Comune può adottare tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare, il prelievo sui rifiuti).

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3. IMU E TERRENI AGRICOLI: LE FAQ DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

In vista della scadenza per il versamento dell'acconto IMU 2015 sui terreni agricoli, prevista

in data 16 giugno 2015, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito le "FAQ

IMU agricola" aggiornate al 28 maggio 2015.

3.1 Detrazione IMU 200 Euro

Ai sensi dell'art.1 comma 1-bis del Decreto Legge 4/2015, è prevista, a partire dal 2015,

una detrazione pari a 200 euro dall'IMU calcolata sui terreni agricoli nel caso vengano

soddisfatti i seguenti requisiti:

il terreno è situato nei comuni elencati nell'allegato 0A del decreto citato;

il terreno è posseduto o condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

professionali.

Domanda: La detrazione di 200 euro si ripartisce nei vari comuni in cui il soggetto

possiede i terreni in base al valore IMU degli stessi, rapportandola al periodo dell’anno

durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso?

Risposta: Si ribadisce che il beneficio in questione si suddivide sulla base dei principi della

Circolare 3/DF del 2012, tenendo conto del valore dei terreni posseduti nei vari comuni, del

periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e delle quote di

possesso.

Domanda: In caso di compagine dei comproprietari "mista", ossia con proprietari sia

aventi che non aventi la qualifica di coltivatore diretto o IAP, la detrazione si ripartisce per

intero tra i soli proprietari aventi i requisiti?

Risposta: Come già affermato il beneficio in questione deve essere applicato seguendo gli

stessi criteri che regolano la ―franchigia‖ di cui all'art. 13, comma 8-bis, del DL 201/2011,

per cui la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o IAP,

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iscritti nella previdenza agricola. In sintesi, se uno solo dei possessori ha i requisiti richiesti

dalla legge, solo a quest’ultimo spetta per intero la detrazione.

Domanda: Nel caso di comuni parzialmente delimitati (con annotazione ―PD‖), la

detrazione di 200 euro deve essere calcolata tenendo conto di tutti i terreni posseduti e

coltivati dal coltivatore diretto o dallo IAP, ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del DL

201/2011?

Risposta: La detrazione deve tenere conto esclusivamente dei terreni che ricadono nelle

zona ―svantaggiata‖ e, quindi, proporzionata al valore di questi soli terreni. Occorre

precisare che, pur applicando alla nuova detrazione gli stessi criteri di ripartizione previsti

per la riduzione di cui all'art. 13 comma 8-bis è chiaro che è necessario effettuare due

conteggi distinti:

per l’applicazione della franchigia occorre prendere in considerazione il valore

di tutti i terreni posseduti e condotti nel comune;

per l’applicazione, invece, della detrazione di 200 euro occorre avere riguardo

esclusivamente ai terreni ricadenti nella zona ―svantaggiata‖.

3.2 Dichiarazione versamenti e rimborsi

Domanda: Si chiede di sapere se deve essere presentata la dichiarazione IMU per i terreni

di cui al DL 4/2015.

Risposta: La dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli

non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza

agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni.

Detto obbligo non sussiste qualora il comune sia, comunque, in possesso delle informazioni

necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. Tale

evenienza si verifica sicuramente nel caso di terreni ubicati nei comuni classificati

totalmente montani e in quelli delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre

2001 n. 448. L’obbligo dichiarativo, inoltre, viene meno anche in tutti quei casi in cui la

condizione soggettiva di coltivatore diretto o di IAP iscritto nella previdenza agricola è stata

già dichiarata al comune.

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Domanda: La legge di conversione del DL 4/2015 ha inserito il comma 5-bis nell’art. 1,

secondo cui i contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni

che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del DL

66/2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno

diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il

medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento. Si chiede se il

rimborso spetti anche nel caso in cui il contribuente possiede un terreno ubicato in un

comune che:

fino al 2013, sulla base della Circolare n. 9 del 1993, era imponibile;

per l’anno 2014, per effetto delle disposizioni recate dal DM 28 novembre

2014, continua ad essere imponibile;

a seguito del DL 4/2015 è divenuto esente.

Risposta: Al quesito si deve dare risposta affermativa atteso che il comma 3 dello stesso

art.1 del DL 4/2015 prevede espressamente che ―i criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano

anche all'anno di imposta 2014‖. Pertanto, ai fini del rimborso non incide la condizione dei

terreni risalente al 2013.

4. CATASTO: INVIO TELEMATICO OBBLIGATORIO PER GLI ATTI DI

AGGIORNAMENTO

L’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 29 maggio 2015 rende noto che a

partire dal 1° giugno 2015 è diventato obbligatorio da parte di professionisti (come

geometri, ingegneri, architetti, dottori agronomi e periti) l’invio telematico degli atti di

aggiornamento catastale.

In particolare, i documenti DOCFA e PREGEO viaggeranno online, mediante il software

messo a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui vi siano nuove costruzioni ovvero si

effettuino variazioni su un immobile, quali fusioni, frazionamenti, ampliamenti o

ristrutturazioni, al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati catastale.

La nuova modalità d’invio, facoltativa fino allo scorso maggio, ha l’obiettivo di:

migliorare notevolmente la qualità dei dati catastali;

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snellire i tempi necessari per l’aggiornamento delle proprie banche dati;

consentire un risparmio di risorse e una maggiore trasparenza.

Si ricorda che…

Gli Uffici Provinciali-Territorio si rendono disponibili per qualsiasi

supporto nella pratica di avvio della trasmissione nonché in caso di

irregolare funzionamento del servizio telematico in modo da ottenere in

egual modo la ricezione di tutti gli atti di aggiornamento, sottoscritti con

firma digitale.

5. PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE: IL CONTROLLO DELL’AGENZIA

PREVEDE L’AVVISO TELEMATICO

In data 25 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il

provvedimento n. 71472 attestante la nuova procedura di controllo sulle possibili

irregolarità in dichiarazione dei soggetti IRES.

Il controllo prevede l’invio, da parte dell’Agenzia ai contribuenti titolari di reddito d’impresa,

di una comunicazione telematica in cui vengono indicate le anomalie presenti nelle

dichiarazioni nonché informazioni utili per porre rimedio, mediante ravvedimento operoso,

a possibili errori od omissioni riguardanti la corretta indicazione delle quote costanti delle

plusvalenze e/o sopravvenienze attive con rateizzazione fino ad un massimo di cinque

esercizi, prima che scatti l’accertamento.

In particolare, l’avviso trasmesso all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del

contribuente ovvero, in mancanza di PEC attiva o registrata, per posta ordinaria, contiene

le seguenti informazioni:

numero identificativo della comunicazione;

modello di dichiarazione presentata relativa all’anno di realizzazione della

plusvalenza o sopravvenienza;

protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione di cui al punto

precedente;

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ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata,

per la quale si è optato per la rateazione ai sensi dell'art.86 e dell'art.88 del

TUIR;

numero di rate scelte e ammontare della quota costante;

dati relativi alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale la

quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa;

ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.

I contribuenti che procederanno alla regolarizzazione di errori o di omissioni,

eventualmente commesse ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.472 del 1997, potranno

beneficiare di una riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione

delle violazioni stesse.

Si ricorda che…

La procedura di controllo affinché sia improntata sulla trasparenza e

sulla collaborazione promuove la “compliance” della Guardia di Finanza

alla quale saranno poi trasmessi i dati sopraindicati.

