Registro e cartella sanitaria dei lavoratori esposti ad
agenti cancerogeni
Decreto 12 luglio 2007, n. 155 Regolamento attuativo dell’art. 70, comma 9 del D.Lgs.
626/94
Il Decreto 12 luglio 2007, n. 155è in vigore dal 3 ottobre 2007
Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e le cartelle sanitarie e di rischio devono essere istituiti entro il 3 maggio 2008
Titolo VII Protezione da agenti cancerogeni e
mutageni
D.Lgs. 626/94
Art. 70 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 70 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all’art. 69 (esposti ad agenti cancerogeni e mutageni) sono iscritti in un registro nel quale è riportata per ciascuno di essi l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente
Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni
• Istituito dal datore di lavoro conformemente al modello allegato al decreto
• Compilato sulla base della valutazione del rischio di cui all’art. 63 D.Lgs. 626/94
• Costituito da fogli legati e numerati progressivamente
Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni
Il campo di applicazione della norma si estende a tutti i luoghi di lavoro dove siano presenti agenti cancerogeni e/o mutageni, sotto forma di :
Sostanze
Preparati
Miscele
Processi
Art.61 D.Lgs 626/94 definizioniArt.61 D.Lgs 626/94 definizioni
Agente cancerogenoAgente cancerogeno
1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97 e successive modifiche e integrazioni
2. Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1) quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 52/97 e 285/98 (abrogato dal D.Lgs.65/2003)
3. Una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII, nonché una sostanza o preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato VIII
Art.61 D.Lgs 626/94 definizioniArt.61 D.Lgs 626/94 definizioni
Agente mutagenoAgente mutageno
1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97 e successive modifiche e integrazioni
2. Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1) quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 52/97 e 285/98 (abrogato dal D.Lgs.65/2003)
Sono da considerare cancerogene e/o mutagene tutte le sostanze che sulla base dei criteri dettati dalla UE (direttiva 67/548/CEE nell’allegato VI) sono classificabili come cancerogene e/o mutagene di categoria 1 o 2
sostanze cancerogene
Categoria 1Categoria 1: : sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo (prove sufficienti per stabilire il nesso causale tra l’esposizione e lo sviluppo di tumori)
Categoria 2Categoria 2:: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo (elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo possa provocare lo svilupo di tumori)
Frasi di rischio associate:Frasi di rischio associate:
T; R45 Può provocare il cancroT; R45 Può provocare il cancro
T; R49 Può provocare il cancro per inalazioneT; R49 Può provocare il cancro per inalazione
Sostanze mutagene
Categoria 1Categoria 1:: sostanze note per gli effetti mutageni sull’uomo (prove sufficienti per stabilire il nesso causale tra l’esposizione ed alterazioni genetiche ereditarie)
Categoria 2Categoria 2:: sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per l’uomo (elementi sufficienti per ritenereche l’esposizione possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie)
Frasi di rischio associate:Frasi di rischio associate:
T; R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarieT; R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
In questa definizione sono comprese
Tutte le sostanze classificate ufficialmente nell’allegato I alla Direttiva 67/548 CEE e successivi adeguamenti
Il 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CE è stato recepito nell'ordinamento nazionale con il D.M. 28 febbraio 2006 pubblicato sul S.O. G.U. n° 100 del 20/04/2006, tale adeguamento aggiorna gli allegati I e V.
