Francesco La Manno - La responsabilità civile

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    IV. La responsabilit civile

    Sommario: 1.Perch si adotta il sistema risarcitorio per risolvere i conflitti?. -

    2.Origine, natura e funzione della responsabilit civile. - 3.Il danno. - 4.Il nesso dicausalit. - 5.La colpa. 6. Dolo. 7.Le esimenti. - 8.La responsabilit oggettiva. -

    9.La responsabilit vicaria. - 10.La responsabilit del produttore. 11.I benefici

    collaterali.

    1.Perch si adotta il sistema risarcitorio per risolvere iconflitti?.

    Nella vita di tutti giorni accade, assai spesso, di cagionare

    danni ad altri, ad esempio un automobilista pu investire un

    pedone, un giornalista pu diffamare una popstar, ovvero il

    cane di un anziano signore pu aggredire e ferire un

    bambino. Ci si pu chiedere, quindi, per quale motivo,

    nellambito del sistema risarcitorio, si considera, laresponsabilit civile, strumento idoneo a alla risoluzione dei

    conflitti. Potrebbe essere efficiente un ordinamento

    giuridico che consenta alle parti la possibilit di ricorrere

    allautotutela? Ipotizziamo che Caio cagioni nocumento

    allautoveicolo di Tizio e che costui decida di recarsi

    direttamente presso il domicilio del danneggiante per

    ottenere il risarcimento del pregiudizio. Ipotizziamo che, a

    questo punto, i due soggetti non riescano a trovare unaccordo, perch Caio si rifiuti di liquidare il danno arrecato

    a Tizio. Immaginiamo che, in tale contesto, il danneggiato

    decida di ricorrere alla forza bruta per convincere il suo

    interlocutore ad adempiere alla prestazione. E evidente che

    avrebbe la meglio il pi forte, il pi scaltro o colui che dotato di maggiore capacit intimidatoria. Ovviamente una

    situazione di questo tipo, comporterebbe il venire meno

    dellarmonia e della pace tra i consociati, con laconseguenza che la vendetta, prenderebbe il sopravvento

    con esiti catastrofici per lintera collettivit1.

    1E stato ampiamente dimostrato dagli studiosi di antropologia giuridica che la

    vendetta non idonea a garantire la pace sociale, giacch tale meccanismo comporta

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    Taluno potrebbe eccepire che, tale rimedio, dovrebbe essere

    applicato, consentendo, in questo modo, di garantire a

    ciascun cittadino la possibilit di ricorrere allautotutela. Ad

    esempio nella societ dei Gentili, si era soliti ricorrere alla

    vendetta, allorquando fossero stati cagionati danni a terzi,

    infatti, la soluzione in parola, era diventata una vera e

    propria consuetudine. Nel corso dei secoli, tuttavia, il

    pensiero filosofico e giuridico, si evoluto, dimostrando che

    il ricorso allautotutela era deleterio, in quanto un continuo

    generarsi di vendette e contro-vendette, a seguito di torti

    subiti, avrebbe perpetuato una condizione di guerra, senzafine, tra gli uomini

    2. Di conseguenza questi ultimi hanno

    dovuto cedere parte della loro libert personale allo Stato (ovvero un soggetto dotato della capacit coercitiva

    necessaria per imporre alla popolazione la legge ), al fine di

    ottenere la piena garanzia dei loro diritti ed interessi (T.

    HOBBES,Leviatano, Laterza, Bari, 2010, pg. 140 e ss. ).

    2.Origine, natura e funzione della responsabilit civile.

    Parte della dottrina ritiene che non vi sia una definizione

    appagante di responsabilit civile3, tuttavia, qualche autore

    ha definito questa branca del diritto come la soggezione

    alle sanzioni dellillecito civile e questo il fatto lesivo di

    interessi giuridicamente tutelati nella vita di relazione4. La

    responsabilit civile5

    si distingue dalla responsabilitcontrattuale sostanzialmente per:

    il continuo riverberarsi di condotte illecite che in alcuni casi pregiudicherebbero

    lintera societ con il rischio di dissoluzione della stessa. Si veda R. SACCO,

    Antropologia giuridica, Il Mulino, Bologna, 2007, pg. 313; N. ROULAND,

    Antropologia giuridica, Giuffr, Milano, 1992; U. MATTEI e P.G. MONATERI,

    Introduzione breve al diritto comparato, Cedam, 19972

    T. HOBBES,Leviatano, Laterza, Bari, 2010, pg. 140 e ss.3

    P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da

    R. SACCO, Utet, 19984 BIANCA,La responsabilit civile, Milano, Giuffr 1994, pg 5315

    In realt listituto comprende sia la responsabilit contrattuale sia responsabilit

    extracontrattuale, pertanto, la materia che oggetto di studio va definita

    responsabilit extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Tuttavia, una dottrina autorevole fa

    ampio uso della locuzione responsabilit civile ( vedi P.G. MONATERI, La

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    a) Lonere della prova: nellambito dellillecito civilespetta alla vittima dimostrare la colpa del

    danneggiante. Mentre nel contesto contrattuale spetta

    al debitore dimostrare che il danno deriva da

    impossibilit sopravvenuta derivante da causa a lui

    non imputabile ( art. 1218 c.c. );

    b) La costituzione in mora: nellambito dellillecitocivile non necessaria, mentre pu accadere che sia

    necessaria nei negozi giuridici;

    c) La prescrizione: nel contesto extracontrattuale iltermine per esercitare lazione del risarcimento del

    pregiudizio , normalmente, di cinque anni ( due anninella circolazione di veicoli art. 2947 c.c. ), mentre in

    ambito contrattuale, la prescrizione ordinaria,

    generalmente, in dieci anni ( art 2946 c.c. );

    d) La liquidazione del danno: in materia aquiliana ildanneggiante obbligato a risarcire, illimitatamente,

    ogni tipologia di pregiudizio arrecato al danneggiato,sia quelli prevedibili che quelli imprevedibili, mentre

    in ambito contrattuale il debitore dovr liquidare il

    pregiudizio limitatamente a ci che era prevedibilenel momento in cui sorto in vincolo negoziale ( art

    1225 c.c. )6.

