CAMERADEIDEPUTATI 3131 - Camera.it - XVII Legislatura · (DELRIO) Ratifica ed esecuzione...

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3131 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI) E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLINTERNO (ALFANO) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ORLANDO) CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (GUIDI) CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (MARTINA) CON IL MINISTRO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (GALLETTI) E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DELRIO) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 Presentato il 19 maggio 2015 TOMO I Atti Parlamentari I Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3131—

DISEGNO DI LEGGEPRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(MARTINA)

CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(DELRIO)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unioneeuropea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Statimembri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, fatto a Bruxelles

il 27 giugno 2014

Presentato il 19 maggio 2015

TOMO I

Atti Parlamentari — I — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I N D I C E

TOMO I

Relazione illustrativa ............................................................................ Pag. 1

Relazione tecnica .................................................................................. » 8

Analisi tecnico-normativa ..................................................................... » 27

Analisi dell’impatto della regolamentazione ..................................... » 32

Disegno di legge .................................................................................... » 38

Testo dell’Accordo ................................................................................. » 40

TOMO II

Allegati all’Accordo

Allegato I – Libertà, sicurezza e giustizia ...................................... » 183

Allegato II – Soppressione dei dazi doganali .................................. » 184

Allegato II-A – Prodotti soggetti a contingenti tariffari annui inesenzione da dazio (Unione) ......................................................... » 184

Allegato II-B – Prodotti ai quali si applica un prezzo d’entrata chebeneficiano dell’esenzione dall’aliquota ad valorem del dazioall’importazione (Unione) ............................................................... » 185

Allegato II-C – Prodotti soggetti al meccanismo antielusione(Unione) ............................................................................................ » 187

Allegato III – Ravvicinamento ............................................................ » 209

Allegato III-A – Elenco della legislazione settoriale ai fini delravvicinamento ................................................................................. » 210

Allegato III-B – Elenco indicativo della legislazione orizzontale . » 212

Allegato IV – Copertura ...................................................................... » 212

Allegato IV-A – Misure sanitarie e fitosanitarie ............................. » 213

Allegato IV-B – Norme sul benessere degli animali ...................... » 217

Allegato IV-C – Altre misure considerate nel capo 4 del titolo V . » 217

Allegato IV-D – Misure da includere dopo il ravvicinamento allalegislazione dell’Unione .................................................................. » 217

Allegato V – Elenco delle malattie degli animali e delle malattieconnesse all’acquacoltura soggette a notifica, nonché degliorganismi nocivi regolamentati rispetto ai quali possono esserericonosciute regioni indenni .......................................................... » 217

Allegato VI – Regionalizzazione/zonizzazione, zone indenni e zoneprotette ............................................................................................. » 220

Allegato VII – Riconoscimento provvisorio degli stabilimenti ....... » 221

Allegato VIII – Procedura di riconoscimento dell’equivalenza ..... » 225

Allegato IX – Controlli all’importazione e diritti d’ispezione ....... » 227

Atti Parlamentari — II — Camera dei Deputati — 3131

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allegato X – Certificazione ................................................................. Pag. 230

Allegato XI – Ravvicinamento ............................................................ » 231

Allegato XI-A – Princìpi per la valutazione dei progressi compiutiin vista del ravvicinamento ........................................................... » 232

Allegato XI-B – Elenco della legislazione dell’UE cui la Georgiaravvicina la propria legislazione nazionale ................................ » 235

Allegato XII – Status di equivalenza ................................................ » 235

Allegato XIII – Ravvicinamento della legislazione doganale ......... » 236

Allegato XIV – Elenco di riserve relative allo stabilimento; elencodi impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi;elenco di riserve relative al personale chiave, ai laureati intirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese; elenco diriserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai profes-sionisti indipendenti ....................................................................... » 237

Allegato XV – Ravvicinamento ........................................................... » 330

Allegato XV-A – Norme applicabili ai servizi finanziari ............... » 331

Allegato XV-B – Norme applicabili ai servizi di telecomunica-zione .................................................................................................. » 336

Allegato XV-C – Norme applicabili ai servizi postali e di corriere . » 338

Allegato XV-D – Norme applicabili al trasporto marittimo inter-nazionale .......................................................................................... » 339

Allegato XVI – Appalti pubblici ........................................................ » 342

Allegato XVII – Indicazioni geografiche ........................................... » 368

Allegato XVIII – Meccanismo di allarme rapido ............................ » 590

Allegato XIX – Meccanismo di mediazione ..................................... » 592

Allegato XX – Regolamento di procedura per la risoluzione dellecontroversie ...................................................................................... » 596

Allegato XXI – Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori . » 601

Allegato XXII – Fiscalità ..................................................................... » 603

Allegato XXIII – Statistiche ................................................................ » 605

Allegato XXIV – Trasporti .................................................................. » 606

Allegato XXV – Energia ...................................................................... » 610

Allegato XXVI – Ambiente ................................................................. » 615

Allegato XXVII – Iniziative in materia di clima ............................ » 629

Allegato XXVIII – Diritto societario, contabilità e revisione con-tabile e governance societaria ....................................................... » 631

Allegato XXIX – Politica dei consumatori ....................................... » 634

Allegato XXX – Occupazione, politica sociale e pari opportunità . » 637

Allegato XXXI – Sanità pubblica ...................................................... » 642

Allegato XXXII – Istruzione, formazione e gioventù ..................... » 645

Allegato XXXIII – Cooperazione nei settori degli audiovisivi e deimedia ................................................................................................. » 646

Allegato XXXIV – Disposizioni antifrode e in materia di controllo . » 647

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Protocolli ................................................................................................ Pag. 648

Protocollo I relativo alla definizione della nozione di « Prodottioriginari » e ai metodi di cooperazione amministrativa ........... » 648

Allegati al Protocollo I: ........................................................................ » 664

Allegato I – Note introduttive all’elenco dell’allegato II delprotocollo I ...................................................................................... » 664

Allegato II – Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cuidevono essere sottoposti i materiali non originari affinché ilprodotto trasformato possa avere il carattere di prodottooriginario .......................................................................................... » 670

Allegato III – Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 edella domanda di certificato di circolazione EUR.1 ................. » 762

Allegato IV – Testo della dichiarazione di origine .................. » 767

Dichiarazioni comuni relative al Protocollo I: ................................. » 770

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra ....... » 770

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino . » 770

Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole diorigine contenute nel protocollo I relativo alla definizione dellanozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazioneamministrativa ................................................................................. » 771

Protocollo II sull’assistenza amministrativa reciproca nel settoredoganale ............................................................................................ » 772

Protocollo III riguardante un accordo quadro tra l’Unione europeae la Georgia sui princìpi generali della partecipazione dellaGeorgia ai programmi dell’Unione ............................................... » 777

Protocollo IV – Definizioni ................................................................. » 778

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ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presentedisegno di legge si chiede di autorizzare laratifica e di disporre l’esecuzione dell’Ac-cordo di associazione tra l’Unione europeae la Comunità europea dell’energia ato-mica e i loro Stati membri, da una parte,e la Georgia, dall’altra, fatto a Bruxelles il27 giugno 2014.

