La responsabilità civile Obbligazioni naturali: 2034 · 2001. 12. 12. · La responsabilità...

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Filippo Galluccio – Appunti 1998 1 La responsabilità civile Obbligazioni naturali: 2034 Sta all’interprete dare contenuto alla nozione di danno ingiusto. La soluzione del problema dipende principalmente dalla valutazione comparativa di due interessi contrapposti: l’interesse minacciato da un certo tipo di condotta e l’interesse che il danneggiante, attraverso quella condotta, cercava di realizzare. Un criterio per scegliere è quello di pubblica utilità. Lesioni - dei diritti della personalità: vedi appunti - dei diritti reali - contro l’impresa, 2598 Omissione L’omissione diventa giuridicamente illecita quando costituisce violazione di un dovere specifico di agire; questo può derivare dalla legge, dal contratto, o da un precedente comportamento attivo. XIV) Cause di giustificazione - esercizio di un diritto, pen. 51 - consenso dell’avente diritto, pen. 50 - legittima difesa, pen. 52 - stato di necessità, 2045 XV) Dolo, colpa, imputabilità A. Dolo: coscienza e volontà di cagionare l’evento dannoso B. colpa: l’evento dannoso si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia; ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, disciplina C. criterio: diligenza dovuta, non diligenza usuale. Responsabilità per il fatto dei dipendenti rapporto di preposizione: occorre un rapporto di preposizione tra il preponente e il preposto, e che il danni sia stato cagionato nell’esercizio delle incombenze alle quali è adibito. criterio: l’imprenditore deve rispondere danni che siano realizzazione del maggior rischio che l’impresa introduce nella società. Responsabilità per il danno cagionato da cose o animali 2051 “custodia”: la responsabilità è del proprietario dell’animale o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. Caso fortuito: estraneo al rischio tipico della cosa o dell’animale Danno patrimoniale Può consistere nella perdita o nella distruzione o nel danneggiamento di un bene patrimoniale, nella perdita di un guadagno o nella sopravvenuta necessità di compiere determinate spese. Danno non patrimoniale: consiste nella perdita o lesione di un bene personale, che non possa essere oggetto di scambio e di valutazione economica Causalità di fatto Il danno è risarcibile solo se deriva dalla lesione di un interesse le cito e degno di tutela giuridica. il danno è risarcibile quando è conseguenza dell’atto illecito o del fatto previsto dalla legge come fonte di responsabilità oggettiva: causalità di fatto nel senso delle scienze empiriche. Causalità immediata e diretta: 123 La responsabilità è esclusa per i rischi nei confronto dei quali il danneggiato sarebbe stato sostanzialmente esposto comunque. Il danno non è risarcibile se non è realizzazione di quel rischio in considerazione del quale la condotta è illecita.

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Filippo Galluccio – Appunti 1998

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La responsabilità civile Obbligazioni naturali: 2034 Sta all’interprete dare contenuto alla nozione di danno ingiusto. La soluzione del problema dipende principalmente dalla valutazione comparativa di due interessi contrapposti: l’interesse minacciato da un certo tipo di condotta e l’interesse che il danneggiante, attraverso quella condotta, cercava di realizzare. Un criterio per scegliere è quello di pubblica utilità. Lesioni - dei diritti della personalità: vedi appunti - dei diritti reali - contro l’impresa, 2598 Omissione L’omissione diventa giuridicamente illecita quando costituisce violazione di un dovere specifico di agire; questo può derivare dalla legge, dal contratto, o da un precedente comportamento attivo. XIV) Cause di giustificazione - esercizio di un diritto, pen. 51 - consenso dell’avente diritto, pen. 50 - legittima difesa, pen. 52 - stato di necessità, 2045 XV) Dolo, colpa, imputabilità A. Dolo: coscienza e volontà di cagionare l’evento dannoso B. colpa: l’evento dannoso si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia;

ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, disciplina C. criterio: diligenza dovuta, non diligenza usuale. Responsabilità per il fatto dei dipendenti rapporto di preposizione: occorre un rapporto di preposizione tra il preponente e il preposto, e che il danni sia stato cagionato nell’esercizio delle incombenze alle quali è adibito. criterio: l’imprenditore deve rispondere danni che siano realizzazione del maggior rischio che l’impresa introduce nella società. Responsabilità per il danno cagionato da cose o animali 2051 “custodia”: la responsabilità è del proprietario dell’animale o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. Caso fortuito: estraneo al rischio tipico della cosa o dell’animale Danno patrimoniale Può consistere nella perdita o nella distruzione o nel danneggiamento di un bene patrimoniale, nella perdita di un guadagno o nella sopravvenuta necessità di compiere determinate spese. Danno non patrimoniale: consiste nella perdita o lesione di un bene personale, che non possa essere oggetto di scambio e di valutazione economica Causalità di fatto Il danno è risarcibile solo se deriva dalla lesione di un interesse le cito e degno di tutela giuridica. il danno è risarcibile quando è conseguenza dell’atto illecito o del fatto previsto dalla legge come fonte di responsabilità oggettiva: causalità di fatto nel senso delle scienze empiriche. Causalità immediata e diretta: 123 La responsabilità è esclusa per i rischi nei confronto dei quali il danneggiato sarebbe stato sostanzialmente esposto comunque. Il danno non è risarcibile se non è realizzazione di quel rischio in considerazione del quale la condotta è illecita.

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Responsabilità concorsuale I debitori sono obbligati in solido Concorso di colpa del danneggiato: 1227 Il risarcimento non è dovuto per quei danni ulteriori che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza XVIII) I rimedi contro gli atti dannosi Risarcimento per equivalente Oltre al danno verificatosi può essere risarcito il danno futuro, purché sia ragionevolmente certo. Danno alla persona - spese di cura e sospensione dell’attività lavorativa - danno biologico - danno alla vita di relazione Reintegrazione in forma specifica: 2058 Il danneggiato può chiedere che venga ricostituita a spese del danneggiante la situazione che si sarebbe avuta in assenza del fatto dannoso. Rientra in questo caso la pubblicazione della sentenza che ristabilisca la verità dei fatti contro notizie idonee a creare confusione Azione inibitoria La reazione che l’ordinamento giuridico offre contro l’atto illecito mira preventivamente ad impedire il compimento, e successivamente ad eliminare le conseguenze dell’evento dannoso. per la sua concessione la legge richiede che si tema la ripetizione o la continuazione di un illecito A volte è sufficiente l’esistenza d’atti preparatori diretti in modo non equivoco il compimento dell’atto illecito reale.

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Sezione quinta: il negozio giuridico E’ lo strumento per la realizzazione dell’autonomia privata (possibilità di regolare da sé, nel modo voluto, i rapporti giuridici con altre persone) Negozio giuridico: atto o insieme di atti di più persone rivolti a produrre effetti riconosciuto dall’og. Ciò che crea il vincolo è la posizione di un regolamento di interessi nei confronti di altre persone attraverso la dichiarazione o l’attuazione negoziale Limiti gli interessi devono essere meritevoli di tutela. Per necessità di semplificazione e considerazioni di utilità generale, l’og impone limiti all’autonomia privata: negozi tipici e atipici, 1322. L’integrazione del regolamento negoziale privato Complesso importante di regole interpretative (o di default). Servono a semplificare la contrattazione: le parti stabiliscono solo gli elementi per loro più rilevanti. L’og impone però anche norme imperative A determinare il regolamento negoziale concorrono le dichiarazioni precettive dei privati, la legge ed anche gli usi e l’equo apprezzamento del giudice. Elementi essenziali 1. accordo 2. causa: la giustificazione delle prestazioni negoziali: lecita, 1428 e meritevole di tutela,

