La responsabilità civile

114
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 1 La responsabilità civile La situazione sostanziale di base

description

La responsabilità civile. La situazione sostanziale di base. La responsabilità civile. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of La responsabilità civile

Page 1: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

1

La responsabilità civile

La situazione sostanziale di base

Page 2: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

2

La responsabilità civile

“Io danneggio gli altri soltanto guidando la mia macchina. Contribuendo alla congestione del traffico, io aggiungo qualcosa al ritardo degli altri automobilisti, per non parlare della loro pressione del sangue. La presenza della mia auto sulla strada, anche se guido con attenzione, sia pure in minima parte aumenta la possibilità che gli altri abbiano un incidente. I gas di scarico della mia macchina inquinano l’aria che gli altri respirano” (McMillan, 119)

Page 3: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

3

La responsabilità civile

Si sono già fatti esempi di atti dannosi: immissioni che non superano la

“normale tollerabilità” atti di concorrenzaNOTARE: ci sono due attività in contrasto

tra loro; una danneggia l’altra; nel momento in cui il danno arrecato ad una attività non viene risarcito, automaticamente si privilegia l’altra.

Page 4: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

4

La responsabilità civile

1Quadro normativo

Page 5: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

5

Responsabilità civile quadro normativo

Disposizio-ni di base del codicecivile

art. 1173:Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico

art. 2043: Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Artt. 2047 ss. (v. libro IV, tit. IX, c.c.)

Page 6: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

6

Responsabilità civile quadro normativo

ALTRI ESEMPI NORMATIVI RILEVANTIa) Responsabilità del produttore (d.lgs. 206/05)

art. 114: “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”

art. 115: “ 1. Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. 2. Si considera prodotto anche l'elettricità”

Page 7: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

7

Responsabilità civile quadro normativo

b) Danno ambientale (art. 18, l. 349/1986) “1. Qualunque fatto doloso o colposo in

violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”

Page 8: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

8

La responsabilità civile

2 Analisi delle disposizioni di base del codice civile

Page 9: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

9

Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base

art. 1173: Fonti delle obbligazioni. “Le obbligazioni derivano da contrattocontratto, da fatto illecitoillecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”.

Page 10: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

10

Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base

1. Quale obbligazione ha fonte nel fatto illecito?

2. Chi ne sono i soggetti?3. Quale è l’interesse del

creditore soddisfatto dalla relativa prestazione? (art. 1174 c.c.)

Page 11: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

11

Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base

Rileggiamo l’art. 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o

colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui colui

che ha commesso il fattoche ha commesso il fatto a risarcire il dannorisarcire il danno”

Page 12: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

12

Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base

risposte1. obbligazione di risarcire il danno

(riparare il pregiudizio sofferto; “reintegrazione”)

2. “colui che ha commesso il fatto” (ma v.

diapositiva 12, 15 s. ) ed il danneggiato3. Interesse alla eliminazione della lesione

patrimoniale subita

Page 13: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

13

Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base

Quali sono le differenze tra l’obbligazione che nasce da fatto illecito e l’obbligazione che sorge da contratto?

Vediamone alcune …Vediamone alcune …

Page 14: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

14

Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base

Obbligazione da fatto illecito: (non un bene prima inesistente nel patrimonio del creditore ma) la “reintegrazione” (v. art. 2058)

Obbligazione da contratto: il bene dedotto in contratto, perseguito e voluto dal creditore, promesso dal debitore

1. Oggetto dell’obbligazione

Page 15: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

15

Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base

Obbligazione da fatto illecito: “colui che ha commesso il fatto” (art. 2043) o il soggetto di volta in volta indicato dalla legge (artt. 2047 ss.)

