ICI / IMU cosa cambierà sulla tassazione degli immobili

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Imposta Municipale Propria (L’imposta che sostituisce l’ICI) Come cambierà da quest’anno la tassazione degli immobili SAN PIETRO AL TANAGRO 17 MARZO 2012

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Una breve guida che illustra le novità introdotte dal decreto Salva Italia sulla tassazione degli immobili, ovvero la reintroduzione dell'ICI sostituita oggi dall'IMU. Agevolazioni, nuovi casi di tassazione ecc. Tutto quello che c'è da sapere per far luce sull' applicabilità della tassa.

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San Pietro al Tanagro 17 marzo 2012

Imposta Municipale Propria (L’imposta che sostituisce l’ICI)

Come cambierà da quest’anno la tassazione degli immobili

SAN PIETRO AL TANAGRO

17 MARZO 2012

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I TRIBUTI LOCALI

(i principali tributi comunali)

ICI. Imposta Comunale sugli immobili

TARSU. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ICP. Imposta comunale sulla pubblicità e diritto alle pubbliche affissioni.

TOSAP. Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (in alternativa è possibile l’introduzione del canone COSAP)

Addizionale Comunale all’IRPEF

ISCOP. Imposta di scopo

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I TRIBUTI LOCALI

(i tributi comunali soppressi)

Tasse sulle concessioni comunali (dal 1.1.1998 – d.lgs

446/1997 istitutivo dell’IRAP)

ICIAP. Imposta comunale sull’esercizio di imprese, arti e professioni (dal 1.1.1998 – d.lgs 446/1997 istitutivo dell’IRAP)

Imposta sui cani (dal 1.1.1992)

Imposta di soggiorno, cura e turismo (dal 1.1.1989)

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I M U

L’art. 13, D.L. n. 201/2011, c.d. decreto “Salva Italia”, ha anticipato al 2012 l’applicazione, in via sperimentale fino al 2014, dell’IMU prevista dal D.Lgs. n. 23/2011. La nuova imposta ai sensi del comma 2 del citato art. 13, ha “come presupposto il possesso” di:

fabbricati (anche rurali);

aree fabbricabili;

terreni agricoli;

abitazione principale (e relative pertinenze).

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La base imponibile

Per la base imponibile IMU sono applicabili le analoghe regole vigenti in materia di ICI e quindi la stessa varia in funzione della

tipologia di immobile.

Fabbricati

Calcolo della base imponibile

Rendita catastale

rivalutata del 5%

Moltiplicatori Categorie immobili

moltiplicata per 160 A(esclusa A/10) C2/C6/C7

moltiplicata per 140 B - C3/C4/C5

moltiplicata per 80 A/10 – D5

moltiplicata per 60 (65 dal

2013)

D(escluso D5)

moltiplicata per 55 C/1

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La base imponibile

Calcolo della base imponibile terreno agricolo

Reddito

dominicale

rivalutato

del 25%

Moltiplicatore

Moltiplicato per 130

Moltiplicato per 110 per i

coltivatori diretti e gli IAP

iscritti alla previdenza

agricola

Calcolo della base imponibile terreno edificabile

Valore venale in comune commercio all’1.1.2012

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La base imponibile

Terreno agricolo

Rimane salva l’esenzione dei terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 984/1977 prevista dall’art. 7 c. 1 lettera h) del D.Lgs n 504/1992 perché espressamente richiamata dal c. 8 dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, trattandosi di disposizioni compatibili con l’art. 13 del decreto Monti.

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Art. 9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011

Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili

posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio

territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,

dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non

soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati

esclusivamente ai compiti istituzionali.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste

dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f),

h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del

1992.

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Articolo 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 504/92

1. Sono esenti dall'imposta:

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o

di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della

legge 27 dicembre 1977, n. 984;

(l’elenco è contenuto nella circolare ministeriale 14 giugno 1993, n. 9/249)

San Mauro la Bruca

San Pietro al Tanagro San Rufo Sant'Angelo a Fasanella Sant'Arsenio Sant'Egidio del M.

