XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività...

36
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2613-D DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l’8 agosto 2014 (v. stampato Camera n. 2613) MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 10 marzo 2015 (v. stampato Senato n. 1429-B) MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 13 ottobre 2015 (v. stampato Camera n. 2613-B) APPROVATO, SENZA MODIFICAZIONI, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI l’11 gennaio 2016 APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE, CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 20 gennaio 2016 PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI) E DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO (BOSCHI) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 gennaio 2016 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Transcript of XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività...

Page 1: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2613-D

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l’8 agosto 2014 (v. stampato Camera n. 2613)

MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 10 marzo 2015 (v. stampato Senato n. 1429-B)

MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 ottobre 2015 (v. stampato Camera n. 2613-B)

APPROVATO, SENZA MODIFICAZIONI, IN PRIMA DELIBERAZIONE,DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

l’11 gennaio 2016

APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE,CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI,

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 gennaio 2016

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

(BOSCHI)

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, lariduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costidi funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la

revisione del titolo V della parte II della Costituzione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 21 gennaio 2016

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 2: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

TESTO

APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE,DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

__

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO IDELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 1.

(Funzioni delle Camere).

1. L’articolo 55 della Costituzione èsostituito dal seguente:

« ART. 55. – Il Parlamento si componedella Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità dielezione delle Camere promuovono l’equi-librio tra donne e uomini nella rappre-sentanza.

Ciascun membro della Camera dei de-putati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare delrapporto di fiducia con il Governo edesercita la funzione di indirizzo politico, lafunzione legislativa e quella di controllodell’operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresentale istituzioni territoriali ed esercita funzionidi raccordo tra lo Stato e gli altri enticostitutivi della Repubblica. Concorre al-l’esercizio della funzione legislativa nei casie secondo le modalità stabiliti dalla Costitu-zione, nonché all’esercizio delle funzioni diraccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutividella Repubblica e l’Unione europea. Parte-cipa alle decisioni dirette alla formazione eall’attuazione degli atti normativi e dellepolitiche dell’Unione europea. Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubblicheamministrazioni e verifica l’impatto dellepolitiche dell’Unione europea sui territori.Concorre ad esprimere pareri sulle nominedi competenza del Governo nei casi previstidalla legge e a verificare l’attuazione delleleggi dello Stato.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 3: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

Il Parlamento si riunisce in sedutacomune dei membri delle due Camere neisoli casi stabiliti dalla Costituzione ».

ART. 2.

(Composizione ed elezionedel Senato della Repubblica).

1. L’articolo 57 della Costituzione èsostituito dal seguente:

« ART. 57. – Il Senato della Repubblicaè composto da novantacinque senatorirappresentativi delle istituzioni territorialie da cinque senatori che possono esserenominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delleProvince autonome di Trento e di Bolzanoeleggono, con metodo proporzionale, i se-natori tra i propri componenti e, nellamisura di uno per ciascuno, tra i sindacidei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numerodi senatori inferiore a due; ciascuna delleProvince autonome di Trento e di Bolzanone ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni sieffettua, previa applicazione delle disposi-zioni del precedente comma, in propor-zione alla loro popolazione, quale risultadall’ultimo censimento generale, sulla basedei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatoricoincide con quella degli organi delle istitu-zioni territoriali dai quali sono stati eletti,in conformità alle scelte espresse dagli elet-tori per i candidati consiglieri in occasionedel rinnovo dei medesimi organi, secondo lemodalità stabilite dalla legge di cui al sestocomma.

Con legge approvata da entrambe leCamere sono regolate le modalità di at-tribuzione dei seggi e di elezione deimembri del Senato della Repubblica tra iconsiglieri e i sindaci, nonché quelle per laloro sostituzione, in caso di cessazionedalla carica elettiva regionale o locale. Iseggi sono attribuiti in ragione dei votiespressi e della composizione di ciascunConsiglio ».

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 4: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

ART. 3.

(Modifica all’articolo 59 della Costituzione).

1. All’articolo 59 della Costituzione, ilsecondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica puònominare senatori cittadini che hanno il-lustrato la Patria per altissimi meriti nelcampo sociale, scientifico, artistico e let-terario. Tali senatori durano in caricasette anni e non possono essere nuova-mente nominati ».

ART. 4.

(Durata della Camera dei deputati).

1. L’articolo 60 della Costituzione èsostituito dal seguente:

« ART. 60. – La Camera dei deputati èeletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputatinon può essere prorogata se non per leggee soltanto in caso di guerra ».

ART. 5.

(Modifica all’articolo 63 della Costituzione).

1. All’articolo 63 della Costituzione,dopo il primo comma è inserito il se-guente:

« Il regolamento stabilisce in quali casil’elezione o la nomina alle cariche negliorgani del Senato della Repubblica pos-sono essere limitate in ragione dell’eser-cizio di funzioni di governo regionali olocali ».

ART. 6.

(Modifiche all’articolo 64della Costituzione).

1. All’articolo 64 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito ilseguente:

« I regolamenti delle Camere garanti-scono i diritti delle minoranze parlamen-

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 5: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

tari. Il regolamento della Camera dei de-putati disciplina lo statuto delle opposi-zioni »;

b) il quarto comma è sostituito dalseguente:

« I membri del Governo hanno diritto,e se richiesti obbligo, di assistere allesedute delle Camere. Devono essere sentitiogni volta che lo richiedono »;

c) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« I membri del Parlamento hanno ildovere di partecipare alle sedute dell’As-semblea e ai lavori delle Commissioni ».

ART. 7.

(Titoli di ammissione dei componentidel Senato della Repubblica).

1. All’articolo 66 della Costituzione èaggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Senato della Repubblica prendeatto della cessazione dalla carica elettivaregionale o locale e della conseguentedecadenza da senatore ».

ART. 8.

(Vincolo di mandato).

1. L’articolo 67 della Costituzione èsostituito dal seguente:

« ART. 67. – I membri del Parlamentoesercitano le loro funzioni senza vincolo dimandato ».

ART. 9.

(Indennità parlamentare).

1. All’articolo 69 della Costituzione, leparole: « del Parlamento » sono sostituitedalle seguenti: « della Camera dei depu-tati ».

