Francesco La Manno - La responsabilità civile
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IV. La responsabilit civile
Sommario: 1.Perch si adotta il sistema risarcitorio per risolvere i conflitti?. -
2.Origine, natura e funzione della responsabilit civile. - 3.Il danno. - 4.Il nesso dicausalit. - 5.La colpa. 6. Dolo. 7.Le esimenti. - 8.La responsabilit oggettiva. -
9.La responsabilit vicaria. - 10.La responsabilit del produttore. 11.I benefici
collaterali.
1.Perch si adotta il sistema risarcitorio per risolvere iconflitti?.
Nella vita di tutti giorni accade, assai spesso, di cagionare
danni ad altri, ad esempio un automobilista pu investire un
pedone, un giornalista pu diffamare una popstar, ovvero il
cane di un anziano signore pu aggredire e ferire un
bambino. Ci si pu chiedere, quindi, per quale motivo,
nellambito del sistema risarcitorio, si considera, laresponsabilit civile, strumento idoneo a alla risoluzione dei
conflitti. Potrebbe essere efficiente un ordinamento
giuridico che consenta alle parti la possibilit di ricorrere
allautotutela? Ipotizziamo che Caio cagioni nocumento
allautoveicolo di Tizio e che costui decida di recarsi
direttamente presso il domicilio del danneggiante per
ottenere il risarcimento del pregiudizio. Ipotizziamo che, a
questo punto, i due soggetti non riescano a trovare unaccordo, perch Caio si rifiuti di liquidare il danno arrecato
a Tizio. Immaginiamo che, in tale contesto, il danneggiato
decida di ricorrere alla forza bruta per convincere il suo
interlocutore ad adempiere alla prestazione. E evidente che
avrebbe la meglio il pi forte, il pi scaltro o colui che dotato di maggiore capacit intimidatoria. Ovviamente una
situazione di questo tipo, comporterebbe il venire meno
dellarmonia e della pace tra i consociati, con laconseguenza che la vendetta, prenderebbe il sopravvento
con esiti catastrofici per lintera collettivit1.
1E stato ampiamente dimostrato dagli studiosi di antropologia giuridica che la
vendetta non idonea a garantire la pace sociale, giacch tale meccanismo comporta
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Taluno potrebbe eccepire che, tale rimedio, dovrebbe essere
applicato, consentendo, in questo modo, di garantire a
ciascun cittadino la possibilit di ricorrere allautotutela. Ad
esempio nella societ dei Gentili, si era soliti ricorrere alla
vendetta, allorquando fossero stati cagionati danni a terzi,
infatti, la soluzione in parola, era diventata una vera e
propria consuetudine. Nel corso dei secoli, tuttavia, il
pensiero filosofico e giuridico, si evoluto, dimostrando che
il ricorso allautotutela era deleterio, in quanto un continuo
generarsi di vendette e contro-vendette, a seguito di torti
subiti, avrebbe perpetuato una condizione di guerra, senzafine, tra gli uomini
2. Di conseguenza questi ultimi hanno
dovuto cedere parte della loro libert personale allo Stato (ovvero un soggetto dotato della capacit coercitiva
necessaria per imporre alla popolazione la legge ), al fine di
ottenere la piena garanzia dei loro diritti ed interessi (T.
HOBBES,Leviatano, Laterza, Bari, 2010, pg. 140 e ss. ).
2.Origine, natura e funzione della responsabilit civile.
Parte della dottrina ritiene che non vi sia una definizione
appagante di responsabilit civile3, tuttavia, qualche autore
ha definito questa branca del diritto come la soggezione
alle sanzioni dellillecito civile e questo il fatto lesivo di
interessi giuridicamente tutelati nella vita di relazione4. La
responsabilit civile5
si distingue dalla responsabilitcontrattuale sostanzialmente per:
il continuo riverberarsi di condotte illecite che in alcuni casi pregiudicherebbero
lintera societ con il rischio di dissoluzione della stessa. Si veda R. SACCO,
Antropologia giuridica, Il Mulino, Bologna, 2007, pg. 313; N. ROULAND,
Antropologia giuridica, Giuffr, Milano, 1992; U. MATTEI e P.G. MONATERI,
Introduzione breve al diritto comparato, Cedam, 19972
T. HOBBES,Leviatano, Laterza, Bari, 2010, pg. 140 e ss.3
P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da
R. SACCO, Utet, 19984 BIANCA,La responsabilit civile, Milano, Giuffr 1994, pg 5315
In realt listituto comprende sia la responsabilit contrattuale sia responsabilit
extracontrattuale, pertanto, la materia che oggetto di studio va definita
responsabilit extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Tuttavia, una dottrina autorevole fa
ampio uso della locuzione responsabilit civile ( vedi P.G. MONATERI, La
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a) Lonere della prova: nellambito dellillecito civilespetta alla vittima dimostrare la colpa del
danneggiante. Mentre nel contesto contrattuale spetta
al debitore dimostrare che il danno deriva da
impossibilit sopravvenuta derivante da causa a lui
non imputabile ( art. 1218 c.c. );
b) La costituzione in mora: nellambito dellillecitocivile non necessaria, mentre pu accadere che sia
necessaria nei negozi giuridici;
c) La prescrizione: nel contesto extracontrattuale iltermine per esercitare lazione del risarcimento del
pregiudizio , normalmente, di cinque anni ( due anninella circolazione di veicoli art. 2947 c.c. ), mentre in
ambito contrattuale, la prescrizione ordinaria,
generalmente, in dieci anni ( art 2946 c.c. );
d) La liquidazione del danno: in materia aquiliana ildanneggiante obbligato a risarcire, illimitatamente,
ogni tipologia di pregiudizio arrecato al danneggiato,sia quelli prevedibili che quelli imprevedibili, mentre
in ambito contrattuale il debitore dovr liquidare il
pregiudizio limitatamente a ci che era prevedibilenel momento in cui sorto in vincolo negoziale ( art
1225 c.c. )6.
