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Video Fisco 22 maggio 2013 Unico 2013, redditometro, studi di settore; Valutazione e trasferimento delle partecipazioni societarie. a cura di CRISTIANO CORGHI e ANDREA BONGI

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Video Fisco22 maggio 2013

Unico 2013, redditometro, studi di settore;

Valutazione e trasferimento delle partecipazioni societarie.

a cura di CRISTIANO CORGHI e ANDREA BONGI

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Trasferimento e valutazione delle partecipazioni societarie

A cura di Cristiano Corghi

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

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CONTESTO EUROPEO

Comunicazione della Commissione trasmissione delle PMI – Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 93/2 del 28 Marzo 1998

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VINCOLI DI CARATTERE CIVILISTICO

Obblighi formali derivanti dalla tipologia del contratto utilizzato: forma scritta, assistenza di un pubblico ufficiale, comunicazione a enti vari, SRL artigiana

Obblighi sostanziali riguardanti la presenza di lavoratori dipendenti quali l’art. 2112 del Codice civile e le comunicazione preventive

Adempimenti giuridici preventivi, quali la richiesta di nomina di un perito ex 2343, 2343 bis (“semplificati” con Dlgs. 142 del 2008), 2500ter e 2465 Codice civile e la quietanza degli ex collaboratori impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis del Codice civile per la liquidazione degli incrementi di natura patrimoniale acquisiti in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato

Pericolosità per quanto concerne il subentro nei debiti, nei crediti e nei contratti, specialmente nelle cessioni di azienda

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VINCOLI DI CARATTERE CIVILISTICO

Norme civilistiche che regolamentano i rapporti tra gli eredi

Art. 456 CC - momento apertura successione, come unico momento in cui gli eredi legittimari maturano i propri diritti sull’asse ereditario

Art. 458 CC - divieto di patti successori (parziale esclusione garantita da “patti di famiglia”)

Art. 737 CC - soggetti tenuti alla collazione - i legittimari hanno diritto pro indiviso a tutti i beni formanti l’asse ereditario (parziale esclusione garantita da “patti di famiglia”)

Art. 553 CC - Istituto della riduzione al fine di integrare la quota dei legittimari (parziale esclusione garantita da “patti di famiglia”)

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Art. 456 (Apertura della successione) La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 458 (Divieto di patti successori) Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (1). ---------- (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L. 14 febbraio 2006, n. 55.

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Art. 737

(Soggetti tenuti alla collazione)

I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

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Articolo così sostituito dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

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Art. 553

(Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari)

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

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Art. 2901. AZIONE REVOCATORIA - CONDIZIONI. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare

che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. 10

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ART. 2902. AZIONE REVOCATORIA - EFFETTI.

Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

ART. 2903. AZIONE REVOCATORIA – PRESCRIZIONE.

L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.

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VINCOLI DI CARATTERE FISCALE

• Norma antielusiva generale ex art. 37 bis 600/73 che abbraccia tutte le ipotesi utilizzabili per il passaggio generazionale di azienda (per interpretazione autentica R.m. 102 del 9 Aprile 2009)

• La circolare 320/E del 1997 è tuttora attuale nella definizione e nel modo di circoscrivere a favore del contribuente le ipotesi in cui si applica la norma antielusiva: “MAI ad una singola operazione se non parte di un disegno complesso, SEMPRE ad una concatenazione di operazioni (fatti e negozi collegati tra loro privi di valide ragioni economiche)”

• Norma di comportamento n. 147 ADC Milano secondo la quale il passaggio generazionale costituisce sempre valida ragione economica

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DECRETO SVILUPPO DL 70/2011 - MANOVRA CORRETTIVA DL 98/2011

Definizione sanzioniArt. 23,c. 29

Per gli atti emessi a decorrere dal 1.10.2011 è obbligatoria l’irrogazione delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Accertamenti esecutiviArt. 23,c. 30

Il termine per l’entrata in vigore degli accertamenti esecutivi è prorogato al 1.10.2011 (in luogo del 1.07.2011).

Esclusioni

Accertamenti basati su:-Norma antielusiva-Casi di Abuso del Diritto

Valgono le regole di esecutività precedenti – L 212/2000 13

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Obbligo del contraddittorio preventivo

Art. 6 L. 121/2000

C.T.R. LAZIO, SENT. N. 296/14/11

Occorre sempre instaurare un contraddittorio preventivo in fase di controllo.

Rilevate incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente, mediante il servizio postale o con mezzi telematici, deve essere invitato a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e, comunque, non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

È illegittimo, pertanto, un avviso di accertamento emesso sulla base delle risposte a un questionario notificato al contribuente per invitarlo a esibire le scritture contabili, poiché occorre un apposito invito a comparire, al fine di discutere questioni che potrebbero evitare l’emanazione dell’atto di accertamento.

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MANOVRA CORRETTIVA

Privilegio per

i crediti dello Stato

per imposte e sanzioni

Art. 23,cc. 37-40

Hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di Irpeg, Irpef, Ires, Irap e Ilor, anche per i crediti sorti anteriormente al 6.07.2011.

Anche alle sanzioni in materia di imposte dirette è attribuito il privilegio, ora previsto solo per quelle Iva.

Soppressa la previsione che accorda un privilegio speciale sugli immobili siti nel Comune in cui è effettuata la riscossione per le imposte sui redditi immobiliari.

