Scelto proposta di valore Organo di revisione economico-finanziario per gli enti locali scelto ai...
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Organo di revisione economico-finanziario
per gli enti locali
sceltoscelto ai sensi dell’art. 16 c. 25 d.lgs 138/2011
- proposta di valore proposta di valore -davide barberis - commercialista
davide barberis - commercialista
grazie
sintesi evolutiva della P.A
PROCESSO DECISIONALE
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rischio
valutazione
controllo
c’è bisogno di pensiero non intuitivo
Determinanti di sistema strumenticomplessitàcompetizionedinamismomolteplicità di attoriscarsità di risorsemultidimensionalitàmotivazione/fiduciaasimmetria informativadistorsione cognitivadifficoltà operativa
responsabilitàcreazione di valore
pianificazione strategicainclusione
razionalizzazione della gestioneorganizzazionecomunicazione
trasparenzaevidenza
processo gestionale
davide barberis - commercialista
Per ogni problema complesso c’è una risposta semplice….Ed è sbagliata!
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Art. 97 della Costituzione : i pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOPROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
gerarchiagerarchiasistema di coordinazione e collegamento degli organi fondato sulla sistema di coordinazione e collegamento degli organi fondato sulla subordinazione al fine di garantire unità d’azione.subordinazione al fine di garantire unità d’azione.
discrezionalità amministrativa – discrezionalità tecnicadiscrezionalità amministrativa – discrezionalità tecnicanon il fine ma l’opportunità, il contenuto, la forma , il tempo , il tipo
competenzacompetenzaogni organo della P.A. ha una propria sfera di attribuzioni fissata ogni organo della P.A. ha una propria sfera di attribuzioni fissata dalla dalla leggelegge in cui persegue la propria finalità istituzionale. in cui persegue la propria finalità istituzionale.
fatto di gestione vs procedimento giuscontabilefatto di gestione vs procedimento giuscontabile
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Presupposti di fatto (fattispecie concreta)Condizionano l’adozione o il contenuto dell’atto
Ragioni giuridiche (fattispecie astratta)Norme che giustificano l’adozione di un atto, relative ad interpretazioni dottrinali, giurisprudenziali, ecc. per suffragare la motivazione
Valutazione degli
interessi presenti
Atti discrezionali
(anche con minima
discrezionalità)
Elementi di fattoFotografano le situazioni
Elementi di dirittoDelineano il quadro e il contesto
normativo di riferimento
Categoria di fattiSituazioni, comportamenti, fatti
Categoria degli attiAtti, documenti
acquisiti,ecc.Categoria degli accertamenti
Risultati emersi da verifiche, controlli, ecc.
Categoria delle norme giuridiche
Norme, circolari, teorie applicabili
Riferimenti specifici
Riferimenti generali
Atti obbligatori
Valutazione giuridica
Discrezionalità tecnica
Discrezionalità amministrativa
Preambolo
Motivazione(rendere conto del perché dell’operato)
Dispositivo(contenuto volitivo o dichiarato dell’atto)
Parte descrittiva
Parte valutativa
Articolo 152 Regolamento di contabilità
• Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.
• Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
• 3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.
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SEGUE……
6.Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione e' effettuata entro sette giorni dalla conoscenza segnalazione e' effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti.dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.
7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. 9
Articolo 153Articolo 153 Servizio economico-finanziario Servizio economico-finanziario
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1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento e la gestione dell'attivita' finanziaria. 2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni. 3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità. 4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonchè rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
Art. 239 tuel