Gli autori, per indicare la responsabilit civile, utilizzano
spesso la locuzione responsabilit aquiliana, in quanto, essatrae origine dal diritto romano
7. La legge delle XII Tavole
considerava delicta alcune fattispecie di responsabilit
civile. Nel III secolo a. C. grazie allaLex Aquilia de damno,
vennero allargate le ipotesi ai casi di uccisioni e lesioni dischiavi, animali e cose, cosi gli interpreti poterono ampliare
ulteriormente la pretesa risarcitoria ai casi di dannum iniuria
datum, in base alla colpa e al dolo, facendola corrispondere
responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da R. SACCO, Utet, 1998 ),
di conseguenza, nel corso di questo lavoro anche io adotter questa espressione.6 P. TRIMARCHI,Istituzioni di diritto privato, Giuffr, Milano, 2007, pg. 360 ss.7
SCHIPANI, Responsabilit ex lege Aquilia, Criteri di imputazione e problemi
della culpa, Torino, 1969
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allistituto contemporaneo8. Il testimone fu passato al
legislatore francese che, grazie allimpulso del
giusnaturalismo e dellilluminismo ( che puntavano a
mettere in scacco i privilegi dell Ancien Rgime ),
introdusse gli artt. 1382 e 1383 del Code Napolon nel
1804, che disciplinavano il delitto civile. Il legislatore
italiano, influenzato dallesperienza transalpina, recepi
listituto cristallizzando lart. 1151 del codice civile (
Codice Albertino ) del 1865 che disponeva "Qualunque fatto
delluomo che arreca danno agli altri, obbliga quello per
colpa del quale avvenuto, a risarcire il danno".
Il legislatore del 1942 introdusse, la responsabilit
aquiliana, nel nuovo codice civile. Linnovazione, dimaggiore rilievo riguardava lingiustizia del danno,
elemento necessario per ottenere la liquidazione del
pregiudizio. La norma, ancora oggi in vigore, disciplinata
dallart 2043 c.c. e ss., da norme speciali e da direttive
comunitarie.
Non di rado, giurisprudenza e dottrina hanno richiamato laCostituzione come fonte del diritto delle norme di
responsabilit aquiliana9. Gli articoli a cui si fatto
riferimento rispecchiano i valori fondamentali del nostroordinamento giuridico
10. Le principali norme richiamate
sono gli art. 2 e 3 Cost., che attengono ai principi di
solidariet politica , economica e sociale in ossequio al
principio di uguaglianza sostanziale. Lart. 32 Cost.,
rappresenta la garanzia del diritto alla salute dei consociati.Lart. 28 Cost., stabilisce la responsabilit della pubblica
amministrazione.
I moderni studi, della responsabilit civile, si devono a
Sacco e Schlesinger. Tuttavia la propulsione decisiva siebbe grazie a Trimarchi e Rodot, ed stato proprio
questultimo che ha voluto la traduzione in lingua italiana
del libro di Guido Calabresi Costo degli incidenti
8M. BIANCA,La responsabilit, Giuffr, Milano, 1994, pg. 535
9 C. Cost., 14 luglio 1986, n. 184, FI, 1988, I, 694, nota GIAMPIETRO10
FRANZONI,Dei fatti illeciti, in Comm. cod. civ., SCIALOJA - BRANCA, a cura
di GALGANO, Bologna- Roma, 1993 pg. 25 ss.
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stradali11
che ha rivoluzionato in maniera decisiva il
pensiero civilista introducendo, nel nostro paese, lanalisi
economica del diritto12
.
E opportuno precisare che spesso si cagionano danni a terzi
in modo lecito, infatti, il nostro sistema giuridico non
sempre proibisce una determinata condotta che pregiudica
gli interessi dei consociati. Ad esempio un imprenditore che,
nellambito della sua attivit commerciale, sottrae clienti ai
suoi concorrenti cagiona loro un danno, ma questo
comportamento non viene vietato dallordinamento
giuridico13
.La responsabilit civile viene considerata, dalla
giurisprudenza e dottrina dominante, un sistema aperto,dove linterprete valuta, la possibilit di applicare listituto
al singolo caso concreto. Tale situazione diversifica la
responsabilit extracontrattuale da quella penale, nella
seconda infatti un fatto considerato illecito solo qualora
sia preveduto dalla legge come reato, in tal guisa a nessun
cittadino potr essere comminata una sanzione se non inforza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso ( secondo il principio di legalit, nullum crimen
sine lege, art. 25, comma 2, Cost. )14
.Gli autori ritengono che lillecito aquiliano abbia una
funzione compensativa, ovvero si occupi di stabilire, nel
caso in cui si sia verificato un incidente, se sia necessario o
meno risarcire la vittima15
.