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Le categorie dei fabbricati Moltiplicatore 160 Precedente moltiplicatore 100

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA – GRUPPO A e C A1 ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE A3 ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO A4 ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE A5 ABITAZIONE DI TIPO ULTRAPOPOLARE A6 ABITAZIONE DI TIPO RURALE A7 ABITAZIONE IN VILLINI A8 ABITAZIONE IN VILLE A9 CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI E STORICI A11 ABITAZIONI E ALLOGGI TIPICI DEI LUOGHI C2 MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO C6 STALLE, SCUDERIE, RIMESSE E AUTORIMESSE C7 TETTOIE CHIUSE ED APERTE

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Le categorie dei fabbricati Moltiplicatore 140

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA – GRUPPO C e B Precedente moltiplicatore 100

C3 LABORATORI PER ARTI E MESTIERI C4 FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI (SENZA FINE DI LUCRO) C5 STABILIMENTI BALNEARI E DI ACQUE CURATIVI Precedente moltiplicatore 140 (dell’art. 2, comma 45, del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006)

B1 COLLEGI E CONVITTI; EDUCANDATI, RICOVERI, ORFANOTROFI, OSPIZI, CONVENTI, SEMINARI, CASERME B2 CASE DI CURA ED OSPEDALI B3 PRIGIONI E RIFORMATORI B4 UFFICI PUBBLICI B5 SCUOLE, LABORATORI SCIENTIFICI B6 BIBLIOTECHE, PINACOTECHE, MUSEI, GALLERIE, ACCADEMIE; CHE NON HANNO SEDE IN EDIFICI DELLA CATEGORIA A|9 B7 CAPPELLE ED ORATORI NON DESTINATI ALL’ESERCIZIO PUBBLICO DEI CULTI B8 MAGAZZINI SOTTERRANEI PER DEPOSITO DERRATE

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Le categorie dei fabbricati Moltiplicatore 80

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA – GRUPPO D Precedente moltiplicatore 50

D5 ISTITUTO DI CREDITO, CAMBIO ED ASSICURAZIONE

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA – GRUPPO A Precedente moltiplicatore 50

A10 UFFICI E STUDI PRIVATI

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Le categorie dei fabbricati Moltiplicatore 60

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA – GRUPPO D (escluso D5) Precedente moltiplicatore 50

D1 OPIFICI D2 ALBERGHI E PENSIONI D3 TEATRI, CINEMATOGRAFI, SALE PER CONCERTI E SIMILI D4 CASE DI CURA ED OSPEDALI D6 FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI (CON FINI DI LUCRO) D7 FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER SPECIALI ESIGENZE DI UNA ATTIVITÀ INDUSTRIALE e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni D8 FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER SPECIALI ESIGENZE DI UNA ATTIVITÀ COMMERCIALE e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni D9 EDIFICI GALLEGGIANTI O SOSPESI, ASSICURATI A PUNTI FISSI AL SUOLO: PONTI PRIVATI SOGGETTI A PEDAGGIO D10 FABBRICATI PER FUNZIONI PRODUTTIVE CONNESSE ALLE ATTIVITA’ AGRICOLE

Il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013

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Le categorie dei fabbricati Moltiplicatore 55

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA – GRUPPO C

Precedente moltiplicatore 34

C1 NEGOZI E BOTTEGHE

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Le aliquote

La disciplina dell’IMU, ha previsto le seguenti aliquote:

una ordinaria, nella misura dello 0,76% che i Comuni possono aumentare o

diminuire fino allo 0,3%.

Una ridotta nelle misure del:

0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni

possono aumentare o diminuire fino allo 0,2%;

0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, comma 3-bis,

D.L. n. 557/93, che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%.

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La compartecipazione dello Stato

Il gettito relativo all’ IMU, non è interamente di competenza del Comune in quanto è prevista una

compartecipazione dello Stato relativamente ad una determinata quota.

Il comma 11 dell’art. 13 dispone infatti che:

“è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative

pertinenze […], nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale”.

