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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2617 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI) E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (POLETTI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale Presentato il 22 agosto 2014 ONOREVOLI DEPUTATI ! Il disegno di legge, che si compone di sette articoli, prevede una serie di interventi normativi da attuare attraverso il conferimento al Governo di apposite deleghe, volte a in- trodurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la parte- cipazione attiva e responsabile delle per- sone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell’economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, anche attraverso il riordino e l’armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno. In particolare, l’articolo 1 individua l’oggetto dell’intervento normativo e le fi- nalità perseguite. Tale intervento verrà realizzato attraverso l’esercizio di apposite deleghe conferite al Governo, da esercitare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, finalizzate al riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti privati del terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità so- lidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in attua- zione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei citta- Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2617—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(POLETTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresasociale e per la disciplina del Servizio civile universale

Presentato il 22 agosto 2014

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il disegno dilegge, che si compone di sette articoli,prevede una serie di interventi normativida attuare attraverso il conferimento alGoverno di apposite deleghe, volte a in-trodurre misure per la costruzione di unrinnovato sistema che favorisca la parte-cipazione attiva e responsabile delle per-sone, singolarmente o in forma associata,per valorizzare il potenziale di crescita eoccupazione insito nell’economia sociale enelle attività svolte dal cosiddetto Terzosettore, anche attraverso il riordino el’armonizzazione di incentivi e strumentidi sostegno.

In particolare, l’articolo 1 individual’oggetto dell’intervento normativo e le fi-nalità perseguite. Tale intervento verràrealizzato attraverso l’esercizio di appositedeleghe conferite al Governo, da esercitareentro dodici mesi dall’entrata in vigoredella legge, finalizzate al riordino e allarevisione organica della disciplina deglienti privati del terzo settore e delle attivitàche promuovono e realizzano finalità so-lidaristiche e di interesse generale, ancheattraverso la produzione e lo scambio dibeni e servizi di utilità sociale, in attua-zione del principio di sussidiarietà, al finedi sostenere la libera iniziativa dei citta-

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dini associati per perseguire il bene co-mune, elevare i livelli di cittadinanza at-tiva, coesione e protezione sociale, favo-rendo la partecipazione, l’inclusione e ilpieno sviluppo della persona, valorizzandoal contempo il potenziale di crescita eoccupazione del settore.

È previsto, al comma 2, che i decretidelegati siano adottati, nel rispetto e incoerenza con la normativa dell’Unioneeuropea, in conformità ad alcuni princìpie criteri direttivi. In particolare si prov-vederà con essi alla revisione e integra-zione della disciplina in materia di asso-ciazioni, fondazioni e altre istituzioni dicarattere privato senza scopo di lucro,riconosciute come persone giuridiche onon riconosciute, di cui al comma 1,contenuta nel libro primo, titolo II, delcodice civile, ad esclusione dei sindacati –anche operanti nell’ambito delle Forzearmate – e dei partiti politici, in quantoesclusi dalla finalità oggetto della presentedelega; al riordino e al necessario coordi-namento delle altre disposizioni vigenti,compresa la disciplina tributaria applica-bile agli enti di cui al comma 1, anchemediante la redazione di un apposito testounico recante la disciplina degli enti edelle attività del terzo settore; alla revi-sione della disciplina in materia di im-presa sociale; alla revisione della disciplinain materia di servizio civile nazionale.

Il comma 3 prevede che i decreti delegatiriguardanti il riordino della disciplina deglienti e delle attività del terzo settore, com-presa quella tributaria, e della disciplina inmateria di impresa sociale siano adottati suproposta del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, sentiti, perquanto di competenza, i Ministri interessatie, ove necessario, in relazione alle singolematerie, al fine di garantire il rispetto dellecompetenze degli enti locali, la Conferenzaunificata, ai sensi del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281.

Al comma 4 si prevede che i decretidelegati riguardanti la revisione della di-sciplina in materia di servizio civile na-zionale siano adottati su proposta delPresidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, il Ministro degli affariesteri, il Ministro dell’interno, il Ministrodella difesa e il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza unifi-cata.

Il comma 5 dispone che gli schemi deidecreti legislativi, corredati di relazionetecnica, siano trasmessi alle Camere per-ché su di essi siano espressi, entro trentagiorni dalla data di trasmissione, i pareridelle rispettive Commissioni competentiper materia e per i profili finanziari e che,decorso il termine previsto per l’espres-sione del parere, i decreti possano esserecomunque adottati. Qualora il termine perl’espressione del parere scada nei trentagiorni che precedono la scadenza del ter-mine di dodici mesi previsto per l’eserciziodella delega o successivamente, quest’ul-timo è prorogato di novanta giorni.

Infine, al comma 6, si prevede cheentro dodici mesi dalla data di entrata invigore dei decreti legislativi, nel rispettodei princìpi e criteri direttivi fissati dallalegge, il Governo può adottare, attraversola medesima procedura già prevista perl’adozione dei decreti delegati, disposizioniintegrative e correttive dei decreti mede-simi, tenuto conto delle evidenze attuativenel frattempo emerse.

L’articolo 2 fissa princìpi e criteri di-rettivi generali al fine di disciplinare lacostituzione, le forme organizzative e diamministrazione e le funzioni degli entiprivati che, con finalità ideale e senzascopo di lucro, promuovono e realizzanoattività d’interesse generale, di valorizza-zione della partecipazione e di solidarietàsociale, ovvero producono o scambianobeni e servizi di utilità sociale, ancheattraverso forme di mutualità con fini dicoesione sociale, al fine di identificare unanormativa promozionale in favore di talienti.

A tal fine sono individuati i seguentiprincìpi e criteri direttivi: riconoscere egarantire il più ampio esercizio del dirittodi associazione e il valore delle formazionisociali liberamente costituite, ove si svolgela personalità dei singoli, quale strumento

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di promozione e di attuazione dei princìpidi partecipazione, solidarietà, sussidiarietàe pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18e 118 della Costituzione; riconoscere efavorire l’iniziativa economica privata,svolta senza finalità lucrative, diretta arealizzare in via principale la produzioneo lo scambio di beni o servizi di utilitàsociale o d’interesse generale, anche al finedi elevare i livelli di tutela dei diritti civilie sociali; individuare le attività solidaristi-che e di interesse generale che caratteriz-zano gli enti del terzo settore, sempre alfine di identificare una normativa promo-zionale; assicurare, nel rispetto del quadronormativo vigente, la più ampia autonomiastatutaria, al fine di consentire il pienoconseguimento delle finalità dell’ente e latutela degli interessi coinvolti; riorganiz-zare e semplificare il procedimento per ilriconoscimento della personalità giuridicae disciplinare il regime di responsabilitàlimitata degli enti riconosciuti come per-sone giuridiche, nel rispetto del principiodi certezza nei rapporti con i terzi e ditutela dei creditori, anche assicurando ilrispetto di un adeguato rapporto tra imezzi propri della persona giuridica e ilsuo indebitamento complessivo, medianteadeguate forme di pubblicità; definireforme e modalità di organizzazione eamministrazione degli enti ispirate ai prin-cìpi di democrazia, eguaglianza, pari op-portunità, partecipazione degli associati edei lavoratori e trasparenza, nonché aiprincìpi di efficienza, di correttezza e dieconomicità della gestione degli enti, pre-vedendo appositi strumenti per garantire ilrispetto dei diritti degli associati, con fa-coltà di adottare una disciplina differen-ziata che tenga conto delle peculiaritàdella compagine e della struttura associa-tiva; prevedere il divieto di distribuzione,anche in forma indiretta, degli utili e delpatrimonio dell’ente, fatto salvo quantodisposto dall’articolo 4, riguardante l’im-presa sociale, in relazione alla previsionedi forme di remunerazione del capitalesociale e di ripartizione degli utili nelrispetto di condizioni e limiti prefissati;definire criteri e vincoli di strumentalitàdell’attività d’impresa eventualmente eser-

citata dall’ente rispetto alla realizzazionedegli scopi istituzionali e introdurre unregime di contabilità separata finalizzato adistinguere la gestione istituzionale daquella imprenditoriale; prevedere una di-sciplina degli obblighi di controllo interno,di rendicontazione, di trasparenza e d’in-formazione nei confronti degli associati edei terzi, differenziati anche in ragionedella dimensione economica dell’attivitàsvolta e dell’impiego di risorse pubbliche;individuare specifiche modalità di verificadell’attività svolta e delle finalità perse-guite; disciplinare gli eventuali limiti e gliobblighi di pubblicità relativi agli emolu-menti, ai compensi o ai corrispettivi aqualsiasi titolo attribuiti ai componentidegli organi di amministrazione e con-trollo, ai dirigenti nonché agli associati;riorganizzare il sistema di registrazionedegli enti e di tutti gli atti di gestionerilevanti secondo criteri di semplificazione,attraverso la previsione di un registrounico del Terzo settore, anche al fine difavorirne la piena conoscibilità in tutto ilterritorio nazionale; valorizzare il ruolodegli enti nella fase di programmazione, alivello territoriale, relativa anche al si-stema integrato di interventi e servizisocio-assistenziali, di tutela e valorizza-zione del patrimonio culturale, paesaggi-stico e ambientale e individuare criteri emodalità per l’affidamento agli enti deiservizi d’interesse generale, improntati alrispetto di requisiti minimi di qualità eimpatto sociale del servizio, obiettività,trasparenza e semplificazione; prevederestrumenti che favoriscano i processi ag-gregativi degli enti; prevedere che il coor-dinamento delle azioni di promozione e divigilanza delle attività degli enti di cui alcomma 1, finalizzato ad assicurare l’uni-forme e corretta osservanza della disci-plina legislativa, statutaria e regolamen-tare ad essi applicabile, sia assicurato, inraccordo con i Ministeri competenti, dallaPresidenza del Consiglio dei ministri, an-che mediante l’istituzione di un’appositastruttura di missione, con le modalità dicui all’articolo 7 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 303, al cui funzionamentosi fa fronte con le risorse umane, stru-

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mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente.