Anteposti ai crediti chirografari i crediti per tributi nel caso in cui vi sia un residuo ricavato dalla vendita degli immobili. 15

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E’ legittimo il raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento, anche in presenza di notizie di reato presentate oltre i termini ordinari (31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o del 5° in caso di omessa presentazione).

CORTE COSTITUZIONALE, SENT. N. 247/2011

Evidente posizione di vantaggio per l’Amministrazione Finanziaria, rispetto al contribuente, in presenza di annualità di fatto prescritte ma che, per effetto dell’obbligo di denuncia penale, tornano a essere accertabili.

Raddoppio termini accertamento in presenza di reati

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C.t.r. Milano, sent. 21.06.2011, n. 101/24/11

Elusione fiscale

“Limiti” per fornire chiarimenti in ordine alle valide ragioni economiche delle operazioni

In presenza di operazioni potenzialmente elusive, l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di motivare l’accertamento, tenendo conto delle controdeduzioni formulate dal contribuente e pervenute nei tempi richiesti.

Principi

L’Ufficio può non tenere in considerazione i chiarimenti forniti dal contribuente decorsi 60 giorni dalla richiesta.

Chiarimenti inviati per posta: fa fede la data di ricezione da parte dell’ufficio.

Pur accogliendo le ragioni dell’Ufficio, si rileva che è comunque censurabile la mancata motivazione (giurisprudenza U.E. e della Cassazione), soprattutto in presenza di fattispecie quali l’elusione o l’abuso di diritto. 17

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SUCCESSIONI E DONAZIONI

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REINTRODUZIONE DELL’IMPOSTA

D.L. 262/2006, come convertito nella L. 286/2006,

Reintroduzione imposta successioni e donazioni su trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione

Norma di riferimento

Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D. Lgs. 346/1990, nel testo vigente alla data del 24.10.2001 (ossia prima che fosse abrogata dalla L. 383/2001), fatto salvo quanto previsto dalla nuova disciplina normativa, all’art. 2, cc. da 48 a 54.

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BASE IMPONIBILESUCCESSIONI

Costituita dal valore totale netto dell’asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili.

L’imposta di successione è determinata dall’ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell’erede.

DONAZIONI

Costituita dal valore normale dei beni e dei diritti oggetto di donazione al netto delle passività e degli oneri deducibili.

L’imposta di donazione è determinata dall’ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela del donatario.

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INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2007

Istituzione di una franchigia di € 100.000,00 per eredità devolute o successioni eseguite a favore dei fratelli e delle sorelle: sull’eccedenza risulta dovuta l’imposta del 6%

Istituzione di una franchigia di € 1.500.000,00 a favore di una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi legge 104 del 1992: sull’eccedenza risulta dovuta l’imposta a seconda del vincolo di parentela

Esclusione dell’avviamento dal valore di aziende, azioni e quote; ripristino del termine per la presentazione della denuncia di successione a 12 mesi; esenzione totale per trasferimenti a discendenti di aziende, rami di aziende, azioni e quote di controllo

Il nuovo regime si applica alle successioni aperte dal 3 Ottobre 2006 (efficacia retroattiva) ed agli atti di donazione stipulati dal 01 Gennaio 2007

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INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2007ESENZIONE PER AZIENDE, AZIONI E QUOTE

A DISCENDENTI E CONIUGE

Valida sia per successioni che per donazioni, realizzate anche tramite patto di famiglia a favore esclusivamente dei discendenti (finanziaria 2007) e del coniuge (finanziaria 2008) per aziende e/o rami di aziende e per partecipazioni (azioni o quote) che assicurino o potenzino il controllo a norma art. 2359 C.c.

Beneficio condizionato a vincolo quinquennale di prosecuzione dell’attività e di mantenimento del controllo (dichiarazione da parte dei beneficiari), che si ottempera anche in caso di successivo conferimento dell’azienda in società di persone a prescindere dalla partecipazione ottenuta e in società di capitali a patto di acquisire od integrare il controllo ex art. 2359 I c. n. 1 C.c. (Rm 341/E del 23 Novembre 2007)

Il mancato rispetto della condizione causa la decadenza dal beneficio della esenzione e conseguente debenza dell’imposta nei modi ordinari

In tal caso risultano dovute le sanzioni di cui all’art. 13 del Dlgs 471 del 1997 e degli interessi di mora decorrenti da quanto si sarebbe dovuta corrispondere l’imposta originaria

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SUCCESSIONI E DONAZIONIPosizioni Agenzia Entrate

Circolare 11/2007 risp. 12.1; Circolare 12/2008 risp. 3.1; 3.2; 3.3; Circolare 3 del 2008; Circolare 28 del 2008;Risoluzione 110 del 2009

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PASSAGGIO GENERAZIONALESVILUPPI

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Definizione (studio notariato 36/2011)

Insieme di operazioni idonee a garantire la successione nell’esercizio dell’impresa

Inter vivos Mortis causa

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DONAZIONE DI AZIENDA

• Operazione ampiamente agevolata adottando i comportamenti di cui all’art. 58 del TUIR (assunzione dei valori contabili in assoluta continuità rispetto al de cuius o donante a prescindere che avvenga a favore di discendenti e/o coniuge) e di fatto ancora non colpita da alcuna imposta indiretta sui trasferimenti, qualora avvenga a favore dei discendenti e del coniuge

• Comporta lo svantaggio fiscale di mantenere in capo al subentrante tutte le plusvalenze latenti non espresse

