Responsabilità amministrativo contabile e attività ispettiva disp 2... · giudizio di...

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1 Dispensa Responsabilità amministrativo contabile e attività ispettiva a cura del prof. avv. Vito TENORE, Magistrato della Corte dei Conti, professore di materie pubblicistiche presso la SNA (exSSPA), la Scuola Superiore dell’economia e delle Finanze, Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Già Avvocato dello Stato, Magistrato Militare e Magistrato ordinario. Autore del volume TENORE, L’ispezione amministrativa ed il suo procedimento”, Giuffrè, Milano.

Transcript of Responsabilità amministrativo contabile e attività ispettiva disp 2... · giudizio di...

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Dispensa

Responsabilità amministrativo contabile

e attività ispettiva

a cura del prof. avv. Vito TENORE, Magistrato della Corte dei Conti, professore di materie pubblicistiche presso la SNA (exSSPA), la Scuola Superiore dell’economia e delle Finanze, Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Già Avvocato dello Stato, Magistrato Militare e Magistrato ordinario. Autore del volume TENORE, “L’ispezione amministrativa ed il suo procedimento”, Giuffrè, Milano.

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LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL MAGISTRATO

Di Vito Tenore (*)

SOMMARIO: 1. La responsabilità amministrativo-contabile del Magistrato: ambito di giurisdizione

della Corte dei Conti. – 2. Elementi strutturali dell’illecito amministrativo-contabile del magistrato.

– 3. Casistica giurisprudenziale.

(*) Lo studio è uno stralcio, con successive integrazioni, del volume FANTACCHIOTTI, FRESA, TENORE,

VITELLO (coordinato da TENORE), La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, Milano, Giuffrè,

2010, cap. V.

1. La responsabilità amministrativo-contabile del Magistrato: ambito di giurisdizione della

Corte dei Conti.

La responsabilità amministrativo-contabile del pubblico dipendente, ivi compreso il

Magistrato, che cagioni un danno all'erario si configura qualora lo stesso (o soggetto legato alla p.a.

da rapporto di servizio, v. infra) provochi un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad

altro ente pubblico. Essa, dunque, non differisce strutturalmente dalla ordinaria responsabilità civile

(art. 2043 c.c.), se non per la particolare qualificazione del soggetto autore del danno (pubblico

dipendente o soggetto legato alla p.a. da rapporto di servizio), per la natura del soggetto

danneggiato (ente pubblico e assimilati) e per la causazione del danno nell'esercizio di pubbliche

funzioni o in circostanze legate da occasionalità necessaria con lo svolgimento di pubbliche

funzioni.

Tale responsabilità trova la sua unitaria e fondamentale disciplina, sostanziale e processuale,

nelle l. 14 gennaio 1994, n. 19 e 20, come novellate dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639 (1).

1 Tra i principali studi monografici e non in materia di responsabilità amministrativa dopo la l. 14 gennaio 1994, n. 20,

senza pretesa di esaustività, si segnalano: TENORE (a cura di), La nuova corte dei conti: responsabilità, pensioni,

controlli, Milano, 2013, III ed.; NOVELLI, VENTURINI, La responsabilità amministrativa di fronte all’evoluzione

delle p.a. ed al diritto delle società, Milano, 2008; GARRI, DAMMICCO, LUPI, DELLA VENTURA, VENTURINI, I

giudizi innanzi alla Corte dei conti, responsabilità, conti, pensioni, Milano, 2007; CHIAPPINIELLO, La responsabilità

amministrativa nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, Roma, 2007; PISANA, La responsabilità amministrativa

illustrata con la giurisprudenza più recente, Torino, 2007; AA.VV., Responsabilità amministrativa e giurisdizione

contabile (ad un decennio dalle riforme), atti del LI convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Milano, 2006;

SANTORO, L’illecito contabile, Sant.Arcangelo di Romagna, 2006; ATELLI, BRIGUORI, GRASSO, LAINO, Le

responsabilità per danno erariale, Milano, 2006; ZINGALE, La responsabilità amministrativa e contabile, in

GAROFOLI-LIBERATI (a cura di), La responsabilità della p.a. e dei suoi dipendenti, Milano, 2005, tomo I, 219 ss.;

ATELLI (a cura di), Giurisdizione della Corte dei conti e responsabilità amministrativo-contabile a dieci anni dalle

riforme, Napoli, 2005; BAX, La corte dei conti - Le funzioni giurisdizionali e di controllo, Napoli, 2004; CIMINI, La

responsabilità amministrativa e contabile. Introduzione al tema ad un decennio dalla riforma, Milano, 2003;

MIRABELLA, Le responsabilità nella pubblica amministrazione e la giurisdizione contabile, Milano, 2003; AUTIERI, Il

risarcimento del danno nel processo amministrativo-contabile, in AA.VV. (a cura di DE PAOLIS), Il risarcimento del

danno nel processo civile, amministrativo, contabile, penale, tributario, Rimini, 2003, 415 ss.; SCIASCIA, Manuale di

diritto processuale contabile, Milano, 2003, 29 ss.; CORPACI, La responsabilità amministrativa alla luce della revisione

3

Tale normativa ha apportato significative modifiche alla materia, nonché al funzionamento del

giudice di tale responsabilità, ovvero la Corte dei conti. In particolare, ha unificato il differenziato

regime sostanziale della materia, che in precedenza trovava la sua fonte in testi non uniformi e

distinti a seconda dell'appartenenza dei dipendente ad amministrazioni statali (artt. 82 e 83, r.d. 18

novembre 1923, n. 2440; art. 52, r.d. 12 luglio 1934, n. 1914, artt. 18-20, d.P.R. 10 gennaio 1957, n.

3), enti locali (r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e poi art. 58, l. 8 giugno 1990, n. 142), USL (d.P.R. 20

dicembre 1979, n. 761), enti pubblici non statali (l. 20 marzo 1975, n. 70). Questi ultimi testi

trovano ancora oggi applicazione nei limiti in cui non risultano abrogati dalle predette leggi n. 19 e

20 del 1994.

La generale applicabilità dell'attuale regime della responsabilità amministrativo-contabile a

tutti i dipendenti pubblici, non solo statali, anche dopo l'intervenuta « privatizzazione » del rapporto

di pubblico impiego, è confermata da settoriali previsioni: v. l'art. 55, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

(« Per i dipendenti di cui all'art. 2, co. 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di

responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni

pubbliche »)2, l'art. 93 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (« Per gli amministratori e per il personale

degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati

civili dello Stato »), l'art. 33, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 (« Gli amministratori e i dipendenti della

regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi

limiti di cui alle l. 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1996, n. 639 »). Per il personale non

privatizzato (magistrati, avvocati dello Stato, forze armate e di polizia, carriere prefettizie e

diplomatiche etc.), per il quale il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 è ancora vigente, trova applicazione

la generale disciplina della l. n. 20 del 1994, sia in base alla generale portata della normativa, sia in

del Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2002, 542 ss.; AA.VV. (A CURA DI SCHLITZER), L'evoluzione della

responsabilità amministrativa, Milano, 2002; MERCATI, Responsabilità amministrativa e principio di efficienza, Torino,

2002; AVALLONE-TARULLO, Il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti, Padova,

2002; PAGLIARIN, Colpa grave ed equità, Padova, 2002; ORICCHIO, La giustizia contabile, Napoli, 2001; SCHIAVELLO,

La nuova conformazione della responsabilità amministrativa, Milano, 2001; GERACI, Il carattere personale della

responsabilità amministrativa. Profili processuali, in Foro amm., 2001, I, 790; SCHIAVELLO, voce Responsabilità

amministrativa, in Enc. dir., vol. III agg., Milano, 2000; PILATO, La responsabilità amministrativa: profili sostanziali e

processuali nelle leggi 19/94, 20/94 e 639/96, Padova, 1999; SCHIAVELLO, voce Responsabilità amministrativa, in Enc.

dir., III vol. agg. 1999; TENORE, La responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti dell'amministrazione

finanziaria, ed. Master, II ed., Roma, 1999; MADDALENA, Le nuove frontiere della responsabilità amministrativa

nell'attuale evoluzione del diritto amministrativo, in www.amcorteconti.it; MADDALENA, La nuova conformazione della

responsabilità amministrativa alla luce della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, in TAR, 1999, n. 2,

261; STADERINI-SILVERI, La responsabilità nella Pubblica Amministrazione, Milano, 1998; BUSCEMA-BUSCEMA,

Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, Milano, 1998; TODARO MARESCOTTI, La responsabilità degli

amministratori e dei dipendenti nei confronti della p.a.: quale modello giurisdizionale?, in AA.VV., Le responsabilità

pubbliche, Padova, 1998; SCOCA (a cura di), La responsabilità amministrativa e il suo processo, Padova, 1997; FAZIO

G.-FAZIO M., Il bilancio dello Stato (controlli, responsabilità e giurisdizione), Milano, 1997; SPERANZA, Il nuovo

giudizio di responsabilità amministrativa, Roma, 1997; TENORE, La responsabilità amministrativa dei pubblici

dipendenti dopo le leggi 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1996, n. 639, in Documenti giustizia, 1997, 2275;

GIAMPAOLINO, Prime osservazioni sull'ultima riforma della giurisdizione della Corte dei conti, in Foro amm., 1997, n.

10-11, 3328 ss.; RISTUCCIA, Il nuovo sistema della responsabilità e la giurisdizione della Corte dei Conti, in Riv. C.

conti, 1997, f. 2, 245; SEPE, La giurisdizione contabile, in Trattato di dir. amm. diretto da Santaniello, Padova, 1997;

DONNO, Danno erariale, 2ª ed., Milano, 1997; DENTAMARO, Il danno ingiusto nel diritto pubblico. Contributo allo

studio dell'illecito nella decisione amministrativa, I, Milano, 1996; ANELLI-IZZI-TALICE, Contabilità pubblica, Milano,

1996; MADDALENA, Responsabilità civile e amministrativa: diversità e punti di convergenza dopo le l. 19 e 20 del

1994, in Cons. Stato, 1994, II, 1428 ss. Tra gli scritti meno recenti v. MORGANTE, La responsabilità e la giustizia

contabile, in CORREALE (a cura di), Manuale di contabilità dello Stato, Napoli, 1993; BENNATI, Manuale di contabilità

di Stato, Napoli, 1990; SEPE, Giurisdizione contabile e di responsabilità, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988. 2 Sulla privatizzazione del rapporto di lavoro con la p.a. e sul regime delle responsabilità del pubblico dipendente v.

AA.VV. (a cura di TENORE, Manuale del pubblico impiego privatizzato, Eade, Roma, 2007. Sulle residue carriere non

privatizzate v. CARINCI-TENORE (a cura di), Il pubblico impiego non privatizzato, trattato in 5 vol., Milano, 2007.

Sulla responsabilità amministrativo-contabile del personale militare, v. POLI-TENORE, L’ordinamento militare, 2006,

vol.II, 785 ss.

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virtù del richiamo operato dall'art. 23, d.P.R. n. 3 cit. «alle leggi » (ergo anche quelle sopravvenute)

in materia di responsabilità amministrativo-contabile.

Specificamente sulla responsabilità amministrativo-contabile dei magistrati, per attività

giurisdizionale o amministrativa (la distinzione, come si preciserà in seguito sub punto a, è

irrilevante in punto di giurisdizione), i contributi dottrinali non sono numerosi, mentre non mancano

interventi giurisprudenziali3.

Il problema basilare che pone la responsabilità per danni alle casse pubbliche arrecati dal

magistrato è quello dei limiti della giurisdizione contabile, a fronte degli art.7 ed 8 della legge 13

aprile 1988 n.117 che, come si è visto, devolvono al giudice ordinario la rivalsa dello Stato per i

danni risarciti (sempre innanzi all’a.g.o. ex art.2 e 4 , l. n.117) dallo Stato-Presidenza del Consiglio

a terzi a causa di “comportamento, atto o provvedimento” giudiziario posto in essere da un

magistrato con “dolo o colpa grave” “nell'esercizio delle sue funzioni” ovvero conseguente “a

diniego di giustizia”.

Per risolvere tale annoso problema, oggetto di interventi giurisprudenziali e dottrinali,

occorre partire da un dato normativo basilare e inequivoco: la giurisdizione della Corte dei Conti ha

portata generale su tutti i pubblici dipendenti (e i magistrati sono appunto tali) in base alla l. 14

gennaio 1994 n.20, e tale giurisdizione viene specificamente ribadita per i magistrati da diverse

norme settoriali: l’art.81, u.co., r.d. n.2440 del 1923 stabilisce che “Gli ufficiali pubblici stipendiati

dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario e specialmente quelli a cui è commesso il

riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, debbono rispondere dei valori che fossero

per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato“ e l’art.83, co.1, del medesimo r.d. n.2440 chiarisce

che “i funzionari di cui ai precedenti art.81 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei

Conti”; l’art.52, r.d. n.1214 del 1934 afferma che “I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari,

compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni

statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione

imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione

dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla

legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi

speciali”; gli art.18 e 19, d.P.R. n.3 del 1957 ribadisco la generalizzata giurisdizione contabile; la

stessa legge Pinto n. 89 del 2001 sopra analizzata prevede, all’art.5, che il decreto di accoglimento

della domanda di equa riparazione è comunicato “al procuratore generale della Corte dei conti, ai

fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità”; infine l’art.172 del d.P.R. n.115 del

2002 (t.u. sulle spese di giustizia) stabilisce che “i magistrati e funzionari amministrativi sono

responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del

danno subito dall’erario….secondo la disciplina generale in tema di responsabilità

amministrativa”.

3 In dottrina RISTUCCIA, La responsabilità per danno erariale, in AA.VV. (a cura di VOLPI), La responsabilità dei

magistrati, Napoli, 2009, 215 ss.; NOVELLI, La responsabilità amministrativa e contabile del magistrato, in Giust.civ.,

2008, f.4, 183 ss.; PERIN, La responsabilità amministrativa del magistrato per la liquidazione delle spese per i periti,

in www.lexitalia,it, 2006, 10; POMPONIO, Funzioni giurisdizionali e responsabilità amministrativa, in Foro amm.-

CdS, 2003, 3145; PERRECA, Attività giurisdizionale ed attività amministrativa dei magistrati: condizioni, contenuto e

limiti del relativo sindacato giurisdizionale, in Riv.C.conti, 2003, n.1, 170; ROSSI BRIGANTE, La responsabilità

amministrativa negli apparati giudiziari e carcerari secondo la giurisprudenza contabile dell’ultimo decennio, in

Amm.it., 1975, n.4, 483 ss.

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A fronte di tale chiarissimo ed univoco dato legislativo, la stessa Consulta, con la rilevante

sentenza 5 novembre 1996 n.3854, ha statuito che non sono ravvisabili principi costituzionali che

possano escludere la giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità dei magistrati per danno

all’erario: gli stessi art.101, 102, 104 e 108 cost., nel garantire l’autonomia e l’indipendenza della

magistratura, “non assicurano al giudice uno status di assoluta irresponsabilità, pur quando si

tratti di esercizio delle sue funzioni riconducibili alla più rigorosa e stretta nozione di

giurisdizione”.

Tale conclusione favorevole, di regola, ad una piena giurisdizione contabile sui magistrati è

integralmente confermata dalle sezioni unite della Cassazione con la recente sentenza 27 maggio

2009 n.122485.

Assunti i suddetti dati normativi e giurisprudenziali quale punto di partenza per la soluzione

del quesito posto in punto di giurisdizione, va però ribadito che la l. n.117 del 1988, a fronte della

condanna dello Stato a risarcire (in via esclusiva verso terzi) i danni arrecati dal Magistrato, ha

attribuito al giudice ordinario, e non già alla Corte dei Conti, la giurisdizione sul giudizio di rivalsa

dello Stato “condannato” nei confronti del Magistrato: la l. n.117 del 1988 non parla di obbligo di

segnalazione del danno erariale arrecato alla Procura della Corte dei Conti (giudice naturale dei

danni alle casse pubbliche, ivi compreso quello c.d. indiretto derivante da condanna in sede civile

della p.a. per condotte di suoi dipendenti), ma di una più edulcorata azione civile

(obbligatoriamente) proposta su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi all’a.g.o.

entro termini ben più brevi di quelli generali prescrizionali (5 anni valevoli per i restanti dipendenti

pubblici). Difatti, secondo l’art.7, l. n.117, “Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla

base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di

cui all'articolo 5, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato”.

