Intervento di Stefano Iotti all'evento del Club Digitale di Unindustria
Soluzioni per il welfare aziendale - Unindustria Reggio Emilia · Altre iniziative incluse nel POF;...
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Soluzioni per il welfare aziendale
AGENDA
1. EASY WELFARE: chi siamo e cosa facciamo
2. FARE WELFARE IN AZIENDA: opportunità e focus
sulla Legge di Stabilità
3. OSSERVATORIO EASY WELFARE: quali aziende fanno
Welfare in Italia e come
EASY WELFARE SRL © 2016 - Strettamente Confidenziale 2
EASY WELFARE SRL © 2016 - Strettamente Confidenziale 3
EASY WELFARE
EASY WELFARE: LE NOSTRE SOLUZIONI
EASY WELFARE SRL © 2016 - Strettamente Confidenziale 4
GESTIONE ANALISI E DISEGNO MONITORAGGIO
COMUNICAZIONE
CONSULENZA GESTIONE DEL PIANO CASSA SANITARIA
ACCOMPAGNIAMO LE AZIENDE IN TUTTE LE FASI DEL PROCESSO DI AVVIO E GESTIONE DI UN PIANO DI WA,
DALL’ADVISORY STRATEGICO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI IN FULL OUTSOURCING
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FARE WELFARE IN AZIENDA
FARE WELFARE: I PRINCIPALI VANTAGGI
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IL WELFARE È IL NUOVO PILASTRO DELLA RETRIBUZIONE E CONSISTE NELL’INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI
PRESTAZIONI NON MONETARIE E SERVIZI A SOSTEGNO DEL DIPENDENTE.
1. OTTIMIZZAZIONE DEL VANTAGGIO FISCALE
In ottemperanza alla normativa vigente, artt.51 e 100 del Testo Unico
delle Imposte sui Redditi
3. AUMENTO DEL POTERE D’ACQUISTO
Contributi aziendali, sconti, promozioni, convenzioni, beni e servizi
con condizioni esclusive
2. INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ AZIENDALE
Miglioramento del clima aziendale, diminuzione del turnover e
dell’assenteismo
IL RISPARMIO FISCALE DEI BENEFIT ART.51 E 100
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10 € REDDITO SPENDIBILE E
FLEXIBLE BENEFIT
4 € COSTO AZIENDA
IPOTESI: 10 € DI REDDITO EROGATO AL LAVORATORE
EROGAZIONE CASH BUSTA PAGA: COSTO AZIENDA 14 € NETTO BUSTA 6 €
CUNEO FISCALE DI 8 €
EROGAZIONE BENEFIT: COSTO AZIENDA 10 €
REDDITO SPENDIBILE 10 €
CUNEO FISCALE ELIMINATO!
6 € REDDITO NETTO
4 € IMPOSTE REDDITO
4 € RISPARMIO AZIENDA
LE AREE DI INTERVENTO
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COSTRUIRE UN PIANO BENEFIT LASCIANDO LA POSSIBILITA’ AL DIPENDENTE DI SCEGLIERE I SERVIZI PIU’ VICINI ALLE SUE NECESSITA’
Scuole di ogni ordine, dall’asilo all’università, mensa, pre-dopo scuola Centri estivi ed invernali
Assistenza ai familiari anziani/ non autosufficienti
Baby sitter
ISTRUZIONE/FAMIGLIA
Interessi su mutui per costruzione, ristrutturazione e acquisto prima e seconda casa
MUTUI
Pacchetti sanitari integrativi e rimborso di spese mediche tramite Cassa Easy Welfare
CASSA SANITARIA
Versamenti volontari integrativi a fondi pensione chiusi e aperti
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Beni e servizi in natura, dall’abbonamento al trasporto pubblico a carte prepagate
FRINGE BENEFIT
Attività ricreative e culturali (e.g. abbonamenti palestra, viaggi, corsi formativi..)
Check up
Operatori socio assistenziali
CULTURA & TEMPO LIBERO
SPESE ILLIMITATE SPESE ILLIMITATE** LIMITE € 3.615*
LIMITE € 5.164* LIMITE € 258
SPESE ILLIMITATE
RIMBORSI VERSAMENTI AGGIUNTIVI
CARD/BUONI SPESA
ACQUISTI DIRETTI /VOUCHER
SERVIZI WORK-LIFE, CONVENZIONI E SHOPPING
NUOVO ORDINAMENTO: Principali novità normative in tema di Welfare
AMBITI DI INTERVENTO DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016
Istituzione del principio della
sostituibilità tra retribuzione cash e
beni/servizi welfare (conversione dei
Premi) al ricorrere di specifiche
condizioni.