Tutte le sostanze etichettate “provvisoriamente” a cura del produttore in mancanza di una classificazione ufficiale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:
D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 e successive
modificazioni per le sostanze pericolose
D.Lgs. 16 luglio 1998 n. 285 e successive
modificazioni (D.Lgs 14 marzo 2003 n. 65) per i preparati pericolosi
Preparati
Un preparato, come previsto dal D.Lgs 65/2003, è considerato cancerogeno e/o mutageno quando contiene una sostanza cancerogena o mutagena in percentuale maggiore allo 0,1% , se in allegato I alla direttiva 67/548/CEE non sono riportati limiti di concentrazione specifici per la
sostanza
Preparati
Un Preparato è cancerogeno di categoria 1 e 2 Un Preparato è cancerogeno di categoria 1 e 2 – R45, R49:– R45, R49: quando contiene almeno una sostanza cancerogena di categoria 1 o 2 con R45 o R49 alla concentrazione > o = 0,1%
Un Preparato è mutageno di categoria 1 e 2 – Un Preparato è mutageno di categoria 1 e 2 – R46: R46: quando contiene almeno una sostanza
mutagena di categoria 1 o 2 con R46 alla concentrazione > o = 0,1%
Elenco di sostanze preparati e processi – allegato VIII – titolo VII D.LGS. 626/94
Produzione di auramina col metodo Michler
Lavori che espongono a IPA presenti nella fuliggine, catrame o pece di carbone
Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate
Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico
Lavoro comportante esposizione a polvere di legno duro
Rettifica della direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo
adeguamentoal progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
dellesostanze pericolose
(«Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» L 152 del 30 aprile 2004)
La direttiva 2004/73/CE va letta come segue:
«DIRETTIVA 2004/73/CE DELLA COMMISSIONEdel 29 aprile 2004
recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglioconcernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relativealla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
delle sostanze pericolose
Registro degli esposti
La valutazione dell’esposizione deve permettere la classificazione in :
• Lavoratori esposti
• Lavoratori potenzialmente esposti
• Lavoratori espostiLavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale
• Lavoratori potenzialmente espostiLavoratori potenzialmente esposti (art. 63 comma 4 lett. c) D.Lgs. 626/94): il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici
Nel registro degli esposti si devono iscrivere i lavoratori classificati come ESPOSTI E QUINDI SOTTOPOSTI ALLA
SORVEGLIANZA SANITARIA
Vi è l’indicazione a curare la compilazione di elenchi separati per i lavoratori
potenzialmente esposti
Compilazione del registro comporta :
definizione di categorie di esposizione per lavorazione/mansione e individuazione
degli addetti
Verifica della tipologia/entità/variabilità dell’esposizione
Esposizioni occasionali, accidentali
Destinatari del registro
ISPESL e Organo di vigilanza
Al momento della prima istituzione Al momento della prima istituzione
Ogni tre anni per le avvenute variazioniOgni tre anni per le avvenute variazioni
Alla cessazione dell’attività a rischioAlla cessazione dell’attività a rischio
Ogni qualvolta i medesimi ne facciano Ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiestarichiesta
ISPESL
Cartella sanitaria e di rischio e annotazioni Cartella sanitaria e di rischio e annotazioni individuali contenute nel registro per ogni individuali contenute nel registro per ogni singolo lavoratore che cessi la lavorazione singolo lavoratore che cessi la lavorazione
a rischioa rischio
Tutte le cartelle sanitarie e di rischio alla Tutte le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione della lavorazione e/o della dittacessazione della lavorazione e/o della ditta
le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino alla risoluzione del
rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti
cancerogeni o mutageni
Compilazione dei documentiCompilazione dei documenti
Firma del datore di lavoro sulla prima pagina dei Firma del datore di lavoro sulla prima pagina dei documenti : Registro e cartella sanitaria e di rischiodocumenti : Registro e cartella sanitaria e di rischio
Trasmissione al datore di lavoro dei giudizi di Trasmissione al datore di lavoro dei giudizi di idoneitàidoneità
Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella cartella, devono essere allegati alla cartella, vistati e cartella, devono essere allegati alla cartella, vistati e numerati dal medico competentenumerati dal medico competente
E’ consentito l’impiego di strumenti informatici per E’ consentito l’impiego di strumenti informatici per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle con accesso ai soli autorizzaticon accesso ai soli autorizzati
Come comportarsi nei riguardi di
agenti ritenuti cancerogeni ma che
non riportano le frasi di rischio R45 e
R49?
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare quanto previsto nel D.Lgs 626/94 per agenti cancerogeni e mutageni come definiti dalla normativa
Nei riguardi di altri agenti (o situazioni di esposizione) per i quali esistano evidenze scientifiche di cancerogenicità, il datore di lavoro dovrà comunque attuare delle precauzioni per effetto di obblighi che derivano dalla norme generali di tutela (art. 3 e art. 4 D.Lgs 626/94), le quali impongono di considerare tutti i rischi per la salute, indipendentemente dalla loro natura.
