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INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO POTENZA 11 MARZO 2016 2016 Presidente f.f. Vincenzo Pergola SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA POTENZA

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INAUGURAZIONE DELL’ANNOGIUDIZIARIO

POTENZA 11 MARZO 2016

2016

Presidente f.f. Vincenzo Pergola

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

POTENZA

2Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

3Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

POTENZA,11MARZO 2016

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LABASILICATA - POTENZA

INAUGURAZIONE

DELL’ANNO GIUDIZIARIO

2016

Presidente f.f. Vincenzo Pergola

INDICE

Saluto ……………………………………………………………….. pag. 7

1 Disposizioni Normative…………………………………………… pag. 8

2 La Giurisprudenza………………………………………………… pag.14

2.1 La Giurisprudenza della Corte Costituzionale………………… pag.14

2.2 La Giurisprudenza della Corte di Cassazione…………………. .. pag.20

2.3 La Giurisprudenza della SS.RR. della Corte dei conti……….. .. pag.22

3 L’Attività della Sezione Giurisdizionale per la Basilicata……. …. pag.26

3.1 Contenzioso amministrativo – contabile…………………….. … pag.26

3.2 Contenzioso pensionistico…………………………………….. ... pag.37

3.3 I Giudizi di conto…………………………………………….. …. pag.41

4. L’attività della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata . pag. 43

4.1 Controlli sulla Regione……………………………………….. . pag. 43

4.2 Controlli sui gruppi Consiliari ………………………………. . pag. 45

4.3 Controlli sui servizi Sanitari Regionali ………………………. . pag. 47

4.4 Controllo sugli Enti Locali …………………………………… . pag. 47

4.5 Controllo preventivo e successivo di legittimità …………… . pag. 48

4.6 Altre Attività………………………………………………… . pag. 48

4.7 L’attività Consultiva…………………………………………. . pag. 49

Conclusioni………………………………………………………… . pag. 51

Quadri sinottici……………………………………………………. . pag. 55

6Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

7Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

SALUTO

In apertura di questa cerimonia, desidero rivolgere, anche da parte dei colleghi e del

personale degli Uffici della Corte dei conti per la Basilicata, un caloroso saluto, non

disgiunto da un sentimento di viva gratitudine, a tutte le autorità oggi qui intervenute

ed a tutti gli ospiti presenti.

La vostra presenza evidenzia il vivo interesse e la marcata attenzione verso il ruolo e le

funzioni svolte dalla Corte dei conti in generale ed i riflessi che queste hanno sul

territorio.

Come ogni anno, la cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario costituisce

tradizionale ed approfondito momento di riflessione sullo stato della giustizia erariale,

tanto nella sua fase ricognitiva quanto nelle prospettive recate dalla nuova normativa.

L’odierna cerimonia, lungi dal costituire una sterile ed improduttiva ricognizione di

vuoti dati statistici, sottolinea anche l’esigenza di pubblicizzare e, sotto certi profili,

divulgare la concreta attività di tutela e monitoraggio delle risorse pubbliche svolta in

sede regionale dalla Corte dei conti, evidenziandone gli esiti.

La pretesa che ci prefiggiamo di conseguire è quella di valorizzare la cultura della

legalità, attraverso una condivisa conoscenza ed informazione dei problemi della

giustizia, ed in particolare di quella contabile.

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1. DISPOSIZIONI NORMATIVE

La riflessione sull’attività della Corte dei conti, non può prescindere dalla rassegna delle

più significative innovazioni normative, ed in particolare di quelle che incidono sullo

svolgimento delle proprie funzioni.

Nell’ultimo periodo, ed in particolare nell’anno trascorso, l’attività legislativa evidenza

una preoccupante tendenza verso un restringimento dell’area del danno risarcibile

innanzi al Giudice contabile e degli stessi soggetti convenibili in giudizio.

Esemplare in tal senso la l.n. 220/2015 (recante norme di “Riforma della RAI e del

servizio pubblico radiotelevisivo”), che all’art. 3 dispone: “L'amministratore delegato e i

componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana

Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle

società di capitali”.

E’ opportuno ricordare che la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sugli

amministratori della RAI era stata più volte affermata dalla Corte di Cassazione (ex

plurimis: S.U. ord n. 27092/2009), sottolineando che nonostante la veste di società per

azioni, essa ha natura sostanziale di ente pubblico, con uno statuto assoggettato a

regole legali in forza delle quali è designata direttamente dalla legge quale

concessionaria dell'essenziale servizio pubblico radiotelevisivo, destinataria di un

canone d'abbonamento avente natura di imposta per coprire i costi del servizio,

sottoposta a penetranti poteri di vigilanza da parte di un'apposita commissione

parlamentare, compresa tra gli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti cui lo

Stato contribuisce in via ordinaria, nonché tenuta all'osservanza delle procedure di

evidenza pubblica nell'affidamento degli appalti.

Va evidenziato che, in applicazione della nuova disposizione, l’azione sociale di

responsabilità potrà, d’ora in poi, essere promossa soltanto a seguito di deliberazione

dell’Assemblea dei soci o del collegio sindacale (art. 2393, c.c.) o dai soci che

rappresentano un quinto del capitale (art. 2393-bis, c.c.).

Emerge di tutta evidenza la minore efficacia, anche in termini di deterrenza e di

effettiva tutela del socio pubblico, di un’azione di responsabilità lasciata all’iniziativa

“interna” alla società, rispetto a quella “obbligatoria” intestata ad un organo pubblico,

quale è il P.M. contabile.

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La preoccupazione della Corte dei conti è che la suddetta norma sia l’ulteriore sintomo

di una tendenza generalizzata che potrebbe trovare conferma in occasione dell’esercizio,

da parte del Governo, della delega conferita con l’art. 18 della l.n. 124/2015 (c.d. riforma

Madia delle amministrazioni pubbliche) per l’emanazione di un decreto legislativo per il

riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni

pubbliche, nell’ambito del quale – oltre a condivisibili disposizioni tese a razionalizzare

e ridurre la spesa pubblica nel settore – è prevista anche la “definizione del regime delle

responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei

dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate”.

Non può sottacersi che molti settori affidati anche alla gestione delle predette società,

come ad esempio quello dei rifiuti e del loro smaltimento, sono particolarmente esposti

a fenomeni di mala gestio e corruzione, ed in essi, un’azione di responsabilità affidata al

P.M. contabile, può rilevarsi strumento efficace per evitare che lo schema ed il modello

privatistico diventino il mezzo attraverso il quale venga meno, sostanzialmente, il

risarcimento, spesso di rilevante entità, del danno, che altrimenti resterebbe affidato

all’azione dei soci.

La Corte dei conti è sempre stata esplicita sul punto, anche in sede di audizione sul

disegno di legge in materia (AS1577) poi sfociato nella l.n. 124/2015, ove venne

affermato: “si tratta di una materia che necessita certamente di una disciplina organica,

meno frammentaria e più semplice di quella attualmente in vigore. Oggetto esplicito di

riordino è la disciplina relativa alle partecipazioni azionarie delle amministrazioni

pubbliche. Tuttavia non sono infrequenti i casi di società a responsabilità limitata, ovvero di

fondazioni, consorzi ed enti di altra natura giuridica, già oggi assoggettati ai medesimi

obblighi previsti per le società partecipate (ad es. aziende speciali e istituzioni), nel

presupposto corretto che, al di là della differente natura giuridica, la disciplina pubblicistica

vada applicata in maniera omogenea a soggetti che vivono di finanza pubblica derivata”.

Ulteriore conferma della preoccupante tendenza al restringimento dell’ambito della

giurisdizione contabile, si rinviene nel disegno di legge intitolato “Disposizioni in

materia di responsabilità del personale sanitario” (atto Camera n. 1769), ove si prevede

che “In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della

struttura sanitaria pubblica, l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione

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sanitaria ……. deve essere esercitata dinanzi al Giudice ordinario ed è esclusa la

giurisdizione della Corte dei conti”.

Si prospetta, pertanto, l’esclusione della giurisdizione del giudice contabile in una

pacifica ipotesi di c.d. “danno indiretto”, nella quale palese è sia la sussistenza di un

rapporto di servizio tra l’esercente la professione sanitaria e l’Amministrazione

pubblica, sia un danno erariale; peraltro nella materia “de quo” innumerevoli sono le

pronunce della Corte dei conti di ristoro del pregiudizio economico subito

dall’Amministrazione sanitaria.

Tornando alla c.d. “legge Madia”, nel complesso di particolare interesse per l’attività

della Corte dei conti poiché introduce norme di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche, va, sia pure brevemente, ricordato che essa contiene alcune disposizioni di

immediata applicazione (ad es. art.3 sul silenzio assenso, art. 6 sull’autotutela

amministrativa, art. 14 sulla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di

lavoro), nonché 14 importanti deleghe legislative, tra le quali, oltre a quella già

richiamata in tema di società partecipate da pubbliche amministrazioni, vanno

sinteticamente ricordate quelle sulla riorganizzazione dell'amministrazione statale

centrale e periferica, del rapporto di lavoro e della dirigenza, sulla semplificazione dei

procedimenti amministrativi, sulla revisione della disciplina in materia di corruzione e

trasparenza, sulla disciplina dei servizi pubblici locali, e sul riordino della procedura dei

giudizi innanzi alla Corte dei conti.

Naturalmente, ci si sofferma su quest’ultima attesa novità, considerato che da tempo la

Corte dei conti ha sottolineato la necessità di un intervento legislativo in materia.

L’attuale disciplina – affidata al vetusto T.U. approvato con R.d. n. 1038/1933,

integrato dalle disposizioni del c.p.c., per quanto compatibili, in virtù del rinvio

dinamico previsto dall’art. 26 del T.U, e ad alcune frammentarie disposizioni introdotte

da norme sostanziali quali le leggi n. 19 e 20 del 1994 – ha dato luogo ad una

stratificazione di norme disomogenee, foriere di incertezze e contrasti giurisprudenziali:

da ciò la necessità di ricondurre ad unità l’intera materia.

Va pertanto accolta con favore la previsione, da parte dell’art. 20 della norma

all’esame, della delega al Governo per il “Riordino della procedura dei giudizi innanzi

alla Corte dei conti”, con contestuale indicazione di numerosi principi e criteri direttivi

per il suo esercizio.

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Tra i detti criteri – generalmente tendenti a codificare i principi scaturenti dalla

giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, con rinvio, come

disposizione di chiusura, alla disciplina del processo civile, individuando però, questa

volta, le norme specificamente applicabili al processo contabile – ve né più di uno che

merita attenzione e riflessine al fine di assicurarne attuazione.

Di rilievo appare la previsione generalizzata, con evidenti finalità deflattive del

contenzioso, di un rito abbreviato che consenta la definizione del giudizio in forma

“patteggiata” nei casi in cui non vi sia stato un doloso arricchimento del convenuto,

unitamente all’elevazione del limite di somma per l’accesso al c.d. “procedimento

monitorio”.

Perplessità sorgono dalla prevista possibilità di disporre “l'interruzione del termine

quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta

e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora”; la

sostanziale riduzione dei tempi nei quali il P.M. contabile – titolare ex lege della

rappresentanza processuale dell’Amministrazione presuntivamente danneggiata - può

esercitare l’azione, in disparte ogni considerazione sull’impatto sugli Uffici Requirenti,

con organici fortemente sottodimensionati, pone seri problemi di coordinamento con la

– da sempre riconosciuta – possibilità dell’Amministrazione danneggiata di

interrompere autonomamente e più volte il decorso della prescrizione quinquennale, al

pari di qualsiasi privato creditore, col rischio di determinare un credito erariale non

prescritto per effetto delle interruzioni disposte dall’Amministrazione, ma non più

azionabile innanzi al Giudice naturale della responsabilità amministrativo - contabile.

La parte della delega riguardante l’attività istruttoria, prevede l’unificazione della

disciplina dell’obbligo di denuncia, la specificazione delle modalità di esercizio dei poteri

istruttori, il pieno accesso, nella fase preprocessuale, agli atti e ai documenti messi a

base della contestazione formulate con “l’invito a dedurre” da parte del destinatario di

quest’ultimo (punto che ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali che hanno originato

l’intervento nomofilattico delle Sezioni Riunite della Corte dei conti nel 2015 come si

preciserà nel prosieguo della trattazione), e la formalizzazione dell’eventuale

provvedimento di archiviazione dell’istruttoria.

Circa quest’ultimo punto, indubbiamente teso a colmare “un vuoto” di disciplina

normativa più volte sottolineato dalla stessa Corte dei conti, nella misura in cui non

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prevede anche un controllo del giudice sul provvedimento di archiviazione, occorre

osservare come esso mal si concili con la pure prevista “preclusione in sede di giudizio di

chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di

soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione”.

Nel condivisibile intento di assicurare maggiore efficacia alla esecuzione delle decisioni

definitive di condanna al risarcimento del danno (l’esecuzione ha sempre originato

particolari criticità, ancorché attenuate di recente) è prevista l’attribuzione al pubblico

ministero contabile della titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile nella

fase della relativa procedura, sia mobiliare che immobiliare.

In disparte ogni considerazione sulla concreta possibilità dei pochi magistrati,

attualmente in servizio presso le Procure sottodimensionate, di far fronte al nuovo

gravoso compito, che comporta la necessità per essi di spostarsi continuamente, dalla

sede ubicata nel capoluogo di regione, presso la varie sedi dei giudici civili

dell’esecuzione, la disposizione non appare coerente con il principio della “unitarietà

della figura del Pubblico Ministero” più volte affermato dalla Corte di Cassazione, che,

nell’ambito dell’esame dei conflitti di giurisdizione, ha precisato che all'udienza il P.G.