    Gli autori, per indicare la responsabilit civile, utilizzano

    spesso la locuzione responsabilit aquiliana, in quanto, essatrae origine dal diritto romano

    7. La legge delle XII Tavole

    considerava delicta alcune fattispecie di responsabilit

    civile. Nel III secolo a. C. grazie allaLex Aquilia de damno,

    vennero allargate le ipotesi ai casi di uccisioni e lesioni dischiavi, animali e cose, cosi gli interpreti poterono ampliare

    ulteriormente la pretesa risarcitoria ai casi di dannum iniuria

    datum, in base alla colpa e al dolo, facendola corrispondere

    responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da R. SACCO, Utet, 1998 ),

    di conseguenza, nel corso di questo lavoro anche io adotter questa espressione.6 P. TRIMARCHI,Istituzioni di diritto privato, Giuffr, Milano, 2007, pg. 360 ss.7

    SCHIPANI, Responsabilit ex lege Aquilia, Criteri di imputazione e problemi

    della culpa, Torino, 1969

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    allistituto contemporaneo8. Il testimone fu passato al

    legislatore francese che, grazie allimpulso del

    giusnaturalismo e dellilluminismo ( che puntavano a

    mettere in scacco i privilegi dell Ancien Rgime ),

    introdusse gli artt. 1382 e 1383 del Code Napolon nel

    1804, che disciplinavano il delitto civile. Il legislatore

    italiano, influenzato dallesperienza transalpina, recepi

    listituto cristallizzando lart. 1151 del codice civile (

    Codice Albertino ) del 1865 che disponeva "Qualunque fatto

    delluomo che arreca danno agli altri, obbliga quello per

    colpa del quale avvenuto, a risarcire il danno".

    Il legislatore del 1942 introdusse, la responsabilit

    aquiliana, nel nuovo codice civile. Linnovazione, dimaggiore rilievo riguardava lingiustizia del danno,

    elemento necessario per ottenere la liquidazione del

    pregiudizio. La norma, ancora oggi in vigore, disciplinata

    dallart 2043 c.c. e ss., da norme speciali e da direttive

    comunitarie.

    Non di rado, giurisprudenza e dottrina hanno richiamato laCostituzione come fonte del diritto delle norme di

    responsabilit aquiliana9. Gli articoli a cui si fatto

    riferimento rispecchiano i valori fondamentali del nostroordinamento giuridico

    10. Le principali norme richiamate

    sono gli art. 2 e 3 Cost., che attengono ai principi di

    solidariet politica , economica e sociale in ossequio al

    principio di uguaglianza sostanziale. Lart. 32 Cost.,

    rappresenta la garanzia del diritto alla salute dei consociati.Lart. 28 Cost., stabilisce la responsabilit della pubblica

    amministrazione.

    I moderni studi, della responsabilit civile, si devono a

    Sacco e Schlesinger. Tuttavia la propulsione decisiva siebbe grazie a Trimarchi e Rodot, ed stato proprio

    questultimo che ha voluto la traduzione in lingua italiana

    del libro di Guido Calabresi Costo degli incidenti

    8M. BIANCA,La responsabilit, Giuffr, Milano, 1994, pg. 535

    9 C. Cost., 14 luglio 1986, n. 184, FI, 1988, I, 694, nota GIAMPIETRO10

    FRANZONI,Dei fatti illeciti, in Comm. cod. civ., SCIALOJA - BRANCA, a cura

    di GALGANO, Bologna- Roma, 1993 pg. 25 ss.

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    stradali11

    che ha rivoluzionato in maniera decisiva il

    pensiero civilista introducendo, nel nostro paese, lanalisi

    economica del diritto12

    .

    E opportuno precisare che spesso si cagionano danni a terzi

    in modo lecito, infatti, il nostro sistema giuridico non

    sempre proibisce una determinata condotta che pregiudica

    gli interessi dei consociati. Ad esempio un imprenditore che,

    nellambito della sua attivit commerciale, sottrae clienti ai

    suoi concorrenti cagiona loro un danno, ma questo

    comportamento non viene vietato dallordinamento

    giuridico13

    .La responsabilit civile viene considerata, dalla

    giurisprudenza e dottrina dominante, un sistema aperto,dove linterprete valuta, la possibilit di applicare listituto

    al singolo caso concreto. Tale situazione diversifica la

    responsabilit extracontrattuale da quella penale, nella

    seconda infatti un fatto considerato illecito solo qualora

    sia preveduto dalla legge come reato, in tal guisa a nessun

    cittadino potr essere comminata una sanzione se non inforza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

    commesso ( secondo il principio di legalit, nullum crimen

    sine lege, art. 25, comma 2, Cost. )14

    .Gli autori ritengono che lillecito aquiliano abbia una

    funzione compensativa, ovvero si occupi di stabilire, nel

    caso in cui si sia verificato un incidente, se sia necessario o

    meno risarcire la vittima15

    .

