Registro e cartella sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni Decreto 12 luglio 2007,...

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Registro e cartella sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni Decreto 12 luglio 2007, n. 155 Regolamento attuativo dell’art. 70, comma 9 del D.Lgs. 626/94 Il Decreto 12 luglio 2007, n. 155 è in vigore dal 3 ottobre 2007 Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e le cartelle sanitarie e di rischio devono essere istituiti entro il 3 maggio 2008

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Registro e cartella sanitaria dei lavoratori esposti ad

agenti cancerogeni

Decreto 12 luglio 2007, n. 155 Regolamento attuativo dell’art. 70, comma 9 del D.Lgs.

626/94

Il Decreto 12 luglio 2007, n. 155è in vigore dal 3 ottobre 2007

Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e le cartelle sanitarie e di rischio devono essere istituiti entro il 3 maggio 2008

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Titolo VII Protezione da agenti cancerogeni e

mutageni

D.Lgs. 626/94

Art. 70 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie

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Art. 70 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all’art. 69 (esposti ad agenti cancerogeni e mutageni) sono iscritti in un registro nel quale è riportata per ciascuno di essi l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente

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Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni

• Istituito dal datore di lavoro conformemente al modello allegato al decreto

• Compilato sulla base della valutazione del rischio di cui all’art. 63 D.Lgs. 626/94

• Costituito da fogli legati e numerati progressivamente

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Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni

Il campo di applicazione della norma si estende a tutti i luoghi di lavoro dove siano presenti agenti cancerogeni e/o mutageni, sotto forma di :

Sostanze

Preparati

Miscele

Processi

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Art.61 D.Lgs 626/94 definizioniArt.61 D.Lgs 626/94 definizioni

Agente cancerogenoAgente cancerogeno

1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97 e successive modifiche e integrazioni

2. Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1) quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 52/97 e 285/98 (abrogato dal D.Lgs.65/2003)

3. Una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII, nonché una sostanza o preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato VIII

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Art.61 D.Lgs 626/94 definizioniArt.61 D.Lgs 626/94 definizioni

Agente mutagenoAgente mutageno

1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97 e successive modifiche e integrazioni

2. Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1) quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 52/97 e 285/98 (abrogato dal D.Lgs.65/2003)

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Sono da considerare cancerogene e/o mutagene tutte le sostanze che sulla base dei criteri dettati dalla UE (direttiva 67/548/CEE nell’allegato VI) sono classificabili come cancerogene e/o mutagene di categoria 1 o 2

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sostanze cancerogene

Categoria 1Categoria 1: : sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo (prove sufficienti per stabilire il nesso causale tra l’esposizione e lo sviluppo di tumori)

Categoria 2Categoria 2:: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo (elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo possa provocare lo svilupo di tumori)

Frasi di rischio associate:Frasi di rischio associate:

T; R45 Può provocare il cancroT; R45 Può provocare il cancro

T; R49 Può provocare il cancro per inalazioneT; R49 Può provocare il cancro per inalazione

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Sostanze mutagene

Categoria 1Categoria 1:: sostanze note per gli effetti mutageni sull’uomo (prove sufficienti per stabilire il nesso causale tra l’esposizione ed alterazioni genetiche ereditarie)

Categoria 2Categoria 2:: sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per l’uomo (elementi sufficienti per ritenereche l’esposizione possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie)

Frasi di rischio associate:Frasi di rischio associate:

T; R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarieT; R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

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In questa definizione sono comprese

Tutte le sostanze classificate ufficialmente nell’allegato I alla Direttiva 67/548 CEE e successivi adeguamenti

Il 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CE è stato recepito nell'ordinamento nazionale con il D.M. 28 febbraio 2006 pubblicato sul S.O. G.U. n° 100 del 20/04/2006, tale adeguamento aggiorna gli allegati I e V.