Possibilità di inserire servizi ex
Art. 100 nella contrattazione
sindacale;
Ampliamento dei servizi Art. 51.
RIASSETTO DEI SERVIZI EX ARTT. 51 E 100
PREMIO DI RISULTATO
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Conversione del Premio di Risultato (1/4)
Viene istituito il principio della sostituibilità tra erogazione monetaria ed erogazione in beni/servizi welfare (conversione del Premio di
Risultato) al ricorrere di specifiche condizioni:
Il PDR deve essere legato a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Il PDR così costituito è convertibile (in tutto o in parte) in servizi welfare defiscalizzati fino all’importo massimo di 2.000 euro lordi,
2.500€ per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro*
Il reddito di lavoro dipendente** del beneficiario deve essere inferiore a euro 50.000 (anno precedente)
La scelta tra denaro e welfare deve essere necessariamente prevista in contratti aziendali o territoriali
Al verificarsi delle condizioni sopra elencate, in caso di erogazione delle somme monetarie, la Legge di Stabilità prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF di aliquota pari al 10%. Per l’anno 2016, le risorse stanziate garantiscono il risparmio degli oneri fiscali ma non degli oneri contributivi, che restano in carico all’azienda e al dipendente per le loro quote di competenza (rispettivamente circa 28% e 9%), rendendo relativamente più conveniente la scelta welfare rispetto all’erogazione monetaria.
* Es. gruppi di lavoro composti pariteticamente da rappresentanti aziendali e dei lavoratori, finalizzati al miglioramento o innovazione di aree, sistemi di produzione e processi. Non sono inclusi nella definizione i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento e formazione (Decreto Interministeriale 25 marzo 2016). Ulteriori specifiche sono presenti nella Circolare 28/E dell’agenzia delle entrate (Cfr slide 12)
**Sezione 1 della Certificazione Unica
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1. volume della produzione rispetto ai dipendenti
2. fatturato per dipendente
3. margine operativo lordo
4. indici di soddisfazione del cliente
5. diminuzione di riparazioni e ri-lavorazioni
6. riduzione degli scarti di lavorazione
7. percentuale di rispetto dei tempi di consegna
8. rispetto delle previsioni di avanzamento dei lavori
9. modifiche dell’organizzazione del lavoro
10. lavoro agile (smart working)
Conversione del Premio di Risultato (2/4)
11. modifiche dei regimi di orario
12. rapporto tra costi effettivi e costi previsti
13. riduzione dell’assenteismo
14. brevetti depositati
15. riduzione dei tempi di sviluppo di nuovi prodotti
16. riduzione dei consumi energetici
17. riduzione degli infortuni
18. riduzione dei tempi di lavorazione
19. riduzione dei tempi di commessa
20. altro (da specificare)
CRITERI DI MISURAZIONE DEGLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA ED INNOVAZIONE
Affinché il PDR sia convertibile in servizi welfare o erogabile con la tassazione agevolata al 10%, nel contratto di II livello è necessario indicare a quale parametro tra i seguenti si intende legare l’erogazione del bonus.
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Conversione del Premio di Risultato (4/4)
VANTAGGI SVANTAGGI
Legittimazione, chiara e strutturata, della Conversione del Premio di Risultato entro i limiti previsti «rischio zero»
Aumento attrattività dei Piani Welfare legati al Premio di Risultato, sebbene l’aliquota agevolata renda appetibile anche l’erogazione in denaro
Ammissibilità del «cash-back», ovvero della riconversione in denaro di un premio in welfare (con tassazione al 10%) in corso d’anno o a fine piano
Cambio del ruolo del Sindacato: da «controparte» a «partner» nella co-progettazione del welfare
Definizione di massimali limite
Normativa non del tutto chiara per chi ha oggi conversioni di premi superiori a 2.000€ e/o con reddito anno precedente oltre i 50.000€
VANTAGGI
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CIRCOLARE 28/E – Principali chiarimenti
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↘ Le condizioni previste negli accordi al verificarsi delle
quali matura il diritto alla corresponsione del premio
sono regolate esclusivamente dalla contrattazione
collettiva.