Obbligazione da contratto: il promittente (colui che ha concluso il contratto promettendo un’attribuzione patrimoniale)

2. I soggetti ed in particolare il debitore

Page 16: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

16

Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base

Obbligazione da fatto illecito: interesse alla riparazione del danno subito (ristabilimento dello status quo ante)

Obbligazione da contratto: interesse alla attribuzione patrimoniale prevista in contratto (ricezione di un bene ulteriore rispetto a quelli già nel patrimonio)

3. Interesse del creditore

Page 17: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

17

Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base

Obbligazione da fatto illecito: il danneggiato deve provare il fatto, la colpa o comunque il collegamento col convenuto, i danni, il rapporto di causalità

Obbligazione da contratto: il creditore deve provare il contratto, dedurre l’inadempimento, provare i danni ed il nesso di causalità

4. L’onere della prova

Page 18: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

18

Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base

Focus sul titolo IX, libro IV, c.c.

diretto a determinare gli elementi rilevanti per la

individuazione del responsabile

Page 19: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

19

Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base

Art. 2043

Chi risarcisce: colui che ha commesso il danno

condizioni:colpa -dolo / danno ingiusto

2047

Chi risarcisce:chi è tenuto alla sorveglianza

Chi ha causato il danno: incapace

2049

Chi ha causato il danno:”domestici e commessi” (dipendenti)

Chi risarcisce:”padroni e committenti”

2050:

Chi risarcisce:esercente attività pericolosa

Condizioni: collegamento del danno all’attività

Page 20: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

20

Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base

Art. 2051

Causa del danno:cosa

Chi risarcisce: custode

2052

Causa del danno: animale

Chi risarcisce: proprietario; chi se ne serve

2053

Causa del danno: rovina dell’edifico o della costruzione

Chi risarcisce: proprietario

2054

Causa del danno: circolazione del veicolo

Chi risarcisce:conducente, proprietario

Page 21: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

21

Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base

Uno sguardo alla tecnica normativa:1. la responsabilità per colpa (art.2043

c.c.) è configurata come regola generale in omaggio alla tradizione (e secondo l’impostazione dell’epoca)

2. La fattispecie indeterminata e le clausole generali

Page 22: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

22

La responsabilità civile

3. Il problema della responsabilità civile

Page 23: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

23

La responsabilità civile.Il problema

Analizziamo i seguenti Analizziamo i seguenti esempi tratti da esempi tratti da disposizioni del codice disposizioni del codice civile o di leggi speciali:civile o di leggi speciali:

Page 24: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

24

La responsabilità civile Il problema art. 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o

colposo obbliga … a risarcire il danno” art. 20482: “I precettori e coloro che insegnano

un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti …”

art. 2049: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze …”

Page 25: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

25

La responsabilità civile Il problema art. 2050 c.c.: “Chiunque cagiona danno ad altri

nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento …”

art. 2600 c.c.: “se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni … accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume

Page 26: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

26

La responsabilità civile Il problema art. 1681 c.c. : “… il vettore risponde dei

sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, …” (?)

Page 27: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

27

La responsabilità civile Il problema art. 843 c.c.: “Il proprietario deve permettere

l'accesso e il passaggio nel suo fondo … al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità”

art. 1038 c.c.: “Prima di intraprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare … l'indennità per i danni …”

Page 28: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

28

La responsabilità civile Il problema art. 14, d. lgs. 22/1997: “L'abbandono e il

deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee …”

Page 29: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

29

La responsabilità civile Il problema art. 41 Cost. “l’iniziativa economica

privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”

Page 30: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

30

La responsabilità civile Il problema Art. 104, d.lgs. 206/05: “il produttore

immette sul mercato solo prodotti sicuri” Art. 112 , d.lgs. 206/05: “il produttore che

immette sul mercato prodotti pericolosi … è punito con la pena dell’arresto …”

art. 114, d. lgs. N. 206/05: “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”

Page 31: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

31

La responsabilità civileil problema

Alcune osservazioni Alcune osservazioni ……

Page 32: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

32

La responsabilità civile Il problemaTutti gli esempi sopra elencati fanno riferimento ad

attività.Gli eventuali danni provocati a terzi (le c. d.