Le detrazioni previste normativamente e le detrazioni e riduzioni d’imposta deliberate dal Comune non

sono applicabili alla quota riservata allo Stato.

Il gettito IMU, derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali

strumentali, è interamente destinato al Comune, mentre quello derivante dagli altri immobili spetta per

metà allo Stato.

Se il Comune decide di intervenire a modificare l’aliquota dovrà considerare che allo Stato spetta

comunque lo 0,38% dell’imposta “teorica”.

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Le scadenze da ricordare

Il versamento dell’IMU, per il 2012 va effettuato in 2 rate di pari importo (50%):

Il comma 3 del citato art. 9 consente al contribuente di versare l’imposta complessivamente

dovuta in unica soluzione entro il 18.6.2012.

Versamento tramite modello F24

Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il mod. F24, ex art. 17,

D.Lgs. n. 241/97.

In attesa dei codici tributo

Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate, alla quale il comma 12 del citato art. 13 demanda

l’emanazione di un apposito Provvedimento attuativo, dovrà istituire specifici codici

tributo utilizzabili nel mod. F24.

la prima entro il 18.6.2012

(il 16.6 cade di sabato)

la seconda entro il 16.12.2012 ai sensi

dall’art. 9, D.Lgs. n. 23/2011

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L’abitazione principale e le detrazioni 2012

Dal 1 gennaio 2012 è abrogato l’articolo 1 del D.L. 93/2008 sicché il possesso

dell’immobile definito quale abitazione principale è soggetto all’IMU

sperimentale.

L’abrogazione colpisce anche le c.d. ipotesi assimilate dal comune con

regolamento.

Sono pertinenze della abitazione principale esclusivamente quelle classificate

nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale

per ciascuna delle suddette categorie catastali .

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L’abitazione principale e le detrazioni 2012

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino alla concorrenza

del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale

si protrae tale destinazione.

Il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede una ulteriore detrazione di

apparente natura soggettiva e temporalmente delimitata: per gli anni 2012 e

2013 la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascuna

figlio di età non superiore ad anni 26, purché dimorante abitualmente e

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

del genitore soggetto passivo.

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Agevolazioni che restano

Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e

imprenditori agricoli a titolo principale scontano l’imposta come terreni

agricoli.

Ne nostro caso, quindi, si ritiene non fabbricabile il terreno sul quale

persiste l’utilizzazione “agricola” da parte di coltivatori diretti e

imprenditori agricoli a titolo professionale iscritti alla previdenza

agricola.

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Agevolazioni che cessano

La esenzione/esclusione dei fabbricati rurali

La riduzione del 50 per cento per i fabbricati inagibili o

inabitabili e di fatto non utilizzati

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Un esempio di calcolo differenziando la quota spettante allo Stato

Considerato un contribuente sposato con due figli conviventi, di età non

superiore a 26 anni.

Supponiamo che possiede i seguenti immobili:

Abitazione principale con rendita catastale rivalutata di euro 800

Pertinenza con rendita catastale rivalutata di euro 150

Immobile a disposizione con rendita catastale rivalutata di euro 900

Supposto che il Comune nel quale il contribuente risiede, non abbia apportato

delle modifiche alle aliquota IMU (ordinaria, ridotta e detrazione spettante per

l’abitazione principale), le aliquote applicabili saranno lo 0,76% e lo 0,40%.

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Un esempio di calcolo differenziando la quota spettante allo Stato

L’imposta dovuta sarà pari a:

Per l’abitazione principale (800 x 160 x 0.40%) = 512

detrazione (200+50+50) = 300

per la pertinenza (150 x 160 x 0.40%) = 96

per l’immobile a disposizione (900 x 160 x 0.76%) = 1.094

IMU totale 512 - 300 + 96 + 1.094 = 1.402

L’IMU destinata allo Stato è determinata da:

IMU immobile a disposizione (seconda casa) 1.094/2 = 547

IMU totale = 1.402

Quota riservata allo Stato

= 547

Quota riservata al Comune

= 855

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Le variazioni in numeri (in euro)

