Mercoledì 5 agosto 2015 — 194 — Commissione XI · 2015-08-06 · schema di decreto...

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XI COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro pubblico e privato) SOMMARIO INTERROGAZIONI: 5-05995 Tripiedi: Problematiche concernenti l’erogazione della NASpI ..................... 195 ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .......................................................... 206 5-05992 Gnecchi: Concessione del prolungamento di interventi di sostegno del reddito per l’anno 2015 ................................................................................ 195 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .......................................................... 207 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ........................................ 195 ALLEGATO 3 (Parere approvato) ............................................................. 209 ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Cominardi, Tripiedi, dall’Osso, Chimienti e Lombardi) .................................................................... 219 ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo, Placido, Nicchi e Gregori) ... 226 ALLEGATO 6 (Proposta di parere alternativo del deputato Simonetti) ....................... 234 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ..................................................... 199 ALLEGATO 7 (Parere approvato) ............................................................. 235 ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere dei deputati Chimienti, Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Dall’Osso e Lombardi) ......................................................... 242 ALLEGATO 9 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo, Placido, Nicchi e Gregori) ... 254 ALLEGATO 10 (Proposta alternativa di parere del deputato Simonetti) ...................... 261 ALLEGATO 11 (Proposta alternativa di parere del deputato Rizzetto) ........................ 263 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplifica- zione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ........................... 200 ALLEGATO 12 (Parere approvato) ............................................................ 265 ALLEGATO 13 (Proposta alternativa di parere dei deputati Cominardi, Tripiedi, Dall’Osso, Ciprini, Chimienti e Lombardi) ............................................................ 269 ALLEGATO 14 (Proposta alternativa di parere dei deputati Placido, Airaudo, Nicchi, Ricciatti e Gregori) .................................................................................. 274 ALLEGATO 15 (Proposta alternativa di parere del deputato Simonetti) ...................... 280 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (Seguito dell’esame e rinvio) ................................................................................... 201 ALLEGATO 16 (Parere approvato) ............................................................ 281 Mercoledì 5 agosto 2015 194 Commissione XI

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XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05995 Tripiedi: Problematiche concernenti l’erogazione della NASpI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

5-05992 Gnecchi: Concessione del prolungamento di interventi di sostegno del reddito perl’anno 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delleprocedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioniin materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (Seguito dell’esame econclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

ALLEGATO 3 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Cominardi, Tripiedi, dall’Osso,Chimienti e Lombardi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo, Placido, Nicchi e Gregori) . . . 226

ALLEGATO 6 (Proposta di parere alternativo del deputato Simonetti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materiadi servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (Seguito dell’esame e conclusione– Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

ALLEGATO 7 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere dei deputati Chimienti, Tripiedi, Ciprini,Cominardi, Dall’Osso e Lombardi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

ALLEGATO 9 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo, Placido, Nicchi e Gregori) . . . 254

ALLEGATO 10 (Proposta alternativa di parere del deputato Simonetti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

ALLEGATO 11 (Proposta alternativa di parere del deputato Rizzetto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplifica-zione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (Seguitodell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

ALLEGATO 12 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

ALLEGATO 13 (Proposta alternativa di parere dei deputati Cominardi, Tripiedi, Dall’Osso,Ciprini, Chimienti e Lombardi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

ALLEGATO 14 (Proposta alternativa di parere dei deputati Placido, Airaudo, Nicchi, Ricciattie Gregori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

ALLEGATO 15 (Proposta alternativa di parere del deputato Simonetti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materiadi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (Seguito dell’esamee rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

ALLEGATO 16 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Mercoledì 5 agosto 2015 — 194 — Commissione XI

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ALLEGATO 17 (Proposta alternativa di parere dei deputati Lombardi, Cominardi, Ciprini,Tripiedi, Dall’Osso e Chimienti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

ALLEGATO 18 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo, Placido, Paglia e Gregori) . . . 299

ALLEGATO 19 (Proposta alternativa di parere del deputato Simonetti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materiadi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (Seguito dell’esamee conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e diefficacia dei contratti collettivi di lavoro. C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . 204

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 205

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso alpensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. C. 2514 Fedriga, C. 2958Gnecchi e C. 3002 Fedriga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenzadel presidente Cesare DAMIANO. – Inter-viene la sottosegretaria di Stato per illavoro e le politiche sociali Teresa Bella-nova.

La seduta comincia alle 14.15.

5-05995 Tripiedi: Problematiche concernenti l’ero-

gazione della NASpI.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVArisponde all’interrogazione nei termini ri-portati in allegato (vedi allegato 1).

Davide TRIPIEDI (M5S) si dichiaraparzialmente soddisfatto della rispostafornita dal Governo, in quanto dai datiforniti risulta che l’INPS ha cominciato aderogare la NASpI. Tuttavia, osservandoche, pur essendo i problemi illustrati nel-l’interrogazione riferiti alla provincia diLecco, essi in realtà risultano interessarel’intero territorio nazionale, invita il Go-verno a vigilare sul corretto andamentodella procedura di erogazione perché ailavoratori in difficoltà non venga a man-care il necessario sostegno al loro reddito.

5-05992 Gnecchi: Concessione del prolungamento di

interventi di sostegno del reddito per l’anno 2015.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVArisponde all’interrogazione nei termini ri-portati in allegato (vedi allegato 2).

Marialuisa GNECCHI (PD) si dichiarasoddisfatta degli elementi forniti dal Go-verno, dai quali risulta che il problemasegnalato nell’interrogazione ha trovatosoluzione.

Cesare DAMIANO, presidente, dichiaraconcluso lo svolgimento delle interroga-zioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenzadel presidente Cesare DAMIANO. – Inter-viene la sottosegretaria di Stato per illavoro e le politiche sociali Teresa Bella-nova.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di

razionalizzazione e semplificazione delle procedure

e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle

Mercoledì 5 agosto 2015 — 195 — Commissione XI

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imprese e altre disposizioni in materia di rapportodi lavoro e pari opportunità.Atto n. 176.

(Seguito dell’esame e conclusione – Parerefavorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviato, daultimo, nella seduta del 4 agosto 2015.

Cesare DAMIANO, presidente, informache la relatrice ha formulato una propostadi parere sullo schema di decreto legisla-tivo (vedi allegato 3). Avverte, altresì, che ideputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, ideputati Airaudo, Placido, Nicchi e Gre-gori, nonché il deputato Simonetti hannopredisposto proprie proposte alternative diparere (vedi allegati 4, 5 e 6).

Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, illu-stra la sua proposta di parere, sofferman-dosi, in particolare, sulle osservazioni daessa recate. Si sofferma in particolaresulle disposizioni relative alle modalità diavviamento dei lavoratori disabili, sulledisposizioni in materia di tutela dellasicurezza e della salute dei lavoratori, sulledisposizioni in materia di controlli a di-stanza e sulla nuova normativa volta acontrastare le cosiddette dimissioni inbianco. Da ultimo, fa notare che la propriaproposta è il risultato di un lungo lavorodi confronto e di sintesi, che tiene conto dimolti importanti spunti emersi dalle au-dizioni svolte. Auspica, quindi, che la suaproposta possa essere apprezzata anchedai gruppi dell’opposizione, segnalandocome nella sua stesura abbia inteso con-siderare diversi aspetti contenuti anchenelle proposte alternative di parere.

Claudio COMINARDI (M5S) chiede pre-liminarmente alla rappresentante del Go-verno se l’Esecutivo intenda prendere inconsiderazione i pareri che sarannoespressi dalla Commissione, diversamenteda quanto ha fatto in occasione dell’ap-provazione dei precedenti decreti legisla-tivi di attuazione della legge n. 183 del2014. Ricorda a tale proposito che la

stessa Presidente della Camera ha avutomodo di sottolineare l’opportunità per ilGoverno di tenere conto delle osservazionie delle condizioni formulate nei pareriespressi dalle Commissioni parlamentari.

Tiziana CIPRINI (M5S) richiama laproposta alternativa di parere presentatadal proprio gruppo, che, al pari dei parerialternativi presentati sui precedentischemi di decreto già esaminati e suglialtri ancora all’esame della Commissione,esprimono la contrarietà del gruppo M5Sal Jobs Act, che sarebbe meglio chiamareJobs less, dal momento che il lavoro nonc’è più. Ricorda che la legge delega è ilrisultato della spinta al ribasso in materiadi tutela dei diritti dei lavoratori che si èinnescata nell’Unione europea, nel tenta-tivo di attrarre nei singoli Paesi manodo-pera a basso costo, con l’effetto di un veroe proprio dumping sociale. Si dice a questoproposito convinta che dietro alle sceltedel Governo vi siano in realtà la Confin-dustria e le grandi aziende come la FIAT,che hanno ottenuto, tra l’altro, il contrattoa tutele crescenti, le nuove disposizioni inmateria di licenziamenti collettivi, la libe-ralizzazione dei voucher, il demansiona-mento e la possibilità di controllare adistanza i lavoratori, in quello che defini-sce come un passaggio dalla tutela deidiritti alla tutela dei ricatti, dalla tutela delposto fisso alla tutela della precarietàfissa. Osserva, inoltre, che le statistichestanno evidenziando il fallimento di talepolitica, che non crea nuovi posti di la-voro, perché i datori di lavoro preferi-scono chiudere l’impresa per poter rias-sumere i medesimi lavoratori con le nuovetipologie di contratto, a loro più favorevoli.Sarebbe invece auspicabile una politica disenso inverso, che incentivi l’imprenditoriasana e che non alimenti l’attuale loop dellepovertà, che induce i lavoratori a preferiregli acquisti presso i discount in mano allemultinazionali a scapito dei prodotti ita-liani, con ulteriore effetto di avvitamentodella crisi. Considera scandalose anche leprevisioni contenute nell’articolo 23, rela-tivo ai controlli a distanza sui lavoratori,in linea con l’impianto dell’intera legge

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delega che mira a ridurre le tutele deilavoratori.

Giorgio AIRAUDO (SEL) illustra sinte-ticamente la proposta di parere di cui èprimo firmatario, pur essendo consapevoledei limitati spazi disponibili per eventualimodifiche. Con riferimento anche agli altrischemi di decreto in discussione, affermail fallimento del Jobs Act, dimostrato an-che dai dati statistici, che testimonianol’assenza di reali effetti positivi in terminidi nuove assunzioni. Preannuncia quindi ilvoto contrario al parere della relatrice,conscio del fatto che comunque vi sianostati ampi spazi per la discussione.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA,con riferimento alla richiesta del deputatoCominardi, assicura che il Governo in-tende avvalersi di tutti i suggerimenti e ditutte le osservazioni contenuti nei pareridelle Commissioni, nella misura in cui essicontribuiscano a rafforzare l’impianto de-gli schemi di decreto presentati.

Giorgio PICCOLO (PD), nel condividerela proposta di parere della relatrice, ponel’accento sul percorso, anche personale,che ha portato all’approvazione della leggedelega, sottolineando come il testo appro-vato dalla Camera rappresenti un punto diequilibrio faticosamente conquistato. Au-spica, pertanto, che le osservazioni dellarelatrice sull’articolo 23, in materia dicontrolli a distanza dei lavoratori, possanoessere considerate alla stregua di vere eproprie condizioni, di cui il Governo dovràtenere conto in sede di adozione definitivadel decreto.

Ileana ARGENTIN (PD) ringrazia laCommissione e la relatrice per il lavorosvolto sul tema della disabilità e chiede alGoverno di reintrodurre nel testo del de-creto legislativo una precisa ripartizionepercentuale tra chiamata nominativa echiamata numerica, attualmente pari al 60per cento, la prima, e al 40 per cento, laseconda, con riferimento agli obblighi as-sunzionali dei datori di lavoro con più di50 dipendenti. A suo avviso, la precisa-

zione è necessaria per permettere anche ailavoratori con le disabilità più gravi diaccedere a un posto di lavoro.

Cesare DAMIANO, presidente, precisache il testo della proposta di parere dellarelatrice, pur non indicando una precisaripartizione percentuale, fa comunque ri-ferimento alla definizione di limiti percen-tuali di assunzioni con chiamata numericaper le imprese di maggiori dimensioni.

Marialuisa GNECCHI (PD) auspica cheil Governo recepisca le osservazioni for-mulate nel parere in materia di controllia distanza e diritto al lavoro dei disabili.

Titti DI SALVO (PD), riconoscendo chealcuni temi toccati dallo schema di decretosono stati approfonditi più di altri, sotto-linea l’importanza delle disposizioni inmateria di dimissioni volontarie e ricordache esse potrebbero assicurare, final-mente, una conclusione soddisfacente perun sofferto percorso legislativo, che havisto succedersi negli ultimi anni numerosiinterventi di segno opposto. Si duole, per-tanto, che le opposizioni non ne abbianoapprezzato la portata innovativa e il valorepositivo in termini di tutela delle lavora-trici e dei lavoratori.

Renata POLVERINI (FI-PdL) ringraziala relatrice per il lavoro svolto e dichiarache la proposta di parere da lei formulataattenua le preoccupazioni in precedenzaespresse. Sottolinea l’importanza diquanto affermato dalla collega Argentin,peraltro confermata dalla propria espe-rienza di Presidente della Regione Lazio,che le ha permesso di rendersi conto delfatto che i lavoratori con disabilità grave,anche quando siano assunti per ruoli ade-guati al proprio titolo di studio e al livelloper il quale sono stati banditi i concorsidei quali risultano vincitori, patiscono l’ul-teriore difficoltà di essere collocati nelleposizioni loro spettanti. Raccomanda per-tanto al Governo di rendere quanto più

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possibile chiare le disposizioni in materiadi inserimento lavorativo dei disabili, pernon lasciare spazio ad eventuali interpre-tazioni difformi in sede di loro attuazione.

Tiziana CIPRINI (M5S) ricorda che, inrelazione al tema della ripartizione per-centuale delle modalità di collocamentodei lavoratori disabili, anche il suo gruppoaveva paventato il rischio di marginaliz-zazione di coloro che sono affetti dalledisabilità più gravi, in contrasto con lospirito della legge n. 68 del 1999. Segnalaa questo proposito che nella propostaalternativa di parere presentata dal suogruppo si dà spazio al tema delle sanzionie si propone un meccanismo premiale cheincentivi i datori di lavoro all’assunzionedi tali lavoratori.

Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, in-terviene per precisare che sia lo schema didecreto in esame sia altri provvedimenti direcente discussi o approvati dal Parla-mento, quali il disegno di legge relativoalla riforma del terzo settore, la propostadi legge in materia di agricoltura sociale ela riforma della pubblica amministrazione,recentemente approvata, recano disposi-zioni che ampliano le opportunità di la-voro per i disabili, anche gravi, e fannorivivere lo spirito della legge n. 68 del1999, in un ambito più ampio e piùmoderno. In tali disposizioni si rinvengonoprecise linee di indirizzo volte a garantirel’inserimento lavorativo o, nei casi in cuiquesto non sia possibile, un percorso divita dignitoso. Ricorda, infine, che le per-centuali, tassativamente indicate nellanorma, di ripartizione delle modalità diavviamento al lavoro dei disabili nonhanno dato i risultati sperati, come dimo-strano anche le evidenze statistiche ripor-tate nella relazione trasmessa al Parla-mento con riferimento all’attuazione dellalegge n. 68 del 1999.

Roberto SIMONETTI (LNA) ringraziala relatrice per l’importante lavoro svoltoe invita il Governo a prendere in consi-derazione le osservazioni formulate nelparere, soprattutto quelle riguardanti il

diritto al lavoro dei disabili, su cui si èregistrata un’ampia convergenza dellaCommissione. Anche se il suo gruppo hapresentato una proposta alternativa di pa-rere, preannuncia la sua possibile asten-sione sul parere della relatrice, al fine diaumentarne il peso.

Claudio COMINARDI (M5S), interve-nendo sull’ordine dei lavori, chiede che lapubblicità dei lavori della Commissione siaassicurata anche attraverso la trasmissionesulla web-tv della Camera dei deputati,ricordando come tale richiesta, più volteformulata, non sia mai stata accolta dallaPresidenza i contrasto con quanto previstodal Regolamento e con l’orientamento piùvolte espresso in diverse sedi della Ca-mera, volto ad assicurare maggiore tra-sparenza ai lavori delle Commissioni.

Preannuncia che, in caso di respingi-mento della sua richiesta, intende avva-lersi di strumenti personali per assicurarela pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, presidente, ricordache, non essendo intervenute modifichenella disciplina relativa alla pubblicità deilavori della Commissione, allo stato non èprevista la trasmissione attraverso laweb-tv delle sedute relative all’esame diatti del Governo. Ricorda, peraltro, che èpossibile richiedere l’attivazione degli im-pianti audiovisivi a circuito chiuso. Quantoall’utilizzo di strumenti di ripresa deilavori della Commissione da parte di unsuo componente, ricorda che esso è daconsiderarsi contrario alle norme del Re-golamento e alla relativa prassi applica-tiva. Invita, pertanto, il deputato Comi-nardi a desistere dalla ripresa dei lavoridella Commissione.

Davide BARUFFI (PD), osservato che laPresidenza della Camera ha più volte chia-rito le modalità con le quali è assicuratala pubblicità dei lavori delle Commissioni,auspica che sia punito l’eventuale ricorsoda parte dei colleghi di mezzi di trasmis-sione alternativi.

Cesare DAMIANO, presidente, conside-rato che il deputato Cominardi non desiste

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dalla ripresa dei lavori della Commissione,sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.25, riprendealle 15.30.

Cesare DAMIANO, presidente, nel se-gnalare che si riserva di segnalare quantoaccaduto alla Presidenza della Camera,nessuno chiedendo di intervenire, pone invotazione la proposta di parere formulatadalla relatrice, avvertendo che, in caso disua approvazione, le proposte alternativedi parere presentate si intenderanno pre-cluse e non saranno, pertanto, poste invotazione.

La Commissione approva la proposta diparere formulata dalla relatrice (vedi al-legato 3), risultando conseguentementeprecluse le proposte alternative di parerepresentate.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni

per il riordino della normativa in materia di servizi

per il lavoro e di politiche attive.

Atto n. 177.

(Seguito dell’esame e conclusione – Parerefavorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviato, daultimo, nella seduta del 4 agosto 2015.

Cesare DAMIANO, presidente, informache il relatore ha formulato una propostadi parere sullo schema di decreto legisla-tivo (vedi allegato 7). Avverte, altresì, che ideputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, ideputati Airaudo, Placido, Nicchi e Gre-gori, il deputato Simonetti, nonché il de-putato Rizzetto hanno predisposto proprieproposte alternative di parere (vedi allegati8, 9, 10 e 11).

Carlo DELL’ARINGA (PD), relatore, ri-chiamando la proposta di parere da luiformulata, sottolinea preliminarmentel’opportunità che il Governo approfondi-sca ulteriormente il percorso di attuazione

della riforma, sciogliendo in particolare inodi che riguardano la necessità di pre-vedere ulteriori risorse, di tenere conto delnuovo impianto disegnato dalla riformadel Titolo V della Costituzione, in corso diesame, nonché di meglio precisare la ri-partizione delle competenze in materia dipolitiche attive tra i diversi livelli di go-verno.

Sottolineando che il parere si strutturain una parte che riguarda l’impianto com-plessivo dello schema ed in una secondaparte che contiene osservazioni più pun-tuali, auspica, con riferimento alle osser-vazioni di carattere generale, una mag-giore semplificazione delle disposizioni re-lative agli obiettivi di medio periodo, conparticolare riferimento alla necessità dirafforzare i centri per l’impiego. Passandopoi ad aspetti specifici, invita il Governo arinviare a un secondo momento sia lasistemazione definitiva di Italia LavoroS.p.a., evitandone lo scioglimento per met-tere a frutto tutte le risorse professionalidi cui dispone, sia l’intervento sui fondiinterprofessionali per la formazione con-tinua. Auspica inoltre l’inserimento, tra iservizi erogati dai centri per l’impiego,anche dei servizi alle imprese nonchél’integrazione sul territorio tra i centri perl’impiego, che hanno la competenza inmateria di politiche attive, e gli ufficiperiferici dell’INPS, che hanno la compe-tenza in materia di politiche passive. In-fine, propone il rinvio ad altra sede delladisciplina relativa ai disoccupati parziali einvita il Governo a concentrarsi, in parti-colare, sull’assegno di ricollocazione, checostituisce uno degli aspetti qualificantidello schema di decreto.

Silvia CHIMIENTI (M5S), illustrando icontenuti della proposta alternativa di pa-rere presentata dal suo gruppo, paventa iltimore che l’ANPAL si dimostri l’ennesimaagenzia introdotta nell’ordinamento, privadi reale utilità, in contraddizione con lospirito della legge delega. Stigmatizza poil’insufficienza degli investimenti pubbliciche rende di scarsa incidenza le innova-zioni introdotte. Auspica poi l’assunzionestabile dei dipendenti precari dei centri

Mercoledì 5 agosto 2015 — 199 — Commissione XI

Page 7: Mercoledì 5 agosto 2015 — 194 — Commissione XI · 2015-08-06 · schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2015. Cesare DAMIANO, presidente,

per l’impiego, la destinazione di idoneerisorse all’attività di monitoraggio e divalutazione delle attività e dei servizi residagli organi di intermediazione tra do-manda e offerta di lavoro, l’erogazioneentro i primi tre mesi di disoccupazionedell’assegno di ricollocazione. Esprimecontrarietà sulla disposizione dell’articolo24, comma 2, che destina al Fondo poli-tiche attive del lavoro il 30 per cento delcontributo mensile al datore di lavoro che,pur non essendovi tenuto, procede adassunzioni, in quanto si tratta di unanorma che sottrae risorse ad una misurache incide direttamente sul mercato dellavoro, attribuendole agli intermediari. In-fine, riconosce che il comportamento deideputati del gruppo M5S può a volteessere considerato poco consono al lororuolo, ma ciò dipende unicamente dallaprofonda partecipazione, anche emotiva,alle molteplici situazioni di disagio chesono costretti a registrare tra il cittadini.In particolare, nel corso della seduta, si èinteso mettere in risalto l’ossimoro chevede, da un lato, la discussione su dispo-sizioni che aumentano senza garanzie ilcontrollo sui lavoratori e, dall’altro, l’im-possibilità per i cittadini di controllare ilavori della Commissione.

Cesare DAMIANO, presidente, nessunaltro chiedendo di intervenire, pone invotazione la proposta di parere formulatadal relatore, avvertendo che, in caso di suaapprovazione, le proposte alternative diparere presentate si intenderanno preclusee non saranno, pertanto, poste in vota-zione.

La Commissione approva, quindi, laproposta di parere formulata dal relatore(vedi allegato 7), risultando conseguente-mente precluse le proposte alternative diparere presentate.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni

per la razionalizzazione e la semplificazione dell’at-

tività ispettiva in materia di lavoro e legislazione

sociale.

Atto n. 178.

(Seguito dell’esame e conclusione – Parerefavorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviato, daultimo, nella seduta del 4 agosto 2015.

Cesare DAMIANO, presidente, informache il relatore ha formulato una propostadi parere sullo schema di decreto legisla-tivo (vedi allegato 12). Avverte, altresì, chei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle,i deputati Placido, Airaudo, Nicchi, Ric-ciatti e Gregori, nonché il deputato Simo-netti hanno predisposto proprie propostealternative di parere (vedi allegati 13, 14 e15).

Antonio BOCCUZZI (PD), relatore, illu-stra la propria proposta di parere soffer-mandosi, in particolare, su alcuni temi,rispetto ai quali auspica che il Governopossa recepire le osservazioni formulate.Si riferisce, in particolare, alla necessità diprevedere risorse adeguate per la forma-zione degli ispettori, all’opportunità di noncommisurare ai chilometri percorsi l’in-dennità volta a favorire la messa a dispo-sizione del mezzo proprio, nonché allanecessità di armonizzare il trattamentoeconomico degli ispettori in sede di con-trattazione di secondo livello. Segnala, poi,l’esigenza di concedere più tempo al per-sonale ispettivo in servizio presso le sedicentrali del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali per richiedere la perma-nenza nell’ambito dei profili amministra-tivi dei ruoli del medesimo Ministero. Conriferimento al personale ispettivo già ap-partenente all’INPS e all’INAIL, rileva l’op-portunità di sopprimere, all’articolo 7,comma 1, la parola « provvisorio », dalmomento che il riferimento a un ruolo adesaurimento ne garantisce sufficiente-mente la temporaneità. Infine, propone dieliminare l’esclusività della rappresen-tanza legale dell’Avvocatura dello Statoconcedendo all’Ispettorato di avvalersi dipropri dipendenti in ogni grado di giudi-zio.

Claudio COMINARDI (M5S) si dichiarapreoccupato perché lo schema di decreto

Mercoledì 5 agosto 2015 — 200 — Commissione XI

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mette in pericolo l’autonomia degli ispet-tori dell’INPS e dell’INAIL, tanto più cheil loro coordinamento è esercitato dalMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali, guidato dal Ministro Poletti, perlungo tempo a capo della Legacoop che, inpassato, si è segnalata per inadempimentiaccertati dagli ispettori proprio dell’INPS edell’INAIL. Si chiede poi se l’ammontaredelle somme recuperate da tali ispettorinell’esercizio dei loro compiti, pari a circa1,5 miliardi di euro annui, potrà essererecuperato anche in futuro dalla nuovastruttura. Dichiara di avere l’impressioneche il disegno del Governo sia quello divolere limitare i controlli rispetto al livelloattuale. Tra i motivi addotti per giustifi-care la necessità di una riforma vi è anchequello di limitare le duplicazioni delleispezioni a carico della medesima impresa,ma i dati dimostrano che si tratta di unaeventualità residuale, tale da non giustifi-care l’intervento. A suo avviso, pertanto,sarebbe stato meglio ricorrere al coordi-namento delle banche dati esistenti e agiresulle competenze dei singoli enti, che de-vono mantenere la loro specificità. Quellaintrapresa dal Governo è, a suo avviso,una direzione sbagliata che nasconde ladifesa degli interessi di Confindustria e deigrandi gruppi industriali.

Cesare DAMIANO, presidente, nessunaltro chiedendo di intervenire, pone invotazione la proposta di parere formulatadal relatore, avvertendo che, in caso di suaapprovazione, le proposte alternative diparere presentate si intenderanno preclusee non saranno, pertanto, poste in vota-zione.

La Commissione approva, quindi, laproposta di parere formulata dal relatore(vedi allegato 12), risultando conseguente-mente precluse le proposte alternative diparere presentate.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni

per il riordino della normativa in materia di am-

mortizzatori sociali in costanza di rapporto di la-

voro.

Atto n. 179.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviato, daultimo, nella seduta del 4 agosto 2015.

Cesare DAMIANO, presidente, apprez-zate le circostanze, stante l’imminente ri-presa dei lavori dell’Assemblea, rinvia ilseguito dell’esame del provvedimento auna seduta che verrà convocata al terminedelle odierne votazioni pomeridiane del-l’Assemblea.

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenzadel presidente Cesare DAMIANO. — Inter-viene la sottosegretaria di Stato per illavoro e le politiche sociali Teresa Bella-nova.

La seduta comincia alle 19.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni

per il riordino della normativa in materia di am-

mortizzatori sociali in costanza di rapporto di la-

voro.

Atto n. 179.

(Seguito dell’esame e conclusione – Parerefavorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviato, daultimo, nella odierna seduta pomeridiana.

Cesare DAMIANO, presidente, informache la relatrice ha formulato una propostadi parere sullo schema di decreto legisla-tivo (vedi allegato 16). Avverte, altresì, chei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle,i deputati Airaudo, Placido, Paglia e Gre-gori, nonché il deputato Simonetti hannopredisposto proprie proposte alternative diparere (vedi allegati 17, 18 e 19).

Mercoledì 5 agosto 2015 — 201 — Commissione XI

Page 9: Mercoledì 5 agosto 2015 — 194 — Commissione XI · 2015-08-06 · schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2015. Cesare DAMIANO, presidente,

Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, sot-tolineando l’intento positivo sotteso al de-creto, cioè il riordino degli strumenti disostegno del reddito in costanza di rap-porto di lavoro vigenti, ribadisce la neces-sità di prestare attenzione alla situazionedi perdurante crisi economica che rendenecessaria una particolare gradualitàprima dell’entrata a regime delle nuoveregole. Illustrando quindi la proposta diparere, evidenzia gli aspetti condivisibilidello schema, con particolare riferimentoall’estensione degli ammortizzatori socialia nuovi soggetti (per esempio, i lavoratoridi imprese con più di cinque dipendenti emeno di quindici dipendenti, nonché igiovani con contratto di apprendistatoprofessionalizzante). Venendo quindi alleosservazioni formulate, sottolinea le que-stioni relative al contratto di solidarietà;all’introduzione di una maggiore gradua-lità della nuova disciplina della cassa in-tegrazione guadagni straordinaria in casodi cessazione non definitiva dell’attivitàdell’azienda; all’estensione della disciplinatransitoria in materia di NASpI a tutti ilavoratori stagionali che presentino le me-desime caratteristiche dei lavoratori sta-gionali nel settore del turismo.

Monica GREGORI (Misto) si dichiaracontraria all’impianto dello schema di de-creto legislativo in esame, evidenziando glieffetti negativi che esso produrrà a caricodei lavoratori, ancora esposti al perduraredella crisi economica. In particolare, notache il Governo ha abusato delle parole« semplificazione » e « riforma », non fa-cendo in realtà né l’una né l’altra cosa.Infatti, lo schema in esame, come gli altriall’esame della Commissione e la stessalegge delega non sono lo strumento adattoa risolvere il problema del nostro Paese,quello della crescita senza occupazione.Rileva che lo schema poggia su tre pilastri:la nuova disciplina della cassa integra-zione guadagni, ordinaria e straordinaria;le disposizioni sui fondi di solidarietà; lanormativa sulla NASpI. Si tratta di stru-menti che sono adatti a fare fronte allenormali fluttuazioni del mercato del la-voro ma non ad una situazione di pro-

fonda crisi come l’attuale. Rileva, infatti,che l’eliminazione della cassa integrazionein deroga potrà avere effetti negativi sulpiano sociale, senza peraltro che sianopreviste misure alternative a compensa-zione. Si dichiara contraria anche al pas-saggio al quinquennio mobile quale para-metro di durata delle prestazioni, inquanto penalizzante per le aziende, cosìcome il ridisegno della contribuzione, conparticolare riferimento al meccanismo delbonus malus. Stigmatizza che all’attribu-zione di nuovi compiti ai centri per l’im-piego non segua un corrispondente au-mento delle risorse a loro disposizione e sidichiara contraria anche all’esclusionedalle tutele della cassa integrazione deilavoratori a domicilio in monocommit-tenza, che peraltro sono ricompresi nellabase occupazionale dell’azienda.

Nel complesso, si tratta, a suo avviso, diun disegno recessivo a danno dei diritti deilavoratori, che si inserisce nel solco trac-ciato dalla cosiddetta Troika ed attuatoper primo dal Governo Monti e proseguitoora dal Governo Renzi.

Marco MICCOLI (PD) evidenzia il le-game che accomuna i quattro schemi didecreto all’esame della Commissione, rin-venibile nella necessità di dare soluzioneai problemi del mercato del lavoro ita-liano. Invita a considerare in maniera piùequilibrata i dati statistici che evidenzianoche la situazione sta andando in contro-tendenza rispetto al passato, anche se nonin modo uniforme e con discontinuità.Rileva a tale proposito che l’aumento delladisoccupazione certificato dall’ISTAT è do-vuto all’aumento del numero dei soggettiattivi, cioè di coloro che cercano lavoro. Sitratta di un segno positivo, dal momentoche rivela la nuova fiducia dei lavoratorinell’operato del Governo. A suo avviso, ènecessario lasciare il tempo alla nuovadisciplina introdotta dal Jobs Act di andarea regime. Dichiara, pertanto, il suo votofavorevole sulla proposta di parere dellarelatrice.

Claudio COMINARDI (M5S) chiede allapresidenza di dare conto delle sostituzioniper la seduta in corso.

Mercoledì 5 agosto 2015 — 202 — Commissione XI

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Cesare DAMIANO, presidente, dà contodelle sostituzioni per la seduta in corso.

Claudio COMINARDI (M5S) esprime lacontrarietà del M5S sulla riforma delsistema degli ammortizzatori sociali, cheaggraverà la situazione di coloro che ri-schiano di perdere il lavoro. A suo avviso,sarebbe stato preferibile introdurre il red-dito di cittadinanza, come previsto dallaproposta di legge presentata dal suogruppo, attualmente all’esame del Senato.Lamenta, poi, le troppe limitazioni al ri-corso al contratto di solidarietà introdottedallo schema di decreto in esame cherendono poco incisivo tale strumento.Chiede poi al Governo di chiarire sin d’oraquali osservazioni contenute nei pareriapprovati dalla Commissione saranno te-nute in conto, ai fini della approvazionedefinitiva dei decreti.

Davide TRIPIEDI (M5S) si dichiara rat-tristato dagli attacchi subiti dai lavoratoriper effetto di questo schema di decreto. Sitratta del frutto di una deriva neoliberistache colpisce in quanto riconducibile anchea deputati che sono stati eletti sulla basedi un programma esattamente contrario atale ideologia. Preannuncia quindi il votocontrario del suo gruppo alla proposta diparere della relatrice e si dichiara consa-pevole, in base alle esperienze del passato,dell’inutilità dei pareri espressi dalle Com-missioni parlamentari, raramente tenutinel debito conto dal Governo.

Walter RIZZETTO (Misto), eviden-ziando la necessità di un intervento rifor-matore per fare fronte alla crisi, sottolineail fatto che negli ultimi anni gli ammor-tizzatori sociali sono stati utilizzati, con ilconsenso dei sindacati e dei datori dilavoro, quale anticamera della disoccupa-zione. Il problema è pertanto quello dicapire se con la riforma si potrà superarel’uso distorto di tali strumenti. Sottolineain particolare l’importanza di valorizzareil contratto di solidarietà difensivo, qualemodalità di conservazione del posto dilavoro, anche se avrebbe preferito unamaggiore enfasi sul contratto di solidarietà

espansivo, in quanto strumento valido perla creazione di nuovi posti di lavoro.Auspica, quindi, che sia data al Parla-mento la possibilità di intervenire ancorain materia, e indica nella prossima legge distabilità la prima occasione utile per po-terlo fare.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVAribadisce la disponibilità del Governo adascoltare i suggerimenti della Commis-sione nella misura in cui non intacchinol’impianto dei provvedimenti discussi. In-vita, quindi, i deputati a considerare tuttigli interventi fin qui adottati per il mi-glioramento delle condizioni di vita e dilavoro delle lavoratrici e dei lavoratori,riferendosi, in particolare, ai decreti legi-slativi di attuazione del Jobs Act già ap-provati, tra i quali richiama in particolarequelli in materia di conciliazione delleesigenze di vita e di lavoro. Osserva che lapolitica del Governo in materia di lavorosi basa sulla necessità di invertire le prio-rità investendo, a differenza del passato,sulle politiche attive, per permettere aigiovani di entrare nel mercato del lavoroe di estendere le tutele ai lavoratori che nesono stati privati fino ad ora, a danno diinterventi di carattere assistenzialistico sulpiano delle politiche passive. Ribadisce, inogni caso, che, sulla base della disciplinavigente, quelli espressi dalle Commissioniparlamentari sono pareri non vincolanti eche il Governo ne terrà conto nella misurain cui non siano in contraddizione conl’impianto generale dei decreti.

Cesare DAMIANO, presidente, nessunaltro chiedendo di intervenire, pone invotazione la proposta di parere formulatadalla relatrice, avvertendo che, in caso disua approvazione, le proposte alternativedi parere presentate si intenderanno pre-cluse e non saranno, pertanto, poste invotazione.

La Commissione approva, quindi, laproposta di parere formulata dalla rela-trice (vedi allegato 16), risultando conse-guentemente precluse le proposte alterna-tive di parere presentate.

La seduta termina alle 20.40.

Mercoledì 5 agosto 2015 — 203 — Commissione XI

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SEDE REFERENTE

Giovedì 10 ottobre 2013. — Presidenzadel presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 20.40.

Norme in materia di rappresentanza e rappresen-

tatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia

dei contratti collettivi di lavoro.

C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709

Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 10 dicembre 2013.

Cesare DAMIANO, presidente, avverteche riprende oggi l’esame delle proposte dilegge recanti norme in materia di rappre-sentanza e rappresentatività delle organiz-zazioni sindacali e di efficacia dei contratticollettivi di lavoro.

In sostituzione del relatore, ricordache si tratta di proposte volte, oltre chea definire i criteri minimi per rappre-sentanza e rappresentatività sindacale, aintrodurre anche una disciplina dellerappresentanze sindacali unitarie (RSU)– definendo in termini sostanzialmenteanaloghi le modalità di costituzione delleRSU e degli organismi di coordinamento,i soggetti titolati a presentare liste, ilsistema elettorale proporzionale – non-ché dell’efficacia erga omnes dei contratticollettivi, in caso di rappresentatività su-periore al 50 per cento, intesa comemedia tra dato associativo e dato elet-torale. Ricorda che l’esame delle propostedi legge è stato avviato il 30 luglio 2013,con l’illustrazione della relazione daparte della relatrice, l’onorevole TeresaBellanova, che ancora non era entrata afar parte del Governo. Il dibattito dicarattere generale sulle proposte di leggeè proseguito poi nelle sedute del 10 e 18settembre e del 10 ottobre 2013. Nellaseduta del 10 dicembre 2013, la Com-

missione ha poi proceduto all’abbina-mento della proposta di legge C. 1549Tinagli, vertente sul medesimo argomentodegli altri progetti di legge già abbinati.Ricorda, inoltre, che la Commissione haanche svolto un ciclo di diciassette au-dizioni informali, in cui, tra il 26 no-vembre e il 17 dicembre 2013, sono statiascoltati i rappresentanti delle maggioriassociazioni sindacali e datoriali, rappre-sentanti della FIAT, nonché esperti dellamateria. Osserva, infine, che sulla mate-ria è intervenuta la sentenza della Cortecostituzionale n. 231 del 2013, che hadichiarato l’illegittimità costituzionale del-l’articolo 19, comma 1, lettera b), dellalegge n. 300 del 1970, nella parte in cuinon prevede che la rappresentanza sin-dacale aziendale possa essere costituitaanche nell’ambito di associazioni sinda-cali che, pur non firmatarie dei contratticollettivi applicati nell’unità produttiva,abbiano comunque partecipato alla ne-goziazione relativa agli stessi contrattiquali rappresentanti dei lavoratori del-l’azienda. Ricorda che si tratta della sen-tenza che chiude il conflitto sorto tra laFIAT e la FIOM. Con tale sentenza, laCorte ha quindi posto in luce l’esigenzadi riservare ai soli sindacati dotati dieffettiva rappresentatività il diritto a co-stituire rappresentanze sindacali aziendalie a esercitare i relativi diritti di cui alTitolo III dello Statuto dei lavoratori.Segnala, altresì, che il 10 gennaio 2014 èstato firmato da Confindustria, CGIL,CISL e UIL il testo unico sulla rappre-sentanza sindacale, che fa seguito all’ac-cordo interconfederale del 28 giugno2011 e al protocollo d’intesa del 31maggio 2013. Alla luce di tale articolatoquadro, anche in considerazione del di-battito recentemente accesosi sulla rap-presentanza sindacale, l’Ufficio di presi-denza della Commissione ha ritenuto op-portuno riprendere l’esame del provvedi-mento. Le modalità della prosecuzione ditale esame potranno essere, quindi, op-portunamente definite dall’Ufficio di pre-sidenza, integrato dai rappresentanti deigruppi, della Commissione.

Mercoledì 5 agosto 2015 — 204 — Commissione XI

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Nessuno chiedendo di intervenire, rin-via il seguito dell’esame del provvedimentoad altra seduta.

La seduta termina alle 20.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle20.50 alle 21.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la frui-

zione delle deroghe riguardanti l’accesso al pensio-

namento e la decorrenza delle prestazioni pensio-

nistiche

C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnecchi e C. 3002 Fedriga.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle21 alle 21.15.

Mercoledì 5 agosto 2015 — 205 — Commissione XI

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ALLEGATO 1

5-05995 Tripiedi: Problematiche concernenti l’erogazione della NASpI.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all’atto parlamentaredell’Onorevole Tripiedi, inerente alla pro-cedura di liquidazione della Nuova pre-stazione di assicurazione sociale per l’im-piego (NASpI), passo ad illustrare gli ele-menti informativi acquisiti presso l’Inps.

Preliminarmente, è opportuno ricor-dare che NASpI – istituita con il decretolegislativo n. 22 del 2015 e disciplinata concircolari INPS del 12 maggio e del 29luglio 2015 – costituisce un’indennitàmensile di disoccupazione avente la fun-zione di fornire una tutela di sostegno alreddito ai lavoratori con rapporto di la-voro subordinato che abbiano perso invo-lontariamente la propria occupazione.

Tale ammortizzatore sociale va a so-stituire le indennità ASpI (Assicurazionesociale per l’impiego) e mini ASpI – in-trodotte dall’articolo 2 della legge n. 92del 2012 – con riferimento agli eventi didisoccupazione verificatisi a decorrere dal1o maggio 2015.

La NASPI, inoltre, è corrisposta men-silmente per un numero di settimane parialla metà delle settimane di contribuzionedegli ultimi quattro anni.

Per quanto concerne la procedura perla liquidazione della NASpI, l’Istituto haprecisato che questa ha necessitato diimportanti implementazioni rispetto aquella precedente – avente ad oggetto

l’erogazione dell’ASpI – a causa dellacomplessità del sistema di calcolo delladurata della NASpI.

Tale complessità, nello specifico, derivadalla necessità di non computare – ai finidella determinazione della durata dellaNASpI – quei periodi di contribuzione chehanno già dato luogo alla erogazione dellediverse tipologie di prestazioni di disoccu-pazione succedutesi nel tempo (indennitàdi disoccupazione ordinaria e a requisitiridotti, ASpI e mini ASpI), in conformitàa quanto stabilito dall’articolo 5 del citatodecreto legislativo n. 22 del 2015. Altempo stesso, vi sono periodi da conside-rare neutri, cioè non utili alla determina-zione del requisito contributivo e lavora-tivo, che di conseguenza comportano unampliamento del quadriennio di riferi-mento, in misura pari alla durata del-l’evento neutro, così come da ultimo illu-strato dall’INPS nella circolare n. 142 del29 luglio 2015.

Ciò posto, in relazione a quanto rap-presentato dall’interrogante, l’INPS hareso noto che la procedura per la liqui-dazione della NASpI è stata rilasciata,nella versione definitiva, per tutte le strut-ture territoriali, compresa la sede diLecco, lo scorso 15 luglio a conclusione diun periodo di sperimentazione e collaudopresso alcune « sedi pilota » e che le do-mande per l’erogazione del trattamento inparola ammontano a 47.000.

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ALLEGATO 2

5-05992 Gnecchi: Concessione del prolungamento di interventi disostegno del reddito per l’anno 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l’atto parlamentare in esame, glionorevoli interroganti richiamano l’atten-zione sulla concessione del prolungamentodi interventi di sostegno al reddito perl’anno 2015.

A tal riguardo, ricordo preliminar-mente che i commi 1 e 2 dell’articolo 12del decreto-legge n. 78 del 2010 hannointrodotto, a decorrere dal 1o gennaio2011, nuove decorrenze dei trattamentipensionistici di vecchiaia e di anzianità. Inparticolare, per i lavoratori dipendenti iltrattamento pensionistico decorre dopoche siano trascorsi dodici mesi dalla datadi maturazione dei requisiti previsti (co-siddetta « finestra mobile »). Tali nuovedecorrenze si applicano ai soggetti chematurano i requisiti per l’accesso al pen-sionamento a decorrere dall’anno 2011.

I commi 4 e seguenti dello stesso ar-ticolo 12 prevedono, invece, disposizioniderogatorie alle predette decorrenze pen-sionistiche, stabilendo per alcune fattispe-cie l’applicabilità delle disposizioni vigentiprima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010.

In particolare, il comma 5 prevede che,in favore di un contingente di 10.000lavoratori che si trovino collocati in mo-bilità ordinaria o lunga ovvero siano per-cettori di assegno straordinario a caricodei fondi di solidarietà di settore, conti-nuino ad applicarsi le disposizioni in ma-teria di decorrenza dei trattamenti pen-sionistici vigenti prima della data di en-trata in vigore del decreto-legge n. 78 del2010, ancorché tali lavoratori maturino irequisiti per l’accesso al pensionamento adecorrere dal 1o gennaio 2011.

Successivamente, il Legislatore è inter-venuto sulla materia aggiungendo, con lalegge di stabilità per il 2011, al predettoarticolo 12, il comma 5-bis. Tale disposi-zione stabilisce che in favore dei soggettiin mobilità o titolari di assegni straordi-nari a carico dei fondi di solidarietà disettore che non rientrino nel predettocontingente di 10.000 lavoratori, possaessere concesso – mediante decreto inter-ministeriale (Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali di concerto con il Mini-stero dell’economia e delle finanze) ilprolungamento del sostegno al reddito peril periodo intercorrente tra la decorrenzadel pensionamento, maturata secondo ladisciplina previgente, e la decorrenza delpensionamento maturata secondo la nor-mativa introdotta dall’articolo 12 del de-creto-legge n. 78 del 2010.

A tal proposito, con decreto del 5gennaio 2012, il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, ha au-torizzato, per l’anno 2011, in favore di 677lavoratori, il prolungamento dell’inter-vento di tutela del reddito – con esclu-sione della contribuzione figurativa – pre-visto dal predetto comma 5-bis.

Con successivo decreto interministe-riale del 2 ottobre 2012 è stato disposto ilprolungamento del sostegno al reddito finoalla decorrenza della pensione, computatasulla base delle disposizioni introdotte dalcitato decreto-legge n. 78 del 2010, infavore di 3600 lavoratori che, pur presen-tando, nell’anno 2012, i requisiti di cui al

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comma 5 dell’articolo 12 del decreto-leggecitato, non rientravano nel contingentedelle 10.000 unità.

Anche per gli anni 2013 e 2014 conappositi decreti interministeriali è statoconcesso il prolungamento del sostegno alreddito fino alla decorrenza della pensionein favore di quei lavoratori non rientrantinel contingente di 10.000 unità di cui alcomma 5 dell’articolo 12 del decreto-leggen. 78 del 2010.

Per quanto concerne l’anno 2015, se-gnalo che con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze del 9 marzo 2015 è stato concessoil prolungamento dell’intervento di soste-gno del reddito, con esclusione della con-tribuzione figurativa, in favore dei lavora-tori già destinatari del decreto intermini-steriale del 2014 per le mensilità residueriferite all’anno 2015.

Faccio presente, inoltre, dalle verifichecontabili e dal monitoraggio effettuato dal-

l’Inps per l’anno 2015 è risultato che isoggetti interessati dal prolungamento del-l’intervento di sostegno del reddito sono innumero complessivamente pari a 1490lavoratori.