“esternalità”) debbono essere risarciti (illecito).Altre attività sono del pari permesse, ma le loro

“esternalità” determinano a carico dell’agente solo l’obbligo di pagare “un’indennità” (c.d. “atto lecito dannoso”)

Infine altre attività sono vietate (illecita è l’attività)

Page 33: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

33

La responsabilità civile Il problema

In altre parole, le disposizioni elencate mirano a risolvere “il problema della il problema della responsabilità civile”responsabilità civile”:

tutte le attività umane (possono determinare danni i quali) hanno un costo che si riverbera sugli altri. Chi deve sopportare questo costo ? Per evitare questo costo si deve rinunciare all’attività e ai suoi benefici?

Page 34: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

34

La responsabilità civile Il problema

soluzioni possibili:soluzioni possibili: Se il costo sociale è ritenuto

insopportabile in rapporto ai benefici l’attività è vietata

Page 35: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

35

La responsabilità civile Il problema

Se non si vuole rinunciare ai benefici, occorre decidere cosa fare dei costi:

Quali danni (e relativi costi) prendere in esame: tutti o solo alcuni

Lasciarli a carico della vittima Traslarli sull’agente o su un terzo Ripartirli tra questi soggetti e in che

misura Porli a carico della società

Page 36: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

36

La responsabilità civile Il problema Funzione delle regole di

responsabilità civile:

Allocare i costi sociali delle Allocare i costi sociali delle attività umane nel modo attività umane nel modo storicamentestoricamente ritenuto più ritenuto più efficienteefficiente

Page 37: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

37

la responsabilità civile

4. Un rapido inquadramento storico

Page 38: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

38

la responsabilità civileinquadramento storico

Si può addirittura abbozzare una sorta di (mini) storia dell’ordinamento economico-sociale e dei suoi riflessi giuridici

Page 39: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

39

La responsabilità civile

Scarsa popolazione Poche attività No beni diversi dalle

cose Cosa può tutelare

l’istituto della responsabilità civile?

Page 40: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

40

la responsabilità civileinquadramento storico il codice civile italiano del 1865

costituisce la traduzione del codice civile francese del 1804.

entrambi sono espressione delle ragioni dei proprietari terrieri (alla fine del settecento prevale e viene codificata la configurazione della proprietà come diritto “sacro ed inviolabile della persona”)

Page 41: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

41

la responsabilità civileinquadramento storico ai primi dell’ottocento dall’Inghilterra si

diffonde nell’Europa continentale quell’impetuoso impulso allo sviluppo economico-sociale che va sotto il nome di “rivoluzione industriale”

Page 42: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

42

la responsabilità civileinquadramento storico

Un pano-rama inglesedel primo ottocento

Page 43: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

43

la responsabilità civileinquadramento storico

in questo contesto gli istituti economico-giuridici al centro del sistema sono:• la proprietà in quanto costituente la forma di ricchezza più diffusa e rilevante nella società•l’attività industriale in quanto fattore potente di sviluppo e di produzione di una nuova forma di ricchezza

Page 44: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

44

la responsabilità civileinquadramento storico

dunque, le esigenze economico-sociali all’epoca avvertite sono:

tutela della proprietàtutela dell’impresa, nel senso di

non addossare ad essa costi tali che potessero frenarla

Page 45: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

45

la responsabilità civileinquadramento storicogli strumenti concettuali, che traducono all’interno

della responsabilità civile queste esigenze, sono:

la limitazione dei danni risarcibili alla lesione dei diritti soggettivi assoluti

l’enfatizzazione dell’elemento soggettivo (“nessuna responsabilità senza colpa”)

Page 46: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

46

La responsabilità civile

“Diritti soggettivi assoluti” sono storicamente i diritti reali e soprattutto la proprietà e la vita, l’integrità fisica

Page 47: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

47

la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno art. 1151 c.c. 1865: “qualunque fatto

dell’uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno”

par. 823 BGB: “chi deliberatamente o per negligenza lede ingiustamente la vita, il corpo, la salute, la proprietà o un ulteriore simile diritto di altri, è tenuto verso questi al risarcimento del danno che ne deriva”

Page 48: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

48

la responsabilità civileinquadramento storico il risultato operazionale di queste premesse

(apparentemente) teoriche era che quanti esercitassero un’attività dovevano risarcire solo quei danni alla proprietà (o alla vita) che derivassero da una condotta negligente loro direttamente ascrivibile (riflessi – ad esempio - su danni ai terzi e infortuni sul lavoro)