1.1 Contesto dell’Accordo.

Il Partenariato orientale (PO), originatoda una proposta polacco-svedese del-l’aprile 2008 e formalmente introdotto nelvertice di Praga del 7 maggio 2009, èinquadrato nell’ambito della Politica eu-ropea di vicinato (PEV) e nasce dallanecessità di stimolare nei sei vicini orien-tali (Ucraina, Bielorussia, Moldova, Arme-nia, Georgia e Azerbaigian) processi diavvicinamento all’Unione europea (UE),secondo le ambizioni e le specificità diognuno. Strumentali al raggiungimento ditali obiettivi sono la stipulazione di ac-cordi di associazione inclusivi di aree dilibero scambio ampie e approfondite (As-sociation Agreement / Deep and Com-prehensive Free Trade Agreement - AA/DCFTA), l’avvio di negoziati per la facili-tazione nel rilascio dei visti suscettibili dicondurre ad un’eventuale liberalizzazionedegli stessi secondo valutazioni da operarsicaso per caso, nonché una cooperazioneenergetica strutturata, attraverso la qualeil PO dovrebbe fornire all’Unione europeamaggiori garanzie sulla regolarità deiflussi di approvvigionamento. Nell’ambitodel PO, l’Unione europea sta sviluppandorelazioni sempre più strette con la Geor-gia, lungo un percorso che – superandol’approccio di mera cooperazione – èavviato verso la realizzazione di una gra-duale associazione politica e integrazioneeconomica. Questi due elementi (integra-zione economica e associazione politica)sono infatti gli obiettivi cardine del PO,

che dal maggio 2009 è il quadro di rife-rimento della dimensione orientale dellaPEV. Essa annovera fra le sue priorità lastipulazione di nuovi accordi di associa-zione con ciascun partner, comprendentiAA/DCFTA.

Le relazioni tra l’UE e la Georgia – giàdisciplinate dall’Accordo di partenariato ecooperazione (PCA - Partnership and Coo-peration Agreement) in vigore dal 1o luglio1999 – si sono negli anni vieppiù svilup-pate e arricchite diventando oggetto diun’attenzione specifica da parte dell’UE,intenzionata ad incoraggiarne la transi-zione verso la democrazia e l’economia dimercato e a favorirne il progressivo avvi-cinamento ai parametri europei. Nel mag-gio 2010 le Parti iniziarono quindi anegoziare un nuovo accordo, destinato asuccedere al PCA, formulato secondo lecaratteristiche dell’accordo di associa-zione, sulla base dei princìpi e dei criteristabiliti nel quadro del PO.

L’Accordo di associazione del quale sichiede alle Camere di autorizzare la ratificaprevede l’approfondimento delle relazionipolitiche ed economiche fra l’Unione euro-pea e la Georgia in vista di una gradualeintegrazione del Paese nel mercato internodell’Unione, la più vasta singola area com-merciale al mondo. L’Accordo, quindi, rap-presenta un modo concreto per attivare ilpotenziale delle relazioni bilaterali, attra-verso il sostegno alle riforme interne, alrisanamento economico, alla crescita, al-l’organizzazione istituzionale e alla coope-razione settoriale in molteplici ambiti, qualienergia, trasporti, ambiente, sanità, educa-zione, tutela dei consumatori, cultura. Essofa parte dei cosiddetti accordi di nuovagenerazione, che l’Unione europea sta sti-pulando con alcuni partner del PO e chepongono le basi per relazioni a lungo ter-mine, senza peraltro escludere ulteriori fu-turi sviluppi delle stesse, in linea con ilTrattato di Lisbona.

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L’approccio innovativo dell’Accordo diassociazione, oltre a prevedere forme piùstrette di cooperazione e a coprire unagamma di settori molto più estesa delprecedente PCA, si spinge fino a includere,quale parte integrante dello stesso, la crea-zione di una DCFTA. L’Accordo va inoltreinteso come una vera e propria agenda perle riforme in Georgia, in quanto basato suun programma a 360 gradi di adegua-mento normativo ai parametri europei.Allo scopo di creare i presupposti e difacilitare l’attuazione dell’Accordo, infatti,è stata approntata, d’intesa con l’Unioneeuropea, anche un’agenda di associazioneper la Georgia.

Gli elementi chiave dell’Accordo pos-sono essere così riassunti:

valori e princìpi condivisi (democra-zia, rispetto dei diritti umani, libertà fon-damentali, Stato di diritto, sviluppo soste-nibile, economia di mercato);

cooperazione rafforzata in politicaestera e di sicurezza (focus su stabilitàdella regione, armi di distruzione dimassa, lotta al terrorismo, gestione dellecrisi);

creazione di una DCFTA (per offrirenon solo maggiori opportunità di commer-cio e di investimento, ma anche la possi-bilità di fruire dell’assistenza dell’Unioneeuropea nelle riforme collegate al settoreeconomico-commerciale);

giustizia, libertà e sicurezza (migra-zione, protezione dei dati, lotta al riciclag-gio di denaro, alle droghe e al crimineorganizzato);

cooperazione in ventotto settorichiave (fra cui riforma della pubblicaamministrazione, politiche sociali e pariopportunità, gestione della finanza pub-blica, tassazione, politiche industriali, po-litiche marittime e della pesca, agricolturae sviluppo rurale, energia, trasporti, pro-tezione civile, sanità, ricerca, turismo, so-cietà dell’informazione, cultura, società ci-vile).

Una volta entrato in vigore, l’Accordoapporterà tangibili benefìci alla popola-

zione locale, quali una maggiore prote-zione dei consumatori attraverso il miglio-ramento dei livelli qualitativi dei prodottiagricoli locali, maggiori opportunità diaffari per le piccole e medie impreseattraverso l’accresciuta apertura dei mer-cati tra le Parti, con conseguenti incre-mento del lavoro e diminuzione dell’emi-grazione, diminuzione dei costi energeticidomestici e sviluppo di energie rinnovabili,migliore funzionamento del sistema giudi-ziario e aumento della trasparenza.

La sezione dell’Accordo concernentel’istituzione di una DCFTA prevede l’in-staurazione di una relazione commercialepreferenziale basata su trattamenti reci-procamente vantaggiosi nell’accesso ai ri-spettivi mercati. Ciò si sostanzia nell’eli-minazione dei dazi all’importazione non-ché, se presenti, di quelli all’esportazionesui beni commercializzati, nella rimozionedi ostacoli ai servizi e nella facilitazionedell’accesso e dello stabilimento di societànei rispettivi mercati. L’istituzione dellaDCFTA è stata resa possibile dall’appar-tenenza della Georgia all’Organizzazionemondiale del commercio (OMC), di cui èmembro dal 2000.

