SLIDE Legge di stabilità 2014 -...
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
Dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara
NOVITÀ FISCALI PER LE IMPRESE
L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
L’ACE (aiuto alla crescita economica) è beneficio fiscale a favore delle imprese che utilizzano capitale di rischio piuttosto che capitale di terzi. L’agevolazione consiste in una deduzione dall’imponibile IRES pari al “rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”, inteso come immissione di nuovo capitale di rischio da parte dei soci sotto forma di apporti in denaro o accantonamento utili a riserva. L’agevolazione viene determinata applicando, all’incremento di capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso alla data del 31.12.2010, una determinata percentuale rappresentativa del rischio d’impresa che, per i primi tre anni di applicazione della norma è fissata nella misura del 3%. Il beneficio trova applicazione dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011.
Art. 1 DL 201/2011
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Soggetti con esercizio coincidente
con l’anno solare
Soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare
Dal 2011
Dall’esercizio in corso al 31.12.2011
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DECORRENZA
L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
AMBITO SOGGETTIVO
Società ed enti residenti di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIRSpa, Srl, Sapa, Società cooperative e di mutua assicurazione e altro residenti
nel territorio dello Stato;enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali residenti nel territorio dello Stato.
Società ed enti commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR con riferimento alle stabili organizzazioni nel territo rio dello Stato
Società e enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
Imprese individuali e società in accomandita semplice e in nome collettivo in regime di contabilità ordinaria
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
L’agevolazione, ai sensi dell’art. 9 del decreto attuativo, non siapplica:
▪ agli enti non commerciali ;▪ alle società assoggettate alle procedure di fallimento , dall’inizio
dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento;▪ alle società assoggettate alle procedure di liquidazione coatta ,▪ alle società che svolgono come attività prevalente quelle
attività per le quali hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 155del TUIR («Tonnage Tax»)
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SOGGETTI ESCLUSI
L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
DETERMINAZIONE DEL «BONUS»
L’agevolazione si ottiene deducendo dal reddito complessivo netto dichiarato , l’importo corrispondente al “rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”.L’incentivo è deducibile dal reddito complessivo, cioè interviene dopo aver determinato il reddito complessivo netto già ridotto di eventuali perdite pregresse. Questo significa che esso non può determinare una perdita fiscale o una maggior perdita fiscale per l’impresa ma, qualora il rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto dichiarato, la quota non fruita può essere riportata a nuovo e computata in aumento dell’importo dell’agevolazione rilevante nei futuri esercizi.
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
DETERMINAZIONE DEL «BONUS»
“Rendimento nozionale”Percentuale che esprime il rischio d’impresa da applicarsi sul “nuovo capitale proprio”. Questo rendimento, per i primi tre periodi di applicazione della norma è fissato al 3%.
Il “nuovo capitale proprio”Variazione positiva del capitale proprio rispetto al patrimonio esistente alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, senza tener conto dell’utile di esercizio.
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
▪Per le imprese di nuova costituzione è stato stabilito che rileva ai fini dell’incremento tutto il patrimonio conferito . (art. 1 co. 6, DL 201/2011)
▪Per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti costituite successivamente al 31.12.2010 si assume come incremento anche il patrimonio di costituzione o il fondo di dotazione per l’ammontare derivante da conferimenti in denaro.
(art. 5 co. 6 decreto attuativo).