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 6: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

ART. 10.

(Procedimento legislativo).

1. L’articolo 70 della Costituzione èsostituito dal seguente:

« ART. 70. – La funzione legislativa èesercitata collettivamente dalle due Ca-mere per le leggi di revisione della Costi-tuzione e le altre leggi costituzionali, esoltanto per le leggi di attuazione delledisposizioni costituzionali concernenti latutela delle minoranze linguistiche, i refe-rendum popolari, le altre forme di con-sultazione di cui all’articolo 71, per le leggiche determinano l’ordinamento, la legisla-zione elettorale, gli organi di governo, lefunzioni fondamentali dei Comuni e delleCittà metropolitane e le disposizioni diprincipio sulle forme associative dei Co-muni, per la legge che stabilisce le normegenerali, le forme e i termini della parte-cipazione dell’Italia alla formazione e al-l’attuazione della normativa e delle poli-tiche dell’Unione europea, per quella chedetermina i casi di ineleggibilità e diincompatibilità con l’ufficio di senatore dicui all’articolo 65, primo comma, e per leleggi di cui agli articoli 57, sesto comma,80, secondo periodo, 114, terzo comma,116, terzo comma, 117, quinto e nonocomma, 119, sesto comma, 120, secondocomma, 122, primo comma, e 132, se-condo comma. Le stesse leggi, ciascunacon oggetto proprio, possono essere abro-gate, modificate o derogate solo in formaespressa e da leggi approvate a norma delpresente comma.

Le altre leggi sono approvate dallaCamera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dallaCamera dei deputati è immediatamentetrasmesso al Senato della Repubblica che,entro dieci giorni, su richiesta di un terzodei suoi componenti, può disporre di esa-minarlo. Nei trenta giorni successivi il Se-nato della Repubblica può deliberareproposte di modificazione del testo, sullequali la Camera dei deputati si pronunciain via definitiva. Qualora il Senato dellaRepubblica non disponga di procedere

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 7: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

all’esame o sia inutilmente decorso iltermine per deliberare, ovvero quando laCamera dei deputati si sia pronunciata invia definitiva, la legge può essere pro-mulgata.

L’esame del Senato della Repubblicaper le leggi che danno attuazione all’arti-colo 117, quarto comma, è disposto neltermine di dieci giorni dalla data di tra-smissione. Per i medesimi disegni di legge,la Camera dei deputati può non confor-marsi alle modificazioni proposte dal Se-nato della Repubblica a maggioranza as-soluta dei suoi componenti, solo pronun-ciandosi nella votazione finale a maggio-ranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all’articolo 81,quarto comma, approvati dalla Camera deideputati, sono esaminati dal Senato dellaRepubblica, che può deliberare proposte dimodificazione entro quindici giorni dalladata della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono,d’intesa tra loro, le eventuali questioni dicompetenza, sollevate secondo le normedei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondoquanto previsto dal proprio regolamento,svolgere attività conoscitive, nonché formu-lare osservazioni su atti o documenti al-l’esame della Camera dei deputati ».

ART. 11.

(Iniziativa legislativa).

1. All’articolo 71 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito ilseguente:

« Il Senato della Repubblica può, condeliberazione adottata a maggioranza as-soluta dei suoi componenti, richiedere allaCamera dei deputati di procedere al-l’esame di un disegno di legge. In tal caso,la Camera dei deputati procede all’esamee si pronuncia entro il termine di sei mesidalla data della deliberazione del Senatodella Repubblica »;

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 8: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

b) al secondo comma, la parola: « cin-quantamila » è sostituita dalla seguente:« centocinquantamila » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La discussionee la deliberazione conclusiva sulle propo-ste di legge d’iniziativa popolare sonogarantite nei tempi, nelle forme e nei limitistabiliti dai regolamenti parlamentari »;

c) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« Al fine di favorire la partecipazionedei cittadini alla determinazione delle po-litiche pubbliche, la legge costituzionalestabilisce condizioni ed effetti di referen-dum popolari propositivi e d’indirizzo,nonché di altre forme di consultazione,anche delle formazioni sociali. Con leggeapprovata da entrambe le Camere sonodisposte le modalità di attuazione ».

ART. 12.

(Modifica dell’articolo 72della Costituzione).

1. L’articolo 72 della Costituzione èsostituito dal seguente:

« ART. 72. – Ogni disegno di legge di cuiall’articolo 70, primo comma, presentatoad una Camera, è, secondo le norme delsuo regolamento, esaminato da una Com-missione e poi dalla Camera stessa, chel’approva articolo per articolo e con vo-tazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentatoalla Camera dei deputati e, secondo lenorme del suo regolamento, esaminato dauna Commissione e poi dalla Camerastessa, che l’approva articolo per articolo econ votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimentiabbreviati per i disegni di legge dei qualiè dichiarata l’urgenza.

Possono altresì stabilire in quali casi eforme l’esame e l’approvazione dei disegnidi legge sono deferiti a Commissioni, an-che permanenti, che, alla Camera dei

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 9: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

deputati, sono composte in modo da ri-specchiare la proporzione dei gruppi par-lamentari. Anche in tali casi, fino al mo-mento della sua approvazione definitiva, ildisegno di legge è rimesso alla Camera, seil Governo o un decimo dei componentidella Camera o un quinto della Commis-sione richiedono che sia discusso e votatodalla Camera stessa oppure che sia sotto-posto alla sua approvazione finale con soledichiarazioni di voto. I regolamenti deter-minano le forme di pubblicità dei lavoridelle Commissioni.

La procedura normale di esame e diapprovazione diretta da parte della Ca-mera è sempre adottata per i disegni dilegge in materia costituzionale ed eletto-rale, per quelli di delegazione legislativa,per quelli di conversione in legge di de-creti, per quelli di autorizzazione a rati-ficare trattati internazionali e per quelli diapprovazione di bilanci e consuntivi.

Il regolamento del Senato della Repub-blica disciplina le modalità di esame deidisegni di legge trasmessi dalla Camera deideputati ai sensi dell’articolo 70.