Come è noto, le aree di libero scambioche l’Unione europea instaura con i part-ner includono di norma aspetti che vannoal di là di quelli eminentemente commer-ciali: si tratta di un approccio ad ampioraggio (da qui la specificazione « ampia » –in inglese comprehensive – nella denomi-nazione DCFTA), che include anche lepolitiche nazionali in materia di appalti,concorrenza, proprietà intellettuale e svi-luppo sostenibile. Il termine « approfon-dito » si riferisce invece alle specificheprevisioni della DCFTA volte a incideresulle politiche commerciali della Georgia esulla modernizzazione della sua economia:si tratta, ad esempio, delle misure sanita-rie e fitosanitarie che – una volta allineateal regime dell’Unione europea – consen-tiranno alla Georgia di esportare prodottianimali o di origine animale nell’Unione, eciò senza considerare l’effetto dell’allinea-mento legislativo nel settore dei prodottiindustriali che, una volta che sarà statopossibile stipulare il relativo protocollo

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sulla conformità e l’accettazione dei pa-rametri, consentirà alle Parti di realizzareanche un significativo abbattimento deirispettivi costi di commercializzazione.

Fra le più ambiziose iniziative in fattodi liberalizzazione commerciale mai con-cluse dall’Unione europea con un partner,la DCFTA, attraverso la completa elimi-nazione dei dazi all’importazione e laproibizione di quelli all’esportazione, daràluogo ad un migliore accesso e alla pro-gressiva integrazione della Georgia al mer-cato dell’Unione europea. Su questosfondo, solo il flusso di taluni generiagricoli (soprattutto inerenti ad animali,zuccheri e cereali) considerati sensibili perl’Unione europea sarà oggetto di uno spe-cifico monitoraggio. Sulla base dei datiforniti dalla Commissione, i benefìci attesiper la Georgia sono quantificabili nell’or-dine di in un incremento del 12 per centodelle esportazioni (e del 7,5 per cento delleimportazioni) verso l’Unione europea, conuna diminuzione dei prezzi delle mercidisponibili nel mercato locale, con unconseguente aumento del potere di acqui-sto della popolazione. Norme adeguate,infine, miglioreranno la sicurezza dei pro-dotti al consumo, mentre, una volta che lenecessarie riforme saranno completate, èstato stimato un aumento del prodottonazionale lordo (PNL) del Paese nell’or-dine del 4,3 per cento su base annua (292milioni di euro in termini di redditonazionale).

1.2 Iter procedurale di firma dell’Accordo.

Il 10 maggio 2009 il Consiglio ha au-torizzato la Commissione ad aprire i ne-goziati con la Georgia per la stipulazionedi un nuovo accordo che sostituisce il PCA.

I negoziati per l’Accordo di associa-zione sono iniziati nel luglio 2010, mentrequelli relativi alla parte commerciale –DCFTA, che dell’Accordo è parte inte-grante – nel febbraio 2012. La parafaturadell’AA/DCFTA è avvenuta il 29 novembre2013 a Vilnius, in occasione del vertice delPO, mentre la firma ha avuto luogo il 27giugno 2014 a Bruxelles.

1.3 Finalità dell’Accordo.

L’Accordo è finalizzato all’associazionepolitica e all’integrazione economica fraUnione europea e Georgia. Esso prevedeun impegno delle Parti verso relazioni piùprofonde e durature, basate sul pienorispetto dei valori comuni e dei princìpidemocratici.

L’impegno si concretizza attraverso:

una vasta gamma di settori di coo-perazione (la sola cooperazione settorialeinveste ventotto aree tematiche, con par-ticolare attenzione alle riforme necessariein ciascun ambito);

un quadro istituzionale di nuova con-cezione, con l’istituzione di un Consiglio diassociazione, deputato all’adozione di de-cisioni, e di un Comitato di associazione,deputato a trattare questioni commerciali.Sono previsti anche fori di cooperazioneper la società civile e i rispettivi Parla-menti;

la creazione di una DCFTA, per sti-molare la ripresa e lo sviluppo economicodel Paese, attraverso l’adeguamento tecni-co-normativo ai parametri dell’Unione eu-ropea.

In sostanza, l’Accordo intende, da unlato, dare impulso all’approfondimentodelle relazioni bilaterali a livello sia poli-tico che economico – con la gradualeintegrazione del partner nel mercato unicoeuropeo attraverso la creazione dellaDCFTA – e, dall’altro lato, costituirequindi una nuova fase nel percorso evo-lutivo delle relazioni negoziali fra le Parti.L’Accordo rappresenta, pertanto, uno stru-mento per sfruttare a pieno le dinamichedelle relazioni bilaterali: esso si configuraper Tbilisi anche quale agenda per leriforme, con cui attuare l’avvicinamento aiparametri e alle norme dell’Unione euro-pea.

Come sottolineato dal Commissario perl’allargamento e la politica di vicinatoFüle, in occasione della cerimonia dellafirma, la Georgia – usando l’Accordo diassociazione quale punto di partenza –sarà in grado di introdurre nella propria

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vita politico-sociale riforme e valori che lafaranno allineare progressivamente allacorrente (mainstream) europea, garanten-dole stabilità economica e istituzionale euna maggiore prosperità economica.

1.4 Esame delle disposizioni.

Il testo si compone di:

un preambolo, recante le premessesugli aspetti salienti delle relazioni bilate-rali e dell’approccio generale dell’Accordo.Consta di un solo articolo, con la men-zione degli obiettivi;

8 titoli: I. Princìpi generali; II. Dia-logo politico e riforma, cooperazione inmateria di politica estera e di sicurezza;III. Libertà, sicurezza e giustizia; IV.Scambi e questioni commerciali; V. Coo-perazione economica; VI. Altre politiche dicooperazione; VII. Assistenza finanziaria,disposizioni antifrode e in materia di con-trollo; VIII. Disposizioni istituzionali, ge-nerali e finali;

34 allegati, relativi ad aspetti tecnico-legislativi;

4 protocolli, concernenti rispettiva-mente la collaborazione amministrativa, lacooperazione doganale, la partecipazionedella Georgia ai programmi dell’Unioneeuropea nonché le definizioni.

Nello specifico, le varie parti dell’Ac-cordo sono così articolate:

Preambolo: fa riferimento ai valoricomuni sui cui è fondata l’Unione europea,che la Georgia condivide. Si citano anchesia l’impegno profuso dalla Georgia per lariconciliazione sia i suoi sforzi volti aripristinare la propria integrità territorialee il controllo sulle regioni georgiane del-l’Abkhazia e dell’Ossezia del sud, perse-guendo l’obiettivo di una risoluzione pa-cifica e duratura del conflitto sulla basedei princìpi sanciti dal diritto internazio-nale; viene inoltre citato l’impegno del-l’Unione europea a sostegno di una riso-luzione pacifica e duratura del conflitto.Alla Georgia, definita « Paese dell’Europa

orientale », sono riconosciute le aspira-zioni e le scelte europee.

Il Preambolo consta di un solo articolo(articolo 1) nel quale sono elencati gliobiettivi dell’Accordo: associazione politicae integrazione economica, dialogo politicorafforzato, rafforzamento di democrazia estabilità politica, economica e istituzionaledella Georgia, rafforzamento dello Stato didiritto, adeguamento legislativo, coopera-zione per la soluzione pacifica dei conflitti,istituzione di una zona di libero scambioglobale e approfondito per un ampio ac-cesso ai rispettivi mercati.