Sarebbe molto pi semplice mantenere il pregiudiziodirettamente dove si realizzato
16. In questo modo le
persone sarebbero pi attente ai propri comportamenti e
11 G. CALABRESI, Costo degli incidenti e responsabilit civile, Giuffr, Milano,
197512 P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da
R. SACCO, Utet, 199813 P. TRIMARCHI,Istituzioni di diritto privato, Giuffr, Milano, 2007, pg. 109 ss.14
G. FIANDACA, E.MUSCO,Diritto penale, Parte generale, Zanichelli, Bologna,
2009; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale,
Giuffr, 200915G. CALABRESI, Costo degli incidenti e responsabilit civile, Giuffr, Milano,
1975; P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto
da R. SACCO, Utet, 1998;16
P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da
R. SACCO, Utet, 1998, pg. 19 ss.
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investirebbero maggiori risorse in sicurezza, tuttavia,
mediante gli strumenti della responsabilit civile,
lordinamento giuridico, decide di allocare il costo ad un
soggetto diverso da quello che ha subito il pregiudizio, in tal
modo a questo ultimo spetter lonere di compensare il
danneggiato17
.
Alcuni autori hanno ritenuto che lobiettivo fondamentale,
nel presente momento storico, della responsabilit civile
quello di organizzare tramite il diritto privato, un
coordinamento delle attivit che, comunque, non si
intendono vietare ( MONATERI, 1998, pg. 19 ss. ).Pertanto, possibile affermare che essa abbia effetti
distributivi, in quanto i costi di talune attivit, checagionano nocumento ai terzi e che non si intendono
proibire, vengono traslati da un soggetto allaltro e di
conseguenza si ottiene un loro regolamento naturale18
. In
forza delle predette argomentazioni possibile affermare
che la responsabilit civile listituto giuridico
volto a garantire, in forza degli strumenti di diritto privato,ladeguata compensazione, per lingiusto pregiudizio
arrecato a persone o a cose. Gli elementi costitutivi la
compongono sono essenzialmente tre: lelemento oggettivo( il danno ingiusto ), il nesso di causalit e lelemento
soggettivo ( il dolo o la colpa ).
3.Il danno.
Il primo elemento costitutivo della responsabilit civile che
analizzer il danno. In primo luogo, bene evidenziare,
che nel caso in cui non venga dimostrato, in sedeprocessuale, il pregiudizio, la vittima non avr diritto ad
alcun ristoro. E necessario che il danno sia attuale perch
possa intervenire la responsabilit civile. In passato le corti,
interpretando lart. 2043 c.c., concedevano tutela risarcitoria
solo nei casi di lesione di diritti soggettivi assoluti come:
17 P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da
R. SACCO, Utet, 1998, pg. 19 ss.18
G. CALABRESI,Il dono dello spirito maligno, Giuffr, 1996
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salute, reputazione, propriet. Tuttavia la giurisprudenza, a
seguito di una interpretazione evolutiva, concede ristoro
anche ad rispetto ad altre tipologie di pregiudizi come ad
esempio la lesione del possesso.
I giudici in precedenza, limitavano la liquidazione solo a
quei danni che fossero, facilmente, provati nel processo
come ad esempio spese di riparazione, spese mediche, al
contrario i danni esistenziali, da mobbing, psichici erano
difficilmente tutelati.
Oggi le corti si dimostrano pi aperte alla liquidazione di
questa particolare categoria di pregiudizi, in quanto anche lesofferenze psicologiche vengono considerate meritevoli di
tutela19. Immaginiamo che un bambino venga investito e diconseguenza ucciso dal conducente di un automobile.
Ovviamente la morte del figlio non comporta una
diminuzione di reddito per la famiglia, tuttavia, la nostra
giurisprudenza ritiene che esso sia un pregiudizio a cui
debba corrispondere una compensazione del danneggiante
alla famiglia. A quanto dovr ammontare questorisarcimento? Questo uno dei maggiori problemi che
devono affrontare le nostre corti, in quanto, naturalmente, la
morte di una persona non pu essere compensata in alcunmodo dal danaro. In merito a questo tema lanalisi
economica del diritto ci pu consigliare quelle che possono
essere le misure idonee che consentano di accogliere la
scelta pi ponderata20
. Le fonti del diritto non ci consegnano
una definizione di danno. Dal punto di vista economicopossiamo definirlo come una disutilit ( MONATERI, 1998,
pg. 230 ). Sotto il profilo civilistico abbiamo due grandi
categorie: da un lato il danno patrimoniale, e dallaltro il
danno non patrimoniale. Il primo si distingue, ulteriormente,in danno emergente che attiene ad un decremento del
patrimonio e lucro cessante che riguarda limpossibilit di
realizzare un aumento finanziario a causa del pregiudizio
che stato cagionato. Questultimo riguarda una lesione di
19 P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da
R. SACCO, Utet, 199820 R. COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, Il
mercato delle regole, Analisi economica del diritto civile, Il Mulino, 1999, pg. 371
ss.
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un bene che non pu essere suscettibile di apprezzamento
economico21
. L American Law Institute si occupato di
effettuare una tassonomia delle varie sottocategorie di
danno non patrimoniale:
pene fisiche sofferte dalla vittima al tempo dellillecito
e durante il periodo di recupero, periodo che potrebbe
essere pi o meno lungo;
il terrore sofferto in caso di lesioni o morte, sia prima
che dopo il verificarsi di un incidente;
limmediato stress emotivo e la perdita di lungo
termine di amore e vita coniugale come conseguenza
della lesione o morte di un coniuge o parente
stretto. la perdita definitiva della possibilit, per la vittima,
di godersi la vita, di condurre normali attivit
personali e sociali a causa di una permanente menomazione
fisica22
.