Esclusi i casi di cui all’articolo 70,primo comma, e, in ogni caso, le leggi inmateria elettorale, le leggi di autorizza-zione alla ratifica dei trattati internazio-nali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81,sesto comma, il Governo può chiederealla Camera dei deputati di deliberare,entro cinque giorni dalla richiesta, cheun disegno di legge indicato come essen-ziale per l’attuazione del programma digoverno sia iscritto con priorità all’ordinedel giorno e sottoposto alla pronuncia invia definitiva della Camera dei deputatientro il termine di settanta giorni dalladeliberazione. In tali casi, i termini di cuiall’articolo 70, terzo comma, sono ridottidella metà. Il termine può essere differitodi non oltre quindici giorni, in relazioneai tempi di esame da parte della Com-missione nonché alla complessità del di-segno di legge. Il regolamento della Ca-mera dei deputati stabilisce le modalità ei limiti del procedimento, anche con ri-ferimento all’omogeneità del disegno dilegge ».

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 10: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

ART. 13.

(Modifiche agli articoli 73 e 134della Costituzione).

1. All’articolo 73 della Costituzione, ilprimo comma è sostituito dai seguenti:

« Le leggi sono promulgate dal Presi-dente della Repubblica entro un mesedall’approvazione.

Le leggi che disciplinano l’elezione deimembri della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica possono esseresottoposte, prima della loro promulga-zione, al giudizio preventivo di legittimitàcostituzionale da parte della Corte costi-tuzionale, su ricorso motivato presentatoda almeno un quarto dei componenti dellaCamera dei deputati o da almeno un terzodei componenti del Senato della Repub-blica entro dieci giorni dall’approvazionedella legge, prima dei quali la legge nonpuò essere promulgata. La Corte costitu-zionale si pronuncia entro il termine ditrenta giorni e, fino ad allora, resta so-speso il termine per la promulgazionedella legge. In caso di dichiarazione diillegittimità costituzionale, la legge nonpuò essere promulgata ».

2. All’articolo 134 della Costituzione,dopo il primo comma è aggiunto il se-guente:

« La Corte costituzionale giudica altresìdella legittimità costituzionale delle leggiche disciplinano l’elezione dei membridella Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica ai sensi dell’articolo 73,secondo comma ».

ART. 14.

(Modifica dell’articolo 74della Costituzione).

1. L’articolo 74 della Costituzione èsostituito dal seguente:

« ART. 74. – Il Presidente della Repub-blica, prima di promulgare la legge, può

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 11: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

con messaggio motivato alle Camere chie-dere una nuova deliberazione.

Qualora la richiesta riguardi la legge diconversione di un decreto adottato anorma dell’articolo 77, il termine per laconversione in legge è differito di trentagiorni.

Se la legge è nuovamente approvata,questa deve essere promulgata ».

ART. 15.

(Modifica dell’articolo 75della Costituzione).

1. L’articolo 75 della Costituzione èsostituito dal seguente:

« ART. 75. – È indetto referendum po-polare per deliberare l’abrogazione, totaleo parziale, di una legge o di un atto aventeforza di legge, quando lo richiedono cin-quecentomila elettori o cinque Consigliregionali.

Non è ammesso il referendum per leleggi tributarie e di bilancio, di amnistia edi indulto, di autorizzazione a ratificaretrattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referen-dum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum èapprovata se ha partecipato alla votazionela maggioranza degli aventi diritto o, seavanzata da ottocentomila elettori, la mag-gioranza dei votanti alle ultime elezionidella Camera dei deputati, e se è raggiuntala maggioranza dei voti validamenteespressi.

La legge determina le modalità di at-tuazione del referendum ».

ART. 16.

(Disposizioni in materiadi decretazione d’urgenza).

1. All’articolo 77 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delleCamere » sono sostituite dalle seguenti:« disposta con legge »;

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 12: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

b) al secondo comma, le parole: « alleCamere che, anche se sciolte, sono appo-sitamente convocate e si riuniscono » sonosostituite dalle seguenti: « alla Camera deideputati, anche quando la funzione legi-slativa è esercitata collettivamente dalledue Camere. La Camera dei deputati,anche se sciolta, è appositamente convo-cata e si riunisce »;

c) al terzo comma:

1) al primo periodo sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « o, nei casi incui il Presidente della Repubblica abbiachiesto, a norma dell’articolo 74, unanuova deliberazione, entro novanta giornidalla loro pubblicazione »;

2) al secondo periodo, le parole:« Le Camere possono » sono sostituite dalleseguenti: « La legge può » e le parole: « conlegge » sono soppresse;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenticommi:

« Il Governo non può, mediante prov-vedimenti provvisori con forza di legge:disciplinare le materie indicate nell’arti-colo 72, quinto comma, con esclusione, perla materia elettorale, della disciplina del-l’organizzazione del procedimento eletto-rale e dello svolgimento delle elezioni;reiterare disposizioni adottate con decretinon convertiti in legge e regolare i rapportigiuridici sorti sulla base dei medesimi;ripristinare l’efficacia di norme di legge odi atti aventi forza di legge che la Cortecostituzionale ha dichiarato illegittimi pervizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediataapplicazione e di contenuto specifico,omogeneo e corrispondente al titolo.

L’esame, a norma dell’articolo 70, terzoe quarto comma, dei disegni di legge diconversione dei decreti è disposto dalSenato della Repubblica entro trentagiorni dalla loro presentazione alla Ca-mera dei deputati. Le proposte di modi-ficazione possono essere deliberate entrodieci giorni dalla data di trasmissione deldisegno di legge di conversione, che deveavvenire non oltre quaranta giorni dallapresentazione.

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 13: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

Nel corso dell’esame dei disegni di leggedi conversione dei decreti non possonoessere approvate disposizioni estranee al-l’oggetto o alle finalità del decreto ».

ART. 17.

(Deliberazione dello stato di guerra).

1. L’articolo 78 della Costituzione èsostituito dal seguente:

« ART. 78. – La Camera dei deputatidelibera a maggioranza assoluta lo stato diguerra e conferisce al Governo i poterinecessari ».

ART. 18.

(Leggi di amnistia e indulto).

1. All’articolo 79, primo comma, dellaCostituzione, le parole: « di ciascuna Ca-mera, » sono sostituite dalle seguenti:« della Camera dei deputati, ».

