VideoFisco 06 maggio 2015 Dichiarazione dei redditi (Parte...
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VideoFisco 06 maggio 2015
Dichiarazione dei redditi (Parte seconda)
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Approfondimenti Unico SC
A cura di Paolo Meneghetti
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IL MODELLO UNICO 2015
1) Reddito d’impresa nei quadri RS, RF, RV
2) Reddito da lavoro autonomo, impresa minore e minimi
3) Il monitoraggio valutario , Ivie e Ivafe
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PLUS E MINUS DA LEASE BACK: Circ. 38/10 plus rateizzate in max 5 esercizi - minus deducibili in base a imputazione a conto economico Secondo dottrina (Assonime) minus: • imputate a CE se differenza tra costo e corrispettivo dipende da normali
condizioni di mercato • da spalmare su durata contratto se corrispettivo di vendita è frutto di scelta
negoziale
CASSAZIONE n. 25758 del 5.12.14: Leasing immobiliare non è operazione che configura abuso del diritto →
vantaggio fiscale non unico scopo operazione
Variazioni
LEASING E LEASE BACK
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AGENZIA ENTRATE INTERPELLO 954/35/14
Deducibilità contratti leasing su impianti fotovoltaici riclassificati in immobili va commisurata a durata minima di 200 mesi (2/3 con quota ammortamento del 4%)
Per contratti stipulati da 2014 lasso temporale minimo 12 anni
4
Variazioni
CANONI LEASING FOTOVOLTAICO
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• Azzerati in trasformazione regressiva (circ. 29/11) • In fusione per controllo test operatività ex art. 172 comma 7 Tuir si sommano a perdite
• Colonna 1: non indicati interessi passivi capitalizzati • nuovo OIC 16 capitalizzabili anche quelli da finanziamenti generici • non indicati interessi passivi per immobili concessi in locazione →Circ. 37/09 norma limitata a immobiliari
di gestione →CPT BS n. 637/15/14 del 13.08.14 norma è applicabile da tutti i soggetti che detengono immobili
• test inerenza non va eseguito per società di capitali →Cass. N. 21467 del 10.10.2014
Variazioni INTERESSI RACCORDO CON RF15
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Indicare imposte imputate in Conto economico indeducibili
Deduzione Irap forfettaria per interessi passivi
Deduzione Irap analitica costo del lavoro
Deduzione Imu per immobili strumentali
38 33 12
TASI: • Principio derivazione e assenza di divieto a deduzione > deduzione per cassa • Tasi relativa a immobili patrimonio > indeducibilità ex art. 90 Tuir
Variazioni IMPOSTE DEDUCIBILI E NON
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1) 20% su imposta «pagata» nel 2014 (compresi eventuali versamenti tardivi eseguiti nel 2014 ma relativi al 2013)
2) Deduzione ammessa per immobili strumentali
IMPRESE: • Strumentalità per destinazione • Strumentalità per natura, quindi
compresi anche immobili strumentali locati a terzi
PROFESSIONISTI: • Strumentalità per destinazione,
quindi non deducibile IMU relativa a immobili promiscui
Esclusi • immobili merce locati a terzi anche in via
temporanea (Telefisco 2014) e • quelli patrimonio
Variazioni FOCUS IMU
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CASSAZIONE n. 4030/15 mancata indicazione nel modello Unico non inficia deducibilità del costo
nemmeno prima del 2007, ma sanzione del 10% da € 500 a € 50.000
PRESENZA O MENO ESIMENTI
Variazioni COSTI BLACK LIST
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1) Utilizzo avviene prima accantonamento
2) Utilizzo e accantonamento avvengono per masse
3) Controllo parametro (0,5% e 5%) viene su dato iniziale del credito, quindi prima di svalutazione (ma al netto svalutazione interamente deducibile)
2013: svalutazione 20.000 di cui 500 dedotti ex art. 106, 19.500 non dedotti
Nel 2014 emergono 10.000 di minicrediti scaduti che vengono dedotti «utilizzando» passaggio a conto economico svalutazione 2013, quindi
• 9.500 variazione diminutiva
• fondo dedotto ex art. 106 diventa zero
• sottraggo 10.000 crediti da monte crediti che a 31.12.14 computato per accantonamento ex art. 106 Tuir
Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono deduzione automatica perdite su crediti di modesto importo (imputazione componente negativo di rettifica e maturazione scadenza sei mesi), intero ammontare dei predetti crediti
– con capienza nel valore svalutazioni non dedotte – deve essere attribuito, sul piano fiscale, a perdita su crediti ex comma 5 articolo 101 TUIR
Variazioni GESTIONE FONDO E «MINICREDITI»
CM 14/E/14 E UNICO
FON
DO
M
INIC
RED
ITI (
CM
14
/E/1
4)
10
Variazioni «MINICREDITI» PROSPETTO
10.000 20.000 500
VARIAZIONE (-) 9.500 IN QUADRO RF
FOCUS CONCORDATO PREVENTIVO
1) Problema ammontare perdita deducibile: integrale e parziale
2) Momento deduzione: decreto ammissione
3) Emissione nota accredito Iva
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1) Operazione antielusive art. 10 D.A.
Es. Conferimenti eseguito verso controllata
Alcune riduzioni sono però temporanee quindi possono essere
riassorbite.