(presso la Corte dei conti), quale organo del P.M., è rappresentato dal Procuratore

generale presso la stessa Corte di cassazione.

Considerando poi che nei procedimenti innanzi al Giudice civile, la presenza del P.M. è

limitata a casi particolari, quali, ad esempio, quelli in materia di volontaria

giurisdizione, sarebbe auspicabile la previsione dello spostamento della competenza allo

stesso Giudice contabile della intera materia riguardante l’esecuzione delle proprie

sentenze, a garanzia dell’effettività del recupero del credito erariale.

La delega, poi, non prevede alcuna disciplina specifica per i giudizi in materia di

pensione, attualmente svolti in primo grado da un giudice monocratico, chiamato ad

applicare per essi essenzialmente le norme sul rito del lavoro (art. 5 della l.n. 205/2000),

e poi rimessi in secondo grado, e per soli motivi di diritto, ad un giudice collegiale che

deve applicare invece essenzialmente le norme del già richiamato T.U. del 1933.

Da sottolineare, infine, la mancata previsione anche di una regolamentazione unitaria

delle procedure per l’esercizio delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti,

che più volte è stata invocata nell’ottica di sancire la piena equiparazione tra funzioni

di controllo e giurisdizionali, evidenziando il carattere magistratuale di entrambe, e di

13Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

meglio specificare ed armonizzare il regime degli obblighi conformativi alle pronunce

delle Sezioni di controllo da parte delle amministrazioni.

Anche la l.n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) contiene diverse disposizioni che

riguardano l’attività della Corte dei conti.

L’art. 1 comma 510 prevede che sia “trasmessa al competente ufficio della Corte dei

conti” l’autorizzazione, emessa dall’organo di vertice amministrativo, a procedere ad

acquisti senza utilizzare le convenzioni stipulate con la Consip s.p.a o altre centrali di

committenza regionali, ai sensi dell’art. 26 della l.n. 488/1999.

Va sottolineato che ancora una volta il legislatore prescrive genericamente un obbligo

di trasmissione di atti alla Corte dei conti, senza specificarne la finalità, e, ancor peggio,

senza indicare a quale della diverse tipologie di controllo intestate alla Corte l’atto è

soggetto.

Il successivo comma 727 del lunghissimo articolo della norma all’esame (ennesima

espressione di una discutibile tecnica legislativa) introduce un’ulteriore ipotesi di c.d.

responsabilità sanzionatoria, prevedendo che le Sezioni giurisdizionali regionali – che

accertino il mancato rispetto dei principi contabili posti dal D.lgs n. 118/2011 in tema di

armonizzazione dei sistemi contabili, al fine di conseguire artificiosamente il rispetto

delle regole poste a presidio della veridicità dei bilanci – possano irrogare, agli

amministratori ed ai dirigenti che hanno posto in essere gli atti elusivi delle norme, una

sanzione pecuniaria rapportata rispettivamente all’indennità di carica ed alla

retribuzione.

Il comma 799 dispone che i controlli sulla gestione finanziaria delle Regioni, introdotti

dall’art. 1 del d.l. n. 174/2012, si estendono anche agli organismi strumentali delle

Regioni.

Da ricordare anche l’’art. 31 della l.n. 221/2015 nella parte in cui dispone che siano

sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti le transazioni tra il

Ministro dell’ambiente ed il soggetto chiamato a rispondere di danno ambientale.

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2. LA GIURISPRUDENZA

Il contesto nel quale si muove l’azione delle Procure regionali e si colloca l’attività delle

Sezioni giurisdizionali, oltre che dall’ordinamento, è costituito dai principi enunciati

dalla giurisprudenza.

In particolare, ai fini della individuazione della latitudine e dei contenuti delle

attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti, vengono in rilievo gli approdi della

Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

2.1. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il Giudice delle leggi, nel 2015, si è occupato in misura significativa delle materie

afferenti alle funzioni di controllo e di giurisdizione cointestate alla Corte dei conti.

Particolare rilievo assume la sentenza n. 181/2015, sollecitata da un’ordinanza emessa

dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nell’ambito del

giudizio di parificazione del rendiconto della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

La Sezione di controllo aveva promosso il giudizio di legittimità delle l. regionali n.

16/2013 e n. 19/2013, sostenendo che esse avrebbero finanziato spese non previste in

bilancio con le anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato in base agli artt. 2 e 3 del

d.l. n. 35/2013, specificamente destinate, invece, al pagamento dei debiti scaduti della

pubblica Amministrazione.

Ha evidenziato in particolare la Sezione di controllo che la destinazione delle

anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato alla copertura al disavanzo pregresso ed

alle spese di competenza dell’anno 2013, avesse come effetto l’alterazione del risultato

di amministrazione, nella parte in cui riduceva artificiosamente il disavanzo

computandovi la mera liquidità acquisita, e peggiorasse anche il risultato, consentendo

spese della competenza 2013, con somme invece destinate all’adempimento dei “debiti

pregressi della P.A.”.

La Corte costituzionale ha pienamente condiviso le argomentazioni della Sezione

remittente, osservando che “la liquidità, anziché essere impiegata per il pagamento dei

debiti pregressi è stata acquisita nella disponibilità finanziaria dell’ente, finendo per

alterare in modo non veritiero il risultato di amministrazione, attraverso la sommatoria con

le componenti attive e passive della gestione finanziaria”. Conseguentemente il Giudice

15Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

delle leggi ha ritenuto che le leggi regionali al suo esame hanno impropriamente

utilizzato “lo strumento di flessibilizzazione della cassa” previsto dal legislatore

nazionale, impiegandolo invece come “anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di

riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.”.

Ma la predetta sentenza, oltre perché confermativa dei suddetti fondamentali principi

in tema di equilibrio dei bilanci, assume particolare rilievo in quanto essa, per la prima

volta, supera il precedente restrittivo orientamento della Consulta che consentiva alle

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di porre questioni di costituzionalità

solo con riferimento all'art 81 della Costituzione, e per il profilo della copertura delle

leggi di spesa.

Essa infatti riconosce la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in

sede di parifica "avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella

gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri

economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione

finanziaria", sottolineando contestualmente che, sul piano sostanziale, il

riconoscimento della legittimazione ad adire il Giudice delle leggi "si giustifica anche con

l'esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella

fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte". Si tratta

di un'affermazione che sembra scontata ma che va invece adeguatamente valorizzata,

in quanto sancisce, e ritiene provato per tabulas il carattere adespota degli interessi

finanziari e conseguentemente la rilevanza delle funzioni di controllo intestate alla

Corte dei conti a tutela degli equilibri economico-finanziari e della sana gestione delle

risorse della comunità.

In materia di conti giudiziali è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.

107/2015, per affermare che i Presidenti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali non

sono tenuti a depositare i conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici in

ragione “del difetto della giurisdizione di conto per assenza, in capo ai presidenti dei gruppi

consiliari, della qualifica soggettiva di agente contabile”.

Nell’ambito della stessa pronuncia la Consulta ha puntualizzato che “anche se non tenuti

alla resa del conto giudiziale in ragione del particolare ruolo ricoperto e delle funzioni svolte,

in caso di illecita utilizzazione dei fondi destinati ai gruppi restano assoggettati alla

responsabilità amministrativa e contabile”.

16Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

Sullo stesso solco si pone la successiva sentenza del Giudice delle leggi n. 235/2015, che

affronta anche il delicato tema dei rapporti tra le attività di controllo e quelle

giurisdizionali, cointestate alla Corte dei conti.

Si afferma nella pronuncia che, nonostante la precedente sentenza della stessa Corte

Costituzionale n. 130 del 2014 avesse annullato le deliberazioni della Sezione regionale

di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna – trasmessa anche alla locale

Procura contabile - relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali per l’esercizio

finanziario 2012 (poiché il relativo potere di controllo poteva essere esercitato solo a

partire dal 2013, sulla base delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 174/2012), tuttavia

nessuna “invalidità derivata” si configurava nei confronti delle citazioni emesse dalla

Procura contabile per i danni emergenti dalle gestioni relative all’anno 2012, perché

“l’istruttoria contabile, in conclusione, non può ritenersi una mera derivazione delle

deliberazioni annullate”.

La pronuncia all’esame, tornando sul tema dei rapporti tra le attività di controllo e

quelle giurisdizionali cointestate alla Corte dei conti, ha ulteriormente chiarito i principi

enunciati in materia nella nota precedente sentenza n. 29/1995, puntualizzando che

“l’obbligo di segnalazione discende dai principi generali e grava sulle sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti, laddove emergano fatti idonei a evidenziare una

responsabilità contabile”, specificando poi: “ma i rapporti tra attività giurisdizionale e

controllo sulla gestione debbono arrestarsi a questo punto, poiché si vanificherebbero

illegittimamente gli inviolabili “diritti della difesa”, garantiti a tutti i cittadini in ogni

giudizio dall’art. 24 della Costituzione, ove le notizie o i dati acquisiti ai sensi delle

disposizioni contestate potessero essere utilizzati anche in sede processuale (acquisizioni che,

allo stato, devono avvenire nell’ambito della procedura prevista dall’art. 5 della legge n. 19

del 1994).

Sull’ambito della giurisdizione della Corte dei conti, è intervenuta l’ordinanza della

Corte Costituzionale n. 90/2015, chiamata a scrutinare la legittimità costituzionale

dell’art. 53 comma 7 del d.lgs n. 165/2001, che impone al pubblico dipendente di versare

all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti per attività libero-

professionale svolte in assenza della prescritta autorizzazione.

17Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

La questione era stata sollevata da un Giudice ordinario e da un Tribunale

amministrativo nell’ambito di giudizi nei quali i dipendenti si opponevano alle richieste

di versamento dei compensi avanzate dall’Amministrazione.

Il Giudice delle leggi, nel dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni, ha

evidenziato che “entrambi i giudici rimettenti, trascurando di compiere una esauriente

ricognizione del contesto regolativo di riferimento, hanno completamente omesso di

esaminare e di risolvere motivatamente il problema relativo alla sussistenza della rispettiva

giurisdizione in ordine alla specifica domanda a ciascuno devoluta”, considerato che il

comma 7 bis dello stesso art. 53 stabilisce che “L’omissione del versamento del compenso

da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità

erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.

Vanno poi ricordate alcune pronunce della Corte Costituzionale nella materia

pensionistica pubblica, tradizionalmente rientrante nell’ambito delle competenze della

Corte dei conti.

Particolare rilevanza, anche in considerazione delle significative conseguenze sulla

finanza pubblica, riveste la nota sentenza n. 70/2015, che ha dichiarato l’illegittimità

costituzionale del comma 25 dell’art. 24, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201

(c.d. decreto salva Italia), nella parte in cui questo disponeva il blocco della

rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre

volte il trattamento minimo INPS.

Puntualizza la parte motiva della pronuncia: “La disposizione …. si limita a richiamare

genericamente la contingente situazione finanziaria, senza che emerga dal disegno

complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di

bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in

sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna

documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall'art. 17, comma 3,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di contabilità e finanza

pubblica…..L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti

previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite,

da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata.

Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di

esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti

18Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri

costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione

differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.).

Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di

solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza

sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.

La norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti".

La sentenza è particolarmente interessante nella parte in cui si sofferma ad illustrare i

motivi per i quali cinque anni prima (sentenza n. 316 del 2010) aveva valutato del tutto

costituzionale il blocco della rivalutazione delle pensioni disposto dal legislatore per

l’anno 2008: “Nel vagliare la dedotta illegittimità dell'azzeramento del meccanismo

perequativo per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte il minimo INPS per l'anno

2008 (art. 1, comma 19 della già citata legge n. 247 del 2007), questa Corte ha ricostruito la

ratio della norma censurata, consistente nell'esigenza di reperire risorse necessarie a

compensare l'eliminazione dell'innalzamento repentino a sessanta anni a decorrere dal 1°

gennaio 2008, dell'età minima già prevista per l'accesso alla pensione di anzianità in base

all'articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con lo scopo dichiarato di

contribuire al finanziamento solidale degli interventi sulle pensioni di anzianità,

contestualmente adottati con l'art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge.

In quell'occasione questa Corte non ha ritenuto che fossero stati violati i parametri di cui

agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Le pensioni incise per un solo

anno dalla norma allora impugnata, di importo piuttosto elevato, presentavano margini di

resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo. L'esigenza di una rivalutazione

costante del correlativo valore monetario è apparsa per esse meno pressante", specificando

poi che la legge del 2008 "era sostenuta da una ratio redistributiva del sacrificio imposto, a

conferma di un principio solidaristico, che affianca l'introduzione di più rigorosi criteri di

accesso al trattamento di quiescenza. Non si viola il principio di eguaglianza, proprio perché

si muove dalla ricognizione di situazioni disomogenee"

Semplificando, ed in estrema sintesi, per la Consulta la legge del 2007 che aveva

disposto il blocco della rivalutazione periodica delle pensioni era sorretta da criteri di

ragionevolezza, progressività ed adeguatezza ed inoltre dava conto dei motivi per cui

19Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

era imposto il sacrificio economico ai pensionati; mentre la legge del 2011 non

rispondeva a detti parametri costituzionali.