Sia in ambito accademico che in quello giurisprudenziale
non vi una posizione univoca su cosa possa esserecompreso allinterno della categoria di danni non
patrimoniali, normalmente, si classificano in lesioni fisiche
traumatiche, stress o malattia ( LINCESSO, 2010, pg. 763 ).Nella prassi giurisprudenziale e in dottrina si giunti ad una
moltiplicazione di categorie di pregiudizi: danno morale,
danno esistenziale, danno biologico, danno da mobbing,
danno psichico, danno tanatologico, danno alla sfera
sessuale, et cetera.Alla situazione di eccessiva espansione di queste voci di
danno ha provveduto la Cassazione a Sezioni Unite con la
sentenza dell 11 novembre 2008 n. 26972, disponendo che
in tema di danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. sonomeritevoli di tutela solo quei pregiudizi che arrecano
nocumento ad un diritto inviolabile della persona, tenuto
conto della seriet delloffesa e della gravit del pregiudizio,
ed inoltre la categoria di danno non patrimoniale costituisce
21P. TRIMARCHI,Istituzioni di diritto privato, Giuffr, Milano, 2007, pg. 14022I. LINCESSO, Come togliere dal giro i danni non patrimoniali: note in marginealla teoria dellassicurazione, inDanno e Responsabilit, 8-9-2010, pg. 762
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una voce onnicomprensiva che non pu essere suddivisa in
sottocategorie23
.
4.Il nesso di causalit.
Il secondo elemento della responsabilit civile il nesso di
causalit, lattore dovr dimostrare che vi sia uncollegamento tra il comportamento del convenuto e il danno
che costui ha cagionato. Immaginiamo che X, a seguito di
una lite verbale, colpisca Y con un pugno e gli rompa la
mandibola. Ipotizziamo, che nel momento in cui X stia per
colpire Y, ceda il ponte e il colpo vada a vuoto. Supponiamoche anche in questo caso Y si rompa la mandibola, tuttavia,
levento non conseguenza del comportamento di X. La
causalit pu apparire un tema lineare, ma non cosi, gliautori hanno adottato la teoria della condicio sine qua non
24
( o indifferenza delle condizioni ) essa viene accertata
mediante un giudizio controfattuale, ovvero ci pone la
seguente domanda:Senza quella condotta si sarebbe
verificato levento lesivo?. Se la risposta si, allora
lagente non sar responsabile, viceversa costui dovrrisarcire la vittima. Facendo riferimento allesempio
precedente, senza il il pugno di X, la mandibola di Y sisarebbe rotta? Ovviamente no, pertanto X responsabile
dellatto illecito.
Immaginiamo ora che X ed Y siano dei soggetti di minore
et, a questo punto potremmo supporre che se i genitori di X
non avrebbero concepito il figlio levento lesivo non si
sarebbe realizzato. Il giudice, pertanto, dovr arrestare la
sua indagine ad al momento non eccessivamente lontano daldanno che si realizzato. Il problema proprio capire come
fissare questi criteri, in primo luogo, perch non
sufficiente un singolo modello di causalit, in secondo
23Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26972, RCP, 2009, 38 ss., con note di P. G.
MONATERI, Il pregiudizio esistenziale come voce di danno non patrimoniale;
ZIVIZ P., Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso , in Resp. civ. e prev.,
2009; Scognamiglio, Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle
sezioni Unite, in Resp. civ. prev., 2009, 26124
F. GAZZONI,Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pg.
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luogo, in molti casi la causalit ci impone di spingerci in
luoghi troppo lontani.
Parte della dottrina ritiene che alla teoria della condicio sine
qua non si debbano applicare due temperamenti25. Nel
primo, il nesso eziologico pu essere interrotto allorquando
vi siano fatti idonei, da soli, a produrre il danno. Si pensi
allipotesi in cui a seguito di un incidente stradale il ferito
sia trasportato in unambulanza e, successivamente, questa
sia colpita da un fulmine che uccida, immediatamente, la
vittima del precedente incidente stradale. Tali eventi
vengono definiti nel diritto assicurativo Acts of God26
,ovvero fatti naturali che esulano dai poteri di signoria
delluomo. Nel secondo la pretesa risarcitoria potr essereinvocata solo se il pregiudizio funzionalmente connesso al
diritto che si ritiene sia stato leso ( GAZZONI, 2003, pg. 692
). Ad esempio un artista che, a seguito di un infortunio, non
possa prestare la propria opera allinterno di un musical,
potr chiedere il risarcimento per limpossibilit di ottenere
il suo cachet, se aveva gi stipulato un contratto con ilproduttore dello spettacolo. Tale circostanza attiene alla
causalit adeguata, pertanto il pregiudizio potr essere
liquidato solo se legato ad un fatto in termini dinormalit e verosimiglianza (GAZZONI, 2003, pg. 692 ).
5.La colpa.
Il terzo elemento costitutivo della responsabilit civile la
colpa, esso attiene allelemento psicologico dellillecito. La
definizione legislativa contenuta allart 43, comma 1,
alinea 3, c.p., che stabilisce: il delitto e colposo, o contro
lintenzione, quando levento, anche se preveduto,
non e voluto dallagente e si verifica a causa di negligenza
o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline.
25F. GAZZONI,Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pg.
69226
P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da
R. SACCO, Utet, 1998, pg. 126
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normale, conoscenze comuni. Parte della dottrina ritiene che
tale parametro, ovvero quello delluomo medio, non sia pi
efficiente in quanto occorre fare riferimento al reasonable
man inteso come figura mutevole a seconda delle
circostanze , cio come uomo medio ragionevole,
mandatario ragionevole, amministratore ragionevole,
medico generico ragionevole, cardio chirurgo ragionevole,
et cetera...28
.