L’articolo 3 si compone di una delega alGoverno al fine di procedere al riordino ealla revisione dell’attuale disciplina in ma-teria di attività di volontariato e di pro-mozione sociale, in particolare della leggequadro sul volontariato (legge 11 agosto1991, n. 266) e della legge di disciplinadelle associazioni di promozione sociale(legge 7 dicembre 2000, n. 383), nonché, inrelazione al contributo statale a favoredelle associazioni nazionali di promozionesociale, della legge 15 dicembre 1998,n. 438, e della legge 19 novembre 1987,n. 476, nonché di eventuale ulteriori di-sposizioni attualmente vigenti in tali set-tori.

A tal fine sono individuati i seguentiprincìpi e criteri direttivi, anche tenutoconto di quanto già previsto nell’articolo 2,relativo alla disciplina generale degli enti,e nell’articolo 6, relativo alle misure fiscalie di sostegno economico: armonizzazionedelle diverse discipline vigenti in materiadi volontariato e di promozione sociale;promozione della cultura del volontariatotra i giovani, anche attraverso appositeiniziative da svolgersi nell’ambito dellestrutture e delle attività scolastiche; valo-rizzazione delle diverse esperienze di vo-lontariato, anche attraverso il coinvolgi-mento diretto, nelle attività promozionali,delle organizzazioni di volontariato, in-cluse quelle che riuniscono militari; rico-noscimento e valorizzazione delle reti as-sociative di secondo livello; revisione epromozione del sistema dei centri di ser-vizio per il volontariato e riordino dellemodalità di riconoscimento e di controllodegli stessi; revisione e razionalizzazionedel sistema degli Osservatori nazionali peril volontariato e l’associazionismo di pro-mozione sociale.

L’articolo 4 si compone di una delega alGoverno al fine di procedere al riordino ealla revisione dell’attuale disciplina in ma-teria di impresa sociale, in particolaredella disciplina dettata dal decreto legisla-tivo 24 marzo 2006, n. 155. A tal fine sonoindividuati i seguenti princìpi e criteridirettivi, anche tenuto conto di quanto già

previsto nell’articolo 2, relativo alla disci-plina generale degli enti, e nell’articolo 6,relativo alle misure fiscali e di sostegnoeconomico: qualificazione dell’impresa so-ciale quale impresa privata con finalitàd’interesse generale avente come proprioobiettivo primario il raggiungimento diimpatti sociali positivi misurabili, realiz-zati mediante la produzione o lo scambiodi beni o servizi di utilità sociale, impie-gando prioritariamente i propri utili per ilconseguimento di obiettivi sociali, ancheattraverso l’adozione di modelli di gestioneresponsabili, trasparenti e idonei ad assi-curare il più ampio coinvolgimento deidipendenti, degli utenti e di tutti i soggettiinteressati alle sue attività; revisione del-l’attuale disciplina dell’attribuzione facol-tativa della qualifica di impresa sociale esua attribuzione di diritto alle cooperativesociali e ai loro consorzi; ampliamento deisettori di attività di utilità sociale e indi-viduazione dei limiti di compatibilità conlo svolgimento di attività commerciali di-verse da quelle di utilità sociale; previsionedi forme di remunerazione del capitalesociale e di ripartizione di utili nel rispettodi condizioni e limiti prefissati; raziona-lizzazione delle categorie di lavoratorisvantaggiati tenendo conto delle nuoveforme di esclusione sociale, anche conriferimento ai princìpi di pari opportunitàe non discriminazione di cui alla vigentenormativa nazionale e dell’Unione euro-pea; possibilità per le imprese private eper le amministrazioni pubbliche di assu-mere cariche sociali negli organi di am-ministrazione delle imprese sociali, salvo ildivieto di assumerne la direzione e ilcontrollo; coordinamento della disciplinadell’impresa sociale con il regime delleattività d’impresa svolte dalle organizza-zioni non lucrative di utilità sociale.

L’articolo 5 reca una delega al Governoper procedere al riordino e alla revisionedell’attuale disciplina in materia di servi-zio civile nazionale, in particolare delladisciplina dettata dal decreto legislativo 5aprile 2002, n. 77, e della legge istitutivadel servizio civile nazionale (legge 6 marzo2001, n. 64), al fine di istituire un serviziocivile universale.

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A tal fine sono stabiliti i seguenti prin-cìpi e criteri direttivi, anche tenuto contodi quanto già previsto nell’articolo 2: isti-tuzione del servizio civile universale fina-lizzato alla difesa non armata, ai sensidegli articoli 52, primo comma, e 11 dellaCostituzione, attraverso modalità rivolte apromuovere attività di solidarietà, inclu-sione sociale, cittadinanza attiva, tutela evalorizzazione del patrimonio culturale,paesaggistico e ambientale della nazione,sviluppo della cultura dell’innovazione edella legalità nonché a realizzare unaeffettiva cittadinanza europea e a favorirela pace tra i popoli; previsione di unmeccanismo di programmazione, di normatriennale, dei contingenti di giovani di etàcompresa tra 18 e 28 anni che possonoessere ammessi al servizio civile universalee di procedure di selezione e avvio deigiovani improntate a princìpi di semplifi-cazione, trasparenza e non discrimina-zione; definizione dello status giuridico deigiovani ammessi al servizio civile univer-sale, prevedendo l’instaurazione di unospecifico rapporto di servizio civile nonassimilabile al rapporto di lavoro, conprevisione della non assoggettabilità dellaprestazione ad alcuna disposizione fiscaleo tributaria; coinvolgimento degli enti ter-ritoriali e degli enti pubblici e privatisenza scopo di lucro nella programma-zione e organizzazione del servizio civileuniversale; previsione di criteri e modalitàdi accreditamento degli enti di serviziocivile universale; previsione di un limite didurata del servizio civile universale checontemperi le finalità del servizio con leesigenze di vita e di lavoro dei giovanicoinvolti e della possibilità che il serviziosia prestato, in parte, in uno dei Paesimembri dell’Unione europea, nonché, periniziative riconducibili alla promozionedella pace e alla cooperazione allo svi-luppo, anche nei Paesi al di fuori del-l’Unione europea; riconoscimento e valo-rizzazione delle competenze acquisite du-rante l’espletamento del servizio civile uni-versale in funzione del loro utilizzo neipercorsi di istruzione e in ambito lavora-tivo.

L’articolo 6 prevede che i decreti de-legati debbano procedere alla disciplinadelle misure agevolative e di sostegnoeconomico in favore degli enti del Terzosettore e al riordino e all’armonizzazioneanche della relativa disciplina tributaria edelle diverse forme di fiscalità di vantag-gio, nel rispetto della normativa del-l’Unione europea e tenuto conto di quantodisposto ai sensi della legge 11 marzo2014, n. 23.

A tal fine sono individuati i seguentiprincìpi e criteri direttivi: definizione diente non commerciale ai fini fiscali con-nessa alle finalità di interesse generaleperseguite dall’ente e introduzione di unregime di tassazione agevolativo che tengaconto delle finalità solidaristiche e di uti-lità sociale dell’ente, del divieto di ripar-tizione degli utili e dell’impatto socialedelle attività svolte dall’ente; razionalizza-zione e semplificazione del regime di de-ducibilità e detraibilità dal reddito o dal-l’imposta delle persone fisiche e giuridichedelle erogazioni liberali, in denaro e innatura, disposte in favore degli enti di cuiall’articolo 1, al fine di promuovere icomportamenti donativi delle persone edegli enti; riforma strutturale dell’istitutodella destinazione del cinque per milledell’imposta sul reddito delle persone fi-siche in base alle scelte espresse dai con-tribuenti in favore degli enti di cui all’ar-ticolo 1, determinazione del relativo limitedi spesa in coerenza con le risorse dispo-nibili, razionalizzazione dei soggetti bene-ficiari e dei requisiti per l’accesso al be-neficio, semplificazione e accelerazionedelle procedure per il calcolo e l’eroga-zione dei contributi spettanti agli enti;introduzione, per i soggetti beneficiari delcinque per mille, di obblighi di pubblicitàdelle risorse ad essi destinate, indivi-duando un sistema improntato alla tra-sparenza totale, con la previsione delleconseguenze per il mancato rispetto deipredetti obblighi di pubblicità, fermo re-stando quanto previsto dall’articolo 2,comma 1, lettera i), relativamente agliobblighi di controllo interno, rendiconta-zione, totale trasparenza e informazionenei confronti degli associati e dei terzi;

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razionalizzazione dei regimi fiscali e con-tabili semplificati in favore degli enti di cuiall’articolo 1; previsione, per le impresesociali, della possibilità di accedere aforme di raccolta di capitali di rischiotramite portali telematici, in analogia aquanto previsto per le start-up innovative,di misure agevolative volte a favorire gliinvestimenti di capitale e dell’istituzione diun fondo rotativo destinato a finanziare acondizioni agevolate gli investimenti inbeni strumentali materiali e immateriali;introduzione di meccanismi volti alla dif-fusione dei titoli di solidarietà e di altreforme di finanza sociale finalizzate aobiettivi di solidarietà sociale; promozionedell’assegnazione in favore degli enti di cuiall’articolo 1 degli immobili pubblici inu-tilizzati, nonché, tenuto conto della disci-plina in materia, dei beni immobili emobili confiscati alla criminalità organiz-zata, secondo criteri di semplificazione edi economicità, anche al fine di valoriz-zare in modo adeguato i beni culturali eambientali; revisione della disciplina ri-guardante le organizzazioni non lucrativedi utilità sociale, in particolare prevedendouna migliore definizione delle attività isti-tuzionali e di quelle connesse.

L’articolo 7, infine, reca disposizionifinanziarie e finali. In tal senso si prevedeche dall’attuazione delle deleghe non de-vono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica, fatto salvoquanto previsto per l’istituzione del fondorotativo di cui all’articolo 6, comma 1,lettera f), numero 3), per la quale èautorizzata la spesa di 50 milioni di euroa decorrere dall’anno 2015, la cui coper-tura è individuata dal comma 2.