Titolo I - Princìpi generali (articolo2): fa riferimento al rispetto dei princìpidemocratici, dei diritti umani, delle libertàfondamentali e dello Stato di diritto, al-l’economia di mercato e allo svilupposostenibile.

Titolo II - Dialogo politico e riforma,cooperazione nella politica estera e di si-curezza (articoli 3-12): prevede l’approfon-dimento del dialogo politico in vista di unagraduale convergenza nelle aree della si-curezza e della politica estera, come puredella politica comune di sicurezza e difesa.Vengono individuati i diversi ambiti neiquali si articola il dialogo, con particolareattenzione ai crimini internazionali dicompetenza della Corte penale internazio-nale, alla stabilità regionale, alla preven-zione dei conflitti, alla gestione delle crisi.

Titolo III - Libertà, sicurezza e giu-stizia (articoli 13-21): tratta dello Stato didiritto e del rispetto dei diritti umani, dimigrazioni, asilo e gestione delle frontiere.Le Parti si impegnano a collaborare inmateria di circolazione delle persone, dilotta al crimine organizzato, al traffico didroga e al terrorismo, con particolareattenzione alla cooperazione nel settoregiudiziario.

Titolo IV - Scambi e questioni com-merciali (articoli 22-276): è la parte co-siddetta DCFTA, che tratta di accesso almercato, soppressione dei dazi doganali,misure non tariffarie, cooperazione am-ministrativa e coordinamento con altriPaesi, difesa commerciale, misure di sal-

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vaguardia e anti-dumping, ostacoli alcommercio, misure sanitarie e fitosanita-rie, dogane, stabilimento, prestazionitransfrontaliere e presenza temporaneadelle persone per motivi professionali,commercio elettronico, pagamenti cor-renti e movimenti di capitali, appaltipubblici, proprietà intellettuale, indica-zioni geografiche, concorrenza, traspa-renza, commercio e sviluppo sostenibile,risoluzione delle controversie, ravvicina-mento normativo.

Le Parti istituiscono (articolo 22) unazona di libero scambio secondo l’Accordogenerale sulle tariffe e sul commercio(GATT) del 1994. Vengono soppressi, daentrambe le Parti, i dazi doganali sulleimportazioni, ad eccezione delle disposi-zioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4dell’articolo 26, vale a dire:

a) i prodotti elencati nell’allegatoII-A (agli), che sono esenti da dazi doga-nali entro i limiti dei quantitativi tariffari,riportati nello stesso allegato;

b) i prodotti elencati nell’allegatoII-B (pomodori, cetrioli, carciofi, zuc-chine, arance, clementine, per citarnealcuni) i quali sono, invece, soggetti a undazio doganale nell’importazione nel-l’Unione europea perché già esenti dal-l’aliquota ad valorem (aliquota che vienepagata sul valore della merce che entranell’Unione europea);

c) i prodotti elencati nell’allegatoII-C (quali: carcasse o mezzene di speciebovina, quarti di specie bovina, busti equarti anteriori di specie bovina) che sonosoggetti al meccanismo antielusione incaso di importazione nell’Unione europeastessa.

L’allegato II-C indica poi la quantitàannuale che – per ciascuna categoria diprodotto – la Georgia può esportare nel-l’Unione europea. Se tale volume rag-giunge il 70 per cento della quota l’Unioneeuropea notifica alla Georgia tale eve-nienza. A seguito di tale notifica – e alraggiungimento dell’80 per cento del vo-lume – la Georgia deve fornire all’Unioneuna giustificazione all’aumento delle

esportazioni verso l’Unione europea. Inassenza di tale giustificazione – e al rag-giungimento del 100 per cento della quotaindicata nel suddetto allegato – l’Unioneeuropea può sospendere il trattamentopreferenziale (articolo 27).

Riguardo alle misure di difesa commer-ciale, le Parti si attengono ai diritti e agliobblighi riguardanti le misure di salva-guardia contenute nell’articolo XIX delGATT 1994 e negli Accordi istituiti dal-l’OMC (quali l’Accordo sulle misure disalvaguardia e l’Accordo sull’agricoltura).Pertanto, la Parte che apre un’inchiesta disalvaguardia notifica per iscritto all’altraParte tutte le informazioni utili a spiegareil motivo che l’ha originata, qualora que-st’ultima abbia un interesse economicosostanziale – ossia allorché una Parte èstata tra i cinque maggiori fornitori delprodotto nei tre anni precedenti (articolo37). Una procedura analoga, ossia unacomunicazione per iscritto, deve essereeseguita dalle Parti anche nel caso diapplicazione di misure anti-dumping (ar-ticolo 41).

Titolo V - Cooperazione economica(articoli 277-291): disciplina il dialogo eco-nomico, la gestione delle finanze pubblichee del controllo finanziario, la fiscalità e lestatistiche.

Titolo VI - Altre politiche di coope-razione (articoli 292-382): vengono trattatimolteplici settori di possibile cooperazionebilaterale quali i trasporti, la cooperazioneenergetica, l’ambiente, il clima, la politicaindustriale e le attività minerarie, il dirittosocietario e la relativa governance, i servizifinanziari, la società dell’informazione, ilturismo, l’agricoltura e lo sviluppo rurale,la gestione marittima e la pesca, la ricercae lo sviluppo tecnologico, i consumi, lepolitiche occupazionali, la sanità pubblica,l’istruzione e la formazione, la cultura, gliaudiovisivi e i media, lo sport, la societàcivile, lo sviluppo regionale e transfronta-liero, la protezione civile, la partecipazionedella Georgia alle agenzie e ai programmidell’Unione europea.

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Titolo VII - Assistenza finanziaria,disposizioni antifrode e in materia di con-trollo (articoli 383-402): vi si illustra unaserie di misure in tali campi, quali inda-gini, audit, controlli, prevenzione delle ir-regolarità e azioni penali.

Titolo VIII - Disposizioni istituzionali,generali e finali (articoli 403-432): illustrauna serie di misure ad hoc finalizzate ainquadrare il nuovo corso delle relazioniUnione europea-Georgia. Viene previsto losvolgimento di periodici incontri a livelloministeriale e la creazione di un Consiglioe di un Comitato di associazione (e dieventuali Sottocomitati) secondo i criteritipici previsti nell’ambito dell’Unione eu-ropea per questa fattispecie di accordi. Èprevisto che tali organismi si riuniscano subase quanto meno annuale. Si menzionaanche la creazione di un Comitato parla-mentare di associazione che consentiràscambi di vedute fra membri dei rispettiviParlamenti, nonché l’istituzione di unapiattaforma della società civile.

Vengono esplicitamente abrogati l’Ac-cordo di partenariato e di cooperazionetra le Comunità europee e i loro Statimembri, da un lato, e la Georgia, dall’al-tro, firmato a Lussemburgo il 22 aprile1996 ed entrato in vigore il 1o luglio 1999,nonché l’Accordo sulla protezione delleindicazioni geografiche dei prodotti agri-coli ed alimentari, firmato a Bruxelles il 14luglio 2011 ed entrato in vigore il 1o aprile2012.