Come si è già in precedenza chiarito, a fronte del suddetto dato normativo statuente una

esclusiva azione civile contenuto nella l. n.117, la proponibilità di una concorrente azione di rivalsa

innanzi alla Corte dei Conti nei confronti del Magistrato autore di un danno erariale è stata oggetto

di rilevanti interventi ostativi della Corte Costituzionale e delle Sezioni unite della Cassazione, le

quali hanno chiarito che, pur sussistendo la conciliabilità in linea di principio dell'indipendenza

della funzione giudiziaria con la responsabilità nel suo esercizio, non solo con quella civile, oltre

che penale, ma anche amministrativa, nelle sue diverse forme6, l'attribuzione alla Corte dei Conti -

4 C.cost., 5 novembre 1996 n.385, in www.cortecostituzionale.it.

5 Cass., sez.un., 27 maggio 2009 n.12248, in Ced Cassazione.

6 C.cost., 5 novembre 1996, n. 385 in www.cortecostituzionale.it, che evidenzia come gli artt. 101, 102, 104 e 108 Cost.,

non assicurano al giudice uno status di assoluta irresponsabilità, anche quando si tratti di esercizio delle sue funzioni

riconducibili alla più rigorosa e stretta nozione di giurisdizione. Aggiunge Cass., sez.un., 27 maggio 2009 n.12248, in

Ced Cassazione, che “a prescindere dalla previsione di cui al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 52, recante il T.U. delle

leggi sulla Corte dei Conti - secondo cui "sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla

legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali, tra gli altri "i

funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario "che nell'esercizio delle loro

funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra

amministrazione dalla quale dipendono, la più recente legislazione ha confermato la soggezione anche dei magistrati

alla giurisdizione della Corte dei Conti (cfr., il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 112, art. 172, contenente il T.U. delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (che la Corte Costituzionale nella pronunzia da

ultimo richiamata ha escluso abbia natura innovativa), secondo cui "i magistrati e i funzionari amministrativi sono

responsabili delle liquidazioni e del pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario

a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità

amministrativa, nonchè L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5, comma 1, quanto alla previsione di una equa riparazione in caso

di violazione del termine ragionevole del processo, secondo cui "il decreto di accoglimento della domanda di equa

riparazione, di chi ha subito un danno per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragione del processo è

comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei Conti, ai fini

dell'eventuale avviso del procedimento di responsabilità”.

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da parte dell'art.103 Cost., co.2 - della giurisdizione in materia di contabilità pubblica (comprensiva

sia dei giudizi di conto che di quelli sulla responsabilità amministrativa patrimoniale), non ha

carattere cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente generale, sicchè la concreta attribuzione

della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa richiede

l'interpositio del legislatore ordinario, cui competono valutazioni e scelte discrezionali7. Ne

consegue che, alla luce del chiaro disposto della l. n.117 del 1988, l'attività giudiziaria svolta da un

magistrato, salvo il caso di commissione di reato, è sempre e comunque insindacabile in sede di

rivalsa giuscontabile e, quindi, è in assoluto devoluta all’a.g.o. Pertanto, stante la tassatività delle

ipotesi in cui è configurabile la giurisdizione, per danno erariale, della Corte dei Conti - deve

affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, sia in applicazione della le regola generale

espressa dall'art. 1 c.p.c., che "salvo speciali disposizioni di legge attribuisce ai "giudici ordinari "la

giurisdizione civile” (e, quindi, le controversie in tema di responsabilità civile), sia alla luce della L.

13 aprile 1988, n. 117, che in tema di "risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni

giudiziarie” (a soggetti diversi dallo Stato) attribuisce le relative controversie alla giurisdizione del

giudice ordinario8.

Se, dunque, la l. n.117 del 1988 devolve all’a.g.o. solo e soltanto la rivalsa per il danno

patrimoniale indiretto arrecato dal Magistrato allo Stato che ha risarcito in sede civile il terzo

danneggiato nell’esercizio di funzioni giurisdizionali, in tutte le restanti ipotesi di danno erariale

arrecato dal Magistrato allo Stato si riespande la generale giurisdizione contabile. Queste evenienze

devolute alla Corte dei Conti sono così schematizzabili:

a) ipotesi di danno diretto arrecato dal Magistrato alla propria o ad altra amministrazione, in quanto

la legge n.117 attribuisce all’a.g.o. solo i danni patrimoniali indiretti da attività giurisdizionale9.

Tale danni possono essere arrecati con azioni o omissioni espressive sia di attività giurisdizionale

che di attività amministrativa del magistrato: assolutamente priva di fondamento è dunque la tesi,

talvolta affiorata in giurisprudenza10

, che, distinguendo tra attività dannosa giurisdizionale e non

giurisdizionale del Magistrato, devolve la prima all’a.g.o. ex l. n.117 e la seconda alla Corte dei

conti. E’ agevole rilevare che la l. n.117 attribuisce all’a.g.o. la rivalsa per i soli danni indiretti

frutto di attività giurisdizionale, mentre per quelli direttamente cagionati alla p.a. (con atti

giurisdizionali o amministrativi del giudice espressivi entrambi di condotte dannose) trovano

applicazioni le comuni regole generali sopra ricordate, come confermato, seppur sinteticamente,

7 C.cost., 17 dicembre 1987 n.641; C.cost., 12 gennaio 1993, n.24; C.cost., 5 novembre 1996 n.385, tutte in

www.cortecostituzionale.it.

8 Cfr. Cass., sez.un., 27 maggio 2009 n.12248, cit.; C.cost., 2 gennaio 1990, n. 5 in www.cortecostituzionale.it.

9 La tesi della giurisdizione contabile sui danni diretti arrecati alla p.a. è condivisa da RISTUCCIA, La responsabilità

per danno erariale cit., 221. Contra, ma erroneamente, C.conti, sez.Sicilia, **1995 n.394 (in Riv.C.conti, 1995, f.6,

178) che devolve anche il danno diretto all’a.g.o. ex l. n.117 (che, invece, non afferma affatto quanto ritenuto dalla

sezione sicula). 10

La distinzione affiora in C.conti, sez.Lombardia, **1996 n.1091, in Riv.C.conti, 1996, f.3, 112, che pur attribuisce in

generale alla giurisdizione contabile i danni diretti alla p.a., ma solo (e qui erra) se espressivi di attività non

giurisdizionale. Per l’insindacabilità da parte della Corte dei conti di funzioni giurisdizionali v. anche C.conti,

sez.Calabria, 29 maggio 2003 n.490 (in Riv.C.conti, 2003, f.4, 124), confermata in appello da C.conti, sez.I, 31 maggio

2007 n.144 (in www.corteconti.it) che afferma lapidariamente: “Non si rende, pertanto, applicabile al magistrato,

nell'ipotesi in questione, qualsivoglia norma sulla responsabilità amministrativa in quanto l'attività giurisdizionale o

strumentale ad essa deve ritenersi insindacabile in questa sede con la conseguente necessità di declinare la

giurisdizione in materia” . La tesi è recepita anche da C.conti, sez.I, 13 marzo 2007 n.53, ivi.

Per il più corretto riconoscimento della giurisdizione contabile su danni diretti anche se espressivi di attività

giurisdizionale v. invece in dottrina RISTUCCIA, La responsabilità per danno erariale cit., 221 ss.; NOVELLI, La

responsabilità cit., 196 ss. e in giurisprudenza C.conti, sez.Emilia Romagna, **2003 n.521, in Foro amm.-Cons.St.,

2003, 3136, anche se poi, nella specie, la sezione emiliana qualifica come amministrativa l’attività sub iudice (nomina

di un numero elevato di giudici popolari ed erogazione di indennità a favore di giudici popolari in posizione aggiuntiva

e non aggregati a collegi giudicanti).

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dalla Consulta con la ricordata sentenza n.385 del 1996, che non esclude la giurisdizione contabile

su “atti di esercizio della funzione giurisdizionale”.

La Corte dei conti ha speso vagliato (con esiti talvolta di condanna, in altri di assoluzione, in

altri ancora di difetto di giurisdizione) fattispecie di danno patrimoniale diretto prodotto da

magistrati e tra le principale fattispecie possono ricordarsi:

- danni da omessa vigilanza sugli addetti alla cancelleria preposti al servizio del campione

penale11

;

- danni da omesso versamento all’ufficio del registro di somme e titoli riscossi12

;

- danni da emanazione di un decreto ingiuntivo nei confronti di una amministrazione debitrice

per somma superiore a quella indicata in fattura13

;

- danni da uso non istituzionale di auto di servizio14

;

- danni da omesso o tardivo dissequestro di beni dopo sentenza penale15

;

- danni per percezione non dovuta di indennità di missione durante attività di verifica di

registri dello stato civile o di presidente di commissione elettorale16

;

- danni da erogazione di indennità non dovute a giudici popolari non utilizzati e tenuti “a

disposizione”17

;

- danni da liquidazione di numerosi onorari per consulenze connesse ad intercettazioni

telefoniche e ambientali, acquisto e noleggio di apparecchiature in realtà non avvenuto18

;

- danni da liquidazione di elevati compensi a periti senza svolgere alcun controllo e in

presenza di ingiustificati e diffusi raddoppi di onorari in assenza dei relativi presupposti19

;

- danni da indebita percezione, da parte di un giudice di pace, di indennità connesse al

deposito di numerose sentenze di identico contenuto, pronunciate nella stessa udienza e

frutto di una artificioso frazionamento delle cause, che sarebbero state da trattare in un unico

giudizio20

;

- danni da indebita percezione di compenso fisso da parte di giudice tributario assente da oltre

un decennio dalle udienze senza autorizzazione21

;

- danni all’immagine della p.a. per condotte penalmente rilevanti del magistrato nell’esercizio

delle proprie funzioni (corruzione, concussione, ricettazione, abuso d’ufficio etc.)22

;

11

C.conti, sez.Puglia, 13 giugno 2002 n.533; id., sez.Lazio, 2 settembre 1998 n.2149; id., sez.I, 21 maggio 1971 n.57;

id., sez.II, 30 ottobre 1971 n.61, entrambe in Foro amm., 1971, I, 168 e 1972, I, 168. Sul punto ROSSI BRIGANTE, La

responsabilità amministrativa negli apparati giudiziari e carcerari secondo la giurisprudenza contabile dell’ultimo

decennio, in Amm.it., 1975, f.4, 483. Per un caso di mancato recupero del campione penale e dei diritti di cancelleria v.

id., sez.Sicilia, 12 aprile 1995 n.92. 12

C.conti, sez. II, 19 luglio 1971 n.44; id., sez.II, 18 maggio 1970 n.80; id., sez.I, 31 luglio 1969 n.33. 13

C.conti, sez.Sicilia, 6 dicembre 1995 n.394, in Riv.C.conti, 1995, f.6, 178 ss. La sentenza erra tuttavia nel ritenere la

controversia devoluta alla giurisdizione ordinaria in base alla l. n.117 del 1988, trattandosi invece di danno diretto alla

p.a., come tale non rientrante nella portata applicativa della l. n.117. 14

C.conti, sez.Emilia Romagna, 25 ottobre 2007 n.819; id., sez.Molise, 8 febbraio 1999 n.36; id., sez.Basilicata, 18

gennaio 1997 n.4, tutte in www.corteconti.it. 15

C.conti, sez.Calabria, 29 maggio 2003 n.490 (in Riv.C.conti, 2003, f.4, 124), confermata in appello da C.conti, sez.I,

31 maggio 2007 n.144 (in www.corteconti.it), che erroneamente ritengono non sindacabili dalla Corte, per difetto di

giurisdizione, atti giurisdizionali del giudice. 16

C.conti, sez.riun., 24 settembre 1991 n.726, in www.corteconti.it. 17

C.conti, sez.Emilia Romagna, 12 febbraio 2003 n.521, in Riv.C.conti, 2003, f.1, 170 con nota di PERRECA e in Foro

amm.-CdS, 2003, 3145 con nota di POMPONIO. 18

C.conti, sez.Calabria, 24 gennaio 2006 n.411, in www.corteconti.it. 19

C.conti, sez.Lombardia, 12 ottobre 2006 n.553 in www.lexitalia.it, 2006, n.10, con nota di PERIN, La responsabilità

amministrativa del Magistrato per la liquidazione delle spese per i periti. 20

C.conti, sez.Abruzzo, 5 maggio 2004 n.503, poi riformata in appello da C.conti, sez.I, 13 marzo 2007 n.53 (entrambe

in www.corteconti.it) sulla base del principio di insindacabilità delle scelte del giudice di trattare separatamente giudizi

identici. La sentenza di appello erroneamente afferma poi l’insindacabilità dei provvedimenti giurisdizionali del giudice

da parte della Corte dei Conti, che può giudicare solo atti amministrativi del giudice. 21

C.conti, sez.Emilia Romagna, 28 dicembre 2007 n.998, in www.corteconti.it.

8

A tali ipotesi già vagliate dalla Corte dei conti, ben possono affiancarsi altri ipotetici casi di

“malagiustizia”: si pensi, tra tali danni diretti, al caso di uso non istituzionale di beni d’ufficio (auto

blu, telefono, collegamenti web, beni strumentali etc.), alla mancata segnalazione alla Procura

contabile da parte dei vertici di un ufficio di fatti dannosi per l’erario prodotti da personale

amministrativo o magistratuale con conseguente prescrizione dell’azione giuscontabile (art.1, co.3,

l. n.20 del 1994), a rimborsi gonfiati per missioni o per partecipazioni a commissioni consiliari,

all’omessa o inadeguata custodia di valori nell’ufficio, alla appropriazione di beni d’ufficio (libri,

PC, arredi).

Né vanno dimenticati i possibili danni arrecabili da Magistrati in conseguenza di attività

gestionali connesse all’esercizio di compiti amministrativi o politici (es.assessori) in posizione di

fuori ruolo presso la propria amministrazione o presso altri Ministeri, Autorities o organismi

pubblici nazionali o sovranazionali: quali organi apicali di uffici o direzioni generali di Ministeri o

quali capi di gabinetto o di uffici legislativi, i magistrati possono effettuare scelte gestionali

gravemente colpose dannose per l’erario, erogando somme non dovute, conferendo incarichi e

consulenze contra legem, facendo prescrivere crediti vantati dall’amministrazione verso terzi, mal

gestendo contenziosi aventi l’amministrazione ove prestano servizio “amministrativo” come parte,

mal gestendo procedure di gara etc.. A tale categoria di danno possono poi essere ricondotti i

mancati riscontri, per colpa grave, di danni erariali durante le ispezioni svolte su uffici giudiziari da

parte di magistrati addetti a servizi ispettivi ministeriali, con conseguente prescrizione dell’azione

giuscontabile ex art.1, co.3, l. n.20 del 199423

. Né vanno dimenticati danni arrecabili alla p.a. da

magistrati componenti di commissioni di concorso le cui procedure (assai costose) venissero

annullate in via amministrativa o giurisdizionale per macroscopici errori frutto di ignoranza di

basilari regole sui pubblici concorsi. Assai ampia è, infine, la possibile casistica concernente danni

all’immagine arrecati da magistrati in relazione ad illeciti penali connessi a compiti d’ufficio.

b) Parimenti devolute alla giurisdizione contabile sono le azioni di rivalsa in caso di danno

patrimoniale indiretto frutto di condotte del Magistrato configuranti reato. In tale evenienza è la

stessa l. n.117 del 1988, all’art.13, co.2, a devolvere alla Corte dei conti l’azione di recupero24

, in

quanto la commissione di un reato nell’esercizio delle funzioni fa venir meno l’esigenza di una

speciale e più favorevole disciplina della responsabilità del magistrato ex l. n.117 del 1988: lo

stesso non solo potrà essere convenuto direttamente in giudizio (in aggiunta o esclusivamente,

secondo le comuni regole dell’art.28 cost.) in sede civile-risarcitoria dal terzo leso (art.13, co.1, l.

n.117), ma qualora venisse evocato e condannato in sede civile il solo condebitore in solidum-Stato,

la rivalsa avverrà innanzi alla Corte dei conti secondo le comuni regole della l. 14 gennaio 1994

n.20 (art.13, co.2, l. n.117). In tale deplorevoli evenienze, una frequente contestazione riguarderà il

c.d. danno all’immagine arrecato all’amministrazione giudiziaria dal Magistrato.

In tale situazioni, si ripropone l’antico problema del possibile concorso della suddetta azione

giuscontabile con una parallela azione civile risarcitoria (o una costituzione di parte civile in sede

penale) da parte della p.a. danneggiata: sul punto, risolto favorevolmente dalla giurisprudenza (con

il limite intrinseco del divieto di doppia condanna in sede contabile ed il sede civile), è sufficiente

rinviare a studi specifici25

. In uno concreto precedente concernente un magistrato autore di reati di

corruzione in atti giudiziari, la Cassazione26

ha ammesso detto concorso.