Il comma 2 prevede che alla spesa di 50milioni di euro per l’attuazione di quantoprevisto dall’articolo 6, comma 1, lettera f),numero 3), per l’anno 2015, si provvede,quanto a 20 milioni di euro, mediantecorrispondente riduzione dell’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307, relativa al Fondo per interventistrutturali di politica economica, quanto a20 milioni di euro, mediante corrispon-dente utilizzo della proiezione, per il me-desimo anno, dello stanziamento del fondospeciale di conto capitale iscritto, ai finidel bilancio triennale 2014-2016, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’anno 2014, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento medesimo, e,quanto a 10 milioni di euro, mediantecorrispondente riduzione della dotazionedel Fondo per la crescita sostenibile di cuiall’articolo 23, comma 2, del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, come rifinanziata ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 26, della legge 27 dicem-bre 2013, n. 147.

Il comma 3 rimanda alla legge distabilità 2015 la possibilità di individuareulteriori risorse finanziarie, rispetto aquanto stabilito a legislazione vigente, dadestinare alla stabilizzazione e al raffor-zamento delle misure di cui all’articolo 6,comma 1, lettera c), che prevedono lariforma strutturale dell’istituto della desti-nazione del cinque per mille, e lettera f),numero 3), concernente l’istituzione di unfondo rotativo per le imprese sociali, non-ché all’articolo 5, riguardante il serviziocivile universale.

Il comma 4 prevede inoltre che ledisposizioni della legge e quelle dei decretilegislativi emanati in attuazione dellastessa si applichino nei confronti delleregioni a statuto speciale e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano, nelrispetto dei loro statuti e delle relativenorme di attuazione.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e successive modificazioni).

Il disegno di legge, che si compone di sette articoli, prevede unaserie di interventi normativi da attuare attraverso il conferimento alGoverno di apposite deleghe, volte a introdurre misure per lacostruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazioneattiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma asso-ciata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insitonell’economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzosettore, anche attraverso il riordino e l’armonizzazione di incentivi estrumenti di sostegno.

Come disposto dall’articolo 7, comma 1, dall’attuazione delledeleghe contenute nel provvedimento in esame non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvoquanto previsto dal successivo comma 2, come di seguito indicato. Atale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi, le amministrazionicompetenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle or-dinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato indotazione alle medesime amministrazioni.

Al riguardo si evidenzia che in attuazione di quanto stabilitodall’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inconsiderazione della complessità della materia trattata e dell’impos-sibilità di procedere – per il momento – alla determinazione deglieventuali effetti finanziari, ciascun decreto dovrà essere corredato direlazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dalmedesimo schema di decreto sui saldi di finanza pubblica. Qualorauno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, chenon trovino compensazione nel proprio ambito, si provvederà ai sensidell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ossia i decretilegislativi, emanati ai sensi della legge, che rechino le risorse finan-ziarie necessarie alla compensazione, dovranno entrare in vigoreprima dell’adozione di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

L’articolo 1 individua l’oggetto dell’intervento normativo e lefinalità perseguite. Si prevede che tale intervento verrà realizzatoattraverso l’esercizio di apposite deleghe conferite al Governo, fina-lizzate al riordino e alla revisione organica della disciplina degli entiprivati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzanofinalità solidaristiche e d’interesse generale, anche attraverso laproduzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, inattuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la liberainiziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevarei livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendola partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona,valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione delsettore.

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Tali disposizioni non incidono su settori o materie aventi profilidi carattere finanziario; pertanto non sono suscettibili di determinarenuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 2 fissa i princìpi e criteri direttivi generali al fine didisciplinare la costituzione, le forme organizzative e di amministra-zione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senzascopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale,di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovveroproducono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, ancheattraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale, anche alfine di identificare una normativa promozionale.

In particolare, la lettera q) del comma 1 prevede che il coordi-namento delle azioni di promozione e di vigilanza delle attività deglienti di cui al comma 1, finalizzato ad assicurare l’uniforme e correttaosservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare adessi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti,dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante l’istitu-zione di un’apposita struttura di missione, con le modalità di cuiall’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, al cuifunzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente. In relazione a taleprevisione, può evidenziarsi che le strutture di missione sono previstedall’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Glioneri connessi alla loro istituzione sono quantificati nel medesimodecreto istitutivo e trovano copertura nell’ambito e nei limiti deglistanziamenti al luogo previsti dal bilancio della Presidenza delConsiglio dei ministri.

La disposizione, pertanto, è a invarianza di costi e non comporta,per espressa previsione, nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

Con l’articolo 3 si prevede di procedere al riordino e alla revisionedella disciplina vigente in materia di attività di volontariato e dipromozione sociale, in particolare della legge-quadro sul volontariato(legge 11 agosto 1991, n. 266) e della legge di disciplina delleassociazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383),nonché, in relazione al contributo statale a favore delle associazioninazionali di promozione sociale, della legge 15 dicembre 1998, n. 438,e della legge 19 novembre 1987, n. 476, nonché di eventuali ulterioridisposizioni attualmente vigenti in tali settori.

Si prevede che tale intervento possa essere realizzato senzadeterminare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 4 si compone di una delega al Governo finalizzata alriordino e alla revisione dell’attuale disciplina in materia di impresasociale, in particolare della disciplina dettata dal decreto legislativo 24marzo 2006, n. 155.

Si prevede che anche tale intervento possa essere realizzato senzadeterminare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 5 si compone di una delega al Governo al fine diprocedere al riordino e alla revisione dell’attuale disciplina in materiadi servizio civile, in particolare della disciplina dettata dal decretolegislativo 5 aprile 2002, n. 77, e dalla legge istitutiva del Servizio civile

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nazionale (legge 6 marzo 2001, n. 64), finalizzata all’istituzione di unservizio civile universale. L’applicazione del principio dell’universalitàporterà a un aumento del numero dei giovani avviati al servizio civile.

Tuttavia, allo stato, non risulta possibile procedere alla esattadeterminazione degli effetti finanziari. Infatti, la lettera f) stabilisceche la durata del servizio stesso deve contemperare le finalità delmedesimo con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti.

Il servizio civile universale, pertanto, non sarà più svolto, comequello precedente, per un periodo fisso predeterminato, ma avrà unadurata che potrà essere modulata in base alle esigenze dei giovaniprevedendo, altresì, la possibilità che il servizio sia prestato, in parte,in uno dei Paesi membri dell’Unione europea, nonché, per iniziativericonducibili alla promozione della pace e della cooperazione allosviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell’Unione europea.

Questi elementi troveranno una puntuale definizione nell’ambitodei decreti delegati e nella programmazione triennale prevista dallalettera b) del comma 1 dello stesso articolo 5, per cui in sede di leggedi delegazione non è possibile procedere alla determinazione deglieffetti finanziari derivanti dall’attuazione della riforma, ma talequantificazione sarà effettuata in sede di adozione dei suddetti decreti.

L’articolo 6 prevede una delega al Governo al fine di disciplinare lemisure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzosettore e procedere anche al riordino e all’armonizzazione della relativadisciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nelrispetto della normativa dell’Unione europea e tenuto conto di quantodisposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23. Si prevede che ladelega sia esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, fatto salvo quanto disposto in ordine all’istituzione del fondorotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti daparte delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali,per la quale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2015. In ogni modo, in relazione all’attuazione dellemisure fiscali e di sostegno economico, al fine di garantire l’assenza dinuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica si fa rinvio anche aquanto indicato in premessa in ordine al rispetto di quanto previstodall’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

L’articolo 7 reca, infine, disposizioni finanziarie e finali. Siprevede che dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatta eccezione, comedetto, per l’istituzione del fondo rotativo di cui all’articolo 6, comma1, lettera f), numero 3), per la quale è autorizzata la spesa di 50milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Ai sensi del comma 2, alrelativo onere, per l’anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni dieuro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesadi cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica econo-mica, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzodella proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondospeciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale2014-2016, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »

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della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamento medesimo, e, quanto a 10milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione delFondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, comma 2, deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento dellemisure di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), che prevedono lariforma strutturale dell’istituto della destinazione del cinque per mille,e lettera f), numero 3), concernente l’istituzione di un fondo rotativoper le imprese sociali, nonché all’articolo 5, relativamente al serviziocivile universale, al comma 3 dell’articolo 7 viene stabilito che,nell’ambito della legge di stabilità 2015, potranno essere individuateulteriori risorse finanziarie, rispetto a quanto stabilito a legislazionevigente, da destinare all’attuazione delle citate norme.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con ilprogramma di Governo.

L’intervento di regolamentazione in esame ha come obiettivoprincipale quello di introdurre misure per la costruzione di unrinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabiledelle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare ilpotenziale di crescita e occupazione insito nell’economia sociale enelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, anche attraverso ilriordino e l’armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno.

In questa prospettiva, vengono proposti interventi che verrannorealizzati attraverso l’esercizio di apposite deleghe conferite al Go-verno specificatamente finalizzate al riordino e alla revisione organicadella disciplina degli enti privati del terzo settore e delle attività chepromuovono e realizzano finalità solidaristiche e d’interesse generale,anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilitàsociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenerela libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il benecomune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezionesociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppodella persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita eoccupazione del settore.

Trattandosi di un disegno di legge di delegazione, il quale prevedel’individuazione di princìpi e criteri direttivi per l’esercizio delladelega conferita al Governo, tali princìpi e criteri direttivi sarannocompiutamente esplicitati al momento dell’adozione dei decreti legi-slativi.

L’oggetto e le finalità perseguite dal provvedimento in esame sonoindividuate all’articolo 1, comma 1, del disegno di legge.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi siano adottati, nelrispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea e inconformità ai princìpi e criteri direttivi, con l’obiettivo di procederealla revisione e integrazione della disciplina in materia di associazioni,fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro,riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, contenutanel libro primo, titolo II, del codice civile; di procedere al riordino eal necessario coordinamento delle altre disposizioni vigenti, compresala disciplina tributaria applicabile agli enti indicati al comma 1, anchemediante la redazione di un apposito testo unico recante la disciplinadegli enti e delle attività del terzo settore; di procedere alla revisionedella disciplina in materia di impresa sociale e in materia di serviziocivile nazionale.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi riguardanti il riordinodella disciplina degli enti e delle attività del terzo settore, compresaquella tributaria, e della disciplina in materia di impresa sociale, siano

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adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto, con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti, perquanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario, inrelazione alle singole materie oggetto della legge, al fine di garantireil rispetto delle competenze degli enti locali, la Conferenza unificata,ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Al comma 4, si prevede che i decreti delegati riguardanti larevisione della disciplina in materia di servizio civile, siano adottatisu proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto conil Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affariesteri, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministrodell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Il comma 5 dispone che gli schemi dei decreti legislativi, corredatidi relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere perché su di essisiano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareridelle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profilifinanziari e che, decorso il termine previsto per l’espressione delparere, i decreti possano essere comunque adottati. Qualora il termineper l’espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono lascadenza del termine di dodici mesi previsto per l’esercizio delladelega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

Infine al comma 7 si prevede che entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi ecriteri direttivi fissati dalla legge, il Governo può adottare, attraversola medesima procedura già prevista per l’adozione dei decreti delegati,disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto contodelle evidenze attuative nel frattempo emerse.