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REGOLE «SPECIALI»
L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
VARIAZIONI IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
(+) Conferimenti in denaro (rilevano gli aumenti di capitale sociale ma anche i conferimenti
destinati alla copertura di perdite o contabilizzati a riserva)
(-) riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo
effettuate
(+) Utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a
riserve non disponibili
(-) acquisti di partecipazioni in società controllate (acquisti di aziende
o rami di aziende)
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POSTE UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEL «BONUS»
L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
Versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione
Versamenti a fondo perduto o in conto capitale (senza obbligo di restituzione), compresi quelli in conto futuro aumento di capitale
Versamenti dei soci per sopraprezzo azioni o quote
Versamenti per gli interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote
Conversione di obbligazioni in azioni
Rinunce incondizionate dei soci al diritto allarestituzione di crediti verso la società purché aventi natura finanziaria
Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale
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POSTE UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEL «BONUS»
L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
Dividendi
Capitale sociale
Riserve di capitale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva per versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale
Riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni
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POSTE UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEL «BONUS»
L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
NORME ANTIELUSIVE
▪ Acquisto di aziende e partecipazioniTra le variazioni in diminuzione del nuovo capitale proprio rilevano gli acquisti di aziende o di rami d’azienda. Il Decreto attuativo limita l’applicazione della disposizione antielusiva, ai soli casi di acquisizione di aziende facenti parti di uno stesso gruppo. Si vuole, infatti evitare che, i trasferimenti a titolo oneroso di società all’interno di un gruppo, possano essere finalizzati alla rigenerazione di capitale preesistente in capitale “nuovo”, senza una reale immissione di denaro all’interno di uno stesso gruppo.
▪ Conferimenti in denaroI conferimenti effettuati successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, o divenuti tali a seguito del conferimento, rappresentano, ai sensi dell’art. 10, comma 2, variazioni in diminuzione del nuovo capitale proprio. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio.
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
NORME ANTIELUSIVE
▪ Conferimenti in denaro provenienti dall’esteroI conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, e quelli provenienti da soggetti domiciliati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni ai fini tributari rappresentano, in capo ai soggetti che li ricevono, variazioni in aumento irrilevanti ai fini ACE.
▪ Crediti di finanziamentoAltra sterilizzazione in presenza di un incremento dei crediti di finanziamento, nei confronti di soggetti appartenenti al gruppo, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010.
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
Il decreto attuativo ha imposto un limite ai fini della determinazione del beneficio che riguarda il patrimonio netto. In particolare stabilisce che, in ciascun esercizio, la variazione in aumento rilevante ai fini dell’ACE, risultante dalla somma algebrica delle variazioni positive e negative, non possa comun que eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio , con esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie (computando anche l'utile o la perdita, come evidenziato dalla circ. Agenzia delle Entrate 20.9.2012 n. 35, § 1.2).
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LIMITE DEL PATRIMONIO NETTO
L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
Per quanto riguarda le imprese individuali e le società in accomandita semplice o in nome collettivo in regime di contabilità ordinaria per natura o per opzione, il decreto attuativo ha stabilito una modalità di calcolo del beneficio ACE estremamente semplificata .
Per questi soggetti, il totale agevolabile ai fini ACE corrisponde al patrimonio netto, così come risultante dalla contabilità al temine di
ciascun esercizio.
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SOGGETTI IRPEF
L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
Viene incrementato il rendimento nozionale dall’attuale 3% al:▪ 4% per il periodo d’imposta 2014▪ 4,50% per il periodo d’imposta 2015▪ 4,75% per il periodo d’imposta 2016 e successivi
Viene inoltre previsto che, per il calcolo degli acconti 2014 e 2015,si utilizzi il rendimento nozionale relativo al periodo d’impostaprecedente