• La donazione di azienda in presenza di più coeredi espone il donatario ad un incerto futuro in termini di conguagli per effetto delle norme del Codice civile, al momento della apertura della successione del donante defunto, a meno che derivi dalla formalizzazione dei c.d. “patti di famiglia”

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TRASFERIMENTO AGEVOLATO

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TRASFERIMENTO AGEVOLATO

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Donazione dell’azienda

Art. 58 c.1 Tuir: il trasferimento per atto gratuito non costituisce presupposto per la realizzazione di plusvalenze > ma il donatario assume l’azienda in continuita’ dei valori

1) Il donatario può essere Soggetto fisico o giuridico

2) Non necessario alcun legameParentale tra donante e donatario

1) Plus latenti rimangono taliQuindi vi è più un rinvio

Della tassazione che non unadetassazione

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Caratteristiche soggettive del donatario:

1) donatario persona/e fisica/he non imprenditore

1) Riceve l’azienda quale privato eLa immette nella costituita

Azienda > neutralità

2) Riceve l’azienda quale privatoE la cede a terzi

Plus reddito diversoArt. 67 h. bis Tuir

Donazione dell’azienda

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Caratteristiche soggettive del donatario:

1) donatario persona/e fisica/he non imprenditore

1) Pluralità di persone fisicheRicevono l’azienda

2) Contestualmente regolarizzanoLa società di fatto

Tramite trasformazioneOperazione neutrale ( ris.341/07)

Donazione dell’azienda

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Caratteristiche soggettive del donatario:

1) donatario persona fisica già imprenditore/ società commerciale

1) La donazione dell’aziendaGenera sopravvenienza attiva?

Tesi 1) Sì ex art. 88 c, 3 Tuir( studio notariato 36/11)

Tesi 2) no in forza del principioDi continuità, se fosse tassataLa sopravvenienza dovrebbe

Essere riconosciuto il maggior valore( divieto doppia imposizione) e ciò

Confligge con continuità

Donazione dell’azienda

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Donazione dell’aziendaImposizione indiretta

Iva esclusa art. 2, comma 3 lett. b) DPR 633/72

Im.succ e don. Art. 3, comma 4 ter D.lgs 346/90 > esenzione condizionata

Im. Ipocat. esente

1) Beneficiari: discendenti o coniuge2) Donatario deve proseguire

Attività per almeno 5 anni3) Se l’azienda viene conferita in società di persone o in

Società di capitali ( ma di cui il donatario/conferente deveAvere quota di maggioranza), non si ha trasferimento

(ris. 341/07)

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EFFICACIA STATUTARIA SRL

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TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI

Libertà statutaria nelle clausole di prelazione nella nuova SRL

I casi estremi sono rappresentati dalle clausole di “mero gradimento” e di “intrasferibilità”, che comunque originano diritto di recesso

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INTERVENTO STATUTARIO - 1

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Tutti i trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi sono soggetti alla seguente disciplina.

Nell’ambito della nozione di “trasferimento per atto tra vivi” s’intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso od a titolo gratuito. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione con il saldo all’offerente della somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall’arbitratore, come meglio specificato nell’articolo 11.

L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

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VALUTAZIONE QUOTA IN CASO DI PRELAZIONEArticolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi…Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale (dando di ciò notizia all’organo amministrativo entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci).

L’arbitratore, che deve giudicare con “equo apprezzamento”, entro sessanta giorni dal giorno del ricevimento dell’incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario delle quote che sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo delle quote oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l’arbitraggio.

La decisione dell’arbitratore circa l’ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all’organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall’arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall’arbitratore;

b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall’arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell’arbitratore, può revocare la propria proposta, accollandosi interamente le spese dell’arbitraggio.

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LIQUIDAZIONE DEGLI EREDI

D.Lgs 6/2003

La fattispecie, nel caso della nuova SRL, diviene regolamentabile a livello statutario.

In caso di mancata regolamentazione, le partecipazioni si ritengono liberamente trasferibili per causa di morte

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INTERVENTO STATUTARIO - 1

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni “mortis causa”

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall’articolo 2284 del codice civile.

La procedura prevista da detto articolo sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;

-in caso di liquidazione della quota gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi del successivo art. 11 (liquidazione quota);

-…

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INTERVENTO STATUTARIO - 2Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni “mortis causa”

- sempre in caso di liquidazione della quota, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente 6, 18 e 30 mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell’effettivo pagamento, l’interesse in misura pari a quella del tasso Euribor mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da un quotidiano economico a diffusione nazionale o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso;

- si applica la disposizione di cui al successivo art. 11 (liquidazione quota)

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci ai sensi del successivo art. 12 (decisioni soci), senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune 41

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VALUTAZIONE DELLA QUOTA

Art. 2473 CC c. 3

“I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso è a tal fine determinato tenendo conto del suo VALORE DI MERCATO al momento della DICHIARAZIONE DI RECESSO”

Concetto di: VALORE DI MERCATO

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INTERVENTO STATUTARIO - 1

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli artt. 8, 9 e 10 del presente statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o agli eredi in proporzione al patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall’organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento del decesso del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l’esclusione.

Ai fini della determinazione del valore della quota occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali.

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INTERVENTO STATUTARIO - 2

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

In caso di disaccordo la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese. Si applica il primo comma dell’art. 1349 C.C..