    Sarebbe molto pi semplice mantenere il pregiudiziodirettamente dove si realizzato

    16. In questo modo le

    persone sarebbero pi attente ai propri comportamenti e

    11 G. CALABRESI, Costo degli incidenti e responsabilit civile, Giuffr, Milano,

    197512 P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da

    R. SACCO, Utet, 199813 P. TRIMARCHI,Istituzioni di diritto privato, Giuffr, Milano, 2007, pg. 109 ss.14

    G. FIANDACA, E.MUSCO,Diritto penale, Parte generale, Zanichelli, Bologna,

    2009; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale,

    Giuffr, 200915G. CALABRESI, Costo degli incidenti e responsabilit civile, Giuffr, Milano,

    1975; P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto

    da R. SACCO, Utet, 1998;16

    P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da

    R. SACCO, Utet, 1998, pg. 19 ss.

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    investirebbero maggiori risorse in sicurezza, tuttavia,

    mediante gli strumenti della responsabilit civile,

    lordinamento giuridico, decide di allocare il costo ad un

    soggetto diverso da quello che ha subito il pregiudizio, in tal

    modo a questo ultimo spetter lonere di compensare il

    danneggiato17

    .

    Alcuni autori hanno ritenuto che lobiettivo fondamentale,

    nel presente momento storico, della responsabilit civile

    quello di organizzare tramite il diritto privato, un

    coordinamento delle attivit che, comunque, non si

    intendono vietare ( MONATERI, 1998, pg. 19 ss. ).Pertanto, possibile affermare che essa abbia effetti

    distributivi, in quanto i costi di talune attivit, checagionano nocumento ai terzi e che non si intendono

    proibire, vengono traslati da un soggetto allaltro e di

    conseguenza si ottiene un loro regolamento naturale18

    . In

    forza delle predette argomentazioni possibile affermare

    che la responsabilit civile listituto giuridico

    volto a garantire, in forza degli strumenti di diritto privato,ladeguata compensazione, per lingiusto pregiudizio

    arrecato a persone o a cose. Gli elementi costitutivi la

    compongono sono essenzialmente tre: lelemento oggettivo( il danno ingiusto ), il nesso di causalit e lelemento

    soggettivo ( il dolo o la colpa ).

    3.Il danno.

    Il primo elemento costitutivo della responsabilit civile che

    analizzer il danno. In primo luogo, bene evidenziare,

    che nel caso in cui non venga dimostrato, in sedeprocessuale, il pregiudizio, la vittima non avr diritto ad

    alcun ristoro. E necessario che il danno sia attuale perch

    possa intervenire la responsabilit civile. In passato le corti,

    interpretando lart. 2043 c.c., concedevano tutela risarcitoria

    solo nei casi di lesione di diritti soggettivi assoluti come:

    17 P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da

    R. SACCO, Utet, 1998, pg. 19 ss.18

    G. CALABRESI,Il dono dello spirito maligno, Giuffr, 1996

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    salute, reputazione, propriet. Tuttavia la giurisprudenza, a

    seguito di una interpretazione evolutiva, concede ristoro

    anche ad rispetto ad altre tipologie di pregiudizi come ad

    esempio la lesione del possesso.

    I giudici in precedenza, limitavano la liquidazione solo a

    quei danni che fossero, facilmente, provati nel processo

    come ad esempio spese di riparazione, spese mediche, al

    contrario i danni esistenziali, da mobbing, psichici erano

    difficilmente tutelati.

    Oggi le corti si dimostrano pi aperte alla liquidazione di

    questa particolare categoria di pregiudizi, in quanto anche lesofferenze psicologiche vengono considerate meritevoli di

    tutela19. Immaginiamo che un bambino venga investito e diconseguenza ucciso dal conducente di un automobile.

    Ovviamente la morte del figlio non comporta una

    diminuzione di reddito per la famiglia, tuttavia, la nostra

    giurisprudenza ritiene che esso sia un pregiudizio a cui

    debba corrispondere una compensazione del danneggiante

    alla famiglia. A quanto dovr ammontare questorisarcimento? Questo uno dei maggiori problemi che

    devono affrontare le nostre corti, in quanto, naturalmente, la

    morte di una persona non pu essere compensata in alcunmodo dal danaro. In merito a questo tema lanalisi

    economica del diritto ci pu consigliare quelle che possono

    essere le misure idonee che consentano di accogliere la

    scelta pi ponderata20

    . Le fonti del diritto non ci consegnano

    una definizione di danno. Dal punto di vista economicopossiamo definirlo come una disutilit ( MONATERI, 1998,

    pg. 230 ). Sotto il profilo civilistico abbiamo due grandi

    categorie: da un lato il danno patrimoniale, e dallaltro il

    danno non patrimoniale. Il primo si distingue, ulteriormente,in danno emergente che attiene ad un decremento del

    patrimonio e lucro cessante che riguarda limpossibilit di

    realizzare un aumento finanziario a causa del pregiudizio

    che stato cagionato. Questultimo riguarda una lesione di

    19 P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da

    R. SACCO, Utet, 199820 R. COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, Il

    mercato delle regole, Analisi economica del diritto civile, Il Mulino, 1999, pg. 371

    ss.

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    un bene che non pu essere suscettibile di apprezzamento

    economico21

    . L American Law Institute si occupato di

    effettuare una tassonomia delle varie sottocategorie di

    danno non patrimoniale:

    pene fisiche sofferte dalla vittima al tempo dellillecito

    e durante il periodo di recupero, periodo che potrebbe

    essere pi o meno lungo;

    il terrore sofferto in caso di lesioni o morte, sia prima

    che dopo il verificarsi di un incidente;

    limmediato stress emotivo e la perdita di lungo

    termine di amore e vita coniugale come conseguenza

    della lesione o morte di un coniuge o parente

    stretto. la perdita definitiva della possibilit, per la vittima,

    di godersi la vita, di condurre normali attivit

    personali e sociali a causa di una permanente menomazione

    fisica22

    .

