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N. 3 Marzo 2011 Anno 17 - Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P. - D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano - Una copia 0,568 iscrizione Roc n. 16895 del 14 maggio 2008 MENSILE DELL’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO informa FEBBRAIO:... 07/03/11 09:58 Pagina 1

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N. 3 Marzo 2011 Anno 17 - Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P. - D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano - Una copia € 0,568

iscrizione Roc n. 16895 del 14 maggio 2008

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Unioneinforma - marzo 2011

EDITORIALE

Abbiamo accolto volentieri – comeRete Imprese Italia Lombardia edaltre importanti organizzazioni in

rappresentanza delle imprese lombarde(vedi le pagine seguenti n.d.r.) – l’invitorivoltoci per un confronto con i ministri delGoverno e il governatore lombardoRoberto Formigoni in un incontro conclu-so dall’intervento del presidente delConsiglio Silvio Berlusconi. Tutto il mondo imprenditoriale nella nostraregione – tradotto in numeri - significa830mila imprese e 4.300.000 addetti.Siamo certi che le ansie delle associazionidi categoria, le loro fatiche, le loro aspetta-tive abbiano avuto ascolto. Con la speran-za, ora, che all’ascolto seguano le rispostee, ci auguriamo, soprattutto i fatti.

Le previsionidi crescita del-l’economia –

tanto per quest’anno, quanto per il 2012 –si collocano intorno ad un modesto + 1%con l’aggiunta di qualche frazione. Dobbiamo riformare il sistema fiscale eridurre la pressione fiscale. Certo, non è unprocesso semplice. Ma è importante chequesto processo prosegua. Ed è essenzialeche se ne chiariscano tempi e modi, tappee stadi di avanzamento. Pensiamo che un buon federalismo fiscale– efficace e solidale – possa portare undecisivo contributo all’avanzamento diquesti processi. Non ci convincono, però, alcune scelteespresse dal recente decreto in materia difederalismo municipale, tra cui l’ampiafacoltà riconosciuta ai Comuni di procede-re all’attivazione della tassa di soggiorno e

ancora l’impatto dell’Imu sugli immobilicommerciali e produttivi. Serve più cooperazione tra impresa e lavo-ro; più cooperazione tra pubblico e privato.Per far crescere l’innovazione e premiare ilmerito. Anche attraverso l’innovazione deimodelli contrattuali, opportunamente soste-nuta da premi di produttività detassati. Bisogna, in particolare, - e riprendo il

filo del ragionamento sviluppato nel-l’editoriale di febbraio - puntare sul

rilancio dell’occupazione gio-vanile sostenendo le imprese

più attente ad investire neigiovani e che diano

certezza di lavoro. Per quest’obietti-

vo ci siamoimpegnati –

come

Rete Impresa Italia Lombardia, le altreassociazioni e in collaborazione con i sin-dacati – a realizzare un Patto per l’occupa-zione giovanile sfruttando l’avvenimentostraordinario come l’EsposizioneUniversale che, nel nostro Paese, non siverificava da oltre un secolo. Il Patto pre-vede un Tavolo tecnico di lavoro che ope-rerà per linee tematiche: leve contrattuali,incentivi fiscali e formazione. Chiediamo di investire in riforme, di inve-stire sui giovani dando loro certezza dioccupazione. Quando cresce l’occupazionegiovanile cresce infatti anche il Paese: nelsenso piu ampio di questo termine.Chiediamo di investire ogni risorsa compa-tibile ed utile. Di fare tutti insieme sistemaper tornare a crescere.

CARLO SANGALLI Presidente di Unione Confcommercio Milano

Primo: tornare a crescere

Unioneinforma - marzo 2011 - n. 3 - anno 17 (questo numero è stato ultimato il 7 marzo)

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Unioneinforma - marzo 2011

“Abbiamo accolto volentiericome Rete Imprese ItaliaLombardia ed altre impor-

tanti organizzazioni in rappresentan-za delle imprese della nostra regionel’invito rivoltoci”: così Carlo Sangalli,

presidente diConfcommercio,per l’iniziativa chelunedì 28 febbraiosi è svolta in

Unione con una presenza istituzionaleai massimi livelli: i ministri MichelaVittoria Brambilla (Turismo) FerruccioFazio (Salute); Mariastella Gelmini(Istruzione Università e Ricerca);Ignazio La Russa (Difesa); Paolo Ro-mani (Sviluppo Economico), Gian-franco Rotondi (Attuazione del pro-gramma di Governo); il governatoredella Lombardia Roberto Formigoni –è intervenuto anche il sindaco diMilano Letizia Moratti – e l’interventoconclusivo del presidente del Con-

PRIMO PIANO

Berlusconi e ministri

in Unione Confcommercio

Rete Imprese Italia Lombardia(e altre associazioni):

a Milano confronto con il Governo

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siglio Silvio Berlusconi.Nell’editoriale di pagina 1 ilpresidente Carlo Sangallimette a fuoco i temi: dalfisco, all’occupazione giova-nile, a un federalismo effi-ciente e solidale. Con un’a-spettativa fondamentale perle imprese: far ripartire i con-sumi e mettere il sistemanelle condizioni di poter tor-nare a crescere. In questepagine ripercorriamo con leimmagini l’evento in Unionedi lunedì 28 febbraio. Qui afianco l’intervista a CarloSangalli pubblicata dalCorriere della Sera.

PRIMO PIANO

Fotografi e operatori video in Unione per lʼevento di lunedì 28

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PRIMO PIANO

Le associazioni imprenditoriali che hanno partecipato all’incontro in Unione:

Rete Imprese Italia Lombardia: Casartigiani, Cna, Confartigianato,

Confcommercio, Confesercenti.

Inoltre: Assimpredil Ance, Claai e Confapi.

�Il ministroFerruccio Fazio(Salute)

�Il ministro GianfrancoRotondi(Attuazione del programmadi Governo)

�I ministriIgnazio La Russa(Difesa)e Paolo Romani(SviluppoEconomico)

�Il ministroMariastellaGelmini(IstruzioneUniversità e Ricerca)

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PRIMO PIANO

Giorgio Merletti, presidente dellaConfartigianato lombarda (al ministroMariastella Gelmini sul rapporto imprese-mondo della scuola);

Fausto Cacciatori, presidente lombardoCna (al ministro Paolo Romani su creditoe confidi);

Mario Bettini, presidente Casartigiani (alministro Gianfranco Rotondi su prioritàGoverno per il rilancio dello sviluppo);

Piergiorgio Piccioli, presidente lombardoConfesercenti (al ministro Paolo Romanisulla direttiva Bolkestein);

Paolo Galimberti, presidente dei GiovaniImprenditori di Confcommercio (al mini-stro Mariastella Gelmini sulla formazionedei giovani in prospettiva di Expo 2015);

Claudio De Albertis, presidenteAssimpredil (al sottosegretario MarioMantovani su piano casa e rilancio dell’edilizia);

Simonpaolo Buongiardino, presidenteFondo Est (al ministro Ferruccio Faziosull’assistenza complementare);

Paolo Malvestiti, vicepresidente diConfcommercio Lombardia (al ministro

Paolo Romani sui Distretti delcommercio);

Lino Stoppani, presidente Fipe,Federazione italiana pubblici esercizi (al ministro Ferruccio Fazio su sanità esicurezza alimentare);

Paolo Agnelli, presidente ConfapiLombardia (al ministro Paolo Romanisull’energia);

Carlo Massoletti, Giunta ConfcommercioLombardia (al ministro Ignazio La Russasu situazione internazionale e i risvoltiper l’immigrazione con gli eventi neiPaesi del Nord Africa).

Partecipazionee intervento

del governatore della Lombardia

Roberto Formigoni (e del sindaco

di Milano Letizia Moratti)

Sui vari temi domande posteal Governo da:

Le foto di queste pagine sono di Massimo Garriboli(due foto di Benedetta Borsani)

�Il governatore della LombardiaRoberto Formigoni

�Il ministroMichelaVittoriaBrambilla(Turismo)

�Il sindaco di MilanoLetiziaMoratti

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L’aumento salariale a regime al 4°

livello è di 86 euro con decorrenza

della prima tranche da gennaio 2011.

Il secondo livello è stato profonda-

mente rinnovato per incidere più effi-

cacemente sui temi legati alla produtti-

vità, all’organizzazione del lavoro e al

servizio al cliente.

L’accordo valorizza la bilateralitàpotenziando gli istituti di welfare con-

trattuale e confermando il valore stra-

tegico della previdenza complementa-

re, della formazione, dell’apprendistato

e della sanità integrativa.

La firma del Contratto nazionale –

secondo Confcommercio - può trasfor-

marsi in un momento di svolta nel

sistema delle relazioni sindacali se, nei

prossimi mesi, gli impegni assunti da

entrambe le parti si concretizzeranno,

al centro e in periferia, anche nella

prossima contrattazione di secon-do livello completamente rivisi-tata per affrontare i temi legati alla

produttività, all’organizzazione del

lavoro e al servizio al cliente.

ATTUALITA’

Sottoscritto da Confcommercio con Fisascat Cisl ed Uiltucs Uil

Terziario C’è il nuovo Contratto

Dopo 7 mesi di trattativeConfcommercio, insieme aFisascat Cisl e Uiltucs Uil, ha sot-

toscritto il nuovo Contratto nazionaledi lavoro del terziario di mercato,distribuzione e servizi. Il contratto (ilprecedente era scaduto il 31 dicem-bre) interessa oltre due milioni dilavoratori. L’ipotesi di accordo (latrattativa è iniziata nel luglio delloscorso anno) per il Contratto delTerziario ha durata triennale e rego-lerà, fino al 31 dicembre 2013, laparte economica e normativa deirapporti di lavoro per i dipendenti delcomparto.Un risultato importante – sottolineaConcommercio - che premia gli sforzidelle parti per ricercare soluzioni utiliad affrontare le esigenze di competi-tività delle imprese commerciali e deiservizi che stanno scontando ancoraoggi gli effetti di una crisi lunga eprofonda con pesanti ripercussionisulla domanda interna. Nonostantequesta bassa crescita, il contratto

garantirà ai lavoratori aumenti sala-riali compatibili con il valore econo-mico di riferimento concordato tra le

parti - conosciuto come Ipca - cheprevede un incremento complessivonel prossimo triennio del 5,61%.

Il nuovo Contrattoin sintesi

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Oltre al potenziamento

del welfare e del secondo

livello di contrattazione

gli altri punti sono:

� un intervento delContratto nazionale –

unico tra tutti i con-

tratti – che prevede la lotta agliabusi legati all’assenteismoper malattia potenziando tra l’al-

tro le tutele a favore dei lavoratori

colpiti da gravi patologie;

� un’introduzione graduale del monte

ore dei permessi individuali

legato all’anzianità di

servizio;

� il completo recepimentodei principi dei protocolli sulla ri -

forma del modello contrattuale del

17 dicembre 2008 e del 22 gennaio

2009, unitamente al recepimento

delle disposizioni del “Colle gato

Lavoro” per favorire e potenziare le

funzioni affidate alle parti sociali in

materia di conciliazione, arbi-trato e certificazione dei rap-porti di lavoro.

“In uno scenario economico cosìcomplesso, con una domandainterna stagnante da molto

tempo e con forti incognite sulle pro-spettive di crescita di questo Paeseavevamo la necessità di dareun segnale forte di coesionesociale ad imprese e lavora-tori ed evitare, quindi, il pro-lungarsi di una trattativa chenon avrebbe certo giovato alclima di fiducia”. CosìFrancesco Rivolta, direttoregenerale di Confcommercio,ha commentato la firma del Contrattonazionale di lavoro del Terziario. “Lafirma di questo accordo – ha dettoRivolta - conferma la tradizione ormaipiù che consolidata del valore innova-tivo del Contratto nazionale di lavorodel terziario di mercato, distribuzione eservizi che sa interpretare correttamen-te le nuove esigenze di flessibilità, com-petitività delle imprese della distribuzio-ne, coniugandole con quelle dei con-sumatori e dei lavoratori. Il sistema delleimprese, attraverso questo Contratto,raggiunge il primarioobiettivo degli incrementidi produttività, obiettivo -

questo - che nonpoteva essere man-cato”. “E’ evidente che -ha concluso Rivolta

- dopo la firmadi Fisascat Cisl eUiltucs Uil, ciauguriamo cheal più prestovenga sotto-scritto anchedalla FilcamsCgil per poteraprire una sta-gione di mag-giore responsa-bilità e collaborazione tra le

partisociali al fine di modernizzare lerelazioni sindacali e raggiunge-re quella coesione sociale dicui il Paese ha estremamentebiso-gno”.

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ATTUALITA’

Confcommercio: un segnale forte di coesione sociale

alle imprese ed ai lavoratori

Confcommercio: Luigi Taranto

segretario generale Francesco Rivolta direttore generale

Su incarico del presidente CarloSangalli, Luigi Taranto ha assunto ilruolo di segretario generale diConfcommercio a supporto dell’elabora-zione delle politiche confederali. Contestualmente, l’attualepresidente della Commissione Lavoro di Confcommercio,Francesco Rivolta, è stato nominato direttore generale.

�Luigi Taranto

�Francesco Rivolta

Il nuovo Contratto del Terziario

al centro del giornale

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Ancora in crescita la disoccupa-zione potenziale (disoccupatiufficiali più lavoratori in cassa

integrazione e “scoraggiati”), passa-ta dall’8% del 2008 a quasi l’11%della fine del 2010; permanere diuna differenzadelle dinamicheoccupazionali traCentro-Nord eMezzogiorno (alSud l’occupazionenon è cresciutanemmeno nel periodo precrisi);disoccupazione giovanile ai massimilivelli (29% a dicembre 2010) e conandamenti nel tempo poco “virtuosi”(cala poco nei periodi di riduzione,

cresce molto nei periodi di aumen-to). E’ quanto, in sintesi, emerge dalrapporto “Economia, lavoro e fisca-lità nel terziario di mercato” realizzatodall’Ufficio Studi Confcommercio. Ladisoccupazione si conferma come

un problema strut-turale: da un latovi è la necessità diporre l’istruzione ela formazione tra lepriorità della politi-ca economica

con l’obiettivo di valorizzare il sistemadi creazione di capitale umano qua-lificato; dall’altro si rileva l’opportu-nità di ripartire dal comparto dei ser-vizi di mercato, aumentandone la

produttività, perché proprio questo èil settore che ha garantito la maggio-re tenuta occupazionale assorbendomanodopera o cedendo solo mini-me quote di occupazione (quasi 70mila occupati in più nel primo seme-stre 2010).