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NOVITÀ DELLA DI LEGGE STABILITÀ 2014
L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
PERDITE SU CREDITI
La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere didimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all’art. 101, co.5, del TUIR), in tutti i casi di “cancellazione dei crediti dal bilanciooperata in applicazione dei principi contabili”
Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi deicrediti, di carattere “giuridico”, che determinano la cancellazionedegli stessi dal bilancio
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PERDITE SU CREDITI
NOVITÀ DELLA DI LEGGE STABILITÀ 2014
Rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi (a titolo esemplificativo):▪ Cessione del credito▪ Transazione con riduzione definitiva del debito▪ Rinuncia al credito▪ Prescrizione (ipotesi già prevista a seguito delle modifiche
apportate dal DL 83/2012)
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PERDITE SU CREDITI
NOVITÀ DELLA DI LEGGE STABILITÀ 2014
Decorrenza: a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013
Resta fermo il potere dell’A.F. di sindacare l’elusivitàdell’operazione, ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/73, nonchél’inerenza in presenza di un’operazione antieconomica chedissimuli un atto di liberalità (principio già affermato nella C.M. n.26/E/2013)
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PERDITE SU CREDITI
NOVITÀ DELLA DI LEGGE STABILITÀ 2014
LEASING
LEASING: TRATTAMENTO FISCALE
beni mobili �
solo a condizione che la durata del contratto non fosse non superiore ai due terzi del periodo di ammortamento determinato sulla base dell’applicazione dei coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto del 31.12.1988
beniimmobili
�
solo se la durata del contratto non fosse inferiore ai due terzi del periodo ordinario di ammortamento considerando, però, che se l'applicazione di tale regola determinava un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto, la deduzione era ammessa se la durata del contratto non era, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Regola 11-18 anni
autovetture �
(art.164, co.1, lett. b) TUIR) la durata del contratto doveva essere pari alla durata per periodo d’ammortamento del bene (in linea di massima 4 anni visto che tali beni hanno un’aliquota di ammortamento del 25%). Regola ammortamento intero
Contratti in corso al 29.4.2012
LEASING
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Contratti stipulati dal 29.4.2012
“Per l'impresa utilizzatrice che imputa a Conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a …
EsempioSe il bene avesse un piano di ammortamento di 6 anni , la durata minimasulla quale computare la deduzione dei canoni sarebbe di 4 anni (2/3 delperiodo di ammortamento). L’impresa potrà anche decidere di stipulare uncontratto di durata più breve, ad esempio 2 anni: la deduzione saràcomunque assicurata, salvo effettuare variazioni in aumento per limitare ladeduzione del canone ad un arco temporale quadriennale.
LEASING
LEASING: TRATTAMENTO FISCALE
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DETERMINAZIONE DEL CANONE DEDUCIBILE
Occorre suddividere l’intero importo del canone, e non solo la quota capitale, per la durata fiscale del contratto
Bene € 100.000, interessi € 30.000, contratto di 3 anni, durata fiscale 5 anni, riscatto € 10.000. Costo contrattuale € 120.000/ 3 anni = 40.000 canone.Quota capitale 30.000, quota interessi 10.000. Il costo contrattuale va diviso per 5 anni > 120.000/5= 24.000Calcolo quota interessi con D.M. 24.4.1998 > 90.000/5= 18.000che va confrontato non con 40.000 (canone civilistico) ma con 24.000 (canone deducibile) >>>> interessi passivi = 6.000
LEASING
C.M. 17/2013
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La quota capitale determinata considerando la durata fiscale del contratto è anche il montante per determinare la quota terreno indeducibile
DETERMINAZIONE QUOTA TERRENO PER LEASING IMMOBILIARI
LEASING
Esempio▪ valore immobile 2.000.000▪ interessi 900.000 ▪ riscatto 200.000▪ durata contrattuale 15 anni ▪ quota imputata a c.e. 180.000 di cui 120.000 capitale e 60.000 interessi▪ quota fiscale deducibile 2.700.000/18 = 150 di cui 100.000 capitale e
50.000 interessi▪ Il 20% (o 30%) si calcola su 100.000 e non su 120.000
C.M. 17/2013
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Soggetti art. 5 > canone imputato a conto economico è deducibile salvoquota interessi che però, ai fini IRAP, sono desunti dalla durata civilisticadel contratto
IRAP
LEASING
EsempioUna società acquista macchine elettroniche di ufficio. ▪ coefficiente di ammortamento pari al 20%, periodo di ammortamento 60 mesi. ▪ Il periodo di durata minima fiscale è pari a 40 mesi ( 2/3 di 60). ▪ La durata effettiva del contratto di leasing é di 24 mesi. ▪ Quota canone civilistico di competenza € 12.000 all’anno. ▪ Costo concedente € 20.000, costo complex € 24.000, interessi passivi € 4.000.