    Sia in ambito accademico che in quello giurisprudenziale

    non vi una posizione univoca su cosa possa esserecompreso allinterno della categoria di danni non

    patrimoniali, normalmente, si classificano in lesioni fisiche

    traumatiche, stress o malattia ( LINCESSO, 2010, pg. 763 ).Nella prassi giurisprudenziale e in dottrina si giunti ad una

    moltiplicazione di categorie di pregiudizi: danno morale,

    danno esistenziale, danno biologico, danno da mobbing,

    danno psichico, danno tanatologico, danno alla sfera

    sessuale, et cetera.Alla situazione di eccessiva espansione di queste voci di

    danno ha provveduto la Cassazione a Sezioni Unite con la

    sentenza dell 11 novembre 2008 n. 26972, disponendo che

    in tema di danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. sonomeritevoli di tutela solo quei pregiudizi che arrecano

    nocumento ad un diritto inviolabile della persona, tenuto

    conto della seriet delloffesa e della gravit del pregiudizio,

    ed inoltre la categoria di danno non patrimoniale costituisce

    21P. TRIMARCHI,Istituzioni di diritto privato, Giuffr, Milano, 2007, pg. 14022I. LINCESSO, Come togliere dal giro i danni non patrimoniali: note in marginealla teoria dellassicurazione, inDanno e Responsabilit, 8-9-2010, pg. 762

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    una voce onnicomprensiva che non pu essere suddivisa in

    sottocategorie23

    .

    4.Il nesso di causalit.

    Il secondo elemento della responsabilit civile il nesso di

    causalit, lattore dovr dimostrare che vi sia uncollegamento tra il comportamento del convenuto e il danno

    che costui ha cagionato. Immaginiamo che X, a seguito di

    una lite verbale, colpisca Y con un pugno e gli rompa la

    mandibola. Ipotizziamo, che nel momento in cui X stia per

    colpire Y, ceda il ponte e il colpo vada a vuoto. Supponiamoche anche in questo caso Y si rompa la mandibola, tuttavia,

    levento non conseguenza del comportamento di X. La

    causalit pu apparire un tema lineare, ma non cosi, gliautori hanno adottato la teoria della condicio sine qua non

    24

    ( o indifferenza delle condizioni ) essa viene accertata

    mediante un giudizio controfattuale, ovvero ci pone la

    seguente domanda:Senza quella condotta si sarebbe

    verificato levento lesivo?. Se la risposta si, allora

    lagente non sar responsabile, viceversa costui dovrrisarcire la vittima. Facendo riferimento allesempio

    precedente, senza il il pugno di X, la mandibola di Y sisarebbe rotta? Ovviamente no, pertanto X responsabile

    dellatto illecito.

    Immaginiamo ora che X ed Y siano dei soggetti di minore

    et, a questo punto potremmo supporre che se i genitori di X

    non avrebbero concepito il figlio levento lesivo non si

    sarebbe realizzato. Il giudice, pertanto, dovr arrestare la

    sua indagine ad al momento non eccessivamente lontano daldanno che si realizzato. Il problema proprio capire come

    fissare questi criteri, in primo luogo, perch non

    sufficiente un singolo modello di causalit, in secondo

    23Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26972, RCP, 2009, 38 ss., con note di P. G.

    MONATERI, Il pregiudizio esistenziale come voce di danno non patrimoniale;

    ZIVIZ P., Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso , in Resp. civ. e prev.,

    2009; Scognamiglio, Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle

    sezioni Unite, in Resp. civ. prev., 2009, 26124

    F. GAZZONI,Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pg.

    692

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    luogo, in molti casi la causalit ci impone di spingerci in

    luoghi troppo lontani.

    Parte della dottrina ritiene che alla teoria della condicio sine

    qua non si debbano applicare due temperamenti25. Nel

    primo, il nesso eziologico pu essere interrotto allorquando

    vi siano fatti idonei, da soli, a produrre il danno. Si pensi

    allipotesi in cui a seguito di un incidente stradale il ferito

    sia trasportato in unambulanza e, successivamente, questa

    sia colpita da un fulmine che uccida, immediatamente, la

    vittima del precedente incidente stradale. Tali eventi

    vengono definiti nel diritto assicurativo Acts of God26

    ,ovvero fatti naturali che esulano dai poteri di signoria

    delluomo. Nel secondo la pretesa risarcitoria potr essereinvocata solo se il pregiudizio funzionalmente connesso al

    diritto che si ritiene sia stato leso ( GAZZONI, 2003, pg. 692

    ). Ad esempio un artista che, a seguito di un infortunio, non

    possa prestare la propria opera allinterno di un musical,

    potr chiedere il risarcimento per limpossibilit di ottenere

    il suo cachet, se aveva gi stipulato un contratto con ilproduttore dello spettacolo. Tale circostanza attiene alla

    causalit adeguata, pertanto il pregiudizio potr essere

    liquidato solo se legato ad un fatto in termini dinormalit e verosimiglianza (GAZZONI, 2003, pg. 692 ).

    5.La colpa.

    Il terzo elemento costitutivo della responsabilit civile la

    colpa, esso attiene allelemento psicologico dellillecito. La

    definizione legislativa contenuta allart 43, comma 1,

    alinea 3, c.p., che stabilisce: il delitto e colposo, o contro

    lintenzione, quando levento, anche se preveduto,

    non e voluto dallagente e si verifica a causa di negligenza

    o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,

    regolamenti, ordini o discipline.

    25F. GAZZONI,Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pg.

    69226

    P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da

    R. SACCO, Utet, 1998, pg. 126

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    normale, conoscenze comuni. Parte della dottrina ritiene che

    tale parametro, ovvero quello delluomo medio, non sia pi

    efficiente in quanto occorre fare riferimento al reasonable

    man inteso come figura mutevole a seconda delle

    circostanze , cio come uomo medio ragionevole,

    mandatario ragionevole, amministratore ragionevole,

    medico generico ragionevole, cardio chirurgo ragionevole,

    et cetera...28

    .

    Questo parametro pertanto sar elastico, tuttavia,

    comporter problemi di accertamento, infatti qual lo

    standard di diligenza per essere esenti da colpa? In primoluogo le corti fanno riferimento alle condotte professionali,

    in secondo luogo possibile fare riferimento al paradigmacosti benefici

    29. Si valuta il nesso che vi tra la possibilit

    che si realizzi il danno e le misure di prevenzione adottate.