ART. 19.

(Autorizzazione alla ratificadi trattati internazionali).

1. All’articolo 80 della Costituzione, leparole: « Le Camere autorizzano » sonosostituite dalle seguenti: « La Camera deideputati autorizza » ed è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Le leggi che auto-rizzano la ratifica dei trattati relativi al-l’appartenenza dell’Italia all’Unione euro-pea sono approvate da entrambe le Ca-mere ».

ART. 20.

(Inchieste parlamentari).

1. L’articolo 82 della Costituzione èsostituito dal seguente:

« ART. 82. – La Camera dei deputatipuò disporre inchieste su materie di pub-blico interesse. Il Senato della Repubblicapuò disporre inchieste su materie di pub-

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 14: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

blico interesse concernenti le autonomieterritoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nominafra i propri componenti una Commissione.Alla Camera dei deputati la Commissioneè formata in modo da rispecchiare laproporzione dei vari gruppi. La Commis-sione d’inchiesta procede alle indagini eagli esami con gli stessi poteri e le stesselimitazioni dell’autorità giudiziaria ».

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO IIDELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 21.

(Modifiche all’articolo 83 della Costituzionein materia di delegati regionali e di quorumper l’elezione del Presidente della Repub-

blica).

1. All’articolo 83 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, il secondo periodoè sostituito dai seguenti: « Dal quarto scru-tinio è sufficiente la maggioranza dei trequinti dell’assemblea. Dal settimo scruti-nio è sufficiente la maggioranza dei trequinti dei votanti ».

ART. 22.

(Disposizioni in tema di elezionedel Presidente della Repubblica).

1. All’articolo 85 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « e idelegati regionali, » sono soppresse e dopoil primo periodo è aggiunto il seguente:« Quando il Presidente della Camera eser-cita le funzioni del Presidente della Re-pubblica nel caso in cui questi non possaadempierle, il Presidente del Senato con-voca e presiede il Parlamento in sedutacomune »;

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 15: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

b) al terzo comma, il primo periodoè sostituito dal seguente: « Se la Cameradei deputati è sciolta, o manca meno di tremesi alla sua cessazione, l’elezione haluogo entro quindici giorni dalla riunionedella Camera nuova ».

ART. 23.

(Esercizio delle funzionidel Presidente della Repubblica).

1. All’articolo 86 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delSenato » sono sostituite dalle seguenti:« della Camera dei deputati »;

b) al secondo comma, le parole: « ilPresidente della Camera dei deputati in-dice » sono sostituite dalle seguenti: « ilPresidente del Senato indice », le parole:« le Camere sono sciolte » sono sostituitedalle seguenti: « la Camera dei deputati èsciolta » e la parola: « loro » è sostituitadalla seguente: « sua ».

ART. 24.

(Scioglimento della Camera dei deputati).

1. All’articolo 88 della Costituzione, ilprimo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può,sentito il suo Presidente, sciogliere la Ca-mera dei deputati ».

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO IIIDELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 25.

(Fiducia al Governo).

1. All’articolo 94 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delledue Camere » sono sostituite dalle se-guenti: « della Camera dei deputati »;

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 16: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

b) al secondo comma, le parole:« Ciascuna Camera accorda o revoca lafiducia » sono sostituite dalle seguenti: « Lafiducia è accordata o revocata »;

c) al terzo comma, le parole: « alleCamere » sono sostituite dalle seguenti:« innanzi alla Camera dei deputati »;

d) al quarto comma, le parole: « di unao d’entrambe le Camere » sono sostituitedalle seguenti: « della Camera dei deputati »;

e) al quinto comma, dopo la parola:« Camera » sono inserite le seguenti: « deideputati ».

ART. 26.

(Modifica all’articolo 96della Costituzione).

1. All’articolo 96 della Costituzione, leparole: « del Senato della Repubblica o »sono soppresse.

ART. 27.

(Modifica all’articolo 97della Costituzione).

1. Il secondo comma dell’articolo 97della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I pubblici uffici sono organizzati se-condo disposizioni di legge, in modo chesiano assicurati il buon andamento, l’im-parzialità e la trasparenza dell’ammini-strazione ».

ART. 28.

(Soppressione del CNEL).

1. L’articolo 99 della Costituzione èabrogato.

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 17: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO VDELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 29.

(Abolizione delle Province).

1. All’articolo 114 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dalleProvince, » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « leProvince, » sono soppresse.

ART. 30.

(Modifica all’articolo 116della Costituzione).

1. All’articolo 116 della Costituzione, ilterzo comma è sostituito dal seguente:

« Ulteriori forme e condizioni partico-lari di autonomia, concernenti le materiedi cui all’articolo 117, secondo comma,lettere l), limitatamente all’organizzazionedella giustizia di pace, m), limitatamentealle disposizioni generali e comuni per lepolitiche sociali, n), o), limitatamente allepolitiche attive del lavoro e all’istruzione eformazione professionale, q), limitata-mente al commercio con l’estero, s) e u),limitatamente al governo del territorio,possono essere attribuite ad altre Regioni,con legge dello Stato, anche su richiestadelle stesse, sentiti gli enti locali, nelrispetto dei princìpi di cui all’articolo 119,purché la Regione sia in condizione diequilibrio tra le entrate e le spese delproprio bilancio. La legge è approvata daentrambe le Camere, sulla base di intesatra lo Stato e la Regione interessata ».

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 18: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

ART. 31.

(Modifica dell’articolo 117della Costituzione).

