L'avvocato e i social media (Dicembre 2011)

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Slides dell'intervento fatto a verona il 2.12.2011. Ovviamente riferito al Codice Deontologico vigente al tempo (ed in corso di sostituzione a primavera 2014)

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  • 1. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA COMMISSIONE INFORMATICALAvvocato e i social media Verona, 2 dicembre 2011Avv. Francesco Tregnaghi

2. Cosa sono i social media? Definizione di Wikipedia (a sua volta un social media): Social media un termine generico che indica tecnologie e pratiche online che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio. I professori Andreas Kaplan e Michael Haenlein definiscono social media come un gruppo di applicazioni Internet basate sui presupposti ideologici e tecnologici del Web 2.0 che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti. Avv. Francesco Tregnaghi 3. Codice deontologico e social media Il Codice deontologico forense NON CITA MAI i social media, nemmeno nell'emendamento del 2006 che parla di informazione pubblicitaria via web. Ciononostante, oltre a tutte le regole di contenuto, decoro, divieto di rivelare il nome dei propri clienti anche con loro consenso e quant'altro, non si pu dubitare che laddove Art. 17 bis Modalit dellinformazione parla di siti web ponga delle regole formali che debbano necessariamente applicarsi a tutte le modalit di evidenza sulla rete, anche quelle a carattere sociale, poco diffuse nel 2006. Avv. Francesco Tregnaghi 4. Norme specifiche per siti web art. 17 bis si possono utilizzare i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a s, allo studio legale associato o alla societ di avvocati alla quale partecipa necessaria previa tempestiva comunicazione al Consiglio dellOrdine di appartenenza della forma e del contenuto in cui espresso Il professionista responsabile del contenuto del sito il sito DEVE indicare, oltre ai dati previsti dal primo comma dell'art. 17 bis, anche altri dati Il sito non pu contenere riferimenti commerciali e pubblicitari di terzi mediante lindicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo Avv. Francesco Tregnaghi 5. Norme specifiche /1Propriet e diretta riconducibilit del dominio si possono utilizzare solo i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a s, allo studio legale associato o alla societ di avvocati alla quale si partecipaWhois output for domain: it-it.facebook.com/pages/Avvocatoxx-yy/ :dominio non trovatoWhois output for domain: tregnaghi.it Registrant Name: Studio legale Tregnaghi Ass. prof Admin Name: Francesco TregnaghiLa propriet e la diretta riconducibilit implicano un dominio di secondo livello, ovverosia del tipo tregnaghi.it e non di terzo livello, del tipo tregnaghi.altervista.org (altervista.org un dominio di secondo livello di propriet altrui che offre hosting gratuito senza pubblicit), e men che meno una sottopagina, del tipo it-it.facebook.com/pages/avv.tizio; Avv. Francesco Tregnaghi 6. Norme specifiche /2Previa comunicazione all'ordine Il testo: necessaria previa tempestiva comunicazione al Consiglio dellOrdine di appartenenza della forma e del contenuto in cui espresso Non quindi richiesta previa AUTORIZZAZIONE o previa APPROVAZIONE (come vietato esplicitamente dall'art. 6 D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 Attuazione della direttiva 2000/31/CE "commercio elettronico") Si pu ritenere ragionevolmente sufficiente, dopo la materiale creazione del sito e prima della sua pubblicizzazione, la indicazione al Consiglio dell'indirizzo internet che ne consenta la visione. Avv. Francesco Tregnaghi 7. Norme specifiche /3Responsabilit del professionista Il professionista responsabile del contenuto del sito (art 17 bis) L'avvocato, che di norma delega la gestione del sito ad un Collega o ad un tecnico, non pu esimersi dalla responsabilit in ordine ad eventuali contenuti deontologicamente scorretti per questo solo fatto. Ci vale per ognuno dei professionisti che sipubblicizzanotramite il sito dello studio. necessaria correlazione con la propriet del dominio Avv. Francesco Tregnaghi 8. Norme deontologiche specifiche per siti web / 4Contenuto minimo obbligatorio il sito DEVE indicare i dati previsti dal primo comma dell'art 17 bis (norma generale sulla informazione) Ma altri contenuti OBBLIGATORI sono indicati dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 Attuazione della direttiva 2000/31/CE "commercio elettronico" ART 7 Informazioni generali obbligatorie (estratto) f) per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero d'iscrizione; 2) il titolo professionale e lo stato membro in cui stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello stato membro di stabilimento e le modalit di consultazione dei medesimi; g) il numero della partita Iva o altro numero di identificazione considerato equivalente nello stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attivit soggetta a imposta; h) l'indicazione in modo chiaro e inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della societ dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare;Avv. Francesco Tregnaghi 9. Il contenuto facoltativo Pur in assenza di esplicito richiamo (che c' per il contenuto obbligatorio) si deve ritenere che i contenuti facoltativi "generali" del 2 comma siano ammissibili;Tutto il resto ammissibile? Spesso si trovano: Raccolte di leggi e/o giurisprudenza, articoli, interventi; Servizi di calcolo on-line (Istat, Interessi, etc...) News giuridiche (e non), blog, fotografie, mappe.. Il raffronto tra il testo che prevede la parte facoltativa oggi (pu indicare), ed ante riforma (possono essere indicati soltanto) lascia intendere una maggior libert, nel rispetto delle altre norme sostanziali del C.D. Avv. Francesco Tregnaghi 10. Norme deontologiche specifiche per siti web / 5Divieto di fare pubblicit a terzi Il sito non pu contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante lindicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo Indicazione diretta vietata: anche la sola menzione della societ commerciale che ha realizzato il sito? Il banner una "striscia" interattiva, con contenuto pubblicitario, che appare insieme e dentro alla pagina richiesta dal visitatore. Compare ciclicamente sulle pagine dei siti Web a ci predisposti e consente di attivare l'esecuzione di programmi, comunicazioni commerciali o rimandi ad altri siti. Il pop-up una nuova finestra del browser, che improvvisamente si apre sullo schermo senza che sia richiesta dall'utente, per pubblicizzare prodotti o serviziAvv. Francesco Tregnaghi 11. Esempio di sito con inserti pubblicitari vietati (banner)Avv. Francesco Tregnaghi 12. Quali social media? Infiniti sono gli esempi di social media: quelli pi rilevanti per gli avvocati si possono classificare, anche se spesso con molta difficolt: Siti di condivisione della conoscenza, discussioni giuridiche e scambio di pareritra colleghi e giuristi (newsgroups , blogs ) Siti di comunicazione coi clienti e coi potenziali clienti (c.d. "social advertising"). Questi possono essere usati tanto per messaggi a carattere strettamente personale (quindi insindacabili anche ove contengano riferimenti alla professione,)quanto per informative volte alla conoscenza presso la clientela o alla promozione del nome dellostudio legale (e come tali sottoposte alla disciplina e vigilanza deontologiche) (Parere CNF, commissione consultiva, 27.4.2011Quesito n. 36, COA di Verona , rel. cons. Piacci). Tra questi principalmente Facebook Avv. Francesco Tregnaghi 13. Facebook ed il parere CNF Il citato parere 27.4.11 si occupa del rispetto su Facebook delle regole sostanziali sulla informazione professionale non contenuti ambigui o fuorvianti, che nascondano l'appartenenza della pagina ad un legale ad es., sub specie di sito informativo scientifico, culturale o informativo pieno rispetto del principio di correttezza dellinformazione, nonch dei criteri di trasparenza everidicit. rispetto della la dignit e del decoro della professione, il che comporta non assumerei connotati della pubblicit ingannevole, elogiativa o comparativa necessit di non sottrarsi al controllo contenutistico del C.O.A., e quindi necessit di non restringere l'accesso a delle aree delle nostre pagine agli "amici", precludendole agli altri; Se lavvocato utilizza il network per scopi di comunicazione professionale dovr comunicaretale intendimento in via previa al Consiglio di appartenenza Avv. Francesco TregnaghiMa ......... 14. ....come si concilia? 15. Facebook e le norme FORMALI Anche quando l'informazione su pagina Facebook rispetti tutti i crismi di una informazione corretta dal punto di vista SOSTANZIALE, dal punto di vista FORMALE: NON E' UN DOMINIO DELL'AVVOCATO: si spezza la necessaria riferibilit all'avvocato (chiunque pu spacciarsi per chiunque su facebook) e ci impedisce la corretta applicazione del principio di responsabilit. E' PIENA DI PUBBLICITA' DI TERZI, il cui contenuto oltretutto del tutto fuori dal controllo del creatore della pagina, e influenzato dalle precedenti ricerche e frequentazioni del singolo utenteAvv. Francesco Tregnaghi 16. Facebook: e allora cosa si pu? Stante la violazione di ben due requisiti formali (propriet del dominio e divieto di pubblicit) Facebook non a mio avviso un mezzo deontologicamente corretto per fare informazione sulla nostra attivit professionale. Ciononostante: certamente possibile spendervi il titolo anche in attivit private; certamente possibile, nei limiti di cui al parere CNF, partecipare a comunit di giuristi, ed esprimere le proprie opinioni spendendo il proprio titolo, ma senza sconfinare nella vera e propria informazione o accaparramento clientela; possibile un link al proprio dominio registrato, che rispetti i requisiti formali, oltre che sostanziali Avv. Francesco Tregnaghi 17. LinkedIn Si tratta di un social network diretto al mondo del lavoro, che mutua il nome dalla caratteristica di evidenziare le connessioni degli iscritti, mettendo in risalto la posizione professionale e il curriculum scolastico e lavorativo. Pu prestarsi ad uso improprio pubblicitario, e va pertanto usato con parsimonia di informazioni sulla attivit