Le novità del processo tributario. incompatibilità (art. 8 D.Lgs 545/92) modifica del c. 2,...

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Le novità del processo tributario

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Le novità del processo tributario

incompatibilità (art. 8 D.Lgs 545/92)

modifica del c. 2, dell’art. 39 D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111

i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;

…m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

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incompatibilità (art. 8 D.Lgs 545/92)

1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

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incompatibilità (art. 8 D.Lgs 545/92)

Ratio dell’intervento legislativoart. 39, c. 1, D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111

«Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili in servizio o a riposo ovvero tra gli avvocati dello Stato a riposo;c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.»

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incompatibilità (art. 8 D.Lgs 545/92)

modifica del c. 35-septies, dell’art. 2 D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito dalla L. 14/09/2011 n. 148

i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;

…m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i).

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incompatibilità (art. 8 D.Lgs 545/92)

1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

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legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico

c. 8, dell’art. 39 D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111

Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni: a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni: 1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2"; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.";

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legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico

c. 8, dell’art. 39 D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111

b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

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c. 35-quater, dell’art. 2 D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito dalla L. 14/09/2011 n. 148

Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: "codice fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e dell'indirizzo di posta elettronica certificata";b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "codice fiscale" sono inserite le seguenti: "e all'indirizzo di posta elettronica certificata";c) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso".

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legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico

Articolo 16 (Comunicazioni e notificazioni) decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5462. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

art. 137 c.p.c., comma 3Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile .

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Art. 48 (Posta elettronica certificata) D.Lgs 07/03/2005 n° 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta .3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

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Articolo 22 (Costituzione in giudizio del ricorrente) decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

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Obbligo PEC - Posta Elettronica Certificata

decreto legge 185 del 29 novembre 2008

 

Società di nuova costituzione obbligo PEC immediatoSocietà costituite prima del 29/11/2008 obbligo PEC entro il 29/11/2011Professionisti obbligo PEC entro il 29/11/2009PA obbligo PEC immediatoDitte individuali PEC consigliata --Privati PEC consigliata --

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P.E.C. delle P.A.Art. 16 comma 8 Legge n. 2 del 2009 Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.  Art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

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Le novità del processo tributario

legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico

P.E.C. delle P.A.

http://www.indicepa.gov.it/

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Le novità del processo tributario

legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico

P.E.C. EQUITALIA NORD S.p.A.

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i professionisti e le commissioni tributarie

contributo unificato

art. 37, c. 6, lett. t) – u) D.L. 06/07/2011, n. 98

l’applicazione del contributo unificato al processo tributario, introducendo il comma 6-quater all’art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115; l’importo del contributo è determinato in base al valore della controversia, secondo una progressività per scaglioni di valore:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso

l’abrogazione dell’art. 260 del citato DPR. n. 115/2002, disciplinante l’applicazione dell’imposta di bollo sui ricorsi tributari.

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i professionisti e le commissioni tributarie

contributo unificato

art. 37, c. 6, lett. q) D.L. 06/07/2011, n. 98

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.";

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i professionisti e le commissioni tributarie

contributo unificato

Definizione:

Art. 9 - (Contributo unificato) D.P.R. 30/05/2002, n. 1151. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall' articolo 13 e salvo quanto previsto dall' articolo 10.

Natura:La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza 5 maggio 2011, n. 9840 ha confermato la competenza del giudice tributario sul contributo unificato, con la obbligatoria devoluzione a tale giurisdizione di tutte le controversie sulla materia, in ragione della natura tributaria del contributo unificato giusta anche l’indicazione della Corte Costituzionale con la decisione n. 73/2005

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i professionisti e le commissioni tributarie

contributo unificato

Circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE

FINANZE - DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Decorrenza: risultano soggetti al contributo unificato gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati a decorrere dalla data del 7 luglio 2011;

Presupposto oggettivo: richiamo al disposto dell’art. 18 TUSG (D.P.R. 115/2002) per cui “…tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”

«2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.»

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i professionisti e le commissioni tributarie

contributo unificato

Circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE

DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Atti e provvedimenti soggetti al CU:- il ricorso e l’appello principale avverso la sentenza di cui agli articoli 18 e 53; - l’appello incidentale di cui all’articolo 54, comma 2;- la riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della C.C. a C. T. P. o R. ex art. 63, comma 2;- l’istanza di revocazione di cui all’articolo 64;- l’opposizione di terzo (ex articolo 404 Cpc);- il ricorso in ottemperanza di cui all’articolo 70;- i motivi aggiunti di cui all’articolo 24, comma 4, se configurino la proposizione di un nuovo ricorso;- nonché il “nuovo” reclamo con o senza proposta di mediazione (introdotto  dall’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011);- la riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione;- gli atti di intervento di cui all’articolo 14, comma 3;- l’istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo (articolo 22 del Dlgs 472/1997);- ed infine il reclamo di cui agli articoli 28 e 45 rispettivamente contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale.

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i professionisti e le commissioni tributarie

contributo unificato

Circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE

DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Presupposto soggettivo: “la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo (…) è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.” ex art. 14, comma 1, del TUSG

Riscossione del contributo unificato: Pertanto, spetta alle Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali presso le quali è stato depositato l’atto: • il recupero del contributo unificato il cui pagamento sia omesso o insufficiente, ovvero quello derivante dall’applicazione della maggiorazione prevista dal comma 3-bis dell’art. 13 del TUSG, mediante comunicazione dell’invito al pagamento (allegato A); • l’irrogazione e l’intimazione al pagamento della sanzione (allegato B); • il calcolo degli interessi e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute.

…Per il combinato disposto degli articoli 16 e 248 del TUSG, la Segreteria della Commissione tributaria, entro trenta giorni dal deposito del ricorso o altro atto processuale, notifica al debitore, ai sensi dell’articolo 137 c.p.c. o mediante altro mezzo di comunicazione equivalente, l’invito al pagamento dell’importo dovuto con espressa avvertenza che, in caso di inadempienza, si procederà all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 16, comma 1-bis, del TUSG, nonché all’iscrizione a ruolo del CU dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell’atto. L’invito di cui al comma 2 dell’art. 248, è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l’Ufficio di Segreteria.