↘ Gli indicatori sui quali sono misurati gli incrementi di
produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione
sono legati unicamente alla possibilità di detassazione
del premio, e non vincolano la sua erogazione. Essi, in
particolare:
Possono essere numerici o di altro genere
Devono essere specificati nel contratto collettivo
aziendale o territoriale, così come le loro modalità di
misurazione
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori:
È il coinvolgimento attivo dei lavoratori nel processo di
innovazione. A riguardo, la circolare recita:
“Al fine di beneficiare dell’incremento dell’importo su cui
applicare l’imposta sostitutiva, è necessario che i lavoratori
intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello
specifico contesto, siano considerate di pari livello,
importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili
aziendali allo scopo di […] migliorare le prestazioni
produttive e la qualità del prodotto del lavoro»
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Contrattualizzabilità dei servizi Art. 100
Il limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per il personale: • decade solo in caso di piani
regolamentati • resta valido in caso di
liberalità non formalizzate
Opere o servizi a disposizione di tutti i dipendenti o di alcune categorie omogenee
LIMITE DI DEDUCIBILITÀ VINCOLI DI NON IMPONIBILITÀ
Specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto
Spesa diretta da parte del datore di lavoro, volontaria o contrattualizzata tramite accordo o regolamento aziendale
Servizi ex Art. 100 T.U.I.R. e ex Art. 51 comma 2 nuova lettera f
«[Non concorrono a formare reddito] l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie
di dipendenti e ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Resta
salvo il limite di deducibilità pari al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente».
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Ampliamento dei servizi ex Art. 51 (1/3)
SPESE DI ISTRUZIONE:
Vengono ammessi rimborsi per le seguenti spese sostenute per i familiari del lavoratore:
↘ Rette d’iscrizione e frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna;
↘ Acquisto di libri di testo scolastici;
↘ Centri estivi ed invernali;
↘ Ludoteche;
↘ Servizio di trasporto scolastico (se incluso nel Piano di Offerta Formativa scolastica - POF);
↘ Spese per gite didattiche e visite d’istruzione (se incluso nel POF);
↘ Altre iniziative incluse nel POF;
↘ Servizi di baby-sitting (Interpretazione della Circolare 28/E dell’Agenzia delle Entrate in merito all’art. 51, Nuovo comma 2, lettera f-bis TUIR)
16 EASY WELFARE SRL © 2016 - Strettamente Confidenziale
Ampliamento dei servizi ex Art. 51 (2/3)
OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI*:
Vengono ammessi rimborsi per spese legate alla fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, prima ammesse solo in regime ex. Art. 100. (Art. 51, Nuovo comma 2, lettera f-ter)
*La Circolare 28/E chiarifica che, sebbene la norma non ne faccia specifico riferimento, è inclusa anche l’erogazione diretta del servizio da parte del datore di lavoro.
↘ Si definiscono soggetti non autosufficienti: “coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti” e le persone che “necessitano di sorveglianza continuativa”. Lo stato di non autosufficienza deve essere comprovato da certificazione medica. Non sono ricompresi i bambini, a meno che la loro non autosufficienza non sia legata a patologie.
↘ Sono riconosciuti come anziani i soggetti che abbiano compiuto 75 anni di età. (Interpretazione della Circolare 28/E dell’Agenzia delle Entrate)
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Ampliamento dei servizi ex Art. 51 (3/3)
VOUCHER:
L’erogazione dei servizi indicati nell’Art. 51, commi 2 e 3, è consentita anche tramite documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (sistema voucheristico). (Art. 51, Nuovo comma 3-bis)
• Non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare*
• Non possono essere monetizzati o ceduti a terzi
• Devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale,
senza integrazioni a carico del titolare (non vale in caso di buoni pasto e fringe benefit)
*La Circolare 28/E specifica che il documento di legittimazione deve riportare il nominativo dell’effettivo fruitore della prestazione. Ad esempio, nel caso il fruitore fosse un familiare del dipendente, il voucher deve riporta unicamente il suo nominativo e non quello del dipendente.
18 EASY WELFARE SRL © 2016 - Strettamente Confidenziale
Come introdurre un Piano Welfare
FINANZIAMENTO DIRETTO
CONVERSIONE PDR
Istituzione di un premio sociale la cui erogazione sia prevista
unicamente in servizi welfare.