Page 49: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

49

la responsabilità civileinquadramento storicoquesto impianto privilegiava (la proprietà e)

l’impresa ed è stato scalzato quando lo scenario è mutato perché nel corso del 900

l’industria è giunta a maturazione e quindi non è più giustificata sul piano economico-sociale l’esenzione dal costo delle “esternalità”

Lo sviluppo tecnologico ha reso possibile esercitare attività in numero sempre crescente e potenzialmente sempre più dannose …

Page 50: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

50

la responsabilità civileinquadramento storico … la ricchezza trascende la proprietà

terriera anche grazie allo sviluppo economico

assumono forza valori e interessi prima regressivi

Page 51: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

51

la responsabilità civileinquadramento storico

Tutto ciò si traduce (diap.41 e 42) in termini di politica del diritto:

Ampliamento dei danni risarcibili Mutamento della funzione della

responsabilità civile che non mira più alla reintegrazione del singolo danneggiato, ma alla prevenzione dei danni onde limitarne il costo sociale

Page 52: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

52

la responsabilità civileinquadramento storico

Tutto ciò si traduce (diap. 41 e 42).

sul piano normativo:Art. 832 c.c.: “il proprietario ha il diritto di

godere e disporre delle cose … con l’osservanza dei limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico.”

art. 844 c.c.Artt. 2049 e 2050 c.c.

Page 53: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

53

la responsabilità civileinquadramento storicoart. 2 Cost.: “la Repubblica riconosce e

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo … e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà … economica e sociale.”

Art. 422 Cost.: “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina … i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale. ”

I nuovivalori

Page 54: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

54

la responsabilità civileinquadramento storicoart. 41 Cost.Responsabilità del produttore (da

“il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” del 1988, a “il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri” del 1995).

I nuovivalori el’internaliz-zazione sempre maggiore dei costi di impresa

Page 55: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

55

La responsabilità civile

5. La funzione

Page 56: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

56

La responsabilità civilela funzione

Obiettivi di politica del diritto connessi alla responsabilità civile:

non (solo) la reintegrazione del singolo danneggiato, ma (soprattutto) la prevenzione dei danni onde limitarne il costo sociale

Page 57: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

57

La responsabilità civilela funzione

Una comune regola d’esperienza:

La più banale forma di prevenzione di un incidente è quella di indurre i soggetti coinvolti a prendere tutte le misure necessarie per evitare il danno

Page 58: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

58

La responsabilità civilela funzione

Strumenti

Responsabilità per colpa

Concorso di colpa

Vediamo come, perché e quando funzionano…

Page 59: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

59

La responsabilità civile

6. La colpa

Page 60: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

60

La responsabilità civilela colpa

Cos’è la colpa? Art. 43 c.p.: “è colposo, o contro

l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline”

Page 61: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

61

La responsabilità civilela colpa

Colpa

Soggettiva

oggettiva

colpa

Generica

specifica

colpa

Grave

Lieve

lievissima

colpa

difetto di prudenza, diligenza, perizia

Violazione leggi, regolamenti ecc.

Page 62: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

62

La responsabilità civilela colpa Negligenza: violazione delle regole

sociali che descrivono la condotta di un soggetto attento ed oculato nel raggiungimento dei suoi fini

Imprudenza: violazione delle modalità imposte dalle regole sociali nell’espletamento di certe attività

Imperizia: violazione delle regole tecniche generalmente seguite in un certo settore

Page 63: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

63

La responsabilità civilela colpa L’indeterminatezza di queste definizioni

non deve sorprendere. Si tratta di formule utilizzate per significare che un determinato comportamento concreto è conforme a quello che ragionevolmente ci si attende in un determinato contesto determinato contesto economico-socialeeconomico-sociale da chi svolge un’attività da cui possa derivare un danno …

Page 64: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

64

La responsabilità civilela colpa

Cfr. ad es. Cass. 10 agosto 2004, n. 15424:

Fatto: un notaio sbaglia nell’identificare la persona del venditore

La vendita è nulla e l’acquirente pretende i danni dal notaio

il notaio non è responsabile dei danni da taluno subiti per l’erronea identificazione di una delle parti di un contratto, se egli si sia convinto dell’identità di un soggetto sulla base di “elementi idonei a giustificare il convincimento stesso secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale”

Page 65: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

65

La responsabilità civilela colpa

NOTARE: i tre concettiNOTARE: i tre concetti (diligenza, prudenza, perizia) vengono usati come una sorta di vengono usati come una sorta di endiadi, senza che a nessuno di essi venga endiadi, senza che a nessuno di essi venga assegnato in motivazione un senso assegnato in motivazione un senso caratterizzante. essi vogliono semplicemente caratterizzante. essi vogliono semplicemente indicare che nella specie il notaio aveva fatto indicare che nella specie il notaio aveva fatto quanto ci si attendeva da lui per identificare quanto ci si attendeva da lui per identificare le parti senza avere l’obbligo di procedere ad le parti senza avere l’obbligo di procedere ad una identificazione assolutamente certauna identificazione assolutamente certa

Cass. 15424/2004

Page 66: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

66

La responsabilità civilela colpa

Nella fattispecie il notaio aveva identificato la parte sulla base del documento, sulla base della dichiarazione delle parti di conoscersi, sulla base del fatto che la persona presentatasi come venditore ha prodotto ordinanza di estinzione del processo esecutivo sull’immobile venduto

Cass. 15424/2004

Page 67: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

67

La responsabilità civilela colpa una valutazione più tecnica della

redazione della norma in questo caso può aiutare a capire:

si tratta di “clausole generali”. di nozioni indeterminate che vengono concretizzate nel singolo caso concreto per esprimere il concetto che la condotta dell’agente è quella che ci si poteva ragionevolmente attendere in quella data situazione

Page 68: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

68

La responsabilità civilela colpa

cfr. art. 1176, secondo comma, c.c.:“nell’adempimento delle obbligazioni

inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve deve valutarsi con riguardo alla valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitatanatura dell’attività esercitata”

Page 69: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

69

La responsabilità civilela colpa la valutazione della “colpa” consiste nello

stabilire se il danneggiante – nel compiere una determinata attività – ha adottato una “certa quantità di cautele” onde evitare il danno. il ché equivale a dire che l’obbligo di risarcire i danni arrecati “per colpa” rappresenta la sanzione per la mancata adozione di quella “certa quantità di cautele”

Page 70: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

70

La responsabilità civilela colpa

quindi – una volta adottata quelle determinate misure di prevenzione – l’agente sarà esente da responsabilità

ciò significa che in questo caso i danni rimarranno a carico del danneggiato, il quale è pertanto è incentivato a “stare attento”

Page 71: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

71

La responsabilità civilela colpa

una prima conclusione:

adottare il criterio della colpa al fine di disciplinare la responsabilità civile significa indurre le parti (potenziali danneggianti e potenziali vittime)ad agire in modo da adottare comportamenti diretti a ridurre gli incidenti (e quindi i costi sociali)

Page 72: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

72

La responsabilità civilela colpa

agente:adotta misure di prevenzione “socialmente richieste” perché sa che esse sono sufficienti ad esonerarlo da responsabilità

vittima:adotta misure preventive del danno perché sa che costi rimarranno a suo carico se danneggiante ha adottato le misure preventive socialmente richieste

(v. art. 2046)

quadro riassuntivo

colpa: comportamenti indotti

Page 73: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

73

La responsabilità civilela colpa

una seconda conclusione:

adottare il criterio della colpa ha senso solo quando le parti sono in grado di fare qualcosa in concreto per impedire il danno

Page 74: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

74

la responsabilità civile

7. la responsabilità oggettiva

Page 75: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

75

la responsabilità civilela responsabilità oggettiva

presupposti“di fatto”

colpacolpa: entrambe le parti possono fare in concreto qualcosa per evitare l’incidente (“condizioni di prevenzione bilaterale”) (es.: uso del prodotto)

responsabilità oggettivaresponsabilità oggettiva: solo il danneggiante è in grado di adoperarsi per prevenire il danno (es.: difetto del prodotto)

