La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007 VI° Modulo PROVINCIA DI LECCE Agenzia...
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La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007
VI° ModuloPROVINCIA DI LECCE
Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali
Direzione Regionale della Puglia
L’accertamento e la riscossione delle entrate degli ee.ll.
24 maggio 2007
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Programma • L’attività di controllo dei Comuni - Disciplina sino al 31.12. 2006
- Disciplina dal 1.1.2007
•Prescrizione e decadenza
•La rendita presunta (i poteri residui)
•La MOTIVAZIONE dei provvedimenti
•La valutazione delle aree edificabili
•La valutazione delle superfici ai fini Tarsu
•L’allegazione degli atti istruttori per Tosap e ICP
•Il POTENZIAMENTO dell’attività di controllo
• le nuove possibilità offerte dalla Finanziaria 2007
•La riforma della riscossione – Equitalia e le possibili alternative
• I nuovi strumenti della riscossione – il ruolo e l’ingiunzione fiscale, elementi comuni
• Il CONTENZIOSO
•Gli strumenti deflattivi (autotutela, acc.to con adesione, conciliazione giudiziale)
Le disposizioni di semplificazione comuniFINANZIARIA 2007
Comma 170 Trasmissione al Min.economia dei dati del gettito delle entrate
Comma 161 Modalità e termini per l’emissione degli atti di accertamento
Comma 162 Contenuto degli avvisi di accertamento
Comma 163 Termine per la notificazione del titolo esecutivo
Comma 164 Termine per la richiesta e l’effettuazione del rimborso
Comma 165 Misura degli interessi
Comma 166 Arrotondamento degli importi da versare
Comma 167 Compensazione dei tributi locali
Comma 168 Importi minimi per i versamenti ed i rimborsi
Comma 169 Termini ed efficacia per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe
Comma 171 Decorrenza delle norme
LIQUIDAZIONE
CONTROLLO FORMALE
Versamento
DICHIARAZIONE(denuncia di variazione)
AVVISOLIQUIDAZIONE
IRROGAZIONE SANZIONI
ACCERTAMENTOCONTROLLO
SOSTANZIALEAVVISO
ACCERTAMENTO
IRROGAZIONE SANZIONI
CONTENZIOSO
FLUSSO DI GESTIONE PROCEDIMENTALE
ruolo Riscossione coattiva
CONTENZIOSO
Abolito dal 2007
Nuovi terminidal 2007
ATTIVITA’ DI CONTROLLO TRIBUTI LOCALI
- SITUAZIONE ANTE 2007 –
TRIBUTO NormaTermine
liquidazione
TermineAccertamen
to in rettifica
TermineAccertamento d’ufficio
ICP – DPAd.lgs.
507/93art.10
----- 2 ANNI 2 ANNI
TOSAPd.lgs.
507/93art.51
----- 3 ANNI 3 ANNI
TARSUd.lgs.
507/93art.71
----- 3 ANNI 4 ANNI
ICId.lgs.
504/92art.11
2 ANNI 3 ANNI 5 ANNI
Fin.05
clicca
clicca
clicca
clicca
TRIBUTONorma
originaria
Modifica finanziaria
‘07
DAL 2007Nuovo termine
per l’attività di accertamento (versamento – rettifica – d’ufficio)
ICP – DPA art.10 Soppresso
Entro il 31 dicembredel quinto anno
successivo
a quello in cui la dichiarazione o il
versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati
FINANZIARIA 2007COMMA 161
TOSAP art.51Commi
abrogati
TARSU art.71Commi
abrogati
ICI art.11Commi
abrogati
ATTIVITA’ DI CONTROLLO TRIBUTI LOCALI
- a partire dal 1° gennaio 2007 –
TRIBUTO NormaTermine
liquidazione
TermineAccertamento in rettifica e d’ufficio
TermineAccertamento per omesso versamento
ICP – DPAd.lgs.
507/93art.10
-----
TOSAPd.lgs.
507/93art.51
-----
TARSUd.lgs.
507/93art.71
-----
ICId.lgs.