ATTUALITA’

Rapporto “Economia, lavoro e fiscalità nel terziario di mercato”dell’Ufficio Studi Confcommercio

Dai servizi una maggiore tenuta dell’occupazione

Pressione fiscale al 51%

con la spesa pubblica

inefficientePreoccupa anche il crescente peso dellafiscalità: rapportando l’attuale livello dipressione fiscale del nostro Paese(ormai stabile intorno al 43% dal 2007)con la cronica ed accentuata inefficien-za della spesa pubblica, si ottiene undiverso valore della pressione fiscale(51%, circa il doppio, ad esempio, diStati Uniti e Giappone) che, a parità diperformance pubblica, colloca l’Italia alprimo posto tra i principali Paesi almondo per carico fiscale comparabile. Insomma, per avviare la nostra econo-mia lungo un percorso di crescita piùrobusta occorre – secondo il rapporto -passare dall’equazione “troppe tasse epoco lavoro” a quella del “più lavoro emeno tasse” valorizzando, in particola-re, le potenzialità del comparto dei ser-vizi di mercato e avviando processi diriduzione e riqualificazione della spesapubblica.

Disoccupazione giovanile

sempre più alta

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Un “no deciso ed unanime”,questo il parere espresso dalConsiglio

direttivo diFederalberghiLombardia (riunito-si a Milano alCircolo delCommercio diUnioneConfcommercio)sulla tassa di sog-giorno prevista con il federalismofiscale.“Il provvedimento – dichiara il presi-dente di Federalberghi LombardiaPaolo Rossi – danneggia l’immaginedel turismo e dell’ospitalità italianarendendo gli albergatori degli esatto-ri”.“Il sistema turistico italiano – prose-

gue Paolo Rossi – dev’esse-re invece sostenuto e

incentiva-to. Sì alfederalismocomeopportunitàdi crescita edi distribuzionedella ricchez-za. No aun

federalismo chesi traduce inun au mentodelle tasse”.“Senza con-tare - con-clude ilpresidentedegli albergatori lombardi - che ogni

comune si trove-rebbe a doverdecidere sull’a-

dozione o no delbalzello. Creando

così di fatto unasituazione di concor-

renza sleale tra icomuni

di

una stessa regione o provincia”.

TURISMO

Tassa di soggiorno?Il no

degli albergatori lombardi

Paolo Rossi, presidente Federalberghi

Lombardia: “albergatori ‘esattori’e concorrenza sleale

fra un comune e l’altro”

� Paolo Rossi, presidente

FederalberghiLombardia

Tassa di soggiorno? “Un errore. Un autogol che ciauguriamo possa essere rimediato”: lo ha sottolineato ilpresidente di Confcommercio Carlo Sangalli intervenutoall’inaugurazione della 31° Bit, la Borsa Internazionaledel Turismo. “Per far sì che il turismo possa crescere ediventi davvero un contributo importante ed effettivo peraccelerare la ripresa e la crescita del nostro Paese - hadetto Sangalli - bisogna fare in modo che ci siano delle

buone politiche nei confronti di questo settore”. Eccoperché appesantire il turismo con la tassa di soggiorno èun errore. Turismo - ha aggiunto Sangalli - “peraltrogià appesantito da aliquote Iva maggiori rispetto adaltri Paesi a vocazione turistica come Francia,Germania, Grecia”. (B.B.)

Quella tassa “autogol”

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Il Comune di Milano ha pubblicatoil “bando arredi” destinato allemicro, piccole e medie imprese di

commercio, turismo, artigianato e servizi con sede operativa in unadelle vie dei Distretti del CommercioNavigli e Sarpi. Il bando destinacontributi a fondo perduto agliimprenditori che intendono acqui-stare arredi esterni (così come pre-visto dai piani arredo approvati neirispettivi Distretti). Sono ammissibili aibenefici del bando le spese perarredi da collocare all’esterno degliesercizi (plateatici):- tavoli e supporti, sedie, poltronci-ne, sgabelli, panche, tendeombra/sole, paraventi, gazebo,ombrelloni, lampade riscaldanti, fio-riere (limitatamente alle attività disomministrazione di alimenti ebevande);- tende per vetrine (per tutte le altreattività previste dal bando).Il contributo a fondo perduto otteni-

bile è pari al 60% dell’investimentocomplessivo ammissibile, fino a unmassimo di 12.000 euro. Ogni impresa richiedente può pre-sentare una domanda di contributorelativa ad ogni punto vendita,mentre il contributo ottenibile saràunico e pertanto verrà calcolatosulla base ditutte ledomande pre-sentatedalla stessaimpresa richie-dente.Sul sito diUnione Conf -com mercioMilanowww.unione-milano.it -aree temati-che, link bandie finanziamen-ti - è consulta-

bile il bando del Comune. La presentazione delledomande può avvenire -attraverso l’Unione - solo edesclusivamente online entro il31 marzo. Gli operatori cheintendono inviare le domandenella sola versione cartaceadevono farlo mediante una

raccomandata con ricevuta diritorno destinata direttamenteal Protocollo Generale delComune di Milano. Le associa-zioni Epam (pubblici esercizi),Assofood (dettaglio alimentare)e l’Associazione panificatorisono autonome nella gestionedelle pratiche e nell’inoltro

delle richieste poiché già in posses-so di lettore e smart card necessarialla presentazione delle domandeonline. Maggiori informazioni suicontenuti del bando possono esse-re richiesti all’Unità finanziamenti(02/7750.469 o 2/7750.497).

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Unioneinforma - marzo 2011

CITTA’

Arredi esterni degli esercizi commercialiArredi esterni degli esercizi commerciali

Distretti del Commercio Distretti del Commercio Sarpi e Navigli

A Milano “bando arredi” con contributi a fondo perduto

per il 60% dell’investimento

Le domande vanno presentate entro il 31

L’assistenza nella presentazione delle domande per il bando arredi è garantita dallo sportello Unione

appositamente predisposto (tel. 02/7750.339)

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I

Riforma degli assetti contrattuali

Le parti stipulanti il presente CCNL considerano la riformadel modello contrattuale di importanza strategica per ilfuturo delle relazioni sindacali e si impegnano a parteci-pare al confronto con la finalità di individuare soluzionicoerenti con le esigenze, le peculiarità e le prospettive disviluppo dei lavoratori e delle imprese dei settori rappre-sentati.

Una volta raggiunta lʼintesa a livello interconfederale, leparti si impegnano ad attivare nellʼimmediato il confrontoa livello nazionale per la individuazione degli adattamenticoerenti con lo specifico impianto del presente CCNL.

La complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipu-lanti, caratterizzati da una polverizzazione di impresespesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumen-to come il CCNL che svolge un ruolo significativo nellaregolazione dei rapporti di lavoro.

Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ainuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire lʼo-biettivo della crescita fondata sullʼaumento della produtti-vità e lʼincremento del relativo salario, si condivide diavviare un progetto di riforma dei modelli contrattuali attra-verso una sperimentazione per lʼarco di vigenza del pre-sente CCNL.

A tal fine le Parti concordano di regolare lʼassetto dellacontrattazione collettiva secondo i termini e le procedurespecificamente indicati dal presente contratto.

Validità e sfera di applicazione del Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disci-pli na in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, irapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quantocompatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavo-ro a tempo determinato e di somministrazione a tempodeterminato, tra tutte le aziende del terziario di mercato -distribuzione e servizi- che svolgano lapropria attività conqualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispon-denza ed il commercioelettronico, appartenenti ai settorimerceologici e categorie qui di seguito specificati ed ilrelativopersonale dipendente.

Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascunsettore di attività ed accrescere la riconoscibilità di azien-de e lavoratori nellʼambito del presente CCNL, le parti indi-viduano nella sfera di applicazione due differenti macrosettori merceologici, Commercio e Servizi, allʼinterno deiquali si collocano tutte le aziende del terziario della distri-buzione e dei servizi.

Allʼinterno del settore “Commercio” vengono definite leseguenti aree di attività:- dettaglio/ ingrosso tradizionale- distribuzione moderna e organizzata- importazione, commercializzazione e assistenza veicoli- ausiliari del commercio e commercio con lʼestero.

Nellʼambito del settore “servizi” vengono individuate leseguenti aree di attività:- ICT- servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete,servizi alle persone- ausiliari dei servizi.

Art. ….. classificazione – norma transitoria

Nellʼambito della classificazione del personale le parti,anche in coerenza con la suddivisione operata nellʼambi-to della sfera di applicazione, concordano di istituire unaCommissione tecnica che definisca entro ….. le esempli-ficazioni delle figure professionali distinguendole in base

al settore di attività in cui il lavoratore è chiamato ad ope-rare, ferma restando in ogni caso lʼunicità dei livelli e delledeclaratorie contrattuali.A tal fine, le Parti concordano che le figure professionalidovranno essere suddivise e definite allʼinterno della duemacroaree Commercio e Servizi e che sarà compito dellaCommissione stessa valutare la coerenza fra le declara-torie, le relative esemplificazioni e le aree professionali.

Parte speciale settore ICT

ART…….CLASSIFICAZIONE

In considerazione delle caratteristiche del settoredellʼInformation and Communication Technology e, in par-ticolare:

- della continua evoluzione delle tecnologie,- dei periodici e frequenti adeguamenti nelle competenzee conoscenze dei singoli profili professionali,

-degli adeguamenti e rivisitazioni degli organici delleimprese ICT,

anche gli aspetti contrattuali legati alla classificazionedelle professionalità con i relativi livelli di inquadramentodevono assolutamente fondarsi su approcci innovativi.Elementi di base:

Principali aree di attività delle aziende ICT:

- Auditing / Test- Telecomunicazioni / Reti- Web- Informatica……..

Fermo restando lʼinquadramento dei lavoratori dipendentidalle aziende di cui al tit. III, capo I del CCNL Terziario, iprofili Professionali ICT nelle Aziende ICT saranno ogget-to di approfondimento e verifica da parte dellaCommissione di cui allʼart. …….(classificazione – normatransitoria), che adotterà i seguenti criteri di riferimento perconsentire il corretto posizionamento di qualsiasi risorsaICT allʼinterno dellʼorganigramma di una impresa ICT.:

- i ruoli, le competenze e la loro combinazione, dovrannopresentare un livello di dettaglio tale da non renderli con-dizionabili dallʼevoluzione tecnologica garantendone vali-dità nel tempo. In particolare, la declinazione delle com-petenze è stata legata al ciclo di vita del prodotto / servi-zio ICT offerto;

- le figure saranno individuate a titolo puramente esempli-ficativo e non esaustivo.

Parte speciale settore ICT

Art. … REPERIBILITÀ

Esclusivamente per il settore dellʼICT, la reperibilità è unistituto complementare alla normale prestazione lavorati-va mediante il quale il lavoratore è a disposizione dellʼa-zienda per assicurare, secondo un programma dalla stes-sa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalitàdegli impianti e il presidio del mercato di riferimento.

A tale proposito, lʼIstituto sarà oggetto di appositoapprofondimento nel corso dei lavori della Commissionedi cui allʼart … (classificazione – norma transitoria)

ART. …. Classificazione settore distribuzione del farmaco- nuovo profilo professionale

Fermo restando lʼinquadramento dei lavoratori dipendentidalle aziende di cui al tit. III, capo I del CCNL Terziario, leParti concordano di inserire il seguente profilo professionale nel V livello della vigente classificazione:

Allestitore di commissioni nei magazzini dʼingrosso medi-cinali con lʼausilio di supporti informatici.

Il suddetto inquadramento e la sua permanenza al quintolivello della classificazione sarà oggetto di approfondi-mento ed apposito accordo da parte della Commissionedi cui allʼart…..(classificazione – norma transitoria).

Titolo II - contrattazione

Capo … - livello nazionale

Art. … – Procedure per il rinnovo (ex art. 4)

Il contratto nazionale avrà durata triennale.

La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata intempo utile per consentire lʼapertura delle trattative tre seimesi prima della scadenza.

Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nelmese successivo e, comunque, per un periodo comples-sivamente pari a quattro sette mesi dalla data di presen-tazione della piattaforma, le Parti non assumeranno ini-ziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalladata di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un perio-do di tre mesi dalla data di presentazione della piattafor-ma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL,sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento prov-visorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza con-trattuale).

Lʼimporto di tale elemento sarà pari al trenta per cento deltasso di inflazione programmato,

applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa laex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre inassenza di accordo, detto importo sarà pari al cinquantaper cento della inflazione programmata. Tale meccanismosarà unico per tutti i lavoratori.

La violazione delle disposizioni di cui al secondo commadel presente articolo comporterà come conseguenza, acarico della Parte che vi avrà dato causa, lʼanticipazione olo slittamento di tre mesi del termine a partire dal qualedecorre lʼindennità di vacanza contrattuale.

Nellʼaccordo di rinnovo del CCNL le Parti definirannotempi e modalità di cessazione dellʼindennità di vacanzacontrattuale eventualmente erogata.

Qualora una delle parti violi il periodo di “tregua sindaca-le” di cui al precedente comma, lʼaltra parte avrà il diritto dichiedere la revoca o la sospensione dellʼazione messa inatto in tale periodo.

Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nellemodalità indicate al primo comma del presente articolo,comporterà come conseguenza lo slittamento, in misurapari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decor-rerà il periodo di “tregua sindacale”.

In occasione di ogni rinnovo le Parti individueranno unmeccanismo che riconosca una copertura economica afavore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimen-to dellʼaccordo, con decorrenza dalla data di scadenza delcontratto precedente, alla condizione che siano rispettati itempi previsti nei primi due commi del presente articolo.

Capo II – secondo livello di contrattazione

Art. … – Premessa (ex art. 5)

Le Parti nel ribadire quanto affermato nella PremessaGenerale al presente contratto si danno reciprocamente

Unioneinforma / LE SCHEDE

CONTRATTO NAZIONALE DEL TERZIARIO

IPOTESI DI ACCORDO

26 febbraio 2011

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atto che il secondo livello di contrattazione, nel rispetto diquanto previsto al punto 3) del capitolo “assetti contrat-tuali” del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende inte-gralmente richiamato, riguarda materie ed istituti diversi enon ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL ed è realiz-zato in conformità con le modalità definite dalle Parti.Gli accordi di tale livello , secondo quanto previsto dalProtocollo del 23 luglio 1993, hanno ha durata triennalequadriennale.