22

C.conti, sez.I, 21 gennaio 2008 n.42; id., sez.Campania, 27 dicembre 2007 n.4171; id., sez.Emilia Romagna, 25

ottobre 2007 n.819; id., sez.Campania, 10 maggio 2007 n.1615; id., id., sez.Campania, 25 giugno 2003 n.270; id.,

sez.Piemonte, 23 luglio 2001 n.773, tutte in www.corteconti.it. 23 Sul tema v. TENORE, L’ispezione amministrativa ed il suo procedimento, Milano, 1999. 24

Cass., sez.un., 27 maggio 2009 n.12248 cit.; id., sez.un., 24 marzo 2006, n. 6582, in Ced Cassazione; C.cost., 6 luglio

2006, n. 273, in www.cortecostituzionale.it. 25

Sul problematico concorso tra azione contabile e civile si rinvia alla vasta giurisprudenza citata da TENORE, La

nuova Corte dei conti, cit., 12 e a NOVELLI, La responsabilità cit., 211 ss. 26

Cass., sez.IV, 4 gennaio 2004 n.**

9

c) Sempre attribuita alla Corte dei conti è la rivalsa verso il Magistrato (o altri operatori giudiziari)

per danni risarciti dallo Stato a terzi per l’irragionevole durata del processo in base alla

Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ed alla legge Pinto 24 marzo 2001 n.89 analizzate nel

paragrafo 3.2, punto c) .

L’art.5, della n.89 prevede testualmente che il decreto di accoglimento della domanda che

condanna lo Stato va doverosamente (e non facoltativamente) comunicato a cura della Cancelleria

anche al Procuratore generale (recte al Procuratore regionale territorialmente competente) ai fini

dell’eventuale giudizio di rivalsa nei confronti del magistrato o funzionario amministrativo

ritardatario, nonché ai titolari dell’azione disciplinare (funzionari amministrativi, in base alla

formulazione testuale della l. n.89, ma anche magistrati, secondo generali principi). Trattasi di altra

ipotesi di rivalsa che sfugge al sistema previsto dalla l. n.117 del 1988.

Come già detto, tale giudizio di rivalsa giuscontabile dovrà necessariamente valutare il dolo

o la colpa grave degli autori del ritardo, mentre la l. Pinto pone un obbligo risarcitorio connesso

tendenzialmente all’oggettivo ritardo. Non mancano ormai diverse pronunce della Corte dei conti

sul punto, che hanno spesso vagliato proprio il profilo soggettivo (di regola colpa grave per ritardo

nel deposito di sentenze) per escludere la responsabilità di magistrati ritardatari, valutando sovente

il disastroso stato organizzativo degli uffici giudiziari e le plurime funzioni attribuite al singolo

magistrato27

. In sintesi si valutano in sede giuscontabile le medesime circostanze che la sezione

disciplinare del CSM vaglia per i medesimi fatti in sede punitiva interna.

d) In ordine ai risarcimenti ad opera dello Stato di danni a terzi a seguito di mancata applicazione di

norme comunitarie (v. il precedente paragrafo 3.2, lett.d), ove si ritenga che si tratti di ristori erogati

dallo Stato in base a principi, procedure e presupposti diversi da quelli della l. n.117 del 1988, tale

normativa risulterà inapplicabile sia per l’azione diretta verso lo Stato da parte dei soggetti lesi

(art.2-4), sia per la rivalsa devoluta all’a.g.o. (art.7-8), con conseguente riespansione della

giurisdizione contabile ex l.n.20 del 1994 nei confronti del Magistrato autore dell’errore. Non ci

risultano precedenti giurisprudenziali sul punto.

e) Circa poi i risarcimenti ad opera dello Stato di danni a terzi a seguito di condanna ingiusta

accertata in sede di revisione a norma dell'art. 643 cod. proc. pen., di custodia cautelare ingiusta ex

art. 314 cod. proc. pen., ove si ritenga che si tratti di ristori erogati dallo Stato in base a principi,

procedure e presupposti diversi da quelli della l. n.117 del 1988 (che, all’art.14, sembra sottrarre

dalla propria applicazione tali ipotesi28

), tale normativa risulterà inapplicabile sia per l’azione

diretta verso lo Stato da parte dei soggetti lesi (art.2-4), sia per la rivalsa devoluta all’a.g.o. (art.7-8),

con conseguente riespansione della giurisdizione contabile ex l.n.20 del 1994 nei confronti del

Magistrato autore dell’errore. Ove invece si ritenesse che l’art.2, co.3, lett.d), della l.n.117

(“emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla

legge oppure senza motivazione “) riguardi anche le due suddette ipotesi di condanna ingiusta

accertata a seguito di revisione o, per lo meno, di custodia cautelare ingiusta, potrebbe parlarsi di

proponibilità (anche?) dell’azione risarcitoria diretta ex l. n.117 verso lo Stato, con rivalsa sempre

devoluta all’a.g.o. ex l. n.11729

.

27

C.conti, sez. Sicilia, 2 marzo 2009 n.577, in www.corteconti.it; id., sez.Sicilia, 11 aprile 2006 n.176 e id.,

sez.Lombardia, 24 novembre 2005 n.733, in www.corteconti.it. Le ultime due decisioni sono commentate da

NOVELLI, La responsabilità, cit. 215 ss. 28

L’art.14 della l. n.117 testualmente recita “Riparazione per errori giudiziari. 1. Le disposizioni della presente legge

non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione”.

29

Sul problematico punto v. TURCO, La riparazione per ingiusta detenzione dopo la recente riforma: profili

sistematici e prospettive evolutive, in Cass.pen., 2002, f.10, 3255.

10

f) Decisamente problematica è, infine, la possibilità di convenire direttamente innanzi alla Corte dei

conti, quale autore di danno diretto, il magistrato che danneggi la p.a. quale parte in un giudizio

innanzi a sé (es. giudice che condanni un Comune debitore a pagare un importo superiore a quello

reclamato in giudizio dal creditore). Difatti secondo taluni, in tale evenienza, l’amministrazione

danneggiata dovrebbe agire ex art.2-4, l.n.117 del 1988 contro….lo Stato e, una volta

definitivamente condannato, quest’ultimo dovrebbe convenire il magistrato innanzi all’a.g.o. ex

art.7 e 8, l. n.117: in sintesi lo Stato dovrebbe agire contro se stesso al solo fine di rivalersi contro il

Magistrato.

Tale indirizzo ci sembra non condivisibile, risultando evidente la inutile macchinosità del

doppio procedimento innanzi all’a.g.o. a fronte di un danno in realtà non già indiretto, ma

direttamente prodotto alla p.a. dal magistrato: sul danno diretto non vi è spazio applicativo per la l.

n.117, come sopra chiarito, con conseguente giurisdizione contabile30

.

4.1. Elementi strutturali dell’illecito amministrativo-contabile del Magistrato.

Accertata la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei magistrati nelle

ipotesi sovra evidenziate, in cui non opera la rivalsa ex l. n.117 del 1988 innanzi all’a.g.o., e

ribadito che va esclusa la giurisdizione contabile sui danni non arrecati dal magistrato nell’esercizio

di compiti istituzionali (attività extralavorative non legate da occasionalità necessaria con compiti

d’istituto), vanno sinteticamente analizzate le componenti strutturali dell’illecito amministrativo-

contabile: a) condotta, b) evento dannoso, c) elemento psicologico, d) nesso causale31

.

a) In relazione all’elemento condotta, va in primo luogo ricordato che la responsabilità

amministrativa, al pari di quella disciplinare, va desunta da condotte illecite dei dipendenti pubblici

(ivi compresi i Magistrati) e non necessariamente da atti illegittimi posti in essere dagli stessi.

Ciò che assume rilevanza è, dunque, la violazione dei doveri di ufficio e l'inadempimento di

obblighi di gestione. La mera illegittimità dell'atto può dunque essere un mero indice sintomatico

della illiceità di una condotta dannosa.

Ne consegue che la Corte dei conti, pur non potendolo annullare, può incidentalmente valutare

la legittimità o meno di un atto amministrativo (giungendo eventualmente anche a conclusioni

discordanti rispetto a quelle del giudice amministrativo presso il quale l'atto sia stato impugnato

principaliter), al solo fine di coglierne i sintomi o i riflessi di illiceità della condotta posta in essere

attraverso l'adozione dell'atto stesso e non incontra i limiti valutativi posti al giudice amministrativo

dall'oggetto « provvedimentale » del giudizio (32

). A maggior ragione tali conclusioni valgono a

fronte di atti del giudice, soprattutto se di natura giurisdizionale. In ogni caso, come evidenziato nel

predente paragrafo 4, sub. a), la distinzione tra atti giurisdizionali ed atti amministrativi del giudice

non assume rilevanza in punto di giurisdizione, valutando la Corte dei conti comportamenti dannosi

in tutti i casi (frutto o meno di scelte attizie) alla stessa non sottratti dalla l. n.117 del 1988.

30

La tesi qui propugnata è condivisa da NOVELLI, La responsabilità amministrativa cit., 207 ss., che aggiunge che la

giurisdizione contabile nella specie non rappresenta affatto un vulnus all’indipendenza della magistratura. L’Autore dà

contezza anche di un indirizzo contrario. 31

Per una compiuta disamina di tali elementi strutturali, si rinvia a TENORE, La nuova Corte dei conti: responsabilità,

pensioni, controlli, Milano, 2008, II ed., 10 ss. 32

Sulla distinzione in dottrina tra atto illegittimo e condotta illecita v. TENORE, La nuova Corte dei conti cit., 70 ss.

Sulla distinzione de qua in giurisprudenza cfr. tra le tante, C. conti, sez. riun., 20 febbraio 1990, n. 652/A, in

Riv. C. conti, 1990, f. 3, II, 45; id., sez. riun., 23 giugno 1992 n. 792, in Riv. C. conti, 1992, f. 4, 36 ss. Sulla illegittimità

del provvedimento come indice sintomatico dell'illiceità comportamentale v. C. conti, sez. II, 27 giugno 1995, n. 62, in

Riv. C. conti, 1995, f. 4, 72; id., sez. riun., 19 settembre 1990, n. 684/A, in Riv. C. conti, 1990, f. 6, 44.

11

Come si è visto nella breve rassegna giurisprudenziale effettuata nel precedente paragrafo 4,

la condotta dannosa del pubblico dipendente-magistrato, che origina una sua personale

responsabilità amministrativa, può essere, al pari di altre forme di responsabilità (civile, penale,

disciplinare), attiva o omissiva. Come è noto, si assiste, a livello giurisprudenziale, alla progressiva

crescita di giudizi originati da danni erariali cagionati da condotte omissive di pubblici dipendenti.

A tale linea evolutiva non si sottraggono altre forme di illecito (civile, penale, disciplinare), come si

evince dalla lettura dei repertori degli ultimi anni delle varie magistrature, ricchissimi di fattispecie

omissive. I giudizi contabili hanno vagliato fattispecie molto varie33

.

Tra le condotte omissive foriere di danno erariale va altresì segnalata l'importante fattispecie

introdotta dall'art. 1, co. 3, l. n. 20 del 1994, secondo il quale: «Qualora la prescrizione del diritto

al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono

del danno erariale i soggetti che hanno emesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è

proponibile entro cinque anni dalla data entro cui la prescrizione è maturata » (34

). Trattasi

dell'ipotesi di responsabilità amministrativa da omessa denuncia alla Corte dei conti di fatti dannosi

per l'Erario che ben può ipotizzarsi per i dirigenti di uffici giudiziari o di magistrati preposti a

compiti ispettivi.

La condotta omissiva all'origine di danni erariali può spesso far capo, in considerazione

degli specifici compiti attribuiti, ai soggetti preposti ad attività di controllo che, non svolgendo una

adeguata vigilanza, cagionino o concorrano alla causazione di un illecito: la casistica potrebbe

riguardare omessi riscontri da parte di magistrati dirigenti su propri subordinati, omessi controlli in

sede ispettiva,

Sempre in ordine all'elemento strutturale «condotta», va rimarcata la notevole valenza

teorica ed operativa del principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, sancito dal

novellato art. 1, co. 1, l. n. 20 del 1994.

Trattasi di una conferma settoriale del generale principio del riparto dei poteri già enunciato

dalla magistratura contabile in alcune pregresse decisioni: come ha ribadito la Corte dei conti a

sezioni riunite, la ratio della norma va ricercata nel principio generale secondo cui il giudice non

può sostituirsi all'amministrazione nel valutare quali siano le migliori scelte gestionali e i migliori

strumenti da utilizzare (35

). Inoltre, un pregnante sindacato su tali scelte discrezionali

paralizzerebbe, o, quanto meno, potrebbe condizionare le iniziative di pubblici amministratori o

dirigenti. A maggior ragione tale regola può trovare vasta applicazione a fronte di atti

giurisdizionali del magistrato, che sono sindacabili solo attraverso i canali processuali dell’appello e

della Cassazione, come conferma, in sede di responsabilità civile, l’art.2, l. n.117 che recita:

33

Tra tali ipotesi si segnalano casi di omessa o tardiva conclusione di procedimenti di pagamento nei termini prescritti

da contratti o dalla normativa attuativa dell'art. 2, co. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241 (all'origine dell'esborso di interessi,

rivalutazione e, talvolta, di spese di lite in giudizi intrapresi innanzi al giudice ordinario o amministrativo); di omesso

utilizzo di opere pubbliche; di omesso azionamento di pretese risarcitorie da parte della p.a.; di omessa adozione di

mezzi di vigilanza per prevenire furti; di omessa adozione di ordini di servizio per prevenire incidenti sul lavoro poi

verificatisi; di omessa iscrizione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico; di omesso controllo su ditta

appaltatrice che cagioni un danno all'amministrazione; di omessa verifica su bomba dichiarata inerte e poi esplosa; di

omesso recupero di somme indebitamente erogate; di mancata convocazione di una giunta per l'approvazione dei ruoli

di tassa; di mancata convocazione del consiglio per la ratifica di un atto di transazione; di omessa acquisizione di

contributo regionale che ha comportato l'esborso di maggiori oneri per interessi e spese legali a favore di un fornitore

privato, creditore della p.a. destinataria del finanziamento; di omessa dichiarazione e versamento di IVA con

conseguente sanzione per omesso versamento di doloso mancato (o parziale) accertamento fiscale in cambio della

erogazione di tangenti; di omessa adozione di atti interruttivi della prescrizione di un carico tributario; di mancato

inoltro di avvisi di accertamento; di mancata iscrizione a ruolo di partite di imposta; di mancata insinuazione di un

credito erariale nel fallimento di una impresa debitrice verso la p.a.; di omessa adozione di cautele nella conduzione di

autoveicoli; di omessa vigilanza su alunni; di omessa custodia di beni e valori etc. 34

Sull'obbligo di denuncia alla Corte dei Conti di comportamenti dannosi per la p.a. v.TENORE, La nuova Corte dei

conti, cit. 35

C. conti, sez. riun., 3 giugno 1996, n. 30/A, in Riv. C. conti, 1996, f. 4, 59.

12

“Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di

interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove“.

In base al principio introdotto dalla l. n. 20 del 1994, non sono dunque vagliabili dalla Corte

dei conti, e non vanno denunciate a tale organo, le condotte discrezionali che violano regole non

scritte di opportunità e convenienza, ma solo quelle che si pongono in contrasto con norme espresse

o principi giuridici (atti contra legem) (36

), né sono sindacabili ragionevoli e motivate

interpretazioni normative ancorchè contrstanti con indirizzi prevalenti della magistratura e della

dottrina.

Tuttavia, così come il giudice amministrativo può sindacare le scelte discrezionali della p.a.

qualora si traducano in un eccesso di potere (vizio di legittimità), le più recenti pronunzie del

giudice contabile hanno chiarito che va riconosciuto alla Corte dei conti, in quanto istituzionalmente

preposta ad impedire la dissipazione del pubblico denaro, un potere sindacatorio delle scelte

discrezionali dei pubblici operatori, per impedire effetti dirompenti e lesivi dei principi di

imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, pur dovendosi comunque evitare che

il giudice, nello svolgimento delle proprie valutazione, sostituisca le sue scelte a quelle operate

dall'autorità amministrativa (o giurisdizionale) in sede di esercizio del potere discrezionale, poiché

così facendo, egli cesserebbe di essere « operatore di giustizia » per divenire « amministratore » o

“giudice di merito dei provvedimenti di altro giudice” (37

).

Sul sottile limite sindacatorio attribuito dalla norma in esame al giudice contabile (trattasi

comunque di questione di cognizione e non di giurisdizione) è intervenuta anche la Cassazione a

sezioni unite (38

), che ha autorevolmente chiarito che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice

contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici

dell'ente pubblico; ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta

accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta

dell'iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell'ambito di quelle scelte

discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità (art. 1, co. 1, l. n. 20 del 1994, nel testo di cui

all'art. 3, l. n. 639 del 1996), e può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico

amministratore solo nell'ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai

fini.