6. DISPENSA DALLA DICHIARAZIONE D’INTENTO CARTACEA IN DOGANA

Con la nota n. 58510/RU del 20 maggio 2015, l'Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni

alla compilazione della dichiarazione doganale per consentire agli esportatori abituali di

effettuare importazioni senza dover presentare la copia cartacea della dichiarazione

d'intento e la relativa ricevuta d'invio all'Agenzia delle Entrate.

Tale opportunità rientra tra le semplificazioni introdotte dall'articolo 20 del D.lgs. 175/2014,

richiamate in precedenti interventi dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 38/E del 13 aprile

2015).

Dopo una prima fase di avvio nella quale le Dogane hanno riscontrato problemi tecnici nel

gestire l'interazione tra i propri sistemi (AIDA) e la banca dati dell'Agenzia delle Entrate,

segnalati con la nota n. 46452/RU del 20 aprile 2015 della Direzione centrale tecnologie per

l'innovazione, dal 25 maggio 2015 gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana

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della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione:

è inoltre consentito l’utilizzo di un'unica dichiarazione d’intento valida per più operazioni

doganali, tramite presentazione, presso qualsiasi Ufficio delle dogane, del numero di

protocollo composto da 23 caratteri attribuito dal servizio telematico dell’Agenzia delle

Entrate.

A tal proposito, per le operazioni di importazione gli esportatori abituali potranno perciò

compilare alternativamente il campo 1 ―una sola operazione per un importo fino a euro‖,

ovvero il campo 2 ―operazioni fino a concorrenza di euro‖, del modello della dichiarazione

d’intento.

1. Nel primo caso (campo 1), gli operatori dovranno inserire il valore presunto

dell’imponibile ai fini IVA relativo all'operazione d’importazione che intendono

effettuare: tale ammontare dovrà tener cautelativamente conto, per eccesso,

di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini

dell’impegno del plafond IVA. L’ammontare di plafond utilizzato sarà quello

risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.

2. Nel secondo caso (campo 2), gli operatori dovranno inserire l’importo

corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che

presumono di dover utilizzare per le importazioni da effettuare nel periodo di

riferimento.

Per le operazioni d'importazione tramite utilizzo del plafond IVA resta inibita la possibilità di

utilizzare la dichiarazione d'intento per periodo di riferimento (campo 3 – operazioni

comprese nel periodo da...a....).

Si ricorda che…

Restano perplessità circa la revoca della dichiarazione d'intento poiché

ad oggi la stessa deve sempre essere presentata in forma cartacea: in caso

di dichiarazione presentata in dogana per più operazioni e

successivamente da revocare, sarà sufficiente presentare la revoca

cartacea presso un qualsiasi Ufficio delle dogane per aggiornare lo stato

della dichiarazione nei sistemi informatici comuni delle Dogane?

Sarebbero opportuni chiarimenti in tal senso...

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7. REGIME FISCALE FORFETTARIO E REGIME DEI MINIMI: APPROVATO IL

NUOVO MODELLO AA9/12

L’Agenzia delle Entrate, mediante il provvedimento n. 75295 del 3 giugno 2015, comunica

l’approvazione del modello AA9/12 e delle specifiche tecniche del modello AA7/10 relativi

alle dichiarazioni previste per le persone fisiche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

A seguito dell’introduzione per l’anno d’imposta 2015 del nuovo regime fiscale forfetario, di

cui all’articolo 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2014 n.190, e della proroga del regime

fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.10, co.12-

undicies, D.L. 192/2014), il provvedimento ha l’obiettivo di rimodulare la struttura e il

contenuto del modello utile alla presentazione delle dichiarazioni previste dall’articolo 35

del D.P.R. n. 633 del 1972 da parte delle persone fisiche.

7.1 Il modello AA9/12

L’approvazione del modello in questione comporta il suo utilizzo per le dichiarazioni di inizio

attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle

persone fisiche a partire dal 4 giugno 2015. E’ richiesto invece l’utilizzo, fino al 30

settembre 2015, del modello AA9/11 per i soggetti che non optano per i regimi fiscali

agevolati.

7.2 Il modello AA7/10

Il modello AA7/10, domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di

inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, vede sostituite, con il citato

provvedimento, le istruzioni approvate il 18 maggio 2012.

Si ricorda che…

I modelli in esame sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul

sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

8. CASSAZIONE: SANZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL PLAFOND

ANNUALE DEI CREDITI COMPENSABILI

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11522 del 4 giugno 2015, ha affermato che il

superamento del limite dei crediti d'imposta compensabili comporta il mancato versamento

del tributo alla scadenza prevista per legge.

E' stato accolto, infatti, il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate e rigettato il

controricorso della società, giudicando legittima la sanzione a carico di quest'ultima.

Il superamento del plafond annuale dei crediti d'imposta compensabili equivale all'utilizzo di

un credito in compensazione in assenza dei presupposti e comporta la sanzione prevista

dall'art.13 del D.lgs. 471/1997, ossia un sanzione pari al 30% di ogni importo non versato

alla relativa scadenza.

La misura della sanzione, inoltre, giudicata dal contribuente "sproporzionata" rispetto

all'importo indetraibile, non può essere ridotta alla metà del minimo in assenza di

circostanze eccezionali (art.7 D.lgs. 472/1997) di cui la società appellata non ha addotto

alcuna prova.

9. DURC ONLINE: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Dal 1° luglio 2015, i soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva potranno

verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e

CASSE EDILI.

La verifica in tempo reale è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei

lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC e riguarda i pagamenti

dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e

continuativi e autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese

antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto

anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

La regolarità sussiste in caso di rateizzazioni; sospensioni dei pagamenti in forza di

disposizioni legislative; crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione;

crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo; crediti in

fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in

giudicato della sentenza; crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione

per i quali sia disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di

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addebito.

La regolarità sussiste inoltre in presenza di lievi scostamenti tra le somme dovute e

quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione. Per lievi scostamenti si

intendono omissioni pari o inferiori ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali

accessori di legge. L'importo di Euro 150,00 deve intendersi "cristallizzato" al

momento dell'effettuazione della verifica.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'INPS,

l'INAIL e la Cassa Edile di riferimento trasmetteranno via PEC, all'interessato o al

soggetto da esso delegato ai sensi dell'art.1 della legge 12/1979, l'invito a

regolarizzare con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità. L'interessato

potrà regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica.

Il DURC avrà validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica e sarà

liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, INAIL e dalla

Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili nei rispettivi siti internet.

10. PENSIONI: DA GIUGNO 2015 PAGAMENTO OGNI 1° DEL MESE

A partire dal 1° giugno 2015 sia le pensioni in pagamento in Italia che le pensioni in

pagamento all’estero saranno erogate dall’INPS a partire dal primo giorno del mese e, nel

caso in cui quest'ultimo coincida con un giorno festivo oppure non bancabile, il pagamento

sarà effettuato nel giorno immediatamente utile successivo. E' quanto comunicato dall'INPS

con il messaggio n. 3519 del 25 maggio 2015.

La novità, introdotta dal Decreto Legge n. 65 del 21 maggio 2015, ha l'obiettivo di

uniformare le procedure e i tempi di pagamento di tutti i trattamenti pensionistici, assegni,

indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL. Si

anticipano dunque i pagamenti dei trattamenti pensionistici delle gestioni spettacolo e

sportivi professionisti, che erano effettuati il 10 del mese, e delle gestioni pubbliche, che

erano effettuati il 16 del mese.