L’articolo 2 è volto a disciplinare la costituzione, le formeorganizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che,con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzanoattività d’interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e disolidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni e servizi diutilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesionesociale, anche al fine di identificare una normativa promozionale.

L’articolo 3 si propone di procedere al riordino e alla revisionedell’attuale disciplina in materia di attività di volontariato e dipromozione sociale, in particolare della legge-quadro sul volontariato(legge 11 agosto 1991, n. 266) e della legge di disciplina delleassociazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383),nonché, in relazione al contributo statale a favore delle associazioninazionali di promozione sociale, della legge 15 dicembre 1998, n. 438,e della legge 19 novembre 1987, n. 476, nonché di eventuale ulterioridisposizioni attualmente vigenti in tali settori.

L’articolo 4 è volto a procedere al riordino e alla revisionedell’attuale disciplina in materia di impresa sociale, in particolaredella disciplina dettata dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

L’articolo 5 è volto a procedere al riordino e alla revisionedell’attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale, inparticolare della disciplina dettata dal decreto legislativo 5 aprile 2002,n. 77, e della legge istitutiva del Servizio civile nazionale (legge 6marzo 2001, n. 64), al fine di istituire un servizio civile universale.

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L’articolo 6 è volto a procedere alla disciplina delle misureagevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzosettore e al riordino e all’armonizzazione anche della relativa disci-plina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nelrispetto della normativa dell’Unione europea e tenuto conto di quantodisposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Infine l’articolo 7 reca disposizioni di carattere finanziario e finali.Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e

in perfetta coerenza con l’obiettivo del Governo di costruire un nuovoWelfare partecipativo fondato su una governance sociale allargata allapartecipazione dei singoli, dei corpi intermedi e del Terzo settore alprocesso decisionale e attuativo delle politiche sociali, valorizzare ilpotenziale di crescita e occupazione insito nell’economia sociale enelle attività svolte dal Terzo settore, e premiare in modo sistematicocon adeguati incentivi e strumenti di sostegno tutti i comportamentidonativi dei cittadini e delle imprese, finalizzati a generare coesionee responsabilità sociale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La materia relativa alle attività associative, di volontariato, dipromozione sociale, di impresa sociale, di servizio civile nazionale,nonché delle altre misure adottate dalla presente legge di delegazione,è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante « Legge-quadro sulvolontariato »

Legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante « Disciplina delleassociazioni di promozione sociale »

Legge 15 dicembre 1998, n. 438, recante « Contributo statale afavore delle associazioni nazionali di promozione sociale »

Legge 19 novembre 1987, n. 476, recante « Nuova disciplina delsostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associa-zioni combattentistiche »

Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante « Legge quadro per larealizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali »

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante « Riordinodella disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle orga-nizzazioni non lucrative di utilità sociale »

Legge 13 giugno 2005, n. 118, recante « Delega al Governoconcernente la disciplina dell’impresa sociale »

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante « Disciplinadell’impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118 »

Legge 6 marzo 2001, n. 64, recante « Istituzione del serviziocivile nazionale »

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante « Disciplina delServizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001,n. 64 »

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Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante « Disciplina dellecooperative sociali »

Articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante« Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a normadell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 »

Articolo 1, commi da 337 a 340, della legge 23 dicembre 2005,n. 266 (legge finanziaria 2006), di istituzione per l’anno finanziario2006, e a titolo iniziale e sperimentale, di destinazione di una quotapari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L’intervento di cui al presente disegno di legge di delegazione nonincide direttamente sulla normativa primaria e secondaria vigente, enon prevede norme dirette di abrogazione. La specifica incidenza suleggi e regolamenti vigenti sarà indicata nelle analisi tecnico-normativedei decreti legislativi attuativi della delega conferita.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-nali.

Non vi sono incompatibilità con l’ordinamento costituzionale. Ilprovvedimento è stato predisposto nel rispetto dei princìpi costitu-zionali e rispetta i princìpi enunciati negli articoli 76, 81 e 87 dellaCostituzione. Inoltre si riconosce e garantisce il più ampio eserciziodel diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali libera-mente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, qualestrumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipa-zione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, nel rispetto dei princìpicontenuti negli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame discipli-nano materia di esclusiva competenza statale, ai sensi dell’articolo117, comma 2, lettera l), della Costituzione, per quanto attiene alladisciplina della costituzione, all’organizzazione, alle forme di governoe al ruolo degli enti diretti a promuovere e realizzare finalitàsolidaristiche e d’interesse generale, in quanto parte dell’ordinamentocivile. Per quanto riguarda le disposizioni che, ai sensi dell’articolo117, comma 3, disciplinano materie di legislazione concorrente con leregioni, il provvedimento in esame prevede, all’articolo 1, commi 3 e4, che in relazione a tali materie sia sentita la Conferenza unificata,ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

L’intervento normativo è conforme ai princìpi previsti dall’articolo118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto,

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profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioniordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incom-patibilità con i princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e diadeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

L’intervento normativo non contiene rilegificazioni di normedelegificate, né sono stati utilizzati strumenti di semplificazionenormativa. Nell’attuazione dei successivi decreti delegati si provvederàalla revisione della disciplina degli enti di cui al comma 1 dell’articolo1, contenuta nel libro primo, titolo II, del codice civile, nonché alriordino e al coordinamento delle altre disposizioni vigenti, compresala disciplina tributaria, anche mediante la redazione di un appositotesto unico recante la disciplina degli enti e delle attività del Terzosettore.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Risultano presentati ed essere all’esame del Parlamento alcuniprogetti di legge vertenti su materia analoga. In particolare:

S. 2095 Bobba e altri, Modifiche al decreto legislativo 24 marzo2006, n. 155, e altre disposizioni concernenti la disciplina dell’impresasociale, le agevolazioni fiscali, la redistribuzione degli utili e misureper il suo sviluppo;

S. 157 Bianconi, Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, inmateria di organizzazioni di volontariato;

S. 1129 Consiglio, Nuove norme in materia di Servizio civilenazionale;

C. 2260 Patriarca, Istituzione del Servizio civile nazionaleuniversale;

C. 928 Molteni, Nuove norme in materia di Servizio civilenazionale;

C. 723 Sereni, Nuova disciplina del Servizio civile nazionale;

C. 694 Grassi, Disposizioni in favore dei centri anziani e delleassociazioni di promozione sociale.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo oanalogo oggetto, e la giurisprudenza costituzionale rilevante nelle

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singole materie oggetto degli interventi di attuazione sarà indicatanelle analisi tecnico-normative dei futuri decreti legislativi.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEAE INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione europea.

Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con l’or-dinamento dell’Unione europea, in quanto contiene misure volte allarealizzazione di un intervento organico per il riordino e la revisionedella disciplina degli enti e delle attività diretti a promuovere erealizzare finalità solidaristiche e d’interesse generale.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte dellaCommissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confrontidell’Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame. Risul-tano in corso due casi di preinfrazione (caso EU 1178/10/JLSE e casoEU 5832/13/HOME), nell’ambito dei quali è stata rilevata la contra-rietà al diritto dell’Unione europea dell’articolo 3 del decreto legisla-tivo 5 aprile 2002, n. 77, che riserva il servizio civile nazionale aicittadini italiani. Con la disposizione di cui all’articolo 5, comma 1,lettera b), in cui si fa riferimento a un meccanismo di programma-zione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresatra i 18 e 28 anni che potranno essere ammessi al servizio civileuniversale, si potrà, in sede di predisposizione dei relativi decretilegislativi, eventualmente prevedere la possibilità di partecipazione alsuddetto contingente anche di giovani stranieri.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilitàcon gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustiziadell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea deidiritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

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15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazionesul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unioneeuropea.

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materiademandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICAE REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative eutilizza definizioni, termini e concetti già previsti nelle norme cuiapporta modifiche e, comunque, di uso corrente nella normativa inmateria. All’articolo 5, è prevista l’istituzione del servizio civileuniversale, in tal modo intervenendo sulla definizione normativa cheidentifica l’attuale servizio civile nazionale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa poiché,trattandosi di disegno di legge di delegazione, non sono stateintrodotte modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

L’intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effettoretroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-gente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effettoretroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogatorie alla normativa vigente.

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6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche acarattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti attuativi successivi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

L’intervento normativo richiede l’adozione di successivi decretilegislativi in attuazione delle deleghe previste nel disegno di legge inoggetto. Inoltre è previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lapossibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative ecorrettive dei decreti citati, tenendo conto delle evidenze attuative cheverranno a determinarsi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e diriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istitutonazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlataindicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utiliz-zati dati disponibili da parte dell’amministrazione proponente.

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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE I – CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DIREGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità consta-tate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo,nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il cosiddetto « Terzo settore » si compone di una serie di soggettieterogenei (per tipologia organizzativa o giuridica, per qualificacivilistica o fiscale), disciplinati da un insieme di normative che,stratificatesi negli anni, a partire dal codice civile, proseguendo connorme di carattere particolare presenti in alcune leggi speciali, sonoaccomunate dal fatto di promuovere o svolgere attività di naturasolidaristica e di interesse generale (anche attraverso produzione escambio di beni e servizi aventi diretta utilità sociale). Tra essirientrano ad esempio le associazioni (riconosciute e no), le fondazioni,i comitati, le ONG, le cooperative sociali, le organizzazioni divolontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese socialie, da un punto di vista esclusivamente fiscale, le ONLUS.