L'illecita verificazione di un danno all'amministrazione può essere frutto anche della

condotta di una pluralità di pubblici dipendenti-magistrati (es. un dirigente ed un proprio

subordinato che non denuncino alla Corte dei conti un danno riscontrato da entrambi; un dirigente

di un ufficio giudiziario “copre” l’assenza ingiustificata di un collega o un danno prodotto alla p.a. 36

Tra i più recenti studi sui limiti al sindacato del giudice contabile sull'esercizio del potere discrezionale dei funzionari

della p.a. è sufficiente il richiamo a TENORE, La nuova Corte dei conti cit., 112; PINOTTI, Profili di rilevanza delle

regole tecniche nel giudizio di responsabilità amministrativa, in Cons. Stato, 1995, II, 567; BORELLI PORRECA, Il

pubblico ministero contabile e l'attività discrezionale, in Riv. C. conti, 1996, II, 375; VISCA, Sull'insindacabilità del

giudice contabile nel merito delle scelte discrezionali (nota a Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 33), in Giust. civ.,

2002, I, 2922; PAGLIARIN, Colpa grave ed equità, Padova, 2002, 139 ss. e 156 ss.; CIMINI, La responsabilità, cit., 43 ss. 37

Sull'utilizzo dei parametri di buon andamento dell'azione amministrativa, di economicità, efficacia ed efficienza della

stessa per l'accertamento della condotta antigiuridica v. POLICE, La disciplina attuale della responsabilità

amministrativa, in SCOCA, La responsabilità amministrativa, cit., 88 ss. Interessante è anche il richiamo al principio di

« proporzionalità » cui fa riferimento ATTANASIO, Modulo consensuale nell'esercizio della potestà amministrativa.

Brevi note sui profili di rilevanza nel giudizio di responsabilità amministrativa, in www.amcorteconti.it; COLOMBINI, Il

principio di proporzionalità nel sindacato del giudice contabile, in Atti del seminario Le nuove prospettive della

responsabilità amministrativo-contabile, Venezia 2 ottobre 2001, in Il diritto della Regione, Padova, n. 1, 2002. 38

Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 33, in Giust. civ., 2002, I, 2921, con nota di VISCA, Sull'insindacabilità del

giudice contabile nel merito delle scelte discrezionali; in D&G - Dir. e giust., 2001, f. 7, 28, con nota di DISTEFANO; in

Foro it., 2001, I, 1171 con nota di D'AURIA e in Riv. C. conti, 2001, f. 1, 252. Con tale sentenza la Corte di Cassazione

ha affermato che la partecipazione di giornalisti italiani alla delegazione avente lo scopo di far conoscere in Cina la

realtà economica, commerciale ed industriale milanese è scelta discrezionale di merito e, pertanto, insindacabile da

parte del giudice contabile. In terminis Cass., sez. un., 6 maggio 2003, n. 6851, in Foro it., 2003, I, 3404 (fattispecie

relative a spese promozionali e di riformazione sull'attività dell'ente).

13

da personale amministrativo; un magistrato-ispettore non segnala un danno accertato in sede di

inchiesta e noto anche al dirigente dell’ufficio, etc.): in tali evenienze, l'art. 3 della l. 20 dicembre

1996, n. 639, aggiungendo il co.1-quater all'art. 1 della legge n. 20 del 1994, ha sancito, in caso di

concorso di persone nell'illecito, il principio della personalità e parziarietà (regola del c.d. «a

ciascuno il suo») della responsabilità amministrativa (in verità già previsto dall'art. 82, r.d. 18

novembre 1923, n. 2440, l. cont. Stato). È stato così espunto l'antitetico principio di solidarietà

passiva, recepito dalla prevalente giurisprudenza contabile per esigenze di tutela del credito erariale,

ed oggi limitato, a seguito della cennata novella del 1996, alle due sole eccezionali ipotesi

(«punitive») di concorrenti beneficiari di « illecito arricchimento o che abbiano agito con dolo ».

In caso di responsabilità amministrativa dei componenti di collegi (frequenti negli organi

giudiziari o negli organi amministrativi in cui vengono chiamati a far parte magistrati: es.

commissioni di concorso), l’art. 1-ter, l. n. 20 del 1994 nel testo novellato dalla l. n. 639 del 1996

ha sancito che « nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la responsabilità si imputa

esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole ». Va sottolineato che, anche nel

determinare il quantum di imputabilità del danno causato all'erario dai componenti del collegio

(votanti in senso favorevole), andrà valutato l'apporto causale e psicologico dato da ciascuno di essi

secondo i sopraenunciati principi in materia di parziarietà dell'obbligazione risarcitoria, non

potendosi applicare l'antitetico, ed ormai espunto, principio di solidarietà passiva neanche in caso di

danno cagionato da organi collegiali (39

).

Ovviamente la disciplina della solidarietà, recata dall'art. 1, co. 1-quinquies, l. 14 gennaio

1994, n. 20, troverà applicazione anche nei confronti dei componenti di organi collegiali se i relativi

membri abbiano tutti agito con dolo o abbiano conseguito un illecito arricchimento.

b) Il danno erariale prodotto da un magistrato, come si è visto nella vasta rassegna sub parag.4,

lett.a) a cui si rinvia, può consistere nel deterioramento o nella perdita di beni o denaro (danno

emergente, es. appropriazione o uso non istituzionale di beni dell'ufficio, liquidazione di somme per

spese di giustizia non conformi a legge etc.), o nella mancata acquisizione di incrementi

patrimoniali che l'ente pubblico avrebbe potuto realizzare (lucro cessante, es. omesso introito di

somme dovute alla p.a.).

Tale responsabilità, come si è già anticipato, si configura in generale non solo a fronte di

danni subiti direttamente dall'amministrazione (es. sottrazione di una somma o danneggiamento di

un arredo da parte del dipendente), ma anche quando il danno sia stato subito indirettamente dalla

p.a., chiamata innanzi al giudice ordinario (o, oggi, anche innanzi al giudice amministrativo ex art.

7, l. 21 luglio 2000, n. 205) a risarcire, ex art. 28 cost., il terzo danneggiato dal proprio lavoratore

durante l'attività di servizio. In tale seconda evenienza, tuttavia, per i soli magistrati, la giurisdizione

contabile è parzialmente limitata da quella dell’a.g.o. sancita dagli art.7-8 della l. n.117 del 1988.

Tra le più frequenti voci di danno erariale individuate dalla magistratura contabile, va

segnalato il danno all'immagine cagionato all'amministrazione pubblica40

, da propri dipendenti ed

amministratori, che può trovare vasta applicazione anche per i Magistrati, stante la notevole e

spesso devastante valenza esterna delle proprie condotte illecite discreditatorie dell’”apparato-

Giustizia”: la giurisprudenza contabile citata nel precedente parag.4, lett.a) lo conferma.

La suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia a sezioni unite 25 giugno 1997, n. 5668 e

con successive decisioni, recependo spunti dottrinali, ha chiarito che quello che la Corte dei conti

39

Sulla parziarietà anche in caso di danno cagionato da organi collegiali v. C. conti, sez. riun., 27 maggio 1999, n.

15/Q, in Riv. C. conti, 1999, f. 3, 72, e la ricca giurisprudenza citata da TENORE, La nuova Corte dei conti cit., 97.

Contra, per la solidarietà passiva negli organi collegiali in base all'art. 24, d.P.R. n. 3 del 1957 (ritenuta lex

specialis vigente anche dopo la l. n. 20 del 1994), v. C. conti, sez. riun., 17 dicembre 1996, n. 79/A, in Riv. C. conti,

1997, f. 1, 64; id., sez. riun., 7 gennaio 1998, n. 1/A, in Riv. C. conti, 1998, f. 1, 76; id., sez. riun., 1 aprile 1998, n.

17/A, in Riv. C. conti, 1998, f. 3, 122. 40

Sul danno all’immagine v. TENORE, La nuova corte dei conti, cit. 110, con vasti richiami dottrinali e

giurisprudenziali.

14

definiva inizialmente danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) è in realtà un danno patrimoniale ex

art. 2043 c.c. all'immagine della p.a., la cui cognizione è pertanto devoluta all'organo giuscontabile

(41

). Successivamente anche la Cassazione ha optato per la natura non patrimoniale di tale danno

propugnato dalla infraricordata giurisprudenza contabile42

.

Tale approdo interpretativo ha ricevuto anche l'autorevole avallo delle Sezioni Riunite della

Corte dei conti che, con l'approfondita e condivisibile sentenza 23 aprile 2003, n. 10/SR/QM (43

),

hanno confermato che il danno all'immagine di una pubblica amministrazione non rientra

nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 del codice civile, ma è una delle fattispecie rientranti nella

più generale figura del danno esistenziale. Tale danno esistenziale consiste in un pregiudizio

reddituale che prescinde dal reddito del danneggiato, di natura non patrimoniale (ma ben distinto

dal danno morale soggettivo), tendenzialmente omnicomprensivo, in quanto qualsiasi privazione,

qualsiasi lesione di attività esistenziali del danneggiato può dar luogo a risarcimento sulla base di

quanto disposto dall'art. 2043 c.c.

Per il danno all'immagine la valutazione da parte del giudice contabile finisce con l'essere

ancorata a parametri spesso equitativi, ma non arbitrari: di regola vengono valorizzati l'oggettiva

gravità del fatto, le modalità di realizzazione dell'illecito (44

), la reiterazione della condotta, l'entità

dell'arricchimento, l'eventuale effetto emulativo suscitato dal fatto, il grado di diffusività

dell'episodio nell'ambito della collettività (45

), il deterioramento della qualità della vita dei cittadini.

Un notevole peso assume anche il ruolo e la qualifica dell'autore dell'illecito, parametro

rilevantissimo se l’autore del danno è un magistrato.

Va rimarcato che molto spesso la contestazione del danno all'immagine della p.a. da parte della

magistratura contabile raggiunge importi ben superiori a quelli del danno patrimoniale in senso

stretto, soprattutto nei confronti di soggetti particolarmente esponenziali della legalità dell’azione

pubblica lesa da condotte illecite assurte a rilevanza sociale.

La valutazione circa l'eventuale sussistenza di un danno erariale va affiancata dal noto e

risalente parametro di giudizio di cui il giudice amministrativo-contabile deve tener conto nella

quantificazione del danno: il c.d. potere riduttivo dell'addebito (art. 83, r.d. 18 novembre 1923, n.

2440; art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 19, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) (46

).

41

La decisione Cass., sez. un., 25 giugno 1997, n. 5668 (caso Poggiolini), è edita in Guida al diritto, 1997, n. 27, 42,

con nota di CHIAPPINELLI e in Foro it., 1997, I, 2872, con nota di BARONE. La sentenza si pone in sintonia con parte

della dottrina (TENORE, Giurisdizione contabile, cit., 2591) che ebbe ad evidenziare che quello che la Corte dei conti

definiva danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) era in realtà un danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. all'immagine della

p.a., come tale vagliabile dalla Corte dei Conti. L'indirizzo è stato poi ribadito da Cass., sez. un., 25 ottobre 1999, n. 744

(in Giust. civ. Mass., 1999, 2145) che ha collocato, sul piano sistematico, tale danno nell'ambito dell'illecito di natura

contrattuale attribuito alla cognizione della Corte dei conti in quanto fondato su un rapporto di servizio (mentre resta

devoluta all'a.g.o. la cognizione sull'illecito extracontrattuale cagionato dal lavoratore alla p.a.) e Cass., sez. un., 4 aprile

2000, n. 98, in Foro it., 2000, I, 2790, con nota di LORELLI. 42

Per la natura non patrimoniale del danno all’immagine Cass., sez. III, 4 giugno 2007 n.12929; id., 26 giugno 2007

n.14776; id., sez.I, 10 gennaio 2008 n.337, tutte in Ced Cassazione; C. conti, sez. Lombardia, 16 novembre 2007 n.545,

in www.corteconti.it. 43

C. conti, sez. riun., 23 aprile 2003, n. 10/SR/QM, in www.giust.it, n. 4, 2003, in www.corteconti.it, in Il lav. nella

p.a., 2003, f. 5, 984, con nota di DI LEO.

44

Sulla rilevanza delle modalità di realizzazione del fatto v. C. conti, sez. I, 7 marzo 1994, n. 55, in Riv. C. conti, 1994,

f. 2, 58; id., sez. II, 27 aprile 1994, n. 114, in Riv. C. conti, 1994, f. 2, 102 e in Riv. amm. rep. it., 1994, 1213 con nota di

ARRIGONI; id., sez. I app., 3 ottobre 2003, n. 340/A, in www.amcorteconti.it.

45

Sui vari parametri utilizzati dalla giurisprudenza, cfr. da ultimo C. conti, sez. Lombardia, 3 marzo 2003, n. 307, in

Riv. C. conti, 2003, 198. Sulla rilevanza della divulgazione giornalistica v. C. conti, sez. Sicilia, 22 aprile 1998, n. 155,

in Riv. C. conti, 1998, f. 4, 172; id., sez. I, 30 ottobre 1998, n. 4, C. conti sez. Piemonte, 13 novembre 2003, n. 1856, in

www.giurisprudenza.it., ha però chiarito che non può esservi danno all'immagine qualora la notizia dell'illecito sia stata

divulgata agli organi di stampa dalla stessa amministrazione danneggiata.

15

Tali norme attribuiscono alla Corte dei conti un potere-dovere che è stato tradizionalmente visto

come un unicum nel panorama magistratuale: quello di ridurre, secondo il proprio prudente

apprezzamento, il quantum di danno accertato ed imputabile al pubblico dipendente autore di

condotte illecite, giungendo, in ipotesi limite, persino alla esclusione di qualsiasi addebito (47

). In

buona sostanza, dopo la determinazione dell'importo del danno patito dalla p.a. e dopo aver posto a

carico dei vari compartecipi la quota-percentuale ad essi casualmente imputabile ex art. 1, co. 1 e 1-

quinquies, l. n. 20 del 1994, il giudice può ridurre detta quota di danno da risarcire, valutando le

circostanze del caso concreto.

Dalla casistica giurisprudenziale, che della riduzione dell'addebito fa sistematica

applicazione, può desumersi che la Corte dei conti tende ad esercitare tale potere a fronte di

circostanze soggettive o oggettive ostative ad una piena imputazione del danno in capo al

dipendente pubblico48

. Tra le prime assumono favorevole rilevanza i precedenti (positivi) di carriera

del convenuto, l'esperienza lavorativa (breve) pregressa e la giovane età, il comportamento e la

personalità del convenuto, lo stato emotivo in occasione dell'evento dannoso (49

), il suo stato di

salute, il suo trattamento economico e le sue condizioni economiche generali, l'essere vittima di

pressioni estorsive, le ragionevoli motivazioni sottese alla condotta dannosa e la lodevole condotta

successiva all'evento dannoso per ridurne la portata, la mancata fruizione di una previa adeguata

attività formativa o professionale, la sottoposizione a incombenze di ordine materiale notevolmente

gravose e ripetute nel tempo.

Tra le circostanze oggettive, la Corte valorizza invece spesso le situazioni esterne in cui

l'autore dell'illecito si è trovato ad operare: particolare condizione di luogo e di tempo, contributo di

terzi alla causazione del danno, entità del danno cagionato, disorganizzazione dell'ufficio

(soprattutto in fattispecie di danno da tardivo pagamento a terzi), imponente carico di lavoro

pregresso, ristrutturazioni dell'amministrazione, complessità organizzativa dell'ente difficoltà

oggettiva della materia, novità o complessità della normativa (circostanze, queste ultime due, che

potrebbero talvolta addirittura escludere l'elemento psicologico), urgenza del servizio,

condizionamenti derivanti da pressioni sindacali.

Per concludere i profili connessi all'elemento strutturale « danno erariale », va infine

segnalata la piena risarcibilità del danno erariale cagionato dal Magistrato (al pari di qualsiasi

dipendente) ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, introdotto dall'art. 1, co. 4, l. n.

20 del 1994, e definito da parte della dottrina, con infelice terminologia, «danno obliquo» o «danno

trasversale».

c) Una delle più significative modifiche apportate dalla riforma del 1996 (art. 3 co. 1, lett. a, l. n.