1. L’articolo 117 della Costituzione èsostituito dal seguente:

« ART. 117. – La potestà legislativa èesercitata dallo Stato e dalle Regioni nelrispetto della Costituzione, nonché deivincoli derivanti dall’ordinamento del-l’Unione europea e dagli obblighi inter-nazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelleseguenti materie:

a) politica estera e rapporti interna-zionali dello Stato; rapporti dello Statocon l’Unione europea; diritto di asilo econdizione giuridica dei cittadini di Statinon appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e leconfessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezzadello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio emercati finanziari e assicurativi; tutela epromozione della concorrenza; sistema va-lutario; sistema tributario e contabile delloStato; armonizzazione dei bilanci pubblici;coordinamento della finanza pubblica edel sistema tributario; perequazione dellerisorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggielettorali; referendum statali; elezione delParlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione am-ministrativa dello Stato e degli enti pub-blici nazionali; norme sul procedimentoamministrativo e sulla disciplina giuridicadel lavoro alle dipendenze delle ammini-strazioni pubbliche tese ad assicurarnel’uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, adesclusione della polizia amministrativa lo-cale;

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 19: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali;ordinamento civile e penale; giustizia am-ministrativa;

m) determinazione dei livelli essen-ziali delle prestazioni concernenti i diritticivili e sociali che devono essere garantitisu tutto il territorio nazionale; disposizionigenerali e comuni per la tutela dellasalute, per le politiche sociali e per lasicurezza alimentare;

n) disposizioni generali e comuni sul-l’istruzione; ordinamento scolastico; istru-zione universitaria e programmazione stra-tegica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa laprevidenza complementare e integrativa;tutela e sicurezza del lavoro; politicheattive del lavoro; disposizioni generali ecomuni sull’istruzione e formazione pro-fessionale;

p) ordinamento, legislazione eletto-rale, organi di governo e funzioni fonda-mentali di Comuni e Città metropolitane;disposizioni di principio sulle forme asso-ciative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini na-zionali e profilassi internazionale; com-mercio con l’estero;

r) pesi, misure e determinazione deltempo; coordinamento informativo stati-stico e informatico dei dati, dei processi edelle relative infrastrutture e piattaformeinformatiche dell’amministrazione statale,regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela e valorizzazione dei beniculturali e paesaggistici; ambiente ed eco-sistema; ordinamento sportivo; disposi-zioni generali e comuni sulle attività cul-turali e sul turismo;

t) ordinamento delle professioni edella comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sulgoverno del territorio; sistema nazionale ecoordinamento della protezione civile;

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 20: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

v) produzione, trasporto e distribu-zione nazionali dell’energia;

z) infrastrutture strategiche e grandireti di trasporto e di navigazione di inte-resse nazionale e relative norme di sicu-rezza; porti e aeroporti civili, di interessenazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativain materia di rappresentanza delle mino-ranze linguistiche, di pianificazione delterritorio regionale e mobilità al suo in-terno, di dotazione infrastrutturale, diprogrammazione e organizzazione dei ser-vizi sanitari e sociali, di promozione dellosviluppo economico locale e organizza-zione in ambito regionale dei servizi alleimprese e della formazione professionale;salva l’autonomia delle istituzioni scolasti-che, in materia di servizi scolastici, dipromozione del diritto allo studio, ancheuniversitario; in materia di disciplina, perquanto di interesse regionale, delle attivitàculturali, della promozione dei beni am-bientali, culturali e paesaggistici, di valo-rizzazione e organizzazione regionale delturismo, di regolazione, sulla base di ap-posite intese concluse in ambito regionale,delle relazioni finanziarie tra gli enti ter-ritoriali della Regione per il rispetto degliobiettivi programmatici regionali e localidi finanza pubblica, nonché in ogni ma-teria non espressamente riservata allacompetenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge delloStato può intervenire in materie non ri-servate alla legislazione esclusiva quandolo richieda la tutela dell’unità giuridica oeconomica della Repubblica, ovvero la tu-tela dell’interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome diTrento e di Bolzano, nelle materie di lorocompetenza, partecipano alle decisioni di-rette alla formazione degli atti normatividell’Unione europea e provvedono all’at-tuazione e all’esecuzione degli accordi in-ternazionali e degli atti dell’Unione euro-pea, nel rispetto delle norme di procedurastabilite con legge dello Stato, che disci-plina le modalità di esercizio del poteresostitutivo in caso di inadempienza.

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 21: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

La potestà regolamentare spetta alloStato e alle Regioni secondo le rispettivecompetenze legislative. È fatta salva lafacoltà dello Stato di delegare alle Regionil’esercizio di tale potestà nelle materie dicompetenza legislativa esclusiva. I Comunie le Città metropolitane hanno potestàregolamentare in ordine alla disciplinadell’organizzazione e dello svolgimentodelle funzioni loro attribuite, nel rispettodella legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni osta-colo che impedisce la piena parità degli uo-mini e delle donne nella vita sociale, culturaleed economica e promuovono la parità di ac-cesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese dellaRegione con altre Regioni per il miglioreesercizio delle proprie funzioni, anche conindividuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza laRegione può concludere accordi con Statie intese con enti territoriali interni adaltro Stato, nei casi e con le forme disci-plinati da leggi dello Stato ».

ART. 32.

(Modifiche all’articolo 118della Costituzione).

1. All’articolo 118 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « Pro-vince, » è soppressa;

b) dopo il primo comma è inserito ilseguente:

« Le funzioni amministrative sono eser-citate in modo da assicurare la semplifi-cazione e la trasparenza dell’azione am-ministrativa, secondo criteri di efficienza edi responsabilità degli amministratori »;

c) al secondo comma, le parole: « , leProvince » sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: « nellamateria della tutela dei beni culturali »sono sostituite dalle seguenti: « in materiadi tutela dei beni culturali e paesaggistici »;

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 22: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

e) al quarto comma, la parola: « ,Province » è soppressa.

ART. 33.

(Modifica dell’articolo 119della Costituzione).

1. L’articolo 119 della Costituzione èsostituito dal seguente:

« ART. 119. – I Comuni, le Città me-tropolitane e le Regioni hanno autonomiafinanziaria di entrata e di spesa, nel ri-spetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, econcorrono ad assicurare l’osservanza deivincoli economici e finanziari derivantidall’ordinamento dell’Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e leRegioni hanno risorse autonome. Stabili-scono e applicano tributi ed entrate proprie dispongono di compartecipazioni al get-tito di tributi erariali riferibile al loroterritorio, in armonia con la Costituzionee secondo quanto disposto dalla legge delloStato ai fini del coordinamento della fi-nanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondoperequativo, senza vincoli di destinazione,per i territori con minore capacità fiscaleper abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui aicommi precedenti assicurano il finanzia-mento integrale delle funzioni pubblichedei Comuni, delle Città metropolitane edelle Regioni. Con legge dello Stato sonodefiniti indicatori di riferimento di costo edi fabbisogno che promuovono condizionidi efficienza nell’esercizio delle medesimefunzioni.