Es. finanziamento a controllata restituito nel 2013, quindi viene
Meno la riduzione dell’incremento aceizzabile
Circ. 12/14 : i conferimenti verso controllata possono non determinare riduzioni della base Ace se, tramite interpello, si dimostra che sono stati eseguite con risorse proprie
della società conferente
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NOVITÀ: RENDIMENTO NOZIONALE AL 4%
NOVITÀ: TRASFORMAZIONE ECCEDENZA IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP
Possibile anche una trasformazione parziale 13
ESEMPIO SUPER ACE
• SNC presenta Rendimento nozionale non utilizzato per € 50.000 in Unico 2015, reddito 2014.
• 1) Determinazione credito d’imposta 50.000 > 15320
• 2) Utilizzo dal 2015 per €. 3064 all’anno
• SRL uguale procedura , ma il credito e’ pari a 50.000 x 27,5% = 13750
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Codice A9
Ammontare credito spettante per 2014 Investimenti da 25-06 a 31-12-14 Dato obbligatorio
Crediti di imposta DEBUTTO TREMONTI QUATER
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TREMONTI QUATER Circ. 5/15 Agenzia Entrate
Circ. 9/15 Assonime
• Tetto 10 mila euro da valutare in relazione al progetto di investimento ( non singolo bene) nel periodo d’imposta
• Agevolazione riguarda i beni strumentali non i beni di consumo ( anche i beni di ricambio che sono dotazione dell’investimento nuovo – Ass, 9/15- )
• Momento dell’investimento per contratto di appalto: Ass: sarebbe preferibile quantificare l’investimento eseguito con i criteri dell’incremento delle rimanenze di opere per l’appaltatore, ma l’Agenzia ritiene invece necessaria l’approvazione parziale dell’opera. Significato e conseguenze dell’approvazione parziale
• Obbligo di indicare il credito d’imposta nel periodo in cui è maturato: eventuale omissione costituisce violazione formale sanabile con dichiarazione integrativa a sfavore
• Contabilizzazione quale contributo in conto impianti
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GESTIONE DEL QUADRO RV
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SEZIONE I
RIVALUTAZIONE IMMOBILI 2008
Esempio: bene costo storico 100.000 ammortizzato al 31.12.07 per 70.000, residuo quindi 30.000. Valore di mercato al 2008 = 310.000. Valore di sostituzione 350.000. Si
determina un saldo attivo di 280.000 su cui è stata versata imposta sostitutiva pari al 3% di 280.000, cioè 8.400. Il coefficiente d’ammortamento è pari al 3% .
Quote di ammortamento: 2008 = 3.000, 2009/2014 = 63.000 (inded. = 30.000)
Residuo 2014 = 350.000 meno fondo 106.000 = 244.000 (valore fiscale 274.000)
254.500 10.500 244.000
274.000 10.500 284.500
Quadro RV
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SEZIONE I
RIVALUTAZIONE BENI 2013
Esempio: bene costo storico 100.000 ammortizzato al 31.12.12 per 70.000, residuo quindi 30.000. Valore di mercato al 2013 = 310.000. Valore di sostituzione 350.000. Si determina un saldo attivo di 280.000 su cui è stata versata imposta sostitutiva pari al
16% . Il coefficiente d’ammortamento è pari al 3% . Quota di ammortamento 2013 = 3.000
Quota di ammortamento 2014 = 10.500 (inded. 7.500)
307.000 10.500 296.500
27.000 3.000 24.000
Quadro RV
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LA GESTIONE DELLE SOCIETÀ DI
COMODO
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STRUTTURA
1° ANALISI
Le società di comodo
2° ANALISI
CLASSIFICAZIONE BASE
REDDITO MINIMO
TEST OPERATIVITÀ IMPEGNO CANCELLAZIONE DA R.I. ENTRO TERMINE PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE SUCCESSIVA
START UP INNOVATIVE NON APPLICANO LE COMODO
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PERDITE SISTEMICHE
QUINQUENNIO 2009-2013 - PROVV. 11.6.12 – RS116 COL.3
Le società di comodo
CODICE 4: PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE RICONDUCIBILI A: 1. SOCIETÀ NON IN PERDITA SISTEMATICA 2. SOCIETÀ ESCLUSE PER INTERPELLO 3. SOCIETÀ ESTERE COLLEGATE CUI SI APPLICA REGIME 168 TUIR
CODICE 5: ACCOGLIMENTO DISAPPLICAZIONE PER PRECEDENTE PERIODO
CODICE 9: PERDITA+PROVENTI ESENTI,ESCLUSI,SOGGETTI A RITENUTA > 0
CODICE 7: MOL > 0
DISAPPLICAZIONI TIPICHE
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LA RESIDENZA DEI SOGGETTI
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PRINCIPI DI TASSAZIONE
Articolo 3
RESIDENTI NON RESIDENTI
REDDITI OVUNQUE
PRODOTTI
REDDITI PRODOTTI IN ITALIA
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ARTICOLO 73: LE SOCIETÀ
1 SEDE LEGALE
SEDE AMMINISTRAZIONE
2
OGGETTO DELL’ATTIVITA’
3
PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO
DI IMPOSTA
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2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del
Codice civile
art. 43 del codice civile il domicilio è definito come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza, invece, è intesa come il luogo in cui una persona ha la dimora abituale.
C.M. 2.12.1997, n. 304/E i predetti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti: sarà pertanto sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.