1322 3. oggetto 4. forma Elementi accidentali 1. condizione 2. termine 3. modo Negozi unilaterali e contratti Unilaterale: dichiarazione di volontà o comportamento negoziale di una sola parte (ex: testamento, abbandono di una cosa mobile) Bilaterale o plurilaterale 1321, Contratto: è necessario il consenso di tutti gli interessati nelle operazioni giuridiche nelle quali ciascun partecipante assume obbligazioni o dispone dei propri diritti. Nei contratti con obbligazione del solo proponente in mancanza del rifiuto, si considera il contratto concluso. Si parla di contratto in tutte le ipotesi in cui si richiede la volontà di entrambe le parti, vuoi che al volontà di entrambe debba essere dichiarata, vuoi che l’accettazione espressa non sia richiesta ma basti il mancato rifiuto della proposta Negozio unilaterale Riguarda direttamente solo il patrimonio di chi li compie: procura, derelizione, accettazione o rinuncia dell’eredità. Ci sono anche atti unilaterali che implicano la modificazione del patrimonio altrui (recesso da contratto do società, facoltà di scegliere nelle obbligazioni alternative) ma questi negozi presuppongono in chi li compie un potere derivante dal contratto o dalla legge. La manifestazione di volontà Le dichiarazioni si distinguono in recettizie e nn recettizie secondo che la loro efficacia giuridica sia subordinata alla ricezione nelle sfera di particolari soggetto oppure no.

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Espressa o tacita. Si parla di comportamento concludente in presenza di un comportamento che non costituisce direttamente un mezzo di espressione e comunicazione, ma che presuppone e realizza una volontà e così indirettamente e la manifesta. Il silenzio viene considerato come accettazione nei seguenti casi: 1. quando previsto dalla legge, 1333 2. quando previsto da precedenti accordi negoziali 3. buna fede, 1335\1337 secondo gli usi di una data cerchia sociale o d’affari. L’interpretazione I criteri per l’interpretazione sono stabiliti negli articolo 1362-1371, con un principio di gerarchia: 1. buona fede, 1366 2. interpretazione soggettiva, 1362-1365 3. interpretazione oggettiva, 1367-1371 La simulazione La dichiarazione negoziale è simulata quando il dichiarante ed il destinatario di essa sono d’accordo nel non volerne gli effetti. Si dice assoluta quando le parti non vogliono nessun effetto, relativa quando vogliono realizzare un altro negozio, differente per natura, soggetto od oggetto. A. Effetti tra le parti: nessuno nel primo caso, quelli del negozio dissimulato nel secondo.

Principio del rispetto della volontà negoziale. B. Effetti rispetto ai terzi: 1415. Ai terzi è concesso di far valere nei confronti delle parti

la realtà del negozio simulato. A simula una vendita a B e poi aliena a C: questo è l’avente causa del simulato alienante

C. opponibilità a terzi aventi causa: non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato dal titolare apparente (aventi causa dal simulato acquirente).

D. opponibilità a terzi creditori; chirografario è chi non acquista alcuna garanzia reale, 1416

E. negozio fiduciario: il fiduciante trasferisce al fiduciario la proprietà di una cosa o un altro diritto imponendogli il vincolo obbligatorio di trasferire il diritto a lui o comunque di farne un uso determinato.

E’ una limitazione obbligatoria ad effetto reale: le parti vogliono effettivamente ciò che hanno dichiarato.

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XXIV) I vizi della volontà Errore Consiste in una falsa conoscenza o ignoranza di situazioni, qualità, rapporti. Ostativo: cade sulla dichiarazione di volontà (ex: scrivo 650 al posto di 560) Vizio: influenza la formazione della volontà negoziale. Determina un negozio inidoneo a realizzare al funzione sua propria, quella di strumento per realizzare programmi economici e dare ai propri interessi l’aspetto desiderato; occorre quindi negargli validità, anche se sorgono problemi riguardo all’affidamento di terzi. La legge: A. tutela l’affidamento nei contratti a titolo oneroso; errore riconoscibile 1428 ed

essenziale (cade sulla natura o sull’oggetto del contratto, sull’oggetto della prestazione o sulle qualità della persona dell’altro contraente). L’errore di diritto può essere causa di annullabilità del contratto a titolo oneroso solo quando si risolve in errore sulla natura o sull’oggetto del contratto o sulle qualità giuridiche (ex: ingegnere straniero non abilitato) dell’oggetto o della persona dell’altro contraente.

B. tutela de dichiarante nei negozi a titolo gratuito. Occorre che l’errore sia stato determinante del consenso e che i motivi risultino dalla dichiarazione, 787.

Conseguenze Il negozio viziato da errore giuridicamente rilevante è annullabile. Il dolo In tema di formazione del negozio giuridico il termine “dolo” significa inganno. Lo è anche il silenzio se appare come sleale reticenza. Deve essere idonea o ad indurre in errore una persona sensata. Determinante: quando senza di esso il negozio non sarebbe stato stipulato. Produce l’ invalidità del negozio e la responsabilità dell’autore del dolo, che dovrà risarcire i danni cagionati. Incidente: quando si limita ad influire sul contenuto del negozio. In questo caso il negozio è valido ma l’autore de raggiro deve risarcire, 1440. La violenza Violenza fisica: uso diretto della forza per costringere altri. Si ha la nullità del contratto. Minaccia: esercitata allo scopo di costringere un soggetto ad emettere una dichiarazione negoziale che altrimenti non avrebbe emesso. Il negozio è annullabile. Caratteri della violenza 1435, può cadere anche sulla persona e sui beni del coniuge, di un discendente o di un ascendente. Più spesso è un ricatto sottile attraverso la minaccia di un comportamento che in se e per se sarebbe lecito e che spesso costituisce l’esercizio di un diritto. La minaccia di far valere un diritto è lecita quando sia diretta ad ottenere la stipulazione di un negozio strumentale per l’esercizio del diritto stesso. XXV) L’oggetto Consiste nelle prestazioni negoziali: il comportamento promesso, il trasferimento della proprietà o di altro diritto. Impossibilità: assicuro una nave affondata Lecito: non contrario a ordine pubblico o buon costume. Determinato: è definito dalle parti. Determinabile: le parti definiscono il criterio di determinazione XXVI) La causa Coincide con l’operazione negoziale: costituisce lo scopo immediato di chi pone in essere il negozio Motivi: scopi ulteriori in vista dei quali il negozio viene determinato

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Causa: è lo schema dell’operazione economico-giuridica che il negozio realizza immediatamente. E’ la ragione giustificatrice del negozio sia dal punto di vista delle parti che dell’og. Per al maggior parte dei negozi al causa consiste nella sintesi dei loro effetti giuridici essenziali; in questa ipotesi ogni singolo effetto negoziale trova giustificazione negli altri (ex: la causa dell’assicurazione è 1882). Altre volte il negozio trova un proprio presupposto in un’obbligazione preesistente. XXVII) Negozio illecito Un negozio si dice illecito quando tende a realizzare un risultato vietato da norme o principi inderogabili. Il negozio o la singola clausola sono nulli. Il legislatore sostiene che in alcune ipotesi non sia assicurata la coincidenza tra valutazioni individuali ed interessi generali, come ad esempio nel caso d’assunzione di vincoli di durata eccessiva. A. ordine pubblico: esprime l’insieme dei principi di struttura politica ed economica della

società. - politico: attiene alla struttura e alla difesa dello stato e della famiglia e alla difesa

delle libertà e dell’integrità dell’individuo - economico: quello di protezione ha lo scopo di proteggere, in certi rapporti

contrattuali, la parte economicamente debole che abbia subito l’imposizione di condizioni contrattuali inique o la parte che possa aver stipulato il contratto senza una sufficiente ponderazione, non rendendosi conto del carattere vessatorio di certe clausole, o sottovalutandole. Quello di struttura e di direzione è costituito dai criteri secondo i quali va condotta l’attività economica degli operatori privati e pubblici

B. buon costume: il buon costume è costituito dall’insieme di quelle regole di comportamento sociale, la cui violazione è ritenuta immorale e scandalosa dalla generalità dei consociati.