C.M. 17/2013
12.000 – (20.000/24 x 12) 10.000 = 2.000
ai fini IRES la quota interessi é diversa da quella calcolata ai fini IRAPquota interessi IRES 1.200, quota interessi IRAP 2000
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POSSIBILI CASISTICHE A FINE CONTRATTO
1. Riscatto
LEASING
C.M. 17/2013
� Valore riscatto viene ammortizzato
� La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone
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POSSIBILI CASISTICHE A FINE CONTRATTO
2. Cessazione senza riscatto
LEASING
C.M. 17/2013
▪ La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone
3. Cessione contratto
▪ La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta in unica soluzione nel periodo d’imposta di cessione del contratto
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LEASING
Viene modificata la disciplina fiscale sulla deduzione dei canoni dileasing, prevedendo che:▪ professionisti : deduzione canoni leasing immobiliare per un
periodo non inferiore a 12 anni (e non più con un minimo di ottoed un massimo di 15 anni)
▪ Imprese : deduzione per i canoni di leasing mobiliari per unperiodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (enon più 2/3), mentre per i beni immobili viene previsto un periodonon inferiore a 12 anni (e non più tra un minimo di 11 ed unmassimo di 18 anni)
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
LEASING
▪ Resta immutato il periodo di quattro anni per la deduzione dei canoni di leasing per i veicoli a deducibilità limitata
▪ Le nuove regole si applicano ai contratti di locazione finanziari stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1.1.2014)
▪ Viene anche eliminata la doppia applicazione IPT per i veicoli detenuti in leasing
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
LEASING
Vengono previste novità (dal 1.1.2014) anche per l’applicazione delle imposte indirette in caso di cessione dei contratti di leasing immobiliari, ed in particolare:• sono soggette all’imposta di registro fissa di euro 200 (così
innalzata dal DL 104/2013) le cessioni di contratti di leasing di immobili strumentali di cui all’art. 10, n. 8-ter), del DPR 633/72
• sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali del 4% le cessioni di contratti di leasing di immobili strumentali di cui all’art. 10, n. 8-ter), del DPR 633/72, sul prezzo convenuto aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare e del prezzo di riscatto
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
ALTRE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
▪ A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, è deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo il 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali
▪ Per l’anno 2013, tale misura è elevata al 30%
▪ Resta ferma l’indeducibilità ai fini IRAP
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DEDUZIONE IMU
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
La disposizione si applica con riferimento ai soli immobilistrumentali (per natura o per destinazione)
Resta pertanto indeducibile l’IMU pagata in relazione agli immobilipatrimoniali (art. 90 del TUIR)
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DEDUZIONE IMU
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
▪ Differenze con l’art. 15, co. 16 ss., del DL 185/2008: non è ammessa la rivalutazione solo civilistica (L. 342/2000);
▪ Accessibile da parte di tutti gli esercenti attività d’impresa, compresi quelli in contabilità semplificata ; riguarda beni materiali (esclusi gli immobili merce ) ed immateriali, ad eccezione dei costi pluriennali , nonché le partecipazioni di controllo e collegamento, iscritti nel bilancio 2012
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
▪ Deve essere effettuata per categorie omogenee , e può riguardare anche i beni completamente ammortizzati(DM 162/2001);
▪ La contropartita contabile rappresenta una riserva in sospensione d’imposta ;
▪ Imposta sostitutiva del 16% (per i beni non ammortizzabili, 12%);
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
▪ L’imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pariimporto, la prima delle quali entro la data di versamento delleimposte dovute in base a UNICO 2014
▪ Le successive due rate sono da versare entro il termine diversamento delle imposte in base a UNICO 2015 e 2016
▪ Non sono previsti interessi
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
Categorie omogenee▪ i beni materiali ammortizzabili , diversi dagli immobili e dai
beni mobili registrati, sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento;
▪ gli immobili si distinguono in fabbricati non strumentali (cd. immobili “patrimonio”), fabbricati strumentali per natura, fabbricati strumentali per destinazione, aree non fabbricabili e aree fabbricabili;
▪ i beni iscritti in pubblici registri sono a loro volta raggruppati in categorie omogenee a seconda che si tratti di aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni;
▪ i singoli beni immateriali costituiscono categoria omogenea a se stante.