ART. 2 TUIR: PERSONE FISICHE
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L’art. 4 stabilisce che se una persona fisica, in base alle rispettive normative interne, risulta risiedere in entrambi gli stati in base a criteri quali il domicilio e la residenza, si considera residente nel paese in cui dispone di un’abitazione permanente. Se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli stati, si considera residente nel paese in cui le relazioni personali ed economiche sono più strette. Se non si riesce a determinare dove le relazioni sono più strette o se non dispone di un’abitazione permanente in nessuno degli stati, si considera il luogo dove soggiorna abitualmente. Se soggiorna abitualmente in entrambi gli stati o nessuno, si considera la nazionalità del soggetto. Se questi ha la nazionalità di entrambi i paesi o di nessuno, gli stati risolvono la questione di comune accordo.
LA CONVENZIONE
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QUADRO RW E PATRIMONIALI ESTERE
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LE NOVITÀ DEL 2015
1 IVAFE SOLO SU PRODOTTI FINANZIARI E NON SU ATTIVITA’ FINANZIARIE
NUOVE COLONNE 20 E 24 2
INDICAZIONE SINTETICA 3
4 FINE DELLE ULTERIORI DETRAZIONI IVIE
5 INNALZAMENTO SOGLIA A 15 MILA EURO
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IL QUADRO RW
1 proprietà 2 usufrutto 3 nuda proprietà 4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo
tabelle 1 valore di mercato; 2 valore nominale; 3 valore di rimborso; 4 costo d’acquisto; 5 valore catastale; 6 –valore dich. successione o in altri atti;
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QUADRO RW TITOLARE EFFETTIVO
• Partecipazione in stati collaborativi
• In RW si indica la partecipazione, e codice fiscale partecipata
• Se partecipata è residente non si indica nulla
• Se unitamente alla partecipata residente vi è detenzione diretta, si indica il totale valore percentuale della partecipazione
• Partecipazione in stati non collaborativi
• In RW si indica il bene detenuto dalla società ( cumulativamente salvo detenere apposito prospetto)
• In caso di titolarità effettiva tramite trust non rileva se il paese di residenza del trust è collaborativo o meno
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DISTINZIONE TRA STATI COLLABORATIVI E STATI NON COLLABORATIVI
WHITE LIST
NON WHITE LIST MA COLLABORATIVI
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QUADRO RW
• Elementi generali • 1) Obbligo sussiste anche quando sia avvenuto il totale
disinvestimento • 2) Se attività finanziaria o patrimoniale è cointestata
ciascuno ha obbligo di dichiarare il valore totale del bene, con percentuale di possesso
• 3) Sono obbligati alla compilazione coloro che detengono la disponibilità (ad esempio delegato sul conto corrente, ma non l’amministratore di società)
• Modello unico per Monitoraggio, Ivafe ed Ivie • Non più dovuta Ivafe sulle partecipazioni estere
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IL QUADRO RW
Picco dei conti paradisiaci
Giacenza media per i conti correnti
Non produce reddito Titolare effettivo NO IVIE e IVAFE
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Sezione IVIE e IVAFE
ASSENTE IN RW ENTI NON COMMERCIALI E SOCIETÀ DI PERSONE
SCOMPUTO DEL CREDITO DI IMPOSTA (CONVENZIONE)
IL QUADRO RW
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IL QUADRO RW
AREA DELAZIONE
ALTRI SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE SE TITOLARE EFFETTIVO
BARRARE SE NON BASTANO LE DUE CASELLE
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LE PARTECIPAZIONI 1/3
Socio al 50% di una società romena ulteriore 10% posseduto per il tramite di una società italiana interamente partecipata dal soggetto Altri 3 soci oltre alla società italiana Capitale sociale 50.000 euro Finanziamenti erogati 80 mila euro
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1 2 2 061 50 2 50.000
Codice fiscale società Cf socio 1
x x
50.000
60
Cf socio 2 x
LE PARTECIPAZIONI 2/3
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1 7 061 100 2 80.000
x x
80.000
LE PARTECIPAZIONI 3/3
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CONTO CORRENTE1/2
Il saldo iniziale è di 50.000 mentre quello finale è di 60.000
Il conto è detenuto in svizzera
Il picco del conto è 60.500 euro
Comproprietaria la moglie e figlio delegato al prelievo
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1 1 071 50 2 50.000
CF MOGLIE
60.000
Conto corrente
60.500 365 17
17 x
CF FIGLIO
4 1 071 2 50.000
CF MAMMA
60.000
60.500
x
CF PAPÀ
1
x
PAPÀ E
MAMMA
FIGLIO
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IMMOBILI
Tizio è usufruttario di un immobile sito all’estero
Caio è il nudo proprietario
Si utilizza il costo di acquisto
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2 15 PAESE 100 4 150.000
CF NUDO PROPRIETARIO
150.000
immobili
12 1.140
x
3 15 4 50.000
CF USUFRUTTUARIO
60.000
x x
USUFRUTTUARIO
NUDO PROPRIET
ARIO
PAESE
540 600
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IL CASO
1 Tizio ha un conto corrente all’estero che genera nel 2014 un interesse attivo di 1.000. Questo provento ha subito una ritenuta del 10% alla fonte nel Paese estero.