Motivo illecito In tema di contratti a titolo oneroso esso è illecito e nullo solo quando le parti sono determinate a concludere esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe, 1345. Non basta la conoscenza, occorre che una parte tragga beneficio dal motivo illecito dell’altra. Donazioni Il motivo illecito è causa di nullità quando risulta dall’atto ed è il solo che abbia determinato il donante a disporre, 788 Negozio in frode alla legge Si cerca di aggirare norme imperative realizzando il risultato equivalente a quello di un negozio illecito XXVIII) La forma Nel diritto moderno la volontà negoziale può venire manifestata, di regola, in un modo qualsiasi: il solo requisito è che la dichiarazione risulti comprensibile ai soggetti cui è destinata. Talvolta però la legge richiede la forma scritta: scrittura privata o atto pubblico. A. funzione: distingue gli accordi definitivi e vincolanti da quelli di massa; induce alla

riflessione B. negozi formali: negozi che trasferiscono la proprietà di beni immobili o che

costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni immobili, o che su tali beni costituiscono diritti personali di godimento per una durata superiore ai nove anni. Il traffico immobiliare non risente dell’impaccio della forma scritta.

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- contratti di banche e società d’investimento con i clienti - titoli di credito - contratti con enti pubblici - donazione

C. forma- contenuto: la cambiale D. clausole onerose: occorre la specifica approvazione per iscritto E. testamento. forma olografa, forma segreta F. ad probationem: se non c’è la forma, il contratto non è nullo, ma sarà particolarmente

difficile per la parte interessata farlo valere in giudizio in quanto occorrono limitazioni ai mezzi di prova.

G. ad substantiam: la forma è essenziale per la validità del negozio XXIX) Elementi accidentali Condizione: 1253 Gli effetto, o taluni effetti del negozio si producono o vengono meno al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto. A. sospensiva: se l’effetto negoziale è destinato a prodursi nel caso la condizione si

avveri B. risolutiva: l’effetto negoziale si produce immediatamente, ma è destinato a venir meno

nel caso che la condizione si avveri C. casuale: se è indipendente dalla volontà delle parti D. potestativa: se dipende dalla volontà di una parte E. mista: se il suo avveramento richiede il concorso della volontà di una parte e

circostanze indipendenti da tale volontà, 1355 (ex: se otterrò un finanziamento,…) F. illecita: quando rende immediatamente illecita l’operazione negoziale, quando tende

ad influenzare con incentivi non appropriati l’esercizio di libertà fondamentali dell’individuo

G. impossibilità della condizione nel caso sia sospensiva, il negozio è nullo in quanto gli effetti non si produrranno mai; nel caso sia risolutiva gli effetti sono definitivi e al condizione si ha come non apposta

H. pendenza della condizione: si ha pendenza della condizione fintantoché si è incerto se questa si avvererà oppure no. C’è un’aspettativa di chi deve ricevere il diritto, 1356; e un diritto condizionato di chi lo deve alienare, 1358

I. retroattiva: 1360 Reale: opera contro terzi. Dal tempo dell’evento in poi, la situazione è regolata come se gli effetti si fossero verificati già prima.

Termine Il termine limita l’efficacia nel tempo del negozio. Può essere iniziale o finale. Il termine d’adempimento si presume fissato in favore del debitore. Modo E’ una disposizione imponibile solo ai negozi a titolo gratuito

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XXXI) Invalidità del negozio giuridico A. nullità: il negozio è privo senz’altro dei suoi effetti. E’ nullo quando il regolamento di

interessi manchi del tutto (scherzo, dissenso pale se, violenza fisica: si parla di inesistenza) o sia irrealizzabile o illecito; nel caso in cui manchi la causa o l’oggetto sia impossibile.

B. annullabilità: gli effetti del negozio si producono ma possono venir eliminati se il negozio stesso viene impugnato giudizialmente dalla parte nell’interesse della quale l’invalidità è stabilita. Il negozio è annullabile quando, trattandosi di tutelare interessi disponibili di una parte del negozio, si ritiene opportuna far dipendere dalla sua iniziativa l’eliminazione del negozio stesso.

Titolarità dell’azione In caso di nullità può essere esperita da qualunque interessato, 1421 o d’ufficio. Nel caso di annullamento l’azione può essere esperita solo dalla parte a protezione della quale l’annullamento è stabilito dalla legge. Convalida del negozio annullabile Poiché l’annullabilità è disposta a tutela di un interesse privato disponibile, il titolare di questo può rinunciare all’azione. La convalida è un negozio unilaterale e può essere espressa o tacita, nel caso il titolare dell’azione abbia volutamente dato esecuzione al negozio conoscendo i motivi di annullabilità. Prescrizione In caso di negozio nullo, questo è automaticamente privo di effetti, il che può essere accertato in qualsiasi tempo, 1422. In caso di annullamento si ha una prescrizione di cinque anni. Si prescrive l’azione ma non l’eccezione: la parte in favore della quale l’annullabilità è disposta, potrà sempre rifiutarne l’esecuzione, 1442. Conseguenze Il contratto nullo non produce alcun effetto negoziale; l’annullamento ha effetto retroattivo. Opponibilità A. nullità: è sempre opponibile; B, non avendo acquistato il diritto, non poteva trasferirlo

ad altri B. annullabilità: se nel frattempo il bene è stato alienato sorge il problema

dell’affidamento, che viene tutelato solo nel caso di buona fede e di titolo oneroso. Non opera nei casi di incapacità legale: poteva essere conosciuta dai registri.

Nb: a ciò si aggiunge la regola possesso vale titolo in materia mobiliare, 1153 Nullità parziale: 1419 La nullità parziale non si propaga all’intero contratto quando riguardi pattuizioni non essenziali nell’ambito dell’operazione negoziale complessiva. Sostituzione legale di clausole: 1339 L’inserzione e la sostituzione automatica di clausole costituisce una forma assai incisiva di restrizione all’autonomia privata. Conversione del negozio giuridico nullo: 1424 Si producono effetti tali da realizzare totalmente o, più spesso, parzialmente, il risultato economico che le parti si proponevano di raggiungere Inefficacia In senso lato indica qualunque ipotesi in cui il negozio sia i tutto o in parte privo di effetti. In senso giuridico si esclude l’ipotesi del negozio nullo: A. efficacia sospesa: si aspetta il verificarsi di una condizione estrinseca al negozio. B. inefficacia relativa: quando un negozio efficace tra le parti può essere inefficace nei

confronti di taluni terzi.

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XXX) La rappresentanza E’ il meccanismo giuridico per il quale la volontà negoziale viene formata o dichiarata da un soggetto, mentre gli effetti fanno capo ad un soggetto diverso. E’ esclusa per il testamento e per i negozi di natura famigliare A. rappresentante: ha un potere più o meno ampio per la conclusione del negozio:

dichiara una volontà propria B. nuncius: si limita a trasmettere una dichiarazione altrui già completa C. interposizione gestoria: il gestore agisce per conto altrui ma stipula il negozio in

nome proprio D. rappresentanza volontaria: deriva dalla procura E. rappresentanza legale: per gli incapaci La procura La procura è il negozio unilaterale con il quale una persona attribuisce ad altri il potere di rappresentarla. Non va confusa con il mandato, che sancisce il rapporto di base. A. contemplatio domini: il rappresentante deve agire nel nome del rappresentato B. vizi della volontà e stati soggettivi: c’è scissione tra soggetto che forma e dichiara la

volontà negoziale e soggetto in capo al quale si verificano gli effetti del negozio, 1390\1391\1389

Conflitto di interessi E’ una situazione oggettiva ravvisabile ogni volta che dalla stipulazione di un determinato contratto possa derivare un profitto anche indiretto del rappresentante con danno del rappresentato, 1394 Contratto con se stesso. 1395 Rappresentanza senza potere Può accadere che taluno agisca come rappresentante senza esserlo, o eccedendo i limiti del potere conferitogli; il negozio non vincola il rappresentato, che però può ratificarlo, 1399. Se l’interessato non ratifica il negozio stipulato in suo nome, questo rimane inefficace: non produce effetti in capo al preteso rappresentato, né al preteso rappresentante, poiché non era con costui che il terzo intendeva istituire il rapporto contrattuale. Il rappresentante deve risarcire il terzo secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale.