Si specifica inoltre che l’applicazionedell’Accordo – ovvero del suo titolo IV(Scambi e questioni commerciali) – alleregioni georgiane dell’Abkhazia e dell’Os-sezia del Sud, sulle quali il Governo dellaGeorgia non esercita un controllo effettivo,avrà inizio una volta che Tbilisi abbiagarantito la piena attuazione e l’applica-zione dell’Accordo stesso – ovvero del suocitato titolo IV – in tutto il suo territorio.Nelle more della ratifica, è infine è pre-vista (articolo 431) l’applicazione provvi-soria delle parti di competenza dell’Unioneeuropea.

I 34 allegati si riferiscono principal-mente ai titoli IV e VI dell’Accordo stesso

e alle materie ivi trattate: scambi e que-stioni commerciali, nonché altre politichedi cooperazione. Gli allegati si sostanzianonell’inclusione dei documenti normativi etecnici che formano l’acquis dell’Unioneeuropea a cui la Georgia è chiamata auniformarsi. Si tratta, ad esempio, di pa-rametri tecnico-amministrativi, nonchédella soppressione (con relativi tempi) didazi doganali, barriere commerciali e nontariffarie, ovvero delle principali norma-tive di competenza dell’Unione europeache la Georgia si impegna a recepire.

I quattro protocolli, infine, si titolanocome segue:

Protocollo I relativo alla definizione dellanozione di « prodotti originari » e aimetodi di cooperazione amministrativa.

Su questo documento, l’Agenzia delledogane e dei monopoli – che ha analizzatoil testo dell’Accordo per le parti di propriacompetenza – non rileva criticità in me-rito alle regole di lista elencate nell’alle-gato II che, ad esempio, sono determinate– per i prodotti nazionali sensibili delsettore agroalimentare (capitolo 19) e delsettore tessile (capitoli 60-65) – in analo-gia e uniformità a quelle contenute negliaccordi con i Paesi mediterranei e conquelli dello Spazio economico europeo(SEE).

Protocollo II sull’assistenza amministrativareciproca nel settore doganale.

Su questo tema l’Agenzia delle doganee dei monopoli ha sottolineato come lacooperazione amministrativa abbia loscopo di garantire la corretta applicazionedella legislazione doganale attraverso loscambio di informazioni sulle operazionicompiute in violazione delle norme vigenti.In particolare, si prevede che venga fornitaassistenza sia su richiesta di una delleParti sia in maniera reciproca e sponta-nea. Il protocollo disciplina parimenti al-cune eccezioni e casi in cui l’Autoritàinterpellata può essere esonerata da taleobbligo. Vi sono inoltre disposizioni voltea tutelare la riservatezza dei dati scam-biati e a disciplinare l’ipotesi di compari-

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zione, su richiesta, di esperti e testimoni diuna Parte in procedimenti giudiziari oamministrativi dell’altra Parte.

Protocollo III riguardante un Accordo qua-dro tra l’Unione europea e la Georgiasui princìpi generali della partecipazionedella Georgia ai programmi dell’Unione.

Si riferisce alla facoltà accordata allaGeorgia di partecipare ai programmi, at-tuali e futuri, dell’Unione europea chesiano aperti alla propria partecipazione,secondo le disposizioni di adozione di taliprogrammi e a fronte di un corrispon-

dente contributo finanziario al bilanciogenerale dell’Unione europea da partedella Georgia, ai programmi specifici cuipartecipa.

Protocollo IV sulle definizioni.

Vi si specificano i significati e le acce-zioni di alcuni termini, quali: frode, cor-ruzione attiva e passiva, conflitto d’inte-ressi, nonché le funzioni e basi giuridichedell’Ufficio europeo per la lotta antifrode(OLAF), il servizio della Commissione pre-posto a combattere le frodi e a condurrele relative indagini amministrative.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e successive modificazioni)

L’attuazione della cooperazione nei settori identificati dall’Ac-cordo di associazione, comprensivo di una DCFTA, fra l’Unioneeuropea e la Georgia non richiede contributi addizionali né cofinan-ziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri.

L’operatività del Consiglio e del Comitato di associazione, deglieventuali Sottocomitati, degli organi arbitrali e – in generale – ilfunzionamento delle attività di cooperazione previste dall’Accordostesso sono garantiti da funzionari appartenenti alle istituzionidell’Unione europea, le cui spese di missione graveranno completa-mente sul bilancio europeo. Pertanto le attività poste in essere inattuazione dell’Accordo non prevedono contributi addizionali o dicofinanziamento aggiuntivo da parte dell’Italia.

Si segnala, peraltro, che – al pari di altri accordi di associazionestipulati dall’Unione europea – anche l’Accordo in esame prevedel’abbattimento graduale dei dazi per le merci provenienti da ciascunadelle Parti (titolo IV, sezione 1, capo 1, articolo 26). Per quantoriguarda l’impatto, in termini di finanza pubblica, ascrivibile alleminori entrate conseguenti all’applicazione dell’articolo 26 menzio-nato relativo all’esenzione dai dazi doganali, si prevede che tali minorientrate per l’Italia, conseguenti all’abolizione dei dazi doganali,possano trovare compensazione nel venir meno delle corrispondentispese.

Si segnala infine che, a titolo ipotetico, le uniche disposizioni ingrado di produrre effetti in termini di finanza pubblica italiana sonol’articolo 7, paragrafi 3 e 4 (esecuzione delle domande di assistenza),nonché l’articolo 11 (periti e testimoni) del protocollo II relativoall’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. Sulla basedi tali articoli, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli formula l’ipotesidi spesa qui di seguito riportata.

Per quanto concerne l’attuazione del Protocollo relativo all’assi-stenza amministrativa reciproca nel settore doganale allegato all’Ac-cordo, si potrebbe ipotizzare la seguente spesa, espressa in terminiannuali:

Articolo 7, paragrafo 3.

(Esecuzione delle domande di assistenza – missioni finalizzate al-l’acquisizione di informazioni).

Al fine di acquisire le informazioni richieste all’autorità inter-pellata si prevede, a scopo esemplificativo, l’invio di due dirigentidell’Agenzia delle dogane e dei monopoli italiana a Tbilisi (Georgia)presso gli uffici dell’amministrazione doganale, per un periodo di seigiorni.

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Pernottamento (calcolato nel limite della I categoria, non di lusso);(euro 70 al giorno x 2 persone x 5 giorni) = euro 700;

Vitto (euro 60 al giorno x 2 persone x 6 giorni) = euro 720;

Spese di viaggio (2 biglietti aerei di andata e ritorno Roma - Tbilisi,tariffa economy – maggiorazione del 5 per cento articolo 14 della leggen. 836 del 1973) = euro 2.100.

Totale onere euro 3.520.

Articolo 7, paragrafo 4.

(Esecuzione delle domande di assistenza – missioni finalizzate adassistere alle indagini della controparte).

Al fine di essere presenti alle indagini condotte dall’autoritàinterpellata si prevede, a scopo esemplificativo, l’invio di due dirigentidell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a Tbilisi (Georgia) per seigiorni.