2 Questi proventi vanno dichiarati nel rigo RM12.
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LA DICHIARAZIONE
G stato 1.000 20 200
Codici in appendice Aliquota 20% o 26% a seconda del semestre di percezione
Per beneficiare del credito di imposta
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A cura di Leonardo Pietrobon
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LA NUOVA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA MODELLO 730/2015 PRECOMPILATO
MODELLO UNICO PF-2015
IL MODELLO 730/2015 – REDDITI 2014 SCADENZA
NOVITÀ TRASVERSALE:
PRECOMPILATA MODELLO ORDINARIO
LA SCADENZA È FISSATA PER IL GIORNO 7 LUGLIO 2015
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PER CHI NON CI SARA’ IL MODELLO PRECOMPILATO
ASSENZA “PARZIALE” DELLA PRECOMPILATA
IL MODELLO 730/2015 PRECOMPILATO NON SA R A INVECE PREDISPOSTO SE, CON RIFERIMENTO ALL’ANNO D’IMPOSTA PRECEDENTE (2013), IL CONTRIBUENTE HA
PRESENTATO DICHIARAZIONI CORRETTIVE NEI TERMINI O INTEGRATIVE, PER LE QUALI, AL MOMENTO DELLA ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, E ANCORA IN CORSO L’ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA AI SENSI DELL’ART. 36-BIS DEL
DPR 600/73.
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PER CHI NON CI SARÀ IL MODELLO PRECOMPILATO
ASSENZA TOTALE DI PRECOMPILATA
SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO NEL 2014 – REDDITI 2013 IL MODELLO 730/2014 O IL
MODELLO UNICO PF 2014
SOGGETTI CHE NON HANNO RICEVUTO LA CU PER L’ANNO 2014
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DIRETTO - FISCONLINE - PIN
SOSTITUTO DI IMPOSTA
CAF/ PROFESSIONISTA ABILITATO
DIRETTO - PORTALE INPS
MODALITÀ ACCESSO
2
3
4
1
D.LGS. 175/14 - ART. 1 – AL PIÙ TARDI DAL 15 APRILE
SITO INTERNET
TELEFONO
PRESSO UFFICIO
CON CREDENZIALI DISPOSITIVE INPS
NECESSARIA SPECIFICA DELEGA
FILE ELENCO CONTRIBUENTI
RICHIESTA DOWNLOAD VIA «WEB»
ASSISTENZA FISCALE ANNO PRECEDENTE
ACCESSO FINO AL 10 NOVEMBRE
Precompilata circ.11/E/15
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L’ITER DI ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – PROFESSIONISTA/CAF
PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 23.2.2015
INVIO DI UN FILE TELEMATICO MODALITÀ ON LINE MEDIANTE
COMPILAZIONE
DATI DELLA DELEGA, DEL SOSTITUTO E DEL CONTRIBUENTE
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PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 23.2.2015 PARTE 1
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PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 23.2.2015 PARTE 1
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LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
LA NON VOLONTÀ ALL’ACCESSO ALLA PRECOMPILATA
CM 11/E/2015 NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE CHE RICHIEDE ASSISTENZA FISCALE NON INTENDA UTILIZZARE LA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA, IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO ACQUISISCE IDONEA DOCUMENTAZIONE DA CUI SI EVINCE LA MANCATA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE ALL’ACCESSO AL MODELLO 730
PRECOMPILATO DELEGA IN NEGATIVO
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LE SORTI DELLA PRECOMPILATA
ACCETTAZIONE MODIFICA
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
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PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE
DIRETTA/ SOSTITUTO
NO CONTROLLO DOCUMENTALE
UNIFICATI I TERMINI - DA 1 MAGGIO ENTRO 7 LUGLIO
NESSUNA MODIFICA O MODIFICHE NON INCIDENTI SU
REDDITO/IMPOSTA
MODIFICHE CHE INCIDONO SU REDDITO/IMPOSTA
CONTROLLO SU CONTRIBUENTE
NO CONTROLLO PREVENTIVO RIMBORSO > 4.000
CAF/ PROFESSIO
NISTA
CONTROLLO DOCUMENTALE SU CAF/PROFESSIONISTA CHE HA APPOSTO VISTO
ANCHE PER ONERI FORNITI DA TERZI SENZA MODIFICHE O CON MODIFICHE
NO CONTROLLO PREVENTIVO RIMBORSO > 4.000
Precompilata circ.11/E/15
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VISTO INFEDELE
ENTRO 10 NOVEMBRE
• PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA oppure • COMUNICAZIONE DATI RETTIFICATI
