La responsabilità

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1 La responsabilità tipologie di responsabilità responsabilità del dirigente dell’ufficio. responsabilità dei funzionari e degli operatori dell’ufficio

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La responsabilità

tipologie di responsabilità

responsabilità del dirigente dell’ufficio.

responsabilità dei funzionari e degli operatori dell’ufficio

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tipologie di responsabilità

• la responsabilità penale è personale e diretta• l’attività compiuta o l’omissione dipendente

dalla volontà del soggetto • responsabilità civile che consente di citare

in giudizio anche direttamente i dipendenti • la responsabilità amministrativo contabile

diretta e indiretta

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Sequenza procedimentale• Segnalazione capo struttura entro 10 ggentro 10 gg.• Istruzione: ufficio procedimenti disciplinari

– Contestazione: forma scritta entro 20gg dalla segnalazione contenuto: fatto, infrazione alle norme disciplinari specificamente citate

– Acquisizione documenti e prove testimoniali– Audizione del dipendente con assistenza tecnico legale o sindacale

• Comunicazione del non luogo a procedere • Sanzione nei 15 gg. Successivi all’audizione o alla scadenza del

termine di convocazione

• Patteggiamento con rinuncia impugnazione• Conciliazione con sospensione del provvedimento• Impugnazione con sospensione del provvedimento

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Termini

• 120 gg estinzione del procedimento dalla contestazione• 10 gg segnalazione capo struttura at ufficio per il

procedimento disciplinare (l’omissione determina responsabilità)

• 20gg. Per contestazione decorre dalla conoscenza del fatto da parte del responsabile della struttura o, nei casi più gravi del rimprovero, da parte del U.P.D.

• 5 gg tra contestazione e audizione• 15 gg. dalla convocazione senza difesa per escludere

l’obbligo dell’audizione• 15 gg per applicare sanzione a decorrere da audizione o

da termine di cui sopra

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Termini perentori

• il termine iniziale • quello finale del procedimento

disciplinare. • Nelle fasi intermedie i termini ivi

previsti sono applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, per la certezza delle situazioni giuridiche".

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      OMESSA O TARDIVA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

• il responsabile del procedimento sotto il profilo dell’omissione colpevole

• dirigente dell’ufficio che avrebbe dovuto procedere e non lo ha fatto

• in assenza di provvedimento formale di attribuzione della responsabilità a soggetto diverso

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la responsabilità si configura

• a) nei confronti del capo della struttura di appartenenza del dipendente, cui spetta la prima attività necessaria per reprimere la condotta del dipendente;

• nei confronti del dirigente dell’ufficio dei procedimenti disciplinari o nei confronti del collaboratore da lui incaricato dell’attività istruttoria dello specifico procedimento

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      OMESSA O TARDIVA DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

• il funzionario che abbia conoscenza di eventi penalmente rilevanti è obbligato a trasmettere l’informazione e la relativa documentazione alla competente Procura della Repubblica.

• costituisce un delitto contro l’attività giudiziaria Art. 361 e 362 c.p

• norme di organizzazione possono prevedere che il pubblico ufficiale sia tenuto a riferire al superiore gerarchico,

• l’obbligo di denuncia spetta all’Amministrazione e, quindi, la responsabilità dell’omissione o ritardo incombe sul destinatario dell’informazione trasmessa per via gerarchica.

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Dovere di denuncia

• La denuncia si ritiene omessa anche se manca di elementi essenziali che pur essendo a conoscenza del denunciante quale il nome dell’autore del reato, non sono stati oggetto dell’informativa.

• Non spetta al pubblico ufficiale stabilire se sussistano gli elementi costitutivi del reato

• Il delitto di cui trattasi non si configura nei casi di mera colpa, ma richiede la cosciente volontà di omettere o ritardare la denuncia.

• la volontaria negligenza, la quale costituisce volontaria e cosciente inosservanza del dovere imposto dalla legge.

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Denunzia ai Procuratori Regionali della Corte dei Conti

Soggetti obbligati alla denuncia.

.Presupposti, contenuto e tempi.

Ulteriori adempimenti amministrativi.

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Soggetti obbligati

• Direttore generale o capo servizio;• Ministro se il fatto dannoso sia imputabile

al direttore generale o capo servizio;• Amministratori e capi degli uffici degli enti

pubblici territoriali e non;• Organi collegiali ove il fatto dannoso sia

imputabile all’Amministratore.• Dirigenti con compiti ispettivi

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Principi generali sull’obbligo di denuncia

• La conoscenza per ragioni d’ufficio di fatti dannosi obbliga il dipendente al dovere di segnalazione al soggetto obbligato

• L’incarico ispettivo obbliga alla denuncia diretta, non subordinata al vincolo gerarchico

• Gli organi di controllo, sia interni che di altra amministrazione, sono tenuti a denunciare i fatti dannosi degli organi di vertice o, in via sostitutiva, i fatti non denunciati dagli organi di vertice

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Presupposti della denuncia• Condotta trasgressiva degli obblighi di servizio

• evento lesivo nel caso di danno diretto;

• titolo esecutivo o obbligazione specifica di pagamento nel caso di danno indiretto

• ipotesi di danno o fatti con potenzialità lesiva non obbligano a segnalazione o denuncia. L’eventuale omissione non concreta violazione dell’obbligo.

• Nesso causale tra evento e attività dell’Amm.

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Contenuto della denuncia• Documento specifico non mera trasmissione di atti

• indicazione del fatto con descrizione del procedimento previsto dalle norme di settore e di quello in concreto realizzato;

• comportamento dei dipendenti con precisazione delle deviazioni dalle regole normative o dai principi di sana gestione

• l’importo del danno subito dall’Amministrazione o indicazione degli elementi che lo rendono determinabile

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Indicazione dei presunti responsabili

• Generalità complete e domicili attuali di:

- soggetti che hanno partecipato al procedimento;

-dirigenti e responsabili del procedimento

-soggetti che avevano concreti obblighi di servizio nella fattispecie concreta

-tesoriere o agente contabile se il pregiudizio incide su conti giudiziali a denaro o a materia .

• L’indicazione dei soggetti prescinde da un accertamento di effettiva responsabilità rimesso ad attività future dell’Amministrazione.

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Tempi della denuncia

• Tempestività della denuncia = immediatezza rispetto al concretarsi del fatto dannoso( evento + condotta)

• conoscibilità dei fatti da parte dell’organo dell’Amministrazione che ha l’obbligo di denuncia;

• nel caso di occultamento doloso il termine decorre dalla sua scoperta.

• Completezza della denuncia : esclude l’utilità delle c.d. denunce preliminari, effettuate prima che siano compiuti accertamenti amministrativi

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Denuncia “allo stato degli atti o per quanto consti”

• In caso di iniziativa giudiziaria penale:

• per evitare i tempi lunghi del giudizio penale l’Amministrazione inoltra sui fatti, previa inchiesta amministrativa, denuncia anche se incompleta, curando di riferire successivamente sugli sviluppi dell’azione penale .

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Fatto dannoso Evento dannoso

nesso causale

Condotta colposa odolosa

Obbligo di denuncia

Documento specifico

Indicazione del fatto

Comportamento dei dipendenti

Importo del danno

Contenuto

Capo servizioministro

organi collegiali e di controlloispettori