11. CU 2015 PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO

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Per il rilascio della Certificazione Unica per i pensionati residenti all'estero esistono varie

modalità:

11.1 Fornitura telematica

Gli utenti in possesso di PIN possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2015 dal

sito www.inps.it ed agli utenti in possesso di un indirizzo di posta elettronica CEC-PAC, noto

all’Istituto, la Certificazione Unica 2015 viene comunque recapitata alla casella PEC

corrispondente.

11.2 Posta elettronica

E' possibile richiedere la trasmissione telematica della Certificazione Unica da parte di

titolari di indirizzo di posta elettronica certificata mediante una richiesta, corredata di copia

del documento di identità del richiedente, alla casella

[email protected].

È anche possibile richiedere il modello di Certificazione Unica tramite posta elettronica

semplice, allegando alla comunicazione un’istanza scannerizzata in cui va indicato anche il

numero di certificato della pensione presente oltre alla copia del documento di identità.

11.3 Patronati

L'utente residente all’estero può avvalersi di un ente di Patronato. Ovviamente la

visualizzazione della Certificazione Unica 2015 da parte degli intermediari è subordinata

all’acquisizione di una specifica delega o mandato di assistenza.

11.4 Richiesta telefonica

I pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, che sarà inviata via

posta presso l’indirizzo risultante all’Istituto, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di

codice fiscale, ai numeri telefonici indicati nel messaggio INPS.

Si ricorda che…

Il Contact Center è raggiungibile anche via internet dall'apposita sezione del sito INPS e via Skype verso l'account “contactcenter803164” o ai numeri a tariffazione ordinaria 0039 06 59058000 e 0039 06 59053132, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 (ora italiana).

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12. VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA AI FINI DELLA

FRUIZIONE DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI

Al termine dei controlli (nella terza decade del mese di maggio) verranno riavviate

le operazioni di spedizione dei preavvisi di irregolarità.

L’invio del preavviso interesserà le matricole aziendali che risultano attive nel mese

di maggio 2015 e che presentano situazioni di irregolarità (semaforo rosso)

accertate a partire da gennaio 2008 e tuttora sussistenti.

Poiché l’ultimo preavviso di irregolarità è stato inviato nel mese di maggio 2014,

con la presente operazione verranno così gestite le situazioni irregolari rilevate a

maggio 2015:

a) per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, è stato regolarmente

notificato il preavviso, l’attività di controllo e il consolidamento della

regolarità/irregolarità aziendale riguarderanno:

- i periodi di competenza da 06/2014 a 05/2015 in ipotesi di mancata

regolarizzazione a seguito del precedente preavviso;

- i periodi di competenza da 09/2014 a 05/2015 per le situazioni regolarizzate entro

i termini;

b) per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, non è stato

regolarmente notificato il preavviso, invece, l’attività di controllo e il consolidamento

della regolarità/irregolarità aziendale interesseranno i periodi di competenza da

12/2012 a 05/2015.

Il preavviso di irregolarità viene inviato tramite PEC all’intermediario delegato o del

datore di lavoro/titolare/legale rappresentante.

In mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all’azienda con

Raccomandata A/R.

In futuro, il preavviso sarà prioritariamente spedito all’indirizzo PEC del datore di

lavoro ovvero del titolare/legale rappresentante e, solo in mancanza dei predetti

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indirizzi, all’indirizzo PEC dell’intermediario delegato; i datori di lavoro pertanto

dovranno necessariamente provvedere all’aggiornamento degli indirizzi PEC

nell’anagrafica aziendale.

Il preavviso non verrà inviato alle posizioni contributive che risultano sospese o

inattive a seguito di controlli automatizzati effettuati presso gli archivi delle CCIAA.

Per le matricole aziendali sospese o cessate (contraddistinte dal semaforo nero) che

presentano periodi di irregolarità antecedenti la sospensione o la cessazione della

posizione contributiva, la rielaborazione e l’eventuale spedizione dei preavvisi di

irregolarità verrà effettuata nel mese di giugno 2015.

Per consentire il tempestivo aggiornamento delle situazioni di irregolarità contestate

è necessario che, nel termine assegnato dal preavviso (15 giorni), il datore di

lavoro ponga in essere tutte le attività necessarie a ripristinare la regolarità

aziendale.

A tal fine i datori di lavoro dovranno avvalersi della funzionalità ―Contatti‖ del

Cassetto previdenziale aziende, selezionando la voce ―DURC interno (regolarità

contributiva)‖ all’interno dell’oggetto ―Agevolazioni contributive‖.

13. CIRCOLARE 106/INPS – TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE IN

FAVORE DEI LAVORATORI RIMPATRIATI

Per quanto riguarda i requisiti per il diritto, la misura e la durata della prestazione

prevista dalla citata legge n.402 del 1975 nulla è innovato.

Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto

disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare i seguenti requisiti:

essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di

lavoro;

avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni

dalla data del rimpatrio.

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione

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della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di

prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del

diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve avere

svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono

essere stati effettuati all’estero.

La prestazione decorre:

dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la

dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del

rimpatrio stesso;

dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa

viene resa a decorrere dall’8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del

rimpatrio.

L’importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali

determinate per l’anno di riferimento della prestazione da erogare (per l’anno in

corso, Circolare n.16 del 29 gennaio 2015).

La Circolare 106 illustra le modalità di trattazione delle domande con riferimento

alle diverse situazioni del lavoratore.

In base alla nuova regolamentazione comunitaria, le prestazioni spettanti a carico

delle istituzioni estere sono pagate direttamente al lavoratore dall’istituzione

debitrice. Pertanto, prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione

per rimpatriati, deve essere accertato che nel Paese di provenienza non sia stato

maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione. In tal caso la prestazione

rimpatriati dovrà essere determinata tenendo presente le informazioni fornite

dall’Istituzione estera nelle sezioni 5 e 6 del formulario U1 (certificazione dei periodi

di assicurazione).

Nel caso il richiedente abbia diritto a prestazioni a carico dell’Istituzione estera, le

giornate già indennizzate da detta Istituzione dovranno essere detratte dalle

giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione rimpatriati.

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Prima di procedere alla liquidazione di una prestazione di disoccupazione per

rimpatriati, è necessario verificare preventivamente che la persona disoccupata,

proveniente da uno Stato che applica la normativa comunitaria, non rientri tra le

categorie di lavoratori tutelati dall’articolo 65 del regolamento CE n. 883/2004. In

tale ultima ipotesi, andrà liquidata la prestazione prevista da detto articolo e

attivata la procedura di richiesta del relativo rimborso.

13.1 Ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee

Per gli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee l’art.28bis,

paragrafo 1, del ―Regime applicabile agli altri Agenti delle Comunità Europee‖,

stabilisce che:

―1. L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal

servizio presso una istituzione delle Comunità europee:

— che non è titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle

Comunità europee,

— la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un

contratto per motivi disciplinari,

— che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi,

— e che risiede in uno stato membro delle Comunità,

beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione ―[…] alle condizioni stabilite dal

medesimo articolo‖.

Ai sensi dell’articolo sopracitato, inoltre, qualora l’ex agente possa avere diritto ad

una prestazione di disoccupazione in base ad un regime previdenziale nazionale

dello Stato membro di residenza, è tenuto a dichiararlo all’Istituzione comunitaria di

appartenenza. In tale ipotesi, l'importo della prestazione erogato in base alla

normativa nazionale viene dedotto – dal servizio competente dell’Istituzione di

appartenenza - da quello spettante a carico del regime applicato dalle Comunità

Europee.