Questo parametro pertanto sar elastico, tuttavia,
comporter problemi di accertamento, infatti qual lo
standard di diligenza per essere esenti da colpa? In primoluogo le corti fanno riferimento alle condotte professionali,
in secondo luogo possibile fare riferimento al paradigmacosti benefici
29. Si valuta il nesso che vi tra la possibilit
che si realizzi il danno e le misure di prevenzione adottate.
Nella circostanza in cui il rischio si superiore agli
investimenti il convenuto sar considerato responsabile (COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN,
1999, pg. 374 ss. ), mentre se rischio e investimenti sono
equiparabili allora il convenuto non pu essere considerato
colpevole.
La dottrina giuseconomica ritiene che questo sistema nonsia pi totalmente efficiente, in quanto si deve tenere in
considerazione sia la possibilit della responsabilit
oggettiva e sia la reintegrazione in forma specifica
(COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN,1999, pg. 375 e ss. ).
6.Dolo.
Il dolo rappresenta lelemento soggettivo dellillecito civile.
Esso pu essere considerato come lintenzione dellagente
volta a nuocere la vittima30
. Perch possa sussistere
28 P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da
R. SACCO, Utet, 1998, pg. 6129
R. COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, Il
mercato delle regole, Analisi economica del diritto civile, Il Mulino, 1999, pg. 374
ss.30
BIANCA,La responsabilit civile, Milano, Giuffr 1994, pg. 574
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necessario che vi siano: lelemento volitivo della condotta,
la rappresentazione di nuocere la vittima, ed infine la
conoscenza dellingiustizia del pregiudizio.
Il dolo pu sussistere non solo nella circostanza in cui
lagente ha conosciuto ed intenzionalmente voluto il
verificarsi dellevento lesivo, ma anche allorquando costui
nel porre in essere il fatto abbia saputo delle possibili
conseguenze pregiudizievoli dello stesso ( BIANCA, La
responsabilit civile, Milano, Giuffr 1994, pg. 574 ). Nella
circostanza in cui lagente non si rappresenta la possibile
conseguenza dannosa, e, pertanto manca lelemento volitivonon potr pi configurarsi il dolo, giacch cade quella che
lintenzionalit della condotta.Occorre distinguere il dolo dal dolo-vizio. Il primo caso
attiene allelemento psicologico dellagente, mentre il
secondo rileva come ipotesi tipica di illecito che pu
riguardare la produzione di pregiudizio ingiusto ( es: il
raggiro ). E bene evidenziare che il dolo non necessario ai
fini della sussistenza della responsabilit civile, in quanto sufficiente che lagente sia in colpa. Nonostante ci esistono
alcuni casi in cui necessaria la sussistenza del dolo al fine
della configurazione dellillecito, mi riferisco agli attiemulativi, cio alla circostanza in cui il proprietario pone in
essere il fatto al solo fine di recare un pregiudizio ad altri exart. 833 c.c.
31
7.Le esimenti.
Ma un soggetto che ha cagionato un danno sar sempre
ritenuto responsabile? Esistono circostanze giuridiche
particolari, definite esimenti, che fanno cadere la
responsabilit dellagente che ha cagionato il pregiudizio.
Esse sono distinte in esimenti personali di responsabilit e
in cause di esclusione dellantigiuridicit ( BIANCA, 1994,
pg. 655 ) . Le prime non consentono allagente di porre in
essere la condotta ma la giustificano, tra esse ricordo:
31BIANCA,La responsabilit civile, Milano, Giuffr 1994, pg. 575
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incapacit, caso fortuito, forza maggiore, stato di necessit.
In tal caso il danneggiato potr ottenere un indennizzo.
Mentre le seconde elidono ogni ostacolo stabilito
dallordinamento giuridico consentendo allagente di porre
in essere il comportamento, tra queste vi sono: la legittima
difesa, consenso dellavente diritto, adempimento del
dovere, esercizio di un diritto, et cetera( BIANCA, 1994,
pg. 655 ).
8.Responsabilit oggettiva.
Pu accadere che un sinistro si realizzi anche se non stataviolata alcuna regola precauzionale, tuttavia qualcuno dovr
sostenere questi costi. Accade spesso che tale spesa sia
sopportata direttamente dal soggetto che ha subito
lincidente. Immaginiamo ad esempio una societ che si
occupi di produrre esplosivi, nel caso in cui si realizzi un
incendio connesso alla stessa attivit commerciale,limprenditore ne dovr rispondere, anche nel caso in cui
non derivi da una sua colpa32
. Limpresa in tal caso, per
andare esente da responsabilit, dovr dimostrare di aver
utilizzato le prescrizioni idonee ad eludere la realizzazione
del pregiudizio. Pertanto la prova liberatoria, che il
convenuto, dovr fornire in sede processuale, sar quella del
caso fortuito ovvero il comportamento non idoneo deldanneggiato. Il legislatore disciplina la responsabilit
oggettiva in diversi articoli del codice civile, tra cui ricordo
lart. 2054 il danno da circolazione di veicoli ( oggetto del
nostro studio ) e allart. 2050 lesercizio di attivit
pericolose.