504/92art.11
---- 5 ANNI
5 ANNI
5 ANNI
5 ANNI
5 ANNI
5 ANNI
5 ANNI
5 ANNI
L’attività di controllo per l’ICI
FINANZIARIA 2007 (c.175)
Abolizione dell’art. 59, comma 1, lett. l), d.lgs.446/97 - COMUNICAZIONE
Dal 2007
Ritorno al regime
della DICHIARAZIONE
SINO A DEFINITIVA SOPPRESSIONE DEGLI OBBLIGHI FORMALI
DECRETO BERSANI4.7.06 n°223
(in attesa di attuazione)
Le proroghe per l’ICI
ANNO 2005:• Art.1, c.67, L.311/2004
– Proroga al 31/12/2005 ATTIVITA’ ACCERTAMENTO
ANNO 2006:• NESSUNA PROROGA
• Art.1quater, L.26 del 1.3.2005 (d.l.314 del 30.12.2004)– Proroga al 31/12/2005 ATTIVITA’ LIQUIDAZIONE
Applicazione ai rapporti pendenti
FINANZIARIA 2007
Comma 171
Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano
anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Applicazione ai rapporti pendenti
Entrata in vigore Finanziaria1° gennaio 2007
Rapporti pendenti
Quelli non ancora definiti al 31 dicembre 2006
AVVISI DI LIQUIDAZIONE
CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2003
RAPPORTI
DEFINITI
AL 31/12/2006
SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2004
ACCERTAMENTO IN RETTIFICA
CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2002
SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2003
ACCERTAMENTO D’UFFICIO
CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2000
SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2001
…l’interpretazione del Ministero
AVVISI DI LIQUIDAZIONE
CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2003
RAPPORTI
DEFINITI
AL
31/12/2006
SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2004
ACCERTAMENTO IN RETTIFICA
CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2002
SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2003
ACCERTAMENTO D’UFFICIO
CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2000
SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2001
DOMENICA
Slittano al 2 gennaio ‘07Rapporti pendenti al 1° gennaio ‘07
Nota DPF 11159 del 19 marzo ‘07
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ORADal 1° gennaio 2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
OMESSO / INSUFFICIENTE /
TARDIVO VERSAMENTO
CON OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto Prescritto Prescritto 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12
SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto Prescritto Prescritto Prescritto 31/12/09 31/12/10 31/12/11
INFEDELE DICHIARAZIONE
CON OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto Prescritto 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12
SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto Prescritto Prescritto 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11
OMESSA DICHIARAZIONE
CON OBBLIGO DICHIARATIVO
Prescritto il 2/01/07 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12
SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto
Prescritto il 2/01/07 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11
TARSU
Anno di imposta
PRIMASino al 31.12.06
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ACCERTAMENTO IN RETTIFICA
INFEDELE DENUNCIA Prescritto Prescritto 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10
ACCERTAMENTO D’UFFICIO
OMESSA DENUNCIA Prescritto 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11
Inizio occupazione Termine di
presentazione della
DENUNCIA
20 g
enna
io…
31 dice
mbre
31 dice
mbre
31 dice
mbre
31 dice
mbre
31 dice
mbre
31 dice
mbre
1° 2° 3° 4°
RETTIFICA D’UFFICIO
TARSU
Anno di imposta
ADESSO dal 31.12.06
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ACCERTAMENTO IN RETTIFICA
INFEDELE DENUNCIA Prescritto Prescritto 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12
ACCERTAMENTO D’UFFICIO
OMESSA DENUNCIA Prescritto 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13
Inizio occupazione Termine di
presentazione della
DENUNCIA20
gen
naio
…
31 dice
mbre
31 dice
mbre
31 dice
mbre
31 dice
mbre
31 dice
mbre
31 dice
mbre
1° 2° 3° 4°
31 dice
mbre
5°
Il controllo dell’ICI …..e la questione dei fabbricati senza rendita
ART.5 d.lgs 504/92 -Versione in vigore sino al 31.12.2006
4. Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
FINANZIARIA 2007Comma 173, lett. a)
Art. 11 ICILIQUIDAZIONE
e ACCERTAMENTO
EsempioULTIMAZIONE FABBRICATO
NUOVA COSTRUZIONE
(Completamento variazioni
permanenti)
15 fe
bbra
io 2
006
2006 2007
2008
2009 2010
Obbligo di accatastamento
Entro 30 giorniComune
Invito comma 336
Contribuente
Docfa
1 . 01. ’07EFFETTI FISCALI
AGENZIATERRITORIO
Nuova rendita(rettifica)
Notifica ex art.74L.342/00
EFFICACIA
AUMENTO
???
Comune
Acc.to
RIEPILOGO
d.m.701/94DOC-FA
L. 342/00ART. 74
FINANZIARIA 2005Commi 336, 337, 339
Art. 5, comma 4Decreto ICI
Art. 11 Decreto ICI
Soppressi dal 1.1.2007
FINANZIARIA 2007
Comma 162.
IL CONTENUTO DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo
richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e'
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa presso i
quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di
autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile
ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo
pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale
per la gestione del tributo.
Le norme sulla motivazione
Legge 241/90 – art.3
Statuto contribuente - art. 7
D.lgs. 32/01
ICI – art.11 Tarsu – art. 71 ICP – art. 10 Tosap – art.51
Finanziaria 2007 – Comma 162
FINANZIARIA 2007
Comma 162.
IL CONTENUTO DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo
richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e'
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa presso i
quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di
autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile
ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo
pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale
per la gestione del tributo.