lavorativa, valendo quando detto sopra per i limiti di dominio e pubblicitari (anche se questi sono meno invasivi, sono presenti) e per il rischio di rivelare, direttamente o indirettamente tramite le "connessioni" l'identit dei clienti, mentre pu essere un valido strumento di lavoro, ad esempio per cercare collaboratori o domiciliatari tra quelli con cui si abbiano connessioni in comune. Sono ancora prevalenti i profili redatti in lingua inglese.Avv. Francesco Tregnaghi 18. Twitter Le peculiarit di Twitter (brevi messaggi testo di max 140 caratteri, spesso usato per linkare pagine gi presenti in rete e profili dell'utente brevissimi) lo rendono poco idoneo alla informazione pubblicitaria in senso tradizionale. Non ce ne lo spazio, anche se praticamente privo di pubblicit. Certamente chi spende il titolo di avvocato tenuto ad evitare ogni forma occulta di accaparramento di clientela mascherata sotto forma di interventi accattivanti per il potenziale cliente alla ricerca di informazioni sul suo caso, ed ad un minimo di decoro nei suoi interventi. Non una risorsa da sottovalutare come aggiornamento professionale. "Seguire" delle persone attive nelle nostre materie pu essere una miniera di informazioni utili veicolate sotto forma non tradizionale ma veloce ed efficace.Avv. Francesco Tregnaghi 19. Blogs Un blog (contrazione di web-log, ovvero "diario in rete") un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore (blogger) pubblica pi o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video. Di "BLOG"gratuitie purtuttavia privi di pubblicit se ne trovano (un esempio: wordpress.com). Si prestano moltissimo all'uso pubblicitario dell'avvocato, non solo indiretto, perchnon hanno limiti di spazio. Vanno perci usati con cautela se non ospitati su proprio dominio, visto che come tutte le risorse non controllabili su domini altrui se tendono a sostituire un sito proprio violano la regola della propriet del dominio impedendo la corretta applicazione del principio di responsabilit del professionista.Avv. Francesco Tregnaghi 20. Youtube Anche il noto sito di condivisione di filmati rappresenta problematicit: oltre al contenuto di eventuali video pubblicati dall'avvocato nella sua veste, che quanto a contenuto deve rispettare i ben noti crismi (informazione conforme a verit ecorrettezza, dignit, il decoro della professione, non ingannevole, elogiativa o comparativa) se si informa sulla propria attivit occorrerebbe anche: mettere tutto il contenuto minimo obbligatorio; informare previamente l'Ordine del canale Youtube utilizzato evitare elementi ambigui, o fuorvianti, che portinola clientela a non percepire lappartenenza del sito ad uno specifico professionista legale (e possono essere gli altri video suggeriti) Manca la pubblicit, ma il dominio non proprio, anche se - qualora ci metta la faccia - la riferibilit al legale non dubbia.Avv. Francesco Tregnaghi 21. Strumenti di condivisione documenti Di raro uso tra di noi, ma esistono siti (google docs e decine d'altri) che permettono al legale di condividere files con altre persone, a fini collaborativi nella redazione di documenti o di backup. Anche con clienti per condividere le narrazioni in fatto. E' una delle applicazioni del concetto di "cloud computing". L'avvocato ha obbligo della totale riservatezza, che non sembra violato dalla condivisione col cliente. Resta il grave dubbio dell'uso contrattuale od abuso che di questi dati possono fare le societ host o i governi stranieri. E' noto il dibattito in sede U.E. sulla possibilit che lo U.S. Patriot Act concede al governo USA di accedere "liberamente" ai dati e informazioni degli utenti, senza che ne siano informati, relativamente ai dati archiviati sulle piattaforme cloud anche all'estero delle sue aziende.Collide con al nostra normativa sulla privacy.Attenzione a dove si archiviano i dati sensibili, se non protetti da sistema di crittazione molto forte. Avv. Francesco Tregnaghi 22. Gli Ordini ed i social media Da noi gli Ordini degli Avvocati non usano ancora isocialmedia per i loro scopi istituzionali. In Europa diverso. Ad esempio la Spagna si gi mossa. L'Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona gi attivamente presente su Facebook, Twitter e LinkedIn, soprattutto a scopi informativi. In prospettiva, con particolare riguardo alla possibilit di "canalizzare" le informazioni che l'Ordine ci fornisce, a volte sommergendoci, in modo da permettere al singolo iscritto di scegliere che tipo di news ricevere, l'approccio potrebbe essere interessante, anche se richiede un impegno di risorse umane che pochi, a parte ICAB, possono forse permettersi. A parte il decoro, credo, i limiti deontologici che valgono per gli iscritti non opererebbero perl'informazionedell'Ordine Avv. Francesco Tregnaghi 23. Allo stato degli atti...... ed a riforme annunciate.... ...ma vigente l'attuale sistema di regole giuridiche (tra cui, come abbiamo visto, si devono annoverare anche le norme deontologiche) il mio consiglio di evitare i social media quale mezzo pubblicitario. Costruiamoci piuttosto un sito tradizionale su dominio proprio (costo annuo