La responsabilit oggettiva, disciplinata dal DPR 24.5.1998,n. 224, negli ultimi anni, ha allargato il proprio campo
dazione, infatti nellambito dei pregiudizi derivanti daprodotti difettosi, i consumatori potranno ottenere un ristoro
anche qualora non venga dimostrata la colpa del
32 P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Giuffr, Milano, 2007; si veda
anche P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto
da R. SACCO, Utet, 1998
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Corte ha ritenuto che il Baroncini potesse scegliere quale
qualifica ottenere, in quanto costui era risultato idoneo ad
entrambi i concorsi ed inoltre la circostanza che luno fosse
reso prima dellaltro non era a lui imputabile. Pertanto la
Suprema Corte ha stabilito che il danno da perdita di chance risarcibile qualora sia provata la sua sussistenza e il
pregiudizio di un vantaggio futuro37
. La giurisprudenza
ritiene che tale possibilit si debba attestare intorno al 50%,
anche se, ovviamente, questa quantificazione, non potr
applicarsi in modo automatico, ma si dovr considerare il
caso concreto.Nei paesi di civil law, e nello specifico nel nostro sistema
giuridico, si ritiene che non sia possibile liquidare un dannoche superi il risarcimento. Ad esempio se durante un sinistro
stradale Caio subisce un danno pari a 1000 euro non potr
ottenere da una corte 2000 euro. Pertanto i paesi di
tradizione romanista come il nostro, non consentono al
danneggiato di arricchirsi grazie allo strumento dellillecito
civile38
.Nei sistemi giuridici di common law la situazione diversa,
infatti sono liquidati dalle corti ipunitives damages, ovvero
nel caso in cui lattore riesca a dimostrare la malice ( dolo ocolpa grave ) del convenuto la corte condanner il
danneggiante a liquidare un somma ulteriore rispetto al
risarcimento necessario a compensare il danno
effettivamente patito dalla vittima39
. Dalla precedente
argomentazione, si desume che listituto in parola, nei paesianglosassoni, ha come obiettivo quello di punire il
danneggiante, al contrario di ci che accade nel nostro
sistema giuridico che si pone il fine compensativo (
TRIMARCHI, 2007 ).La valutazione dei danni punitivi non pu effettuarsi ex
ante, rilevante il fatto che essi vengono concessi da una
37Cass. civ., sez. u.n., 19 dicembre 1985, n. 6506, FI, 1986, 385, nota
PRINCIGALLI38 TRIMARCHI,Istituzioni di diritto privato, Giuffr, Milano, 2007; si veda anche
P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da R.
SACCO, Utet, 199839 R. COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, Il
mercato delle regole, Analisi economica del diritto civile, Il Mulino, 1999, pg. 378
ss.
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giuria a cui non spetta un obbligo motivare la sentenza. E
agevole eccepire che tali corti potrebbero assumere
atteggiamenti arbitrari e illegittimi, tuttavia, la soluzione in
parola, sotto un profilo economico pu risultare efficiente (
COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN,
1999, pg. 378 ). Molto spesso infatti il danneggiante nel
cagionare nocumento alla vittima otterr un ricavo, se il
convenuto dovr liquidare una somma inferiore al guadagno
ottenuto da tale condotta accadr che costui sia incentivato a
trasgredire le norme giuridiche ( COOTER, MATTEI,
MONATERI, PARDOLESI, ULEN, 1999, pg. 378 ) .Pertanto le corti dei paesi di common law condannando il
convenuto a risarcire non solo i pregiudizi cagionatiallattore, ma anche i danni punitivi, consentiranno di
influenzare il primo a tenere una condotta idonea alla
disciplina normativa.
Anche la giurisprudenza italiana, recentemente, sta cercando
la possibilit di infliggere i danni punitivi. Nel campo della
tutela dellambiente questo tipo di orientamento statoaccolto dalla Corte Costituzionale che ha affermato il
carattere sanzionatorio della responsabilit civile (
MONATERI , 1998, pg. 392 ).
9.La responsabilit vicaria.
Nei sistemi di civil law il datore di lavoro risponde
direttamente per colpa, dei pregiudizi arrecati dai suoi
preposti a terzi. Il nostro ordinamento giuridico indica tale
modello come responsabilit vicaria40
. Listituto
disciplinato allart. 2049 c.c. il quale afferma:i padroni e i
committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto
illecito dei loro domestici e commessi nellesercizio delle
incombenze a cui sono adibiti. Questa figura di diritto
civile stata elaborata dai giuristi di diritto comune,
dellarea teutonica ( MONATERI, 1998, pg. 392 ). Nel
40.P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da
R. SACCO, pg. 392
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diciannovesimo secolo sia in Germania che in Inghilterra, fu
adottata la responsabilit vicaria, il datore di lavoro
rispondeva del danno cagionato da un suo preposto
nellambito delle sue mansioni lavorative. Sotto un profilo
comparato possiamo notare che la disciplina della
responsabilit vicaria identica anche nei paesi di civil law.
Le corti italiane, infatti, recepirono, tale istituto, anche
durante limperio del codice preunitario del 1865, nella
sentenza Anastasi c. Osti la Cassazione afferm la
presunzione di colpa in capo al datore di lavoro41
. In epoca
recente soprattutto grazie alla dottrina questo istituto haassunto una valenza autonoma
42. La giurisprudenza
dominante, ma anche la dottrina, considera oggettiva lanatura della responsabilit del datore di lavoro. Gli autori
imputano allimprenditore una culpa in vigilando.
Questa modalit di tutela viene azionata qualora via sia un
rapporto di preposizione tra il datore di lavoro e il lavoratore
che ha cagionato il danno. Altro importante elemento, che
il pregiudizio deve essere stato posto in essere nellambitodelle mansioni che attengono al prestatore di lavoro
43.
In altre parole, deve sussistere un rapporto di lavoro
subordinato tra il datore di lavoro e il lavoratore. Nel caso incui un imprenditore, nellambito della sua attivit
commerciale, si avvalga dellopera di lavoratori autonomi,
non risponder dei pregiudizi da loro arrecati.