Per promuovere lo sviluppo economico,la coesione e la solidarietà sociale, perrimuovere gli squilibri economici e sociali,per favorire l’effettivo esercizio dei dirittidella persona, o per provvedere a scopidiversi dal normale esercizio delle lorofunzioni, lo Stato destina risorse aggiun-tive ed effettua interventi speciali in favoredi determinati Comuni, Città metropoli-tane e Regioni.

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 23: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

I Comuni, le Città metropolitane e leRegioni hanno un proprio patrimonio,attribuito secondo i princìpi generali de-terminati dalla legge dello Stato. Possonoricorrere all’indebitamento solo per finan-ziare spese di investimento, con la conte-stuale definizione di piani di ammorta-mento e a condizione che per il complessodegli enti di ciascuna Regione sia rispet-tato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ognigaranzia dello Stato sui prestiti dagli stessicontratti ».

ART. 34.

(Modifica all’articolo 120della Costituzione).

1. All’articolo 120, secondo comma,della Costituzione, dopo le parole: « IlGoverno » sono inserite le seguenti: « ,acquisito, salvi i casi di motivata urgenza,il parere del Senato della Repubblica, chedeve essere reso entro quindici giorni dallarichiesta, » e sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « e stabilisce i casi diesclusione dei titolari di organi di governoregionali e locali dall’esercizio delle rispet-tive funzioni quando è stato accertato lostato di grave dissesto finanziario del-l’ente ».

ART. 35.

(Limiti agli emolumenti dei componentidegli organi regionali ed equilibrio tra i

sessi nella rappresentanza).

1. All’articolo 122, primo comma, dellaCostituzione, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « e i relativi emolumentinel limite dell’importo di quelli attribuitiai sindaci dei Comuni capoluogo di Re-gione. La legge della Repubblica stabiliscealtresì i princìpi fondamentali per pro-muovere l’equilibrio tra donne e uomininella rappresentanza ».

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 24: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

ART. 36.

(Soppressione della Commissioneparlamentare per le questioni regionali).

1. All’articolo 126, primo comma, dellaCostituzione, l’ultimo periodo è sostituitodal seguente: « Il decreto è adottato previoparere del Senato della Repubblica ».

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO VIDELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 37.

(Elezione dei giudicidella Corte costituzionale).

1. All’articolo 135 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dalseguente:

« La Corte costituzionale è composta daquindici giudici, dei quali un terzo nomi-nati dal Presidente della Repubblica, unterzo dalle supreme magistrature ordina-ria ed amministrative, tre dalla Cameradei deputati e due dal Senato della Re-pubblica »;

b) al settimo comma, la parola: « se-natore » è sostituita dalla seguente: « de-putato ».

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38.

(Disposizioni consequenzialie di coordinamento).

1. All’articolo 48, terzo comma, dellaCostituzione, le parole: « delle Camere »sono sostituite dalle seguenti: « della Ca-mera dei deputati ».

2. L’articolo 58 della Costituzione èabrogato.

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 25: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

3. L’articolo 61 della Costituzione èsostituito dal seguente:

« ART. 61. – L’elezione della nuovaCamera dei deputati ha luogo entro set-tanta giorni dalla fine della precedente. Laprima riunione ha luogo non oltre ilventesimo giorno dall’elezione.

Finché non sia riunita la nuova Cameradei deputati sono prorogati i poteri dellaprecedente ».

4. All’articolo 62 della Costituzione, ilterzo comma è abrogato.

5. All’articolo 73, secondo comma, dellaCostituzione, le parole: « Se le Camere,ciascuna a maggioranza assoluta dei pro-pri componenti, ne dichiarano » sono so-stituite dalle seguenti: « Se la Camera deideputati, a maggioranza assoluta dei suoicomponenti, ne dichiara ».

6. All’articolo 81 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole:« delle Camere » sono sostituite dalle se-guenti: « della Camera dei deputati » e laparola: « rispettivi » è sostituita dalla se-guente: « suoi »;

b) al quarto comma, le parole: « LeCamere ogni anno approvano » sono so-stituite dalle seguenti: « La Camera deideputati ogni anno approva »;

c) al sesto comma, le parole: « diciascuna Camera, » sono sostituite dalleseguenti: « della Camera dei deputati, ».

7. All’articolo 87 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « dellenuove Camere » sono sostituite dalle se-guenti: « della nuova Camera dei deputati »;

b) all’ottavo comma, le parole: « delleCamere » sono sostituite dalle seguenti:« della Camera dei deputati. Ratifica itrattati relativi all’appartenenza dell’Italiaall’Unione europea, previa l’autorizzazionedi entrambe le Camere »;

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 26: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

c) al nono comma, le parole: « dalleCamere » sono sostituite dalle seguenti:« dalla Camera dei deputati ».

8. La rubrica del titolo V della parte IIdella Costituzione è sostituita dalla se-guente: « Le Regioni, le Città metropolitanee i Comuni ».

9. All’articolo 120, secondo comma,della Costituzione, dopo le parole: « , delleProvince » sono inserite le seguenti: « au-tonome di Trento e di Bolzano ».

10. All’articolo 121, secondo comma,della Costituzione, le parole: « alle Ca-mere » sono sostituite dalle seguenti: « allaCamera dei deputati ».

11. All’articolo 122, secondo comma,della Costituzione, le parole: « ad una delleCamere del Parlamento » sono sostituitedalle seguenti: « alla Camera dei deputati ».

12. All’articolo 132, secondo comma,della Costituzione, le parole: « della Provin-cia o delle Province interessate e » sono sop-presse e le parole: « Province e Comuni, »sono sostituite dalle seguenti: « i Comuni, ».

13. All’articolo 133 della Costituzione, ilprimo comma è abrogato.

14. Il comma 2 dell’articolo 12 dellalegge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, esuccessive modificazioni, è sostituito dalseguente:

« 2. Il Comitato di cui al comma 1 èpresieduto dal Presidente della Giuntadella Camera dei deputati ».