Pernottamento (calcolato nel limite della I categoria, non di lusso);(euro 70 al giorno x 2 persone x 5 giorni) = euro 700;

Vitto (euro 60 al giorno x 2 persone x 6 giorni) = euro 720;

Spese di viaggio (2 biglietti aerei di andata e ritorno Roma - Tbilisi,tariffa economy – maggiorazione del 5 per cento articolo 14 della leggen. 836 del 1973) euro 2.100.

Totale onere euro 3.520.

Articolo 11.

(Esperti e testimoni).

Si prevede il rimborso (si confronti l’articolo 12) delle spese diviaggio e di missione per due dirigenti della Parte contraente,convocati in qualità di esperti e testimoni in Italia, per tre giorni:

Pernottamento (calcolato nel limite della I categoria, non di lusso);(euro 120 al giorno x 2 persone x 2 giorni) = euro 480;

Vitto (euro 60 x 2 persone x 3 giorni) = euro 360;

Spese di viaggio (2 biglietti aerei di andata e ritorno Tbilisi - Roma,tariffa economy) euro 2.000.

Totale onere euro 2.840.

TOTALE ONERI PROTOCOLLO euro 9.880.

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Dall’attuazione degli articoli 3 e 5 non derivano nuovi oneri perla finanza pubblica in quanto le disposizioni in essi previste rientrano,nell’ottica di reciprocità, tra i compiti istituzionali dell’Agenzia delledogane e dei monopoli.

Inoltre, si rappresenta che l’articolo 12 del protocollo esclude irimborsi alla controparte, tranne che per esperti e testimoni (inviatisu richiesta dell’amministrazione estera), nonché per interpreti etraduttori che non dipendono dai pubblici servizi. Per tale motivo larelazione valuta, per l’articolo 11, il rimborso da corrispondere aifunzionari esteri inviati quali esperti o testimoni in Italia. Per quantoriguarda invece le spese relative all’utilizzo di interpreti e di traduttoripreviste dall’articolo 12, non comportano oneri aggiuntivi in quantole indicate funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo in serviziopresso la citata amministrazione. Del resto, l’articolo 6, paragrafo 3,del protocollo in questione stabilisce l’uso di una lingua ufficiale oaccettabile per la formulazione delle domande di assistenza e, alparagrafo 4, l’eventuale correzione o completamento delle stesse.Pertanto, nel caso in cui l’autorità richiedente fosse quella italiana el’amministrazione estera interpellata rispondesse in georgiano, nel-l’ottica della reciprocità si potrà sempre richiedere alla controparte latraduzione in lingua inglese in conformità a quanto previsto dalparagrafo 3 dell’articolo 6 richiamato.

Ai fini del calcolo delle spese per missioni all’estero, si è tenutoconto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro degli affariesteri 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9giugno 2011.

Per quanto concerne l’attuazione dell’articolo 26, paragrafo 1,dell’Accordo, concernente l’esenzione da dazi doganali, si rappresentache le minori entrate per l’Italia conseguenti all’abolizione dei dazidoganali nei confronti della Repubblica della Georgia – nella misuradel 25 per cento dell’importo dei dazi stessi a titolo di rimborso daparte europea delle spese di riscossione – potrebbero trovare com-pensazione nel venir meno delle corrispondenti spese; ciò assicura laneutralità del meccanismo in termini di effetti sui saldi di finanzapubblica.

Dall’attuazione dell’articolo 124 (Trasporto marittimo internazio-nale), paragrafo 2, lettera b), non derivano oneri, atteso che la Georgiaè inserita nell’elenco dei Paesi, di cui alla Tabella B della circolare delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti protocollo M–TRA/PORTI/5317 del 12 aprile 2011, alle navi battenti la cui bandieranazionale è riconosciuto, ai fini del pagamento della tassa di anco-raggio, trattamento equiparato alle navi battenti bandiera italiana.

Pertanto, l’onere valutato da porre a carico del bilancio delloStato è di euro 9.880 a decorrere dall’anno 2016. Per la coperturafinanziaria dell’importo si fa ricorso alle proiezioni del fondo specialedi parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » dellamissione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale. Il monitoraggio della spesa saràeffettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze e le eventuali

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variazioni saranno effettuate nell’ambito del programma « Regolazionegiurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comun-que, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio »dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con ilprogramma di Governo.

L’Accordo in esame risponde alla ferma e condivisa volontàdell’Unione europea di sostenere la Georgia nel suo processo diassociazione politica e di integrazione economica con l’Unione e,nello specifico, di favorire il rafforzamento della collaborazioneeconomica e commerciale con il suddetto Paese, attraverso lacreazione di un’area di libero scambio. Il ricorso alla legge diautorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l’Accordorientra nella fattispecie di cui all’articolo 80 della Costituzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’Accordo non presenta profili di incoerenza e di contraddizionecon il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto dellapartecipazione dell’Italia all’Unione europea. Costituendo la basegiuridica di riferimento per le relazioni bilaterali fra l’Unione europeae la Georgia, l’Accordo non avrà impatto sul quadro normativo deisingoli Stati membri dell’Unione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L’intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilitàcon i princìpi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegniassunti internazionalmente dall’Italia in osservanza della sua parte-cipazione all’Unione europea.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli entilocali.

Dall’analisi dell’Accordo non emergono profili di impatto norma-tivo sull’assetto delle autonomie territoriali e sulle relative compe-tenze. L’intervento normativo è infatti pienamente compatibile con leregole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in

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quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi del-l’articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusivadello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza, sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

L’entrata in vigore dell’Accordo non incide sull’attività delleautonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvoltii princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in materiadi ripartizione delle funzioni amministrative. Come precisato al punto5), la natura dell’Accordo è tale che la sua entrata in vigore non incidesull’attività delle autonomie territoriali italiane.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non viè la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimentodi un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cuiall’articolo 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge diautorizzazione alla ratifica è l’unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materie analogheall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Allo stato attuale non risultano in Parlamento progetti di leggevertenti sulla materia oggetto dell’intervento normativo in esame.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

L’Accordo non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionalee non risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti su materieoggetto dell’Accordo stesso.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione europea.

L’Accordo non pone problemi di compatibilità con il dirittoeuropeo, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso insede di Unione europea, secondo le procedure previste nell’ambito

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dell’Unione medesima. L’Accordo ha origine nella capacità dell’Unioneeuropea di stipulare con Paesi terzi accordi bilaterali comprensivi difattispecie commerciali. A tale fine esistono procedure europeedefinite per l’apertura e la conduzione di negoziati nonché per laconclusione di tali accordi.

2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte dellaCommissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima oanaloga materia.

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

L’Accordo appare conforme agli obblighi internazionali assuntidall’Italia nelle materie oggetto dell’Accordo stesso.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustiziadell’Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogooggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte europeadei diritti dell’uomo, né giudizi pendenti sul medesimo o analogooggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazionesul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unioneeuropea.

Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dalrispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l’Accordo sul pianointerno per consentirne l’entrata in vigore. L’Accordo è stato giàratificato da nove Paesi membri e approvato dal Parlamento europeo.

