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Delitti contro l’Incolumità Individuale

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Delitti contro l’Incolumità Individuale

• Percosse

• Lesioni Personali

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Differenza tra Percosse e Lesioni Personali

Cassazione Penale, Sez. V, 26 febbraio 1981, in Cass. Pen., 737, 1982:“La differenza fra lesioni personali e percosse dipende esclusivamente dalle conseguenze cagionate al soggetto passivo dall’azione del reo: si configura il delitto di percosse se dal fatto deriva al soggetto passivo soltanto una sensazione fisica di dolore,quello di lesione se ne deriva una malattia, ancorché l’intenzione dell’agente sia stata soltanto quella di percuotere”.

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Le Percosse

Art. 581 c.p. recita (“Percosse”): “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato”.

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È, quindi, definita percossa l’atto violento, privo di conseguenze lesive, che non comporti alterazione dell’integrità somatica della persona, a differenza della lesione personale dove dal fatto deriva uno stato di malattia.

La percossa è un atto violento, privo di conseguenze lesive, limitato a produrre una sensazione fisica dolorosa della parte colpita, accompagnata in genere da una reazione vasomotoria fugace con arrossamento della parte colpita.

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Le Lesioni Personali

In base all’elemento psicologico possono essere classificate in:

• Dolose (art. 582 c.p.)

• Colpose (art. 590 c.p.)

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Le Lesioni Personali Dolose

Art. 582 c.p. (“Lesione personale”): “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

In questa fattispecie di reato è previsto il dolo che, sebbene sia generico, prevede la volontà e la coscienza di ledere ed offendere, con la propria commissione od omissione, l’altrui incolumità.

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Malattia nel Corpo e nella Mente

Per malattia nel corpo s’intende qualsiasi alterazione patologica che incida sull’integrità fisica della persona, anche se con scarsa importanza clinica (graffi, ecchimosi, etc.).

Per malattia nella mente, invece, s’intende qualsiasi alterazione, anche transitoria, delle facoltà psichiche, compatibile con i quadri nosologici della psichiatria o con le ripercussioni mentali di una malattia somatica.

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Classificazione delle Lesioni Personali Dolose

In base alla durata della malattia ed alla gravità delle conseguenze:

• Lievissima• Lieve• Grave• Gravissima

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Lesioni Personali Lievissime

Dalla lesione deriva malattia nel corpo e nella mente di durata non superiore ai 20 giorni. Punibile a querela della personaoffesa.

Lesioni Personali Lievi

Dalla lesione deriva malattia nel corpo e nella mente di durata superiore ai 20 giorni ma inferiore ai 40 giorni. Vi è procedibilitàd’ufficio. Referto obbligatorio.

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Lesioni Personali Gravi (art. 583 c.p.)

• Malattia nel corpo e nella mente di durata superiore ai 40 giorni.• Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo

superiore ai 40 giorni. (per “ordinarie occupazioni” devono intendersi tutte le attività lecite ed abituali che fanno parte della vita di un individuo, le occupazioni lavorative e le attività extralavorative, ad es. l’appartenenza ad associazione di volontariato, attività sportive amatoriali, etc.).

• Pericolo per la vita dell’offeso.• Indebolimento permanente di un organo o di un senso. (ovverosia

la presenza di esiti stabilizzati al cessare della malattia, senza possibilità di un reale recupero funzionale completo della struttura interessata.

E’ un delitto procedibile d’ufficio, dunque vi è l’obbligo di referto ed è sanzionato con la reclusione da 3 a 7 anni).

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Si deve sottolineare che l’eventuale correzione dell’indebolimento (utilizzo di protesi o di interventi chirurgici) non esclude il delitto, in quanto non si ha recupero funzionale naturale e nessuno può essere costretto a sottoporsi ad alcun trattamento.

In Medicina Legale “organo” è l’insieme delle strutture anatomiche che esplicano una determinata funzione (ad esempio, arti inferiori deambulatoria, mani prensile, etc.), la cui lesione comporta un danno alla vita vegetativa e di relazione del soggetto.

Nel “senso” rientrano: vista, udito, tatto, olfatto, gusto, che permettono la percezione del mondo esterno.

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Lesioni Personali Gravissimeè un delitto procedibile d’ufficio, quindi c’è obbligo di referto; la pena

prevede la reclusione da 6 a 12 anni. Esso si configura se dalla lesione deriva:

1. Malattia certamente o probabilmente insanabile.2. Perdita di un senso.3. Perdita dell’uso di un organo (con soppressione funzionale di un

organo, o per perdita anatomica o per distruzione del parenchima funzionale).

4. Perdita o difficoltà permanente della favella (di solito da alterazione dei centri nervosi del linguaggio, mentre le paralisi periferiche o gli esiti di lesioni locali (frattura della mandibola, rotture degli incisivi, etc.) vanno valutati attentamente, in quanto raramente danno luogo a una reale grave difficoltà della favella, più frequentemente rientrano nelle lesioni gravi (indebolimento permanente dell’organo fonatorio)).

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5. Perdita della capacità di procreare (consistente nella incapacità di effettuare il coito ovvero sia impossibilitata la fecondazione e nella donna espletare il parto per via naturale).

6. Deformazione o sfregio permanente del viso (per deformazione (sfigura – deturpa) s’intende una grave alterazione dei lineamenti, con cancellazione della fisionomia; lo sfregio cancella l’armonia della fisionomia del viso).

7. Aborto della persona offesa.

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Le Lesioni Personali Colpose

Art. 590 c.p. (“Lesione personale colposa”): “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale, è punito con la reclusione fino tre mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o dellamulta da 309 euro a 1239 euro”

Le pene sono aumentate in caso di lesioni colpose gravi e gravissime secondarie a violazioni del codice della strada o a quelle relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

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Classificazione delle Lesioni Personali Colpose

In base alla durata della malattia ed alla gravità delle conseguenze:

• Semplice (lievi – lievissime)• Grave• Gravissima

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Le LESIONI PERSONALI COLPOSE sono tutte procedibili a querela della persona offesa.

Viene fatta eccezione per quelle gravi e gravissime che derivino da violazioni delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale!

In questi casi si procede d’ufficio con obbligatorietà di referto e rapporto!

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Lesioni Personali conseguenti ad altro delitto

In tali casi la lesione personale rappresenta una conseguenza non voluta dal responsabile, ma a lui addebitata a titolo di responsabilità oggettiva:• rissa (art. 588 c.p.); • abbandono di minore o persona incapace (art. 591 c.p.); • omissione di soccorso (art. 593 c.p.); • lesioni di persona sottoposta a mezzi di correzione o disciplina abusivi (art. 571 c.p.); • maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.);• lesione personale conseguente a qualsiasi altro delitto doloso (art. 586 c.p.).

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LA SIMULAZIONE

La simulazione è per definizione l’alterazione della realtà in riferimento alla sua stessa esistenza, alle sue cause, alle manifestazioni e conseguenze di una malattia, di una lesione o di una menomazione.

Simulazione involontaria: riconosce un substrato neurologico e/o psichiatrico patologico.

Simulazione volontaria: riconosce di base il dolo, cioè la intenzionalità specifica dell’agente che altera lo stato delle cose al solo fine di conseguire un vantaggio illecito in campo militare, penitenziario, civile (invalidità ed assicurazioni private).

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Da un punto di vista delle forme della simulazione il perito può venire a trovarsi dinanzi a varie situazioni:•Simulazione in senso stretto ovvero la finzione della malattia da parte di un soggetto sano.•Autolesionismo, cioè la provocazione della malattia ovvero l’alterazione delle cause.•Dissimulazione, ovvero l’occultazione della malattia.

Su queste diverse forme di simulazione si riconoscono:•Aggravamento dell’entità della malattia.•Esagerazione, ovvero l’esaltazione dello stato di malattia.•Prolungamento, o ritardata guarigione.•Pretestazione, ovvero il riferire o indicare cause della malattia diverse da quella reale (cosiddetto falso riferimento eziologico).•Attenuazione, o riduzione della sua gravità.

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Delitti Contro la Vita: L’Omicidio

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Delitti Contro la Vita: L’Omicidio

Con il termine omicidio s’intende la soppressione di una vita umana cagionata dalla condotta (AZIONE CRIMINOSA) di un altro uomo.

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A tutela della vita il codice penale prevede all’art. 575 c.p. (“Omicidio”):

“Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”.

Come tutti gli altri reati previsti nel codice penale, ove non vi sia espressa indicazione di un diverso elemento psicologico del reato (preterintenzionale ovvero colposo), l’omicidio deve considerarsi doloso.

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Elementi costitutivi dell’Omicidio

• Morte della persona;• Condotta, attiva od omissiva, tesa ad uccidere;• Nesso di causalità materiale;• Nesso di causalità psichica.

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Classificazione del Reato di Omicidio

In base all’elemento psicologico o psichico del reato:

•Doloso (o secondo intenzione) (art. 575 c.p.);

•Preterintenzionale (o oltre l’intenzione) (art. 584 c.p.);

•Colposo (o contro l’intenzione) (art. 589 c.p.).

Per ognuno di essi, il Codice prevede pene diverse, con un minimo ed un massimo affidati al potere discrezionale del giudice.

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L’evento morte, imprescindibile per il conclamarsi del delitto di omicidio, può conseguire sia da un’azione positiva nel compimento di un atto pregiudizievole (omicidio per commissione), sia da un’azione negativa ovvero determinatasi nel non fare (omicidio per omissione), ma comunque prevedibile nel suo risultato.

Si configurerà il reato di delitto tentato (art. 56 c.p.) nel caso in cui, pur essendo l’azione delittuosa idonea a cagionare l’evento (morte), quest’ultimo non verrà comunque a verificarsi.

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L’ Art. 56 c.p. “Delitto tentato” così recita: “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.”.

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L’omicidio è il classico reato “a forma libera”. Sono numerosi, infatti, i mezzi che possono impiegarsi nella produzione dell’evento morte, non solo fisici (armi da fuoco, armi bianche, mezzi veleniferi, etc.) ma anche psichici, come le minacce ovvero uno spavento improvviso.

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Omicidio Doloso

Art. 575 c.p. (“Omicidio”): “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”.

La condotta adeguata, derivante dall’intenzione di cagionare la morte altrui, voluta e prevista, è l’elemento fondamentale ai fini dell’individuazione del dolo. Elemento essenziale dell’omicidio doloso sarà, dunque, l’intenzione di uccidere, desumibile dalla natura dei mezzi impiegati, dalla natura e gravità delle lesioni prodotte, dalle particolari circostanze ambientali in cui il delitto si è consumato, nonché dalle reali possibilità di difesa della vittima.

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Omicidio Tipo ed Omicidio Circostanziato

L’omicidio previsto all’art. 575 c.p. è anche detto omicidio tipo per differenziarlo da quello circostanziato in cui ricorrono le circostanze che il codice penale prevede come “aggravanti” ed “attenuanti”.

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Classificazione delle Circostanze Aggravanti

Aggravanti Comuni (art. 61 c.p.)

Aggravanti Speciali (art. 576-577 c.p.)

Classificazione delle Circostanze Attenuanti

Attenuanti Comuni (art. 62 c.p.)

Attenuanti Generiche (art. 62bis c.p.)

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Dott. A. Di PietroA.A. 2009/2010

Esempi di Circostanze Aggravanti Comuni (Art.61 c.p.)

L’aver agito per motivi abietti o futiliL’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altroL’aver adoperato sevizie o l’aver agito con crudeltà verso le personeL’aver il colpevole commesso il reato durante il periodo di latitanzaL’aver cagionato un danno patrimoniale di notevole entitàL’aver commesso il fatto con abuso di poteriL’aver commesso il fatto contro Pubblico Ufficiale, etc.

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Esempi di Circostanze Aggravanti Specifiche dell’omicidio (Art.576 – 577 c.p.)

L’aver agito con premeditazione (indicativa di pericolosità sociale, denunciando essa una mancanza di scrupoli non indifferente; chi agisce con premeditazione avrebbe modo e tempo per desistere dal suo proposito).

Uso di mezzi venefici e subdoli: sostanze tossiche, batteri o virus, corrente elettrica, radiazioni ionizzanti, esplosivi nascosti, etc.

Avere ucciso nel commettere violenza sessuale.

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Circostanze Attenuanti(Artt. 62 – 62 bis c.p. comuni e generiche)

Aver agito per suggestione di una folla in tumultoAver agito per motivi morali o socialiAver commesso il reato per stato d’ira derivante dall’aver subito un fatto ingiustoIl concorso doloso dell’offeso (aver concorso a determinare l’evento)

63 c.p. “Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena”65 c.p. “Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante”67 c.p. “Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti”68 c.p. c.p. “Limiti al concorso di circostanze”

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Omicidio Preterintenzionale

Art. 584 c.p.: “Chiunque con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni ”.

Si denomina, pertanto, omicidio preterintenzionale l’uccisione non voluta di un uomo cagionata da atti volontari di percosse o di lesioni personali; la morte non è voluta e viene a determinarsi per cause indipendenti dalla stessa volontà dell’agente.

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Elementi caratteristici dell’Omicidio Preterintenzionale

• Condotta, mirata a cagionare percosse ovvero lesioni personali, purché vengano impiegati mezzi atti all’esclusivo determinismo dei suddetti eventi;

• Nesso causale tra l’evento morte e l’azione compiuta atta a non cagionare la morte, bensì percosse o lesioni personali.

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Omicidio Colposo

Art. 589 c.p.: “Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici ”.

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Omicidio Colposo

In sostanza la fattispecie delittuosa dell’omicidio colposo prevede che l’evento morte sia cagionato per colpa da una condotta umana caratterizzata da: • Negligenza;• Imperizia; • Imprudenza, • Inosservanza di leggi, regolamenti o discipline.

Anche per l’omicidio colposo si applicano le circostanze aggravanti comuni, con aumento della pena fino ad un terzo.

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Omicidio Colposo

Nei casi in cui sia necessario l’accertamento di una responsabilità professionale in ambito sanitario per errori diagnostici ovvero terapeutici, è d’interesse medico – legale l’accertamento della causa di morte e del nesso causale tra la condotta del sanitario e l’exitus del paziente.

ESEMPI di omicidio colposo:Incidenti di caccia, avvelenamento di bambini che ingeriscono

veleni non custoditi con le opportune cure, errori nell’esercizio di attività professionali (soprattutto in ambito sanitario), ec.

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Omicidio del Consenziente

Art. 579 c.p.: “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell’art. 61 c.p.Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è

commesso: • contro una persona minore degli anni diciotto;• contro una persona inferma di mente, o che si trova in

condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

• contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”.

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Omicidio del ConsenzienteLa minore gravità della pena, prevista dal legislatore, esprime certamente la minore carica criminosa necessaria per sopprimere la vita di chi ha manifestato espressamente la volontà di morire. Dal punto di vista giuridico si pongono 2 problemi riguardo questo reato:

1)La vita umana è un bene indisponibile e quindi il consenso non esclude l’antigiuridicità del fatto;2)Il consenso deve provenire da una persona in grado di intendere e volere, viene quindi da chiedersi quanto una persona sofferente afflitta ad esempio da una grave malattia sia in grado di prendere consapevolmente tale decisione? In questo caso il reo potrebbe essere accusato di omicidio doloso.

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Morte o Lesione come conseguenza di altro delitto

Art. 586 c.p.: “Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’Art. 83“Evento diverso da quello voluto dall'agente”, ma le pene stabilite

negli articoli. 589 e 590 sono aumentate ”.

Trattasi, dunque, di un concorso di reati, di cui uno è preveduto e voluto, mentre l’altro pur non essendo voluto è legato al primo dal nesso di causalità.

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Morte o Lesione come conseguenza di altro delitto

Questa fattispecie delittuosa dà luogo a ciò che in dottrina viene chiamato aberratio delicti già previsto all’articolo 83 c.p.; tale delitto, infatti, consiste nell’uccisione di un uomo avvenuta per errore nell’uso di mezzi atti a compiere un altro delitto doloso.

Tale delitto si differenzia dall’omicidio preterintenzionale in quanto l’attività del colpevole non è diretta a cagionare il reato di percosse o di lesioni personali, bensì un altro delitto doloso.

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Morte o Lesione come conseguenza di altro delitto

Esempi:

•Morte per trauma psichico di una donna fatta oggetto di violenza sessuale;•Morte di un passante per una pietra scagliata verso una vetrina;•Morte di un tossico dipendente a cui era stata fornita droga illegalmente da uno spacciatore;•Rapinatore che accidentalmente spara un colpo di pistola ed uccide una persona.

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Istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.)Il termine suicidio etimologicamente deriva da sui caedes e consiste nell’uccisione di se stessi mediante una condotta volontaria, commissiva od omissiva.Il tentato suicidio non é considerato reato, in quanto la pena appare inefficace come mezzo di intimidazione verso chi considera la propria vita un peso inutile ed il timore di una punizione, in caso di insuccesso, potrebbe comportare una maggiore determinazione nell’attuazione del proposito.In psichiatria alcune forme di tentato suicidio vengono considerate manifestazioni di disagio psichico, con relativa richiesta di aiuto, piuttosto che pulsioni autodistruttive vere e proprie, e proprio questi casi testimoniano la lungimiranza del legislatore.Se dal suicidio derivasse una “punizione” sarebbe un ulteriore motivo che potrebbe rafforzare l’intento di usare tutti i mezzi disponibili per raggiungere lo scopo desiderato.

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Al contrario, è reato la partecipazione al suicidio altrui (art. 580 c.p.) effettuata sia determinando o rafforzando il proposito autodistruttivo sia agevolandone l’esecuzione. Infatti, così recita l’art. 580 c.p.: “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, con la reclusione da cinque a dodici anni.

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Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente (Art. 579 c.p. Omicidio del consenziente: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.”.

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Pertanto, viene punita la partecipazione morale, intesa come istigazione a far sorgere la volontà di suicidarsi, creandone i presupposti con qualsiasi mezzo psicologico (persuasione, esortazione, etc.), o nel rendere più ferma la decisione di sopprimersi, vincendone le ultime perplessità o resistenze.

Viene, inoltre, punita la partecipazione materiale, intesa quale attività in grado di fornire i mezzi idonei, senza alcuna partecipazione attiva. A fronte di una partecipazione attiva, infatti, si risponderebbe di omicidio del consenziente, mentre l’uso della violenza o delle minacce comporterebbe il configurarsi del reato di omicidio volontario.

Risponde di suicidio agevolato per omissione chi aveva l’obbligo giuridico di impedire il fatto; è il caso dell’infermiere che si astiene dall’interrompere il tentativo di suicidio del paziente.

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Riassumendo l’istigatore può:- determinare (far sorgere) l’idea del suicidio;- rafforzare l’idea;- agevolare il suicidio con aiuto materiale e/o morale.

Le condizioni di punibilità dell’istigatore sono:a)Che si sia verificata la morte del soggetto istigato (pena da 5 a 12 aa);b)Che dal tentato suicidio siano derivate lesioni gravi o gravissime (pena da 1 a 5 aa), ne consegue quindi che se dal fatto derivino lesioni lievi o lievissime, ciò non costituisce reato.

L’art. 580 del c.p. prevede 2 aggravanti speciali:1)che il sogg. Istigato sia infra14aa oppure totalmente infermo di mente;2)che il sogg. Istigato abbia tra i 14 ed i 18 aa oppure che si trovi in uno stato di parziale incapacità d’intendere e volere.

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Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto (art. 578 c.p.)

L’art. 578 c.p. (“Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale”):

“La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite all’articolo 61 del codice penale.”.

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Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto (art. 578 c.p.)

Il delitto in esame è specifico, configurandosi solo nel caso in cui l’autore materiale del reato sia la madre (ciò si desume dall’uso del termine “proprio neonato”); il medesimo reato commesso, infatti, dal padre del neonato ovvero da altro congiunto della madre configura l’omicidio comune.

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Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto (art. 578 c.p.)

FETO: Prodotto del concepimento, che sta nascendo dal momento in cui ha iniziato il suo distacco dall’utero fino al completamento della sua espulsione (anche se unito alla madre dal cordone ombelicale).NEONATO: Si indica il nato di recente, vivo, vitale o non vitale, che abbia raggiunto un sufficiente grado di sviluppo.

Per vitalità si intende l’attitudine del neonato al proseguimento della vita autonoma dopo la nascita.La mancanza di vitalità è dovuta a cause:- cronologiche (< 28 sett. Di gestaz.);- teratologiche (malformazioni a arresto dello sviluppo);- patologiche (malattie congenite).

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Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto (art. 578 c.p.)

La precisazione del termine di vitalità è importante in quanto è considerato INFANTICIDIO anche la soppressione di un neonato non vitale, ma il giudice ne terrà conto, in quanto la soppressione di un neonato non vitale costituisce un minor danno sociale!

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Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto (art. 578 c.p.)

Riassumendo gli elementi del reato di INFANTICIDIO e FETICIDIO sono:•intenzione di uccidere (dolo generico);•l’aver agito in condizioni oggettive di abbandono materiale e morale connesse al parto;•uso di mezzi idonei a provocare la morte;•morte come risultato di mezzi adeguati.

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Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto (art. 578 c.p.)

Quando parliamo di FETICIDIO?Quando si verifica la soppressione della vita durante il parto, prima che egli abbia iniziato la vita extrauterina. Esempio: la madre che uccida il feto appena questi abbia disimpegnato la testa per traumi ripetuti ed inferti sul cranio o per costrizione del collo, prima che sia completata l’espulsione di tutto il corpo.

Quando parliamo di INFANTICIDIO?Nel caso in cui si verifica l’uccisione del neonato immediatamente dopo il parto, ma anche a distanza dalla nascita se questi, ad esempio, rimane confinato in uno spazio chiuso e muore più tardi per lenta asfissia.

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Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto (art. 578 c.p.)

Cosa intende il legislatore con i termini di ABBANDONO MATERIALE e MORALE?

Si intende lo stato di una persona lasciata sola, priva di aiuto, in solitudine materiale e spirituale, in balia di se stessa, bisognosa di soccorso e assistenza, in situazioni rese drammatiche dalla gestazione in atto!

Tutto ciò spinge la donna ad assumere comportamenti aberranti che un’adeguata assistenza avrebbero potuto evitare!

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Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto (art. 578 c.p.)

Per ottenere la “prova” dell’avvenuto inizio della vita extrauterina in Medicina Legale sono eseguibili docimasie (parola che deriva dal greco “dokimazo” che significa dimostro, ossia dimostrare appunto la vita autonoma del nuovo nato).

Distinguiamo docimasie respiratorie, divise in polmonari ed extra – polmonari, e non respiratorie.

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Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto (art. 578 c.p.) – DOCIMASIE RESPIRATORIE

Le DOCIMASIE POLMONARI comportano l’esame dei polmoni:•ottico, i polmoni che hanno respirato sono vescicolosi, soffici e crepitanti;•idrostatico, la struttura cardio-polmonare galleggia se il soggetto ha respirato;•radiologico, è presente la fisiologica diafania se vi è aria negli alveoli;•istologico, nel polmone che ha respirato, microscopicamente si osservano cavità alveolari dilatate e bronchi aperti.

Le DOCIMASIE EXTRA – POLMONARI comprendono la ricerca della bolla gastrica e la prova auricolare (con i primi atti respiratori l’aria penetra attraverso la tromba di Eustachio, quindi se si punge la membrana timpanica ponendo la testa del feto sott’acqua fuoriescono bollicine d’aria).

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Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto (art. 578 c.p.)

Le DOCIMASIE NON RESPIRATORIE:

Alimentare – ingesti nell’apparato digerenteRenale – cristalli di acido urico nel reneBatteriologica – E.Coli nell’intestino