15. Alla legge costituzionale 16 gennaio1989, n. 1, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) l’articolo 5 è sostituito dal se-guente:

« ART. 5. – 1. L’autorizzazione previstadall’articolo 96 della Costituzione spettaalla Camera dei deputati, anche se ilprocedimento riguardi altresì soggetti chenon sono membri della medesima Cameradei deputati »;

b) le parole: « Camera competente aisensi dell’articolo 5 » e « Camera compe-tente », ovunque ricorrono, sono sostituitedalle seguenti: « Camera dei deputati ».

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 27: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

16. All’articolo 3 della legge costituzio-nale 22 novembre 1967, n. 2, al primoperiodo, le parole: « da questo in sedutacomune delle due Camere » sono sostituitedalle seguenti: « da ciascuna Camera » e leparole: « componenti l’Assemblea » sonosostituite dalle seguenti: « propri compo-nenti »; al secondo periodo, le parole:« l’Assemblea » sono sostituite dalle se-guenti: « di ciascuna Camera ».

ART. 39.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione e sinoalla data di entrata in vigore della legge dicui all’articolo 57, sesto comma, dellaCostituzione, come modificato dall’articolo2 della presente legge costituzionale, perl’elezione del Senato della Repubblica, neiConsigli regionali e della Provincia auto-noma di Trento, ogni consigliere può vo-tare per una sola lista di candidati, for-mata da consiglieri e da sindaci dei ri-spettivi territori. Al fine dell’assegnazionedei seggi a ciascuna lista di candidati sidivide il numero dei voti espressi per ilnumero dei seggi attribuiti e si ottiene ilquoziente elettorale. Si divide poi per talequoziente il numero dei voti espressi infavore di ciascuna lista di candidati. I seggisono assegnati a ciascuna lista di candidatiin numero pari ai quozienti interi ottenuti,secondo l’ordine di presentazione nellalista dei candidati medesimi, e i seggiresidui sono assegnati alle liste che hannoconseguito i maggiori resti; a parità diresti, il seggio è assegnato alla lista chenon ha ottenuto seggi o, in mancanza, aquella che ha ottenuto il numero minoredi seggi. Per la lista che ha ottenuto ilmaggior numero di voti, può essere eserci-tata l’opzione per l’elezione del sindaco o,in alternativa, di un consigliere, nell’ambitodei seggi spettanti. In caso di cessazione diun senatore dalla carica di consigliere o disindaco, è proclamato eletto rispettiva-mente il consigliere o sindaco primo tra inon eletti della stessa lista.

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 28: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

2. Quando, in base all’ultimo censi-mento generale della popolazione, il nu-mero di senatori spettanti a una Regione,ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione,come modificato dall’articolo 2 della pre-sente legge costituzionale, è diverso daquello risultante in base al censimentoprecedente, il Consiglio regionale elegge isenatori nel numero corrispondente all’ul-timo censimento, anche in deroga al primocomma del medesimo articolo 57 dellaCostituzione. Si applicano in ogni caso ledisposizioni di cui al comma 1.

3. Nella legislatura in corso alla data dientrata in vigore della presente legge co-stituzionale, sciolte entrambe le Camere,non si procede alla convocazione dei co-mizi elettorali per il rinnovo del Senatodella Repubblica.

4. Fino alla data di entrata in vigoredella legge di cui all’articolo 57, sestocomma, della Costituzione, come modifi-cato dall’articolo 2 della presente leggecostituzionale, la prima costituzione delSenato della Repubblica ha luogo, in basealle disposizioni del presente articolo, en-tro dieci giorni dalla data della primariunione della Camera dei deputati suc-cessiva alle elezioni svolte dopo la data dientrata in vigore della presente legge co-stituzionale. Qualora alla data di svolgi-mento delle elezioni della Camera deideputati di cui al periodo precedente sisvolgano anche elezioni di Consigli regio-nali o dei Consigli delle Province auto-nome di Trento e di Bolzano, i medesimiConsigli sono convocati in collegio eletto-rale entro tre giorni dal loro insediamento.

5. I senatori eletti sono proclamati dalPresidente della Giunta regionale o pro-vinciale.

6. La legge di cui all’articolo 57, sestocomma, della Costituzione, come modifi-cato dall’articolo 2 della presente leggecostituzionale, è approvata entro sei mesidalla data di svolgimento delle elezionidella Camera dei deputati di cui alcomma 4.

7. I senatori a vita in carica alla datadi entrata in vigore della presente leggecostituzionale permangono nella stessa ca-

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 29: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

rica, ad ogni effetto, quali membri delSenato della Repubblica.

8. Le disposizioni dei regolamenti par-lamentari vigenti alla data di entrata invigore della presente legge costituzionalecontinuano ad applicarsi, in quanto com-patibili, fino alla data di entrata in vigoredelle loro modificazioni, adottate secondoi rispettivi ordinamenti dalla Camera deideputati e dal Senato della Repubblica,conseguenti alla medesima legge costitu-zionale.

9. Fino all’adeguamento del regola-mento della Camera dei deputati a quantoprevisto dall’articolo 72, settimo comma,della Costituzione, come modificato dal-l’articolo 12 della presente legge costitu-zionale, in ogni caso il differimento deltermine previsto dal medesimo articolonon può essere inferiore a dieci giorni.

10. In sede di prima applicazione del-l’articolo 135 della Costituzione, come mo-dificato dall’articolo 37 della presentelegge costituzionale, alla cessazione dallacarica dei giudici della Corte costituzionalenominati dal Parlamento in seduta co-mune, le nuove nomine sono attribuitealternativamente, nell’ordine, alla Cameradei deputati e al Senato della Repubblica.

11. In sede di prima applicazione,nella legislatura in corso alla data di en-trata in vigore della presente legge costitu-zionale, su ricorso motivato presentato en-tro dieci giorni da tale data, o entro diecigiorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di cui all’articolo 57, sesto comma,della Costituzione, come modificato dallapresente legge costituzionale, da almeno unquarto dei componenti della Camera deideputati o un terzo dei componenti delSenato della Repubblica, le leggi promul-gate nella medesima legislatura che disci-plinano l’elezione dei membri della Cameradei deputati e del Senato della Repubblicapossono essere sottoposte al giudizio di le-gittimità della Corte costituzionale. LaCorte costituzionale si pronuncia entro iltermine di trenta giorni. Anche ai fini di cuial presente comma, il termine di cui alcomma 6 decorre dalla data di entrata invigore della presente legge costituzionale.