Le erogazioni di secondo livello devono avere caratteri-stiche tali da consentire lʼapplicazione del particolare trat-tamento contributivo – previdenziale previsto dalla nor-mativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23luglio 1993.

Tali importi sono variabili e non predeterminabili e nonsono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivicompreso il trattamento di fine rapporto.In occasione della contrattazione di secondo livello, perun periodo di due mesi dalla presentazione della piat-taforma rivendicativa e comunque fino a due mesi suc-cessivi alla scadenza dellʼaccordo precedente, sarannogarantite condizioni di normalità sindacale con esclusio-ne, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative allapredetta piattaforma.Le Parti, in via sperimentale, definiscono la disciplinadella contrattazione di secondo livello, con le modalità ein conformità ai criteri ed ai principi contenuti nei succes-sivi articoli.

Art. … - criteri guida (ex Art. 7 – Criteri guida)

Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondolivello quale strumento di vantaggio, che apra

opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenutoconto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territoririconfermano tutto quanto espressamente indicato nelCCNL 3 novembre 1994, titolo II, e ribadiscono, in parti-colare, individuano i seguenti criteri guida per lʼeserciziodi tale livello di confronto:- la contrattazione di secondo livello si esercita per lematerie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL odalla legge e deve riguardare materie ed istituti che nonsiano già stati negoziati a livello nazionale, secondo ilprincipio del ne bis in idem;

- la contrattazione territoriale e la contrattazione azienda-le sono alternative e non sovrapponibili fra loro;

- le modalità di determinazione dei riconoscimenti econo-mici di natura variabile dovranno essere individuateavendo come obiettivo incrementi di produttività, di qua-lità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti aifini del miglioramento della competitività, nonché ai risul-tati legati allʼandamento economico e/o agli elementispecifici che concorrano a migliorare la produttività;

-non è consentito definire o incrementare indennità oemolumenti o premi fissi.

Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratte-ristiche tali da consentire lʼapplicazione del particolaretrattamento contributivo-previdenziale e fiscale previstodalle normative di legge in materia vigenti. emanata inattuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in partico-lare dallʼart. 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n.499.

Le erogazioni economiche di secondo livello Tali importisono variabili e non predeterminabili e non utili, ancheagli effetti dellʼart. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini dialcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensidella legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine-rapporto.

La relativa contrattazione dovrà svolgersi con lʼinterventodelle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenticapo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i dato-ri di lavoro. dellʼAssociazione territoriale a carattere gene-rale aderente alla Confcommercio.

Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno,a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento:1) lʼandamento della composizione del tessuto imprendi-

toriale esistente sul territorio con particolare riferimen-to alle fasce dimensionali;

2) lʼandamento della composizione dellʼoccupazione e larelativa articolazione per livelli contrattuali ;

3) i livelli di qualità raggiunti nellʼerogazione dei servizi;

4) i riflessi dellʼapplicazione delle nuove tecnologie nellosviluppo delle imprese;

5) le valutazioni finali dei consumatori sullʼofferta dei ser-vizi esistenti sul territorio.

Le aziende che abbiano, anche in più unità decentratenellʼambito di una stessa provincia, fino a 30 dipendentiapplicheranno le previsioni in materia di contrattazioneterritoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa,quanto previsto dallʼart. … in materia di elemento econo-mico di garanzia.

Le aziende che abbiano, anche in più unità decentratenellʼambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti,in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno lacontrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previstodallʼart. … in materia di elemento economico di garanzia.

Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unitàproduttive distribuite nellʼambito di più province, e che, inassenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersidella contrattazione territoriale, applicheranno o i singolicontratti territoriali stipulati nelle diverse province o, intutte le unità produttive, lʼaccordo territoriale sottoscrittonel luogo in cui lʼazienda ha la propria sede legale o, inalternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dallʼart.… in materia di elemento economico di garanzia.

Art. ….. – contenuti

Al secondo livello di contrattazione territoriale, leAssociazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondentiOrganizzazioni sindacali potranno raggiungere intesesulle materie espressamente demandate dal presenteCCNL a tale livello.

Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziendeche abbiano, anche in più unità decentrate nellʼambito diuna stessa provincia, più di trenta dipendenti, potrannoraggiungere intese sulle materie espressamente deman-date dal presente CCNL a tale livello.

Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì,essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglio-ramento dei livelli di produttività, competitività ed efficien-za delle imprese, sulle materie di cui alla sezione IV con-tenute nei seguenti titoli:

- titolo I, escluse le previsioni contenute nel capo II;

- titolo III;

- titolo V, capi dal I al VII, escluse le previsioni contenutenegli artt. 118, 132 e 146, primo comma, 147, 149 - 153.

Nellʼambito del secondo livello di contrattazione territoria-le o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti diapplicazione, potranno essere realizzate intese volte alsuperamento o alla rinegoziazione degli eventuali accor-di vigenti.

Art. … – Modalità di presentazione della piattaforma(ex art. 8)

Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di con-trattazione territoriale la piattaforma sarà presentata intempo utile per consentire lʼapertura delle trattative duemesi prima della scadenza.

Durante tale periodo e comunque fino a due mesi suc-cessivi alla scadenza dellʼaccordo precedente, sarannogarantite condizioni di normalità sindacale con esclusio-ne, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative allapredetta piattaforma.

In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma ilperiodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commisi applica dalla data di effettiva presentazione della piat-taforma medesima.

In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4mesi si applica dalla data di presentazione delle piat-taforme.

Le piattaforme saranno presentate dalle OrganizzazioniSindacali territoriali, alle Associazioni Imprenditoriali dipari livello, nonché alle Organizzazioni SindacaliNazionali della FILCAMSCGIL, FISASCAT-CISL,UILTuCS-UIL e alla Confcommercio, al fine di consentirela verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livellonazionale.

Norma transitoria

In via transitoria, le parti concordano che il periodo indi-cato dal primo comma del presente articolo troverà appli-cazione decorsi 18 mesi dalla data di stipula del presen-te accordo

Dichiarazione Congiunta

Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondolivello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitareche, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni diconcorrenza sleale fra le aziende del settore, le partiriconfermano lʼimpegno, reciprocamente già assunto neiprecedenti con il rinnovi del CCNL 3.11.94, a svolgere

ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente allʼema-nazione di un apposito provvedimento legislativo cheestenda lʼefficacia generalizzata del sistema normativocontrattuale in tutte le sue articolazioni, in coerenza conquanto stabilito al punto 5, lettera f), dellʼAccordo del 23luglio 1993. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si

impegnano, in particolare, a supportare la propria azioneanche attraverso lʼintervento diretto delle rispettiveConfederazioni CGIL, CISL e UIL

Art. ……. – Modalità di verifica (ex art. 9)

Qualora vengano presentate piattaforme in contrastocon le previsioni di cui al presente capo si potrà proce-dere alla denuncia alla Confcommercio e alleOrganizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, stipu-lanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno,anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delleregole ivi definite . delle procedure per la presentazio-ne delle piattaforme e dei criteri guida fissati a livellonazionale.

Lʼesame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giornidalla data di ricevimento della piattaforma.

In caso di controversia, su iniziativa anche di una soladelle Parti, si applicano le procedure previste dalpenultimo comma della Premessa Generale al presen-te contratto, procedendo direttamente al confronto alivello nazionale, da esaurirsi entro 45 15 giorni dalladata della richiesta.

In caso di permanenza della controversia si potrà pro-cedere al ricorso presso la Commissione PariteticaNazionale prevista dagli articoli 15 e 16 del presentecontratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sullaprocedibilità.

Le parti concordano che, qualora gli accordi di secon-do livello, sia territoriale che aziendale, realizzino inte-se in contrasto con quanto previsto dagli artt. ….. (exart. 7, 6 e 10), Confcommercio o le OrganizzazioniSindacali Nazionali dei lavoratori stipulanti il presenteaccordo di rinnovo potranno procedere al ricorso pres-so la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagliarticoli 15 e 16 del presente contratto, che dovrà espri-mersi entro 30 giorni sullʼapplicabilità.

Art. ….. – crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno

Le Parti concordano che nelle situazioni e con gli obietti-vi di seguito indicati:

- il superamento di situazioni di crisi;- lo sviluppo economico e occupazionale;- lʼavvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione erilancio dellʼattività;

- le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommer-so in presenza di idonei provvedimenti legislativi

potranno essere ricercate idonee soluzioni attraversointese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti delCCNL, ad esclusione dei seguenti:

- il trattamento economico di cui alla sezione IV, titolo V,Capo XIII e XIV;

- le ferie, di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad ecce-zione dellʼart. 148;

- i permessi retribuiti, di cui allʼart. 146, primo comma;- gli istituti di cui alla Sezione I, Titoli I, II, III e IV;- gli istituti previsti dalla Sezione II e III;- la determinazione dei contributi da erogare agli enti edai fondi nazionali, di cui agli artt. 95, 97, 115 e 116;

- gli istituti di cui agli art. 118 e 132.

Tali intese saranno definite tramite il supportodellʼAssociazione imprenditoriale territoriale o direttamen-te a livello aziendale.Tali intese potranno riguardare specificamente anchearee del Sud Italia.

Capo III – Livello Territoriale

Art. 6 – Materie

Anche con riferimento agli incontri di cui al precedenteart. 1, al livello di competenza le Associazioni imprendito-riali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindaca-li realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento diaccordi in materia di politiche attive del lavoro con parti-colare riferimento a:

1) interventi di formazione e riqualificazione professiona-le connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poterianche a livello nazionale o comunitario;

2) interventi di formazione e riqualificazione professiona-le connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti

II

Unioneinforma / LE SCHEDE

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sociali;

3) programmi di formazione, promossi anche dagli entibilaterali , finalizzati a favorire il reinserimento dei lavo-ratori delle aree che presentano rilevanti squilibrioccupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà areinserirsi a causa dellʼetà, per i quali non sia possibi-le attivare i contratti di inserimento di cui allʼaccordointerconfederale 14 febbraio 2004 e art. 41 del CCNL;

4) azioni positive per la flessibilità di cui allʼart. 9 dellalegge 53/2000, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratricemadre o al lavoratore padre, anche quando uno deidue sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbianoin affidamento o in adozione un minore, di usufruire diparticolari forme di flessibilità degli orari e dellʼorganiz-zazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telela-voro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata oin uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orarioconcentrato, con priorità per i genitori che abbianobambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, incaso di affidamento o di adozione;

b) programmi di formazione per il reinserimento deilavoratori dopo il periodo di congedo;

5) altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema dimercato del lavoro;

6) definizione di accordi in materia di apprendistato econtratti dʼinserimento/reinserimento di cui agli articolida 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati.

Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delledisposizioni legislative in tema di parità uomo – donna edi pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizza-te alla promozione di azioni positive a favore del perso-nale femminile; le eventuali intese conseguenti sarannocoerenti con quanto convenuto in materia a livello nazio-nale.

In materia di classificazione del personale ed in coeren-za con quanto definito allʼart. 15, verranno svolte analisied avanzate proposte tese ad evidenziare allaCommissione Paritetica Nazionale le istanze emergentinelle realtà locali.

Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni impren-ditoriali territoriali e le corrispondenti

organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supportodegli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costi-tuiti – previo specifico accordo – in apposito ente.

In relazione alle particolari esigenze del settore del com-mercio e del terziario al fine del miglioramento della qua-lità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche contodelle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di com-petenza, potranno essere effettuati incontri per il confron-to su provvedimenti di carattere legislativo o amministra-tivo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto invigore.

Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuatiincontri per il confronto su:

1) articolazione dellʼorario settimanale;

2) procedure per lʼarticolazione dellʼorario settimanale;

3) flessibilità dellʼorario;

4) lavoro domenicale e festivo.

A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possessodegli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art.20, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di informazionealle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri dicui allʼart. 2.

Nota a verbaleLe norme contenute nei contratti e accordi provincialiintegrativi del CCNL 31 luglio 1970 che non siano in con-trasto con le norme del presente contratto nazionaleseguiteranno ad avere efficacia.

Art. 7 – Criteri guida

Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indi-cato nel CCNL 3 novembre 1994, titolo II, in materia di IIlivello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, iseguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nel-lʼambito di tale confronto:

1) diversità e non ripetitività delle materie e degli istitutirispetto a quelli propri del CCNL;

2) alternatività rispetto alla contrattazione aziendale;

3) materie di accordi previste dallʼart. 6.

Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratte-ristiche tali da consentire lʼapplicazione del particolaretrattamento contributivo-previdenziale previsto dalla nor-

mativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del23 luglio 1993 e in particolare dallʼart. 5 del decreto legge24 settembre 1996 n. 499.

Tali importi sono variabili e non predeterminabili e nonutili, anche agli effetti dellʼart. 3, legge 29 luglio 1996, n.402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi com-preso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trat-tamento di fine rapporto.

Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno,a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento:

1) lʼandamento della composizione del tessuto imprendi-toriale esistente sul territorio con particolare riferimen-to alle fasce dimensionali;

2) lʼandamento della composizione dellʼoccupazione e larelativa articolazione per livelli contrattuali ;

3) i livelli di qualità raggiunti nellʼerogazione dei servizi;

4) i riflessi dellʼapplicazione delle nuove tecnologie nellosviluppo delle imprese;

5) le valutazioni finali dei consumatori sullʼofferta dei ser-vizi esistenti sul territorio.

Art. 9 – Modalità di verifica

Ricevute le piattaforme, la Confcommercio e leOrganizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori proce-deranno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispettodelle procedure per la presentazione delle piattaforme edei criteri guida fissati a livello nazionale.

Lʼesame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giornidalla data di ricevimento della piattaforma.

In caso di controversia, su iniziativa anche di una soladelle Parti, si applicano le procedure previste dal penulti-mo comma della Premessa Generale al presente con-tratto, procedendo direttamente al confronto a livellonazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data dellarichiesta.

In caso di permanenza della controversia si potrà proce-dere al ricorso presso la Commissione PariteticaNazionale prevista dagli articoli 15 e 16 del presente con-tratto.

Capo IV – Livello Aziendale

Art. 10 – Materie

Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentra-te nellʼambito di una stessa provincia, più di trenta dipen-denti potranno essere concordate particolari normeriguardanti:

1) turni o nastri orari, distribuzione dellʼorario di lavoroattraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turnicontinui, turni spezzati, fasce differenziate;

2) eventuali forme di flessibilità;

3) part time;

4) determinazione dei turni feriali ai sensi dellʼart. 148;

5) contratti a termine;

6) contratti dʼinserimento/reinserimento di cui allʼart. 41per gli aspetti espressamente rinviati.