Per quanto attiene al rimborso delle partecipazioni si farà riferimento a quanto previsto dagli artt. 2473 e 2473 bis del C.C..

Nel caso non fosse possibile il rimborso delle partecipazioni mediante utilizzo di riserve si farà ricorso alla riduzione del capitale e si applicherà l’art. 2482 C.C., e qualora neppure sulla base di esso risulti possibile il rimborso della quota del socio receduto, la società si scioglierà ai sensi dell’art. 2484, comma primo n. 5 del C.C..

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LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

QUANDO – entro 180 gg dall’esercizio del diritto (Art. 2473 CC c. 4), con deroga possibile in caso di liquidazione degli eredi

COME – procedura prevista dall’Art. 2473 CC:

Offerta in prelazione agli altri soci

Offerta di acquisto a “terzi”

Utilizzo riserve da bilancio

Riduzione Capitale Sociale (NON in caso di esclusione del socio)

Liquidazione della società45

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LA VALUTAZIONE EFFICACE

ASPETTI GIURIDICI E

PERIZIA DI STIMA

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Norma di riferimentoDL 70/2011 – L 24.12.2012 n. 228

Art. 5 L 448/2001 – effetti rivalutazione

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

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Norma di riferimentoDL 70/2011 – L 24.12.2012 n. 228

Art. 5 L 448/2001 – Imposta sostitutiva

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2013, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2013.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2013. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

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La Valutazione

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La Valutazione

Art. 64 CPC - ResponsabilitàSi applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danniArt. 1349 CC - Determinazione dell'oggetto. Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

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Finalità dell’incarico

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Finalità Valutazione - Formula1.1 Finalità della valutazione

Il sottoscritto ________________, nato a _________________ il __________________, domiciliato in _______________________________________, codice fiscale ____________________, iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di ____________ al n. _____, è stato incaricato dai soci della società “MANIFATTURA ALFA SNC” con sede legale in Via _______________ – ________________, codice fiscale e Registro Imprese di ___________ ___________________, Partita i.v.a. _________________, Capitale sociale € 28.074,60 (ventottomilasettantaquattro/60 Euro), esercente l’attività di “lavorazione di calze e calzamaglie da donna”, di procedere alla redazione di una perizia asseverata sulla stima del valore del 100% del suo patrimonio, al fine di valutare le quote di partecipazione dei soci GIOVANNI (titolare di una partecipazione pari al 50,00% dell’intero patrimonio) e DANIELA (titolare di una partecipazione pari al 50,00% dell’intero patrimonio).

Scopo del presente incarico è quello di determinare il valore del capitale economico dell’intero patrimonio sociale (patrimonio netto economico) della società alla data del ____________________ al fine di _______________________________.

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Finalità Valutazione - Formula

Al riguardo si precisa che per valore economico o valore del capitale economico si intende il valore intrinseco, ossia il valore che, in normali condizioni, può essere attribuito al bene oggetto di stima, prescindendo dalle caratteristiche delle parti interessate alla negoziazione, dalla forza contrattuale che esse esprimono, dagli specifici interessi perseguiti e da eventuali negoziazioni fra le stesse intervenute.

Tale valore potrebbe pertanto differire sia dal “valore soggettivo” che dal “prezzo”, laddove il primo rappresenta un valore calcolato nella prospettiva dell’utilità derivante dall’acquisizione per una specifica parte, mentre il secondo riflette, oltre che considerazioni legate a fattori soggettivi delle parti in causa, fenomeni di carattere contingente legati allo stato della domanda e dell’offerta della specifica attività commerciale.

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Oggetto - Formula

Oggetto della valutazione e termini dell’incarico

La presente relazione ha per oggetto la valutazione del patrimonio netto economico della società “MANIFATTURA ALFA SNC”, al fine di valutare le quote di partecipazione dei soci.

1.3 Data di riferimento

Come espressamente richiesto la data di riferimento della presente valutazione è il ______________.

Le assunzioni effettuate nel prosieguo del lavoro, così come l’utilizzo di parametri e grandezze di riferimento, sono state quindi rapportate alla data sopra indicata.

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Oggetto - Formula

Documentazione utilizzata

La valutazione è stata effettuata utilizzando i seguenti documenti:

- bilancio d’esercizio comprensivo di stato patrimoniale e conto economico al ____________ (data di riferimento infrannuale vicina alla stima);

- bilancio d’esercizio comprensivo di stato patrimoniale e conto economico per gli esercizi ________________ (meglio almeno 3 esercizi);

- analisi per indici al fine di valutare la consistenza patrimoniale e l’andamento economico della società negli anni _________________ (riferita ai bilanci di cui sopra), allegata alla presente perizia;

- sono stati utilizzati inoltre documenti e informazioni, di provenienza interna ed esterna, necessari alla valutazione del complesso aziendale, in particolare con riferimento alla situazione patrimoniale della società. Si è in particolare fatto ricorso alle valutazioni compiute dai tecnici incaricati Dott. ________ in data __________ 2012 per quanto concerne la valutazione degli immobili, e dell’Ing. _____________ in data __________ 2012 per quanto concerne la valutazione dei macchinari. 55