Pertanto, sulla base degli esiti del mo-nitoraggio che hanno individuato l’esattaplatea dei lavoratori interessati alla tutelain parola, è stato predisposto, dalle com-petenti strutture del Ministero che rap-presento, un ulteriore schema di decretointerministeriale che dispone il prolunga-mento dell’intervento di tutela del redditoin favore di 1490 lavoratori beneficiaririentranti nell’anno 2015 nelle previsionidi cui all’articolo 12, comma 5-bis, deldecreto-legge n. 78 del 2010.

Preciso che il decreto interministerialein argomento è stato firmato dal Ministrodel lavoro e delle politiche sociali ed èstato trasmesso il 24 luglio scorso, per ilseguito di competenza al Ministero del-l’economia e delle finanze.

Mercoledì 5 agosto 2015 — 208 — Commissione XI

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazionee semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico deicittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di

lavoro e pari opportunità(Atto n. 176)

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante disposizioni di razionaliz-zazione e semplificazione delle proceduree degli adempimenti a carico dei cittadinie delle imprese e altre disposizioni inmateria di rapporto di lavoro e pari op-portunità;

rilevato che le disposizioni del CapoI del Titolo I del provvedimento muovonodalla constatazione che l’attuale disciplinalegislativa volta a favorire il collocamentolavorativo delle persone con disabilità nonè riuscita a conseguire i risultati auspicatial momento dell’approvazione della leggen. 68 del 1999;

richiamate le previsioni del Pro-gramma di azione biennale per la promo-zione dei diritti e l’integrazione delle per-sone con disabilità, in attuazione dellalegislazione nazionale e internazionale, aisensi dell’articolo 5, comma 3, della legge3 marzo 2009, n. 18, approvato con de-creto del Presidente della Repubblica 4ottobre 2013;

considerato che, come evidenziatodalla più recente relazione trasmessa alParlamento sullo stato di attuazione dellalegge recante norme per il diritto al lavorodei disabili, riferita agli anni 2012 e 2013(Doc. CLXXVIII, n. 1), negli anni dellacrisi si sono riflesse sull’applicazione dellanormativa per il diritto al lavoro dellepersone con disabilità le problematiche

sperimentate dal mercato del lavoro nellostesso periodo, sia sul versante dell’offertasia su quello della domanda di lavoro;

sottolineato che le risultanze espostein tale relazione evidenziano la persistenzae l’aggravarsi, in relazione al deteriora-mento della situazione economica gene-rale, delle criticità esistenti nell’incontrotra domanda e offerta di lavoro dellepersone disabili, anche in considerazionedelle difficoltà incontrate dai servizi pub-blici per l’impiego, che dispongono dirisorse umane e finanziarie limitate, nelpromuovere un’inclusione lavorativa ba-sata sulle potenzialità delle singole per-sone;

osservato che i dati contenuti nellamedesima relazione indicano come la granparte degli avviamenti lavorativi delle per-sone con disabilità ha luogo attraverso leconvenzioni di cui all’articolo 11 dellalegge n. 68 del 1999 e la richiesta nomi-nativa, mentre la modalità della chiamatanumerica nel 2012 ha interessato l’8,7 percento del totale degli avviamenti e nel 2013il 6,6 per cento;

ritenuto che la scelta di generalizzareil ricorso, nel collocamento delle personedisabili, agli strumenti della richiesta no-minativa e delle convenzioni di cui alrichiamato articolo 11 della legge n. 68 del1999 debba essere valutata essenzialmentealla luce dei suoi concreti effetti in terminidi incremento delle opportunità lavorativeper tali persone;

Mercoledì 5 agosto 2015 — 209 — Commissione XI

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considerato, in particolare, che talegeneralizzazione possa ritenersi giustifica-bile per i datori di lavoro che occupanofino a 50 dipendenti, mentre per quelli cheoccupano più di 50 dipendenti possa con-tinuare a richiedersi l’assunzione di unaquota di lavoratori attraverso la chiamatanumerica;

evidenziato che il ricorso all’assun-zione diretta, previsto dall’articolo 6,comma 1, lettera b), capoverso comma1-bis, ancorché limitato all’assunzione dipersone con disabilità gravi, esclude ogniinterlocuzione con i servizi competenti,depotenziando l’utilità dell’iscrizione neglielenchi di cui all’articolo 8 della leggen. 68 del 1999;

rilevato che le disposizioni dei Capi IIe III del Titolo I dello schema, recantiinterventi di razionalizzazione e semplifi-cazione, rispettivamente, in materia di co-stituzione e di gestione del rapporto dilavoro e in materia di salute e sicurezzadel lavoro, si muovono nella corretta di-rezione di ridurre e razionalizzare gliadempimenti, al fine di rendere più agevolile procedure richieste dalla legislazionevigente senza incidere sui livelli di tuteladei lavoratori;

preso atto che le parti sociali nelcorso delle audizioni informali svolte sulprovvedimento hanno rappresentato l’op-portunità di procedere ad una più signi-ficativa razionalizzazione degli adempi-menti presenti nell’ordinamento;

ritenuto che tali sollecitazioni sianomeritevoli di considerazione e sia, per-tanto, opportuno l’avvio di una specificaistruttoria da parte del Governo al fine diindividuare ulteriori semplificazioni da in-trodurre in sede di adozione delle dispo-sizioni integrative e correttive del presentedecreto, ai sensi dell’articolo 1, comma 13,della legge n. 183 del 2014, anche al finedi poterne valutare più approfonditamentela portata;

evidenziata l’esigenza che i dati con-tenuti nei fascicoli di cui all’articolo 17 enei sistemi informativi che li alimentano

siano adeguatamente protetti, al fine discongiurare accessi abusivi che possanoledere tanto la riservatezza dei lavoratori,quanto l’interesse pubblico alla correttagestione delle politiche del lavoro;

osservato che l’Autorità garante perla protezione dei dati personali nella suaaudizione informale ha osservato che ilcomma 3 dell’articolo 17 reca una dispo-sizione che appare ultronea, dal momentoche la procedura di cui all’articolo 39,comma 1, lettera a), del Codice in materiadi protezione dei dati personali è neces-saria nei casi nei quali il trattamento nonabbia copertura normativa, circostanzache non ricorre nella fattispecie conside-rata;

evidenziata l’esigenza che, in sede direcepimento delle direttive dell’Unione eu-ropea in materia di salute e sicurezza sullavoro, sia assicurato il rispetto del prin-cipio dell’esclusione dell’introduzione o delmantenimento di livelli di regolazione su-periori a quelli minimi richiesti dalle di-rettive stesse, affermato in via generaledall’articolo 14, commi da 24-bis a 24-quater, della legge 28 novembre 2005,n. 246, e successive modificazioni, nonchédall’articolo 32, comma 1, lettera c), dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234;

segnalata l’opportunità di mantenerel’attuale composizione della Commissioneconsultiva permanente per la salute esicurezza sul lavoro, modificata dall’arti-colo 20, comma 1, lettera c), al fine diripristinare il carattere tripartito e pari-tetico dell’organismo, al quale continuanoad essere attribuite funzioni non mera-mente consultive nelle materie di suacompetenza;

rilevato che il Ministero del lavoro edelle politiche sociali ha chiarito che ilsecondo comma del nuovo testo dell’arti-colo 4 dello Statuto dei lavoratori, intro-dotto dall’articolo 23 dello schema, precisache non possono essere considerati stru-menti di controllo a distanza quelli chevengono assegnati al lavoratore per ren-dere la prestazione lavorativa, come ipersonal computer, i tablet e i telefoni

Mercoledì 5 agosto 2015 — 210 — Commissione XI

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cellulari, escludendo in tal modo la ne-cessità di un previo accordo sindacale perla consegna di tali strumenti;

osservato che il medesimo Ministeroha evidenziato che, nel momento in cuitali strumenti vengano modificati, adesempio con l’aggiunta di appositi softwaredi localizzazione o filtraggio, per control-lare il lavoratore, essi divengono strumentiche servono al datore di lavoro per con-trollarne la prestazione, con la conse-guenza che le modifiche possono essereintrodotte solo alle condizioni indicate dalprimo comma del nuovo testo dell’articolo4 della legge n. 300 del 1970;

considerato che l’Autorità garanteper la protezione dei dati personali nellasua audizione informale nell’ambito del-l’esame del provvedimento ha evidenziatoche, nell’escludere l’applicazione della di-sciplina del primo comma del nuovo testodell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori,il secondo comma di tale nuovo testo« prescinde non solo dalla procedura au-torizzativa, ma anche da quei requisitifinalistici (funzionalità del controllo a esi-genze produttive, organizzative ecc.) pre-visti dal primo comma per i controlli adistanza » e che, in assenza di questaprecisazione, il solo requisito finalisticoapplicabile ai controlli in esame restaquello, alquanto ampio, del terzo comma,che legittima l’utilizzo dei dati così acqui-sti per tutti i fini connessi al rapporto dilavoro;

vista la raccomandazione del Consi-glio d’Europa CM/Rec(2015)5, adottata il1o aprile 2015, in tema di trattamento deidati personali nel contesto del rapporto dilavoro, che esclude la possibilità di intro-durre e utilizzare sistemi e tecnologieinformative che abbiano lo scopo princi-pale e diretto di monitorare l’attività deilavoratori, mentre, qualora l’introduzionee l’utilizzo di strumenti per altre legittimefinalità, quali la protezione della produ-zione, della salute e della sicurezza o pergarantire l’efficiente funzionamento diun’organizzazione, abbia l’indiretta conse-guenza di consentire di monitorare l’atti-

vità dei lavoratori, tali strumenti dovrannoessere oggetto di specifiche salvaguardie,relative in particolare all’informazione deilavoratori e alla consultazione delle rap-presentanze sindacali e, in ogni caso, do-vranno essere predisposti e collocati inmodo da non violare i diritti fondamentalidei lavoratori stessi;

rilevato che, in ordine alle previsionidel terzo comma del nuovo testo dell’ar-ticolo 4 della legge n. 300 del 1970, l’Au-torità garante per la protezione dei datipersonali ha evidenziato che il requisitodella previa informazione del lavoratorecostituisce un’esplicitazione di quanto giàdesumibile dalla disciplina in materia diprotezione dei dati personali e che ilprincipale argine a un utilizzo pervasivodei controlli sul lavoro è rappresentatodalla conformità alle norme del Codice inmateria di protezione dei dati personali,che dovrebbe in particolare garantire: unaconfigurazione dei programmi informaticiche riduca al minimo l’utilizzazione di datipersonali e di dati identificativi in rela-zione alle finalità perseguite; la necessariadeterminatezza, legittimità ed esplicita-zione del fine perseguito dal trattamento,che dovrebbe concorrere a un’interpreta-zione « adeguatrice » del terzo comma delnuovo articolo 4; il divieto di profilazione;il rispetto del divieto, sancito dallo Statutodei lavoratori, di indagini sulle opinionipolitiche, religiose o sindacali del lavora-tore, nonché su fatti non rilevanti ai finidella valutazione dell’attitudine professio-nale del lavoratore;

considerato che la cessione dei riposie delle ferie tra dipendenti dello stessodatore di lavoro impiegati in mansioni dipari livello e categoria, prevista dall’arti-colo 24, potrà essere esercitata solo nellamisura in cui non si incida sui limitiminimi fissati dal decreto legislativo 8aprile 2003, n. 66, in attuazione delledirettive 93/104/CE e 2000/34/CE, nel ri-spetto di quanto previsto dall’articolo 36,terzo comma, della Costituzione;

ritenuta opportuna la scelta com-piuta dall’articolo 24 di affidare alla con-

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trattazione collettiva la concreta regola-mentazione della cessione dei riposi edelle ferie, in quanto in sede contrattualele parti potranno adeguatamente discipli-nare i molteplici profili connessi a talecessione, in modo da facilitarne la gestionesenza eccessivi aggravi amministrativi;

osservato che le disposizioni in ma-teria di lavoro a tempo parziale, contenutenella sezione I del decreto legislativo 15giugno 2015, n. 81, non hanno confermatola possibilità riconosciuta ai contratti col-lettivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 3,del decreto legislativo n. 61 del 2000, dideterminare condizioni e modalità dellaprestazione lavorativa del rapporto di la-voro a tempo parziale;

rilevata l’esigenza, segnalata anchedall’associazione rappresentativa deglioperatori del settore, di continuare a con-sentire ai contratti collettivi dell’edilizia diprevedere, per la categoria degli operai,specifiche modalità di attuazione delladisciplina del lavoro part-time, in consi-derazione delle peculiarità che caratteriz-zano le attività edili, al fine di porre unfreno all’utilizzo improprio del contrattodi lavoro a tempo parziale, contrastando ilfenomeno del lavoro sommerso e promuo-vendo la regolarità contributiva delle im-prese;

considerata l’opportunità di rivederele disposizioni contenute nel Capo II delTitolo II, che intervengono in materia dipari opportunità, in attuazione del criteriodi delega di cui all’articolo 1, comma 9,lettera l), della legge n. 183 del 2014;

considerato che il medesimo criteriodi delega dispone che la semplificazione ela razionalizzazione degli organismi, dellecompetenze e dei fondi operanti in mate-ria di parità e pari opportunità nel lavoroe il riordino delle procedure connesse allapromozione di azioni positive di compe-tenza del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali debbano essere attuatesenza intaccare le funzioni della Presi-denza del Consiglio dei ministri in materiadi parità e pari opportunità;

segnalata l’esigenza di una revisioneformale del testo del provvedimento, alfine di migliorarne la formulazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare l’esi-genza di apportare le seguenti modifica-zioni:

si valuti l’opportunità di prevedereil coinvolgimento, nelle procedure di col-locamento mirato, di cui all’articolo 1,dell’Agenzia nazionale per le politiche at-tive del lavoro, di cui allo schema didecreto legislativo recante disposizioni peril riordino della normativa in materia diservizi per il lavoro e di politiche attive(Atto n. 177);

al fine di garantire la promozionedell’inserimento delle persone con disabi-lità, si valuti l’opportunità di conservare lafunzionalità del comitato tecnico previstodall’articolo 6, comma 3, del decreto legi-slativo n. 469 del 1997, che sarebbe inte-gralmente abrogato dall’articolo 33,comma 1, lettera e), dello schema di de-creto legislativo recante disposizioni per ilriordino della normativa in materia diservizi per il lavoro e di politiche attive(Atto n. 177);

con riferimento alla novella di cuiall’articolo 4, comma 1, si valuti la possi-bilità di chiarire espressamente che lariduzione della capacità lavorativa ivi in-dicata debba essere certificata dalle auto-rità competenti;

con riferimento all’articolo 6,comma 1, lettera a):

a) si invita il Governo a verificarela possibilità di limitare ai soli datori dilavoro che occupano fino a 50 dipendentila generalizzazione della possibilità di ri-correre, per le assunzioni delle personecon disabilità, alla richiesta nominativa diavviamento e alle convenzioni di cui al-l’articolo 11 della legge n. 68 del 1999,

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continuando a richiedere, per i datori dilavoro con più di 50 dipendenti, che unaquota delle assunzioni avvenga attraversola richiesta numerica;

b) si segnala, in ogni caso, l’esi-genza di un attento monitoraggio deglieffetti, in termini di occupazione dellepersone con disabilità, della previsione checonsente di ricorrere senza limiti allarichiesta nominativa di avviamento e alleconvenzioni di cui all’articolo 11 dellalegge n. 68 del 1999, verificando, alla lucedelle risultanze del medesimo monitorag-gio, l’opportunità di riconsiderare ulterior-mente la formulazione dell’articolo 7 dellalegge n. 68 del 1999,

all’articolo 6, comma 1, sostituire lalettera b) con la seguente: b) dopo ilcomma 1, è inserito il seguente: « 1-bis.Nel caso di mancata assunzione secondo lemodalità di cui al comma 1 entro iltermine di cui all’articolo 9, comma 1, gliuffici competenti avviano i lavoratori se-condo l’ordine di graduatoria per la qua-lifica richiesta o altra specificamente con-cordata con il datore di lavoro sulla basedelle qualifiche disponibili. Gli uffici pos-sono procedere anche previa chiamata conavviso pubblico e con graduatoria limitataa coloro che aderiscono alla specificaoccasione di lavoro »; conseguentemente,all’articolo 8, comma 1, sopprimere la let-tera a);

all’articolo 10, sostituire il comma 2 conil seguente: 2. L’incentivo di cui ai commi1 e 1-bis dell’articolo 13 della legge 12marzo 1999, n. 68, come modificati dalcomma 1 del presente articolo, si applicaalle assunzioni effettuate a decorrere dal1o gennaio 2016.;

con riferimento all’articolo 12, chedispone la soppressione dell’albo profes-sionale nazionale dei centralinisti prividella vista, si valuti l’opportunità di ade-guare a tale disposizione anche le normedella legge n. 113 del 1985, in materia diaggiornamento della disciplina del collo-camento al lavoro e del rapporto di lavorodei centralinisti non vedenti, che conten-gono richiami a detto albo nazionale;

con riferimento alle disposizioni del-l’articolo 14, in materia di deposito in viatelematica dei contratti collettivi aziendalio territoriali, si verifichi se la previsionedella trasmissione alle Direzioni territo-riali del lavoro competenti sia compatibilecon il processo di trasferimento dei lorocompiti alle sedi territoriali dell’Ispetto-rato nazionale del lavoro previsto dalloschema di decreto legislativo recante di-sposizioni per la razionalizzazione e lasemplificazione dell’attività ispettiva inmateria di lavoro e legislazione sociale(Atto n. 178);

in sede di attuazione delle disposi-zioni dell’articolo 15, relative alla tenutainformatica del libro unico del lavoro, sivaluti la possibilità di individuare modalitàdi aggiornamento dei dati tali da escluderela presenza di duplicazioni e sovrapposi-zioni rispetto alle comunicazioni già tra-smesse periodicamente alle pubbliche am-ministrazioni;

all’articolo 17, sopprimere il comma 3;

si valuti l’opportunità di coordinarele disposizioni dell’articolo 18, comma 1,lettera a), con quelle dell’articolo 33,comma 1, lettera b), dello schema didecreto legislativo recante disposizioni peril riordino della disciplina in materia diservizi per il lavoro e di politiche attive(Atto n. 177), che dispone l’abrogazionedelle medesime disposizioni;

con riferimento all’articolo 20,comma 1, lettera b), si valuti l’opportunitàdi rivedere le disposizioni dell’articolo 5del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,al fine di tenere conto della soppressionedell’ISPESL e dell’IPSEMA e del trasferi-mento delle relative funzioni all’INAIL, aisensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 78del 2010, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 122 del 2010, verificandoaltresì la possibilità di un’analoga revi-sione delle altre disposizioni del decretolegislativo n. 81 del 2008 che contengonoil riferimento ai due istituti soppressi; almedesimo articolo 5 del decreto legislativon. 81 del 2008, si valuti altresì l’opportu-nità di sostituire le parole: « comma 2 »con le seguenti: « comma 3 »;

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all’articolo 20, comma 1, lettera c),numero 1), apportare le seguenti modifica-zioni:

a) sostituire la lettera a) con laseguente: un rappresentante del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali confunzioni di presidente;

b) alla lettera m), sostituire le pa-role: sei esperti con le seguenti: dieciesperti;

c) alla lettera n), sostituire le pa-role: sei esperti con le seguenti: dieciesperti;

d) alla lettera o), sostituire le pa-role: sei esperti con le seguenti: dieciesperti;

con riferimento all’articolo 20,comma 1, lettera c), si valuti altresì lapossibilità di consentire la partecipazioneai lavori della Commissione consultivapermanente per la salute e sicurezza sullavoro di esperti rappresentanti delle as-sociazioni scientifiche e tecniche compe-tenti in materia;

all’articolo 20, comma 1, lettera c),sopprimere il numero 3);

con riferimento all’articolo 20,comma 1, lettera c), numero 5), si valuti lapossibilità di affidare alla Commissioneconsultiva permanente per la salute esicurezza sul lavoro il compito di elabo-rare criteri e parametri oggettivi per l’in-dividuazione delle imprese a basso, medioe alto rischio che tengano conto delladimensione delle imprese, nonché dellaquantità, dell’intensità e dell’interferenzadei rischi effettivi aziendali, prevedendoche il decreto di cui all’articolo 29, comma6-ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008sia elaborato sulla base di tali criteri eparametri, che dovrebbero assumere rile-vanza anche ai fini dello svolgimento delleattività di formazione;

all’articolo 20, comma 1, dopo lalettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all’articolo 32 sono apportate leseguenti modificazioni:

1) al comma 5, primo periodo, leparole: « ovvero nella classe 4 di cui aldecreto del Ministro dell’università e dellaricerca scientifica e tecnologica in data 2aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gaz-zetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, »sono soppresse;

2) dopo il comma 5, è inserito ilseguente: « 5.1. Coloro che sono in pos-sesso di laurea L/SNT4 – Tecniche dellaprevenzione nell’ambiente e nei luoghi dilavoro, abilitante alla professione sanitariadi tecnico della prevenzione nell’ambientee nei luoghi di lavoro, di cui al decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca di concerto con il Ministrodel lavoro, della salute e delle politichesociali 19 febbraio 2009, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio2009 sono esonerati dalla frequenza aicorsi di formazione di cui al comma 2 »;

all’articolo 20, comma 1, lettera g),numero 2), dopo le parole: comma 1aggiungere le seguenti: in materia di primosoccorso, nonché di prevenzione degli in-cendi e di evacuazione,;

con riferimento alle disposizioni dicui all’articolo 20, comma 1, lettera h), sivaluti l’opportunità di stabilire che gliaccertamenti sanitari previsti per i lavo-ratori esposti al rischio di silicosi e asbe-stosi ai sensi degli articoli 157 e seguentidel decreto del Presidente della Repub-blica 30 giugno 1965, n. 1124, siano ri-compresi nell’ambito della sorveglianza sa-nitaria e ad essi si applichino le disposi-zioni dell’articolo 41 del decreto legislativo9 aprile 2008, n. 81, sopprimendo conse-guentemente le disposizioni dell’articolo160, primo comma, del medesimo decretodel Presidente della Repubblica, che ri-chiedono di effettuare annualmente unaradiografia del torace;

all’articolo 20, comma 1, lettera n),capoverso Art. 73-bis, al comma 1, aggiun-gere, in fine, le seguenti parole: e ripren-dono vigore le disposizioni del Regio de-creto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 16 giu-gno 1927, n. 1132, nel testo vigente alladata del 24 giugno 2008.;

Mercoledì 5 agosto 2015 — 214 — Commissione XI

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all’articolo 20, comma 1, dopo lalettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) all’articolo 98, comma 1, let-tera a), dopo le parole: « Gazzetta Uffi-ciale n. 157 del 9 luglio 2007 » sono ag-giunte le seguenti: « laurea L/SNT4 – Tec-niche della prevenzione nell’ambiente enei luoghi di lavoro, abilitante alla pro-fessione sanitaria di tecnico della preven-zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,di cui al decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca diconcerto con il Ministro del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali 19 febbraio2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 119 del 25 maggio 2009, »;

all’articolo 20, comma 1, lettera r),capoverso ART. 302-bis, comma 1, primoperiodo, sostituire le parole: laddove ilpresente decreto non contiene disposizionitecniche specifiche con le seguenti: lad-dove volontariamente adottate dal datoredi lavoro e da questi espressamente ri-chiamate in sede ispettiva;

con riferimento alle disposizioni dicui al Capo III del Titolo I del provvedi-mento, in materia di razionalizzazione esemplificazione in materia di salute esicurezza del lavoro, verifichi il Governo lapossibilità, anche nell’ambito delle dispo-sizioni integrative e correttive di cui al-l’articolo 1, comma 13, della legge n. 183del 2014, di introdurre norme primarievolte a coordinare le disposizioni del de-creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con lanormativa relativa alle attività lavorative abordo delle navi, in ambito portuale, nelsettore delle navi da pesca e nel trasportoferroviario, superando in tal modo le dif-ficoltà finora incontrate in sede di attua-zione dell’articolo 3, comma 2, del mede-simo legislativo n. 81 del 2008;

nell’ambito delle disposizioni delCapo III del Titolo I del provvedimento, inmateria di salute e sicurezza del lavoro, inanalogia con quanto previsto dall’articolo20, comma 1, lettera n), si valuti l’oppor-tunità di prevedere che con decreto mi-nisteriale si proceda alla definizione della

qualifiche minime richieste ai montatori emanutentori di apparecchi da solleva-mento e gru per l’edilizia;

all’articolo 23, comma 1, capoversoART. 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, premettere ilseguente: È vietato l’uso di impianti au-diovisivi e di altri strumenti che abbianoquale finalità il controllo a distanza del-l’attività dei lavoratori.;

b) al secondo comma, sostituire leparole: La disposizione di cui al primocomma non si applica agli con le seguenti:L’accordo e l’autorizzazione di cui al se-condo comma non sono richiesti per l’im-piego degli e sostituire le parole: agli stru-menti di registrazione con le seguenti: perl’installazione degli strumenti di registra-zione;

c) sostituire il terzo comma con ilseguente: I dati registrati dagli strumentidi cui al terzo comma sono utilizzabili acondizione che sia data al lavoratore pre-ventiva e adeguata informazione delle loromodalità d’uso, nonché dei casi e dei limitidi effettuazione degli eventuali controlli,che in ogni caso debbono avvenire nelrispetto di quanto disposto dal decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196.;

all’articolo 26, dopo il comma 5, ag-giungere il seguente: 5-bis. Fatte salve lediverse previsioni contenute nei contratticollettivi nazionali di lavoro stipulati daassociazioni sindacali comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale,qualora il lavoratore si assenti dal lavoro,senza fornire comunicazioni, per un pe-riodo superiore a sette giorni, il rapportodi lavoro si intende risolto per dimissionivolontarie, anche in mancanza della sot-toscrizione dei moduli di cui al comma 1.;

dopo l’articolo 26, aggiungere il se-guente:

ART. 26-bis. – (Modifica all’articolo 5del decreto legislativo 15 giugno 2015,n. 81). – 1. All’articolo 5 del decretolegislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ag-giunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis.

Mercoledì 5 agosto 2015 — 215 — Commissione XI

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I contratti collettivi del settore dell’ediliziapossono determinare, per la categoria de-gli operai, condizioni e modalità dellaprestazione lavorativa nell’ambito del con-tratto di lavoro a tempo parziale »;

all’articolo 30, comma 1, capoversoART. 10, comma 1, sopprimere la lettera b);

conseguentemente, apportare le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 33, dopo la lettera b),aggiungere la seguente:

b-bis) promozione della coerenzadella programmazione delle politiche disviluppo territoriale rispetto agli indirizzidell’Unione europea, nazionali e regionaliin materia di pari opportunità;

b) all’articolo 34, comma 1, capo-verso ART. 16, comma 2, dopo le parole:articolo 15, comma 1, lettere b), aggiungerele seguenti: b-bis), ;

all’articolo 30, comma 1, capoversoART. 10, comma 1, apportare le seguentimodificazioni:

a) alla lettera d), sostituire le pa-role: entro il 30 giugno di ogni anno conle seguenti: entro il mese di febbraio diogni anno;

b) alla lettera q), sopprimere leparole: alla data di entrata in vigore delpresente decreto;

Conseguentemente, dopo l’articolo 40,aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. – (Modifica all’articolo 44del decreto legislativo 11 aprile 2006,n. 198). – 1. L’articolo 44 del decretolegislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sosti-tuito dal seguente:

ART. 44. – (Finanziamento). – 1. Entroil termine previsto dal bando di cui al-l’articolo 10, comma 1, lettera d), i soggettidi cui all’articolo 43 possono richiedere alMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali di essere ammessi al rimborso totaleo parziale di oneri finanziari connessiall’attuazione di progetti di azioni positivepresentati in base al medesimo bando.

2. Il Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali, sentita la commissione di cuiall’articolo 10, comma 1, lettera e), am-mette i progetti di azioni positive ai be-nefici di cui al comma 1 e, con lo stessoprovvedimento, autorizza le relative spese.L’attuazione dei progetti di cui al comma1 deve comunque avere inizio entro duemesi dal rilascio dell’autorizzazione.

3. I progetti di azioni concordate daidatori di lavoro con le organizzazionisindacali comparativamente più rappre-sentative sul piano nazionale hanno pre-cedenza nell’accesso al beneficio di cui alcomma 1.

4. L’accesso ai fondi dell’Unione euro-pea destinati alla realizzazione di pro-grammi o progetti di azioni positive, adeccezione di quelli di cui all’articolo 45, èsubordinato al parere del Comitato di cuiall’articolo 8.;

con riferimento all’articolo 31,comma 1, lettera a), e all’articolo 33, sisegnala l’opportunità:

a) di un migliore coordinamentocon lo schema di decreto legislativo re-cante disposizioni per il riordino delladisciplina in materia di servizi per illavoro e di politiche attive (Atto n. 177),che, all’articolo 33, comma 1, lettera e),prevede l’abrogazione del decreto legisla-tivo 23 dicembre 1997, n. 469, mentrenelle richiamate disposizioni di questoprovvedimento, novellando le disposizionidi cui al decreto legislativo n. 198 del2006, si fa riferimento alle commissioniregionali tripartite di cui all’articolo 4 delmedesimo decreto legislativo n. 469 del1997;

b) di individuare in modo univocola disciplina da applicare a regime allecommissioni tripartite da costituire nellecittà metropolitane e negli enti di areavasta, dal momento che, a seguito del-l’abrogazione dell’articolo 6 del decretolegislativo 23 dicembre 1997, n. 469, adesse non sarebbero applicabili neppure ledisposizioni attualmente riferite alle com-missioni provinciali tripartite;

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all’articolo 32, comma 1, capoversoART. 14, comma 1, sostituire il primoperiodo con i seguenti: L’incarico delleconsigliere e dei consiglieri, effettivi esupplenti, di cui all’articolo 12, ha ladurata di quattro anni ed è rinnovabileper una sola volta. In ogni caso uno stessosoggetto non può svolgere più di duemandati in qualità di consigliera o consi-gliere, effettivo o supplente.

Conseguentemente, al medesimo arti-colo, dopo il comma 1, aggiungere il se-guente:

2. Ai fini della determinazione delladurata degli incarichi di cui all’articolo 14,comma 1, del decreto legislativo 11 aprile2006, n. 198, come sostituito dal comma 1del presente articolo, si computano anchei periodi già espletati alla data di entratain vigore del presente decreto.

All’articolo 35, comma 1, capoversoART. 17, sostituire il comma 2 con ilseguente:

2. L’ente territoriale che ha procedutoalla designazione può attribuire, a propriocarico, alle consigliere e ai consiglieri diparità regionali, delle città metropolitane edegli enti di area vasta di cui alla legge 7luglio 2014, n. 56, che siano lavoratoridipendenti, lavoratori autonomi o liberiprofessionisti, una indennità mensile, dif-ferenziata tra il ruolo di effettivo e quellodi supplente, sulla base di criteri deter-minati annualmente dalla Conferenza uni-ficata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il rico-noscimento della predetta indennità alleconsigliere e ai consiglieri di parità sup-plenti è limitato ai soli periodi di effettivoesercizio della supplenza.;

all’articolo 35, comma 1, capoversoART. 17, sostituire il comma 3 con ilseguente:

3. Alla consigliera o al consigliere na-zionale di parità è attribuita un’indennitàannua. La consigliera o il consigliere na-zionale di parità, ove lavoratore dipen-dente, usufruisce, inoltre, di un numeromassimo di permessi non retribuiti. In

alternativa a quanto previsto dal primo esecondo periodo, può richiedere il collo-camento in aspettativa non retribuita perla durata del mandato, percependo in talcaso un’indennità complessiva annua. Condecreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali sono stabiliti, nei limitidelle disponibilità del Fondo di cui all’ar-ticolo 18, i criteri e le modalità perdeterminare la misura dell’indennità di cuial primo periodo, differenziata tra il ruolodi effettivo e quello di supplente, il nu-mero massimo dei permessi non retribuitidi cui al secondo periodo, i criteri e lemodalità per determinare la misura del-l’indennità complessiva di cui al terzoperiodo, nonché per determinare le risorsedestinate alle missioni legate all’espleta-mento delle funzioni e le spese per leattività della consigliera o del consiglierenazionale di parità.

Conseguentemente, al medesimo comma,capoverso ART. 18, comma 1, secondoperiodo, dopo le parole: consigliere nazio-nale di parità, aggiungere le seguenti: lespese per missioni,;

all’articolo 35, comma 1, capoversoART. 18, sopprimere il comma 2; conse-guentemente, al medesimo articolo 35, dopoil comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per l’anno 2015, alle spese di cuiall’articolo 18 del decreto legislativo 11aprile 2006, n. 198, come sostituito dalcomma 1 del presente articolo, si prov-vede, entro il limite complessivo di 140.000euro, nell’ambito delle risorse del Fondo dicui all’articolo 1, comma 67, della legge 24dicembre 2007, n. 247, e successive mo-dificazioni.;

sopprimere l’articolo 37; conseguente-mente, dopo l’articolo 42, aggiungere ilseguente:

ART. 42-bis. – (Disposizione transito-ria). – 1. Le disposizioni del presente caposi applicano alle consigliere e ai consiglieri

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di parità in carica alla data di entrata invigore del presente decreto.;

alla luce del criterio di delega di cuiall’articolo 1, comma 9, lettera l), dellalegge n. 183 del 2014, ai sensi del qualedevono restare ferme le funzioni dellaPresidenza del Consiglio dei ministri inmateria di parità e pari opportunità, sivaluti l’opportunità di:

a) sopprimere il comma 1 dell’ar-ticolo 42;

b) rivedere le disposizioni degli ar-ticoli 31, 33, 34 e 35 dello schema, al finedi ripristinare, nell’articolo 12, commi 3 e4, nell’articolo 15, comma 5, nell’articolo16, comma 2, e nell’articolo 17, comma 3,del decreto legislativo 11 aprile 2006,n. 198, la previsione del concerto del Mi-nistro per le pari opportunità.

Mercoledì 5 agosto 2015 — 218 — Commissione XI

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazionee semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico deicittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di

lavoro e pari opportunità (Atto n. 176)

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CIPRINI,COMINARDI, TRIPIEDI, DALL’OSSO, CHIMIENTI E LOMBARDI

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di compe-tenza, lo schema di decreto legislativorecante disposizioni di razionalizzazione esemplificazione delle procedure e degliadempimenti a carico dei cittadini e delleimprese e altre disposizioni in materia dirapporto di lavoro e pari opportunità.(Atto n. 176),

premesso che:

viene subito rilevato come questoprovvedimento contenga una serie dinorme di carattere regolamentare o buro-cratico, appunto in tema di semplifica-zioni, che prima facie non sembrano di-rimenti, se raffrontati alla complessità diuna legge delega che è invece intervenutapesantemente rispetto al mercato del la-voro, peraltro, in modo del tutto negativo;

tuttavia il provvedimento in esame,che consta di ben 33 articoli, nelle magliedi una varia congerie di asserite sempli-ficazioni – che ad ogni buon conto esa-mineremo di seguito – nasconde una gra-vissima insidia, quella che, piuttosto cheuna semplificazione, è viceversa valutabilecome la chiusura del cerchio di un prov-vedimento denominato « Jobs Act », che haavuto l’unico obiettivo di liberalizzarequanto più possibile il mercato del lavoro,deprivandolo di una serie di garanzie inpunto di diritto;

l’insidia a cui ci si riferisce è quellaindividuabile all’articolo 23 del presente

schema di decreto legislativo, in quantoessa va a riscrivere l’articolo 4 della legge300 del 1970. Tale modifica, fortementepenalizzante per il lavoratore, contrastapalesemente con quanto disposto nel Ti-tolo III della Parte I della Costituzione, cheall’articolo 35 tutela il lavoro in tutte lesue forme, e che all’articolo 41 specificache l’iniziativa economica privata è libera,ma non può svolgersi in contrasto conl’utilità sociale o in modo da recare dannoalla sicurezza, alla libertà e alla dignitàumana. Secondo la riscrittura dell’articolo4 della legge 300 del 1970 il datore dilavoro sarà tenuto unicamente ad infor-mare il lavoratore della possibilità che glistrumenti di lavoro possano essere utiliz-zati con finalità di controllo a distanza,fatto ciò potrà utilizzare queste informa-zioni per tutti i fini connessi al rapportodi lavoro, compreso, dunque, anche illicenziamento. Risulta inaccettabile, te-nuto conto del fatto che essa porrebbe illavoratore in una posizione di forte ri-catto, per di più in assenza, nel testo, dialcuna norma di bilanciamento che disci-plini il contrasto al fenomeno del mobbing;

prima di ritornare sull’argomento,tenuto conto della presenza di ulterioricriticità nel provvedimento in esame, siprovvede ad evidenziare che:

quanto alle norme in tema di ra-zionalizzazione e semplificazione per l’in-serimento mirato delle persone con disa-bilità, all’articolo 1 siamo davanti ad una

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delega nella delega, con la quale il governosposta di fatto il suo stesso intervento diulteriori sei mesi. Nella premessa si pre-vedono 180 giorni dalla di entrata invigore del presente decreto per elaborarelinee guida in materia di collocamentomirato per le persone con disabilità;

l’articolo altresì attribuisce unruolo marginale all’INAIL, ruolo questo incontrasto con quanto definito dalla re-cente legge di stabilità, ma anche con leesperienze già messe in atto (in fase spe-rimentale) dall’Istituto assicuratore intema di sostegno al rientro al lavoro dellavoratore infortunato o tecnopatico a pre-scindere dal livello di danno riconosciuto.Appare tuttavia incongruo e limitativodelle prerogative parlamentari l’eserciziodi una vera e propria delega nelle delega;

all’articolo 3 viene prevista la mo-difica dell’articolo 3 della legge 12 marzo1999, n. 68, attraverso la soppressione delrelativo comma 2 che prevedeva per idatori di lavoro privati, che occupano da15 a 35 dipendenti, l’obbligo di riserva diposti per persone con disabilità (un posto)scattasse soltanto in caso di nuove assun-zioni. La soppressione di detto commacomporta che dal 1o gennaio 2017 ildatore di lavoro che si ritrova nella situa-zione indicata debba comunque riservareun posto, il che è valutabile positivamentese non ci trovassimo immediatamentedopo, all’articolo 4, davanti a una dispo-sizione dedicata ai criteri di computo dellaquota di riserva, con la quale si disciplinail caso di lavoratori anche non assuntitramite il collocamento obbligatorio, macon riduzione della capacità lavorativasuperiore al 60 per cento. Tale ultimaprevisione non pare poter generare nuovaoccupazione fra le persone con disabilitàin quanto i lavoratori già assunti in pos-sesso delle caratteristiche indicate nelcomma 3-bis sono già ricompresi nel com-puto della quota di riserva;

l’articolo 6, comma 1, lettera a), haprevisto che « i datori di lavoro privati e glienti pubblici economici assumono i lavo-ratori mediante richiesta nominativa di

avviamento agli uffici competenti o me-diante la stipula delle convenzioni di cuiall’articolo 11 » aprendo così alla possibi-lità della chiamata generalizzata di tutte lepersone con disabilità laddove la leggen. 68 del 1999 ha previsto una propor-zione nella misura del 60 per cento per lachiamata nominativa e nella misura del 40per cento per la chiamata numerica, fa-cendo una buona mediazione tra gli inte-ressi ed i bisogni delle imprese e deilavoratori;

inoltre l’articolo 6, comma 1, let-tera b), ha previsto che « i datori di lavoroprivati e gli enti pubblici economici, nelcaso assumano lavoratori nelle condizionidi cui all’articolo 13, commi 1 e 1-bis,possono altresì procedere all’assunzionediretta dei lavoratori entro sessanta giornidalla data in cui insorge l’obbligo » cosìintroducendo la possibilità della chiamatacosiddetta diretta per i lavoratori disabiliche presentano un maggior grado di ridu-zione della capacità lavorativa e dunquepersone disabili con maggiori difficoltà diinclusione nel mondo del lavoro;

la nuova normativa così come for-mulata è contro lo spirito e la ratio dellalegge n. 68 del 1999 dal momento chesvuoterebbe di significato e valore il mo-dello « inserimento mirato », rendendo ar-bitrario il collocamento delle persone condisabilità e penalizzando quelle con disa-bilità grave;

l’istituto della chiamata diretta peri disabili gravi, lungi dal rappresentareuna opportunità o una occasione favore-vole per i disabili più gravi, sarà foriera eportatrice di discriminazioni e penalizzeràproprio i disabili con maggiore riduzionedella capacità lavorativa. Con le modificheapportate alla precedente disciplina c’è ilrischio che si accrescano le attuali dispa-rità;

il superamento dell’obbligatorietàdelle graduatorie con l’introduzione totaledella chiamata nominativa può generareun ulteriore indebolimento delle tutele peri lavoratori più vulnerabili. Infatti, se ilsistema delle graduatorie ha in passato

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palesato molteplici limiti, anche perchénon teneva in debito conto i requisiti dispecifica abilità nell’incontro domanda-offerta, costituiva comunque un puntofermo contro possibili discriminazioni;

la scelta del meccanismo della as-sunzione diretta tra le modalità di inse-rimento di lavoratori disabili, oltre a pre-sentare dubbi di legittimità sul piano del-l’uguaglianza e del riconoscimento del di-ritto al lavoro tramite la promozione dellecondizioni che rendono effettivo questodiritto senza distinzioni di condizioni per-sonali, non appare condivisibile anche perl’assenza di interlocuzione con i servizicompetenti del territorio e risulta essereuna scelta molto lontana dalle esperienzee dalle esigenze reali di persone, impresee servizi;

in quest’ambito sarebbe altresì au-spicabile porre mano all’irrigidimento delregime delle sanzioni con particolare ac-cento ai meccanismi di riscossione chedovrebbero essere regolati in maniera dagarantirne l’automatismo dell’introito. Talirisorse dovrebbero quindi essere utilizzatein favore di politiche di avviamento allavoro per i disabili, facendole confluirepresso un apposito fondo, destinando lerelative risorse a interventi di assistenzadomiciliare delle persone affette da disa-bilità gravi e gravissime;

andrebbe altresì valutata la possi-bilità di strutturare un meccanismo pre-miale che vada favorire sgravi di naturafiscale e contributiva commisurati al gradodi disabilità;

quanto alle norme di razionalizza-zione e semplificazione in materia di co-stituzione e gestione del rapporto di la-voro, all’articolo 14 si sancisce l’obbligo dideposito dei contratti collettivi aziendali oterritoriali, cosa peraltro già prevista peraccedere a determinate agevolazioni (sipensi alla detassazione degli accordi diproduttività, peraltro inopinatamente nonrifinanziata nell’anno in corso). La normaperò non specifica quale sia il soggettotenuto a depositare il contratto collettivo,se l’azienda, l’associazione di rappresen-tanza della stessa o il sindacato;

all’articolo 15 viene previsto che, adecorrere dal 1o gennaio 2017, il LibroUnico del Lavoro venga tenuto, in moda-lità telematica, presso il Ministero dellavoro e delle politiche sociali. È atteso undecreto ministeriale entro sei mesi dalladata di entrata in vigore del decreto legi-slativo in esame. Si consideri che il librounico del lavoro ha sostituito i precedentilibri alla cui tenuta erano, per legge,obbligati i datori di lavoro (paga e matri-cola); la tenuta telematica presso il Mini-stero del lavoro comporterà certamentedei vantaggi in termini di contrasto alsommerso, ma comporterà dei costi di cuinon vi è alcuna espressa previsione indecreto;

all’articolo 16 viene previsto chetutte le comunicazioni inerenti i rapportidi lavoro si effettuino esclusivamente informa telematica secondo gli schemi pre-visti dal decreto ministeriale del 30 ottobre2007. Si tratta di una misura utile ma nonviene indicata la data di decorrenza delprovvedimento;

all’articolo 17 sono apportate al-cune modifiche all’articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, cheha istituito la Banca dati politiche attive epassive, nella quale sono raccolte ulterioriinformazioni, e viene istituito il Fascicolodell’azienda, relativo ad una serie di co-municazioni individuate nell’articolo 9-bisdel decreto-legge n. 510 del 1996, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 608del 1996. È atteso un decreto ministerialesulle informazioni da inserire, sui soggettiche possono inserire, sulla tutela dellaprivacy;

anche in questo caso sarebbe statoopportuno prevedere sin d’ora le dettemodalità anche al fine di poterle vagliareed articolare al meglio ai fini di un seriorilancio dell’interattività tra le banche datistrumentali e della implementazione dellarelazione tra domanda e offerta di lavoro;

quanto alle misure per la raziona-lizzazione e la semplificazione in materiadi salute e sicurezza sul lavoro, all’articolo

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20 si modifica la composizione del Comi-tato per l’indirizzo e la valutazione dellepolitiche attive e per il coordinamentonazionale delle attività di vigilanza inmateria di salute e sicurezza sul lavoroistituito presso il Ministero della salute;partecipano i direttori generali delle com-petenti direzioni generali dei ministeridella Salute, del Lavoro, dell’Interno edelle Infrastrutture e Trasporti, più ilcoordinatore della Commissione Salutedella Conferenza delle regioni ed altriquattro rappresentanti delle regioni e delleprovince autonome. La Commissione con-sultiva permanente per la salute e sicu-rezza sul lavoro è posta sotto la presi-denza di un rappresentante del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali. Nelcomplesso, i componenti si riducono da 40a 29;

la revisione della composizionedella Commissione consultiva, se impron-tata ad una maggiore efficienza, è condi-visibile; resta però l’incognita relativa allapartecipazione dei rappresentanti delleparti sociali. Trattandosi di una Commis-sione consultiva, la nomina dei membridovrà seguire un criterio di massima par-tecipazione e competenza, evitando che lapartecipazione finisca appannaggio di po-che sigle sindacali ma garantisca, appuntola massima partecipazione;

quanto alla revisione del regimedelle sanzioni, la norma prevista all’arti-colo 22 modifica la disciplina previstaall’articolo 3 del decreto-legge n. 12 del2002, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 73 del 2002, in caso di impiego dilavoratori in nero. Si passa dalla cosid-detta maxi sanzione (da 1.500 a 12.000euro, più 150 euro per giornata per lavo-ratore) ad una sanzione per fasce chetiene conto della durata del periodo dimancata regolarizzazione (tre fasce a 30,60 ed oltre 60 giorni, comprese rispetti-vamente fra 1.500 e 9.000 euro, fra 3.000e 18.000 euro e fra 6.000 e 36.000 euro).Rispetto alla violazione di cui sopra, trovaapplicazione la procedura di diffida, convincolo all’assunzione a tempo indetermi-nato, pure part time al 50 per cento, o a

tempo determinato, tempo pieno di al-meno tre mesi. Tale revisione è stata dapiù parti criticata anche a causa del-l’estensione della cosiddetta procedura didiffida con cui viene stabilito un mecca-nismo di regolarizzazione degli illeciti ac-certati;

più utile sarebbe stato porre manoa meccanismi attraverso i quali poterpervenire ad una intensificazione dei con-trolli anche in relazione alla molteplicitàdi contratti part-time che vengono di fattoadottati al solo fine di eludere, per quantopossibile, le regolarizzazioni di quotaparte dell’orario lavorativo, soprattutto nelsettore dell’edilizia. Al fine di contrastare,in riferimento alla categoria degli operai, ilricorso improprio ovvero l’abuso del con-tratto di lavoro a tempo parziale nelsettore edilizia, occorre inserire la previ-sione della possibilità per i contratti col-lettivi dell’edilizia di normare specifichemodalità di attuazione della disciplinacontrattuale del part-time. La previsione ditale specifica disposizione, che limita ilricorso al contratto di lavoro part-time inedilizia, appare fondamentale anche invirtù della necessità di arginare il feno-meno del lavoro sommerso e ai fini del-l’attestazione della regolarità contributivadelle imprese. È noto infatti che proprionel settore dell’edilizia è forte il fenomenodel lavoro irregolare, l’uso « distorto » delcontratto di part-time e la difficoltà per gliorgani preposti ai controlli di verificare la« genuinità » di un contratto part-time;

in particolare non è condivisibile lascelta dell’abrogazione del registro infor-tuni nonché dell’esonero del datore dilavoro dall’obbligo di trasmissione all’au-torità di Pubblica Sicurezza delle infor-mazioni relative alle denunce di infortu-nio;

quanto alle disposizioni in materiadi rapporto di lavoro, all’articolo 23 ven-gono apportate, come ampiamente intro-dotto in premessa, modifiche all’articolo 4della legge 20 maggio 1970, n. 300, eall’articolo 171 del decreto legislativo 20giugno 2003, n. 196. Viene riformulato