Page 76: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

76

La responsabilità civilela responsabilità oggettiva

NOTARE: è rimessa a colui che esercita l’attività l’analisi costi/benefici e, dunque, la valutazione della convenienza economica della medesima

Page 77: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

77

La responsabilità civilela responsabilità oggettiva

la responsabilità civile è strumento di incentivazione alla adozione di misure di prevenzione degli incidenti

Page 78: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

78

la responsabilità civile

8. la nozione di “ingiustizia” del danno

Page 79: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

79

La responsabilità civile

Una premessa di carattere generale: vi è una connessione sistematica tra proprietà, beni e tutela aquiliana: i beni sono gli strumenti per la soddisfazione degli interessi ritenuti meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento. La distruzione di quegli strumenti determina il diritto al risarcimento del danno, che per tale via si configura come ulteriore forma di tutela di quegli stessi interessi

Page 80: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

80

la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno art. 1151 c.c. 1865: “qualunque fatto

dell’uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno”

par. 823 BGB: “chi deliberatamente o per negligenza lede ingiustamente la vita, il corpo, la salute, la proprietà o un ulteriore simile diritto di altri, è tenuto verso questi al risarcimento del danno che ne deriva”

Page 81: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

81

la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno art. 2043 c.c.: qualunque fatto doloso o

colposo, che cagiona ad altri un danno ingiustoingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”

Page 82: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

82

la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno art. 1151 c.c. 1865 sembra codificare in

modo assoluto il principio alterum non laedere (neminem laedere)

se così fosse, si paralizzerebbe di fatto qualsiasi attività umana

Page 83: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

83

la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno gli artt. 823 B.G.B. e 2043 c.c. sembrano

individuare il criterio selettivo dei danni risarcibili attraverso tecniche normative differenti

tipicità o atipicità dell’illecito ?

Page 84: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

84

la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno in realtà un criterio selettivo è sempre

stato individuato - a prescindere, di fatto, dalla lettera dei vari testi legislativi - in rapporto alle condizioni socio-economiche (v. “inquadramento storico”)

Page 85: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

85

la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno

l’interpretazione che ha dominatola dottrina fino a quaranta anni fa:

“ingiusto”

“non iure”: l’attività dannosa non deve aver luogo nell’esercizio di un diritto soggettivo

“contra jus”: danno risarcibile è solo quello consistente nella lesione di un “diritto soggettivo assoluto”

Page 86: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

86

la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno

lesione del “diritto di credito”

lesione di ogni “interesse giuridicamente rilevante”

evoluzione giurisprudenziale della nozione di ingiustizia del danno

Page 87: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

87

La responsabilità civile

9. Imputabilità

Page 88: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

88

La responsabilità civileimputabilità Il “fatto” di cui all’art. 2043 c.c. come si

colloca rispetto alla tradizionale griglia “fatto, atto, negozio”?

dietro una questione apparentemente classificatoria si cela un tema “ideologico”

Page 89: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

89

La responsabilità civile imputabilità

art. 2046: “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa”

art. 414 c.c.

la tesi dello “atto”

Page 90: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

90

La responsabilità civile imputabilità

cosa si intende per “capacità di intendere e cosa si intende per “capacità di intendere e volere”?volere”?

• art. 414: capacità di provvedere ai propri interessi, art. 414: capacità di provvedere ai propri interessi, ossia di apprezzare la realtà, i propri bisogni in ossia di apprezzare la realtà, i propri bisogni in rapporto ad essa e la congruenza e le possibili rapporto ad essa e la congruenza e le possibili conseguenze delle proprie azioni rispetto alla realtà conseguenze delle proprie azioni rispetto alla realtà stessa ;stessa ;• dottrina: consapevole capacità di scelta tra diverse dottrina: consapevole capacità di scelta tra diverse alternative di azionealternative di azione