639) alla l. n. 20 del 1994 ed al previgente sistema della responsabilità amministrativo-contabile,

attiene all'elemento psicologico dell'illecito erariale (50

). È stata difatti limitata la responsabilità

46

Sul potere riduttivo dell'addebito spettante alla Corte dei conti v. GARRI, In tema di potere riduttivo dell'addebito da

parte della Corte dei Conti, in Foro amm., 1968, II, 78; id., I giudizi, cit., 160; DI STEFANO, Il c.d. potere riduttivo nella

giurisprudenza, in SCHLITZER, L'evoluzione della responsabilità amministrativa, Milano, 2002, 202; SCIASCIA,

Manuale di diritto processuale contabile, Milano, 2003, 538 ss. Sul possibile arbitrio derivante dall'esercizio del potere

riduttivo si sofferma ITALIA (intervento nel convegno La Corte dei conti fra tradizione storica ed esigenze della società,

Milano, 16 marzo 1998, i cui atti sono pubblicati in Amm. e contab., 1998, n. 3, 230) che, parafrasando la nota tesi del

Montesquieu secondo cui il giudice deve essere la bocca della legge, afferma che la sentenza non dovrebbe essere

soltanto espressione della bocca del giudice. 47

Per un raro precedente sul punto v. C. conti, sez. I, 5 ottobre 2001, n. 291/A, in Riv. C. conti, 2001, f. 5, 85. 48

Per la giurisprudenza che ha fatto applicazione dell’istituto v. TENORE, La nuova Corte dei conti cit., 101. 49

La rilevanza dello stato emotivo del convenuto viene spesso valorizzato dalla magistratura in caso di sinistri

automobilistici o eventi letali (e dannosi) cagionati da appartenenti alle forze dell'ordine nell'esercizio di compiti di

repressione o prevenzione di reati: cfr. C. conti, sez. I, 16 marzo 1995, n. 35, in Riv. C. conti, 1995, f. 2, 78; id., sez. I,

14 giugno 1993, n. 87, in Riv. C. conti, 1993, f. 3, 79. 50

Sulla nozione di colpa grave, oltre agli studi monografici citati in precedenza, v. TENORE, La nuova Corte dei conti

cit., 146; SCIASCIA, Manuale di diritto processuale, cit., 40 ss.; PAGLIARIN, Colpa grave ed equità nei giudizi innanzi

16

amministrativa ai soli comportamenti posti in essere con « dolo o colpa grave », generalizzando

così il regime in precedenza riservato in via di eccezione ad alcune settoriali categorie di pubblici

dipendenti, che costituiva deroga al generale principio della responsabilità per « dolo o colpa ».

Probabilmente il legislatore ha preso atto del numero ingente e della gravosità dei doveri

posti a carico dei pubblici dipendenti (e, tra questi, soprattutto i magistrati) dall'ampia (e complessa)

normativa esistente nel nostro ordinamento, per attenuare la soglia della punibilità ed evitare il

rischio che il dipendente venisse chiamato a rispondere di danni derivanti da errori non gravi: una

ratio analoga è sottesa all'innalzamento della soglia di punibilità per gli esercenti professioni

intellettuali di particolare difficoltà. Non è da escludere che si siano volute valorizzare nel

contempo anche la fisiologica disfunzione che caratterizza la p.a. (in realtà già ben considerata

nell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito), nonché l'evoluzione dell'azione amministrativa

verso i risultati e l'efficienza, il cui perseguimento potrebbe trovare rallentamenti nel timore di

interventi punitivi per errori marginali.

L'accertamento va condotto dunque ex ante e in concreto, evitando forvianti apriorismi

dogmatici ed avendo come costante riferimento la specificità della qualifica e delle mansioni svolte,

notoriamente assai differenti tra loro nel variegato pubblico impiego e all’interno delle funzioni

magistratuali (si pensi ai magistrati preposti a compiti gestionali in una amministrazione, rispetto a

chi redige sentenze), e, come tali, richiedenti soglie minimali di attenzione assi diverse anche in

considerazione del più o meno complesso quadro normativo (generale e settoriale) di riferimento

(51

).

Ben configurabile è anche una culpa in vigilando del magistrato, verificando, ad esempio, se

il dirigente di un ufficio giudiziario sia stato concretamente in grado di poter riscontrare l'illecito

posto in essere dal proprio subordinato.

Più in particolare, tale culpa in vigilando è stata esclusa, in generale:

- qualora il dipendente tenuto alla vigilanza sia stato contemporaneamente investito della direzione

di più uffici di nuova istituzione, venendosi così a trovare in una situazione di obiettiva difficoltà

per il cumulo di impieghi gravosi e cogenti cui assolvere con organici largamente incompleti e

inadeguati (52

);

- qualora il dirigente di un ufficio di grandi dimensioni non poteva avvedersi dell'errore commesso

dal proprio subordinato se non attraverso una revisione — pratica per pratica — del lavoro

compiuto dall'intero ufficio (53

);

alla Corte dei conti, Univ. di Ferrara, 2002; MADDALENA, La colpa nella responsabilità amministrativa, in Riv. C.

conti, 1997, 272 e in Amm. e cont., 1997, 142 ss.; ASTRALDI DE ZORZI, Colpa grave e dolo: responsabilità dei soggetti

sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in Enti pubblici, 1997, n. 1, 10; CHIAPPINELLI, Necessari dolo o colpa

grave degli operatori per attivare il giudizio della Corte dei conti, in Corte dei conti: tutte le novità su attività di

controllo e giurisdizione, in Guida al diritto, dossier mensile n. 2, 1996, 67.

Cfr. altresì l'indirizzo di coordinamento 19 ottobre 1996, n. I.C./6 della Procura Generale della Corte dei conti

commentato da TENORE, La responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, II

ed., Roma, 1999, 136. 51

Sull'accertamento della colpa grave in concreto, in relazione alla tipologia delle funzioni e delle mansioni in concreto

esercitate, v. anche PILATO, La responsabilità amministrativa, cit., 218 ss. Sul maggior rigore nella valutazione della

colpa grave da parte della Corte in relazione a dipendenti assegnatari di funzioni e qualifiche più elevate, v. C. conti,

sez. Lazio, 2 agosto 2002 n. 2205, in Riv. C. conti, 2002, f. 4, 226. 52

C. conti, sez. I centrale, 16 luglio 1998, n. 225, in Panorama giuridico, 1998, n. 4, 46. Secondo C. conti, sez. I, 18

febbraio 1993, n. 15 (in Riv. C. conti, 1993, f. 1, 75), deve essere esclusa la « culpa in vigilando » del direttore di

conservatoria dei registri immobiliari per il pregiudizio erariale conseguente alle irregolarità compiute dall'addetto alla

cassa dell'ufficio medesimo, qualora le attività « contra legem « di quest'ultimo impiegato siano perpetrate con attenti

artifici contabili ed il convenuto debba contemporaneamente attendere alla reggenza di due uffici. 53

C. conti, sez. III centrale, 23 luglio 1996, n. 320/A, in Riv. C. conti, 1996, f. 5, 96. Sul principio secondo cui sul

dirigente non incombe un onere generalizzato di controllo analitico di tutte le singole pratiche d'ufficio (fattispecie di

omesso puntuale accertamento fiscale da parte di funzionario dell'ufficio delle imposte in relazione al quale il direttore

sia stato imputato di mancata vigilanza), v. C. conti, sez. I, 6 luglio 1993, n. 103, in Riv. C. conti, 1993, f. 4, 69 e in Fin.

loc., 1994, 777; id., sez. II, 6 febbraio 1990, n. 61, in Riv. C. conti, 1990, f. 1, 107.

17

- qualora la condotta del dipendente subordinato dannosa per l'erario sia caratterizzata da una

particolare callidità nei meccanismi fraudolenti posti in essere, tale da non consentire un agevole

riscontro da parte del dirigente e da divenire così causa esclusiva dell'evento (54

);

- qualora il dirigente « vigilante » abbia da breve tempo assunto l'incarico (55

).

Nel contempo la magistratura contabile ha affermato che l'obbligo di vigilanza del dirigente

si accentua in caso di utilizzo, non necessitato, di dipendenti per lo svolgimento di compiti o

mansioni non coerenti con la propria preparazione professionale (56

). In ogni caso, anche qualora

l'utilizzazione sia necessitata, gravano sull'organo apicale particolari doveri di vigilanza in

applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale la frequenza dei controlli

deve essere sempre più assidua quanto più basso è il livello di professionalità degli addetti.

d) Ulteriore elemento strutturale dell'illecito amministrativo è costituito dal nesso causale,

definibile come il nesso etiologico che lega la condotta illecita all'evento dannoso.

Tale nozione in sede amministrativo-contabile, non presenta divergenze rispetto alla categoria

logico-giuridica ampiamente esplorata in sede civile e penale: è pertanto sufficiente rinviare a studi

specifici sul tema.

3. Casistica giurisprudenziale.

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., 5 novembre 1996, n. 385

L'indipendenza della funzione giudiziaria è conciliabile con il principio della responsabilità civile,

penale e amministrativa del magistrato. Invero gli art. 101 - 102, 104 e 108, cost. non assicurano al

giudice uno "status" di assoluta irresponsabilità, anche quando si tratti di esercizio delle sue

funzioni riconducibili alla più rigorosa e stretta nozione di giurisdizione.

La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica - comprensiva, nella sua

storica conformazione, dei giudizi di conto e di responsabilità amministrativa e patrimoniale di

dipendenti ed amministratori - è dotata di una generalità soltanto tendenziale, perchè l'espansione

del suo ambito in via interpretativa, quando sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi della

54

Per la rilevanza della callidità nell'occultamento del danno al proprio dirigente v. C. conti, sez. I app., 4 novembre

2002, n. 376/A, in Riv. C. conti, 2002, f. 6, 122; id., sez. Sicilia, 12 gennaio 1999, n. 10, in Riv. C. conti, 1999, f. 2, 11;

id., sez. III, 6 novembre 1998, n. 275; id., sez. III, 23 luglio 1998, n. 192, in Riv. C. conti, 1998, f. 4, 88; id., sez. Emilia

Romagna, 6 maggio 1997, n. 281, in Riv. C. conti, 1997, f. 5, 145; id., sez. Toscana, 15 novembre 1996, n. 558, ivi,

1997, f. 1, 98; id., sez. I, 27 marzo 1991 n. 112, in Riv. C. conti, 1991, f. 2, 74; id., sez. I, 10 ottobre 1990, n. 194, in

Riv. C. conti, 1990, f. 5, 81. 55

Danno rilevanza alla brevità dell'incarico C. conti, sez. III, 6 novembre 1998, n. 275; id., sez. III, 23 luglio 1998, n.

192, in Riv. C. conti, 1998, f. 4, 88. 56

C. conti, sez. Toscana, 29 aprile 1997, n. 313, in Riv. C. conti, 1997, f. 3, 202; id., sez. Sicilia, 19 agosto 1997, n. 216,

ivi, 1997, n. 6, 213.

18

responsabilità per danno erariale, è consentita unicamente in carenza di specifica diversa

regolamentazione del legislatore ordinario, abilitato, sulla base del ragionevole apprezzamento degli

equilibri costituzionali, ad assegnare la cognizione su alcune fattispecie di responsabilità ad altro

giudice; ne deriva la duplice conseguenza che la giurisdizione in relazione alle diverse forme di

responsabilità amministrativa richiede l'interposizione della legge ordinaria, cui compete, nel

rispetto delle norme costituzionali, la disciplina sostanziale in ordine sia all'oggetto, sia ai soggetti

di tale responsabilità, e che, allorchè siano in discussione, nei reciproci rapporti fra giurisdizioni, i

rispettivi ambiti di competenza, il contrasto non assume, di norma, il carattere di conflitto di

attribuzione.

Gli art. 101, 102, 104 e 108 cost., non assicurano al giudice uno "status" di assoluta

irresponsabilità, perfino quando si tratti dell'esercizio delle funzioni riconducibili alla più rigorosa e

stretta nozione di giurisdizione, con riguardo tanto alla diretta responsabilità verso terzi danneggiati,

quanto alla soggezione all'azione di rivalsa dello Stato, posto che il magistrato, soggetto

esclusivamente alla legge, è in primo luogo sottoposto alla Costituzione e quindi pure al principio

della responsabilità (art. 28 cost.), al fine di assicurare che la sua posizione "super partes" non sia

mai disgiunta dal corretto esercizio dell'alta funzione svolta; pertanto, poichè spetta al legislatore

ordinario esplicare i modi e le forme di questa responsabilità anche nei confronti del giudizio

contabile, rimane preclusa, perchè non fondata su ragioni di esclusiva costituzionalità,

l'ammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato, rispetto ai parametri della propria

indipendenza, dal giudice istruttore penale presso un Tribunale contro una Procura regionale della

Corte dei conti in ordine all'azione di responsabilità intentata per danni allo Stato, in conseguenza

della liquidazione di compensi effettuata da quel giudice a periti nel corso di procedimenti

giudiziari.

Corte cost., 6 luglio 2006, n. 273 ( ord. )

E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli art. 3, 101, 102, 104 e 108 Cost., la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 172 del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, trasfuso

nell'art. 172 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo il quale "i magistrati e i

funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e

sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle

loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa". La

disposizione censurata, infatti, non ha alcun contenuto innovativo dell'ordinamento giuridico

previgente e non ha, quindi, alcuna incidenza sulla questione della responsabilità dei magistrati per

attività giudiziaria oggetto del giudizio "a quo", la quale trova la sua soluzione nell'interpretazione

dell'ambito oggettivo e soggettivo della disciplina dettata in tema di responsabilità amministrativa

ovvero di disposizioni non sottoposte a censura dal giudice "a quo", il quale, inoltre, si esprime

contraddittoriamente circa il carattere innovativo o meno delle disposizioni stesse.

Giurisprudenza della Corte di cassazione

19

Cass.civ., SS.UU., 27 maggio 2009, n. 12248

A norma dell'art. 103 della Costituzione, l'attribuzione alla Corte dei conti della

giurisdizione in materia di contabilità pubblica non ha carattere cogente ed assoluto, ma solo

tendenzialmente generale, sicché la concreta individuazione delle singole fattispecie necessita della

"interpositio legislatoris"; ne consegue che - pur dovendosi riconoscere, alla stregua della normativa

vigente e di alcune pronunce della Corte costituzionale, che non sussistono ragioni per escludere la

responsabilità amministrativa dei magistrati qualora vi sia un comportamento riconducibile ad

ipotesi di reato - la controversia promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti, nei

confronti di un magistrato ordinario, per il danno colposamente arrecato all'Amministrazione a

seguito del ritardato dissequestro di due autoveicoli affidati in custodia giudiziale, è devoluta alla

giurisdizione del giudice ordinario, e non della Corte dei conti, non essendo configurabile alcuna

ipotesi di reato e trattandosi di danno causato - alla luce della legge 13 aprile 1988, n. 117 -

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. (Rigetta e dichiara giurisdizione, C.dei Conti Roma,

31/05/2007)

Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione nella controversia in cui un magistrato abbia

cagionato, secondo il p.m. presso la corte dei conti, un danno all'amministrazione di appartenenza

per effetto di una condotta gravemente colposa tenuta in violazione di obblighi di servizio (nella

specie, il magistrato, nel definire con sentenza un processo penale a carico di un soggetto sorpreso

alla guida di autovetture senza patente, aveva omesso di disporre in ordine all'avvenuto sequestro

delle autovetture, la cui custodia si era poi protratta fino al dissequestro, disposto due anni dopo che

la sentenza era divenuta irrevocabile, con relativo danno per l'amministrazione per le spese di

custodia dovute dalla data del passaggio in giudicato della sentenza fino al provvedimento di

dissequestro).

Cass.civ., SS.UU., 24 marzo 2006, n. 6582 ( ord. )

In virtù della circostanza che l'intero sistema previsto dalla legge n. 117 del 1988 mira a

disciplinare, ponendo limiti e condizioni a garanzia dell'indipendente e imparziale esercizio delle

funzioni giurisdizionali, la sola responsabilità civile e considerando che l'esigenza di una disciplina

speciale viene meno in presenza di un fatto reato commesso nell'esercizio delle predette funzioni

(per come emergente anche dal richiamo, operato dall'art. 13 della stessa legge, alle "norme

ordinarie"), non sussiste alcuna ragione - in mancanza di una diversa previsione - per escludere la

responsabilità amministrativa dei magistrati qualora sia configurabile una correlazione della stessa

con la commissione di fatti integranti reato, con la conseguenza che, sul relativo giudizio, la

giurisdizione spetta alla Corte dei Conti. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio in

ordine al regolamento preventivo di giurisdizione - perciò dichiarato inammissibile - proposto da un

magistrato nell'ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa intrapreso dal competente

P.G. della Corte dei Conti nei suoi confronti per il risarcimento di danni patrimoniali dallo stesso

causati allo Stato a seguito della consumazione di reati commessi nell'esercizio delle funzioni

giurisdizionali per i quali era intervenuta sentenza di condanna).

Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'accertamento della responsabilità di un

magistrato per il danno patrimoniale e il danno all'immagine cagionati allo Stato mediante la

commissione di una serie di reati nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

20

Giurisprudenza contabile

A - In generale

C.conti, Sez. Giur. Sicilia, 6 dicembre 1995, n. 394

Va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di magistrato per il danno recato

direttamente allo Stato o ad altro ente pubblico nell'esercizio di attività giudiziaria, in quanto nei

confronti del medesimo che, nell'esercizio della funzione giurisdizionale medesima non è legato da

rapporto di impiego o di servizio ma è soggetto soltanto alla legge, non possono trovare

applicazione le norme che disciplinano la responsabilità amministrativa per danno dei pubblici

dipendenti, mentre la responsabilità dei magistrati resta circoscritta alle ipotesi prese in

considerazione dalla l. n. 117 del 1988 che prevede, da una parte, una limitata azione di rivalsa

dello Stato per il danno arrecato a terzi e, dall'altra, la responsabilità diretta nella sola ipotesi di

danni derivanti da reato, la cui conoscenza è riservata al giudice ordinario (fattispecie relativa a

magistrato chiamato a risarcire il danno arrecato ad un ente locale per aver, erroneamente, emanato

un decreto ingiuntivo per una somma maggiore di quella indicata nella fattura annessa all'istanza di

ingiunzione).

C.conti, Sez. Giur. Lombardia, 13 maggio 1996, n.1091

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per responsabilità amministrativa dei magistrati,

limitatamente allo svolgimento di attività amministrative, autonome o strumentali a quelle

giudiziarie.

I decreti di liquidazione dei compensi spettanti ai periti hanno natura amministrativa (ancorchè

emessi da giudici nell'ambito di complessivi procedimenti giurisdizionali), con la conseguenza che

in subiecta materia deve essere riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti.

C.conti, Sez. Giur. Emilia Romagna, 12 febbraio 2003, n. 521

In tema di responsabilità amministrativa dei magistrati, il giudizio ha per oggetto il corretto

espletamento dei compiti del magistrato nell'utilizzo di risorse pubbliche nel rispetto dell'autonomia

della funzione giudiziaria, conseguentemente non vi è alcuna commistione con l'istituto della

responsabilità civile dei magistrati dettata dalla L. 13 aprile 1988 n. 117, ne con le

disposizioni in tema di nullità processuali riguardanti, diversamente, la tutela delle parti agenti nel

processo.

21

Deve affermarsi la responsabilità dei Presidenti di Corte di assise che abbiano proceduto alla

nomina di giudici popolari «aggiunti», dei quali alcuni mantenuti in realtà meramente «a

disposizione», essendo i medesimi incorsi in una violazione di legge ricollegabile all'«error in

procedendo», con condotta da ritenersi caratterizzata da colpa grave anche in ragione del numero

stesso dei giudici nominati, pari al massimo concesso dalla legge, opzione discrezionale esercitata

senza tener in alcun conto il prevedibile ed anche già programmato carico di lavoro della Corte di

assise, ed a volte anche a fronte dell'assoluta mancanza di alcun processo da celebrare nella

sessione.

La nomina dei componenti popolari di Corte di Assise, pur essendo finalizzata alla formazione di un

Collegio giudicante, per la specifica previsione legislativa di un articolato procedimento

assolutamente estraneo alla natura della funzione giudicante e non idoneo a ledere l'autonomia e

l'indipendenza del giudice, va configurata come attività amministrativa, con utilizzabilità dei canoni

valutativi e delle figure patologiche ad essa attività attinenti e con la possibilità, per il giudice della

responsabilità amministrativa, di condannare le opzioni che abnormemente travalichino il merito

delle scelte discrezionali.

Costituisce danno all'Erario la nomina - con il pagamento dell'indennità loro spettante - di un

numero di giudici popolari di Corte di assise in posizione aggiuntiva (c.d. aggiunti), relegati poi per

tutta la durata della sessione nell'anomalo ruolo «a disposizione», cioè senza aggregare i medesimi

ai collegi e senza quindi farli partecipare ai dibattimenti ed atte udienze in camera di consiglio della

Corte stessa.

C.conti, Sez. I centr. App., 13 marzo 2007, n. 53/A

Gli articoli della Costituzione dettati a garanzia dell'indipendenza e dell'insindacabilità della

funzione giurisdizionale non valgono ad assicurare al magistrato uno "status" di assoluta

irresponsabilità, bensì ammettono la conciliabilità dell'indipendenza della funzione con la

responsabilità nel suo esercizio sul piano civile, penale ed amministrativo; pertanto non può

ritenersi preclusa la giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità dei magistrati per danno

erariale, sia pure nei limiti delle specifiche ipotesi previste dalla L. n. 117/1988 ( nella specie, si

è riconosciuta alla riunione e separazione delle cause natura di attività giurisdizionale )

C.conti, Sez. I centr. App., 31 maggio 2007, n. 144/A

Non sussiste la competenza del giudice contabile a giudicare della responsabilità di un magistrato per il

danno erariale conseguente alla protratta custodia di beni sequestrati e non tempestivamente restituiti

all'imputato con la definizione del processo penale, atteso che tale attività, per la natura giurisdizionale che

gli è propria, non può essere perseguita alla stregua delle vigenti norme sulla responsabilità amministrativa

( nella specie, il ritardo nel provvedere al dissequestro è stato inquadrato nell’ambito dell’attività

giurisdizionale ovvero della attività ad essa strumentale ).

La norma di cui all’art. 172 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 non può ritenersi estensiva della

responsabilità amministrativa dei magistrati anche alle ipotesi di attività giurisdizionale

22

Nota: sulla vicenda si è espressa la Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 12248/2009

- B) in materia di spese di giustizia

C.conti, Sez. Giur. Lombardia, 12 ottobre 2006, n. 553

Deve ritenersi connotata da colpa grave la condotta omissiva tenuta da un giudice istruttore nel

controllo della liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici, per violazione delle specifiche

norme di legge in materia di liquidazione degli onorari, oltre che delle ordinarie regole di prudenza

e di correttezza che devono sempre guidare l'azione dei funzionari pubblici e, in particolare, dei

magistrati (nella specie, il giudice contabile ravvisa gli estremi della gravità della colpa nella prassi

costante, tenuta dal giudice istruttore, di concedere l'aumento degli onorari, senza compiere alcuna

verifica sulla sussistenza delle condizioni di legge per la concessione del raddoppio, oltre nella

mancata applicazione della riduzione di un quarto sulle perizie tardivamente liquidate

Sussiste la responsabilità amministrativa di un giudice istruttore che abbia omesso di verificare le

richieste avanzate dai consulenti tecnici per la liquidazione dei propri compensi (il giudice contabile

ritiene, in particolare, che l'omissione di controllo sui compensi da erogare ai periti d'ufficio si riveli

come acritica accettazione delle richieste dei consulenti qualora i richiedenti, come nella specie,

abbiano compilato le fatture da presentare per la riscossione ancor prima che fosse nota l'entità degli

onorari e delle spese liquidate).

- C in materia di “ Legge Pinto “

C.conti, Sez. Giur. Puglia, 18 febbraio 2013, n.251

Pur nelle disfunzioni dell’Ufficio giudiziario, il Giudice è comunque tenuto ad adottare adeguate

cautele che gli consentano di avere contezza dei fascicoli assegnatigli e che deve portare a

decisione, non potendo egli affidare il reperimento di detti fascicoli alle “ sollecitazioni

e…collaborazione dei difensori dele parti “( nella specie, il ritardo nel deposito della sentenza del

GOA era pari a tre anni e cinque mesi )

C.conti, Sez.Giur.Veneto, 14 ottobre 2009, n. 673

23

Sussiste la colpa grave del magistrato in ipotesi di tarivo deposito dei provvedimenti giudiziari, trattandosi

di ritardi pluriennali ( 7 e 5 anni ) assolutamente abnormi rispetto ai termini di legge ed ingiustificati, pur

tenuto conto dei gravi problemi familiari e delle difficoltà organizzative dell’Ufficio

Il mero dato oggettivo rappresentato dal tempo intercorso tra l’assegnazione del fascicolo e la data

dell’udienza collegiale, in assenza di altri elementi di riscontro, non può tradursi in una presunzione juris

tantum di grave colpevolezza

( nella specie, è stata esclusa, invece, la colpa grave per il lasso di tempo antecedente all’assunzione della

causa in decisione per difetto di colpa grave )

24

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE

PUGLIA SENTENZA 251 2013 RESPONSABILITA' 18/02/2013

REPUBBLICA ITALIANA SENT. 251/2013

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti Magistrati:

SCHLITZER Pres. Eugenio Francesco Presidente

DADDABBO Cons. Pasquale Componente

MORGANTE Primo Ref. Daniela Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 31391 del Registro di segreteria, proposto dalla Procura Regionale

contro il dott. FERRIERI CAPUTI Italo, nato a Bari l’11/8/1937 e ivi residente in via Sagarriga Visconti

n. 207, C.F. FRRTLI 37M11 A662Y, rappresentato e difeso dall’Avv. Berardino Giancaspero presso il cui

studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Abate Gimma n.180, giusta procura speciale in calce alla

memoria acquisita al prot. 220 del 4.1.2013

per la CONDANNA al pagamento, in favore dell’erario statale, della somma di € 6.269,84

(seimiladuecentosessantanove/84), oltre a interessi legali e spese di giustizia

VISTO l’atto di citazione v. n. 2177/09/lrs depositato il 17 settembre 2012;

VISTO il decreto presidenziale di nomina del Relatore in data 4.12.2012;

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti della causa;

UDITI nella pubblica udienza del 24 gennaio 2013, con l’assistenza del Segretario D.ssa Concetta Montagna,

come da relativo verbale, il Relatore Primo Ref. Daniela Morgante, il Pubblico Ministero nella persona del

V.P.G. Antonio D’Amato e l’avv. Berardino Giancaspero per il convenuto.

FATTO

1. Il Procuratore regionale, con l’atto di citazione in epigrafe, ha convenuto innanzi a questa Sezione

Giurisdizionale il Dott. Italo FERRIERI CAPUTI, ivi generalizzato, al fine di sentirlo condannare al

pagamento in favore dell’erario statale, della somma di € 6.269,84, oltre a interessi legali e spese di giustizia.

25

Rappresenta la P.R. che con decreto del 20/4-26/6/2007 la Corte d’Appello di Lecce, accogliendo la richiesta

di equa riparazione in data 15/3/2006 del Sig. Giuseppe Saccogna, ha condannato il Dicastero della Giustizia

a pagare in favore di costui la somma di € 11.125,00, più relativi interessi legali dalla predetta domanda al

soddisfo e spese giudiziali in ragione di € 1.457,02, di cui € 12,02, per esborsi, € 575,00 per diritti ed €

870,00 per onorari ed accessori di legge. In data 18/6/2008, è stata liquidata al menzionato ricorrente,

mediante ordinativo di pagamento emesso dalla Presidenza della predetta Corte d’Appello, la somma

complessiva di € 13.610,14.

Tale esborso veniva contestato dalla P.R. quale indebito aggravio per l’erario statale al dott. Italo Ferrieri

Caputi a mezzo di notifica del prescritto invito a dedurre in data 1.6.2012. Su richiesta dell’invitato si teneva

audizione il 14/6/2012, nel corso della quale egli richiamava le deduzioni depositate il 16.7.2012, recanti

argomentazioni reiterate nella memoria di costituzione. Quanto dedotto dall’invitato non veniva reputato

dalla P.R. sufficiente a far venir meno l’addebito in ragione di quanto nella citazione.

Richiama in tal senso l’Attore pubblico la motivazione del decreto in questione, nella quale si legge che:

“hanno sicuramente prodotto un irragionevole allungamento della durata fisiologica della causa i seguenti

inaccettabili (nei sensi esposti) ritardi: di tre anni e cinque mesi per rinvii istruttori superiori ai quattro mesi,

di sette mesi per assoluta mancanza di attività processuale fra il 6/3 ed il 14/10/1999 e di altri tre anni e

cinque mesi per il deposito della sentenza, mentre appaiono accettabili i tempi occorsi per la procedura di

correzione di errore materiale. In definitiva, la vertenza in esame (ovverosia la controversia a suo tempo

instaurata dal Saccogna, presso il Tribunale di Bari, contro le Sigg.re Maddalena ed Anna Zambrini, quali

eredi del defunto Cesare Zambrini) ha subito un complessivo allungamento della durata fisiologica di circa

sette anni e cinque mesi, in relazione ai quali va commisurato il danno non patrimoniale inevitabilmente

sofferto e dedotto” dal su nominato ricorrente.

Pone in luce la P.R. come dei sette anni e cinque mesi trascorsi in più, rispetto alla ragionevole durata che

quel processo avrebbe dovuto avere, giusta 2° co., art. 111 della Costituzione come novellato dalla legge

costituzionale 23/11/1999 n. 2, se ne sono lasciati decorrere inopinatamente tre anni e cinque mesi solo per

depositare la relativa sentenza. Da accertamenti esperiti al riguardo dalla P.R. è difatti emerso che la suddetta

causa civile, iscritta nel ruolo generale del Tribunale di Bari sotto il numero d’ordine 790/1990, benché

introdotta nel gennaio 1990 e che aveva visto le convenute ivi costituirsi in data 8/3/1990, è stata decisa con

la sentenza n. 877, pronunciata dal dott. Ferrieri Caputi, in qualità all’epoca di G.O.A. presso la

II Sezione Stralcio del ridetto Tribunale, ma depositata in cancelleria solo in data 10/12/2004, con il predetto

ritardo riscontrato dalla Corte d’Appello leccese di ben tre anni e cinque mesi.

Contesta la P.R. al convenuto una grave colpa per siffatto ritardo, quanto pure una sua diretta, immediata e

adeguata connessione etiologica, per lo meno in parte, insieme a tutte le altre circostanze che hanno poi

condotto al protrarsi di quel giudizio per ben sette anni e cinque mesi e, quindi, al verificarsi del predetto

danno erariale di € 13.610,14, che, rapportato al ridetto ritardo di tre anni e cinque mesi per il solo deposito

della sentenza, porta all’addebito a carico del convenuto della somma di € 6.269,84, quale indebita

erogazione cagionata a carico del bilancio statale.

2. Con memoria depositata il 4.1.2013 convenuto lamenta di non essere stato notiziato della

instaurazione dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce della procedura per equa riparazione promossa dal sig.

Giuseppe Saccogna, ma di aver appreso solo successivamente, a mezzo dell’invito a dedurre notificatogli

dalla Procura Regionale, che il giudizio si era risolto con il citato decreto di liquidazione basato sul

riconoscimento di €.1500,00 per ogni anno del riconosciuto allungamento irragionevole della durata

complessiva della causa. La informativa di una siffatta iniziativa giudiziale, ove gli fosse stata

tempestivamente segnalata, gli avrebbe consentito di reperire e fornire dettagliatamente all’Avvocatura dello

Stato le ragioni del ritardo nel deposito della sentenza.

26

Rappresenta in proposito che, al pari con gli altri GOA, aveva ricevuto il carico di lavoro alla vigilia del

Natale 1998 (circa mille controversie) attraverso una pubblicazione "elenco delle cause assegnate alle sezioni

stralcio del Tribunale di Bari" edita a cura del "Notiziario dell'Ordine Forense di Bari". Materialmente i

fascicoli delle cause venivano portati alla sua attenzione il giorno in cui erano portati nell'aula di udienza. A

lui vennero destinate quattro udienze (15/1-22/1-29/1 e 5/2/99) con un disservizio causato da cause annotate

sul ruolo ma non presenti in udienza, mancanza di sicura preventiva informazione delle udienze alle parti,

dal momento che il solo elenco predisposto dall’Ordine degli Avvocati di Bari segnalava i dati di

individuazione delle cause, dell’udienza, del giudice di provenienza, nonché del GOA cui esse erano

assegnate e della rispettiva 1° udienza. Dei 19 GOA previsti inizialmente in assegnazione al Tribunale di

Bari ne furono effettivamente applicati solo 12 per poi accrescersi di sole tre unità a seguito di un ulteriore

concorso per GOA e ridursi ulteriormente a seguito del decesso del dott. Isernia e delle dimissioni del Notaio

dott. Carino, degli avv.ti Paradiso e Conese e del dott. Debenedisctis: il carico venne quindi incrementato a

seguito delle ricordate defezioni tra i giudici e della soppressione delle Preture. Lamenta che la Cancelleria

delle sezioni stralcio sarebbe stata a corto di spazio e di personale, al punto che frequentemente le udienze si

sarebbero tenute con la discontinua presenza del cancelliere. I provvedimenti istruttori non assunti in udienza

e le sentenze sono stati sempre dattiloscritti e compilati al computer dai GOA e dopo alcuni anni un solo

modestissimo vano sarebbe stato ad essi riservato per eventuali approfondimenti su deliberazioni da

assumere con urgenza. Essendosi preannunciato il concorso per GOA con notevole anticipo rispetto alla data

di effettivo inizio della loro attività giudiziaria, i Giudici professionali avrebbero sfoltito in numero maggiore

le cause di minor impegno, lasciando i faldoni più impegnativi ai GOA. Al fine di alleggerire il carico

processuale di udienza, il convenuto si sarebbe riservato per una pluralità di cause ormai mature per la

decisione sin dalle prime udienze anziché riservarsi solo su alcune di esse, così derivandone, per la minore

congestione dei partecipanti alle udienze successive, una partecipazione più contenuta di avvocati e parti e

per l’effetto una migliore vigilanza sulle udienze stesse.