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l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratoridedicato agli impianti audiovisivi e ad altristrumenti di controllo, dall’utilizzo deiquali deriva la possibilità di controllo adistanza dell’attività dei lavoratori;

la disposizione in esame contrastaradicalmente con i principi costituzionalie, ancor prima, con le regole democraticheed etiche che il nostro paese si è storica-mente dato. È inaccettabile pensare che leimprese possano utilizzare i dati del la-voratore, immagazzinarli attraverso glistrumenti che il lavoratore utilizza per lapropria attività professionale, e financosenza accordo sindacale. Si tratta di unainiziativa incomprensibile, in contrastocon una serie di norme, di regolamenta-zioni e anche di raccomandazioni europee,oltre che in contrasto con quanto più volteesternato dal garante della privacy: dallelinee guida del 2007 alle ultime disposi-zioni, fino ai tanti codici deontologici sul-l’utilizzo e sul trattamento dei dati;

peraltro non si può evincere conchiarezza la distinzione tra strumenti cheil lavoratore utilizza per l’attività lavora-tiva e strumenti che vengono utilizzati inparte anche per la vita personale. Mariteniamo che anche il controllo dei datiattraverso gli strumenti di lavoro debbaavere degli ambiti di limitazione e didisciplina. L’azienda non può utilizzaretutti i dati che immagazzina per qualsiasifine. Le famose ragioni tecnico organizza-tive oltre ad essere vaghe, non giustificanoaffatto quella che si palesa come una verae propria aggressione alla privacy dei la-voratori. Sorge spontaneo chiedersi qualesia l’attinenza tra controllo a distanza el’innovazione, la semplificazione e la crea-zione di nuova occupazione che, in teoria,in pura teoria, dovevano essere l’obiettivofinale di un processo sano di riforma delmercato del lavoro, che viceversa nontrova alcuna corrispondenza, né nel testoin esame né nella struttura complessivadel cosiddetto « Jobs Act »;

in buona sostanza per gli « stru-menti utilizzati dal lavoratore per renderela prestazione lavorativa e gli strumenti di

registrazione degli accessi e delle pre-senze » non sarà più necessario il percorsodi autorizzazione (dell’accordo dei sinda-cati o dell’autorizzazione della direzionedel lavoro di cui si è detto prima);

da sottolineare come tra gli « stru-menti utilizzati dal lavoratore per renderela prestazione lavorativa » rientrano tuttiquei dispositivi elettronici (smartphone, ta-blet, schede per la navigazione in internet,computer con collegamento ad internet euna casella di posta elettronica, GPS, equalsiasi altro strumento che abbia unmicrochip, ecc.) che vengono forniti spessoai dipendenti per l’attività lavorativa e chesono potenzialmente e concretamente ingrado di rilevare, controllare e monitorareanche la posizione, il percorso, l’identifi-cazione, l’uso, le scelte del dipendente;

è indubbio che tali strumenti da-ranno luogo ad un trattamento di dati e diinformazioni solo apparentemente utiliz-zabili per soddisfare esigenze organizza-tive e produttive ovvero per la sicurezzadel lavoro e del patrimonio aziendale. Edinfatti il comma 3 dell’articolo 23 prevedeche: « le informazioni raccolte ai sensi delprimo e del secondo comma sono utiliz-zabili a tutti i fini connessi al rapporto dilavoro a condizione che sia data al lavo-ratore adeguata informazione delle moda-lità d’uso degli strumenti e di effettuazionedei controlli e nel rispetto di quantodisposto dal decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 »;

il datore di lavoro viene dunquepreventivamente autorizzato alla raccoltadelle informazioni e poi queste informa-zioni diventano « utilizzabili a tutti i finiconnessi al rapporto di lavoro » e dunqueanche dal punto di vista disciplinare, inquanto con questa norma si risolve ognidubbio circa la possibilità di adottare unlicenziamento o altra sanzione facendoleva su immagini o dati raccolti tramitestrumenti di controllo a distanza;

dunque non siamo più di fronte ameri « controlli difensivi », consistenti informe di intervento, controllo o monito-raggio diretti ad accertare condotte illecite

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del lavoratore che integrino, appunto, le-sione del patrimonio aziendale o dellasicurezza o illecito contrattuale ma aforme di controllo e monitoraggio dell’at-tività del lavoratore che potrebbero avereanche solo rilevanza disciplinare e dunquefondare un provvedimento di licenzia-mento con la conseguenza di trovarsi difronte non solo a un controllo finalizzatoad esigenze organizzative, produttive, perla sicurezza del lavoro e la tutela delpatrimonio aziendale ma un ad un con-trollo sulla persona e sul comportamentodel lavoratore;

la locuzione « a tutti i fini connessial rapporto di lavoro » presente nel testoin esame implica infatti anche l’utilizzo afini disciplinari e dunque diviene poten-zialmente fondativa di un eventuale licen-ziamento di tipo disciplinare;

anche l’Autorità garante per la pro-tezione dei dati personali, investita dellaquestione del trattamento dei dati perso-nali dei dipendenti effettuato attraverso lalocalizzazione di dispositivi smartphone,con provvedimento del 9 ottobre 2014(registro dei provvedimenti n. 448 del 9ottobre 2014), affermò che « il descrittotrattamento pertanto presenta rischi spe-cifici per la libertà (per esempio, di cir-colazione e di comunicazione) i diritti(vedi articoli 10 del decreto legislativon. 276 del 2003 e 8 della legge n. 300 del1970) e la dignità del dipendente e ri-chiede una specifica ed attenta valutazioneda parte dell’Autorità ». L’utilizzo di In-ternet può, infatti, formare oggetto di ana-lisi, profilazione, ed integrale ricostruzionemediante elaborazione di file cronologici(log file) della navigazione web ottenuti daun server aziendale (proxy server) o daaltri strumenti di registrazione; i servizi diposta elettronica sono suscettibili di con-trolli che possono giungere alla cono-scenza da parte del datore di lavoro delcontenuto della stessa corrispondenza dellavoratore; come il palmare, il badge do-tato di banda magnetica consente la iden-tificazione del lavoratore ai varchi di in-gresso in azienda, ma in caso di predi-sposizione di altri rilevatori, anche la

localizzazione continua del lavoratore;l’utilizzazione dei dati biometrici (im-pronte digitali, conformazione della mano,impronta dell’iride) utilizzati per l’identi-ficazione dei lavoratori all’ingresso deiluoghi di lavoro è particolarmente inva-siva;

risulta evidente che il controllodegli accessi ad Internet dei dipendenticonsente al datore di lavoro di rilevare« l’attività lavorativa sotto il profilo dellatempistica, della quantità ed anche deicontenuti » e quindi che si ponga inevita-bilmente una questione di liceità o menodi detti controlli alla luce della disciplinanormativa di cui al nuovo articolo 23 deldecreto, tenendo presente, peraltro, che lapotenzialità del mezzo de quo si presta adutilizzi particolarmente invasivi della sferadi riservatezza del prestatore di lavoro (sipensi, ad esempio, al monitoraggio degliaccessi a siti di carattere politico, sinda-cale, religioso, o che possano esplicitare gliorientamenti e le abitudini sessuali deldipendente, implicando dunque addirit-tura il trattamento di dati sensibili, comeanche, sempre a titolo di mero esempio,nel caso di registrazione di accesso a sitiInternet dove vengono fornite indicazionicirca i possibili rimedi a determinate pa-tologie o che forniscano un quadro com-pleto del modo di spendere il propriotempo libero);

la modifica dell’articolo 4 dello sta-tuto dei lavoratori in materia di impiantidi controllo, lungi dal rappresentare unamera semplificazione e razionalizzazionedegli adempimenti in materia di lavoro, sicolloca sulla scia dei precedenti decretidelegati volti a depotenziare i diritti e legaranzie del prestatore di lavoro. Si assistead un forte arretramento delle garanzieche hanno caratterizzato fino ad ora lamateria del diritto del lavoro la cui pe-culiarità è rappresentata dal fatto chel’oggetto della prestazione lavorativa non èsemplicemente una cosa (res) ma coinvolgeanche la persona e la sua dignità. Talemodifica si salda fortemente con le pre-visioni del contratto a tutele crescenti cheha previsto il licenziamento per giustifi-

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cato soggettivo e per motivi disciplinarisenza possibilità del reintegro, l’impossi-bilità di sindacare la proporzionalità daparte dell’Autorità Giudiziaria della san-zione del licenziamento, il diritto in capoal datore di lavoro di assegnare il lavora-tore a mansioni inferiori ed ora si prevedeil diritto in capo al datore di lavoro diutilizzare le informazioni raccolte tramiteimpianti audiovisivi e di controllo a di-stanza « a tutti i fini connessi al rapportodi lavoro » e dunque anche ai fini disci-plinari che possono avere per effetto unprovvedimento di licenziamento. È para-dossale che in una era tecnologicamenteavanzata e in cui l’acquisizione di infor-mazioni e dati assume un rilievo semprepiù importante, anziché prevedere unanormativa più attenta e sensibile alla pro-tezione di tali dati ed informazioni soprat-tutto se riguardanti persone che prestanoattività lavorativa e anziché prevedere unaspeciale protezione proprio perché il pos-sesso di tali dati e informazioni può esserestrumento di mobbing e discriminazionesul posto di lavoro, il Governo autorizzi ildatore di lavoro alla raccolta e all’utilizzodi tali informazioni a tutti i fini connessial rapporto di lavoro;

infine, all’articolo 26, vengono trat-tate le dimissioni volontarie e la risolu-zione consensuale del rapporto di lavoro.Le dimissioni e le risoluzioni consensualisono fatte, a pena di inefficacia, conmodalità telematiche su moduli disponibilisul sito istituzionale del Ministero dellavoro. La disciplina tratteggiata dal pre-sente articolo, apprezzabile negli intenti, è

lacunosa nella parte in cui non prevede lemodalità attraverso cui dare certezza sulladata di stampa del modulo e a quella diinoltro, date che non dovrebbero risultaretroppo distanti, al fine evitare possibiliaggiramenti della norma stessa. Agli arti-coli 27 e seguenti, vengono elaborate unaserie di norme aventi ad oggetto le modi-fiche al decreto legislativo 11 aprile 2006,n. 198. Vengono apportate, tra le altrecose, alcune modifiche alla costituzionedel Comitato nazionale per l’attuazione deiprincipi di parità di trattamento ed ugua-glianza di opportunità tra lavoratori elavoratrici;

a tal proposito, si evidenzia l’inse-rimento nel testo di una serie di norme, inassenza di quella che sarebbe dovuta es-sere la decisione più importante, per dipiù richiesta trasversalmente dal parla-mento, ossia la reintroduzione del Mini-stro per le pari opportunità. Sfugge lamotivazione per la quale il Presidente delConsiglio abbia avocato a sé questa delegache anche con riferimento alle normecontro le discriminazioni nei luoghi dilavoro e con parecchi fondi comunitari ingestione e da gestire resta senza una realee vicina guida politica, ciò a prescinderedagli interventi sul tema di cui al decretoposto in esame,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall’Osso,Chimienti, Lombardi ».

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazionee semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico deicittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di

lavoro e pari opportunità (Atto n. 176).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI AIRAUDO,PLACIDO, NICCHI E GREGORI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante disposizioni di razionaliz-zazione e semplificazione delle proceduree degli adempimenti a carico dei cittadinie delle imprese e altre disposizioni inmateria di rapporto di lavoro e pari op-portunità (Atto n. 176);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo dàattuazione alle deleghe di cui agli articoli1, commi 3, 4, lettere g), z) e aa), 5, 6, 7,9, lettere e) e l), e 11 della legge 10dicembre 2014, n. 183 (cosiddetto JobsAct), recando interventi su materie diversee dal contenuto non omogeneo;

con riferimento alla razionalizza-zione e revisione delle procedure e degliadempimenti in materia di inserimentomirato delle persone con disabilità (di cuialla legge 12 marzo 1999, n. 68) e deglialtri soggetti aventi diritto al collocamentoobbligatorio, al fine di favorirne l’inclu-sione sociale, l’inserimento e l’integrazionenel mercato del lavoro, avendo cura divalorizzare le competenze delle persone(comma 4, lettera g)) si osserva che loschema contiene disposizioni che apparen-temente sembrano andare nella direzionedi correggere alcuni dei limiti della legi-slazione vigente, nell’ottica di superare ladiscriminazione dell’handicap in ambitolavorativo;

vi sono tuttavia molte fondamentalicriticità che inficiano il possibile risultatopositivo dell’intervento, a cominciare dal-l’elemento di maggior rilevanza che ècostituito dal passaggio da un sistema dicollocamento obbligatorio o misto ad unomirato;

secondo quanto riportato nella re-lazione illustrativa allo schema, l’inter-vento sul collocamento mirato « si pone incontinuità con il « Programma di azionebiennale per la promozione dei diritti edell’integrazione delle persone con disabi-lità », predisposto dall’Osservatorio Nazio-nale sulla condizione delle persone condisabilità e adottato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 4 ottobre 2013 »;

il sistema mirato non è privo dirischi, ma è considerato un processo chepuò essere adeguato per facilitare l’incon-tro tra domanda e offerta di lavoro, percollocare la persona giusta al posto giustoe per evitare che sul lavoratore con disa-bilità si riverberi il pregiudizio di impro-duttività;

perché il sistema mirato possa rag-giungere i suoi obiettivi ha preventiva-mente la necessità di avere a disposizioneadeguate risorse economiche in grado difarlo funzionare. Non è sufficiente infattiprocedere alla redazione di linee guida,come stabilisce l’articolo 1, comma 1, maoccorre dare attuazione al loro contenuto.Tuttavia, il comma 2 stabilisce che alleazioni stabilite dal comma 1 si provvede

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con le risorse finanziarie già previste alegislazione vigente e comunque senzanuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Sembra chiaro, pertanto,che il passaggio al nuovo sistema rappre-senterà solo una buona intenzione, cometante, senza alcun esito;

in secondo luogo, nello schema didecreto legislativo manca un intervento dicorrezione della disciplina degli esoneri edelle esclusioni totali;

gli esoneri e le esclusioni vannoricollocate nel rapporto tra mansione elavoratore con disabilità. Secondo la Con-venzione delle Nazioni Unite sui dirittidelle persone con disabilità non esiste inassoluto il caso di una mansione nonpraticabile da una persona con disabilità.L’attuale disciplina recata dalla legge n. 68del 1999 contiene disposizioni inapplica-bili, ovvero margini ampi per ottenerel’esenzione da parte delle aziende. Il Go-verno era stato già delegato ad adottare undecreto legislativo che intervenisse anchesu questo punto, ma la delega non è stataattuata;

con sentenza del 4 luglio 2013, laCorte di giustizia dell’Unione europea(Causa C-312/11) ha condannato l’Italiaper non aver imposto a tutti i datori dilavoro di prevedere, in funzione delleesigenze delle situazioni concrete, solu-zioni ragionevoli applicabili a tutti i disa-bili, venendo meno all’obbligo di recepirecorrettamente e completamente l’articolo5 della direttive 2000/78;

secondo la Corte di giustizia gliStati membri devono stabilire un obbligoper i datori di lavoro di adottare provve-dimenti efficaci e pratici (sistemando ilocali, adattando le attrezzature, i ritmi dilavoro o la ripartizione dei compiti) infunzione delle esigenze delle situazioniconcrete, per consentire ai disabili di ac-cedere a un lavoro, di svolgerlo, di avereuna promozione o di ricevere una forma-zione, senza tuttavia imporre al datore dilavoro un onere sproporzionato. La Cortesottolinea che siffatto obbligo riguardatutti i datori di lavoro. Non è sufficiente

che gli Stati membri prevedano misure diincentivo e di sostegno, ma è loro compitoimporre a tutti i datori di lavoro l’obbligodi adottare provvedimenti efficaci e pra-tici, in funzione delle esigenze delle situa-zioni concrete;

la Corte ha esaminato le varie mi-sure adottate dall’Italia per l’inserimentoprofessionale dei disabili e ha conclusoche tali misure, anche ove valutate nel lorocomplesso, non impongono a tutti i datoridi lavoro l’adozione di provvedimenti ef-ficaci e pratici, in funzione delle esigenzedelle situazioni concrete, a favore di tuttii disabili, che riguardino i diversi aspettidelle condizioni di lavoro e consentanoloro di accedere ad un lavoro, di svolgerlo,di avere una promozione o di ricevere unaformazione;

è indispensabile, ma di questo nonvi è traccia nello schema in esame, cheanzi reitera la disposizione sanzionata, chei motivi di esclusione o esonero sianodefiniti da un intreccio tra tipologia delladisabilità, competenze del disabile e con-dizioni del lavoro. Solo in questo modo sipuò pervenire ad una tutela effettiva dellediverse tipologie di handicap, anche nelrispetto della normativa comunitaria edella Convenzione ONU, ratificata dall’Ita-lia;

inoltre, gli interventi di cui all’ar-ticolo 1 sul collocamento mirato – se-condo quanto riportato nella relazioneillustrativa allo schema – « si pone incontinuità con il « Programma di azionebiennale per la promozione dei diritti edell’integrazione delle persone con disabi-lità », predisposto dall’Osservatorio Nazio-nale sulla condizione delle persone condisabilità e adottato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 4 ottobre 2013 »;

il comma 1 dell’articolo 1 stabilisceche entro sei mesi, con decreti ministeriali,sono definite delle linee guida in materiadi collocamento mirato delle persone condisabilità sulla base di alcuni principi cheprovvede a dettare;

tuttavia, il comma 2 stabilisce chealle azioni stabilite dal comma 1 si prov-

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vede con le risorse finanziarie già previstea legislazione vigente e comunque senzanuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Il mancato stanziamentodi risorse costituisce un problema a monteche determinerà con assoluta probabilitàche gli interventi non potranno essererealizzati, in tutto o in parte;

in più, lo strumento giuridico dellelinee guida, annoverabile tra le cosiddette« soft law », potrà incontrare problemi ap-plicativi in quanto i suoi contenuti sonoprevalentemente di competenza della po-testà legislativa delle regioni. In mancanzadi un coordinamento o di una modificanormativa, la fonte più debole (le lineeguida) rischia di soccombere;

lo schema non prende neppure inconsiderazione la possibilità di costituireall’interno dei luoghi di lavoro, in lineacon il Programma di azione biennale in-nanzi citato, un osservatorio per i lavora-tori disabili che, in stretto raccordo con leorganizzazioni sindacali aziendali, si oc-cupi, con progetti personalizzati, dei sin-goli lavoratori con disabilità, utilizzandocompetenze specifiche per seguirli nellafase di avviamento e durante il percorsolavorativo, conciliandone altresì i tempi dicura e di lavoro;

si rileva, infine, anche l’assenza diconnessione normativa tra lo strumentodegli accomodamenti ragionevoli previstidalla Convenzione ONU sui diritti dellepersone con disabilità, ratificata dall’Italiacon la legge n. 18/2009, e la banca dati suiposti di lavoro e nelle politiche dellacontrattazione decentrata e bilaterale;

con riferimento alle misure di sem-plificazione e razionalizzazione in materiadi salute e sicurezza sul lavoro si ram-menta che la delega recata dal Jobs Act èincoerente con il resto delle deleghe erappresenta una delle deleghe completa-mente in bianco contenute nella legge;

il quadro normativo che disciplinala materia della salute e sicurezza sullavoro è articolato e complesso essendostato oggetto di molteplici interventi legi-

slativi che hanno trovato un punto disintesi nel decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, con cui si è dettata la normativaquadro – anche in recepimento della nor-mativa comunitaria – per il riassetto e lariforma delle norme vigenti in materia disalute e sicurezza sul lavoro, che si eranosuccedute negli anni;

gli interventi recati dal decreto le-gislativo sono stati profondi e importanti afronte di continui fatti tragici, emblematicidel ripetersi di gravi infortuni sul lavoro,frutto spesso di procedure di sicurezzamai implementate o eseguite o della vio-lazione di regole elementari di prudenza,tanto nella grande tanto nella piccolaimpresa e nel pubblico impiego;

dal momento dell’entrata in vigoredel testo unico numerose novelle legislativehanno modificato il testo affastellandointerventi occasionali che disarticolano ilsistema introdotto e producono una per-dita efficacia delle misure previste. Questemodifiche sono passate sempre sotto ilnome di ’semplificazioni’, ma si tratta diuna mistificazione;

SEL ha chiesto già da due anni,senza esito, di poter svolgere un’indagineconoscitiva nelle Commissione XI e XIIdella Camera per porre fine a interventinon organici sul testo che possono riflet-tersi negativamente sui lavoratori, sulleimprese e sull’economia;

l’impianto del testo unico apparecoerente e completo; nondimeno sono op-portune interventi di manutenzioni lad-dove l’indagine conoscitiva riscontri, tra lealtre, inefficienze, prassi burocratiche eduplicazioni di interventi. L’importante èche le novelle sia il risultato di un inter-vento organico, rispettoso delle regole tec-niche che in questo ambito hanno pre-ponderanza e con una partecipazione am-pia;

l’intervento attuato dal Governonello schema non sembra andare in questadirezione, mancando di organicità e di unavisione del complesso mondo della sicu-rezza nei luoghi di lavoro;

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inoltre vi sono alcune disposizioni icui limiti sono evidenti anche in assenza diun esame complessivo della materia disci-plinati dal decreto legislativo 81 del 2008.Ad esempio, il comma 1, lettere b) e c)modificano la composizione del Comitatoper l’indirizzo e la valutazione delle poli-tiche attive e per il coordinamento nazio-nale delle attività di vigilanza in materia disalute e sicurezza sul lavoro. In partico-lare sono ridotti da 10 a 6 i rappresentantidei sindacati dei lavoratori e dei datori dilavoro. Tale riduzione non risponde a unalogica di semplificazione, considerato pe-raltro che la partecipazione alla commis-sione è a titolo gratuito, ma si traduce inuna minore partecipazione democraticadelle organizzazioni sindacali. Inoltre, è dipalmare evidenza l’assenza nel Comitatodi una rappresentanza di associazioniscientifiche e tecniche;

si prevede che, in attesa del decretointerministeriale in cui si definiscono leregole tecniche per la realizzazione ed ilfunzionamento del S.I.N.P. (nonché le re-gole per il trattamento dei dati), restino invigore le sole disposizioni del testo unicorelative ai registri degli esposti ad agenticancerogeni e biologici, e non più anchequelle relative al registro infortuni. Taledisposizione è sbagliata dal momento chefino all’entrata in vigore del S.I.N.P. ènecessario mantenere il registro infortuni,pena l’impossibilità di riscontro dei datiaziendali sugli infortuni;

a riguardo, va ricordato come, nelrecente Parere del Comitato economico esociale europeo in merito alla Comunica-zione della Commissione al Parlamentoeuropeo, al Consiglio, al Comitato econo-mico e sociale europeo e al Comitato delleregioni relativa ad un quadro strategicodell’Unione europea in materia di salute esicurezza sul lavoro (2014-2020), il CESEha posto l’accento sulle difficoltà osservatenell’Unione europea, in particolare in Ita-lia, in rapporto alla disponibilità di dati eha esortato la Commissione a dotarsi ur-gentemente di statistiche e indicatori chetengano conto in modo particolare delsesso e dell’età del lavoratore. L’elenco

delle malattie professionali, compresi gliinfortuni che si verificano durante l’orariodi lavoro, e le regole per la segnalazione eanalisi statistica di questi dati dovrannoessere redatte e pubblicate nel quadrodell’Unione europea. L’abolizione del re-gistro degli infortuni è in palese contrad-dizione con tali indicazioni dell’Unione.

infine, si prevede l’adozione di duespecifici decreti che dovranno adottare lemodalità di effettuazione della valutazionedei rischi e la disciplina relativa all’abili-tazione e conduzione dei generatori divapore. Tuttavia, non viene fissato untermine entro il quale i richiamati decretidovranno essere emanati, con il rischio diprocedere alle calende greche;

con riferimento all’articolo 21, chenovella alcune disposizioni sulla disciplinasull’assicurazione obbligatoria contro gliinfortuni sul lavoro e le malattie profes-sionali, il comma 1 reca alcune modifichealla procedura di denuncia di infortuniosul lavoro o malattia professionale(comma 1, lettera b), anche con riferi-mento alla specifica denuncia all’autoritàlocale di pubblica sicurezza per ogni in-fortunio sul lavoro che abbia per conse-guenza la morte o l’inabilità al lavoro perpiù di 3 giorni (comma 1, lettera c)). A talproposito non si condivide la scelta disostituire l’attuale sistema di comunica-zione e denuncia all’autorità di pubblicasicurezza secondo le modalità attualmentepreviste perché essa consente di aver ri-scontro degli accadimenti e delle eventualiviolazioni che li hanno causati. Inoltre,non è chiara la logica che alla lettera b)non prevede il rilascio di una copia delcertificato al lavoratore;

l’articolo 21, comma 1, lettera d),modifica la procedura inerente l’obbligo,per l’INAIL, di trasmettere telematica-mente, mediante il S.I.N.P., a determinatiorganismi ed autorità i dati relativi alledenunce di infortuni sul lavoro mortali edi quelli con prognosi superiore a 30giorni, in particolare disponendo l’utilizzodello strumento della cooperazione appli-cativa. Con la modifica apportata le Dire-

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zioni territoriali devono procedere all’in-chiesta solo se richiesto dal lavoratoreinfortunato, da un parente o dall’INAIL.Tale novella appare di una certa gravità,dal momento che trattandosi di eventigravi o mortali è necessario continuare asvolgere l’inchiesta d’ufficio e nel più brevetempo possibile, non oltre trenta giorni,come previsto dalla legislazione infortuni-stica vigente;

con riferimento agli strumenti dicontrollo a distanza, l’articolo 23 delloschema introduce una disciplina che violala dignità e la riservatezza dei lavoratori,in dispregio della delega assegnata. L’ec-cesso di delega e la violazione della Co-stituzione sono evidenti;

la delega contenuta nell’articolo 1,comma 7, lettera f), del Jobs Act contieneil seguente criterio direttivo: « revisionedella disciplina dei controlli a distanzasugli impianti e sugli strumenti di lavoro,tenendo conto dell’evoluzione tecnologicae contemperando le esigenze produttive edorganizzative dell’impresa con la tuteladella dignità e della riservatezza del lavo-ratore »;

il contenuto della delega è chiara-mente delimitata alla regolamentazionedei « controlli a distanza sugli impianti esugli strumenti di lavoro » per adattare ladisciplina alle nuove tecnologie. In nessunmodo la delega autorizza il Governo amodificare o rimuovere il divieto di con-trolli a distanza dei lavoratori. A meno cheil Governo non intenda in maniera ab-norme che i lavoratori siano « strumenti dilavoro »;

in più la delega stabilisce che icontrolli a distanza sugli impianti e suglistrumenti di lavoro devono contemperare« le esigenze produttive ed organizzativedell’impresa con la tutela della dignità edella riservatezza del lavoratore ». Taleprecisazione pone comunque dei limitiquando i controlli sugli impianti possonocoartare la dignità e la riservatezza deilavoratori;

sicuramente, alle disposizioni disettore già contenute nello Statuto dei

lavoratori non potranno non essere con-temperati anche i principi stabiliti neldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,Codice della privacy, e nelle Linee guidadel Garante della privacy del 1o marzo2007. Nell’ordinamento giuridico italiano,infatti, entrambe le normative sopra indi-cate sono volte a evitare che il controlloeffettuato con apparecchi audiovisivi oinformatici sfoci in un’invasione dellasfera privata del lavoratore tale da lederela libertà e la dignità dello stesso e inparticolare violare l’articolo 114 del Co-dice della privacy, il quale ha richiamatointegralmente l’articolo 4 dello Statuto deilavoratori;

che questa sia l’interpretazionecorretta è comprovato anche dall’esamedell’iter parlamentare del Jobs Act. Ladelega in materia di revisione della disci-plina dei controlli a distanza è stata in-serita con emendamento nel testo nelcorso dell’esame in prima lettura al Senatodell’Atto Senato n. 1428. L’intento del-l’emendamento era chiaramente quello diabrogare il divieto di controlli a distanzadei lavoratori. Tuttavia, la ratio legis èstata rovesciata alla Camera (Atto Cameran. 2660) e poi così approvata definitiva-mente al Senato in terza lettura, preve-dendosi che l’oggetto della delega è costi-tuito unicamente dall’adeguamento delladisciplina per permettere il controllo sugliimpianti e sugli strumenti di lavoro e nonpiù sui lavoratori;

il confronto tra i due testi chiariràil punto dell’eccesso di delega nel quale èincorso il Governo: nel testo originariodella lettera, introdotta con emendamentoal Senato nel corso della prima lettura siprevedeva: « revisione della disciplina deicontrolli a distanza, tenendo conto del-l’evoluzione tecnologica e contemperandole esigenze produttive ed organizzativedell’impresa con la tutela della dignità edella riservatezza del lavoratore », mentrenel testo risultante dall’esame della Ca-mera, a seguito dell’approvazione del-l’emendamento Gnecchi 1. 545 (Nuovaformulazione) si prevede: « revisione delladisciplina dei controlli a distanza sugli

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impianti e sugli strumenti di lavoro, te-nendo conto dell’evoluzione tecnologica econtemperando le esigenze produttive edorganizzative dell’impresa con la tuteladella dignità e della riservatezza del lavo-ratore »;

il Governo pertanto non è statodelegato ad abrogare, come invece intendefare, il primo comma dell’articolo 4 delloStatuto dei lavoratori che reca il divieto diutilizzare « impianti audiovisivi e di altreapparecchiature per finalità di controllo adistanza dell’attività del lavoratore ». L’ar-ticolo 23 viola palesemente la Costituzione;

eventuale riconoscimento, compati-bilmente con il diritto ai riposi settimanalied alle ferie annuali retribuite, della pos-sibilità di cessione fra lavoratori dipen-denti dello stesso datore di lavoro di tuttio parte dei giorni di riposo aggiuntivispettanti in base al contratto collettivonazionale in favore del lavoratore genitoredi figlio minore che necessita di presenzafisica e cure costanti per le particolaricondizioni di salute (comma 9, lettera e)):

l’articolo 24 dello schema prevedela possibilità per i lavoratori di cedere atitolo gratuito i riposi e le ferie maturatiad altri lavoratori che assistono figli mi-nori in particolari condizioni di salute. Leesigenze di solidarietà protette da questadisposizione sono di estremo rilievo so-ciale, ma proprio per tale ragione occorreche a farsene carico sia la contrattazionecon misure relative all’ampliamento dellapossibilità di conciliazione tra tempi divita e lavoro, che il Governo deve suppor-tare anche economicamente;

l’articolo 24 è anche gravato daeccesso di delega. Infatti, si stabilisce chela cessione a titolo gratuito dei riposi edelle ferie possa avvenire esclusivamentefra lavoratori impiegati in mansioni dipari livello e categoria, cosa non previstadalla delega. Tale previsione di cessioneesclusiva tradisce il vero spirito dellanorma che è volta a favorire la solidarietàfra i lavoratori di un’azienda, a prescin-dere dai livelli e dalle categorie di appar-tenenza;

con riferimento alla delega in ma-teria di semplificazione e razionalizza-zione degli organismi, delle competenze edei fondi operanti in materia di parità epari opportunità nel lavoro e riordinodelle procedure connesse alla promozionedi azioni positive di competenza del Mi-nistero del lavoro e delle politiche sociali,non è accettabile la scelta di depotenziarela figura delle consigliere e dei consiglieridi parità;

ciò rappresenta un brutto segnaleper l’Italia, dove i dati relativi al quattrosemestre 2014 segnalano che mentre l’oc-cupazione maschile è al 64,8 per cento,quella delle donne è al 47,2 per cento, conuna differenza tra i sessi del 17,6 percento e con una media di occupazionefemminile nazionale che è la seconda piùbassa in Europa;

la riforma della figura delle consi-gliere e dei consiglieri di parità dovrebbemirare a rinforzarne l’ufficio e a dotarlodi maggiore autonomia, garantendo la no-mina di persone di comprovata capacità eprofessionalità nel settore delle pari op-portunità;

al contrario, invece, nello schemadel decreto delegato si prevede che con undecreto del Presidente del Consiglio deiministri si riduca il numero delle consi-gliere di parità per ragioni di mera cassa,utilizzando il cattivo argomento del fun-zionamento « a macchia di leopardo » del-l’attività svolta sul territorio;

mentre si prevede una proceduradi valutazione comparativa per la nominadelle consigliere e consiglieri di paritàregionali, delle città metropolitane e deglienti di area vasta, tale procedura non èinvece richiesta che la nomina della con-sigliera o del consigliere nazionale di pa-rità (articolo 31, comma 1, lettera a) chediventa ad ogni effetto subordinata alMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali e condizionata dalla politica;

infatti, l’attività della consiglieranazionale di parità diventa subordinataalla programmazione annuale del Ministro

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del lavoro, nel cui limitato ambito puòdeterminare le priorità d’intervento e iprogrammi di azione e lo svolgimento diinchieste indipendenti e la pubblicazionedi relazioni indipendenti e raccomanda-zioni in materia di discriminazioni sullavoro diviene una facoltà (e non unobbligo), ma viene introdotto l’obbligo diavvalersi, per le predette inchieste e rela-zioni, delle strutture del Ministero dellavoro e dei relativi enti strumentali;

Al contrario in occasione dell’aper-tura del Semestre di Presidenza Italianadel Consiglio dell’Unione europea sui temidelle pari opportunità, il Governo si eraimpegnato a rafforzare l’autonomia, lefunzioni e l’indipendenza di tale istituto,rendendolo pienamente armonico con ilquadro comunitario. Impegni che ora ven-gono smentiti;

non è neppure chiara la ragioneper la quale alla nomina delle consiglierenon si applica la disposizione secondo cuile nomine conferite dal Governo o daiMinistri nei sei mesi antecedenti la sca-denza naturale della legislatura o nel meseantecedente lo scioglimento anticipatodelle Camere possono essere confermate,revocate, modificate o rinnovate entro seimesi dal voto sulla fiducia al Governo(cosiddetto spoil system). Considerato ildepotenziamento della Consigliera è piùfacile supporre che si vogliano garantire lescelte di comodo, piuttosto che garantirel’autonomia della figura;

anche le funzioni e i compiti delleconsigliere e dei consiglieri di parità re-gionali, delle città metropolitane e deglienti di area vasta sono ridimensionate;

infine, le disposizioni in materia disemplificazione e razionalizzazione degliorganismi, delle competenze e dei fondioperanti in materia di parità e pari op-portunità nel lavoro presentano violano ladelega, laddove dispongono, in riferimentoad alcune procedure, un ridimensiona-mento del ruolo del Ministro delle pariopportunità. Infatti, la delega prevede chela semplificazione in materia di pari op-portunità avvenga « ferme restando le fun-

zioni della Presidenza del Consiglio deiministri in materia di parità e pari op-portunità ». Al contrario, lo schema didecreto legislativo elimina il concerto delMinistro per le pari opportunità:

a) per la nomina delle consiglieredi parità degli enti territoriali (articolo 31,che modifica l’articolo 12, commi 3 e 4, delCodice delle pari opportunità);

b) per l’emanazione del provve-dimento di decadenza della consigliera diparità che abbia omesso o ritardato lapresentazione del rapporto annuale sul-l’attività svolta (articolo 33, che modifical’articolo 15 del codice delle pari oppor-tunità);

c) per la predisposizione delleconvenzioni-quadro con gli enti territoriali(articolo 34, che modifica l’articolo 16 delcodice delle pari opportunità);

d) per l’emanazione del decretosulle spese della consigliera nazionale diparità.

per la presentazione della relazioneal Parlamento sulla parità e pari oppor-tunità sul lavoro, l’intesa con il Ministrodelle pari opportunità è sostituita da unparere (articolo 38, che modifica l’articolo20 del Codice delle pari opportunità) sitratta di un depauperamento dei poteri dicontrollo e vigilanza del Parlamento cheva contro i più elementari principi didemocrazia partecipativa, come confer-mato anche da recenti sentenze dellaCorte Costituzionale;

da ultimo, con riferimento alla mo-difica della composizione, il funziona-mento e i compiti del Comitato nazionaleper l’attuazione dei principi di parità ditrattamento ed uguaglianza di opportunitàtra lavoratori e lavoratrici, appare privo diratio l’aver eliminato dal numero dei sog-getti che partecipano alle riunioni delComitato, senza diritto di voto, i rappre-sentanti del Dipartimento per le pari op-portunità, che hanno specifica competenzain materia e quello del Ministero del-l’istruzione, università e ricerca, che cer-tamente un ruolo importante dovrebbe

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avere nella costruzione di azioni di supe-ramento delle disuguaglianze in campolavorativo;

anche la riduzione del numero degliesperti, da sei a tre, appare senza ratio.Senza di loro la Commissione aumenta lasua consistenza burocratica e, senza dub-

bio, riduce la sua efficacia nelle funzioniche le sono affidate,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Airaudo, Placido, Nicchi, Gregori ».

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazionee semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico deicittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di

lavoro e pari opportunità (Atto n. 176).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVODEL DEPUTATO SIMONETTI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decretolegislativo recante disposizioni di raziona-lizzazione e semplificazione delle proce-dure e degli adempimenti a carico deicittadini e delle imprese e altre disposi-zioni in materia di rapporto di lavoro epari opportunità (Atto n. 176);

premesso che:

appare positiva la novità sul collo-camento mirato di persone con disabilità,in quanto si consente all’impresa di com-putare nella quota di riserva i lavoratoridisabili che abbiano una riduzione dellacapacità lavorativa di una certa entità,anche se non assunti tramite le proceduredel collocamento obbligatorio;

altrettanto efficace risulta la normache rivede la procedura di concessionedell’incentivo per le assunzioni dei disabili,stabilendo l’erogazione immediata dell’in-centivo attraverso conguaglio nelle de-nunce contributive mensili;

parimenti utile, al fine di incenti-vare il collocamento lavorativo di personecon disabilità, si dimostra la possibilità,per i datori di lavoro pubblici, di assumere

in una unità produttiva un numero dilavoratori aventi diritto al collocamentoobbligatorio superiore a quello prescritto,portando le eccedenze a compenso delminor numero di lavoratori assunti inaltre unità produttive della medesima re-gione;

l’articolo 18 del provvedimento, re-lativo all’abrogazione dell’autorizzazionepreventiva per l’assunzione o il trasferi-mento di lavoratori italiani all’estero, co-stituisce una norma adeguata alle esigenzedi un mercato del lavoro sempre piùinternazionale;

permane, invece, in maniera forte-mente penalizzante, nonostante la oppor-tuna rimodulazione della « maxisanzione »per i lavoratori in nero per fasce di duratadel rapporto, un impianto sanzionatorioeccessivo quale unico deterrente per l’in-staurazione di rapporti di lavoro irrego-lari, intervenendo sugli effetti del som-merso e non sulle cause, cioè il costo dellavoro troppo alto;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Simonetti »

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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordinodella normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche

attive (Atto n. 177).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo per il riordino della normativa inmateria di servizi per il lavoro e di poli-tiche attive (Atto n.177);

condivise le finalità del processo direvisione e di riordino del sistema dipolitiche attive previsto dalla legge 10dicembre 2014, n. 183, con particolareriguardo alla istituzione di una Agenzianazionale per l’occupazione che tra i pro-pri obiettivi ha quello di pervenire allaintegrazione delle politiche attive conquelle passive;

ricordato che il provvedimento inesame interviene in una fase nella quale èancora all’esame dell’altro ramo del Par-lamento un ampio progetto di revisionedella Costituzione che, nel testo risultantedalle modifiche introdotte nel corso del-l’esame presso la Camera dei deputati(Atto Senato n. 1429-B), inserisce le poli-tiche attive del lavoro, nonché la tutela ela sicurezza del lavoro nell’elenco dellematerie di competenza legislativa esclusivastatale;

espresso apprezzamento per la sceltacompiuta dal provvedimento in esame diistituire l’Agenzia nazionale per le politi-che attive del lavoro (ANPAL) con l’obiet-tivo di coordinare le attività che varisoggetti pubblici e privati svolgono nelcampo di tali politiche, in modo da ga-rantire unitarietà a un sistema oggi fram-mentato in differenti sistemi regionali;

ritenuto che il miglioramento e ilpotenziamento delle politiche attive dipen-dono essenzialmente dal buon funziona-mento dei centri per l’impiego e dallaqualità dei servizi che essi rendono alleimprese e ai lavoratori disoccupati;

richiamate le considerazioni svoltenel documento conclusivo approvato dallaCommissione al termine dell’indagine co-noscitiva sulla gestione dei servizi per ilmercato del lavoro e sul ruolo degli ope-ratori pubblici e privati (Doc. XVII, n. 13);

ravvisato che attualmente i centri perl’impiego, ad eccezione di casi di ricono-sciuta eccellenza, intermediano una quotaminima degli incontri tra domanda edofferta di lavoro;

ricordato che i meccanismi di con-dizionalità, che vengono puntualmente re-golati nel decreto in esame, sono in partegià previsti dalle norme in vigore, ma nontrovano praticamente applicazione pressoi centri per l’impiego;

rilevato che le risorse impiegate at-tualmente per il funzionamento dei centriper l’impiego, come risulta da ripetutericerche condotte da ISFOL e Italia La-voro, non sono nemmeno lontanamenteparagonabili con quelle a disposizionedelle strutture analoghe operanti nei prin-cipali Paesi europei con cui si confrontal’Italia;

osservato che questa carenza di ri-sorse pesa soprattutto nel Sud del nostro

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Paese, dove la platea dei disoccupati pos-sibili fruitori dei servizi è significativa-mente più elevata e dove anche i serviziprivati sono meno presenti sul territorio;

ricordato che, nonostante alcune spe-rimentazioni tentate in passato dall’INPS,non si è mai riusciti a integrare a livellolocale le attività dei centri per l’impiegocon quelle delle sedi locali dell’Istituto chegestiscono i sussidi di disoccupazione;

apprezzato lo sforzo di individuarelivelli essenziali delle prestazioni di altoprofilo, coerenti con un disegno di portatanazionale, in grado di favorire l’incontrotra domanda e offerta di lavoro, utiliz-zando gli strumenti della condizionalità;

valutato che la garanzia di tali livelliessenziali delle prestazioni sull’intero ter-ritorio nazionale richiede un potenzia-mento delle risorse destinate ai servizi perl’impiego, con particolare riferimento aquelle umane;

osservato che tra le attività dei centriper l’impiego individuate dall’articolo 18dello schema non sono stati inclusi iservizi alle imprese, che devono esserefinalizzati essenzialmente alla raccolta diinformazioni sui posti vacanti, senza lequali diventa impossibile realizzare uneffettivo incontro tra domanda ed offertadi lavoro;

valutate le osservazioni critiche for-mulate dai rappresentanti delle Regioni,che hanno, in particolare, paventato lamancata conformità di alcune disposizionidel decreto alle vigenti previsioni costitu-zionali, che attribuiscono alla competenzalegislativa concorrente tra lo Stato e leRegioni la materia della tutela e dellasicurezza del lavoro;

rilevata la complessità del disegno delsistema delineato nel decreto in esame,soprattutto laddove si estende l’applica-zione del principio di condizionalità allanuova categoria dei disoccupati parziali,prevista dall’articolo 19, comma 4, delprovvedimento;

considerata la varietà di soluzioniche verranno individuate a livello territo-riale per la garanzia dei livelli essenzialidelle prestazioni per effetto della stipuladelle convenzioni tra il Ministero del la-voro e delle politiche sociali, da una parte,e le singole Regioni e province autonome,dall’altra, con il rischio di perpetuare ladifferenziazione oggi esistente tra i modellidi erogazione dei servizi per l’impiego;

tenuto conto delle preoccupazioni,emerse anche nel corso delle audizioniinformali svolte, circa il destino occupa-zionale del personale della società ItaliaLavoro S.p.a. titolare tanto di rapporti dilavoro a tempo indeterminato quanto dirapporti di carattere temporaneo, anche inconsiderazione della possibilità per la me-desima società di continuare a dare ilproprio contributo al miglioramento dellepolitiche attive del lavoro nel nostro Paese;

valutate anche le preoccupazioniespresse nella posizione comune dalleparti sociali costituenti i fondi interpro-fessionali per la formazione continua, dicui all’articolo 118 della legge 23 dicembre2000, n. 388, circa i cambiamenti struttu-rali previsti per i medesimi fondi, che,seguendo le disposizioni del decreto inesame, rischierebbero di perdere la pro-pria natura privatistica, essendo tenuti alrispetto dei medesimi requisiti previsti peri fondi pubblici;

preso atto che, nel corso della suaaudizione, l’Autorità garante per la pro-tezione dei dati personali ha segnalatol’esigenza di una adeguata protezione deidati trattati nella attività di informatizza-zione delle politiche del lavoro, ancheattraverso l’utilizzo, ove possibile, di datianonimi;

ritenuto che la lista dei soggetti co-stituenti la rete nazionale dei servizi per lepolitiche del lavoro di cui all’articolo 1,comma 2, possa essere utilmente integratacon l’indicazione di altri enti e organismiimpegnati in questo campo di attività;

osservato che nello schema di decretolegislativo recante disposizioni di raziona-

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lizzazione e semplificazione delle proce-dure e degli adempimenti a carico dicittadini e imprese e altre disposizioni inmateria di rapporto di lavoro e pari op-portunità (Atto n. 176) vi sono normedestinate a modificare il funzionamentodel collocamento obbligatorio e del collo-camento mirato dei disabili, materie chevengono affrontate e disciplinate anche neldecreto in esame;

rilevato che il riordino degli incentiviall’occupazione previsto dal Titolo III delpresente decreto non interviene sulla ma-teria degli incentivi all’autoimpiego;

vista l’intesa sancita dalla Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leRegioni e le Province autonome di Trentoe di Bolzano, nella riunione del 30 luglio2015;

segnalata l’esigenza di una revisioneformale del testo del provvedimento, alfine di migliorarne la formulazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguente osservazioni:

a) valuti il Governo, con riferimentoall’impianto complessivo del provvedi-mento, l’opportunità di:

1) individuare, in attesa della con-clusione del processo di revisione del Ti-tolo V della parte seconda della Costitu-zione, un percorso graduale di implemen-tazione delle diverse linee di interventocontenute nel decreto, sviluppando inmodo più dettagliato le previsioni conte-nute nell’articolo 2, comma 2, le qualilasciano margini per la definizione di unadisciplina transitoria e per la individua-zione di precise scadenze per il percorsodi riforma;

2) assicurare che la disciplina tran-sitoria abbia come principale priorità lacollocazione del personale dei centri perl’impiego e il rafforzamento dei centri

stessi, al fine di metterli in grado diraggiungere gli ambiziosi obiettivi che ildecreto assegna loro;

3) operare un opportuno coordina-mento tra le disposizioni del presentedecreto con quelle contenute all’articolo15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,approvato in via definitiva dalla Camera, eindividuare, sulla base di una convenzionequadro con la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le Regioni e leProvince autonome di Trento e di Bolzano,un programma di implementazione dellariforma concentrato su pochi e significativiobiettivi;

4) valutare la possibilità di inseriretra gli obiettivi della convenzione quadrodi cui al numero 3) l’adozione di unprogramma sperimentale di integrazione edi gestione comune delle politiche attive edelle politiche passive nel quale, in unnumero limitato di sedi territoriali, siunifichi la gestione dei centri per l’impiegocon quella delle strutture decentrate del-l’INPS, al fine di verificare la fattibilità nelnostro Paese di un sistema « one stopshop » simile a quello utilizzato nei prin-cipali Paesi europei;

b) con riferimento agli specifici con-tenuti del provvedimento:

1) si valuti l’opportunità, anche inconsiderazione dell’esigenza di non sovrac-caricare l’ANPAL di una quantità eccessivadi funzioni, di escludere un intervento suifondi interprofessionali per la formazionecontinua, preservando la loro natura pri-vatistica, che, tranne qualche caso isolato,ha garantito uno svolgimento apprezzabiledella attività formative, ed escludendo inogni caso l’applicazione ai fondi interpro-fessionali delle disposizioni di cui all’arti-colo 15, comma 4;

2) si verifichi la possibilità di rive-dere le disposizioni che, da un lato, al-l’articolo 1, comma 2, lettera h), fannoriferimento al « programmato sciogli-mento » della società Italia Lavoro S.p.a. e,dall’altro, all’articolo 4, comma 13, nedispongono il commissariamento, con la

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nomina come commissario straordinariodel presidente dell’ANPAL, in vista di una« convergenza » con le finalità e le funzionidella medesima Agenzia, prevedendo, piut-tosto, la prosecuzione, da parte della so-cietà, dell’esercizio delle sue attuali fun-zioni, con una governance che garantiscaun forte coordinamento dell’attività dellasocietà con quella dell’ANPAL; si consi-deri, al riguardo, l’opportunità di conferireal presidente dell’ANPAL il ruolo di am-ministratore unico di Italia Lavoro S.p.a.con il compito di predisporre il nuovostatuto della società, che dovrà prevederei requisiti necessari per stabilire le fun-zioni di controllo dell’ANPAL su ItaliaLavoro S.p.a. al fine di assicurarne lafunzione di struttura in house;

3) si valuti l’esigenza di assicurareil completamento delle procedure di as-sunzione del personale della società ItaliaLavoro S.p.a. che ha superato le prove diselezione per rapporti di lavoro di naturatemporanea;

4) si valuti la possibilità di raffor-zare il coordinamento tra la disciplina dicarattere generale in materia di politicheattive del lavoro, contenuta nel presenteprovvedimento, e le disposizioni relative alcollocamento obbligatorio e al colloca-mento mirato dei disabili contenute nelloschema di decreto legislativo recante di-sposizioni di razionalizzazione e semplifi-cazione delle procedure e degli adempi-menti a carico di cittadini e imprese ealtre disposizioni in materia di rapporto dilavoro e pari opportunità (Atto n. 176);

5) si valuti l’opportunità di unmigliore coordinamento tra le disposizionidel provvedimento in esame e quelle inmateria di pari opportunità, contenute nelCapo II del Titolo II del schema di decretolegislativo recante disposizioni di raziona-lizzazione e semplificazione delle proce-dure e degli adempimenti a carico dicittadini e imprese e altre disposizioni inmateria di rapporto di lavoro e pari op-portunità (Atto n. 176); in tale quadro, sivaluti, in particolare, che l’articolo 33,comma 1, lettera e), prevede l’abrogazione

del decreto legislativo 23 dicembre 1997,n. 469, mentre nelle novelle di cui all’ar-ticolo 31, comma 1, lettera a), e all’articolo33 dell’Atto n. 176 continua a farsi rife-rimento alle commissioni regionali tripar-tite di cui al medesimo decreto legislativon. 469 del 1997;

6) all’articolo 1, comma 2, si valutil’opportunità di includere tra i soggetti checostituiscono la rete dei servizi per lepolitiche del lavoro: gli enti di previdenzadi diritto privato di cui ai decreti legislativi30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,n. 103; l’Ente nazionale per il microcre-dito e gli sportelli per l’autoimpiego daesso promossi; il sistema della Camere dicommercio, industria, artigianato e agri-coltura; le università; le scuole secondariedi secondo grado;

7) prevedere, nella determinazionedelle linee di indirizzo triennale e degliobiettivi annuali, nonché dei livelli delleprestazioni da garantire su tutto il terri-torio nazionale ai sensi dell’articolo 2,misure specifiche volte a favorire l’inseri-mento lavorativo e l’accompagnamentoverso l’autonomia dei giovani di età com-presa tra i 15 e i 29 anni, interessati daprovvedimenti di allontanamento dalla fa-miglia d’origine o per altra ragione pro-venienti da percorsi d’accoglienza, comu-nità di tipo familiare o famiglie affidatarie;

8) con riferimento all’articolo 4,comma 1, verifichi il Governo l’opportu-nità di chiarire che, come espressamenteindicato dalla relazione illustrativa alle-gata al provvedimento, l’ANPAL è istituitaa decorrere dal 1o gennaio 2016;

9) all’articolo 6, si valuti l’oppor-tunità di individuare, nell’ambito delladisciplina di rango primario, come in casianaloghi di costituzione di agenzie, leincompatibilità per i componenti degli or-gani dell’Agenzia;

10) all’articolo 6, comma 4, dopo leparole: « lavoratori dipendenti », si valutil’opportunità di aggiungere le seguenti:« comparativamente più rappresentative alivello nazionale, garantendone il plurali-smo »;

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11) all’articolo 9, comma 1, si ve-rifichi l’opportunità di sopprimere la let-tera f), relativa alla promozione e al coor-dinamento, da parte dell’ANPAL, dei pro-grammi cofinanziati dal Fondo sociale eu-ropeo, anche al fine di non caricarel’Agenzia di funzioni ulteriori, estranee alsuo campo d’azione, appesantendo inutil-mente la sua attività, che dovrebbe invececoncentrarsi sul miglioramento dell’offertadi servizi pubblici per l’impiego;

12) all’articolo 10, si valuti l’oppor-tunità di attribuire all’ISFOL anche com-piti di studio, ricerca, monitoraggio e va-lutazione in materia di terzo settore;

13) con riferimento all’articolo 11,ferma l’esigenza di un coordinamento conquanto previsto dall’articolo 15 del decre-to-legge n. 78 del 2015, si consideri l’op-portunità che le convenzioni con le singoleRegioni siano stipulate dall’ANPAL e ab-biano essenzialmente ad oggetto le misureoperative volte a garantire i livelli essen-ziali delle prestazioni, i quali, una voltasemplificati, dovrebbero essere affidatinormativamente, previo accordo tra il Go-verno, le Regioni e le Province autonome,alle regioni stesse, ai fini della loro im-plementazione, analogamente a quanto av-viene in materia sanitaria per i livelliessenziali di assistenza;

14) con riferimento alle disposi-zioni dell’articolo 13, comma 1, che affi-dano all’ANPAL il compito di realizzare,in cooperazione con l’INPS e l’ISFOL, ilsistema informativo unico delle politichedel lavoro, si valuti l’opportunità di affi-dare all’INPS, che già oggi dispone di unpatrimonio informativo completo sui lavo-ratori e sui soggetti destinatari di politichedel lavoro, lo snodo tecnologico di talesistema;

15) con riferimento alle disposi-zioni degli articoli 13 e 14 in materia disistema informativo si valuti l’esigenza:

a) di garantire che le banche dati dinuova costituzione e la loro interconnes-sione siano realizzate nel rispetto dei re-quisiti di sicurezza previsti dal Codice in

materia di protezione dei dati personali dicui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

b) di evitare l’utilizzo di dati identi-ficativi, ogniqualvolta le finalità da perse-guire siano conseguibili mediante l’utilizzodi dati anonimi, come nei casi di cuiall’articolo 13, comma 6, e all’articolo 14,comma 3;

c) di proteggere adeguatamente i datipersonali contenuti nei fascicoli elettronicidell’azienda e del lavoratore di cui all’ar-ticolo 14, al fine di scongiurare accessiabusivi a danno tanto della riservatezzadel lavoratore, quanto dell’interesse pub-blico alla corretta gestione delle politichedel lavoro;

16) con riferimento alle attivitàaffidate ai centri per l’impiego ai sensidell’articolo 18, si valuti l’opportunità diprevedere che tra esse rientrino serviziofferti alle imprese, con particolare rife-rimento alla ricerca e alla selezione delpersonale e alla consulenza di caratterenormativo, nonché alla raccolta di infor-mazioni sui posti di lavoro vacanti;

17) all’articolo 19, comma 1, sivaluti l’opportunità di sostituire le parole:« concordate con il servizio per l’impiego »con le seguenti: « programmate dalle Re-gioni »;

18) all’articolo 19, comma 4, letterac), e all’articolo 25, comma 1, lettera d), ecomma 2, si valuti l’opportunità di sosti-tuire i richiami ivi previsti alle disposizionidell’articolo 3 della legge 18 giugno 2012,n. 92, facendo riferimento, piuttosto, allenorme del decreto legislativo attuativodella delega di cui all’articolo 1, comma 2,della legge 10 dicembre 2014, n. 183, inmodo da coordinare le disposizioni delpresente provvedimento con quelle di cuiallo schema di decreto legislativo in ma-teria di ammortizzatori sociali in costanzadi rapporto di lavoro (Atto n. 179);

19) si valuti l’opportunità di nondisciplinare in questa sede la fattispeciedei « disoccupati parziali », prevista dal-l’articolo 19, comma 4, e i meccanismi dicondizionalità dei trattamenti loro spet-

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tanti, individuati dall’articolo 22, confer-mando allo stato i meccanismi previsti alegislazione vigente dall’articolo 4, comma40, della legge n. 92 del 2012 e rinviandoulteriori interventi ad un secondo mo-mento, tenuto conto delle difficoltà che icentri per l’impiego, con le risorse dispo-nibili a legislazione vigente, incontrereb-bero per assicurarne l’efficace funziona-mento;

20) si valuti l’opportunità di con-tenere la platea dei possibili utilizzatoridell’assegno di ricollocazione di cui all’ar-ticolo 23 al fine di evitare effetti di affol-lamento difficilmente gestibili con le ri-sorse organizzative, pubbliche e private,esistenti, verificando, in particolare, lapossibilità di limitare, almeno in un primotempo, il riconoscimento dell’assegno aisoli soggetti beneficiari di NASpI e ASDI,nonché a categorie di lavoratori svantag-giati di più difficile ricollocazione, quali,ad esempio, i disoccupati di lunga duratache non siano titolari di un diploma discuola media superiore o professionale; siverifichi, altresì, in questo contesto, l’esi-genza di escludere una sovrapposizione trale misure volte a promuovere la ricollo-cazione di cui all’articolo 23 e le previsionidel patto di servizio personalizzato di cuiall’articolo 20;

21) si valuti l’opportunità di sop-primere l’articolo 24, comma 3, modifi-cando al contempo l’articolo 2, comma10-bis, della legge n. 92 del 2012 al fine dilimitare l’erogazione del contributo men-sile ai soli primi quattro mesi di disoccu-pazione; in relazione a tale previsione, sivaluti la possibilità di prevedere che l’as-segno di ricollocazione di cui all’articolo23 possa essere riconosciuto dopo quattromesi di disoccupazione, in modo da ren-dere complementari i due incentivi, po-nendoli in successione tra loro;

22) con riferimento alle disposi-zioni di cui all’articolo 28, si segnalal’opportunità di inserire, tra i livelli es-senziali delle prestazioni da garantire sututto il territorio nazionale, anche i mec-canismi di condizionalità individuati dal-l’articolo 21 del provvedimento;

23) si valuti l’opportunità di pre-vedere che dal piano gestionale di cuiall’articolo 29, comma 2, siano detratte lerisorse necessarie a garantire, per gli anni2015 e 2016, la continuità del funziona-mento dei centri per l’impiego, nonché unaquota di risorse da destinare alla defini-zione della problematica occupazionaledegli ex lavoratori socialmente utili, ap-partenenti ai cosiddetti appalti storici, ad-detti allo svolgimento dei servizi di pulizianelle scuole;

24) si valuti la possibilità di intro-durre, analogamente a quanto previstodall’articolo 30 per gli incentivi all’occu-pazione, un repertorio nazionale degli in-centivi all’autoimpiego e di aggiornare ledisposizioni recate al riguardo dal Titolo IIdel decreto legislativo 21 aprile 2000,n. 185;

25) all’articolo 32, si valuti l’oppor-tunità di sostituire il comma 2 con ilseguente: « 2. Agli incentivi di cui alcomma 1 non si applica la previsione dicui all’articolo 47, comma 7, del decretolegislativo 15 giugno 2015, n. 81. »;

26) al fine di rafforzare il quadrodi interventi volti a favorire l’apprendi-stato, l’alternanza tra scuola e lavoro el’istruzione e la formazione professionale,si valuti l’opportunità di apportare le se-guenti modifiche:

a) all’articolo 32, comma 3, sostituirele parole: decreto legislativo attuativo dicui alla legge n. 183 del 2014, in materiadi disciplina organica dei contratti di la-voro e la revisione della normativa inmateria di mansioni con le seguenti: de-creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, edel decreto legislativo 15 aprile 2005,n. 77, e aggiungere, in fine, le parole: e deipercorsi formativi rivolti all’alternanza trascuola e lavoro;

b) dopo il comma 4, aggiungere ilseguente: 4-bis. La sperimentazione di cuial comma 3 è finalizzata a elaboraremodelli per l’occupazione dei giovani dicui all’articolo 43, comma 1, del decretolegislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed è

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promossa dal Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stero dell’istruzione dell’università e dellaricerca, d’intesa con le Regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,anche avvalendosi degli enti di cui allalegge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limitidelle risorse di cui ai commi 3 e 4, dadestinare prioritariamente ai percorsi diformazione nell’ambito del sistema diistruzione e formazione professionale;

c) prevedere in via sperimentale che,per un triennio, a decorrere dall’annoformativo 2015/2016, per l’assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali degli allievi iscritti ai corsiordinamentali di istruzione e formazioneprofessionale curati dalle istituzioni for-mative e dagli istituti scolastici paritari,accreditati dalle Regioni per l’erogazionedei percorsi di istruzione e formazioneprofessionale, sia dovuto un premio spe-

ciale unitario ai sensi dell’articolo 42 delTesto unico delle disposizioni per l’assicu-razione obbligatoria contro gli infortunisul lavoro e le malattie professionali di cuial decreto del Presidente della Repubblica30 giugno 1965, n. 1124, e che nel calcoloper la determinazione del predetto premiospeciale unitario non si tenga conto deimaggiori oneri inerenti i rischi lavorativiper i periodi di formazione svolti negliambienti di lavoro;

27) all’articolo 33, comma 1, sia sop-pressa la lettera b), considerando chel’abrogazione delle medesime norme è di-sposta dall’articolo 18, comma 1, lettera a),dello schema di decreto legislativo recantedisposizioni di razionalizzazione e sempli-ficazione delle procedure e degli adempi-menti a carico di cittadini e imprese ealtre disposizioni in materia di rapporto dilavoro e pari opportunità (Atto n. 176).

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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordinodella normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche

attive (Atto n. 177).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CHIMIENTI,TRIPIEDI, CIPRINI, COMINARDI, DALL’OSSO E LOMBARDI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante disposizioni per il riordinodella normativa in materia di servizi per illavoro e di politiche attive (Atto n. 177);

premesso che:

da molti osservatori è stato notatocome nell’ambito della Strategia Europeaper l’occupazione, l’efficacia delle politicheattive del mercato del lavoro dipenda,sicuramente dallo specifico contesto na-zionale ed economico di riferimento, maanche dallo standard di efficienza dei« servizi per l’impiego », intendendo contale espressione i servizi pubblici e privatidi intermediazione, informazione, orienta-mento professionale e consulenza (anchealle imprese), nonché ogni altro interventosul mercato del lavoro che contribuisca acorreggere gli squilibri tra domanda eofferta;

il processo di modernizzazione deiservizi per l’impiego e della relativa nor-mativa ha registrato una accelerazioneverso la liberalizzazione e il decentra-mento delle funzioni di intermediazionetra domanda e offerta di lavoro, in seguitoal coordinamento europeo delle politichedel lavoro, in grado di incidere sullestrategie nazionali dei singoli Paesi euro-pei, in materia di occupazione. A mutareè stata la stessa concezione del « colloca-mento », non più inteso alla stregua dimera « funzione pubblica », ma piuttostocome vero e proprio « servizio », e in

quanto tale finalizzato a sostenere le ini-ziative di politica attiva del lavoro e dipromozione della occupazione in generale;

tutte le politiche sul lavoro attivatein Italia negli ultimi anni, a partire dalla« riforma Biagi » fino alla « riforma For-nero », hanno agito esclusivamente sul latodell’offerta, determinando una progressivaprecarizzazione dei rapporti del lavoro inbase al principio secondo il quale l’au-mento della flessibilità in entrata e inuscita dei lavoratori avrebbe comportatoun aumento dell’occupazione, causando, alcontrario, un evidente peggioramento dellecondizioni materiali dei lavoratori, conuna costante riduzione del loro potere diacquisto e con un palese abbassamentodelle tutele;

la suddetta flessibilità è stata infattideclinata prescindendo dai suoi tratti di-stintivi, che avrebbero dovuto uniformarsiai seguenti principi, sanciti dalla Commis-sione europea:

a) flessibilità nel mercato del lavoro(anche in tema di licenziamenti non di-scriminatori, seppur con vincoli di ade-guato preavviso e di sostanziose indennitàdi licenziamento), nell’organizzazione dellavoro, nelle relazioni di lavoro;

b) un sistema di sicurezza socialeuniversale e generoso, articolato sul wel-fare del lavoro e su una seconda rete disicurezza in chiave di reddito minimo, inlarga parte condizionato alla prova deimezzi;

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c) un sistema di sicurezza occupazio-nale imperniato su politiche attive dellavoro con obblighi reciproci e sanzioni, esu servizi per l’impiego efficienti;

il superamento del principio delmonopolio pubblico nell’incontro tra do-manda e offerta di lavoro, da un lato, hainevitabilmente condotto a un ripensa-mento complessivo del ruolo, delle fun-zioni e dei metodi di lavoro degli ufficipubblici di collocamento e all’adozione –soprattutto in Paesi come Austria, Belgio,Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Italia– di un sistema di tipo « misto » imper-niato ora sulla concorrenza ora anche, intaluni casi , su un più efficace raccordo traoperatori pubblici e intermediari privati;

la necessità di adattamento allemutevoli esigenze dei diversi mercati dellavoro locali e regionali, dall’altro lato, hacomportato – soprattutto in Paesi comeAustria, Belgio, Danimarca, Finlandia,Francia, Germania, Paesi Bassi, Italia,Spagna e Svezia – un significativo grado didecentramento (amministrativo, istituzio-nale o normativo) del sistema di colloca-mento e, conseguentemente, la ricerca diun nuovo equilibrio tra centro e periferianella regolazione del mercato del lavoro enella gestione, da parte dell’attore pub-blico, dei servizi per l’impiego sul territo-rio;

la modernizzazione dei servizi perl’impiego, trova come parallelo l’evolu-zione da un sistema di welfare a uno diworkfare, in altre parole da un sistemaprevalentemente assistenziale, caratteriz-zato principalmente da politiche passive,verso un sistema dove l’obiettivo primosono il lavoro e le politiche attive perl’occupazione, spesso presupposto dellestesse politiche passive;

in generale, parafrasando uno stu-dioso delle politiche comparative del la-voro, la via ad un modello unico dellepredette politiche può essere metaforica-mente immaginata come un lungo viaggio,dove Germania, Svezia e Francia sonoormai in prossimità dell’arrivo (perchépresentano modelli convergenti alle diret-

tive europee), a metà strada si posiziona ilRegno Unito (data l’assenza di concretepolitiche attive), mentre con ancora moltastrada da percorrere, si trova l’Italia per lascarsità di risorse economiche dedicatealle politiche attive; l’assenza di un redditodi cittadinanza; la mancata definizione deiLEP, da sempre di competenza del livellocentrale; il mancato investimento nel mo-nitoraggio e valutazione delle performancedei servizi per il lavoro, affidandone laconduzione a un soggetto pubblico di ri-cerca, in grado di garantire terzietà eautorevolezza del processo valutativo; lacostruzione di una dorsale informativa ingrado di porre in trasparenza tutta l’of-ferta dei servizi di politica attiva, gli esitiin termini occupazionali, la qualità del-l’occupazione e il rapporto tra costi ebenefici;

la qualità dei servizi offerti daiCentri per l’impiego italiani è nel com-plesso ampiamente insoddisfacente, nono-stante alcune positive eccezioni, collocatein particolari aree del Paese. I Centri perl’impiego intermediano appena l’1,6 percento della nuova manodopera (datiISTAT, 2012). Tre giovani NEET su quat-tro non hanno avuto contatto con i Centriper l’impiego negli ultimi sette mesi, men-tre tra coloro che ad essi si sono rivolti,più della metà lo hanno fatto (nel mede-simo arco temporale) con un unico con-tatto;

dai confronti internazionali sullaripartizione della spesa per le politiche dellavoro, emerge che il livello di investimentipubblici nei Servizi per l’inserimento nelmercato del lavoro si colloca sensibilmenteal di sotto della media europea (appena unquinto). Inferiore alla media europea (seb-bene in termini assai meno evidenti) ri-sulta anche la spesa per Politiche attive,mentre la spesa per Integrazioni al redditoe, in particolare, la spesa per Pensiona-menti anticipati, sopravanzano la mediaeuropea.

le difficoltà dei Centri per l’impiegosi legano alla grave carenza di personale(appena 7.500 addetti, molti dei quali

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precari, a fronte dei 77.000 della GranBretagna e i 115.000 della Germania), a unquadro di competenze normative e ammi-nistrative disarticolato (strutturato su trelivelli – Stato, regioni e Province – e,soprattutto, segnato dalla mancanza di unsoggetto a livello nazionale con funzioni dicoordinamento dell’intero sistema), allascarsa interoperabilità degli uffici, allamancanza di un efficace raccordo con glialtri operatori pubblici (scuola, università)e privati (agenzie per il lavoro e sistemadella bilateralità);

considerato che:

sempre con riferimento all’Italia, leautorità comunitarie denunciano costan-temente una situazione di arretratezza,soprattutto nelle aree del Mezzogiorno euna sostanziale incapacità di riorganizzareil sistema dei servizi per l’impiego;

al riguardo, si rammenta che sulpiano della distribuzione territoriale dellerisorse europee, con la decisione adottatail 18 febbraio 2014, n. 2014/99/UE, laCommissione ha individuato le aree am-messe a beneficiare del finanziamento deiFondi strutturali;

in coerenza con la disciplina del-l’Unione europea, sono state infatti desti-nate 22,3 miliardi di euro alle regionimeno sviluppate (con PIL pro-capite infe-riore al 75 per cento della media comu-nitaria): Basilicata, Calabria, Campania,Puglia e Sicilia; alle regioni in transizione,Abruzzo, Molise e Sardegna, sono riservati1,1 miliardi di euro; 7,7 miliardi sonoattribuiti alle altre regioni del territorioitaliano, corrispondenti al Centro-Nordgeografico, rientranti tra quelle più svilup-pate. Le restanti risorse, pari a 1,1 miliardidi euro, sono attribuite all’obiettivo « Coo-perazione territoriale europea », che ri-guarda le aree territoriali a livello tran-sfrontaliero, transnazionale e interregio-nale quali lo spazio alpino, le zone diconfine con l’Europa centrosettentrionalee con l’Europa orientale e balcanica, non-ché il bacino del Mediterraneo;

la Commissione europea ha richie-sto al nostro Governo linee di intervento

miranti a realizzare: a) la compensazionedelle maggiori difficoltà occupazionali dialcuni gruppi di lavoratori; b) gli investi-menti in istruzione e formazione di qualità(specialmente di tipo tecnico e professio-nale), c) la programmazione ed attuazionedi interventi integrati e contestuali di po-litica attiva, passiva e di sviluppo indu-striale e territoriale; d) l’elevamento deilivelli di efficacia e di qualità dei serviziper l’impiego, attraverso la definizione deilivelli essenziali delle prestazioni (LEP) edegli standard minimi di servizio; e) lacreazione di partenariati; f) il rafforza-mento dell’utilizzo della rete EURES; g) ilsostegno agli investimenti nelle infrastrut-ture; h) l’incremento dell’occupazione deilavoratori anziani, (attraverso la solida-rietà tra generazioni e la promozione dicondizioni e di forme di organizzazionedel lavoro più favorevoli (invecchiamentoattivo); i) la valorizzazione dell’alternanzaistruzione-formazione-lavoro e l’impiegodei dispositivi che più incentivano la com-ponente formativa professionalizzantedelle attività (tirocini, apprendistato); l) lapromozione dell’autoimpiego e dell’im-prenditorialità, in particolare attraversol’estensione delle positive esperienze inmateria di microcredito; m) forme di so-stegno all’inserimento lavorativo dei lavo-ratori svantaggiati, degli immigrati e deidisabili;

la nuova strategia « Europa 2020 »è intesa a coniugare, di fronte all’attuale eperdurante crisi economica internazionale,la stabilità finanziaria ed il coordinamentodelle politiche di riforma. Tra gli obiettiviper l’Italia per il 2020, sono stati prefissatiun tasso di occupazione pari al 67-69 percento, un livello di spesa per ricerca inrapporto al PIL pari all’1,53 per cento, untasso di istruzione terziaria o equivalentepari al 26-27 per cento ed una riduzione,pari a 2,2 milioni, dei soggetti al di sottodella soglia della povertà;

tra i temi strategici previsti daHorizon 2020, rientrano in particolare laricerca e lo sviluppo, per i quali sonorichiesti maggiori investimenti, fino al 3per cento del Prodotto interno Lordo del-

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l’Unione, attraverso il miglioramento degliinvestimenti del settore privato;

ritenuto che:

le modifiche alle disposizioni suilicenziamenti introdotte fin dalla leggedelega n. 183/2014 necessitavano di uncorposo intervento di politiche attive dellavoro, per realizzare meccanismi efficacidi reintroduzione al mondo del lavoro checonsentissero a disoccupati, disoccupatiparziali e a soggetti a rischio disoccupa-zione di essere presi in carico da unsistema di politiche attive che li traghet-tasse efficacemente verso nuove occupa-zioni;

lo schema di decreto in parola èincentrato su tre scelte che riguardano lagovernance della neonata Agenzia dellepolitiche attive (ANPAL); le caratteristichedel rapporto pubblico-privato nella forni-tura dei servizi al lavoro; l’introduzione diun nuovo strumento di politica attiva (l’as-segno di ricollocazione);

il Ministero del lavoro e delle po-litiche sociali fisserà le linee di indirizzotriennali ed obiettivi annuali in materia dipolitiche attive, definendo i livelli minimidelle prestazioni su tutto il territorio na-zionale. Per garantire i livelli essenzialidelle prestazioni (LEP) in materia di ser-vizi e politiche attive del lavoro, il Mini-stero del lavoro, le Regioni e le Provinceautonome definiranno un Piano finaliz-zato all’erogazione delle politiche attivemediante l’utilizzo coordinato di fondi(nazionali, regionali e del Fondo SocialeEuropeo). Allo stesso scopo il Ministerodel lavoro stipulerà, con ogni Regione econ le Province autonome, una conven-zione per regolare i rapporti e gli obblighiconcernenti la gestione dei servizi perl’impiego e delle politiche attive del lavoro,vigilando sul rispetto dei citati livelli es-senziali delle prestazioni ( LEP), nonchémonitorando le politiche occupazionali;istituirà un Albo nazionale dei soggettiaccreditati a svolgere funzioni in materiadi politiche attive del lavoro, un Sistemainformativo delle politiche del lavoro ed ilfascicolo elettronico del lavoratore;

la costituenda Agenzia prendeforma dalla fusione della direzione dellepolitiche attive del ministero del Lavoro(contestualmente soppressa al ministerocompetente) con le Agenzie Italia Lavoro eISFOL: all’ISFOL, ridimensionata, sono at-tribuite le funzioni essenzialmente di stu-dio, ricerca e valutazione delle politichedel lavoro e dei servizi per l’impiego; ItaliaLavoro – commissariata dal presidenteANPAL – fornirà servizi in convenzione,in genere di supporto alle politiche attivenelle regioni. L’unico aspetto positivo ri-siede nella scelta della governance pub-blica, che superando il tipico conservato-rismo, garantisce la gestione per il tramitedi un presidente esterno nominato dalMinistro del lavoro e delle politiche socialiper tre anni;

alle suddette funzioni, attribuitealla nuova Agenzia (ANPAL) si aggiungonoil coordinamento delle politiche attive e lacondizionalità dei sussidi di disoccupa-zione all’attiva ricerca di un lavoro;

la condizionalità dei sussidi di di-soccupazione è gestita dai centri pubblicidell’impiego, che sono gli unici titolati aderogare gli assegni dopo sei mesi di di-soccupazione e a privare i disoccupati deldiritto al sussidio in caso di non accetta-zione di offerte di lavoro congrue. Alriguardo, si sottolinea che lo schema didecreto prevede che, in ausilio dei centridell’impiego, intervengano anche le agen-zie private, che segnalano la non accetta-zione delle offerte congrue, contribuendo abloccare l’erogazione ulteriore dell’assegnodi ricollocazione. Le altre novità riguar-dano l’accreditamento nazionale dei pri-vati titolati a gestire politiche attive e lavalutazione dei loro risultati nella ricollo-cazione dei disoccupati, in capo al-l’ANPAL. In ultimo, tra le funzioni piùimportanti si segnala la definizione dellaprocedura di « profilazione » dei disoccu-pati ai fini della loro assegnazione a unaclasse di occupabilità e la determinazionedell’ammontare del loro personale assegnodi ricollocazione attraverso una proceduraautomatizzata, che consente di fruire dialtri servizi, quali case popolari, ticket Asl

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ecc. I predetti servizi possono essere for-niti in regime di « quasi mercato », persalvaguardare le regioni che hanno giàadottato questo sistema;

in relazione all’assegno di ricollo-cazione, il lavoratore, in base al profilopersonale e all’assegnazione di una cate-goria di occupabilità ha diritto, dopo seimesi di sussidio di disoccupazione (NA-SpI), a un assegno da spendere presso unadelle agenzie del lavoro accreditate a li-vello nazionale (o direttamente presso ipochi centri dell’impiego che fossero ingrado di fare ricollocazione). L’assegnopuò essere riscosso prevalentemente a ri-sultato ottenuto, cioè dopo la ricolloca-zione. L’agenzia ha l’obbligo di fornireservizi di ricollocazione adeguati e il la-voratore ha l’obbligo di collaborare coltutor. L’agenzia segnala al Centro perl’impiego i casi in cui il disoccupato rifiutila congrua offerta di lavoro, la cui con-seguenza è la sospensione dell’assegno me-desimo;

in relazione alle risorse finanziarie,l’attuazione della riforma del mercato dellavoro e della sua governance avviene se-condo il modello senza costi aggiuntivi perle finanze dello Stato, trasferendo di fattoa favore dell’ANPAL sia i fondi iscritti inappositi capitoli dello stato di previsionedal Ministero del lavoro e delle politichesociali; sia i fondi per le Politiche attive dellavoro (ovvero quelli destinati a favorire ilreinserimento lavorativo dei fruitori diammortizzatori sociali anche in regime dideroga e di lavoratori in stato di disoccu-pazione, ammontanti a 15 milioni di europer l’anno 2014 e a 20 milioni di euro perciascuno degli anni 2015 e 2016), sia lerisorse del fondo di rotazione la cui do-tazione iniziale ammontava a circa 5 mi-liardi di euro (ma che al momento risultaazzerata), sia i fondi dell’ISFOL (derivantidalla riduzione della pianta organica pro-porzionale al numero delle persone mo-bilitate a favore dell’Agenzia e dalla con-trazione del numero dei membri del Con-siglio di Amministrazione), sia il 50 percento dei fondi interprofessionali non uti-lizzati dalle imprese, ed infine i fondi di

natura comunitaria, dell’FSE e del PONOccupazione 2014-2020;

rilevate le seguenti criticità:

in relazione ai profili di costituzio-nalità:

lo schema di decreto in parolaprevede agli articoli 1 e 2 le modalità sullagestione del ruolo politico e sull’organiz-zazione delle politiche attive e dei relativiservizi per il lavoro sul territorio, inter-venendo in materie che, a legislazionevigente, si intrecciano sia con la cosiddettaLegge Delrio (legge n. 56 del 2014 recantedisposizioni sulle città metropolitane, sulleprovince, sulle unioni e fusioni di comuni),di complessa attuazione, sia con la riformadel Titolo V. L’organizzazione dei serviziper il lavoro sul territorio, e, in partico-lare, la gestione dei Fondi comunitari e laformazione sono di competenza concor-rente o esclusiva delle regioni e delleprovince autonome. La predetta riformadegli enti locali prevede l’istituzione delleCittà metropolitane e gli enti di area vasta(le nuove province), lasciando alla legisla-zione statale e regionale la scelta di allo-care, oltre alle funzioni fondamentali, ul-teriori funzioni amministrative, come av-viene nella legislazione vigente. Per questaragione, segnaliamo la mancanza di unpiano straordinario per i servizi per l’im-piego che, nella relazione tra i diversilivelli istituzionali, ricostruisca la rete dirapporti interistituzionali, in modo tale daevitare l’insorgere di forme di contenziosoin futuro, confermando altresì la sceltadella prossimità dei servizi ai cittadini edalle imprese, già fatta dal legislatore nellariforma dei servizi per l’impiego del 1999;

il perno attorno al quale devonoruotare gli interventi di politica attiva sonoi cosiddetti livelli essenziali delle presta-zioni (LEP), consistenti, ai sensi dell’arti-colo 28 dello schema di decreto in parola,nello svolgimento delle funzioni ammini-strative in materia, ai sensi dei precedentiarticoli 11, comma 1, e 18; il patto diservizio personalizzato, di cui all’articolo

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20; l’assegno individuale di ricollocazione,di cui all’articolo 23; lo svolgimento delleattività di pubblica utilità di cui all’articolo26, commi 1 e 2.

sarebbe opportuno superare la di-cotomia squisitamente italiana che pone lepolitiche passive, attive ed i servizi collo-cati in distinti livelli istituzionali, attri-buendo allo Stato la definizione e lagaranzia dei Livelli essenziali delle presta-zioni in materia di servizi per l’impiego edi politiche attive per il lavoro sul terri-torio nazionale allo Stato, visto che que-st’ultimo – sia ex ante, in applicazionedella lettera m), del secondo comma, del-l’articolo 117 della Costituzione, sia expost, in via sostitutiva, ex articolo 120 dellaCostituzione – ha l’autorità di penetraretrasversalmente il limite delle materie,irrompendo anche nel dominio riservatoalle Regioni e alle Province autonomequalora sorga l’esigenza di garantire dettiLEP su tutto il territorio nazionale.

tale prestazione dovrebbe essereintesa non come prestazione minima,bensì come elemento di omogeneità dellaprestazione sul territorio e anche qualeintegrazione delle competenze tra livellocentrale e livelli territoriali;

in relazione agli articoli da 4 a 9,la previsione della costituzione dell’Agen-zia (ANPAL), perno su cui incentrare larete nazionale dei servizi e delle politicheattive, persegue l’obiettivo di creare unnuovo soggetto che faccia da guida ecoordinamento per tutti gli operatori dimercato del lavoro che agiscono sul ter-ritorio nazionale, in modo da far muovereil sistema intorno a linee di indirizzo eobiettivi, condivisi e fissati per tutto ilPaese. In primis si osserva come l’istitu-zione dell’ennesima agenzia, con gover-nance e organigramma niente affattosnelli, la cui effettiva utilità è tutta daverificare, sembri contraddire le finalità disburocratizzazione previste dalla legge de-lega;

si auspica che l’ANPAL non rap-presenti la mera creazione di una sovra-struttura che vada a sovrapporsi a quelle

già esistenti, e che porti ad una ulterioreframmentazione delle idee e delle politicheattive del lavoro, ma che possa davverofare da raccordo fra gli attori del mercatodel lavoro per concorrere alla generazionedi un sistema di welfare. L’ANPAL sicolloca al vertice di una struttura, costi-tuita da fondamenti e livelli intermedi,sotto molti aspetti, fragili, quali i centriper l’impiego, ISFOL Italia Lavoro, rispettoalla quale si prospetta un futuro decisa-mente incerto in ordine alla stessa esi-stenza o mission, essendo stata avviata acommissariamento sine die;

alla luce di quanto sopra esplici-tato, si considera quindi che sarebbe statoindispensabile prevedere quanto segue:

a) la piena valorizzazione delle pro-fessionalità presenti in ISFOL (circa 650).Sarebbe fondamentale non disperdere lecompetenze presenti all’interno di que-st’Ente e la possibilità che si programmiun percorso di definizione di una piantaorganica complessiva sia a livello nazio-nale che regionale/territoriale che veda dasubito coinvolti anche gli operatori deiCentri per l’impiego (oltre 8.500) prece-dentemente in forza nei diversi territoriprovinciali ma momentaneamente « attri-buiti » alle Regioni;

b) l’apertura di un tavolo di con-fronto , anche con le categorie interessateper fissare quanto meno un crono-pro-gramma finalizzato prevalentemente, inquesta prima fase, alla salvaguardia deilivelli occupazionali e delle professionalitàdei lavoratori coinvolti, assicurando la sta-bilità occupazionale anche dei 252 lavo-ratori precari dell’ISFOL, nonché garan-tendo la permanenza di tutti i dipendentidell’Istituto nel comparto della ricerca, incoerenza con gli impegni assunti dall’Italiaa livello comunitario per il rafforzamentodel settore della ricerca pubblica;

c) il rilancio dell’ente pubblico diricerca ISFOL, quale soggetto terzo ingrado di garantire alla stessa Agenzia,studi, ricerche, valutazioni e monitoraggidelle politiche e degli strumenti, attraversocui le stesse si attuano;

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per tali ragioni, si condivide l’esi-genza manifestata da varie associazioni dicategoria, relativamente al coinvolgimentodel partenariato economico e sociale;

riguardo al consiglio di vigilanza, dicui all’articolo 6, riteniamo che la normadovrebbe specificarne la composizione, in-dicandone la composizione paritetica frale organizzazioni sindacali e le associa-zioni datoriali. Inoltre il predetto consigliodovrebbe svolgere un ruolo vero e nonmeramente consultivo, attraverso un mo-nitoraggio costante delle politiche attive edelle misure di sostegno al reddito. Siricorda infatti che l’articolo 1 della legge10 dicembre 2014, n. 183, alla lettera d),del comma 4, prevede espressamente ilcoinvolgimento delle parti sociali nelladefinizione delle linee di indirizzo generalidell’azione dell’ANPAL;

rispetto agli organi dell’Agenzia dicui all’articolo 8, riteniamo eccessiva lacompresenza di un presidente e di undirettore generale; in una logica di razio-nalizzazione delle risorse, le funzioni deldirettore generale potrebbero anche essereassorbite dal presidente che ha la rappre-sentanza legale dell’Agenzia;

la mancanza di risorse finanziarieaggiuntive a disposizione dell’ANPAL ap-pare un ostacolo insormontabile per losviluppo di politiche attive degne di questonome e soprattutto prefigura il rischio dipregiudicare già sul nascere la ricostru-zione dei servizi all’impiego. Allo statoattuale, visti i numeri della disoccupazionesul territorio nazionale, in particolarequella giovanile (3,1 milioni di disoccupatie i 14 milioni di NEET), e lo stato diprecarietà che vivono molti lavoratori lecui aziende non sempre possono garantirecontinuità occupazionale, si ritiene chetale Agenzia non possa rappresentare lapanacea, avendo stanziato solo 60 milionidi euro, sufficienti per circa 20 mila per-sone. In questi anni, la Francia e laGermania hanno utilizzato i fondi europeiper riorganizzare i servizi per l’impiego,con investimenti dell’ordine di 5,9 miliardieuro per il primo paese e di 9 miliardi di

euro per il secondo. Una buona politicaattiva avrebbe imposto di fare lo stesso. Edinvece, l’Italia ha investito in questi servizipoco più di 500 milioni di euro, in assenzadi un coordinamento a livello nazionale edi un raccordo tra quelli pubblici e privati;

in relazione all’articolo 12, la pro-gressiva privatizzazione della gestione del-l’offerta di servizi di politica attiva dellavoro, senza prevedere alcun rafforza-mento della componente pubblica dei cen-tri per l’impiego, determinerà un inesora-bile arretramento dello Stato a favore deiprivati su un tema e su una funzione chenon può essere sovradeterminata dallaasimmetrica logica del mero profitto. Neldecreto si cerca infatti di regolare il rap-porto con i soggetti privati accreditati ,non sempre riconducibili alla sfera stret-tamente pubblicistica ponendosi l’ANPALcome regolatore diretto di questi, a pre-scindere dalla natura giuridica degli stessi,offrendo loro la possibilità, non solo diconcorrere alla creazione di una « retenazionale », ma di intervenire diretta-mente nelle attività proprie dei soggettipubblici « mediante meccanismi quasi dimercato », che li vede palesemente favoriti;

la definizione dei servizi in parti-colare nell’ottica delle specifiche conven-zioni con le Regioni e le province auto-nome, e conseguentemente l’attuazione unsistema di decentramento flessibile, ap-pare come una mera questione di mante-nimento in capo agli enti territoriali dellerisorse e degli strumenti impegnati, svi-lendo e rendendo insignificante lo sforzodi omogeneizzazione del territorio nazio-nale e di vera definizione e totale rispettoalmeno dei livelli essenziali delle presta-zioni;

sarebbe inoltre necessaria ancheuna definizione più operativa e dettagliatadelle questioni accreditamento ed albo siarispetto alle agenzie formative, sia a quelledel lavoro, in modo da garantire la soli-dità, la diffusione sul territorio e la pro-fessionalità dei soggetti accreditati. Sa-rebbe altresì importante specificare laquestione obiettivi e relative premialità,

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nonché la distribuzione delle competenzee la carenza di risorse professionali efinanziarie da dedicare. Si rileva inoltreun’incongruenza tra quanto previsto dalcomma 3 dell’articolo 12 in commento, ilquale stabilisce che in fase di prima ap-plicazione e fino alla definizione dell’albodei soggetti accreditati a svolgere funzionie compiti in materia di politiche attive dellavoro, restano valide le procedure diaccreditamento predisposte dalle Regioni eProvince autonome, ed il comma 4 delmedesimo articolo, che invece prevede lapossibilità per le normative regionali didefinire specifici regimi di accreditamentosu base regionale. Sarebbe opportuno,quindi, avere un unico sistema di accre-ditamento e non diversi sistemi a livellonazionale e regionale e diversificati tra leRegioni stesse. L’accesso ai dati del si-stema informativo è fondamentale per unattento monitoraggio delle politiche adot-tate e per favorire l’incontro fra domandae offerta di lavoro, sebbene, iniziative intal senso siano già state predisposte;

in relazione all’articolo 15, l’istitu-zione dell’Albo nazionale e degli enti ac-creditati a svolgere formazione professio-nale, dovrebbe essere valutata con parti-colare attenzione, per arrivare ad un ap-profondimento con le parti interessatenonché costituenti gli stessi fondi al fine dichiarire, definire e riscrivere al meglio lecondizioni attualmente poste in essere neltesto del decreto in particolare rispettoalla natura degli enti, alle questioni legateal controllo, alla vigilanza e al sistema dicontribuzione. La previsione nell’ambitodella rete nazionale dei servizi per lepolitiche del lavoro dei fondi interprofes-sionali per la formazione continua com-porta la necessità che si distingua trasoggetti pubblici e privati facenti partedella suddetta rete. Come ribadito damolte associazioni audite, andrebbe salva-guardata la natura privatistica dei fondiinterprofessionali per la formazione con-tinua, escludendoli ovviamente dal regimedi obblighi e divieti previsti dall’articolo incommento a carico dei soggetti che aqualsiasi titolo beneficiano di contributipubblici per lo svolgimento di attività

formativa. Un siffatto regime, unito alprelievo forzoso da parte del Governo chedal prossimo anno diventerà strutturale,finirebbe con l’ingessare l’attività dei fondivanificando i risultati prodotti in oltredieci anni di attività.

tale norma non tiene peraltroconto di quanto affermato tanto dal Con-siglio di Stato (parere n.1095 del 14 di-cembre 2011) quanto dal TAR Lazio (sen-tenza n. 13111 del 23 dicembre 2014) inmerito all’origine, destinazione e modalitàdi gestione dei finanziamenti erogati daifondi che, a loro avviso, sono da conside-rare di natura privata, escludendo qual-siasi connotazione degli stessi come orga-nismi di diritto pubblico.

non appare infatti coerente con lanatura propria dei fondi interprofessionaliconsiderarli soggetti pubblici , in quanto sitratta di soggetti gestiti sulla base dell’au-tonomia negoziale delle parti sociali cheperseguono le finalità loro assegnate dallanorma istitutiva, anche se sono sottopostialla vigilanza del Ministero del lavoro edelle politiche sociali e dell’ANPAL. Leprevisioni normative di fatto incidono sul-l’operatività e sulla capacità di program-mazione dei Fondi, in virtù della possibi-lità riconosciuta al Ministero del lavoro diadottare atti di indirizzo anche nei loroconfronti, fissando criteri di azione chevanno ben oltre l’attività di vigilanza.Come testimonia anche l’ultimo rapportoISFOL sulla formazione continua, pubbli-cato nel marzo scorso, i fondi interpro-fessionali si possono tranquillamente con-siderare la principale fonte di finanzia-mento cui attingono le imprese italiane, diqualunque dimensione, per le attività diformazione dei propri dipendenti. Innan-zitutto non si può dimenticare che i fondinascono all’interno di quel ricchissimosubstrato che è la bilateralità, in cuiconfluiscono bisogni e visioni provenientidai soggetti interessati. Inoltre, la strategiadi fondo al decreto di riordino delle po-litiche del lavoro si mostra totalmenteorientata verso una logica dirigista e cen-