Motivazione per relationem
Il COMUNEIl COMUNE
Se nella motivazione Se nella motivazione dell’avviso di accertamento dell’avviso di accertamento si fa riferimento ad un altro si fa riferimento ad un altro
atto che atto che non è conosciuto né non è conosciuto né
ricevuto dal contribuentericevuto dal contribuente
Può fare un semplice richiamo all’atto
Se nella motivazione Se nella motivazione dell’avviso di accertamento dell’avviso di accertamento si fa riferimento ad un altro si fa riferimento ad un altro
atto che atto che è conosciuto o è stato è conosciuto o è stato
ricevuto dal contribuentericevuto dal contribuente
Può allegare l’atto richiamato
Può riportare il contenuto dell’atto
richiamato
Verbali
TOSAP
Pvc PUBBLICITA’
Verbali d’accesso
TARSU
Contenuto dell’avviso di accertamentoSOGGETTO PASSIVO
CARATTERISTICHE DELLA FATTISPECIE IMPOSITIVA
LA MOTIVAZIONE, CIOE’ L’INDICAZIONE DI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI RGIURIDICHE CHE NE HANNO DETERMINATO L’EMISSIONE DA PARTE DELL’ENTE LOCALE
L’EVENTUALE RIPRODUZIONE DEL CONTENUTO ESSENZIALE DI UN ALTRO ATTO CUI NELLA MOTIVAZIONE SI FA RIFERIMENTO, NON CONOSCIUTO NE’ RICEVUTO DAL CONTRIBUENTE
L’UFFICIO PRESSO IL QUALE è POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI COMPLETE IN MERITO ALL’ATTO NOTIFICATO O COMUNICATO
L’ORGANO O L’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA PRESSO I QUALI E’ POSSIBILE PROMUOVERE UN RIESAME ANCHE NEL MERITO DELL’ATTO IN SEDE DI AUTOTUTELA
LE MODALITA’, IL TERMINE, L’ORGANO GIURISDIZIONALE O L’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA CUI E’ POSIBILE RICORRERE IN CASO DI ATTI IMPUGNABILI
L’INDICAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
LA SOTTOSCRIZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
L’EVENTUALE ALLEGAZIONE DI UNALTRO ATTO CUI NELLA MOTIVAZIONE SI FA RIFERIMENTO, NON CONCOSCIUTO, NE’ RICEVUTO DAL CONTRIBUENTE.
Sottoscrizione funzionario responsabile
• Legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 1 c.87
Firma autografa a mezzo stampa
Comma87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali
e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento e' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel
caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per
l'emanazione degli atti in questione, nonche' la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello
dirigenziale.
Altri atti da motivare
• RUOLO • ART.1 D.M. 3.9.99 N.321• ART.12 c.3 DPR 602 / 73
• CARTELLA DI PAGAMENTO
• ART.6 D.M.3.9.99 n.321• ART.25, c.2 DPR 602 / 73
La motivazione del “VALORE VENALE “ delle aree edificabili
PIANI TERRITORIALI DI CORDINAMENTO
PIANI REGOLATORI GENERALI (piani di fabbricazione)
PIAN I REGOLATORI PARTICOLAREGGIATIPIANI DI LOTTIZZAZIONE
PIANI DI RICOSTRUZIONE
PIANI DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE
PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
PIANI TERRITORIALI PAESISTICI
PIANI DI SISTEMAZIONE DI CENTRI SOTRICI O ARTISTICI
PIANI DI URBANIZZAZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE
L’area fabbricabile (art. 2)
….b) per area fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi
ovvero in base alle possibilita'
effettive di edificazione determinate secondo
i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di
espropriazione per pubblica utilita'.
….il valore venale (art. 5)5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in
comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione,
avendo riguardo
• alla zona territoriale di ubicazione,
• all'indice di edificabilita',
• alla destinazione d'uso consentita,
• agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione,
• ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.
I valori congrui - art. 59 lett.g) d.lgs.446/97-
1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni
possono:
g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori
venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine
della limitazione del potere di accertamento del comune
qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore
non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri
improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al
massimo l'insorgenza di contenzioso;
ESEMPIO 1
ESEMPIO 2
Unificazione dei termini per la notifica del titolo esecutivo
Comma 163.Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.
TRIBUTO Norma
SINO AL 31.12. 2007
Dal 2007Termine per l’iscrizione a ruolo coattivo
… in caso di sospensione
ICP – DPAd.lgs. 507/93
art.9
31/12del secondo anno
successivoa quello in cui l’avviso di accertamento
è stato notificato
31/12dell’anno successivoa quello di scadenza del periodo
di sospensione
Entro il 31/12del terzo anno
successivoa quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo
TOSAPd.lgs. 507/93
art.51
Nessun termine(termini ordinari ex art.2946 e 2948,
coma 1, n.4)- tosap temporanea (10
anni)- tosap permanente (5 anni)
----------
TARSUd.lgs. 507/93
art.72
31/12 dell’anno successivoa quello di presentazione della
denuncia o di notifica dell’atto di accertamento
----------
ICId.lgs. 504/92
art.11
31/12del secondo anno
successivo a quello in cui erano stati notificati l’avviso di liquidazione o
d’accertamento
31/12dell’anno successivoa quello di scadenza del periodo
di sospensione
Gli ausiliari dei tributi179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente
dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonche' di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
Gli ausiliari dei tributi
180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
La procedura sanzionatoria amministrativa e' di competenza degli uffici degli enti locali.
Gli ausiliari dei tributi
• 181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite– ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media
superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneita'.
• 182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso ne' essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
FINE