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XXXIV) Le promesse unilaterali: 1987 C’è un principio di tipicità; altrimenti è valida solo se è inserita in un contratto: promessa di pagamento. E’ la promessa rivolta al pubblico di una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione. La promessa può venir revocata per giusta causa. XXXV) La conclusione del contratto Contratto con persona da nominare: 1401, è un contratto con soggetto alternativo XXXVI) Le trattative Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella conclusione del contratto , devono comportarsi secondo correttezza: 1337 Violazione di doveri di informazione: 1338. Ingiustificato recesso: si considerare l’interesse positivo, cioè i vantaggi che sarebbero stati ottenuti ed i danni evitati ottenendo l’esecuzione del contratto; e l’interesse negativo, cioè i vantaggi che si sarebbero ottenuti e i danni evitati non impegnandosi nelle trattative.

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XXXIX) Effetti del contratto Il recesso unilaterale Generalmente non è concesso: è possibile nei casi di contratti ad esecuzione continuata o periodica conclusi per un tempo indeterminato Conflitti tra acquirenti A. immobile o mobile iscritto nei pubblici registri: chi trascrive per primo: 2644 B. credito: prevale la cessione notificata per prima, 1265 C. bene mobile: prevale chi per primo ottiene la consegna, 1153 D. diritti di godimento: chi gode per primo, 1380 Contratto preliminare: 1359 In caso d’inadempimento si può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, 1932 N.d.R. Effetto reale: erga omnes Contratto reale: si perfeziona con la consegna Contratto preliminare unilaterale Vedi il patto di prelazione: è un contratto preliminare unilaterale sotto posto ad una condizione potestativa (se venderò,…). Contratto a favore di terzi L’oggetto è una prestazione a terzi, è necessario attribuire al terzo un diritto, 1689 Promittente, stipulante, beneficiario. rapporto di provvista rapporto di valuta L’acquisto del diritto non è definitivo fino a quando egli non dichiari, tanto allo stipulante, quanto al promittente, di volerne profittare. Fino a questo punto infatti lo stipulante conserva una correlativa possibilità di revocare o modificare la stipulazione in suo favore. XL) Il contratto imposto Chi esercita un’impresa i condizioni di monopolio legale ha l’obbligo di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano l’oggetto d’impresa, osservando la parità di trattamento, 2597. Ciò vale anche per le imprese in posizione dominante. XLI) La rescissione A. stato di pericolo: 1447. E’ rescindibile il contratto con cui una parte ha assunto

obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o latri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

B. stato di bisogno: occorre che la lesione ecceda la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

Rescissione: non è ammessa la convalida, 1451. La prescrizione dura un anno e colpisce anche l’eccezione. Non è opponibile ai terzi, 1452. L’altra parte può offrire una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità, 1450

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XLII) L’inadempimento e la resp. contrattuale Vedi 1218, 1257, 1228 A. Responsabilità oggettiva: criterio rigoroso: si circoscrive l’impossibilità liberatoria alle

sole ipotesi in cui questa dipende da cause del tutto estranee a tale sfera. B. responsabilità per colpa: è un criterio meno rigoroso: si considera liberatoria

qualsiasi impossibilità incolpevole, anche quando sia meramente soggettiva:, dovuta cioè a cause attinenti alla persona del debitore o interna alla sua sfera d’influenza.

Colpa Obbligazioni di dare e custodire. L’inadempimento si dice colpevole quando la mancata soddisfazione del creditore dipende dal fatto che il debitore abbia tenuto un comportamento diverso da quello che si sarebbe dovuto e potuto tenere nelle stessa situazione. A. senso soggettivo: quando nella determinazione del comportamento che si sarebbe

potuto tenere e perciò anche pretendere, si tiene conto delle capacità dell’obbligato e dei loro limiti, per escludere la responsabilità ogni volta che questa abbia fatto del suo meglio.

B. senso oggettivo: ciò che si pretende viene commisurato ad un modello astratto, e si da’ un giudizio tipizzato, 1176

La responsabilità contrattuale è intesa come sanzione contro il debitore inadempiente, ma soprattutto come garanzia per il creditore. Impotenza finanziaria Non può esonerare dalla responsabilità quand’anche sia incolpevole ( il debitore paga la libertà a lui concessa di gestire al meglio il proprio patrimonio). Nelle obbligazioni che hanno per oggetto di somme di denaro o il trasferimento di cose determinate nel genere, il debitore risponde dell’inadempimento e del ritardo, a meno che non provi che ciò è dovuto a un’impossibilità oggettiva della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Responsabilità per custodia Articoli, 1693, 1787, 1785. Caso fortuito: evento occasionale ed estraneo al rischio tipico d’impresa esercitato dal debitore. Responsabilità per ausiliari E’ fondata sull’idea che il debitore deve garantire per l’opera degli ausiliari. Parziale inversione dell’onere della prova Si giustifica considerando che il creditore ha scarse possibilità di accertare le vicende che hanno condotto all’inadempimento, poiché queste si sono verificate nella sfera di attività e di organizzazione del debitore. XLIII) La mora del debitore E’ il ritardo della prestazione del quale il debitore debba rispondere. Costituzione in mora

intimazione o richiesta fatta per iscritto, 1219; altrimenti si presume la tolleranza del danneggiato. Scatta automaticamente quando: - il debito deriva da illecito contrattuale - quando il debitore ha dichiarato di non voler eseguire al prestazione - quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio

del creditore. Effetti

- il debitore è responsabile dei danni derivanti da ritardo. Scattano gli interessi moratori, in caso di somma di denaro, 1224

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- sposta sul debitore il rischio dell’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa incolpevole, 1221

XLIV) La mora del creditore Spese e danni sono a carico del creditore, 1207. Se l’impossibilità della prestazione, dovuta a cause non imputabili al debitore, dovuta a cause non imputabili al debitore, sopravviene durante al mora del creditore, questi resta obbligato a pagare il corrispettivo. Se la cosa fungibile perisce, il debitore è liberato, mentre conserva il diritto ad ottenere l’eventuale controprestazione. Principio: pone a carico del creditore ogni aggravio e ogni maggior rischio derivante dalla sua mancata cooperazione. L’offerta: deve essere formulata in modo tale che la mancata attuazione del rapporto obbligatorio dipenda esclusivamente dalla circostanza che il creditore non riceve il pagamento o non compie quanto è per parte sua necessario a tale scopo. Ciò presuppone che il debitore di compiere quanto è da lui dovuto, 1220 Per determinare gli effetti della mora, l’offerta deve essere solenne (denaro, 1209; altro: intimazione a ricevere la prestazione). XIV) Mancata esecuzione del contratto Il diritto distingue secondo che l’impossibilità di attuazione del rapporto dipenda da cause che impediscano direttamente il debitore di compiere gli atti da lui dovuti , oppure da cause che impediscano al creditore di ricevere la prestazione o di dare al cooperazione che gli fa carico. Nel primo caso il debitore perde il diritto al corrispettivo, nel secondo caso il corrispettivo resta dovuto all’altro contraente. Presupposizione: balcone per il palio di Siena. Risoluzione per inadempimento Risoluzione: avviene per anomalie nel funzionamento del sinallagma, per cause che si verificano dopo la conclusione del contratto. Le prestazioni non sono più dovute quelle già eseguite vanno restituite secondo le regole relative alla ripetizione dell’indebito. Inoltre la parte inadempiente è tenuta al risarcimento del danno (interesse positivo). A. piccola inesattezza nell’adempimento della prestazione; 1525 B. clausola risolutiva espressa dispone la risoluzione del contratto nel caso in cui una

determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o comunque non venga adempiuta rispettando le modalità stabilite. La risoluzione si verifica solo quando l’altra parte dichiara di volersi avvale re della clausola risolutiva.