Ulteriori caratteristiche del settore sono da un lato la capacità dicoinvolgere porzioni significative della società, favorendo una piùdiretta partecipazione delle persone singole e associate, sviluppandoaltresì forze positive ed economicamente significative, dall’altro lamolteplicità dei livelli orizzontali e verticali di governo coinvolti (livellistatale, regionale, subregionale; amministrazioni quali il lavoro epolitiche sociali, l’economia, gli esteri, l’interno, lo sviluppo economico,l’istruzione, la giustizia).

Un riordino complessivo del sistema normativo, che garantisca piùelevati livelli di omogeneità e armonizzazione, intervenendo anchesulla materia dei benefìci concessi ai soggetti (incentivi e strumenti disostegno) in un’ottica di certezza normativa ed economica, potrebbe,oltre che agire da leva sullo sviluppo del sistema, incrementare i livellidi impiego efficace delle risorse pubbliche (e private) impiegate,prevenire ogni distorsione causata dal susseguirsi nel tempo di normenon sempre coerenti tra loro, migliorare il rapporto dei cittadinisingoli e associati con le istituzioni, garantire livelli maggiori diprotezione, inclusione e partecipazione sociale e occupazione, favorirepiù organici raccordi tra i soggetti pubblici interessati sotto i differentiprofili della regolazione e del controllo, prevenire fenomeni di abuso.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiticon l’intervento normativo.

L’intervento di regolamentazione in esame, che richiederà l’ado-zione da parte del Governo di decreti legislativi, si pone una serie diobiettivi, che possono essere così individuati: riordino e revisione

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organica della disciplina degli enti privati del terzo settore e delleattività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e diinteresse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di benie servizi di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà,al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati perperseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva,coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusionee il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo ilpotenziale di crescita e occupazione del settore.

A tal fine vengono individuati i seguenti princìpi e criteri direttivi.I decreti legislativi dovranno:

riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto diassociazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituitequale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi dipartecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo;

riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata, svoltasenza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale laproduzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d’interessegenerale;

individuare le attività solidaristiche e di interesse generale checaratterizzano gli enti del Terzo settore;

assicurare la più ampia autonomia statutaria;

riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconosci-mento della personalità giuridica;

definire forme e modalità di organizzazione e amministrazionedegli enti ispirate ai principi di democrazia, uguaglianza, pari op-portunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza,nonché ai princìpi di efficienza, di correttezza e di economicità dellagestione degli enti;

prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta,degli utili e del patrimonio dell’ente;

definire criteri e vincoli di strumentalità dell’attività d’impresarispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre unregime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestioneistituzionale da quella imprenditoriale;

prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, direndicontazione, di trasparenza e d’informazione;

individuare specifiche modalità di verifica e controllo dell’atti-vità svolta;

disciplinare eventuali limiti e obblighi di pubblicità relativi agliemolumenti, ai compendi, ai corrispettivi attribuiti ai componentidegli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agliassociati;

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disciplinare le modalità e i criteri dell’attività volontaria degliaderenti, nonché i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agliemolumenti e ai compensi;

riorganizzare il sistema di registrazione degli enti attraverso laprevisione di un registro unico del Terzo settore;

valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione nelsistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali, di tutela delpatrimonio culturale, paesaggistico e ambientale;

favorire i processi aggregativi degli enti;

prevedere il coordinamento delle azioni di promozione evigilanza delle attività degli enti, attraverso il raccordo con i Ministericompetenti e la presidenza del consiglio, anche mediante l’istituzionedi un’apposita struttura di missione.

Per quanto riguarda l’attività di volontariato e di promozionesociale i decreti legislativi dovranno prevedere:

armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia;

promozione della cultura del volontariato tra i giovani ancheattraverso apposite iniziative da svolgersi in ambito scolastico;

valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato ancheattraverso il coinvolgimento diretto, nelle attività promozionali, delleorganizzazioni di volontariato, incluse quelle che riuniscono militari;

riconoscimento e valorizzazione delle rete associative di secondolivello;

revisione e promozione del sistema dei Centri di servizio per ilvolontariato e riordino delle modalità di riconoscimento e di controllodegli stessi;

revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatorinazionali.

Per quanto riguarda l’impresa sociale i decreti legislativi dovrannoprevedere:

revisione dell’attuale disciplina dell’attribuzione facoltativa dellaqualifica di impresa sociale e sua attribuzione di diritto alle coope-rative sociali e ai loro consorzi;

qualificazione dell’impresa sociale quale impresa privata afinalità d’interesse generale avente come proprio obiettivo primario ilraggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati me-diante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale,anche attraverso l’adozione di modelli di gestione responsabili, tra-sparenti e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento deidipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;

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ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e indivi-duazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attivitàcommerciali diverse da quelle di utilità sociale;

previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e diripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati;

razionalizzazione delle categorie di lavoratori svantaggiati te-nendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche conriferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione dicui alla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea;

possibilità per le imprese private e per le amministrazionipubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazionedelle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione e ilcontrollo;

coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con il re-gime delle attività d’impresa svolte dalle organizzazioni non lucrativedi utilità sociale.

Per quanto riguarda il servizio civile universale il disegno di leggedelega prevede che i decreti legislativi vadano nella direzione di:

istituire un servizio civile universale finalizzato alla difesa nonarmata, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costitu-zione, attraverso modalità rivolte a promuovere attività di solidarietà,inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione delpatrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione, svi-luppo della cultura dell’innovazione e della legalità nonché a realiz-zare una effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra ipopoli;

prevedere un meccanismo di programmazione, di norma trien-nale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, chepossono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure diselezione ed avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione,trasparenza e non discriminazione;

definire lo status giuridico dei giovani ammessi al servizio civileuniversale, prevedendo l’instaurazione di uno specifico rapporto diservizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro;

coinvolgere gli enti territoriali e gli enti pubblici e privati senzascopo di lucro nella programmazione e organizzazione del serviziocivile universale;

prevedere criteri e modalità di accreditamento degli enti diservizio civile universale;

prevedere un limite di durata del servizio civile universale checontemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavorodei giovani coinvolti e della possibilità che il servizio sia prestato, inparte, in uno dei paesi dell’Unione europea, nonché, per iniziativericonducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allosviluppo, anche nei paesi al di fuori dell’Unione europea;

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riconoscere e valorizzare le competenze acquisite durantel’espletamento del servizio civile universale in funzione del loroutilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

Infine, sono previste norme che disciplinino le misure agevolativee di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore. In talsenso i decreti legislativo dovranno:

prevedere una definizione dell’ente non commerciale ai finifiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall’entee introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga contodelle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ente;

razionalizzare e semplificare il regime di deducibilità e detrai-bilità dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioniliberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti del Terzosettore;

prevedere una riforma strutturale dell’istituto della destinazionedel 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in basealle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti del Terzosettore. È prevista l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorsead essi destinati;

prevedere per le imprese sociali: la possibilità di accedere aforme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, inanalogia a quanto previsto per le start-up innovative; misure agevo-lative, volte a favorire gli investimenti di capitale; l’istituzione di unapposito fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolategli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali;

promuovere l’assegnazione in loro favore degli immobili pub-blici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, deibeni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondocriteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzarein modo adeguato i beni culturali e ambientali;

prevedere la revisione della disciplina relativa alle organizza-zioni non lucrative di utilità sociale.

Si ritiene che dal complesso degli interventi attuativi possanoderivare sostegni alla libera iniziativa dei cittadini associati perperseguire il bene comune, all’aumento dei livelli di cittadinanzaattiva, alla coesione e protezione civile, favorendo la partecipazione,l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando alcontempo il potenziale di crescita e occupazione del settore.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il gradodi raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazionedell’intervento nell’ambito della VIR.

L’individuazione degli indicatori che, nell’ambito degli obiettivigenerali descritti, consentiranno di verificare il grado di raggiungi-

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mento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’inter-vento, sarà effettuata nel corso della predisposizione dei decretilegislativi di attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento,specifici per ciascun ambito di intervento individuato nel disegno dilegge di delegazione, che investe settori diversi tra loro.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinataridei principali effetti dell’intervento regolatorio.

I destinatari dei principali effetti del provvedimento in esamepossono individuarsi negli enti privati del Terzo settore che promuo-vono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale. Iprincipali effetti dell’intervento regolatorio si produrranno anche neiconfronti di associati, lavoratori e terzi; inoltre, con riferimentoall’impresa sociale, nei confronti di dipendenti, utenti e tutti i soggettiinteressati alle sue attività, mentre con riferimento al servizio civileuniversale, nei confronti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anniche potranno essere ammessi al servizio stesso. Infine, seppur in viadel tutto indiretta, effetti si produrranno per gli enti locali cheoperano nel sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali,di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico eambientale.

SEZIONE II – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTIL’INTERVENTO.