Esistono vari elenchi di sostanze valutate come cancerogene e/o mutagene da carie agenzie internazionali e nazionali (CCTN, IARC, NIOSH, …):
FormaldeideSilice….
Esistono anche valutazioni di cancerogenicità IARC per miscele e circostanze di esposizione:
Verniciatore, industria della gomma,produzione e riparazione scarpe e
stivali, lavoro notturno
Il medico competente, prima di tutto perchè
è un medico e non un burocrate, ha facoltà
e il “dovere” di sensibilizzare il datore di
lavoro rispetto alla
pericolosità/cancerogenicità di un
determinato agente chimico anche se la
legislazione europea non è al passo.
Silice libera cristallina
Cancerogeno IARC classe 1
Rischio di esposizione presente in :EdiliziaCaveFrantumazione pietra e materiali inertiLavorazione della pietraProduzione di conglomerato bituminoso
Data Nome
Tempo Volume
Conc. Conc L.O.D.
polv. SiO2
Min Litri (mg/m3)
(mg/m3)
(10 mg)
3.11.04laboratorio 63 173,25 3,6 0,84
18.11.04 103 257,5 0,57 < LOD
18.11.04 71 177,5 1,39 < LOD
19.11.04 129 322,5 0,25 < LOD
19.11.04 72 180 0,89 < LOD
18.11.04 72 180 0,82 0,11
4.5.05 360 990 0,37 0,09
4.5.05 360 990 0,43 0,10
5.5.05 430 1183 0,47 0,11
5.5.05 442 1216 0,85 0,18
6.5.05 307 844 1,63 0,40
6.5.05 314 864 0,59 0,14
10.5.05 250 688 0,44 0,09
Risultati campionamenti personali:Rifinitura a secco della pietra
TLV –TWA silice cristallina polveri respirabili0,025 mg/mc
MANSIONEDURATA
CAMPIONAMENTO (min)
POLVERE
mg/mc
SILICEmg/mc
ATTIVITA’
MURATOREPrevalentemente demolizione ( dem. > 35%)
349 0,6 0,17
GRUPPO RISTRUTTURAZIONE ANTICO FABBRICATO
369 0,6 0,07296 1,3 0,06487 0,7 0,06386 1,1 0,04
MURATOREMista
demolizione e altre
(dem. 35%)
373 0,7 0,06300 0,6 0,03248 0,6 0,009467 1 0,007
MURATOREPrevalentemen
te altre
417 0,6 0,04360 0,6 0,03492 0,4 0,01
MURATORE (65% martello
- 35 % muratura)
480 1,5 0,31
GRUPPO RIPRISTINO FABBRICATO RECENTE
467 0,8 0,30
CAPOSQUADRA 494 0,5 < L.O.D.*
Risultati campionamenti personali: attività di ristrutturazione edilizia
TLV –TWA silice cristallina polveri respirabili : 0,025 mg/mc
Nome
Mansione
Inizio camp.
Fine camp. Tempo Volume
Conc.
Polveri respir.
Conc.SiO2
Silice su
filtro (L.O.Q. 15 g)
Silice su filtro
hh.mm hh.mm Min Litri (mg/m3) (mg/m3) g (%)
1Frantumazione
riciclato
09.07 13.25
12.05 16.34 370 1017,5 0,450
0,16 161 35,2
2Palista riciclato 09.01
13.2512,05 16,00* 305 838,75 0,553
0,21 179 38,6
3Palista
caposquadra9.14 13.22
12.04 16.10*
338 929,5 0,154 0,04 37 25,9
TLV-TWA Silice cristallina polveri respirabili
(Valore limite di esposizione prof. riferito a 8 ore)**
0.025
Risultati campionamenti personali: impianto di frantumazione materiale riciclato
Per gli esposti alla silice eagli altri cancerogeni valutati tali dalla IARC o altre agenzie:
Registro degli esposti?
Per i tumori professionali, data la lunga latenza, è necessario ricostruire
esposizioni pasate anche molto lontane dall’evento
La sorveglianza epidemiologica dei lavoratori deve identificare e
registrare le esposizioni potenzialmente associate alla patologia per poter avere una opportunità di prevenzione del
fenomeno dei tumori professionali
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