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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-NALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative contenute nell’Accordo non appaionoinnovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativaeuropea. I negoziati condotti dalla Commissione europea – sumandato del Consiglio – per la conclusione di accordi di questo tiposi basano infatti su di un testo standard che, nel corso del negoziato,viene adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi dellacontroparte.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

L’Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni deisingoli Stati membri, ma unicamente ad accordi internazionali dicarattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimentinormativi contenuti nel testo dell’Accordo risultano correttamenteriportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L’Accordo non introduce modifiche e integrazioni di precedentidisposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorsoa tale tecnica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

L’Accordo esplicitamente abroga sia l’Accordo di partenariato e dicooperazione fra l’Unione europea e la Georgia – firmato a Lussem-burgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1o luglio 1999 – sial’Accordo relativo alla protezione delle indicazioni geografiche deiprodotti agricoli e alimentari, firmato a Bruxelles il 14 luglio 2011 edentrato in vigore il 1o aprile 2012. Non si riscontrano, nel testo, effettiabrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effettoretroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-gente.

Il testo non introduce norme con tale tipo di effetti.

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6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Non risultano esservi deleghe sulle specifiche tematiche oggettodell’Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

L’entrata in vigore dell’Accordo non implica la necessità diadottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana. Èinvece necessario emanare misure di adeguamento amministrativo dicompetenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Dipar-timento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed ilpersonale – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali,le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqueinterne), ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e del regolamentodi cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009,n. 107, volte a estendere il trattamento nazionale alle navi operate daprestatori di servizi della Georgia.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e diriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istitutonazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlataindicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

L’Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessariocommissionare l’elaborazione di statistiche. Le elaborazioni statisticherelative ai settori disciplinati dal provvedimento sono infatti curatedall’Unione europea e dalla Georgia e non comportano quindi costiaggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.

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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità con-statate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo,nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L’Accordo in esame, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, è previstoentrare in applicazione provvisoria secondo quanto stabilito dall’ar-ticolo 431 (Entrata in vigore e applicazione provvisoria) per le materieche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione europea. Esso èfinalizzato all’associazione politica e all’integrazione economica fraUnione europea e Georgia, impegnando le Parti a relazioni piùprofonde e durature, basate sul pieno rispetto dei valori comuni e deiprincìpi democratici. L’Accordo contempla la creazione di unaDCFTA.

L’Accordo intende incoraggiare la Georgia nel suo percorso versola piena democrazia, l’economia di mercato e lo sviluppo sostenibile,nonché favorirne il progressivo avvicinamento ai parametri europei,ampliando nel contempo la portata e il livello delle relazionicommerciali bilaterali, promuovendo un rafforzamento degli scambi edegli investimenti, con positive ricadute sulla crescita economica, eassicurando una maggiore tutela sia degli operatori economici che deiloro investimenti da irregolarità e frodi commerciali.

L’Accordo consentirà alla Georgia di ottenere un migliore accessoe una progressiva integrazione nel mercato dell’Unione europea peri suoi prodotti e servizi, oltre a offrirle un percorso di riforme nellepolitiche economico-commerciali con l’assistenza dell’Unione europeain materia. A fronte, la Georgia si è impegnata nell’adeguamento dellapropria legislazione a quella dell’Unione europea in molteplici settori.

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) per-seguiti con l’intervento normativo.

L’Accordo è finalizzato all’approfondimento delle relazioni bila-terali sia a livello politico che economico, con la graduale integrazionedella Georgia nel mercato unico europeo attraverso la creazione dellaDCFTA, dando vita a una nuova fase nel percorso evolutivo dellerelazioni contrattuali fra le Parti. L’Accordo rappresenta così unostrumento atto a ottimizzare la dinamica delle relazioni bilateraliattraverso:

1) una vasta gamma di settori di cooperazione (la sola coope-razione settoriale investe ventotto aree tematiche, con particolareattenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito);

2) un quadro istituzionale di nuova concezione, con l’istituzionedi un Consiglio di associazione deputato all’adozione di decisioni e di

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un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commer-ciali. Sono previsti anche fori di cooperazione per la società civile ei rispettivi Parlamenti;

3) la creazione di una DCFTA, onde stimolare la ripresa e losviluppo economico della Georgia attraverso l’adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell’Unione europea.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il gradodi raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attua-zione dell’intervento nell’ambito della VIR.

L’Unione europea dispone di appositi strumenti e apparati divalutazione: ovviamente gli obiettivi di carattere politico sarannooggetto di valutazione specifica basata sul passo delle riforme demo-cratiche e dell’adeguamento normativo ai parametri europei che laGeorgia è chiamata ad attuare sulla base dell’Accordo stesso. Ana-logamente, in ambito commerciale saranno monitorati – con para-metri diversamente quantificabili – gli indicatori del raggiungimentodegli obiettivi di riduzione dei dazi, di incremento degli scambi e delflusso degli investimenti. Considerata la natura sovranazionale del-l’Accordo, il controllo e il monitoraggio verranno effettuati diretta-mente dai competenti organi dell’Unione europea.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinataridei principali effetti dell’intervento regolatorio.

Sono destinatari diretti del provvedimento le amministrazionidegli Stati membri dell’Unione europea operanti in tutti i settoricontemplati dall’Accordo, gli operatori economici, le persone fisiche egiuridiche, coinvolti negli scambi commerciali tra gli Stati membridell’Unione europea e la Georgia.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTIL’INTERVENTO

L’Accordo è stato concluso applicando le procedure propriedell’Unione europea che – a norma di quanto previsto dagli articoli206, 207 e 218 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea –regolano la fase istruttoria e consultiva, il negoziato e il perfeziona-mento degli accordi con i Paesi terzi. Il Consiglio ha conferito ilmandato alla Commissione, che ha condotto i negoziati in nomedell’Unione europea e degli Stati membri, che sono stati tenuticostantemente informati dell’andamento dei lavori.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTER-VENTO (« OPZIONE ZERO »)

L’opzione zero, cioè la possibilità di affidarsi esclusivamenteall’attivazione dei meccanismi di regolamentazione spontanea della

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società civile, non è configurabile nell’ambito delle relazioni politico-commerciali tra Paesi, da sempre oggetto di complessa regolamenta-zione a livello multilaterale e bilaterale, in considerazione dellaportata degli interessi afferenti all’ambito della democrazia, delloStato di diritto, della sicurezza, dello sviluppo economico sostenibilee del commercio, presenti sia nel contesto del PO che, in senso piùgenerale, nel quadro della PEV.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DIINTERVENTO REGOLATORIO

L’Accordo di associazione in esame rappresenta lo strumento piùidoneo a rafforzare le relazioni politiche e commerciali tra le Parti.In relazione a quest’ultimo aspetto, dopo l’entrata in vigore delTrattato di Lisbona, le relazioni commerciali rientrano nell’esclusivacompetenza europea, per cui all’Italia è consentito unicamente diveicolare i propri interessi attraverso i canali istituzionali dell’Unioneeuropea onde contribuire alla determinazione di una posizionecomune concordata.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIAPROPOSTA

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinataridiretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamentemisurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile inci-denza sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche ammini-strazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relativefonti di informazione.