C. termine essenziale: il termine per l’adempimento viene detto essenziale nelle ipotesi in cui la prestazione sarebbe inutile per il creditore se eseguita dopo la scadenza. I creditore può tuttavia accettare l’adempimento tardivo

D. diffida ad adempiere: 1454 Resta fermo il principio del 1455: la risoluzione non si verifica se la prestazione è di scarso interesse.

E. effetti: elimina la causa giustificatrice della prestazioni contrattuali e quindi obbliga a restituire ciò che si è ricevuti in esecuzione del contratto: ha effetto retroattivo tra le parti.

Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica: 1458. La risoluzione ha efficacia obbligatoria XLVII) Risoluzione per impossibilità sopravvenuta Se la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore, l’obbligazione s estingue ( 1256) e il debitore va esente da ogni responsabilità e danni. Nei contratti a prestazioni corrispettive la parte liberata perde di regola i diritto alla controprestazione, 1463. A. contratti con effetti traslativi: res perit domino

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B. impossibilità di dare e di ricevere: la risoluzione del contratto è esclusa anche quando l’impossibilità della prestazione sopravviene durante al messa in mora del creditore o dipende dall’impossibilità , per il creditore, di dare la cooperazione che è a suo carico.

C. risoluzione: va richiesta: 1453, 1456, 1454.Se sopravviene un’impossibilità totale e liberatoria per il debitore, il mantenimento del contratto non ha senso.

D. impossibilità parziale: quando la prestazione è diventata solo parzialmente impossibile, per cause delle quali il debitore non debba rispondere, l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione e può anche recedere dal contratto quando non abbia sufficiente interesse all’adempimento parziale.

XLVIII) Eccessiva onerosità sopravvenuta Una delle parti subisce un aumento di costo, oppure si verifica al riduzione del valore i denaro di una delle prestazioni corrispettive. Viene alterato il rapporto iniziale di valore tra prestazione e controprestazione: è giustificato il rimedio di legge. La parte danneggiata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta può domandare al risoluzione del contratto; la parte contro la quale è domandata al risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto, 1467\8 I rimedi dell’eccessiva onerosità sono preclusi anche quando sia stata eseguita una sola delle prestazione corrispettive. L’eccessiva onerosità deve essere prodotta da avvenimento straordinari ed imprevedibili, 1467.

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XXXIII) Strutture contrattuali Contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito Il contratto è oneroso quando al sacrificio patrimoniale di ciascuna parte fa riscontro un vantaggio corrispondente dell’altra. Chi compie un’azione gratuita va in contro ad una responsabilità contrattuale meno rigorosa; chi acquista a titolo gratuito vede tutelato in maniera minore l’affidamento. Unilaterali, sinallagmatici, a struttura associativa. A. unilaterali: solo una parte esegue o si obbliga ad eseguire una prestazione nei

confronti dell’altra. Nel contratto unilaterale l’unilateralità attiene agli effetti, nel negozio giuridico unilaterale attiene alle dichiarazioni di volontà che costituiscono il negozio stesso.

B. sinallagmatici: la prestazione di una parte è corrispettiva di quella della controparte. Il rapporto tra prestazioni corrispettive si chiama sinallagma, che si manifesta: - genetico: alla conclusione del contratto - funzionale: alla sua esecuzione - eccezione d’inadempimento: 1460, una parte può rifiutarsi di adempierla sua

obbligazione se l’altra non adempie contemporaneamente la propria. - decadenza del beneficio del termine: 1186 - risoluzione per inadempimento: 1453 - risoluzione per impossibilità sopravvenuta

C. a struttura associativa: più persone conferiscono beni e servizi per uno scopo comune.

Contratti commutativi ed aleatori Quelli commutativi non implicano l’assunzione di un rischio, in quelli aleatori l’estensione o il valore di almeno una delle prestazioni corrispettive dipende da eventi incerti cosicché ne derivano per ciascuna delle parti costo o benefici aggiuntivi. (ex: emptio spei) Ad esecuzione continuata o periodica L’esecuzione si protrae nel tempo, con prestazioni continuative o ripetute, per soddisfare un bisogno del creditore che si estende nel tempo. La risoluzione o il recesso non estendono i loro effetti alle prestazioni già eseguite. Modi di formazione: consensuali, formali, reali. A. consensuali: si perfezionano con il semplice consenso B. formali: occorre che il consenso sia manifestato in forme particolari C. reali: non si perfezionano con il semplice consenso, si richiede la consegna della cosa.

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Sezione settima: l’obbligazione Pecuniaria Principio nominalistico: 1277. Il debitore si libera pagando la somma originariamente determinata anche se il suo potere d’acquisto si è modificato. Clausola di salvaguardia monetaria. Debito di valore: la somma dovuta non è fissa nel suo ammontare numerico, ma variabile in dipendenza delle variazioni di prezzo del bene che la somma rappresenta. (ex: risarcimento per equivalente del danno). Solidali ecc... Parziaria: ogni debitore risponde di una quota del totale Solidarietà passiva: il creditore può escutere un solo debitore e non gli nuoce l’insolvenza di uno. Azione di regresso: il debitore che ha pagato si fa rimborsare dagli altri debitori. Si propagano ai creditori solo le conseguenze favorevoli, non quelle sfavorevoli. Obbligazione alternativa: 1285 il creditore può scegliere tra due prestazioni messe sullo stesso piano. L’adempimento Consiste nell’eseguire la prestazione dovuta, qualunque ne sia la natura. E’ un atto giuridico: 1190. Può essere fatta dal creditore o, per prestazioni di carattere personale, da un ausiliario, al creditore o ad un terzo legittimato. Luogo: fare e dare: al domicilio del debitore; pecuniaria: al domicilio del creditore. Pagamento del prezzo: la causa sta nel rapporto obbligatorio; se non esiste, si può chiedere la restituzione di quanto pagato. Pagamento con surrogazione: il terzo si sostituisce al creditore; 1) di diritto, 2) per volontà del debitore, 3) per volontà del creditore. Compensazione: estinzione di due debiti reciproci Soddisfazione preferenziale del credito. 1. legale: 1243 2. giudiziale: 1243 3. volontaria 1252 Confusione: 1253 Debitore e creditore si riuniscono nella stessa persona Novazione Estingue un’obbligazione sostituendola con un’obbligazione nuova: A. soggettiva: la differenza dall’obbligazione precedente sta nei soggetti B. oggettiva: la differenza consiste nell’oggetto o nel titolo. cfr. 1234\1231 Remissione: 1236 E’ il negozio con il quale il creditore rinuncia al proprio credito Impossibilità sopravvenuta: 1256 estingue l’obbligazione. L’inadempimento Nb: la responsabilità contrattuale si applica anche alle obbligazioni di fonte non contrattuale. La distinzione a rigore dovrebbe essere tra inadempimento di un’obbligazione e la violazione di un dovere assoluto. Le diversità tra responsabilità contrattuale e responsabilità contrattuale consistono in: A. onere della prova: nell’ E la vittima prova la colpa: 2697; nella C è il debitore a

provare la colpa: 1218 B. costituzione in mora: nella E no; nella C sì: 1219 C. danno risarcibile: nella E tutti; nella C solo quello prevedibile al tempo in cui è sorta

l’obbligazione, 1225.

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D. prescrizione dell’azione: E c5 anni; C 10 anni. Le principali norme si trovano nel 2050. Il risarcimento del danno 2058 reintegrazione in forma specifica Danno: 1223: interesse positivo e danno emergente. Il giudice può liquidare i danni non quantificabili attraverso una valutazione equitativa: 1226 Da quando è in mora, il debitore deve pagare gli interessi moratori (5%). A. Clausola penale: stabilisce preventivamente la somma che sarà dovuta in caso di

inadempimento. Ha una funzione di semplificazione e di limitazione della responsabilità.