Da sottolineare particolarmente i passaggi della sentenza che censurano la norma

laddove “si limita a richiamare genericamente la contingente situazione finanziaria” ed

evidenziano il diritto dei pensionati, ritenendolo “irragionevolmente sacrificato nel nome

di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio”: per la prima volta la Consulta sancisce

in modo esplicito la necessità di una congrua e pertinente motivazione dell’atto

legislativo, ineludibile ai fini della valutazione comparativa degli interessi su cui è

costruito il sindacato di costituzionalità.

Il richiamo del Giudice delle leggi all’obbligo del legislatore di esplicitare in maniera

congrua e pertinente le opzioni politiche adottate, segna un passaggio importante nel

superamento della tradizionale concezione della legge come atto libero nel fine e non

necessitante di motivazione alcuna.

Va inoltre rilevato che la sentenza n. 70/2015, nel sindacare l’atto legislativo, ha

trascurato, nel bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti nella

fattispecie esaminata, la valutazione del c.d. principio del pareggio di bilancio previsto

dal novellato art. 81 della Costituzione (al quale, invece aveva fatto riferimento nella

sentenza n. 10/2015, di poco anteriore, dichiarativa della illegittimità della c.d. Robin

Tax), nè ha valutato le “concrete disponibilità finanziarie e le esigenze di bilancio”, a cui

aveva anche fatto riferimento nella precedente sentenza n. 316/2010, intervenuta

sempre in tema di blocco degli adeguamenti delle pensioni.

Per completezza, espositiva va altresì ricordato che il legislatore ha poi emesso il d.l. n.

65/2015, al dichiarato “fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della

Corte costituzionale n. 70 del 2015”.

Sempre in materia pensionistica, va segnalata anche la sentenza della Consulta n.

127/2015 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell’art. 18 del d.l. n. 9/2011 in tema di pensionamenti anticipati, nonché, la sentenza n.

191/2015 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 30 del T.U. in materia

di pensioni di guerra n. 915/1978, regolante il diritto al trattamento di reversibilità.

Degna di rilievo, perché involgente profili sociali ed economici della nostra Regione e,

poi, la sentenza n. 130/2015 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sulle

20Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

modalità di utilizzazione dei proventi derivanti da attività di estrazione di idrocarburi,

comprese le cosiddette royalties.

La legge regionale n. 17/2014 autorizza la Regione a utilizzare i proventi derivanti dalle

royalties petrolifere per effettuare pagamenti ulteriori, relativi a spese di investimento

in conto capitale, in aggiunta a quelli consentiti dalla disciplina statale sul patto di

stabilità interno, all’epoca disciplinato dall’art. 32, comma 4, della legge n. 183/2011.

Nel giudizio di legittimità costituzionale della predetta legge – promosso dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri – la Corte ha premesso che solo successivamente

all’instaurazione del giudizio l’art. 36 del d.l. n. 133/2014 ha ricompreso le spese di

investimento effettuate con i proventi delle royalties petrolifere fra le deroghe

consentite alla disciplina del patto di stabilità interno.

Pertanto, alla luce della disciplina applicabile ratione temporis, il Giudice delle leggi ha

dichiarato costituzionalmente illegittima la legge regionale, per violazione dell’art. 117,

terzo comma della Costituzione, poiché “non può che essere la legge dello Stato ad

identificare le spese delle Regioni che concorrono alla definizione del saldo rilevante ai fini

del rispetto del patto di stabilità interno, in quanto esso coinvolge Regioni ed enti locali nella

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall’appartenenza dell’Italia

all’Unione europea e dai vincoli che ne conseguono”.

2.2. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In ragione dell’attenzione che la Corte dei conti riserva alla definizione degli ambiti

della propria giurisdizione, sì come delineati dal legislatore, e giusta quanto esposto nel

paragrafo a ciò dedicato, non minore attenzione va riservata all’attività che la Suprema

Corte di Cassazione, chiamata a definire in concreto detti ambiti, ha svolto in

riferimento alle fattispecie sulle quali è chiamata a pronunciarsi.

Nell’anno 2015, invero, non si registrano significativi scostamenti del Giudice della

giurisdizione dagli approdi giurisprudenziali elaborati negli ultimi anni, in particolar

modo per quanto riguarda la giurisdizione contabile nei confronti di amministratori e

dipendenti di società di capitali partecipate da enti pubblici.

Infatti, le S.U., chiamate a pronunciarsi sulla provvista di giurisdizione del Giudice

contabile nei confronti di amministratori di Ferrovie dello Stato s.p.a. (sentenza n.

21Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

1159/2015), e nei confronti di amministratori e dirigenti apicali di Alitalia s.p.a.

(sentenza n. 23306), hanno confermato l’indirizzo che ha visto il suo incipit con la

storica sentenza 26806/2009.

E’ stato pertanto confermato l’orientamento secondo cui spetta al Giudice ordinario la

giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a

partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei

dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma

personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente

pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o

ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Sussiste

invece la giurisdizione di quest'ultima quando l'azione di responsabilità trovi

fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o

comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di

esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della

partecipazione, ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da

compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell'ente pubblico,

strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse

pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio.

Insomma, la Suprema Corte, probabilmente ispirata dall’intento di preservare la

“purezza privatistica” del diritto societario da contaminazioni pubblicistiche, ha

confermato il sistema del “doppio binario” della tutela del denaro pubblico gestito dalle

società partecipate; senza tacere che il binario su cui dovrebbe operare il Giudice

ordinario si è, nella pratica, rilevato un binario morto, poiché l’azione sociale di

responsabilità per il risarcimento del danno è sostanzialmente affidata all’iniziativa di

coloro che - con scelta politica spesso ampiamente discrezionale - hanno nominato gli

amministratori della società partecipata (artt. 2393 e seguenti del c.c.).

La giurisdizione contabile, con l’azione obbligatoria affidata al P.M., appare invece un

presidio ben più efficace per la tutela delle risorse pubbliche, rispetto all’azione sociale

promuovibile essenzialmente su impulso degli organi societari, innanzi al Giudice

ordinario.

22Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

Va poi precisato che la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione della Corte

dei conti limitatamente alle c.d. società “in house”, secondo l’indirizzo giurisprudenziale

inaugurato con la nota sentenza delle S.U. n. 26283/2013.

Affinchè una società possa definirsi "in house", occorre che ricorrano

contemporaneamente tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da

uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione

delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività

prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria

non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente

strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a

quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di

comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.

Nel corso del 2015, la Suprema Corte ha poi confermato (ex plurimis, ord. n.

23897/2015) l’ormai pacifico indirizzo secondo il quale sono soggetti alla giurisdizione

della Corte dei conti i soggetti privati destinatari di fondi pubblici, concessi per attuare

interventi anche di proprio interesse, ma comunque ricompresi in un piano, o

programma, che la P.A. si propone di realizzare, quando questi distolgano le risorse

ottenute dalle finalità cui erano preordinate, così arrecando all'amministrazione stessa

un danno corrispondente al, ed identificabile nel, mancato conseguimento degli

obiettivi da essa perseguiti.

La Cassazione ha anche avuto modo di confermare il principio della piena autonomia

del giudizio contabile rispetto a quello civile per il risarcimento dello stesso danno

(sentenza Sez. III n. 14632/2015), evidenziando che l’eventuale coesistenza di azione

risarcitoria civile ed azione di responsabilità amministrativo – contabile, non comporta

alcuna violazione del principio del “ne bis in idem”, con l'unico limite del divieto di

duplicazione delle pretese risarcitorie, che impone di tener conto, con effetto decurtante,

e nella fase esecutiva di quanto già liquidato.

2.3. LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA

CORTE DEI CONTI

Nello svolgimento della fondamentale funzione di nomofilachia, finalizzata a dirimere

contrasti giurisprudenziali, le Sezioni Riunite si sono occupate delle problematiche

23Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

riguardanti l’estensione del “diritto” del destinatario dell’invito a dedurre a prendere

visione degli atti del fascicolo istruttorio del P.M..

La scarna disciplina della fase preprocessuale del giudizio contabile recata dall’art. 5 del

d.l. n. 453, convertito nella l.n.19/1994, si limita a disporre che “Prima di emettere l'atto

di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del

danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della

comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso

termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente”.

Come accennato nella parte dedicata alla legislazione intervenuta lo scorso anno,

l’esigenza di riordinare la fase dell'istruttoria e quella preprocessuale introdotta dal c.d.

invito a dedurre, di cui all’art. 20 della c.d. legge Madia recante delega al Governo

anche per il riordino della procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti

(l.n.124/2015) ( e nel quale è posto anche il principio del “pieno accesso agli atti e ai

documenti messi a base della contestazione” da parte del destinatario dell’invito) era

pienamente avvertita dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che, attraverso la

procedura del “deferimento” da parte di alcune Sezioni territoriali ha avuto modo di

sollecitare le Sezioni Riunite, le quali si sono espresse sul punto, con la sentenza n.

28/2015/QM, adottata naturalmente sulla base della disciplina al momento vigente.

Le Sezioni Riunite hanno posto i seguenti principi:

“Sussiste per il destinatario dell'invito a dedurre la facoltà di conoscere gli atti istruttori se e

nella misura in cui sono richiamati nell'invito a dedurre quali contenuti essenziali dell'atto

d’invito.

Tale facoltà si esercita mediante istanza motivata al P.M. che può altrettanto

motivatamente respingerla, assentirla in tutto o in parte, o differirla, salvi i limiti legali e

funzionali connessi alla natura degli atti ed alle complessive esigenze di riservatezza della

fase istruttoria” specificando poi che: “la lesione conseguente alla violazione delle norme

procedurali della fase istruttoria non è invocabile in sé e per sé. È sempre necessario - per

rispettare i principi di economia dei mezzi giuridici anche processuali di ragionevole

durata del processo e di interesse ad agire - che la parte che deduce siffatta violazione

dimostri la sussistenza di un effettivo e concreto pregiudizio del diritto di difesa nel

processo conseguente alla violazione medesima. Soltanto in tale prospettiva può affermarsi

che un'invalidità riferita ad un atto della fase istruttoria, che vulnera le finalità proprie

24Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

dell'invito a dedurre, può estendere il proprio effetto lesivo sull'atto introduttivo del

processo di responsabilità, determinandone la nullità - totale o parziale -, rilevabile dal

giudice ad istanza della parte interessata”.

Pertanto, ripetesi, sulla base della legislazione vigente, le SS.RR. hanno risolto la

questione riconoscendo la facoltà” di accesso agli atti istruttori nella misura in cui

essa è funzionale alla formulazione di informate deduzioni, garantendo così “l'effetto utile”

delle deduzioni ed audizioni personali, e realizzando così entrambe le finalità proprie

della fase dell'invito a dedurre, vale a dire assicurare la massima completezza istruttoria

per ragioni di giustizia ed economia processuale, e consentire al presunto responsabile di

svolgere le proprie argomentazioni al fine di pervenire eventualmente all'archiviazione,

secondo principi da tempo affermati dalle stesse SS.RR (n. 7/1998/QM e n.

14/1998/QM).

Le conseguenze della lesione della suddetta “facoltà”, hanno precisato le SS.RR., sono

date dalla nullità della successiva citazione, quando si sia in presenza di un effettivo e

concreto pregiudizio del diritto di difesa nel processo conseguente, e ciò non solo in

ossequio ai principi di economia dei mezzi giuridici anche processuali, di ragionevole

durata del processo e di interesse ad agire, ma anche in forza dell’insegnamento delle

Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (ex pluris n. 3758/2009), secondo cui

la lesione delle norme processuali non è invocabile “ex se”, essendo viceversa sempre

necessario che la parte che deduca siffatta violazione indichi anche, a dimostrazione

della fondatezza della stessa, la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente

alla violazione medesima.

Con sentenza n. 8/2015/QM le SS.RR. hanno confermato che le Procure della Corte dei

conti possono esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine solo per i

delitti contro la Pubblica Amministrazione.

In materia pensionistica l’organo di nomofilachia ha posto il principio che in caso di

accertata irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto di

recupero, le stesse devono essere restituite all’interessato limitatamente alla sorte capitale

senza aggiunta di alcuna somma accessoria (sentenza n. 11/2015/QM); con sentenza n.

54/2015 hanno stabilito che al percettore di pensione privilegiata tabellare spetta

l’indennità integrativa speciale in misura intera, anche sul rateo di tredicesima

mensilità, pur se lo stesso sia nel contempo titolare di altro trattamento di quiescenza

25Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

INPS, gestione ex INPDAP, sul quale l’emolumento non è più erogato come assegno

accessorio ma conglobato nella base pensionabile.

Da ricordare anche, in quanto incidente sull’attività della Regione Basilicata, la

sentenza n. 43/2015, con la quale le Sezioni riunite in speciale composizione hanno

dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Presidente della Regione Basilicata

avverso le deliberazioni adottate nel 2014 dalla locale Sezione regionale di controllo, con

le quali sono state dichiarate irregolari le spese per il personale, ritenute superiori al limite

normativo di cui alla legge regionale n. 8 del 1998, e relative ai rendiconti per l’esercizio

finanziario 2013 dei Gruppi consiliari.

L’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire del Presidente della

Regione, in considerazione della carenza di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.,

è stata disposta dalle SS.RR. evidenziando che il Presidente della Regione si colloca come

controparte necessaria del giudizio, essendo portatore di un interesse contrapposto a quello

del Gruppo, poiché il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria

del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle

restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale; quanto innanzi,

secondo le SS. RR, trova conferma anche nelle disposizioni del d.l. n. 174 del 2012 che

prevedono in ogni caso l’obbligo di restituzione, a beneficio del bilancio regionale, delle

somme non legittimamente rendicontate dai gruppi consiliari.

26Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

3. L’ATTIVITA’ DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALEPER LA BASILICATA

3.1 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

L’impegno della Sezione nella gestione del contenzioso amministrativo contabile –

analiticamente descritto nelle tabelle riportate in appendice – si è tradotto, in termini di

prodotto finale, nello svolgimento di tutte le 11 udienze collegiali previste dal decreto

del Presidente della Sezione del 26/9/2014, di una camera di consiglio per l’esame di

richieste di proroga dei termini istruttori da parte del P.M., e due udienze monocratica

del Giudice delegato all’istruttoria, per il conferimento di un incarico di C.T.U..

Nelle succitate 11 udienze sono stati iscritti al ruolo n. 40 giudizi, e ne sono stati

effettivamente discussi n. 39, in quanto uno è stato rinviato su istanza di parte.

I giudizi discussi hanno dato luogo a n. 36 sentenze (tra le quali n. 1 sentenza non

definitiva – ordinanza) e n. 5 ordinanze istruttorie.

Sono state altresì emesse n. 4 determine presidenziali relative ai cc.dd. “procedimenti

monitori contabili”, che hanno poi dato origine a n. 3 ordinanze di condanna per

avvenuta accettazione dell’addebito.

Il confronto tra i dati relativi ai giudizi pendenti all’1/1/2015 (n. 39 giudizi) e quelli

della giacenza finale al 31/12/2015 (n. 29 giudizi), ed anche quello tra i giudizi pervenuti

nell’anno (n. 26 citazioni) ed il surriportato numero delle sentenze emesse, conferma la

capacità della Sezione di smaltire tempestivamente la produzione della locale Procura,

senza che si formi un “arretrato”, attraverso le udienze programmate con il succitato

decreto presidenziale del settembre 2014.

Nei giudizi di responsabilità trattati, sono state emesse sentenze di condanna per

l’importo complessivo di € 16.433.845,32.

I giudizi definiti hanno coinvolto, in veste di parte “danneggiata”, gli Enti Locali (20

casi), le Amministrazioni statali (4 casi) e le Aziende Sanitarie Locali (3 casi).

Le decisioni adottate, come intuibile, hanno impegnato il Collegio, altresì, nell’esame di

interessanti ed attuali questioni ed argomenti di spiccato interesse giuridico, tanto

sostanziale che processuale.

27Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

Di seguito si sintetizzano le sentenze più significative, raggruppate in considerazione

delle tematiche trattate.

In varie occasioni la Sezione è stata chiamata a pronunciarsi sul tema delle cc dd “spese

di rappresentanza”.

In particolare le sentenze n. 11/2015 e n. 74/2015 sono intervenute all’esito di un

giudizio nel quale la Procura regionale aveva evocato 28 Consiglieri regionali per

rispondere del danno prodotto alla Regione Basilicata, in conseguenza dell’irregolare

utilizzo delle somme loro assegnate a titolo di spese di segreteria e di rappresentanza, ai

sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 8/1998.

La prima delle richiamate sentenze ha innanzitutto proceduto ad un graduale esame

delle numerose questioni di carattere pregiudiziale e/o preliminare sollevate dai

difensori dei convenuti, respingendo quelle concernenti: a) il difetto di giurisdizione, b)

la nullità dell’attività istruttoria e degli atti conseguenziali, ai sensi dell’art. 17, comma

30 ter del D.L. n. 78/2009, in quanto assunti in assenza di specifica e concreta notizia di

danno, c) la nullità della citazione, per violazione dell’art. 5, comma 1, del d.l. n.

453/1993, convertito in l.n. 19/1994, in quanto l’attore, nel formulare l’atto introduttivo

del giudizio, avrebbe omesso ogni considerazione sulle deduzioni formulate dai

convenuti nella fase del contraddittorio preliminare, d) la sospensione del giudizio in

attesa della definizione di quello penale pendente per gli stessi fatti.

Numerosi difensori avevano altresì eccepito la nullità dell’atto di citazione, ai sensi

dell’art. 164 c.p.c., in quanto privo degli elementi essenziali previsti dall’art. 163,

comma 3, n. 3 e n. 4 c.p.c. (petitum e causa petendi), sostenendo che l’estrema

genericità della domanda attorea non avrebbe consentito ai convenuti di svolgere

un’adeguata difesa. Anche detta eccezione è stata disattesa per la maggior parte dei casi

esaminati, avendo ritenuto il Collegio che dall’atto introduttivo del giudizio e dalla

documentazione depositata a corredo di esso, emergessero con adeguata chiarezza le

ragioni della chiamata in giudizio e la pretesa reclamata. La predetta eccezione è stata

ritenuta invece fondata con riferimento alla domanda attorea relativa a due convenuti,

in quanto la predetta domanda, per come formulata, non permetteva ai convenuti di

individuare le spese censurate come foriere di danno ed i comportamenti di volta in

volta contestati, così da potere poi svolgere adeguate difese (infatti la citazione non

permetteva di distinguere le spese che il P.M. aveva ritenute giustificate sulla base degli

28Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

argomenti offerti dagli “invitati a dedurre” in sede di c.d. “contraddittorio

preliminare”, da quelle per le quali aveva invece ritenuto di esercitare ancora la pretesa

risarcitoria).

Conseguentemente, sulla premessa che la domanda attorea aveva in fattispecie

originato un simultaneus processus, per ragioni di connessione legate a posizioni di

litisconsorzio facoltativo (art. 103, comma 1, c.p.c.), e che il perdurare della trattazione

congiunta avrebbe inutilmente ritardato il giudizio nei confronti degli altri convenuti –

invece maturo per la decisione – il Collegio ha disposto, anche con separata ordinanza,

la separazione delle cause, ai sensi del comma 2 del surrichiamato art. 103 c.p.c.,

ordinando contestualmente all’attore di integrare la domanda, ai sensi dell’art. 164,

comma 5, c.p.c., e fissando un termine per provvedere.

Nel merito, dopo essersi soffermata sulla distinzione tra “spese di rappresentanza

istituzionale” per un soggetto pubblico esponenziale e rappresentativo della collettività

(ad es. il Presidente della Regione) e “spese di rappresentanza politica” di ciascun

Consigliere regionale, la sentenza ha evidenziato che, in entrambi i casi, la comune

provenienza pubblica dei fondi utilizzati e la loro doverosa destinazione ai fini

specificamente individuati dalla disciplina di settore, imponessero comunque una

documentata rendicontazione che permettesse di far emergere adeguatamente la

connessione tra la spesa e le finalità istituzionali con essa perseguita.

Pertanto, l’accertata mancata produzione di adeguata documentazione giustificativa di

ciascuna spesa in sede di presentazione del richiesto “rendiconto”, ha indotto il Collegio,

sul piano soggettivo, a qualificare la condotta dei convenuti come gravemente

inadempiente dell’obbligo di dar conto della gestione delle pubbliche risorse, derivante

da consolidate regole contabili di immediata percezione, mentre sul piano oggettivo, a

ritenere l’attività di spesa inutiliter data ai fini del rimborso delle asserite spese di

rappresentanza e segreteria, e quindi dannosa in quanto non univocamente riferibile ai

fini istituzionali normativamente previsti.

Conseguentemente, previo esame della copiosa documentazione prodotta dai numerosi

convenuti, il Collegio ha condannato i convenuti Consiglieri regionali a risarcire il

danno, determinato con riferimento a tutte le spese per le quali non emergeva

adeguatamente la connessione tra la spesa stessa e le finalità istituzionali con essa

perseguita.

29Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

Avendo poi la Procura proceduto ad integrare la domanda in conformità all’ordinanza

che disponeva in tal senso, all’esito della successiva udienza del 17/11/2015, con

sentenza n. 74/2015, è stata pronunciata condanna anche nei confronti degli ulteriori

due convenuti. Le due sentenze di cui trattasi, hanno condannato i convenuti al

risarcimento del danno prodotto alla Regione, complessivamente quantificato in €

214.904,80.

In un giudizio che vedeva come convenuto il Presidente p.t. del Consorzio di Bonifica

Vulture Alto Bradano, al quale la Procura contabile aveva contestando un improprio

uso delle c.d. “spese di rappresentanza”, è intervenuta la sentenza n. 54/2015.

Con essa è stata innanzitutto respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata

dal convenuto, evidenziando, tra l’altro, che le risorse utilizzate dai Consorzi di bonifica

costituiscono risorse pubbliche destinate a fini di pubblico interesse, la cui mala gestio

rientra nella giurisdizione del Giudice contabile, e quanto innanzi non è escluso dalla

presenza tra dette risorse dei “contributi privati” dei consorziati, avendo la Corte di

Cassazione, da tempo, evidenziata la natura tributaria dei “contributi” dei singoli

consorziati in favore dei Consorzi.

La sentenza ha poi accertato che il Presidente del Consorzio ha di fatto svolto il ruolo di

agente contabile, avendo avuto “il maneggio e la disponibilità materiale ed effettiva del

danaro pubblico” attraverso l’uso esclusivo di carte di credito aziendali, condannando

poi il convenuto al pagamento di € 4.932,73, per aver disatteso l’obbligo di dare conto

dell’avvenuto impiego del denaro pubblico, di cui aveva la disponibilità, per la

realizzazione delle finalità istituzionali del Consorzio di Bonifica.

Sulla stessa materia è intervenuta la sentenza n. 65/2015, che ha, preliminarmente

respinto l’eccezione di nullità della citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c., per assoluta

indeterminatezza della causa petendi e del petitum, ed accolta quella di parziale

prescrizione del diritto al risarcimento. La pronuncia ha poi condannato al pagamento di €

9.450,40 un Presidente pro tempore dell’Amministrazione provinciale per l’irregolare

utilizzo delle c.d. “spese di rappresentanza”, ritenendo essere fonte di danno tutte le ipotesi

nelle quali si è accertato che dalla documentazione di spesa non emergesse adeguatamente

la connessione tra la spesa sostenuta e le finalità istituzionali con essa perseguita.

Numerose anche le pronunce intervenute in tema di spese per il personale e per il

conferimento di incarichi a personale esterno alla P.A..

30Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

Con la sentenza n. 7/2015 la Sezione ha condannato il Sindaco ed alcuni assessori al

pagamento in favore del Comune di Marsiconuovo della somma complessiva di € 22.192

a titolo di responsabilità erariale derivante dal versamento ad un ex dipendente in

quiescenza di emolumenti stipendiali in conseguenza del conferimento di un illegittimo

incarico nell’Ufficio di gabinetto del medesimo sindaco.

L’illegittimo conferimento di un incarico dirigenziale presso il Comune di Ferrandina,

ha dato luogo alla sentenza n. 10/2015, che ha pertanto condannato il Sindaco ed un

funzionario comunale al risarcimento del conseguenziale danno, determinato in

€ 21.771.

Nella stessa materia va collocata anche la sentenza n. 30/2015; secondo la

prospettazione del P.M. contabile, costituiva danno per l’ARBEA (Agenzia Regionale

per le erogazioni in agricoltura) l’avvenuto pagamento dell’indennità di risultato ai

dipendenti titolari di P.O.C. (Posizioni organizzative complesse) negli anni dal 2007 al

2012, senza la necessaria preventiva fissazione degli obiettivi gestionali da conseguire

nel periodo di riferimento. La sentenza – dopo aver respinto l’eccezione pregiudiziale di

nullità parziale della citazione, ed accolta quella di avvenuta prescrizione del diritto al

risarcimento del danno per i pagamenti relativi all’annualità 2007 - ha accolto la

domanda attorea relativamente al danno riferito alle annualità dal 2008 al 2010,

condannando sia i Direttori dell’Agenzia che avevano indebitamente disposto il

pagamento della voce della retribuzione accessoria in assenza dei necessari presupposti,

sia i componenti del Collegio dei revisori che aveva espresso parere positivo al

pagamento, assolvendo invece i convenuti dagli addebiti riferiti alle due annualità

successiva, avendo accertato che il pagamento della retribuzione di risultato, in quegli

anni, era invece avvenuta previa determinazione degli obiettivi e verifica dei risultati.

Con la sentenza n. 36/2015, in via preliminare è stata respinta – in applicazione di

quanto previsto dall’art. 367 c.p.c. - l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della

definizione del regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c.,

promosso dal convenuto innanzi alle SSRR della Corte di Cassazione, richiamando il

consolidato indirizzo del Giudice della giurisdizione secondo il quale il regolamento di

giurisdizione ex art. 41 c.p.c., considerata la sua natura preventiva, è inammissibile

dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla

31Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

giurisdizione o ad altra questione processuale, come verificatosi nella fattispecie

all’esame.

Dopo aver altresì respinto l’eccezione di nullità dell’attività istruttoria e degli atti

conseguenziali, in quanto assunti in assenza di specifica e concreta notizia di danno, nel

merito, è stata pronunciata condanna nei confronti di un componente dell’Ufficio di

Presidenza del Consiglio regionale, che aveva concorso a disporre l’affidamento di una

consulenza esterna in violazione delle prescrizioni recate dall’art. 7 c. 6 del d.lgs n.

165/2001, difettando nella fattispecie il presupposto dell’assenza di risorse umane

all’interno dell’amministrazione in grado sotto il profilo quali-quantitativo di svolgere

l’attività esternalizzata.