7) tutela della salute e dellʼintegrità fisica dei lavoratori,ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;

8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondoquanto previsto dallʼart. 13;

9) azioni positive per la flessibilità di cui allʼart. 9 dellalegge 53/2000, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratricemadre o al lavoratore padre, anche quando uno deidue sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbianoin affidamento o in adozione un minore, di usufruire diparticolari forme di flessibilità degli orari e dellʼorganiz-zazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telela-voro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata oin uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orarioconcentrato, con priorità per i genitori che abbianobambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, incaso di affidamento o di adozione;

b) programmi di formazione per il reinserimento deilavoratori dopo il periodo di congedo;

10) modalità di svolgimento dellʼattività dei patronati;

11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”;

12) erogazioni economiche strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione diprogrammiaziendali, aventi come obiettivo incrementi di produt-tività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del

miglioramento della competitività, nonché ai risultatilegati allʼandamento economico dellʼimpresa.Laddove a livello aziendale sussistano erogazionieconomiche comunque denominate, anche parzial-mente variabili, dovrà essere ricondotta nellʼambitodelle nuove erogazioni sopra specificate la partevariabile, mentre la parte fissa sarà conservata incifra;

13) altre materie espressamente demandate dagli artico-li dei singoli istituti del presente CCNL.

In materia di classificazione del personale, possonoessere oggetto di esame, ove già non siano previste nelpresente contratto, le eventuali qualifiche specifiche del-lʼazienda; per le figure di interesse aziendale, sempre chenon siano previste nella classificazione di cui allʼart. 100,e che assumano significato e valenza generali, cosìcome previsto nellʼart. 15, le parti riporteranno allʼapposi-ta Commissione di cui allʼart. 15, punto b), le valutazioniin merito, anche fornendo adeguate proposte.

Le Parti, nel confermare la validità degli accordi azienda-li realizzati, ed in particolare le parti relative allʼeserciziodei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sin-dacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativiallʼorganizzazione del lavoro, allʼoccupazione ed alle con-dizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, inoccasione degli incontri per la contrattazione aziendale,in riferimento a programmi di innovazione, riorganizza-zione e ristrutturazione.

Inoltre potranno essere concordati interventi di formazio-ne e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive deipubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.

Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presenta-te alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saran-no altresì trasmesse per conoscenza dalleOrganizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FIL-CAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL allaConfcommercio o alla Associazione competente per ter-ritorio ad essa aderente.

La relativa contrattazione dovrà svolgersi con lʼinterventodelle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenticapo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i dato-ri di lavoro. dellʼAssociazione territoriale a carattere gene-rale aderente alla Confcommercio.

Art….. – Elemento economico di garanzia

Lʼelemento economico di garanzia è disciplinato secondoi seguenti principi:

- verrà erogato con la retribuzione di novembre 2013;

- compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonchéagli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31ottobre 2013, che risultino iscritti nel libro unico da alme-no sei mesi; lʼazienda calcolerà lʼimporto spettante,secondo quanto previsto dallʼart. 191, in proporzioneallʼeffettiva prestazione lavorativa svolta alle propriedipendenze nel periodo 1 gennaio 2011 – 31 ottobre2013.

- per i lavoratori a tempo parziale, lʼimporto sarà calcola-to secondo il criterio di proporzionalità di cui allʼart. 76;

- lʼimporto non è utile ai fini del calcolo di nessun istitutodi legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno defi-nito lʼammontare in senso onnicomprensivo, tenendoconto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamentodi fine rapporto.

- lʼimporto è assorbito, sino a concorrenza, da ogni tratta-mento economico individuale o collettivo aggiuntivorispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che vengacorrisposto successivamente al 1° gennaio 2011;

- si tratta di un istituto sperimentale legato alla durata delpresente rinnovo;

- importo:

DICHIARAZIONE A VERBALE

III

Unioneinforma / LE SCHEDE

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Aziendefino a 10dipendenti

Aziende a partire da 11dipendenti

Quadri, I e II livello

115 euro

140 euro

III e IVlivello

100 euro

125 euro

V e VIlivello

85 euro

110 euro

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Le Parti convengono che lʼapplicazione dei seguenti isti-tuti da luogo ad incrementi di produttività, qualità, com-petitività, redditività, innovazione ed efficienza organizza-tiva:

- lavoro straordinario- lavoro supplementare- compensi per clausole elastiche e flessibili- lavoro a turno- lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il nor-male orario di lavoro

- lavoro notturno- premi variabili di rendimento-ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare laproduttività aziendale, la qualità, la competitività, la red-ditività, lʼinnovazione ed efficienza organizzativa.

Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati,ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livel-lo di contrattazione, i relativi trattamenti economici daran-no luogo ai benefici di cui allʼart. 1, comma 47 della legge220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.

Titolo IV – Bilateralità e welfare contrattuale

Art. 17 – Premessa

Le Parti riconfermano lʼimportanza che la bilateralità rive-ste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e con-cordano sullʼopportunità di diffonderne la conoscenza epromuoverne lo sviluppo.

Le parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dalpresente Titolo rappresenta parte integrante del tratta-mento economico/normativo previsto nel presente CCNLe che, pertanto, deve essere applicato da tutte le impre-se, anche non aderenti al sistema associativo del terzia-rio, della distribuzione e dei servizi, secondo le singoledisposizioni dei successivi articoli.

Nel riconfermare lʼimportanza che la bilateralità rivestenel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli, In talsenso le parti hanno predisposto un avviso comune alle-gato al presente CCNL in materia di riforma degli ammor-tizzatori sociali .

Le parti effettueranno inoltre una valutazione congiuntasui provvedimenti in discussione in Parlamento in mate-ria di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valu-tare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favo-re delle aziende e dei dipendenti del settore

Capo I - Bilateralità

Art. 18 – Ente Bilaterale Nazionale

Idem

Art. 19 – Analisi di problemi settoriali da partedellʼEnte Bilaterale Nazionale

Idem

Art. 20 – Enti bilaterali territoriali

Idem

Art. 21 – Finanziamento Enti Bilaterali territoriali

Ad integrazione e modifica dellʼart. 1 dellʼaccordo sinda-cale 20 luglio 1989 e dellʼart. 3, dellʼaccordo di rinnovo 29novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, ilcontributo da destinare in favore dellʼEnte Bilaterale terri-toriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dellʼa-zienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su pagabase e contingenza.

Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenutoconto dellʼobbligatorietà del contributo dello 0,10% supaga base e contingenza a carico delle aziende.

Conseguentemente, con la medesima decorrenza, lʼa-zienda che ometta il versamento delle suddette quote è

tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distintodella retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.

Dal mese successivo alla data di sottoscrizione del pre-sente accordo di rinnovo, lʼe.d.r. di cui al comma prece-dente viene calcolato sullo 0,30% di baga base e contin-genza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribu-zione di fatto, di cui allʼart. 195 non è utile ai fini del com-puto di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compre-so il trattamento di fine rapporto.

Dichiarazione delle parti

Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 unaCommissione, che sarà composta da 12 membri, dei

quali 6 designati dalle organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL e 6 designatidalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazio-ne allʼevoluzione legislativa in materia, di esaminare fina-lità, funzioni, statuti e governance degli Enti bilaterali,nazionale e territoriali, al fine di individuare standard diqualità originati da buone prassi sperimentate, secondocriteri di efficacia, efficienza e trasparenza.

In particolare, la Commissione avrà il compito di propor-re anche:

-criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti eco-nomici annuali predisposti dagli EBT;

-modalità di relazione e informazione nei confrontidellʼEBINTER;

- modalità di raccordo con le Parti stipulanti a livello nazio-nale e con lʼEBINTER;

- finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità aquanto previsto dalla contrattazione nazionale;

-modalità ottimali di funzionamento degli organi gestio-nali;

-valutazioni sullʼintroduzione di forme di sostegno al red-dito sulla base di future disposizioni di legge in materia;

- cogenza.

Lʼavanzamento dei lavori verrà presentato allaCommissione Sindacale Ristretta per il rinnovo del CCNL

con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno pre-sentate entro 6 mesi dallʼattivazione alla stessaCommissione sindacale ristretta per la definizione di unaccordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti sti-pulanti il presente CCNL ed entrerà a far parte integran-te del medesimo CCNL.

Le Parti concordano altresì sulla necessità di presentareagli Organi istituzionali il seguente avviso comune.

Avviso comune in materia di enti bilaterali

In considerazione della importanza che gli Enti bilateralirivestono per la strategia di creazione e di consolida-mento dellʼoccupazione nel settore, le parti congiunta-mente richiedono lʼadozione di una norma di interpreta-zione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effet-tuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organi-smi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali deidatori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piùrappresentative nella categoria, si applica un regime tri-butario agevolato che tenga conto della finalità sociale ditali versamenti.

Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti con-giuntamente richiedono la modifica della vigente norma-tiva nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile aifini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Entibilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.

Nel ribadire lʼimportanza che la bilateralità riveste nelsistema delle relazioni sindacali ai vari livelli, le parti ricon-fermano i contenuti dellʼavviso comune del 25 marzo2009 in materia di ammortizzatori sociali .

Capo II – Welfare contrattuale

Art. … – Fondo EST (ex art. 95)

Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo diassistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settoreterziario, distribuzione e servizi (Fondo EST), che rispon-da ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e succes-sive modifiche ed integrazioni.

A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondoi lavoratori dipendenti da aziende del settore terziariodistribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato concontratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per iquali continuerà a trovare applicazione la specifica nor-mativa di cui allʼart. 115, del presente contratto.

Sempre a decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscrittia detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del set-tore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo inde-terminato con contratto a tempo parziale, ad esclusionedei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione laspecifica normativa di cui allʼart. 115, del presente con-tratto.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, cheè tenuto a curarne la riscossione come da proprio rego-

lamento, un contributo a carico dellʼazienda, pari a:

-per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensi-li per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre2005;

-per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro men-sili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre2005.

Con decorrenza 1 gennaio 2014, il contributo a caricodellʼazienda sarà equiparato a quello previsto per il per-sonale assunto a tempo pieno.

A decorrere dal 1 giugno 2011 il contributo a favore delFondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico dellavoratore.

A decorrere dal 1 gennaio 2012 il contributo a favore delFondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico dellavoratore.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensividel contributo per la promozione, la diffusione e il conso-lidamento dellʼassistenza sanitaria di categoria.

I contributi devono essere versati al Fondo con la perio-dicità e le modalità stabilite dal regolamento.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sotto-scrizione del presente CCNL, lʼazienda che ometta ilversamento delle suddette quote è tenuta alternativa-mente:

-ad erogare al lavoratore un elemento distinto dellaretribuzione non assorbibile di importo pari ad euro10,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e cherientra nella retribuzione di fatto, di cui allʼart. 195.

-ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazionisanitarie garantite dal Fondo EST, sulla base del relati-vo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali;

È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a cari-co della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore dicui ai precedenti commi 2 e 3.

Dal ……… la quota una tantum individuata al preceden-te comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle

aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavora-tori al Fondo.

Il regolamento del Fondo può potrà consentire lʼiscrizio-ne di altre categorie di lavoratori del settore e la prose-cuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasicausa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per lʼi-scrizione, con i limiti previsti dal regolamento.

Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello,territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alladata di entrata in vigore dellʼobbligatorietà dellʼiscrizioneal Fondo, che prevedano lʼistituzione di casse o fondi diassistenza sanitaria integrativa.

Dichiarazione a verbale

Le Parti, in una logica di valorizzazione dellʼAssistenzasanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora neifuturi rinnovi si rendesse necessario aumentare la quotadefinita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizio-ni diverse.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno specificatamente atto che nella deter-minazione della parte normativa/economica del presenteCCNL si è tenuto conto dellʼincidenza delle quote e deicontributi previsti dallʼarticolo 95 per il finanziamento delFondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Iltrattamento economico complessivo, risulta, pertanto,comprensivo di tali quote e contributi, che sono da consi-derarsi parte integrante del trattamento economico. Ilcontributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota unatantum di 30 euro, concordati in occasione del rinnovodel CCNL del 2 luglio 2004, sono sostitutivi di un equiva-lente aumento contrattuale ed assumono, pertanto,valenza normativa per tutti coloro che applicano il pre-sente CCNL

Conseguentemente, i lavoratori individuati dallʼart. 95 delCCNL hanno diritto allʼerogazione delle prestazioni sani-tarie in dipendenza del rapporto di lavoro.

Cassa di assistenza sanitaria integrativa “Sa -nimpresa” per Roma e provincia.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sotto-scrizione del presente CCNL, lʼazienda che ometta il ver-samento di quanto dovuto alla Cassa di Assistenza“Sanimpresa”, costituita per Roma e provincia in applica-zione di quanto previsto in materia di contrattazione disecondo livello territoriale dallʼart. 10 ter, Accordo di rin-novo del CCNL del 20 settembre 1999, e comunque nelrispetto di quanto previsto dallʼart. ….. – Criteri guida (ex

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art.7 – Criteri guida), è tenuta alternativamente:

- ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retri-buzione non assorbibile di importo pari ad un dodicesi-mo della quota annua dovuta dallʼazienda a“Sanimpresa”, da corrispondere per quattordici mensi-lità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui allʼart.195.

ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sani-tarie garantite da “Sanimpresa”, sulla base del relativonomenclatore approvato dalle parti sociali.

Art. … - Cassa assistenza sanitaria “Qu.A.S.” (ex art.115)

A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazionedel presente contratto è istituita la Cassa di AssistenzaSanitaria “QuAS”, integrativa del Servizio SanitarioNazionale.

A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo a favoredella Cassa è fissato nella misura di euro 247,90annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispon-dere una sola volta allʼatto dellʼiscrizione, entrambi postia carico delle aziende.

A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo a favoredella Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a cari-co del lavoratore appartenente alla categoria deiQuadri.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo a favordella Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00)annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a caricoazienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratoreappartenente alla categoria dei Quadri.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo da corri-spondere una sola volta allʼatto dellʼiscrizione ed il con-tributo annuo a favore della Cassa sono incrementaticiascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo annuo afavore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico

del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

A decorrere dal 1 giugno 2011 il contributo annuo afavore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico deldatore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratoreappartenente alla categoria dei Quadri.

Gli importi di cui al comma precedente sono compren-sivi del contributo per la promozione, la diffusione e ilconsolidamento dellʼassistenza sanitaria di categoria.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sotto-scrizione del presente CCNL, lʼazienda che ometta ilversamento delle suddette quote è tenuta alternativa-mente:

-ad erogare al lavoratore un elemento distinto dellaretribuzione non assorbibile di importo pari ad euro30,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rien-tra nella retribuzione di fatto, di cui allʼart. 195;

-ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sani-tarie garantite da Quas, sulla base del relativo nomen-clatore sottoscritto dalle parti sociali;

La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è discipli-nata da apposito regolamento concordato fra le Parti chehanno stipulato il presente contratto.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono sullʼobiettivo di estendere lʼiscrizio-ne alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, aproprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità,in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quasprovvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla dato di sti-pulazione del presente contratto, un apposito studio deidati relativi allʼimpatto economico, regolamentare egestionale sullʼattuale assetto della Cassa.

Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazionedelle parti stipulanti per la definizione di uno specificoaccordo.

Art. 37 – Procedure

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti delcodice di procedura civile, come modificati dal DecretoLegislativo 31/3/1998 n. 80, e dal Decreto Legislativo29/10/98 n. 387 e dalla Legge n. 183 del 4/11/2010, pertutte le controversie individuali singole o plurime relativeallʼapplicazione del presente contratto e di altri contratti eaccordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle

aziende comprese nella sfera di applicazione del presen-te contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di concilia-zione in sede sindacale secondo le norme e le modalitàdi cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione

Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso

lʼEnte Bilaterale Territoriale del Terziario.

La Commissione di conciliazione territoriale è composta:

a) per i datori di lavoro, da un rappresentantedellʼAssociazione o Unione competente per territorio;

b) per i lavoratori, da un rappresentante dellʼOrga -nizzazione sindacale locale firmataria del presentecontratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscrittoo abbia conferito mandato.

La parte interessata alla definizione della controversia ètenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramitelʼOrganizzazione sindacale ovvero lʼAssociazioneimprenditoriale alla quale sia iscritta e/o abbia conferitomandato.

LʼAssociazione imprenditoriale ovvero lʼOrganizzazionesindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interes-sata deve a sua volta denunciare la controversia allaCommissione Paritetica Territoriale di conciliazione permezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione amezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altromezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

Ricevuta la comunicazione la CommissioneParitetica Territoriale provvederà entro 20 giorni allaconvocazione delle parti fissando il giorno e lʼora incui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tenta-tivo di conciliazione deve essere espletato entro iltermine di giorni 60 previsto dall ̓art. 37 del DecretoLegislativo n. 80/98.

Il termine dallʼart. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98decorre dalla data di ricevimento o di presentazione dellarichiesta da parte dellʼAssociazione imprenditoriale odella Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore confe-risce mandato.

La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tenta-tivo di conciliazione ai sensi dellʼart. 412-ter c.p.c. degliartt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n.533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.

Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, omancato accordo viene depositato a cura dellaCommissione di conciliazione presso la DirezioneProvinciale del Lavoro competente per territorio e a talfine deve contenere:

1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disci-plina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la con-troversia conciliata;

2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firmerisultino essere depositate presso la DirezioneProvinciale del Lavoro;

3. la presenza delle parti personalmente o correttamen-te rappresentate.

In caso di mancata comparizione di una delle parti laCommissione di conciliazione provvederà a redigereapposito verbale.Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione dellacontroversia tra loro insorta, possono richiedere, attra-verso spontanea comparizione, di conciliare la stessa aifini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113,comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dallalegge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, dal DecretoLegislativo n. 387/98 e dalla Legge 183 del 2010 in sededi Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.

Le decisioni assunte dalla Commissione PariteticaTerritoriale di conciliazione non costituiscono interpreta-zione autentica del presente contratto, che pertanto restademandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cuiallʼart. 15.

In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per unacontroversia relativa allʼapplicazione di una sanzionedisciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusionedella procedura.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo,le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il col-legio arbitrale di cui al successivo art. 38

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono che le procedure di cui al presentearticolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizio-ne del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordigià in atto in materia.

Art. 37 bis- Commissioni di certificazione

Le parti convengono che allʼinterno degli enti bilate-rali territoriali siano costituite le Commissioni di cer-tificazione abilitate, ai sensi dellʼart.76 del D. Lgs 276del 2003, a svolgere lʼattività di certificazione di:

- contratti in cui sia dedotta, direttamente o indiret-tamente, una prestazione di lavoro;

- rinunzie e transazioni di cui allʼart. 2113 cod. civ. aconferma della volontà abdicativa o transattivadelle parti;

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono che la composizione, le proceduree i criteri di funzionamento delle Commissioni di certifica-zione di cui al presente articolo saranno definiti entro 30giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di rinno-vo.

Art. 38 – Collegio arbitrale

Ove il tentativo di conciliazione di cui allʼart. 410 c.p.c. oallʼart. 37, del presente contratto, non riesca o comunquesia decorso il termine previsto per il suo espletamento eferma restando la facoltà di adire lʼautorità giudiziaria,secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n.533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimentodella controversia ad un Collegio arbitrale, secondo lenorme previste dal presente articolo.

Ai sensi dellʼart. 412 ter c.p.c., le parti possonoaccordarsi per la risoluzione della lite, affidando alCollegio arbitrale di cui al presente articolo il manda-to a risolvere la controversia.

A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali,aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbi-trato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al pre-cedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competen-te è quello del luogo in cui si trova lʼazienda o una suadipendenza alla quale è addetto il lavoratore è stato pro-mosso il tentativo di conciliazione.

Lʼistanza della parte, avente medesimo oggetto e conte-nuto dellʼeventuale precedente tentativo di conciliazionee contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste,sarà presentata, attraverso lʼorganizzazione cui la partestessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteriadel Collegio di arbitrato e contemporaneamente allʼaltraparte. Lʼistanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà

inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata amano , entro 30 giorni successivi alla conclusione del ten-tativo obbligatorio di conciliazione. Lʼaltra parte è tenuta amanifestare la propria eventuale adesione al Collegioarbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dellʼi-stanza, con facoltà di presentare contestualmente o finoalla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le partipossono manifestare la propria volontà di rinunciare allaprocedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapita-re alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedentealla prima udienza.

Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali desi-gnato dalla organizzazione imprenditoriale dellaConfcommercio territorialmente competente, un altrodesignato dalla organizzazione sindacale territoriale FIL-CAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore siaiscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni diPresidente, nominato di comune accordo dalle predetteorganizzazioni territoriali.

I due membri designati in rappresentanza di ciascunadelle parti possono coincidere con coloro che hannoesperito la conciliazione nellʼinteresse delle stesse parti.

In caso di mancato accordo sulla designazione delPresidente del Collegio, questʼultimo verrà sorteggiato trai nominativi compresi in una apposita lista di nomi nonsuperiori a sei, preventivamente concordata o, in man-canza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o dientrambe le organizzazioni predette, dal Presidente deltribunale competente per territorio.

Il Presidente del Collegio nominato di comune accordodura in carica un anno ed è rinnovabile.

Il Presidente del Collegio, ricevuta lʼistanza provvede afissare entro 15 giorni la data di convocazione delCollegio il quale ha facoltà di procedere ad una faseistruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

a) lʼinterrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;

b) lʼautorizzazione al deposito di documenti, memorie erepliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;

c) eventuali ulteriori elementi istruttori.

Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalladata della prima riunione, dandone tempestiva comuni-cazione alle parti interessate, salva la facoltà delPresidente di disporre una proroga fino ad un massimo diulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svol-

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gimento della procedura.

I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.La Segreteria del Collegio è istituita presso lʼEnteBilaterale.

Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha naturairrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4novembre 2010 n. 183 11 agosto 1973 n. 533, e succes-sive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie fun-zioni sulla base di apposito Regolamento.

Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenutenei commi 3 e 4 dellʼart 412 c.p.c. relative allʼefficacia ed

allʼimpugnabilità del lodo stesso. acquista efficacia dititolo esecutivo, osservate le disposizioni dellʼart. 412quater c.p.c.

In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dallasottoscrizione del presente accordo di rinnovo, ilCollegio Arbitrale, attivato in virtù di clausole com-promissorie pattuite ai sensi art. 38 bis, opereràsecondo le modalità di cui allʼart. 412 quater c.p.c..

Conseguentemente in tale periodo, al fine di darepiena attuazione alle disposizioni contenute nel-lʼart. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le Particoncordano di avviare specifici approfondimentiper assicurarne la piena operatività.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono che le procedure di cui al presen-te articolo avranno decorrenza a far data dalla sotto-scrizione del presente accordo di rinnovo 1.1.2000 , fattisalvi gli accordi già in atto in materia.

Art. 38 bis- Clausola Compromissoria

Le parti concordano la possibilità di pattuire nellʼabito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva alCollegio arbitrale, di cui lʼart. 38, delle possibili con-troversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclu-sione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malat-tie professionali, del mobbing, delle molestie ses-suali e degli istituti di cui alla sezione IV, titolo V,capo IX.

La clausola di cui al primo comma non può esserepattuita e sottoscritta prima della conclusione delperiodo di prova, ove previsto, ovvero se non sianotrascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazionedel contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonchédalle lavoratrici dallʼinizio del periodo di gravidanzafino al compimento di un anno di età del bambino .

La clausola compromissoria sarà valida solo sepreventivamente certificata.

Art. 39 – Tentativo di composizione per i licenzia-menti individuali

Nel caso di controversie relative a licenziamenti indivi-duali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed allalegge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dallaLegge 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da prov-vedimento disciplinare, devono possono ugualmenteessere esperiti i tentativi di composizione di cui ai pre-cedenti articoli.

Art. 72 – Rapporto a tempo parziale

Lʼinstaurazione del rapporto a tempo parziale dovràrisultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguen-ti elementi:

1) il periodo di prova per i nuovi assunti;

2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le rela-tive modalità da ricondurre ai regimi di orario esisten-ti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fradatore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore aiseguenti limiti:

aziende che occupino complessivamente fino a 30dipendenti

a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al norma-le orario settimanale;

b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al norma-le orario mensile;

c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al nor-male orario annuale.

aziende che occupino complessivamente più di 30dipendenti

d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normaleorario settimanale;

e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al norma-le orario mensile;

f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al norma-le orario annuale.

3) il trattamento economico e normativo secondo criteridi proporzionalità allʼentità della prestazione lavorati-va;

4) puntuale indicazione della durata della prestazionelavorativa e della collocazione dellʼorario con riferi-mento al giorno, alla settimana, al mese e allʼanno,così come previsto dallʼart. 2, 2° comma, del D. Lgs.n. 61/2000 e successive modifiche.

Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempoparziale della durata di 8 ore settimanali per la giornatadi sabato o domenica cui potranno accedere studentie/o lavoratori occupati a tempo parziale e indetermina-to presso altro datore di lavoro. Diverse Altre modalitàrelative alla collocazione della giornata di lavoro potran-no essere definite previo accordo aziendale ovvero pre-vio parere vincolante di conformità dellʼEnte BilateraleTerritoriale.

In relazione alle specifiche realtà territoriali ed azienda-li ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondolivello di contrattazione possono essere raggiunte inte-se diverse in merito a quanto previsto in materia di dura-ta della prestazione.

La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore nonpotrà essere frazionata nellʼarco della giornata.

Titolo II – Welfare contrattuale Previdenza complementare e fondi interprofessionali

Art. 96 – Fondo di previdenza complementareFONTE

Premesso che Fonte è il Fondo di previdenza comple-mentare di categoria, costituito dalle Parti stipulanti il pre-sente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre 1996,destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settoredel terziario distribuzione e servizi, le parti convengonoche il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmentefissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%,comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, acarico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivodello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavo-ratori, viene modificato secondo le misure, i termini e lemodalità di seguito elencati:

-dal 1° gennaio 2005 il contributo – a carico dei datori dilavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari allʼ1,05%della retribuzione utile per il computo del TFR;

-dal 1° gennaio 2006 il contributo – a carico dei datori dilavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari allʼ1,55%della retribuzione utile per il computo del TFR.

La contribuzione minima a carico dei lavoratori non èmodificata.

Le parti, tuttavia, concordano sullʼesigenza di salvaguar-dare la specificità delle forme pensionistiche comple-mentari preesistenti alla data del 29.11.96.

Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accor-do stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi ocasse di previdenza complementare costituiti anteceden-temente al 29.11.96 possono deliberare la confluenza inFON.TE.

Le parti convengono inoltre che, salvo diverso accordostipulato in sede aziendale che comunque non potrà pre-vedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dal-lʼaccordo sottoscritto in data 29.11.96, le aziende ed ilavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, posso-no partecipare a FON.TE. versando i contributi previstidai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più ele-vati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dal-lʼaccordo sottoscritto in data 29.11.96.

Art. 97– Formazione continua For.Te.

Le Parti individuano in For.Te. (Fondo paritetico interpro-fessionale per la formazione continua per le imprese delTerziario) il fondo cui le imprese faranno riferimento perlʼaccesso agevolato alle risorse destinate dal legislatoreal finanziamento di programmi per la formazione conti-

nua.

Dichiarazione delle parti

Le parti attiveranno entro ottobre 2008 unaCommissione, che sarà composta da 12 membri,

dei quali 6 designati dalle organizzazioni sindacaliFilcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e 6 designa-ti dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche inrelazione allʼevoluzione legislativa in materia, di esa-minare finalità, funzioni, statuti e governance deifondi previsti dal titolo II – Welfare contrattuale al finedi individuare standard di qualità originati da buoneprassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, effi-cienza e trasparenza.

In particolare, la Commissione avrà il compito di propor-re anche:

1. finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità aquanto previsto dalla contrattazione nazionale;

2. modalità di raccordo con le Parti stipulanti a livellonazionale;

3. modalità ottimali di funzionamento;

4. criteri di omogeneità nei rendiconti economici annuali.

Inoltre, la Commissione valuterà le implicazioni connes-se allʼeventuale attuazione di quanto previsto in materiadi contribuzione dal DL 112/08 e successiva legge di con-versione.

Lʼavanzamento dei lavori verrà presentato allaCommissione Sindacale Ristretta per il rinnovo del CCNLcon cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno pre-sentate entro 6 mesi alla stessa Commissione sindacaleristretta per la definizione di un accordo complessivo chesarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente CCNL edentrerà a far parte integrante del medesimo CCNL

Dichiarazione delle parti

Le parti, nel riconfermare lʼimportanza svolta dalla previ-denza complementare nellʼambito del sistema previden-ziale, concordano di diffonderne la conoscenza e pro-muoverne lo sviluppo.

Art. 106 – Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova non potrà supe-rare i seguenti limiti:

Quadri e Primo Livello 6 mesi

Secondo e Terzo Livello 60 giorni

Quarto e Quinto Livello 45 60 giorni

Sesto e Settimo Livello 30 45 giorni

Ai sensi dellʼart. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825,convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indi-cato per Quadri e Primo livello deve essere computato ingiorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livellidevono intendersi di lavoro effettivo.

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratorenon potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilitoper la qualifica attribuita al lavoratore stesso.

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potràessere risolto in qualsiasi momento da una parte o dal-lʼaltra, senza preavviso e con diritto al trattamento di finerapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delleferie.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delleparti abbia dato regolare disdetta, lʼassunzione del lavo-ratore si intenderà confermata, e il periodo stesso saràcomputato nella anzianità di servizio.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che le norme di cui al presente arti-colo, anche correlate alle disposizioni in materia di preav-viso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscononel loro complesso una condizione di miglior favorerispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali dilavoro del settore.

Art. 114 - Indennità di funzione

A decorrere dal 1° luglio 1987 o se successiva, dalla datadi attribuzione della categoria di Quadro da parte dellʼa-zienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori inte-ressati unʼindennità di funzione pari a euro 30,99 lordi per14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da

eventuali superminimi individuali nonché da elementiretributivi concessi con clausole espresse di assorbimen-to ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul pre-sente contratto.

A decorrere dal 1° gennaio 1991 lʼindennità di funzione èincrementata a euro 51,65 lordi per 14 mensilità.

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Lʼaumento di cui al precedente comma non è assorbibi-le.

A decorrere dal 1° gennaio 1995 lʼindennità di funzione èincrementata di euro 77,47 lordi per 14 mensilità assorbi-bili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 lʼindennità di funzione èincrementata di euro 51,65 lordi per 14 mensilità assorbi-bili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.

A partire dal 1° luglio 2008 lʼindennità di funzione dei qua-dri è incrementata di 70,00 euro per 14 mensilità assor-bibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.

A partire dal 1° gennaio 2013 lʼindennità di funzione deiquadri è incrementata di 10,00 euro per 14 mensilità.

Art. 116 - Investimenti formativi – QUADRIFOR

Al fine di valorizzare lʼapporto dei Quadri e il loro svilup-po professionale e per mantenere nel tempo la loro par-tecipazione ai processi produttivi e gestionali, le parti con-vengono sullʼopportunità di favorire la realizzazione diadeguati investimenti formativi, anche attraverso lʼattiva-zione di progetti collegati ai programmi europei con parti-colare riferimento al dialogo sociale.

Analogo impegno viene assunto per quanto concerne isistemi di comunicazione, al fine di trasferire a tali figureprofessionali tutte le conoscenze relative allʼimpresa.

Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gliimpegni assunti nel titolo VI-B, Prima Parte, del presentecontratto e favorendo la parità di sviluppo professionaledel personale femminile nellʼimpresa.

A tal fine le parti individuano in QUADRIFOR, Istituto perlo sviluppo della formazione dei quadri del terziario, lʼen-te cui le imprese faranno riferimento per offrire ai Quadriopportunità di formazione nellʼambito delle finalità di cui alprimo comma.

A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contributo annuo afavore di QUADRIFOR è pari a euro 65,00 (sessantacin-que/00), di cui euro 45,00 (quarantacinque/00) a caricoazienda e euro 20,00 (venti/00) a carico del lavoratoreappartenente alla categoria dei Quadri.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 Il contributo obbligatorioannuo a favore di QUADRIFOR è pari a euro 75,00 (set-tantacinque/00), di cui euro 50,00 (cinquanta/00) a caricoazienda e euro 25,00 (venticinque/00) a carico del lavo-ratore appartenente alla categoria dei Quadri.

Art. 141 - Lavoro domenicale

Nellʼambito della contrattazione di secondo livello, territo-riale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competi-tività, produttività ed efficienza organizzativa delle azien-de del settore, potranno essere concordate modalità diattuazione del riposo settimanale di cui allʼart. 9, comma3 del d. lgs 66/2003, che, tenuto conto della disponibilitàespressa dai lavoratori, individui modalità idonee agarantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro edelle presenze comprendendo tutto il personale.

Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domeni-cale previsto dal CCNL del terziario e dalle norme dilegge vigenti, le Parti concordano che tale materia siaoggetto di contrattazione di 2° livello.

In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovrannodisporre del calendario delle aperture previsto dalledisposizioni normative in materia per lʼanno di riferimen-to.

In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi1 e 2, trascorsi 4 mesi dalla sottoscrizione del presenteCCNL, le Parti convengono, fermo restando le eventualiintese territoriali o aziendali successive allʼentrata in vigo-re del CCNL 18 luglio 2008 le Parti convengono, in viatransitoria, di applicare la disciplina di cui ai commi suc-cessivi.

Ferma restando lʼapplicazione delle maggiorazioni e deitrattamenti economici, anche su quanto previsto dal pre-sente comma, previsti dalla contrattazione integrativa ter-ritoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende –al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazionealle modalità organizzative – hanno facoltà di organizza-re per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il ripo-so settimanale normalmente coincidente con la domeni-ca, lo svolgimento dellʼattività lavorativa nella misuracomplessiva pari alla somma non superiore al 30% delleaperture domenicali previste a livello territoriale, oltredelle domeniche di apertura originariamente previste

dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulterioriaperture domenicali previste a livello territoriale.

Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui alpresente comma i lavoratori rientranti nei

casi sotto elencati:

- le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3anni;

- i lavoratori che assistono portatori di handicap convi-venti o persone non autosufficienti titolari di assegno diaccompagnamento conviventi.

Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livel-lo di contrattazione.

In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presentearticolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamentieconomici o di maggiorazioni di miglior favore previstidalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti,verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sullaquota oraria della normale retribuzione di cui allʼart. 193per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica.

Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabi-le.

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economi-ci di miglior favore già concordati nellʼambito della con-trattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavorato-ri – anche con orario di lavoro a tempo parziale - cheabbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diversodalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazioneomnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dal1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribu-zione di cui allʼart. 193, per ciascuna ora di lavoro effetti-vamente prestata di domenica.

Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbi-te, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendaliin atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti alsecondo livello di contrattazione in materia di lavorodomenicale e sono comunque escluse dalla retribuzionedi fatto di cui allʼart. 195.

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economi-ci di miglior favore concordati nellʼambito della contratta-zione integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavo-ro straordinario prestate di domenica troverà applicazio-ne la disciplina di cui allʼart. 137.

La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino alrinnovo del presente CCNL.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti convengono che i trattamenti economicimaggiorazioni di cui al presente articolo rientranonelle ipotesi di cui allʼart. 2, comma 1, lett. c) del DL93/2008, convertito nella Legge n. 126/2008.

Art. 146 - Permessi retribuiti

Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito,in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinatodisposto della legge 5 marzo 1977, n.54, e del D.PR. 28dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, apartire dal 1° gennaio 1980.

I permessi saranno fruiti individualmente in periodi diminore attività e mediante rotazione dei lavoratori chenon implichi assenze tali da ostacolare il normale anda-mento dellʼattività produttiva.

Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi dipermessi, salvo restando lʼassorbimento fino a concor-renza di eventuali trattamenti non previsti nel presentecontratto in materia di riduzione, permessi e ferie, percomplessive 56 ore annuali1 per le aziende fino a 15dipendenti.

Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi indivi-duali retribuiti sono incrementati di 16 ore:

- 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1992

- 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1993

- 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994.

Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b)e c) dellʼart. 121.

I permessi non fruiti entro lʼanno di maturazione deca-dranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cuiallʼart. 195 in atto al momento della scadenza, oppurepotranno essere fruiti in epoca successiva e comunquenon oltre il 30 giugno dellʼanno successivo.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dellʼanno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto undodicesimo dei permessi di cui al presente articolo perogni mese intero di servizio prestato, non computandosi,a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del dato-re di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e dicontratto.

Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azien-da, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla datadi sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fermorestando il godimento delle ore di permesso di cui alprimo comma, le ulteriori ore di permesso di cui ai commiterzo e quarto, verranno riconosciute in misura pari al50%, decorsi due anni dallʼassunzione e in misura pari al100% decorsi quattro anni dallʼassunzione.

In caso di trasformazione in contratto a tempo indetermi-nato di contratti di apprendistato, contratti a tempo deter-minato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesidi cui al precedente comma decorrerà dalla data dellaprima assunzione, considerando esclusivamente i perio-di di iscrizione nel libro unico del lavoro

__________________________1 Le 56 ore di permessi retribuiti sono state concesse con le

seguenti decorrenze:

1° gennaio 1982: 24 ore

1° luglio 1984: 12 ore

1° gennaio 1985: 12 ore

1° gennaio 1986: 8 ore

Art. 176 - Trattamento economico di malattia

Durante il periodo di malattia, previsto dallʼarticolo prece-dente, il lavoratore avrà diritto, alle

normali scadenze dei periodi di paga:

a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retri-buzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto alventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessaper i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta acarico dellʼINPS ai sensi dellʼarticolo 74 della legge 23dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, eanticipata dal datore di lavoro ai sensi dell ̓ art. 1,Legge 29 febbraio 1980, n.33. L̓ importo anticipato daldatore di lavoro è posto a conguaglio con i contributidovuti allʼINPS, secondo le modalità di cui agli articolii e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33;

b) ad una integrazione dellʼindennità a carico dellʼINPSda corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, inmodo da raggiungere complessivamente le seguentimisure:

1) 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periododi carenza);2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al20°;3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi

della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avreb-be avuto diritto in caso di normale svolgimento del rap-porto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota gior-naliera della retribuzione di fatto di cui allʼart.195.

Al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenzadalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinno-vo, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio –31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto dal primocomma dellʼart. 175, lʼintegrazione di cui al punto 1) dellalettera b) del comma precedente viene corrisposta al100% per i primi due eventi di malattia, al 50% per il terzoed il quarto evento, mentre cesserà di essere corrispostaa partire dal quinto evento.

Non sono computabili, ai soli fini dellʼapplicazione delladisciplina prevista al precedente comma, gli eventi mor-bosi dovuti alle seguenti cause:

- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;

-evento di malattia certificato con prognosi iniziale noninferiore a 12 giorni;

-sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui allʼart.181, terzo comma, documentate da specialisti del servi-zio sanitario nazionale.

Al fine della percezione delle indennità economiche rela-tive al periodo di malattia il lavoratore è tenuto – ai sensidellʼart. 2, della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 – a reca-pitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avvisodi ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte delmedico curante, lʼattestazione sullʼinizio e la durata pre-sunta della malattia, nonché i successivi certificati in casodi ricaduta o continuazione della malattia.

Al momento della risoluzione del rapporto, il datore dilavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione diresponsabilità dalla quale risulti il numero di giornate dimalattia indennizzate nel periodo, precedente alla data dirisoluzione del rapporto, dellʼanno di calendario in corso.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovu-

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Per l ̓Operatore di Vendita retribuito anche con provvi-gione, o con altre forme di incentivo, per retribuzione siintende la media mensile dei guadagni globali percepitinei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell ̓ultimaliquidazione periodica.

Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore adun anno, la media è computata con riferimento al perio-do di servizio prestato. Le parti, nel darsi atto che il siste-ma retributivo previsto dal presente articolo sostituisceogni altro sistema precedentemente in atto, riconoscono

che restano ferme le condizioni di miglior favore derivan-ti da contratti provinciali stipulati con riferimento a talecategoria anteriormente all ̓entrata in vigore del presentecontratto.

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, in coerenzacon la politica sindacale in atto, nel corso della vigenzadel presente contratto non saranno stipulati accordi pro-vinciali o settoriali relativi al trattamento economico e/onormativo degli Operatori di Vendita.

VIII

te se lʼINPS non corrisponde per qualsiasi motivo lʼin-dennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se lʼin-dennità stessa è corrisposta dallʼINPS in misura ridotta, ildatore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte diindennità non corrisposta dallʼistituto.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovu-te nei casi di cui ai successivi artt. 178 e 183 né agliapprendisti.

In attuazione dellʼart. 20 del D.L. 112/2008, convertito inLegge n. 133/2008, le Parti convengono che i datori dilavoro potranno avvalersi della facoltà di corrisponderedirettamente, in sostituzione dellʼINPS, il trattamentoeconomico di malattia nelle misure e con le modalità pre-viste dal presente articolo,con conseguente esonero dalversamento del relativo contributo allʼINPS.

Contestualmente, le Parti confermano di affidare adunʼapposita Commissione il compito di valutare, in unʼot-tica di ottimizzazione dei costi, ulteriori facoltà connesseallʼesonero dal pagamento del contributo allʼINPS.

La suddetta Commissione dovrà esaurire il compito adessa assegnato entro 12 mesi dalla sottoscrizione dellʼaccordo di rinnovo.

Art. 181 bis

Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 181,per i lavoratori affetti da patologie gravi di cui al comma3 del precedente articolo, i primi 60 giorni del periodo dicui al comma 1 del medesimo art. 181 saranno inden-nizzati nella misura prevista al n. 3 lett. B dellʼart. 176.

Art. 227 - Normativa provvedimenti disciplinari

Lʼeventuale adozione del provvedimento disciplinaredovrà essere comunicata al lavoratore con lettera racco-mandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneoa certificare la data di ricevimento entro 15 giorni dallascadenza del termine assegnato al lavoratore stesso perpresentare le sue controdeduzioni.

Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazionedelle controdeduzioni e di decisione nel merito, il terminedi cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché lʼa-zienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavora-tore interessato.

Capo IV – Dimissioni

Art. 241 - Dimissioni

In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimis-sionario il trattamento di fine rapporto di cui allʼart. 236.

Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso periscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo acertificare la data di ricevimento e con rispetto deiseguenti termini di preavviso a decorrere dal primo o dalsedicesimo giorno di ciascun mese:

a) fino a cinque anni di servizio compiuti:

Quadri e I Livello 45 giorni di calendarioIl e III Livello 20 giorni di calendarioIV e V Livello 15 giorni di calendarioVI e VII Livello 10 giorni di calendario

b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio com-piuti:

Quadri e I Livello 60 giorni di calendarioIl e III Livello 30 giorni di calendarioIV e V Livello 20 giorni di calendarioVI e VII Livello 15 giorni di calendario

c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:

Quadri e I Livello 90 giorni di calendarioIl e III Livello 45 giorni di calendarioIV e V Livello 30 giorni di calendarioVI e VII Livello 15 giorni di calendario

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore dilavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette unasomma pari allʼimporto della retribuzione di fatto di cuiallʼart. 195 corrispondente ai periodi di cui al comma pre-cedente, comprensiva dei ratei di 13^ e 14^ mensilità.

Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro puòrinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subi-to il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavorointenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima dellascadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corri-spondere al lavoratore lʼindennità sostitutiva nelle misuredi cui al comma precedente per il periodo di anticipatarisoluzione del rapporto di lavoro.

Unioneinforma / LE SCHEDE

��� Art. 200 - Aumenti retributivi mensili

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verrannoerogati i seguenti aumenti salariali nonassorbibili:

Gli importi arretrati saranno erogati ai lavoratori in forzaalla data di stipula del presente accordo con la retribu-zione del mese di marzo

Art. 15 –Decorrenza Decorrenza Decorrenza Decorrenza Decorrenza Decorrenza Totale1/1/ 2011 1/9/2011 1/4/ 2012 1/10/ 2012 1/4/ 2013 1/10/ 2013

LIVELLI

Quadro 17,36 22,57 26,04 27,78 27,78 27,78 149,31

I 15,64 20,33 23,46 25,02 25,02 25,02 134,49

II 13,53 17,59 20,29 21,64 21,64 21,64 116,33

III 11,56 15,03 17,34 18,50 18,50 18,50 99,43

IV 10,00 13,00 15,00 16,00 16,00 16,00 86,00

V 9,03 11,75 13,55 14,45 14,45 14,45 77,68

VI 8,10 10,54 12,17 12,98 12,98 12,98 69,75

VII 6,94 9,03 10,42 11,10 11,10 11,10 59,69

Anni di ininterrottaanzianità

presso lʼazienda

a) Fino a 6 anni

b) Oltre 6 anniConservazione

del posto

in mesi

8

12Corresponsione della retribuzione

mensile intera fino a mesi

5

8Corresponsione di mezza retribuzione

mensile per altri mesi

3

4

Art. 236 – Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2011 ed avràvigore fino a tutto il 31 dicembre 2013.

Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cuial primo comma se non disdetto, tre mesi prima dellascadenza, con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il

presente contratto resterà in vigore fino a che non siastato sostituito dal successivo contratto nazionale.

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti,le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovodecorrono dalla data di sottoscrizione del presente accor-do.

Protocollo aggiuntivo operatori di vendita

Art. 12 – Trattamento economico di malattia e infortunio

Al lavoratore non in prova che debba interrompere il ser-vizio a causa di infortunio o malattia sarà riservato ilse-guente trattamento:

Decorrenza 01/01/11 01/09/11 01/04/12 01/10/12 01/04/ 2013 01/10/ 2013

I Categoria 879,27 891,55 905,71 920,81 935,91 951,01

II Categoria 734,58 744,88 756,76 769,44 782,12 794,8

Indennità di contingenza

I Categoria 530,04

II Categoria 526,11

Trattamento economico

A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli

operatori di vendita verrà erogato il seguente aumen-to salariale

L ̓aumento salariale di cui al presente articolo può esse-re assorbito, fino a concorrenza, da eventuali elementiretributivi concessi con clausole espresse di assorbi-mento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul

presente contratto.A decorrere dalle scadenze appresso indicate, il fissomensile degli operatori di vendita sarà, pertanto, ilseguente:

Decorrenza 1/1/ 2011 1/9/2011 1/4/ 2012 1/10/ 2012 1/4/ 2013 1/10/ 2013 Totale

I categoria 9,44 12,28 14,16 15,10 15,10 15,10 81,18

II categoria 7,92 10,30 11,88 12,68 12,68 12,68 68,14

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Regione Lombardia e Camere dicommercio lombarde hanno pub-blicato il bando Salvam biente

Artigianato (edizione 2011). Il bandoprevede la concessione di contributialle imprese artigiane, ai consorzi, allesocietà consortili, alle cooperative iscrit-te all’Albo delle imprese artigiane pres-

so le Cameredi commerciodella Lombardiaper l’introduzionedi innovazione neiprocessi e prodotti abasso impatto ambienta-le e per il sostegno al risa-namento ambientale nell’e-sercizio dell’attività d’impresa. La dotazione complessiva del bando èdi 1.500.000 euro ed i contributi erogatiin conto capitale e a fondo perdutosono pari al:- 25% della spesa ammissibile per le sin-

gole imprese artigiane;- 30% della spesa ammissibile per con-

sorzi artigiani, società consortili, coo-perative iscritte all’Albo artigiani;

con un tetto massimo di 50.000 euro (alnetto dell’Iva) per investimenti del valo

remini-

mo di15.000

euro (alnetto del l’Iva).

Sono ritenute ammissibili le spesecoerenti con i progetti di investimentopresentati e sostenute nel periodocompreso tra il 15 febbraio di quest’an-no e il 15 febbraio 2012.Le domande di contributo e la relativadocumentazione possono essere spedi-te tramite lettera raccomandata a/r,oppure presentate a mano alleCamere di commercio di competenzaentro e non oltre il 13 maggio.

Bando congiunto Regione Lombar -dia - Sistema camerale lombardoper l’assegnazione di voucher per

l’internazionalizzazione e la promozioneall’estero delle micro, piccole e medieimprese lombarde. Fino al 31 dicembre le pmi lombardepossono presentare domanda di par-tecipazione al bando per ottenere tretipologie di voucher: voucher a) servizi di consulenza e sup-porto all’internazionalizzazione (vou-cher fino a 2.500 euro a seconda dellaspesa minima aziendale);voucher b) partecipazione a missionieconomiche all’estero in forma coordi-

nata - minimo di 5 imprese(voucher fino a 2.500 euro aseconda dell’investimentominimo e della località);voucher c) partecipazione afiere internazionali all’esteroin forma individuale o colletti-va - minimo di 8 imprese

(voucher fino a 3.000 euro a secondadell’investimento minimo e della loca-lità).Ogni impresa può richiedere fino a 3voucher per i servizi di consulenza esupporto all’internazionalizzazio-ne e fino a 4 voucher perciascuna delle altre due tipo-logie di servizi; ecomunque per unim porto massimocomplessivoper impresapari a 15.000euro.Possono

proporsi in qualità di soggetti attuatoridei servizi oggetto di voucher anchele associazioni di categoria e territo-riali. L’importo complessivo di risorse asse-gnato al bando è di 6.000.000 di eurodi cui 1.000.000 su base regionale perla concessione dei voucher per servizidi consulenza e supporto all’interna-zionalizzazione e 5.000.000 euro riparti-ti su base provinciale per i voucher di

partecipazione a missio-ni all’esteroe a fiere in -

ternazio-nali.

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Unioneinforma - marzo 2011

BANDI E FINANZIAMENTI

Promuoversi all’esteroVoucher per le pmi lombardeDomande fino al 31 dicembre

Salvambiente Artigianato 2011

Domande entro il 13 maggio

Il testo dei bandi è consultabile sul sito di Unione Confcommercio

Milano www.unionemilano.it

Unione-03:Unione-base 05/03/11 07:47 Pagina 22

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Fidicomet èuna societàcooperativadi garanziafidi costituita (nel 1977) per iniziativa di UnioneConfcommercio Milano. Opera con l’obiettivo difavorire l’accesso al credito bancario per le pmi diMila no, Lodi, Monza Brianza e province.Fidicomet opera con istituti di credito convenzionati,prestando loro garanzia fideiussoria, per agevolare lepmi socie nell’ottenimento di finanziamenti bancari abreve/medio e lungo termine a condizioni particolar-mente favorevoli e con iniziative di abbattimento deitassi.La garanzia fideiussoria rilasciata da Fidicomet contri-buisce adaccrescere ilmerito di cre-dito di un’a-zienda econsente allebanche con-venzionate diapplicarecondizioni ditasso inferioririspetto a quelleche, singolar-mente, il singoloimprenditore o lasingola impresariescono a “spun-tare” sul mercatodel credito.Fidicomet offreconsulenza esostegno alleaziende per l’ot-

tenimento difinanziamentifinalizzati ainvestimenti

produttivi, all’incremento dell’operatività aziendale,nonché ad esigenze di generica liquidità aziendale:• acquisto e/o ristrutturazione di immobili strumentali;• acquisto di arredi e attrezzature;• acquisto di autoveicoli strumentali;• acquisto di macchinari e impianti;• potenziamento delle scorte di magazzino;• necessità di credito d’esercizio• riequilibrio finanziario dell’impresa.Con le convenzioni sottoscritte con gli istituti di credi-to, Fidico met è in grado di offrire alle aziende gli stru-menti finanziari idonei per far fronte alle esigenze digestione più diversificate.

E’ la società cooperativa di garanzia fidi di Unione Confcommercio Milano

I vantaggi per gli imprenditori si possono sintetizzare in:

• condizioni particolar-mente favorevoli, chiaree trasparenti con tassidefiniti in convenzionecon le banche e para-metrati ai tassi Euribor oI.r.s.;

• ampliamento dellacapacità di credito gra-zie alla garanzia diFidicomet;

•selezione ottimale perla copertura finanziariadegli investimenti produt-tivi e la struttura fi -nanziaria dell’impresa;

• comodità di rimborsodel finanziamento, attra-verso rate mensili, trime-strali o semestrali;

•durata delle operazioni variabile tra 12 e 180 mesi.

Con Fidicometil credito è più conveniente

Migliori condizioni nei tassi bancari,

consulenza e sostegno per ottenere

un finanziamento

Unione-1:Unione-base 07/01/11 15:20 Pagina 9

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Per le imprese associateun’opportunità in più: l’ac-

cesso alla rassegna stampaattraverso il sito internet del-l’Unione di Milano. La rasse-gna stampa Unione (realizza-ta con il supportodella società Sel-press) può costitui-re, infatti, uno stru-mento quotidianoutile per le impre-se.Consultare la ras-segna stampa èsemplice e i pochi

passaggi vengono spiegati inquesta pagina attraverso leimmagini.

1) Accedere al sito internetdell’Unione collegandosialla pagina: www.unione-milano.it/home. Cliccare,sulla destra (sotto: in evi-denza) su: rassegna stam-pa.

2) Appare una schermatacon la richiesta di login epassword: digitare, per en-trambe le voci,“unione” (inminuscolo, senza virgolette)

e clic-care suok.

3) Si en-tra nel-l’indicedellarasse-

gna stampa: in alto, in unapposito menu a tendina –qualora occorresse ricerca-re articoli di giornate pre-cedenti - è possibile modifi-care la data. Nell’immagi-ne si riporta l’esempio di unarticolo selezionato. Clicca-re sul titolo per accedereall’articolo.

4) L’articolo è visibile in forma-to pdf: si può stampare esalvare sul proprio pc.

Valore aggiunto per le imprese associate

Sul sito Unione la rassegna stampa

Istruzioni per l’uso

12

3

4

10-Unione 3-10-2007 9:46 Pagina 19

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In seguito a due episodi criminosinel centro cittadino (in corsoMatteotti), una delegazione

dell’Associazione territoriale UnioneConfcommercio di Binasco, guidata

dal presidente Pietro Montana, haincontrato il sindaco di BinascoGiovanni Castoldi – presenti i localicomandanti di Carabinieri e Polizia municipale - per fare il punto sullasituazione sicurezza. Un incontro positivo, rileva in unanota l’Ascom territoriale di Binasco: agiudizio delle autorità la situazione èsotto controllo e si è trattato di episo-di occasionali (sui quali si stannocompiendo le necessarie indagini). I rappresentanti dell’Ascom territoria-le di Binasco hanno comunque chie-

sto di non sottovalutare né trascurareil senso di preoccupazione deglioperatori commerciali. Da Comune,Polizia urbana e, in particolare, daiCarabinieri è stata fornita la massimadisponibilità a collaborare con gliimprenditori: anche le segnalazionipiù trascurabili potrebbero, infatti,risultare utili per prevenire reati.

25

Unioneinforma - marzo 2011

ASSOCIAZIONI

Sequestro e confisca dei mezzi deivenditori ambulanti che violeran-no le norme sul commercio.

“Grazie a una modifica della leggeregionale - ha spiegato l’assessoreregionale a Commercio Turismo,Servizi Stefano Maullu - sarà possibileper gli operatori della polizia munici-pale sequestrare merci e automezziai venditori ambulanti, seppure questirisultino muniti dell’autorizzazione peril commercio itinerante. Sanzioni chescatteranno quando verranno violatealcune norme importanti come quel-la che vieta di sostare oltre le dueore concesse dal regolamento o divendere in aree in cui non è consen-tito; o dopo la mezzanotte distribuen-do anche alcolici nei pressi di localinotturni e discoteche”. Il provvedi-mento coinvolgerà anche coloro cheabusivamente amplieranno per più diun terzo la superficie autorizzata e chieserciti l’attività per oltre trenta minutirispetto al termine preciso dell’auto-rizzazione. “L’intervento di Maullu -rileva Giacomo Errico, presidente di

Apeca (l’Associazione ambulantiUnione Confcommercio Milano) eFiva Confcommercio - mette, dalpunto di vista normativo, la parolafine a una questione spinosa che datroppo tempo gravava su Milano esulla Lombardia. Alcune errate inter-pretazioni della legge regionale pre-vigente, infatti, davano adito alla dif-fusione incontrollata del fenomeno dell’abusivismo”. (B.B.)

Episodi di criminalità: l’Ascom territoriale

di Binasco a confrontocon le istituzioni

� PietroMontana,

presidentedellʼAscomterritoriale di Binasco

Sequestro e confisca dei mezzi ambulanti abusivi:

provvedimento regionale

�Giacomo Errico, presidente Apeca e Fiva Confcommercio

La Giunta esecutiva di Unione ha

accolto l’adesione dell’Unione del

Commercio, del Turismo e dei

Servizi della Provincia di Lodi.

La sede dell’Unione di Lodi è in via

Haussmann 1 (tel. 0371432106 –

0371432138 – email lodi@unionelo-

di.com)

Lodi aderisceall’Unione

�Carlo Alberto Panigo, commissariodellʼUnione di Lodi

Unione-03:Unione-base 05/03/11 07:48 Pagina 25

Page 28: MENSILE DELL’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI …...MENSILE DELL’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO informa FEBBRAIO:...