Successivamente alla diffusione da parte del Governo delle « Lineeguida per la riforma del terzo settore » (13 maggio 2014) è stataavviata una consultazione pubblica, rimasta aperta fino al 13 giugno2014. Al termine della consultazione è stato redatto un report dalquale sono emersi alcuni dati salienti: complessivamente hannorisposto alla consultazione pubblica 1.016 soggetti; il 13,4 per centosono stati ritenuti non pertinenti in quanto i contributi presentavanocaratteristiche non attinenti alla riforma del Terzo settore; tra coloroche sono intervenuti fornendo suggerimenti sulla riforma, si segnalala prevalenza delle organizzazioni di Terzo settore (42,3 per cento) edi singoli cittadini (45,7 per cento), mentre una minoranza appartieneal mondo imprenditoriale profit, a organizzazioni sindacali, allecooperative di produzione e agli ordini professionali (9,41 per cento);la partecipazione delle amministrazioni pubbliche, altri enti pubblicie università è del 2,3 per cento. Gli appartenenti al Terzo settore sonostati classificati per « dimensione aggregativa »: le organizzazioni diprimo livello costituiscono oltre la metà dei casi (58,2 per cento), gliorganismi di secondo livello poco meno del 20 per cento e, infine, leorganizzazioni di terzo livello raggiungono il 21,8 per cento. Lasignificativa presenza di organismi di secondo e terzo livello segnalauna partecipazione alla consultazione caratterizzata da un più ampioprocesso collettivo che si è avvalso di un coinvolgimento coordinatodi corpi e articolazioni territoriali. Le organizzazioni del Terzo settore

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che hanno registrato una più alta partecipazione sono le cooperativesociali e le imprese sociali (31,8 per cento), seguite da associazioni dipromozione sociale (24 per cento) e organizzazioni di volontariato(23,5 per cento). Altri soggetti del Terzo settore, quali ONG, fonda-zioni, comitati, federazioni, CSV, enti ecclesiastici, hanno rispostocoprendo, nel loro insieme, il 20,8 per cento dei partecipanti. Icontenuti rinvenuti dal monitoraggio si caratterizzano come contributispecifici nell’ambito di una o più delle cinque aree e dei 29 punti incui sono articolate le linee guida di riforma del Governo o, piùgenericamente, come contributi non direttamente riferibili a singolearee o sottopunti. Sono state indicate una o più aree tematiche,concentrandosi in maniera prevalente su « Ricostruire le fondamentagiuridiche, definire i confini, separare il grano dal loglio » (42,7 percento), « Assicurare una leva di giovani per la difesa della Patriaaccanto al servizio militare: un servizio civile nazionale universale »(37,1 per cento) e « Dare stabilità e ampliare le forme di sostegnoeconomico, pubblico e privato, degli enti del Terzo settore » (32,8 percento); si è intervenuti altresì in modo significativo anche sulle altrearee: « Valorizzare il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale »(25,2 per cento) e « Far decollare davvero l’impresa sociale » (25,3 percento). Nella categoria « altro » si è concentrato il 34,4 per cento dellesegnalazioni. A tale categoria possono ricondursi sia interventi rife-ribili a profili di policy, a buone pratiche e ad articolazioni trasversalinel merito dei punti trattati nelle linee guida, sia ad apprezzamenticomplessivi su tutte le linee della proposta, sia, infine, ad appellisettoriali o di categoria.

Gli interventi che riguardavano la prima area tematica, « Rico-struire le fondamenta giuridiche », hanno attratto in via prioritariarisposte da parte di organizzazioni di Terzo settore e della pubblicaamministrazione. Il tema della sussidiarietà ha sollecitato maggioriinterventi da parte delle amministrazioni pubbliche e della organiz-zazioni del Terzo settore. L’impresa sociale, così come il tema delservizio civile, hanno riguardato principalmente le organizzazioni delTerzo settore. Con riferimento al sostegno economico, altro tema digrande rilievo quanto a numerosità degli interventi, si sono concen-trati quelli delle organizzazioni del Terzo settore e le amministrazionipubbliche.

Nel corso dell’iter di approvazione del disegno di legge inParlamento, e successivamente nel momento dell’espressione deipareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari suglischemi dei decreti legislativi, saranno avviate audizioni con tutti isoggetti coinvolti dal presente intervento normativo.

SEZIONE III – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTER-VENTO (« OPZIONE ZERO »).

La scelta di intervenire nei diversi settori individuati dal disegnodi legge delega nasce dalla necessità di uniformare la materia oggettodel provvedimento. Il mancato intervento, infatti, manterrebbe inessere l’attuale situazione caratterizzata da un quadro normativo non

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omogeneo e per certi versi non più adeguato alle mutate esigenze dellasocietà civile. In particolare si è reso opportuno incidere sulladisciplina della costituzione, dell’organizzazione e delle forme digoverno e sul ruolo degli enti che, con finalità ideale e assenza discopo lucrativo, promuovono percorsi di valorizzazione della parte-cipazione e della solidarietà sociale mediante presenza significativa oprevalente di attività di volontariato ovvero producono beni e servizidi utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini dicoesione sociale; di procedere al riordino e alla revisione dell’attualedisciplina in materia di attività associative di volontariato e dipromozione sociale, e di altre e ulteriori attività associative; diprocedere al riordino e alla revisione dell’attuale disciplina in materiadi impresa sociale; di procedere al riordino e alla revisione dell’attualedisciplina in materia di servizio civile, al fine di istituire un serviziocivile universale e di procedere al riordino e all’armonizzazione delladisciplina tributaria applicabile agli enti e delle diverse forme difiscalità di vantaggio.

SEZIONE IV – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGO-LATORIO.

Eventuali opzioni alternative potrebbero consistere in modifichealle singole disposizioni di legge, le quali peraltro non risolverebberola problematica evidenziata della necessaria sistematizzazione del-l’esistente. In ogni caso non sono state valutate opzioni alternativerispetto all’adozione di un disegno di legge delega che, proprio per lesue caratteristiche, consente di attuare un confronto in Parlamentocon le diverse forze politiche nonché con tutti i soggetti interessatiall’adozione del provvedimento.

Sugli obiettivi generali delle deleghe legislative si rilevano, allostato, dei dibattiti in corso, ma non con differenziazioni radicalmenteavverse all’impostazione generale della manovra; soluzioni alternativepotranno essere esaminate nell’articolazione degli interventi in sede dipredisposizione dei decreti legislativi.

SEZIONE V – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIAPROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMI-NISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PICCOLE EMEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti eindiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misuratie quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sul-l’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni,evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti diinformazione.

Il principale vantaggio consiste nella predisposizione di un sistemaquadro di interventi normativi coerenti sulla materia, nel superamento

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di disorganicità e disparità di trattamento tra soggetti caratterizzati dafinalità corrispondenti, che si traduce in una situazione di incertezzagiuridica ed economica degli enti stessi. In particolare, la delega di cuiall’articolo 2 disciplina la costituzione, le forme organizzative e diamministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità idealee senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interessegenerale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale,ovvero producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale, ancheattraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale.

Con la delega di cui all’articolo 3, si procede al riordino e allarevisione dell’attuale disciplina in materia di attività di volontariato edi promozione sociale.

Con la delega di cui all’articolo 4, si procede al riordino e allarevisione dell’attuale disciplina in materia di impresa sociale, inparticolare della disciplina dettata dal decreto legislativo 24 marzo2006, n. 155.

Con la delega di cui all’articolo 5, si procede al riordino e allarevisione dell’attuale disciplina in materia di servizio civile nazionaleal fine di istituire un servizio civile universale.

Infine con la delega di cui all’articolo 6, si procede alladisciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favoredegli enti del Terzo settore e al riordino e all’armonizzazione anchedella relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalitàdi vantaggio, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, etenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014,n. 23.

Trattandosi comunque di disegno di legge di delegazione, glisvantaggi e i vantaggi derivanti da tale intervento normativo potrannoessere più agevolmente individuati e quantificati in sede di definizionedegli schemi dei decreti legislativi.

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro,piccole e medie imprese.

Occorre considerare che il presente disegno di legge delega sirivolge principalmente agli enti del Terzo settore, che di solito nonassumono la forma giuridica d’impresa, fatta eccezione per l’impresasociale, la cui disciplina è prevista all’articolo 4 del provvedimento inesame, e che attualmente è disciplinata dal decreto legislativo 24marzo 2006, n. 155.

In ogni caso, trattandosi di disegno di legge di delegazione, il qualeper sua natura individua princìpi e criteri direttivi ai quali il Governodovrà attenersi nell’esercizio delle deleghe, l’indicazione e la puntualedisamina della stima degli effetti sulle micro, piccole e medie impresesarà posta in essere nel momento dell’emanazione dei decreti legi-slativi.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costiamministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Trattandosi di disegno di legge di delegazione, il quale per suanatura individua princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo

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dovrà attenersi nell’esercizio delle deleghe, l’indicazione e lapuntuale disanima delle stime degli oneri informativi e dei relativicosti amministrativi, introdotti o eliminati a carico delle impresee degli enti del Terzo settore, per effetto delle misure di sempli-ficazione previste, sarà posta in essere nel momento dell’emana-zione dei decreti legislativi. Le deleghe implicano peraltro criteridi semplificazione del procedimento per il riconoscimento dellapersonalità giuridica degli enti citati, una disciplina degli obblighidi controllo interno, di rendicontazione, di totale trasparenza ed’informazione nei confronti degli associati e dei terzi, obblighi dipubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivia qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di ammi-nistrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati, riorga-nizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli attidi gestione rilevanti, attraverso la previsione di un registro unicodel Terzo settore, la cui attuazione deve comportare nel complessoun livello di regolazione in materia non superiore a quello attuale.Pertanto la stima dei costi amministrativi per oneri informativiintrodotti o eliminati sarà effettuata al momento dell’emanazionedei decreti legislativi.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’interventoregolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.

Nell’ambito della delega, all’articolo 2, comma 1, lettera q),è prevista, per il coordinamento delle azioni di promozione, divigilanza e controllo delle attività degli enti, l’istituzione diun’apposita struttura di missione, al cui funzionamento si fafronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-nibili a legislazione vigente. È inoltre previsto che l’attuazionedella misura di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f), numero3), riguardante l’istituzione del fondo rotativo per le impresesociali, richieda una spesa pari a 50 milioni di euro, al cuionere si provvederà, per l’anno 2015, attraverso la coperturaindividuata nel comma 2 dell’articolo 7 della legge. Conriferimento invece alle misure di stabilizzazione e rafforza-mento dell’istituto del cinque per mille, allo stanziamento delfondo rotativo per gli anni successivi al 2015 e alle misure volteall’istituzione del servizio civile universale, si prevede che nellalegge di stabilità per il 2015 potranno essere individuateulteriori risorse finanziarie rispetto a quanto stabilito dallalegislazione vigente.

SEZIONE VI – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONA-MENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATOE SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

Tra le principali finalità del provvedimento in esame vi èla modifica alla disciplina dell’impresa sociale di cui al decreto

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legislativo 24 marzo 2006, n. 155, posto il potenziale di crescitae di occupazione insito nell’economia sociale e nelle attivitàsvolte dal terzo settore. Un riordino del quadro regolatorio edi stabilizzazione delle situazioni finanziarie di tale realtà potràporsi quale obiettivo quello, da un lato, di generare nuoveopportunità di lavoro e di crescita professionale e, dall’altro,recuperare livelli di competitività contribuendo in modo so-stanziale alla ripresa economica.