↓ SANZIONE (1/8 MINIMO ENTRO 10.11) → CARICO CAF/PROFESSIONISTA
IMPOSTA E INTERESSI → CARICO CONTRIBUENTE
SE CONTRIBUENTE COLLABORATIVO
SE CONTRIBUENTE NON INTENDE CORREGGERE ERRORE
OLTRE 10 NOVEMBRE
IMPOSTA, SANZIONE E INTERESSI A CARICO CAF/PROFESSIONISTA
UNICHE ESIMENTI: DOLO/COLPA GRAVE CONTRIBUENTE
Precompilata circ.11/E/15
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Visto di conformità
CONTROLLI 730
CONTROLLO
1 Controllo ritenute – C.U.
2 Controllo documentale oneri deducibili
3 Controllo documentale oneri detraibili
4 Controllo documentale crediti imposta
5 Riscontro eccedenza imposta anno precedente
7 Controllo versamenti acconti
8 Acquisizione dichiarazione sostitutiva sussistenza requisiti soggettivi
• RISCONTRO CORRETTEZZA ELEMENTI REDDITUALI (SALVO C.U.) • RACCOLTA DOCUMENTI ATTESTANTI SITUAZIONI SOGGETTIVE • VERIFICA VERIDICITÀ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
NO OBBLIGO
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LE NOVITÀ SOSTANZIALI DEL MODELLO 730/2015
E DEL MODELLO UNICO PF
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LE NOVITÀ DEL MODELLO
IL FRONTESPIZIO - STATUS
NON È PIÙ INDICATO LO STATO CIVILE DEL CONTRIBUNETE: -CELIBE/NUBILE
-CONIUGATO/CONIUGATA -VEDOVO/VEDOVA
RIMANGONO LE CASELLE “TUTELATO/MINORE” DA UTILIZZARE NEL CASO DI DICHIARAZIONE PRESENTATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL CONTRIBUENTE, MINORE
O INCAPACE
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LE NOVITÀ DEL MODELLO
IL FRONTESPIZIO – DOMICILIO FISCALE
DOMICILIO FISCALE AI FINI DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI VALE LA REGOLA DELLA RESIDENZA DEL 1 GENNAIO DELL’ANNO DI
RIFERIMETO NON PIU’ IL 31/12 DELL’ANNO DI RIFERIMENTO
EFFETTI:
1. ADDIZIONALE COMUNALE 2. ADDIZIONALE REGIONALE
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LE NOVITÀ DEL MODELLO
IL FRONTESPIZIO – DOMICILIO FISCALE
ADDIZIONALE REGINALE – CASI PARTICOLARI (BASILICATA – VENETO – LAZIO)
SE IL CONTRIBUNETE RIENTRA NELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE
ALIQUOTA ADDIZIONALE REGIONALE AGEVOLATA
VENETO = ALL’ANNO 2014 ADDIZIONALE NELLA MISURA DELLO 0,9% PER I SOGGETTI DISABILI O CON FAMILIARE DISABILE REDDITO IMPINIBILE NON
SUPERIORE AD € 45.000
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LE NOVITÀ DEL MODELLO – ESEMPIO RESIDENZA
Il Sig. Solido Gianpiero, nato a Savona il 18.5.1944 CF SLDGPR44E18I480U, celibe, risiede dal 31.10.2013 a Torino.
Il cambio di residenza è avvenuto entro il 2 novembre 2013 quindi va indicata solo la “nuova” residenza.
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LE NOVITÀ DEL MODELLO – ESEMPIO RESIDENZA
Il Sig. Solido Gianpiero, nato a Savona il 18.5.1944 CF SLDGPR44E18I480U, celibe, risiede dal 7 novembre 2013 a Torino.
Il cambio di residenza è avvenuto dopo il 2 novembre 2013 quindi vanno indicati entrambi i dati.
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LE NOVITÀ DEL MODELLO – ESEMPIO RESIDENZA
Il Sig. Solido Gianpiero, nato a Savona il 18.5.1944 CF SLDGPR44E18I480U, celibe, risiede dal 3 novembre 2014 a Savona, prima era a Torino.
Il cambio di residenza è avvenuto entro il 3 novembre 2014 quindi va indicata solo la “vecchia” residenza.
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LE NOVITÀ DEL MODELLO – ESEMPIO RESIDENZA
Il Sig. Solido Gianpiero, nato a Savona il 18.5.1944 CF SLDGPR44E18I480U, celibe, risiede a Feltre (BL) ha un familiare disabile a carico e dichiara nel 2014 un reddito di € 28.750.
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LE NOVITÀ DEL MODELLO
FAMILIARI A CARICO
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LE NOVITÀ DEL QUADRO A REDDITO DA TERRENI
1 ABROGAZIONE DETERMINAZIONE FORFETTARIA REDDITO TERRENO
INCOLTO
ULTERIORE RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA AGRO-FORESTALE
2
3
ESENZIONE IMU TERRENI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI 4
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LE NOVITÀ DEL QUADRO A
ABROGAZIONE DETERMINAZIONE FORFETTARIA REDDITO TERRENO INCOLTO
NON C’E PIÙ LA RIDUZIONE DEL 70% DEL REDDITO DOMINCALE (E ESCLUSIONE DALL’IRPEF DEL REDDITO AGRARIO) IN CASO DI MANCATA COLTIVAZIONE DEL FONDO PER UN0INTERA ANNATA AGRARIA
NELLA CASELLA “CASI PARTICOLARI” NON C’E PIÙ IL PRECEDENTE CODICE 1 MANCATA COLTIVAZIONE
5 TERRENO NON COLTIVATO DATO IN LOCAZIONE A GIOVANI AGRICOLTORI
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LE NOVITÀ DEL QUADRO A
ULTERIORE RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINCALE E AGRARIO
LA PRECEDENTE RIVALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2013-2015 DEL 15% È STATA COSÌ SPEZZATA: CASI ORDINARI 15% ANNO 2013 E 2014 30% ANNO 2015 7% ANNO 2016