Il Piano Welfare così strutturato può essere:
1. Non regolamentato (liberalità pura)
2. Previsto da regolamento pluriennale validato formalmente
dal board dall’azienda (unilaterale)
3. Previsto da contratto aziendale o territoriale (bilaterale)
Solo l’impegno espresso dell’azienda attraverso un regolamento
siglato (2) o un contratto (3) permette la fruizione dei servizi
indicati nell’articolo 100 del T.U.I.R. senza limite di
deducibilità del 5 per 1000 delle spese per il personale
Conversione del Premio di Risultato, nei limiti e secondo i
vincoli previsti dalla Legge di Stabilità, espresso da una
relazione bilaterale (accordo sindacale)
La contrattualizzazione del premio permette di attivare anche
la fruizione dei servizi indicati nell’articolo 100 del T.U.I.R.,
non più assoggettata al limite di deducibilità del 5 per 1000
delle spese per il personale.
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EASY WELFARE SRL © 2016 - Strettamente Confidenziale 19
L’OSSERVATORIO EASY WELFARE
I SETTORI ATTIVI NEL WELFARE AZIENDALE
EASY WELFARE SRL © 2015 - Strettamente confidenziale 20
Prodotti 38%
Servizi finanziari 20%
Media, digital, comunicazioni
9%
Energia e risorse 7%
Salute 6%
Servizi alle aziende 6%
PA 2%
Altro 12%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Worklife Welfare Mobility
• Le aziende che scelgono di attivare piani di Welfare aziendale, mobilità e work-life balance appartengono a svariati settori merceologici e di servizio.
• La trasversalità dei settori caratterizza il mercato del welfare e dei servizi ai dipendenti, con diverse tipologie di servizi offerti (mobility management, welfare, worklife)
*Il settore «prodotti» identifica aziende che operano nell’ambito della cura del corpo e della casa, dei prodotti di ingegneria, dell’alimentazione etc.
Settore di appartenenza Tipologie di servizi
EASY WELFARE SRL © 2015 - Strettamente confidenziale 21
4%
24%
33%
39% Meno di 30 anni
Fra i 30 e i 40
Fra i 40 e i 50 anni
Oltre i 50 anni
Fasce d’età
• Il welfare risulta diffuso in maniera trasversale su aziende di piccole, medie e grandi dimensioni.
• Per quanto riguarda i dipendenti beneficiari, la quasi totalità ha più di 30 anni (96%)
• La fascia di età più diffusa risulta quella degli utenti di Oltre 50 anni. Su questo dato incide la numerosità degli utenti di grandi gruppi bancari e grandi aziende
dell’energia e risorse, dove l’età media risulta mediamente alta
UTENTI: ANALISI DEMOGRAFICA
30%
12%
11%
25%
8%
14%
<200
fra 200 e 500
fra 500 e 1000
fra 1000 e 5000
fra 5000 e 10000
>10000
Numero di dipendenti
FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO
EASY WELFARE SRL © 2015 - Strettamente confidenziale 22
Liberalità 59%
Liberalità e contrattuali
9%
Contrattuali 32%
€ 600
€ 1.000
Tipologia di Piano Welfare adottato
Il grafico mostra le tipologie di piani welfare
adottati dalle aziende, in termini di fonte di
finanziamento prescelto.
Il 59% delle aziende sceglie di erogare
liberalità on top
Il 32% delle aziende finanzia il welfare
tramite contrattazione sindacale
Il 9% sfrutta entrambe le fonti di
finanziamento
€ 1.800
COME VIENE USATO IL WELFARE?
EASY WELFARE SRL © 2015 - Strettamente confidenziale 23
Istruzione 40%
Mutui* 2%
Previdenza 16%
Versamento sanitario
5%
Card/cofanetti 15%
Trasporto pubblico 2%
Sport, cultura, benessere
13%
Viaggi 7%
Utilizzo dei benefit da parte delle popolazioni aziendali Il grafico mostra l’utilizzo del benefit a disposizione dei dipendenti all’interno del panel di servizi welfare, nel corso dell’anno 2014. Rimborsi e versamenti:63% Acquisti diretti (art. 100 e fringe):37% Il servizio su cui si concentra l’utilizzo del benefit è relativo all’Istruzione (40%): si tratta del servizio più frequentemente attivato, si sottolinea inoltre che l’importo medio per questa tipologia di spesa è generalmente il più alto.
*Il servizio mutui è stato attivato nel corso del 2014
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