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Oggetto - FormulaIpotesi e limiti dell’incaricoLa valutazione è stata sviluppata sulla base delle ipotesi e limitazioni di seguito riportate:- la continuità dell’attività aziendale e quindi una gestione senza sostanziali mutamenti di direzione e gestione;- l’utilizzo soprattutto di valori consuntivi ed i valori previsionali utilizzati sono tutti ragionevolmente ipotizzabili;- l’incarico non prevede lo svolgimento di procedure di revisione contabile e i dati ottenuti sono stati oggetto di riscontro laddove questo è stato ritenuto necessario;- l’incarico non prevede lo svolgimento di verifiche e accertamenti circa l’eventuale sussistenza di passività di natura legale, fiscale, contrattuale, previdenziali, connesse a problematiche non riportate nei documenti contabili utilizzati per la valutazione;- sono state utilizzate informazioni e documenti economico-finanziari predisposti dalla società e tali documenti sono stati verificati solo per ragionevolezza. La responsabilità sulla qualità e completezza delle informazioni e dei dati in essi contenuti compete alla Società.

Restrizioni all’uso della presente relazioneLa presente relazione di valutazione non potrà essere utilizzata per finalità diverse da quelle indicate nel par. 1.1 “finalità di valutazione” senza preventiva autorizzazione scritta.

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Profilo dell’impresa

Dati significativi:- Ragione sociale – Denominazione- Sede legale- Capitale sociale, Soci e Quote di Partecipazione- Oggetto Sociale e Durata- Amministrazione e Rappresentanza- Esercizio e Utili- Atto costitutivo e variazioni- Attività e dati fiscali

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Metodo di valutazione

Premi di MaggioranzaA volte esclusi per espressa previsione normativa:Es. Art. 5 L 448/2001 – “intero patrimonio sociale” – Rivalutazione partecipazioni

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Metodo - Formula

C) CRITERI DI VALUTAZIONE

C1) La società è un’azienda in piena attività con immobili di proprietà iscritti a bilancio ad un valore contabile che si discosta in modo significativo dal loro valore di mercato, anche se è stata effettuata con effetto dal 01.01.2009 una rivalutazione degli immobili ai soli fini civilistici, come previsto dall’art. 15, D.L. n. 185/2008;

C2) Il risultato economico di esercizio è esiguo causa il limitato volume di affari della società, però è doveroso sottolineare che la sua percentuale rispetto al volume di affari è circa del 15% e si tratta dunque di un tasso di redditività buono se consideriamo la congiuntura economica negativa.

Considerando dunque quanto ai punti precedenti, una valutazione equa della società deve tenere conto:

- delle riserve rappresentate dai maggiori valori di beni mobili ed immobili rispetto al loro valore contabile;

- della redditività della società; 59

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Metodo - FormulaNon viene adottato il sistema misto di valutazione perché per il 2009, il 2010 ed il 2011 il capitale netto della società era negativo e dunque il metodo misto è matematicamente inapplicabile perché la funzione che riporta al denominatore il capitale investito (capitale netto) tende ad infinito. Si provvede dunque, come detto precedentemente, a valorizzare separatamente beni mobili e beni immobili.

I fabbricati sono stati valutati adottando valori come da perizia del ___________ 2012 redatta dal Dott. _________________, citata in premessa. I macchinari specifici sono stati valutati adottando valori come da perizia del _____________ 2012 redatta dall’Ing. _________________, citata in premessa.

Attrezzature, automezzi, autovetture, mobili e apparecchiature elettriche ed elettroniche d’ufficio sono valutati per il loro valore contabile.

I crediti sono stati valutati per il loro valore contabile, tenuto conto del fondo Rischi su Crediti Verso Clienti risultante dal bilancio al _____________.

Le rimanenze sono state prese in considerazione per il loro valore di bilancio.60

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Metodologie specifiche – dati contabili

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Metodologie specifiche - Beni

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Metodologie specifiche - Beni

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Metodologie specifiche - Beni

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Beni - FormulaC1) FABBRICATI, AREE DI PERTINENZA E RELATIVI IMPIANTI FISSI immobile situato in ____________________, Via ________________, composto dal capannone censito al N.C.E.U. Foglio ___, mappale ____, categoria catastale C/3, classe 6, consistenza Mq. 534; C1b - VALUTAZIONE IMMOBILIGli immobili di proprietà dell’azienda vengono valutati come da perizia del Dott. _____________ avente data _____________ 2012, la riserva che emerge in sede di perizia è quella riportata alla seguente tavola 1: TABELLA

………….

C1d - CONCLUSIONIIl valore dell’intero complesso immobiliare a valore di mercato, come da perizia citata sopra, eccede di € 129.995,00 euro (centoventinovemilanovecentonovantacinque/00) il valore contabile dello stesso a bilancio in data 31.12.2012, tenuto conto anche della rivalutazione effettuata ai sensi del D.L 185/2008 evidenziata in precedenza.

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Beni - FormulaC3) VALUTAZIONE IMPIANTI E ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

Sono valutati per il loro valore contabile ad eccezione degli impianti e macchinari specifici per i quali ci si è avvalsi della collaborazione di un esperto del settore, Ing. _________________, la cui perizia di stima redatta in data _____________ 2012 ha evidenziato un valore di mercato pari ad € 20.500,00 (evidenziato come valore minimo dal perito ed adottato in via prudenziale) quindi superiore al valore contabile, come evidenziato dalla tabella seguente (tavola 2).