COLTIVATORI DIRETTI/IAP 5% 2013 E 2014 10% PER IL 2015 (ERA DEL 5%)
DA CONSIDERARE IL 30% IN SEDE DI ACCONTO O DEL 10% PER GLI IAP/COLTIVATORI DIRETTI
70
LE NOVITÀ DEL QUADRO A
PRIDUZIONE ENERGIA ELETTRICA FONTE AGRO-FORESTALE
PER GLI ANNI 2014 E 2015 LA CESSIONE DI ENERGIA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI: ENERGIA ELETTRICA FONTI RINNOVABILI: -AGRO FINO A 240,000,000 KW/H ANNUI -FTV FINO A 260,000,000 KW/H ANNUI CARBURANTI E PRODOTTI CHIMICI DAL FONDO
SONO ATTIVITÀ CONNESSE. VA DICHIARATA IN QUADRO A –> REDDITO AGRARIO
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LE NOVITÀ DEL QUADRO A
ESENTI DA IMU TERRENI MONTANI
TERRENI IN COMUNI > 600 METRI SLM TERRENI IN COMUNI > 280 METRI SML DA COLTIVAOTRI DIRETTI/IAP
ANCHE SE NON CLASSIFICATI TRA I COMUNI MONTANI O PARZIALMENTE
MONTANI
ESENTI DA IMU
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ESEMPIO QUADRO A – TERRENO ESENTE IMU
LA COLONNA 9 VA BARRATA NEI CASI DI ESENZIONE IMU, NON INDICANDO PIÙ ALCUN CODICE A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE ISTRUZIONI CON IL D.L. 4/2015
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ESEMPIO TERRENI MONTANI
Il Sig. Solido Gianpiero, è proprietario al 100% di due terreni a m 1.167 slm: -Terreno I -Reddito dominicale € 20,15 -Reddito agrario € 14,22
-Terreno II -Reddito dominicale € 28,44 -Reddito agrario € 21,90
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ESEMPIO AFFITTO TERRENO ESENTE IMU CANONE VINCOLISTICO
Il Sig. Solido Gianpiero, è proprietario al 100% di un terreno situato in zona montana sopra i 600 metri slm. Reddito dominicale € 528,31 Reddito agrario € 289,74 Canone di affitto dal 1° aprile 2014 € 775
Va barrata la casella “Continuazione” colonna 8 per dire che si tratta del terreno rigo precedente. Codice 1 – piena proprietà terreno Codice 2 – affitto regime vincolistico
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ESEMPIO TERRENO CONDOTTO IN AFFITTO
Il Sig. Solido Gianpiero conduce in affitto il seguente terreno Reddito dominicale € 23,51 Reddito agrario € 19,37 Canone di affitto dal 1° aprile 2014 € 625
Il codice 4 identifica l’affittuario, non va indicato il reddito dominicale che dovrà essere indicato dal proprietario. Il reddito agrario invece deve essere indicato dall’affittuario
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ESEMPIO PERDITA DEL PRODOTTO PER EVENTI NATURALI
Il codice 2 CASI PARTICOLARI identifica la perdita del prodotto per eventi naturlai. E’ necessario aver presentato denuncia all’Uffico del Territtorio entro 3 mesi dalla data dell’evento dannoso ovvero almento 15 gg prima dell’inizio del raccolto se la data dell’evento non è determinabile.
Il Sig. Solido Gianpiero è proprietario del seguente terreno Reddito dominicale € 253,51 Reddito agrario € 112,37 Un evento naturale ha fatto perdere almeno il 30% (soglia minima) del prodotto ordinario totale esenzione IRPEF
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ESEMPIO PERDITA DEL PRODOTTO PER EVENTI NATURALI
L’agevolazione consiste nella non imponibilità del canone di locazione, ma l’agevolazione non include l’ulteriore rivalutazione.
Il Sig. Solido Gianpiero è proprietario del seguente terreno che concede in locazione a Mario Rossi di anni 37, per un canone annuo di € 1.065. Reddito dominicale € 253,51 Reddito agrario € 112,37 Il terreno è concesso in affitto a giovani agricoltori (giovane erà non superiore 40 anni, colt. Diretto/IAP, contratto non < 5 anni)
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LE NOVITÀ DEL QUADRO B REDDITO DA FABBRICATI
1 CEDOLARE SECCA
SOPPRESSIONE IMU DOVUTA IN DICHIARAZIONE
IMMOBILI LOCATI A SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
2
3
IMMOBILI DI LUSSO 4
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LE NOVITÀ DEL QUADRO B
IMMOBILI DI LUSSO
PER L’ANNO 2014, IN GENERALE, NON È DOVUTA L’IMU PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE (UNA PER CATEGORIA C2/C6/C7), PERTANTO IL RELATIVO REDDITO
CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF.
DIVERSAMENTE RISULTA DOVUTA L’IMU PER IL 2014 E PERTANTO NON SONO DOVUTE IRPEF E ADDIZIONALI PER ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ABITAZIONI PRINCIPALI E
PERTINENZE, COME NEL CASO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (“ABITAZIONI DI LUSSO”).
IN QUESTE IPOTESI, POICHÉ IL REDDITO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE NON CONCORRE AL
REDDITO COMPLESSIVO, NON SPETTA LA RELATIVA DEDUZIONE. NELLA COLONNA 12 “CASI PARTICOLARI IMU” VA INDICATO IL CODICE 2.