Il ritardo nell’acquisizione del fascicolo della causa Saccogna c/ Zambrini, dopo la riserva per la decisione

sarebbe da attribuire al casuale rinvenimento dell’incarto in cancelleria dopo circa 2 anni in quanto inserito

per errore (asseritamente non dal convenuto) in un faldone che conteneva altri fascicoli che, sebbene in vita,

sarebbero stati destinati in archivio. Episodio questo che sarebbe stato frequente e spesso evitato dalle

sollecitazioni e dalla collaborazione dei difensori delle parti. Tale accadimento si sarebbe inserito nelle più

ampie disfunzioni di cui soffrivano le Sezioni Stralcio in precedenza evidenziate. I luoghi in cui vennero

destinate le cancellerie e soprattutto gli armadi contenenti i fascicoli cambiavano in continuazione per far

posto ad altre necessità del Tribunale.

Quanto alla nota del 3.4.2006 del Dott. Castellaneta quale Presidente della II sez. Stralcio che, in risposta alle

richieste di relazione sul giudizio Saccogna

contro eredi Zambrini definito con la sentenza n. 877 del 10.12.2004, ha riferito “essere ravvisate le ragioni

del ritardo nella definizione del giudizio, per un verso nella intrinseca complessità del giudizio (testimoniata

dalle lunghissime verbalizzazioni d’udienza e dai numerosi scritti difensivi) che ha richiesto l’espletamento

di una nutrita attività istruttoria e, per altro verso, nel fatto che il medesimo è passato all’esame della seconda

sezione stralcio”, il convenuto afferma che tutti i GOA avrebbero ereditato processi complessi e, per la quasi

totalità, già maturi per la decisione ed istruiti da altri magistrati, il che confermerebbe la scelta praticata dal

convenuto di riservarsi di volta in volta su tutte la cause già mature per la decisione al fine di sfoltire di volta

in volta la partecipazione alle udienze dei patrocinatori delle cause da decidere. Tale prassi, adottata da quasi

tutti i GOA, troverebbe riconoscimento nella su detta missiva del Dott. Castellaneta in cui sui afferma

testualmente che “ in tali condizioni, molti GOA hanno commesso l’errore d’inesperienza di assumere in

decisione tutte le cause mature piuttosto che scaglionare le date di spedizione a sentenza”.

27

Contesta la ravvisabilità della colpa grave, che non potrebbe desumersi sic et simpliciter dalla decisione della

Corte d’Appello di Lecce perché in quel procedimento il convenuto è rimasto estraneo e perché la colpa

grave sarebbe connotata da comportamenti reiterati, sistematici e prolungati. Sostiene la scusabilità del

comportamento, causato dalla introvabilità del fascicolo di causa, dall’elevato carico di lavoro, dalla non

adeguata collaborazione delle strutture organizzative, dal fatto che, come emerge dalla pubblicazione del

carico assegnato ai GG.OO.AA., la quasi totalità dei procedimenti assegnati alle sezioni stralcio superava il

limite temporale ex Legge Pinto.

Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e, in subordine, per l’esercizio del potere

riduttivo, tenuto conto altresì dei vantaggi che l’Amministrazione avrebbe conseguito in relazione al

complessivo comportamento del G.O.A. al quale è stato riservato un trattamento economico e giuridico

notevolmente al di sotto di quello corrisposto ai Magistrati Professionali che lo hanno preceduto.

In via istruttoria ha chiesto che sia ordinato al Presidente del Tribunale Di Bari di voler esibire il “ruolo di

udienza” del GOA Ferrieri Caputi utilizzato

dal gennaio 1999 in poi” nonché se esistenti i così detti registri di passaggio

sui quali di volta in volta vengono annotate le cause assegnate e quelli sui quali vengono annotate le cause

riservate e la data dei provvedimenti conseguenti.

Ha domandato poi che sulle posizioni di seguito articolate siano ascoltati come testi i signori:

1-Avv.Paolo Quaranta,2-Avv:Vincenzo Manodoro,3-Avv:Dora Clemente,

4-Avv.Anna Maria Godini,5)Avv.Emanuele Triggiani

“vero che dopo le ferie dell’anno 2003 casualmente vennero rinvenuti fra quelli da archiviare alcuni faldoni

contenenti cause da decidere e fra questa alcune riguardanti il GOA Ferrieri Caputi”;

“vero che per la stesura delle decisioni e dei provvedimenti istruttori non assunti in udienza il GOA

provvedeva personalmente alla dattilografia con il computer o a macchina da scrivere”;

“vero che il numero delle cause inizialmente assegnate fu successivamente incrementato con la distribuzione

delle cause già in carico a GOA dimissionario e quelle provenienti dalle soppresse Preture”;

“vero che il numero degli assistenti di cancelleria e degli operatori era al di

sotto delle dotazioni previste dalla legge istitutiva delle sezioni stralcio”.

3. All’odierna udienza, come da relativo verbale, le parti hanno ribadito quanto in atti, insistendo nelle

argomentazioni e conclusioni già rassegnate. In particolare, l’avv. Giancaspero ha sottolineato che non ci

sono mai state, oltre a quella per cui si discute, altre richieste di ristoro per equa riparazione avverso le

sentenze emesse dal dr. Ferrieri Caputi: ha insistito nella richiesta di prova testimoniale, richiamando la

complessità della fattispecie e sostenendo che la dispersione del processo non sia imputabile al convenuto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non può non condividersi con la Procura che sussistano, nel caso, tutti gli elementi costitutivi della

responsabilità amministrativa.

Evidente è il danno patrimoniale, avendo l’Erario statale subito un pregiudizio corrispondente all’esborso al

quale è stato condannato con il decreto del 20/4-26/6/2007 della Corte d’Appello di Lecce. Con tale

28

provvedimento la Corte, in accoglimento della richiesta di equa riparazione del Sig. Giuseppe Saccogna, ha

condannato il Dicastero della Giustizia a pagare in favore di costui la somma di € 11.125,00, più relativi

interessi legali dalla predetta domanda al soddisfo e spese giudiziali in ragione di € 1.457,02, di cui € 12,02,

per esborsi, € 575,00 per diritti ed € 870,00 per onorari ed accessori di legge. Tale importo,

complessivamente di € 13.610,14 è stato liquidato al Saccogna mediante ordinativo di pagamento emesso

dalla Presidenza della citata Corte d’Appello in data 18/6/2008.

2. Evidente è altresì il nesso causale, dal momento che alla produzione del ritardo irragionevole e

ingiustificato nella conclusione del processo, che ha determinato la condanna del Ministero della Giustizia,

hanno contribuito in modo significativo i tre anni e cinque mesi di ritardo irragionevole e ingiustificato nel

deposito della sentenza successivamente al passaggio della causa in decisione, ascrivibili all’inerzia del

convenuto.

3. Quanto all’illiceità della condotta, è manifesto come il convenuto abbia violato un obbligo primario

del Giudice, di deposito tempestivo dei propri provvedimenti, che costituisce regola essenziale per l’effettiva

attuazione del fondamentale principio, di espressa canonizzazione costituzionale (art. 111), del “giusto

processo”, la cui reale osservanza non può prescindere dalla “ragionevole durata” dello stesso.

4. Quanto all’elemento soggettivo, non può che condividersi con la Procura regionale la gravità della

colpa del convenuto, considerata la macroscopicità della violazione di uno degli obblighi essenziali del

Giudice, per l’appunto quello di assicurare la “ragionevole durata del processo”, che si è perpetrata per un

lasso spropositato di tempo, di addirittura tre anni e cinque mesi intercorsi tra la data di celebrazione

dell’udienza e quella del deposito della sentenza. La macroscopicità di una siffatta violazione è

immediatamente intellegibile da chiunque, a fortiori da parte di un soggetto che, come il convenuto, è

munito di specifica preparazione giuridica.

5. Con riferimento agli elementi addotti dal convenuto a giustificazione il proprio operato, nessuno di

essi presenta tale valenza.

5.1. Quanto alle doglianze inerenti all’elevato carico di lavoro (1000 giudizi, quasi tutti complessi, con

successive assegnazioni a seguito delle defezioni di alcuni giudici, della soppressione delle Preture e della

scopertura dell’organico di fatto, tra i 12 e 15 giudici nel corso del tempo, rispetto ai 19 posti prefigurati

nella pianta organica) e alle disfunzioni organizzative della Sezione (carenza di spazi e personale, necessità

di provvedere da solo alla stesura e alla stampa dei provvedimenti, non coincidenza tra cause annotate a

ruolo e cause presenti in udienza, problemi inerenti alle comunicazioni delle udienze alle parti; discontinua

presenza del cancelliere in udienza) e alla scelta del convenuto di riservarsi per una pluralità di cause ormai

mature per la decisione sin dalle prime udienze, anziché riservarsi solo su alcune di esse, trattasi di aspetti

che, pur tenuti in considerazione dal Collegio, non possono comunque giustificare un’inerzia così protratta

(per ben tre anni e cinque mesi!) rispetto a un dovere essenziale del giudice quale è quello di concludere in

tempi ragionevoli i processi assegnatigli. Tra l’altro, come noto, le problematiche organizzative richiamate

dal convenuto sono (purtroppo) comuni – oltre che a tutti gli altri suoi Colleghi operanti nella stessa Sezione

– anche a numerosi altri Uffici giudiziari, nei quali peraltro, i Giudici, nonostante il difficile contesto,

ottemperano tempestivamente ai propri doveri, senza incorrere in ritardi così macroscopici quali quello in cui

è incorso il convenuto.

5.2. Quanto alla circostanza che la gran parte dei giudizi assegnatigli fosse già ab origine non rispettosa

dei limiti temporali fissati dalla Legge Pinto, trattasi di aspetto inconferente, dal momento che al convenuto è

stato ascritto nell’odierno giudizio esclusivamente il ritardo irragionevole intercorso tra la data di

celebrazione dell’udienza e quella di deposito della sentenza, che è aspetto inequivocabilmente ascrivibile

esclusivamente a lui.

29

5.3. Così come inconferente è la doglianza circa il fatto di non essere stato notiziato del giudizio ex legge

Pinto, dal momento che nessuno degli elementi qui dedotti dal ricorrente, afferenti sostanzialmente a

disfunzioni organizzative dell’Ufficio giudiziario, avrebbe potuto avere un qualche rilievo ai fini della legge

predetta. Invero, le eventuali disfunzioni del sistema giudiziario, in quanto rientranti nella sfera di controllo –

e dunque di responsabilità dello Stato - non avrebbero potuto comunque avere alcuna valenza né preclusiva

né riduttiva dell’indennizzo a carico dello Stato del danno da irragionevole durata del processo.

5.4. Il convenuto ha poi affermato che il ritardo nel deposito della sentenza in questione sarebbe dipeso

dal “casuale rinvenimento dell’incarto in cancelleria dopo circa 2 anni in quanto inserito per errore (non dal

convenuto) in un faldone che conteneva altri fascicoli che, sebbene in vita, sarebbero stati destinati in

archivio” – “Episodio questo che sarebbe stato frequente e spesso evitato dalle sollecitazioni e dalla

collaborazione dei difensori delle parti”, legato anche al fatto che “I luoghi in cui vennero destinate le

cancellerie e soprattutto gli armadi contenenti i fascicoli cambiavano in continuazione per far posto ad altre

necessità del Tribunale”.

Orbene, tale episodio, pur a voler essere considerato da parte del Collegio, non è peraltro affatto esulante

dalla responsabilità del convenuto. Invero, pur nelle disfunzioni dell’Ufficio giudiziario, il Giudice è

comunque tenuto ad adottare adeguate cautele che gli consentano di avere contezza dei fascicoli assegnatigli

e che deve portare a decisione, non potendo egli affidare il reperimento di detti fascicoli alle “sollecitazioni e

… collaborazione dei difensori delle parti”. In altri termini, non è ammissibile che il Giudice che ha

trattenuto una causa in decisione e che deve quindi redigere la relativa sentenza entro un termine

“ragionevole” si disinteressi del tutto del reperimento del relativo fascicolo per “circa due anni”, limitandosi

ad attendere o le “sollecitazioni e… collaborazione dei difensori delle parti” ovvero il “casuale rinvenimento

dell’incarto in cancelleria dopo circa 2 anni”. Le affermazioni stesse del convenuto evidenziano da sé che,

quanto meno per “circa 2 anni”, termine già da solo manifestamente e ampiamente “irragionevole”, egli non

si è minimamente premurato di procurarsi il fascicolo sulla base del quale doveva redigere (ma molto tempo

prima) la sentenza, attendendo nella più totale inerzia il “casuale rinvenimento dell’incarto” o addirittura di

essere “sollecitato” o “coadiuvato” dai difensori” nell’adempimento di una dovere di tempestivo deposito

della sentenza che, con ogni evidenza, è un dovere esclusivo e primario del Giudice.

Per contro, canoni minimali di diligenza avrebbero voluto che, molto tempo prima dei due anni, il convenuto

si fosse preoccupato di procurarsi tempestivamente il fascicolo per redigere la sentenza e che, in caso di

difficoltà nel reperimento, egli le avesse segnalate - altrettanto tempestivamente all’Ufficio giudiziario -

sollecitando i funzionari preposti al reperimento del fascicolo e il Presidente all’esercizio dei suoi poteri

direttivi che certamente ineriscono anche alla risoluzione delle disfunzioni organizzative dell’Ufficio

giudiziario. E invece alcunché risulta aver fatto al riguardo il convenuto, il quale per ben “2 anni circa” si è

del tutto disinteressato del problema e addirittura, pur nella consapevolezza, al momento del “casuale

rinvenimento dell’incarto” che era già trascorso un tempo spropositato dall’udienza, ha perseverato nella

assoluta inerzia per l’ulteriore, e anch’esso spropositato, tempo di un anno e cinque mesi, anche pe tale via

manifestando una negligenza inescusabile, essendo evidente a chiunque - e a maggior ragione dovrebbe

esserlo a un giurista che abbia deciso di assumere le delicate funzioni giudicanti - che la diligenza minima

avrebbe voluto che un Giudice che si fosse accorto di un fascicolo trattenuto in decisione dopo “circa 2

anni”, quanto meno, si fosse premurato di redigere subito la sentenza, visto il tempo spropositato già

trascorso, senza lasciar passare un altro anno e cinque mesi.

6. Per le esposte ragioni non meritano accoglimento le istanze istruttorie avanzate dal convenuto volte

alla acquisizione della documentazione attestante il carico e i registri “di passaggio”, nonché delle prove

testimoniali inerenti alle disfunzioni organizzative e alla vicenda del reperimento casuale del fascicolo dopo

2 anni descritte nella memoria. Invero, pur a non voler dubitare della veridicità delle circostanze riferite dal

convenuto, trattasi di aspetti che comunque non possono far venire meno, per le motivazioni esposte,

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l’intensità gravissima e macroscopica della negligenza che ne ha caratterizzato l’inerzia nell’assolvimento di

un dovere primario, che si è protratta per un tempo pluriennale, irragionevole e insuscettibile di trovare

alcuna giustificazione secondo canoni di ragionevolezza e di diligenza professionale, per le ragioni già

esposte. Cosicché le acquisizioni istruttorie domandate dal convenuto afferiscono ad aspetti che comunque

non potrebbero mutare, nei termini anzidetti, l’apprezzamento inerente alla gravità della violazione da egli

posta in essere e si risolverebbero pertanto in un ingiustificato, e quindi non consentito, procrastinamento del

giudizio che è invece già maturo per la decisione.

7. Per quanto concerne la quantificazione del danno, si condivide il criterio prospettato dalla Procura

regionale, che ha rapportato il danno erariale rappresentato dall’importo della condanna al ritardo di tre anni

e cinque mesi riscontrato nel deposito della sentenza in parola rispetto ai sette anni e cinque mesi

complessivamente rilevati come irragionevoli e ingiustificati dalla Corte d’Appello di Lecce. Pertanto,

il quantum individuato dalla Procura - di € 6.269,84 pari ai 41/81 della condanna complessiva ammontante a

€ 13.610,14 – essendo per l’appunto 41 i mesi di ritardo “irragionevole” ascrivibili al convenuto rispetto agli

81 di ritardo “irragionevole” complessivi - rappresenta il danno erariale che va posto a carico del convenuto.

8. Ritiene peraltro il Collegio di dover esercitare il potere riduttivo in considerazione delle disfunzioni

organizzative e dell’elevato carico di lavoro, esposti dal convenuto. Trattasi di aspetti che, seppur inidonei a

far venire meno la macroscopicità e inescusabilità dell’inerzia irragionevole e ingiustificata da egli serbata,

evidenziano comunque un contesto lavorativo caratterizzato da una maggiore difficoltà per il Giudice di

poter adempiere ai propri doveri.