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
Modalità di rivalutazione dei beni d’impresa
▪ Incremento del valore iscritto nell’attivo patrimoniale
▪ Riduzione del fondo di ammortamento
▪ Metodo misto
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
Affrancamento riserva
▪ È possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione, mediante
pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%, da
versarsi in tre rate annuali senza interessi (stesse scadenze
imposta sostitutiva ordinaria)
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
Viene introdotta una deduzione IRAP a regime, a favore dei soggettiche incrementano, a partire dal periodo d’imposta 2014, il numerodei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato,rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con ilmedesimo contratto, nel periodo d’imposta precedente
La deduzione spetta per il periodo d’imposta in cui è avvenutal’assunzione con contratto a tempo indeterminato, e per i duesuccessivi, per un importo annuo non superiore a euro 15.000, perciascun nuovo dipendente
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DEDUZIONE IRAP CUNEO FISCALE
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
Pre-condizione: sussistenza di un incremento occupazionale
Calcolo: si sottrae al numero dei dipendenti a tempo indeterminatorisultanti al termine dell’esercizio la media occupazionale relativa alperiodo d’imposta precedente. Se tale “delta” è positivo è possibileprocedere al calcolo dell’agevolazione, per i nuovi assunti nelperiodo d’imposta (il 2014 è il primo anno agevolabile)
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DEDUZIONE IRAP CUNEO FISCALE
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
Calcolo deduzione: spetta in relazione ai nuovi assunti nel periodod’imposta con contratto a tempo indeterminato
La deduzione spetta in misura pari al minor valore tra i seguenti:▪ Costo effettivo personale neo-assunto nel periodo d’imposta per
il quale si intende fruire della deduzione▪ Valore massimo di 15.000 (ragguagliato ad anno)▪ Incremento del costo del personale risultante dal bilancio di
esercizio
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DEDUZIONE IRAP CUNEO FISCALE
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
La deduzione spetta anche per i due periodo d’imposta successivirispetto a quello in cui è avvenuta l’assunzione:• senza alcun ragguaglio (opera solo per il primo anno)• anche in assenza di incremento occupazionale (che si riflette
unicamente sulla possibilità di fruire della deduzione per i neo-assunti nel periodo d’imposta)
• purché permanga il rapporto di lavoro
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DEDUZIONE IRAP CUNEO FISCALE
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
Per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES), per le relative addizionali ed imposte sostitutive delle imposte sui redditi, e per l’IRAP, viene introdotto un meccanismo di “certificazione” dei crediti simile a quello vigente in ambito IVA. L’utilizzo in compensazione “verticale” per importi superiori a euro 15.000, è subordinato alternativamente:▪ al visto di conformità nella dichiarazione▪ alla sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo
incaricato della revisione legale (se esistente).
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COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
▪ La norma non contiene l’ulteriore restrizione, prevista per i crediti IVA, riguardante l’obbligo di differimento della compensazione al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge, per i crediti di importo superiore a euro 5.000.
▪ Le nuove limitazioni descritte decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 per cui essi trovano applicazione, per i soggetti solari, a partire dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP relative al 2013, con impatto sulle compensazioni operate dal 1.1.2014 per i crediti maturati al 31.12.2013.
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COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
ALTRE NOVITÀ FISCALI
ALTRE NOVITÀ FISCALI
La detrazione per le spese per riqualificazione energetica edificiviene stabilita nelle seguenti misure:▪ 65% anche alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014▪ 50% alle spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2015.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la detrazionedel 50% è prolungata fino al 31.12.2016.
Restano invariate le misure massime di detrazione.
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DETRAZIONE 55% - 65%
Per le spese relative alla ristrutturazione edilizia, relativeall’adozione di misure antisismiche, fino ad un importomassimo di euro 96.00, la detrazione è fissata:▪ al 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2014▪ al 50%, per le spese sostenute dal 1.1.2015 fino al
31.12.2015.
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DETRAZIONE 55% - 65%
ALTRE NOVITÀ FISCALI
▪ Per coloro che fruiscono della detrazione 36% - 50%, viene inoltreprorogata per l’anno 2014 la detrazione del 50% per le spesesostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomesticifinalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, perun ammontare massimo di euro 10.000
▪ Resta ferma per tutte le detrazioni la ripartizione in 10 quoteannuali.
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DETRAZIONE 36% - 50%
ALTRE NOVITÀ FISCALI
Relativamente al “bonus” mobili, viene stabilito che le spese perl’acquisto di mobili non possono essere superiori alle spese per ilavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamentecollegate.
Tale limite si applica per le spese sostenute dal 1.1.al 31.12.2014,relativamente alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2015 perlavori di ristrutturazione.