La causa esitata nella sentenza n. 63/2015 riguardava un’ipotesi di responsabilità

connessa al riconoscimento della qualifica dirigenziale e la corresponsione del relativo

trattamento economico – anche in seguito all’espletamento di un “Tentativo

obbligatorio di conciliazione” ex art.65 del D.lgs.165/2001 – ad un dipendente di un

Azienda sanitaria che aveva vinto un concorso bandito invece per “Collaboratore

Tecnico professionale Esperto – Avvocato categoria Ds”.

La sentenza ha innanzitutto esaminato l’eccezione di inammissibilità della citazione,

derivante, secondo la prospettazione delle difese, dalla circostanza che il P.M. contabile

abbia provveduto ad instaurare un nuovo giudizio, pur in assenza di nuovi elementi,

dopo aver emesso un decreto di archiviazione nel procedimento precedentemente aperto

per gli stessi fatti.

Sul punto si è osservato che il decreto di archiviazione, che il Requirente eventualmente

emette a conclusione dell’istruttoria, non ha natura decisoria ed idoneità a formare

giudicato, e pertanto non costituisce un limite né per il Giudice (che può comunque

disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto la cui posizione è

stata archiviata in istruttoria) né per lo stesso P.M., non essendo l’atto di archiviazione

espressione di un giudizio irrevocabile, considerata anche l’indisponibilità del diritto da

parte dell’organo Requirente, in conseguenza dell’obbligatorietà dell’azione pubblica

demandata al P.M. contabile.

Da quanto innanzi consegue, secondo il Collegio giudicante, la possibilità per l’attore

pubblico - una volta “consumata” in quel procedimento la possibilità di citare in

giudizio il soggetto nei cui confronti è stato disposto il decreto di archiviazione – di

32Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

aprire nuovo procedimento, con un nuovo invito a dedurre, salvi eventualmente gli

effetti sul diritto al risarcimento di norme “sostanziali”, quali ad esempio quelle legate

al decorso dei termini di prescrizione.

Dopo aver ritenuto infondate ulteriori eccezioni preliminari che lamentavano

divergenze tra la tesi accusatoria prospettata nel c.d. “invito a dedurre” e quella

esplicitata in citazione, la sentenza – sul presupposto compatibilità con la disciplina

recata dai CCNL del comparto sanitario dell’inquadramento quale “funzionario”, del

dipendente che svolge la funzione di “avvocato interno” – ha ritenuto caratterizzata da

marcata colpa il comportamento dei convenuti che nel procedimento di conciliazione

hanno rappresentato un finto contrasto tra le parti e poi hanno posto in essere

provvedimenti di inquadramento nel ruolo dirigenziale della dipendente, nonostante i

plurimi ed evidenti profili di illegittimità rappresentati dalla Regione in sede di

controllo su detti provvedimenti.

Conseguentemente è stata pronunciata condanna sia nei confronti dei componenti del

Collegio di Conciliazione, sia nei confronti dei convenuti Direttori Generali e Direttori

Amministrativi dell’Azienda sanitaria, per il danno derivante dalle differenze

retributive tra la funzione apicale di funzionario e quella dirigenziale, effettivamente

corrisposte, quantificato in € 51.657,07.

In parziale accoglimento della domanda attorea, il Collegio, con sentenza n. 75/2015, ha

condannato al pagamento della complessiva somma di € 41.711,67 alcuni Dirigenti

dell’Uff. Tecnico del Comune di Lauria, per aver ripetutamente rinnovato per oltre un

decennio le convenzioni con tecnici esterni, per utilizzarli per le esigenze connesse agli

eventi sismici che avevano colpito il territorio comunale nel 1998, in completa assenza

di una fase valutativa dell’attività svolta dai professionisti esterni, che è invece

risultata significativamente inefficiente.

In materia di responsabilità contabile, a cui sono sottoposti tutti coloro che hanno il

maneggio e la disponibilità materiale ed effettiva di denaro o altri beni o valori di

proprietà di un’amministrazione pubblica, vanno ricordate le seguenti sentenze.

I giudizi esitati con le sentenze n. 43/2015 e n. 45/2015, avevano ad oggetto la

responsabilità della società Tributi Italia – in qualità di concessionaria del servizio di

accertamento e riscossione Tributi per conto dei Comuni di Terranova di Pollino e

Scanzano Jonico - e di alcuni amministratori, per il danno subito dagli Enti locali in

33Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

conseguenza del mancato riversamento nelle casse comunali delle somme riscosse. Dopo

aver respinto l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, entrambe le sentenze

hanno disposto la condanna in favore dei Comuni (€ 186.181,81 a favore del Comune di

Terranova di Pollino, ed € 1.243.942,61 a favore del Comune di Scanzano Jonico), con il

vincolo della solidarietà, in considerazione dell’acclarato comportamento doloso, sia

della predetta Società, sia del soggetto di cui è stata accertata – tramite il complesso

esame della copiosa documentazione al riguardo versata in atti dall’attore pubblico – la

titolarità e la funzione di “amministratore di fatto” della Società, secondo i principi

fissati dalla Corte di Cassazione sul punto.

Sono stati altresì condannati in via sussidiaria, con applicazione del c.d. beneficium

excussionis, anche gli “amministratori di diritto”, succeduti nella carica nel periodo di

riferimento, il cui comportamento è stato invece ritenuto connotato da colpa grave.

Premessa una ricostruzione della nozione di responsabilità contabile e della ripartizione

dell’onere probatorio nelle ipotesi nelle quali ricorre tale tipo di responsabilità, la

sentenza n. 22/2015 ha condannato il convenuto, concessionario di una ricevitoria del

gioco del lotto, a risarcire il danno prodotto all’Amministrazione dei Monopoli di Stato,

pari alle somme riscosse per le giocate effettuate presso la ricevitoria di cui era titolare,

e non riversate all’Amministrazione, ammontanti ad € 12.003,61.

Sempre in tema di responsabilità contabile a carico di un concessionario di una

ricevitoria del gioco del lotto, promossa dalla Procura per il mancato riversamento dei

proventi del gioco ammontanti ad € 244.000,052, è intervenuta la sentenza n. 21/2015.

La domanda attorea è stata respinta poiché è stato accertato che la convenuta non

aveva mai avuto la disponibilità delle somme reclamate in restituzione dall’attore, e che

ciò non era dipeso da negligenza o dolo nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla

funzione di agente contabile, ma dalle minacce e violenze subite durante un’azione

estorsiva, accertata in sede penale, con la conseguenza che dovevano ritenersi

sussistenti i presupposti previsti dall’art. 194 del R.D. n. 827/1924 affinchè la stessa

fosse riconosciuta esente dall’invocata responsabilità.

E’ stata anche dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento corrispondente alla

parte delle vincite sulle giocate “estorte”, che gli estorsori erano riusciti ad incassare

presso altre ricevitorie, nei giorni successivi all’azione delittuosa, avanzata per la prima

34Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

volta dal P.M. soltanto in occasione dell’intervento in udienza, in quanto ritenuta una

mutatio libelli, vietata dagli artt. 183 e seguenti c.p.c..

La sentenza n. 20/2015, ha assolto un concessionario di ricevitoria del lotto convenuto

in giudizio con l’accusa di aver cagionato un danno di € 143.483,81, avendo il Collegio

giudicante accertato che l’Amministrazione non avesse in realtà subito alcun danno, dal

momento che lo stesso concessionario citato aveva subito un truffa da parte di sedicenti

tecnici della Lottomatica e che, pertanto, non aveva mai conseguito la materiale

disponibilità delle giocate presuntivamente non riversate.

Diverse poi le pronunce connesse all’esecuzione di lavori pubblici.

La causa conclusa con la sentenza n. 6/2015 riguardava un’ipotesi di danno indiretto

subito dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera che, con sentenza del Giudice

amministrativo, era stato condannato a risarcire alcuni proprietari degli immobili

occupati per l’esecuzione dei lavori di ammodernamento e potenziamento di

un’aviosuperficie, in conseguenza dell’annullamento del provvedimento di

approvazione del progetto definitivo, e della conseguente illegittimità derivata della

procedura di esproprio posta in essere.

Dopo aver respinto l’eccezione di nullità degli atti istruttori per mancanza di una

specifica e concreta notizia di danno, la sentenza ha individuato l’elemento soggettivo

dell’invocata responsabilità nell’ inescusabile trascuratezza con la quale il convenuto, in

qualità di responsabile del procedimento, aveva proceduto alle verifiche previste

dall’art. 47 del D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in

materia di lavori pubblici, all’epoca vigente), non rilevando i palesi vizi che avevano

originato l’illegittimità derivata della procedura ablatoria.

Circa l’elemento oggettivo, previa ricognizione del complesso quadro normativo

regolante all’epoca la materia degli espropri, caratterizzato dal succedersi di diverse

norme e pronunce della Corte Costituzionale, il danno – quantificato in € 113.493,11 - è

stato individuato nell’ulteriore esborso subito dall’Amministrazione per il pagamento

degli interessi legali e delle spese di giustizia, in conseguenza della soccombenza in

giudizio, rispetto a quanto sarebbe stato pagato per acquisire gli immobili attraverso un

regolare procedimento di esproprio.

Con sentenza n. 51/2015 il Collegio, dopo aver preliminarmente rigettato l’eccezione di

intervenuta prescrizione, disponeva l’assoluzione dei due convenuti per un presunto

35Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

danno complessivo di € 325.566,54 derivante da illegittime procedure espropriative

condotte dal Consorzio industriale per la provincia di Matera, avendo accertato

l’assenza di colpa grave nel comportamento dei soggetti evocati in giudizio.

Con la successiva sentenza n. 53/2015 - adottata a seguito di attività istruttoria intesa a

far luce sulle modalità e sulla legittimità del pagamento di interessi in favore del

tesoriere del Comune di Tursi per onerose anticipazioni di cassa disposte nonostante

l’intervenuta attestazione di mancanza di copertura finanziaria e relativa capienza sui

fondi di bilancio per lavori sulla discarica comunale soggetta a grave deterioramento

strutturale - la Sezione assolveva il responsabile del Servizio finanziario. Detto

funzionario, infatti, risultava aver apposto un semplice visto tecnico, limitato alla

circoscritta attestazione di imputazione di parte della spesa sui residui passivi di vari

capitoli di bilancio, puntualmente descritti, alla stregua di un’attestazione meramente

ricognitiva della effettiva capienza. Nessun potere aveva il detto responsabile di

impedire il ricorso alle anticipazioni di cassa (oggetto di precisa scelta imputabile agli

organi gestori del Comune).

La sentenza n. 76/2015, dopo aver valutato l’utilità di una prestazione lavorativa sotto

forma di attività progettuale da parte di soggetti esterni incaricati dal RUP della

redazione di elaborati progettuali, ha affermato “ex adverso” la illegittimità, e la

conseguente dannosità per il pubblico erario, della liquidazione dell’incentivo per la

progettazione in favore dei dipendenti del Comune, altresì rideterminando, in misura

inferiore, quella autoliquidatasi dal RUP nella misura corrispondente al solo incentivo

riconoscibile per l’attività di coordinamento di progettazione svolta da professionisti

esterni.

Due le pronunce intervenute nell’anno all’esame, in materia di spesa sanitaria.

La sentenza n. 42/2015 - dopo aver respinto l’eccezione preliminare di merito di

prescrizione - ha condannato alcuni dirigenti del Servizio Sanitario Regionale, per il

danno – quantificato in € 150.000 - conseguente all’acquisto di 14 ecotomografi portatili

a corredo delle ambulanze del Servizio di emergenza-urgenza, risultati dalle indagini

sostanzialmente inutilizzati, avendo ritenuto il Collegio che l’acquisto era stato

promosso dai convenuti al di fuori di qualsiasi logica programmatoria e/o studio di

fattibilità della loro concreta utilizzabilità, e senza curare adeguatamente la formazione

36Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

professionale dei medici che avrebbero dovuto utilizzare gli strumenti

clinico/diagnostici portatili.

Con sentenza n. 44/2015, adottata in tema di false attestazioni di presenza di alcuni

medici, relative a prestazioni aggiuntive fuori dall’orario di servizio presso enti

convenzionati (Ospedali Riuniti di Foggia), con l’azienda datrice di lavoro (Azienda

Sanitaria di Potenza), per un danno complessivo presunto di € 51.403,82, la Sezione si

pronunciava per l’assoluzione degli otto convenuti ravvisando l’incontestata effettività

del servizio prestato e l’assenza di una dolosa preordinazione al conseguimento ingiusto

e non dovuto del vantaggio economico.

In diverse occasioni la Sezione è stata chiamata a pronunciarsi in tema di utilizzazione

di finanziamenti pubblici destinati ad incentivare attività produttive.

In tema di indebita fruizione ed utilizzazione di contributi economici comunitari per

incentivare il settore agricolo, la Sezione, con sentenza n. 29/2015, si pronunciava per

l’assoluzione nei confronti di una coltivatrice diretta, convenuta in giudizio con l’accusa

di aver cagionato un danno (€ 51.428,31) all’Amministrazione Regionale per l’indebito

ottenimento di finanziamenti di cui al POR Basilicata 2000-2006. Il Collegio rilevava in

motivazione l’insussistenza dell’elemento oggettivo dell’invocata responsabilità, poiché

i previsti interventi erano stati realizzati, e che in fattispecie ricorressero soltanto mere

irregolarità documentali, da imputarsi ad un “carente” controllo dell’Amministrazione

autorizzante i finanziamenti.