B. Caparra confirmatoria: se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra a titolo di risarcimento. Nel caso non adempia la parte che ha la caparra, questa deve restituire il doppio. E’ una facoltà: 1385 si può chiedere l’esecuzione

C. Caparra penitenziale: chi recede perde la caparra, ma non può essere perseguito per l’inadempimento.

Modificazione dei soggetti La cessione del credito non è un tipo di contratto, ma un elemento di un contratto. non è necessario il consenso del debitore ceduto. Alcuni crediti non possono essere ceduti: 447 Il credito ceduto conserva tutti i suoi attributi. Prima della notificazione, il debitore che ha pagato al cedente è liberato. Prevale la cessione che prima è stata notificata al debitore ceduto: 1265 A. Pro soluto: il cedente garantisce solo l’esistenza del credito ceduto B. Pro solvendo: il cedente garantisce il cessionario contro l’insolvenza del ceduto. C. Successione nel debito: tra vivi non è possibile senza il consenso del creditore D. Delegazione A delegante rapporto di provvista rapporto di valuta delegato B C delegatario

titolata: l’impegno è subordinato alla validità del rapporto pura: paga tranne che nel caso della nullità della doppia causa liberatoria: il delegante viene liberato dal debito cumulativa: i debitori diventano due.

E. espromissione: spontaneità dell’iniziativa dell’ espromittente (B-C) F. accollo: contratto tra terzo creditore (B-A); è un contratto a favore di terzi. G. novazione soggettiva H. cessione del contratto

Sostituzione di un terzo ad uno dei contraenti in tutta al situazione giuridica derivante dal contratto stesso. E’ necessario il consenso del ceduto. Ex: vendo il contratto di fornitura di metano a chi mi compra la casa.

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Sezione ottava: i titoli di credito Documenti che attribuiscono al legittimo possessore il diritto di credito in esso indicato. Il documento è veicolo del credito:

1. somma di denaro 2. diritti di partecipazione in società commerciali 3. merci in viaggio o depositate

Il meccanismo della trasmissione normale del credito è lento e insicuro. A. incorporazione del diritto nel titolo: chi è proprietario del foglietto in cui è sottoscritta

l’obbligazione è titolare del credito. può circolare come cosa mobile: possesso vale titolo.

B. letteralità e autonomia: il contenuto del diritto risulta dalla lettera del titolo. L’acquisto si attua a titolo originario: rinasce nuovo ad ogni passaggio.

C. legittimazione all’esercizio del diritto: il possesso del titolo è condizione necessaria e sufficiente per esercitare il diritto.

D. 1. titoli di credito in senso stretto 2. rappresentativi di quote sociali: azioni 3. diritto di partecipazione pro quota ai risultati di un’iniziativa economica: fondi comuni

d’investimento 4. il deposito del titolo equivale al deposito della merce: fede di deposito, lettera di

vettura. E. denominazione:

1. al portatore: debito pubblico, 2003 2. all’ordine: consegna del documento e girata, 2008 3. nominativo: consegna e annotazione del nome dell’acquirente sul titolo, 2023

F. causa: operazione economica esterna al titolo che ne costituisce la giustificazione (ad esempio l’emissione di azioni trova la sua causa nel contratto costitutivo della società per azioni). Promessa unilaterale dell’emittente. 1. titolo causale: la causa influisce sull’obbligazione cartolare 2. titoli astratti: la causa non esercita influenza sull’obbligazione cartolare

G. diritto cartolare: è il diritto incorporato nel titolo, con un’individualità distinta dal diritto sottostante. rapporto cartolare e rapporto fondamentale sono collegati tra loro (ad esempio prendiamo la compravendita a pagamento differito: non posso esercitare l’azione cartolare per il pagamento e poi un’ulteriore azione causale pretendendo l’adempimento del contratto sottostante)

H. eccezioni: reali, 1993; personali I. ammortamento: priva il titolo della sua efficacia e attribuisce all’ex possessore il diritto

ad essere pagato. La cambiale A. vaglia cambiario: promessa di pagare una soma di denaro B. cambiale tratta: contiene l’ordine del traente al trattario di pagare del denaro al

prenditore C. a titolo esecutivo: l’azione cambiaria prevede l’esecuzione forzata senza una sentenza

di condanna D. incorporazione, letteralità, autonomia, legittimazione, astrattezza E. forma:

1. deve contenere il termine “cambiale” 2. promessa incondizionata 3. nome del trattario 4. nome del prenditore 5. sottoscrizione dell’emittente

F. a giorno fisso, a certo tempo data; a vista, a certo tempo vista

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G. azione di regresso: è esercitabile solo in presenza di protesti L’assegno E’ un mezzo ausiliario di pagamento e non uno strumento di credito.

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Sezione nona: i singoli contratti LIX) La vendita La vendita è il contratto tramite il quale si trasferisce un bene o un diritto a fronte di un corrispettivo. 1470. A) oggetto: beni e diritti trasferibili

vendita con effetti reali immediati: trasferisco subito vendita obbligatoria: il venditore è obbligato a produrre l’acquisto all’acquirente

- genere (grano, vino…) - alternativa (o uno o l’altro) - cosa futura: se la cosa non viene ad esistenza si ha la nullità. - cosa altrui - termine o condizione.

obblighi del venditore: - consegnare la cosa - far acquistare la proprietà o il diritto

garanzia per a) evizione - se il compratore ignora: risoluzione - se la cosa è particolarmente gravata: riduzione del prezzo - se il compratore conosce: se ci sono diritti di terzi che limitano il godimento del

bene, non gli si concede nessun’azione; se si ha evizione (sottrazione effettiva della cosa) può ottenere la riduzione di prezzo o la risoluzione.

b) per vizi o mancanza di qualità 1490 - se il compratore conosce o erano riconoscibili al momento della stipulazione del

contratto: la garanzia non è dovuta - azione redibitoria: risoluzione e restituzione, 1492 - azione estimatoria: riduzione del prezzo, 1492

B) la vendita immobiliare può essere fatta a misura o a corpo C) vendita di cose mobili

La consegna deve essere effettuata nel luogo in cui si trovava la cosa al momento della vendita Nella vendita con spedizione il venditore non risponde. Per la vendita con consegna all’arrivo esistono due rimedi rapidi se l’altro non adempie:

- risoluzione di diritto - esecuzione coattiva

D) vendita con riserva della proprietà NB: il compratore per regola generale diventa possessore al momento del consenso o dell’individuazione della cosa

- condizione sospensiva: il trasferimento del diritto di proprietà è subordinato al pagamento dell’intero prezzo. I rischi se li accolla chi ha la cosa.

- patto di riserva: compare nella vendita a rate. E) patto di prelazione: ha efficacia obbligatoria. Quelli legali (al coerede se l’erede

vende) hanno efficacia reale. F) patto di riscatto (condizione risolutiva potestativa): restituzione in cambio del ritorno

del prezzo più i rimborsi spesa. E’ diverso dal patto di retrovendita (obbligo di rivendere nel caso , o si richieda).