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Per beneficiare della prestazione di disoccupazione, l'ex agente deve iscriversi come

persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello Stato membro dove

stabilisce la sua residenza e deve adempiere agli obblighi previsti in materia di

disoccupazione dalla legislazione di tale Stato; deve, inoltre, trasmettere ogni mese

all'Istituzione a cui apparteneva, l’attestato, modulo CE-AATC, compilato

dall’Istituzione competente dello Stato di residenza che certifica l’avvenuto

adempimento degli obblighi sopra citati.

Per l’ex agente residente in Italia, le Strutture dell’Istituto sono tenute alla

compilazione della sola parte B dell’attestato che riporta le informazioni relative al

diritto alla prestazione di disoccupazione.

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NOVITA’ IRAP, 730 PRECOMPILATO CORREGGIBILE, NUOVI

CHIARIMENTI SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO, COMPETENZA DEI

RIMBORSI IVA, COMUNICAZIONI ANOMALIE STUDI DI SETTORE

2011-2013 ED ADESIONE DI EQUITALIA A CBILL

I chiarimenti sull’IRAP da parte dell’Agenzia e della Cassazione, la possibilità di correzione

del 730 precompilato inviato con Fisconline, i nuovi chiarimenti sul ravvedimento operoso,

l’affidamento dei rimborsi IVA alle Dogane, le comunicazioni ai contribuenti delle anomalie

degli studi di settore per il triennio 2011-2013 e la novità dei pagamenti verso Equitalia

costituiscono le principali novità degli ultimi quindici giorni

Soggetti interessati

IMPRESE

Circolare 22/E – Novità IRAP introdotte dalla legge di stabilità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nuovo ravvedimento operoso: l’Agenzia delle Entrate definisce l'operatività dell'istituto

I rimborsi IVA connessi alle operazioni doganali competono alle Dogane

Studi di settore: in arrivo le comunicazioni di anomalie per il triennio 2011-2013

Credito d'imposta per strutture alberghiere: disposizioni applicative

Decreto enti locali 2015: nuova ZFU in Emilia Romagna

Equitalia aderisce a CBILL: accordo con il consorzio CBI per i pagamenti su internet di avvisi e cartelle

PROFESSIONISTI

Circolare 22/E – Novità IRAP introdotte dalla legge di stabilità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nuovo ravvedimento operoso: l’Agenzia delle Entrate definisce l'operatività dell'istituto

Addizionali regionali IRPEF: per deficit sanitario +0,3% sulle aliquote

Cassazione: paga l'IRAP anche il professionista, senza collaboratori o dipendenti, che cede la gestione del proprio studio ad una società terza

Equitalia aderisce a CBILL: accordo con il consorzio CBI per i pagamenti su internet di avvisi e cartelle

PERSONE FISICHE

Possibile correggere il proprio 730 trasmesso via web

Nuovo ravvedimento operoso: l’Agenzia delle Entrate definisce l'operatività dell'istituto

Cassazione: l'immobile con rifiniture di lusso non è di categoria A/2 (immobile civile), anche se sito in una mappa catastale che non ne comprende altri di categoria superiore

Addizionali regionali IRPEF: per deficit sanitario +0,3% sulle aliquote

Decreto enti locali 2015: nuova ZFU in Emilia Romagna

Equitalia aderisce a CBILL: accordo con il consorzio CBI per i pagamenti su internet di avvisi e cartelle

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14. CIRCOLARE 22/E – NOVITA’ IRAP INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’: I

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Pag. 22

15. POSSIBILE CORREGGERE IL PROPRIO 730 TRASMESSO VIA WEB Pag. 27

16. I RIMBORSI IVA CONNESSI ALLE OPERAZIONI DOGANALI COMPETONO ALLE

DOGANE Pag. 28

17. ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF: PER DEFICIT SANITARIO +0,3% SULLE

ALIQUOTE Pag. 29

18. NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO: L’AGENZIA DELLE ENTRATE DEFINISCE

L’OPERATIVITA’ DELL’ISTITUTO Pag. 29

19. STUDI DI SETTORE: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIE PER IL

TRIENNIO 2011-2013 Pag. 32

20. CREDITO D’IMPOSTA PER STRUTTURE ALBERGHIERE: DISPOSIZIONI

APPLICATIVE Pag. 35

21. DECRETO ENTI LOCALI 2015: NUOVA ZFU IN EMILIA ROMAGNA Pag. 36

22. EQUITALIA ADERISCE A CBILL: ACCORDO CON IL CONSORZIO CBI PER I

PAGAMENTI SU INTERNET DI AVVISI E CARTELLE Pag. 37

23. CASSAZIONE: PAGA L’IRAP ANCHE IL PROFESSIONISTA, SENZA COLLABORATORI

O DIPENDENTI, CHE CEDE LA GESTIONE DEL PROPRIO STUDIO AD UNA SOCIETA’

TERZA Pag. 38

24. CASSAZIONE: L’IMMOBILE CON RIFINITURE DI LUSSO NON E’ DI CATEGORIA

A/2 (IMMOBILE CIVILE), ANCHE SE SITO IN UNA MAPPA CATASTALE CHE NON

NE COMPRENDE ALTRI DI CATEGORIA SUPERIORE Pag. 38

14. CIRCOLARE 22/E – NOVITA’ IRAP INTRODOTTE DALLA LEGGE DI

STABILITA’: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In data 9 giugno 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare

22/E, con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla

Legge di Stabilità (Legge 190/2014) in materia di IRAP.

Le nuove disposizioni riguardano:

1. la deducibilità ai fini Irap a partire dal periodo d'imposta 2015 delle spese per

il personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato da parte

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di società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali,

ecc. (soggetti previsti dall'art.5 all'art.9 del D.lgs. 446/1997);

2. la previsione di un credito d'imposta pari al 10% dell'imposta lorda, da usare

esclusivamente in compensazione, per i medesimi soggetti di cui sopra che

non impieghino personale dipendente (sempre a partire dal 2015);

3. l'abrogazione ab origine della riduzione dell'aliquota IRAP prevista dal D.L.

n.66/2014 a partire dal periodo d'imposta 2014;

4. la nuova deduzione analitica dell'IRAP dalle imposte sui redditi, di cui

all’articolo 11, comma 4-octies) del D.lgs. 446/1997, pari alla differenza tra il

costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo

indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis,

4-bis.1 e 4-quater del medesimo articolo (ossia le deduzioni concernenti il

cuneo fiscale).

14.1 Imprese operanti in concessione e a tariffa

Domanda

Si chiede di conoscere quale sia l’ambito di applicazione della disposizione, di cui all'art.11,

comma 4-octies) Decreto IRAP, con particolare riferimento alle imprese che operano in

―concessione‖ e a ―tariffa‖ escluse, per espressa previsione di legge, dalle deduzioni sul

cuneo fiscale.

Risposta

Per effetto della disposizione in esame sono ammesse in deduzione dalla base imponibile

IRAP le spese per il personale dipendente impiegato a tempo indeterminato, eccedenti

l’ammontare di alcune deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11 del decreto IRAP. Si

tratta, nello specifico, delle deduzioni concernenti il cuneo fiscale:

i contratti di formazione e lavoro e la R&S [articolo 11, comma 1, lettera a)];

di quelle riconosciute in favore delle imprese di autotrasporto merci [1-bis)];

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dei soggetti di minori dimensioni [4-bis.1)];

quelle per incremento occupazionale [4-quater)].