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Tutte le sostanze etichettate “provvisoriamente” a cura del produttore in mancanza di una classificazione ufficiale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 e successive

modificazioni per le sostanze pericolose

D.Lgs. 16 luglio 1998 n. 285 e successive

modificazioni (D.Lgs 14 marzo 2003 n. 65) per i preparati pericolosi

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Preparati

Un preparato, come previsto dal D.Lgs 65/2003, è considerato cancerogeno e/o mutageno quando contiene una sostanza cancerogena o mutagena in percentuale maggiore allo 0,1% , se in allegato I alla direttiva 67/548/CEE non sono riportati limiti di concentrazione specifici per la

sostanza

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Preparati

Un Preparato è cancerogeno di categoria 1 e 2 Un Preparato è cancerogeno di categoria 1 e 2 – R45, R49:– R45, R49: quando contiene almeno una sostanza cancerogena di categoria 1 o 2 con R45 o R49 alla concentrazione > o = 0,1%

Un Preparato è mutageno di categoria 1 e 2 – Un Preparato è mutageno di categoria 1 e 2 – R46: R46: quando contiene almeno una sostanza

mutagena di categoria 1 o 2 con R46 alla concentrazione > o = 0,1%

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Elenco di sostanze preparati e processi – allegato VIII – titolo VII D.LGS. 626/94

Produzione di auramina col metodo Michler

Lavori che espongono a IPA presenti nella fuliggine, catrame o pece di carbone

Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate

Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico

Lavoro comportante esposizione a polvere di legno duro

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Rettifica della direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo

adeguamentoal progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del

Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni

legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura

dellesostanze pericolose

(«Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» L 152 del 30 aprile 2004)

La direttiva 2004/73/CE va letta come segue:

«DIRETTIVA 2004/73/CE DELLA COMMISSIONEdel 29 aprile 2004

recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglioconcernente il ravvicinamento delle disposizioni

legislative, regolamentari ed amministrative relativealla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura

delle sostanze pericolose

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Registro degli esposti

La valutazione dell’esposizione deve permettere la classificazione in :

• Lavoratori esposti

• Lavoratori potenzialmente esposti

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• Lavoratori espostiLavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale

• Lavoratori potenzialmente espostiLavoratori potenzialmente esposti (art. 63 comma 4 lett. c) D.Lgs. 626/94): il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici

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Nel registro degli esposti si devono iscrivere i lavoratori classificati come ESPOSTI E QUINDI SOTTOPOSTI ALLA

SORVEGLIANZA SANITARIA

Vi è l’indicazione a curare la compilazione di elenchi separati per i lavoratori

potenzialmente esposti

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Compilazione del registro comporta :

definizione di categorie di esposizione per lavorazione/mansione e individuazione

degli addetti

Verifica della tipologia/entità/variabilità dell’esposizione

Esposizioni occasionali, accidentali

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Destinatari del registro

ISPESL e Organo di vigilanza

Al momento della prima istituzione Al momento della prima istituzione

Ogni tre anni per le avvenute variazioniOgni tre anni per le avvenute variazioni

Alla cessazione dell’attività a rischioAlla cessazione dell’attività a rischio

Ogni qualvolta i medesimi ne facciano Ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiestarichiesta

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ISPESL

Cartella sanitaria e di rischio e annotazioni Cartella sanitaria e di rischio e annotazioni individuali contenute nel registro per ogni individuali contenute nel registro per ogni singolo lavoratore che cessi la lavorazione singolo lavoratore che cessi la lavorazione

a rischioa rischio

Tutte le cartelle sanitarie e di rischio alla Tutte le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione della lavorazione e/o della dittacessazione della lavorazione e/o della ditta

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le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie sono

conservate dal datore di lavoro almeno fino alla risoluzione del

rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti

cancerogeni o mutageni

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Compilazione dei documentiCompilazione dei documenti

Firma del datore di lavoro sulla prima pagina dei Firma del datore di lavoro sulla prima pagina dei documenti : Registro e cartella sanitaria e di rischiodocumenti : Registro e cartella sanitaria e di rischio

Trasmissione al datore di lavoro dei giudizi di Trasmissione al datore di lavoro dei giudizi di idoneitàidoneità

Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella cartella, devono essere allegati alla cartella, vistati e cartella, devono essere allegati alla cartella, vistati e numerati dal medico competentenumerati dal medico competente

E’ consentito l’impiego di strumenti informatici per E’ consentito l’impiego di strumenti informatici per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle con accesso ai soli autorizzaticon accesso ai soli autorizzati

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Come comportarsi nei riguardi di

agenti ritenuti cancerogeni ma che

non riportano le frasi di rischio R45 e

R49?

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Il datore di lavoro è tenuto ad applicare quanto previsto nel D.Lgs 626/94 per agenti cancerogeni e mutageni come definiti dalla normativa

Nei riguardi di altri agenti (o situazioni di esposizione) per i quali esistano evidenze scientifiche di cancerogenicità, il datore di lavoro dovrà comunque attuare delle precauzioni per effetto di obblighi che derivano dalla norme generali di tutela (art. 3 e art. 4 D.Lgs 626/94), le quali impongono di considerare tutti i rischi per la salute, indipendentemente dalla loro natura.