    Nella circostanza in cui il rischio si superiore agli

    investimenti il convenuto sar considerato responsabile (COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN,

    1999, pg. 374 ss. ), mentre se rischio e investimenti sono

    equiparabili allora il convenuto non pu essere considerato

    colpevole.

    La dottrina giuseconomica ritiene che questo sistema nonsia pi totalmente efficiente, in quanto si deve tenere in

    considerazione sia la possibilit della responsabilit

    oggettiva e sia la reintegrazione in forma specifica

    (COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN,1999, pg. 375 e ss. ).

    6.Dolo.

    Il dolo rappresenta lelemento soggettivo dellillecito civile.

    Esso pu essere considerato come lintenzione dellagente

    volta a nuocere la vittima30

    . Perch possa sussistere

    28 P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da

    R. SACCO, Utet, 1998, pg. 6129

    R. COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, Il

    mercato delle regole, Analisi economica del diritto civile, Il Mulino, 1999, pg. 374

    ss.30

    BIANCA,La responsabilit civile, Milano, Giuffr 1994, pg. 574

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    94

    necessario che vi siano: lelemento volitivo della condotta,

    la rappresentazione di nuocere la vittima, ed infine la

    conoscenza dellingiustizia del pregiudizio.

    Il dolo pu sussistere non solo nella circostanza in cui

    lagente ha conosciuto ed intenzionalmente voluto il

    verificarsi dellevento lesivo, ma anche allorquando costui

    nel porre in essere il fatto abbia saputo delle possibili

    conseguenze pregiudizievoli dello stesso ( BIANCA, La

    responsabilit civile, Milano, Giuffr 1994, pg. 574 ). Nella

    circostanza in cui lagente non si rappresenta la possibile

    conseguenza dannosa, e, pertanto manca lelemento volitivonon potr pi configurarsi il dolo, giacch cade quella che

    lintenzionalit della condotta.Occorre distinguere il dolo dal dolo-vizio. Il primo caso

    attiene allelemento psicologico dellagente, mentre il

    secondo rileva come ipotesi tipica di illecito che pu

    riguardare la produzione di pregiudizio ingiusto ( es: il

    raggiro ). E bene evidenziare che il dolo non necessario ai

    fini della sussistenza della responsabilit civile, in quanto sufficiente che lagente sia in colpa. Nonostante ci esistono

    alcuni casi in cui necessaria la sussistenza del dolo al fine

    della configurazione dellillecito, mi riferisco agli attiemulativi, cio alla circostanza in cui il proprietario pone in

    essere il fatto al solo fine di recare un pregiudizio ad altri exart. 833 c.c.

    31

    7.Le esimenti.

    Ma un soggetto che ha cagionato un danno sar sempre

    ritenuto responsabile? Esistono circostanze giuridiche

    particolari, definite esimenti, che fanno cadere la

    responsabilit dellagente che ha cagionato il pregiudizio.

    Esse sono distinte in esimenti personali di responsabilit e

    in cause di esclusione dellantigiuridicit ( BIANCA, 1994,

    pg. 655 ) . Le prime non consentono allagente di porre in

    essere la condotta ma la giustificano, tra esse ricordo:

    31BIANCA,La responsabilit civile, Milano, Giuffr 1994, pg. 575

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    95

    incapacit, caso fortuito, forza maggiore, stato di necessit.

    In tal caso il danneggiato potr ottenere un indennizzo.

    Mentre le seconde elidono ogni ostacolo stabilito

    dallordinamento giuridico consentendo allagente di porre

    in essere il comportamento, tra queste vi sono: la legittima

    difesa, consenso dellavente diritto, adempimento del

    dovere, esercizio di un diritto, et cetera( BIANCA, 1994,

    pg. 655 ).

    8.Responsabilit oggettiva.

    Pu accadere che un sinistro si realizzi anche se non stataviolata alcuna regola precauzionale, tuttavia qualcuno dovr

    sostenere questi costi. Accade spesso che tale spesa sia

    sopportata direttamente dal soggetto che ha subito

    lincidente. Immaginiamo ad esempio una societ che si

    occupi di produrre esplosivi, nel caso in cui si realizzi un

    incendio connesso alla stessa attivit commerciale,limprenditore ne dovr rispondere, anche nel caso in cui

    non derivi da una sua colpa32

    . Limpresa in tal caso, per

    andare esente da responsabilit, dovr dimostrare di aver

    utilizzato le prescrizioni idonee ad eludere la realizzazione

    del pregiudizio. Pertanto la prova liberatoria, che il

    convenuto, dovr fornire in sede processuale, sar quella del

    caso fortuito ovvero il comportamento non idoneo deldanneggiato. Il legislatore disciplina la responsabilit

    oggettiva in diversi articoli del codice civile, tra cui ricordo

    lart. 2054 il danno da circolazione di veicoli ( oggetto del

    nostro studio ) e allart. 2050 lesercizio di attivit

    pericolose.