Dubbi per spese per acquisto mobili a “cavallo” 2013 e 2014.
[Disposizione soppressa dall’art. 1 co. 2 lett. a) del DL 151/2013]
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DETRAZIONE 36% - 50%
ALTRE NOVITÀ FISCALI
Terreni e quote di partecipazione in società non qu otate▪ Terreni lottizzati o terreni sui quali sono state costruite
opere per renderli edificabili▪ Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria▪ Terreni agricoli▪ Partecipazioni in società non quotate
Terreni e quote possedute alla data dell'1.1.2014 e non rientranti nell’esercizio di imprese commerciali dai seguenti contribuenti:
▪ persone fisiche;▪ enti non commerciali;▪ società semplici.
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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
ALTRE NOVITÀ FISCALI
La rivalutazione richiede la redazione, entro il 30.6.2014, di una perizia di stima asseverata, con riferimento per la valutazione all’1.1.2014
I soggetti abilitati alla redazione ed asseverazione della perizia sono i medesimi già previsti per le precedenti edizioni della rivalutazione
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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
ALTRE NOVITÀ FISCALI
L’imposta sostitutiva è determinata applicando al valore del terreno o della partecipazione, così come risulta dalla perizia di stima redatta dai professionisti abilitati, ed in misura pari:� al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate� al 2% per le partecipazioni non qualificate
L’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere versata alternativamente:▪ in un’unica soluzione entro il 30.6.2014;▪ in tre rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
� 1°rata, entro il 30.6.2014;� 2°rata, entro il 30.6.2015 + interessi 3% annuo calcolati dal
30.6.2014;� 3°rata, entro il 30.6.2016 + interessi 3% annuo calcolati dal
30.6.2014.
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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
ALTRE NOVITÀ FISCALI
▪ Non è possibile rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramentodella perizia di stima in quanto nell’atto di cessione del terreno deveessere indicato il valore risultante dalla perizia (in senso contrario Cass.30.12.2011 n. 30729)
▪ In presenza di terreni acquisiti per successione o donazione il costod’acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza è semprequello risultante dalla denuncia di successione o nell’atto di donazione.
▪ Le quote di partecipazione possono essere cedute anche prima dellaredazione della perizia di stima
▪ È prevista la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovutal’imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione deimedesimi beni (conferma C.M. 1/E/2013).
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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
ALTRE NOVITÀ FISCALI
C.M. 1/2013
▪ Valore di rivalutazione indicato nell’atto di cessione :applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sulvalore di perizia, e riconoscimento di detto valore quale costo per ladeterminazione della plusvalenza, anche se il corrispettivo èinferiore.
▪ Valore indicato nell’atto inferiore al valore rivalutato : si rendonoapplicabili le regole ordinarie per la determinazione dellaplusvalenza, senza tener conto del valore rideterminato.
▪ Cessione dei diritti edificatori : essendo trascrivibili, godono dellostesso regime pubblicitario dei diritti reali, e come tali possonoquindi essere oggetto di rivalutazione.
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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
ALTRE NOVITÀ FISCALI
▪ È prevista l’emanazione, entro il 31.1.2014, di provvedimentinormativi di razionalizzazione delle detrazioni d’imposta di cuiall’art. 15 del TUIR, al fine di assicurare maggior gettito per l’anno2014, e a decorrere dall’anno 2015
▪ Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddettiprovvedimenti, la norma stabilisce la riduzione in un puntopercentuale per l’anno 2013 (si passa quindi dall’attuale 19% al18%), e di due punti percentuali (e quindi dal 19% al 17%) a partiredal 2014, dell’aliquota di detrazione
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REVISIONE ONERI DETRAIBILI IRPEF
ALTRE NOVITÀ FISCALI
A partire dall’anno 2014, sono abrogate le seguenti agevolazioni fiscalie crediti d’imposta:▪ Regime fiscale di attrazione europea (art. 41 del DL 78/2010)▪ Distretti produttivi (art. 3, co. da 1 a 4, del DL 5/2009)▪ Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5 L. 449/97)▪ Esenzione plusvalenze sulla cessioni di partecipazioni sociali (art.