TABELLA

:::

Viene riportato a tavola 3 il dettaglio delle altre immobilizzazioni materiali in azienda al _____________, valutate a valore contabile, così come riportato nel bilancio di esercizio alla medesima data

TABELLA

Dettaglio

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Metodologie specifiche - Crediti

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Metodologie specifiche - Crediti

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Metodologie specifiche - Crediti

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Crediti - Formula

C2) CREDITI

Il valore dei crediti, al netto del fondo Rischi su Crediti verso Clienti risultante dal bilancio al 31.12.2012, è di € 3.927,00 (tremilanovecentoventisette/00).

Non vengono effettuate svalutazioni, in conseguenza di quanto indicato in premessa:

“I crediti sono stati valutati per il loro valore contabile, tenuto conto del fondo Rischi su Crediti Verso Clienti risultante dal bilancio al 31.12.2012.”

I rischi sono assorbiti interamente dalla costituzione del relativo fondo

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Metodologie specifiche – Carichi fiscali

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Stima del complesso - Formula

VALUTAZIONE D’AZIENDA (valori in euro)

a) COMPONENTE PATRIMONIALE

CAPITALE NETTO – Bilancio al 30 giugno 2011 - 12.935,00 Riserva per maggiore valore immobile (come da perizia del ___________ 2011 del Dott. _________) 129.995,00 Riserva per maggiore valore macchinari specifici (come da perizia del _________ 2011 del Ing. ______________) 20.500,00 CAPITALE NETTO RETTIFICATO 137.550,00

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Conclusioni- FormulaCONCLUSIONI

Il sottoscritto, dopo aver seguito i criteri di valutazione indicati nel paragrafo_____, tenendo conto che successivamente alla data del _______________non risulta che si siano verificati ai fini valutativi fatti di rilievo, come attestatomi dagli amministratori con dichiarazione allegata alla presente perizia, dichiara che il valore dell’azienda MANIFATTURA ALFA SNC, ottenuto valorizzando la sola componente patrimoniale, è pari a € 135.550,00 Euro (centotrentacinquemilacinquecentocinquanta/00),

arrotondato in via prudenziale a € 135.500,00 (centotrentacinquemilacinquecento/00).

Di conseguenza le quote di partecipazione detenute dai singoli soci nella Società in Nome Collettivo vengono valutate come segue:

- GIOVANNI, titolare di una quota pari al 50,00% dell’intero patrimonio della società oggetto di valutazione – Valutazione quota di partecipazione: € 67.750,00;

- DANIELA, titolare di una quota pari al 50,00% dell’intero patrimonio della società oggetto di valutazione – Valutazione quota di partecipazione: € 67.750,00.

Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver assolto l’incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di legge ed ai principi della tecnica professionale.

Luogo e Data: ________________________

Firma 73

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Allegati - Formula

ALLEGATI:

- bilancio d’esercizio comprensivo di stato patrimoniale e conto economico al ____________ ;

- bilancio d’esercizio comprensivo di stato patrimoniale e conto economico per gli esercizi _________________;

- analisi per indici al fine di valutare la consistenza patrimoniale e l’andamento economico della società negli anni _________________, allegata alla presente perizia;

- valutazione tecnico incaricato Dott. ________ relativa agli immobili

- valutazione tecnico incaricato Ing. _____________ relativa ai macchinari.

- attestazione amministratori

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Attestazione amministratori - Formula

DICHIARAZIONE

Sottoscritta dagli amministratori, i quali sotto la loro responsabilità attestano che

Nel periodo

“non sono intervenuti nel periodo intercorso tra la data di riferimento della stima e la data di redazione della stessa fattori tali da modificare il contenuto e le metodologie adottate nella perizia, né eventi tali da modificare le valutazioni effettuate, e neppure sono sopraggiunte notizie e/o informazioni che possano influire sul contenuto del presente incarico relativamente alla valutazione del complesso aziendale” (es. informativa ex art. 2408 CC al collegio sindacale)

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Giuramento - FormulaTRIBUNALE DI _______________

Sezione distaccata di _____________

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA CON GIURAMENTO

L’anno 2012 il giorno _____ del mese di __________ al Cancelliere sottoscritto del su intestato Tribunale è apparso il Dott. ____________________, nato a ______________________ il _____________, domiciliato in _______________________________ Via _______________, Codice Fiscale _______________________, carta d’identità n. _______________ rilasciata dal Comune di ____________________ in data __________, iscritto all’All’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di ____________ al n. _______, il quale chiede di asseverare con giuramento l’acclusa perizia.

Il Cancelliere, previe ammonizioni di legge, invita il perito al giuramento di rito che lo stesso presenta ripetendo le parole:

“Io sottoscritto, Dott. ___________________, giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità”

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e Data: _____________________

Firme (Perito e Cancelliere) 76

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Dichiarazioni dei redditi, studi di settore, redditometro

A cura di Andrea Bongi

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La deduzione analitica Irap in Unico 2013

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Fonte normativa: art.6, comma 1 DL 201/2011

Deducibilità analitica Irap sul lavoro:

..a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, Tuir … un importo pari all’Irap .. relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ….

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La quota Irap deducibile in maniera analitica:

La deduzione redditi è pari all’Irap generatesi per effetto del costo del lavoro e assimilato indeducibile (al netto sgravi ex art.11 D.Lgs. 446/97).