Promo.Ter garantisce un servizio “chiavi in mano” per soddisfare le esigenze dei soci in tema di:

● assistenza per la predisposizione e la completa elaborazione dei dati delle retribuzioni, deicompensi e dei relativi oneri sociali;

● assistenza e consulenza, attraverso l’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI EDELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO per la costituzione, lo svolgimento e la ces-sazione dei rapporti di lavoro;

● tenuta, attraverso l’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONIDELLA PROVINCIA DI MILANO, del Libro Unico del Lavoro;

● assistenza nei rapporti con gli Enti: INPS, INAIL, ESATRI, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO,CENTRO PER L’IMPIEGO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER L’AVVIAMENTO DEI LAVO-RATORI EXTRACOMUNITARI;

● assistenza per le visite ispettive attraverso l’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVI-ZI E DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO.

La gestione e l’elaborazione riguardano, a titolo esemplificativo:

SALARI E STIPENDI

COMPENSI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

REPORTISTICA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

M O D E L L I 7 7 0

MODELLI CUD

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

IRPEF

CONTRIBUTI INPS

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL

RIEPILOGO CONTABILE

COSTO DEL LAVORO

IRAP

TRASMISSIONE TELEMATICA

PREMI INAIL PER SOCI E FAMILIARI

COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L’IMPIEGO

PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE PREVISTA DAL CCNL

(FONDO M. NEGRI, FASDAC, ASSOCIAZIONE A. PASTORE,FON.TE, FONDO EST, QUAS)

Via Marina 10/A – 20121 Mi lano – Tel. 027750298-300-214-252-299-301 – fax 027750461e mail: [email protected]

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Promoter 6-03-2009 12:43 Pagina 1

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Sulla recente rapina in via Spiga aMilano è intervenuto il presidentedell’Associazione orafa lombarda

Luca Buccellati esprimendo solidarietàal collega orafo Scavia. “La rapina in gioielleria – ha ricordatoBuccellati - ha messo in difficoltà un’a-zienda e turbato le coscienze di perso-ne che onestamente si guadagnanoda vivere contribuendo a produrre unpo’ di ricchezza e benessere per ilnostro Paese. Forse è proprio questosenso del dovere e di responsabilità -ancora molto presente tra i nostri ope-

ratori economici - che deve esseredifeso con i denti. Altrimenti rapine, vio-lenze e soprusi saranno consideratifatalità e rientreranno nella norma diuna civiltà - la nostra - ormai fuori daogni norma”.“Richiamo per questo gli amministratoripubblici con tutta la forza possibile, miae dei miei colleghi orafi e gioiellieri – haaggiunto Buccellati - ad onorare il loroimpegno per la ‘Cosa pubblica’, met-tendo al primo posto la difesa dellecondizioni che ci consentono di lavora-re senza paura. Tecnologie, intelligence

e risorse economiche siano sempre piùutilizzate per la prevenzione dei fatti cri-minosi e per la ricerca dei delinquentiche, una volta arrestati e giudicati col-pevoli, devono pagare per i loro reatiscontando la pena secondo la legge”.

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Unioneinforma - marzo 2011

ASSOCIAZIONI

Dopo la recente rapina a Milano in via Spiga

Luca Buccellati (presidente Associazione orafa lombarda):

difendiamo il diritto di poter lavorare senza paura

Luca Buccellati

Importante giornata di lavori dedicata all’e-sito delle prime scadenze Reach e CLP,che ripete la consolidata storia di collabo-razione tra AssICC, l’Associazione italianadelle aziende di importazione, distribuzio-ne, commercializzazione di materie primechimiche, e Federchimica. Alle difficoltà con le quali le aziende italia-ne soprattutto, ma l’intero comparto chimi-co europeo in generale, si sono dovuteconfrontare a causa delle incombenze del

Reach che so -no andate acoincidere conun periodo dicrisi economi-ca globale –ha affermatoGiorgio Bonetti,presidente di AssICC – il legislatore euro-peo ha voluto far coincidere anche le ulte-riori incombenze normative del CLP. “Ma

il vero obiettivo – ha sottolineato Bonetti -è arrivare nel miglior modo possibile e conil minimo danno, alla ben più gravosa sca-denza del 2013 che vedrà coinvolta, perl’Italia, la maggior parte delle aziende”. In ambito Reach, ad esempio – spiegaAssICC - su 24.675 registrazioni la percen-tuale di quelle italiane è del 7%. 1500 sonoi dossier arrivati complessivamente all’entefino al 24 gennaio. I dati relativi alla classi-ficazione ed etichettatura segnalano più di3 milioni di notifiche effettuate fino alla“dead line” del 3 gennaio, a cui se ne sonoaggiunte circa 40.000 al 24 gennaio. Delnumero totale di notifiche, le aziende italia-ne rappresentano il 6%. (D.C.)

Incombenze Reach e CLPIl punto della situazione

con AssICC e Federchimica

Giorgio Bonetti, presidenteAssICC, Associazione italiana commercio chimico

Unione-03:Unione-base 05/03/11 07:56 Pagina 27

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Unioneinforma - marzo 2011

Claudio Formisano è stato con-fermato alla presidenza diDismamusica (l’Associazione

dei produttori ed importatori di stru-menti ed edizioni musicali) per il qua-driennio 2011-2014. La decisione èstata presa per acclamazione dal-l’assemblea generale dell’Associa -zione riunitasi a Bologna. Formisano, 57 anni, napoletano, pre-sidente della Master Music di Ro -dano (Milano) è al suo secondomandato: era stato eletto presidentenel 2009, subentrando ad AntonioMonzino. Il nuovo Consiglio direttivo è compo-sto da: Patrizia Bauer (Casale Bauer),

Stelvio Lorenzetti (Eko Music Group);Antonio Monzino (Gruppo Monzino);Laura Moro (Edizioni Curci), MarcoPapini (Yamaha Music Europe) eFulvio Pesenti (PeavyItalia). Revisori deiconti di Disma -musica: Lucia -no Del Rio(Aiarp), Gio -vanni Doria(Strina sacchi)e Filippo Mi -chelangeli(Mi chelan -geli editore).

ASSOCIAZIONI

“Con questo provvedimen-to è stata data pienarisposta alle esigenze di

una categoria, quella dei benzinai,che ha visto troppi suoi operatori vit-time di una criminalità sempre piùpericolosa ed agguerrita”: così si èespresso Luca Squeri, presidente diFigisc (la Federazione gestori carbu-ranti) dopo l’approvazione, daparte della II Com missione AffariIstituzionali della Re gione Lombardia,di una Risoluzione, presentata dal

presidente della Com missione SanteZuffada, sull’installazione di impiantidi videosorveglianza presso gliimpianti di distribuzione carburanti.

“La Risoluzione - sottolinea Squeri -accogliendo le istanze del no strosistema sostenute anche nel

corso di un’audizione, impegna laGiunta regionale a rendere obbliga-toria - con spese a carico dei titolari

dell’autorizzazione o concessione

petrolifera - entro l’arco di un bien-nio, presso tutti gli impianti di distri-buzione dei carburanti attualmentein attività, l’installazione di impiantidi videosorveglianza a circuito chiu-so, da attivarsi anche fuori dall’ora-rio di servizio assistito, e di un sistemadi al larme collegato automatica-mente con la centrale delle forzedell’ordine”.

Dismamusica: per Claudio Formisano

conferma alla presidenza

Videocamere obbligatorie negli impianti

carburanti lombardi

Spese a carico dei titolari dell’autorizzazione

o concessione petrolifera.Luca Squeri

(presidente Figisc):riconosciuta l’esigenza

dei gestori

� ClaudioFormisano,

rieletto presidente

Dismamusica

�Luca Squeri, presidente Figisc

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Unioneinforma - marzo 2011

Quattro workshop promossi daAsseprim,l’Associa-

zione dei serviziprofessionali per leimprese, in colla-borazione con laCamera di Com -mercio di Milano.Filo conduttore: ilSocial influencemarketing per leimprese dei servizi.Cioè una nuovadimensione di marke-ting in cui la tecnolo-gia diventa mezzo peravvicinare l’impresa alcliente. Il ciclo diworkshop riguarda icosiddetti new mediae i temi della comuni-cazione in rete – ilcoordinamento scien-tifico è curato daMgm Digital Commu-nication – vengonoaffrontati in manierapratica con un’esau-stiva panoramica

degli strumenti disponibili online e deimodi perutilizzarli. I workshop Ass e -prim-Camera diCommercio si svol-gono in via Mera -vigli 9B (sede del -

l’Ente camerale mila -

ne se), sono gratuiti ed aperti a tuttepmi dei servizi con sede a Milano e

provincia. Ogni parteci-pante ha la possibilità difrequentare più di unworkshop.

ASSOCIAZIONI

Gratuiti e aperti a tutte le pmi: il 20 e 28 aprile e il 19 e 26 maggio

Aziende di servizi alla prova dei “new media”Quattro workshop Asseprim

con la Camera di Commercio

Mensile di informazione dell’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONIDELLA PROVINCIA DI MILANO

PROPRIETA’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milanowww.unionemilano.it

DIRETTORE RESPONSABILEGianroberto Costa

EDITOREPROMO.TER UnioneSede e amministrazione: corso Venezia 47/49 20121 Milano

REDAZIONEFederico Sozzani corso Venezia 47/49 20121 Milano

FOTOCOMPOSIZIONE e STAMPAAMILCARE PIZZI Spa20092 Cinisello Balsamo (Milano)

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALEdi Milano - n. 190 del 23 marzo 1996Poste Italiane s.p.a - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 -(conv. in L. 27/02/04 n. 46) -art. 1, comma 1 DCB Milano.

PUBBLICITÀImagina sas Corso di Porta Romana 128 20122 Milano Tel. 0258320509 fax 0258319824

e-mail: [email protected] www.imaginapubblicita.com

informaUnione

Primo workshop:

20 aprile

ASCOLTO: monitorare la presenza in rete

Secondo workshop:

28 aprile

PARTECIPAZIONE: condividere

i contenuti e presidiare la rete

Terzo workshop:

19 maggio

DIALOGO: la comunicazione allargata

Quarto workshop:

26 maggio

COMUNICAZIONE: il blog come

strumento per l’impresa

�Il presidente AsseprimUmberto Bellini

A Milano nella sede della Camera in via Meravigli.

Social influence marketing(coordinamento scientifico

di Mgm DigitalCommunication)

Sede dei workshop: Camera di Commercio di Milano

(via Meravigli 9B)

Info: Asseprim 027750426

Unione-03:Unione-base 05/03/11 07:56 Pagina 29

Page 32: MENSILE DELL’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI …...MENSILE DELL’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO informa FEBBRAIO:...

Il 2011, per gli associati di UnioneConf commercio Milano, è partitocon una novità: la possibilità di richie-

dere alla propria associazione di riferi-mento Conf commercio Card.Progettata con Abcapital e realizzatada Deutsche Bank, Confcommer cioCard unisce ai servizi previsti dalla tes-

sera associativa Confcommercio lacomodità di una carta di creditoemessa a condizioni vantaggiose:come il canone (20 euro l’anno, gra-tuito con più di 1.000 euro di spesa), ilrisparmio di valuta nell’addebito deipagamenti, le zero commissioni per ilrifornimento carburante.

Confcommercio Card è addebita-bile su qualsiasi banca (non c’èobbligo di aprire un conto corrente)e attraverso di essa – oltre a quelleUnione - si può accedere anchealle convezioni locali stipulate dalleAscom su tutto il territorio nazio-nale.

Confcommercio Card: tessera associativa e carta di credito

Scopri i vantaggi e richiedila alla tua associazione

Unione-03:Unione-base 05/03/11 07:56 Pagina 30

Page 33: MENSILE DELL’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI …...MENSILE DELL’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO informa FEBBRAIO:...

Confcommercio Card:

� In esclusiva per le imprese associate.

� La puoi richiedere solo in associazione.� Progettata con Abcapital, realizzata da Deutsche Bank, utilizzabile negli eser-

cizi commerciali che espongono il marchio Mastercard: oltre 32 milioni in

tutto il mondo.

� Addebitabile su qualsiasi banca.� Disponibilità flessibile a partire da 2.600 euro al mese.

� Addebito mensile dopo 35 giorni dall’invio della lettera di addebito, con unrisparmio medio di 50 giorni di valuta.

� Canone annuo di 20 euro, gratis al superamento di 1.000 euro di spesa annua.

� Zero commissioni per rifornimento carburante.

� Commissioni di prelievo con-tante dimezzate.

� Pacchetto assicurativo dedi-cato.

� 2 versioni: corporate perso-nale (imprenditore) e corpo-

rate aziendale (solo società di

capitali).

Sconti e convenzioni

Con Confcommercio Card molteconvenzioni sono ancora più conve-nienti, con sconti aggiuntivi e servizidedicati. Inoltre ogni associato puòusufruire, sull’intero territorio nazio-nale, delle convenzioni locali, stipu-late dalle Associazioni provinciali.

UnioneConfcommercio

Milano: campagna associativa

Per informazioni e approfondimenti

chiamare l’ Area sviluppo

associativo02.7750362/372

o la propriaAssociazione di categoria o territoriale.

SONO RITIRABILI SONO RITIRABILI

LE TESSERE 2011LE TESSERE 2011

Unione-03:Unione-base 05/03/11 07:56 Pagina 31

Page 34: MENSILE DELL’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI …...MENSILE DELL’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO informa FEBBRAIO:...

Per festeggiare i primi150 anni delll’Unitàd’Italia il cappuccino

si veste di verde, bian-co e rosso. Come?

Lamponi e pistac-chi disidratati emacinati, zuc-chero a velo e iltricolore è pre-sto servito.Stavolta gio-chiamo “incasa”: l’idea,in fatti, è venu-ta ad Aldo Za -

ghet (del bar diUnione Conf -

com mercioMilano incorso Ve -nezia 47) ed

al consulentealimentare Massimo Parisi.

(B.B.)

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Unioneinforma - marzo 2011

PUBBLICI ESERCIZI

La curiosità

Ecco il cappuccino tricolore

Il cappuccino, il suo ideatore, la sua preparazione e lo staff del barin UnioneConfcommercioMilano di corso Venezia

Foto di BenedettaBorsani

Unione-03:Unione-base 05/03/11 07:56 Pagina 32

Page 35: MENSILE DELL’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI …...MENSILE DELL’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO informa FEBBRAIO:...

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