    La responsabilit oggettiva, disciplinata dal DPR 24.5.1998,n. 224, negli ultimi anni, ha allargato il proprio campo

    dazione, infatti nellambito dei pregiudizi derivanti daprodotti difettosi, i consumatori potranno ottenere un ristoro

    anche qualora non venga dimostrata la colpa del

    32 P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Giuffr, Milano, 2007; si veda

    anche P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto

    da R. SACCO, Utet, 1998

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    Corte ha ritenuto che il Baroncini potesse scegliere quale

    qualifica ottenere, in quanto costui era risultato idoneo ad

    entrambi i concorsi ed inoltre la circostanza che luno fosse

    reso prima dellaltro non era a lui imputabile. Pertanto la

    Suprema Corte ha stabilito che il danno da perdita di chance risarcibile qualora sia provata la sua sussistenza e il

    pregiudizio di un vantaggio futuro37

    . La giurisprudenza

    ritiene che tale possibilit si debba attestare intorno al 50%,

    anche se, ovviamente, questa quantificazione, non potr

    applicarsi in modo automatico, ma si dovr considerare il

    caso concreto.Nei paesi di civil law, e nello specifico nel nostro sistema

    giuridico, si ritiene che non sia possibile liquidare un dannoche superi il risarcimento. Ad esempio se durante un sinistro

    stradale Caio subisce un danno pari a 1000 euro non potr

    ottenere da una corte 2000 euro. Pertanto i paesi di

    tradizione romanista come il nostro, non consentono al

    danneggiato di arricchirsi grazie allo strumento dellillecito

    civile38

    .Nei sistemi giuridici di common law la situazione diversa,

    infatti sono liquidati dalle corti ipunitives damages, ovvero

    nel caso in cui lattore riesca a dimostrare la malice ( dolo ocolpa grave ) del convenuto la corte condanner il

    danneggiante a liquidare un somma ulteriore rispetto al

    risarcimento necessario a compensare il danno

    effettivamente patito dalla vittima39

    . Dalla precedente

    argomentazione, si desume che listituto in parola, nei paesianglosassoni, ha come obiettivo quello di punire il

    danneggiante, al contrario di ci che accade nel nostro

    sistema giuridico che si pone il fine compensativo (

    TRIMARCHI, 2007 ).La valutazione dei danni punitivi non pu effettuarsi ex

    ante, rilevante il fatto che essi vengono concessi da una

    37Cass. civ., sez. u.n., 19 dicembre 1985, n. 6506, FI, 1986, 385, nota

    PRINCIGALLI38 TRIMARCHI,Istituzioni di diritto privato, Giuffr, Milano, 2007; si veda anche

    P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da R.

    SACCO, Utet, 199839 R. COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, Il

    mercato delle regole, Analisi economica del diritto civile, Il Mulino, 1999, pg. 378

    ss.

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    giuria a cui non spetta un obbligo motivare la sentenza. E

    agevole eccepire che tali corti potrebbero assumere

    atteggiamenti arbitrari e illegittimi, tuttavia, la soluzione in

    parola, sotto un profilo economico pu risultare efficiente (

    COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN,

    1999, pg. 378 ). Molto spesso infatti il danneggiante nel

    cagionare nocumento alla vittima otterr un ricavo, se il

    convenuto dovr liquidare una somma inferiore al guadagno

    ottenuto da tale condotta accadr che costui sia incentivato a

    trasgredire le norme giuridiche ( COOTER, MATTEI,

    MONATERI, PARDOLESI, ULEN, 1999, pg. 378 ) .Pertanto le corti dei paesi di common law condannando il

    convenuto a risarcire non solo i pregiudizi cagionatiallattore, ma anche i danni punitivi, consentiranno di

    influenzare il primo a tenere una condotta idonea alla

    disciplina normativa.

    Anche la giurisprudenza italiana, recentemente, sta cercando

    la possibilit di infliggere i danni punitivi. Nel campo della

    tutela dellambiente questo tipo di orientamento statoaccolto dalla Corte Costituzionale che ha affermato il

    carattere sanzionatorio della responsabilit civile (

    MONATERI , 1998, pg. 392 ).

    9.La responsabilit vicaria.

    Nei sistemi di civil law il datore di lavoro risponde

    direttamente per colpa, dei pregiudizi arrecati dai suoi

    preposti a terzi. Il nostro ordinamento giuridico indica tale

    modello come responsabilit vicaria40

    . Listituto

    disciplinato allart. 2049 c.c. il quale afferma:i padroni e i

    committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto

    illecito dei loro domestici e commessi nellesercizio delle

    incombenze a cui sono adibiti. Questa figura di diritto

    civile stata elaborata dai giuristi di diritto comune,

    dellarea teutonica ( MONATERI, 1998, pg. 392 ). Nel

    40.P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da

    R. SACCO, pg. 392

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    99

    diciannovesimo secolo sia in Germania che in Inghilterra, fu

    adottata la responsabilit vicaria, il datore di lavoro

    rispondeva del danno cagionato da un suo preposto

    nellambito delle sue mansioni lavorative. Sotto un profilo

    comparato possiamo notare che la disciplina della

    responsabilit vicaria identica anche nei paesi di civil law.

    Le corti italiane, infatti, recepirono, tale istituto, anche

    durante limperio del codice preunitario del 1865, nella

    sentenza Anastasi c. Osti la Cassazione afferm la

    presunzione di colpa in capo al datore di lavoro41

    . In epoca

    recente soprattutto grazie alla dottrina questo istituto haassunto una valenza autonoma

    42. La giurisprudenza

    dominante, ma anche la dottrina, considera oggettiva lanatura della responsabilit del datore di lavoro. Gli autori

    imputano allimprenditore una culpa in vigilando.

    Questa modalit di tutela viene azionata qualora via sia un

    rapporto di preposizione tra il datore di lavoro e il lavoratore

    che ha cagionato il danno. Altro importante elemento, che

    il pregiudizio deve essere stato posto in essere nellambitodelle mansioni che attengono al prestatore di lavoro

    43.

    In altre parole, deve sussistere un rapporto di lavoro

    subordinato tra il datore di lavoro e il lavoratore. Nel caso incui un imprenditore, nellambito della sua attivit

    commerciale, si avvalga dellopera di lavoratori autonomi,

    non risponder dei pregiudizi da loro arrecati.

    Il legislatore, in questo caso, non attribuisce la

    responsabilit al datore di lavoro, giacch costui si avvaledellopera di un altro imprenditore, pertanto, questo ultimo,

    sar in grado di valutare quali siano le misure di sicurezza

    atte a prevenire la realizzazione di un danno.