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ESEMPIO IMMOBILE DI LUSSO
Il Sig. Solido Gianpiero abita in un immobile sito a Trento categoria catastale A/1 rendita € 890,00
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LE NOVITÀ DEL QUADRO B
CEDOLARE SECCA
1. È STABILITA LA RIDUZIONE DELLA CEDOLARE SECCA AL 10% PER I CONTRATTI CONCORDATI 2014 – 2017
2. CEDOLARE SECCA DEL 10% COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI LOCAZIONE CONTRATTO CONCORDATO PER COMUNI PER I QUALI È
STATO DELIBERATO LO STATO DI EMERGENZA NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI IL 28 MAGGIO 2014
COMPILAZIONE COLONNA 9 SEZIONE II QUADRO B
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LE NOVITÀ DEL QUADRO B
CEDOLARE SECCA
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canone concordato per Comuni ad alta densità abitativa immobili in Comuni con eventi calamitosi
10%
Novità Unico CEDOLARE ALIQUOTA 10%
pag. 103
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LE NOVITÀ DEL QUADRO B
SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
DIFFERIMENTO SFRATTI AL 31.12.2014
PER I PROPRIETARI DI IMMOBILI LOCATI A SOGGETTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO – ART. 2 CO. 1 L. 9/2007 – CONSEGUENTI A PROVVEDIEMNTI DI SFRATTO IL REDDITO DA FABBRICATI NON CONCORRE A FORMARE
REDDITO IMPONIBILE
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ESEMPIO IMMOBILE A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO
Se viene indicato il codice 6 in colonna 7 non imponibilità dei canoni di locazione
Il Sig. Solido Gianpiero concede in affitto un immobile a canone libero ad € 500/mese (RC € 928,10). A seguito dei canoni non pagati si è rivolto al giudice. L’inquilino nonostante abbia ricevuto lo sfratto ottiene la sospensione L. n. 9/2007 (familiare ultrasessantacinquenne invalido > 66%)
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LE NOVITÀ DEL QUADRO C REDDITI DA LAVORO
1 NUOVO RIGO C14 – BONUS IRPEF
RIGO C4 – SOMME INCREMENTO PRODDUTTIVITÀ
RGIO C15 – CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ
2
3
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BONUS 80 EURO
1
È RICONOSCIUTO IN MISURA DIFFERENZIATA A SECONDA
DELL’AMMONTARE DEL REDDITO COMPLESSIVO, AL NETTO (C.M. 8/2014) DEL REDDITTO ABITAZIONE PRINCIPALE
NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONBILE
È RAPPORTATO AL PERIODO DI LAVORO NELL’ANNO
2
3
4 NELLA DETERMINAZIONE DELREDDITO OCMPLESSIVO VA
CONSIDERATO IL REDDITO ASSOGGETTATO A CEDOLARE
SONO ESCLUSI I REDDITI PER INCREMENTI DI PRODDUTTIVITÀ 88
CODICE INDICATO NEL PUNTO 119 DEELA CU 2015
CODICE 1: SE E’ STATO RICONOSIUTO IL BONUS E LO HA EROGATO IN TUTTO O IN PARTE IN COLONNA 2 VA INDICATO L’IMPORTO DEL PUNTO 120 CU
CODICE 2: SE IL DATORE DI LAVORO NON HA RICONOSIUTO O HA RICONOSCIUTO E NON HA EROGATO NEMMENO IN PARTE NO COMPILAZIONE DELLA COLONNA
Slide 89
L’IMPORTO DEL BONUS RICONOSCIUTO E NON EROGATO INDICATO AL PT 121 CU NON VA MAI INDICATO NEL MODELLO 730 NON RILEVA AI FINI DELLA
SPETTANZA 89
ESEMPIO BONUS IRPEF EROGATO
Il Sig. Solido Gianpiero ha percepito € 13.650 come reddito lavoro dipendente – ritenute Irpef € 1.541 addizionale comunale acconto 2014 € 29 – addizionale comunale saldo 2014 € 80 – addizionale comunale regionale € 168 – addizionale comunale acconto 2015 € 33. Bonus Irpef erogato € 640
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ESEMPIO BONUS IRPEF NON EROGATO Il Sig. Solido Gianpiero ha percepito € 13.650 come reddito lavoro dipendente – ritenute Irpef € 1.541 addizionale comunale acconto 2014 € 29 – addizionale comunale saldo 2014 € 80 – addizionale comunale regionale € 168 – addizionale comunale acconto 2015 € 33. Bonus Irpef non erogato.
Il bonus sarà riconosciuto al rigo 66/67 730/3 91
ESEMPIO BONUS IRPEF NON SPETTANTE NON EROGATO
Il Sig. Solido Gianpiero ha percepito € 26.650 come reddito lavoro dipendente – ritenute Irpef € 1.541 addizionale comunale acconto 2014 € 29 – addizionale comunale saldo 2014 € 80 – addizionale comunale regionale € 168 – addizionale comunale acconto 2015 € 33.
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ESEMPIO BONUS IRPEF NON SPETTANTE MA EROGATO
Il Sig. Solido Gianpiero ha percepito € 26.650 da due datori di lavoro come reddito lavoro dipendente – ritenute Irpef € 1.541 addizionale comunale acconto 2014 € 29 – addizionale comunale saldo 2014 € 80 – addizionale comunale regionale € 168 – addizionale comunale acconto 2015 € 33 – bonus IRPEF € 640 totali.
Il bonus sarà eliminato compilazione rigo 68 730/3 93
LE NOVITÀ DEL QUADRO C
SOMME INCREMENTO OCCUPAZIONALE – C4
IL RIGO C4 DEVE ESSERE (SEMPRE) COMPILATO DAI LAVORATORI CHE HANNO PERCEPITO COMPENSI PER INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITA’.