Sempre in tema di finanziamenti POR al settore agricolo, la sentenza n. 31/2015

disponeva l’assoluzione nei confronti di un coltivatore diretto convenuto in giudizio con

l’accusa di aver cagionato un danno (€ 7.181,35) all’Amministrazione Regionale per

l’indebito ottenimento di finanziamenti di cui al POR Basilicata 2000-2006. Il Collegio

rilevava in motivazione come non potesse configurarsi nella condotta del convenuto né

il dolo, né la colpa grave.

L’ipotesi accusatoria esaminata con la sentenza n. 77/2015 configurava una concorrente

responsabilità di imprenditori privati (evocati in giudizio a titolo di dolo), Istituti

bancari e dirigenti ministeriali (evocati in giudizio a titolo di colpa grave) nella illecita

ed irregolare appropriazione e/o utilizzazione di finanziamenti pubblici, concessi in

esecuzione di un “contratto di programma” finalizzato alla realizzazione di

insediamenti industriali nel Comune di Ferrandina, conclamata nella mancata

37Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

realizzazione del piano di interventi programmati. Il Collegio, ritenendo meritevole di

accoglimento l’eccezione preliminare in punto di intervenuta prescrizione sollevata dai

“concorrenti” evocati in giudizio a titolo di colpa grave ed in via sussidiaria, ha fissato

il principio secondo il quale non è ammissibile ancorare l’esordio del termine

prescrizionale per l’utile esercizio dell’azione recuperatoria da parte del P.M. alla

scoperta del fatto dannoso, sì come rilevabile dalla richiesta di rinvio a giudizio per i

responsabili in via principale a titolo di dolo, ritenendo che per i soggetti responsabili a

titolo di colpa grave in via sussidiaria fosse autonomamente valutabile il proprio

contributo alla causazione del danno in quanto derivante da attività omissiva

chiaramente conoscibile in via autonoma e distinta dalla condotta serbata dai

responsabili a titolo di dolo in via principale. La sentenza, ritenendo invece che la

mancata realizzazione degli interventi previsti, nonostante l’avvenuta erogazione della

consistente anticipazione sui fondi messi a disposizione, fosse da ascrivere al

comportamento doloso delle Società investite della realizzazione del programma e dei

suoi amministratori, li condannava in solido, a risarcire il danno quantificato in

€ 14.220.698,41.

In tema di danno all’immagine è intervenuta la sentenza n. 68/2015, che ha condannato

il Sindaco del comune di Tricarico al pagamento in favore del Comune della somma

rideterminata in € 6.000 (danno richiesto € 10.000) a titolo di responsabilità erariale

derivante dal danno all’immagine dell’Ente, a seguito di condanna per concussione.

3.2 CONTENZIOSO PENSIONISTICO

L’attività dei due Giudici unici – in materia di pensioni - operanti presso questa Sezione

territoriale si è tradotta nella celebrazione delle 22 Udienze pubbliche, precedentemente

programmate, e di 3 Camere di consiglio fissate e svolte per l’adozione di provvedimenti

cautelari.

Nelle suddette udienze sono stati esaminati n. 74 giudizi, con la conseguenziale

emissione di n. 41 sentenze, n. 1 ordinanza istruttoria e n. 25 ordinanze (dettate a

verbale).

Sono state altresì emesse n. 3 ordinanze relative a richieste di provvedimenti cautelari,

relativi alla sospensione di provvedimenti recuperatori di somme reclamate

38Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

dall’Amministrazione previdenziale in quanto ritenute indebitamente percepite da

parte dei pensionati.

La lettura della tabella riportata in appendice evidenzia il sostanziale abbattimento

dell’arretrato pensionistico, attraverso un graduale ma costante percorso già

evidenziato nelle relazioni degli scorsi anni, facilitato anche della progressiva

diminuzione dei ricorsi depositati negli anni. Ne consegue che, nel settore, non si hanno

difficoltà a smaltire in tempi adeguati le domande giudiziali pervenute, la cui

tempestiva definizione è, a volte - in materia di pensioni privilegiate – rallentata dalla

non sempre celere evasione delle richieste di consulenza rivolta agli organi pubblici di

consulenza medico-legale.

I ricorsi in materia pensionistica possono così – sommariamente – distinguersi per

oggetto:

- n. 50 pensioni civili;

- n. 20 pensioni militari;

- n. 21 pensioni di guerra.

Con riferimento a tale ultimo dato numerico occorre precisare che la materia presenta

ancora attualità, in ragione della esistenza di controversie vertenti sull’aggravamento di

infermità già precedentemente indennizzate ovvero concernenti il diritto alla

reversibilità del trattamento di pensioni in passato godute da congiunti deceduti.

Va anche ricordato che, per dare esecuzione a quanto previsto dal nuovo testo dell’art.

429 c.p.c., modificato dall’art. 53 del D.L. n. 112/2008, che dispone la lettura anche

delle ragioni di fatto e di diritto della decisione al termine dell’udienza di discussione,

tutte le sentenze in materia pensionistica sono state pubblicate nello stesso giorno di

celebrazione dell’udienza.

Circa i temi trattati, oltre alle questioni di prevalente natura medico-legale che

caratterizzano i giudizi relativi alle pensioni privilegiate, le sentenze hanno affrontato

anche interessanti questioni, sia di diritto processuale, sia sostanziale, come può

rilevarsi dalla rassegna di seguito riportata.

Sentenza n. 5/2015

La questione all’esame riguardava l’accertamento dei presupposti del diritto della

ricorrente a percepire, relativamente ai due figli orfani maggiorenni e studenti

39Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

universitari, la quota della pensione indiretta, fruita in qualità di vedova di dipendente

pubblico deceduto in servizio.

Relativamente ad un figlio, accertato che in un biennio intercorrente tra il

conseguimento della laurea triennale e l’iscrizione ai corsi di c.d. “laurea magistrale”

non risultava iscritto ad alcun corso di studi, la sentenza ha dichiarato l’insussistenza

del diritto alla quota di pensione richiesta, respingendo anche la richiesta di

irripetibilità dell’indebito conseguenzialmente formatosi in considerazione della buona

fede della percettrice, poiché si verteva nell’ ipotesi di omissione da parte del pensionato

di specifici obblighi di comunicazione del verificarsi di un evento che comporti

variazione della pensione (art. 86, comma 4, art. 196 comma 5, del D.P.R. n.

1092/1973), il che escludeva la sussistenza dell’invocata buona fede del percettore.

Relativamente all’altro figlio, la sentenza ha evidenziato che, contrariamente a quanto

sostenuto dall’Amministrazione resistente, in base alla disciplina della materia recata

dall’art. 22 della legge n. 603/1965 e dall’art. 82 del TU 1092/1973, l’orfano maggiorenne

ha la possibilità di rinunciare ad un corso di studi iscrivendosi poi a diverso corso di

studi, sino al compimento del previsto limite di età di ventisei anni, senza per questo

perdere il diritto alla quota di pensione.

Sentenza n. 12/2015

In applicazione del principio che il termine perentorio posto dall’art. 297 c.p.c. per la

riassunzione di un giudizio sospeso in attesa della definizione di un processo civile

ritenuto “pregiudiziale” decorre dalla effettiva conoscenza della cessazione della causa

di sospensione (Corte costituzionale n. 34/1970), è stato dichiarato estinto, ai sensi

dell’art. 307 c.p.c., un giudizio non riassunto, in considerazione della identità delle parti

nel giudizio pensionistico sospeso ed in quello civile ritenuto pregiudiziale, la cui

sentenza era stata regolarmente notificata alle parti costituite.

Sentenza n. 19/2015

Il giudizio aveva ad oggetto la ripetibilità di somme percepite su un trattamento

pensionistico dal 2004 e fino al 2011 (€ 38.641,29), chieste in restituzione dall’INPS,

con provvedimento del 19.5.2014 per asserita “cessazione della compartecipazione alla

pensione dei figli maggiorenni”.

La sentenza ha innanzitutto evidenziato che l’INPS aveva disatteso completamente le

puntuali e specifiche richieste formulate con l’ordinanza istruttoria emessa in occasione

40Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

della precedente udienza di trattazione, finalizzate a meglio comprendere l’an ed il

quantum della pretesa restitutoria avanzata dall’Amministrazione, considerata la

scarna e contraddittoria motivazione del provvedimento che intimava la restituzione

dell’indebito.

Pertanto, dopo aver accertato che l’Amministrazione non aveva fornito adeguato

riscontro probatorio del diritto di credito esercitato, e, soprattutto non aveva fornito

alcuna prova per superare quanto dedotto dall’avversa parte circa la violazione del

termine annuale previsto dall’art. 13, comma 2, della l.n. 412/1991 per il recupero degli

indebiti accertati relativamente alle liquidazioni disposte con procedure automatizzate,

il ricorso è stato accolto e l’indebito dichiarato irripetibile.

Sentenza n. 49/2015

Il giudizio riguardava la vexata questio della distinzione delle ipotesi di iniziativa

d’ufficio o su domanda dei procedimenti finalizzati al riconoscimento del diritto a

trattamento pensionistico privilegiato. (art. 167 del D.P.R. n. 1092/1973). La sentenza,

dopo aver accertato che l’Amministrazione, nel riconoscere il diritto alla pensione solo a

decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa

istanza, aveva fatto erronea applicazione dall’art. 191, comma 3, del T.U. n.

1092/1973, in quanto disciplinante le ipotesi di “liquidazioni da effettuarsi a domanda”,

mentre si verteva in chiara ipotesi di procedimento da attivarsi d’ufficio, ai sensi dell’

art. 3 del D.P.R. n. 461 del 2001, ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla

decorrenza economica del trattamento privilegiato sin dalla data del congedo.

Sentenza n. 9/2015

La sentenza dichiarava inammissibile, per assenza di provvedimento amministrativo di

diniego, il ricorso finalizzato ad ottenere la rideterminazione del trattamento

pensionistico di reversibilità con inclusione dell’assegno relativo al nucleo familiare

comprensivo di figlio disabile.

Sentenza n. 23/2015

Con la predetta sentenza veniva accolto il ricorso avverso un provvedimento di

recupero indebito operato sul trattamento pensionistico indiretto in danno della vedova

e dei figli orfani. La statuizione in punto di irripetibilità si fondava sul notevole lasso

temporale intercorso tra la comunicazione dell’indebito, e del conseguente recupero, e

l’adozione del decreto definitivo di pensione, peggiorativo rispetto a quello provvisorio,

41Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

così assicurandosi rilievo al principio di affidamento, sicuramente tutelabile in assenza

di dolo del percipiente.

Sentenza n. 26/2015

La predetta sentenza, sempre adottata in tema di ripetizione di indebito, riconosceva il

diritto dell’Amministrazione al recupero in una misura in grado di salvaguardare la

pensione minima, o c.d. “minimo vitale”. Non veniva, invece, accolta la richiesta volta a

delimitare il recupero nei limiti delle somme percepite al netto del carico fiscale, e tanto

in coerenza con la più recente giurisprudenza delle Sezioni di appello della Corte dei

conti.

Sentenza n. 47/2015

Con la predetta sentenza, in tema di doglianza riferita alla supposta illegittimità

costituzionale del parziale blocco perequativo delle pensioni, la decisione veniva sospesa

in attesa della sentenza della Corte Costituzionale in materia; veniva invece rigettata la

domanda intesa ad ottenere l’esonero dal contributo di solidarietà essendosi già formato

sul punto il giudicato con la precedente sentenza n. 3/2015.

3.3 I GIUDIZI DI CONTO

Nell’anno trascorso, sono stati depositati, dai Tesorieri e dagli agenti contabili, che

hanno il maneggio o la custodia di denaro o altri beni di proprietà di

un’amministrazione pubblica, n. 558 conti giudiziali, per la prescritta verifica di

regolarità, correttezza e legittimità della gestione rappresentata in detti documenti.

Le nuove linee guida in materia di revisione, focalizzate nella direttiva del Presidente

della Sezione del 17/03/2015, e tese a migliorare e razionalizzare il procedimento di

verifica, hanno determinato un approccio più approfondito nell’esame del conto, e la

necessità di istruttorie complesse, anche al fine di introdurre meccanismi virtuosi di

miglioramento nella gestione contabile, oltre che nella compilazione della

documentazione depositata presso questa Corte.

I controlli effettuati, e le richieste di chiarimenti, ove sono stati evidenziati possibili

profili di irregolarità, sono sfociati in n. 134 fogli di rilievo (ex art.28 del Regolamento

di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13 agosto

42Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

1933, n.1038), finalizzati ad ottenere dagli agenti contabili interessati e dalle relative

amministrazioni, le precisazioni e la documentazione necessarie, le correzioni o la

ricompilazione dei conti giudiziali depositati.

Nel complesso, l’attività svolta ha consentito la definizione di n. 422 conti, di cui n. 275

con decreto di discarico, n. 139 con decreto di estinzione e n. 8 con sentenza (sentenze

nn. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62).

In particolare, le succitate sentenze, intervenute sui conti giudiziali depositati

dall’economo del Comune di Potenza, e promosse dalla relazione del magistrato

istruttore che aveva evidenziato “irregolarità” nei conti, pur non rilevando ammanchi

nella gestione da addebitare all’economo, anche in considerazione dell’’ “utilità” per

l’ente locale delle spese ancorchè irregolarmente sostenute, hanno dichiarato irregolari

le gestioni esaminate, dando contestualmente indicazioni di principio in merito al

corretto svolgimento delle gestioni ed adeguata redazione dei conti degli economi.