La deduzione avviene come al solito per cassa - C.M. 16/E/2009: L’Irap deducibile (riferita al costo del lavoro) è quella versata:- a saldo per l’anno precedente;i-n acconto dell’anno stesso, ma nei limiti dell’imposta dovuta di competenza dell’anno medesimo.La deduzione spetta a condizione che nella base imponibile Irap dell’anno di riferimento vi sia costo del personale dipendente e assimilato indeducibile. Esempio:-saldo 2011 (giug. 2012) - presenza personale anno 2011;-acconti per il 2012 (giug-nov. 2012) - presenza personale anno 2012.

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Coesistenza in Unico 2013 deduzione analitica e forfettaria

Oneri finanziari Costo del lavoro Deduzione

SI SI Forfetaria + analitica

SI NO Forfetaria

NO SI Analitica

NO NO Né forfetaria né analitica

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Le deduzioni Irap nel modello Unico 2013:

Esempio di compilazione variazione in diminuzione quadro RF di Unico 2013SC: irap deducibile su base forfettaria = 100 euro; irap deducibile su base analitica = 1.000 euro.

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LE DEDUZIONI IRAP NEL QUADRO RE

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Beni ai soci: riflessi in Unico 2013 per concedente ed utilizzatore

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La duplice condizione incriminata

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La conseguenza per il socio o familiare

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Redditi diversi a patto che….

Capoverso art.67 Tuir:

o Non costituiscono redditi di capitale;

o Non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali;

o Né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente….

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La conseguenza per il concedente

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– codice 34 i costi relativi ai beni dell’impresa, concessi in godimento ai soci, e/o familiari, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai sensi dell’art. 2, comma 36-quaterdecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (si veda la circolare del 15 giugno 2012, n. 24/E);

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Nuovo redditometro e riflessi in Unico 2013

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PROVVEDIMENTI NORMATIVI ED ATTUATIVI

- Articolo 22 del DL 31.05.2010, n. 78: modifica dell’articolo 38 DPR 600/73;

- 20.11.2012: rilascio del software “Redditest” per valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno;

- Decreto Min. Economia e Finanze 24.12.2012, n. 65648 (G.U. n. 3 del 04.01.2013): elementi di spesa identificativi di capacità contributiva e contenuto induttivo degli stessi;

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«NUOVO» ART. 38 D.P.R. 600/1973

SINTETICO REDDITOMETRO

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale

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DIFFERENZE DI NATURA PROCEDIMENTALE

«VECCHIO» «NUOVO»

SCOSTAMENTO DEL 25% (PER REDDITOMETRO SU ALMENO 2 ANNI)

REDDITO COMPLESSIVO NETTO

IRRILEVANZA ONERI DEDUCIBILI

MANCATO OBBLIGO CONTRADDITORIO

SCOSTAMENTO DEL 20% (SU UNA SOLA ANNUALITA’)

REDDITO COMPLESSIVO

RILEVANZA ONERI DEDUCIBILI E SPESE PER DETRAZIONI

OBBLIGO CONTRADDITORIO PREVENTIVO

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Comunicato stampa del 20.01.2013 ????

I pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro che è uno strumento che verrà utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione 'spudorata', ossia quella ritenuta maggiormente deplorevole dal comune sentire. Si tratta dei casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo cosi' di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto. A conferma di quanto detto, sia il chiarimento fornito nei giorni scorsi, ossia che gia' in fase di selezione, le posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro non saranno prese in considerazione; sia la convenzione annuale con il Ministero dell'Economia, in base alla quale l'Agenzia delle Entrate dovrà effettuare ogni anno 35mila controlli utilizzando il redditometro. E' ovvio che l'azione sarà efficace se diretta a individuare casi eclatanti e non di leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello speso.

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ELEMENTI INDICATIVI DELLA CAPACITÀ DI SPESA

SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI

BENI E SERVIZI

SPESA SOSTENUTE PER IL RELATIVO MANTENIMENTO

TENENDO CONTO DELLA SPESA MEDIA RIFERITA AL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA

Voci complessive 56 di cui: • 30 per ammontare sostenuto; • 26 per contenuto induttivo nelle tabelle ISTAT (si assume il maggiore tra spese effettiva e spesa induttiva ISTAT).

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NUOVO REDDITOMETRO COME SOMMA DI CINQUE ELEMENTIArt. 3 d.m. 24.12.12 utilizzo dei dati

Reddito complessivo accertabile

A )Ammontare spese anche diverse da tabella A sostenute da contribuente

B) Spesa media istat nucleo familiare in base a rapporto tra reddito contribuente e totale

reddito nucleo familiare. In assenza di redditi del nucleo familiare si assume la percentuale

risultante da rapporto spese contribuente e spese nucleo familiare

C) Ammontare ulteriori spese tabella A nella misura risultante da analisi e studi socio

economici

D) Incrementi patrimoniali

E) Quota risparmio riscontrata

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La new entry: la quota di risparmio secondo la Circolare 1/E del 15.02.2013

In che termini rileva ai fini del redditometro la “quota di risparmio riscontrata”, prevista dal decreto attuativo del redditometro (articolo 3, comma 1, lettera e)?

La quota di risparmio formatasi nel corso dell’anno e non utilizzata per spese di investimento o per consumi concorre alla determinazione del reddito complessivo accertabile, come previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale 24/12/2012

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UTILIZZO RETROATTIVO SE PIU’ FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE ?No per la circolare 1/E del 15.02.2013

La disposizione introdotta dall’art. 22 del decreto legge n. 78/2010, alla quale il decreto del 24 dicembre 2012 dà piena attuazione, prevede espressamente che le modifiche all’articolo 38, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del D.P.R. n. 600 del 1973 hanno “…effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del …decreto”, ossia per gli accertamenti relativi ai redditi dell’anno 2009 e seguenti.