Pertanto, ritiene il Collegio che, rispetto al danno erariale domandato dalla Procura regionale, la cui

ascrivibilità al convenuto è stata in effetti accertata come sopra, l’importo della condanna possa essere

ragionevolmente ed equamente ridotto quantificandolo in una somma complessiva, comprensiva degli

interessi legali fino al deposito della sentenza, pari a € 5.000,00.

9. Sulla suddetta obbligazione risarcitoria, resa liquida ed esigibile in virtù della presente sentenza e,

come tale, produttiva di interessi di pieno diritto (art. 1282 c.c.), sono dovuti gli interessi dal giorno del

deposito della sentenza sino a quello dell’effettivo e integrale soddisfo, nella misura legale di cui all’art.

1284 codice civile.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Per questi motivi

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale regionale per la Puglia, pronunciando con sentenza definitiva

del giudizio di responsabilità iscritto al n. 31391 del Registro di segreteria sulla domanda della Procura

regionale, in integrale accoglimento della stessa,CONDANNA il Dr. Italo FERRIERI CAPUTI, in epigrafe

generalizzato, al pagamento in favore dell’Erario statale, della somma complessiva di € 5.000,00 (euro

cinquemila/00).

Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dal giorno del deposito della presente sentenza sino a quello

dell’effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico del condannato, sino al deposito della

sentenza, in € 188,34 (euro centottantotto/34).

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 gennaio

2013. L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to(PrimoRef. Daniela MORGANTE) f.to(Pres. Eugenio Francesco SCHLITZER) dep 18.2.2013

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE

TOSCANA SENTENZA 292 2013 RESPONSABILITA' 23/09/2013

N°292/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Francesco PEZZELLA Presidente

Carlo GRECO Consigliere relatore

Angelo BAX Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.59446/R del Registro di segreteria e promosso dalla Procura

regionale nei confronti della d.ssa Sabina GALLINI, C.F. GLL SBN 59C43 D612T, nata a Firenze il 6

marzo 1959 ed ivi residente in Viale Petrarca n. 38;

Visto l’atto di citazione del Vice Procuratore Generale presso questa Corte datato 21 marzo 2013;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2013, con l’assistenza del Segretario Armando GRECO, il

relatore consigliere Carlo GRECO ed il pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale

Acheropita MONDERA ORANGES, non costituita la parte convenuta;

Visto l’art.132 c.p.c. (così come modificato dall’art.45, comma 17°, legge n.69/09) da ritenersi applicabile

anche al processo contabile per effetto del rinvio di cui all’art.26 del R.D. 1038/33 (cfr. sentenze di questa

Sezione nn. 85/12 – 165/12 – 232/12 – 233/12 – 335/12);

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Nel merito della fattispecie il Pubblico Ministero contabile ha convenuto in giudizio la nominata per sentirla

“condannare al pagamento, a favore del Ministero della Giustizia, della somma € 6.156,94, o di quella

diversa somma che risulterà in corso di causa, rivalutata, aumentata degli interessi legali e con le spese del

giudizio”.

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Circa i fatti materiali di cui si discute, dall’atto di citazione emerge che con atto prot. n.16672 del 13 agosto

2009 (cfr. All n.1 della nota di dep. n.1 del 21 marzo 2013), l’Ufficio Equa Riparazione presso la Procura

generale della Corte dei conti di Roma ha trasmesso alla Procura regionale, il decreto n.416 del 2006 della

Corte d’Appello di Genova, Sezione terza promiscua, che, “accertata la violazione dell’articolo 6 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, in danno di Franco Marucci, ha condannato il

Ministero della Giustizia a risarcire al predetto ricorrente, in relazione al protrarsi del procedimento dinnanzi

al Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, il danno non patrimoniale liquidato nella misura di €

5.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla esecutività della decisione al saldo ed ha condannato la

soccombente Amministrazione a rifondere le spese legali di causa, liquidate in € 900,00”.

Si illustrano brevemente i fatti in questione.

Il Sig. Franco MARUCCI, con ricorso presentato davanti alla Corte d’Appello di Genova, ha avanzato

richiesta di equa riparazione, ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. legge

Pinto), nei confronti del Ministero della Giustizia, sostenendo di aver subito pregiudizio per l'eccessiva

durata del processo, avente ad oggetto risarcimento danni contrattuali, iniziato davanti alla Pretura di

Castelfiorentino, con citazione in data 12 maggio 1997 e definito in primo grado con sentenza del Tribunale

di Firenze, Sezione distaccata di Empoli del 29 maggio 2006.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha evidenziato che, dopo vari rinvii, la causa è pervenuta all'udienza

del 27 settembre 2000, in cui il Giudice (dott.ssa Sabina GALLINI) si riservava di pronunciarsi sulla

richiesta di una consulenza tecnica relativa ad una piscina, oggetto del contendere.

Nonostante i ripetuti solleciti a sciogliere la riserva, l’udienza rimaneva senza risposta per cinque anni.

In seguito alla sospensione (da parte del Consiglio Superiore della Magistratura) dalla funzione e dallo

stipendio del Giudice che aveva in carico il processo (parte odierna convenuta), è stato designato un

magistrato onorario che, all’udienza del 19 dicembre 2005, dopo aver preso atto dell'inutilità di una perizia,

data la distanza di tempo dall’esecuzione dei lavori, ha invitato le parti a precisare le conclusioni per

l’udienza del 17 febbraio 2006 e, in data 29 maggio 2006, ha depositato la sentenza.

Il processo riguardante il Sig. Marucci è durato, quindi, circa nove anni.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ritenuto ragionevole la durata di quattro anni per un processo di

primo grado, che non presenti situazioni oggettive peculiari.

Esaminando il caso in esame, la Corte d’Appello di Genova ha rilevato che “alcuni dei rinvii accordati sono

stati effettivamente cagionati dalle richieste delle parti, ma si può affermare che la lunghezza del processo è

principalmente ascrivibile a ritardi cagionati dai tempi troppo lunghi intercorrenti tra la fissazione di

un'udienza e quella successiva, ed alla stasi della stessa per cinque anni imputabile all'ufficio giudicante.

Secondo la giurisprudenza della C.E.D.U., cui questa Corte ritiene di aderire, tali ritardi non possono essere

giustificati dal sovraccarico del ruolo o dalla carenza di organico, poiché l'Autorità procedente ha sempre

l'obbligo, in base all'art. 6, comma 1, di organizzare il suo sistema giudiziario in modo tale che i Tribunali

possano soddisfare ciascuno dei requisiti previsti dalla norma citata. Indipendentemente dall'individuazione

di ragioni imputabili ad una singola Autorità Giudiziaria, il carattere strutturale e, per cosi dire, quasi

fisiologico del ritardo nel rendere la giustizia civile rispetto al criterio del termine ragionevole, sottende

infatti una responsabilità complessiva dello Stato/Istituzione nel non determinare le condizioni per l'esatto

adempimento della prestazione decisoria, entro un termine ragionevole. Ciò posto, appare a questa Corte

irrilevante, in base alla lettera ed allo spirito della legge, la circostanza della esistenza o meno della colpa in

capo all'autorità dinanzi alla quale si è svolto il procedimento, rilevando la sola circostanza obiettiva del suo

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protrarsi per cinque anni oltre i tempi valutati come ragionevoli (quattro anni). Affermata pertanto la

sussistenza della violazione, ne consegue il diritto all'equa riparazione”.

Con mandato di pagamento del 12 luglio 2007 (cfr. All. n.5 nota di dep. cit.), il Ministero della Giustizia ha

corrisposto al Sig. Marucci la somma di € 6.156,94, in esecuzione del decreto n.416 del 2006 della Corte

d’Appello di Genova.

Con nota prot. n. 208 del 1° giugno 2011 (cfr. All. n.3 nota di dep. cit.), il Presidente del Tribunale di

Firenze, ha provveduto a costituire in mora la dott.ssa Sabina GALLINI, in relazione al danno cagionato al

Ministero della Giustizia dalla propria condotta omissiva, relativamente alla vicenda processuale del Sig.

Marucci Franco.

Attivata la procedura del c.d. invito a dedurre, l’interessata non ha presentato, nei termini, memorie scritte né

ha chiesto di avvalersi della facoltà di essere sentita personalmente.

Formalizzato, pertanto, il presente atto di citazione, all’odierna discussione orale il rappresentante della

Procura, preso atto della non costituzione in giudizio della parte convenuta, si è richiamato al tenore del

proprio scritto insistendo per la condanna e su tali presupposti il giudizio è passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Nel merito dei fatti la pretesa risarcitoria azionata presenta tutti i presupposti previsti dalla normativa:

rapporto di servizio con una pubblica Amministrazione, nesso causale fra comportamento e danno erariale

attuale nonché elemento soggettivo connaturato da dolo o colpa azionabile.

Ciò premesso si evidenzia quanto segue:

1. Rapporto di servizio

Il ruolo ricoperto dalla parte convenuta nella struttura amministrativa determina, per tabulas, la soggezione

della stessa alla giurisdizione di questo Giudice contabile.

In dettaglio si tratta di un Magistrato ordinario e, quindi, appartenente ai ruoli del Ministero di Giustizia.

2. Nesso causale

Come dettagliatamente riportato in citazione si osserva che, in conseguenza dei ritardi e delle inadempienze

rilevate nella gestione del giudizio del Sig. Marucci, nonché di tanti altri processi, da parte della dott.ssa

Sabina Gallini, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in fase cautelare, con

provvedimento n. 42 del 22 aprile 2005, ha disposto la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo

stipendio del predetto magistrato, attribuendo allo stesso un assegno alimentare pari ai due terzi dello

stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

Nella fase di merito, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato la

sentenza n. 2 del 19 gennaio 2007 con cui ha ritenuto la dott.ssa Gallini Sabina responsabile delle

incolpazioni e le ha inflitto la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per anni due.

I fatti contestati in sede disciplinare alla dott.ssa Gallini ed aventi ripercussioni dannose per

l’Amministrazione della Giustizia, attengono tra gli altri (cfr. analitica descrizione riportata in citazione alle

pagg. 6-9) alla violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarantigie della Magistratura), in

quanto, nella sua qualità di giudice del Tribunale di Firenze addetta alla Sezione distaccata di Empoli,

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malgrado fosse già stata sottoposta a vari procedimenti disciplinari per fatti analoghi e nonostante i reiterati

inviti formulati dai dirigenti dell'ufficio, persisteva, alla data del 31 dicembre 2003, nell'omettere il deposito

di n. 42 sentenze civili e n. 39 sentenze penali.

Ometteva, alla data del 31 dicembre 2004, di provvedere alla fissazione di tutti i giudizi di appello relativi

alle 17 sentenze emesse dai giudici di pace negli anni 2003 e delle altre 6 sentenze emesse nel 2004.

Violava il dovere di correttezza omettendo, del tutto ingiustificatamente, di ottemperare al provvedimento n.

53 del 15 aprile 2003 (approvato anche dal C.S.M. nella seduta del 10 dicembre 2003) con cui il Presidente

del Tribunale di Firenze, al fine di superare la grave situazione di stallo, le ingiungeva la riconsegna dei

fascicoli delle cause civili trattenute, senza esito, in decisione, per una loro riassegnazione ai colleghi della

Sezione, mancando finanche un qualsiasi cenno di riscontro alla ingiunzione stessa.

A riguardo è opportuno richiamare la citata sentenza n. 2 del 2007 del C.S.M. (cfr. All. n.6 nota di dep. cit.)

in cui si legge: “dagli atti acquisiti emerge con evidenza la responsabilità della dott.ssa Sabina Gallini per i

fatti contestati. E', infatti, innegabile la situazione di ostinata omissione del deposito dei provvedimenti che

aveva determinato nel tempo non solo le precedenti condanne disciplinari (seguite, peraltro, a due

proscioglimenti per le stesse condotte riferite a fatti ancor più risalenti) ma, come risulta dagli atti:

• un provvedimento del Presidente del Tribunale del 15 aprile 2003 di riassegnazione dei

procedimenti della dott.ssa Gallini non depositati, valevole quale variazione tabellare, decreto approvato

dal C.S.M. il 10 dicembre 2003; l'invito formulato dal Presidente della Sezione, su incarico del Presidente

del Tribunale, alla consegna dei fascicoli processuali, dell'8 luglio 2003, ripetuto il 24 aprile del 2004, dopo

la notifica del provvedimento del C.S.M. avvenuta in data 24 dicembre 2003, in forma di formale diffida;

• l'apertura di un procedimento penale per violazione dell'art. 238 c.p. proprio per l'omessa

motivazione delle sentenze e delle ordinanze; la omessa fissazione delle udienze d'appello, avverso le

sentenze del giudice di pace, e l'omessa ottemperanza all'ordine di consegna dei fascicoli;

• l'apertura di altro procedimento penale per omesso deposito di 140 sentenze civili, lavoro e penali

tra il 1995 e il luglio 2001 e per l'omesso deposito, nonostante diffida scritta, prima dalla parte poi dal

Presidente del Tribunale, di una sentenza assunta in decisione in data 24 marzo 1995; ………………

II quadro emergente dagli atti attesta una pervicace inerzia da parte della dott.ssa Gallini a procedere agli

adempimenti relativi ai procedimenti assunti in decisione per i quali i ritardi sono andati progressivamente

crescendo, con un radicale inadempimento, rispetto ad essi, degli obblighi connessi all'ufficio ricoperto.

La loro materialità è peraltro già riconosciuta nel corso dell'attuale giudizio nel provvedimento cautelare di

sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, ove si prende atto dei ritardi e si ricostruiscono

dettagliatamente i passaggi cronologici delle reiterate richieste di consegna dei fascicoli processuali, prima

in forma di invito, poi di ordine ed ancora di formale diffida per affermare in conclusione: "appare del tutto

conseguita la prova di un pluriennale persistente inadempimento e, a questo connesso, il rifiuto — per verità

incomprensibile, ma ostinato, come con oggettivazione adeguato è stato più volte descritto il comportamento

della dott.ssa Gallini — a voler consegnare i fascicoli trattenuti presso di se' per dar luogo, attraverso la

riassegnazione, ad un faticoso processo di normalizzazione dell'attività giurisdizionale, cosi platealmente

vulnerata dall'incredibile letargia della dott.ssa Gallini, che, tra l'altro, non ha mai offerto una qualsiasi

giustificazione".

Per quanto sopra il comportamento della dott.ssa Gallini, causativo di danno erariale, per il Collegio è

indiscutibilmente qualificabile come gravemente colposo.

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3. Danno erariale

Come detto, nella fattispecie sussisterebbe un danno diretto alle casse erariali, nello specifico del Ministero

di Giustizia pari ad €. 6.156,94.

L’importo di cui si discute ammonta a quanto concretamente liquidato al citato sig. Franco Marucci in

relazione alla gestione, da parte della convenuta, del relativo giudizio civile per inadempimento contrattuale,

meglio illustrato in narrativa.

4. Addebitabilità del danno

All’odierna convenuta, in virtù del comportamento gravemente colposo accertato, deve essere integralmente

addebitato l’importo di €. 6.156,94.

Alla somma per cui è condanna, trattandosi di debito di valore vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e

gli interessi secondo i criteri che seguono:

- per il danno diretto (€.6.156,94) la rivalutazione va calcolata secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo

per le famiglie ed operai (FOI), a decorrere dal fatto illecito va indicato nella data del mandato di pagamento

emesso a favore del creditore (12 luglio 2007), fino alla pubblicazione della presente sentenza;

- gli interessi legali vanno calcolati dalla stessa data sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè

con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in

base agli indici di rivalutazione monetaria (Cass. Sez.II n.18028/10 – Sez.III n.4587/09 – Sez.III n.5671/10 –

SS.UU. n.1712/05), sino alla pubblicazione della presente sentenza;

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata,

gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte convenuta

condannata;

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione giurisdizionale della Regione Toscana della Corte dei conti, definitivamente pronunciando sul

giudizio n.59446/R, in conformità delle conclusioni del Pubblico ministero, respinta ogni contraria istanza,

eccezione o deduzione: CONDANNA La d.ssa Sabina GALLINI al pagamento in favore del Ministero

della Giustizia della somma di €. 6.156,94 (seimilacentocinquantasei/94)

L’importo per cui è condanna va infine maggiorato delle somme aggiuntive secondo il criterio di calcolo

indicato in motivazione e, sull’importo così rivalutato, vanno corrisposti gli interessi legali dalla

pubblicazione della presente sentenza fino all'integrale soddisfo.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali che, fino alla presente decisione, sono liquidate in

€.280,13.= (Euro duecentottanta/13.=). Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 luglio 2013.

Il CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Carlo Greco F.to Francesco Pezzella

Depositata in Segreteria il 23 SETTEMBRE 2013