Il legislatore, in questo caso, non attribuisce la
responsabilit al datore di lavoro, giacch costui si avvaledellopera di un altro imprenditore, pertanto, questo ultimo,
sar in grado di valutare quali siano le misure di sicurezza
atte a prevenire la realizzazione di un danno.
Un altro elemento fondamentale dellart. 2049 c.c. che ildanno deve essere stato arrecato nellambito delle
incombenze cui adibito il lavoratore. Questo assunto
fondamentale, in quanto il prestatore di lavoro subordinato,
41 Cass. Firenze, 16 febbraio 189342 Fu grazie allopera della dottrina, tra cui ricordo Rodot e Trimarchi, che la
responsabilit del produttore assunse un profilo autonomo rispetto alla colpa.43 P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Giuffr, Milano, 2007,.P.G.
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qualora realizzi un pregiudizio al di fuori di quelle che sono
le sue normali mansioni lavorative, sar ritenuto
responsabile dello stesso, in quanto il datore di lavoro non
avrebbe potuto esercitare in maniera efficacie il controllo.
Tuttavia le circostanze possono essere ambigue, spesso vi
un processo di osmosi tra i due contesti. Una dottrina attenta
ha rilevato che limprenditore deve rispondere dei danni
che siano realizzazione del maggior rischio che limpresa
produce nella societ44
.
Il datore di lavoro pu avvalersi della prova liberatoria,
ovvero andare esente da responsabilit, qualora vi sia il casofortuito o la forza maggiore. Il primo concerne energie
esterne nei confronti delle quali viene annullata la signoriadel soggetto e pertanto lo rende impotente, non
permettendogli di agire. Il secondo si differenzia dal primo
in quanto il fatto esterno si lega al comportamento umano45
.
Paradigmatico un caso recente in cui un operaio, in un
cantiere edile, si avvicinava al manovratore di una macchina
perforatrice ed improvvisamente il mezzo si spostavainvestendolo e arrecandogli nocumento. Ebbene, nella
sentenza in parola, la Cassazione ha ritenuto che il datore di
lavoro non fosse responsabile, giacch loperaio, con il suocomportamento negligente, ha interrotto il nesso causale
46.
Risulta ovvio che, qualora il datore di lavoro sia ritenuto
esente da responsabilit, in base alle prove liberatorie in
parola, non ne risponder nemmeno il lavoratore47
.
Lo standard di diligenza che si impone al datore di lavoroconsente che costui ponga in essere misure precauzionali
idonee ad evitare eventuali incidenti. Tuttavia il problema si
pone di fronte al danno anonimo48
. Limprenditore, infatti,
risponder anche nel caso in cui non si identifichi ilprestatore di lavoro che ha realizzato il pregiudizio
49. In tal
guisa la Cassazione, in Coop. Cons. del Popolo di Bologna
44P. TRIMARCHI,Istituzioni di diritto privato, Giuffr, Milano, 2007, pg. 134
45FIANDACA-MUSCO,Diritto penale, Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2009,
pg. 219-22046 Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 2010, n. 25, inBanca Dati Juris Data47
P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da
R. SACCO, Utet, 1998, pg. 39548
P. TRIMARCHI,Rischio e responsabilit oggettiva, Giuffr, 196149
Cass. civ., sez. un., 13 luglio 1972, n. 2351, inBanca Dati Juris Data
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c. Venturoli, ha ritenuto responsabile limprenditore, in
quanto alcuni dipendenti, che non erano stati individuati,
avevano posto una bottiglia, contenente un liquido tossico,
insieme ad altre di liquore ed un consumatore era statoavvelenato
50.
10.La responsabilit del produttore.
Spesso nel linguaggio comune, sentiamo parlare di societ
dei consumi, infatti, il sistema globale favorisce e sollecita
la commercializzazione dei prodotti industriali. In questomodello il protagonista assoluto il consumatore, a cui il
mercato, grazie soprattutto allinfluenza dei mass media,
propone continuamente determinati beni. Tuttavia, il
consumatore, non di rado, incorre in pregiudizi subiti a
causa dei vizi presenti nei prodotti. Nel momento in cui
viene commercializzato, un determinato prodotto difettoso,
possibile che, non solo i consumatori diretti del bene, maanche terzi subiscano danni derivanti dallo stesso bene
51.
Tali pregiudizi, tuttavia, non sono imputabili al venditoredel bene, ma sono da attribuire al produttore. Pertanto
stato necessario intervenire a favore del consumatore,
dotandolo degli strumenti giuridici idonei a tutelare i propri
interessi ( ALPA, 1993 ).
La responsabilit del produttore si sviluppata negli Stati
Uniti grazie allimpulso dei consumatori esausti dei continuipregiudizi subiti. La situazione si ulteriormente aggravata,
nel momento in cui parecchie societ assicurative si sono
rifiutate di stipulare polizze inerenti alla responsabilit del
produttore. Successivamente, molti imprenditori,
dOltreoceano, privi di copertura assicurativa, hanno deciso
di uscire dal mercato a causa dellestremo rischio di subire
azioni di risarcimento danni52
.