Page 91: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

91

La responsabilità civile imputabilità giurisprudenza penale: si ha incapacità di giurisprudenza penale: si ha incapacità di

intendere e volere quando siano intendere e volere quando siano compromessi “i processi conoscitivi, compromessi “i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacità di od attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente”autodeterminarsi autonomamente”

Page 92: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

92

La responsabilità civile imputabilità

Ciò significa che per l’art. 2046 c.c., affinché sia produttivo dell’obbligo di risarcire il danno, il fatto di cui all’art. 2043 c.c. deve essere posto in essere da chi sia consapevole delle conseguenze del fatto medesimo e ciò malgrado lo compia egualmente

ossiaè non un fatto, ma un atto giuridicoatto giuridico

Page 93: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

93

La responsabilità civile imputabilità in realtà la complessità DELLE

fattispecie da cui deriva la responsabilità civile giustifica l’adozione del termine “fatto”

Page 94: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

94

La responsabilità civile imputabilità

al di là dell’inquadramento dogmatico del “fatto” ex art. 2043 c.c., l’art. 2046 c.c. pone due problemi:

1. il suo significato all’interno delle regole di responsabilità civile

2. la sua applicabilità solo alla responsabilità per colpa o anche ad altri tipi di responsabilità

Page 95: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

95

La responsabilità civile imputabilitàfine delle regole di responsabilità civile:

incentivare l’adozione di un determinato livello di misure preventive degli incidenti

a nessun incentivo può essere sensibile chi non sia capace di intendere e volere, con conseguente inutilità del sistema della responsabilità civile

significato dell’art. 2046

Page 96: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

96

La responsabilità civile imputabilità in caso di responsabilità oggettiva non

ha senso stabilire se, al momento dell’incidente, l’esercente l’attività pericolosa o il custode dell’immobile fossero capaci di intendere e volere

Page 97: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

97

La responsabilità civile

10. Il nesso di causalità

Page 98: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

98

La responsabilità civileil nesso di causalità

A cosa serve il nesso di causalità?“il problema del nesso causale assume il

proprio senso giuridico come problema della estensione della responsabilità del soggetto convenuto in giudizio”, in quanto, a seconda della teoria accolta, si escludono o si includono determinati danni dall’ambito della risarcibilità

In altre parole il “nesso di causalità” serve per rispondere alle seguenti domande:

Page 99: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

99

La responsabilità civileil nesso di causalità

La lesione ingiusta riscontrata nel caso concreto è riconducibile all’agente, o comunque a colui che in astratto appare responsabile?

Quali conseguenze della lesione devono essere traslate dalla vittima al responsabile?

Il nesso di causalità

Page 100: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

100

La responsabilità civileil nesso do causalità

Le risposte a queste domande non sono rimesse alla fisica meccanica, ma alla teoria della causalità giuridica adottata teoria della causalità giuridica adottata nel caso concretonel caso concreto.

E vedi infatti …

Page 101: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

101

La responsabilità civileil nesso di causalità

t. della t. della conditio sine qua nonconditio sine qua non: è responsabile dell’evento chiunque abbia posto in essere un qualsiasi fatto che, nella serie causale, costituisca un antecedente necessario dell’evento medesimo, il quale, dunque, non si sarebbe prodotto senza quel fatto

Nesso di causalità

Page 102: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

102

La responsabilità civile il nesso di causalità t. della “prevedibilità dell’evento”t. della “prevedibilità dell’evento”: è

responsabile l’autore dell’antecedente necessario che sia stato in grado di figurarsi l’evento

t. della “causalità adeguata”: sono t. della “causalità adeguata”: sono conseguenze giuridicamente rilevanti conseguenze giuridicamente rilevanti solo gli eventi che rientrino – secondo la solo gli eventi che rientrino – secondo la normale normale esperienza - in una esperienza - in una normale normale sequenza causalesequenza causale

Nesso di causalità

Page 103: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

103

La responsabilità civile il nesso di causalità

Teoria dello scopo della norma violata: ad un determinato evento, posto in essere in violazione di una norma, possono ricondursi solo i danni che la norma medesima mirava ad evitare