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tralista, anche in riferimento alla forma-zione professionale, ed ai fondi interpro-fessionali;

dovrebbe essere attuata una nuovaimpostazione – rispetto a quanto previstodal disegno di riordino in titolo – che vadanella direzione di mantenere l’autonomiadi indirizzo e gestionale dei fondi inter-professionali per la formazione continua,distinguendo la loro azione dall’interventopiù propriamente pubblico;

in relazione al Titolo II, recanteindividuazione dei servizi e delle misure dipolitica attiva connessi allo stato di disoc-cupazione della persona, le modifiche alledisposizioni sui licenziamenti introdottefin dalla legge delega n. 183 del 2014necessitavano di un corposo intervento dipolitiche attive del lavoro, per realizzaremeccanismi efficaci di reintroduzione almondo del lavoro che consentissero adisoccupati, disoccupati parziali e soggettia rischio disoccupazione di essere presi incarico da un sistema di politiche attive cheli traghettasse efficacemente verso nuoveoccupazioni;

lo schema di decreto legislativo inquestione, all’articolo 18, prevede l’istitu-zione da parte delle Regioni e delle Pro-vince autonome di Trento e Bolzano dipropri uffici territoriali, denominati centriper l’impiego, per svolgere una serie diattività nei confronti di disoccupati, disoc-cupati parziali e soggetti a rischio disoc-cupazione;

non si comprende quanti saranno inuovi centri per l’impiego adibiti a svol-gere le nuove mansioni, se coinciderannocon quelli già esistenti e in che modoverranno potenziati per garantire la rea-lizzazione degli obiettivi di cui all’articolo18, comma 1;

a fronte di un mancato investi-mento statale nei servizi pubblici per l’im-piego, di un mancato potenziamento dirisorse umane ed economiche, di unamancata distribuzione che tenga in consi-derazione i territori più svantaggiati e lerelative dotazioni infrastrutturali, sono al

momento di scarso impatto e di pocaincidenza concreta tutte le innovazioniintrodotte dallo schema di decreto inesame;

sarebbe importante che i centri perl’Impiego potessero usufruire: a) della pos-sibilità di incentivare le assunzioni dopoun percorso fatto con il lavoratore, b) dirisorse dedicate all’orientamento scolasticoe professionale;

si ritiene inoltre inaccettabile cheuna parte significativa e qualificata deglioperatori dei servizi per l’impiego sianolavoratori precari che operano nei servizida oltre un decennio. Per questa ragione,anche ai fini del mantenimento della do-tazione organica necessaria all’erogazionedei servizi, appare indispensabile indivi-duare modalità e risorse per la assunzionestabile dei lavoratori impiegati con con-tratti non a tempo indeterminato presso iservizi pubblici per il lavoro e la forma-zione provinciali, coerentemente con iprincipi costituzionali in tema di pubblicoimpiego, estendendo agli stessi le normepreviste dall’articolo 4 della legge n. 125del 2013. A tal fine, il trasferimento dellefunzioni svolte dalle province ai nuovicentri, dovrebbe comportare l’acquisizionedelle relative graduatorie concorsuali e ditutte le prerogative di legge maturate inservizio dal personale non a tempo inde-terminato;

i centri in parola già in esserehanno infatti palesato, fino ad oggi, note-voli difficoltà a gestire le funzioni e icompiti a cui erano preposte e se, comerisulta dallo schema di decreto legislativoin oggetto, il loro ruolo sarà potenziato, afronte di una mancata erogazione di fondie di un mancato stanziamento di risorserisulta assai difficile immaginare che lasituazione possa davvero migliorare e chele procedure per il reinserimento nelmondo del lavoro possano snellirsi, garan-tendo reali vantaggi ai lavoratori in statodi disoccupazione;

in relazione all’articolo 18, an-drebbe innanzitutto attuato un significa-tivo investimento statale nei servizi pub-

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blici per l’impiego, nel monitoraggio enella valutazione della qualità dei serviziper il lavoro, affidandone la valutazione aun soggetto pubblico di ricerca, in grado digarantire terzietà e autorevolezza nel pro-cesso valutativo;

in relazione all’articolo 23, pur ri-tenendo che, previa sottoscrizione delpatto di servizio personalizzato, l’assegnodi ricollocazione dovrebbe essere garantitoa tutti i lavoratori entro i primi tre mesidi disoccupazione, indipendentementedalla durata del periodo in questione, nonpossono essere sottaciute alcune conside-razioni oggettive: l’assegno di ricolloca-zione, che ha una sua dotazione finanzia-ria autonoma, nei prossimi anni sarà co-perto con le risorse finanziarie dei pro-grammi operativi nazionali e regionalicofinanziati con i fondi strutturali europei.E solo la collaborazione tra regioni eagenzie private può garantirne il successo,in attesa della modifica costituzionale sucompetenza delle politiche attive e trasfe-rimento dei centri per l’impiego pubblicidalle provincie alle regioni. È evidente chediventano cruciali i dettagli su quantiassegni di ricollocazione emettere e dopoquanto tempo trascorso in disoccupazione,a fronte di uno stanziamento (come sopragià affermato di 60 milioni di euro, suf-ficienti per circa 20 mila persone, mentrein Italia abbiamo oltre 3, 4 milioni didisoccupati;

ovviamente, non tutti gli aventi di-ritto chiederanno l’assegno né tantomenoverranno ricollocati (e quindi l’assegnonon potrà essere incassato). Ma gli effettisulle finanze pubbliche e sullo sviluppo delmercato degli enti accreditati sarannomolto diversi a seconda delle scelte com-piute sulla platea degli aventi diritto. Se siassume un assegno di ricollocazione mediodi circa 2.500 euro (l’ammontare varierà aseconda della fascia di occupabilità e dellaregione), si può facilmente capire che ilpotenziale di impatto e di spesa è assairilevante;

in relazione all’articolo 24, ilcomma 3, riduce dal 50 per cento al 20

per cento la misura del contributo men-sile, spettante al datore di lavoro cheassume, senza esserne tenuto, a tempopieno ed indeterminato un lavoratore chefruisca del trattamento NASpI, destinandola corrispondente quota del 30 per centoal Fondo per le politiche attive del lavoroal fine di finanziare l’assegno di ricollo-cazione. La norma, tuttavia, va ad incideresu una misura che favorisce la direttaricollocazione dei lavoratori presso le im-prese a fronte di un assegno per la ri-collocazione che, al contrario, è una mi-sura che coinvolge gli intermediari (serviziper l’impiego pubblici e privati) e nondirettamente le imprese.

si concorda con talune associazioniche richiedono l’abrogazione di tale dispo-sizione;

in relazione all’articolo 32, è rite-nuta positiva l’introduzione degli incentiviall’assunzione per l’apprendistato per laqualifica e il diploma professionale, ildiploma di istruzione secondaria superioree il certificato di specializzazione tecnicasuperiore, coerentemente con le previsionidel d.lgs. n. 81/2015, quale strumento utileper favorire la diffusione di un realesistema di alternanza scuola lavoro. Alriguardo, dovrebbe comunque essere pre-vista la stabilizzazione dello sgravio con-tributivo totale per le assunzioni di ap-prendisti in aziende fino a 9 dipendenti,attualmente riconosciuto per le assunzionieffettuate fino al 31 dicembre 2016;

inoltre, va segnalato che il comma2 dell’articolo in commento, a differenzadi quanto attualmente previsto dall’arti-colo 7, comma 9, del testo unico sull’ap-prendistato professionalizzante (peraltrofortemente marginalizzato dal bonus oc-cupazionale della legge di stabilità 2015 edall’introduzione del contratto a tutelecrescenti)., non permette il mantenimentodei benefici anche nell’anno successivo allaprosecuzione del rapporto di lavoro altermine del periodo di formazione;

si tratta di una previsione che malsi concilia con l’intento di valorizzare e

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rilanciare una forma di apprendistato chein questi anni non ha praticamente trovatoapplicazione;

come ulteriore misura incentivanteandrebbe quindi prevista, per le assun-zioni con apprendistato di primo livello, lapossibilità di mantenere i benefici contri-butivi anche nell’anno successivo alla pro-secuzione del rapporto di lavoro;

in relazione ai lavoratori autonomi:

lo schema di decreto sottintendeuna totale coincidenza tra il concetto dilavoro e con quello di lavoro dipendente;come già è avvenuto per il sostegno alladisoccupazione (NASpI; DIS-COLL; ASDI)non si fa mai riferimento al lavoro auto-nomo e piccolo imprenditoriale;

come sottolineato dal Co.Lap, leprofessioni associative rappresentano il 14per cento della forza lavoro di questopaese. Tuttavia non sono affatto compresinell’ambito dei circuiti di promozione eorientamento; sarebbe quindi fondamen-tale promuovere sinergie tra i centri perl’impiego e le associazioni professionali,perché parte delle competenze acquisite,per esempio, in un contesto organizzatopossono poi diventare core competence inprofessioni anche autonome;

anche relativamente all’auto im-piego, lo schema di decreto lo fa coinci-dere con la piccola impresa, dimenticandola possibilità che questo possa essere eser-citato in forma da libero professionista;

riguardo alla formazione, si ricordache il comma 3 dell’articolo 1 ribadisce ildiritto di ogni individuo ad accedere aservizi di collocamento gratuito mediateservizi volti a migliorare l’efficienza delmercato del lavoro, imponendo all’agenzial’obbligo di rimuovere tutti quegli ostacoliche impediscono al lavoratore autonomodi accedere alla formazione finanziata (re-gionale). Il mancato riferimento alle asso-ciazioni professionali crea una grave di-sparità tra cittadini;

al fine di redimere le suddettemanchevolezze, sarebbe stato quanto mai

opportuno prevedere di estendere le di-sposizioni contenute agli articoli 6, 11, 18,19 e 23 prevedendo quanto segue:

a) la designazione dei componenti delconsiglio di vigilanza (articolo 6) dovrebbeessere effettuata anche dalle forme aggre-gative delle associazioni professionali aisensi della legge n. 4 del 2013 iscritteall’elenco del Ministero dello sviluppo eco-nomico;

b) all’articolo 18, relativamente al-l’orientamento individualizzato all’autoim-piego e tutoraggio per le fasi successiveall’avvio dell’impresa, sarebbe stato quantomai necessario inserire la medesima pre-visione anche per le professioni autonome;si conviene col Co.Lap riguardo al prin-cipio in base al quale l’autoimpiego, oltread essere impresa, possa essere anchelavoro autonomo;

c) all’articolo 19 comma 4, lettera a),si sarebbero dovuti inserire tra i disoccu-pati parziali anche i lavoratori autonomiche abbiano un reddito inferiore al mi-nimo, esente da imposizione fiscale (seb-bene questa identificazione non trovi af-fatto copertura nella norma relativa allaNASPI, DIS-COLL o ASDI).

Il riconoscimento della disoccupa-zione parziale permetterebbe a questa fat-tispecie di lavoratori di accedere esclusi-vamente ai servizi di politiche attive offertiper la ricollocazione e non ai sostegni alreddito. In specie, al lavoratore autonomocon reddito inferiore al minimo esente daimposizione fiscale, sarebbe opportuno of-frire, seppure in misura riproporzionatal’assegno di ricollocazione, utile alla riqua-lificazione, o in alternativa:

prevedere come assegno di ricollo-cazione o meglio di riqualificazione per illavoratore autonomo ai sensi della leggen. 4 del 2013, l’intera deducibilità dei costidella formazione come strumento di po-litica attiva;

per concludere, alla luce di quantoespresso in premessa, ritenendo quindiche, lo schema di decreto in titolo, risulta

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insoddisfacente riguardo alla costituzionedi una solida struttura informativa pub-blica capace di rendere trasparente e mo-nitorabile l’intera offerta dei servizi dipolitica attiva, agli esiti in termini occu-pazionali, alla qualità dell’occupazione e alrapporto tra costi e benefici, nonché a unsignificativo incremento di risorse da de-stinare ai servizi pubblici per l’impiego, in

modo da rendere finalmente efficace ilsistema nazionale di politiche attive,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Chimienti, Tripiedi, Ciprini,Cominardi, Dall’Osso, Lom-bardi ».

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ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordinodella normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche

attive (Atto n. 177).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI AIRAUDO,PLACIDO, NICCHI E GREGORI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo per il riordino della normativa inmateria di servizi per il lavoro e di poli-tiche attive (Atto n.177);

premesso che:

l’adozione di strategie volte a ga-rantire il reimpiego di un numero semprecrescente di disoccupati conduce a bene-fici oltre che per il sistema economico nelsuo complesso, anche e soprattutto per glistessi lavoratori;

anche il tema dei servizi per l’im-piego, costretti fino ad oggi a ricoprire unafunzione marginale, ed in generale quellodelle politiche attive, non trovano, tra lepieghe del testo dello schema di decretoatto n. 177, adeguata risposta, dovendosilo stesso misurare con il rispetto delvincolo finanziario di non imporre mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.Qualunque azione riformatrice del mer-cato del lavoro e della sua governance nonpuò, infatti, limitarsi ad evocare il temadel riordino della normativa, ma, piutto-sto, deve investire su tutti quegli strumentidi politica attiva, incentivi all’assunzione,collocamento mirato delle persone disabili,inserimento nel tessuto produttivo di sog-getti in cerca di lavoro e coinvolgimentoattivo dei lavoratori espulsi dal mercatodel lavoro e dei beneficiari di ammortiz-zatori sociali, stanziando per essi, contra-riamente a quanto previsto dalla leggedelega, nuove e maggiori risorse;

inoltre, la tutela universalistica neiconfronti della disoccupazione, che do-vrebbe essere finalizzata a garantire ladignità della persona ed a favorire ilcontrasto alla marginalità, non dovrebbeprescindere dal rafforzamento di tuttequelle politiche finalizzate al reinseri-mento nel mercato del lavoro. Di contro,è arduo trovare traccia di tutto questoall’interno dello schema di decreto legisla-tivo, il quale non solo non fa alcun rife-rimento al reperimento di maggiori risorsefinanziarie necessarie ad assicurare il so-stegno al reddito, ma non provvede nean-che ad incrementare quelle seppur irriso-rie risorse stanziate fino ad oggi a favoredelle politiche attive;

d’altra parte la credibilità dellostesso Jobs Act si gioca anche nella ragio-nevole aspettativa di tutti coloro che per-dono il lavoro ad essere sostenuti daadeguati programmi di riqualificazioneprofessionale o accompagnati nella ricercadi un nuovo impiego da una moderna retedi servizi per l’impiego. Ed infatti i tonitrionfalistici che seguirono al varo dellenuove disposizioni sui licenziamenti e sullecosiddette tutele crescenti annunciavanoun robusto intervento di politiche attiveper il lavoro al fine di realizzare quelcircolo virtuoso di flexsecurity che avrebbedovuto prendere in carico, anche soste-nendola economicamente, la persona inat-tiva e traghettarla verso altra occupazione;

eppure, nonostante nel nostroPaese si parli da oltre vent’anni di politi-

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che attive, la politica ha complicato nonpoco il quadro giuridico ed istituzionale,contribuendo, nell’ambito della riformadel Titolo V della Costituzione, a realiz-zare quella profonda frammentazionedelle politiche del lavoro fino ad oggigestite su scala regionale con differenzialidi efficienza preoccupanti quanto evidenti.Tale quadro disomogeneo avrebbe portatol’attuale governo a ricondurre a livellostatale, attraverso l’istituzione di un’Agen-zia nazionale per l’occupazione, tutte lecompetenze gestionali in materia di servizial lavoro, politiche attive e indennità didisoccupazione, lasciando a livello regio-nale solo la definizione delle stesse, solu-zione dettagli probabilmente dall’illusioneche la neo Agenzia possa surrogare aquello che la maggior parte delle Regioninon è riuscita a fare;

inoltre il progressivo conclamarsied aggravarsi della crisi economica insortanel 2007, ha condotto dall’opportunità allastringente necessità di sperimentare, attra-verso lo strumento dell’ammortizzatoresociale in deroga, l’integrazione tra poli-tiche passive e attive, anche grazie alsostegno offerto dal Fondo Sociale Euro-peo 2007-2013;

purtroppo, le esperienze condottein tale ambito fino oggi restituiscono undato sostanziale: il tempo dedicato allapolitica attiva da parte del soggetto presoin carico si rivela, in modo chiaro einoppugnabile, a parte alcuni sporadicicasi fortunati, un mero adempimento for-male, poiché l’offerta formativa promossadalla maggior parte dei territori non ri-sponderebbe ai reali fabbisogni professio-nali e distintamente riferibili agli stessisistemi locali di competenze;

come riporta l’OCSE nel suo ultimorapporto, il sistema italiano dei servizi peril lavoro e le politiche attive è moltolontano dagli standard europei. Le risorseimpegnate nel nostro Paese per l’attiva-zione al lavoro non superano il venti percento del totale delle risorse per le poli-tiche del lavoro (che per quasi l’ottantaper cento si riconducono a meri interventi

di politica passiva) e sono circa la metà diquanto impegnato ogni anno da Paesicome la Francia e la Germania, per nonparlare delle risorse impegnate in serviziper l’impiego pubblici, che sono addirit-tura di dieci volte inferiori all’investimentomedio annuo dei suddetti Paesi. Si tratta,sempre secondo dati dell’Ocse, di uno 0,37per cento del PIL nel 2011 a fronte di unamedia europea dello 0,7 per cento. Se poisi divide questa spesa per il numero deidisoccupati, si scopre che nel solo 2012 ilnostro Paese ha speso in media 1.800 europer disoccupato a fronte dei 16.900 eurodella Danimarca e dei 6.500 euro delBelgio. A causa di tale gap l’Italia, semprerispetto alle valutazioni dell’OCSE e dellaCommissione Europa, si colloca al 24o

posto sui 28 paesi dell’Unione;

il programma « Garanzia Giovani »,dal canto suo, quale nuovo approccio alladisoccupazione giovanile al quale nonsono seguiti un adeguato impegno finan-ziario ed un reale sistema di monitoraggio,ha oramai mostrato, in modo chiaro eimbarazzante, il suo fallimentare esito siain termini di efficacia e qualità occupa-zionale, sia in termini di efficienza delprocesso di implementazione, e dimostratoche il vero vulnus è rappresentato dall’in-capacità dell’amministrazione pubblica dicostruire le premesse dell’incontro tra ladomanda e l’offerta di lavoro;

anche lo schema di decreto atton. 177 muove dal complesso quadro diproblemi e criticità, che peraltro ancorapermangono in modo drammatico, su cuisi è innestato, a partire dalla fine deglianni 90, il processo di riforma dei serviziper l’impiego (ex uffici di collocamento),nell’intento di porre rimedio alla debo-lezza degli stessi nel determinare l’incon-tro tra domanda e offerta di lavoro, e nellaprospettiva di ripensare i modelli di poli-tica attiva del lavoro sino ad oggi adottati,rivelatisi, come si è visto, inefficaci eindipendenti dalle dinamiche dei sistemiproduttivi, senza peraltro prevedere unpiano nazionale di rafforzamento delle

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risorse stanziate ed una più efficace pro-grammazione delle risorse stanziate dalFondo sociale europeo;

all’interno dell’intero provvedi-mento la scena sembra dominata dall’isti-tuenda Agenzia, data la posizione centraleattribuitale nella gestione del mercato dellavoro e che si profilerebbe come la pa-nacea risolutrice, come la leva strategicaper il superamento di tutti i problemi cheaffliggono il nostro mercato del lavoro,secondo uno schema che darebbe perscontata la previgenza del riordino dellecompetenze previsto dalla novella in iti-nere dell’articolo 117 della Costituzioneattualmente all’esame del Senato, e chefarebbe acquisire a livello centrale allastessa Agenzia le competenze gestionali inmateria di servizi per l’impiego e di poli-tiche attive, ereditando anche quelle fa-centi capo alle disciolte province, e man-tenere solo in via residuale alle regioni lecompetenze in materia di programma-zione di politiche attive del lavoro, il tuttosenza però prevedere: 1) un riadegua-mento in termini di quantità e qualifica-zione delle risorse umane e di dotazioniinfrastrutturali dedicate ai servizi per l’im-piego; 2) una puntuale definizione deilivelli essenziali delle prestazioni (LEP); 3)un sistema di monitoraggio e valutazionedelle performance degli stessi servizi per illavoro che ne affidi la conduzione ad unsoggetto pubblico di ricerca a garanzia diterzietà ed autorevolezza dello stesso pro-cesso valutativo; 4) la costruzione di unadorsale informativa in grado di assicuraretrasparenza all’offerta dei servizi di poli-tica attiva, agli esiti in termini occupazio-nali, alla qualità dell’occupazione ed alrapporto tra costi e benefici;

l’operazione, prevedendo il riposi-zionamento delle deleghe di politica attivadalle Regioni allo Stato, più che avanguar-dista, sembra rivangare il passato, ripor-tando l’intero sistema indietro di oltre 60anni a quando operava il famigerato col-locamento statale, andando in controten-denza rispetto a quanto compiuto, negliultimi anni, dalla maggioranza dei Paesieuropei. Inoltre, il riassetto organizzativo

prospettato dal decreto legislativo, centra-lizzando l’erogazione dei servizi di politicaattiva a livello statale, di fatto, rischia diallontanare definitivamente tale materiadalle esigenze del territorio;

altro rischio che comporterà lacentralizzazione in una struttura unica èche la stessa conduca alla creazione di undinosauro istituzionale che adotta politi-che del lavoro pianificate e realizzate sumodelli standardizzati che non potrannotener conto, in alcun modo, delle specifi-che esigenze di natura locale, senza alcunriconoscimento alle Regione di un ruoloforte in materia di formazione e lavoro esenza alcuna condivisione con le stesse deilivelli di prestazione da fornire ai lavora-tori, con conseguente appiattimento dellepolitiche attive anche a livello nazionale;

l’articolo 3 dello schema di decretosposta le competenze sui programmi co-munitari dal Ministero del lavoro allacostituenda ANPAL. Un quadro istituzio-nale così costituito ricondurrà in capo allastessa Agenzia quelle funzioni strategichelegate ai finanziamenti comunitari, attra-verso la sua diretta gestione del PONOccupazione 2014-2020 del FSE (snatu-rando, in tal modo ed indebitamente, lefinalità occupazionali dello stesso fondo)in relazione alla programmazione dellepolitiche del lavoro e inclusione sociale,lasciando al Ministero il solo ruolo diindirizzo e vigilanza sull’ANPAL, ribal-tando così un sistema che ha operato finoad oggi, ove il Ministero esercitava il suoruolo strategico nella gestione e program-mazione delle politiche del lavoro e del-l’inclusione sociale;

lo schema di decreto, pertanto,conferisce al Ministero il presidio di unnumero molto limitato di ambiti tematicirispetto al passato e con modalità assolu-tamente aleatorie, quali:

a) la definizione del concetto di con-grua offerta di lavoro;

b) la definizione dei criteri per l’ac-creditamento degli enti di formazione edei servizi per l’impiego privati;

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c) la definizione delle linee di indi-rizzo per l’attuazione della normativa na-zionale in materia di politiche attive dellavoro;

d) l’indirizzo sui fondi interprofessio-nali sulla formazione continua;

e) la verifica dei livelli essenziali delleprestazioni su tutto il territorio nazionalee monitoraggio delle politiche occupazio-nali e del lavoro;

altro grande assente all’interno delprovvedimento è il coinvolgimento delleparti sociali: stando alla delega le partivanno coinvolte, ma resta aperta la que-stione del loro livello di partecipazione;

dalla strategia di fondo di riordinodelle politiche del lavoro come prospettatanello schema di decreto n. 177, totalmenteorientata verso una logica dirigista e cen-tralista anche riguardo alla formazioneprofessionale, ed ai fondi interprofessio-nali in particolare, deriveranno anche pro-blemi che andranno a discapito degliutenti finali della formazione professio-nale. Non si può tralasciare che i fondinascono all’interno di quel ricchissimosubstrato che è la bilateralità, in cuiconfluiscono bisogni e visioni provenientisia dalle imprese che dai lavoratori, e solograzie a questa pluralità si possono co-struire strumenti in grado di soddisfaredavvero le parti in gioco ed un sistema adindirizzo esclusivamente pubblico non fa-rebbe altro che allontanare le imprese dalcentro strategico e decisionale;

sul fronte delle risorse finanziarie,l’articolo 4 dello schema di decreto sotto-linea come l’istituzione dell’ANPAL dovràavvenire senza maggiori oneri per la fi-nanza pubblica. Non si comprende a que-sto punto come la costituzione di unorganismo deputato a svolgere un ruolostrategico per l’attuazione di politiche at-tive del lavoro e dell’inclusione possa es-sere realizzata a costo zero. Parimenti nonsi può non condannare l’attacco sferratodallo schema di decreto legislativo n. 177anche al personale degli istituti coinvoltinell’operazione di devoluzione delle fun-

zioni di coordinamento e gestione dellepolitiche attive del lavoro, soprattutto acarico dell’Ente Pubblico di RicercaISFOL, unico ente che da anni si occupadi ricerca, monitoraggio e valutazione dipolitiche attive del lavoro, della forma-zione e del welfare, in relazione al qualesi prevede la mobilità coatta verso lacostituenda Agenzia di un contingente ri-levante di personale con conseguente ri-duzione della sua pianta organica, e diItalia Lavoro Spa, di cui si prevede ilcommissariamento ed il successivo sciogli-mento;

in realtà la suddetta istituzione,senza peraltro una chiara definizione eripartizione di ruoli e funzioni tra i treorganismi interessati (ISFOL, Ministerodel lavoro e Agenzia Nazionale), cosa che,peraltro, rende opaca la relazione tra glistessi, si tramuterà in un costo per lacollettività, visto che il processo di sman-tellamento, in termini di funzioni e rela-tivo personale, del Ministero del Lavoro edell’ISFOL, sarà accompagnato anche dalpassaggio delle funzioni fino ad oggi incapo alla Direzione generale del Ministerodel lavoro con riferimento alle politicheattive, ai servizi per il lavoro e alla for-mazione all’ANPAL, insieme alla gestionedei Fondi Interprofessionali, passaggio chesi rivelerà, di fatto, in una duplicazionedell’osservatorio sulle medesime temati-che, visto che l’articolo 10 dello schema didecreto legislativo le conferma anche al-l’ISFOL, insieme ai compiti di monitorag-gio e valutazione degli obiettivi e dell’ope-rato dell’ANPAL: se così fosse l’ISFOLandrebbe rafforzato, sia in termini difinanziamenti che di personale, e nonindebolito, come invece prevede il decreto;

di tale soggetto nascente se nedefinisce all’articolo 4 dello schema didecreto la dotazione organica, pari a 395unità, compresi i livelli dirigenziali, dellequali 230 provenienti dal Ministero e 157dall’ISFOL, queste ultime tutte presumi-bilmente di ruolo visto che il decreto nonfa nessun riferimento esplicito al perso-nale a tempo determinato che, pur pos-sedendo un contratto di lavoro fino al

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2020, non esclude il trasferimento inANPAL. Inoltre nel decreto si afferma chei dipendenti, sia che transitino dal mini-stero che dall’ISFOL, potranno portarecon sé le diverse tipologie contrattuali eprevidenziali di appartenenza, condizionequesta che farà emergere criticità dalpunto di vista di trasparenza e separa-zione di ruoli e funzioni, nonché difficoltàdi relazioni tra colleghi con contratti eretribuzioni diverse a parità di mansioni.A questo quadro di indeterminatezza siaggiunge la mancanza di chiarezza sullemodalità attraverso cui il personale ISFOLverrà trasferito presso l’Agenzia; non èesplicitato infatti se si tratterà di adesionevolontaria attraverso procedure concor-suali o mobilità coatta. Dunque il decreto,che appare denso di informazioni in me-rito alle figure professionali che costitui-ranno il futuro management dell’Agenzia, èassolutamente reticente sul destino delpersonale precario dell’ISFOL, che am-monta a circa 250 unità, e di tutto ilpersonale della società per azioni ItaliaLavoro, avviata ad un commissariamentosine die;

si prevede inoltre la possibilità daparte dell’ANPAL di incrementare la do-tazione organica tramite l’utilizzo del 20per cento delle entrate annue del fondo dirotazione. In tal modo l’agenzia benefi-cerà, in misura sempre maggiore, di quotedi finanziamento pubblico a tutto scapitodi istituzioni pubbliche, come l’ISFOL, conesperienza pluriennale nel settore, ri-schiando anche di diventare un carroz-zone poco gestibile con competenze maldefinite, anche in considerazione dellamancata riforma del Titolo V della Costi-tuzione. Altre risorse che concorreranno afinanziare l’ANPAL provengono dai dispo-sitivi normativi dedicati alla formazionedei lavoratori attivi e inattivi: in partico-lare rientrano il 50 per cento delle risorsedei Fondi Interprofessionali, di cui all’ar-ticolo 25 della legge n. 845 del 1978, chei datori di lavoro non hanno destinato aiFondi interprofessionali per la formazionecontinua, con ovvie limitazioni di finan-ziamento per la formazione dei lavoratoridelle imprese, e 60 milioni di euro del

Fondo di Rotazione per la formazioneprofessionale, costituito per la gestione deiprogetti comunitari in ambito regionale edestinato alla Garanzia Giovani, riducendoper le Regioni la capacità d’intervento sulterritorio e limitandone la possibilità diprogrammazione. Tale meccanismo, cheda un lato sembra ricondurre le risorsegestite dai fondi interprofessionali nell’al-veo pubblicistico, e dall’altro vorrebbe li-mitarne la fruizione a quei soggetti chesiano accreditati al sistema nazionale perla formazione, fa intravedere un mal ce-lato tentativo di riportare questi fondi nelcalderone unico delle risorse pubbliche, inbarba a tutti i recenti indirizzi giurispru-denziali. Una tale operazione sarebbe tre-mendamente dannosa per le imprese e pergli enti di settore, in quanto toglierebbequei requisiti di flessibilità e reattività cheda sempre caratterizzano i fondi interpro-fessionali, finendo con l’ingessare il si-stema e riprodurre tutti i limiti tipici delsistema pubblico, che fino ad ora i fondiavevano dimostrato di poter superare;

il processo di progressivo indeboli-mento dell’ISFOL, previsto dal decreto, èpoi confermato anche dalla riduzione delcontributo finanziario istituzionale previ-sto per il turnover, a decorrere dall’anno2016, determinando in questo modo l’im-possibilità per l’Istituto di procedere adassunzioni e di consolidare la sua funzionedi ente pubblico di ricerca pubblica aservizio del Paese. Infine con lo stessodecreto si prevede di bandire un concorsoper assunzioni riservando una quota noninferiore al 50 per cento al personaleproveniente da enti di ricerca e forma-zione, senza specificare la ripartizionedella riserva tra ISFOL ed Italia Lavoro;

il caso dell’ISFOL merita, comun-que, un approfondimento specifico, poichérappresenta un ulteriore caso del processodi smantellamento della ricerca pubblicain questo Paese, che disattende lo stessotarget definito da Europa 2020, che stabi-lisce un investimento nella ricerca pari al3 per cento del PIL, a fronte dell’esiguo1,27 per cento dell’Italia, ed avvalora ildubbio che l’attuale governo attribuisca

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scarso valore alla valutazione delle politi-che del lavoro, a quelle sociali e formative.Diversamente, il caso ISFOL dovrebbe of-frire l’occasione per sottolineare la neces-sità di aprire un fronte ampio che, resti-tuendo centralità al Parlamento, riporti incima alle priorità del Paese la ricercapubblica, nella consapevolezza che lastessa ricerca non si può condurre a costozero e che il reale esercizio di azioniessenziali e strategiche, come le politicheattive per il lavoro e la formazione,avrebbe meritato, semmai, un interventoche valorizzasse l’esistente e superasse leattuali criticità di sistema, difendendo erilanciando l’ISFOL quale bene comunecon funzioni di terzietà e garanzia nel-l’opera di valutazione e monitoraggio dellepolitiche della formazione, del lavoro edell’inclusione sociale;

con riferimento alle sorti di ItaliaLavoro Spa, società controllata dal Tesoro,ma riconosciuta come ente strumentaledel Ministero del Lavoro e di cui l’articolo4 dello schema di decreto prevede il com-missariamento ed il successivo sciogli-mento, nessuna garanzia è offerta ai 1.200dipendenti: un paradosso, visto che sitratta di persone che quotidianamente siimpegnano per lo sviluppo di buona oc-cupazione. All’interno di Italia Lavoro,infatti, sono attualmente impiegati 400dipendenti a tempo indeterminato, ai qualivanno aggiunti 570 contratti a progetto ea termine, ai quali vanno aggiunti oltre300 soggetti provenienti da una proceduradi selezione in via di definizione, tuttilavoratori che si occupano di assistenzatecnica per Regioni, centri per l’impiego estrutture nazionali nell’ambito delle poli-tiche attive, lavorando in particolare suifondi europei per l’occupazione;

tutto quanto premesso avverrà, no-nostante il nodo irrisolto del finanzia-mento dei centri per l’impiego, in assenzadi un accordo istituzionale per assicurarelo stipendio delle migliaia di ex dipendentidelle Province che ad oggi operano neiservizi per l’impiego nei territori regionali;

altri aspetti critici contenuti nelloschema di decreto sono così riassumibili:

1) la progressiva privatizzazione pre-vista dall’articolo 12 della gestione dell’of-ferta di servizi di politica attiva del lavoro,attraverso l’accreditamento dei servizi perl’impiego privati (APL), che, senza preve-dere alcun rafforzamento della compo-nente pubblica, determinerà un inesora-bile arretramento dello Stato a favore deiprivati su un tema e su una funzione chenon può essere sovradeterminata dallaasimmetrica logica del mero profitto;

2) il principio che rende qualsivogliaforma di sostegno al reddito condizionatadalla disponibilità del soggetto di rendersidisponibile ad un percorso di politicaattiva e ad un’offerta congrua di lavoro èuna visione che, oltre ad essere opaca equindi poco chiara, rivela una grave erischiosa scelta di campo operata dal Go-verno a tutto vantaggio dei soggetti privati,in guisa che ai centri per l’impiego (ilpubblico) altro non resta che il residualeprocesso di profilatura del soggetto, e datal’esiguità di tali compiti, da un lato, e ilconsistente numero di dipendenti che ope-rano in tali centri, dall’altro, c’è da chie-dersi quale sarà il destino degli oltre 7500dipendenti;

3) l’introduzione all’articolo 26 dellaprevisione secondo la quale i titolari ditrattamenti di integrazione salariale incostanza di rapporto di lavoro possonoessere chiamati a svolgere lavori di pub-blica utilità, possibilità che, oltre ad ab-bassare ulteriormente il valore del lavoro,visto che la cassa integrazione non coin-cide con il salario percepito e che conquesto meccanismo si abbassa inevitabil-mente il costo del lavoro a solo vantaggiodello Stato, penalizza anche il valore dellavoro di tutti quegli operatori che nelterzo settore svolgono funzioni analoghe;

altra serie di problemi è quella chederiva dalla sostenibilità dell’impianto uni-versalistico previsto nell’erogazione deiservizi di attivazione. Infatti per tutti ilavoratori, disoccupati e sospesi, è previstoil contatto ufficiale con il centro perl’impiego per stipulare il Patto di servizio,nel quale sono contenuti tutti i servizi di

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attivazione con una serie di distinzioni. Inpratica, secondo il nuovo meccanismo, icentri per l’impiego saranno chiamati astipulare e gestire entro 6 mesi una plateastimabile in oltre due milioni di persone.Secondo lo stesso meccanismo, quei lavo-ratori che si saranno dichiarati disponibilivengono obbligati a transitare presso icentri per l’impiego entro due mesi dal-l’iscrizione telematica per sottoscrivere ilPatto di servizio, mentre solo i disoccupatioltre i 6 mesi possono accedere all’assegnodi ricollocazione tramite i privati: in talmodo si delineerebbe un sistema che, dauna parte, invia al contratto di ricolloca-zione i soli disoccupati da più di 6 mesi edall’altro parcheggia i disoccupati da menodi 6 mesi, in azioni di attivazione (orien-tamento e bilancio delle competenze)presso i centri per l’impiego, per poirinviarli ad un catalogo di corsi di forma-zione presenti nella programmazione FSEe dei Fondi Interprofessionali;

il modello proposto prevede inoltrel’affidamento, in via esclusiva, all’opera-

tore pubblico della profilazione e dellarealizzazione del Patto di servizio, mentreil coinvolgimento delle Agenzie per il la-voro è immaginato (eventualmente) solosuccessivamente, generando una disper-sione del loro valore aggiunto nell’erogareservizi di politiche attive. Con tali modalitàlo schema di decreto non scongiura laframmentarietà delle azioni e dei processida cui scaturiscono i servizi, mantenendoesclusivamente un approccio organizzativofondato sulla centralità degli erogatori diservizi invece che sull’utente, ripropo-nendo una logica nella quale: un soggettodefinisce i percorsi da seguire, successiva-mente un altro ne gestisce una parte (laformazione), e poi il terzo l’accompagna-mento al lavoro, sottoponendo, in talmodo, l’utente-lavoratore, a più interlocu-zioni incapaci di generare valore,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Airaudo, Placido, Nicchi, Gregori ».

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ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordinodella normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche

attive. Atto n. 177.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PAREREDEL DEPUTATO SIMONETTI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo per il riordino della normativa inmateria di servizi per il lavoro e di poli-tiche attive (Atto n. 177);

premesso che:

il provvedimento di riforma deiservizi per l’impiego e di politiche attiveprevede l’istituzione di una Agenzia na-zionale per le politiche del lavoro, deno-minata ANPAL, partecipata da Stato, Re-gioni e province autonome, e vigilata dalMinistero del lavoro;

tale istituzione denuncia una cen-tralizzazione dei servizi per l’impiego, nonfunzionale alle specifiche esigenze dei ter-ritori regionali e poco efficiente rispettoalla finalità di garantire livelli omogenei dipolitiche attive su tutto il territorio nazio-nale che si intende perseguire;

invero, si corre il rischio di vani-ficare alcune esperienze positive costruitenegli ultimi anni sul territorio e di annul-lare alcuni modelli di successo di alcuneregioni del Nord in materia di politicheattive e passive del lavoro, servizi all’im-piego, formazione, riqualificazione, orien-tamento;

la centralizzazione in una solastruttura dell’erogazione dei servizi di po-litica attiva a livello statale, prospettal’adozione di politiche del lavoro program-mate e regolate su modelli standardizzatied ingessati, che non tengono conto dellepeculiari esigenze territoriali ed a disca-

pito della flessibilità e della solerzia ri-chiesta dal mondo datoriale del lavoro;

il timore è che una struttura cen-tralizzata finisca con l’eliminare i diffe-renziali di efficienza su scala regionaleappiattendo e livellando verso il basso imodelli di funzionamento validi;

sarebbe stata auspicabile, di con-tro, attribuire all’ANPAL una connota-zione di struttura sussidiaria, invece checentralizzata, lasciando cioè alle Regionivirtuose che hanno saputo sfruttare apieno le competenze in materia la gestionein autonomia dei servizi al lavoro e dellepolitiche attive e passive del lavoro, edintervenendo solo a sostegno delle Regioniche non hanno brillato in questi anni perefficienza e capacità;

preoccupazione si esprime anche inmerito alle fonti di finanziamento del-l’ANPAL, tra le quali concorre anche ilFondo di rotazione, nell’ambito del qualeconfluisce il gettito derivante dal versa-mento, da parte dei datori di lavoro, delcontributo integrativo dello 0,30 per cento,destinato in parte ai fondi interprofessio-nali per la formazione continua dei lavo-ratori;

l’impianto dello schema di decretoconsidera i fondi interprofessionali per laformazione continua parte integrante dellarete dei servizi per l’impiego, ma al con-tempo considera le risorse da essi gestitedi natura pubblicistica e, dunque, nonrispetta la natura privatistica dei Fondistessi;

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il provvedimento, infatti, prevedeche l’ANPAL possa indirizzare e control-lare i Fondi interprofessionali per la for-mazione continua e possa definire l’affi-damento delle risorse soltanto secondocriteri pubblicistici di accreditamento deglienti di formazione professionale;

contrario ad ogni intento di snel-limento burocratico nel riassetto organiz-zativo del sistema di servizi per il lavoroe politiche attive risulta il trasferimentodella funzione di vigilanza sui fondi in-

terprofessionali per la formazione dal Mi-nistero del lavoro e delle politiche socialiall’ANPAL, che però deve riferire gli esitial Ministero stesso, al quale tuttavia per-mane la competenza a rilasciare l’autoriz-zazione per l’attivazione del Fondo,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Simonetti ».

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ALLEGATO 11

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordinodella normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche

attive. Atto n. 177.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO RIZZETTO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo relativo al riordino della normativain materia di servizi per il lavoro e dipolitiche attive al sensi dell’articolo 1,comma 3, della legge 10 dicembre 2014n. 183 (Atto n. 177);

considerato che:

in riferimento al provvedimento inoggetto si guarda con favore la costitu-zione di una Rete Nazionale dei servizi perle politiche del lavoro, coordinata dallanuova Agenzia nazionale per le Politicheattive del Lavoro (ANPAL), tuttavia, sonodovute in questa sede alcune considera-zioni:

a) per quanto concerne i fondiinterprofessionali per la formazione con-tinua, di cui all’articolo 118 della legge 23dicembre 2000, n. 388, considerando chesono tra i soggetti facenti parte della retedei servizi per le politiche del lavoro, comeprevisto dallo schema di decreto in esameall’articolo 1, comma 2, lettera f), si ri-tengono urgenti interventi normativi voltia stabilire criteri specifici e trasparenti perla gestione delle risorse finanziarie deifondi, posto che attualmente il sistema digestione è affetto da gravi criticità. Sulpunto, vanno previsti: rigorosi controlli sulcorretto utilizzo di tali risorse che sonopubbliche; l’obbligatorietà della firma dellegale rappresentante per le iscrizioni aiFondi; la stipula di contratti con terzirispetto alle attività formative; la consul-tazione della procedura Fondi Reportsdirettamente alle aziende, affinché queste

possano, senza il tramite dei Fondi, acce-dere direttamente ai dati relativi all’im-porto cumulato presso l’INPS. Sicché, an-che alla luce delle criticità che, ad oggi,caratterizzano il sistema dei Fondi, non siritiene opportuna la disposizione di cuiall’articolo 17 dello schema di decreto cheprevede il passaggio della vigilanza sullagestione del fondi dal Ministero del lavoroe delle politiche sociali all’ANPAL;

b) tra le primarie esigenze inmateria di servizi per il lavoro e di poli-tiche attive si rileva quella di garantire chei servizi dei centri per l’impiego sianoerogati da personale competente. Difatti, lecriticità da sempre rilevate nell’efficienzadei centri per l’impiego sono dipese, tral’altro, dall’assenza di idonei standard mi-nimi di prestazione dei servizi, nonchédalla mancanza di una chiara definizionedelle competenze che il personale devepossedere per erogare servizi orientati allapersona, che deve essere sostenuta nelledifficili e diverse fasi di transizione delproprio percorso professionale e lavora-tivo. Comporre e gestire un insieme disistemi e di procedure destinati al sup-porto e all’orientamento al lavoro puòessere definita l’attività cardine dei serviziper l’impiego, che devono essere in gradodi supportare adeguatamente i molteplicipassaggi caratterizzanti la vita professio-nale degli individui e di realizzare pro-gressivamente una flessibilità del mercato,attraverso la fornitura personalizzata diservizi miranti a ridurre il più possibile iltempo di permanenza delle persone nellarischiosa condizione di inattività e di espo-

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sizione al lavoro sommerso. Dai datiemersi da un’indagine svolta dal Ministerodel lavoro e delle politiche sociali del 2013,relativa al livello di istruzione dei dipen-denti dei centri per l’impiego, risulta chesolo il 26,6 per cento dei dipendenti hacompletato un percorso di laurea e di postlaurea; se poi si verificano i dati in alcuniterritori regionali, sono ancora più scon-fortanti. È dunque evidente la necessità distabilire adeguati requisiti curriculari delpersonale addetto alle politiche attive dellavoro per garantirne la competenza;

c) si ritiene che la nuova Agenziapossa e debba dotarsi di personale giàoperante nei Servizi per l’impiego, a leggevigente, ciò anche alla luce della disponi-bilità espressa dal Ministro del lavoro, inoccasione dell’incontro con le organizza-zioni sindacali, sul coinvolgimento nellacostituenda ANPAL, delle risorse umanedegli Enti in house, che cooperano ovverooperano al loro interno, tra cui ItaliaLavoro, nonché Capitale Lavoro S.p.A.;

dunque, per quanto concerne lariforma sul lavoro in essere, in base aicriteri della legge delega approvata il 10dicembre 2014, n. 183, si ritiene che que-sti lavoratori debbano essere conteggiati erisultare come previsto al comma 4, letteral), dove si dispone il seguente criterio:« determinazione della dotazione organicadi fatto dell’Agenzia attraverso la corri-spondente riduzione delle posizioni pre-senti nella pianta organica di fatto delleamministrazioni di provenienza del per-sonale ricollocato presso l’Agenzia mede-sima ». Tale trattamento deve essere estesoa tutti i lavoratori operanti all’interno deiservizi per l’impiego sul territorio italiano;ai lavoratori medesimi, tra l’altro, deveessere riferita la disposizione della leggedelega di cui al comma 4, lettera h), che

dispone la « possibilità di far confluire, invia prioritaria, nei ruoli delle amministra-zioni vigilanti o dell’Agenzia il personaleproveniente dalle amministrazioni o uffici,soppressi o riorganizzati in attuazionedella lettera g) nonché di altre ammini-strazioni »;

rispetto al predetto passaggio dipersonale dei servizi per l’impiego al-l’ANPAL è poi necessario prevedere corsidi formazione ed aggiornamento profes-sionale per i lavoratori in questione;

tanto considerato e ritenuto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) stabilire stringenti criteri che ga-rantiscano la trasparenza della gestionedelle risorse finanziarie dei fondi inter-professionali;

b) mantenere la vigilanza sulla ge-stione dei fondi interprofessionali da partedel Ministero del lavoro e non attribuirlaall’ANPAL;

c) implementare il numero del per-sonale addetto alle politiche attive dellavoro e in particolare definire specifica-mente quali debbano essere le attestatecompetenze e professionalità che devepossedere detto personale;

d) stabilire stringenti obiettivi di ri-sultato per i centri per l’impiego;

e) favorire la continuità occupazio-nale delle risorse umane già operanti nelsettore delle politiche attive, prevedendoper tale personale corsi di formazione edaggiornamento.

« Rizzetto ».