La norma introduce, dunque, un criterio di deducibilità ―per differenza‖ tra il costo del

lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato e le

deduzioni spettanti ai sensi del richiamato articolo 11. Sul punto, la relazione tecnica ha

precisato che, se la sommatoria delle deduzioni vigenti è inferiore al costo del lavoro,

spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

Ne deriva che quanto minori sono le deduzioni fruibili in applicazione dell’articolo 11 tanto

maggiore è il differenziale deducibile. La circostanza che alcuni soggetti non beneficino di

tutte le deduzioni richiamate dalla norma non li esclude dall’applicazione del beneficio. Le

public utilities, escluse ex lege dalle misure sul cuneo fiscale possono, pertanto, beneficiare

della deducibilità integrale del costo sostenuto per i lavoratori impiegati a tempo

indeterminato ai sensi del comma 4-octies) in esame.

14.2 Contratti di somministrazione

Domanda

La deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies) del decreto legislativo n. 446/1997 si

applica anche alle imprese utilizzatrici di personale oggetto di contratti di somministrazione

di forza lavoro purché assunti dalle società interinali a tempo indeterminato? Più nello

specifico, l’utilizzatore può fruire della misura in esame nel caso in cui abbia stipulato un

contratto commerciale a tempo determinato con l’Agenzia per il lavoro? Qual è il

trattamento applicabile in ipotesi di distacco di personale?

Risposta

Il D.lgs. n.276/2003 regolamenta agli articoli da 20 a 28 il contratto di somministrazione di

lavoro tra un soggetto – somministratore – che fornisce personale ed un altro soggetto –

utilizzatore, che ne fa richiesta. Il contratto può essere concluso a termine ovvero a tempo

indeterminato [c.d. staff leasing] e vede coinvolti tre soggetti: il somministratore,

l’utilizzatore e il lavoratore che presta il servizio. Sussistono, pertanto, due rapporti

contrattuali: il primo tra il somministratore [datore di lavoro] e il lavoratore [dipendente] e

il secondo, di natura commerciale, tra il somministratore e l’utilizzatore. L’agevolazione

risulta, dunque, correlata alla natura del rapporto di impiego tra il datore di lavoro e i

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propri dipendenti. Pertanto, a prescindere dalle modalità di articolazione del contratto di

somministrazione [a termine/indeterminato], si ritiene che il beneficio spetti a condizione

che il rapporto contrattuale sottostante [tra datore di lavoro e dipendente] sia a tempo

indeterminato. In relazione al distacco di personale, si è dell’avviso che ai sensi della nuova

disciplina siano deducibili dalla base imponibile IRAP dell’impresa distaccante i costi

sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato impiegato con contratto di lavoro

a tempo indeterminato, con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di

rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale.

14.3 TFR e accantonamenti

Domanda

Quali sono le modalità applicative della disciplina, di cui al comma 4-octies) dell’articolo 11

del decreto IRAP, in presenza di:

quote maturate di TFR a partire dal 2015 e rivalutazioni di quelle accantonate

negli esercizi precedenti (fino al 2014)?

accantonamenti (i.e. fondi) per oneri futuri relativi al personale dipendente,

costituiti a partire dal 2015?

Risposta

Le quote di TFR maturate a partire dall’esercizio 2015 [primo periodo di applicazione della

norma per i c.d. ―solari‖] – compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il

2014 –rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese per il personale dipendente

deducibili ai sensi della norma in esame, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi

a carico del datore di lavoro. Per quanto concerne gli accantonamenti effettuati a partire dal

2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, si è del parere che gli stessi,

costituendo poste di natura estimativa indeducibili dall’IRAP, non rientrino nel calcolo del

costo del lavoro ammesso in deduzione. Come chiarito nella Circolare 12/E del 2008, infatti,

tali oneri assumeranno rilevanza al verificarsi dell’evento che ha costituito il presupposto

del relativo stanziamento in bilancio in quanto afferenti a costi del lavoro deducibili dalla

base imponibile IRAP a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2014. Si precisa infine che, stante il nuovo quadro normativo di riferimento, i

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suddetti accantonamenti non concorrono alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle

imposte sui redditi.

14.4 Credito d’imposta in assenza di personale

Domanda

Per usufruire del credito d’imposta, è necessario che l’impresa o il professionista non

abbiano dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta, oppure, in presenza di lavoratori

subordinati solo per una parte dell’anno, il credito spetta in misura ragguagliata ai giorni di

assenza di personale dipendente?

Risposta

Stante il tenore letterale della norma, si è del parere che il beneficio in esame possa essere

riconosciuto solo in favore dei soggetti che non si avvalgano – in alcun modo – di personale

dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata [tempo

determinato/indeterminato]. Si ritiene inoltre che, per effetto della condizione posta dalla

norma, non debba essere operato alcun ragguaglio nel caso in cui il contribuente abbia

avuto nel corso dell’anno – anche per un periodo di tempo limitato – lavoratori alle proprie

dipendenze.

14.5 Deduzione forfetaria imposte sui redditi

Domanda

L’importo dell’IRAP ammessa in deduzione in presenza di oneri finanziari indeducibili va

quantificato, dal 2015, al lordo oppure al netto del credito di imposta introdotto dal comma

21 della legge di Stabilità 2015 per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori

dipendenti?

Risposta

La circolare 16/E 2009 ha chiarito che l’imposta regionale rilevante per il calcolo della

deduzione spettante è quella versata nel periodo d’imposta a titolo di saldo del periodo

d’imposta precedente e di acconto di quello successivo. Il nuovo credito d’imposta deve

essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno di presentazione

della corrispondente dichiarazione. La compensazione ―orizzontale‖ prevista dalla norma fa

sì che non vi sia una diretta correlazione tra il credito maturato e l’IRAP dovuta in relazione

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a ciascun periodo d’imposta. Pertanto, la ―deduzione forfetaria‖ del 10% prevista ai fini

IRES/IRPEF va calcolata sull’IRAP al lordo del credito. Ciò anche nel caso in cui il

contribuente decidesse di utilizzare il credito maturato per compensare l’IRAP di periodo,

trattandosi comunque di imposta dovuta e versata previa compensazione con il credito

spettante.

15. POSSIBILE CORREGGERE IL PROPRIO 730 TRASMESSO VIA WEB

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 78849 del 9 giugno 2015 ha introdotto la

possibilità per i contribuenti che hanno inviato il proprio 730 direttamente

all'Amministrazione Finanziaria tramite Fisconline, ossia la propria area riservata sul portale

dell'Agenzia, di rettificare i dati trasmessi per mezzo di una dichiarazione sostitutiva.

La trasmissione via web del 730 da parte del contribuente è stata prevista, a partire dal

1°maggio 2015, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 febbraio

2015, con cui venivano definite le modalità di accesso al 730 precompilato.

Ora, il contribuente, con le medesime modalità può trasmettere la nuova dichiarazione, la

quale andrà ad annullare e sostituire i dati contenuti in quella già trasmessa. Il 730

sostitutivo può essere trasmesso una sola volta; in caso di ulteriori rettifiche il contribuente

dovrà presentare il 730 integrativo entro il 25 ottobre 2015 (art. 14 del decreto 164/1999),

ovvero l'Unico correttivo nei termini o integrativo di cui all’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del

DPR 322/1998.