    Un altro elemento fondamentale dellart. 2049 c.c. che ildanno deve essere stato arrecato nellambito delle

    incombenze cui adibito il lavoratore. Questo assunto

    fondamentale, in quanto il prestatore di lavoro subordinato,

    41 Cass. Firenze, 16 febbraio 189342 Fu grazie allopera della dottrina, tra cui ricordo Rodot e Trimarchi, che la

    responsabilit del produttore assunse un profilo autonomo rispetto alla colpa.43 P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Giuffr, Milano, 2007,.P.G.

    MONATERI, La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da R.

    SACCO, Utet, 1998

  • 8/6/2019 Francesco La Manno - La responsabilit civile

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    qualora realizzi un pregiudizio al di fuori di quelle che sono

    le sue normali mansioni lavorative, sar ritenuto

    responsabile dello stesso, in quanto il datore di lavoro non

    avrebbe potuto esercitare in maniera efficacie il controllo.

    Tuttavia le circostanze possono essere ambigue, spesso vi

    un processo di osmosi tra i due contesti. Una dottrina attenta

    ha rilevato che limprenditore deve rispondere dei danni

    che siano realizzazione del maggior rischio che limpresa

    produce nella societ44

    .

    Il datore di lavoro pu avvalersi della prova liberatoria,

    ovvero andare esente da responsabilit, qualora vi sia il casofortuito o la forza maggiore. Il primo concerne energie

    esterne nei confronti delle quali viene annullata la signoriadel soggetto e pertanto lo rende impotente, non

    permettendogli di agire. Il secondo si differenzia dal primo

    in quanto il fatto esterno si lega al comportamento umano45

    .

    Paradigmatico un caso recente in cui un operaio, in un

    cantiere edile, si avvicinava al manovratore di una macchina

    perforatrice ed improvvisamente il mezzo si spostavainvestendolo e arrecandogli nocumento. Ebbene, nella

    sentenza in parola, la Cassazione ha ritenuto che il datore di

    lavoro non fosse responsabile, giacch loperaio, con il suocomportamento negligente, ha interrotto il nesso causale

    46.

    Risulta ovvio che, qualora il datore di lavoro sia ritenuto

    esente da responsabilit, in base alle prove liberatorie in

    parola, non ne risponder nemmeno il lavoratore47

    .

    Lo standard di diligenza che si impone al datore di lavoroconsente che costui ponga in essere misure precauzionali

    idonee ad evitare eventuali incidenti. Tuttavia il problema si

    pone di fronte al danno anonimo48

    . Limprenditore, infatti,

    risponder anche nel caso in cui non si identifichi ilprestatore di lavoro che ha realizzato il pregiudizio

    49. In tal

    guisa la Cassazione, in Coop. Cons. del Popolo di Bologna

    44P. TRIMARCHI,Istituzioni di diritto privato, Giuffr, Milano, 2007, pg. 134

    45FIANDACA-MUSCO,Diritto penale, Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2009,

    pg. 219-22046 Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 2010, n. 25, inBanca Dati Juris Data47

    P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da

    R. SACCO, Utet, 1998, pg. 39548

    P. TRIMARCHI,Rischio e responsabilit oggettiva, Giuffr, 196149

    Cass. civ., sez. un., 13 luglio 1972, n. 2351, inBanca Dati Juris Data

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    c. Venturoli, ha ritenuto responsabile limprenditore, in

    quanto alcuni dipendenti, che non erano stati individuati,

    avevano posto una bottiglia, contenente un liquido tossico,

    insieme ad altre di liquore ed un consumatore era statoavvelenato

    50.

    10.La responsabilit del produttore.

    Spesso nel linguaggio comune, sentiamo parlare di societ

    dei consumi, infatti, il sistema globale favorisce e sollecita

    la commercializzazione dei prodotti industriali. In questomodello il protagonista assoluto il consumatore, a cui il

    mercato, grazie soprattutto allinfluenza dei mass media,

    propone continuamente determinati beni. Tuttavia, il

    consumatore, non di rado, incorre in pregiudizi subiti a

    causa dei vizi presenti nei prodotti. Nel momento in cui

    viene commercializzato, un determinato prodotto difettoso,

    possibile che, non solo i consumatori diretti del bene, maanche terzi subiscano danni derivanti dallo stesso bene

    51.

    Tali pregiudizi, tuttavia, non sono imputabili al venditoredel bene, ma sono da attribuire al produttore. Pertanto

    stato necessario intervenire a favore del consumatore,

    dotandolo degli strumenti giuridici idonei a tutelare i propri

    interessi ( ALPA, 1993 ).

    La responsabilit del produttore si sviluppata negli Stati

    Uniti grazie allimpulso dei consumatori esausti dei continuipregiudizi subiti. La situazione si ulteriormente aggravata,

    nel momento in cui parecchie societ assicurative si sono

    rifiutate di stipulare polizze inerenti alla responsabilit del

    produttore. Successivamente, molti imprenditori,

    dOltreoceano, privi di copertura assicurativa, hanno deciso

    di uscire dal mercato a causa dellestremo rischio di subire

    azioni di risarcimento danni52

    .