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ALLEGATO 12

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionaliz-zazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro

e di legislazione sociale Atto n. 178.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante disposizioni per la razio-nalizzazione e la semplificazione dell’atti-vità ispettiva in materia di lavoro e dilegislazione sociale (Atto n.178);

apprezzate le finalità dell’interventonormativo, che, in linea con il criterio didelega di cui all’articolo 1, comma 7,lettera l), della legge 10 dicembre 2014,n. 183, intende promuovere la razionaliz-zazione e la semplificazione dell’attivitàispettiva in materia di lavoro e di legisla-zione sociale;

considerato positivamente l’obiettivodi assicurare una omogenea interpreta-zione e applicazione della normativa inmateria di lavoro e di previdenza, attra-verso procedure uniformi, che garanti-scano altresì l’esigenza di evitare la so-vrapposizione e la duplicazione degli in-terventi ispettivi, aumentando l’efficienzadell’azione amministrativa e garantendo ilcorretto svolgimento delle attività deglioperatori economici ispezionati;

rilevato che nel tempo si sono suc-cedute, a partire dall’articolo 5 della legge22 luglio 1961, n. 628, numerose disposi-zioni volte ad assicurare il coordinamentodelle attività ispettive del Ministero dellavoro e della previdenza sociale, dell’INPSe dell’INAIL, tenendo conto sia delle esi-genze dei servizi previdenziali, sia diquelle delle aziende, al fine di evitarepluralità di accertamenti, difformità ditrattamento e ingiustificati intralci al nor-male ritmo dell’attività produttiva;

osservato che anche le disposizionidegli articoli 4 e 5 del decreto legislativo23 aprile 2004, n. 124, e dell’articolo 7,comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 106 del 2011, non hanno garantito ilraggiungimento degli obiettivi perseguiti dirazionalizzazione e di uniformità del-l’azione di vigilanza;

rilevato che, in sede di attuazionedella delega di cui alla legge n. 183 del2014, il Governo ha ritenuto preferibile,rispetto all’adozione di ulteriori misure dicoordinamento delle attività degli enti in-teressati, la costituzione di una Agenziaunica per le ispezioni del lavoro, tramitel’integrazione in un’unica struttura deiservizi ispettivi del Ministero del lavoro edelle politiche sociali, dell’INPS e INAIL;

osservato che il processo volto al-l’unificazione delle funzioni ispettivepresso l’Ispettorato si completerà solo nellungo periodo, in quanto, come affermatodai rappresentanti dell’INPS nel corsodella loro audizione informale, nei ruoliad esaurimento di cui all’articolo 7,comma 1, potranno essere inseriti lavora-tori di circa 35 anni di età;

considerato che il rafforzamento del-l’efficacia dell’attività ispettiva, oltre cheda interventi volti a riordinare il quadroordinamentale e organizzativo di tale at-tività, dipende essenzialmente dall’indivi-duazione di adeguate risorse, stabili neltempo, che consentano di procedere aulteriori investimenti nei sistemi informa-tici e nelle dotazioni strumentali e di

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valorizzare le competenze del personaleispettivo, anche attraverso le necessarieiniziative di formazione e riqualificazioneconnesse allo svolgimento di nuovi com-piti;

valutato, altresì, che, al fine di ri-durre la duplicazione e la sovrapposizionedi accessi presso le stesse unità produttive,dovranno trovare pronta ed efficace at-tuazione le disposizioni di cui all’articolo2, comma 2, lettera m), e all’articolo 11,comma 4, primo periodo, che prevedono lastipula da parte dell’Ispettorato di uno opiù protocolli di intesa volti a individuarestrumenti e forme di coordinamento con iservizi ispettivi delle aziende sanitarie lo-cali e delle agenzie regionali per la pro-tezione ambientale;

segnalata l’esigenza che nell’organiz-zazione dell’Ispettorato si tenga contodelle peculiarità delle funzioni ad essoaffidate, che comportano lo svolgimentodell’attività lavorativa con modalità flessi-bili, nelle quali il controllo si realizza inprimo luogo in sede di assegnazione degliincarichi di lavoro e degli obiettivi daraggiungere e, quindi, in sede di verificadei risultati raggiunti, piuttosto che attra-verso verifiche di carattere burocratico;

considerata, pertanto, l’esigenza diprivilegiare la costituzione di una strutturaleggera e duttile, valorizzando in questocontesto il ricorso al telelavoro e a formeflessibili e semplificate della prestazionelavorativa a distanza;

ricordato che l’ordine del giorno Gri-baudo e Boccuzzi 9/2660-A/10, accolto dalGoverno nella seduta del 25 novembre2014, in sede di esame della legge delega,impegna l’Esecutivo a prevedere la razio-nalizzazione e la semplificazione dellaprocedura del contenzioso in materia dilavoro, anche attraverso la modifica delledisposizioni processuali contenute nellalegge 24 novembre 1981, n. 689, e neldecreto legislativo 1o settembre 2011,n. 150, prevedendo che la rappresentanzae la difesa in ogni grado di giudizioavverso i verbali ispettivi sia svolta dal-l’agenzia ispettiva mediante i propri fun-zionari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l’opportunità di riformularele disposizioni dell’articolo 1, comma 2,secondo periodo, volte ad attribuire aifunzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAILi poteri già assegnati al personale ispettivodel Ministero del lavoro e delle politichesociali, ivi compresa la qualifica di uffi-ciale di polizia giudiziaria, in termini dinovelle all’articolo 6 del decreto legislativo23 aprile 2004, n. 124;

si valuti l’esigenza di precisare, al-l’articolo 2, comma 2, lettera a), che re-stano ferme le competenze del Comitatoper l’indirizzo e la valutazione delle poli-tiche attive e per il coordinamento nazio-nale delle attività di vigilanza in materia disalute e sicurezza sul lavoro e dei Comitatiregionali di coordinamento di cui, rispet-tivamente, agli articoli 5 e 7 del decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81;

in relazione all’attuazione delle di-sposizioni di cui all’articolo 2, comma 2,lettera d), ai sensi delle quali l’Ispettoratocura la formazione e l’aggiornamento delpersonale ispettivo, ivi compreso il perso-nale ispettivo di INPS ed INAIL, si segnalal’esigenza di dedicare adeguate risorse alleiniziative di formazione del personale e disuperare l’attuale modello di formazione« a cascata », facendo ricorso a sistemialternativi, utilizzati in ambito privatistico,che prevedano lo svolgimento di iniziativeformative a livello territoriale rivolte atutto il personale ispettivo, al fine diuniformarne ed accrescerne le conoscenze;

con riferimento all’articolo 5, comma2, lettera b), si valuti l’opportunità diprevedere che la specifica indennità voltaa favorire la messa a disposizione delmezzo proprio non sia commisurata aichilometri effettivamente percorsi, inmodo da garantire un concreto incentivodell’utilizzo di tale mezzo anche al fine deltrasporto di strumenti informatici, fotoca-mere e altre attrezzature di lavoro;

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con riferimento alle disposizioni del-l’articolo 5, valuti il Governo la possibilitàdi prevedere un percorso volto a garantirel’omogeneizzazione delle dotazioni stru-mentali che dovranno essere messe a di-sposizione del personale ispettivo del-l’Ispettorato con quelle in uso agli ispettoridell’INPS e dell’INAIL;

in relazione al trattamento econo-mico del personale ispettivo dell’Ispetto-rato, si valuti l’esigenza di promuovere,attraverso la contrattazione integrativa enei limiti delle compatibilità finanziarie,un processo di armonizzazione dei livelliretributivi tra il personale dell’Ispettoratoe il corrispondente personale dell’INPS edell’INAIL, anche mediante la previsionedi una specifica indennità legata alla fun-zione ispettiva, considerato che, come in-dicato anche nella relazione tecnica alle-gata al provvedimento, il contratto collet-tivo del comparto ministeri prevede trat-tamenti inferiori rispetto a quelliriconosciuti dai medesimi istituti;

in relazione all’organizzazione del-l’Ispettorato, si valuti l’opportunità di ga-rantire che lo svolgimento dell’attività la-vorativa degli ispettori abbia luogo conmodalità flessibili e semplificate, nellequali il controllo non si esaurisca in ve-rifiche formali, di carattere burocratico,ma si realizzi in sede di assegnazione degliincarichi di lavoro e degli obiettivi daraggiungere e, di conseguenza, in sede diverifica dei risultati raggiunti;

si valuti l’opportunità di riportare lenorme recate dall’articolo 11, comma 4,secondo periodo, nell’ambito dell’articolo6, trattandosi di disposizioni riferibili alfunzionamento dell’Ispettorato;

con riferimento alle disposizioni dicui all’articolo 6, commi 2 e 6, lettera a),e all’articolo 10, valuti il Governo l’esi-genza di chiarire in modo univoco sel’Ispettorato sarà chiamato a svolgere lefunzioni attualmente attribuite alle Dire-zioni interregionali e territoriali del lavorodagli articoli 15 e 16 del regolamento diorganizzazione del Ministero del lavoro edelle politiche sociali di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 14febbraio 2014, n. 121, e non ricompresetra le attribuzioni di cui all’articolo 2,comma 2, dello schema, con particolareriferimento a quelle in materia di conci-liazione nelle controversie di lavoro e dicertificazione dei contratti di lavoro;

con riferimento all’articolo 6, comma6, lettera b), si valuti l’opportunità diprevedere che il termine di trenta giorni,concesso al personale ispettivo in serviziopresso le sedi centrali del Ministero dellavoro e delle politiche sociali per richie-dere la permanenza nell’ambito dei profiliamministrativi dei ruoli del medesimo Mi-nistero, non decorra dall’entrata in vigoredel presente provvedimento, ma da quelladella pubblicazione dei decreti di cui al-l’articolo 5, comma 1, che individuerannol’organizzazione delle risorse umane estrumentali per il funzionamento del-l’Ispettorato; si valuti, altresì, l’opportunitàdi estendere la facoltà di opzione di cuialla medesima disposizione anche al per-sonale in servizio presso le Direzioni ter-ritoriali e interregionali del lavoro che, difatto, non esercita più funzioni ispettive;

all’articolo 7, comma 1, si valuti l’op-portunità di sopprimere la parola: « prov-visorio », dal momento che il riferimentoad un ruolo ad esaurimento ne garantiscesufficientemente la temporaneità;

anche in relazione a quanto previstodall’articolo 7, comma 2, secondo periodo,si valuti la possibilità di individuare, anchein sede di applicazione delle disposizionirecate dal provvedimento in esame, op-portune misure al fine di garantire chel’esercizio delle funzioni di vigilanza ri-messe all’Ispettorato sia adeguatamentecoordinato con le attività di competenzadell’INAIL e dell’INPS, in modo da per-mettere di tradurre nel modo più imme-diato possibile gli accertamenti ispettivinell’aggiornamento delle posizioni assicu-rative dei lavoratori e da consentire unefficace svolgimento degli adempimenti inmateria di accertamento della erogazionedi prestazioni non dovute, di classifica-zione dei datori di lavoro ai fini previ-

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denziali ed assistenziali, di inquadramentoe iscrizione previdenziale dei lavoratoriautonomi;

in relazione alle disposizioni dell’ar-ticolo 7, comma 3, che consentono alpersonale ispettivo dell’INPS e dell’INAILdi richiedere l’inquadramento nei corri-spondenti profili amministrativi dei rispet-tivi istituti, nei limiti delle disponibilitàpreviste dalle rispettive dotazioni organi-che, si invita a considerare che la coper-tura delle disponibilità organiche esistentirallenterà il processo di rinnovamento delpersonale degli enti, funzionale anche allaloro modernizzazione e all’acquisizione dinuove competenze;

con riferimento all’articolo 7, comma4, si valuti l’esigenza che i protocolli diintesa con la Regione Sicilia e le Provinceautonome di Trento e di Bolzano preve-dano anche lo svolgimento di iniziativeformative e la condivisione delle miglioripratiche in materia di svolgimento delleattività ispettive al fine di promuovernel’uniformità a livello nazionale;

si valuti l’opportunità di prevedereche l’Ispettorato, in qualità di datore dilavoro, effettui la valutazione dei rischi edello stress lavoro-correlato per i propri

lavoratori, ai senso dell’articolo 28, commi1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del2008, tenendo conto delle peculiarità del-l’attività lavorativa svolta dal personaleispettivo;

in relazione alle previsioni dell’arti-colo 9, si valuti la possibilità di rivedere ledisposizioni relative alla procedura delcontenzioso in materia di lavoro, ancheattraverso la modifica delle disposizioniprocessuali contenute nella legge 24 no-vembre 1981, n. 689, e nel decreto legi-slativo 1o settembre 2011, n. 150, al fine diprevedere che la rappresentanza e la di-fesa in ogni grado di giudizio avverso iverbali ispettivi possa essere svolta dal-l’Ispettorato mediante i propri funzionari;in ogni caso, si verifichi l’opportunità dichiarire che le disposizioni volte a preve-dere che la rappresentanza, il patrocinio el’assistenza in giudizio dell’Ispettoratospettano alla Avvocatura dello Stato nonostano al fatto che l’Ispettorato possa starein giudizio avvalendosi direttamente dipropri dipendenti, non solo nei casi di cuiall’articolo 6 del decreto legislativo 1o

settembre 2011, n. 150, ma in tutti i casiin cui la legislazione vigente lo consentealle amministrazioni pubbliche.

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ALLEGATO 13

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionaliz-zazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro

e di legislazione sociale. Atto n. 178.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI COMI-NARDI, TRIPIEDI, DALL’OSSO, CIPRINI, CHIMIENTI E LOMBARDI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante disposizioni per la razio-nalizzazione e la semplificazione dell’atti-vità ispettiva in materia di lavoro e legi-slazione sociale, in attuazione della legge10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 178);

premesso che:

la legge di delega n. 183 del 2014,all’articolo 1, comma 7, lettera l), recava ilcriterio relativo alla razionalizzazione esemplificazione dell’attività ispettiva, attra-verso misure di coordinamento ovveroattraverso l’istituzione, ai sensi dell’arti-colo 8 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, di una Agenzia unica per leispezioni del lavoro, tramite l’integrazionedi un’unica struttura dei servizi ispettividel Ministero del lavoro e delle politichesociali, dell’INPS e INAIL, prevedendostrumenti e forme di coordinamento con iservizi ispettivi delle aziende sanitarie lo-cali e delle agenzie regionali per la pro-tezione ambientale;

al fine di procedere alla raziona-lizzazione e semplificazione dell’attivitàispettiva venivano previste due opzioni,alternative tra loro: coordinamento deiservizi ispettivi ovvero istituzione, ai sensidell’articolo 8 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, di un’Agenzia unicaper le ispezioni del lavoro;

con riferimento all’accentramentodell’attività ispettiva:

dall’esame dello schema di de-creto emerge che il Governo ha optato,

all’articolo 1, per l’istituzione di un nuovoente – l’Agenzia unica per le ispezioni dellavoro, denominata « Ispettorato nazionaledel lavoro » – mediante l’accentramento el’integrazione dei servizi ispettivi del Mi-nistero del lavoro e delle politiche sociali,nonché dell’INPS e dell’INAIL. L’ispetto-rato, quindi, dovrà svolgere le attivitàispettive già attualmente esercitate dal-l’INPS e dall’INAIL;

tuttavia, le disposizioni contenutenello schema di decreto in parola nonappaiono convincenti, atteso che la misuradella centralizzazione dei servizi ispettivi,coordinati e affidati ad un’unica Agenzia,sottrae all’INPS e all’INAIL quell’autono-mia riservata a tali enti nell’ambito dellavigilanza;

ai sensi dell’articolo 2, comma 2,lettera a), la vigilanza in materia di lavoro,contribuzione e assicurazione obbligatorianonché legislazione sociale sarebbe d’orain avanti esercitata e coordinata dall’Ispet-torato, sulla base di direttive emanate dalMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali;

in sostanza, come è altresì emersodalle audizioni in sede parlamentare, sem-brerebbe non assistersi ad un « coordina-mento » di strutture e di soggetti diversi,che avrebbe consentito di preservare l’au-tonomia giuridica e funzionale di tali entinell’esercizio dell’attività di vigilanza,bensì si assisterebbe alla mera attribu-

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zione di poteri direttivi e di programma-zione all’Ispettorato nazionale del lavoroquale unico soggetto in posizione sovraor-dinata rispetto alle attività ispettive diINPS e all’INAIL, integrate in tale Agenzia.Inoltre, non si comprende come tale strut-tura possa essere istituita – si legge al-l’articolo 1, comma 1 – « senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica », anche alla luce della complessadisciplina normativa che regola codestamateria e dei numerosi interventi chedovranno essere adottati dal Governo perl’attuazione di tale riorganizzazione;

il Governo avrebbe potuto garan-tire l’efficientamento e l’implementazionedei servizi ispettivi migliorando le attivitàdi coordinamento tra gli enti coinvoltiricorrendo ad un vero e proprio coordi-namento legislativo tra le discipline rego-latrici degli istituti nazionali interessati,senza dover ricorrere a forme di gerar-chizzazione delle competenze mediantel’istituzione di un nuovo ente;

si evidenzia l’esistenza di unaforma di gerarchizzazione delle compe-tenze, tenuto conto che la vigilanza inmateria di lavoro e legislazione socialedell’INPS e dell’INAIL resta, ad oggi, di-sciplinata da norme di rango primario(legge n. 88 del 1999; legge n. 335 del1995).

all’interno di tale quadro norma-tivo, non è condivisibile la decisione poli-tica del Governo di non promuovere uncoordinamento delle funzioni di vigilanzaesercitate dagli enti, anche al fine dimantenerne inalterate le funzioni e l’au-tonomia in tale ambito;

tra l’altro, all’interno del nuovoorizzonte giuridico delineato dalle recentiriforme del mercato del lavoro e quindidel Jobs Act, provvedimento assolutamentenon condiviso, il decreto in esame nonsembra migliorare il complesso quadronormativo relativo all’attività di vigilanza.Gli strumenti messi in campo dal Governonon sembrano incidere sulle effettive pro-blematiche del settore che non dovrebberoindividuarsi, contrariamente a quanto evi-

denziato dal Ministero, nella sola ed even-tuale duplicazione dell’attività ispettiva;

difatti, come si legge all’articolo 1,comma 1 l’obiettivo ministeriale di « evi-tare la sovrapposizione di interventi ispet-tivi », nei confronti del medesimo soggetto,a parere di chi scrive, poteva essere rag-giunto mediante l’adozione di una « bancadati nazionale delle ispezioni ». Con talebanca dati si sarebbe potuto impedire laduplicazione di controlli nei confronti deimedesimi soggetti, con notevole beneficioanche per i destinatari di tali attivitàispettive. A contrario, il Governo intendeapprovare un decreto legislativo conte-nente disposizioni che sottraggono al-l’INPS e all’INAIL quelle funzioni che, sinoad oggi, hanno garantito l’efficacia dell’at-tività ispettiva;

oltretutto, è rimasto inattuato l’ar-ticolo 10, del decreto legislativo n. 124 del2004, disposizione che ancora oggi con-sente un vero e proprio coordinamento edialogo tra soggetti istituzionali diversi,con appositi strumenti telematici. Addirit-tura, da quanto emerso in sede di discus-sione parlamentare, esiste già presso l’Inpsuna banca dati per le ispezioni che vedecoinvolti INPS – Guardia di finanza –Agenzia delle Entrate. In sostanza, vistaanche la recente istituzione dell’Agenziaper l’Italia Digitale, non si comprende perquale ragione il Governo non abbia prov-veduto all’aggiornamento di tali infrastrut-ture tecnologiche, optando, invece, per larealizzazione di un nuovo ente, con irelativi oneri per la collettività e difficoltàdi coordinamento normativo;

tra l’altro, con l’articolo 11, comma5, si prevede che « l’INPS, l’INAIL e l’Agen-zia delle entrate sono tenute a mettere adisposizione dell’Ispettorato, anche attra-verso l’accesso a specifici archivi informa-tici, dati e informazioni, sia in formaanalitica che aggregata, utili alla program-mazione e allo svolgimento dell’attività divigilanza e di difesa in giudizio, al fine diorientare l’azione ispettiva nei confrontidelle imprese che evidenzino fattori dirischio sul piano del lavoro irregolare

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ovvero della evasione od omissione con-tributiva al fine di una maggiore efficaciadella gestione del contenzioso. L’inosser-vanza delle disposizioni di cui al presentecomma comporta l’applicazione dellenorme in materia di responsabilità diri-genziale »;

da tale disposizione emerge chel’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entratedovranno mettere a disposizione dell’Ispet-torato gli archivi informatici necessari alfine di assicurare l’attività di vigilanza e ladifesa in giudizio e che l’inosservanza delledisposizioni comporterà l’applicazionedelle norme in materia di responsabilitàdirigenziale;

a questo punto non si può cheulteriormente rilevare l’inconsistenza delledisposizioni contenute nel presente de-creto, dovendo gli istituti previdenziali ci-tati, che di fatto già esercitano una attivitàdi vigilanza e ispezione, mettere a dispo-sizione i loro archivi informatici ad unaltro soggetto istituzionale, l’Ispettoratonazionale del lavoro. La ratio della dispo-sizione contenuta nell’articolo 1, comma 7,lettera l), della delega, e quindi raziona-lizzazione e semplificazione dell’attivitàispettiva, non sembra essere stata rispet-tata;

non si comprende infatti la ragioneper cui non sia stato attuato l’ articolo 10del decreto legislativo n. 124 del 2004,conservando le relative competenze incapo agli istituti interessati e, al contempo,si chiede all’INPS e all’INAIL di suppor-tare a livello tecnologico l’Ispettorato perl’esercizio delle sue funzioni, facendo ri-cadere sui dirigenti degli stessi istituti, laresponsabilità per la mancata attuazionedelle disposizioni contenute nell’articolo11, comma 5, del decreto;

in sostanza, con tale schema didecreto, il rischio concreto è quello divedere depotenziata, e non implementata,l’attività di vigilanza che, ricordiamo, èfinalizzata prima di tutto a garantire latutela dei diritti fondamentali dei lavora-tori, a contrastare ad esempio il lavorosommerso e irregolare;

il Governo non sembra migliorare edare attuazione alle norme vigenti maintroduce disposizioni volte a riorganiz-zare radicalmente l’attività ispettiva e, alcontempo, riduce – a livello ministeriale –la dotazione organica del personale ispet-tivo (ai sensi dell’articolo 14, comma 1,lettera a) del decreto-legge n. 145 del2013, come abrogato dalla legge di stabilità2015). Difatti, con una disposizione con-tenuta nella legge di stabilità 2015, è statoabrogato l’articolo 14, comma 1, lettera a),del decreto-legge 23 dicembre 2013,n. 145, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2014, n. 9 con cui, alfine di rafforzare l’attività di contrasto delfenomeno del lavoro sommerso e irrego-lare e la tutela della salute e della sicu-rezza nei luoghi di lavoro, si autorizzava ilMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali ad integrare la dotazione organica delpersonale ispettivo nella misura di due-centocinquanta unità. Orbene, tale dispo-sizione è stata abrogata dall’articolo 1,comma 300, delle disposizioni per la for-mazione del bilancio annuale e plurien-nale dello Stato (legge di stabilità 2015) e,pertanto, il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali non ha provveduto adintegrare la dotazione organica del perso-nale ispettivo;

in data 15 gennaio 2014, venivastipulato un protocollo d’intesa, di duratabiennale e prorogabile prima della sca-denza, tra il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociale e il Consiglio nazionaledell’Ordine dei consulenti del lavoro. Contale intesa veniva disciplinato il rilasciodell’asseverazione in conformità dei rap-porti di lavoro (ASSE.CO.), da parte delConsiglio nazionale dell’Ordine dei consu-lenti del lavoro, quale strumento di pre-venzione e promozione della normativa inmateria di lavoro e di legislazione sociale.A parere di chi scrive con tale strumento,visto anche l’articolo 7 del protocollo, ilMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali orienterebbe l’attività di vigilanza, invia assolutamente prioritaria, nei confrontidi quelle aziende prive della ASSE.CO,ponendo definitivamente a rischio l’effica-cia dell’attività di vigilanza in materia di

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rapporti di lavoro e legislazione sociale sulterritorio italiano;

considerato che:

in concreto, gli strumenti normativiadottati dal Governo si sarebbero dovutitrasformare in disposizioni volte a incre-mentare il personale ispettivo degli entiprevidenziali e migliorare la qualità degliaccessi nei confronti di quei grandi ope-ratori economici globali che operano sulterritorio italiano;

ai sensi dell’articolo 5, viene de-mandato ad un decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, da adottarsi entro45 giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, l’organizzazione delle ri-sorse umane e strumentali per il funzio-namento dell’Ispettorato;

desta preoccupazione il fatto che,come si legge in tale disposizione, talefonte secondaria possa derogare « alle di-scipline normative e contrattuali vigenti, arideterminare in modo uniforme il tratta-mento di missione del personale ispettivodell’Ispettorato, dell’INPS e dell’INAIL, inconsiderazione delle esigenze di utilizzoabituale del mezzo proprio per lo svolgi-mento della ordinaria attività istituzio-nale ». In questo senso, occorre sottoli-neare che la rideterminazione dei tratta-menti di missione per i funzionari del-l’INPS e dell’INAIL contenuta nel decretoin esame innanzi a codesta Commissione,incide direttamente sulla dotazione orga-nica degli enti previdenziali relativamenteall’attività di vigilanza, restando in vigorele norme che disciplinano l’esercizio del-l’attività di vigilanza in capo a tali enti. Dacodesto decreto sembra emergere una con-fusione normativa che si sarebbe potutasicuramente evitare con la semplice attua-zione di una banca dati nazionale delleispezioni;

per quanto concerne le risorseumane, ai sensi dell’articolo 7 il personaleispettivo dell’Inps e dell’INAIL è inserito inun ruolo provvisorio ad esaurimento deipredetti Istituti con il mantenimento deltrattamento economico e normativo in

vigore. Inoltre, con i decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri di cui al prece-dente articolo 5, dovranno essere indivi-duate forme di coordinamento tra l’Ispet-torato e i servizi ispettivi di INPS e INAILche comprendono, in ogni caso, il poteredell’ispettorato di dettare le linee di con-dotta e le direttive di carattere operativo,nonché di definire tutta la programma-zione ispettiva e le specifiche modalità diaccertamento. Si rileva come la decisionedel Governo di inserire in un ruolo prov-visorio ad esaurimento il personale ispet-tivo appartenente all’INPS e all’INAILpossa ulteriormente determinare una ri-duzione dell’efficacia dell’attività ispettiva;

del resto, sono diverse le disposi-zioni relative al personale che appaionoinconsistenti nell’ottica di una razionaliz-zazione e semplificazione dell’attivitàispettiva. Come previsto dall’articolo 7,comma 1, « le risorse derivanti dalle eco-nomie per le cessazioni del servizio di cuial presente comma non sono utilizzabili aifini della determinazione del budget diassunzioni da parte dell’INPS e dell’INAILprevisto dalle vigenti disposizioni in ma-teria di assunzioni, fermo restando quantoprevisto dall’articolo 6, comma 3 ». Inoltre,al comma 3, del medesimo articolo si leggeche « Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, ilpersonale ispettivo dell’INPS e dell’INAILpuò chiedere di essere inquadrato neicorrispondenti profili amministrativi deirispettivi istituti nei limiti delle disponibi-lità previste dalle relative dotazioni orga-niche »;

dall’esame del combinato dispostodelle disposizioni qui richiamate emergechiaramente che sia stato programmatal’inutilizzabilità del budget di assunzionida parte dell’INPS e dell’INAIL per lecessazioni di servizio del personale ispet-tivo, abbandonando per sempre la possi-bilità per tali istituti di svolgere, in osser-vanza delle disposizioni vigente, la lorofunzione ispettiva in autonomia. Tra l’al-tro, la perdita dell’esperienza ultradecen-nale acquisita da tale organico in talmateria sembra confermata dalla disposi-

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zione contenuta nell’articolo 7, comma 3,con cui il personale ispettivo potrà richie-dere di essere inquadrato nei corrispon-denti profili amministrativi;

l’Agenzia unica per le ispezioni dellavoro determina la sussistenza di notevoliproblemi, pratici e giuridici, di difficilerisoluzione;

peraltro, essa non è funzionale alfine di rendere più efficace l’attività divigilanza ispettiva. Parrebbe, invece, op-portuno insistere su solide forme di coor-dinamento. Una valida soluzione, nel sensodella razionalizzazione e della semplifica-zione dell’attività di vigilanza, potrebbesenz’altro ravvisarsi nell’attribuzione difunzioni di coordinamento all’Inps. Fermerestando, infatti, le prerogative e le spe-cificità proprie dei vari enti preposti adattività di vigilanza, è innegabile comel’INPS disponga di banche dati complete,versatili ed aggiornate, che costituiscono ilvalido presupposto per un’attività di vigi-lanza mirata ad irrogare sanzioni laddovenecessario, svolgendo una seria funzionedisincentivante in ordine a condotte ille-cite. È superfluo sottolineare come tale

riforma potrebbe essere di immediataspendibilità e come la stessa rappresente-rebbe, con costi pari a zero, una innova-zione in termini di efficacia ed efficienzadell’attività ispettiva. Tale intervento, inol-tre, consentirebbe la prosecuzione dell’au-tonoma attività di salvaguardia del sistemaprevidenziale ed assistenziale, realizzataattraverso il contrasto di fenomeni illecitimirando alla salvaguardia e dell’equilibriodell’intero sistema previdenziale;

in conclusione, alla luce delle di-sposizioni fin qui esaminate, si rileva laloro contrarietà alle disposizioni contenutenello schema di decreto legislativo recante« Disposizioni per la razionalizzazione e lasemplificazione dell’attività ispettiva inmateria di lavoro e legislazione sociale, inattuazione della legge 10 dicembre 2014,n. 183 » (Atto n. 178), in quanto non mi-gliorative del quadro normativo relativoall’attività ispettiva;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Cominardi, Tripiedi, Dall’Osso, Ciprini,Chimienti, Lombardi ».

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ALLEGATO 14

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionaliz-zazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro

e di legislazione sociale. Atto n. 178.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI PLACIDO,AIRAUDO, NICCHI, RICCIATTI E GREGORI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante disposizioni per la razio-nalizzazione e la semplificazione dell’atti-vità ispettiva in materia di lavoro e dilegislazione sociale (Atto n. 178);

premesso che:

anche lo schema di decreto n. 178determina una vera e propria mutazionegenetica a tutto scapito di quel « lavoro »su cui si fonda l’idea stessa dello Statoitaliano come disegnato dai padri costi-tuenti, trasformando il diritto del lavoro inarbitrio padronale e deprivando i lavora-tori di quei diritti che nessuno avevaconcesso spontaneamente loro, ma chesono il frutto di più di un secolo diconquiste sindacali;

in un simile quadro, anche l’am-ministrazione pubblica, istituzionalmentepreposta a garanzia e rispetto dei suddettidiritti, cessa di avere un ruolo ed unafunzione e deve essere trasformata perassolvere ad altre funzioni, come ad esem-pio la repressione del lavoro sommerso;

lo schema di decreto sul riordinodei servizi ispettivi si muove in questadirezione, rappresentando per di piùun’ennesima riforma di facciata che ri-schia di compromettere la tenuta dellostato sociale, che passa per la creazione diun monopolio della vigilanza, che peraltroviene presentata come una razionalizza-zione dei servizi ispettivi, in seno al mi-nistero del lavoro e delle politiche sociali

con a capo l’Ispettorato Nazionale delLavoro quale unico soggetto istituzionaledeputato ad indirizzare, con potere didefinizione dell’attività di programma-zione ispettiva e delle modalità di accer-tamento, le verifiche su tutto il territorionazionale;

tale scelta sarebbe giustificata conl’affermazione apodittica che le duplica-zioni e le sovrapposizioni di interventi daparte dei diversi corpi ispettivi che hannooperato fino ad oggi, in primis INPS,INAIL, ed uffici territoriali dello Stato,avrebbero rappresentato una causa osta-tiva all’attività delle imprese, affermazioneperaltro mai suffragata da dati che nedimostrino la veridicità. Al contrario, se siconfrontano i rapporti che annualmente ilMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali redige, in attuazione dell’articolo 20della Convenzione OIL C81 dell’11 luglio1947, e relativi ai risultati annuali del-l’azione di vigilanza di competenza deisuddetti enti ispettivi, se ne deduce che apartire dal 2007, si è assistito ad unaprogressiva diminuzione pari al 30 percento delle ispezioni;

invero, fino ad oggi il problemanon sono le duplicazione delle ispezionima l’insufficienza dell’attività di vigilanzaa causa della riduzione costante del per-sonale adibito alla vigilanza ispettiva negliistituti. Prospettare l’istituenda agenziaunica ispettiva come strumento atto adiminuire gli adempimenti burocratici incapo alle imprese attraverso l’eliminazionedi un asserito fenomeno di duplicazione di

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ispezioni è un assunto che muove dapresupposti assolutamente non condivisi-bili. L’accertamento ispettivo, infatti, nonpuò e non deve essere inteso come unadempimento burocratico gravante sul-l’impresa assoggettata a controllo, ma,anzi, se potenziato si pone come elementoindefettibile di un processo di riduzionedegli adempimenti burocratici: meno con-trolli ex ante (con snellezza e celeritànell’avvio e nella gestione di un’attivitàeconomica) e più controlli ex post (alloscopo di scoraggiare gli abusi che potreb-bero derivare da maglie burocratiche piùampie). Inoltre non si comprende cosa ilGoverno intenda per « duplicazione diispezioni ». A rigore, una duplicazione sus-sisterebbe qualora un’azienda fosse piùvolte assoggettata al medesimo tipo dicontrollo. Ciò non avviene, atteso checiascun ente svolge una propria funzioneistituzionale. Viene da pensare chel’espressione « duplicazione di ispezioni »possa essere sinonimo di « frequenza diispezioni ». Se così fosse, saremmo difronte ad una situazione gravissima. Èinaccettabile pensare che possano essereistituite fasce temporali franche nelle qualile aziende non possano essere assoggettatea controllo. I controlli, è stato sempreauspicato, devono essere frequenti e de-vono interessare la più vasta platea disoggetti. Infine, sorprende come possaconsiderarsi efficiente un accesso con-giunto, presso la medesima azienda, ditutti gli organi titolari di funzioni di vigi-lanza. Un siffatto accertamento sarebbelungo, complesso e gravoso per l’aziendapoiché idoneo ad incidere negativamentesulle attività produttive in corso;

la decisione di integrare inun’unica struttura i servizi ispettivi delministero del lavoro, di INPS e di INAIL,prevedendo forme di coordinamento an-che con le Asl e le Arpa, non è piaciutaneanche alla Corte dei Conti che si èespressa in proposito rilevando che : « purse la perdurante inadeguatezza del com-plessivo sistema di controllo, suggerirebbeun’opzione favorevole all’accentramento inun unico soggetto di diritto pubblico del-l’attività di pianificazione e gestione delle

proiezioni ispettive nella materia giuslavo-ristica e previdenziale, con la previsione diefficaci strumenti di coordinamento con lavigilanza resa in materia di sicurezza etutela sui luoghi di lavoro, la stessa po-trebbe spalancare le porte al caos orga-nizzativo e comportare servizi a rischio,gravi iniquità per i lavoratori degli enticoinvolti e nessuna certezza sulle attivitàda svolgere, sulle retribuzioni e sulla for-mazione del personale »;

nelle intenzioni del governo la na-scita del nuovo ente dovrebbe comportarein futuro anche risparmi gestionali, maresta da capire come ciò possa essere fattosenza investimenti visto che con questodecreto si prevede, all’articolo 7, che gliispettori dell’INPS e dell’INAIL venganoposti in un ruolo ad esaurimento e gra-dualmente sostituiti da personale assuntodall’istituendo nuovo Ispettorato. E se finoad oggi gli ispettori dei due enti sono statitenuti in condizioni non idonee per svol-gere adeguatamente il proprio compito,soprattutto a causa di un’organizzazioneinterna farraginosa e di retribuzioni avvi-lenti, si può legittimamente e ragionevol-mente pensare che ai futuri ispettori del-l’istituendo Ispettorato non saranno garan-tite condizioni migliori. Inoltre l’inseri-mento del personale ispettivo giàappartenente all’INPS e all’INAIL in un« ruolo provvisorio ad esaurimento », oltread essere in palese contrasto con i principidi eguaglianza ed autonomia degli entiprevidenziali, e di imparzialità e buonandamento dell’azione amministrativa,nonché con il principio costituzionale se-condo cui i pubblici dipendenti sono alservizio della Nazione, esso crea un gravevulnus all’autonomia, alla capacità orga-nizzativa e alla gestione economica deglienti stessi;

inoltre, non si può non rilevare chelo schema di decreto n. 178 disattende lelegge delega n. 183 del 2014 laddove (ar-ticolo 7, comma 1, lettera l) laddove pre-vedeva la « razionalizzazione e semplifica-zione dell’attività ispettiva, attraverso mi-sure di coordinamento ovvero attraversol’istituzione, di una Agenzia unica per le

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ispezioni del lavoro, tramite l’integrazionein un’unica struttura dei servizi ispettividel Ministero del lavoro e delle politichesociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionaleper l’assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL), prevedendo strumenti eforme di coordinamento con i serviziispettivi delle aziende sanitarie locali edelle agenzie regionali per la protezioneambientale », coordinamento che avrebbedovuto presupporre un rapporto « parita-rio » fra soggetti diversi, che si sarebberorelazionati e confrontati per il raggiungi-mento di uno scopo comune quale è lasemplificazione e razionalizzazione dell’at-tività ispettiva. Di tipo diverso è invece ilcoordinamento recepito dallo schema didecreto che pone un soggetto (l’Ispetto-rato) in posizione « sovraordinata » ri-spetto agli altri (INPS e INAIL), attribuen-dogli poteri di direttiva e di programma-zione;

con riferimento alla vigilanza inmateria di lavoro e legislazione socialeattribuita dall’articolo 2 comma 2, letteraa), dello schema di decreto all’Ispettorato,occorre evidenziare che la stessa dovrebbequantomeno ricomprendere tutti i poteri ele attribuzioni dell’INPS, alcuni dei qualiconferiti dalla disciplina di settore, peral-tro mai abrogata ma neanche inclusa trale materie oggetto della delega legislativa,e dunque non trasferibili al corpo ispettivodell’istituendo Ispettorato senza il dovutocoordinamento con le norme di rangoprimario che li prevedono. Di più. Al finedi esercitare le predette prerogative, non sipuò prescindere dall’impiego di personaledi ruolo in servizio permanente pressoINPS e, in particolare, del personale confunzioni ispettive. In ogni caso, infatti, gliispettori della istituendo Ispettorato nonpotranno mai esercitare funzioni ricondu-cibili ad attribuzioni riconosciute esclusi-vamente dalla legge in capo ad un altroEnte, nella fattispecie l’INPS, il quale nerimarrebbe comunque titolare, dovendoprovvedere con personale ad hoc, ancorchécon funzioni diverse da quelle ispettive;

inoltre, privare, al fine di evitareduplicazioni e sovrapposizioni, gli istituti

previdenziali dell’attività ispettiva e dellapossibilità di determinarne programma-zione e obiettivi, metterebbe a rischioanche la circolarità e la continuità tral’accertamento ed il recupero dell’evasionecontributiva e l’aggiornamento delle posi-zioni assicurative dei lavoratori. Gli atti diaccertamento prodotti da un organismoesterno a tali istituti non potrebbero, in-fatti, provocare automaticamente tale ef-fetto, richiedendo necessariamente un ul-teriore e successivo intervento da partedegli stessi, senza considerare che, in as-senza di collegamenti telematici adeguati,in grado non solo di comunicare agli ufficidi questi enti previdenziali le informazioniutili per poter procedere, ma, prima an-cora, di fornire agli ispettori le informa-zioni e gli elementi necessari per interve-nire efficacemente sulle posizioni dei sin-goli lavoratori, l’aggiornamento delle pre-dette posizioni finirebbe per diventarepraticamente impossibile, così come il rag-giungimento dei risultati ad oggi conseguitie di seguito riportati. Di contro, agli entiprevidenziali dev’essere invece ricono-sciuta ed in maniera inalterata la mede-sima competenza ispettiva indirizzata alrecupero della contribuzione e dei premi,e quanto più svincolata dal potere politico,così come già prevista dalla normativa diriferimento;

la prevista istituzione dell’Agenziaunica (Ispettorato) realizzata sottraendocompetenze agli enti previdenziali, inevi-tabilmente comporterà anche la riduzionedrastica del recupero dei contributi pre-videnziali e dei premi assicurativi evasi.Infatti, se si guarda ai dati presenti nel-l’ultimo rapporto annuale sull’attivitàispettiva, solo il 6 per cento dei contributie dei premi assicurativi complessivi è statorecuperato dagli ispettori del Ministero dellavoro e delle politiche sociali, su unamassa di circa 100.000.000 di euro su1.500.000.000 totali, nonostante gli ispet-tori attualmente in forza presso il Mini-stero siano circa 2.800, contro i 1.000dell’INPS ed i 300 dell’INAIL. Il risultatoè stato possibile anche grazie al fatto chele modalità di ispezione dei due entiprevidenziali sono, diversamente da quelle

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ministeriali, oramai da anni indirizzate adispezioni parziali, limitate, ed orientatepiù alla lotta al lavoro nero che a quellaal lavoro sommerso, e supportate, tral’altro, da banche dati e strumenti infor-matici più efficienti;

con riferimento a quest’ultimoaspetto, come più volte ribadito dallastesso ministero del lavoro e delle politichesociali, la duplicazione delle ispezioni neiconfronti del medesimo soggetto si evite-rebbe grazie alla condivisione delle banchedati attualmente in uso agli istituti previ-denziali che dovrebbe consentire di pro-cedere al puntuale monitoraggio del feno-meno. Da ricordare, a tal proposito, che néil coordinamento né la condivisione dellebanche dati rappresenterebbero una no-vità, essendo già disposte dal decreto le-gislativo n. 124 del 2004, che, al comma 2dell’articolo 10, norma peraltro neancheabrogata dal decreto in oggetto, prevede ildialogo tra i vari enti previdenziali inte-ressati tramite appositi strumenti telema-tici. Ciò posto si rileva che tale dettatonormativo è stato fino ad oggi totalmentedisatteso a causa di un mancato raccordoinformatico tra il Ministero del lavoro edelle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL, eche sarebbe opportuno, anche in terminidi costi, prima di procedere alla creazionedi un nuovo ente, avente quale unicafunzione il « coordinamento » delle attivitàispettive, di provvedere alla costituzione diuna « banca dati nazionale delle ispezioni »da consultare prima di ogni verifica ispet-tiva e da implementare immediatamentedopo la redazione del verbale di primoaccesso. Tale banca dati delle ispezionipotrebbe essere istituita ed attivata pressol’INPS senza costi particolari, in virtù delleinfrastrutture tecnologiche già in suo pos-sesso, come peraltro già avvenuto tra lostesso istituto e la Guardia di finanza;

non da ultimo, particolare atten-zione va prestata all’articolo 5 comma 2dello schema di decreto Atto n. 178, lad-dove dispone che: « i decreti di cui alcomma 1 provvedono, in deroga alle di-scipline normative e contrattuali vigenti, arideterminare in modo uniforme il tratta-

mento di missione del personale ispettivodell’Ispettorato, dell’INPS e dell’INAIL, inconsiderazione delle esigenze di utilizzoabituale del mezzo proprio per lo svolgi-mento della ordinaria attività istituzio-nale ». Tale previsione, così come formu-lata, stride con le previsioni contenutenella legge delega che, invece, prevede lacostituzione di una agenzia unica qualeorganismo terzo rispetto ai preesistentienti previdenziali, in cui far confluire gliorgani di vigilanza del Ministero del La-voro, dell’INAIL e dell’INPS, poiché intro-duce potenzialmente una rideterminazionedei trattamenti di missione e la misuradell’indennità chilometrica solo per i di-pendenti dell’Ispettorato e non anche peri funzionari dell’INPS e dell’INAIL chesarebbero incardinati nell’Ispettorato so-lamente in termini di coordinamento.Qualora si mantenesse inalterato il tenoredell’articolo 2, il decreto attuativo si ri-troverebbe a modificare delle voci deter-minate dall’autonomia degli enti (organi-smi, dunque, esterni all’Ispettorato) ecce-dendo, dunque, rispetto a quanto previstodalla legge delega di riferimento e, peraltro, in palese contrasto con il principicostituzionali di eguaglianza e autonomiadegli enti previdenziali;

infatti, nella costituenda AgenziaUnica per le ispezioni del lavoro dovrebbeconfluire il personale ispettivo del Mini-stero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.Tale personale è, ad oggi, assoggettato atrattamenti normativi ed economici deltutto diversi. Trovano applicazione, infatti,contratti collettivi di comparti diversi, atacere delle diversità discendenti da spe-cifiche contrattazioni collettive integrativedei vari enti. Si pone, pertanto, un pro-blema di omogeneizzazione di non sem-plice risoluzione. Trattasi di lavoratoridestinatari di uno specifico trattamentoeconomico (costituito da specifiche retri-buzioni tabellari, retribuzioni accessorieed indennità) sul quale hanno fatto legit-timo affidamento e sul quale hanno fon-dato determinate scelte. Una eventualeriduzione di tali livelli retributivi verrebbeintesa come lesione di diritti quesiti epotrebbe alimentare un notevole conten-

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zioso, o anche indurre i lavoratori a chie-dere di rimanere negli enti di provenienza,anche con profili diversi, determinando difatto l’inoperatività della teorizzata Agen-zia Unica e, cosa ben più grave, la paralisidell’intera attività di vigilanza, con tutte leconseguenze facilmente immaginabili;

secondo l’articolo 5, comma 1 l’in-tera operazione dovrebbe essere realizzata« senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica ». Tale previsione è,a dir poco, chimerica. La nuova entità,(Agenzia unica ispettiva) destinata ad ope-rare capillarmente sul territorio nazionale,avrebbe bisogno di notevoli strutture fisi-che quali, in via esemplificativa ma nonsicuramente esaustiva, immobili adeguatiallo scopo ed in linea con la normativavigente (cioè dotati di cablaggi, degli im-pianti necessari e dei prescritti requisiti disicurezza), arredi, dotazioni informatichehardware e software. Appare quasi super-fluo sottolineare come costituiscano costile utenze di base, le attività di manuten-zione, le forniture di materiale di con-sumo. Inoltre, la costituenda agenziaavrebbe bisogno di dirigenti, personaleamministrativo di supporto agli ispettori,uffici di economato, uffici di gestione delpersonale, professionisti per le questionitecniche e legali. A tacere dei costi chepotrebbero derivare dalla necessaria omo-geneizzazione al rialzo delle retribuzionidel personale e dei fondi da destinare allacontrattazione integrativa. In definitiva,l’Agenzia unica non appare, in tempi dispending review, neanche come una sceltaimprontata alla migliore gestione dellerisorse pubbliche;

il dettato normativo di cui alloschema di decreto n. 178, pur se concre-tizzerebbe comunque una posizione diretroguardia, non eliminerebbe altri ele-menti di inefficienza del sistema, qualil’uso improduttivo delle risorse umane estrumentali sul territorio, la presenza dinumerosi dirigenti a più livelli, l’irragio-nevole compresenza di più organismi de-putati a controlli simili, continuando agenerare più verbali che metterebbe gliimprenditori nella condizione di attendere

molti mesi prima della definizione di tuttii procedimenti ispettivi;

con l’attribuzione all’Agenzia unicaispettiva del coordinamento dell’operatodei Servizi di Prevenzione delle ASL, sonostate riaffidate al Ministero del lavoro edelle politiche sociali tutte quelle funzionie quei poteri di vigilanza e ispezione inmateria di prevenzione delle malattie pro-fessionali e degli infortuni sul lavoro checon la legge n. 833 del 1978, erano stateaffidate al Servizio Sanitario Nazionale,spodestando quest’ultimo di una compe-tenza, quella della prevenzione e tuteladella salute negli ambienti di lavoro, cheavrebbe meritato, invece, un radicale po-tenziamento, soffrendo tuttora, soprattuttoin molte realtà regionali, di una condi-zione di sottodimensionamento;

al contrario il riferimento istituzio-nale nel campo della salute deve rimanerela riforma sanitaria che considera la tuteladella salute e della sicurezza sui luoghi dilavoro come una delle azioni fondamentaliper la più generale prevenzione dei rischiper la salute dei cittadini e come tale lapone tra i compiti essenziali del Serviziosanitario nazionale individuando anche leazioni per il mantenimento di una buonasalute dei lavoratori più come risorsa perla produzione piuttosto che come costoimproduttivo. Per tutto questo occorre-rebbe, invece, confermare il ruolo e lacentralità dei servizi all’interno dei dipar-timenti di prevenzione delle aziende sani-tarie locali;

non è certo un unico organismo,l’Agenzia, che si occupa di tutto, dai con-trolli sul fisco, alla regolarità del rapportodi lavoro o dei versamenti previdenziali,alla verifica delle norme del decreto legi-slativo n. 81 del 2008, che può fare ciò chegli attuali e dedicati servizi di prevenzionedelle ASL faticano ad assicurare, e cioèpromuovere l’implementazione di misuredi prevenzione efficaci e verificarne l’ef-fetto positivo atteso, in termini di ridu-zione del rischio e delle tecnopatie indotte,nei comparti, aziende e lavorazioni « in-teressate » dagli interventi. Diversamente,

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sarebbe stato bene investire le risorsedisponibili, tra cui quelle acquisite con lecontravvenzioni comminate alle aziendeinadempienti, per incrementare le compe-tenze e capacità professionali degli opera-tori dei Servizi, orientandole ad una mag-giore appropriatezza negli interventi oltreche una maggiore attenzione e capacità dianalisi sui risultati ottenuti;

la stessa istituzione in seno al Mi-nistero del lavoro e delle politiche socialiattiverebbe un controllo politico sull’ope-rato dell’Agenzia senza peraltro determi-narne l’effettivo miglioramento nella ca-pacità ispettiva, posto che non è previstoalcun aumento nell’organico;

per concludere, la volontà di isti-tuire un’Agenzia unica ispettiva rappre-senta l’ulteriore conferma a quella spintacentralistica che l’attuale governo sta por-tando avanti e con decisione in più ambiti,con il rischio, in questo caso, di determi-nare la perdita del controllo e della ca-pacità di prevenzione messa in atto daisingoli territori e delle specificità locali eregionali, come devoluta dalla riforma delTitolo V della parte seconda della Costi-tuzione che ha affidato alle Regioni la

tutela della salute dei lavoratori e deicittadini;

tutto quanto premesso dimostrache lo schema di decreto Atto n. 178rappresenta un ulteriore colpo alla previ-denza pubblica nella prospettiva di unprogressivo smantellamento della stessa;non è capace di impedire la duplicazionedegli accertamenti sulle imprese; attua unaccentramento ed una burocratizzazionedell’attività di vigilanza unicamente nellemani del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali; crea un’enclave di quattrodifferenti organismi di vigilanza (Ispetto-rato, Carabinieri, INPS e INAIL); depoten-zia la capacità degli enti previdenziali diaggredire i fenomeni elusivi ed evasividella contribuzione e di lotta al lavoronero; accentua il recupero di sanzioniamministrative, penalizzando il recuperodella contribuzione evasa, colpendo mag-giormente, in questo modo, le aziendemedio-piccole e favorendo quelle grandi;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Placido, Airaudo, Nicchi, Ricciatti, Gre-gori ».