15.1 I termini

La dichiarazione sostitutiva può essere inviata dal contribuente tra il 10 giugno ed il 29

giugno 2015; tuttavia, se il 730 già trasmesso chiudeva con un debito ed il contribuente,

non disponendo di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio, ha trasmesso

l'F24 entro il 16 giugno, tale dichiarazione sostitutiva va inviata entro il 21 giugno 2015.

Si ricorda che…

La finalità del provvedimento è quella di permettere ai contribuenti di rettificare autonomamente i dati errati o incompleti trasmessi all'Agenzia, essendo l'anno di esordio del 730 precompilato, senza doversi rivolgere ad un CAF o ad un professionista abilitato per la presentazione di un 730 integrativo.

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16. I RIMBORSI IVA CONNESSI ALLE OPERAZIONI DOGANALI COMPETONO

ALLE DOGANE

Con la nota n. 65037 le Dogane hanno chiarito che nel caso in cui sia necessario procedere

al rimborso dell'IVA connessa a delle operazioni doganali (d’Ufficio, a seguito d’istanza del

contribuente, in ottemperanza a sentenze giudiziarie), è stata predisposta una nuova

procedura tramite la quale l'erogazione del rimborso sarà operata direttamente dagli Uffici

delle dogane, previo nullaosta obbligatorio dell’Agenzia delle Entrate e avvenuto

accreditamento, ad opera del Dipartimento delle finanze, delle somme richieste nel capitolo

di spesa ―3810‖ del bilancio dello Stato, riguardante le ―restituzioni e rimborsi di imposta

sul valore aggiunto‖.

In attesa della pubblicazione di un protocollo procedurale, volto a determinare le

tempistiche delle vari fasi coinvolte nel processo di erogazione del rimborso IVA, le Dogane

hanno fornito un memorandum che i propri Uffici dovranno seguire, previa verifica della

legittimità delle richieste a loro pervenute.

Gli Uffici delle dogane procedenti dovranno svolgere le seguenti operazioni:

1. richiedere al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate il preventivo

nullaosta al rimborso dell’IVA, volto ad evitare duplicazioni del beneficio, ad

esempio nel caso di avvenuto esercizio del diritto alla detrazione (ai sensi

dell'art.19 del D.P.R. 633/1972), informando di tale richiesta il creditore;

2. dopo aver ricevuto il nullaosta dalle Entrate, dovranno formulare apposita

richiesta di accreditamento dei fondi sul citato capitolo di spesa ―3810‖

all’Ufficio contabilità dei diritti doganali e tutela interessi finanziari dell’Unione

europea di questa Direzione centrale;

3. in seguito alla comunicazione dell’avvenuto accreditamento sul citato capitolo

delle somme richieste, provvedere al pagamento e darne comunicazione al

competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate (lo stesso che ha rilasciato il

nullaosta), nonché allo stesso menzionato Ufficio della Direzione centrale.

La suddetta procedura dovrà essere adottata anche con riferimento ai procedimenti di

rimborso in corso, attivati secondo le disposizioni dettate dalla previgente nota n.109666

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R.U. del 07/10/2011, per le quali i rimborsi venivano concessi dall’Agenzia delle entrate:

tali disposizioni devono intendersi superate dalle direttive in commento.

Le Dogane ricordano, infine, che resta ferma la possibilità di sospendere il pagamento del

debito nel caso in cui siano stati notificati al creditore atti di contestazione o irrogazione di

sanzioni (ai sensi dell'art.23 del D.lgs. 472/1997).

17. ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF: PER DEFICIT SANITARIO +0,3%

SULLE ALIQUOTE

In data 15 giugno 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la

Risoluzione n. 5/DF con la quale si forniscono chiarimenti in merito all’incremento nella

misura fissa di 0,30 punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF in

caso di determinazione di un disavanzo sanitario e dunque un mancato raggiungimento da

parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro.

In particolare, la Risoluzione in questione spiega che l’incremento di cui all’art. 2, comma

86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è previsto su tutti gli scaglioni di reddito, ivi

compreso lo scaglione per i redditi fino a 15.000 euro.

La citata norma prevede infatti "l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali

dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale

all’IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall’articolo 1, comma

174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

La perplessità presa in esame e risolta dal MEF consisteva nell’incertezza di applicare

l’incremento dello 0,3% su tutti gli scaglioni ovvero se dovessero essere esclusi dal

perimetro applicativo i redditi ricadenti nel primo scaglione, vale a dire quelli fino a 15.000

euro, nell’ipotesi in cui la regione avesse già approvato un sistema di aliquote che

prevedeva la maggiorazione di 0,5 punti percentuali per il primo scaglione di cui all’art. 6,

comma 3 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

18. NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO: L’AGENZIA DELLE ENTRATE

DEFINISCE L’OPERATIVITA’ DELL’ISTITUTO

A seguito della riforma dell’istituto del ravvedimento operoso, attuata con la modifica

dell’art. 13 del D.lgs. 472/1997, introdotta dalla Legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma

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637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), è stato ampliato il novero delle ipotesi di

regolarizzazione spontanea dell’omissione o errore compiuto dal contribuente.

Con la pubblicazione della Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate ha

voluto fornire alcuni chiarimenti in merito all’operatività del nuovo ravvedimento operoso,

partendo dal riepilogo delle principali novità dell’istituto in commento:

il contribuente potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso fino al

termine dell’ordinario periodo di accertamento e non più entro il termine

massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso

del quale è stata commessa la violazione,

indipendentemente dalla circostanza che la violazione sia già stata costatata,

o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative

di accertamento, rispetto alle quali i soggetti interessati abbiano avuto

formale conoscenza, salva la notifica di un atto di liquidazione, di

accertamento e il ricevimento delle comunicazioni d’irregolarità (ai sensi degli

artt. 36-bis e 36-ter del DPR n.600/1973 e dell'art. 54-bis del DPR 633/1972 e

successive modificazioni).

Con la Circolare n. 23/E/2015 viene ribadito che le nuove opportunità di regolarizzazione

sopra descritte, sono applicabili solo ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, tra i

quali rientrano anche l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le addizionali

regionale e comunale all’IRPEF, la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui

afferisce.

Per espressa previsione normativa, le nuove ipotesi introdotte dalle lettere b-bis) e b-ter) del

co.1 dell’art. 13 D.lgs. 472/1997 (sanzione ridotta rispettivamente ad 1/7 del minimo o 1/6 del

minimo) sono applicabili ai soli tributi amministrati dalle Entrate; anche l’ipotesi introdotta

alla lettera b-quater) (sanzione ridotta ad 1/5 del minimo), facendo riferimento alla

regolarizzazione degli errori e delle omissioni avvenuta dopo aver ricevuto un processo

verbale di constatazione (PVC) – art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, deve ritenersi

implicitamente applicabile ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

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A questo punto resta da chiarire quali violazioni possono essere regolarizzate applicando

l’ultima nuova ipotesi di ravvedimento, prevista dalla lett.a-bis) del co.1 dell’art. 13 D.lgs.

472/1997:

Trattasi della riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori

e delle omissioni, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la

presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,

entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore. La Circolare n.23/E/2015 chiarisce che la

fattispecie in commento è stata introdotta con l’intento di offrire al contribuente

un’opportunità di ravvedimento intermedia tra le ipotesi preesistenti (lett.a) e b) del co.1 art.