SEZIONE VII – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTODI REGOLAMENTAZIONE.

A) I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolato-rio.

L’attuazione dell’intervento sarà curata dal Ministero dellavoro e delle politiche sociali, il quale adotterà i decretidelegati, di concerto con il Ministero dell’economia e dellefinanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministeri interes-sati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggettodella presente legge, la Conferenza unificata, ai sensi deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad eccezione deidecreti legislativi di cui al comma 1, lettera d), adottati suproposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concertocon il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministrodegli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro delladifesa e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita laConferenza unificata.

B) Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

Del presente provvedimento verrà data ampia notizia einformazione anche attraverso l’inserimento nel sito internet delMinistero del lavoro e delle politiche sociali.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggiodell’intervento regolatorio.

Le funzioni di controllo e monitoraggio saranno esercitatedal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dallaPresidenza del Consiglio dei ministri con le strutture e lemodalità esistenti.

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D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’in-tervento regolatorio.

Il comma 6 dell’articolo 1 prevede che entro dodici mesidalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispettodei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge, il Governo puòadottare, attraverso la medesima procedura di cui allo stessoarticolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti mede-simi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempoemerse.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’in-tervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali saràelaborata la prescritta verifica dell’impatto regolatorio (VIR)nella quale saranno presi in esame gli obiettivi delle deleghe inrelazione al processo attuativo delle deleghe stesse, con ri-guardo agli aspetti relativi: alla costituzione, alle forme orga-nizzative e di amministrazione e alle funzioni degli enti privatidel Terzo settore; alla revisione dell’attuale disciplina in materiadi attività di volontariato e di promozione sociale; al riordinoe alla revisione dell’attuale disciplina in materia di impresasociale; al riordino e alla revisione dell’attuale disciplina inmateria di servizio civile nazionale al fine di istituire un serviziocivile universale; alla disciplina delle misure agevolative e disostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e alriordino e all’armonizzazione anche della relativa disciplinatributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. Èprevista altresì l’opportunità di introdurre norme correttive ointegrative in ordine ai decreti legislativi adottati.

SEZIONE VIII – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGO-LAZIONE EUROPEA.

L’intervento normativo non è adottato per recepire diret-tamente alcuna direttiva europea.

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DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi recanti il riordino e larevisione organica della disciplina deglienti privati del Terzo settore e delle atti-vità che promuovono e realizzano finalitàsolidaristiche e d’interesse generale, ancheattraverso la produzione e lo scambio dibeni e servizi di utilità sociale, in attua-zione del principio di sussidiarietà, al finedi sostenere la libera iniziativa dei citta-dini associati per perseguire il bene co-mune ed elevare i livelli di cittadinanzaattiva, coesione e protezione sociale, favo-rendo la partecipazione, l’inclusione e ilpieno sviluppo della persona, valorizzandoal contempo il potenziale di crescita eoccupazione del settore.

2. Con i decreti legislativi di cui alcomma 1, nel rispetto e in coerenza con lanormativa dell’Unione europea e in con-formità ai princìpi e ai criteri direttiviprevisti dalla presente legge, si provvede inparticolare:

a) alla revisione e all’integrazionedella disciplina in materia di associazioni,fondazioni e altre istituzioni di carattereprivato senza scopo di lucro, riconosciutecome persone giuridiche o non ricono-sciute, di cui al comma 1, contenuta nellibro primo, titolo II, del codice civile;

b) al riordino e al necessario coor-dinamento delle altre disposizioni vigenti,compresa la disciplina tributaria applica-bile agli enti di cui al comma 1, anchemediante la redazione di un apposito testounico recante la disciplina degli enti edelle attività del Terzo settore;

c) alla revisione della disciplina inmateria di impresa sociale;

d) alla revisione della disciplina inmateria di servizio civile nazionale.

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3. I decreti legislativi di cui al comma2, lettere a), b) e c), sono adottati suproposta del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, sentiti,per quanto di competenza, i Ministri in-teressati e, ove necessario in relazione allesingole materie oggetto della presentelegge, la Conferenza unificata, ai sensi deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. I decreti legislativi di cui al comma2, lettera d), sono adottati su proposta delPresidente del Consiglio dei ministri, diconcerto con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, con il Ministro degli affariesteri, con il Ministro dell’interno, con ilMinistro della difesa e con il Ministrodell’economia e delle finanze, sentita laConferenza unificata.

5. Gli schemi dei decreti legislativi dicui al comma 1, corredati di relazionetecnica, sono trasmessi alle Camere perchésu di essi siano espressi, entro trentagiorni dalla data di trasmissione, i pareridelle rispettive Commissioni competentiper materia e per i profili finanziari.Decorso il termine previsto per l’espres-sione dei pareri, i decreti possono esserecomunque adottati. Qualora il termine perl’espressione dei pareri scada nei trentagiorni che precedono la scadenza del ter-mine previsto al comma 1 o successiva-mente, quest’ultimo è prorogato di no-vanta giorni.

6. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore dei decreti legislativi dicui al comma 1, nel rispetto dei princìpi ecriteri direttivi fissati dalla presente legge,il Governo può adottare, attraverso lamedesima procedura di cui al presentearticolo, disposizioni integrative e corret-tive dei decreti medesimi, tenuto contodelle evidenze attuative nel frattempoemerse.

ART. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali).

1. I decreti legislativi di cui all’articolo1 disciplinano la costituzione, le forme

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organizzative e di amministrazione e lefunzioni degli enti privati che, con finalitàideale e senza scopo di lucro, promuovonoe realizzano attività d’interesse generale,di valorizzazione della partecipazione e disolidarietà sociale, ovvero producono oscambiano beni o servizi di utilità sociale,anche attraverso forme di mutualità confini di coesione sociale, anche al fine diidentificare una normativa promozionale,nel rispetto dei seguenti princìpi e criteridirettivi generali:

a) riconoscere e garantire il più am-pio esercizio del diritto di associazione e ilvalore delle formazioni sociali liberamentecostituite, ove si svolge la personalità deisingoli, quale strumento di promozione edi attuazione dei princìpi di partecipa-zione, solidarietà, sussidiarietà e plurali-smo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118della Costituzione;

b) riconoscere e favorire l’iniziativaeconomica privata, svolta senza finalitàlucrative, diretta a realizzare in via prin-cipale la produzione o lo scambio di benio servizi di utilità sociale o d’interessegenerale, anche al fine di elevare i livelli ditutela dei diritti civili e sociali;

c) individuare le attività solidaristichee di interesse generale che caratterizzanogli enti del Terzo settore, ai fini dell’iden-tificazione di normative promozionali;

d) assicurare, nel rispetto delle normevigenti, la più ampia autonomia statutaria,al fine di consentire il pieno consegui-mento delle finalità dell’ente e la tuteladegli interessi coinvolti;

e) riorganizzare e semplificare il pro-cedimento per il riconoscimento della per-sonalità giuridica e disciplinare il relativoregime di responsabilità limitata degli entiriconosciuti come persone giuridiche, nelrispetto del principio di certezza nei rap-porti con i terzi e di tutela dei creditori,anche attraverso il rispetto di un adeguatorapporto tra i mezzi propri della personagiuridica e il suo indebitamento comples-sivo, mediante adeguate forme di pubbli-cità;

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f) definire forme e modalità di orga-nizzazione e amministrazione degli entiispirate ai princìpi di democrazia, egua-glianza, pari opportunità, partecipazionedegli associati e dei lavoratori e traspa-renza, nonché ai princìpi di efficienza, dicorrettezza e di economicità della gestionedegli enti, prevedendo appositi strumentiper garantire il rispetto dei diritti degliassociati, con facoltà di adottare una di-sciplina differenziata che tenga conto dellepeculiarità della compagine e della strut-tura associativa;

g) prevedere il divieto di distribu-zione, anche in forma indiretta, degli utilie del patrimonio dell’ente, fatto salvoquanto previsto dall’articolo 4, comma 1,lettera d);

h) definire criteri e vincoli di stru-mentalità dell’attività d’impresa eventual-mente esercitata dall’ente rispetto alla rea-lizzazione degli scopi istituzionali e intro-durre un regime di contabilità separatafinalizzato a distinguere la gestione istitu-zionale da quella imprenditoriale;

i) prevedere una disciplina degli ob-blighi di controllo interno, di rendiconta-zione, di trasparenza e d’informazione neiconfronti degli associati e dei terzi, diffe-renziati anche in ragione della dimensioneeconomica dell’attività svolta e dell’im-piego di risorse pubbliche;

l) individuare specifiche modalità diverifica dell’attività svolta e delle finalitàperseguite;

m) disciplinare gli eventuali limiti egli obblighi di pubblicità relativi agli emo-lumenti, ai compensi o ai corrispettivi aqualsiasi titolo attribuiti ai componentidegli organi di amministrazione e con-trollo, ai dirigenti nonché agli associati;

n) riorganizzare il sistema di regi-strazione degli enti e di tutti gli atti digestione rilevanti, secondo criteri di sem-plificazione, attraverso la previsione di unregistro unico del Terzo settore, anche al

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fine di favorirne la piena conoscibilità intutto il territorio nazionale;

o) valorizzare il ruolo degli enti nellafase di programmazione, a livello territo-riale, relativa anche al sistema integrato diinterventi e servizi socio-assistenziali non-ché di tutela e valorizzazione del patri-monio culturale, paesaggistico e ambien-tale e individuare criteri e modalità perl’affidamento agli enti dei servizi d’inte-resse generale, improntati al rispetto direquisiti minimi di qualità e impatto so-ciale del servizio, obiettività, trasparenza esemplificazione;

p) prevedere strumenti che favori-scano i processi aggregativi degli enti;

q) prevedere che il coordinamentodelle azioni di promozione e di vigilanzadelle attività degli enti di cui al comma 1,finalizzato ad assicurare l’uniforme e cor-retta osservanza della disciplina legislativa,statutaria e regolamentare ad essi appli-cabile, sia assicurato, in raccordo con iMinisteri competenti, dalla Presidenza delConsiglio dei ministri, anche mediantel’istituzione di un’apposita struttura dimissione, con le modalità di cui all’articolo7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 303, e successive modificazioni, al cuifunzionamento si fa fronte con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente.