Da evidenziare poi che nell’anno trascorso si è ulteriormente implementata ed

aggiornata l’“anagrafe degli agenti contabili” operanti nella Regione, rilevatasi

strumento fondamentale per il lavoro del settore, ed in particolare per rilevare il

tempestivo adempimento da parte degli agenti contabili dell’obbligo di rendere il conto.

Particolare cura è stata poi prestata nell’opera di ulteriore sensibilizzazione e

sollecitazione di tutti i Comuni della Regione all’invio ed al deposito dei conti tramite

l’applicativo SIRECO (Sistema Informativo per la Resa dei Conti giudiziali), per dare

completa attuazione a quanto disposto dal Presidente della Corte dei conti, con la nota

n.2662 del 3 dicembre 2014, ai fini della dematerializzazione documentale e della

razionalizzazione degli archivi.

Da segnalare, anche, l’impegno profuso, nello scorso anno, dal personale addetto al

settore nel fornire - anche attraverso incontri informali o c.d. tavoli tecnici – ai

rappresentanti delle Amministrazioni che lo hanno richiesto, approfondimenti ed

indicazioni sulla metodologia per la compilazione dei conti giudiziali, sulla modulistica e

sui tempi di presentazione degli stessi, con particolare attenzione ai conti delle Aziende

sanitarie, delle Università, e delle Camere di Commercio.

43Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

4. L’ATTIVITA’ DELLA SEZIONE REGIONALE DI

CONTROLLO PER LA BASILICATA

L’attività della Corte dei conti, nella realizzazione della sua funzione di garante

imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico, è parimenti

alimentata dall’attività giurisdizionale e da quella di controllo, entrambe

tradizionalmente cointestate all’Istituto, sicchè risulterebbe incompleta una

illustrazione che trascurasse il lavoro svolto dalla locale Sezione Regionale di controllo.

4.1 CONTROLLI SULLA REGIONE

La Sezione regionale di controllo, nella pubblica udienza del 30 giugno 2015, ha

parificato nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, il

rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio 2014 ed ha approvato

l’annessa relazione, ai sensi dell’art. 1, quinto comma, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Alla decisione di parifica, adottata all’esito di un procedimento caratterizzato dalle

formalità della giurisdizione contenziosa, è stata allegata una relazione nella quale la

Sezione, all’esito dell’istruttoria dalla stessa effettuata, ha formulato le sue osservazioni

in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e ha proposto le misure di

correzione e gli interventi di riforma che ha ritenuto necessari al fine, soprattutto, di

assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.

Uno specifico capitolo è stato dedicato all’esposizione delle misure attuative delle

disposizioni sulla trasparenza e sulla prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Gli accertamenti effettuati

dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) hanno posto in evidenza diverse

criticità che dovranno essere integralmente superate dall’Amministrazione regionale,

dato che è tenuta ad assicurare la rigorosa applicazione della disciplina vigente in

materia.

Con riferimento al Patto di stabilità è stato constatato che, dall’esame dei prospetti

compilati dalla Regione Basilicata, le spese soggette a restrizione sono risultate inferiori

al tetto massimo consentito.

44Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

È, però, risultato che qualora la Regione avesse provveduto, come dovuto, all’integrale

pagamento delle spese destinate all'attuazione degli interventi finalizzati al

raggiungimento dei più alti livelli nel campo degli studi e al conseguimento del pieno

successo formativo, finanziati con le risorse erogate dallo Stato alla Regione, e alla

concessione gratuita di libri di testo, per un totale di 2,06 Meuro, il Patto di stabilità

sarebbe risultato violato.

La consistenza dell’indebitamento regionale è risultata pari a 438,17 Meuro (di cui

328,77 Meuro a carico della Regione e la rimanente parte a carico dello Stato). Si è, tra

l’altro, riscontrato, riguardo al vigente vincolo di tipo quantitativo, che, dai dati

ricavabili dal bilancio preventivo e dal relativo assestamento, l’ammontare delle rate

per mutui e prestiti autorizzati non ha superato il previsto livello massimo di spesa

annuale.

Dai dati forniti dalla Regione si evince che i debiti a tasso variabile nel 2014

rappresentano l’83,07% del totale.

Con riferimento ai rapporti negoziali che la Regione ha in corso in conseguenza di

operazioni finanziarie in derivati, concluse nel 2006 a mezzo di due contratti di interest

rate swap (IRS), è emerso che i flussi differenziali, dopo un ulteriore esborso di 5,14

Meuro nel corso dell’esercizio in esame, al 31 dicembre 2014 segnano complessivamente

un saldo decisamente negativo, pari a -31,46 Meuro. È stato, peraltro, osservato che

anche il valore del mark to market ha assunto un costante valore negativo (eccettuato

quello rilevato alla data del 29 febbraio 2008).

Come ripetutamente rilevato dalla Sezione nei precedenti referti e relazioni, quanto

sopra riscontrato sull’importo emergente dal predetto indicatore, sia pure ipotetico e da

sostenere solo in caso di chiusura anticipata del contratto, e sul saldo negativo dei flussi

differenziali, conferma l’alea che caratterizza l’utilizzo degli strumenti finanziari

derivati.

È stato, poi, evidenziato che il bilancio della Regione Basilicata appare rispettare gli

equilibri di cassa, in quanto le previsioni delle riscossioni, sommate alla presunta

giacenza iniziale di cassa, risultano superiori alle previsioni dei pagamenti, sia in sede di

bilancio di previsione sia in sede di previsioni definitive.

Relativamente alle entrate, la previsione definitiva (pari a complessivi 3.946,85 Meuro)

ha evidenziato un aumento, rispetto a quella iniziale, del 6,70%.

45Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

Circa i tre quarti delle entrate accertate appartengono al titolo 1, nel cui ambito la

parte prevalente è costituita dalle “Imposte tasse e proventi assimilati” e dai “Tributi

destinati al finanziamento della sanità”, che rappresentano, rispettivamente, il 20,94%

ed il 55,82% del totale delle entrate dei primi sette titoli del bilancio.

La parte preponderante della prima tipologia di entrate è costituita, oltre che

dall’IRAP a libera destinazione, dalle aliquote del prodotto di coltivazione di

idrocarburi liquidi e gassosi estratti nella regione.

Lo stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2014 ha presentato un totale

complessivo degli stanziamenti iniziali per 3.699,03 Meuro e di quelli definitivi per

3.946,85 Meuro.

Con riguardo alla capacità di impegno delle spese in conto capitale, è stato constatato

che i programmi di spesa sono stati tradotti in pratica solo per il 20,64%, percentuale

inferiore a quella del 2013, a conferma della tendenza al ribasso già rilevata per i

precedenti esercizi.

Si è ribadita, quindi, l’urgente necessità di un approfondito e diffuso monitoraggio

interno, da parte di tutti i competenti Organi regionali, sulla tempistica e sull’effettivo

impiego delle risorse stanziate per spese per investimenti, al fine di individuare tutti i

casi nei quali il ritardo nell’impiego delle risorse non può essere imputato a cause o

soggetti esterni, così da consentire un conseguente adeguato intervento per migliorare

l’efficienza e l’efficacia di utilizzo delle risorse destinate ad investimenti pubblici.

Con riferimento alla sanità si è rilevato che la Regione ha adempiuto all'obbligo di

erogazione per cassa agli enti sanitari di almeno il 90% delle risorse incassate, nel

medesimo esercizio, dallo Stato o autonomamente destinate al finanziamento del

proprio SSR. La percentuale complessiva dei trasferimenti effettuati è, infatti, risultata

del 99,09%.

Con delibera 6/2015/FRG del 4 marzo 2015 è stato, poi, approvato dalla Sezione il

referto riguardante l’esame dei rendiconti della Regione Basilicata relativi agli esercizi

finanziari 2012 e 2013.

4.2 CONTROLLO SUI GRUPPI CONSILIARI

Sono stati esaminati i rendiconti degli 11 Gruppi consiliari della Regione Basilicata,

relativi all’esercizio finanziario 2014, trasmessi ai sensi dell’art. 1, commi 9 - 10 e 12, del

46Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

decreto legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7.12.2012, n.

213, (così come ridisegnato dalla Corte Costituzionale giusta sentenza n. 39/2014) e sono

state adottate 22 delibere, di cui 11 delibere istruttorie nella camera di consiglio del 18

marzo 2015 (dalla 7/2015/FRG alla 17/2015/FRG) e 11 delibere (dalla 23/2015/FRG alla

33/2015/FRG) con le osservazioni definitive in data 23 aprile 2015.

Il controllo effettuato si è concluso con la dichiarazione di regolarità di tutti gli undici

rendiconti prodotti da altrettanti Gruppi consiliari per l’esercizio 2014, anche se per due

rendiconti la regolarità è stata dichiarata con prescrizioni.

In particolare per un Gruppo si è rilevato che il “disciplinare”, adottato ai sensi dell’art.

2, comma 3, delle Linee Guida approvate con deliberazione del 6 dicembre 2012, rep. n.

234/CSR dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Provincie autonome di Trento e Bolzano (Linee guida relative all’approvazione delle

linee guida per la strutturazione del rendiconto di esercizio che ciascun Gruppo

consiliare deve approvare annualmente per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di

gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione

necessaria a corredo del rendiconto) si compone di 4 articoli, che si limitano a riportare

il contenuto degli articoli delle citate Linee guida, senza meglio specificare le modalità

di gestione delle risorse messe a disposizione del Consiglio, così come le modalità per la

tenuta della contabilità. Di conseguenza, non si è ravvisata una idoneità allo scopo

sotteso alla sua adozione, e ciò anche in termini di effettivo recepimento dei principi,

immanenti al sistema, di pubblicità e di trasparenza nella gestione delle risorse

pubbliche. Si è, altresì, rilevata l’opportunità che il Gruppo provveda ad effettuare la

registrazione dei beni strumentali (Notebook, IPad e licenza Microsoft) relativi ad

alcune fatture rendicontate nel caso in cui la causa del contratto sotteso a tali

pagamenti risulti riferirsi, in concreto, ad un acquisto dei suddetti beni.

Per un altro Gruppo non si è riscontrata l’adozione del “disciplinare” di cui sopra e si è

auspicata la sua adozione nel più breve tempo, dovendosi effettivamente indicare le

modalità di gestione delle risorse ricevute e della contabilità tenuta, nel rispetto dei

principi contenuti nelle Linee Guida nonché dei principi, immanenti al sistema, di

pubblicità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

47Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

4.3 CONTROLLO SUI SERVIZI SANITARI REGIONALI

Con specifiche note istruttorie si è avviato il controllo sui bilanci di esercizio al 31

dicembre 2014 delle Aziende Sanitarie della regione e si sono acquisite le relazioni

redatte dai Collegi dei sindaci per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170, della legge 23

dicembre 2005, n.266 (finanziaria 2006), e dell’art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012,

n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

4.4 CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI

È stato effettuato il prosieguo dell’esame delle relazioni degli organi di revisione

economico-finanziaria delle 2 Province e dei 131 Comuni della Basilicata, relative ai

conti consuntivi degli anni 2012 e 2013, ai fini dell'eventuale pronuncia di cui agli

articoli 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005 e 148 bis del TUEL e della

vigilanza sull’adozione ed attuazione delle conseguenti misure correttive.

Nell’ambito di tale attività sono stati esaminati tutti i questionari pervenuti

relativamente ai conti consuntivi degli anni 2012 e 2013 e sono state inviate 208 note

istruttorie.

Con deliberazione n. 4/2015/PRSP del 12 febbraio 2015 è stato esaminato il Piano di

riequilibrio finanziario proposto dal Comune di Lagonegro.

Tale Piano di riequilibrio non è stato approvato per varie anomalie e gravi criticità.

Il Piano, per come è stato elaborato, è risultato difforme rispetto agli elementi essenziali

codificati dalla normativa vigente (art. 243 –bis e ss Tuel), presentando una evidente

distonia tra decorrenza formale ed efficacia sostanziale.

La mancanza di qualsiasi effettiva misura di ripiano, peraltro, produceva l’effetto

distorsivo di procrastinare – sine poena – una situazione di dissesto “di fatto” dell’Ente,

e ciò non solo in violazione della ratio sottesa all’istituto dei piani di riequilibrio ma

anche del complessivo panorama giuscontabile a tutela della finanza pubblica

“allargata”.

Il Piano è risultato, poi, inattendibile sotto diversi profili non è risultato riportare

alcuna effettiva misura volta a correggere i comportamenti difformi dalla sana gestione

finanziaria, con riferimento, in particolare, alle seguenti patologie: incapacità di

riscossione delle entrate proprie; mancanza di qualsiasi attività di riscossione degli esiti

dell’attività di recupero della lotta all’evasione; fenomeno della debitoria fuori bilancio

48Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

derivante da sentenze esecutive non prevenuto, neppure in sede di Piano di riequilibrio,

dalla stima e conseguente accantonamento in bilancio di fondi per le passività

potenziale; programmazione dei pagamenti volta ad evitare a monte l’assunzione di

impegni privi di effettiva copertura finanziaria.

Ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 149/2011 si sono analizzate, poi, tutte le relazioni di fine

mandato redatte dai Comuni e dalle Province della regione.

Tale controllo ha portato all’adozione nelle camere di consiglio del 16-30 luglio 2015 di

14 deliberazioni (dalla 37/2015/VSG alla 49/2015/VSG e la 51/2015/VSG) con le quali si

sono rilevate, quali criticità comuni, la tardiva trasmissione della Relazione di fine

mandato alla Sezione regionale di controllo e la omessa indicazione, nella parte IV, par.