Nesso di causalità

Page 104: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

104

La responsabilità civile il nesso di causalità

Proprio la varietà di teorie e la diversità delle conseguenze di ciascuna conferma come il “nesso di causalità” non sia un elemento di stampo naturalistico, ma giuridico-valutativo

E se è tale, il riferimento indeclinabile non può che essere alle norme

Nesso di causalità

Page 105: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

105

La responsabilità civile il nesso di causalità

art. 1223 c.c.: “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”

art. 40 c.p.: “Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”

nesso di causalità: il quadro normativo

art. 2056

Page 106: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

106

La responsabilità civile il nesso di causalità

art. 41 c.p.: “Concorso di cause. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito”

nesso di causalità: il quadro normativo

Page 107: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

107

La responsabilità civile il nesso di causalità

Elementi rilevanti: Il danno, lo “evento dannoso”, quale

“conseguenza immediata e diretta” della condotta del responsabile (art. 1223 c.c.; 40 c.p.)

Il ruolo delle cause “indipendenti dall’azione od omissione” del responsabile …

ed in particolare delle cause sopravvenute

Il nesso di causalità: il quadro normativo

Page 108: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

108

La responsabilità civile il nesso di causalità Se le cause “indipendenti dall’azione” del

responsabile non escludono il rapporto di causalità tra l’azione medesima e il danno, significa che il legislatore ha adottato la t. della conditio sine qua non, vale a dire la t. secondo la quale è responsabile l’autore di un qualsiasi evento che abbia concorso alla verificazione del fatto medesimo

Nesso di causalità: il quadro normativo

Page 109: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

109

La responsabilità civile il nesso di causalità Questo rilievo incide sull’interpretazione

della locuzione “conseguenza immediata e diretta”, nel senso che le cause indipendenti non fanno venire meno il rapporto di “immediatezza” tra fatto del responsabile e danno, sempre che il fatto del responsabile sia configurabile come “antecedente necessario” del danno stesso

Nesso dicausalità:il quadronormativo

Page 110: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

110

La responsabilità civile il nesso di causalità al contrario, il rapporto di immediatezza

è reciso dalle “cause sopravvenute” quando “sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”. la causa sopravvenuta esclude la responsabilità del danno quando è sufficiente da sola a spiegare il prodursi del danno stesso

nesso dicausalità:il quadronormativo

Page 111: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

111

La responsabilità civile il nesso di causalità rimane senza risposta nella legge l’interrogativo

sulla natura del rapporto che deve sussistere tra un “evento dannoso” e l’azione del responsabile perché il primo possa dirsi “conseguenza” della seconda

a questo interrogativo ha cercato di dare risposta la giurisprudenza

nesso dicausalità:il quadronormativo

Page 112: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

112

La responsabilità civile il nesso di causalità il nesso di causalità tra un fatto e l'evento lesivo

ricorre quando questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato (Cass. 20 febbraio 1998 n. 1857).

Per accertare il suddetto nesso il giudice deve valutare tutti gli elementi della fattispecie, al fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente (cioè con riferimento a quel singolo caso contingente) idoneo a produrre l'evento (Cass. 11 settembre 1998 n. 9037; Cass. 15-02-2003, n. 2312).

nesso dicausalità:la giurispru-denza

Page 113: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

113

La responsabilità civile il nesso di causalità “Nel sistema risarcitorio civilistico un evento

dannoso è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "conditio sine qua non"): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante, non appaiano del tutto inverosimili c.d. t. della causalità adeguata” (cass. 2 gennaio 2002, n. 5)

nesso dicausalità:la giurispru-denza

Page 114: La responsabilità civile

gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico

università statale di milano

114

La responsabilità civile il nesso di causalità Cass., sez. III, 29-10-2003, n. 16226:Nella responsabilità oggettiva il nesso eziologico

tra il soggetto obbligato a risarcire il danno e quest’ultimo consiste in una fattispecie complessa costituita da un lato dalla causazione del danno ricollegabile alla cosa, ad un animale o ad una persona; e dall’altro da un rapporto giuridico (e/o eccezionalmente di mero fatto) tra detto soggetto obbligato e tale cosa, animale o persona.