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 30: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

Entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della legge di cui all’articolo 57,sesto comma, della Costituzione, come mo-dificato dalla presente legge costituzionale,le Regioni e le Province autonome di Trentoe di Bolzano conformano le rispettive di-sposizioni legislative e regolamentari aquanto ivi stabilito.

12. Le leggi delle Regioni adottate aisensi dell’articolo 117, terzo e quartocomma, della Costituzione, nel testo vi-gente fino alla data di entrata in vigoredella presente legge costituzionale, conti-nuano ad applicarsi fino alla data dientrata in vigore delle leggi adottate aisensi dell’articolo 117, secondo e terzocomma, della Costituzione, come modifi-cato dall’articolo 31 della presente leggecostituzionale.

13. Le disposizioni di cui al capo IVdella presente legge costituzionale non siapplicano alle Regioni a statuto speciale ealle Province autonome di Trento e diBolzano fino alla revisione dei rispettivistatuti sulla base di intese con le mede-sime Regioni e Province autonome. Adecorrere dalla data di entrata in vigoredella presente legge costituzionale, e sinoalla revisione dei predetti statuti speciali,alle Regioni a statuto speciale e alle Pro-vince autonome si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 116, terzo comma,ad esclusione di quelle che si riferisconoalle materie di cui all’articolo 117, terzocomma, della Costituzione, nel testo vi-gente fino alla data di entrata in vigoredella presente legge costituzionale e restaferma la disciplina vigente prevista daimedesimi statuti e dalle relative norme diattuazione ai fini di quanto previsto dal-l’articolo 120 della Costituzione; a seguitodella suddetta revisione, alle medesimeRegioni a statuto speciale e Province au-tonome si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 116, terzo comma, della Costi-tuzione, come modificato dalla presentelegge costituzionale.

14. La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste esercita le funzioni provin-ciali già attribuite alla data di entrata invigore della presente legge costituzionale.

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 31: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

ART. 40.

(Disposizioni finali).

1. Il Consiglio nazionale dell’economiae del lavoro (CNEL) è soppresso. Entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge costituzionale, il Pre-sidente del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro per la semplificazione ela pubblica amministrazione, d’intesa conil Ministro dell’economia e delle finanze,nomina, con proprio decreto, un commis-sario straordinario cui è affidata la ge-stione provvisoria del CNEL, per le attivitàrelative al patrimonio, compreso quelloimmobiliare, nonché per la riallocazionedelle risorse umane e strumentali pressola Corte dei conti e per gli altri adempi-menti conseguenti alla soppressione. Al-l’atto dell’insediamento del commissariostraordinario decadono dall’incarico gliorgani del CNEL e i suoi componenti perogni funzione di istituto, compresa quelladi rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rim-borsi o analoghi trasferimenti monetarirecanti oneri a carico della finanza pub-blica in favore dei gruppi politici presentinei Consigli regionali.

3. Tenuto conto di quanto disposto dallapresente legge costituzionale, entro la legi-slatura in corso alla data della sua entratain vigore, la Camera dei deputati e il Senatodella Repubblica provvedono, secondo cri-teri di efficienza e razionalizzazione, all’in-tegrazione funzionale delle amministra-zioni parlamentari, mediante servizi co-muni, impiego coordinato di risorse umanee strumentali e ogni altra forma di collabo-razione. A tal fine è istituito il ruolo unicodei dipendenti del Parlamento, formato dalpersonale di ruolo delle due Camere, cheadottano uno statuto unico del personaledipendente, nel quale sono raccolte e coor-dinate le disposizioni già vigenti nei rispet-tivi ordinamenti e stabilite le procedure perle modificazioni successive da approvare inconformità ai princìpi di autonomia, im-parzialità e accesso esclusivo e diretto conapposito concorso. Le Camere definiscono

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 32: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

altresì di comune accordo le norme cheregolano i contratti di lavoro alle dipen-denze delle formazioni organizzate deimembri del Parlamento, previste dai rego-lamenti. Restano validi a ogni effetto i rap-porti giuridici, attivi e passivi, instauratianche con i terzi.

4. Per gli enti di area vasta, tenuto contoanche delle aree montane, fatti salvi i pro-fili ordinamentali generali relativi agli entidi area vasta definiti con legge dello Stato,le ulteriori disposizioni in materia sonoadottate con legge regionale. Il mutamentodelle circoscrizioni delle Città metropoli-tane è stabilito con legge della Repubblica,su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

5. Fermo restando quanto stabilito dal-l’articolo 59, primo comma, della Costitu-zione, i senatori di cui al medesimo arti-colo 59, secondo comma, come sostituitodall’articolo 3 della presente legge costi-tuzionale, non possono eccedere, in ognicaso, il numero complessivo di cinque,tenuto conto della permanenza in caricadei senatori a vita già nominati alla datadi entrata in vigore della presente leggecostituzionale. Lo stato e le prerogative deisenatori di diritto e a vita restano regolatisecondo le disposizioni già vigenti alla datadi entrata in vigore della presente leggecostituzionale.

6. I senatori della Provincia autonomadi Bolzano/Autonome Provinz Bozen sonoeletti tenendo conto della consistenza deigruppi linguistici in base all’ultimo censi-mento. In sede di prima applicazione ogniconsigliere può votare per due liste dicandidati, formate ciascuna da consiglierie da sindaci dei rispettivi territori.

ART. 41.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge costituzionale en-tra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Uf-ficiale successiva alla promulgazione. Ledisposizioni della presente legge costitu-zionale si applicano a decorrere dallalegislatura successiva allo scioglimento di

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 33: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

entrambe le Camere, salvo quelle previstedagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11,e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono diimmediata applicazione.

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2613-D

Page 34: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA
Page 35: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA
Page 36: XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · Valuta le po-litiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ... politiche dell’Unione europea sui territori. ... XVII LEGISLATURA

€ 4,00Stampato su carta riciclata ecologica

*17PDL0038060**17PDL0038060*