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- C.T. Prov. Rimini 21.3.2013 n. 41/2/13;

- C.T. Prov. Reggio Emilia 18.4.2013 n. 74/2/13;

- C. T. Prov. Pistoia 16/04/2013 n.100/2/13;

UTILIZZO RETROATTIVO SE PIU’ FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE ?Si per la giurisprudenza in merito

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E se il nuovo redditometro fosse ….. una PRESUNZIONE SEMPLICE

CASS. 20.12.2012 N. 23554D'altra parte, proprio l'accertamento sintetico disciplinato dall'art. 38 D.P.R. n. 600/1973, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall'art. 22 del d.l. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge n. 122/2010, tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale.

Conforme: Ord. CASS. 06.02.2013 N. 2806101

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L’estrema ratio:Tribunale di Napoli – Sezione di Pozzuoli – Ordinanza del 21.2.2013 n. 250

- Illegittimità del D.M. 24.12.2012 n. 65648 per eccessiva “invadenza” nella sfera privata dei cittadini;- violazione di molteplici principi garantiti costituzionalmente, tra i quali: principio di buon andamento della P.A., diritto alla difesa, principio di uguaglianza, diritto alla riservatezza, ecc.-Irragionevolezza delle ricostruzioni redditometriche basate sui parametri ISTAT;

Nel caso in specie: conseguente inibizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del redditometro.

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Studi di settore per il periodo d’imposta 2012: ultime novità

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La situazione:n. 4 decreti del 28.12.2012

(Pubblicati in G.U. n. 303 del 31 dicembre 2012)

12 studi COMPARTO

MANIFATTURE 23 studi COMPARTO

SERVIZI

21 studi COMPARTO

COMMERCIO

12 studi PROFESSIONISTI

205 GLI STUDI DI SETTORE APPLICABILI

NEL 2012

UG42U - 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

UG82U - 70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie

VG82U

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PROVVEDIMENTO DEL 02.04.2013 Prot. n. 2013/40550:Decorrenza da UNICO 2013

Nel testo della ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attesta l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni dei redditi 2012 troverà posto uno “specifico invito”, che ricorderà al contribuente che non vi abbia ancora provveduto, l’invio del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

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IL NUOVO CORRETTIVO PER LE STABILI COLLABORAZIONI DEI NEO PROFESSIONISTI

WK03U geometri, WK04U studi legali, WK05U commercialisti e consulenti del lavoro, WK18U studi di architettura

Studi di settore interessati

Presupposti

• esercizio dell’attività in forma individuale con età professionale fino a 6 anni;

• attività svolta esclusivamente presso altri studi;• tipologia dell’attività: “stabili organizzazioni con

studi e/o strutture di terzi” prevalenti;• assenza di forza lavoro.

Effetto

Nella funzione compenso è stato introdotto un correttivo (che stima al ribasso il compenso puntuale) attraverso la riduzione del peso della variabile “Ore dedicate all’attività”

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POSSIBILE AMPLIAMENTO DEL REGIME PREMIALE SOGGETTI CONGRUI E COERENTI

SOGGETTI OGGI INTERESSATI

55 studi di settore su 206

circa il 18% dei contribuenti interessati da Gerico

(615 mila su circa 3,5 milioni)

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REGIME PREMIALE CONGRUI E COERENTI:REQUISITI PER L’ACCESSO

Tutti i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore devono essere stati indicati fedelmente

Non rilevano al fine del requisito della fedeltà errori o omissioni che non comportano la modifica

Dell’assegnazione ai cluster

Del calcolo dei ricavi o dei

compensi stimati

Del posizionamento rispetto agli indicatori

di normalità e di coerenza

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REGIME PREMIALE SOGGETTI CONGRUI E COERENTI: I TRE BENEFICI

1) Inibizione dagli accertamenti

analitico induttivi

2) Riduzione di un anno del termine

per l’accertamento

3) Aumento ad 1/3 della soglia di tolleranza ai fine del redditometro

Non sono previsti limiti percentuali

Non si applica in caso di violazioni che

comportano obbligo di denuncia penale

Solo persone fisiche

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MANCATA ALLEGAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE(anche a seguito di invito da parte dell'Agenzia delle Entrate)

La sanzione è maggiorata del 50% (minimo 150% max 300%)Sanzione fissa di 2.065 € se no imposta

NUOVE SANZIONI MAGGIORATE:

DECORRENZA: violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011 (Circ. 41/E/2011).

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SI RISCHIA L’ACCERTAMENTO INDUTTIVO DA PARTE DELL’UFFICIO QUANDO:

Vi è omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

i maggiori ricavi/compensi devono però superare di più del 15% o di 50.000 euro quelli del Gerico originario

Vi è indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

Si omette la presentazione del modello studi di settore

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Ultime posizioni della giurisprudenza in tema studi di settore dopo le SS.UU. del 18/12/2009

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Arrivederci al prossimo incontro:

VideoFisco - 12 giugno 2013

Dichiarazioni dei redditi: Tutto Quesiti; Revisione degli Enti locali

a cura di Sandro Cerato e Ermando Bozza

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