68, co. 6-bis e 6-ter, del TUIR)
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ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA
ALTRE NOVITÀ FISCALI
Viene rivista la disciplina del reclamo di cui all’art. 17-bis del DLgs.546/92, con le seguenti modifiche (applicabili dagli atti notificati adecorrere dal 60esimo giorno successivo all’entrata in vigore dellanorma):▪ la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del
ricorso▪ L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali
ed assistenziali▪ Per il computo del termine di 90 giorni, si applicano le disposizioni
processuali▪ La riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all’atto
oggetto del reclamo fino alla data dalla quale decorre il termine dicui all’art. 22 del DLgs. 546/92
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RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA
ALTRE NOVITÀ FISCALI
Viene istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa sudue presupposti: il possesso di immobili e l’erogazione e fruizione diservizi comunali
La IUC si compone:▪ dell’imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
proprietario dell’immobile, escluse le abitazioni principali▪ della TASI, riferita ai servizi indivisibili, dovuta sia dal proprietario
che dall’utilizzatore▪ della TARI, riferita ai rifiuti, destinata a finanziare il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
ALTRE NOVITÀ FISCALI
Le modifiche all’IMU riguardano i seguenti aspetti:▪ conferma che l’IMU non si applica all’abitazione principale e relative
pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
▪ I Comuni possono considerare assimilata all’abitazione principale:- l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o cura, a condizione che lo stesso non sia locato
- l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non sia locato
- l’immobile concesso in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale
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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU
ALTRE NOVITÀ FISCALI
Viene confermato che l’IMU non si applica altresì:▪ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
▪ ai fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali▪ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento, ecc., del matrimonio
▪ all’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenza anagrafica
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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU
ALTRE NOVITÀ FISCALI
• Viene previsto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale,classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché dellerelative pertinenze, si detraggono euro 200, fino a concorrenzadell’imposta, rapportati al periodo dell’anno in cui permane taledestinazione.
• In presenza di più soggetti, la detrazione è attribuita in misuraproporzionale
• I Comuni possono elevare la misura della detrazione, fino aconcorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio dibilancio
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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU
ALTRE NOVITÀ FISCALI
Infine viene previsto che:� Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU
esclusivamente in via telematica� gli altri soggetti passivi possono presentare la dichiarazione anche
in modalità telematica� Il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali è
effettuato in tre rate di cui:� le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta
complessivamente dovuta per l’anno precedente, entro il 16giugno e 16 dicembre
� la terza, a conguaglio, entro il 16 giugno dell’anno successivo aquello cui si riferisce il versamento
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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU
ALTRE NOVITÀ FISCALI
� È una componente della IUC e riguarda i servizi indivisibili
� Di fatto ha le stesse regole dell’IMU sulla prima casa
� Il range di aliquota va dallo 0,1% allo 0,25%, e la somma delle duecomponenti IMU-TASI non può superare in totale:� 1,06% per gli immobili che non costituiscono abitazioni principali
(0,25% Tasi + 0,86% Imu)� 0,6% per gli immobili che costituiscono abitazione principale
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TASI
ALTRE NOVITÀ FISCALI
� In alcuni casi la TASI potrà essere a carico sia del proprietario siadell’utilizzatore, poiché il Comune otrà stabilire in capo al locatarioun’imposizione in misura compresa tra il 10% ed il 30%
� Base imponibile: è quella prevista per l’applicazione dell’IMU
� Immobili in leasing: tributo dovuto dal locatario (utilizzatore)
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TASI
ALTRE NOVITÀ FISCALI
� Si tratta della “vecchia” Tares, dovuta in base ai metri quadrati disuperficie calpestabile, anche se il Comune può commisurarla allaquantità di rifiuti prodotti in relazione agli usi ed alle tipologie delleattività svolte ed al costo dello smaltimento dei rifiuti
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TARI
ALTRE NOVITÀ FISCALI
� Viene introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, l’imponibilitàai fini Irpef del 50% del reddito degli immobili abitativi non locati,ubicato nello stesso Comune in cui il contribuente risiede
� Con tale disposizione, si attenua il principio di alternatività IMU-IRPEF per gli immobili non locati
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ALTERNATIVITÀ IMU-IRPEF
ALTRE NOVITÀ FISCALI
▪ I pagamenti relativi a canoni di locazione di unità abitative sonocorrisposti obbligatoriamente, a prescindere dall’importo (ancheinferiore a 1.000 euro), in forme e modalità che escludano l’uso delcontante e ne assicurino la tracciabilità anche ai finidell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delleagevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e delconduttore
▪ Questione: applicabilità sanzioni “antiriciclaggio” di cui all’art. 49 delDLgs. 231/2007, non richiamato dalla novità in questione, che hainserito un nuovo co. all’art. 12 del DL 201/2011
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PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE
ALTRE NOVITÀ FISCALI
Viene introdotto il nuovo art. 17-bis del DPR 633/72, secondo cui:• Co. 1: i soggetti passivi IVA che acquistano servizi di pubblicità e
link sponsorizzati on line (anche tramite centri media e operatoriterzi), sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partitaIVA rilasciata dall’A.F.