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ALLEGATO 15

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionaliz-zazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro

e di legislazione sociale. Atto n. 178.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PAREREDEL DEPUTATO SIMONETTI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decretolegislativo recante disposizioni per la ra-zionalizzazione e la semplificazione del-l’attività ispettiva in materia di lavoro e dilegislazione sociale (Atto n. 178);

premesso che:

l’articolo 1 istituisce una Agenziaunica per le ispezioni del lavoro, denomi-nata Ispettorato nazionale del lavoro, cheintegra i servizi ispettivi del Ministero dellavoro e delle politiche sociali, dell’INPS edell’INAIL;

tale istituzione denota la perseve-ranza del Governo nel processo di centra-lizzazione, attuato anche con l’istituzionedell’ANPAL, di enti e strutture funzionalial territorio;

pur rinvenendo, infatti, in tale ac-corpamento delle funzioni ispettive, unaefficacia per la realizzazione di un’omo-geneità di carattere procedurale ed anchesostanziale, legata cioè ad una uniformeattività di vigilanza ed una omogenea in-terpretazione ed applicazione della nor-

mativa lavoristica, la centralizzazione nonè auspicabile in materia di transazioni, inquanto sfavorisce l’avvicinamento delleparti nell’ambito di contenziosi;

ulteriori dubbi sorgono in meritoalla necessità di prevedere, all’articolo 12dello schema, la costituzione, sia pure invia transitoria per un triennio, di uncomitato operativo al fine di garantire lafunzionalità del nuovo Ispettorato;

anche sotto il profilo attinente al-l’istituzione del Comando Carabinieri perla tutela del lavoro, di cui all’articolo 6,comma 4, dello schema, sorgono elementidi perplessità, dal momento che si prefi-gura per l’Arma la creazione di una nuovaspecialità alla quale dovranno essere de-stinate risorse umane e materiali proprionel momento in cui aumenta il fabbisognodi sicurezza e presidio del territorio delPaese;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Simonetti ».

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ALLEGATO 16

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino dellanormativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di

rapporto di lavoro. Atto n. 179.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante disposizioni per il riordinodella normativa in materia di ammortiz-zatori sociali in costanza di rapporto dilavoro (Atto n. 179);

valutate favorevolmente le linee di-rettrici della riforma della disciplina deglistrumenti di sostegno del reddito in co-stanza di rapporto di lavoro, che mira, daun lato, a riordinare e razionalizzare ledisposizioni attualmente vigenti, racchiusein una pluralità di testi normativi, spessorisalenti nel tempo, e, dall’altro, a pro-muovere la realizzazione di un sistema piùequo e coerente, nella prospettiva dell’uni-versalizzazione delle tutele assicurate ailavoratori;

ritenuto che l’estensione degli am-mortizzatori sociali prevista dal provvedi-mento in esame si muova nella direzionedi consentire il superamento dell’espe-rienza degli ammortizzatori sociali in de-roga alla normativa vigente, che ha carat-terizzato gli anni della recente crisi eco-nomica, integrando il processo avviato dal-l’articolo 2 della legge 28 giugno 2012,n. 92, e sviluppato dal decreto del Mini-stro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze 1o agosto 2014, n. 83473,che, in attuazione dell’articolo 4, comma 2,del decreto-legge n. 54 del 2013, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 85del 2013, determina criteri di concessionedegli ammortizzatori sociali in deroga nelrispetto degli equilibri di bilancio pro-grammati;

valutate positivamente, in questa ot-tica le disposizioni degli articoli 1 e 2,volte ad estendere l’applicazione dei trat-tamenti di integrazione salariale ai lavo-ratori assunti con contratto di apprendi-stato professionalizzante, che, allo stato,sono esclusi dalle integrazioni salarialiordinarie e straordinarie, beneficiandoesclusivamente degli ammortizzatori so-ciali in deroga;

considerata, altresì, favorevolmentel’estensione dell’operatività dei fondi disolidarietà bilaterali alle imprese che oc-cupano mediamente più di cinque dipen-denti e fino a quindici dipendenti, assicu-rando, pertanto, le corrispondenti integra-zioni salariali a circa un milione e tre-centomila lavoratori, finora esclusidall’accesso agli ammortizzatori socialiprevisti a legislazione vigente;

ritenuto, tuttavia, che l’attuale con-giuntura, nella quale negli ultimi mesi si èper la prima volta registrata un’inversionedi tendenza rispetto all’andamento delciclo economico, sia suscettibile di deter-minare solo in prospettiva effetti positivisulle numerose situazioni di crisi sul ter-ritorio nazionale, che, tuttavia, nell’imme-diatezza, dovranno essere fronteggiate nel-l’ambito dei vincoli posti dalla più recentenormativa sugli ammortizzatori sociali inderoga;

confermato il proprio apprezza-mento, in questo contesto, per le disposi-zioni dell’articolo 2 del decreto-legge n. 65del 2015, che ha stabilito l’incremento delFondo sociale per occupazione e forma-

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zione per 1.020 milioni di euro nell’anno2015, al fine di finanziare gli ammortiz-zatori sociali in deroga;

ritenuto, tuttavia, che a detto rifinan-ziamento debbano accompagnarsi un at-tento monitoraggio delle risorse disponi-bili, al fine di procedere, se necessario, allaloro integrazione, nonché una rivaluta-zione complessiva della fase di transizionevolta al superamento degli ammortizzatorisociali in deroga, al fine di assicuraretutele adeguate in aree caratterizzate daun alto grado di instabilità e sofferenzasotto il profilo occupazionale, ma prive distrumenti di sostegno al reddito;

ravvisata, in particolare, l’esigenza diestendere all’anno 2015 l’operatività delledisposizioni di cui all’articolo 6, comma 3,del richiamato decreto interministerialen. 83473 del 2014, ai sensi delle quali leRegioni e Province autonome possono di-sporre la concessione dei trattamenti diintegrazione salariale, anche in deroga aicriteri di cui al medesimo decreto, inmisura non superiore al 5 per cento dellerisorse ad esse attribuite, ovvero in ecce-denza a tale quota, qualora assicurinol’integrale copertura degli oneri connessi acarico delle finanze regionali ovvero dellerisorse assegnate alla Regione nell’ambitodi Piani o programmi finanziati dai fondistrutturali europei;

segnalata, inoltre, l’opportunità dipromuovere un rifinanziamento dell’in-dennità relativa all’Assicurazione socialeper l’impiego spettante, in via sperimen-tale, per il triennio 2013-2015 ai lavoratorisospesi per crisi aziendali o occupazionali,ai sensi dell’articolo 3, comma 17, dellalegge 28 giugno 2012, n. 92;

condiviso l’obiettivo di ricondurre,nell’ambito della riforma, l’intervento del-l’integrazione salariale alla finalità di as-sicurare un sostegno al reddito di lavora-tori che abbiano la concreta prospettivadella conservazione del posto di lavoro,con l’esclusione della possibilità di auto-rizzare integrazioni salariali in caso dicessazione definitiva di attività aziendale odi un ramo di essa, in linea con quanto

previsto dall’articolo 1, comma 2, letteraa), numero 1), della legge 10 dicembre2014, n. 183;

valutata favorevolmente la scelta diriconoscere la centralità, nell’ambito delsistema degli ammortizzatori sociali, deicontratti di solidarietà difensivi, in lineacon il criterio di delega di cui all’articolo1, comma 2, lettera a), numero 3), dellalegge 10 dicembre 2014, n. 183, che ri-chiede di regolare l’accesso alla cassaintegrazione guadagni solo a seguito del-l’esaurimento delle possibilità contrattualidi riduzione dell’orario di lavoro;

ravvisata altresì l’opportunità di va-lorizzare il ruolo dei contratti di solida-rietà di carattere espansivo, che, special-mente nell’attuale congiuntura economica,nella quale appaiono aprirsi le prospettiveper una graduale ripresa dell’occupazione,possono costituire un importante stru-mento per supportare l’ingresso dei gio-vani nel mondo del lavoro;

preso atto con favore che l’articolo 13provvede a ridurre e rimodulare gli onericontributivi ordinari destinati al finanzia-mento della cassa integrazione guadagni,in linea con quanto previsto dal criteriodirettivo di cui all’articolo 1, comma 2,lettera a), numero 6), della legge 10 di-cembre 2014, n. 183, a fronte della nuovadisciplina della contribuzione addizionaleintrodotta dall’articolo 5, volta ad assicu-rare una maggiore compartecipazione aglioneri da parte delle imprese utilizzatricidei trattamenti di integrazione salariale,secondo quanto previsto dal numero 5)della medesima lettera a);

segnalata l’esigenza di assicurare chel’insieme delle misure recate dal provve-dimento non rechi in via ordinaria unaggravio degli oneri contributivi che inci-dono sul costo del lavoro, specialmenteper quelle tipologie di imprese, quali, adesempio, quelle operanti nel settore del-l’edilizia, che per loro natura più frequen-temente sono costrette a ricorrere alleintegrazioni salariali ordinarie;

richiamati il proprio parere, espressoil 22 aprile 2015, sul Documento di eco-

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nomia e finanza 2015, e la risoluzioneMarchi ed altri n. 6-00136, approvata il 23aprile 2015, dalla Camera dei deputati, altermine dell’esame del medesimo docu-mento, nei quali si è invitato il Governo aprovvedere, già nel corso del presenteesercizio finanziario o, al più tardi, nellalegge di stabilità per il 2016, al finanzia-mento a regime degli interventi adottati inattuazione delle deleghe legislative di cuialla legge n. 183 del 2014, che allo statosono finanziati solo in via sperimentale,con particolare riferimento, tra l’altro,all’assegno di disoccupazione (ASDI), dicui all’articolo 16 del decreto legislativon. 22 del 2015, all’indennità di disoccupa-zione per i lavoratori con rapporto dicollaborazione coordinata e continuativa(DIS-COLL), di cui all’articolo 15 del me-desimo decreto legislativo n. 22 del 2015,nonché alle disposizioni di carattere one-roso in materia di conciliazione delle esi-genze di cura, di vita e di lavoro, oracontenute nel decreto legislativo n. 80 del2015;

espresso, pertanto, apprezzamentoper le disposizioni finanziarie contenutenell’articolo 42, che, al comma 2, rendonostrutturali i benefici in materia di conci-liazione delle esigenze di cura, di vita e dilavoro, ora contenute nel decreto legisla-tivo n. 80 del 2015, e, al comma 5, di-spongono lo stanziamento di 180 milionidi euro nell’anno 2016, 270 milioni di euronell’anno 2017, 170 milioni di euro nel-l’anno 2018 e 200 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2019 per la prosecu-zione della sperimentazione relativa all’as-segno di disoccupazione (ASDI);

invitato, quindi, il Governo a consi-derare l’opportunità di provvedere, entro iltermine dell’anno in corso, all’estensione,per gli anni successivi al 2015, della spe-rimentazione relativa all’indennità di di-soccupazione per i lavoratori con rapportodi collaborazione coordinata e continua-tiva, di cui all’articolo 15 del decretolegislativo n. 22 del 2015;

valutate positivamente le disposizionidi cui all’articolo 42, comma 3, primo

periodo, volte a superare il limite di du-rata massima di 78 settimane previsto perle prestazioni della NASpI in relazione aglieventi di disoccupazione decorrenti dal 1o

gennaio 2017, portandone la durata mas-sima, come per gli anni precedenti, a unnumero di settimane pari alla metà dellesettimane di contribuzione degli ultimiquattro anni;

ricordato il proprio parere sulloschema di decreto legislativo recante di-sposizioni per il riordino della normativain materia di ammortizzatori sociali incaso di disoccupazione involontaria e diricollocazione dei lavoratori disoccupati(Atto n. 135), nel quale si è invitato ilGoverno a valutare l’esigenza di introdurrecorrettivi ai criteri di calcolo della duratadella NASpI previsti dall’articolo 5 di taleschema, in modo da tenere conto dellanecessità di non penalizzare i lavoratoristagionali, eventualmente prevedendo unadisciplina transitoria per la detrazione, aifini di tale calcolo, dei periodi che hannogià dato luogo ad erogazioni di prestazionidi assicurazione per l’impiego;

condivise, pertanto, le disposizionirecate dall’articolo 42, comma 4, tese aconsentire ai lavoratori stagionali del set-tore turistico che abbiano diritto a untrattamento della NASpI di durata infe-riore a sei mesi di far valere, ai fini delcalcolo della durata della prestazione, an-che i periodi di lavoro che abbiano giàdato diritto a prestazioni di disoccupa-zione ordinaria con requisiti ridotti oMini-ASpI;

ravvisata l’opportunità di estenderel’applicazione delle disposizioni di cui alrichiamato articoli 42, comma 4, a tutte letipologie di lavoro stagionale che presen-tano problematiche analoghe a quelle delsettore turistico;

vista l’intesa sancita dalla Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leRegioni e le Province autonome di Trentoe di Bolzano, nella riunione del 30 luglio2015;

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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all’articolo 1, comma 1, si valuti lapossibilità di includere tra i destinatari deitrattamenti di integrazione salariale di cuial Titolo I del provvedimento anche ilavoratori a domicilio che operino in re-gime di monocommittenza;

con riferimento a quanto previstodall’articolo 1, comma 3, si valuti la pos-sibilità di chiarire, anche in sede applica-tiva, che nel computo del periodo di im-piego nell’attività appaltata si tenga in ognicaso conto dell’attività svolta nell’ambitodi appalti riferiti ad una pluralità diservizi;

all’articolo 2, comma 2, primo pe-riodo, si sostituiscano le parole: « all’arti-colo 19 » con le seguenti: « all’articolo 21 »;

con riferimento all’articolo 3, comma5, si valuti la possibilità di rivedere lamisura dei massimali previsti per l’im-porto delle integrazioni salariali, tenendoconto anche della misura massima deitrattamenti riconosciuti a titolo di NASpI,verificando in ogni caso l’opportunità diindividuare nell’ambito del provvedimentoin esame i meccanismi di calcolo, i mas-simali previsti per l’importo delle integra-zioni salariali, nonché i loro meccanismidi adeguamento, abrogando conseguente-mente le disposizioni attualmente vigentiin materia;

all’articolo 4, comma 2, si sostitui-scano le parole: « all’articolo 9 » con leseguenti: « all’articolo 10 »;

all’articolo 4, comma 2, si valuti l’op-portunità di chiarire, eventualmente anchein sede applicativa, che il limite di duratamassima complessiva di trenta mesi deitrattamenti di integrazione salariale iviprevisto per le imprese dell’edilizia e af-fini, si intende riferito a ciascuna unitàproduttiva e, conseguentemente, a ciascun

cantiere, nonché di identificare in modounivoco le tipologie di impresa alle quali siapplica la disciplina ivi prevista;

si invita il Governo a procedere, nel-l’ambito del monitoraggio permanente de-gli effetti degli interventi di attuazionedella legge n. 183 del 2014, previsto dal-l’articolo 1, comma 13, della medesimalegge, a un’attenta verifica degli effetticomplessivi derivanti dalle innovazioni in-trodotte dagli articoli 5 e 13 sugli onericontributivi sostenuti dalle imprese, inmodo da poter valutare, in sede di ado-zione delle disposizioni integrative e cor-rettive del presente decreto ovvero in fu-turi provvedimenti, una revisione dellealiquote di contribuzione previste, tenendoconto delle peculiarità dei diversi settoriproduttivi e dell’entità delle prestazioniriconosciute, che possa consentire anchel’attivazione di meccanismi di revisioneperiodica della contribuzione dovuta inrelazione all’effettivo andamento della ge-stione di riferimento;

si valuti l’opportunità di rivedere ledisposizioni dell’articolo 8, comma 1,primo periodo, le quali, intendendo assi-curare la stipula, da parte di lavoratoribeneficiari di integrazioni salariali, di unpatto di servizio personalizzato, riprodu-cono sostanzialmente quelle contenutenell’articolo 22, comma 1, dello schema didecreto legislativo recante disposizioni peril riordino della normativa in materia diservizi per il lavoro e di politiche attive(Atto n. 177), in modo da:

a) mantenere in questo provvedi-mento solo un rinvio a quanto previsto alriguardo dal decreto legislativo attuativodella delega di cui all’articolo 1, comma 3,della legge n. 183 del 2014;

b) riconsiderare, in quella sede, laprevisione relativa al patto di servizio peri disoccupati parziali di cui all’articolo 19,comma 4, lettera c), dell’Atto n. 177, an-che tenendo conto della circostanza che ilprovvedimento in esame ha rafforzato laconfigurazione dei trattamenti di cassaintegrazione guadagni quali ammortizza-tori sociali attivati in costanza di rapporto

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di lavoro, prevedendo pertanto il collega-mento dei meccanismi di condizionalitànon tanto alla ricerca attiva di un nuovoposto di lavoro e all’offerta congrua dilavoro quanto, piuttosto, alla frequenza dicorsi di formazione o di riqualificazione,in linea con quanto attualmente previstodall’articolo 4, comma 40, della legge 28giugno 2012, n. 92;

con riferimento alle procedure dicomunicazione di cui all’articolo 14,comma 1, e all’articolo 24, comma 1, sivaluti l’opportunità di effettuare in ognicaso la comunicazione preventiva alle ar-ticolazioni territoriali delle associazionisindacali comparativamente più rappre-sentative sul piano nazionale, attualmenteprevista solo in caso di assenza dellerappresentanze sindacali aziendali e dellerappresentante sindacali unitarie;

con riferimento alle disposizioni del-l’articolo 20, comma 3, lettera b), in ma-teria di integrazione salariale straordina-ria per i partiti e i movimenti politici, sivaluti l’opportunità di un coordinamentocon le disposizioni di cui all’articolo 16 deldecreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,convertito, con modificazioni, dalla legge21 febbraio 2014, n. 13, e con la relativadisciplina attuativa;

all’articolo 20, comma 5, si valutil’opportunità di sostituire il richiamo al-l’elenco dei clienti e fornitori di cui al-l’articolo 29 del decreto del Presidentedella Repubblica n. 633 del 1972, sop-presso dall’articolo 6, comma 2, del de-creto-legge 10 giugno 1994, n. 357, con unrinvio alla disciplina attualmente vigentein materia, contenuta nell’articolo 21,comma 1, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-cessive modificazioni;

con riferimento all’articolo 20, chedefinisce il campo di applicazione delleintegrazioni salariali straordinarie, si va-luti l’opportunità di estendere le disposi-zioni dell’articolo 3, comma 5-bis, dellalegge 23 luglio 1991, n. 223, che ricono-scono tali trattamenti a lavoratori di

aziende sottoposte a sequestro o confiscaai sensi della normativa antimafia, ancheai lavoratori di aziende oggetto di prov-vedimenti di interdittiva, accompagnati dacommissariamento, ai sensi dell’articolo 32del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 114;

con riferimento all’articolo 21,comma 1, lettera a), si valuti l’opportunitàdi chiarire, anche in sede di applicazionedella nuova normativa, se nella causalerelativa alla riorganizzazione aziendalepossano intendersi ricompresi gli eventiche in base alla legislazione vigente sonoricondotti alle causali concernenti la ri-strutturazione e la riconversione azien-dale;

in relazione a quanto previsto dalcriterio direttivo di cui all’articolo 1,comma 2, lettera a), numero 1), della leggen. 183 del 2014, teso ad escludere lapossibilità di autorizzare integrazioni sa-lariali in caso di cessazione definitiva diattività aziendale o di un ramo di essa, sivaluti l’opportunità:

a) di precisare, all’articolo 21,comma 1, lettera b), che, a decorrere dal1o gennaio 2016, non rientrino nella cau-sale della crisi aziendale i soli casi dicessazione definitiva dell’attività produt-tiva dell’azienda o di un suo ramo;

b) di incrementare ed eventual-mente rendere strutturali, anche in unfuturo provvedimento, le risorse destinatealle misure di cui al comma 4 dell’articolo21, tese ad assicurare l’integrazione sala-riale straordinaria nei casi di cessazionedell’attività produttiva nelle quali sussi-stano concrete prospettive di rapida ces-sione dell’azienda e di un conseguenteriassorbimento dell’occupazione, in mododa ampliare gli strumenti utilizzabili insede governativa nella gestione di crisiindustriali di particolare complessità;

c) di introdurre, anche in relazioneal possibile incremento delle risorse di cuiall’articolo 21, comma 4, una fase transi-toria per l’intervento di integrazione sala-

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riale previsto dal medesimo comma, chene preveda una durata massima di dodicimesi nell’anno 2016, di nove mesi nel-l’anno 2017 e di sei mesi nell’anno 2018;

con riferimento alle previsioni del-l’articolo 21, comma 5, primo periodo, sivaluti l’opportunità di uniformare la di-sciplina prevista per la stipula degli ac-cordi collettivi aziendali relativi ai con-tratti di solidarietà di cui al medesimoarticolo con quella di carattere generalerecata dall’articolo 51 del decreto legisla-tivo 15 giugno 2015, n. 81;

con riferimento alle disposizioni del-l’articolo 24, comma 4, ai sensi delle quali,ai fini della concessione del trattamentostraordinario di integrazione salariale, leparti devono dichiarare espressamente lanon percorribilità della causale relativa alcontratto di solidarietà, si valuti la possi-bilità di prevedere un’esclusione per leimprese edili e affini, in ragione dellaspecialità loro riconosciuta dall’articolo 4,comma 2;

in relazione alle disposizioni dell’ar-ticolo 25, comma 2, ai sensi delle quali itrattamenti straordinari di integrazionesalariale decorrono non prima del trente-simo giorno dalla presentazione della re-lativa domanda, che, a sua volta, ha luogoentro sette giorni dalla conclusione dellaconsultazione sindacale o dell’accordo col-lettivo aziendale, mentre a legislazionevigente i trattamenti possono decorre datale ultima data, si valuti la possibilità diprevedere una fase transitoria per la ge-stione, senza pregiudizio delle imprese edei lavoratori interessati, degli accordi giàraggiunti, stabilendo che le disposizioni delmedesimo comma 2 si applichino a de-correre dal 1o novembre 2015;

si valuti l’opportunità di chiarire inmodo univoco che le disposizioni in ma-teria di fondi di solidarietà bilaterali di cuial Titolo II si applicano anche ai datori dilavoro che non abbiano natura imprendi-toriale, verificando, in particolare, conriferimento all’articolo 26, comma 7,primo periodo, la possibilità di sostituirele parole: « alle imprese » con le seguenti:« ai datori di lavoro »;

all’articolo 26, comma 8, si valutil’opportunità di chiarire che la disciplinaivi prevista si riferisce ai fondi già costi-tuiti alla data di entrata in vigore delpresente provvedimento, nonché di indivi-duare una disciplina transitoria volta aconsentire che i fondi già operativi pos-sano continuare a operare sulla base deidecreti già adottati;

con riferimento all’applicazione delledisposizioni dell’articolo 27 al settore dellasomministrazione di lavoro, si segnalal’opportunità:

a) di prevedere espressamente che,le parti sociali possano destinare quota delcontributo di cui all’articolo 12, comma 2,del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, alla contribuzione relativa al fondodi solidarietà bilaterale,

b) di consentire alle parti di con-cordare che la contribuzione dovuta per ilfinanziamento del fondo bilaterale alter-nativo sia posta a esclusivo carico deldatore di lavoro, verificando altresì l’op-portunità che, in tal caso, in considera-zione della specificità del settore, l’ali-quota minima possa essere ridotta rispettoa quella prevista in via generale dalcomma 4, lettera a);

con riferimento all’articolo 27, si va-luti l’opportunità di consentire ai fondibilaterali alternativi di erogare prestazioniulteriori, per le finalità di cui all’articolo26, comma 9, lettere a) e b);

all’articolo 28, comma 1, dopo leparole: « di cui all’articolo 26 » si valutil’opportunità di aggiungere le seguenti: « ofondi di solidarietà bilaterali alternativi dicui all’articolo 27 »;

all’articolo 29, comma 7, si valutil’opportunità di precisare quale sia lastruttura competente per il rilascio del-l’autorizzazione ai trattamenti di integra-zione salariale erogati dal fondo di inte-grazione salariale di cui al medesimo ar-ticolo in caso di aziende plurilocalizzate;

con riferimento alle prestazioni ulte-riori che possono essere erogate dai fondi

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di solidarietà bilaterali, si valuti l’oppor-tunità di migliorare il coordinamento trale disposizioni dell’articolo 32 e quelledell’articolo 26, comma 9;

con riferimento all’articolo 36,comma 2, si valuti l’opportunità di rive-dere la disciplina della composizione deicomitati amministratori dei fondi di soli-darietà bilaterali al fine di consentire cheil numero dei loro membri possa superareil limite di dieci unità, quando le partisociali che hanno istituito il fondo sianopiù numerose;

all’articolo 36, comma 2, si verifichila possibilità di prevedere che i requisiti dionorabilità previsti dall’articolo 38 sianorichiesti anche ai funzionari, con qualificadi dirigente, del Ministero del lavoro edelle politiche sociali e del Ministero del-l’economia e delle finanze che sono com-ponenti del comitato amministratore;

con riferimento all’articolo 38,comma 1, si valuti l’opportunità di preci-sare che i requisiti di onorabilità ivi pre-visti siano richiesti non solo a pena didecadenza, ma anche di ineleggibilità;

al fine di favorire la gestione di crisiindustriali riguardanti situazioni di inte-resse strategico con notevoli ricadute oc-cupazionali, si valuti la possibilità di esten-dere l’applicazione della disciplina transi-toria di cui all’articolo 41, comma 3, agliaccordi conclusi e sottoscritti in sede go-vernativa entro la data di entrata in vigoredel presente provvedimento;

in relazione all’articolo 42, si valutil’opportunità di riformulare le disposizionidei commi 2 e 5 in termini di novelleriferite, rispettivamente, all’articolo 26 deldecreto legislativo n. 80 del 2015 e all’ar-ticolo 16 del decreto legislativo n. 22 del2015;

con riferimento all’articolo 42,comma 4, primo periodo, si valuti l’op-portunità di precisare che nell’ambito deilavoratori stagionali del settore produttivodel turismo rientrano anche quelli delsettore termale, considerata la sostanzialeomogeneità delle due categorie, nonché diestendere l’applicabilità delle disposizioniivi previste a tutti i lavoratori stagionali;

si valuti l’opportunità di riprodurrenel presente provvedimento le norme inmateria di contratti di solidarietà espan-sivi, contenute nell’articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 dicembre1984, n. 863, prevedendone contestual-mente l’abrogazione nell’articolo 44, inmodo da includere la disciplina di taleforma contrattuale tra le tutele in co-stanza di rapporto di lavoro, valorizzan-done le potenzialità come strumento diinclusione dei giovani nel mercato dellavoro, in un’ottica di solidarietà interge-nerazionale;

si verifichi l’esigenza di estendereall’anno 2015 l’operatività delle disposi-zioni di cui all’articolo 6, comma 3, deldecreto interministeriale n. 83473 del2014, ai sensi delle quali le Regioni eProvince autonome possono disporre laconcessione dei trattamenti di integrazionesalariale, anche in deroga ai criteri di cuial medesimo decreto, in misura non su-periore al 5 per cento delle risorse ad esseattribuite, ovvero in eccedenza a talequota, qualora assicurino l’integrale co-pertura degli oneri connessi a carico dellefinanze regionali ovvero delle risorse as-segnate alla Regione nell’ambito di Piani oprogrammi finanziati dai fondi strutturalieuropei.

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ALLEGATO 17

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino dellanormativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di

rapporto di lavoro. Atto n. 179.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI LOMBARDI,COMINARDI, CIPRINI, TRIPIEDI, DALL’OSSO E CHIMIENTI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto at-tuativo il riordino della normativa in ma-teria di ammortizzatori sociali in costanzadi rapporto di lavoro (Atto n. 179);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo,coerentemente con quanto previsto dallalegge n. 183 del 2014, modifica profonda-mente la disciplina degli interventi di in-tegrazione salariale, quali la Cassa inte-grazione guadagni ordinaria (CIG), straor-dinaria (CIGS), in deroga e i contratti disolidarietà, nonché l’istituzione di fondi disolidarietà sia per il diritto alle prestazionisia per la partecipazione dei datori dilavoro al relativo finanziamento, con l’in-tento di riunire in un corpo unico nor-mativo le diverse disposizioni relative aipredetti strumenti di tutela in costanza dirapporto di lavoro;

il provvedimento in esame do-vrebbe sostituire, riordinandone il conte-nuto – ed eliminando gli aspetti di nonchiarezza fonte di possibile contenzioso –tutte le disposizioni concernenti la sospen-sione della prestazione lavorativa nell’in-teresse del datore di lavoro e i corrispon-denti strumenti di sostegno del reddito deidipendenti coinvolti, stratificatesi nell’arcodegli ultimi settant’anni;

esso completa il disegno di riformadegli ammortizzatori sociali, oggetto delladelega, a fronte del quale è già statoemanato il decreto legislativo n. 22 del

2015, recante la nuova disciplina deglistrumenti di tutela e sostegno in caso didisoccupazione involontaria;

in riferimento alla materia dell’in-tegrazione salariale nei periodi di sospen-sione della prestazione lavorativa, i prin-cipi e i criteri direttivi della disciplina didelega – oltre a indicare la finalità gene-rale di riordino e razionalizzazione dellanormativa (comma 2) di cui si è detto –prevedono:

l’esclusione di ogni forma di in-tegrazione salariale in caso di cessazionedefinitiva dell’attività aziendale o di unramo di essa (lettera a), n. 1);

la semplificazione delle proce-dure burocratiche, attraverso l’incentivo distrumenti telematici e digitali, « conside-rando anche la possibilità di introdurremeccanismi standardizzati a livello nazio-nale di concessione dei trattamenti » eprevedendo strumenti certi ed esigibili(lettera a), n. 2);

la necessità di regolare l’accessoalla cassa integrazione guadagni solo aséguito di esaurimento delle possibilitàcontrattuali di riduzione dell’orario di la-voro, eventualmente destinando una partedelle risorse attribuite alla cassa integra-zione in favore dei contratti di solidarietà(lettera a), n. 3);

la revisione dei limiti di durata,da rapportare al numero massimo di oreordinarie lavorabili nel periodo di inter-vento ordinario o straordinario di cassa

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integrazione, e l’individuazione di mecca-nismi di incentivazione della rotazione trai lavoratori da sospendere (lettera a) nu-mero 4);

sotto il profilo della contribu-zione, una maggiore compartecipazione daparte delle imprese effettivamente benefi-ciarie (lettera a), numero 5) e la riduzionedelle aliquote di contribuzione ordinarie,relative agli istituti in oggetto, con larimodulazione delle stesse aliquote tra isettori, in funzione dell’effettivo impiego(lettera a), n. 6);

la revisione dell’ambito di appli-cazione della cassa integrazione ordinariae straordinaria, nonché dei fondi di soli-darietà bilaterali, relativi ai settori noncoperti dai due istituti summenzionati, conla determinazione di un termine certo perl’avvio dei medesimi fondi (lettera a), n. 7).La revisione in oggetto può anche intro-durre meccanismi standardizzati di con-cessione;

la revisione (lettera a), n. 8) del-l’ambito di applicazione e delle regole difunzionamento dei contratti di solidarietà,con particolare riguardo a quelli cosiddettiespansivi ed alla messa a regime dellenorme transitorie (in genere, oggetto disuccessive proroghe), le quali estendonoalle imprese non rientranti nell’àmbito diapplicazione della disciplina dei contrattidi solidarietà difensivi – ambito coinci-dente, in linea di massima, con quellodelle imprese rientranti nell’istituto dellacassa integrazione salariale straordinaria– la possibilità di stipulare tali contratti,con il riconoscimento di determinate age-volazioni (in favore delle stesse imprese edei lavoratori interessati).

considerato che:

l’attuale periodo di crisi economicaha reso più evidenti le debolezze dell’at-tuale sistema degli ammortizzatori sociali,che risulta sotto molteplici aspetti iniquo,come rappresentato da tanti lavoratorifuoriusciti o ai margini del mondo dellavoro, che si adattano a svolgere lavorioccasionali o inadeguati, spesso privi ditutele ovvero con tutela limitata;

gli ammortizzatori sociali sonostrumenti attraverso i quali si attua unodei principi fondamentali della Costitu-zione, regolato dall’articolo 38, secondocomma, configurandosi quale componenterilevante delle politiche per il lavoro nelnostro Paese;

in particolare, l’attuale sistema diwelfare si fonda su tre fondamentali pila-stri:

a) l’estensione del diritto di be-neficiare degli ammortizzatori sociali auna platea molto più ampia di lavoratori,attraverso il ricorso agli « ammortizzatoriin deroga » anche per una larga fascia dicategorie di lavoratori, non coperti daalcun tipo di sostegno al reddito in caso disospensione e di perdita del posto dilavoro;

b) una maggiore integrazione trapolitiche passive e politiche attive del la-voro, rendendo più vincolante e cogente lapartecipazione a misure di politica attivada parte dei soggetti destinatari di formedi sostegno al reddito pena la perditadell’indennità;

c) una diversa e più efficace einterattiva modalità di collaborazione fraStato e Regioni, imposta dalla complessitàdella materia e dalla configurazione, assaiarticolata, delle competenze in materia diammortizzatori sociali e formazione pro-fessionale;

secondo i dati ISTAT, le impresepotenzialmente interessate da forme diintegrazione salariale sarebbero circa 650mila con un’occupazione di circa 9,8 mi-lioni di dipendenti;

nel 2013, anno di maggiore contra-zione per l’economia italiana, sono stateinteressate all’utilizzo di forme di integra-zione salariale, circa 440 mila posizionilavorative dipendenti (corrispondenti al 4per cento delle posizioni dipendenti totali),suddivise tra lavoratori coinvolti nella CIGordinaria (121 mila), CIG straordinaria(122 mila), CIG in deroga (119 mila) e incontratti di solidarietà (78 mila);

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secondo i dati della CGIL negliultimi mesi, anche società importanti sa-rebbero ricorsi alle forme di integrazionesalariale: Mediaworld (settemila lavora-tori) e Nuovo trasporto viaggiatori (quasimille); a queste imprese, si aggiungono icasi storici dei trentaduemila dipendentiTelecom e degli ottomila del call centerAlmaviva Contact;

valutato che:

lo schema di decreto in parolaprevede al Titolo III, recante disposizionitransitorie e finali, prevede l’incremento(attraverso i risparmi di spesa derivantidal Titolo I) del Fondo istituito per lacopertura degli oneri derivanti dall’attua-zione della legge delega n. 183 del 2014. Siattua la coniugazione tra ammortizzatorisociali in costanza di rapporto di lavoro edecreto relativo alla NASpI, determinando,di fatto, uno spostamento di risorse dallatutela del posto di lavoro alla tutela nelmercato del lavoro. Da una parte vienesignificativamente migliorato il sistema diammortizzatori sociali in caso di disoccu-pazione, con la durata massima dellaNASpI che viene portata a 24 mesi, (non-ché estesa ai lavoratori stagionali del set-tore turistico) e l’ASDI che viene messa aregime (articolo 42); dall’altra parte taleavanzamento viene finanziato anche con lariduzione delle durate complessive deitrattamenti di cassa integrazione;

il Capo I (articoli 1-8) reca unaserie di disposizioni comuni ad entrambi itrattamenti di integrazione salariale, ordi-nario (CIGO) e straordinario (CIGS), conl’obiettivo di definire un modello unitariodi Integrazione salariale, pur nella valo-rizzazione delle specifiche esigenze deidiversi settori produttivi, attraverso unabase di regole comuni a entrambe le formedi integrazione. A tal fine il provvedimentointerviene:

sull’ambito soggettivo di applica-zione della normativa, ricomprendendonella platea dei destinatari della CIGO edella CIGS anche gli apprendisti assunticon il contratto di apprendistato profes-sionalizzante (articoli 1 e 2);

sulla durata massima comples-siva dei trattamenti di CIGO e CIGS,uniformandone il periodo di godimento(articolo 4);

sul contributo addizionale a ca-rico delle imprese nei casi di CIGO e CIGS,non più commisurato all’organico dell’im-presa (così eliminandosi un irrazionaledisincentivo alla crescita dimensionaledelle aziende), bensì, in misura progres-siva, all’effettivo utilizzo del trattamento(articolo 5);

sulle modalità di erogazione deitrattamenti e il termine per il rimborsodelle prestazioni, in particolare con unadisciplina transitoria per i trattamenti ri-chiesti antecedentemente o a decorreredalla data di entrata in vigore del prov-vedimento in esame; e autorizzandosi (siain caso di CIGO sia in caso di CIGS) ilpagamento diretto dei trattamenti (con ilconnesso assegno per il nucleo familiare),in presenza di difficoltà finanziarie « seriee documentate » dell’impresa (articolo 7);

prevedendo l’obbligo di convoca-zione, per i centri per l’impiego, dei lavo-ratori beneficiari di integrazioni salarialiper i quali la sospensione o riduzionedell’orario di lavoro (calcolata in un pe-riodo di 12 mesi) sia superiore al 50 percento, ai fini della stipula di un patto diservizio personalizzato (articolo 8);

sulle cause di decadenza dallafruizione dei trattamenti (articolo 8);

il Capo II (articoli 9-18) contienedisposizioni relative al trattamento di in-tegrazione salariale ordinaria (CIGO). Atal fine il provvedimento interviene:

delineando, con alcune differenzerispetto ai soggetti interessati dalla nor-mativa vigente, l’ambito oggettivo di ap-plicazione dell’istituto (articolo 10);

rideterminando gli oneri contri-butivi per il finanziamento dell’istituto edifferenziandoli in funzione dell’utilizzoeffettivo dell’istituto (articolo 13);

riproducendo senza modifiche ladisciplina dell’informazione preventiva e

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dell’esame congiunto con le rappresen-tanze sindacali aziendali originariamenteprevista dalla legge n. 164 del 1975 (arti-colo 14):

modificando alcuni elementi ine-renti al procedimento per l’ammissionealla CIGO (articolo 15);

sulle modalità della concessionedella CIGO, sopprimendo in particolare laCommissione provinciale per la Cassa in-tegrazione guadagni e demandando ad unospecifico decreto ministeriale la defini-zione dei criteri per la sua concessione(articolo 16);

si modifica l’organo presso ilquale è ammesso il ricorso avverso ilprovvedimento di rigetto della domanda diconcessione della CIGO (articolo 17);

il Capo III (articoli 19-25) contienedisposizioni relative al trattamento di in-tegrazione salariale straordinario (CIGS).In particolare il nuovo testo legislativo:

in coerenza con la funzione es-senziale della CIG, esclude la cessazione diattività di impresa (o di un ramo di essa)dalle cause di richiesta di CIGS (articolo21);

in aderenza all’elaborazione dot-trinale che ha classificato i contratti disolidarietà come caso particolare di inter-vento della CIG, colloca i cosiddetti difen-sivi nell’ambito di applicazione della CIGS,anche in relazione alla misura delle pre-stazioni (che vengono dunque portate dal50 all’80 per cento della retribuzione diriferimento) e alla contribuzione a caricodell’impresa (articolo 21);

non menziona i contratti di so-lidarietà c.d. espansivi, ovvero quelli voltinon a evitare licenziamenti, ma a favorirenuove assunzioni da parte dell’impresa;

introduce nuovi limiti di duratadella CIGS, differenziandoli in base allecausali e alle dimensioni dell’impresa in-teressata (articolo 22): 24 mesi nel quin-quennio per il caso di ristrutturazioneaziendale (comma 1); 12 mesi per il casodi crisi aziendale (comma 2); 24 mesi nel

quinquennio per il contratto di solidarietà,con possibilità di cumulo con interventiper altra causale fino a un massimo di 36(comma 3);

si evidenziano le seguenti criticità eosservazioni:

a) in relazione alla NASpI e all’ASDI:

pur essendo stata portata a regime,la NASpI, estende lo strumento di sostegnoai soli collaboratori coordinati e continua-tivi, incrementando la durata massimadella prestazione, ovvero introducendomassimali per le prestazioni in funzionedella contribuzione figurativa, limitandoquindi le erogazioni a tutti quei lavoratoriper i quali non siano stati versati deicontributi sociali effettivi, ma solo figura-tivi, circostanza che si verifica in caso diinterruzione o riduzione dell’attività lavo-rativa dovuta a determinate fattispeciequali cassa integrazione guadagni, con-tratti di solidarietà, ma anche disoccupa-zione e mobilità. Quanto all’intervento chemette in salvaguardia, per il 2015, leprestazioni Naspi per i lavoratori stagio-nali del turismo, riteniamo che tale sal-vaguardia avrebbe dovuto essere estesaanche ai lavoratori stagionali di tutti glialtri settori. Il sistema di calcolo dell’in-dennità, cui si unisce la progressiva ridu-zione della stessa con il passare del tempo,finisce per essere penalizzante rispetto allaprevigente disciplina in particolare per lealtre categorie di lavoratori stagionali, nonrientranti in questo beneficio;

per la prosecuzione dell’ASDI, ilriferimento alla quota dell’assegno sociale,pari a 447,61 euro mensili, circa 5.800annui, significa scegliere di rimanere al disotto del livello della soglia di povertàrelativa (dati ISTAT) che per il 2014 è paria 7.200 euro, rendendo scarsamente di-gnitoso tale ammortizzatore. Tale livello,definito anno per anno, deve pertantorappresentare il termine di riferimento;

al riguardo si sottolineano i rilievieffettuati dalle Regioni, che hanno ribaditola necessità di evitare duplicazioni e so-vrapposizioni degli strumenti, in partico-