1, della Relazione di fine mandato dei rilievi formulati dalla Sezione di controllo con

precedenti deliberazioni in sede di esame dei rendiconti degli stessi Enti oltre alla

tardiva pubblicazione della Relazione in questione sul sito istituzionale del Comune.

4.5 CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO DI LEGITTIMITÀ

Per ciò che riguarda il controllo di legittimità su atti, previsto dall’art. 3 della legge 14

gennaio 1994 n. 20, sono stati registrati complessivamente 190 decreti (dei 199 atti

pervenuti), di cui 161 relativi al conferimento di incarichi dirigenziali, 6 relativi a

contratti attivi, 22 all'accertamento residui operato dalle Amministrazioni statali

periferiche interessate (DAR) e un decreto relativo all’approvazione di un contratto di

fornitura per il servizio mensa negli Istituti penitenziari. Ulteriori 7 atti sono stati

ritirati dalle Amministrazioni controllate (in 6 casi a seguito delle osservazioni

formulate dal Magistrato istruttore).

4.6 ALTRE ATTIVITÀ

Si è provveduto all’avvio di una serie di indagini attivate ai sensi dell’art. 3, comma 12,

della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

a) una prima indagine è stata avviata, a cura del Presidente, per verificare lo

stato di efficienza e l’economicità dei Centri per l’impiego;

b) una seconda indagine è stata avviata, sempre a cura del Presidente, per

verificare il grado di efficienza ed economicità degli interventi delle due Province nel

campo dello spazzamento della neve della rete viaria provinciale.

49Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

Nel contesto del programma annuale dei controlli e delle indagini si è, poi, ritenuto

necessario avviare in via sperimentale, un modello di analisi sulle attività

amministrative di competenza della Regione (Dipartimenti), delle due Province

(Potenza – Matera, con particolare riguardo alla gestione dell’assistenza all’inserimento

nel mercato del lavoro), delle istituzioni sanitarie.

La verifica, curata direttamente dal Presidente, si è rivolta ad analizzare il sistema

organizzativo delle richiamate istituzioni sotto il profilo della corretta gestione delle

risorse umane (valutazione dei dirigenti/valutazione della produttività del personale di

comparto) e sotto il profilo della economicità (comparazione su base triennale) di tale

fattore della produzione.

Nell’ambito della Regione il primo risultato, conseguito “in itinere”, è da individuare

nella realizzata installazione generalizzata di sistemi di rilevazione informatica delle

presenze dei dipendenti in servizio.

Inoltre, si sono poste le basi per un effettivo funzionamento del controllo di gestione,

della cui efficienza l’O.I.V. aveva manifestato dubbi; e per l’avvio dell’utilizzo di

indicatori capaci di misurare obiettivamente i risultati (performance) conseguiti sia

individualmente che collettivamente dalle risorse umane applicate ai diversi settori di

attività.

Con deliberazione 1/2015/CSE del 15 gennaio 2015 si è provveduto, poi, a relazionare

sull’attività istruttoria relativa all’esame dei rendiconti delle spese elettorali sostenute

dalle liste (20 in totale) presenti nelle elezioni per il Comune di Potenza per l’anno 2014.

Il controllo effettuato si è concluso con la dichiarazione del mancato riscontro di profili

di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla

campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

4.7 L’ATTIVITÀ CONSULTIVA

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131,

la Sezione regionale di controllo ha reso 16 pareri affrontando diverse problematiche,

alcune di rilevante interesse, tanto da essere riprese e commentate da riviste

specialistiche.

50Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

Nel rinviare, per brevità espositiva, alle relative deliberazioni pubblicate sul sito

istituzionale della Corte, si richiamano in questa sede alcune delle materie più

significative affrontate.

Con deliberazione n. 57/2015/PAR Parere nr. 13/2015, è stato affrontato il tema

dell’affidamento dei servizi assistenziali a società del Terzo Settore, da sottolineare che

il parere è stato recepito nelle linee Guida dell’ANAC approvate il 20 gennaio 2016; con

deliberazione n. 53/2015/PAR Parere nr. 12/2015, la materia trattata è stata quella

dell’applicabilità, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 61 del D.L. n. 112/2008,

del meccanismo di rivalutazione o di indicizzazione delle retribuzioni dei Direttori

Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale introdotto con legge della

Regione Basilicata n. 1/2006; con deliberazione n. 36/2015/PAR Parere nr. 9/2015, si è

posta l’attenzione in ordine alla destinazione che potrebbe essere impressa ai proventi

derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione delle

prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della strada), e

successive modificazioni e integrazioni.

51Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

CONCLUSIONI

Da quanto innanzi esposto, oltre ad un quadro consuntivo dell’attività svolta e degli

esiti conseguiti dalla Corte dei conti operante in Basilicata, spero sia emerso anche un

adeguato profilo del ruolo svolto dall’Istituto nell’attuale contesto ordinamentale.

A ben vedere, dalle riflessioni che annualmente arricchiscono questa tradizionale

cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, credo che emerga l’immagine di una

Corte dei conti fortemente legata al suo storico ruolo originale di garante dell’equilibrio

economico finanziario nell’intero settore pubblico a tutela dell’unità economica della

Repubblica e della integrità delle pubbliche risorse, ma comunque in continua

trasformazione per adeguarsi, secondo il dettato del legislatore, alle mutate esigenze di

uno Stato moderno.

Soffermandoci soltanto sulle profonde trasformazioni intervenute nell’ultimo periodo,

occorre ricordare come la prima di esse sia stata recata dalla legislazione che all’inizio

degli anni ’90 (leggi n. 19 e n, 20 del 1994) ha istituito le Sezioni giurisdizionali in tutte

le Regioni, dettando una nuova conformazione della responsabilità amministrativo-

contabile, ed introducendo il controllo sulla gestione, in tal modo chiamando l’Istituto –

sino ad allora deputato a vagliare la conformità degli atti alla legge – a verificare

l’attività amministrativa anche sotto il diverso profilo dell’efficacia, efficienza e

economicità.

Le gravi difficoltà della finanza pubblica allargata nell’ultimo decennio, le esigenze di

tutela dell'unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica

anche in considerazione dei vincoli comunitari derivanti dagli artt. 11 e 117 della

Costituzione, hanno indotto il legislatore, prima con la legge n. 266/2005, poi con il

decreto legge n. 174/2012, ad introdurre e poi rendere progressivamente più incisivi -

rispetto al controllo sulla gestione spesso sfociante in mere raccomandazioni - i controlli

di legittimità-regolarità sulla gestione contabile nei confronti degli enti locali, delle

aziende sanitarie e delle stesse regioni, nell’ambito dei quali particolare rilievo

assumono il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni e la verifica

dei piani di riequilibrio finanziario degli enti locali a rischio di dissesto.

La Corte ha quindi attraversato profondi ed incisivi processi di riforma, che ne hanno

notevolmente ampliato le competenze senza aggiungere ulteriori risorse, ricorrendo ai

suoi poteri di autorganizzazione per affrontare i nuovi compiti (vedasi ad es. la

52Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 che ha dato origine

all’istituzione delle Sezioni regionali di controllo).

Al di là delle rituali e sterili doglianze, costituisce, tuttavia, dato di fatto

incontrovertibile quello che vede negli ultimi anni le competenze della Corte dei conti in

chiave di progressivo aumento, e connotate da maggiore specializzazione: a fronte di

tale ampliamento l’organico magistratuale continua a presentare vuoti di oltre il 30%;

il dato è destinato a peggiorare per l’imminente pensionamento di molti magistrati in

conseguenza dell’avvenuta abolizione del trattenimento in servizio oltre il 70° anno di

età, problema invero comune a tutte le magistrature.

Ed infatti, dopo il collocamento in pensione del Presidente Maurizio Tocca alla fine

dello scorso anno, l’attuale organico magistratuale di questa Sezione giurisdizionale è

composto dal sottoscritto e dal collega Tagliamonte, peraltro in assegnazione

aggiuntiva alla Sezione Emilia Romagna.

Consapevole, tuttavia, che questo tipo di difficoltà non riguardi solo la Corte dei conti,

va ribadito in questa sede l’impegno dell’Istituto nell’ottimale svolgimento del proprio

ruolo, sì da aderire, e renderne in concreto attuazione, al pensiero del Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella che – nella precedente funzione di Giudice Costituzionale

ed estensore di sentenze involgenti il ruolo dell’Istituto – ha definito la Corte dei conti

“magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-

finanziario del settore pubblico (sentenza n. 15/2013), posta al servizio dello Stato-

ordinamento e non già soltanto dello Stato–apparato (sentenza n. 39/2014).

Al termine di questa breve illustrazione dei tratti caratterizzanti l'attività

istituzionale della Corte dei conti della regione Basilicata, appare doveroso rivolgere un

particolare ringraziamento ai rappresentanti della libera Avvocatura e ai

rappresentanti della Procura regionale, da sempre impegnati nella gestione delle

controversie rimesse al sindacato della Sezione con lealtà e professionalità, protagonisti

necessari di un confronto dialettico, che con la loro esperienza giuridica, hanno

conferito un qualificato e determinante contributo, indispensabile per l’accertamento

della “verità processuale” e per far affiorare dal processo il diritto "giusto ed effettivo".

Stima e particolare gratitudine vanno riservati ai militari della Guardia di Finanza,

dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, la cui attività di indagine ed

53Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

approfondimento istruttorio, ad essi delegata, è stata adempiuta con precisione e

celerità, anche nei casi più complessi.

Un sentito ringraziamento deve essere rivolto ai rappresentanti degli Istituti

previdenziali pubblici e a quelli dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza,

interlocutori "necessari" della Corte, ausilio prezioso ed insostituibile nella

interpretazione delle problematiche medico-legali, connesse non solo ai giudizi in

materia di pensione, ma, talvolta, anche a quelli di responsabilità.

Infine doverosa riconoscenza devo manifestare al personale amministrativo, per la

dedizione e l’impegno profuso nell’assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali

pur in una situazione di carenza di organico

Concludo rivolgendo ancora un sentito ringraziamento a tutti i presenti, il cui odierno

intervento testimonia l’attenzione per le funzioni svolte dalla Corte dei conti anche a

livello regionale.

Grazie ancora, ed invito il Signor Procuratore Regionale ad illustrare la propria

relazione.

54Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

55Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

QUADRI SINOTTICI

ANNO 2015

56Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

Giudizi di responsabilità amministrativo - contabile

Giudizi pendenti al 1° Gennaio 2015(giudizi di responsabilità n. 30 – giudizi di conto n.8 – giudizi per resa di conto n. 1) 39Giudizi pervenuti nell’anno 2015Giudizi di responsabilità (di cui n. 4 procedimentomonitorio) 26Giudizi definiti al 31/12/2015Giudizi di responsabilità 28Giudizi definiti al 31/12/2015Giudizi di Conto Enti Locali 8Sentenzen. 4 giudizi di responsabilità Staton. 20 di responsabilità Enti Localin. 3 di responsabilità ASL(n.15 con condanna, n. 7 assoluzioni e n. 5 miste)(con condanne)Con importo totale delle condanne € 16.420.845,32n. 8 sentenze di conto 35Udienze Collegiali 11Udienze Monocratiche di comparizione 2Camera di Consiglio Monocratica 1Giudizi discussi (Responsabilità-conto)39 giudizi nelle udienze Collegiali – n. 2 nelleudienze monocratiche- n. 1 Camera di consiglioMonocratica 42Sentenze non definitive - Ordinanze 1Ordinanze di condanna(procedimenti monitori)importo di condanna € 13.000,00 3Ordinanzen. 5 Istruttorie Responsabilità 5Ordinanza fuori udienzan. 1 giudizio di responsabilità 1Decreti fuori udienza 1Giudizi non definiti al 31/12/2015di responsabilità 28Giudizi non definiti al 31/12/2015Per resa di conto 1

57Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

Giudizi di pensione

RICORSI PENS. CIV. PENS. MIL. PENS. GUERRA TOTALE

Pendenti

31/12/2014

23 12 17 52

Pervenuti nel 2015 27 8 4 39

In carico nel 2015 50 20 21 91

Giudizi discussi 38 21 15 74

Definiti Sentenza

accoglimento

5 5 4 14

Definiti Sentenza

Rigetto

2 3 4 9

Altre definizioni 11 3 2 16

Definiti Ordinanze

e Altro

6 6

Totale definiti 24 11 10 45

decreto 1 1

Pendenti al

31/12/2015

26 9 11 46

udienze 22

ud. Cam. 3

58Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2016

Giudizi di conto

TipoConto

Tipo EnteConti

depositatiContiaperti

Totalecarico

Totaledefiniti

Pendentifinali

ERARIO 95 95 551 551

ENTE

Comune 389 389 5.702 422 5.280

Cam. di comm. 6 6 28 28

Unione

montana1 1 2 2

Regione 12 12 179 179

Serv. San. Reg. 34 34 267 267

Provincia 19 19 168 168

Altri Enti 2 2 129 129

TOTALE 558 558 7.026 422 6.604

TipoConto

Fogli dirilievo

Approvaticon decreto

Definiti ingiudizio

Dichiaratiestinti

Relazionidel

Magistrato

Decreti pres.approv./estinz.

conti

ENTE 134 275 8 139 422 422

TOTALE 134 275 8 139 422 422

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