70x100 nuova IMU

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IL PORTALE “SERVIZI AL CITTADINO .IT “ Il Comune di Gravina in Puglia, in collaborazione con la ditta Andreani Tributi S.r.l., mette a disposizione dei contribuenti un Portale Internet accessibile al sito www.servizialcittadino.it nel quale è possibile verificare la propria posizione tributaria (c.d. cassetto fiscale) e determinare l’imposta dovuta IMU Per poter usufruire di tale servizio, è necessario ottenere il rilascio di apposite credenziali di accesso, che potranno essere richieste con le seguenti modalità: - compilare l’apposito modello direttamente nel sito www.servizialcittadino.it (sezione RICHIESTA CREDENZIALI) - presso l’ufficio gestito dalla società Andreani Tributi Srl in Piazza Notar Domenico, n. 10 (adiacente “le Quattro fontane”). Comune di Gravina in Puglia CITTA’ METROPOLITANA DI BARI SERVIZIO ENTRATE Via Vittorio Veneto, 12 -70024 Gravina in Puglia (BA) C.F. 82000570721; www.comune.gravina.ba.it INFORMATIVA NUOVA IMU - ACCONTO 2021 Gentile Contribuente, La Nuova IMU 2021 non presenta novità particolari rispetto al 2020. Va a regime la gestione delle rate per semestre quindi un immobile presente da marzo si paga per 4 mesi in acconto e per 6 mesi a saldo. Entro il 16 GIUGNO 2021 deve essere effettuato il pagamento della PRIMA rata della nuova IMU dovuto per l’anno d’imposta 2021, così come introdotto dalla Legge di Bilancio 2020. Non si deve eseguire il pagamento se l’importo annuo da versare è inferiore a € 12,00 ESENZIONI ISTITUITE A SEGUITO EMERGENZA COVID L’articolo 1, comma 599, della Legge n.178/2020 – pubblicata in G.U. n. 322 del 30/12/2020 ed entrato in vigore dal 01/01/2021, ha stabilito che: in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittaca- mere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della Legge del 27 di- cembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate. ALTRE ESENZIONI ISTITUITE A SEGUITO EMERGENZA COVID I CONTRIBUENTI CHE APPARTENGONO ALLE SOPRA ELENCATE CATEGORIE DEVONO PRESENTARE AUTOCERTIFICAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI O AGLI UFFICI DELL’ANDREANI TRIBUTI. IL MODELLO PER L’AUTODICHIARAZIONE E’ REPERIBILE PRESSO GLI UFFICI SUDDETTI O DIRETTAMENTE SCARICABILE SUL SITO DEL COMUNE. Novità IMU per pensionati all’estero La Legge di Bilancio 2021 all'articolo 1 comma 48 per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, prevede la riduzione del 50% dell’IMU. La riduzione si applica sull’unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d’uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. • Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in G.U. il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali. Quindi, oltre che con il normale ravvedimento operoso come di seguito illustrato, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata. Quando presentare la dichiarazione IMU I soggetti passivi devono presentare le dichiarazioni entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determina- zione dell'imposta utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito del Comune di Gravina in Puglia. Si comunica che sul sito internet del Comune, all’indirizzo http://www.comune.gravina.ba.it/, è disponibile un simulatore di calcolo dell’imposta dovuta e comunque il link per l’accesso al portale http://www.servizialcittadino.it/ Per eventuali ulteriori chiarimenti, il Servizio Entrate (Comune) o lo sportello gestito dalla ditta Andreani Tributi S.r.l. sono a disposizione nei normali orari di apertura al pubblico e possono essere contattati ai numeri tele- fonici 080/3259290 - 080/8853001 o tramite fax al numero 080/3259284 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected] o alla mail [email protected]. Il Sindaco Dott. Alesio Valente Il dirigente Area Finanziaria Avv. Vito Spano L’Assessore alle Entrate Ing. Paolo Calculli I.M.U. anno 2021 - Imposta Municipale Unica TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE IMU CODICE TRIBUTO IMU COMUNE CODICE TRIBUTO IMU STATO IMU – Imposta Municipale Propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, D.L. 201/2011 (Cat. A1 /A8/ A/9) 0,60% 3912 IMU – Imposta Municipale Propria per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 3913 IMU – Imposta Municipale Propria per fabbricati invenduti o locati (beni merce) 0,10% 3939 IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili 1,06% 3916 IMU – Imposta Municipale Propria per gli altri fabbricati 1,06% 3918 IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili del gruppo catastale “D” N.B. la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925 b) la differenza dello 0,30% è versata a favore del comune, con codice tributo 3930 0,76% 0,30% 3930 3925 IMU - Imposta Municipale Propria per le unità immobiliari di categoria C1-C2-C3 –A10 utilizzate dal proprietario o dato in fitto, con contratto regolarmente registrato, per locali destinati ad attività commerciali, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali ed artistici e studi professionali, ubicati nel centro storico (Zona A1 del P.R.G. delimitata dalle seguenti vie e piazze: Piazza Pellicciari dal civico 19 al 36 – Viale Orsini – P.zza Scacchi dal civico 1 al civico 18 – Via Garibaldi numerazione dispari – Via Fontana la Stella numerazione dispari; Zona A2 del P.R.G.: solo, P.zza Pellicciari dal civico 1 al 17 e C.so Vittorio Emanuele 0,76% 3918 L’ I M.U sull’abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria C/2-C/6- C/7) non è più dovuta, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. I.M.U non si applica, altresì: Ai terreni situati nel territorio del Comune di Gravina in Puglia; NON sono tenuti al pagamento dell'IMU i seguenti immobili: Abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9; Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relati- ve pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; • La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; Unità immobiliari diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite a dimora abituale possedute, e non concesse in loca- zione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento mi- litare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Le aliquote IMU sono ridotte al 75%: Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431. • "Per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge n.431/1998, così come previsto dal precedente comma 1 del presente decreto, si fa riferimento all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione." In caso di locazioni a canone concordato è necessario compilare la Dichiarazione IMU da consegnare al Comune. La base imponibile dell’IMU è ridotta al 50%: a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, l’inagibilità o l’inabitabilità è dichiarata da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti. In ogni caso, la riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b). La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune. c. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione princi- pale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda ana- graficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classi- ficate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il sog- getto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; d. Le agevolazioni di cui al comma c) si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in pre- senza di figli minori (Legge del 30 dicembre 2018 n 145, art 1 comma 1092). Come si calcola la base imponibile dell'IMU Nella formulazione della nuova IMU sono invariati i moltiplicatori. Il versamento deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune E155 e gli appositi codici tributo sotto indicati, mediante modello F24. I cittadini residenti all'estero possono versare l'importo dovuto sul conto corrente del Comune di Gravina in Puglia, IBAN: IT08H0538541501000002886163 (Codice BIC: BPDMIT3BXXX) indicando nella causale "Codice fiscale del contri- buente - IMU 2021". Per le aree edificabili, la base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di im- posizione. Per l’anno 2021 le aliquote IMU sono state determinate con Delibera Consiliare n. 8 del 30.03.2021 Per L’ACCONTO dell’anno 2021, le aliquote IMU da applicare e i codici tributi istituiti sono i seguenti:

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IL PORTALE “SERVIZI AL CITTADINO .IT “Il Comune di Gravina in Puglia, in collaborazione con la ditta Andreani Tributi S.r.l., mette a disposizione dei contribuenti un Portale Internet accessibile al sito www.servizialcittadino.it nel quale è possibile veri�care la propria posizione tributaria (c.d. cassetto �scale) e determinare l’imposta dovuta IMU

Per poter usufruire di tale servizio, è necessario ottenere il rilascio di apposite credenziali di accesso, che potranno essere richieste con le seguenti modalità:- compilare l’apposito modello direttamente nel sito www.servizialcittadino.it (sezione RICHIESTA CREDENZIALI) - presso l’u�cio gestito dalla società Andreani Tributi Srl in Piazza Notar Domenico, n. 10 (adiacente “le Quattro fontane”).

Comune di Gravina in PugliaCITTA’ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO ENTRATE Via Vittorio Veneto, 12 -70024 Gravina in Puglia (BA)

C.F. 82000570721; www.comune.gravina.ba.it

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

INFORMATIVA NUOVA IMU - ACCONTO 2021Gentile Contribuente,La Nuova IMU 2021 non presenta novità particolari rispetto al 2020. Va a regime la gestione delle rate per semestre quindi un immobile presente da marzo si paga per 4 mesi in acconto e per 6 mesi a saldo. Entro il 16 GIUGNO 2021 deve essere e�ettuato il pagamento della PRIMA rata della nuova IMU dovuto per l’anno d’imposta 2021, così come introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.Non si deve eseguire il pagamento se l’importo annuo da versare è inferiore a € 12,00

ESENZIONI ISTITUITE A SEGUITO EMERGENZA COVIDL’articolo 1, comma 599, della Legge n.178/2020 – pubblicata in G.U. n. 322 del 30/12/2020 ed entrato in vigore dal 01/01/2021, ha stabilito che: in considerazione degli e�etti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:• immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;• immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittaca-

mere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

• immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;• immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della Legge del 27 di-

cembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ALTRE ESENZIONI ISTITUITE A SEGUITO EMERGENZA COVID

I CONTRIBUENTI CHE APPARTENGONO ALLE SOPRA ELENCATE CATEGORIE DEVONO PRESENTARE AUTOCERTIFICAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI O AGLI UFFICI DELL’ANDREANI TRIBUTI.IL MODELLO PER L’AUTODICHIARAZIONE E’ REPERIBILE PRESSO GLI UFFICI SUDDETTI O DIRETTAMENTE SCARICABILE SUL SITO DEL COMUNE.