G) vendita a termine di titoli di credito il prezzo e la consegna dei titoli sono rinviati. LX) Altri contratti a titolo oneroso Riporto: 1548

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Il riporto è il contratto con il quale il riportato trasferisce al riportatore la proprietà di titoli di credito di una data specie per un dato prezzo, e il riportatore la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso un rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura conveniente. Si perfeziona con la consegna dei titoli. Permuta: 1552 E’ il contratto con il quale le parti si scambiano la proprietà di cose o altri diritti. Si applicano le norme per la vendita. Contratto estimatorio : 1556 Una parte consegna una o più cose all’altra, che si impegna a pagarne il prezzo nel caso in cui non le restituisca nel termine stabilito. Somministrazione: 1559 La somministrazione è il contratto tramite il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche o continuative di cose (gas, acqua…). La funzione è quella di soddisfare un bisogno continuativo e periodico. Si applicano le regole sui rapporti contrattuali di durata: gli effetti della risoluzione non retroagiscono alle prestazioni già eseguite ( ciò non accade, ad esempio, nella vendita a consegne ripartite). Franchising Il franchising è un accordo commerciale con cui una grande impresa concede ad una minore di entrare a far parte della sua catena di distribuzione, oppure di una rete di imprese che commerciano o prestano servizi, secondo i criteri determinati dall’impresa concedente e presentandosi al pubblico con la stessa immagine di questa. LXI) La donazione: 769 La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Occorre un incremento patrimoniale di una parte a fronte di un decremento del patrimonio dell’altra (non è donazione il pagamento di debito: non si ha aumento del patrimonio del debitore). La delimitazione giuridica deriva da ragioni psicologiche, dalla tradizione e da esigenze di semplificazione. Lo spirito di liberalità deve essere riconosciuto da entrambe le parti. Nb: è un contratto: è necessaria l’accettazione. Forma: atto pubblico, sotto pena di nullità. Carattere personale: non può un mandato designare donato e oggetto. La responsabilità per inadempimento è valutata con meno rigore: 789, dolo o colpa grave. Può essere revocata per ingratitudine del donatario o sopravvenienza di figli (irrevocabili le remuneratorie e quelle fatte per matrimoni). B) donazioni indirette: non sono forme di donazioni: 1875 C) donazione modale: l’onere non è una controprestazione, è una limitazione all’attribuzione ricevuta dal donatario (793: l’onerato è tenuto all’adempimento solo entro limiti del valore di ciò che ha ricevuto). LXII) Contratti di utilizzazione di cose Locazione: 1571 E’ il contratto con la quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, a fronte di un determinato corrispettivo. A) obblighi del locatore: consegnare la cosa locata in buono stato, mantenerla,

garantirne il godimento

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obblighi del conduttore: pagare il corrispettivo, usare la diligenza del buon padre di famiglia. Il conduttore può agire personalmente contro le molestie di terzi. Può esercitare l’azione di reintegrazione La locazione scade al termine prefissato o, se illimitata, in seguito a disdetta.

B) leasing: atipico, usa lo schema della locazione per realizzare un finanziamento a medio – lungo termine.

C) immobili urbani: proroghe legali. Gli interventi legali producono un artificioso calmiere e una segmentazione del mercato. 1978: fine delle proroghe legali; equo canone per gli immobili abitativi 1992 libertà per i nuovi contratti e accordi in deroga ai contratti preesistenti. La durata minima per il locatore è di 4 anni (6 per immobili con uso non abitativo), il conduttore può derogare.

Usufrutto L’usufrutto è il contratto con cui una parte, verso un corrispettivo, si obbliga per un determinato tempo a far godere all’altra una cosa produttiva mobile o immobile, affinché ne tragga e ne faccia propri i frutti in relazione alla destinazione economica della cosa. Comodato: 1803 E’ il contratto con il quale il comodante consegna al comodatario una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato. La cosa va restituita su richiesta del comodante, a meno che non sia stato posto un termine. LXIII) Contratti di prestazione d’opera Appalto: 1665 E’ il contratto con il quale una parte assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con una gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. L’appaltatore deve essere un imprenditore ( altrimenti si parla di contratto d’opera, 2222) e deve lavorare a proprio rischio. Nell’appalto la fabbricazione è intrapresa su richiesta specifica, nella compravendita di cosa futura la cosa rientra nella normale produzione di serie del venditore. L’appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi d’opera. I contratti di engeneering ( studio e progettazione ed eventualmente gestione di opere speciali, quali le centrali elettriche) rientrano nei contratti di subfornitura. Trasporto: 1687 Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. I soggetti operanti nel trasporto di cose sono: mittente, vettore, destinatario. Deposito: 1776 E’ il contratto con cui il depositario riceve dal depositante una cosa mobile, con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura. In albergo: è oggettiva la funzione assicurativa; il limite è fissato in 100 volte il valore della camera. LXIV) Contratti di cooperazione nell’attività giuridica altrui Mandato: 1703 Il mandato è il contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. Nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non ha tutta questa autonomia; mentre il contratto d’opera ha per oggetto la produzione di beni. Rappresentanza: gli effetti si realizzano in capo al mandatario.

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Forma: libera; scritta solo nei casi in cui il mandato ha per oggetto la conclusione di un negozio per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam Commissione: 1731 Mandato che ha per oggetto la vendita o l’acquisto di beni per conto del committente e in nome del commissionario. Spedizione: 1757 E’ un mandato con cui lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere un contratto di trasporto e compiere le operazioni accessorie. Agenzia: 1742 Una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, la conclusione di contratti in una determinata zona. Mediazione: Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza e rappresentanza. LXV) Contratti di credito e garanzia Mutuo: 1813 Il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una quantità di denaro e cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Fideiussione: 1936 E’ fideiussore colui che , obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. L’estinzione dell’obbligazione principale estingue la fideiussione. Anticresi: 1960 E’ il contratto con cui il debitore od un terzo si obbliga a consegnare un’immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi e quindi al capitale. Conto corrente LXVI) Contratti bancari Deposito di denaro: 1834 Nel deposito di denaro in una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla alla scadenza del termine convenuto, ovvero a richiesta del depositante. B) deposito titoli: 1838 C) cassette di sicurezza: 1841 D) apertura di credito: 1842 E) anticipazione bancaria: 1846 F) sconto bancario: 1858 G) operazioni bancarie in c\c: 1852 LXVII) Contratti aleatori Rendita vitalizia Prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili per la durata della vita del beneficiario o di un’altra persona. Se è a favore di terzi si applicano le regole generali sul contratto a favore di terzi. Rendita perpetua: non è aleatorio; si può riscattare con la capitalizzazione. Il termine prima non è possibile la capitalizzazione è di 10 anni per la semplice, 30 per la fondiaria. Assicurazione: 1882 E’ il contratto con cui l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato nei limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare una rendita o un capitale al verificarsi di un evento relativo alla vita umana.

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E’ un contratto di durata ed a prestazioni corrispettive; è un contratto di durata ( il ritardo del pagamenti dei premi sospende il servizio, 1901). Nel gioco ci si va a cacciare volontariamente nel rischio. B) contro danni: ci deve essere interesse dell’assicurato al risarcimento del danno (1904), che non può superare il danno stesso (principio indennitario). C) contro la responsabilità civile: sono esclusi i danni derivanti dal fatto doloso proprio dell’assicurato, 1917; sì del fatto doloso altrui, di cui l’assicurato debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. D) sulla vita: - per il caso di vita

- per il caso di morte - mista

Gioco e scommessa L’azione è ammessa solo per il pagamento di debiti di gioco su competizioni sportive e dei debiti derivanti da lotterie autorizzate. Contratti diretti a dirimere controversie La transazione: 1905 E’ il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Il presupposto è che esista un conflitto di pretese e che si facciano concessioni reciproche. Non si può sui diritti indisponibili (stato e capacità delle persone, rapporti di famiglia). Cessione di beni ai creditori: 1977 Il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutto o alcune sue attività e di ripartire tra loro il ricavati in soddisfacimento dei loro crediti. La divisione: 766 Con il contratto di divisione i partecipanti ad una comunione la sciolgono, attribuendo a ciascuno, in luogo del diritto di quota un diritto esclusivo e di valore corrispondente . L’errore non è in questo caso causa di annullamento. Si fa un supplemento di divisione se è stato omesso un bene.