SU TALI SOMME APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10%.
L’APPLICAZIONE SUSSISTE SE: A) COMPENSI PER INCREMENTI NON SUPERIORI AD € 3.000 B) SE IL REDDITO DEL LAVORATORE NON ECCEDE € 40.000 PER IL 2013
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LE NOVITÀ DEL QUADRO C
SOMME INCREMENTO OCCUPAZIONALE – C4
SEMPRE LA COMPILAZIONE SE LA CU SONO COMILATI I PUTNI DA 201 A 205
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LE NOVITÀ DEL QUADRO D – ALTRI REDDITI
1 NUOVA MISURA DELLA RITENUTA DIVIDENDI 26% DALL’1.7.2014
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ESEMPIO DIVIDENDI DA FONTE ITALIANA E ESTERA
Il Sig. Solido Gianpiero ha percepito € 8.000 da società italiana conseguiti dalla società ALFA S.r.l. post 31/12/2007 e dividendi da fonte estera regime fiscale privilegiato per € 5.800 per i quali ha subito una ritenuta frontiera € 1.508.
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ESEMPIO DIVIDENDI DA FONTE ITALIANA E ESTERA
Il Sig. Solido Gianpiero da estera regime fiscale ordinario per € 3.975 imponibili 49,72% ritenute subite € 826,80. Le imposte pagate all’estero ammontano ad € 296,00.
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LE NOVITÀ DEL QUADRO E - ONERI
1
NUOVI CODICI 36 E 37 PER LE ASSICURAZIONI E NUOVO LIMITE DI DETRAZIONE
EROGAZIONI LIBERALI ATTIVITÀ CULTURALI E INCOMPATIBILITÀ ART-BONUS
INDEDUCIBILITÀ CONTRIBUTO AL SSN RC AUTO
2
3
4 NUOVA DEDUZIONE ACQUISTO E LOCAZIONE DI ABITAZIONE
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LE NOVITÀ DEL QUADRO E - ONERI
5 PROROGA DETRAZIONI 50% E 65% + BONUS MOBILI
DETRAZIONE INQUILINI ALLOGGI SOCIALI IMMOBILI ABITAZIONE PRINCIPALE
NUOVO RIGO – E82 - DETRAZIONE LOCAZIONE TERRENI AGRICOLI A IAP E COLTIATORI AGRICOLI ETA’ < 35 ANNI
6
7
8 EROGAZIONI LIBERALI LIBERALI ONLUS DAL 24% AL 26% LIMITE
MASSIMO € 2.065
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LE NOVITÀ DEL QUADRO E
PREMI ASSICURATIVI
VECCHIE REGOLE (VECCHIO CODICE 12):
- MORTE O INVALIDITÀ PERMANENTE NON INFERIORE AL 5% - NON AUOSUFFICIENZA ATTI QUOTIDIANI
DETRAZIONE LINUTE MASSIMO € 630,00
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LE NOVITÀ DEL QUADRO E
PREMI ASSICURATIVI
NUOVE REGOLE:
A) CODICE 36 - LIMITE GENERALE DI DETRAIBILITÀ € 530,00 PER PREMI: - ASSICURAZIONI MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE NON INFERIORI AL 5% - ASSICURAZIONI VITA E CONTRO GLI INFORTUNI B) CODICE 37 PER I PREMI DI RISCHIO NON AUTOSUFFICIENZA LIMITE DI
DETRAIBILITÀ € 1.291 AL NETTO DEI PREMI CORRISPOSTI PER CODICE 36
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LE NOVITÀ DEL QUADRO E
PREMI ASSICURATIVI
ESEMPIO
MARIO ROSSI HA VERSATO NEL 2014 I SEGUENTI PREMI: - RICHIO MORTE € 350 - INVALIDITA’ PERMANENTE NON < 5% € 300 - NON AUTOSUFFICIENZA € 2.150
RISCHIO MORTE E INVALIDITÀ LIMITE DETRAZIONE € 530 NON AUTOSUFFICIENZA LIMITE DETRAZIONE È PARZIALMENTE DETRAIBILE €
1.291 - € 530 = € 761
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LE NOVITÀ DEL QUADRO E
PREMI ASSICURATIVI
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Assicurazioni morte o invalidità permanente min. 5% (RP8 - RP14 cod. 36)
€ 530
Assicurazioni non autosufficienza (al netto morte e invalidità) (RP8 - RP14 cod. 37)
€ 1.291,14
36
37
Novità Unico LIMITE DETRAZIONE ASSICURAZIONE
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Misura deduzione 20%
Ammontare massimo spesa € 300.000
Ripartizione 8 anni
Tipo investimento Acquisto, ristrutturazione, costruzione abitazioni non di lusso, classe energ. A o B
Requisito Locazione agevolata entro 6 mesi acquisto
Importo su cui computare deduz. Spesa sostenuta + interessi
Novità Unico DEDUZIONE IMMOBILI DA LOCARE
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Arrivederci al prossimo incontro:
VideoFisco – 20 maggio 2015
Dichiarazioni dei redditi (3ª parte): Studi di settore,
casi di compilazione e aspetti pratici, focus operativo su quadro RP oneri detraibili e deducibili
a cura di Andrea Bongi e Cristiano Corghi
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