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Esistono vari elenchi di sostanze valutate come cancerogene e/o mutagene da carie agenzie internazionali e nazionali (CCTN, IARC, NIOSH, …):

FormaldeideSilice….

Esistono anche valutazioni di cancerogenicità IARC per miscele e circostanze di esposizione:

Verniciatore, industria della gomma,produzione e riparazione scarpe e

stivali, lavoro notturno

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Il medico competente, prima di tutto perchè

è un medico e non un burocrate, ha facoltà

e il “dovere” di sensibilizzare il datore di

lavoro rispetto alla

pericolosità/cancerogenicità di un

determinato agente chimico anche se la

legislazione europea non è al passo.

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Silice libera cristallina

Cancerogeno IARC classe 1

Rischio di esposizione presente in :EdiliziaCaveFrantumazione pietra e materiali inertiLavorazione della pietraProduzione di conglomerato bituminoso

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Data   Nome

Tempo Volume

Conc. Conc L.O.D.

polv. SiO2   

Min Litri (mg/m3)

(mg/m3)

(10 mg)

 

3.11.04laboratorio 63 173,25 3,6 0,84  

18.11.04 103 257,5 0,57   < LOD

18.11.04 71 177,5 1,39   < LOD

19.11.04 129 322,5 0,25   < LOD

19.11.04 72 180 0,89   < LOD

18.11.04 72 180 0,82 0,11  

4.5.05 360 990 0,37 0,09  

4.5.05 360 990 0,43 0,10  

5.5.05 430 1183 0,47 0,11  

5.5.05 442 1216 0,85 0,18  

6.5.05 307 844 1,63 0,40  

6.5.05 314 864 0,59 0,14  

10.5.05 250 688 0,44 0,09  

Risultati campionamenti personali:Rifinitura a secco della pietra

TLV –TWA silice cristallina polveri respirabili0,025 mg/mc

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MANSIONEDURATA

CAMPIONAMENTO (min)

POLVERE

mg/mc

SILICEmg/mc

ATTIVITA’

MURATOREPrevalentemente demolizione ( dem. > 35%)

349 0,6 0,17

GRUPPO RISTRUTTURAZIONE ANTICO FABBRICATO

369 0,6 0,07296 1,3 0,06487 0,7 0,06386 1,1 0,04

MURATOREMista

demolizione e altre

(dem. 35%)

373 0,7 0,06300 0,6 0,03248 0,6 0,009467 1 0,007

MURATOREPrevalentemen

te altre

417 0,6 0,04360 0,6 0,03492 0,4 0,01

MURATORE (65% martello

- 35 % muratura)

480 1,5 0,31

GRUPPO RIPRISTINO FABBRICATO RECENTE

467 0,8 0,30

CAPOSQUADRA 494 0,5 < L.O.D.*

Risultati campionamenti personali: attività di ristrutturazione edilizia

TLV –TWA silice cristallina polveri respirabili : 0,025 mg/mc

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Nome

Mansione

Inizio camp.

Fine camp. Tempo Volume

Conc.

Polveri respir.

Conc.SiO2

Silice su

filtro (L.O.Q. 15 g)

Silice su filtro

hh.mm hh.mm Min Litri (mg/m3) (mg/m3) g (%)

1Frantumazione

riciclato

09.07 13.25

12.05 16.34 370 1017,5 0,450

0,16 161 35,2

2Palista riciclato 09.01

13.2512,05 16,00* 305 838,75 0,553

0,21 179 38,6

3Palista

caposquadra9.14 13.22

12.04 16.10*

338 929,5 0,154 0,04 37 25,9

TLV-TWA Silice cristallina polveri respirabili

(Valore limite di esposizione prof. riferito a 8 ore)**

0.025

Risultati campionamenti personali: impianto di frantumazione materiale riciclato

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Per gli esposti alla silice eagli altri cancerogeni valutati tali dalla IARC o altre agenzie:

Registro degli esposti?

Per i tumori professionali, data la lunga latenza, è necessario ricostruire

esposizioni pasate anche molto lontane dall’evento

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La sorveglianza epidemiologica dei lavoratori deve identificare e

registrare le esposizioni potenzialmente associate alla patologia per poter avere una opportunità di prevenzione del

fenomeno dei tumori professionali