Sezione undicesima: la tutela dei diritti - processo di cognizione - sentenza: 1. dichiarativa (qualità di erede) 2. costitutiva (effetti del contratto non concluso) 3. di condanna In giudicato: non si può pi contestare (2909); è un titolo esecutivo di cui si può ottenere l’esecuzione forzata. - provvedimenti cautelari: anticipano gli effetti della decisone sul merito - atti a titolo esecutivo: procedono all’esecuzione forzata senza la sentenza di

condanna - clausola solve et repete - cauzione - contratto autonomo di garanzia - privilegi come cause di prelazione (oltre a pegno e ipoteca) in eccezione alla parità

di trattamento (2745): generali 2746: beni mobili speciale 2747: immobili e mobili: segue la cosa.

- espropriazione forzata \ pignoramento

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- vendita forzata Comunemente si dice che il patrimonio del debitore è una garanzia generica. 2900: i debitori surrogano i creditori L’azione revocatoria ordinaria: 2901 I creditori fanno dichiarare inefficaci nei loro confronti gli atti di disposizione compiuti dal debitore in frode ai loro diritti. Pregiudizio: viene messa in pericolo la possibilità per il creditore di ottenere quanto dovuto Requisiti soggettivi: il debitore deve essere consapevole . Se l’atto è oneroso, viene revocato solo in caso di malafede del terzo. Effetti: inefficacia relativa: il bene non torna nel patrimonio del terzo. Inefficacia relativa: 1552 Prescrizione e decadenza Fondamento: necessità di assicurarer stabilità alle situazioni di fatto che si sono consolidate nel tempo. Si applica ai diritti patrimoniali disponibili con un’eccezione: la proprietà, poiché ad essa non corrisponde una specifica soggezione patrimoniale altrui. Tende ad eliminare vincoli che inceppano nuovi piani e nuove attività senza essere più giustificati da un sufficiente interesse. attengono all’ordine pubblico e perciò sono inderogabili: 2936 - inizio: comincia a decorrere dal giorno in cui è consentito l’esercizio del diritto: 2935 - sospensione: - interruzione: viene fatto valere il diritto - durata: prescrizione ordinaria: 10 anni

diritti reali su cosa altrui: 20 anni brevi

- prescrizione presuntiva: 2954; opera sul piano probatorio. La decadenza Perdita di un diritto per il suo mancato esercizio entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal contratto. Lo scopo non è di chiarezza: serve a togliere tutela ad un interesse insufficiente. La prova dei fatti giuridici - attore: fatti costitutivi del diritto - convenuto: fatti estintivi e modificativi - presunzione legale: non occorre provare il fondamento:

relativa: ammette prova contraria assoluta: non ammette prova contraria

- atto pubblico: 2699 “pubblica fede” - scrittura privata - prova testimoniale - presunzione semplice 2747: conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto

noto per risalire ad una fatto ignoto. - prova della simulazione: se compiuta da parte di terzi, non vede limitazioni, se

compiuta da una parte ci sono limiti alla prova testimoniale - confessione: dichiarazione che una parte fa della verità di circostanze che il suo

avversario afferma a fondamento del proprio diritto. - giuramento:

- decisorio: per stabilire o escludere un fatto dal quale dipende la decisione totale o parziale della causa.

- suppletorio: è deferito dal giudica ad una delle parti al fine di stabilire il valore della cosa domandata, per decidere la causa.

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Pubblicità e trascrizione - pubblicità notizia: rende conoscibili certi fatti che comunque producono i loro effetti. - pubblicità dichiarativa: rende opponibile a chiunque un fatto o un negozio giuridico;

trasferiscono diritti reali: 1. trascrizione immobiliare 2. domande giudiziali 3. contratto preliminare

- pubblicità costitutiva: è requisito necessario per un rapporto giuridico.

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Sezione dodicesima: l’impresa L’imprenditore: 2082 L’imprenditore è colui che combina e organizza i fattori della produzione per esercitare, a proprio profitto e a proprio rischio, un’attività economica produttiva. La definizione di legge contiene i seguenti elementi: - organizzazione dei fattori produttivi - l’attività deve essere svolta in maniera professionale: in modo coordinato e sistematico,

non occasionale e sporadico. Nb: L’iscrizione ai registri e la licenza non rendono imprenditori, e viceversa Piccolo imprenditore: 2083 il lavoro personale dell’imprenditore e dei suoi famigliari deve avere un’importanza prevalente, non solo rispetto al lavoro dei dipendenti estranei ma anche rispetto al capitale investito. Imprenditore: 1) agricolo

2) commerciale, che è sotto un regime di - pubblicità - scritture contabili - fallimento

Il contratto di società Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Si ha la sottrazione dei beni al potere del socio e ai suoi creditori particolari. Le società vengono considerate soggetti giuridici ( la personalità giuridica è invece l’autonomia patrimoniale perfetta). L’oggetto sociale del contratto di società è lo svolgimento dell’attività produttiva sociale. Nb: non è ammessa la costruzione di società atipiche, 2249. Il codice individua le società lucrative: A) di persone: 1. Semplice 2. SNC 3. società accomandataria semplice (in questo caso il creditore può chiedere la liquidazione) Sono caratterizzate da una maggior rilevanza delle persone die singoli soci o da una correlativa minore unificazione del gruppo: 1. partecipazione diretta del socio alla vita di società 2. una parte die soci risponde personalmente die debiti sociali 3. le vicende personali del socio possono influire sulla vita di società 4. il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci. Il problema nasce nella contrattazione con i terzi: si distingue nettamente la sfera interna dall’attività esterna, in modo che eventuali irregolarità all’interno non si ripercuotano all’esterno

NDR: l’intuitus personae è la rilevanza dell’elemento personale. patrimonio sociale: attività – passività capitale sociale: patrimonio minimo di cui è garantita ai terzi l’esistenza.

B) di capitali: die debiti sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. le

quote sono azioni, il che ne facilità il funzionamento e la circolazione. Il vincolo socio – società è impersonale; la partecipazione diretta alla vita sociale è limitata se non nulla. la fondazione deve essere fatta per atto pubblico, omologato dal tribunale; l’iscrizione al registro comporta il conseguimento della personalità giuridica. 1. S.p.A.

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2. sapa 3. S.r.l. (le quote non possono essere rappresentate da azioni).

L’azienda: 2555 E’ il complesso die beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Il fallimento Il dissesto dell’imprenditore pone il problema di assicurare che i suoi beni vengano destinati ai creditori: occorre impedire l’occultamento.

1. ufficialità (c’è un curatore nominato dal tribunale) 2. universalità (tutto il patrimonio) 3. conoscibilità (pagare proporzionalmente tutti i creditori)

Il presupposto del fallimento è lo stato d’insolvenza dell’imprenditore. Insolvenza: incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Vi può essere insolvenza senza inadempimento (nel coso in cui l’imprenditore svenda i suoi beni) o viceversa ( nel caso l’imprenditore non paghi alcuni debiti perché li ritiene estinti). Il fallimento è richiesto da:

1. debitore 2. giudice delegato 3. curatore

Gli organi preposti al controllo del fallimento sono: 1. tribunale fallimentare 2. giudice delegato 3. curatore 4. comitato die creditori

Effetti: i beni passano al curatore. Gli atti del debitore sono inefficaci rispetto ai creditori. I creditori non possono esperire azioni esecutive individuali. per quanto riguarda i contratti che il fallito non ha ancora adempiuto, la scelta spetta al curatore. La revocatoria fallimentare Lo scopo è garantire la parità di trattamento. Gli elementi che la distinguono dalla revocatoria ordinaria sono: 1. maggior rigore (la conoscenza d’insolvenza da parte del terzo è spesso presunta) 2. scopo più ampio (tutelare la parità di trattamento) 3. giova a tutti i creditori

Il concordato Serve per far passare l’impresa nelle mani di un terzo. Va omologato dal tribunale, può essere annullato e revocato. remissorio: i chirografari sono pagati in parte dilatorio: pagamento in toto Occorre la maggioranza dei creditori con una copertura almeno pari ai due terzi die crediti. Amministrazione controllata