13 D.lgs. 472/1997), rivolta anche alla regolarizzazione di tributi diversi da quelli amministrati

dall’Agenzia delle Entrate, come i tributi locali e regionali, comprese le tasse

automobilistiche.

Le violazioni commesse mediante la dichiarazione vanno distinte da quelle legate

all’omesso versamento: a tal proposito l’Agenzia chiarisce che rientrano nella sfera di

applicazione della prima fattispecie (violazioni commesse mediante la presentazione della

dichiarazione), ad esempio, quelle relative al contenuto e alla documentazione della

dichiarazione ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto. Si pensi alla violazione

disciplinata dall’articolo 8, comma 3-bis, del D.lgs. 471/1997, che punisce l’omissione o

l’incompletezza della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, in relazione

all’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma

11, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con la sanzione amministrativa pari al 10%

dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella

dichiarazione, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000. In caso di

regolarizzazione della predetta violazione, ai sensi della lett.a-bis) in commento, la stessa

dovrà avvenire entro il 29 dicembre (90 gg dal termine di presentazione della

dichiarazione, ossia dal 30 settembre) e la sanzione potrà essere ridotta ad 1/9 del minimo

edittale.

Diversamente, le violazioni derivanti dall’omissione dei versamenti risultanti dalla

dichiarazione, ad esempio, l’omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte

sui redditi e dei tributi locali/regionali, non sono commesse mediante la dichiarazione in

quanto, rispetto a questa, mantengono una propria autonomia; in tal caso, considerando

che la violazione non si perfeziona con la presentazione della relativa dichiarazione ma con

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il decorso infruttuoso del termine di versamento, il termine del ravvedimento, di cui alla

lettera a-bis), decorre dalla scadenza del pagamento (90 gg dal termine ordinario del 16

giugno).

Si propone infine una tabella riepilogativa delle ipotesi di ravvedimento applicabili dal

01/01/2015:

Regolarizzazione Importo sanzione

Entro 30 gg dal mancato pagamento del tributo 1/10 del minimo - nei primi 15 gg la sanzione viene ulteriormente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (1/10 x 1/15 x gg) - art.13, co. 1, lett.a), D.lgs. 472/1997.

Entro 90 gg dalla violazione o, se prevista, dal termine per la presentazione della dichiarazione

1/9 del minimo (in vigore dal 01.01.2015 – art.13, co. 1, lett.a-bis), D.lgs. 472/1997)

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore

1/8 del minimo - art.13, co. 1, lett.b), D.lgs. 472/1997

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore

1/7 del minimo (in vigore dal 01.01.2015 – art.13, co. 1, lett.b-bis), D.lgs. 472/1997)

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore

1/6 del minimo (in vigore dal 01.01.2015 – art.13, co. 1, lett.b-ter), D.lgs. 472/1997)

Dopo la constatazione della violazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale

1/5 del minimo (in vigore dal 01.01.2015 – art.13, co. 1, lett.b-quater), D.lgs. 472/1997)

19. STUDI DI SETTORE: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIE PER

IL TRIENNIO 2011-2013

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In data 18 giugno 2015 è stato firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il

provvedimento n.83317, con cui sono state definite le modalità con cui l'amministrazione

finanziaria comunicherà ai contribuenti, soggetti a studi di settore, determinate

informazioni finalizzate a "semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi

tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili". In questi giorni, infatti, saranno

comunicate ai contribuenti le anomalie da studi relative al triennio (2011-2013).

In particolare, le informazioni relative agli studi di settore saranno le seguenti:

invito a presentare il modello nel caso in cui il contribuente obbligato sia

risultato inadempiente;

modello presentato;

elenco delle anomalie emerse, in base ai controlli telematici effettuati tra i

quadri dell'UNICO ed i dati inseriti negli studi di settore;

eventuali giustificazioni inviate all'Agenzia dal contribuente relative a

situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza ovvero eventuali

segnalazioni relative alle cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi;

comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati in base alle casistiche descritte

nell'Allegato 1 del provvedimento valide per il triennio 2011-2013;

eventuali risposte inviate dal contribuente o suo intermediario;

statistiche ai fini degli studi di settore dei dati dichiarati;

prospetto pluriennale dell'andamento dei dati dichiarati;

documento di sintesi dell'applicazione degli studi in base all'ultima versione di

Gerico.

La maggior parte di tali informazioni saranno messe direttamente a disposizione del

contribuente nel caso in cui quest'ultimo sia registrato all'area riservata del sito

dell'Agenzia, consultando il proprio cassetto fiscale; diversamente tali dati saranno

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comunicati all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione dei redditi del contribuente,

consultando i cassetti fiscali dei propri clienti.

La comunicazione delle anomalie da studi di settore, invece, viene "annunciata" ai

contribuenti sul proprio indirizzo PEC (la mail informa che il cassetto fiscale è stato

aggiornato), a meno che questi ultimi non abbiano scelto, in sede di presentazione della

dichiarazione dei redditi, di far sì che l'Agenzia trasmetta la comunicazione di anomalie

direttamente all'intermediario.

Una volta venuto a conoscenza di eventuali anomalie, il contribuente potrà scegliere di

ravvedersi con una conseguente riduzione delle sanzioni, ai sensi dell'art.13 della Legge

472/1997 (in base al tempo trascorso dal termine di versamento), ovvero di fornire

chiarimenti all'Amministrazione Finanziaria tramite gli appositi software messi a

disposizione sul portale:

Invio di segnalazioni relative agli studi di settore Unico 2014 (periodo

d'imposta 2013) - web;

Software di compilazione anomalie.

I criteri in basi a cui sono individuate le anomalie di cui sopra sono elencati nel citato

Allegato 1 del provvedimento, in cui vengono inoltre precisati i soggetti esclusi:

contribuenti che hanno indicato i codici 1, 2, 3, 4, 5 nel frontespizio degli

studi;

hanno cessato l’attività o hanno chiuso la partita IVA o sono deceduti alla

data di elaborazione delle comunicazioni;

sono già stati interessati negli anni 2013 e 2014 da una comunicazione di

anomalia rilevata nei dati degli studi di settore;

per il periodo d'imposta 2013 hanno presentato gli studi di settore ma hanno

indicato una causa di esclusione (ad eccezione del criterio 20 per la causa di

esclusione ―7‖).

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Si ricorda che…

In data 18 giugno sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica degli studi di settore 2015 (periodo d'imposta 2014), che costituiscono parte integrante del modello UNICO 2015. Inoltre, vengono approvati i controlli di coerenza tra UNICO 2015 ed i modelli degli studi di settore ed integrati quelli afferenti i parametri.

20. CREDITO D’IMPOSTA PER STRUTTURE ALBERGHIERE: DISPOSIZIONI

APPLICATIVE

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno scorso il Decreto 7 maggio

2015 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo concernente le

disposizioni applicative del credito d’imposta riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti

alla data del 1° gennaio 2012 come introdotto dal Decreto Legge n. 83/2014.

20.1 Spese eleggibili in misura pari al 30%

Ai sensi dell’articolo 10 del D.L 83/2014, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese

alberghiere composte da non meno di sette camere adibite al pernottamento degli ospiti.