I princìpi fondanti del PO, quale espressione ad est della PEV,prevedono esplicitamente di pervenire – ove le Parti lo convengano,come nel caso della Georgia – alla stipulazione con ciascun partnerdi accordi di associazione, comprensivi di DCFTA, al fine di stimolarenei sei vicini orientali (Ucraina, Bielorussia, Moldova, Armenia,Georgia e Azerbaigian) processi virtuosi di avvicinamento all’Unioneeuropea, secondo le ambizioni e le specificità di ognuno. Ove nericorrano le condizioni, pertanto, la stipulazione di tali accordicostituisce quindi una delle precipue finalità del PO, e ciò per glieffetti positivi che essi prefigurano per le Parti, in termini sia politiciche economico-commerciali. Sotto quest’ultimo profilo, del resto, inassenza dell’Accordo in esame vi sarebbero parimenti state minoripossibilità di accesso ai rispettivi mercati per le produzioni e glioperatori economici di entrambe le Parti, pregiudicando altresì unamigliore tutela dei diritti di proprietà intellettuale e un più ampiorispetto delle regole della concorrenza.

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La negoziazione dell’Accordo rappresenta inoltre un vantaggio perle imprese europee nell’interscambio con la Georgia poiché realizzauna liberalizzazione commerciale di ampia portata. Si possonoipotizzare degli svantaggi solo nel caso si creino distorsioni nei flussicommerciali a danno degli operatori economici, che verranno in ognicaso fronteggiate attraverso le misure di difesa commerciale discipli-nate al capo 2 del titolo IV dell’Accordo medesimo.

B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sullemicro, piccole e medie imprese.

La realizzazione di una DCFTA rappresenta un vantaggio ancheper le imprese dell’Unione europea in generale, in primo luogo perchéamplifica la gamma e la portata delle opportunità, indirizzate anchealle piccole e medie imprese, della Moldova e degli Stati membridell’Unione europea.

C) Le indicazioni degli oneri informativi e relativi costi amministrativi,introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L’Accordo non introduce obblighi informativi a carico di cittadinie imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’inter-vento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto perl’attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibiliche possano incidere sulla corretta attuazione dell’atto internazionalein quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nellenormali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla suaesecuzione.

Sotto il profilo economico, l’Accordo sarà finanziato attraverso lemodalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

L’effettiva entrata in vigore dell’Accordo è subordinata al com-pletamento dell’iter di ratifica da parte delle altre Parti contraenti,benché ne sia prevista un’applicazione provvisoria limitatamente alleparti di mera competenza dell’Unione europea.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELMERCATO E DELLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L’intervento normativo in oggetto rappresenta un valido stru-mento per il corretto funzionamento del mercato e della competitivitànel settore delle merci e dei servizi. L’ampia portata della liberaliz-zazione prevista contribuirà parimenti sia a migliorare l’accesso almercato degli appalti pubblici che ad accrescere il flusso degliinvestimenti. La cooperazione amministrativa in materia doganale

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prevista tra le Parti, poi, risulterà determinante per contrastare leirregolarità e le frodi nel settore doganale, contribuendo a eliminareeventuali distorsioni presenti nell’interscambio commerciale bilaterale.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGO-LATORIO

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

Il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanzee l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Ministero dello sviluppoeconomico, il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutturee dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali, nonché il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare collaboreranno – di concerto con il Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale e anche attraverso laRappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea – con laCommissione europea per la gestione dell’Accordo stesso, una voltaentrato in vigore.

B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

In considerazione della rilevanza politica dell’Accordo e delle sueimplicazioni nell’attuale scenario internazionale, è stata data diffu-sione dell’avvenuta firma anche nei media internazionali. L’accordosarà altresì pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’interventoregolatorio.

Sono quelli propri dell’Unione europea per la vigilanza sull’an-damento degli scambi e sull’applicazione degli accordi, utilizzando ilpersonale del Servizio europeo di azione esterna: funzionari delSegretariato generale del Consiglio, della Commissione e personaledistaccato dai servizi diplomatici dei vari Stati membri.

Gli articoli 417, 418 e 419 dell’Accordo stesso, ad esempio,illustrano alcune delle modalità previste dall’Unione europea permonitorare gli adempimenti della Georgia e per valutarne l’avvicina-mento normativo ai parametri dell’Unione europea.

Trattandosi di un accordo dell’Unione europea, non sono previstioneri di controllo e monitoraggio da parte dell’Italia.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’interventoregolatorio.

L’articolo 425 dell’Accordo prevede che le Parti possano integrarel’Accordo medesimo mediante la conclusione di accordi specifici in

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qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordispecifici costituiranno parte integrante delle relazioni bilaterali ge-nerali disciplinate dall’Accordo, rientrando in un quadro istituzionalecomune.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’in-tervento regolatorio e considerare ai fini della verifica dell’impattodella regolamentazione (VIR).

Considerato il carattere sovranazionale dell’Accordo, la valuta-zione degli aspetti prioritari da monitorare viene effettuata daicompetenti organi dell’Unione europea. Pertanto il Ministero degliaffari esteri e della cooperazione internazionale si avvarrà dellevalutazioni effettuate dai predetti organi per la prescritta VIR.

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DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica èautorizzato a ratificare l’Accordo di asso-ciazione tra l’Unione europea e la Comu-nità europea dell’energia atomica e i loroStati membri, da una parte, e la Georgia,dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno2014.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è dataall’Accordo di cui all’articolo 1, a decor-rere dalla data della sua entrata in vigore,in conformità a quanto disposto dall’arti-colo 431 dell’Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’articolo 7,paragrafi 3 e 4, e dall’articolo 11 delprotocollo II allegato all’Accordo di cuiall’articolo 1 della presente legge, valutatoin euro 9.880 annui a decorrere dall’anno2016, si provvede mediante corrispondenteriduzione delle proiezioni dello stanzia-mento del fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2015, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il

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Ministro dell’economia e delle finanzeprovvede al monitoraggio degli oneri di cuialla presente legge. Nel caso si verifichinoo siano in procinto di verificarsi scosta-menti rispetto alle previsioni di cui alcomma 1 del presente articolo, il Ministrodell’economia e delle finanze provvede pergli oneri relativi alle spese di missione,mediante riduzione, nella misura necessa-ria alla copertura finanziaria del maggioronere risultante dall’attività di monitorag-gio, delle dotazioni finanziarie di partecorrente aventi la natura di spese rimo-dulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5,lettera b), della citata legge n. 196 del2009, destinate alle spese di missione nel-l’ambito del programma « Regolazione giu-risdizione e coordinamento del sistemadella fiscalità » e, comunque, della mis-sione « Politiche economico-finanziarie edi bilancio » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze. Siintende corrispondentemente ridotto, peril medesimo anno, di un ammontare pariall’importo dello scostamento il limite dicui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze riferisce senza ritardo alle Camerecon apposita relazione in merito alle causedegli scostamenti e all’adozione delle mi-sure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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