ART. 3.

(Attività di volontariatoe di promozione sociale).

1. I decreti legislativi di cui all’articolo1 procedono al riordino e alla revisionedella disciplina vigente in materia di atti-vità di volontariato e di promozione so-ciale, tenuto conto di quanto previsto dagliarticoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) armonizzazione delle diverse di-scipline vigenti in materia di volontariatoe di promozione sociale;

b) promozione della cultura del vo-lontariato tra i giovani, anche attraverso

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apposite iniziative da svolgere nell’ambitodelle strutture e delle attività scolastiche;

c) valorizzazione delle diverse espe-rienze di volontariato, anche attraverso ilcoinvolgimento diretto, nelle attività pro-mozionali, delle organizzazioni di volon-tariato, incluse quelle che riuniscono mi-litari;

d) riconoscimento e valorizzazionedelle reti associative di secondo livello;

e) revisione e promozione del sistemadei centri di servizio per il volontariato eriordino delle modalità di riconoscimentoe di controllo degli stessi;

f) revisione e razionalizzazione delsistema degli Osservatori nazionali per ilvolontariato e per l’associazionismo dipromozione sociale.

ART. 4.

(Impresa sociale).

1. I decreti legislativi di cui all’articolo1 procedono al riordino e alla revisionedella disciplina in materia di impresasociale, tenuto conto di quanto previstodagli articoli 2 e 6 e nel rispetto deiseguenti princìpi e criteri direttivi:

a) qualificazione dell’impresa socialequale impresa privata con finalità d’inte-resse generale avente come proprio obiet-tivo primario il raggiungimento di impattisociali positivi misurabili, realizzati me-diante la produzione o lo scambio di benio servizi di utilità sociale, utilizzandoprioritariamente i propri utili per il con-seguimento di obiettivi sociali, anche at-traverso l’adozione di modelli di gestioneresponsabili, trasparenti e idonei ad assi-curare il più ampio coinvolgimento deidipendenti, degli utenti e di tutti i soggettiinteressati alle sue attività;

b) revisione dell’attuale disciplinadell’attribuzione facoltativa della qualificadi impresa sociale e sua attribuzione didiritto alle cooperative sociali e ai loroconsorzi;

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c) ampliamento dei settori di attivitàdi utilità sociale e individuazione dei limitidi compatibilità con lo svolgimento diattività commerciali diverse da quelle diutilità sociale;

d) previsione di forme di remunera-zione del capitale sociale e di ripartizionedi utili nel rispetto di condizioni e limitiprefissati;

e) razionalizzazione delle categorie dilavoratori svantaggiati tenendo conto dellenuove forme di esclusione sociale, anchecon riferimento ai princìpi di pari oppor-tunità e non discriminazione di cui allavigente normativa nazionale e dell’Unioneeuropea;

f) possibilità per le imprese private eper le amministrazioni pubbliche di assu-mere cariche sociali negli organi di am-ministrazione delle imprese sociali, salvo ildivieto di assumerne la direzione e ilcontrollo;

g) coordinamento della disciplina del-l’impresa sociale con il regime delle atti-vità d’impresa svolte dalle organizzazioninon lucrative di utilità sociale.

ART. 5.

(Servizio civile universale).

1. I decreti legislativi di cui all’articolo1 procedono al riordino e alla revisionedella disciplina in materia di servizio civilenazionale, tenuto conto di quanto previstodall’articolo 2 e nel rispetto dei seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) istituzione del servizio civile uni-versale finalizzato alla difesa non armata,ai sensi degli articoli 52, primo comma, e11 della Costituzione, attraverso modalitàrivolte a promuovere attività di solidarietà,inclusione sociale, cittadinanza attiva, tu-tela e valorizzazione del patrimonio cul-turale, paesaggistico e ambientale dellanazione e sviluppo della cultura dell’inno-vazione e della legalità nonché a realizzareun’effettiva cittadinanza europea e a fa-vorire la pace tra i popoli;

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b) previsione di un meccanismo diprogrammazione, di norma triennale, deicontingenti di giovani di età compresa tra18 e 28 anni che possono essere ammessial servizio civile universale e di proceduredi selezione e avvio dei giovani improntatea princìpi di semplificazione, trasparenzae non discriminazione;

c) definizione dello status giuridicodei giovani ammessi al servizio civile uni-versale, prevedendo l’instaurazione di unospecifico rapporto di servizio civile nonassimilabile al rapporto di lavoro, conprevisione della non assoggettabilità dellaprestazione ad alcuna disposizione fiscaleo tributaria;

d) coinvolgimento degli enti territo-riali e degli enti pubblici e privati senzascopo di lucro nella programmazione enell’organizzazione del servizio civile uni-versale;

e) previsione di criteri e modalità diaccreditamento degli enti di servizio civileuniversale;

f) previsione di un limite di duratadel servizio civile universale che contem-peri le finalità del servizio con le esigenzedi vita e di lavoro dei giovani coinvolti edella possibilità che il servizio sia prestato,in parte, in uno degli Stati membri del-l’Unione europea, nonché, per iniziativericonducibili alla promozione della pace ealla cooperazione allo sviluppo, anche neiPaesi al di fuori dell’Unione europea;

g) riconoscimento e valorizzazionedelle competenze acquisite durante l’esple-tamento del servizio civile universale infunzione del loro utilizzo nei percorsi diistruzione e in ambito lavorativo.

ART. 6.

(Misure fiscali e di sostegno economico).

1. I decreti legislativi di cui all’articolo1 disciplinano le misure agevolative e disostegno economico in favore degli enti delTerzo settore e procedono anche al rior-dino e all’armonizzazione della relativa

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disciplina tributaria e delle diverse formedi fiscalità di vantaggio, nel rispetto dellanormativa dell’Unione europea e tenutoconto di quanto disposto ai sensi dellalegge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base deiseguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione di ente non commer-ciale ai fini fiscali connessa alle finalità diinteresse generale perseguite dall’ente eintroduzione di un regime di tassazioneagevolativo che tenga conto delle finalitàsolidaristiche e di utilità sociale dell’ente,del divieto di ripartizione degli utili edell’impatto sociale delle attività svoltedall’ente;

b) razionalizzazione e semplifica-zione del regime di deducibilità e detrai-bilità dal reddito o dall’imposta delle per-sone fisiche e giuridiche delle erogazioniliberali, in denaro e in natura, disposte infavore degli enti di cui all’articolo 1, al finedi promuovere i comportamenti donatividelle persone e degli enti;

c) riforma strutturale dell’istitutodella destinazione del cinque per milledell’imposta sul reddito delle persone fi-siche in base alle scelte espresse dai con-tribuenti in favore degli enti di cui all’ar-ticolo 1, determinazione del relativo limitedi spesa in coerenza con le risorse dispo-nibili, razionalizzazione dei soggetti bene-ficiari e dei requisiti per l’accesso al be-neficio nonché semplificazione e accelera-zione delle procedure per il calcolo el’erogazione dei contributi spettanti aglienti;

d) introduzione, per i soggetti bene-ficiari di cui alla lettera c), di obblighi dipubblicità delle risorse ad essi destinate,individuando un sistema improntato allatrasparenza totale, con la previsione delleconseguenze per il mancato rispetto deipredetti obblighi di pubblicità, fermo re-stando quanto previsto dall’articolo 2,comma 1, lettera i);

e) razionalizzazione dei regimi fiscalie contabili semplificati in favore degli entidi cui all’articolo 1;

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f) previsione, per le imprese sociali:

1) della possibilità di accedere aforme di raccolta di capitali di rischiotramite portali telematici, in analogia aquanto previsto per le start-up innovative;

2) di misure agevolative volte afavorire gli investimenti di capitale;

3) dell’istituzione di un fondo ro-tativo destinato a finanziare a condizioniagevolate gli investimenti in beni strumen-tali materiali e immateriali;

g) introduzione di meccanismi voltialla diffusione dei titoli di solidarietà e dialtre forme di finanza sociale finalizzate aobiettivi di solidarietà sociale;

h) promozione dell’assegnazione infavore degli enti di cui all’articolo 1 degliimmobili pubblici inutilizzati, nonché, te-nuto conto della disciplina in materia, deibeni immobili e mobili confiscati allacriminalità organizzata, secondo criteri disemplificazione e di economicità, anche alfine di valorizzare in modo adeguato i beniculturali e ambientali;

i) revisione della disciplina riguar-dante le organizzazioni non lucrative diutilità sociale, in particolare prevedendouna migliore definizione delle attività isti-tuzionali e di quelle connesse.

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie e finali).

1. Dall’attuazione delle deleghe di cuialla presente legge non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica, fatto salvo quanto pre-visto dal comma 2.

2. Per l’attuazione di quanto previstodall’articolo 6, comma 1, lettera f), numero3), è autorizzata la spesa di 50 milioni dieuro. Al relativo onere, per l’anno 2015, siprovvede, quanto a 20 milioni di euro,mediante corrispondente riduzione del-l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-bre 2004, n. 282, convertito, con modifi-

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cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307, relativa al Fondo per interventistrutturali di politica economica, quanto aulteriori 20 milioni di euro, mediantecorrispondente utilizzo della proiezione,per il medesimo anno, dello stanziamentodel fondo speciale di conto capitaleiscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2014, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero, e, quantoa 10 milioni di euro, mediante corrispon-dente riduzione della dotazione del Fondoper la crescita sostenibile di cui all’articolo23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, comerifinanziata ai sensi dell’articolo 1, comma26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Al fine di garantire la stabilizzazionee il rafforzamento delle misure previsteall’articolo 6, comma 1, lettere c) e f),numero 3), e all’articolo 5, nell’ambitodella legge di stabilità 2015 potranno es-sere individuate risorse finanziarie ulte-riori rispetto a quanto stabilito dalla le-gislazione vigente, da destinare all’attua-zione delle citate norme.

4. Le disposizioni della presente legge equelle dei decreti legislativi emanati inattuazione della stessa si applicano neiconfronti delle regioni a statuto speciale edelle province autonome di Trento e diBolzano nel rispetto dei loro statuti e dellerelative norme di attuazione.

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