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lare alla luce dell’istituzione del reddito diultima istanza, previsto da alcune ammi-nistrazioni. Non sono inoltre previste sal-vaguardie a favore dei 2,6 milioni dilavoratori dipendenti del settore artigiano,che attualmente risulterebbero privi ditutela del reddito in costanza di rapportodi lavoro;

in merito all’utilizzo dei risparmiderivanti dalla riduzione delle durate com-plessive dei trattamenti di cassa integra-zione, si cerca di porre un rimedio allacopertura finanziaria, molto debole, datoche gli oneri complessivi riservati allaNASpI e all’ASDI sono stati individuatitramite un « tetto di spesa » e non come« previsione di spesa », tant’è che, consi-derata la natura dei diritti soggettivi, eraapparso paradossale che tali strumentirisultassero privi di una clausola di sal-vaguardia, ancorché aggravata dalla moti-vazione della Ragioneria di Stato secondocui « le valutazioni finanziarie risultanocaratterizzate da adeguati elementi di pru-denzialità;

una tutela davvero universale –visto l’attuale stato di disoccupazione e diconcentrazione delle situazioni di maggiorprecarietà anche nel lavoro « falso auto-nomo », delle partite IVA a committenteunico o comunque con redditi insuffi-cienti, dovrebbe prevedere un unico stru-mento universale, quale il reddito di cit-tadinanza. Questi istituti infatti non col-gono da soli l’effettivo bisogno di unradicale mutamento di tendenza nelle pro-spettive di welfare del nostro Paese, ancorpiù, viste alla luce dell’attuale congiunturaeconomica. La conseguenza di tutto ciò èuna progressiva e irreversibile esclusionedi sempre più ampi strati della popola-zione dal tessuto sociale e dunque undepauperamento generale della società,una perdita progressiva di inclusione e dicomunità il cui contraltare è un aumentodel rischio sociale, della violenza, dell’in-sicurezza sociale, fonti di rabbia ed ar-roccamento individuale di alcuni privile-giati sulle proprie posizioni acquisite; ènecessario operare una semplificazione delwelfare al fine di renderlo al contempo più

certo ed essenziale, più concretamentepresente nella vita dei cittadini, molti deiquali sono costretti a sopravvivere al pro-blema occupazionale dovendosi al con-tempo confrontare con un sistema ecces-sivamente frammentato e non in grado difornire certezze. Difatti, con riferimentoad esempio all’ASDI, ai sensi del comma 2dell’articolo 16 del predetto Atto n. 135, ilcorrelato sostegno economico non potràessere erogato qualora fossero esaurite lerisorse del Fondo ad hoc. Inoltre il me-desimo decreto, all’articolo 16, comma 7,prevede che il beneficio sia riconosciutodall’Inps in base all’ordine cronologicodelle domande e, nell’ipotesi di insuffi-cienza delle risorse, l’Istituto non prenderàin considerazione ulteriori domande. Siricorda che già in sede di esame dellalegge di stabilità del 2015 tutte le forzepolitiche, in maniera trasversale, hannodenunciato l’insufficienza degli stanzia-menti previsti per i nuovi ammortizzatori,pari a 2,2 miliardi di euro per gli anni2015 e 2016 e 2 miliardi di euro a partiredal 2017. Secondo i dati Inps, il costo degliammortizzatori sociali nel solo 2013 èstato infatti di 7,5 miliardi di euro;

b) in relazione ai contratti di solida-rietà:

i contratti di solidarietà hanno adoggetto una diminuzione dell’orario di la-voro finalizzata:

ad affrontare le situazioni di ri-duzione di personale in caso di crisi azien-dale, ed evitare in tutto o in parte lariduzione o la dichiarazione di esuberanzadel personale (contratti di solidarietà in-terna o difensivi);

a favorire nuove assunzioni (con-tratti di solidarietà esterna o espansivi);

da parte di alcune organizzazionisindacali e imprenditoriali si è levata unaforte critica contro la nuova disposizionerelativa ai contratti di solidarietà, consi-derata come penalizzante per questo tipodi contratto collettivo aziendale, perché:

a) estende ad esso il limite mas-simo dell’integrazione applicabile allaCIGS;

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b) riduce da 48 a 36 mesi la suadurata complessiva nel quinquennio;

c) estende ad esso la disciplinadella franchigia o contributo addizionale acarico dell’impresa interessata;

secondo fonti governative la sud-detta obiezione non sarebbe fondata, poi-ché non terrebbe conto delle seguentiricadute positive:

a) l’aumento dell’integrazione dal50 all’80 per cento della retribuzione per-duta per effetto della riduzione d’orariocostituisce di per sé una misura di fortepotenziamento dell’istituto;

b) la riduzione del limite di du-rata complessiva non riguarda solo i con-tratti di solidarietà, bensì tutti i tipi diintervento della CIG;

c) l’introduzione del contributoaddizionale mira, come in ogni altro casodi ricorso alla CIG, a evitare l’abuso del-l’istituto dello strumento, ovvero la possi-bilità che esso venga utilizzato in sostitu-zione del ricorso ordinario al lavoro atempo parziale, in situazioni di gestioneaziendale ordinaria e non di effettiva crisioccupazionale;

la modifica strutturale dell’esten-sione temporale di fruizione dell’integra-zione non dovrebbe penalizzare i contrattidi solidarietà, qualora fossero utilizzati invia esclusiva, mantenendo il suddetto li-mite a 48 mesi nel quinquennio mobile. Ilquinquennio mobile risulta una modalitàdi gestione del tempo determinato daesigenze di contenimento dei costi con-nessi alla fruizione dell’istituto, e pertantol’azienda ha sicuramente l’ interesse autilizzarlo con maggiore oculatezza. Inol-tre andrebbe eliminata, o quanto menofortemente ridotta, questa tassa iniqua dellavoro, in caso di contratto di solidarietà.Lo schema di decreto prevede una ridu-zione del contributo pari allo 0,3 per centodella retribuzione imponibile, quindi acirca un decimo rispetto all’entità delcontributo ordinario attualmente in vigore(3,2 per cento a carico delle imprese conpiù di 50 dipendenti, 2,9 per cento al di

sotto di tale soglia) e anche rispetto al-l’entità maggiore prevista per i contributidei settori edile e lapideo. Lo schema didecreto individua un meccanismo chetende a superare la discrasia tra chi frui-sce di una prestazione e la generalità deisoggetti che la finanzia con la contribu-zione propria;

le imprese che fanno richiesta diintegrazione salariale, sono tenute al ver-samento di una somma crescente in rela-zione al tempo di utilizzo dei trattamenti:il contributo addizionale è pari al 9 percento della retribuzione persa per i periodidi cassa sino a un anno di utilizzo delquinquennio mobile; 12 per cento sino adue anni e del 15 per cento sino a tre anni(il Ministero del lavoro può autorizzare invia straordinaria ulteriori sei mesi). Diconseguenza, tale versamento rappresentaun incremento notevole, che non puòessere compensato dall’abbassamento delprecitato 0,3 per cento dell’aliquota con-tributiva ordinaria. Più che una franchigia,tale contributo addizionale rappresenta unpesante aggravio per le imprese che deb-bano affrontare situazioni di crisi tempo-ranea, col rischio di indurre indiretta-mente l’azienda ad avviare le procedureper i licenziamenti collettivi;

oltre all’auspicio di procedere al-l’azzeramento del contributo addizionale(di cui agli articoli 3, 4, e 5) si dovrebbeintervenire sui tetti massimi mensili ope-rando secondo lo schema già utilizzatodalla legge n. 92 del 2012 per l’ASpI,eliminando almeno il massimale cosid-detto « basso »;

con riferimento al capo III, l’arti-colo 21 concernente « causali di inter-vento », non cita i contratti di solidarietàespansivi (cioè quelli la cui funzione nonè quella di evitare dei licenziamenti, bensìquelli che combinano riduzione d’orariocon nuove assunzioni), il che induce apensare che il Governo intenda soppri-mere questo tipo di contratto collettivoaziendale e di intervento della CIG. Nel-l’articolo 44, dedicato alle abrogazioni,viene prevista l’abrogazione del solo arti-colo 1 del decreto legge n. 726 del 1984

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convertito, con modificazioni, dalla leggen. 863 del 1984, cioè quello che istituiscei contratti di solidarietà difensivi, (cioè icontratti che prevedono tagli di stipendioin caso di crisi aziendale per evitare lariduzione del personale) e non dell’articolo2 dello stesso decreto-legge, che istituiscei contratti di solidarietà espansivi. È evi-dente che i contratti di solidarietà difensivisi riportino integralmente nell’ambito delleintegrazioni salariali straordinarie. In que-sto caso, si rischia di eliminare la distin-zione sia normativa che pratica tra le duetipologie di intervento e i contratti disolidarietà non rappresenteranno più unaalternativa alle altre tipologie di inter-vento. Infatti, se ne modifica la duratacomplessiva, si equipara la misura a quellaprevista dalla CIGS e, come per la CIGS,l’integrazione salariale sarà sottoposta aitetti massimi mensili, ed infine gravata dalsuddetto contributo addizionale;

tale approccio per la valorizzazionedi questo particolare tipo di intervento,risulta iniquo;

sarebbe necessario creare dellecondizioni di vantaggio per incentivarel’utilizzo del contratto di solidarietà, dif-ferenziandolo dagli altri due interventistraordinari sia guardando al costo delleimprese, che alle spettanze dei lavoratori,prevedendo semmai interventi di moder-nizzazione dell’istituto in parola, al fine difavorire la crescita occupazionale ed ilricambio generazionale;

c) in relazione ai trattamenti d’inte-grazione salariale (ordinari e straordinari):

con riferimento alla cassa integra-zione ordinaria (CIGO), il presente decretolegislativo provvede ad una ridefinizionecomplessiva della disciplina, definendo inmaniera circostanziata le cooperative diproduzione e lavoro e l’inserimento dialtre due tipologie aziendali (imprese in-dustriali degli enti pubblici e impreseartigiane delle attività di escavazione e dilavorazione dei materiali lapidei), nonchéla durata e le causali. La principale novitàè rappresentata dalla riduzione del con-tributo ordinario nonché dalla rimodula-

zione del procedimento di concessione,fermo restando le modalità relative all’in-formazione e alla concertazione sindacale.Le criticità evidenziate da parte dei sog-getti auditi hanno posto particolare atten-zione alle predette misure, che, se nonconnotate da equilibrio ed equità, ri-schiano di causare problemi rilevantissimi.Il parziale allargamento della platea dibeneficiari di strumenti di protezione incostanza di rapporto di lavoro genera, inrealtà un arretramento generalizzato dellaquantità e della qualità delle prestazioni.La scelta politica di convogliare verso leimprese qualunque risorsa disponibile(IRAP, decontribuzione, riduzione aliquoteCIG, oltre la fine della mobilità) penalizzaaltri strumenti importanti come la solida-rietà espansiva verso i lavoratori o l’isti-tuzione di un fondo di solidarietà per ilpre-pensionamento atto a favorire la co-siddetta staffetta generazionale. Occorretener conto che i lavoratori che accedonoagli ammortizzatori sociali in deroga sonosoggetti per i quali, anche in ragionedell’età anagrafica (oltre i 50 anni) ,avranno difficoltà a trovare una nuovaoccupazione. È dunque paradossale chefinora siano stati distribuiti ampi finan-ziamenti alle aziende, senza operare unapremialità a favore di quelle che nonricorrono alla delocalizzazione degli im-pianti. Infatti, l’integrazione salariale or-dinaria può essere richiesta senza chel’impresa si impegni ad assumere provve-dimenti, investimenti, strategie e innova-zioni necessarie ad affrontare la crisi per-venuta. L’impresa dovrebbe assumere ilrischio e l’impegno della ripresa. La sem-plificazione delle causali di intervento (ar-ticolo 21) rischia di non essere soltantoformale, ma anche sostanziale, in quantonella disciplina vigente i termini di ristrut-turazione, riorganizzazione e riconver-sione non sono propriamente utilizzaticome sinonimi. Allo stesso articolo 21dello schema di decreto legislativo in com-mento, si apre una questione di compe-tenze ministeriali, tra il Ministero dellavoro e delle politiche sociali e il Mini-stero dello sviluppo economico. Appareinoltre eticamente inaccettabile che il da-

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tore di lavoro, che non rispetti la dota-zione della cassa integrazione, possa in-correre in una modesta sanzione, a frontedi lavoratori estromessi invece dal mercatodel lavoro e discriminati. I lavoratori sonocostretti ad accettare le misure per cosìdire aleatorie, previste dalla CIGS e dagliammortizzatori sociali, laddove preferireb-bero ricorrere a uno strumento universale,quale il reddito di cittadinanza.

ferme restando le predette critiche,relativamente alle disposizioni ivi conte-nute, si sottolineano le osservazioni cheseguono:

lo schema di decreto delegato,negli articoli da 9 a 18, si conforma alcriterio contenuto nella legge-delega, nelsenso di un ridimensionamento dell’entitàdei contributi, costituenti parte del cosid-detto « cuneo contributivo », fin qui posti acarico delle imprese rientranti nel campodi operatività della stessa CIGO, ridottodel 10 per cento;

come evidenziato nella Tabellaallegata alla Relazione generale trasmessadal Ministro dell’economia e delle finanzeal Parlamento sulla situazione economicadel Paese il gettito a seconda degli anni èstato di molto superiore rispetto all’am-montare complessivo delle prestazioni,configurandosi così tale contributo comeuna tassa surrettizia sul lavoro nel settoreindustriale e nella grande distribuzione. Legestioni per CIGO e CIGS hanno semprechiuso in attivo generando una considere-vole quota di eccedenze finanziarie. Loschema di decreto prevede una riduzionedel contributo pari allo 0,3 per cento dellaretribuzione imponibile, quindi a circa undecimo rispetto all’entità del contributoordinario attualmente in vigore (3,2 percento a carico delle imprese con più di 50dipendenti, 2,9 per cento al di sotto di talesoglia) e anche rispetto all’entità maggioreprevista per i contributi dei settori edile elapideo. Secondo alcuni economisti, questariduzione istituirebbe una sorta di fran-chigia a carico delle imprese in caso diattivazione dell’intervento della CIG, cheda un alto riduce la prestazione di inte-grazione salariale a carico della Cassa,

dall’altro lato si configurerebbe come uncontributo addizionale. Sarebbe quindiutile un costante monitoraggio dell’anda-mento delle suddette gestioni, anche alfine rivedere ulteriormente le aliquotecontributive o, in subordine, prevedere –come sostenuto da più parti – l’istituzionedi un fondo di riserva che intervenga nellagestione delle situazioni di crisi aziendalidi più difficile soluzione;

come ribadito dalla CO.LAP, insede di audizione sullo schema di decretoin parola, le integrazioni salariali si rife-riscono ad aziende di determinati settoricon più di 15 dipendenti, su cui grava, perl’appunto, l’onere della contribuzioneCIGO. Sarebbe fondamentale introdurrestrumenti innovativi di supporto alla crisi(attraverso sgravi fiscali, finanziamenti disinergie con strutture locali, finanzia-mento di piani formativi ad hoc per lariqualificazione), per favorire l’innova-zione anche delle piccole aziende sotto i15 dipendenti, e dei professionisti (sianoessi ordinistici o associativi). Le entità dipiccola o piccolissima dimensione, in al-cune Regioni rappresentano di fatto lagrande parte del tessuto produttivo;

come rappresentato da detta li-bera associazione di professionisti, sussisteil paradosso di non aver incluso dettisoggetti nei piani e nelle proposte disupporto alla crisi, mentre sarebbe statoquanto mai opportuno prevedere, per ilavoratori autonomi e piccoli imprenditori,che si trovino in un momento di ristrut-turazione, crisi, o cambiamento della re-lativa attività, l’intera deducibilità dellaformazione e gli investimenti per le attivitàdi innovazione e sviluppo del networking;

nell’ambito della disciplina sulleintegrazioni salariali ordinarie, inoltre,non compare la ristrutturazione tra lecausali di ricorso alla CIGS, che andrebbeespressamente chiarita. Tale mancanzarappresenterebbe, diversamente, un vulnusnell’ambito delle tutele delle imprese cheoperano nel campo della distribuzione,nonché dei relativi lavoratori, che invecefino ad oggi fronteggiavano in tal modo

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situazioni quali chiusure temporanee, madi medio-lungo periodo, di specifici puntivendita;

lo schema di decreto introduceinoltre un tetto alle ore autorizzabili in unbiennio mobile, ferme restando le duratamassima stabilita in 12 mesi. Tale mec-canismo prevede che non possano essereautorizzate ore di integrazione eccedenti illimite di un terzo delle ore lavorabili in unbiennio mobile: l’obiettivo del Governo èquello di ridurre al massimo l’utilizzodella CIGO a zero ore, incentivando quindianche la rotazione;

l’obiettivo è condivisibile, purchéal pari di quanto previsto per la CIGS,l’entrata in vigore della norma preveda unperiodo di transizione, per le stesse ragioniche hanno indotto il Governo a introdurloper la CIGS, stabilendo il termine di 24mesi dall’entrata in vigore della predettadisposizione;

in relazione alla ricomprensionedei lavoratori assunti con contratto diapprendistato professionalizzante nel no-vero dei destinatari delle tutele, tuttavia,essendo dovuta anche per essi la contri-buzione prevista per le integrazioni sala-riali, non si comprendono le limitazioni inordine alle causali applicate: la sola cau-sale di crisi aziendale per le impresedestinatarie di CIGS, o i soli trattamentiordinari per le imprese destinatarie sia diCIGS che di CIGO. Inoltre, la previsioneche sulla contribuzione a carico dei datoridi lavoro per le aziende con più di 9dipendenti non sia applicabile lo sgraviocontributivo del 100 per cento per i primitre anni e del 90 per cento per gli annisuccessivi, rischia di disincentivare il con-tratto di apprendistato;

d) in relazione ai trattamenti di in-tegrazione salariale straordinari:

le modifiche apportate agli inter-venti straordinari riguardano in partico-lare le causali di accesso e le duratecomplessive degli interventi, in coerenzacon quanto indicato nelle disposizioni co-muni contenute nel Capo I;

in sintesi, la nuova disciplina dellaCIGS è il risultato di una serie di modi-fiche legislative tese a razionalizzare, ri-ducendone via via il campo di intervento,l’istituto della CIGS;

a partire dalla prevista abroga-zione, ad opera della legge n. 92 del 2012,della CIGS per procedure concorsuali, conlo schema di decreto in titolo si affiancasi attua l’annunciata abrogazione dellaCIGS per cessazione, accompagnata dauna debole fase transitoria riservata asituazioni particolari;

come già detto nel paragrafo dedi-cato alle considerazioni sui contratti disolidarietà il Governo attua una forterazionalizzazione che interviene ulterior-mente sulla disciplina dei contratti disolidarietà stessi, una delle tre causali diaccesso alla CIGS,

infatti – come sopra precisato –all’articolo 21, si riportano integralmentenell’ambito delle integrazioni salarialistraordinarie i contratti di solidarietà di-fensivi, con contestuale abrogazione delladisciplina vigente. Non possiamo dimenti-care che, negli ultimi anni, la maggioranzadelle crisi aziendali, in particolare nelcampo della distribuzione, è stata gestitamediante il ricorso ai contratti di solida-rietà, evitando in questo modo i costisociali ed economici dei licenziamenti, emantenendo nel contempo il consenso so-ciale e una buona qualità delle relazionisindacali;

l’assimilazione dell’integrazione sa-lariale a quella prevista per i casi di CIGSdetermina un forte impatto economico suilavoratori, rendendo meno attrattivo lostrumento. Ciò in un quadro normativoche di converso premia il ricorso a stru-menti che prevedono la riduzione dell’ora-rio di lavoro piuttosto che la sospensionedei lavoratori, perseguendo in tal modol’intento di favorire la conservazione e lasalvaguardia non soltanto dei posti dilavoro ma anche delle professionalità deilavoratori che mantengono un legame piùforte con l’impresa in attesa della normaleripresa produttiva. È necessario crearedelle condizioni di « vantaggio » per incen-

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tivare l’utilizzo del contratto di solidarietà,differenziandolo dagli interventi straordi-nari della CIGS;

in relazione all’esclusione della ces-sazione di attività di impresa (o di unramo di essa) dalle cause di richiesta diCIGS, la semplificazione delle causali diintervento (articolo 21) rischia di nonessere soltanto formale, ma anche sostan-ziale, in quanto nella disciplina vigente itermini di ristrutturazione, riorganizza-zione e riconversione non sono propria-mente utilizzati come sinonimi. Allo stessoarticolo 21 si apre una questione di com-petenze ministeriali, in quanto le grandivertenze troveranno ora sede al Ministerodel lavoro e non più al Ministero dellosviluppo economico. Si introducono inol-tre settori prima non coperti da integra-zione salariale, quali il settore ausiliariodel servizio ferroviario e comparto dellaproduzione e della manutenzione del ma-teriale rotabile, compresi i partiti politici ele loro rispettive articolazioni e sezioniterritoriali. Quest’ultimo inserimento è daleggere in stretta connessione alla soppres-sione del finanziamento pubblico ai partiticon le ben note conseguenze in termini diesuberi strutturali. Considerando che ipartiti politici, come le altre imprese rien-tranti nel campo di applicazione, sarannotenuti a versare la contribuzione ordinariae straordinaria, si tratta di una misuralogica. Tuttavia, ribadiamo il concetto chesarebbe più coretto istituire il reddito dicittadinanza per favorire la ricollocazioneanche di questa tipologia di lavoratori;

e) in relazione ai fondi di solidarietà:

lo schema di decreto in titolo ri-definisce la normativa sui fondi di solida-rietà bilaterali, introdotti con la leggen. 92 del 2012, a superamento della cassaintegrazione in deroga. Il modello trac-ciato riprende in larga parte quanto de-finito per la cassa integrazione ordinaria estraordinaria. Entrando nel merito, la pre-detta legge n. 92 del 2012 ha realizzato unsistema duale, caratterizzato da un altodal sistema degli ammortizzatori sociali« classici », dall’altro lato da quello deifondi di solidarietà. Tale dualismo si ca-

ratterizza in differenti impostazioni, ca-ratterizzati da profili incoerenti, tra cuil’automatismo delle prestazioni e l’impos-sibilità di erogare le prestazioni in carenzadi risorse economiche sufficienti;

la difficoltà di sostenibilità finan-ziaria diventa difficilmente superabilequando i fondi di solidarietà si realizzanonella modalità cosiddetta alternativa, inapplicazione della bilateralità di naturacontrattuale, come nel caso delle aziendeartigiane e del settore della somministra-zione. L’insostenibilità finanziaria si acui-sce, soprattutto se la fase di avvio coincideanche con un prolungato periodo di crisieconomica;

come sottolineato da alcune asso-ciazioni sindacali, nel breve periodo, lasoluzione potrebbe essere quella di unsostegno generalizzato sul modello dellacassa in deroga, così da favorire l’accu-mulazione di capitale. Contemporanea-mente, sarebbe auspicabile un allarga-mento della platea dei soggetti datoriali esindacali coinvolti, sull’esempio di quantoaccaduto in passato con i fondi pensioninegoziali che hanno potuto beneficiaredell’apporto di soggetti rappresentativi nonfirmatari dell’atto istitutivo iniziale;

in tema di impatto diretto sul costodel lavoro, va rilevato, inoltre, che laprevisione per cui, per le prestazioni ero-gate dai fondi di solidarietà, la contribu-zione figurativa è posta a carico del fondostesso e, quindi, dei datori di lavoro e deilavoratori rappresenta un principio asso-lutamente non condivisibile in quanto, dauna parte viene a crearsi una disparità ditrattamento fra aziende e lavoratori sog-getti alla normativa CIGS, per i quali lacontribuzione figurativa è a carico dellaGIAS (Gestione interventi assistenziali e disostegno alle gestioni previdenziali) quindidello Stato, e coloro che chiedono leprestazioni ai Fondi di solidarietà, e dal-l’altra parte si produce indirettamente unrischio di incremento automatico del costodel lavoro, rendendo le contribuzioni pre-viste, peraltro di nuova introduzione, pu-ramente virtuali, in quanto passibili diincrementi certi;

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infatti, sempre in materia di con-tribuzione, per assicurare l’equilibrio fi-nanziario del Fondi di integrazione sala-riale si prevede che l’erogazione delleprestazioni alle imprese sarà determinatasulla base del montante contributivo del-l’impresa stessa;

più specificatamente, seppur miti-gato da una lunga fase transitoria fino al2021, il provvedimento in esame prevedeche il Fondo di integrazione salariale nonpossa erogare prestazioni che eccedanoquattro volte la contribuzione effettiva-mente versata, tenendo inoltre conto delleeventuali prestazioni già erogate in prece-denza;

questa impostazione appare fuor-viante rispetto allo spirito con cui sonostati istituiti i Fondi di solidarietà, allefinalità mutualistiche che debbono carat-terizzare tutti gli interventi di sostegno alreddito;

come afferma R. E TE. ImpreseItalia, in materia di Fondi di solidarietà, lasalvaguardia e la valorizzazione dell’espe-rienza della bilateralità delle aziende ar-tigiane è indispensabile per dotare le pic-cole imprese di un ammortizzatore socialesu misura, snello dal punto di vista pro-cedurale, privo di burocrazia e di brevedurata, perché tali sono le sospensioni intali tipologie di imprese;

il modello di welfare artigiano, con-solidatosi nel corso del 2014 con la costi-tuzione del Fondo di solidarietà bilateraledell’artigianato ha garantito alle aziende inparola la conservazione del gran partedelle risorse umane di piccole e medieimprese, estendendo universalmente ai la-voratori dell’intero comparto il diritto adottenere le prestazioni del Fondo. Quindi,tale Fondo bilaterale rappresenta un si-stema di protezione sociale efficacissimo;

qualora restasse la suddetta impo-stazione le piccole e piccolissime imprese,rischieranno nei prossimi anni di nonraggiungere mai un accantonamento dirisorse sufficiente per l’erogazione di unaprestazione di integrazione del reddito;

si conviene con le aziende artigianesulla necessità di prevedere e renderestrutturale, almeno per i fondi di solida-rietà bilaterali che avessero esteso la pla-tea dei beneficiari oltre i limiti fissati dalloSchema di decreto in titolo, l’integrazionefra risorse pubbliche e risorse di matricecontrattuale, decisiva per garantire lapiena operatività dei fondi di solidarietàbilaterali attraverso un incremento dellostanziamento finanziario attualmente pre-visto (20 milioni di euro);

in ogni caso, la previsione di fondidi solidarietà bilaterali e alternativi (arti-colo 27 comma 7) per le aziende con piùdi 5 dipendenti, non risulta sufficiente perrispondere alle esigenze reali di supportoe implementazione. Sarebbe il caso diintrodurre l’obbligo della condizionalitàdell’utilizzo di detti fondi, per evitare che,in alcuni casi, siano foraggiamenti senzaprospettiva;

sarebbe altresì opportuno definireun periodo congruo per l’adeguamentodelle novità introdotte dal decreto sugliammortizzatori sociali;

in materia di prestazioni, sarebbeopportuno rendere strutturale il meccani-smo delineato della legge n. 2 del 2009 sulcalcolo della prestazione non per setti-mane, come avviene per la cassa integra-zione, ma per giornate;

pur apprezzando l’ampliamentodelle prestazioni che potranno essere ero-gate dai Fondi, ed in particolare le pre-stazioni riconducibili ai contratti di soli-darietà di tipo B, sarebbe stato meglioestendere direttamente le tutele per CIGO,CIGS e Contratti di solidarietà, anche alfine di stabilire un equilibrio tra i duesistemi paralleli, caratterizzati da vita eregole diverse: l’uno sostenuto dal welfarepubblico, l’altro interamente finanziato daimprese e lavoratori;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Lombardi, Cominardi, Ciprini,Tripiedi, Dall’Osso, Chi-mienti ».

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ALLEGATO 18

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino dellanormativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di

rapporto di lavoro. Atto n. 179.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI AIRAUDO,PLACIDO, PAGLIA E GREGORI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante disposizioni per il riordinodella normativa in materia di ammortiz-zatori sociali in costanza di rapporto dilavoro (Atto n. 179);

premesso che:

con lo schema di decreto legislativoin esame e gli altri tre adottati l’11 giugno2015 dal Governo si completa il pacchettodi provvedimenti compresi nella delegadella legge n. 183 del 2014 (cosiddettoJobs Act), un pacchetto di provvedimenticorrettamente considerati da parte sinda-cale il compimento di « un disegno reces-sivo, per il lavoro, i lavoratori, per ilPaese »;

tale disegno ha giocato tutto indifesa degli interessi delle aziende e delleimprese, consegnandogli in tre anni quasi25 miliardi di euro, tra detrazioni IRAP esgravi contributivi, senza alcun impegno incontropartita a favore dell’occupazione odell’economia italiana. Sono state appro-vate norme fortemente penalizzanti e le-sive di diritti e tutele per i lavoratori inragione di una più facile e governabiledisponibilità di manodopera liberata davincoli contrattuali e soprattutto da tutelesindacali;

sono stati abrogati alcune fonda-mentali disposizioni dello Statuto dei la-voratori, il diritto alla reintegrazione, letutele sui licenziamenti collettivi, la pos-sibilità di demansionare e dequalificare

unitariamente i lavoratori, l’aumento delledisponibilità ad impiegare libera manodo-pera come nel caso delle nuove liberaliz-zazioni in materia di contratti di sommi-nistrazione e voucher;

con riferimento alla materia dellemisure di strumenti al reddito, il Jobs Actstabilisce che il Governo adotti uno o piùdecreti legislativi « allo scopo di assicurare,in caso di disoccupazione involontaria,tutele uniformi e legate alla storia contri-butiva dei lavoratori, di razionalizzare lanormativa in materia di integrazione sa-lariale e di favorire il coinvolgimento at-tivo di quanti siano espulsi dal mercatodel lavoro ovvero siano beneficiari di am-mortizzatori sociali, semplificando le pro-cedure amministrative e riducendo glioneri non salariali del lavoro ». I decretilegislativi devono tenere conto delle pecu-liarità dei diversi settori produttivi;

anche i due decreti legislativi cheattuano la predetta delega in materia distrumenti di sostegno al reddito (quello incostanza di rapporto di lavoro oggi inesame e quello di cui al decreto legislativo4 marzo 2015 n. 22, già in vigore, che haridefinito gli interventi in caso di disoc-cupazione involontaria) vanno nella dire-zione di indebolire le tutele contrattualiattraverso l’aumento delle differenze ditrattamento, la riduzione dei tempi e l’en-tità delle protezioni. Lo stesso avviene conl’introduzione del meccanismo del bonus/malus in materia di cassa integrazione,pensato quale deterrente, che invece com-porta il fondatissimo rischio di favorire i

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licenziamenti, visto l’aumento del costodelle contribuzioni nell’uso degli strumentidi « cassa »;

il Governo, infatti, riscrive il si-stema degli ammortizzatori sociali, mentresono ancora forti gli effetti della crisieconomica, sia con riferimento al numerodei disoccupati – saliti ad oltre 3,1 milionidi unità – sia per quanto attiene alle oreautorizzate di cassa integrazione nelle suetre tipologie. Il 2014, in questo senso, èstato fra i peggiori anni di sempre conoltre un miliardo di ore autorizzate; il2015, pur facendo registrare qualche mi-glioramento, non è e non può essereconsiderato l’anno di uscita dalla crisi delnostro sistema produttivo. La riduzione dicassa integrazione ordinaria e straordina-ria è infatti ancora debole e rallentata,mentre il forte calo della cassa in derogaè connesso all’assenza di risorse stanziatepiuttosto che ad elementi virtuosi;

tenuto conto di ciò, il sistema de-lineato dal Governo – ma già architettatodalla legge n. 92 del 2012 di riforme delmercato del lavoro – poggia su tre gambe:CIG ordinarie e straordinaria e fondi disolidarietà per l’integrazione salariale incostanza di rapporto e NASpI nei casi didisoccupazione involontaria. Questa archi-tettura, come è stato osservato in audi-zione presso questa commissione, è pen-sata e va bene per situazioni non emer-genziali, in cui l’economia, crescendo, hala possibilità di assorbire livelli di disoc-cupazione superiori a quella ritenuta fi-siologica. Ad oggi, però, l’Italia non è inquesta situazione, ma è anzi necessarioassicurare risorse adeguate e durata con-grua, così da favorire la riorganizzazionedel sistema produttivo e la riqualificazionedel personale, elementi questi che loschema di decreto legislativo in esame nonsembra prevedere con la dovuta conside-razione;

in questo quadro, l’eliminazionecompleta della cassa integrazione in de-roga, istituto che certamente andava ri-pensato e la cui durata nel 2015 era statagià ridotta da 11 a 5 mesi, può avere effetti

esplosivi, sul piano sociale, del lavoro edell’economia, non essendo sufficienteaver previsto come contromisura per tu-telare i lavoratori e il lavoro l’investimentosui fondi di solidarietà bilaterale. Infatti,nella situazione attuale delle imprese e dellavoro i fondi – se non aiutati dallo Statoche li capitalizzi – avranno problemi disostenibilità finanziaria;

tuttavia è soltanto attraverso il ri-corso ai contratti di solidarietà che sipotrà bilanciare in durata quanto accadea legislazione vigente; e non va taciuto chela bozza di decreto legislativo non prevedein corso d’opera un monitoraggio percapire l’esigenza di introdurre o meno unperiodo transitorio di applicazione, comefu prospettato a suo tempo con la mobilitàdalla legge n. 92 del 2012;

inoltre, il passaggio al quinquenniomobile non è indifferente, in quanto pe-nalizza soprattutto le aziende con fortericorso agli ammortizzatori sociali;

lo schema di decreto legislativo inesame riduce genericamente la contribu-zione ordinaria e inasprisce la contribu-zione addizionale in caso di utilizzo degliammortizzatori sociali. Si tratta dell’ap-plicazione di un meccanismo simile albonus/malus delle assicurazioni, che non èprivo di criticità. Ad esempio viene appli-cato solo a metà in quanto non è previstauna riduzione della contribuzione ordina-ria in caso di non utilizzo degli ammor-tizzatori sociali;

come già accennato, i fondi di so-lidarietà bilaterali introdotti dalla « ri-forma Fornero » del mercato del lavoro(legge n. 92 del 2012) sono ridefiniti dallabozza di decreto legislativo in esame, comestrumento da utilizzare per il supera-mento della cassa integrazione in deroga;

nello schema in esame i fondi sisolidarietà riprendono in gran partequanto definito per la cassa integrazioneordinaria e straordinaria, con la differenzadi fondo che permane una evidente diffi-coltà di sostenibilità finanziaria dei fondi,soprattutto se, come accade ora, la fase di

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avvio coincide anche con un prolungatoperiodo di crisi economica. Nel breveperiodo, i fondi non potranno funzionarese lo Stato non interviene con un sostegnogeneralizzato sul modello della cassa inderoga, così da favorire l’accumulazione dicapitale. La loro caratteristica strutturalenon li rende veicoli attraenti sotto unpunto di vista remunerativo, dunque nonsi capisce in che modo e perché essidovrebbero assestarsi senza un concretosostegno da parte dello Stato;

il dato fondamentale che caratte-rizza questo modello di ammortizzatore èche il mondo del lavoro viene segmentatoin una pluralità di comparti che sarannochiamati ad affrontare in proprio, conl’esclusivo utilizzo delle proprie risorse, levarie crisi e necessità di intervento, senzaalcuna solidarietà con gli altri comparti esenza alcuna solidarietà da parte delloStato. A seconda dell’andamento del set-tore e dell’economia, sulla base di quantole sofferenze avranno eroso le disponibilitàdel fondo, gli amministratori del fondopotranno tirare la coperta o verso l’innal-zamento dei contributi, che per un terzopagheranno i lavoratori, o tagliare le pre-stazioni che, comunque, a regime nonpotranno mai superare in termini di im-porto finanziario il quadruplo dei contri-buti dovuti dall’impresa;

la conseguenza è che l’elasticità cheimpediva la brutale perdita di posti dilavoro, che dava tempo per risolvere po-sitivamente le crisi, cessa di essere gover-nata nell’interesse del Paese, della suaeconomia e dell’occupazione;

con la trasformazione dei fondi disolidarietà bilaterali, essi diventano pre-stazione proporzionata e conseguente alpremio pagato da impresa e lavoratorisulla base del rischio che quell’attività hamanifestato nel settore di appartenenza. Sitratta di una logica come quella che haportato il pareggio di bilancio in Costitu-zione, che fa venire meno il ruolo socialedello Stato;

il rischio evidenziato in audizioneda parte sindacali – e che ci sentiamo di

condividere – è che in futuro, quando ifondi non potranno erogare le prestazioniper insufficienza delle risorse accumulatesolo sulla base del mero gettito contribu-tivo, con un apposito aggiustamento legi-slativo, a fronte di insostenibili aumentidelle contribuzioni, si possa passare adinvestire i capitali accumulati sul mercatofinanziario, sul modello dei Fondi pen-sione chiusi;

il rischio è, dunque, quello di af-fidare, in un futuro non troppo lontano,alla volatilità del mercato finanziario, unaserie di prestazioni garantite dalla Costi-tuzione e dalle norme fondamentali sullavoro. La sicurezza del capitale investitonei fondi rischia di essere messa a repen-taglio dalla carenza normativa che tutt’oramanca rispetto al loro impiego sul mercatoborsistico o obbligazionario;

le criticità di carattere generaleelencate sono di per sé sufficienti adesprimere un parere contrario, ma loschema ne contiene altre relative alle sin-gole disposizioni. Ad esempio, non sonostati inclusi nella platea dei destinataridella CIGO e della CIGS i lavoratori adomicilio mono-committenza, ma sonofatti rientrare nella base di calcolo per lacontribuzione, come previsto dall’articolo13;

viene previsto che i lavoratori delsettore della pesca debbano maturareun’anzianità di effettivo lavoro di almenonovanta giorni per essere ammessi ai trat-tamenti di integrazione salariale, ma nonviene previsto che il calcolo debba riferirsialle giornate retribuite ed effettuate anchecon datori di lavoro diverso, nel solco delmessaggio dell’INPS n. 6885 del 9 marzo2010 (articolo 1, comma 2);

l’articolo 1, comma 3, stabilisce chel’anzianità effettiva del lavoratore chepassa alle dipendenze dell’impresa suben-trante nell’appalto si computa tenendoconto del periodo durante il quale illavoratore è stato impiegato nell’attivitàappaltata. Tuttavia, per garantire la con-tinuità dell’attività prestata, occorre fareriferimento all’anzianità maturata presso

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il committente, oltre la specifica attivitàsvolta, in quanto questi può erogare atti-vità cosiddette di multi servizio, ovverocostituite da diverse tipologie di lavoro;

lo schema uniforma la durata mas-sima complessiva dei trattamenti di CIGOe CIGS (articolo 4), ma essa sarà insuffi-ciente, in particolare per situazioni legatealle medie e grandi aziende in riorganiz-zazione o ristrutturazione. Per tale ragioneandrebbe portata da 24 a 36 mesi nelquinquennio mobile e allo stesso modoandrebbe portata da 30 a 36 mesi per leimprese industriali e artigianali dell’edili-zia e affini e per le imprese industriali eartigiane che svolgono attività di escava-zione e di lavorazione di materiali lapidei;

rispetto all’obbligo di convocazionepresso i centri per l’impiego dei lavoratoribeneficiari di integrazioni salariali per iquali la sospensione o riduzione dell’ora-rio di lavoro (calcolata in un periodo di 12mesi) sia superiore al 50 per cento, ai finidella stipula di un patto di servizio per-sonalizzato (articolo 8), la disposizionerimanda l’attuazione agli articoli da 19 a22 dello schema di decreto legislativo dicui all’Atto n. 177. Tale disposizione an-drebbe abrogata in quanto sostanzial-mente inapplicabile. Infatti essa è inestri-cabilmente condizionata dalle molteplicivariabili delle caratteristiche del serviziodel restante 50 per cento;

inoltre, vista la cronica carenza dirisorse umane e finanziarie, accentuatadal vuoto normativo conseguente alla leggen. 56 del 2014 (recante disposizioni sullecittà metropolitane, sulle province, sulleunioni e fusioni di comuni), è difficilepensare che i centri per l’impiego possanofar fronte alle incombenze legate ai per-cettori di sostegno al reddito in costanzadi rapporto di lavoro, in termini di effet-tiva capacità di rispettare i contenuti del-l’articolo 8 sulla condizionalità e sullepolitiche attive del lavoro. La costituendaAgenzia nazionale per le politiche attive eil lavoro non sarà in grado di cambiare inmeglio la situazione attuale e non vengonopreviste risorse specifiche per svolgere le

funzioni derivanti dall’obbligo di convoca-zione;

il secondo comma dell’articolo 8stabilisce che il lavoratore che svolga at-tività di lavoro subordinato o autonomodurante il periodo di integrazione salarialenon ha diritto al trattamento per le gior-nate di lavoro effettuate. Tale previsionenon è condivisibile in quanto non tieneconto dell’orario di lavoro svolto e dellaretribuzione percepita dal lavoratore;

le disposizioni relative al tratta-mento di integrazione salariale ordinaria(CIGO) delineano, con alcune differenzerispetto ai soggetti interessati dalla nor-mativa vigente, l’ambito oggettivo di ap-plicazione dell’istituto (articolo 10). Non ècomprensibile, ad esempio, perché nonvengano incluse le imprese commercialicon oltre 50 dipendenti;

la disciplina della procedura diinformazione e consultazione sindacale,ripropone quanto contenuto nell’articolo 5della legge n. 164 del 1975 (articolo 14). Alcomma 1 viene previsto che nei casi disospensione o riduzione dell’attività pro-duttiva, l’impresa è tenuta a comunicarepreventivamente alle rappresentanze sin-dacali aziendali le cause di sospensione odi riduzione dell’orario di lavoro, l’entità ela durata prevedibile, il numero dei lavo-ratori interessati. Tuttavia, è irragionevoleaver previsto che la comunicazione allearticolazioni territoriali delle associazionisindacali comparativamente più rappre-sentative a livello nazionale avvenga soloin assenza delle RSU e non in aggiunta;

con riferimento alla cassa integra-zione straordinaria diverse criticità atten-gono alla semplificazione delle causali diintervento (articolo 21) che rischiano diessere sostanziali e non solo formali, inquanto nella disciplina vigente i termini diristrutturazione, riorganizzazione e ricon-versione non sono utilizzati propriamentecome sinonimi;

inoltre, viene eliminata la cessa-zione di attività di impresa (o di un ramodi essa) tra le cause di richiesta di CIGS

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(articolo 21), ma irragionevolmente ven-gono escluse anche le azienda in proce-dura concorsuale. Si tratta infatti diaziende che possono ancora avere unfuturo mantenendo la professionalità deilavoratori nel « patrimonio » aziendale,salvaguardando l’occupazione possibile.Quanto previsto al comma 4, ovvero laderoga di 6 mesi in alcuni casi di crisi neltriennio, è insufficiente e inadeguato afronteggiare le situazioni di difficoltà delleaziende in procedura concorsuale;

sarebbe stato auspicabile affron-tare il tema nelle more della più ampiariforma delle procedure concorsuali e deimodelli di gestione dell’impresa ancheconsiderando l’impegno del governo adistituire una società a garanzia statale perle ristrutturazioni aziendali;

le disposizioni sui Fondi di solida-rietà bilaterali estendono l’obbligo di isti-tuire un fondo di solidarietà alle imprese

che occupano mediamente più di 5 dipen-denti, compresi gli apprendisti, in luogodei 15 dipendenti previsti dalla normativavigente (articolo 26). L’articolo così comeè formulato continua a lasciare fuori dallapossibilità di accedere agli ammortizzatorisociali in costanza di rapporto i lavoratoridel settore della pesca. In tale settore,infatti, la maggior parte delle impreseimpiega un numero di lavoratori inferiorea cinque unità. Attualmente questi lavo-ratori non rientrano nel campo di appli-cazione della integrazione salariale ordi-naria o straordinaria e della mobilità. Percoprire i 2 mesi circa all’anno di fermabiologica, fino ad oggi è stata utilizzataintegrazione salariale in deroga, che invecelo schema in esame di fatto abroga;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Airaudo, Placido, Paglia, Gregori »

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ALLEGATO 19

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino dellanormativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di

rapporto di lavoro. Atto n. 179.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO SIMONETTI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante disposizioni per il riordinodella normativa in materia di ammortiz-zatori sociali in costanza di rapporto dilavoro (Atto n. 179);

premesso che:

l’articolo 2 dello schema contemplal’inclusione tra i beneficiari della CIGO edella CIGS anche gli apprendisti assunticon contratto di apprendistato professio-nalizzante, estendendo agli stessi gli ob-blighi contributivi previsti per le integra-zioni salariali di cui sono destinatari, ma,al contempo, disapplicando quanto previ-sto dall’articolo 22, comma 1, della leggedi stabilità per il 2012 (legge n. 183 del2011), ovvero l’azzeramento per i primi treanni della quota di contribuzione a caricodel datore di lavoro che occupi fino a noveaddetti, per i contratti di apprendistatostipulati nel quadriennio 2012-2016;

la norma di cui al predetto comma1 dell’articolo 22 della legge di stabilità peril 2012 era finalizzata alla promozionedell’occupazione giovanile ed il suo azze-ramento inevitabilmente disincentiva il ri-corso a tale tipologia contrattuale;

l’articolo 4 dello schema rimodulain senso riduttivo la durata complessivadelle integrazioni salariali, prevedendo chetra CIGO e CIGS la durata massima com-plessiva non possa superare i ventiquattromesi in un quinquennio mobile (trenta perle imprese industriali e artigiane dell’edi-lizia);

il dimezzamento della durata tem-porale dei trattamenti di integrazione sa-lariale dagli attuali quarantotto mesi aiprevisti ventiquattro mesi, a fronte delperdurante stato di crisi socio-economicadel Paese, senza alcun dubbio rischia didanneggiare e colpire duramente i lavora-tori più svantaggiati;

la norma di cui all’articolo 5 delloschema, contemplando una maggiore com-partecipazione delle imprese beneficiariedei trattamenti, mediante un contributoaddizionale a carico delle stesse commi-surato all’effettivo utilizzo della cassa in-tegrazione e senza alcuna distinzione pertipologia di ammortizzatore (CIGO oCIGS), comporta un inasprimento del ca-rico fiscale sulle imprese, gravando ecces-sivamente su quelle già in difficoltà;

l’applicazione ai trattamenti di in-tegrazione salariale del sistema del bonus/malus snatura le finalità degli obiettivi disostenere le imprese in crisi e disattende leesigenze delle stesse;

negativa è anche l’introduzione, al-l’articolo 12 dello schema, di un ulteriorelimite alla durata della cassa integrazioneguadagni ordinaria, che non può eccedereoltre un terzo delle ore lavorabili nelbiennio mobile;

l’ambito oggettivo di applicazionedella cassa integrazione guadagni straor-dinaria definito dall’articolo 20 delloschema non contempla, nell’elenco, leaziende editrici e di stampe di quotidianie di periodici nazionali, con conseguenteesclusione, ai sensi del successivo articolo

Mercoledì 5 agosto 2015 — 304 — Commissione XI

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22 dello schema, dell’utilizzo della CIGSdurante uno stato di crisi delle predetteaziende per un periodo da ventiquattro atrentasei mesi;

criticità riveste l’abolizione, previ-sta all’articolo 21 dello schema, dell’inter-vento della cassa integrazione guadagnistraordinaria nei casi di cessazione del-l’attività aziendale che non abbia caratteredi definitività, ignorando come in alcunicasi, come ad esempio la cessione dellalicenza commerciale ad altra insegna, purin presenza di una cessazione di attivitàsussista la possibilità di ripresa e salva-guardia dei livelli occupazionali;

parimenti inopportuna appare laprevisione di cui all’articolo 22 dello

schema relativamente ai nuovi limiti didurata della cassa integrazione guadagnistraordinaria, circa la non possibilità, incaso di crisi aziendale, di concedere unanuova autorizzazione prima che sia de-corso un periodo pari a due terzi di quellorelativo alla precedente autorizzazione,posto che a rimanere senza coperturareddituale sono sempre i lavoratori e lelavoratrici padri e madri di famiglia;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Simonetti ».

Mercoledì 5 agosto 2015 — 305 — Commissione XI