• Co. 2: gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati cheappaiono nelle pagine dei motori di ricerca visualizzabili in Italiadevono essere acquistati tramite soggetti titolari di partita IVArilasciata dall’A.F.
[Applicazione della disposizione rinviata al 1.7.2014, ai sensi dell’art. 1co. 1 del DL 151/2013]
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WEB TAX
ALTRE NOVITÀ FISCALI
▪ Ai fini delle imposte sui redditi, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line, nella determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, dovranno far riferimento alle regole sul transfer pricing con la possibilità di interpellare le Entrate ricorrendo al ruling internazionale
▪ Infine, si stabilisce oltre all'obbligo di acquisto di inserzioni pubblicitarie online da soggetti con partita Iva in Italia, anche che il pagamento della pubblicità on-line e dei servizi ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario o con altri strumenti di pagamento in grado di consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario
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WEB TAX
ALTRE NOVITÀ FISCALI
È previsto che:
▪ la disciplina dell’art. 110, co. 7, del TUIR, deve intendersi applicabile anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap
▪ Alle rettifiche di valore non si applica la sanzione per infedele dichiarazione per i periodo d’imposta per i quali è già stata presentata la dichiarazione
▪ Le nuove disposizioni non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione
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TRANSFER PRICING IRAP
ALTRE NOVITÀ FISCALI
IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
(art. 26 DL 104/2013)
▪ L’art. 26 del DL 104/2013 prevede che, a partire dagli atti immobiliari perfezionati dal 1.1.2014, soggetti ad imposta di registro, la stessa si applichi:� nella misura ordinaria del 9%� nella misura ridotta del 2%, se il trasferimento ha per oggetto
immobili abitativi con acquirente con requisiti “prima casa”▪ In ogni caso, l’imposta non può essere inferiore a euro 1.000, e vengono
soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali
▪ Nota bene: la legge di stabilità 2014 innalza al 12% l’aliquota dovuta per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli
IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
NOVITÀ DL N.104/2013
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▪ Per gli atti soggetti alle “nuove” aliquote del 9% e del 2% di imposta diregistro, si rendono applicabili le imposte ipotecarie e catastali nellamisura di euro 50 ciascuna (ed esenzione da imposta di bollo e tributispeciali)
▪ Il presupposto di applicazione delle nuove regole è che l’atto ditrasferimento immobiliare sia soggetto ad imposta di registro
IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
NOVITÀ DL 104/2013
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• Le cessioni di fabbricati strumentali, poste in essere da soggetti IVA, dicui all’art. 10, n. 8-ter, del DPR 633/72, restano assoggettate alleimposte ipotecarie e catastali nella misura del 4% (oltre ad imposta fissadi registro, che dal 1.1.2014 è aumentata a euro 200)
IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
NOVITÀ DL 104/2013
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• Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, dal 1.1.2014, ai fini dellaverifica del requisito di immobile non di lusso per la fruizione dei benefici“prima casa” (imposta del 2%), si deve aver riguardo alla categoriacatastale dell’immobile, e non più ai criteri indicati nel DM 2.8.1969
• Sono considerate di lusso le abitazioni aventi categoria catastale A1, A8e A9
IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
NOVITÀ DL 104/2013
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