Per tali strutture la norma prevede un credito d’imposta pari al 30% per le spese sostenute

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a:

interventi di ristrutturazione edilizia, quali manutenzione straordinaria,

interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’art. 3, co. 1, del

DPR n. 380/2001;

interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, quali eliminazione di

barriere sensoriali e della comunicazione nonché l’eliminazione degli ostacoli

fisici che creano disagio per la mobilità;

interventi di incremento dell'efficienza energetica, quali riqualificazione

energetica e sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione;

spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente

alle strutture alberghiere oggetto del decreto.

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20.2 Accesso e riconoscimento del bonus

Al fine di poter ottenere il credito d’imposta, occorre che, dal 1° gennaio al 28 febbraio

dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentino

apposita domanda di riconoscimento al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo secondo le modalità telematiche stabilite dallo stesso Ministero. Per le spese

relative all’anno 2014, la domanda è da presentare nei sessanta giorni successivi alla

definizione delle modalità telematiche citate.

Il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione viene comunicato nei sessanta giorni

successivi al termine di presentazione delle domande mediante comunicazione del predetto

Ministero previa verifica, da parte dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti

soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili.

21. DECRETO ENTI LOCALI 2015: NUOVA ZFU IN EMILIA ROMAGNA

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.140 (Supplemento Ordinario n.32 del 19 giugno

2015) il D.L. n.78/2015 (c.d. "Decreto enti locali"), entrato in vigore il 20 giugno 2015 e

contenente Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

In particolare, l’articolo 12 ha istituito una zona franca urbana, ai sensi della legge 27

dicembre 2006, n. 296 nei territori dell’Emilia Romagna colpiti dall'alluvione del 17 gennaio

2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Le zone interessate sono: i comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San

Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle

frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone

rosse di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio,

Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino.

L’istituzione della zona franca urbana consente alle imprese localizzate nei suddetti territori

e con caratteristiche di cui all’art. 12, co. 2 del decreto in esame, di ottenere per il periodo

di imposta 2015 e quello successivo una serie di agevolazioni quali:

esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento

dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun

periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante

dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

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esenzione dall'IRAP nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo di

imposta, in riferimento al valore della produzione netta;

esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e

utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

22. EQUITALIA ADERISCE A CBILL: ACCORDO CON IL CONSORZIO CBI

PER I PAGAMENTI SU INTERNET DI AVVISI E CARTELLE

Con comunicato stampa congiunto del 16 giugno 2015 tra ABI, consorzio CBI ed Equitalia,

si è reso noto che quest'ultima ha aderito al servizio CBILL, messo a disposizione dal

consorzio CBI per la consultazione e il pagamento delle bollette in modalità multicanale e

multibanca.

La convenzione stipulata tra Equitalia e CBI prevede la possibilità per ogni cliente degli

istituti di credito elencati sul sito http://www.cbill.it/elenco-istituti-finanziari di pagare

avvisi e cartelle di pagamento emessi dalla prima, con opzione di ricalcolo dell’importo

prestampato sul bollettino RAV, qualora esso risulti variato: mediante l'utilizzo dell'internet

banking ed altri canali quali tablet, smartphone e sportelli automatici (ATM), messi a

disposizione dal singolo Istituto Finanziario, il cliente salderà l'esatto importo dovuto alla

data dell'operazione.

Tale accordo fa parte di un percorso intrapreso ormai da anni da Equitalia volto alla

semplificazione e flessibilità dei pagamenti, garantendo agli utenti maggiore capillarità sul

territorio e giorni e orari di apertura sempre più ampi e flessibili.

Per i casi di maggiore complessità, restano comunque sempre a disposizione gli sportelli

fisici aziendali e i numeri di telefono:

800 178 078, numero verde gratuito da telefono fisso

02 3679 3679, da telefono cellulare o dall'estero (secondo piano tariffario)

Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle

h.8.00 alle h.18.00.

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23. CASSAZIONE: PAGA L’IRAP ANCHE IL PROFESSIONISTA, SENZA

COLLABORATORI O DIPENDENTI, CHE CEDE LA GESTIONE DEL

PROPRIO STUDIO AD UNA SOCIETA’ TERZA

Con la sentenza n. 12287 del 12 giugno 2015, la Cassazione ha annullato la

sentenza della CTR Emilia-Romagna per insufficienza di motivazione, lamentata

dalla ricorrente Agenzia delle Entrate, circa la postulata mancanza del presupposto

impositivo IRAP dell'organizzazione nel caso in cui un professionista, senza

personale se non occasionale, avesse affidato la gestione del proprio studio ad una

società di servizi.

La Corte, infatti, ha ribadito la propria linea giurisprudenziale, sostenendo che,

indipendentemente dal mezzo giuridico utilizzato, non sussiste occasionalità del

rapporto di lavoro qualora il professionista paghi una società di servizi per la

gestione del proprio studio; di conseguenza si realizza il presupposto IRAP

dell'organizzazione che rende il professionista soggetto passivo dell'imposta. Nel

caso di specie, infatti, tale soggetto aveva richiesto rimborso IRAP per gli anni

2001, 2002, 2003 e 2004, negatigli mediante silenzio-rifiuto da parte

dell'Amministrazione Finanziaria.

24. CASSAZIONE: L’IMMOBILE CON RIFINITURE DI LUSSO NON E’ DI

CATEGORIA A/2 (IMMOBILE CIVILE), ANCHE SE SITO IN UNA MAPPA

CATASTALE CHE NON NE COMPRENDE ALTRI DI CATEGORIA

SUPERIORE

Con la sentenza n. 12024 del 10 giugno 2015, la Cassazione ha accolto il ricorso

dell'allora Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate) che aveva lamentato il

vizio di motivazione, la violazione e la falsa applicazione di legge di una sentenza

della CTR Toscana; questa aveva accolto, a sua volta, il ricorso di due coniugi, in

regime di separazione dei beni, che avevano presentato, mediante procedura

telematica DOCFA, tre denunce di variazione su immobili di cui erano esclusivi

proprietari, proponendo per tutti i beni la categoria A/2, classe 3 (immobili civili).

L'Ufficio di Siena, però, dopo un sopralluogo, ritenne che si trattasse di

un'abitazione unica costituita da distinte particelle e attribuì a tutte la categoria A/1

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classe 1 (immobili di lusso), a causa della presenza di rifiniture di pregio negli

interni e sugli esterni. Successivamente, dopo la costruzione di una piscina, venne

ripresentata la denuncia di variazione, con conseguente riclassificazione dell'Ufficio

demaniale in categoria A/7 classe 3 (villini) per una sola delle proprietà.

La CTR Toscana aveva addotto che si doveva riconoscere l'inquadramento in

categoria A/2 classe 3 delle unità immobiliari, in quanto in zona e nella mappa

catastale non esistevano altri immobili censiti nella categoria A/1 classe 1 attribuita

dall'ufficio del Territorio.

La Cassazione, invece, riconoscendo la violazione di legge e il vizio di motivazione

della sentenza di secondo grado, ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'Agenzia

che sosteneva che la determinazione della categoria dovesse essere fatta per il

valore intrinseco dell'immobile e non per la sua collocazione sulla mappa catastale

(violazione di legge determinata dalla presa in considerazione esclusiva

dell'elemento negativo "valutazione degli immobili presenti intorno al bene in

oggetto") e che la CTR avesse utilizzato un criterio molto astratto per l'attribuzione

della categoria A/2 classe 3 alle unità immobiliari ("caratteristiche tipologiche e

costruttive dell'intero immobile"), a tal punto da essere valutato in modo talmente

ambiguo da poter favorire qualunque tipo di attribuzione catastale e costituire un

vizio di motivazione della sentenza.