Novità IMU per pensionati all’estero

La Legge di Bilancio 2021 all'articolo 1 comma 48 per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, prevede la riduzione del 50% dell’IMU. La riduzione si applica sull’unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d’uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

• Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in G.U. il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Quindi, oltre che con il normale ravvedimento operoso come di seguito illustrato, adesso è possibile e�ettuare versamenti per imposte dopo un anno (e �no a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.

Quando presentare la dichiarazione IMUI soggetti passivi devono presentare le dichiarazioni entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai �ni della determina-zione dell'imposta utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito del Comune di Gravina in Puglia. Si comunica che sul sito internet del Comune, all’indirizzo http://www.comune.gravina.ba.it/, è disponibile un simulatore di calcolo dell’imposta dovuta e comunque il link per l’accesso al portale http://www.servizialcittadino.it/Per eventuali ulteriori chiarimenti, il Servizio Entrate (Comune) o lo sportello gestito dalla ditta Andreani Tributi S.r.l. sono a disposizione nei normali orari di apertura al pubblico e possono essere contattati ai numeri tele-fonici 080/3259290 - 080/8853001 o tramite fax al numero 080/3259284 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected] o alla mail [email protected].

Il Sindaco Dott. Alesio Valente

Il dirigente Area FinanziariaAvv. Vito Spano

L’Assessore alle EntrateIng. Paolo Calculli

I.M.U. anno 2021 - Imposta Municipale Unica

TIPOLOGIA IMMOBILE

ALIQUOTE

IMU

CODICE TRIBUTO

IMU COMUNE

CODICE TRIBUTO

IMU STATO

IMU – Imposta Municipale Propria su abitazione principale e relativepertinenze – articolo 13, c. 7, D.L. 201/2011 (Cat. A1 /A8/ A/9)

0,60% 3912

IMU – Imposta Municipale Propria per fabbricati rurali ad uso strumentale

0,10% 3913

IMU – Imposta Municipale Propria per fabbricati invenduti o locati(beni merce)

0,10% 3939

IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili

1,06% 3916

IMU – Imposta Municipale Propria per gli altri fabbricati 1,06% 3918

IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili del gruppocatastale “D”N.B. la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello statocon codice tributo 3925b) la differenza dello 0,30% è versata a favore del comune,con codice tributo 3930

0,76%

0,30%

3930

3925

IMU - Imposta Municipale Propria per le unità immobiliari di categoriaC1-C2-C3 –A10 utilizzate dal proprietario o dato in fitto, con contrattoregolarmente registrato, per locali destinati ad attività commerciali,esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande,laboratori artigianali ed artistici e studi professionali, ubicati nel centrostorico (Zona A1 del P.R.G. delimitata dalle seguenti vie e piazze:Piazza Pellicciari dal civico 19 al 36 – Viale Orsini – P.zza Scacchi dalcivico 1 al civico 18 – Via Garibaldi numerazione dispari – Via Fontanala Stella numerazione dispari; Zona A2 del P.R.G.: solo, P.zza Pellicciaridal civico 1 al 17 e C.so Vittorio Emanuele

0,76% 3918

L’ I M.U sull’abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria C/2-C/6- C/7) non è più dovuta, ad eccezione degli immobili classi�cati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

I.M.U non si applica, altresì:

Ai terreni situati nel territorio del Comune di Gravina in Puglia;

NON sono tenuti al pagamento dell'IMU i seguenti immobili:• Abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9; • Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relati-

ve pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

• La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

• Unità immobiliari diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite a dimora abituale possedute, e non concesse in loca-zione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento mi-litare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Le aliquote IMU sono ridotte al 75%:

• Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431.• "Per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge

n.431/1998, così come previsto dal precedente comma 1 del presente decreto, si fa riferimento all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione."

• In caso di locazioni a canone concordato è necessario compilare la Dichiarazione IMU da consegnare al Comune.

La base imponibile dell’IMU è ridotta al 50%:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, l’inagibilità o l’inabitabilità è dichiarata da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti. In ogni caso, la riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva,ai sensi del comma 4, lettera b). La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.c. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classi�cate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione princi-pale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda ana-graficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il bene�cio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classi-ficate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il sog-getto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; d. Le agevolazioni di cui al comma c) si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in pre-senza di �gli minori (Legge del 30 dicembre 2018 n 145, art 1 comma 1092).

Come si calcola la base imponibile dell'IMU

Nella formulazione della nuova IMU sono invariati i moltiplicatori. Il versamento deve essere e�ettuato indicando il codice catastale del Comune E155 e gli appositi codici tributo sotto indicati, mediante modello F24. I cittadini residenti all'estero possono versare l'importo dovuto sul conto corrente del Comune di Gravina in Puglia, IBAN: IT08H0538541501000002886163 (Codice BIC: BPDMIT3BXXX) indicando nella causale "Codice fiscale del contri-buente - IMU 2021".

Per le aree edi�cabili, la base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di im-posizione.Per l’anno 2021 le aliquote IMU sono state determinate con Delibera Consiliare n. 8 del 30.03.2021

Per L’ACCONTO dell’anno 2021, le aliquote IMU da applicare e i codici tributi istituiti sono i seguenti: