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LE UNIONI DEI COMUNI Relatore: Dott. ssa Rosa Grasso Seminario Formativo - Commissione Enti Locali Mercogliano, 18 SETTEMBRE 2013 1

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LE UNIONI DEI COMUNI

Relatore: Dott. ssa Rosa Grasso

Seminario Formativo - Commissione Enti Locali

Mercogliano, 18 SETTEMBRE 2013

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L'Ente è costituito da due o più comuni per l’esercizio congiunto di funzioni specifiche a esso delegate. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei comuni membri; è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa oltre che finanziaria nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali. Il comma 1 dell’art. 32 del TUEL definisce l‘Unione di Comuni “l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani”.

DEFINIZIONE ALLA LUCE DELL’ATTUALE CONTESTO NORMATIVO

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Con riferimento all’autonomia regolamentare la stessa ai sensi del comma 4. dell’art. 32 del TUEL, è da intendersi limitata all’oggetto dell’Unione. Gli atti amministrativi posti in essere sono direttamente riferibili ad essa e il controllo sugli stessi avviene nelle forme previste per gli atti comunali, pariteticamente al controllo sugli organi. Ad una stessa Amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una sola forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli art. 31 “Consorzi”, 32 “Unione dei Comuni” e 33 “Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni” del TUEL, fatte salve le attuali disposizioni in materia del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

DEFINIZIONE ALLA LUCE DELL’ATTUALE CONTESTO NORMATIVO

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L’Atto Costitutivo e lo Statuto sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti, nell’ambito delle competenze allo stesso attribuite dall’art. 42, comma 2 lettera c) del TUEL. Lo Statuto dell‘Unione dei Comuni ne definisce gli organi e le modalità per la loro costituzione, individua le funzioni che dalla stessa verranno svolte e le risorse per le stesse attribuite, è approvato con procedura e maggioranza stabilite per le modifiche dello Statuto del Comune all. art. 6 comma 4 del TUEL. Alle Unioni di comuni si applicano, per quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con specifico riguardo alle norme in materia di composizione e numero degli organi dei comuni, il quale non può eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente.

DEFINIZIONE ALLA LUCE DELL’ATTUALE CONTESTO NORMATIVO

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EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO: CENNI STORICI

La questione dell’accorpamento dei comuni non costituisce un fenomeno recente nel dibattito politico – istituzionale italiana. Già nel 1865 con la legge del 20 marzo n. 2248 è stata prevista la facoltà dei Comuni di formare consorzi per esercitare “funzioni di scambievole interesse”. Tale istituto era rivolto prevalentemente ai comuni caratterizzati da minor numero di abitanti con scarsa dotazione di mezzi e risorse per poter far fronte singolarmente allo svolgimento di servizi e funzioni obbligatori. La legge 2248 consentiva ai comuni “contermini” la facoltà di poter gestire in forma consorziata servizi e funzioni obbligatori ed è stata attuata attraverso una serie di leggi speciali (per la costruzione di strade, opere idrauliche, bonifica e irrigazione, servizio di segreteria comunale.. etc.). 5

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Successivamente, nel periodo fascista vi sono stati diversi provvedimenti orientati alla revisione generale delle circoscrizioni generali e all’accorpamento di servizi, tra i quali il T. U. della legge comunale e provinciale di cui al regio decreto 383 del 1934 che ha stabilito la facoltà di accorpare i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti con scarsità di mezzi per la gestione dei servizi. Con l’avvento della Repubblica Italiana con la Legge n. 71 del 1953 è stato concesso ai comuni riuniti o soppressi durante il periodo fascista di ricostituirsi anche in assenza di un limite minimo demografico.

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO: CENNI STORICI

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Soltanto con la Legge 142/90 sull’ “Ordinamento delle Autonomie Locali” sono stati introdotti in maniera più definita forme di aggregazione tra i comuni spontanee (Capo VIII, riguardante le forme associative e di cooperazione) proponendo tipologie di associazioni quali Accordi di Programma e Unioni di Comuni (Art. 26). Con la stessa Legge veniva anche affidato alle regioni il compito di favorire il processo di riorganizzazione sovra comunale dei servizi e delle funzioni, oltre che delle strutture comunali, anche mediante la concertazione con gli stessi enti locali degli ambiti territoriali e delle forme organizzative più idonee. Tale ruolo, però non è stato compiutamente svolto dalle Amministrazioni regionali per motivazioni diverse da caso a caso, molto spesso riconducibili a “resistenze” da parte dei territori.

LA LEGGE 142/90

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Nel contesto normativo introdotto dalla L. 142/90, la disciplina dell’Unione dei Comuni prevista all’Art. 26 aveva la funzione di duplice “sperimentazione” tecnica , di impatto sull’impianto organizzativo, amministrativo burocratico dei comuni, e sociale, volta ad accertare la reazione che una simile riforma avrebbe provocato sulle comunità interessate. Il nuovo istituto avrebbe dovuto favorire la fusione di Comuni con minore intensità demografica, ma ciò è avvenuto in casi isolatissimi (solo cinque casi di costituzione per fusione di undici comuni preesistenti).

LA LEGGE 142/90

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Successivamente con la Legge n. 265 del 3 agosto 1999, il testo dell’articolo 26 della L. 142/90 è stato modificato al fine di rendere più agevole la costituzione delle Unioni prevedendo: l’abolizione della normativa riguardante la fusione o lo scioglimento della Unione stessa (dopo un decennio); benefici e incentivi per i Comuni che su base volontaria e su proposta conforme dei Consigli Comunali optassero per la fusione. L’art. cosi’ rivisto è stato recepito dal Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” con l’art.32 (anche a seguito di tale modifica normativa nel decennio 2000-2011 sono stati solo tre i casi della costituzione di nuovi comuni a seguito della fusione di dieci preesistenti).

LA LEGGE 265/1999

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Tra il 2009 e 2012 il legislatore, a causa della crisi della finanza locale e del conseguente aumento del debito pubblico, ha disposto varie norme che, allo scopo della riduzione delle risorse da trasferire agli Enti Locali, volte alla riduzione del numero dei Comuni e dei relativi costi di gestione dei quali si riportano le seguenti disposizioni legislative: Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010) che ha previsto la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali (articolo 2 comma 186);

EVOLUZIONE NORMATIVA NEGLI ULTIMI 5 ANNI

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Decreto Legge n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010) che all’art. 14 ha stabilito che i comuni da 1000 a cinquemila abitanti, oltre a quelli montani aventi una popolazione da mille a tremila abitanti, dovranno esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione o unione, tutte le funzioni fondamentali stabilite dall’art. 21 della Legge n. 42/2009, c.d. “Legge Delega del Federalismo Fiscale”;

EVOLUZIONE NORMATIVA NEGLI ULTIMI 5 ANNI

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LA LEGGE 148/2011

Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n.148/2011 che all’art. 16 ha disposto che i comuni con popolazione fino a mille abitanti dovranno esercitare obbligatoriamente ed in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti in base alla legislazione vigente, attraverso una Unione dei Comuni costituita ai sensi dell’art. 32 del TUEL

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IL D.L. 95/2012

Decreto Legge 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012

riguardante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, noto al pubblico come Spending Review, sono state introdotte – oltre alle norme in tema di province, citta’ metropolitane etc. importanti innovazioni anche in tema di esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, soprattutto piccoli.

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IL D.L. 179/2012

Decreto 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17

dicembre n. 221 del 2012 modifica l’art. 32 del TUEL introducendo l’art. 5 bis nel quale è previsto che “previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. “

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Il D.L. 95 del 06-07-2012, - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini- all’art. 19 “Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali” apporta le seguenti modifiche al D.L. 78/2010:

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 95-2012

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Art. 19 c. 1 lett. a) : modifica il c. 27 art. 14 del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 e individua le 10 funzioni fondamentali dei comuni , materia oggetto di legislazione esclusiva statale ai sensi dell'art. 117 , 2^ comma, lettera p) della Costituzione.

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 95-2012

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Art. 19 c. 1 Lett. b) : sostituisce il c. 28 dell'art. 14 del D.L.78/2010 prevedendo l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle suddette funzioni fondamentali ad esclusione della tenuta dei registri di stato civile e di funzioni in materia elettorale e statistica mediante unione o convenzione per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 se appartenenti o già appartenenti a comunità montane.

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 95-2012

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Art. 19 c. 1 Lett. d) : sostituisce il c. 30 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 prevedendo che la Regione nelle materie afferenti alla potestà legislativa concorrente e residuale regionale, individui previa concertazione da svolgersi nell'ambito del CAL, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per lo svolgimento dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali, che dovrà essere avviato entro il termine fissato dalla Regione.

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 95-2012

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Art. 19 c. 1 Lett. e) : sostituisce il comma 31 dell'art. 14 del DL 78/2010 e inserisce i commi 31 bis e 31 ter disponendo:

–Fissa a 10.000 abitanti il limite demografico minimo per le unioni di Comuni, salvo un margine di intervento da parte della Regione che può individuare limiti diversi, ma solo entro termini temporali precisi

–Fissa a 3 anni la durata minima delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni. Al termine di detto periodo, qualora non si dimostri l'efficacia e l'efficienza della gestione, i Comuni sono obbligati ad esercitare le funzioni mediante unione Segue

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 95-2012

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Art. 19 c. 2 : modifica i commi da 1 a 16 del-l'art. 16 del DL 138/2011 :

–I comuni fino a 1000 abitanti possono esercitare in forma associata tutte le funzioni e i servizi pubblici mediante unione speciale cui si applica una disciplina in deroga alla previsione dell'articolo 32 del D lgs 267/2000 che prevede: ●La titolarità in capo all'unione di competenze in materia di programmazione economico- finanziaria e di gestione contabile nonché di potestà impositiva sui tributi locali e patrimoniale con riferimento alle funzioni esercitate dai Comuni per mezzo dell'unione (c. 2)

Segue

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Art. 19 Comma 3 : riscrive completamente l'art. 32 del D.lgs 267/2000 prevedendo:

– Allo statuto è attribuita la competenza relativa all'individuazione delle funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse e non più la disciplina degli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione. Pertanto lo Statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

– L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare, sono conferite ad essa dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite .

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- I comuni sono tenuti ad assicurare l'attuazione di tutte le disposizioni previste entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle suddette funzioni fondamentali, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni.

– Qualora non ottemperino, il Prefetto assegna loro un termine perentorio, decorso il quale si attiva il potere sostitutivo del governo ai sensi dell'art. 8 della L. 131/2003

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● L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione inerenti le funzioni e i servizi ad essa affidati ●Alle unioni sono trasferite le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e ai servizi loro affidati nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio ●A partire dal 2014 le unioni di comuni sono soggette alla disciplina del patto interno di stabilità prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione (c.3)

Segue

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le Unioni sono istituite in modo che: ● la popolazione dell'unione sia di norma superiore a 5.000 abitanti ovvero 3.000 se appartenenti o appartenuti a comunità montane (c.4) ● i comuni, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, avanzino alla regione, una proposta di aggregazione con l'istituzione della relativa unione. L'istituzione deve essere sancita dalla regione, anche in caso di mancata proposta, entro e non oltre il 31 dicembre 2013 (c.5)

Segue

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●Gli organi sono il consiglio, il presidente e la giunta (c.6)

● Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni membri dell'unione, ad esso spettano le competenze attribuite ai consigli comunali di cui al D.lgs 267/2000 (c. 7) ●Entro 30 giorni dalla data di istituzione dell'unione il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione scegliendolo tra i sindaci dei comuni associati ●La giunta, cui spettano le competenze di cui al d.lgs 267/2000, è composta dal presidente e dagli assessori nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio Segue

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●Entro 20 giorni dall'istituzione dell'unione, il consiglio adotta lo statuto ●Consiglieri presidente e assessori soggiacciono alle norme di cui agli artt. 82 e 86 del TUEL in riferimento al trattamento spettante riferito ai comuni aventi corrispondente popolazione ●Possono essere esercitate le funzioni anche attraverso convenzioni di durata almeno triennale, ma in caso di non comprovata efficacia ed efficienza si passa direttamente all'unione. ●Dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi dell'unione, le giunte dei comuni che ne fanno parte decadono di diritto

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- Restano fermi i vincoli previsti per gli enti locali in materia di personale e relativa spesa, assicurando a regime progressivi risparmi

- All'unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 95-2012

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I comuni:

-definiscono e approvano il modello organizzativo dell’Unione; -stipulano i contratti decentrati del personale; -definiscono l’organigramma dell’Unione; -approvano il bilancio annuale e pluriennale; -nominano l’organo di revisione.

ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE

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TEMPI DI ATTUAZIONE

Le 3 funzioni fondamentali 1° gennaio 2013 Le altre 6 funzioni 1° gennaio 2014

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LE FUNZIONI FONDAMENTALI: NUOVO ELENCO

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile ;

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LE FUNZIONI FONDAMENTALI: NUOVO ELENCO

f) servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed

erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di

servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale (GESTIONE ASSOCIATA NON OBBLIGATORIA)

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ATTUALE REGOLAMENTAZIONE

L'Unione dei Comuni, così come attualmente disciplinata, può, pertanto, definirsi come un Ente Locale avente una propria personalità giuridica., di “secondo grado o livello” in quanto gli organi di governo dovranno essere formati da componenti degli organi degli enti membri. In base al citato articolo si possono riunire comuni di qualsiasi dimensione territoriale ed entità demografica, solo “di norma” contermini, vale a dire che, fornendo adeguate motivazioni, potranno entrare a far parte di una Unione anche comuni non confinanti tra di loro o addirittura appartenenti a province diverse.

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LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 23 comma 4° D.L. 201/11 - “Salva Italia” (convertito in legge Legge 22 dicembre 2011, n. 214): I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. La finalità è la razionalizzazione della spesa pubblica, evitando la parcellizzazione delle gare. Restano in ogni caso in capo ai Comuni la programmazione e la stipulazione del contratto.

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LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il decreto aveva stabilito che i piccoli Comuni non potessero più bandire gare a partire dal 31/3/2013 senza eccezioni nemmeno per ragioni di urgenza. L'entrata in vigore della centrale unica di committenza per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è stata però differita al 31 dicembre 2013.

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LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Lo stabilisce il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito in Legge n. 71 24 giugno 2013, all’Art. 5: “Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti 1. Il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell’articolo 29, comma 11 -ter , del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 10 aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

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REGIONE CAMPANIA

La normativa nazionale dispone che ogni regione, ai sensi dell’articolo 33 del T.U.E.L., predispongano, in accordo con i Comuni, un programma per individuare gli ambiti della gestione associata sovra comunale di funzioni e servizi, disciplinando, con proprie leggi, le forme di incentivazione con eventuale previsione di un apposito fondo nel proprio bilancio.

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REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania ancora non ha provveduto alla regolamentazione, per quanto di sua competenza, delle Unioni di comuni. Di fatto nella nostra regione abbiamo solo 10 Unioni, così distribuite: -Avellino : 2 Unioni; -Caserta : 3 Unioni; -Salerno : 5 Unioni.

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FUNZIONAMENTO DELLE UNIONI IN CAMPANIA

Le Unioni dovrebbero già funzionare, ma non tutte, si sono date un regolamento, strumento indispensabile per il loro funzionamento. Una delle poche che ha già provveduto è l’Unione dell’ Alto Calore in provincia di Salerno che associa 6 comuni.

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REVISIONE NELLE UNIONI DI COMUNI

L’Organo di Revisione dell’Unione dei Comuni svolge il controllo sulle attività demandate dallo statuto e dal regolamento, approvato dai comuni facente parte dell’Unione.

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RAPPORTI TRA REVISORI

Non vi sono documenti che chiariscono quali siano i rapporti tra i revisori dei comuni e ‘’Organo di Revisione dell’Unione. In base alla normativa sembra che le figure siano separate, ma certamente ci sono delle situazione che possono richiedere la loro collaborazione.

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FUNZIONI DELL’ORGANO DI REVISIONE

L’Organo di Revisione esercita le funzioni indicate dall’art. 239 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267; in particolare lo stesso vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il consiglio dell’Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa. Nella relazione possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

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NUOVE DISPOSIZIONI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2014

La circolare 57782/2013 del 26 giugno 2013 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno detta le istruzioni per applicare le nuove regole introdotte nello scorso autunno dal decreto «salva- enti» (articolo 3, comma lettera m-bis e comma 4-bis del Dl 174/2012) in merito all’obbligo del Collegio dei Revisori a partire dal 1 ° gennaio 2014, con decadenza del vecchio Revisore Unico, nelle Unioni di Comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali al posto degli enti che le compongono con l’unica eccezione, enti fino a mille abitanti. Fonte:Il Sole 24 Ore

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Relatore
Note di presentazione
42.1
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GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La Delibera della CIVIT (Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche nonchè Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 10 del 2013 precisa gli obblighi di trasparenza della gestione associata. Anche le Unioni di Comuni sono tenute ad adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale. La delibera intitolata "Mancato adempimento degli obblighi di trasparenza con particolare riguardo alla costituzione e alla gestione delle Unioni di Comuni" prevede che "nel caso dell’Unione di Comuni, sia l’Unione che i Comuni che ne fanno parte, sono tenuti a pubblicare sui siti istituzionali, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, gli atti, i documenti e i dati di rispettiva competenza, come indicato in

motivazione".

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RIEPILOGO PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

• L’art. 32 del Tuel così come modificato dal D.L. 95/2012 e dal D.L. 179/2012 e relative Leggi di conversione

• L’art. 14 della legge 122/2010 modificato dall’art. 19 della L. 135/2012

• L’art. 16 della legge n. 148/2011 modificato dall’art. 19 del D.L. 95/2012 (convertito in legge 135/2012)

• La nota sui limiti di indebitamento degli Enti Locali previsti dall’art. 16 del DL 95/2012 convertito in legge 135/2012)

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RIEPILOGO SCADENZE

SCADENZARIO NORMATIVO

Applicazione art. 19 DL 95/2012 - Legge n.135/2012 “Spending Review 2”

ANCI - Area Piccoli Comuni - 2013

Comma 5 (art. 16 DL n. 138/2011 e smi)

Limiti demografici

Entro 7 settembre 2012

Possibilità per le Regioni di determinare limiti demografici diversi per le Unioni di Comuni “speciali” fino a 1.000 abitanti eventualmente costituite. Limiti demografici altrimenti vigenti: 5000 ab oppure 3000 se i Comuni sono appartenenti o appartenuti e Comunità montane.

Comma 1 (art. 14 DL n. 78/2010 e smi)

Elenco funzioni fondamentali dei Comuni da gestire in Unione di Comuni o Convenzione

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative

Entro 30 settembre 2012

(comma 1, lettera e) - 31)

Possibilità di rideterminare il limite demografico minimo delle Unioni di Comuni da parte delle Regioni, rispetto ai 10.000 abitanti altrimenti vigenti.

Entro 1° gennaio 2013

(comma 1, lettera e) - 31ter)

Obbligo di esercizio associato di almeno 3 f i i f d t li

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RIEPILOGO SCADENZE

Comma 6 (art. 16 DL n. 138/2011 e smi)

Termine per proposta di Unione “speciale” alla Regione

Entro 7 gennaio 2013

Termine per la formulazione da parte dei Comuni alla Regione della proposta di aggregazione per la costituzione dell’Unione di Comuni “speciale”, fino a 1.000 abitanti.

Art. 16 DL n. 138/2011, comma 31

Patto di stabilità piccoli Comuni

A decorrere dal 2013

Resta invariato il termine già individuato dall’originario articolo 16 per l’assoggettamento al Patto di stabilità interno dei Comuni superiori a 1.000 abitanti.

Comma 2 (art. 16 DL n. 138/2011 e smi)

Unioni di Comuni “speciali” ex art. 16

Entro 31 dicembre 2013

(comma 2 – comma 5 nuovo art. 16)

Termine entro il quale la Regione deve provvedere ad istituire le Unioni di Comuni “speciali” fino a 1.000 abitanti eventualmente proposte dai Comuni interessati.

Dal 1° gennaio 2014

(comma 2 – comma 3 nuovo art. 16)

Assoggettamento al Patto di stabilità interno delle Unioni di Comuni “speciali” fino a 1.000 abitanti eventualmente costituite. 46

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FIGURA 1. LA DISTRIBUZIONE DELLE UNIONI DI COMUNI IN ITALIA

Fonte: elaborazione Cittalia Fondazione Anci ricerche su dati Istat 2010 -Lo stato delle Unioni Rapporto nazionale 2010 sulle Unioni di Comuni 47

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CONCLUSIONI

L’Unione dei Comuni è attualmente vissuta più come una coercizione che una reale possibilità di ottimizzazione della gestione dei servizi e di crescita della governance locale, soprattutto per i comuni più piccoli. La gestioni delle funzioni dovrebbe trovare il giusto equilibrio tra le ragioni “economico - tecniche” e quelle “politico-sindacali”, perseguendo l’obiettivo di aumentare il numero di utenti ai quali è destinato un determinato servizio, con la creazione di economie di scala ed una ridistribuzione ottimale delle risorse umane. 48

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LINK UTILI

http://www.altalex.com/

http://www.federalismi.it/

http://federalismo.formez.it/

http://www.unioni.anci.it/

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Seminario Formativo – Commissione Enti Locali

GRAZIE

Rosa Grasso Dottore Commercialista