Marche DGR 293/2016. Tirocini finalizzati all'inclusione sociale

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Marche DGR 293/2016 - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale Le novità e i problemi da affrontare Dott. Franco Pesaresi Jesi, 4 luglio 2016 (slides riviste dopo l’incontro)

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Marche DGR 293/2016 - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale

Le novità e i problemi da affrontareDott. Franco Pesaresi

Jesi, 4 luglio 2016 (slides riviste dopo l’incontro)

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LE NORME REGIONALI SUI TIROCINI

La regione, in applicazione di accordi in conferenza Stato-Regioni, con DGR 1134/2013 e DGR 293/2016 ha definito i tirocini.

La DGR 293/2916 ha innovato molto rispetto alla situazione attuale ponendo una serie di problemi.

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LE TIPOLOGIE DI TIROCINIA. Tirocini formativi e di orientamento: sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e

l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. (dgr 1134/2013)

B. Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione a zero ore, sulla base di specifici accordi sindacali, in attuazione delle politiche attive del lavoro, per l’erogazione di ammortizzatori sociali. (dgr 1134/2013)

C. Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro, destinati a soggetti svantaggiati di cui all’art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. (dgr 1134/2013)

D. Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99. (dgr 1134/2013)

E. i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti (DGR 293/2016).

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I TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONENella dgr 293 non c’è una definizione adeguata di questa tipologia. A ben vedere la differenza è nella finalizzazione: questa tipologia è finalizzata all’inclusione sociale invece che al lavoro.E. i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti (DGR 293/2016).

L’unica definizione dei tirocini presente nella DGR 1134/2013 non si adatta a questa tipologia (E). Perché farla rientrare?«Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.»

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CARATTERISTICHE DEI TIROCINI Tirocini

formativi e di orientamento

Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro

Tirocini per soggetti svantaggiati

Tirocini per disabili

Tirocini finalizzati all’inclusione socialeDGR 293/16

Durata max per soggetto ospitante

6 mesi 6 mesi 12 mesi 24 mesi 24 mesi prorogabile di 24 mesi

Indennità minima mensile spettante (con almeno 75% presenze)

(per inclusione: se disabile grave basta presenza del 40%)

350 euroDi norma a carico del soggetto ospitante

350 euroDi norma a carico del soggetto ospitante

350 euroDi norma a carico del soggetto ospitante

350 euroDi norma a carico del soggetto ospitante

180 euroA carico ente promotore o ospitante o all’ente che ha in carico il tirocinante o ad altro soggetto

Trattamento fiscale Reddito assimilato

Reddito assimilato

Reddito assimilato

Reddito assimilato

Reddito assimilato

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Le principali novità della DGR 293/2016: la durata del tirocinio

Art.2 : Durata del tirocinioLa durata del tirocinio non può essere superiore ai 24 mesi e può essere prorogata al massimo per la stessa durata del progetto personalizzato, in seguito alla attestazione di necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona (24 mesi + 24).

Oltre i 4 anni il tirocinio può essere rinnovato presso lo stesso soggetto ospitante (con la stipula di una nuova convenzione) previa valutazione degli esiti da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

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Il soggetto promotoreArt.5: soggetto promotoreIl soggetto promotore del tirocinio è di norma l’ente capofila di ATS ma ci sono tutta una serie di altri soggetti che possono promuoverlo:- Centri per l’Impiego;- Istituzioni scolastiche;- Enti di formazione accreditati regione Marche;- Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Marche;- Cooperative sociali;- Enti del terzo settore accreditati SSR;- Comuni, unioni comuni, unioni montane;- Azienda Sanitaria Unica Regionale.

Novità: • Soggetto promotore e soggetto che ha in carico il tirocinante POSSONO COINCIDERE;• Soggetto che ha in carico tirocinante e soggetto ospitante NON POSSONO COINCIDERE;• Anche ASUR (ed altri) può essere soggetto promotore.

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Soggetto promotore e soggetto ospitante: proposta alla regione

Art.3 : MODALITA’ DI ATTIVAZIONELa dgr 293/2016 dispone che “Il soggetto promotore non può coincidere con il soggetto ospitante”. Oggi in molti casi soggetto promotore ed ospitante invece coincidono (spesso nei comuni).Questo vincolo non c’è nell’accordo stato-regioni. E’ utile che rimanga?

La Regione afferma che servono 3 soggetti per il tirocinio: promotore, ospitante e tirocinante. La regione per risolvere il problema suggerisce di reperire un soggetto promotore anche solo formale che potrebbe essere l’Ambito sociale o altri. Per cui, per esempio, il soggetto promotore potrebbe essere l’Ambito e il soggetto ospitante il comune.

In molti casi si può fare. Il problema vero è che la regione utilizza gli stessi criteri che si usano per combattere lo sfruttamento del lavoro (lavoro pagato come tirocinio) mentre in questa tipologia di inserimento questo rischio è assente.

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Tutoraggio (art. 7)

• Nomina di un tutor aziendale (come avviene oggi) da parte dell’azienda ospitante per garantire il raggiungimento degli obiettivi e la valutazione del tirocinio.

• Individuazione di una case manager da parte dell’ente che ha in carico il tirocinante, con tutta una serie di compiti che attengono all’individuazione dell’azienda ospitante, al monitoraggio del percorso, compresa una relazione dettagliata finale da cui si evidenzi i risultati raggiunti, referente dell’azienda ospitante ecc..

• NOVITA’: ASUR (STDP UMEA DSM) e gli altri soggetti promotori devono individuare il case manager per gli adempimenti previsti. L’ASP per i suoi casi è già attrezzata con l’ operatore della mediazione.

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Il Centro per l’impiego

Il Centro per l’Impiego attraverso indirizzi e protocolli indicati dalla Regione deve avere un ruolo cruciale nel reperimento di luoghi di lavoro ospitanti i tirocinanti.

I servizi ed il case manager o l’operatore della mediazione non possono e non devono essere lasciati da soli a reperire le aziende e gli enti.

Chiarire quando il CIOF può fungere da soggetto promotore.

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Indennità di partecipazione e obblighi assicurativi (art. 8)

• Indennità corrisposta al tirocinante è considerata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (necessità di emettere un Cud ed un cedolino da parte dell’ente che eroga il contributo).

• L’Indennità corrisposta non deve essere inferiore a 180 € mensili al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili stabilite nel progetto .

• Nel caso di tirocinante in possesso dell’attestazione di handicap (L. 104/92) è sufficiente il superamento della soglia del 40% delle presenze stabilite.

• La nuova indennità e la copertura assicurativa è in capo all’ente promotore o all’ente ospitante o all’ente che ha in carico il tirocinante o ad altro soggetto giuridico secondo le modalità stabilite nella convenzione (L’indennità viene parzialmente rimborsata dalla regione).

Obblighi assicurativi (come fino ad oggi)• Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro• E per responsabilità civile verso terzi.

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La convenzione/1

• La dgr 293/2016 propone una convenzione che dovrebbe essere firmata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

• La convenzione all’art. 7 sulle indennità prevede due commi che non funzionano e che rischiano di affondare gli inserimenti finalizzati all’inclusione.

• Il primo comma stabilisce chi paga l’indennità prevedendo che possano pagare l’ente promotore, l’ente ospitante, l’ente giuridico che ha in carico il tirocinante o un altro soggetto. MA I DUE SOGGETTI FIRMATARI NON POSSONO STABILIRE CHE SIANO ALTRI SOGGETTI NON FIRMATARI A PAGARE L’INDENNITA’ .

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La convenzione/2

• Il terzo comma dell’art.7 della convenzione stabilisce che l’indennità viene versata dal soggetto ospitante.

«La mancata corresponsione dell’indennità da parte del soggetto ospitante comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito

commesso».Questa disposizione condanna al fallimento gli attuali e i futuri tirocini finalizzati all’inclusione. Non si troveranno aziende – e spesso anche enti pubblici – disposti a farsi carico degli adempimenti burocratici e del pagamento delle indennità anticipando somme che arriveranno con ritardo.• QUESTA DISPOSIZIONE VA ASSOLUTAMENTE ELIMINATA.

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Indennità di partecipazione: aspetti fiscali

La norma regionale definisce l’indennità un reddito assimilato con tutto quello che ne consegue (necessità di emettere un Cud ed un cedolino da parte dell’ente che eroga il contributo). L’accordo nazionale non ne fa cenno. E’ un eccesso quello che ha stabilito la regione (un errore)?

Io ho qualche dubbio in materia. Rammento che la legge – art. 50 comma 1 lett. C) del DPR 917/1986 (Testo unico imposte sui redditi) – stabilisce che “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”. E’ evidente che questa tipologia di tirocinio non rientra in questa norma. Per cui la norma va cancellata. In subordine verificare con un autorevole parere tecnico la legittimità della disposizione.

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La posizione della regione sugli aspetti fiscali

La regione afferma che si è scelto (quindi non si tratterebbe di un obbligo) di definire l’indennità come un reddito assimilato per favorire l’assistito.

Nel caso della contribuzione vecchia maniera l’ente pubblico dovrebbe applicare una ritenuta d’acconto del 20%. Invece con l’indennità considerata come reddito assimilato all’assistito non verrebbero fatte trattenute o riduzioni se il suo reddito è inferiore a 8.000 euro (no tax area).

In realtà questa posizione è tecnicamente discutibile perché la gran parte di coloro che vengono ammessi al tirocinio con finalità di inclusione sociale sono a carico* dei familiari per cui i loro redditi si sommano a quelli dei loro familiari. Se si sommano la percentuale dell’Irpef è mediamente superiore al 20% (23% per redditi fino a 15.000 euro, 27% per redditi da 15.000 a 28.000 euro, ecc.).

Pertanto, a nostro avviso, la posizione della regione andrebbe rivista.

*Per l’Irpef I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento ecc. non contano).

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Indennità di partecipazione: chi paga?

• La nuova indennità è in capo all’ente promotore o all’ente ospitante o all’ente che ha in carico il tirocinante o ad altro soggetto giuridico.

• Questo significa che in assenza di un accordo – ed è oggettivamente difficile trovare un accordo quando mancano le risorse – ogni soggetto promotore paga l’indennità dei casi che propone. Questo significa che soggetti promotori come l’ASUR dovranno farsi carico dei loro assistiti (oggi non è così). L’ASUR è consapevole e pronta?

• Questo significa inoltre che i soggetti promotori devono nominare il case manager, trovare il soggetto ospitante, fare il progetto, seguire il caso e pagare l’indennità e l’assicurazione. A questo punto non ha più senso che i casi non promossi dall’ATS/comuni transitino nell’ATS/comuni. Sarebbe un inutile passaggio burocratico.

• L’accordo nazionale dice testualmente: “L’indennità è corrisposta, di norma, da parte dell’ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.”

• La norma regionale amplia le possibilità. In questo caso è un male. Se non si identificano le responsabilità la tendenza può essere quella che si rifugge dalle responsabilità con danni per gli assistiti che rischiano di non essere seguiti da nessuno.

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Indennità di partecipazione: l’importo/1

DGR 293/2016• Indennità prevista senza

differenziazione (180 € mensili)

Regolamento ASP• Indennità riconosciuta in

maniera differenziata in base all’importo delle pensioni percepite (esclusa l’indennità di accompagno) ed in base alla tipologia di percorso di inserimento (borsa, tirocinio, ecc.) e all’orario prestato.

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Indennità di partecipazione: l’importo/2

• Un solo importo (180 euro) produce iniquità ed altri problemi gestionali dei tirocini finalizzati all’inclusione. I disabili e le loro famiglie riterranno giusta una uguale indennità sia per chi frequenta 10 ore che per chi frequenta 30 ore?

• L’ASP sta pensando di suddividere l’indennità in diverse fasce in base alle ore lavorate. Per esempio:– 180 € per chi svolge 30-36 ore sett.li;– 144 € per chi svolge da 24 a 29 ore;– Ecc.

• Ma questa ipotesi contrasta con la DGR 293 che prevede un importo di almeno 180 euro? Ci sarà il rimborso regionale in questa ipotesi?

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Rimane l’inserimento sociale volontario?

L’ASP prevede anche la tipologia dell’Inserimento sociale volontario (ISV) come risposta a gravi situazioni di compromissione delle abilità personali, relazionali e comunicative tali da non consentire lo svolgimento di compiti e mansioni con finalità occupazionali. Non c’è un orario minimo da rispettare. Non c’è una indennità. C’è la copertura assicurativa. Si tratta di una modalità residuale.Destinatari: • persone con disabilità, o con disturbi mentali; • non idonee a svolgere compiti e mansioni con finalità occupazionali e produttive; • di età non superiore ai 65 anni • per le quali gli interventi precedentemente messi in atto non hanno avuto esito positivo; • con grave situazione emarginazione ed esclusione sociale tale da escludere da escludere le altre tipologie di inserimento.

La normativa non la permetterebbe.Possibile soluzione: le persone da ammettere all’ex inserimento sociale volontario (ISV) si iscrivono ad una associazione di volontariato. L’ente ospitante stipula una convenzione con l’associazione di volontariato che preveda la permanenza di quelle stesse persone presso l’ente ospitante per lo svolgimento di talune attività volontarie.

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IL NOSTRO PERCORSO

1. Seminario per evidenziare criticità ed adempimenti della delibera 293/2016 (fatto in data 4/7/2016);

2. Azioni per far modificare gli aspetti critici della delibera 293/2016;

3. Approvazione nuovo regolamento ASP sui tirocini (ex «inserimenti lavorativi e socio-assistenziali);

4. Attuazione DRG regionale e nuovo regolamento per tutti i casi dall’ 1/1/2017.