50 Cass. civ., sez. III, 3 luglio 1952, inBanca Dati Juris Data51
G. ALPA,Responsabilit del produttore e nuove forme di tutela del consumatore,
Milano, 199352
ALPA,La responsabilit dellimpresa e tutela del consumatore, Milano, 1975; e
anche ALPA, BIN, CENDON,La responsabilit del produttore, Padova, 1989
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A questo punto occorre capire quale sia il rimedio
consigliato dallanalisi economica del diritto riguardo i tre
difetti. La soluzione pi efficiente la responsabilit
oggettiva, giacch il produttore lunico ad avere le
conoscenze necessarie ad evitare la realizzazione di
pregiudizi in capo ai consumatori55
. Ma, analizzando
attentamente il caso, possibile sollevare uneccezione, in
quanto si possono ravvisare parametri di precauzione
bilaterale. Infatti, anche se il produttore conosce i processi
di produzione dei beni, anche il consumatore potrebbe porre
in essere condotte che consentano di evitare il danno.Ad esempio, un soggetto attento e rispettoso delle
avvertenze, poste sui prodotti, potrebbe fruire del benelimitatamente agli usi prescritti dal produttore. La soluzione
pi efficiente, nel caso in parola, quella che comporta un
giusto contemperamento tra responsabilit oggettiva e
responsabilit per colpa. Pertanto, ai sensi dellart. 10 del
DPR 224/1988, il produttore sar ritenuto responsabile
qualora il bene presenti difetti di progettazione,fabbricazione o informazione, mentre costui sar liberato da
responsabilit nella circostanza in cui il consumatore faccia
un uso non idoneo del prodotto.La ratio sottesa alla norma risulta efficiente sotto un profilo
economico, in quanto, se il produttore fosse costretto a
risarcire ogni danno connesso al bene, compreso quello che
attiene ad un uso non idoneo, dovrebbe ottenere una polizza
assicurativa per ogni potenziale consumatore, in tal guisa icosti aumenterebbero in maniera esponenziale e tutti i
consumatori sarebbero costretti a subire questa spesa,
compresi coloro che adottano un comportamento diligente56
.
Orbene, agevole desumere che il contemperamento traresponsabilit oggettiva e concorso di colpa sia il criterio
pi efficiente, sotto un profilo giuseconomico, giacch
permette di ottenere una efficiente allocazione dei costi
sociali derivanti dai pregiudizi connessi ai prodotti ( ALPA,1993 ).
55R. COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, Il
mercato delle regole, Analisi economica del diritto civile, Il Mulino, 1999, pg. 44156
G. ALPA,Responsabilit del produttore e nuove forme di tutela del consumatore,
Milano, 1993
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11.I benefici collaterali.
Fino ad ora, questo studio, ha avuto ad oggetto lanalisidella traslazione dei costi da un soggetto allaltro nel caso in
cui si verifichi un incidente. Il danneggiante dovr risarcire
la vittima?Oppure sar il danneggiato che dovr sopportare
le spese che si sono realizzate a causa del pregiudizio?Nella
pratica, pu accadere, che vi sia anche unaltra possibilit,
infatti se lagente nel cagionare un danno, realizza anche un
beneficio in capo alla vittima, avr diritto ad ottenere una
compensazione? Il tema dei benefici collaterali trattatodagli autori italiani mediante la compensatio lucri cumdamno
57. Parte della dottrina sostiene che se la
responsabilit aquiliana ha come obiettivo quello di
internalizzare i costi realizzati a causa di un danno, se con la
stessa condotta si configurano anche delle esternalit
positive, lagente avr diritto ad essere compensato58
.
La giurisprudenza consolidata si dimostra molto restrittivanellapplicare la compensatio, limitando le possibilit al
caso in cui vi unicit del titolo e del nesso eziologico
59
.Paradigmatico il caso Di Leo c. Farmaroma s.r.l
60, a
seguito di un incidente automobilistico, il titolare della
vettura danneggiata sostituendo i pezzi pregiudicati con altri
nuovi avrebbe ottenuto, laumento del valore del suo
veicolo. La Pretura di Roma ammise la compensazione,
largomentazione della corte si incentrava sulla circostanzache il ristoro dovesse comprendere solo il pregiudizio
effettivamente cagionato e di conseguenza non potesse
comportare un arricchimento della vittima.
Gli autori valutano diversamente la distribuzione delle
esternalit positive rispetto a quelle negative. Entrambe
vengono poste in essere a seguito di unazione volta alla
massimizzazione dellutilit dellagente. Nella circostanza
57 V. COLONNA, Compensatio lucri cum damno, 1996, pg. 69358
P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da
R. SACCO, Utet, 1998, pg. 29559
Cass. civ., sez. III, 19 giugno 1996, n.5650, inBanca Dati Juris Data60
Pret. Roma, 10 aprile 1964, n. 612, inBanca Dati Juris Data
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potr stipulare un simile negozio giuridico, salvo la
possibilit di adottare un paradigma di compensatio analogo
a quello dellesproprio diproperty rightdella vittima ( P.G.
MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto
civile, diretto da R. SACCO, Utet, 1998, pg. 306 ).
Si dovr anche tenere conto di cosa si intenda per utilit.
Alcuni autori ritengono che essa sia una serie di
preferenze , eventualmente ordinate, del soggetto in ordine
ai possibili stati alternativi del mondo ( MONATERI,
1998, pg. 306 ).
Preferisci leggere un libro o guardare un film?Vorrestimagiare una pizza o un gelato?Talvolta possibile avere
anche unutilit soggettiva, nel caso in cui si adotta unascelta personale. In tale ipotesi si pu affermare che si ha
una crescita dellutilit dellagente, ovvero un suo beneficio,
qualora tale utilit gli sia prescritta dal danneggiante?
Alcuni giuseconomisti ritengono, muovendo da queste
argomentazioni, che la compensatio lucri cum damno
potrebbe collocarsi solo allorquando i benefici e i vantaggidella vittima, che ha subito il pregiudizio, siano diretta
conseguenza dellazione dannosa di un terzo ( MONATERI,
1998, pg. 306 ).