La responsabilità
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La responsabilità
tipologie di responsabilità
responsabilità del dirigente dell’ufficio.
responsabilità dei funzionari e degli operatori dell’ufficio
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tipologie di responsabilità
• la responsabilità penale è personale e diretta• l’attività compiuta o l’omissione dipendente
dalla volontà del soggetto • responsabilità civile che consente di citare
in giudizio anche direttamente i dipendenti • la responsabilità amministrativo contabile
diretta e indiretta
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Sequenza procedimentale• Segnalazione capo struttura entro 10 ggentro 10 gg.• Istruzione: ufficio procedimenti disciplinari
– Contestazione: forma scritta entro 20gg dalla segnalazione contenuto: fatto, infrazione alle norme disciplinari specificamente citate
– Acquisizione documenti e prove testimoniali– Audizione del dipendente con assistenza tecnico legale o sindacale
• Comunicazione del non luogo a procedere • Sanzione nei 15 gg. Successivi all’audizione o alla scadenza del
termine di convocazione
• Patteggiamento con rinuncia impugnazione• Conciliazione con sospensione del provvedimento• Impugnazione con sospensione del provvedimento
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Termini
• 120 gg estinzione del procedimento dalla contestazione• 10 gg segnalazione capo struttura at ufficio per il
procedimento disciplinare (l’omissione determina responsabilità)
• 20gg. Per contestazione decorre dalla conoscenza del fatto da parte del responsabile della struttura o, nei casi più gravi del rimprovero, da parte del U.P.D.
• 5 gg tra contestazione e audizione• 15 gg. dalla convocazione senza difesa per escludere
l’obbligo dell’audizione• 15 gg per applicare sanzione a decorrere da audizione o
da termine di cui sopra
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Termini perentori
• il termine iniziale • quello finale del procedimento
disciplinare. • Nelle fasi intermedie i termini ivi
previsti sono applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, per la certezza delle situazioni giuridiche".
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OMESSA O TARDIVA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
• il responsabile del procedimento sotto il profilo dell’omissione colpevole
• dirigente dell’ufficio che avrebbe dovuto procedere e non lo ha fatto
• in assenza di provvedimento formale di attribuzione della responsabilità a soggetto diverso
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la responsabilità si configura
• a) nei confronti del capo della struttura di appartenenza del dipendente, cui spetta la prima attività necessaria per reprimere la condotta del dipendente;
• nei confronti del dirigente dell’ufficio dei procedimenti disciplinari o nei confronti del collaboratore da lui incaricato dell’attività istruttoria dello specifico procedimento
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OMESSA O TARDIVA DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
• il funzionario che abbia conoscenza di eventi penalmente rilevanti è obbligato a trasmettere l’informazione e la relativa documentazione alla competente Procura della Repubblica.
• costituisce un delitto contro l’attività giudiziaria Art. 361 e 362 c.p
• norme di organizzazione possono prevedere che il pubblico ufficiale sia tenuto a riferire al superiore gerarchico,
• l’obbligo di denuncia spetta all’Amministrazione e, quindi, la responsabilità dell’omissione o ritardo incombe sul destinatario dell’informazione trasmessa per via gerarchica.
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Dovere di denuncia
• La denuncia si ritiene omessa anche se manca di elementi essenziali che pur essendo a conoscenza del denunciante quale il nome dell’autore del reato, non sono stati oggetto dell’informativa.
• Non spetta al pubblico ufficiale stabilire se sussistano gli elementi costitutivi del reato
• Il delitto di cui trattasi non si configura nei casi di mera colpa, ma richiede la cosciente volontà di omettere o ritardare la denuncia.
• la volontaria negligenza, la quale costituisce volontaria e cosciente inosservanza del dovere imposto dalla legge.
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Denunzia ai Procuratori Regionali della Corte dei Conti
Soggetti obbligati alla denuncia.
.Presupposti, contenuto e tempi.
Ulteriori adempimenti amministrativi.
Allegato 7
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Soggetti obbligati
• Direttore generale o capo servizio;• Ministro se il fatto dannoso sia imputabile
al direttore generale o capo servizio;• Amministratori e capi degli uffici degli enti
pubblici territoriali e non;• Organi collegiali ove il fatto dannoso sia
imputabile all’Amministratore.• Dirigenti con compiti ispettivi
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Principi generali sull’obbligo di denuncia
• La conoscenza per ragioni d’ufficio di fatti dannosi obbliga il dipendente al dovere di segnalazione al soggetto obbligato
• L’incarico ispettivo obbliga alla denuncia diretta, non subordinata al vincolo gerarchico
• Gli organi di controllo, sia interni che di altra amministrazione, sono tenuti a denunciare i fatti dannosi degli organi di vertice o, in via sostitutiva, i fatti non denunciati dagli organi di vertice
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Presupposti della denuncia• Condotta trasgressiva degli obblighi di servizio
• evento lesivo nel caso di danno diretto;
• titolo esecutivo o obbligazione specifica di pagamento nel caso di danno indiretto
• ipotesi di danno o fatti con potenzialità lesiva non obbligano a segnalazione o denuncia. L’eventuale omissione non concreta violazione dell’obbligo.
• Nesso causale tra evento e attività dell’Amm.
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Contenuto della denuncia• Documento specifico non mera trasmissione di atti
• indicazione del fatto con descrizione del procedimento previsto dalle norme di settore e di quello in concreto realizzato;
• comportamento dei dipendenti con precisazione delle deviazioni dalle regole normative o dai principi di sana gestione
• l’importo del danno subito dall’Amministrazione o indicazione degli elementi che lo rendono determinabile
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Indicazione dei presunti responsabili
• Generalità complete e domicili attuali di:
- soggetti che hanno partecipato al procedimento;
-dirigenti e responsabili del procedimento
-soggetti che avevano concreti obblighi di servizio nella fattispecie concreta
-tesoriere o agente contabile se il pregiudizio incide su conti giudiziali a denaro o a materia .
• L’indicazione dei soggetti prescinde da un accertamento di effettiva responsabilità rimesso ad attività future dell’Amministrazione.
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Tempi della denuncia
• Tempestività della denuncia = immediatezza rispetto al concretarsi del fatto dannoso( evento + condotta)
• conoscibilità dei fatti da parte dell’organo dell’Amministrazione che ha l’obbligo di denuncia;
• nel caso di occultamento doloso il termine decorre dalla sua scoperta.
• Completezza della denuncia : esclude l’utilità delle c.d. denunce preliminari, effettuate prima che siano compiuti accertamenti amministrativi
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Denuncia “allo stato degli atti o per quanto consti”
• In caso di iniziativa giudiziaria penale:
• per evitare i tempi lunghi del giudizio penale l’Amministrazione inoltra sui fatti, previa inchiesta amministrativa, denuncia anche se incompleta, curando di riferire successivamente sugli sviluppi dell’azione penale .
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Fatto dannoso Evento dannoso
nesso causale
Condotta colposa odolosa
Obbligo di denuncia
Documento specifico
Indicazione del fatto
Comportamento dei dipendenti
Importo del danno
Contenuto
Capo servizioministro
organi collegiali e di controlloispettori