Tipologia Rendita rivalutata IMU 2012 ICI 2011 ICI 2007

Abitazione principale € 800,00 € 512,00 € - € 480,00

Detrazione € 200,00 € - € 105,00

Detrazione 2 figli € 100,00 € - € -

Versamento per abitazione principale € 212,00 zero € 375,00

Pertinenza € 150,00 € 96,00 € - € 90,00

Altri fabbricato € 900,00 € 1.094,40 € 540,00 € 540,00

Totale da versare € 1.402,40 € 540,00 € 1.005,00

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Un secondo esempio di calcolo

Considerato un contribuente sposato con tre figli di cui due conviventi, di età

non superiore a 26 anni.

Supponiamo che possiede i seguenti immobili:

Abitazione principale con rendita catastale rivalutata di euro 800

Pertinenza con rendita catastale rivalutata di euro 150

Immobile dato in uso gratuito al figlio con rendita catastale

rivalutata di euro 900

Supposto che il Comune nel quale il contribuente risiede, non abbia apportato

delle modifiche alle aliquota IMU (ordinaria, ridotta e detrazione spettante per

l’abitazione principale), le aliquote applicabili saranno lo 0,76% e lo 0,40%.

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Le variazioni in numeri (in euro)

Tipologia Rendita rivalutata IMU 2012 ICI 2011 ICI 2007

Abitazione principale € 800,00 € 512,00 € - € 480,00

Detrazione € 200,00 € - € 105,00

Detrazione 2 figli € 100,00 € - € -

Versamento per abitazione principale € 212,00 zero € 375,00

Pertinenza € 150,00 € 96,00 € - € 90,00

Altri fabbricato € 900,00 € 1.094,40 € - € 435,00

Totale da versare € 1.402,40 € - € 900,00

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Un terzo esempio di calcolo

Considerato un contribuente sposato con due figli conviventi, di età non

superiore a 26 anni.

Supponiamo che possiede i seguenti immobili:

Abitazione principale con rendita catastale rivalutata di euro 480

Pertinenza con rendita catastale rivalutata di euro 80

Supposto che il Comune nel quale il contribuente risiede, non abbia apportato

delle modifiche alle aliquota IMU (ordinaria, ridotta e detrazione spettante per

l’abitazione principale), le aliquote applicabili saranno lo 0,76% e lo 0,40%.

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Le variazioni in numeri (in euro)

Tipologia Rendita rivalutata IMU 2012 ICI 2011 ICI 2007

Abitazione principale € 480,00 € 307,20 € - € 288,00

Detrazione € 200,00 € - € 105,00

Detrazione 2 figli € 100,00 € - € -

Versamento per abitazione principale € 7,20 zero € 183,00

Pertinenza € 80,00 € 51,20 € - € 48,00

Altri fabbricato € - € - € - € -

Totale da versare € 58,40 € - € 231,00

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Un quanto esempio di calcolo

Considerato un contribuente sposato senza figli.

Supponiamo che possiede i seguenti immobili:

Abitazione principale con rendita catastale rivalutata di euro 480

Pertinenza con rendita catastale rivalutata di euro 80

Supposto che il Comune nel quale il contribuente risiede, non abbia apportato

delle modifiche alle aliquota IMU (ordinaria, ridotta e detrazione spettante per

l’abitazione principale), le aliquote applicabili saranno lo 0,76% e lo 0,40%.

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San Pietro al Tanagro 17 marzo 2012

Le variazioni in numeri (in euro)

Tipologia Rendita rivalutata IMU 2012 ICI 2011 ICI 2007

Abitazione principale € 480,00 € 307,20 € - € 288,00

Detrazione € 200,00 € - € 105,00

€ - € - € -

Versamento per abitazione principale € 107,20 zero € 183,00

Pertinenza € 80,00 € 51,20 € - € 48,00

Altri fabbricato € - € - € - € -

Totale da versare € 158,40 € - € 231,00