    50 Cass. civ., sez. III, 3 luglio 1952, inBanca Dati Juris Data51

    G. ALPA,Responsabilit del produttore e nuove forme di tutela del consumatore,

    Milano, 199352

    ALPA,La responsabilit dellimpresa e tutela del consumatore, Milano, 1975; e

    anche ALPA, BIN, CENDON,La responsabilit del produttore, Padova, 1989

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    A questo punto occorre capire quale sia il rimedio

    consigliato dallanalisi economica del diritto riguardo i tre

    difetti. La soluzione pi efficiente la responsabilit

    oggettiva, giacch il produttore lunico ad avere le

    conoscenze necessarie ad evitare la realizzazione di

    pregiudizi in capo ai consumatori55

    . Ma, analizzando

    attentamente il caso, possibile sollevare uneccezione, in

    quanto si possono ravvisare parametri di precauzione

    bilaterale. Infatti, anche se il produttore conosce i processi

    di produzione dei beni, anche il consumatore potrebbe porre

    in essere condotte che consentano di evitare il danno.Ad esempio, un soggetto attento e rispettoso delle

    avvertenze, poste sui prodotti, potrebbe fruire del benelimitatamente agli usi prescritti dal produttore. La soluzione

    pi efficiente, nel caso in parola, quella che comporta un

    giusto contemperamento tra responsabilit oggettiva e

    responsabilit per colpa. Pertanto, ai sensi dellart. 10 del

    DPR 224/1988, il produttore sar ritenuto responsabile

    qualora il bene presenti difetti di progettazione,fabbricazione o informazione, mentre costui sar liberato da

    responsabilit nella circostanza in cui il consumatore faccia

    un uso non idoneo del prodotto.La ratio sottesa alla norma risulta efficiente sotto un profilo

    economico, in quanto, se il produttore fosse costretto a

    risarcire ogni danno connesso al bene, compreso quello che

    attiene ad un uso non idoneo, dovrebbe ottenere una polizza

    assicurativa per ogni potenziale consumatore, in tal guisa icosti aumenterebbero in maniera esponenziale e tutti i

    consumatori sarebbero costretti a subire questa spesa,

    compresi coloro che adottano un comportamento diligente56

    .

    Orbene, agevole desumere che il contemperamento traresponsabilit oggettiva e concorso di colpa sia il criterio

    pi efficiente, sotto un profilo giuseconomico, giacch

    permette di ottenere una efficiente allocazione dei costi

    sociali derivanti dai pregiudizi connessi ai prodotti ( ALPA,1993 ).

    55R. COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, Il

    mercato delle regole, Analisi economica del diritto civile, Il Mulino, 1999, pg. 44156

    G. ALPA,Responsabilit del produttore e nuove forme di tutela del consumatore,

    Milano, 1993

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    11.I benefici collaterali.

    Fino ad ora, questo studio, ha avuto ad oggetto lanalisidella traslazione dei costi da un soggetto allaltro nel caso in

    cui si verifichi un incidente. Il danneggiante dovr risarcire

    la vittima?Oppure sar il danneggiato che dovr sopportare

    le spese che si sono realizzate a causa del pregiudizio?Nella

    pratica, pu accadere, che vi sia anche unaltra possibilit,

    infatti se lagente nel cagionare un danno, realizza anche un

    beneficio in capo alla vittima, avr diritto ad ottenere una

    compensazione? Il tema dei benefici collaterali trattatodagli autori italiani mediante la compensatio lucri cumdamno

    57. Parte della dottrina sostiene che se la

    responsabilit aquiliana ha come obiettivo quello di

    internalizzare i costi realizzati a causa di un danno, se con la

    stessa condotta si configurano anche delle esternalit

    positive, lagente avr diritto ad essere compensato58

    .

    La giurisprudenza consolidata si dimostra molto restrittivanellapplicare la compensatio, limitando le possibilit al

    caso in cui vi unicit del titolo e del nesso eziologico

    59

    .Paradigmatico il caso Di Leo c. Farmaroma s.r.l

    60, a

    seguito di un incidente automobilistico, il titolare della

    vettura danneggiata sostituendo i pezzi pregiudicati con altri

    nuovi avrebbe ottenuto, laumento del valore del suo

    veicolo. La Pretura di Roma ammise la compensazione,

    largomentazione della corte si incentrava sulla circostanzache il ristoro dovesse comprendere solo il pregiudizio

    effettivamente cagionato e di conseguenza non potesse

    comportare un arricchimento della vittima.

    Gli autori valutano diversamente la distribuzione delle

    esternalit positive rispetto a quelle negative. Entrambe

    vengono poste in essere a seguito di unazione volta alla

    massimizzazione dellutilit dellagente. Nella circostanza

    57 V. COLONNA, Compensatio lucri cum damno, 1996, pg. 69358

    P.G. MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto civile, diretto da

    R. SACCO, Utet, 1998, pg. 29559

    Cass. civ., sez. III, 19 giugno 1996, n.5650, inBanca Dati Juris Data60

    Pret. Roma, 10 aprile 1964, n. 612, inBanca Dati Juris Data

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    potr stipulare un simile negozio giuridico, salvo la

    possibilit di adottare un paradigma di compensatio analogo

    a quello dellesproprio diproperty rightdella vittima ( P.G.

    MONATERI,La responsabilit civile, in Trattato di diritto

    civile, diretto da R. SACCO, Utet, 1998, pg. 306 ).

    Si dovr anche tenere conto di cosa si intenda per utilit.

    Alcuni autori ritengono che essa sia una serie di

    preferenze , eventualmente ordinate, del soggetto in ordine

    ai possibili stati alternativi del mondo ( MONATERI,

    1998, pg. 306 ).

    Preferisci leggere un libro o guardare un film?Vorrestimagiare una pizza o un gelato?Talvolta possibile avere

    anche unutilit soggettiva, nel caso in cui si adotta unascelta personale. In tale ipotesi si pu affermare che si ha

    una crescita dellutilit dellagente, ovvero un suo beneficio,

    qualora tale utilit gli sia prescritta dal danneggiante?

    Alcuni giuseconomisti ritengono, muovendo da queste

    argomentazioni, che la compensatio lucri cum damno

    potrebbe collocarsi solo allorquando i benefici e i vantaggidella vittima, che ha subito il pregiudizio, siano diretta

    conseguenza dellazione dannosa di un terzo ( MONATERI,

    1998, pg. 306 ).